ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.104.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
24 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 331/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 332/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

3

 

 

Regolamento (CE) n. 333/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

4

 

 

Regolamento (CE) n. 334/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

8

 

 

Regolamento (CE) n. 335/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

10

 

 

Regolamento (CE) n. 336/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

11

 

 

Regolamento (CE) n. 337/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

13

 

 

Regolamento (CE) n. 338/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

15

 

 

Regolamento (CE) n. 339/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

17

 

 

Regolamento (CE) n. 340/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la terza gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

19

 

 

Regolamento (CE) n. 341/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

20

 

 

Regolamento (CE) n. 342/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

21

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina ( 1 )

23

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/340/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2009, recante nomina di un membro svedese e di un supplente svedese del Comitato delle regioni

33

 

 

Commissione

 

 

2009/341/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa ad un aiuto di Stato C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Sachsen LB [notificata con il numero C(2008) 2269]  ( 1 )

34

 

 

2009/342/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica, che determinate regioni della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica e che la Polonia e la Slovenia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina [notificata con il numero C(2009) 2972]  ( 1 )

51

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione riguardante la data di entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra

57

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009)

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/1


REGOLAMENTO (CE) N. 331/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

104,6

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

113,1

ZZ

108,1

0709 90 70

JO

220,7

MA

28,1

TR

118,6

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,0

MA

46,8

TN

55,4

TR

51,6

US

49,7

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

61,4

ZA

76,0

ZZ

68,7

0808 10 80

AR

79,3

BR

76,6

CL

82,8

CN

88,6

MK

22,6

NZ

114,2

US

130,7

UY

63,9

ZA

82,8

ZZ

82,4

0808 20 50

AR

87,5

CL

90,1

CN

146,7

ZA

87,4

ZZ

102,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.4.2009   

IT

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L 104/3


REGOLAMENTO (CE) N. 332/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della classificazione di taluni prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre distinguere fra i prodotti della sottovoce 1905 90 20, da un lato, e le preparazioni classificate nella sottovoce 1905 90 90 dall'altro.

(2)

In base alle note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 1905, titolo (B), tale voce comprende un certo numero di prodotti a base di pasta di farina o di fecola per lo più cotti, che si presentano generalmente in forma di dischi o fogli.

(3)

La dicitura «prodotti simili» contenuta nella sottovoce 1905 90 20 non è oggetto di definizione.

(4)

Sono sorte difficoltà relative alla classificazione delle cosiddette «sfoglie di pasta» poiché non sono stati definiti criteri chiari per distinguere fra i prodotti delle due sottovoci 1905 90 20 e 1905 90 90.

(5)

È pertanto opportuno integrare una nota complementare al capitolo 19 che specifichi che la voce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 19 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è integrata la nota complementare che segue:

«3.

La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.


24.4.2009   

IT

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L 104/4


REGOLAMENTO (CE) N. 333/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 60/2009 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 60/2009 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

(5)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

(6)  GU L 19 del 23.1.2009, pag. 12.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 24 aprile 2009

Codice dei prodotti

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

48,8

B03

EUR/100 kg peso netto

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

61,0

B03

EUR/100 kg peso netto

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg peso netto

36,6

B03

EUR/100 kg peso netto

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

84,7

B03

EUR/100 kg peso netto

49,8

EG

EUR/100 kg peso netto

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg peso netto

50,8

B03

EUR/100 kg peso netto

29,9

EG

EUR/100 kg peso netto

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

16,3

B03

EUR/100 kg peso netto

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg peso netto

6,5

CA (5)

EUR/100 kg peso netto

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg peso netto

22,6

B03

EUR/100 kg peso netto

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg peso netto

20,7

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità).

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11)].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(3)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(5)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(6)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(7)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.


24.4.2009   

IT

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L 104/8


REGOLAMENTO (CE) N. 334/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 21 aprile 2009.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 21 aprile 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/10


REGOLAMENTO (CE) N. 335/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 21 aprile 2009.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 21 aprile 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 22,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/11


REGOLAMENTO (CE) N. 336/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 24 aprile 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/13


REGOLAMENTO (CE) N. 337/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 23 aprile 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

104,3

0

BR

100,6

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

127,8

0

BR

128,3

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

190,3

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

118,8

7

BR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

223,4

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Tuorli

383,8

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

335,7

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

250,0

11

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

563,0

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/15


REGOLAMENTO (CE) N. 338/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 24 aprile 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/17


REGOLAMENTO (CE) N. 339/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 24 aprile 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V03

A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/19


REGOLAMENTO (CE) N. 340/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la terza gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (3).

(2)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la terza gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 aprile 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.

(3)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/20


REGOLAMENTO (CE) N. 341/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 310/2209 della Commissione (2) ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (3).

(2)

A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 21 aprile 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 168,90 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.

(3)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/21


REGOLAMENTO (CE) N. 342/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 aprile 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione

Destinazione (1)

Tasso della restituzione

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

0,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli d'uovo:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

37,65

0408 19

– – altri:

 

 

– – – ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non dolcificati

01

18,90

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non dolcificati

01

18,90

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

23,85

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – ad uso alimentare:

 

 

non dolcificati

01

6,00


(1)  Le destinazioni sono indicate come segue:

01

paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.


DIRETTIVE

24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/23


DIRETTIVA 2009/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include le sostanze clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina.

(2)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il clormequat e il teflubenzurone lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, il 27 aprile 2007 e il 6 agosto 2007. Per i composti di rame lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 giugno 2007. Per il propaquizafop lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 22 settembre 2005. Per il quizalofop-P lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o febbraio 2007 (variante quizalofop-P-etile) e il 2 maggio 2007 (variante quizalofop-P-tefurile). Per la zeta-cipermetrina lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 10 luglio 2006.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il clormequat e il teflubenzurone, il 30 settembre 2008 per i composti di rame e la zeta-cipermetrina e il 26 novembre 2008 per il propaquizafop e il quizalofop-P sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA (4). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate nella loro versione definitiva il 23 gennaio 2009 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione relative alle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina.

(4)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina possono considerarsi rispondenti, in linea generale, alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.

(5)

Fatte salve tali conclusioni, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto, per quanto riguarda il clormequat è necessario che l'autore della notifica presenti ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Inoltre per i composti di rame notificatore è opportuno disporre che la parte notificante presenti ulteriori informazioni sul rischio derivante da inalazione e sulla valutazione del rischio per organismi, suolo e acqua non bersaglio. Inoltre, è opportuno per quanto riguarda il propaquizafop, imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259 e sul rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio. Inoltre, è opportuno, per quanto riguarda il quizalofop-P, imporre alla parte notificante l'obbligo di presentare ulteriori informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Infine, è necessario che, per quanto riguarda la zeta-cipermetrina, la parte notificante presenti ulteriori informazioni relative al destino e al comportamento (degradazione aerobica nel terreno), al rischio per gli uccelli (rischio a lungo termine), gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio.

(6)

Inoltre, per quanto riguarda i composti di rame, il rame si trova in natura ed è un micronutriente essenziale. Il rame si accumula nel terreno e il livello di rame nel suolo può essere determinato, oltre che dall'apporto di prodotti fitosanitari, anche dall'allevamento di bestiame e dalla concimazione. Pertanto, è necessario che gli Stati membri introducano programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se del caso, limitazioni quali valori massimi d'applicazione.

(7)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a restrizioni. Dalla valutazione del rischio per i composti di rame sono emersi problemi ecotossicologici; pertanto si è ritenuto necessario limitare il periodo dell'iscrizione per permettere agli Stati membri di riesaminare entro un termine più breve i prodotti fitosanitari già in commercio, contenenti rame. Inoltre, i composti di rame sono attualmente oggetto di una valutazione nel quadro della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (5), nonché del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Come avviene per tutte le sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la situazione dei composti di rame può essere riesaminata conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva alla luce delle nuove informazioni disponibili.

(8)

È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.

(9)

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dalla data dell'iscrizione affinché possano riesaminare le autorizzazioni vigenti dei fitofarmaci contenenti clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina e garantire il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni figuranti nell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti in conformità della stessa direttiva. In deroga al termine suindicato occorre prorogare il termine per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (7) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l'allegato I.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(12)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o giugno 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In conformità della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni vigenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, entro il 31 maggio 2010.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda le sostanze clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della medesima direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione di ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone, zeta-cipermetrina come unica sostanza attiva o come sostanza attiva associata ad altre, iscritte tutte entro il 30 novembre 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nel suo allegato I concernente rispettivamente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina come unica sostanza attiva, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 2014; ovvero

b)

nel caso di un prodotto contenente clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano eventualmente l'autorizzazione entro il 31 maggio 2014 o entro il termine, se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o dicembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (versione definitiva adottata il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (versione definitiva adottata il 26 novembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubezuron (versione definitiva adottata il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin (versione definitiva adottata il 30 settembre 2008).

(5)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(6)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(7)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«281

Chlormequat

N. CAS 7003-89-6 (clormequat)

N. CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat)

N. CIPAC 143 (clormequat)

N. CIPAC 143.302 (cloruro di clormequat)

2-chloroethyltrimethylammonium (chlormequat

2-chloroethyltrimethylammonium (chlormequat (cloruro di clormequat)

≥ 636 g/kg

Impurezze

 

1,2-dicloroetano: max 0,1 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat).

 

Cloroetene (cloruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat).

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che sia rilasciata l'autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

282

Composti del rame:

 

 

1o dicembre 2009

30 novembre 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza battericida e fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono considerare attentamente:

che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente sia confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale,

la protezione di organismi acquatici non bersaglio. Vengono applicate, se del caso, misure di attenuazione dei rischi così determinati, come zone di protezione,

la quantità di sostanza attiva applicata; essi garantiscono che le quantità autorizzate, in termini di tassi e numero delle applicazioni, siano quelle minime necessarie per conseguire l'effetto desiderato.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione:

del rischio da inalazione,

del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.

Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale i composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se del caso, limitazioni quali valori massimi d'applicazione.

idrossido di rame

N. CAS 20427-59-2

N. CIPAC 44.305

Idrossido di rame (II)

≥ 573 g/kg

ossicloruro di rame

N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7

N. CIPAC 44.602

Triidrossocloruro di rame

≥ 550 g/kg

Ossido di rame

N. CAS 1317-39-1

N. CIPAC 44.603

Ossido di rame

≥ 820 g/kg

poltiglia bordolese

N. CAS 8011-63-0

N. CIPAC 44.604

Non assegnato

≥ 245 g/kg

solfato di rame tribasico

N. CAS 12527-76-3

N. CIPAC 44.306

Non assegnato

≥ 490 g/kg

Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i seguenti livelli.

 

Piombo 0,0005 g/kg massimo di tenore di rame.

 

Cadmio 0,0001 g/kg massimo di tenore di rame.

 

Cadmio 0,0001 g/kg massimo di tenore di rame.

283

Propaquizafop

N. CAS 111479-05-1

N. CIPAC 173

2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 920 g/kg

Tenore massimo di toluene 5 g/kg

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propaquizafop, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente sia confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come zone di protezione,

alla protezione degli artropodi non bersaglio garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica comunichi alla Commissione:

ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259;

informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio.

Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

284

Quizalofop-P:

 

 

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame del quizalofop-P, in particolare le appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente sia confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano eventuali misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio.

Essi garantiscono che l'autore della notifica fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Quizalofop-P-etile

N. CAS 100646-51-3

N. CIPAC 641.202

ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 950 g/kg

Quizalofop-P-tefurile

N. CAS 119738-06-6

N. CIPAC 641.226

(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 795 g/kg

285

Teflubenzurone

N. CAS 83121-18-0

N. CIPAC 450

1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

≥ 970 g/kg

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi).

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del teflubenzurone, in particolare le relative appendici I e II, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione degli organismi acquatici. Le emissioni provenienti da applicazioni in serra devono essere ridotte al minimo e, comunque, non devono poter raggiungere livelli significativi nei corpi idrici di prossimità,

alla protezione delle api alle quali occorre impedire l'accesso alla serra,

alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra,

all'eliminazione sicura dell'acqua di condensazione, di drenaggio e substrato per evitare rischi per agli organismi non bersaglio e la contaminazione delle acque di superficie e sotterranee.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

286

Zeta-cipermetrina

N. CAS 52315-07-8

N. CIPAC 733

Miscela di stereoisomeri composta di (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) compreso rispettivamente tra 45-55 e 55-45

≥ 850 g/kg

Impurezze:

 

toluene: max 2 g/kg

 

catrami: max 12,5 g/kg

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione aerobica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nella relazione d'esame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2009

recante nomina di un membro svedese e di un supplente svedese del Comitato delle regioni

(2009/340/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni della sig.ra Ann BESKOW. Un seggio di supplente diviene vacante a seguito della nomina della sig.ra Yoomi RENSTRÖM a membro del Comitato delle regioni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

sig.ra Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommun (modifica del mandato),

e

b)

quale supplente:

sig.ra Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

relativa ad un aiuto di Stato C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) a cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Sachsen LB

[notificata con il numero C(2008) 2269]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/341/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il caso si ricollega a una richiesta di informazioni inviata d’ufficio alla Germania il 21 agosto 2007. Con lettera del 21 gennaio 2008, per ragioni di certezza del diritto la Germania ha notificato le misure come «non costituenti aiuto» e dichiarato in via prudenziale che le stesse dovevano in ogni caso essere considerate come aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione compatibili con il mercato comune.

(2)

Con lettera del 27 febbraio 2008, la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure in questione.

(3)

La decisione della Commissione di avvio del procedimento formale di indagine (di seguito «la decisione di avvio») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

(4)

Dopo l’avvio del procedimento formale d’indagine, la Germania ha presentato proprie osservazioni in data 28 marzo e 10, 16, 23 e 30 aprile 2008. Il 16 aprile 2008 sono pervenute osservazioni di terzi, alle quali la Germania ha replicato con lettera del 30 aprile 2008.

(5)

Ci sono stati diversi incontri e regolari conferenze telefoniche con la Germania, la beneficiaria e la Landesbank Baden-Württemberg (di seguito «LBBW»).

2.   INTRODUZIONE

(6)

Il caso in esame trae origine dalla perdurante crisi dei prestiti subprime statunitensi, nella quale sono rimaste coinvolte la Landesbank Sachsen Girozentrale (di seguito «Sachsen LB») e, in particolare, uno dei suoi conduit extra-bilancio, la Ormond Quay.

(7)

Un conduit, denominato anche società veicolo (special purpose vehicle) o veicolo di investimenti strutturati (special investment vehicle — SIV), è una società (di norma, una specie di società a responsabilità limitata oppure, in certi casi, una società in accomandita) che viene fondata per perseguire fini molto specifici, nettamente circoscritti e di durata limitata, di solito allo scopo di scorporare rischi finanziari (per lo più il rischio di fallimento, ma talvolta anche un determinato rischio fiscale o connesso con le norme in materia di vigilanza). Si ricorre ai SIV perché sono strumenti neutrali ai fini del bilancio e non devono essere consolidati. In questo modo le banche sono in grado di finanziare crediti a tassi inferiori a quelli propri (in quanto legati a quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria). La società veicolo rifinanzia gli investimenti in titoli di credito garantiti da crediti («asset-backed securities», di seguito «ABS») raccogliendo denaro sul mercato dei titoli di debito a breve scadenza garantiti da crediti (3)commercial papers», di seguito «CP»). In caso di sofferenze di liquidità, le società veicolo (qualora non siano venduti tutti i CP) ricorrono a linee di credito di banche commerciali.

(8)

La Sachsen LB finanziava, per il tramite della società veicolo Ormond Quay, investimenti in ABS tra i quali c’erano anche titoli di credito statunitensi con garanzia ipotecaria. Per poter soddisfare il fabbisogno di liquidità del conduit in caso di sospensione delle linee di credito delle banche commerciali, la Sachsen LB doveva garantire la liquidità della Ormond Quay e concedere particolari facilitazioni di liquidità. A fronte dell’assunzione di questo rischio, la Sachsen LB riceveva come compenso le plusvalenze prodotte dalla società veicolo, sotto forma di una tassa. Dal finanziamento degli investimenti in ABS a lunga scadenza e ad alto rendimento per mezzo dei CP a breve scadenza e a basso tasso, la Ormond Quay ricavava plusvalenze considerevoli.

(9)

La crisi dei prestiti subprime negli Stati Uniti ha però peggiorato le condizioni del mercato. Con il proseguire della crisi, le tre maggiori agenzie di rating hanno retrocesso, in alcuni casi anche fino a CCC, una gran parte dei titoli di credito con garanzia ipotecaria classificati fino ad allora tra A + e BB, a causa del gran numero di mancati pagamenti e di esecuzioni forzate. L’immediata conseguenza della retrocessione è stata una valutazione più bassa degli ABS. In tale contesto di mercato, gli hedgefund e gli investitori istituzionali si sono rifiutati di continuare a investire in CP con garanzia ipotecaria. Pertanto, le società veicolo non erano più in grado di raccogliere denaro sul mercato dei CP garantiti da crediti a breve termine.

(10)

A causa di questa situazione, la Ormond Quay si è venuta a trovare in gravi difficoltà finanziarie. Inoltre, le banche commerciali avevano sospeso le linee di credito concesse alla società veicolo, cosicché la Ormond Quay è stata costretta a ricorrere alla facilitazione di liquidità della Sachsen LB. Quando, nell’agosto 2007, la Ormond Quay non è più stata in grado di rifinanziarsi, il suo fabbisogno di liquidità era ormai pari a 17,1 miliardi di EUR. La Sachsen LB non ha potuto concedere le facilitazioni creditizie promesse. Poiché la vendita in danno (4) dei titoli di credito avrebbe comportato, in presenza di condizioni di mercato così sfavorevoli, perdite considerevoli per la Sachsen LB, con conseguente fallimento della banca stessa, sono state adottate misure di vario tipo.

3.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

3.1.   IL BENEFICIARIO

(11)

Beneficiario è la Sachsen LB. Azionisti della Sachsen LB erano il Libero Stato di Sassonia (Freistaat Sachsen), con circa il 37 %, e il gruppo finanziario Sachsen-Finanzgruppe (di seguito «SFG»), con circa il 63 %, che riunisce in un’unica holding otto casse di risparmio sassoni e la Sachsen LB, operante a livello sovraregionale. La SFG appartiene, a sua volta, a comuni sassoni, per il 77,6 %, e al Libero Stato di Sassonia, per il 22,4 %.

(12)

Nel 2006 la Sachsen LB registrava un bilancio consolidato di 67,8 miliardi di EUR e aveva un capitale proprio di 880 milioni di EUR. La Sachsen LB era la banca centrale delle casse di risparmio sassoni. Come banca commerciale, la Sachsen LB eseguiva operazioni bancarie di ogni genere. La Sachsen LB Europe plc (di seguito «Sachsen LB Europe»), con sede a Dublino, era controllata al 100 % dalla Sachsen LB. In qualità di fornitrice di servizi per investimenti finanziari strutturati, fino alla metà del 2007 è stata la principale fonte di guadagno del gruppo Sachsen LB.

(13)

Fino al 18 luglio 2005, la Sachsen LB poteva ancora godere, nell’ambito del sistema di garanzie di Stato a favore delle banche pubbliche («Anstaltslast» e «Gewährträgerhaftung»), di garanzie statali illimitate, successivamente abolite in virtù di una serie di accordi tra la Germania e la Commissione. In base all’accordo I del 17 luglio 2001, ai fini della tutela del patrimonio (il cosiddetto «grandfathering») era ancora possibile, per un periodo transitorio fino al 18 luglio 2005, emettere nuove obbligazioni garantite dalla «Gewährträgerhaftung» con scadenza 31 dicembre 2015 (5).

(14)

Il 26 ottobre 2007 la Sachsen LB è stata trasformata da ente di diritto pubblico in società per azioni.

(15)

Il 26 agosto 2007 la Sachsen LB è stata venduta alla LBBW con effetto 1o gennaio 2008. Alla conclusione della procedura di incorporazione da parte della LBBW, il 7 marzo 2008, la Sachsen LB è stata integrata nella LBBW.

3.2.   L’ACQUIRENTE DEL BENEFICIARIO

(16)

La Landesbank des Bundeslandes Baden-Württemberg (LBBW) opera sia come banca generale sia come banca commerciale. Insieme con la BW-Bank, la sua banca regionale per i servizi alla clientela (privati e imprese), la LBBW offre l’intera gamma di prodotti bancari. Inoltre, funge da banca centrale delle casse di risparmio del Baden-Württemberg e svolge questa stessa funzione per le casse di risparmio della Renania-Palatinato insieme con la Landesbank Rheinland-Pfalz, rilevata il 1o gennaio 2005.

(17)

Il modello della LBBWesteso ora alla Sassonia, è fondato su banche radicate nella realtà locale e specializzate nei servizi alle PMI e ai privati (BW-Bank nel Baden-Württemberg, RP-Bank nella Renania-Palatinato e ora Sachsen Bank in Sassonia), con i compiti centralizzati a Stoccarda. Questo gruppo di banche comprende anche una filiale della LBBW in Sassonia e una nella Renania-Palatinato.

3.3.   LE MISURE

(18)

Come ampiamente illustrato nella decisione di avvio (6), la Sachsen LB è rimasta coinvolta nella perdurante crisi dei prestiti subprime statunitensi soprattutto a causa del suo conduit extra-bilancio Ormond Quay, che non è stato in grado di rifinanziarsi e che, per evitare di ricorrere a vendite in danno, ha registrato un fabbisogno di liquidità fino a 17,1 miliardi di EUR.

3.3.1.   LA FACILITAZIONE DI LIQUIDITÀ

(19)

Il 19 agosto 2007 un pool di banche composto da dieci banche regionali tedesche e dalla DekaBank, un ente di diritto pubblico controllato congiuntamente dalle banche regionali tedesche e dalla DSGV, ha firmato un accordo di pool con il quale le banche aderenti si impegnavano ad acquistare i CP emessi dalla Ormond Quay fino a un controvalore di 17,1 miliardi di EUR, qualora non fosse stato possibile collocare detti CP sul mercato («obbligo d’acquisto»).

(20)

Ciascuna banca facente parte del pool avrebbe acquistato i CP a proprio nome e per proprio conto; era esclusa una responsabilità in solido. La DekaBank ha acquistato circa […] (7) del volume dei CP, mentre il resto è stato sottoscritto dalle altre banche secondo quote stabilite in base alle dimensioni e agli indicatori di bilancio di ciascuna banca. Stando alle informazioni in possesso della Germania, fino all’inizio del gennaio 2008 il pool di banche aveva sottoscritto, in adempimento dell’accordo, CP per un valore massimo di […] miliardi di EUR.

(21)

Per l’acquisto dei CP le banche del pool hanno ricevuto come remunerazione un tasso di riferimento stabilito (Euribor o Libor, a seconda della provenienza degli asset di garanzia) più […] punti base. La durata dei CP non poteva essere superiore a un mese. La durata dell’accordo di pool era limitata a sei mesi. L’obbligo di acquisto valeva soltanto per i CP che non era possibile collocare presso altri investitori, diversi dalle banche facenti parte del pool.

(22)

Se nell’agosto 2007 la domanda di CP con garanzia ipotecaria era completamente cessata e non c’era più un mercato funzionante per questo tipo di investimenti, successivamente la situazione è migliorata e dall’ottobre 2007 alcuni investitori (soprattutto […(banche del settore pubblico)]) hanno acquistato nuovamente CP anche al di fuori dell’accordo di pool e delle condizioni ivi previste, cioè con una remunerazione inferiore a […(50-100)] punti base, svuotando così il contratto di pool del suo scopo originario. L’accordo è cessato il 23 febbraio 2008.

3.3.2.   LA VENDITA DELLA SACHSEN LB

(23)

Già nel 2005 la Sachsen LB aveva iniziato a cercare un partner strategico, soprattutto tra le altre banche regionali (8). Questi pre-negoziati hanno favorito e accelerato le trattative per la vendita della Sachsen LB il 23 agosto 2007, cioè solo una settimana dopo la firma dell’accordo di pool, quando, come ampiamente illustrato nella decisione di avvio (9), la Sachsen LB registrava perdite pari a 250 milioni di EUR. Poiché le perdite del portafoglio degli strumenti finanziari strutturati della Sachsen LB erano tali da causare un’ulteriore erosione del capitale proprio della stessa Sachsen LB — erosione che, se avesse raggiunto determinate dimensioni, avrebbe comportato l’impossibilità di garantire il rispetto delle condizioni previste dalle norme sulla vigilanza bancaria per la titolarizzazione del prestito con risorse proprie —, gli azionisti della Sachsen LB sono stati costretti a trovare una soluzione economicamente sostenibile. A tal fine si sono svolti incontri preliminari con soggetti interessati all’acquisto della Sachsen LB, ai quali hanno fatto seguito intense trattative con numerose parti interessate.

(24)

Come acquirente è stata infine scelta la LBBW perché, secondo la Germania, aveva presentato l’offerta migliore dal punto di vista economico. Per la LBBW, il particolare interesse economico consisteva nel fatto che, acquisendo la Sachsen LB, poteva allargare notevolmente la sua presenza di mercato non soltanto in Sassonia ma anche e soprattutto nell’Europa orientale.

(25)

Il 26 agosto 2007 è stato firmato un contratto («accordo fondamentale») per la vendita della Sachsen LB alla LBBW con effetto 1o gennaio 2008. Secondo l’accordo fondamentale, il prezzo di vendita doveva essere fissato sulla base di una valutazione eseguita da un perito indipendente dopo il superamento della crisi dei mercati finanziari, all’epoca previsto per fine 2007. L’accordo prevedeva un prezzo minimo di vendita di 300 milioni di EUR sotto forma di quote di proprietà della LBBW. L’accordo comprendeva inoltre una clausola di adeguamento a favore della LBBW per il caso in cui la quota del patrimonio di base scendesse al di sotto di un determinato valore minimo.

(26)

L’accordo fondamentale prevedeva altresì il pagamento anticipatoagli azionisti della Sachsen LB, da parte della LBBW, di una compensazione in contanti di 250 milioni di EUR, che gli azionisti avrebbero a loro volta conferito alla Sachsen LB a copertura di perdite. Secondo la Germania, detta somma era sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalle norme sulla vigilanza bancaria in materia di risorse proprie e, se del caso, a compensare nuove perdite.

(27)

Al momento della vendita, le parti ritenevano che la crisi si sarebbe risolta entro breve tempo. Contando, quindi, su una normalizzazione dei mercati entro l’anno, la LBBW non ha adottato alcuna disposizione particolare per il portafoglio degli strumenti finanziari strutturati della Sachsen LB, decidendo di prenderselo in carico. Più in particolare, si pensava che i problemi della Ormond Quay si sarebbero risolti da sé e che la società veicolo si sarebbe potuta rifinanziare sul mercato.

(28)

Alla fine del 2007 sono insorti nuovi rischi in relazione al portafoglio strutturato della Sachsen LB. Prima della conclusione dell’operazione di vendita, la situazione sui mercati finanziari è ulteriormente peggiorata, cosicché i problemi maggiori provenivano dalla Ormond Quay, dato che la valutazione mark to market  (10) dei suoi asset registrava perdite per circa […(0,5-1,5)] miliardi di EUR.

(29)

Questo scenario ha messo a rischio la vendita definitiva della banca perché era tale da far scendere la quota del patrimonio di base al di sotto della soglia prevista. È stato necessario iscrivere a bilancio come perdite le svalutazioni mark to market, con conseguente riduzione del patrimonio di base. Si temeva che la quota del patrimonio di base della Sachsen LB scendesse al di sotto del […] %, perché in quel caso la LBBW avrebbe potuto chiedere una rinegoziazione del contratto di compravendita.

(30)

Anche se le condizioni di mercato fossero migliorate a partire dal mese di agosto (11), rendendo così possibile la vendita degli asset, la LBBW non aveva né la capacità né la disponibilità per accollarsi perdite mark to market così elevate. Onde poter concludere la procedura di vendita era quindi necessario trovare una soluzione atta ad evitare che le perdite compromettessero la valutazione della Sachsen LBpoiché, in caso contrario, la LBBW si sarebbe dovuta accollare non solo il prezzo minimo d’acquisto negoziato in agosto (300 milioni di EUR) ma anche queste perdite.

(31)

Dopo intense trattative la vendita fu formalizzata per mezzo di un accordo definitivo e irrevocabile, l’«accordo di riferimento», firmato il 13 dicembre 2007. A ben guardare, la vendita si era infine concretizzata soltanto perché era stato scongiurato il consolidamento delle perdite mark to market delle società veicolo della Sachsen LB, e la LBBW era al riparo da eventuali perdite delle società veicolo che sarebbero potute insorgere in caso di mantenimento degli asset nel portafoglio fino alla loro scadenza. In alternativa, prima della vendita della Sachsen LB alla LBBW si sarebbe potuto decidere, ad esempio, di consolidare le perdite mark to market e chiedere ai proprietari della Sachsen LB di apportare capitali aggiuntivi per un valore corrispondente (valore stimato: […(0,5-1,5)] miliardi di EUR). Invece di accollarsi le perdite mark to market, il Libero Stato di Sassonia ha preferito costituire una garanzia statale a favore di un portafoglio con investimenti strutturati.

(32)

Nell’accordo definitivo sono riportati tutti gli investimenti strutturati della Sachsen LB, suddivisi in due portafogli distinti. Per evitare il consolidamento nella LBBW di tutti gli investimenti strutturati, dalla vendita è stato scorporato un portafoglio del valore contabile di 17,5 miliardi di EUR (12). Queste posizioni del mercato dei capitali sono state trasferite in un veicolo d’investimento ad hoc, di nuova costituzione (il cosiddetto «super-SIV»), di modo che presso la Sachsen LB sono rimasti soltanto portafogli di investimenti strutturati (13), con un fabbisogno di rifinanziamento pari a circa 11,8 miliardi di EUR, che sono stati quindi venduti alla LBBW. A compensazione dei rischi connessi con questi investimenti, il prezzo d’acquisto è stato decurtato di 500 milioni di EUR.

(33)

Il super-SIV è stato dunque costituito per scorporare dalla Sachsen LB, prima della vendita, i portafogli di investimenti strutturati con basso valore mark to market e per conservarli fino alla scadenza. Per il trasferimento dei portafogli nel super-SIV si è reso necessario un rifinanziamento, di cui si sono fatte carico in parte la LBBW (tranche postergata) e in parte altre banche regionali (tranche prioritaria). Per evitare il consolidamento del super-SIV nel bilancio della LBBW, la partecipazione della LBBW doveva restare al di sotto del 50 %. Dopo intense trattative, le banche regionali si sono assunte il 50 % del rifinanziamento del super-SIV, ponendo però la condizione che, in caso di perdita, il loro finanziamento fosse prioritario rispetto a quello della LBBW. Quest’ultima, dal canto suo, ha preteso dal Libero Stato di Sassonia una garanzia a copertura di tutte le perdite potenziali realisticamente prevedibili, per limitare il proprio livello di rischio al livello di un normale rischio operativo – il tutto allo scopo di mettere il portafoglio al riparo da eventuali perdite qualora lo stesso fosse stato conservato fino alla scadenza. Queste perdite sarebbero state pari al rischio di mancato pagamento. Il Libero Stato di Sassonia ha infine dato la propria disponibilità alla costituzione di una garanzia pari a 2,75 miliardi di EUR per le perdite del super-SIV. L’importo è stato fissato, dopo lunghe trattative tra la LBBW e il Libero Stato di Sassonia, sulla base di perizie eseguite da banche di investimenti, secondo le cui stime il rischio di mancato pagamento per le banche rifinanziatrici tendeva a zero (14).

(34)

Oltre a ciò, l’accordo di riferimento prevedeva il pagamento di una tassa annua di garanzia pari al […] % dell’importo massimo non escusso; la tassa si sarebbe ridotta di un terzo dell’importo iniziale dopo quattro anni dalla costituzione della garanzia e di un ulteriore terzo dopo sette anni, per un valore pari a […(> 90)] milioni di EUR in dieci anni, a condizione che la garanzia non fosse escussa.

(35)

Come già osservato, il super-SIV è stato finanziato in due tranche. La prima, per quasi il 50 % (circa 8,75 miliardi di EUR), è stata finanziata dalla LBBW; la seconda, per oltre il 50 % (circa 8,75 miliardi di EUR), è stata messa a disposizione dagli istituti di credito che appartengono alla riserva di sicurezza (Sicherungreserve) delle banche regionali e delle casse centrali regionali (una sorta di consorzio di garanzia per garantire i depositi e indennizzare gli investitori). Sulla base della ripartizione dei rischi tra le due tranche, la LBBW garantisce con la propria liquidità perdite fino a 8,75 miliardi di EUR, cioè un importo superiore alla garanzia del Libero Stato di Sassonia, che è di 2,75 miliardi di EUR. Solo perdite eccedenti tale importo verrebbero coperte dalle altre banche regionali.

(36)

Nel dicembre 2007 il Libero Stato di Sassonia ha incaricato la società di revisione contabile Susat & Partner di effettuare una valutazione d’azienda della Sachsen LB, come previsto dal contratto di compravendita. La società ha stimato il valore della Sachsen LB a […] miliardi di EUR. Nel contempo la LBBW aveva incaricato […] (di seguito «[…]») di controllare questa valutazione; sulla base della propria analisi, […] ha stimato il valore della banca a […] miliardi di EUR. Le parti hanno infine negoziato un valore d’azienda pari a […] miliardi di EUR.

(37)

Nell’accordo definitivo, il prezzo netto di vendita della Sachsen LB è stato fissato in 328 milioni di EUR, da pagarsi in contanti (15). Questo prezzo è stato calcolato sulla base di una valutazione d’azienda della Sachsen LB pari a […] EUR, dal quale si è provveduto a detrarre le perdite per […] milioni di EUR subite nel 2007 dal portafoglio 2 e il compenso concordato per le perdite del portafoglio 1, rimasto presso la Sachsen LB, per un importo pari a 500 milioni di EUR. Compresa la compensazione anticipata in contanti di 250 milioni di EUR, la LBBW ha dunque pagato per l’acquisto della Sachsen LB 578 milioni di EUR.

(38)

Con il rifinanziamento del portafoglio di investimenti strutturati confluito nel super-SIV sono venute a cadere le garanzie («Gewährträgerhaftung») del Libero Stato di Sassonia a favore di questo portafoglio.

3.4.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

(39)

Il piano di ristrutturazione della Sachsen LB approntato dalla LBBW risale ai tempi della vendita della Sachsen LB ed è stato emendato da ultimo il 9 aprile 2008. Secondo le informazioni in possesso della Commissione, il piano prevede un periodo di ristrutturazione di quattro anni, dalla data della vendita della Sachsen LB (1o gennaio 2008) alla fine del 2011.

(40)

In base al piano di ristrutturazione, la Sachsen LB AG viene integrata nella LBBW, continuando tuttavia a esistere con la denominazione di Sachsen Bank, sotto forma di ente non autonomo cui sono affidati anche i servizi alla clientela (privati e imprese) delle attuali filiali della LBBW in Sassonia (BW-Bank). Tutte le altre attività (estranee a quelle a favore della clientela) vengono scorporate dalla Sachsen LB e trasferite alla filiale della LBBW in Sassonia.

(41)

La Sachsen Bank prende in carico, dunque, solo uno dei due settori di attività della Sachsen LB, cioè la divisione dei servizi alla clientela (sia alle imprese sia, sebbene meno rilevante, ai privati), per integrarlo con il medesimo settore della BW-Bank e realizzare in tal modo una nuova divisione. La Sachsen Bank sarà in grado di sostenere con le proprie forze la concorrenza tanto in Sassonia quanto altrove.

(42)

Il secondo settore di attività della Sachsen LB, ossia le operazioni sul mercato dei capitali, rimane presso la LBBW e in Sassonia sarà affidato a una filiale di questa banca. La LBBW assumerà inoltre funzioni di back office e opererà in parte anche come banca centrale delle casse di risparmio sassoni.

(43)

La valutazione del piano di ristrutturazione sotto il profilo del ripristino della redditività si fonda sulle attività della Sachsen LB precedenti l’integrazione nella LBBW (16). La ristrutturazione comprende il conferimento del primo portafoglio nel super-SIV. Il piano prevede altresì, come misura compensativa, la possibilità di liquidare l’affiliata della Sachsen LB con sede a Dublino (Sachsen LB Europe), che era responsabile dello sviluppo e della gestione di tutti i portafogli strutturati internazionali della Sachsen LB.

(44)

Pertanto, la Sachsen LB non eseguirà più operazioni sul mercato internazionale dei capitali. Presso la LBBW rimangono solo i titoli del secondo portafoglio, per un valore di 11,8 miliardi di EUR. Proiezioni fatte su questa base confermano che la banca riacquisterà redditività entro il periodo di ristrutturazione previsto di quattro anni.

(45)

A dimostrazione della sostenibilità del piano di ristrutturazione la Germania ha presentato sostanzialmente i dati riportati di seguito:

Ricavi lordi («worst case»)

(in milioni di EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007-2012 (17)

(in %)

Servizi alla clientela (imprese)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Operazioni sul mercato dei capitali (18)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Varie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale prima delle sinergie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sinergie degli utili (nuovo modello operativo)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Totalesinergie incluse

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Risultato di esercizio ante imposte («worst case»)

(in milioni di EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CAGR 2007-2012

(in %)

Servizi alla clientela (imprese)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Operazioni sul mercato dei capitali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Varie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Totale prima delle sinergie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sinergie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Totale sinergie incluse

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(46)

La Germania ha comunicato inoltre che dal 2009 in poi la LBBW prevede una rendita del capitale proprio pari a […(> 8)] % per l’ex-Sachsen LB e pari a [… (> 15)] % per la neocostituita Sachsen Bank.

4.   PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

4.1.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

4.1.1.   LA FACILITAZIONE DI LIQUIDITÀ

(47)

Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi in merito alla facilitazione di liquidità, perché tale misura sembrava costituire un vantaggio selettivo per la Sachsen LB, essendo improbabile che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe concesso alla Sachsen LB una linea di credito alle stesse condizioni di quelle concesse dal pool di banche. La Commissione non ha tuttavia escluso che detta misura possa costituire un aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato comune.

4.1.2.   LA VENDITA DELLA SACHSEN LB

(48)

La Commissione ha valutato inoltre se la vendita della Sachsen LB alla LBBW rappresenti un aiuto di Stato. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il Libero Stato di Sassonia si sia comportato alla stregua di un investitore operante in un’economia di mercato, dato che la liquidazione sarebbe stata meno onerosa della vendita con la garanzia concessa, e ha perciò ritenuto che la vendita possa aver comportato un aiuto a favore della Sachsen LB. La Commissione non nutriva però alcun dubbio sul fatto che il prezzo di vendita fosse troppo basso e costituisse pertanto una forma di aiuto a favore dell’acquirente (la LBBW). La Commissione non esclude tuttavia che la garanzia possa costituire un aiuto alla ristrutturazione compatibile con il mercato comune qualora siano rispettate le condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (19) (di seguito: «orientamenti»).

5.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(49)

I terzi sono del parere che la garanzia a favore del super-SIV sia un aiuto di Stato, che il contributo agli utili concesso nel 2007 dalla LBBW alla Sachsen LB per un importo pari a 391 milioni di EUR e la presa in carico del disavanzo di esercizio pari a 641,6 milioni di EUR costituissero anch’essi aiuti di Stato e che il prezzo pagato dalla LBBW ai venditori fosse superiore al valore di mercato della Sachsen LB.

6.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA GERMANIA DOPO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

6.1.   OSSERVAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLA FACILITAZIONE DI LIQUIDITÀ

(50)

A parere della Germania, la facilitazione di liquidità fornita dal pool di banche sarebbe stata messa a disposizione anche da un investitore operante in un’economia di mercato, posto che il compenso ricevuto dalle banche del pool per l’acquisto dei CP emessi dalla Ormond Quay era superiore al compenso abituale di mercato pertanto conforme alle condizioni di mercato. Inoltre, il pool di banche non ha compensato alcuna perdita potenziale conseguente alle oscillazioni del prezzo di mercato dei titoli (ABS) detenuti dal conduit. Anche in caso di calo del valore di mercato, il rischio di mancato pagamento era molto limitato e per i titoli conservati fino alla scadenza non si prevedevano che perdite molto limitate.

(51)

Inoltre, sempre a parere della Germania, le banche hanno agito allo scopo precipuo di evitare che l’insolvenza di una delle loro consorelle scatenasse una crisi bancaria generalizzata. In tale ottica hanno ritenuto che il rischio di acquistare CP fosse minore del rischio di dover gestire l’insolvenza della Sachsen LB, specialmente in caso di ricorso al sistema di garanzia dei depositi. La Germania ha altresì rilevato che i benchmark del mercato potevano essere fissati in via ipotetica anche in mancanza di un mercato.

(52)

Quand’anche la Commissione sia del parere che la facilitazione di liquidità abbia costituito un aiuto, secondo la Germania esso è da ritenersi come un aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato comune, visto che i CP acquistati dal pool di banche possono essere assimilati a un prestito, ossia a una misura di carattere non strutturale e, per di più, di durata limitata a sei mesi.

6.2.   OSSERVAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLA VENDITA DELLA SACHSEN LB

(53)

A parere della Germania, nella vendita della Sachsen LB il Libero Stato di Sassonia ha agito alla stregua di un investitore operante in un’economia di mercato. Il prezzo di vendita è il risultato di trattative condotte con una pluralità di potenziali acquirenti e si fonda su valutazioni d’azienda eseguite da società di revisione in conformità di principi riconosciuti, tanto che rispecchia l’equo valore di mercato della Sachsen LB. Anche tenendo conto degli obblighi derivanti dalla garanzia di 2,75 miliardi di EUR per il super-SIV, i proprietari della Sachsen LB sono riusciti a spuntare, nel complesso, un prezzo di vendita positivo.

(54)

La Gemania ha ribadito che, per valutare il rischio assunto con la garanzia a favore del super-SIV, sono state prese in considerazione tre stime. La prima di esse ha quantificato in circa […] miliardi di EUR le perdite potenziali in caso di vendita degli investimenti alla data del 30 novembre 2007, sulla base di una valutazione mark to market alla stessa data. I risultati di questa valutazione mark to market sono tuttavia distorti dal fatto che, alla data considerata, non c’erano né un mercato per investimenti di questo tipo né l’intenzione di procedere a una vendita ad hoc di tali posizioni, posto che le stesse dovevano essere conservate fino alla loro scadenza. Nella seconda stima, basata su modelli di valutazione di potenziali andamenti macroeconomici, le perdite previste sono state calcolate in riferimento a tre scenari e sarebbero di circa […(> 800)] milioni di EUR («bad case»), […(< 500)] milioni di EUR («base case») e rispettivamente […(< 200)] milioni di EUR («best case»). Questa seconda stima è stata elaborata dalla LBBW e dalla Sachsen LB sulla base di preesistenti modelli interni. La terza stima si rifa al rating delle posizioni sul mercato dei capitali qui in esame. Quasi tutti i titoli compresi nel portafoglio avevano, secondo la Germania, un rating AAA (20) e nessuno di essi è stato svalutato a seguito dei controlli delle agenzie di rating. Con una probabilità di mancato pagamento dei titoli classificati AAA praticamente pari a zero, le perdite previste del portafoglio erano anch’esse pari a zero.

(55)

Secondo la Germania, la garanzia di 2,75 miliardi di EUR è il risultato delle trattative condotte tra le parti, durante le quali la LBBW avrebbe voluto fissare per la garanzia il più alto valore possibile (per limitare la propria responsabilità), mentre il Libero Stato di Sassonia avrebbe voluto ridurlo al minimo.

(56)

La Germania osserva che al momento delle trattative erano disponibili i risultati di tutte e tre le stime. Le parti hanno concordato di scegliere la valutazione fondata su modelli (cioè la seconda stima) come metodo idoneo a quantificare i rischi che la garanzia avrebbe dovuto coprire.

(57)

La Germania ha presentato i calcoli relativi ai tre scenari al fine di dimostrare che, anche in caso di ricorso alla garanzia nel «base case», i proprietari avrebbero ricavato un prezzo positivo dalla vendita della banca. È prassi costante della Commissione fare riferimento al «base case» e non a uno scenario più sfavorevole (21).

(58)

Qualora la Commissione ritenga che la vendita della banca costituisca un aiuto, a parere della Germania tale vendita dovrebbe in ogni caso essere assimilata, alla luce degli orientamenti, agli aiuti per la ristrutturazione compatibili con il mercato comune.

(59)

A tale scopo la LBBW ha presentato il citato piano di ristrutturazione, che indica le modalità per il ripristino della redditività della Sachsen LB. La Germania sostiene che il piano comprende numerose misure interne, quali tagli al personale, miglioramento della gestione del rischio, integrazione di segmenti nella LBBW e uniformazione del sistema informatico. Il piano, inoltre, persegue chiaramente l’obiettivo di ridurre la dipendenza della Sachsen LB da proventi maturati sul mercato dei capitali, in particolare nella divisione «asset management/Prodotti strutturati».

(60)

La Germania afferma poi che l’investimento di diverse centinaia di milioni di EUR che la LBBW si è accollata per acquistare la Sachsen LB deve rivelarsi redditizio e che la LBBW farà pertanto tutto il possibile per ripristinare la redditività a lungo termine della Sachsen LB.

(61)

Quanto contributo proprio, la Germania reputa che la LBBW e le altre banche abbiano fornito contributi rilevanti, per un valore complessivo di […(circa 30)] miliardi di EUR, e che pertanto siano da considerarsi soddisfatti i requisiti degli orientamenti. L’importo di […(circa 30)] miliardi di EUR si ottiene sommando le spese di costituzione del super-SIV ([…] milioni di EUR), l’integrazione della Sachsen LB ([…] milioni di EUR) e il finanziamento del portafoglio 2 (17,5 miliardi di EUR) e del portafoglio 1 (11,8 miliardi di EUR).

(62)

Infine, a parere della Germania va considerato come un risultato importante il fatto che la Sachsen LB sia stata venduta dai suoi proprietari precedenti alla LBBW. Tale vendita denota l’auspicio comune che la banca sia sottoposta a una ristrutturazione durevole. La vendita di imprese in difficoltà è un primo passo importante per la loro ristrutturazione in un’ottica di lungo termine. In linea di massima, è da ritenersi altamente probabile che un’impresa sotto il controllo di una grande banca tedesca affermata diventi redditizia, e non richieda quindi in futuro di nuovi aiuti di Stato. Pertanto, la vendita si rivelerà un elemento decisivo ai fini della ristrutturazione della Sachsen LB.

(63)

Inoltre, nessun concorrente ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio della Commissione. Quindi, anche a parere dei concorrenti la vendita della banca non comporta una distorsione della concorrenza.

(64)

D’intesa con la LBBW (a nome della beneficiaria degli aiuti, la Sachsen LB), la Germania si è offerta di assumersi i seguenti impegni (22):

a)

vendere o liquidare le seguenti partecipazioni della Sachsen LB che sono affluite alla LBBW in seguito all’integrazione:

la Sachsen LB Europe viene venduta o liquidata entro il […]. Il gruppo LBBW non assumerà dipendenti della Sachsen LB Europe, a meno che non vi sia tenuto per legge, né offrirà agli attuali dipendenti della Sachsen LB Europe nuovi contratti di lavoro o concluderà accordi in tal senso (23). Questo impegno vale per la durata di due anni dopo l’adozione della decisione della Commissione,

la partecipazione alla East Merchant GmbH viene venduta entro il […],

[…] (24).

b)

La Germania garantisce che la Sachsen Bank, rappresentata dalla LBBW, in nessuna delle proprie filiali in Sassonia svolge attivamente per proprio conto e a proprio rischio, nell’ambito di una divisione operativa autonoma, operazioni in nome proprio in aggiunta alla consulenza alla clientela nei suoi settori operativi principali. Questo impegno vale per la durata del periodo di ristrutturazione di quattro anni.

c)

La Germania garantisce che la Sachsen Bank, rappresentata dalla LBBW, in nessuna delle proprie filiali in Sassonia svolge attivamente, nell’ambito di una divisione operativa autonoma, operazioni immobiliari internazionali in aggiunta alla consulenza alla clientela nei suoi settori operativi principali. Questo impegno vale per il previsto periodo di ristrutturazione di quattro anni.

(65)

La Germania ha confermato che […]. La Germania sostiene che le operazioni sono redditizie e nulla hanno a che fare con l’attuale crisi dei subprime, causata dalla massiccia concessione di credito a mutuatari con minore capacità di rimborso, reddito basso e solvibilità inferiore a quella dei mutuatari di prima classe.

(66)

La Germania ha altresì confermato che […] (25).

6.3.   OSSERVAZIONI SULLE OSSERVAZIONI DI TERZI

(67)

In riferimento alle osservazioni di terzi, la Germania ha sostenuto che la garanzia per il super-SIV non costituisce un aiuto di Stato poiché i proprietari della Sachsen LB hanno ottenuto, per la vendita della Sachsen LB, un prezzo complessivamente positivo anche tenendo conto degli obblighi potenziali connessi con la garanzia di 2,75 miliardi di EUR a favore del super-SIV; che il contributo agli utili concesso nel 2007 dalla LBBW alla Sachsen LB e la compensazione anticipata in contanti pari a 250 milioni di EUR sono stati considerati dalla LBBW come una parte del prezzo d’acquisto; che pertanto il prezzo pagato dalla LBBW ai proprietari corrispondeva al prezzo di mercato della Sachsen LB. La Germania sottolinea che non è stato dato alcun compenso per perdite in aggiunta al contributo agli utili 2007 concesso dalla LBBW alla Sachsen LB, per un importo pari a 391 milioni di EUR.

7.   VALUTAZIONE GIURIDICA

7.1.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

(68)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(69)

La Commissione ribadisce la propria posizione, già sostenuta nella decisione di avvio, secondo cui nessuno dei due interventi finanziari sarebbe stato eseguito da un investitore operante in un’economia di mercato, e che pertanto entrambe le misure costituiscono aiuti di Stato.

(70)

In proposito va rilevato che già nella decisione di avvio la Commissione non aveva sollevato dubbi quanto alla correttezza, dal punto di vista delle norme sulla concorrenza, dell’operazione di rifinanziamento da parte della LBBW e del pool di banche. Le sue considerazioni in merito sono illustrate più esattamente alla fine della presente sezione.

7.1.1.   LA FACILITAZIONE DI LIQUIDITÀ

(71)

La DekaBank, al pari della maggior parte delle banche regionali, è un ente di diritto pubblicoche appartiene per metà alle banche regionali e per metà alle associazioni delle casse di risparmio regionali. Di norma, le banche regionali sono di proprietà dei Länder e delle rispettive associazioni delle casse di risparmio regionali. La linea di credito pari a 17,1 miliardi di EUR concessa alla Sachsen LB dal pool di banche va pertanto attribuita allo Stato e può essere considerata alla stregua di «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali» ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (26). Inoltre, a causa dell’attività transfrontaliera e internazionale della Sachsen LB, una facilitazione conseguente alla messa a disposizione di risorse statali distorce anche la concorrenza nel settore bancario e incide sugli scambi tra gli Stati membri.

(72)

La Commissione rileva altresì che la Sachsen LB è attiva a livello transfrontaliero e internazionale, cosicché una facilitazione conseguente alla messa a disposizione di risorse statali distorce la concorrenza nel settore bancario e incide sugli scambi tra gli Stati membri (27).

(73)

La Germania nega che la misura in esame comporti un vantaggio selettivo per la Sachsen LB. La Commissione ricorda che qualsiasi intervento finanziato con risorse statali che favorisce un’impresa costituisce, di norma, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a meno che un investitore operante in un’economia di mercato non agisca allo stesso modo. Per escludere l’esistenza di aiuti di Stato è necessario che la decisione del pool di banche di mettere a disposizione la liquidità in parola soddisfi il criterio della parità di comportamento dell’investitore operante in un’economia di mercato. Appare quindi opportuno valutare se un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe concesso alla Sachsen LB una linea di credito alle medesime condizioni del pool di banche.

(74)

La Commissione rileva che, al momento della conclusione del contratto di pool, in pratica non c’erano più né una domanda di CP con garanzia ipotecaria né, conseguentemente, un mercato attivo per investimenti di questo tipo. Tale scarsità di domanda non significa, tuttavia, che non esistessero benchmark del mercato; il benchmark del mercato consisteva semplicemente nel fatto che i CP in parola non avevano, in quel momento, un valore economico adeguato. Ciò significa che, sebbene fossero classificati AAA, venissero remunerati regolarmente e presentassero un rischio di mancato pagamento molto basso, per i CP emessi dalla Ormond Quay continuava a non sussistere alcun interesse economico. Per tali ragioni la Commissione conclude che un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe concesso alla Sachsen LB alcuna facilitazione di liquidità. Ne consegue che la misura qui in esame costituisce un aiuto di Stato.

7.1.2.   LA VENDITA DELLA SACHSEN LB

(75)

La Germania nega che la vendita della Sachsen LB alla LBBW possa costituire un aiuto di Stato. La Commissione ribadisce la propria valutazione secondo cui, nella vendita della Sachsen LB, il Libero Stato di Sassonia non si è comportato come avrebbe fatto un investitore operante in un’economia di mercato. La vendita della Sachsen LB alla LBBW può essere considerata come un aiuto di Stato sotto un duplice profilo: in primo luogo, come un aiuto a favore dell’acquirente (cioè della LBBW), ove sia stato accettato un prezzo troppo basso; in secondo luogo, come un aiuto a favore della Sachsen LB, qualora la liquidazione della banca sia risultata meno onerosa della vendita con la garanzia concessa.

(76)

La Commissione è del parere che il prezzo d’acquisto pagato dalla LBBW corrisponda al valore di mercato della Sachsen LB e rileva che il Libero Stato di Sassonia ha condotto trattative con numerosi acquirenti potenziali, prima di decidere di vendere la Sachsen LB alla LBBW. La Commissione rileva altresì che il prezzo d’acquisto coincide con il prezzo di mercato se la vendita avviene secondo una procedura di aggiudicazione aperta e non soggetta a ulteriori condizioni, e se i beni in vendita sono assegnati al miglior offerente o all’unico offerente. Mentre nel caso di una regolare procedura di aggiudicazione si può escludere l’esistenza di aiuti di Stato, la rinuncia a tale procedura non significa automaticamente che si sia in presenza di aiuti di Stato. Nel caso in esame, le parti del contratto di compravendita hanno deciso di far eseguire una valutazione d’azienda della Sachsen LB alla data del 31 dicembre 2007, confidando in una successiva stabilizzazione del mercato finanziario e nella possibilità di una valutazione di mercato «più normale». Anche se tale valutazione non esclude automaticamente l’esistenza di elementi assimilabili ad aiuti di Stato, nel caso di specie la Commissione non ha tuttavia riscontrato alcun elemento in grado di dimostrare che la transazione sia avvenuta a condizioni non in linea con il mercato. Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione non ha motivo di ritenere che l’impresa sia stata venduta a un prezzo inferiore al suo valore di mercato. Come già osservato al considerando (37), nel dicembre 2007 il valore della Sachsen LB è stato stimato a 328 milioni di EUR (28); e questo è il prezzo d’acquisto pagato dalla LBBW. Inoltre, durante il procedimento formale d’indagine, nessuna parte terza ha prodotto osservazioni tese a confutare la congruità del prezzo di vendita né, a conoscenza della Commissione, vi erano terzi interessati all’acquisto della Sachsen LB e disposti a offrire un prezzo più alto. La Commissione conferma pertanto la propria valutazione secondo cui la banca è stata venduta al prezzo di mercato e alla LBBW non sono stati concessi aiuti di Stato nell’ambito della vendita della Sachsen LB.

(77)

La Commissione ha inoltre esaminato se la Sachsen LB abbia tratto un vantaggio dal fatto che liquidazione sarebbe risultata meno onerosa della vendita con la garanzia concessa. La Commissione non è stata in grado di confermare che il Libero Stato di Sassonia ha ottenuto un prezzo di vendita positivo, cioè un prezzo superiore alle risorse da lui mobilitate. Se è incontestato che il prezzo previsto dall’accordo di compravendita originario dell’agosto 2007, che prevedeva il pagamento da parte della LBBW alla Sachsen LB di almeno 300 milioni di EUR e di una compensazione anticipata in contanti, era positivo, non altrettanto si può dire del prezzo concordato dopo la successiva fase di trattative nel mese di dicembre, dato che il Libero Stato di Sassonia ha costituito una garanzia di 2,75 miliardi EUR ricevendone in cambio il […] % del prezzo di vendita di 328 milioni di EUR (cioè […] milioni di EUR) in contanti, più i proventi della provvigione di scoperto (dal valore contabile di […(> 90)] milioni di EUR) (29).

(78)

A seguito dell’indagine, la Commissione non ha modificato la propria posizione secondo cui i proprietari, confrontando le spese di liquidazione con i costi della vendita corredata di garanzia, non hanno tenuto conto della compensazione anticipata in contanti dell’agosto 2007 pari a 250 milioni di EUR, perché, in caso di annullamento della vendita, questo importo non sarebbe stato restituito. In altre parole, posto che i precedenti proprietari della Sachsen LB, in caso di mancata vendita, non erano tenuti a restituire alla LBBW la compensazione anticipata in contanti, un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe considerato tale compensazione come un costo aggiuntivo se, ipoteticamente, si fosse venuto a trovare in una situazione simile a quella qui descritta.

(79)

La Commissione ha quindi dovuto accertare se i costi insorti a carico della Sachsen LB a seguito della costituzione della garanzia sono superiori al prezzo di vendita della Sachsen LB stessa. Così è quanto meno nel caso in cui il valore delle perdite previste collegate con la garanzia di 2,75 miliardi di EUR sia superiore ai […] milioni di EUR incassati (più le provvigioni di scoperto, il cui valore contabile potrebbe raggiungere i […] milioni di EUR).

(80)

La Germania ha stimato le perdite previste collegate con la garanzia in circa […(> 800)] milioni di EUR («bad case»), in […(< 500)] milioni di EUR («base case») e in […(< 200)] milioni di EUR («best case»). Non sono stati dissipati i dubbi della Commissione sul fatto che il modello utilizzato dalla LBBW per quantificare le perdite collegate con la garanzia tenga effettivo e pieno conto degli elementi di aiuto contenuti nella garanzia. La Commissione rileva che, secondo la giurisprudenza costante, l’elemento di aiuto di una garanzia costituita a favore di un’impresa in difficoltà può essere uguale all’importo effettivamente coperto dalla garanzia stessa (in questo caso, dunque, 2,75 miliardi di EUR). La Commissione sottolinea altresì che il Libero Stato di Sassonia avrebbe ricavato un prezzo negativo persino nel «base case», cioè nell’ipotesi di un rapido miglioramento della situazione sui mercati, e ciò a causa delle perdite previste.

(81)

L’indagine ha poi confermato la supposizione della Commissione secondo cui, in circostanze così imprevedibili, un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe messo in conto, quanto meno nello scenario «bad case», perdite previste per […(> 800)] milioni di EUR. La Commissione osserva che la sua conclusione è coerente con il precedente caso della Bankgesellschaft Berlin  (30). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, non è prassi costante presupporre come scenario il «base case» (31).

(82)

La Commissione riconosce tuttavia che un investitore operante in un’economia di mercato può, in casi eccezionali, accettare un prezzo negativo, se i costi di liquidazione a carico del venditore sono più elevati. Per il calcolo dei costi di liquidazione è possibile tener conto soltanto delle passività che avrebbe sostenuto un investitore operante in un’economia di mercato (32). Sono escluse le passività nell’ambito di aiuti di Stato, le quali da un investitore operante in un’economia di mercato non verrebbero riprese (33). La garanzia statale «Gewährträgerhaftung» è una di queste passività da non considerare (34). La Commissione è del parere che nel caso in esame si tratti di un aiuto esistente e ha conseguentemente proposto misure per la sua abolizione (35). Nel contesto della vendita della Sachsen LB il Libero Stato di Sassonia, in quanto investitore operante in un’economia di mercato, non può far valere i costi che potrebbero potenzialmente insorgere in relazione alla «Gewährträgerhaftung». La Germania non ha fatto valere altre passività di cui un investitore operante in un’economia di mercato terrebbe conto nel quantificare i costi di liquidazione.

(83)

La Commissione conferma di non poter accogliere l’argomentazione della Germania secondo cui la perdita del capitale proprio in misura pari a 880 milioni di EUR sarebbe tuttora rilevante per il Libero Stato di Sassonia, dato che questi ha già venduto la Sachsen LB e non terrà conto delle perdite derivanti da un’eventuale liquidazione bensì soltanto dei costi aggiuntivi.

(84)

La Commissione prende atto che il Libero Stato di Sassonia ha costituito la garanzia in quanto comproprietario e che gli altri comproprietari non hanno apportato alla garanzia risorse proprie. A fronte di una garanzia il cui valore, nella migliore delle ipotesi (peraltro improbabile), era di almeno […] milioni di EUR e poteva arrivare fino a 2,75 miliardi di EUR, il Libero Stato di Sassonia ha ricavato dalla vendita della Sachsen LB soltanto […] milioni di EUR.

(85)

La Commissione conclude pertanto che il Libero Stato di Sassonia ha venduto la Sachsen LB a un prezzo negativo, concedendo così alla stessa Sachsen LB un aiuto di Stato.

7.1.3.   IL RIFINANZIAMENTO DEL SUPER-SIV

(86)

In relazione al rifinanziamento del super-SIV da parte della LBBW e delle altre banche regionali, la Commissione non ha avanzato rilievi sotto il profilo delle norme in materia di concorrenza. Alla conclusione del procedimento d’indagine, la Commissione ribadisce la propria posizione secondo cui questa misura non costituisce un aiuto di Stato.

(87)

La costituzione del super-SIV è senza dubbio collegata alla ristrutturazione e alla vendita della Sachsen LB alla LBBW. Senza il super-SIV, la Sachsen LB avrebbe dovuto coprire perdite mark to market per circa […(0,5-1,5)] miliardi di EUR. La costituzione del super-SIV è quindi strettamente correlata con la ristrutturazione e con la vendita della Sachsen LB. Il prezzo d’acquisto pagato dalla LBBW e la valutazione d’azienda della banca tengono già conto del super-SIV e della liquidità messa a disposizione dalla LBBW e dalle banche regionali.

(88)

Nondimeno, il rifinanziamento del super-SIV costituirebbe un aiuto di Stato se la LBBW e le altre banche regionali avessero ricevuto una compensazione eccessivamente elevata per la liquidità che hanno messo a disposizione, e se la LBBW e le altre banche avessero fornito la liquidità destinata al super-SIV secondo modalità diverse da quelle di un investitore operante in un’economia di mercato.

(89)

Mettere a disposizione liquidità e fondi di rifinanziamento fa parte dell’attività centrale di una banca. Le banche forniscono agli operatori del mercato liquidità che poi rifinanziano assumendo somme simili. A seconda della struttura delle proprie attività e passività, ciascuna banca sceglierà la strategia di rifinanziamento più idonea (in termini di durata e provenienza degli asset) a ottimizzare i costi complessivi di rifinanziamento e a ridurre al minimo i relativi rischi. Per effetto del rifinanziamento, le scadenze delle passività possono allungarsi o accorciarsi, oppure si possono concordare tassi d’interesse più bassi per le passività nuove o combinazioni diverse di queste condizioni. Dalla differenza tra i proventi della messa a disposizione di liquidità (ad esempio, a lunga scadenza) e i costi dell’assunzione di crediti (ad esempio, a breve scadenza) dipende la possibilità di ottenere profitti.

(90)

La Commissione è del parere che la LBBW e le altre banche regionali non abbiano tratto alcun vantaggio dall’aver fornito la liquidità necessaria per la costituzione del super-SIV. In considerazione delle numerose possibilità di investimento offerte dal mercato dei capitali a livello sia nazionale che internazionale, la LBBW e le banche regionali avrebbero sicuramente potuto trovare altre modalità di investimento per i fondi che hanno invece messo a disposizione del super-SIV. Pertanto, il rifinanziamento del super-SIV non ha aumentato il loro volume complessivo di rifinanziamento. Inoltre, il rifinanziamento non ha prodotto rendite superiori al valore attuale di mercato, soprattutto perché è stata pagata una tassa per il minor rischio derivante dalla garanzia statale. Lo scopo del super-SIV è conservare il portafoglio fino alla scadenza. I profitti derivano dal rimborso degli asset, che hanno scadenze diverse, cui fanno riferimento i titoli compresi nel portafoglio. Era stato tuttavia concordato che i profitti del super-SIV sarebbero stati utilizzati esclusivamente per pagare la tassa di garanzia dovuta per il super-SIV al Libero Stato di Sassonia, le tasse amministrative per il super-SIV nonché un adeguato compenso alla LBBW e alle altre banche regionali per aver messo a disposizione la liquidità necessaria alla costituzione del super-SIV.

(91)

La Commissione ritiene altresì che la LBBW e le altre banche regionali abbiano messo a disposizione la liquidità necessaria per la costituzione del super-SIV a condizioni di mercato e che un investitore operante in un’economia di mercato trovatosi nella situazione di questi istituti di credito avrebbe agito allo stesso modo. Pertanto, la costituzione del super-SIV non ha comportato un aumento dell’aiuto di Stato. Come già osservato, con i proventi del SIV è stato pagato alle banche un adeguato compenso. Inoltre, il portafoglio degli investimenti strutturati, di valore pari a 17,5 miliardi di EUR, è confluito nel super-SIV e dovrebbe essere conservato fino alla scadenza. Il criterio decisivo per quantificare i rischi connessi con questo trasferimento è dunque il «mancato pagamento» alla scadenza, non le «perdite mark to market» derivanti dalla temporanea assenza di un mercato. Le perdite previste (rischio di mancato pagamento) nel «bad case» sono state stimate in […(> 800)] milioni di EUR, di modo che la LBBW disponeva ancora di una riserva di […] miliardi di EUR. Da un punto di vista imprenditoriale, il rischio assunto dalla LBBW e dalle altre banche regionali può quindi essere considerato limitato, e lo stesso vale per il rischio assunto dallo Stato in aggiunta alla garanzia di 2,75 miliardi di EUR del Libero Stato di SassoniaStante che alla LBBW e alle altre banche regionali sono stati pagati interessi in linea con le condizioni di mercato, in questo caso molto specifico non sussiste alcun motivo di ritenere che il rifinanziamento non sia avvenuto a condizioni di mercato.

(92)

Inoltre, il rifinanziamento del super-SIV da parte della LBBW e delle banche regionali non è paragonabile alla prima misura, la quale è un aiuto a favore della Sachsen LB. Le condizioni in cui si trovava il mercato nel dicembre 2007 erano profondamente cambiate rispetto all’agosto dello stesso anno. Sostanzialmente, nell’agosto 2007 non c’erano più investitori disposti a investire in un conduit come il super-SIV. Il rischio assunto dal pool di banche a fronte di un compenso di […] punti base non era in linea con il mercato, dato che in quel momento non c’era più alcun operatore interessato a investire in conduit di questo tipo. Per contro, a seguito del miglioramento delle condizioni del mercato, in dicembre gli investitori avevano ripreso ad acquistare CP garantiti da crediti. Il super-SIV aveva inoltre l’obiettivo di conservare fino alla scadenza i portafogli che ne facevano parte, mentre le banche del pool comperavano CP di durata limitata, che sicuramente non sono stati conservati fino alla scadenza. Il compenso previsto dal contratto di pool era poca cosa, tanto che nell’ottobre 2007 gli investitori avevano ricominciato ad acquistare CP anche al di fuori del contratto di pool. Il miglioramento delle condizioni del mercato ha suscitato tra gli investitori un rinnovato interesse per i titoli di credito, anche se non erano disposti a pagarne il valore nominale. Alla luce dei rischi stimati di mancato pagamento si può concludere che il rifinanziamento da parte della LBBW e delle altre banche regionali sarebbe stato accettabile anche per un investitore operante a condizioni di mercato, che si fosse trovato nella stessa situazione dei suddetti istituti di credito. Il rifinanziamento, quindi, non è un aiuto di Stato in aggiunta al valore della garanzia concessa dal Libero Stato di Sassonia. Per questi motivi, la Commissione conclude che il rifinanziamento del super-SIV non costituisce un ulteriore aiuto di Stato.

7.2.   COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

(93)

A parere della Commissione, le misure qui in esame — le quali, come argomentato più sopra, costituiscono aiuti di Stato — possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune solo sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato CE, posto che tutte le altre disposizioni dell’articolo citato non sono evidentemente applicabili al caso in questione.

7.2.1.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL TRATTATO: AIUTI DESTINATI A PORRE RIMEDIO A UN GRAVE TURBAMENTO DELL’ECONOMIA DI UNO STATO MEMBRO

(94)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Nondimeno la Commissione desidera anzitutto rilevare che il Tribunale di primoa grado delle Comunità europee ha sottolineato che l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE deve essere applicato in maniera restrittiva, nel senso che non basta che gli aiuti vadano a beneficio di un’impresa o un comparto economico, ma occorre che gli stessi servano a ovviare a un grave disturbo all’intera economia di uno Stato membro. Pertanto la Commissione ha stabilito che non si pone rimedio a un grave turbamento dell’economia per mezzo di un aiuto che mira a «risolvere le difficoltà di un singolo beneficiario […], e non dell’intero settore economico». Inoltre, in tutte i casi trattati finora che riguardavano banche in difficoltà la Commissione non si è mai richiamata a questa disposizione del trattato CE.

(95)

L’indagine ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui i problemi della Sachsen LB sono da ricondursi a fatti specifici concernenti l’impresa. Peraltro, le informazioni fornite dalla Germania non hanno convinto la Commissione del fatto che un eventuale fallimento della Sachsen LB avrebbe potuto produrre conseguenze sistemiche di portata tale da comportare « un grave turbamento dell’economia» tedesca ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) (36). Per tale motivo, il caso qui in esame discende da problemi specifici della Sachsen LB, per risolvere i quali sono necessarie misure di aiuto ad hoc da adottare nel rispetto delle norme sulle imprese in difficoltà. La Commissione non ritiene quindi che sussistano i motivi per dichiarare la compatibilità con il mercato comune delle misure qui in esame in virtù dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

7.2.2.   ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE: AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

(96)

A parere della Commissione, ai sensi del punto 9 degli orientamenti è altamente probabile che la Sachsen LB non sarebbe stata in grado di resistere molto più a lungo alla crisi di liquidità senza la facilitazione di liquidità fornita dal pool di banche e senza la compensazione anticipata in contanti di 250 milioni di EUR. Il rischio di perdite avrebbe portato alla chiusura della banca, nel qual caso sarebbero state soddisfatte le condizioni di cui al numero 10, lettera c), degli orientamenti. La Germania non ha contestato questa osservazione, già proposta nella decisione di avvio.

7.2.2.1.    Aiuti per il salvataggio

(97)

L’indagine ha confermato la posizione sostenuta dalla Commissione nella decisione di avvio, secondo cui la prima misura (non però la seconda) può essere considerata come un aiuto per il salvataggio compatibile con il mercato comune, posto che soddisfa tutte le condizioni di cui al punto 25 degli orientamenti, in particolare quelle commentate qui di seguito.

(98)

Gli aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25 degli orientamenti, il quale prevede che tali aiuti debbano essere concessi sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti e che i prestiti debbano essere rimborsati e le garanzie debbano cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima tranche (37).

(99)

Nel caso in esame, acquistando i CP emessi dalla Ormond Quay il pool di banche ha messo a disposizione della Sachsen LB una facilitazione di liquidità. Poiché la Germania ha confermato che il rischio di mancato pagamento delle posizioni di mercato cui fanno riferimento i CP è a carico della Sachsen LB, la facilitazione di liquidità può essere considerata come un credito semestrale in conto corrente del valore di 17,1 miliardi di EUR. In altre parole, la concessione della facilitazione può essere paragonata a un credito dato dal pool di banche alla Sachsen LB. Inoltre, questo aiuto ha una scadenza e la liquidità fornita viene restituita entro un periodo di tempo inferiore a sei mesi dal versamento della prima rata all’impresa. Questa misura di aiuto non contiene elementi strutturali, è circoscritta alla semplice messa a disposizione di liquidità ed è reversibile, avendo una durata limitata a sei mesi.

(100)

La facilitazione di liquidità non abbassa poi i costi di rifinanziamento della Sachsen LB a un livello inferiore al tasso abituale di mercato. Come già osservato nei considerando (21) e (22), il compenso pagato dalla Sachsen LB è stato determinato sulla base di Euribor, che alla data del 6 agosto 2007 era di 4,112 (38), più […] punti base; ciò vuol dire che è stato pagato un compenso pari a […], ovvero superiore al tasso di riferimento della Germania, che era di 4,62 (agosto 2007).

(101)

In conformità del punto 25, lettera d), gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati all’importo necessario al fine di mantenere l’impresa in attività durante i sei mesi per i quali l’aiuto è stato concesso. In proposito la Commissione rileva che l’obbligo di acquisto del pool di banche valeva solo per i CP che non potevano essere collocati sul mercato. Quindi, il pool di banche era tenuto ad acquistare soltanto i CP emessi dalla Ormond Quay per i quali non era possibile trovare una collocazione presso altri investitori, diversi dalle banche del pool. La Commissione conclude pertanto che la messa a disposizione della facilitazione di liquidità ha rappresentato il minimo necessario per consentire la prosecuzione dell’attività della Sachsen LB.

(102)

Poiché la durata dei CP non poteva essere superiore a un mese, ogni mese sono stati emessi nuovi CP. Dall’ottobre 2007 alcuni investitori (soprattutto […(banche del settore pubblico)]) hanno tuttavia acquistato nuovamente anche CP collocati sul mercato — e dunque estranei al contratto di pool —, svuotando così tale contratto del suo significato originario.

(103)

In conformità del punto 25, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti per il salvataggio possono essere motivati anche da gravi difficoltà sociali, ma non devono avere indebiti effetti sociali di ricaduta negativa in altri Stati membri. La misura qui in esame può essere motivata da gravi difficoltà sociali, posto che, senza di essa, sarebbe stato necessario mettere la Sachsen LB in liquidazione, con conseguenti pesanti tagli al personale. La misura non ha indebiti effetti sociali di ricaduta negativa in altri Stati membri in quanto la banca, alle condizioni finanziarie previste dal contratto di pool, non è in grado di operare attivamente sul mercato.

(104)

Il principio dell’aiuto una tantum è soddisfatto perché finora alla Sachsen LB non sono stati concessi aiuti per il salvataggio né per la ristrutturazione.

7.2.2.2.    Aiuti per la ristrutturazione

(105)

Sulla base dei risultati dell’indagine la Commissione ha potuto concludere che la seconda misura, che non costituisce un aiuto per il salvataggio, può essere considerata un aiuto per la ristrutturazione compatibile con il mercato comune perché soddisfa tutti i requisiti degli orientamenti.

(106)

L’indagine conferma anzitutto primo, che la ristrutturazione ripristinerà la redditività a lungo termine della Sachsen LB. A parere della Commissione, la vendita della Sachsen LB alla LBBW è un passo di importanza decisiva ai fini del superamento delle difficoltà insorte e di uno sviluppo economico positivo della banca all’interno del gruppo LBBW. La LBBW ha già avuto modo di attuare con successo nella Renania-Palatinato il nuovo modello operativo applicato alla Sachsen LB. La Germania ha inoltre rilevato che la rendita del capitale proprio della Sachsen Bank arriverà al livello della rendita dei concorrenti privati.

(107)

L’indagine ha confermato altresì che la LBBW ha impresso un nuovo orientamento alle attività della banca in Sassonia e che sono state dismesse le operazioni in perdita in quel Land, nel senso che lì non vengono più compiute nuove operazioni di investimenti strutturati.

(108)

Il nuovo modello operativo della LBBW dimostra, in primo luogo, che in futuro l’operatività della ex Sachsen LB sarà ridotta e focalizzata sui servizi alla clientela (privati e imprese) in Sassonia e nelle regioni contermini, mentre i compiti centrali saranno integrati nella LBBW e svolti da essa. A parere della Commissione, dalla documentazione inviata emerge che la concentrazione della Sachsen LB nella divisione dei servizi alla clientela (imprese e privati abbienti) è un modello operativo valido. Questa attività integra il modello operativo delle casse di risparmio; la LBBW ha già dimostrato la validità di tale modello nel Baden-Württemberg e in Renania-Palatinato. La Commissione ha esaminato le previsioni dell’andamento del mercato che le sono state trasmesse e le ha giudicate plausibili; a suo parere, gli utili stimati sono realizzabili. Sulla base dei risultati su illustrati, la Sachsen Bank dovrebbe essere in grado di conquistarsi con le proprie forze un posto sul mercato finanziario della Sassonia e a livello transfrontaliero. In secondo luogo, come risulta dall’ampia illustrazione delle circostanze congiunturali che hanno causato le difficoltà della banca, il trasferimento alla LBBW delle attività sul mercato dei capitali e delle attività svolte in proprio, nonché la riduzione dell’operatività della Sachsen LB Europe, come previsto dal piano di ristrutturazione, sono misure assolutamente imprescindibili per evitare gli errori del passato.

(109)

A fini di completezza, la Commissione prende atto che il piano di ristrutturazione della Sachsen LB contempla anche la soluzione duratura mirata a ripristinare la redditività a lungo termine della Sachsen LB in quanto istituto autonomo al momento della vendita della banca, sebbene questo modello non sia mai stato tradotto in pratica a causa dell’incorporazione della Sachsen LB nella LBBW, grazie alla quale è stata garantita la sopravvivenza della Sachsen LB. Dal piano di ristrutturazione, corredato di uno studio di mercato e fondato su solide previsioni di sviluppo del mercato, si evince chiaramente che il modello operativo scelto darà buoni risultati. È quanto emerge dai dati operativi succitati, secondo i quali persino nel caso peggiore («worst case») i ricavi lordi e i risultati di esercizio della Sachsen LB nel periodo 2007-2012 […] registreranno un andamento positivo. I ricavi lordi della divisione dei servizi alle imprese (corporate finance) cresceranno da […] milioni di EUR a […] milioni di EUR, il che corrisponde a un tasso di crescita annuo cumulato di […]. Complessivamente, si ottiene un aumento di […] prima delle sinergie e un aumento di […] con le sinergie degli utili. Il […] va ricondotto ai costi di ristrutturazione e scenderà da […] milioni di EUR a […] milioni di EUR. La Commissione ha esaminato inoltre le ipotesi su cui si fonda il piano di ristrutturazione, non riscontrando alcun motivo per non considerarle realistiche.

7.2.2.3.    Limitazione degli aiuti al minimo necessario — Contributi propri

(110)

È stato possibile fugare i dubbi della Commissione sul fatto che gli aiuti fossero effettivamente limitati al minimo necessario. La Commissione è del parere che gli aiuti siano limitati al minimo necessario e che, in conformità delle condizioni previste dagli orientamenti, le risorse proprie offrono un contributo notevole alla ristrutturazione, dato che oltre il 50 % delle spese di ristrutturazione è autofinanziato.

(111)

La Commissione è giunta a tale conclusione dopo aver valutato gli aspetti illustrati in appresso.

(112)

Primo, la banca è stata venduta a un nuovo proprietario, la LBBW, in forza di un negozio giuridico che non prevede aiuti. La LBBW si assume tutti i costi di ristrutturazione derivanti dalla costituzione del super-SIV e dall’incorporazione della Saschsen LB, quantificabili in un importo compreso tra […] milioni di EUR e […] milioni di EUR.

(113)

Secondo, la LBBW ha versato anticipatamente una compensazione per perdite pari a 250 milioni di EUR. Si è assunta, inoltre, una parte delle perdite e del fabbisogno di finanziamento del portafoglio 1 e si è impegnata a vendere determinate posizioni attive della Sachsen LB. Poiché al momento non è tuttavia possibile quantificare con esattezza il ricavato della vendita di dette posizioni, le stesse non possono essere considerate come contributo proprio.

(114)

Terzo, la Sachsen LB aveva bisogno di 17,5 miliardi di EUR di liquidi per finanziare la sua società veicolo, che aveva investito in investimenti strutturati. Anche se, sostanzialmente, si tratta di un comportamento del tutto normale per una banca (che, pertanto, non avrebbe comportato costi di ristrutturazione), nel caso particolare della Sachsen LB, la quale non poteva più permettersi un rifinanziamento di tale entità, la situazione va valutata diversamente (39).

(115)

È indubbiamente necessario chiedersi se detto rifinanziamento possa essere considerato come un contributo proprio.

(116)

La Commissione è del parere che le condizioni di rifinanziamento accettate dalla LBBW e dalle altre banche regionali sarebbero state accettate anche da un investitore operante in un’economia di mercato venutosi a trovare in una situazione simile, tenendo conto della garanzia di 2,75 miliardi di EUR costituita dal Libero Stato di Sassonia. Nel caso di investitori privati indipendenti, un rifinanziamento del genere comporterebbe il ricorso alle risorse proprie della banca acquirente o a un finanziamento esterno concesso a condizioni di mercato dalle altre banche investitrici (cfr. punto 7.1.3). Pertanto, in considerazione della garanzia concessa, si può dire con certezza che 2,75 miliardi di EUR di rifinanziamento non costituiscono un contributo privo di elementi di aiuto. Di per sé tale circostanza potrebbe avere ripercussioni sull’intera tranche postergata, finanziata dall’acquirente (40). Non per questo, però, la misura qui in esame diventa un aiuto di Stato; viene semplicemente favorita da un aiuto di Stato.

(117)

Per contro, la Commissione non reputa che in siffatto contesto il finanziamento della seconda tranche prioritaria da parte di altre banche indipendenti, operanti in un’economia di mercato, contenga elementi di aiuto. In questo caso, le banche investitrici erano tutelate dall’intera tranche postergata, di 8,54 miliardi di EUR (indipendentemente, quindi, dalla garanzia del Libero Stato di Sassonia). La decisione delle banche di assumersi il rifinanziamento della tranche prioritaria era fondata sulla tutela di cui potevano godere per l’intera prima tranche. In queste circostanze, un eventuale aiuto sarebbe limitato alla prima tranche, cosicché almeno la seconda può essere considerata conforme alle condizioni di mercato e assimilata, pertanto, a un contributo proprio.

(118)

Ne consegue che il contributo proprio al rifinanziamento del super-SIV è di poco superiore 8,75 miliardi di EUR.

(119)

Va infine rilevato che taluni costi di ristrutturazione per un totale di […] miliardi di EUR possono essere considerati come contributo proprio per un importo di […] miliardi di EUR. La Commissione conclude pertanto che il contributo proprio corrisponde complessivamente al 51 % dei costi di ristrutturazione, risultando perciò superiore alla quota minima del 50 % prescritta dagli orientamenti.

7.2.2.4.    Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza – Misure compensative

(120)

A conclusione dell’indagine e a seguito di colloqui con la Germania, la Commissione è convinta che vengano adottate misure sufficientemente idonee ad attenuare per quanto possibile eventuali effetti negativi dell’aiuto sui concorrenti. A parere della Commissione, le misure sono proporzionali agli effetti distorsivi causati dall’aiuto, da ricondurre sostanzialmente alla prosecuzione dell’attività della Sachsen LB (sia pure solo come parte della LBBW).

(121)

Le attività della Sachsen LB sul mercato dei capitali sono state decisamente ridimensionate. In tale contesto è prevista, in particolare, la liquidazione o vendita della Sachsen LB Europe – una misura che non era contemplata nel piano di ristrutturazione originario, in quanto la LBBW aveva l’intenzione di proseguire l’attività di questa sua affiliata, sia pure in misura minore. A prescindere dal fatto che alcuni dei portafogli gestiti dalla Sachsen LB Europe hanno subito perdite a causa della crisi finanziaria, questa società è nondimeno un consolidato operatore nel settore degli investimenti finanziari strutturati e dispone di know-how specialistico in materia. La società avrebbe potuto continuare a operare per conto terzi, ottenendo così proventi da provvigione per la Sachsen LB/LBBW. Fino agli eventi dell’estate 2007, la Sachsen LB Europe era stata la principale fonte di guadagno del gruppo Sachsen LB. Inoltre, erano stati i settori operativi della Sachsen LB Europe a subire le distorsioni causate dal comportamento tenuto dalla Sachsen LB sotto il profilo della concorrenza. La Commissione reputa quindi che la liquidazione o vendita della Sachsen LB Europe sia un’efficace misura compensativa.

(122)

A parere della Commissione, anche la vendita della partecipazione all’affiliata East Merchant GmbH, che aveva un ruolo importante nell’attività della Sachsen LB sul mercato dei prodotti finanziari strutturati, costituisce un’efficace misura compensativa. La East Merchant opera in numerosi campi del mercato della finanza strutturata, tra cui il leasing nei trasporti e nella logistica. Grazie ai suoi ottimi risultati, la società ha fornito un costante contributo ai guadagni della Sachsen LB.

(123)

Altrettanto può dirsi della vendita delle […]. Poiché queste società si concentrano sul settore […], non possono di fatto essere ricollegate – come osservato in precedenza – alle attività nel settore dei subprime. Dato poi che la vendita di queste due affiliate non era prevista dal piano di ristrutturazione della LBBW per la Sachsen LB, la loro vendita può essere considerata come una misura compensativa.

(124)

La Germania e la LBBW si sono inoltre impegnate a garantire che la Sachsen Bank non svolgerà operazioni in proprio né operazioni immobiliari internazionali.

(125)

La vendita qui descritta riguarda imprese che, in base alla programmazione per il 2008, dovevano produrre circa il […(> 25)] % dei guadagni del gruppo Sachsen LB. Essa costituisce pertanto una misura compensativa che, per forma e quantità, è sufficiente a limitare in maniera adeguata gli effetti distorsivi di un aiuto così consistente (41), a maggior ragione se si considera che la presenza sul mercato della Sachsen LB è relativamente piccola, nonostante l’elevato importo dell’aiuto, e che le misure adottate dalla LBBW contribuiscono anche alla stabilizzazione dei mercati finanziari.

(126)

La Commissione riconosce altresì che i precedenti proprietari della banca e la dirigenza non hanno più partecipazioni nelle attività della Sachsen LB, il che rappresenta un importante segnale della volontà di contrastare l’azzardo morale (moral hazard).

(127)

Complessivamente, la Commissione è del parere che le misure compensative siano congrue rispetto agli effetti distorsivi causati dall’aiuto concesso alla Sachsen LB.

(128)

La Commissione deve essere tenuta aggiornata sulle fasi di attuazione delle suddette misure compensative.

8.   CONCLUSIONE

(129)

Per questi motivi la Commissione perviene alla conclusione che le due misure qui in esame — la facilitazione di liquidità e la concessione di una garanzia — sono state prese in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione conclude tuttavia che la facilitazione di liquidità costituisce un aiuto per il salvataggio e che la garanzia costituita a favore della Sachsen LB costituisce un aiuto per la ristrutturazione, i quali aiuti, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE, possono essere giudicati compatibili con il mercato comune, a condizione che soddisfino i requisiti previsti al riguardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La facilitazione di liquidità e la garanzia che sono state messe a disposizione della Landesbank Sachsen Girozentrale (Sachsen LB) per la sua vendita costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, i quali, ove siano soddisfatti i requisiti e gli obblighi di cui all’articolo 2, sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

1.   Il piano di ristrutturazione della Sachsen LB, trasmesso dalla Germania alla Commissione nell’aprile 2008, viene attuato integralmente.

2.   Vengono liquidate o vendute a un terzo indipendente dal gruppo della Landesbank Baden-Württemberg (LBBW-Gruppe) le seguenti partecipazioni:

a)

la Sachsen LB Europe plc viene venduta o liquidata entro il […]. Il gruppo LBBW non assumerà dipendenti della Sachsen LB Europe plc, a meno che non vi sia tenuto per legge, né offrirà agli attuali dipendenti della Sachsen LB Europe plc nuovi contratti di lavoro o concluderà accordi in tal senso. Questo impegno vale per due anni dall’adozione della presente decisione.

b)

La partecipazione alla East Merchant GmbH viene venduta entro il […].

c)

La […] verrà venduta.

3.   Sono in essere gli obblighi seguenti.

a)

La Germania garantisce che la Sachsen Bank, rappresentata dalla LBBW, in nessuna delle proprie filiali nel Libero Stato di Sassonia svolge attivamente per proprio conto e a proprio rischio, nell’ambito di una divisione operativa autonoma, transazioni in nome proprio in aggiunta alla consulenza alla clientela nei suoi settori operativi principali. Questo impegno vale fino alla fine del 2011.

b)

La Germania garantisce che la Sachsen LB, rappresentata dalla LBBW, in nessuna delle proprie filiali nel Libero Stato di Sassonia svolge attivamente, nell’ambito di una divisione operativa autonoma, transazioni immobiliari internazionali in aggiunta alla consulenza alla clientela nei suoi settori operativi principali. Questo impegno vale fino alla fine del 2011.

4.   Onde consentire la vigilanza sul rispetto delle condizioni e degli impegni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, fino al 2012 la Germania trasmetterà regolari relazioni sull’attuazione del piano di ristrutturazione e sul rispetto di detti obblighi e condizioni.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 71 del 18.3.2008, pag. 14.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  I commercial papers sono titoli di debito a breve scadenza, non garantiti, emessi sul mercato monetario da grandi banche e grandi imprese.

(4)  Vendita veloce di titoli di credito, anche a un prezzo più basso e tale da causare perdite.

(5)  Per altre considerazioni cfr. E 10/2000 nella (GU C 146 del 19.6.2002, pag. 6, e GU C 150 del 22.6.2002, pag. 7), nonché all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_e2000_0000.html#10

(6)  Cfr. la decisione citata alla nota 1.

(7)  Alcuni passaggi del testo sono stati omessi e sostituiti da puntini tra parentesi dato il carattere confidenziale delle informazioni.

(8)  La Sachsen LB ha avuto colloqui con diverse banche regionali, tra cui la WestLB e la LBBW.

(9)  Cfr. al riguardo la decisione citata alla nota 1 (numero 16), dove l’intera transazione è trattata esaurientemente.

(10)  In campo contabile e finanziario, mark to market significa la rivalutazione di una posizione assunta in proprio nell’ambito di uno strumento finanziario sulla base del valore attuale di mercato di tale strumento o di strumenti simili. Quindi, il valore definitivo di un future della durata di nove mesi sarà noto non prima della scadenza dei nove mesi. Se però tale valore viene sottoposto, a fini contabili, a una valutazione mark to market, sarà calcolato il valore attuale di mercato.

(11)  Mentre, prima della crisi, i premi di rischio erano compresi tra 4 e 5 punti base, nel momento peggiore della crisi il mercato era completamente prosciugato, e quando poi i mercati hanno cominciato lentamente a riprendersi, i tassi erano nuovamente intorno ai 40 punti base.

(12)  Del portafoglio fanno parte Ormond Quay, Sachsen Funding e Synapse ABS.

(13)  LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II e altri synthetic assets (CDO, ABS, CDS, CPPI, ecc.).

(14)  Dato che le banche, però, dovevano comunque mettere a disposizione liquidità, sarebbero insorti determinati oneri di rifinanziamento.

(15)  L’accordo di riferimento prevedeva che il prezzo di vendita della Sachsen LB poteva essere pagato anche con quote della LBBW di valore corrispondente.

(16)  A questo proposito il piano di ristrutturazione prevede, come misure principali, la riduzione del personale da […] a circa […] dipendenti, l’introduzione di un migliore controllo e gestione del rischio e l’integrazione dei compiti fondamentali (compresa l’informatizzazione) nella LBBW.

(17)  CAGR 2007-12 = tasso di aumento annuo cumulato per il periodo 2007-2012.

(18)  Nel frattempo è stato deciso di trasferire questo settore di attività alla filiale della LBBW in Sassonia.

(19)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(20)  Classificazione del dicembre 2007.

(21)  Decisione della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 14.5.2005, pag. 1).

(22)  

«Il governo della Repubblica federale di Germania propone alla Commissione europea, in accordo con la Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), le misure compensative illustrate di seguito ai punti a-c.

a.

Vengono vendute o liquidate, alle modalità previste dalle disposizioni riportate più avanti, le seguenti partecipazioni della Sachsen LB affluite nella LBBW a seguito dell’integrazione:

la Sachsen LB Europe PLC viene venduta o liquidata entro il […],

la partecipazione alla East Merchant GmbH viene venduta entro il […],

[…].

b.

Il governo della Repubblica federale di Germania garantisce che la Sachsen-Bank, rappresentata dalla LBBW, in nessuna delle proprie filiali nel Libero Stato di Sassonia svolge attivamente per proprio conto e a proprio rischio, nell’ambito di una divisione operativa autonoma, transazioni in nome proprio in aggiunta alla consulenza alla clientela nei suoi settori operativi principali. Questo impegno vale per il previsto periodo di ristrutturazione di quattro anni.

c.

Il governo della Repubblica federale di Germania garantisce che la Sachsen-Bank, rappresentata dalla LBBW, in nessuna delle proprie filiali nel Libero Stato di Sassonia svolge attivamente in nome proprio, nell’ambito di una divisione operativa autonoma, transazioni immobiliari internazionali in aggiunta alla consulenza alla clientela nei suoi settori operativi principali. Questo impegno vale per il previsto periodo di ristrutturazione di quattro anni.»

(23)  La Commissione ritiene che la clausola in base alla quale la LBBW assumerà personale se vi sarà tenuta in forza di legge, valga per un massimo di 10 dipendenti e riguardi il portafoglio 1, di valore pari a 11,8 miliardi di EUR, acquisito dalla LBBW. Non è da escludersi che il trasferimento di questo portafoglio debba essere considerato come un parziale passaggio di esercizio, di modo che la LBBW potrebbe essere obbligata ad assumere i relativi dipendenti. Questo, però, non inficerebbe la validità della liquidazione della Sachsen LB Europe.

(24)  […]. Questo settore di attività è redditizio e non risente dell’attuale crisi dei mutui subprime che colpisce il mercato immobiliare. La crisi è stata causata dalla concessione di un gran numero di prestiti a mutuatari ad alto rischio e con un reddito o una solvibilità inferiori a quelli dei mutuatari di prima classe.

(25)  «Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, dass […]».

(26)  Tale attribuzione è la conseguenza di una serie di indicatori che dipendono dalle circostanze specifiche del caso e dal contesto in cui la misura è stata adottata. Ad esempio, esistono stretti legami personali tra i consigli di vigilanza delle banche regionali e lo Stato. Inoltre, nel caso in esame il pool di banche ha agito in stretta intesa con la BaFin e con la Bundesbank.

(27)  Decisione della Commissione nel caso C 50/06 del 27 giugno 2007, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7, numero 127).

(28)  […] miliardi di EUR (valutazione d’azienda della Sachsen LB, calcolata da […] nella stima eseguita su incarico della LBBW), meno […] milioni di EUR (perdite nel 2007), meno […] milioni di EUR (compensazione anticipata in contanti) = 328 milioni di EUR.

(29)  La Commissione rileva che la garanzia costituita a prima vista come copertura del rifinanziamento del super-SIV rappresenta un aiuto a favore della Sachsen LB poiché è stata la garanzia a rendere possibile la vendita della banca. Senza la costituzione del super-SIV, che, a sua volta, è stata possibile soltanto grazie alla garanzia, non si sarebbe giunti alla vendita della Sachsen LB. Dato che però la garanzia è legata al super-SIV il quale non è stato trasferito alla LBBW, quest’ultima non ha avuto vantaggi.

(30)  Decisione della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin (GU L 116 del 14.5.2005, pag. 1, numero 140).

(31)  Cfr. decisione della Commissione del 27.6.2007 nella causa C 50/06, BAWAG (non ancora pubblicata numero 155).

(32)  Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione (Hytasa), Racc. 1994, pag. I-4103 (punto 22).

(33)  Cfr. causa C-334/99, Germania/Commissione (Gröditzer Stahlwerke), Racc. 2003, pag. I-1139, numero 133 e segg., e decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso C 56/08, Bank Burgenland (non ancora pubblicata).

(34)  Cfr. decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso C 56/08, Bank Burgenland (non ancora pubblicata).

(35)  Cfr. nota 1. La «Gewährträgerhaftung» sarebbe in ogni caso rilevante soltanto se la banca dichiarasse di non essere più in grado di far fronte alle proprie passività, cioè se si dichiarasse insolvente. La transazione qui in esame sembra quindi procurare alla Sachsen LB un ulteriore vantaggio, poiché non solo tutela i creditori ma assicura anche la sopravvivenza della banca.

(36)  Cfr. decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso NN 25/08, Aiuti per il salvataggio a favore di WestLB (non ancora pubblicata).

(37)  Nel caso di aiuti per il salvataggio nel settore bancario si può fare un’eccezione. Cfr. nota al punto 25, lettera a), degli orientamenti, dove si afferma che gli aiuti concessi in forma diversa da garanzie sui crediti o da crediti che soddisfano i requisiti del punto 25, lettera a), degli orientamenti devono ottemperare ai principi generali vigenti in materia di aiuti per il salvataggio e non devono prevedere misure di finanziamento di tipo strutturale, che abbiano effetti sulle risorse proprie della banca. Cfr. decisione della Commissione del 5 dicembre 2007 nel caso NN 70/07, Northern Rock (non ancora pubblicata, punto 43) e decisione della Commissione del 30 aprile 2008 nel caso NN 25/08, Aiuti per il salvataggio a favore di WestLB (non ancora pubblicata).

(38)  Poiché il pool di banche rifinanzia il portafoglio a cadenza mensile, si prende a riferimento Euribor 1 mese.

(39)  La messa a disposizione di liquidità da parte di banche è stata oggetto del procedimento d’indagine che ha portato alla decisione della Commissione nel caso C 58/03, Alstom (GU L 150 del 10.6.2005, pag. 24, punto 216). Decisione della Commissione del 12 settembre 2007 nel caso C 54/06, Bison Bial (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 41, punti 62 e segg.).

(40)  In casi precedenti di rifinanziamento la Commissione ha tuttavia accettato che parti di un prestito non coperte da garanzia possano essere considerate come contributo proprio. Cfr. in proposito la decisione della Commissione del 7 marzo 2007 nella causa C 10/06, Cyprus Airways Public Ltd. (GU L 49 del 22.2.2008, pag. 25, punto 139).

(41)  Cfr. decisione della Commissione nella causa C 58/03, Alstom (GU L 150 del 10.6.2005, pag. 24, numero 201).


24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica, che determinate regioni della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica e che la Polonia e la Slovenia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina

[notificata con il numero C(2009) 2972]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/342/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, capitolo I.E,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina, da brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2)

Gli elenchi delle regioni degli Stati membri riconosciute indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la provincia di Oristano nella regione Sardegna sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale provincia possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(4)

L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le provincie della regione Marche e per la provincia di Cuneo, l’ultima provincia della regione Piemonte non ancora inserita nel capitolo 2 dell’allegato II della direttiva 2003/467/CE, sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali regioni possano essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina.

(5)

L’Italia ha inoltre presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le province della regione Sardegna sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(6)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, la provincia e le regioni interessate vanno riconosciute ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e da leucosi bovina enzootica.

(7)

La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutto il proprio territorio sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale Stato membro possa essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(8)

La Polonia ha inoltre presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità delle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di 11 regioni amministrative (powiaty) facenti parte delle unità amministrative superiori (voivodati) di Podlaskie e di Pomorskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(9)

In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare l’intero territorio della Polonia come Stato membro ufficialmente indenne da tubercolosi bovina, e dichiarare le «powiaty» della Polonia regioni ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.

(10)

La Slovenia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutto il proprio territorio sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale Stato membro possa essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(11)

In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Slovenia è opportuno dichiarare l’intero territorio di tale Stato membro come ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(12)

La decisione 2003/467/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Regione Emilia Romagna,

Regione Friuli-Venezia Giulia,

Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio,

Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

Regione Piemonte: province di Novara, Verbania e Vercelli,

Regione Sardegna: provincia di Oristano,

Regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia e Siena,

Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

Regione Veneto.»;

2)

il capitolo 2 dell’allegato II è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

Regione Friuli-Venezia Giulia,

Regione Lazio: provincia di Rieti

Regione Liguria: province di Imperia, Savona,

Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

Regione Marche,

Regione Piemonte,

Regione Puglia: provincia di Brindisi,

Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

Regione Toscana,

Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

Regione Umbria: province di Perugia e Terni,

Regione Veneto.

In Portogallo:

Regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.»;

3)

il capitolo 2 dell’allegato III è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini,

Regione Friuli-Venezia Giulia,

Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti,

Regione Liguria: province di Imperia, Savona,

Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro,

Regione Molise,

Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli,

Regione Sardegna,

Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena,

Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

Regione Umbria: province di Perugia e Terni,

Regione Val d’Aosta: provincia di Aosta,

Regione Veneto.

In Polonia:

Voivodato dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Voivodato lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Voivodato kujawsko-pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Voivodato łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Voivodato małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Voivodato mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Voivodato opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Voivodato podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Voivodato podlaskie

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Voivodato pomorskie

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Voivodato śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Voivodato świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Voivodato warmińsko-mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Voivodato wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.»


ACCORDI

Consiglio

24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/57


INFORMAZIONE RIGUARDANTE LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA D’ALBANIA, DALL’ALTRA

Il 9 novembre 2006 e il 26 febbraio 2009, rispettivamente, il governo della Repubblica d’Albania e le Comunità europee si sono notificati reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo (1).

L’accordo è entrato in vigore, conformemente all’articolo 135 del medesimo, il 1o aprile 2009.


(1)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.


Rettifiche

24.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/58


Rettifica del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 13 del 17 gennaio 2009 )

1.

A pagina 11, nell’allegato I, parte A, primo capoverso:

Anziché:

«… all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) …»,

leggi:

«… all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma …»,

2.

A pagina 11 allegato I, parte B, primo capoverso:

Anziché:

«… all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) …»,

leggi

«… all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma …».