ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.098.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 98

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
17 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 311/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

3

 

*

Regolamento (CE) n. 313/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

24

 

*

Regolamento (CE) n. 314/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, relativo all’adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in una parte del Regno Unito

26

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/36/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l'allegato III ( 1 )

31

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2009/326/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

38

 

 

Commissione

 

 

2009/327/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 aprile 2009, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO (CE) N. 311/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

93,2

MA

79,9

TN

139,0

TR

111,9

ZZ

106,0

0707 00 05

MA

51,1

TR

147,5

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

47,9

TR

92,5

ZZ

70,2

0805 10 20

EG

44,4

IL

63,9

MA

44,9

TN

51,8

TR

55,3

ZZ

52,1

0805 50 10

TR

63,2

ZA

79,4

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

98,1

BR

77,1

CA

124,7

CL

83,4

CN

70,7

MK

22,1

NZ

118,7

US

131,0

UY

28,2

ZA

84,1

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

79,5

CL

88,1

CN

64,3

ZA

89,4

ZZ

80,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.4.2009   

IT

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L 98/3


REGOLAMENTO (CE) N. 312/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) prevede che in alcuni casi nella dichiarazione in dogana vada indicato un numero che identifica la persona interessata. Tuttavia, il tipo di numero di identificazione da utilizzare è stabilito dagli Stati membri, i quali richiedono che la persona interessata sia registrata nei loro sistemi nazionali. Pertanto, gli operatori economici e le altre persone che intendono effettuare importazioni, far circolare merci in regime di transito, effettuare esportazioni o chiedere un’autorizzazione per fruire di semplificazioni doganali o regimi doganali in vari Stati membri devono ripetere il processo di registrazione e ottenere un numero di identificazione diverso in ciascuno di tali Stati membri.

(2)

Le misure intese a rafforzare la sicurezza introdotte dal regolamento (CEE) n. 2913/92, quale modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), prevedono l’analisi dei rischi, lo scambio elettronico di informazioni relative ai rischi tra le autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione nell’ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, il ricevimento da parte delle autorità doganali, prima dell’arrivo e della partenza, di informazioni su tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono e la concessione dello status di operatore economico autorizzato agli operatori economici affidabili che soddisfano determinate condizioni. Affinché tali misure siano più efficaci, è necessario che gli interessati possano essere identificati mediante un numero individuale uniforme.

(3)

Occorre pertanto prevedere un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) da assegnare a ciascun operatore economico ed eventualmente ad altre persone, che serva da riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali in tutta la Comunità e per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità. Per garantirne l’unicità è opportuno che venga utilizzato un solo numero per persona.

(4)

A norma di alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, può essere necessario che persone diverse dagli operatori economici indichino un numero EORI nei loro rapporti con le autorità doganali. Gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a registrare tali persone.

(5)

Per limitare la necessità di cambiamenti sostanziali nei sistemi di registrazione e nelle disposizioni legislative nazionali esistenti e per facilitare l’integrazione del sistema centralizzato con altri sistemi nazionali è opportuno prevedere che operatori economici ed, eventualmente, altre persone presentino domanda agli Stati membri per ottenere il numero EORI.

(6)

Considerata la diversità delle autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone negli Stati membri, occorre che ogni Stato membro designi la o le autorità responsabili dell’assegnazione dei numeri EORI e della registrazione degli operatori e delle altre persone interessate.

(7)

Per ridurre l’onere amministrativo a loro carico è opportuno che gli operatori economici e le altre persone, registrandosi in un solo Stato membro, possano ottenere un numero EORI valido negli altri Stati membri. Allo scopo di semplificare il trattamento delle informazioni e agevolare i contatti con le autorità doganali occorre che, una volta ottenuto il numero, gli operatori economici e le altre persone siano obbligati a utilizzare tale numero unico in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sia richiesto il loro identificatore.

(8)

A fini di semplificazione amministrativa e per fornire alle autorità doganali un accesso ai dati agevole e affidabile, occorre sviluppare un sistema elettronico centralizzato per la conservazione e lo scambio dei dati relativi alla registrazione degli operatori economici e delle altre persone e ai numeri EORI.

(9)

Per sviluppare tale sistema elettronico centralizzato e garantirne un funzionamento efficiente e sicuro è necessario che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente.

(10)

È opportuno che i dati presenti nel sistema centralizzato siano utilizzati per lo scambio di informazioni fra le autorità doganali e le altre autorità nazionali solo se l’accesso delle stesse ai dati è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi giuridici riguardanti la circolazione di merci soggette a un regime doganale.

(11)

La pubblicazione dei numeri EORI e di un numero limitato di dati relativi alla registrazione degli operatori economici e di altre persone costituisce uno strumento che consente la verifica di tali dati da parte di terzi. È pertanto opportuno che siano pubblicati i numeri EORI e un numero limitato di dati relativi alla registrazione. Tuttavia, tenuto conto delle conseguenze, la pubblicazione deve aver luogo unicamente se l’operatore economico o l’altra persona abbiano liberamente espresso il loro accordo per iscritto dopo essere stati debitamente informati.

(12)

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(13)

Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, le autorità nazionali di controllo devono sorvegliare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 45/2001 il garante europeo della protezione dei dati deve sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali, tenuto conto delle competenze limitate di dette istituzioni e organismi riguardo ai dati in questione; su tale base le suddette autorità, agendo nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenute a cooperare attivamente e a garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati effettuato ai sensi del presente regolamento.

(14)

Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (6), recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93, è necessario adeguare e specificare taluni elementi relativi alle dichiarazioni da presentare alle autorità doganali, previamente all’arrivo e alla partenza, per le merci che entrano ed escono dal territorio doganale della Comunità.

(15)

Occorrono in particolare norme più dettagliate riguardo allo scambio di informazioni tra il gestore del mezzo di trasporto e l’ufficio doganale di entrata nei casi in cui un mezzo di trasporto arriva in un porto o aeroporto diverso da quello indicato nella dichiarazione sommaria di entrata.

(16)

Inoltre, occorre specificare in quali casi e in quale forma il gestore del mezzo di trasporto notifica all’ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto.

(17)

Occorrono norme più dettagliate riguardo alla persona competente a fornire informazioni sulle merci non comunitarie in custodia temporanea al loro arrivo nel territorio doganale della Comunità. Tali informazioni devono essere tratte per quanto possibile da dati già a disposizione delle autorità doganali.

(18)

Sono stati individuati ulteriori casi in cui non è necessario presentare dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza, che riguardano in particolare merci destinate a o provenienti da piattaforme di perforazione o di produzione, nonché armi e attrezzature militari trasportate dalle autorità militari di uno Stato membro o per loro conto. Inoltre, al fine di limitare l’onere per gli operatori economici, le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR devono essere esentate, a talune condizioni, dalla presentazione di dichiarazioni previe all’arrivo o alla partenza. Quando si applicano tali esenzioni, l’analisi dei rischi deve essere effettuata all’arrivo o alla partenza delle merci sulla base della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale per le merci in questione.

(19)

Occorre inoltre precisare il trattamento delle dichiarazioni previe alla partenza per le quali l’ufficio doganale di uscita non ha inviato conferma dell’uscita all’ufficio doganale di esportazione, e stabilire una procedura di ricerca e di informazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita. Inoltre, l’ufficio doganale di esportazione deve poter chiudere, sulla base di prove presentate dall’esportatore o dal dichiarante oppure dopo la scadenza di un termine precisato, i movimenti di esportazione per i quali non ha ricevuto dall’ufficio doganale di uscita conferma dell’uscita.

(20)

Il regolamento (CE) n. 1875/2006 ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2454/93 una serie di misure riguardanti tra l’altro i dati da raccogliere per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita. Gli sviluppi tecnici della tecnologia dell’informazione necessari per attuare queste misure hanno mostrato che occorre apportare alcuni adeguamenti a tali dati indicati nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(21)

Al fine di individuare meglio i casi in cui possono essere utilizzati dati semplificati per talune categorie di dichiarazioni, l’indicazione del «modo di trasporto» deve essere un elemento obbligatorio.

(22)

Il miglior metodo per identificare senza ambiguità il mezzo di trasporto è l’uso del numero IMO di identificazione della nave (Unique European Vessel Identification Number) e del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). Anziché il nome della nave, occorre pertanto fornire tali dati.

(23)

Poiché il trasportatore deve essere informato ogniqualvolta la dichiarazione sommaria di entrata è presentata da un’altra persona, è necessario raccogliere il riferimento del numero di documento di trasporto del trasportatore.

(24)

Date le potenziali variazioni nelle operazioni di trasporto internazionali, occorre prevedere la possibilità di presentare richieste di deviazione. A tal fine, occorre inserire una nuova tabella recante gli elementi informativi prescritti per le richieste di deviazione.

(25)

Stabilito l’obbligo di fornire il numero EORI, non sarà più necessario l’uso dei numeri di codice per l’identificazione degli interessati e, per quanto concerne le spedizioni postali, i riferimenti alle dichiarazioni devono essere sostituiti da riferimenti ai dati forniti dai servizi postali.

(26)

A seguito dell’adeguamento delle norme che prescrivono i dati da fornire è necessario adeguare in conformità le note esplicative che riguardano i dati medesimi.

(27)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 va pertanto modificato di conseguenza.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 16 e 17:

«16)   “numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici)”: un numero unico nella Comunità europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone in conformità delle norme definite nel capitolo 6;

17)   “dichiarazione sommaria di entrata”: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 36 bis del codice che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»;

2)

nella parte I, titolo I, è aggiunto il seguente capitolo 6:

«CAPITOLO 6

Sistema di registrazione e identificazione

Articolo 4 duodecies

1.   Il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali.

La struttura del numero EORI è conforme ai criteri di cui all’allegato 38.

2.   Se l’autorità incaricata dell’assegnazione del numero EORI non è l’autorità doganale, lo Stato membro designa la o le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell’assegnazione dei numeri EORI.

Le autorità doganali dello Stato membro comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo della o delle autorità incaricate dell’assegnazione del numero EORI. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un’altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura.

Articolo 4 terdecies

1.   L’operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare le attività di cui all’articolo 1, punto 12. Tuttavia, gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione.

2.   Nei casi di cui all’articolo 4 duodecies, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare l’operatore economico o l’altra persona interessata dall’obbligo di presentare domanda per un numero EORI.

3.   L’operatore economico non stabilito nel territorio doganale della Comunità e privo del numero EORI viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui effettua per la prima volta una delle seguenti operazioni:

a)

presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana, salvo che si tratti di:

i)

una dichiarazione in dogana effettuata in conformità degli articoli da 225 a 238; o

ii)

una dichiarazione in dogana effettuata ai fini del regime di ammissione temporanea;

b)

presentazione nella Comunità di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

c)

gestione di un magazzino di custodia temporanea ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1;

d)

domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 324 bis o 372;

e)

domanda di certificato di operatore economico autorizzato ai sensi dell’articolo 14 bis.

4.   Le persone che non siano operatori economici vengono registrate solo se sono adempiute tutte le seguenti condizioni:

a)

la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro;

b)

alla persona non è stato precedentemente assegnato un numero EORI;

c)

la persona effettua operazioni per le quali è necessario un numero EORI a norma dell’allegato 30 bis o dell’allegato 37, titolo I.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 4:

a)

la persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 1, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilita;

b)

la persona non stabilita nel territorio doganale della Comunità, che non sia un operatore economico ai sensi del paragrafo 3, viene registrata dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui essa prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.

6.   Gli operatori economici e le altre persone possiedono un unico numero EORI.

7.   Ai fini del presente capitolo l’articolo 4, paragrafo 2, del codice si applica mutatis mutandis per determinare se una persona è stabilita in uno Stato membro.

Articolo 4 quaterdecies

1.   I dati relativi alla registrazione e all’identificazione degli operatori economici o eventualmente di altre persone trattate dal sistema ai sensi dell’articolo 4 sexdecies comprendono i dati elencati nell’allegato 38 quinquies secondo le modalità specifiche indicate all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.

2.   All’atto della registrazione per l’assegnazione del numero EORI, gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici e le altre persone interessate presentino dati diversi da quelli elencati nell’allegato 38 quinquies se ciò risulta necessario per fini stabiliti nella loro legislazione nazionale.

3.   Gli Stati membri possono esigere che gli operatori economici o, se del caso, altre persone presentino i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per via elettronica.

Articolo 4 quindecies

Il numero EORI è utilizzato, se necessario, in tutte le comunicazioni degli operatori economici e delle altre persone interessate con le autorità doganali. È anche utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste ultime e altre autorità secondo le modalità stabilite agli articoli 4 septdecies e 4 octodecies.

Articolo 4 sexdecies

1.   Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell’allegato 38 quinquies trasmessi da tutti gli Stati membri.

2.   Mediante il sistema di cui al paragrafo 1, le autorità doganali collaborano con la Commissione al fine di assicurare il trattamento e lo scambio, tra autorità doganali e tra queste ultime e la Commissione, dei dati relativi alla registrazione e identificazione degli operatori economici e di altre persone elencati nell’allegato 38 quinquies. Solo i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i loro sistemi nazionali siano aggiornati, completi ed esatti.

4.   Gli Stati membri caricano a intervalli regolari nel sistema centralizzato i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 1 a 4, relativi agli operatori economici e ad altre persone ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i suddetti dati vengono modificati.

5.   Gli Stati membri caricano inoltre a intervalli regolari nel sistema centralizzato, ove siano disponibili nei sistemi nazionali, i dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punti da 5 a 12, relativi agli operatori economici e alle altre persone interessate, ogniqualvolta nuovi numeri EORI vengono attribuiti o i dati stessi vengono modificati.

6.   Solo i numeri EORI assegnati in conformità dell’articolo 4 terdecies, paragrafi da 1 a 5, sono caricati nel sistema centralizzato, insieme agli altri dati elencati nell’allegato 38 quinquies.

7.   Il fatto che un operatore economico o un’altra persona interessata cessi le attività di cui all’articolo 1, punto 12, è indicato dagli Stati membri nei dati elencati nell’allegato 38 quinquies, punto 11.

Articolo 4 septdecies

In ciascuno Stato membro l’autorità designata in conformità dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, fornisce alle autorità doganali di tale Stato accesso diretto ai dati di cui all’allegato 38 quinquies.

Articolo 4 octodecies

1.   In ciascuno Stato membro le seguenti autorità possono consentire reciprocamente, per singoli casi, l’accesso diretto ai dati di cui ai punti da 1 a 4 dell’allegato 38 quinquies di cui sono in possesso:

a)

autorità doganali;

b)

autorità veterinarie;

c)

autorità sanitarie;

d)

autorità statistiche;

e)

autorità fiscali;

f)

autorità incaricate della lotta antifrode;

g)

autorità responsabili della politica commerciale, comprese, se del caso, le autorità agricole;

h)

autorità incaricate dei controlli alle frontiere.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 possono conservare o comunicare tra loro i dati indicati nello stesso paragrafo solo se ciò è necessario ai fini dell’adempimento dei loro obblighi legali riguardanti la circolazione di merci soggette a regimi doganali.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi delle autorità menzionate al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni su Internet.

Articolo 4 novodecies

I numeri EORI e i dati elencati nell’allegato 38 quinquies sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 4 e 5.

Articolo 4 vicies

1.   Il presente regolamento lascia intatto e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi incombenti alle istituzioni e agli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni.

2.   I dati relativi all’identificazione e registrazione degli operatori economici e delle altre persone interessate, costituiti dalla serie di dati elencati all’allegato 38 quinquies, punti 1, 2 e 3, possono essere pubblicati su Internet dalla Commissione soltanto se tali soggetti hanno liberamente espresso il proprio consenso scritto dopo essere stati debitamente informati. In tal caso il consenso è comunicato, in conformità al diritto nazionale degli Stati membri, alla o alle autorità designate ai sensi dell’articolo 4 duodecies, paragrafo 2, o alle autorità doganali.

3.   I diritti delle persone riguardo ai dati relativi alla registrazione elencati nell’allegato 38 quinquies e trattati nei sistemi nazionali sono esercitati conformemente alla normativa dello Stato membro che ha conservato i dati personali e in particolare, se del caso, alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Articolo 4 univicies

Le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno agendo nell’ambito delle proprie competenze, collaborano attivamente e assicurano il controllo coordinato del sistema di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1.»;

3)

l’articolo 181 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 181 ter

Ai fini del presente capitolo e dell’allegato 30 bis si intende per:

Trasportatore: la persona che introduce le merci o assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità, di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 3, del codice. Tuttavia,

nel caso del trasporto combinato di cui all’articolo 183 ter, per trasportatore si intende la persona la quale gestirà il mezzo di trasporto che, dopo essere stato introdotto nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo,

nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, di cui all’articolo 183 quater, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale della Comunità.»;

4)

l’articolo 181 quater, primo comma, è modificato come segue:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

c)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzato ai sensi dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili tra porti o aeroporti comunitari senza fare scalo in alcun porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;»

d)

sono aggiunte le seguenti lettere da l) a n):

«l)

armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o trasporti effettuati per uso esclusivo delle autorità militari;

m)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità provenienti direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione gestite da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità:

i)

merci che sono state incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii)

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme;

iii)

altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme; e

iv)

rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme;

n)

merci in una spedizione il cui valore intrinseco non supera 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall’operatore economico.»;

e)

il secondo comma è soppresso;

5)

l’articolo 183 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 2, l’alinea è sostituito dal seguente:

«Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata su carta, o qualsiasi altra procedura sostitutiva da esse stabilita di comune accordo, soltanto in una delle seguenti circostanze:»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 6 a 9:

«6.   Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata la registrazione della stessa. Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo sia collegato al sistema doganale.

7.   Se la dichiarazione sommaria di entrata viene presentata da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali possono presumere, salvo prova contraria, che il trasportatore abbia dato il suo consenso sulla base di disposizioni contrattuali e che sia a conoscenza della presentazione.

8.   Le autorità doganali notificano immediatamente alla persona che ha presentato modifiche della dichiarazione sommaria di entrata la registrazione delle stesse. Se le modifiche della dichiarazione sommaria di entrata vengono presentate da una persona di cui all’articolo 36 ter, paragrafo 4, del codice, le autorità doganali notificano la registrazione anche al trasportatore, purché quest’ultimo abbia chiesto loro di inviargli tali notifiche e sia collegato al sistema doganale.

9.   Se, dopo un periodo di 200 giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, l’arrivo del mezzo di trasporto non è stato notificato alla dogana a norma dell’articolo 184 octies o le merci non sono state presentate alla dogana a norma dell’articolo 186, la dichiarazione sommaria di entrata si considera non presentata.»;

6)

l’articolo 183 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 183 ter

In caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’entrata nel territorio doganale della Comunità, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore di tale altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile per il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità, come indicato all’articolo 184 bis.»;

7)

l’articolo 183 quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 183 quinquies

1.   Se un mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, il gestore del mezzo di trasporto o il suo rappresentante informa l’ufficio doganale di entrata dichiarato mediante un messaggio di “richiesta di deviazione”. Tale messaggio contiene le indicazioni stabilite nell’allegato 30 bis ed è compilato conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato. Il presente paragrafo non si applica nei casi di cui all’articolo 183 bis.

2.   L’ufficio doganale di entrata dichiarato notifica immediatamente all’ufficio doganale di entrata effettivo la deviazione e i risultati dell’analisi dei rischi a livello di sicurezza e protezione.»;

8)

all’articolo 184 bis, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica la lettera c) o d): almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato nel territorio doganale della Comunità;»

9)

l’articolo 184 quinquies è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Quando l’analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano all’autore della dichiarazione sommaria di entrata e, se è persona diversa, al trasportatore, sempre che quest’ultimo sia collegato al sistema doganale, il divieto di effettuare il carico delle merci.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a n), l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione sommaria per la custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione.»;

10)

all’articolo 184 sexies, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Quando viene individuato un rischio, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata adotta misure di divieto nel caso di spedizioni considerate una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato e, in ogni caso, trasmette i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.

Nei successivi porti o aeroporti situati nel territorio doganale della Comunità, si applica l’articolo 186 per le merci presentate alla dogana in tali porti o aeroporti.»;

11)

l’articolo 184 septies è soppresso;

12)

nella parte I, titolo VI, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 5:

«Sezione 5

Notifica dell’arrivo

Articolo 184 octies

Il gestore del mezzo di trasporto attivo in entrata nel territorio doganale della Comunità o il suo rappresentante notifica alle autorità doganali del primo ufficio doganale di entrata l’arrivo del mezzo di trasporto. Tale notifica di arrivo contiene le indicazioni necessarie per l’identificazione delle dichiarazioni sommarie di entrata presentate in relazione a tutte le merci trasportate sul mezzo di trasporto. Ove possibile, si usano i metodi di notifica dell’arrivo disponibili.»;

13)

l’articolo 186 è sostituito dal seguente:

«Articolo 186

1.   Le merci non comunitarie presentate alla dogana sono oggetto di una dichiarazione sommaria per la custodia temporanea secondo quanto indicato dalle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata dalla persona che presenta le merci, o per suo conto, non oltre il momento della presentazione. Se la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene depositata da una persona diversa dal gestore del magazzino di custodia temporanea, le autorità doganali notificano la dichiarazione al gestore purché tale persona sia indicata nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea e sia collegata al sistema doganale.

2.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può assumere una delle seguenti forme, secondo quanto prescritto dalle autorità doganali:

a)

dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione, con l’aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea;

b)

dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, comprendente i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione;

c)

manifesto o un altro documento di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione sommaria per la custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione.

3.   Un riferimento a una dichiarazione sommaria di entrata non è necessario se le merci sono già state in custodia temporanea o hanno ricevuto una destinazione doganale e non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.

4.   Possono essere usati sistemi di inventario commerciali portuali o dei trasporti, purché siano approvati dalle autorità doganali.

5.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea può essere presentata insieme alla notifica di arrivo di cui all’articolo 184 octies, o contenere tale notifica.

6.   Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria per la custodia temporanea sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.

7.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea viene conservata dalle autorità doganali al fine di verificare che le merci cui si riferisce ricevano una destinazione doganale.

8.   La dichiarazione sommaria per la custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della loro presentazione in dogana:

a)

le merci sono dichiarate per un dato regime doganale o ricevono un’altra destinazione doganale; oppure

b)

viene comprovata la posizione comunitaria delle merci conformemente agli articoli da 314 ter a 336.

9.   Quando la dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione all’atto della presentazione delle merci e queste sono vincolate direttamente al regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.

10.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 9, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria per la custodia temporanea.»;

14)

l’articolo 189 è sostituito dal seguente:

«Articolo 189

Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità per via marittima o aerea che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, senza trasbordo, sono presentate alla dogana conformemente all’articolo 40 del codice soltanto nel porto o aeroporto comunitario dove sono scaricate o trasbordate.»;

15)

all’articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

quando si tratti di altre merci e l’ufficio doganale di esportazione sia stato informato conformemente all’articolo 792 bis, paragrafo 1, o consideri conformemente all’articolo 796 sexies, paragrafo 2, che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità.»;

16)

l’articolo 592 bis è modificato come segue:

a)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

le merci oggetto di una dichiarazione doganale effettuata con altro atto ai sensi degli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;»

c)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

le merci trasportate a bordo di navi che effettuano un servizio regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter, e le merci trasportate su navi o aeromobili che circolano tra porti o aeroporti comunitari senza effettuare uno scalo intermedio in alcun porto o aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;»

d)

sono aggiunte le seguenti lettere da k) a m):

«k)

armi e attrezzature militari portate fuori dal territorio doganale della Comunità dalle autorità responsabili della difesa militare di uno Stato membro, su mezzi di trasporto militari o usati esclusivamente dalle autorità militari;

l)

le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione gestite da persone stabilite nel territorio doganale della Comunità:

i)

merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme;

ii)

merci da utilizzare per installazioni o forniture di tali piattaforme;

iii)

altri articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme;

m)

merci in una spedizione che abbia un valore intrinseco non superiore a 22 EUR, a condizione che le autorità doganali provvedano, con l’accordo dell’operatore economico, ad effettuare l’analisi di rischio utilizzando le informazioni contenute nel, o fornite dal, sistema usato dall’operatore economico.»;

17)

all’articolo 592 ter, paragrafo 1, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applica il punto iii) o iv): almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato nel territorio doganale della Comunità;»

18)

l’articolo 592 octies è sostituito dal seguente:

«Articolo 592 octies

Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da c) a m), dall’obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della loro presentazione sulla base della dichiarazione doganale relativa a tali merci se disponibile.»;

19)

all’articolo 792 bis, paragrafo 1, la terza frase è soppressa;

20)

l’articolo 792 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 792 ter

Gli articoli 796 quinquies bis e 796 sexies si applicano mutatis mutandis nei casi in cui è stata presentata una dichiarazione di esportazione su carta.»;

21)

dopo l’articolo 796 quinquies è inserito il seguente articolo 796 quinquies bis:

«Articolo 796 quinquies bis

1.   Se, dopo 90 giorni dallo svincolo delle merci per l’esportazione, l’ufficio doganale di esportazione non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, se necessario l’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di indicare a quale data e da quale ufficio doganale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

2.   L’esportatore o il dichiarante possono, di loro iniziativa o a seguito di una richiesta presentata in conformità del paragrafo 1, informare l’ufficio doganale di esportazione che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, indicando la data in cui e l’ufficio doganale dal quale le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità e chiedere all’ufficio doganale di esportazione che l’uscita sia certificata. In tal caso, l’ufficio doganale di esportazione richiede il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di uscita, che risponde entro 10 giorni.

3.   Se, nei casi di cui al paragrafo 2, l’ufficio doganale di uscita non conferma l’uscita delle merci entro il termine indicato in detto paragrafo, l’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante.

L’esportatore e il dichiarante possono fornire all’ufficio doganale di esportazione prova dell’avvenuta uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

4.   La prova di cui al paragrafo 3 può essere fornita in particolare mediante uno dei seguenti elementi o mediante una combinazione degli stessi:

a)

una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori del territorio doganale della Comunità;

b)

la prova del pagamento o la fattura o la bolla di consegna debitamente firmata o autenticata dall’operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;

c)

una dichiarazione firmata o autenticata dalla società che ha portato le merci fuori dal territorio doganale della Comunità;

d)

un documento certificato dalle autorità doganali di uno Stato membro o di un paese al di fuori del territorio doganale della Comunità; o

e)

scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas.»;

22)

l’articolo 796 sexies è sostituito dal seguente:

«Articolo 796 sexies

1.   L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci all’esportatore o al dichiarante nei casi seguenti:

a)

quando ha ricevuto un messaggio “risultati di uscita” dall’ufficio doganale di uscita;

b)

quando non ha ricevuto, nei casi di cui all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 2, alcun messaggio relativo ai “risultati di uscita” dall’ufficio doganale di uscita entro 10 giorni, ma ritiene sufficienti le prove fornite conformemente all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4.

2.   Il mancato ricevimento, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci per l’esportazione, di un messaggio relativo ai “risultati di uscita” trasmesso dall’ufficio doganale di uscita o di prove ritenute sufficienti a norma dell’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, può essere considerato dall’ufficio doganale di esportazione come indicativo del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

3.   L’ufficio doganale di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’annullamento della dichiarazione di esportazione. L’ufficio doganale di esportazione informa l’ufficio doganale di uscita dichiarato dell’eventuale accoglimento di prove in conformità del paragrafo 1, lettera b).»;

23)

l’articolo 842 bis è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i casi enumerati all’articolo 592 bis, lettere da a) a m);»

b)

il testo della lettera b) è soppresso;

24)

all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 592 quater si applicano mutatis mutandis.»;

25)

è inserito il seguente articolo 842 septies:

«Articolo 842 septies

Se le merci oggetto di una dichiarazione sommaria di uscita non hanno lasciato, dopo un periodo di 150 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, il territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di uscita si considera non presentata.»;

26)

l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

27)

l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

28)

l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

29)

è inserito l’allegato 38 quinquies, il cui testo figura all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Tuttavia, fino al 1o luglio 2010 l’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 4, e ai dati menzionati nell’allegato 38 quinquies, punto 4, si applica soltanto se tali dati sono disponibili nei sistemi nazionali.

L’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Uno Stato membro può applicare l’articolo 1, punto 2, relativamente all’articolo 4 terdecies, anteriormente al 1o luglio 2009. In tal caso comunica la data di applicazione alla Commissione, che pubblica tale informazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(4)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.


ALLEGATO I

L’allegato 30 bis è modificato come segue:

1)

la sezione 1 è modificata come segue:

a)

nella nota 1.1 è inserita la seguente frase:

«La richiesta di deviazione, che deve essere presentata se un mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità arriva in primo luogo ad un ufficio doganale situato in uno Stato membro non indicato nella dichiarazione sommaria di entrata, contiene le informazioni indicate nella tabella 6.»;

b)

la nota 1.2 è sostituita dalla seguente:

«1.2.

Le tabelle da 1 a 7 comprendono tutti i dati necessari per le procedure, le dichiarazioni e le richieste di deviazione di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure, dichiarazioni e richieste di deviazione.»;

c)

La nota 1.6 è sostituita dalla seguente:

«1.6.

Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, alle procedure semplificate e alle richieste di deviazione si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 7.»;

d)

nella nota 2.1, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

e)

nella nota 2.2, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

f)

nella nota 3.1, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

g)

Nella nota 3.2, secondo comma, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

h)

la nota 4.1 è sostituita dalla seguente:

«4.1.

Le colonne “Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni per espresso” e “Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni per espresso” della tabella 2 contengono i dati richiesti che devono essere forniti elettronicamente alle autorità doganali ai fini dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle spedizioni per espresso. I servizi postali possono scegliere di fornire elettronicamente alle autorità doganali i dati contenuti in tali colonne della tabella 2 ai fini dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle spedizioni postali.»;

i)

la nota 4.2 è sostituita dalla seguente:

«4.2.

Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.»;

j)

la nota 4.3 è sostituita dalla seguente:

«4.3.

Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della convenzione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette disposizioni.»;

k)

nella nota 5.1, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

2)

la sezione 2, è modificata come segue:

a)

nella tabella 1 del punto 2.1, tra «Codice del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale all’uscita», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera

 

Z»;

b)

la tabella 2 del punto 2.2 è modificata come segue:

i)

nella seconda colonna, il titolo «Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)» è sostituito da «Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)»;

ii)

nella quarta colonna, il titolo «Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)» è sostituito da «Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)»;

iii)

tra «Trasportatore» e «Codici del o dei paesi di transito» sono inserite le seguenti righe:

«Numero di riferimento del trasporto

 

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

 

Z»;

iv)

tra «Codici del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale all’uscita», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera

 

 

Z»;

c)

nella tabella 3 del punto 2.3, tra «Codici dei paesi di transito» e «Luogo di carico», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera

Z»;

d)

nella tabella 4 del punto 2.4, tra «Codici dei paesi di transito» e «Luogo di carico», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera

Z»;

e)

la tabella 5 del punto 2.5 è modificata come segue:

i)

tra «Codice del o dei paesi di transito» e «Ufficio doganale di uscita», è inserita la seguente riga:

«Modo di trasporto fino alla frontiera

 

Z»;

ii)

tra «Numero di identificazione del materiale, se containerizzato» e «Codice delle merci» è inserita la seguente riga:

«Numero di articolo

X

X»;

f)

è inserito il seguente punto 2.6:

«2.6.   Dati occorrenti per le richieste di deviazione — Tabella 6

Descrizione

 

Modo di trasporto fino alla frontiera

Z

Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

Z

Persona che chiede la deviazione

Z

MRN

X

Numero di articolo

X

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Z»;

3)

nella sezione 3, Dati richiesti per le procedure semplificate, l’indicazione «tabella 6» è sostituita da «tabella 7»;

4)

la sezione 4, Note esplicative dei dati, è modificata come segue:

a)

prima della nota esplicativa relativa al dato «Dichiarazione» è inserito il seguente testo:

«MRN

Richiesta di deviazione: il numero di riferimento del movimento costituisce un’alternativa ai seguenti due dati:

identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera,

data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale.»;

b)

nella nota esplicativa relativa al dato «Numero del documento di trasporto» il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale. Se la persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata è diversa dal trasportatore, deve essere fornito anche il numero del documento di trasporto del trasportatore.»;

c)

la nota esplicativa relativa al dato «Spedizioniere» è modificata come segue:

i)

la nota 2 è soppressa;

ii)

il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria; si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice e dell’articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato “Speditore/esportatore” della dichiarazione doganale.

Dichiarazioni sommarie di entrata: si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;

d)

la nota esplicativa relativa al dato «Spedizioniere/esportatore» è modificata come segue:

i)

la nota 2 è soppressa;

ii)

dopo il primo comma, è inserito il comma seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

e)

la nota esplicativa relativa al dato «Persona che presenta la dichiarazione sommaria» è modificata come segue:

i)

la nota 1 è soppressa;

ii)

dopo le parole «Persona che presenta la dichiarazione sommaria», è inserito il comma seguente:

«Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria.»;

f)

tra la nota esplicativa relativa al dato «Persona che presenta la dichiarazione sommaria» e quella relativa al dato «Destinatario» è inserito il seguente testo:

«Persona che chiede la deviazione

Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all’entrata. Si indica il numero EORI della persona che chiede la deviazione.»;

g)

la nota esplicativa relativa al dato «Destinatario» è modificata come segue:

i)

la nota 1 è soppressa;

ii)

dopo la tabella, è inserito il seguente testo:

«Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;

iii)

dopo il comma che inizia con «Dichiarazioni sommarie di uscita» è aggiunto il seguente testo:

«Si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;

h)

la nota esplicativa relativa al dato «Dichiarante/rappresentante» è modificata come segue:

i)

la nota 1 è soppressa;

ii)

dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

«Si indica il numero EORI del dichiarante/rappresentante.»;

i)

la nota esplicativa relativa al dato «Trasportatore» è sostituita dalla seguente:

«Trasportatore

Questo dato deve essere indicato se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria di entrata.

Si indica il numero EORI del trasportatore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Tuttavia, nei casi di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, l’indicazione del numero EORI del trasportatore è obbligatoria. Il numero EORI del trasportatore deve essere indicato anche nei casi contemplati dall’articolo 184 quinquies, paragrafo 2.»;

j)

la nota esplicativa relativa al dato «Parte destinataria della notifica» è modificata come segue:

i)

la nota 1 è soppressa;

ii)

dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

«Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.»;

k)

nella nota esplicativa relativa al dato «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera» il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale della Comunità. Per l’identità vanno utilizzate le definizioni previste nell’allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. In caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne, va dichiarato il numero IMO di identificazione della nave o il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI). In caso di trasporto aereo, non occorre fornire alcuna informazione.

I codici previsti nell’allegato 38 nella casella n. 21 del DAU vanno utilizzati per le nazionalità se tali informazioni non sono ancora incluse nell’identità.»;

l)

tra la nota esplicativa relativa al dato «Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera» e quella relativa al dato «Numero di riferimento del trasporto» è inserito il seguente testo:

«Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera

Richiesta di deviazione: occorre indicare il numero IMO di identificazione della nave per il trasporto marittimo, il codice ENI per il trasporto per vie navigabili interne e il numero di volo IATA per il trasporto aereo.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.»;

m)

nella nota esplicativa relativa al dato «Numero di riferimento del trasporto» il primo comma è sostituito dal seguente:

«Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell’uscita, se pertinenti.

Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.»;

n)

nella nota esplicativa relativa al dato «Codice del primo luogo di arrivo» è aggiunto il seguente testo:

«Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata dichiarato.»;

o)

tra la nota esplicativa relativa al dato «Codice del primo luogo di arrivo» e quella relativa al dato «Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale», è inserito il seguente testo:

«Codice del primo luogo di arrivo effettivo

Richiesta di deviazione: occorre indicare il codice del primo ufficio doganale di entrata effettivo.

Codice del paese del primo ufficio di entrata dichiarato

Richiesta di deviazione: vanno utilizzati i codici previsti nell’allegato 38 nella casella n. 2 del DAU.»;

p)

nella nota esplicativa relativa al dato «Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale», è aggiunto il seguente testo:

«Richiesta di deviazione: si indica soltanto la data; va utilizzato il codice di 8 lettere (AAAAMMGG).»;

q)

nella nota esplicativa relativa al dato «Codice del o dei paesi di transito», il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente testo:

«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata — spedizioni postali: deve essere indicato solo il paese di partenza iniziale delle merci.»;

r)

tra la nota esplicativa relativa al dato «Codice valuta» e quella relativa al dato «Ufficio doganale di uscita», è inserito il seguente testo:

«Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione sommaria di entrata: modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo in cui è previsto che le merci entrino nel territorio doganale della Comunità. In caso di trasporto combinato, si applicano le norme previste nella nota esplicativa dell’allegato 37 per la casella n. 21.

Occorre dichiarare i modi di trasporto diversi da quello aereo eventualmente utilizzati per il trasporto del carico aereo.

Vanno utilizzati i codici 1, 2, 3, 4, 7, 8 o 9 previsti nell’allegato 38 nella casella n. 25 del DAU.

[Rif.: casella n. 25 del DAU].»;

s)

nella nota esplicativa relativa al dato «Ufficio doganale di uscita» il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in uscita – spedizioni postali: questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.»;

t)

nella nota esplicativa relativa al dato «Luogo di carico» il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie per le spedizioni per espresso in entrata – spedizioni postali: questo dato non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.»;

u)

nella nota esplicativa relativa al dato «Numero di articoli» il primo comma è sostituito dal seguente:

«Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione, nella dichiarazione sommaria o nella richiesta di deviazione.

Richiesta di deviazione: se è indicato il MRN e la richiesta di deviazione non riguarda tutti gli articoli di una dichiarazione sommaria di entrata, la persona che richiede la deviazione fornisce i numeri di articolo attribuiti alle merci nella dichiarazione sommaria di entrata iniziale.»


ALLEGATO II

L’allegato 37, titolo II, è modificato come segue:

1)

la sezione A è modificata come segue:

a)

nella casella n. 2: Speditore/Esportatore, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se lo speditore/esportatore non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

b)

nella casella n. 8: Destinatario, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se al destinatario non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.»;

c)

nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

d)

nella casella n. 50: Obbligato principale, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’obbligato principale, unitamente al numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l’indirizzo.»;

2)

la sezione C è modificata come segue:

a)

nella casella n. 2: Speditore/Esportatore, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un numero di identificazione, indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se allo speditore/esportatore non è stato assegnato un numero EORI, indicare il numero prescritto dalla legislazione dello Stato membro interessato.»;

b)

nella casella n. 8: Destinatario, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il destinatario non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»;

c)

nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Indicare il numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16. Se il dichiarante/rappresentante non dispone di un numero EORI, l’amministrazione doganale può assegnargli un numero ad hoc per la dichiarazione di cui trattasi.»


ALLEGATO III

L’allegato 38, titolo II, è modificato come segue:

1)

il testo della casella n. 2: Speditore/Esportatore è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI. Il codice ha la seguente struttura:

Campo

Contenuto

Tipo di campo

Formato

Esempi

1

Identificatore dello Stato membro che attribuisce il numero (codice paese ISO alfa 2)

Alfabetico 2

a2

PL

2

Identificatore unico in uno Stato membro

Alfanumerico 15

an.15

1234567890ABCDE

Esempio: “PL1234567890ABCDE” per un esportatore polacco (codice paese: PL) il cui numero unico EORI nazionale è “1234567890ABCDE”.

Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con le esigenze del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione.

2)

il testo della casella n. 8: Destinatario, è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»;

3)

nella casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante, la lettera b) è modificata nel modo seguente:

a)

il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Se è richiesto un codice di identificazione, si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»;

b)

il secondo periodo è soppresso;

4)

dopo la casella n. 49 è aggiunta la seguente casella 50:

«Casella n. 50: Obbligato principale

Se è richiesto un codice di identificazione si utilizza il numero EORI, con la struttura indicata alla voce casella n. 2.»


(1)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.»;


ALLEGATO IV

«ALLEGATO 38 quinquies

(richiamato nell’articolo 4 sexdecies)

Dati trattati nel sistema centralizzato previsto all’articolo 4 sexdecies, paragrafo 1

1.

Numero EORI di cui all’articolo 1, punto 16.

2.

Nome completo della persona.

3.

Luogo di stabilimento/residenza: indirizzo completo del luogo in cui la persona è stabilita/risiede, incluso l’identificatore del paese o territorio (codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2).

4.

Numero o numeri d’identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri.

5.

Se necessario, status giuridico quale indicato nell’atto di costituzione.

6.

Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita.

7.

Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del codice). I codici applicabili sono:

1)

persona fisica,

2)

persona giuridica,

3)

associazione di persone ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del codice.

8.

Informazioni relative ai contatti: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica.

9.

Se la persona non è stabilita nel territorio doganale della Comunità: numero o numeri di identificazione attribuiti alla persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo con cui vige un accordo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Questo o questi numeri di identificazione comprendono l’identificatore del paese o territorio (il codice paese ISO alfa 2, se disponibile, quale definito nell’allegato 38, titolo II, casella n. 2).

10.

Se necessario, codice dell’attività economica principale a 4 cifre in conformità della nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato.

11.

Data di scadenza del numero EORI, se del caso.

12.

Eventuale accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3.»


17.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/24


REGOLAMENTO (CE) N. 313/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2006, il 2007 e il 2008, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliege diverse dalle ciliege acide

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVII

DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Periodo di applicazione

Livello limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

594 495

78.0020

1o giugno-30 settembre

108 775

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

19 309

78.0075

1o novembre-30 aprile

17 223

78.0085

0709 90 80

Carciofi

1o novembre-30 giugno

16 421

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

65 893

78.0110

0805 10 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

700 277

78.0120

0805 20 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

95 620

78.0155

0805 50 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

335 735

78.0160

1o gennaio-31 maggio

64 586

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

89 754

78.0175

0808 10 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

876 665

78.0180

1o settembre-31 dicembre

106 465

78.0220

0808 20 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

257 327

78.0235

1o luglio-31 dicembre

37 316

78.0250

0809 10 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

4 199

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

21 maggio-10 agosto

133 425

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

39 144

78.0280

0809 40 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

7 658»


17.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/26


REGOLAMENTO (CE) N. 314/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

relativo all’adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in una parte del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 191 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La situazione del mercato delle carni suine in Irlanda e nell’Irlanda del Nord è particolarmente critica in seguito alla recente scoperta di elevati livelli di diossina e policlorobifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall’Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato una serie di misure per ovviare al problema.

(2)

Mangimi contaminati sono stati consegnati ad allevamenti suini e bovini in Irlanda. I mangimi contaminati rappresentano una parte significativa della razione alimentare dei suini, il che si traduce in elevati livelli di diossina nelle carni suine provenienti dagli allevamenti interessati. In considerazione della difficoltà di risalire alle aziende agricole da cui provengono le carni contaminate e tenuto conto degli elevati livelli di diossina trovati nelle carni suine contaminate, le autorità irlandesi hanno deciso, a titolo precauzionale, di ritirare dal mercato tutte le carni suine e i prodotti derivati.

(3)

Data l’eccezionalità delle circostanze e le difficoltà pratiche cui deve far fronte tale mercato in Irlanda e nell’Irlanda del Nord, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1278/2008, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all’ammasso privato in Irlanda (2) e il regolamento (CE) n. 1329/2008, del 22 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all’ammasso privato in parte del territorio del Regno Unito (3).

(4)

Inoltre, in occasione del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 la Commissione è stata invitata a sostenere gli agricoltori e i macelli irlandesi mediante il cofinanziamento di misure atte a ritirare dal mercato gli animali e i prodotti interessati.

(5)

A tale riguardo il regolamento (CE) n. 94/2009 della Commissione, del 30 gennaio 2009, relativo all’adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in Irlanda (4), prevede un piano di eliminazione di taluni suini e bovini provenienti da allevamenti che hanno utilizzato mangimi contaminati nonché dei derivati delle carni suine che sono bloccati presso macelli irlandesi ovvero sotto la responsabilità di questi ultimi.

(6)

Il 23 dicembre 2008 la Commissione ha inoltre deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti di Stato riguardante misure speciali relative a prodotti a base di carne di origine suina in seguito a una contaminazione da diossina in Irlanda (5) (di seguito «regime di aiuti di Stato N 643/08»). Detto regime prevede, a determinate condizioni, un indennizzo per le carni suine ritirate da altri Stati membri.

(7)

Una parte considerevole dei suini macellati nell’Irlanda del Nord proviene dall’Irlanda. È pertanto chiaro che la contaminazione dei mangimi in Irlanda ha ripercussioni per il mercato delle carni suine nell’Irlanda del Nord. Tuttavia solo le carni suine ottenute da suini macellati in Irlanda sono ammissibili all’indennizzo nell’ambito del regime di aiuti di Stato N 643/08; sono pertanto escluse dal beneficio dell’indennizzo ai sensi di detto regime le carni ottenute da suini macellati nell’Irlanda del Nord.

(8)

Anche il settore delle carni bovine nell’Irlanda del Nord è stato colpito dalla contaminazione dei mangimi in Irlanda. In particolare, secondo le autorità britanniche, è accertato che mangimi contaminati sono stati consegnati a taluni allevamenti bovini nell’Irlanda del Nord. Di conseguenza alcuni bovini rimangono bloccati in aziende zootecniche dell’Irlanda del Nord nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB). Inoltre una certa quantità di carne bovina ottenuta da animali abbattuti nell’Irlanda del Nord entro il 6 dicembre 2008 e stoccata nel Regno Unito proveniva da mandrie nelle quali test positivi effettuati su altri bovini di tali mandrie hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB).

(9)

Nell’Irlanda del Nord la contaminazione dei mangimi e l’applicazione dei controlli che impediscono ai bovini interessati di entrare nella catena alimentare al fine di ridurre i rischi potenziali per la salute pubblica hanno creato una situazione che compromette gravemente la continuazione delle attività economiche da parte delle aziende zootecniche. Sussistono inoltre problemi di benessere degli animali a seguito dell’aumento eccessivo del peso dei bovini di cui trattasi. Oltre a ciò, alcuni agricoltori incontrano notevoli difficoltà finanziarie nel mantenere il credito destinato all’acquisto di mangimi.

(10)

Il Regno Unito ha pertanto chiesto alla Commissione di adottare ulteriori misure di sostegno d’emergenza a favore del mercato delle carni suine e bovine nell’Irlanda del Nord.

(11)

Nella parte II, capo II, sezione I, il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede misure eccezionali di sostegno del mercato. In particolare, l’articolo 44 dispone che la Commissione possa adottare misure eccezionali di sostegno del mercato in casi di epizoozie e l’articolo 45 prevede, nel settore delle carni di pollame e delle uova, che la Commissione possa adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato per tener conto di gravi perturbazioni del mercato che si ritiene siano direttamente legate ad una perdita di fiducia del consumatore a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica o animale. Allo scopo di risolvere i problemi di ordine pratico che scaturiscono dall’attuale situazione del mercato delle carni suine e bovine nell’Irlanda del Nord è opportuno adottare una misura eccezionale di sostegno temporaneo di detto mercato, analoga a quelle previste nella sezione I del regolamento (CE) n. 1234/2007 e a quelle adottate per l’Irlanda in virtù del regolamento (CE) n. 94/2009.

(12)

Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve assumere la forma di un piano di eliminazione di alcuni bovini bloccati in aziende zootecniche dell’Irlanda del Nord nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB). È inoltre opportuno prevedere un piano di eliminazione dei derivati delle carni bovine e suine che sono bloccati presso macelli nel Regno Unito ovvero sotto la responsabilità e il controllo di questi ultimi, e per i quali è difficile determinare in che misura essi provengano da bovini o suini allevati in aziende agricole che hanno fatto ricorso a mangimi contaminati.

(13)

Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve pertanto far fronte ai rischi crescenti per la salute e il benessere degli animali e allo stesso tempo impedire che i prodotti derivati da animali che possono contenere elevati livelli di contaminazione siano immessi nella catena alimentare oppure utilizzati nella composizione degli alimenti per animali. Tale misura deve inoltre evitare che il mercato delle carni bovine e suine nell’Irlanda del Nord si trovi in una posizione concorrenziale chiaramente svantaggiata rispetto a quello dell’Irlanda, tenuto conto delle condizioni di ammissibilità al piano di eliminazione di cui al regolamento (CE) n. 94/2009 e di quelle previste dal regime di aiuti di Stato N 643/08.

(14)

Occorre che tale misura eccezionale di sostegno del mercato sia parzialmente finanziata dalla Comunità. Il contributo comunitario all’indennizzo deve essere espresso in importo massimo medio per animale ovvero in tonnellata di carne bovina o suina per un quantitativo limitato dei prodotti interessati, mentre le autorità competenti devono fissare il prezzo dell’indennizzo e, quindi, l’importo del finanziamento parziale basandosi sul valore di mercato degli animali e dei prodotti da indennizzare, entro limiti ben definiti.

(15)

È opportuno che le autorità competenti mettano in atto tutti i controlli e adottino tutti i provvedimenti di sorveglianza necessari ad una corretta applicazione della misura eccezionale prevista dal presente regolamento e ne informino la Commissione.

(16)

Visto che, per ragioni di benessere animale, di sanità pubblica e di approvvigionamento del mercato, le autorità competenti hanno dovuto dare inizio al piano di eliminazione degli animali nonché dei prodotti interessati a partire dal 14 febbraio 2009, data della richiesta del Regno Unito, è necessario prevedere l’applicazione del presente regolamento a decorrere da tale data.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d’applicazione

1.   Il presente regolamento introduce una misura eccezionale di sostegno del mercato in una parte del Regno Unito sotto forma di piano di eliminazione:

a)

dei bovini che dal 6 dicembre 2008 si trovano in aziende zootecniche dell’Irlanda del Nord nelle quali test positivi effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB);

b)

delle carni bovine fresche, refrigerate o congelate ottenute da animali abbattuti nell’Irlanda del Nord al più tardi il 6 dicembre 2008 che sono stoccate nell’Irlanda del Nord e provengono da mandrie nelle quali test positivi effettuati su altri bovini di tali mandrie hanno rivelato la presenza di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB);

c)

delle carni suine fresche, refrigerate o congelate provenienti da animali originari dell’Irlanda e abbattuti nell’Irlanda del Nord al più tardi il 6 dicembre 2008. Tali carni suine sono stoccate nel Regno Unito:

i)

presso il macello; oppure

ii)

in luogo diverso dal macello, ma sotto la sua responsabilità e controllo, a condizione che quest’ultimo sia rispondente ai requisiti stabiliti dalle autorità competenti.

Articolo 2

Eliminazione di animali e di carne

1.   Le autorità competenti del Regno Unito sono autorizzate ad indennizzare l’eliminazione degli animali e della carne di cui all’articolo 1 affinché la macellazione e la distruzione integrale di tali animali e dei loro prodotti derivati nonché la distruzione della carne avvengano conformemente alla legislazione veterinaria d’applicazione.

Gli animali vivi sono consegnati ad un macello ed ivi distrutti; quindi, dopo essere state contate e pesate, tutte le carcasse vengono trasportate a un impianto di trasformazione, in cui tutti i materiali vengono distrutti.

Se gli animali non sono atti ad essere trasportati ad un macello, possono essere abbattuti all’interno dell’azienda zootecnica.

La distruzione della carne viene effettuata dopo averla pesata e trasportata a un impianto di trasformazione, in cui tutti i materiali vengono distrutti.

Queste operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle autorità competenti, che utilizzano elenchi di controllo standard comprendenti schede di pesatura e conteggio.

2.   L’indennizzo che le autorità competenti versano per l’eliminazione degli animali di cui all’articolo 1, lettera a), e per i prodotti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo non supera il valore di mercato degli animali e dei prodotti interessati prima della decisione presa dall’Irlanda di ritirare dal mercato, a titolo precauzionale, tutte le carni suine e i loro derivati.

Allo scopo di evitare qualsiasi sovracompensazione, l’indennizzo versato dalle autorità competenti tiene conto di ogni altro tipo di compensazione cui hanno eventualmente diritto gli allevatori o i macelli.

3.   Le autorità competenti corrispondono l’indennizzo per i prodotti destinati ad essere eliminati ai sensi del presente regolamento dopo che l’impianto di trasformazione ha ricevuto detti prodotti e dopo che i controlli previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), sono stati eseguiti. L’indennizzo erogato a norma del presente regolamento dalle autorità competenti è ammissibile ad un finanziamento comunitario parziale una volta accertata la distruzione integrale dei prodotti di cui trattasi in base a tutti gli indispensabili controlli documentari e fisici.

L’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6) si applica mutatis mutandis.

Soltanto le spese dichiarate entro il luglio 2009 sono ammissibili al finanziamento comunitario parziale.

Articolo 3

Finanziamento

1.   Per ogni animale (e carne) integralmente distrutto, la Comunità versa un indennizzo parziale equivalente al 50 % delle spese sostenute a norma dell’articolo 2, paragrafo 1. Tale finanziamento parziale non deve superare un massimale medio pari a:

a)

468,62 EUR a capo per un numero massimo di 5 196 bovini;

b)

3 150,00 EUR per tonnellata di carne bovina per un volume massimo di 40 tonnellate di carni bovine;

c)

1 133,50 EUR per tonnellata di carne suina per un volume massimo di 1 034 tonnellate di carni suine.

2.   Le autorità competenti determinano l’importo del finanziamento parziale per animale e per prodotto derivato indennizzato in base al valore di mercato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, rispettando gli importi medi massimi fissati al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Entro il 31 agosto 2009 il Regno Unito notifica alla Commissione l’importo complessivo delle spese di indennizzo indicando il numero e le categorie di bovini nonché il volume e i tipi di carni bovine e suine eliminate a norma del presente regolamento.

4.   Se viene accertato che il beneficiario dell’importo versato a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, ha percepito anche un indennizzo in base ad una polizza assicurativa o un altro indennizzo versato da terzi, il Regno Unito recupera l’importo di cui trattasi e ne versa il 50 % al Fondo europeo di garanzia agricola, detraendolo dalla spesa corrispondente. Se l’importo erogato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, era superiore all’indennizzo percepito, il Regno Unito recupera un importo pari a quello dell’indennizzo.

Articolo 4

Controlli e comunicazione

1.   Il Regno Unito adotta tutte le misure necessarie a garantire una corretta applicazione del presente regolamento, in particolare:

a)

assicurandosi che nessuno dei prodotti indennizzati a norma dell’articolo 2 entri a far parte della composizione di alimenti per animali o sia immesso nella catena alimentare mediante opportune ispezioni in loco, l’utilizzo di adeguati agenti denaturanti e l’apposizione di sigilli sui mezzi di trasporto;

b)

eseguendo, almeno una volta per mese civile, controlli amministrativi e contabili in ogni singolo impianto di trasformazione partecipante, in modo da garantire che siano state distrutte tutte le carcasse e tutte le carni bovine e suine consegnate dall’inizio del piano o dall’ultimo controllo;

c)

effettuando, per quanto riguarda le carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi diversi dai macelli, di cui all’articolo 1, lettera c), punto ii), controlli d’inventario in loco onde determinare i quantitativi di carni bovine e suine provenienti da animali macellati al più tardi il 6 dicembre 2008, verificando che si tratti di carni sicure, facilmente identificabili e conservate materialmente in luoghi diversi da quelli in cui si conservano le altre scorte, e che le operazioni di uscita siano soggette ai controlli necessari in materia di identificazione e di pesatura;

d)

assicurando la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli, indicando in particolare:

i)

la fascia di età, la classificazione e il numero complessivo di animali trasportati dall’allevamento, la data e l’ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello;

ii)

i quantitativi di carcasse trasportate sotto sigillo dal macello e pervenute all’impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali e i numeri dei sigilli;

iii)

allorché la macellazione ha luogo presso l’azienda zootecnica, come prevede l’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, il numero di animali macellati nell’allevamento, il numero di carcasse trasportate sotto sigillo dall’allevamento e il quantitativo pervenuto all’impianto di trasformazione, nonché il permesso di circolazione degli animali e i numeri dei sigilli;

iv)

per ciascun prodotto derivato da carni bovine e suine, la data di macellazione dell’animale dal quale proviene e la scheda relativa al peso del prodotto di cui trattasi; per quanto riguarda le carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate, stoccate in luoghi che non siano i macelli, il luogo e le misure adottate per garantire la sicurezza del prodotto in questione durante lo stoccaggio e il trasporto;

v)

i quantitativi e la classificazione dei prodotti derivati da carni bovine e suine, trasportati sotto sigillo dal punto di raccolta e pervenuti all’impianto di trasformazione, il permesso di circolazione e i numeri dei sigilli;

vi)

gli elementi, i registri e i documenti verificati nell’ambito dei controlli richiesti a norma della lettera b) e che contengono almeno un riepilogo giornaliero dei quantitativi di carcasse e di carni bovine e suine che arrivano in un impianto di trasformazione, le corrispondenti date di distruzione e i quantitativi distrutti.

2.   Il Regno Unito comunica alla Commissione:

a)

appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, una descrizione delle misure applicate in materia di controllo e di notifica di tutte le operazioni di cui trattasi;

b)

entro il 30 aprile 2009, una relazione particolareggiata sui controlli effettuati a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

Misura d’intervento

Le misure adottate nell’ambito del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (7).

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78.

(3)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 56.

(4)  GU L 29 del 31.1.2009, pag. 41.

(5)  GU C 36 del 13.2.2009, pag. 2.

(6)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(7)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


DIRETTIVE

17.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/31


DIRETTIVA 2009/36/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l'allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla pubblicazione di uno studio scientifico nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, attualmente comitato scientifico per i prodotti di consumo (di seguito «CSPC») (2), ha concluso che i rischi potenziali erano preoccupanti. Ha raccomandato che la Commissione adotti nuove misure per controllare l'utilizzazione delle sostanze per la tintura dei capelli.

(2)

Il CSPC ha inoltre raccomandato una strategia globale di valutazione della sicurezza per le sostanze utilizzate per la tintura dei capelli, e in particolare i requisiti per le prove da effettuare sulle sostanze utilizzate a tale scopo, al fine di stabilire la loro genotossicità/mutagenicità potenziale.

(3)

In seguito ai pareri del CSCP, la Commissione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, ha concordato una strategia globale per regolamentare le sostanze utilizzate nei prodotti per la tintura dei capelli, in base alla quale l'industria era tenuta a presentare fascicoli contenenti i dati scientifici sulle sostanze usate per la tintura dei capelli destinate ad essere valutate dal CSPC.

(4)

Le sostanze per le quali sono stati sino ad oggi presentati fascicoli di sicurezza sono attualmente oggetto di una valutazione da parte del CSPC. Per diciassette di tali sostanze, il CSPC ha già espresso pareri definitivi. Di conseguenza, è possibile porre in essere una regolamentazione definitiva di tali sostanze sulla base delle valutazioni effettuate.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(6)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Applicano le disposizioni dell'allegato della presente direttiva a decorrere dal 15 maggio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di detto riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  Il nome del comitato è stato modificato dalla decisione 2004/210/CE della Commissione (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1)

Nella parte prima dell'allegato III sono aggiunti i seguenti numeri d’ordine 189-205:

Numero d’ordine

Sostanze

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«189

5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)pirazol-3-carbossilato di trisodio e lacca di alluminio (1)

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

 

 

190

Benzenemetanamminio, N-etil-N-[4-[[4-[etil-[(3-solfofenil)-metil]-ammino]-fenil] [2-solfofenil)metilen]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-3-solfo, sale interno, sale di disodio e suoi sali di ammonio e di alluminio (1)

Acid Blue 9

CAS 3844-45-9

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

CAS 2650-18-2

EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

 

 

191

6-idrossi-5-[(2-metossi-4-solfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sofonato di di sodio (1)

Curry Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,4 %

 

 

192

1-(1-naftilazo)-2-idrossinaftalen-4′,6,8-trisolfonato di trisodio e lacca di alluminio (1)

Acid Red 18

CAS 2611-82-7

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

 

 

193

Idrogeno 3,6-bis(dietilammino)-9-(2,4-disofonatofenil)xantilio, sale di sodio (1)

Acid Red 52

CAS 3520-42-1

EINECS 222-529-8

CI 45100

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,6 %

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,5 %

a)

Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta

194

5-ammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di di sodio (1)

Acid Red 33

CAS 3567-66-6

EINECS 222-656-9

CI 17200

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,5 %

 

 

195

1-ammino-4-(cicloesilammino)-9,10-diidro-9,10-diossoantracen-2-solfonato di sodio (1)

Acid Blue 62

CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

Coloranti non di ossidazione per per tinture per capelli

0,5 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

196

1-[(2′-metossitil)ammino]-2-nitro-4-[di-(2′-idrossietil)ammino]benzene (1)

HC Blue No 11

CAS 23920-15-2

EINECS 459-980-7

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

197

1,5-bis-(ß-idrossietilammino)-2-nitro-4-clorobenzene (1)

HC Yellow No 10

CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,1 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

198

3-metilammino-4-nitrofenossietanolo (1)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

CAS 59820-63-2

EINECS 261-940-7

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

0,15 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

 

199

2,2′-[[4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenil]immino]bioetanolo (1)

HC Blue No 2

CAS 33229-34-4

EINECS 251-410-3

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,8 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

Può causare una reazione allergica

200

1-propanolo, 3-[[4-[di(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino] (1)

HC Violet No 2

CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

Può causare una reazione allergica

201

Fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)-4-nitro-2-chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (1)

CAS 131657-78-8

EINECS 411-440-1

Coloranti non di ossidazione per per tinture per capelli

3,0 %

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

Può causare una reazione allergica

202

4,4′-[1,3-propandiilbis(ossi)]bisbenzene-1,3-diammina e suo sale tetracloridrato (1)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

CAS 81892-72-0

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

CAS 74918-21-1

EINECS 278-022-7

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

1,2 % come base libera (1,8 % come sale tetracloridrato)

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare l'1,2 % calcolato in base libera (1,8 % come sale tetracloridrato)

a)

Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta

Per a) e b):

Può causare una reazione allergica

203

6-metossi-N2-metil-2,3-cloridrato di piridindiammina e suo sale di cloridrato (1)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

CAS 90817-34-8 (HCl)

CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

0,68 % come base libera (1,0 % come dicloridrato)

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,68 % calcolato in base libera (1,0 % come sale dicloridrato)

Per a) e b):

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta

Per a) e b):

Può causare una reazione allergica

204

2,3-diidro-1H-indol-5,6-diol e suo bromidrato (1)

Dihydroxyindoline

CAS 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

2,0 %

 

Può causare una reazione allergica

205

4-idrossipropilammino-3-nitrofenolo (1)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

CAS 92952-81-3

EINECS 406-305-9

a)

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b)

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli

b)

2,6 %

a)

Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2,6 % calcolato in base libera

Per a) e b):

Non impiegare con sistemi nitrosanti

Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

Conservare in recipienti esenti da nitriti

a)

Il rapporto di miscelazione dev'essere stampato sull'etichetta

2)

nella colonna «c» e nella colonna «d» del numero d’ordine 55 della parte 2 dell'allegato III, la sezione b è soppressa;

3)

nella parte 2 dell'allegato III, i numeri d’ordine 7, 9, 14, 24, 28, 47 e 58 sono soppressi.


(1)  L'utilizzazione della base libera e dei sali di questo colorante è autorizzata, salvo divieto a titolo dell'allegato II.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

17.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/38


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2009/326/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.

(4)

La Romania ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dalle inondazioni. La Commissione ritiene che tale richiesta soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002 e propone pertanto di autorizzare gli stanziamenti corrispondenti,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, una somma pari a 11 785 377 EUR di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il Presidente

A. VONDRA


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.


Commissione

17.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

(2009/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 1o febbraio 2008, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese («RPC»), Repubblica di Corea e Taiwan («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 21 dicembre 2007 da EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping relative ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dei paesi interessati e del notevole pregiudizio da esse derivante, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(3)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, tutti i produttori, gli importatori/commercianti e gli utilizzatori comunitari notoriamente interessati e le rispettive associazioni, nonché i produttori esportatori e le autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(4)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi moduli di domanda ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Quattro gruppi di società della RPC hanno chiesto l’applicazione del TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, o il TI qualora dall’inchiesta fosse emersa la non rispondenza alle condizioni per ottenere il TEM.

(5)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della PRC, della Repubblica di Corea e di Taiwan, di importatori nella Comunità e di produttori comunitari, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento delle parti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(6)

Tuttavia, poiché la verifica di tutte le società e di tutti i gruppi di società disposti a collaborare nella RPC e nella Repubblica di Corea è stata ritenuta fattibile entro i termini previsti e non eccessivamente onerosa, si è successivamente deciso che non era necessario ricorrere a un campionamento. Quanto a Taiwan, su dieci società o gruppi di società (di cui uno formato da due società) che hanno risposto alle domande in vista di un campionamento è stato selezionato un campione di quattro società o gruppi di società. Successivamente una delle società selezionate ha tuttavia revocato la propria disponibilità a collaborare; pertanto il campione definitivo è costituito da tre società o gruppi di società. Infine, una società di Taiwan non inclusa nel campione ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Non avendo tuttavia presentato informazioni sufficienti, tale società è stata considerata come una parte che non ha collaborato.

(7)

Per quanto riguarda gli importatori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, la Commissione ha chiesto a tutti gli importatori noti di fornirle informazioni relative alle importazioni e alle vendite del prodotto in esame. Numerosi importatori si sono dichiarati disposti a collaborare. Per il campione sono stati selezionati i cinque principali importatori in termini di volume di importazioni, che rappresentavano circa il 16 % del totale delle importazioni comunitarie dai paesi interessati. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Tre degli importatori selezionati non hanno tuttavia presentato le risposte al questionario e hanno deciso di non collaborare ulteriormente all’inchiesta. I due importatori rimanenti rappresentavano il 2-4 % del totale delle importazioni comunitarie dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta. Poiché l’inclusione di alcuni altri importatori che si erano dichiarati disposti a collaborare avrebbe avuto solo un leggero impatto sulla rappresentatività del campione, si è deciso di non sostituire i tre importatori che hanno interrotto la propria collaborazione all’inchiesta.

(8)

Quanto ai produttori comunitari, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione sulla base del maggior volume rappresentativo di produzione e di vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base alle informazioni pervenute dai produttori comunitari la Commissione ha selezionato quattro società (due gruppi di società collegate) con il maggior volume di produzione e di vendite nella Comunità. Le società selezionate rappresentavano in termini di produzione comunitaria il 62 % della produzione totale stimata di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella Comunità e il 99 % del volume di vendite nella Comunità dei produttori dichiaratisi disposti a collaborare. Le parti interessate sono state consultate come disposto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno sollevato obiezioni. Gli altri produttori comunitari sono stati inoltre invitati a fornire alcuni dati generali necessari per l’analisi del pregiudizio.

(9)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, ai produttori e agli importatori comunitari inseriti nel campione, così come a tutti gli utilizzatori noti e alle loro rispettive associazioni. Hanno risposto interamente al questionario quattro produttori comunitari, 25 società appartenenti a quattro gruppo di società della RPC, otto società appartenenti a tre gruppi di società della Repubblica di Corea, tre produttori esportatori di Taiwan inclusi nel campione, una società di Taiwan che chiedeva l’esame individuale, due importatori e cinque utilizzatori comunitari. Sei ulteriori produttori comunitari hanno inoltre fornito i dati generali richiesti.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini sia dell’esame delle domande di TEM/TI nel caso della RPC, sia di una determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità per i paesi interessati. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari

ArcelorMittal, Genk, Belgio,

ArcelorMittal, Parigi, Francia,

ThyssenKrupp Nirosta Krefeld, Germania,

ThyssenKrupp Terni, Terni, Italia;

b)

produttori esportatori a Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei,

Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd, Yung Kang City,

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd, Shijou Shiang, Chang-Hwa,

Gruppo YUSCO (Yieh United Steel Corporation e società collegate), Kaohsiung;

c)

produttori esportatori nella Repubblica di Corea

Daiyang Metal Co., Ltd, Seoul,

Gruppo BNG Steel Co., Ltd e Hyundai Steel Company, Changwon e Seoul;

Gruppo POSCO e Daimyung TMS Co., Ltd, Seoul;

d)

produttori esportatori nella RPC

Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou,

Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo,

Gruppo POSCO China, (gruppo di 8 società), Zhangjiagang, Qingdao e Hong Kong SAR,

Gruppo STSS (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd e 14 società collegate), Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, Hong Kong SAR e Willich, Germania;

e)

importatori indipendenti nella Comunità

Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Germania,

Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Italia;

f)

utilizzatori nella Comunità

BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Monaco, Germania,

Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Germania,

Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Italia.

(11)

Data l’esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, è stata effettuata una visita di verifica nel paese di riferimento provvisoriamente selezionato, gli Stati Uniti, presso la sede delle seguenti società:

AK Steel, West Chester, OH, Coshocton, OH and Butler, PA,

Theis Precision Metal, Bristol, CT.

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

1.4.   Prodotto in esame

(13)

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping consiste in prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile solo laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan («prodotto in esame»), di norma classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89.

(14)

I prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo vengono utilizzati in un’ampia gamma di industrie e per una serie di applicazioni finali, quali ad esempio:

settore automobilistico: dispositivi di scarico, elementi decorativi, componenti strutturali e di sicurezza,

attrezzature per le industrie chimiche, petrolchimiche, cartarie, alimentari e farmaceutiche,

elettrodomestici, utensili da cucina, coltelli e posate,

produzione di attrezzature mediche,

apparecchiature per l’illuminazione urbana e gli arredi stradali,

fabbricazione di tubi per trasporto di liquidi, elementi decorativi, applicazioni strutturali, scambiatori di calore,

costruzioni navali,

impianti di desalinizzazione,

fabbricazione di vagoni e carrozze ferroviari, autocisterne, contenitori refrigerati,

elementi decorativi e applicazioni strutturali per l’industria edilizia.

1.5.   Relazione intermedia e seguito del procedimento

(15)

Il 4 novembre 2008 la Commissione ha comunicato alle parti interessate una relazione intermedia contenente le conclusioni provvisorie in merito al procedimento: emergeva, in particolare, che l’inchiesta aveva accertato in via provvisoria l’esistenza di pratiche di dumping, senza tuttavia giungere a conclusioni in merito all’esistenza di un collegamento diretto tra le importazioni oggetto di dumping e l’eventuale pregiudizio subito dall’industria comunitaria; veniva inoltre posto l’accento sulla necessità di approfondire l’esame della situazione, così come della possibile minaccia di un pregiudizio. In base ai risultati provvisori, si è ritenuto opportuno non istituire alcuna misura provvisoria e proseguire invece l’inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova e osservazioni pertinenti sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(16)

Con lettera del 4 marzo 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante tale ritiro è stato determinato dal fatto che l’attuale situazione del mercato per l’industria comunitaria si differenzia profondamente dalla situazione che aveva condotto alla presentazione della denuncia, dato il recente crollo della domanda reale e di quella apparente nell’UE, che ha comportato anche un calo delle importazioni. Alla luce di queste turbolenze del mercato, il denunziante non intende proseguire l’attuale procedimento basato su un’analisi di dati storici che non riflettono più le condizioni di mercato attuali. Il denunziante ritiene che in tali circostanze sia preferibile rispondere a eventuali pratiche commerciali scorrette e pregiudizievoli con un nuovo procedimento — ove la situazione futura richieda un simile intervento — in grado di far fronte a tutte le questioni.

(17)

Il denunziante ha inoltre sostenuto che nell’eventualità di un nuovo aumento dei volumi delle importazioni, la redditività dell’industria comunitaria in tali circostanze sarebbe a rischio.

(18)

Va rilevato che la situazione attuale del prodotto in esame sia nell’UE che nei paesi interessati è caratterizzata da un cambiamento senza precedenti dei principali parametri economici. Benché in queste condizioni sia difficile fare previsioni ragionate sull’evoluzione del mercato nel breve/medio periodo, è anche vero che la situazione economica appare instabile e che non può essere esclusa la comparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Poiché almeno durante parte del periodo dell’inchiesta si è constatato un notevole aumento delle importazioni in questione in un arco di tempo relativamente breve, e data la sottoquotazione dei prezzi accertata, si ritiene opportuno monitorare le importazioni del prodotto in esame nell’UE. Le informazioni ottenute nel quadro di tale monitoraggio consentirebbero alla Commissione di decidere rapidamente, se necessario. Ad esempio, tali informazioni potrebbero essere utilizzate per aprire un nuovo procedimento, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento di base, ovvero ove sussistano elementi di prova prima facie sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli.

(19)

La Commissione osserva inoltre che, qualora venisse aperto un nuovo procedimento relativo al prodotto in esame, potrebbe essere opportuna un’inchiesta in tempi brevi, ove le circostanze lo richiedano. Il regolamento di base, all’articolo 7, paragrafo 1, prevede in effetti tale possibilità, poiché consente di istituire misure provvisorie alquanto rapidamente dopo l’apertura.

(20)

Il periodo di monitoraggio non dovrebbe essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento.

(21)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità.

(22)

La Commissione ha deciso che il presente procedimento possa essere chiuso, poiché dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica della decisione.

(23)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping,

DECIDE:

Articolo 1

Il provvedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile solo laminati a freddo originari di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan, di norma classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 29 dell’1.2.2008, pag. 13.