ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 61

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
5 marzo 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata) ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 170/2009 della Commissione, del 4 marzo 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 171/2009 della Commissione, del 4 marzo 2009, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o giugno al 31 agosto 2009

8

 

 

Regolamento (CE) n. 172/2009 della Commissione, del 4 marzo 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili a determinati tipi di riso semigreggio a decorrere dal 5 marzo 2009

10

 

 

Regolamento (CE) n. 173/2009 della Commissione, del 4 marzo 2009, recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 5 marzo 2009

11

 

 

Regolamento (CE) n. 174/2009 della Commissione, del 4 marzo 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 23 al 27 febbraio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/171/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2009, che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera (GU L 149 del 7.6.2008)

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/1


REGOLAMENTO (CE) N. 169/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2009

relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all’applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le regole di concorrenza applicabili ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili costituiscono uno degli elementi della politica comune dei trasporti nonché della politica economica generale.

(3)

Occorre che le regole di concorrenza per questi settori tengano conto degli aspetti peculiari dei trasporti.

(4)

Nella misura in cui le regole di concorrenza per i trasporti derogano alle regole di concorrenza generali, è opportuno mettere le imprese in grado di sapere quale sia la regolamentazione da applicare in ciascun caso.

(5)

Il regime di concorrenza per i trasporti dovrebbe applicarsi nella stessa misura al finanziamento e all'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto che possano essere utilizzati insieme da taluni gruppi di imprese, nonché a determinate operazioni degli ausiliari dei trasporti per i trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile.

(6)

Per evitare che il commercio tra Stati membri venga pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato comune, occorre vietare, in linea di massima, per i suddetti tre modi di trasporto, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni d'imprese e le pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato comune, che potrebbero avere effetti del genere.

(7)

Determinati tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore dei trasporti, che hanno soltanto per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, possono essere sottratti al divieto delle intese poiché contribuiscono a migliorare la produttività. In base all'esperienza acquisita e in seguito all'applicazione del presente regolamento, il Consiglio potrà essere indotto a modificare, su proposta della Commissione, l'elenco di questi tipi di accordi.

(8)

Per favorire un miglioramento della struttura talvolta troppo frazionata della professione nei settori dei trasporti su strada e per via navigabile, è inoltre opportuno esentare dal divieto delle intese gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate diretti a istituire o rendere operanti raggruppamenti di imprese di questi due modi di trasporto che abbiano per oggetto lo svolgimento di attività di trasporto, ivi incluso il finanziamento o l'acquisto in comune di materiale o di forniture di trasporto da utilizzare in comune. Questa esenzione di natura generale può essere accordata soltanto a condizione che la capacità totale di carico di un raggruppamento non superi un determinato massimale e che la capacità individuale delle imprese che aderiscono al raggruppamento non superi determinati limiti stabiliti in modo da evitare che una di esse possa trovarsi in posizione dominante all'interno del raggruppamento. La Commissione dovrebbe tuttavia avere la possibilità d'intervenire qualora tali accordi producano effetti incompatibili con le condizioni previste per l'esenzione o se quest'ultima viene utilizzata in modo abusivo. Nondimeno il fatto che il raggruppamento disponga di una capacità totale di carico superiore al massimale fissato, o che non possa usufruire dell'esenzione di natura generale a causa della capacità delle singole imprese che aderiscono al raggruppamento, non esclude che possa trattarsi di un accordo, di una decisione o di una pratica concordata leciti, sempre che siano conformi alle condizioni richieste a tal fine dal presente regolamento.

(9)

Spetta in primo luogo alle stesse imprese valutare se negli accordi, nelle decisioni o nelle pratiche concordate prevalgano gli effetti restrittivi della concorrenza oppure se questa restrizione possa risultare giustificata da benefici economici e decidere quindi, sotto la propria responsabilità, il carattere illecito o lecito di tali accordi, decisioni o pratiche concordate.

(10)

È quindi opportuno permettere alle imprese di concludere o applicare accordi senza doverli rendere noti. In tale modo esse si espongono bensì al rischio che questi accordi siano retroattivamente dichiarati nulli, qualora vengano esaminati a seguito di una denuncia o a un intervento d'ufficio della Commissione, ma non è escluso che l’esame a posteriori porti a riconoscerne la liceità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili sia agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempre che ciò sia necessario per permettere a un raggruppamento di imprese di esercitare in comune attività di trasporto stradale o per via navigabile, ai sensi dell'articolo 3, sia alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle prestazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.

Articolo 2

Eccezione legale per gli accordi tecnici

1.   Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non è applicabile agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:

a)

l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi;

b)

lo scambio o l'utilizzazione in comune di personale, materiale, veicoli e impianti fissi per effettuare dei trasporti;

c)

l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi, complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;

d)

l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un unico modo di trasporto sugli itinerari più razionali sotto il profilo operativo;

e)

il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi;

f)

il raggruppamento di spedizioni isolate;

g)

l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto.

2.   Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese

1.   Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:

a)

la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto;

b)

il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi con la prestazione di trasporto, purché risultino necessari per permettere a tali raggruppamenti di esercitare attività in comune;

e quando la capacità totale di carico del raggruppamento non superi:

i)

10 000 tonnellate per i trasporti su strada;

ii)

500 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.

La capacità individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1 000 tonnellate per i trasporti su strada o 50 000 tonnellate per i trasporti per via navigabile.

2.   Se l'applicazione degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti.

Articolo 4

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 1017/68, come modificato dal regolamento citato nell'allegato I, parte A, è abrogato, ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, in base all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68, anteriormente al 1o maggio 2004 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Articolo 5

Entrata in vigore, intese esistenti

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il divieto previsto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate in vigore alla data dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia o alla data dell'adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia e che, a seguito dell'adesione, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, sempre che entro sei mesi dalla data dell'adesione siano state loro apportate le modifiche necessarie per conformarli ai requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che, alla data dell'adesione, rientrino già nell'ambito d'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER


(1)  GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 67.

(2)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 100.

(3)  GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1.

(4)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

PARTE A

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 4)

Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio

(GU L 175 del 23.7.1968, pag. 1)

eccetto l'articolo 13, paragrafo 3

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1)

limitatamente all’articolo 36

PARTE B

Atti successivi non abrogati

Atto di adesione del 1972

Atto di adesione del 1979

Atto di adesione del 1994

Atto di adesione del 2003


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1017/68

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase introduttiva, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, punto i)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase introduttiva, punto ii)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 31

Allegato I

Allegato II


5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/6


REGOLAMENTO (CE) N. 170/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

148,7

MA

62,2

TN

126,1

TR

84,0

ZZ

105,3

0707 00 05

MA

120,1

TR

133,5

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

54,8

TR

113,7

ZZ

84,3

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

47,5

IL

61,0

MA

49,5

TN

58,3

TR

62,7

ZZ

55,8

0805 50 10

EG

49,6

MA

48,2

TR

52,6

ZZ

50,1

0808 10 80

AR

113,5

CA

87,4

CL

104,8

CN

73,4

MK

25,7

NZ

95,4

US

120,6

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

78,0

CL

95,4

CN

93,2

US

109,7

ZA

97,1

ZZ

94,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/8


REGOLAMENTO (CE) N. 171/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2009

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o giugno al 31 agosto 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro fine di febbraio 2009 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 febbraio 2009 e trasmesse alla Commissione entro fine di febbraio 2009 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

23,155471 %

Nuovi importatori

09.4100

0,442303 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

100 %

«X

:

Per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.»


5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/10


REGOLAMENTO (CE) N. 172/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili a determinati tipi di riso semigreggio a decorrere dal 5 marzo 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 137,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 221 765 t per il periodo dal 1o settembre 2008 al 28 febbraio 2009. È pertanto necessario modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati.

(2)

Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. Occorre pertanto che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/11


REGOLAMENTO (CE) N. 173/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2009

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 5 marzo 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 139,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione relativi a riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 160 203 t per il periodo dal 1o settembre 2008 al 28 febbraio 2009. È pertanto necessario modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30.

(2)

Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all’importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 è di 145 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/12


REGOLAMENTO (CE) N. 174/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 23 al 27 febbraio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 23 al 27 febbraio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4351 (luglio-settembre 2009).

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 23 al 27 febbraio 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna luglio-settembre 2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

100

Raggiunto


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4315

India

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

0

Raggiunto

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4436

Repubblica dominicana

0

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.2.2009-27.2.2009

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2009

che modifica l’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria relativamente all’obbligo del visto dei titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani

(2009/171/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

vista l’iniziativa dell’Austria,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (2) contiene l’elenco dei paesi i cui cittadini non sono soggetti in uno o più Stati Schengen all’obbligo del visto se titolari di passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio, ma sono soggetti a tale obbligo se titolari di passaporto ordinario.

(2)

L’Austria intende esentare i titolari di passaporto diplomatico e di servizio indonesiano dall’obbligo del visto. È opportuno modificare di conseguenza l’istruzione consolare comune.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(4)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (4).

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (9).

(9)

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

(10)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune le lettere «D» e «S» sono inserite nella colonna «AT» in corrispondenza della voce Indonesia.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere da 1o marzo 2009.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(2)  GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(6)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.


Rettifiche

5.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 61/19


Rettifica della decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 7 giugno 2008 )

Pagina 76, Allegato I, nota 7:

anziché:

«Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2008/333/CE (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 1) e 2008/334/GAI (GU L 123 dell'8.5.2008, pag. 39)»,

leggi:

«Il manuale è stato modificato dalle decisioni della Commissione 2006/757/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1) e 2006/758/CE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 41)».