ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52° anno
4 febbraio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 99/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 100/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

*

Regolamento (CE) n. 101/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Cycostat 66G ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all'alimentazione animale ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 104/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)]

16

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/89/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2008, concernente la firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo)

17

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

19

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO (CE) N. 99/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

73,2

MA

43,0

TN

134,4

TR

103,7

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

172,9

MA

126,0

TR

188,5

ZZ

162,5

0709 90 70

MA

115,7

TR

177,8

ZZ

146,8

0709 90 80

EG

84,3

ZZ

84,3

0805 10 20

EG

58,1

IL

53,3

MA

66,7

TN

41,0

TR

58,3

ZZ

55,5

0805 20 10

IL

180,3

MA

90,0

TR

63,0

ZZ

111,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

70,2

IL

72,1

JM

75,5

MA

136,5

PK

73,9

TR

72,9

ZZ

83,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

50,6

ZZ

51,2

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

67,8

MK

31,6

US

87,1

ZZ

68,1

0808 20 50

AR

82,3

CL

73,7

CN

37,3

TR

40,0

US

104,1

ZA

135,1

ZZ

78,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


4.2.2009   

IT

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L 34/3


REGOLAMENTO (CE) N. 100/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)   GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)   GU L 24 del 28.1.2009, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 febbraio 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10  (1)

24,73

3,93

1701 11 90  (1)

24,73

9,17

1701 12 10  (1)

24,73

3,74

1701 12 90  (1)

24,73

8,74

1701 91 00  (2)

29,84

10,31

1701 99 10  (2)

29,84

5,79

1701 99 90  (2)

29,84

5,79

1702 90 95  (3)

0,30

0,35


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


4.2.2009   

IT

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L 34/5


REGOLAMENTO (CE) N. 101/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1800/2004 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Cycostat 66G

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'additivo cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G), di seguito «Cycostat 66G», legato al titolare dell'autorizzazione Alpharma (Belgium) BVBA e appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, è stato autorizzato a determinate condizioni a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni nei polli da ingrasso, nei tacchini e nei conigli da ingrasso. L'additivo è stato notificato quale prodotto esistente a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dato che sono state presentate tutte le informazioni richieste in base a tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). L'Alpharma (Belgium) BVBA, titolare dell'autorizzazione del Cycostat 66G, ha presentato una domanda con la quale propone di modificare le condizioni dell'autorizzazione per i polli da ingrasso e per i tacchini mediante l'introduzione di un limite massimo di residui (LMR) e la modifica del periodo di sospensione conformemente alla valutazione dell'Autorità. Ha contemporaneamente presentato tutti i dati a sostegno di tale richiesta.

(3)

Nel parere adottato il 16 settembre 2008 (4), l'Autorità ha concluso che, in base a considerazioni di sicurezza, non fosse necessario fissare un periodo di sospensione per i polli da ingrasso, né di conseguenza LMR. Ha formulato analoghe conclusioni per quanto concerne i tacchini. Tuttavia, nel caso in cui siano previsti LMR, ha proposto alcuni valori. Ha proposto inoltre di mantenere il periodo di sospensione di cinque giorni per evitare retrogusti nei tessuti commestibili del pollame trattato con il Cycostat 66G.

(4)

Per garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori e migliorare il controllo dell'uso corretto del Cycostat 66G, è opportuno fissare LMR secondo quanto proposto dall'Autorità. Per il mantenimento di caratteristiche organolettiche accettabili nelle carni, il periodo di sospensione deve restare di cinque giorni.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1800/2004 va quindi modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1800/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(3)   GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37.

(4)  Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) in merito a una domanda della Commissione europea relativa a una proposta concernente i limiti massimi di residui e un periodo di sospensione del Cycostat 66G per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso. The EFSA Journal (2008) 798, pagg. 1-15.


ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo

Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell’additivo

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie o categorie animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

E 758

Alpharma (Belgium) BVBA

Cloridrato di robenidina 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Composizione dell'additivo:

Cloridrato di robenidina: 66 g/kg

Lignosolfonato: 40 g/kg

Solfato di calcio biidrato 894 g/kg

 

Sostanza attiva:

Cloridrato di robenidina, C15H13Cl2N5. HCl,

1,3-bis[(p-clorobenzilidene) amino]guanidina cloridrato,

Numero CAS: 25875-50-7,

 

Impurezze associate:

N,N′,N″-Tris](p-Cl-benzilidene)amino]guanidina: ≤ 0,5 %

Bis-[4-Cl-benzilidene]idrazina: ≤ 0,5 %

Polli da ingrasso

30

36

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione

29.10.2014

800 μg cloridrato di robenidina/kg fegato (peso umido).

350 μg cloridrato di robenidina/kg rene (peso umido).

200 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto muscolare (peso umido).

1 300 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).

Tacchini

30

36

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione

29.10.2014

400 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto cutaneo/adiposo.

400 μg cloridrato di robenidina/kg fegato (peso umido).

200 μg cloridrato di robenidina/kg rene (peso umido).

200 μg cloridrato di robenidina/kg tessuto muscolare (peso umido).

Conigli da ingrasso

50

66

Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione

29.10.2014


4.2.2009   

IT

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L 34/8


REGOLAMENTO (CE) N. 102/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all'alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 d, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all'allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

L'impiego del preparato a base di microrganismi Enterococcus faecium NCIMB 10415 è stato autorizzato provvisoriamente per cani e gatti dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (3). Esso è stato autorizzato a tempo indeterminato per i vitelli dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione (4), per i polli da ingrasso e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (5), per le scrofe dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (6) e per i suinetti dal regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione (7).

(6)

Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi per cani e gatti.

(7)

Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 a della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi, alle condizioni di cui all’allegato del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(3)   GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

(4)   GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

(5)   GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.

(6)   GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(7)   GU L 44 del 15.2.2006, pag. 3.


ALLEGATO

N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categorie di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo

Microrganismi

E 1705

Enterococcus faecium

NCIMB 10415

Preparato di Enterococcus faecium contenente almeno in forma microincapsulata: 5 × 109 CFU/g

Cani

4,5 × 106

2,0 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet

A tempo indeterminato

Gatti

5,0 × 106

8,0 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione, e la stabilità quando incorporato in pellet


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/11


REGOLAMENTO (CE) N. 103/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.

(2)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le misure di eradicazione da attuare una volta confermata la presenza di TSE negli ovini e nei caprini.

(3)

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme relative all’importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale.

(4)

Il 6 novembre 2008 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere in merito al rischio di esposizione umana e animale alle encefalopatie spongiformi trasmissibili derivanti dal latte e dai derivati del latte di piccoli ruminanti («Opinion on the human and animal exposure risk related to transmissible spongiform encephalopathies from milk and milk products derived from small ruminants») (2). Nel suo parere l’EFSA conclude che la scrapie classica può essere trasmessa dalla pecora all’agnello attraverso il latte o il colostro. L’EFSA afferma inoltre che l’uso di latte e di prodotti lattieri ottenuti da greggi colpite da scrapie classica può comportare un rischio di esposizione alla TSE per l’uomo e gli animali. Essa conclude inoltre che i programmi di allevamento di ovini resistenti alla scrapie dovrebbero limitare l’esposizione umana ed animale legata ai prodotti lattieri ottenuti da piccoli ruminanti. Per quanto riguarda la scrapie atipica, inoltre, l’EFSA ritiene che la diffusione apparentemente contenuta dell’agente patogeno nell’organismo di animali infetti potrebbe limitarne la trasmissibilità attraverso il latte. Per quanto riguarda in particolare la BSE, l’EFSA rileva la mancanza di informazioni relative alla presenza di infettività o del prione PrPSc nel colostro o nel latte di piccoli ruminanti affetti dalla malattia. Tuttavia, a causa della rapida e progressiva diffusione nei tessuti periferici dell’agente della BSE negli ovini sensibili infettati in via sperimentale, secondo l’EFSA non si può escludere la probabilità che il colostro e il latte dei piccoli ruminanti sensibili affetti da BSE siano infettivi.

(5)

Tenuto conto delle recenti scoperte scientifiche e, in particolare, della comprovata trasmissibilità, attraverso il latte, della scrapie classica dalla pecora all’agnello, è opportuno adottare con sollecitudine nuove misure di protezione relative al latte e ai prodotti lattieri ottenuti da greggi affetti da tale malattia, al fine di evitarne la propagazione ad altre greggi di ruminanti attraverso l’alimentazione.

(6)

Onde garantire lo stesso livello di sicurezza del latte e dei prodotti lattieri importati di origine ovina e caprina, occorre applicare misure analoghe alle importazioni di tali prodotti nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 va quindi modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)   The EFSA Journal (2008) 849, 1-47.


ALLEGATO

Gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.

1)

Nell'allegato VII, il capitolo A è modificato come segue:

a)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Ove si sospetti la presenza di TSE in un ovino o caprino di un'azienda di uno Stato membro e finché non saranno disponibili i risultati dell'indagine di conferma, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento. Qualora si abbiano elementi di prova del fatto che l'azienda in cui si trovava l'animale quando si è avuto il sospetto della presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale potrebbe essere stato esposto alla malattia, l'autorità competente può decidere che altre aziende o solo quella in cui si è verificata l'esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili. Il latte e i prodotti lattieri ottenuti da ovini e caprini dell'azienda posta sotto controllo ufficiale e detenuti in tale azienda dalla data della sospetta presenza della TSE fino alla presentazione dei risultati dell'indagine di conferma, sono utilizzati esclusivamente all'interno di tale azienda.»;

b)

il punto 2.3 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

se non è possibile escludere la presenza di BSE sulla base dei risultati di un prova interlaboratorio eseguita conformemente alla procedura di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino. Il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione e detenuti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma della sospetta presenza della BSE e quella dell'eliminazione completa degli animali infetti, sono distrutti.»;

ii)

alla lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dal testo seguente:

«i)

l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino. Se nel caso di TSE confermata si tratta di scrapie classica, il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione e detenuti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di scrapie classica e quella dell'eliminazione completa degli animali infetti, non sono utilizzati per l'alimentazione dei ruminanti, ad eccezione di quelli presenti in tale azienda. L'immissione in commercio di tali prodotti in qualità di alimenti destinati ai non ruminanti è limitata al territorio dello Stato membro interessato. Il documento commerciale che accompagna le partite di tali prodotti e le confezioni contenenti tali partite devono recare chiaramente la seguente dicitura: “non può essere utilizzato per l'alimentazione dei ruminanti”. L'uso e lo stoccaggio di alimenti per animali contenenti tali prodotti sono vietati nelle aziende agricole in cui sono presenti ruminanti. Gli alimenti per animali sfusi contenenti tali prodotti sono trasportati per mezzo di veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. I veicoli che sono utilizzati successivamente per il trasporto di alimenti per ruminanti sono sottoposti ad un'accurata pulizia al fine di evitare contaminazioni crociate, conformemente ad una procedura approvata dall'autorità competente.

Le condizioni di cui al punto 3 si applicano all'azienda;

o

ii)

l'abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:

arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell'indagine, gli agnelli da esse successivamente partoriti se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente comma,

pecore aventi almeno un allele ARR destinate esclusivamente alla macellazione,

ovini e caprini di età inferiore ai tre mesi destinati esclusivamente alla macellazione, se l'autorità competente decide in tal senso.

Se nel caso di TSE confermata si tratta di scrapie classica, il latte e i prodotti lattieri ottenuti dagli animali destinati alla distruzione e detenuti nell'azienda nel periodo compreso tra la data della conferma del caso di scrapie classica e quella dell'eliminazione completa degli animali infetti, non sono utilizzati per l'alimentazione dei ruminanti, ad eccezione di quelli presenti in tale azienda. L'immissione in commercio di tali prodotti in qualità di alimenti destinati ai non ruminanti è limitata al territorio dello Stato membro interessato. Il documento commerciale che accompagna le partite di tali prodotti e le confezioni contenenti tali partite devono recare chiaramente la seguente dicitura: “non può essere utilizzato per l'alimentazione dei ruminanti”. L'uso e lo stoccaggio di alimenti per animali contenenti tali prodotti sono vietati nelle aziende agricole in cui sono presenti ruminanti. Gli alimenti per animali sfusi contenenti tali prodotti sono trasportati per mezzo di veicoli che non trasportano al tempo stesso alimenti per ruminanti. I veicoli che sono utilizzati successivamente per il trasporto di alimenti per ruminanti sono sottoposti ad un'accurata pulizia al fine di evitare contaminazioni crociate, conformemente ad una procedura approvata dall'autorità competente.

Le condizioni di cui al punto 3 si applicano all'azienda;»

iii)

la lettera f) è sostituita dal testo seguente:

«f)

se la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda è bassa o assente o se ciò sia ritenuto necessario per evitare la riproduzione in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali di cui al punto 2.3, lettera b), sottopunti i) e ii), per un massimo di cinque stagioni riproduttive, a condizione che nell'azienda non siano presenti arieti da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR.

Tuttavia, nel caso di ovini o caprini destinati alla produzione di latte a fini di commercializzazione, la distruzione degli animali può essere differita per un massimo di 18 mesi.»;

2)

nell'allegato IX, capitolo D, la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Requisiti del certificato di polizia sanitaria

Le importazioni di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati da essi derivati e ricavati da bovini, ovini e caprini di cui alla sezione A del presente capitolo sono subordinate alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria attestante che:

a)

i sottoprodotti di origine animale non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio come da allegato V né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

b)

gli animali da cui sono derivati tali sottoprodotti non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; o

c)

i sottoprodotti di origine animale non contengono e non sono derivati da materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come avente un rischio di BSE trascurabile in base alla decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Inoltre, le importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati di cui alla sezione A del presente capitolo e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, sono subordinate alla presentazione di un certificato sanitario che corrisponde al modello stabilito nell'allegato X, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e recante, dopo il punto 6, la seguente dicitura:

“7.

per quanto riguarda le TSE:

(2)

a seconda dei casi: nel caso dei sottoprodotti animali destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, gli ovini e caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi tre anni ai seguenti requisiti:

i)

l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii)

non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:

tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii)

ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii);

(2) o

nel caso di sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione dei ruminanti e contenenti latte o prodotti lattieri di origine ovina o caprina, e destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006, gli ovini e i caprini dai quali questi prodotti sono derivati sono rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi sette anni, senza interruzioni, in un'azienda non soggetta a misure ufficiali restrittive del movimento a causa della presenza sospetta di TSE e rispondente negli ultimi sette anni ai seguenti requisiti:

i)

l'azienda è stata sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici;

ii)

non è stato diagnosticato nessun caso di scrapie classica ai sensi dell'allegato I, punto 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, o, in seguito alla conferma di un caso di scrapie classica:

tutti gli animali nei quali è stata confermata la presenza di scrapie classica sono stati abbattuti e distrutti, e

tutti i caprini e ovini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti, fatta eccezione per gli arieti da riproduzione del genotipo ARR/ARR e delle pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;

iii)

ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda esclusivamente ovini e caprini provenienti da aziende conformi ai requisiti di cui ai punti i) e ii)” »


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/16


REGOLAMENTO (CE) N. 104/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2009

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gorgonzola (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche di elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Gorgonzola», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)   GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)   GU C 111 del 6.5.2008, pag. 51.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.3.   Formaggi

ITALIA

Gorgonzola (DOP)


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2008

concernente la firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo)

(2009/89/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisioni del Consiglio 77/585/CEE (1) e 1999/802/CE (2).

(2)

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), della convenzione di Barcellona le parti contraenti si impegnano a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della tutela delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e dell'uso razionale delle risorse naturali.

(3)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (3), in particolare il suo capitolo V, incoraggia l'attuazione, da parte degli Stati membri, della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle convenzioni esistenti con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi, che fanno capo al medesimo mare regionale.

(4)

La Comunità favorisce una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali, anche nel settore della tutela ambientale. Queste attività contribuiscono pertanto ad una gestione integrata delle zone costiere.

(5)

La gestione integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell'UE approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 13 e 14 dicembre 2007.

(6)

In virtù di una decisione del Consiglio del 27 novembre 2006, la Commissione ha partecipato per conto della Comunità, in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri, ai negoziati organizzati dalla convenzione di Barcellona ai fini della preparazione di un protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo («il protocollo»).

(7)

A seguito di tali negoziati il testo del protocollo è stato adottato dalla conferenza dei plenipotenziari il 20 gennaio 2008 e sarà aperto per la firma fino al 20 gennaio 2009.

(8)

Le zone costiere mediterranee continuano ad essere esposte a forti pressioni ambientali e al degrado delle risorse costiere. Il protocollo fornisce un quadro atto a stimolare un approccio più concertato ed integrato, che coinvolga soggetti interessati pubblici e privati, compresi la società civile e gli operatori economici. Un approccio integrato di questo tipo è indispensabile per affrontare questi problemi in modo più efficace e garantire uno sviluppo più sostenibile delle zone costiere mediterranee.

(9)

Il protocollo comprende un'ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Se è appropriato che sia la Comunità ad agire a sostegno della gestione integrata delle zone costiere, tenendo presente tra l'altro la natura transfrontaliera della maggior parte dei problemi ambientali, gli Stati membri e le loro autorità competenti saranno responsabili della preparazione e dell'attuazione sul territorio costiero di talune misure di dettaglio previste nel protocollo, come ad esempio lo stabilimento di zone soggette a divieto edilizio.

(10)

È opportuno firmare il protocollo, a nome della Comunità, con riserva della sua successiva conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della sua successiva conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)   GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(2)   GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(3)   GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

(4)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


TRADUZIONE

PROTOCOLLO

sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

NELLA LORO QUALITÀ DI PARTI della convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

DESIDEROSE di adempiere agli obblighi definiti all’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), e paragrafo 5, della suddetta convenzione,

CONSIDERANDO che le zone costiere del mar Mediterraneo costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e che devono essere preservate e utilizzate con oculatezza a beneficio delle generazioni presenti e future,

PREOCCUPATE per l’aumento della pressione antropica nelle zone costiere del Mediterraneo, che ne minaccia la fragile natura, e desiderose di arrestare e invertire il processo di degrado delle zone di costa e di ridurre in misura significativa la perdita della biodiversità degli ecosistemi costieri,

PREOCCUPATE per i rischi cui sono esposte le zone costiere a motivo dei cambiamenti climatici, che possono dar luogo, tra l’altro, a un innalzamento del livello del mare, e consapevoli della necessità di adottare misure sostenibili volte a ridurre l’impatto negativo dei fenomeni naturali,

CONVINTE che la pianificazione e la gestione delle zone costiere ai fini della preservazione e dello sviluppo sostenibile dell’insostituibile risorsa ecologica, economica e sociale che esse rappresentano comporta la necessità di un approccio integrato specifico per l’intero bacino mediterraneo e i relativi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità e segnatamente delle esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche,

TENUTO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, della convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e della convenzione sulla diversità biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, a cui hanno aderito molti Stati costieri del Mediterraneo e la Comunità europea,

DESIDEROSE, in particolare, di cooperare all’elaborazione di opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992,

SULLA BASE dell’esperienza acquisita nella gestione integrata delle zone costiere e dell’operato di varie organizzazioni, incluse le istituzioni europee,

SULLA BASE delle raccomandazioni e dei lavori della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile e delle raccomandazioni delle riunioni delle parti contraenti svoltesi a Tunisi nel 1997, a Monaco nel 2001, a Catania nel 2003 e a Portorose nel 2005, nonché della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile adottata a Portorose nel 2005,

RISOLUTE a intensificare a livello del Mediterraneo l’azione intrapresa dagli Stati costieri per garantire la gestione integrata delle zone costiere,

DETERMINATE a incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato con le varie parti interessate, al fine di promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere,

DESIDEROSE di garantire la coerenza della gestione integrata delle zone costiere nell’applicazione della convenzione e dei relativi protocolli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obblighi generali

Conformemente alla convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e ai suoi protocolli, le parti istituiscono un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e adottano le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«parti»: le parti contraenti del presente protocollo;

b)

«convenzione»: la convenzione per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;

c)

«organizzazione»: l’organismo di cui all’articolo 17 della convenzione;

d)

«centro»: il centro di attività regionali per il programma di azioni prioritarie;

e)

«zona costiera»: l’area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l’interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche;

f)

«gestione integrata delle zone costiere»: un processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

Articolo 3

Ambito di applicazione geografico

1.   L’ambito di applicazione del protocollo è costituito dalla zona del mar Mediterraneo quale definita all’articolo 1 della convenzione. Tale zona è inoltre definita:

a)

dal limite marittimo della zona costiera, costituito dal limite esterno del mare territoriale delle parti; e

b)

dal limite terrestre della zona costiera, costituito dal limite delle unità costiere competenti definite dalle parti.

2.   Qualora, entro i limiti della propria sovranità, una parte stabilisca limiti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, all’atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo essa trasmette una dichiarazione al depositario nel caso in cui:

a)

il limite marittimo sia inferiore al limite esterno del mare territoriale;

b)

il limite terrestre sia diverso (superiore o inferiore) dai limiti del territorio delle unità costiere quali definite in precedenza, al fine di applicare, tra gli altri, l’approccio ecosistemico e i criteri economico-sociali e di considerare le esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche e di tenere conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3.   Le parti adottano o promuovono, al livello istituzionale adeguato, le azioni necessarie per informare le popolazioni e le altre parti interessate circa l’ambito di applicazione geografico del presente protocollo.

Articolo 4

Riserva di diritti

1.   Nessuna disposizione del presente protocollo, né alcun atto adottato sulla base del medesimo, può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche presenti o future delle parti relative al diritto del mare, in particolare la natura e l’estensione delle zone marine, la delimitazione delle zone marine tra gli Stati aventi coste opposte o adiacenti, il diritto e le modalità di passaggio negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e il diritto di passaggio inoffensivo nei mari territoriali, nonché la natura e l’estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera o dello Stato di approdo.

2.   Nessun atto o attività realizzata sulla base del presente protocollo può costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o giurisdizione nazionale.

3.   Le disposizioni del presente protocollo si applicano fatte salve le disposizioni più rigorose in materia di tutela e gestione delle zone costiere contenute in altri strumenti e programmi nazionali o internazionali, esistenti o futuri.

4.   Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica le attività e le installazioni deputate alla sicurezza e alla difesa nazionale; tuttavia le parti convengono che tali attività e installazioni siano gestite o stabilite, per quanto ragionevole e possibile, in modo conforme al presente protocollo.

Articolo 5

Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere

La gestione integrata delle zone costiere è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a)

agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei paesaggi;

b)

preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;

c)

garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;

d)

assicurare la conservazione dell’integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;

e)

prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;

f)

conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull’utilizzo delle zone costiere.

Articolo 6

Principi generali della gestione integrata delle zone costiere

Nell’attuazione del presente protocollo, le parti si attengono ai principi di gestione integrata delle zone costiere di seguito enunciati.

a)

Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e l’interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un’unica entità.

b)

Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.

c)

Occorre applicare l’approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile.

d)

Occorre garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della società civile interessati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva nell’ambito di un processo decisionale trasparente.

e)

Occorre garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.

f)

Occorre elaborare strategie, piani e programmi per l’utilizzo del territorio che tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché altre politiche settoriali pertinenti.

g)

Occorre tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l’immediata vicinanza al mare.

h)

Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull’intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.

i)

Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurne gli impatti negativi sulle zone costiere.

j)

Occorre prevenire i danni all’ambiente costiero e, qualora essi si verifichino, provvedere a un adeguato ripristino.

Articolo 7

Coordinamento

1.   Ai fini della gestione integrata delle zone costiere, le parti:

a)

assicurano un coordinamento istituzionale, ove del caso attraverso idonei organismi o meccanismi, al fine di evitare approcci settoriali e favorire un approccio globale;

b)

organizzano un adeguato coordinamento tra le varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere nei vari servizi amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale;

c)

organizzano uno stretto coordinamento tra autorità nazionali e organismi regionali e locali per quanto riguarda le strategie, i piani e i programmi costieri nonché per le varie autorizzazioni all’esercizio di attività; tale coordinamento può essere conseguito nell’ambito di organi consultivi comuni o di procedure decisionali congiunte.

2.   Le autorità nazionali, regionali e locali competenti per le zone costiere collaborano, per quanto possibile, per migliorare la coerenza e l’efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

PARTE II

ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

Articolo 8

Protezione e uso sostenibile delle zone costiere

1.   In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti si adoperano per garantire l’uso e la gestione sostenibili delle zone costiere, al fine di preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri, nel rispetto degli strumenti giuridici regionali e internazionali.

2.   A tal fine, le parti:

a)

istituiscono nelle aree costiere, a partire dal livello superiore di marea invernale, una zona dove non è permesso edificare. Tenuto conto, tra l’altro, delle aree direttamente e negativamente interessate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali, la zona in questione non può avere larghezza inferiore a 100 metri, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente lettera b). Sono fatti salvi i provvedimenti nazionali che fissano tale misura in modo più rigoroso;

b)

possono adeguare, nel rispetto degli obiettivi e dei principi del presente protocollo, le disposizioni summenzionate:

1)

per i progetti di pubblico interesse;

2)

nelle aree caratterizzate da particolari limiti geografici o ad altri vincoli locali, connessi in particolare alla densità di popolazione o a necessità sociali, in cui gli interventi individuali di edilizia abitativa, urbanizzazione o sviluppo sono disciplinati da strumenti giuridici nazionali;

c)

notificano all’organizzazione i rispettivi strumenti giuridici nazionali recanti i succitati adeguamenti.

3.   Le parti si sforzano altresì di garantire che nei loro strumenti giuridici nazionali siano integrati criteri per l’utilizzo sostenibile delle zone costiere. Tali criteri, tenuto conto delle specifiche condizioni locali, comprendono in particolare i seguenti aspetti:

a)

l’individuazione e la delimitazione, al di fuori delle aree protette, di aree libere in cui lo sviluppo urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;

b)

la limitazione dell’estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa;

c)

l’integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico;

d)

il libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva;

e)

la limitazione e, se necessario, il divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri nonché di navigazione e di ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune.

Articolo 9

Attività economiche

1.   In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo e tenuto conto delle pertinenti disposizioni della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, le parti:

a)

accordano particolare attenzione alle attività economiche che richiedono la prossimità immediata del mare;

b)

provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l’uso delle risorse naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future;

c)

garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e di una gestione sostenibile dei rifiuti;

d)

provvedono affinché l’economia marittima e costiera rispetti la fragile natura delle zone costiere e le risorse del mare siano preservate dall’inquinamento;

e)

definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l’uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico;

f)

promuovono codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

2.   Le parti convengono inoltre, per quanto riguarda le attività economiche di seguito indicate:

a)

agricoltura e industria:

di garantire un elevato livello di tutela ambientale nella scelta dell’ubicazione e nell’esercizio delle attività agricole e industriali, al fine di preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l’inquinamento del mare, dell’acqua, dell’aria e del suolo;

b)

pesca:

i)

di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo;

ii)

di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l’utilizzo sostenibile delle risorse marine naturali;

c)

acquacoltura:

i)

di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostaceicoltura nella realizzazione di progetti di sviluppo;

ii)

di disciplinare l’acquacoltura controllando l’utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti;

d)

turismo e attività sportive e ricreative:

i)

di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi costieri;

ii)

di promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l’ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali;

iii)

di disciplinare o, se necessario, vietare, l’esercizio di varie attività sportive e ricreative, compresa la pesca ricreativa e la raccolta di molluschi;

e)

utilizzo di risorse naturali specifiche:

i)

di subordinare ad autorizzazione preventiva l’escavazione e l’estrazione di minerali, compreso l’utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento di materiale inerte;

ii)

di disciplinare l’estrazione di sabbia, compresi i sedimenti marini e fluviali e di vietare tale attività laddove possa verosimilmente perturbare l’equilibrio degli ecosistemi costieri;

iii)

di monitorare le falde acquifere costiere e le zone dinamiche di contatto o interfaccia tra acque dolci e salate, che possono essere danneggiate dall’estrazione di acque sotterranee o da scarichi nell’ambiente naturale;

f)

infrastrutture, impianti per la produzione di energia, porti, opere e strutture marittime:

di subordinare ad autorizzazione tali infrastrutture, impianti, opere e strutture, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie;

g)

attività marittime:

di esercitare le attività marittime in modo da garantire la preservazione degli ecosistemi costieri in conformità delle regole, norme e procedure previste dalle pertinenti convenzioni internazionali.

Articolo 10

Ecosistemi costieri particolari

Le parti adottano misure volte a preservare le caratteristiche di alcuni ecosistemi costieri particolari secondo le seguenti modalità.

1.

Zone umide ed estuari

Oltre a istituire zone protette intese a evitare la scomparsa di zone umide ed estuari, le parti:

a)

nell’ambito delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere e all’atto del rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della funzione ambientale, economica e sociale delle zone umide e degli estuari;

b)

adottano opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l’esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari;

c)

procedono, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri.

2.

Habitat marini

Le parti, riconoscendo la necessità di proteggere le zone marine che ospitano habitat e specie di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla loro classificazione come zone protette:

a)

adottano misure volte a garantire, mediante interventi di legislazione, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico;

b)

si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l’attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini.

3.

Foreste e boschi costieri

Le parti adottano misure volte a preservare e a sviluppare le foreste e i boschi costieri, con particolare riguardo a quelli situati al di fuori delle aree specialmente protette.

4.

Dune

Le parti si impegnano a preservare e, ove possibile, a ripristinare in modo sostenibile le dune e i cordoni dunali.

Articolo 11

Paesaggi costieri

1.   Le parti, riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, a prescindere dalla loro classificazione come aree protette, adottano misure volte a garantire la protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione.

2.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica e segnatamente l’attuazione, ove opportuno, di azioni congiunte per i paesaggi costieri transfrontalieri.

Articolo 12

Isole

Le parti si impegnano a conferire speciale protezione alle isole, comprese le piccole isole, e, a tal fine:

a)

a promuovere attività compatibili con l’ambiente in tali zone e ad adottare misure speciali volte a garantire la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, sulla base delle loro conoscenze e degli usi locali;

b)

a tener conto delle caratteristiche specifiche dell’ambiente insulare e della necessità di garantire un’interazione tra le isole nell’ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli strumenti di gestione per le zone costiere, in particolare nel settore dei trasporti, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

Articolo 13

Patrimonio culturale

1.   In conformità degli strumenti nazionali e internazionali applicabili, le parti adottano, individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.

2.   Le parti assicurano che la conservazione in situ del patrimonio culturale delle zone costiere sia considerata l’opzione prioritaria prima di procedere a qualsiasi intervento sul patrimonio.

3.   Le parti assicurano in particolare che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall’ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da garantirne la conservazione a lungo termine e non formino oggetto di vendita, acquisto o baratto come beni commerciali.

Articolo 14

Partecipazione

1.   Al fine di garantire una governance efficace nell’intero processo di gestione integrata delle zone costiere, le parti adottano le misure necessarie per garantire l’adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, e segnatamente:

delle collettività territoriali e degli enti pubblici interessati,

degli operatori economici,

delle organizzazioni non governative,

degli attori sociali, e

dei cittadini interessati,

alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine, nonché al rilascio delle varie autorizzazioni. Tale partecipazione prevede, in particolare, il ricorso ad organi consultivi, indagini o audizioni pubbliche, e può assumere la forma di un partenariato.

2.   Al fine di assicurare tale partecipazione, le parti forniscono le informazioni in maniera adeguata, tempestiva ed efficace.

3.   I portatori di interesse che intendono contestare decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione stabilite dalle parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le zone costiere devono avere accesso a procedure di mediazione o conciliazione e a possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Articolo 15

Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca

1.   Le parti si impegnano a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema.

2.   Le parti organizzano, direttamente, nell’ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l’aiuto dell’organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.

3.   Le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tal fine esse devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a contribuire all’informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e privato.

PARTE III

STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE

Articolo 16

Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione

1.   Le parti utilizzano e rafforzano gli opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione esistenti o, se necessario, istituiscono nuovi meccanismi. Inoltre esse elaborano e mantengono regolarmente aggiornati inventari nazionali delle zone costiere che comprendano, per quanto possibile, informazioni riguardanti le risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione che possono interessare le zone costiere.

2.   Al fine di promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche, le parti partecipano, al livello amministrativo e scientifico adeguato, a una rete delle zone costiere del Mediterraneo, in collaborazione con l’organizzazione.

3.   Al fine di agevolare l’osservazione regolare dello stato e dell’evoluzione delle zone costiere, le parti definiscono di comune accordo un formato e un procedimento di riferimento per la raccolta dei dati destinati agli inventari nazionali.

4.   Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire l’accesso del pubblico alle informazioni provenienti dai meccanismi e dalle reti di monitoraggio e osservazione.

Articolo 17

Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere

Le parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile e, se necessario, integrandola. A tal fine le parti definiscono, con l’aiuto del centro, un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, che sarà attuato mediante idonei piani d’azione regionali e altri strumenti operativi, nonché nell’ambito delle rispettive strategie nazionali.

Articolo 18

Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere

1.   Le parti rafforzano o elaborano una strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere nonché piani e programmi di attuazione per le zone costiere in conformità del quadro regionale comune e nel rispetto degli obiettivi e dei principi di gestione stabiliti dal presente protocollo; esse informano l’organizzazione circa il meccanismo di coordinamento predisposto per tale strategia.

2.   La strategia nazionale, basata sull’analisi della situazione esistente, definisce gli obiettivi e stabilisce priorità debitamente motivate, identifica gli ecosistemi costieri che necessitano di una gestione nonché tutti gli attori e i processi pertinenti, specifica le misure da adottare e i relativi costi nonché gli strumenti istituzionali e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e fissa un calendario di attuazione.

3.   I piani e i programmi per le zone costiere, che possono essere specifici o integrati in altri piani e programmi, precisano gli orientamenti della strategia nazionale e attuano tale strategia a un livello territoriale adeguato; in particolare essi stabiliscono, ove opportuno, le capacità di carico e le condizioni per l’assegnazione e l’utilizzo della parte marina e della parte terrestre delle zone costiere.

4.   Le parti definiscono idonei indicatori al fine di valutare l’efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata delle zone costiere nonché lo stato di attuazione del protocollo.

Articolo 19

Valutazione ambientale

1.   In considerazione della fragilità delle zone costiere, le parti provvedono affinché il processo e gli studi di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono produrre effetti ambientali significativi sulle zone costiere, e segnatamente sui loro ecosistemi, tengano conto della particolare sensibilità dell’ambiente e delle interrelazioni tra la parte marina e la parte terrestre delle zone costiere.

2.   In base agli stessi criteri, le parti formulano, se del caso, una valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che interessano le zone costiere.

3.   Le valutazioni ambientali devono tenere conto degli impatti cumulativi sulle zone costiere e in particolare delle capacità di carico di tali zone.

Articolo 20

Politica fondiaria

1.   Al fine di promuovere la gestione integrata delle zone costiere, ridurre le pressioni economiche, preservare le aree non urbanizzate e consentire l’accesso del pubblico al mare e lungo la riva, le parti adottano idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria, compreso in materia di pianificazione.

2.   A tal fine, per garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, le parti possono, in particolare, adottare meccanismi per l’acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà.

Articolo 21

Strumenti economici, finanziari e fiscali

Ai fini dell’attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, le parti possono prendere opportune misure per l’adozione di pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

PARTE IV

RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE

Articolo 22

Rischi naturali

Nell’ambito delle strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere, le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali. A tal fine esse realizzano valutazioni di vulnerabilità e di rischio delle zone costiere e adottano misure di prevenzione, mitigazione e adattamento intese a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, in particolare dei cambiamenti climatici.

Articolo 23

Erosione costiera

1.   In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l’impatto negativo dell’erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall’innalzamento del livello del mare.

2.   Nell’esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell’erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. In relazione alle attività e alle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurne al minimo gli effetti sull’erosione costiera.

3.   Le parti si impegnano a prevenire gli impatti dell’erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l’adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere.

4.   Le parti si impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l’evoluzione e gli impatti dell’erosione costiera.

Articolo 24

Risposta ai disastri naturali

1.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali e a prendere tutte le misure necessarie per contrastarne tempestivamente gli effetti.

2.   Le parti si impegnano a coordinare l’utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione di cui dispongono, facendo ricorso ai meccanismi e alle iniziative esistenti, per garantire nei tempi più brevi possibili la trasmissione di informazioni urgenti sulle catastrofi naturali gravi. Le parti notificano all’organizzazione le autorità nazionali competenti a fornire e ricevere tali informazioni nell’ambito dei pertinenti meccanismi internazionali.

3.   Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione reciproca e la cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni competenti al fine di predisporre tempestivamente un’adeguata assistenza umanitaria in risposta alle catastrofi naturali che colpiscono le zone costiere del Mediterraneo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 25

Formazione e ricerca

1.   Le parti si impegnano, direttamente o con l’aiuto dell’organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare alla formazione del personale scientifico, tecnico e amministrativo nel settore della gestione integrata delle zone costiere, in particolare al fine di:

a)

individuare e rafforzare le capacità;

b)

sviluppare la ricerca scientifica e tecnica;

c)

promuovere centri specializzati nella gestione integrata della zona costiera;

d)

promuovere programmi di formazione destinati ai professionisti locali.

2.   Le parti si impegnano, direttamente o con l’aiuto dell’organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a promuovere la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere, in particolare attraverso lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e il coordinamento dei rispettivi programmi di ricerca su materie di interesse comune.

Articolo 26

Assistenza scientifica e tecnica

Ai fini della gestione integrata delle zone costiere le parti si impegnano, direttamente o con l’aiuto dell’organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare al fine di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l’accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie.

Articolo 27

Scambio di informazioni e attività di interesse comune

1.   Le parti si impegnano, direttamente o con l’aiuto dell’organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare allo scambio di informazioni sull’uso delle migliori pratiche ambientali.

2.   Con l’aiuto dell’organizzazione, le parti devono in particolare:

a)

definire indicatori di gestione delle zone costiere, tenendo conto di quelli esistenti, e cooperare all’utilizzo di tali indicatori;

b)

effettuare valutazioni dell’utilizzo e della gestione delle zone costiere e aggiornare le valutazioni esistenti;

c)

realizzare attività di comune interesse, quali progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere.

Articolo 28

Cooperazione transfrontaliera

Le parti si impegnano, direttamente o con l’aiuto dell’organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue. A tale coordinamento partecipano gli enti amministrativi nazionali competenti.

Articolo 29

Valutazione ambientale transfrontaliera

1.   Nell’ambito del presente protocollo le parti, prima di autorizzare o approvare piani, programmi o progetti che possono produrre effetti negativi significativi sulle zone costiere di altre parti, cooperano mediante notifiche, scambi di informazioni e consultazioni alla valutazione degli impatti ambientali di detti piani, programmi e progetti, tenuto conto dell’articolo 19 del presente protocollo e dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della convenzione.

2.   A tal fine le parti si impegnano a cooperare all’elaborazione e all’adozione di idonei orientamenti per la definizione delle procedure di notifica, scambio di informazioni e consultazione in tutte le fasi del processo.

3.   Ove opportuno, le parti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali ai fini dell’efficace applicazione del presente articolo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Articolo 30

Punti di contatto

Le parti designano un punto di contatto che assicuri il collegamento con il centro in relazione agli aspetti tecnici e scientifici connessi all’attuazione del presente protocollo e diffonda le informazioni a livello nazionale, regionale e locali. I punti di contatto si riuniscono periodicamente per espletare le funzioni derivanti dal presente protocollo.

Articolo 31

Relazioni

Le parti presentano relazioni sull’attuazione del presente protocollo alle riunioni ordinarie delle parti contraenti, nella forma e con la frequenza da esse stabilite. Le relazioni specificano le misure adottate, il loro grado di efficacia e le difficoltà incontrate nella loro attuazione.

Articolo 32

Coordinamento istituzionale

1.   All’organizzazione compete la responsabilità di coordinare l’attuazione del presente protocollo. A tal fine essa si avvale dell’aiuto del centro, al quale può delegare le seguenti funzioni:

a)

assistere le parti nella definizione di un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell’articolo 17;

b)

stilare relazioni periodiche sullo stato e sull’evoluzione della gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo al fine di agevolare l’attuazione del protocollo;

c)

procedere allo scambio di informazioni e alla realizzazione di attività di interesse comune in conformità dell’articolo 27;

d)

aiutare le parti che lo richiedano:

a partecipare alla rete delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell’articolo 16;

a elaborare e attuare le loro strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere in conformità dell’articolo 18;

a cooperare nell’ambito di attività di formazione e di programmi di ricerca tecnica e scientifica in conformità dell’articolo 25;

a coordinare, ove del caso, la gestione delle zone costiere transfrontaliere in conformità dell’articolo 28;

e)

organizzare le riunioni dei punti di contatto in conformità dell’articolo 30;

f)

espletare qualsiasi altra funzione ad esso assegnata dalle parti.

2.   Ai fini dell’attuazione del presente protocollo, le parti, l’organizzazione e il centro possono stabilire congiuntamente una cooperazione con le organizzazioni non governative operanti in settori attinenti al presente protocollo.

Articolo 33

Riunioni delle parti

1.   Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono a margine delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione organizzate in conformità dell’articolo 18 della convenzione stessa. Le parti possono altresì organizzare riunioni straordinarie in conformità dello stesso articolo.

2.   Le funzioni delle riunioni delle parti del presente protocollo sono:

a)

monitorare l’applicazione del presente protocollo;

b)

garantire che il presente protocollo sia attuato in coordinamento e sinergia con altri protocolli;

c)

vigilare sull’operato dell’organizzazione e del centro in relazione all’attuazione del presente protocollo e fornire orientamenti per le loro attività;

d)

esaminare l’efficacia delle misure adottate per la gestione integrata delle zone costiere e valutare la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di allegati o modifiche del presente protocollo;

e)

presentare raccomandazioni alle parti sulle misure da adottare per l’attuazione del presente protocollo;

f)

esaminare le proposte formulate in sede di riunione dei punti di contatto in conformità dell’articolo 30 del presente protocollo;

g)

esaminare le relazioni trasmesse dalle parti e formulare opportune raccomandazioni in conformità dell’articolo 26 della convenzione;

h)

vagliare qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa per il tramite del centro;

i)

ove del caso, esaminare qualsiasi altra questione riguardante il presente protocollo.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Relazioni con la convenzione

1.   Le disposizioni della convenzione relative a ogni protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.

2.   Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformità dell’articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo patto contrario delle parti del presente protocollo.

Articolo 35

Relazioni con i terzi

1.   Le parti invitano gli Stati che non sono parti e le organizzazioni internazionali a cooperare, all’occorrenza, all’applicazione del presente protocollo.

2.   Le parti si impegnano ad adottare opportune misure, conformi al diritto internazionale, intese a garantire che nessuno intraprenda attività che contrastino con i principi e gli obiettivi del presente protocollo.

Articolo 36

Firma

Il presente protocollo è aperto a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione.

Articolo 37

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna che assume le funzioni di depositario.

Articolo 38

Adesione

A decorrere dal 21 gennaio 2009 il presente protocollo è aperto all’adesione di ogni parte alla convenzione.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data del deposito di almeno sei (6) strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Testi facenti fede

L’originale del presente protocollo, di cui i testi nella lingua araba, inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO A MADRID, SPAGNA, addì ventuno gennaio duemilaotto.


4.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.