ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 37

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
6 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 108/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 109/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 febbraio 2009 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 110/2009 della Commissione, del 5 febbraio 2009, che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

4

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/102/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all’Ungheria

5

 

 

2009/103/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa alla concessione del concorso reciproco all’Ungheria

7

 

 

Commissione

 

 

2009/104/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

8

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

9

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/1


REGOLAMENTO (CE) N. 108/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

68,6

MA

46,2

TN

125,1

TR

95,5

ZZ

83,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

134,2

TR

168,4

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

117,3

TR

106,3

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

84,3

ZZ

84,3

0805 10 20

EG

51,5

IL

54,1

MA

54,7

TN

41,4

TR

56,1

ZA

44,9

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

164,7

MA

98,6

TR

52,0

ZZ

105,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,9

IL

68,5

JM

101,6

MA

149,3

PK

40,0

TR

76,1

ZZ

84,6

0805 50 10

EG

48,0

MA

67,1

TR

66,9

ZZ

60,7

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

83,3

MK

32,6

US

114,6

ZZ

76,9

0808 20 50

AR

103,7

CL

73,7

CN

65,1

US

107,5

ZA

100,3

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.2.2009   

IT

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L 37/3


REGOLAMENTO (CE) N. 109/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione di olio d'oliva presentate dal 2 al 3 febbraio 2009 nell'ambito del contingente tariffario tunisino e recante sospensione del rilascio di titoli di importazione per il mese di febbraio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 (3) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (5) prevede dei massimali mensili per il rilascio dei titoli di importazione.

(3)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono state presentate domande presso le autorità competenti per il rilascio di titoli di importazione, per un quantitativo totale superiore al limite previsto all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento per il mese di febbraio.

(4)

È pertanto necessario che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli d'importazione in proporzione alla quantità disponibile.

(5)

Poiché per il mese di febbraio è stato raggiunto il limite, per il suddetto mese non può essere rilasciato alcun titolo di importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate dal 2 al 3 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1918/2006, è applicato un coefficiente di attribuzione del 90,947950 %.

Per il mese di febbraio 2009 è sospeso il rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti a partire dal 9 febbraio 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 57.

(4)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


6.2.2009   

IT

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L 37/4


REGOLAMENTO (CE) N. 110/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2009

che modifica l'elenco dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 519/94 (2) il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anche disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2)

Il regolamento (CE) n. 519/94 si applica, tra l'altro, alle importazioni originarie dell'Ucraina.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha adottato norme comuni relative a un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese modificando il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 427/2003 il Consiglio ha delegato alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

(5)

Tenuto conto dell'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere l'esclusione di tale paese dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 519/94.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

L'Ucraina è depennata dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1.

(2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

6.2.2009   

IT

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L 37/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all’Ungheria

(2009/102/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2009/103/CE (2) il Consiglio ha deciso di concedere il concorso reciproco all’Ungheria.

(2)

Nonostante il previsto miglioramento delle partite correnti l’Ungheria deve far fronte ad un fabbisogno di finanziamento esterno importante per il 2008 e il 2009 stimato in circa 20 miliardi di EUR, dato che a causa dei recenti sviluppi dei mercati finanziari il conto capitale e finanziario potrebbero registrare un importante deterioramento, con un accelerazione dei flussi netti in uscita dei portafogli di capitali.

(3)

È opportuno fornire all’Ungheria un sostegno comunitario fino a 6,5 miliardi di EUR nel quadro del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri che è stato istituito con il regolamento (CE) n. 332/2002. È opportuno che tale assistenza sia fornita in combinazione con un prestito del Fondo monetario internazionale di 10,5 miliardi di DSP (circa 12,5 miliardi di EUR) nel quadro di un accordo stand-by che dovrebbe essere approvato il 6 novembre 2008. Anche la Banca mondiale ha accettato di fornire all’Ungheria un prestito di 1 miliardo di EUR.

(4)

È opportuno che l’assistenza sia gestita dalla Commissione, la quale, previa consultazione del CEF, dovrebbe convenire con le autorità ungheresi le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario. Tali condizioni dovrebbero essere fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni finanziarie dovrebbero essere stabilite nel dettaglio dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

(5)

È opportuno fornire l’assistenza per favorire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti in Ungheria ed in questo modo contribuire all’attuazione del programma di politica economica del governo nell'ambito delle attuali condizioni economiche e finanziarie,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità mette a disposizione dell’Ungheria un prestito di medio termine per un importo massimo di 6,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di cinque anni.

2.   Questo sostegno finanziario della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

1.   La Commissione gestisce l'assistenza in modo coerente con gli impegni dell’Ungheria e con le raccomandazioni del Consiglio, in particolare nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforme, del programma di convergenza e della procedura relativa ai disavanzi eccessivi.

2.   La Commissione concorda con le autorità ungheresi, previa consultazione del CEF, le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare l’assistenza finanziaria come previsto all’articolo 3, paragrafo 4. Tali condizioni sono fissate in un memorandum d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le condizioni finanziarie devono essere stabilite nel dettaglio dalla Commissione nell’accordo sul prestito.

3.   La Commissione, in collaborazione con il CEF, verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l’assistenza. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o la ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

Articolo 3

1.   La Commissione mette a disposizione il sostegno finanziario comunitario all’Ungheria in un massimo di cinque quote, la cui entità è fissata nel memorandum d’intesa.

2.   La prima quota è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito e del memorandum d’intesa, nonché sulla base della proposta del Parlamento ungherese di modifiche legislative del progetto preliminare del bilancio 2009, che mira a raggiungere un deficit del 2,6 % del PIL e che comprende le misure di previsione degli obiettivi di bilancio.

3.   Se necessario per finanziare il prestito, è consentito l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata.

4.   La Commissione, dopo aver ottenuto il parere del CEF, decide in merito allo svincolo delle quote successive. L’esborso di ciascuna quota successiva avviene sulla base di un’attuazione efficace del nuovo programma economico del governo ungherese rafforzato dall'accordo dell’FMI e incluso altresì nel prossimo programma di convergenza dell’Ungheria ed in particolare nelle condizioni economiche specifiche stabilite nel memorandum d’intesa.

Tali condizioni politiche dovrebbero includere, tra l'altro:

a)

i progressi nel risanamento di bilancio previsto dal governo nell'ambito del nuovo programma che è in linea con la raccomandazione del Consiglio a titolo della procedura per i disavanzi eccessivi del 10 ottobre 2006, nonché con il parere del Consiglio del novembre 2007 relativo all’aggiornamento del programma di convergenza, con particolare riguardo agli obiettivi in materia di disavanzo per il 2009;

b)

misure specifiche di controllo della spesa sottostanti il programmato processo di risanamento;

c)

progressi nel processo di riforma della governance di bilancio attraverso il rafforzamento del quadro istituzionale e l'introduzione a medio termine di norme fiscali sulla falsariga del progetto preliminare attualmente in discussione dinanzi al Parlamento ungherese;

d)

riforme della regolamentazione e del controllo del settore finanziario e miglioramento della capacità delle autorità di affrontare efficacemente questioni relative alla solvibilità e alla liquidità; e

e)

altre riforme strutturali sostenute nel contesto della strategia di Lisbona, come il rafforzamento degli incentivi a lavorare al fine di sostenere l’occupazione e contribuire alla sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine.

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  Cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.


6.2.2009   

IT

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L 37/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2008

relativa alla concessione del concorso reciproco all’Ungheria

(2009/103/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 119,

vista la raccomandazione della Commissione presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Dalla metà del 2006 le autorità ungheresi hanno compiuto notevoli sforzi per correggere gli squilibri esterni ed interni accumulati. Nonostante i risultati tangibili raggiunti negli ultimi due anni, compresa una riduzione significativa del disavanzo delle amministrazioni pubbliche ed una graduale riduzione del disavanzo delle partite correnti, dall’inizio di ottobre 2008 i mercati finanziari ungheresi registrano gravi tensioni.

(2)

Nell’ottobre 2008 le autorità ungheresi hanno adottato un ampio programma di politica economica volto a ripristinare la fiducia degli investitori e ad alleviare le tensioni registrate nelle settimane precedenti sui mercati finanziari ungheresi. Tale programma comprende misure intese a garantire un’adeguata liquidità e finanziamenti al sistema bancario, provvedimenti volti a garantire un’adeguata capitalizzazione delle banche nonché piani per assicurare la sostenibilità di bilancio e contenere il fabbisogno di finanziamento. In particolare il governo ungherese ha rivisto il suo obiettivo di disavanzo per il 2008 dal 4 % al 3,4 % del PIL e per il 2009 dal 3,2 % al 2,6 % del PIL. Questo programma economico ed in particolare gli obiettivi di bilancio troveranno riscontro nel bilancio del governo nonché nel programma di convergenza, che conterrà anche altri provvedimenti e riforme strutturali.

(3)

Il Consiglio rivede periodicamente le politiche economiche attuate dall’Ungheria, in particolare nel contesto dell’esame annuale dell’aggiornamento del programma di convergenza e dell’attuazione del programma nazionale di riforme da parte dell’Ungheria, dell’esame periodico dei progressi compiuti dall’Ungheria rispetto alla raccomandazione del Consiglio sulla procedura per i disavanzi eccessivi nonché nel contesto della relazione sulla convergenza.

(4)

Nonostante il previsto miglioramento delle partite correnti l’Ungheria deve far fronte ad un sostanziale fabbisogno di finanziamento per il 2008 e il 2009 (stimato a circa 20 miliardi di EUR), dato che i recenti sviluppi dei mercati finanziari indicano che il conto capitale e finanziario potrebbero registrare un importante deterioramento, con un’accelerazione dei flussi netti in uscita del portafoglio estero.

(5)

Le autorità ungheresi hanno richiesto un’assistenza finanziaria sostanziale alla Comunità, ad istituzioni finanziarie internazionali e ad altri paesi, per favorire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e portare le riserve internazionali di valuta ad un livello prudente.

(6)

La bilancia dei pagamenti ungherese è soggetta ad una seria minaccia che giustifica la concessione urgente del concorso reciproco da parte della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità concede il concorso reciproco all’Ungheria.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


Commissione

6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2008

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

(2009/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nuove pratiche enologiche autorizzate nella Comunità sono state notificate l’11 ottobre 2006 alla Repubblica del Cile a norma dell’articolo 18 dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (di seguito: «l’accordo sul commercio dei vini»).

(2)

Tenendo conto delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini UE-Cile, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini al fine di aggiungervi le nuove pratiche enologiche autorizzate nella Comunità.

(3)

La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice V.

(4)

Occorre pertanto approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La commissaria per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale è autorizzata a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

Bruxelles, 4 gennaio 2009

Signore,

Mi pregio riferirmi all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo.

In seguito all’aggiunta di pratiche enologiche autorizzate nella Comunità, nuove o modificate, notificate alle Sue autorità in data 11 ottobre 2006 e alla luce delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare il paragrafo 2 dell’appendice V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) dell’accordo sul commercio dei vini.

Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della Sua risposta contenente la conferma dell’accordo sul contenuto della presente lettera, l’appendice V, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini sia sostituita dal testo accluso alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signore, l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

Mariann FISCHER BOEL

Bruxelles, 8 gennaio 2009

Gentile Signora,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera il 4 gennaio scorso, così redatta:

«Mi pregio riferirmi all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini dell’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, in forza del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le appendici dell’accordo.

In seguito all’aggiunta di pratiche enologiche autorizzate nella Comunità, nuove o modificate, notificate alle Sue autorità in data 11 ottobre 2006 e alla luce delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare il paragrafo 2 dell’appendice V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) dell’accordo sul commercio dei vini.

Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della Sua risposta contenente la conferma dell’accordo sul contenuto della presente lettera, l’appendice V, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini sia sostituita dal testo accluso alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l’accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi pregio confermarLe l’accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signora, l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Repubblica del Cile

Juan SALAZAR SPARKS

ALLEGATO

Il paragrafo 2 dell’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini è sostituito dal seguente:

«2.

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità con le seguenti restrizioni o, in mancanza di esse, secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria:

1)

arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;

2)

trattamenti termici;

3)

impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4)

centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;

5)

impiego di lieviti per vinificazione;

6)

impiego di preparati di scorze di lieviti;

7)

impiego di polivinilpolipirrolidone;

8)

impiego di batteri lattici in sospensione vinica;

9)

aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti:

i)

aggiunta di:

fosfato diammonico o solfato di ammonio,

solfito di ammonio o bisolfito di ammonio;

ii)

aggiunta di cloridrato di tiamina;

10)

impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria;

11)

aggiunta di anidride carbonica;

12)

impiego di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

13)

aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio;

14)

aggiunta di acido L-ascorbico;

15)

aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;

16)

impiego di acido tartarico per l’acidificazione, purché l’acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;

17)

impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

tartrato neutro di potassio,

bicarbonato di potassio,

carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (–) malico,

un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato,

tartrato di calcio o acido tartarico;

18)

chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:

gelatina alimentare,

proteine vegetali,

bentonite,

colla di pesce,

caseina e caseinato di potassio,

ovoalbumina, lattoalbumina,

caolino,

enzimi pectolitici,

diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

tannino,

preparati enzimatici di betaglucanasi;

19)

aggiunta di tannino;

20)

trattamento del mosto e del vino nuovo ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi limiti;

21)

trattamento:

dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,

dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;

22)

aggiunta di acido metatartarico;

23)

impiego di gomma arabica una volta completata la fermentazione;

24)

impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;

25)

impiego, per l’elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:

di alginato di calcio, oppure

di alginato di potassio;

26)

impiego di solfato di rame;

27)

aggiunta di bitartrato di potassio o di tartrato di calcio per favorire la precipitazione del tartaro;

28)

aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;

29)

impiego di solfato di calcio per l’elaborazione di alcuni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate;

30)

impiego di resina di pino di Aleppo per produrre il vino da tavola “retsina”, esclusivamente in Grecia e alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria;

31)

aggiunta di lisozima;

32)

elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

33)

impiego di un’ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;

34)

aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per la dolcificazione del vino, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria;

35)

concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l’osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino;

36)

aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell’uva, del mosto di uve o del vino in conformità alla normativa comunitaria;

37)

aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l’elaborazione di vini liquorosi;

38)

aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti;

39)

aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica, entro certi limiti e a condizioni da determinare;

40)

aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartarica e proteica del vino;

41)

impiego di pezzi di legno di rovere nella vinificazione.»


6.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.