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ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.117.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2009/377/CE |
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2009/378/CE |
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2009/379/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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12.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 382/2009 DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
89,6 |
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TN |
115,0 |
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TR |
110,4 |
|
|
ZZ |
105,0 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
32,7 |
|
TR |
135,2 |
|
|
ZZ |
84,0 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
105,4 |
|
ZZ |
105,4 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
45,9 |
|
IL |
55,9 |
|
|
MA |
53,1 |
|
|
TN |
52,5 |
|
|
TR |
76,0 |
|
|
US |
68,2 |
|
|
ZZ |
58,6 |
|
|
0805 50 10 |
TR |
49,4 |
|
ZA |
56,2 |
|
|
ZZ |
52,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
80,1 |
|
BR |
67,5 |
|
|
CA |
127,2 |
|
|
CL |
73,8 |
|
|
CN |
98,2 |
|
|
NZ |
98,3 |
|
|
US |
128,2 |
|
|
UY |
66,3 |
|
|
ZA |
81,6 |
|
|
ZZ |
91,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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12.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/3 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2009
che adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)
[notificata con il numero C(2009) 2359]
(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2009/377/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 fornisce le regole d’uso del VIS per la consultazione e la richiesta di documenti. In attuazione dell’articolo 16 del regolamento VIS, è opportuno adottare misure relative all’elaborazione di norme concernenti lo scambio dei messaggi trasmessi dalle infrastrutture del VIS (specifiche VIS Mail). Tali messaggi non devono essere registrati nel VIS e i dati personali trasmessi devono essere utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare. |
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(2) |
Fatte salve ulteriori misure adottate entro la data di cui all’articolo 46 del regolamento VIS concernenti l’integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen, le specifiche VIS Mail devono definire quattro tipi di messaggi che si possono usare dall’entrata in funzione del VIS fino alla data menzionata nell’articolo 46 del regolamento VIS. Tra questi devono esservi messaggi connessi alla cooperazione consolare (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), messaggi connessi alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti (articolo 16, paragrafo 3, del regolamento VIS), messaggi indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione delle disposizioni del regolamento VIS (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento VIS) e messaggi indicanti che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 2, del regolamento VIS). |
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(3) |
In conformità dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 ottobre 2008 la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 767/2008 nel suo diritto interno. Il regolamento (CE) n. 767/2008 è quindi vincolante per la Danimarca nel diritto internazionale. La Danimarca ha pertanto l’obbligo, in virtù del diritto internazionale, di attuare questa decisione. |
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(4) |
In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2), il Regno Unito non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione in quanto esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non è quindi destinatario della presente decisione della Commissione. |
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(5) |
In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3), l’Irlanda non partecipa all’adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione in quanto esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non è quindi destinataria della presente decisione della Commissione. |
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(6) |
Questa decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005. |
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(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo (5). |
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(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull’associazione di quest’ultimo Stato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6) relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea. |
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(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai fini del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’adesione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’adesione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7). |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (8), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le disposizioni di attuazione relative al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008 per la fase compresa tra l’entrata in funzione del VIS e la data menzionata nell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 767/2008 sono riportate nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica di Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(3) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.
ALLEGATO
1. Introduzione
Il meccanismo di comunicazione VIS Mail deve basarsi sull’articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008, consentendo la trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri tramite le infrastrutture del sistema di informazione visti (VIS).
I dati personali trasmessi nell’ambito di questo meccanismo a norma dell’articolo 16 del regolamento VIS devono essere utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.
La rispettiva evoluzione di VIS Mail e VISION comporta un processo in più fasi illustrato di seguito:
Finché il VIS non diventerà operativo, VISION sarà l’unica rete di comunicazione per le consultazioni in merito ai visti (1).
Nella fase 1, a partire dall’entrata in funzione del VIS, è possibile usare il meccanismo VIS Mail per la trasmissione dei seguenti tipi di informazioni:
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— |
messaggi connessi alla cooperazione consolare, |
|
— |
richieste di documenti giustificativi, |
|
— |
messaggi riguardanti dati inesatti, |
|
— |
acquisizione della cittadinanza di uno Stato membro da parte di un richiedente. |
Nella fase 1 sono applicabili le disposizioni del regolamento VIS concernenti l’utilizzo della VIS Mail per la trasmissione delle informazioni relative alla cooperazione consolare e alle richieste di documenti giustificativi (articolo 16, paragrafo 3), per la correzione di dati (articolo 24, paragrafo 2) e per la cancellazione anticipata dei dati (articolo 25, paragrafo 2). Il meccanismo VIS Mail, compresi il mail relay centrale e i server di posta nazionali, deve essere implementato nel caso in cui almeno uno Stato membro intenda usare il meccanismo nella fase 1, onde assicurare che tale Stato membro sia in grado di trasmettere i messaggi indicati (2). Durante la fase 1 di funzionamento del VIS Mail, si deve usare VISION in parallelo.
Nella fase 2, quando tutte le autorità che rilasciano i visti Schengen saranno collegate al VIS, il meccanismo VIS Mail sostituirà la rete di consultazione Schengen a partire dalla data stabilita in conformità dell’articolo 46 del regolamento VIS. A partire da tale data, lo scambio di tutti i tipi di messaggi dovrà avvenire tramite l’infrastruttura VIS per mezzo del meccanismo VIS Mail.
2. Infrastruttura di scambio di posta SMTP
Lo scambio di posta SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — protocollo Internet standard per l’invio di messaggi di posta elettronica) utilizzerà l’infrastruttura VIS, che comprende le interfacce nazionali e la rete sTESTA, e dovrà essere basato sui server di posta nazionali che si scambiano messaggi tramite un’infrastruttura di mail relay centrale.
L’infrastruttura di mail relay centrale SMTP dovrà essere sviluppata e installata nei siti dell’unità centrale VIS e dell’unità centrale di riserva (back-up). L’autorità di gestione dovrà provvedere alla gestione e al monitoraggio del mail relay, compresa la registrazione.
L’infrastruttura del server di posta SMTP nazionale sarà predisposta dagli Stati membri. L’infrastruttura del server di posta nazionale deve essere protetta contro l’accesso non autorizzato ai messaggi.
3. Soluzione di applicazione
Il funzionamento di VIS Mail avrà inizio nella fase 1 con i processi commerciali sviluppati tenendo in considerazione la soluzione tecnica di VISION per assicurare una transizione senza problemi dalla fase 1 alla fase 2 quando VIS Mail sostituirà VISION.
Le specifiche tecniche che descrivono le funzionalità del meccanismo VIS Mail non dovranno pregiudicare gli aspetti legali della cooperazione consolare e delle procedure relative ai visti.
(1) Questa rete è utilizzata per le consultazioni tra gli Stati membri, compresa la rappresentanza, e per lo scambio di informazioni in merito al rilascio di visti con validità territoriale limitata.
(2) Il fatto che si possa usare il meccanismo VIS Mail riguarda l’utilizzo facoltativo del meccanismo stesso, non la disponibilità dello strumento, che è quindi obbligatoria.
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12.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 maggio 2009
che prevede la commercializzazione temporanea di taluni tuberi-seme di patate che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/56/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 3392]
(2009/378/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato I, punto 2, lettera c), della direttiva 2002/56/CE stabilisce che «la percentuale numerica di piante di patate che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non dev’essere superiore a 10». In Svezia, la quantità di tuberi-seme di patate disponibili, appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati», adeguati alle locali condizioni ambientali e rispondenti a tale prescrizione, è insufficiente e non è pertanto in grado di soddisfare i requisiti dello Stato membro in questione. |
|
(2) |
È impossibile coprire la domanda di tuberi-seme di patate con tuberi-seme di patate provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutti i requisiti fissati dalla direttiva 2002/56/CE. |
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(3) |
Di conseguenza, occorre permettere alla Svezia di commercializzare, fino al 30 giugno 2009, tuberi-seme di patate soggetti a requisiti meno rigorosi. |
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(4) |
Occorre inoltre permettere ad altri Stati membri, in grado di approvvigionare la Svezia di tuberi-seme di patate raccolti in uno Stato membro o in un paese terzo, di commercializzare tali tuberi-seme di patate. |
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(5) |
È altresì opportuno che la Svezia si assuma un ruolo di coordinamento al fine di garantire che il quantitativo totale di tuberi-seme di patate autorizzato ai sensi della presente decisione non superi il quantitativo massimo da essa fissato. |
|
(6) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La commercializzazione nella Comunità di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» che non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda il numero di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta è autorizzata, per un periodo che scade il 30 giugno 2009, alle condizioni fissate nell’allegato della presente decisione e secondo le seguenti modalità:
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a) |
il numero di piante che mostrano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» non deve superare la percentuale fissata nell’allegato; |
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b) |
l’etichetta ufficiale indica la percentuale di piante che presentano sintomi di virosi grave nella discendenza diretta di tuberi-seme di patate appartenenti alla categoria «tuberi-seme di patate certificati» rilevata in occasione dell’esame ufficiale di cui all’articolo 2, lettera c), punto iv), della direttiva 2002/56/CE; |
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c) |
i tuberi-seme di patate sono commercializzati in conformità dell’articolo 2 della presente decisione. |
Articolo 2
Un fornitore di tuberi-seme di patate che intenda commercializzare i tuberi-seme di cui all’articolo 1, chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui ha sede o in cui importa.
Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare i tuberi-seme, purché:
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a) |
non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di tuberi-seme per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure |
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b) |
il quantitativo totale la cui commercializzazione è autorizzata ai sensi della pertinente deroga superi il quantitativo massimo stabilito dall’allegato. |
Articolo 3
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
La Svezia si assume il ruolo di Stato membro coordinatore al fine di garantire che il quantitativo totale oggetto dell’autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati in allegato.
Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell’articolo 2 comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi di cui hanno autorizzato la commercializzazione ai sensi della presente decisione.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Specie |
Tipo di varietà |
Quantitativo massimo (tonnellate) |
Numero di piante con sintomi di virosi grave nella discendenza diretta (%) |
|
Patata |
(varietà d’amido) Seresta |
150 |
15 |
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12.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2009
recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009
(2009/379/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Alcuni importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013 sono fissati nell’allegato della decisione 2006/410/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4). |
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(3) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 introduce un aumento dei tassi della modulazione obbligatoria. In conformità dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti (5), l’aumento dei tassi della modulazione obbligatoria deve essere detratto dal tasso di modulazione volontaria. |
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(4) |
Pertanto, gli importi da mettere a disposizione del FEASR a titolo della modulazione volontaria e obbligatoria sono cambiati. |
|
(5) |
Per ragioni di chiarezza la decisione 2006/410/CE deve essere abrogata e sostituita da un nuovo testo, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (6), dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), sono fissati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2006/410/CE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 11 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
ALLEGATO
|
(milioni di EUR) |
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Esercizio finanziario |
Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 |
Articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003 |
Importi messi a disposizione del FEASR |
Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA |
||||
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Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 |
Articolo 134 del regolamento (CE) n. 73/2009 |
Articolo 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 |
Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 |
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 |
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|
2007 |
984 |
22 |
|
|
|
|
|
44 753 |
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2008 |
1 241 |
22 |
|
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|
362 |
|
44 592 |
|
2009 |
1 305,7 |
22 |
|
|
|
424 |
40,66 |
44 886,64 |
|
2010 |
|
|
1 867,1 |
22 |
|
429,8 |
82,11 |
44 744,99 |
|
2011 |
|
|
2 095,3 |
22 |
484 |
403,9 |
122,61 |
44 489,19 |
|
2012 |
|
|
2 355,3 |
22 |
484 |
372,3 |
122,61 |
44 736,79 |
|
2013 |
|
|
2 640,9 |
22 |
484 |
334,9 |
122,61 |
44 969,59 |