ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.112.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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2009/369/PESC |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
6.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 365/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
88,9 |
MA |
77,8 |
|
TN |
115,0 |
|
TR |
146,3 |
|
ZZ |
107,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
32,7 |
|
TR |
137,1 |
|
ZZ |
108,4 |
|
0709 90 70 |
TR |
118,7 |
ZZ |
118,7 |
|
0805 10 20 |
EG |
44,0 |
IL |
58,8 |
|
MA |
39,5 |
|
TN |
49,5 |
|
TR |
101,4 |
|
US |
51,9 |
|
ZZ |
57,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
49,0 |
ZA |
54,3 |
|
ZZ |
51,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,4 |
BR |
73,1 |
|
CA |
114,7 |
|
CL |
81,5 |
|
CN |
71,2 |
|
MK |
33,9 |
|
NZ |
105,7 |
|
US |
124,1 |
|
UY |
70,5 |
|
ZA |
80,5 |
|
ZZ |
83,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
6.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 366/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lapin Poron liha (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la domanda della Finlandia concernente la registrazione della denominazione «Lapin Poron liha» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
In data 26 giugno 2008 è stata notificata alla Commissione una dichiarazione di opposizione della Svezia, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale opposizione si basa sull’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) e d), del suddetto regolamento. Nella sua dichiarazione di opposizione la Svezia ha sostenuto che le condizioni di cui all’articolo 2 del suddetto regolamento per una registrazione non sono soddisfatte; che la registrazione della denominazione di cui trattasi danneggerebbe denominazioni, marchi o prodotti esistenti e che la denominazione in questione è generica. |
(3) |
La Commissione ha ritenuto la suddetta opposizione ricevibile e, con lettera del 4 agosto 2008, ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne. |
(4) |
La Finlandia e la Svezia hanno raggiunto un accordo entro un termine di sei mesi, notificato alla Commissione il 27 febbraio 2009. In forza di tale accordo, la Svezia non si oppone alla registrazione della denominazione «Lapin Poron liha». È stato convenuto che le modalità di etichettatura della carne di renna o dei prodotti a base di carne di renna originaria dalla Lapponia svedese dovranno effettuarsi ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006. |
(5) |
Tale accordo non modifica gli elementi pubblicati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Lapin Poron liha» deve pertanto essere registrata conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 19 del 25.1.2008, pag. 22.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
FINLANDIA
Lapin Poron liha (DOP)
6.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 367/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Znojemské pivo (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Znojemské pivo», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 244 del 25.9.2008, pag. 23.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 2.1. Birre
REPUBBLICA CECA
Znojemské pivo (IGP)
6.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 368/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2009
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 362/2009 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 111 del 5.5.2009, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 maggio 2009
(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
28,95 |
2,60 |
1701 11 90 (1) |
28,95 |
7,06 |
1701 12 10 (1) |
28,95 |
2,47 |
1701 12 90 (1) |
28,95 |
6,63 |
1701 91 00 (2) |
33,46 |
8,50 |
1701 99 10 (2) |
33,46 |
4,30 |
1701 99 90 (2) |
33,46 |
4,30 |
1702 90 95 (3) |
0,33 |
0,33 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
6.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/9 |
DECISIONE ATALANTA/3/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 21 aprile 2009
relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
(2009/369/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per l’operazione Atalanta. |
(2) |
Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC. |
(3) |
Il CdC svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell’operazione Atalanta. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all’impiego delle loro forze nell’operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell’operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal CdC. |
(4) |
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
DECIDE:
Articolo 1
Costituzione e mandato
È costituito un comitato dei contributori («CdC») per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza di dicembre 2000 e di Bruxelles di ottobre 2002.
Articolo 2
Composizione
1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
— |
rappresentanti di tutti gli Stati membri; |
— |
rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all’operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell’allegato. |
2. Il comandante dell’operazione dell’UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell’Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC.
3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.
Articolo 3
Presidenza
Fatte salve le prerogative della presidenza, la presidenza del CdC è esercitata dal segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea (PCMUE) o un suo rappresentante.
Articolo 4
Riunioni
1. Le riunioni del CdC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.
Articolo 5
Procedura
1. Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze del CPS e le responsabilità del comandante dell’operazione dell’UE:
— |
quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell’operazione è richiesta l’unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all’operazione; |
— |
quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l’unanimità dei membri del CdC. |
L’astensione di un membro non impedisce l’unanimità.
2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.
3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.
Articolo 6
Riservatezza
1. Alle riunioni e ai lavori del CdC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2009.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
I. ŠRÁMEK
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.