ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
26.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 43/2009 DEL CONSIGLIO
del 16 gennaio 2009
che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l'articolo 2,
visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (3), in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (4), in particolare gli articoli 4 e 8,
visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (5), in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (6), in particolare gli articoli 3 e 5,
visto il regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (7), in particolare gli articoli 6 e 9,
visto il regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (8), in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 12,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(2) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento. |
(3) |
Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera. |
(5) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca. |
(6) |
È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (9), del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (10), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (11), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (12), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (13), del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (14), del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (15), del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (16), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (17), del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (18), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (20), del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (21), del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (22), del regolamento (CE) n. 509/2007, del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (23), del regolamento (CE) n. 676/2007, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (24), del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (25), del regolamento (CE) n. 1300/2008, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e del regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (26). |
(7) |
È opportuno precisare che il presente regolamento si applica qualora organismi marini catturati nel corso di operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica siano venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita per qualsiasi finalità. |
(8) |
Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema di gestione dei limiti di cattura dell'acciuga nella zona CIEM VIII. È opportuno che la Commissione fissi i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008 e delle discussioni condotte nell'ambito del piano pluriennale per l'acciuga. |
(9) |
Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione dello sforzo della pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona IIa. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe stabilire e ripartire una serie di nuove possibilità di pesca per le razze nelle zone VIId, IIIa, VIa-b, VIIa-c, e-k, VIII e IX. Per la ripartizione di queste nuove possibilità di pesca occorrerebbe definire un metodo basato su criteri obiettivi, tenendo presenti gli interessi di ciascuno Stato membro interessato. A tal fine, appare opportuno tener conto, per ciascuno Stato membro interessato, degli sbarchi di queste specie in dette zone nel corso di un periodo recente e sufficientemente rappresentativo. |
(11) |
Alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente, a titolo di misura transitoria, lo sforzo di pesca per talune specie di acque profonde. |
(12) |
A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o alle limitazioni dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate. |
(13) |
Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, occorre individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(14) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (27), le isole Faerøer (28) e la Groenlandia (29). |
(15) |
La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni per la pesca e partecipa ad altre organizzazioni in qualità di parte non contraente cooperante. Inoltre, in virtù dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, a decorrere dalla data di adesione, gli accordi precedentemente conclusi da tale paese, quale la Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dalla Comunità. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato per determinate specie l'introduzione di una serie di misure per il 2009, compresa la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione e di controllo correlate. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni. Per contribuire efficacemente alla conservazione degli stock ittici e in attesa dell'adozione dei pertinenti atti del Consiglio per il recepimento di tali misure nella normativa comunitaria, è necessario inserirle nel presente regolamento. |
(16) |
Nella riunione annuale del 2008 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) non ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato; nonostante la Comunità non sia membro della IATTC, è necessario adottare misure volte a garantire la gestione sostenibile delle risorse soggette alla giurisdizione di tale organizzazione. |
(17) |
Nella riunione annuale del 2008 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato limiti di cattura per due stock ittici supplementari e una misura di conservazione per proteggere l'ecosistema marino vulnerabile in seguito alla risoluzione 61/105 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla pesca sostenibile nella zona della convenzione SEAFO. Queste misure sono state convenute dalla Comunità sulla base di un mandato di negoziazione del Consiglio e con il contributo degli Stati membri e dei rappresentanti del settore presenti alla riunione annuale. Queste misure dovrebbero essere vincolanti per la Comunità a partire dal 2009. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario. |
(18) |
I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di una nuova organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo nel Pacifico meridionale. È necessario recepire tali misure nel diritto comunitario. |
(19) |
Nel 2008 alcuni sistemi alternativi di gestione dello sforzo basati su massimali di chilowatt-giorni sono stati autorizzati a determinate condizioni in prospettiva della successiva generalizzazione di tale sistema. Nel 2009 dovrebbe essere effettuato un passaggio generale alla gestione basata sui massimali di chilowatt-giorni per le limitazioni dello sforzo legate al piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco, mentre, sempre nel 2009, il sistema attuale dovrebbe essere mantenuto nell'ambito di altri regimi di sforzo, con la possibilità di introdurre il sistema dei chilowatt-giorni a discrezione dello Stato membro. |
(20) |
Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee riguardanti l'utilizzo dei dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo. |
(21) |
Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(22) |
Ai fini dell'adeguamento delle limitazioni dello sforzo di pesca per la passera di mare e la sogliola ai sensi del regolamento (CE) n. 676/2007, occorre istituire alcuni meccanismi alternativi per gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(23) |
Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione. |
(24) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2009 siano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca. |
(25) |
Sulla base di ulteriori analisi scientifiche e delle consultazioni con le parti interessate svoltesi nel 2008, è opportuno adottare, oltre alle limitazioni di cattura, altre misure intese a regolamentare la pesca diretta e le catture accessorie di molva azzurra al fine di proteggere le aggregazioni riproduttive di tale specie nella zona CIEM VIa. |
(26) |
Studi scientifici hanno dimostrato che le attività di pesca praticate con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, VIII, IX, X e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, è opportuno autorizzare tali attività di pesca a titolo transitorio a determinate condizioni. |
(27) |
Conformemente al verbale concordato di conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008, nei primi mesi del 2009 è necessario continuare a sottoporre a prove le misure tecniche per aumentare la selettività delle reti a strascico al fine di ridurre i rigetti di merlano nel Mare del Nord. |
(28) |
Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di scampo e di ridurre i rigetti occorre permettere il ricorso ai più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId. |
(29) |
È opportuno permettere l'uso di attrezzi che non catturano lo scampo in talune zone riservate alla protezione della specie nelle quali la pesca è vietata. |
(30) |
Sulla scorta del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), talune chiusure delle zone di deposito delle uova delle aringhe non sono necessarie per assicurare uno sfruttamento sostenibile della specie nella zona CIEM VIa. |
(31) |
Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2009 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98. |
(32) |
Sulla scorta del parere del CSTEP è opportuno autorizzare nel 2009, a determinate condizioni, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica nelle zone CIEM IVc e IVb. |
(33) |
Al fine di garantire che le catture di melù effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate applicabili a tali navi. |
(34) |
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento (CE) n. 40/2008 del 16 gennaio 2008 che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (30), è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2009 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2009. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al titolo I, articolo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2009 e le condizioni associate cui è subordinato il loro utilizzo.
Esso fissa inoltre determinati limiti di sforzo e le condizioni associate per il gennaio 2010 nonché, per taluni stock antartici, le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Salvo diversa disposizione, il presente regolamento si applica:
a) |
alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); nonché |
b) |
alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»). |
2. In deroga al paragrafo 1, le disposizioni del presente regolamento, ad eccezione del punto 4.2 dell'allegato III e della nota 1 dell'allegato XI, non si applicano alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di cui la nave batte bandiera, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca, il CIEM e il CSTEP di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:
a) |
«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno; |
b) |
«contingente», la quota del TAC assegnata alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi; |
c) |
«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un qualsiasi Stato. |
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) |
«zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; |
b) |
«Skagerrak», la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; |
c) |
«Kattegat», la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen; |
d) |
«Golfo di Cadice», la parte della zona CIEM IXa a est della longitudine 7o23′48″O; |
e) |
«zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)», la zona definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (31); |
f) |
«zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (32); |
g) |
«zona della convenzione NEAFC», le acque definite all'articolo 1 della convenzione acclusa alla decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (33); |
h) |
«zona di regolamentazione NEAFC», le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC; |
i) |
«zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale)», le zone definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (34); |
j) |
«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri; |
k) |
«zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale)», le zone definite nella decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (35); |
l) |
«zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico)», la zona definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (36); |
m) |
«zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico)», le zone definite nel regolamento (CE) n. 601/2004; |
n) |
«zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale)», la zona definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (37); |
o) |
«zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano)», la zona definita nella decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (38); |
p) |
«zona SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)», la zona d'alto mare situata a sud dell'equatore, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nella decisione 2006/496/CE del Consiglio, del 6 luglio 2006, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (39), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca; |
q) |
«zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale)», la zona definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (40); |
r) |
«acque d'altura del Mare di Bering», le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering. |
CAPITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE
Articolo 5
Limiti di cattura e attribuzioni
1. I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti tra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 11, 20 e 21.
3. La Commissione fissa i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 6 dell'allegato IID.
4. La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato adottato.
5. I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV e per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2009.
6. La Commissione può fissare i limiti di cattura per lo stock di acciuga nella zona CIEM VIII conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2009.
7. In conseguenza di una revisione dello stock di busbana norvegese conformemente al paragrafo 5, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa e per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per tener conto delle catture accessorie industriali nella pesca della busbana norvegese.
Articolo 6
Specie vietate
Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
— |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
— |
Pescecane (Carcharodon carcharias). |
Articolo 7
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
2. Ai fini del riporto di contingenti al 2010, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
1. Dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:
a) |
all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e Vb; |
b) |
all'allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice; |
c) |
all'allegato IIC si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe; |
d) |
all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque comunitarie della zona CIEM IIa. |
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 gennaio 2009, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento (CE) n. 40/2008 continuano ad applicarsi.
3. La Commissione fissa lo sforzo di pesca per il 2009 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa in conformità delle norme previste ai punti 4 e 5 dell'allegato IID.
4. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2009 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde e/o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla grande argentina.
Articolo 9
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono consentiti unicamente:
a) |
se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure |
b) |
se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita. |
2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:
a) |
tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se
oppure |
b) |
gli sgombri, se
|
3. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente oppure alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, tranne nel caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.
4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.
Articolo 10
Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa
1. L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1434/98, relativo al divieto di detenere a bordo aringhe in determinati casi, non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
2. Quando uno Stato membro ha raggiunto i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, alle navi battenti bandiera di tale Stato membro registrate nella Comunità e operanti in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura è fatto divieto di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
3. Gli Stati membri provvedono a istituire un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
4. Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e nei luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 3.
Articolo 11
Limiti di accesso
Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a quattro miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.
Articolo 12
Determinazione della dimensione di maglia e dello spessore del filo ritorto
Le dimensioni di maglia e lo spessore del filo ritorto di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (41) allorché i pescherecci comunitari sono ispezionati da ispettori comunitari, ispettori della Commissione e ispettori nazionali.
Articolo 13
Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate nell'allegato III.
CAPITOLO III
LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI AD ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DA PESCA DEI PAESI TERZI
Articolo 14
Autorizzazione
Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia nonché le navi registrate nelle Isole Færøer sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008 e agli articoli da 15 a 18 e da 22 a 27 del presente regolamento.
Articolo 15
Specie vietate
Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
— |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
— |
Pescecane (Carcharodon carcharias). |
Articolo 16
Restrizioni geografiche
1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'Oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Le attività di pesca praticate nello Skagerrak da navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.
3. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.
Articolo 17
Transito in acque comunitarie
Le navi di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) |
le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico; |
b) |
le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura. |
Articolo 18
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 19
Misure tecniche e di controllo transitorie
Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate nell'allegato III.
CAPITOLO IV
AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELLE NAVI COMUNITARIE
Articolo 20
Autorizzazioni di pesca e condizioni associate
1. Le seguenti navi comunitarie sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque norvegesi del Mare del Nord:
a) |
navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, |
b) |
navi dedite alla cattura di specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure |
c) |
navi battenti bandiera svedese, secondo la prassi abituale. |
2. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi comunitarie che esercitano attività di pesca nelle acque di un paese terzo sono fissati nella parte I dell'allegato IV.
3. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.
4. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.
Articolo 21
Isole Færøer
Le navi comunitarie titolari di un'autorizzazione per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Isole Færøer.
CAPITOLO V
AUTORIZZAZIONI DI PESCA DELLE NAVI DI PAESI TERZI
Articolo 22
Obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca
1. Le navi da pesca di stazza inferiore a 200 GT battenti bandiera norvegese sono esentate dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1006/2008 quando esercitano attività di pesca nelle acque comunitarie.
2. L'autorizzazione di pesca rilasciata a una nave da pesca di un paese terzo operante nelle acque comunitarie deve essere tenuta a bordo. Tuttavia le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
Articolo 23
Domanda di autorizzazione di pesca
Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/2008, la domanda di autorizzazione di pesca presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:
a) |
il nome della nave |
b) |
il numero di immatricolazione |
c) |
lettere e cifre esterne di identificazione |
d) |
il porto di registrazione |
e) |
il nome e l'indirizzo del proprietario o del noleggiatore |
f) |
la stazza lorda e la lunghezza fuori tutto |
g) |
la potenza motrice |
h) |
l'indicativo di chiamata e la frequenza radio |
i) |
il metodo di pesca previsto |
j) |
la zona di pesca prevista |
k) |
le specie che si intendono catturare |
l) |
il periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione. |
Articolo 24
Numero di autorizzazioni di pesca
Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e le altre condizioni ad esse associate per le navi di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie sono fissati nella parte II dell'allegato IV.
Articolo 25
Annullamento
Fatto salvo il capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, le autorizzazioni di pesca possono essere annullate ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni di pesca. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove autorizzazioni di pesca da parte della Commissione. La validità delle nuove autorizzazioni di pesca decorre dalla data del rilascio.
Articolo 26
Obblighi del detentore dell'autorizzazione di pesca
1. Oltre a rispettare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.
2. Quando trasmettono informazioni a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle navi battenti bandiera norvegese operanti nella zona CIEM IIIa.
Articolo 27
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese
1. Oltre alle condizioni stabilite al capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008, il rilascio di autorizzazioni per la pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per il proprietario della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
2. Oltre a soddisfare i requisiti in materia di trasmissione dei dati stabiliti in conformità all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1006/2008, le navi da pesca dei paesi terzi operanti nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PESCA NELLA ZONA DELLA CGPM
SEZIONE 1
Misure di conservazione
Articolo 28
Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)
1. Al fine di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce è vietata dal 1o gennaio 2009 al 14 agosto 2009 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri, se sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione del pesce fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che intendono avvalersi del riporto devono presentare alla Commissione, anteriormente al 1o gennaio 2010, una domanda per il numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione del pesce nel periodo di divieto compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 gennaio 2010. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:
a) |
una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; |
b) |
il nome della nave; |
c) |
il numero di immatricolazione; |
d) |
la marcatura esterna di identificazione, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (42). |
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.
3. Anteriormente al 1o novembre 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2 per l'anno 2008.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2010 il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel 2009 dai pescherecci battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato VII.
La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.
Articolo 29
Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde
1. La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:
a) |
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»
|
b) |
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo»
|
c) |
Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene»
|
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono che tali zone siano protette dagli impatti di altre attività diverse dalla pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.
Articolo 30
Dimensione minima di maglia delle reti da traino utilizzate per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico nel Mar Mediterraneo
1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1967/2006, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le navi battenti la loro bandiera ad utilizzare sacchi con maglie a losanga inferiori a 40 mm per determinate attività locali e stagionali di pesca a strascico dirette alla cattura di stock di pesce non condivisi con i paesi terzi.
2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività di pesca che sono state formalmente autorizzate dagli Stati membri in conformità della legislazione nazionale in vigore il 1o gennaio 2007, le quali non devono comportare un aumento dello sforzo di pesca rispetto al 2006.
3. Entro il 15 gennaio 2009 gli Stati membri presentano alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, l'elenco delle navi autorizzate in conformità del paragrafo 1.
4. L'elenco delle navi autorizzate comprende i dati seguenti:
a) |
il nome della nave; |
b) |
il numero di registro della flotta comunitaria e la marcatura esterna quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004; |
c) |
le attività di pesca autorizzate praticate da ogni nave, con indicazione degli stock bersaglio, della zona di pesca quale definita nell'allegato VII e delle caratteristiche tecniche delle dimensioni di maglia dell'attrezzo da pesca utilizzato; |
d) |
il periodo di pesca autorizzato. |
5. Se l'elenco delle navi autorizzate di cui al paragrafo 4 non contiene modifiche rispetto a quello comunicato nel 2008, gli Stati membri informano la Commissione entro il 15 gennaio 2009 dell'assenza di modifiche.
6. La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.
SEZIONE 2
Trasmissione delle matrici statistiche
Articolo 31
Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009, i dati relativi ai compiti 1.1 e 1.2 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 30 giugno 2009 e nella misura del possibile, i dati relativi ai compiti 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato X.
3. Per la presentazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati disponibile sul sito internet della CGPM (43).
4. Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.
CAPITOLO VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO
Articolo 32
Dichiarazione delle catture
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera una dichiarazione delle catture indicante i quantitativi di ippoglosso nero catturati dalle loro navi; tale dichiarazione è trasmessa anche nel caso in cui non vengano effettuate catture.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa per la prima volta entro la fine del decimo giorno successivo alla data di entrata della nave nella zona di regolamentazione NAFO o dopo l'inizio della bordata di pesca. La dichiarazione è trasmessa ogni cinque giorni. Se si considera che le catture di ippoglosso nero notificate in conformità del paragrafo 1 abbiano raggiunto il 75 % del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera, i comandanti trasmettono le dichiarazioni di cattura ogni tre giorni.
3. Al ricevimento delle dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le inoltrano alla Commissione, che trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
Articolo 33
Misure di controllo supplementari
1. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 possono entrare nella zona di regolamentazione NAFO per praticare la pesca dell'ippoglosso nero solo se le catture di qualsiasi tipo detenute a bordo sono inferiori a 50 tonnellate o se l'accesso è stato autorizzato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le navi autorizzate a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 che detengano a bordo 50 o più tonnellate di catture effettuate fuori dalla zona di regolamentazione NAFO comunicano al segretariato della NAFO, via e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell'entrata (ENT) nella zona di regolamentazione NAFO, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione stimata (longitudine/latitudine) della zona in cui il comandante intende iniziare la pesca e l'ora di arrivo prevista in tale posizione.
3. Se una nave di ispezione, a seguito della notifica di cui al paragrafo 2, segnala a una nave da pesca l'intenzione di procedere a un'ispezione, essa comunica a tal fine le coordinate di un punto di controllo. Il punto di controllo non deve distare più di 60 miglia nautiche dalla posizione stimata in cui il comandante della nave intende iniziare la pesca.
4. Se, all'entrata nella zona di regolamentazione, a una nave autorizzata a praticare la pesca dell'ippoglosso nero in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2115/2005 non è stata comunicata dal segretariato della NAFO o da una nave di ispezione l'intenzione di procedere a un'ispezione in conformità del paragrafo 3, tale nave può procedere alla pesca. La nave può inoltre procedere alla pesca senza che sia stata effettuata un'ispezione preliminare se la nave di ispezione non ha dato inizio all'ispezione entro tre ore dall'arrivo della nave al punto di controllo.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI E AI TRASBORDI DI PESCE SURGELATO DOPO ESSERE STATO CATTURATO DA NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC
Articolo 34
Controllo dello Stato di approdo
Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (44), le procedure di cui al presente capitolo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di pesce surgelato dopo essere stato catturato da navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEAFC.
Articolo 35
Porti designati
Gli sbarchi e i trasbordi nelle acque comunitarie sono autorizzati solo nei porti designati.
Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentite le operazioni di sbarco o di trasbordo di pesce di cui all'articolo 34. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati nel 2007 almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito internet.
Articolo 36
Preavviso di entrata in porto
1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all'articolo 34 del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, la cui parte A è debitamente compilata come segue:
a) |
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture; |
b) |
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente. |
3. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia del formulario originale PSC 1 o PSC 2 recante nella parte B la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui ai paragrafi 2 e 3 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti e al segretario della NEAFC.
Articolo 37
Autorizzazione di sbarco o di trasbordo
1. Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o un trasbordo o, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo Stato o gli Stati di bandiera delle navi cedenti hanno confermato, inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, con la parte B debitamente compilata, che:
a) |
le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie oggetto della dichiarazione; |
b) |
i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili; |
c) |
le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone oggetto della dichiarazione; |
d) |
la presenza della nave nella zona di cattura dichiarata è stata verificata sulla scorta dei dati VMS. |
Le operazioni di sbarco o di trasbordo possono avere inizio soltanto dopo che sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di approdo.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco in assenza della conferma di cui al paragrafo 1, purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il loro controllo. Il pesce potrà essere posto in vendita, preso in consegna o trasportato soltanto una volta pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. In caso di mancata ricezione della conferma entro 14 giorni dallo sbarco, le autorità competenti dello Stato membro di approdo possono confiscare ed eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo notificano senza indugio la propria decisione di autorizzare o no lo sbarco o il trasbordo trasmettendo alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretario della NEAFC, una copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, con la parte C debitamente compilata.
Articolo 38
Ispezioni
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti da navi di paesi terzi, di cui all'articolo 34.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati.
3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività delle navi da pesca e a garantire che queste subiscano il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.
Articolo 39
Rapporti di ispezione
1. Ogni ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato IX.
2. Una copia di ogni rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, nonché alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC.
3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.
CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
SEZIONE 1
Restrizioni e informazioni relative alle navi
Articolo 40
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato X è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XI nelle sottozone in esso indicate.
SEZIONE 2
Pesca sperimentale
Articolo 41
Regole di condotta per la pesca sperimentale
Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di:
a) |
adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS; |
b) |
tute termiche sufficienti per tutti a bordo; |
c) |
attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio; |
d) |
scorte di cibi, acqua dolce, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi; |
e) |
un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti. |
Articolo 42
Partecipazione alla pesca sperimentale
1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in uno Stato membro, notificate alla partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.
2. Nella divisione 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave alla volta.
3. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato XII. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 43
Sistemi di notifica
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:
a) |
il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni previsto all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con la differenza che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di notifica, ai fini dell'immediata trasmissione alla CCAMLR. Nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b) le comunicazioni sono effettuate per SSRU; |
b) |
il sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
c) |
la dichiarazione del numero e del peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. |
Articolo 44
Definizione di cala
1. Ai fini della presente sezione si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.
2. Per essere designata come cala di ricerca:
a) |
ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca; |
b) |
ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 5 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto; |
c) |
per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a sei ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari. |
Articolo 45
Piani di ricerca
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le divisioni 58.4.1, 58.4.2.e 58.4.3b). Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti:
a) |
al primo ingresso nella SSRU, le prime dieci cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 44, paragrafo 2; le cale di ricerca sono effettuate sulle o in prossimità delle posizioni fornite dal segretariato della CCAMLR, sulla base di un campionamento casuale stratificato in zone prescritte all'interno di tale SSRU; |
b) |
le successive dieci cale, o dieci tonnellate di catture, se tale soglia viene raggiunta prima di portare a termine le dieci cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 44, paragrafo 2, le cale in questione possono anche essere designate come cale di ricerca; |
c) |
una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale; |
d) |
una volta concluse le 10 cale di ricerca con la terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU. |
Articolo 46
Piani di raccolta dei dati
1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 42 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2. e 58.4.3b). Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:
a) |
posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro |
b) |
tempi di innesco, di immersione e di salpamento |
c) |
numero e specie di pesci persi in superficie |
d) |
numero di ami innescati |
e) |
tipo di esca |
f) |
tasso di adescamento (in percentuale) |
g) |
tipo di amo. |
2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.
Articolo 47
Programma di marcatura
1. Fatto salvo l'articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 601/2004, ciascun peschereccio con palangari marca e libera il Dissostichus spp. continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino alla fine della campagna di pesca 2008/2009 ciascun peschereccio con palangari marca e libera la razza continuamente nel corso della pesca, nella percentuale specificata nella misura di conservazione per tale pesca di cui al protocollo di marcatura della CCAMLR. Tutte le razze marcate devono recare una doppia marcatura ed essere liberate vive.
3. Tutti i marchi per gli austromerluzzi e la razza utilizzati nella pesca sperimentale sono forniti dal segretariato della CCAMLR.
Articolo 48
Osservatori scientifici
1. I pescherecci che partecipano alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 42 hanno a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.
2. Gli Stati membri, fatti salvi i regolamenti e le leggi nazionali applicabili e in conformità degli stessi, comprese le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori della parte contraente CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia lo Stato membro sia la parte contraente CCAMLR interessata che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.
Articolo 49
Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2009/2010
1. Durante la campagna di pesca 2009/2010 possono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione della CCAMLR. In deroga all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR e alla Commissione entro il 1o giugno 2009 prima della riunione annuale della commissione della CCAMLR, immediatamente prima della campagna in cui intendono svolgere le attività di pesca, facendo uso del modulo di cui all'allegato XII del presente regolamento, per assicurare un adeguato riesame da parte della commissione della CCAMLR prima che le navi comincino a pescare nonché la forma della rete facendo uso del modulo di cui all'allegato XIII.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che dev'essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano solo le navi battenti la loro bandiera al momento della notifica.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata alla CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, se la nave notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
i) |
tutti i particolari sulla nave/sulle navi sostitutive di cui al paragrafo 2; |
ii) |
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi INN della CCAMLR.
Articolo 50
Limiti precauzionali di cattura per la pesca del krill antartico in certe sottozone
1. Il totale delle catture combinate di krill antartico nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è limitato a 3,47 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture di krill antartico nella divisione statistica 58.4.2 è limitato a 2,645 milioni di tonnellate per ogni campagna di pesca.
2. Fintantoché non è definita un'assegnazione del limite del totale delle catture tra unità di gestione più ridotte, sulla base del parere del Comitato scientifico, il totale delle catture combinate nelle sottozone statistiche 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 è ulteriormente limitato a 620 000 tonnellate per ogni campagna di pesca. Il totale delle catture nella divisione 58.4.2 è limitato a 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e a 192 000 tonnellate ad est di 55oE per ogni campagna di pesca.
3. La campagna di pesca ha inizio il 1o dicembre e finisce il 30 novembre dell'anno successivo.
4. I pescherecci che partecipano alla pesca del krill antartico nella divisione 58.4.2 hanno a bordo almeno un osservatore scientifico secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR o un osservatore scientifico nazionale che soddisfa i requisiti contenuti in tale programma e, laddove possibile, un osservatore scientifico supplementare per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.
Articolo 51
Sistema di dichiarazione dei dati per la pesca del krill antartico
1. Le catture di krill antartico sono dichiarate ai sensi degli articoli 11, 13 e 14 del regolamento (CE) 601/2004.
2. Questa operazione di pesca del krill è effettuata conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) 600/2004.
3. I pescherecci usano dispositivi di esclusione dei mammiferi marini sulle reti da traino.
4. Quando il totale delle catture dichiarate per ogni campagna di pesca è superiore o pari all'80 % della soglia di 620 000 tonnellate nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e di 260 000 tonnellate ad ovest di 55oE e di 192 000 tonnellate ad est di 55oE nella sottozona 58.4.2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004.
5. Nella campagna di pesca successiva a quella in cui il totale delle catture è stato superiore o pari all'80 % della soglia di cui al paragrafo 2, le catture sono dichiarate conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) 601/2004 quando il totale delle catture è superiore o pari al 50 % di tale soglia.
6. Gli Stati membri comunicano al segretariato esecutivo della CCAMLR, con copia alla Commissione, il peso vivo totale di krill antartico catturato e perso.
7. Alla fine di ogni campagna di pesca gli Stati membri ricevono da ciascuna delle loro navi i dati per retata richiesti per completare il formulario CCAMLR sui dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo. Essi trasmettono tali dati, con il formulario C1 della CCAMLR per la pesca a strascico, al segretariato esecutivo della CCAMLR e alla Commissione non oltre il 1o aprile dell'anno successivo.
Articolo 52
Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da imbrocco in acque profonde
1. Ai fini del presente articolo si applica la definizione seguente.
Per «rete da imbrocco» s'intende un gruppo di teli a parete singola, doppia o tripla, posizionato in verticale vicino alla superficie, a mezz'acqua o sul fondo, in cui il pesce resta intrappolato, ammagliato o impigliato. La rete da imbrocco è munita di galleggianti nella parte superiore (lima da sughero) e, in generale, di pesi nella parte inferiore (lima da piombi). Essa è composta di un telo singolo o, meno comunemente, di un telo doppio o triplo («tramaglio») montati assieme sulle stesse funi perimetrali. Vari tipi di rete possono essere combinati in un unico attrezzo (ad es., tramaglio unito a rete da imbrocco). Questa rete può essere utilizzata sia da sola sia, più comunemente, in un insieme articolato in numerose reti poste in fila («serie» di reti). L'attrezzo può essere fisso, ancorato al fondo («rete da posta fissa»), o lasciato alla deriva, libero o collegato alla nave («rete da posta derivante»).
2. L'utilizzo delle reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è vietato fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili impatti di questo attrezzo e la Commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso può essere utilizzato nella zona della convenzione CCAMLR.
3. La proposta di utilizzare reti da imbrocco a fini di ricerca scientifica in acque di profondità superiore a 100 metri è previamente notificata al comitato scientifico e deve essere approvata dalla Commissione prima dell'inizio della ricerca.
4. Le navi aventi a bordo reti da imbrocco che intendono transitare nella zona della convenzione CCAMLR devono comunicare in anticipo al segretariato la loro intenzione nonché le date previste di transito nella zona suddetta. Le navi in possesso di reti da imbrocco nella zona della convenzione CCAMLR che non abbiano provveduto a trasmettere tale notifica preventiva commettono un'infrazione alle presenti disposizioni.
Articolo 53
Riduzione della mortalità accidentale di uccelli marini
1. Fatte salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004, le navi che praticano esclusivamente il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda.
2. Possono essere usati i seguenti pesi:
a) |
pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, |
b) |
pesi tradizionali di pietrame o calcestruzzo di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m, oppure |
c) |
pesi di acciaio pieno, non costituiti da maglie di catena, di almeno 5 kg intervallati a una distanza massima di 40 m. |
3. Le navi che praticano esclusivamente il metodo con il palamito usano pesi solo all'estremità distale dei braccioli del palamito. I pesi sono pesi tradizionali di almeno 6 kg o pesi di acciaio pieno di almeno 5 kg.
4. Le navi che praticano sia il metodo spagnolo di cui al paragrafo 1, sia il metodo con il palamito di cui al paragrafo 3 usano:
i) |
per il metodo spagnolo: palangaro zavorrato in conformità con il paragrafo 1; |
ii) |
per il metodo con il palamito: palamito zavorrato con pesi tradizionali di 8,5 kg o con pesi di acciaio di 5 kg fissati in prossimità dell'amo di tutti i braccioli del palamito intervallati ad una distanza massima di 80 m. |
Articolo 54
Chiusura di tutte le attività di pesca
1. A seguito della notifica, da parte del segretariato della CCAMLR, della chiusura di una attività di pesca, gli Stati membri provvedono a che tutte le navi battenti la loro bandiera attive nella zona, nella zona di gestione, nella sottozona, nella divisione, nella piccola unità di ricerca o in altre unità di gestione che formano oggetto della notifica di chiusura, rimuovano tutti i loro attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista.
2. Dal momento in cui la nave riceve la notifica, non possono essere calati altri palangari nelle 24 ore precedenti la data e l'ora previste. Se tale notifica viene ricevuta meno di 24 ore prima della data e ora di chiusura, non possono essere calati altri palangari dalla ricezione della notifica.
3. In caso di chiusura dell'attività di pesca tutte le navi lasciano la zona di pesca non appena gli attrezzi da pesca sono stati rimossi dall'acqua.
4. Qualora una nave non sia in grado di rimuovere tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua entro la data e l'ora di chiusura prevista per motivi connessi con
i) |
la sicurezza della nave e dell'equipaggio, |
ii) |
difficoltà derivanti da condizioni meteorologiche sfavorevoli, |
iii) |
la copertura di ghiaccio marino oppure |
iv) |
la necessità di proteggere l'ambiente marino dell'Antartico, |
la nave provvede ad informare lo Stato membro interessato. Gli Stati membri informano tempestivamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione. La nave compie ciononostante ogni sforzo possibile per rimuovere al più presto tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua.
5. Qualora si applichi il paragrafo 4, gli Stati membri svolgono un'indagine sull'operato della nave e, conformemente alle loro procedure interne, ne comunicano i risultati al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, compresa ogni informazione pertinente, al più tardi alla riunione successiva della CCAMLR. La relazione definitiva valuta se la nave ha compiuto ogni ragionevole sforzo per rimuovere gli attrezzi da pesca dell'acqua:
i) |
entro la data e l'ora di chiusura notificate e |
ii) |
appena possibile dopo la notifica di cui al paragrafo 4. |
6. Qualora una nave non lasci la zona di divieto non appena ha rimosso tutti gli attrezzi da pesca dall'acqua, lo Stato membro di bandiera o la nave informano il segretariato della CCAMLR e la Commissione.
CAPITOLO X
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SEAFO
SEZIONE 1
Autorizzazione delle navi
Articolo 55
Autorizzazione delle navi
1. Entro il 1o giugno 2009 gli Stati membri inviano alla Commissione, se possibile in formato elettronico, l'elenco delle loro navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO in quanto titolari di un'autorizzazione di pesca.
2. I proprietari delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.
3. Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di adempiere ai requisiti e alle responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e di gestione.
4. Nessuna autorizzazione di pesca può essere concessa alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi proprietari non forniscano prove atte a dimostrare che i proprietari e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN.
5. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:
a) |
il nome della nave, il numero di immatricolazione, le denominazioni precedenti (se conosciute) e il porto di immatricolazione |
b) |
la precedente bandiera (se del caso) |
c) |
l'indicativo internazionale di chiamata (se del caso) |
d) |
il nome e l'indirizzo del proprietario o dei proprietari |
e) |
il tipo di nave |
f) |
la lunghezza |
g) |
il nome e l'indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso) |
h) |
la stazza lorda, nonché |
i) |
la potenza del motore o dei motori principali. |
6. Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.
Articolo 56
Obblighi delle navi autorizzate
1. Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.
2. Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di immatricolazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.
Articolo 57
Navi non autorizzate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO alle navi che non figurano nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione fattuale indicante che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgano attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i proprietari delle navi comprese nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non comprese in detto elenco.
SEZIONE 2
Trasbordi
Articolo 58
Divieto di trasbordi in mare
Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie che rientrano nell'ambito di applicazione di detta convenzione.
Articolo 59
Trasbordi in porto
1. Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzate a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Alle navi comunitarie è consentito effettuare trasbordi soltanto previa autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo.
2. Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi.
3. Il comandante di una nave comunitaria che trasborda su un'altra nave (di seguito: la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica allo Stato di bandiera della nave ricevente, al momento del trasbordo, le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione SEAFO di trasbordo nel formato di cui alla parte I dell'allegato XIV.
4. Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni:
— |
nome delle navi che effettuano il trasbordo |
— |
nome delle navi riceventi |
— |
quantitativo di ogni specie da trasbordare |
— |
data e porto del trasbordo. |
5. Se il trasbordo è effettuato nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo e al termine del medesimo, i quantitativi delle catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia entro 24 ore alle stesse autorità la dichiarazione SEAFO di trasbordo.
6. Il comandante della nave comunitaria ricevente trasmette, 48 ore prima dello sbarco, la dichiarazione SEAFO di trasbordo alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui lo sbarco è effettuato.
7. Gli Stati membri adottano opportune misure per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture dichiarate da ogni nave.
8. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare, nella zona della convenzione SEAFO, specie che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima comunicano entro il 1o giugno 2009 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati da navi battenti la loro bandiera.
SEZIONE 3
Misure di conservazione per la gestione degli habitat e degli ecosistemi vulnerabili di acque profonde
Articolo 60
Zone di divieto
Nelle zone di seguito indicate è vietata qualsiasi attività di pesca di navi comunitarie avente per oggetto specie che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione SEAFO:
a) |
Sottodivisione A1
|
b) |
Sottodivisione B1 Molloy Seamount
|
c) |
Divisione C
|
d) |
Sottodivisione C1
|
e) |
Divisione D
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Articolo 61
Ripresa delle attività di pesca nelle zone di divieto
1. In una zona di divieto di cui all'articolo 60 non è consentita la ripresa dell'attività di pesca fino a quando lo Stato di bandiera non abbia identificato e cartografato gli ecosistemi marini vulnerabili presenti nella zona, compresi montagne sottomarine, camini idrotermali o coralli d'acqua fredda, e valutato l'impatto che la ripresa delle attività di pesca eserciterà su tali ecosistemi marini vulnerabili.
2. Lo Stato di bandiera presenta alla Commissione, ai fini della trasmissione alla riunione annuale del comitato scientifico della SEAFO, i risultati dell'identificazione, della mappatura e della valutazione dell'impatto realizzate in conformità del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione programmi di ricerca in materia di pesca al fine di valutare l'impatto della attività di pesca sulla sostenibilità delle risorse alieutiche e sugli habitat marini vulnerabili.
SEZIONE 4
Misure volte a ridurre le catture accessorie di uccelli marini
Articolo 62
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini
Entro il 1o giugno 2009 gli Stati membri raccolgono e trasmettono alla Commissione tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.
Articolo 63
Misure di attenuazione
1. Tutte le navi comunitarie che esercitano la pesca a sud del parallelo di latitudine 30o S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles):
a) |
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XIV; |
b) |
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; |
c) |
ove possibile, le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; |
d) |
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. |
2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico (45). Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata soltanto l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.
3. È vietato riversare in mare scarti di pesce mentre le reti vengono gettate o calate. Tale pratica va evitata anche durante il recupero degli attrezzi. Laddove possibile, gli scarti vanno scaricati sul lato opposto a quello in cui vengono recuperati gli attrezzi. Per le navi o i tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo gli scarti di pesce occorre applicare un sistema per rimuovere gli ami dagli scarti e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.
4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti atte a ridurre al minimo il periodo in cui queste si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.
5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.
6. Le navi comunitarie che, per la loro configurazione, non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo gli scarti di pesce o che non possono riversare gli scarti in mare dal lato opposto a quello in cui gli attrezzi vengono recuperati non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO.
7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.
SEZIONE 5
Misure tecniche
Articolo 64
Misure per la protezione degli squali di acque profonde
È vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO.
SEZIONE 6
Controllo
Articolo 65
Disposizioni speciali per l'austromerluzzo (Dissostichus eleginoides)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di austromerluzzo catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dell'austromerluzzo nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Articolo 66
Disposizioni speciali per il granchio rosso di fondale (Chaceon spp.)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di granchio rosso di fondale catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del granchio rosso di fondale nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Articolo 67
Disposizioni speciali per i berici (Beryx spp)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca dei berici nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di berici catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca dei berici nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Articolo 68
Disposizioni speciali per il pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)
1. I comandanti delle navi autorizzate a praticare la pesca del pesce specchio atlantico nella zona della convenzione SEAFO in conformità dell'articolo 55 trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera e al segretariato della SEAFO una dichiarazione di cattura indicante i quantitativi di pesce specchio atlantico catturati dalle loro navi, anche nel caso in cui non vengano effettuate catture. Tale dichiarazione è inviata ogni cinque giorni nel corso della bordata di pesca. Gli Stati membri trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.
2. Entro il 30 giugno 2009 gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a praticare la pesca del pesce specchio atlantico nella zona della convenzione SEAFO trasmettono alla Commissione e al segretariato della SEAFO i dati particolareggiati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Articolo 69
Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture
1. Le navi da pesca e le navi di ricerca autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, ed effettivamente attive nella stessa, trasmettono mediante VMS, o con altri mezzi adeguati, dichiarazioni di entrata, di cattura e di uscita alle autorità dello Stato membro di bandiera nonché, su richiesta di quest'ultimo, al segretario esecutivo della SEAFO.
2. La dichiarazione di entrata è effettuata al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e comprende la data e l'ora di entrata, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo per specie (codice FAO Alpha 3) espressi in chilogrammi di peso vivo.
3. La dichiarazione di cattura è effettuata per specie (codice FAO Alpha 3), in chilogrammi di peso vivo, al termine di ciascun mese civile.
4. La dichiarazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa indica la data e l'ora di uscita, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture per specie (codice FAO Alpha 3), espresse in chilogrammi di peso vivo, effettuate nella zona della convenzione SEAFO dall'inizio delle attività di pesca nella zona della convenzione SEAFO o dall'ultima dichiarazione di cattura.
Articolo 70
Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione degli stock
1. Gli Stati membri provvedono affinché a bordo di tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e dedite alla cattura di specie coperte dalla convenzione SEAFO siano imbarcati osservatori scientifici qualificati.
2. Gli Stati membri chiedono che i dati raccolti dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera siano comunicati entro trenta giorni dall'uscita della nave dalla zona della convenzione SEAFO. I dati sono trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri trasmettono non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri trasmettono inoltre copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.
3. Nella misura del possibile, le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte e verificate entro il 30 giugno 2009 da osservatori designati.
Articolo 71
Avvistamento di navi di parti non contraenti
1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Devono essere comunicati, in particolare, i dati seguenti:
a) |
il nome della nave |
b) |
il numero di immatricolazione della nave |
c) |
lo Stato di bandiera della nave |
d) |
qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata. |
2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette a sua volta tali informazioni, per conoscenza, al segretario esecutivo della SEAFO.
SEZIONE 7
Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili
Articolo 72
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) |
«attività di pesca di fondo», le attività di pesca in cui gli attrezzi di pesca possono essere a contatto del fondo marino durante lo svolgimento normale delle operazioni di pesca; |
2) |
«zone di pesca di fondo esistenti», le zone in cui i dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili indicano che attività di pesca di fondo sono state svolte entro un periodo di riferimento tra il 1987 e il 2007; |
3) |
«nuove zone di pesca di fondo», le zone nella zona di regolamentazione SEAFO diverse dalle zone di pesca di fondo esistenti; |
4) |
«pesca sperimentale», la pesca effettuata in nuove zone di pesca di fondo; |
5) |
«ecosistema marino»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale; |
6) |
«ecosistema marino vulnerabile (EMV)»: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità (vale a dire la struttura o la funzione dell'ecosistema) è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, dagli effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca compresi scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda. Gli ecosistemi più vulnerabili sono quelli che sono facilmente perturbati e che impiegano tempo a ristabilirsi, oppure possono non ristabilirsi più; |
7) |
«effetti negativi significativi»: gli effetti (valutati individualmente, in combinazione o cumulativamente) che mettono in pericolo l'integrità dell'ecosistema in un modo che nuoce alla capacità delle popolazioni di riprodursi e che riduce la produttività naturale a lungo termine degli habitat, o causa una diminuzione importante, più che temporanea, della diversità delle specie, degli habitat o dei tipi di pesci nelle acque comunitarie; |
8) |
«attrezzi di fondo»: attrezzi utilizzati durante le normali operazioni di pesca, a contatto del fondo marino, comprese le reti a strascico, le draghe, le reti da poste ancorate, i palangari fissi, le nasse e le trappole; |
9) |
«scoperta di EMV», la scoperta da parte di una nave di organismi indicatori di EMV al di sopra della soglia di cattura per 100 kg di corallo vivo e/o 1 000 kg di spugna viva; |
10) |
«organismi indicatori di EMV», i coralli e le spugne; |
11) |
«specie di corallo indicatrici», antipatari, gorgonie, colonie di anemoni ceriantidi, lophelia e colonie di pennatule. |
Articolo 73
Individuazione delle zone di pesca di fondo esistenti
Gli Stati membri con navi che hanno svolto attività di pesca di fondo nel periodo 1987-2007 nella zona della convenzione SEAFO sottopongono mappe complete delle zone di pesca esistenti alla Commissione entro il 1o aprile 2009. La Commissione trasmette senza indugio tali mappe al segretariato esecutivo SEAFO. Le mappe si basano su dati VMS e/o altri dati di georiferimento disponibili e presentano una risoluzione spaziale e temporale quanto più precisa possibile.
Articolo 74
Attività di pesca di fondo in nuove zone di pesca di fondo
1. A decorrere dal 1o novembre 2009, tutte le attività di pesca sperimentale o attività di pesca con attrezzi di fondo non utilizzati in precedenza nella zona di pesca esistente interessata saranno svolte in conformità con i requisiti stabiliti in un protocollo sulla pesca di fondo sperimentale.
2. Il protocollo sulla pesca di fondo sperimentale di cui al paragrafo 1 è elaborato da ciascuno Stato membro interessato e comprende:
a) |
un piano di raccolta che illustri le specie bersaglio, date e zone. È presa in considerazione l'eventualità di restrizioni delle zone e dello sforzo per assicurare che la pesca si svolga gradualmente in una zona geografica limitata; |
b) |
ove possibile, una prima valutazione degli effetti conosciuti e previsti dell'attività di pesca di fondo sugli ecosistemi marini vulnerabili; |
c) |
un piano di attenuazione degli effetti, che comprenda misure per prevenire effetti negativi significativi per gli ecosistemi marini vulnerabili che si possono scoprire durante la pesca; |
d) |
un piano di monitoraggio delle catture che comprende la registrazione/comunicazione di tutte le specie catturate. La registrazione/comunicazione delle catture deve essere sufficientemente dettagliata per effettuare una valutazione dell'attività, se necessario; |
e) |
un piano di raccolta di dati per agevolare l'individuazione degli ecosistemi marini vulnerabili o delle specie marine vulnerabili nella zona di pesca. |
3. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, la pesca sperimentale o le attività di pesca con attrezzi di fondo non utilizzati in precedenza nella zona di pesca esistente non iniziano fino a quando gli Stati membri non avranno trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 2 al Segretariato esecutivo SEAFO attraverso la Commissione.
4. Gli Stati membri trasmettono una relazione sui risultati delle attività di pesca di fondo al Segretariato SEAFO attraverso la Commissione.
Articolo 75
Valutazione delle attività di pesca di fondo in zone nuove o esistenti
1. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono o intendono svolgere attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO effettuano una valutazione degli effetti conosciuti o previsti di tali attività sugli ecosistemi marini vulnerabili. Tale valutazione mira a stabilire se tali attività, tenuto conto della storia delle attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione SEAFO, possono avere un effetto negativo significativo sugli ecosistemi marini vulnerabili.
2. Per realizzare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si basano sulle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili riguardanti la localizzazione di ecosistemi marini vulnerabili nelle zone in cui intendono operare i loro pescherecci. Tali informazioni scientifiche comprendono, ove disponibili, dati scientifici che consentano di stimare la probabilità di esistenza di tali ecosistemi.
3. Gli Stati membri trasmettono le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e al segretariato SEAFO quanto prima possibile e non oltre il 1o settembre 2009. Essi trasmettono anche una descrizione delle misure di attenuazione intese a prevenire effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili ed attuate in conformità con gli orientamenti elaborati, se del caso, dal comitato scientifico della SEAFO.
Articolo 76
Osservatori scientifici
1. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 70, gli Stati membri assicurano che i pescherecci battenti la loro bandiera e che praticano la pesca sperimentale conformemente all'articolo 74 abbiano un osservatore scientifico a bordo. Gli osservatori raccolgono dati in base a un protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili.
2. Gli osservatori che raccolgono dati in base al protocollo relativo alla raccolta di dati sugli ecosistemi marini vulnerabili di cui al paragrafo 1:
a) |
controllano eventuali prove relative a EMV e la presenza di specie marine vulnerabili; |
b) |
registrano le seguenti informazioni per l'individuazione di EMV: nome del peschereccio, tipo di attrezzo, data, posizione (latitudine/longitudine), profondità, codice della specie, numero della bordata, numero della cala e nome dell'osservatore nelle schede tecniche; |
c) |
raccolgono campioni biologici rappresentativi dell'intera cattura. I campioni biologici sono raccolti e congelati se richiesto dall'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera o dalla Commissione; |
d) |
trasmettono i campioni all'autorità scientifica dello Stato membro di bandiera al termine della bordata di pesca. |
Articolo 77
Scoperta di EMV
1. I pescherecci battenti bandiera comunitaria che esercitano attività di pesca di fondo nella zona di regolamentazione della SEAFO osservano le seguenti disposizioni:
a) |
se si sospetta la presenza di un EMV in base alle informazioni disponibili, in particolare se quantitativi significativi di organismi indicatori di EMV sono presenti nella cattura, i pescherecci quantificano la cattura di organismi indicatori di EMV. Gli osservatori impiegati conformemente all'articolo 74 identificano i coralli, le spugne e qualsiasi altro organismo indicatore di EMV al livello tassonomico più basso possibile, applicano il protocollo sul campionamento di cui all'articolo 74, paragrafo 2 e usano i moduli di campionamento delle catture della SEAFO. Gli osservatori presentano relazioni sintetiche SEAFO sulle bordate agli Stati membri di bandiera, i quali trasmettono senza indugio le informazioni al Segretariato della SEAFO tramite la Commissione; |
b) |
se è confermata la presenza di un EMV sulla base delle misure adottate a norma della lettera a), il comandante della nave:
|
2. In caso di presenza confermata di un EMV in nuove zone di pesca, la Commissione, in seguito a notifica da parte del segretario esecutivo della SEAFO, applica una chiusura temporanea in un raggio di due miglia nautiche intorno alla posizione segnalata a norma del paragrafo 1, lettera b). La posizione segnalata è quella indicata dalla nave e corrisponde al limite della retata o cala o ad un'altra posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina al punto esatto della scoperta. La chiusura temporanea si applica fino a quando il Segretariato della SEAFO comunica che la zona può essere riaperta.
CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA IOTC
Articolo 78
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini
1. Gli Stati membri raccolgono e comunicano alla IOTC tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono copia di tali informazioni alla Commissione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.
3. Le navi della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 30o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:
a) |
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dalla IOTC; |
b) |
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 30o S; |
c) |
ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; |
d) |
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. |
4. I pescherecci comunitari con palangari di superficie che praticano la pesca del pesce spada con il «sistema di palangaro americano» e sono dotati di un dispositivo per calare le lenze sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 3.
Articolo 79
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale
1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Capacità (GT) |
Spagna |
22 |
61 400 |
Francia |
21 |
31 467 |
Italia |
1 |
2 137 |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.
5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.
Articolo 80
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco
1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità in GT sono fissati come segue:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Capacità (GT) |
Spagna |
27 |
11 600 |
Francia |
25 |
1 940 |
Portogallo |
26 |
10 100 |
Regno Unito |
4 |
1 400 |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero delle loro navi, per tipo di attrezzo, sempreché siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.
5. Al fine di tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati all'IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo possono essere aumentate nei limiti stabiliti in tali piani di sviluppo.
CAPITOLO XII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA SPFO
Articolo 81
Pesca pelagica — Limitazione della capacità
1. Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca nel 2007 limitano la stazza lorda (GT) complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2009 al livello totale di 63 000 GT nella zona SPFO, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
2. Gli Stati membri che in passato hanno praticato la pesca pelagica nel Pacifico meridionale, ma che non hanno esercitato attività di pesca nel 2008, sono ammessi all'esercizio della pesca nella zona SPFO nel 2009 a condizione di applicare una limitazione volontaria dello sforzo di pesca.
3. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi che praticano la pesca nella zona SPFO.
4. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione la presenza effettiva di loro navi nella zona SPFO nel 2009. Costituiscono mezzi di notifica le registrazioni VMS, le dichiarazioni di cattura e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
5. Gli Stati membri sottopongono all'esame del gruppo di lavoro scientifico provvisorio della SPFO tutte le valutazioni e le ricerche che hanno per oggetto gli stock pelagici nella zona SPFO e promuovono la partecipazione attiva dei loro esperti scientifici ai lavori realizzati dall'organizzazione in materia di specie pelagiche.
6. Gli Stati membri assicurano per quanto possibile un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera ai fini dell'osservazione delle attività di pesca pelagica nel Pacifico meridionale e della raccolta di pertinenti informazioni scientifiche.
Articolo 82
Pesca di fondo
1. Gli Stati membri limitano i livelli di sforzo e di cattura nella pesca di fondo nella zona SPFO alla media annua registrata nel periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2006, espressa dal numero di navi da pesca e da altri parametri che rispecchino il livello delle catture, lo sforzo e la capacità di pesca.
2. Gli Stati membri non estendono l'esercizio della pesca di fondo a nuove regioni della zona SPFO in cui tale attività non è attualmente praticata.
3. Le navi della Comunità sospendono la pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona SPFO in cui, nel corso delle operazioni di pesca, riscontrino segni della presenza di ecosistemi marini vulnerabili. Le navi della Comunità segnalano tale constatazione alle autorità dei rispettivi Stati di bandiera, alla Commissione e al segretariato provvisorio della SPFO, precisando l'ubicazione e il tipo di ecosistema, affinché possano essere adottate opportune misure in relazione al sito considerato.
4. Gli Stati membri designano osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera che pratica o intende praticare attività di pesca a strascico nella zona SPFO e assicurano un'adeguata presenza di osservatori sulle navi battenti la loro bandiera dedite ad altre attività di pesca di fondo nella zona SPFO.
Articolo 83
Raccolta e condivisione dei dati
Gli Stati membri procedono alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati in conformità delle procedure definite nelle norme SPFO per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio dei dati.
CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA WCPFC
Articolo 84
Limitazioni dello sforzo di pesca
Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona della WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.
Articolo 85
Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)
1. Nella parte della zona della WCPFC situata tra 20o N e 20o S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti a circuizione che usano FAD tra le ore 00h00 del 1o agosto 2009 e le ore 24h00 del 30 settembre 2009. Durante tale periodo una nave con rete a circuizione può svolgere operazioni di pesca nella summenzionata parte della zona WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore per controllare che in nessun caso essa:
— |
usa o appronta un FAD o dispositivi elettronici correlati; |
— |
pesca su banchi avvalendosi di FAD. |
2. Tutte le navi con reti a circuizione che praticano la pesca nella parte della zona della WCPFC di cui al primo paragrafo, prima frase, tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutto il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
— |
nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce |
— |
il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse da quelle legate alla taglia, o |
— |
in caso di seri problemi di funzionamento dell'attrezzatura per la refrigerazione. |
Articolo 86
Piani di gestione per l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce
1. Gli Stati membri le cui navi sono autorizzate a pescare nella zona della WCPFC elaborano piani di gestione per l'utilizzo di dispositivi ancorati o derivanti di concentrazione del pesce. Tali piani di gestione comprendono strategie volte a limitare le interazioni con gli esemplari giovanili di tonno obeso e di tonno albacora.
2. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono presentati alla Commissione entro il 5 ottobre 2009. Sulla base di tali piani di gestione la Commissione presenta al segretariato della WCPFC, entro il 31 dicembre 2009, un piano di gestione comunitario.
Articolo 87
Numero massimo di navi dedite alla pesca del pesce spada
1. Il numero massimo delle navi della Comunità che praticano la pesca del pesce spada nelle acque a sud di 20o S della zona della WCPFC è fissato a 14. La partecipazione della Comunità è limitata alle navi battenti bandiera spagnola.
2. Il limite del totale delle catture per il pesce spada nella zona di cui al paragrafo 1 è fissato a 3 107 tonnellate.
CAPITOLO XIV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA ICCAT
Articolo 88
Riduzione delle catture accessorie di uccelli marini
1. Gli Stati membri raccolgono tutte le informazioni disponibili relative alle interazioni con uccelli marini, comprese le catture accidentali da parte delle loro navi, e trasmettono tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e alla Commissione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ridurre il livello delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone, le attività e le campagne di pesca, facendo ricorso ad efficaci misure di attenuazione.
3. Le navi da pesca della Comunità operanti a sud del parallelo di latitudine 20o S tengono a bordo e utilizzano dispositivi per spaventare gli uccelli marini (pali tori — tori poles) secondo le seguenti modalità tecniche:
a) |
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati dall'ICCAT; |
b) |
i pali tori devono essere utilizzati prima che i palangari siano introdotti in acqua a sud del parallelo di latitudine 20o S; |
c) |
ove possibile, le navi devono utilizzare un secondo palo tori ogniqualvolta gli uccelli marini siano in gran numero o in intensa attività; |
d) |
tutte le navi devono avere pali tori di riserva pronti per un uso immediato. |
4. In deroga al paragrafo 3, i pescherecci comunitari con palangari che praticano la pesca del pesce spada possono utilizzare palangari monofilamento a condizione che tali pescherecci:
a) |
posizionino i palangari durante il periodo compreso tra il crepuscolo nautico serale e quello mattutino come specificato nell'almanacco nautico per la posizione geografica dove è praticata la pesca; |
b) |
utilizzino un tornichetto di 60 g di peso minimo, posizionato a non più di 3 metri dal gancio in modo da ottimizzare i livelli di immersione. |
Articolo 89
Istituzione di un fermo stagionale/una zona di divieto per la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo
Ai fini della protezione del pesce spada, in particolare dei pesci piccoli, la pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo è vietata dal 1o ottobre al 30 novembre 2009.
Articolo 90
Taglia minima del pesce spada dell'Atlantico
Le catture accidentali di pesce spada dell'Atlantico, che non abbia la taglia richiesta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 520/2007, sono tollerate entro un massimo del 15 %, espresso in numero di individui per sbarco, delle catture totali di pesce spada della nave interessata.
Articolo 91
Squali
1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per ridurre la mortalità per pesca nella pesca dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale.
2. Le navi comunitarie reimmettono immediatamente in acqua, vivi e indenni, gli squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dall'ICCAT, quando vengono accostati per essere issati a bordo della nave.
Le catture accidentali e le reimmissioni in acqua del pescato vivo sono registrate nel giornale di bordo.
Articolo 92
Periodi di divieto della pesca del tonno rosso
1. La pesca del tonno rosso praticata da grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza totale superiore a 24 metri è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre.
In deroga al primo comma, nella zona delimitata ad ovest dal meridiano 10o O e a nord dal parallelo 42o N, la pesca in questione è vietata per detti pescherecci dal 1o febbraio al 31 luglio.
2. La pesca del tonno rosso con il cianciolo è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile.
3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e da imbarcazioni con lenze trainate è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.
4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.
5. La pesca ricreativa e la pesca sportiva del tonno rosso sono vietate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno.
Articolo 93
Pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso
Gli Stati membri destinano, nell'ambito dei contingenti assegnati loro nell'allegato ID, un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.
CAPITOLO XV
ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE
Articolo 94
Atlantico settentrionale
Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XV.
CAPITOLO XVI
DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI ALLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLE ACQUE D'ALTURA DEL MARE DI BERING
Articolo 95
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È fatto divieto di praticare la pesca del merluzzo giallo (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
CAPITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 96
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 97
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi che hanno inizio anteriormente al 1o gennaio 2009, l'articolo 40 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2009.
Per il Consiglio
K. SCHWARZENBERG
Il presidente
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 150 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.
(5) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.
(6) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.
(7) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(8) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.
(9) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.
(10) GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.
(11) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(12) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
(13) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(14) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(15) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
(16) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.
(17) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
(18) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.
(19) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(20) GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16.
(21) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 3.
(22) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(23) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3.
(24) GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.
(25) GU L 286 del 29.10..2008, pag. 33.
(26) GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.
(27) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.
(28) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.
(29) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 1.
(30) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.
(31) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.
(32) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.
(33) GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.
(34) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.
(35) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.
(36) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.
(37) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.
(38) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.
(39) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 14.
(40) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.
(41) GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5.
(42) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.
(43) http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164
(44) GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.
(45) Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento all'ora GMT.
ALLEGATO I
LIMITI DI CATTURA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA, (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)
Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.
All'interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.
Nome scientifico |
Codice Alpha a 3 lettere |
Nome comune |
Ammodytes spp. |
SAN |
Cicerelli |
Anarhichas lupus |
CAA |
Lupo di mare |
Anarhichas spp. |
CAT |
Bavose lupe |
Aphanopus carbo |
BSF |
Pesce sciabola nero |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Boreogadus saida |
POC |
Merluzzo artico |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Pailona |
Cetorhinus maximus |
BSK |
Squalo elefante |
Chaenocephalus aceratus |
SSI |
Pesce del ghiaccio |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Channichthys rhinoceratus |
LIC |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Deania |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Pesce diavolo maggiore |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Pesce diavolo minore |
Etmopterus spinax |
ETX |
Sagrì nero |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Germo alalunga |
ALB |
Tonno bianco |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Gobionotothen gibberifrons |
NOG |
Nototenia |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lampanyctus achirus |
LAC |
Pesce lanterna |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rana pescatrice |
Macrourus berglax |
RHG |
Granatiere |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatiere |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Martialia hyadesi |
SQS |
Totani |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva macrophthalmus |
SLI |
Molva occhiona |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Notothenia rossii |
NOR |
Nototenia |
Pagellus bogaraveo |
SBR |
Occhialone |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Phycis spp. |
FOX |
Musdee |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pleuronettiformi |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Pseudochaenichthus georgianus |
SGI |
Pesce del ghiaccio |
Radjiformes — Rajidae |
SRX-RAJ |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfani |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOX |
Sogliola |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus alba |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus alalunga |
ALB |
Tonno bianco |
Thunnus albacares |
YFT |
Tonno albacora |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Tonno rosso del sud |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus spp. |
JAX |
Sugarello |
Trisopterus esmarki |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
In appresso è riportata, esclusivamente a fini esplicativi, una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati:
Tonno bianco |
ALB |
Thunnus alalunga |
Tonno bianco |
ALB |
Germo alalunga |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Lupo di mare |
CAA |
Anarhichas lupus |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Salmone atlantico |
SAL |
Salmo salar |
Squalo elefante |
BSK |
Cetorhinus maximus |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Deania |
DCA |
Deania calcea |
Pesce sciabola nero |
BSF |
Aphanopus carbo |
Pesce del ghiaccio |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Rombo liscio |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Bavose lupe |
CAT |
Anarhichas spp. |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Pleuronettiformi |
FLX |
Pleuronectiformes |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
Musdee |
FOX |
Phycis spp. |
Pesce diavolo maggiore |
ETR |
Etmopterus princeps |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Granatiere |
GRV |
Macrourus spp. |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Sugarello |
JAX |
Trachurus spp. |
Nototenia |
NOG |
Gobionotothen gibberifrons |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Pesce lanterna |
LAC |
Lampanyctus achirus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Nototenia |
NOR |
Notothenia rossii |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarki |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Merluzzo artico |
POC |
Boreogadus saida |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Pailona |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Occhialone |
SBR |
Pagellus bogaraveo |
Scorfani |
RED |
Sebastes spp. |
Granatiere |
RHG |
Macrourus berglax |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Cicerello |
SAN |
Ammodytes spp. |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Razze |
SRX-RAJ |
Radjiformes — Rajidae |
Pesce diavolo minore |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Sogliola |
SOX |
Solea spp. |
Tonno rosso del sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Pesce del ghiaccio |
SGI |
Pseudochaenichthus georgianus |
Molva occhiona |
SLI |
Molva macrophthalmus |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Totani |
SQS |
Martialia hyadesi |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Pesce del ghiaccio |
LIC |
Channichthys rhinoceratus |
Sagrì nero |
ETX |
Etmopterus spinax |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus alba |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Tonno albacora |
YFT |
Thunnus albacares |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
ALLEGATO I A
SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque CE), acque della Guiana francese
|
|
|||||||
Danimarca |
167 436 |
|
||||||
Regno Unito |
3 660 |
|
||||||
Germania |
256 |
|
||||||
Svezia |
6 148 |
|
||||||
CE |
177 500 |
|
||||||
Norvegia |
20 000 (2) |
|
||||||
Faerøer |
2 500 (2) |
|
||||||
TAC |
200 000 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
31 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Paesi Bassi |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
50 |
|
||||||
CE |
116 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 180 |
|
||||||
Germania |
12 |
|
||||||
Francia |
8 |
|
||||||
Irlanda |
8 |
|
||||||
Paesi Bassi |
55 |
|
||||||
Svezia |
46 |
|
||||||
Regno Unito |
21 |
|
||||||
CE |
1 331 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
405 |
|
||||||
Francia |
9 |
|
||||||
Irlanda |
375 |
|
||||||
Paesi Bassi |
4 226 |
|
||||||
Regno Unito |
297 |
|
||||||
CE |
5 311 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
7 (3) |
|
||||||
Francia |
7 (3) |
|
||||||
Regno Unito |
7 (3) |
|
||||||
Altro |
3 (3) |
|
||||||
CE |
24 (3) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
14 |
|
||||||
Svezia |
7 |
|
||||||
Germania |
7 |
|
||||||
CE |
28 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
62 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Francia |
44 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
94 |
|
||||||
Altro |
6 (4) |
|
||||||
CE |
231 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
6 |
|
||||||
Spagna |
21 |
|
||||||
Francia |
254 |
|
||||||
Irlanda |
25 |
|
||||||
Regno Unito |
123 |
|
||||||
Altro |
6 (5) |
|
||||||
CE |
435 |
|
||||||
Norvegia (6) |
|
|||||||
TAC |
3 785 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
|
||||||
Danimarca |
165 |
|
||||||
Germania |
1 |
|
||||||
Francia |
0 |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 |
|
||||||
Regno Unito |
4 |
|
||||||
CE |
170 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
15 611 |
|
||||||
Germania |
250 |
|
||||||
Svezia |
16 329 |
|
||||||
CE |
32 190 |
|
||||||
Isole Færøer |
500 (10) |
|
||||||
TAC |
37 722 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
23 475 |
|
||||||
Germania |
14 762 |
|
||||||
Francia |
10 072 |
|
||||||
Paesi Bassi |
22 519 |
|
||||||
Svezia |
1 740 |
|
||||||
Regno Unito |
25 275 |
|
||||||
CE |
97 843 |
|
||||||
Norvegia |
49 590 (12) |
|
||||||
TAC |
171 000 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Svezia |
846 (13) |
|
||||||
CE |
846 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
7 157 |
|
||||||
Germania |
64 |
|
||||||
Svezia |
1 152 |
|
||||||
CE |
8 373 |
|
||||||
TAC |
8 373 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
79 |
|
||||||
Danimarca |
15 303 |
|
||||||
Germania |
79 |
|
||||||
Francia |
79 |
|
||||||
Paesi Bassi |
79 |
|
||||||
Svezia |
75 |
|
||||||
Regno Unito |
291 |
|
||||||
CE |
15 985 |
|
||||||
TAC |
15 985 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
7 100 (18) |
|
||||||
Danimarca |
335 (18) |
|
||||||
Germania |
210 (18) |
|
||||||
Francia |
5 462 (18) |
|
||||||
Paesi Bassi |
8 550 (18) |
|
||||||
Regno Unito |
1 910 (18) |
|
||||||
CE |
23 567 |
|
||||||
TAC |
171 000 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
2 359 |
|
||||||
Francia |
446 |
|
||||||
Irlanda |
3 187 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 359 |
|
||||||
Regno Unito |
12 749 |
|
||||||
CE |
21 100 |
|
||||||
Isole Færøer |
660 (20) |
|
||||||
TAC |
21 760 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
8 467 |
|
||||||
Paesi Bassi |
847 |
|
||||||
CE |
9 314 |
|
||||||
TAC |
9 314 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Regno Unito |
800 |
|
||||||
CE |
800 |
|
||||||
TAC |
800 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
1 250 |
|
||||||
Regno Unito |
3 550 |
|
||||||
CE |
4 800 |
|
||||||
TAC |
4 800 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
500 |
|
||||||
Regno Unito |
500 |
|
||||||
CE |
1 000 |
|
||||||
TAC |
1 000 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
66 |
|
||||||
Francia |
365 |
|
||||||
Irlanda |
5 115 |
|
||||||
Paesi Bassi |
365 |
|
||||||
Regno Unito |
7 |
|
||||||
CE |
5 918 |
|
||||||
TAC |
5 918 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
0 |
|
||||||
Francia |
0 |
|
||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
3 826 |
|
||||||
Portogallo |
4 174 |
|
||||||
CE |
8 000 |
|
||||||
TAC |
8 000 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
10 |
|
||||||
Danimarca |
3 291 |
|
||||||
Germania |
83 |
|
||||||
Paesi Bassi |
21 |
|
||||||
Svezia |
576 |
|
||||||
CE |
3 981 |
|
||||||
TAC |
4 114 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
312 |
|
||||||
Germania |
6 |
|
||||||
Svezia |
187 |
|
||||||
CE |
505 |
|
||||||
TAC |
505 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
851 |
|
||||||
Danimarca |
4 889 |
|
||||||
Germania |
3 100 |
|
||||||
Francia |
1 051 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 762 |
|
||||||
Svezia |
33 |
|
||||||
Regno Unito |
11 216 |
|
||||||
CE |
23 902 |
|
||||||
Norvegia |
4 896 (27) |
|
||||||
TAC |
28 798 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Svezia |
382 (28) |
|
||||||
CE |
382 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||
Belgio |
0 |
|
||||||||||||||
Germania |
4 |
|
||||||||||||||
Francia |
48 |
|
||||||||||||||
Irlanda |
68 |
|
||||||||||||||
Regno Unito |
182 |
|
||||||||||||||
CE |
302 |
|
||||||||||||||
TAC |
302 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Belgio |
12 |
|
||||||
Francia |
33 |
|
||||||
Irlanda |
592 |
|
||||||
Paesi Bassi |
3 |
|
||||||
Regno Unito |
259 |
|
||||||
CE |
899 |
|
||||||
TAC |
899 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
167 |
|
||||||
Francia |
2 735 |
|
||||||
Irlanda |
825 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
295 |
|
||||||
CE |
4 023 |
|
||||||
TAC |
4 023 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
72 |
|
||||||
Francia |
1 409 |
|
||||||
Paesi Bassi |
42 |
|
||||||
Regno Unito |
155 |
|
||||||
CE |
1 678 |
|
||||||
TAC |
1 678 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
23 (29) |
|
||||||
Francia |
248 (29) |
|
||||||
Germania |
5 (29) |
|
||||||
Irlanda |
6 (29) |
|
||||||
Portogallo |
20 (29) |
|
||||||
Spagna |
131 (29) |
|
||||||
Svezia |
1 (29) |
|
||||||
Regno Unito |
2 (29) |
|
||||||
CE |
436 (29) |
|
||||||
TAC |
436 (29) |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
5 |
|
||||||
Danimarca |
4 |
|
||||||
Germania |
4 |
|
||||||
Francia |
26 |
|
||||||
Paesi Bassi |
21 |
|
||||||
Regno Unito |
1 537 |
|
||||||
CE |
1 597 |
|
||||||
TAC |
1 597 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
318 |
|
||||||
Francia |
1 240 |
|
||||||
Irlanda |
363 |
|
||||||
Regno Unito |
878 |
|
||||||
CE |
2 799 |
|
||||||
TAC |
2 799 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
494 |
|
||||||
Spagna |
5 490 |
|
||||||
Francia |
6 663 |
|
||||||
Irlanda |
3 029 |
|
||||||
Regno Unito |
2 624 |
|
||||||
CE |
18 300 |
|
||||||
TAC |
18 300 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 176 |
|
||||||
Francia |
949 |
|
||||||
CE |
2 125 |
|
||||||
TAC |
2 125 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 320 |
|
||||||
Francia |
66 |
|
||||||
Portogallo |
44 |
|
||||||
CE |
1 430 |
|
||||||
TAC |
1 430 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
513 |
|
||||||
Danimarca |
1 927 |
|
||||||
Germania |
2 890 |
|
||||||
Francia |
200 |
|
||||||
Paesi Bassi |
11 654 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
1 620 |
|
||||||
CE |
18 810 |
|
||||||
TAC |
18 810 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
401 |
|
||||||
Danimarca |
884 |
|
||||||
Germania |
432 |
|
||||||
Francia |
82 |
|
||||||
Paesi Bassi |
303 |
|
||||||
Svezia |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
9 233 |
|
||||||
CE |
11 345 |
|
||||||
TAC |
11 345 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
47 |
|
||||||
Danimarca |
1 189 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Paesi Bassi |
17 |
|
||||||
Regno Unito |
278 |
|
||||||
CE |
1 550 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
200 |
|
||||||
Germania |
228 |
|
||||||
Spagna |
214 |
|
||||||
Francia |
2 462 |
|
||||||
Irlanda |
557 |
|
||||||
Paesi Bassi |
193 |
|
||||||
Regno Unito |
1 713 |
|
||||||
CE |
5 567 |
|
||||||
TAC |
5 567 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
2 595 (30) |
|
||||||
Germania |
289 (30) |
|
||||||
Spagna |
1 031 (30) |
|
||||||
Francia |
16 651 (30) |
|
||||||
Irlanda |
2 128 (30) |
|
||||||
Paesi Bassi |
336 (30) |
|
||||||
Regno Unito |
5 050 (30) |
|
||||||
CE |
28 080 (30) |
|
||||||
TAC |
28 080 (30) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 206 |
|
||||||
Francia |
6 714 |
|
||||||
CE |
7 920 |
|
||||||
TAC |
7 920 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 467 |
|
||||||
Francia |
1 |
|
||||||
Portogallo |
292 |
|
||||||
CE |
1 760 |
|
||||||
TAC |
1 760 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
11 |
|
||||||
Danimarca |
1 866 |
|
||||||
Germania |
118 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 |
|
||||||
Svezia |
220 |
|
||||||
CE |
2 217 (31) |
|
||||||
TAC |
2 590 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
243 |
|
||||||
Danimarca |
1 668 |
|
||||||
Germania |
1 061 |
|
||||||
Francia |
1 850 |
|
||||||
Paesi Bassi |
182 |
|
||||||
Svezia |
168 |
|
||||||
Regno Unito |
27 507 |
|
||||||
CE |
32 679 (32) |
|
||||||
Norvegia |
8 685 |
|
||||||
TAC |
42 110 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Svezia |
707 (33) |
|
||||||
CE |
707 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
13 |
|
||||||
Germania |
16 |
|
||||||
Francia |
649 |
|
||||||
Irlanda |
463 |
|
||||||
Regno Unito |
4 738 |
|
||||||
CE |
5 879 |
|
||||||
TAC |
5 879 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
4 |
|
||||||
Germania |
5 |
|
||||||
Francia |
194 |
|
||||||
Irlanda |
576 |
|
||||||
Regno Unito |
2 737 |
|
||||||
CE |
3 516 |
|
||||||
TAC |
3 516 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
129 |
|
||||||
Francia |
7 719 |
|
||||||
Irlanda |
2 573 |
|
||||||
Regno Unito |
1 158 |
|
||||||
CE |
11 579 |
|
||||||
TAC |
11 579 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
23 |
|
||||||
Francia |
103 |
|
||||||
Irlanda |
617 |
|
||||||
Regno Unito |
681 |
|
||||||
CE |
1 424 |
|
||||||
TAC |
1 424 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
232 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 |
|
||||||
Svezia |
25 |
|
||||||
CE |
258 (34) |
|
||||||
TAC |
1 050 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
270 |
|
||||||
Danimarca |
1 166 |
|
||||||
Germania |
303 |
|
||||||
Francia |
1 752 |
|
||||||
Paesi Bassi |
674 |
|
||||||
Svezia |
2 |
|
||||||
Regno Unito |
8 426 |
|
||||||
CE |
12 593 (35) |
|
||||||
Norvegia |
1 517 (36) |
|
||||||
TAC |
15 173 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Germania |
4 |
|
||||||
Francia |
70 |
|
||||||
Irlanda |
171 |
|
||||||
Regno Unito |
329 |
|
||||||
CE |
574 |
|
||||||
TAC |
574 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 |
|
||||||
Francia |
7 |
|
||||||
Irlanda |
120 |
|
||||||
Paesi Bassi |
0 |
|
||||||
Regno Unito |
81 |
|
||||||
CE |
209 |
|
||||||
TAC |
209 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
163 |
|
||||||
Francia |
9 999 |
|
||||||
Irlanda |
4 918 |
|
||||||
Paesi Bassi |
81 |
|
||||||
Regno Unito |
1 788 |
|
||||||
CE |
16 949 |
|
||||||
TAC |
16 949 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 440 |
|
||||||
Francia |
2 160 |
|
||||||
CE |
3 600 |
|
||||||
TAC |
3 600 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
653 |
|
||||||
CE |
653 |
|
||||||
TAC |
653 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
190 (37) |
|
||||||
CE |
190 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 430 |
|
||||||
Svezia |
122 |
|
||||||
CE |
1 552 |
|
||||||
TAC |
1 552 (38) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
26 |
|
||||||
Danimarca |
1 045 |
|
||||||
Germania |
120 |
|
||||||
Francia |
231 |
|
||||||
Paesi Bassi |
60 |
|
||||||
Regno Unito |
326 |
|
||||||
CE |
1 808 |
|
||||||
TAC |
1 808 (39) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||
Belgio |
265 (40) |
|
||||||||||||||||
Spagna |
8 513 |
|
||||||||||||||||
Francia |
13 147 (40) |
|
||||||||||||||||
Irlanda |
1 593 |
|
||||||||||||||||
Paesi Bassi |
171 (40) |
|
||||||||||||||||
Regno Unito |
5 190 (40) |
|
||||||||||||||||
CE |
28 879 |
|
||||||||||||||||
TAC |
28 879 (41) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||||||||
Belgio |
9 (42) |
|
||||||||||||
Spagna |
5 926 |
|
||||||||||||
Francia |
13 309 |
|
||||||||||||
Paesi Bassi |
17 (42) |
|
||||||||||||
CE |
19 261 |
|
||||||||||||
TAC |
19 261 (43) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Spagna |
5 186 |
|
||||||
Francia |
498 |
|
||||||
Portogallo |
2 420 |
|
||||||
CE |
8 104 |
|
||||||
TAC |
8 104 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 800 |
|
||||||
Regno Unito |
200 |
|
||||||
CE |
4 000 |
|
||||||
TAC |
590 000 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Spagna |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Irlanda |
|
|||||||
Paesi Bassi |
|
|||||||
Portogallo |
|
|||||||
Svezia |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
590 000 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
12 124 |
|
||||||
Portogallo |
3 031 |
|
||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
590 000 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
590 000 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
368 |
|
||||||
Danimarca |
1 013 |
|
||||||
Germania |
130 |
|
||||||
Francia |
277 |
|
||||||
Paesi Bassi |
843 |
|
||||||
Svezia |
11 |
|
||||||
Regno Unito |
4 151 |
|
||||||
CE |
6 793 |
|
||||||
TAC |
6 793 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
21 |
|
||||||
Estonia |
3 |
|
||||||
Spagna |
67 |
|
||||||
Francia |
1 518 |
|
||||||
Irlanda |
6 |
|
||||||
Lituania |
1 |
|
||||||
Polonia |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
386 |
|
||||||
Altro |
6 (56) |
|
||||||
CE |
2 009 |
|
||||||
Norvegia |
150 (57) |
|
||||||
Isole Færøer |
150 (58) |
|
||||||
TAC |
2 309 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
10 |
|
||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Regno Unito |
10 |
|
||||||
Altro (59) |
5 |
|
||||||
CE |
45 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
7 (60) |
|
||||||
Danimarca |
57 |
|
||||||
Germania |
7 (60) |
|
||||||
Svezia |
22 |
|
||||||
Regno Unito |
7 (60) |
|
||||||
CE |
100 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
18 |
|
||||||
Danimarca |
286 |
|
||||||
Germania |
177 |
|
||||||
Francia |
159 |
|
||||||
Paesi Bassi |
6 |
|
||||||
Svezia |
12 |
|
||||||
Regno Unito |
2 196 |
|
||||||
CE |
2 856 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
|
||||||
Danimarca |
6 |
|
||||||
Germania |
6 |
|
||||||
Francia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
6 |
|
||||||
CE |
34 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
40 |
|
||||||
Danimarca |
7 |
|
||||||
Germania |
147 |
|
||||||
Spagna |
2 969 |
|
||||||
Francia |
3 166 |
|
||||||
Irlanda |
793 |
|
||||||
Portogallo |
7 |
|
||||||
Regno Unito |
3 645 |
|
||||||
CE |
10 776 |
|
||||||
Norvegia |
|
|||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
16 664 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
6 |
|
||||||
Danimarca |
747 |
|
||||||
Germania |
21 |
|
||||||
Francia |
8 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
67 |
|
||||||
CE |
850 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 800 |
|
||||||
Germania |
11 (65) |
|
||||||
Svezia |
1 359 |
|
||||||
CE |
5 170 |
|
||||||
TAC |
5 170 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 299 |
|
||||||
Danimarca |
1 299 |
|
||||||
Germania |
19 |
|
||||||
Francia |
38 |
|
||||||
Paesi Bassi |
669 |
|
||||||
Regno Unito |
21 513 |
|
||||||
CE |
24 837 |
|
||||||
TAC |
24 837 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 145 |
|
||||||
Germania |
1 |
|
||||||
Regno Unito |
64 |
|
||||||
CE |
1 210 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
38 |
|
||||||
Francia |
153 |
|
||||||
Irlanda |
255 |
|
||||||
Regno Unito |
18 445 |
|
||||||
CE |
18 891 |
|
||||||
TAC |
18 891 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 479 |
|
||||||
Francia |
5 994 |
|
||||||
Irlanda |
9 091 |
|
||||||
Regno Unito |
8 086 |
|
||||||
CE |
24 650 |
|
||||||
TAC |
24 650 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
246 |
|
||||||
Francia |
3 858 |
|
||||||
CE |
4 104 |
|
||||||
TAC |
4 104 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
108 |
|
||||||
Francia |
4 |
|
||||||
CE |
112 |
|
||||||
TAC |
112 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
94 |
|
||||||
Portogallo |
280 |
|
||||||
CE |
374 |
|
||||||
TAC |
374 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 033 |
|
||||||
Svezia |
2 172 |
|
||||||
CE |
6 205 |
|
||||||
TAC |
11 620 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 700 |
|
||||||
Paesi Bassi |
35 |
|
||||||
Svezia |
149 |
|
||||||
Regno Unito |
1 096 |
|
||||||
CE |
4 980 |
|
||||||
TAC |
4 980 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
500 |
|
||||||
Svezia |
164 (66) |
|
||||||
CE |
664 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
4 108 (68) |
|
||||||
CE |
4 108 (68) |
|
||||||
TAC |
4 108 (68) |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
56 |
|
||||||
Danimarca |
7 280 |
|
||||||
Germania |
37 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 400 |
|
||||||
Svezia |
390 |
|
||||||
CE |
9 163 |
|
||||||
TAC |
9 350 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 081 |
|
||||||
Germania |
23 |
|
||||||
Svezia |
234 |
|
||||||
CE |
2 338 |
|
||||||
TAC |
2 338 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
3 238 |
|
||||||
Danimarca |
10 523 |
|
||||||
Germania |
3 035 |
|
||||||
Francia |
607 |
|
||||||
Paesi Bassi |
20 237 |
|
||||||
Regno Unito |
14 975 |
|
||||||
CE |
52 615 |
|
||||||
Norvegia |
2 885 |
|
||||||
TAC |
55 500 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Francia |
22 |
|
||||||
Irlanda |
287 |
|
||||||
Regno Unito |
477 |
|
||||||
CE |
786 |
|
||||||
TAC |
786 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
37 |
|
||||||
Francia |
16 |
|
||||||
Irlanda |
934 |
|
||||||
Paesi Bassi |
11 |
|
||||||
Regno Unito |
432 |
|
||||||
CE |
1 430 |
|
||||||
TAC |
1 430 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
19 |
|
||||||
Irlanda |
75 |
|
||||||
CE |
94 |
|
||||||
TAC |
94 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
760 |
|
||||||
Francia |
2 534 |
|
||||||
Regno Unito |
1 352 |
|
||||||
CE |
4 646 |
|
||||||
TAC |
4 646 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
59 |
|
||||||
Francia |
107 |
|
||||||
Irlanda |
200 |
|
||||||
Regno Unito |
56 |
|
||||||
CE |
422 |
|
||||||
TAC |
422 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
8 |
|
||||||
Francia |
16 |
|
||||||
Irlanda |
184 |
|
||||||
Paesi Bassi |
32 |
|
||||||
Regno Unito |
16 |
|
||||||
CE |
256 |
|
||||||
TAC |
256 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
75 |
|
||||||
Francia |
298 |
|
||||||
Portogallo |
75 |
|
||||||
CE |
448 |
|
||||||
TAC |
448 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 |
|
||||||
Francia |
216 |
|
||||||
Irlanda |
63 |
|
||||||
Regno Unito |
165 |
|
||||||
CE |
450 |
|
||||||
TAC |
450 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
476 |
|
||||||
Spagna |
29 |
|
||||||
Francia |
10 959 |
|
||||||
Irlanda |
1 168 |
|
||||||
Regno Unito |
2 668 |
|
||||||
CE |
15 300 |
|
||||||
TAC |
15 300 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
286 |
|
||||||
Francia |
1 394 |
|
||||||
CE |
1 680 |
|
||||||
TAC |
1 680 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
236 |
|
||||||
Francia |
26 |
|
||||||
CE |
262 |
|
||||||
TAC |
262 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
278 |
|
||||||
Portogallo |
10 |
|
||||||
CE |
288 |
|
||||||
TAC |
288 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
44 |
|
||||||
Danimarca |
5 222 |
|
||||||
Germania |
13 187 |
|
||||||
Francia |
31 035 |
|
||||||
Paesi Bassi |
132 |
|
||||||
Svezia |
718 |
|
||||||
Regno Unito |
10 110 |
|
||||||
CE |
60 448 |
|
||||||
Norvegia |
65 486 (71) |
|
||||||
TAC |
125 934 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
821 |
|
||||||
Francia |
8 158 |
|
||||||
Irlanda |
470 |
|
||||||
Regno Unito |
3 617 |
|
||||||
CE |
13 066 |
|
||||||
TAC |
13 066 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
880 (72) |
|
||||||
CE |
880 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
8 |
|
||||||
Francia |
1 723 |
|
||||||
Irlanda |
1 578 |
|
||||||
Regno Unito |
481 |
|
||||||
CE |
3 790 |
|
||||||
TAC |
3 790 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
386 |
|
||||||
Danimarca |
825 |
|
||||||
Germania |
211 |
|
||||||
Francia |
99 |
|
||||||
Paesi Bassi |
2 923 |
|
||||||
Svezia |
6 |
|
||||||
Regno Unito |
813 |
|
||||||
CE |
5 263 |
|
||||||
TAC |
5 263 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
|
|||||||
Danimarca |
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Paesi Bassi |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
1 643 (75) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
|
|||||||
Estonia |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Irlanda |
|
|||||||
Lituania |
33 |
|
||||||
Paesi Bassi |
|
|||||||
Portogallo |
|
|||||||
Spagna |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
15 748 (77) |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Paesi Bassi |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
1 044 (79) |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
|
|||||||
Francia |
|
|||||||
Portogallo |
|
|||||||
Spagna |
|
|||||||
Regno Unito |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
6 423 (81) |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
|
|||||||
Svezia |
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
68 (83) |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 |
|
||||||
Germania |
7 |
|
||||||
Estonia |
4 |
|
||||||
Spagna |
4 |
|
||||||
Francia |
69 |
|
||||||
Irlanda |
4 |
|
||||||
Lituania |
4 |
|
||||||
Polonia |
4 |
|
||||||
Regno Unito |
270 |
|
||||||
CE |
720 (84) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
498 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
13 132 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
519 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 569 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
1 579 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
1 463 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE |
23 450 (85) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
12 300 (87) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
511 287 (88) |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||||||||||
Germania |
19 821 |
|
||||||||||||||
Spagna |
26 |
|
||||||||||||||
Estonia |
165 |
|
||||||||||||||
Francia |
13 216 |
|
||||||||||||||
Irlanda |
66 070 |
|
||||||||||||||
Lettonia |
122 |
|
||||||||||||||
Lituania |
122 |
|
||||||||||||||
Paesi Bassi |
28 905 |
|
||||||||||||||
Polonia |
1 396 |
|
||||||||||||||
Regno Unito |
181 694 |
|
||||||||||||||
CE |
311 531 |
|
||||||||||||||
Norvegia |
12 300 (89) |
|
||||||||||||||
Isole Færøer |
4 798 (90) |
|
||||||||||||||
TAC |
511 287 (91) |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
|
|
|||||||||
Spagna |
29 529 (92) |
|
||||||||
Francia |
196 (92) |
|
||||||||
Portogallo |
6 104 (92) |
|
||||||||
CE |
35 829 |
|
||||||||
TAC |
35 829 |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
|
|
|||||||
Danimarca |
671 |
|
||||||
Germania |
39 (93) |
|
||||||
Paesi Bassi |
65 (93) |
|
||||||
Svezia |
25 |
|
||||||
CE |
800 |
|
||||||
TAC |
800 (94) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 159 |
|
||||||
Danimarca |
530 |
|
||||||
Germania |
927 |
|
||||||
Francia |
232 |
|
||||||
Paesi Bassi |
10 466 |
|
||||||
Regno Unito |
596 |
|
||||||
CE |
13 910 |
|
||||||
Norvegia |
90 (95) |
|
||||||
TAC |
14 000 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Irlanda |
54 |
|
||||||
Regno Unito |
14 |
|
||||||
CE |
68 |
|
||||||
TAC |
68 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
237 |
|
||||||
Francia |
3 |
|
||||||
Irlanda |
80 |
|
||||||
Paesi Bassi |
75 |
|
||||||
Regno Unito |
107 |
|
||||||
CE |
502 |
|
||||||
TAC |
502 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Francia |
10 |
|
||||||
Irlanda |
40 |
|
||||||
CE |
50 |
|
||||||
TAC |
50 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 420 |
|
||||||
Francia |
2 840 |
|
||||||
Regno Unito |
1 014 |
|
||||||
CE |
5 274 |
|
||||||
TAC |
5 274 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
23 |
|
||||||
Francia |
245 |
|
||||||
Regno Unito |
382 |
|
||||||
CE |
650 |
|
||||||
TAC |
650 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
621 |
|
||||||
Francia |
62 |
|
||||||
Irlanda |
31 |
|
||||||
Regno Unito |
279 |
|
||||||
CE |
993 |
|
||||||
TAC |
993 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
46 |
|
||||||
Francia |
92 |
|
||||||
Irlanda |
249 |
|
||||||
Paesi Bassi |
74 |
|
||||||
Regno Unito |
92 |
|
||||||
CE |
553 |
|
||||||
TAC |
553 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
54 |
|
||||||
Spagna |
10 |
|
||||||
Francia |
4 024 |
|
||||||
Paesi Bassi |
302 |
|
||||||
CE |
4 390 |
|
||||||
TAC |
4 390 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
458 |
|
||||||
Portogallo |
758 |
|
||||||
CE |
1 216 |
|
||||||
TAC |
1 216 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
34 843 |
|
||||||
Germania |
73 |
|
||||||
Svezia |
13 184 |
|
||||||
CE |
48 100 |
|
||||||
TAC |
52 000 |
TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
1 729 |
|
||||||
Danimarca |
136 826 |
|
||||||
Germania |
1 729 |
|
||||||
Francia |
1 729 |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 729 |
|
||||||
Svezia |
1 330 (96) |
|
||||||
Regno Unito |
5 705 |
|
||||||
CE |
150 777 |
|
||||||
Norvegia |
10 000 (97) |
|
||||||
Isole Færøer |
|
|||||||
TAC |
170 000 (100) |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
31 |
|
||||||
Danimarca |
1 997 |
|
||||||
Germania |
31 |
|
||||||
Francia |
430 |
|
||||||
Paesi Bassi |
430 |
|
||||||
Regno Unito |
3 226 |
|
||||||
CE |
6 144 |
|
||||||
TAC |
6 144 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
31 (101) |
|
||||||
Svezia |
73 (101) |
|
||||||
CE |
104 (101) |
|
||||||
TAC |
104 (101) |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
4 (102) |
|
||||||
Danimarca |
26 (102) |
|
||||||
Germania |
5 (102) |
|
||||||
Francia |
8 (102) |
|
||||||
Paesi Bassi |
7 (102) |
|
||||||
Svezia |
0 (102) |
|
||||||
Regno Unito |
216 (102) |
|
||||||
CE |
266 (102) |
|
||||||
Norvegia |
50 (103) |
|
||||||
TAC |
316 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
73 (104) |
|
||||||
Germania |
16 (104) |
|
||||||
Spagna |
38 (104) |
|
||||||
Francia |
309 (104) |
|
||||||
Irlanda |
195 (104) |
|
||||||
Paesi Bassi |
1 (104) |
|
||||||
Portogallo |
2 (104) |
|
||||||
Regno Unito |
368 (104) |
|
||||||
CE |
1 002 (104) |
|
||||||
TAC |
1 002 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
54 |
|
||||||
Danimarca |
23 509 |
|
||||||
Germania |
1 772 |
|
||||||
Francia |
37 |
|
||||||
Irlanda |
1 364 |
|
||||||
Paesi Bassi |
3 814 |
|
||||||
Svezia |
750 |
|
||||||
Regno Unito |
3 470 |
|
||||||
CE |
34 770 |
|
||||||
Norvegia |
3 600 (105) |
|
||||||
Isole Færøer |
939 (106) |
|
||||||
TAC |
39 309 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
15 056 |
|
||||||
Germania |
12 035 |
|
||||||
Spagna |
16 435 |
|
||||||
Francia |
7 952 |
|
||||||
Irlanda |
39 179 |
|
||||||
Paesi Bassi |
57 415 |
|
||||||
Portogallo |
1 591 |
|
||||||
Regno Unito |
16 276 |
|
||||||
CE |
165 939 |
|
||||||
Isole Færøer |
4 061 (107) |
|
||||||
TAC |
170 000 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
31 069 (108) |
|
||||||
Francia |
393 (108) |
|
||||||
Portogallo |
26 288 (108) |
|
||||||
CE |
57 750 |
|
||||||
TAC |
57 750 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
3 200 (110) |
|
||||||
CE |
3 200 |
|
||||||
TAC |
3 200 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 280 (112) |
|
||||||
CE |
1 280 |
|
||||||
TAC |
1 280 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 280 |
|
||||||
CE |
1 280 |
|
||||||
TAC |
1 280 |
TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
26 226 |
|
||||||
Germania |
5 (114) |
|
||||||
Paesi Bassi |
19 (114) |
|
||||||
CE |
26 250 |
|
||||||
Norvegia |
1 000 (115) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
950 (116) |
|
||||||
Regno Unito |
50 (116) |
|
||||||
CE |
1 000 (116) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Svezia |
|
|||||||
CE |
800 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente |
|
||||||
Norvegia |
140 (119) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
27 |
|
||||||
Danimarca |
2 500 |
|
||||||
Germania |
282 |
|
||||||
Francia |
116 |
|
||||||
Paesi Bassi |
200 |
|
||||||
Svezia |
Non pertinente (120) |
|
||||||
Regno Unito |
1 875 |
|
||||||
CE |
5 000 (121) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente |
|
||||||
Norvegia |
||||||||
Isole Færøer |
150 (124) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Da prelevare nella zona IV.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(5) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(6) Contingente da prelevare nelle acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
(7) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.
(8) Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 5 638 t per la molva e 3 350 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(9) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(10) Da prelevare nello Skagerrak.
(11) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.
(12) Può essere prelevato in acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
Acque norvegesi a sud di 62oN (HER/*04N-) |
EC |
50 000 |
(13) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(14) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(15) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(16) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.
(17) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51o 56' N, 1o19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51o33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(18) È possibile prelevare nella zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).
(19) Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56o00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07o00' O e a nord di 55o00' N, escluso lo stock di Clyde.
(20) Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56o 30' N.
(21) Si tratta della popolazione di aringhe nella zona CIEM VIa, a sud di 56o00' N e a ovest di 07o 00' O.
(22) Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
(23) Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:
— |
a nord da 52o 30' latitudine nord, |
— |
a sud da 52o 00' latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(24) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— |
a nord da 52o 30' latitudine nord, |
— |
a sud da 52o 00' latitudine nord, |
— |
a ovest dalla costa dell'Irlanda, |
— |
a est dalla costa del Regno Unito. |
(25) Zona definita all'articolo 4, lettera b), del presente regolamento.
(26) Zona definita all'articolo 4, lettera c), del presente regolamento.
(27) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IV (acque norvegesi) (COD/*04N-) |
EC |
20 775 |
(28) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(29) Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 210 cm (lunghezza della pinna).
(30) Di cui fino al 5 % può essere pescato nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).
(31) Tranne un quantitativo stimato di 264 t di catture accessorie industriali.
(32) Tranne un quantitativo stimato di 746 t di catture accessorie industriali.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IV (acque norvegesi) (HAD/*04N-) |
|
24 863 |
(33) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(34) Tranne un quantitativo stimato di 773 t di catture accessorie industriali.
(35) Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.
(36) Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IV (acque norvegesi) (WHG/*04N-) |
|
9 252 |
(37) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.
(38) Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.
(39) Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.
(40) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque CE delle zone IIa e IV; tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(41) Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (HKE/*8ABDE) |
Belgio |
34 |
Spagna |
1 374 |
Francia |
1 374 |
Irlanda |
172 |
Paesi Bassi |
17 |
Regno Unito |
772 |
CE |
3 742 |
(42) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque CE della zona IIa. Tuttavia questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(43) Nei limiti di un TAC complessivo di 51 500 t per lo stock settentrionale di nasello.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VI e VII; acque CE della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14) |
Belgio |
2 |
Spagna |
1 717 |
Francia |
3 090 |
Paesi Bassi |
5 |
CE |
4 814 |
(44) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).
(45) Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).
(46) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56o30' N, VIb e VII a ovest di 12o O (WHB/*8CX34). Le catture effettuate nella zona IVa non devono superare 40 000 t.
(47) Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).
(48) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).
(49) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56o30' N, VIb e VII a ovest di 12o O. Le catture nella zona IVa non devono superare 2 625 t.
(50) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
(51) Di cui fino al 27 % può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05B-F).
(52) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(53) Le catture nella zona IV non devono superare 24 229 t, vale a dire il 25 % del livello di accesso della Norvegia.
(54) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
(55) Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 5 000 t.
(56) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(57) Questo contingente può essere prelevato nelle acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
(58) Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente. Questo contingente può essere prelevato nelle acque CE della zona VIa a nord di 56o30'N e della zona VIb.
(59) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(60) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.
(61) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.
(62) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 5 638 t per la molva e 3 350 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.
(63) Compreso il brosmio. Da prelevarsi esclusivamente nelle zone VIb e VIa a nord di 56o 30' N.
(64) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone CIEM VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.
(65) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.
(66) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(67) Zona definita all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento.
(68) La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.
(69) Zona definita all'articolo 4, lettera b), del presente regolamento.
(70) Zona definita all'articolo 4, lettera c), del presente regolamento.
(71) Può essere prelevato unicamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
(72) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.
(73) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/2AC4-C) sono comunicate separatamente.
(74) Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m.
(75) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(76) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Leucoraja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
(77) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis), a Raja (Dipturus) nidarosiensis e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(78) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/07D.) sono comunicate separatamente.
(79) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza ondulata (Raja undulata). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(80) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/8910-C) e di razza chiodata (Raja clavata) (RJC/8910-C) sono comunicate separatamente.
(81) Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata), alla razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza bianca (Rostroraja alba). Le catture di queste specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(82) Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03-C.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/03-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03-C.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/03-C.) e razza stellata (Amblyraja radiata) (RJR/03-C.) sono comunicate separatamente.
(83) Non si applica alla razza bavosa (Dipturus batis). Le catture di questa specie non possono essere detenute a bordo e devono essere immediatamente rilasciate integre per quanto possibile. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
(84) Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.
(85) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62o N (MAC/*04N-).
(86) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(87) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(88) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
IIIa (MAC/*03A.) |
IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC) |
IVb (MAC/*04B.) |
IVc (MAC/*04C.) |
VI; acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 (MAC/*2A6.) |
Danimarca |
|
4 130 |
|
|
4 020 |
Francia |
|
490 |
|
|
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Paesi Bassi |
|
490 |
|
|
|
Svezia |
|
|
390 |
10 |
|
Regno Unito |
|
490 |
|
|
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Norvegia |
3 000 |
|
|
|
|
(89) Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56o 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
(90) Può essere pescato nella zona CIEM IVa a nord di 59o N (acque CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 982 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56o30' N nel corso di tutto l'anno.
(91) TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.
|
IVa (acque CE) (MAC/*04A-C) |
Germania |
5 981 |
Francia |
3 988 |
Irlanda |
19 938 |
Paesi Bassi |
8 723 |
Regno Unito |
54 829 |
CE |
93 459 |
(92) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
2 480 |
Francia |
16 |
Portogallo |
513 |
(93) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque CE delle zone CIEM IIIa, IIIb, IIIc e IIId.
(94) Di cui oltre 750 t possono essere pescate nella zona IIIa.
(95) Pesca autorizzata soltanto nella zona IV.
(96) Compresi i cicerelli.
(97) Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.
(98) Questo quantitativo può essere pescato nella zona CIEM IV e nella zona VIa a nord di 56o30' N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.
(99) 1 832 t possono essere catturate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe, sono vietate tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.
(100) TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2009.
(101) Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 100 cm (lunghezza totale).
(102) Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 100 cm (lunghezza totale).
(103) Comprese le catture effettuate con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), zigrino (Dalatias licha), deania (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), sagrì nero (Etmopterus spinax), pailona (Centroscymnus coelolepis) e spinarolo/gattuccio (Squalus acanthias).
(104) Va rispettata una taglia massima per lo sbarco di 100 cm (lunghezza totale).
(105) Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.
(106) Può essere pescato nelle zone CIEM IV, VIa a nord di 56o30'N, VIIe, VIIf e VIIh.
(107) Pesca autorizzata nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56o30'N), VIIe, VIIf e VIIh.
(108) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(109) Acque circostanti le isole Azzorre.
(110) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(111) Acque circostanti Madera.
(112) Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.
(113) Acque circostanti le isole Canarie.
(114) Contingente da prelevare solo nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(115) Contingente da prelevare solo nelle zone CIEM IV e VIa a nord di 56o30'N.
(116) Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.
(117) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(118) Di cui non oltre 400 t di sugarello.
(119) Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.
(120) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(121) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.
(122) Limitatamente alle zone CIEM IIa e IV.
(123) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni.
(124) Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone CIEM IV e VIa.
ALLEGATO I B
ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA
Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)
|
|
|||||||
Irlanda |
62 |
|
||||||
Spagna |
437 |
|||||||
CE |
500 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
37 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
36 647 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
6 418 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
121 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 581 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Irlanda |
9 487 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
13 115 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 855 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
121 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Finlandia |
567 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
13 580 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
23 430 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||
CE |
106 959 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Norvegia |
96 263 (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
1 643 000 |
TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Germania |
2 335 |
|
||||||
Grecia |
289 |
|||||||
Spagna |
2 605 |
|||||||
Irlanda |
289 |
|||||||
Francia |
2 143 |
|||||||
Portogallo |
2 605 |
|||||||
Regno Unito |
9 058 |
|||||||
CE |
19 324 |
|||||||
TAC |
525 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Regno Unito |
||||||||
CE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
3 476 |
|
||||||
Spagna |
8 984 |
|||||||
Francia |
1 483 |
|||||||
Polonia |
1 628 |
|||||||
Portogallo |
1 897 |
|||||||
Regno Unito |
2 226 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
100 (7) |
|||||||
CE |
19 793 (8) |
|||||||
TAC |
525 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
10 |
|
||||||
Francia |
60 |
|||||||
Regno Unito |
430 |
|||||||
CE |
500 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Portogallo |
1 000 (9) |
|
||||||
CE |
1 075 (10) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
75 (11) |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
0 |
|
|
|
|||||||
Tutti gli Stati membri |
0 |
|
||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|
|||||||
Germania |
535 |
|
||||||
Francia |
322 |
|||||||
Regno Unito |
1 643 |
|||||||
CE |
2 500 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 320 |
|
||||||
Germania |
90 |
|||||||
Francia |
144 |
|||||||
Paesi Bassi |
126 |
|||||||
Regno Unito |
1 320 |
|||||||
CE |
3 000 |
|||||||
TAC |
590 000 (12) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
898 |
|
||||||
Francia |
1 992 |
|||||||
Regno Unito |
175 |
|||||||
CE |
3 065 (13) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 082 |
|
||||||
Francia |
1 082 |
|||||||
CE |
7 000 (14) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 000 |
|
||||||
Francia |
2 000 |
|||||||
CE |
4 000 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
2 400 |
|
||||||
Francia |
386 |
|||||||
Regno Unito |
214 |
|||||||
CE |
3 000 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
49 |
|
||||||
Germania |
301 |
|||||||
Francia |
1 463 |
|||||||
Paesi Bassi |
49 |
|||||||
Regno Unito |
563 |
|||||||
CE |
2 425 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
25 (15) |
|
||||||
Regno Unito |
25 (15) |
|||||||
CE |
50 (15) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
6 271 |
|
||||||
Regno Unito |
330 |
|||||||
CE |
7 500 (16) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
1 550 |
|
||||||
CE |
2 500 (17) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
12 300 (18) |
|
||||||
CE |
12 300 (18) |
|||||||
TAC |
511 287 (19) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 982 (20) |
|
||||||
CE |
3 982 (20) |
|||||||
TAC |
511 287 (21) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Estonia |
0 (22) |
|
||||||
Germania |
0 (22) |
|||||||
Spagna |
0 (22) |
|||||||
Francia |
0 (22) |
|||||||
Irlanda |
0 (22) |
|||||||
Lettonia |
0 (22) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (22) |
|||||||
Polonia |
0 (22) |
|||||||
Portogallo |
0 (22) |
|||||||
Regno Unito |
0 (22) |
|||||||
CE |
0 (22) |
|||||||
TAC |
Da fissare |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
766 (23) |
|
||||||
Spagna |
95 (23) |
|||||||
Francia |
84 (23) |
|||||||
Portogallo |
405 (23) |
|||||||
Regno Unito |
150 (23) |
|||||||
CE |
1 500 (23) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
Non pertinente (24) |
|
||||||
TAC |
10 500 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
|
|||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
CE |
||||||||
TAC |
Da fissare |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
|
|||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
CE |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Belgio |
11 |
|
||||||
Germania |
1 473 |
|||||||
Francia |
99 |
|||||||
Regno Unito |
17 |
|||||||
CE |
1 600 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
117 (33) |
|
||||||
Francia |
47 (33) |
|||||||
Regno Unito |
186 (33) |
|||||||
CE |
350 (33) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
305 |
|
||||||
Francia |
275 |
|||||||
Regno Unito |
180 |
|||||||
CE |
760 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Germania |
54 |
|
||||||
Francia |
42 |
|||||||
Regno Unito |
204 |
|||||||
CE |
300 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione europea deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque CE, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque CE a nord di 62oN.
Condizioni speciali
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a nord di 62o N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
Belgio |
33 () |
Danimarca |
32 982 () |
Germania |
5 776 () |
Spagna |
109 () |
Francia |
1 423 () |
Irlanda |
8 539 () |
Paesi Bassi |
11 803 () |
Polonia |
1 669 () |
Portogallo |
109 () |
Finlandia |
511 () |
Svezia |
12 222 () |
Regno Unito |
21 087 () |
() Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 96 263 t. |
(3) Non sono più autorizzate catture quando il totale delle catture di tutti gli Stati membri ha raggiunto 96 263 t.
(4) Da pescare a sud di 61o N nelle acque della Groenlandia occidentale e a sud di 62o N nelle acque della Groenlandia orientale.
(5) Alle navi può essere richiesto di avere a bordo un osservatore scientifico.
(6) Di cui 500 t sono assegnate alla Norvegia. Possono essere pescate solo a sud di 62o N nelle acque della zona XIV e Va e a sud di 61o N nella zona NAFO 1.
(7) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(8) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(9) Dovranno essere pescate da non oltre 6 pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione. Può essere richiesto alle navi di avere un osservatore scientifico a bordo.
(10) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(11) Di cui 75 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.
(12) TAC concordato dalla Comunità europea, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.
(13) Le catture accessorie fino a 1 080 tonnellate di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.
(14) Di cui 3 500 t assegnate alla Norvegia e 1 335 t alle Isole Færøer.
(15) Unicamente come cattura accessoria.
(16) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.
(17) Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer. Da pescare solo nella zona NAFO 1.
(18) Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).
(19) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
(20) Pesca autorizzata nella zona IVa (acque CE) (MAC/*04A.).
(21) TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.
(22) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC.
(23) Esclusivamente come catture accessorie.
(24) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009 e verrà chiusa una volta che il TAC sia stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC.
(25) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni in materia di pesca in sede NEAFC e successivamente con la Groenlandia.
(26) Può essere pescato unicamente con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.
(27) Di cui pm tonnellate sono assegnate alla Norvegia e pm tonnellate alle Isole Færøer.
(28) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(29) Da pescare tra luglio e dicembre.
(30) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2009.
(31) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Possono essere pescate a est o ovest.
(32) Di cui 120 t di granatiere assegnate alla Norvegia. Da pescare esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1.
(33) Esclusivamente come catture accessorie.
(34) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
ALLEGATO I C
ATLANTICO NORDOCCIDENTALE
Zona della NAFO
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.
|
|
|||||||
CE |
0 (1) |
|
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
CE |
0 (2) |
|
||||||
TAC |
0 (2) |
|
|
|||||||
CE |
0 (3) |
|
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
CE |
0 (4) |
|
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
CE |
0 (5) |
|
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
CE |
0 (6) |
|
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
CE |
0 (7) |
|
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonia |
128 (8) |
|
||||||
Lettonia |
128 (8) |
|||||||
Lituania |
128 (8) |
|||||||
Polonia |
128 (8) |
|||||||
CE |
||||||||
TAC |
34 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
|
|||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
CE |
0 (12) |
|
||||||
TAC |
0 (12) |
|
|
|||||||
Estonia |
334 |
|
||||||
Lettonia |
334 |
|||||||
Lituania |
334 |
|||||||
Polonia |
334 |
|||||||
CE |
334 (14) |
|||||||
TAC |
30 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
Non pertinente (16) |
|
|
|
|||||||
Estonia |
321,3 |
|
||||||
Germania |
328 |
|||||||
Lettonia |
45,1 |
|||||||
Lituania |
22,6 |
|||||||
Spagna |
4 396,5 |
|||||||
Portogallo |
1 837,5 |
|||||||
CE |
6 951 |
|||||||
TAC |
11 856 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
6 561 |
|
||||||
Portogallo |
1 274 |
|||||||
Estonia |
546 |
|||||||
Lituania |
119 |
|||||||
CE |
8 500 |
|||||||
TAC |
13 500 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
CE |
0 (17) |
|
||||||
TAC |
0 (17) |
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (18) |
|
||||||
Germania |
513 (18) |
|||||||
Spagna |
233 (18) |
|||||||
Lettonia |
1 571 (18) |
|||||||
Lituania |
1 571 (18) |
|||||||
Portogallo |
2 354 (18) |
|||||||
CE |
7 813 (18) |
|||||||
TAC |
8 500 (18) |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 |
|
||||||
Portogallo |
5 229 |
|||||||
CE |
7 000 |
|||||||
TAC |
20 000 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
Lettonia |
269 |
|
||||||
Lituania |
2 234 |
|||||||
TAC |
2 503 |
|
|
|||||||
Spagna |
2 165 |
|
||||||
Portogallo |
2 835 |
|||||||
CE |
5 000 |
|||||||
TAC |
8 500 |
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(2) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(3) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie. Le catture accessorie sono limitate al 10 % per cala e all'8 % degli sbarchi.
(4) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(5) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(6) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(7) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(8) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.
(9) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(10) Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 85 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(11) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.
(12) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(13) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47o20'0 |
46o40'0 |
2 |
47o20'0 |
46o30'0 |
3 |
46o00'0 |
46o30'0 |
4 |
46o00'0 |
46o40'0 |
(14) Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(15) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47o20'0 |
46o40'0 |
2 |
47o20'0 |
46o30'0 |
3 |
46o00'0 |
46o30'0 |
4 |
46o00'0 |
46o40'0 |
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2009 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto n. |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47o55'0 |
45o00'0 |
2 |
47o30'0 |
44o15'0 |
3 |
46o55'0 |
44o15'0 |
4 |
46o35'0 |
44o30'0 |
5 |
46o35'0 |
45o40'0 |
6 |
47o30'0 |
45o40'0 |
7 |
47o55'0 |
45o00'0 |
(16) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
2 |
131 |
Estonia |
8 |
1 667 |
Spagna |
10 |
257 |
Lettonia |
4 |
490 |
Lituania |
7 |
579 |
Polonia |
1 |
100 |
Portogallo |
1 |
69 |
Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nella zona definita alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.
(17) È vietata la pesca diretta di questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(18) Questo contingente deve rispettare il TAC di 8 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.
ALLEGATO I D
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE
Tutte le zone
I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.
|
|
|||||||
Cipro |
114,37 |
|
||||||
Grecia |
212,35 |
|||||||
Spagna |
4 116,53 |
|||||||
Francia |
3 591,11 |
|||||||
Italia |
3 176,10 |
|||||||
Malta |
262,92 |
|||||||
Portogallo |
387,3 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
45,92 (1) |
|||||||
CE |
11 906,60 |
|||||||
TAC |
22 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 573,9 |
|
||||||
Portogallo |
1 439,5 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
218,7 (2) |
|||||||
CE |
8 232 |
|||||||
TAC |
14 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
5 385 |
|
||||||
Portogallo |
332 |
|||||||
CE |
5 717 |
|||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
Irlanda |
6 696,0 (3) |
|
||||||
Spagna |
20 082,1 (3) |
|||||||
Francia |
6 522,4 (3) |
|||||||
Regno Unito |
555,3 (3) |
|||||||
Portogallo |
4 337,1 (3) |
|||||||
CE |
38 193 (4) |
|||||||
TAC |
30 200 |
|
|
|||||||
Spagna |
943,7 |
|
||||||
Francia |
311,0 |
|||||||
Portogallo |
660,0 |
|||||||
CE |
1 914,7 |
|||||||
TAC |
29 900 |
|
|
|||||||
Spagna |
17 093,6 |
|
||||||
Francia |
8 055,4 |
|||||||
Portogallo |
6 051 |
|||||||
CE |
31 200 |
|||||||
TAC |
90 000 |
|
|
|||||||
CE |
103 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
CE |
46,5 |
|
||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(2) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(3) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50 |
Spagna |
730 |
Francia |
151 |
Regno Unito |
12 |
Portogallo |
310 |
|
1 253 |
(4) Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007.
ALLEGATO I E
ANTARTICO
Zona della CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC (1) |
3 834 |
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|
|
|||||||
TAC |
102 (2) |
|
|
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|||||||
TAC |
3 920 (3) |
|
||||||
Condizioni speciali |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |
||||||||
Zona di gestione A: da 48o O a 43o 30' O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483A) |
0 |
|
||||||
Zona di gestione B: da 43o 30' O a 40o O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483B) |
1 176 |
|
||||||
Zona di gestione C: da 40o O a 33o 30' O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483C) |
2 744 |
|
|
|
|||||||
TAC |
75 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 500 (4) |
|
|
|
|||||||
TAC |
3 470 000 (5) |
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 (6) |
|
||||||
Condizioni speciali |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |
||||||||
Divisione 58.4.1 a ovest di 115o E (KRI/*F-41W) |
277 000 |
|
||||||
Divisione 58.4.1 a est di 115o E (KRI/*F-41E) |
163 000 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 (7) |
|
||||||
Condizioni speciali |
||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso: |
||||||||
Divisione 58.4.2 Ovest |
1 448 000 |
|
||||||
Divisione 58.4.2 a est di 55o E |
1 080 000 |
|
|
|
|||||||
TAC |
80 |
|
|
|
|||||||
TAC |
1 600 (8) |
|
|
|
|||||||
TAC |
360 |
|
|
|
|||||||
TAC |
50 |
|
|
|
|||||||
TAC |
120 |
|
|
|
|||||||
TAC |
2 500 (9) |
|
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
a) |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72o15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53o25'S; |
b) |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74oE; |
c) |
procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52o40'S e del meridiano di longitudine 76oE; |
d) |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52oS; |
e) |
procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51oS con il meridiano di longitudine 74o30'E; e |
f) |
procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(2) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
(3) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2009 e alla pesca con nasse dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
(4) Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79o20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato IX).
(5) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
(6) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
(7) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
(8) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
(9) TAC per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009.
ALLEGATO IF
OCEANO ATLANTICO SUDORIENTALE
Zona della SEAFO
Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
200 |
|
|
|
|||||||
TAC |
200 |
|
|
|
|||||||
TAC |
200 |
|
|
|
|||||||
TAC |
260 |
|
|
|
|||||||
TAC |
100 |
|
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0o E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20oS, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28oS e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
ALLEGATO II
ALLEGATO II A
SFORZO DI PESCA NELL'AMBITO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NELLE ZONE CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId E NELLE ACQUE CE DELLE ZONE CIEM IIa E Vb
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi comunitarie che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nelle zone CIEM IIIa, IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e Vb. |
1.2. |
Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza complessiva inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Lo Stato membro interessato valuta lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2009 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare l'evoluzione dello sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo. |
2. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
«gruppo di sforzo»: un'unità di gestione di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito; esso è caratterizzato da un raggruppamento di attrezzi definito al punto 4 e da una zona definita al punto 3; |
b) |
«periodo di gestione 2009»: il periodo tra il 1o febbraio 2009 e il 31 gennaio 2010; |
c) |
«attrezzo regolamentato»: ogni attrezzo menzionato al punto 4; |
d) |
«attrezzo non regolamentato»: ogni attrezzo non menzionato al punto 4. |
3. Zone geografiche
Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:
a) |
Kattegat; |
b) |
|
c) |
zona CIEM VIIa; |
d) |
zona CIEM VIa e acque CE della zona CIEM Vb. |
4. Attrezzi regolamentati
Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca (attrezzi regolamentati):
reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione:
TR1 |
pari o superiore a 100 mm; |
TR2 |
pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm; |
TR3 |
pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm; |
sfogliare aventi maglie di dimensione:
BT1 |
pari o superiore a 80 mm; |
BT 2 |
pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm; |
reti da imbrocco e reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli (GN1);
tramagli (GT1);
palangari (LL1).
5. Calcolo dello sforzo di pesca
Lo sforzo di pesca è dato dal prodotto della capacità e dell'attività di una nave da pesca. Lo sforzo di pesca messo in atto da un gruppo di navi in una zona determinata è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona in questione.
La capacità di una nave è misurata in chilowatt e corrisponde alla sua potenza motrice ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2930/86. Tale valore deve essere identico al valore notificato al registro della flotta peschereccia comunitaria dallo Stato membro di cui la nave considerata batte bandiera.
L'attività di una nave è misurata in giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 3. Si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova in una delle zone geografiche di cui al punto 3 ed è fuori dal porto. Il momento a partire dal quale viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi, a condizione che esso determini l'inizio del periodo in modo coerente per ciascun raggruppamento di attrezzi nel corso di un periodo di gestione determinato. Qualora una nave si trovi più volte nella stessa zona nel corso di un periodo di 24 ore, tale presenza è calcolata come un unico giorno.
LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
6. Sforzo di pesca massimo consentito
6.1. |
Lo sforzo di pesca massimo consentito, per gruppo di sforzo e per Stato membro, con riguardo al periodo di gestione 2009 figura nell'appendice 1. |
6.2. |
I livelli massimi di sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato dal presente allegato. |
7. Variazione dello sforzo di pesca massimo consentito di cui al punto 6.1
7.1. |
Quando uno Stato membro ha aumentato lo sforzo di pesca in relazione alle attività di pesca di una o più navi che utilizzano un attrezzo altamente selettivo conformemente al regolamento (CE) n. …/2008, articolo 13, paragrafo 2, lettera a) o praticano attività di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b), c) o d) del medesimo regolamento per compensare gli adeguamenti dello sforzo di pesca che sarebbero stati applicati a tali navi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4 del medesimo regolamento, lo sforzo di pesca massimo è aumentato per i gruppi di sforzo cui l'attività di tali navi appartiene nella misura necessaria a compensare l'adeguamento dello sforzo per tale attività. |
7.2. |
Quando si procede a un trasferimento di sforzo fra due Stati membri ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, lo sforzo di pesca massimo consentito corrispondente è adattato per il gruppo o i gruppi di sforzo cedenti e riceventi interessati dallo scambio. Quando lo Stato membro ricevente non dispone di un gruppo di sforzo corrispondente, lo sforzo trasferito viene attribuito ad uno o più nuovi gruppi di sforzo. Lo sforzo massimo consentito per questi nuovi gruppi è pari allo sforzo ricevuto. |
7.3. |
Lo sforzo di pesca massimo consentito è adattato in funzione delle ridistribuzioni e/o detrazioni effettuate in virtù dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93. |
7.4. |
Quando uno Stato membro ha ricostituito lo sforzo conformemente al regolamento (CE) n. .../2008, articolo 16, paragrafo 2 lo sforzo di pesca massimo consentito è aumentato dello sforzo di pesca necessario nei gruppi di sforzo in cui il contingente di pesca recuperato sarà pescato, e lo sforzo di pesca massimo consentito dello Stato membro che ha restituito il contingente di pesca è ridotto nei suoi gruppi di sforzo in misura corrispondente alla diminuzione dei contingenti disponibili per la pesca registrata da detti gruppi di sforzo, a meno che lo Stato membro che restituisce il contingente non abbia utilizzato lo sforzo corrispondente per determinare i valori di riferimento. |
7.5. |
Quando si procede a un trasferimento di sforzo fra due gruppi di sforzo in uno stesso Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3 o dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. .../2008, lo sforzo di pesca massimo consentito del gruppo di sforzo cedente e quello del gruppo di sforzo ricevente sono adattati di conseguenza. |
7.6. |
Le modifiche della composizione dei gruppi di sforzo decise dalla Commissione sulla base dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. .../2008 possono includere adeguamenti dello sforzo di pesca massimo consentito. Tali adeguamenti non possono andare oltre quanto è necessario per tener conto delle modifiche apportate alla composizione dei gruppi di sforzo. |
8. Attribuzione dello sforzo di pesca
8.1. |
Gli Stati membri regolano l'attività delle loro navi ripartendo tra di esse lo sforzo di pesca disponibile. |
8.2. |
Qualora lo ritenga opportuno per rafforzare l'attuazione sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro non autorizza la pesca con un attrezzo regolamentato in alcune delle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte di una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
8.3. |
Gli Stati membri possono stabilire a loro discrezione periodi di gestione ai fini della ripartizione dell'insieme o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o fra i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può ripartire lo sforzo tra le navi o i gruppi di navi. |
8.4. |
Quando uno Stato membro autorizza le navi a trovarsi in una zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto indicato al punto 5. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
9. Regola generale
9.1. |
Lo sforzo di pesca messo in atto da una nave da pesca comunitaria è imputato dallo Stato membro di cui la nave batte bandiera allo sforzo di pesca massimo consentito per il gruppo di sforzo di tale Stato membro se:
|
9.2. |
Quando una nave passa per una o più zone nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato. |
10. Notifica degli attrezzi da pesca
10.1. |
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare nel corso di detto periodo. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 3 con nessuno degli attrezzi regolamentati di cui al punto 4. |
10.2. |
L'uso di più di un attrezzo da pesca nel corso di una bordata deve essere preventivamente autorizzato dallo Stato membro di bandiera. Una volta concessa l'autorizzazione, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso della bordata in questione è imputato simultaneamente allo sforzo di pesca massimo consentito per ciascuno degli attrezzi considerati. Per gli attrezzi appartenenti allo stesso gruppo di sforzo, lo sforzo di pesca messo in atto nel corso della bordata in questione è imputato solo a un attrezzo da pesca. |
10.3. |
Una nave che intenda combinare l'uso di uno o più attrezzi regolamentati con altri attrezzi da pesca non è soggetta ad alcuna restrizione di utilizzo quanto agli attrezzi non regolamentati nelle zone per cui dispone di un permesso di pesca speciale o di una licenza di pesca. La nave in questione deve notificare anticipatamente quando intende utilizzare l'attrezzo o gli attrezzi regolamentati. In assenza di tale notifica, la totalità dello sforzo messo in atto dalla nave è imputata allo sforzo di pesca massimo consentito del gruppo di sforzo cui appartengono l'attrezzo o gli attrezzi regolamentati. |
11. Esenzioni
11.1. |
Uno Stato membro può non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave che transita per una zona determinata a condizione che tale nave non abbia un permesso di pesca per operare nella zona o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione di transitare nella medesima. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2847/93. |
11.2. |
Uno Stato membro può non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave che conduca attività diverse dalla pesca purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca il permesso di pesca speciale e la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. |
11.3. |
Uno Stato membro può decidere di non imputare allo sforzo di pesca massimo consentito l'attività di una nave che, benché presente nella zona, non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Nel mese che segue tale decisione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione e fornisce la prova dell'emergenza affrontata. |
SORVEGLIANZA DELLO SFORZO DI PESCA MESSO IN ATTO
12. Gestione del consumo dello sforzo
12.1. |
Gli Stati membri regolano l'attività delle loro navi sorvegliando lo sforzo di pesca e adottando le misure necessarie, come l'imposizione di un divieto di pesca per un gruppo di sforzo determinato, al fine di garantire che nessuno sforzo di pesca massimo consentito venga superato. |
12.2. |
Le navi che utilizzano attrezzi appartenenti ai raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4 e operano in una zona di cui al punto 3 devono detenere un permesso di pesca speciale per tale zona rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
12.3. |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia esaurito lo sforzo cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 3, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati o riceva una quota di sforzo supplementare. |
13. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
13.1. |
Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo un attrezzo regolamentato e operano in una zona cui si applica il presente allegato. Per «zona di pesca» di cui alle presenti disposizioni si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone a), b), c) e d) menzionate al punto 3 del presente allegato e, ai fini della gestione della sogliola e della passera, la zona CIEM IV. Oltre ai mezzi di comunicazione di cui all'articolo 19 quater del suddetto regolamento, possono essere utilizzati altri mezzi elettronici sicuri. L'obbligo di comunicare informazioni di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 1 del suddetto regolamento si considera soddisfatto dalle navi che utilizzano l'SCP o un giornale di bordo elettronico ai sensi del regolamento (CE) n. 1077/2008. |
13.2. |
Gli Stati membri possono attuare, di concerto con gli Stati membri interessati dalle attività di pesca delle loro navi, misure di controllo alternative al fine di garantire il rispetto degli obblighi di dichiarazione dello sforzo di pesca. Tali misure sono efficaci e trasparenti quanto gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19 quater, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e sono notificate alla Commissione prima di essere attuate. |
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
14. Raccolta dei dati
Gli Stati membri registrano su supporto informatico la ripartizione e l'utilizzo dello sforzo di pesca per gruppo di sforzo.
15. Trasmissione dei dati
15.1. |
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi nel corso del mese precedente e dei mesi anteriori, servendosi del modello di relazione di cui all'appendice 2. |
15.2. |
I dati vengono trasmessi a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. Una volta che la trasmissione dei dati nell'ambito del Fisheries Data Exchange System (o qualsiasi altro sistema di dati adottato dalla Commissione) sarà divenuta operativa, gli Stati membri trasmetteranno a questo sistema, prima del 15 di ogni mese, i dati relativi allo sforzo messo in atto fino al termine del mese precedente. La Commissione informerà gli Stati membri in merito alla data a partire dalla quale il sistema sarà utilizzato per le trasmissioni di dati con almeno due mesi di anticipo rispetto alla prima scadenza prevista. La prima dichiarazione dello sforzo di pesca da inviare al sistema riguarderà lo sforzo messo in atto a partire dal 1o febbraio 2009. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati relativi allo sforzo di pesca messo in atto dalle loro navi da pesca nel mese di gennaio 2009. |
15.3. |
Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 14 è possibile adottare un nuovo formato o una nuova frequenza di comunicazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
15.4. |
Per quanto concerne l'elenco delle navi titolari di un permesso di pesca speciale ai sensi del regolamento (CE) n. …/2008, articolo 14, paragrafo 2, possono essere adottati un formato e un obbligo specifico di comunicazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
15.5. |
Per quanto concerne le variazioni dello sforzo di pesca massimo consentito di cui al punto 7, possono essere adottati un formato e un obbligo specifico di comunicazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Allegato II A — Appendice 1
Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni
Zona: cfr. punto 3 |
Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4 |
DK |
DE |
SE |
(a) |
TR1 |
212 768 |
3 854 |
16 609 |
TR2 |
2 070 883 |
16 611 |
887 399 |
|
TR3 |
427 760 |
0 |
55 853 |
|
BT1 |
0 |
0 |
0 |
|
BT2 |
0 |
0 |
0 |
|
GN1 |
101 048 |
27 454 |
13 155 |
|
GT1 |
18 684 |
0 |
22 130 |
|
LL1 |
140 |
0 |
25 339 |
Zona: cfr. punto 3 |
Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4 |
BE |
DK |
DE |
FR |
IE |
NL |
SE |
UK |
(b) |
TR1 |
498 |
6 911 144 |
2 226 533 |
2 553 909 |
261 |
405 985 |
286 779 |
10 295 134 |
TR2 |
318 363 |
6 061 661 |
600 089 |
11 117 483 |
18 801 |
1 062 247 |
1 536 025 |
8 165 956 |
|
TR3 |
0 |
3 920 732 |
3 501 |
107 041 |
0 |
15 886 |
263 772 |
5 824 |
|
BT1 |
1 368 632 |
1 316 589 |
29 822 |
0 |
0 |
1 365 348 |
0 |
1 739 759 |
|
BT2 |
6 468 447 |
106 658 |
1 893 044 |
829 504 |
0 |
33 633 978 |
0 |
5 970 903 |
|
GN1 |
126 850 |
1 962 340 |
227 773 |
222 598 |
0 |
147 373 |
80 781 |
549 863 |
|
GT1 |
0 |
198 783 |
516 |
2 374 073 |
0 |
0 |
53 078 |
11 027 |
|
LL1 |
0 |
44 283 |
0 |
71 448 |
0 |
0 |
110 468 |
97 687 |
Zona: cfr. punto 3 |
Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4 |
BE |
FR |
IE |
UK |
(c) |
TR1 |
0 |
184 952 |
79 246 |
805 253 |
TR2 |
26 622 |
735 |
1 120 977 |
2 602 936 |
|
TR3 |
0 |
0 |
9 646 |
1 588 |
|
BT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BT2 |
1 505 253 |
0 |
507 923 |
0 |
|
GN1 |
0 |
210 |
24 713 |
4 412 |
|
GT1 |
0 |
0 |
0 |
158 |
|
LL1 |
0 |
0 |
62 |
52 067 |
Zona: cfr. punto 3 |
Attrezzo regolamentato: cfr. punto 4 |
BE |
DE |
ES |
FR |
IE |
UK |
(d) |
TR1 |
0 |
25 075 |
590 583 |
3 398 102 |
310 005 |
2 398 481 |
TR2 |
442 |
0 |
0 |
5 881 |
481 938 |
3 899 614 |
|
TR3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 327 |
29 844 |
|
BT1 |
0 |
0 |
0 |
506 |
0 |
117 544 |
|
BT2 |
10 361 |
0 |
0 |
11 692 |
3 914 |
0 |
|
GN1 |
0 |
35 531 |
13 836 |
96 903 |
6 400 |
162 857 |
|
GT1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 946 |
145 |
|
LL1 |
0 |
0 |
1 402 142 |
54 917 |
1 013 |
532 228 |
Allegato II A — Appendice 2
Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati
Paese |
Attrezzo |
Zona |
Anno |
Mese |
Dichiarazione globale |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
— |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è immatricolata |
||
|
3 |
— |
Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR1 TR2 TR3 BT1 BT2 GN1 GT1 LL1 |
||
|
8 |
S |
Una delle zone seguenti: 03AS 02A0407D 07A 06A |
||
|
4 |
— |
Anno del mese al quale si riferisce la dichiarazione |
||
|
2 |
— |
Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 01 e 12) |
||
|
13 |
D |
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, dal 1o gennaio dell'anno (4) alla fine del mese (5) |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO II B
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIc E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE
1. Ambito di applicazione
Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle zone VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2009 indica il periodo dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.
2. Definizione di giornate di presenza in una zona
Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.
3. Attrezzi da pesca
Ai fini del presente allegato si applica il seguente raggruppamento di attrezzi da pesca:
— |
reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm e reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo. |
ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
4.1. |
Le navi che utilizzano attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 e operano nelle zone di cui al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
4.2. |
Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con nessuno degli attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.3. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 12 o 13 del presente allegato. |
5. Limitazioni dell'attività
Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo un attrezzo del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.
6. Eccezioni
Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona, ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATA ALLE NAVI
7. Numero massimo di giorni
7.1. |
Nel periodo di gestione 2009 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo un attrezzo del raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I. |
7.2. |
Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, nel periodo di gestione 2009 si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
|
7.3. |
Nel periodo di gestione 2009 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché il totale di chilowatt-giorni corrispondente al raggruppamento e alla condizione speciale sia rispettato. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto al raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 3 e alla condizione speciale. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate. |
7.4. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi da pesca e la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3. |
8. Periodi di gestione
8.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario. |
8.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a discrezione dello Stato membro interessato. Quando uno Stato membro autorizza le navi a trovarsi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto indicato al punto 2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
8.3. |
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo dedicato a tali attività sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci. |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
9.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica con a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano tali attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.1 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
9.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il raggruppamento di attrezzi da pesca e per la condizione speciale di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
9.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
9.4. |
Nel periodo di gestione 2009 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che continuano a far parte della flotta e che hanno diritto ad utilizzare gli attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e a beneficiare della condizione speciale, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4. |
9.5. |
L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione sulla base di precedenti definizioni di raggruppamenti di attrezzi da pesca è rivalutato sulla base del raggruppamento di cui al punto 3. Gli eventuali giorni aggiuntivi così ottenuti rimangono assegnati nel 2009. |
10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata
10.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2009 e il 31 gennaio 2010) in cui una nave può trovarsi nella zona con a bordo attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (1) e nel regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) per i programmi nazionali. Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa. |
10.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione. |
10.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
10.4. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma. |
11. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni
11.1. |
Se ad una nave viene concesso un numero illimitato di giorni in quanto essa soddisfa le condizioni speciali di cui al punto 7.2, lettere a) e b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2009, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo. |
11.2. |
La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi. |
11.3. |
Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali. Tabella I Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca
|
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
12. Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro
12.1. |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, per le quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice, espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia comunitaria. |
12.2. |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
12.3. |
Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con attrezzi del raggruppamento di attrezzi da pesca e durante lo stesso periodo di gestione. |
12.4. |
Il trasferimento di giornate è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 7.2. |
12.5. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati fogli elettronici secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
13. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.3, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.
UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
14. Notifica degli attrezzi da pesca
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con alcun attrezzo del raggruppamento di cui al punto 3.
15. Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati
Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro raggruppamento di attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica, nessuno degli attrezzi da pesca del raggruppamento di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.
TRANSITO
16. Transito
Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
17. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
18. Registrazione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:
a) |
entrata e uscita dal porto; |
b) |
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse. |
19. Controlli incrociati
Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
20. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.
21. Trasmissione dei dati
21.1. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 20 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. |
21.2. |
Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 20 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati
Paese |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Zona di pesca |
Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
|||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (3) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
n/p |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
n/p |
Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |
||
|
1 |
S |
Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIB. |
||
|
2 |
S |
Indicazione delle condizioni speciali a)-b) di cui al punto 7.2 dell'allegato IIB eventualmente applicabili. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIB. |
||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
(3) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO II C
SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento al periodo di gestione 2009 indica il periodo dal 1o febbraio 2009 al 31 gennaio 2010. |
1.2. |
Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:
|
2. Definizione di giornate di presenza nella zona
Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.
3. Attrezzi da pesca
Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:
a) |
sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm; |
b) |
reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm. |
ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA
4. Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca
4.1. |
Le navi che utilizzano i tipi di attrezzi da pesca indicati al punto 3 e operano nelle zone definite al punto 1 devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. |
4.2. |
Uno Stato membro non può autorizzare la pesca con attrezzi appartenenti a un raggruppamento di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o 2008 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt. |
4.3. |
Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca svolta utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo. |
4.4. |
Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o 12 del presente allegato. |
5. Limitazioni dell'attività
Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.
6. Eccezioni
Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona, ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.
NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI
7. Numero massimo di giorni
7.1. |
Nel periodo di gestione 2009 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la propria bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I. |
7.2. |
Nel periodo di gestione 2009 il numero di giorni in mare in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia, se alla nave viene attribuito uno sforzo massimo relativo alla sola presenza nelle zone di cui all'allegato IIA, essa rispetta lo sforzo massimo così fissato. |
7.3. |
Nel periodo di gestione 2009 uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Con tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui alla stessa tabella, purché il numero complessivo di chilowatt-giorni corrispondente a tale raggruppamento sia rispettato. Per un raggruppamento specifico di attrezzi da pesca, il numero complessivo di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a tale raggruppamento specifico. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se le disposizioni del presente punto non fossero applicate. |
7.4. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
Sulla base di tale descrizione la Commissione può autorizzare lo Stato membro a beneficiare delle disposizioni di cui al punto 7.3. |
8. Periodi di gestione
8.1. |
Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili. |
8.2. |
Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Quando uno Stato membro autorizza le navi a trovarsi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto indicato al punto 2. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
8.3. |
In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni. |
9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca
9.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo uno degli attrezzi di cui al punto 3, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute a decorrere dal 1o gennaio 2004 conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2003 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare. |
9.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presentano alla Commissione una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per ciascun raggruppamento di attrezzi da pesca, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
|
9.3. |
Sulla base di tale domanda la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2 per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
9.4. |
Nel periodo di gestione 2009 gli Stati membri possono riassegnare tali numeri aggiuntivi di giorni in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta ed hanno diritto al pertinente raggruppamento di attrezzi da pesca, applicando mutatis mutandis le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4. |
9.5. |
L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2009. |
10. Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata
10.1. |
La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2009 e il 31 gennaio 2010) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 199/2008 e (CE) n. 665/2008 per i programmi nazionali. Gli osservatori non dipendono dal proprietario della nave e non fanno parte dell'equipaggio della stessa. |
10.2. |
Gli Stati membri che intendono beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 presentano alla Commissione per approvazione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione. |
10.3. |
Sulla base di tale descrizione e previa consultazione del CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e gli attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
10.4. |
Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di copertura di osservazione approvato in passato dalla Commissione, esso la informa di tale intenzione quattro settimane prima dell'inizio del periodo a cui si applica il programma. |
Tabella I
Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca
Attrezzo punto 3 |
Denominazione Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 |
Manica occidentale |
3.a |
Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm |
192 |
3.b |
Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm |
192 |
SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA
11. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di uno Stato membro
11.1. |
Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è stata autorizzata, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia comunitaria. |
11.2. |
Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. |
11.3. |
Il trasferimento di giornate di cui al punto 11.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione. |
11.4. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
12. Trasferimento di giornate tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 4.2, 4.4, 6 e 11. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.
UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
13. Notifica degli attrezzi da pesca
Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l'attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nella zona di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.
14. Attività diverse dalla pesca
In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso e la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.
TRANSITO
15. Transito
Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA
16. Comunicazioni sullo sforzo di pesca
Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail fissati all'articolo 19 quater del regolamento (CE) n. 2847/93.
17. Registrazione dei dati
Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:
a) |
entrata e uscita dal porto; |
b) |
ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse. |
18. Controlli incrociati
Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.
19. Misure di controllo alternative
Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 16, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.
20. Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi
Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.
21. Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 16, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.
22. Stivaggio separato
Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.
23. Pesatura
23.1. |
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati prima della vendita. Le bilance usate per la pesatura devono essere omologate dalle competenti autorità nazionali. |
23.2. |
Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. |
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
24. Raccolta dei dati
Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.
25. Trasmissione dei dati
25.1. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri. |
25.2. |
Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 24 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Tabella II
Modello per la trasmissione dei dati
Paese |
CFR |
Marcatura esterna |
Durata del periodo di gestione |
Zona di pesca |
Attrezzi notificati |
Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati |
Giorni ammissibili per attrezzo notificato |
Giorni di utilizzo per attrezzo notificato |
Trasferimento di giorni |
||||||||||||
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
N. 1 |
N. 2 |
N. 3 |
… |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(7) |
(7) |
(7) |
(7) |
(8) |
(8) |
(8) |
(8) |
(9) |
(9) |
(9) |
(9) |
(10) |
Tabella III
Formato dei dati
Nome del campo |
Numero massimo di caratteri/cifre |
Allineamento (1) S(inistra)/D(estra) |
Definizione e osservazioni |
||
|
3 |
n/p |
Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante. |
||
|
12 |
n/p |
Numero del registro della flotta comunitaria. Numero unico di identificazione di una nave. Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra. |
||
|
14 |
S |
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione. |
||
|
2 |
S |
Durata del periodo di gestione espressa in mesi. |
||
|
1 |
S |
Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC. |
||
|
5 |
S |
Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIC (a o b). |
||
|
2 |
S |
Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta dei raggruppamenti di attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati. |
||
|
3 |
S |
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un raggruppamento di attrezzi corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIC. |
||
|
4 |
S |
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti». |
(1) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
ALLEGATO II D
POSSIBILITÀ DI PESCA E SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIIa E IV E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIa
1. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. |
2. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui al punto 7.3 del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008. |
3. |
Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona»:
|
4. |
Ogni Stato membro interessato tiene una banca dati contenente, per quanto riguarda le zone CIEM IIIa e IV e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:
|
5. |
Le attività di pesca sperimentali collegate all'abbondanza di cicerello non iniziano anteriormente al 1o aprile 2009 e non si protraggono oltre il 6 maggio 2009. |
Il massimale totale dello sforzo di pesca consentito nel 2009 nell'ambito della pesca sperimentale collegata all'abbondanza di cicerello è determinato sulla base dello sforzo di pesca totale messo in atto dai pescherecci comunitari nel 2007 stabilito conformemente al punto 4 ed è ripartito tra gli Stati membri in conformità dei contingenti assegnati per tale TAC.
6. |
I TAC e i contingenti per il cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e del CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2008, in conformità delle seguenti norme nonché di altri elementi pertinenti contenuti nei pareri scientifici: Il TAC per le acque della CE situate nelle zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della seguente funzione:
N1 è la stima in tempo reale del gruppo di età 1 espressa in miliardi risultante dalle attività di pesca sperimentali nel 2009; il TAC è espresso in 1 000 t; Wobs è il peso medio osservato per il gruppo di età 1 durante la pesca sperimentale; Wm (3,8 g) è il peso medio a lungo termine del gruppo di età 1. |
7. |
Se dai calcoli di cui al punto 6 risulta un TAC superiore a 400 000 tonnellate, il TAC è fissato a 400 000 tonnellate. |
8. |
La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1o agosto 2009 al 31 dicembre 2009. |
ALLEGATO III
MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE
Parte A
Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat
1. Pesca dell'aringa nelle acque CE della zona CIEM IIa
È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella zona CIEM IIa (acque CE) nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.
2. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat
In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.
3. Pesca con sistemi elettrici nelle zone CIEM IVc e IVb
3.1. |
In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle zone CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia che collega le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:
|
3.2. |
Nel 2009 si applicano le seguenti misure:
|
4. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli nella zona CIEM IV
4.1. |
È vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
|
4.2. |
La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di monitorare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura. |
5. Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella zona CIEM VI
È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
Punto n. |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
57o00'N |
15o00'O |
2 |
57o00'N |
14o00'O |
3 |
56o30'N |
14o00'O |
4 |
56o30'N |
15o00'O |
Tuttavia, la deroga riguardante i palangari non si applica in quella parte delle zone di cui al presente punto che si sovrappone alla zona definita al punto 13.1 come North West Rockall.
5 bis. Selettività relativa al merluzzo bianco nel Mare del Nord e nello Skagerrak
5bis. 1. |
Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2009 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti la loro bandiera che operano nel Mare del Nord e nello Skagerrak e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali pescherecci in conformità delle condizioni di cui ai seguenti punti da 5 bis. 2. a 5 bis. 6. |
5 bis. 2. |
Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 5 bis. 1. in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2009 e li comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2009. |
5 bis. 3. |
Se alla fine di uno dei primi tre trimestri del 2009 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure intese ad assicurare che i suoi pescherecci di cui al punto 5 bis. 1. apportino ai loro attrezzi da pesca impiegati modifiche tecniche che consentano una riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo. |
5 bis. 4. |
Entro un mese dalla fine del trimestre in cui è stato superato il quantitativo indicativo, gli Stati membri informano la Commissione delle misure di cui al punto 5 bis. 3., evidenziando le modifiche tecniche che saranno apportate agli attrezzi e ai pescherecci interessati, col corredo delle prove a sostegno del probabile effetto sulle quote di cattura del merluzzo bianco. |
5 bis. 5. |
Se il contingente di merluzzo bianco di uno Stato membro è stato utilizzato costantemente fino a un livello del 90 % prima del 15 novembre 2009, è fatto obbligo a tutti i pescherecci di tale Stato membro di cui al punto 5 bis. 1. che usano attrezzi con maglie di dimensioni non inferiori a 80 mm, ad eccezione dei pescherecci che usano sciabiche danesi, di usare per il resto dell'anno gli attrezzi da pesca descritti nell'appendice 4 del presente allegato o qualsiasi altro attrezzo le cui caratteristiche tecniche si traducano in quote di cattura analoghe di merluzzo bianco, confermate dallo CSTEP, o, per i pescherecci che praticano la pesca dello scampo, una griglia di selezione come descritta nell'appendice 3 del presente allegato o qualsiasi altro attrezzo con possibilità di fuga equivalenti comprovate. |
5 bis. 6. |
In deroga al punto 5 bis. 5., gli Stati membri possono anche applicare le misure di cui a tale punto ai singoli pescherecci o a gruppi di pescherecci che prima del 15 novembre 2009 hanno usato il 90 % della parte del contingente nazionale di merluzzo bianco che era loro stato reso disponibile conformemente al metodo nazionale di assegnazione delle possibilità di pesca. |
5 bis. 7. |
In deroga ai punti 5 bis. 3. e 5 bis. 5., gli Stati membri possono anche applicare le misure di cui a tali punti ai singoli pescherecci o a gruppi di pescherecci ai quali era stata resa disponibile parte del contingente di merluzzo bianco conformemente al metodo nazionale di assegnazione delle possibilità di pesca. |
5 ter. Divieto di selezione qualitativa nel Mare del Nord e nello Skagerrak
5 ter. 1. |
Tutte le specie soggette a contingenti catturate nell'ambito di operazioni di pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalle disposizioni della legislazione comunitaria sulla pesca che stabiliscono misure tecniche, di controllo e di conservazione e in particolare dal presente regolamento e dai regolamenti (CE) n. 2371/2002, (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 850/98 e relative misure di attuazione. |
5 ter. 2. |
Gli Stati membri provvedono ad adottare misure analoghe a quelle di cui al punto 5 ter. 1 nella Manica orientale |
5 quater. Fermi in tempo reale nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale
5 quater. 1. |
Fatta salva la possibilità di prendere misure di emergenza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2371/2002, Gli Stati membri possono, se è stato constatato un grave rischio per la conservazione di determinate specie o zone di pesca nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, anche nei casi in cui occorre evitare concentrazioni elevate di una specie minacciata e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili alla specie o zona di pesca interessata, prendere misure di conservazione più rigorose di quelle previste dalla legislazione comunitaria per le acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. |
5 quater. 2. |
Le misure di cui al punto 5 quater. 1.:
L'estensione geografica delle zone di pesca interessate è chiaramente definita. |
5 quater. 3. |
Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione, gli altri Stati membri e il Consiglio consultivo regionale interessato delle misure adottate ai sensi del punto 5 quater. 1., inviando una copia di tali misure corredata di un promemoria esplicativo. Le misure sono applicabili solo se nel promemoria esplicativo viene presentata una motivazione sufficiente che dimostri che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 5 quater. 1. In mancanza di una siffatta motivazione, la Commissione può in qualunque momento chiedere allo Stato membro di annullare o modificare la misura con effetto immediato. |
5 quinquies. Selettività relativa al merluzzo bianco nella Manica orientale
5 quinquies. 1. |
Gli Stati membri prendono provvedimenti al fine di distribuire nell'arco del 2009 l'uso dei contingenti di merluzzo bianco da parte di pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella Manica orientale e che usano reti a strascico, sciabiche danesi e analoghi attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare e di limitare i rigetti di merluzzo bianco da parte di tali pescherecci, in conformità delle condizioni di cui ai seguenti punti da 5 quinquies. 2. a 5 quinquies. 6. |
5 quinquies. 2. |
Gli Stati membri adeguano l'uso degli attrezzi di cui al punto 5 quinquies. 1. in funzione dell'utilizzazione dei loro contingenti di merluzzo bianco. A tal fine gli Stati membri definiscono quantitativi indicativi di utilizzo dei loro contingenti di merluzzo bianco entro la fine di ciascun trimestre del 2009 e li comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2009. |
5 quinquies. 3. |
Se alla fine del secondo o del terzo trimestre del 2009 l'utilizzazione del contingente di merluzzo bianco supera di oltre il 10 % il quantitativo indicativo, lo Stato membro in questione adotta misure, compresi i fermi in tempo reale, intese ad assicurare che i pescherecci di cui al punto 5 quinquies. 1., battenti la sua bandiera, evitino le catture accessorie di merluzzo bianco e catturino specie non soggette a contingentamento in misura sufficiente affinché sia rispettato il quantitativo indicativo di utilizzo del contingente di merluzzo bianco alla fine del trimestre successivo. |
5 quinquies. 4. |
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri informano quest'ultima delle misure di cui al punto 5 quinquies. 3. |
6. Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella zona CIEM VI e restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM VII
Questo punto si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m dalla data di applicazione del presente regolamento e agli altri pescherecci dal 1o aprile 2009
6.1. Zona CIEM VIa
i) |
Fino al 31 dicembre 2009 è vietata ogni attività di pesca in qualsiasi punto della parte della divisione CIEM VIa situata a est o a sud delle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
|
(ii) |
Fino al 31 dicembre 2009, le navi presenti in qualsiasi posizione della zona di cui al punto i) provvedono affinché qualsiasi attrezzo detenuto a bordo sia fissato e riposto nella stiva in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93. |
6.2. Zone CIEM VIIf e VIIg
Dal 1o febbraio 2009 al 31 marzo 2009 è vietata ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.
6.3. In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono autorizzate le attività di pesca con l'impiego di reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili, sciabiche e ciancioli da riva nonché nasse nelle zone e nei periodi specificati purché:
i) |
non siano tenuti a bordo o impiegati attrezzi di pesca diversi dalle reti costiere fisse assicurate con pali, draghe da pettinidi, draghe da mitili e nasse; e |
ii) |
non sia tenuto a bordo, sbarcato o portato a riva pesce diverso dal salmone, dai molluschi e dai crostacei. |
6.4. In deroga ai punti 6.1 e 6.2, sono autorizzate le attività di pesca nelle zone ivi indicate con l'impiego di reti con maglie inferiori a 55 mm purché:
i) |
non siano tenute a bordo reti con maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm; e |
ii) |
non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine. |
6.5. In deroga al punto 6.1, è autorizzata la pesca dello scampo purché:
i) |
l'attrezzo da pesca autorizzato comprenda una griglia di selezione in conformità delle lettere b), c), d) ed e) dell'appendice 2 del presente allegato o un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'appendice 5 del presente allegato, e |
ii) |
almeno il 30 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da scampi e |
iii) |
non più del 10 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano, e |
iv) |
l'attrezzo da pesca sia fabbricato con una maglia di dimensione minima pari a 80 mm |
La deroga non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:
|
59o05'N, 06o45'O |
|
59o30'N, 06o00'O |
|
59o40'N, 05o00'W |
|
60o00'N, 04o00'W |
|
59o30'N, 04o00'W |
|
59o05'N, 06o45'W |
6.6. In deroga al punto 6.1 è autorizzata la pesca con reti da traino, ciancioli a strascico o attrezzi simili purché
i) |
tutte le reti a bordo dei pescherecci siano fabbricate con una maglia di dimensione minima pari a 120 mm per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m e pari a 110 mm per tutti gli altri pescherecci; |
ii) |
non più del 30 %, in peso, delle catture detenute a bordo sia costituito da un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino e/o merlano; |
iii) |
qualora il merluzzo carbonaro rappresenti meno del 90 % delle catture detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'appendice 5 del presente allegato e |
iv) |
qualora la lunghezza fuori tutto del peschereccio sia superiore o pari a 15 m, a prescindere dalla quantità di catture di merluzzo carbonaro detenute a bordo, l'attrezzo da pesca utilizzato comprenda un pannello a maglie quadrate quale descritto nell'appendice 6 del presente allegato. |
6.7. Presenza di osservatori nella zona CIEM VI a
Ciascuno Stato membro interessato istituisce un programma relativo ad osservatori a bordo nel 2009 per il prelievo di campioni delle catture e dei rigetti dei pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 6.5 e 6.6. I programmi di osservazione sono svolti a prescindere dagli obblighi imposti dalla regolamento della Commissione n. 665/2008 (1) e sono intesi a valutare le catture e i rigetti di merluzzo bianco, eglefino e merlano con un indice di esattezza non inferiore al 20 %.
Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull'ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno 2009. Una relazione finale riguardante il 2009 sarà presentata entro il 1o febbraio 2010.
6.8. Esperimenti per ridurre le catture di pesce bianco durante la pesca alo scampo.
Nella zona di cui al punto 6.1 gli Stati membri interessati, al fine di individuare metodi di pesca allo scampo che abbiano le minime ripercussioni possibili sul pesce bianco, effettuano nel 2009 prove ed esperimenti durante la pesca allo scampo
— |
riguardo a una griglia selettiva in conformità dell'appendice 2 del presente allegato e |
— |
riguardo a una finestra a maglia quadrata in conformità dei punti 1 e 3 dell'appendice 5 inserita nel pannello superiore del sacco in modo da terminare a non più di 6 metri di distanza dalla sagola di chiusura. |
Gli Stati membri interessati presentano i risultati delle prove e degli esperimenti alla Commissione non oltre il30 settembre 2009.
7. Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella zona VIa
7.1. |
Nel periodo dal 1o marzo al 31 maggio 2009 le condizioni speciali di cui al presente punto si applicano nelle parti della zona VIa delimitate dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:
|
7.2. |
Quando una nave entra nella zona definita al punto 7.1, il comandante annota nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di entrata. |
7.3. |
Quando una nave esce dalla zona definita al punto 7.1, il comandante annota nel giornale di bordo la data, l'ora e il luogo di uscita. |
7.4. |
Nelle due zone definite al punto 7.1 è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca. Una volta raggiunto tale quantitativo, la nave:
|
7.5. |
Oltre ai compiti ad essi spettanti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2347/2002, gli osservatori di cui allo stesso articolo assegnati a navi presenti in una delle zone indicate al punto 7.1 devono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, misurare i pesci presenti nei campioni e stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Gli Stati membri stabiliscono protocolli di campionamento particolareggiati e procedono al raffronto dei risultati previa consultazione del CSTEP. |
8. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda
8.1. |
Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2009 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca dotati di ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:
|
8.2. |
In deroga al punto 8.1, nella zona e nel periodo ivi indicati:
Inoltre l'uso delle reti da traino selettive è consentito anche all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:
|
8.3. |
Si applicano le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002. |
9. Uso di reti da imbrocco nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k, VIII, IX, X e XII
9.1. |
Ai fini del presente punto, per «reti da imbrocco» e «reti da posta impiglianti» si intendono attrezzi costituiti da un'unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano imbroccati o impigliati nelle loro maglie. |
9.2. |
Ai fini del presente punto, per «tramagli» si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica relinga e mantenute verticalmente in acqua. |
9.3. |
Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, e XII a est di 27o O e a decorrere dal 1o ottobre 2009 nelle zone CIEM VIII, IX, X. |
9.4. |
In deroga al punto 9.3 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
Questa deroga non si applica tuttavia nella zona di regolamentazione NEAFC. |
9.5. |
Solo uno dei tipi di attrezzi di cui ai punti 9.4.a) e 9.4.b) può trovarsi a bordo della nave in un dato momento. Per consentire la sostituzione delle reti perse o danneggiate, le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. Tutti gli attrezzi devono essere marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (3). |
9.6. |
Tutte le navi che utilizzano reti da imbrocco o reti da posta impiglianti nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII a est di 27o O e, dal 1o ottobre 2009, nelle zone CIEM VIII, IX e X devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale per reti fisse rilasciato dallo Stato membro di bandiera. |
9.7. |
Il comandante di una nave titolare di un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo della nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze. Per quanto riguarda le navi che beneficiano della deroga di cui al punto 9.4, lettera c), almeno il 15 % delle partenze è sottoposto a ispezione. |
9.8. |
I servizi navali o altre autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle zone CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII a est di 27o O e, dal 1o ottobre 2009, nelle zone CIEM VIII, IX e X nelle seguenti situazioni:
|
9.9. |
Il comandante di una nave titolare di un permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo, durante ogni bordata di pesca, le seguenti informazioni:
|
9.10. |
Le navi operanti in virtù del permesso per reti fisse di cui al punto 9.6 sono autorizzate a sbarcare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002. |
9.11. |
I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al punto 9.4.b) non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.
|
9.12. |
La Commissione può decidere, previa consultazione dello CSTEP, di escludere talune attività di pesca, nelle zone CIEM VIII, IX e X, dall'applicazione dei punti da 9.1 a 9.11, qualora le informazioni fornite dagli Stati membri mostrino che dette attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti. |
10. Riduzione dei rigetti di merlano nel Mare del Nord
10.1. |
Al fine di ridurre di almeno il 30 % i rigetti di merlano, nel 2009 gli Stati membri effettuano nel Mare del Nord le prove e gli esperimenti necessari in vista dell'adeguamento tecnico delle reti da traino, delle sciabiche danesi e di attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm. |
10.2. |
Entro il 31 agosto 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle prove e degli esperimenti di cui al punto 10.1. |
10.3. |
Sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio decide gli adeguamenti tecnici atti a ridurre i rigetti di merlano in linea con l'obiettivo di cui al punto 10.1. |
11. Riduzione dei rigetti di merluzzo bianco nel Mare del Nord
11.1. |
Gli Stati membri cui è stato assegnato un contingente di merluzzo bianco effettuano, nel 2009, prove delle misure tecniche applicabili agli attrezzi da traino al fine di ricondurre a una percentuale non superiore al 10 % il numero di esemplari di tale specie che vengono catturati e riversati in mare. |
11.2. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle prove di cui al punto 11.1 anteriormente al 31 dicembre 2009. |
12. Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna
12.1. |
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (4), è consentito l'esercizio della pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di una finestra a maglie quadrate conformemente all'appendice 3 del presente allegato. |
12.2. |
Per la pesca nella zona VIII a e b è consentito l'impiego di una griglia di selezione e dei relativi fissaggi all'imboccatura del sacco e/o di un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm nella parte inferiore dell'avansacco all'imboccatura del sacco. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 6 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 e dell'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 494/2002 non si applicano relativamente alla parte della rete da traino in cui sono inseriti questi dispositivi di selezione. |
13. Restrizioni per la pesca del granatiere nella zona CIEM IIIa
In deroga al regolamento (CE) n. 2015/2006, non è autorizzata la pesca diretta del granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa che si svolgano le consultazioni fra la Comunità europea e la Norvegia.
14. Sforzo di pesca per le specie di acque profonde
In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2009 si applicano le seguenti disposizioni.
14.1. |
Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nel cui ambito vengono catturate e conservate a bordo, per ogni anno civile, oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette a un permesso di pesca per acque profonde. |
14.2. |
È comunque vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione disponga di un permesso di pesca per acque profonde. |
15. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde
15.1. |
È vietato l'esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84: Montagne marine di Hecate:
Montagne marine di Faraday:
Parte della dorsale di Reykyanes:
Montagne marine di Altair:
Montagne marine di Antialtair:
Hatton Bank:
North West Rockall:
South-West Rockall (Empress of Britain Bank)
Logachev Mound:
West Rockall Mound:
|
15.2. |
È vietato l'esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84: Belgica Mound Province:
Hovland Mound Province:
Porcupine Bank nord-occidentale Zona I:
Porcupine Bank nord-occidentale Zona II:
Porcupine Bank sud-occidentale:
|
15.3. |
Tutte le navi pelagiche che pescano nelle zone di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono essere iscritte in un elenco di navi autorizzate e devono ottenere e conservare a bordo un permesso di pesca speciale. Tale permesso riporta tutte le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1627/94 e deve essere notificato in conformità di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2943/95 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94. Le navi iscritte nell'elenco delle navi autorizzate recano a bordo esclusivamente attrezzi pelagici. |
15.4. |
Le navi pelagiche che intendono pescare in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono comunicare al CCP irlandese, con 4 ore di anticipo, l'intenzione di entrare in tale zona, indicando contestualmente i quantitativi detenuti a bordo. |
15.5. |
Le navi pelagiche operanti in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono essere munite, quando si trovano in tale zona, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e pienamente conforme al regolamento (CE) n. 2244/2003. |
15.6. |
Le navi pelagiche operanti in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono inviare rapporti VMS ogni ora. |
15.7. |
Le navi pelagiche che hanno terminato la pesca in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 devono comunicare al CCP irlandese che stanno lasciando tale zona, indicando contestualmente i quantitativi detenuti a bordo. |
15.8. |
Le pesca di specie pelagiche in una zona di protezione dei coralli di cui al punto 15.2 è limitata all'utilizzo, o alla detenzione a bordo, di reti con maglie di dimensione compresa fra 16 mm e 31 mm oppure tra 32 mm e 54 mm. |
15.9. |
È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84: El Cachucho:
In deroga al divieto di cui al primo comma, le navi che hanno svolto nel 2006, 2007 e 2008 attività di pesca della musdea (Phycis blennoides) con palangari possono ottenere dalle autorità responsabili della pesca un permesso di pesca speciale che consente loro di continuare tale attività di pesca nella zona a sud di 44o00.00' N. Tutte le navi che hanno ottenuto tale permesso di pesca speciale sono munite, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, operativo, pienamente funzionante e conforme al regolamento (CE) n. 2244/2003 quando pescano nella zona di El Cachucho. |
16. Taglia minima per la vongola verace
In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima per la vongola verace (Ruditapes philippinarum) è di 35 mm.
17. Condizioni applicabili a talune attività di pesca con nasse nella zona IXa (Galizia occidentale)
In deroga al divieto di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata nelle zone geografiche e nel periodo di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.
18. Condizioni applicabili alla pesca all'aringa nella zona VIa (Butt of Lewis)
Le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 850/98 non si applicano nel 2009.
PARTE B
Tutte le acque comunitarie
19. Condizioni per la reimmissione in acqua della razza bavosa, della razza ondulata, della razza bianca e dello squadro
È vietato detenere a bordo la razza bavosa nelle acque comunitarie delle zone IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX e X, la razza ondulata e la razza bianca nelle acque comunitarie delle zone VI, VII, VIII, IX e X e lo squadro in tutte le acque comunitarie. Le catture delle specie suddette devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.
Le catture di spinarolo effettuate in mancanza di un contingente o una volta esaurito il contingente devono essere rilasciate rapidamente e per quanto possibile indenni.
I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che contribuiscano, previa consultazione dello CSTEP, ad agevolare il rilascio rapido e sicuro delle specie suddette.
PARTE C
Atlantico centro-orientale
20. Taglia minima per il polpo
La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella zona COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale FAO) è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma sono immediatamente rigettati in mare.
PARTE D
Pacifico orientale
21. Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)
21.1. |
La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è vietata dal 1o agosto all'28 settembre 2009, o dal 10 novembre 2009 al 31 dicembre 2010, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
21.2. |
Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1o luglio 2009, il periodo di divieto per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri dotate di reti da circuizione devono sospendere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione. |
21.3. |
Le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC tengono a bordo e quindi sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata. |
21.4. |
La pesca di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora praticata da pescherecci con reti a circuizione è vietata dal 29 settembre al 29 ottobre 2009 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
PARTE E
Pacifico orientale e centro-occidentale
22. Misure speciali per il Pacifico orientale e centro-occidentale
Nel Pacifico orientale e centro-occidentale le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, indenni, tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono incoraggiati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.
23. Misure specifiche per le tartarughe marine finite nella rete o rimaste impigliate
Nel Pacifico orientale e centro-occidentale si applicano le seguenti misure specifiche:
a) |
se una tartaruga marina è avvistata nella rete, occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo; |
b) |
se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete va interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non va ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua; |
c) |
se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua; |
d) |
va fatto divieto alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare; |
e) |
è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi; |
f) |
è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati. |
PARTE F
Atlantico nord-orientale
24. Misure speciali per la pesca allo scorfano nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II
Le seguenti misure si applicano alla pesca dello scorfano (Sebastes mentella) nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II:
a) |
la pesca diretta dello scorfano è autorizzata solo nel periodo tra il 15 agosto e il 15 novembre 2009 per le navi che hanno praticato precedentemente la pesca allo scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC; |
b) |
la Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera; |
c) |
in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2791/1999 del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili nella zona della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (5), i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca trasmettono resoconti di cattura giornalieri; |
d) |
oltre alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2791/1999, l'autorizzazione della pesca allo scorfano è valida soltanto se i resoconti comunicati dai pescherecci a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento sono trasmessi al segretariato della NEAFC a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso; |
e) |
i pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture conservate a bordo; |
f) |
gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM. |
(1) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
(2) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.
(3) GU L 56 del 2.3.2005, pag. 8.
(4) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.
(5) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 1.
Allegato III — Appendice 1
ATTREZZI TRAINATI: Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
Specie: |
Forcelle di dimensioni delle maglie (mm) |
|||||||
< 16 |
16-31 |
32-69 |
35-69 |
70-89 (5) |
≥ 90 |
|||
Percentuale minima di specie bersaglio |
||||||||
50 % (6) |
50 % (6) |
20 % (6) |
50 % (6) |
20 % (6) |
20 % (7) |
30 % (8) |
nessuna |
|
Cicerello (Ammodytidae) (3) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Cicerello (Ammodytidae) (4) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Melù (Micromesistius poutassou) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Tracina drago (Trachinus draco) (1) |
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x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Molluschi (eccetto Sepia) (1) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Aguglia (Belone belone) (1) |
|
x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (1) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Argentina (Argentina spp.) |
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x |
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x |
x |
x |
x |
x |
Spratto (Sprattus sprattus) |
|
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
Anguilla (Anguilla anguilla) |
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) |
|
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x |
x |
x |
x |
x |
x |
Sgombro (Scomber spp.) |
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|
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x |
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x |
x |
Sugarello (Trachurus spp.) |
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x |
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|
x |
x |
Aringa (Clupea harengus) |
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x |
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x |
x |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
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x |
x |
x |
Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) |
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x |
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x |
x |
Merlano (Merlangius merlangus) |
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x |
x |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
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x |
x |
Tutti gli altri organismi marini |
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x |
(1) Solamente all'interno di quattro miglia dalle linee di base.
(2) Quattro miglia al di fuori dalle linee di base.
(3) Dal 1o marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1o marzo al 31 luglio nel Kattegat.
(4) Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.
(5) Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all'appendice 2 del presente allegato.
(6) Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.
(7) Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, limanda, merluzzo carbonaro, scampo e astice.
(8) Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.
Allegato III — Appendice 2
Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm
a) |
La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco è di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle relinghe. |
b) |
La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele al suo asse longitudinale. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo. |
c) |
La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino. |
d) |
Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia. |
e) |
È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa. ![]() Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata. |
Allegato III — Appendice 3
Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel Golfo di Guascogna
a) |
Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate Finestra a maglie quadrate di 100 mm (apertura del diametro interno), situata all'estremità posteriore della parte conica di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm. La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Essa deve essere unica. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni. |
b) |
Collocazione della finestra La finestra è inserita al centro del pannello superiore, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco. Essa termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino. |
c) |
Dimensioni della finestra La finestra ha una lunghezza minima di 2 metri e una larghezza minima di 1 metro. |
d) |
Pezza di rete della finestra Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm. |
e) |
Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a losanga È consentito fissare sui quattro lati della finestra una relinga di diametro non superiore a 12 mm. La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima. Il numero di maglie a losanga del pannello superiore fissato sul lato più corto della finestra (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) deve essere come minimo pari al numero delle maglie a losanga fissate sul lato longitudinale della finestra diviso per 0,7. |
f) |
Altri L'inserimento della finestra nella rete da traino è illustrato nella figura seguente. |
Allegato III — Appendice 4
Caratteristiche della rete da traino a maglie larghe
L'attrezzo deve essere progettato per ridurre le catture di merluzzo bianco a livelli bassi, pur trattenendo altro lattario quale eglefino e merlano, rispetto alle tradizionali reti da traino per la pesca del lattario. Ai fini del presente allegato, per rete da traino a maglie larghe si intende una rete fabbricata conformemente alle caratteristiche descritte qui di seguito:
1. |
il primo letto (fissato alla lima da piombi), l'ala superiore e l'ala inferiore devono avere una lunghezza minima di due maglie. Per queste sezioni di rete la lunghezza di ogni singola maglia, tirata, deve essere di almeno 240 cm; |
2. |
ciascuna maglia del primo pannello superiore (fissato sulla relinga) e del secondo letto deve essere di almeno 80 cm. Ciascuna maglia del secondo pannello superiore e del terzo letto inferiore deve essere di almeno 20 cm. |
Allegato III — Appendice 5
1. |
Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La dimensione delle maglie è pari o superiore a 120 mm. La finestra ha una lunghezza minima di 3 m. |
2. |
Collocazione della finestra La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco. Essa termina a non più di 12 m di distanza dalla sagola di chiusura. |
3. |
Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a losanga Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale della finestra e la relinga adiacente. La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto della finestra è di tre maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 80 mm e di due maglie a losanga e una maglia quadrata quando le maglie del sacco sono di dimensione pari a 120 mm, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati. |
Allegato III — Appendice 6
Finestra a maglie quadrate per navi di lunghezza inferiore a 15 metri
1. Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate
La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Il filo utilizzato è filo ritorto semplice. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La dimensione delle maglie è pari o superiore a 110 mm. La finestra ha una lunghezza minima di 3 m.
2. Collocazione della finestra
La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco. Essa termina a non più di 12 m di distanza dalla sagola di chiusura.
3. Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a losanga
Non ci sono più di due maglie a losanga aperte tra il lato longitudinale della finestra e la relinga adiacente. La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a losanga, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima. Il rapporto di intreccio tra le maglie a losanga del pannello superiore del sacco e il lato più corto della finestra è di due maglie a losanga e una maglia quadrata, salvo per i bordi della finestra su entrambi i lati.
ALLEGATO IV
PARTE I
Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62o00' N |
93 |
DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 |
69 |
Specie demersali, a nord di 62o00' N |
80 |
FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 |
50 |
|
Sgombro, a sud di 62o00' N, pesca con ciancioli |
11 |
DE: 1 (1), DK: 2653, FR: 253, NL: 153 |
non pertinente |
|
Sgombro, a sud di 62o00' N, pesca al traino |
19 |
|
non pertinente |
|
Sgombro, a nord di 62o00' N, pesca con ciancioli |
11 (2) |
DK: 11 |
non pertinente |
|
Specie industriali, a sud di 62o00' N |
480 |
DK: 450, UK: 30 |
150 |
|
Acque delle Isole Færøer |
Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer |
26 |
BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 |
13 |
Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62o28' N e ad est di 6o30' O |
8 (3) |
|
4 |
|
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61o20' N e 62o00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base. |
70 |
BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 |
26 |
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61o30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60o30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60o30' N, 7o00' O e 60o00' N, 6o00' O. |
70 |
DE: 8 (4), FR: 1256, UK: 01 |
20 (5) |
|
|
Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco. |
70 |
|
222 |
Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di quattro unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù». |
36 |
DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 |
20 |
|
Pesca con palangari |
10 |
UK: 10 |
6 |
|
Pesca dello sgombro |
12 |
DK: 12 |
12 |
|
Pesca dell'aringa a nord di 61o N |
21 |
DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 |
21 |
PARTE II
Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di licenze |
Numero massimo di navi presenti allo stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62o00' N |
20 |
20 |
Isole Færøer |
Sgombro, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56o 30' N) |
14 |
14 |
Aringa, a nord di 62o00' N |
21 |
21 |
|
Aringa, IIIa |
4 |
4 |
|
Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56o30' N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù) |
15 |
15 |
|
Molva e brosmio |
20 |
10 |
|
Melù, II, VIa (a nord di 56o30' N), VIb, VII (a ovest di 12o00' O) |
20 |
20 |
|
Molva azzurra |
16 |
16 |
|
Venezuela |
Lutiani (6) (acque della Guiana francese) |
41 |
pm |
Squali (acque della Guiana francese) |
4 |
pm |
PARTE III
ichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2
(1) Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.
(2) Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62o00' N.
(3) Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
(4) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti nello stesso momento.
(5) Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
(6) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.
Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.
Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
ALLEGATO V
GIORNALE DI BORDO DA COMPILARE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE
PARTE I
Informazioni da registrare nel giornale di bordo
Le navi che praticano attività di pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.
Dopo ogni operazione di pesca:
1.1. |
i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo; |
1.2. |
la data e l'ora dell'operazione di pesca; |
1.3. |
la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture; |
1.4. |
il metodo di pesca utilizzato. |
Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
2.1. |
l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»; |
2.2. |
i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo; |
2.3. |
il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo; |
2.4. |
l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco. |
Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
3.1. |
il nome del porto; |
3.2. |
i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo. |
Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
4.1. |
la data e l'ora della comunicazione; |
4.2. |
il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»; |
4.3. |
nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio. |
PARTE II
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE
1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:
1.1. |
Ogniqualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:
|
1.2. |
Ogniqualvolta una nave termina una bordata di pesca (6) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:
|
1.3. |
Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:
|
1.4. |
Ogniqualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:
|
2. Forma delle comunicazioni
Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:
— |
il testo «VRONT» va inserito nella riga dell'oggetto del messaggio; |
— |
ciascun dato va inserito su una riga distinta; |
— |
i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio. |
Esempio (con dati fittizi):
SR |
|
AD |
XEU |
SQ |
1 |
TM |
COE |
RC |
IRCS |
TN |
1 |
NA |
ESEMPIO DI NOME DI NAVE |
IR |
NOR |
XR |
PO 12345 |
LT |
+65.321 |
LO |
-21.123 |
RA |
04A. |
OB |
COD 100 HAD 300 |
DA |
20051004 |
MA |
ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE |
TI |
1315 |
ER |
|
3. Schema di comunicazione
3.1. |
Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2. |
3.2. |
Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima. |
3.3. |
Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).
Esempio (con i dati summenzionati) //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER// Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:
|
4. Nome della stazione radio
Nome della stazione radio |
Indicativo di chiamata della stazione radio |
Lyngby |
OXZ |
Land's End |
GLD |
Valentia |
EJK |
Malin Head |
EJM |
Torshavn |
OXJ |
Bergen |
LGN |
Farsund |
LGZ |
Florø |
LGL |
Rogaland |
LGQ |
Tjøme |
LGT |
Ålesund |
LGA |
Ørlandet |
LFO |
Bodø |
LPG |
Svalbard |
LGS |
Stockholm Radio |
STOCKHOLM RADIO |
Turku |
OFK |
5. Codice per la comunicazione delle specie
Berici (Beryx spp.) |
ALF |
Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) |
PLA |
Acciuga (Engraulis encrasicholus) |
ANE |
Rane pescatrici (Lophius spp.) |
MNZ |
Argentina (Argentina silus) |
ARG |
Pesce castagna (Brama brama) |
POA |
Squalo elefante (Cetorinhus maximus) |
BSK |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
BSF |
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
BLI |
Melù (Micromesistius poutassou) |
WHB |
Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) |
BOB |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
COD |
Gamberetto grigio (Crangon crangon) |
CSH |
Calamari (Loligo spp.) |
SQC |
Spinarolo (Squalus acanthias) |
DGS |
Musdee (Phycis spp.) |
FOR |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
GHL |
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
HAD |
Nasello (Merluccius merluccius) |
HKE |
Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
HAL |
Aringa (Clupea harengus) |
HER |
Sugarello (Trachurus trachurus) |
HOM |
Molva (Molva molva) |
LIN |
Sgombro (Scomber Scombrus) |
MAC |
Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) |
LEZ |
Gamberello boreale (Pandalus borealis) |
PRA |
Scampo (Nephrops norvegicus) |
NEP |
Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) |
NOP |
Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) |
ORY |
Altri |
OTH |
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
PLE |
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
POL |
Smeriglio (Lamma nasus) |
POR |
Scorfani (Sebastes spp.) |
RED |
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
SBR |
Granatiere (Coryphaenoides rupestris) |
RNG |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
POK |
Salmone atlantico (Salmo Salar) |
SAL |
Cicerelli (Ammodytes spp.) |
SAN |
Sardina (Sardina pilchardus) |
PIL |
Squali (Selachii, Pleurotremata) |
SKH |
Mazzancolle (Penaeidae) |
PEZ |
Spratto (Sprattus sprattus) |
SPR |
Totani (Illex spp.) |
SQX |
Tonni (Thunnidae) |
TUN |
Brosmio (Brosme brosme) |
USK |
Merlano (Merlangus merlangus) |
WHG |
Limanda (Limanda ferruginea) |
YEL |
6. Codici da utilizzare per la zona pertinente
02A. |
Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia |
02B. |
Divisione CIEM IIb — Spitzberg e isola degli Orsi |
03A. |
Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat |
03B. |
Divisione CIEM IIIb |
03C. |
Divisione CIEM IIIc |
03D. |
Divisione CIEM IIId — Mar Baltico |
04A. |
Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale |
04B. |
Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale |
04C. |
Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale |
05A. |
Divisione CIEM Va — Fondali dell'Islanda |
05B. |
Divisione CIEM Vb — Fondali delle isole Færøer |
06A. |
Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord |
06B. |
Divisione CIEM VIb — Rockall |
07A. |
Divisione CIEM VIIa — Mare d'Irlanda |
07B. |
Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell'Irlanda |
07C. |
Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank |
07D. |
Divisione CIEM VIId — Manica orientale |
07E. |
Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale |
07F. |
Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol |
07G. |
Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale |
07H. |
Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale |
07J. |
Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — est |
07K. |
Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — ovest |
08A. |
Divisione CIEM VIIIa — Golfo di Guascogna — nord |
08B. |
Divisione CIEM VIIIb — Golfo di Guascogna — centro |
08C. |
Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud |
08D. |
Divisione CIEM VIIId — Acque al largo del Golfo di Guascogna |
08E. |
Divisione CIEM VIIIe — Acque occidentali del Golfo di Guascogna |
09A. |
Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est |
09B. |
Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest |
14A. |
Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale |
14B. |
Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale |
7. |
Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni.
|
(1) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
(2) o = obbligatorio.
(3) f = facoltativo.
(4) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(5) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(6) Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.
(7) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(8) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(9) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(10) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(11) LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con 3 cifre dopo il punto.
(12) Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.
(13) Facoltativo per la nave ricevente.
ALLEGATO VII
ALLEGATO 1
Mappa delle sottozone geografiche GFCM (GSA)
ALLEGATO 2
TABELLA DELLE SOTTOZONE GEOGRAFICHE GFCM (GSA)
SOTTOZONA FAO |
DIVISIONI STATISTICHE FAO |
GSA (9a sessione SAC) |
GSA (2007) |
||||||
OCCIDENTALE |
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CENTRALE |
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ORIENTALE |
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MAR NERO |
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|||||||
|
|
|
ALLEGATO 3
Coordinate geografiche delle sottozone geografiche GFCM (GSA)
GSA |
LIMITI |
1 |
Costa 36o N 5o 36’ O 36o N 3o 20’ O 36o 05’ N 3o 20’ O 36o 05’ N 2o 40’ O 36o N 2o 40’ O 36o N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o O 37o 36’ N 1o O |
2 |
36o 05’ N 3o 20’ O 36o 05’ N 2o 40’ O 35o 45’ N 3o 20’ O 35o 45’ N 2o 40’ O |
3 |
Costa 36o N 5o 36’ O 35o 49’ N 5o 36’ O 36o N 3o 20’ O 35o 45’ N 3o 20’ O 35o 45’ N 2o 40’ O 36o N 2o 40’ O 36o N 1o 13’ O confine Marocco-Algeria |
4 |
Costa 36o N 1o 13’ O 36o N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o 30’ O 36o 30’ N 1o O 37o N 1o O 37o N 0o 30’ E 38o N 0o 30’ E 38o N 8o 30’ E confine Algeria-Tunisia confine Marocco-Algeria |
5 |
38o N 0o 30’ E 39o 30’ N 0o 30’ E 39o 30’ N 1o 30’ O 40o N 1o 30’ E 40o N 2o E 40o 30’ N 2o E 40o 30’ N 6o E 38o N 6o E |
6 |
Costa 37o 36’ N 1o O 37o N 1o O 37o N 0o 30’ E 39o 30’ N 0o 30’ E 39o 30’ N 1o 30’ O 40o N 1o 30’ E 40o N 2o E 40o 30’ N 2o E 40o 30’ N 6o E 42o 30’ N 6o E 42o 30’ N 3o 09’ E |
7 |
Costa 42o 30’ N 3o 09’ E 42o 30’ N 6o E 42o 30’ N 7o 30’ E confine Francia-Italia |
8 |
42o 30’ N 6o E 42o 30’ N 7o 30’ E 43o 15’ N 7o 30’ E 43o 15’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 6o E |
9 |
Costa confine Francia-Italia 43o 15’ N 7o 30’ E 43o 15’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 9o 45’ E 41o 18’ N 13o E |
10 |
Costa (compresa la Sicilia settentrionale) 41o 18’ N 13o E 41o 18’ N 11o E 38o N 11o E 38o N 12o 30’ E |
11 |
41o 18’ N 6o E 41o 18’ N 11o E 38o 30’ N 11o E 38o 30’ N 8o 30’ E 38o N 8o 30’ E 38o N 6o E |
12 |
Costa confine Algeria-Tunisia 38o N 8o 30’ E 38o 30’ N 8o 30’ E 38o 30’ N 11o E 38o N 11o E 37o N 12o E 37o N 11o 04’E |
13 |
Costa 37o N 11o 04’E 37o N 12o E 35o N 13o 30’ E 35o N 11o E |
14 |
Costa 35o N 11o E 35o N 15o 18’ E confine Tunisia-Libia |
15 |
36o 30’ N 13o 30’ E 35o N 13o 30’E 35o N 15o 18’ E 36o 30’ N 15o 18’ E |
16 |
Costa 38o N 12o 30’ E 38o N 11o E 37o N 12o E 35o N 13o 30’ E 36o 30’ N 13o 30’ E 36o 30’ N 15o 18’ E 37o N 15o 18’ E |
17 |
Costa 41o 55’ N 15o 08’ E confine Croazia-Montenegro |
18 |
Coste (entrambi i lati) 41o 55’ N 15o 08’ E 40o 04’ N 18o 29’ E confine Croazia-Montenegro confine Albania-Grecia |
19 |
Costa (compresa la Sicilia orientale) 40o 04’ N 18o 29’ E 37o N 15o 18’ E 35o N 15o 18’ E 35o N 19o 10’ E 39o 58’ N 19o 10’ E |
20 |
Costa Confine Albania-Grecia 39o 58’ N 19o 10’ E 35o N 19o 10’ E 35o N 23o E 36o 30’ N 23o E |
21 |
Costa confine Tunisia-Libia 35o N 15o 18’ E 35o N 23o E 34o N 23o E 34o N 25o 09’ E confine Libia-Egitto |
22 |
Costa 36o 30’ N 23o E 36o N 23o E 36o N 26o 30’ E 34o N 26o 30’ E 34o N 29o E 36o 43’ N 29o E |
23 |
36o N 23o E 36o N 26o 30’ E 34o N 26o 30’ E 34o N 23o E |
24 |
Costa 36o 43’ N 29o E 34o N 29o E 34o N 32o E 35o 47’ N 32o E 35o 47’ N 35o E confine Turchia-Siria |
25 |
35o 47’ N 32o E 34o N 32o E 34o N 35o E 35o 47’ N 35o E |
26 |
Costa confine Libia-Egitto 34o N 25o 09’ E 34o N 34o 13’ E confine Egitto-Striscia di Gaza |
27 |
Costa confine Egitto-Striscia di Gaza 34o N 34o 13’ E 34o N 35o E 35o 47’ N 35o E confine Turchia-Siria |
28 |
MAR DI MARMARA divisione FAO 37.4.1 |
29 |
MAR NERO divisione FAO 37.4.2 |
30 |
MAR D'AZOV divisione FAO 37.4.3 |
ALLEGATO VIII
Compito 1 della CGPM — Unità operative
ALLEGATO IX
PARTE I
Moduli di controllo dello Stato di approdo
MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1
PARTE A: da compilare con inchiostro nero a cura del comandante della nave
Nome della nave: |
Numero IMO (1): |
Indicativo di chiamata: |
Stato di bandiera: |
||||||
Indirizzo e-mail: |
Numero di telefono: |
Numero di fax: |
Numero Inmarsat: |
||||||
Porto di sbarco o di trasbordo: |
Ora prevista di arrivo: |
||||||||
|
Data: |
Ora UTC: |
|||||||
Catture totali a bordo — tutte le zone |
Catture da sbarcare (2) |
||||||||
Specie (3) |
Prodotto (4) |
Zona di cattura |
Fattore di conversione |
Peso del prodotto (kg) |
Peso del prodotto (kg) |
||||
ZC NEAFC (Sottozone e divisioni CIEM) |
ZR NAFO (Sottodivisione) |
Altre zone |
PARTE B: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di bandiera
Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No». |
ZC NEAFC |
ZR NAFO |
|||||||
Sì |
No |
Sì |
No |
||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Convalida dello Stato di bandiera: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |
|||||||||
Nome e titolo |
Data: |
Firma: |
Timbro ufficiale: |
PARTE C: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di approdo
Nome dello Stato di approdo: |
Autorizzazione: |
Data: |
Firma: |
Timbro ufficiale: |
|
Sì No: |
|
|
|
MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 2
PARTE A: da compilare a cura del comandante della nave. È necessario compilare un modulo distinto per ciascuna nave cedente. Si prega di scrivere con inchiostro nero.
Nome della nave: |
Numero IMO (6): |
Indicativo di chiamata |
Stato di bandiera: |
||||||||||
Indirizzo e-mail: |
Numero di telefono: |
Numero di fax: |
Numero Inmarsat: |
||||||||||
Porto di sbarco o di trasbordo: |
Ora prevista di arrivo: |
||||||||||||
|
Data: |
Ora UTC: |
|||||||||||
Informazione sulle catture per le navi cedenti (5) |
|||||||||||||
Nome della nave: |
Numero IMO (6) |
Indicativo di chiamata: |
Stato di bandiera: |
||||||||||
Catture totali a bordo — tutte le zone |
Catture da sbarcare (7) |
||||||||||||
Specie (8) |
Prodotto (9) |
Zona di cattura |
Fattore di conversione |
Peso del prodotto (kg) |
Peso del prodotto (kg) |
||||||||
ZC NEAFC (Sottozone e divisioni CIEM) |
ZR NAFO (Sottodivisioni) |
Altre zone |
PARTE B: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di bandiera
Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No». |
ZC NEAFC |
ZR NAFO |
|||||||
Sì |
No |
Sì |
No |
||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
Convalida dello Stato di bandiera: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. |
|||||||||
Nome e titolo |
Data: |
Firma: |
Timbro ufficiale: |
PARTE C: per esclusivo uso ufficiale — da compilare a cura dello Stato di approdo
Nome dello Stato di approdo: |
Autorizzazione: |
Data: |
Firma: |
Timbro ufficiale: |
|
Sì No |
|
|
|
PARTE II
RELAZIONE SULL'ISPEZIONE DELLO STATO DI APPRODO (PSC 3) (10)
Relazione sull'ispezione dello Stato di approdo (PSC 3)
Si prega di scrivere con inchiostro nero.
A. RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE
Sbarco |
Sì |
No |
Trasbordo |
Sì |
No |
||
Stato di approdo |
Porto di sbarco o di trasbordo |
||||||
Nome della nave |
Stato di bandiera |
Numero IMO |
Indicativo di chiamata internazionale |
||||
Inizio dello sbarco/trasbordo |
Data |
|
|
Ora |
|||
Fine dello sbarco/trasbordo |
Data |
|
|
Ora |
B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE
Nome della nave cedente (11) |
Numero IMO (10) |
Indicativo di chiamata |
Stato di bandiera: |
B 1. catture registrate nel giornale di bordo
Specie (12) |
Zona di cattura |
Peso vivo dichiarato in kg |
Fattore di conversione utilizzato |
B 2. pesce sbarcato o trasbordato (13)
Specie (12) |
Prodotto (14) |
Zona di cattura |
Peso del prodotto sbarcato (kg) |
Fattore di conversione |
Equivalente peso vivo (kg) |
Diff. (kg) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato |
Diff. ( %) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato |
Differenza (kg) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2 |
Differenza ( %) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2 |
B 3. informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello stato di bandiera
Nome del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma, rif. NEAFC art. 23.2/NAFO art. 45.6 |
B 4. pesce detenuto a bordo
Specie (12) |
Prodotto (14) |
Zona di cattura |
Peso del prodotto in kg |
Fattore di conversione |
Peso vivo (kg) |
Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2 |
Differenza ( %) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2 |
C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE
C1. INFORMAZIONI GENERALI
Inizio dell'ispezione |
Data |
Ora |
||||||||||||||||||||||||
Fine dell'ispezione |
Data |
Ora |
||||||||||||||||||||||||
Osservazioni |
C2. ISPEZIONE DEGLI ATTREZZI IN PORTO (unicamente per la NAFO)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Numero di attrezzi controllati |
|
Data dell'ispezione degli attrezzi |
|
|||||||||||||||||||||||||
La nave ha formato oggetto di una segnalazione? |
Sì |
No |
|
In caso affermativo, compilare per intero il modulo «controllo dell'ispezione in porto» In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati figuranti nel sigillo della NAFO. |
B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti:
Numero di sigillo della NAFO |
|
Il sigillo è intatto? |
Sì |
No |
|
|||||||||||||||||||||
Tipo di attrezzo |
|
|||||||||||||||||||||||||
Accessori |
|
|||||||||||||||||||||||||
Distanza tra le barre della griglia (mm): |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tipo di maglia |
|
|||||||||||||||||||||||||
Dimensione media delle maglie (mm): |
||||||||||||||||||||||||||
Parte della rete da traino |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bracci |
|
|||||||||||||||||||||||||
Corpo |
|
|||||||||||||||||||||||||
Avansacco |
|
|||||||||||||||||||||||||
Sacco |
|
D. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE
Il sottoscritto ............., comandante della nave ............… conferma che una copia della presente relazione gli è stata consegnata in data odierna. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto del rapporto, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto. Firma: Data:. ____________ |
E. INFRAZIONI E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Infrazioni risultanti da ispezioni all'interno della ZR della NAFO |
||||||||||||||||||||||||||||
Squadra di ispezione |
Data dell'ispezione |
Divisione |
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
a) — Conferma di infrazioni constatate durante l'ispezione in mare |
||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO |
Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali |
|||||||||||||||||||||||||||
b) — Infrazioni constatate durante l'ispezione in mare e non confermate dall'ispezione in porto |
||||||||||||||||||||||||||||
Osservazioni: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
c) — Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto |
||||||||||||||||||||||||||||
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO |
Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali |
|||||||||||||||||||||||||||
INFRAZIONE CONSTATATA |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Articolo |
disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti |
|||||||||||||||||||||||||||
Osservazioni: |
||||||||||||||||||||||||||||
Nome degli ispettori |
Firma degli ispettori |
Luogo e data |
F. DISTRIBUZIONE
Copia allo Stato di bandiera |
Copia al segretario della NEAFC |
Copia al segretario esecutivo della NAFO |
(1) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.
(2) Se necessario utilizzare altri moduli.
(3) Codici FAO della specie — NEAFC Allegato V — NAFO Allegato II
(4) Presentazione del prodotto — NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV — NAFO Allegato XX (C)
(5) È necessario compilare un modulo distinto per ciascuna nave cedente.
(6) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.
(7) Se necessario utilizzare altri moduli.
(8) Codice FAO della specie — NEAFC Allegato V — NAFO Allegato II.
(9) Presentazione del prodotto — NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV — NAFO Allegato XX (C).
(10) Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno.
(11) Se necessario utilizzare altri moduli.
(12) Codice FAO della specie — NEAFC Allegato V — NAFO Allegato II.
(13) Se la nave ha partecipato a operazioni di trasbordo occorre utilizzare un modulo distinto per ciascuna nave cedente.
(14) Presentazione del prodotto — NEAFC Appendice 1 dell'Allegato IV — NAFO Allegato XX (C).
Allegato IX — Appendice
Prodotti e imballaggi
A. Codici dei tipi di prodotti
Codice |
Tipo di prodotto |
A |
Intero — congelato |
B |
Intero — congelato (cotto) |
C |
Eviscerato non decapitato — congelato |
D |
Eviscerato decapitato — congelato |
E |
Eviscerato decapitato — sezionato — congelato |
F |
Filetti senza pelle — non disossati — congelati |
G |
Filetti senza pelle — disossati — congelati |
H |
Filetti con pelle — non disossati — congelati |
I |
Filetti con pelle — disossati — congelati |
J |
Pesce salato |
K |
Pesce in salamoia |
L |
Pesce in scatola |
M |
Olio |
N |
Farina ottenuta da pesci interi |
O |
Farina ottenuta da scarti di pesce |
P |
Altro (specificare) |
B. Tipo di imballaggio
Codice |
Tipo |
CRT |
Scatole |
BOX |
Casse |
BGS |
Sacchi |
BLC |
Blocchi |
ALLEGATO X
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Squali (tutte le specie) |
Zona della Convenzione |
Tutto l'anno |
Notothenia rossii |
FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
Tutto l'anno |
Pesci a pinne |
FAO 48.1 Antartico (1) FAO 48.2 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (1) |
FAO 48.3 |
Tutto l'anno |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5 Antartico |
Dall'1.12.2008 al 30.11.2009 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3 Antartico (1) FAO 58.5.2 Antartico a est di 79o20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79o20' E (1) FAO 88.2 Antartico a nord di 65o S (1) FAO 58.6 Antartico (1) FAO 58.7 Antartico (1) |
Tutto l'anno |
Lepidonotothen squamifrons |
Tutto l'anno |
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2 Antartico |
Dall'1.12.2008 al 30.11.2009 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4 Antartico (1) all'interno della zona delimitata dalle latitudini 55o30'S e 57o20'S e dalle longitudini 25o30'W e 29o30'W |
Tutto l'anno |
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
ALLEGATO XI
LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE E ALLE CATTURE ACCESSORIE PER ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2008/2009
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t) |
Limite applicabile alle catture accessorie (t) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie |
|||||
58.4.1 |
Tutta la divisione |
Dall'1.12.2008 al 30.11.2009 |
SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: 100 SSRU E: 50 SSRU G: 60 |
210 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 33 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.2 |
Tutta la divisione |
Dall'1.12.2008al 30.11.2009 |
Totale sottozona |
70 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 20 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.3(b) |
Tutta la divisione al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale |
Dall'1.5.2009 al 31.8.2009 |
SSRU A: 30 SSRU B: 0 SSRU C: 30 SSRU D: 30 SSRU E: 30 |
120 a nord di 60o |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 80 |
Tutta la divisione: 20 |
88.1 |
Tutta la sottozona |
Dall'1.12.2008 al 31.8.2009 |
SSRU A: 0 SSRU B, C e G: 352 SSRUs D, E e F: 0 SSRU H, I e K: 1994 SSRU J e L: 354 SSRU M: 0 |
2 700 |
135 |
430 |
20 |
88.2 |
A sud di 65o S |
Dall'1.12.2008 al 31.8.2009 |
SSRU A e B: 0 SSRU C, D, F e G: 214 SSRU E: 353 |
567 (1) |
50 (1) |
90 (1) |
20 |
(1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— |
Razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp.; |
— |
Altre specie: 20 tonnellate per SSRU. |
ALLEGATO XII
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTICIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
ALLEGATO XIII
Configurazione delle reti e uso delle tecniche di pesca
Circonferenza (m) dell'apertura della rete |
Apertura verticale (m) |
Apertura orizzontale (m) |
|
|
|
Lunghezza della parte della rete e dimensione delle maglie
Parte della rete |
Lunghezza (m) |
Dimensione delle maglie (mm) |
1a parte della rete |
|
|
2a parte della rete |
|
|
3a parte della rete |
|
|
….. |
|
|
….. |
|
|
Parte della rete finale (sacco della rete da traino) |
|
|
Fornire uno schema di ciascuna configurazione della rete utilizzata
|
Uso di tecniche di pesca multipli (1): Sì No
|
Tecnica di pesca |
Durata di utilizzo prevista (in %) |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
… |
|
|
|
|
Totale 100 % |
Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (2): Sì No
|
Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i tipi di pesca:
|
|
(1) In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra: ________________
(2) In caso affermativo, fornire il progetto del dispositivo:
ALLEGATO XIV
PARTE I
Dichiarazione SEAFO di trasbordo
DICHIARAZIONE DI TRASBORDO
1. Regola generale
In caso di trasbordo, il comandante della nave da pesca annota i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ricevente.
2. Procedura per la compilazione
a) |
Le annotazioni sulla dichiarazione di trasbordo devono essere leggibili e indelebili. |
b) |
Nessuna annotazione sulla dichiarazione di trasbordo deve poter essere cancellata o modificata. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e sostituita da una nuova annotazione siglata dal comandante o dal mandatario. |
c) |
Per ogni operazione di trasbordo va compilata una dichiarazione di trasbordo. |
d) |
Tutte le pagine della dichiarazione di trasbordo devono essere firmate dal comandante. |
3. Responsabilità del comandante per quanto concerne la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo
Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei quantitativi stimati indicati nella dichiarazione di trasbordo. Le copie della dichiarazione di trasbordo devono essere conservate per un anno.
4. Informazioni da fornire
Le stime dei quantitativi trasbordati devono essere indicate nel modulo della dichiarazione SEAFO di trasbordo, come specificato nelle note a piè di pagina dello stesso, per ciascuna specie e bordata.
5. Procedura di trasmissione
a) |
In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di uno Stato parte contraente o immatricolata in uno Stato parte contraente, la prima copia della dichiarazione di trasbordo è consegnata al comandante della nave ricevente. L'originale di detto documento è consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità dello Stato parte contraente di cui la nave batte bandiera o in cui è immatricolata, entro 48 ore dal completamento delle operazioni di sbarco o dall'arrivo in porto. |
b) |
In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di una parte non contraente, il documento originale è al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alla parte contraente di cui la nave da pesca batte bandiera o in cui è immatricolata. |
c) |
Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare, entro i termini stabiliti, l'originale delle dichiarazioni di trasbordo alle autorità dello Stato parte contraente di cui la nave batte bandiera o in cui è immatricolata, i dati richiesti per le dichiarazioni sono trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo. |
I dati sono trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.
Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato a un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o trasmesso con qualsiasi altro metodo.
Il comandante provvede affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio siano trasmesse per iscritto alle autorità competenti.
PARTE II
Orientamenti relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi con bandierine («tori lines») per far fuggire gli uccelli marini
1. |
I presenti orientamenti sono finalizzati a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi con bandierine da utilizzarsi con i palangari. Nonostante gli orientamenti siano relativamente espliciti, si incoraggia a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione dei cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi, che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti. |
2. Configurazione dei cavi con bandierine
2.1. |
Si raccomanda di utilizzare cavi di 150 metri di lunghezza. Il diametro della sezione del cavo in acqua può essere superiore a quello del cavo al di fuori dell'acqua. Ciò permette di aumentare la resistenza e quindi di limitare la lunghezza del cavo, oltre a tenere conto della velocità di posa e del tempo che le esche impiegano a immergersi. La sezione al di sopra dell'acqua deve essere di corda fine (ad esempio, con un diametro di circa 3 mm) e di colore vivo, come rosso o arancione. |
2.2. |
La sezione del cavo al di sopra dell'acqua deve essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento. |
2.3. |
Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che si aggrovigli. |
2.4. |
Le bandierine devono essere di un materiale brillante, che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano), essere appese a un tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo ed essere appena al di sopra del livello dell'acqua. |
2.5. |
La distanza tra una bandierina e l'altra non deve superare 5-7 metri. Idealmente le bandierine dovrebbero essere disposte a coppie. |
2.6. |
Ciascuna coppia di bandierine deve essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace il fissaggio al cavo. |
2.7. |
Il numero di bandierine deve essere in funzione della velocità di posa della nave (più è ridotta la velocità di posa e più bandierine sono necessarie). Tre paia sono adeguate per una velocità di posa di 10 nodi. |
3. Spiegamento dei cavi con bandierine
3.1. |
Il cavo deve essere sospeso a un palo fissato sulla nave. Il palo va sistemato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo, migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 6 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche. |
3.2. |
I cavi vanno collocati in modo tale che le bandierine si trovino al di sopra degli ami con le esche. |
3.3. |
È consigliato l'uso di diversi cavi con bandierine in quanto permette una più efficace protezione delle esche dagli uccelli. |
3.4. |
Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, vanno tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire il proseguimento ininterrotto delle operazioni di pesca. |
3.5. |
Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con i cavi:
|
3.6. |
I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare il dispiegamento e il ritiro dei cavi con le bandierine. |
ALLEGATO XV
Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale
1. |
La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (in prosieguo denominata «la Convenzione») che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona della Convenzione NEAFC e che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione. Alle navi in questione si applicano le seguenti misure:
|
2. |
Oltre alle misure indicate al punto 1, si applicano le seguenti misure ai pescherecci che la NEAFC ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN):
|
3. |
Le navi di cui al punto 2 nonché le navi inserite nell'elenco INN stabilito dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) sono elencate nell'appendice del presente allegato. |
4. |
La Commissione modificherà l'elenco dei pescherecci INN in modo da renderlo conforme all'elenco NEAFC e all'elenco NAFO, non appena la NEAFC adotterà un nuovo elenco. |
Allegato XV — Appendice
Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Numero IMO (1) di identificazione della nave |
Nome della nave (2) |
Stato di bandiera (2) |
7 436 533 |
ALFA |
Georgia |
7 612 321 |
AVIOR |
Georgia |
8 522 030 |
CARMEN |
Ex Georgia |
7 700 104 |
CEFEY |
Russia |
8 028 424 |
CLIFF |
Cambogia |
8 422 852 |
DOLPHIN |
Russia |
7 321 374 |
ENXEMBRE |
Panama |
8 522 119 |
EVA |
Ex Georgia |
8 604 668 |
FURABOLOS |
Seychelles |
6 719 419 |
GORILERO |
Sierra Leone |
7 332 218 |
IANNIS I |
Panama |
8 422 838 |
ISABELLA |
Ex Georgia |
8 522 042 |
JUANITA |
Ex Georgia |
8 707 240 |
MAINE |
Guinea Conakry |
7 385 174 |
MURTOSA |
Togo |
8 721 595 |
NEMANSKIY |
|
8 421 937 |
NICOLAY CHUDOTVORETS |
Russia |
6 706 084 |
RED |
Panama |
8 522 169 |
ROSITA |
Ex Georgia |
7 347 407 |
SUNNY JANE |
|
8 606 836 |
ULLA |
Ex Georgia |
7 306 570 |
WHITE ENTERPRISE |
Ex St Kitts Nevis |
(1) Organizzazione marittima internazionale.
(2) Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito internet della NEAFC: www.neafc.org
26.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 22/s3 |
NOTA PER IL LETTORELe istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.