ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XI ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2009/127/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 133/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
129,4 |
JO |
68,6 |
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MA |
43,2 |
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TN |
134,4 |
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TR |
87,8 |
|
ZZ |
92,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
170,1 |
MA |
134,2 |
|
TR |
164,1 |
|
ZZ |
156,1 |
|
0709 90 70 |
MA |
85,2 |
TR |
128,4 |
|
ZZ |
106,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
164,4 |
ZZ |
164,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,2 |
IL |
51,8 |
|
MA |
64,3 |
|
TN |
46,4 |
|
TR |
71,0 |
|
ZZ |
56,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
144,4 |
MA |
91,8 |
|
ZZ |
118,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
88,6 |
JM |
85,4 |
|
MA |
150,0 |
|
PK |
47,6 |
|
TR |
65,9 |
|
ZZ |
87,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
44,9 |
MA |
55,8 |
|
TR |
52,5 |
|
ZZ |
51,1 |
|
0808 10 80 |
CN |
71,6 |
MK |
32,6 |
|
US |
105,7 |
|
ZZ |
70,0 |
|
0808 20 50 |
AR |
113,7 |
CL |
79,6 |
|
CN |
84,1 |
|
US |
107,3 |
|
ZA |
115,2 |
|
ZZ |
100,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 134/2009 DELLA COMMISSIONE
del 16 febbraio 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XI
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 istituisce obblighi di registrazione per i fabbricanti o gli importatori comunitari di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, in base ai quali, nell’ambito del fascicolo di registrazione, i dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni di cui agli allegati da VI a XI. |
(2) |
A norma dell’allegato XI i dichiaranti possono, a determinate condizioni, omettere la sperimentazione prevista nell’allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e in conformità di quanto disposto dagli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(3) |
Al fine di evitare dubbi dovrebbe essere chiarito che nel punto 3.1 il riferimento ai punti 8.6 e 8.7 rimanda solo all’allegato VIII. |
(4) |
Occorre stabilire i criteri che determinino cosa s’intenda per «giustificazione adeguata» ai fini dell’omissione della sperimentazione di cui all’allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e in conformità di quanto disposto dagli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(5) |
Sulla base dell’esperienza acquisita con l’elaborazione degli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stati individuati tre criteri diversi per l’esonero dalla sperimentazione in base alle informazioni sull’esposizione. Il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che l’esposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche. Il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata l’applicazione di condizioni rigorosamente controllate all’intero ciclo di vita della sostanza. Il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare l’esposizione, non sia rilasciata nell’arco dell’intero ciclo di vita e sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi di fabbricazione e produzione. È pertanto opportuno che i suddetti criteri, definiti al fine di giustificare l’omissione della sperimentazione, siano inseriti nel regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Il punto 3 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dal seguente:
«3. SPERIMENTAZIONE ADATTATA IN MODO SPECIFICO A UNA SOSTANZA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE
3.1. Sulla base degli scenari di esposizione sviluppati nella relazione sulla sicurezza chimica può essere omessa la sperimentazione di cui all’allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e in conformità a quanto disposto dagli allegati IX e X.
3.2. In tutti i casi, occorre fornire una giustificazione e una documentazione adeguate. La giustificazione si deve basare su una valutazione completa e rigorosa dell’esposizione a norma dell’allegato I, punto 5, e deve soddisfare uno dei seguenti criteri:
a) |
il fabbricante o l’importatore dimostra e documenta che tutte le seguenti condizioni sono rispettate:
|
b) |
nei casi in cui la sostanza non è incorporata in un articolo, il fabbricante o l’importatore dimostra e documenta, per tutti gli scenari del caso, che nell’intero ciclo di vita vengono applicate le condizioni rigorosamente controllate definite all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f); |
c) |
nei casi in cui la sostanza è incorporata in un articolo in cui è fissata in maniera permanente in una matrice o altrimenti rigorosamente confinata attraverso mezzi tecnici, è dimostrato e documentato che tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
|
3.3. Le condizioni d’uso specifiche devono essere comunicate attraverso la catena d’approvvigionamento a norma degli articoli 31 o 32, secondo il caso.
(1) Ai fini del punto 3.2, lettera a) ii), fatte salve le disposizioni previste agli allegati IX e X, punto 8.7, colonna 2, un DNEL derivato da test di screening per la tossicità per la riproduzione/lo sviluppo non è considerato idoneo al fine di omettere studi sulla tossicità per lo sviluppo prenatale o studi sulla tossicità per la riproduzione su due generazioni. Ai fini del punto 3.2, lettera a) ii), fatte salve le disposizioni previste agli allegati IX e X, punto 8.6, colonna 2, un DNEL derivato da studi di tossicità a dose ripetuta a 28 giorni non è considerato idoneo al fine di omettere studi sulla tossicità a dose ripetuta a 90 giorni.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/6 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari
(2009/127/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 280 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo di cooperazione per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, anche relativamente all’IVA e alle accise. |
(2) |
Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, e con riserva della sua conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004. |
(3) |
L’accordo istituisce un comitato misto con poteri decisionali in determinati settori ed è quindi necessario specificare chi rappresenti la Comunità in tale comitato. |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («l’accordo»), e l’atto finale che lo accompagna sono approvati a nome della Comunità.
I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione (2).
Articolo 2
Per le materie di sua competenza, la Comunità è rappresentata dalla Commissione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 39 dell’accordo.
La posizione che la Comunità adotterà in fase di attuazione dell’accordo per quanto riguarda le decisioni o raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all’articolo 44, paragrafo 2, dell’accordo (3).
Il presidente del Consiglio notifica una dichiarazione della Comunità europea secondo cui, fino alla data di entrata in vigore dell’accordo, la Comunità si considera vincolata dall’accordo stesso, nei limiti della sua competenza, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione, in conformità dell’articolo 44, paragrafo 3, dell’accordo (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU C 304 E dell’1.12.2005, pag. 106.
(2) Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta Ufficiale.
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
(4) La data di applicazione dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera in virtù dell’articolo 44, paragrafo 3 dell’accordo, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.
ACCORDO DI COOPERAZIONE
fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari
LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall’altra,
in prosieguo denominate parti contraenti,
CONSIDERANDO le strette relazioni fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera, dall’altro,
DESIDEROSE di lottare in modo efficace contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari,
TENENDO CONTO della necessità di rafforzare l’assistenza amministrativa in tali settori,
CONVINTE che l’assistenza giudiziaria, che includa perquisizioni e sequestri, debba essere accordata anche in tutti i casi di contrabbando e di evasione in materia di fiscalità indiretta, e segnatamente di imposta sul valore aggiunto, dazi doganali e accise,
RICONOSCENDO l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Oggetto del presente accordo è un ampliamento dell’assistenza amministrativa e dell’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, allo scopo di combattere le attività illecite di cui all’articolo 2.
Articolo 2
Campo d’applicazione
1. Il presente accordo si applica ai settori seguenti:
a) |
la prevenzione, l’individuazione, l’investigazione, il perseguimento e la repressione, in campo amministrativo e penale, della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti, per quanto riguarda:
|
b) |
il sequestro e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite menzionate alla lettera a). |
2. La cooperazione ai sensi del titolo II (assistenza amministrativa) e del titolo III (assistenza giudiziaria) non potrà essere rifiutata per il solo motivo che la domanda si riferisce a una violazione che la parte contraente richiesta qualifica come infrazione fiscale, o per il motivo che la legislazione della parte contraente richiesta non prevede lo stesso tipo di prelievi o di esborsi o non contiene lo stesso tipo di regolamentazione o la stessa qualificazione giuridica dei fatti della legislazione della parte contraente richiedente.
3. Nel campo d’applicazione del presente accordo è incluso il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dallo stesso, a condizione che i reati preliminari siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.
4. Le imposte dirette sono escluse dal campo d’applicazione del presente accordo.
Articolo 3
Casi d’importanza minore
1. L’autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se l’importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25 000 EUR, o se il valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100 000 EUR, a meno che l’operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona sospettata, sia considerata di estrema gravità dalla parte contraente richiedente.
2. L’autorità della parte contraente richiesta informa senza indugio l’autorità della parte contraente richiedente dei motivi del rifiuto della domanda di cooperazione.
Articolo 4
Ordine pubblico
La cooperazione può essere rifiutata se la parte contraente richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda sia di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di detta parte contraente.
Articolo 5
Trasmissione di informazioni e di elementi di prova
1. Le informazioni e gli elementi di prova comunicati od ottenuti in virtù del presente accordo, in qualsiasi forma, sono coperti dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione nazionale della parte contraente che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie.
Tali informazioni e tali elementi di prova non possono, in particolare, essere comunicati a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, negli Stati membri o nella Confederazione Svizzera, vi hanno accesso in virtù delle loro funzioni, né possono essere utilizzate da queste per fini diversi da quelli rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo.
2. Le informazioni e gli elementi di prova ottenuti dalla parte contraente richiedente in applicazione del presente accordo possono essere trasmessi a qualsiasi parte contraente che svolga un’indagine per la quale non è esclusa una cooperazione, o se esistono indicazioni concrete che tale parte contraente potrebbe utilmente svolgere una tale indagine. Questa comunicazione non può avvenire a fini diversi da quelli previsti nel presente accordo.
3. La trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova, ottenuti in virtù del presente accordo, a un’altra parte contraente o a più parti contraenti non può essere oggetto di un ricorso nella parte contraente inizialmente richiesta.
4. Ogni parte contraente che riceva informazioni o elementi di prova conformemente al paragrafo 2 rispetta i limiti di utilizzo opposti dalla parte contraente richiesta alla parte contraente richiedente la prima trasmissione.
5. La trasmissione di informazioni e di elementi di prova, ottenuti in applicazione del presente accordo, da una parte contraente a uno Stato terzo, è soggetta all’autorizzazione della parte contraente che è all’origine di tali informazioni e di tali elementi di prova.
Articolo 6
Riservatezza
La parte contraente richiedente può chiedere alla parte contraente richiesta di far sì che la domanda e il suo contenuto restino riservati, nella misura in cui ciò sia compatibile con l’esecuzione della domanda. Se la parte contraente richiesta non può rispettare le esigenze di riservatezza, ne informa precedentemente l’autorità della parte contraente richiedente.
TITOLO II
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
CAPO 1
Disposizioni generali
Articolo 7
Relazione con altri accordi
Il presente titolo lascia impregiudicate le disposizioni applicabili all’assistenza giudiziaria in materia penale e gli obblighi più estesi nel settore dell’assistenza amministrativa o le disposizioni più vantaggiose di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione fra le parti contraenti, in particolare il protocollo supplementare relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale del 9 giugno 1997.
Articolo 8
Portata
1. Le parti contraenti si prestano mutualmente assistenza per combattere le attività illecite di cui al presente accordo, in particolare con la prevenzione e l’individuazione di operazioni e altri atti e omissioni contrari alla legislazione pertinente, e con lo svolgimento di indagini in merito.
2. L’assistenza di cui al presente titolo interessa tutte le autorità amministrative competenti delle parti contraenti che agiscano nell’esercizio di poteri di inchiesta amministrativa o di poteri di azione penale, compresi i casi in cui tali autorità esercitano dei poteri su richiesta delle autorità giudiziarie.
Se un’indagine penale è effettuata da un’autorità giudiziaria o sotto la sua direzione, tale autorità determina se le domande di assistenza reciproca o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell’assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base del presente titolo.
Articolo 9
Competenze
1. Le autorità delle parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo nell’ambito delle competenze ad esse conferite sulla base del loro diritto interno. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come modifica delle competenze conferite in virtù delle disposizioni interne alle autorità delle parti contraenti a norma del presente titolo.
Esse procedono come se agissero per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità della propria parte contraente. A tal fine esse si avvalgono di tutti i poteri giuridici a loro disposizione nell’ambito del loro diritto interno per dar seguito alla domanda.
2. Le domande rivolte ad autorità non competenti sono trasmesse senza indugio da queste all’autorità competente.
Articolo 10
Proporzionalità
L’autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione quando risulta in modo evidente che:
a) |
il numero e il tipo delle richieste presentate in un determinato periodo di tempo dalla parte contraente richiedente impongono all’autorità della parte contraente richiesta un onere amministrativo eccessivo; |
b) |
l’autorità della parte contraente richiedente non ha esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito. |
Articolo 11
Servizi centrali
1. Ciascuna parte contraente designa uno o più servizi centrali competenti a trattare le domande di assistenza amministrativa ai sensi del presente titolo.
Tali servizi ricorrono a ogni autorità amministrativa competente per l’esecuzione dell’assistenza richiesta.
2. I servizi centrali comunicano direttamente fra di loro.
3. L’attività dei servizi centrali non esclude, in particolare nei casi di urgenza, la cooperazione diretta fra le altre autorità delle parti contraenti che sono competenti nei campi d’applicazione del presente accordo. I servizi centrali sono informati di ogni azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.
4. Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità competenti considerate servizi centrali ai fini del presente articolo.
CAPO 2
Assistenza su richiesta
Articolo 12
Richieste di informazioni
1. Su domanda dell’autorità della parte contraente richiedente, l’autorità della parte contraente richiesta le comunica, nei limiti del campo d’applicazione del presente accordo, tutte le informazioni a sua disposizione o a disposizione di altre autorità della stessa parte contraente che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le attività illecite di cui al presente accordo, o che siano necessarie per il recupero di un credito. L’autorità della parte contraente richiesta procede ad ogni ricerca amministrativa necessaria per ottenere tali informazioni.
2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi sui cui si basano le informazioni e di cui le autorità della parte contraente richiesta dispongono o che sono stati elaborati o procurati per dare seguito alla richiesta di informazioni.
3. Previo accordo fra l’autorità della parte contraente richiedente e l’autorità della parte contraente richiesta, e conformemente alle istruzioni particolareggiate di quest’ultima, agenti autorizzati dall’autorità della parte contraente richiedente possono avere accesso, negli uffici delle autorità della parte contraente richiesta, ai documenti e alle informazioni di cui al paragrafo 1 in possesso delle autorità di tale parte contraente, e che si riferiscono ad attività illecite precise rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo. Tali agenti sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.
Articolo 13
Richieste di sorveglianza
Su domanda dell’autorità della parte contraente richiedente, l’autorità della parte contraente richiesta esercita, per quanto possibile, una sorveglianza sugli scambi di merci effettuati in violazione della regolamentazione di cui all’articolo 2. Tale sorveglianza può riguardare le persone sospettate in maniera fondata di aver partecipato o di partecipare alla commissione di queste attività illecite o di compiere atti preparatori a tal fine, nonché i luoghi, i mezzi di trasporto e le merci collegati a tali attività.
Articolo 14
Notificazione e consegna a mezzo posta
1. Su domanda dell’autorità della parte contraente richiedente, l’autorità della parte contraente richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le proprie disposizioni interne, tutti gli strumenti o le decisioni emanati dalle autorità competenti della parte contraente richiedente che rientrano nel campo d’applicazione del presente accordo.
2. Le richieste di notificazione, che devono indicare l’oggetto dello strumento o della decisione da notificare, sono accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per tale parte contraente.
3. Le parti contraenti possono inviare direttamente a mezzo posta atti di notifica e richieste di informazioni e di documenti agli operatori interessati dal terzo e quarto trattino dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), residenti sul territorio dell’altra parte contraente.
Tali persone potranno dar seguito a queste comunicazioni e fornire i documenti e le informazioni pertinenti nella forma prevista dalle regole e dagli accordi in virtù dei quali i fondi sono stati concessi.
Articolo 15
Richieste di indagini
1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede o fa procedere alle indagini utili in merito a operazioni o comportamenti che costituiscono attività illecite ai sensi del presente accordo o che fanno sorgere nell’autorità della parte contraente richiedente il fondato sospetto che tali attività illecite siano state commesse.
2. La parte contraente richiesta si avvale di tutti i mezzi di indagine a sua disposizione nell’ambito del suo ordinamento giuridico, come se agisse per conto proprio o su richiesta di un’altra autorità interna, anche attraverso l’intervento o con l’autorizzazione, se necessario, delle autorità giudiziarie.
Tale disposizione lascia impregiudicato il dovere di collaborazione degli operatori economici in virtù dell’articolo 17.
L’autorità della parte contraente richiesta comunica i risultati delle indagini all’autorità della parte contraente richiedente. L’articolo 12, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis.
3. L’autorità della parte contraente richiesta estende l’assistenza a tutte le circostanze, gli oggetti e le persone manifestamente connessi con l’oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria una domanda complementare. Nei casi dubbi, l’autorità della parte contraente richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l’autorità della parte contraente richiedente.
Articolo 16
Presenza di agenti incaricati dall’autorità della parte contraente richiedente
1. Previo accordo tra l’autorità della parte contraente richiedente e l’autorità della parte contraente richiesta, alle indagini di cui all’articolo precedente possono essere presenti agenti designati dall’autorità della parte contraente richiedente. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona o dell’operatore economico presso cui ha luogo l’indagine.
2. Le indagini sono sempre svolte dagli agenti dell’autorità della parte contraente richiesta. Gli agenti dell’autorità della parte contraente richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti agli agenti dell’autorità della parte contraente richiesta.
Essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti degli agenti dell’autorità della parte contraente richiesta, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell’indagine in corso.
3. L’autorizzazione può essere soggetta a condizioni.
4. Le informazioni portate a conoscenza dell’autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come elementi di prova prima che sia stata autorizzata la trasmissione dei documenti relativi all’esecuzione.
Articolo 17
Dovere di collaborazione
Gli operatori economici sono tenuti a collaborare all’esecuzione della domanda di assistenza amministrativa dando accesso ai loro locali, ai loro mezzi di trasporto e alla loro documentazione e fornendo tutte le informazioni pertinenti.
Articolo 18
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande d’assistenza sono presentate per iscritto. Sono corredate dei documenti necessari per permettere di darvi seguito.
In caso di urgenza sono accettate domande orali, che devono tuttavia essere confermate per iscritto quanto prima possibile.
2. Le domande devono contenere le informazioni seguenti:
a) |
autorità richiedente; |
b) |
misura richiesta; |
c) |
oggetto e motivo della domanda; |
d) |
leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa; |
e) |
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche e giuridiche oggetto delle indagini; |
f) |
esposizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte, per i casi di cui all’articolo 14. |
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale della parte contraente richiesta o in una lingua accettabile per quest’ultima.
4. Le domande non corrette o incomplete possono essere corrette o completate. Tuttavia, nel frattempo vengono attuate le misure necessarie per dar seguito alla domanda.
Articolo 19
Utilizzazione delle informazioni
1. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini previsti dal presente accordo. Se una parte contraente intende utilizzare le informazioni ad altri fini, deve chiedere prima l’accordo scritto dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzo è allora soggetto alle restrizioni imposte da detta autorità.
2. Il paragrafo 1 non osta all’utilizzo delle informazioni nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per mancata osservanza della legislazione a cui si riferisce la domanda di assistenza amministrativa se per tali procedimenti sono disponibili gli stessi mezzi di assistenza. L’autorità competente della parte contraente che ha fornito le informazioni è avvisata senza indugio di un tale utilizzo.
3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un organo giurisdizionale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni del presente accordo.
CAPO 3
Assistenza spontanea
Articolo 20
Assistenza spontanea
1. Le forme di cooperazione stabilite nel capo precedente possono avere luogo senza domanda preliminare di un’altra parte contraente.
2. L’autorità della parte contraente che trasmette le informazioni può, conformemente al diritto interno, stabilire condizioni per l’uso di tali informazioni da parte dell’autorità della parte contraente destinataria.
3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.
CAPO 4
Forme particolari di cooperazione
Articolo 21
Operazioni congiunte
1. Qualora, in occasione dell’importazione, esportazione e transito di merci, l’entità delle transazioni e dei rischi connessi all’aspetto tributario e a quello delle sovvenzioni sia tale da poter generare gravose perdite finanziarie a carico del bilancio delle parti contraenti, queste possono accordarsi per effettuare operazioni transfrontaliere congiunte per prevenire e perseguire le attività illecite rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo.
2. Il coordinamento e la pianificazione delle operazioni transfrontaliere sono di competenza del servizio centrale o di un ufficio da questo designato.
Articolo 22
Squadre investigative speciali comuni
1. Le autorità di più parti contraenti possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in una delle parti contraenti.
2. La squadra investigativa svolge indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti, e coordina azioni congiunte.
3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai rappresentanti delle autorità della parte contraente che la compongono la facoltà di intervenire nel territorio della parte contraente in cui sono svolte le indagini.
Articolo 23
Funzionari di collegamento
1. Le autorità competenti delle parti contraenti possono decidere il distacco, per periodi di tempo determinati o indeterminati, di funzionari di collegamento di una parte contraente presso i servizi competenti di un’altra parte contraente allo scopo di fornirsi sostegno reciproco nell’esecuzione dell’assistenza amministrativa.
2. I funzionari di collegamento hanno una funzione di consulenza e di assistenza. Non hanno potere autonomo di intervento nel territorio della parte contraente ospitante. Con l’accordo o su richiesta delle autorità competenti della parti contraenti possono:
a) |
agevolare e accelerare lo scambio di informazioni; |
b) |
fornire assistenza nelle indagini; |
c) |
partecipare al trattamento delle domande di assistenza; |
d) |
fornire consulenza e assistenza alla parte contraente ospitante nella preparazione e nell’attuazione di operazioni transfrontaliere; |
e) |
svolgere qualsiasi altro compito che le parti contraenti possono convenire tra loro. |
3. Le autorità competenti delle parti contraenti definiscono di comune accordo le modalità dettagliate.
4. I funzionari di collegamento possono rappresentare gli interessi di una o più parti contraenti.
CAPO 5
Recupero
Articolo 24
Recupero
1. Su domanda della parte contraente richiedente, la parte contraente richiesta procede al recupero dei crediti rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo come se si trattasse di crediti propri.
2. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso dalla parte contraente richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
3. La parte contraente richiesta adotta provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito.
4. L’autorità della parte contraente richiesta trasferisce all’autorità della parte contraente richiedente l’importo del credito da essa recuperato. Con l’assenso della parte contraente richiedente, può dedurne la percentuale corrispondente alle spese amministrative sostenute.
5. In deroga al paragrafo 1, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nella parte contraente richiesta.
TITOLO III
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Articolo 25
Relazione con altri accordi
1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990, e a facilitarne l’applicazione tra le parti contraenti.
2. Restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali tra le parti contraenti.
Articolo 26
Procedimenti che danno parimenti luogo all’assistenza
1. L’assistenza giudiziaria è accordata anche:
a) |
in procedimenti per fatti che, in base al diritto interno di una o di entrambe le parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni ai regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale; |
b) |
nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l’esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull’azione penale; |
c) |
per reati o infrazioni per i quali può essere fatta valere la responsabilità di una persona giuridica della parte contraente richiedente. |
2. L’assistenza è altresì fornita ai fini di indagini e di procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei mezzi e dei proventi di tali infrazioni.
Articolo 27
Trasmissione delle domande
1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono presentate dall’autorità della parte contraente richiedente o attraverso un’autorità centrale competente della parte contraente richiesta o direttamente presso l’autorità della parte contraente competente per l’esecuzione della domanda della parte contraente richiedente. L’autorità della parte contraente richiedente e, se del caso, l’autorità della parte contraente richiesta, inviano copia della domanda alla propria autorità centrale per informazione.
2. Tutti i documenti relativi alla domanda o alla sua esecuzione possono essere trasmessi tramite gli stessi canali. Essi sono inviati, almeno in copia, direttamente all’autorità della parte contraente richiedente.
3. Se l’autorità della parte contraente che riceve la domanda non è competente a fornire l’assistenza, essa trasmette senza indugio la domanda all’autorità competente.
4. Le domande non corrette o incomplete sono accettate nella misura in cui contengono gli elementi necessari per darvi seguito, ferma restando la loro successiva regolarizzazione da parte dell’autorità della parte contraente richiedente. L’autorità della parte contraente richiesta avverte delle carenze l’autorità della parte contraente richiedente e le concede un termine per la regolarizzazione.
L’autorità della parte contraente richiesta trasmette senza indugio all’autorità della parte contraente richiedente ogni altra indicazione atta a permettere a quest’ultima di completare la domanda o di estenderla ad altre misure.
5. Le parti contraenti comunicano, in occasione della notificazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, quali sono le autorità centrali competenti ai fini del presente articolo.
Articolo 28
Consegna a mezzo posta
1. Di regola, le parti contraenti inviano direttamente a mezzo posta gli atti dei procedimenti relativi alle attività illecite di cui al presente accordo alle persone che si trovano nel territorio dell’altra parte contraente.
2. Se l’autorità della parte contraente da cui provengono i documenti sa che il destinatario conosce soltanto un’altra lingua, o ha motivo di ritenerlo, i documenti, o almeno le parti importanti dei medesimi, devono essere accompagnati da una traduzione in tale altra lingua.
3. L’autorità della parte contraente mittente informa il destinatario che essa non può attuare direttamente alcuna misura coercitiva o sanzionatoria sul territorio dell’altra parte contraente.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere, dall’autorità che figura nell’avviso stesso, informazioni circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all’atto.
Articolo 29
Misure provvisorie
1. Nei limiti del suo diritto interno e delle sue competenze e su domanda dell’autorità della parte contraente richiedente, l’autorità competente della parte contraente richiesta ordina le misure provvisorie necessarie per mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova, se la domanda di assistenza non sembra manifestamente inammissibile.
2. Nei confronti dei mezzi e dei proventi delle infrazioni per le quali è domandata l’assistenza sono ordinati il congelamento e il sequestro preventivi. Se i proventi di un’infrazione non esistono più, in parte o nella totalità, le stesse misure sono ordinate nei confronti di beni che si trovano sul territorio della parte contraente richiesta e che corrispondono al valore dei proventi in questione.
Articolo 30
Presenza delle autorità della parte contraente richiedente
1. La parte contraente richiesta, su domanda della parte contraente richiedente, autorizza i rappresentanti delle autorità di quest’ultima ad essere presenti all’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dalla misura.
L’autorizzazione può essere soggetta a condizioni.
2. Le persone presenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti dei rappresentanti dell’autorità della parte contraente richiesta, tramite essi e per le sole esigenze dell’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria. Possono in particolare essere autorizzate a porre o a proporre domande e suggerire atti istruttori.
3. Tale presenza non può avere come conseguenza la divulgazione di fatti a persone diverse da quelle autorizzate in virtù dei paragrafi precedenti, in violazione del segreto giudiziario o dei diritti della persona interessata. Le informazioni portate a conoscenza dell’autorità della parte contraente richiedente non potranno essere utilizzate come mezzi di prova prima che la decisione riguardante la trasmissione dei documenti relativi all’esecuzione sia passata in giudicato.
Articolo 31
Perquisizioni e sequestri
1. Le parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a) |
Il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due parti contraenti, con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell’altra parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente in particolare in materia penale; |
b) |
L’esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della parte contraente richiesta. |
2. Sono altresì ricevibili le rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro per fatti di riciclaggio rientranti nel campo d’applicazione del presente accordo, a condizione che i fatti costitutivi siano punibili conformemente alla legislazione delle due parti contraenti con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza che limiti la libertà, superiore nel massimo a 6 mesi.
Articolo 32
Domanda di informazioni bancarie e finanziarie
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 31, la parte contraente richiesta dà esecuzione alle domande di assistenza relative all’ottenimento e alla trasmissione di informazioni bancarie e finanziarie, riguardanti anche:
a) |
l’individuazione di conti bancari aperti in banche stabilite sul suo territorio e di cui le persone sotto inchiesta sono titolari, delegati, o di cui esse hanno il controllo, e informazioni relative a tali conti; |
b) |
l’individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate da, verso o via uno o più conti bancari o da determinate persone in uno specifico periodo, e tutte le informazioni ad esse relative. |
2. Nella misura di quanto autorizzato in virtù delle norme processuali penali per casi analoghi interni, la parte contraente richiesta può ordinare la sorveglianza, durante un periodo specifico, delle operazioni bancarie effettuate da, verso o attraverso conti bancari oppure da determinate persone, e la comunicazione dei risultati alla parte contraente richiedente. La decisione relativa al controllo delle transazioni e alla comunicazione dei risultati è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti della parte contraente richiesta e deve essere conforme alla legislazione nazionale di tale parte contraente. Le modalità pratiche del controllo sono concordate dalle autorità competenti della parte contraente richiedente e di quella richiesta.
3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per assicurare che gli istituti finanziari non rivelino al cliente interessato né a terzi che vengono eseguite misure su domanda della parte contraente richiedente o che è in corso un’indagine, e questo per un periodo limitato a quanto necessario per non comprometterne il risultato.
4. L’autorità della parte richiedente:
a) |
indica i motivi per cui ritiene che le informazioni richieste possano essere di valore fondamentale ai fini dell’indagine relativa al reato; |
b) |
precisa per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche della parte contraente richiesta, e indica, per quanto disponga di indicazioni al riguardo, quali banche potrebbero essere implicate; |
c) |
inserisce qualsiasi informazione che possa facilitare l’esecuzione della domanda. |
5. Una parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza giudiziaria di un’altra parte contraente.
Articolo 33
Consegne sorvegliate
1. L’autorità competente della parte contraente richiesta si impegna a garantire che, su domanda dell’autorità della parte contraente richiedente, possano essere effettuate consegne sorvegliate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.
2. La decisione di effettuare consegne sorvegliate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti della parte contraente richiesta, nel rispetto del suo diritto interno.
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella parte contraente richiesta. Le autorità competenti di quest’ultima mantengono il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo dell’operazione.
Articolo 34
Consegna ai fini di confisca o restituzione
1. Su domanda della parte contraente richiedente, gli oggetti, documenti, fondi o altri valori sequestrati a titolo cautelare possono essere consegnati in vista della loro confisca o della loro restituzione all’avente diritto.
2. La parte contraente richiesta non potrà rifiutare la consegna di fondi per il motivo che essi corrispondono a un debito di natura fiscale o doganale.
3. Sono salvi i diritti che un terzo di buona fede fa valere su tali oggetti.
Articolo 35
Accelerazione dell’assistenza
1. L’autorità della parte contraente richiesta dà esecuzione il più rapidamente possibile alla domanda di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali, nonché di altri termini indicati dall’autorità della parte contraente richiedente. Quest’ultima autorità illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine.
2. Qualora alla domanda non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dall’autorità della parte contraente richiedente, l’autorità della parte contraente richiesta ne informa prontamente l’autorità della parte contraente richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla domanda. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda, all’occorrenza subordinandolo al soddisfacimento di tali condizioni.
Se è prevedibile che i termini stabiliti dall’autorità della parte contraente richiedente per dare esecuzione alla domanda non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 1, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituirà un sostanziale impedimento al procedimento svolto da questa autorità, l’autorità della parte contraente richiesta indica prontamente i tempi ritenuti necessari per dare esecuzione alla domanda. L’autorità della parte contraente richiedente comunica prontamente se la domanda deve comunque essere considerata mantenuta. Le due autorità possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla domanda.
Articolo 36
Uso delle informazioni e dei mezzi di prova
Le informazioni e i mezzi di prova trasmessi nell’ambito del procedimento di assistenza possono essere utilizzati, oltre che ai fini del procedimento per il quale è stata fornita l’assistenza:
a) |
in un procedimento penale nella parte contraente richiedente contro altre persone che hanno partecipato alla commissione dell’infrazione per la quale era stata fornita l’assistenza; |
b) |
nei casi in cui i fatti all’origine della domanda costituiscono un’altra infrazione riguardo alla quale dovrebbe essere pure fornita assistenza; |
c) |
nei procedimenti diretti alla confisca dei mezzi e dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l’assistenza, e nei procedimenti di risarcimento danni per i fatti per i quali era stata fornita l’assistenza. |
Articolo 37
Trasmissione spontanea
1. Nei limiti del loro diritto interno e delle loro competenze, le autorità giudiziarie di una parte contraente possono trasmettere spontaneamente informazioni e mezzi di prova a un’autorità giudiziaria di un’altra parte contraente, qualora ritengano che potrebbero essere utili all’autorità della parte contraente destinataria per avviare o portare a termine indagini o procedimenti, o che tali informazioni e mezzi di prova possano portare detta autorità a presentare una domanda di assistenza giudiziaria.
2. L’autorità della parte contraente che trasmette le informazioni e mezzi di prova può, secondo il diritto interno, imporre all’autorità della parte contraente destinataria condizioni per l’uso di tali informazioni e mezzi di prova.
3. Tutte le autorità delle parti contraenti sono vincolate da tali condizioni.
Articolo 38
Procedimenti nella parte contraente richiesta
La domanda di assistenza lascia impregiudicati i diritti che, per la parte contraente richiedente, potrebbero risultare dalla sua qualità di parte civile in procedimenti giudiziari penali interni avviati dinanzi alle autorità della parte contraente richiesta.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dall’accordo. Esso si pronuncia di comune accordo.
2. Il comitato misto fissa il proprio regolamento interno che contiene, fra le altre disposizioni, le modalità riguardanti la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato da assegnare a quest’ultimo.
3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all’anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o di esperti per coadiuvarlo nello svolgimento del suo compito.
Articolo 40
Composizione delle controversie
1. Ogni parte contraente può sottoporre al comitato misto una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, in particolare qualora ritenga che un’altra parte contraente non dia seguito, ripetutamente, alle domande di cooperazione che le sono presentate.
2. Il comitato misto cerca di risolvere la controversia nel più breve tempo possibile. Ad esso vengono forniti tutti gli elementi di informazione utili per consentire un esame approfondito della situazione, allo scopo di trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di preservare il buon funzionamento del presente accordo.
Articolo 41
Reciprocità
1. L’autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se la parte contraente richiedente non dà seguito, ripetutamente, a una domanda di cooperazione in casi simili.
2. Prima che sia rifiutata una domanda di cooperazione in base al principio di reciprocità, il comitato misto viene informato affinché possa pronunciarsi sulla questione.
Articolo 42
Revisione
Se una parte contraente desidera una revisione del presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine al comitato misto, che formula raccomandazioni, in particolare per avviare dei negoziati.
Articolo 43
Campo d’applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio della Confederazione Svizzera, e, dall’altro, ai territori in cui è applicabile il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni da esso previste.
Articolo 44
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. È ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notificazione degli strumenti di ratifica o di approvazione.
3. Fino all’entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte contraente, quando procede alla notificazione di cui al paragrafo 2 o in ogni momento successivo, può dichiarare che l’accordo è applicabile, per quanto la riguarda, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni prendono effetto 90 giorni dopo la data di ricevimento della notificazione.
Articolo 45
Denuncia
La Comunità europea o la Confederazione Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all’altra parte contraente. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione della denuncia stessa.
Articolo 46
Applicazione nel tempo
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle domande relative alle attività illecite commesse almeno sei mesi dopo la data della sua firma.
Articolo 47
Estensione dell’accordo ai nuovi Stati membri dell’UE
1. Ogni Stato che diventi membro dell’Unione europea può, mediante notificazione scritta alle parti contraenti, diventare parte contraente del presente accordo.
2. Il testo dell’accordo nella lingua del nuovo Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell’Unione europea, sarà autenticato mediante uno scambio di lettere fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera e farà fede ai sensi dell’articolo 48.
3. Il presente accordo entra in vigore nei confronti di ogni nuovo Stato membro dell’Unione europea che vi aderisce 90 giorni dopo il ricevimento della notificazione del suo strumento d’adesione, oppure alla data di entrata in vigore dell’accordo se questo non è ancora entrato in vigore allo scadere di detto periodo di 90 giorni.
4. Qualora il presente accordo non sia ancora entrato in vigore al momento della notificazione del loro strumento d’adesione, ai nuovi Stati membri aderenti si applica l’articolo 44, paragrafo 3.
Articolo 48
Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di tali testi fa ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese del presente accordo sarà autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni delle lingue di cui al paragrafo 1.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovinskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
ATTO FINALE
I plenipotenziari
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA CECA,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA D’ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
D’IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,
DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
DELLA REPUBBLICA UNGHERESE,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVÉNIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO-UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,
DELLA COMUNITÀ EUROPEA,
da un lato, e
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall’altro,
riuniti il 26 ottobre 2004, a Lussemburgo per la firma dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, hanno adottato le dichiarazioni comuni sotto citate ed allegate al presente atto finale:
1. |
Dichiarazione comune relativa al riciclaggio; |
2. |
Dichiarazione comune concernente la cooperazione della Confederazione svizzera con Eurojust e, se possibile, con la Rete giudiziaria europea. |
Inoltre, i plenipotenziari degli Stati membri della CE e quelli della Comunità, nonché i plenipotenziari della Confederazione svizzera hanno adottato il processo verbale approvato dei negoziati, allegato al presente atto finale. Il processo verbale approvato è vincolante.
Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.
V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.
Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.
Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.
Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.
Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.
Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.
Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.
Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.
V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.
V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovinskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL RICICLAGGIO
Le parti contraenti convengono che l’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo, relativo alla cooperazione in materia di lotta al riciclaggio, include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Le informazioni ricevute sulla base di una domanda concernente il riciclaggio possono essere usate nei procedimenti per riciclaggio, eccetto in quelli contro persone svizzere se tutti gli atti pertinenti al reato sono stati commessi esclusivamente in Svizzera.
DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA COOPERAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA CON EUROJUST E, SE POSSIBILE, CON LA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA
Le parti contraenti prendono nota del desiderio della Confederazione Svizzera di poter sondare la possibilità di una cooperazione della Confederazione Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.
PROCESSO VERBALE APPROVATO DEI NEGOZIATI SULL’ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRO, PER LOTTARE CONTRO LA FRODE ED OGNI ALTRA ATTIVITÀ ILLECITA CHE LEDA I LORO INTERESSI FINANZIARI
Le parti contraenti convengono quanto segue:
All’articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
I termini «frode ed ogni altra attività illecita» comprendono anche il contrabbando, la corruzione ed il riciclaggio dei proventi delle attività contemplate dal presente accordo, fermo restando l’articolo 2 paragrafo 3.
I termini «scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola» sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno della merce attraverso il territorio dell’altra parte contraente.
I termini «scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali sul consumo e alle accise» sono intesi indipendentemente dal passaggio (partenza, destinazione o transito) o meno delle merci o dei servizi attraverso il territorio dell’altra parte contraente.
All’articolo 15, paragrafo 2
Il termine «mezzo d’indagine» comprende le audizioni di persone, le ispezioni e le perquisizioni di locali e mezzi di trasporto, copie di documenti, richieste di informazioni e sequestro di oggetti, documenti e valori.
All’articolo 16 paragrafo 2, secondo comma
Il presente comma comporta in particolare che le persone presenti possano essere autorizzate a porre domande e proporre atti di indagine.
All’articolo 25, paragrafo 2
La nozione di accordi multilaterali tra le parti contraenti include, in particolare, dalla sua entrata in vigore, l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sull’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
All’articolo 35, paragrafo 1
Per «domanda di assistenza giudiziaria», si intende altresì la trasmissione delle informazioni e degli elementi di prova all’autorità della parte contraente richiedente.
All’articolo 43
La Commissione europea comunicherà, entro il momento della firma dell’accordo, un elenco indicativo dei territori in cui il presente accordo trova applicazione.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/36 |
AZIONE COMUNE 2009/128/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi in Africa
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/112/PESC (1) che nomina il sig. Roeland VAN DE GEER rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa. |
(2) |
Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/108/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base ad un riesame dell’azione comune 2008/118/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di altri dodici mesi. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) con riguardo all’ulteriore stabilizzazione e consolidamento della situazione post-bellica nella regione dei Grandi Laghi in Africa, dedicando particolare attenzione alla dimensione regionale dello sviluppo nei paesi interessati. Tali obiettivi, che promuovono in particolare l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, includono:
a) |
il contributo attivo ed efficace ad una politica coerente, sostenibile e responsabile dell’UE nella regione dei Grandi Laghi in Africa e la promozione di un approccio dell’UE coerente e globale nella regione. L’RSUE sostiene le attività del Segretario Generale/Alto rappresentante (SG/AR) nella regione; |
b) |
il costante impegno dell’UE a favore dei processi di stabilizzazione e di ricostruzione nella regione, attraverso una presenza attiva in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi; |
c) |
il contributo alla fase di post-transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda il processo politico di consolidamento delle nuove istituzioni e la definizione di un quadro internazionale più ampio per la consultazione e il coordinamento politici con il nuovo governo; |
d) |
il contributo, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite/MONUC, agli sforzi di sostegno internazionali volti a perseguire una riforma globale del settore della sicurezza nella RDC, tenuto conto in particolare del ruolo di coordinamento che l’UE è disposta ad assumere in tale contesto; |
e) |
il contributo all’adozione di misure adeguate di follow-up alla Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi, in particolare stabilendo stretti contatti con il segretariato della regione dei Grandi Laghi e il suo Segretario esecutivo, nonché con la troika del meccanismo di follow-up, e promuovendo le relazioni di buon vicinato nella regione; |
f) |
la trattazione del grave problema dei gruppi armati che operano lungo le frontiere, che rischia di destabilizzare i paesi della regione e di aggravare i loro problemi interni; |
g) |
il contributo alla stabilizzazione post-bellica nel Burundi, nel Ruanda e in Uganda, in particolare tramite negoziati di pace con gruppi armati quali l’FNL e l’LRA. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
istituire e mantenere stretti contatti con i paesi della regione dei Grandi Laghi in Africa, le Nazioni Unite, l’Unione Africana, i paesi africani principali e i principali partner dell’RDC e dell’UE, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali africane e con altri paesi terzi interessati e altri dirigenti regionali di spicco; |
b) |
consultarsi e riferire sulle possibilità dell’UE di sostenere il processo di stabilizzazione e di consolidamento e sul modo migliore di condurre le iniziative dell’UE; |
c) |
fornire consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nell’RDC; |
d) |
contribuire al follow-up della Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare sostenendo le politiche, definite nella regione, che perseguono gli obiettivi di non violenza e di difesa reciproca nella soluzione dei conflitti, come pure quelle riguardanti la cooperazione regionale, promuovendo i diritti umani e la democratizzazione, il buon governo, la lotta contro l’impunità, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali; |
e) |
contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell’UE; |
f) |
contribuire, ove richiesto, alla negoziazione e all’attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; nel contesto dei negoziati in corso con l’RLA, tali attività dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento con l’RSUE per il Sudan; |
g) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, e della politica dell’UE in merito alla risoluzione 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi al riguardo. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 1 425 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove la coerenza tra gli attori della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica europea in materia di sicurezza e di difesa e promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
3. L’RSUE garantisce la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUSEC RD Congo e dalla missione EUPOL RD Congo e fornisce ai capimissione consulenza politica a livello locale. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella riforma del settore della sicurezza nell’RDC. Se necessario, l’RSUE e il comandante dell’operazione civile si consultano reciprocamente.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’UE nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.
(2) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 22.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/40 |
AZIONE COMUNE 2009/129/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/724/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM). |
(2) |
Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/129/PESC (2) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base al riesame dell’azione comune 2008/109/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE fino al 30 settembre 2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) è prorogato fino al 30 settembre 2009.
Articolo 2
Obiettivo politico
Il mandato dell’RSUE è basato sull’obiettivo politico dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), che consiste nel contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell’accordo quadro di Ohrid, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l’integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.
L’RSUE sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere l’obiettivo politico, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) e con le parti coinvolte nel processo politico; |
b) |
offrire la consulenza dell’Unione europea e i suoi buoni uffici nel processo politico; |
c) |
assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati; |
d) |
seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti; |
e) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), conformemente alla politica e agli orientamenti dell’Unione europea in materia di diritti umani. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 30 settembre 2009 è pari a 305 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Egli concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine di giugno 2009. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26.
(2) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 19.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/43 |
AZIONE COMUNE 2009/130/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/670/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale. |
(2) |
Il 12 febbraio 2008, il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/107/PESC (2) relativa alla modifica e alla proroga dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base al riesame dell’azione comune 2008/107/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Asia centrale è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione in Asia centrale. Tali obiettivi includono:
a) |
promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell’Asia centrale e l’Unione europea in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi; |
b) |
contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione; |
c) |
contribuire a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale; |
d) |
affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l’Europa; |
e) |
potenziare l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l’OSCE. |
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’Unione europea in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell’Unione europea nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria; |
b) |
nei limiti del proprio mandato, monitorare per conto dell’Alto rappresentante, unitamente alla Commissione e alla presidenza e fatta salva la competenza comunitaria, il processo di attuazione della strategia dell’UE per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, formulare raccomandazioni e riferire periodicamente ai competenti organi del Consiglio; |
c) |
assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell’Asia centrale; |
d) |
seguire da vicino gli sviluppi politici in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa; |
e) |
incoraggiare il Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l’Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune; |
f) |
sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione e con tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, inclusi l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), la Comunità economica euro-asiatica (EURASEC), la Conferenza sull’interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia (CICA), l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (OTCS), il Programma regionale di cooperazione economica per l’Asia centrale (CAREC) e il Centro regionale di informazione e coordinamento per l’Asia centrale (CARICC); |
g) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo; |
h) |
contribuire, in stretta cooperazione con l’OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti); |
i) |
contribuire alla formulazione degli aspetti legati alla sicurezza energetica e all’antidroga della PESC per quanto riguarda l’Asia centrale. |
2. L’RSUE sostiene l’operato del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) e mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione europea nella regione.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 998 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e dell’RSUE per l’Afghanistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 275 del 6.10.2006, pag. 65.
(2) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 19.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/47 |
AZIONE COMUNE 2009/131/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
relativa alla proroga del rappresentante speciale dell’Unione europea per la crisi in Georgia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5 e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 settembre 2008 il Consiglio ha adottato la azione comune 2008/760/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia fino al 28 febbraio 2009. |
(2) |
In base al riesame della azione comune 2008/760/PESC il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di sei mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la crisi in Georgia è prorogato fino al 31 agosto 2009.
Articolo 2
Obiettivi
Il mandato dell’RSUE per la crisi in Georgia si basa sugli obiettivi definiti dalle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles del 1o settembre 2008 e dalle conclusioni del Consiglio sulla Georgia adottate il 15 settembre 2008.
L’RSUE rafforza l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea (UE) nel suo contributo alla risoluzione del conflitto in Georgia.
Articolo 3
Mandato
L’RSUE ha il mandato:
a) |
in primo luogo, di contribuire alla preparazione delle discussioni a livello internazionale previste al punto 6 dell’accordo del 12 agosto 2008, che verteranno in particolare:
secondariamente, di contribuire a definire la posizione dell’UE e di rappresentarla nel corso delle suddette discussioni; |
b) |
di agevolare l’attuazione dell’accordo concluso l’8 settembre 2008 a Mosca e a Tbilisi, come pure dell’accordo del 12 agosto 2008, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); |
nell’ambito delle summenzionate attività, di contribuire all’attuazione della politica dell’UE in materia di diritti dell’uomo e dei suoi orientamenti in tale settore, in particolare quelle su bambini e donne.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR).
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e un direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo che va dal 1o marzo 2009 al 31 agosto 2009 è pari a 445 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e in piena associazione con la Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il distacco di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale distaccato presso l’RSUE da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso il segretariato generale del Consiglio possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, se del caso, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Presentazione di relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE).
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi della politica condotta dall’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l’RSUE per il Caucaso meridionale nel rispetto degli obiettivi specifici del mandato di quest’ultimo. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.
2. Vengono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’Unione europea sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro la fine di maggio 2009. Tale relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 259 del 27.9.2008, pag. 16.
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/50 |
AZIONE COMUNE 2009/132/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nella Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/107/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Kálmán MIZSEI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nella Repubblica moldova. |
(2) |
Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/106/PESC (2) relativa alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base al riesame dell’azione comune 2008/106/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Kálmán MIZSEI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nella Repubblica moldova è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) nella Repubblica moldova. Tali obiettivi includono:
a) |
il contributo ad una composizione pacifica del conflitto in Transdnestria e all’attuazione di siffatta composizione in base ad una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti; |
b) |
il contributo a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica moldova; |
c) |
la promozione di buone e strette relazioni tra la Repubblica moldova e l’UE in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d’azione della politica europea di vicinato (PEV); |
d) |
l’assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, provenienti dalla Repubblica moldova o transitanti attraverso la stessa; |
e) |
il contributo a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione; |
f) |
il rafforzamento dell’efficacia e della visibilità dell’Unione europea nella Repubblica moldova e nella regione; |
g) |
il rafforzamento dell’efficacia dei controlli doganali e di frontiera e delle attività di sorveglianza ai confini nella Repubblica moldova e in Ucraina lungo il tratto di frontiera comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, in particolare mediante una missione di frontiera dell’UE. |
2. L’RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) nella Repubblica moldova e nella regione.
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
potenziare il contributo dell’UE alla risoluzione del conflitto in Transdnestria conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito UE e in stretto coordinamento con l’OSCE, rappresentando l’UE attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati; |
b) |
assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell’UE all’attuazione di una soluzione definitiva al conflitto; |
c) |
seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica moldova, incluso nella regione transdnestriana, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica moldova e altri attori locali e offrire, se del caso, la consulenza dell’UE e i suoi buoni uffici; |
d) |
contribuire all’ulteriore sviluppo della politica dell’UE nei confronti della Repubblica moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la risoluzione dei conflitti; |
e) |
mediante una squadra di supporto guidata da un consigliere politico ad alto livello presso l’RSUE:
|
f) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo. |
2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell’UE, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d’azione PEV.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 1 280 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capi missione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’UE nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 59.
(2) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 15.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/53 |
AZIONE COMUNE 2009/133/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/121/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale. |
(2) |
Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/132/PESC (2) relativa alla modifica ed alla proroga del mandato dell’RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base al riesame dell’azione comune 2008/132/PESC è opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(4) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea per il Caucaso meridionale. Tali obiettivi includono:
a) |
assistere l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia nell’attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello Stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti umani, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà; |
b) |
conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni; |
c) |
impegnarsi in maniera costruttiva con i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione; |
d) |
incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, anche per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti; |
e) |
accrescere l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea nella regione. |
2. L’RSUE sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione; |
b) |
incoraggiare l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; |
c) |
contribuire alla prevenzione dei conflitti e prestare assistenza per creare le condizioni che consentano di progredire nella risoluzione dei conflitti, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione ai sensi del trattato CE; |
d) |
contribuire alla risoluzione dei conflitti e facilitare l’attuazione di tale risoluzione in stretta collaborazione con il segretario generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il gruppo amici del segretario generale delle Nazioni Unite per la Georgia, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il suo gruppo di Minsk e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell’Ossezia meridionale; |
e) |
fornire un orientamento politico locale al capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia); |
f) |
intensificare il dialogo tra l’Unione europea e i principali soggetti interessati sulle questioni che riguardano la regione; |
g) |
assistere il Consiglio nell’ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale; |
h) |
mediante una squadra di supporto:
|
i) |
contribuire all’attuazione della politica e degli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 2 510 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE tiene informati l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione nonché con quelle degli altri RSUE attivi nella regione, in particolare l’RSUE per la crisi in Georgia, tenendo in considerazione gli specifici obiettivi del mandato di quest’ultimo. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce un orientamento politico locale al capo della missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (EUMM Georgia). Se necessario, l’RSUE ed il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.
(2) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 30.
(3) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/57 |
AZIONE COMUNE 2009/134/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, ed in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/238/PESC (1), che nomina il signor Torben BRYLLE rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan. |
(2) |
Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/110/PESC (2) che modifica e proroga il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
Il mandato dell'RSUE, in base al riesame dell'azione comune 2008/110/PESC, dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
(4) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Torben BRYLLE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea (UE) in Sudan. Questi includono, in particolare sforzi, nell'ambito della comunità internazionale e a sostegno dell'Unione africana (UA) e delle Nazioni Unite (ONU), per assistere le parti sudanesi, l'UA e l'ONU nel giungere ad una soluzione politica del conflitto nel Darfur, anche mediante l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur (DPA), facilitare l'attuazione dell'accordo globale di pace (CPA) e promuovere il dialogo Sud-Sud, nonché agevolare l'attuazione dell'accordo di pace per il Sudan orientale (ESPA), tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana.
2. Il mandato dell’RSUE si basa inoltre sugli obiettivi politici dell’UE in relazione all’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (3) (EUFOR Tchad/RCA).
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
mettersi in collegamento con l'UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile del Darfur e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l'ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione europea; |
b) |
rappresentare l'Unione europea nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti; |
c) |
rappresentare l'Unione europea, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione del CPA e del DPA; |
d) |
seguire l'evoluzione dell'attuazione dell'ESPA; |
e) |
garantire la coerenza tra il contributo dell'Unione europea alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell'Unione europea con il Sudan; |
f) |
per quanto riguarda i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l'impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l'UA e le Nazioni Unite, in particolare con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale; |
g) |
mettersi in collegamento con la presidenza, il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE per l’operazione EUFOR Tchad/RCA al fine di assicurare un rigoroso coordinamento delle rispettive attività in relazione all’attuazione dell’azione comune 2007/677/PESC; è altresì assicurato uno stretto coordinamento con le delegazioni locali della Commissione; |
h) |
con riguardo all’attuazione dell’azione comune 2007/677/PESC, assistere l’SG/AR nei suoi contatti con le Nazioni Unite, le autorità del Ciad, le autorità della Repubblica centrafricana e dei paesi limitrofi nonché con ogni altro pertinente attore; |
i) |
senza pregiudizio della catena militare di comando, offrire un orientamento politico al comandante della forza dell’UE per l’operazione EUFOR Tchad/RCA, in particolare in merito a questioni aventi una dimensione politica regionale; |
j) |
in relazione ai suoi compiti connessi all’operazione EUFOR Tchad/RCA, consultare il comandante della forza dell’UE in merito a questioni politiche aventi una dimensione di sicurezza. |
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:
a) |
mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea; |
b) |
assicura uno stretto coordinamento e una coerenza rigorosa delle attività dell’Unione europea in relazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA; |
c) |
appoggia il processo politico e le attività riguardanti l'attuazione del CPA, del DPA e dell'ESPA; e |
d) |
vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) e 1778 (2007). |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR).
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 1 800 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Uffici dell'RSUE sono mantenuti a Khartoum e a Juba e comprendono un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato dell'RSUE di cui all'articolo 3, può essere inoltre istituita una sede distaccata nel Darfur, se gli uffici esistenti a Khartoum e a Juba non sono in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale dell'RSUE schierato nella regione del Darfur.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE
L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
1. L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
2. L’RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan in generale, come pure sulla situazione nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centroafricana in relazione all’EUFOR Tchad/RCA.
Articolo 12
Coordinamento
1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con gli altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 52.
(2) GU L 38 del 13.2.2008, pag. 28.
(3) GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.
(4) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/61 |
AZIONE COMUNE 2009/135/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 luglio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/612/PESC (1) per la nomina del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan fino al 28 febbraio 2009. |
(2) |
Sulla base del riesame dell’azione comune 2008/612/PESC, il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di 12 mesi. |
(3) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Ettore F. SEQUI quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per l’Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi generali
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea in Afghanistan. In particolare, l’RSUE:
a) |
contribuisce all’attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell’accordo con l’Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite; |
b) |
incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afgano; |
c) |
sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite, in particolare dal rappresentante speciale del segretario generale; e |
d) |
sostiene le attività del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) nella regione. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’Unione europea, l’RSUE ha il mandato di:
a) |
farsi portavoce della posizione dell’Unione europea sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l’Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell’accordo con l’Afghanistan; |
b) |
instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afgane, in particolare il governo e il Parlamento, e fornire loro sostegno. Si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afgane e altri soggetti pertinenti sia all’interno sia al di fuori del paese; |
c) |
mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, in particolare con i rappresentanti locali delle Nazioni Unite; |
d) |
mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell’Unione europea, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l’Afghanistan; |
e) |
informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell’accordo con l’Afghanistan, specie nei seguenti settori:
|
f) |
in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l’approccio politico dell’Unione europea si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell’Afghanistan; |
g) |
partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento istituito nell’ambito dell’accordo con l’Afghanistan; |
h) |
dare consigli sulla partecipazione dell’Unione europea alle conferenze internazionali sull’Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 2 830 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra deve disporre delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE interessati. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
In conformità della politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione in materia di sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto sul posto, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio attribuiti dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente, oralmente e per iscritto, all’SG/AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» (CAGRE).
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza e della Commissione e con quelle dell’RSUE per l’Asia centrale. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l’RSUE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altre iniziative dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 ed un’ampia relazione sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre del 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione del mandato dei competenti gruppi di lavoro e del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 197 del 25.7.2008, pag. 60.
(2) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/65 |
AZIONE COMUNE 2009/136/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, ed in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 luglio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/537/PESC (1) che nomina il sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. |
(2) |
Il 18 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/133/PESC (2) che modifica ed estende il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2009. |
(3) |
In base al riesame dell'azione comune 2008/113/PESC, il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo ulteriore di dodici mesi. |
(4) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.
2. Tali obiettivi includono:
a) |
una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242(1967), 338(1973), 1397(2002) e 1402(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi della conferenza di Madrid; |
b) |
una soluzione dei capitoli israelo-siriano e israelo-libanese; |
c) |
una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi; |
d) |
il seguito del processo di Annapolis per un accordo sullo status definitivo e verso la creazione di uno Stato palestinese, compreso il rafforzamento del ruolo del Quartetto quale custode della tabella di marcia, in particolare ai fini del controllo dell'attuazione degli obblighi cui sono tenute le due parti conformemente alla tabella di marcia e in linea con gli sforzi internazionali per giungere a una pace arabo-israeliana globale; |
e) |
l'istituzione di un dispositivo di polizia sostenibile ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale; |
f) |
la riapertura dei valichi di frontiera di Gaza, compreso quello di Rafah, e la presenza di una parte terza, se le due parti sono d'accordo, in coordinamento con le iniziative di costruzione istituzionale della Comunità. |
3. Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione europea a:
a) |
collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione; |
b) |
continuare ad offrire assistenza per le riforme politiche ed amministrative, il processo elettorale e le riforme della sicurezza in Palestina; |
c) |
contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ripresa dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale. |
4. L'RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione, anche nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese; |
b) |
facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, i membri del Quartetto per il Medio Oriente e altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace; |
c) |
assicurare la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi; |
d) |
seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea; |
e) |
contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi; |
f) |
prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente; |
g) |
impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto; |
h) |
contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggio e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo; |
i) |
riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, come il contributo dell'Unione europea alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea; |
j) |
monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all'attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto per il Medio Oriente di valutare meglio l'osservanza delle parti; |
k) |
avviare una più ampia collaborazione con la Commissione europea e il coordinatore degli Stati Uniti in materia di sicurezza sulla riforma del settore della sicurezza e facilitare la cooperazione sulle questioni di sicurezza con tutti gli attori interessati; |
l) |
contribuire a far sì che gli opinionisti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell'SG/AR.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a EUR 1 190 000.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L'RSUE informa l'SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE che l'ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell'UE
L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (3), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L'RSUE riferisce periodicamente all'SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'SG/AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE fornisce istruzioni alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS} e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). Se necessario, l'RSUE e il comandante dell'operazione civile si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro fine giugno 2009 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 45.
(2) GU L 43 del 19.2.2008, pag. 34.
(3) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/69 |
AZIONE COMUNE 2009/137/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Kosovo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244. |
(2) |
Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/623/PESC (1) relativa all’istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l’istituzione di un possibile Ufficio civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell’Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE). |
(3) |
Il 13-14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato che l’Unione europea (UE) è pronta a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell’attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo. Ha dichiarato la disponibilità dell’UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e un contributo ad un Ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. |
(4) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (2) e l’azione comune 2008/123/PESC (3) relativa alla nomina del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Kosovo fino al 28 febbraio 2009. |
(5) |
In base al riesame dell‘azione comune 2008/123/PESC appare opportuno prorogare il mandato dell’RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(6) |
Il processo di stabilizzazione e associazione costituisce il quadro strategico della politica dell’UE nei riguardi della regione dei Balcani occidentali e si applicano al Kosovo i suoi strumenti, fra cui rientrano il partenariato europeo, il dialogo politico e tecnico nel quadro del meccanismo di controllo del PSA ed i relativi programmi di assistenza comunitari. |
(7) |
Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinamento con la Commissione al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria. |
(8) |
Il Consiglio prevede che i poteri e le competenze dell’RSUE e i poteri e le competenze del Rappresentante civile internazionale (RCI) siano attribuiti alla stessa persona. |
(9) |
L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Pieter FEITH quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Kosovo è prorogato fino al 28 febbraio 2010.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione e nell’attuazione di una soluzione che definisca il futuro status del Kosovo, in vista di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multietnico che contribuisca alla cooperazione e alla stabilità regionali, sulla base di relazioni di buon vicinato, un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell’UE in Kosovo, l’RSUE ha mandato di:
a) |
offrire la consulenza e il sostegno dell’UE nel processo politico; |
b) |
promuovere il coordinamento politico generale dell’UE in Kosovo; |
c) |
fornire al capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive; |
d) |
assicurare la coerenza dell’azione dell’UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce dell’RSUE costituisce il principale punto di contatto dell’UE per i media del Kosovo sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea di sicurezza e di difesa (PESC/PESD). Tutte le attività relative alla stampa e all’informazione del pubblico saranno svolte in stretto e continuo coordinamento con il portavoce del Segretario Generale/Alto rappresentante (SG/AR)/Servizio stampa del segretariato del Consiglio; |
e) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche nei confronti delle donne e dei bambini, conformemente alla politica ed agli orientamenti dell’UE in materia di diritti umani. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE orientamenti strategici e direzione politica nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2009 al 28 febbraio 2010 è pari a 645 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2009. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Per coadiuvare l’RSUE nell’attuazione del suo mandato è distaccato del personale apposito UE che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all’efficacia dell’azione globale dell’UE in Kosovo. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale che operi con l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione europea presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione europea in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate
1. L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.
2. L’SG/AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
3. L’SG/AR è autorizzato a comunicare all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell’RSUE, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’azione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. L’SG/AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’azione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Secondo la politica dell’UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, compreso un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche vengono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo agiscano in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri. Costoro si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE fornisce al capo della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) consulenza politica a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l’RSUE ed il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente.
3. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
4. L’RSUE, insieme ad altri soggetti UE sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell’UE sul teatro delle operazioni nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate regolarmente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2009 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2009. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 15
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(3) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 88.
(4) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.
(5) Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio del 15 settembre 2006, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/73 |
POSIZIONE COMUNE 2009/138/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2002/960/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC (1), in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia. |
(2) |
Il 20 novembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 1844 (2008) che introduce ulteriori misure restrittive contro coloro che cercano di impedire o bloccare un processo politico pacifico, o coloro che minacciano le autorità federali transitorie della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM) con la forza, o prendono iniziative che compromettono la stabilità in Somalia o nella regione. |
(3) |
A fini di chiarezza, le misure imposte dalla posizione comune 2002/960/PESC e quelle da imporre conformemente all’UNSCR 1844 (2008) dovrebbero essere integrate in un unico strumento giuridico. |
(4) |
La posizione comune 2002/960/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata. |
(5) |
È necessaria un’azione della Comunità per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Sono vietate la fornitura o la vendita alla Somalia di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.
2. È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) |
alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari destinate unicamente a sostenere la missione di cui al paragrafo 4 dell’UNSCR 1744 (2007) o per il solo uso degli stati e delle organizzazioni regionali che assumano misure in conformità con il paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e con il paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008); |
b) |
alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), purché il comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) (di seguito «Comitato delle sanzioni») non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica; |
c) |
alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell’Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal Comitato delle sanzioni; all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale. |
Articolo 2
Le misure restrittive previste all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2 sono imposte nei confronti delle persone ed entità designate dal Comitato delle sanzioni:
— |
che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM, |
— |
che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1, |
— |
che impediscono l’inoltro degli aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso, o la distribuzione degli aiuti umanitari in Somalia. |
L’elenco delle persone interessate figura in allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire la fornitura o la vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari alle persone o entità di cui all’articolo 2.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all’articolo 2.
2. Il paragrafo 1 non comporta l’obbligo per uno Stato membro di rifiutare l’ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il Comitato delle sanzioni:
a) |
stabilisce caso per caso che l’ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; |
b) |
determina caso per caso che una deroga contribuisce in altro modo agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Somalia e di stabilità nella regione. |
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal Comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 2 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.
2. Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi con la normale gestione o la custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al Comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; |
e) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del Comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 2, previa notifica dello Stato membro interessato al Comitato delle sanzioni. |
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il Comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro tre giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 6
Il Consiglio stabilisce l’elenco di cui all’allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal Comitato delle sanzioni.
Articolo 7
La presente posizione comune ha efficacia dalla data di adozione.
Articolo 8
La presente posizione comune è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 9
La posizione comune 2002/960/PESC è abrogata.
Articolo 10
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 334 dell’11.12.2002, pag. 1.
ALLEGATO
Elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/76 |
POSIZIONE COMUNE 2009/139/PESC DEL CONSIGLIO
del 16 febbraio 2009
che rinnova le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/160/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (1). Detta posizione comune si applica fino al 27 febbraio 2009. |
(2) |
In base ad un riesame della posizione comune 2008/160/PESC, è opportuno rinnovare le misure restrittive per un ulteriore periodo di dodici mesi. |
(3) |
Gli allegati I e II della posizione comune 2008/160/PESC dovrebbero essere modificati a seguito del cambiamento delle funzioni di determinate persone oggetto delle misure restrittive, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2008/160/PESC è prorogata sino al 27 febbraio 2010.
Articolo 2
Gli allegati I e II della posizione comune 2008/160/PESC sono sostituiti dal testo riportato negli allegati I e II della presente posizione comune.
Articolo 3
Gli effetti della presente posizione comune decorrono dalla data dell'adozione.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
O. LIŠKA
(1) GU L 51 del 26.2.2008, pag. 23.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1 punto i)
1. |
SMIRNOV, Igor Nikolayevich, “Presidente”, nato il 23 ottobre 1941 a Khabarovsk, Federazione russa. Passaporto russo n. 50 No0337530. |
2. |
SMIRNOV, Vladimir Igorevich, figlio del Presidente e “Presidente del Comitato doganale statale”, nato il 3 aprile 1961 a Kupiansk, Kharkovskaya Oblast o a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 50 No00337016. |
3. |
SMIRNOV, Oleg Igorevich, figlio del Presidente e “Consulente del Comitato doganale statale”, “Membro del Soviet supremo”, nato l'8 agosto 1967 a Novaya Kakhovka, Khersonskaya Oblast, Ucraina. Passaporto russo n. 60 No1907537. |
4. |
MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, “Membro del Soviet Supremo”“Rappresentante speciale del Soviet supremo per le relazioni interparlamentari”, nato il 15 ottobre 1942 a Teya, Grigoriopolsky rayon, Repubblica Moldova. Vecchio passaporto sovietico n. 8BM724835. |
5. |
LITSKAI, Valery Anatolyevich, ex “Ministro degli affari esteri”, nato il 13 febbraio 1949 a Tver, Federazione russa. Passaporto russo n. 51 No0076099, rilasciato il 9 agosto 2000. |
6. |
KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, “Ministro della difesa”, nato il 28 dicembre 1941 a Chelyabinsk, Federazione russa. |
7. |
ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, alias SHEVTSOV, Vadim, “Ministro della sicurezza dello Stato”, nato nel 1951 a Novosibirsk, Federazione russa. Passaporto russo. |
8. |
KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, “Vicepresidente”, nato il 24 ottobre 1958 a Wroclaw, Polonia. Passaporto russo. |
9. |
BALALA, Viktor Alekseyevich, ex “Ministro della giustizia”, nato nel 1961 a Vinnitsa, Ucraina. |
10. |
ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, ex “Procuratore della Transdnestria”, nato nel 1948 a Kamenka, Repubblica moldova. |
11. |
GUDYMO, Oleg Andreyevich, “Membro del Soviet supremo”, “Presidente del Comitato per la sicurezza, la difesa e il mantenimento della pace del Soviet supremo”, ex “Viceministro della sicurezza”, nato l'11 settembre 1944 ad Alma-Ata, Kazakhstan. Passaporto russo n. 51 No0592094. |
12. |
KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, “Ministro dell'interno”, nato il 14 aprile 1970 a Dauriya, Zabaykalskyi rayon, Chitinskaya oblast, Federazione russa. |
13. |
ATAMANIUK, Vladimir, “Viceministro della difesa”.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1 punto ii)
1. |
URSKAYA, Galina Vasilyevna, ex “Ministro della Giustizia”, nata il 10 dicembre 1957 nel villaggio di Pyatiletka, Brianskyi Rayon, Brianskaya Oblast, Federazione russa. |
2. |
MAZUR, Igor Leonidovich, “Capo dell'amministrazione di Dubossary Rayon”, nato il 29 gennaio 1967 a Dubossary, Repubblica moldova. |
3. |
PLATONOV, Yuri Mikhailovich, conosciuto come Yury PLATONOV, “Capo dell'amministrazione di Rybnitsa Rayon e della città di Rybnitsa”, nato il 16 gennaio 1948 a Klimkovo, Poddorsky Rayon, Novgorodskaya Oblast. Passaporto russo n. 51No0527002, rilasciato dall'Ambasciata russa a Chisinau il 4 maggio 2001. |
4. |
CHERBULENKO, Alla Viktorovna, “Capo aggiunto dell'amministrazione di Rybnitsa”, responsabile per le questioni relative all'educazione. |
5. |
KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, “Capo dell'amministrazione di Bender”, nato il 16 febbraio 1950 a Taraclia, Chadir-Lunga Rayon, Repubblica moldova. |
6. |
KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, “Capo dell'amministrazione di Tiraspol”, nato il 24 maggio 1948, Komsomolsk na Amure, Habarovsky kray, Federazione russa.» |
Rettifiche
17.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/79 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 77/2009 della Commissione, del 26 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23 del 27 gennaio 2009 )
— |
A pagina 8, allegato, punto 24, terza colonna «Data di designazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2»: |
anziché:
«16.6.2005»,
leggi:
«27.1.2009»;
— |
a pagina 15, allegato, punto 122, seconda colonna «Carica/Motivi dell'inserimento nell'elenco; dati identificativi»: |
anziché:
«Assistente ispettore dell’esercito nazionale dello Zimbabwe.»,
leggi:
«Assistente ispettore della polizia della Repubblica dello Zimbabwe.»