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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio e Commissione |
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2009/153/CE, Euratom |
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Banca centrale europea |
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2009/154/CE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 153/2009 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il quadro normativo unico stabilito dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (2) ha agevolato l’accesso e la partecipazione al regime da parte degli attori della politica di promozione. L’applicazione del quadro normativo unico ha consentito una sensibile riduzione e semplificazione delle procedure amministrative necessarie per l’attuazione di tale politica. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che, in caso di assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno, gli Stati membri interessati abbiano la possibilità di stabilire un programma. Laddove le organizzazioni proponenti non desiderino presentare programmi da realizzare in paesi terzi per una o più azioni di informazione ai sensi del medesimo regolamento, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a stabilire un programma adeguato. |
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(3) |
In particolare, è opportuno dare la possibilità agli Stati membri interessati di estendere l’ambito delle azioni contemplate da detti programmi, per la realizzazione dei quali potranno anche ricorrere alla collaborazione di organizzazioni internazionali, segnatamente per i programmi di promozione nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 3/2008 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Procedura in assenza di programmi di azioni di informazione sul mercato interno o nei paesi terzi
1. In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
2. In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all’articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l’organismo incaricato dell’esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.
L’organismo incaricato dell’esecuzione del programma infine selezionato dallo/dagli Stato/i membro/i interessato/i può essere un’organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.
3. Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma selezionato a norma dei paragrafi 1 e 2, insieme a un parere motivato riguardante:
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a) |
l’opportunità del programma; |
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b) |
la conformità del programma e dell’organismo proposto con le disposizioni del presente regolamento ed eventualmente delle linee direttrici applicabili; |
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c) |
la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma; |
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d) |
la scelta dell’organismo incaricato della realizzazione del programma. |
4. Ai fini dell’esame dei programmi da parte della Commissione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1.
5. Secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, la Commissione può fissare limiti minimi o massimi dei costi effettivi dei programmi presentati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Tali limiti possono essere modulati in funzione della natura dei programmi in questione. I relativi criteri possono essere definiti secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. ŘÍMAN
(1) Parere del 5 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 154/2009 DEL CONSIGLIO
del 23 febbraio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1859/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti dell’Uzbekistan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 301,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio (1) vieta, tra l'altro, di vendere, fornire, trasferire o esportare in Uzbekistan attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna. Nell'allegato I del regolamento sono elencate le merci a cui si applica il divieto. |
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(2) |
L'elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna deve essere aggiornato in base alle raccomandazioni degli esperti, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1859/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1859/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Elenco delle attrezzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 2 e 4 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna
|
1. |
Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
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2. |
Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
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3. |
Veicoli:
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4. |
Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
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5. |
Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:
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6. |
Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso di armi da fuoco, e software appositamente progettato. |
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7. |
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. |
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8. |
Filo spinato tagliente. |
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9. |
Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. |
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10. |
Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. |
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11. |
Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco. |
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24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 155/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
JO |
62,0 |
|
MA |
43,8 |
|
|
TN |
111,3 |
|
|
TR |
95,7 |
|
|
ZZ |
78,2 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
161,3 |
|
MA |
73,6 |
|
|
MK |
145,1 |
|
|
TR |
124,1 |
|
|
ZZ |
126,0 |
|
|
0709 90 70 |
JO |
239,8 |
|
MA |
62,6 |
|
|
TR |
87,1 |
|
|
ZZ |
129,8 |
|
|
0709 90 80 |
EG |
94,1 |
|
ZZ |
94,1 |
|
|
0805 10 20 |
EG |
47,3 |
|
IL |
57,8 |
|
|
MA |
52,8 |
|
|
TN |
44,1 |
|
|
TR |
65,0 |
|
|
ZZ |
53,4 |
|
|
0805 20 10 |
IL |
146,3 |
|
MA |
92,2 |
|
|
TR |
73,0 |
|
|
ZZ |
103,8 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
EG |
75,3 |
|
IL |
95,9 |
|
|
JM |
95,1 |
|
|
MA |
90,6 |
|
|
PK |
51,3 |
|
|
TR |
66,6 |
|
|
ZZ |
79,1 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
81,5 |
|
MA |
49,9 |
|
|
TR |
49,5 |
|
|
ZZ |
60,3 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
89,7 |
|
CL |
67,7 |
|
|
CN |
72,8 |
|
|
MK |
25,7 |
|
|
US |
106,5 |
|
|
ZZ |
72,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
98,4 |
|
CL |
73,7 |
|
|
CN |
73,5 |
|
|
US |
100,1 |
|
|
ZA |
115,5 |
|
|
ZZ |
92,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio e Commissione
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24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/8 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2009
relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2009/153/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato il 15 luglio 2008 a nome della Comunità in conformità della decisione 2008/800/CE del Consiglio (2). |
|
(2) |
È opportuno concludere il protocollo, |
DECIDONO:
Articolo 1
Il protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del protocollo. Contemporaneamente il presidente della Commissione provvede a depositare i medesimi a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
Per la Commissione
Il presidente
José MANUEL BARROSO
(1) Parere espresso il 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Banca centrale europea
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24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/10 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 gennaio 2009
che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti
(BCE/2009/2)
(2009/154/CE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto l’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare, l’articolo 19,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le soglie delle procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state cambiate dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3). La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende applicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione. |
|
(2) |
Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e concorrenza, in particolare per gli appalti al di sotto delle soglie stabilite nella decisione BCE/2007/5, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (4) la BCE intende istituire liste di fornitori idonei che possono essere invitati a presentare un’offerta per appalti al di sotto delle soglie o a partecipare a gare d’appalto pubbliche. Gli elenchi saranno istituiti in seguito alla pubblicazione degli inviti a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
(3) |
Al fine di prevenire irregolarità, contrastare frodi e corruzione e promuovere una gestione affidabile ed efficiente, i candidati o gli offerenti che sono responsabili di simili condotte o hanno conflitti di interesse devono essere esclusi dalle future procedure d’asta eseguite dalla BCE. Le regole di tale esclusione necessitano di essere specificate nella decisione BCE/2007/5. |
|
(4) |
Ai fini di chiarezza, alcune delle regole definite nella decisione BCE/2007/5 devono essere ulteriormente precisate, |
DECIDE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:
|
1) |
all’articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:
|
|
2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
|
|
3) |
l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Si applicano le seguenti soglie:
|
|
4) |
l’articolo 13 è modificato come segue:
|
|
5) |
nell’articolo 15, è aggiunta la frase seguente alla fine del paragrafo 4: «L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, si applica conseguentemente.»; |
|
6) |
è inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Invito a manifestare interesse 1. La BCE può utilizzare l’invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo o simili oggetti. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano la procedura ristretta. 2. Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea specificando come minimo l’oggetto degli appalti da aggiudicare, i criteri per l’idoneità e la selezione e il termine per il ricevimento delle domande da doversi prendere in considerazione per il primo uso di un elenco di fornitori idonei (di seguito “l’elenco”). 3. L’elenco è valido per non più di quattro anni dalla data in cui il bando di gara è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Un fornitore può inviare una domanda per essere incluso nell’elenco in ogni momento durante il periodo di validità dell’elenco, ad eccezione degli ultimi tre mesi di tale periodo. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. Per essere presi in esame al primo uso dell’elenco, i fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara. 4. In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nella lista tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e di idoneità. La BCE informa gli offerenti al più presto in merito alla loro ammissione o meno nell’elenco. 5. I fornitori inclusi nell’elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni cambio sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l’appalto. Inoltre, I fornitori inclusi nell’elenco possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o aggiuntiva, se lo ritengono necessario. 6. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell’articolo 4, paragrafo 3, invita almeno tre o cinque fornitori inclusi nella lista, se disponibili, a inviare un’offerta in conformità della procedura stabilita nell’articolo 29. La BCE invita i fornitori che soddisfano meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara alla luce dell’appalto da aggiudicare. 7. Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato superi le soglie stabilite nell’articolo 4, paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo il campo di applicazione di tale specifico contratto. I fornitori interessati che non sono stati previamente inclusi nell’elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell’elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando è inviato. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell’elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori che soddisfano meglio i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara alla luce dell’appalto da aggiudicare. L’articolo 12, paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente. 8. Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di selezione e di idoneità.»; |
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7) |
l’articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Se i candidati o gli offerenti considerano che le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, gli inviti ad offrire o la documentazione di supporto sono incomplete, incoerenti o illegali, o che la BCE o un altro candidato/offerente ha violato le regole d’appalto applicabili, essi comunicano per iscritto le proprie riserve alla BCE, senza ingiustificato ritardo. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui essi siano venuti o possano essere ragionevolmente venuti a conoscenza delle irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o rimediare alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone le ragioni. Le eccezioni che non siano state comunicate alla BCE senza ingiustificato ritardo non possono essere proposte in una fase più avanzata.»; |
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8) |
l’articolo 24 è modificato come segue:
|
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9) |
l’articolo 28, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. La comunicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.»; |
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10) |
l’articolo 29 è modificato come segue:
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Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il 1o marzo 2009.
2. Le procedure d’asta iniziate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono completate in conformità delle disposizioni originali della decisione BCE/2007/5. Ai fini della presente disposizione una procedura d’asta è da ritenersi essere iniziata nel giorno in cui il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o, nei casi in cui tale bando non è richiesto, nel giorno in cui la BCE ha invitato uno o più fornitori a inviare un’offerta.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 gennaio 2009.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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24.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.