ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 76

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
24 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 243/2009 della Commissione, del 23 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

17

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/288/PESC

 

*

Decisione ATALANTA/1/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 marzo 2009, relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (CE) N. 243/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

70,2

TN

134,4

TR

93,0

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

69,5

TR

132,1

ZZ

100,8

0709 90 70

MA

63,8

TR

120,0

ZZ

91,9

0709 90 80

EG

66,1

ZZ

66,1

0805 10 20

EG

45,2

IL

60,1

MA

50,2

TN

50,3

TR

66,2

ZZ

54,4

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

65,3

CA

110,4

CL

76,9

CN

73,8

MK

21,2

US

112,9

UY

68,9

ZA

74,1

ZZ

77,0

0808 20 50

AR

76,0

CL

108,3

CN

66,7

ZA

90,9

ZZ

85,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/3


REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un forte impatto ambientale e che presentano significative potenzialità di miglioramento in quell'ambito, senza che comportino costi eccessivi.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante i prodotti per illuminazione domestica.

(3)

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per illuminazione tradizionalmente utilizzati negli ambienti domestici. I risultati dello studio, che è stato eseguito in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.

(4)

I requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato comunitario ovunque essi siano installati o utilizzati e non possono quindi dipendere dall'applicazione in cui il prodotto è utilizzato (come nel caso dell'illuminazione domestica).

(5)

I prodotti oggetto del presente regolamento sono progettati essenzialmente per l'illuminazione totale o parziale di un ambiente domestico e sostituiscono o integrano la luce naturale con la luce artificiale per migliorare la visibilità nell'ambiente in questione. Le lampade per usi speciali che sono progettate essenzialmente per altri tipi di applicazione (come quelle utilizzate nei segnali stradali, nell'illuminazione di terrari o negli elettrodomestici) e che sono chiaramente indicate come tali nelle informazioni che accompagnano il prodotto, non dovrebbero essere soggette alle specifiche di progettazione ecocompatibile del presente regolamento.

(6)

Le nuove tecnologie che compaiono sul mercato, come i diodi a emissione luminosa, dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.

(7)

Gli aspetti ambientali dei prodotti contemplati ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono l'energia nella fase di uso così come il contenuto e le emissioni di mercurio.

(8)

Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti soggetti al presente regolamento nella Comunità è stato stimato in 112 TWh nel 2007, equivalenti a 45 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche si prevede che tale consumo raggiunga 135 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(9)

Il mercurio emesso nelle diverse fasi del ciclo di vita delle lampade, compreso quello proveniente dalla generazione di elettricità nella fase di uso e dall'80 % delle lampade fluorescenti compatte contenenti mercurio che presumibilmente non saranno riciclate al termine della vita, è stato calcolato, sulla base delle lampade installate, in 2,9 tonnellate nel 2007. In assenza di misure specifiche, si prevede che le emissioni di mercurio prodotte dalle lampade installate saliranno a 3,1 tonnellate nel 2020, mentre è stato dimostrato che tale cifra può essere ridotta in misura significativa.

Sebbene il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti compatte sia ritenuto un aspetto ambientale significativo, è appropriato regolamentarlo conformemente alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2).

L'adozione di requisiti in materia di efficienza energetica delle lampade oggetto del presente regolamento permetterà di ridurre le emissioni globali di mercurio.

(10)

Per assicurare di ridurre al minimo i rischi potenziali per l'ambiente e la salute umana in caso di rottura accidentale delle lampade fluorescenti compatte o al termine della loro vita, dovrebbe essere pienamente attuato l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (3).

(11)

La riduzione del consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere conseguita applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento delle apparecchiature.

(12)

Occorre stabilire i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto del presente regolamento per migliorare le prestazioni ambientali degli stessi, contribuendo al funzionamento del mercato interno e all'obiettivo comunitario di ridurre il consumo di energia del 20 % entro il 2020 rispetto al consumo stimato per quell'anno in assenza di misure.

(13)

Il presente regolamento deve aumentare la penetrazione sul mercato dei prodotti efficienti dal punto di vista dei consumi energetici oggetto del presente regolamento, che in base alle stime elaborate permetteranno di risparmiare 39 TWh di energia nel 2020 rispetto al consumo stimato per quello stesso anno in assenza di misure a favore della progettazione ecocompatibile.

(14)

I requisiti per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero influenzare la funzionalità dal punto di vista dell'utente né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l'ambiente. In particolare, i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso dovrebbero più che compensare i possibili impatti ambientali addizionali nella fase di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

(15)

L'entrata in vigore graduale dei requisiti di progettazione ecocompatibile dovrebbe consentire ai produttori di disporre di tempi sufficienti per riprogettare in maniera appropriata i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste dovrebbe essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature sul mercato, tenendo conto dell'impatto sui costi per gli utenti finali e per i produttori, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e assicurando allo stesso tempo un rapido conseguimento degli obiettivi fissati dal presente regolamento.

(16)

Le misurazioni dei parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere effettuate tenendo conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti; i produttori possono applicare le norme armonizzate istituite in conformità dell'articolo 10 della direttiva 2005/32/CE non appena queste saranno disponibili e pubblicate a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(17)

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.

(18)

Per agevolare i controlli della conformità i produttori dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2005/32/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(19)

Oltre ai requisiti legalmente vincolanti, l'identificazione di parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per i prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe contribuire ad assicurare che le informazioni siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili. Questo può agevolare ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie di progettazione per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti oggetto del presente regolamento per l'intero ciclo di vita.

(20)

Una revisione della presente misura dovrebbe prestare particolare attenzione all'evoluzione delle vendite di lampade per usi speciali nell'intento di verificare che non siano utilizzate per l'illuminazione generale, allo sviluppo di nuove tecnologie come i LED e alla fattibilità di stabilire requisiti di efficienza energetica a livello di classe «A» di cui nella direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lampade per uso domestico (4).

(21)

I requisiti di cui alla presente misura permettono alle lampade ad alogeni con attacco G9 e R7s di rimanere sul mercato per un periodo limitato di tempo, riconoscendo la necessità di asservire gli apparecchi di illuminazione installati, per evitare che i consumatori debbano sostenere costi superflui e concedere ai produttori tempi sufficienti per sviluppare apparecchi di illuminazione dedicati a tecnologie di illuminazione più efficienti.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di lampade non direzionali per uso domestico, anche quando questi prodotti sono commercializzati per usi non domestici o quando sono integrati in altri prodotti. Inoltre stabilisce i requisiti per le informazioni di prodotto per le lampade per usi speciali.

I requisiti definiti nel presente regolamento non si applicano alle seguenti lampade per uso domestico o per uso speciale:

a)

lampade con le seguenti coordinate x e y cromatiche:

x < 0,200 o x > 0,600

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 o

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

b)

lampade direzionali;

c)

lampade con flusso luminoso inferiore a 60 lumen o superiore a 12 000 lumen;

d)

lampade con le caratteristiche seguenti:

almeno il 6 % della radiazione compresa nell'intervallo 250-400 nm rispetto alla radiazione totale compresa nell'intervallo 250-780 nm,

il picco della radiazione nell'intervallo 315-400 nm (UVA) o 280-315 nm (UVB);

e)

lampade fluorescenti senza alimentatore integrato;

f)

lampade a scarica ad alta intensità;

g)

lampade a incandescenza con attacchi E14/E27/B22/B15, con tensione pari o inferiore a 60 volt e senza trasformatore integrato nelle fasi da 1 a 5 ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«illuminazione per ambiente domestico»: l'illuminazione totale o parziale di un ambiente domestico, che sostituisce o integra la luce naturale con luce artificiale, per migliorare la visibilità nel detto ambiente;

2)

«lampada»: una sorgente creata per produrre una radiazione ottica, di solito visibile, che include eventuali componenti supplementari necessari per l'innesco, l'alimentazione elettrica o il funzionamento stabile della lampada o per la distribuzione, il filtraggio o la trasformazione della radiazione ottica, nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danni permanenti all'unità;

3)

«lampada per uso domestico»: una lampada intesa per l'illuminazione di ambienti domestici: non sono incluse le lampade per usi speciali;

4)

«lampada per usi speciali»: una lampada non intesa per l'illuminazione di ambienti domestici a causa dei parametri tecnici o delle relative informazioni di prodotto indicanti la non idoneità all'illuminazione di ambienti domestici;

5)

«lampada direzionale»: una lampada con almeno l'80 % di emissione luminosa all'interno di un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);

6)

«lampada non direzionale»: una lampada diversa da una lampada direzionale;

7)

«lampada a filamento»: una lampada in cui la luce è prodotta mediante un conduttore filiforme riscaldato fino all'incandescenza per effetto del passaggio di corrente elettrica; la lampada può contenere gas che influenzano il processo di incandescenza;

8)

«lampada a incandescenza»: una lampada a filamento in cui il filamento funziona in un bulbo sottovuoto o è circondato da gas inerte;

9)

«lampada ad alogeni»: una lampada a filamento in cui il filamento è di tungsteno ed è circondato da gas contenente alogeni o composti di alogeni: le lampade ad alogeni sono fornite con o senza alimentazione elettrica integrata;

10)

«lampada a scarica»: lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori;

11)

«lampada fluorescente»: lampada a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica; le lampade fluorescenti sono fornite con o senza alimentatore integrato;

12)

«alimentatore»: un dispositivo che serve a limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto qualora sia collegato fra l'alimentazione e una o più lampade a scarica; può includere anche dispositivi per trasformare la tensione di alimentazione, variare la luce, correggere il fattore di potenza e, da solo o in combinazione con un dispositivo di innesco, fornire le condizioni necessarie per l'innesco della/e lampada/e. Può essere integrato o esterno alla lampada;

13)

«dispositivo di alimentazione»: un dispositivo progettato per convertire la corrente alternata (AC) in ingresso dalla rete elettrica in corrente continua (DC) o in un'altra corrente alternata;

14)

«lampada fluorescente compatta»: un'unità che non può essere disassemblata senza danni permanenti, dotata di un attacco e comprendente una lampada fluorescente ed altri componenti supplementari necessari per l'innesco e il funzionamento stabile della lampada;

15)

«lampada fluorescente senza alimentatore integrato»: una lampada fluorescente ad attacco singolo e doppio senza alimentatore integrato;

16)

«lampada a scarica ad alta intensità»: una lampada a scarica elettrica in cui l'arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l'effetto termico della parete del bulbo e l'arco ha una carica superficiale superiore a 3 Watt per centimetro quadrato;

17)

«diodo a emissione luminosa» o «LED»: un dispositivo allo stato solido comprendente una giunzione p-n che emette radiazione ottica quando eccitato da una corrente elettrica;

18)

«lampada LED»: una lampada che incorpora uno o più LED.

Ai fini degli allegati da II a IV si applicano anche le definizioni di cui all'allegato I.

Articolo 3

Requisiti di progettazione ecocompatibile

1.   Le lampade non direzionali per uso domestico devono soddisfare i requisiti di progettazione ecocompatibile definiti all'allegato II.

Ogni requisito di progettazione ecocompatibile si applica in conformità delle fasi seguenti:

 

Fase 1: 1o settembre 2009

 

Fase 2: 1o settembre 2010

 

Fase 3: 1o settembre 2011

 

Fase 4: 1o settembre 2012

 

Fase 5: 1o settembre 2013

 

Fase 6: 1o settembre 2016

A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, un requisito continua a essere applicato congiuntamente a quelli introdotti in fasi successive.

2.   A decorrere dal 1o settembre 2009:

Per le lampade per usi speciali, le seguenti informazioni devono essere indicate in modo chiaro ed evidente sull'imballo e in tutte le informazioni di prodotto, in qualsiasi forma, che accompagnano la lampada quando è immessa sul mercato:

a)

l'uso previsto; e

b)

l'indicazione che le lampade non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

Il fascicolo tecnico elaborato ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE deve elencare i parametri tecnici (se esistenti) che conferiscono alla progettazione della lampada la specificità per gli usi speciali indicati sull'imballo.

Articolo 4

Valutazione di conformità

1.   Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV di tale direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

2.   Ai fini della valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il fascicolo tecnico deve contenere una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità dell'allegato II, parte 3, del presente regolamento.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato III del presente regolamento per i requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Parametri indicativi di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al momento dell'adozione del presente regolamento sono identificati nell'allegato IV.

Articolo 7

Revisione

La Commissione procede alla revisione del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e presenta i risultati di tale revisione al forum consultivo.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(4)  GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Parametri tecnici contemplati e definizioni ai fini degli allegati da II a IV

1.   PARAMETRI TECNICI PER I REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, i parametri riportati di seguito devono essere stabiliti utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengono conto dei metodi di misura più avanzati generalmente riconosciuti:

a)

«efficacia della lampada» (ηlampada): il quoziente ottenuto dividendo il flusso luminoso emesso (Ф) per la potenza consumata dalla lampada (Plampada): ηlampada = Ф / Plampada (unità: lm/W); la potenza dissipata dagli impianti ausiliari non integrati, come alimentatori, trasformatori o dispositivi di alimentazione, non è inclusa nella potenza consumata dalla lampada [il termine «efficacia» per le lampade è da intendersi come sinonimo di «efficienza», in riferimento al rapporto fra il flusso luminoso emesso per la potenza consumata dalla lampada (unità: lm/W)];

b)

«fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada» (LLMF): il rapporto fra il flusso luminoso emesso dalla lampada in un determinato momento della sua vita e il flusso luminoso iniziale (100 ore);

c)

«fattore di sopravvivenza della lampada» (LSF): la frazione definita del numero totale delle lampade che continuano a funzionare in un dato momento in determinate condizioni e con una determinata frequenza di accensioni;

d)

«vita della lampada»: il periodo di funzionamento dopo il quale la frazione del numero totale di lampade che continuano a funzionare corrisponde al fattore di sopravvivenza della lampada, in determinate condizioni e con una determinata frequenza di accensioni;

e)

«cromaticità»: la proprietà di uno stimolo di colore definito dalle rispettive coordinate cromatiche o dall'insieme della lunghezza d'onda dominante o complementare e dalla purezza;

f)

«flusso luminoso» (Φ): una quantità derivata dal flusso radiante (potenza radiante) valutando la radiazione in base alla sensibilità spettrale dell'occhio umano, misurato dopo 100 ore di funzionamento della lampada;

g)

«temperatura di colore correlata» (Tc [K]): la temperatura di un radiatore Planckiano (corpo nero) il cui colore percepito risulta il più simile a quello di uno stimolo fornito alle stesse condizioni di brillanza e in specifiche condizioni di vista;

h)

«resa dei colori» (Ra): l'effetto di un illuminante sull'apparenza cromatica degli oggetti, attraverso il confronto, conscio o inconscio, con la loro apparenza cromatica sotto un illuminante di riferimento;

i)

«potenza radiante specifica effettiva UV»: la potenza effettiva della radiazione ultravioletta di una lampada ponderata secondo i fattori di correzione spettrale e in relazione al suo flusso luminoso (unità di misura: mW/klm);

j)

«tempo di innesco della lampada»: il tempo necessario, dopo la chiusura del circuito di alimentazione, perché la lampada si accenda completamente e resti accesa;

k)

«tempo di avvio della lampada»: il tempo necessario affinché la lampada, dopo l'innesco, emetta una frazione definita del flusso luminoso stabilizzato;

l)

«fattore di potenza»: il rapporto tra il valore assoluto della potenza attiva e la potenza apparente in condizioni periodiche;

m)

«luminanza»: la quantità di luce, per unità di superficie apparente, emessa o riflessa da un'area particolare in un determinato angolo solido (unità di misura: cd/m2);

n)

«contenuto di mercurio della lampada»: la quantità di mercurio contenuta nella lampada e misurata in conformità dell'allegato della decisione 2002/747/CE della Commissione (1).

2.   DEFINIZIONI

a)

«valore caratteristico»: un valore di una grandezza, utilizzato a fini di specifica, stabilito per condizioni operative specificate di un prodotto. Salvo indicazione contraria, tutti i requisiti sono espressi in valori caratteristici;

b)

«valore nominale»: un valore di una quantità utilizzato per designare o identificare un prodotto;

c)

«secondo involucro della lampada»: un secondo involucro esterno che non è richiesto per la produzione di luce, come un rivestimento esterno per impedire il rilascio di mercurio e di vetro nell'ambiente in caso di rottura della lampada, per proteggere dalle radiazioni ultraviolette o per servire da diffusore di luce;

d)

«lampada chiara»: una lampada (escluse le lampade fluorescenti compatte) con luminanza superiore a 25 000 cd/m2 per le lampade con un flusso luminoso inferiore a 2 000 lm e con luminanza superiore a 100 000 cd/m2 per le lampade con flusso luminoso maggiore, equipaggiata esclusivamente di involucri trasparenti in cui il filamento, il LED o il tubo di scarica che produce la luce è chiaramente visibile;

e)

«lampada non chiara»: una lampada non conforme alle specifiche di cui alla lettera d), comprese le lampade fluorescenti compatte;

f)

«ciclo di accensione»: la sequenza di accensione e spegnimento della lampada a intervalli definiti;

g)

«guasto prematuro»: quando una lampada giunge al termine della vita dopo un periodo di funzionamento inferiore alla vita caratteristica, dichiarata nella documentazione tecnica;

h)

«attacco della lampada»: la parte della lampada che fornisce la connessione all'alimentazione elettrica mediante uno zoccolo o un connettore e che, nella maggior parte dei casi, serve anche a mantenere la lampada nello zoccolo;

i)

«portalampada» o «zoccolo»: un dispositivo che mantiene la lampada in posizione, di solito tramite l'attacco che viene inserito in esso; in questo caso costituisce anche lo strumento di connessione della lampada all'alimentazione elettrica.


(1)  GU L 242 del 10 9 2002, pag. 44.


ALLEGATO II

Requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade non direzionali per uso domestico

1.   REQUISITI DI EFFICACIA PER LE LAMPADE

Le lampade a incandescenza con attacchi S14, S15 o S19 sono esentate dai requisiti di efficacia delle fasi da 1 a 4 di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ma non delle fasi 5 e 6.

La massima potenza caratteristica (Pmax) per un dato flusso luminoso caratteristico (Φ) è indicata nella tabella 1.

Nella tabella 2 sono riassunte le eccezioni a tali requisiti e nella tabella 3 i fattori di correzione applicabili alla massima potenza caratteristica.

Tabella 1

Data di applicazione

Massima potenza caratteristica (Pmax) per un dato flusso luminoso caratteristico (Φ) (W)

Lampade chiare

Lampade non chiare

Fasi da 1 a 5

0,8 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

0,24√Ф + 0,0103Ф

Fase 6

0,6 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

0,24√Ф + 0,0103Ф


Tabella 2

Eccezioni

Ambito dell'eccezione

Massima potenza caratteristica (W)

Lampade chiare 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm nella fase 1

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Lampade chiare 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm nella fase 2

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Lampade chiare 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm nella fase 3

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Lampade chiare con attacco G9 o R7s nella fase 6

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

I fattori di correzione indicati nella tabella 3 sono cumulativi, ove appropriato, e si applicano anche ai prodotti cui si applicano le eccezioni della tabella 2.

Tabella 3

Fattori di correzione

Ambito della correzione

Potenza massima caratteristica (W)

Lampada a filamento che richiede un'alimentazione elettrica esterna

Pmax/1,06

Lampada a scarica con attacco GX53

Pmax/0,75

Lampada non chiara con indice di resa dei colori ≥ 90 e P ≤ 0,5 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Pmax/0,85

Lampada a scarica con un indice di resa dei colori ≥ 90 e Tc > = 5 000K

Pmax/0,76

Lampada non chiara con secondo involucro e P ≤ 0,5 * (0,88√Ф + 0,049Ф)

Pmax/0,95

Lampada LED che richiede un'alimentazione elettrica esterna

Pmax/1,1

2.   REQUISITI DI FUNZIONALITÀ DELLE LAMPADE

I requisiti di funzionalità delle lampade fluorescenti compatte sono indicati nella tabella 4 e i requisiti di funzionalità delle lampade diverse dalle lampade fluorescenti compatte e delle lampade LED sono indicati nella tabella 5.

Quando la vita caratteristica di una lampada è superiore a 2 000 ore, i requisiti previsti nella fase 1 per i parametri «Vita caratteristica della lampada», «Fattore di sopravvivenza della lampada» e «Mantenimento del flusso luminoso» indicati nelle tabelle 4 e 5 si applicano solo a partire dalla fase 2.

Per testare il numero di volte in cui è possibile accendere e spegnere una lampada prima che si verifichi un guasto, il ciclo di accensione deve essere costituito da periodi comprendenti 1 minuto di accensione e 3 minuti di spegnimento della lampada; le altre condizioni per lo svolgimento della prova sono definite ai sensi dell'allegato III. Per verificare la vita della lampada, il fattore di sopravvivenza della lampada, il mantenimento del flusso luminoso e il guasto prematuro, si applica il ciclo di accensione standard indicato nell'allegato III.

Tabella 4

Requisiti di funzionalità per le lampade fluorescenti compatte

Parametro

Fase 1

Fase 5

Fattore di sopravvivenza della lampada a 6 000 ore

≥ 0,50

≥ 0,70

Mantenimento del flusso luminoso

A 2 000 ore: ≥ 85 % (≥ 80 % per le lampade con un secondo involucro)

A 2 000 ore: ≥ 88 % (≥ 83 % per le lampade con un secondo involucro)

A 6 000 ore: ≥ 70 %

Numero di cicli di accensione prima di un guasto

≥ metà della vita della lampada espressa in ore

≥ 10 000 se il tempo di innesco della lampada è > 0,3 s

≥ vita della lampada espressa in ore

≥ 30 000 se il tempo di innesco della lampada è > 0,3 s

Tempo di innesco

< 2,0 s

< 1,5 s se P < 10W

< 1,0 s se P ≥ 10W

Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ

< 60 s

o < 120 s per le lampade contenenti mercurio sotto forma di amalgama

< 40 s

o < 100 s per le lampade contenenti mercurio sotto forma di amalgama

Tasso di guasti prematuri

≤ 2,0 % a 200 ore

≤ 2,0 % a 400 ore

Radiazione UVA + UVB

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

Radiazione UVC

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Fattore di potenza della lampada

≥ 0,50 se P < 25W

≥ 0,90 se P ≥ 25W

≥ 0,55 se P < 25W

≥ 0,90 se P ≥ 25W

Resa dei colori (Ra)

≥ 80

≥ 80


Tabella 5

Requisiti di funzionalità per le lampade escluse le lampade fluorescenti compatte e le lampade LED

Parametro

Fase 1

Fase 5

Vita caratteristica della lampada

≥ 1 000 ore

≥ 2 000 ore

Mantenimento del flusso luminoso

≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica

≥ 85 % al 75 % della vita media caratteristica

Numero di cicli di accensione

≥ quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore

≥ quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore

Tempo di innesco

< 0,2 s

< 0,2 s

Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Tasso di guasti prematuri

≤ 5,0 % a 100 ore

≤ 5,0 % a 200 ore

Radiazione UVA + UVB

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

Radiazione UVC

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Fattore di potenza della lampada

≥ 0,95

≥ 0,95

3.   REQUISITI RIGUARDANTI LE INFORMAZIONI DI PRODOTTO PER LE LAMPADE

Per le lampade non direzionali per uso domestico, a partire dalla fase 2 devono essere fornite le informazioni indicate di seguito, salvo indicazione contraria.

3.1.   Informazioni da indicare in maniera visibile sull'imballo e sui siti web a libero accesso prima dell'acquisto da parte dell'utilizzatore finale

Le informazioni non devono riportare esattamente le stesse espressioni presentate di seguito. Al posto del testo è possibile utilizzare grafici, figure o simboli.

I seguenti requisiti in materia di informazione non si applicano alle lampade a filamento che non soddisfano i requisiti di efficacia della fase 4.

a)

Quando la potenza nominale della lampada è indicata al di fuori dell'etichetta energetica di cui alla direttiva 98/11/CE, anche il flusso luminoso nominale della lampada deve essere indicato separatamente in un font almeno doppio rispetto a quello utilizzato per indicare la potenza nominale della lampada al di fuori dell'etichetta.

b)

Vita nominale della lampada espressa in ore (non superiore alla vita caratteristica).

c)

Numero di cicli di accensione prima che si verifichi un guasto prematuro della lampada.

d)

Temperatura di colore (espressa anche in Kelvin).

e)

Tempo di avvio fino al 60 % della piena emissione luminosa (può essere indicato come «piena luce istantanea» se minore di 1 secondo).

f)

Se non è possibile regolare la lampada o se questa operazione può essere effettuata solo con alcuni variatori specifici è necessario indicarlo.

g)

Se la lampada è progettata per l'uso ottimale in condizioni non standard (ad esempio una temperatura ambiente Ta ≠ 25 °C), è necessario fornire informazioni su tali condizioni.

h)

Dimensioni della lampada in millimetri (lunghezza e diametro).

i)

Se sull'imballo è indicata l'equivalenza con una lampada a incandescenza, la potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) deve corrispondere al valore indicato nella tabella 6 per il flusso luminoso della lampada contenuta nell'imballo.

I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente (arrotondata a 1 W) devono essere calcolati con un'interpolazione lineare tra due valori adiacenti.

Tabella 6

Flusso luminoso caratteristico della lampada

Φ [lm]

Potenza della lampada a incandescenza indicata come equivalente

CFL

Ad alogeni

LED e altre lampade

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

j)

L'espressione «lampada a risparmio di energia» o dichiarazioni promozionali analoghe riferite al prodotto e riguardanti l'efficacia della lampada possono essere utilizzate solo se la lampada soddisfa i requisiti di efficacia applicabili alle lampade non chiare nella fase 1, secondo quanto indicato nelle tabelle 1, 2 e 3.

Se la lampada contiene mercurio

k)

Contenuto di mercurio della lampada espresso in X,X mg.

l)

Indicazione del sito web da consultare in caso di rottura accidentale della lampada per trovare istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della lampada.

3.2.   Informazioni da rendere disponibili sui siti web a libero accesso

Come minimo, le informazioni seguenti devono essere espresse almeno come valori.

a)

Informazioni specificate al punto 3.1.

b)

Potenza caratteristica (precisione: 0,1 W).

c)

Flusso luminoso caratteristico.

d)

Vita caratteristica della lampada.

e)

Fattore di potenza della lampada.

f)

Fattore di mantenimento del flusso luminoso al termine della vita nominale.

g)

Tempo di innesco (espresso in X.X secondi).

h)

Resa dei colori.

Se la lampada contiene mercurio

i)

Istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della lampada in caso di rottura accidentale.

j)

Raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della vita.


ALLEGATO III

Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Le autorità degli Stati membri devono testare un lotto campione costituito da almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore e scelte in maniera casuale.

Si ritiene che il lotto è conforme alle disposizioni applicabili definite nell'allegato II del presente regolamento se i risultati medi del lotto non si discostano di oltre il 10 % dal limite, dalla soglia o dai valori dichiarati.

In caso contrario, il modello non è ritenuto conforme.

Ai fini della verifica della conformità ai requisiti, le autorità degli Stati membri applicano metodi di misura accurati, affidabili e aggiornati in grado di fornire risultati riproducibili, compresi:

se disponibili, norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma degli articoli 9 e 10 della direttiva 2005/32/CE,

se non sono disponibili norme, i metodi definiti nei documenti seguenti:

Parametro misurato

Organizzazione (1)

Riferimento

Titolo

Contenuto di mercurio della lampada

Commissione europea

Decisione 2002/747/CE (Allegato)

Decisione 2002/747/CE della Commissione, del 9 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE

Efficacia luminosa

Cenelec

EN 50285:1999

Efficienza energetica delle lampade per uso domestico — Metodi di misura

Attacchi della lampada

Cenelec

EN 60061:1993

Tutte le modifiche fino alla A40:2008

Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety — Part 1: Lamp caps

(Attacchi e supporti per lampade con calibri per il controllo dell'intercambiabilità e della sicurezza – Parte 1 — Attacchi per lampade)

Vita della lampada

Cenelec

EN 60064:1995

Modifiche

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes — Performance requirements

(Lampade ad incandescenza per illuminazione domestica e similare — Prescrizioni di prestazione)

Cenelec

EN 60357:2003

Modifica

A1:2008

Tungsten halogen lamps (non-vehicle) — Performance specifications

[Lampade ad alogeni (veicoli esclusi) — Prescrizioni di prestazione]

Cenelec

EN 60969:1993

Modifiche

A1:1993

A2:2000

Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale — Prescrizioni di prestazione

Tempo di innesco/tempo di avvio della lampada

Cenelec

EN 60969:1993

Modifiche

A1:1993

A2:2000

Lampade con alimentatore incorporato per illuminazione generale — Prescrizioni di prestazione

Fattore di potenza

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Compatibilità elettromagnetica EMC Parte 3: Limiti. — Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < 16 A per fase)

Potenza radiante specifica effettiva UV

Cenelec

EN 62471:2008

Photobiological safety of lamps and lamp systems

(Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade)

Resa dei colori

Commissione internazionale per l'illuminazione

CIE 13.3:1995

Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources

(Metodo di misura e specificazione delle proprietà di resa del colore delle fonti luminose)

Cromaticità

Temperatura di colore correlata (Tc [K])

Commissione internazionale per l'illuminazione

CIE 15:2004

Colorimetry

(Colorimetria)

Luminanza

Commissione internazionale per l'illuminazione

CIE 18.2:1983

The Basis of Physical Photometry

(Principi di base della fotometria fisica)

Flusso luminoso

Commissione internazionale per l'illuminazione

CIE 84:1989

The Measurement of Luminous Flux

(Misura del flusso luminoso)

Fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada (LLMF)

Commissione internazionale per l'illuminazione

CIE 97:2005

Maintenance of indoor electric lighting systems

(Manutenzione dei sistemi di illuminazione elettrici per interni)

Fattore di sopravvivenza della lampada (LSF)


(1)  Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, 1050 Bruxelles, BELGIO tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

Commissione internazionale per l'illuminazione: CIE Central Bureau Kegelgasse 27, 1030 Vienna AUSTRIA tel: +43 1 714 31 87 0 fax: +43 1 714 31 87 18 (http://www.cie.co.at/).


ALLEGATO IV

Parametri indicativi di riferimento per le lampade non direzionali per uso domestico

(A titolo informativo)

Alla data di adozione del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti indicati è stata identificata nella seguente.

1.

EFFICACIA DELLA LAMPADA

L'efficacia più elevata individuata era di 69 lm/W.

2.

FUNZIONALITÀ DELLA LAMPADA

Tabella 7

Parametro

Lampade fluorescenti compatte

Vita caratteristica della lampada

20 000 ore

Mantenimento del flusso luminoso

90 % alla vita caratteristica della lampada

Numero di cicli di accensione

1 000 000

Tempo di innesco

< 0,1 s

Tempo di avvio fino all'80 % Φ

15 s, o 4 s per lampade speciali miste fluorescenti compatte/ad alogeni

Fattore di potenza della lampada

0,95

3.

CONTENUTO DI MERCURIO

Le lampade fluorescenti compatte efficienti dal punto di vista energetico con il più basso contenuto di mercurio contengono non più di 1,23 mg di mercurio.


24.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/17


REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2009

recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2005/32/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un forte impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

(2)

L’articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 2005/32/CE stabilisce che secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, una misura di esecuzione riguardante i prodotti per illuminazione del settore terziario.

(3)

La Commissione ha eseguito due studi preparatori che hanno analizzato gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei prodotti per illuminazione solitamente utilizzati nel settore terziario (illuminazione per ufficio e illuminazione pubblica stradale). I risultati degli studi, che sono stati eseguiti in collaborazione con le parti in causa e i soggetti interessati provenienti dalla Comunità e da paesi terzi, sono stati pubblicati sul sito web EUROPA della Commissione europea.

(4)

I requisiti obbligatori in materia di progettazione ecocompatibile si applicano ai prodotti immessi sul mercato ovunque essi siano installati, quindi non possono dipendere dall’applicazione in cui il prodotto è utilizzato (come illuminazione per ufficio o illuminazione pubblica stradale). Il presente regolamento deve quindi riguardare prodotti specifici, quali le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, le lampade a scarica ad alta intensità e gli alimentatori e gli apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade. I parametri di riferimento possono aiutare gli utenti a scegliere la miglior tecnologia disponibile per le specifiche applicazioni (come l’illuminazione per ufficio o l’illuminazione pubblica stradale).

(5)

I prodotti oggetto del presente regolamento sono destinati a essere utilizzati essenzialmente per l’illuminazione generale, ovvero contribuiscono a fornire illuminazione artificiale in sostituzione della luce naturale per la normale visione umana. Le lampade per usi speciali (come quelle utilizzate negli schermi dei computer, nelle fotocopiatrici, negli apparecchi abbronzanti, nei terrari o in altre apparecchiature simili) non sono contemplate dal presente regolamento.

(6)

Gli aspetti ambientali dei prodotti che consumano energia ritenuti significativi ai fini del presente regolamento sono:

a)

l’energia nella fase di uso;

b)

il contenuto di mercurio delle lampade.

(7)

Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti oggetto del presente regolamento nella Comunità è stato stimato a 200 TWh nel 2005, equivalenti a 80 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche tale consumo dovrebbe salire a 260 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento.

(8)

Il contenuto di mercurio delle lampade attualmente installate è stato stimato a 12,6 t nel 2005. In assenza di misure specifiche si prevede che il contenuto di mercurio delle lampade installate potrebbe salire a 18,6 t nel 2020, mentre è stato dimostrato che può essere ridotto in maniera significativa.

(9)

In assenza di metodi scientifici riconosciuti a livello internazionale per misurare l’impatto ambientale del cosiddetto «inquinamento luminoso», non è stato possibile valutarne l’incidenza. Tuttavia, è un dato accettato che le misure elaborate per aumentare l’efficienza delle apparecchiature usate per l’illuminazione nel settore terziario possono avere un impatto positivo sull’«inquinamento luminoso».

(10)

La riduzione del consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento deve essere conseguita applicando tecnologie non proprietarie esistenti, efficienti in termini di costi, che consentano di ridurre le spese combinate per l’acquisto e il funzionamento delle apparecchiature.

(11)

Occorre stabilire i requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto del presente regolamento per migliorare le prestazioni ambientali degli stessi, contribuendo al funzionamento del mercato interno e all’obiettivo comunitario di ridurre il consumo di energia del 20 % entro il 2020.

(12)

Il presente regolamento deve favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie che consentano di migliorare l’efficienza energetica dei prodotti in questione, con risparmi annui di energia stimati a 38 TWh nel 2020 rispetto a uno scenario che lasci immutata la situazione attuale.

(13)

L’adozione di requisiti in materia di efficienza energetica delle lampade oggetto del presente regolamento permetterà di ridurre il contenuto globale di mercurio delle lampade.

(14)

I requisiti per la progettazione ecocompatibile non devono avere un impatto negativo sulla funzionalità del prodotto né conseguenze negative per la salute, la sicurezza o l’ambiente. In particolare, i benefici derivanti da una riduzione del consumo di energia elettrica nella fase di uso dovrebbero più che compensare i possibili ulteriori impatti ambientali nella fase di produzione dei prodotti in questione.

(15)

Con un’entrata in vigore graduale dei requisiti di progettazione ecocompatibile, i produttori disporranno di tempi sufficienti per riprogettare opportunamente i prodotti oggetto del presente regolamento. Il calendario delle fasi previste deve essere fissato in modo da evitare impatti negativi sulla funzionalità delle apparecchiature sul mercato, tenendo conto contestualmente dell’impatto sui costi per gli utenti finali e i produttori, in particolare per le PMI, e da garantire un rapido conseguimento degli obiettivi fissati dal presente regolamento. La revisione di cui all’articolo 8 deve verificare fra l’altro se il requisito di prestazioni degli alimentatori per le lampade a scarica ad alta intensità di cui all’allegato III, punto 2.1.C, può essere rispettato otto anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(16)

Il ritiro delle lampade di sostituzione dal mercato deve essere pianificato tenendo conto dell’impatto sugli utenti finali. Gli Stati membri possono imporre requisiti più rigorosi sugli impianti di illuminazione.

(17)

Le misurazioni dei parametri pertinenti dei prodotti devono essere effettuate tenendo conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti; i produttori possono applicare norme armonizzate definite in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2005/32/CE.

(18)

In conformità dell’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il presente regolamento deve specificare che le procedure applicabili di valutazione della conformità sono il controllo della progettazione interno, di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE, e il sistema di gestione per valutazioni di conformità, di cui all’allegato V della stessa direttiva.

(19)

Per agevolare i controlli della conformità i produttori devono fornire informazioni nella documentazione tecnica di cui agli allegati V e VI della direttiva 2005/32/CE nella misura in cui tali informazioni si riferiscono alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

(20)

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti, l’identificazione di parametri indicativi di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per i prodotti oggetto del presente regolamento deve contribuire ad assicurare che le informazioni siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili. Questo è particolarmente utile per le piccole e medie imprese e per le microimprese, in quanto facilita l’integrazione delle migliori tecnologie di progettazione per migliorare le prestazioni ambientali dei prodotti oggetto del presente regolamento per l’intero ciclo di vita.

(21)

Sebbene il contenuto di mercurio delle lampade fluorescenti e delle lampade a scarica ad alta intensità sia ritenuto un aspetto significativo dal punto di vista ambientale, è opportuno regolamentarlo ai sensi della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che disciplina anche i tipi di lampade esclusi dal presente regolamento.

(22)

La direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (3) è una misura di esecuzione della direttiva 2005/32/CE e ha un effetto duraturo sugli alimentatori installati, vista la lunga durata di vita degli apparecchi di illuminazione e degli alimentatori magnetici. Tuttavia, esiste ancora la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti e sarebbe opportuno fissare requisiti minimi di efficienza energetica più stringenti di quelli della direttiva 2000/55/CE. Occorre pertanto sostituire la direttiva 2000/55/CE con il presente regolamento.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, anche quando questi prodotti sono integrati in altri prodotti che consumano energia.

Il presente regolamento propone inoltre una serie di parametri indicativi di riferimento per i prodotti destinati a essere utilizzati nell’illuminazione per ufficio e nell’illuminazione pubblica stradale.

I prodotti di cui all’allegato I sono esentati dai requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/32/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«illuminazione generale»: illuminazione sostanzialmente uniforme di un’area senza tenere conto di requisiti specifici locali;

2)

«illuminazione per ufficio»: impianto fisso di illuminazione per il lavoro di ufficio destinato a permettere l’esecuzione efficiente e accurata di compiti visivi;

3)

«illuminazione pubblica stradale»: un impianto fisso di illuminazione destinato a garantire buona visibilità agli utenti del traffico nelle aree pubbliche esterne durante le ore notturne con l’obiettivo di agevolare la sicurezza stradale, la fluidità del traffico e la sicurezza pubblica;

4)

«lampada a scarica»: lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore metallico o una miscela di diversi gas e vapori;

5)

«alimentatore»: un dispositivo che serve essenzialmente a limitare la corrente della lampada o delle lampade al valore richiesto qualora sia collegato fra l’alimentazione e una o più lampade a scarica; un alimentatore può includere anche strumenti per trasformare la tensione di alimentazione, variare la luce, correggere il fattore di potenza e, da solo o in combinazione con un dispositivo di innesco, fornire le condizioni necessarie per l’innesco delle lampade;

6)

«apparecchio di illuminazione»: un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più sorgenti luminose e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all’alimentazione, ma non le sorgenti luminose stesse;

7)

«lampade fluorescenti»: lampade a scarica del tipo a mercurio a bassa pressione in cui la luce è emessa in larga misura da uno o più strati di fosforo eccitati dalla radiazione ultravioletta generata dalla scarica;

8)

«lampade fluorescenti senza alimentatore integrato»: lampade fluorescenti a singolo e doppio attacco senza alimentatore integrato;

9)

«lampade a scarica ad alta intensità»: lampade a scarica elettrica in cui l’arco elettrico che genera la luce è stabilizzato per l’effetto termico della parete del bulbo e l’arco ha una carica superficiale superiore a 3 watt per centimetro quadrato.

Ai fini degli allegati I e da III a VII si applicano anche le definizioni di cui all’allegato II.

Articolo 3

Requisiti di progettazione ecocompatibile

I requisiti di progettazione ecocompatibile riguardanti le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, le lampade a scarica ad alta intensità e gli alimentatori e gli apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade sono elencati all’allegato III.

Articolo 4

Valutazione di conformità

Le procedure applicabili per la valutazione della conformità, di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, sono il sistema per il controllo della progettazione interno, di cui all’allegato IV della direttiva 2005/32/CE, o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa direttiva.

Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2005/32/CE, il fascicolo tecnico comprende una copia delle informazioni sul prodotto fornite in conformità dell’allegato III, parti 1.3, 2.2 e 3.2.

Articolo 5

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

I controlli di sorveglianza sono eseguiti in conformità della procedura di verifica di cui all’allegato IV.

Articolo 6

Parametri indicativi di riferimento

I parametri indicativi di riferimento per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili attualmente sul mercato sono illustrati:

a)

nell’allegato V per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, le lampade a scarica ad alta intensità e gli alimentatori e gli apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;

b)

negli allegati VI e VII per i prodotti destinati a essere utilizzati nell’illuminazione per ufficio o nell’illuminazione pubblica stradale.

Articolo 7

Abrogazione

La direttiva 2000/55/CE è abrogata un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

Revisione

La Commissione procede alla revisione del presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore alla luce del progresso tecnologico.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I requisiti di cui all’allegato III si applicano secondo la pianificazione temporale ivi prevista a tal fine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2009.

Per la Commissione

Andris PIEBALGS

Membro della Commissione


(1)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(2)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(3)  GU L 279 dell’1.11.2000, pag. 33.


ALLEGATO I

Esenzioni generali

1.

Le seguenti lampade sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

le lampade che non sono sorgenti di luce bianca ai sensi della definizione di cui all'allegato II; tale esclusione non si applica alle lampade al sodio ad alta pressione;

b)

le lampade che sono sorgenti direzionali di luce ai sensi della definizione di cui all'allegato II;

c)

le lampade destinate a essere utilizzate in applicazioni diverse dall'illuminazione generale e le lampade incorporate in altri prodotti senza funzione di illuminazione generale;

d)

le lampade con le caratteristiche seguenti:

almeno il 6 % della radiazione totale dell'intervallo 250-780 nm nell'intervallo 250-400 nm,

almeno l'11 % della radiazione totale dell'intervallo 250-780 nm nell'intervallo 630-780 nm,

almeno il 5 % della radiazione totale dell'intervallo 250-780 nm nell'intervallo 640-700 nm, e

il picco della radiazione fra 315-400 nm (UVA) o 280-315 nm (UVB);

e)

le lampade fluorescenti a doppio attacco con le caratteristiche seguenti:

diametro pari o inferiore a 7 mm (T2),

diametro di 16 mm (T5) e potenza P ≤ 13W o P > 80W,

diametro di 38 mm (T12), attacco G-13 Medium BiPin, valore limite del filtro a compensazione del colore (cc): ±5m (+magenta, -verde); coordinate CIE x=0,330 y=0,335 e x=0,415 y=0,377, e

diametro di 38 mm (T12) e dotate di una striscia di innesco esterna;

f)

le lampade fluorescenti ad attacco singolo con diametro di 16 mm (T5), attacco 2G11 a 4 spinotti, Tc = 3 200K con coordinate cromatiche x=0,415 y=0,377 e Tc = 5 500K con coordinate cromatiche x=0,330 y=0,335;

g)

le lampade a scarica ad alta intensità con Tc > 7 000K;

h)

le lampade a scarica ad alta intensità con una potenza in uscita UV specifica effettiva > 2mW/klm; e

i)

le lampade a scarica ad alta intensità con attacco diverso da E27, E40 e PGZ12.

2.

I seguenti apparecchi di illuminazione sono esclusi:

a)

gli apparecchi di illuminazione di emergenza e di soccorso ai sensi della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

gli apparecchi di illuminazione soggetti ai requisiti di cui alla direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alla direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (5), della direttiva 88/378/CEE del Consiglio (6) e gli apparecchi di illuminazione integrati in apparecchiature soggette a detti requisiti.


(1)  Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata) (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).

(2)  Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

(3)  Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57).

(4)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(5)  Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

(6)  Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1).


ALLEGATO II

Parametri tecnici contemplati e definizioni ai fini degli allegati I e da III a VII

1.   Parametri tecnici per i requisiti per la progettazione ecocompatibile

Ai fini della conformità e della verifica della conformità ai requisiti del presente regolamento, i parametri riportati di seguito sono stabiliti utilizzando procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili che tengono conto dei metodi di misurazione più avanzati generalmente riconosciuti:

a)

«efficacia luminosa della sorgente», «efficacia della sorgente luminosa» o «efficacia della lampada» (ηsorgente) indica il quoziente del flusso luminoso emesso (Ф) per la potenza consumata dalla sorgente (Psorgente). ηsorgente = Ф / Psorgente. Unità: lm/W; la potenza dissipata dagli impianti ausiliari, come gli alimentatori, non è inclusa nella potenza consumata dalla sorgente;

b)

«fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada» (LLMF): il rapporto fra il flusso luminoso emesso dalla lampada in un determinato momento della vita e il flusso luminoso iniziale;

c)

«fattore di sopravvivenza della lampada» (LSF): la frazione del numero totale delle lampade che continuano a funzionare in un determinato momento a determinate condizioni e con una frequenza di commutazione specifica;

d)

«efficienza dell'alimentatore» (ηalimentatore): il rapporto fra la potenza della lampada (potenza in uscita dell'alimentatore) e la potenza in entrata del circuito lampada-alimentatore con possibili sensori, connessioni in rete o altri carichi ausiliari non connessi;

e)

«cromaticità»: la proprietà di uno stimolo di colore definito dalle rispettive coordinate di cromaticità o dell'insieme della lunghezza d'onda dominante o complementare e dalla purezza;

f)

«flusso luminoso»: una quantità derivata dal flusso energetico (potenza energetica) valutando la radiazione in base alla sensibilità spettrale dell'occhio umano;

g)

«temperatura di colore correlata» (Tc [K]): la temperatura di un radiatore di Planck (corpo nero) il cui colore percepito risulta il più simile a quello di uno stimolo fornito alle stesse condizioni di brillanza e a specifiche condizioni di vista;

h)

«resa cromatica» (Ra): l'effetto di un illuminante sull'aspetto cromatico degli oggetti, aspetto che viene paragonato consciamente o inconsciamente al loro aspetto cromatico in presenza di un illuminante di riferimento;

i)

«potenza radiante specifica effettiva UV»: la potenza effettiva della radiazione UV di una lampada in relazione al suo flusso luminoso (unità: mW/klm);

j)

«indice di protezione da agenti esterni»: un sistema di codifica che illustra il grado di protezione fornito da un involucro contro le polveri, gli oggetti solidi o l'umidità e che fornisce informazioni supplementari in relazione a tale protezione.

2.   Parametri tecnici per i parametri indicativi di riferimento

a)

«contenuto di mercurio della lampada»: la quantità di mercurio contenuto nella lampada;

b)

«fattore di mantenimento dell'apparecchio di illuminazione» (LMF): il rapporto fra il flusso luminoso emesso in un determinato momento e il flusso iniziale di un apparecchio di illuminazione;

c)

«fattore di utilizzazione» (UF) di un impianto per una superficie di riferimento: il rapporto fra il flusso luminoso ricevuto dalla superficie di riferimento e la somma dei flussi individuali delle lampade dell'impianto.

3.   Definizioni

a)

«sorgente luminosa direzionale» (DLS): una sorgente luminosa con almeno l'80 % dell'emissione luminosa all'interno di un angolo solido di π sr (corrispondente a un cono con angolo di 120°);

b)

«sorgente luminosa bianca»: una sorgente luminosa con coordinate cromatiche che soddisfano i criteri seguenti:

0,270 < x < 0,530

– 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595

c)

«valore specificato»: un valore quantitativo per una caratteristica di un prodotto alle condizioni operative specificate nel presente regolamento o nelle norme applicabili. Salvo indicazione contraria, tutti i limiti per i parametri dei prodotti sono espressi in valori specificati;

d)

«valore nominale»: un valore quantitativo approssimato utilizzato per designare o identificare un prodotto;

e)

«inquinamento luminoso»: la somma di tutti gli impatti negativi della luce artificiale sull'ambiente, compreso l'impatto della luce molesta;

f)

«luce molesta»: la parte della luce proveniente da un impianto di illuminazione che non serve alle finalità per cui l'impianto è stato progettato. Sono inclusi i seguenti casi:

luce che illumina indebitamente zone al di fuori dell'area da illuminare,

luce diffusa nelle vicinanze dell'impianto di illuminazione,

la luminescenza del cielo, vale a dire la luminosità del cielo notturno dovuta alla riflessione diretta o indiretta della radiazione (visibile e non visibile), diffusa dai componenti dell'atmosfera (molecole di gas, aerosol e particolato) nella direzione dell'osservazione;

g)

«efficienza di base dell'alimentatore» (Ebb): il rapporto fra la potenza specificata della lampada (Plamp) e l'efficienza dell'alimentatore.

Per gli alimentatori delle lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio l'EBbFL è calcolata come segue:

 

Se Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

 

Se 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1)

 

Se Plamp ≤ 100 W: EBbFL = 0,91;

h)

«secondo involucro della lampada»: un secondo involucro esterno che non è richiesto per la produzione di luce, come un rivestimento esterno per impedire il rilascio di mercurio e di vetro nell'ambiente in caso di rottura della lampada. Per determinare la presenza di un secondo involucro, i tubi di scarica delle lampade a scarica ad alta intensità non sono considerati un involucro;

i)

«unità di alimentazione della sorgente luminosa»: uno o più componenti fra l'alimentazione e una o più sorgenti luminose che possono servire a trasformare la tensione di alimentazione, limitare la corrente delle lampade al valore richiesto, fornire la tensione di innesco e la corrente di preriscaldamento, evitare l'innesco a freddo, correggere il fattore di potenza o ridurre l'interferenza radio. Gli alimentatori, i convertitori e i trasformatori per lampade ad alogeni e i driver LED sono esempi di unità di alimentazione di sorgenti luminose;

j)

«lampada a (vapori di) mercurio ad alta pressione»: una lampada a scarica ad alta intensità in cui la maggior parte della luce è prodotta, direttamente o indirettamente, mediante radiazione da mercurio la cui pressione parziale durante il funzionamento supera 100 kilopascal;

k)

«lampada a (vapori di) sodio ad alta pressione»: una lampada a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta essenzialmente mediante radiazione da vapori di sodio a una pressione parziale di 10 kilopascal;

l)

«lampada ad alogenuri metallici»: una lampada a scarica ad alta intensità in cui la luce è prodotta mediante radiazione da una miscela di vapori di metallo, alogenuri metallici e prodotti della dissociazione degli alogenuri metallici;

m)

«alimentatore elettronico o ad alta frequenza»: un invertitore a corrente alternata ad alimentazione di rete comprendente elementi stabilizzanti per l'innesco e il funzionamento di una o più lampade fluorescenti tubolari, generalmente ad alta frequenza;

n)

«lampada chiara»: una lampada a scarica ad alta intensità con un involucro o un tubo esterno trasparente in cui il tubo di scarica che produce la luce è chiaramente visibile (per esempio una lampada in vetro chiaro).


ALLEGATO III

Requisiti per la progettazione ecocompatibile per le lampade fluorescenti, le lampade a scarica ad alta intensità e gli alimentatori e gli apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade

Di seguito è specificato il termine a partire dal quale ogni requisito di progettazione ecocompatibile deve essere applicato. A meno che non sia sostituito o salvo indicazione contraria, si deve continuare ad applicare un requisito congiuntamente a quelli introdotti nelle fasi successive.

1.   REQUISITI PER LE LAMPADE FLUORESCENTI SENZA ALIMENTATORE INTEGRATO E PER LE LAMPADE A SCARICA AD ALTA INTENSITÀ

1.1.   Requisiti di efficacia per le lampade

A.   Requisiti della prima fase

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

le lampade fluorescenti a doppio attacco con diametro di 16 mm e 26 mm (lampade T5 e T8) devono presentare almeno i valori specificati di efficacia luminosa a 25 °C riportati nella tabella 1.

Se le potenze nominali sono diverse da quelle elencate nella tabella 1, le lampade devono raggiungere l'efficacia luminosa dell'equivalente più vicino in termini di potenza, tranne le lampade T8 al di sopra di 50W, che devono presentare un'efficacia luminosa di 83 lm/W. Se la potenza nominale si trova a uguale distanza fra i due valori più vicini riportati nella tabella, deve essere conforme al valore di efficacia più elevato. Se la potenza nominale è superiore alla potenza più elevata riportata nella tabella, deve essere conforme a valore di efficacia relativo alla potenza più elevata.

Tabella 1

Valori specificati di efficacia minima per le lampade T8 e T5

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

Efficacia elevata

T5 (16 mm Ø)

Potenza elevata

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Le lampade fluorescenti ad attacco singolo devono avere i seguenti valori specificati di efficacia luminosa a 25 °C.

In caso di potenza nominale o forma della lampada diverse da quelle elencate nelle tabelle da 2 a 5: le lampade devono raggiungere l'efficacia luminosa dell'equivalente più vicino in relazione alla potenza e alla forma. Se la potenza nominale si trova a uguale distanza fra due potenze in tabella, deve essere conforme al valore di efficacia luminosa più elevato. Se la potenza nominale è superiore alla potenza più elevata riportata nella tabella, deve essere conforme al valore di efficacia relativo alla potenza più elevata.

Tabella 2

Valori specificati di efficacia minima per lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti con alimentatore elettromagnetico ed elettronico

Piccolo tubo singolo parallelo, attacco G23 (2 spinotti) o 2G7 (4 spinotti)

Image Image

Tubi doppi paralleli, attacco G24d (2 spinotti) o G24q (4 spinotti)

Image Image

Tubi tripli paralleli, attacco GX24d (2 spinotti) o GX24q (4 spinotti)

Image Image

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


Tabella 3

Valori specificati di efficacia minima per lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti solo con alimentatore elettronico

Quattro tubi paralleli, attacco GX24q (4 spinotti)

Image

Tubo singolo lungo parallelo, attacco 2G11 (4 spinotti)

Image Image

4 tubi su un piano, attacco 2G10 (4 spinotti)

Image

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale

(W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


Tabella 4

Valori specificati di efficacia minima per lampade fluorescenti ad attacco singolo di forma quadrata o con emissione (molto) elevata

Tubo singolo piatto, attacco GR8 (2 spinotti), GR10q (4 spinotti) o GRY10q3 (4 spinotti)

Image

Tre o quattro tubi paralleli T5, attacco 2G8 (4 spinotti)

Image

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


Tabella 5

Valori specificati di efficacia minima per le lampade circolari T9 e T5

T9 Circolare, diametro tubo 29 mm con base G10q

Image

T5 Circolare, diametro tubo 16 mm con base 2GX13

Image

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

Potenza nominale (W)

Efficacia luminosa specificata (lm/W), valore iniziale 100 h

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Correzioni applicabili alle lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio

L'efficacia luminosa richiesta a 25 °C può essere inferiore a quella prescritta nelle tabelle sopra riportate nei casi seguenti:

Tabella 6

Percentuali di riduzione per i valori specificati di efficacia minima per le lampade fluorescenti con elevata temperatura di colore, elevata resa cromatica e/o un secondo involucro

Parametri lampada

Riduzione dell'efficacia luminosa a 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Second lamp envelope

–10 %

Le riduzioni indicate sono cumulative.

Le lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio che non hanno la temperatura ottimale a 25 °C devono essere conformi ai requisiti di efficacia luminosa fissati nelle tabelle precedenti alla loro temperatura ottimale.

B.   Requisiti della seconda fase

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i seguenti requisiti di efficacia devono essere applicati alle lampade fluorescenti senza alimentatore integrato e alle lampade a scarica ad alta intensità.

Lampade fluorescenti a doppio attacco

I requisiti applicabili alle lampade fluorescenti a doppio attacco con diametro di 26 mm (T8) durante la prima fase si applicano a tutte le lampade fluorescenti a doppio attacco con diametri diversi da quelli contemplati nella prima fase.

Queste lampade devono essere conformi all'efficacia minima della lampada T8, che è quella più simile in base alla potenza. Se la potenza nominale è superiore alla potenza più elevata presente nella tabella, deve essere conforme all'efficacia relativa al valore di potenza più elevato.

Le correzioni definite per la prima fase (tabella 6) continuano ad applicarsi.

Lampade a scarica ad alta intensità

Le lampade con Tc ≥ 5 000 K o dotate di un secondo involucro devono soddisfare almeno al 90 % i requisiti di efficacia luminosa applicabili di cui alle tabelle 7, 8 e 9.

Le lampade a sodio ad alta pressione con Ra ≤ 60 devono presentare almeno i valori specificati di efficacia luminosa di cui nella tabella 7:

Tabella 7

Valori specificati di efficacia minima per le lampade a sodio ad alta pressione

Potenza nominale [W]

Efficacia specificata [lm/W] — lampade chiare

Efficacia specificata [lm/W] — lampade non chiare

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

I requisiti di cui nella tabella 7 si applicano alle lampade a sodio ad alta pressione installate come retroadattamento progettate per funzionare con organi di comando per lampade a vapori di mercurio ad alta pressione solo 6 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Le lampade ad alogenuri metallici con Ra ≤ 80 e le lampade a sodio ad alta pressione con Ra > 60 devono presentare almeno i valori specificati di efficacia luminosa di cui nella tabella 8:

Tabella 8

Valori specificati di efficacia minima per le lampade ad alogenuri metallici

Potenza nominale [W]

Efficacia specificata [lm/W] — lampade chiare

Efficacia specificata [lm/W] — lampade non chiare

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le altre lampade a scarica ad alta intensità devono presentare almeno i valori di efficacia luminosa di cui nella tabella 9:

Tabella 9

Valori specificati di efficacia minima per le altre lampade a scarica ad alta intensità

Potenza nominale della lampada [W]

Efficacia specificata della lampada [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Requisiti della terza fase

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato devono essere progettate per funzionare con alimentatori almeno di classe di efficienza energetica A2 ai sensi dell'allegato III.2.2.

Le lampade ad alogenuri metallici devono avere almeno i valori specificati di efficacia luminosa di cui nella tabella 10:

Tabella 10

Valori specificati di efficacia minima per le lampade ad alogenuri metallici (terza fase)

Potenza nominale [W]

Efficacia specificata (lm/W) — lampade chiare

Efficacia specificata (lm/W) — lampade non chiare

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Le lampade con Tc ≥ 5 000K o dotate di un secondo involucro devono soddisfare almeno al 90 % i requisiti di efficacia luminosa applicabili.

1.2.   Requisiti di prestazione delle lampade

A.   Requisiti della prima fase

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato soggette ai requisiti di cui all'allegato III.1.1.A devono avere un indice di resa cromatica (Ra) almeno pari a 80.

B.   Requisiti della seconda fase

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato devono avere un indice di resa cromatica (Ra) almeno pari a 80. Devono avere almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso di cui nella tabella 11:

Tabella 11

Fattori di mantenimento del flusso luminoso per lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio — seconda fase

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Ore di funzionamento

Tipi di lampade

2 000

4 000

8 000

16 000

Lampade fluorescenti a doppio attacco funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,95

0,92

0,90

Lampade fluorescenti a doppio attacco con alimentatore ad alta frequenza e accensione a caldo

0,97

0,95

0,92

0,90

Lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,95

0,90

0,80

Lampade fluorescenti ad attacco singolo con alimentatore ad alta frequenza e accensione a caldo

0,97

0,90

0,80

Le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato devono avere almeno i fattori di sopravvivenza di cui nella tabella 12:

Tabella 12

Fattori di sopravvivenza per lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio — seconda fase

Fattore di sopravvivenza della lampada

Ore di funzionamento

Tipi di lampada

2 000

4 000

8 000

16 000

Lampade fluorescenti a doppio attacco funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,99

0,97

0,90

Lampade fluorescenti a doppio attacco con alimentatore ad alta frequenza e accensione a caldo

0,99

0,97

0,92

0,90

Lampade fluorescenti ad attacco singolo funzionanti con alimentatori non ad alta frequenza

0,95

0,92

0,50

Lampade fluorescenti ad attacco singolo con alimentatore ad alta frequenza e accensione a caldo

0,95

0,90

0,87

Le lampade a sodio ad alta pressione devono presentare almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza di cui nella tabella 13:

Tabella 13

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per lampade a sodio ad alta pressione — seconda fase

Ore di funzionamento

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Fattore di sopravvivenza

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   Requisiti della terza fase

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

le lampade ad alogenuri metallici devono avere almeno i fattori di mantenimento del flusso luminoso e i fattori di sopravvivenza di cui nella tabella 14:

Tabella 14

Fattori di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per le lampade ad alogenuri metallici — terza fase

Ore di funzionamento

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Fattore di sopravvivenza

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Requisiti per le informazioni di prodotto per le lampade

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i produttori devono fornire almeno le seguenti informazioni su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate per ogni loro lampada fluorescente senza alimentatore integrato e per ogni loro lampada a scarica ad alta intensità. Le informazioni devono inoltre essere contenute nel fascicolo tecnico compilato ai fini della valutazione di conformità ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE.

a)

Potenza nominale e specificata;

b)

flusso luminoso nominale e specificato;

c)

efficacia specificata a 100 h in condizioni normali (a 25 °C, per le lampade T5 a 35 °C). Per le lampade fluorescenti per funzionamento a 50 Hz (frequenza di rete) (ove applicabile) e ad alta frequenza (> 50 Hz) (ove applicabile) per lo stesso flusso luminoso specificato in tutti i casi, indicando per il funzionamento ad alta frequenza la corrente di calibrazione delle condizioni di prova e/o la tensione specificata del generatore AF con la resistenza. Occorre indicare in maniera visibile che la potenza dissipata dagli impianti ausiliari, come gli alimentatori, non è inclusa nella potenza consumata dalla sorgente;

d)

il fattore di mantenimento del flusso luminoso specificato a 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h e 20 000 h (fino a 8 000 h soltanto per le lampade nuove sul mercato per cui non sono ancora disponibili dati), indicando quale modalità di funzionamento della lampada è stata utilizzata per la prova, se esiste la possibilità di funzionamento sia a 50 Hz che ad alta frequenza;

e)

il fattore di sopravvivenza specificato a 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h, 8 000 h, 12 000 h, 16 000 h e 20 000 h (fino a 8 000 h soltanto per le lampade nuove sul mercato per cui non sono ancora disponibili dati), indicando quale modalità di funzionamento della lampada è stata utilizzato per la prova, se esiste la possibilità di funzionamento sia a 50 Hz che ad alta frequenza;

f)

contenuto di mercurio pari a X,X mg;

g)

indice di resa cromatica (Ra) della lampada;

h)

temperatura di colore della lampada;

i)

temperatura ambiente alla quale la lampada è stata progettata per massimizzare il flusso luminoso. Se la lampada non soddisfa almeno al 90 % (al 100 % per le lampade T5) il rispettivo requisito di efficacia luminosa di cui all'allegato III.1.1 alla temperatura ambiente di 25 °C, deve essere indicato che la lampada non è adatta per l'uso in interni alla normale temperatura ambiente.

2.   REQUISITI PER GLI ALIMENTATORI DI LAMPADE FLUORESCENTI SENZA ALIMENTATORE INTEGRATO E DI LAMPADE A SCARICA AD ALTA INTENSITÀ

2.1.   Requisiti per la prestazione energetica degli alimentatori

Gli alimentatori multipotenza devono essere conformi ai requisiti riportati di seguito, secondo ciascuna potenza alla quale essi funzionano.

A.   Requisiti della prima fase

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

 

la classe di efficienza energetica minima deve essere B2 per gli alimentatori inclusi nella tabella 17 dell'allegato III.2.2, A3 per quelli nella tabella 18 e A1 per gli alimentatori regolabili nella tabella 19.

 

Alla posizione di regolazione corrispondente al 25 % del flusso luminoso emesso dalla lampada pilotata, la potenza di ingresso (Pin) del circuito lampada-alimentatore non deve superare il seguente valore:

Pin < 50 % * PLratedalimentatore

dove PLrated è la potenza specificata della lampada e ηalimentatore è il limite minimo di efficienza energetica delle rispettive classi EE.

 

Il consumo di energia degli alimentatori per lampade fluorescenti non deve superare 1,0 W quando le lampade ad essi collegate non emettono luce in condizioni operative normali e quando gli altri eventuali componenti connessi (connessioni di rete, sensori ecc.) sono disconnessi. Se i componenti non possono essere disconnessi, la loro potenza deve essere misurata e sottratta dal risultato.

B.   Requisiti della seconda fase

Tre anni dopo l'entrata in vigore della misura di esecuzione:

gli alimentatori delle lampade a scarica ad alta intensità devono avere valori di efficienza energetica di cui nella tabella 15:

Tabella 15

Efficienza minima per gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità — seconda fase

Potenza nominale (P)

W

Efficienza minima dell'alimentatore (ηalimentatore)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Il consumo di potenza degli alimentatori utilizzati con lampade fluorescenti senza alimentatore integrato non deve superare 0,5 W quando le lampade non emettono luce in condizioni operative normali. Questo requisito si applica agli alimentatori quando altri eventuali componenti connessi (connessioni di rete, sensori ecc.) sono disconnessi. Se i componenti non possono essere disconnessi, la loro potenza deve essere misurata e sottratta dal risultato.

C.   Requisiti della terza fase

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

 

gli alimentatori delle lampade fluorescenti senza alimentatore integrato devono avere efficienza energetica:

ηalimentatore ≥ EBbFL

dove EBbFL è definito all'allegato II.3.g.

 

Gli alimentatori per le lampade a scarica ad alta intensità devono avere valori di efficienza energetica di cui nella tabella 16:

Tabella 16

Efficienza minima per gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità — terza fase

Potenza nominale (P)

W

Efficienza minima dell'alimentatore (ηalimentatore)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Requisiti per le informazioni di prodotto per gli alimentatori

I produttori di alimentatori devono fornire almeno le seguenti informazioni su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate per ogni modello di alimentatore da loro prodotto. Tali informazioni devono inoltre essere riportate sugli alimentatori in forma chiara e durevole. Le informazioni devono essere inoltre contenute nel fascicolo tecnico compilato ai fini della valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE.

A.   Requisiti della prima fase

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

per gli alimentatori delle lampade fluorescenti deve essere indicato un indice di efficienza energetica (EEI) in base alla definizione seguente.

Per «indice di efficienza energetica» (EEI) si intende un sistema di classificazione degli alimentatori per lampade fluorescenti senza alimentatore integrato suddivisi in classi in funzione del valore limite di efficienza. Le classi per gli alimentatori non regolabili sono (in ordine di efficienza decrescente) A2 BAT, A2, A3, B1 e B2, mentre per i modelli regolabili sono A1 BAT e A1.

La tabella 17 presenta le classi EEI per gli alimentatori progettati per funzionare con le lampade riportate nella tabella o con altre lampade progettate per funzionare con gli stessi alimentatori delle lampade elencate nella tabella (i dati di riferimento degli alimentatori sono identici).

Tabella 17

Indice di efficienza: requisiti per gli alimentatori non regolabili per lampade fluorescenti

DATI LAMPADA

EFFICIENZA ALIMENTATORE (Plamp / Pinput)

Non regolabile

Tipo di lampada

Potenza nominale

CODICE ILCOS

Potenza specificata/tipica

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Inoltre, gli alimentatori non regolabili non inclusi nella tabella 17 ottengono un EEI in funzione della loro efficienza, come descritto nella tabella 18:

Tabella 18

Indice di efficienza energetica: requisiti per gli alimentatori non regolabili per lampade fluorescenti non incluse nella tabella 17

ηalimentatore

Indice efficienza energetica

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

dove EBbFL è definito all'allegato II.3.g.

Inoltre, gli alimentatori regolabili per le lampade fluorescenti ottengono le classi EEI in base alla classe in cui l'alimentatore sarebbe inserito in caso di funzionamento al 100 % del flusso luminoso, come descritto nella tabella 19.

Tabella 19

Indice di efficienza energetica: requisiti per gli alimentatori regolabili per lampade fluorescenti

Classe al 100 % di flusso luminoso

Indice di efficienza energetica di alimentatore regolabile

A3

A1

A2

A1 BAT

Gli alimentatori multipotenza devono essere classificati secondo la loro efficienza nella classe con l'efficienza più bassa (peggiore) oppure è necessario indicare una classe per ogni lampada pilotata.

B.   Requisiti della seconda fase

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

per gli alimentatori di lampade a scarica ad alta intensità deve essere indicata l'efficienza dell'alimentatore di cui all'allegato II.1.d.

3.   REQUISITI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER LAMPADE FLUORESCENTI SENZA ALIMENTATORE INTEGRATO E PER LAMPADE A SCARICA AD ALTA INTENSITÀ

3.1.   Requisiti per la prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione

A.   Requisiti della prima fase

Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

il consumo di energia degli apparecchi di illuminazione per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato non deve superare la somma del consumo di energia degli alimentatori incorporati quando le lampade che gli alimentatori sono generalmente destinati ad alimentare non emettono luce mentre altri possibili componenti connessi (connessioni di rete, sensori, ecc.) sono disconnessi. Se tali componenti non possono essere disconnessi, la loro potenza deve essere misurata e sottratta dal risultato.

B.   Requisiti della seconda fase

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

 

gli apparecchi di illuminazione per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato e per le lampade a scarica ad alta intensità devono essere compatibili con gli alimentatori conformi ai requisiti della terza fase. Sono esclusi gli apparecchi di illuminazione con un indice di protezione da agenti esterni almeno di grado IP4X.

 

Il consumo di energia degli apparecchi di illuminazione per le lampade a scarica ad alta intensità non deve superare la somma del consumo di energia degli alimentatori incorporati quando le lampade, che gli alimentatori fanno funzionare in condizioni normali, non emettono luce mentre altri possibili componenti connessi (connessioni di rete, sensori, ecc.) sono disconnessi. Se tali componenti non possono essere disconnessi, la loro potenza deve essere misurata e sottratta dal risultato.

C.   Requisiti della terza fase

Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

tutti gli apparecchi di illuminazione per le lampade fluorescenti senza alimentatore integrato e per le lampade a scarica ad alta intensità devono essere compatibili con gli alimentatori conformi ai requisiti della terza fase.

3.2.   Requisiti per le informazioni di prodotto per gli apparecchi di illuminazione

A.   Requisiti della prima fase

Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

i produttori di apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti senza alimentatore integrato con un flusso luminoso totale superiore a 2 000 lumen devono fornire almeno le seguenti informazioni su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate per ogni loro modello di apparecchio di illuminazione. Le informazioni devono inoltre essere contenute nel fascicolo tecnico compilato ai fini della valutazione di conformità ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2005/32/CE.

a)

Se l'apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato insieme con l'alimentatore, le informazioni sull'efficienza dell'alimentatore ai sensi dell'allegato III.2.2, sulla base dei dati del fabbricante dell'alimentatore;

b)

se l'apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato insieme con la lampada, l'efficacia della lampada (lm/W), sulla base dei dati del produttore della lampada;

c)

se l'alimentatore o la lampada non sono immessi sul mercato insieme con l'apparecchio di illuminazione, i riferimenti utilizzati nei cataloghi dei produttori devono essere forniti per tutti i tipi di lampade o di alimentatori compatibili con l'apparecchio di illuminazione (per esempio il codice ILCOS per le lampade);

d)

le istruzioni di manutenzione per assicurare che l'apparecchio di illuminazione conservi, per quanto possibile, la sua qualità iniziale per tutta la durata di vita;

e)

le istruzioni di smontaggio.

B.   Requisiti della seconda fase

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento:

i requisiti applicabili alle informazioni da fornire nella prima fase si applicano anche agli apparecchi di illuminazione per le lampade a scarica ad alta intensità con un flusso luminoso totale superiore a 2 000 lumen. Inoltre, tutti gli apparecchi per lampade a scarica ad alta intensità devono indicare che sono progettati per lampade chiare e opali ai sensi dell'allegato II.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE, le autorità degli Stati membri devono applicare la seguente procedura di verifica per i requisiti di cui all'allegato III.

Per le lampade:

le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore, selezionate casualmente.

Il lotto è considerato conforme alle disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati.

In caso contrario, il modello è considerato non conforme.

Per gli alimentatori e gli apparecchi di illuminazione:

le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.

Il modello è considerato conforme alle disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parti 2 e 3, del presente regolamento se i risultati non sono superiori ai valori limite.

In caso contrario, altre tre unità sono sottoposte a prove. Il modello è considerato conforme al presente regolamento se la media dei risultati delle ultime tre prove non supera i valori limite.

In caso contrario, il modello è considerato non conforme.


ALLEGATO V

Parametri indicativi di riferimento per prodotti fluorescenti e a scarica ad alta intensità

(per informazione)

Al momento dell'adozione del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti in questione è stata identificata nella seguente.

1.   Efficacia e durata di vita delle lampade

Per le lampade fluorescenti ad attacco singolo e doppio i valori di riferimento sono i valori migliori indicati nelle tabelle di cui all'allegato III, parti 1.1 e 1.2.

Lampade a scarica ad alta intensità:

lampade ad alogenuri metallici (chiare e opali):

Tabella 20

Valori indicativi specificati di efficacia e di prestazione per le lampade ad alogenuri metallici (livello parametri di riferimento)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Potenza nominale [W]

Efficacia specificata [lm/W]

Efficacia specificata [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Ore di funzionamento

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Fattore di durata della lampada

12 000

> 0,80

> 0,80

Lampade a sodio ad alta pressione (chiare e opali):

Tabella 21

Valori indicativi specificati di efficacia e di prestazione per le lampade a sodio ad alta pressione (livello parametri di riferimento)

Potenza nominale [W]

Efficacia specificata [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Ore di funzionamento

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

Fattore di durata della lampada

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Contenuto di mercurio della lampada

Le lampade fluorescenti ad elevata efficienza energetica con il contenuto di mercurio più basso non contengono più di 1,4 mg di mercurio, mentre le lampade a scarica ad alta intensità e ad elevata efficienza energetica con il contenuto di mercurio più basso non contengono più di 12 mg di mercurio.

3.   Prestazione degli alimentatori

Per le applicazioni in cui la regolazione apporta un beneficio, i parametri di riferimento sono i seguenti:

gli alimentatori per lampade fluorescenti con un indice di efficienza energetica A1 BAT che sono regolabili in modo continuo fino al 10 % dell'emissione luminosa.

Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità che sono regolabili fino al 40 % dell'emissione luminosa, con efficienza dell'alimentatore di 0,9 (miglior risultato conosciuto, le possibilità effettive di regolazione possono dipendere dal tipo di lampada HID usato con l'alimentatore).

4.   Informazioni di prodotto per gli apparecchi di illuminazione

Oltre alle disposizioni di cui all'allegato III.3.2, per gli apparecchi di illuminazione di riferimento sono fornite le seguenti informazioni su un sito web a libero accesso e nelle forme ritenute appropriate dai produttori:

codice di flusso CEN dell'apparecchio o il fascicolo fotometrico completo.


ALLEGATO VI

Parametri indicativi di riferimento per i prodotti da installare come illuminazione per ufficio

(per informazione)

Al momento dell'adozione del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti in questione è stata identificata nella seguente.

1.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE LAMPADE

1.1.   Prestazioni delle lampade

Le lampade presentano un'efficacia conforme all'allegato V.

Le lampade in questione presentano i valori di mantenimento del flusso luminoso (LLMF) e i fattori di sopravvivenza (LSF) di cui nella tabella 22:

Tabella 22

Valori indicativi LLMF e LSF per le lampade per illuminazione per ufficio (livello parametri di riferimento)

Ore di funzionamento

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Inoltre, le lampade in questione hanno emissione luminosa regolabile fino al 10 % o a un valore inferiore.

1.2.   Informazioni di prodotto per le lampade

Le seguenti informazioni sulle lampade sono fornite su un sito web a libero accesso e nelle forme ritenute appropriate dai produttori:

le informazioni applicabili richieste dall'allegato III.1.3.

2.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO LE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE

2.1.   Prestazioni delle unità di alimentazione delle sorgenti luminose

Gli alimentatori delle lampade fluorescenti hanno un indice di efficienza energetica di almeno A1 (BAT) conformemente all'allegato III.2.2 e sono regolabili.

Gli alimentatori delle lampade a scarica ad alta intensità hanno un'efficienza dell'88 % (≤ 100 W di potenza della lampada) e altrimenti del 90 % e sono regolabili tramite variatore se la somma della potenza delle lampade collegate allo stesso alimentatore è superiore a 50 W.

Gli altri tipi di unità di alimentazione di sorgenti luminose hanno un'efficienza dell'88 % (≤ 100 W di potenza di ingresso della lampada) e altrimenti del 90 %, quando misurati secondo le norme di misurazione applicabili, e sono regolabili per le lampade con potenza totale di ingresso superiore a 55 W.

2.2.   Informazioni di prodotto per le unità di alimentazione delle sorgenti luminose

Le seguenti informazioni sulle unità di alimentazione delle sorgenti luminose sono fornite su un sito web a libero accesso e nelle forme ritenute appropriate dai produttori:

informazioni sull'efficienza dell'alimentatore o sul tipo applicabile di unità di alimentazione della sorgente luminosa.

3.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

3.1.   Prestazioni degli apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi di illuminazione hanno un fattore di mantenimento del flusso luminoso > 0,95 nelle normali condizioni di inquinamento presenti negli uffici con un ciclo di pulizia di 4 anni.

In caso di apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti o a scarica ad alta intensità, essi sono compatibili con almeno un tipo di lampada conforme ai parametri di riferimento dell'allegato V.

Inoltre, tali apparecchi sono compatibili con i sistemi di controllo dell'illuminazione con le seguenti caratteristiche:

rilevamento della presenza,

regolazione in risposta alla luce rilevata (variazione di luce diurna e/o riflettanza ambientale),

regolazione per rispondere ai cambiamenti nelle esigenze di illuminazione (durante le ore lavorative, per un lungo periodo o a seguito di modifiche delle funzionalità),

regolazione per compensare: lo sporco dell'apparecchio, le modifiche del flusso luminoso della lampada durante la sua durata di vita e dell'efficacia in caso di sostituzione della lampada.

La compatibilità può essere assicurata anche incorporando i componenti adeguati negli apparecchi stessi.

La compatibilità o le caratteristiche offerte dai componenti incorporati sono indicate nella documentazione riguardante il prodotto.

3.2.   Informazioni di prodotto per gli apparecchi di illuminazione

Le seguenti informazioni su ogni modello di apparecchio di illuminazione sono fornite su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate dai produttori:

le informazioni applicabili richieste dall'allegato III.3.2 e dall'allegato V.

Inoltre, per tutti gli apparecchi di illuminazione, esclusi quelli con lampade nude e senza elementi ottici, il fattore di manutenzione dell'apparecchio (LMF) è fornito con le istruzioni di pulizia se necessarie fino a 4 anni, utilizzando una tabella simile alla seguente:

Tabella 23

Fattori indicativi di manutenzione dell'apparecchio di illuminazione (livello parametri di riferimento)

Valori LMF

Ambiente

Intervalli di pulizia, espressi in anni

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Molto pulito

 

 

 

 

 

 

 

Pulito

 

 

 

 

 

 

 

Normale (facoltativo)

 

 

 

 

 

 

 

Sporco (facoltativo)

 

 

 

 

 

 

 

La tabella è corredata di una clausola di esclusione della responsabilità con cui viene specificato che essa contiene esclusivamente valori indicativi che possono non riflettere i valori di manutenzione ottenibili in una particolare installazione.

Per gli apparecchi per sorgenti luminose direzionali come riflettori o LED sono fornite soltanto le informazioni applicabili, per esempio LLMF × LMF invece del semplice LMF.


ALLEGATO VII

Parametri indicativi di riferimento per i prodotti da installare come illuminazione pubblica stradale

(per informazione)

Al momento dell'adozione del presente regolamento, la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i prodotti in questione è stata identificata nella seguente.

1.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LE LAMPADE

1.1.   Prestazioni delle lampade

Le lampade hanno un'efficacia conforme all'allegato V.

Tali lampade hanno i fattori di mantenimento del flusso luminoso (LMF) e i fattori di sopravvivenza di cui nella tabella 24:

Tabella 24

Valori indicativi LLMF e LSF per le lampade per l'illuminazione pubblica stradale (livello parametri di riferimento)

Ore di funzionamento

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Inoltre, queste lampade sono regolabili almeno fino al 50 % del flusso luminoso quando il flusso luminoso specificato è superiore a 9 000 lumen.

1.2.   Informazioni di prodotto per le lampade

Le seguenti informazioni sulle lampade sono fornite su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate dai produttori:

le informazioni applicabili richieste dall'allegato III.1.3.

2.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLE SORGENTI LUMINOSE

2.1.   Prestazioni delle unità di alimentazione delle sorgenti luminose

Gli alimentatori delle lampade fluorescenti presentano un indice di efficienza energetica almeno pari ad A1 BAT conformemente all'allegato III.2.2 e sono regolabili.

Gli alimentatori delle lampade a scarica ad alta intensità hanno un'efficienza superiore all'87 % (potenza della lampada ≤ 100 W) e altrimenti superiore all'89 %, misurata conformemente all'allegato II, e sono regolabili se la somma della potenza delle lampade collegate allo stesso alimentatore è uguale o superiore a 55 W.

Gli altri tipi di unità di alimentazione hanno un'efficienza superiore all'87 % (potenza della lampada ≤ 100 W) e altrimenti superiore all'89 %, misurati secondo le norme di misurazione applicabili, e sono regolabili per le lampade con potenza totale di ingresso pari o superiore a 55 W.

2.2.   Informazioni di prodotto per unità di alimentazione delle sorgenti luminose

Le seguenti informazioni sulle unità di alimentazione delle sorgenti luminose sono fornite su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate dai produttori:

informazioni sull'efficienza dell'alimentatore o sul tipo applicabile di unità di alimentazione.

3.   PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

3.1.   Prestazioni degli apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi hanno un sistema ottico con il seguente grado di protezione da agenti esterni:

IP65 per le classi stradali da ME1 a ME6 e da MEW1 a MEW6

IP5x per le classi stradali da CE0 a CE5, da S1 a S6, ES, EV e A.

La porzione di luce emessa da un apparecchio di illuminazione, installato in condizioni ottimali al di sopra dell'orizzonte, dovrebbe essere limitata ai valori seguenti:

Tabella 25

Valori indicativi di percentuale di flusso luminoso emesso verso l'alto (Upward Light Output Ratio, ULOR) per classe stradale per gli apparecchi per illuminazione stradale (a livello di parametri di riferimento)

Classi stradali da ME1 a ME6 e da MEW1 a MEW6, tutti i flussi luminosi

3 %

Classi stradali da CE0 a CE5, da S1 a S6, ES, EV e A:

 

12 000 lm ≤ sorgente luminosa

5 %

8 500 lm ≤ sorgente luminosa < 12 000 lm

10 %

3 300 lm ≤ sorgente luminosa < 8 500 lm

15 %

sorgente luminosa < 3 300 lm

20 %

Nelle aree in cui l'inquinamento luminoso costituisce un problema, la porzione massima di luce emessa sopra l'orizzonte non è superiore all'1 % per tutte le classi stradali e tutti i flussi luminosi.

Gli apparecchi di illuminazione sono progettati per evitare per quanto possibile che emettano luce molesta. Tuttavia, gli eventuali miglioramenti apportati all'apparecchio di illuminazione per ridurre le emissioni di luce molesta non devono avere conseguenze negative sull'efficienza energetica globale dell'impianto per cui l'apparecchio è stato progettato.

In caso di apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti o a scarica ad alta intensità, questi prodotti sono compatibili con almeno un tipo di lampada conforme ai parametri di riferimento dell'allegato V.

Gli apparecchi di illuminazione sono compatibili con gli impianti dotati di sistemi appropriati di regolazione e controllo che tengono conto della disponibilità di luce del giorno, delle condizioni del traffico e di quelle meteorologiche, e compensano inoltre la variazione della riflessione delle superfici nel tempo e del dimensionamento iniziale dell'impianto, dovuto al fattore di mantenimento del flusso luminoso.

3.2.   Informazioni di prodotto per gli apparecchi di illuminazione

Le seguenti informazioni sui modelli pertinenti sono fornite su un sito web a libero accesso e nelle altre forme ritenute appropriate dai produttori:

a)

le informazioni applicabili di cui all'allegato III.3.2 e all'allegato V;

b)

i valori del fattore di utilizzazione per le condizioni stradali normali in forma di tabella per la classe stradale definita. La tabella contiene i valori di UF che garantiscono la migliore efficienza energetica per le diverse larghezze delle strade, le diverse altezze dei pali, le distanze massime fra i pali, lo sbraccio e l'inclinazione degli apparecchi di illuminazione, in funzione della classe stradale e del progetto di apparecchio in questione;

c)

le istruzioni di installazione per ottimizzare il fattore di utilizzazione;

d)

ulteriori raccomandazioni di installazione per ridurre al minimo la luce molesta (se non crea un conflitto con l'ottimizzazione di UF e con la sicurezza);

e)

per tutti gli apparecchi di illuminazione, esclusi quelli con lampade nude e privi di elementi ottici, il fattore di mantenimento dell'apparecchio (LMF) è fornito mediante una tabella simile alla seguente:

Tabella 26

Valori indicativi di mantenimento degli apparecchi di illuminazione (a livello di parametri di riferimento)

Valori LMF

Livello di inquinamento

Periodo di esposizione, espresso in anni

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Elevato

 

 

 

 

 

 

 

Medio

 

 

 

 

 

 

 

Basso

 

 

 

 

 

 

 

Per gli apparecchi di illuminazione per sorgenti luminose direzionali come riflettori o LED sono fornite soltanto le informazioni applicabili, per esempio LLMF × LMF invece del semplice LMF.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

24.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/45


DECISIONE ATALANTA/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 marzo 2009

relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/288/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea.

(2)

Il 18 novembre 2008 il CPS ha adottato la decisione Atalanta/1/2008 (2) relativa alla nomina del commodoro Antonios PAPAIOANNOU a comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(3)

Il comandante dell’operazione dell’Unione europea ha raccomandato di nominare il capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) nuovo comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(4)

Il comitato militare dell’Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitano Juan GARAT CARAMÉ (Marina) è nominato comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 7 aprile 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. ŠRÁMEK


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

(2)  GU L 317 del 27.11.2008, pag. 24.