ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 42

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
13 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 126/2009 della Commissione, del 12 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 127/2009 della Commissione, del 12 febbraio 2009, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento (Versione codificata)

3

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/121/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che respinge la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione ( 1 )

13

 

 

2009/122/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2009, recante nomina di un membro del Regno Unito del Comitato delle regioni

16

 

 

2009/123/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2009, recante nomina di un supplente portoghese del Comitato delle regioni

17

 

 

Commissione

 

 

2009/124/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2009, relativa alla nomina dei rappresentanti del settore privato nel Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento

18

 

 

2009/125/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2009, relativa ad un contributo finanziario della Comunità per il controllo della peste dei piccoli ruminanti in Marocco

20

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/1


REGOLAMENTO (CE) N. 126/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'12 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

125,9

JO

68,6

MA

45,9

TN

134,4

TR

91,3

ZZ

93,2

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

176,1

ZZ

160,1

0709 90 70

MA

91,1

TR

160,7

ZZ

125,9

0709 90 80

EG

94,1

ZZ

94,1

0805 10 20

EG

46,7

IL

51,1

MA

61,1

TN

39,3

TR

59,4

ZZ

51,5

0805 20 10

IL

146,6

MA

110,6

ZZ

128,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,2

IL

91,5

MA

161,0

PK

51,5

TR

63,8

ZZ

88,0

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

64,8

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

91,9

CA

90,4

CL

67,8

CN

82,2

MK

32,6

US

112,3

ZZ

79,5

0808 20 50

AR

109,4

CL

79,6

CN

49,2

US

101,4

ZA

111,2

ZZ

90,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/3


REGOLAMENTO (CE) N. 127/2009 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2009

che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), nonché l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L'acquisto dei cereali da parte dell'organismo pagatore o dell’organismo d'intervento può essere effettuato sia mediante l'intervento a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sia mediante misure particolari a norma dell'articolo 47 dello stesso regolamento.

(3)

La vendita dei cereali detenuti dall'organismo pagatore o dall’organismo d'intervento deve aver luogo senza discriminazione alcuna tra gli acquirenti della Comunità. Il sistema delle gare consente, in linea di massima, di ottenere un tale risultato. Tuttavia deve essere possibile, in situazioni particolari, ricorrere ad altre modalità di vendita.

(4)

Per garantire parità di trattamento a tutti gli interessati nella Comunità, i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dev'essere previsto un congruo periodo di tempo tra la data di pubblicazione e il primo giorno di presentazione delle offerte. Tuttavia, per quantitativi inferiori a 5 000 t, tale pubblicità non è necessaria.

(5)

I prodotti giacenti all'intervento sono destinati in via prioritaria all'alimentazione umana e animale, in funzione delle situazioni specifiche dei mercati dei cereali. Tuttavia, la quantità e la qualità delle scorte possono renderne necessario lo smaltimento per altri fini, temporaneamente e occasionalmente, in particolare per rispondere agli impegni della Comunità, purché lo stato delle scorte lo giustifichi e l'approvvigionamento dei mercati alimentari tradizionali non ne risulti minacciato.

(6)

L'impiego crescente nei trasporti comunitari di biocarburanti ottenuti dalla trasformazione di cereali nei trasporti comunitari rientra nell'insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell'impiego di biocarburanti può costituire un nuovo sbocco per le scorte di prodotti agricoli detenuti all'intervento negli Stati membri, purché le condizioni di prezzo applicabili alle vendite di cereali siano adatte al mercato particolare dei biocarburanti. Tuttavia, l'acquisto di cereali destinati alla produzione di bioetanolo e l'impiego di bioetanolo come biocarburante possono rivelarsi particolarmente difficili. Per questi casi occorre quindi prevedere la possibilità di smaltire le scorte d'intervento a condizioni di prezzo speciali.

(7)

Le scorte di cereali di intervento sul mercato comunitario sono vendute in funzione delle disponibilità e della situazione dei mercati. Le vendite risentono o dipendono da circostanze particolari o eccezionali che possono verificarsi sui mercati, delle quali occorre pertanto tener conto. Per questo motivo è opportuno prevedere condizioni di prezzo che permettano, da un lato, di evitare turbative del mercato, dall'altro, di procedere alle vendite in funzione delle circostanze. Questo duplice obiettivo può essere conseguito applicando un prezzo di vendita corrispondente al prezzo del rispettivo mercato al consumo, tenendo conto della qualità dei cereali posti in vendita e delle spese di trasporto.

(8)

La vendita dei cereali a fini di esportazione dev'essere effettuata in base a condizioni di prezzo da determinare per ciascun caso secondo l'evoluzione e le esigenze del mercato. Tali vendite non devono tuttavia provocare distorsioni a scapito delle esportazioni del mercato libero. È pertanto opportuno che la Commissione, sulla base delle offerte presentate, fissi un prezzo minimo di vendita.

(9)

La Commissione fissa il prezzo minimo di vendita tenendo conto del complesso degli elementi di calcolo disponibili il giorno di presentazione delle offerte. Onde evitare speculazioni e garantire che la gara si svolga in condizioni identiche per tutti gli interessati, è indispensabile che le offerte siano accompagnate da una domanda di titolo di esportazione e, se necessario, da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o di prelievo all'esportazione.

(10)

Le offerte dei concorrenti per le varie partite sono comparabili fra loro soltanto per cereali che si trovano in situazioni identiche. I cereali oggetto della gara sono immagazzinati in località diverse. La comparabilità può essere meglio garantita rimborsando all'aggiudicatario le spese di trasporto più favorevoli tra il luogo di magazzinaggio e il luogo di uscita. Tuttavia, per motivi di bilancio, tale rimborso può essere effettuato soltanto per il luogo di uscita raggiungibile con la spesa minore. Tale luogo dev'essere stabilito in base agli impianti di cui dispone per l'esportazione di cereali.

(11)

Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l’esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, conviene pertanto prevedere la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita.

(12)

I porti croati di Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell’Europa centrale, prima della loro adesione all’Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

(13)

Lo svolgimento normale di una gara è possibile soltanto se gli interessati presentano offerte serie. Tale obiettivo può essere conseguito mediante la costituzione di una cauzione che è svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.

(14)

In caso di gara per l'esportazione, occorre garantire che i cereali non siano reimmessi sul mercato comunitario. Tale rischio esiste se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo minimo da rispettare alla reimmissione sul mercato interno. Per tali casi, è pertanto opportuno prevedere la costituzione di una seconda cauzione di importo uguale alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo minimo. Conseguentemente, detta cauzione può essere svincolata soltanto se l'aggiudicatario esportatore fornisce le prove di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comune di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4).

(15)

Per una corretta gestione del regime di intervento dei cereali è opportuno precisare le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere per via elettronica alla Commissione.

(16)

Affinché le operazioni di smaltimento delle scorte d'intervento siano effettuate rapidamente e, per quanto possibile, conformemente alle pratiche commerciali, occorre prevedere che i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione siano rispettivamente esercitati e adempiuti entro un dato termine.

(17)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

VENDITA ALL’ASTA

Articolo 1

Vendita

1.   I cereali acquistati dagli organismi pagatori o dagli organismi d'intervento qui di seguito denominati «organismi d’intervento» in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono reimmessi sul mercato mediante gara, compresa la vendita all'asta per quanto concerne la reimmissione sul mercato della Comunità.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «gara» s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 2

Apertura delle gare

L'apertura della gara è decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Con tale decisione si determinano in particolare:

a)

i quantitativi oggetto della gara;

b)

il termine di presentazione delle offerte in caso di gara particolare e il primo e l'ultimo termine di presentazione delle offerte, in caso di gara permanente.

La decisione di cui al primo comma è resa nota a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tra la data di tale pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.

Articolo 3

Bando di gara

1.   Almeno quattro giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, gli organismi d’intervento redigono e pubblicano un bando di gara in cui sono indicati:

a)

le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

b)

le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite constatate al momento dell’acquisto da parte dell’organismo d’intervento o in occasione dei controlli effettuati successivamente;

c)

i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

2.   Gli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

3.   Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

4.   Il bando di gara e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

Qualità dei cereali

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 5

Offerte

1.   Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità reale della partita cui esse si riferiscono.

2.   Le offerte presentate non possono essere né modificate né ritirate.

3.   Le offerte sono valide soltanto se accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 5 EUR/t.

CAPO II

REGOLE PARTICOLARI PER LA VENDITA SUL MERCATO COMUNITARIO

Articolo 6

Limiti della gara

1.   L’articolo 2 non si applica alle gare relative a quantitativi inferiori a 5 000 tonnellate.

2.   La gara di cui all'articolo 2 può essere limitata a determinate utilizzazioni e/o destinazioni.

Articolo 7

Condizioni supplementari per le offerte

1.   Si applicano alle offerte le seguenti condizioni supplementari:

a)

in caso di rivendita nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione per il granturco e il sorgo e nei primi due mesi della campagna di commercializzazione per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo, l'offerta accolta corrisponde almeno al prezzo di intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per la medesima campagna;

b)

in caso di rivendita nel periodo restante della campagna di commercializzazione, l'offerta non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte; tuttavia il prezzo di intervento da prendere in considerazione nel dodicesimo mese della campagna è il prezzo valido l'undicesimo mese aumentato di una maggiorazione mensile.

Per le offerte accolte, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e corrispondente almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto.

2.   In deroga al paragrafo 1, si può procedere alla vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche ai fini della trasformazione dei cereali in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, purché non ne risulti minacciato l'approvvigionamento del mercato dei prodotti alimentari tradizionali. In tal caso, il prezzo minimo di vendita corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sui mercati dei prodotti impiegati per la produzione di biocarburanti, comprese le spese di trasporto.

3.   Se nel corso di una campagna di commercializzazione si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1, o se si verificano circostanze eccezionali, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari e a prezzi di vendita determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 8

Informazioni della Commissione sullo svolgimento delle gare

Entro il secondo mese successivo al mese di chiusura della gara, lo Stato membro interessato informa la Commissione in merito allo svolgimento della stessa, indicando in particolare il prezzo di vendita medio delle varie partite e i quantitativi venduti.

CAPO III

REGOLE PARTICOLARI PER LA VENDITA PER L'ESPORTAZIONE

Articolo 9

Bando di gara

1.   Nel bando di gara di cui all'articolo 3 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo di uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o nella località di cui al primo comma. In casi particolari può essere deciso, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che al trasporto provveda l'organismo d'intervento, alle stesse condizioni.

2.   Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, una deroga al paragrafo 1 del presente articolo e concesso, nel caso di esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara.

Ai fini del presente paragrafo, i porti croati di Rijeka (Fiume) e di Split (Spalato) possono essere considerati luoghi di uscita.

3.   In caso di gara permanente, l'organismo d'intervento fissa i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

Articolo 10

Offerte

1.   Si può prevedere che le offerte fatte sulla base dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (5) non siano ricevibili.

2.   Le offerte possono essere rifiutate se riguardano partite di meno di 500 t.

3.   Le offerte possono essere condizionate all'attribuzione di quantitativi determinati.

4.   Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

5.   Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, le offerte sono valide soltanto se accompagnate da una domanda di titolo d'esportazione, nonché da una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la destinazione in causa. Si considera come «destinazione» l'insieme dei paesi per i quali è stata fissata la stessa aliquota della restituzione o del prelievo all'esportazione.

Articolo 11

Determinazione della durata di validità dei titoli di esportazione

In deroga alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli d'esportazione rilasciati in applicazione del presente regolamento si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Articolo 12

Condizioni particolari di rescissione del contratto

Se la domanda di titolo di esportazione presentata dall'aggiudicatario conformemente all'articolo 10, paragrafo 5 è basata sull'articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008, l'organismo d'intervento rescinde il contratto per i quantitativi per i quali il titolo non è stato rilasciato in conformità di detto articolo.

Articolo 13

Prova particolare di espletamento delle formalità doganali

In deroga al disposto dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 la prova di espletamento delle formalità doganali di importazione non è necessaria per il pagamento della restituzione, a condizione che l'operatore fornisca la prova che una quantità pari almeno a 1 500 tonnellate di prodotti cerealicoli ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave adatta alla navigazione marittima, qualora:

a)

la restituzione in vigore il giorno di presentazione delle offerte sia differenziata esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la destinazione «altri paesi terzi», dall'altro;

b)

l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa, diversa da quella in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein.

Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione di una delle diciture di cui all'allegato I, certificata dall'autorità competente, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 800/1999, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale attestante l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 14

Prezzi minimi e attribuzione delle offerte

1.   Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante segnatamente, per ciascuna offerta, il numero della partita, la quantità offerta, il prezzo offerto nonché le relative maggiorazioni e detrazioni.

2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

3.   Per quanto concerne le gare per l’esportazione, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.

Articolo 15

Informazione degli operatori

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 16

Pagamento dei cereali

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, ma al più tardi entro un mese dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 15. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, per le vendite sul mercato interno, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Per l'esportazione, il prezzo da pagare è quello indicato nell'offerta, aumentato di una maggiorazione mensile se il ritiro ha luogo nel mese successivo a quello dell'aggiudicazione.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 17

Costituzione, svincolo e incameramento di cauzioni

1.   Le cauzioni di cui al presente regolamento sono costituite conformemente alle disposizioni dei titoli II e III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).

2.   La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è svincolata per i quantitativi per i quali:

a)

l'offerta non è stata accettata;

b)

il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto e, nel caso di vendita per l'esportazione, qualora il prezzo pagato risulti inferiore al prezzo minimo da rispettare per la rivendita sul mercato della Comunità a norma dell'articolo 7 sia stata costituita una cauzione pari alla differenza tra tali due prezzi.

3.   La cauzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:

a)

è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano o animale;

b)

è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente all’articolo 7 e all’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999;

c)

il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 376/2008;

d)

il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma.

4.   La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è incamerata per i quantitativi per i quali:

a)

è stata incamerata la cauzione costituita per il rilascio del titolo di esportazione;

b)

salvo forza maggiore, il pagamento non è stato effettuato entro il termine di cui all'articolo 16.

5.   Salvo forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 2, lettera b), è incamerata per i quantitativi per i quali le prove di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono fornite entro il termine di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 18

Comunicazione dei prezzi dei mercati rappresentativi

Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica, entro le 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente.

Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato III.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(5)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 13, secondo comma

:

in bulgaro

:

Износ на зърнени култури по море — член 13, втора алинея от Регламент (ЕО) № 127/2009

:

in spagnolo

:

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 127/2009

:

in ceco

:

Vývoz obilovin po moři – čl. 13 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 127/2009

:

in danese

:

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 127/2009

:

in tedesco

:

Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 127/2009, Artikel 13 Absatz 2

:

in estone

:

Teravilja eksport meritsi – määruse (EÜ) nr 127/2009 artikli 13 teine lõik

:

in greco

:

Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 127/2009

:

in inglese

:

Export of cereals by sea — second paragraph of Article 13 of Regulation (EC) No 127/2009

:

in francese

:

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 127/2009, article 13, deuxième alinéa

:

in irlandese

:

Onnmhairiú gránach ar muir — an dara mir d' Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 127/2009

:

in italiano

:

Esportazione di cereali per via marittima — articolo 13, secondo comma, del regolamento (CE) n. 127/2009

:

in lettone

:

Labības izvešana pa jūras ceļiem – Regular (EK) Nr. 127/2009 13. panta otrā daļa

:

in lituano

:

Grūdų eksportas jūra – Reglamento (EB) Nr. 127/2009 13 straipsnio antra pastraipa

:

in ungherese

:

Gabonafélék exportja tengeri úton – 127/2009/EK rendelet 13. cikkének második albekezdése

:

in maltese

:

L-esportazzjoni ta’ ċereali bil-baħar – L-Artikolu 13, it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (KE) Nru 127/2009

:

in olandese

:

Uitvoer van graan over zee — Artikel 13, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 127/2009

:

in polacco

:

Wywóz zbóż drogą morską – art. 13 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 127/2009

:

in portoghese

:

Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, segundo parágrafo do Regulamento (CE) n.o 127/2009

:

in rumeno

:

Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 127/2009, articolul 13, al doilea paragraf

:

in slovacco

:

Vývoz obilnín po mori – článok 13 druhý odsek nariadenia (ES) č. 127/2009

:

in sloveno

:

Izvoz žit s pomorskim prometom – drugi odstavek člena 13 Uredbe (ES) št. 127/2009

:

in finlandese

:

Viljan vienti meritse – Asetuksen (EY) N:o 127/2009 13 artiklan toinen kohta

:

in svedese

:

Export av spannmål genom sjötransport – artikel 13 andra stycket i förordning (EG) nr 127/2009


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione

(GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76)

 

Regolamento (CE) n. 120/94 della Commissione

(GU L 21 del 26.1.1994, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 2193/96 della Commissione

(GU L 293 del 16.11.1996, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 39/1999 della Commissione

(GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64)

 

Regolamento (CE) n. 1630/2000 della Commissione

(GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24)

 

Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50)

limitatamente all’articolo 2

Regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione

(GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 749/2005 della Commissione

(GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10)

 

Regolamento (CE) n. 1465/2006 della Commissione

(GU L 273 del 4.10.2006, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione

(GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1)

limitatamente all’articolo 4 e all'allegato III

Regolamento (CE) n. 367/2007 della Commissione

(GU L 91 del 31.3.2007, pag. 14)

limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2131/93

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2 bis

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 10, paragrafi da 2 a 5

Articolo 9

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 12 bis

Articolo 18

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 14

Articolo 4

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3, alinea

Articolo 17, paragrafo 3, alinea

Articolo 17, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 3, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 17, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 17, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 17, paragrafo 4, alinea

Articolo 17, paragrafo 4, alinea

Articolo 17, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 17 bis, primo comma, alinea

Articolo 13, primo comma, alinea

Articolo 17 bis, primo comma, primo trattino

Articolo 13, primo comma, lettera a)

Articolo 17 bis, primo comma, secondo trattino

Articolo 13, primo comma, lettera b)

Articolo 17 bis, primo comma, parte finale

Articolo 13, primo comma, alinea

Articolo 17 bis, secondo comma

Articolo 13, secondo comma

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

13.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che respinge la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/121/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione,

vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso dispone che gli operatori di tale settore non utilizzino sostanze diverse dall'acqua per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso di siffatte sostanze sia stato approvato in conformità del regolamento stesso.

(2)

Nel realizzare le politiche comunitarie dovrebbe essere assicurato un elevato grado di tutela della salute umana. Le misure adottate dalla Comunità per disciplinare i settori degli alimenti e dei mangimi devono essere fondate su un'appropriata valutazione degli eventuali rischi per la salute umana e per quella degli animali e, tenuto conto delle prove scientifiche esistenti, preservare o, se scientificamente giustificato, elevare il grado di tutela della salute umana e di quella degli animali assicurato a livello comunitario. Nella Comunità è assolutamente prioritario adottare norme elevate in materia di igiene nell'intera catena di produzione alimentare, nonché evitare o vietare l'impiego di sostanze che possono potenzialmente camuffare pratiche di scarsa igiene.

(3)

Nel realizzare le politiche comunitarie si dovrebbe inoltre assicurare un elevato grado di tutela dell'ambiente sia mediante atti di politica ambientale vera e propria, sia integrando i requisiti della politica ambientale nella definizione e nell'attuazione di altre politiche ed attività comunitarie.

(4)

La proposta della Commissione sottolinea che varie sostanze antimicrobiche, quali il biossido di cloro, il cloruro di sodio acidificato, il fosfato trisodico o i perossiacidi, utilizzate per eliminare la contaminazione superficiale dalle carcasse di pollame, possono rappresentare un rischio per l'ambiente acquatico, la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e il funzionamento e le prestazioni dei sistemi di smaltimento e/o degli impianti di trattamento delle acque reflue. L'impiego di sostanze antimicrobiche contenenti cloro può inoltre condurre alla formazione di composti clororganici, molti dei quali sono persistenti, bioaccumulabili o cancerogeni. I composti del fosforo rappresentano inoltre una delle cause dell'eutrofizzazione dei mari regionali europei, che provoca una massiccia proliferazione di alghe ed altre sgradite interferenze nell'ambiente acquatico.

(5)

Il 30 ottobre 1998 il Comitato scientifico delle misure veterinarie collegate con la sanità pubblica (CSMVSP) ha pubblicato una relazione sui vantaggi e i limiti dei trattamenti antimicrobici per le carcasse di pollame ed ha raccomandato di effettuare una valutazione esauriente prima di autorizzare l'impiego di un composto decontaminante o il ricorso ad una tecnica di decontaminazione.

(6)

Il 14 e 15 dicembre 2005 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico relativo alla valutazione dell'efficacia dei perossiacidi come sostanze antimicrobiche applicate a carcasse di pollame, in cui concludeva che l'efficacia dei perossiacidi era difficile da valutare in quanto i protocolli trasmessi non sempre erano chiaramente descritti e, anche se lo fossero stati, non sarebbero stati sufficienti a dimostrare l'efficacia dei perossiacidi utilizzati in condizioni commerciali.

(7)

Il 6 marzo 2008 l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla valutazione degli eventuali effetti di biossido di cloro, cloruro di sodio acidificato, fosfato trisodico e perossiacidi sull'insorgenza di una resistenza antimicrobica. Le risultanze hanno indotto l'EFSA a caldeggiare l'approfondimento della ricerca sulla probabilità dell'insorgenza di una sensibilità ridotta acquisita a questi tipi di sostanze e sulla possibilità di una resistenza a terapie antibiotiche e ad altri agenti antimicrobici.

(8)

Rispettivamente il 18 marzo e il 2 aprile 2008 il Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) hanno adottato un parere scientifico comune sull'impatto ambientale delle quattro sostanze utilizzate per eliminare la contaminazione di superficie delle carcasse di pollame e sul loro effetto sulla resistenza antimicrobica. Essi hanno dichiarato che in quel momento le conoscenze sui potenziali effetti negativi dell'impiego di diversi biocidi erano insufficienti ed hanno concluso che le informazioni disponibili non erano sufficienti per poter realizzare valutazioni quantitative esaurienti. Sussistevano timori di natura ambientale quanto alla possibilità di diffondere o selezionare ceppi più resistenti e in relazione ai residui potenziali nelle carcasse di pollame.

(9)

Tenuto conto delle informazioni scientifiche disponibili, non si può escludere che l'approvazione di tali sostanze possa sfociare in un'accresciuta resistenza agli antimicrobici negli esseri umani.

(10)

L'insorgenza della resistenza agli antimicrobici è parimenti una costante fonte di grave preoccupazione per gli organismi internazionali che si occupano di medicina umana. La Commissione ha assunto varie importanti iniziative normative intese a ridurre la resistenza agli antimicrobici collegata ai mangimi, al trattamento veterinario degli animali ed agli alimenti.

(11)

Analogamente, nella sessione del 9 e 10 giugno 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni del Consiglio sulla resistenza agli antimicrobici in cui sottolinea che la resistenza gli antimicrobici costituisce ancora un problema sanitario in crescita a livello europeo e mondiale.

(12)

Nella risoluzione del 19 giugno 2008 il Parlamento europeo ha espresso la sua disapprovazione nei confronti della proposta della Commissione per i suddetti motivi ed ha invitato il Consiglio a respingere la proposta della Commissione.

(13)

L'assenza di dati scientifici riguardo ai rischi connessi all'uso delle sostanze in questione induce ad applicare il principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3). Secondo il suddetto principio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

(14)

Dovrebbero pertanto essere incoraggiati il rilevamento di dati da parte degli operatori del settore alimentare e i programmi di ricerca in modo da poter valutare appieno sia l'efficacia delle sostanze in questione che lo sviluppo di resistenze agli antimicrobici, nonché il possibile impatto ambientale. A tal fine l'EFSA ha pubblicato un documento comune di orientamento, elaborato dai gruppi di esperti scientifici BIOHAZ e AFC (4), sulla presentazione dei dati per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia delle sostanze destinate ad eliminare la contaminazione microbica di superficie negli alimenti di origine animale. In attesa del rilevamento e della valutazione dei dati, il Consiglio ritiene necessario attenderne l'esito e respingere, nel frattempo, la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle sostanze antimicrobiche per la decontaminazione superficiale delle carcasse di pollame, presentata dalla Commissione, è respinta.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(4)  Gazzetta EFSA (2006) 3888, pag. 1.


13.2.2009   

IT

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L 42/16


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2009

recante nomina di un membro del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2009/122/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. W.J. WILLIAMS,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

Il sig. Robert BRIGHT, Councillor, Newport City.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


13.2.2009   

IT

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L 42/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2009

recante nomina di un supplente portoghese del Comitato delle regioni

(2009/123/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Vasco CORDEIRO.

DECIDE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

il sig. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD, Secretário Regional da Presidência, Ponta Delgada, Açores.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. KALOUSEK


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

13.2.2009   

IT

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L 42/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2009

relativa alla nomina dei rappresentanti del settore privato nel Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento

(2009/124/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2007/75/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento (1) allo scopo di fornire alla Commissione una consulenza sulle questioni fiscali connesse ai prezzi di trasferimento, in particolare l'articolo 4,

visto l'invito a presentare candidature per i rappresentanti del mondo delle imprese e per la presidenza del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, pubblicato il 22 dicembre 2006 sul sito Internet della direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale,

vista la decisione 2007/233/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, sulla nomina dei rappresentanti del settore privato nel Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento (2) per un mandato di due anni rinnovabile,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 4 della decisione 2007/75/CE, la Commissione nomina un presidente e un massimo di quindici specialisti del settore privato in possesso di esperienza e competenze nel campo dei prezzi di trasferimento.

(2)

Il mandato dei rappresentanti del settore privato nel Forum congiunto sui prezzi di trasferimento scade il 28 febbraio 2009. È pertanto necessario nominare un supplente per uno dei membri e rinnovare il mandato del presidente e degli altri membri attuali.

(3)

È opportuno che i membri del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento siano nominati per un periodo di due anni a decorrere dal 1o marzo 2009,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione nomina per un periodo di due anni il presidente e quindici rappresentanti del settore privato nel Forum congiunto sui prezzi di trasferimento, gruppo di esperti, i cui nomi sono contenuti nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o marzo 2009.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2009.

Per la Commissione

Robert VERRUE

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale


(1)  GU L 32 del 6.2.2007, pag. 189.

(2)  GU L 100 del 17.4.2007, pag. 25.


ALLEGATO

Presidente riconfermato

Bruno GIBERT

Rappresentanti del settore privato

Membri riconfermati

Dirk VAN STAPPEN

Isabel VERLINDEN

Svetla MARINOVA

Werner STUFFER

Heinz-Klaus KROPPEN

Kennet PETTERSSON

Sabine WAHL

Guglielmo MAISTO

Guy KERSCH

Theo KEIJZER

Monique VAN HERKSEN

Eduardo GRACIA

Michael SUFRIN

Nicholas DEE

Nuovo membro

Andrea BONZANO


13.2.2009   

IT

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L 42/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2009

relativa ad un contributo finanziario della Comunità per il controllo della peste dei piccoli ruminanti in Marocco

(2009/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

In base alla decisione 90/424/CEE la Comunità può fornire il proprio sostegno a misure di controllo di una malattia applicate da un paese terzo, se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una tale malattia può costituire un pericolo per la Comunità.

(2)

La peste dei piccoli ruminanti (PPR) è una malattia dei piccoli ruminanti altamente infettiva e contagiosa, molto simile alla peste bovina (Rinderpest). Nel corso dell’ultimo decennio tale malattia ha mostrato una chiara tendenza alla diffusione sia in Africa che in Asia.

(3)

Il Marocco ha comunicato alla Commissione che la peste dei piccoli ruminanti è stata rilevata sul proprio territorio e si è ampliamente diffusa in un breve periodo. Il ceppo del virus recentemente rilevato in Marocco è di un tipo finora non accertato in Africa.

(4)

La peste dei piccoli ruminanti è controllabile attraverso la vaccinazione; è disponibile un vaccino che protegge contro tutti i sierotipi e consente una protezione a lungo termine da tale malattia.

(5)

Le autorità del Marocco hanno messo a punto una strategia di vaccinazione. Esse hanno trasmesso tale strategia alla Commissione richiedendo il sostegno finanziario della Comunità.

(6)

La diffusione verso la Comunità della peste dei piccoli ruminanti non può essere sempre impedita dalle misure attuate presso le frontiere della Comunità; dato che l’insorgenza di una simile malattia nella Comunità avrebbe conseguenze molto serie, essa deve essere evitata. Per tale motivo è opportuno sostenere gli sforzi del Marocco volti a controllare la malattia e a impedire che essa diventi endemica in tale paese, nonché assicurare al Marocco la disponibilità di vaccini per la campagna di vaccinazione conto la peste dei piccoli ruminanti. Occorrerà anche specificare l’importo massimo di tale contributo.

(7)

Vista l’urgenza della situazione è preferibile che le misure previste dalla presente decisione siano portate a termine entro il 31 maggio 2009.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Commissione fornirà alle autorità marocchine vaccini conto la peste dei piccoli ruminanti da impiegare durante la campagna di vaccinazione contro tale malattia in Marocco.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 verranno attuate dalla Commissione in cooperazione con le autorità del Marocco. I vaccini forniti alle autorità marocchine verranno impiegati per la strategia di vaccinazione contro la peste dei piccoli ruminanti, la cui attuazione è prevista durante il 2009 in Marocco.

Articolo 2

1.   La Commissione sosterrà integralmente i costi delle misure citate all’articolo 1, paragrafo 1, che non dovranno superare 1 500 000 EUR.

2.   La Commissione concluderà un contratto di appalto (contratto di fornitura) riguardo alle misure di cui al paragrafo 1, lanciando a tal fine un’appropriata procedura di appalto entro il 31 maggio 2009.

3.   Con la presente, il Direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto al paragrafo 2.

Articolo 3

Il contributo finanziario di cui agli articoli 1 e 2 è iscritto nella linea 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2009.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.


13.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.