ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 48

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
19 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 137/2009 della Commissione, del 18 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 138/2009 della Commissione, del 18 febbraio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2009/11/CE della Commissione, del 18 febbraio 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad ( 1 )

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/140/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2009, relativa alla non pubblicazione del riferimento alla norma EN 3-9:2006 Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2, conformemente alla direttiva 97/23/CE riguardante le attrezzature a pressione [notificata con il numero C(2009) 666]  ( 1 )

13

 

 

2009/141/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2009, che anticipa la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione concesso per la campagna di commercializzazione 2008-2009 a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 798]

16

 

 

2009/142/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2009, relativa a un contributo finanziario della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 977]

17

 

 

2009/143/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2009, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 978]

19

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/1


REGOLAMENTO (CE) N. 137/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

129,4

JO

62,0

MA

42,8

TN

106,6

TR

88,9

ZZ

85,9

0707 00 05

JO

161,3

MA

77,9

TR

178,8

ZZ

139,3

0709 90 70

JO

239,8

MA

75,2

TR

137,4

ZZ

150,8

0709 90 80

EG

94,1

ZZ

94,1

0805 10 20

EG

44,7

IL

55,8

MA

52,8

TN

46,7

TR

61,4

ZZ

52,3

0805 20 10

IL

149,0

MA

91,1

ZZ

120,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

75,3

IL

91,6

JM

119,0

MA

75,8

PK

52,1

TR

64,4

ZZ

79,7

0805 50 10

EG

81,5

MA

51,7

TR

56,7

ZZ

63,3

0808 10 80

CA

89,7

CN

69,2

MK

25,2

US

111,9

ZZ

74,0

0808 20 50

AR

103,3

CL

77,2

CN

67,7

US

113,6

ZA

97,1

ZZ

91,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/3


REGOLAMENTO (CE) N. 138/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 28, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, in combinato disposto con l'articolo 30, un aiuto all'ammasso privato obbligatorio di determinati formaggi italiani.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione (2) ha stabilito le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato di determinati formaggi italiani.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2659/94 è stato abrogato in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (3), ma continua ad applicarsi per i contratti conclusi anteriormente al 1o marzo 2009.

(4)

Il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (4)«Health Check», ha abolito l'aiuto all'ammasso privato per i formaggi italiani istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. La soppressione dell'aiuto acquista efficacia a decorrere dal 1o aprile 2009.

(5)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 si applicherebbe all'aiuto all'ammasso privato di determinati formaggi italiani per un periodo di un mese (dal 1o marzo al 31 marzo 2009). Tale regolamento non contiene le necessarie modalità applicabili a tal fine. Sarebbe pertanto necessario adottare un nuovo regolamento per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di tali formaggi italiani, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il nuovo regolamento si applicherebbe solo per un mese.

(6)

Per preservare l'efficacia dell'aiuto e snellire le formalità amministrative sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali si ritiene più opportuno prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2659/94 ai contratti conclusi nell'ambito di tale regolamento anteriormente al 1o aprile 2009.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 826/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 42, secondo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato anteriormente al 1o aprile 2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

(3)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.


DIRETTIVE

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/5


DIRETTIVA 2009/11/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 della Commissione (3) fissano le modalità d'attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'elenco comprende il bensulfuron, il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio, il p-nitrofenolato di sodio e il tebufenpirad.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il bensulfuron lo Stato membro relatore era l'Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate l'11 settembre 2006. Per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio, lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 dicembre 2005. Per il tebufenpirad lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 12 marzo 2007.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state sottoposte all'esame di esperti dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 26 settembre 2008 per il bensulfuron, il 30 settembre 2008 per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio e il 23 ottobre 2008 per il tebufenpirad come rapporti scientifici dell'EFSA (4). Questi rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzati in forma di rapporti di riesame della Commissione il 2 dicembre 2008 per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio, il p-nitrofenolato di sodio e il tebufenpirad e l'8 dicembre 2008 per il bensulfuron.

(4)

In base ai vari esami effettuati i prodotti fitosanitari contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad si possono ritenere, in generale, conformi ai requisiti di cui di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nei rapporti di riesame della Commissione. È perciò opportuno includere tali sostanze attive nell’allegato I, affinché tutti gli Stati membri possano rilasciare ai sensi della suddetta direttiva le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono.

(5)

Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. Pertanto, al notificante deve essere chiesto di fornire ulteriori informazioni sulla specifica chimica, informazioni sulla via e il tasso di degradazione del bensulfuron in condizioni aerobiche di suolo inondato e informazioni relative alla pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per il consumatore. Inoltre è opportuno che siano effettuati ulteriori esami per il 5-nitroguaiacolato di sodio, l'o-nitrofenolato di sodio e il p-nitrofenolato di sodio per confermare la valutazione dei rischi per le acque freatiche, e che tali studi siano presentati dal notificante. Infine, per quanto riguarda il tebufenpirad, è opportuno che il notificante fornisca informazioni che confermino l'assenza di impurità rilevanti e altre informazioni circa il rischio per gli uccelli insettivori.

(6)

Prima di includere una sostanza attiva nell’allegato I, è opportuno che trascorra un lasso di tempo ragionevole per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi alle nuove prescrizioni che da tale inclusione derivano.

(7)

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE in conseguenza dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, gli Stati membri devono disporre di sei mesi di tempo dalla data dell'iscrizione per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti indicate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, deve essere previsto un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo di cui all’allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, secondo i principi uniformi enunciati nella direttiva 91/414/CEE.

(8)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tuttavia, tale chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o maggio 2010.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o ne sono corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad entro il 30 aprile 2010.

Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni indicate nell'allegato I della direttiva suddetta relativamente a bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad, e che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta, in conformità delle condizioni dell'articolo 13 della stessa direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come uniche sostanze attive o come sostanze attive combinate ad altre, iscritte entro il 31 ottobre 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri procedono a una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle voci dell'allegato I di tale direttiva relative a bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di prodotti contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come unica sostanza attiva, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014; o

b)

nel caso di prodotti contenenti bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad come sostanza attiva in combinazione con altre, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro il termine, se successivo a tale data, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o novembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 178, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bensulfuron (finalizzato il 26 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 191, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium (5-nitroguaiacolate, o-nitrophenolate, p-nitrophenolate) (finalizzato il 30 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 192, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenpyrad (finalizzato il 23 ottobre 2008).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte le seguenti voci:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni particolari

«276

Bensulfuron

CAS N. 83055-99-6

CIPAC N. 502.201

α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron)

methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)

≥ 975 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

la protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto,

la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante trasmetta alla Commissione:

ulteriori studi sulla specifica,

ulteriori informazioni concernenti la via e il tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato,

informazioni concernenti la pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per i consumatori.

Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

277

5-nitroguaiacolato di sodio

CAS N. 67233-85-6

CIPAC N. non assegnato

Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'uso come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame su 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e suffragata da adeguati dati analitici; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato in relazione alla specificazione della sostanza tecnica,

la tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se opportuno, misure di riduzione del rischio.

Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi sul rischio per le acque freatiche. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

278

o-nitrofenolato di sodio

CAS N. 824-39-5

CIPAC N. non assegnato

Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

Le seguenti impurità presentano un rischio tossicologico:

 

fenolo

tenore massimo: 0,1 g/kg

 

2,4 dinitrofenolo

tenore massimo: 0,14 g/kg

 

2,6 dinitrofenolo

tenore massimo: 0,32 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'uso come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame su 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e suffragata da adeguati dati analitici; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato in relazione alla specificazione della sostanza tecnica,

la tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se opportuno, misure di riduzione del rischio.

Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi sul rischio per le acque freatiche. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

279

p-nitrofenolato di sodio

CAS N. 824-78-2

CIPAC N. non assegnato

Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate

≥ 998 g/kg

Le seguenti impurità presentano un rischio tossicologico:

 

fenolo

tenore massimo: 0,1 g/kg

 

2,4 dinitrofenolo

tenore massimo: 0,07 g/kg

 

2,6 dinitrofenolo

tenore massimo: 0,09 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'uso come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame su 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e suffragata da adeguati dati analitici; il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato in relazione alla specificazione della sostanza tecnica,

la tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

la protezione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva è applicata in zone sensibili per le condizioni del suolo e/o le caratteristiche climatiche. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se opportuno, misure di riduzione del rischio.

Gli Stati membri interessati richiedono la presentazione di altri studi sul rischio per le acque freatiche. Essi provvedono affinché i notificanti trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

280

Tebufenpirad

CAS N. 119168-77-3

CIPAC N. 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

≥ 980 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come acaricida o insetticida.

PARTE B

Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e provvedono affinché tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si tiene conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle sue appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

la sicurezza degli operatori e dei lavoratori; gli Stati membri provvedono affinché le condizioni d'uso prescrivano l'impiego di adeguate attrezzature di protezione personale,

la protezione degli organismi acquatici; gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano, ove opportuno, misure di riduzione del rischio, come zone cuscinetto,

la protezione degli uccelli insettivori; gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano, ove opportuno, misure di riduzione del rischio.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché il notificante trasmetta alla Commissione:

ulteriori informazioni confermanti l'assenza di impurità rilevanti,

ulteriori informazioni circa i rischi per gli uccelli insettivori.

Gli Stati membri provvedono affinché il notificante trasmetta tali informazioni entro il 31 ottobre 2011.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nei rapporti di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

relativa alla non pubblicazione del riferimento alla norma EN 3-9:2006 «Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2», conformemente alla direttiva 97/23/CE riguardante le attrezzature a pressione

[notificata con il numero C(2009) 666]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (1) e in particolare l’articolo 6,

visto il parere del comitato permanente istituito ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nonché delle norme per i servizi della società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/23/CE prevede che le attrezzature e gli insiemi a pressione possano essere immessi sul mercato e messi in servizio solo se, una volta correttamente installati, sottoposti a manutenzione e usati per lo scopo per il quali sono previsti, non mettono in pericolo la salute e sicurezza delle persone e, eventualmente, degli animali domestici e dei beni.

(2)

Le attrezzature e gli insiemi a pressione, se conformi a norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(3)

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 97/23/CE, la Svezia, ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 3-9:2006, adottata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 2 novembre 2006, i cui riferimenti non sono stati ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)

La Svezia ritiene che le sezioni 4, 5.1, 5.2, 5.4, 6 e 8 della norma EN 3-9:2006 non rispondano ai requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE.

(5)

La Svezia ritiene che la sezione 4 (materiali) della norma EN 3-9:2006 dia solo informazioni generali e sia perciò impossibile formulare soluzioni tecniche sui materiali di cui al punto 4 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. Effettuare una scelta precisa dei materiali è, però, un elemento essenziale per soddisfare i requisiti fondamentali di sicurezza di una attrezzatura a pressione in conformità di quanto richiesto con il mandato M/071 conferito al CEN.

(6)

La sezione 4 della norma EN 3-9:2006 non precisa i tipi di materiali da utilizzare. La norma si limita a escludere l’uso di materiali non metallici per i corpi dei dispositivi di azionamento e prescrive che i materiali delle componenti passibili di entrare in contatto con il contenuto siano compatibili sia con il contenuto che con il materiale di altre componenti. In mancanza, perciò, di caratteristiche tecniche concrete, la sezione 4 della norma EN 3-9:2006 non può conferire la presunzione di conformità ai requisiti del punto 4 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(7)

La Svezia ritiene che la sezione 5 (caratteristiche) della norma EN 3-9:2006, e in particolare le sottosezioni 5.1 e 5.2, non contengano, riguardo alle caratteristiche dei recipienti di CO2, prescrizioni tecniche relative alla resistenza necessaria per il contenimento della pressione. La Svezia ritiene che queste clausole non soddisfino i punti 2.3 e 2.9 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(8)

Le sottosezioni 5.1 e 5.2 della norma EN 3-9:2006 non contengono requisiti specifici di progettazione del cilindro e del dispositivo di azionamento né soluzioni tecniche dettagliate che garantiscano operazioni di riempimento e di svuotamento sicure. Esse non bastano perciò a conferire la presunzione di conformità ai requisiti per un uso e funzionamento sicuri di cui al punto 2.3 e per un riempimento e svuotamento sicuri di cui al punto 2.9 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(9)

La Svezia ritiene inoltre che la sezione 5.4 della norma EN 3-9:2006 non soddisfi il punto 2.11.2 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(10)

La sottosezione 5.4 della norma EN 3-9:2006 specifica che il dispositivo di sicurezza a disco di rottura deve attivarsi quando la pressione è compresa tra una pressione superiore del 10 % alla pressione massima ammissibile PS e la pressione di prova PT. La norma classifica il disco di rottura nella categoria degli accessori di sicurezza. Il disco di rottura non è però un dispositivo tipico di limitazione della pressione ma piuttosto un dispositivo di protezione destinato a limitare i danni in caso di eccessivo riempimento o surriscaldamento. Il punto 2.11.2 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE sui dispositivi di limitazione della pressione impone inoltre che tali dispositivi siano costruiti in modo da impedire che la pressione superi permanentemente la pressione massima ammissibile PS e che PS possa essere superata solo per un impulso momentaneo e solo per il 10 %. Questa sezione non può perciò conferire alla direttiva 97/23/CE la presunzione di conformità.

(11)

Secondo la Svezia, la sezione 6 della norma EN 3-9:2006 (fabbricazione dell’insieme estintore) è destinata, in base al suo allegato ZA, a garantire la conformità ai requisiti di cui al punto 2.8 (insiemi) dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. Ma il punto 2.8 dell’allegato I di tale direttiva si riferisce alle caratteristiche piuttosto che alla fabbricazione dell’insieme estintore.

(12)

Il punto 2.8 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE elenca la caratteristiche progettuali degli insiemi per garantire l’idoneità delle varie componenti, la loro interazione e il corretto assemblaggio in un complesso integrato e funzionale. I requisiti dettagliati concernenti la fabbricazione si trovano al punto 3 dell’allegato I della direttiva.

(13)

La sezione 6 della norma EN 3-9:2006 non elenca caratteristiche specifiche. Essa contiene informazioni piuttosto generali sia di progettazione che di fabbricazione, senza tuttavia essere sufficiente a conferire la presunzione di conformità ai requisiti di cui al punto 2.8 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE. Poiché inoltre il contenuto di questa sezione non corrisponde ai pertinenti requisiti della direttiva, esso può dar luogo a confusione.

(14)

La Svezia ritiene infine che la sezione 8 della norma EN 3-9:2006 non soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE in quanto mancano 2 parametri tra i più importanti: la pressione massima ammissibile PS e temperatura massima ammissibile (TSmax).

(15)

La direttiva 97/23/CE, allegato I, punto 3.3 contiene requisiti dettagliati di marcatura e di etichettatura per le attrezzature a pressione. Ciò comprende informazioni sui principali limiti minimi e massimi, per tutte le attrezzature a pressione.

(16)

La sezione 8 della norma EN 3-9:2006 elenca caratteristiche di pressione massima ammissibile PS ma non di temperatura minima e massima ammissibile (TSmin/TSmax). Essa non è perciò sufficiente a conferire la presunzione di conformità al punto 3.3 dell’allegato I della direttiva 97/23/CE.

(17)

Valutando complessivamente la struttura e il contenuto della norma EN 3-9:2006 non è chiaro inoltre se essa riguarda le caratteristiche progettuali del solo insieme (estintore portatile a pressione) o anche le caratteristiche delle componenti e la fabbricazione dell’insieme. Anche il suo campo d’applicazione e la relazione tra le sue clausole e i requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE possono dar luogo a confusione.

(18)

In base alla norma EN 3-9:2006, alle informazioni ricevute nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali, al CEN e all’industria e valutati tutti i possibili aspetti, risulta pertanto che la norma EN 3-9:2006 armonizzata non rispetta i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 97/23/CE.

(19)

I riferimenti della norma EN 3-9:2006 non devono perciò essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 3-9:2006 «Estintori d’incendio portatili — parte 9: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la resistenza alla pressione di estintori a CO2» non deve essere pubblicato nell’elenco delle norme della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.


19.2.2009   

IT

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L 48/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2009

che anticipa la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione concesso per la campagna di commercializzazione 2008-2009 a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 798]

(2009/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comuntià europea,

visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006 consente alla Commissione di anticipare le date di pagamento degli aiuti accordati nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero, stabilito dal suddetto regolamento.

(2)

Poiché le necessarie risorse finanziarie sono disponibili nel fondo di ristrutturazione di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 320/2006, agli Stati membri va concessa l’opportunità di anticipare la data di pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione accordato durante la campagna di commercializzazione 2008-2009 alle imprese, ai coltivatori e ai fornitori di macchinari che abbiano rinunciato alla propria quota a decorrere dal 1o ottobre 2008 fino alla data del pagamento della prima rata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono pagare il 100 % dell’aiuto alla ristrutturazione di cui all’articolo 3 del suddetto regolamento per quanto riguarda la campagna di commercializzazione 2008-2009 in una sola rata. In tal caso, il pagamento sarà effettuato nel giugno 2009.

Gli Stati membri debbono informare la Commissione entro il 31 marzo 2009 se intendono ricorrere alla possibilità contemplata nel primo paragrafo.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


19.2.2009   

IT

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L 48/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

relativa a un contributo finanziario della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 977]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2009/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri volatili in cattività con gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli che perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria sussiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altri allevamenti avicoli all’interno dello Stato membro interessato, ma anche in altri Stati membri e paesi terzi attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo o di prodotti avicoli.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario a copertura delle spese relative ad alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE fissa le norme sulle percentuali delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità per interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Nel 2008 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure a norma della direttiva 2005/94/CE.

(8)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Il 1o agosto 2008 e il 3 settembre 2008 il Regno Unito ha presentato una stima delle spese sostenute per l’eradicazione dell’influenza aviaria.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dalla Comunità al Regno Unito

Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione delle misure volte a combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


19.2.2009   

IT

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L 48/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 978]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2009/143/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e altri volatili in cattività che ha un notevole impatto sulla redditività degli allevamenti avicoli causando perturbazioni al commercio intracomunitario e all’esportazione verso i paesi terzi.

(2)

In caso di manifestazione dell’influenza aviaria esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altre aziende agricole all’interno dello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi tramite il commercio di pollame vivo o prodotti a base di pollame.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2) stabilisce le misure che devono immediatamente essere applicate dagli Stati membri con la massima urgenza per evitare l’ulteriore diffusione del virus nel caso d’insorgenza di un focolaio.

(4)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire i costi di talune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE fissa le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d’urgenza volti all’eradicazione dell’influenza aviaria è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Nel 2008 in Danimarca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. In conformità della decisione 2005/94/CE, la Danimarca ha adottato misure volte a combattere tali focolai.

(8)

La Danimarca ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Il 13 maggio 2008 e il 1o luglio 2008 la Danimarca ha presentato una stima dei costi per l’adozione di misure volte ad eradicare l’influenza aviaria.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità per la Danimarca

La Danimarca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


19.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.