ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 82

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
28 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 259/2009 della Commissione, del 27 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/300/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori [notificata con il numero C(2009) 1830]  ( 1 )

3

 

 

2009/301/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 marzo 2009, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

28.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/1


REGOLAMENTO (CE) N. 259/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

28.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2009

che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori

[notificata con il numero C(2009) 1830]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/300/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

(3)

Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

(4)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (2).

(5)

Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno stabilire nuovi criteri ecologici.

(6)

Inoltre, per tenere conto delle nuove tecnologie è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti di cui alla decisione summenzionata.

(7)

A fini della chiarezza occorre quindi sostituire la decisione 2002/255/CE. Visto che il periodo di validità dei criteri ecologici stabiliti nella decisione in questione è stato prolungato fino al 31 ottobre 2009, la decisione di cui trattasi deve essere sostituita a partire dal 1o novembre 2009.

(8)

I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica devono restare in vigore fino al 31 ottobre 2013.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti denominato «televisori» è costituito da:

«apparecchi elettronici alimentati a corrente elettrica la cui finalità e funzione principale consiste nel ricevere, decodificare e visualizzare segnali televisivi».

Articolo 2

Per ottenere l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un televisore deve rientrare nel gruppo di prodotti «televisori» e soddisfare i criteri riportati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti «televisori» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 ottobre 2013.

Articolo 4

Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto (televisori) il numero di codice «022».

Articolo 5

La decisione 2002/255/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2009.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)   GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)   GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, il prodotto deve soddisfare i criteri enunciati nel presente allegato, intesi a promuovere:

la riduzione dei danni ambientali e dei rischi connessi all’uso energetico (surriscaldamento del pianeta, piogge acide, esaurimento delle risorse non rinnovabili), limitando il consumo di energia,

la riduzione dei danni ecologici connessi all’uso di risorse naturali, e

la riduzione del danno ambientale connesso all’uso di sostanze pericolose, limitando l’uso di tali sostanze.

Inoltre, tali criteri promuovono l’applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale dal punto di vista ambientale) e accrescono la consapevolezza ambientale dei consumatori.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o EN ISO 14001 (nota: non è tuttavia richiesta l’applicazione di tali programmi di gestione).

Requisiti di valutazione e verifica

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

Qualora possibile, le prove vanno eseguite in opportuni laboratori accreditati o in laboratori che soddisfano i requisiti generali figuranti nella norma EN ISO 17025 e sono competenti per eseguire i test necessari.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti, dell’attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota: non è tuttavia richiesta l’applicazione di tali programmi di gestione).

CRITERI

1.   Risparmio energetico

a)   Stand-by passivo (veglia)

i)

Il consumo del televisore in stand-by passivo deve essere ≤ 0,30 W, tranne quando è soddisfatta la condizione di cui al punto ii).

ii)

Per i televisori muniti di un interruttore fisico ben visibile, il cui consumo energetico è < 0,01 W quando l’interruttore è in posizione «off», il consumo del televisore in stand-by passivo deve essere ≤ 0,50 W.

b)   Consumo massimo di energia

In modalità «acceso» (on) i televisori devono avere un consumo massimo di energia ≤ 200 W.

c)   Efficienza energetica

Fino al 31 dicembre 2010 i televisori immessi sul mercato recanti il marchio di qualità ecologica devono avere un consumo di energia in modalità «acceso» pari o inferiore a 0,64 · 20 W + A · 4,3224 W/dm2).

A partire dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2012 i televisori immessi sul mercato recanti il marchio di qualità ecologica devono avere un consumo di energia in modalità «acceso» pari o inferiore a 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

A partire dal 1o gennaio 2013 itelevisori immessi sul mercato recanti il marchio di qualità ecologica devono avere un consumo di energia in modalità «acceso» pari o inferiore a 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).

«A» rappresenta la superficie visibile dello schermo (1) espressa in dm2.

Valutazione e verifica [lettere da a) a c)]: il televisore è sottoposto a prove per verificare il consumo di energia in modalità «acceso» nelle condizioni in cui è consegnato al cliente, in base alla norma modificata IEC62087 (Methods of Measurement for the Power Consumption of Audio, Video and Related Equipment — Metodi di misurazione del consumo energetico di apparecchi audio, video e analoghi), utilizzando il segnale video dinamico di trasmissione. Se il televisore ha un menù impostato al momento della prima messa in servizio, l’impostazione di base è quella raccomandata dal fabbricante per il normale uso domestico. Il richiedente trasmette un rapporto di prova all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità che dimostra che il televisore soddisfa i requisiti di cui alle lettere da a) a c).

Per rispettare le condizioni di cui alla lettera a), punto ii), il richiedente dichiara che il televisore rispetta il requisito e fornisce prove fotografiche in merito alla presenza dell’interruttore fisico.

Per rispettare le condizioni di cui alla lettera c), il richiedente dimostra che i propri televisori dotati di marchio di qualità ecologica, alla prima immissione sul mercato dopo le date previste, rispetteranno il criterio di efficienza energetica corrispondente. Se non è possibile produrre le prove necessarie, l’organismo competente rilascia soltanto un’autorizzazione di marchio di qualità ecologica per il periodo per cui la conformità può essere dimostrata.

2.   Contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti

La quantità totale di mercurio (Hg), nell’insieme delle lampade per schermo, non deve essere superiore a 75 mg per gli schermi con una diagonale dello schermo visibile massima di 40 pollici (101 cm).

La quantità totale di mercurio (Hg), nell’insieme delle lampade per schermo, non deve essere superiore a 99 mg per gli schermi con una diagonale dello schermo visibile superiore a 40 pollici (101 cm).

Valutazione e verifica: il richiedente trasmette una dichiarazione firmata con cui certifica che il televisore è conforme ai requisiti previsti. La dichiarazione comprende informazioni sul numero di lampade utilizzate e il contenuto totale di mercurio delle lampade, comunicato dai fornitori.

3.   Prolungamento della durata di vita

Il fabbricante deve garantire che il televisore funzionerà per almeno 2 anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all’acquirente.

La disponibilità di pezzi di ricambio elettronici compatibili deve essere garantita per sette anni a decorrere dal termine della produzione.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

4.   Progettazione per lo smontaggio

Il fabbricante deve dimostrare che il televisore può essere facilmente disassemblato da personale professionista addetto al riciclaggio utilizzando gli strumenti normalmente messi a disposizione al fine di:

riparare e sostituire le parti consumate,

sostituire le parti più vecchie oppure obsolete, e

separare le parti e i materiali con l’obiettivo finale di riciclarli.

Per agevolare lo smontaggio:

i componenti fissi all’interno del televisore devono poter essere smontati, per esempio per mezzo di viti e fissaggi a scatto, soprattutto nel caso di parti contenenti sostanze pericolose,

le parti in plastica devono essere fabbricate con un solo polimero o con polimeri compatibili per il riciclaggio e recare la marcatura pertinente ISO 11469 se hanno massa superiore a 25 g,

non devono essere utilizzati componenti metallici che non possono essere separati,

devono essere raccolti dati sulla natura e la quantità delle sostanze pericolose presenti nel televisore in conformità della direttiva 2006/121/CE del Consiglio (2) e del sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Valutazione e verifica: un rapporto di valutazione contenente informazioni sul disassemblaggio del televisore deve essere trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto deve includere un diagramma esploso del televisore con l’indicazione dei principali componenti e deve inoltre identificare le eventuali sostanze pericolose presenti all’interno dei componenti. Può essere realizzato in forma scritta o audiovisiva. Le informazione riguardanti le sostanze pericolose devono essere fornite all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica sotto forma di elenco di materiali indicante il tipo di materiale, la quantità utilizzata e il punto in cui si trova.

5.   Metalli pesanti e ritardanti di fiamma

a)

Il televisore non deve contenere cadmio, piombo, mercurio, cromo esavalente o ritardanti di fiamma quali i polibifenili bromurati (PBB) o gli eteri di polidifenili bromurati (PBDE), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a meno che le applicazioni di queste sostanze non siano elencate nell’allegato della direttiva summenzionata in quanto esentate dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva o a meno che il valore massimo di concentrazione non sia uguale o inferiore alla soglia specificata nello stesso allegato. Per quanto riguarda l’allegato, per i PBB e i PBDE, il valore massimo di concentrazione deve essere < 0,1 %.

b)

Le parti in plastica non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita, al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio (o loro combinazioni):

R40 (possibile rischio di cancro),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

R51 (tossico per gli organismi acquatici),

R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può provocare danni al feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2006/121/CE. Questo requisito non si applica ai ritardanti di fiamma reattivi, vale a dire a quelli le cui proprietà cambiano con l’utilizzo (in realtà non sono contenuti nel prodotto finale con una concentrazione > 0,1 %); pertanto le frasi di rischio summenzionate non si applicano più.

Valutazione e verifica: all’organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica deve essere trasmesso un certificato firmato dal fabbricante del televisore in cui dichiara la conformità ai requisiti in questione. Allo stesso organismo devono essere inoltre rilasciate una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori delle materie plastiche e dei ritardanti di fiamma così come copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze. Tutti i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere chiaramente indicati.

6.   Istruzioni per l’uso

Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l’uso in cui devono figurare avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d’uso e anche sul sito web del fabbricante. Le informazioni includono in particolare:

a)

il consumo di energia del televisore nelle varie modalità: acceso, spento, stand-by passivo, comprese le informazioni sui risparmi energetici possibili nelle varie modalità;

b)

il consumo energetico medio annuo del televisore espresso in kWh, calcolato sulla base del consumo energetico in modalità «acceso», in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni all’anno;

c)

informazioni indicanti che l’efficienza energetica riduce i consumi energetici e quindi permette di risparmiare riducendo le fatture dell’elettricità;

d)

le seguenti indicazioni su come ridurre il consumo di energia quando il televisore non è utilizzato:

spegnere il televisore sconnettendo l’alimentazione elettrica o staccando la spina dell’apparecchio riduce a zero il consumo di energia; questa misura è raccomandata quando il televisore non viene utilizzato per un lungo periodo, per esempio durante una vacanza,

utilizzare l’interruttore fisico per la modalità «spento» (ove presente) riduce il consumo di energia quasi a zero,

mettere il televisore in modalità stand-by riduce il consumo di energia ma consuma in ogni caso una certa quantità di elettricità, e

ridurre la luminosità dello schermo riduce il consumo di energia;

e)

la posizione dell’interruttore fisico per la modalità «spento» (ove presente);

f)

le informazioni per la riparazione indicanti chi è autorizzato a riparare il televisore, includendo gli opportuni estremi di contatto;

g)

le istruzioni per il corretto smaltimento dei televisori presso le discariche per i rifiuti domestici o mediante i programmi di ritiro applicati dai rivenditori, a seconda dei casi, in conformità della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); e

h)

le informazioni relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica («il Fiore») al prodotto con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l’indicazione del sito web http://www.ecolabel.eu per ottenere ulteriori informazioni.

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e fornire all’organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del libretto di istruzioni.

7.   Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

Elevata efficienza energetica

Emissioni ridotte di CO2

Progettato per essere facilmente riparato e riciclato

Valutazione e verifica: il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire all’organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità ecologica corrispondente a quello raffigurato sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o nella documentazione allegata.


(1)  Superficie dello schermo: indica la superficie dello schermo in dm2. Corrisponde a [dimensione dello schermo × dimensione dello schermo × 0,480] per uno schermo standard (formato 4:3) e [dimensione dello schermo × dimensione dello schermo × 0,427] per uno schermo widescreen (formato 16:9).

(2)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281.

(3)   GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(4)   GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.


28.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

che istituisce un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali

(2009/301/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità. In base all’articolo 151, la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2)

Nella comunicazione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (1) la Commissione ha annunciato un’iniziativa faro sulle biblioteche digitali.

(3)

Nella comunicazione «i2010: le biblioteche digitali» (2) la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali che consiglierà la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti organizzativi, giuridici e tecnici a livello europeo.

(4)

Detto gruppo di esperti è stato istituito con la decisione 2006/178/CE della Commissione (3), che è giunta a scadenza il 31 dicembre 2008. In considerazione delle ulteriori necessità, è opportuno che la presente decisione permetta al gruppo di continuare la propria attività nel 2009.

(5)

Il gruppo deve contribuire alla definizione di una strategia condivisa per le biblioteche digitali europee.

(6)

Esso è composto da esperti altamente qualificati e dotati di competenze specifiche in materia di biblioteche digitali, nominati a titolo personale.

(7)

Nel 2009, il gruppo deve occuparsi di questioni relative al diritto d’autore e alla conservazione per quanto riguarda le biblioteche digitali e l’accesso alle informazioni scientifiche. Queste includono segnatamente le eccezioni e le limitazioni, gli accordi su base volontaria per migliorare l’accessibilità in rete dei contenuti cui si applica il diritto d’autore, i contenuti generati dagli utenti, il libero accesso alle informazioni scientifiche nonché l’accesso e la conservazione dei dati relativi alla ricerca.

(8)

Il gruppo deve inoltre verificare l’adozione delle soluzioni illustrate nelle relazioni in precedenza approvate, in particolare nel settore delle opere orfane ed esaurite.

(9)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4).

(10)

I dati personali dei membri del gruppo devono essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

(11)

È opportuno stabilire un periodo di applicazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali

È istituito il «Gruppo di esperti di alto livello sulle biblioteche digitali», di seguito denominato il «gruppo».

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha il compito di:

a)

consigliare la Commissione sul modo migliore di affrontare gli aspetti organizzativi, giuridici e tecnici a livello europeo;

b)

contribuire alla definizione di una strategia condivisa per le biblioteche digitali europee.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi argomento concernente l’attuazione dell’iniziativa per le biblioteche digitali.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un numero di membri non superiore a 20.

2.   Il direttore generale della DG Società dell’informazione e media nomina i membri del gruppo scegliendo tra specialisti con competenze nei settori indicati agli articoli 2 e 3.

3.   I membri sono nominati a titolo personale, in qualità di esperti di alto livello in materia di biblioteche digitali, e devono fornire consulenze alla Commissione in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna.

4.   I membri sono nominati in modo da garantire, per quanto possibile, un corretto equilibrio a livello di competenze, origine geografica e genere.

5.   Il gruppo è composto da esperti provenienti dai seguenti settori:

istituti per la conservazione della memoria (biblioteche, archivi, musei),

autori, editori e fornitori di contenuti,

industria delle ICT (ad esempio, motori di ricerca, fornitori di tecnologia),

organismi scientifici e di ricerca, istituti accademici.

6.   I membri non possono designare un supplente in loro rappresentanza.

7.   Ai membri è conferito un mandato che scade il 31 dicembre 2009.

8.   I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del mandato.

9.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell’interesse pubblico e indicano altresì l’assenza o l’esistenza di un qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

10.   I nominativi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Detti nominativi sono pubblicati sul sito Internet i2010 Biblioteche digitali.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena hanno espletato il loro mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere a osservatori o esperti, in particolare se possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo quando ciò sia utile e/o necessario.

4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o le conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, in base alle norme da essa stabilite per i compensi degli esperti esterni.

I membri, gli esperti e gli osservatori non sono remunerati per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

Articolo 7

Scadenza

La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 229 definitivo.

(2)  COM(2005) 465 definitivo.

(3)   GU L 63 del 4.3.2006, pag. 25.

(4)   GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(5)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.