ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.110.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
1 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 358/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

3

 

 

Regolamento (CE) n. 360/2009 della Commissione, del 30 aprile 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2009

27

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata) ( 1 )

30

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/357/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 aprile 2009, recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca ( 1 )

37

 

 

2009/358/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 aprile 2009, sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3011]

39

 

 

2009/359/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3012]

46

 

 

2009/360/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive [notificata con il numero C(2009) 3013]

48

 

 

2009/361/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per il raccolto 2009 [notificata con il numero C(2009) 3078]

52

 

 

2009/362/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3149]

54

 

 

2009/363/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 aprile 2009, recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 3517]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


REGOLAMENTO (CE) N. 358/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/3


REGOLAMENTO (CE) N. 359/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (2) ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.

(2)

L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (3).

(3)

Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno sospendere l’introduzione delle seguenti specie:

Psittacus erithacus proveniente dalla Guinea equatoriale,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi e Furcifer nicosiai provenienti dal Madagascar,

Chamaeleo camerunensis proveniente dal Camerun,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo e Phelsuma masohoala provenienti dal Madagascar.

(4)

Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di sospendere l’introduzione nella Comunità delle seguenti specie:

Lynx lynx proveniente dalla Repubblica moldova e dall’Ucraina,

Lama guanicoe (ora noto come Lama glama guanicoe) proveniente dall’Argentina,

Hippopotamus amphibius proveniente dal Ruanda,

Aratinga erythrogenys proveniente dal Perù,

Dendrobates auratus e Dendrobates pumilio provenienti dal Nicaragua,

Dendrobates tinctorius proveniente dal Suriname,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida e Blastomussa wellsi provenienti dalle Figi,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (eccetto Acanthastrea hemprichii) e Cynarina lacrymalis provenienti da Tonga.

(5)

Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell’introduzione nella Comunità, a norma del presente regolamento.

(6)

È necessario correggere alcune incongruenze fra le appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e i nomi scientifici presenti nella nomenclatura delle specie animali adottati in occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES.

(7)

L’elenco delle specie di cui è sospesa l’introduzione nella Comunità deve pertanto essere modificato e, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 811/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006, è sospesa l’introduzione nella Comunità degli esemplari delle specie di flora e di fauna selvatiche elencate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 811/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 17.


ALLEGATO

Esemplari delle specie elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d’origine

In base all’articolo 4, paragrafo 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Selvatica

Trofei di caccia

Uzbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Selvatica

Trofei di caccia

Kazakstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Selvatica

Trofei di caccia

Bielorussia, Kirghizistan, Turchia

a

Felidae

Lynx lynx

Selvatica

Trofei di caccia

Azerbaigian

a

Ursidae

Ursus arctos

Selvatica

Trofei di caccia

Canada (Columbia britannica)

a

Ursus thibetanus

Selvatica

Trofei di caccia

Russia

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Selvatica

Tutti

Ecuador, Perù

a

Falconidae

Falco cherrug

Selvatica

Tutti

Armenia, Bahrein, Iraq, Mauritania, Tagikistan

a


Esemplari delle specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d’origine

In base all’articolo 4, paragrafo 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b

Saiga borealis

Selvatica

Tutti

Russia

b

Saiga tatarica

Selvatica

Tutti

Kazakstan, Russia

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinonimo Choeropsis liberiensis)

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Selvatica

Tutti

Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus berezovskii

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus chrysogaster

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus fuscus

Selvatica

Tutti

Cina

b

Moschus moschiferus

Selvatica

Tutti

Cina, Russia

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Selvatica

Tutti

Bolivia, Perù

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Eupleres goudotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Fossa fossana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Selvatica

Tutti

Cile

b

Leopardus pajeros

Selvatica

Tutti

Cile

b

Leptailurus serval

Selvatica

Tutti

Algeria

b

Panthera leo

Selvatica

Tutti

Etiopia

b

Prionailurus bengalensis

Selvatica

Tutti

Cina (Macao)

b

Profelis aurata

Selvatica

Tutti

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Selvatica

Tutti

Groenlandia

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Selvatica

Tutti

Brunei, Cina, Indonesia, Malaysia, Tailandia

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Selvatica

Tutti

Indonesia, Papua Nuova Guinea

b

Zaglossus bruijni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Selvatica

Tutti

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Selvatica

Tutti

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Alouatta macconnelli

Selvatica

Tutti

Trinidad e Tobago

b

Ateles belzebuth

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles fusciceps

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles geoffroyi

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles hybridus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Ateles paniscus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Lagothrix cana

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Lagothrix lagotricha

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Lagothrix lugens

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Lagothrix poeppigii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinonimo C. jacchus geoffroyi)

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Cebus capucinus

Selvatica

Tutti

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Selvatica

Tutti

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Selvatica

Tutti

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Selvatica

Tutti

Repubblica centroafricana

b

Cercopithecus dryas (compreso il C. salongo)

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

Cercopithecus erythrogaster

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus erythrotis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus hamlyni

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cercopithecus mona

Selvatica

Tutti

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Selvatica

Tutti

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria

b

Cercopithecus preussi (sinonimo C. lhoesti preussi)

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea equatoriale, Nigeria

b

Colobus polykomos

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio

b

Colobus vellerosus

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Ghana, Nigeria, Togo

b

Lophocebus albigena (sinonimo Cercocebus albigena)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Macaca arctoides

Selvatica

Tutti

India, Malaysia, Tailandia

b

Macaca assamensis

Selvatica

Tutti

Nepal

b

Macaca cyclopis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Macaca fascicularis

Selvatica

Tutti

Bangladesh, India

b

Macaca leonina

Selvatica

Tutti

Cina

b

Macaca maura

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca nigra

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca nigrescens

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca ochreata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca pagensis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Macaca sylvanus

Selvatica

Tutti

Algeria, Marocco

b

Papio anubis

Selvatica

Tutti

Libia

b

Papio papio

Selvatica

Tutti

Guinea-Bissau

b

Piliocolobus badius (sinonimo Colobus badius)

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Procolobus verus (sinonimo Colobus verus)

Selvatica

Tutti

Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (sinonimo Presbytis phayrei)

Selvatica

Tutti

Cambogia, Cina, India

b

Trachypithecus vetulus (sinonimo Presbytis senex)

Selvatica

Tutti

Sri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (sinonimo Galago elegantulus pallidus)

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Galago demidoff (sinonimo Galago demidovii)

Selvatica

Tutti

Burkina Faso, Repubblica centroafricana

b

Galago granti

Selvatica

Tutti

Malawi

b

Galago matschiei (sinonimo G. inustus)

Selvatica

Tutti

Ruanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Selvatica

Tutti

Gabon, Repubblica centroafricana

b

Arctocebus calabarensis

Selvatica

Tutti

Nigeria

b

Nycticebus pygmaeus

Selvatica

Tutti

Cambogia, Laos

b

Perodicticus potto

Selvatica

Tutti

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Selvatica

Tutti

Brasile, Guyana

b

Chiropotes israelita

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Chiropotes satanas

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Chiropotes utahickae

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pithecia pithecia

Selvatica

Tutti

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Selvatica

Tutti

Singapore

b

Ratufa bicolor

Selvatica

Tutti

Cina

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Oxyura jamaicensis

Tutti

Animali vivi

Tutti

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Selvatica

Tutti

Perù

b

Heliodoxa rubinoides

Selvatica

Tutti

Perù

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Selvatica

Tutti

Tanzania, Zambia

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Goura scheepmakeri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Goura victoria

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Selvatica

Tutti

Tailandia

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Tauraco fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Tauraco macrorhynchus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

Selvatica

Tutti

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Accipiter erythropus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Accipiter gundlachi

Selvatica

Tutti

Cuba

b

Accipiter imitator

Selvatica

Tutti

Isole Salomone, Papua Nuova Guinea

b

Accipiter melanoleucus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Aquila rapax

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Buteo albonotatus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Buteo galapagoensis

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Buteo platypterus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Buteo ridgwayi

Selvatica

Tutti

Haiti, Repubblica dominicana

b

Erythrotriorchis radiatus

Selvatica

Tutti

Australia

b

Gyps africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Gyps bengalensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gyps coprotheres

Selvatica

Tutti

Mozambico, Namibia, Swaziland

b

Gyps indicus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gyps rueppellii

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Gyps tenuirostris

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Harpyopsis novaeguineae

Selvatica

Tutti

Indonesia, Papua Nuova Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Lophaetus occipitalis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Lophoictinia isura

Selvatica

Tutti

Australia

b

Macheiramphus alcinus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Stephanoaetus coronatus

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Torgos tracheliotus

Selvatica

Tutti

Camerun, Sudan

b

Trigonoceps occipitalis

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

Selvatica

Tutti

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Selvatica

Tutti

Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambico, Sudafrica, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Selvatica

Tutti

Australia, Papua Nuova Guinea

b

Micrastur plumbeus

Selvatica

Tutti

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malaysia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Selvatica

Tutti

Sudan

b

Balearica pavonina

Selvatica

Tutti

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Selvatica

Tutti

Angola, Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sudafrica, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Selvatica

Tutti

Sudafrica, Tanzania

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Selvatica

Tutti

Tutti (Vietnam escluso)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Selvatica

Tutti

Malaysia

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Selvatica

Tutti

Figi

b

Charmosyna diadema

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Lorius domicella

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Trichoglossus johnstoniae

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Mozambico

b

Agapornis lilianae

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Agapornis nigrigenis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Agapornis pullarius

Selvatica

Tutti

Angola, Costa d’Avorio, Guinea, Kenya, Mali, Repubblica democratica del Congo, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Amazona agilis

Selvatica

Tutti

Giamaica

b

Amazona autumnalis

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Amazona collaria

Selvatica

Tutti

Giamaica

b

Amazona mercenaria

Selvatica

Tutti

Venezuela

b

Amazona xanthops

Selvatica

Tutti

Bolivia, Paraguay

b

Ara chloropterus

Selvatica

Tutti

Argentina, Panama

b

Ara severus

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Selvatica

Tutti

Uruguay

b

Aratinga aurea

Selvatica

Tutti

Argentina

b

Aratinga auricapillus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Aratinga euops

Selvatica

Tutti

Cuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Coracopsis vasa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Cyanoliseus patagonus

Selvatica

Tutti

Cile, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Selvatica

Tutti

Perù, Suriname

b

Eclectus roratus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Forpus xanthops

Selvatica

Tutti

Perù

b

Hapalopsittaca amazonina

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Hapalopsittaca fuertesi

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Leptosittaca branickii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Nannopsittaca panychlora

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pionus chalcopterus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Poicephalus cryptoxanthus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Poicephalus gulielmi

Selvatica

Tutti

Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Guinea

b

Poicephalus meyeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Poicephalus robustus

Selvatica

Tutti

Botswana, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Senegal, Sudafrica, Swaziland, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Polytelis alexandrae

Selvatica

Tutti

Australia

b

Prioniturus luconensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Psittacula alexandri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Psittacula finschii

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Cambogia

b

Psittacula roseata

Selvatica

Tutti

Cina

b

Psittacus erithacus

Selvatica

Tutti

Benin, Burundi, Guinea equatoriale, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Selvatica

Tutti

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Pyrrhura albipectus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura calliptera

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pyrrhura orcesi

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Pyrrhura pfrimeri

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Pyrrhura subandina

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Selvatica

Tutti

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Touit melanonotus

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Touit surdus

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Triclaria malachitacea

Selvatica

Tutti

Argentina, Brasile

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Bubo blakistoni

Selvatica

Tutti

Cina, Giappone, Russia

b

Bubo lacteus

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Bubo philippensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Bubo poensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Bubo vosseleri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Glaucidium capense

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea

b

Ketupa ketupu

Selvatica

Tutti

Singapore

b

Nesasio solomonensis

Selvatica

Tutti

Isole Salomone, Papua Nuova Guinea

b

Ninox affinis

Selvatica

Tutti

India

b

Ninox rudolfi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Otus angelinae

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Otus capnodes

Selvatica

Tutti

Comore

b

Otus fuliginosus

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus insularis

Selvatica

Tutti

Seicelle

b

Otus longicornis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus mindorensis

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus mirus

Selvatica

Tutti

Filippine

b

Otus pauliani

Selvatica

Tutti

Comore

b

Otus roboratus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Pseudoscops clamator

Selvatica

Tutti

Perù

b

Ptilopsis leucotis

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Pulsatrix melanota

Selvatica

Tutti

Perù

b

Scotopelia bouvieri

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Scotopelia peli

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Selvatica

Tutti

Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Selvatica

Tutti

Cina

b

Strix woodfordii

Selvatica

Tutti

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b

Tyto aurantia

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Tyto inexspectata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Tyto manusi

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Tyto sororcula

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Selvatica

Tutti

El Salvador, Guatemala, Messico

b

Palaeosuchus trigonatus

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Origine «F» (1)

Tutti

Egitto

b

Uromastyx dispar

Selvatica

Tutti

Algeria, Mali, Sudan

b

Uromastyx geyri

Selvatica

Tutti

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma andringitraensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma boettgeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma brevicornis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma capuroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma cucullata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma fallax

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma furcifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma gallus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma gastrotaenia

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma glawi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma globifer

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma guibei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma guillaumeti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma hilleniusi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma linota

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma malthe

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma marojezensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma nasuta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma oshaughnessyi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma parsonii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma peyrierasi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma tsaratananensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma vatosoa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Calumma vencesi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Chamaeleo camerunensis

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Chamaeleo deremensis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Chamaeleo eisentrauti

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Chamaeleo ellioti

Selvatica

Tutti

Burundi

b

Chamaeleo feae

Selvatica

Tutti

Guinea equatoriale

b

Chamaeleo fuelleborni

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Chamaeleo gracilis

Selvatica

Tutti

Benin

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin

b

 

Allevati allo stato naturale

Lunghezza dall’apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Chamaeleo pfefferi

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Chamaeleo senegalensis

Allevati allo stato naturale

Lunghezza dall’apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Furcifer angeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer antimena

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer balteatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer belalandaensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer bifidus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer campani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer labordi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer minor

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer monoceras

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer nicosiai

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer petteri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer rhinoceratus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer tuzetae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Furcifer willsii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Cordylus tropidosternum

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Cordylus vittifer

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma antanosy

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma barbouri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma berghofi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma breviceps

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma comorensis

Selvatica

Tutti

Comore

b

Phelsuma dubia

Selvatica

Tutti

Comore, Madagascar

b

Phelsuma flavigularis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma guttata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma hielscheri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma klemmeri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma laticauda

Selvatica

Tutti

Comore

b

Phelsuma malamakibo

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma masohoala

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma modesta

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma mutabilis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma pronki

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma pusilla

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma seippi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma serraticauda

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma standingi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Phelsuma v-nigra

Selvatica

Tutti

Comore

b

Uroplatus ebenaui

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus fimbriatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus guentheri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus henkeli

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus lineatus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus malama

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus phantasticus

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus pietschmanni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Uroplatus sikorae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Selvatica

Tutti

Guatemala, Messico

b

Heloderma suspectum

Selvatica

Tutti

Messico, Stati Uniti

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Selvatica

Tutti

Ecuador

b

Iguana iguana

Selvatica

Tutti

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Varanidae

Varanus bogerti

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Varanus dumerilii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus exanthematicus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin

b

 

Allevati allo stato naturale

Lunghezza superiore a 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti)

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus keithhornei

Selvatica

Tutti

Australia

b

Varanus niloticus

Selvatica

Tutti

Benin, Burundi, Mozambico, Togo

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Selvatica

Tutti

Togo

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus salvadorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Varanus salvator

Selvatica

Tutti

Cina, India, Singapore

b

Varanus telenesetes

Selvatica

Tutti

Papua Nuova Guinea

b

Varanus yemenensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Selvatica

Tutti

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Selvatica

Tutti

Togo

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Selvatica

Tutti

Brasile

b

Eunectes murinus

Selvatica

Tutti

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b

Elapidae

Naja atra

Selvatica

Tutti

Laos

b

Naja kaouthia

Selvatica

Tutti

Laos

b

Naja siamensis

Selvatica

Tutti

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Morelia boeleni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Python molurus

Selvatica

Tutti

Cina

b

Python regius

Selvatica

Tutti

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

Selvatica

Tutti

India, Malaysia (peninsulare), Singapore

b

Python sebae

Selvatica

Tutti

Mauritania, Mozambico

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Mozambico

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tutti

Vivi

Tutti

d

Trachemys scripta elegans

Tutti

Vivi

Tutti

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Cuora amboinensis

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malaysia

b

Cuora galbinifrons

Selvatica

Tutti

Cina

b

Heosemys spinosa

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Leucocephalon yuwonoi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Malayemys subtrijuga

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Notochelys platynota

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Siebenrockiella crassicollis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Peltocephalus dumerilianus

Selvatica

Tutti

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Selvatica

Tutti

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Selvatica

Tutti

Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Podocnemis sextuberculata

Selvatica

Tutti

Perù

b

Podocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Selvatica

Tutti

Seicelle

b

Chelonoidis denticulata

Selvatica

Tutti

Bolivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Selvatica

Tutti

Pakistan

b

Geochelone platynota

Selvatica

Tutti

Myanmar

b

Geochelone sulcata

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin, Togo

b

Gopherus agassizii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gopherus berlandieri

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Gopherus polyphemus

Selvatica

Tutti

Stati Uniti

b

Indotestudo elongata

Selvatica

Tutti

Bangladesh, Cina, India

b

Indotestudo forstenii

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Indotestudo travancorica

Selvatica

Tutti

Tutti

b

Kinixys belliana

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin

b

Kinixys homeana

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin

b

Kinixys spekii

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Manouria emys

Selvatica

Tutti

Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar, Tailandia

b

Manouria impressa

Selvatica

Tutti

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Selvatica

Tutti

Mozambico, Repubblica democratica del Congo, Tanzania, Uganda

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Mozambico, Zambia

b

 

Origine «F» (1)

Tutti

Zambia

b

Testudo horsfieldii

Selvatica

Tutti

Cina, Kazakstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Chitra chitra

Selvatica

Tutti

Malaysia

b

Pelochelys cantorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Selvatica

Tutti

Perù

b

Dendrobates variabilis

Selvatica

Tutti

Perù

b

Dendrobates ventrimaculatus

Selvatica

Tutti

Perù

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella baroni (sinonimo Phrynomantis maculatus)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella aff. baroni

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella bernhardi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella cowanii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella crocea

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella expectata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella haraldmeieri (sinonimo M. madagascariensis haraldmeieri)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella laevigata

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella manery

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella milotympanum (sinonimo M. aurantiaca milotympanum)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella nigricans (sinonimo M. cowani nigricans)

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella pulchra

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Mantella viridis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Ranidae

Conraua goliath

Selvatica

Tutti

Camerun

b

Rana catesbeiana

Tutti

Animali vivi

Tutti

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Hippocampus comes

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Hippocampus histrix

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Hippocampus kelloggi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Hippocampus kuda

Selvatica

Tutti

Indonesia, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Selvatica

Tutti

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Allevati allo stato naturale

Tutti

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera tithonus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Ornithoptera urvillianus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Isole Salomone

b

Ornithoptera victoriae

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Isole Salomone

b

Troides andromache

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

 

Allevati allo stato naturale

Tutti

Indonesia

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Selvatica

Tutti

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Selvatica

Tutti

Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Selvatica

Tutti

Figi, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Selvatica

Tutti

Figi, Filippine, Nuova Caledonia, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Selvatica

Tutti

Figi, Indonesia, Isole Marshall, Isole Salomone, Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Selvatica

Tutti

Micronesia, Figi, Isole Marshall, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Selvatica

Tutti

Mozambico

b

Tridacna squamosa

Selvatica

Tutti

Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Selvatica

Tutti

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Selvatica

Tutti

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b

Euphyllia cristata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Euphyllia divisa

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Euphyllia fimbriata

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Plerogyra spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Faviidae

Favites halicora

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Platygyra sinensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii.

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Blastomussa spp.

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Cynarina lacrymalis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti

Figi

b

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Pachypodium rosulatum

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Selvatica

Tutti

Madagascar, Mozambico, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia banae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia berorohae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia bongolavensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia bulbispina

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia duranii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia fiananantsoae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia guillauminiana

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia iharanae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia kondoi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia labatii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia lophogona

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia millotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia neohumbertii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia pachypodoides

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia razafindratsirae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Euphorbia waringiae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Selvatica

Tutti

Svizzera, Turchia

b

Barlia robertiana

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cephalanthera rubra

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Cypripedium japonicum

Selvatica

Tutti

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone

b

Cypripedium macranthos

Selvatica

Tutti

Corea del Sud, Russia

b

Cypripedium margaritaceum

Selvatica

Tutti

Cina

b

Cypripedium micranthum

Selvatica

Tutti

Cina

b

Dactylorhiza latifolia

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Dactylorhiza romana

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Dactylorhiza russowii

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Dactylorhiza traunsteineri

Selvatica

Tutti

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Nigritella nigra

Selvatica

Tutti

Norvegia

b

Ophrys holoserica

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Ophrys insectifera

Selvatica

Tutti

Liechtenstein, Norvegia

b

Ophrys pallida

Selvatica

Tutti

Algeria

b

Ophrys sphegodes

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Ophrys tenthredinifera

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Ophrys umbilicata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis coriophora

Selvatica

Tutti

Russia, Svizzera

b

Orchis italica

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis laxiflora

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Orchis mascula

Selvatica/Allevati allo stato naturale

Tutti

Albania

b

Orchis morio

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis pallens

Selvatica

Tutti

Russia

b

Orchis provincialis

Selvatica

Tutti

Svizzera

b

Orchis punctulata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis purpurea

Selvatica

Tutti

Svizzera, Turchia

b

Orchis simia

Selvatica

Tutti

Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Svizzera, Turchia

b

Orchis tridentata

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Orchis ustulata

Selvatica

Tutti

Russia

b

Phalaenopsis parishii

Selvatica

Tutti

Vietnam

b

Serapias cordigera

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Serapias parviflora

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Serapias vomeracea

Selvatica

Tutti

Svizzera, Turchia

b

Spiranthes spiralis

Selvatica

Tutti

Liechtenstein, Svizzera

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen mirabile

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen pseudibericum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Cyclamen trochopteranthum

Selvatica

Tutti

Turchia

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Selvatica

Tutti

Madagascar, Mozambico, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Selvatica

Tutti

Madagascar, Mozambico, Vietnam

b


(1)  Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l’applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, compresi eventuali parti o prodotti derivati.


1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/27


REGOLAMENTO (CE) N. 360/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o maggio 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o maggio 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore dal 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o maggio 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

37,15

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

18,95

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

18,95

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

37,15


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

16.4.2009-29.4.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

197,12

113,72

Prezzo FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Premio sul Golfo

14,13

Premio sui Grandi laghi

12,66

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

15,22 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

15,98 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/30


DIRETTIVA 2009/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2009

relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela dei consumatori (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione procedere alla sua codificazione.

(2)

Alcune direttive, il cui elenco figura all’allegato I alla presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori.

(3)

I meccanismi attualmente esistenti per assicurare il rispetto di tali direttive a livello sia nazionale che comunitario non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori. Per interessi collettivi si intendono gli interessi che non sono la mera somma degli interessi di singoli lesi da una violazione. Ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione.

(4)

Al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l’efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive di cui trattasi, inclusi i provvedimenti di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzati da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine.

(5)

Tali difficoltà possono nuocere al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire il luogo d’origine di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi forma di applicazione della legge. Ciò costituisce una distorsione della concorrenza.

(6)

Queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell’azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori lesi da pratiche che violano il diritto comunitario.

(7)

Pratiche del genere travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri. È quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite, a prescindere dallo Stato membro in cui la pratica illecita ha prodotto i suoi effetti. Per quanto riguarda la giurisdizione, l’azione prevista non osta all’applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, nel rispetto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno.

(8)

L’obiettivo dell’iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità. Spetta quindi ad essa agire.

(9)

L’articolo 5, terzo comma, del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato. A norma di tale articolo, è importante tenere conto delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali, nei limiti del possibile, accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni previsti dalla presente direttiva hanno il diritto di esaminare gli effetti delle decisioni precedenti.

(10)

Una di tali alternative dovrebbe prevedere che uno o più organismi pubblici indipendenti specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori esercitino i diritti di ricorso e di azione contemplati dalla presente direttiva. Un’altra possibilità consisterebbe nel permettere l’esercizio di tali diritti alle organizzazioni destinate a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori secondo i criteri stabiliti dalla legislazione nazionale.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero disporre della facoltà di scegliere una delle due alternative ovvero di combinarle, nel designare a livello nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva.

(12)

Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe essere applicato a tali organismi e organizzazioni. Gli Stati membri, su richiesta dei rispettivi enti nazionali, dovrebbero comunicare alla Commissione la denominazione e lo scopo degli enti nazionali legittimati a promuovere ricorsi o azioni nei rispettivi paesi, a norma della presente direttiva.

(13)

È compito della Commissione provvedere a pubblicare l’elenco di questi enti legittimati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Salvo pubblicazione di una dichiarazione contraria, si presume che un ente qualificato, il cui nome figuri in tale elenco, sia abilitato ad agire.

(14)

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un obbligo di consultazione preliminare a carico della parte che intende chiedere un provvedimento inibitorio, onde consentire alla parte convenuta di porre termine alla violazione contestata. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che tale consultazione preliminare avvenga di concerto con un organismo pubblico indipendente da essi designato.

(15)

Qualora gli Stati membri abbiano stabilito che è necessaria una consultazione preliminare, occorre definire un termine massimo di due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, termine oltre il quale, ove non cessi la violazione, la parte richiedente ha il diritto di adire senza indugio l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa competente.

(16)

È opportuno che la Commissione riferisca in merito al funzionamento della presente direttiva e, in particolare, sul suo ambito di applicazione e sullo svolgimento della consultazione preliminare.

(17)

L’applicazione della presente direttiva fa salva l’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

(18)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d’applicazione

1.   La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all’articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nell’allegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

2.   Ai fini della presente direttiva, per violazione si intende qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive elencate nell’allegato I, quali recepite negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, che leda gli interessi collettivi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Azioni inibitorie

1.   Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell’articolo 3, onde:

a)

ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione;

b)

disporre, se del caso, provvedimenti quali la pubblicazione, integrale o parziale, della decisione, in una forma ritenuta consona e/o la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa al fine di eliminare gli effetti perduranti della violazione;

c)

nella misura in cui l’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato lo permetta, condannare la parte soccombente a versare al Tesoro pubblico o ad altro beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, in caso di mancata esecuzione della decisione entro il termine fissato dagli organi giurisdizionali o dalle autorità amministrative, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale, al fine di garantire l’esecuzione delle decisioni.

2.   La presente direttiva non osta all’applicazione delle regole di diritto internazionale privato sulla legge applicabile vale a dire, di norma, la legge dello Stato membro in cui ha origine la violazione o la legge dello Stato membro in cui la violazione produce i suoi effetti.

Articolo 3

Enti legittimati a proporre ricorsi e azioni

Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito secondo la legislazione di uno Stato membro, che ha un legittimo interesse a far rispettare le disposizioni di cui all’articolo 1 e in particolare:

a)

uno o più organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi di cui all’articolo 1, negli Stati membri in cui esistono simili organismi; e/o

b)

le organizzazioni aventi lo scopo di tutelare gli interessi di cui all’articolo 1, secondo i criteri stabiliti dal loro diritto nazionale.

Articolo 4

Violazioni intracomunitarie

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che, in caso di violazione avente origine nel proprio territorio, ogni ente legittimato di un altro Stato membro, qualora gli interessi che esso tutela risultino lesi da detta violazione, possa adire l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa di cui all’articolo 2, previa presentazione dell’elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative riconoscono che gli enti figuranti su tale elenco sono abilitati ad agire, fermo restando il loro diritto di valutare se, nel caso di specie, l’azione intentata risulti giustificata.

2.   Ai fini della lotta alle violazioni intracomunitarie, e fatti salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altri enti, gli Stati membri, su richiesta dei loro enti legittimati, comunicano alla Commissione che detti enti sono legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell’articolo 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e lo scopo di tali enti nazionali legittimati.

3.   La Commissione redige l’elenco degli enti legittimati di cui al paragrafo 2, con l’indicazione del loro scopo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le modifiche apportate a tale elenco sono pubblicate senza indugio; è pubblicato ogni sei mesi un elenco aggiornato.

Articolo 5

Consultazione preliminare

1.   Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore disposizioni in base alle quali la parte che intende proporre ricorso o intentare un’azione inibitoria possa farlo unicamente dopo aver cercato di porre termine alla violazione di concerto con la parte convenuta oppure con la parte convenuta e con un ente legittimato a norma dellarticolo 3, lettera a) dello Stato membro in cui viene proposto il ricorso o intentata l’azione. Spetta allo Stato membro decidere se la parte che intende proporre ricorso o intentare un’azione debba consultare o no l’ente legittimato. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, la parte interessata può presentare senza indugio un ricorso o intentare un’azione per provvedimento inibitorio.

2.   Le modalità di consultazione preliminare decise dagli Stati membri sono notificate alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Relazioni

1.   Ogni tre anni e per la prima volta entro il 2 luglio 2003, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

2.   Nella prima relazione, la Commissione esamina in particolare:

a)

l’ambito di applicazione della presente direttiva in relazione alla tutela degli interessi collettivi delle persone che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o una professione liberale;

b)

l’ambito di applicazione della presente direttiva come definito dalle direttive elencate nell’allegato I;

c)

il ruolo svolto dalla consultazione preliminare di cui all’articolo 5, al fine di tutelare efficacemente i consumatori.

Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 7

Disposizioni relative a una più ampia legittimazione ad agire

La presente direttiva non osta al mantenimento in vigore o all’adozione da parte degli Stati membri di norme che conferiscano sul piano nazionale una più ampia legittimazione ad agire agli enti abilitati nonché a qualsiasi altro interessato.

Articolo 8

Attuazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Abrogazione

La direttiva 98/27/CE modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 29 dicembre 2009.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEČAS


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 39.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 73) e decisione del Consiglio del 23 marzo 2009.

(3)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.

(4)  Cfr. allegato II, parte A.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 1  (1)

1.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).

2.

Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48) (2).

3.

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).

4.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).

5.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

6.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda i contratti negoziati a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19).

7.

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

8.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

9.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

10.

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

11.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

12.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

13.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di cambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).


(1)  Le direttive di cui ai punti 5, 6, 9 e 11 contengono disposizioni specifiche in materia di ricorsi e azioni per provvedimenti inibitori.

(2)  Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66), con effetto dal 12 maggio 2010.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e relative modifiche

(di cui all’articolo 9)

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51).

 

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

limitatamente all’articolo 10

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

limitatamente all’articolo 18, paragrafo 2

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

limitatamente all’articolo 19

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

limitatamente all’articolo 16, paragrafo 1

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

limitatamente all’articolo 42

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 9)

Direttive

Termine di recepimento

Data di applicazione

98/27/CE

1o gennaio 2001

1999/44/CE

1o gennaio 2002

2000/31/CE

16 gennaio 2002

2002/65/CE

9 ottobre 2004

2005/29/CE

12 giugno 2007

12 dicembre 2007

2006/123/CE

28 dicembre 2009


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/27/CE

Presente direttiva

Articoli da 1 a 5

Articoli da 1 a 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2009

recante modifica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del settimo programma quadro, il programma specifico «Idee» mira a sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori in tutti i settori scientifici, tecnici e accademici su temi scelti dai ricercatori stessi.

(2)

Con la decisione 2007/134/CE (3) la Commissione ha istituito il Consiglio europeo della ricerca che costituisce lo strumento per realizzare il programma specifico «Idee».

(3)

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione 2007/134/CE, il Consiglio europeo della ricerca è composto da un consiglio scientifico indipendente sostenuto da una specifica struttura esecutiva.

(4)

Il consiglio scientifico deve essere composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione, che operano a titolo personale e in tutta indipendenza. Detto consiglio opera conformemente all’apposito mandato previsto all’articolo 3 della decisione 2007/134/CE.

(5)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/134/CE, il consiglio scientifico è composto di un massimo di 22 membri.

(6)

Tre membri del consiglio scientifico si sono dimessi per motivi personali: il prof. Manuel CASTELLS, Università libera della Catalogna, il prof. Paul J. CRUTZEN, Istituto Max Planck per la chimica, Magonza, e il prof. Lord MAY, Università di Oxford.

(7)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della decisione 2007/134/CE, in caso di dimissioni di un membro o alla scadenza di un periodo non rinnovabile, la Commissione nomina un nuovo membro.

(8)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2007/134/CE, i membri vengono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta in base ad un sistema di rotazione che assicuri la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

(9)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE, i futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all’allegato I della decisione e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l’altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. Tale procedura è stata espletata tramite un comitato d’identificazione indipendente, la cui relazione è stata inviata al Parlamento ed al Consiglio. Detto comitato si è pronunciato a favore di tre nuovi membri e le sue raccomandazioni sono state accolte.

(10)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2007/134/CE, la nomina dei futuri membri verrà pubblicata conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

DECIDE:

Articolo 1

Le persone i cui nominativi figurano in allegato della presente decisione sono nominate membri del consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca per un periodo di quattro anni.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2009.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

(3)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

Prof. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Università libera di Amsterdam

Prof. Carlos M. DUARTE, Consiglio spagnolo per la ricerca scientifica, Majorca

Prof. Henrietta L. MOORE, Università di Cambridge


1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2009

sull’armonizzazione e l’invio regolare delle informazioni e sul questionario di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 3011]

(2009/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

La presente decisione è volta a fissare requisiti minimi per assicurare che la raccolta e, se necessario, la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3 e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, avvengano in modo armonizzato, tempestivo e adeguato. La decisione è inoltre finalizzata a stabilire le basi per il questionario di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva.

(2)

È opportuno che la trasmissione annua delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE riguardi il periodo compreso tra il 1o maggio di un dato anno e il 30 aprile dell’anno successivo.

(3)

La relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE deve riguardare, la prima volta, il periodo compreso tra il 1o maggio 2008 e il 30 aprile 2011 e deve essere inviata alla Commissione entro il 1o febbraio 2012.

(4)

Al fine di limitare il carico amministrativo correlato all’attuazione della presente decisione, l’elenco delle informazioni richieste deve essere limitato ai dati utili a migliorare l’attuazione della direttiva. Allo stesso modo, l’invio delle informazioni annuali relative agli eventi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, dovrebbe essere previsto solo per gli Stati membri nei quali effettivamente hanno luogo tali eventi nel periodo considerato.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I sono indicate le informazioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2006/21/CE e che devono essere messe a disposizione delle autorità comunitarie competenti in campo statistico, se richieste a fini statistici.

Articolo 2

Nel caso in cui in un dato Stato membro si verifichino uno o più eventi di cui e all’articolo 11, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2006/21/CE, detto Stato membro comunica annualmente alla Commissione, per ogni evento, le informazioni indicate nell’allegato II. Dette informazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 1o maggio e il 30 aprile dell’anno successivo e sono comunicate alla Commissione non oltre il 1o luglio di detto anno.

Articolo 3

Per comunicare informazioni in merito all’attuazione della direttiva come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/CE, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato nell’allegato III.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Informazioni da inserire nell’elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2006/21/CE

1.

Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.

2.

Informazioni essenziali sull’autorizzazione, tra cui data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).

3.

Se del caso, informazioni in merito al tipo di rifiuti e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo.


ALLEGATO II

Informazioni da comunicare alla Commissione in merito agli eventi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 6 e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE

Per ogni evento è necessario raccogliere e inviare le seguenti informazioni:

1.

Nome e indirizzo della struttura, dell’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e dell’autorità competente per l’ispezione.

2.

Informazioni in merito all’autorizzazione rilasciata, compresi data di rilascio, periodo di validità, categoria della struttura di deposito dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, tipo di rifiuto e breve descrizione degli impianti e delle procedure di monitoraggio e di controllo; descrizione della fase operativa dell’impianto (in funzione, fase di chiusura o fase successiva alla chiusura).

3.

Descrizione dell’evento, compresi:

a)

natura e descrizione dell’incidente; descrizione delle modalità di rilevamento dell’evento; luogo e ora in cui si è verificato l’evento;

b)

collocazione nel tempo e descrizione delle informazioni inviate dall’operatore alle autorità competenti e delle informazioni fornite al pubblico e, se del caso, agli altri Stati membri eventualmente interessati nel caso di un possibile impatto transfrontaliero;

c)

valutazione dei possibili impatti sulla salute umana e sull’ambiente e delle eventuali conseguenze sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti;

d)

analisi delle possibili cause dell’evento.

4.

Descrizione delle misure correttive adottate per porre rimedio all’evento, in particolare:

a)

descrizione delle modalità di attuazione del piano di emergenza, se del caso;

b)

tipo di istruzioni fornite dalle autorità competenti;

c)

altre misure da specificare.

5.

Descrizione delle misure adottate per evitare altri incidenti della stessa natura, in particolare:

a)

nuove condizioni incluse nell’autorizzazione;

b)

adattamento dei sistemi di monitoraggio e di controllo;

c)

miglioramento della trasmissione delle informazioni;

d)

altre misure da specificare.

6.

Ulteriori informazioni che possono essere utili agli altri Stati membri e alla Commissione per migliorare l’attuazione della direttiva.


ALLEGATO III

«Questionario per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/21/CE

PARTE A.   RISPOSTE DA FORNIRE UNA VOLTA PER IL PRIMO PERIODO DI RIFERIMENTO

1.   Disposizioni amministrative e informazioni generali

Indicare le autorità competenti incaricate di:

a)

verificare e approvare i piani di gestione dei rifiuti proposti dagli operatori;

b)

istituire i piani di emergenza esterni per gli impianti di categoria A;

c)

rilasciare e aggiornare le autorizzazioni e istituire e aggiornare la garanzia finanziaria;

d)

effettuare ispezioni presso le strutture di deposito dei rifiuti.

2.   Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione e informazioni in merito agli incidenti rilevanti

a)

Descrivere sinteticamente le procedure istituite per l’approvazione dei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva;

b)

per gli impianti di categoria A che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), descrivere le misure adottate al fine di:

individuare i rischi di incidenti rilevanti,

prendere le misure necessarie a livello di progettazione, funzionamento e chiusura dell’impianto,

limitare le conseguenze negative per la salute umana e/o l’ambiente.

3.   Autorizzazione e garanzia finanziaria

a)

Indicare le misure adottate per assicurare che tutte le strutture in funzionamento abbiano ricevuto un’autorizzazione conformemente alla direttiva prima del 1o maggio 2012;

b)

descrivere brevemente le azioni adottate al fine di portare le migliori tecniche disponibili a conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare e controllare le autorizzazioni;

c)

indicare se è stata applicata la possibilità di ridurre i requisiti per il deposito di rifiuti non pericolosi o di derogarvi, nel caso di rifiuti inerti o non, terra non inquinata o torba (come previsto all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva);

d)

illustrare le misure adottate per garantire che le autorizzazioni siano aggiornate regolarmente come previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva;

e)

descrivere dettagliatamente la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, istituita per costituire la garanzia finanziaria e adeguarla periodicamente. Quanti impianti sono già coperti da una garanzia conformemente a quanto previsto dalla direttiva? In che modo sarà garantito che tutti gli impianti saranno coperti da una garanzia entro il 1o maggio 2014?

4.   Partecipazione pubblica, effetti transfrontalieri

a)

Spiegare in che modo vengono analizzati e tenuti in considerazione i commenti e le opinioni del pubblico prima di prendere una decisione in merito alle autorizzazioni e per la preparazione dei piani di emergenza esterni;

b)

nel caso di impianti con un possibile impatto transfrontaliero, come viene assicurato che le informazioni necessarie siano comunicate per un periodo adeguato all’altro Stato membro e al pubblico interessato?

c)

Per gli impianti di categoria A, e in caso di incidente rilevante, quali disposizioni pratiche vengono adottate per assicurare che:

le informazioni necessarie siano immediatamente inviate dall’operatore all’autorità competente?

i cittadini vengano informati in merito alle misure di sicurezza e alle azioni necessarie?

le informazioni fornite dall’operatore siano trasmesse all’altro Stato membro nel caso di un impianto con un possibile impatto transfrontaliero?

5.   Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

a)

Descrivere dettagliatamente le misure adottate al fine di assicurare che la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti sia affidata ad una “persona competente” di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva e che il personale riceva un’adeguata formazione;

b)

descrivere sinteticamente la procedura stabilita per notificare all’autorità competente, entro 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l’ambiente che emerga dalle procedure di monitoraggio;

c)

descrivere in che modo, ai sensi dell’articolo 11, l’autorità competente verifica che i risultati del monitoraggio:

siano riferiti regolarmente dall’operatore all’autorità,

dimostrino la conformità con le condizioni di autorizzazione.

6.   Procedura in caso di chiusura, procedura successiva alla chiusura e inventario

a)

Spiegare brevemente la procedura stabilita per garantire che dopo la chiusura delle strutture, e quando ritenuto necessario dall’autorità, vengano svolti controlli regolari della stabilità e siano adottate misure per ridurre gli effetti sull’ambiente;

b)

descrivere dettagliatamente le misure adottate per garantire che l’inventario delle strutture chiuse, previsto dall’articolo 20 della direttiva, sia completato entro il 1o maggio 2012.

7.   Ispezioni

a)

Spiegare brevemente se, e in che modo, sono tenuti in considerazione i criteri minimi per le ispezioni ambientali (2) ai fini del controllo delle strutture che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva;

b)

descrivere brevemente in che modo sono programmate le attività di ispezione. Sono stati individuati impianti prioritari per le ispezioni? Se sì, secondo quali criteri? La frequenza e il tipo delle ispezioni sono adeguati ai rischi associati all’impianto e all’ambiente circostante?

c)

spiegare quali azioni vengono svolte nell’ambito delle ispezioni, ad esempio visite regolari al sito, prelievo di campioni, controllo dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio interno, controllo dei registri aggiornati relativi alle operazioni di gestione dei rifiuti;

d)

illustrare le azioni intraprese per garantire che i piani di gestione dei rifiuti approvati siano aggiornati e monitorati regolarmente;

e)

quali sono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 19 della direttiva?

PARTE B.   RISPOSTE DA FORNIRE IN MERITO A TUTTI I PERIODI DI RIFERIMENTO

1.   Disposizioni amministrative e informazioni generali

a)

Indicare l’organo amministrativo (nome, indirizzo, persona da contattare, indirizzo di posta elettronica) incaricato di coordinare le risposte al presente questionario;

b)

fornire una stima del numero delle strutture di deposito dei rifiuti delle industrie estrattive presenti sul territorio dello Stato membro (utilizzare, se possibile, la tabella riportata in allegato);

c)

indicare il numero di strutture di deposito dei rifiuti di categoria A in funzione sul territorio che potrebbero avere impatti sulla salute dei cittadini o sull’ambiente di un altro Stato membro.

2.   Piani di gestione dei rifiuti e prevenzione e informazioni in merito agli incidenti rilevanti

a)

Descrivere sinteticamente:

il numero di piani di gestione dei rifiuti approvati o respinti, temporaneamente o definitivamente, durante il periodo di riferimento, e

le ragioni principali, se rilevanti e se possibile, per il rifiuto definitivo di un piano di gestione dei rifiuti;

b)

fornire un elenco dei piani di emergenza esterni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Qualora non tutti gli impianti di categoria A siano coperti da un piano di emergenza, indicare il numero di piani mancanti e i tempi in cui si prevede di istituire tali piani;

c)

se nello Stato membro è stato stilato l’elenco di rifiuti inerti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2009/359/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (3), fornire una copia di detto elenco riportando sinteticamente le informazioni e i dati utilizzati per determinare se il rifiuto può essere definito “inerte”.

3.   Autorizzazione e garanzia finanziaria

Indicare il numero di impianti per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione conformemente alle disposizioni della direttiva (utilizzare, se possibile, la tabella in allegato).

4.   Procedura in caso di chiusura, procedura successiva alla chiusura e inventario

a)

Indicare quante procedure di chiusura di cui all’articolo 12 della direttiva sono state avviate e/o approvate durante il periodo di riferimento;

b)

quanti impianti sono chiusi e monitorati regolarmente nello Stato membro?

5.   Ispezioni

a)

Indicare il numero di ispezioni completate nel periodo di riferimento, distinguendo, se possibile, i diversi tipi di impianto:

impianti di categoria A e di altro tipo,

impianti per rifiuti inerti,

impianti per rifiuti non inerti, non pericolosi.

Se è stato steso un programma per le ispezioni al livello geografico adeguato (nazionale/regionale/locale), fornirne una copia in allegato alla relazione;

b)

quanti casi di mancato rispetto delle disposizioni della direttiva sono stati riscontrati? Indicare le ragioni principali di inadempienza e le azioni adottate per garantire la conformità alla direttiva.

6.   Altre informazioni di rilievo

a)

Sintetizzare le principali difficoltà incontrate nell’attuazione della direttiva. Come sono stati superati questi problemi?

b)

Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della direttiva.

ALLEGATO (4)

 

In funzione

In funzione, dotati di autorizzazione (5)

In transizione (6)

In fase di chiusura (7)

Chiusi o abbandonati (8)

Categoria A (9)

 

 

 

 

 

Di cui impianti “Seveso” (10)

 

 

 

 

 

Non di categoria A

 

 

 

 

 

Rifiuti inerti (11)

 

 

 

 

 

Rifiuti non inerti, non pericolosi

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


(1)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(2)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41).

(3)  GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 46.

(4)  Se possibile, fornire un’analisi settoriale per i materiali da costruzione, i minerali metallici, i minerali industriali, i minerali per la produzione di energia e gli altri settori.

(5)  Numero di impianti dotati di autorizzazione che rispettano già i requisiti della direttiva.

(6)  Numero di impianti che saranno chiusi entro il 2010 e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4.

(7)  Numero di impianti per i quali la procedura di chiusura è ancora in corso (articolo 12).

(8)  Fornire una stima del numero di strutture abbandonate e chiuse potenzialmente dannose e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 della direttiva.

(9)  Impianti classificati come di categoria A ai sensi dell’articolo 9 della direttiva.

(10)  Impianti che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 96/82/CE.

(11)  Impianti che trattano esclusivamente rifiuti inerti come definiti nella direttiva.»


1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 3012]

(2009/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE fornisce la definizione di rifiuto inerte.

(2)

L’integrazione della definizione di rifiuto inerte è finalizzata a stabilire condizioni e criteri precisi che permettano di classificare i rifiuti delle industrie estrattive come rifiuti inerti.

(3)

Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo connesso all’attuazione della presente decisione, è opportuno, dal punto di vista tecnico, esentare da prove specifiche i rifiuti di cui sono già disponibili informazioni utili e permettere agli Stati membri di preparare elenchi dei rifiuti che potrebbero essere considerati inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla presente decisione.

(4)

Al fine di garantire la qualità e la rappresentatività delle informazioni utilizzate, è opportuno che la presente decisione sia applicata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti effettuata ai sensi della decisione 2009/360/CE della Commissione (2) e si basi sulle stesse fonti d’informazione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I rifiuti sono considerati inerti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE, quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti:

a)

i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana;

b)

i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 % se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3;

c)

i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili;

d)

il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali;

e)

i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana.

2.   I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi.

3.   Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

La valutazione della natura inerte dei rifiuti ai sensi della presente decisione è effettuata nel quadro della caratterizzazione dei rifiuti di cui alla decisione 2009/360/CE e si basa sulle stesse fonti d’informazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(2)  Cfr. pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


1.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

[notificata con il numero C(2009) 3013]

(2009/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/21/CE prevede la caratterizzazione dei rifiuti nell’ambito del piano di gestione dei rifiuti, che deve essere elaborato dall’operatore delle industrie estrattive e approvato dall’autorità competente. L’allegato II della direttiva elenca una serie di elementi che devono essere inclusi nella caratterizzazione dei rifiuti.

(2)

L’obiettivo della caratterizzazione dei rifiuti di estrazione è di ottenere le informazioni utili sui rifiuti da gestire al fine di poterne valutare e monitorare le proprietà, il comportamento e le caratteristiche e di poter pertanto garantirne la gestione a lungo termine in condizioni di sicurezza ambientale. Inoltre, la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbe agevolare l’individuazione delle opzioni di gestione di tali rifiuti e delle relative misure di mitigazione volte a tutelare la salute umana e l’ambiente.

(3)

Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione dovrebbero essere raccolti sulla base di informazioni esistenti pertinenti e adeguate o, qualora necessario, mediante campionamento e prove. È necessario garantire che le informazioni e i dati per la caratterizzazione dei rifiuti siano pertinenti, di qualità adeguata e rappresentativi dei rifiuti. Le informazioni dovrebbero essere opportunamente giustificate nel piano di gestione dei rifiuti in modo da soddisfare pienamente le autorità competenti.

(4)

Il livello di dettaglio delle informazioni da raccogliere e i relativi campionamenti o prove necessari dovrebbero essere adattati al tipo di rifiuto, ai potenziali rischi ambientali e alla struttura di deposito dei rifiuti prevista. Dal punto di vista tecnico, occorre prevedere la possibilità di adottare un approccio iterativo volto a garantire una caratterizzazione dei rifiuti adeguata.

(5)

Dal punto di vista tecnico, è opportuno prevedere una deroga per i rifiuti definiti inerti ai sensi dei criteri istituiti dalla decisione 2009/359/CE della Commissione (2) che possono non essere sottoposti a una parte delle prove geochimiche.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Caratterizzazione dei rifiuti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori delle industrie estrattive effettuino la caratterizzazione dei rifiuti conformemente alla presente decisione.

2.   La caratterizzazione comprende le seguenti categorie di informazioni di cui all’allegato:

a)

informazioni generali;

b)

informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare;

c)

natura dei rifiuti e trattamento previsto;

d)

comportamento geotecnico dei rifiuti;

e)

caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti.

3.   Ai fini della valutazione del comportamento geochimico dei rifiuti si tiene conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE. Qualora, sulla base di tali criteri, i rifiuti siano considerati «inerti», sono soggetti solamente alla parte pertinente delle prove geochimiche di cui al punto 5 dell’allegato.

Articolo 2

Raccolta e valutazione delle informazioni

1.   Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti sono raccolti nell’ordine indicato ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Si utilizzano le indagini e gli studi esistenti, in particolare le autorizzazioni vigenti, le indagini geologiche, i siti simili, gli elenchi di rifiuti inerti, i sistemi di certificazione adeguati e le norme nazionali o europee applicabili a materiali analoghi, che soddisfano i requisiti tecnici di cui all’allegato.

3.   La qualità e la rappresentatività di tutte le informazioni sono valutate, individuando le eventuali informazioni mancanti.

4.   Qualora le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti non siano disponibili, viene predisposto un piano di campionamento secondo la norma EN 14899 sulla base del quale vengono prelevati campioni. I piani di campionamento sono basati sulle informazioni ritenute necessarie, tra cui:

a)

la finalità della raccolta dei dati;

b)

il programma delle prove e i requisiti di campionamento;

c)

le situazioni di campionamento, compreso il campionamento da carote, dal fronte dello scavo, da nastro trasportatore, da cumulo, dal bacino di decantazione o altre situazioni rilevanti;

d)

le procedure e le raccomandazioni riguardanti la quantità, la dimensione, la massa, la descrizione e il trattamento dei campioni.

L’attendibilità e la qualità dei risultati del campionamento sono valutate.

5.   I risultati del processo di caratterizzazione devono essere valutati. Se necessario, sono raccolte informazioni supplementari applicando la stessa metodologia. Il risultato finale è preso in considerazione nel piano di gestione dei rifiuti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 15.

(2)  Cfr. pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

REQUISITI TECNICI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

1.   Informazioni generali

Riesame e comprensione del contesto generale e degli obiettivi dell’operazione estrattiva.

Raccolta di informazioni generali su:

attività di prospezione, estrazione o di lavorazione,

tipo e descrizione del metodo di estrazione e del processo applicato,

natura del prodotto previsto.

2.   Informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare

Individuazione delle unità di rifiuti esposti mediante processi di estrazione e lavorazione fornendo informazioni utili su:

natura delle rocce circostanti, delle relative proprietà chimiche e mineralogiche, compresa l’alterazione idrotermale delle rocce mineralizzate e delle rocce sterili,

natura del deposito, comprese le rocce mineralizzate o la mineralizzazione in rocce ospitanti,

tipologia della mineralizzazione, proprietà chimiche e mineralogiche, comprese le proprietà fisiche quali la densità, la porosità, la distribuzione granulometrica, il tenore d’acqua, i minerali di rivestimento lavorati, i minerali di ganga e i minerali idrotermali di recente formazione,

dimensione e geometria del deposito,

erosione superficiale e alterazione supergenica dal punto di vista chimico e mineralogico.

3.   Natura dei rifiuti e trattamento previsto

Descrizione della natura di tutti i rifiuti derivanti da qualsiasi operazione di prospezione, estrazione e lavorazione, compreso lo strato di copertura, la roccia sterile e gli sterili, fornendo informazioni sui seguenti elementi:

origine dei rifiuti nel sito di estrazione e processo che genera tali rifiuti (prospezione, estrazione, macinatura, concentrazione),

quantità dei rifiuti,

descrizione del sistema di trasporto dei rifiuti,

descrizione delle sostanze chimiche da utilizzare durante il trattamento,

classificazione dei rifiuti ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione (1), comprese le proprietà pericolose,

tipo di struttura di deposito dei rifiuti prevista, forma finale di esposizione dei rifiuti e metodo di deposito dei rifiuti nella struttura.

4.   Comportamento geotecnico dei rifiuti

Identificazione dei parametri adeguati per la valutazione delle caratteristiche fisiche intrinseche dei rifiuti, tenuto conto del tipo di struttura di deposito dei rifiuti.

I parametri significativi da prendere in considerazione sono: granulometria, plasticità, densità e tenore d’acqua, grado di compattazione, resistenza al taglio e angolo di attrito, permeabilità e indice dei vuoti, compressibilità e consolidazione.

5.   Caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti

Indicazione delle caratteristiche chimiche e mineralogiche dei rifiuti e di eventuali additivi o residui che rimangono nei rifiuti.

Previsione delle proprietà chimiche del drenaggio nel tempo per ciascun tipo di rifiuto, tenuto conto del trattamento previsto, in particolare:

valutazione della tendenza alla lisciviazione nel tempo dei metalli, degli ossianioni e dei sali mediante un test di lisciviazione con variazione del pH e/o prova di percolazione e/o prova di rilascio in funzione del tempo e/o altre prove adeguate,

per i rifiuti contenenti solfuri, devono essere effettuate prove statiche o cinetiche al fine di determinare il drenaggio acido e la lisciviazione dei metalli nel tempo.


(1)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.


1.5.2009   

IT

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L 110/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per il raccolto 2009

[notificata con il numero C(2009) 3078]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2009/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 182, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 10 dicembre 2008 il governo finlandese ha chiesto l’autorizzazione a concedere agli agricoltori, per gli anni 2009-2010, un aiuto per determinati quantitativi di varietà di sementi e sementi di cereali prodotte unicamente in Finlandia a motivo delle sue specifiche condizioni climatiche.

(2)

A norma dell’articolo 182, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una relazione soddisfacente sui risultati degli aiuti autorizzati. Di conseguenza può essere concesso un aiuto nazionale per sementi coltivate nel 2009.

(3)

La Finlandia chiede l’autorizzazione a concedere un aiuto per ettaro per determinate superfici su cui si producono sementi delle specie di graminacee e leguminose elencate nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), ad eccezione del Phleum pratense L. (Timothy), e per determinate superfici su cui si producono sementi di cereali.

(4)

L’aiuto proposto deve rispettare i requisiti stabiliti all’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso riguarda varietà di sementi e sementi di cereali destinate alla coltivazione in Finlandia, adattate alle condizioni climatiche di questo paese e non coltivate in altri Stati membri. L’autorizzazione della Commissione deve essere limitata alle varietà incluse nell’elenco delle varietà finlandesi prodotte unicamente in Finlandia.

(5)

Occorre provvedere affinché la Commissione sia informata circa le misure adottate dalla Finlandia per rispettare i limiti fissati dalla presente decisione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata a concedere, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un aiuto agli agricoltori stabiliti sul suo territorio che producono le sementi certificate e le sementi di cereali certificate di cui all’allegato, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo allegato.

L’autorizzazione riguarda esclusivamente le varietà elencate nel catalogo nazionale finlandese e coltivate unicamente in Finlandia.

Articolo 2

La Finlandia garantisce, mediante un adeguato sistema di ispezione, che l’aiuto sia concesso esclusivamente per le varietà di cui all’allegato.

Articolo 3

La Finlandia trasmette alla Commissione l’elenco delle varietà certificate di cui trattasi e ogni modifica dello stesso e la informa circa le superfici e i quantitativi di sementi e sementi di cereali per i quali è concesso l’aiuto.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Sementi

Superfici ammissibili

:

le superfici su cui si coltivano sementi certificate di graminacee e leguminose delle specie elencate nell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 ad eccezione del Phleum pratense L. (Timothy).

Aiuto massimo per ettaro

:

220 EUR

Dotazione massima

:

442 200 EUR

Sementi di cereali

Superfici ammissibili

:

le superfici su cui si coltivano sementi certificate di frumento, avena, orzo e segala

Aiuto massimo per ettaro

:

73 EUR

Dotazione massima

:

2 190 000 EUR


1.5.2009   

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L 110/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che autorizza la commercializzazione del licopene in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 3149]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

In data 18 luglio 2008 la società DSM Nutritional Products Ltd ha chiesto alle competenti autorità dell’Irlanda di poter commercializzare il licopene sintetico come nuovo ingrediente alimentare. In data 6 ottobre 2008 l’ente irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale nella quale è giunto alla conclusione che, in considerazione del fatto che sono state presentate altre domande concernenti il licopene, è necessaria una valutazione supplementare per il licopene sintetico per garantire che le autorizzazioni d’uso dei diversi tipi di licopene come nuovi ingredienti alimentari siano rilasciate alle stesse condizioni.

(2)

Il 22 ottobre 2008 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(3)

In data 4 dicembre 2008 l’EFSA ha adottato il parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione, relativo alla sicurezza del licopene ottenuto da Blakeslea trispora disperdibile in acqua fredda. Secondo le conclusioni di questo parere, i preparati a base di licopene destinati a essere utilizzati in alimenti e integratori alimentari sono formulati come sospensioni in oli commestibili, polveri direttamente compressibili o polveri disperdibili in acqua. Poiché il licopene può subire modificazioni ossidative in tali formulazioni, deve essere assicurata una sufficiente protezione antiossidativa.

(4)

Secondo il parere emesso dall’EFSA, per la maggior parte dei consumatori l’assunzione di licopene si manterrà al di sotto della dose giornaliera accettabile (DGA), ma per talune categorie di consumatori potrebbe risultare superiore alla DGA. È quindi opportuno raccogliere dati sull’assunzione di licopene per alcuni anni dopo l’autorizzazione, affinché quest’ultima possa essere riesaminata sulla base delle nuove informazioni raccolte circa la sicurezza del licopene e il suo consumo. Particolare attenzione merita la raccolta di dati riguardanti il tenore di licopene nei cereali per la prima colazione. Questa disposizione della presente decisione si applica però all’uso del licopene in quanto nuovo ingrediente alimentare e non all’uso in quanto colorante alimentare, che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2).

(5)

Dalla valutazione scientifica risulta che il licopene sintetico è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il licopene sintetico (qui di seguito «il prodotto») quale specificato nell’allegato I può essere commercializzato nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare destinato a essere utilizzato nei prodotti alimentari elencati nell’allegato II.

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzato dalla presente decisione figurante sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «licopene».

Articolo 3

La società DSM Nutritional Products Ltd predispone un programma di monitoraggio che accompagna la commercializzazione del prodotto. Tale programma è destinato a raccogliere informazioni sui livelli d’uso del licopene nei prodotti alimentari, come specificato nell’allegato III.

I dati raccolti sono messi a disposizione della Commissione e degli Stati membri. Sulla base delle nuove informazioni e di una relazione dell’EFSA, l’uso del licopene è oggetto di un riesame entro il 2014.

Articolo 4

Destinataria delle presente decisione è la società DSM Nutritional Products Ltd, Wurmis 576, 4363 Kaiseraugst Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27.


ALLEGATO I

Specifiche del licopene sintetico

DESCRIZIONE

Il licopene sintetico è prodotto mediante la condensazione Wittig di intermedi sintetici comunemente utilizzati nella produzione di altri carotenoidi impiegati in prodotti alimentari. Il licopene sintetico è costituito per almeno il 96 % da licopene e da piccole quantità di altri carotenoidi affini. Si presenta in forma di polvere in idonea matrice o di dispersione oleosa. È di colore rosso scuro o rosso violetto. Deve essere assicurata una protezione antiossidativa.

SPECIFICA

Nome chimico

:

Licopene

Numero C.A.S.

:

502-65-8 (tutti i licopene trans)

Formula chimica

:

C40H56

Formula strutturale

:

Image

Peso formula

:

536,85


ALLEGATO II

Prodotti alimentari per i quali è autorizzata l’aggiunta del licopene sintetico

Categoria di prodotti alimentari

Tenore massimo di licopene

Bevande a base di succhi di frutta o di ortaggi (compresi i concentrati)

2,5 mg/100 g

Bevande destinate a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, in particolare gli sportivi

2,5 mg/100 g

Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

8 mg per porzione sostitutiva di un pasto

Cereali per la prima colazione

5 mg/100 g

Grassi e salse

10 mg/100 g

Minestre (escluse quelle di pomodoro)

1 mg/100 g

Pane (anche del tipo croccante)

3 mg/100 g

Alimenti dietetici per scopi medici speciali

Secondo le particolari esigenze nutrizionali

Integratori alimentari

15 mg per dose giornaliera raccomandata dal fabbricante


ALLEGATO III

Monitoraggio del licopene sintetico successivo alla sua commercializzazione

INFORMAZIONI DA RACCOGLIERE

Quantità di licopene sintetico fornite dalla società DSM Nutritional Products Ltd ai suoi clienti destinate alla produzione di prodotti alimentari finali commercializzati nell’Unione europea.

Risultati di ricerche in basi di dati sulla commercializzazione di prodotti alimentari addizionati di licopene, compresi i livelli di fortificazione e la dimensione delle porzioni di ciascun alimento commercializzato negli Stati membri.

TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni di cui sopra sono trasmesse annualmente alla Commissione per gli anni dal 2009 al 2012, ad iniziare dal 31 ottobre 2010 per il periodo dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010, poi nei due anni successivi per i corrispondenti periodi annuali.

ALTRE INFORMAZIONI

Se del caso e se la società DSM Nutritional Products Ltd ne dispone, queste informazioni sono trasmesse anche per quanto riguarda l’assunzione di licopene utilizzato come colorante alimentare.

Se ne dispone, la società DSM Nutritional Products Ltd fornisce nuove informazioni scientifiche che permettano di riesaminare i livelli massimi di assunzione di licopene da considerare sicuri.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ASSUNZIONE DI LICOPENE

Sulla base delle informazioni raccolte e trasmesse, la società DSM Nutritional Products Ltd procede a una valutazione aggiornata dell’assunzione.

RIESAME

La Commissione consulta nel 2013 l’EFSA per esaminare le informazioni fornite dall’industria.


1.5.2009   

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L 110/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

recante modifica della decisione 2002/253/CE che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 3517]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del punto 2.1 dell’allegato I della decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le «malattie a prevenzione vaccinale», compresa l’«influenza», sono da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell’ambito della rete comunitaria di cui alla decisione n. 2119/98/CE.

(2)

A norma dell’articolo 2 della decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la definizione dei casi di cui all’allegato di tale decisione va adattata per quanto necessario sulla base dei dati scientifici più recenti.

(3)

Vari casi di un nuovo virus influenzale sono stati segnalati in Nord-America e più recentemente in diversi Stati membri. Questo virus è una delle molteplici forme che può assumere la malattia «influenza», elencata nell’allegato I della decisione 2000/96/CE. Tuttavia, dato che questo nuovo virus presenta il rischio di una pandemia influenzale e impone un coordinamento immediato tra la Comunità e le autorità nazionali competenti, è necessario stabilire una specifica definizione dei casi, in modo da operare una distinzione rispetto alla più generale definizione dei casi di influenza. Ciò consentirà alle autorità nazionali competenti di comunicare i dati pertinenti alla rete comunitaria a norma dell’articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE.

(4)

Secondo quanto disposto dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (4) (CEPCM), il CEPCM ha fornito, su richiesta della Commissione, un documento tecnico sulla definizione dei casi di questa malattia trasmissibile, in modo da assistere la Commissione e gli Stati membri nell’elaborazione di strategie di intervento nel campo della sorveglianza e della risposta. È opportuno aggiornare le definizioni dei casi di cui all’allegato della decisione 2002/253/CE alla luce del suddetto contributo.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/253/CE è integrato dalla definizione dei casi aggiuntiva di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(2)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

(3)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44.

(4)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione 2002/253/CE è inserito il testo seguente:

«NUOVO VIRUS INFLUENZALE A(H1N1) [DETTO ANCHE VIRUS DELL’INFLUENZA O DELLA FEBBRE SUINA A(H1N1) E VIRUS DELL’INFLUENZA MESSICANA] (1)

Criteri clinici

Qualsiasi persona che presenti una delle seguenti manifestazioni:

febbre superiore a 38 °C E segni e sintomi di infezione respiratoria acuta,

polmonite (grave affezione respiratoria),

decesso per affezione respiratoria acuta non altrimenti spiegabile.

Criteri di laboratorio

Almeno uno dei seguenti esami:

RT-PCR,

coltura virale (sono necessari laboratori con livello di biosicurezza 3),

Aumento del 400 % degli anticorpi neutralizzanti specifici per il virus dell’influenza suina A(H1N1) (ciò implica la necessità di una coppia di campioni di siero, uno della fase acuta e successivamente uno della fase della convalescenza, almeno 10-14 giorni più tardi).

Criteri epidemiologici

Almeno una delle tre circostanze seguenti nei sette giorni immediatamente precedenti l’insorgenza della malattia:

la persona è venuta a stretto contatto con un caso confermato di infezione causata dal nuovo virus influenzale A(H1N1) con patologia in atto,

la persona si è recata in viaggio in una zona per la quale è documentata la trasmissione sostenuta da uomo a uomo del nuovo virus influenzale A(H1N1),

la persona lavora in un laboratorio in cui vengono esaminati campioni del nuovo virus influenzale A(H1N1).

Classificazione dei casi

A.   Caso in fase di accertamento

Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ed epidemiologici.

B.   Caso probabile

Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici ED epidemiologici E presenti risultati delle prove di laboratorio che evidenzino un’infezione positiva per l’influenza A di cui non sia identificabile il sottotipo.

C.   Caso confermato

Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma.


(1)  La denominazione verrà modificata conformemente alla definizione fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità.».