ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 38

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
7 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 111/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 112/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica moldova

3

 

*

Regolamento (CE) n. 113/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, relativo all'uso di alcune menzioni tradizionali sulle etichette dei vini importati dagli Stati Uniti d'America

25

 

*

Regolamento (CE) n. 114/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta

26

 

*

Regolamento (CE) n. 115/2009 della Commissione, del 6 febbraio 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu des Causses (DOP)]

28

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/105/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle Banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

33

 

 

Commissione

 

 

2009/106/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 febbraio 2009, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della Repubblica popolare cinese

34

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (CE) N. 111/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

111,0

JO

68,6

MA

43,3

TN

125,1

TR

97,4

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

155,5

MA

134,2

TR

174,8

ZZ

154,8

0709 90 70

MA

115,0

TR

134,5

ZZ

124,8

0709 90 80

EG

278,0

ZZ

278,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

53,2

MA

54,2

TN

46,9

TR

54,3

ZA

44,9

ZZ

49,9

0805 20 10

IL

163,3

MA

99,5

TR

52,0

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,6

IL

66,3

JM

101,6

MA

149,3

PK

40,0

TR

70,3

ZZ

83,2

0805 50 10

EG

48,0

MA

60,7

TR

50,1

ZZ

52,9

0808 10 80

AR

91,9

CA

86,3

CL

67,8

CN

82,5

MK

32,6

US

117,0

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

102,5

CL

73,7

CN

67,1

US

118,6

ZA

103,0

ZZ

93,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/3


REGOLAMENTO (CE) N. 112/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica moldova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di vergella o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile (di seguito «vergelle»), originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»), della Repubblica moldova (di seguito «RM») e della Turchia.

(2)

La denuncia è stata presentata da EUROFER (di seguito «il denunziante») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di vergelle.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

(4)

L'8 maggio 2008 è stato aperto un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) (di seguito «avviso di apertura»).

2.   Parti interessate dal procedimento

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, della RM e della Turchia, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità della RPC, della RM e della Turchia, i produttori comunitari denunzianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(6)

Al fine di consentire ai produttori esportatori di presentare, eventualmente, domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o il trattamento individuale (di seguito «TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi e moldovi notoriamente interessati e alle autorità della RPC e della RM. Due produttori esportatori della RPC, entrambi gruppi di società collegate, e un produttore della RM hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI qualora l’inchiesta stabilisse che non soddisfano le condizioni per fruire del TEM.

(7)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC e della Turchia, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere a metodi di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC e della Turchia, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame.

(9)

Data l'esigua partecipazione alla procedura campionamento, si è deciso di non ricorrere al campionamento per i produttori esportatori cinesi e turchi né per gli importatori e i produttori comunitari.

(10)

Sono stati inviati questionari a tutte le società della RPC e a quelle della Turchia che hanno partecipato alla procedura di campionamento, all'unico produttore esportatore moldovo nonché a tutti i produttori, gli utilizzatori e gli importatori comunitari che hanno partecipato alla procedura di campionamento e a tutte le altre parti notoriamente interessate. Sono pervenute risposte da due gruppi di produttori esportatori della RPC, un produttore esportatore della RM, sei produttori esportatori della Turchia, venti produttori comunitari, un importatore e otto utilizzatori della Comunità.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso la sede delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori nella RPC

Hunan Valin Xiangtan Iron & Steel Co. Ltd. e Hunan Xianggang Huaguang Wire Rod Co. Ltd., Xiangtan, provincia di Hunan, PRC;

b)

Produttore esportatore della RM

Società per azioni Moldova Steel Works (di seguito «MMZ»), Rybnitsa, regione transdnestriana della RM e la società di vendita collegata Panfermag Holding Ltd., Limassol, Cipro, sede di Kiev, Ucraina;

c)

Produttori esportatori turchi:

Çolakoglu Metalurji A.S e la società di vendita collegata Çolakoglu dis Ticaret A.S., Karakoy, Turchia,

Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endüstrisi A.S., Kartal, Turchia,

Içdas Çelik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayi A.S., Istanbul, Turchia,

Iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalari A.S., Iskenderun, Turchia,

Kroman Çelik Sanayii A.S, Kocaeli, Turchia;

d)

Produttori comunitari

Riva Fire S.p.A, Milano, Italia e le società collegate Riva Acier S.A., Gargenville, Francia; Riva Stahl GmbH, Hennigsdorf, Germania e Brandenburgische ElektroStahlwerke (BES) GmbH, Brandeburgo, Germania,

Global Steel Wire, Santander, Spagna,

ArcelorMittal Hamburg GmbH, Amburgo, Germania; ArcelorMittal Grandrange, Amneville, Francia; ArcelorMittal Poland, Katowice, Polonia,

Feralpi Siderurgica S.p.A, Lonato, Italia,

Corus, Londra, Regno Unito,

Duferco La Louviere Sales S.A, Manage, Belgio;

e)

Importatori comunitari

Montan Gesellschaft Voss GmbH, Planegg, Germania;

f)

Utilizzatori nella Comunità

Unifer S.p.A, Piacenza, Italia.

(12)

Vista l'esigenza di determinare, per i produttori esportatori della RPC e della RM che avrebbero potuto non ottenere il TEM, il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie il Brasile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

Arcelor Mittal Brazil, Belo Horizonte, Brasile.

3.   Periodo dell'inchiesta

(13)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è costituito da vergella o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, originari della RPC, della RM e della Turchia (di seguito «il prodotto in esame» o «vergelle»), dichiarati di norma ai codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95. Il prodotto in esame non comprende le vergelle di acciaio inossidabile.

(15)

Nella fabbricazione delle vergelle, le billette di acciaio prodotte da un forno elettrico ad arco (FEA) o da una fonderia con altoforno sono laminate mediante laminatoi. Prima di essere avvolte in matasse, le billette passano attraverso una serie di rulli che ne riducono progressivamente la sezione. Il processo con FEA impiega rottami metallici, mentre il processo con altoforno impiega sia rottami metallici che minerali di ferro.

(16)

Le vergelle sono impiegate nell'edilizia per travature saldate (fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso) e, una volta trasformate in fili, in molti altri ambiti quali l'industria dei pneumatici (materiali di rinforzo per pneumatici), l'industria di dadi e bulloni (elementi di fissaggio), prodotti da recinzione, carrelli per supermercati, cordicelle d'acciaio, elettrodi, cavi, molle per letti, molle di sospensione e fili per saldature.

2.   Prodotto simile

(17)

L'inchiesta ha dimostrato che le vergelle fabbricate e vendute dall'industria comunitaria nella Comunità, quelle fabbricate e vendute sul mercato interno in Brasile, utilizzato come paese di riferimento, e quelle fabbricate nella RPC, nella RM e in Turchia e vendute alla Comunità e sul mercato interno turco presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e lo stesso utilizzo di base.

(18)

Tutti i tipi di vergelle sopraindicati sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

(19)

Un produttore esportatore cinese ha presentato a tempo debito il modulo di campionamento, la richiesta di TEM e la risposta al questionario antidumping, ma non ha risposto alla lettera di richiamo della Commissione, nonostante l'invio di un sollecito.

(20)

La società è stata informata dell'intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e ha avuto la possibilità di formulare osservazioni in merito.

(21)

La società ha sostenuto che i termini fissati dalla Commissione fossero troppo brevi per consentirle di presentare documenti completi di tutte le informazioni e di cooperare. Poiché la società non ha indicato alla Commissione alcun vincolo di tempo nell'ambito dei termini applicati, si ritiene che non siano state presentate argomentazioni decisive né elementi di prova sufficienti a invalidare la decisione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.

(22)

La società ha presentato appello al consigliere-auditore. Dopo aver ascoltato le argomentazioni addotte dalla società e le osservazioni del consigliere-auditore, si è deliberato che la società non ha segnalato in tempo utile alcun vincolo di tempo e di conseguenza non ha collaborato all’inchiesta con la dovuta diligenza.

(23)

Si è pertanto ritenuto appropriato respingere le informazioni presentate da tale società e basare le conclusioni sui dati disponibili.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(24)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e della RM il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso di produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

(25)

Per comodità di riferimento, si riportano di seguito, in sintesi, tali criteri:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali; il costo dei principali mezzi di produzione riflette nel complesso i valori di mercato,

le società dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, conformi alle norme internazionali («IAS») e che sono d'applicazione in ogni caso,

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità,

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(26)

Dopo l'apertura del procedimento, due produttori esportatori cinesi e uno moldovo hanno richiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno inviato l'apposito modulo di richiesta entro il termine stabilito.

2.1   Repubblica popolare cinese

(27)

Per un produttore esportatore cinese si è dovuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base (cfr. considerando da 19 a 23) e la sua richiesta di TEM non è stata pertanto accolta.

(28)

Per quanto riguarda l'altro produttore esportatore cinese, la società non ha potuto dimostrare di soddisfare il secondo e il terzo criterio. Relativamente al secondo criterio, è emerso che diverse politiche contabili della società non erano conformi alle norme IAS. Si è constatato che tali irregolarità avevano carattere sistematico e non hanno trovato riscontro nella relazione dei revisori. Per quanto riguarda il terzo criterio, è emerso che la società non rimborsava il capitale di determinati prestiti, benché fosse trascorso molto tempo dal termine inizialmente stabilito nei contatti di prestito. Si è inoltre constatato che durante il PI la società beneficiava di notevoli riduzioni dell'imposta sul reddito.

(29)

Di conseguenza, si è concluso che il produttore esportatore cinese non ha dimostrato di rispondere alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(30)

In seguito alla divulgazione dell'analisi relativa alla richiesta di TEM, il produttore esportatore cinese ha presentato una risposta nella quale la società concordava di non soddisfare il secondo criterio ma dissentiva sulle conclusioni negative in merito al terzo criterio. In particolare la società ha sostenuto che il mancato rimborso del capitale di un prestito non costituisse una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato ma indicasse che la società godeva di un elevato rating di credito. In seguito a un'analisi dettagliata è emerso che durante il PI i prestiti in questione non erano contemplati in alcun contratto e pertanto la società non aveva alcun obbligo giuridico di rimborsare gli interessi o il capitale. La presenza di tali prestiti distorce in modo significativo la situazione finanziaria della società e rappresenta de facto l'annullamento di un debito. Il mancato rimborso del capitale di un prestito inoltre non è conforme ai principi dell'economia di mercato. Tale argomento è stato perciò respinto.

(31)

La società ha inoltre sostenuto che la riduzione dell’imposta sul reddito non rappresentasse una sovvenzione e pertanto non avrebbe potuto essere considerata una distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato. Tale argomento è stato respinto poiché l'applicazione della riduzione dell'imposta sul reddito è vincolata all'impiego di apparecchiature nazionali e non importate, e rappresenta pertanto una specifica sovenzione.

2.2   Repubblica moldova

(32)

Il produttore moldovo non ha potuto dimostrare di soddisfare alcun criterio per beneficiare del TEM. Per quanto riguarda il processo decisionale e i costi (primo criterio) è emerso che i dirigenti della società occupavano posti chiave nell'amministrazione della regione transdnestriana della Moldova, la «Repubblica Moldava Transdnestriana» (di seguito «RMT») scissionista ma non riconosciuta a livello internazionale, e che esistevano notevoli distorsioni relative ai costi. Quanto al secondo criterio, si è constatato che la società non disponeva di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente e si sono identificate gravi carenze relative all'accuratezza e alla coerenza della contabilità, che la rendono pertanto inattendibile. Per quanto riguarda il terzo criterio, erano presenti distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato che incidevano sui costi. La più importante riguardava il processo di privatizzazione della società, effettuato ad un prezzo inferiore al valore di mercato. Si è rilevato inoltre che la società è spesso coinvolta in pratiche di commercio di scambio. Relativamente al quarto criterio, concernente la certezza giuridica e la stabilità delle operazioni, è emerso che la società nella maggior parte dei casi non ottempera al quadro normativo moldovo. Si è inoltre constatato che la società opera, tra l'altro, in una valuta non riconosciuta a livello internazionale e il cui tasso di cambio non è stabilito liberamente in risposta alle tendenze del mercato (quinto criterio).

(33)

Di conseguenza, si è concluso che il produttore esportatore moldovo non ha dimostrato di rispondere alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(34)

Il produttore esportatore moldovo si è opposto a tale decisione. In generale, ha sostenuto che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base alla RM costituisse una violazione degli impegni assunti dalla Comunità nel contesto dell'OMC nei confronti della RM.

(35)

Il risposta a tale obiezione occorre ricordare che la nota dell'articolo VI del GATT stabilisce che, nel caso di importazioni da alcuni paesi in cui può risultare difficile determinare la comparabilità dei prezzi per accertare l'effettiva esistenza di pratiche di dumping, i membri dell’OMC possono ritenere che il confronto con i prezzi sul mercato interno di tale paese possa non essere sempre appropriato. Nel caso della RM si sostiene l'esistenza di tali difficoltà. In tali circostanze il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Si sottolinea inoltre che l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), cita esplicitamente la RM nell'elenco dei paesi non retti da un'economia di mercato a cui si applica detta disposizione.

(36)

Il produttore esportatore moldovo ha inoltre denunciato il mancato rispetto dei vincoli di tempo stabiliti nel regolamento di base, sostenendo che la decisione di non accogliere la richiesta di TEM debba essere annullata poiché la Commissione non ha raggiunto una decisione riguardo al MET entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(37)

È vero che la Commissione non ha preso una decisione riguardo al MET entro il trimestre successivo all'apertura dell'inchiesta. Ciò non rappresenta tuttavia un motivo di annullamento della decisione di respingere la richiesta del TEM. Sebbene l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base stabilisca la necessità di raggiungere una conclusione relativa alla concessione del TEM entro tre mesi dall'apertura dell'inchiesta, non vi è alcuna disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale scadenza porti a conseguenze specifiche. In particolare, la disposizione non stabilisce che, nel caso in cui la Commissione non raggiungesse entro i tre mesi una decisione relativa alla richiesta di TEM dell'esportatore, i) a quest'ultimo sarebbe automaticamente garantito il TEM o ii) le istituzioni non potrebbero più istituire misure nei confronti dell'esportatore. Ne consegue che il semplice fatto che la Commissione non abbia rispettato il termine di tre mesi non rende illegittima la decisione di respingere la richiesta di TEM.

(38)

Il produttore esportatore moldovo sostiene inoltre di essere vittima di discriminazioni rispetto al trattamento riservato ai produttori esportatori russi e ucraini in precedenti procedimenti e ritiene che la valutazione della Commissione si basi su motivi di carattere politico. Esso denuncia inoltre la presenza di numerosi errori dovuti alla mancanza di prove o all'insufficienza di argomentazioni su cui si basano le conclusioni, e la conseguente violazione del principio di buona amministrazione. La società non precisa le ragioni specifiche di tale violazione.

(39)

Per quanto riguarda l'accusa di discriminazioni ai danni della RM relative alle valutazioni per la concessione del TEM effettuate in precedenti procedimenti contro l'Ucraina e la Russia, si sottolinea che le richieste di TEM sono valutate caso per caso. Le decisioni prese per casi passati relative a tali paesi non si possono applicare automaticamente al presente procedimento. È necessario inoltre sottolineare che né l'Ucraina né la Russia figurano attualmente nell'elenco dei paesi non retti da un'economia di mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base; la situazione di tali paesi non è dunque paragonabile a quella della Repubblica moldova. In considerazione di quanto precede, si respinge l'accusa di discriminazione riguardante il trattamento riservato alla MR rispetto ad altri paesi che in passato erano retti da un'economia non di mercato.

(40)

La società moldova ha contestato l'analisi di conformità ai cinque criteri per la concessione del TEM effettuata dalla Commissione.

(41)

Per quanto riguarda il primo criterio, la società sostiene che non vi siano interferenze statali poiché, ai fini del procedimento, non è possibile parlare di Stato relativamente alle autorità della RMT che non è riconosciuta come tale. Ai fini del criterio in esame si ritiene tuttavia che il riferimento allo Stato debba essere inteso come le autorità che controllano effettivamente la regione, siano esse riconosciute o no, e possono interferire con i processi decisionali della società. L'argomento è stato quindi respinto.

(42)

La società non concorda inoltre con la valutazione del secondo criterio, sostenendo di disporre di una sola serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme IAS.

(43)

È emerso tuttavia che la società disponeva di una prima serie di documenti contabili non soggetti a revisione contabile e redatti conformemente alle cosiddette norme contabili della RTM, le quali non comprendono una disposizione relativa a debiti inesigibili. La società disponeva di una seconda serie di documenti contabili, consolidati con altre società collegate e soggetti a revisione contabile, presumibilmente conforme alle norme IAS. In merito a questa seconda serie di documenti contabili i revisori hanno espresso un parere con riserva, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle attività della società per gli anni 2003 e 2005. Durante l'inchiesta non è stato possibile chiarificare in modo sufficiente le ragioni esatte di tali riserve. La società ha successivamente dichiarato che le riserve espresse dai revisori non fossero rilevanti, senza tuttavia fornire prove al riguardo.

(44)

Si è pertanto dovuto respingere le argomentazioni della società relative al secondo criterio.

(45)

Quanto al terzo criterio, la società ha sostenuto che il proprio processo di privatizzazione fosse irrilevante ai fini dell'individuazione di possibili distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, poiché la società è stata successivamente rivenduta a normali condizioni di mercato e al valore equo di mercato. Non è stato tuttavia possibile dimostrarlo in quanto la rivendita delle società che detenevano quote della MMZ potrebbe aver incluso altre attività e non è stata presentata alcuna valutazione debitamente documentata di tali operazioni.

(46)

La società ha inoltre affermato che per quanto riguarda le pratiche di commercio di scambio i casi emersi durante l'inchiesta non erano rilevanti ai fini del criterio in esame. Si ritiene tuttavia che il livello di importanza di queste pratiche non sia un valido criterio d'analisi, in quanto il valore reale dei beni scambiati è noto solo alle parti coinvolte nelle operazioni di scambio. L'argomento pertinente è quindi che tali pratiche, tipiche delle economie non di mercato, secondo quanto emerso sono state regolarmente effettuate dalla società. L'argomento della società è quindi respinto.

(47)

Relativamente al prestito ricevuto da una società collegata, per il quale la società moldova non è stata in grado di fornire in loco alcuna prova del rimborso, nonostante le fosse stato richiesto, la società ha affermato che tale prestito è stato interamente rimborsato. La società ha successivamente presentato copie di documenti come prova di pagamento, ma non ha spiegato perché esse non erano disponibili in loco. Di fatto tale prova non era disponibile al momento della verifica in loco e quanto presentato successivamente non può essere verificato in questa fase del procedimento. L'argomento della società è quindi respinto.

(48)

Quanto al quarto criterio, secondo la società il fatto che essa fosse registrata temporaneamente nella RM e le sue esportazioni attraversassero la dogana moldova dovrebbe assicurarne la conformità al quadro normativo moldovo. La società ha aggiunto che il fatto che i conti fossero sottoposti a revisione dimostrasse che le leggi applicabili fossero sufficienti ad assicurare certezza del diritto la stabilità. Si deve tuttavia ricordare che né la registrazione temporanea di una società nella RM né la revisione contabile sono subordinate all'applicazione del quadro normativo moldovo, e che la proprietà attuale della società non è legalmente riconosciuta nella RM. Tali argomenti sono dunque respinti.

(49)

Riguardo al quinto criterio la società ha affermato che le conversioni valutarie in rubli della RMT sono effettuate ai tassi di mercato risultanti da liberi acquisti e vendite di valuta. Tuttavia, il fatto che la valuta della RMT non sia riconosciuta o scambiata a livello internazionale significa che essa non può essere considerata come avente un valore di mercato ma solamente un valore amministrativo fissato dalle cosiddette autorità della RMT. L'argomento è stato quindi respinto.

3.   Trattamento individuale («TI»)

(50)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione siano in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base per fruire del TI.

(51)

I produttori esportatori cinese e moldovo che non avevano soddisfatto i criteri per la concessione del TEM (cfr. i considerando da 28 a 33) avevano inoltre chiesto il TI nel caso in cui non avessero ottenuto il TEM.

(52)

È risultato dalle informazioni disponibili che il produttore esportatore cinese soddisfaceva tutti i requisiti per beneficiare del TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

(53)

Per quanto riguarda l'unico produttore esportatore moldovo, è emerso che egli non soddisfaceva i requisiti per beneficiare del TI di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, poiché non era in grado di dimostrare che i prezzi, le quantità e le condizioni di esportazione erano stabiliti senza interferenze da parte dello Stato, che le conversioni valutarie erano effettuate a tassi di mercato o che l'intervento dello Stato non era tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedessero aliquote diverse ai singoli esportatori.

4.   Valore normale

4.1.   Turchia

(54)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame realizzate da ciascun produttore esportatore ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione verso la Comunità.

(55)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive interne rappresentative che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.

(56)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite di ciascun tipo di prodotto realizzate in quantità rappresentative sul mercato interno di ogni paese esportatore da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine, per ciascun tipo di prodotto esportato, è stata determinata la proporzione di vendite interne remunerative ad acquirenti indipendenti realizzate nel corso del periodo dell'inchiesta.

(57)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e se il prezzo medio ponderato per il prodotto in questione risultava pari o superiore ai costi di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest’ultimo è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI, remunerative o meno.

(58)

Se il volume delle vendite remunerative di un certo tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o se la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto.

(59)

Ogni volta che, per calcolare il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. A tale riguardo, la Commissione ha autorizzato il valore normale costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(60)

Il valore normale è stato costruito, per ciascun esportatore, sommando ai costi di fabbricazione, eventualmente adeguati, dei tipi di prodotto esportati un congruo importo relativo a spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un congruo margine di profitto.

(61)

In tutti i casi gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati calcolati in base al metodo illustrato all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e gli utili realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

(62)

Per i cinque produttori esportatori turchi oggetto dell'inchiesta, le vendite del prodotto simile erano rappresentative. Nella maggior parte dei casi, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti in Turchia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(63)

Tuttavia, per i tipi di prodotto che non sono stati venduti sul mercato interno in quantità sufficienti o nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati calcolati utilizzando i dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte del produttore esportatore soggetto dell'inchiesta, a norma del paragrafo introduttivo dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

4.2.   RPC e RM

(64)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (di seguito «paese di riferimento»). Poiché a nessun produttore esportatore della RPC o della RM è stato concesso il TEM, il valore normale per tali società è stato stabilito in base ai dati di un paese di riferimento.

4.3.   Paese di riferimento

(65)

L'avviso di apertura proponeva il Brasile come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e la RM. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito a tale proposta.

(66)

Nonostante i contatti stabiliti con un certo numero di produttori in altri paesi terzi, nessuna società ha accettato di cooperare ad eccezione dell'unico produttore brasiliano.

(67)

Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni affermando che il Brasile non fosse una scelta appropriata e hanno proposto la Turchia come paese di riferimento. Il denunziante ha presentato ulteriori argomenti favorevoli alla scelta del Brasile. Essi sono stati analizzati ed esaminati dalla Commissione.

(68)

Una parte interessata ha sostenuto che i metodi di produzione nella RM e in Brasile fossero diversi e ha quindi proposto la Turchia quale paese di riferimento più adatto per la RM. La medesima parte ha aggiunto che il livello di sviluppo economico nella RM e in Turchia sono diversi. È emerso tuttavia che in Brasile i metodi di produzione sono essenzialmente identici o simili a quelli della RPC. La differenza nei metodi di produzione tra il Brasile e la RM riguarda soltanto la fase preliminare, il che non porta a differenze significative nei costi. Quanto al livello di sviluppo economico, esso non è considerato di per sé un criterio per la selezione di un paese di riferimento.

(69)

Si è anche sostenuto che il produttore brasiliano che ha collaborato fosse collegato al denunziante, il che renderebbe inadeguata la scelta del Brasile come paese di riferimento. Questa argomentazione è stata respinta. Si ritiene che, se i prezzi e i costi non sono distorti, non vi è ragione di escludere informazioni fornite da società che hanno collaborato all'inchiesta collegate al denunziante al momento di stabilire i valori normali sulla base delle vendite sul mercato interno in un paese di riferimento.

(70)

Una parte interessata ha affermato che il prodotto simile in esame fosse troppo caro sul mercato interno brasiliano. Un'altra parte interessata ha sostenuto che la concorrenza sul mercato interno fosse distorta poiché i produttori nazionali sarebbero integrati verticalmente e due di essi, secondo quanto si asserisce, deterrebbero insieme una quota di mercato superiore al 60 %.

(71)

L'inchiesta ha confermato che i prezzi del mercato interno brasiliano erano piuttosto alti, così come il margine di profitto ottenuto dal produttore brasiliano che ha collaborato. Ciò potrebbe indicare un insufficiente livello di concorrenza sul mercato brasiliano, causato dalla presenza di solo tre produttori del prodotto simile, due dei quali detengono insieme una quota di mercato quasi pari al 90 %, come confermato dall'inchiesta.

(72)

Dall'inchiesta è emerso inoltre che in Turchia esistono circa 12 produttori, il che, tenendo conto anche delle importazioni da diverse fonti, assicura un mercato interno competitivo.

(73)

In ogni caso, al fine di evitare l'effetto dei prezzi elevati sul mercato interno brasiliano e data la disponibilità di dati verificati forniti da cinque produttori esportatori turchi, si è ritenuto più appropriato scegliere la Turchia come paese di riferimento invece del Brasile.

(74)

Alla luce di quanto sopra, si conclude che la scelta della Turchia quale paese di riferimento può essere considerata più appropriata del Brasile ai fini del presente procedimento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

4.4.   Prezzo all'esportazione

(75)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito secondo quanto definito all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all'esportazione realmente pagato o pagabile.

(76)

Un produttore esportatore ha effettuato vendite all'esportazione tramite un importatore collegato della Comunità. In questo caso il prezzo all'esportazione è stato stabilito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell'importazione fino alla rivendita, nonché di un congruo margine per le SGAV e i profitti. A tale scopo sono state usate le spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato, e il margine di profitto è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite da importatori indipendenti che hanno collaborato.

4.5.   Confronto

(77)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica.

(78)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(79)

A tutti i produttori esportatori soggetti all'inchiesta che hanno collaborato sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti costi di trasporto, nolo e assicurazione, spese bancarie, costi d'imballaggio, costi di credito e commissioni.

5.   Margini di dumping

5.1.   Produttori cinesi

(80)

Per il solo produttore esportatore cui è stato concesso il TI, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra i prezzi all'esportazione franco fabbrica per NCP e il rispettivo valore normale del paese di riferimento.

(81)

Per tutti gli esportatori che non hanno collaborato, dato il basso livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello del margine più alto calcolato per una quantità rappresentativa esportata dal produttore esportatore che ha collaborato.

(82)

La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Nome

Margine di dumping

Gruppo Valin

36,5 %

Tutte le altre società

50,5 %

5.2.   Il produttore esportatore moldovo

(83)

Il margine di dumping per il produttore moldovo è stato calcolato in base a prezzi all'esportazione verificati, con il prezzo applicato sul mercato interno del paese di riferimento. Poiché le esportazioni del produttore moldovo nell'UE sono effettuate tramite un operatore commerciale collegato, il margine di dumping è stato calcolato in base a un prezzo all'esportazione costruito delle vendite ad un acquirente indipendente della Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(84)

Il margine di dumping così calcolato è pari al 16,1 %.

(85)

Dato l'alto livello di collaborazione riscontrato (le importazioni dal produttore moldovo che ha collaborato rappresentano l'85 % circa di tutte le importazioni), si è calcolato un unico margine di dumping a livello nazionale sulla base dei dati verificati della MMZ, cioè allo stesso livello del produttore esportatore che ha collaborato.

(86)

Il margine di dumping a livello nazionale per la RM è pertanto stabilito al 16,1 %.

5.3.   Produttori esportatori turchi

(87)

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, determinate secondo il metodo illustrato in precedenza.

(88)

I margini di dumping preliminari sono i seguenti:

Nome della società

Margine di dumping

Kroman Çelik Sanayli AS (Kroman)

18,8 %

Çolakoglu Metalurji A.S (Çolakoglu)

9,8 %

Iskenderun Demir ve Çelik AȘ (Isdemir)

10,5 %

Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri AS (Habas)

7,1 %

Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayii AS (Icdas)

4,1 %

Tutte le altre società

18,8 %

D.   INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   Produzione comunitaria

(89)

Al fine di stabilire la produzione comunitaria totale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori comunitari, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori comunitari prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.

(90)

Su tale base, si è stimato che la produzione comunitaria totale durante il PI fosse pari a circa 24,9 Mio/t. Questa somma comprende la produzione di tutti i produttori comunitari manifestatisi e la produzione stimata dei produttori che non si sono espressi durante il procedimento. Questi ultimi rappresentano il 30 % circa della produzione comunitaria totale. Nessuno dei produttori comunitari noti si è dichiarato neutrale o contrario all'apertura dell'inchiesta.

(91)

Per quanto riguarda i produttori che non si sono espressi, la Commissione ha inviato questionari al fine di ottenere dati più accurati, in particolare sui loro prezzi e volumi di vendita. Tuttavia, nessuno di questi produttori ha risposto al questionario. In assenza di ulteriori informazioni, i dati indicati nella denuncia relativamente ai produttori che non si sono espressi sono stati quindi utilizzati per stabilire la produzione e il consumo della Comunità.

(92)

Durante il PI, il volume di produzione dei produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia ammontava a 11,1 Mio/t, pari a circa il 45 % della produzione comunitaria totale stimata, mentre altri produttori che hanno sostenuto la denuncia ma hanno scelto di non collaborare rappresentano il 25 %.

2.   Definizione dell'industria comunitaria

(93)

Come indicato al considerando 92, l'inchiesta ha evidenziato che i produttori comunitari favorevoli alla denuncia e che hanno accettato di collaborare all'inchiesta rappresentavano durante il PI il 45 % circa della produzione comunitaria totale. Si ritiene pertanto che tali produttori costituiscano l'industria comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(94)

Dato l'elevato numero di produttori che ha sostenuto la denuncia e ha accettato di collaborare all'inchiesta, si è presa in considerazione la possibilità di effettuare un campionamento per determinare il pregiudizio. Sono pervenute 20 risposte al questionario di campionamento inviato ai produttori comunitari noti. Poiché questi 20 produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano quattro gruppi di società e due produttori indipendenti, si è deciso di non effettuare un campionamento.

(95)

Dato che due dei quattro gruppi comprendono numerose società collegate, si è deciso che le informazioni fornite da 11 società individuali, selezionate sulla base del loro volume di produzione nonché della loro distribuzione geografica, dovessero essere verificate in loco nella fase provvisoria dell'inchiesta. Per le società rimanenti è stata effettuata un'analisi a tavolino delle informazioni fornite nelle risposte ai questionari.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Consumo comunitario

(96)

Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base delle importazioni totali, ottenute da Eurostat, delle vendite totali sul mercato comunitario dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari, compresa una stima delle vendite dei produttori che non si sono espressi.

(97)

Come indicato al considerando 91, i produttori che non si sono espressi sono stati contattati e invitati a fornire le informazioni richieste, segnatamente riguardanti la loro produzione e le loro vendite di vergelle durante il periodo considerato. Tuttavia, dato che nessuna società ha collaborato e in mancanza di ulteriori informazioni riguardanti le loro vendite sul mercato comunitario, si sono utilizzati i dati presenti nella denuncia.

Tabella 1

Consumo comunitario

2004

2005

2006

2007

PI

Tonnellate

21 517 641

20 454 603

22 438 442

23 102 366

22 754 018

Indice

100

95

104

107

106

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario.

(98)

Durante il periodo considerato il consumo comunitario complessivo è aumentato del 6 %. L'aumento è cominciato nel 2006, dopo un calo temporaneo del 5 % nel 2005. Successivamente il consumo ha segnato una ripresa aumentando fino al 2007, per poi diminuire lievemente durante il PI. La contrazione del consumo nel 2005 è da attribuire a una riduzione della domanda nel settore edile.

2.   Importazioni nella Comunità dalla RPC, dalla RM e dalla Turchia

2.1.   Cumulo

(99)

Al fine di valutare il cumulo delle importazioni dai paesi oggetto della presente inchiesta, si è esaminata la situazione specifica di ciascun paese in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(100)

Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC e dalla RM, è emerso che il loro volume di importazioni era superiore alla soglia minima definita all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e che il volume delle importazioni da tali paesi non era trascurabile. Inoltre, i volumi delle importazioni dai due paesi hanno seguito un andamento simile durante il periodo considerato, raggiungendo un livello massimo nel 2007 per poi diminuire leggermente. L'inchiesta ha anche rivelato che le condizioni di concorrenza tra gli operatori interessati erano simili, specialmente durante il PI. È emerso in particolare che le importazioni da questi due paesi avevano prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria. Si è quindi concluso che erano soddisfatte le condizioni per il cumulo.

(101)

Quanto alle importazioni dalla Turchia, l'inchiesta ha mostrato che i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano la quasi totalità delle importazioni del prodotto in esame dalla Turchia nella Comunità durante il PI. Di conseguenza, sono state analizzate tali importazioni sulla base dei dati presentati dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. È risultato che, analogamente alle importazioni dalla RPC e dalla RM, il volume di importazioni dalla Turchia era superiore alla soglia minima definita all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e che il volume delle importazioni da tale paese non era trascurabile. Tuttavia, contrariamente agli altri due paesi in esame, è emerso che le condizioni di concorrenza tra gli operatori interessati non erano simili, segnatamente per quanto concerne la politica dei prezzi. Tali esportatori non praticavano prezzi inferiori a quelli dell’industria comunitaria né vendevano i loro prodotti sul mercato della Comunità a prezzi inferiori al livello non pregiudizievole stabilito durante il PI per l'industria comunitaria. Si è pertanto concluso che non erano soddisfatte le condizioni per il cumulo delle importazioni dalla Turchia in relazione alle importazioni dalla RPC e dalla RM.

(102)

Stante quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Turchia non dovessero essere considerate cumulativamente a quelle provenienti dalla RPC e dalla RM.

2.2.   Importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dalla RM

(103)

Durante il periodo considerato le importazioni dalla RPC e dalla RM (di seguito «paesi interessati») hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Importazioni totali oggetto di dumping dalla RPC e dalla RM

2004

2005

2006

2007

PI

Volume (t)

292 621

224 511

739 615

1 744 865

1 431 628

Indice

100

77

253

596

489

Quota di mercato

1,4 %

1,1 %

3,3 %

7,6 %

6,3 %

Indice

100

81

242

555

463

Prezzi (EUR/t)

374

430

378

409

419

Indice

100

115

101

109

112

Fonte: Eurostat.

(104)

Le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono aumentate in modo significativo passando da circa 0,3 Mio/t nel 2004 a 1,4 Mio/t nel 2007, quasi il quintuplo del loro volume. Tali importazioni hanno raggiunto un livello massimo nel 2007, per poi subire una lieve diminuzione corrispondente all'andamento del consumo comunitario.

(105)

Nonostante i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati siano aumentati del 12 % durante il periodo considerato, è emerso che essi erano inferiori a quelli dell’industria comunitaria, in particolare durante il PI. Di conseguenza, la quota di mercato di tali importazioni è aumentata notevolmente, passando dall'1,4 % nel 2004 al 6,3 % nel PI.

2.3.   Vendita a prezzi inferiori (sottoquotazione)

(106)

Per analizzare la sottoquotazione, la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto, adeguati a livello franco fabbrica, praticati dall’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, è stata comparata alla corrispondente media ponderata dei prezzi cif delle importazioni dai paesi interessati, praticati al primo acquirente indipendente e rettificati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

(107)

Il livello di cooperazione degli esportatori cinesi è stato minimo. Soltanto un produttore, che rappresenta il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità dalla RPC, ha collaborato all'inchiesta. Sulla base dei tipi di prodotto comparabili, per questo produttore si è constatato un margine medio di sottoquotazione dei prezzi pari al 4,5 %.

(108)

Per tutti gli altri produttori nella RPC, il margine di sottoquotazione dei prezzi è stato stabilito sulla base del prezzo medio all'esportazione indicato da Eurostat e del prezzo medio dell'industria comunitaria. Su tale base, si è registrato un margine medio di sottoquotazione dei prezzi pari allo 7,6 %.

(109)

L'unico produttore moldovo, MMZ, rappresentava l'85 % di tutte le importazioni nella Comunità dalla RM durante il PI. Il margine di sottoquotazione per la RM è stato pertanto calcolato sulla base del confronto tra il prezzo medio all'esportazione del produttore che ha collaborato e il prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, per i tipi di prodotto comparabili. Su tale base, si è constatato un margine medio di sottoquotazione dei prezzi pari allo 0,1 %.

(110)

Le conclusioni di cui sopra sono da considerare alla luce del fatto che il prodotto in esame è un prodotto di base il cui mercato è trasparente e i cui prezzi sono indicati e noti a tutti gli operatori. Inoltre, l'aumento dei prezzi delle materie prime registrato sul mercato comunitario ha intensificato la pressione sui prezzi di vendita, in particolare durante il PI.

3.   Situazione economica dell'industria comunitaria

3.1.   Osservazioni preliminari

(111)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha comportato un'analisi di tutti gli indicatori economici per la valutazione dello stato dell’industria comunitaria dal 2004 alla fine del PI.

3.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 3

 

2004

2005

2006

2007

PI

Produzione (t)

11 475 041

10 435 463

11 464 051

11 159 222

11 122 136

Indice

100

91

100

97

97

Capacità (t)

14 164 000

14 652 000

14 627 000

14 846 000

15 049 000

Indice

100

103

103

105

106

Utilizzo degli impianti (%)

81 %

71 %

78 %

75 %

74 %

Indice

100

88

97

93

91

Fonte: Risposte al questionario.

(112)

Secondo la tabella che precede, la produzione dell'industria comunitaria è calata del 3 % durante il periodo considerato, nonostante un aumento del consumo comunitario nello stesso periodo. La diminuzione della produzione meno 9 % tra il 2004 e il 2005 è stata recuperata durante l'anno successivo in corrispondenza all'aumento del consumo comunitario di oltre il 9 %.

(113)

Durante il PI l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità produttiva fino a circa 15 Mio/t, conformemente alle aspettative positive nel mercato comunitario. Tuttavia, in considerazione della stagnazione delle vendite e della diminuzione dei volumi di produzione, l'utilizzo della capacità disponibile è calato dall'81 % nel 2004 al 74 % nel PI.

3.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(114)

Come indicato al considerando 94, l'industria comunitaria è costituita, tra l'altro, di quattro gruppi che comprendono numerose società collegate. L'inchiesta ha rivelato che il prodotto in esame è trasferito da una società collegata all'altra. Le cifre riportate nella seguente tabella si riferiscono ai volumi di vendite al primo acquirente indipendente sul mercato comunitario.

Tabella 4

 

2004

2005

2006

2007

PI

Volume delle vendite (t)

7 596 746

6 832 143

7 585 289

7 605 382

7 570 540

Indice

100

90

100

100

100

Quota di mercato

35,3 %

33,4 %

33,8 %

32,9 %

33,3 %

Indice

100

95

96

93

94

Fonte: Risposte al questionario.

(115)

Mentre il consumo comunitario è aumentato del 6 % durante il periodo considerato, il volume delle vendite del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario si è mantenuto stabile. Ciò indica che l'industria comunitaria non è stata favorita dall'aumento del consumo a causa della concorrenza delle importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, tra il 2004 e il PI la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 6 %.

(116)

La riduzione della quota di mercato si è verificata malgrado gli sforzi dell'industria comunitaria di orientarsi su prodotti di qualità più elevata, come spiegato al considerando 117.

3.4.   Prezzi medi unitari dell'industria comunitaria

(117)

Nel periodo considerato, i prezzi di vendita medi franco fabbrica dell'industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono aumentati del 14 %. L'inchiesta ha mostrato che tale aumento dei prezzi di vendita è in parte da attribuire all'orientamento verso prodotti di alta qualità, un segmento non interessato dalle importazioni oggetto di dumping, ma è anche stato causato dall'aumento dei costi di produzione. Va tuttavia osservato che durante il PI i prodotti standard rappresentavano l'80 % circa dell'industria comunitaria, rimanendo i prodotti principali di tale industria.

Tabella 5

 

2004

2005

2006

2007

PI

Prezzo medio (EUR/t)

414

409

435

468

474

Indice

100

99

105

113

114

Fonte: Risposte al questionario.

(118)

Effettivamente tra il 2004 e il PI è stato riscontrato un aumento del 25 % dei costi medi di produzione dell'industria comunitaria, dovuto principalmente al rincaro dei rottami metallici, la principale materia prima impiegata nella produzione di vergelle. Il prezzo dei rottami metallici è aumentato del 34 % durante lo stesso periodo e quindi l'aumento dei prezzi indicato nella precedente tabella copre solo parzialmente il rincaro delle materie prime.

3.5.   Scorte

(119)

Durante il PI, le scorte rappresentavano circa il 5 % del volume di produzione. Durante il periodo considerato, l'industria comunitaria ha ridotto del 10 % i livelli delle scorte, in particolare tra il 2007 e il PI. Questa diminuzione delle scorte può tuttavia indicare che si prevede un calo dell'attività in futuro. In tale contesto va ricordato che il 20 % circa della produzione dell'industria comunitaria è destinato all'uso vincolato per l'ulteriore trasformazione di prodotti derivati. La proporzione dell'uso vincolato si è mantenuta stabile per tutto il periodo considerato.

Tabella 6

 

2004

2005

2006

2007

PI

Scorte (t)

657 667

530 578

691 413

699 508

594 408

Indice

100

81

105

106

90

Fonte: Risposte al questionario.

3.6.   Occupazione, salari e produttività

Tabella 7

 

2004

2005

2006

2007

PI

Occupazione equivalenti a tempo pieno (ETP)

4 131

3 918

3 825

4 084

4 206

Indice

100

95

93

99

102

Costo della manodopera (EUR/ETP)

41 300

43 200

45 300

45 300

44 600

Indice

100

105

110

110

108

Produttività (indice)

100

96

108

98

95

Fonte: Risposte al questionario.

(120)

Come generalmente avviene per le industrie metallurgiche, non è semplice ridurre il numero di dipendenti senza compromettere la produzione. L'occupazione si è quindi mantenuta stabile, con un lieve aumento nel PI.

(121)

Nonostante l'aumento dei costi del lavoro, secondo l'inchiesta l'industria comunitaria si è impegnata a razionalizzare la produzione e ridurne i costi al fine di assorbire il notevole rincaro delle materie prime, come descritto al considerando 118. Ne consegue che l'aumento del costo medio di produzione è stato molto meno marcato rispetto all'aumento dei prezzi dei rottami metallici.

(122)

Nonostante l'aumento del consumo comunitario durante il periodo considerato, l'industria comunitaria non ha potuto incrementare la propria produttività nei termini prevedibili. La produttività è di fatto diminuita, parallelamente al volume di produzione, come indicato nella tabella 3 sopra riportata.

3.7.   Redditività, cash flow, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

Tabella 8

 

2004

2005

2006

2007

PI

Redditività

14,2 %

7,1 %

8,1 %

7,7 %

6,7 %

Indice

100

50

57

54

47

Cash flow (1 000 EUR)

499 500

260 845

354 398

276 463

262 764

Indice

100

52

71

55

53

Investimenti (1 000 EUR)

147 897

136 031

231 726

221 808

200 126

Indice

100

92

157

150

135

Utili sul capitale investito

69 %

49 %

51 %

47 %

47 %

Indice

100

72

74

68

68

Fonte: Risposte al questionario.

(123)

La redditività dell'industria comunitaria è stata determinata esprimendo il profitto netto prima delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo considerato, la redditività dell'industria comunitaria è diminuita passando da un profitto del 14,2 % nel 2004 a una perdita del 6,7 % nel PI. Il rapido calo di redditività del 2005 può essere legato alla flessione registrata nel settore e si è verificato contemporaneamente alla diminuzione del consumo. Nel 2006 la redditività dell'industria comunitaria ha registrato una leggera ripresa per poi peggiorare nuovamente nel 2007 e durante il PI.

(124)

Nel periodo considerato l'industria comunitaria ha aumentato i prezzi di vendita. Tuttavia, a causa dei bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping, essa non è stata in grado di trasferire sugli acquirenti l'aumento del costo delle materie prime né di beneficiare della crescita del mercato verificatasi in quegli anni.

(125)

La tendenza evidenziata dal cash flow, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le sue attività, riflette in larga misura l’andamento della redditività. Nonostante il cash flow si sia mantenuto positivo durante il periodo considerato, il livello è rimasto minimo se paragonato in particolare al 2004. Le stesse osservazioni valgono per l'utile sul capitale investito, che durante il periodo considerato ha registrato un analogo andamento negativo.

(126)

Nonostante il peggioramento dei risultati finanziari, l’industria comunitaria ha continuato a investire durante il periodo considerato. Ciò fa pensare che l’industria non voglia rinunciare alla produzione ma ritenga che il settore sia sostanzialmente sano. Il livello di investimenti dimostra che il settore ha la capacità di raccogliere i capitali necessari. Tale capacità è stata resa tuttavia più limitata dalla riduzione significativa del cash flow durante il periodo considerato.

3.8.   Crescita

(127)

Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità ha registrato una stagnazione tra il 2004 e il PI, impedendo perciò all'industria comunitaria di trarre vantaggio dall'incremento del consumo nella Comunità pari al 6 % verificatosi tra il 2004 e il PI. Di conseguenza, la sua quota di mercato ha perso due punti percentuali durante lo stesso periodo.

3.9.   Entità del margine di dumping effettivo

(128)

I margini di dumping per la RPC, la RM e la Turchia sopra indicati nella parte relativa al dumping, si situano nettamente al di sopra del livello minimo. Dati volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

4.   Conclusioni sul pregiudizio

(129)

Alcuni indicatori di pregiudizio, quali i prezzi di vendita (+ 14 %), la capacità di produzione (+ 6 %) e gli investimenti (+ 35 %) mostrano un andamento positivo durante il periodo considerato.

(130)

Tuttavia, altri indicatori di pregiudizio quali la produzione (– 3 %), l'utilizzo degli impianti (– 9 %), la quota di mercato (– 6 %) e la produttività (– 5 %) hanno registrato un peggioramento, mentre il volume delle vendite effettuate sul mercato comunitario ad acquirenti indipendenti ha subito una stagnazione, nonostante l'aumento del consumo durante il periodo considerato. Inoltre, gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell'industria comunitaria quali cash flow (– 47 %), utile sul capitale investito (– 32 %) e redditività (– 7,5 punti percentuali) hanno subito effetti fortemente negativi. Ciò comporta che anche la capacità della Comunità di ottenere capitali è stata compromessa.

(131)

Dall'inchiesta è emerso anche che i costi di produzione dell'industria comunitaria sono aumentati in modo significativo nel periodo considerato, principalmente a causa del sensibile aumento del prezzo dei rottami metallici (+ 34 %), la principale materia prima per la produzione di vergelle. Tuttavia, tenuto conto della sottoquotazione praticata dagli esportatori cinesi e moldovi durante il PI, l'industria comunitaria non ha potuto adeguare i prezzi di vendita all'aumento del costo delle materie prime.

(132)

Sulla base di quanto sopra esposto, nonostante l'industria comunitaria abbia continuato ad essere redditizia durante il PI orientandosi su segmenti del mercato con prodotti più cari ma di elevata qualità, la sua situazione finanziaria è gravemente peggiorata. In considerazione di quanto precede, si è concluso che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   NESSO CAUSALE

1.   Introduzione

(133)

Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC e della RM avessero causato all'industria comunitaria un pregiudizio che può essere considerato notevole. In questa analisi, oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati anche altri fattori noti che nello stesso periodo avrebbero potuto causare un pregiudizio all’industria comunitaria: ciò per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(134)

Dall'inchiesta è emerso che nel periodo considerato le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla RM sono aumentate in modo significativo, quasi quintuplicando, registrando un incremento di 1,1 Mio/t tra il 2004 e il PI. La situazione è particolarmente evidente per il periodo tra il 2006 e il PI. La quota di mercato comunitario delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati è passata dall'1,4 % nel 2004 al 6,3 % nel PI. Ciò corrisponde in pratica all'aumento complessivo del consumo comunitario verificatosi durante il periodo in esame.

(135)

Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un calo dal 35,3 % al 33,3 %, pari a 2 punti percentuali, nonostante il volume delle vendite sul mercato comunitario si sia mantenuto stabile.

(136)

Sebbene durante il periodo considerato le importazioni oggetto di dumping abbiano subito un rincaro del 12 % corrispondente all'aumento del costo delle materie prime, i prezzi erano comunque inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i propri prezzi al fine di coprire pienamente l'incremento del costo delle materie prime. La redditività delle vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità è quindi diminuita dal 14,2 % nel 2004 al 6,7 % durante il PI.

(137)

L'inchiesta ha anche mostrato che il mercato delle vergelle è trasparente e tutti gli operatori sono al corrente del livello dei prezzi offerti dai vari fornitori. L'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati ha avuto un impatto negativo sul mercato nel complesso riducendo i prezzi, come precisato in seguito al considerando 138.

(138)

Si ritiene che la continua pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati sul mercato comunitario non abbia consentito all'industria comunitaria di adeguare i prezzi di vendita ai costi più elevati delle materie prime, in particolare durante il PI, quando i prezzi dei rottami metallici hanno raggiunto il livello massimo. Ciò spiega la perdita di quote di mercato, il basso livello dei prezzi di vendita e la redditività negativa dell’industria comunitaria. Si è concluso perciò in via provvisoria che, in particolare durante il PI, l'ondata di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC e dalla RM abbia avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

3.   Effetto di altri fattori

3.1.   Andamento della domanda

(139)

Come indicato al considerando 98, durante il periodo considerato il consumo di vergelle nella Comunità è aumentato complessivamente del 6 %. Si ritiene pertanto che l'andamento del consumo non sia un fattore che possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.2.   Prezzo delle materie prime e dell'elettricità sul mercato comunitario

(140)

I prezzi delle materie prime, principalmente dei rottami metallici o in alcuni casi dei minerali di ferro, sono aumentati in modo significativo nel periodo in esame. Si è sostenuto che l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia influito sul deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria nel periodo considerato e in particolare nel PI, quando i prezzi dei rottami metallici hanno raggiunto il livello massimo.

(141)

Si è inoltre sostenuto che l'aumento del costo dell'elettricità, componente fondamentale dei costi di produzione delle vergelle, fosse una causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI.

(142)

L'inchiesta ha confermato che i costi sostenuti dall'industria comunitaria per la produzione di vergelle hanno registrato un aumento pari al 25 % durante il periodo considerato. Tuttavia, in un mercato governato da condizioni commerciali efficaci, cioè in assenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio, è prevedibile che i prezzi siano regolarmente adeguati per riflettere l'andamento delle varie componenti dei costi di produzione. Ciò non si è verificato nel presente caso. Nonostante l'industria comunitaria abbia aumentato i prezzi di vendita, ciò non è stato sufficiente ad evitare la significativa riduzione della redditività. Di conseguenza, è a causa della sottoquotazione praticata dagli esportatori cinesi e moldovi che i prezzi sul mercato comunitario sono calati e che l'industria comunitaria non è stata in grado di trasferire sugli acquirenti l'aumento del prezzo delle materie prime.

3.3.   Produzione vincolata dell'industria comunitaria

(143)

In generale un maggiore volume di produzione porta ad economie di scala, positive per il produttore interessato. L'industria comunitaria è soprattutto integrata verticalmente e la produzione vincolata si effettua nell'industria a valle per l'ulteriore trasformazione in prodotti dal valore aggiunto. L'inchiesta non ha evidenziato alcun problema di produzione legato a tali prodotti a valle. In realtà, come indicato al considerando 119, l'uso vincolato si è mantenuto stabile durante il periodo considerato.

(144)

In tale contesto si è ritenuto che la produzione vincolata dell'industria comunitaria non abbia contribuito al deterioramento della sua situazione finanziaria, in particolare durante il PI.

3.4.   Vendita di prodotti di qualità elevata da parte dell'industria comunitaria

(145)

Si è sostenuto che l'industria comunitaria non subisca un pregiudizio in quanto ha orientato la produzione e le vendite del mercato comunitario verso prodotti di elevata qualità, proteggendosi così dalle importazioni oggetto di dumping che riguardano principalmente il segmento standard del mercato delle vergelle.

(146)

Tuttavia, i risultati dell'inchiesta hanno confutato le affermazioni di cui sopra. Sebbene, come indicato al considerando 117, l'industria comunitaria si sia in parte orientata verso prodotti di elevata qualità, in particolare durante il PI, è emerso che l'80 % del volume delle vendite è rappresentato da prodotti standard che subiscono quindi la diretta concorrenza delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati.

(147)

Si è perciò ritenuto che l'orientamento verso prodotti di alta qualità abbia consentito all'industria comunitaria di limitare la perdita di redditività nel periodo considerato e in particolare durante il PI.

3.5.   Pregiudizio autoinflitto

(148)

Una parte ha sostenuto che l'industria comunitaria avesse importato quantità significative di vergelle dai paesi interessati e che l'eventuale pregiudizio da essa subito sarebbe quindi da considerare autoinflitto.

(149)

L'esame del presente argomento ha rivelato che le importazioni del prodotto in esame effettuate dall'industria comunitaria erano minime e rappresentavano meno dell'1 % della loro produzione durante il PI. L'eventuale pregiudizio causato da tali importazioni sarebbe quindi irrilevante.

3.6.   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(150)

Nonostante l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità abbia riguardato principalmente la situazione dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità, si è valutato anche l'andamento delle esportazioni, quale ulteriore potenziale fattore che possa spiegare il pregiudizio accertato. Dalle analisi è emerso che le vendite all'esportazione effettuate dall'industria comunitaria a parti indipendenti si sono mantenute relativamente moderate (7 % circa) durante il periodo considerato. Inoltre, durante il periodo considerato la quota di vendite all'esportazione è diminuita. La riduzione del volume di vendite all'esportazione, da circa 900 000 tonnellate nel 2004 a circa 500 000 tonnellate durante il PI, può essere giustificata dal calo della produzione registrato nello stesso periodo. Tuttavia, il prezzo all'esportazione era superiore a quello praticato dall'industria comunitaria ai propri acquirenti sul mercato della Comunità. Si è quindi concluso che la diminuzione del volume delle esportazioni non può giustificare il livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria né in particolare il significativo calo di redditività durante il PI.

3.7.   Importazioni da altri paesi terzi

(151)

L’andamento dei prezzi e dei volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi tra il 2004 e il PI ha avuto le seguenti caratteristiche:

Tabella 9

Altri paesi terzi

2004

2005

2006

2007

PI

Importazioni (t)

1 202 566

1 417 431

1 437 307

1 070 978

1 040 648

Indice

100

119

120

89

87

Quota di mercato

5,6 %

7,0 %

6,4 %

4,6 %

4,6 %

Indice

100

125

115

83

82

Prezzo (EUR/t)

392

419

436

495

508

Indice

100

107

111

126

130

Fonte: Eurostat.

(152)

Gli altri principali paesi terzi esportatori di vergelle nella Comunità sono la Svizzera, l'Ucraina e il Brasile. Come indicato nella tabella sopra riportata, il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi sono diminuiti durante il periodo considerato e i relativi prezzi erano relativamente alti durante il PI.

(153)

Su tale base, si è concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Turchia e da altri paesi terzi non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.8.   Altri produttori nella Comunità

(154)

L'analisi dei dati sul mercato comunitario indica che tutti gli altri produttori comunitari non solo non abbiano guadagnato ma abbiano perso quote di mercato nel periodo considerato. L'inchiesta non ha evidenziato particolari problemi di concorrenza tra produttori comunitari né effetti distorsivi sugli scambi che possano spiegare il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(155)

Dato quanto precede, si conclude provvisoriamente che i produttori non inclusi nella definizione di industria comunitaria non hanno contribuito al grave pregiudizio subito da quest'ultima.

4.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

(156)

L’analisi di cui sopra evidenzia il sostanziale aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla RM tra il 2004 e il PI. Essa evidenzia altresì che tali importazioni sono avvenute a prezzi che implicano elevati livelli di dumping e che sono inferiori a quelli chiesti dall'industria comunitaria sul mercato interno per tipi di prodotti simili.

(157)

L’aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dalla RM ha coinciso con un aumento globale della domanda nella Comunità ma anche con lo sviluppo negativo della quota di mercato dell’industria comunitaria e con un deterioramento dei principali indicatori relativi alla sua situazione economica durante il PI. La redditività dell'industria comunitaria si è infatti ridotta di oltre la metà tra il 2004 e il PI.

(158)

L’esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all’industria comunitaria ha rivelato che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo significativo su tale industria, soprattutto durante il PI.

(159)

In base all’analisi di cui sopra, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC e della RM hanno causato all’industria comunitaria un pregiudizio notevole a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base.

5.   Importazioni dalla Turchia

Tabella 10

Turchia

2004

2005

2006

2007

PI

Importazioni (t)

540 040

581 432

754 811

625 409

560 669

Indice

100

108

139

116

104

Quota di mercato

2,5 %

2,8 %

3,4 %

2,7 %

2,5 %

Indice

100

112

136

93

100

Prezzo (EUR/t)

397

369

388

444

458

Indice

100

93

98

112

115

Fonte: Eurostat.

(160)

Come indicato nella tabella 10, i volumi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati del 4 %, percentuale leggermente inferiore all'aumento del consumo verificatosi durante il periodo considerato. Contrariamente alle importazioni dalla RPC e dalla RM, i volumi delle importazioni dalla Turchia hanno raggiunto un livello massimo nel 2006 per poi diminuire. Anche la relativa quota di mercato ha toccato la massima espansione nel 2006 per poi ridursi e tornare al livello del 2004 durante il PI.

(161)

I prezzi medi all'importazione sono aumentati del 15 % durante il periodo considerato. Come indicato sopra al paragrafo 2.1, si è accertato che le importazioni dalla Turchia non avevano prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità durante il PI. Inoltre per tali importazioni non sono emerse vendite sottocosto.

(162)

Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che le importazioni dalla Turchia non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazione preliminare

(163)

In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie relative al dumping pregiudizievole, esistessero fondati motivi per ritenere contraria all’interesse della Comunità l'istituzione di misure antidumping provvisorie in questo caso particolare. Per determinare l'interesse della Comunità si è tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, tra cui quelli dell'industria comunitaria, degli importatori e degli utilizzatori del prodotto in esame.

2.   Industria comunitaria

(164)

L'industria comunitaria è costituita da numerosi produttori localizzati in tutta la Comunità e conta oltre 4 000 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

(165)

L’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e della RM. Si ricorda che la maggioranza degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo considerato. In particolare gli indicatori di pregiudizio relativi all'andamento finanziario dell'industria comunitaria quali cash flow, utile sul capitale investito e redditività hanno subito effetti fortemente negativi. In assenza di misure è molto probabile che si verifichi un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria.

(166)

Si prevede che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilisca condizioni commerciali efficaci sul mercato comunitario e che il prezzo delle vergelle rifletta i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. L'inchiesta ha rivelato che un incremento dei prezzi del 3 % o un aumento del volume delle vendite sarebbe sufficiente a consentire al settore di ristabilire rapidamente la sua situazione finanziaria. È probabile che l'istituzione di misure provvisorie permetta all'industria comunitaria di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perse durante il periodo considerato, con un ulteriore impatto positivo sulla sua situazione economica e sulla sua redditività.

(167)

Si è quindi concluso che l'istituzione delle misure provvisorie antidumping sulle importazioni originarie della RPC e della RM sia nell'interesse dell'industria comunitaria.

3.   Importatori

(168)

È stato inviato un questionario a nove importatori. Quattro di essi hanno dichiarato esplicitamente di non volere collaborare mentre da altri quattro non è pervenuta alcuna risposta. Ciò indica che l'istituzione di misure non avrà sensibili effetti negativi sugli importatori. Soltanto un importatore ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario e approvando una verifica in loco delle risposte fornite. Secondo i dati presentati, le sue importazioni di vergelle provengono prevalentemente dalla Turchia. L'eventuale istituzione delle misure sulle importazioni di vergelle originarie della RPC e della RM non avrebbe quindi alcuna ripercussione su tale importatore.

(169)

Si è quindi concluso, sulla base delle informazioni disponibili, che l'istituzione di misure antidumping provvisorie non avrebbe un impatto significativo sugli importatori.

4.   Utilizzatori

(170)

È stato inviato un questionario a 28 utilizzatori. Tuttavia, soltanto otto di essi, rappresentanti il 15 % delle importazioni di vergelle dai paesi interessati durante il PI, hanno collaborato all'inchiesta. Tali utilizzatori si trovano in Italia, Spagna, Polonia e Belgio, rappresentano soltanto l'1 % del consumo comunitario e operano in vari settori industriali, principalmente quello automobilistico, edilizio e dell'ingegneria meccanica.

(171)

Tre degli utilizzatori che hanno collaborato (appartenenti ad un'associazione) sono attivi nell'industria edilizia. Durante il PI essi rappresentavano insieme il 12 % di tutte le importazioni di vergelle dalla RPC e dalla RM. Nello stesso periodo essi hanno importato la maggior parte delle vergelle (58 %) dai due paesi interessati, mentre hanno acquistato la percentuale restante da paesi terzi o dall'industria comunitaria. È inoltre emerso che le vergelle costituiscono una parte sostanziale dei costi di produzione. Non si può quindi escludere che l'istituzione delle misure potrebbe avere ripercussioni negative sugli utilizzatori. Tuttavia, considerando la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative in altri paesi terzi non soggetti a misure nonché nella Comunità, tale impatto sarebbe limitato.

(172)

L'associazione di utilizzatori citata al considerando 171, i cui membri operano nel settore edilizio e in alcuni casi in diretta concorrenza con alcuni dei produttori comunitari verticalmente integrati, ha dichiarato che l'istituzione delle misure causerebbe una scarsità di fonti di approvvigionamento in questo particolare settore. Si ritiene tuttavia che non sussista alcun rischio di scarsità sul mercato comunitario, data l'esistente capacità inutilizzata presente nella Comunità e considerate le fonti di approvvigionamento disponibili in altri paesi terzi, tra cui la Turchia. Inoltre, i produttori esportatori nella RPC e nella RM dovrebbero essere in grado di continuare a vendere il prodotto in esame sul mercato comunitario, purché a prezzi non pregiudizievoli.

(173)

Uno degli otto utilizzatori che ha collaborato non ha importato vergelle dai paesi interessati durante il PI. Tale società non subirebbe quindi alcun effetto negativo dall'istituzione delle misure.

(174)

Per quanto riguarda gli altri quattro utilizzatori nella Comunità, essi rappresentavano il 3 % delle importazioni totali di vergelle dai paesi interessati e operano principalmente nel settore automobilistico e dell'ingegneria meccanica. Essi hanno acquistato vergelle soprattutto da fornitori della Comunità nonché di altri paesi terzi, e durante il PI la percentuale delle importazioni dai paesi interessati è risultata minima (5 %) rispetto alle importazioni totali. In tali condizioni, si è ritenuto che l'introduzione delle misure non avrebbe un effetto significativo sulla situazione finanziaria di queste società.

(175)

Considerando quanto sopra esposto, si è concluso in via provvisoria che, in base alle informazioni disponibili, le eventuali conseguenze di misure antidumping sugli utilizzatori del prodotto in esame probabilmente non saranno gravi.

5.   Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(176)

Stante quanto precede, si è concluso in via provvisoria che nell'insieme, sulla base delle informazioni disponibili in merito all'interesse della Comunità, non esistono motivi validi che impediscano l'istituzione di misure provvisorie sull'importazione di vergelle originarie della RPC e della RM.

H.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(177)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al conseguente pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuna l'istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e della RM arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(178)

Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(179)

Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da una società di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di profitto al lordo delle imposte utilizzato per il calcolo era pari al 9,9 % ed è stato stabilito sulla base del profitto ottenuto dall'industria comunitaria negli anni precedenti all'aumento massimo delle importazioni oggetto di dumping (dal 2004 al 2006). Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria.

(180)

La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata procedendo a un confronto fra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all'importazione.

(181)

Si ricorda che, per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio residuo applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la collaborazione è stata scarsa. Il margine applicabile ai produttori esportatori che non hanno collaborato è stato quindi calcolato sulla base del margine più alto riscontrato per una quantità rappresentativa venduta sul mercato comunitario dall'esportatore che ha collaborato.

(182)

Quanto alla RM, il livello di cooperazione è stato elevato. Le informazioni disponibili verificate durante l'inchiesta sono quindi servite al calcolo del livello nazionale di eliminazione del pregiudizio per la RM. Il margine è basato sul prezzo medio constatato nella RM per determinate transazioni durante il PI.

2.   Misure provvisorie

(183)

Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC e della RM debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori a un livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e quello di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nel caso presente, tutte le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(184)

Sulle importazioni originarie della Turchia non deve essere istituito alcun dazio antidumping provvisorio.

(185)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio per paese, applicabile a tutte le altre società) sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(186)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(187)

Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

Società

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Gruppo Valin (RPC)

8,6 %

36,5 %

8,6 %

Dazio residuo della RPC

24,6 %

50,5 %

24,6 %

Dazio unico a livello nazionale della RM

3,7 %

16,1 %

3,7 %

I.   DISPOSIZIONI FINALI

(188)

Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all'istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di stabilire le conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergella o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di cui ai codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95 originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica moldova.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Gruppo Valin

8,6 %

A930

 

Tutte le altre società

24,6 %

A999

Repubblica moldova

Tutte le società

3,7 %

3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all'applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data dell'entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 113 dell'8.5.2008, pag. 20.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/25


REGOLAMENTO (CE) N. 113/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

relativo all'uso di alcune menzioni tradizionali sulle etichette dei vini importati dagli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della parte A, punto 2.1, lettera f), del protocollo sull'etichettatura del vino (2) al quale fa riferimento l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (3), nonché dell'appendice I, punto 2 del suddetto protocollo, la Comunità ammette l'uso delle menzioni «chateau», «classic», «clos», «cream», «crusted/crusting», «fine», «late bottled vintage», «noble», «ruby», «superior», «sur lie», «tawny», «vintage» e «vintage character» per i vini originari degli Stati Uniti se, al momento dell'importazione, è stato approvato l'uso della menzione negli Stati Uniti sulle etichette dei vini statunitensi con un certificate of label approval — COLA (certificato di approvazione dell'etichetta).

(2)

In forza dell'appendice I, punto 5, del protocollo sull'etichettatura del vino, tale facoltà resta valida fino al 10 marzo 2009 ed è automaticamente prorogata per periodi di due anni a meno che una delle parti dell'accordo non notifichi all'altra per iscritto che tale periodo non deve essere prorogato.

(3)

Con lettera dell'8 settembre 2008, la Commissione ha notificato agli Stati Uniti che tale periodo non deve essere prorogato oltre il 10 marzo 2009.

(4)

Occorre adottare una disposizione transitoria per permettere l'esaurimento delle scorte di vino statunitense importato prima del 10 marzo 2009 che non sono più conformi alle norme vigenti sull'etichettatura in seguito alla decisione di non prorogare la suddetta facoltà.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I vini originari degli Stati Uniti d'America, importati nella Comunità prima del 10 marzo 2009 in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino e recanti le menzioni autorizzate a norma dell'appendice I del protocollo sull'etichettatura del vino, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale accordo, possono essere detenuti per la vendita e messi in circolazione fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

(2)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 65.

(3)  GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/26


REGOLAMENTO (CE) N. 114/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

recante misure transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l'articolo 126, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 34 del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, con effetto a decorrere dal 1o agosto 2009, le classi di vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta.

(2)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure di informazione o di promozione finanziate nell'ambito del medesimo articolo riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta o i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

(3)

L'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), del regolamento (CE) n. 479/2008 prevede il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che forniscono informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e valorizzano, tutelano e promuovono i marchi di qualità, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette.

(4)

A norma dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 479/2008 gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti a un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro se le superfici di quest'altra azienda sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

(5)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce, rispettivamente ai punti 1 e 3, il vino e il vino liquoroso. Tali definizioni contengono disposizioni specifiche che fanno riferimento a vini a denominazione di origine protetta e a vini a indicazione geografica protetta.

(6)

L'allegato IV, punto 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 definisce il vino spumante gassificato. Tale definizione fa riferimento a vini senza una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta.

(7)

In conformità all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008 le definizioni riguardanti i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta non si applicano prima del 1o agosto 2009. Le categorie corrispondenti nell'ambito del precedente regime, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (2), erano quelle dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini a indicazione geografica.

(8)

Per permettere agli Stati membri di applicare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), l'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e l'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 a decorrere dal 1o agosto 2008, è opportuno adottare misure transitorie riguardo alla definizione dei vini a denominazione di origine protetta e dei vini a indicazione geografica protetta. Poiché i suddetti articoli si applicano dal 1o agosto 2008, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), dell'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e dell'allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 479/2008 dal 1o agosto 2008 al 31 luglio 2009, i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e ai vini a indicazione geografica protetta si intendono fatti rispettivamente ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e ai vini a indicazione geografica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/28


REGOLAMENTO (CE) N. 115/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bleu des Causses (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu des Causses», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d’uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Bleu des Causses». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 (3) e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu des Causses» è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Bleu des Causses» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

«[…] L’operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l’aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

[…] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

[…] È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.»


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«BLEU DES CAUSSES»

N. CE: FR-PDO-0117-0108/29.03.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Indirizzo:

51 rue d’Anjou – 75 008 Paris

Tel.

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione

Nome:

Syndicat du Bleu des Causses

Indirizzo:

BP9 – 12004 RODEZ Cedex

Tel.

+33 (0)5 65 76 53 53

Fax

+33 (0)5 65 76 53 00

E-mail:

françoise.lebrou@valmont.fr

Composizione:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3:

Formaggi

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Bleu des Causses»

4.2.   Descrizione

Formaggio di latte vaccino intero a pasta erborinata, non pressata e non cotta, con un tenore di materia grassa del 45 % rispetto all’estratto secco, che deve essere almeno di 53 grammi per 100 grammi di formaggio. Forma a cilindro appiattito del peso di 2,3-3 kg.

La superficie del formaggio deve essere pulita, senza eccesso di morge (rivestimento viscoso costituito essenzialmente da microrganismi) e senza macchie.

4.3.   Zona geografica

Il Rouergue con due prolungamenti, ad ovest sui Causses du Quercy e ad est sui Causses de Lozère e su parte del massiccio granitico della Margeride, regione che corrisponde a una parte del dipartimento dell’Aveyron e dei dipartimenti limitrofi di Lot, Lozère, Gard e Héraut, ossia al territorio dei seguenti comuni:

 

Dipartimento dell’Aveyron

 

Distretti di Millau e Villefranche-de-Rouergue: tutti i comuni.

 

Cantoni di Baraqueville, Bozouls, Cassagnes-Bégonhès, Conques, Entraygue-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Naucelle, Pont-de-Salars, Requista, Rignac, Rodez-Nord, Rodez-Sud, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Geniez-d’Ol e La Salvetat-Peyrales: tutti i comuni.

 

Dipartimento del Lot

 

Cantoni di Cahors, Cajarc, Castelnau-Montratier, Catus, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzes, Limogne-en-Quercy, Luzech, Montcuq, Puy-L’Evêque e Saint-Géry: tutti i comuni.

 

Cantone di Gourdon: i comuni di Saint-Circq-Souillaguet, Saint-Projet e Le Vigan.

 

Cantone di Livernon: i comuni di Boussac, Brengues, Cambes, Corn, Durbans, Espagnac-Sainte-Eulalie, Espedaillac, Flaujac-Gare, Grezes, Livernon, Quissac e Reilhac.

 

Cantone di Payrac: i comuni di Cales, Lamothe-Fénelon, Loupiac, Nadaillac-de-Rouge, Payrac, Reilhaguet e Le Roc.

 

Cantone di Saint-Germain-du-Bel-Air: i comuni di Lamothe-Cassel, Montamel, Saint-Chamarand, Soucirac, Ussel e Uzech.

 

Cantone di Souillac: i comuni di Gignac, La Chapelle-Auzac, Lanzac e Souillac.

 

Dipartimento della Lozère

 

Cantoni di Aumont-Aubrac, Chanac, La Canourgue, Le Malzieu-Ville, Le Massegros, Marvejols, Meyrueis, Saint-Chély-d’Apcher e Sainte-Enimie: tutti i comuni.

 

Cantone di Bleymard: i comuni di Allenc, Chavenet e Sainte-Hélène.

 

Cantone di Florac: i comuni di Florac, Ispagnac, Saint-Laurent-de-Trèves e Vebron.

 

Cantone di Mende: i comuni di Badaroux, Balsièges, Brenoux, Lanuéjols, Mende, Saint-Bauzile e Saint-Etienne-du-Valdonnez.

 

Cantone di Saint-Germain-du-Teil: i comuni di Chirac, Le Monastier-Pin-Moriès, Saint-Germain-du-Teil e Saint-Pierre-de-Nogaret.

 

Dipartimento del Gard:

il comune di Trèves.

 

Dipartimento dell’Hérault:

il comune di Pégairolles-de-l’Escalette.

4.4.   Prova dell’origine

Ciascun produttore di latte, ciascun laboratorio di trasformazione e ciascun laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell’INAO, che consente a quest’ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell’INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell’origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell’ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione d’origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5.   Metodo di ottenimento

La produzione del latte e la lavorazione dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica. La stagionatura del formaggio viene effettuata nelle cavità naturali dei Causses comprese nella zona geografica limitata ai cantoni di Campagnac, Cornus, Millau, Peyreleau, Sainte-Affrique (Aveyron), al comune di Trèves (Gard) e al comune di Pégairolles-de-l’Escalette (Hérault).

Il «Bleu des Causses» è ottenuto seguendo metodi tradizionali che prevedono l’impiego di latte intero, generalmente lavorato crudo, cagliato a caldo (30 °C). La cagliata viene quindi rotta, mescolata e messa in stampi bucherellati. Dopo essere stato cosparso di penicillium, sgocciolato, salato e spazzolato, il formaggio viene sforacchiato con aghi affinché il penicillium possa svilupparsi sotto l’effetto dell’aria fresca presente nella cavità naturale. La stagionatura dura 3/6 mesi, con un minimo di 70 giorni.

4.6.   Legame

Il «Bleu des Causses» ha origini altrettanto antiche del Roquefort. I contadini della regione usavano riporre dei formaggi di latte vaccino in cavità naturali formatesi in ammassi di detriti calcarei, esposte a settentrione e percorse da correnti fresche ed umide. Inizialmente denominato «Bleu de l’Aveyron», il formaggio fu definito per decreto nel 1937, quindi col nome di «Bleu des Causses» ottenne nel 1953 la denominazione d’origine con sentenza del tribunale di Millau, confermata da un decreto del 21 maggio 1979.

La tipicità del «Bleu des Causses» è strettamente collegata al suo territorio, costituito dagli altopiani calcarei, rocciosi e secchi dei Causses, ed alla particolare stagionatura che avviene lentamente in ambienti naturali, generalmente ricavati da cavità carsiche, in cui circola un’aria fresca ed umida.

4.7.   Struttura di controllo

Nome:

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Indirizzo:

51, Rue d’Anjou, 75008 Paris

Tel.

+33 (0)1 53 89 80 00

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L’Institut National de l’Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell’Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d’origine è di competenza dell’INAO.

Nome:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo:

59, Boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cédex 13

Tel.

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La DGCCRF è un servizio che fa parte del ministero dell’Economia, delle finanze e dell’industria.

4.8.   Etichettatura


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle Banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banque centrale du Luxembourg

(2009/105/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2008/16 della Banca centrale europea del 17 novembre 2008, al Consiglio dell'Unione europea relativa alla nomina del revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori indipendenti esterni proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg terminerà dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2008. Risulta, pertanto, necessario nominare un nuovo revisore esterno a partire dall’esercizio finanziario 2009.

(3)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che la società di revisione KPMG AUDIT Sarl sia nominata revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

(4)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 7, della decisione 1999/70/CE (2) è sostituito dal testo seguente:

«7.   La società di revisione KPMG AUDIT Sarl è accettata come revisore esterno della Banque centrale du Luxembourg per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2013.»

Articolo 2

La presente decisione è comunicata alla BCE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 299 del 22.11.2008, pag. 5.

(2)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69.


Commissione

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2009

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della Repubblica popolare cinese

(2009/106/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 14 dicembre 2007, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura») la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo, ovvero:

i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7212 30 00, 7212 50 61 e 7212 50 69,

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7225 92 00 ed ex 7225 99 00,

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti di acciai rapidi, quelli solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7226 99 30 ed ex 7226 99 70,

originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(2)

Il procedimento antidumping è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 30 ottobre 2007 dall'associazione EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo.

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(3)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (RPC) e la loro associazione, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, i produttori dei potenziali paesi di riferimento e tutti i produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi, di produttori comunitari e di importatori, nell'avviso di apertura è stato previsto il ricorso al campionamento per stabilire l'esistenza del dumping, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento di base.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare, eventualmente, domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e/o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC.

(6)

La Commissione ha inviato il questionario a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo una risposta da sette produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, da sei produttori comunitari, da tre importatori, da sette utilizzatori comunitari e da un produttore brasiliano (il Brasile essendo stato scelto quale paese di riferimento). Anche sette associazioni di utilizzatori comunitarie hanno fatto conoscere il loro parere per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(7)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della concessione del TEM e della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell'industria comunitaria

Hellenic Steel Co., Salonicco, Grecia,

Ilva S.p.A., Milano, Italia,

Salzgitter AG, Salzgitter, Germania,

ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg, Germania;

b)

altri produttori comunitari

Corus UK Ltd, Newport, Regno Unito,

ArcelorMittal Piombino S.p.A., Piombino, Italia;

c)

produttori esportatori della RPC

Changshu Xingdao Advanced Building Material Co., Changshu,

Changshu Everbright Material Technology Co., Changshu,

Bengang Steel Plates Co, Benxi,

BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co. Ltd, Benxi,

Angang Group International Trade Corporation, Anshan e la sua società collegata Angang Group Hong Kong Co., Ltd a Hong Kong,

ANSC-TKS Galvanizing Co., Dallian,

International Economics & Trading Corporation WISCO, Wuhan e la sua società collegata Wugang Trading Co. Ltd a Hong Kong;

d)

importatori indipendenti

Duferco SA, Lugano, Svizzera.

(8)

Data l'esigenza di stabilire il valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie il Brasile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

e)

produttore nel paese di riferimento

ArcelorMittal Vega, São Francisco do Sul, Brasile.

1.3.   Periodo dell'inchiesta

(9)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del PI («periodo in esame»).

1.4.   Relazione intermedia e seguito del procedimento

(10)

Il 15 settembre 2008 la Commissione ha comunicato alle parti interessate una relazione intermedia contenente le conclusioni provvisorie in merito al procedimento: emergeva, in particolare, che l'inchiesta aveva accertato in via provvisoria l'esistenza di pratiche di dumping, ma non quella di un pregiudizio notevole e veniva posto l'accento sulla necessità di approfondire l'inchiesta sulla possibile minaccia di un pregiudizio. In base ai risultati provvisori, è stato ritenuto opportuno non istituire alcun dazio antidumping provvisorio e proseguire, invece, l'inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova e osservazioni pertinenti sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(11)

Con lettera dell'11 dicembre 2008 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante, erano state le recenti turbolenze dei mercati ad aver determinato il ritiro della denuncia. Data questa situazione, il denunziante non intende proseguire il procedimento relativo a una minaccia di pregiudizio derivante dal volume delle importazioni e basata su un'analisi di dati storici che non riflettono più le condizioni di mercato attuali. Secondo il denunziante, in queste condizioni è preferibile reagire a eventuali pratiche commerciali pregiudizievoli e inique mediante un nuovo procedimento piuttosto che attraverso il presente procedimento che non può affrontare tutte le questioni cui l'industria comunitaria deve far fronte attualmente.

(12)

Il denunziante ha sostenuto anche che le esportazioni cinesi aumenteranno nuovamente, considerate le recenti modifiche del piano cinese di promozione delle esportazioni. Visto il suddetto pericolo, il denunziante ha chiesto alla Commissione di monitorare attivamente le importazioni del prodotto in esame e di tenersi pronta ad aprire a breve un nuovo procedimento. Il denunziante ha infine sottolineato che un attento monitoraggio delle esportazioni del prodotto in esame sarebbe nell'interesse della Cina, in quanto garantirebbe un comportamento responsabile degli esportatori cinesi sul mercato internazionale dell'acciaio.

(13)

Va rilevato che la situazione attuale del prodotto in esame sia nella CE che in Cina è caratterizzata da un cambiamento senza precedenti dei principali fattori economici. Benché in queste condizioni sia difficile fare previsioni ragionate dell'evoluzione del mercato nel breve-medio periodo, è vero anche che la situazione economica appare instabile e che non può essere completamente esclusa la comparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Il monitoraggio a breve delle importazioni nella CE del prodotto in esame originario della RPC è quindi opportuno. Il periodo di monitoraggio non dovrebbe essere superiore a ventiquattro mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento. La Commissione non esclude l'apertura di una nuova inchiesta sullo stesso prodotto se e quando verranno presentati elementi di prova relativi a pratiche di dumping pregiudizievoli, conformi alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di base.

(14)

In forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

(15)

A tale proposito si rileva che l'analisi di cui sopra, relativa alla situazione attuale del prodotto in esame ed eventuali nuove, future inchieste non contrastano con il ritiro della denuncia da parte del denunziante. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall'inchiesta non sono emerse considerazioni dalle quali si evinca che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di tale decisione.

(16)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della RPC debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping,

DECIDE:

Articolo unico

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo, ovvero:

i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7210 41 00, 7210 49 00, 7210 61 00, 7210 69 00, 7212 30 00, 7212 50 61 e 7212 50 69,

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7225 92 00 ed ex 7225 99 00, e

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti di acciai rapidi, quelli solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 7226 99 30 ed ex 7226 99 70,

originari della Repubblica popolare cinese, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 302 del 14.12.2007, pag. 24.


7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.