ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
21 gennaio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 40/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 42/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2009/40/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009, recante nomina di un membro danese e di due supplenti danesi del Comitato delle regioni

11

 

 

2009/41/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2009, recante nomina di un membro austriaco del Comitato delle regioni

12

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

21.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/1


REGOLAMENTO (CE) N. 40/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


21.1.2009   

IT

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L 16/3


REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2009

relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3 e l’articolo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, sono destinati a rispondere alle esigenze nutrizionali particolari di gruppi specifici della popolazione. Le persone affette da celiachia soffrono di intolleranza permanente al glutine e rappresentano dunque uno dei gruppi specifici della popolazione di cui sopra.

(2)

L’industria alimentare ha elaborato una gamma di prodotti presentatati come «senza glutine» o con termini equivalenti. Le differenze tra le disposizioni nazionali riguardo alle condizioni per l’uso di tali designazioni dei prodotti possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti stessi e non garantiscono lo stesso elevato livello di protezione per i consumatori. A fini di chiarezza, e per evitare di confondere i consumatori con diversi tipi di designazioni dei prodotti a livello nazionale, è opportuno disciplinare sul piano comunitario le condizioni per l’utilizzo dei termini relativi all’assenza di glutine.

(3)

È scientificamente appurato che il frumento (ovvero tutte le specie di Triticum, come il frumento duro, la spelta e il kamut), la segale e l’orzo sono cereali contenenti glutine. Il glutine presente in tali cereali può provocare effetti negativi per la salute delle persone intolleranti al glutine che devono quindi evitare ogni contatto con esso.

(4)

L’estrazione del glutine dai cereali che lo contengono presenta notevoli difficoltà tecniche e vincoli economici e rende difficoltosa la fabbricazione di prodotti alimentari totalmente privi di glutine. Per questo motivo numerosi prodotti alimentari presenti sul mercato e destinati a tale particolare obiettivo nutrizionale possono contenere tracce residue di glutine.

(5)

La maggior parte, ma non la totalità, delle persone intolleranti al glutine può inserire l’avena nella propria dieta senza effetti negativi per la salute. Si tratta comunque di una questione ancora oggetto di studi e ricerche da parte della comunità scientifica. Uno tra i principali fattori che danno adito a preoccupazione, tuttavia, è l’eventualità che l’avena possa essere contaminata da frumento, segale od orzo durante la raccolta, il trasporto, la conservazione e la lavorazione dei cereali. Pertanto nel quadro dell’etichettatura dei prodotti in questione è opportuno tenere conto del rischio di una contaminazione da glutine nei prodotti contenenti avena.

(6)

Alcune persone intolleranti al glutine possono tollerare piccole quantità di glutine, che variano, entro certi limiti, da persona a persona. Per consentire a chiunque di reperire sul mercato una varietà di prodotti alimentari adatti alle proprie esigenze e al proprio livello di sensibilità al glutine occorre garantire la disponibilità di prodotti con diversi livelli ridotti di glutine, sempre entro i limiti suddetti. È però fondamentale che i diversi prodotti siano correttamente etichettati per garantirne un corretto utilizzo da parte delle persone intolleranti al glutine, e che gli Stati membri organizzino campagne d’informazione a riguardo.

(7)

L’etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, espressamente formulati, elaborati o preparati per soddisfare le esigenze dietetiche delle persone intolleranti al glutine e commercializzati come tali deve recare la menzione «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» conformemente alle disposizioni stabilite dal presente regolamento. Tali disposizioni possono essere attuate utilizzando prodotti alimentari espressamente processati per ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine e/o prodotti alimentari nei quali gli ingredienti contenenti glutine siano stati sostituiti da altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.

(8)

L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 89/398/CEE prevede la possibilità, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti ad un’alimentazione particolare, di menzionare tale proprietà. Di conseguenza occorre autorizzare che un alimento normale, adatto ad essere inserito in una dieta senza glutine in quanto privo di ingredienti derivati da cereali o avena contenenti glutine, possa avere un’etichettatura indicante l’assenza di glutine. La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), stabilisce che tali menzioni non devono indurre in errore il consumatore suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando di fatto tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

(9)

La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (3) vieta l’utilizzo di ingredienti contenenti glutine nella fabbricazione di tali prodotti alimentari. Pertanto occorre vietare il ricorso alle menzioni «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» nell’etichettatura di tali prodotti, poiché a norma del presente regolamento tale etichettatura va utilizzata per indicare un contenuto di glutine non superiore, rispettivamente a 100 mg/kg e 20 mg/kg.

(10)

La direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (4), impone di indicare la presenza o l’assenza di glutine qualora il prodotto sia destinato a bambini di età inferiore a sei mesi. L’assenza di glutine in detti prodotti deve essere indicata conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

(11)

La norma del Codex sugli alimenti per diete destinate alle persone intolleranti al glutine è stata adottata nel corso della 31a sessione della commissione del Codex alimentarius nel luglio 2008 (5), al fine di permettere a tali persone di reperire sul mercato una varietà di prodotti alimentari adatti alle loro esigenze ed al proprio grado di sensibilità al glutine. Ai fini del presente regolamento è opportuno tenere adeguatamente conto di detta norma.

(12)

Per consentire agli operatori economici di adattare il loro processo di produzione, la data di entrata in vigore del presente regolamento deve tenere conto del periodo di transizione necessario. Tuttavia i prodotti che alla data d’entrata in vigore del presente regolamento sono già conformi alle sue disposizioni possono essere commercializzati nella Comunità a decorrere dalla data d’entrata in vigore del regolamento stesso.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d’applicazione

Il presente regolamento è applicabile ai prodotti alimentari esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contemplati dalla direttiva 2006/141/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine», gli alimenti destinati a diete particolari specialmente, prodotti, preparati e/o lavorati per soddisfare le esigenze dietetiche specifiche delle persone intolleranti al glutine;

b)

«glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, nei confronti della quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M;

c)

«frumento», tutte le specie di Triticum.

Articolo 3

Composizione ed etichettatura dei prodotti destinati alle persone intolleranti al glutine

1.   Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non deve superare 100 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

2.   L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 devono riportare la menzione «con contenuto di glutine molto basso». È ammessa la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al consumatore finale.

3.   L’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

4.   I prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione «senza glutine».

5.   Qualora prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine contengano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, l’orzo, l’avena o le loro varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dall’orzo, dall’avena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3; non è invece applicabile il paragrafo 4.

6.   Le menzioni «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» di cui ai paragrafi 2 e 4 devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto.

Articolo 4

Composizione ed etichettatura di altri prodotti adatti alle persone intolleranti al glutine

1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti alimentari può contenere la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale:

a)

prodotti alimentari di consumo corrente;

b)

prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare, specialmente formulati, lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizione, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine.

2.   L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 non devono contenere la menzione «con contenuto di glutine molto basso».

Articolo 5

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

I prodotti alimentari che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono già conformi alle disposizioni del regolamento stesso possono tuttavia essere commercializzati all’interno della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

(2)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(3)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.NET/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/6


REGOLAMENTO (CE) N. 42/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l'articolo 22, l'articolo 84 e l'articolo 107,

considerando quanto segue:

(1)

Per un uso ottimale dei fondi potenzialmente disponibili per aumentare la competitività del settore vitivinicolo, è opportuno dare agli Stati membri, nella misura del possibile, la facoltà di avvalersi delle possibilità offerte sia dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in particolare nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di riconversione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli investimenti di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento, sia dalle risorse dello sviluppo rurale. Per evitare nel modo più assoluto, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, il doppio finanziamento della stessa misura da parte di queste due fonti di finanziamento, occorre separare nettamente le operazioni in funzione dei programmi.

(2)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 479/2008, non può essere versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto. È opportuno chiarire che gli Stati membri possono garantire il rispetto di questo limite attraverso controlli a livello dei singoli produttori oppure a livello nazionale.

(3)

L'articolo 41, lettera c), punto vi), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) impone ai produttori di inserire nel bollettino di analisi le informazioni relative alla presenza di varietà di uve da vino ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti o altre varietà non appartenenti alle specie Vitis Vinifera). Tuttavia, per motivi tecnici tali informazioni non sono necessarie e occorre quindi eliminare tale obbligo.

(4)

A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008, la tabella 10 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (3) continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008. Il riferimento esatto è tuttavia alla tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000.

(5)

L'articolo 5, paragrafo 8, l'articolo 16, terzo comma, e l'articolo 20, secondo comma, del regolamento (CE) n. 555/2008 impongono agli Stati membri che erogano aiuti nazionali di notificarli compilando la parte pertinente del modulo figurante nell'allegato VII del medesimo regolamento. Occorre pertanto modificare l'allegato VII per inserirvi tale informazione.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 555/2008.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Ai fini del titolo II, per “operazione” si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e realizzata da uno o più beneficiari.»;

2)

nel titolo II, capo II, sezione 2, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Compatibilità e coerenza

1.   Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 non riguarda le spese di acquisto di veicoli agricoli.

2.   Il sostegno di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.   Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.»;

3)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Compatibilità e coerenza

1.   Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.

2.   Il sostegno di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.   Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.»;

4)

dopo l'articolo 25, nel titolo II, capo II, sezione 7, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Verifica delle condizioni

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di questo limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale. Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione (ritiro controllato) e neppure quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per uso industriale.»;

5)

all'articolo 41, lettera c), il punto vi) è soppresso;

6)

all'articolo 103, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008;»;

7)

l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Dati tecnici relativi ai programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008

(importo finanziario in 1000 EUR)

Stato membro (1):

Data della comunicazione (2):

Data della comunicazione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

 

Esercizio finanziario

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

Misure

Regolamento (CE) n. 479/2008

 

stima

esecuzione

stima

esecuzione

stima

esecuzione

stima

esecuzione

stima

esecuzione

esecuzione

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Regime di pagamento unico

Articolo 9

Superficie

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo medio

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 10

Numero di progetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

3 bis.

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 11

Superficie

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo medio

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ter.

Programmi in corso

Regolamento (CE) n. 1493/1999

Superficie

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Importo medio

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vendemmia verde

Articolo 12

Superficie

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo medio

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fondi di mutualizzazione

Articolo 13

Numero di fondi nuovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Assicurazione del raccolto

Articolo 14

Numero di produttori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investimenti nelle imprese

Articolo 15

Numero di beneficiari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

Sostegno comunitario medio (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.1.

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.2.

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.3.

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.4.

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)

Costi ammissibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.5.

Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.6.

Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza

Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.7.

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche

Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

7.8.

Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo

Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)

Contributo comunitario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dato cumulativo)

8.

Distillazione dei sottoprodotti

Articolo 16

Forcella aiuto massimo

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Distillazione in alcole per usi commestibili — sostegno per superficie

Articolo 17

Forcella dell'aiuto

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno medio (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Distillazione di crisi

Articolo 18

Forcella dell'aiuto

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo minimo alla produzione

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento

Articolo 19

Forcella dell'aiuto

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno comunitario medio (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Usare l'acronimo dell'OPOCE.

(2)  Termine della comunicazione: per le stime, per la prima volta il 30 giugno 2008 e successivamente ogni 1 marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione, ogni 1o marzo (per la prima volta il 1o marzo 2010).

(3)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

(4)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.

(5)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

(6)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

(7)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di beneficiari corrispondente del presente allegato.

(8)  I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

(9)  Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

21.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

recante nomina di un membro danese e di due supplenti danesi del Comitato delle regioni

(2009/40/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Eva NEJSTGAARD. Due seggi di supplente del Comitato delle regioni si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni del Sig. Bjørn DAHL e al termine del mandato della Sig.ra Anna Margrethe KAALUND,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

il Sig. Jen Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

b)

quali supplenti:

la Sig.ra Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (modifica del mandato),

il Sig. Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


21.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2009

recante nomina di un membro austriaco del Comitato delle regioni

(2009/41/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni si è reso vacante in seguito al decesso del Sig. Jörg HAIDER,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato al Comitato delle regioni in veste di membro, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

Sig. Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

P. GANDALOVIČ


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


21.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.