ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 4

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
8 gennaio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 7/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 8/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

3

 

 

Regolamento (CE) n. 9/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

4

 

 

Regolamento (CE) n. 10/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

5

 

 

Regolamento (CE) n. 11/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009

7

 

 

Regolamento (CE) n. 12/2009 della Commissione, del 7 gennaio 2009, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

10

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/6/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione [notificata con il numero C(2008) 8333]  ( 1 )

15

 

 

2009/7/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2008, alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca [notificata con il numero C(2008) 8431]

19

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/1


REGOLAMENTO (CE) N. 7/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

55,4

TR

96,4

ZZ

75,9

0707 00 05

JO

167,2

TR

146,2

ZZ

156,7

0709 90 70

MA

86,5

TR

153,2

ZZ

119,9

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

32,0

MA

56,3

TR

63,4

ZA

44,1

ZZ

47,4

0805 20 10

MA

64,2

ZZ

64,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,4

IL

57,2

TR

70,8

ZZ

60,8

0805 50 10

MA

59,6

TR

59,6

ZZ

59,6

0808 10 80

CN

78,1

MK

39,4

US

106,7

ZZ

74,7

0808 20 50

CN

66,2

US

113,3

ZZ

89,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.1.2009   

IT

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L 4/3


REGOLAMENTO (CE) N. 8/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di complessive 2 989 240 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1, per il periodo 1o gennaio-31 marzo 2009.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dal 1o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il sottoperiodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dal 1o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,979772 %.

2.   Per il sottoperiodo contingentale in corso è sospeso il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009 nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


8.1.2009   

IT

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L 4/4


REGOLAMENTO (CE) N. 9/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2009 al 2 gennaio 2009 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 1 per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2009.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 1o gennaio 2009 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(4)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il sottoperiodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 1o gennaio 2009 alle ore 13 (ora di Bruxelles) al 2 gennaio 2009, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione dello 0,880928 %.

2.   È sospeso, per il sottoperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 gennaio 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.


8.1.2009   

IT

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L 4/5


REGOLAMENTO (CE) N. 10/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dall'8 gennaio 2009

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,46

4,57

1701 11 90 (1)

23,46

9,80

1701 12 10 (1)

23,46

4,38

1701 12 90 (1)

23,46

9,37

1701 91 00 (2)

25,19

12,77

1701 99 10 (2)

25,19

8,12

1701 99 90 (2)

25,19

8,12

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


8.1.2009   

IT

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L 4/7


REGOLAMENTO (CE) N. 11/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1347/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1347/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1347/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1347/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 8 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 81.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dall’8 gennaio 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

27,40

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

19,22

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

19,22

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

27,40


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

2.1.2009-6.1.2009

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

176,48

117,05

Prezzo FOB USA

217,05

207,05

187,05

122,38

Premio sul Golfo

13,70

Premio sui Grandi laghi

28,08

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

9,38 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

6,99 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/10


REGOLAMENTO (CE) N. 12/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4346 (2008-2009).

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 29 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

60,3411

Raggiunto

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna luglio-settembre 2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

 

09.4333

Costa d'Avorio

 

09.4334

Repubblica del Congo

 

09.4335

Figi

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurizio

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzania

 

09.4348

Trinidad e Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4315

India

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

 

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo (1)

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

0

Raggiunto

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

0

Raggiunto

09.4436

Repubblica dominicana

0

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 29.12.2008-2.1.2009

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


(1)  Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione

[notificata con il numero C(2008) 8333]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (4), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’epidemia di influenza aviaria iniziata nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

(2)

Tali misure sono stabilite, in particolare, nella decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi (5), nella decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici (6), nella decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (7) e nella decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (8).

(3)

Tali decisioni si applicano fino al 31 dicembre 2008.

(4)

Focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 continuano a manifestarsi nel pollame e nei volatili selvatici nei paesi terzi. In vari paesi al mondo continuano inoltre a verificarsi casi di infezione umana, anche letali, dovuti allo stretto contatto con uccelli infetti. Permane quindi il rischio che la malattia si diffonda dai paesi terzi agli Stati membri.

(5)

Oltre quindi a limitare il rischio diretto causato da importazioni di pollame, di prodotti a base di pollame e di uccelli da compagnia, occorre mantenere le misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollamee altri volatili in cattività e mantenere in atto un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

(6)

Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2009 l’applicazione di tali decisioni.

(7)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (9), abroga la decisione 2000/666/CE della Commissione (10) e sostituisce i requisiti relativi alla quarantena di taluni volatili importati nella Comunità, come fissato nella suddetta decisione.

(8)

Gli attuali riferimenti della decisione 2007/25/CE relativi ai requisiti stabiliti dalla decisione 2000/666/CE devono quindi essere sostituiti con i riferimenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 318/2007.

(9)

È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 7 della decisione 2005/692/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 2

All’articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 3

All’articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

Articolo 4

La decisione 2007/25/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, il testo della lettera b), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (11), o

2)

all’articolo 6, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009»;

3)

l’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20.

(6)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93.

(7)  GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105.

(8)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29.

(9)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.

(10)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

(11)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO II

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8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

relativa al contributo finanziario della Comunità, per il 2008, alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca

[notificata con il numero C(2008) 8431]

(I testi in lingua spagnola, greca e italiana sono i soli facenti fede)

(2009/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi annuali di controllo delle attività di pesca per il 2008, insieme alle domande di contributo finanziario della Comunità alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.

(2)

Le domande concernenti gli interventi in materia di controllo ed esecuzione elencati all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento comunitario.

(3)

Le domande di finanziamento comunitario devono essere conformi alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (2).

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità entro i limiti fissati dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo.

(5)

Occorre fissare un termine per la presentazione delle domande di rimborso degli Stati membri alla Commissione al fine di facilitare la liquidazione degli impegni residui.

(6)

La scadenza dei pagamenti per i quali è chiesto un rimborso deve tener conto delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 nonché della durata media dei progetti finanziati.

(7)

La decisione 2008/860/CE della Commissione (3) relativa a un contributo finanziario della Comunità ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca realizzati dagli Stati membri nel 2008 è stata adottata il 29 ottobre 2008. Tale decisione non comprendeva tuttavia i progetti di importo superiore a 1 Mio EUR relativi alle spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca. È pertanto necessario stabilire gli importi massimi e il tasso del contributo finanziario della Comunità nonché definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detto contributo per tali progetti.

(8)

Due progetti compresi fra le domande presentate dalla Spagna sono stati alla fine rimandati dallo Stato membro.

(9)

Due delle domande presentate dall’Italia devono essere considerate non ammissibili secondo le norme in materia di appalti pubblici.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per il 2008, il tasso di detto contributo e le condizioni cui è subordinata la sua concessione per le spese sostenute da Grecia, Spagna e Italia nell’ambito di progetti di importo superiore a 1 Mio EUR per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca.

Articolo 2

Tasso del contributo

1.   Le spese relative all’acquisto e all’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca beneficiano, entro i limiti indicati nell’allegato, di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri.

2.   Il contributo finanziario per ogni Stato membro indicato nell’allegato è calcolato sulla base dell’utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, espressa in percentuale della loro attività annuale totale, quale dichiarata dagli Stati membri.

Articolo 3

Liquidazione degli impegni residui

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso siano effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso.

2.   Gli stanziamenti di bilancio relativi al contributo finanziario della Comunità per tali progetti sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 4

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(3)  GU L 303 del 14.11.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Contributo finanziario della Comunità concesso per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei pattuglia adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca

Stato membro

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

(EUR)

Spese ammissibili nell’ambito della presente decisione

(EUR)

Contributo comunitario

(tasso del 50 %)

(EUR)

Grecia

14 603 000

14 045 000

7 022 500

Spagna

44 225 546

12 476 320

6 238 160

Italia

52 500 000

24 000 000

12 000 000

Totale

111 328 546

50 521 320

25 260 660


8.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.