ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.094.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
8 aprile 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 282/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 283/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che impone un dazio antidumping definitivo per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l’altro, dell’India

5

 

*

Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

10

 

 

Regolamento (CE) n. 285/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

13

 

*

Regolamento (CE) n. 286/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]

15

 

*

Regolamento (CE) n. 287/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d’alluminio originarie dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

17

 

*

Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma Frutta nelle scuole

38

 

*

Regolamento (CE) n. 289/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

48

 

*

Regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca Centrale Europea, del 31 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7)

75

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio ( 1 )

97

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/317/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e per il transito e il magazzinaggio di talune carni fresche [notificata con il numero C(2009) 2273]  ( 1 )

100

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (GU L 91 del 3.4.2009)

112

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


REGOLAMENTO (CE) N. 282/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto l'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 del Consiglio, del 25 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei, e loro parti, lavorati a macchina o no, rivestiti o verniciati o provvisti di altri materiali, ad esclusione degli idranti, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarati con i codici NC 7325 10 50, 7325 10 92 ed ex 7325 10 99 (codice TARIC 7325109910). Visto il numero elevato di parti che hanno collaborato è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure.

(2)

Alle società costituenti il campione sono state attribuite le aliquote di dazio individuali stabilite durante l'inchiesta. Alle società non costituenti il campione a cui è stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0 %, che era stato determinato per l'unica società inclusa nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società che hanno collaborato non incluse nel campione cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6 %, che era stato determinato per le società costituenti il campione cui era stato concesso il TI. Un'aliquota di dazio nazionale del 47,8 % è stata istituita per tutte le altre società.

(3)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, i produttori esportatori cinesi che soddisfano le quattro condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento di cui al considerando 2 destinato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

B.   RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4)

Sei società hanno chiesto di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore. Una società ha ritirato successivamente la sua richiesta nel corso dell'inchiesta.

(5)

Per determinare se le società richiedenti ottemperassero alle condizioni per ottenere lo status di nuovo produttore esportatore di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005 è stato effettuato un esame individuale per verificare che ogni richiedente:

1)

non abbia esportato il prodotto in esame nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure (1o aprile 2003-31 marzo 2004) (prima condizione);

2)

non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite da tale regolamento (seconda condizione);

3)

abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure o abbia sottoscritto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità (terza condizione);

4)

operi in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base o, in alternativa, soddisfi le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base (quarta condizione).

(6)

Poiché la quarta condizione implica che i richiedenti devono presentare una richiesta di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e/o di trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli a tutti i richiedenti cinesi. Cinque società cinesi hanno chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base. Una società ha chiesto il TI a norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(7)

A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto loro di presentare elementi di prova per dimostrare la conformità alle condizioni sopra indicate.

(8)

Ai produttori esportatori che soddisfano tali condizioni può essere concessa, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, l'aliquota di dazio dello 0 % accordato alle società alle quali è stato concesso il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, o del dazio medio ponderato del 28,6 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

(9)

La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare l'ottemperanza o meno delle società alle quattro condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005.

C.   RISULTATI

(10)

L'esame delle richieste ha stabilito che due società non hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta sul quale sono basate le misure, né hanno sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità. Tali società non hanno risposto alla terza condizione di cui al considerando 5 e pertanto non è stato possibile concedere loro il trattamento riservato ai nuovi esportatori.

(11)

Due produttori esportatori cinesi non sono stati in grado di dimostrare di non essere legati ad esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1212/2005; di fatto, non sono stati in grado di confutare gli elementi probatori di una simile relazione. Tali società non hanno risposto alla seconda condizione di cui al considerando 5 e pertanto non è stato possibile concedere loro il trattamento riservato ai nuovi esportatori.

(12)

Un produttore esportatore cinese, Weifang Stable Casting, che aveva richiesto solo il TI, ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le quattro condizioni di cui al considerando 5. Tale società ha potuto infatti dimostrare che i) non ha esportato nella Comunità il prodotto in esame nel periodo 1o aprile 2003-31 marzo 2004, ii) non è collegata a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1212/2005, iii) ha effettivamente esportato una quantità significativa del prodotto in esame nella Comunità a partire dal 2008, iv) soddisfa tutte le condizioni per ottenere il TI e può pertanto beneficiare di un dazio individuale conformemente all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. Pertanto, questo produttore può fruire del dazio medio ponderato per le società cui è stato concesso il TI, applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (28,6 %), conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1212/2005, ed essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 di tale regolamento.

D.   MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DI ALIQUOTE DI DAZIO INDIVIDUALI

(13)

Tenendo conto dei risultati dell'inchiesta di cui al considerando 12, si conclude che la società Weifang Stable Casting va aggiunta all'elenco di società menzionate singolarmente di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005 con un'aliquota di dazio pari al 28,6 %.

(14)

Tutti i richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1212/2005 è sostituito dal seguente:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati nella Repubblica popolare cinese dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice ddizionle TRIC

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 RPC

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, RPC

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, RPC

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, RPC

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, RPC

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin'anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, RPC

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, RPC

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, RPC

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, RPC

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, RPC

28,6

A682

Xianxian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, RPC

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, RPC

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd.

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, RPC

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd.

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, RPC

28,6

A872

Weifang Stable Casting Co., Ltd.

Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, RPC

28,6

A931

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, RPC

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, PRC

37,9

A684

Tutte le altre società

47,8

A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1.


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/5


REGOLAMENTO (CE) N. 283/2009 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che impone un dazio antidumping definitivo per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l’altro, dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure vigenti

(1)

Il 12 agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio («il prodotto in questione») originarie, tra l’altro, dell’India («il paese interessato»). Il tasso del dazio definitivo applicabile ai prodotti fabbricati da Usha Martin Limited («UML») è stato fissato al 23,8 %.

(2)

Con la decisione 1999/572/CE (3), la Commissione ha accettato un impegno relativo al prezzo da parte di UML ed ha di conseguenza esentato dal dazio antidumping definitivo sopra menzionato le importazioni originarie dell’India del prodotto in questione, fabbricato da UML e coperto dall’impegno.

(3)

L’8 novembre 2005, in seguito ad una revisione in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, mediante il regolamento (CE) n. 1858/2005 (4), che le misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originarie, tra l’altro, dell’India, dovevano essere mantenute («l’inchiesta in vista della scadenza»).

(4)

Il 23 gennaio 2006, con il regolamento (CE) n. 121/2006 (5), il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1858/2005 in seguito a una violazione dell’impegno sopra indicato relativo al prezzo e il 22 dicembre 2005, con la decisione 2006/38/CE (6), la Commissione ha ritirato la sua accettazione dell’impegno.

2.   Domanda di riesame intermedio

(5)

Nel 2007, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base («il riesame intermedio»). La domanda, vertente unicamente sull’esame del dumping, è stata presentata da UML. UML sosteneva che i suoi prezzi all’esportazione verso la Comunità erano aumentati a un ritmo maggiore dei prezzi praticati in India, come confermava la diminuzione del margine di dumping. UML sosteneva inoltre che le circostanze che erano all’origine delle misure istituite erano cambiate e che tale cambiamento era di natura permanente.

(6)

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che sussistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, vertente unicamente sull’esame del dumping per quanto riguarda UML. Il 9 gennaio 2008 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7) ed ha avviato un’inchiesta.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato UML, le autorità del paese esportatore e l’organismo che rappresenta i produttori della Comunità, il comitato di collegamento dell’Unione dell’industria europea di trefoli e cavi d’acciaio («EWRIS») dell’apertura di un riesame intermedio parziale. La parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro i termini stabiliti dall’avviso di apertura. Tutte le parti interessate che l’hanno richiesto e hanno dimostrato che esistevano motivi particolari per essere ascoltate, lo sono state.

4.   Questionari e visite di verifica

(8)

UML e le società con le quali è collegata hanno ricevuto questionari e hanno tutte risposto entro i termini previsti. La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’analisi ed ha effettuato visite di verifica dei locali delle seguenti società:

a)

in India:

Usha Martin Limited («UML»), Ranchi;

b)

negli Emirati arabi uniti (UAE):

Brunton Wolf Wire Ropes FZCo, Dubai;

c)

nel Regno Unito:

Usha Martin UK Ltd. («UMUK»), Worksop.

5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(9)

Il periodo dell’inchiesta di riesame ha coperto il periodo dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

B.   PRODOTTO IN QUESTIONE E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in questione

(10)

Il prodotto oggetto del riesame intermedio parziale è comunemente definito cavo di acciaio ed è lo stesso prodotto definito nell’inchiesta iniziale e nell’inchiesta in previsione della scadenza in base alle quali sono state imposte le misure attualmente in vigore. Si tratta di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari dell’India, che rientrano attualmente nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

2.   Prodotto simile

(11)

Si è constatato che i cavi di acciaio prodotti da UML e venduti sul mercato interno indiano presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche fondamentali e sono destinati agli stessi usi di quelli esportati da UML verso la Comunità. Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(12)

Per una corretta comprensione del prodotto in questione e del prodotto simile, è opportuno ricordare che il procedimento di fabbricazione del cavo d’acciaio consiste nel chiudere un certo numero di trefoli d’acciaio composti a loro volta da un fascio di fili d’acciaio (vergelle). È prassi comune nell’ambito delle inchieste definire numeri di controllo del prodotto (gli «NCP») che tengono in considerazione le caratteristiche dettagliate del prodotto, al fine di differenziare i vari tipi di prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore sul mercato interno del paese interessato e quelli esportati verso la Comunità.

(13)

I produttori comunitari hanno sostenuto che gli NCP proposti per il calcolo del dumping non prendevano in considerazione due elementi essenziali, vale a dire il tipo di anima e la resistenza alla trazione del filo utilizzato.

(14)

Tuttavia, per il calcolo del margine di dumping di UML, gli NCP sono stati determinati in funzione del sistema di codificazione specifico dei prodotti della società, al fine di garantire che le caratteristiche fisiche dei prodotti venduti sul mercato interno fossero comparabili a quelle dei prodotti esportati verso la Comunità.

(15)

In considerazione di quanto precede, non si è ritenuto necessario modificare gli NCP e l’argomento è stato quindi respinto.

(16)

UML ha sostenuto che tipi di prodotti molto simili dovrebbero essere inseriti nel confronto tra i tipi di prodotti esportati e quelli venduti sul mercato interno, tenuto conto delle differenze che si affermavano minime nel diametro del cavo, come la disposizione dei fili nel trefolo, il numero di trefoli in funzione delle combinazioni trefolo/filo, o nelle caratteristiche del filo, come la differenza tra filo galvanizzato e non galvanizzato.

(17)

Si è ritenuto tuttavia che l’inchiesta riguardante le circostanze di cui si sosteneva il cambiamento dovesse essere realizzata seguendo per quanto possibile gli stessi parametri delle inchieste precedenti. Inoltre, l’esame dell’argomento ha mostrato che le potenziali ripercussioni sui risultati dell’inchiesta erano trascurabili. L’argomento è stato quindi respinto.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(18)

Per determinare il valore normale, si è analizzato in primo luogo se le vendite interne totali del prodotto simile da parte di UML fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite interne sono considerate rappresentative quando il loro volume totale equivale almeno al 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione verso la Comunità. Si è constatato che tutte le vendite di UML sul mercato interno configuravano volumi rappresentativi.

(19)

Sono stati successivamente identificati i tipi del prodotto in questione venduti nel mercato interno da UML che risultavano essere identici o direttamente comparabili a quelli esportati verso la Comunità.

(20)

Per ciascun tipo di prodotto venduto da UML sul mercato interno e ritenuto direttamente comparabile al tipo esportato verso la Comunità, si è stabilito se le vendite interne erano sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base.

(21)

Si è inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potevano essere considerate come effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. A tale scopo si è determinato, per ciascun tipo di prodotto in questione nel corso del periodo di riesame, la proporzione di vendite con margine di profitto a clienti indipendenti sul mercato interno.

(22)

Quando più dell’80 % del volume delle vendite interne di un tipo di prodotto sono state realizzate a prezzi superiori ai costi unitari, vale a dire ad un prezzo di vendita medio del tipo di prodotto in questione uguale o superiore al suo costo medio di produzione, il valore normale corrispondeva al prezzo medio dell’insieme delle vendite interne del tipo di prodotto in questione, essendo irrilevante la circostanza che tali vendite abbiano o no generato profitti.

(23)

Quando meno dell’80 % del volume delle vendite interne del tipo di prodotto sono state realizzate a prezzi superiori ai costi unitari, il valore normale corrispondeva al prezzo di vendita medio ponderato delle transazioni realizzate a prezzi uguali o superiori ai costi unitari dei tipi di prodotti in questione.

(24)

Quando tutte le transazioni di un certo tipo di prodotto erano effettuate in perdita sul mercato interno, questo tipo di prodotto non era considerato come venduto nel corso di operazioni commerciali normali e il valore normale doveva pertanto essere calcolato a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, vale a dire sulla base del costo di produzione del tipo di prodotto in questione, maggiorato dell’importo corrispondente alle spese di vendita, alle spese amministrative e alle altre spese generali, e di un ragionevole margine di profitto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, gli importi corrispondenti alle spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali e al margine di profitto erano calcolati in base alla media delle spese di vendita, delle spese amministrative e di altre spese generali e del margine di profitto delle vendite del prodotto simile nel corso di operazioni commerciali normali.

2.   Prezzi all’esportazione

(25)

Quando il prodotto in questione era esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, vale a dire in base ai prezzi all’esportazione realmente pagati o da pagare.

(26)

Quando le vendite sono state realizzate con l’intermediazione di un importatore o di un commerciante collegati, il prezzo all’esportazione preso in considerazione è stato il prezzo alla rivendita di questo importatore o commerciante a clienti indipendenti nella Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, nonché del margine di profitto realizzato dall’importatore collegato nella Comunità nel corso del periodo di riesame. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto del trasporto terrestre e marittimo, delle spese assicurative, dei costi di movimentazione e d’imballaggio, dei costi del credito e dei dazi d’importazione, che sono stati tutti detratti dal prezzo alla rivendita per ottenere una base franco fabbrica.

3.   Confronto

(27)

Il valore normale medio è stato confrontato al prezzo all’esportazione medio per ciascun tipo di prodotto in questione, a livello franco fabbrica e nella stessa fase commerciale. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base e al fine di garantire un confronto corretto, sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto degli sconti, del trasporto terrestre e marittimo, delle spese di assicurazione, dei costi di movimentazione e d’imballaggio e dei costi del credito, che sono stati tutti detratti dai prezzi all’esportazione per ottenere una base franco fabbrica.

(28)

Per quanto riguarda le esportazioni a società collegate, UML ha richiesto un adeguamento, a titolo del livello commerciale, tra le vendite interne ai commercianti e le vendite all’esportazione alle società collegate a UML, motivando con il fatto che esisteva da tempo un rapporto commerciale con entrambi.

(29)

L’inchiesta ha tuttavia permesso di constatare che in caso di rivendita gli importatori collegati erano semplici intermediari tra UML e i clienti comunitari non collegati. Il confronto tra le vendite interne a commercianti e utilizzatori finali e la rivendita all’esportazione alla stessa categoria di clienti nella Comunità non è pertanto influenzata dal livello commerciale degli intermediari. La domanda è stata quindi respinta.

(30)

UML ha presentato un’altra domanda di adeguamento concernente l’evoluzione sfavorevole dei tassi di cambio dell’euro, del dollaro e della sterlina rispetto alla rupia indiana nel corso del periodo di riesame. La domanda è stata respinta poiché questa tendenza non è stata considerata permanente ed anche perché, ad eccezione delle vendite dirette in euro a clienti non collegati nella Comunità, l’adeguamento richiesto riguardava i prezzi di trasferimento alle società collegate.

4.   Margine di dumping

(31)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, un margine di dumping è stato calcolato confrontando il valore normale medio ponderato e il prezzo all’esportazione medio ponderato.

(32)

A norma delle condizioni sopra descritte, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto è stato confrontato al prezzo all’esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in questione corrispondente, nella stessa fase commerciale.

(33)

Espresso quale percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping era del 2,6 % per le vendite dirette a società non collegate nella Comunità nel corso del periodo di riesame, e di –3,9 % per le vendite mediante società collegate, vale a dire un margine di dumping globale negativo pari a –2,8 %

D.   CARATTERE PERMANENTE DEL CAMBIO DI CIRCOSTANZE

(34)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, si è esaminato se il cambio di circostanze constatato poteva ragionevolmente essere considerato permanente.

(35)

L’inchiesta ha mostrato che dopo il riesame in previsione della scadenza delle misure, UML aveva ristrutturato significativamente e soprattutto diversificato la sua produzione ed aveva ampliato la sua rete mondiale di vendita. Ciò non ha d’altro canto posto particolari problemi durante l’inchiesta poiché il sistema di registrazione del gruppo garantisce una totale tracciabilità del prodotto, dalla fabbricazione alla vendita.

(36)

I produttori comunitari hanno sostenuto che UML esportava trefoli e cavi d’acciaio originari dell’India verso la Comunità mediante i suoi produttori collegati del Regno Unito e degli Emirati arabi uniti, modificando in tal modo l’origine dei cavi di acciaio venduti sul mercato comunitario.

(37)

Tenuto conto dell’affermazione sopra citata e a fini di esaustività, l’inchiesta ha riguardato anche le varie transazioni del gruppo e la trasformazione dei trefoli in cavi d’acciaio da parte dei produttori collegati a UML nel Regno Unito e negli Emirati arabi uniti. Si è constatato che tali transazioni non influenzavano i risultati dell’inchiesta.

(38)

Per quanto riguardo il produttore collegato a UML negli Emirati arabi uniti, si è constatato che nel corso del periodo di riesame esso non aveva esportato verso la Comunità cavi d’acciaio acquistati a UML in India. Tutte le sue transazioni commerciali sono state verificate e riguardavano tutti destinatari del resto del mondo.

(39)

Per quanto riguarda la trasformazione dei trefoli in cavi d’acciaio, si è constatato che tale trasformazione era importante in entrambi i produttori collegati.

(40)

Come indicato nel considerando 35, il gruppo Usha Martin ha ristrutturato e diversificato la sua produzione. Tale gruppo produce cavi d’acciaio non solo in India ma anche negli altri siti di produzione nel mondo. Il gruppo continua a fare investimenti di ampliamento e di produttività in India, ma tende simultaneamente a diventare un attore mondiale che investe in tutte le parti del mondo, compresa la Comunità.

(41)

È inoltre utile notare che, secondo Eurostat, i prezzi medi dei cavi d’acciaio originari dell’India esportati verso la Comunità tendono ad aumentare a partire dal 2004. Effettivamente l’aumento dei prezzi medi è stato più evidente per le importazioni provenienti dall’India che per le importazioni mondiali.

(42)

Tenuto conto di quanto precede e in caso di abrogazione del dazio antidumping vigente per UML, non si prevedono aumenti delle importazioni di cavi d’acciaio, né il ripresentarsi nella Comunità di importazioni in regime di dumping di cavi d’acciaio originari dell’India.

(43)

Si ritiene pertanto che le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame non dovrebbero in un futuro prossimo evolvere in modo tale da inficiare le conclusioni dell’attuale riesame. I cambiamenti constatati devono pertanto essere considerati come permanenti.

E.   MISURE ANTIDUMPING

(44)

Risulta da quanto precede che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base e alla luce delle conclusioni dell’inchiesta, vale a dire in mancanza di dumping nel corso del periodo di riesame e dal momento che nulla indica che vi sia un rischio di un ripresentarsi del dumping in futuro, è opportuno abrogare le misure antidumping imposte alle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’India per quanto riguarda UML.

(45)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali, sulle basi delle quali si è stabilito di raccomandare l’abrogazione del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie dell’India per quanto riguarda UML, e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

(46)

Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di far conoscere il loro punto di vista. Tali punti di vista non sono stati tuttavia tali da comportare una modifica delle precedenti conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1858/2005 è modificata come segue per quanto riguarda Usha Martin Limited:

Paese

Società

Tasso del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

India

Usha Martin Limited

2A, Shakespeare Sarani Kolkata

700 071, Bengala occidentale, India

0

8613

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1.

(3)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63.

(4)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(5)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 1.

(6)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 54.

(7)  GU C 4 del 9.1.2008, pag. 22.


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/10


REGOLAMENTO (CE) N. 284/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

La crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali pone la Comunità di fronte a grandi sfide che esigono una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia e, in particolare, per sostenere gli investimenti in modo da rilanciare la crescita e l'occupazione.

(2)

Il quadro normativo per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato adottato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

(3)

Un adattamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 (1) è necessario per facilitare la mobilitazione degli stanziamenti comunitari destinati all'avvio dei programmi operativi e dei progetti sovvenzionati nel quadro di questi programmi, in modo da accelerare l'attuazione e l'impatto degli investimenti sull'economia.

(4)

Occorre rafforzare la possibilità per la Banca europea per gli investimenti (BEI) e per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di aiutare gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei programmi operativi.

(5)

Tenuto conto del ruolo della BEI e del FEI come entità finanziarie riconosciute dal trattato, allorché sono organizzate operazioni di ingegneria finanziaria con il loro concorso tramite fondi di partecipazione dovrebbe essere possibile attribuire loro un contratto direttamente.

(6)

Per facilitare il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, occorre prevedere la possibilità di considerare i contributi in natura come spese ammissibili per la costituzione di fondi o per contribuire ad essi.

(7)

Nel quadro degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, per sostenere le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese, occorre altresì rendere più flessibili le condizioni che disciplinano il pagamento degli anticipi.

(8)

Per accelerare l'attuazione dei grandi progetti, è necessario permettere che le spese relative ai grandi progetti non ancora approvati dalla Commissione siano incluse nelle dichiarazioni di spesa.

(9)

Per rafforzare le risorse finanziarie degli Stati membri in modo da agevolare l'avvio rapido dei programmi operativi in un contesto di crisi, occorre modificare le disposizioni relative al prefinanziamento.

(10)

Il pagamento di un anticipo fin dall'inizio dei programmi operativi dovrebbe poter garantire un flusso di cassa regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione del programma. Dovrebbero pertanto essere adottate disposizioni per il pagamento degli anticipi per i Fondi strutturali: 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004) e 9 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente), per accelerare l'attuazione dei programmi operativi.

(11)

In forza dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, le modifiche relative all'articolo 56, paragrafo 2 e all'articolo 78, paragrafo 1 dovrebbero applicarsi durante l'intero periodo di programmazione 2007-2013. È pertanto necessaria un'applicazione retroattiva con decorrenza dal 1o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1083/2006. Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una reazione rapida per contrastare gli effetti sull'insieme dell'economia, altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 44, il secondo comma è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa applicabile in materia di appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, definita in questo contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità a un'istituzione finanziaria senza invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato.»;

b)

è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

l'attribuzione di un contratto direttamente alla BEI o al FEI.»;

2)

all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«La BEI o il FEI possono, su richiesta degli Stati membri, partecipare agli interventi d'assistenza tecnica di cui al primo comma.»;

3)

all'articolo 56, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, nel caso degli strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, primo comma, possono essere assimilati alle spese sostenute per costituire i fondi o fondi di partecipazione o per contribuire ad essi, alle condizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le spese di cui al primo e al secondo comma devono soddisfare le condizioni seguenti:

a)

le norme in materia di ammissibilità stabilite in base al paragrafo 4 prevedono l'ammissibilità di tali spese;

b)

l'ammontare delle spese è debitamente giustificato da documenti giustificativi aventi un valore probatorio equivalente a fatture, fatte salve le disposizioni stabilite in regolamenti specifici;

c)

nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.»;

4)

l'articolo 78 è modificato come segue:

a)

l'ultima frase dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo se altrimenti previsto in regolamenti specifici a ciascun Fondo.»;

b)

all'articolo 78, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

c)

all'articolo 78, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Quando, in applicazione dell'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione rifiuta il contributo finanziario a un grande progetto, la dichiarazione di spesa successiva all'adozione della decisione della Commissione deve essere rettificata di conseguenza.»;

5)

all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

b)

per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;

c)

per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente: nel 2007 2 % del contributo del FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del FESR al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del FESR al programma operativo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 e l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), si applicano a decorrere dal 1o agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

K. SCHWARZENBERG


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/13


REGOLAMENTO (CE) N. 285/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

88,9

MA

50,7

SN

208,5

TN

129,8

TR

105,8

ZZ

116,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

136,5

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

64,2

TR

88,8

ZZ

76,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

43,8

IL

63,4

MA

46,5

TN

48,1

TR

76,6

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

55,9

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

110,7

CL

89,3

CN

75,2

MK

24,7

NZ

113,4

US

122,1

UY

71,7

ZA

78,7

ZZ

84,8

0808 20 50

AR

78,9

CL

102,0

CN

59,2

UY

52,8

ZA

95,9

ZZ

77,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/15


REGOLAMENTO (CE) N. 286/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melva de Andalucía (IGP), Caballa de Andalucía (IGP), Ovos Moles de Aveiro (IGP), Castagna di Vallerano (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le domande di registrazione delle denominazioni «Melva de Andalucía» e «Caballa de Andalucía» presentate dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Ovos Moles de Aveiro» presentata dal Portogallo e la domanda di registrazione della denominazione «Castagna di Vallerano» presentata dall'Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 177 del 12.7.2008, pag. 18 (Melva de Andalucía), GU C 177 del 12.7.2008, pag. 21 (Caballa de Andalucía), GU C 184 del 22.7.2008, pag. 42 (Ovos Moles de Aveiro), GU C 190 del 29.7.2008, pag. 7 (Castagna di Vallerano).


ALLEGATO

1.

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Castagna di Vallerano (DOP)

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

SPAGNA

Melva de Andalucía (IGP)

Caballa de Andalucía (IGP)

2.

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

PORTOGALLO

Ovos Moles de Aveiro (IGP)


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/17


REGOLAMENTO (CE) N. 287/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d’alluminio originarie dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 28 maggio 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante i fogli d’alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC») presentata a norma dell’articolo 5 del regolamento di base da Eurométaux («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria complessiva di fogli d’alluminio.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del grave pregiudizio da esso derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 12 luglio 2008 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori dell’Armenia, del Brasile e della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti dell’Armenia, del Brasile e della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori in Armenia e nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta al produttore esportatore armeno e ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, nonché alle autorità armene e cinesi e ad altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Il produttore esportatore armeno e sei produttori esportatori cinesi, se del caso insieme alle loro società di vendita collegate, hanno chiesto il TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale qualora dall’inchiesta risultasse che non soddisfacevano le condizioni per il TEM.

(6)

Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere alla tecnica del campionamento in questa inchiesta per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC e gli importatori della Comunità sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, informazioni generali sulle loro attività relative al prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008.

(8)

Alla procedura di campionamento hanno partecipato sei produttori esportatori della RPC. Tuttavia, una società ha smesso di cooperare all’inchiesta in una fase iniziale e perciò sono rimasti solo cinque produttori esportatori. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.

(9)

Otto importatori/utilizzatori hanno risposto al questionario utilizzato per il campionamento. Non è stato quindi più necessario ricorrere al campionamento e tutte le parti sono state informate che non sarebbe stato selezionato un campione.

(10)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto al questionario un produttore esportatore dell’Armenia, cinque della RPC e uno del Brasile, nonché un produttore del paese di riferimento, la Turchia. Anche sei produttori comunitari hanno rispedito il questionario debitamente compilato e otto importatori/utilizzatori hanno collaborato rispondendo al questionario. Nessun utilizzatore finale ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell’inchiesta.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Alcomet PLC, Shumen, Bulgaria

Symetal Aluminium Foil Industry S.A./Elval Hellenic Aluminium Industry S.A. Mandra Attikis, Grecia

b)

Produttori esportatori della RPC

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd, Shanghai e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd, Hebei

North China Aluminium Co., Ltd, Hebei («North China»)

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd, Shandong («Shandong»)

Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu

c)

Produttori esportatori dell’Armenia

Società per azioni chiusa «Rusal-Armenal», Yerevan («Armenal») e gli importatori collegati in Svizzera e in Russia Rual Foil Limited, Rual Trade Limited, RTI Limited, Rusal Europe Limited e Rusal Marketing Limited.

d)

Produttori esportatori del Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio, São Paulo

e)

Importatori/utilizzatori non collegati della Comunità

Coutinho Caro + Co International Trading GmbH, Amburgo, Germania

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania

ITS Foil, Film and Paper Products bv, Apeldoorn, Paesi Bassi

Groupe Sphere, Parigi, Francia.

(12)

Vista l’esigenza di stabilire un valore normale per i produttori esportatori a cui potrebbe non essere concesso il TEM, è stato effettuato un accertamento per determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, in questo caso la Turchia, presso la sede della seguente società:

f)

Produttore della Turchia

Assan Demir ve Sac Sanayi A.Ș, Tuzla (ora Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ș.)

3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(13)

L’inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha preso in considerazione il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Nell’avviso di apertura, il prodotto in esame è indicato come fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in bobine di larghezza non superiore a 650 mm, originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati al codice NC ex 7607 11 10 al momento dell’apertura del procedimento.

(15)

Dall’inchiesta è emerso che la descrizione del prodotto di cui sopra comprendeva diversi prodotti, in particolare i cosiddetti rotoli jumbo e i rotoli standard. La differenza tra le bobine jumbo e i rotoli standard consiste principalmente nel peso (normalmente le bobine jumbo pesano almeno 150 kg) e quindi è necessario avvolgere i fogli di alluminio per trasformarli in un prodotto di consumo utilizzabile per imballaggi e altri usi domestici.

(16)

Il codice NC ex 7607 11 10 indicato nell’avviso di apertura è stato suddiviso in due codici nel gennaio 2009: il codice ex 7607 11 11 (fogli di alluminio di spessore inferiore a 0,021 mm e di peso pari o inferiore a 10 kg per i rotoli standard) e il codice ex 7607 11 19 (uguali, ma di peso superiore a 10 kg per le bobine jumbo). Il codice NC si riferisce al peso del rotolo di foglio di alluminio, che è sinonimo di bobina di foglio di alluminio nella descrizione originaria del prodotto. Entrambi si riferiscono agli stessi fogli di alluminio, arrotolati in una bobina, o in un rotolo, su un supporto.

(17)

Le industrie utilizzatrici comunitarie, vale a dire le «imprese di avvolgimento», sostengono che il prodotto in esame dovrebbe comprendere anche le bobine standard, perché se si adottano misure unicamente per le importazioni di fogli di alluminio di peso superiore a 10 kg, si potrebbe provocare l’esportazione di prodotti derivati, cioè di fogli di alluminio di peso inferiore a 10 kg. L’operazione di avvolgimento avrebbe luogo nei paesi esportatori invece che nei paesi comunitari e le imprese comunitarie di avvolgimento sarebbero gravemente danneggiate. Questo tema è trattato nei considerando da 150 a 162.

(18)

I fogli di alluminio sono fabbricati laminando lingotti o bobine di fogli di alluminio fino allo spessore desiderato. Dopo essere stati laminati i fogli sono ricotti con un procedimento termico per renderli duttili. Una volta laminati e ricotti, i fogli vengono avvolti su bobine di spessore non superiore a 650 mm. Le dimensioni della bobina determinano l’uso del prodotto, poiché gli utilizzatori (imprese di avvolgimento) montano in seguito i fogli su piccoli rotoli destinati alla vendita al dettaglio.

(19)

In considerazione di quanto precede, si conclude che il prodotto in esame è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese, classificati al codice NC ex 7607 11 19 («prodotto in esame»).

2.   Prodotto simile

(20)

Dall’inchiesta è emerso che i fogli di alluminio prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria, quelli prodotti e venduti sui mercati interni dell’Armenia, del Brasile e della RPC, quelli importati nella Comunità da questi paesi e quelli prodotti e venduti in Turchia hanno essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e le stesse utilizzazioni finali di base.

(21)

Di conseguenza, è stato concluso in via provvisoria che tutti questi prodotti sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO (TEM) E PAESE DI RIFERIMENTO

(22)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dall’Armenia e dalla RPC, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,

le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e applicabili in ogni caso, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà devono garantire certezza del diritto e stabilità, e

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(23)

Il produttore esportatore armeno e i cinque produttori esportatori della RPC che hanno collaborato al presente procedimento hanno chiesto il TEM e hanno inviato l’apposito modulo di richiesta entro il termine prescritto.

(24)

Armenal, l’unico produttore esportatore armeno che ha collaborato all’inchiesta, ha sostenuto che l’applicazione all’Armenia dell’articolo 2, paragrafo 7, non è legale perché essa dovrebbe essere considerata un paese con status di economia di mercato in base alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(25)

Il trattamento dell’Armenia come economia in transizione è tuttavia conforme al regolamento di base, in cui l’Armenia è esplicitamente menzionata nella nota dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a). L’argomentazione è pertanto respinta.

(26)

Per tutti i produttori esportatori dell’Armenia e della RPC, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato i dati riportati nel modulo di richiesta del TEM presso le sedi delle società in questione.

1.   Armenia

(27)

Alla società Armenal è stato rifiutato il TEM poiché non ha soddisfatto i criteri 2 e 3. Per quanto riguarda il criterio 2, i conti della società per il 2006 contenevano un parere negativo dei revisori e per il 2007 la società non ha presentato conti sottoposti a revisione.

(28)

La società ha sostenuto che la conformità al processo di revisione (effettuato nel 2006) e l’impegno di fornire per il 2007 conti verificati in linea con le norme internazionali di contabilità (IAS) sono sufficienti per soddisfare i requisiti del criterio 2. Inoltre, essa ha affermato che, indipendentemente dal parere negativo del revisore sulla conformità dei conti alle norme IAS, il fatto che la loro revisione sia stata effettuata conformemente a tali norme basta per soddisfare i requisiti del criterio 2.

(29)

Questa affermazione non è accettabile. Innanzitutto i conti per il 2007 sottoposti a revisione non sono stati presentati nonostante fossero stati richiesti dalla Commissione e in secondo luogo, per quanto riguarda i conti verificati per il 2006, va tenuto presente che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base costituisce un’eccezione e, come tale, va interpretato in modo restrittivo. È chiaro che i conti non devono solo essere verificati conformemente alle norme IAS, ma anche elaborati conformemente a tali norme. L’argomento è pertanto respinto.

(30)

Per quanto riguarda il criterio 3, dall’inchiesta è emerso che il prezzo pagato allo Stato per una percentuale sostanziale delle azioni corrispondeva a circa un terzo del suo valore nominale e che la società ha ottenuto il terreno dallo Stato gratuitamente. È stato sostenuto che il valore di acquisto delle azioni fosse il valore di mercato e anche che le distorsioni risultanti non fossero di rilievo. Non sono però stati presentati elementi di prova sufficienti per giustificare quest’asserzione. La società ha inoltre affermato che non poteva vendere il terreno in questione senza pagare il valore catastale allo Stato e che il possesso del terreno non aveva effetti rilevanti. Quest’argomento non può essere accettato poiché, come indicato sopra, il terreno è un fattore essenziale ed ha un impatto diretto e rilevante sulla capacità operativa dell’impresa e quindi sulla sua situazione finanziaria.

(31)

Sulla base di quanto esposto, si ritiene pertanto che alla Rusal Armenal debba essere rifiutato il TEM. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni a tali conclusioni.

2.   RPC — Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

(32)

Il TEM è stato rifiutato a tutti e cinque i produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, perché i costi del principale fattore di produzione, l’alluminio primario, non riflettevano in modo sostanziale i valori di mercato, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Dall’inchiesta per il TEM è risultato che ciò era dovuto all’interferenza dello Stato nel mercato dell’alluminio della RPC. I prezzi dell’alluminio primario sono basati sulla quotazione dell’alluminio nella borsa dei metalli non ferrosi di Shangai (SHFE — Shanghai Non-ferrous Metal Exchange), controllata dalla Stato e limitata ai commercianti cinesi, mentre il riferimento a livello mondiale è la quotazione nella borsa dei metalli di Londra (LME — London Metal Exchange). Nel corso del PI la quotazione della LME era superiore a quella della SHFE del 21 % su base mensile media. Inoltre, l’alluminio primario non è soggetto a rimborsi IVA ed è soggetto a un’imposta sulle esportazioni del 15 %. Di conseguenza la maggior parte della produzione di alluminio primario è venduta sul mercato cinese, causando una depressione del prezzo dell’alluminio primario sul mercato interno e un considerevole vantaggio in termini di costi per i produttori di fogli di alluminio stabiliti nella RPC. Considerando che l’alluminio primario costituisce circa il 70 % del costo di produzione dei fogli di alluminio, questa differenza si traduce in un vantaggio in termini di costi del 14 % circa per i produttori cinesi, che è considerevole in un mercato di materie prime come quello dei fogli di alluminio.

(33)

In aggiunta alla situazione generale sopra descritta, altre tre società non hanno soddisfatto altri requisiti del criterio 1. Una di queste è soggetta a una rilevante interferenza statale in importanti decisioni commerciali, l’altra ha ottenuto un grosso sussidio per l’acquisto di importanti impianti e la terza disponeva di un capitale fisso che non rifletteva i valori di mercato.

(34)

Una società non ha soddisfatto il criterio 2, poiché sono stati riscontrati evidenti errori di contabilità su cui i revisori non hanno fatto osservazioni.

(35)

Per quanto riguarda il criterio 3, due società non hanno soddisfatto i requisiti. Nel caso di una società, i diritti di utilizzo del terreno hanno subito distorsioni: quando la società ha cambiato forma giuridica nel 1993, essa non ha trasferito i suoi diritti di utilizzo direttamente alla nuova entità secondo la prassi comune. Tali diritti, infatti, sono stati trasferiti solo 10 anni dopo. Il contratto non conteneva alcuna clausola penale in caso di mancato trasferimento degli atti scritti. Inoltre, nell’anno 2004, essa non ha pagato l’imposta sul reddito, né in anticipo nel trimestre richiesto né alla fine dell’anno. La società sostiene che le irregolarità riscontrate nel trasferimento dei diritti di utilizzo del terreno non hanno un impatto rilevante sui conti e che il ritardo del trasferimento fosse de jure e non de facto. Nonostante ciò, la possibilità di utilizzare un fattore essenziale come il terreno ha di per sé un impatto diretto e significativo sulla capacità operativa della società e quindi sulla sua situazione finanziaria.

(36)

Per quanto riguarda la seconda società, essa ha ricevuto il certificato di diritto di utilizzo del terreno prima di averlo pagato per intero e lo ha utilizzato per ottenere un’ipoteca da una banca di proprietà dello Stato.

(37)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del TEM ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e al denunciante. Inoltre, è stata data loro l’opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un’audizione qualora abbiano ragioni particolari per essere sentiti.

(38)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il confronto tra i prezzi dell’alluminio dovrebbe essere un confronto tra il prezzo del LME, IVA esclusa, con il prezzo del SHFE, IVA inclusa. Ciò diminuirebbe naturalmente la differenza di prezzo riscontrata nel periodo dell’inchiesta, ma è stato rifiutato per motivi di adeguata comparabilità tra le due borse.

(39)

Alcune parti hanno anche sostenuto che il risultato relativo ai prezzi dell’alluminio non è compatibile con la prassi della Commissione, poiché in casi di concentrazione precedenti (analizzati alla luce delle norme in materia di concorrenza) la Commissione ha ritenuto che il mercato dell’alluminio primario fosse mondiale. Tuttavia, in base al testo della decisione della Commissione del 2007 sulla fusione Rio Tinto/Alcan (3), l’argomento concernente la SHFE non è stata avanzato da nessuna delle parti interessate e quindi non è stato possibile per la Commissione analizzarlo. Nonostante ciò, anche se la questione fosse stata sollevata, le conclusioni della Commissione in casi di concorrenza concernenti mercati geografici rilevanti sono adottate alla luce di una comunicazione applicata solo ai fini del diritto in materia di concorrenza (4) e le disposizioni di tale comunicazione non sono necessariamente rilevanti per la legge sugli strumenti di difesa commerciale o applicabili ad essa. L’argomento è pertanto respinto.

(40)

Da quanto precede risulta che nessuna delle società della RPC che avevano chiesto il TEM ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è pertanto deciso di non concedere il TEM a nessuna di queste società. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni in merito a tali conclusioni.

3.   RPC e Armenia — Trattamento individuale

(41)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, di tale regolamento viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne nei casi in cui le società possono dimostrare, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all’esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l’elusione delle misure comunitarie, se agli esportatori sono concesse aliquote del dazio diverse.

(42)

Tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM. In base alle informazioni disponibili, è stato stabilito provvisoriamente che la società armena e quattro delle cinque società cinesi hanno tutte soddisfatto le condizioni per l’ottenimento del TI. A una società cinese il TI è stato rifiutato a causa della significativa interferenza statale nelle sue decisioni commerciali.

4.   Paese di riferimento

(43)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(44)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato l’intenzione di scegliere la Turchia come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale e le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni su tale scelta.

(45)

La società Armenal ha proposto la Russia come paese di riferimento più appropriato per l’Armenia, dato che la Russia e l’Armenia hanno condizioni simili di accesso alle materie prime per il prodotto in esame e utilizzano la stessa tecnologia e lo stesso know-how, poiché Armenal è una società affiliata del gruppo Rusal, che è il maggiore produttore russo di fogli d’alluminio. Armenal ha sostenuto anche che la posizione commerciale preminente di Rusal in Russia è simile alla posizione di Armenal in Armenia e che il mercato e le vendite della Russia e dell’Armenia sono danneggiati dall’aumento massiccio delle esportazioni cinesi a basso prezzo. Tuttavia, tutte queste asserzioni non sono state debitamente comprovate. L’inchiesta ha dimostrato inoltre che in Russia il mercato interno del prodotto in esame era di dimensioni limitate e più piccolo di quello della Turchia.

(46)

In alternativa alla Russia come paese di riferimento, Armenal ha dichiarato che la Turchia le pareva la scelta più appropriata.

(47)

Le società appartenenti al gruppo Alcoa hanno proposto l’India come paese di riferimento più appropriato per la RPC. È stato confermato che il mercato indiano non è molto più grande di quello turco e che la concorrenza deriva essenzialmente dalle importazioni cinesi. Altri fornitori del mercato indiano sono le PMI, molte delle quelli non hanno laminatoi e utilizzano materiali importati dalla Cina in bobine jumbo o direttamente in piccoli rotoli. Quindi la Russia e l’India non sono state considerate appropriate come paesi di riferimento.

(48)

La Commissione ha quindi esaminato se la scelta della Turchia come paese di riferimento fosse ragionevole ed è giunta alla conclusione che, sebbene nel paese si conti un solo produttore del prodotto in esame, la Turchia è un mercato aperto, caratterizzato da un dazio all’importazione basso e da significative importazioni provenienti da paesi terzi. Inoltre, dall’inchiesta non sono emersi motivi, come il costo eccessivamente elevato delle materie prime o dell’energia, che inducano a ritenere la Turchia una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(49)

In considerazione di quanto sopra, è stato ritenuto che la Turchia fosse più appropriata come paese di riferimento ai fini della presente inchiesta. Nessun’altra parte interessata ha sostenuto che l’India dovesse essere scelta come paese di riferimento appropriato per la presente inchiesta e Armenal ha ritenuto che anche la Turchia fosse una scelta adeguata.

(50)

Un produttore turco ha risposto al questionario inviato a tutti i produttori di fogli di alluminio della Turchia.

(51)

I dati forniti dal produttore turco che ha collaborato nella sua risposta al questionario della Commissione sono stati verificati in loco ed è stato accertato che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

(52)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta della Turchia come paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

D.   DUMPING

1.   Brasile

(53)

Il dumping è stato calcolato per l’unico produttore esportatore del Brasile che ha collaborato all’inchiesta utilizzando il metodo sottoindicato.

1.1.   Valore normale

(54)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se le vendite del prodotto in esame effettuate dall’unico produttore esportatore a clienti indipendenti sul suo mercato interno erano rappresentative, vale a dire se il loro volume totale rappresentava il 5 % o più del volume totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità. Le vendite sul mercato interno dell’unico produttore esportatore del Brasile sono state rappresentative durante il periodo dell’inchiesta.

(55)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotti venduti sul mercato interno da tale società che erano identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

(56)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto venduto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo di prodotto comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.

(57)

In seguito, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di fogli d’alluminio effettuate in quantità rappresentative potevano essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata determinata la proporzione di vendite interne redditizie ad acquirenti indipendenti realizzate per ciascun tipo di prodotto esportato nel corso del periodo dell’inchiesta.

(58)

Tutte le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di fogli di alluminio effettuate in quantità rappresentative sono state redditizie per più dell’80 % e quindi il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno per tutte le transazioni durante il periodo dell’inchiesta.

(59)

Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un particolare tipo di prodotto praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale, è stato necessario ricorrere ad un altro metodo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha invece calcolato con il seguente metodo un valore normale costruito.

(60)

Il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione dell’esportatore, eventualmente adeguati, dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un congruo margine di profitto.

(61)

In tutti i casi le SGAV e i profitti sono stati stabiliti in base al metodo illustrato all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore sul mercato interno costituivano dati attendibili e in questo caso ha determinato che erano adeguati per costruire il valore normale.

1.2.   Prezzo all’esportazione

(62)

In tutti i casi il prodotto in esame è stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità e quindi il prezzo all’esportazione è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sulla base dei prezzi all’esportazione realmente pagati o pagabili.

1.3.   Confronto

(63)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.

(64)

Al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per il trasporto nel paese esportatore, il trasporto marittimo, la movimentazione, l’imballaggio, i costi del credito e le spese bancarie. La società ha anche chiesto e ottenuto provvisoriamente un adeguamento per la differenza relativa allo stadio commerciale, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

1.4.   Margini di dumping

(65)

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata del prezzo all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo il metodo summenzionato.

(66)

Per determinare il margine di dumping dei produttori esportatori che non hanno collaborato, è stato innanzitutto determinato il grado di non collaborazione. A tal fine il volume delle esportazioni verso la Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta è stato confrontato con le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(67)

In considerazione dell’elevato livello di collaborazione del Brasile (pari al 100 %) e dato che non vi era motivo di ritenere che un produttore esportatore si fosse astenuto deliberatamente dal collaborare, è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo, per tutti i produttori esportatori del Brasile che non hanno collaborato, al livello del margine più elevato stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato.

(68)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono provvisoriamente i seguenti:

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

Tutte le altre società

27,6 %

2.   Armenia

2.1.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per il produttore esportatore cui non è stato concesso il TEM

i)   Paese di riferimento

(69)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(70)

Come indicato sopra, la Commissione ha deciso di utilizzare la Turchia quale paese di riferimento appropriato al fine di stabilire il valore normale.

ii)   Valore normale

(71)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per il produttore esportatore a cui non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base a informazioni verificate, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato turco per tipi di prodotti comparabili, secondo il metodo indicato sopra nei considerando da 43 a 52.

2.2.   Prezzi all’esportazione

(72)

Il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha effettuato vendite all’esportazione verso la Comunità direttamente a clienti indipendenti della Comunità. I prezzi all’esportazione per queste vendite si basavano quindi sui prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Tuttavia, la grande maggioranza delle vendite è stata effettuata tramite imprese commerciali e importatrici russe, svizzere e tedesche. In questi casi i prezzi all’esportazione sono stati costruiti a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, adeguando provvisoriamente tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, includendo un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, in base ai profitti realizzati da un importatore o commerciante del prodotto in esame.

2.3.   Confronto

(73)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti, ove necessario, per le spese di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori e di imballaggio, i costi del credito, le spese bancarie e le commissioni e in tutti i casi in cui sono risultati ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati.

2.4.   Margini di dumping

a)   Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e al quale è stato concesso il TI

(74)

Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta al quale è stato concesso il TI, il margine di dumping è stato calcolato in base a un confronto tra il prezzo all’esportazione e un valore normale basato su dati di un paese di riferimento, come indicato sopra.

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(75)

In considerazione dell’elevato livello di collaborazione dell’Armenia (pari effettivamente al 100 %) e dato che non vi era motivo di ritenere che un produttore esportatore di questo paese si fosse astenuto deliberatamente dal collaborare, è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo, per tutti i produttori esportatori dell’Armenia che non hanno collaborato, al livello del margine più elevato stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato.

(76)

Su tale base il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 37,0 % del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(77)

Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif, frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è provvisoriamente il seguente:

Società

Margine provvisorio di dumping

Società per azioni chiusa «Rusal-Armenal»

37,0 %

Tutte le altre società

37,0 %

3.   Repubblica popolare cinese

3.1.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori a cui non è stato concesso il TEM, ma il TI

(78)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base a informazioni verificate, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato turco per tipi di prodotti comparabili, secondo il metodo indicato sopra.

(79)

Nei casi in cui le vendite effettuate sul mercato interno a clienti indipendenti erano rappresentative e redditizie, il valore normale è stato determinato sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato turco per tipi di prodotti comparabili, per vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, come descritto nei considerando da 43 a 52. Nei casi in cui le vendite non erano rappresentative o redditizie, il valore normale è stato invece costruito utilizzando il costo di produzione del produttore turco più le SGAV e un valore ragionevole per i profitti sul mercato interno.

3.2.   Prezzi all’esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il TI

(80)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ai quali è stato concesso il TI, che hanno effettuato vendite all’esportazione verso la Comunità direttamente a clienti indipendenti nella Comunità, i prezzi all’esportazione sono stati basati sui prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato all’inchiesta e che ha effettuato vendite attraverso l’importatore collegato nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, adeguando provvisoriamente tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, includendo un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti, in base ai profitti realizzati da un commerciante o importatore non collegato del prodotto in esame.

3.3.   Confronto

(81)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati applicati adeguamenti, ove necessario, per le spese di trasporto, assicurazione e movimentazione, i costi accessori e di imballaggio, i costi del credito, le spese bancarie e le commissioni, in tutti i casi in cui sono risultati ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati.

3.4.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori ai quali è stato concesso il TI

(82)

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta ai quali è stato concesso il TI i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, come indicato sopra. Per le due società collegate della RPC a cui è stato concesso il TI, Alcoa Shanghai e Alcoa Bohai, è stata calcolata la media dei dati di entrambe le società per stabilire un unico margine di dumping per il gruppo in questione.

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(83)

Dato che la collaborazione nella RPC è stata molto scarsa, il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC è stato calcolato utilizzando le transazioni maggiormente soggette a dumping di un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta al quale sono stati rifiutati il TEM e il TI.

(84)

Su tale base il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 42,9 % del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(85)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono quindi provvisoriamente i seguenti:

Società

Margine provvisorio di dumping

Alcoa Bohai e Alcoa Shanghai

23,9 %

Shandong Loften

31,6 %

Zhenjiang Dingsheng

31,9 %

Tutte le altre società

42,9 %

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(86)

Vista la definizione di «industria comunitaria» («IC») di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è stata presa in considerazione la produzione di tutti i produttori comunitari stabiliti nella Comunità e non collegati ad alcun produttore esportatore interessato al fine di stabilire il volume totale della produzione comunitaria.

(87)

La denuncia è stata presentata da Eurométaux per conto di quattro produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta. Un altro produttore ha sostenuto la denuncia e un produttore vi si è opposto. Durante il PI la produzione dei cinque produttori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentava più del 60 % della produzione comunitaria totale, come indicato al considerando 86. Si ritiene pertanto che i produttori che hanno collaborato costituiscano l’industria comunitaria (IC) a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.   Consumo comunitario

(88)

Il consumo comunitario è stato stabilito in base al volume delle vendite dell’IC sul mercato comunitario, alle stime delle vendite comunitarie effettuate da altri produttori e delle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi terzi basate su dati Eurostat e sulle informazioni fornite dai produttori esportatori interessati.

(89)

Si osserva che il codice NC ex 7607 11 10, in base al quale sono stati stabiliti i volumi delle importazioni nella presente inchiesta, comprendeva altri tipi di fogli di alluminio oltre al prodotto in esame, ad esempio i fogli di alluminio per converter (ACF) (utilizzati soprattutto per la conservazione a lungo termine di liquidi e prodotti alimentari) o altri prodotti di fogli, comprendenti le bobine standard (cfr. sopra, considerando 15) che non sono il prodotto in esame. Quindi non è stato possibile estrarre dai dati di questa categoria più vasta di prodotti i dati per i soli fogli di alluminio e di conseguenza è stato necessario stimare il volume totale delle importazioni del prodotto in esame. A tale riguardo, il denunziante ha sostenuto che alcune importazioni effettuate con il codice pertinente dovrebbero essere escluse a causa della loro particolare origine (cioè da paesi in cui non risulta esistere una produzione di fogli di alluminio) o del livello specifico dei loro prezzi, che indicherebbe che queste importazioni non sono il prodotto in esame. Dovrebbero inoltre essere escluse le importazioni per il perfezionamento attivo, economicamente non redditizio per i fogli di alluminio a causa della complessità tecnica e dei costi elevati che presenta. Si è ritenuto che questo metodo fornirebbe un quadro attendibile del volume totale delle importazioni di fogli di alluminio.

(90)

La riduzione del consumo comunitario di 8 punti percentuali nel 2006 può essere spiegata con il forte aumento dei prezzi dell’alluminio sul mercato internazionale, che in quell’anno è salito del 33 % ed ha avuto un effetto diretto sulla domanda di fogli di alluminio.

Tabella 1

Consumo nell’UE (volume)

 

2005

2006

2007

PI

Consumo (t)

95 296

87 630

115 364

98 689

Consumo (valore indicizzato)

100

92

121

104

3.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(91)

La Commissione ha esaminato se le importazioni di fogli di alluminio originarie dell’Armenia, del Brasile e della RPC dovessero essere valutate cumulativamente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(92)

L’esportatore brasiliano ha sostenuto che le quantità importate e le quote di mercato del Brasile sono diminuite nel periodo in questione, mentre le importazioni dagli altri due paesi sono aumentate. Inoltre, il prodotto importato dal Brasile è presumibilmente di migliore qualità rispetto a quello importato dalla RPC e dall’Armenia e i canali di vendita e i metodi di distribuzione sono diversi. Ciò indicherebbe che le condizioni di concorrenza per le importazioni dal Brasile erano diverse da quelle relative alle importazioni dagli altri paesi interessati. Quindi almeno una delle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base non risulterebbe soddisfatta.

(93)

Tale richiesta non ha potuto essere accettata per i seguenti motivi:

come indicato sopra nei considerando da 53 a 85, il margine di dumping determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base,

il volume delle importazioni dall’Armenia, dal Brasile e dalla RPC non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, vale a dire le loro quote di mercato raggiungevano rispettivamente il 5,2 %, 12,8 % e 30,7 % nel PI (cfr. tabella 4). Le importazioni dal Brasile sono risultate stabili dal 2006 alla fine del PI nonostante la reintroduzione delle importazioni dalla Cina e l’arrivo delle importazioni dall’Armenia (cfr. tabella 3),

per quanto riguarda le condizioni della concorrenza tra i prodotti importati dai paesi interessati e il prodotto comunitario simile, dall’inchiesta è emerso che i prodotti importati (da tutti i paesi interessati) e i prodotti fabbricati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche di base, nonostante le possibili differenze qualitative, e sono utilizzati per le stesse applicazioni. I canali di vendita sono risultati simili in tutti i casi (vale a dire i prodotti vengono venduti principalmente tramite imprese di avvolgimento ai dettaglianti e ai consumatori finali), contrariamente alle asserzioni dell’esportatore brasiliano. Per quanto riguarda i diversi «metodi di distribuzione», si trattava essenzialmente del modo di contattare i diversi clienti e questo non è stato considerato un fattore che dimostra che le condizioni di concorrenza fossero diverse,

per quanto riguarda le condizioni di concorrenza tra le importazioni dai paesi interessati, l’inchiesta ha rivelato che se i volumi delle importazioni da questi paesi hanno avuto andamenti diversi nel 2005 e 2006, dopo che il dazio antidumping applicabile alla RPC è stato abrogato (cfr. considerando 114), questo è dovuto al fatto che le importazioni dalla RPC e dall’Armenia sono riprese solo nel 2006, mentre il prodotto brasiliano si era già imposto sul mercato comunitario. Questa circostanza da sola non permette di concludere che le condizioni di concorrenza siano diverse tra i tre paesi interessati. Tra il 2007 e il PI i volumi delle importazioni dalla RPC e dall’Armenia si sono stabilizzati, come pure quelli delle importazioni dal Brasile,

infine, come si può rilevare dalla tabella 2, i prezzi medi di vendita delle importazioni dal Brasile sono risultati in linea con quelli delle importazioni dagli altri paesi interessati e hanno seguito le stesse tendenze nel corso del periodo in esame.

Tabella 2

Prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati

Prezzi unitari

(EUR/t)

2005

2006

2007

PI

Repubblica popolare cinese

2 170

2 666

2 722

2 602

Indice

0

100

102

98

Armenia

2 316

2 724

2 614

Indice

100

118

113

Brasile

2 252

2 609

2 712

2 440

Indice

100

116

120

108

(94)

In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni dai paesi interessati dovranno essere esaminate cumulativamente.

4.   Importazioni dai paesi interessati

4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(95)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate, passando da 13 499 t nel 2005 a 48 141 t nel PI, un aumento del 257 %. L’incremento è stato particolarmente marcato tra il 2006 e il 2007, quando sono aumentate del 276 %.

Tabella 3

Importazioni dai paesi interessati

Importazioni (t)

2005

2006

2007

PI

Armenia

0

65

5 477

5 195

Indice

100

8 374

7 943

Brasile

13 452

12 672

12 556

12 628

Indice

100

94

93

94

RPC

47

3 416

35 358

30 318

Indice

100

1 035

888

Totale dei paesi interessati

13 499

16 153

53 391

48 141

Indice

100

120

396

357

(96)

La quota di mercato detenuta dai paesi interessati è aumentata tra il 2005 e il PI dal 14 % al 49 %, cioè di 35 punti percentuali. L’incremento è stato particolarmente marcato tra il 2006 e il 2007, quando è aumentata di 28 punti percentuali.

Tabella 4

Quota di mercato dei paesi interessati

Quote di mercato

2005

2006

2007

PI

Armenia

0,07 %

4,75 %

5,26 %

Brasile

14,12 %

14,46 %

10,88 %

12,80 %

RPC

0,05 %

3,90 %

30,65 %

30,72 %

Totale dei paesi interessati

14 %

18 %

46 %

49 %

4.2.   Prezzi

(97)

Dal 2005 al PI i prezzi delle importazioni dai paesi interessati sono aumentati da 2 211 EUR/t a 2 552 EUR/t, un aumento del 15 % che riflette l’aumento dei prezzi delle materie prime, ma in misura minore rispetto ai prezzi dell’IC (cfr. tabella 7).

Tabella 5

Prezzi delle importazioni in esame

Prezzi unitari (EUR/t)

2005

2006

2007

PI

Totale dei paesi interessati

2 211

2 530

2 719

2 552

Indice

100

114

123

115

4.3.   Vendita a prezzi inferiori (sottoquotazione)

(98)

Per analizzare la sottoquotazione è stato fatto un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto, adeguati a livello franco fabbrica, praticati dall’IC ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, e la corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dai paesi interessati, praticati al primo acquirente indipendente, con un adeguamento appropriato per i costi successivi all’importazione.

(99)

I prezzi di vendita dell’IC e i prezzi all’importazione dai paesi interessati sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, cioè quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.

(100)

Durante il PI la media ponderata dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell’IC, era dell’8,0 % per l’Armenia, del 12,6 % per il Brasile e del 20 % per la RPC. Il margine medio ponderato totale di sottoquotazione per tutti i paesi interessati durante il PI era pari al 10,0 %.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(101)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’IC ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici in rapporto con la situazione dell’IC durante il periodo in esame.

5.1.   Produzione, capacità e utilizzazione della capacità produttiva

Tabella 6

Produzione, capacità e utilizzazione della capacità produttiva

 

2005

2006

2007

PI

Produzione (t)

56 662

50 184

41 482

33 645

Produzione (valore indicizzato)

100

95

79

64

Capacità produttiva (t)

61 144

60 142

56 873

55 852

Capacità produttiva (valore indicizzato)

100

98

93

91

Utilizzazione della capacità produttiva

86 %

83 %

73 %

60 %

Utilizzazione della capacità produttiva (valore indicizzato)

100

97

85

70

(102)

Il volume di produzione dell’IC ha rivelato una netta tendenza negativa tra il 2005 e il PI. Il volume di produzione dell’IC è calato del 36 % e la capacità produttiva globale è diminuita del 9 %. Ciò spiega perché l’utilizzazione della capacità produttiva è diminuita solo del 30 % nel periodo in esame e non sia calata maggiormente.

5.2.   Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzo unitario medio nella CE

(103)

La tabella 7 indica le prestazioni dell’IC in relazione alle sue vendite ad acquirenti indipendenti della Comunità.

Tabella 7

Volume delle vendite, quota di mercato, prezzi e prezzi unitari medi nella Comunità

 

2005

2006

2007

PI

Volume delle vendite (t)

43 972

45 540

37 531

30 589

Volume delle vendite (valore indicizzato)

100

104

85

70

Quota di mercato

47 %

52 %

33 %

31 %

Prezzo unitario in EUR/t

2 574

3 052

3 229

3 081

Prezzi unitari (valore indicizzato)

100

119

125

120

(104)

Mentre durante il periodo in esame il consumo comunitario ha subito variazioni, facendo registrare alla fine del PI un aumento del 4 % rispetto all’inizio del periodo in esame, il volume delle vendite del prodotto in esame da parte dell’IC ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è diminuito del 30 %. Ciò significa che l’IC non ha potuto beneficiare del maggiore consumo, specialmente nel 2007 e alla fine del PI, e del consumo generalmente stabile nel periodo in esame a causa delle importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza la quota di mercato dell’IC è diminuita di 16 punti percentuali tra il 2005 e il PI.

(105)

Durante lo stesso periodo, i prezzi medi delle vendite franco fabbrica dell’IC a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono aumentati del 20 %, riflettendo il significativo aumento del prezzo della principale materia prima, l’alluminio. Tuttavia, mentre il costo dell’alluminio è aumentato del 27 %, il prezzo di vendita dell’IC è aumentato solo del 20 %. L’IC non è stata infatti in grado di trasferire pienamente gli aumenti dei costi globali ai suoi clienti.

5.3.   Scorte

(106)

I dati indicati nella tabella 8 rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 8

Scorte

 

2005

2006

2007

PI

Scorte (t)

3 300

2 936

3 260

3 068

Scorte (valore indicizzato)

100

89

99

93

(107)

L’inchiesta ha rivelato che le scorte non possono essere considerate un fattore di pregiudizio importante, dal momento che la maggior parte della produzione viene realizzata su ordinazione. Pertanto, l’andamento delle scorte è indicato a titolo informativo. In ogni caso, il livello delle scorte è diminuito del 7 % tra il 2005 e il PI.

5.4.   Investimenti e capacità di ottenere capitali

Tabella 9

Investimenti

 

2005

2006

2007

PI

Investimenti (EUR)

6 900 065

671 268

1 329 302

3 993 640

Investimenti (valore indicizzato)

100

10

19

58

(108)

Tra il 2005 e il PI gli investimenti per la produzione del prodotto simile sono diminuiti del 42 %. Dopo un crollo del 90 % tra il 2005 e il 2006, il livello degli investimenti è rimasto basso nel corso del 2007. Durante il PI il valore degli investimenti è aumentato del 39 %, rimanendo comunque a un livello basso rispetto al 2005. Nel corso dell’inchiesta si è constatato che gli investimenti in edifici, impianti e macchinari erano destinati essenzialmente a mantenere il livello di capacità produttiva. Va notato che questi investimenti possono essere utilizzati anche per la produzione di altri fogli di alluminio che non costituiscono il prodotto in esame. Tuttavia, sebbene non sia stato possibile attribuire gli importi esatti al prodotto in esame data la bassa utilizzazione della capacità produttiva menzionata sopra, sembra comunque che gli investimenti non siano stati fatti per aumentare la capacità produttiva generale, ma per migliorare e snellire ulteriormente il processo di produzione allo scopo di ridurre i costi.

5.5.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 10

Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2005

2006

2007

PI

Redditività sulle vendite CE

–4,8 %

–3,0 %

–0,1 %

–3,7 %

Utili sul totale del capitale investito

–90,3 %

– 718,8 %

–9,7 %

–85,7 %

Flusso di cassa

3 %

–2 %

–1 %

1 %

(109)

Nel periodo in esame la redditività espressa come percentuale delle vendite nette dell’IC è rimasta negativa e ha seguito lo stesso andamento del consumo comunitario, vale a dire che è stato constatato un leggero miglioramento nell’ambito dell’aumento del consumo comunitario nel 2007, ma durante il PI è diminuita nuovamente.

(110)

L’utile sul totale del capitale investito è stato calcolato esprimendo il profitto netto al lordo delle imposte del prodotto simile come percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile. Questo indicatore è risultato negativo durante il periodo in esame ed è stato particolarmente pronunciato tra il 2005 e il 2006, quando l’utile sugli investimenti è diminuito da – 90 % a – 719 %.

(111)

Per quanto riguarda il flusso di cassa generato dall’IC, è stato constatato un andamento negativo che ha comportato un grave peggioramento generale della situazione finanziaria dell’IC nel PI.

5.6.   Occupazione, produttività e salari

Tabella 11

Occupazione, produttività e salari

 

2005

2006

2007

PI

Numero di dipendenti

528

492

412

370

Numero di dipendenti (valore indicizzato)

100

93

78

70

Costi salariali

12 868 631

12 653 345

10 281 921

9 116 970

Costi salariali (valore indicizzato)

100

98

80

71

Costo medio del lavoro

24 379

25 710

24 967

24 655

Costo medio del lavoro (valore indicizzato)

100

105

102

101

Produttività (t/dipendente)

100

102

101

91

Produttività (valore indicizzato)

100

102

101

91

(112)

Il numero di dipendenti dell’IC è diminuito complessivamente del 30 %, in parte per via del processo di ristrutturazione realizzato alla fine del periodo in esame. I costi salariali globali sono scesi notevolmente, nonostante i salari medi siano rimasti stabili. Il calo dell’occupazione non è stato così rapido come il calo della produzione. Di conseguenza l’IC non ha potuto mantenere lo stesso livello di produttività del 2005.

5.7.   Entità del margine di dumping

(113)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

5.8.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(114)

Nel 2001 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originarie della RPC e della Russia (5). Queste misure sono scadute nel maggio 2006 (6). I dati raccolti durante la presente inchiesta indicano che l’IC non aveva superato le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping e che la sua situazione era peggiorata ancora notevolmente dopo il 2006, quando i dazi antidumping sono scaduti e sul mercato comunitario hanno ripreso a entrare importazioni oggetto di dumping.

5.9.   Crescita

(115)

Dall’inchiesta è emerso che nonostante un livello di consumo relativamente stabile, anche se soggetto a variazioni nel corso del periodo in esame, l’IC ha registrato una perdita nel volume delle vendite (– 31,4 %) e nella quota di mercato (– 35 %) in tale periodo.

6.   Conclusioni sul pregiudizio

(116)

L’analisi degli indicatori di pregiudizio ha rivelato che la situazione dell’IC si è deteriorata in modo significativo nel corso del periodo in esame. Tutti gli indicatori seguono un andamento negativo nel periodo in esame, fuorché i prezzi unitari di vendita a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e perciò non hanno avuto un impatto positivo sulla redditività dell’IC, che è rimasta negativa nel corso di tutto il periodo in esame. In particolare, per non perdere ulteriormente la sua quota di mercato e mantenere la produzione a un livello ragionevole, l’IC non ha avuto altra possibilità che seguire i livelli dei prezzi stabiliti dalle importazioni oggetto di dumping e perciò non ha potuto trasferire completamente sui suoi clienti il forte incremento dei costi delle materie prime. Ciò ha determinato le perdite subite dall’IC e la sua situazione finanziaria si è deteriorata considerevolmente nel periodo in esame.

(117)

La riduzione del volume delle vendite ha anche impedito all’IC di beneficiare della domanda relativamente stabile sul mercato di fogli di alluminio nel periodo in esame.

(118)

Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’IC ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1.   Introduzione

(119)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dell’Armenia, del Brasile e della RPC abbiano arrecato all’IC un pregiudizio di dimensioni tali da poter essere definito materiale. Anche i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’IC nello stesso periodo, sono stati esaminati in modo da evitare che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(120)

Le importazione dai paesi interessati sono aumentate in misura considerevole, del 257 % in termini di volume e di 35 punti percentuali in termini di quota di mercato, raggiungendo il 49 % del mercato comunitario nel PI. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’IC è diminuita di circa 17 punti percentuali.

(121)

Il prezzo unitario di vendita medio per tonnellata delle importazioni dai paesi interessati è aumentato solo del 15 %, nonostante i prezzi della materia prima siano aumentati del 27 % a livello internazionale, risultando inferiore al prezzo medio di vendita dell’IC del 10 %, in media, durante il PI. Il considerevole aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati e della loro quota di mercato durante il periodo in esame, a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’IC, è coinciso con l’evidente deterioramento della situazione finanziaria generale dell’IC verificatosi nello stesso periodo. Questo deterioramento si nota in particolare sul piano del volume di produzione e del volume delle vendite, diminuiti notevolmente. Inoltre, l’aumento del prezzo di vendita non è avvenuto allo stesso ritmo di quello dei costi delle materie prime. Sebbene siano leggermente migliorati tra il 2005 e la fine del PI, i margini di profitto rimangono negativi in tutto il periodo in esame.

(122)

Nell’analizzare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping si è constatato che il prezzo è un importante elemento di concorrenza, dato che la qualità del prodotto non è un fattore molto significativo. Va inoltre osservato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente inferiori sia ai prezzi dell’IC sia a quelli praticati dagli esportatori di altri paesi terzi.

(123)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni in esame, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati dal 2005 in poi e che sono state realizzate a prezzi oggetto di dumping molto bassi, ha avuto un ruolo decisivo nel causare il grave pregiudizio.

3.   Effetto di altri fattori

a)    Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla RPC, dall’Armenia e dal Brasile

Tabella 12

Importazioni originarie di altri paesi terzi (quantitativi)

Importazioni (t)

2005

2006

2007

PI

Russia

10 661

11 393

9 835

7 139

Indice

100

107

92

67

Turchia

3 525

2 278

1 968

2 075

Indice

100

65

56

59

Venezuela

3 446

1 346

1 814

1 039

Indice

100

39

53

30

Altri paesi terzi

1 982

1 489

2 124

2 617

Indice

100

75

107

132

Totale

19 614

16 506

15 741

12 870

Indice

100

84

80

66


Tabella 13

Importazioni originarie di altri paesi terzi (prezzo medio per tonnellata)

Prezzi medi (EUR)

2005

2006

2007

PI

Russia

2 366

2 718

2 905

2 743

Indice

100

115

123

116

Turchia

3 124

2 977

3 027

2 948

Indice

100

95

97

94

Venezuela

2 351

2 885

2 982

2 698

Indice

100

123

127

115

Altri paesi terzi

2 325

2 728

3 123

3 307

Indice

100

117

134

142

Totale

2 541

2 827

3 009

2 924

Indice

100

111

118

115


Tabella 14

Quote di mercato

Quote di mercato (%)

2005

2006

2007

PI

Russia

11,19 %

13,00 %

8,52 %

7,23 %

Turchia

3,70 %

2,60 %

1,71 %

2,10 %

Venezuela

3,62 %

1,54 %

1,57 %

1,05 %

Altri paesi terzi

2,08 %

1,70 %

1,84 %

2,65 %

Totale

20,6 %

18,8 %

13,6 %

13,0 %

(124)

Gli altri principali paesi esportatori sono la Russia, la Turchia e il Venezuela, che avevano quote di mercato tra l’1,0 % e il 7,3 % nel PI. Le importazioni degli altri paesi terzi, considerati singolarmente, rappresentavano quote di mercato trascurabili. Come risulta dalla tabella 11, i volumi delle importazioni di altri paesi terzi sono diminuiti notevolmente durante il periodo in esame, ossia di 34 punti percentuali, da 19 614 t nel 2005 a 12 870 t nel PI. Analogamente, le quote di mercato sono calate dal 20,6 % nel 2005 al 13 % nel PI.

(125)

Per quanto riguarda i prezzi all’importazione, si nota che le importazioni dagli altri tre principali paesi esportatori, Russia, Turchia e Venezuela, sono state realizzate a prezzi leggermente inferiori a quelli dell’IC. Si è però ritenuto che la loro quota di mercato modesta, che oltretutto si è gradualmente ridotta, non abbia avuto ripercussioni negative sulla situazione dell’IC. I prezzi degli altri paesi terzi, escludendo la Russia, la Turchia, il Venezuela e i tre paesi interessati, sono risultati nella media, superiori ai prezzi dell’IC (+ 7,8 %).

(126)

Si conclude pertanto che le importazioni dagli altri paesi terzi non abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione dell’IC.

b)    Esportazioni dell’industria comunitaria

(127)

Un produttore esportatore ha sostenuto che l’andamento sfavorevole del tasso di cambio EUR/USD sia stata la ragione di un significativo deterioramento dell’andamento delle esportazioni dell’IC, che ha a sua volta causato un grave pregiudizio all’IC.

(128)

Le esportazioni di fogli di alluminio effettuate dall’IC verso paesi terzi sono diminuite del 63 % nel corso del periodo in esame. Nello stesso periodo sono diminuiti del 26 % anche i prezzi all’esportazione praticati dall’IC. Queste esportazioni rappresentavano tuttavia solo il 6,6 % del totale delle vendite effettuate nel PI dall’IC ad acquirenti indipendenti e quindi si è concluso che esse non hanno contribuito in maniera significativa al grave pregiudizio subito dall’IC.

c)    Importazioni dell’industria comunitaria

(129)

Un produttore comunitario ha importato il prodotto in esame dalla sua società collegata nella RPC e lo ha rivenduto sul mercato comunitario. Sebbene i prezzi di rivendita fossero sottoquotati rispetto a quelli dell’IC, va notato che il volume delle importazioni cinesi rappresentava solo una minima parte del totale delle importazioni dalla RPC (tra l’1 e il 5 %). Inoltre, le importazioni realizzate da questo produttore comunitario avevano il solo scopo di preservare alcuni clienti globali che altrimenti avrebbero acquistato il prodotto in esame a prezzi di dumping dai fornitori cinesi. Si è quindi concluso che il basso volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC realizzate dal produttore comunitario interessato non hanno annullato il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall’IC.

d)    Pregiudizio autoinflitto

(130)

Un produttore esportatore ha sostenuto che la riduzione del volume delle vendite effettuate dall’IC non fosse dovuta alle importazioni in questione ma al fatto che l’IC abbia deciso di trasferire la produzione e le vendite al più lucrativo mercato dell’ACF.

(131)

Le imprese di avvolgimento hanno affermato che il prodotto in esame fosse in effetti un sottoprodotto per l’IC, utilizzato semplicemente per riempire un vuoto di produzione in caso di scarsa domanda di ACF.

(132)

Tuttavia, l’inchiesta ha concluso in via provvisoria che queste asserzioni non sono fondate. I volumi di produzione di ACF di uno dei maggiori produttori comunitari sono rimasti stabili durante il periodo in esame, mentre il volume delle vendite del prodotto in esame è diminuito considerevolmente. Pertanto, si può concludere provvisoriamente che nell’IC esistono notevoli capacità inutilizzate, che sono effettivamente aumentate da quando l’utilizzazione della capacità produttiva è diminuita considerevolmente (dall’86 % al 60 %).

e)    Andamento del consumo sul mercato comunitario

(133)

È stato esaminato se l’andamento del consumo possa essere stato un fattore che ha causato un grave pregiudizio all’IC.

(134)

Come indicato nel considerando 88, il consumo comunitario non presenta una tendenza omogenea. Il consumo comunitario totale è calato tra il 2005 e il 2006, ma è aumentato nuovamente nel 2007. Nel PI è diminuito di 17 punti percentuali. Tuttavia, il volume delle vendite dell’IC non ha seguito la stessa tendenza, poiché è stato registrato un forte calo delle vendite, specialmente tra il 2006 e il 2007 (– 19 %), mentre nello stesso periodo il consumo comunitario è aumentato di più del 29 %. Inoltre, prendendo in considerazione il periodo in esame, risulta che l’IC non ha raggiunto lo stesso livello di volume delle vendite nel PI rispetto all’inizio del periodo in esame (– 30 %), sebbene il consumo comunitario sia calato a un livello quasi uguale alla fine del PI, con un aumento globale di più del 4 %.

f)    Andamento dei costi dell’IC

(135)

Poiché i costi delle materie prime rappresentano tra il 60 e il 65 % dei costi totali di produzione, il forte aumento del prezzo dell’alluminio sul mercato internazionale, che è salito del 27 % durante il periodo in esame, ha determinato un notevole aumento dei costi dell’IC.

(136)

Tuttavia, mentre il costo delle materie prime è aumentato del 27 %, il prezzo delle vendite dell’IC è aumentato solo del 19 %, il che significa che l’aumento dei costi non ha potuto essere trasferito completamente sui clienti.

4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(137)

In base a quanto sopra, si conclude provvisoriamente che il grave pregiudizio subito dall’IC non può essere attribuito alle importazioni da altri paesi terzi o a una contrazione della domanda sul mercato comunitario, ma è dovuto all’improvviso aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati nel periodo in esame. La contemporaneità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping originarie dell’Armenia, del Brasile e della RPC, l’aumento delle relative quote di mercato e le pratiche di sottoquotazione riscontrate, da una parte, e l’evidente deterioramento della situazione dell’IC, dall’altra, inducono a concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del grave pregiudizio subito dall’IC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. In particolare, l’IC non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita sul mercato comunitario a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Quindi l’aumento dei costi generali non ha potuto essere trasferito interamente ai clienti e i margini di profitto sono rimasti abbastanza bassi, nonostante il forte incremento del consumo comunitario tra il 2006 e il 2007, con gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria complessiva dell’IC. Sono stati analizzati gli eventuali effetti dovuti ad altri fattori, soprattutto le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dell’IC e l’andamento dei costi, ma tutti questi fattori non sono risultati essere una causa determinante del pregiudizio subito dall’IC.

(138)

Sulla base della precedente analisi, che ha distinto chiaramente e separato gli effetti di tutti i fattori noti aventi un impatto sulla situazione dell’IC dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni di fogli di alluminio provenienti dall’Armenia, dal Brasile e dalla RPC hanno provocato un grave pregiudizio all’IC, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(139)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, malgrado le conclusioni riguardanti il dumping pregiudizievole, esistessero importanti motivi per concludere che non era nell’interesse della Comunità adottare misure in questo caso particolare. A tale riguardo deve essere preso in considerazione il probabile impatto dell’eventuale adozione o non adozione di misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento.

(140)

Per valutare il probabile impatto dell’istituzione o della non istituzione di misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti notoriamente interessate o a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all’IC, a due importatori indipendenti e a 24 utilizzatori.

(141)

Come detto nel considerando 10, sei produttori dell’IC e otto importatori/utilizzatori hanno risposto al questionario.

1.   Interessi dell’industria comunitaria

(142)

La situazione di pregiudizio dell’IC è risultata dalla sua difficoltà a sostenere la concorrenza delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping.

(143)

L’istituzione di misure dovrebbe servire a prevenire ulteriori distorsioni del mercato e la contrazione dei prezzi nonché a ristabilire condizioni di concorrenza eque. L’IC potrebbe allora aumentare il volume delle sue vendite e riguadagnare quote di mercato, generando così maggiori economie di scala e raggiungendo il livello di profitto necessario a migliorare la sua situazione finanziaria. Ciò le consentirebbe di continuare ad investire in impianti produttivi, in modo da garantire la propria sopravvivenza.

(144)

Qualora non vengano istituite misure antidumping, la situazione dell’IC continuerà a peggiorare. L’IC si trova in difficoltà in particolare per la perdita di entrate, malgrado i prezzi unitari di vendita siano in aumento. Ciò è dovuto al calo del volume delle vendite e delle quote di mercato dell’IC a causa delle importazioni oggetto di dumping. Inoltre l’IC non è stata in grado di trasferire ai suoi clienti l’intero aumento del costo delle materie prime a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Date le scarse entrate e la tendenza in forte peggioramento nel PI, è molto probabile che la situazione finanziaria dell’IC peggiorerà ulteriormente se non verranno istituite misure. Alla fine si dovrebbe quindi procedere a ulteriori tagli della produzione, con conseguenti rischi per l’occupazione e gli investimenti nella Comunità. Se la produzione comunitaria di fogli di alluminio dovesse cessare, gli utilizzatori del prodotto sarebbero ancora più dipendenti dai fornitori non comunitari.

(145)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’IC di superare le conseguenze del dumping pregiudizievole subite e sarebbe quindi nel suo interesse.

2.   Interesse degli importatori indipendenti

(146)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori/operatori commerciali noti. Due importatori hanno risposto al questionario. I volumi del prodotto in esame importati da queste due società rappresentavano il 17,0 % delle importazioni totali nella Comunità dai paesi interessati e l’8,0 % del consumo comunitario.

(147)

Dai dati forniti dagli importatori interessati emerge che i margini di profitto sul prodotto in esame sono in effetti relativamente ridotti. Di conseguenza è stato sostenuto che gli eventuali dazi antidumping non potevano essere trasferiti ai clienti finali, che sono principalmente imprese di avvolgimento.

(148)

In primo luogo va notato che l’inchiesta che rivelato che gli aumenti dei prezzi possono essere trasferiti almeno in parte ai clienti poiché, come indicato sotto, i prezzi dei fogli di alluminio fluttuano notevolmente e in passato sono già stati trasferiti ai clienti considerevoli aumenti dei prezzi.

(149)

In secondo luogo esistono altri paesi fornitori come la Russia, il Venezuela o la Turchia da cui il prodotto può essere importato senza alcun dazio antidumping. Per questo motivo, sebbene si riconosca che l’istituzione di un dazio antidumping possa avere un certo impatto su queste società, le ripercussioni sarebbero attenuate dall’esistenza di altri paesi fornitori.

3.   Interesse degli utilizzatori

(150)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli utilizzatori noti della Comunità, sei dei quali hanno risposto al questionario. I principali utilizzatori nella Comunità sono le imprese di avvolgimento la cui attività consiste nel commercio di materiali di confezionamento (fogli di alluminio, ma anche carta e plastica) dopo l’avvolgimento del prodotto in esame importato in piccoli rotoli e nel suo reimballaggio per la vendita a clienti industriali e dettaglianti. Le imprese di avvolgimento non sono acquirenti di ACF. Esse rappresentano l’80 % del consumo comunitario del prodotto in esame.

(151)

Nel caso dovessero essere istituite misure antidumping, le imprese di avvolgimento sono particolarmente preoccupate per: i) il rischio di distorsione della concorrenza con le imprese di avvolgimento dei paesi terzi; ii) l’esistenza di rifornimenti sufficienti di fogli di alluminio nella Comunità; e iii) le ripercussioni delle eventuali misure sul loro settore industriale.

3.1.   Notevoli svantaggi rispetto alle imprese di avvolgimento di altri paesi terzi

(152)

È stato sostenuto che, qualora fossero istituite misure, i produttori di fogli di alluminio dei paesi interessati, in particolare della RPC, si espanderebbero nella produzione di prodotti derivati (ossia l’avvolgimento del prodotto in esame in rotoli di fogli di alluminio per i consumatori) da esportare nella Comunità per evitare di pagare i dazi antidumping. Il dumping sarebbe praticato in tal caso a livello del prodotto derivato e di conseguenza le imprese di avvolgimento comunitarie potrebbero essere eliminate dal mercato.

(153)

Va notato che i costi di trasporto delle bobine standard sono proporzionalmente molto alti e quindi il trasporto di questo prodotto verso la Comunità potrebbe non essere economicamente praticabile. Quindi, le imprese di avvolgimento comunitarie continuerebbero a beneficiare di vantaggi naturali come i costi di trasporto minori e una gamma più ampia di prodotti da offrire ai dettaglianti.

3.2.   Difficoltà di rifornimento

(154)

Le imprese di avvolgimento hanno sostenuto che i produttori comunitari di bobine jumbo sono più interessati alla fabbricazione di ACF, che ha un prezzo di vendita più alto degli fogli di alluminio, e apparentemente forniscono loro fogli di alluminio solo quando la domanda di ACF è ridotta. Dato che l’ACF e i fogli di alluminio sono prodotti nella stessa catena di produzione, il passaggio da un prodotto all’altro sarebbe semplice e non richiederebbe costi significativi.

(155)

Le stesse parti interessate hanno asserito che per questo motivo la fornitura di fogli di alluminio nella Comunità è insufficiente (o per lo meno instabile) e richiede un maggior ricorso alle importazioni, in particolare dai paesi interessati. Tuttavia, in base alle informazioni disponibili verificate, in questa fase dell’inchiesta risulta che queste asserzioni non sono fondate. Infatti, i volumi di produzione di ACF di uno dei maggiori produttori comunitari sono rimasti stabili durante il periodo in esame, mentre il volume delle vendite di fogli di alluminio è diminuito considerevolmente. Ciò indica che la produzione di fogli di alluminio non è stata sostituita dalla produzione di ACF, come sostenuto.

(156)

In generale le capacità inutilizzate dell’IC sono aumentate da quando l’utilizzazione delle capacità è diminuita notevolmente (dall’88 % al 62 %). Quindi è stato concluso che esistono considerevoli capacità inutilizzate di fogli di alluminio nell’IC che potrebbero soddisfare un aumento della domanda del prodotto dell’IC. Per questo motivo non si è potuto concludere che i clienti comunitari dipendono dalle importazioni di fogli di alluminio.

(157)

I dazi non dovrebbero determinare una penuria di rifornimenti. Sono disponibili fonti di rifornimento alternative da altri paesi terzi su cui non grava alcun dazio. Inoltre, anche gli altri paesi terzi hanno visto diminuire la loro quota di mercato, il che indica che in questi paesi esistono capacità inutilizzate per rifornire il mercato comunitario qualora vengano ristabilite condizioni di equa concorrenza.

3.3.   Gli effetti di eventuali misure sulle imprese di avvolgimento

(158)

Questi piccoli rotoli («rotoli standard») pesano meno di 10 kg e sono utilizzati come materiale d’imballaggio provvisorio multiuso (per lo più in attività domestiche, di catering e di rivendita di alimenti e fiori).

(159)

Le imprese di avvolgimento hanno sostenuto che sono in una posizione vulnerabile perché si trovano tra i produttori di fogli di alluminio e le principali catene di distribuzione al dettaglio che impongono loro margini di profitto molto stretti. È stato rilevato che la redditività globale delle imprese di avvolgimento varia tra – 2 % e + 2 %.

(160)

Anche se le imprese di avvolgimento forniscono generalmente un’ampia gamma di prodotti di imballaggio, i fogli di alluminio costituiscono una parte importante (fino al 70 %) del loro fatturato e visto il loro basso livello di redditività, eventuali misure avrebbero un impatto significativo, dato che le imprese ritengono di non essere in grado di trasferire gli oneri ai propri clienti.

(161)

Le imprese di avvolgimento hanno ancora la possibilità di trasferire il dazio antidumping ai propri clienti, in particolare se i prezzi della principale materia prima rimangono relativamente bassi rispetto ai livelli dei prezzi molto elevati del 2006 e 2007. Inoltre, come indicato al considerando 149, esistono altri paesi disponibili come fornitori.

(162)

In base a quanto precede, si conclude in via provvisoria che gli effetti sugli utilizzatori non saranno tali da far ritenere le misure contrarie all’interesse generale della Comunità.

4.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(163)

Tenuto conto di tutti i fattori analizzati sopra, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non avrà ripercussioni negative rilevanti sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame. In considerazione di ciò, si conclude in via provvisoria che non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(164)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’IC.

(165)

Per stabilire l’aliquota del dazio, la Commissione ha tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell’importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dalla Comunità. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’IC di coprire i suoi costi di produzione e di ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Un margine di profitto per i produttori, al lordo delle imposte, pari al 5 %, come proposto anche nella denuncia, è stato utilizzato nell’inchiesta iniziale. Questo livello di profitto è stato confermato durante l’inchiesta.

(166)

L’aumento di prezzo necessario è stato quindi determinato sulla base del confronto, per tipo di prodotto, tra il prezzo all’importazione medio ponderato, stabilito per calcolare la sottoquotazione dei prezzi (cfr. considerando da 98 a 100), e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall’IC sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando i prezzi di vendita dell’IC, per tenere conto delle perdite reali durante il PI, ed aggiungendo il margine di profitto sopra indicato. Le differenze risultanti da questo confronto sono state espresse in percentuale del valore totale all’importazione cif. Per l’Armenia e il Brasile, dato l’alto grado di collaborazione, il margine di pregiudizio residuo è stato fissato al livello del margine rilevato per gli esportatori che hanno collaborato. Per la Cina, dato il grado di collaborazione molto basso, il margine di pregiudizio residuo è stato calcolato in base alle esportazioni più pregiudizievoli di un produttore esportatore che ha collaborato, a cui è stato concesso il TI.

2.   Misure provvisorie

(167)

Alla luce di quanto precede, si ritiene pertanto che debba essere istituito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, un dazio antidumping provvisorio a livello del più basso dei margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore.

(168)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune imprese sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Dette aliquote di dazio (a differenza del dazio residuo applicabile a «tutte le altre società» in Armenia, Brasile e nella RPC) sono perciò applicabili esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(169)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (7) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(170)

Tenuto conto di quanto precede, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Aliquote di dazio provvisorie

Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

25,9 %

25,9 %

Tutte le altre società

27,6 %

25,9 %

25,9 %

RPC

Alcoa Bohai e Alcoa Shanghai

23,9 %

10,7 %

10,7 %

Shandong Loften

31,6 %

28,3 %

28,3 %

Zhenjiang Dingsheng

31,9 %

33,3 %

31,9 %

Tutte le altre società

42,9 %

52 %

42,9 %

Armenia

RUSAL Armenal

37,0 %

20,0 %

20,0 %

Tutte le altre società

37,0 %

20,0 %

20,0 %

I.   DISPOSIZIONE FINALE

(171)

Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, occorre precisare che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e classificate al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originarie dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto indicate è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Armenia

Società per azioni chiusa Rusal-Armenal

20,0 %

A943

Tutte le altre società

20,0 %

A999

Repubblica popolare cinese

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd

10,7 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd

28,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd

31,9 %

A946

Tutte le altre società

42,9 %

A999

Brasile

Companhia Brasileira de Aluminio

25,9 %

A947

Tutte le altre società

25,9 %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società nella Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti specificati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   La commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 177 del 12.7.2008, pag. 13.

(3)  GU C 59 del 4.3.2008, pag. 1

(4)  Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 950/2001 del Consiglio (GU L 134 del 17.5.2001, pag. 1).

(6)  GU C 112 del 12.5.2006, pag. 2.

(7)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve comprendere una dichiarazione, firmata da un responsabile della società e recante il timbro ufficiale della società stessa, formulata secondo il seguente modello:

1)

il nome e la qualifica del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

la dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il [volume] di fogli di alluminio venduti per l’esportazione verso la Comunità europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/38


REGOLAMENTO (CE) N. 288/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 per concedere un aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici gestiti o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

(2)

Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, devono elaborare in via preliminare una strategia. Per garantire il valore aggiunto dei programmi «Frutta nelle scuole» istituiti a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma sono consumati insieme ai pasti scolastici abituali. Qualora gli Stati membri decidano di attuare vari programmi, occorre che elaborino una strategia per ciascuno di essi.

(3)

Nella strategia di uno Stato membro devono figurare gli elementi fondamentali di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare il bilancio del programma, compresi i contributi comunitari e nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e la partecipazione delle parti interessate, quali le autorità competenti in materia di istruzione e sanità, il settore privato o i genitori. La strategia deve inoltre descrivere le misure di accompagnamento da adottarsi affinché il programma sia efficace.

(4)

L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Per far sì che i prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti offrano un livello elevato di protezione della salute dei bambini e stimolino abitudini alimentari sane, conviene che gli Stati membri escludano dal programma prodotti con aggiunta di zuccheri, grassi, sale o dolcificanti, salvo quando, in casi debitamente giustificati, la loro strategia prevede l'ammissione di tali prodotti nel programma. In ogni caso, occorre che in ogni Stato membro l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti sia approvato dall'autorità sanitaria competente.

(5)

Per rendere efficaci i programmi «Frutta nelle scuole» sono necessarie misure d'accompagnamento. Poiché le misure d'accompagnamento non devono essere circoscritte a zone geografiche particolari o a determinati istituti scolastici, escludendo alcuni bambini dal loro campo d'applicazione, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per far beneficiare delle misure d'accompagnamento la maggior parte dei bambini che rientrano nel gruppo bersaglio del loro programma.

(6)

Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano un programma «Frutta nelle scuole» devono richiedere l'aiuto comunitario su base annuale.

(7)

A fini di trasparenza, occorre fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto comunitario assegnato a ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per tenere conto dell'evoluzione demografica, è opportuno che la Commissione valuti almeno ogni tre anni se l'assegnazione permane adeguata.

(8)

Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, gli aiuti comunitari che erano stati indicativamente assegnati agli Stati membri che non hanno notificato in tempo alla Commissione la loro strategia devono essere ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella ad essi inizialmente attribuita.

(9)

Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto comunitario non solo i costi generati dall'acquisto di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati, ma anche, se indicati nella strategia degli Stati membri, alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma «Frutta nelle scuole». Pur tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno riservare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di controllo e per una gestione finanziaria corretta tali costi devono costituire importi fissi, calcolati su base proporzionale.

(10)

Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto, l'approvazione delle domande di aiuto e le condizioni di ammissibilità delle domande. Con riguardo al pagamento dell'aiuto, è necessario precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, le formalità per la presentazione della domanda, i controlli che devono essere effettuati e le sanzioni che devono essere comminate dalle autorità competenti, nonché le modalità di pagamento.

(11)

Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità conviene adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. È opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.

(12)

Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.

(13)

Per valutare l'efficacia del programma «Frutta nelle scuole» e consentire una verifica inter pares nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del proprio programma e comunicare i risultati alla Commissione. Nel caso in cui la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati non siano distribuiti gratuitamente al gruppo bersaglio del programma, gli Stati membri devono valutare quanto incida sull'efficacia del programma il contributo chiesto alle famiglie.

(14)

L'esperienza insegna che i beneficiari di progetti cofinanziati da aiuti comunitari non sono sempre sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità nel progetto in questione. Occorre pertanto indicare chiaramente in ogni istituto scolastico partecipante il ruolo ricoperto dalla Comunità nel programma «Frutta nelle scuole».

(15)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo sufficiente per istituire i loro programmi «Frutta nelle scuole» o per adeguare i programmi esistenti alle nuove disposizioni, è opportuno autorizzarli ad elaborare una strategia che contenga solo gli elementi fondamentali per il periodo iniziale dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010. È inoltre opportuno permettere loro di posticipare, durante tale periodo transitorio, l'adozione delle misure d'accompagnamento.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici e alla copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole».

2.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Gruppo bersaglio

Gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono destinati ai bambini che frequentano regolarmente un istituto scolastico gestito o riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Articolo 3

Strategia

1.   Gli Stati membri che intendono istituire un programma «Frutta nelle scuole» definiscono la strategia di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   La strategia non contempla i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del programma «Frutta nelle scuole».

3.   Gli Stati membri illustrano nella strategia in che modo garantiscono il valore aggiunto del loro programma, in particolare qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma. Descrivono inoltre le misure di controllo previste dalla strategia.

4.   Gli Stati membri illustrano nella strategia le misure d'accompagnamento che intendono adottare per garantire la riuscita del programma. Tali misure possono consistere nel mirare a far scoprire i prodotti ortofrutticoli al gruppo bersaglio o nel sensibilizzarlo ad abitudini alimentari sane, ad esempio attraverso la creazione di siti web, l'organizzazione di visite ad aziende agricole o attività di giardinaggio.

5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma «Frutta nelle scuole». Se decidono di attuare più di un programma delineano una strategia per ciascuno di essi. Lo Stato membro che attua vari programmi può istituire un quadro di coordinamento.

Articolo 4

Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti da esse derivati

1.   Gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per un periodo compreso tra il 1o agosto e il 31 luglio di uno o più anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo.

2.   Gli Stati membri in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vigono già programmi a favore del consumo di frutta nelle scuole o altri programmi di distribuzione nelle scuole di prodotti che includono la frutta beneficiano degli aiuti comunitari alle condizioni indicate nell'articolo 103 octies bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essi notificano alla Commissione la propria strategia entro il termine di cui al paragrafo 1.

3.   Nell'allegato II del presente regolamento figura la ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per Stato membro, stabilita in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione valuta almeno ogni tre anni se l'allegato II continua ad essere compatibile con i suddetti criteri.

4.   Gli aiuti comunitari riservati agli Stati membri che non hanno notificato la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato nel paragrafo 1, o che hanno richiesto solo parte della quota loro assegnata inizialmente, sono ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che abbiano comunicato alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1, la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore degli aiuti comunitari ad essi inizialmente attribuiti.

La ridistribuzione degli aiuti comunitari di cui al primo comma è effettuata in proporzione all'assegnazione iniziale allo Stato membro, calcolata in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto comunitario assegnato ai singoli Stati membri entro il 31 marzo dell'anno in cui ha inizio il periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Costi ammissibili

1.   I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:

a)

costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati contemplati dal programma «Frutta nelle scuole» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e distribuiti agli istituti scolastici.

b)

costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma «Frutta nelle scuole» e che includono unicamente:

i)

i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzatura, se previsto nella strategia;

ii)

i costi per il controllo e la valutazione di cui all'articolo 12, che sono direttamente connessi al programma «Frutta nelle scuole»;

iii)

i costi per la comunicazione, nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Se fatturati separatamente, i costi per il trasporto e la distribuzione dei prodotti contemplati dal programma «Frutta nelle scuole» non superano il 3 % del costo dei prodotti.

Qualora i prodotti siano forniti gratuitamente agli istituti scolastici, gli Stati membri possono accettare le fatture per il trasporto e la distribuzione a condizione che non superino il massimale stabilito nelle loro strategie.

I costi per la comunicazione di cui al primo comma, lettera b), punto iii), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti comunitari.

2.   L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e iii), costituisce un importo fisso ed è soggetto ad un massimale non superiore al 5 % dell'aiuto comunitario assegnato allo Stato membro, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Per l'anno in cui si effettua l'esercizio di valutazione a norma dell'articolo 12, l'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii), non è superiore al 10 % dell'aiuto comunitario assegnato allo Stato membro l'anno in cui ha luogo la valutazione, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 6

Condizioni generali per la concessione degli aiuti

1.   Gli Stati membri provvedono a che gli aiuti previsti nella loro strategia siano distribuiti ai richiedenti che hanno presentato alle rispettive autorità competenti una domanda d'aiuto valida. La domanda d'aiuto è valida solo se presentata da un richiedente che è stato riconosciuto a tale scopo dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.

2.   Gli Stati membri possono selezionare i richiedenti tra i seguenti organismi:

a)

istituti scolastici;

b)

autorità scolastiche responsabili per i prodotti distribuiti ai bambini che frequentano gli istituti di loro competenza;

c)

fornitori e/o distributori dei prodotti;

d)

organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;

e)

qualsiasi altro organismo pubblico o privato che gestisce:

i)

la distribuzione agli istituti scolastici di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito di un programma «Frutta nelle scuole» istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme;

ii)

la valutazione e/o la comunicazione.

Articolo 7

Condizioni generali per il riconoscimento dei richiedenti

Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente:

a)

destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma «Frutta nelle scuole», istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

b)

rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai bambini di cui all'articolo 2 o che l'aiuto è stato versato per prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del presente regolamento;

c)

in caso di frode o negligenza grave, pagare un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto;

d)

mettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;

e)

sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

Gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento ad ulteriori impegni scritti del richiedente nei confronti dell'autorità competente.

Articolo 8

Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti

Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da c) a e), il richiedente s'impegna per iscritto, oltre a rispettare le condizioni indicate all'articolo 7, a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità scolastiche, i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o forniti.

Articolo 9

Sospensione e ritiro del riconoscimento

Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più una delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 o qualsiasi altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o revocato, a seconda della gravità dell'inadempienza. Queste misure non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima. In caso di revoca, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell'interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.

Articolo 10

Domande di aiuto

1.   Le domande di aiuto sono effettuate secondo le modalità indicate dall'autorità competente dello Stato membro e includono almeno le informazioni seguenti:

a)

i quantitativi distribuiti;

b)

il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione dell'istituto scolastico o dell'autorità scolastica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a) e

c)

il numero di bambini che frequentano l'istituto scolastico facente parte del gruppo bersaglio individuato nella strategia dello Stato membro.

2.   Gli Stati membri specificano la frequenza per la presentazione delle domande secondo i termini enunciati nella loro strategia, fissando periodi comunque non superiori a 5 mesi. Se il programma si svolge per più di sei mesi nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il numero complessivo delle domande d'aiuto per periodo è almeno tre.

3.   Salvo forza maggiore, per essere valida la domanda di aiuto è correttamente compilata e presentata entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla fine del periodo cui si riferisce.

4.   Gli importi indicati nella domanda sono comprovati da documenti giustificativi tenuti a disposizione delle autorità competenti. Tali documenti indicano il prezzo dei prodotti forniti e sono quietanzati o accompagnati dalla prova del pagamento.

Articolo 11

Pagamento dell'aiuto

1.   Per quanto concerne i fornitori, le organizzazioni o gli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da c) a e), l'aiuto è pagato unicamente:

a)

dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati oppure

b)

in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento oppure

c)

se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati.

2.   Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dall'autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda correttamente compilata e valida. Gli Stati membri determinano la forma e il contenuto di una domanda d'aiuto ritenuta valida.

3.   Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:

a)

5 % dell'importo se il superamento è inferiore o pari a un mese;

b)

10 % dell'importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.

Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.

Articolo 12

Controllo e valutazione

1.   Gli Stati membri controllano l'attuazione del loro programma «Frutta nelle scuole» su base annuale. Il controllo si fonda sui dati da fornire in virtù dagli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 10 e 11. Gli Stati membri pongono in essere strutture ed elaborano formulari atti a garantire un controllo regolare dell'attuazione del programma.

2.   Gli Stati membri esaminano l'attuazione del loro programma «Frutta nelle scuole» e ne valutano l'efficacia. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo dal 1o agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per i periodi successivi, gli Stati membri valutano l'attuazione del programma almeno ogni cinque anni e ne notificano i risultati ogni cinque anni a partire dal suddetto termine.

3.   Se uno Stato membro non notifica i risultati del proprio esercizio di valutazione entro il termine indicato nel paragrafo 2 oppure ogni cinque anni a partire da tale termine, l'importo dell'aiuto successivo assegnato è ridotto come segue:

a)

5 % dell'importo se il ritardo è inferiore o pari a un mese;

b)

10 % dell'importo se il ritardo è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.

Qualora il superamento del termine di cui al primo comma sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo supplementare.

Articolo 13

Controlli e sanzioni

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Esse comprendono una verifica amministrativa completa delle domande di aiuto, accompagnata da controlli in loco secondo quanto specificato ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Le verifiche amministrative si effettuano su tutte le domande di aiuto e comprendono il controllo dei documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri relativi alla consegna dei prodotti. Le verifiche amministrative sono accompagnate da controlli in loco riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

a)

la contabilità di cui all'articolo 8, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari;

b)

l'utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità.

3.   Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1o agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5 % dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5 % di tutti i richiedenti di cui all'articolo 6.

Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli sono effettuati presso i locali di cinque richiedenti.

Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, il controllo verte sulla totalità dei richiedenti.

4.   I controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1o agosto al 31 luglio e investono un periodo costituito da almeno i dodici mesi precedenti.

5.   I richiedenti sottoposti ai controlli in loco sono selezionati dall'autorità di controllo competente tenendo nel debito conto le diverse zone geografiche e sulla base di un'analisi dei rischi che prenda in considerazione, in particolare, il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato. L'analisi dei rischi tiene inoltre conto dei diversi importi di aiuto interessati e delle diverse categorie di richiedenti indicate all'articolo 6, paragrafo 2.

6.   Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da b) a e), il controllo in loco svolto presso i locali dello stesso è integrato da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici figuranti nel registro del richiedente, qualora quest'ultimo numero sia maggiore.

7.   È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.

8.   Dopo ciascun controllo in loco l'autorità di controllo competente redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

Detta relazione consta delle seguenti parti:

a)

una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i)

il programma, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti contemplati dal programma «Frutta nelle scuole», gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;

ii)

i responsabili presenti;

b)

una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:

i)

i documenti verificati;

ii)

la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii)

osservazioni e risultati.

9.   Per il recupero di importi indebitamente versati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 73, paragrafi 1, 3, 4 e 8, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3).

10.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile, il richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti in conformità al paragrafo 9 del presente articolo, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.

Articolo 14

Manifesto del programma europeo «Frutta nelle scuole»

1.   Gli Stati membri che partecipano al programma europeo «Frutta nelle scuole» informano il pubblico che il programma è sovvenzionato dalla Comunità europea. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che, realizzato in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato III, è esposto permanentemente all'entrata principale dell'istituto scolastico partecipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.

2.   Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario della Comunità europea al loro programma. I manifesti, i siti web o qualsiasi altro mezzo che informi o pubblicizzi il programma «Frutta nelle scuole» di uno Stato membro recano in ogni caso l'emblema europeo e la frase seguente: «Il nostro/La nostra (tipo di istituto scolastico) partecipa al programma “Frutta nella scuola” con il sostegno finanziario della Comunità europea».

3.   I riferimenti al contributo finanziario della Comunità europea ricevono almeno altrettanta visibilità quanto quella data ad altri organismi privati o pubblici che sostengono il programma dello Stato membro.

Articolo 15

Notifiche

1.   Gli Stati membri effettuano le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 1. Le notifiche sono inviate per e-mail all'indirizzo AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu in un formato da stabilirsi dalla Commissione.

A partire dal 2010 gli Stati membri notificano alla Commissione su base annua, dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il suddetto periodo:

a)

l'esito dell'esercizio di controllo, nel caso sia previsto ai sensi dell'articolo 12;

b)

i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati.

2.   La forma e il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1 sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Detti modelli possono essere utilizzati solo dopo che il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli sia stato informato.

3.   La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.

4.   Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 comunica tempestivamente alla Commissione la nuova strategia, per e-mail, all'indirizzo indicato al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   Per il periodo dal 1o agosto 2009 al 31 luglio 2010, gli Stati membri possono elaborare una strategia che contenga solo i seguenti elementi principali: bilancio, gruppo bersaglio e prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto, senza che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, l'elenco di tali prodotti sia approvato dalle rispettive autorità sanitarie competenti. Possono inoltre posticipare l'attuazione delle misure di accompagnamento fino alla fine del suddetto periodo.

2.   Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono comunicare la propria strategia entro il 31 maggio 2009, e la Commissione stabilisce la ripartizione definitiva degli aiuti comunitari entro il 31 luglio 2009.

3.   Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, l'aiuto è versato dall'autorità competente entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda, correttamente compilata e valida, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, mentre i controlli in loco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, corrispondono almeno al 10 % dell'aiuto e al 10 % dei richiedenti.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 7 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.


ALLEGATO I

Elenco dei prodotti esclusi dal programma «Frutta nelle scuole» cofinanziato dalla Comunità

Prodotti con aggiunta di:

zuccheri

grassi

sale

dolcificanti


ALLEGATO II

Ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per Stato membro

Stato membro

Tasso di cofinanziamento

in %

Bambini 6-10

numeri assoluti

EUR

Austria

50

439 035

1 320 400

Belgio

50

592 936

1 782 500

Bulgaria

75

320 634

1 446 100

Cipro

50

49 723

175 000

Repubblica ceca

73

454 532

1 988 100

Danimarca

50

343 807

1 034 000

Estonia

75

62 570

282 400

Finlandia

50

299 866

901 200

Francia

51

3 838 940

11 778 700

Germania

52

3 972 476

12 488 300

Grecia

59

521 233

1 861 300

Ungheria

69

503 542

2 077 900

Irlanda

50

282 388

849 300

Italia

58

2 710 492

9 521 200

Lettonia

75

99 689

450 100

Lituania

75

191 033

861 300

Lussemburgo

50

29 277

175 000

Malta

75

24 355

175 000

Paesi bassi

50

985 163

2 962 100

Polonia

75

2 044 899

9 222 800

Portogallo

68

539 685

2 199 600

Romania

75

1 107 350

4 994 100

Slovacchia

73

290 990

1 276 500

Slovenia

75

93 042

419 200

Spagna

59

2 006 143

7 161 900

Svezia

50

481 389

1 447 100

Regno Unito

51

3 635 300

11 148 900

EU 27

58

25 920 489

90 000 000


ALLEGATO III

Requisiti minimi per il manifesto sul programma europeo «Frutta nelle scuole»

Formato del manifesto

:

A3 o più grande

Caratteri

:

1 cm o più grandi

Titolo

:

programma europeo «Frutta nelle scuole»

Contenuto

:

il testo del manifesto riporta almeno la frase seguente, da adattare a seconda del tipo di istituto scolastico:

«Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola dell'infanzia/scuola)] partecipa al programma “Frutta nella scuola” con il sostegno finanziario della Comunità europea». Il manifesto reca l'emblema della Comunità europea.


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/48


REGOLAMENTO (CE) N. 289/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 9 luglio 2008, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura («TSS»), di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o «RPC»).

(2)

Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 28 maggio 2008 dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e di una prevedibile minaccia imminente di pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(4)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere eventualmente il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Dieci (gruppi di) società hanno chiesto che venisse loro concesso il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI, nell’ipotesi in cui dall’inchiesta fosse emersa la mancata conformità alle condizioni necessarie per ottenere il TEM.

(6)

Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori comunitari, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (1o luglio 2007-30 giugno 2008).

(7)

Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori e di produttori comunitari dichiaratisi disposti a collaborare, si è deciso che occorreva procedere al campionamento per quanto riguarda questi produttori. Dato lo scarso numero di importatori dichiaratisi disposti a collaborare, non si è ritenuto necessario costituire un campione degli importatori indipendenti.

(8)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori e ai produttori comunitari costituenti il campione, agli importatori, a tutti gli utilizzatori noti e alle rispettive associazioni. Al questionario hanno risposto in maniera esauriente i produttori esportatori costituenti il campione della RPC, tutti i produttori comunitari costituenti il campione ad eccezione di una società che ha fornito soltanto dati parziali, sei importatori e cinque utilizzatori.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio da esso derivanti e dell’interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società.

 

Produttori esportatori della RPC

Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd and Daye Special Steel Co., Ltd),

Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd and Hengyang Valin MPM Co., Ltd), e

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

 

Produttori comunitari

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Francia,

Vallourec & Mannesmann Germany GmbH, Düsseldorf, Germania,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Italia,

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, Ostrava, Repubblica ceca,

ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Roman, Romania,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna.

 

Operatori commerciali collegati

Almacenes Metalurgicos, SA, Barcellona, Spagna.

 

Importatori indipendenti

Jan van Meever BV, Meerkerk, Paesi Bassi,

Comercial de Tubos SA, Alcalá de Henares, Spagna.

 

Utilizzatore comunitario

Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria.

(10)

Tenuto conto della necessità di determinare un valore normale per i produttori esportatori cinesi ai quali non è stato possibile concedere il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

Vallourec & Mannesmann Tubes, Houston, Texas, Stati Uniti.

3.   Campionamento

(11)

Per quanto riguarda i produttori esportatori, la Commissione, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, ha selezionato un campione sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consiste in quattro società o gruppi di società, che rappresentano il 70 % del volume delle esportazioni dalla RPC destinate alla Comunità, realizzate dalle parti che hanno collaborato. Le parti interessate sono state consultate, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base e non hanno mosso obiezioni.

(12)

Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, un campione basato sul massimo volume rappresentativo della produzione comunitaria del prodotto simile che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato consiste in cinque gruppi di società (per un totale di nove società), che rappresentano il 62 % della produzione totale della Comunità. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori che hanno collaborato sono stati consultati e non hanno contestato il campione selezionato. Tenuto conto del numero limitato degli importatori comunitari che hanno collaborato, si è deciso che, nella fattispecie, non fosse necessario ricorrere a tecniche di campionamento.

4.   Periodo dell’inchiesta

(13)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, di diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e le analisi chimiche (3) dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). L’avviso di apertura (cfr. considerando 1) indica che il prodotto in esame è dichiarato di norma ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 e che tali codici NC hanno valore puramente indicativo. Tuttavia, l’inchiesta ha stabilito che tre di questi codici NC non si riferiscono al prodotto in esame, vale a dire i codici ex 7304 11 00, ex 7304 22 00 ed ex 7304 24 00, e che altri cinque mancano, ossia i codici ex 7304 31 20, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 51 81 ed ex 7304 59 10.

(15)

Il prodotto in esame è usato per molteplici applicazioni, tra cui usi meccanici (comprese l’industria automobilistica e meccanica), nel settore edilizio per le palancole, per la produzione di energia, quali tubi di boiler, tubi per la ricerca e l’estrazione di prodotti petroliferi (cosiddetti «OCTG», Oil Country Tubular Goods) per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell’industria petrolifera, nonché tubi per condotte adibiti al trasporto di liquidi o gas.

(16)

I TSS possono essere forniti agli utilizzatori sotto forme molto diverse. Possono essere ad esempio galvanizzati, filettati, forniti come tubi verdi (senza trattamento termico), con estremità speciali, tagliati su misura o meno. Le caratteristiche di un tubo sono definite da parametri diversi, il che spiega perché la maggior parte dei TSS è realizzata su ordinazione. Di norma i TSS sono collegati tramite saldatura. Tuttavia, in casi particolari possono essere collegati tramite la propria filettatura o essere usati singolarmente, anche se filettati.

(17)

Dall’inchiesta è emerso che, malgrado le differenze esistenti nelle applicazioni finali dei diversi tipi di tubi senza saldatura, essi presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Essi sono quindi considerati come un prodotto unico.

(18)

Un’associazione di produttori cinesi ha sostenuto che i tubi OCTG andrebbero esclusi dalla definizione del prodotto in esame, in quanto sono destinati ad usi diversi, presentano specifiche e caratteristiche diverse e non sono intercambiabili con altri tipi di tubi; inoltre, i volumi d’esportazione dalla RPC verso l’UE sono modesti. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che i tubi OCTG possiedono, in particolare, caratteristiche chimiche comparabili a quelle di altri tipi di TSS giacché rientrano tutti nella soglia CEV inferiore a 0,86. Inoltre presentano altre caratteristiche comuni agli altri tipi di TSS, come il diametro interno e lo spessore delle pareti. Per quanto riguarda gli usi finali dei tubi OCTG, si è riscontrato che alcuni di essi sono intercambiabili con altri tubi di acciai non legati. Dato che i tubi OCTG presentano le stesse caratteristiche essenziali di altri tubi senza saldatura e sono in una certa misura intercambiabili, si è concluso provvisoriamente che non vi era motivo di escludere questo tipo dalla definizione del prodotto.

2.   Prodotto simile

(19)

È stato riscontrato che il prodotto in esame e i tubi senza saldatura prodotti e commercializzati sul mercato interno della RPC e sul mercato interno degli Stati Uniti, serviti provvisoriamente da paese di riferimento, nonché i tubi senza saldatura prodotti e commercializzati nella Comunità dall’industria comunitaria, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Pertanto, tali prodotti sono considerati provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(20)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni in provenienza dalla RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.

(21)

Per comodità di riferimento si riportano qui di seguito, in forma sintetica, tali criteri:

1)

le decisioni in materia di politica commerciale e di costi sono adottate in risposta ai segnali del mercato e senza significative interferenze da parte dello Stato;

2)

i documenti contabili sono sottoposti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali di contabilità (International Accounting Standards — IAS) e sono applicabili in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(22)

Nella presente inchiesta, tre dei produttori esportatori costituenti il campione hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito entro il termine stabilito l’apposito formulario:

Yan Link Steel Group (Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd and Daye Special Steel Co., Ltd),

Hengyang Valin Group (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd and Hengyang Valin MPM Co., Ltd), e

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

(23)

Quanto ai suindicati produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato presso le sedi di tali società, quando lo ha ritenuto necessario, tutti i dati comunicati nella domanda.

(24)

L’inchiesta ha dimostrato che il TEM non poteva essere concesso a nessuno dei tre gruppi di società cinesi dal momento che nessuno di essi soddisfaceva tutti i criteri stabiliti nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per le ragioni indicate di seguito.

(25)

Di queste società o gruppi di società nessuno ha dimostrato di soddisfare il criterio 3 e distorsioni significative sembrano essere state mutuate dal precedente sistema a economia pianificata: tutte e tre le società o gruppi di società hanno usufruito di un trattamento fiscale preferenziale e altre due hanno ottenuto attivi a un valore inferiore a quello del mercato. In seguito alla comunicazione dei risultati relativi al TEM, due (gruppi di) società hanno sostenuto che il fatto di aver beneficiato di agevolazioni fiscali speciali non può essere in contraddizione con il criterio 3, in quanto privilegi fiscali sono applicati anche nei paesi ad economia di mercato. Si ricorda che le società in questione hanno usufruito di diverse agevolazioni fiscali in quanto hanno beneficiato dell’esenzione dall’imposta locale sul reddito e hanno avuto diritto ad un esonero temporaneo dall’imposta (esonero per 2 anni e riduzione del 50 % per 3 anni) concesso alle società a capitale straniero e alle società a compartecipazione sino-estera. In sostanza, questi regimi fiscali preferenziali hanno rappresentato per le società importanti agevolazioni che hanno influito notevolmente sui costi e sui prezzi durante il PI. La terza società (o gruppo di società) ha asserito che i vantaggi fiscali di cui ha beneficiato sono stati sospesi dal 1o gennaio 2008 e che si è trattato di un regime di esonero fiscale una tantum che non avrebbe avuto effetti sui costi societari negli anni a venire e il cui risultato finale sarebbe stato minimo. Si ricorda che questo gruppo di società ha beneficiato di una riduzione fiscale per l’acquisto di macchinari sul mercato interno nel 2006 e nel 2007 (ossia durante il PI). Il beneficio ricavatone non può essere considerato trascurabile; è evidente, pertanto, che l’incidenza sui costi e sui prezzi durante il PI è stato rilevante.

(26)

Inoltre, due (gruppi di) società non hanno soddisfatto il criterio 2 riguardante la contabilità in quanto è risultato che una(o) pareggiava i debiti con i crediti e l’altra(o) non disponeva di rendiconti finanziari completi; pertanto, il principio della contabilità per competenza non è stato applicato in maniera corretta. In seguito alla comunicazione delle conclusioni relative al TEM, una società ha affermato che le norme internazionali di contabilità (IAS) non sono vincolanti nel suo caso, a motivo delle sue modeste dimensioni, per il fatto che non è quotata in borsa e che è situata(o) in una zona rurale. L’argomentazione è stata tuttavia respinta poiché le infrazioni accertate sono risultate molto gravi: in particolare i conti verificati sono risultati incompleti in settori importanti e non è stato rispettato il principio della contabilità per competenza. Tali principi di base vanno rispettati a prescindere dallo statuto giuridico della società, dalla sua dimensione e dalla sua ubicazione. L’altro gruppo di società ha asserito che il revisore dei conti aveva assicurato che il bilancio finanziario verificato era conforme alle norme IAS e aveva riclassificato i conti già compensati come effetti attivi e effetti passivi. Si osserva che tale argomentazione non era stata formulata né prima della comunicazione delle conclusioni né soprattutto durante la visita di verifica; di conseguenza, non ha potuto essere verificata. Inoltre si ricorda che il gruppo di società in questione non contesta le pratiche di compensazione, che di per sé non sono conformi alle norme IAS. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

Inoltre, due gruppi di società non hanno fornito elementi di prova del fatto che le decisioni relative ai loro costi e alla loro produzione sono state adottate in risposta a segnali del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato; non hanno pertanto potuto dimostrare che il criterio 1 era soddisfatto. A seguito della comunicazione delle conclusioni, una società ha sostenuto che la motivazione secondo la quale tale criterio non sarebbe soddisfatto non si fondava su elementi oggettivi in quanto la società era libera di decidere le sue vendite e i suoi prezzi, nonostante i suoi rendiconti finanziari certificati contenessero una clausola riguardante la politica dei prezzi tra le parti associate. Secondo la società non si tratterebbe di una restrizione, bensì di un obbligo di comunicazione per il revisore dei conti all’atto della verifica di transazioni tra «parti associate». Tuttavia, tale constatazione non basta a spiegare la clausola esplicita contenuta nei rendiconti finanziari verificati secondo la quale «quando il prezzo è determinato dal ministero statale delle merci, prevale tale prezzo». L’argomentazione è stata quindi respinta. L’altra società ha asserito che malgrado sia a partecipazione statale maggioritaria, è in effetti controllata principalmente da un’impresa privata ed è esente da ingerenze statali. La società, tuttavia, non ha fornito altri argomenti tali da modificare la conclusione secondo la quale, considerata la reale composizione del consiglio d’amministrazione, composto in maggioranza da rappresentanti di imprese di Stato, non si possono escludere ingerenze statali; inoltre, la società non ha dimostrato di adottare le sue decisioni senza subire ingerenze di rilievo da parte dello Stato e, di conseguenza, questo criterio è da considerarsi non soddisfatto. Inoltre, si nota che la comunicazione delle conclusioni relative al TEM per questo gruppo di società riportava l’esempio di una decisione presa non in risposta ai segnali del mercato, bensì, presumibilmente, sotto l’influenza illegittima dello Stato (diritti di utilizzo gratuito del suolo), non contestata da parte della società.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(28)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, salvo nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(29)

Le tre le società o i tre gruppi di società cinesi che hanno chiesto il TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

(30)

Dalle informazioni disponibili è emerso che due delle tre società o dei gruppi di società hanno dimostrato di soddisfare tutti i criteri per la concessione del trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(31)

Per quanto riguarda la terza società o il terzo gruppo di società, la quota maggioritaria è dello Stato. Inoltre, tenuto conto della partecipazione statale maggioritaria e della sua notevole influenza sull’industria siderurgica cinese, non può essere esclusa un’eventuale elusione delle misure.

(32)

La Commissione ha pertanto deciso di concedere il TI soltanto alle seguenti due società esportatrici:

Hubei Xinyegang Steel Co.,

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(33)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il TEM, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento.

(34)

Nell’avviso di apertura del procedimento, la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere gli Stati Uniti d’America come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

(35)

Una parte interessata ha formulato osservazioni sulla scelta del paese di riferimento, proponendo l’Ucraina o l’India in quanto più appropriati ai fini della determinazione del valore normale.

(36)

L’Ucraina sarebbe stata una scelta più appropriata in quanto la concorrenza è libera e il processo di produzione e l’accesso alle materie prime sono simili alla situazione esistente nella RPC. Va osservato che, dal 30 giugno 2006, sono stati istituiti dazi antidumping sulle importazioni di TSS originari dell’Ucraina con valori variabili tra il 12,3 % e il 25,7 %. Benché vi siano diversi produttori sul mercato ucraino, il fatto che si sia riscontrata la presenza di pratiche di dumping nel 2006 starebbe ad indicare una possibile distorsione del mercato e sembra improbabile l’uso di tali prezzi e costi interni. In ogni caso nessun produttore ucraino ha collaborato all’inchiesta.

(37)

La stessa parte interessata ha sostenuto che anche l’India sarebbe un’alternativa migliore agli Stati Uniti e ha fornito il nome di un fabbricante indiano del prodotto simile. Questo produttore, tuttavia, non si è dichiarato disposto a collaborare. Dal momento che nessun produttore indiano si è offerto di collaborare, l’India non può essere presa in considerazione come paese di riferimento.

(38)

Inoltre, la dimensione del mercato statunitense, il numero di produttori nazionali e gli ingenti quantitativi importati indicano che il mercato statunitense è competitivo ed è stato pertanto scelto, a titolo provvisorio, quale paese di riferimento più appropriato. Come indicato al considerando 10, un produttore statunitense ha collaborato con l’inchiesta e ha fornito tutte le necessarie informazioni. Un altro produttore statunitense ha fornito informazioni incomplete che in generale hanno confermato le informazioni presentate dal produttore statunitense che ha collaborato.

3.2.   Determinazione del valore normale

(39)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ottenute dal produttore del paese di riferimento, conformemente alla metodologia esposta di seguito.

(40)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite totali del prodotto in esame sul mercato interno effettuate dal produttore del paese di riferimento fossero rappresentative durante il PI, ossia se il loro volume rappresentasse almeno il 5 % delle vendite all’esportazione del prodotto in esame dalla Cina verso la Comunità.

(41)

Successivamente, per ciascun tipo di prodotto in esame venduto dal produttore statunitense sul mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo di prodotto in esame venduto per l’esportazione nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume totale delle vendite interne di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta risultava pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

(42)

La Commissione ha in seguito esaminato se si poteva ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI.

(43)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e se il prezzo medio ponderato per quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato espresso come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI.

(44)

Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.

4.   Prezzo all’esportazione

(45)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile.

5.   Confronto

(46)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti laddove essi siano risultati ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a riscontro. Si è previsto un adeguamento per tener conto dei costi di trasporto, di nolo marittimo e di assicurazione, di movimentazione, di carico, delle spese accessorie, delle spese di controllo, delle commissioni e degli oneri bancari.

(47)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base è stato effettuato un adeguamento del valore normale laddove esistevano differenze nelle caratteristiche fisiche tra il prodotto in esame venduto sul mercato interno dalle società del paese di riferimento e il prodotto in esame venduto per l’esportazione nella Comunità. Tale adeguamento corrisponde alla stima realistica del valore di mercato della differenza.

6.   Margini di dumping

(48)

I margini di dumping provvisori sono stati espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(49)

Nel caso dei produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali è stato possibile concedere il TI, i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(50)

Il margine di dumping per le società costituenti il campione alle quali sono stati rifiutati il TEM o il TI e per le società non inserite nel campione che hanno collaborato è stato determinato tenendo conto della media delle quattro società costituenti il campione.

(51)

Dato che il livello di collaborazione all’inchiesta è stato giudicato basso, in quanto le società che hanno collaborato rappresentano il 40 % circa di tutte le importazioni provenienti dalla RPC durante il PI, per le società che non hanno collaborato il margine nazionale è stato stabilito in base al margine più elevato riscontrato per i tipi rappresentativi di un produttore che ha collaborato al quale sono stati rifiutati sia il TEM che il TI.

(52)

In base a quanto sopra, i livelli di dumping provvisori sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd

38 %

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd

47 %

Altre società che hanno collaborato

35 %

Margine residuo

51 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(53)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da 23 produttori. Si considera pertanto che la produzione di questi ventitré produttori comunitari costituisca la produzione comunitaria totale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(54)

Quindici di questi ventitré produttori, la maggior parte dei quali sono membri dell’associazione che ha presentato la denunzia («ESTA»), hanno dichiarato il loro interesse a collaborare entro il termine stabilito nell’avviso di apertura e hanno collaborato all’inchiesta. Si è accertato che questi quindici produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile (più del 90 %). Si ritiene pertanto che essi costituiscano l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno indicati come «l’industria comunitaria». Gli altri produttori comunitari sono definiti nel seguito «gli altri produttori comunitari». Questi ultimi non hanno attivamente appoggiato la denunzia, ma non si sono neppure opposti.

(55)

Come indicato nel considerando 12, è stato selezionato un campione di cinque produttori, che rappresentano il 62 % della produzione comunitaria totale. Trattandosi di gruppi di società, il campione era costituito complessivamente da 9 società distinte.

2.   Consumo comunitario

(56)

Il consumo comunitario è stato calcolato partendo dai dati relativi ai volumi delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno, dalle informazioni relative ai volumi delle importazioni per il mercato comunitario ottenuti da Eurostat e, per quanto riguarda gli altri produttori comunitari, dalle stime fornite dal denunziante.

(57)

Il mercato comunitario per il prodotto in esame e il prodotto simile è cresciuto costantemente tra il 2005 e il PI del 24 % circa. L’aumento più significativo si è registrato tra il 2006 ed il 2007 quando il consumo comunitario è aumentato di 17 punti percentuali.

 

2005

2006

2007

PI

Consumo comunitario totale (in tonnellate)

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

Indice (2005 = 100)

100

106

123

124

(58)

A tale riguardo è importante notare che il mercato della Comunità del prodotto in esame è suddiviso nei seguenti segmenti: industria meccanica e delle costruzioni (circa 60 %), produzione di energia (circa 10 %), ricerca ed estrazione di prodotti petroliferi (OCTG) (circa 8 %) e tubi (circa 8 %). Il prodotto in esame è usato dunque soprattutto nei settori dell’industria meccanica e delle costruzioni, che nel 2007 hanno registrato una rapida progressione.

3.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume delle importazioni

(59)

Nel periodo considerato le importazioni nella Comunità dalla RPC del prodotto interessato sono cresciute in modo vertiginoso: dal 2005 sono aumentate di oltre 20 volte.

Importazioni

2005

2006

2007

PI

RPC (in tonnellate)

26 396

136 850

470 413

542 840

Indice (2005 = 100)

100

518

1 782

2 057

(60)

La ripartizione delle importazioni in provenienza dalla RPC nei diversi segmenti del mercato mostra che le importazioni cinesi sono particolarmente presenti nell’industria meccanica e delle costruzioni (circa 65 %) e nei tubi (circa 15 %), mentre nel settore OCTG e nella produzione di energia rappresentano meno del 5 %.

b)   Quota di mercato delle importazioni in esame

(61)

La quota di mercato detenuta dalle importazioni in provenienza dalla RPC era pari all’1 % nel 2005 ed è aumentata regolarmente di quasi 16 punti percentuali durante il periodo considerato. È cresciuta in particolare di 4 punti tra il 2005 e il 2006, di altri 10 tra il 2006 e il 2007 e di 2 punti durante il PI. In tale periodo la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era del 17,1 %.

Quota di mercato

2005

2006

2007

PI

RPC

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

(62)

Tuttavia, nell’ambito dei diversi segmenti che compongono il mercato comunitario, le importazioni cinesi non sono distribuite in maniera omogenea. Durante il PI le importazioni dalla RPC nel segmento tubi hanno rappresentato una quota di mercato pari al 38 % circa, nell’industria meccanica e delle costruzioni al 19 %, nel settore OCTG al 9 % e nel settore della produzione di energia al 7 % circa.

c)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(63)

Tra il 2005 e il 2007 il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è calato drasticamente (9 %), recuperando poi 2 punti percentuali dal 2007 al PI. Complessivamente il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è calato tra il 2005 e il PI del 7 %.

Prezzi unitari

2005

2006

2007

PI

RPC (EUR/t)

766,48

699,90

699,10

715,09

Indice (2005 = 100)

100

91

91

93

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(64)

Un raffronto fra prezzi dei vari modelli è stato effettuato tra i prezzi di vendita dei produttori esportatori cinesi e quelli dell’industria comunitaria sul mercato interno. A tal fine, i prezzi fatturati dall’industria comunitaria ai clienti indipendenti sono stati comparati ai prezzi applicati dai produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato. All’occorrenza sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze di livello dei costi commerciali e di quelli successivi all’importazione.

(65)

La sottoquotazione dei prezzi è stata determinata sulla base delle informazioni provenienti da tutti i produttori comunitari che hanno collaborato compresi nel campione, che hanno fornito per il PI dati completi e verificabili. Dal confronto è emerso che durante il PI la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, espressa in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, era del 24 %.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(66)

Come disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto a una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria comunitaria. I dati figuranti di seguito relativi a vendite e quote di mercato si riferiscono all’industria comunitaria nel suo insieme e quelli relativi a tutti gli altri indicatori si riferiscono alle società costituenti il campione. I dati concernenti le tre società costituenti il campione non sono stati presi in considerazione per i seguenti motivi: i) una società faceva parte di un grande gruppo siderurgico fino alla scissione di questo nel maggio 2007; pertanto, le informazioni antecedenti e posteriori allo spin-off non sono comparabili; ii) la seconda società non aveva presentato dati sufficientemente dettagliati; e iii) la terza non ha saputo fornire cifre realistiche per il 2008, né previsioni per il 2009. Al fine di disporre di informazioni oggettive per l’analisi degli indicatori di pregiudizio e della minaccia di pregiudizio, è stato necessario escludere anche la terza società da questa analisi. Tuttavia, tenuto conto del peso relativamente scarso di queste tre società nel campione, questa esclusione non influisce in nessun modo sul quadro generale fornito dagli indicatori.

a)   Produzione

(67)

La produzione dei produttori costituenti il campione è salita per il forte aumento della domanda, come risulta dal considerando 57, da circa 2 000 000 tonnellate nel 2005, a più di 2 200 000 tonnellate nel 2007, per poi calare nuovamente durante il PI. Complessivamente la produzione è aumentata del 7 % circa nel periodo considerato, sino a raggiungere circa 2 150 000 tonnellate nel corso del PI.

Campione

2005

2006

2007

PI

Produzione (in tonnellate)

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

Indice (2005 = 100)

100

109

109

107

b)   Capacità e tassi di utilizzo degli impianti

(68)

La capacità di produzione è stata stabilita sulla base della capacità nominale delle unità di produzione detenute dai produttori costituenti il campione, tenendo conto di eventuali interruzioni della produzione e del fatto che, in alcuni casi, una parte delle capacità è stata utilizzata per fabbricare altri prodotti nelle stesse linee di produzione.

(69)

La capacità di produzione dei produttori costituenti il campione si è attestata durante il periodo considerato ad un livello di circa 2 400 000 tonnellate.

Campione

2005

2006

2007

PI

Capacità produttiva (in tonnellate)

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

Indice (2005 = 100)

100

101

100

98

Tasso di utilizzo degli impianti

83 %

89 %

90 %

90 %

Indice (2005 = 100)

100

108

110

109

(70)

L’utilizzo degli impianti che nel 2005 era dell’83 % è salito nel resto del periodo considerato al 90 % circa. Questa evoluzione riflette le variazioni dei volumi di produzione descritte nel considerando 67. Complessivamente il tasso di utilizzo degli impianti è salito di soli 7 punti percentuali, che è poco se paragonato all’aumento notevole del consumo indicato al considerando 57.

(71)

Tuttavia, è importante notare che, a causa dell’elevato livello di consumo, i tassi di utilizzo degli impianti e delle capacità di produzione da parte dei produttori costituenti il campione erano molto elevati. La possibilità di ottenere tassi simili è considerata un elemento determinante ai fini del conseguimento di un livello soddisfacente di redditività per il prodotto simile. Ad esempio, la situazione osservata nel periodo considerato differisce chiaramente dalla situazione esistente tra il 2002 e il 2004, quando, a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping provenienti, tra l’altro, dalla Croazia, dalla Russia e dall’Ucraina, l’utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria oscillava tra il 66 e il 75 % e l’industria comunitaria ha subito perdite comprese tra il 5 e il 10 %.

c)   Scorte

(72)

Nel 2006 il livello delle scorte dei produttori costituenti il campione è aumentato del 16 %, calando poi leggermente di 3 punti percentuali nel 2007 e di un altro punto nel PI. Va detto che la maggior parte della produzione viene realizzata sulla base di ordinativi. Pertanto, l’importanza attribuita a questo indicatore ai fini dell’analisi del pregiudizio è limitata.

Campione

2005

2006

2007

PI

Scorte finali (in tonnellate)

142 303

165 070

160 668

159 924

Indice (2005 = 100)

100

116

113

112

d)   Volume delle vendite

(73)

Il volume delle vendite della produzione dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato interno era durante il PI pari a 2 000 000 di tonnellate, il che corrisponde ad un aumento del 14 % rispetto al 2005. Questo aumento è riconducibile all’aumento sostanziale del consumo indicato al considerando 56, il cui effetto positivo tuttavia ha trovato solo in parte riscontro nell’incremento delle vendite dell’industria comunitaria.

Industria comunitaria

2005

2006

2007

PI

Vendite sul mercato comunitario (in tonnellate)

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

Indice (2005 = 100)

100

108

117

114

(74)

Va notato che le importazioni dalla RPC e le vendite dell’industria comunitaria sono in concorrenza tra loro soprattutto nei seguenti tre segmenti del mercato: industria meccanica, costruzioni e tubi. Il 65 % delle vendite dell’industria comunitaria e l’80 % circa delle importazioni dalla RPC riguardano questi tre segmenti.

e)   Quota di mercato

(75)

Nel periodo considerato la quota di mercato dell’industria comunitaria è calata di 5 punti percentuali, passando dal 69 % del 2005 al 64 % nel PI. Tale perdita è indicativa del fatto che l’industria comunitaria ha potuto approfittare solo in parte del notevole aumento del consumo, a causa del massiccio incremento delle importazioni dalla RPC. Va detto che la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è salita dall’1 % al 17,1 % durante lo stesso periodo (cfr. considerando 61).

 

2005

2006

2007

PI

Quota di mercato dell’industria comunitaria

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

Indice (2005 = 100)

100

102

95

92

f)   Crescita

(76)

Tra il 2005 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato del 24 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno è aumentato solo del 14 %, e la sua quota di mercato è diminuita di 5 punti percentuali. Il volume delle importazioni dalla RPC, invece, è aumentato di oltre venti volte e la crescita della loro quota di mercato è stata di 16 punti percentuali durante lo stesso periodo. Si conclude pertanto che, sebbene l’industria comunitaria abbia registrato una certa crescita, non ha potuto certamente beneficiare appieno del sensibile aumento della domanda del mercato, mentre le importazioni dalla RPC ne hanno tratto vantaggio in misura sproporzionata.

g)   Occupazione

(77)

Tra il 2005 e il 2007 il livello d’occupazione presso i produttori costituenti il campione ha registrato un costante aumento (6 %), per poi riscendere di 6 punti tra il 2007 e il PI; complessivamente il tasso d’occupazione presso i produttori costituenti il campione si è mantenuto stabile tra il 2005 e il PI assestandosi su un valore pari a 9 100 persone. Ciò sta ad indicare che i produttori costituenti il campione hanno migliorato le loro prestazioni giacché, allo stesso tempo, i volumi di produzione sono aumentati del 7 % (cfr. considerando 67).

Campione

2005

2006

2007

PI

Occupazione (addetti)

9 119

9 444

9 644

9 151

Indice (2005 = 100)

100

104

106

100

h)   Produttività

(78)

La produttività della forza lavoro dei produttori costituenti il campione, calcolata come produzione annuale per lavoratore dipendente ed espressa in tonnellate, è cresciuta costantemente durante il periodo considerato, sino a raggiungere nel PI un incremento del 7 % rispetto al 2005. Ciò concorda con la constatazione che l’occupazione è rimasta stabile durante il periodo considerato, mentre la produzione è aumentata nello stesso tempo del 7 %.

Campione

2005

2006

2007

PI

Produttività (in tonnellate per lavoratore)

369

387

386

395

Indice (2005 = 100)

100

105

105

107

i)   Salari

(79)

Tra il 2005 e il 2006 il salario medio per dipendente è aumentato del 7 %, tra il 2006 e il 2007 di altri 8 punti percentuali e tra il 2007 e il PI è rimasto pressoché invariato. Complessivamente il salario medio per dipendente è aumentato del 16 % nel periodo considerato. L’aumento degli oneri salariali medi è riconducibile in parte al fatto che i tagli occupazionali, operati dai produttori comunitari i cui salari medi erano relativamente bassi, sono stati compensati da aumenti degli effettivi presso i produttori comunitari che applicavano salari medi relativamente alti. Dal momento che l’aumento salariale medio è stato parzialmente compensato da un sensibile incremento della produttività, l’incidenza globale in termini di costi della manodopera non è stata particolarmente significativa.

Campione

2005

2006

2007

PI

Costo del lavoro annuo per addetto (in EUR)

46 527

49 968

53 704

54 030

Indice (2005 = 100)

100

107

115

116

j)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(80)

I prezzi di vendita dei produttori costituenti il campione sono aumentati notevolmente (21 %) tra il 2005 e il 2007 e sono rimasti stabili nel corso del PI. L’aumento dei prezzi di vendita associato all’aumento dei volumi di vendita è dovuto all’incremento dei costi nello stesso periodo. I produttori comunitari sono riusciti a trasferire questo aumento dei costi sui loro prezzi di vendita a carico degli acquirenti. È dunque soltanto durante il PI che la crescente pressione esercitata dai prodotti cinesi ha iniziato a produrre i primi effetti tangibili sui prezzi di vendita, mentre i prezzi dell’industria comunitaria sono rimasti stabili nonostante un incremento dei costi di 4 punti percentuali.

Campione

2005

2006

2007

PI

Prezzo unitario sul mercato comunitario (in EUR/t)

983

1 047

1 188

1 192

Indice (2005 = 100)

100

106

121

121

(81)

Come si evince dalla tabella che segue, l’aumento dei costi è dipeso soprattutto dal rialzo dei prezzi delle materie prime; in realtà, l’industria comunitaria è riuscita a contenere gli aumenti dei costi della manodopera e di altre spese generali. Tuttavia, la crescita dei prezzi delle materie prime ha potuto essere compensata soltanto da un aumento corrispondente dei prezzi di vendita; ciò si è rivelato peraltro sempre più difficile durante il periodo considerato.

Campione

2005

2006

2007

PI

Costi complessivi per tonnellata

863

863

974

1 007

Indice (2005 = 100)

100

100

113

117

Costi delle materie prime

498

532

603

622

Indice (2005 = 100)

100

107

121

125

k)   Redditività e utile sul capitale investito

(82)

Durante il periodo considerato la redditività delle vendite del prodotto simile realizzate dai produttori costituenti il campione, espressa in percentuale del volume netto delle vendite, è aumentata dal 12,1 % nel 2005 al 17,9 % nel 2007; durante il PI è quindi scesa del 15,4 %. Pertanto, l’aumento della redditività nel periodo compreso tra il 2005 e il PI è stato di 3 punti percentuali.

Campione

2005

2006

2007

PI

Redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità (in % delle vendite nette)

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

Indice (2005 = 100)

100

143

147

127

Utile sul capitale investito (in % del valore contabile netto degli investimenti)

47,1 %

85,1 %

79,2 %

51,7 %

Indice (2005 = 100)

100

181

168

110

(83)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività, passando dal 47 % nel 2005 all’85 % nel 2006. Nel 2007 è sceso al 79 % e nel PI si è ridotto ulteriormente al 52 %. Complessivamente l’utile sul capitale investito è aumentato nel periodo considerato di 4,6 punti percentuali.

l)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(84)

Nel 2005 il flusso di cassa netto derivante da attività operative era pari a circa 367 milioni di EUR. Nel 2006 è aumentato a circa 684 milioni di EUR, nel 2007 a 1 miliardo di EUR, per ridiscendere quindi a circa 630 milioni di EUR durante il PI. Non sono emersi elementi che facciano ritenere che l’industria comunitaria abbia avuto difficoltà a reperire capitali.

Campione

2005

2006

2007

PI

Flusso di cassa (in EUR)

367 215 052

684 541 347

1 034 223 612

634 658 147

Indice (2005 = 100)

100

186

282

173

m)   Investimenti

(85)

Gli investimenti annuali realizzati dalle società costituenti il campione nella produzione di prodotto simile sono aumentati dell’83 % tra il 2005 e il 2006, di altri 94 punti percentuali tra il 2006 e il 2007 e sono cresciuti leggermente nel corso del PI. Tra il 2005 e il PI gli investimenti sono cresciuti complessivamente del 185 % circa. Questi investimenti dell’industria comunitaria miravano principalmente al miglioramento della qualità del prodotto, al rafforzamento dell’efficienza degli impianti, allo sviluppo di nuovi prodotti e processi, al miglioramento della sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente. Non hanno ottenuto invece un incremento della capacità di produzione.

Campione

2005

2006

2007

PI

Investimenti netti (in EUR)

99 895 036

182 508 624

276 813 902

284 860 412

Indice (2005 = 100)

100

183

277

285

(86)

Si ritiene che l’industria comunitaria abbia destinato ingenti risorse agli investimenti durante il periodo considerato. Va tenuto conto a questo proposito del fatto che, negli anni precedenti, quando i livelli di redditività dell’industria comunitaria erano estremamente bassi o addirittura negativi, gli investimenti sono stati scarsi. A causa dei periodi prolungati durante i quali l’industria comunitaria ha subito gli effetti negativi, tra l’altro, delle importazioni in dumping provenienti dalla Croazia, dalla Russia e dall’Ucraina e durante i quali ha dovuto ridurre drasticamente gli investimenti (4), non le è stato possibile realizzare i necessari investimenti. Pertanto, il miglioramento del livello dei profitti nel periodo considerato è stato determinante per permettere all’industria comunitaria di realizzare gli investimenti rinviati per lungo tempo. Non sono stati effettuati miranti a potenziare le capacità di produzione data la crescente incertezza sulla possibilità di trarre vantaggio dall’aumento della domanda in presenza dell’aggressiva espansione delle importazioni dalla RPC.

n)   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping

(87)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, gli effetti sull’industria comunitaria dei margini reali di dumping possono essere considerati rilevanti. Va ricordato che nel 2006 sono state istituite misure antidumping per compensare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping in provenienza da vari paesi. I positivi risultati finanziari ottenuti durante il periodo considerato hanno permesso all’industria comunitaria di superare in una certa misura le conseguenze delle pratiche di dumping del passato. Tuttavia, è stato anche provato che l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente dell’eccezionale espansione del mercato osservata durante il periodo d’analisi (cfr. considerando 75), dal momento che le quote di mercato detenute in precedenza dalle importazioni oggetto di misure sono state rimpiazzate da importazioni cinesi a basso prezzo, che hanno contribuito in parte a far perdere quote di mercato all’industria comunitaria. Tali sviluppi hanno sicuramente ostacolato la piena ripresa dell’industria comunitaria e la sua tendenza ad investire e a sviluppare le capacità di produzione per stare al passo con un mercato in espansione (cfr. considerando 86). Si può pertanto concludere che l’industria comunitaria non si è pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e che resta vulnerabile al pregiudizio che può derivare dalla presenza sul mercato comunitario di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping.

5.   Conclusioni sul pregiudizio

(88)

I dati verificati indicano alcuni elementi pregiudizievoli. In effetti, in un mercato in forte espansione (+ 24 %), l’industria comunitaria ha registrato solo un aumento parziale (+ 14 %) delle sue vendite sul mercato interno, con conseguente riduzione della sua quota di mercato (dal 69 % al 64 %). Tuttavia, in questo contesto l’industria comunitaria è riuscita a mantenere un livello sufficientemente alto di utilizzo degli impianti e di prezzi, per cui la sua redditività è rimasta buona (circa 15 % nel PI). In conclusione, il potenziale pregiudizio subito dall’industria comunitaria si è mantenuto entro certi limiti e non ha causato problemi economici di rilievo.

(89)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che nel PI l’industria comunitaria non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Occorre tuttavia sottolineare che l’industria comunitaria usciva da un periodo in cui aveva subito le conseguenze di pratiche di dumping pregiudizievoli, che hanno portato all’adozione di misure antidumping nel 2006. Se l’industria comunitaria è riuscita a riprendersi in parte da precedenti situazioni pregiudizievoli, ciò è dovuto essenzialmente alla forte espansione del mercato tra il 2005 e il PI. Anche se l’adozione di misure antidumping nel giugno 2006 ha eliminato gli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping da parte di numerosi paesi, durante il PI è stato commercializzato a prezzi molto bassi sul mercato comunitario un volume considerevole di prodotti in dumping (importati dalla RPC). Se la situazione del mercato dovesse cambiare e l’espansione osservata durante il periodo considerato dovesse interrompersi e la tendenza economica invertirsi, l’industria comunitaria sarebbe pienamente esposta agli effetti potenzialmente pregiudizievoli di tali importazioni in dumping. Si conclude pertanto che l’industria comunitaria, pur non avendo subito un pregiudizio notevole durante il PI, alla fine di tale periodo si trova in una situazione di vulnerabilità.

E.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

1.   Possibile sviluppo del consumo comunitario, delle importazioni dal paese interessato e della situazione dell’industria comunitaria dopo il periodo dell’inchiesta

(90)

Per poter valutare se l’industria comunitaria fosse esposta a un rischio di pregiudizio, è stato necessario analizzare in maggior dettaglio alcuni elementi riguardanti il periodo considerato e il PI. Tale analisi più approfondita è stata realizzata sulla scorta delle informazioni raccolte per il 2008 e il 2009 sui principali indicatori di pregiudizio. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite dalle società costituenti il campione nei loro questionari, si è proceduto ad un aggiornamento dei dati statistici e all’analisi di ogni altro elemento fornito dalle parti. Su questa base è stato stabilito quanto segue.

1.1.   Consumo comunitario

(91)

Il consumo comunitario, che era in crescita fino al PI, secondo le stime dovrebbe decisamente calare (del 30 % e oltre) tra la fine del PI e il 2009. Tale stima si basa sulle informazioni pubblicate, confermate dai dati presentati dal denunziante e dalle previsioni dei produttori comunitari costituenti il campione.

(92)

Inoltre, il denunziante ha presentato informazioni suddivise per segmento di mercato in cui si prevede un calo importante in tutti i settori, fatta eccezione per il settore OCTG, che potrebbe risentire meno della forte contrazione — altrimenti generalizzata — della domanda.

1.2.   Importazioni dalla RPC e quota di mercato corrispondente

(93)

Le importazioni in dumping hanno registrato un costante e forte rialzo sino alla fine del PI. Tale tendenza alla crescita su base annua è stata constatata sino alla fine del 2008. Tenuto conto della riduzione del consumo dagli ultimi mesi del 2008, nel 2009 dovrebbe aumentare anche la loro quota di mercato.

(94)

Si prevede che le importazioni dalla Cina continueranno ad interessare prevalentemente i settori dell’industria meccanica, delle costruzioni e dei tubi, come indicato nel considerando 60.

(95)

Anche se, a seguito della flessione della domanda, il volume totale delle importazioni dovesse diminuire — si tratterebbe comunque di una diminuzione limitata — la quota di mercato delle importazioni dalla RPC aumenterà proporzionalmente in questi segmenti di mercato nei quali sono da sempre fortemente rappresentate. È probabile che le importazioni a basso prezzo assumano sempre maggior importanza in un mercato che cerca sempre più di ridurre i costi.

(96)

Di conseguenza, si prevede che la quota di mercato stimata delle importazioni cinesi aumenterà ancora. A seconda dell’evoluzione del consumo, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina potrebbe altresì aumentare di alcuni punti percentuali tra il 2008 e il 2009, tenuto conto dell’aggressiva politica espansionistica degli ultimi anni (cfr. considerando 61, 114 e 115).

(97)

Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni del prodotto interessato, l’associazione degli esportatori cinesi («CISA») ha dichiarato che sono aumentati notevolmente dopo il PI.

(98)

Dalle statistiche di Eurostat risulta che un simile aumento c’è effettivamente stato dopo il PI e in alcuni casi si è trattato di un aumento considerevole (sino al 33-43 %). Tuttavia, l’inchiesta ha stabilito che quest’aumento è determinato dal rialzo generale dei prezzi di alcune materie prime (acciaio, rottami di ferro e ghisa) e dei costi energetici che tra aprile e ottobre 2008 hanno caratterizzato il mercato mondiale; tale aumento non ha inoltre eliminato la sottoquotazione dei prezzi che permane apparentemente rilevante.

1.3.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria

(99)

La produzione dell’industria comunitaria dovrebbe calare da 20 a 35 punti percentuali tra il PI e il 2009. Tale tendenza è stata confermata dalle previsioni presentate dalle società costituenti il campione. Dall’analisi di tali previsioni si può dedurre che il calo globale della produzione ha trovato riscontro nel fatto che, in una situazione caratterizzata dal calo generale del consumo, la domanda relativa a taluni tipi di prodotti è diminuita meno di quella relativa ad altri; si prevede pertanto una variazione nella gamma di prodotti offerti dall’industria comunitaria.

(100)

Dalle informazioni comunicate dalle società costituenti il campione risulta che la capacità di produzione dovrebbe rimanere stabile nel 2009, mentre l’utilizzo degli impianti dovrebbe scendere al 70 % circa nello stesso anno. Tali previsioni sono in linea con la netta flessione del consumo come indicato nel considerando 91. Infatti, le visite di verifica hanno già dimostrato: i) una riduzione dei turni (per lo più da 18 a 15 alla settimana); ii) il ricorso sempre più frequente a piani di licenziamento e di sospensione temporanea dal lavoro; iii) chiusure prolungate durante il periodo delle ferie. Come è risultato dalle precedenti inchieste, in caso di utilizzo degli impianti a tassi inferiori al 75 %, l’industria comunitaria non sarebbe in grado di raggiungere un livello di prestazioni sostenibile (cfr. considerando 71).

1.4.   Vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno (in termini di volumi e prezzi)

(101)

Per le stesse ragioni esposte al considerando 99, le vendite dell’industria comunitaria sul mercato interno dovrebbero calare nettamente, tanto quanto il consumo, ma probabilmente ancor di più, secondo le proiezioni dei produttori comunitari costituenti il campione.

(102)

Dal momento che si prevede che perderà altre quote del mercato interno a causa delle importazioni cinesi in dumping, l’industria comunitaria sarà costretta a dipendere sempre più dai mercati d’esportazione. Le società costituenti il campione hanno effettivamente annunciato un calo delle vendite nella Comunità più pronunciato rispetto a quello della produzione totale, in quanto la produzione destinata all’esportazione rimarrà pressoché invariata rispetto alla produzione di merci destinate al mercato della Comunità. Ciò è dovuto al fatto che le attività di esportazione dell’industria comunitaria interessano prevalentemente i settori OCTG (35 %), tubi (25 %) e produzione di energia (13 %), mentre nell’industria meccanica e delle costruzioni hanno rappresentato solo il 16 % (rispetto al 60 % delle vendite sul mercato interno; cfr. considerando 73).

(103)

Dai dati comunicati dall’industria comunitaria risulta che i volumi delle vendite sono già diminuiti e/o, secondo quanto previsto, diminuiranno in maniera significativa, in particolare in alcuni segmenti del mercato nei quali la presenza delle merci cinesi si è affermata con maggior forza (industria meccanica, delle costruzioni e tubi).

(104)

I prezzi di vendita, secondo le stime fornite dai produttori costituenti il campione, dovrebbero rimanere in media stabili rispetto ai prezzi osservati nel corso del PI.

(105)

Tuttavia, l’andamento dei prezzi di vendita non sarebbe pienamente rappresentativo della reale contrazione dei prezzi che, secondo le proiezioni, avverrà a livello di singolo prodotto. Ciò è dovuto al fatto che, a causa della pressione esercitata dai prezzi delle importazioni cinesi, l’industria comunitaria cerca di riorientare la sua produzione verso tubi di qualità superiore. Di conseguenza, la riduzione della quota dei prodotti di qualità inferiore nel volume totale delle vendite dell’industria comunitaria sarà più marcata della riduzione media delle vendite totali, per cui avranno proporzionalmente maggior peso le merci commercializzate ad un prezzo più elevato. Per tale ragione si prevede un ribasso medio dei prezzi inferiore a quello che interesserà i prodotti in diretta concorrenza con le importazioni in dumping dalla RPC.

(106)

Pertanto, sono state raccolte informazioni presso l’industria comunitaria riguardo all’evoluzione dei prezzi di una serie di tipi di prodotti rappresentativi che, secondo i risultati dell’inchiesta, nel PI erano in diretta concorrenza con i prodotti importati dalla RPC in dumping. In base a tale analisi si è stabilito che i prezzi di importanti tipi di prodotti, importati durante il PI in quantitativi ingenti dalla RPC, nel secondo semestre del 2008 sono saliti, in parte a causa dell’aumento dei costi indicato al considerando 98.

1.5.   Prezzi/costi dell’industria comunitaria

(107)

Le società costituenti il campione sono state inoltre invitate a comunicare dati riguardo alla prevedibile evoluzione dei loro costi per il prodotto in esame e ai principali costi.

(108)

Dai dati disponibili si può desumere che i costi potrebbero salire ancora. Ciò è dovuto principalmente a due fattori. In primo luogo, la riduzione della forza di lavoro conseguente al calo dei tassi di produzione e di utilizzo degli impianti non porterà presumibilmente ad un calo dei costi della manodopera in quanto la disoccupazione temporanea e la disoccupazione parziale rischiano di far aumentare il costo medio del lavoro. In secondo luogo, il riorientamento della gamma di prodotti verso prodotti di elevato valore (il che non significa necessariamente maggiore redditività) implicherebbe anche un aumento dei costi medi (ivi compresi i costi delle materie prime). Inoltre, la naturale perdita di rendimento a causa della riduzione dei volumi e di un utilizzo non ottimale degli impianti comporterebbe un incremento in misura corrispondente dei costi fissi.

1.6.   Quota di mercato dell’industria comunitaria

(109)

Secondo le stime, la quota di mercato dell’industria comunitaria diminuirà di alcuni punti percentuali tra il PI e il 2009 per effetto della crescente pressione esercitata dalle importazioni dalla RPC in dumping in un mercato europeo in forte flessione (cfr. considerando 93 e 101).

1.7.   Redditività dell’industria comunitaria

(110)

Secondo i dati presentati dai produttori comunitari, tra il PI e il 2008 la redditività dell’industria comunitaria è leggermente diminuita (0,5 punti percentuali). Tuttavia, dai dati emerge che tale redditività è calata considerevolmente alla fine del 2008 e si prevede che calerà ancora del 2 % circa nel 2009.

(111)

Si rammenta che già in passato la redditività dell’industria comunitaria era particolarmente bassa nei periodi in cui il tasso di utilizzo degli impianti era inferiore al 75 %. Ciò si è verificato in particolare durante il periodo dell’inchiesta che si è conclusa con il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (5), allorché l’utilizzo degli impianti era diminuito notevolmente per effetto della pressione esercitata dalle importazioni in dumping provenienti, tra l’altro, dalla Croazia, dalla Russia e dall’Ucraina.

1.8.   Conclusioni relative al possibile sviluppo del consumo comunitario, delle importazioni dal paese interessato e della situazione dell’industria comunitaria dopo il periodo dell’inchiesta

(112)

Dall’analisi di cui sopra riguardo alla probabile evoluzione del consumo, delle importazioni di prodotti cinesi in dumping e dei principali indicatori del pregiudizio per il periodo compreso tra il PI e il 2009 (cfr. considerando 90-111) si evince che la situazione economica dell’industria comunitaria si è già notevolmente deteriorata e che le proiezioni per il prossimo futuro non indicano un miglioramento, bensì un ulteriore aggravamento. Ne è una prova evidente la palese riduzione della produzione, dei volumi delle vendite della Comunità, delle quote di mercato e della redditività (– 13 punti circa). Questa valutazione è stata fatta sulla base di dati previsionali supportati da elementi di prova sufficientemente dettagliati. In particolare, si sono potute verificare in larga misura già nel corso delle visite di verifica le tendenze osservate per il periodo compreso tra il PI e la fine del 2008. Altre prove (in particolare per quanto riguarda la flessione dei prezzi di vendita e dei volumi per il 2009) sono state presentate nel corso dell’inchiesta. Benché non sia possibile affermare con certezza — come avviene peraltro per qualsiasi previsione — che le tendenze indicate si realizzeranno esattamente come previsto, si ritiene tuttavia assai probabile che ciò avvenga. Si conclude pertanto che fin dai primi mesi del 2009 l’industria comunitaria si è trovata ad affrontare una situazione di pregiudizio notevole.

2.   Minaccia di pregiudizio

(113)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, si è esaminato quali circostanze potrebbero eventualmente creare una situazione in cui le importazioni in dumping causerebbero un pregiudizio all’industria comunitaria. In questo contesto, è stata prestata particolare attenzione: i) allo sviluppo delle importazioni in dumping; ii) alla disponibilità di capacità non sfruttate presso gli esportatori; iii) al livello dei prezzi delle importazioni dalla Cina; e iv) al livello delle scorte.

2.1.   Evoluzione dei volumi delle importazioni in dumping

(114)

Le importazioni provenienti dalla RPC sono aumentate enormemente tra il 2005 e il PI, passando da 26 000 a 543 000 tonnellate, come risulta dal considerando 59. Tali importazioni sono state effettuate sistematicamente a prezzi molto bassi, nettamente inferiori a quelli proposti da altri fornitori sul mercato comunitario. L’aumento sostanziale della quota di mercato detenuta da queste importazioni in dumping (cfr. considerando 61) conferma che il loro sviluppo non è dipeso dalla crescita della domanda. Al contrario, sembra che tale sviluppo sia stato determinato essenzialmente da una strategia aggressiva consistente nell’assorbire quote di mercato detenute precedentemente da importazioni in dumping di altra origine (cfr. considerando 141), allo scopo di accedere con forza ad un nuovo mercato. L’aumento dei prezzi delle importazioni osservato nel secondo semestre del 2008 è interamente imputabile al forte rialzo dei costi delle materie prime, che ha trovato riscontro in un aumento dei costi dei tubi senza saldatura a livello mondiale; non riflette invece in alcun modo il proposito di ridurre le differenze con i prezzi applicati da altri fornitori sul mercato comunitario.

(115)

Su questa base si reputa impossibile stabilire una correlazione diretta tra l’evoluzione del consumo e il livello delle importazioni in dumping. Si ritiene invece che l’aumento delle importazioni in dumping tra il 2005 e il PI avrebbe avuto luogo comunque, anche in un contesto di consumo stabile, con la sola differenza che avrebbe avuto maggiori ripercussioni sulle quote di mercato degli altri fornitori. Se il consumo non fosse aumentato così rapidamente, è probabile che l’industria comunitaria avrebbe potuto subire un pregiudizio notevole già durante il periodo considerato. Pertanto, si ritiene che una tendenza al ribasso nella situazione globale del mercato comunitario non avrebbe un impatto rilevante sull’andamento del volume delle importazioni in dumping. Con ogni probabilità, la strategia aggressiva applicata per penetrare il mercato comunitario nel corso del periodo considerato sarà portata avanti allo scopo di acquisire quote di mercato a scapito di altri attori economici grazie alle importazioni a basso prezzo in dumping.

(116)

Le ultime cifre disponibili per tutto il 2008 rivelano che le importazioni erano pari a 507 589 tonnellate, superiori quindi a quelle del 2007, anche se leggermente inferiori a quelle del PI. Inoltre, secondo i dati degli ultimi due mesi del 2008, le importazioni sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (84 000 tonnellate nel 2008 rispetto a 79 000 tonnellate nel 2007), nonostante l’inchiesta abbia rivelato la presenza dal novembre 2008 di segni evidenti di una flessione della domanda sul mercato comunitario. Si può pertanto concludere che, secondo le informazioni più recenti, il volume delle importazioni dalla RPC può essere considerato quanto meno stabile. A tale riguardo, si nota che, anche nel caso in cui le importazioni in dumping presentassero a breve termine un andamento diverso rispetto al passato, ossia rimanessero invariate o cominciassero a diminuire, queste informazioni andrebbero lette e analizzate sempre alla luce dell’evoluzione del consumo. In altre parole, i risultati relativi a questo fattore non dovrebbero basarsi sulla semplice osservazione dell’evoluzione dei volumi delle importazioni in dumping in termini assoluti, ma dovrebbero tener conto del contesto del mercato interessato da tale evoluzione, nonché della possibilità o meno che tale evoluzione determini un aumento o una diminuzione della quota di mercato detenuta da queste importazioni in dumping. Secondo i dati disponibili è evidente che nel periodo considerato le importazioni in dumping hanno registrato una crescita sostanziale delle loro quote di mercato; tuttavia, tale tendenza non sembra arrestarsi o invertirsi in un periodo in cui la domanda ha già cominciato a diminuire. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla RPC è destinata ad aumentare (cfr. considerando 96). Si conclude pertanto che, tenuto conto della prevedibile forte diminuzione del consumo, è probabile che la pressione di queste importazioni in dumping sul mercato comunitario si rafforzi in maniera sostanziale.

2.2.   Riserva di capacità disponibili presso gli esportatori

(117)

L’analisi delle informazioni comunicate dai produttori esportatori costituenti il campione ha rivelato che soltanto per queste società nel 2008 è previsto un aumento delle capacità di almeno 740 000 tonnellate. Inoltre, l’industria comunitaria argomenta che due società costituenti il campione prevedono la costruzione di impianti per la fabbricazione di tubi senza saldatura, le cui capacità raggiungeranno le 500 000 tonnellate entro il primo semestre del 2009. Tale prevista crescita delle capacità potrà naturalmente essere verificata soltanto una volta che le linee di produzione saranno operative; è dunque difficile valutare la futura disponibilità di capacità non utilizzate nella RPC. Tuttavia, anche considerando unicamente le risposte degli esportatori cinesi costituenti il campione, si può concludere che esiste una riserva notevole di capacità di produzione in Cina, dal momento che si è calcolato che il consumo comunitario totale durante il PI era pari a 3 300 000 tonnellate. Inoltre, il denunziante ha comunicato informazioni attendibili sull’entrata in servizio nel gennaio 2009 di due nuovi impianti di fabbricazione di tubi senza saldatura nella RPC. Questi due impianti, con una capacità di circa 400 000 tonnellate ciascuno, sono in grado da soli di rifornire un quarto del mercato comunitario.

(118)

Inoltre, secondo le informazioni fornite dall’associazione cinese dei produttori (CISA) le capacità totali di produzione in Cina sono pari a circa 20 milioni di tonnellate. I produttori cinesi costituenti il campione hanno dichiarato che le loro esportazioni rappresentavano, in media, il 27 % del totale delle loro vendite nel corso del PI, rispetto al 17 % del 2005. Si può pertanto concludere che durante il periodo considerato gli esportatori cinesi hanno rafforzato in maniera considerevole la loro tendenza all’esportazione, il che ha comportato un netto aumento delle loro esportazioni in termini assoluti, in quanto le vendite totali dei produttori costituenti il campione sono salite del 56 % e oltre nel corso del periodo considerato. Nulla lascia supporre, nel prossimo futuro, un’inversione di tale tendenza, che è il risultato dell’effetto combinato di un aumento della produzione e del tasso d’esportazione.

(119)

La percentuale delle esportazioni cinesi verso la Comunità (in percentuale del totale delle esportazioni dalla Cina) è fortemente aumentata durante il periodo considerato, passando dall’1 % nel 2005 al 9 % durante il PI. Ciò conferma che ha già avuto luogo nel corso del periodo considerato un deciso riorientamento delle attività di esportazione e che la Comunità ha assunto nuova importanza nella strategia globale degli esportatori cinesi. Gli altri mercati principali sono gli Stati Uniti con il 36 % (rispetto al 31 % del 2007), l’Algeria (6 % rispetto al 2 % del 2006) e la Corea del Sud (6 % rispetto al 3 % del 2005). Su questa base, si può prevedere che una parte significativa delle sovraccapacità generate recentemente sarà orientata verso il mercato comunitario. Si può prevedere inoltre a breve un netto ridimensionamento di alcuni di questi mercati, in particolare del mercato statunitense, e i volumi di produzione resi disponibili potranno essere facilmente riorientati verso la CE. Questo riorientamento non ha potuto essere finora più incisivo perché, secondo le statistiche cinesi e le informazioni raccolte dai produttori cinesi costituenti il campione, i prezzi sul mercato comunitario sono stati fino ad oggi di poco inferiori a quelli praticati in altri mercati. Tuttavia, si può prevedere che, nel caso di una riduzione sostanziale dei volumi venduti su altri mercati, le considerazioni relative ai livelli di prezzo non avranno un gran peso a fronte della necessità di mantenere i volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti a livelli sufficientemente alti. I mercati come quello comunitario, l’accesso ai quali si è rivelato relativamente facile e con ottimi risultati, diventeranno probabilmente l’obiettivo preferito di questo tipo di politica di riorientamento.

2.3.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(120)

I prezzi delle importazioni dalla Cina durante il periodo considerato sono stati nettamente inferiori non solo a quelli dell’industria comunitaria, ma anche ai prezzi di paesi terzi. Ne dà conferma l’analisi della sottoquotazione di cui ai considerando 65 e 142. La sottoquotazione constatata è fondamentale e sistematica (vale a dire, relativamente omogenea in base al tipo di prodotto) e ha assicurato l’espansione continua della quota di mercato detenuta dalle importazioni in dumping nel corso del periodo considerato. Vi è stata dunque, durante il periodo considerato, un’evidente correlazione tra l’aumento delle quote di mercato delle importazioni in dumping e la diminuzione delle quote di mercato delle vendite da parte di altre fonti, ivi compresa l’industria comunitaria; tale situazione è stata resa possibile dai benefici derivanti dalla notevole differenza dei prezzi di vendita. Se tale situazione non ha arrecato un pregiudizio notevole all’industria comunitaria durante il periodo considerato, ciò è dovuto unicamente al fatto che l’espansione del mercato comunitario ha offerto all’industria comunitaria un margine di manovra sufficiente per mantenere il suo livello di produzione, le sue capacità di produzione, le sue vendite e i suoi livelli di redditività.

(121)

Non v’è motivo di ritenere che, in un ambiente economico caratterizzato da una sostanziale flessione della domanda, i prezzi bassi avranno tendenza ad aumentare. Al contrario, dal punto di vista del fornitore, quando il consumo cala, i prezzi bassi dovrebbero essere tenuti bassi, allo scopo di acquisire altre quote di mercato o, quanto meno, di mantenere e consolidare quelle esistenti. Allo stesso tempo, i produttori di merci, tra cui il prodotto in esame, che già acquistavano a basso prezzo, eserciteranno una pressione per mantenere bassi tali prezzi o abbassarli ulteriormente, al fine di limitare i propri costi. I produttori che in passato avevano favorito prodotti più costosi tenderanno a ridurre, se possibile, i loro costi di produzione e opteranno per prodotti a buon mercato, anche se questa scelta potrebbe richiedere sacrifici in termini, ad esempio, di qualità del prodotto e di sicurezza dell’approvvigionamento.

(122)

Nel considerando 98 si precisa che i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati leggermente dopo il PI. Dal momento che tale aumento rispecchia innanzitutto un incremento a livello mondiale dei prezzi di alcune importanti materie prime, non si può escludere che tale aumento sia soltanto temporaneo e che la tendenza si invertirà non appena diminuirà il prezzo di tali materie prime. Inoltre, dal momento che questa materia prima costituisce un prodotto di base, l’aumento dei prezzi constatato è stato trasferito nella misura del possibile da tutti i produttori sul prezzo finale dei tubi senza saldatura. L’industria comunitaria è stata inoltre costretta ad aumentare i suoi prezzi di vendita per compensare tale aumento dei costi. Di conseguenza, dal momento che tutti i prezzi di mercato sono aumentati, i prezzi delle importazioni in dumping continuano ad essere nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria, anche dopo il PI.

(123)

In conclusione, i prezzi molto bassi delle importazioni in dumping hanno un duplice effetto negativo: i) da un lato, il significativo differenziale dei prezzi causerà probabilmente un riorientamento verso le importazioni in dumping in quanto gli utilizzatori avranno la tendenza ad acquistare sempre maggiori quantità di prodotti venduti a basso prezzo; ii) dall’altro, è probabile che l’esistenza di prezzi così bassi sul mercato sarà usata dagli acquirenti come strumento di negoziazione per far abbassare i prezzi offerti dai produttori comunitari e da altri fornitori, provocando quindi un effetto depressivo sia sui volumi che sui prezzi. Se questi effetti possono essere contestabili nelle situazioni in cui i differenziali dei prezzi non sono rilevanti, nel caso in oggetto e tenuto conto della forte sottoquotazione rilevata, il pregiudizio che ne deriva dovrebbe, secondo le previsioni, essere notevole.

2.4.   Livello delle scorte

(124)

Questo fattore non è determinante per l’analisi dal momento che normalmente le scorte sono detenute dai commercianti (grossisti) e non dai produttori. Benché l’industria comunitaria si sia espressa in tal senso, non si è potuto dimostrare che attività di stoccaggio abbiano avuto luogo in proporzioni tali da influenzare sensibilmente il mercato nell’immediato futuro.

2.5.   Altri elementi

(125)

Occorre sottolineare che nessun produttore cinese costituente il campione soddisfaceva i criteri per ottenere il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, anche perché tutte queste società sono considerate come tuttora operanti sotto l’influenza dello Stato (nessuna di esse soddisfaceva il criterio 1 o il criterio 3). In una situazione di crisi economica mondiale è probabile che il governo cinese sia tentato di intervenire maggiormente per sostenere queste società (o i loro fornitori), quindi aiutandole a tenere bassi i loro costi e a preservare o consolidare il loro vantaggio in termini di prezzi sul mercato comunitario. In conclusione, si ritiene che gli esportatori cinesi operino in un ambiente che permette loro di mantenere facilmente il loro vantaggio a livello di prezzi anche nel caso in cui altri fornitori del mercato comunitario abbassino i loro prezzi per ridurre lo scarto con quelli delle importazioni in dumping applicati nel corso del periodo considerato. Anche nel caso in cui la pressione esercitata dalla notevole sottoquotazione delle importazioni in dumping durante il PI determinasse una riduzione del livello dei prezzi dell’industria comunitaria, non si può escludere un’ulteriore riduzione dei prezzi da parte degli esportatori cinesi allo scopo di mantenere il differenziale osservato nel corso del PI.

3.   Conclusione relativa alla minaccia di pregiudizio

(126)

La minaccia rappresentata dai fattori di pregiudizio analizzati nei considerando 113-125 va vista nel contesto della situazione specifica del mercato che è cambiata dopo il PI e che probabilmente persisterà nell’immediato futuro sul mercato comunitario. Nel contesto di un consumo in forte calo, quale descritto nel considerando 91, le importazioni cinesi costituiscono una considerevole minaccia di pregiudizio per le seguenti ragioni:

i)

l’aumento record dei loro volumi in termini assoluti e relativi sul mercato comunitario, il che testimonia una strategia di penetrazione del mercato, associata ad uno sviluppo stabile dopo il PI, nonostante la flessione della domanda;

ii)

il loro potenziale aumento futuro in termini assoluti e/o relativi per effetto dell’esistenza di ingenti capacità di produzione inutilizzate nella RPC e del ridimensionamento probabile di altri mercati che potrebbe rendere disponibili altri volumi in vista di un riorientamento verso l’Europa; e

iii)

la differenza significativa di prezzo rispetto al prodotto simile nella Comunità o proveniente da altri paesi, che dovrebbe favorire un riorientamento verso le importazioni cinesi in dumping e far abbassare il livello dei prezzi nel mercato comunitario.

Si conclude provvisoriamente che, in assenza di misure, le importazioni in dumping dalla RPC causerebbero nell’immediato un pregiudizio notevole ad un’industria comunitaria già vulnerabile, in particolare in termini di riduzione delle vendite, delle quote di mercato, della produzione e della redditività.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(127)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping abbiano arrecato o minaccino di arrecare all’industria comunitaria un pregiudizio di tale entità da potersi definire notevole. In questa analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver arrecato o minacciato di arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, di modo che il pregiudizio arrecato eventualmente da tali fattori non sia attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(128)

Tra il 2005 e il PI, il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originario della RPC è aumentato di 20 volte, passando da 26 273 tonnellate a 542 840 tonnellate, e la loro quota di mercato nella Comunità è cresciuta di più di 16 punti percentuali (dall’1 % al 17,1 %). Il prezzo medio di queste importazioni è diminuito tra il 2005 e il PI ed è rimasto nettamente inferiore al prezzo medio di tutte le altre fonti di approvvigionamento.

(129)

Come indicato al considerando 65, la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni cinesi è stata in totale del 24 % su una base media ponderata. Va inoltre sottolineato che per lo stesso periodo le stesse importazioni in dumping sono state vendute a prezzi nettamente inferiori a quelli delle importazioni provenienti da altre fonti (cfr. considerando 143).

(130)

Le importazioni provenienti dalla RPC non hanno causato un pregiudizio che può essere considerato notevole nel periodo compreso tra il 2005 e il PI. Tuttavia, si osserva una netta coincidenza tra l’aumento sostanziale delle importazioni cinesi e il deterioramento di alcuni indicatori del pregiudizio, come la riduzione della quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria, che è calata di 5 punti percentuale in un contesto di consumo in crescita. L’aumento delle importazioni cinesi in dumping è stato pertanto la ragione per la quale l’industria comunitaria non è stata in grado di trarre il massimo beneficio dall’aumento della domanda sul mercato comunitario. Occorre inoltre ricordare a tale riguardo che l’impennata della quota di mercato dei prodotti cinesi ha chiaramente coinciso con l’erosione sostanziale delle quote di mercato detenute dalle importazioni provenienti dalla Russia e dall’Ucraina, che erano le loro concorrenti più immediate in termini di prezzi.

(131)

Inoltre, dal momento che i prezzi delle importazioni dalla RPC erano nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, si ritiene che tali importazioni in regime di dumping abbiano esercitato una pressione globale sui prezzi del mercato comunitario dal periodo dell’inchiesta in poi, impedendo così all’industria comunitaria di innalzare i suoi prezzi di vendita nella misura necessaria per mantenere il suo livello di redditività.

(132)

Come si è detto al considerando 89, nonostante la tendenza al ribasso esercitata su alcuni indicatori di pregiudizio dalle importazioni cinesi, si è concluso che nel complesso il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non è stato notevole. Tuttavia, questi risultati devono essere letti alla luce dell’analisi in prospettiva riguardante lo sviluppo del consumo, delle importazioni e di taluni indicatori di pregiudizio stabiliti per il periodo successivo al PI e indicati ai considerando 91-112.

(133)

Come precisato nel considerato 93, le informazioni relative al periodo più recente tra il PI e il dicembre 2008 mostrano che il volume delle importazioni in dumping non è diminuito durante gli ultimi due mesi di quell’anno rispetto al 2007, e questo nonostante i chiari segnali di un consumo comunitario già in calo nei mesi di novembre e dicembre 2008. Questo dimostra che l’iniziale rallentamento del consumo non ha avuto conseguenze sul volume delle importazioni la cui quota di mercato, al contrario, aumenta. Non v’è motivo di ritenere che questa tendenza potrebbe invertirsi in uno scenario a breve termine simile o addirittura peggiore.

(134)

Tuttavia, anche se le importazioni in dumping diminuissero in una certa misura in termini assoluti, la loro quota di mercato è destinata a rimanere stabile o ad aumentare in un mercato che, secondo le proiezioni, dovrebbe ridimensionarsi piuttosto rapidamente. Infine, anche se i volumi delle importazioni dalla Cina cominciassero a diminuire in proporzioni maggiori rispetto al consumo, si ritiene che la presenza stessa di ingenti volumi di prodotti cinesi a basso prezzo nel contesto di un consumo in calo debba essere considerata come una causa di pregiudizio, in quanto eserciterà una forte pressione al ribasso sul livello generale dei prezzi di mercato. In una situazione di sovraccapacità e con clienti che si sforzano di ridurre i loro costi di produzione per mantenere la competitività, i prezzi di produzione tenderanno maggiormente ad allinearsi sul loro livello più basso (vale a dire il prezzo cinese). Le considerazioni relative alla qualità e alla sicurezza dell’approvvigionamento che, per il momento, possono avere giocato a favore dell’industria comunitaria svolgeranno probabilmente un ruolo minore e l’industria comunitaria sarà obbligata a ridurre i suoi prezzi a causa della pressione esercitata sul mercato dai prodotti cinesi a basso prezzo.

(135)

In conclusione, considerato che: i) benché non abbia subito un pregiudizio notevole durante il periodo considerato, alla fine del PI l’industria comunitaria si trovava in una situazione di vulnerabilità (cfr. considerando 89); ii) dopo il PI sembra vi siano tutte le condizioni favorevoli ad un pregiudizio (cfr. considerando 112); e iii) è soddisfatta anche la condizione necessaria alla minaccia di pregiudizio (cfr. considerando 126), si conclude che esiste un nesso di causalità tra la minaccia imminente di importazioni cinesi in dumping e il pregiudizio che, secondo le previsioni, subirà l’industria comunitaria.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Attività d’importazione e d’esportazione dell’industria comunitaria

(136)

Si è constatato che alcuni membri dell’industria comunitaria hanno importato quantitativi limitati del prodotto in esame dalla RPC e da altri paesi. Lo scopo di tali importazioni (meno del 2 % del totale delle importazioni dalla RPC) era coprire domande specifiche di consumatori che chiedono prodotti particolari non fabbricati da questi produttori comunitari o a prezzi estremamente bassi. Tenuto conto delle limitate quantità importate, non si può ritenere che queste importazioni mettano in forse il nesso di causalità di cui sopra.

(137)

Inoltre, un gruppo di produttori comunitari è collegato ad un produttore esportatore cinese mediante una partecipazione minoritaria. È stato tuttavia stabilito che tale produttore esportatore cinese non ha venduto i suoi prodotti per l’esportazione nella Comunità a nessuna delle società collegate al produttore comunitario in questione. Si può pertanto concludere che una simile partecipazione minoritaria non ha né avrà probabilmente ripercussioni sulla situazione dell’industria comunitaria.

(138)

Un gruppo di produttori comunitari ha importato quantitativi ingenti di tubi in acciaio originari dell’Argentina e del Messico da società collegate. Si è trattato per lo più di prodotti pregiati, quali tubi per condotte e OCTG, che hanno rappresentato meno del 10 % della produzione comunitaria di quel gruppo. Inoltre, un raffronto per tipo di prodotto ha dimostrato che queste importazioni non sono state effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria. Pertanto, si è concluso che tali importazioni non hanno arrecato né arrecheranno in futuro pregiudizio all’industria comunitaria.

(139)

Come si evince dalla tabella seguente, il volume delle vendite all’esportazione è rimasto invariato nel corso del periodo considerato. Si è esaminata anche l’attività d’esportazione dell’industria comunitaria e si può escludere un suo eventuale contributo al pregiudizio da essa subito. In primo luogo, sono stati adeguatamente isolati i possibili effetti di tali attività ed esaminati nel corso dell’inchiesta. In secondo luogo, diversamente dalla produzione e dalle vendite in calo sul mercato interno, le esportazioni dell’industria comunitaria dovrebbero mantenersi stabili, in quanto interessano prevalentemente segmenti di mercato diversi (cfr. considerando 102).

Industria comunitaria

2005

2006

2007

PI

Vendite all’esportazione (in tonnellate)

1 651 514

1 825 543

1 711 165

1 646 927

Indice (2005 = 100)

100

111

104

100

3.2.   Importazioni da paesi terzi (Russia e Ucraina)

(140)

Durante il periodo considerato le importazioni in provenienza dalla Russia e dall’Ucraina sono crollate in termini di volumi, come risulta dalla tabella riportata più avanti. La quota di mercato di questi due paesi ha continuato a calare, passando dal 15,4 % nel 2005 al 4,4 % durante il PI. Allo stesso tempo il prezzo medio delle vendite è aumentato del 33 %. Va segnalato che sia le importazioni russe che quelle ucraine sono state oggetto di misure antidumping dal 2006 (cfr. anche il considerando 86). Pertanto, i prezzi indicati nelle tabelle non sono quelli effettivamente applicati ai prodotti al loro ingresso sul mercato comunitario. Se si aggiunge a questi prezzi il dazio antidumping, il prezzo medio delle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina aumenta a 860 EUR/t durante il PI.

(141)

Tenuto conto della costante differenza tra i prezzi medi ai quali le importazioni dalla RPC e quelle dalla Russia e dall’Ucraina sono entrate sul mercato comunitario e del fatto che le importazioni russe ed ucraine erano le naturali concorrenti delle importazioni cinesi nella fascia dei prezzi di mercato più prossima, si conclude che la brusca diminuzione delle quote di mercato di questi due ultimi paesi è dovuta al fatto che i dazi antidumping imposti hanno reso tali importazioni meno competitive rispetto alle importazioni in dumping dalla Cina, che hanno successivamente eroso la quota di mercato detenuta precedentemente dalle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina. Si osserva, inoltre, che tale erosione era già di proporzioni tali che un’eventuale ulteriore espansione della quota di mercato delle importazioni cinesi avverrà a spese dei loro concorrenti diretti nella fascia dei prezzi di mercato più vicina, vale a dire l’industria comunitaria.

Russia + Ucraina

2005

2006

2007

PI

Volume delle importazioni (in tonnellate)

395 926

255 394

172 155

140 910

Indice (2005 = 100)

100

65

43

36

Quota di mercato delle importazioni

15,4 %

9,4 %

5,5 %

4,4 %

Prezzi delle importazioni (in EUR/t)

613

672

777

814

Indice (2005 = 100)

100

110

127

133

Fonte: Eurostat.

3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(142)

Le importazioni da altri paesi sono aumentate in maniera significativa in termini di volumi e prezzi di mercato tra il 2005 e il PI. La loro quota di mercato è tuttavia rimasta sostanzialmente stabile nel corso di tale periodo. Dall’analisi dei prezzi di mercato risulta che i prodotti originari di questi paesi hanno prezzi molto elevati rispetto ai prodotti fabbricati e venduti dall’industria comunitaria e alle importazioni cinesi in dumping.

Altri paesi terzi

2005

2006

2007

PI

Argentina

Volume delle importazioni (in tonnellate)

54 082

53 423

60 556

70 804

Indice (2005 = 100)

100

99

112

131

Quota di mercato delle importazioni

2,1 %

2,0 %

1,9 %

2,2 %

Giappone

Volume delle importazioni (in tonnellate)

40 686

61 807

45 719

41 028

Indice (2005 = 100)

100

152

112

101

Quota di mercato delle importazioni

1,6 %

2,3 %

1,5 %

1,3 %

USA

Volume delle importazioni (in tonnellate)

25 866

18 006

26 875

41 226

Indice (2005 = 100)

100

70

104

159

Quota di mercato delle importazioni

1,0 %

0,7 %

0,9 %

1,3 %

Messico

Volume delle importazioni (in tonnellate)

16 211

18 412

30 001

25 771

Indice (2005 = 100)

100

114

185

159

Quota di mercato delle importazioni

0,6 %

0,7 %

1,0 %

0,8 %

Tutti gli altri paesi

Volume delle importazioni (in tonnellate)

63 107

64 620

77 647

90 788

Indice (2005 = 100)

100

102

123

144

Quota di mercato delle importazioni

2,5 %

2,4 %

2,5 %

2,9 %

Totale degli altri paesi terzi

Volume delle importazioni (in tonnellate)

199 952

216 268

240 798

269 617

Indice (2005 = 100)

100

108

120

135

Quota di mercato delle importazioni

7,8 %

8,0 %

7,6 %

8,5 %

Prezzi delle importazioni (in euro/tonnellata)

1 332

1 911

1 875

1 709

Indice (2005 = 100)

100

143

141

128

Fonte: Eurostat.

(143)

I prezzi delle importazioni dall’Argentina e dal Messico sono stati, in media, nettamente superiori ai prezzi di vendita medi dell’industria comunitaria. Come indicato al considerando 138, i prezzi dell’Argentina e del Messico non sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria comunitaria.

(144)

Anche le importazioni dal Giappone e dagli Stati Uniti sono state realizzate, in media, a prezzi notevolmente più elevati dei prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria. Inoltre, tali importazioni non hanno aumentato la loro quota di mercato. Pertanto, non sono considerate neppure una potenziale fonte di pregiudizio per l’industria comunitaria.

(145)

Le importazioni in provenienza da tutti gli altri paesi non sono tali, per i loro volumi, da potersi ritenere una possibile causa di pregiudizio. Si conclude, pertanto, che le importazioni da fonti diverse dalla Cina non hanno arrecato alcun pregiudizio all’industria comunitaria e che non vi è motivo di ritenere che esse potrebbero contribuire all’insorgere di un pregiudizio nell’immediato futuro.

3.4.   Concorrenza degli altri produttori comunitari

(146)

Non vi sono elementi che inducano a pensare che gli altri produttori comunitari, non dichiaratisi esplicitamente a favore della denunzia, abbiano dovuto o dovranno affrontare nell’immediato futuro una situazione sostanzialmente diversa da quella dell’industria comunitaria durante il PI, né che a breve termine il comportamento di tali produttori possa arrecare pregiudizio all’industria comunitaria.

3.5.   Costi di produzione (materie prime)

(147)

Come indicato al considerando 80, l’industria comunitaria è riuscita a ammortizzare l’aumento dei costi intervenuto nel periodo considerato con un aumento adeguato dei prezzi di vendita. Di conseguenza, si può affermare che, tra il 2005 e il PI, l’industria comunitaria ha mostrato la sua capacità di operare efficacemente in condizioni normali e di reagire in maniera adeguata ai cambiamenti dei suoi prezzi d’acquisto.

(148)

Come indicato nel considerando 107, i costi sono aumentati in maniera notevole nel periodo successivo all’inchiesta e, secondo le previsioni, aumenteranno ancora, a causa principalmente dell’aumento prevedibile, in termini relativi, dei costi fissi, dovuto ad un utilizzo ridotto degli impianti. Occorre comunque tener conto del fatto che un aumento dei costi medi globali dell’industria comunitaria può anche essere causato dal riorientamento della gamma di prodotti che l’industria comunitaria potrebbe essere costretta ad attuare a fronte della forte pressione al ribasso esercitata da alcuni tipi di prodotti cinesi venduti in dumping.

(149)

Come indicato al considerando 105, a causa della forte sottoquotazione, le quote di mercato dell’industria comunitaria per alcuni tipi di prodotti potrebbero diminuire in maniera sostanziale o sparire del tutto, il che la obbligherebbe a riorientare la sua produzione verso tipi di prodotti a prezzi di vendita più elevati ma anche a costi di produzione proporzionalmente più elevati. Contrariamente a quanto è accaduto durante il periodo d’analisi, tuttavia, l’industria comunitaria — a causa della pressione esercitata dalle importazioni dalla Cina in termini di perdita di quote di mercato e di crollo dei prezzi di vendita — non sembra essere in grado di compensare l’aumento dei costi con un aumento corrispondente dei prezzi di vendita.

3.6.   Rallentamento del mercato comunitario dei tubi senza saldatura a causa della recessione economica

(150)

I potenziali effetti della flessione del consumo e della domanda incideranno sicuramente anche sulle prestazioni globali dell’industria comunitaria. Tuttavia, questi probabili effetti negativi avranno più o meno importanza in funzione dell’evoluzione della quota di mercato detenuta dalle importazioni dalla RPC. Anche se il rallentamento economico potrebbe pertanto essere considerato una possibile causa di pregiudizio dal novembre 2008 in poi, ciò non può in alcun modo diminuire gli effetti pregiudizievoli causati dall’esistenza sul mercato comunitario di ingenti quantitativi di importazioni dalla Cina in dumping a prezzi molto bassi. Ad esempio, anche in una situazione di volumi in calo, l’industria comunitaria potrebbe essere in grado di mantenere un livello di prezzi accettabile e pertanto di limitare gli effetti negativi di un rallentamento del consumo, se non ci fosse la concorrenza sleale dei prodotti cinesi venduti in dumping a prezzi molto bassi con conseguente abbassamento del livello generale dei prezzi sul mercato. Pertanto, il rallentamento economico non può essere considerato una possibile causa dell’interruzione del nesso di causalità tra la minaccia di pregiudizio e le importazioni in dumping dalla Cina.

4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(151)

La coincidenza tra l’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, l’aumento delle quote di mercato e la sottoquotazione constatata, da un lato, e l’esistenza di tutti gli elementi che indicano chiaramente una minaccia di pregiudizio imminente, dall’altro, che causerà un netto deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria, porta a concludere che le importazioni in dumping arrecheranno un pregiudizio notevole all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base se non saranno prese misure di difesa contro tali importazioni.

(152)

Sono stati analizzati altri fattori, ma non sono stati considerati determinanti per il probabile pregiudizio. In particolare, né le importazioni da altri paesi, né i costi, né un calo generale della domanda del prodotto in esame per effetto del rallentamento economico possono in alcun modo attenuare l’effetto potenzialmente destabilizzante della minaccia rappresentata dalle importazioni cinesi per la situazione dell’industria comunitaria.

(153)

Sulla base dell’analisi di cui sopra, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti, che hanno avuto o probabilmente avranno conseguenze sulla situazione dell’industria comunitaria, dai probabili effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni dalla RPC costituiscono una minaccia imminente per l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 9, del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(154)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio, sulla minaccia di pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l’adozione di misure non sia nell’interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione di misure.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(155)

Alla luce di quanto precede, occorre istituire misure sulle importazioni in provenienza dalla RPC. Si prevede che l’istituzione di queste misure comporterà un aumento dei prezzi del prodotto in esame originario di tale paese e permetterà all’industria comunitaria di migliorare la sua situazione mantenendo un livello sufficiente di volumi di produzione, di vendite e, quindi, di quota di mercato. Senza l’adozione di simili misure si prevede che, in un contesto di consumo in calo, le importazioni dalla RPC continueranno a prezzi molto bassi, quindi aumentando la loro quota di mercato ed esercitando un effetto depressivo sul livello globale dei prezzi di mercato. In questa situazione, l’industria comunitaria deve affrontare una minaccia imminente di pregiudizio per effetto della perdita di volumi derivante dalla presenza delle importazioni dalla Cina e della possibile contrazione dei prezzi in seguito alla pressione al ribasso esercitata sui prezzi di mercato dalla crescente presenza delle importazioni dalla Cina sul mercato della Comunità.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(156)

Non vi sono elementi che inducano a ritenere che gli interessi degli altri produttori comunitari non dichiaratisi esplicitamente a favore della denunzia siano diversi da quelli indicati per l’industria comunitaria. Secondo le informazioni disponibili non v’è alcuna ragione per la quale l’analisi effettuata per l’industria comunitaria non si applichi negli stessi termini anche a queste altre società.

3.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(157)

Soltanto sei importatori hanno collaborato all’inchiesta. Soltanto un importatore, che rappresenta circa l’1,5 % del totale delle importazioni cinesi nell’UE, acquista il prodotto in esame esclusivamente in Cina; questo importatore ha un tasso di redditività inferiore al 5 % ed è il solo ad essersi espresso chiaramente contro un’eventuale istituzione di misure. Va tuttavia notato che durante il PI il prodotto in esame ha rappresentato meno del 10 % del volume d’affari della società. Inoltre, dal momento che saranno imposti dazi antidumping a tutti i produttori cinesi, è probabile che questo importatore sarà in grado di compensare l’aumento dei suoi costi con un rialzo dei prezzi a carico dei suoi acquirenti, in quanto i suoi concorrenti diretti subiranno le stesse conseguenze. Anche tutti gli altri importatori che hanno collaborato si riforniscono da altre fonti, tra cui l’industria comunitaria (il loro approvvigionamento presso l’industria comunitaria copre il 25-95 % del loro fabbisogno) e la loro redditività è molto più elevata.

4.   Interesse degli utilizzatori

(158)

Un solo utilizzatore dei cinque che hanno collaborato si rifornisce in Cina (il 20 % circa del volume degli acquisti, il resto è acquistato principalmente presso l’industria comunitaria); a suo avviso, l’istituzione di misure avrà notevoli ripercussioni sulla sua impresa. Tuttavia, la redditività di tale società per i prodotti che contengono il prodotto in questione è molto elevata (superiore al 10 %). Secondo le stime, anche nel peggiore dei casi, vale a dire se tutti i prodotti cinesi fossero acquistati ai prezzi dell’industria comunitaria e l’aumento dei prezzi non potesse essere compensato da un rialzo dei prezzi a carico degli acquirenti, le conseguenze per la redditività di questo utilizzatore sarebbero minime (pari all’1 % del suo volume d’affari). Si ritiene pertanto che l’eventuale istituzione di misure non sarebbe pregiudizievole dell’interesse di detto utilizzatore.

5.   Conclusione relativa all’interesse della Comunità

(159)

Per concludere, si ritiene che l’istituzione di misure sulle importazioni dalla RPC, in un contesto di consumo decrescente, non avrà ripercussioni in termini di volumi offerti sul mercato comunitario dal momento che esistono sufficienti capacità di produzione disponibili nell’industria comunitaria. Non si possono pertanto prevedere effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento (si ricorda che i tipi di prodotti importati sono fabbricati anche dall’industria comunitaria). Dall’analisi risulta inoltre che, nel caso siano istituite misure, non saranno lesi gli interessi degli importatori o degli utilizzatori; tale constatazione è confermata dal livello relativamente basso di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori.

H.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(160)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla minaccia di pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene che debbano essere istituite misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC, per evitare che le importazioni in dumping arrechino un pregiudizio notevole all’industria comunitaria; tale pregiudizio è incombente e sarà inevitabile senza l’adozione di tali misure.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(161)

Il livello delle misure provvisorie relative alle importazioni dalla RPC deve essere sufficiente ad eliminare la minaccia di pregiudizio per l’industria comunitaria derivante dalle importazioni in dumping, senza tuttavia superare i margini di dumping accertati. Nel calcolare l’importo del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si ritiene normalmente che le misure debbano consentire all’industria comunitaria di coprire i propri costi e di realizzare in genere un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di concorrenza, ossia in assenza di importazioni in dumping.

(162)

L’industria comunitaria ha sostenuto che un margine di profitto del 12 % sarebbe necessario per assicurare una normale situazione competitiva sul mercato interno, in assenza di dumping pregiudizievole. L’associazione degli esportatori cinesi ha ammesso che un profitto dell’8 % può in alcune circostanze essere considerato un margine di profitto adeguato.

(163)

Tuttavia, un’inchiesta basata sulla minaccia di pregiudizio presuppone un numero più elevato di valutazioni e di ipotesi che non un’inchiesta basata su un pregiudizio notevole nel corso del PI. Il concetto di minaccia di pregiudizio implica infatti necessariamente l’elaborazione di proiezioni sulla futura realizzazione di un pregiudizio che non era presente durante il periodo dell’inchiesta. In questo scenario incerto è considerato un metodo prudente applicare provvisoriamente il margine di profitto stabilito nel corso dell’ultimo procedimento riguardante lo stesso prodotto (6), vale a dire il 3 %. Si riconosce tuttavia che tale questione dovrà essere riesaminata nella fase definitiva, quando sarà possibile raccogliere maggiori prove relativamente al pregiudizio prevedibile.

(164)

Tenuto conto di quanto precede, la necessaria maggiorazione dei prezzi è stata determinata in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato interno, stabiliti come indicato al considerando 162.

(165)

Le differenze risultanti dal confronto di cui al considerando 163 sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all’importazione stabilito per il PI. Poiché a due dei produttori cinesi che hanno collaborato è stato concesso il TI e tenuto conto della scarsa collaborazione, il livello provvisorio di eliminazione del pregiudizio su scala nazionale è stato stabilito calcolando i margini di pregiudizio più elevati constatati per i tipi di prodotti rappresentativi venduti da un produttore esportatore non operante in un’economia di mercato.

(166)

Il margine di pregiudizio così determinato per la RPC è nettamente inferiore del margine di dumping constatato.

Nome della società

Margine di pregiudizio

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

15,6 %

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

15,1 %

Altre società che hanno collaborato

22,3 %

Tutte le altre società

24,2 %

2.   Misure provvisorie

(167)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio, al livello del più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore, che è comunque il margine di pregiudizio riscontrato.

(168)

Tenuto conto di quanto precede, le aliquote del dazio proposto sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd

15,6 %

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

15,1 %

Altre società che hanno collaborato

22,3 %

Tutte le altre società

24,2 %

(169)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(170)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (7) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l’aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

(171)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio residuo dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI.

I.   DISPOSIZIONE FINALE

(172)

Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione nel termine stabilito nell’avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, di diametro esterno massimo pari o inferiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e le analisi chimiche dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) (8), classificati ai codici NC ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 (9) (codici TARIC 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 e 7304599320) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd, Huangshi City

15,6

A948

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City

15,1

A949

Società elencate nell’allegato

22,3

A950

Tutte le altre società

24,2

A999

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione alla Commissione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 174 del 9.7.2008, pag. 7.

(3)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(4)  Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4, considerando 160 e 168). Nel 2001, il solo anno redditizio durante il PI della precedente inchiesta, gli investimenti ammontavano a 65 milioni di EUR. Nel 2004 (anno di perdite pesanti per l’industria comunitaria) questo importo ha dovuto essere ridotto a 26 milioni di EUR.

(5)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(6)  Cfr. regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4, considerando 233).

(7)  

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio Nerv-105

1049 Bruxelles

BELGIO.

(8)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla Relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(9)  Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.


ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC 950)

Nome della società

Città

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd

Handan

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang


8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/75


REGOLAMENTO (CE) N. 290/2009 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2009

che modifica il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore

(BCE/2009/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

Considerando quanto segue:

(1)

Dall’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) della Banca centrale europea del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (2), sono stati identificati un certo numero di miglioramenti sullo schema di segnalazione relativo ai nuovi prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Gli attuali obblighi segnaletici devono, pertanto, essere modificati.

(2)

La previsione di una disaggregazione generale per i nuovi prestiti, che identifica separatamente i tassi di interesse applicati e il volume dei prestiti che sono garantiti da garanzie reali e/o personali dovrebbe facilitare la raccolta di dati più armonizzati a livello dell’area dell’euro e i confronti tra i paesi.

(3)

La previsione di una disaggregazione per dimensione dei nuovi prestiti alle società non finanziarie dovrebbe fornire ulteriori informazioni sul finanziamento alle piccole e medie imprese.

(4)

La previsione di una disaggregazione per periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse per i nuovi crediti dovrebbe fornire informazioni più omogenee sui tassi di interesse aumentando il numero delle categorie del periodo di determinazione e aumentando quindi l’omogeneità di ciascuna categoria.

(5)

La segnalazione separata dei tassi di interesse applicati sui debiti da carte di credito (denominati anche credito da carte di credito) permetterà il monitoraggio di tali tassi di interesse e assicurerà un trattamento comune di tale strumento in tutti i paesi dell’area dell’euro.

(6)

La categoria aggiuntiva dei nuovi prestiti alle imprese individuali all’interno della categoria «prestiti alle famiglie per altre finalità» fornirà ulteriori informazioni sul finanziamento alle società di persone e faciliterà l’analisi dell’andamento generale dei prestiti alle famiglie.

(7)

La segnalazione aggiuntiva di nuovi prestiti alle società non finanziarie per scadenza dovrebbe facilitare la distinzione tra i tassi applicati al finanziamento a breve e a lungo termine.

(8)

Per quanto riguarda i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, sono necessari un chiarimento, una ridefinizione e un collegamento più diretto al Regolamento (CE) n. 25/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2008/32), del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (3).

(9)

È necessario anche che le banche centrali nazionali (BCN) adottino regole più chiare per quanto concerne la stratificazione e la selezione degli operatori segnalanti e che sia specificato il diritto del Consiglio direttivo di controllare tali procedure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

1.

L’articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il Consiglio direttivo avrà il diritto di controllare la conformità all’allegato I.»

2.

L’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I al presente regolamento.

3.

L’allegato II è sostituito dall’allegato II al presente regolamento.

4.

L’allegato IV è sostituito dall’allegato III al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno seguente alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica dal 1o giugno 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno il 31 marzo 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(3)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.


ALLEGATO I

L’allegato I al regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) è modificato come segue:

1.

Il paragrafo 7 della sezione III della parte 1 è sostituito dal seguente:

«7.

Le BCN definiscono criteri di stratificazione che consentano la suddivisione degli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione in strati omogenei. Gli strati sono considerati omogenei se la somma delle varianze all’interno degli strati delle variabili rilevate è sostanzialmente inferiore al totale della varianza dell’insieme degli operatori soggetti all’obbligo segnaletico (1). I criteri di stratificazione sono collegati alle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ovvero, sussiste una relazione tra i criteri di stratificazione e i tassi di interesse e gli importi che devono essere stimati dal campione».

2.

Il paragrafo 16 della sezione V della parte 1 è sostituito dal seguente:

«16.

Ogni BCN sceglie la ripartizione più adeguata della dimensione nazionale del campione n tra gli strati. Ciascuna BCN definisce quindi quanti operatori segnalanti nh sono estratti dal totale degli enti creditizi e delle altre istituzioni Nh in ogni strato. Il tasso di campionamento nh/Nh per ogni strato h consente la stima della varianza di ogni strato. Ciò comporta che almeno due operatori segnalanti sono selezionati da ciascuno strato».

3.

Il paragrafo 20 della sezione V della parte 1 è sostituito dalla seguente:

«20.

Se una BCN decide di censire tutti gli enti creditizi e le altre istituzioni all’interno di uno strato, si rende possibile effettuare un campionamento in quello strato a livello di filiali. La condizione preliminare è che la BCN abbia una lista completa di filiali che copra tutta l’attività degli enti creditizi e delle altre istituzioni all’interno dello strato, e abbia dati adeguati a valutare la varianza dei tassi di interesse delle nuove operazioni effettuate nei confronti delle famiglie e delle società non finanziarie presso le filiali. Per la selezione e il mantenimento delle filiali si applicano i requisiti contenuti nel presente allegato. Le filiali selezionate diventano operatori segnalanti fittizi, sottoposti agli obblighi di segnalazione definiti nell’allegato II. Tale procedura non pregiudica la responsabilità dell’ente creditizio o delle altre istituzioni a cui fanno capo le filiali, in qualità di operatori segnalanti».


(1)  Ovvero, la somma delle varianze all’interno degli strati definite come Formuladeve essere sostanzialmente inferiore al totale della varianza della popolazione segnalante definita come Formula, dove h indica ciascuno strato, xi il tasso di interesse per l’istituzione i, Formulala semplice media dei tassi di interesse dello strato h, n il numero totale delle istituzioni nel campione eFormulamedia semplice dei tassi di interesse di tutte le istituzioni nel campione.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO II

SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER LE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Parte 1

TIPO DI TASSO

I.   Tasso annualizzato concordato

Principio generale

1.

Il tipo di tasso che gli operatori segnalanti forniscono per tutte le categorie di strumenti di depositi e prestiti relativi alle nuove operazioni e alle consistenze è il tasso annualizzato concordato (annualised agreed rate, AAR). È definito come il tasso di interesse concordato individualmente tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o un prestito, convertito su base annua e indicato in percentuale annua. L’AAR copre tutti i pagamenti in conto interessi su depositi e prestiti, ma non altre spese eventualmente applicate. Il disaggio, definito come la differenza tra l’importo nominale del prestito e l’importo ricevuto dal cliente, è considerato quale pagamento in conto interessi all’inizio del contratto (time t0) ed è pertanto riflesso nell’AAR

2.

Se i pagamenti in conto interessi concordati tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, ad esempio al mese o al trimestre piuttosto che annualmente, il tasso concordato è espresso su base annua per mezzo della formula seguente per derivare il tasso annuale concordato:

Formula

con:

x

quale AAR,

rag

quale tasso di interesse per anno concordato tra l’operatore segnalante e la famiglia o la società non finanziaria per un deposito o prestito laddove le date della capitalizzazione degli interessi del deposito e tutti i pagamenti e i rimborsi del prestito avvengono ad intervalli regolari nell’arco dell’anno, e

n

quale numero annuale dei periodi di capitalizzazione degli interessi per il deposito e dei periodi di rimborso per il prestito, ovvero 1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili.

3.

Le banche centrali nazionali (BCN) possono richiedere agli operatori segnalanti di fornire, per tutti o alcuni strumenti di deposito e prestito relativi alle nuove operazioni e alle consistenze, il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) (narrowly defined effective rate, NDER), anziché l’AAR. Il TEDS è il tasso di interesse, su base annua, che uguaglia il valore attuale di tutti gli impegni diversi dalle altre spese (accensione di depositi, o prestiti, ulteriori pagamenti o rimborsi, pagamenti in conto interessi), futuri o presenti, concordati dall’operatore segnalante con la famiglia o la società non finanziaria. Il TEDS è equivalente alla componente di interesse del tasso annuo effettivo globale (TAEG) (annual percentage rate of charge, APRC) come definito all’articolo 3, lettera i), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (1). La sola differenza tra i tassi TEDS e AAR consiste nel metodo sottostante per l’annualizzazione dei pagamenti in conto interessi. La formula del TEDS opera per approssimazioni successive e può pertanto essere applicata ad ogni tipo di deposito o prestito, mentre l’AAR utilizza la formula algebrica di cui al paragrafo 2 ed è pertanto applicabile solo ai depositi e prestiti con capitalizzazione regolare dei pagamenti in conto interessi. Tutti gli altri requisiti sono identici, il che comporta che i riferimenti all’AAR nel resto del presente allegato si applicano anche al TEDS.

Trattamento di imposte, sovvenzioni e disposizioni regolamentari

4.

I pagamenti in conto interessi compresi nell’AAR riflettono quanto gli operatori segnalanti pagano sui depositi e percepiscono per i prestiti. Nel caso in cui l’importo pagato da una parte e ricevuto dall’altra differiscano, il punto di vista dell’operatore segnalante determina l’entità del tasso di interesse segnalato per gli scopi delle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM).

5.

Secondo questo principio, i tassi di interesse sono registrati su base lorda prima della tassazione, in quanto i tassi di interesse al lordo delle imposte rispecchiano quanto gli operatori segnalanti pagano sui depositi e ricevono per i prestiti.

6.

Inoltre, i contributi erogati alle famiglie o alle società non finanziarie da parte di terzi non devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei pagamenti in conto interessi, in quanto tali contributi non sono pagati o ricevuti dall’operatore segnalante.

7.

I tassi agevolati applicati dagli operatori segnalanti ai propri dipendenti sono compresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

8.

Le disposizioni regolamentari che incidono sui pagamenti in conto interessi, ad esempio i massimali sui tassi di interesse o il divieto di remunerazione dei depositi a vista, sono riflesse nelle statistiche sui tassi di interessse delle IFM. Ogni variazione nelle regole che costituiscono disposizioni regolamentari, quali ad esempio quelle relative al livello dei tassi di interesse amministrati o ai massimali sui tassi di interesse, si riflette parimenti nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM come variazioni del tasso di interesse.

II.   Tasso annuo effettivo globale

9.

Oltre all’AAR, gli operatori segnalanti forniscono il TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo e ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, ovvero:

un TAEG per le nuove operazioni relative al credito al consumo (cfr. indicatore 30 nell’appendice 2), e

un TAEG per le nuove operazioni relative ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione (cfr. indicatore 31 nell’appendice 2) (2).

10.

Il TAEG copre il “costo totale del credito per il consumatore”, come definito nell’articolo 3, lettera g) della direttiva 2008/48/CE. Tali costi totali comprendono una componente di tasso di interesse e una componente di altre spese (correlate), quali le spese di istruttoria, amministrazione, preparazione dei documenti, garanzie, assicurazione del credito, ecc.

11.

La composizione della componente di altre spese può variare tra i diversi paesi, poiché le relative definizioni nella direttiva 2008/48/CE trovano diverse applicazioni, e poiché i sistemi finanziari nazionali e le procedure per la concessione dei crediti differiscono.

III.   Convenzione

12.

Per la compilazione dell’AAR, gli operatori segnalanti applicano un anno ordinario di 365 giorni, ciò significa che il fatto che ci sia un giorno in più negli anni bisestili è ignorato.

PARTE 2

FENOMENI INTERESSATI DALLA RILEVAZIONE

13.

Gli operatori segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle consistenze e alle nuove operazioni.

IV.   Tassi di interesse sulle consistenze

14.

Le consistenze sono definite come gli stock di tutti i depositi delle famiglie e delle società non finanziarie presso l’operatore segnalante e gli stock di tutti i prestiti erogati dall’operatore segnalante alle famiglie e alle società non finanziarie.

15.

Il tasso di interesse sulle consistenze riflette il livello del tasso di interesse medio ponderato applicato agli stock di depositi o di prestiti nella categoria di strumenti considerata, riferito al periodo di tempo indicato al paragrafo 26. Il tasso di interesse medio ponderato è la somma degli AAR moltiplicati per le relative consistenze e diviso per il totale delle consistenze. Copre tutti i contratti conclusi prima della data di riferimento.

16.

Le sofferenze non sono incluse nella rilevazione dei tassi di interesse medi ponderati. Le sofferenze sono definite ai sensi dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea (BCE/2008/32) del 19 dicembre 2008 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (3). L’ammontare totale di un prestito parzialmente o totalmente classificato come sofferenza è escluso dalle statistiche sui tassi di interesse. Dalle statistiche sui tassi di interesse si escludono anche i prestiti per la ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato, cioè relativi a prestiti concessi a debitori con difficoltà finanziarie.

V.   Nuove operazioni relative a depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

17.

Nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito (revolving e a saldo), prestiti rotativi e scoperti di conto corrente come definiti nei paragrafi da 42 a 45 e nel paragrafo 51, il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock. Quindi il saldo debitore o creditore, ovvero, le consistenze, riferito al periodo di tempo di cui al paragrafo 29, è utilizzato quale riferimento per la segnalazione delle nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente.

18.

I tassi di interesse sui depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente riflettono il tasso di interesse medio ponderato applicato al saldo di questi conti nel periodo di riferimento temporale definito nel paragrafo 29. Essi riguardano le attuali poste in bilancio di tutti i contratti in essere alla data di segnalazione.

19.

Al fine di calcolare i tassi di interesse delle IFM sui conti che a seconda del loro saldo possono configurare un deposito o un prestito, gli operatori segnalanti distinguono tra periodi con saldo creditore e periodi con saldo debitore. Gli operatori segnalanti segnalano i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi creditori come depositi a vista e i tassi di interesse medi ponderati relativi ai saldi debitori come scoperti di conto corrente. Non segnalano tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi su scoperti di conto corrente.

VI.   Nuove operazioni relative a categorie di strumenti diversi da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

20.

I seguenti paragrafi da 21 a 25 si riferiscono a depositi con durata prestabilita, operazioni di pronti contro termine e tutti i prestiti diversi dai prestiti rotativi e dagli scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito come definiti ai paragrafi da 42 a 45 e al paragrafo 51.

21.

Le nuove operazioni sono definite come ogni nuovo accordo tra la famiglia o la società non finanziaria e l’operatore segnalante. I nuovi accordi sono:

tutti i contratti finanziari che specificano per la prima volta il tasso di interesse del deposito o prestito, e

tutte le nuove negoziazioni di depositi e prestiti esistenti.

Le proroghe di contratti di deposito e di prestito esistenti che avvengono automaticamente, ovvero senza alcun coinvolgimento attivo della famiglia o della società non finanziaria, e che non comportano alcuna rinegoziazione dei termini e delle condizioni del contratto, compreso il tasso di interesse, non sono considerate come nuove operazioni.

22.

Il tasso delle nuove operazioni riflette il tasso di interesse medio ponderato applicato ai depositi e ai prestiti nella categoria di strumenti considerata relativamente ai nuovi accordi conclusi tra le famiglie o le società non finanziarie e l’operatore segnalante durante il periodo di riferimento, come definito al paragrafo 32.

23.

Le oscillazioni nei tassi di interesse variabili, nel senso di aggiustamenti automatici del tasso di interesse effettuati dall’operatore segnalante, non costituiscono nuovi accordi e pertanto non sono considerate come nuove operazioni. Per i contratti esistenti, tali oscillazioni nei tassi variabili non sono riportate nei tassi relativi alle nuove operazioni, ma solo nei tassi relativi alle consistenze.

24.

Una variazione del tasso, prevista contrattualmente, che comporti (al tempo t1) il passaggio dal tasso di interesse fisso a variabile o viceversa rispetto a quello concordato all’inizio del contratto (tempo t0), non costituisce un nuovo accordo, ma fa parte dei termini e delle condizioni del prestito stabiliti al tempo t0. Pertanto, non è considerata come una nuova operazione.

25.

Relativamente ai prestiti diversi dai prestiti rotativi o dagli scoperti di conto corrente, ci si aspetta normalmente che una famiglia o una società non finanziaria prelevi l’intero importo in un’unica soluzione non appena effettuata la relativa stipula. Tuttavia il prestito può essere utilizzato in tranche successive ai periodi t1, t2, t3, ecc. invece che prelevato per l’intero importo all’inizio del contratto (tempo t0). Il fatto che un prestito sia utilizzato in tranche è irrilevante per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L’accordo tra le famiglie o le società non finanziarie e l’operatore segnalante al tempo t0, che include il tasso di interesse pattuito e l’importo del prestito concordato, viene ricompreso nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni.

PARTE 3

PERIODO DI RIFERIMENTO

VII.   Periodo di riferimento per la rilevazione dei tassi di interesse delle IFM sulle consistenze

26.

Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, ovvero per gli indicatori da 1 a 14 descritti nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo coperto è un mese.

27.

I tassi di interesse sulle consistenze come osservazioni di fine mese sono calcolati come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di depositi e di prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tale momento, l’operatore segnalante considera i tassi di interesse applicabili e i relativi importi per tutti i depositi in essere detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie e i prestiti in essere ad essi erogati e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ciascuna categoria degli strumenti. Al contrario delle medie del mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione.

28.

I tassi di interesse sulle consistenze segnalati quali tassi impliciti relativi alla media del mese sono calcolati come quozienti, il cui numeratore è costituito dall’interesse maturato pagabile sui depositi e esigibile sui prestiti durante il mese di riferimento, e il cui denominatore è costituito dalla media degli stock durante il mese. Al termine del mese di riferimento, l’operatore segnalante rileva per ciascuna categoria degli strumenti, l’interesse maturato pagabile o esigibile durante il mese e la media dello stock di depositi e prestiti durante lo stesso mese. Contrariamente alle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese. Idealmente, il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti durante il mese di riferimento è calcolato come media degli stock giornalieri durante il mese. Quale standard minimo, per le categorie di strumenti volatili, ovvero almeno per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio è derivato dai saldi giornalieri. Per tutte le altre categorie di strumenti, lo stock mensile medio è derivato da saldi settimanali o da saldi più frequenti. Per un periodo transitorio non superiore a due anni, per i prestiti con durata prestabilita oltre cinque anni sono accettate le osservazioni di fine mese.

VIII.   Periodo di riferimento per le nuove operazioni su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

29.

Le BCN decidono se a livello nazionale i tassi di interesse delle IFM su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, cioè gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 descritti nell’appendice 2, sono calcolati come osservazioni di fine periodo o come tassi impliciti relativi alle medie di periodo. Il periodo considerato è un mese.

30.

Analogamente alla compilazione dei tassi di interesse sulle consistenze contenuti nell’appendice 1, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, sono calcolati in uno dei seguenti metodi:

a)

come osservazioni di fine mese, ovvero come medie ponderate dei tassi di interesse applicati agli stock di tali depositi e prestiti in essere ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese. In tal momento, l’operatore segnalante rileva i tassi di interesse e i relativi importi per tutti i depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente detenuti da e concessi alle famiglie e alle società non finanziarie, e calcola un tasso di interesse medio ponderato per ogni categoria di strumenti. Al contrario delle medie mensili, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come osservazioni di fine mese coprono solo quei contratti che sono ancora in essere al momento della segnalazione;

b)

come tassi impliciti relativi alla media del mese, ovvero come quozienti, con il numeratore costituito dagli interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti, e con il denominatore costituito dalla media degli stock giornalieri. Alla fine del mese, per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, l’operatore segnalante segnala gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e il valore medio dello stock dei depositi e dei prestiti registrato durante lo stesso mese. Per i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, lo stock mensile medio si ottiene dai saldi giornalieri. Al contrario delle osservazioni di fine mese, i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze calcolati come medie del mese comprendono anche i contratti esistenti durante il mese, ma che non sono più in essere alla fine del mese.

31.

Per quanto rigurda i conti che a seconda del loro saldo possono essere un deposito oppure un prestito, solo il saldo ad una certa ora dell’ultimo giorno del mese determina se il conto è un deposito a vista o uno scoperto di conto corrente in quel mese, se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come osservazioni di fine mese. Se i tassi di interesse delle IFM sono calcolati come tassi impliciti relativi alla media del mese, ogni giorno è valutato se il conto è un deposito o un prestito. Per derivare gli stock mensili medi che compongono il denominatore nella formula del calcolo dei tassi impliciti, è calcolata quindi una media dei saldi creditori e dei saldi debitori giornalieri. Inoltre, il flusso nel numeratore distingue tra interessi maturati pagabili sui depositi ed esigibili sui prestiti. Gli operatori segnalanti non segnalano i tassi di interesse medi ponderati che combinano (bassi) tassi su depositi a vista e (alti) tassi sugli scoperti di conto corrente.

IX.   Periodo di riferimento per le nuove operazioni (diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente)

32.

I tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni diverse da depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, ovvero tutti gli indicatori decritti nell’appendice 2 eccetto gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 sono calcolati come medie di periodo. Il periodo considerato è un mese (intero).

33.

Per ogni categoria di strumenti, gli operatori segnalanti calcolano il tasso per le nuove operazioni come media ponderata di tutti i tassi di interesse sulle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento nella categoria di strumenti. Questi tassi di interesse relativi alla media del mese sono segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente l’operatore segnalante, insieme alle informazioni sugli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento della segnalazione per ciascuna categoria di strumenti. Gli operatori segnalanti tengono conto delle nuove operazioni effettuate durante l’intero mese.

PARTE 4

CATEGORIE DI STRUMENTI

X.   Disposizioni generali

34.

Gli operatori segnalanti forniscono statistiche sui tassi di interesse delle IFM relativamente alle consistenze per le categorie di strumenti specificate nell’appendice 1 e sulle nuove operazioni per le categorie degli strumenti specificate nell’appendice 2. Come definito nel paragrafo 17, i tassi di interesse su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito revolving, sono rilevati come tassi di interesse sulle nuove operazioni e sono di conseguenza incluse nell’appendice 2. Tuttavia, dato che il metodo di rilevazione e il periodo di riferimento temporale per i tassi su depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, debiti da carte di credito revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente sono gli stessi degli altri tassi riferiti alle consistenze, gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 dell’appendice 2 sono ripetuti nell’appendice 1.

35.

Una categoria di strumenti specificata tra quelle nelle appendici 1 e 2 non è applicabile a livello nazionale dallo Stato membro partecipante, e quindi ignorata, se gli enti creditizi e le altre istituzioni residenti non offrono alle famiglie e alle società non finanziarie alcun prodotto appartenente alla categoria considerata. Tuttavia, i dati sono forniti se sussistono delle operazioni, per quanto limitate esse possano essere.

36.

Per ciascuna categoria di strumenti definita nelle appendici 1 e 2 che trovi applicazione nell’attività bancaria degli enti creditizi e delle altre istituzioni residenti con le famiglie e le società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti, le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sono compilate sulla base di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti facenti parte della categoria considerata. Questo significa che le BCN possono non definire una specifica serie di prodotti nazionali nell’ambito di ciascuna categoria di strumenti per la quale sono raccolte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM; invece, sono rilevati tutti i tassi relativi a tutti i prodotti offerti da ciascun operatore segnalante. Come stabilito nel paragrafo 28 dell’allegato I, non è necessario che nel campione le BCN coprano ogni prodotto esistente a livello nazionale. Tuttavia, non devono escludere un’intera categoria di strumenti sulla base del fatto che gli importi interessati sono molto esigui. Quindi, se una categoria di strumenti è offerta solo da un’istituzione, allora tale istituzione è rappresentata nel campione. Se una categoria di strumenti non esisteva in uno Stato membro partecipante al momento della costruzione iniziale del campione, ma un nuovo prodotto appartenente a tale categoria è stato successivamente introdotto da un’istituzione, tale istituzione è inclusa nel campione al momento della successiva verifica di rappresentatività. Se viene creato un nuovo prodotto nell’ambito di una categoria di strumenti esistente a livello nazionale, le istituzioni nel campione lo comprendono nella successiva segnalazione, in quanto tutti gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare tutti i propri prodotti.

37.

I tassi di interesse sulle sofferenze e sui prestiti per ristrutturazione di debiti costituiscono un’eccezione al principio di inclusione di tutti i tassi di interesse applicati a tutti i prodotti. Come stabilito al paragrafo 16, le sofferenze e i prestiti per ristrutturazione di debiti a tassi inferiori alle condizioni di mercato, cioè applicati a debitori con difficoltà finanziarie non devono essere inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

XI.   Disaggregazione per valuta

38.

Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i tassi di interesse applicati dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica. I dati sui depositi e sui prestiti in valute diverse dall’euro non sono richiesti al livello di tutti gli Stati membri partecipanti. Questo trova riscontro nelle appendici 1 e 2, dove tutti gli indicatori si riferiscono ai depositi e ai prestiti denominati in euro.

XII.   Disaggregazione per settore

39.

La disaggregazione per settore è applicata a tutti i depositi e prestiti richiesti per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, escluse le operazioni di pronti contro termine. Le appendici 1 e 2 distinguono pertanto tra tassi praticati alle famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (4) e tassi praticati alle società non finanziarie (5). Inoltre, sono segnalati dati separati per le imprese individuali/società di persone come parte del settore famiglie, ma solo per le nuove operazioni per “altre finalità”. Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro partecipante in termini di consistenze, come calcolato ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

40.

L’indicatore 5 nell’appendice 1 e l’indicatore 11 nell’appendice 2 si riferiscono alle operazioni di pronti contro termine. Sebbene non in tutti gli Stati membri partecipanti la remunerazione delle operazioni di pronti contro termine sia indipendente dal settore della controparte, non è richiesta una disaggregazione per settore in famiglie e società non finanziarie per le operazioni di pronti contro termine al livello di Stato membro partecipante. Inoltre, non è richiesta una disaggregazione per scadenza al livello di Stato membro partecipante, in quanto si ritiene che la durata delle operazioni di pronti contro termine sia prevalentemente molto breve. Il tasso di interesse delle IFM sulle operazioni di pronti contro termine si riferisce ad entrambi i settori senza distinzione.

41.

Gli indicatori 5 e 6 nell’appendice 2 si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti dalle famiglie. Tuttavia, al livello di tutti gli Stati membri partecipanti, il tasso di interesse per i depositi rimborsabili con preavviso e il relativo importo che ne costituisce il peso si riferiscono ai depositi rimborsabili con preavviso detenuti sia dalle famiglie sia dalle società non finanziarie, ovvero entrambi i settori sono fusi e assegnati al settore delle famiglie. Non è richiesta una disaggregazione per settore della controparte al livello di tutti gli Stati membri partecipanti.

XIII.   Disaggregazione per tipo di strumento

42.

A meno che non sia diversamente previsto nei successivi paragrafi da 43 a 52, per le segnalazioni relative ai tassi di interesse delle IFM la disaggragazione per strumento e la definizione dei tipi di strumenti seguono le categorie di attività e passività così come stabilite nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

43.

I tassi di interesse delle IFM sui depositi a vista, cioè gli indicatori 1 e 7 nell’appendice 2, coprono tutti i depositi a vista, indipendentemente dal fatto che siano o meno fruttiferi. I depositi a vista a tasso zero sono quindi ricompresi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

44.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente cioè gli indicatori 12 e 23 nell’appendice 2, hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), a prescindere dal loro periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse. Le penali sugli scoperti applicate come una componente delle altre spese, ad esempio sotto forma di commissioni speciali, non sono ricomprese nell’ AAR come definito al paragrafo 1, poiché tale tipo di tasso copre esclusivamente la componente di tasso di interesse dei prestiti. I prestiti segnalati sotto tale categoria non sono segnalati sotto nessun’altra categoria relativa alle nuove operazioni.

45.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i debiti da carte di credito hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). I dati sui tassi di interesse sono segnalati, negli indicatori 32 e 36, solo per i debiti da carte di credito revolving. Il tasso di interesse sulle carte di credito a saldo non è segnalato separatamente, poiché per definizione è pari allo 0 %. Tuttavia, i debiti relativi a carte di credito a saldo sono inclusi nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze, insieme ai debiti relativi alle carte di credito revolving. I debiti da carte di credito revolving e da carte di credito a saldo non sono segnalati sotto nessun altro indicatore relativo alle nuove operazioni.

46.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle società non finanziarie (eccetto prestiti rotativi, scoperti di conto e debiti da carte di credito), cioè gli indicatori da 37 a 54 nell’appendice 2, comprendono tutti i prestiti diversi da debiti da carte di credito (a saldo e revolving) e da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente a imprese, a prescindere dal loro ammontare, mentre gli indicatori da 62 a 85 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 60. I prestiti alle società non finanziarie nell’appendice 1 relativi alle consistenze hanno lo stesso significato di quello contenuto nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e comprendono i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente e i debiti da carte di credito a saldo e revolving.

47.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per credito al consumo, vale a dire gli indicatori da 13 a 15, 30 e da 55 a 57 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi da debiti da carte di credito (revolving o a saldo) o da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, concessi a scopo di consumo personale di beni e servizi, mentre gli indicatori da 55 a 57 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 60. I prestiti per credito al consumo nell’appendice 1 relativi alle consistenze hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e include prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito a saldo e revolving.

48.

Prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, cioè gli indicatori da 6 a 8 nell’appendice 1 e gli indicatori da 16 a 19 e 31 nell’appendice 2, possono essere garantiti o non garantiti, mentre gli indicatori da 58 a 61 si riferiscono a prestiti garantiti come definiti nel paragrafo 60. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM coprono i prestiti garantiti e non garantiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione senza distinzione negli indicatori da 16 a 19 e 31. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire gli indicatori da 16 a 19, 31, e da 58 a 61 nell’appendice 2, sono definiti come crediti diversi da prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o da debiti da carte di credito revolving diretti ad effettuare investimenti in abitazioni, tra cui rientrano gli edifici, il box, le migliorie all’abitazione (ristrutturazione). Nell’appendice 1 i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione relativi alle consistenze hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

49.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i nuovi prestiti alle famiglie per altri scopi, cioè gli indicatori da 20 a 22 e da 33 a 35 nell’appendice 2, sono definiti come prestiti diversi dai prestiti rotativi e scoperti di conto corrente o dai debiti da carte di credito, erogati per scopi commerciali, di consolidamento di debiti, di istruzione, ecc. Gli altri prestiti alle famiglie di cui all’appendice 1 relativi alle consistenze hanno la stessa definizione contenuta nella parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e comprendono prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito.

50.

Per i tassi di interesse delle IFM relativi alle consistenze, il credito al consumo, i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione e gli altri prestiti alle famiglie, coprono complessivamente tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti inclusi i prestiti rotativi, gli scoperti di conto corrente e i debiti da carte di credito (a saldo e revolving).

51.

Per i tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, i prestiti alle famiglie per il consumo, per l’acquisto di un’abitazione e per altri scopi, coprono tutti i prestiti erogati alle famiglie dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti. Il debito da carte di credito a saldo non è segnalato separatamente nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative alle nuove operazioni, ma è incluso tra le corrispondenti voci relative alle consistenze.

XIV.   Disaggregazione per categoria di importo

52.

Per gli altri prestiti alle società non finanziarie, cioè gli indicatori da 37 a 54 e da 62 a 85 dell’appendice 2, sono distinte tre categorie di importi: a) “fino a 0,25 milioni di EUR inclusi”; b) “oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione di EUR inclusi”; e c) “oltre 1 milione di EUR”. L’importo si riferisce alla singola transazione su prestiti considerata come nuova operazione, piuttosto che a tutte le operazioni tra la società non finanziaria e l’operatore segnalante.

XV.   Disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso o periodo iniziale di determinazione del tasso

53.

Le statistche forniscono una disaggregazione per scadenza originaria, periodo di preavviso e/o periodo iniziale di determinazione del tasso, a seconda del tipo di strumento e del fatto che il tasso di interesse applicato dalla IFM si riferisca alle consistenze o alle nuove operazioni. Tali disaggregazioni si riferiscono a fasce temporali, ad esempio un tasso di interesse su un deposito con durata prestabilita fino a due anni si riferisce ad un tasso medio tra tutti i depositi con una durata prestabilita tra due giorni e un massimo di due anni, ponderata in base alla grandezza del deposito.

54.

La disaggregazione per scadenza originaria e per periodo di preavviso segue le definizioni di cui alla parte 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata a tutte le categorie di depositi diverse dalle operazioni di pronti contro termine relative alle consistenze e a tutte le categorie di prestiti relative alle consistenze come stabilito nell’appendice 1. Una disaggregazione per scadenza originaria è applicata anche alle nuove operazioni sui depositi con durata prestabilita, e una disaggregazione per periodo di preavviso alle nuove operazioni sui depositi rimborsabili con preavviso, come stabilito nell’appendice 2. Dati separati sui prestiti alle società non finanziarie con un periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse fino a un anno in combinazione con la scadenza originaria di oltre un anno sono segnalati per i vari ammontare di prestito indicati nel paragrafo 52, come previsto nell’appendice 2.

55.

I tassi di interesse attivi sulle nuove operazioni di cui all’appendice 2 sono disaggregati in base al periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse stabilito nel contratto. Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il periodo iniziale di determinazione è definito come un periodo di tempo, predeterminato all’inizio di un contratto, durante il quale il valore del tasso di interesse non cambierà. Il periodo iniziale di determinazione può essere inferiore o uguale alla scadenza originaria del prestito. Il valore del tasso di interesse è considerato invariabile solo se è definito esattamente in termini di livello, ad esempio il 10 %, o in termini di differenziale rispetto a un tasso di riferimento in un determinato momento, ad esempio l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali, a una data e ora predeterminate. Se all’inizio del contratto, la famiglia o la società non finanziaria e l’operatore segnalante concordano una modalità di calcolo dell’interesse attivo con riferimento a un determinato periodo di tempo, per esempio come l’EURIBOR a 6 mesi più 2 punti percentuali per tre anni, questo non è considerato come una determinazione iniziale del tasso in quanto il valore del tasso di interesse può variare nel corso dei tre anni. Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni di finanziamento riflettono solo il tasso di interesse concordato per il periodo di determinazione iniziale rilevato all’inizio del contratto o dopo la rinegoziazione del prestito. Se dopo questo periodo di determinazione iniziale il tasso di interesse passa automaticamente a un tasso variabile, ciò non si riflette nei tassi di interesse delle IFM sulle nuove operazioni, ma solo in quelli sulle consistenze.

56.

Per i prestiti alle famiglie si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

Per il credito al consumo e gli altri prestiti alle famiglie:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni.

Per i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a cinque anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a 10 (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni.

57.

Per i prestiti alle società non finanziarie fino a 0,25 milioni di EUR, oltre 0,25 milioni e fino a 1 milione di EUR e oltre 1 milione di EUR, si distinguono i seguenti periodi di determinazione iniziale del tasso:

tasso variabile e determinazione iniziale del tasso fino a tre mesi (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre tre mesi e fino a un anno (incluso),

determinazione iniziale del tasso oltre un anno e fino a tre anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre tre anni e fino a cinque anni (inclusi),

determinazione iniziale del tasso oltre cinque anni e fino a dieci anni (inclusi), e

determinazione iniziale del tasso oltre dieci anni.

58.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, il “tasso variabile” è definito come il tasso il cui interesse è soggetto a revisione continuamente (per esempio, ogni giorno) o a discrezione della IFM.

XVI.   Disaggregazione per prestiti garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali

59.

I prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie garantiti da garanzie reali e/o garanzie personali sono segnalati separatamente per tutte le statistiche sui tassi di interesse delle IFM relative a nuove operazioni ad eccezione dei debiti da carte di credito, dei prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, e dei prestiti per altri scopi.

60.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, la disaggregazione di prestiti per garanzie reali/personali include l’ammontare totale dei nuovi prestiti che sono garantiti utilizzando la tecnica della “protezione del credito finanziata” come definita nell’articolo 4, paragrafo 31 e nell’allegato VIII, parte 1, sezioni da 6 a 25 della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (6) e/o garantiti utilizzando la tecnica della “protezione del credito non finanziata” come definita nell’articolo 4, paragrafo 32 e nell’allegato VIII, parte 1 sezioni da 26 a 29 della direttiva 2006/48/CE, in modo tale che il valore della garanzia reale e/o personale sia maggiore o uguale al totale ammontare del prestito. Se a fini di vigilanza prudenziale una IFM applica un sistema differente dal “metodo standardizzato” come definito nella direttiva 2006/48/CE, essa può applicare tale trattamento nella segnalazione dei prestiti inclusi sotto tale disaggregazione.

61.

Le BCN possono concedere deroghe alla segnalazione dei tassi di interesse applicati e del volume di operazioni relative a prestiti garantiti da garanzie reali/personali alle società non finanziarie (indicatori da 62 a 85), se il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente (indicatori da 37 a 54) comprendente tutti i prestiti rappresenta meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate della somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale, a livello nazionale, e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale, a livello dell’area dell’euro. Se sono concesse deroghe, tali soglie sono da controllare su base annua.

PARTE 5

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

62.

Al fine di calcolare gli aggregati relativi a tutti gli Stati membri partecipanti, si applicano tre livelli di aggregazione per ogni categoria di strumenti proposta nelle appendici 1 e 2.

XVII.   Informazioni statistiche a livello degli operatori segnalanti

63.

Il primo livello di aggregazione è effettuato dagli operatori segnalanti, come stabilito nei paragrafi da 64 a 69. Tuttavia, le BCN possono anche chiedere agli operatori segnalanti di fornire dati relativi a singole operazioni di deposito e prestito. I dati sono segnalati alla BCN dello Stato membro partecipante in cui è residente l’operatore segnalante.

64.

Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell’appendice 1, sono compilati come osservazioni di fine mese, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

65.

Nel caso in cui i tassi di interesse sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell’appendice 1, siano compilati come tassi impliciti relativi alle medie mensili, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock medio di depositi e di prestiti durante lo stesso mese.

66.

Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2, siano compilati come osservazioni di fine mese, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, un tasso di interesse medio ponderato relativo all’ultimo giorno del mese.

67.

Nel caso in cui i tassi di interesse sui depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, i debiti da carte di credito revolving, i prestiti rotativi e gli scoperti di conto corrente, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 e 36 contenuti nell’appendice 2, siano compilati come tassi impliciti relativi alla media del mese, gli operatori segnalanti forniscono, per ciascuna categoria di strumenti, gli interessi maturati pagabili o esigibili durante il mese e lo stock di depositi e prestiti in media durante lo stesso mese.

68.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, 30 e 31, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, gli operatori segnalanti forniscono un tasso di interesse medio ponderato. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 11, da 13 a 22, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, gli operatori segnalanti forniscono gli importi delle nuove operazioni effettuate durante il mese di riferimento per ogni categoria di strumenti.

69.

Gli enti creditizi e le altre istituzioni che sono autorizzati da una BCN a segnalare le statistiche sui tassi di interesse delle IFM con riferimento ad un gruppo di soggetti consolidato, sono considerati come un operatore segnalante e forniscono i dati di cui ai paragrafi da 64 a 66 in relazione all’intero gruppo. Inoltre tali operatori forniscono ogni anno per ciascuna categoria di strumenti il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza dei tassi di interesse tra tali istituzioni. Il numero delle istituzioni segnalanti all’interno del gruppo e la varianza si riferiscono al mese di ottobre e sono trasmessi con i dati di ottobre.

XVIII.   Tassi di interesse medi ponderati nazionali

70.

Il secondo livello di aggregazione è effettuato dalle BCN. Queste ultime aggregano i tassi di interesse e i relativi importi per tutti gli operatori segnalanti nazionali al fine di ottenere un tasso di interesse medio ponderato nazionale per ciascuna categoria di strumenti. I dati sono segnalati alla Banca centrale europea (BCE).

71.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle consistenze, cioè gli indicatori da 1 a 14 nell’appendice 1, le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale.

72.

Per ciascuna categoria di strumenti sulle nuove operazioni, cioè gli indicatori da 1 a 23 e da 30 a 85 nell’appendice 2, le BCN forniscono un tasso di interesse medio ponderato nazionale. Inoltre, per gli indicatori da 2 a 4, da 8 a 23, da 33 a 35 e da 37 a 85 nell’appendice 2, le BCN forniscono l’importo delle nuove operazioni condotte a livello nazionale in ogni categoria di strumenti durante il mese di riferimento. Tali importi delle nuove operazioni si riferiscono agli operatori totali, ovvero a tutti gli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione. Pertanto, nel caso in cui si sia optato per un metodo di campionamento per la selezione degli operatori segnalanti, fattori di espansione sono impiegati a livello nazionale per ottenere l’ammontare totale di dette operazioni (7). I fattori di espansione sono l’inverso delle probabilità di inclusione πi, ovvero 1/πi. L’ammontare stimato delle nuove operazioni per gli operatori totali, Ŷ, è quindi determinato tramite la seguente formula generica:

Formula

dove:

yi

è l’importo delle nuove operazioni dell’istituzione i, e

πi

è la probabilità di inclusione dell’istituzione i.

73.

Le BCN forniscono alla BCE i dati sui tassi di interesse delle IFM sulle consistenze e sulle nuove operazioni con un approssimazione di quattro cifre decimali, ferme restando le decisioni prese dalle BCN relativamente al livello di precisione con cui desiderano raccogliere i dati. I risultati pubblicati non contengono più di due cifre decimali.

74.

Le BCN documentano nelle note metodologiche che sono fornite con i dati nazionali le disposizioni regolamentari (e relative modifiche) che incidano sulle statistiche sui tassi di interesse delle IFM.

75.

Le BCN che optano per un metodo di campionamento per la selezione degli operatori segnalanti forniscono una stima dell’errore di campionamento per il campione iniziale. È fornita una nuova stima dopo ogni mantenimento del campione.

XIX.   Risultati aggregati per gli Stati membri partecipanti

76.

La BCE effettua il livello finale di aggregazione delle categorie di strumenti per Stato membro partecipante a livello di tutti gli Stati membri partecipanti.

PARTE 6

TRATTAMENTO DI PRODOTTI SPECIFICI

77.

Il trattamento dei prodotti definiti nei paragrafi da 78 a 86 è utilizzato come riferimento per i prodotti con caratteristiche simili.

78.

Un deposito o prestito con clausola step-up (step-down) è un deposito o un prestito con una scadenza fissa a cui si applica un tasso di interesse che aumenta (diminuisce) di anno in anno di un numero prefissato di punti percentuali. I depositi e prestiti con clausola step-up (step-down) sono strumenti con tassi di interesse fissi per l’intera durata dello strumento. Il tasso di interesse per l’intera durata del deposito o prestito e gli altri termini e condizioni del contratto, sono concordati in anticipo al tempo t0 in cui il contratto viene firmato. Un esempio di deposito con clausola step-up è un deposito con durata prestabilita di quattro anni, che riceve il 5 % di interessi il primo anno, il 7 % il secondo, il 9 % il terzo, e il 13 % il quarto. L’AAR sulle nuove operazioni, che è rilevato al tempo t0 nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, consiste nella media geometrica dei fattori “1 + tasso di interesse”. In linea con il paragrafo 3, le BCN possono richiedere agli operatori segnalanti di applicare per questo tipo di prodotto il TEDS. L’AAR sulle consistenze che è rilevato dal tempo t0 al tempo t3 è il tasso applicato dagli operatori segnalanti nel momento del calcolo del tasso di interesse della IFM, ovvero nell’esempio del deposito con una durata prestabilita di quattro anni, 5 % al tempo t0, 7 % al tempo t1, 9 % al tempo t2 e 13 % al tempo t3.

79.

Ai fini delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM, i prestiti ottenuti come parte di “linee di credito” sono definiti e classificati come nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Solo le consistenze, cioè gli importi utilizzati e non ancora rimborsati di una linea di credito sono rilevati come nuove operazioni e sono riportati nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM ai sensi del paragrafo 17. Gli importi disponibili attraverso una linea di credito che non sono stati utilizzati o che sono già stati rimborsati non sono considerati nè come nuove operazioni nè come consistenze.

80.

Un “contratto polifunzionale” permette al cliente di ricorrere a prestiti su diversi tipi di forme tecniche fino ad un certo importo massimo applicabile a tutti i conti interessati. Al momento dell’accordo su tale contratto, non sono specificati la forma che il prestito potrà assumere e/o la data in cui verrà utilizzato e/o il tasso di interesse, in quanto potrebbe essere concordata una gamma di possibilità di utilizzo. Tale contratto polifunzionale non è rilevato nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Tuttavia, non appena si concretizza un utilizzo a valere su tale tipologia di contratto, il contratto medesimo viene rilevato sia come una nuova operazione sia come consistenze sotto la voce corrispondente nelle statistiche sui tassi di interesse.

81.

Possono sussistere dei depositi a risparmio con un interesse base più un premio di fedeltà e/o crescita. Al momento in cui il deposito è collocato, non è certo se il premio verrà pagato o meno. Il pagamento dipende dalla ignota attitudine futura al risparmio della famiglia o della società non finanziaria. Per convenzione, tali premi fedeltà o crescita, non sono inclusi nell’AAR sulle nuove operazioni. L’AAR sulle consistenze comprende sempre gli interessi applicati dall’operatore segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui il suddetto premio di fedeltà o crescita sia erogato dall’operatore segnalante, questo è riportato nelle statistiche sulle consistenze.

82.

I prestiti possono essere offerti alle famiglie o alle società non finanziarie con contratti derivati collegati, ovvero con un interest rate swap/cap/floor, ecc. Per convenzione, tali contratti derivati collegati non sono inclusi nell’AAR sulle nuove operazioni. L’AAR sulle consistenze riflette sempre gli interessi applicati dall’operatore segnalante al tempo del calcolo dei tassi di interesse della IFM. Quindi, nel caso in cui tale contratto derivato sia esercitato e l’operatore segnalante conseguentemente modifichi il tasso di interesse applicato alla famiglia o alla società non finanziaria, questo è rilevato nelle statistiche sulle consistenze.

83.

I depositi possono comprendere due componenti: un deposito con durata prestabilita a cui è applicato un tasso di interesse fisso e un contratto derivato incorporato avente un rendimento collegato all’andamento di un determinato indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, a condizione che sia garantito un rendimento minimo dello 0 %. La scadenza di entrambe le componenti può essere uguale o differente. L’AAR sulle nuove operazioni comprende il tasso di interesse per il deposito con durata prestabilita, in quanto rispecchia l’accordo tra il depositante e l’operatore segnalante ed è noto al momento in cui il denaro viene investito. Il rendimento sull’altra componente del deposito collegata all’andamento di un indice di borsa o di un tasso di cambio bilaterale, è conosciuto solo ex post quando il prodotto matura e pertanto non può essere rilevato dai tassi sulle nuove operazioni. Di conseguenza, è rilevato solo il rendimento minimo garantito (generalmente 0 %). L’AAR sulle consistenze comprende sempre il tasso di interesse applicato dall’operatore segnalante alla data in cui il tasso di interesse è calcolato dalla IFM. Fino al giorno della scadenza sono inclusi nelle statistiche il tasso sui depositi con durata prestabilita e il rendimento minimo garantito sui depositi contenenti i derivati incorporati. Solo al momento della scadenza i tassi di interesse delle IFM sulle consistenze rispecchiano l’AAR corrisposto dall’operatore segnalante.

84.

I depositi con scadenza oltre due anni come definiti nella parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) possono contenere conti di risparmio previdenziale. La maggior parte dei conti di risparmio previdenziale, potrebbe essere investita in titoli e il tasso di interesse sui conti dipende pertanto dal rendimento dei titoli sottostanti. La restante parte dei conti di risparmio previdenziale potrebbe essere tenuta in contanti e il tasso di interesse potrebbe essere determinato dall’ente creditizio o da un’altra istituzione nello stesso modo degli altri depositi. Al momento in cui il deposito è costituito, il rendimento totale per la famiglia del conto di risparmio previdenziale non è noto e può essere anche negativo. Inoltre, al momento in cui il deposito è costituito, è concordato tra la famiglia e l’ente creditizio o altra istituzione un tasso di interesse che si applica solo per la parte del deposito; tale interesse non si applica alla parte investita in titoli. Quindi, solo la parte del deposito che non è investita in titoli è segnalata nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. L’AAR sulle nuove operazioni che è segnalato è il tasso concordato tra la famiglia e l’operatore segnalante per la parte depositata non investita in titoli al momento in cui il deposito è costituito. L’AAR sulle consistenze è il tasso applicato dall’operatore segnalante alla parte depositata non investita in titoli del conto di risparmio previdenziale alla data del calcolo del tasso di interesse della IFM.

85.

I piani di risparmio per prestiti per le abitazioni sono piani di risparmio a lungo termine a basso rendimento ma che dopo un certo periodo di risparmio, danno alla famiglia o alla società non finanziaria il diritto ad un prestito per l’acquisto di un’abitazione ad un tasso agevolato. In conformità con la parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), tali piani di risparmio sono classificati tra i depositi con durata prestabilita oltre due anni finché sono utilizzati come depositi. Non appena sono trasformati in un prestito, sono classificati come prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione. Gli operatori segnalanti segnalano come nuova operazione di deposito, il tasso di interesse che è concordato al momento in cui il deposito iniziale è costituito. L’ammontare corrispondente delle nuove operazioni è l’importo di denaro che è stato depositato. L’incremento nel tempo di tale ammontare sul deposito è incluso solo nelle consistenze. Nel momento in cui il deposito è trasformato in un prestito, quest’ultimo è rilevato come nuova operazione di prestito. Il tasso di interesse è il tasso agevolato offerto dall’operatore segnalante. Il fattore ponderale è l’intero ammontare del prestito erogato alla famiglia o alla società non finanziaria.

86.

In linea con la parte 2 dell’allegato II al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), i depositi effettuati secondo il piano regolamentato francese per le abitazioni “plan d'épargne-logement” (PEL) sono classificati come depositi con durata prestabilita oltre due anni. L’amministrazione pubblica regolamenta le condizioni per questi PEL e fissa il tasso di interesse, che resta invariato per l’intera durata del deposito, ovvero ogni “generazione” di PEL è legato al medesimo tasso di interesse. I PEL sono mantenuti per almeno quattro anni e il cliente deposita nel PEL ogni anno un importo minimo prestabilito ma è autorizzato ad incrementare i versamenti in qualsiasi momento durante il corso del piano. Gli operatori segnalanti segnalano il deposito iniziale all’apertura di un nuovo PEL come nuova operazione. L’ammontare di denaro che è inizialmente investito nel PEL può essere molto modesto, e ciò significa che anche il volume attribuito al tasso sulle nuove operazioni sarà relativamente basso. Tale approccio assicura che il tasso sulle nuove operazioni rispecchi sempre le condizioni che governano la generazione attuale di PEL. Le variazioni del tasso di interesse applicato ai nuovi PEL sono riflesse nel tasso sulle nuove operazioni. La reazione dei consumatori in termini di spostamento di portafoglio da altri depositi a lungo termine verso i PEL preesistenti non è riflessa nei tassi di interesse sulle nuove operazioni, ma solo nei tassi sulle consistenze. Al termine del periodo di quattro anni, il cliente può chiedere un prestito ad un tasso agevolato oppure rinnovare il contratto. In linea con quanto previsto al paragrafo 21, il suddetto rinnovo del PEL non è considerato una nuova operazione, visto che è effettuato automaticamente senza alcun coinvolgimento attivo del cliente e che i termini e le condizioni del contratto, incluso il tasso di interesse, non sono rinegoziati. Al rinnovo del contratto, il cliente è autorizzato ad effettuare depositi supplementari, fermo restando che le consistenze non superino un massimale prestabilito e il contratto non superi una durata massima prestabilita. Se il massimale o la durata massima sono raggiunti, il contratto è congelato. Finché il denaro è lasciato sul libretto di risparmio, la famiglia o la società non finanziaria mantiene i diritti di prestito e riceve ancora interessi in conformità con le condizioni prevalenti all’apertura del PEL. L’amministrazione pubblica eroga un sussidio sotto forma di corresponsione di interessi in aggiunta a quelli derivanti dal tasso massimo di interesse offerto dall’ente creditizio o da un’altra istituzione. In conformità del paragrafo 6, solo la parte relativa agli interessi offerti dall’ente creditizio o altra istituzione è inclusa nelle statistiche sui tassi di interesse delle IFM. Il sussidio dell’amministrazione pubblica che viene corrisposto tramite l’ente creditizio o un’altra istituzione, ma non per loro conto, è ignorato.

Appendice 1

Categorie di strumenti per i tassi sulle consistenze

Per ciascuna delle categorie di strumenti incluse nella tavola 1, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS.

Tavola 1

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle consistenze (outstanding amount, OA)

Obbligo di segnalazione

Depositiin EUR

Dalle famiglie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

1

AAR

Oltre 2 anni

2

AAR

Dalle società non finanziarie

Con durata prestabilita

Fino a 2 anni

3

AAR

Oltre 2 anni

4

AAR

Operazioni di pronti contro termine

5

AAR

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Per acquisto abitazione

Fino a 1 anno

6

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

7

AAR

Oltre 5 anni

8

AAR

Credito al consumo e altri prestiti

Fino a 1 anno

9

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

10

AAR

Oltre 5 anni

11

AAR

A società non finanziarie

Fino a 1 anno

12

AAR

Oltre 1 anno e fino a 5

13

AAR

Oltre 5 anni

14

AAR

Appendice 2

Categorie di strumenti per i tassi di interesse sulle nuove operazioni

Per le categorie di strumenti di cui nelle tabelle 2, 3, 4 e 5, è segnalato mensilmente un AAR o un TEDS. La segnalazione dell’AAR è accompagnata dal relativo ammontare delle operazioni se indicato nelle tavole dalla parola «ammontare».

Le categorie all’interno delle tavole 2 (eccetto gli indicatori da 33 a 35), 3 e 5 si escludono tra loro all’interno di ogni tavola. Quindi, un prestito segnalato in un qualunque indicatore (eccetto gli indicatori da 33 a 35) della tavola 2 e/o della tavola 3 e/o della tavola 5 non è segnalato nuovamente in nessun altro indicatore all’interno della stessa tavola, eccetto per i prestiti segnalati sotto gli indicatori da 33 a 35 che sono anche segnalati negli indicatori da 20 a 22. Tutti i prestiti segnalati in una qualunque categoria della tavola 3 devono essere riportati anche nella corrispondente categoria della tavola 2. Gli indicatori nella tavola 4 sono sotto-indicatori della tavola 2 e, se garantiti, della tavola 3; quindi, qualunque prestito segnalato nella tavola 4 deve essere riportato in modo appropriato anche nella tavola 2 o 3.

La tavola 5 si riferisce solo al TAEG. I prestiti segnalati nella tavola 5 sono anche segnalti, in modo appropriato, nelle tavole 2, 3 e 4 tenendo in considerazione la differente metodologia del TAEG descritta nel paragrafo 9.

Il concetto di nuove operazioni è esteso all’intero stock, ovvero alle consistenze nel caso di depositi a vista, depositi rimborsabili con preavviso, prestiti rotativi, scoperti di conto corrente e debiti da carte di credito revolving, vale a dire gli indicatori 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32, 36.

Tavola 2

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni (new business, NB)

Obbligo di segnalazione

Depositi in EUR

Dalle famiglie

A vista

1

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

2

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

3

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

4

AAR, ammontare

Rimborsabile con preavviso (8)

Fino a 3 mesi

5

AAR

Oltre 3 mesi

6

AAR

Da società non finanziarie

A vista

7

AAR

Con durata prestabilita

Scadenza fino a 1 anno

8

AAR, ammontare

Scadenza oltre 1 anno e fino a 2

9

AAR, ammontare

Scadenza oltre 2 anni

10

AAR, ammontare

Operazioni di pronti contro termine

11

AAR, ammontare

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

12

AAR

Debito da carte di credito revolving

32

AAR

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

13

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

14

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

15

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

16

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

17

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

18

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

19

AAR, ammontare

Per altri scopi

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

20

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

21

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

22

AAR, ammontare

Per altri scopi, di cui: imprese individuali

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

33

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

34

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

35

AAR, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

23

AAR

Debito da carte di credito revolving

36

AAR

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

37

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

38

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

39

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

40

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

41

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

42

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di euro e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

43

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

44

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

45

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

46

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

47

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

48

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di euro

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

49

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

50

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

51

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

52

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

53

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

54

AAR, ammontare


Tavola 3

Nuove operazioni di prestito garantite da garanzie reali e /o garanzie personali

 

Settore

Tipo di strumento

Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

55

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

56

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

57

AAR, ammontare

Per acquisto abitazione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

58

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

59

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

60

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

61

AAR, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

62

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

63

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

64

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

65

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

66

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

67

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di euro e fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

68

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

69

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

70

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

71

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

72

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

73

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 3 mesi

74

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 mesi e fino a 1 anno

75

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 3

76

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 3 anni e fino a 5

77

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni e fino a 10

78

AAR, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 10 anni

79

AAR, ammontare


Tavola 4

Nuove operazioni di prestito a società non finanziarie con periodo iniziale di determinazione del tasso sotto 1 anno e scadenza originaria oltre 1 anno

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti/ prestiti garantiti da garanzie reali e /o garanzie personali per scadenza originaria

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a 0,25 milioni di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

80

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

81

AAR, ammontare

Prestiti oltre 0,25 milioni di EUR e fino a 1 milione

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

82

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno, solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

83

AAR, ammontare

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno

84

AAR, ammontare

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno, con scadenza originaria oltre 1 anno solo per i prestiti garantiti da garanzie reali/personali

85

AAR, ammontare


Tavola 5

Nuove operazioni di prestito alle famiglie

 

Settore

Tipo di strumento

Tutti i prestiti

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti in EUR

Alle famiglie

Credito al consumo

TAEG

30

TAEG

Per acquisto abitazione

TAEG

31

TAEG

»

(1)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(2)  Le BCN possono concedere deroghe per il credito al consumo e i prestiti alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione nei confronti di istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

(3)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(4)  La combinazione di S.14 e S.15, come definite nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995, contenuto nell’allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

(5)  S.11 come definito nel SEC 1995.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(7)  Non sono richiesti fattori di espansione per i tassi di interesse medi ponderati se la stima derivata dal campione è considerata uguale alla stima per l’universo degli operatori assoggetttabili agli obblighi di segnalazione (perché ad esempio, tutte le operazioni che riguardano un dato strumento sono effettuate da istituzioni campionate).

(8)  Per questa categoria di strumento, le famiglie e le società finanziarie sono accorpate e assegnate al settore delle famiglie.


ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino al mese di riferimento dicembre 2010 incluso, il paragrafo 10 dell’allegato I recita come segue:

“La dimensione minima del campione nazionale è tale che:

a)

l’errore casuale massimo (1) per i tassi di interesse sulle nuove operazioni relativo a tutte le categorie di strumenti non superi mediamente 10 punti base ad un livello di confidenza del 90 % (2); o

b)

copra almeno il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione; nel caso in cui il 30 % degli operatori residenti assoggettabili agli obblighi di segnalazione superi il numero di 100, la dimensione minima del campione nazionale può nondimeno continuare a essere limitata 100 operatori segnalanti; o

c)

gli operatori segnalanti appartenenti al campione nazionale coprano almeno il 75 % dello stock dei depositi denominati in euro e il 75 % dello stock dei prestiti denominati in euro erogati alle famiglie e società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti.”

Fino al mese di riferimento dicembre 2010 incluso, il paragrafo 61 dell’allegato II recita come segue:

“Le BCN possono concedere deroghe alla segnalazione dei tassi di interesse applicati e del volume di operazioni relative a prestiti garantiti da garanzie reali o personali alle società non finanziarie (indicatori da 62 a 85), se

il volume delle operazioni aggregate a livello nazionale della voce corrispondente (indicatori da 37 a 54) comprendente tutti i prestiti rappresenta meno del 10 % del volume delle operazioni aggregate a livello nazionale dato dalla somma di tutti i prestiti nella stessa categoria dimensionale e meno del 2 % del volume delle operazioni per la stessa dimensione e categoria di determinazione iniziale a livello dell’area dell’euro, oppure se

il totale a livello nazionale delle operazioni della corrispondente voce relativa ai prestiti (garantiti e non), per la corrispondente dimensione di prestito e categoria di periodo iniziale di determinazione del tasso, con riferimento agli indicatori della tavola qui di seguito (indicatori delle nuove operazioni da 24 a 29 della tavola 2 dell’appendice 2 all’allegato II), è inferiore a 100 milioni di EUR a dicembre 2008.

 

Settore

Tipo di strumento

Scadenza originaria, periodo di preavviso, periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni già incluso in altre tavole

Prestiti in EUR

A società non finanziarie

Prestiti fino a (3) 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

24

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

25

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

26

Prestiti oltre 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

27

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 anno e fino a 5

28

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

29

Se sono concesse deroghe, le soglie di cui sopra sono da controllare su base annua.”»


(1)  Formula , dove D è l’errore casuale massimo, zα/2 la soglia determinata dalla distribuzione normale, o da qualunque altra distribuzione, a seconda della struttura dei dati (ad esempio, la distribuzione t) presumendo un livello di confidenza di 1-α, var(Image ) la varianza dello stimatore del parametro θ, e vâr(Image) la varianza stimata dello stimatore del parametro θ.

(2)  Le BCN possono tradurre direttamente il valore assoluto di 10 punti base, ad un livello di confidenza del 90 %, in termini di un massimo valore accettabile per il coefficiente di variazione.

(3)  Nella presente tavola per ‘fino a’ si intende ‘entro e non oltre’.


DIRETTIVE

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/97


DIRETTIVA 2009/27/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un’attuazione e applicazione coerente in tutta l’UE della direttiva 2006/49/CE, la Commissione e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nel 2006 hanno costituito un gruppo di lavoro (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG) con l’incarico di discutere e risolvere le questioni relative all’attuazione e all’applicazione della direttiva. Secondo il CRDTG, alcune disposizioni tecniche incluse negli allegati I, II e VII della direttiva 2006/49/CE devono essere ulteriormente precisate per garantirne un’applicazione convergente. In aggiunta, alcune disposizioni non sono commisurate a solide pratiche di gestione del rischio da parte degli enti creditizi. È dunque necessario adeguare tali disposizioni.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/49/CE.

(3)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato bancario europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/49/CE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

Il punto 8, parte B è sostituito dal seguente:

«B.   TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE DELLA PROTEZIONE

Per la parte che trasferisce il rischio di credito (il «compratore della protezione»), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell’emittente). Se a un determinato momento si ha un’opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione. Nel caso dei derivati su crediti di tipo «first-to-default» e «nth-to-default», si applica il seguente trattamento anziché il principio speculare.

Derivati su crediti di tipo «First-to-default»

Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di entità di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo inadempimento tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l’ente potrebbe compensare il rischio specifico per l’entità di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra le entità di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 del presente allegato.

Derivati su crediti di tipo «Nth-to-default»

Qualora sia l’n-mo caso di inadempimento tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, il compratore della protezione potrebbe esclusivamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per inadempimenti da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 inadempimenti. In tali casi la metodologia è analoga a quella di cui sopra per i derivati su crediti di tipo first-to-default con le opportune modifiche per i prodotti di tipo nth-to-default.»;

b)

al punto 14, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Categorie

Copertura patrimoniale per il rischio specifico

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o ai quali sarebbe attribuita una ponderazione di rischio dello 0 % in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

0 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1 o 2 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all’allegato VI, parte 1, punto 29, della direttiva 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 1, 2 o 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

Altre voci qualificate secondo la definizione di cui al punto 15.

0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi)

1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi)

1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi)

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 4 o 5 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, titoli di debito emessi o garantiti da enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 3 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui all’allegato VI, parte 1, punto 26, della direttiva 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala della qualità creditizia pari a 4 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE. Esposizioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’agenzia esterna di valutazione prescelta.

8,00 %

Titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo, amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri o enti che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE, e titoli di debito emessi o garantiti da imprese che soddisferebbero i requisiti per l’attribuzione di un grado della scala di valutazione della qualità creditizia pari a 5 o 6 in applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione del rischio delle esposizioni di cui agli articoli da 78 a 83 della direttiva 2006/48/CE.

12,00 %»

2)

L’allegato II, punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva 2006/48/CE, si considera che la posizione nel derivato su crediti non comporti nessun rischio di controparte. In alternativa, un ente potrebbe coerentemente includere ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un’esposizione al rischio di credito di controparte quando la protezione del credito sia prevista dalla direttiva 2006/48/CE.»

3)

L’allegato VII, parte C, punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

In deroga ai punti 1 e 2, se un ente copre un’esposizione al rischio di credito esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione (ricorrendo ad una copertura interna), l’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione non è considerata coperta ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a meno che l’ente non acquisti da un terzo, ammissibile come venditore di protezione, un derivato su crediti conforme ai requisiti stabiliti dall’allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda l’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione. Lasciando impregiudicata la seconda frase del punto 11 dell’allegato II, qualora una protezione di questo tipo offerta da un terzo venga acquistata e sia considerata copertura di un’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali, il derivato su crediti costituente la copertura, sia essa interna o esterna, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’7 aprile 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/100


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio relativa al trasporto aereo di animali, al transito di animali attraverso determinati paesi terzi e ai certificati di polizia sanitaria per talune carni di solipedi e per il transito e il magazzinaggio di talune carni fresche

[notificata con il numero C(2009) 2273]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, l’articolo 8, punto 4 e l’articolo 8, punto 5, terzo trattino,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l’importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3), stabilisce le condizioni sanitarie per l’importazione nella Comunità di animali vivi esclusi gli equini e l’importazione di carne fresca di tali animali, inclusi gli equini ma esclusi i preparati di carne.

(2)

L’articolo 6 della decisione 79/542/CEE stabilisce le condizioni di trasporto degli animali vivi importati nella Comunità. Il trasporto aereo di tali animali rappresenta un rischio per la salute degli animali nella Comunità, a causa di insetti vettori di malattie animali che potrebbero essere presenti sui mezzi di trasporto aereo. È pertanto opportuno introdurre misure per la disinfestazione dei mezzi di tale tipo di trasporto al fine di evitare di introdurre accidentalmente nella Comunità insetti vettori potenzialmente infetti insieme agli animali importati.

(3)

La decisione 79/542/CEE stabilisce che gli animali destinati all’importazione nella Comunità possono transitare solamente in paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità animali della stessa specie. È tuttavia consentito il transito di animali in determinati paesi terzi che non sono autorizzati ad esportare animali nella Comunità. Tale transito è consentito solamente se gli animali sono destinati alla macellazione immediata una volta raggiunta la destinazione finale nella Comunità. La procedura seguita per redigere l’elenco di tali pesi terzi è stata stabilita sulla base di diversi fattori, in particolare la situazione sanitaria degli animali nel paese terzo, le garanzie relative all’integrità degli animali durante il transito, i controlli ai posti d’ispezione frontalieri e alla destinazione finale.

(4)

Se si considera la possibilità di trasportare animali nella Comunità da o attraverso paesi terzi, occorre inoltre prendere in considerazione aspetti relativi al benessere degli animali e alla tracciabilità. Le norme comunitarie attualmente in vigore causano una situazione in cui il trasporto dei bovini destinati all’ingrasso deve seguire un itinerario più lungo al fine di evitare il transito in determinati paesi terzi non autorizzati all’esportazione di animali nella Comunità. Ciò ha ripercussioni negative sulla salute degli animali. Si ritiene pertanto appropriato estendere anche ai bovini destinati all’ingrasso la possibilità di transitare in paesi terzi non autorizzati all’esportazione di animali nella Comunità.

(5)

È inoltre necessario garantire un’adeguata tutela della salute animale nella Comunità, nel caso in cui gli animali destinati all’ingrasso siano importati successivamente al transito in paesi terzi non autorizzati all’esportazione di animali nella Comunità. Occorre quindi stabilire misure appropriate da applicare sia durante il transito che alla destinazione finale. Tali misure devono garantire lo stato di salute degli animali e l’integrità della partita durante il trasporto nonché limitare ulteriori movimenti degli animali dalle aziende agricole di destinazione nella Comunità.

(6)

La aziende agricole di destinazione devono essere specificamente designate dall’autorità veterinaria competente dello Stato membro di destinazione. Nel designare tali aziende agricole, l’autorità veterinaria competente deve garantire in particolare il controllo degli animali durante tutto il periodo compreso tra la data di arrivo all’azienda agricola e la data di macellazione.

(7)

La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/752/CE della Commissione (4), comprende un riferimento alle malattie, elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio (5), soggette all’obbligo di denuncia nei certificati di polizia sanitaria per determinate carni provenienti da solipedi domestici e selvatici. Tuttavia, poiché solamente la peste equina e la morva possono essere trasmesse attraverso la carne, i certificati devono includere riferimenti specifici solo a tali malattie.

(8)

Per ragioni di chiarezza e coerenza della legislazione comunitaria, occorre eliminare il modello di certificato di polizia sanitaria per il «transito/magazzinaggio» dall’allegato II della decisione 79/542/CEE e sostituire l’allegato III di tale decisione.

(9)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è così modificata:

(1)

All’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Nel caso di trasporto aereo degli animali, si procede ad irrorare la cassa o il container in cui avviene il trasporto e l’area circostante con un insetticida adeguato immediatamente prima della chiusura delle porte dell’aeromobile e successivamente ad ogni apertura delle porte dell’aeromobile prima di raggiungere la destinazione finale».

(2)

Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(4)  GU L 261 del 30.9.2008, pag. 1.

(5)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della decisione 79/542/CEE sono così modificati:

1)

Nell’allegato I, parte 1, capitolo «Condizioni specifiche», il punto «I» è sostituito da quanto segue:

« “I”

:

per il transito attraverso il territorio, su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente, di animali destinati alla macellazione immediata o di bovini destinati all’ingrasso provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro. Il numero di sigillo deve essere indicato nel certificato sanitario rilasciato, in conformità del modello di cui all’allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), per bovini e suini e secondo il modello I dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria per ovini e caprini da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2). Inoltre, il sigillo deve essere intatto all’arrivo al designato posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema TRACES. Al punto di uscita dalla Comunità, prima del transito attraverso uno o più paesi terzi, il certificato sarà timbrato dalle competenti autorità veterinarie con la seguente formulazione: “SOLO PER IL TRANSITO TRA LE VARIE PARTI DELL’UE ATTRAVERSO LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA (3)  (4)

I bovini destinati all’ingrasso sono trasportati direttamente all’azienda agricola di destinazione designata dall’autorità veterinaria competente di destinazione. Tali animali non devono lasciare l’azienda agricola, salvo per la macellazione immediata.

2)

La parte 2 dell’allegato II è modificata come segue:

a)

Il «Modello di certificato veterinario EQU» è sostituito dal seguente:

Image

Image

Image

b)

Il «Modello di certificato veterinario EQW» è sostituito dal seguente:

Image

Image

Image

c)

Il modello del certificato di polizia sanitaria «TRANSITO/MAGAZZINAGGIO» è soppresso.

3)

L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

(Transito e/o magazzinaggio)

Image

Image

Image


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  Cancellare il paese non interessato.

(4)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»


Rettifiche

8.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/112


Rettifica del regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91 del 3 aprile 2009 )

A pagina 6, allegato, settima colonna «tenore minimo»:

anziché:

«TXT»,

leggi:

«TXU».