ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 80

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
26 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 252/2009 della Commissione, del 25 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 253/2009 della Commissione, del 25 marzo 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 254/2009 della Commissione, del 25 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/295/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 marzo 2009, relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2008, 1o marzo 2008, 1o aprile 2008, 1o maggio 2008 e 1o giugno 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

14

 

 

2009/296/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 marzo 2009, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo [notificata con il numero C(2009) 2032]

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/1


REGOLAMENTO (CE) N. 252/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,5

JO

73,2

MA

62,5

TN

134,4

TR

103,9

ZZ

91,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

170,8

ZZ

135,8

0709 90 70

MA

52,1

TR

96,8

ZZ

74,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,1

IL

55,3

MA

47,0

TN

59,0

TR

73,6

ZZ

55,2

0805 50 10

TR

56,6

ZZ

56,6

0808 10 80

AR

87,1

BR

75,0

CA

63,9

CL

81,9

CN

67,5

MK

21,2

US

109,5

UY

68,8

ZA

79,1

ZZ

72,7

0808 20 50

AR

76,7

CL

90,6

CN

48,8

ZA

90,2

ZZ

76,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/3


REGOLAMENTO (CE) N. 253/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 136/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 47 del 18.2.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 26 marzo 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,57

4,01

1701 11 90 (1)

24,57

9,25

1701 12 10 (1)

24,57

3,82

1701 12 90 (1)

24,57

8,82

1701 91 00 (2)

29,52

10,47

1701 99 10 (2)

29,52

5,95

1701 99 90 (2)

29,52

5,95

1702 90 95 (3)

0,30

0,35


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


26.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/5


REGOLAMENTO (CE) N. 254/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 30 novembre 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (nel prosieguo «IFRIC 12»). L'IFRIC 12 è un'interpretazione che fornisce chiarimenti sulle modalità per applicare disposizioni degli International Reporting Financial Standards (IFRS) già omologati dalla Commissione ad accordi per servizi in concessione. L'IFRIC 12 illustra come rilevare l'infrastruttura soggetta ad accordi per servizi in concessione nei conti del concessionario e chiarisce la distinzione fra le varie fasi di un accordo per servizi in concessione (costruzione/gestione) e le modalità per rilevare in ciascun caso entrate e spese. Distingue due modi per rilevare l'infrastruttura e le entrate e spese connesse («modelli» di attività finanziarie e attività immateriali) in funzione del grado di incertezza cui è esposto il concessionario per quanto riguarda le entrate future.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 12 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L'adozione dell'IFRIC 12 comporta di conseguenza modifiche all'International Reporting Financial Standard (IFRS) 1, all'IFRIC 4 e all'Interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 29, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Resta inteso che le imprese possono applicare o continuare ad applicare l’IFRIC 12.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12 Accordi per servizi in concessione viene inserita come indicato all'allegato del presente regolamento;

(2)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRIC 4 e l'Interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 29 sono modificati in conformità dell'Appendice B dell'IFRIC 12 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano l'IFRIC 12 che figura nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IFRIC 12

Interpretazione IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

INTERPRETAZIONE IFRIC 12

Accordi per servizi in concessione

RIFERIMENTI

Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 11 Commesse a lungo termine

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

IAS 17 Leasing

IAS 18 Ricavi

IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica

IAS 23 Oneri finanziari

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

IAS 38 Attività immateriali

IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing

SIC-29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione

PREMESSA

1   In molti paesi l'infrastruttura per i servizi pubblici, ad esempio strade, ponti, tunnel, prigioni, ospedali, aeroporti, impianti di distribuzione idrica, reti per la fornitura di energia e le telecomunicazioni, è realizzata e gestita, per tradizione, dal settore pubblico, che ne ha curato anche la manutenzione, e finanziata tramite stanziamenti del bilancio pubblico.

2   In alcuni paesi i governi hanno introdotto accordi contrattuali per servizi in concessione al fine di incentivare la partecipazione del settore privato allo sviluppo, al finanziamento, alla gestione e alla manutenzione di tale infrastruttura. L'infrastruttura può già esistere o può essere realizzata durante il periodo dell'accordo per servizio in concessione. Un accordo che rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione coinvolge generalmente un'entità del settore privato (concessionario) che realizza l'infrastruttura utilizzata per fornire il servizio pubblico o la migliora (ad esempio incrementandone le capacità) e che gestisce e cura la manutenzione dell'infrastruttura per un determinato periodo di tempo. Il concessionario riceve un corrispettivo per i servizi che fornisce per il periodo di durata dell'accordo. L'accordo è disciplinato da un contratto che fissa livelli di prestazioni, meccanismi per l'aggiustamento dei prezzi e accordi per l'arbitrato delle vertenze. Tale accordo viene spesso descritto come accordo per servizio in concessione di «costruzione-gestione», «riattamento-gestione» o «da pubblico a privato».

3   Una caratteristica di questi accordi di servizi è la natura di servizio pubblico dell’obbligazione assunta dal concessionario. La politica d’interesse pubblico è che i servizi relativi all'infrastruttura devono essere forniti al pubblico, indipendentemente dall'identità della parte che li gestisce. L’accordo di servizio obbliga contrattualmente il concessionario a fornire i servizi al pubblico per conto dell'entità del settore pubblico. Altre caratteristiche comuni sono le seguenti:

a)

la parte che dà il servizio in concessione (il concedente) è un'entità del settore pubblico, incluso un organismo governativo, o un'entità del settore privato alla quale è stata delegata la responsabilità per il servizio;

b)

il concessionario è responsabile almeno in parte della gestione dell'infrastruttura e dei servizi collegati e non opera semplicemente da agente per conto del concedente;

c)

il contratto fissa i prezzi iniziali che devono essere applicati dal concessionario e regola le revisioni dei prezzi per la durata dell'accordo di servizio;

d)

il concessionario è tenuto a riconsegnare l'infrastruttura al concedente in una determinata condizione, alla scadenza dell’accordo dietro un compenso incrementale modesto o nullo, indipendentemente dalla parte che abbia inizialmente finanziato l'infrastruttura.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4   La presente Interpretazione fornisce linee guida in merito alla contabilizzazione da parte dei concessionari degli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato.

5   La presente Interpretazione si applica agli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato se:

a)

il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e

b)

il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.

6   L'infrastruttura utilizzata in un accordo per servizio in concessione da pubblico a privato per la sua intera vita utile (l'intera vita delle attività) rientra nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione se le condizioni di cui al paragrafo 5(a) sono soddisfatte. I paragrafi AG1-AG8 forniscono linee guida per determinare se, e in che misura, gli accordi per servizi in concessione da pubblico a privato rientrino nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione.

7   La presente Interpretazione si applica sia:

a)

all'infrastruttura che il concessionario realizza o acquista da un terzo ai fini dell'accordo di servizio; sia

b)

alle infrastrutture esistenti alle quali il concedente dà accesso al concessionario ai fini dell'accordo di servizio.

8   La presente Interpretazione non specifica il criterio di contabilizzazione di infrastrutture possedute e rilevate dal concessionario come immobili, impianti e macchinari prima della sottoscrizione dell'accordo di servizio. A tale tipo di infrastruttura si applicano le disposizioni per lo storno degli IFRS (indicate nello IAS 16).

9   La presente Interpretazione non tratta i criteri di contabilizzazione adottati dai concedenti.

PROBLEMI

10   La presente Interpretazione fissa i principi generali per rilevare e valutare gli obblighi e i diritti connessi negli accordi per servizi in concessione. Le disposizioni riguardanti le informazioni integrative da fornire in merito agli accordi per servizi in concessione sono indicate nel SIC-29 Informazioni integrative –Accordi per servizi in concessione. I problemi trattati nella presente Interpretazione sono:

a)

il trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura;

b)

la rilevazione e la valutazione del corrispettivo contrattuale;

c)

i servizi di costruzione o miglioria;

d)

i servizi di gestione;

e)

gli oneri finanziari;

f)

il trattamento contabile successivo di un'attività finanziaria e di un'attività immateriale; e

g)

gli elementi forniti al concessionario dal concedente.

INTERPRETAZIONI

Trattamento dei diritti del concessionario in ordine all'infrastruttura

11   Le infrastrutture rientranti nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione non devono essere rilevate come immobili, impianti e macchinari del concessionario poiché il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario il diritto di controllare l'uso dell'infrastruttura di servizio pubblico. Il concessionario ha accesso alla gestione dell'infrastruttura, per fornire il servizio pubblico per conto del concedente conformemente ai termini specificati nel contratto.

Rilevazione e valutazione del corrispettivo dell'accordo

12   Secondo i termini degli accordi contrattuali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Interpretazione, il concessionario opera come prestatore di servizi. Il concessionario realizza o migliora l'infrastruttura (servizi di costruzione o miglioria) utilizzata per fornire un servizio pubblico e si occupa della gestione e della manutenzione dell'infrastruttura (servizi di gestione) per un determinato periodo di tempo.

13   Il concessionario deve rilevare e valutare i ricavi per i servizi che presta conformemente agli IAS 11 e 18. Se il concessionario presta più di un servizio (servizi di costruzione o miglioria e servizi di gestione) nel quadro di un unico contratto o accordo, il corrispettivo ricevuto o da ricevere deve essere allocato con riferimento al fair value (valore equo) dei relativi servizi prestati se gli importi possono essere identificati separatamente. La natura del corrispettivo ne determina il successivo trattamento contabile. La successiva contabilizzazione del corrispettivo ricevuto come attività finanziaria e come attività immateriale viene descritta nel dettaglio nei paragrafi 23-26.

Servizi di costruzione o miglioria

14   Il concessionario deve contabilizzare i ricavi e i costi relativi ai servizi di costruzione o miglioria conformemente allo IAS 11.

Corrispettivo dato dal concedente al concessionario

15   Se il concessionario fornisce servizi di costruzione o miglioria, il corrispettivo che ha ricevuto o riceverà deve essere rilevato al suo fair value (valore equo). Il corrispettivo può consistere in diritti su:

a)

un'attività finanziaria, o

b)

un'attività immateriale.

16   Il concessionario deve rilevare un'attività finanziaria nella misura in cui ha un diritto contrattuale incondizionato a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria dal, o su istruzioni del, concedente per i servizi di costruzione; la possibilità del concedente di evitare il pagamento è limitata, se non nulla, perché di consueto l’accordo è esecutivo per legge. Il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide se il concedente si impegna contrattualmente a versare al concessionario (a) importi specificati o determinabili o (b) la differenza, qualora esista, tra gli importi ricevuti dagli utenti del servizio pubblico e gli importi specificati o determinabili, anche se il pagamento è subordinato alla condizione che il concessionario assicuri che l'infrastruttura rispetti determinati requisiti di qualità ed efficienza.

17   Il concessionario deve rilevare un'attività immateriale nella misura in cui ottiene il diritto (licenza) di far pagare gli utenti del servizio pubblico. Il diritto di far pagare gli utenti del servizio pubblico non è un diritto incondizionato a ricevere disponibilità liquide in quanto gli importi dipendono dalla misura in cui il pubblico utilizza il servizio.

18   Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione in parte con un'attività finanziaria e in parte con un'attività immateriale, è necessario contabilizzare separatamente ciascuna componente del corrispettivo del concessionario. Il corrispettivo ricevuto o da ricevere per entrambe le componenti deve essere rilevato inizialmente al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere.

19   La natura del corrispettivo dato dal concedente al concessionario deve essere determinata con riferimento ai termini del contratto e, quando esista, al diritto contrattuale rilevante.

Servizi di gestione

20   Il concessionario deve contabilizzare i ricavi e i costi relativi ai servizi di gestione conformemente allo IAS 18.

Obblighi contrattuali a ripristinare un determinato livello di funzionalità dell'infrastruttura

21   Come condizione prevista dalla licenza, il concessionario può avere l'obbligo contrattuale (a) di mantenere l'infrastruttura ad un determinato livello di funzionalità o (b) di riportare l'infrastruttura in una determinata condizione prima di riconsegnarla al concedente alla scadenza dell'accordo di servizio. Questi obblighi contrattuali a mantenere o ripristinare l'infrastruttura, eccetto per eventuali migliorie (vedere paragrafo 14), devono essere rilevati e valutati conformemente allo IAS 37, ovvero alla migliore stima dei costi che sarebbero necessari per assolvere l’obbligazione attuale alla data del bilancio.

Oneri finanziari sostenuti dal concessionario

22   Conformemente allo IAS 23, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere rilevati come costo nel periodo in cui sono sostenuti a meno che il concessionario abbia un diritto contrattuale a ricevere un'attività immateriale (il diritto a far pagare gli utenti del servizio pubblico). In questo caso, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere capitalizzati durante la fase di costruzione dell'accordo conformemente a tale Principio.

Attività finanziaria

23   Gli IAS 32 e 39 e l'IFRS 7 si applicano all'attività finanziaria rilevata secondo quanto previsto dai paragrafi 16 e 18.

24   L'importo dovuto dal concedente, o su sue istruzioni, è contabilizzato conformemente allo IAS 39 come:

a)

un finanziamento o un credito;

b)

un'attività finanziaria disponibile per la vendita; ovvero

c)

un'attività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, qualora sia stato così designato al momento della sua rilevazione iniziale, se sono soddisfatte le condizioni per tale classificazione.

25   Se l'importo dovuto dal concedente è contabilizzato come finanziamento o credito, o come attività finanziaria disponibile per la vendita, lo IAS 39 prevede che gli interessi calcolati in base al criterio dell'interesse effettivo debbano essere rilevati nel conto economico.

Attività immateriale

26   Lo IAS 38 si applica all'attività immateriale rilevata secondo i paragrafi 17 e 18. I paragrafi 45-47 dello IAS 38 forniscono linee guida in materia di valutazione delle attività immateriali acquisite in cambio di attività non monetarie o di una combinazione di attività monetarie e non monetarie.

Elementi forniti al concessionario dal concedente

27   Conformemente al paragrafo 11, non sono rilevati come immobili, impianti e macchinari del concessionario gli elementi dell'infrastruttura ai quali il concedente permette che il concessionario abbia accesso ai fini dell'accordo di servizio. Il concedente può altresì fornire altri elementi al concessionario, che quest'ultimo può tenere o trattare come meglio ritiene. Se tali attività costituiscono parte del corrispettivo che il concedente deve pagare per i servizi non sono contributi pubblici ai sensi dello IAS 20; esse sono rilevate come attività del concessionario, valutate al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale. Il concessionario deve rilevare una passività per gli obblighi non assolti che ha assunto in cambio delle attività.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

28   L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2008 o in data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un'entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2008, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

29   Fermo restando il paragrafo 30, i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati secondo lo IAS 8, cioè retroattivamente.

30   Se, per un particolare accordo di servizio, il concessionario non può applicare la presente Interpretazione retroattivamente all'inizio del primo degli esercizi presentati, esso deve:

a)

rilevare le attività finanziarie e immateriali che esistevano all'inizio del primo degli esercizi presentati;

b)

utilizzare i precedenti valori contabili di tali attività finanziarie e immateriali (in qualunque modo siano state classificate in precedenza) come loro valori contabili a tale data; e

c)

verificare a tale data se le attività finanziarie e immateriali rilevate abbiano subito una riduzione di valore, a meno che ciò non sia fattibile, nel qual caso gli importi devono essere verificati per riduzione di valore all'inizio del periodo corrente.

Appendice A

GUIDA OPERATIVA

La presente appendice costituisce parte integrante dell'Interpretazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE (paragrafo 5)

AG1.   Il paragrafo 5 della presente Interpretazione specifica che un'infrastruttura rientra nell'ambito di applicazione dell'Interpretazione quando vengono rispettate le condizioni seguenti:

a)

il concedente controlla o regolamenta quali servizi il concessionario deve fornire con l'infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e

b)

il concedente controlla – tramite la proprietà, titolo a benefici o in altro modo – qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura alla scadenza dell'accordo.

AG2.   Il controllo o la regolamentazione di cui alla lettera a) potrebbe avvenire per contratto o in altro modo (ad esempio tramite un'autorità di regolamentazione) ed include il caso in cui il concedente acquista tutta la produzione nonché quello in cui una parte o tutta la produzione è acquistata da altri utenti. Ai fini del rispetto di questa condizione, il concedente e qualsiasi parte correlata devono essere considerati congiuntamente. Se il concedente è un'entità del settore pubblico, il settore pubblico nel suo insieme, compresa qualsiasi autorità di regolamentazione che agisca nel pubblico interesse, deve essere considerato come correlato al concedente ai fini della presente Interpretazione.

AG3.   Ai fini della condizione di cui alla lettera a), il concedente non deve necessariamente avere il controllo completo del prezzo: è sufficiente che il prezzo sia regolamentato dal concedente, tramite un contratto o un'autorità di regolamentazione, ad esempio mediante «price cap» (meccanismo di aggiustamento del prezzo). Tuttavia la condizione deve essere applicata alla sostanza dell'accordo. Caratteristiche non sostanziali, ad esempio un «cap» che si applichi solo in circostanze remote, devono essere ignorate. Per contro, se ad esempio un contratto sembra attribuire al concessionario la libertà di fissare i prezzi, ma qualsiasi utile in eccesso è restituito al concedente, i proventi del concessionario sono regolamentati e l’elemento della condizione riguardante il prezzo è soddisfatto.

AG4.   Ai fini della condizione di cui alla lettera b), il controllo del concedente su qualsiasi interessenza residua significativa dovrebbe sia restringere la possibilità pratica del concessionario di vendere o impegnare l'infrastruttura, sia dare al concedente un diritto continuativo di utilizzo per tutto il periodo dell'accordo. L'interessenza residua nell'infrastruttura è il valore corrente stimato dell'infrastruttura come se avesse già l'anzianità e fosse nella condizione prevista alla data di scadenza dell'accordo.

AG5.   Il controllo dovrebbe essere distinto dalla gestione. Se il concedente mantiene sia il grado di controllo descritto al paragrafo 5(a) sia qualsiasi interessenza residua significativa nell'infrastruttura, il concessionario si limita a gestire l'infrastruttura per conto del concedente - anche se in taluni casi può disporre di un'ampia discrezione manageriale.

AG6.   L’assieme delle condizioni di cui alla lettera a) e b) identifica se l'infrastruttura, compresa qualsiasi sostituzione necessaria (vedere paragrafo 21), è controllata dal concedente per tutta la sua vita economica. Ad esempio, se il concessionario deve sostituire parte di un elemento dell'infrastruttura nel periodo di durata dell'accordo (ad esempio lo strato superiore di una strada o il tetto di un edificio), l'elemento dell'infrastruttura deve essere considerato come un tutt'uno. Pertanto la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta per l'intera infrastruttura, compresa la parte che è sostituita, se il concedente controlla qualsiasi interessenza residua significativa nella sostituzione finale di tale parte.

AG7.   Talvolta l'uso dell'infrastruttura è regolamentato parzialmente nel modo descritto al paragrafo 5(a) e parzialmente non regolamentato. Tuttavia questi accordi assumono una varietà di forme:

a)

qualsiasi infrastruttura che sia fisicamente separabile e possa essere gestita indipendentemente e rientri nella definizione di unità generatrice di flussi finanziari ai sensi dello IAS 36 deve essere analizzata separatamente se è utilizzata integralmente a fini non regolamentati. Ciò potrebbe valere ad esempio per un'ala privata di un ospedale, laddove il resto dell'ospedale è utilizzato dal concedente per la cura di pazienti pubblici;

b)

qualora attività puramente accessorie (ad esempio un negozio situato in un ospedale) non siano regolamentate, la verifica del controllo deve avvenire come se tali servizi non esistessero, poiché nei casi in cui il concedente controlla i servizi nel modo descritto al paragrafo 5, l'esistenza delle attività accessorie non riduce il controllo dell'infrastruttura da parte del concedente.

AG8.   Il concessionario può avere il diritto di utilizzare l'infrastruttura separata di cui al paragrafo AG7(a) o le strutture utilizzate per fornire i servizi accessori non regolamentati di cui al paragrafo AG7(b). In entrambi i casi, vi può essere in sostanza un leasing dal concedente al concessionario, che deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dallo IAS 17.

Appendice B

MODIFICHE APPORTATE ALL'IFRS 1 E AD ALTRE INTERPRETAZIONI

Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2008. Qualora un‘entità applichi la presente Interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

B1   L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come descritto di seguito. Il testo nuovo è sottolineato e il testo cancellato è barrato.

Il paragrafo 9 è modificato come segue:

9

Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un'entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neoutilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi 25D, 25H, 34A e 34B.

Al paragrafo 12(a), il riferimento ai paragrafi 13-25G è modificato in «13-25H».

Al paragrafo 13, i sottoparagrafi k) e l) sono modificati e il sottoparagrafo m) è inserito come segue:

k)

leasing (paragrafo 25F); e

l)

valutazione al fair value (valore equo) di attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale (paragrafo 25G).; e

m)

attività finanziaria o attività immateriale contabilizzata secondo quanto previsto dall'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione (paragrafo 25H).

Dopo il paragrafo 25G, si aggiungono un nuovo titolo e il paragrafo 25H, come indicato di seguito:

Accordi per servizi in concessione

25H   Un neoutilizzatore può applicare le disposizioni transitorie dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione.

B2   L'IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 4 è modificato come segue (il nuovo testo è sottolineato):

4   La presente Interpretazione non si applica agli accordi che:

a)

sono, o contengono, leasing esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 17; o

b)

sono accordi per servizi in concessione da pubblico a privato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'IFRIC 12 Accordi per servizi in concessione.

B3   Il SIC-29 Informazioni integrative – Accordi per servizi in concessione è modificato come indicato di seguito (nei paragrafi modificati il testo nuovo è sottolineato).

Il titolo è modificato in Accordi per servizi in concessione: Informazioni integrative.

Nei paragrafi 1-6, i riferimenti a «concessore» sono modificati in «concedente» (1).

Al paragrafo 6, il sottoparagrafo d) è modificato e il sottoparagrafo e) è inserito come segue:

d)

i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo. ; e

e)

le modalità di classificazione dell'accordo di servizio.

Dopo il paragrafo 6, un nuovo paragrafo 6A è inserito come segue:

6A

Il concessionario deve indicare l'importo dei ricavi e degli utili o delle perdite rilevati nel periodo a seguito dello scambio di servizi di costruzione per un'attività finanziaria o un'attività immateriale.


(1)  Il testo inglese prevede anche la modifica del termine «concession operator» con il termine «operator». Questa modifica non è rilevante per la traduzione italiana.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

26.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2008, 1o marzo 2008, 1o aprile 2008, 1o maggio 2008 e 1o giugno 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2009/295/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68o  (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 624/2008 del Consiglio (2) sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni pagate ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2)

In applicazione dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o febbraio 2008, 1o marzo 2008, 1o aprile 2008, 1o maggio 2008 e 1o giugno 2008, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene cinque tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione successive per ciascuno di essi (1o febbraio 2008, 1o marzo 2008, 1o aprile 2008, 1o maggio 2008 e 1o giugno 2008).

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO

FEBBRAIO 2008

Sedi di servizio

Parità economiche

Febbraio 2008

Tassi di cambio

Febbraio 2008 (1)

Coefficienti correttori

Febbraio 2008 (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3)

41,78

61,451

68,0

Arabia Saudita

4,505

5,5288

81,5

Argentina

2,504

4,6491

53,9

Costa Rica

542,1

736,035

73,7

India

32,24

58,1618

55,4

Libano

1 835

2 232,61

82,2

Nigeria

162,7

171,243

95,0

Serbia (Belgrado) (3)

56,74

81,476

69,6

Sierra Leone

3 222

4 380,09

73,6

Sri Lanka (4)

87,73

159,65

55,0

Siria (3)

44,27

70,5

62,8

Tanzania (5)

1 109

1 664,73

66,6

Ucraina

7,794

7,45128

104,6

Venezuela (3)

2,186

3,18415

68,7


MARZO 2008

Sedi di servizio

Parità economiche

Marzo 2008

Tassi di cambio

Marzo 2008 (6)

Coefficienti correttori

Marzo 2008 (7)

Bielorussia

1 945

3 181,1

61,1

Bolivia

5,432

11,4012

47,6

Bulgaria

1,688

1,9558

86,3

Isole Salomone (8)

9,905

11,4748

86,3

Kirghizistan (8)

48

55,0253

87,2

Laos

10 277

13 450

76,4

Sri Lanka (9)

92,37

160,023

57,7

Tanzania (10)

1 046

1 693,89

61,8


APRILE 2008

Sedi di servizio

Parità economiche

Aprile 2008

Tassi di cambio

Aprile 2008 (11)

Coefficienti correttori

Aprile 2008 (12)

Camerun

713,8

655,957

108,8

Canada

1,234

1,608

76,7

Gambia (13)

21,26

30,75

69,1

Guinea (Conakry)

3 799

6 851,17

55,5

Guinea-Bissau

760,7

655,957

116,0

Indonesia (Banda Aceh)

6 925

14 540,2

47,6

Repubblica centrafricana

728,4

655,957

111,0

Vanuatu

155,8

148,98

104,6


MAGGIO 2008

Sedi di servizio

Parità economiche

Maggio 2008

Tassi di cambio

Maggio 2008 (14)

Coefficienti correttori

Maggio 2008 (15)

Armenia

331,6

482,2

68,8

Egitto (16)

2,708

8,60965

31,5

Haiti (16)

63,31

61,9632

102,2

Lesotho

6,059

11,8167

51,3

Madagascar

2 125

2 621,33

81,1

Perù

3,132

4,34275

72,1

Filippine

42,21

65,686

64,3

Suriname

1,743

4,2939

40,6


GIUGNO 2008

Sedi di servizio

Parità economiche

Giugno 2008

Tassi di cambio

Giugno 2008 (17)

Coefficienti correttori

Giugno 2008 (18)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (19)

45,35

61,3871

73,9

Egitto (20)

2,913

8,44855

34,5

Etiopia

12,12

15,2245

79,6

Gambia (21)

22,41

32,7

68,5

Haiti (20)

66,63

62,9246

105,9

Isole Figi

1,695

2,33508

72,6

Isole Salomone (22)

10,81

12,0152

90,0

Giamaica

93,22

110,025

84,7

Kirghizistan (22)

50,99

56,6834

90,0

Nuova Caledonia

172,6

119,332

144,6

Uganda

1 835

2 563,8

71,6

Pakistan

44,72

107,615

41,6

Samoa

2,642

3,89332

67,9

Serbia (Belgrado) (19)

61,51

80,7545

76,2

Sudan (Khartoum)

1,685

3,1984

52,7

Siria (19)

46,93

72,09

65,1

Tanzania (23)

1 165

1 873,39

62,2

Turchia

1,567

1,9039

82,3

Venezuela (19)

2,075

3,34347

62,1

Yemen

182,6

310,909

58,7


(1)  EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per febbraio e per giugno.

(4)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per febbraio e per marzo.

(5)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato tre volte: per febbraio, per marzo e per giugno.

(6)  EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(7)  Bruxelles = 100 %.

(8)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per marzo e per giugno.

(9)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per febbraio e per marzo.

(10)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato tre volte: per febbraio, per marzo e per giugno.

(11)  EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(12)  Bruxelles = 100 %.

(13)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per aprile e per giugno.

(14)  EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(15)  Bruxelles = 100 %.

(16)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per maggio e per giugno.

(17)  EURO 1 = moneta nazionale (Cuba, El Salvador, Ecuador = USD).

(18)  Bruxelles = 100 %.

(19)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per febbraio e per giugno.

(20)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per maggio e per giugno.

(21)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per aprile e per giugno.

(22)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato due volte: per marzo e per giugno.

(23)  Il coefficiente di tale sede è stato adeguato tre volte: per febbraio, per marzo e per giugno.


26.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2009

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alla ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

[notificata con il numero C(2009) 2032]

(2009/296/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 34 quater, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2006 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (raccomandazione ICCAT 06-05), che è entrato in vigore il 13 giugno 2007. Tale piano di ricostituzione è stato recepito nella legislazione comunitaria a titolo provvisorio dal regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio (2) e a titolo definitivo dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio (3).

(2)

La raccomandazione ICCAT 08-05, adottata il 24 novembre 2008 e recante modifica della raccomandazione 06-05 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, contiene alcune modifiche importanti. Tali modifiche sono state integrate nella proposta di recepimento della raccomandazione 08-05 nel diritto comunitario, che è stata trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento.

(3)

Per garantire l’efficacia del piano pluriennale di ricostituzione è necessario istituire un programma specifico di controllo ed ispezione a cui partecipino Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo, volto ad assicurare un adeguato livello di attuazione delle misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca ai fini della ricostituzione dello stock di tonno rosso.

(4)

È opportuno che tale programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per il periodo dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011. I risultati derivanti dall’applicazione del programma devono essere periodicamente valutati in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(5)

Al fine di armonizzare il controllo e l’ispezione della pesca del tonno rosso a livello comunitario è opportuno stabilire norme comuni applicabili alle attività di controllo ed ispezione da svolgersi a cura delle autorità competenti degli Stati membri interessati; occorre inoltre che gli Stati membri adottino programmi nazionali di controllo al fine di conformarsi a tali norme comuni. A tale scopo è necessario definire parametri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di controllo ed ispezione nonché fissare le priorità e le procedure di controllo ed ispezione.

(6)

Al fine di garantire il perseguimento delle infrazioni in conformità dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (4), è necessario istituire un quadro che consenta a tutte le autorità interessate di prestarsi reciproca assistenza e di scambiarsi informazioni pertinenti, in conformità degli articoli 34 bis e 34 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(7)

È opportuno che le attività congiunte di ispezione e sorveglianza siano condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), istituita con il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (5).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dall’ICCAT il 24 novembre 2008.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione relativo al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo comprende:

a)

tutte le attività di pesca praticate da navi da pesca, tonnare fisse e allevamenti;

b)

tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento;

c)

tutte le attività connesse di allevamenti e imprese di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasformazione del tonno rosso e/o di commercializzazione di prodotti a base di tonno rosso, compresi importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e magazzinaggio;

d)

l’attuazione dei piani di pesca annuali;

e)

il divieto di utilizzare aeroplani ed elicotteri per la ricerca del tonno rosso;

f)

la pesca sportiva e la pesca ricreativa;

g)

l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT;

h)

il monitoraggio e il controllo delle operazioni di pesca congiunta;

i)

l’attuazione delle misure relative alle capacità di pesca e di allevamento;

j)

l’attuazione del programma di osservazione degli Stati membri e del programma di osservazione regionale dell’ICCAT;

k)

l’attuazione delle norme relative alla registrazione delle navi da cattura autorizzate e delle altre navi da pesca.

2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica dal 15 marzo 2009 al 15 marzo 2011.

Articolo 3

Programmi nazionali di controllo

1.   La Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo istituiscono programmi nazionali di controllo in conformità delle norme comuni stabilite nell’allegato I con riguardo alle attività elencate all’articolo 2.

2.   Gli Stati membri indicati al paragrafo 1 presentano alla Commissione, entro il 15 marzo 2009 e 2010, i rispettivi programmi nazionali di controllo e i calendari annuali di attuazione.

3.   I programmi nazionali di controllo contengono tutti i dati indicati nell’allegato II. I calendari annuali di attuazione comprendono informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sulle zone in cui tali risorse saranno impiegate.

Articolo 4

Cooperazione tra Stati membri

Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo e ispezione.

Articolo 5

Ispezioni della Commissione

1.   Gli ispettori della Commissione possono effettuare ispezioni senza l’assistenza degli ispettori degli Stati membri interessati, conformemente all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   L’autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli ispettori della Commissione l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli ispettori della Commissione verificano le loro constatazioni con gli ispettori dello Stato membro interessato. A tal fine, al termine di ogni ispezione essi si riuniscono con i funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato per informarli sulle risultanze dei loro accertamenti.

Articolo 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1.   Gli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità del piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca sulla base dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005. Le ispezioni sono condotte conformemente alle disposizioni della raccomandazione 08-05, del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT e dell’allegato I della presente decisione.

2.   A tal fine gli Stati membri interessati:

a)

provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b)

stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.

Articolo 7

Notifica delle attività di sorveglianza e ispezione

Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (6), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a)

il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le zone, definite all’articolo 1, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza e ispezione;

c)

la durata delle attività di sorveglianza e ispezione.

Articolo 8

Infrazioni

1.   Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’articolo 2 informano i seguenti Stati in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione:

a)

lo Stato membro di bandiera interessato e/o la parte contraente dell’ICCAT e, se del caso;

b)

lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

2.   Se lo Stato membro i cui ispettori hanno constatato l’infrazione non adotta ulteriori provvedimenti, gli Stati membri informati ai sensi del paragrafo 1 prendono senza indugio le misure necessarie per ottenere e valutare le prove dell’infrazione. Essi svolgono le indagini eventualmente necessarie per perseguire l’infrazione.

3.   Gli Stati membri i cui ispettori osservano un’attività o una situazione che possano costituire un’infrazione grave quale definita nella raccomandazione 08-05, ne danno comunicazione immediata alle autorità di bandiera della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT, e alla Commissione.

4.   Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un’infrazione grave quale definita nella raccomandazione 08-05, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi immediatamente in un porto da esso designato, dove è avviata un’indagine. Se la nave da pesca non è invitata a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera fornisce sollecitamente la debita giustificazione alla Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell’ICCAT, che le mette a disposizione delle altre parti contraenti.

5.   Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori.

Articolo 9

Informazione

1.   Gli Stati membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni relative a detto mese:

a)

le attività di ispezione e controllo svolte;

b)

tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:

i)

la nave da pesca (nome, bandiera e codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati;

ii)

la data, l’ora e il luogo dell’ispezione; e

iii)

la natura dell’infrazione;

c)

la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate;

d)

eventuali attività di coordinamento e cooperazione tra Stati membri.

2.   Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende:

a)

l’indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (ad esempio, casi pendenti, in appello, oggetto di indagine); e

b)

la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio, entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti).

3.   Se un’infrazione è constatata da un ispettore comunitario a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, le autorità dello Stato membro di bandiera informano senza indugio detto ispettore comunitario in merito al perseguimento dell’infrazione.

4.   Le relazioni contengono una giustificazione qualora non sia stata adottata alcuna misura.

Articolo 10

Valutazione

Una volta all’anno, all’inizio di settembre, la Commissione convoca una riunione del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare l’osservanza del programma specifico di controllo ed ispezione e i risultati conseguiti in preparazione della relazione che la Comunità è tenuta a presentare al segretariato dell’ICCAT il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 8.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(5)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(6)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 14.


ALLEGATO I

NORME COMUNI APPLICABILI AI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Obiettivi

1.

L’obiettivo generale dei programmi nazionali di controllo è verificare il rispetto della normativa vigente in materia di:

a)

monitoraggio completo delle operazioni di ingabbiamento che si svolgono nelle acque comunitarie;

b)

monitoraggio completo delle operazioni di trasferimento;

c)

monitoraggio completo delle operazioni di pesca congiunta;

d)

restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche ad esse associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti;

e)

piani di pesca annuali;

f)

tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile al tonno rosso a fini di verifica, in particolare, dell’affidabilità dei dati registrati;

g)

misure e condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso previste dalla raccomandazione 08-05, in particolare l’applicazione delle norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate.

2.

L’obiettivo specifico dei programmi nazionali di controllo è garantire un’applicazione armonizzata di tutte le disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso istituito dalla raccomandazione 08-05.

Strategia

Il programma nazionale di controllo è incentrato sul controllo e sull’ispezione della pesca e di tutte le attività connesse praticate da qualsiasi nave da pesca, tonnara fissa, allevamento e impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.

Per verificare l’efficacia delle attività di controllo ed ispezione vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni delle operazioni di trasporto e commercializzazione del tonno rosso.

1.1.   Priorità

Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, secondo il piano di pesca annuale. Ogni Stato membro deve pertanto stabilire priorità specifiche.

1.2.   Parametri di riferimento

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri stabiliscono i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto dei seguenti obiettivi di riferimento:

Luogo di ispezione

Obiettivo di riferimento

Attività di ingabbiamento (compresa la raccolta)

Tutte le operazioni di trasferimento a un allevamento devono essere state autorizzate dallo Stato membro di bandiera della nave da cattura.

Ciascuna operazione di ingabbiamento e ciascuna raccolta sono oggetto di ispezione.

Tutte le operazioni di ingabbiamento devono essere videoregistrate.

Ispezione in mare

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. Gli obiettivi per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona specifica di ricostituzione del tonno rosso nonché al numero di giorni di pattugliamento che identificano la campagna di pesca e al tipo di attività di pesca interessata.

Operazioni di trasferimento

Tutte le operazioni di trasferimento devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera sulla base di una notifica preliminare.

Una dichiarazione di trasferimento deve essere inviata dopo ogni operazione di trasferimento.

Tutte le operazioni di trasferimento devono essere videoregistrate.

Trasbordi

Sono controllate tutte le navi da pesca che entrano in un porto designato al fine di trasbordare tonno rosso. Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.

Tutte le navi officina sono ispezionate all’arrivo, prima che le operazioni di trasbordo abbiano inizio, nonché prima della partenza, dopo le operazioni di trasbordo.

Operazioni di pesca congiunta

Tutte le operazioni di pesca congiunta devono essere state autorizzate preventivamente dagli Stati di bandiera.

Gli Stati membri istituiscono quindi e tengono aggiornato un registro di tutte le operazioni di pesca congiunta da essi autorizzate.

Sorveglianza aerea

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

Sbarchi

Sono ispezionate tutte le navi che entrano in un porto designato al fine di sbarcare tonno rosso.

Controlli casuali sono effettuati nei porti non designati.

Commercializzazione

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di commercializzazione effettuata.

Pesca sportiva e pesca ricreativa

Obiettivo flessibile, da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata delle attività di pesca sportiva e ricreativa effettuate.

Compiti di ispezione

1.3.   Compiti di ispezione a carattere generale

Per ogni controllo ed ispezione viene compilato un rapporto di ispezione secondo il modello figurante nell’allegato. Gli ispettori verificano e riportano sistematicamente nel loro rapporto le seguenti informazioni:

a)

identificazione completa delle persone responsabili nonché della nave e degli addetti alle attività sottoposte ad ispezione (dipendenti dell’allevamento, ecc.);

b)

autorizzazioni, licenze e permessi di pesca speciali;

c)

documentazione pertinente della nave, quale giornali di bordo, dichiarazioni di trasferimento e di trasbordo, T2M, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, certificati di riesportazione e altri documenti esaminati a fini di controllo e ispezione;

d)

osservazioni circostanziate sulle taglie del tonno rosso pescato, catturato nelle tonnare fisse, trasferito, trasbordato, sbarcato, trasportato, allevato, trasformato o commercializzato nel rispetto delle disposizioni del piano di ricostituzione;

e)

percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo di navi che non praticano la pesca attiva del tonno rosso.

Le informazioni relative a tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nel quadro della sorveglianza aerea, nei porti, nelle tonnare fisse, negli allevamenti o in altre imprese interessate sono riportate nei rapporti di ispezione.

Tali risultanze vengono confrontate con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), gli elenchi delle navi autorizzate, i rapporti degli osservatori e le videoregistrazioni.

1.4.   Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di navi da pesca confrontandoli con i dati VMS e gli elenchi delle navi autorizzate.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

Particolare attenzione è riservata alle zone vietate alla pesca, ai periodi delle campagne di pesca e alle attività delle flotte che beneficiano di deroghe.

1.5.   Compiti di ispezione in mare

Se pesci morti sono salpati a bordo della nave da cattura o sono detenuti a bordo di una nave officina o da trasporto, gli ispettori verificano sistematicamente i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li raffrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione di bordo.

Se pesci vivi sono trasferiti da navi da cattura a navi che trasportano gabbie/rimorchiatori o da navi che trasportano gabbie/rimorchiatori ad allevamenti, gli ispettori cercano di identificare i mezzi utilizzati dalle parti interessate per stimare i quantitativi di tonno rosso vivo trasferiti. Se sono disponibili filmati, gli ispettori devono poterli visionare per verificare i quantitativi trasferiti.

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenza, permessi speciali, autorizzazione, elenco ICCAT);

b)

che le informazioni richieste siano presenti a bordo e debitamente compilate e comunicate (giornali di bordo, documenti ICCAT di cattura del tonno rosso, dichiarazioni ICCAT di trasferimento e di trasbordo);

c)

che le navi siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;

d)

che le navi da pesca non operino all’interno di zone di divieto e rispettino la chiusura delle campagne di pesca;

e)

il rispetto dei contingenti e dei limiti delle catture accessorie;

f)

la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo;

g)

i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;

h)

gli attrezzi da pesca presenti a bordo;

i)

la presenza di un osservatore ove necessario.

Gli ispettori avvistano e segnalano le attività di pesca INN e l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso.

1.6.   Compiti di ispezione per le operazioni di trasferimento

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

che il comandante della nave da cattura abbia inviato una notifica preliminare, controfirmata dall’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo, alle autorità del proprio Stato di bandiera;

b)

che il comandante della nave da cattura abbia ricevuto un’autorizzazione preventiva dalle autorità del proprio Stato di bandiera;

c)

che i comandanti delle navi da cattura abbiano compilato e trasmesso alle autorità del proprio Stato di bandiera la dichiarazione di trasferimento ICCAT allegata alla raccomandazione 08-05 (allegato 3);

d)

che la dichiarazione di trasferimento sia stata verificata dall’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della nave da cattura e trasmessa al comandante del rimorchiatore;

e)

che il comandante del rimorchiatore abbia provveduto al monitoraggio di tutte le attività di trasferimento mediante una videocamera posta nell’acqua.

1.7.   Compiti di ispezione per le operazioni di pesca congiunta

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

che le informazioni pertinenti relative all’operazione di pesca congiunta siano debitamente riportate nel giornale di pesca;

b)

che le autorità degli Stati di bandiera abbiano rilasciato alle proprie navi da pesca un’autorizzazione per l’operazione di pesca congiunta utilizzando il modello che figura nell’allegato 6 della raccomandazione 08-05;

c)

che un osservatore sia presente per tutta la durata dell’operazione di pesca congiunta.

1.8.   Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenza, permessi speciali, autorizzazione, elenco ICCAT);

b)

che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette sulle catture presenti a bordo;

c)

che le navi da pesca siano dotate di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante;

d)

per le navi da pesca, che le informazioni richieste siano presenti a bordo e debitamente compilate e comunicate (giornali di bordo, documento di cattura del tonno rosso, certificato di riesportazione, dichiarazioni ICCAT di trasferimento e di trasbordo);

e)

i quantitativi fisici di tonno rosso detenuti a bordo e la loro presentazione;

f)

la composizione per taglia delle catture di tonno rosso presenti a bordo (norme in materia di catture accessorie e di taglie minime);

g)

gli attrezzi da pesca presenti a bordo;

h)

nel caso di sbarco di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato;

i)

che il tonno rosso proveniente da navi da pesca operanti nell’Atlantico orientale e posto in vendita al dettaglio al consumatore finale sia adeguatamente marcato o etichettato;

j)

che il tonno rosso sbarcato dalle tonniere con lenze a canna operanti nell’Atlantico orientale sia correttamente marcato sulla coda.

1.9.   Compiti di ispezione al trasbordo

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

che le navi da pesca siano autorizzate ad operare (marcature, identità, licenza, permessi speciali, autorizzazione, elenco ICCAT);

b)

che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e che contenga le informazioni corrette riguardanti il trasbordo;

c)

che le navi da cattura che intendono trasbordare abbiano ricevuto l’autorizzazione preliminare dal loro Stato di bandiera;

d)

che i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo;

e)

che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusi la dichiarazione di trasbordo, i formulari T2M, il documento ICCAT di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione;

f)

nel caso di prodotti trasformati, l’utilizzo dei coefficienti di conversione ICCAT per calcolare il peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato.

1.10.   Compiti di ispezione negli allevamenti

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento, di raccolta e di trasbordo);

b)

che l’operazione di trasferimento sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;

c)

che un osservatore sia presente durante tutte le operazioni di trasferimento e di raccolta del tonno rosso e che abbia convalidato le dichiarazioni di messa in gabbia;

d)

che tutte le attività di trasferimento dalle gabbie all’allevamento siano state monitorate da una videocamera posta nell’acqua, tranne quando le gabbie sono fissate direttamente al sistema di ormeggio.

1.11.   Compiti di ispezione in relazione al trasporto e alla commercializzazione

Gli ispettori verificano sistematicamente:

a)

per quanto riguarda il trasporto, in particolare i pertinenti documenti di accompagnamento e la corrispondenza di questi ultimi con i quantitativi fisici trasportati;

b)

per quanto riguarda la commercializzazione, che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata, inclusi il documento di cattura del tonno rosso e il certificato di riesportazione.

Rapporto di ispezione

1.   Ispettore

1.1.

Nome …

1.2.

Nazionalità …

1.3.

Numero/tipo di carta d’identità dell’ispettore (ICCAT) …

2.   Tipo di ispezione

Ispezione in mare

Trasbordi

Allevamento: trasferimento/raccolta

Tonnara fissa

Al momento dello sbarco

Sorveglianza aerea

Trasporto a terra

Commercializzazione

3.   Nave avente a bordo l’ispettore (se del caso)

3.1.

Nome e registrazione …

3.2.

Bandiera …

4.   Nave/Allevamento/Tonnara fissa ispezionati

4.1.

Nome e registrazione …

4.2.

Bandiera/Stato membro …

4.3.

Comandante/Responsabile dell’allevamento (nome) …

4.4.

Proprietario/Società (Nome e indirizzo) …

4.5.

Numero di registrazione ICCAT …

5.   Posizione

5.1.

Determinata dall’ispettore: Lat. Long.

5.2.

Determinata dal comandante della nave da pesca: Lat. Long.

5.3.

Ora (GMT) in cui è stata registrata la posizione:

6.   Data …

7.   Ora

7.1.

di arrivo …

7.2.

di partenza …

8.   Attrezzi da pesca presenti a bordo

Reti a circuizione

Lenze a canna (tonniera con esche vive)

Palangari

Lenze al traino

altro (specificare)

9.   Specie osservate a bordo

10.   Dichiarazione delle fotografie scattate con descrizione dei soggetti

11.   Elenco dei documenti ispezionati e osservazioni

12.   Risultati dell’ispezione del pesce detenuto a bordo

Specie

 

 

 

 

Catture Totali (kg)

 

 

 

 

Tipo di Prodotto

 

 

 

 

Campione Ispezionato

 

 

 

 

% Al di Sotto Della Taglia Min.

 

 

 

 

13.   Osservazioni dell’ispettore

14.   Osservazioni dell’osservatore


ALLEGATO II

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 3

I programmi nazionali di controllo comprendono in particolare gli elementi di seguito indicati.

Mezzi di controllo

—   Risorse umane

Numero di ispettori operanti a terra e in mare nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

—   Risorse tecniche

Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza nonché periodi e zone cui possono essere assegnati.

—   Risorse finanziarie

Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

Porti designati

Elenco dei porti e degli orari designati previsti dalla raccomandazione 08-05.

Piani di pesca annuali

Descrizione particolareggiata dei sistemi attuati per l’assegnazione dei contingenti e la sorveglianza e il controllo del piano di pesca.

Protocolli di ispezione

Protocolli dettagliati di tutte le attività di ispezione.

Orientamenti

Orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

Protocolli di comunicazione

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione per il tonno rosso designate da altri Stati membri.