ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2009.092.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/313/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 276/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
88,9 |
MA |
44,1 |
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SN |
208,5 |
|
TN |
129,8 |
|
TR |
115,1 |
|
ZZ |
117,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
60,3 |
|
TR |
151,6 |
|
ZZ |
122,5 |
|
0709 90 70 |
JO |
249,0 |
MA |
57,1 |
|
TR |
102,6 |
|
ZZ |
136,2 |
|
0709 90 80 |
EG |
60,4 |
ZZ |
60,4 |
|
0805 10 20 |
CN |
39,7 |
EG |
42,5 |
|
IL |
58,5 |
|
MA |
49,8 |
|
TN |
58,3 |
|
TR |
80,6 |
|
ZZ |
54,9 |
|
0805 50 10 |
TR |
54,8 |
ZZ |
54,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
89,3 |
BR |
77,2 |
|
CL |
90,3 |
|
CN |
73,9 |
|
MK |
24,7 |
|
NZ |
119,2 |
|
US |
119,2 |
|
UY |
70,6 |
|
ZA |
72,5 |
|
ZZ |
81,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
75,5 |
CL |
84,9 |
|
CN |
44,3 |
|
UY |
52,8 |
|
ZA |
98,1 |
|
ZZ |
71,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2009
relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa
(2009/313/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2000/742/CE (2), il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa («l’accordo»). |
(2) |
L’articolo 12, lettera b), dell’accordo dispone in particolare che lo stesso sia rinnovabile su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni. |
(3) |
Con la decisione 2003/798/CE (3), il Consiglio ha approvato il rinnovo dell’accordo per un primo periodo supplementare di cinque anni. |
(4) |
In occasione della riunione del comitato misto Comunità-Russia per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico svoltasi a Bruxelles il 28 giugno 2007, entrambe le parti dell’accordo hanno espresso il loro consenso circa il rinnovo dello stesso per ulteriori cinque anni. Le parti considerano che un rapido rinnovo dell’accordo sarebbe nell’interesse reciproco. Inoltre, in occasione della riunione del consiglio di cooperazione Unione europea-Russia del 26 maggio 2008 entrambe le parti hanno convenuto di prendere le misure necessarie in vista del rinnovo dell’accordo. |
(5) |
Il contenuto dell’accordo rinnovato sarà identico al contenuto dell’accordo che scade il 20 febbraio 2009. |
(6) |
È opportuno approvare, a nome della Comunità, il rinnovo dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il rinnovo per un periodo supplementare di cinque anni dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa è approvato a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità e in conformità dell’articolo 12 dell’accordo, notifica al governo della Federazione russa il completamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo rinnovato (4).
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
P. BENDL
(1) Parere espresso il 3 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 299 del 28.11.2000, pag. 14.
(3) GU L 299 del 18.11.2003, pag. 20.
(4) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.