ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
20 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 139/2009 della Commissione, del 19 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 140/2009 della Commissione, del 19 febbraio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

3

 

 

Regolamento (CE) n. 141/2009 della Commissione, del 19 febbraio 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

7

 

 

Regolamento (CE) n. 142/2009 della Commissione, del 19 febbraio 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

9

 

 

Regolamento (CE) n. 143/2009 della Commissione, del 19 febbraio 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

10

 

 

Regolamento (CE) n. 144/2009 della Commissione, del 19 febbraio 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/144/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 febbraio 2009, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

15

 

 

Commissione

 

 

2009/145/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 15/06 (ex N 291/2000) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di Pilkington/Interpane [notificata con il numero C(2008) 7799]  ( 1 )

18

 

 

2009/146/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2009, sulla nomina dei membri dei comitati scientifici e dei consulenti del pool istituiti con la decisione 2008/721/CE

33

 

 

2009/147/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2009, concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2008 intesa a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2009) 1013]

43

 

 

2009/148/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2009, che modifica la decisione 2008/883/CE relativamente al Brasile per quanto riguarda la data a partire dalla quale sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni fresche bovine [notificata con il numero C(2009) 1040]  ( 1 )

46

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.2.2009   

IT

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L 49/1


REGOLAMENTO (CE) N. 139/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

129,4

JO

62,0

MA

46,5

TN

132,6

TR

75,4

ZZ

89,2

0707 00 05

JO

161,3

MA

88,2

TR

177,4

ZZ

142,3

0709 90 70

JO

239,8

MA

69,2

TR

119,2

ZZ

142,7

0709 90 80

EG

94,1

ZZ

94,1

0805 10 20

EG

41,1

IL

53,2

MA

53,4

TN

44,6

TR

65,3

ZZ

51,5

0805 20 10

IL

145,4

MA

99,4

TR

73,0

ZZ

105,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

75,3

IL

82,3

JM

119,0

MA

112,2

PK

52,7

TR

62,2

ZZ

84,0

0805 50 10

EG

81,5

MA

44,0

TR

60,2

ZZ

61,9

0808 10 80

CA

89,7

CL

67,7

CN

93,5

MK

25,2

US

118,0

ZZ

78,8

0808 20 50

AR

112,5

CL

73,7

CN

75,9

US

119,1

ZA

109,2

ZZ

98,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.2.2009   

IT

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L 49/3


REGOLAMENTO (CE) N. 140/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4)

In virtù del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Occorre pertanto ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all'esportazione sui prodotti esportati nell'ambito di tale regime.

(5)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 20 febbraio 2009

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

19,00

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

19,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

19,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

19,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

26,35

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

27,36

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

29,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

19,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

26,35

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

27,36

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

29,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

29,16

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

29,32

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

29,59

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

29,16

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

29,32

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

29,59

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

30,99

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

31,49

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

33,46

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

34,55

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

19,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

26,35

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

27,36

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

26,35

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

27,36

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

29,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

29,16

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,99

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,88

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,41

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

7,41

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

19,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

19,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

26,35

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

27,36

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

29,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

26,35

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

16,21

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

19,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

19,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

26,35

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

27,36

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

29,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

19,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

19,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

26,35

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

27,36

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

29,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

53,66

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

55,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

53,66

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

55,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

53,66

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

55,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

55,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

53,66

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

55,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

57,01

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

50,30

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

52,32

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

66,60

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

55,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti che rientrano nei codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti che rientrano nei codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni, tranne:

a)

paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

c)

i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

(2)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/7


REGOLAMENTO (CE) N. 141/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 17 febbraio 2009.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 17 febbraio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


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L 49/9


REGOLAMENTO (CE) N. 142/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente.

(2)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 17 febbraio 2009.

(3)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 17 febbraio 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 21,98 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

(3)  GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.


20.2.2009   

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L 49/10


REGOLAMENTO (CE) N. 143/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 19 febbraio 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate

114,6

0

BR

116,4

0

AR

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

129,4

0

BR

124,6

0

AR

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

213,4

26

BR

252,7

14

AR

282,7

5

CL

0207 14 50

Petti di pollo, congelati

192,0

6

BR

0207 14 60

Cosce di pollo, congelate

125,5

5

BR

0207 25 10

Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate

213,5

0

BR

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

194,6

31

BR

251,3

14

CL

0408 11 80

Tuorli

422,1

0

AR

0408 91 80

Uova sgusciate essiccate

426,2

0

AR

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

234,8

16

BR

3502 11 90

Ovoalbumina essiccata

602,4

0

AR


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»


20.2.2009   

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L 49/12


REGOLAMENTO (CE) N. 144/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)

Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.

(4)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.

(7)

Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3) autorizza la fornitura di burro e crema a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano talune merci.

(9)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 febbraio 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

19,00

19,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

31,50

31,50

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

29,00

29,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

55,00

55,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

56,28

56,28

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

55,00

55,00


(1)  I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

a)

paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

b)

territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;

c)

territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

d)

le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2009

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2009/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio (4) si sono concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione.

(2)

Con la decisione 2008/158/CE (5), l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE (6), fino al 20 febbraio 2005 dall'articolo 1 della decisione 2004/157/CE (7), fino al 20 febbraio 2006 dall'articolo 1 della decisione 2005/139/CE (8), fino al 20 febbraio 2007 dall'articolo 1 della decisione 2006/114/CE (9) e fino al 18 febbraio 2008 dall'articolo 1 della decisione 2007/127/CE (10), è stata prorogata di un ulteriore periodo di dodici mesi fino al 20 febbraio 2009.

(3)

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nello Zimbabwe non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4)

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2010. Tali misure sono oggetto di costante riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. ŘÍMAN


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(5)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 19.

(6)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

(7)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

(8)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.

(9)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26.

(10)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23.


ALLEGATO

Bruxelles,

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003, 19 febbraio 2004, 18 febbraio 2005, 15 febbraio 2006 e 21 febbraio 2007 e 19 febbraio 2008, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle «misure appropriate» e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007, 20 febbraio 2008 e 20 febbraio 2009.

L'Unione europea si rallegra del fatto che, sotto la guida della SADC, sia stato raggiunto in Zimbabwe un accordo tra le parti. Auspica che il nuovo governo dia prova d'impegno a favore della riforma, anche sotto il profilo del rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democratizzazione.

Tuttavia, a distanza di dodici mesi dall'adozione dell'ultima decisione relativa alle misure appropriate, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Alla luce di quanto precede, l'Unione europea non ritiene ancora possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne il periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2010 in attesa del riavvio delle consultazioni.

L’Unione europea ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e che continuerà a contribuire alle operazioni di natura umanitaria e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare ai progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L’Unione europea tiene a ribadire che l’applicazione di misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non è di ostacolo al dialogo politico ai sensi dell’articolo 8 di tale accordo.

In considerazione di quanto precede, l'Unione europea intende sottolineare ancora una volta l'importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe e conferma la sua intenzione di proseguire il dialogo e progredire nel prossimo futuro verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della nostra profonda stima.

Per la Commissione

Per il Consiglio


Commissione

20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2008

relativa all’aiuto di Stato C 15/06 (ex N 291/2000) al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di Pilkington/Interpane

[notificata con il numero C(2008) 7799]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/145/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1) (di seguito «regolamento di procedura»), in particolare l’articolo 9,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 22 maggio 2000, registrata il 25 maggio 2000 (A/34298), la Francia ha notificato, secondo le disposizioni della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento (3) (di seguito «disciplina multisettoriale 1998»), un aiuto in favore di due società per azioni di diritto francese, Pilkington France SAS e Interpane Glass Coating France SAS, appartenenti congiuntamente ai due gruppi di fabbricanti di vetro internazionali Interpane e Pilkington. Il 7 giugno 2000 la Commissione ha chiesto complementi di informazione, che la Francia ha presentato con lettera del 13 giugno 2000, registrata il 14 giugno 2000 (A/34798), con lettera del 30 giugno 2000, registrata il 3 luglio 2000 (A/35410), e con lettera del 30 giugno 2000, registrata il 3 luglio 2000 (A/35411).

(2)

Con decisione del 17 agosto 2000 (4), col riferimento SG(2000) D/106264, (di seguito «decisione del 2000»), la Commissione ha approvato l’intensità d’aiuto per Pilkington/Interpane notificata ai sensi della disciplina multisettoriale 1998.

(3)

La Francia, in cooperazione con i beneficiari dell’aiuto, nell’ambito del controllo a posteriori della corretta applicazione delle decisioni prese nell’ambito della disciplina multisettoriale 1998, (punto 6.4), e conformemente alla decisione del 2000, ha presentato relazioni annuali il 17 ottobre 2002, il 18 agosto 2003 e il 31 agosto 2004.

(4)

Con lettera del 13 gennaio 2005, registrata lo stesso giorno (A/30447), e con lettera del 13 giugno 2005, registrata il 14 giugno 2005 (A/34734), le autorità francesi hanno informato la Commissione che le informazioni fornite nella notifica sfociata poi nella decisione del 2000 non erano corrette, in particolare per quel che riguarda il calcolo degli importi d’esenzione della tassa professionale, e hanno chiesto alla Commissione di modificare la decisione del 2000.

(5)

Con lettera del 6 marzo 2006 (D/57979), conformemente all’articolo 9 del regolamento di procedura, la Commissione ha invitato le autorità francesi a presentare osservazioni riguardo alla sua intenzione di revocare la decisione del 2000. Le autorità francesi hanno comunicato tali osservazioni con messaggio di posta elettronica del 16 marzo 2006, registrato il 17 marzo 2006 (A/32057).

(6)

Con lettera del 26 aprile 2006, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto in oggetto, allo scopo di revocare la decisione del 17 agosto 2000 e di adottarne una nuova. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

(7)

La Francia ha presentato i propri commenti per posta elettronica il 2 giugno 2006.

(8)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

(9)

Con lettera del 12 settembre 2007 (D/53668) la Commissione ha chiesto informazioni complementari. La Francia ha presentato una risposta parziale con lettera del 21 dicembre 2007 (A/40607), e ha completato tale risposta per posta elettronica il 30 maggio 2008 (A/10204).

(10)

Con messaggi di posta elettronica del 16 settembre e del 19 settembre 2008 (A/19328 e A/19263) la Francia ha presentato nuove informazioni, integrate con messaggio di posta elettronica del 24 ottobre 2008 (A/22746).

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

2.1.   I beneficiari dell’aiuto

(11)

La descrizione dei beneficiari qui di seguito riprende la situazione del 2000.

2.1.1.   Le società interessate

(12)

Nella notifica del 2000, la Francia ha comunicato alla Commissione l’intenzione di concedere un aiuto regionale all’investimento a due società per azioni di diritto francese («società per azioni semplificate») appartenenti congiuntamente a due gruppi di fabbricanti di vetro, Interpane e Pilkington, e che hanno come rispettive ragioni sociali Pilkington Glass France SAS e Interpane Glass Coating France SAS («PGF/IGCF»).

(13)

La proprietà delle società comuni non è ripartita in modo identico fra le società madri (cfr. figura 1):

PGF è detenuta al 51 % da Pilkington e al 49 % da Interpane,

IGCF è detenuta al 51 % da Interpane e al 49 % da Pilkington.

Figura 1

Struttura giuridica delle società

Image

(14)

Le due nuove società beneficiarie degli aiuti pubblici sono delle imprese comuni di produzione. Non avranno un comportamento autonomo sul mercato. Le loro attività serviranno solo a fornire alle società madri vetro piano flotté grezzo e derivato da una prima trasformazione, per il loro consumo o per la vendita successiva sul mercato.

2.1.2.   La creazione delle imprese comuni

(15)

La creazione delle imprese comuni è stata oggetto di una notifica, con lettera del 7 aprile 2000, ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (6), nell’ottica dell’ottenimento di un’esenzione individuale ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

(16)

Le parti notificanti hanno accettato il trattamento della notifica con lettera amministrativa.

(17)

Il 29 giugno 2000, la Commissione ha inviato alle parti notificanti due lettere amministrative, informandole che:

gli accordi contenevano disposizioni restrittive della concorrenza rientranti nel divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE,

la direzione generale Concorrenza riteneva che le parti notificanti avessero fornito giustificazioni sufficienti per concludere che ricorrevano le condizioni d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE,

di conseguenza, la direzione generale Concorrenza riteneva che non fosse necessario chiudere la procedura proponendo che la Commissione adottasse una decisione d’esenzione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, secondo la procedura stabilita dal vecchio regolamento n. 17 (7).

(18)

Tali lettere amministrative sono state inviate dopo un’analisi economica della situazione, che può essere sintetizzata come segue:

l’operazione notificata consiste nella creazione di due imprese comuni a carattere cooperativo,

gli accordi notificati riguardano:

a)

la produzione, da parte delle imprese comuni, di prodotti non lavorati o di prodotti intermedi che sono trasformati in prodotti finiti dai fondatori o venduti attraverso le loro reti di distribuzione;

b)

la fornitura esclusiva, da parte delle imprese comuni, ai fondatori; questo accordo è accessorio alla creazione delle imprese comuni nella misura in cui non lo si può dissociare da esse senza pregiudicarne l’esistenza,

vi è il forte sospetto che le imprese comuni rientrino nel campo d’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, poiché:

a)

fra le imprese comuni è probabile che avvenga lo scambio di informazioni sensibili;

b)

la cooperazione fra due grossi concorrenti potrebbe portare al coordinamento del comportamento delle parti sul mercato fortemente concentrato del vetro rivestito,

la direzione generale Concorrenza ha analizzato gli accordi alla luce dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, e ha concluso che ricorrevano le condizioni di applicazione di tale paragrafo del trattato dopo conferma, delle parti, dell’eliminazione della clausola 2 dell’accordo di fornitura esclusiva. Tale clausola, il cui carattere accessorio era dubbio, prevedeva che Pilkington e Interpane avrebbero potuto in ogni momento rifornirsi, in funzione delle loro esigenze, da stabilimenti diversi da quelli delle due imprese comuni.

2.1.3.   I partner

(19)

Le imprese beneficiarie appartengono congiuntamente ai due gruppi di fabbricanti di vetro internazionali Interpane e Pilkington.

(20)

La società Interpane è stata creata nel 1971 da Georg Hesselbach, attuale proprietario maggioritario e presidente del consiglio d’amministrazione del gruppo Interpane. Il gruppo è oggi attivo nel mondo intero nel settore dell’industria del vetro destinato alla costruzione e in settori collegati (fabbricazione di finestre in Germania e negli Stati Uniti, fabbricazione di attrezzature per l’industria del vetro in Germania).

(21)

In Europa le attività del gruppo (15 società nel 1999) sono incentrate sulla lavorazione, trasformazione e valorizzazione del vetro per la costruzione. Dal 1998, Interpane è presente in Francia in seguito all’acquisizione di due società di trasformazione del vetro (a Hoerdt in Alsazia e a Mitry-Mory nella regione parigina). A capo delle controllate europee vi è la holding Interpane Glas Industrie AG, con sede in Germania, 37697 Lauenförde. La holding appartiene per l’88 % alla famiglia Hesselbach e per il 12 % alla banca pubblica tedesca Nord/LB.

(22)

La holding detiene, insieme alla holding olandese Interpane NV, tramite la holding Interpane Glass Manufacturing BV, le partecipazioni del gruppo Interpane nelle imprese comuni beneficiarie degli aiuti. Interpane NV e Interpane Glass Manufacturing BV sono state appositamente create per questa operazione. Appartengono alla famiglia Hesselbach, sola o congiuntamente con Nord/LB.

(23)

Il gruppo Pilkington è uno dei leader mondiali del settore del vetro. Le sue attività coprono tutti gli ambiti industriali del settore: fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro per la costruzione (49 % delle attività) e l’industria automobilistica (44 %), e produzione di vetri speciali. La sede sociale del gruppo — che conta 24 controllate per la produzione sparse in tutto il mondo (Europa, Nord America, Sud America, Asia/Pacifico) — è in Gran Bretagna.

(24)

Le partecipazioni del gruppo nelle imprese comuni ubicate a Freyming-Merlebach sono detenute dalla holding olandese Pilkington BV.

Tavola 1

Fatturati

NB: Le cifre per Interpane sono basate su un tasso di cambio di 3,35 FF per un DM (tasso 1999). Le cifre per Pilkington sono basate su un tasso di cambio di 10,60 FF per una UKL (tasso gennaio 2000).

(Mio EUR)

Gruppo Interpane

 

Mondo/Europa (8)

Francia (9)

1996

107

0

1997

114

0

1998

118

0


Gruppo Pilkington

 

Mondo

Europa

Francia

1996/1997

4 380

2 730

69,5

1997/1998

4 830

2 500

75,0

1998/1999

5 000

2 410

73,0

Tabella 2

Effettivi dei gruppi

(Mio EUR)

Gruppo Interpane

 

Mondo

Europa (10)

Francia (11)

1996

ND

703

0

1997

ND

721

0

1998

1 748

732

65


Gruppo Pilkington

 

Mondo

Europa

Francia

1996/1997

39 100

24 200

537

1997/1998

37 800

23 500

524

1998/1999

32 300

20 500

497

2.2.   Il progetto d’investimento

(25)

Le imprese comuni sono situate nella zona occupazionale di Freyming-Merlebach, che era una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per il periodo 2000-2006 (12), in cui l’intensità degli aiuti pubblici agli investimenti può raggiungere il 15 % ESN.

(26)

Secondo le informazioni fornite dalla Francia, il progetto d’investimento è svolto da due imprese comuni distinte, data la duplice proprietà degli impianti di produzione. Il progetto d’investimento resta tuttavia totalmente integrato e unico: l’unità di fabbricazione di vetro piano è stata destinata fin dall’inizio a rifornire in parte un’unità connessa di lavorazione del vetro, e questa seconda unità è presente sul sito solo perché le è affiancato il suo fornitore di vetro flotté. Sempre secondo le stesse informazioni, l’integrazione del progetto viene concretizzata dall’ubicazione delle linee di flottaggio, stratificazione e rivestimento nello stesso edificio. La Francia ritiene di conseguenza che il progetto d’investimento congiunto nel sito della Lorena sia un «un investimento in attività fisse destinato alla creazione di un nuovo stabilimento» ai sensi del punto 7.2 della disciplina multisettoriale 1998. Esistono due beneficiari dell’aiuto, ma un solo ed unico progetto d’investimento è oggetto degli aiuti pubblici.

(27)

L’inizio della produzione era previsto per la fine del primo semestre 2001. Il pieno regime di produzione era previsto dopo cinque anni di funzionamento, cioè nel 2006-2007. La produzione di vetro piano doveva rappresentare 147 000 t nel primo anno completo (2001-2002), per raggiungere progressivamente un volume di prodotti sfruttabili di 260 000 t/anno in pieno regime a partire dal 2006.

(28)

Il progetto è volto alla costruzione di un’unità di produzione integrata di vetro piano per la costruzione, comprendente attività di fabbricazione di vetro grezzo (float), taglio, lavorazione (processing con rivestimento), e trasformazione del vetro con stratificazione. Il ciclo previsto per il vetro fabbricato è il seguente:

Figura 2

Image

(29)

Con lettera del 13 gennaio 2005, le autorità francesi hanno informato la Commissione che il progetto era stato modificato. I costi ammissibili ammontano ora a 158,5 milioni di EUR in valore nominale. Il numero di posti di lavoro diretti creati è 176 e il numero di posti di lavoro indiretti creati è 150 (cfr. anche il punto 5.2).

2.3.   Le misure d’aiuto

(30)

Gli aiuti di Stato previsti constano di diverse misure, che dipendono da vari regimi di aiuti autorizzati o che sono aiuti ad hoc individuali:

premio per l’assetto territoriale per i progetti industriali (PAT),

Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR),

aiuto ad hoc per l’acquisto del terreno (ribasso del prezzo di vendita),

aiuto ad hoc per il riassetto immobiliare,

esenzione dalla tassa professionale,

prestito agevolato della Société Financière pour favoriser l’industrialisation des Régions Minières (SOFIREM).

(31)

Il regime PAT è stato approvato con decisione della Commissione del 28 giugno 2000 (N 782/1999). Il regime che comprende i prestiti SOFIREM è stato approvato con decisione della Commissione del 15 giugno 1989 [NN 2/89, modificato in seguito all’introduzione dei provvedimenti necessari per conformare una tale misura agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (13)].

(32)

L’esenzione su cinque anni della tassa professionale è basata sugli articoli 1464 B e 1465 del Code Général des Impôts (CGI), sull’ordinanza del 16 dicembre 1993, sull’ordinanza del 24 novembre 1980 e sui decreti 86/225, 80/921 e 80/922.

(33)

L’importo totale attuale degli aiuti ammonta a 17 106 280 EUR in valore nominale (cfr. anche il punto 5.2).

3.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1.   Nuove informazioni comunicate dalle autorità francesi

(34)

Con lettera del 13 gennaio 2005, le autorità francesi hanno informato la Commissione che da un lato il progetto era stato modificato e che, d’altro lato, la Francia aveva sottovalutato l’importo dell’aiuto legato all’esenzione dalla tassa professionale.

(35)

Il totale dei costi ammissibili ammonterebbe ora a 158,5 milioni di EUR in valore nominale (164,7 milioni di EUR nella decisione del 2000). Il valore attualizzato netto dei costi ammissibili ammonterebbe a 149,97 milioni di EUR. Il progetto si è concluso nel marzo 2005 e gli investimenti sono stati realizzati nella loro integralità. Nel marzo 2005, il numero di posti di lavoro diretti creati è 176 e il numero di posti di lavoro indiretti creati è 150 (rispettivamente 245 e 260 nella decisione del 2000).

(36)

Nella lettera del 13 gennaio 2005, le autorità francesi precisano che l’esenzione dalla tassa professionale è stato inizialmente sottovalutato: ammonterebbe ora a 6,28 milioni di EUR, di cui 2,14 milioni (rientranti nei 17,89 milioni di EUR di aiuti pubblici già erogati) sono stati già versati dallo Stato francese. Tale somma corrisponde all’importo dell’aiuto prima del prelievo fiscale, si tratta quindi di un equivalente sovvenzione lordo (ESL).

(37)

Il resto dell’esenzione dalla tassa professionale di 4,14 milioni di EUR rientra nei 5,19 milioni di EUR che lo Stato francese deve ancora versare al progetto e che rappresentano l’ultima rata per la quale è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione, conformemente al punto 6.2 della disciplina multisettoriale 1998 e alla decisione del 2000 che prevedono che il versamento dell’ultima importante rata d’aiuto (ad esempio il 25 %) avvenga solo quando le autorità francesi avranno verificato che l’esecuzione del progetto d’investimento da parte delle imprese è conforme alla decisione della Commissione.

(38)

La Francia spiega che la differenza rispetto all’importo d’aiuto notificato nel 2000 è motivato da una nuova stima, più elevata, dell’esenzione dalla tassa professionale.

(39)

In conclusione, l’importo totale dell’aiuto ammonterebbe a 23,09 milioni di EUR in valore nominale (14,65 milioni di EUR in valore attualizzato netto). L’intensità degli aiuti destinati al progetto Pilkington/Interpane ammonterebbe quindi a 14,65/149,97 = 9,77 % equivalente sovvenzione netto (ESN). Secondo la Francia, questa intensità d’aiuti è inferiore all’intensità massima ammissibile ricalcolata (9,82 % sulla base della disciplina multisettoriale 1998) per tenere conto degli sviluppi dei parametri del progetto.

3.2.   Motivi che hanno indotto all’avvio del procedimento

(40)

I nuovi elementi d’informazione forniti dalle autorità francesi conducono a una nuova intensità massima d’aiuto ammissibile (14). La Commissione ritiene che la questione dell’intensità possa essere determinante per la decisione, e che non si possa semplicemente apportare modifiche alla decisione del 2000 del tipo «errata corrige» per refusi. In realtà, la decisione del 2000 è basata su informazioni inesatte fornite dalle autorità francesi.

(41)

La Commissione deve pertanto revocare la decisione del 2000 conformemente all’articolo 9 del regolamento di procedura, che stabilisce che: «La Commissione può revocare una decisione […] dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4.»

(42)

Nella loro lettera del 16 marzo 2006, le autorità francesi stimano che gli elementi da prendere in considerazione sia a livello industriale che a livello degli aiuti non implichino un rovesciamento sostanziale dell’economia della decisione del 2000, e che una nuova decisione sul caso in questione avrà un impatto limitato sui suoi sviluppi. Nella stessa lettera, le autorità francesi dichiarano di accettare la procedura di cui all’articolo 9 del regolamento di procedura, che impone alla Commissione una revoca iniziale e l’adozione di una nuova decisione che sostituisca quella del 2000 e che tenga conto delle informazioni corrette ricevute, dopo l’avvio formale del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

4.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(43)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

5.   COMMENTI DELLA FRANCIA

5.1.   Lettera del 2 giugno 2006

(44)

La Francia ha presentato commenti con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2006 sulla decisione di avvio del procedimento.

(45)

La Francia spiega che la Commissione è stata informata delle modifiche del progetto industriale, tenuto conto dell’andamento delle condizioni di mercato, e anche delle modifiche della stima iniziale degli aiuti. I dati relativi al progetto industriale e i dati relativi agli aiuti sono stati precisati in una lettera della Francia del 13 gennaio 2005. La Francia sostiene che l’insieme di queste modifiche non incide tuttavia sull’economia generale della decisione del 2000, e che gli aiuti concessi alle due imprese rispettano l’intensità massima autorizzata dalla disciplina multisettoriale 1998.

(46)

Nel contesto della redazione delle relazioni di controllo della decisione del 2000, le autorità francesi hanno riesaminato tutte le informazioni su cui si era basata tale decisione. In occasione di tale riesame le autorità francesi hanno constatato che due elementi riguardanti gli aiuti modificavano le informazioni inizialmente trasmesse alla Commissione:

la stima dell’esenzione dalla tassa professionale doveva essere rivista,

doveva essere rivisto anche il metodo di calcolo dell’ESN, per tenere conto dell’effettiva ripartizione degli investimenti (terreni, edifici e attrezzature) e dell’impatto della fiscalità sull’insieme degli aiuti, cosa non fatta al momento della notifica.

(47)

Fra queste due modifiche non esiste nessun legame particolare. Tuttavia, il fatto di prenderle in considerazione simultaneamente cambia l’importo nominale dell’aiuto e il suo ESN.

(48)

Nel 2000, al momento della preparazione del fascicolo di supporto del progetto, il regime d’esenzione dalla tassa professionale si applicava a una base costituita dal valore locativo delle immobilizzazioni materiali (terreni, costruzioni, sistemazioni, attrezzature materiali, mobili, ecc.) e da una parte dell’importo dei salari e delle remunerazioni versate. Dal 2003, in seguito a una riforma della tassa professionale, i salari non sono più stati presi in considerazione nella base: da allora, la tassa professionale si basa solo sulle immobilizzazioni.

(49)

La Francia spiega che l’esenzione dalla tassa professionale è stato oggetto in origine di un errore materiale, in seguito al calcolo delle varie ipotesi relative al calendario di realizzazione del progetto industriale. La stima iniziale non è stata corretta prima del 2005, tenuto conto, da un lato, dell’implicazione di diversi servizi nella preparazione e gestione del fascicolo di accompagnamento dell’impresa, e, d’altro lato, del décalage temporale dell’effetto di tale esenzione. Le verifiche svolte hanno portato le autorità francesi ad informare la Commissione della nuova stima nel 2005.

5.2.   Altre informazioni

(50)

Con lettera del 12 settembre 2007, la Commissione ha chiesto complementi d’informazione per chiarire i dettagli del progetto e del calcolo dell’aiuto concesso. Dopo varie domande di proroga del termine per la presentazione delle informazioni richieste, la Francia ha inviato una risposta parziale con lettera del 21 dicembre 2007. In tale lettera la Francia conferma che il progetto ultimato nel marzo 2005 è effettivamente quello previsto inizialmente al momento della notifica.

(51)

Le informazioni mancanti sono state presentate dopo altre proroghe del termine, per posta elettronica, il 30 maggio 2008. Altre informazioni complementari sono state fornite per posta elettronica il 16 e 19 settembre e il 24 ottobre 2008. Tali informazioni derivano dai calcoli sui dati definitivi del progetto, in termini sia di investimenti che di posti di lavoro creati. Gli aiuti legati alla creazione di posti di lavoro sono stati ricalcolati dal 2006 sulla base del numero di posti di lavoro creati, inferiori alle previsioni.

(52)

Tenuto conto di tutti questi nuovi elementi, il livello d’aiuto accordato è inferiore a quello previsto nel 2000 e nel 2005. I costi ammissibili del progetto ammontano a 158,5 milioni di EUR (150,165 milioni di EUR in valore attualizzato netto). L’importo totale degli aiuti concessi è di 17 106 280 EUR (valore attualizzato netto di 12 985 610 EUR), il che corrisponde a un’intensità d’aiuto dell’8,65 % ESN.

(53)

L’importo (in valore nominale) dell’ultima rata d’aiuto, che dovrebbe essere versata solo dopo l’autorizzazione della Commissione (15), ammonta a 4 276 570 EUR. La Francia informa tuttavia la Commissione che i 4/5 di questo importo sono già stati versati e che il saldo è pari a 727 389 EUR (in valore nominale). La Francia riconosce così di avere anticipato il versamento dell’ultima rata del 25 % dell’aiuto, ma questa situazione risulta dagli errori del calcolo dell’esenzione dalla tassa professionale. le autorità francesi affermano di non avere mai, in nessun momento, cercato di aggirare le prerogative della Commissione.

(54)

Tenuto conto dei cambiamenti (creazione di un numero inferiore di posti di lavoro rispetto a quanto previsto), alcuni aiuti previsti hanno dovuto essere diminuiti. Pilkington ha anche dovuto rimborsare nel settembre 2007 un importo percepito in eccesso in virtù del regime PAT di 146 430 EUR. Dopo la revisione, gli aiuti concessi per le tre misure in questione ammontano a: 993 968 EUR per il regime PAT (di cui 34 561 EUR ancora da versare); 1 532 765 EUR per il FIL (16) (aiuto legato al regime PAT, e di cui 399 851 EUR devono ancora essere versati) e 694 426 EUR per il FIBM (17) (parte dell’aiuto per il riassetto immobiliare di cui restano da pagare 64 304 EUR). Al totale dei 498 716 EUR da versare occorre poi aggiungere 228 673 EUR di aiuti del consiglio generale, il che porta a 727 389 EUR l’importo interessato in attesa della decisione della Commissione che autorizza il versamento dell’ultima rata.

(55)

La Francia spiega che solo la società PGF ha beneficiato dell’esenzione dalla tassa professionale per lo stabilimento ubicato a Seingbouse per il periodo 2001-2005 (IGCF non ha beneficiato di tale esenzione nel periodo considerato).

(56)

L’aiuto di cui ha beneficiato PGF in virtù dell’esenzione prevista all’articolo 1465 del Code général des impôts è pari alla differenza fra la quota effettivamente pagata dalla società e la quota che avrebbe pagato in assenza dell’esenzione [gli importi considerati sono gli importi netti dopo l’applicazione, se del caso, del massimale in funzione del valore aggiunto (18)]. Tale importo ammonta a 986 170 EUR (esenzione dalla tassa professionale accordata allo stabilimento di Seingbouse della società PGF relativamente all’imposizione 2001-2005).

(57)

Le autorità francesi affermano che l’unica spiegazione per l’errore commesso nel 2005 sull’importo allora sovrastimato può essere solo un’incomprensione fra due servizi dello Stato quanto alla natura dell’informazione da fornire nell’ambito della relazione annuale e, sembra, una confusione fra lo sgravio derivante dal massimale (misura generale) e l’esenzione (misura d’aiuto).

(58)

La Francia ha ricalcolato l’ESN per l’insieme e per ciascuno degli elementi d’aiuto prendendo il tasso d’attualizzazione in vigore, ossia il 5,70 %. Ognuno degli elementi d’aiuto (tranne l’aiuto per il terreno, che non è fiscalizzato) è stato ripartito fra edifici (per il 19,24 %) e attrezzatura (per il 78,82 %). Questa ripartizione si basa ancora una volta sull’investimento effettivo, mentre al momento della notifica questo calcolo era stato fatto a partire da una ripartizione tipo della base dell’aiuto (5 % terreno, 50 % edifici, 45 % attrezzature). La parte integrata annua dell’aiuto è poi calcolata, per ciascuno degli elementi, in funzione della durata dell’ammortamento (20 anni per gli edifici e 7 anni per l’attrezzatura). I risultati di tali calcoli figurano nella tabella in appresso.

Tabella 3

Misura d’aiuto

Importo dell’aiuto

(in EUR, valore nominale)

Importo dell’aiuto

(in EUR, ESN)

PAT (e FIL)

2 526 740

 

1 623 160

 

FESR

2 667 570

 

1 761 250

 

Aiuto per l’acquisto di terreno

2 816 000

 

2 816 000

 

Riassetto immobiliare

7 974 690

 

6 100 300

 

Consiglio regionale

 

2 988 100

 

1 983 190

Consiglio generale

 

1 753 160

 

1 126 820

Distretto

 

2 539 000

 

2 539 000

Stato (FIBM)

 

694 430

 

451 290

Esenzione dalla tassa professionale

986 170

 

593 730

 

SOFIREM

135 110

 

91 170

 

Totale

17 106 280

12 985 610

Intensità dell’aiuto

10,79 %

8,65 %

6.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

6.1.   Osservazioni preliminari

(59)

Il 17 agosto 2000, la Commissione ha approvato l’intensità d’aiuto per Pilkington/Interpane quale notificata dalla Francia il 22 maggio 2000. La Francia ha in seguito informato la Commissione di aver fornito, nella notifica originaria, informazioni inesatte. Dato che tali informazioni sono determinanti per la decisione, il 26 aprile 2006 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto in oggetto, allo scopo di revocare la decisione del 2000 e di adottare una nuova decisione.

(60)

La decisione del 2000 contiene una valutazione completa della notifica. La valutazione di cui alla decisione del 2000 è ripresa nella presente decisione, tranne per gli elementi che devono essere corretti alla luce delle informazioni comunicate dalla Francia il 13 gennaio 2005, oggetto della decisione d’avvio del 26 aprile 2006, e per le informazioni presentate alla Commissione successivamente.

6.1.1.   Orientamenti applicabili

(61)

La Francia ha notificato l’aiuto a PGF/IGCF con lettera del 22 maggio 2000, registrata il 25 maggio 2000. La nota 58 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (19) stabilisce che: «I progetti di investimento da notificare individualmente verranno valutati in base alle norme in vigore al momento della notifica». La Commissione ritiene pertanto che il progetto in questione rientri nel campo d’applicazione della disciplina multisettoriale 1998 e debba essere esaminato alla luce di tali disposizioni.

6.1.2.   Fatti pertinenti

(62)

La presente valutazione tiene conto dei fatti e delle situazioni esistenti alla data della notifica, il 22 maggio 2000.

(63)

La Commissione deve prendere una decisione sulla base di stime ex ante delle prospettive future e delle quote di mercato. Le intensità d’aiuto non vengono adattate successivamente se, qualche anno più tardi, — ex post — le cifre mostrano che il mercato, ad esempio, ha subito un andamento diverso da quanto inizialmente previsto. Benché nella fattispecie la Commissione debba adottare una decisione otto anni dopo la notifica originaria, deve comunque basare la propria valutazione sui fatti e le situazioni esistenti alla data della notifica.

(64)

Per il calcolo dell’intensità massima d’aiuto, la Commissione terrà tuttavia conto delle nuove informazioni presentate dalla Francia. La Francia ha ridotto gli aiuti accordati per tenere conto del numero effettivo di posti di lavoro creati con l’investimento (diminuito rispetto ai dati della notifica), e per rettificare un errore di calcolo nell’importo dell’esenzione dalla tassa professionale quale notificata nel 2000.

6.2.   La creazione delle imprese comuni alla luce dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE

(65)

A titolo preliminare, va ricordato che, se la procedura di cui agli articoli 87 e 88 lascia un ampio margine di valutazione alla Commissione e, in talune condizioni, al Consiglio, per pronunciarsi sulla compatibilità di un regime di aiuti di Stato con le esigenze del mercato comune, dall’economia generale del trattato si ricava che la procedura non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle norme specifiche del trattato (20).

(66)

La Corte di giustizia ha inoltre rilevato che può accadere che le caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato, diverse dagli articoli 87 e 88, siano cosi indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto, che risulta impossibile esaminarle in via autonoma (21).

(67)

L’obbligo per la Commissione di rispettare la coerenza tra gli articoli 87 e 88 ed altre norme del trattato si impone specialmente qualora anche le altre norme riguardino, come nel caso di specie, l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune. Infatti, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza nel mercato comune da parte di singoli operatori economici.

(68)

Resta il fatto che la procedura di cui agli articoli 81 e seguenti e quella di cui agli articoli 87 e seguenti del trattato sono delle procedure distinte, rette da disposizioni specifiche.

(69)

Conseguentemente, prendendo una decisione sulla compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune, la Commissione non è obbligata ad attendere l’esito di un parallelo procedimento iniziato in base al sopracitato regolamento n. 17, qualora, nell’ambito dei suoi poteri di valutazione, sulla base dell’analisi economica della situazione, abbia acquisito la convinzione che il beneficiario dell’aiuto non si trovi in una situazione tale da contravvenire agli articoli 81 e 82 del trattato.

(70)

Alla luce dei fatti descritti sopra al punto 3.1.2, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione ritiene che non vi siano ostacoli all’autorizzazione dell’aiuto previsto a favore di PGF/IGCF.

6.3.   Presenza di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE

(71)

L’aiuto in oggetto è stato concesso da uno Stato membro e mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (cfr. il punto 2.3 della presente decisione). L’aiuto conferisce un vantaggio a PGF/IGCF, senza il quale tali imprese avrebbero dovuto sostenere da sole l’insieme dei costi dell’investimento. Poiché un volume consistente di vetro grezzo è trasportato al di là delle frontiere nazionali, si configura un commercio internazionale sul mercato del vetro grezzo. I vantaggi finanziari conferiti alle imprese interessate possono quindi causare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Di conseguenza, nella sua valutazione, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

6.4.   Obbligo di notifica

(72)

Poiché ricorrono le tre condizioni cumulative stabilite al punto 2.1 i) della disciplina multisettoriale 1998 il progetto d’aiuto deve essere notificato e l’intensità massima d’aiuto concessa deve essere determinata conformemente a tale disciplina. Inoltre, gli aiuti ad hoc devono essere notificati alla Commissione in virtù dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE

6.5.   Base giuridica di alcune delle misure d’aiuto

(73)

Una parte dell’aiuto è concessa in base a regimi di aiuti regionali all’investimento approvati dalla Commissione e in vigore alla data della notifica (cfr. il punto 2.3 della presente decisione), mentre un’altra parte è concessa come aiuto ad hoc.

(74)

Per quanto riguarda l’aiuto in virtù del FESR, l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (22) prevede che i fondi strutturali possano finanziare spese connesse a grandi progetti economici, il cui costo sia superiore ai 50 milioni di EUR. Il FESR può così completare dispositivi nazionali come il regime PAT e l’aiuto agli immobili aziendali quando i documenti unici di programmazione (DOCUP) della regione interessata lo prevedono. La zona di Freyming-Merlebach è compresa nella carta francese dell’obiettivo 2, «Riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali», approvata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2000.

(75)

La possibilità di aiuti ad hoc per l’acquisto di terreno e per gli immobili è aperta alle collettività territoriali situate in zone di aiuti a finalità regionale in virtù della legge.

(76)

Con lettera del 30 giugno 2000 (A/35411), le autorità francesi hanno fornito il dettaglio del calcolo dell’importo dell’esenzione dalla tassa professionale, mostrando che nella fattispecie il costo degli investimenti e il costo dei posti di lavoro permanenti creati erano stati presi come base per il calcolo dell’esenzione. Dal 2003, tuttavia, in seguito a una riforma della tassa professionale, i salari non sono più stati presi in considerazione nella base: da allora, la tassa professionale si basa solo sulle immobilizzazioni. L’aiuto in questione può quindi essere considerato un aiuto all’investimento ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale del 1998.

(77)

La concessione degli aiuti ad hoc all’impresa è subordinata all’impegno di mantenere i posti di lavoro e gli investimenti oggetto dell’aiuto per almeno 5 anni nella zona.

(78)

Nella presente decisione, la Commissione si limita a esaminare la compatibilità dell’intensità d’aiuto notificata dell’8,65 % secondo i criteri della disciplina multisettoriale 1998.

6.6.   Valutazione ai sensi della disciplina multisettoriale 1998

(79)

L’intensità massima autorizzata per i progetti nell’ambito della disciplina multisettoriale 1998 deve essere determinata secondo il tasso d’intensità massimo applicabile agli aiuti regionali nella regione assistita interessata al momento in cui l’aiuto è notificato.

(80)

La Commissione ritiene che gli elementi nuovi non rimettano in discussione la sua valutazione globale del mercato e del suo andamento contenuta nella decisione del 2000.

(81)

La Commissione ricorda che nessuna delle imprese partecipanti al progetto in questione deteneva, al momento della notifica del progetto, una quota di mercato elevata ai sensi del punto 3.6 della disciplina multisettoriale 1998.

6.6.1.   Il prodotto e il mercato rilevante

(82)

Il vetro piano (float glass) può essere utilizzato nel settore della costruzione e per i veicoli. La fabbrica oggetto della notifica è strutturata per produrre vetro per la costruzione. La determinazione del prodotto e del mercato di cui alla decisione del 2000 non è stata rimessa in questione né è stata modificata, e non rientrava nella decisione del 26 aprile 2006 di avvio del procedimento. La valutazione che segue è quindi ripresa dalla decisione del 2000.

(83)

Il vetro piano grezzo è fabbricato a colata continua su un bagno di stagno in fusione e sotto atmosfera d’azoto (procedimento detto di float glass, messo a punto da Pilkington negli anni ’60).

(84)

Il vetro rivestito è un vetro di base che ha subito un trattamento di superficie o rivestimento [applicazione di un rivestimento sotto vuoto con un procedimento elettromagnetico (23)] destinato a eliminare i riflessi o a garantire l’isolamento termico. Si può così ottenere un vetro termico (vetro a potere emissivo ridotto, detto «bassoemissivo»: marchio Iplus pour Interpane) o un vetro a regolazione solare (vetro a riflettività solare: marchio Ipasol per Interpane). È previsto di produrre il 90 % del vetro bassoemissivo e il 10 % del vetro a riflettività solare con spessori di 4,6 mm o 8 mm.

(85)

Il vetro stratificato è un vetro di sicurezza composto da almeno due lastre di vetro con, all’interno, intercalari di PVB (polivinilbutirale) o di resina (24).

(86)

Il vetro flotté grezzo e il vetro rivestito ottenuto da un primo trattamento sono classificati insieme nella nomenclatura statistica sotto i codici:

NC 7005: Vetro (vetro flotté e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato,

NACE 26.1.A: Fabbricazione di vetro piano.

(87)

Il vetro flotté non lavorato è utilizzato nella costruzione o nel settore automobilistico. Secondo il GEPVP, l’80 % della produzione europea di vetro flotté è destinato alla costruzione. Sul sito di Freyming-Merlebach gli investitori fabbricheranno solo vetro per l’edilizia. Questo genere di produzione presenta la particolarità di fare funzionare il sito industriale con piccole serie di fabbricazione conformi alle caratteristiche delle ordinazioni (volumi, spessori e altre caratteristiche del vetro).

(88)

I prodotti ottenuti dalla prima trasformazione del vetro piano grezzo sono beni intermedi utilizzati per la fabbricazione di vetri di sicurezza (codice statistico NC 7007 — formati da vetri temperati o da fogli aderenti fra loro) e di vetri isolanti a pareti multiple per l’edilizia (codice statistico NC 7008 — composti da due o più vetri separati da uno o più spazi d’aria disidratata o di gas che garantiscono la proprietà isolante della finestra). I vetri isolanti sono fabbricati a partire dal vetro rivestito.

(89)

Le imprese produrranno anche vetro stratificato per l’edilizia sul sito della Lorena. Tale prodotto è classificato nel codice statistico nella categoria NC 7007 29 00 — Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro — Altri. Gli altri tipi di vetro stratificato inclusi nella categoria statistica sono impiegati nell’industria automobilistica — che utilizza peraltro la maggior parte del vetro stratificato fabbricato in Europa (per i parabrezza).

(90)

Il vetro piano può essere utilizzato per l’edilizia e per i veicoli. La Commissione osserva che la fabbrica di Freyming-Merlebach è strutturata per produrre vetro per l’edilizia conformemente alla volontà degli investitori, che è di poter rispondere alla crescente domanda di vetro in tale settore. Tale specializzazione è del resto oggi l’unica attività di Interpane. Il gruppo non dispone di capacità per la trasformazione del vetro primario in vetro per automobili, e non ha relazioni commerciali con i costruttori di questo settore. Il vetro rivestito che sarà prodotto nel nuovo sito avrà qualità utili solo per l’edilizia (25). Analogamente, il vetro stratificato sarà destinato alla realizzazione di vetri di sicurezza per l’edilizia. Di conseguenza, la scelta di fabbricare vetro per l’edilizia a Freyming-Merlebach appare come definitiva per gli investitori.

(91)

Alla luce di quanto precede, e per comparare l’andamento del mercato, la Commissione ritiene che debba essere applicata una distinzione fra l’andamento del vetro flotté (raw float glass) e quello dei prodotti intermedi, come il vetro stratificato (laminated glass) o il vetro rivestito (coated glass), che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (architectural o building glass). Questa distinzione è coerente con l’analisi della Commissione del mercato rilevante nell’ambito dei sopracitati accordi relativi alla creazione delle due imprese comuni, in cui è posta la distinzione fra il mercato del vetro flotté (raw float glass) in quanto tale, e l’utilizzo dei vari tipi di vetro (compresi i vetri stratificati e rivestiti (laminated and coated glasses) per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (architectural o building glass).

(92)

Il mercato geografico è costituito normalmente dal SEE o, in alternativa, da qualsiasi parte significativa dello stesso purché le condizioni di concorrenza esistenti si possano sufficientemente distinguere da quelle di altre zone del SEE.

(93)

Nel corso dell’istruzione non è stato riscontrato nel caso in questione alcun elemento che dimostri che il mercato geografico in causa è diverso dal SEE. Il mercato geografico rilevante può quindi essere definito come coincidente con il SEE.

(94)

La Commissione è restia ad accettare i dati, figuranti nella notifica, che mostrano un tasso elevato di utilizzo delle capacità di produzione. Tali dati sono stati forniti dall’industria del vetro (GEPVP) (26), e corrispondono a quanto l’industria chiama «le capacità di produzione utili» (saleable capacities) (27). Questa modalità di calcolo può certo avere un senso all’interno del settore, ma rende i dati sull’utilizzo delle capacità difficilmente comparabili con i dati disponibili negli altri settori industriali.

(95)

Di conseguenza, la Commissione ha basato l’analisi figurante nella decisione del 2000 sull’evoluzione del consumo apparente.

(96)

La notifica fornisce dati in volume sull’evoluzione del consumo apparente del vetro flotté (NC 7005) per il periodo 1993-1998.

(97)

I risultati mostrano un calo del livello dei prezzi (28). Un tale calo, insieme a un tasso di crescita del 4,89 % espresso in volume, porta a concludere che la crescita media è al di sotto della media annua del 5,78 % del complesso dell’industria manifatturiera del SEE, il che significa che si è in presenza di un mercato in declino ai sensi della disciplina multisettoriale 1998.

(98)

La Commissione ritiene tuttavia — come sopra indicato — che debba essere fatta una distinzione fra l’evoluzione del vetro flotté (raw float glass) e quello dei prodotti intermedi, come il vetro stratificato (laminated glass) o il vetro rivestito (coated glass), che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (architectural o building glass).

(99)

La Commissione osserva in particolare che i vetri isolanti (sealed units, NC 7008) (29), hanno registrato nel periodo 1993-1998 considerevoli aumenti di prezzo. Il motivo di tali aumenti è l’introduzione di nuove norme europee relative all’utilizzo dei materiali isolanti nell’edilizia, e la tendenza dell’industria a utilizzare a lungo termine prodotti e materiali isolanti.

(100)

La Commissione constata anche che la crescita media del consumo dei prodotti isolanti (compreso il vetro isolante per l’edilizia) aumenterà fortemente a causa dei più rigorosi controlli delle emissioni di CO2 in seguito all’adozione della convenzione di Kyoto del 1997 sul cambiamento climatico. Nel settore residenziale e dell’edilizia, l’isolamento termico costituisce un’efficace tecnologia per il risparmio di energia, e quindi per la riduzione delle emissioni di CO2. L’attuazione delle nuove norme per i tipi di isolamento (ISO 10456) e per le perdite termiche (ISO 832) implicherà un aumento dei valori delle perdite termiche e maggiore necessità di risparmio di energia.

(101)

Di conseguenza, e in linea con l’analisi contenuta nella decisione della Commissione relativa al caso Rockwool (30), la forte tendenza al rialzo mostrata dai prodotti intermedi del vetro che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia, permette di concludere che questo mercato non è in declino (31).

(102)

In conclusione, si constata un’evoluzione diversa per quanto riguarda: i) il vetro flotté (raw float glass); e ii) i prodotti intermedi del vetro che sono soggetti a un’ulteriore lavorazione per l’uso finale in applicazioni architettoniche o in edilizia (quali il vetro stratificato o il vetro rivestito). Per quanto riguarda il punto i), la Commissione ritiene che il mercato sia in declino ai sensi della disciplina multisettoriale; per quanto riguarda il punto ii), il mercato non è in declino.

(103)

Quando un progetto porta a un’espansione della capacità in un settore che soffre di sovraccapacità strutturale o in un mercato in declino, e può al tempo stesso rafforzare una quota di mercato già elevata (32), la concessione del livello massimo di aiuto normalmente consentito nella relativa regione rischierebbe di falsare indebitamente la concorrenza. In tali casi, la disciplina multisettoriale 1998 prevede l’applicazione di un fattore d’aggiustamento di 0,50.

(104)

Nella fattispecie, la Commissione ha individuato il mercato del vetro flotté come un mercato in declino. Nessuno dei fondatori delle due imprese comuni ha una quota di mercato del 40 % o più in questo mercato.

6.6.2.   Determinazione dell’aiuto massimo ammissibile

(105)

Conformemente alle disposizioni della disciplina multisettoriale 1998, la Commissione determina l’intensità massima ammissibile per un aiuto notificato secondo una formula che tiene conto di diversi fattori. Il calcolo inizierà con l’individuazione dell’intensità massima di aiuto (massimale di aiuto regionale) di cui una grande impresa può beneficiare nella zona assistita, in base al regime di aiuto regionali autorizzato in vigore all’atto della notificazione. A questo dato percentuale saranno applicati quindi una serie di fattori di correzione, conformemente a tre criteri di valutazione specifici, per ricavare l’intensità di aiuto massima autorizzabile per il progetto: il fattore concorrenza, il fattore capitale-lavoro e il fattore dell’impatto regionale.

(106)

Secondo la carta francese degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 applicabile, la zona occupazionale di Freyming-Merlebach è una regione assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, in cui l’intensità degli aiuti pubblici all’investimento può raggiungere il 15 % ESN.

(107)

Il fattore «concorrenza» (punti da 3.2 a 3.6 della disciplina multisettoriale 1998) quale determinato nella decisione del 2000 non è stato rimesso in questione né è stato modificato, e non rientrava nella decisione del 26 aprile 2006 di avvio del procedimento. La valutazione che segue è quindi ripresa dalla decisione del 2000.

(108)

Il fattore «concorrenza» comporterà un’analisi diretta a stabilire se il progetto proposto sarà realizzato in un settore o sottosettore che soffre di sovraccapacità strutturale.

(109)

Conformemente alle disposizioni della disciplina multisettoriale 1998 (punto 3.3), l’esistenza potenziale di una sovraccapacità strutturale è valutata comparando la differenza tra il tasso medio di sfruttamento della capacità in tutta l’industria manifatturiera e il tasso medio di sfruttamento della capacità nel (sotto)settore interessato. In mancanza di dati sufficienti sullo sfruttamento della capacità, la Commissione esamina se l’investimento avviene in un settore in declino. A tal fine confronta l’evoluzione del consumo apparente del prodotto o dei prodotti con il tasso di crescita di tutta l’industria manifatturiera del SEE.

(110)

Come sopra indicato, la Commissione si scontra con l’assenza di dati affidabili nel settore interessato. Per tale settore non è quindi possibile calcolare né lo sfruttamento della capacità né il consumo apparente.

(111)

Sulla base dell’analisi dell’evoluzione del mercato, un fattore di 0,75 deve essere applicato alla parte d’investimento attribuito alla produzione del vetro flotté (raw float glass — NC 7005). Per la parte d’investimento relativa al vetro stratificato o rivestito per l’edilizia (laminated o coated building glass), rientrante nelle categorie NC 7007 e 7008, dovrebbe essere applicato un fattore di concorrenza 1.

(112)

La disciplina multisettoriale 1998 non contempla una situazione in cui due o più fattori «concorrenza» potrebbero essere applicati rispetto a un solo investimento per il quale è stata individuata un’evoluzione differenziata del mercato per ciascun prodotto interessato. Nella misura in cui, nella fattispecie, l’applicazione di uno solo dei due fattori all’insieme dell’investimento sarebbe non solo sproporzionata ma anche non corretta, la Commissione ritiene che il fattore concorrenza andrebbe ponderato in modo da rispecchiare l’evoluzione del mercato per ogni prodotto interessato.

(113)

Dato che il progetto verte su una fabbrica completamente integrata, sarebbe artificiale stabilire un fattore di ponderazione calcolato sul valore relativo dell’investimento rispetto a ciascuno dei prodotti interessati. Per tale motivo la Commissione ha utilizzato un fattore di ponderazione (40/60), che è basato sulle capacità rispettive portate sul mercato dal beneficiario dell’aiuto.

(114)

Ciò porta a un coefficiente T di 0,85 (33), che rappresenta il fattore «concorrenza» (1 e 0,75) sui due mercati.

(115)

I nuovi elementi di informazione forniti dalle autorità francesi danno luogo a un nuovo coefficiente «rapporto capitale-lavoro»: l’importo dell’investimento ammissibile e di 158,5 milioni di EUR. La Francia ha indicato che il numero di posti di lavoro diretti creati è, a termine, di 176. Il rapporto capitale-lavoro è quindi 900. Poiché tale rapporto è compreso fra 701 e 1 000, va applicato un fattore I di 0,7 invece dello 0,8 inizialmente previsto (punto 3.10.2 della disciplina multisettoriale 1998).

(116)

I nuovi elementi d’informazione forniti dalle autorità francesi danno luogo a un nuovo coefficiente «posti di lavoro indiretti/posti di lavoro diretti». La Francia ha indicato che il numero di posti di lavoro indiretti creati è di 150, il che rappresenta l’85 % dei posti di lavoro diretti. Poiché tale percentuale è compresa fra 50 e 100 %, va applicato un fattore M di 1,1 invece dell’1,2 inizialmente previsto (punto 3.10.3 della disciplina multisettoriale 1998).

(117)

Tenuto conto di quanto precede, l’intensità massima rivista dell’aiuto ammissibile, nella fattispecie, è quindi: R × T × I × M = 15 % × 0,85 × 0,7 × 1,1 = 9,82 % (mentre era del 12,24 % nella decisione del 2000).

6.7.   Conclusioni sulla compatibilità degli aiuti concessi

(118)

Tenuto conto di tutti questi nuovi elementi, il livello di aiuto concesso è inferiore a quanto previsto nel 2000. I costi ammissibili del progetto ammontano a 158,5 milioni di EUR (150,165 milioni di EUR in valore attualizzato netto).

(119)

Basandosi sul metodo di cui all’allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, le autorità francesi affermano che si arriva a un ESN di 12 985 610 EUR per un aiuto nominale di 17 106 280 EUR.

(120)

Secondo le autorità francesi, l’intensità degli aiuti al progetto PGF/IGCF sarebbe quindi dell’8,65 % ESN (12 985 610/150 165 000), valore inferiore a quello dell’intensità massima ammissibile ricalcolata per tenere conto degli sviluppi dei parametri del progetto (9,82 % ESN).

(121)

L’intensità d’aiuto notificata dell’8.65 % ESN che la Francia propone di concedere a PGF/IGCF soddisfa le condizioni che permettono di considerarla compatibile con la disciplina multisettoriale 1998.

(122)

Dato che il progetto d’investimento è terminato, non occorre applicare le condizioni della verifica a posteriori previste al punto 6 della disciplina multisettoriale 1998. La Francia può quindi essere autorizzata a pagare il saldo dell’ultima rata dell’aiuto, cioè 727 389 EUR (in valore nominale), a PGF/IGCF.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione adottata il 17 agosto 2000 nel caso N 291/2000 è revocata.

Articolo 2

L’aiuto di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di PGF/IGCF, di un’intensità dell’8,65 % ESN, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata.

La Francia è autorizzata a pagare il saldo dell’aiuto, ossia 727 389 EUR (in valore nominale), a PGF/IGCF.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 3.

(3)  GU C 107 del 7.4.1998, pag. 7.

(4)  GU C 293 del 14.10.2000, pag. 7.

(5)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 3.

(6)  Sulla base dell’articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62).

(7)  Primo regolamento d’applicazione degli articoli 81 e 82 CE (ex articoli 86 e 87).

(8)  Holding Interpane Glas Industrie AG.

(9)  Due controllate del gruppo Interpane sono attive in Francia nel settore del vetro isolante dal 1998: Interpane Hoerdt SA (67) e Interpane Ile-de-France a Mitry-Mory (77). Nel 1999 tali controllate impiegavano 97 persone.

(10)  Holding Interpane Glas Industrie AG.

(11)  Due controllate del gruppo Interpane sono attive in Francia nel settore del vetro isolante dal 1998: Interpane Hoerdt SA (67) e Interpane Ile-de-France a Mitry-Mory (77). Nel 1999 tali controllate impiegavano 97 persone.

(12)  Decisione della Commissione, del 15 marzo 2000, che definisce la carta degli aiuti a finalità regionale 2000-2006 per la Francia (N 45/2000).

(13)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(14)  Calcolata sulla base del punto 3.10 della disciplina multisettoriale 1998.

(15)  Conformemente al punto 6 della disciplina multisettoriale 1998.

(16)  FIL: Fonds d’Industrialisation de la Lorraine.

(17)  Fonds d’Industrialisation des Bassins Miniers.

(18)  Il Code général des impôts prevede un massimale per la tassa professionale in funzione del valore aggiunto. Questa disposizione è generale e non può essere considerata come un aiuto di Stato (articolo 1 647 B sexies del CGI).

(19)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(20)  Sentenza del 21 maggio 1980 nella causa 73/79, Commissione/Italia, punto 11, Raccolta 1980, pag. 1533.

(21)  Sentenza del 22 marzo 1977 nella causa 74/76, Iannelli/Meroni, punto 14, Raccolta 1977, pag. 557.

(22)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(23)  Il procedimento utilizzato è il procedimento del «Magnetron», con cui il vetro grezzo è trattato su una linea di produzione separata. Esiste un procedimento con trattamento pirolitico (polverizzazione), che permette di trattare il vetro direttamente sulla linea di float.

(24)  Tutte le definizioni dell’originale francese sono tratte da: «L’industrie du verre», Secrétariat d’Etat à l’industrie, Service des Etudes et des Statistiques Industrielles (SESSI), 1999.

(25)  Le norme e le esigenze in termini di riflettività solare e termica sono diverse nell’industria automobilistica.

(26)  Groupement européen de producteurs de verre plat (Gruppo europeo di produttori di vetro piano).

(27)  Le capacità di produzione utili (saleable capacities) sono calcolate a partire dalla capacità nominale di fusione (melt capacity), corretta tenendo conto delle perdite (circa il 15 % del vetro piano prodotto è distrutto nel corso del processo di fabbricazione) e delle interruzioni di funzionamento dei forni per modificare le tinte e lo spessore del vetro e per effettuare le principali riparazioni periodiche.

(28)  366,9 EUR/t nel 1993 e 338,19 EUR/t nel 1995, con un picco nel 1995.

(29)  Vetri isolanti a pareti multiple, con uno o più spazi d’aria disidratata o di gas.

(30)  Decisione della Commissione del 21 aprile 1999 nel caso N 94/99 (Rockwool Peninsular SA).

(31)  Cfr. il punto 7.8 della disciplina multisettoriale 1998.

(32)  Quota che, ai fini della disciplina multisettoriale 1998, è stata fissata ad almeno 40 %.

(33)  (0,4 × 1) + (0,6 × 0,75).


20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

sulla nomina dei membri dei comitati scientifici e dei consulenti del pool istituiti con la decisione 2008/721/CE

(2009/146/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici e esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2008/721/CE la Commissione ha istituito tre comitati scientifici, e precisamente il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC»), il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali («CSRSA») e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati («CSRSERI»), nonché un pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi (di seguito «il pool»), nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente.

(2)

Il CSSC, il CSRSA e il CSRSERI sono composti ciascuno da non più di 17 membri e il numero dei consulenti scientifici del pool può essere deciso in qualunque momento dalla Commissione sulla base delle sue esigenze di consulenza scientifica. Al fine di coprire adeguatamente l’ampio ventaglio di questioni scientifiche in merito alle quali sarà richiesto il parere dei comitati scientifici nel corso del loro mandato, è opportuno fissare in 17 il numero dei membri di ciascun comitato scientifico e in 189 quello dei consulenti scientifici del pool.

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2008/721/CE è stato pubblicato un invito a manifestare interesse, in cui sono anche indicati i criteri di selezione e la procedura di valutazione, che ha permesso di compilare elenchi di candidati idonei, in base ai quali la Commissione nomina i membri dei comitati scientifici e i consulenti scientifici del pool.

(4)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2008/721/CE, i membri dei comitati sono selezionati sulla base delle loro competenze e secondo una distribuzione geografica tale da riflettere la diversità dei problemi scientifici e degli approcci esistenti, segnatamente, in Europa. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della stessa decisione sono stati selezionati i consulenti, tenendo conto dell’obiettivo predetto, ossia la copertura del ventaglio più ampio possibile di tematiche,

DECIDE:

Articolo unico

Il numero dei membri di ciascuno dei tre comitati scientifici istituiti con la decisione 2008/721/CE è fissato in 17. Gli esperti i cui nominativi figurano nell’allegato I della presente decisione sono nominati membri di tali comitati.

Il numero dei consulenti scientifici del pool è fissato in 189 e gli esperti i cui nominativi figurano nell’allegato II della presente decisione sono nominati consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi del pool istituito con la decisione 2008/721/CE.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.


ALLEGATO I

Elenco degli esperti nominati membri dei comitati scientifici

Elenco in ordine alfabetico degli esperti nominati dalla Commissione membri dei comitati scientifici istituiti con la decisione 2008/721/CE

Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori

Cognome

Nome

Istituto o organizzazione di appartenenza

Angerer

Jürgen

Institute for Occupational and Environmental Medicine, Erlagen, Germany

Bernauer

Ulrike

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Chambers

Claire

Chambers Toxicological Consulting, Wicklow, Ireland

Chaudhry

Mohammad

Central Science Laboratory, Sand Hutton, York, United Kingdom

Degen

Gisela

Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors (IfADo), Dortmund, Germany

Eisenbrand

Gerhard

University of Kaiserslautern, Kaiserslautern, Germany

Galli

Corrado

University of Milan, Milan, Italy

Platzek

Thomas

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Rastogi

Suresh

In pensione

Rogiers

Vera

Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

Rousselle

Christophe

French Agency for Environmental and Occupationnal Health Safety (Afsset), Maisons-Alfort, France

Sanner

Tore

In pensione

Savolainen

Kai

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Van Engelen

Jacqueline

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Vinardell

Maria

University of Barcelona, Barcelona, Spain

Waring

Rosemary

University of Birmingham, Edgbaston Birmingham, United Kingdom

White

Ian

Guy’s & St Thomas’ NHS Hospitals, London, United Kingdom


Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali

Cognome

Nome

Istituto o organizzazione di appartenenza

Ackermann-Liebrich

Ursula

Swiss School of Public Health, Zürich, Switzerland

Autrup

Herman

University of Aarhus, Aarhus, Denmark

Bard

Denis

École des hautes Études en Santé Publique (EHESP), Rennes, France

Calow

Peter

Roskilde University, Roskilde, Denmark

Canna-Michaelidou

Stella

State General Laboratory, Nicosia, Cyprus

Davison

John

French National Institute for Agricultural Research (INRA), Paris, France

Dekant

Wolfgang

University of Würzburg, Würzburg, Germany

De Voogt

Pim

University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

Gard

Arielle

University of Montpellier, Montpellier, France

Greim

Helmut

In pensione

Hirvonen

Ari

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Janssen

Colin

Ghent University, Ghent, Belgium

Linders

Jan

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Peterlin

Borut

University Medical Center Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Tarazona

Jose

Spanish National Institute for Agriculture and Food Research and Technology, Madrid, Spain

Testai

Emanuela

Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

Vighi

Marco

Università di Milano Bicocca, Milano, Italia


Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati

Cognome

Nome

Istituto o organizzazione di appartenenza

Auvinen

Anssi

University of Tampere, Tampere, Finland

Bridges

James

In pensione

Dawson

Kenneth

University College Dublin, Belfield, Ireland

De Jong

Wim

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Hartemann

Philippe

Université Henri Poincaré, Nancy, France

Hoet

Peter

Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

Jung

Thomas

Paul Scherrer Institute, Villigen PSI, Switzerland

Mattsson

Mats-Olof

Örebro University, Örebro, Sweden

Norppa

Hannu

Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland

Pagès

Jean-Marie

Inserm and Université de la Méditerranée, Marseille, France

Proykova

Ana

University of Sofia, Sofia, Bulgaria

Rodríguez-Farré

Eduardo

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Madrid, Spain

Schulze-Osthoff

Klaus

University Clinics Tübingen, Tübingen, Germany

Schüz

Joachim

Danish Cancer Society, Institute of Cancer Epidemiology, Copenhagen, Denmark

Stahl

Dorothea

Paracelsus Private Medical University, Salzburg, Austria

Thomsen

Mogens

In pensione

Vermeire

Theodorus

National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), The Netherlands


ALLEGATO II

Elenco degli esperti nominati consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi

Elenco in ordine alfabetico degli esperti nominati dalla Commissione consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi, appartenenti al pool istituito con la decisione 2008/721/CE della Commissione

Cognome

Nome

Istituto o organizzazione di appartenenza

Ahlers

Jan

In pensione

Algorta

Jaime

Progenika Biopharma Group, Derio, Spain

Altenburger

Rolf

Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany

Ambrogi

Nicoletta

Department of pharmaceutical assistance Local Public Health Unit 4, Terni, Italy

André

Jean-Claude

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, France

Assmuth

Timo

Finnish Environment Institute (SYKE), Helsinki, Finland

Baars

Aalbert

In pensione

Bailey

Andrew

ViruSure GmbH, Vienna, Austria

Balicer

Ran

Clalit Health Services, Tel-Aviv, Israel

Bell

David

University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom

Bernard

Alfred

Université Catholique de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgium

Berry

Bernard

Berry Environmental Ltd, Shepperton, United Kingdom

Bommelaer

Jean

Laboratoire Shadeline France, Mouans-Sartoux, France

Boogaard

Pieter

Shell, The Hague, The Netherlands

Borrego

Carlos

University of Aveiro, Aveiro, Portugal

Breckenridge

Ross

University College London, London, United Kingdom

Broschard

Thomas

Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Brunnhuber

Stefan

University of Essen, Essen, Germany

Bubenheim

Michael

University Hospital of Rouen, Rouen, France

Cabanes

Pierre-André

Électricité de France, Paris, France

Calvo Rojas

Gonzalo

Hospital Clinic i Provincial of Barcelona, Barcelona, Spain

Carroquino

Maria

Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain

Cazals

Yves

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, France

Colbeck

Ian

University of Essex, Colchester, United Kingdom

Coleman

Michael

Aston University, Birmingham, United Kingdom

Cooke

Allan Melvin

Alchemy Compliance Ltd, Nottinghamshire, United Kingdom

Cotrim

Teresa

Technical University of Lisbon, Lisbon, Portugal

Crawford-Brown

Douglas

Pell Frischmann, London, United Kingdom

Cuypers

Ann

Hasselt University, Diepenbeek, Belgium

Dal Negro

Gianni

GlaxoSmithKline, Verona, Italy

Darbre

Philippa

University of Reading, Reading, United Kingdom

De Gaetano

Giovanni

Catholic University, Campobasso, Italy

Del Mazo

Jesus

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Madrid, Spain

De Paepe

Boel

Ghent University Hospital, Ghent, Belgium

De Sutter

Petra

Ghent University, Ghent, Belgium

Di Guardo

Antonio

University of Insubria, Varese, Italy

Dorigan

Lee

Public Health — Seattle & King County, Seattle, US

Dreher

Jean-Claude

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Bron, France

Duffus

John

John H Duffus, Edinburgh, United Kingdom

Ellerbrok

Heinz

Robert-Koch-Institut, Berlin, Germany

Emmanouil-Nikoloussi

Elpida-Niki

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Thessaloniki, Greece

Fernandes

Teresa

Napier University, Edinburgh, United Kingdom

Figueras

Maria

University Rovira I Virgili, Tarragona, Spain

Fillet

Anne-Marie

Électricité de France, Paris, France

Floc’h

François

ITEConsult, Genay, France

Fruijtier-Pölloth

Claudia

CATS Consultants GmbH, Gräfelfing, Germany

Fustinoni

Silvia

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlicnico Mangiagalli e Regina Elena, Milan, Italy

Galley-Taylor

Magdalen

Leicestershire County and Rutland Primary Care Trust, Enderby, United Kingdom

Garrigue

Jean-Luc

ImmunoSearch, Grasse, France

Gheber

Levi

Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva, Israel

Gibb

Herman

Tetra Tech Sciences, Arlington, US

Giménez-Arnau

Ana

Hospital del Mar. IMAS., Barcelona, Spain

Gjomarkaj

Mark

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rome, Italy

Goldberg

Michel

In pensione

Gordts

Bart

Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan, Bruges, Belgium

Górski

Andrzej

Warsaw Medical University/Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Grandjean

Philippe

University of Southern Denmark, Odense, Denmark

Greil

Gerald

King’s College London, London, United Kingdom

Griem

Peter

Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, Sulzbach, Germany

Gushulak

Brian

Government of Canada — Citizenship and Immigration Canada, Ottawa, Canada

Håkansson

Helen

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Hanke

Wojciech

Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM), Lodz, Poland

Harrison

Paul

PTCH Consultancy Limited, Market Harborough, United Kingdom

Hassenzahl

David

University of Nevada, Las Vegas, US

Hauptmann

Michael

Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands

Hayward

Gordon

Consumer Risk Limited, London, United Kingdom

Heederik

Dirk

Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

Hellebek

Annemarie

Hvidovre Hospital, Hvidovre, Denmark

Hensten

Arne

University of Tromsö, Tromsö, Norway

Hurley

John Fintan

Institute of Occupational Medicine, Edinburgh, United Kingdom

Jacobsen

Hans-Jörg

Leibniz University Hannover, Hannover, Germany

Jaźwiec-Kanyion

Bożena

Medical Center OMEGA, Sosnowiec, Poland

Jensen

Allan

Force Technology, Brøndby, Denmark

Jobling

Susan

Brunel University, Uxbridge, United Kingdom

Johansen

Jeanne Duus

Gentofte Hospital, Hellerup, Denmark

Kneuer

Carsten

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Koennecker

Gustav

Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine (ITEM), Hannover, Germany

Komulainen

Hannu

National Public Health Institute, Helsinki, Finland

Koppe

Janna

In pensione

Krätke

Renate

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Berlin, Germany

Kreyling

Wolfgang

Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health, Neuherberg/München, Germany

Kruize

Hanneke

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Lambré

Claude

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, France

Lambrozo

Jacques

Électricité de France, Paris, France

Landsiedel

Robert

BASF, Ludwigshafen, Germany

Latini

Giuseppe

Perrino Hospital, Brindisi, Italy

Laurent

Christian

Senza impiego

Lebret

Erik

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Lens

Piet

Unesco-IHE, Delft, The Netherlands

Lichtenbeld

Hera

NanoTox BV and Biomedbooster BV, Maastricht, The Netherlands

Lilienblum

Werner

LiCoTox (Lilienblum Consulting Toxicology), Hemmingen/Hannover, Germany

Liu

Qintao

AstraZeneca UK Ltd, Brixham, United Kingdom

Lopes

Isabel

University of Aveiro, Aveiro, Portugal

Luches

Armando

University of Salento, Lecce, Italy

Macpherson

Douglas

Faculty of Health Sciences, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

Maillard

Jean-Yves

Welsh School of Pharmacy, Cardiff University, Cardiff, United Kingdom

Mamo

Julian

University of Malta, Msida, Malta

Mangelsdorf

Inge

Fraunhofer Institute of Toxicology and Experimental Medicine (ITEM), Hannover, Germany

Marti

Amelia

University of Navarra, Pamplona, Spain

Marti-Mestres

Gilberte

University of Montpellier I, Montpellier, France

Martínez Serrano

Alberto

Autonomous University of Madrid (UAM), Madrid, Spain

Melhus

Äsa

Uppsala University, Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden

Melissos

Dimitrios

QACS Ltd, Athens, Greece

Minor

Philip

National Institute for Biological Standards and Control, Blanche Lane, South Mimms, Potters Bar, United Kingdom

Mølhave

Lars

University of Aarhus, Århus, Denmark

Montanaro

Fabio

Fabio Montanaro, Genova, Italy

Moseley

Harry

University of Dundee Ninewells Hospital & Medical School, Dundee, United Kingdom

Moulin

Gérard

National agency for veterinary medicinal products, Fougères, France

Mühlemann

Marc

Agroscope Liebefeld-Posieux Research Station ALP, Berne, Switzerland

Mulon

Laurence

Mulon Conseil, Saint-Maurice, France

Navas

José

Spanish National Institute for Agricultural and Food Research and Technology, Madrid, Spain

Nemery de Bellevaux

Benoit

Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

Nielsen

Elsa

Technical University of Denmark, Søborg, Denmark

Nogueira

António

University of Aveiro, Aveiro, Portugal

Nohynek

Gerhard

L’Oreal Research and Development, Asnières, France

Nordberg

Monica

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Nübling

Claudius

Paul-Ehrlich-Institut, Langen, Germany

Nychas

George-John

Agricultural University of Athens, Athens, Greece

Pallapies

Dirk

Forschungsinstitut für Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (BGFA), Bochum, Germany

Papadopoulou

Chrissanthy

University of Ioannina, Ioannina, Greece

Pandiella

Atanasio

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Madrid, Spain

Pauwels

Marleen

Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

Peijnenburg

Willie

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Peltonen

Kimmo

Finnish Food Safety Authority (Evira), Helsinki, Finland

Pereira

Ruth

University of Aveiro, Aveiro, Portugal

Petrova

Rumiana

In pensione

Pickup

Roger

Natural Environment Research Council, Centre for Ecology and Hydrology, Bailrigg, United Kingdom

Pirnay

Jean-Paul

Queen Astrid Military Hospital, Brussels, Belgium

Pitard

Alexandre

Fédération des Réseaux de Santé de Franche-Comté, Besançon, France

Polettini

Aldo

University of Verona, Verona, Italy

Popov

Todor

In pensione

Porzsolt

Franz

University of Ulm, Ulm, Germany

Pratt

Iona

Food Safety Authority of Ireland, Dublin, Ireland

Pukkala

Eero

Finnish Cancer Registry, Helsinki, Finland

Quesniaux

Valérie

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris, France

Ramsden

David

In pensione

Richert

Susann

Industriepark Wolfgang GmbH, Hanau, Germany

Riese

Hans

Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain

Robbins

Anthony

In pensione

Ryffel

Bernhard

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Orléans, France

Sacile

Roberto

University of Genova, Genova, Italy

Sakellaris

George

National Hellenic Research Foundation (NHRF), Athens, Greece

Salifoglou

Athanasios

Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Salman

Mo

Colorado State University, Colorado, US

Sans Menéndez

Susana

Institute of Health Studies — Generalitat of Catalonia, Barcelona, Spain

Santos-Sanches

Ilda

Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal

Saravanane

Raman

Pondicherry Engineering College, Pondicherry, India

Schnekenburger

Jürgen

Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany

Schowanek

Diederik

Procter & Gamble Eurocor, Strombeek-Bever, Belgium

Schulte

Stefan

BASF, Ludwigshafen, Germany

Scialli

Anthony

Tetra Tech Sciences, Arlington, US

Sharp

Stephen

Medical Research Council, Cambridge, United Kingdom

Simms

Ian

Health Protection Agency (HPA), London, United Kingdom

Simkó

Myrtill

Austrian Academy of Sciences, Institute of Technology Assessment, Vienna, Austria

Straif

Kurt

International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, France

Stück

Wolfgang

Wolfgang Stück, Koblenz, Germany

Spindler

Per

University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

Suh Macintosh

Helen

Harvard School of Public Health, Boston, US

Sweet

Jeremy

Sweet Environmental Consultants, Cambridge, UK

Tchepel

Oxana

University of Aveiro, Aveiro, Portugal

Torok

Andrea

National Institute for Environmental Health, Budapest, Hungary

Torrence

Mary

Department of Agriculture — Agricultural Research Service, Beltsville, US

Trevisan

Marco

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, Italy

Tribsch

Andreas

University of Salzburg, Salzburg, Austria

Tytgat

Jan

Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

Uter

Wolfgang

Friedrich-Alexander University (FAU), Erlangen, Germany

Vallaeys

Tatiana

University of Montpellier II, Montpellier, France

Van Beelen

Patrick

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Van Benthem

Jan

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Van De Meent

Dirk

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Van Den Hazel

Peter

Public Health Services Gelderland Midden, Arnhem, The Netherlands

Van Der Laan

Jan Willem

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Vanhaecke

Tamara

Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

Van Rongen

Eric

Health Council of the Netherlands, The Hague, The Netherlands

Verbeken

Gilbert

Ministry of Defence, Brussels, Belgium

Viluksela

Matti

National Public Health Institute, Kuopio, Finland

Virtanen

Jorma

University of Helsinki, Helsinki, Finland

Voncina

Ernest

Institute of Public Health, Maribor, Slovenia

Von Stackelberg

Katherine

Harvard School of Public Health, Boston, US

Wallet

France

Électricité de France, Paris, France

Walochnik

Julia

Medical University of Vienna, Vienna, Austria

Wester

Piet

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands

Widén

Frederik

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Uppsala, Sweden

Willing

Andreas

Cognis GmbH, Düsseldorf, Germany

Wu

Qinglan

Det Norske Veritas As, Hoevik, Norway

Yang

Hong

US Food and Drug Administration, Rockville, Maryland, US

Yu

Il Je

Korea Environment & Merchandise Testing Institute, Incheon, Korea

Zappa

Giovanna

Italian National Agency for New Technology, Energy and the Environment (ENEA), Rome, Italy

Zouali

Moncef

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Paris, France


20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/43


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2008 intesa a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

[notificata con il numero C(2009) 1013]

(I testi in lingua olandese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)

(2009/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

La Germania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno varato programmi d’azione per eliminare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e durata. La Germania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno chiesto l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2).

(3)

Le informazioni tecniche fornite dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia hanno consentito alla Commissione di effettuare un’analisi esauriente e accurata della situazione e di concludere che le condizioni per l’assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. Di conseguenza è opportuno concedere un contributo finanziario comunitario destinato a coprire le spese relative a tali programmi.

(4)

Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, secondo l’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore di parte del programma di lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, presentato dai Paesi Bassi, va ridotta poiché il programma notificato da tale Stato membro ha già beneficiato di un finanziamento comunitario ai sensi della decisione 2007/877/CE della Commissione (3).

(5)

In conformità dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione accerta se la comparsa dell’organismo nocivo in questione sia stata causata da esami o ispezioni inadeguati e adotta i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli interventi fitosanitari devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2008 destinato a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione figuranti nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’importo complessivo del contributo finanziario di cui all’articolo 1 è pari a 871 953 EUR.

2.   Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.

Articolo 3

Il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

presentazione di elementi di prova delle misure adottate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002;

b)

presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002.

Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.

(3)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 51.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


ALLEGATO

PROGRAMMI DI ERADICAZIONE

Legenda:

a= anni di attuazione del programma di eradicazione.

Sezione I —   Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

Spesa rimborsabile

(EUR)

Contributo comunitario massimo (EUR)

per programma

Germania, regione Baden-Württemberg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2007

481 817

240 908

Germania, regione Baviera

Diabrotica virgifera

Zea mays

2007

197 319

98 659

Paesi Bassi

Diabrotica virgifera

Zea mays

2006

125 320

62 660

Paesi Bassi

PSTVd

Brugmansia spp., Solanum jasminoides

2006, 2007

687 606

343 803

Paesi Bassi

TRSV

Hemerocallis spp., Iris spp.

2006

148 589

74 294

Slovenia

Dryocosmus kuriphilus

Castanea sp.

2007

41 307

20 653


Sezione II —   Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente

Stato membro

Organismi nocivi combattuti

Vegetali interessati

Anno

a

Spesa rimborsabile

(EUR)

Tasso

(%)

Contributo comunitario massimo

(EUR)

Paesi Bassi

Diabrotica virgifera

Zea mays

2007

3

68 837

45

30 976


Contributo comunitario totale (EUR)

871 953


20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/46


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2009

che modifica la decisione 2008/883/CE relativamente al Brasile per quanto riguarda la data a partire dalla quale sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni fresche bovine

[notificata con il numero C(2009) 1040]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, e i punti 1, primo comma, e 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni.

(2)

La decisione 79/542/CEE dispone che le importazioni di carni fresche destinate al consumo umano siano autorizzate unicamente se tali carni provengono da un territorio di un paese terzo o di una parte di esso figurante nell’elenco dell’allegato II, parte 1, di tale decisione e se le carni fresche soddisfano le prescrizioni stabilite nell’opportuno certificato veterinario relativo a tali carni conformemente ai modelli indicati nell’allegato II, parte 2, tenendo conto di ogni condizione specifica o garanzia supplementare richiesta per le carni.

(3)

La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/642/CE della Commissione (3), ha, tra l’altro, reinserito gli Stati di Paraná e São Paulo nella voce relativa al Brasile nell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE, avente il codice del territorio BR-3 ai fini dell’importazione nella Comunità di carni bovine disossate e frollate provenienti da animali macellati dal 1o agosto 2008 in poi.

(4)

La decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/883/CE della Commissione (4) ha ulteriormente modificato il predetto allegato per quanto riguarda la voce relativa al Brasile avente il codice del territorio BR-1 al fine di reinserire il Mato Grosso do Sul e includere il resto degli Stati di Minas Gerais e Mato Grosso per consentire l’importazione nella Comunità di carni bovine disossate e frollate provenienti da animali macellati dal 1o dicembre 2008 in poi. Tuttavia, a norma dell’articolo 2 della decisione 2008/883/CE, è possibile importare nella Comunità partite di carni bovine fresche disossate e frollate dal territorio avente il codice BR-1 di cui alla decisione 2008/642/CE e provenienti da animali macellati prima del 1o dicembre 2008 sino al 14 gennaio 2009.

(5)

È opportuno prorogare il termine dell’autorizzazione per l’importazione nella Comunità delle partite di carni bovine di animali macellati entro il 1o dicembre 2008 provenienti dal territorio brasiliano avente il codice BR-1 e figurante nella voce relativa al Brasile di cui all’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE, modificata dalla decisione 2008/642/CE, essendo detto territorio esente da pericoli di carattere sanitario e già autorizzati, prima di tale data, a importare carni fresche nella Comunità. Di conseguenza, occorre modificare l’articolo 2 della decisione 2008/883/CE onde autorizzare tali importazioni sino al 30 giugno 2009.

(6)

La decisione 2008/883/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 2 della decisione 2008/883/CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Le partite di carni bovine fresche disossate e frollate provenienti dal territorio brasiliano avente il codice BR-1, come indicato nell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, modificata dalla decisione 2008/642/CE della Commissione (5), di animali macellati entro il 1o dicembre 2008 possono continuare a essere importate nella Comunità sino al 30 giugno 2009.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(3)  GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36.

(4)  GU L 316 del 26.11.2008, pag. 14.

(5)  GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36


20.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.