ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
31 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (Versione codificata)

1

 

 

Regolamento (CE) n. 261/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo ( 1 )

20

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/302/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

33

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

34

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2009/303/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 25 marzo 2009, relativa alla nomina di due giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee

43

 

 

Commissione

 

 

2009/304/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2009, relativa alla nomina di dodici membri del comitato consultivo europeo di statistica ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (CE) N. 260/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativo al regime comune applicabile alle importazioni

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

visti gli atti che istituiscono l’organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché quelli riguardanti le merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, adottati a norma dell’articolo 308 del trattato, in particolare quelle disposizioni di tali atti che consentono di derogare al principio generale in base al quale qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente può essere sostituita soltanto dalle misure previste da tali atti,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

La politica commerciale comune dovrebbe essere fondata su principi uniformi.

(3)

La Comunità ha concluso l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, in seguito denominata l’«OMC». L’allegato I A dell’accordo contiene tra l’altro l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e un accordo sulle misure di salvaguardia.

(4)

L’accordo sulle misure di salvaguardia risponde alla necessità di chiarire e rafforzare le disposizioni del GATT 1994, in particolare quelle dell’articolo XIX. Detto accordo impone l’eliminazione delle misure di salvaguardia, che sfuggono a tali norme, quali le misure di autolimitazione delle esportazioni, gli accordi di commercializzazione regolata o qualsiasi altra misura analoga all’importazione o all’esportazione.

(5)

L’accordo sulle misure di salvaguardia contempla anche i prodotti carbo-siderurgici. Il regime comune delle importazioni, specialmente per quanto riguarda le misure di salvaguardia, si applica quindi anche a tali prodotti lasciando impregiudicate eventuali misure per applicare un accordo riguardante specificamente i prodotti carbo-siderurgici.

(6)

I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (3), sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia comunitario che internazionale. Essi dovrebbero quindi essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(7)

La Commissione dovrebbe essere informata dagli Stati membri di qualunque pericolo conseguente all’andamento delle importazioni che possa rendere necessario istituire una vigilanza comunitaria o applicare misure di salvaguardia.

(8)

In tal caso, la Commissione dovrebbe esaminare le condizioni, le modalità e l’andamento delle importazioni, nonché i diversi aspetti della situazione economica e commerciale e le misure eventualmente necessarie.

(9)

Ove venga applicata una vigilanza comunitaria preventiva, è opportuno subordinare l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento, su semplice richiesta dell’importatore, dovrebbe essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d’importazione per l’importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non venga modificato il regime d’importazione.

(10)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza comunitaria.

(11)

Spetta alla Commissione e al Consiglio adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi della Comunità. Questi ultimi dovrebbero essere valutati nel loro insieme, tenendo conto in particolare di quelli dei produttori comunitari, degli utilizzatori e dei consumatori.

(12)

Si possono prevedere misure di salvaguardia contro un paese membro dell’OMC solo se il prodotto in questione è importato nella Comunità in quantitativi talmente maggiori e a condizioni tali che i produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti subiscano o rischino di subire un grave pregiudizio, a meno che gli obblighi internazionali consentano una deroga a tale norma.

(13)

È opportuno definire le nozioni di «grave pregiudizio», «minaccia di grave pregiudizio» e «produttori comunitari», nonché stabilire criteri precisi per la determinazione del pregiudizio.

(14)

Prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia dovrebbe essere effettuata un’inchiesta, ferma restando per la Commissione la facoltà di applicare in caso d’urgenza misure provvisorie.

(15)

È opportuno prevedere disposizioni più particolareggiate sull’apertura delle inchieste, sulle ispezioni e sui controlli necessari, sull’accesso dei paesi esportatori e delle parti interessate alle informazioni raccolte e sull’audizione delle parti interessate, nonché sulla possibilità, per queste ultime, di comunicare le loro osservazioni.

(16)

Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme comunitarie e nazionali in materia di segreto professionale.

(17)

È anche necessario fissare i termini per l’apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all’opportunità o meno di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, onde aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(18)

Quando le misure di salvaguardia assumono la forma di un contingente, il livello di quest’ultimo non può in linea di principio essere inferiore alla media delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo di almeno tre anni.

(19)

Se il contingente è suddiviso tra i paesi fornitori, le rispettive quote possono essere fissate d’accordo con gli stessi paesi o determinate tenendo conto delle importazioni effettuate durante un periodo rappresentativo. Tuttavia, in caso di grave pregiudizio e di sproporzionato aumento delle importazioni, si dovrebbe derogare a tali disposizioni fermo restando l’obbligo di consultazioni nell’ambito del comitato per le misure di salvaguardia dell’OMC.

(20)

È opportuno fissare il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia e prevedere specifiche disposizioni per la proroga, la liberalizzazione progressiva e il riesame delle stesse.

(21)

È opportuno stabilire le condizioni alle quali le misure di salvaguardia non devono essere applicate nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC.

(22)

Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a una o più regioni della Comunità possono rivelarsi più adatte di misure applicabili a tutta la Comunità. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato unico.

(23)

L’uniformazione del regime d’importazione impone di semplificare e di armonizzare le formalità che devono espletare gli importatori, a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere in particolare che le eventuali formalità siano espletate utilizzando moduli conformi al modello allegato al presente regolamento.

(24)

I documenti d’importazione rilasciati nell’ambito delle misure di vigilanza comunitaria dovrebbero essere validi in tutta la Comunità indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

a)

dei prodotti tessili soggetti alle norme specifiche sull’importazione a norma del regolamento (CE) n. 517/94;

b)

dei prodotti originari di alcuni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (4).

2.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, vale a dire non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate ai sensi del capitolo V.

CAPITOLO II

Procedura comunitaria di informazione e di consultazione

Articolo 2

Quando l’evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. L’informazione deve comprendere gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 10. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

Articolo 3

1.   Le consultazioni possono essere avviate su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

2.   Le consultazioni si svolgono negli otto giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte della Commissione, dell’informazione di cui all’articolo 2 e comunque prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.

Articolo 4

1.   Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo, in seguito denominato «comitato», composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Il presidente comunica quanto prima agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3.   Le consultazioni vertono in particolare:

a)

sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;

b)

sulle eventuali misure da adottare.

4.   Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.

CAPITOLO III

Procedura comunitaria d’inchiesta

Articolo 5

1.   Fatto salvo l’articolo 8, prima dell’applicazione di qualsiasi misura di salvaguardia va svolta una procedura comunitaria d’inchiesta.

2.   L’inchiesta è intesa a determinare, sulla base degli elementi di cui all’articolo 10, se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori comunitari interessati.

3.   Si intende per:

a)

«grave pregiudizio», un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori comunitari;

b)

«minaccia di grave pregiudizio», l’imminenza evidente di un grave pregiudizio;

c)

«produttori comunitari», l’insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti sul territorio della Comunità, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisca una quota cospicua della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

Articolo 6

1.   Qualora, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta, essa avvia un’inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l’inchiesta;

c)

stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

La Commissione avvia l’inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

2.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede, previa consultazione del comitato, alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in questo compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

3.   Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull’andamento del mercato del prodotto oggetto dell’inchiesta.

4.   La parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare, previa domanda scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dei suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la presentazione del loro fascicolo, non siano riservate ai sensi dell’articolo 9 e siano usate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta.

Le parti interessate manifestatesi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni circa le suddette informazioni, che possono essere prese in considerazione nella misura in cui sono sostenute da elementi di prova sufficienti.

5.   La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere ascoltate quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell’inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

6.   Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, o quando l’inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione scopre che una parte interessata o un paese terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

7.   Ove la Commissione, al termine delle consultazioni di cui agli articoli 3 e 4, ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 7

1.   Al termine dell’inchiesta la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa.

2.   Ove, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l’inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese.

La decisione di chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capitoli IV e V, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

Articolo 8

1.   Le disposizioni del presente capitolo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 11 a 15 o misure di salvaguardia provvisorie conformemente agli articoli 16, 17 e 18.

Le misure di salvaguardia provvisorie vengono prese:

a)

quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedono una misura immediata; e

b)

quando sia stato determinato in via preliminare che esistono elementi di prova sufficienti del fatto che un incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.

La durata di tali misure non può superare 200 giorni.

2.   Le misure in questione assumono la forma di aumenti dei dazi doganali rispetto al livello vigente, sia esso uguale o superiore a 0, sempre che tali provvedimenti possano impedire o porre rimedio al grave pregiudizio.

3.   La Commissione avvia immediatamente le procedure d’inchiesta ancora necessarie.

4.   Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate per assenza di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio, i dazi doganali riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d’ufficio quanto prima. Si applica la procedura di cui all’articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5).

Articolo 9

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2.   Né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri, né i loro funzionari divulgano, salvo espressa autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

3.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l’informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione.

4.   Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Queste autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’affari non siano divulgati.

Articolo 10

1.   L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità;

b)

il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;

c)

l’impatto che ne deriva per i produttori comunitari e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

produzione,

utilizzo della capacità produttiva,

scorte,

vendite,

quota di mercato,

prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l’impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

utili,

rendimenti dei capitali investiti,

flussi di liquidità,

occupazione;

d)

i fattori diversi dall’andamento delle importazioni, che arrecano o possono aver arrecato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati.

2.   Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale.

A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a)

il tasso d’incremento delle esportazioni verso la Comunità;

b)

la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.

CAPITOLO IV

Vigilanza

Articolo 11

1.   Qualora l’andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori comunitari e ove gli interessi della Comunità lo esigano, l’importazione di tale prodotto può essere soggetta, secondo i casi:

a)

a vigilanza comunitaria a posteriori, effettuata secondo quanto dispone la decisione di cui al paragrafo 2;

b)

a vigilanza comunitaria preventiva effettuata conformemente all’articolo 12.

2.   La decisione di imporre la vigilanza è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, e all’articolo 16, paragrafo 7.

3.   La durata delle misure di vigilanza è limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 12

1.   L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall’autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.   Il documento di vigilanza è emesso sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell’allegato I.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell’importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l’indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l’eventuale numero d’identificazione presso l’autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all’IVA;

b)

all’occorrenza, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);

c)

una descrizione delle merci, che specifichi:

denominazione commerciale,

codice nomenclatura combinata,

origine e provenienza;

d)

i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);

e)

il valore cif frontiera comunitaria delle merci in euro;

f)

la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l’indicazione del nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito sul territorio della Comunità.»

3.   Il documento di vigilanza è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l’ha rilasciato.

4.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, oppure che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati alla vigilanza supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento, non osta all’immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.

5.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché per le operazioni in questione rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato all’atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

6.   Quando la decisione presa a norma dell’articolo 11 lo prevede, l’origine dei prodotti sotto vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d’origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7.   Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l’autorizzazione d’importazione concessa da quest’ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

8.   I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari di cui il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l’autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall’autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l’autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

9.   I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297; l’interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1 che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

10.   Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l’autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest’ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l’indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l’identificazione.

Articolo 13

Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’articolo 3, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, conformemente all’articolo 18, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.

Articolo 14

1.   L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Il documento di vigilanza è emesso gratuitamente dall’autorità competente designata dallo o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

2.   Si applica l’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 15

1.   In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

a)

in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti di vigilanza;

b)

in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

2.   Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3.   La Commissione provvede a informare gli Stati membri.

CAPITOLO V

Misure di salvaguardia

Articolo 16

1.   Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente maggiori e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori comunitari, per la salvaguardia degli interessi della Comunità la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro oppure di propria iniziativa:

a)

abbreviare il periodo durante il quale sono utilizzabili i documenti di vigilanza di cui all’articolo 12 rilasciati dopo l’entrata in vigore di questa misura;

b)

modificare il regime d’importazione del prodotto in questione subordinandone l’immissione in libera pratica alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti definiti dalla Commissione.

Le misure di cui alle lettere a) e b) sono di immediata applicazione.

2.   Per quanto riguarda i membri dell’OMC, le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo quando ricorrono le due condizioni indicate nel primo comma del paragrafo stesso.

3.   Nell’instaurare un contingente si tiene conto in particolare:

a)

dell’interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali;

b)

del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati a condizioni e secondo modalità normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia ai sensi del presente capitolo, se essi sono stati notificati alla Commissione dallo Stato membro interessato;

c)

del fatto che non deve essere compromessa la realizzazione dell’obiettivo perseguito con l’instaurazione del contingente.

Il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo qualora sia necessario prevedere un livello diverso al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio.

4.   Nel caso in cui un contingente venga suddiviso tra paesi fornitori, la ripartizione può essere concordata con i paesi fornitori che abbiano un interesse sostanziale nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione.

Diversamente, il contingente viene suddiviso tra i paesi proporzionalmente alle rispettive quote nelle importazioni comunitarie del prodotto in questione nell’arco di un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto di qualsiasi fattore particolare che abbia potuto o possa incidere sul commercio del prodotto.

Tuttavia, sempre che si osservi l’obbligo della Comunità di procedere a consultazioni in sede di comitato per le misure di salvaguardia dell’OMC, si può derogare al metodo di ripartizione di cui sopra in caso di grave pregiudizio, se le importazioni originarie di uno o di taluni paesi fornitori sono aumentate di una percentuale sproporzionata rispetto all’incremento totale delle importazioni del prodotto in questione durante un precedente periodo rappresentativo.

5.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all’articolo 18, a una o più regioni della Comunità.

Tuttavia, tali misure non ostano all’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempre che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 11 e 12, alla presentazione di un documento di vigilanza ne siano effettivamente corredati.

6.   Qualora l’intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

7.   Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 17

Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti.

È d’applicazione l’articolo 16, paragrafi da 2 a 5.

Articolo 18

Ove, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’articolo 10, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure in forza degli articoli 11 e 16, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l’applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all’intera Comunità.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse vengono adottate a norma degli articoli 11 e 16.

Articolo 19

Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

Articolo 20

1.   La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento dei produttori comunitari. Tale periodo non deve comunque superare quattro anni, compreso il periodo d’applicazione di una eventuale misura provvisoria.

2.   Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui al terzo comma dell’articolo 16, paragrafo 4, qualora sia accertata:

a)

la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio;

b)

l’esistenza di elementi di prova circa l’avvio di adeguamenti da parte dei produttori comunitari.

3.   Le misure di proroga sono adottate a norma del capitolo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.

4.   Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata, a intervalli regolari, durante il periodo d’applicazione, compreso quello di proroga.

5.   Il periodo d’applicazione complessivo di una misura di salvaguardia, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo iniziale di applicazione ed eventuali proroghe, non può superare gli otto anni.

Articolo 21

1.   Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capitoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al comitato. In caso di misure di salvaguardia di durata superiore a tre anni, la Commissione procede alle consultazioni al più tardi a metà del periodo di applicazione della misura. Le consultazioni hanno lo scopo di:

a)

valutare gli effetti del provvedimento in questione;

b)

esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;

c)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

2.   Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli articoli 11, 13, 16, 17 e 18, essa agisce come segue:

a)

se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

b)

in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga le misure comunitarie di salvaguardia e le misure di vigilanza.

Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22

1.   Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all’importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni.

2.   In deroga al paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all’importazione di un prodotto:

a)

se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull’importazione del prodotto; e

b)

se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 23

Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l’esercizio dei diritti o l’adempimento degli obblighi della Comunità o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Articolo 24

1.   Il presente regolamento non osta all’adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2.   Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli Stati membri:

a)

di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b)

di speciali formalità in materia di cambio;

c)

di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità che prevedono di introdurre o di modificare a titolo del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall’adozione.

Articolo 25

1.   Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2.   Le disposizioni degli articoli da 11 a 15 e dell’articolo 22 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione.

Gli articoli 16, 18 e da 21 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopra citato prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione.

Articolo 26

Il regolamento (CE) n. 3285/94, come modificato dagli atti elencati nell’allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

(2)  Cfr. allegato II.

(3)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(4)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modifiche successive

(di cui all’articolo 26)

Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio

(GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53)

 

Regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio

(GU L 21 del 27.1.1996, pag. 7)

limitatamente all’articolo 1 e all’allegato I

Regolamento (CE) n. 2315/96 del Consiglio

(GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, e all’allegato III

Regolamento (CE) n. 2474/2000 del Consiglio

(GU L 286 del’11.11.2000, pag. 1)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 3, e all’allegato III

Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio

(GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3285/94

Presente regolamento

Titolo I

Capitolo I

Articolo 1

Articolo 1

Titolo II

Capitolo II

Articoli 2, 3 e 4

Articoli 2, 3 e 4

Titolo III

Capitolo III

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea, frase iniziale

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea e lettere a), b) e c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, terzo e quarto comma

Articolo 6, paragrafo 4, primo e secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, prima frase

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, alinea

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, alinea, prima frase

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, alinea, seconda frase

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, alinea

Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Titolo IV

Capitolo IV

Articoli da 11 a 15

Articoli da 11 a 15

Titolo V

Capitolo V

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 16, paragrafo 3, lettera a), alinea

Articolo 16, paragrafo 3, primo comma, alinea

Articolo 16, paragrafo 3, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 16, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4, lettera a), primo comma

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 16, paragrafo 4, lettera a), secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 5, primo comma

Articolo 16, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 16, paragrafo 6, primo comma

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 16, paragrafo 7

Articoli 17, 18 e 19

Articoli 17, 18 e 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2, alinea

Articolo 20, paragrafo 2, alinea

Articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5

Articoli 21 e 22

Articoli 21 e 22

Titolo VI

Capitolo VI

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2, lettera a), alinea

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma, alinea

Articolo 24, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iii)

Articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 24, paragrafo 2, lettera b), prima frase

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 2, lettera b), seconda frase

Articolo 24, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 25

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 26

Articolo 28

Articolo 27

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/18


REGOLAMENTO (CE) N. 261/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

68,6

MA

50,1

TN

134,4

TR

96,3

ZZ

87,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

167,4

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

39,1

TR

135,0

ZZ

87,1

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

46,5

IL

60,4

MA

52,6

TN

48,5

TR

77,1

ZZ

57,0

0805 50 10

TR

47,9

ZZ

47,9

0808 10 80

AR

88,1

BR

72,6

CA

78,6

CL

69,5

CN

72,5

MK

23,7

US

106,3

UY

58,9

ZA

83,6

ZZ

72,6

0808 20 50

AR

78,2

CL

79,6

CN

50,9

US

194,4

ZA

89,3

ZZ

98,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/20


REGOLAMENTO (CE) N. 262/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2009

che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il modo S (selettivo) è una tecnica di sorveglianza cooperativa per il controllo del traffico aereo. Consente l’interrogazione selettiva degli aeromobili e l’estrazione dei dati aerei grazie a cui è possibile sviluppare nuove funzionalità di gestione del traffico aereo. La progettazione di sistemi che permettono di contattare i singoli aeromobili mediante il modo S (di seguito «interrogatori modo S») richiede l’uso di codici dell’interrogatore (interrogator codes) di modo S (di seguito «codici IC») per il rilevamento e la sorveglianza di aeromobili dotati di un transponder modo S.

(2)

Al fine di garantire la sicurezza del sistema di sorveglianza del traffico aereo, è fondamentale che le aree di copertura del radar di due interrogatori modo S che utilizzano il medesimo codice IC non si sovrappongano, a meno che non siano uniti in un raggruppamento («cluster») o qualora non vengano adottate altre misure di mitigazione operativa.

(3)

Al fine di sostenere l’impiego di un numero crescente di interrogatori modo S e per risolvere i problemi dovuti alla carenza di disponibilità dei codici IC per l’interrogazione degli aeromobili, è necessario coordinare in modo efficace l’assegnazione e l’uso di tali codici.

(4)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, Eurocontrol ha ricevuto il mandato di elaborare i requisiti per l’assegnazione e l’uso dei codici IC modo S. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 2 gennaio 2008 concernente il suddetto mandato.

(5)

Inizialmente, per ragioni tecniche, sono stati definiti e utilizzati come codici IC solo i codici identificativi dell’interrogatore (interrogator identifier codes) (di seguito «codici II») da 0 a 15. A causa del numero crescente di interrogatori modo S, sono state in seguito adottate misure per permettere l’uso di ulteriori codici identificativi di sorveglianza (surveillance identifier codes) (di seguito «codici SI») da 1 a 63.

(6)

Normalmente, per poter utilizzare i codici SI, è necessario che tutti i bersagli modo S all’interno della copertura degli interrogatori modo S siano adeguatamente attrezzati. Tuttavia, Eurocontrol ha elaborato specifiche tecniche per il funzionamento del codice II/SI che consentirebbero l’uso dei codici SI da parte degli interrogatori modo S anche in un ambiente in cui tutti i bersagli di modo S non fossero attrezzati per l’uso dei codici SI. È necessario che gli operatori modo S si prendano carico di tale funzionamento dei codici II/SI.

(7)

È previsto un servizio centralizzato di assegnazione dei codici IC, fornito mediante il sistema di assegnazione degli IC, sotto il controllo di Eurocontrol. È necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie al fine di garantire che il sistema di assegnazione dei codici IC fornisca informazioni che permettono la coerenza degli elementi chiave dell’assegnazione di un codice IC. È necessario individuare chiaramente tali elementi chiave.

(8)

È necessario definire procedure comuni al fine di garantire che gli elementi chiave delle assegnazioni degli IC siano attuati in modo adeguato. Tali procedure dovranno tenere conto delle disposizioni pertinenti dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (di seguito ICAO).

(9)

È necessario che gli operatori modo S e che i fornitori di servizi di traffico aereo adottino misure adeguate al fine di rilevare e attenuare le conseguenze di eventuali conflitti tra i codici IC.

(10)

Il presente regolamento non riguarda le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

(11)

Un numero limitato di codici IC è destinato esclusivamente all’uso e alla gestione da parte di enti militari, ivi comprese le organizzazioni intergovernative, in particolare l’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico. Gli interrogatori modo S che utilizzano tali codici non sono pertanto soggetti al processo di assegnazione coordinato. Tuttavia, è necessario che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che l’uso di tali codici IC non abbia alcun effetto negativo sulla sicurezza del traffico aereo generale.

(12)

Il codice IC 0 è stato riservato dall’ICAO al funzionamento senza assegnazione di codice. Non è necessario che gli interrogatori modo S che utilizzano il codice 0 in conformità con le norme e le procedure raccomandate dell’ICAO siano soggetti al processo di assegnazione coordinato.

(13)

Il codice II 14 è stato riservato all’uso condiviso da parte dei sistemi di prova. Il rilevamento dei bersagli modo S non può essere garantito quando funzionano contemporaneamente diversi sistemi di prova. Gli operatori dei sistemi di prova di modo S che devono effettuare prove temporanee in situazioni non conflittuali devono pertanto garantire un adeguato coordinamento bilaterale con gli operatori dei sistemi di prova di modo S.

(14)

Il servizio centralizzato di assegnazione dei codici IC dovrà mettere a disposizione degli Stati membri e degli operatori modo S, e aggiornare ove richiesto, un piano di assegnazione dei codici IC che garantisca nel contempo un uso sicuro ed efficace di tali codici. Il piano di assegnazione dovrà essere approvato dagli Stati membri interessati.

(15)

È necessario definire un meccanismo che risolva situazioni in cui l’approvazione del piano di assegnazione dei codici IC non può essere ottenuta tempestivamente.

(16)

Per mantenere o migliorare i livelli di sicurezza attuali delle operazioni, occorre imporre agli Stati membri di garantire che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi. L’applicazione armonizzata di tali procedure ai sistemi disciplinati dal presente regolamento richiede l’individuazione di prescrizioni specifiche di sicurezza per tutti i requisiti in materia di interoperabilità e di prestazione.

(17)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, le norme di attuazione in materia di interoperabilità dovrebbero descrivere le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso dei componenti nonché della verifica dei sistemi.

(18)

Il livello di maturità del mercato dei componenti oggetto del presente regolamento è tale che la loro conformità o idoneità all’uso possono essere valutate in modo soddisfacente mediante il controllo di fabbricazione interno, utilizzando procedure basate sul modulo A della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (3).

(19)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore (interrogator codes) di modo S (di seguito «codici IC») al fine di garantire una gestione efficiente e sicura della sorveglianza del traffico aereo e il coordinamento civile e militare.

2.   Il presente regolamento si applica agli interrogatori modo S idonei e ai relativi sistemi di sorveglianza, ai loro componenti e alle relative procedure, ove siano di supporto all’assegnazione o all’uso coordinati di codici IC idonei.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«interrogatore modo S»: sistema composto da un’antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo, noto come modo S;

2)

«codice dell’interrogatore» (di seguito «codice IC» — interrogator code): codice identificativo dell’interrogatore o di sorveglianza utilizzato per i protocolli di blocco multisito ed eventualmente di comunicazione;

3)

«codice identificativo dell’interrogatore» (di seguito «codice II» — interrogator identifier code): codice dell’interrogatore modo S con un valore compreso tra 0 e 15 che può essere utilizzato per i protocolli di blocco multisito e di comunicazione;

4)

«codice identificativo di sorveglianza» (di seguito «codice SI» — surveillance identifier code): codice dell’interrogatore modo S con un valore compreso tra 1 e 63 che può essere utilizzato per i protocolli di blocco multisito e di comunicazione;

5)

«blocco multisito»: protocollo che consente l’acquisizione e il blocco dei bersagli modo S da parte di diversi interrogatori modo S la cui copertura si sovrappone;

6)

«protocolli di comunicazione multisito»: protocolli utilizzati per coordinare, in aree di copertura sovrapposte degli interrogatori modo S, il controllo delle comunicazioni effettuate in più di una transazione;

7)

«bersaglio modo S»: piattaforma dotata di transponder modo S;

8)

«blocco»: protocollo che consente la soppressione delle risposte alle chiamate generali modo S di bersagli modo S già acquisiti;

9)

«operatore modo S»: una persona, organizzazione o impresa che gestisce o che si offre di gestire un interrogatore modo S, tra cui:

a)

i fornitori di servizi di navigazione aerea;

b)

i fabbricanti di interrogatori modo S;

c)

gli operatori aeroportuali;

d)

gli enti di ricerca;

e)

qualsiasi altro ente abilitato alla gestione di un interrogatore modo S;

10)

«assegnazione del codice IC»: definizione di valori di tutti gli elementi chiave di un’assegnazione dei codici IC come elencato nell’allegato II, parte B;

11)

«sistema di assegnazione dei codici IC»: sistema interno alla rete europea di gestione del traffico aereo e le procedure associate, mediante cui viene fornito agli operatori modo S degli Stati membri un servizio centralizzato di assegnazione del codice IC (di seguito «servizio di assegnazione dei codici IC»), che si occupa dell’elaborazione delle domande di richiesta del codice IC e della distribuzione di una proposta di piano d’assegnazione dei codici IC;

12)

«domanda di richiesta del codice IC»: domanda di assegnazione di un codice IC da parte di un operatore modo S;

13)

«proposta di piano di assegnazione dei codici IC»: proposta per una serie completa di assegnazioni di codici IC, sottoposta ad approvazione degli Stati membri dal servizio di assegnazione dei codici IC;

14)

«piano di assegnazione dei codici IC»: l’ultima serie completa approvata di assegnazioni dei codici IC;

15)

«interrogatore modo S idoneo»: interrogatore modo S che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

a)

l’interrogatore si basa, almeno in parte, sulle interrogazioni e sulle risposte alle chiamate generali per l’acquisizione dei bersagli modo S; o

b)

l’interrogatore blocca i bersagli modo S acquisiti in risposta alle interrogazioni generali modo S, in modo permanente o intermittente, in parte o in tutta la sua copertura; o

c)

l’interrogatore utilizza protocolli di comunicazione multisito per applicazioni di collegamento dati;

16)

«codice IC idoneo»: qualsiasi codice dei codici II e SI, eccetto:

a)

il codice II 0;

b)

il codice IC riservato a enti militari, comprese le organizzazioni intergovernative, in particolare l’assegnazione e la gestione dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico;

17)

«interrogazioni di chiamata generale modo S»: messaggi che sono normalmente utilizzati dagli interrogatori modo S per acquisire i bersagli modo S che entrano nella loro area di copertura;

18)

«codice IC operativo»: qualsiasi codice IC idoneo eccetto il codice II 14;

19)

«Stato membro competente»:

a)

nel caso di un fornitore di servizi di navigazione aerea, lo Stato membro che ha certificato il fornitore ai sensi del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione (4);

b)

in altri casi, lo Stato membro nel cui ambito di competenza l’operatore modo S gestisce, o intende gestire, un interrogatore modo S idoneo.

20)

«conflitto di codici IC»: sovrapposizione di copertura non coordinata di due o più interrogatori modo S che funzionano con lo stesso codice IC e che può portare alla mancata rilevazione dell’aeromobile da parte di almeno uno degli interrogatori modo S;

21)

«controllo del conflitto di codici IC»: l’adozione, da parte di un operatore modo S, di misure tecniche o procedurali per rilevare gli effetti dei conflitti di codici IC con altri interrogatori modo S sui dati di sorveglianza forniti dai propri interrogatori modo S;

22)

«sequenza di esecuzione»: la sequenza temporale di esecuzione delle assegnazioni dei codici IC che gli operatori modo S devono rispettare per evitare conflitti di codici IC temporanei;

23)

«codice II corrispondente»: il codice II decodificato da un transponder modo S che, in un’interrogazione di chiamata generale contenente un codice SI, non supporta i codici SI, e che viene utilizzato da un transponder per decodificare la risposta di chiamata generale;

24)

«mappa di blocco»: il file di configurazione dell’interrogatore modo S che definisce il luogo e le modalità di applicazione del blocco dei bersagli modo S.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di interoperabilità e di prestazioni

Gli operatori modo S provvedono affinché il componente elettronico della testa radar dei loro interrogatori modo S che utilizzano un codice IC operativo:

1)

supporti l’uso dei codici SI e II in conformità con le disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale di cui all’allegato I, punto 1;

2)

supporti l’uso dei codici II/SI in conformità con le prescrizioni di cui all’allegato III.

Articolo 4

Procedure connesse per gli operatori modo S

1.   Gli operatori modo S gestiscono un interrogatore modo S idoneo, utilizzando un codice IC idoneo, solo qualora abbiano ricevuto a tal scopo, dallo Stato membro competente, un’assegnazione del codice IC.

2.   Gli operatori modo S che intendono gestire, o che gestiscono, un interrogatore modo S idoneo per cui non è stata fornita alcuna assegnazione di codice IC, devono presentare una domanda di richiesta del codice IC allo Stato membro competente, in conformità con i requisiti di cui all’allegato II, parte A.

3.   Gli operatori modo S si conformano agli elementi chiave delle assegnazioni di codice IC che ricevono, elencati nell’allegato II, parte B.

4.   Gli operatori modo S informano lo Stato membro competente, almeno ogni 6 mesi, di qualsiasi modifica al programma di installazione o allo stato operativo degli interrogatori modo S idonei in relazione a qualsiasi degli elementi chiave dell’assegnazione del codice IC elencati nell’allegato II, parte B.

5.   Gli operatori modo S provvedono affinché ciascun interrogatore modo S utilizzi esclusivamente il codice IC assegnatogli.

Articolo 5

Procedure connesse per gli Stati membri

1.   Gli Stati membri verificano la validità delle domande di richiesta dei codici IC ricevute dagli operatori modo S, prima di renderli disponibili, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, per il loro coordinamento. La verifica della validità deve includere gli elementi chiave di cui all’allegato II, parte A.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il sistema di assegnazione dei codici IC:

a)

verifichi la conformità delle domande di richiesta dei codici IC alle convenzioni relative al formato e ai dati;

b)

verifichi la completezza, l’esattezza e la puntualità delle domande di richiesta dei codici IC;

c)

entro un massimo di sei mesi dalla presentazione della domanda:

i)

effettui simulazioni di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC sulla base delle domande pendenti;

ii)

prepari una proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC da sottomettere all’approvazione degli Stati membri interessati;

iii)

provveda affinché la proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC soddisfi, per quanto possibile, i requisiti operativi delle domande di richiesta dei codici IC descritti negli elementi chiave g), h) e i) di cui all’allegato II, parte A;

iv)

aggiorni e comunichi agli Stati membri il piano di assegnazione dei codici IC, immediatamente dopo la sua approvazione, fatte salve le procedure nazionali per la comunicazione delle informazioni relative agli interrogatori modo S gestiti da enti militari.

3.   Le modifiche del piano di assegnazione dei codici IC sono soggette all’approvazione di tutti gli Stati membri interessati dall’aggiornamento del piano.

4.   In caso di disaccordo sulle modifiche di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri interessati presentano la questione alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004.

5.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 provvedono affinché la loro approvazione del piano di assegnazione dei codici IC sia comunicata agli altri Stati membri mediante il sistema di assegnazione dei codici IC.

6.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 3 provvedono affinché le eventuali modifiche all’assegnazione dei codici IC derivanti dall’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC siano comunicate agli operatori modo S pertinenti, sotto la loro autorità, entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’aggiornamento del piano di assegnazione.

7.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, almeno ogni 6 mesi, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC da parte degli interrogatori modo S idonei all’interno del loro ambito di competenza.

8.   Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato:

a)

provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC;

b)

adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo.

Articolo 6

Procedure connesse per i fornitori di servizi di traffico aereo

I fornitori di servizi di traffico aereo non devono utilizzare i dati degli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo qualora non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici IC.

Articolo 7

Prescrizioni in situazioni di emergenza

1.   I fornitori di servizi di traffico aereo valutano l’eventuale impatto dei conflitti dei codici IC sui servizi di traffico aereo, e la relativa perdita potenziale degli interrogatori modo S interessati dal conflitto di dati di sorveglianza dei bersagli modo S, tenendo conto dei loro requisiti operativi e delle ridondanze disponibili.

2.   A meno che non si sia stabilito che la perdita potenziale dei dati di sorveglianza dei bersagli modo S non incide in alcun modo sulla sicurezza, gli operatori modo S:

a)

adottano misure di controllo al fine di rilevare i conflitti dei codici IC causati da altri interrogatori modo S che hanno ripercussioni sugli interrogatori modo S idonei gestiti da tali operatori tramite qualsiasi codice IC operativo;

b)

provvedono affinché la rilevazione del conflitto dei codici IC effettuata dallo strumento di controllo utilizzato avvenga tempestivamente e all’interno di un’area di copertura che soddisfi i requisiti di sicurezza;

c)

individuano e attuano, a seconda dei casi, una procedura alternativa per limitare gli eventuali rischi dei conflitti dei codici IC, individuati nella valutazione di cui al paragrafo 1, su qualsiasi codice operativo;

d)

provvedono affinché la procedura alternativa attuata non crei alcuna situazione di conflitto dei codici IC con altri interrogatori modo S di cui al piano di assegnazione dei codici IC.

3.   Gli operatori modo S informano lo Stato membro competente di qualsiasi conflitto dei codici IC rilevato riguardante un interrogatore modo S idoneo da loro gestito tramite qualsiasi codice operativo e mettono a disposizione degli altri operatori modo S, mediante il sistema di assegnazione IC, le informazioni relative.

Articolo 8

Coordinamento civile e militare

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le unità militari che gestiscono gli interrogatori modo S idonei tramite qualsiasi codice IC eccetto il codice II 0 e altri codici riservati alla gestione militare, siano conformi agli articoli da 3 a 7 e all’articolo 12.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le unità militari che gestiscono interrogatori modo S tramite il codice II 0 o altri codici IC riservati alla gestione militare, controllino l’uso esclusivo di tali codici IC, al fine di evitare l’uso non coordinato di qualsiasi codice IC idoneo.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’assegnazione e l’uso dei codici IC destinati alle unità militari non abbiano alcun effetto negativo sulla sicurezza del traffico aereo generale.

Articolo 9

Requisiti di sicurezza

1.   Gli operatori modo S provvedono affinché i potenziali rischi di conflitto dei codici IC riguardanti i loro interrogatori modo S siano valutati e limitati adeguatamente.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi modifica dei sistemi e delle procedure connesse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ovvero l’introduzione di nuovi sistemi e procedure, siano precedute da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.

3.   Ai fini della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 2, anche i requisiti di cui agli articoli da 4 a 8 e all’articolo 12 sono considerati requisiti minimi di sicurezza.

Articolo 10

Valutazione di conformità

Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati con sede nella Comunità, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell’allegato IV, parte A del presente regolamento.

Articolo 11

Verifica dei sistemi

1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all’allegato V effettuano una verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, conformemente ai requisiti di cui all’allegato VI, parte A.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni di cui all’allegato V affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato VI, parte B.

Articolo 12

Requisiti supplementari

1.   Gli operatori modo S provvedono affinché il personale responsabile dell’esecuzione delle assegnazioni dei codici IC abbia una conoscenza soddisfacente delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

2.   Gli operatori modo S:

a)

elaborano e tengono aggiornati i manuali operativi del modo S, comprese le informazioni e le istruzioni necessarie per consentire al personale responsabile dell’esecuzione delle assegnazioni dei codici IC di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative necessari per l’esecuzione delle assegnazioni dei codici IC siano conformi alle disposizioni pertinenti di cui al presente regolamento.

3.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il personale responsabile del servizio di assegnazione dei codici IC sia debitamente a conoscenza delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il servizio centralizzato di assegnazione dei codici IC:

a)

elabori e tenga aggiornati i manuali operativi contenenti le informazioni e le istruzioni necessarie per consentire al personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento;

b)

provveda affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione;

c)

provveda affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi alle disposizioni pertinenti di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(4)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13.


ALLEGATO I

Disposizioni dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e all’allegato III, punto 2

1.

Capitolo 3 «Surveillance radar systems», sezione 3.1.2.5.2.1.2 «IC: Interrogator code» dell’allegato ICAO 10 «Aeronautical Telecommunications», volume IV «Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems» (Terza edizione, luglio 2002, contenente l’emendamento 77).

2.

Capitolo 5, «SSR Mode S Air-Ground Data Link», sezione 5.2.9 «The data link capability report format» dell’allegato ICAO 10 «Aeronautical Telecommunications», volume III «Communication Systems» (Prima edizione, emendamento 79).


ALLEGATO II

Parte A:   Requisiti per la richiesta del codice IC di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2

La domanda di richiesta del codice IC deve includere almeno i seguenti elementi chiave:

a)

numero di riferimento unico assegnato a ogni domanda dallo Stato membro competente;

b)

informazioni dettagliate sul rappresentante dello Stato membro responsabile del coordinamento dell’assegnazione del codice IC modo S;

c)

informazioni dettagliate sul contatto dell’operatore modo S per questioni relative all’assegnazione del codice IC modo S;

d)

nome dell’interrogatore modo S;

e)

uso dell’interrogatore modo S (operativo o di prova);

f)

ubicazione dell’interrogatore modo S;

g)

data prevista della prima trasmissione modo S dell’interrogatore modo S;

h)

copertura modo S richiesta;

i)

requisiti operativi specifici;

j)

capacità del codice SI;

k)

capacità del «funzionamento del codice II/SI»;

l)

capacità della mappa di copertura.

Parte B:   Requisiti per l’assegnazione dei codici IC di cui all’articolo 2, paragrafo 10, e all’articolo 4, paragrafi 3 e 4

L’assegnazione del codice IC deve includere i seguenti requisiti minimi:

a)

il relativo numero di riferimento assegnato alla domanda dallo Stato membro competente;

b)

numero di riferimento unico dell’assegnazione attribuito dal servizio di assegnazione dei codici IC;

c)

riferimenti d’assegnazione precedenti, se del caso;

d)

codice IC assegnato;

e)

restrizioni alla copertura di sorveglianza e di blocco sotto forma di campi settorizzati o mappe di copertura modo S;

f)

periodo di attuazione durante il quale è necessario registrare l’assegnazione nell’interrogatore modo S indicato nella domanda;

g)

sequenza di esecuzione da rispettare;

h)

a titolo facoltativo e associata ad altre alternative, una raccomandazione di raggruppamento;

i)

restrizioni operative specifiche, se del caso.


ALLEGATO III

Funzionamento del codice II/SI di cui all’articolo 3, paragrafo 2

1.

Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, acquisiscono inoltre dei bersagli mediante risposte a chiamate generali codificate utilizzando il codice II corrispondente.

2.

Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, considerano i transponder che rispondono con risposte a chiamate generali codificate mediante il codice II corrispondente quali transponder non dotati di SI, indipendentemente dalla capacità di SI indicata nella relazione di capacità di collegamento definita nel documento di cui all’allegato I, punto 2.

3.

Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, interrogano i transponder senza capacità di codice SI mediante i messaggi del protocollo di blocco multisito modo S previsti per il funzionamento del codice II. Il codice II da utilizzare è il codice II corrispondente.

4.

Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice SI e se consentito da un parametro operativo adeguato, sono configurabili dall’operatore in modo da:

non utilizzare il blocco sul codice II corrispondente per i transponder senza capacità di codice SI; o

utilizzare un blocco intermittente sul codice II corrispondente per i transponder senza capacità di codice SI.

5.

Gli interrogatori modo S, quando funzionano con un codice II e se consentito da un parametro operativo adeguato, sono configurabili dall’operatore in modo da:

non utilizzare il blocco per i transponder che non registrano alcuna capacità di SI nella loro relazione di capacità di collegamento o che non possono registrare la loro capacità di collegamento dati; o

utilizzare un blocco intermittente per i transponder che non registrano alcuna capacità di SI nella loro relazione di capacità di collegamento o che non possono registrare la loro capacità di collegamento dati.

6.

Quando viene attivato il funzionamento del codice II/SI, non si tiene conto delle mappe di blocco per i transponder senza capacità di codice SI.


ALLEGATO IV

Parte A:   Prescrizioni per la valutazione della conformità o dell’idoneità all’uso dei componenti dei sistemi di cui all’articolo 10

1.

Le attività di verifica mirano a dimostrare la conformità dei componenti che supportano i protocolli di blocco del codice II e del codice SI e il funzionamento del codice II/SI ai requisiti di interoperabilità e prestazione contenuti nel presente regolamento o la loro idoneità all’uso quando sono in funzione in un ambiente di prova.

2.

L’applicazione, da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità, del modulo di cui alla parte B è considerata una procedura di valutazione della conformità adeguata per garantire e dichiarare la conformità dei componenti. Sono inoltre autorizzate procedure equivalenti o più severe.

Parte B:   Modulo di controllo di fabbricazione interno

1.

Il modulo descrive la procedura in base alla quale il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità che assolva gli obblighi di cui al paragrafo 2, garantisce e dichiara che i componenti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità deve redigere una dichiarazione scritta di conformità o di idoneità all’uso conformemente all’allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004.

2.

Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica di cui al punto 4 e, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione degli ultimi componenti, egli stesso o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità deve tenerla a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza competente a fini d’ispezione e deve tenerla a disposizione dei fornitori di servizi di navigazione aerea che integrano tali componenti nei loro sistemi. Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato con sede nella Comunità informa gli Stati membri del luogo in cui la documentazione tecnica di cui sopra è tenuta a disposizione e delle modalità della sua consultazione.

3.

Nel caso in cui non abbia sede all’interno della Comunità, il fabbricante designerà la persona o le persone che commercializzano i componenti nel mercato comunitario. Queste persone informano gli Stati membri del luogo in cui la documentazione tecnica di cui sopra è tenuta a disposizione e delle modalità della sua consultazione.

4.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dei componenti ai requisiti del presente regolamento; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dei componenti.

5.

Il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato deve conservare con la documentazione tecnica una copia della dichiarazione di conformità o di idoneità all’uso.


ALLEGATO V

Condizioni di cui all’articolo 11

1.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di rendicontazione che garantiscano e dimostrino l’imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica.

2.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati dei controlli effettuati, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati dei controlli stessi.

3.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che gli consentano di effettuare adeguatamente i controlli richiesti.

4.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una solida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un’adeguata esperienza per quanto concerne tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l’effettivo svolgimento delle verifiche.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale impegnato nelle procedure di verifica sia in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipenda né dal numero né dai risultati dei controlli effettuati.


ALLEGATO VI

Parte A:   Requisiti per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 11, paragrafo 1

1.

La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi. In particolare, la verifica degli interrogatori modo S dimostra:

il corretto funzionamento tramite un codice SI, compreso il funzionamento tramite il codice II/SI,

che la combinazione di sistemi e/o procedure di controllo dei conflitti di codici IC e la procedura alternativa limitano in modo adeguato i rischi di conflitto IC,

che la procedura alternativa non è in contrasto con il piano di assegnazione dei codici IC.

2.

La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono presentare funzionalità adeguate.

4.

Dalla verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto all’allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:

descrizione dell’attuazione,

relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea gestisce le attività di verifica e, in particolare:

determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l’ambiente operativo,

si accerta che il piano di prova descriva l’integrazione dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,

si accerta che il piano di prova soddisfi totalmente i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza prescritti dal presente regolamento,

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

6.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea provvede affinché i sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, fatti funzionare in un ambiente di valutazione operativo, rispettino i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento.

7.

Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all’autorità nazionale di vigilanza unitamente al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.

Parte B:   Requisiti per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 11, paragrafo 2

1.

La verifica dei sistemi dimostra la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento, in un ambiente di valutazione che rispecchia il contesto operativo di tali sistemi. In particolare, la verifica degli interrogatori modo S dimostra:

il corretto funzionamento tramite un codice SI, compreso il funzionamento tramite il codice II/SI,

che la combinazione di sistemi di controllo dei conflitti di codici IC e la procedura alternativa limitano in modo adeguato i rischi di conflitto IC,

che la procedura alternativa non è in contrasto con il piano di assegnazione dei codici IC.

2.

La verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è effettuata in conformità delle pratiche di verifica adeguate e riconosciute.

3.

Gli strumenti di prova per la verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, devono presentare funzionalità adeguate.

4.

Dalla verifica dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, devono scaturire gli elementi del fascicolo tecnico richiesto all’allegato IV, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, compresi i seguenti elementi:

descrizione dell’attuazione,

relazione sulle ispezioni e sulle prove effettuate prima della messa in servizio del sistema.

5.

Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l’ambiente operativo e affida lo svolgimento delle attività di verifica a un organismo notificato.

6.

L’organismo notificato gestisce le attività di verifica, in particolare:

determina l’ambiente operativo e tecnico di valutazione idoneo che rispecchia l’ambiente operativo,

si accerta che il piano di prova descriva l’integrazione dei sistemi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in un ambiente di valutazione operativo e tecnico,

si accerta che il piano di prova soddisfi totalmente i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza prescritti dal presente regolamento,

garantisce la coerenza e la qualità della documentazione tecnica e del piano di prova,

pianifica l’organizzazione della prova, il personale, l’installazione e la configurazione della piattaforma di prova,

effettua le ispezioni e le prove previste nel piano di prova,

redige la relazione con i risultati delle ispezioni e delle prove.

7.

L’organismo notificato provvede affinché l’attuazione degli scambi d’informazione che supportano il processo di assegnazione e d’uso dei codici IC modo S, integrati in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato, soddisfi i requisiti di interoperabilità, prestazione, emergenza e sicurezza di cui al presente regolamento.

8.

Una volta completata con successo la verifica, l’organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità.

9.

In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la trasmette all’autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2009/302/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ZVER


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN (in seguito denominata «Pakistan»)

dall’altra,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che devono essere resi integralmente conformi al diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, la Comunità europea ha concesso ai vettori aerei comunitari stabiliti in uno Stato membro il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e i quattro paesi terzi di cui all’allegato III che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria europea,

RICONOSCENDO che tutti gli aspetti degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan devono essere integralmente conformi alla legislazione delle parti in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, né con la legislazione pakistana,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan non intendono, nell’ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Repubblica islamica del Pakistan, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica islamica del Pakistan, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro della Comunità europea, la Repubblica islamica del Pakistan rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità della legislazione comunitaria; e

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato; e

iv)

il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio.

3.   La Repubblica islamica del Pakistan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i)

il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o

iv)

il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; o

v)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica islamica del Pakistan ed un altro Stato membro e che la Repubblica islamica del Pakistan dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; o

vi)

il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo e di una licenza di esercizio rilasciati da uno Stato membro col quale la Repubblica islamica del Pakistan non abbia alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e che tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico o le opportunità commerciali correlate ad un vettore titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica islamica del Pakistan.

4.   La Repubblica islamica del Pakistan esercita i diritti di cui al paragrafo 3, senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità, a condizione che possiedano i requisiti di cui sopra.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica islamica del Pakistan in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica islamica del Pakistan si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica islamica del Pakistan in forza di un accordo di cui all’allegato I che contenga una disposizione elencata nell’allegato II, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza discriminazioni.

Articolo 5

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 6

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni finalizzate ad una revisione o ad una modifica del presente accordo mediante reciproco consenso e l’altra parte risponde a tale richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata avanzata.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica islamica del Pakistan che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   La denuncia di uno degli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il ventiquattro febbraio duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

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ALLEGATO I

Elenco provvisorio degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica islamica del Pakistan e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo:

accordo fra il governo federale dell’Austria e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 28 maggio 1971, in seguito denominato «accordo Pakistan-Austria» nell’allegato II;

modificato da ultimo dal memorandum d’intesa fatto ad Islamabad il 27 settembre 2006, in seguito denominato «memorandum d’intesa Pakistan-Austria» nell’allegato II;

accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Islamabad il 22 ottobre 1969, in seguito denominato «accordo Pakistan-Bulgaria» nell’allegato II;

accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Praga il 2 settembre 1969, in seguito denominato «accordo Pakistan-Repubblica ceca» nell’allegato II;

progetto di accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei siglato ad Oslo il 23 marzo 1999, in seguito denominato «progetto di accordo Pakistan-Danimarca» nell’allegato II;

integrato dal progetto di memorandum d’intesa tra i paesi scandinavi e il Pakistan siglato ad Oslo il 23 marzo 1999;

accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 31 luglio 1950, in seguito denominato «accordo Pakistan-Francia» nell’allegato II;

modificato dallo scambio di note del 29 agosto e del 20 e 31 ottobre 1960;

modificato dallo scambio di note del 2 e 9 luglio 1974;

accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e il Pakistan fatto a Bonn il 20 luglio 1960, in seguito denominato «accordo Pakistan-Germania» nell’allegato II;

da leggere in combinato disposto con il verbale concordato fatto a Bonn il 12 novembre 1998;

accordo in materia di servizi aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica islamica del Pakistan fatto ad Atene il 15 novembre 2005, in seguito denominato «accordo Pakistan-Grecia» nell’allegato II;

accordo fra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Budapest l’11 maggio 1977, in seguito denominato «accordo Pakistan-Ungheria» nell’allegato II;

accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Roma il 5 ottobre 1957, in seguito denominato «accordo Pakistan-Italia» nell’allegato II;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Roma il 16 gennaio 1974;

modificato da ultimo dal protocollo d’intesa fatto a Roma il 24 marzo 2004;

accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a La Valletta il 25 aprile 1975, in seguito denominato «accordo Pakistan-Malta» nell’allegato II;

accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 17 luglio 1952;

modificato dal verbale concordato fatto all’Aia il 27 aprile 1995;

modificato dal verbale concordato fatto all’Aia il 28 giugno 1995;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Bhurban il 16 novembre 1995;

progetto di accordo tra il governo del Regno dei Paesi Bassi ed il governo del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Bhurban il 16 novembre 1995, in seguito denominato «progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi» nell’allegato II;

modificato dal verbale concordato fatto all’Aia il 25 marzo 1997;

modificato da ultimo dal memorandum d’intesa riservato fatto a Karachi il 28 novembre 1998.

accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 30 ottobre 1970, in seguito denominato «accordo Pakistan-Polonia» nell’allegato II;

accordo fra il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Portogallo in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 7 giugno 1958, in seguito denominato «accordo Pakistan-Portogallo» nell’allegato II;

accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Regno di Spagna fatto a Madrid il 19 giugno 1979, in seguito denominato «accordo Pakistan-Spagna» nell’allegato II;

modificato dallo scambio di note del 20 e 29 luglio 1988;

accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 9 gennaio 1973, in seguito denominato «accordo Pakistan-Romania» nell’allegato II;

progetto di accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei siglato ad Oslo il 23 marzo 1999, in seguito denominato «progetto di accordo Pakistan-Svezia» nell’allegato II;

integrato dal progetto di memorandum d’intesa tra i paesi scandinavi e il Pakistan siglato ad Oslo il 23 marzo 1999;

accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica islamica del Pakistan in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 14 settembre 1999, in seguito denominato «accordo Pakistan-Regno Unito» nell’allegato II;

modificato dal memorandum d’intesa fatto a Londra il 9 febbraio 2000.

b)

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica islamica del Pakistan e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo:

accordo fra il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Granducato del Lussemburgo in materia di servizi aerei siglato a Karachi il 14 ottobre 1997, in seguito denominato «accordo Pakistan-Lussemburgo» nell’allegato II;

integrato dal memorandum d’intesa fatto a Karachi il 14 ottobre 1997.

ALLEGATO II

Elenco provvisorio degli articoli degli accordi elencati nell’allegato I e di cui agli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Pakistan-Austria e articolo 2 bis del memorandum d’intesa Pakistan-Austria fatto a Islamabad il 27 settembre 2006;

articolo III dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

articolo III dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

progetto di articolo 3 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

articolo 2 dell’accordo Pakistan-Francia;

articolo 3 dell’accordo Pakistan-Germania;

articolo 3 dell’accordo Pakistan-Grecia;

articolo 3 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

articolo II dell’accordo Pakistan-Italia;

articolo 3 dell’accordo Pakistan-Malta;

articolo 4 del progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi

articolo III dell’accordo Pakistan-Polonia;

articolo II dell’accordo Pakistan-Portogallo;

articolo III dell’accordo Pakistan-Romania;

articolo 3 dell’accordo Pakistan-Spagna;

progetto di articolo 3 dell’accordo Pakistan-Svezia;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Austria e articolo 2 ter del memorandum d’intesa Pakistan-Austria;

articolo IV dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

articolo IV dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

progetto di articolo 4 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

articolo 2 dell’accordo Pakistan-Francia;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Germania;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Grecia;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

articolo VIII dell’accordo Pakistan-Italia;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Lussemburgo;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Malta;

articolo 5 del progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi;

articolo IV dell’accordo Pakistan-Polonia;

articolo VIII dell’accordo Pakistan-Portogallo;

articolo IV dell’accordo Pakistan-Romania;

articolo 4 dell’accordo Pakistan-Spagna;

progetto di articolo 4 dell’accordo Pakistan-Svezia;

articolo 5 dell’accordo Pakistan-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

allegato D del memorandum d’intesa Pakistan-Austria;

articolo V dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

articolo V dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

progetto di articolo 16 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

articolo 8 dell’accordo Pakistan-Grecia;

articolo 5 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

articolo II dell’accordo Pakistan-Italia;

articolo 6 dell’accordo Pakistan-Lussemburgo;

articolo 5 dell’accordo Pakistan-Malta;

appendice II del verbale concordato Pakistan-Paesi Bassi del 25 marzo 1997;

articolo V dell’accordo Pakistan-Romania;

articolo 5 dell’accordo Pakistan-Spagna;

progetto di articolo 16 dell’accordo Pakistan-Svezia.

d)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 9 dell’accordo Pakistan-Austria;

articolo VIII dell’accordo Pakistan-Bulgaria;

articolo VIII dell’accordo Pakistan-Repubblica ceca;

progetto di articolo 11 dell’accordo Pakistan-Danimarca;

articolo 6 dell’accordo Pakistan-Francia;

articolo 4 del verbale concordato fatto a Bonn il 12 novembre 1998, come applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Pakistan-Germania;

articolo 13 dell’accordo Pakistan-Grecia;

articolo 9 dell’accordo Pakistan-Ungheria;

articolo VI dell’accordo Pakistan-Italia;

articolo 10 dell’accordo Pakistan-Lussemburgo;

articolo 9 dell’accordo Pakistan-Malta;

articolo 6 del progetto di accordo Pakistan-Paesi Bassi;

articolo VIII dell’accordo Pakistan-Polonia;

articolo VI dell’accordo Pakistan-Portogallo;

articolo IX dell’accordo Pakistan-Romania;

articolo 9 dell’accordo Pakistan-Spagna;

progetto di articolo 11 dell’accordo Pakistan-Svezia;

articolo 7 dell’accordo Pakistan-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

la Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).


Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/43


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 25 marzo 2009

relativa alla nomina di due giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2009/303/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 139,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni del trattato, si dovrebbe procedere ogni tre anni a un rinnovamento parziale dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia delle Comunità europee.

(2)

Per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015 dovevano essere nominati tredici giudici e quattro avvocati generali.

(3)

Il 25 febbraio 2009 la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha nominato undici giudici e quattro avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo suddetto.

(4)

Per completare il rinnovo parziale dei giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee, i Governi degli Stati membri dovrebbero nominare altri due giudici il cui attuale mandato scade il 6 ottobre 2009,

DECIDONO:

Articolo 1

Il sig. Marko ILEŠIČ e la sig.ra Camelia TOADER sono nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2009 al 6 ottobre 2015.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2009.

La presidente

M. VICENOVÁ


Commissione

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2009

relativa alla nomina di dodici membri del comitato consultivo europeo di statistica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/304/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

previa consultazione del Consiglio,

previa consultazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato consultivo europeo di statistica è composto di 24 membri.

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 234/2008/CE, dodici membri sono nominati dalla Commissione previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)

Gli Stati membri hanno proposto alla Commissione una rosa di candidati altamente qualificati nel settore statistico.

(4)

Nel nominare tali dodici membri la Commissione si sforza di garantire che essi rappresentino pariteticamente utenti, rispondenti e altri soggetti interessati alle statistiche comunitarie (compresa la comunità scientifica, le parti sociali e la società civile),

DECIDE:

Articolo 1

Le persone il cui nominativo figura nell’allegato sono nominate membri del comitato consultivo europeo di statistica per un mandato di cinque anni.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Karl Andrea FEMRELL

Ladislav KABÁT

Lea KAUPPI

Irena E. KOTOWSKA

Denise Anne LIEVESLEY

Hristina MITREVA

Luca PAOLAZZI

Robert ROCHEFORT

Julio RODRĺGUEZ LÓPEZ

Ineke STOOP

Hartmut TOFAUTE

Brendan WALSH