ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 17

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
22 gennaio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

1

 

*

Regolamento (CE) n. 45/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

4

 

*

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

5

 

*

Regolamento (CE) n. 47/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

7

 

 

Regolamento (CE) n. 48/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento (CE) n. 49/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 12 al 16 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

10

 

 

Regolamento (CE) n. 50/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

15

 

*

Regolamento (CE) n. 51/2009 della Commissione, del 15 gennaio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

17

 

*

Regolamento (CE) n. 52/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, che inizia un riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

19

 

*

Regolamento (CE) n. 53/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 1 ( 1 )

23

 

*

Regolamento (CE) n. 54/2009 della Commissione, del 21 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer

37

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2009/42/PESC del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

39

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/1


REGOLAMENTO (CE) N. 44/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3), gli enti creditizi e gli altri istituti interessati sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute di cui hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e a trasmetterle alle autorità nazionali competenti.

(2)

È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. A tal fine, gli enti creditizi, gli altri prestatori di servizi di pagamento e altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione di banconote e monete dovrebbero accertare l’autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione, a meno che non provengano da altri enti o persone a loro volta soggetti agli obblighi di controllo o non siano stati prelevati presso autorità abilitate all’emissione. Gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, dovrebbero parimenti essere soggetti a questi obblighi allorché alimentano, a titolo accessorio, gli sportelli bancari automatici (bancomat), ma non possono essere interessati al di là di queste attività accessorie. Tali operatori economici necessitano tuttavia di tempo per adeguare il loro funzionamento interno in modo da poter adempiere all’obbligo di controllare l’autenticità. Per quanto riguarda le banconote, i procedimenti definiti per gli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta unica possono applicarsi anche all’idoneità delle banconote controllate a circolare.

(3)

L’opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l’autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell’autenticità è quindi essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, occorre consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea.

(4)

Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) è ora ufficialmente insediato presso la Commissione, in seguito all’adozione della decisione 2003/861/CE del Consiglio (4) e della decisione 2005/37/CE della Commissione (5). Di conseguenza, non è più necessaria la disposizione che impone al CTSE di comunicare dati alla Commissione.

(5)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 1338/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

“enti creditizi”, gli enti creditizi di cui all’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (6);

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«g)

“prestatori di servizi di pagamento”, i prestatori di servizi di pagamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (7).

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Obbligo di trasmissione delle banconote false»;

b)

alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti:

«Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le banconote false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»;

c)

alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNA ed eventualmente alla BCE, per esame o verifica, una parte di tali banconote.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obbligo di trasmissione delle monete false»;

b)

alla fine del paragrafo 2 sono aggiunte le frasi seguenti:

«Allo scopo di facilitare il controllo dell’autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Durante il trasporto, le monete false devono essere accompagnate in ogni momento da ordini di trasporto ricevuti a tal fine dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organi di cui sopra.»;

c)

alla fine del paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Le autorità nazionali competenti possono tuttavia trasmettere al CNAC e, se del caso, al CTSE, per esame o verifica, una parte di tali monete.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il CTSE analizza e classifica qualsiasi nuovo tipo di moneta falsa in euro. A tale scopo il CTSE ha accesso ai dati tecnici e statistici conservati presso la BCE e riguardanti le monete false in euro. Il CTSE comunica il risultato finale pertinente di tale analisi alle autorità nazionali competenti e alla BCE, in funzione della sua responsabilità. La BCE comunica tale risultato all’Europol, conformemente all’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Obblighi relativi agli enti partecipanti alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti creditizi e, nei limiti della loro attività di pagamento, gli altri prestatori di servizi di pagamento nonché altri operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete, compresi:

gli enti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete di altre valute, per esempio i cambiavalute,

i portavalori,

gli altri operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote mediante sportelli bancari automatici (bancomat), nei limiti di dette attività accessorie,

hanno l’obbligo di assicurarsi dell’autenticità delle banconote e monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione e di provvedere affinché siano individuate quelle false.

Per le banconote in euro, tale verifica viene effettuata secondo le procedure definite dalla BCE (8).

Gli enti e gli operatori economici di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, secondo comma, negli Stati membri che non hanno l’euro come moneta unica il controllo dell’autenticità delle banconote e delle monete è effettuato:

o da personale addestrato,

o da apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote o delle monete figuranti nell’elenco pubblicato dalla BCE per le banconote (9) o dalla Commissione per le monete (10);

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatte salve le date fissate dalla BCE per l’applicazione delle procedure da essa definite, gli Stati membri adottano, al più tardi il 31 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l’applicazione del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo. Essi ne informano immediatamente la Commissione e la BCE.».

Articolo2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente a al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 27 del 31.1.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 17 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso a seguito di una consultazione non obbligatoria.

(3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(4)  Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

(5)  Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;

(7)  GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.»;

(8)  Si veda il quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante, disponibile sul sito Internet della BCE al seguente indirizzo: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf»;

(9)  L’elenco pubblicato dalla BCE è disponibile all’indirizzo seguente: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html

(10)  L’elenco pubblicato dalla Commissione è disponibile all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf»;


22.1.2009   

IT

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L 17/4


REGOLAMENTO (CE) N. 45/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (1) l’applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (2) è stata estesa agli Stati membri non partecipanti secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 (4). È tuttavia importante che la protezione dell’euro sia assicurata anche negli Stati membri che non l’hanno adottato come moneta unica ed è opportuno adottare le disposizioni necessarie a tal fine, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1339/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1339/2001 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 (5), è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(4)  Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).».


22.1.2009   

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L 17/5


REGOLAMENTO (CE) N. 46/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (2) vieta le medaglie e i gettoni simili alle monete in euro. L’esperienza acquisita con l’applicazione del divieto di medaglie e gettoni simili alle monete in euro ha evidenziato la necessità di rendere più chiare le disposizioni protettive e più trasparente il processo decisionale.

(2)

Il pubblico può essere indotto a credere che alcune medaglie o gettoni abbiano corso legale non soltanto se recano un disegno simile a quelli presenti sulle monete in euro, ma anche se recano alcuni elementi di tali disegni. Pertanto, gli elementi specifici dei disegni presenti sulle monete in euro aventi corso legale non dovrebbero essere riprodotti così come sono rappresentati sulle monete in euro. Inoltre, i simboli rappresentanti la sovranità dello Stato membro che emette l’euro non dovrebbero essere riprodotti sulle medaglie e sui gettoni così come sono rappresentati sulle monete in euro.

(3)

La Commissione, dopo aver consultato gli esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (3), precisa se le disposizioni protettive di cui al regolamento (CE) n. 2182/2004 sono state rispettate e se un oggetto metallico è una medaglia o un gettone.

(4)

È opportuno chiarire e stabilire i criteri specifici che la Commissione utilizza per dichiarare la conformità alle disposizioni protettive.

(5)

Il rischio di confondere una medaglia o un gettone su cui figurano le diciture «euro» o «euro cent» oppure il simbolo dell’euro con una moneta avente corso legale è maggiore se tale medaglia o tale gettone riportano anche un valore nominale. In tali casi, si dovrebbe apporre su una delle due facce della medaglia o del gettone in questione la dicitura «non avente corso legale».

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2182/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Disposizioni protettive

1.   In base agli articoli 3 e 4, la produzione e la vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze:

a)

quando i termini “euro” o “euro cent” ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie;

b)

quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure

c)

quando un disegno figurante sulla superficie di medaglie o gettoni è simile a:

i)

qualsiasi disegno, o parte di esso, figurante sulla superficie delle monete in euro, compresi in particolare i termini “euro” o “euro cent”, le dodici stelle dell’Unione europea, l’immagine della rappresentazione geografica e le cifre, così come sono riprodotte sulle monete in euro;

ii)

i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri, così come sono rappresentati sulle monete in euro, compresi in particolare le effigi dei Capi di Stato, gli stemmi, i marchi delle zecche, i marchi dei maestri delle zecche, il nome dello Stato membro;

iii)

le forme e i disegni dei bordi delle monete in euro, o

iv)

il simbolo dell’euro.

2.   La Commissione precisa:

a)

se un oggetto metallico può essere considerato una medaglia o un gettone ai sensi dell’articolo 1, lettera c);

b)

se una medaglia o un gettone rientra nel divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto anche dei quantitativi di medaglie e di gettoni prodotti, del prezzo di vendita, dell’imballaggio, delle iscrizioni presenti sulle medaglie e sui gettoni e della pubblicità che ne è fatta.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Non sono vietati medaglie e gettoni su cui figurano i termini “euro” o “euro cent” ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento, a meno che un disegno simile a uno degli elementi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sia impresso sulla loro superficie.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Deroghe autorizzate

La Commissione può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini “euro” o “euro cent” o il simbolo euro sulla superficie di medaglie o gettoni in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni e, se tali medaglie e gettoni riportano un valore nominale, su una delle due facce deve essere impressa la dicitura “non avente corso legale”.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 283 del 7.11.2008, pag. 1.

(2)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.


22.1.2009   

IT

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L 17/7


REGOLAMENTO (CE) N. 47/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio (2), l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (3) è stata estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (4).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 46/2009 (5). È importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull’intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2183/2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2183/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 46/2009 (6), è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione di cui all’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU C 283 del 7.11.2008, pag. 1.

(2)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 7.

(3)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(4)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(5)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).»


22.1.2009   

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L 17/8


REGOLAMENTO (CE) N. 48/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

44,4

TN

134,4

TR

99,6

ZZ

98,6

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

132,3

ZZ

134,6

0709 90 70

MA

164,3

TR

98,4

ZZ

131,4

0805 10 20

EG

56,8

IL

49,6

MA

64,1

TN

61,5

TR

62,6

ZZ

58,9

0805 20 10

MA

91,6

ZZ

91,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,5

EG

88,6

IL

68,2

JM

93,4

PK

46,6

TR

77,2

ZZ

72,9

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

63,2

ZZ

60,9

0808 10 80

CN

79,9

MK

32,6

TR

67,5

US

104,9

ZZ

71,2

0808 20 50

CN

66,8

KR

148,7

TR

97,0

US

118,2

ZZ

107,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


22.1.2009   

IT

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L 17/10


REGOLAMENTO (CE) N. 49/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 12 al 16 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 12 al 16 gennaio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4319.

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 12 al 16 gennaio 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

0

Raggiunto

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna luglio-settembre 2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

 

09.4333

Costa d'Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4315

India

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

100

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

0

Raggiunto

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4436

Repubblica dominicana

0

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 12.1.2009-16.1.2009

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/15


REGOLAMENTO (CE) N. 50/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 10/2009 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 4 del 8.1.2009, pag. 5.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 gennaio 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,73

3,93

1701 11 90 (1)

24,73

9,17

1701 12 10 (1)

24,73

3,74

1701 12 90 (1)

24,73

8,74

1701 91 00 (2)

26,92

11,77

1701 99 10 (2)

26,92

7,25

1701 99 90 (2)

26,92

7,25

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


22.1.2009   

IT

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L 17/17


REGOLAMENTO (CE) N. 51/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Articolo rettangolare trapuntato, delle dimensioni di 260 cm × 240 cm circa, composto da tre strati; i due strati esterni sono in tessuto di cotone, quello centrale, che costituisce l'imbottitura interna, è in ovatta sintetica. Lo strato superiore ha un bordo cucito attorno della larghezza di circa 30 cm, in colore contrastante. Gli strati sono tenuti insieme da cuciture decorative.

(copriletto)

(Si veda la fotografia n. 645) (1)

9404 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 s) della sezione XI e del testo dei codici NC 9404, 9404 90 e 9404 90 90.

Gli oggetti letterecci e oggetti simili guarniti internamente di qualsiasi materia devono essere classificati nella voce 9404. Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA), voce 9404, paragrafo B e paragrafo B, punto 2, che menzionano esplicitamente copripiedi e copriletto.

La classificazione nella voce 6304 è esclusa in quanto la sezione XI non comprende gli oggetti letterecci del capitolo 94 [si veda la nota 1 s) della sezione XI]. La voce 6304 esclude inoltre i manufatti per l'arredamento della voce 9404, come i copriletto (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 6304, secondo paragrafo).

L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9404 90 90.

Image


(1)  La fotografia ha carattere puramente informativo.


22.1.2009   

IT

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L 17/19


REGOLAMENTO (CE) N. 52/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che inizia un riesame, concernente un «nuovo esportatore», del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   RICHIESTA DI RIESAME

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd. («il richiedente»), produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto dell’esame è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, ossia telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. I transpallet manuali sono definiti come carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura) («il prodotto in esame»).

C.   MISURE IN VIGORE

(3)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio (2), in base al quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 46,7 %, escluse quelle di alcune imprese espressamente indicate, soggette a dazi con aliquote individuali.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(4)

Il richiedente adduce il fatto di operare in condizioni di economia di mercato, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Egli adduce inoltre di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito: «il periodo dell’inchiesta iniziale») e afferma inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

(5)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

E.   PROCEDURA

(6)

I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(7)

Esaminate le prove disponibili, la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti da giustificare l’inizio di un riesame concernente un «nuovo esportatore», ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Una volta ricevuta la richiesta di cui al paragrafo 8, lettera c), verrà accertato se il richiedente operi nelle condizioni di economia di mercato definito all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfi i requisiti per ottenere un dazio individuale fissato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base. In tal caso, verrà calcolato il margine di dumping individuale del richiedente e, se emergono pratiche di dumping, sarà fissata l’aliquota del dazio cui devono essere soggette le sue importazioni del prodotto interessato nella Comunità.

(8)

Se si accerta che il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale, può essere necessario modificare l’aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte delle imprese non menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1174/2005.

a)

Questionari

Per ottenere le informazioni che essa ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)

Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova.

La Commissione può inoltre provvedere all’audizione delle parti interessate che lo chiedano per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini posti dal presente regolamento per manifestarsi.

c)

Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

Se il richiedente dimostra, con sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale verrà stabilito in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine, deve essere presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese appositi moduli per inoltrare la richiesta. Il richiedente può inoltre usare tale modulo di richiesta per chiedere un trattamento individuale e dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

d)

Selezione del paese ad economia di mercato

Se il richiedente non ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese si farà riferimento, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, a un paese ad economia di mercato appropriato. La Commissione propone di ricorrere nuovamente al Canada per questo scopo, come già avvenuto per l’inchiesta che portò all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Inoltre, se il richiedente ottiene il trattamento di impresa operante in economia di mercato, la Commissione può eventualmente far valere conclusioni relative al valore normale calcolato in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire elementi inattendibili di costo o di prezzo cinesi, necessari a fissare il valore normale, in mancanza di dati attendibili della Repubblica popolare cinese. La Commissione intende ricorrere al Canada anche per questo scopo.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(9)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, se il presente riesame si concludesse accertando l’esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d’inizio del riesame. In questo stadio del procedimento non è possibile stimare l’importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(10)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

a)

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al punto 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;

b)

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione;

c)

le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all’opportunità della scelta del Canada come paese a economia di mercato in riferimento al quale determinare il valore normale per la Repubblica popolare cinese, nel caso in cui al richiedente non sia concesso il trattamento di impresa operante in economia di mercato;

d)

il richiedente dovrà presentare una richiesta debitamente documentata per ottenere il trattamento di economia di mercato e/o individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(11)

Se una parte interessata rifiuta di rilasciare informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si possono trarre conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(12)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potrà ricorrere ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l’esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(13)

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

J.   CONSIGLIERE AUDITORE

(14)

Si ricordi che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l’interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; se necessario, esso media su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, anche sui dati di contatto, le parti interessate possono visitare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con il presente atto, inizia il riesame del regolamento (CE) n. 1174/2005 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, al fine di determinare se e fino a che punto le importazioni di transpallet manuali e relative componenti essenziali, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900011, 8427900019, 8431200011 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese, prodotti e venduti per l’esportazione verso la Comunità da Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd. (codice supplementare TARIC A929) devono essere soggetti al dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1174/2005. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono dei carrelli a ruote che sostengono braccia a forchetta per il sollevamento di palette, destinati a essere spinti, tirati e guidati manualmente, su superfici lisce, livellate e rigide da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati unicamente a sollevare un carico, grazie alla pompa idraulica azionata dalla sbarra, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto e non hanno usi o funzioni d’altro tipo come per esempio i) spostare e sollevare carichi e porli a un livello più elevato o aiutare a sistemare dei carichi (carrelli elevatori); ii) impilare una paletta sull’altra (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli di pesatura).

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. La registrazione cessa 9 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate sono tenute a manifestarsi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto ed inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento, nonché eventuali altre informazioni, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro i termini suesposti. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Le parti interessate che desiderino formulare osservazioni in merito all’opportunità della scelta del Canada come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, devono presentarle entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le richieste, debitamente motivate, di poter usufruire del trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

4.   Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno presentate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «limited  (4)» e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

B-1040 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22 95 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Esso è considerato documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e dell’articolo 6 dell'accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/23


REGOLAMENTO (CE) N. 53/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 1

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1) in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2), sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 14 febbraio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, in appresso «Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1». Le Modifiche impongono di classificare come capitale taluni strumenti emessi da società e attualmente classificati come passività nonostante abbiano caratteristiche simili alle azioni ordinarie. Sono richieste informazioni integrative riguardo a tali strumenti e sarebbe opportuno applicare nuove norme alla loro riclassificazione.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è modificato come segue:

1)

il principio contabile internazionale (IAS) 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento;

2)

lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento;

3)

l'International Reporting Financial Standard (IFRS) 7, lo IAS 39 e l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 2 sono modificati in conformità delle Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 che figurano nell’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 32

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

IAS 1

Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio

Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

MODIFICHE ALLO IAS 32 STRUMENTI FINANZIARI: ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E ALLO IAS 1 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

STRUMENTI FINANZIARI CON OPZIONE A VENDERE E OBBLIGAZIONI IN CASO DI LIQUIDAZIONE

Modifiche agli IFRS

Il presente documento espone le modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e allo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007) e le conseguenti modifiche all’IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative, allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili. Il presente documento contiene, inoltre, le modifiche alle Motivazioni per le conclusioni relative allo IAS 32 e allo IAS 1 e agli esempi illustrativi che corredano lo IAS 32. Le modifiche derivano da una serie di proposte contenute in un exposure draft relativo alle modifiche proposte allo IAS 32 e allo IAS 1 — Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel giugno 2006.

Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio a partire dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se le entità applicano queste modifiche in un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 32

Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

Nel paragrafo 11 del Principio sono state modificate le definizioni di attività e passività finanziaria ed è stata aggiunta la definizione di strumento con opzione a vendere dopo la definizione di fair value (valore equo).

DEFINIZIONI (VEDERE ANCHE PARAGRAFI AG3-AG23)

11

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Un’attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

(a)

(d)

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

(i)

(ii)

un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

(a)

un’obbligazione contrattuale:

(i)

a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o

(ii)

a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; o

(b)

un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:

(i)

un non derivato, per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o

(ii)

un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B, né strumenti che pongano a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione e sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16C e 16D, né strumenti che siano contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.

In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

Uno strumento con opzione a vendere è uno strumento finanziario che conferisce al suo possessore il diritto di rivendere all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria o è automaticamente ceduto all’emittente qualora si verifichi un evento futuro incerto, oppure in caso di decesso o pensionamento del suo possessore.

Il titolo che precede il paragrafo 15 e il paragrafo 16 sono modificati. Dopo il paragrafo 16, sono aggiunti un titolo, i paragrafi 16A e 16B, un altro titolo, i paragrafi 16C e 16D, un altro titolo e i paragrafi 16E e 16F.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO

Passività e capitale (vedere inoltre i paragrafi AG13-AG14J e AG25-AG29A)

 

16

Quando un emittente applica le definizioni di cui al paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte:

(a)

(b)

Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, è:

(i)

(ii)

un derivato che sarà estinto soltanto dall’emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non includono strumenti che presentino tutte le caratteristiche e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D né strumenti che sono contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente.

Un’obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che si concretizzerà, o potrà concretizzarsi, in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale. In deroga, uno strumento rientrante nella definizione di passività finanziaria è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.

Strumenti con opzione a vendere

16A

Uno strumento finanziario con opzione a vendere comporta un’obbligazione contrattuale a carico dell’emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in questione in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria nel momento in cui viene esercitata l’opzione. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che include una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(a)

lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità in caso di liquidazione. L’attivo netto dell’entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

(i)

dividendo l’attivo netto dell’entità al momento della liquidazione in unità di pari ammontare; e

(ii)

moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

(b)

Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

(i)

non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell’entità al momento della liquidazione, e

(ii)

non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

(c)

Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti presentano caratteristiche identiche. Per esempio, essi devono essere tutti con opzione a vendere e la formula o l’eventuale altro metodo utilizzato per calcolarne il prezzo di riacquisto o rimborso è identico per tutti gli strumenti rientranti in tale classe.

(d)

A prescindere dall’obbligazione contrattuale posta a carico dell’emittente a riacquistare o rimborsare lo strumento in cambio di disponibilità liquide o altra attività finanziaria, lo strumento non comporta alcuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria a un’altra entità né a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’entità e non è un contratto che verrà o potrà venire estinto con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità come indicato al sottoparagrafo (b) della definizione di passività finanziaria.

(e)

I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita si basano sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità nell’arco di vita dello strumento (escluso qualsiasi suo effetto).

16B

Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l’emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a)

flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell’attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato o non rilevato dell’entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b)

l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti con opzione a vendere.

Ai fini dell’applicazione del presente requisito, l’entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16A che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente. Qualora l’entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento con opzione a vendere non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Strumenti, o componenti di strumenti, che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione

16C

Alcuni strumenti finanziari comportano un’obbligazione contrattuale a carico dell’entità emittente a consegnare a un’altra entità una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione. L’obbligazione nasce perché la liquidazione è certa ed esula dal controllo dell’entità (per esempio, entità a tempo determinato), oppure è incerta, ma a discrezione del possessore dello strumento. In deroga alla definizione di passività finanziaria, uno strumento che preveda una siffatta obbligazione è classificato come strumento rappresentativo di capitale se presenta tutte le seguenti caratteristiche:

(a)

lo strumento conferisce al suo possessore il diritto ad una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità in caso di liquidazione della stessa. L’attivo netto dell’entità è costituito dalle attività residue una volta soddisfatto ogni altro diritto vantato sulle sue attività. Una quota proporzionale viene calcolata:

(i)

dividendo l’attivo netto dell’entità all’atto della liquidazione in unità di pari ammontare; e

(ii)

moltiplicando il valore così ottenuto per il numero di unità detenute dal possessore dello strumento finanziario.

(b)

Lo strumento rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti. Per rientrare in tale classe, lo strumento:

(i)

non ha priorità su altri diritti vantati sulle attività dell’entità al momento della liquidazione, e

(ii)

non deve essere necessariamente convertito in un altro strumento prima di rientrare nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti.

(c)

Tutti gli strumenti finanziari rientranti nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi di strumenti devono comportare un’identica obbligazione contrattuale a carico dell’entità emittente di consegnare una quota proporzionale del proprio attivo netto in caso di liquidazione.

16D

Affinché uno strumento possa essere classificato come strumento rappresentativo di capitale, oltre alle caratteristiche appena descritte che lo strumento deve presentare, è necessario che l’emittente non abbia altri strumenti finanziari o contratti che comportino:

(a)

flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, una variazione dell’attivo netto rilevato o una variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato o non rilevato dell’entità (escluso qualsiasi effetto dello strumento o del contratto); e

(b)

l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo per i possessori di strumenti.

Ai fini dell’applicazione del presente requisito, l’entità non deve considerare contratti non finanziari con il possessore di uno strumento di cui al paragrafo 16C che prevedano termini e condizioni contrattuali simili ai termini e alle condizioni contrattuali di un contratto equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente. Qualora l’entità non sia in grado di stabilire se tale requisito è soddisfatto o meno, lo strumento non deve essere classificato come strumento rappresentativo di capitale.

Riclassificazione di strumenti con opzione a vendere e strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione

16E

Un’entità deve classificare uno strumento finanziario come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai suddetti paragrafi. Un’entità deve riclassificare uno strumento finanziario dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Per esempio, se un’entità rimborsa tutti gli strumenti non soggetti a opzione di vendita emessi e qualsiasi strumento con opzione a vendere ancora esistente presenta tutte le caratteristiche e soddisfa tutti i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B, l’entità deve riclassificare gli strumenti con opzione a vendere come strumenti rappresentativi di capitale dalla data in cui rimborsa gli strumenti non soggetti a opzione di vendita.

16F

Per la riclassificazione di uno strumento conformemente al paragrafo 16E, l’entità deve procedere come segue:

(a)

essa deve riclassificare uno strumento rappresentativo di capitale come passività finanziaria dalla data in cui lo strumento cessa di presentare tutte le caratteristiche o soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. La passività finanziaria deve essere valutata al fair value (valore equo) dello strumento alla data di riclassificazione. L’entità deve rilevare nel patrimonio netto qualunque differenza tra il valore contabile dello strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo) della passività finanziaria alla data di riclassificazione;

(b)

essa deve riclassificare una passività finanziaria come strumento rappresentativo di capitale dalla data in cui lo strumento presenta tutte le caratteristiche e soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Uno strumento rappresentativo di capitale deve essere valutato al valore contabile della passività finanziaria alla data di riclassificazione.

I paragrafi 17-19 sono modificati.

Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria (paragrafo 16(a))

17

Eccezion fatta per le circostanze descritte nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l’esistenza di un’obbligazione contrattuale di un contraente di uno strumento finanziario (l’emittente) a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria all’altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’emittente …

18

La classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:

(a)

(b)

uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (uno «strumento con opzione a vendere») è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o a un altro valore che può aumentare o diminuire. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento in cambio di disponibilità liquide, operazione a seguito della quale le partecipazioni dei possessori di quote o soci vengono classificate come passività finanziarie, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l’utilizzo di termini quali «valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» e «variazione del valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» nel prospetto del bilancio di un’entità che non dispone di capitale versato (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l’utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e strumenti con opzione a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).

19

Qualora un’entità non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per estinguere un’obbligazione contrattuale, l’obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. Per esempio:

I paragrafi 22, 23 e 25 sono modificati. Dopo il paragrafo 22, è aggiunto il paragrafo 22A.

Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale proprio (paragrafo 16(b))

22

Fatto salvo quanto indicato nel paragrafo 22A, un contratto che sarà regolato dall’entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, …

22A

Se gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che essa deve ricevere o consegnare all’atto dell’estinzione di un contratto sono strumenti finanziari con opzione a vendere che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione e presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16C e 16D, il contratto è un’attività o una passività finanziaria. Tale definizione comprende un contratto che sarà estinto dall’entità ricevendo o consegnando un numero fisso di siffatti strumenti in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria.

23

Eccezion fatta per le circostanze illustrate nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D, un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso (per esempio, per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell’opzione o altro importo di rimborso). Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale. Un esempio …

Clausole di potenziale adempimento

25

Uno strumento finanziario può prevedere che l’entità consegni disponibilità liquide o altra attività finanziaria o, diversamente, che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria qualora si verifichino o non si verifichino eventi futuri incerti (o subordinatamente all’esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l’emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione degli indici del mercato azionario, dell’indice dei prezzi al consumo, del tasso di interesse o della normativa tributaria, o del volume di affari, del risultato economico o del rapporto tra passività totale e patrimonio netto futuro dell’emittente. L’emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento finanziario in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell’emittente eccetto il caso in cui:

(a)

non sia autentica la parte della clausola concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria);

(b)

all’emittente possa essere richiesto di estinguere l’obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguerla in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell’emittente; o

(c)

lo strumento presenti tutte le caratteristiche e soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B.

Prima del paragrafo 96, il titolo è modificato. Dopo il paragrafo 96, sono aggiunti i paragrafi 96A-96C. Dopo il paragrafo 97B, è aggiunto il paragrafo 97C.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

96A

Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha stabilito che gli strumenti finanziari che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D debbano essere classificati come strumento rappresentativo di capitale, ha modificato i paragrafi 11, 16, 17-19, 22, 23, 25, AG13, AG14 e AG27 e ha aggiunto i paragrafi 16A-16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A-AG14J e AG29A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e contestualmente applicare le relative modifiche apportate allo IAS 1, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2.

96B

Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione ha introdotto una deroga limitata all’ambito di applicazione; pertanto, un’entità non deve applicare la deroga per analogia.

96C

La classificazione degli strumenti di cui alla presente deroga deve essere limitata alla contabilizzazione di tale strumento nell’ambito dello IAS 1, dello IAS 32, dello IAS 39 e dell’IFRS 7. Lo strumento non deve essere considerato uno strumento rappresentativo di capitale nell’ambito di altre guide come, per esempio, l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.

97C

Nell’applicare le modifiche descritte nel paragrafo 96A, l’entità è tenuta a dividere uno strumento finanziario composto con obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del proprio attivo netto solo in caso di liquidazione in componenti di passività e patrimonio netto distinte. Se la componente di passività non esiste più, un’applicazione retroattiva di dette modifiche allo IAS 32 comporterebbe la distinzione di due componenti di patrimonio netto. La prima componente sarebbe imputata agli utili portati a nuovo e rappresenterebbe l’interesse cumulativo maturato sulla componente di passività. L’altra componente rappresenterebbe la componente di capitale originaria. Pertanto, se alla data di applicazione delle modifiche, la componente di passività non esiste più, l’entità non è tenuta a distinguere le due componenti.

Nell’appendice Guida operativa, i paragrafi AG13 e AG14 sono modificati. Dopo il paragrafo AG14, sono aggiunti un titolo, i paragrafi AG14A-AG14D, un altro titolo, il paragrafo AG14E, un altro titolo, i paragrafi AG14F-AG14I, un altro titolo e il paragrafo AG14J.

Strumenti rappresentativi di capitale

AG13

Tra gli esempi di strumenti rappresentativi di capitale vi sono le azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita, alcuni strumenti con opzione a vendere (vedere paragrafi 16A e 16B), alcuni strumenti che pongono a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale del suo attivo netto solo in caso di liquidazione (vedere paragrafo 16C e 16D), alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26) e warrant od opzioni call emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita dell’entità emittente in cambio di un importo prestabilito di disponibilità liquide o altra attività finanziaria. L’obbligazione a carico di un’entità di emettere o acquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità (fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 22A). Tuttavia, se tale contratto contiene un’obbligazione a carico dell’entità di corrispondere disponibilità liquide o altra passività finanziaria (che non sia un contratto classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D), esso dà luogo anche a una passività corrispondente al valore attuale dell’ammontare di rimborso (vedere paragrafo AG27(a)). Un’emittente di azioni ordinarie non soggette a opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligata nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può accadere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l’entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l’estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.

AG14

Un’opzione di riacquisto o altro contratto simile acquistato da un’entità che dia il diritto di riacquistare un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale propri in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un’attività finanziaria dell’entità (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Viceversa, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono detratti dal patrimonio netto.

Classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi (paragrafi 16A(b), e 16C(b))

AG14A

Una delle caratteristiche dei paragrafi 16A e 16C è che lo strumento finanziario rientra nella classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

AG14B

Nel momento in cui un’entità determina se uno strumento rientra nella classe subordinata, essa valuta i diritti dello strumento all’atto della liquidazione come se dovesse essere liquidata alla data in cui lo strumento viene classificato. Nel caso in cui le circostanze relative mutino, un’entità deve rivalutare la classificazione. Per esempio, se l’entità emette o rimborsa un altro strumento finanziario, ciò può incidere sull’appartenenza o meno dello strumento in questione alla classe di strumenti subordinata a tutte le altre classi.

AG14C

Uno strumento che goda di diritti privilegiati all’atto della liquidazione dell’entità non rappresenta uno strumento che ha diritto a una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità. Per esempio, uno strumento gode di diritti privilegiati all’atto della liquidazione se conferisce al suo possessore il diritto di percepire un dividendo fisso alla liquidazione, oltre ad una quota dell’attivo netto dell’entità, laddove altri strumenti rientranti nella classe subordinata aventi diritto a una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità non godono dello stesso diritto al momento della liquidazione.

AG14D

Se un’entità dispone di una sola classe di strumenti finanziari, tale classe deve essere trattata come se fosse subordinata a tutte le altre.

Flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita (paragrafo 16A(e))

AG14E

I flussi finanziari totali previsti attribuibili allo strumento nel suo arco di vita devono essere sostanzialmente basati sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevata o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità nell’arco di vita dello strumento. Il risultato economico e la variazione dell’attivo netto rilevato devono essere valutati secondo i corrispondenti IFRS.

Operazioni stipulate dal possessore di uno strumento che non sia il proprietario dell’entità (paragrafi 16A e 16C)

AG14F

Il possessore di uno strumento finanziario con opzione a vendere o di uno strumento che ponga a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione può concludere operazioni con l’entità in una veste che non sia quella di proprietario. Per esempio, il possessore di uno strumento può anche essere un dipendente dell’entità. Soltanto i flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali dello strumento correlati al possessore dello strumento in veste di proprietario dell’entità devono essere tenuti in considerazione quando si valuta se lo strumento vada classificato come strumento rappresentativo di capitale in applicazione del paragrafo 16A o del paragrafo 16C.

AG14G

Un esempio è costituito da una società in accomandita semplice che ha soci accomandanti e soci accomandatari. Alcuni soci accomandatari possono prestare una garanzia all’entità e, per questo, essere remunerati. In tali circostanze, la garanzia e i corrispondenti flussi finanziari sono correlati ai possessori di strumenti nella loro veste di garanti e non in quella di proprietari dell’entità. Pertanto, tale garanzia e i corrispondenti flussi finanziari non comportano il fatto che i soci accomandatari siano considerati subordinati ai soci accomandanti e non sono considerati nel valutare se i termini contrattuali degli strumenti dei soci accomandanti e quelli dei soci accomandatari siano identici.

AG14H

Un altro esempio è rappresentato da un accordo per la ripartizione del risultato economico che attribuisce il risultato economico ai possessori di strumenti sulla base dei servizi prestati o dell’attività generata nel corso dell’esercizio corrente e dei precedenti. Tali accordi sono operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di non proprietari e non dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C. Tuttavia accordi di ripartizione del risultato economico che assegnino il risultato economico a possessori di strumenti in base al valore nominale degli strumenti da loro detenuti rispetto ad altri della medesima classe rappresentano operazioni concluse con i possessori di strumenti in veste di proprietari e dovrebbero essere dunque considerati nel valutare le caratteristiche di cui al paragrafo 16A o 16C.

AG14I

I flussi finanziari e i termini e le condizioni contrattuali di un’operazione che intervenga tra il possessore dello strumento (in veste di non proprietario) e l’entità emittente devono essere simili a quelli di un’operazione equivalente che potrebbe intervenire tra un non possessore di strumenti e l’entità emittente.

Nessun altro strumento finanziario o contratto con flussi finanziari totali che fissi o riduca sostanzialmente il valore residuo per il possessore dello strumento (paragrafi 16B e 16D)

AG14J

Un requisito per classificare come strumento rappresentativo di capitale uno strumento finanziario che altrimenti soddisfa i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C è che l’entità non abbia altri strumenti finanziari o contratti che (a) comportino flussi finanziari totali basati sostanzialmente sul risultato economico, la variazione dell’attivo netto rilevato o la variazione del fair value (valore equo) dell’attivo netto rilevato e non rilevato dell’entità e (b) producano l’effetto di fissare o ridurre sostanzialmente il valore residuo. È improbabile che i seguenti strumenti, se sottoscritti a condizioni commerciali normali con parti non correlate, precludano la possibilità a strumenti che altrimenti soddisfano i criteri di cui al paragrafo 16A o 16C di essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale:

(a)

strumenti con flussi finanziari totali basati sostanzialmente su attività specifiche dell’entità,

(b)

strumenti con flussi finanziari totali basati su una percentuale del reddito,

(c)

contratti intesi a ricompensare singoli dipendenti per servizi resi all’entità,

(d)

contratti che richiedono il pagamento di una percentuale di utili irrilevante per servizi resi o prodotti forniti.

Il paragrafo AG27 è modificato e, dopo il paragrafo AG29, è aggiunto il paragrafo AG29A.

AG27

I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti aventi per oggetto propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente:

(a)

un contratto che sarà regolato dall’entità ricevendo o consegnando un numero fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un importo fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale (fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 22A). Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o detratti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell’entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l’entità acquisti (rimborsi) le azioni proprie in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data prestabilita o determinabile, oppure su richiesta, l’entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell’ammontare di rimborso (eccezion fatta per gli strumenti che presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D). Un esempio è l’obbligo di un’entità in un contratto forward di riacquistare un numero fisso di proprie azioni in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.

(b)

L’obbligo di un’entità ad acquistare le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se il numero di azioni che l’entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l’obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto di rimborso (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio di obbligazione condizionale è un’opzione emessa che richiede che l’entità riacquisti le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l’opzione.

(c)

Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un’attività o una passività finanziaria anche se l’ammontare di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria che sarà ricevuto o consegnato si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell’entità (fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 16A e 16B o nei paragrafi 16C e 16D). Un esempio è un’opzione di acquisto di azione estinta tramite disponibilità liquide nette.

(d)

AG29A

Alcuni tipi di strumenti che pongono un’obbligazione contrattuale a carico dell’entità sono classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D. La classificazione secondo detti paragrafi rappresenta un’eccezione ai criteri altrimenti applicati nel presente Principio alla classificazione di uno strumento. Tale eccezione non riguarda la classificazione di partecipazioni di minoranza nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio consolidato del gruppo, gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D nel bilancio separato o individuale che corrispondono a partecipazioni di minoranza sono classificati come passività.

Modifiche allo IAS 1

Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2007)

DEFINIZIONI

Dopo il paragrafo 8, è aggiunto il paragrafo 8A.

8A

I seguenti termini sono descritti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e sono utilizzati nel presente Principio con il significativo ivi indicato:

(a)

strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16A e 16B dello IAS 32),

(b)

strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale (descritto nei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32).

Informazioni da esporre nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note

Dopo il paragrafo 80, è aggiunto il paragrafo 80A.

80A

Se un’entità ha riclassificato

(a)

uno strumento finanziario con opzione a vendere classificato come strumento rappresentativo di capitale, o

(b)

uno strumento che pone a carico dell’entità un’obbligazione a consegnare a un’altra parte una quota proporzionale dell’attivo netto dell’entità solo in caso di liquidazione classificato come strumento rappresentativo di capitale,

tra le passività finanziarie e il patrimonio netto, essa deve indicare il valore riclassificato in entrata e in uscita per ogni categoria (passività finanziarie o patrimonio netto), nonché i tempi e la motivazione di tale riclassificazione.

Dopo il paragrafo 136, sono inseriti un titolo e il paragrafo 136A. Il paragrafo 138 è modificato.

Strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale

136A

Per quanto concerne gli strumenti finanziari con opzione a vendere classificati come strumenti rappresentativi di capitale, un’entità deve esporre (se non rilevati altrove):

(a)

dati quantitativi sintetici circa il valore classificato come capitale;

(b)

obiettivi, politiche e processi dell’entità per la gestione dell’obbligazione di riacquistare o rimborsare gli strumenti quando richiesto dai relativi possessori, compreso qualsiasi cambiamento intervenuto rispetto all’esercizio precedente;

(c)

flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto di detta classe di strumenti finanziari; e

(d)

informazioni in merito alle modalità di calcolo dei flussi finanziari in uscita previsti all’atto del rimborso o del riacquisto.

Altre informazioni integrative

138

Un’entità deve indicare quanto segue, se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:

(a)

la sede e la forma giuridica dell’entità, il paese di registrazione e l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

(b)

una descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni;

(c)

la ragione sociale dell’entità controllante e della capogruppo; e

(d)

se si tratta di un’entità costituita a tempo determinato, informazioni in merito alla sua durata.

Dopo il paragrafo 139A è aggiunto il paragrafo 139B.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139B

Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, ha modificato il paragrafo 138 e inserito i paragrafi 8A, 80A e 136A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicare tale fatto e applicare contestualmente le relative modifiche allo IAS 32, allo IAS 39, all’IFRS 7 e all’IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili.

Modifiche all’IFRS 7, allo IAS 39 e all’IFRIC 2

Le entità devono applicare le seguenti modifiche all’IFRS 7, allo IAS 39 e all’IFRIC 2 quando applicano le relative modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1.

IFRS 7

Strumenti finanziari: Informazioni integrative

Il paragrafo 3 è modificato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3

Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:

(a)

(f)

gli strumenti che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale in applicazione dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

Dopo il paragrafo 44B è aggiunto il paragrafo 44C.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44C

L’entità deve applicare la modifica al paragrafo 3 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Se l’entità applica Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 3.

IAS 39

Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Il paragrafo 2(d) è modificato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2

Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

(d)

strumenti finanziari emessi dall’entità che soddisfano la definizione di strumento rappresentativo di capitale contenuta nello IAS 32 (inclusi le opzioni e i warrant) o che devono essere classificati come strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dei paragrafi 16A e 16B o dei paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. Tuttavia il possessore di tali strumenti rappresentativi di capitale deve applicare il presente Principio a tali strumenti, a meno che questi non soddisfino l’eccezione di cui al precedente punto (a).

Dopo il paragrafo 103E è aggiunto il paragrafo 103F.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103F

L’entità deve applicare la modifica apportata al paragrafo 2 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Se l’entità applica le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 2.

IFRIC 2

Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili

Nella sezione Riferimenti è modificata la nota a piè di pagina.

(*)

Nell’agosto del 2005, lo IAS 32 è stato modificato in IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. Nel febbraio 2008, il Board ha modificato lo IAS 32 prevedendo che gli strumenti siano classificati come strumenti rappresentativi di capitale se presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

I paragrafi 6 e 9 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 14A.

INTERPRETAZIONE

6

Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero il diritto di richiederne il rimborso sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 o se tali azioni presentano tutte le caratteristiche e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, conti di deposito e contratti analoghi che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell’entità.

9

Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l’importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l’ammontare di rimborso sono passività, a meno che l’entità non abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto al paragrafo 7 o le azioni presentino tutte le caratteristiche e soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32. In alcuni casi, il numero di azioni o l’importo di capitale versato soggetto a divieto di rimborso può variare di volta in volta. Tali variazioni nell’ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

14A

L’entità deve applicare le modifiche apportate ai paragrafi 6, 9, A1 e A12 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. Se l’entità applica le Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1 Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione, pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare anche le modifiche apportate ai paragrafi 6, 9, A1 e A12.

Nell’Appendice (Esempi dell’applicazione dell’Interpretazione), i paragrafi A1 e A12 sono modificati.

ESEMPI DELL’APPLICAZIONE DELL’INTERPRETAZIONE

A1

La presente appendice espone sette esempi dell’applicazione dell’Interpretazione dell’IFRIC. Gli esempi non costituiscono una lista esaustiva; altre fattispecie sono plausibili. Ogni esempio presuppone che non ci siano condizioni diverse da quelle esposte negli esempi che potrebbero richiedere che lo strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria e che lo strumento finanziario non presenti tutte le caratteristiche o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D dello IAS 32.

Esempio n. 4

Classificazione

A12

In questo caso, CU750.000 sarebbe classificato come patrimonio netto e CU150.000 sarebbe classificato come passività finanziarie. Oltre ai paragrafi già citati, il paragrafo 18(b), dello IAS 32 afferma in parte:

… uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria («uno strumento con opzione a vendere») è una passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D. Lo strumento finanziario è una passività finanziaria anche quando l’ammontare delle disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è stabilito sulla base di un indice o altro elemento che può eventualmente aumentare o diminuire. L’esistenza di un’opzione per il possessore di vendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che lo strumento con opzione a vendere rientra nella definizione di passività finanziaria, eccezion fatta per gli strumenti classificati come strumenti rappresentativi di capitale conformemente ai paragrafi 16A e 16B o ai paragrafi 16C e 16D.


22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/37


REGOLAMENTO (CE) N. 54/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 2/2008 del comitato misto CE-Danimarca/Isole Færøer (2008/957/CE) (2) ha modificato le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra.

(2)

Nel protocollo 1, modificato, dell'accordo si fissano tre nuovi contingenti tariffari annuali che coprono le importazioni nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer. I nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1o settembre 2008. Al fine di applicare i nuovi contingenti, è necessario adeguare l'elenco di pesci e prodotti della pesca soggetti ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. A fini di semplificazione e per garantire una gestione efficace in stretta cooperazione fra le autorità delle Isole Færøer, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, tale sistema di gestione dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

(4)

Per il 2008 i volumi dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento dovrebbero essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base di cui alla decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti tariffari.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/97.

(6)

In conformità della decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), i nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1o settembre 2008. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.».

2)

L'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1.

(2)  GU L 338 del 17.12.2008, pag. 72.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 sono aggiunte le righe seguenti:

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione

Aliquota del dazio

Volumi contingentali

(tonnellate)

«09.0672

ex 0305 59 80

80

Merluzzi carbonari (Pollachius virens), essiccati e salati

0

Dall'1.9. al 31.12.2008: 250

Dall'1.1 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 750

09.0674

ex 0307 91 00

ex 0307 99 18

ex 1605 90 30

10

10

30

Buccino (Buccinum undatum), vivo, fresco o refrigerato, congelato, preparato o conservato

0

Dall'1.9. al 31.12.2008: 400

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 1 200

09.0676

ex 0306 14 90

10

Granchio della specie Geryon affinis, congelato

0

Dall'1.9. al 31.12.2008: 250

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno:750»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

22.1.2009   

IT

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L 17/39


DECISIONE 2009/42/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare le Nazioni Unite, dotandole dei mezzi necessari per assolvere alle loro responsabilità e agire con efficacia, rappresenta una priorità dell'Unione europea.

(2)

Il 6 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi e stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro.

(3)

Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2006, il Consiglio ha espresso soddisfazione per l'avvio formale del processo di elaborazione di un trattato internazionale sul commercio di armi giuridicamente vincolante e si è compiaciuto del fatto che una netta maggioranza di Stati membri delle Nazioni Unite, compresi tutti gli Stati membri dell'UE, abbia appoggiato la risoluzione. Il Consiglio ha ribadito che l'UE e i suoi Stati membri svolgeranno un ruolo attivo in tale processo e ha sottolineato l'importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati e organizzazioni regionali.

(4)

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha istituito un gruppo di esperti governativi, costituito di 28 membri, per proseguire l'esame di un eventuale trattato sul commercio di armi. Tale gruppo si è riunito ripetutamente nel corso del 2008 e ha presentato le sue conclusioni nella settimana ministeriale della sessantatreesima Assemblea generale. Il gruppo ha concluso che è necessario un ulteriore esame e che occorrerebbe operare, con un approccio graduale, aperto e trasparente, nell'ambito delle Nazioni Unite. Ha incoraggiato gli Stati che sono in grado di fornire assistenza a fornirla, su richiesta, agli Stati che ne hanno bisogno.

(5)

Nelle conclusioni del 10 dicembre 2007 il Consiglio ha sottolineato l'importanza del gruppo di esperti governativi designato dalle Nazioni Unite, incoraggiandolo a portare avanti il processo. Il Consiglio ha espresso la ferma convinzione che uno strumento esauriente, giuridicamente vincolante, coerente con le attuali responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale pertinente, che stabilisca norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali costituirebbe un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile e irresponsabile delle armi convenzionali.

(6)

Nell'ottobre 2008 il Primo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi e stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno appoggiato il testo.

(7)

L'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) ha sostenuto tale processo avviando uno studio in due parti che consistono in due analisi approfondite dei pareri degli Stati membri delle Nazioni Unite sulla fattibilità, la portata e il progetto di parametri di un trattato sul commercio delle armi. Le analisi dell'UNIDIR hanno contribuito a fare avanzare le discussioni in merito a un trattato sul commercio delle armi individuando i settori oggetto di consenso e di divergenza nonché quelli finora trascurati. Le analisi hanno costituito un contributo utile per il gruppo di esperti governativi. È pertanto ragionevole incaricare l'UNIDIR di occuparsi degli aspetti tecnici delle attività da svolgere nell'ambito della presente decisione.

(8)

In base alle succitate conclusioni del Consiglio l'UE dovrebbe sostenere questo processo al fine di potenziare i lavori finora svolti, aprendo il dibattito per includere Stati non membri del gruppo di esperti governativi e altri attori quali la società civile e l'industria, per sviluppare la comprensione della questione e per contribuire ad ampliare le raccomandazioni fatte da detto gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Al fine di promuovere tra i paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi l'Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

a)

sensibilizzare maggiormente gli attori nazionali e regionali, gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e l'industria alle attuali discussioni internazionali relative al trattato sul commercio delle armi;

b)

rafforzare l'obiettivo del gruppo di esperti governativi sul trattato sul commercio di armi costituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite e rafforzare queste ultime quale unico forum che può fornire uno strumento veramente universale;

c)

contribuire a una più intensa partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali al processo relativo al trattato sul commercio delle armi;

d)

incoraggiare lo scambio di vedute tra Stati che fanno parte del gruppo di esperti governativi e Stati che non ne fanno parte;

e)

dare impulso al dibattito tra Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare tra gli Stati che non fanno parte del gruppo;

f)

promuovere uno scambio di opinioni tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, la società civile e l'industria;

g)

individuare gli elementi, la portata e le implicazioni possibili di un trattato sul commercio delle armi; e

h)

condividere tali dibattiti e opinioni con tutta la comunità internazionale.

2.   Per conseguire i suddetti obiettivi, l'UE attuerà il seguente progetto:

organizzazione di un evento di apertura, di sei seminari regionali, di un seminario conclusivo, con relativa diffusione dei risultati, e un evento collaterale ai margini del primo Comitato (64a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).

Una descrizione particolareggiata figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante (SG/AR) per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione è pienamente associata.

2.   L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). Esso svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNIDIR.

3.   La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano regolarmente riguardo al progetto, secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 836 260 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'UNIDIR. L'accordo di finanziamento stipula che l'UNIDIR deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo la data di decorrenza degli effetti della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR per la PESC, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche in seguito all'organizzazione di ciascun seminario regionale e del seminario finale predisposti dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). La Commissione è pienamente associata e fornisce le informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti quindici mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


ALLEGATO

1.   Obiettivo

L'obiettivo generale della presente decisione del Consiglio è di promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate alla discussione in merito al trattato sul commercio di armi (ATT), integrare i contributi nazionali e regionali al processo internazionale in corso e individuare la portata e le implicazioni di un eventuale trattato sul commercio delle armi.

2.   Progetto

2.1.   Scopo del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

sensibilizzare maggiormente gli attori nazionali e regionali, gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e l'industria alle attuali discussioni internazionali relative all'ATT;

b)

rafforzare l'obiettivo del gruppo di esperti governativi sul trattato sul commercio di armi costituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite e rafforzare queste ultime quale unico forum che può fornire uno strumento veramente universale;

c)

contribuire a una più intensa partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali al processo ATT;

d)

incoraggiare lo scambio di vedute tra Stati che fanno parte del gruppo di esperti governativi e Stati che non ne fanno parte;

e)

dare impulso al dibattito tra Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare tra gli Stati che non fanno parte del gruppo;

f)

promuovere uno scambio di opinioni tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, la società civile e l'industria;

g)

individuare gli elementi, la portata e le implicazioni possibili di un ATT; e

h)

condividere tali dibattiti e opinioni con tutta la comunità internazionale.

2.2.   Risultati del progetto

Il progetto mirerà a:

a)

sensibilizzare maggiormente al processo ATT e accrescerne la conoscenza e la comprensione;

b)

coinvolgere nuovi attori nel dibattito;

c)

condividere le preoccupazioni e idee nazionali e regionali con le discussioni internazionali; e

d)

alimentare il contenuto di un ATT con idee e suggerimenti, in particolare sulla portata e sulle implicazioni dello stesso.

2.3.   Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'organizzazione di un evento di apertura, di sei seminari regionali, di un seminario finale per presentare i risultati globali e di un evento collaterale ai margini del primo Comitato (64a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite). Il seminario finale sarà strutturato come segue: un giorno sarà dedicato al seminario regionale dei paesi OSCE e un giorno al seminario finale.

2.3.1.   Evento di apertura

Un giorno sarà dedicato all'evento di apertura per presentare gli obiettivi del progetto e cercare contributi della società civile, di ricercatori e ONG al fine di garantire il sostegno al progetto.

2.3.2.   Seminari regionali

1.

I seminari regionali si terranno nell'arco di due giorni in un luogo da determinare nelle regioni obiettivo. I seminari saranno articolati in quattro parti per consentire le presentazioni e discussioni seguenti:

a)

quadro generale riguardante l'ATT, antefatti, attori, ecc.;

b)

presentazione specifica del processo internazionale attualmente in corso;

c)

discussione della portata e delle implicazioni di un eventuale ATT; e

d)

raccolta di idee per un'ulteriore azione, raccomandazioni e suggerimenti volti ad alimentare il processo ATT.

2.

I partecipanti a questi seminari regionali includono:

a)

rappresentanti di paesi della regione;

b)

rappresentanti di organizzazioni regionali, comprese le ONG;

c)

rappresentanti dell'industria locale/regionale;

d)

rappresentanti dell'UNIDIR e UNODA (sezione per le armi convenzionali e sezione regionale, compresi i centri regionali, se del caso);

e)

esperti tecnici degli Stati membri dell'UE, compresi rappresentanti dell'industria;

f)

rappresentanti di organizzazioni partner, fra cui eventualmente, l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Svezia) o la Fondazione per la ricerca strategica (Francia).

3.

In funzione delle dimensioni delle regioni, è prevista la partecipazione di 30-40 persone a ciascun seminario.

4.

A conclusione di ciascun seminario sarà elaborata una relazione di sintesi sulle discussioni e sulle raccomandazioni. Tale relazione di sintesi sarà accessibile on line e su supporto elettronico.

5.

I seminari regionali si terranno secondo i raggruppamenti seguenti:

a)

un seminario per l'Africa centrale, settentrionale e occidentale;

b)

un seminario per l'Africa orientale e meridionale;

c)

un seminario per l'America latina e i Caraibi;

d)

un seminario per l'Asia e il Pacifico;

e)

un seminario per i paesi OSCE;

f)

un seminario per il Medio Oriente.

6.

I possibili luoghi in cui si propone di tenere i seminari sono:

a)

Dakar e Nairobi o Addis Abeba (per ciascuno dei due seminari in Africa);

b)

Messico o Rio de Janeiro (per l'America latina e i Caraibi);

c)

Phnom Penh o Nuova Delhi (per l'Asia e il Pacifico);

d)

Amman o il Cairo (per il Medio Oriente);

e)

Bruxelles o Vienna (per i paesi OSCE).

7.

I luoghi definitivi saranno determinati in modo da ottimizzare le risorse e l'assistenza disponibile a livello locale. La presidenza, assistita dall'AR/SG, sarà responsabile per la scelta definitiva del luogo in base alle raccomandazioni espresse dall'UNIDIR.

2.3.3.   Seminario conclusivo

Un seminario conclusivo sarà organizzato al termine dei sei seminari regionali per presentare alla comunità internazionale le discussioni, raccomandazioni e idee relative al processo ATT. Il seminario finale sarà strutturato come segue: un giorno sarà dedicato al seminario regionale dei paesi OSCE e un giorno al seminario finale.

2.3.4.   Evento ai margini del primo Comitato (64a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite)

Sarà organizzato un evento ai margini del primo Comitato (64a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite) per presentare ai soggetti interessati convenuti a New York i risultati aggiornati del progetto.

2.3.5.   Risultati — Pubblicazione

A conclusione di ciascun seminario sarà elaborata una breve relazione di sintesi sulle discussioni tenutesi e sulle raccomandazioni e idee avanzate in merito a un ATT. Le relazioni in questione saranno accessibili on line e su supporto elettronico a fini di diffusione.

Una relazione finale in cui confluiranno le relazioni di sintesi delle sei riunioni regionali sarà elaborata e sottoposta alle osservazioni in occasione del seminario conclusivo; essa sarà accessibile on line e su supporto elettronico a fini di diffusione.

3.   Durata

Il periodo stimato di attuazione del presente progetto è di 15 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari di questo progetto sono:

a)

tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, con particolare attenzione agli Stati membri che non fanno parte del gruppo di esperti governativi;

b)

la società civile e l'industria;

c)

le pertinenti organizzazioni regionali.

5.   Ente incaricato dell'attuazione

La presidenza, assistita dall'SG/AR, è responsabile dell'attuazione e della supervisione del presente progetto. La presidenza incaricherà dell'attuazione tecnica l'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).

Nell'attuazione del progetto l'UNIDIR coopera con l'UN-ODA, l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Svezia) o la Fondazione per la ricerca strategica (Francia). L'UNIDIR coopera, se del caso, con istituzioni quali le organizzazioni regionali, le ONG e l'industria.

L'UNIDIR assicurerà una visibilità del contributo dell'UE adeguata alla sua entità.

6.   Importo di riferimento finanziario per coprire i costi del progetto

Il costo totale del progetto è di 836 260 EUR.


22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.