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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1359/2008 DEL CONSIGLIO
del 28 novembre 2008
che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali istituiti a norma dell’articolo 31 di detto regolamento, ad adottare le misure necessarie per garantire l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca. |
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(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti. |
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(3) |
Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono sottoposti ad un prelievo eccessivo ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità. |
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(4) |
Il CIEM ha inoltre segnalato che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella sottozona CIEM VII è eccessivamente elevato. Dai pareri scientifici del CIEM emerge altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella sottozona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette. |
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(5) |
In conformità del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (2), le possibilità di pesca per le specie di acque profonde indicate nell’allegato I del medesimo regolamento sono decise su base semestrale. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di argentina e di molva azzurra, per i quali le possibilità di pesca dipendono dall’esito dei negoziati annuali con la Norvegia. Le possibilità di pesca per questi stock devono pertanto essere stabilite nel regolamento sulle possibilità di pesca annuali adottato dal Consiglio a dicembre. |
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(6) |
Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca. |
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(7) |
In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (3), è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (4), e alle zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell’Atlantico settentrionale (5). |
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(9) |
L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6) al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (7), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (8), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (9), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (10), al regolamento (CE) n. 2347/2002 e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund (11). |
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(10) |
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2009. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci comunitari per determinati stock di specie di acque profonde nelle acque comunitarie e in alcune acque non comunitarie in cui sono imposti limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l’utilizzo di tali possibilità di pesca.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «permesso di pesca in acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.
2. Le definizioni delle zone CIEM e Copace figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.
Articolo 3
Fissazione delle possibilità di pesca
Le possibilità di pesca concesse ai pescherecci comunitari per gli stock di specie di acque profonde sono fissate nell’allegato.
Articolo 4
Ripartizione tra gli Stati membri
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:
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a) |
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
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b) |
le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
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c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
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d) |
i quantitativi detratti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
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e) |
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Articolo 5
Flessibilità dei contingenti
Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti «analitici».
Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1. I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte in conformità dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 850/98. Tali catture non sono imputate al contingente.
Articolo 7
Pesce specchio atlantico
1. La pesca del pesce specchio atlantico è vietata nelle zone seguenti:
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a) |
la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
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b) |
la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
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c) |
la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti:
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Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromie e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.
2. Le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce al termine della bordata, a meno che:
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a) |
tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93; oppure |
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b) |
la velocità media durante il transito sia pari o superiore a 8 nodi. |
3. Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca in acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca (CCP), i quali devono disporre di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
(3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(4) GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.
(5) GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.
(6) GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.
(7) GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.
(8) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(9) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
ALLEGATO
PARTE 1
Definizione di specie e gruppi di specie
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1. |
Nell’elenco che figura nella parte 2 del presente allegato, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali di profondità figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. Di seguito è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.
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|
2. |
Ai fini del presente regolamento, per «squali di profondità» si intendono gli squali che figurano nel seguente elenco di specie:
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PARTE 2
Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)
Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone e/o divisioni CIEM salvo se altrimenti specificato.
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Anno |
2009 (1) |
2010 (2) |
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|
Germania |
20 |
0 |
|
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|
Estonia |
1 |
0 |
|
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|
Irlanda |
55 |
0 |
|
||||||
|
Spagna |
93 |
0 |
|
||||||
|
Francia |
339 |
0 |
|
||||||
|
Lituania |
1 |
0 |
|
||||||
|
Polonia |
1 |
0 |
|
||||||
|
Portogallo |
127 |
0 |
|
||||||
|
Regno Unito |
187 |
0 |
|
||||||
|
CE |
824 |
0 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 (3) |
2010 (4) |
|
||||||
|
Portogallo |
10 |
0 |
|
||||||
|
CE |
10 |
0 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 (5) |
2010 (6) |
|
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|
Irlanda |
1 |
0 |
|
||||||
|
Spagna |
17 |
0 |
|
||||||
|
Francia |
6 |
0 |
|
||||||
|
Regno Unito |
1 |
0 |
|
||||||
|
CE |
25 |
0 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Germania |
4 |
4 |
|
||||||
|
Francia |
4 |
4 |
|
||||||
|
Regno Unito |
4 |
4 |
|
||||||
|
CE |
12 |
12 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Germania |
32 |
29 |
|
||||||
|
Estonia |
15 |
14 |
|
||||||
|
Irlanda |
78 |
73 |
|
||||||
|
Spagna |
156 |
145 |
|
||||||
|
Francia |
2 189 |
2 036 |
|
||||||
|
Lettonia |
102 |
95 |
|
||||||
|
Lituania |
1 |
1 |
|
||||||
|
Polonia |
1 |
1 |
|
||||||
|
Regno Unito |
156 |
145 |
|
||||||
|
Altri (7) |
8 |
8 (7) |
|
||||||
|
CE |
2 738 |
2 547 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Spagna |
11 |
11 |
|
||||||
|
Francia |
28 |
26 |
|
||||||
|
Portogallo |
3 561 |
3 311 |
|
||||||
|
CE |
3 600 |
3 348 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Portogallo |
4 285 |
4 285 |
|
||||||
|
CE |
4 285 |
4 285 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Irlanda |
10 |
10 |
|
||||||
|
Spagna |
74 |
74 |
|
||||||
|
Francia |
20 |
20 |
|
||||||
|
Portogallo |
214 |
214 |
|
||||||
|
Regno Unito |
10 |
10 |
|
||||||
|
CE |
328 |
328 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Danimarca |
2 |
2 |
|
||||||
|
Germania |
2 |
2 |
|
||||||
|
Francia |
11 |
11 |
|
||||||
|
Regno Unito |
2 |
2 |
|
||||||
|
CE |
17 |
17 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Danimarca |
804 |
804 |
|
||||||
|
Germania |
5 |
5 |
|
||||||
|
Svezia |
41 |
41 |
|
||||||
|
CE |
850 |
850 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 (8) |
2010 (8) |
|
||||||
|
Germania |
7 |
6 |
|
||||||
|
Estonia |
57 |
49 |
|
||||||
|
Irlanda |
254 |
216 |
|
||||||
|
Spagna |
63 |
54 |
|
||||||
|
Francia |
3 222 |
2 738 |
|
||||||
|
Lituania |
74 |
63 |
|
||||||
|
Polonia |
37 |
32 |
|
||||||
|
Regno Unito |
189 |
160 |
|
||||||
|
Altri (9) |
7 |
6 |
|
||||||
|
CE |
3 910 |
3 324 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 (10) |
2010 (10) |
|
||||||
|
Germania |
34 |
34 |
|
||||||
|
Irlanda |
7 |
7 |
|
||||||
|
Spagna |
3 734 |
3 734 |
|
||||||
|
Francia |
172 |
172 |
|
||||||
|
Lettonia |
60 |
60 |
|
||||||
|
Lituania |
7 |
7 |
|
||||||
|
Polonia |
1 168 |
1 168 |
|
||||||
|
Regno Unito |
15 |
15 |
|
||||||
|
CE |
5 197 |
5 197 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Irlanda |
2 |
0 |
|
||||||
|
Spagna |
2 |
0 |
|
||||||
|
Francia |
11 |
0 |
|
||||||
|
Regno Unito |
2 |
0 |
|
||||||
|
CE |
17 |
0 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Irlanda |
15 |
0 |
|
||||||
|
Spagna |
0 |
0 |
|
||||||
|
Francia |
50 |
0 |
|
||||||
|
Regno Unito |
0 |
0 |
|
||||||
|
Altri |
0 |
0 |
|
||||||
|
CE |
65 |
0 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Irlanda |
2 |
0 |
|
||||||
|
Spagna |
1 |
0 |
|
||||||
|
Francia |
9 |
0 |
|
||||||
|
Portogallo |
2 |
0 |
|
||||||
|
Regno Unito |
1 |
0 |
|
||||||
|
CE |
15 |
0 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Danimarca |
5 |
4 |
|
||||||
|
Germania |
5 |
4 |
|
||||||
|
Irlanda |
5 |
4 |
|
||||||
|
Francia |
28 |
25 |
|
||||||
|
Regno Unito |
18 |
15 |
|
||||||
|
Altri |
5 |
4 (11) |
|
||||||
|
CE |
66 |
56 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Danimarca |
5 |
4 |
|
||||||
|
Germania |
3 |
3 |
|
||||||
|
Svezia |
5 |
4 |
|
||||||
|
CE |
13 |
11 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Irlanda |
7 |
6 (13) |
|
||||||
|
Spagna |
204 |
172 (13) |
|
||||||
|
Francia |
10 |
9 (13) |
|
||||||
|
Regno Unito |
25 |
22 (13) |
|
||||||
|
Altri |
7 |
|
|||||||
|
CE |
253 |
215 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 (16) |
|
||||||
|
Spagna |
722 |
614 |
|
||||||
|
Portogallo |
196 |
166 |
|
||||||
|
CE |
918 |
780 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Spagna |
10 |
10 (17) |
|
||||||
|
Portogallo |
1 116 |
1 116 (17) |
|
||||||
|
Regno Unito |
10 |
10 (17) |
|
||||||
|
CE |
1 136 |
1 136 (17) |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Germania |
9 |
9 |
|
||||||
|
Francia |
9 |
9 |
|
||||||
|
Regno Unito |
13 |
13 |
|
||||||
|
CE |
31 |
31 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Germania |
10 |
10 |
|
||||||
|
Irlanda |
260 |
260 |
|
||||||
|
Spagna |
588 |
588 |
|
||||||
|
Francia |
356 |
356 |
|
||||||
|
Regno Unito |
814 |
814 |
|
||||||
|
CE |
2 028 |
2 028 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
|
||||||
|
Spagna |
242 |
242 |
|
||||||
|
Francia |
15 |
15 |
|
||||||
|
Portogallo |
10 |
10 |
|
||||||
|
CE |
267 |
267 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
Anno |
2009 |
2010 |
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Francia |
9 |
9 |
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Portogallo |
36 |
36 |
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Regno Unito |
9 |
9 |
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CE |
54 |
54 |
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(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali di profondità.
(2) Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(4) Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009.
(5) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(6) Sono permesse catture accessorie fino a concorrenza del 10 % dei contingenti 2009.
(7) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(8) Un massimo di 8 % di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV.
(9) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(10) Un massimo di 8 % di ogni contingente può essere pescato nelle acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone VIII, IX, X, XII e XIV.
(11) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(12) Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).
(13) I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %.
(14) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(15) Va rispettata una taglia minima per lo sbarco di 30 cm (lunghezza totale) nel 2009 e di 35 cm (lunghezza totale) nel 2010. Tuttavia, nel 2010, il 15 % del pesce sbarcato potrà avere una taglia minima per lo sbarco di almeno 30 cm (lunghezza totale).
(16) I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %.
(17) I contingenti del 2010 possono essere pescati nel dicembre 2009 fino a concorrenza del 10 %.
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1360/2008 DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’ampio numero di Stati membri che attualmente non fanno parte dell’area dell’euro incide sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità e, insieme all’evoluzione del contesto internazionale, rende necessario un consistente aumento del massimale dell’esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 (1) da 12 a 25 miliardi di EUR. Qualora si dovesse procedere urgentemente ad una revisione del massimale, le pertinenti istituzioni dovrebbero intervenire celermente in base alle loro rispettive competenze. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 332/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:
all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 25 miliardi di EUR.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2008 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 172,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Dopo la costituzione dell’impresa comune SESAR («impresa comune»), il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha istituito l’impresa comune Clean Sky (3), il regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha costituito l’impresa comune ENIAC (4), il regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha istituito l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (5), e il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, ha costituito l’impresa comune ARTEMIS per l’attuazione di un’iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (6). Queste imprese comuni sono organismi creati dalle Comunità ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7). Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (8), si applica al loro personale e il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica a dette imprese comuni e al rispettivo personale. |
|
(2) |
È opportuno allineare lo status giuridico dell’impresa comune SESAR, in quanto organismo istituito dalle Comunità, a quello delle altre imprese comuni di recente costituzione, per consentire che l’impresa comune benefici dello stesso trattamento riservato alle altre imprese comuni di recente costituzione. |
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(3) |
La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (9), prevede che la ricerca consentirà di sviluppare e di realizzare un sistema innovativo di gestione del traffico aereo (ATM) nel quadro dell’iniziativa SESAR, che garantirà anche un migliore coordinamento dello sviluppo dei sistemi ATM in Europa. |
|
(4) |
Conformemente ai programmi di lavoro annuali per il 2007 e per il 2008 riguardanti il programma specifico «Cooperazione», tema Trasporti (inclusa aeronautica), che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), la Commissione concederà all’impresa comune SESAR un contributo annuo a carico del Settimo programma quadro per un importo complessivo stimato a 350 milioni di EUR per tutta la durata del programma. |
|
(5) |
Il programma di lavoro pluriennale per le sovvenzioni nel settore delle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013 indica il progetto SESAR, destinato a modernizzare l’ATM in Europa, tra le principali priorità orizzontali, destinandogli stanziamenti stimati a 350 milioni di EUR per detto periodo. |
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(6) |
Secondo le stime della Commissione il contributo della Comunità all’impresa comune SESAR dovrebbe ammontare a 700 milioni di EUR, provenienti in parti uguali dal Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo e dal programma sulle reti transeuropee di trasporto. |
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(7) |
Poiché l’impresa comune è un organismo istituito dalle Comunità, il suo processo decisionale dovrebbe garantire l’autonomia decisionale della Comunità, in particolare con riguardo alle questioni aventi un’incidenza sull’orientamento strategico dell’impresa comune, al contributo della Comunità e all’indipendenza e alla parità di trattamento del personale dell’impresa comune. |
|
(8) |
Un accordo amministrativo dovrebbe essere concluso tra l’impresa comune SESAR e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune. |
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(9) |
Al fine di assicurare la gestione efficiente delle risorse messe a disposizione dell’impresa comune per le sue attività di ricerca e di fare in modo che, nella misura del possibile, l’impresa comune riceva lo stesso trattamento di altre imprese ad essa comparabili, è necessario garantire che gli aspetti fiscali del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applichino con effetto retroattivo a decorrere da una data idonea. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 219/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007
Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2016 o otto anni dopo l’approvazione da parte del Consiglio del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa («il piano di modernizzazione ATM»), risultante dalla fase di definizione del progetto SESAR, a seconda della condizione che si verifica per prima. Il Consiglio decide in merito a tale approvazione sulla base di una proposta della Commissione.»; |
|
2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Status giuridico L’impresa comune è un organismo comunitario dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di detto Stato. Può in particolare acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.»; |
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3) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis Personale 1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune e al suo direttore esecutivo. 2. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2 dello statuto, l’impresa comune esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 3. Il consiglio di amministrazione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione conformemente all’articolo 110, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. 4. Il numero dei dipendenti dell’impresa comune è determinato dalla tabella dell’organico riportata nel suo bilancio annuale. 5. Il personale dell’impresa comune è composto di agenti temporanei e di agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare otto anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune. 6. Tutte le spese del personale sono a carico dell’impresa comune. Articolo 2 ter Privilegi e immunità 1. All’impresa comune si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e, per quanto soggetti alle norme di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 1, al suo personale e al suo direttore esecutivo. Per quanto riguarda le imposte e i dazi doganali, all’impresa comune si applica il protocollo a decorrere dal 15 ottobre 2008. 2. Un accordo amministrativo è concluso tra l’impresa comune e il Belgio per quanto riguarda i privilegi e le immunità e le altre forme di sostegno che saranno forniti dal Belgio all’impresa comune. Articolo 2 quater Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell’impresa comune è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dalla legge regolatrice dell’accordo o del contratto in questione. 2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3. Qualsiasi pagamento effettuato dall’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse. 4. Solo l’impresa comune risponde delle proprie obbligazioni. Articolo 2 quinquies Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile 1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
2. Alle materie non contemplate dal presente regolamento o da altri atti di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune.»; |
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4) |
l’articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo massimo della Comunità è di 700 milioni di EUR, di cui 350 milioni di EUR provenienti dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema «Trasporti (inclusa aeronautica)» del programma specifico «Cooperazione» del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e 350 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del programma quadro sulle reti transeuropee di trasporto per il periodo 2007-2013. Il contributo comunitario è versato conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1) (in seguito denominato il «regolamento finanziario»). Le modalità del contributo della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune. L’accordo generale dà diritto alla Commissione di opporsi all’utilizzo del contributo comunitario per fini che essa ritenga contrari ai principi dei summenzionati programmi comunitari di cui al primo comma o al regolamento finanziario delle Comunità europee, o che ledano gli interessi della Comunità. In caso di opposizione da parte della Commissione, il contributo comunitario non può essere utilizzato dall’impresa comune per i predetti fini. |
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5) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 bis Regolamento finanziario 1. L’impresa comune adotta un regolamento finanziario specifico conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento finanziario. Esso può discostarsi dalle norme di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario (*2), ove lo impongano le esigenze specifiche di funzionamento dell’impresa comune e previo accordo della Commissione. 2. L’impresa comune dispone di proprie capacità di revisione contabile interna. Articolo 4 ter Discarico Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune per l’anno n è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, prima del 15 maggio dell’anno n + 2. Nel regolamento finanziario dell’impresa comune il consiglio di amministrazione indica la procedura da seguire per il discarico, tenendo conto delle specificità legate alla natura dell’impresa comune quale partenariato pubblico-privato e in particolare del contributo del settore privato al bilancio. |
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6) |
l’articolo 5, paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La posizione della Comunità nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative all’adesione di nuovi membri e a modifiche significative del piano di modernizzazione ATM è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.»; |
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7) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie relative al personale dell’impresa comune
1. In deroga all’articolo 1, punto 3, tutti i contratti di lavoro stipulati dall’impresa comune vigenti al 1o gennaio 2009 (in seguito denominati «contratti anteriori») sono onorati fino alla scadenza senza ulteriore rinnovo.
2. A tutti i membri del personale con contratti anteriori è offerta la possibilità di chiedere contratti di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ai vari gradi stabiliti nella tabella dell’organico.
Al fine di verificare la competenza, l’efficienza e l’integrità dei potenziali candidati, una procedura di selezione interna è applicata a tutti i membri del personale con contratti anteriori, ad eccezione del direttore esecutivo. Tale procedura di selezione interna è effettuata anteriormente al 1o luglio 2009 da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti di lavoro.
In funzione della natura e del livello delle funzioni esercitate, ai candidati prescelti è offerto un contratto di agente temporaneo di durata corrispondente almeno al periodo rimanente ai sensi del contratto anteriore.
3. Se è stato concluso un contratto anteriore per la durata dell’impresa comune e il membro del personale interessato accetta un nuovo contratto di agente temporaneo alle condizioni definite al paragrafo 2, detto nuovo contratto viene concluso per una durata indeterminata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. La legge belga applicabile ai contratti di lavoro e gli altri atti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale con contratti anteriori che hanno scelto di non chiedere contratti di agente temporaneo o ai quali non sono stati offerti contratti di agente temporaneo ai sensi del paragrafo 2.
Articolo 3
Disposizioni transitorie relative al mandato del direttore esecutivo
Il mandato del direttore esecutivo in carica il 1o gennaio 2009 termina alla data alla quale l’impresa comune cessa di esistere a norma dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 219/2007. In caso di proroga della durata dell’impresa comune, è avviata una nuova procedura di nomina del direttore esecutivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 219/2007. Se il direttore esecutivo deve essere sostituito nel corso del suo mandato, il suo successore è nominato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 219/2007.
Articolo 4
Contratti e accordi anteriori
Fatto salvo l’articolo 2, il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da contratti e altri accordi conclusi dall’impresa comune anteriormente al 1o gennaio 2009.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(1) Parere del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffciale).
(2) Parere del 3 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta uffciale).
(3) GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.
(4) GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21.
(5) GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38.
(6) GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(8) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
(9) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30
ALLEGATO
Lo statuto dell’impresa comune è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) sono aggiunti i seguenti termini: «e controllare le prestazioni del direttore esecutivo.»; |
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2) |
[Non riguarda il testo in lingua italiana]; |
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3) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
|
4) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 7 bis Funzione di revisione interna Le funzioni affidate al revisore interno della Commissione dall’articolo 185, paragrafo 3 del regolamento finanziario sono esercitate sotto la responsabilità del consiglio di amministrazione, il quale adotta le opportune disposizioni, tenuto conto delle dimensioni e dell’ambito di attività dell’impresa comune.»; |
|
5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Distacco di personale presso l’impresa comune Ogni membro dell’impresa comune può proporre al direttore esecutivo il distacco di membri del suo personale presso l’impresa comune, conformemente alle condizioni previste dall’accordo di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del presente statuto. Il personale distaccato presso l’impresa comune agisce in assoluta indipendenza sotto il controllo del direttore esecutivo.»; |
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6) |
l’articolo 14 è soppresso; |
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7) |
l’articolo 15 è così modificato:
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8) |
all’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Tutte le decisioni adottate e tutti i contratti stipulati dall’impresa comune prevedono esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti possano effettuare verifiche sul posto dei documenti di tutti i contraenti e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari, anche verifiche nei locali dei beneficiari finali.»; |
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9) |
l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Trasparenza 1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*1), si applica ai documenti detenuti dall’impresa comune. 2. L’impresa comune adotta le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 1o luglio 2009. 3. Le decisioni adottate dall’impresa comune ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, secondo le condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 195 e 230 del trattato. |
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10) |
l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Assicurazione Il direttore esecutivo propone al consiglio di amministrazione di sottoscrivere ogni assicurazione necessaria e l’impresa comune sottoscrive le assicurazioni che il consiglio di amministrazione richieda.»; |
|
11) |
l’articolo 24, paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il consiglio di amministrazione accoglie le proposte di cui al paragrafo 1 alla maggioranza del 75 % dei voti e a norma dell’articolo 4, paragrafo 5 del presente statuto, le proposte sono presentate come progetti di modifiche alla Commissione, che, se del caso, le adotta secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 219/2007.»; |
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12) |
all’articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Tuttavia, le modifiche che incidono su elementi essenziali dello statuto, in particolare le modifiche riguardanti gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 e 25, sono adottate a norma dell’articolo 172 del trattato.». |
|
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2008 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). È opportuno soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine, e a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno aprire un nuovo contingente tariffario comunitario a dazio zero per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di compromettere l’equilibrio del mercato riguardo a tale prodotto. |
|
(2) |
I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2008. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008. |
|
(3) |
Il volume contingentale di un contingente tariffario comunitario autonomo perturba l’equilibrio del mercato comunitario. Di conseguenza, è opportuno ridurre tale volume contingentale. |
|
(4) |
La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2009 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per l’anno 2008. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi a decorrere dal 1o gennaio 2009 e i prodotti corrispondenti dovrebbero essere depennati dall’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96. |
|
(5) |
Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia integralmente sostituito. |
|
(6) |
È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96. |
|
(7) |
Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea. |
|
(8) |
Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Con effetto dal 1o gennaio 2008, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
|
a) |
il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2812 è fissato a 4 000 t; |
|
b) |
il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 15 000 t. |
Articolo 3
Con effetto dal 1o gennaio 2009, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
|
— |
il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2908 è fissato a 40 000 t. |
Articolo 4
Con effetto dal 1o gennaio 2009, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 viene inserita la riga corrispondente al numero d’ordine 09.2631.
Articolo 5
Con effetto dal 1o gennaio 2009, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono soppresse le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 e 09.2775.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
ALLEGATO
«ALLEGATO I
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Numero d’ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale |
||||||||
|
09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 t |
0 % |
||||||||
|
09.2913 |
ex 2401 10 35 |
91 |
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) |
1.1-31.12. |
6 000 t |
0 % |
||||||||
|
ex 2401 10 70 |
10 |
|||||||||||||
|
ex 2401 10 95 |
11 |
|||||||||||||
|
ex 2401 10 95 |
21 |
|||||||||||||
|
ex 2401 10 95 |
91 |
|||||||||||||
|
ex 2401 20 35 |
91 |
|||||||||||||
|
ex 2401 20 70 |
10 |
|||||||||||||
|
ex 2401 20 95 |
11 |
|||||||||||||
|
ex 2401 20 95 |
21 |
|||||||||||||
|
ex 2401 20 95 |
91 |
|||||||||||||
|
09.2841 |
ex 2712 90 99 |
10 |
Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio |
1.1.-31.12. |
10 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2703 |
ex 2825 30 00 |
10 |
Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) |
1.1-31.12. |
13 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
12 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2611 |
ex 2826 19 90 |
10 |
Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere |
1.1.-31.12. |
55 t |
0 % |
||||||||
|
09.2837 |
ex 2903 49 80 |
10 |
Bromoclorometano |
1.1.-31.12. |
600 t |
0 % |
||||||||
|
09.2933 |
ex 2903 69 90 |
30 |
1,3-Diclorobenzene |
1.1.-31.12. |
2 600 t |
0 % |
||||||||
|
09.2950 |
ex 2905 59 98 |
10 |
2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1) |
1.1.-31.12. |
15 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 % |
1.1.-31.12. |
20 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2624 |
2912 42 00 |
|
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) |
1.1.-31.12. |
600 t |
0 % |
||||||||
|
09.2767 |
ex 2910 90 00 |
80 |
Ossido di allile e glicidile |
1.1.-31.12. |
1 500 t |
0 % |
||||||||
|
09.2972 |
2915 24 00 |
|
Anidride acetica |
1.1.-31.12. |
20 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sebacato di dimetile |
1.1.-31.12. |
1 300 t |
0 % |
||||||||
|
09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acido o-acetilsalicilico |
1.1.-31.12. |
120 t |
0 % |
||||||||
|
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica |
1.1.-31.12. |
1 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-Fenilendiammina |
1.1.-31.12. |
1 800 t |
0 % |
||||||||
|
09.2977 |
2926 10 00 |
|
Acrilonitrile |
1.1.-31.12. |
30 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2030 |
ex 2926 90 95 |
74 |
Clorotalonil |
1.1.-31.12. |
1 500 t |
0 % |
||||||||
|
09.2002 |
ex 2928 00 90 |
30 |
Fenilidrazina |
1.1.-31.12. |
1 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2917 |
ex 2930 90 13 |
90 |
Cistina |
1.1.-31.12. |
600 t |
0 % |
||||||||
|
09.2603 |
ex 2930 90 85 |
79 |
Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) |
1.1.-31.12. |
9 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2810 |
2932 11 00 |
|
Tetraidrofurano |
1.1-31.12. |
20 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) |
1.1.-31.12. |
300 t |
0 % |
||||||||
|
09.2812 |
ex 2932 29 85 |
77 |
Esan-6-olide |
1.1.-31.12. |
4 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2615 |
ex 2934 99 90 |
70 |
Acido ribonucleico |
1.1.-31.12. |
110 t |
0 % |
||||||||
|
09.2619 |
ex 2934 99 90 |
71 |
2-Tienilacetonitrile |
1.1.-31.12. |
80 t |
0 % |
||||||||
|
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xilosio |
1.1.-31.12. |
400 t |
0 % |
||||||||
|
09.2908 |
ex 3804 00 90 |
10 |
Lignosolfonato di sodio |
1.1.-31.12. |
40 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essenza di cellulosa al solfato |
1.1.-31.12. |
20 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2935 |
3806 10 10 |
|
Colofonie ed acidi resinici di gemma |
1.1.-31.12. |
280 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno |
1.1.-31.12. |
1 600 t |
0 % |
||||||||
|
09.2829 |
ex 3824 90 97 |
19 |
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche::
|
1.1.-31.12. |
1 600 t |
0 % |
||||||||
|
09.2914 |
ex 3824 90 97 |
26 |
Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici |
1.1.-31.12. |
5 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2986 |
ex 3824 90 97 |
76 |
Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:
destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1) |
1.1-31.12. |
14 315 t |
0 % |
||||||||
|
09.2907 |
ex 3824 90 97 |
86 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 t |
0 % |
||||||||
|
09.2140 |
ex 3824 90 97 |
98 |
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
|
1.1.-31.12. |
4 500 t |
0 % |
||||||||
|
09.2992 |
ex 3902 30 00 |
93 |
Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2947 |
ex 3904 69 90 |
95 |
Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1) |
1.1.-31.12. |
1 300 t |
0 % |
||||||||
|
09.2604 |
ex 3905 30 00 |
10 |
Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina |
1.1.-31.12. |
100 t |
0 % |
||||||||
|
09.2616 |
ex 3910 00 00 |
30 |
Polydimethylsiloxane with a degree of polymerisation of 2 800 monomer units (± 100) |
1.1.-31.12. |
1 300 t |
0 % |
||||||||
|
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1) |
1.1.-31.12. |
45 500 t |
0 % |
||||||||
|
09.2818 |
ex 6902 90 00 |
10 |
Mattoni refrattari:
|
1.1.-31.12. |
75 t |
0 % |
||||||||
|
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso |
1.1.-31.12. |
350 000 m2 |
0 % |
||||||||
|
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo |
1.1.-31.12. |
50 000 t |
0 % |
||||||||
|
09.2629 |
ex 7616 99 90 |
85 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) |
1.1.-31.12. |
240 000 unità |
0 % |
||||||||
|
09.2763 |
ex 8501 40 80 |
30 |
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 unità |
0 % |
||||||||
|
09.2620 |
ex 8526 91 20 |
20 |
Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione |
1.1.-31.12. |
2 000 000 unità |
0 % |
||||||||
|
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 × 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 unità |
0 % |
||||||||
|
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005 , 9013 e 9015 (1) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 unità |
0 % |
(1) L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].
(2) Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
|
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli
(2008/979/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera al fine di aggiornare e adeguare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli. |
|
(2) |
La Comunità e la Confederazione svizzera hanno negoziato un accordo recante modifica dell’allegato 11 del detto accordo. |
|
(3) |
È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2009 l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli e del relativo atto finale è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il relativo atto finale a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
In attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l’accordo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2009, conformemente all’articolo 2 dello stesso.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli
LA COMUNITÀ EUROPEA,
di seguito denominata «Comunità»,
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
di seguito denominata «Svizzera»,
entrambe denominate «parti»,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
|
(2) |
L’allegato 11 dell’accordo riguarda le misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali (di seguito «allegato 11»). |
|
(3) |
La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1). Le parti devono pertanto modificare l’accordo onde tener conto dell’estensione del suo ambito di applicazione ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. |
|
(4) |
La Svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, la quale modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2); della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3); della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4); del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5); nonché tutte le disposizioni adottate per la loro attuazione nel settore del controllo delle importazioni nell’Unione europea dai paesi terzi; le parti sono pertanto tenute ad adeguare le disposizioni dell’accordo. |
|
(5) |
Le modifiche e gli adeguamenti indotti dall’evoluzione delle rispettive legislazioni esulano dalle competenze del comitato misto veterinario. È pertanto necessario aggiornare e modificare l’allegato 11 dell’accordo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. Alla fine dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato 11 è aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.». |
2. Il titolo I dell’allegato 11 è modificato come segue:
«Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia».
3. L’articolo 3 del titolo I dell’allegato 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Le parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all’appendice 2. L’applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.».
4. L’articolo 15 dell’allegato 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Prodotti di origine animale: controlli alle frontiere e canoni
I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 10.».
Articolo 2
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle loro procedure interne.
Le parti si notificano a vicenda l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Il presente accordo si applica provvisoriamente dal 1o gennaio 2009, in attesa che le parti abbiano espletato tali procedure.
Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione.
Articolo 3
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Съставен в Париж на двадесет и трети декември две хиляди и осма година.
Hecho en París, el veintitrés de diciembre de dos mil ocho.
V Paříži dne dvacátého třetího prosince dva tisíce osm.
Udfærdiget i Paris, den treogtyvende december to tusind og otte
Geschehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.
Sõlmitud kahekümne kolmandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal Pariisis.
Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Paris, on the twenty-third day of December in the year two thousand and eight.
Fait à Paris, le vingt-trois décembre deux mil huit.
Fatto a Parigi, addì ventitré di dicembre duemilaotto
Parīzē, divtūkstoš astotā gada divdesmit trešajā decembrī.
Priimta Paryžiuje du tūkstančiai aštuntųjų metų gruodžio dvidešimt trečią dieną.
Kelt Párizsban, a kétezer-nyolcadik év december havának huszonharmadik napján.
Magħmul f'Pariġi, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Diċembru elfejn u tmienja.
Gedaan te Parijs op drieëntwintig december tweeduizendacht.
Sporządzono w Paryżu dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące ósmego roku.
Feito em Paris, aos vinte e três de Dezembro de dois mil e oito.
Încheiat la Paris, la douăzeci și trei decembrie două mii opt.
V Paríži dvadsiateho tretieho decembra dvetisícosem
Sestavljeno v Parizu, triindvajsetega decembra leta dva tisoč osem.
Tehty Pariisissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Undertecknat i Paris den tjugotredje december tjugohundraåtta.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vārdā
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
a Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
ATTO FINALE
I plenipotenziari
della COMUNITÀ EUROPEA
e
della CONFEDERAZIONE SVIZZERA
riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente atto finale:
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— |
Dichiarazione della Svizzera relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali |
Съставен в Париж на двадесет и трети декември две хиляди и осма година.
Hecho en París, el veintitrés de diciembre de dos mil ocho.
V Paříži dne dvacátého třetího prosince dva tisíce osm.
Udfærdiget i Paris, den treogtyvende december to tusind og otte
Geschehen zu Paris am dreiundzwanzigsten Dezember zweitausendacht.
Sõlmitud kahekümne kolmandal detsembril kahe tuhande kaheksandal aastal Pariisis.
Έγινε στο Παρίσι, στις είκοσι τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Paris, on the twenty-third day of December in the year two thousand and eight.
Fait à Paris, le vingt-trois décembre deux mil huit.
Fatto a Parigi, addì ventitré di dicembre duemilaotto
Parīzē, divtūkstoš astotā gada divdesmit trešajā decembrī.
Priimta Paryžiuje du tūkstančiai aštuntųjų metų gruodžio dvidešimt trečią dieną.
Kelt Párizsban, a kétezer-nyolcadik év december havának huszonharmadik napján.
Magħmul f'Pariġi, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Diċembru elfejn u tmienja.
Gedaan te Parijs op drieëntwintig december tweeduizendacht.
Sporządzono w Paryżu dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące ósmego roku.
Feito em Paris, aos vinte e três de Dezembro de dois mil e oito.
Încheiat la Paris, la douăzeci și trei decembrie două mii opt.
V Paríži dvadsiateho tretieho decembra dvetisícosem
Sestavljeno v Parizu, triindvajsetega decembra leta dva tisoč osem.
Tehty Pariisissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Undertecknat i Paris den tjugotredje december tjugohundraåtta.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vārdā
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
a Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
DICHIARAZIONE DELLA SVIZZERA
relativa all’importazione di carni che sono state oggetto dell’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali
La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l’importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all’importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l’utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.
Commissione
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
che nomina i membri titolari e supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza dei medici e delle associazioni di pazienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/980/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (1), in particolare dell’articolo 21, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1394/2007 fissa norme specifiche riguardanti l’autorizzazione, la supervisione e la farmacovigilanza dei medicinali per terapie avanzate. L’articolo 20 di tale regolamento stabilisce che un comitato per le terapie avanzate è istituito in seno all’Agenzia europea per i medicinali (EMEA). |
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(2) |
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1394/2007 stabilisce che il comitato per le terapie avanzate comprende due membri titolari e due membri supplenti nominati dalla Commissione, a seguito di invito pubblico alla manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza della professione medica. |
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(3) |
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1394/2007 stabilisce che il comitato per le terapie avanzate comprende due membri titolari e due membri supplenti nominati dalla Commissione, a seguito di invito pubblico alla manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza delle associazioni di pazienti. |
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(4) |
In conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1394/2007, la Commissione ha organizzato un invito pubblico alla manifestazione di interesse. Anche il Parlamento europeo è stato consultato in merito ai risultati della valutazione delle candidature pervenute. |
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(5) |
I membri titolari e supplenti del comitato per le terapie avanzate devono essere nominati per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1394/2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Le seguenti persone sono nominate membri titolari e supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza dei medici per un periodo di tre anni, a decorrere dal 30 dicembre 2008:
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— |
Dietger Niederwieser (membro titolare) e Per Ljungman (membro supplente), |
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— |
George Dickson (membro titolare) e Thierry VandenDriessche (membro supplente). |
Articolo 2
Le seguenti persone sono nominate membri titolari e supplenti del comitato per le terapie avanzate in rappresentanza delle associazioni di pazienti per un periodo di tre anni, a decorrere dal 30 dicembre 2008:
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— |
Fabrizia Bignami (membro titolare) e Michele Lipucci di Paola (membro supplente), |
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— |
Alastair Kent (membro titolare) e Nicholas Meade (membro supplente). |
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2008
che estende le deroghe da alcune disposizioni della direttiva 91/440/CEE e della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concesse all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord
[notificata con il numero C(2008) 7703]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/981/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (1), in particolare l’articolo 14 bis, paragrafo 3, e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (2), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 14 bis della direttiva 91/440/CEE e dell’articolo 33 della direttiva 2001/14/CE l’Irlanda e il Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, vista la loro situazione geografica particolare, beneficiano di deroghe dall’attuazione di alcune disposizioni delle direttive in questione come l’obbligo di attribuire ad un organismo indipendente la responsabilità delle funzioni che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura e di istituire un organismo regolatore indipendente, le disposizioni concernenti i diritti connessi alla capacità, gli accordi quadro e le misure in caso di saturazione della rete ferroviaria, nonché altre disposizioni. Queste deroghe sono scadute il 14 marzo 2008. |
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(2) |
Il 13 marzo 2007 l’Irlanda ha chiesto un’estensione delle deroghe per ulteriori cinque anni e il Regno Unito ha inoltrato la stessa richiesta il 14 marzo 2007. |
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(3) |
Sulla base delle prove fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione è giunta alla conclusione che la situazione geografica particolare dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord e, attualmente, la mancanza di prospettive di sviluppo dei servizi di trasporto merci per ferrovia e di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, giustificherebbe la proroga di queste deroghe per altri cinque anni. Nei prossimi anni, il costo potenziale per conformarsi alle prescrizioni delle direttive interessate dalle deroghe supererebbe i benefici potenziali di una piena attuazione del quadro regolamentare per un mercato comunitario dei servizi di trasporto ferroviario. |
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(4) |
Varie richieste della Commissione di ulteriori informazioni a sostegno delle domande di deroga e alcuni ritardi nell’invio di queste informazioni hanno determinato dei ritardi nell’adozione della decisione. È opportuno che la decisione con la quale si prorogano le deroghe concesse all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, abbia effetto retroattivo a partire dal 15 marzo 2008. |
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(5) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, istituito dall’articolo 11 bis della direttiva 91/440/CEE e dall’articolo 35 della direttiva 2001/14/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La deroga concessa all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/440/CEE è prorogata fino al 14 marzo 2013.
Articolo 2
La deroga concessa all’Irlanda e al Regno Unito limitatamente all’Irlanda del Nord, di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE è prorogata fino al 14 marzo 2013.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 15 marzo 2008.
Articolo 4
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e l’Irlanda sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2008
che autorizza il Regno Unito a concludere un accordo con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man affinché i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 7812]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/982/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1) e in particolare l’articolo 17,
vista la domanda del Regno Unito,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 dicembre 2006 il Regno Unito ha chiesto una deroga ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1781/2006 per il trasferimento di fondi tra il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey, l’isola di Man e il Regno Unito. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, il trasferimento di fondi tra il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey, l’isola di Man e il Regno Unito sono stati trattati provvisoriamente come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito dal 1o gennaio 2007. |
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(3) |
Nel corso della riunione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo del 18 aprile 2008 gli Stati membri sono stati informati del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda del Regno Unito. |
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(4) |
Il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man non formano parte del territorio della Comunità come determinato in conformità dell’articolo 299 del trattato CE, ma formano parte dell’area monetaria del Regno Unito e quindi soddisfano i criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006. |
|
(5) |
I prestatori di servizi di pagamento nel Baliato di Jersey, nel Baliato di Guernsey e nell’isola di Man partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento nel Regno Unito e parteciperanno al futuro sistema «Faster Payments». Essi pertanto soddisfano i criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006. |
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(6) |
Il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare mediante le disposizioni: «Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007», il «Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)», il «Isle of Man’s European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007» e il «Isle of Man’s EC Wire Transfer Regulations 2007». |
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(7) |
Il Money Laundering (Jersey) Order 2008, completato dallo Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism, il Bailiwick of Guernsey’s Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007, completato da Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing, e dallo Isle of Man’s Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007, a sua volta completato dallo Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook contribuiscono alla creazione di un regime efficace di prevenzione del riciclaggio del denaro in queste tre giurisdizioni. |
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(8) |
Le disposizioni contenute nel Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No 3363) e nel Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No 3364) e nel Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No 258) e nel Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No 259) assieme all’utilizzo di un elenco consolidato di obiettivi in materia di congelamento di patrimoni fissato dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dal Regno Unito garantiscono l’applicazione delle misure appropriate nel Baliato di Jersey, nel Baliato di Guernsey e nell’isola di Man per irrogare sanzioni finanziarie ai soggetti giuridici o alle persone incluse negli elenchi delle Nazioni Unite o dell’Unione europea. |
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(9) |
Di conseguenza il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e l’isola di Man hanno adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e impongono ai loro prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento. |
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(10) |
È quindi opportuno concedere al Regno Unito la deroga richiesta. |
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(11) |
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito è autorizzato a concludere accordi con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e con l’isola di Man in modo che i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
che autorizza il Regno Unito a beneficiare della disposizione prevista al punto 8.5 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda un sistema di messa in comune dello sforzo di pesca per i pescherecci da traino e pescherecci analoghi operanti nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale
[notificata con il numero C(2008) 7801]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/983/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 8.7, secondo comma, dell’allegato IIA,
vista l’istanza presentata dal Regno Unito,
considerando quanto segue:
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(1) |
I punti 8 e 14 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008 stabiliscono lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissando il numero massimo di giorni in mare in cui i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detengono a bordo determinati tipi di attrezzi possono essere presenti in alcune zone che si estendono dal Kattegat alle acque della Scozia occidentale. |
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(2) |
Secondo il punto 8.5 di tale allegato, nel periodo di gestione 2008 uno Stato membro è autorizzato a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Grazie a tale sistema di gestione esso può assegnare ai pescherecci un numero massimo di giorni in mare diverso da quello indicato nello stesso allegato, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente alla combinazione fra il raggruppamento di attrezzi e la zona operativa dei pescherecci. |
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(3) |
Il punto 8.6 di detto allegato specifica che tale riassegnazione dei giorni in mare è effettuata ai fini di un’utilizzazione più efficiente delle possibilità di pesca o allo scopo di stimolare pratiche di pesca che portino alla riduzione dei rigetti in mare e della mortalità alieutica dei pesci sia giovani che adulti. |
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(4) |
Il punto 8.7 del precitato allegato elenca i dati particolareggiati che uno Stato membro deve trasmettere per ottenere l’autorizzazione della Commissione ad attuare questo sistema alternativo di gestione dello sforzo di pesca. |
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(5) |
Con lettere del 14 aprile, 2 maggio e 22 luglio e con le relazioni su formato elettronico inviate in maggio, agosto e settembre 2008 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione la richiesta di poter utilizzare tale sistema di gestione alternativo, per i pescherecci che utilizzano reti da traino o sciabiche danesi con maglie di dimensioni comprese fra 70 e 89 mm o pari o superiori a 100 mm, operanti nelle acque comunitarie del Mare di Norvegia, del Mare del Nord o della Scozia occidentale (zone CIEM IIa, da IVa a IVc o VIa). La richiesta e le relazioni contenevano le informazioni e i dati previsti al punto 8.7 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008, riguardanti in particolare l’ambito di applicazione, la descrizione, il calcolo, il funzionamento, il controllo e la valutazione di tale sistema. |
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(6) |
Il sistema del Regno Unito si applica inizialmente a 867 pescherecci. Nel periodo di gestione 2008 i loro massimali aggregati di sforzo erano pari a 21 095 690 chilowatt-giorni per i raggruppamenti di attrezzi aventi maglie di dimensioni comprese fra 70 e 89 mm utilizzati in una delle zone menzionate e a 27 867 735 chilowatt-giorni per i raggruppamenti di attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm utilizzati in una delle zone menzionate. Considerato che i raggruppamenti di attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm dispongono di un numero inferiore di giorni in mare quando sono utilizzati nelle acque della Scozia occidentale, alle loro bordate di pesca in tali acque si applica un submassimale di 24 622 862 chilowatt-giorni. Tale sistema soddisfa pertanto le condizioni previste al punto 8.5 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008. |
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(7) |
La Commissione ha valutato tale sistema ed è giunta alla conclusione che esso contribuisce agli obiettivi stabiliti al punto 8.6 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 40/2008. Come previsto in tale punto, il sistema riassegna i giorni ai fini di un’utilizzazione più efficiente delle possibilità di pesca e allo scopo di stimolare pratiche di pesca che portino alla riduzione dei rigetti in mare e della mortalità alieutica dei pesci sia giovani che adulti. Nell’ambito di tale sistema, inoltre, i pescherecci partecipanti sono tenuti a rispettare misure di conservazione specifiche. Queste misure differiscono leggermente da una regione all’altra in termini di concezione ed importanza e comprendono i seguenti elementi: rispetto in tempo reale dei fermi di zone stabiliti a seguito del rilevamento di aggregazioni di merluzzo bianco; utilizzo di pannelli più grandi a maglie quadrate per migliorare la selettività del pesce bianco; partecipazione a prove di attrezzi più selettivi; utilizzo di un solo anziché di più attrezzi durante una bordata. L’impatto di queste misure dovrà essere valutato in una fase successiva. |
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(8) |
Uno degli incentivi offerti ai pescatori per partecipare al sistema è costituito dall’assegnazione di uno sforzo costante rispetto al periodo di gestione 2007, conosciuto in Scozia come «conservation credits» (crediti di conservazione), nonostante la riduzione del numero massimo di giorni in mare che si applica ai pescherecci da traino operanti nel Mare del Nord e nelle acque della Scozia occidentale nel periodo di gestione 2008. |
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(9) |
È pertanto opportuno autorizzare, per il periodo di gestione 2008, il sistema di messa in comune dello sforzo di pesca del Regno Unito inteso a gestire, nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, da IVa a IVc e VIa, lo sforzo di pesca delle reti da traino, delle sciabiche danesi e di attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 70 mm e inferiori a 90 mm o pari o superiori a 100 mm tramite l’assegnazione e il monitoraggio dei chilowatt-giorni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza, per il periodo di gestione 2008, il sistema di messa in comune dello sforzo di pesca del Regno Unito inteso a gestire, nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa, da IVa a IVc e VIa, lo sforzo di pesca delle reti da traino, delle sciabiche danesi e di attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 70 mm e inferiori a 90 mm o pari o superiori a 100 mm tramite l’assegnazione e il monitoraggio dei chilowatt-giorni, comunicato il 14 aprile, il 2 maggio e il 22 luglio 2008.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2008
che modifica l’allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la decisione 2004/226/CE per quanto riguarda i test diagnostici per la brucellosi bovina
[notificata con il numero C(2008) 7642]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/984/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 16, secondo comma;
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato C della direttiva 64/432/CEE stabilisce i metodi diagnostici per la brucellosi bovina da utilizzare per il controllo e l’eradicazione di tale malattia e per la sorveglianza e il monitoraggio, nonché per l’attribuzione e il mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi e della certificazione necessaria per il commercio intracomunitario di bovini. |
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(2) |
La decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (2) approva i test per la brucellosi bovina che possono essere utilizzati in alternativa al test obbligatorio di sieroagglutinazione (SAT) per la certificazione dei bovini a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE. |
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(3) |
La polarizzazione di fluorescenza (FPA) è un nuovo test diagnostico che è stato incluso come test prescritto per il commercio internazionale nel capitolo 2.4.3 (brucellosi bovina) del Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri) dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) (sesta edizione, 2008). |
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(4) |
La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di esprimere un parere scientifico sull’opportunità di inserire l’FPA nell’allegato C della direttiva 64/432/CEE. |
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(5) |
Inoltre la Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare l’idoneità dell’FPA e dei test elencati all’articolo 1 della decisione 2004/226/CE ai fini della certificazione dei bovini per gli scambi intracomunitari. |
|
(6) |
L’11 dicembre 2006 il gruppo di esperti sulla salute e il benessere degli animali ha adottato un parere scientifico sui metodi diagnostici della brucellosi per i bovini (3), nel quale conclude che, ad eccezione del SAT, i test diagnostici della brucellosi bovina inclusi nell’allegato C della direttiva 64/432/CEE sono idonei a rimanere come test standard ai fini della certificazione dei bovini per gli scambi intracomunitari. |
|
(7) |
Tuttavia, dato che il SAT è il test da praticare prima dell’uscita dall’allevamento di origine per gli scambi di bovini, prescritto direttamente dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 64/432/CEE, una specifica tecnica deve figurare nell’allegato C di tale direttiva. |
|
(8) |
Inoltre, secondo il parere scientifico dell’11 dicembre 2006 la sensibilità e la specificità dell’FPA sono comparabili a quelle dei test inclusi nell’allegato C della direttiva 64/432/CEE e il test è quindi idoneo ad essere incluso in detto allegato come test standard per la diagnosi della brucellosi per i bovini destinati agli scambi intracomunitari. |
|
(9) |
I metodi della reazione a catena della polimerasi recentemente sviluppati e descritti nella sezione 1, lettera d), del capitolo 2.4.3 del Manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri dell’OIE (sesta edizione, 2008) forniscono ulteriori metodi di ricerca e identificazione della Brucella spp. e vanno quindi inclusi nell’allegato C della direttiva 64/432/CEE. |
|
(10) |
Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato C della direttiva 64/432/CEE e la decisione 2004/226/CE. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato C della direttiva 64/432/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
L’articolo 1 della decisione 2004/226/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Sono autorizzate ai fini della certificazione la prova di fissazione del complemento, la prova con antigene di Brucella tamponato [test del rosa bengala (RBT)], il test ELISA e la polarizzazione di fluorescenza (FPA) realizzate in conformità a quanto stabilito dall’allegato C della direttiva 64/432/CEE.»
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 36.
(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620772731.htm
ALLEGATO
1.
Nell’allegato C della direttiva 64/432/CEE, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:«ALLEGATO C
BRUCELLOSI
1. IDENTIFICAZIONE DELL’AGENTE EZIOLOGICO
La dimostrazione, mediante colorazione acido-resistente modificata o immunospecifica, di organismi con morfologia riferibile a Brucella nel materiale abortivo, nelle secrezioni vaginali o nel latte, costituisce una prova presuntiva della brucellosi, specie se tale dimostrazione è convalidata da prove sierologiche. I metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR) forniscono ulteriori metodi di individuazione.
Ove possibile, la Brucella spp. deve essere isolata utilizzando mezzi semplici o selettivi mediante coltura di secrezioni uterine, feti abortiti, secrezioni mammarie o tessuti selezionati, quali linfonodi e organi riproduttivi maschili e femminili.
Dopo l’isolamento del batterio, devono essere identificate la specie e la biovariante mediante lisi fagica e/o studi del metabolismo ossidativo, criteri colturali, biochimici e sierologici. La PCR può essere utilizzata come metodo complementare e di biotipizzazione su sequenze genomiche specifiche.
Le tecniche e i materiali utilizzati, la loro standardizzazione e l’interpretazione dei risultati devono essere conformi a quanto prescritto nel Manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri dell’OIE (sesta edizione, 2008), capitolo 2.4.3 (brucellosi bovina), capitolo 2.7.2 (brucellosi ovi-caprina) e capitolo 2.8.5 (brucellosi suina).
2. PROVE IMMUNOLOGICHE
2.1. Materiali di riferimento
2.1.1. Per la preparazione di tutti gli antigeni utilizzati nel test del rosa bengala (RBT), nel test di sieroagglutinazione (SAT), nella prova di fissazione del complemento (CFT) e nella prova dell’anello sul latte (MRT) devono essere utilizzati i ceppi 99 (Weybridge) o 1119-3 (USDA) della biovariante 1 di Brucella abortus.
2.1.2. Il siero standard di riferimento per le prove RBT, SAT, CFT e MRT è il siero standard di riferimento internazionale dell’OIE (OIEISS), precedentemente denominato secondo siero internazionale standard anti-Brucella abortus dell’OMS (ISAbS).
2.1.3. I sieri standard di riferimento per le prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) sono:
|
— |
l’OIEISS, |
|
— |
il siero standard ELISA debolmente positivo dell’OIE (OIEELISAWPSS), |
|
— |
il siero standard ELISA fortemente positivo dell’OIE (OIEELISASPSS), |
|
— |
il siero standard ELISA negativo dell’OIE (OIEELISANSS). |
2.1.4. I sieri standard di riferimento per le prove a polarizzazione di fluorescenza (FPA) sono:
|
— |
il siero standard ELISA debolmente positivo dell’OIE (OIEELISAWPSS), |
|
— |
il siero standard ELISA fortemente positivo dell’OIE (OIEELISASPSS), |
|
— |
il siero standard ELISA negativo dell’OIE (OIEELISANSS). |
2.1.5. I sieri standard di cui ai punti 2.1.3 e 2.1.4 sono disponibili presso il laboratorio comunitario di riferimento per la brucellosi o la Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, Regno Unito.
2.1.6. I sieri standard OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS e OIEELISANSS sono gli standard internazionali primari in base dai quali ogni Stato membro deve costituire i sieri standard nazionali di riferimento secondari (“standard di lavoro”) per ciascuna prova di cui al punto 2.1.1.
2.2. Prove di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o altre prove di agglutinazione per la ricerca di anticorpi brucellari nel siero o nel latte
2.2.1. Materiali e reagenti
La tecnica utilizzata e l’interpretazione dei risultati devono essere state convalidate conformemente ai principi stabiliti nel capitolo 1.1.4 del Manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri dell’OIE (sesta edizione, 2008) e devono comprendere almeno studi diagnostici e di laboratorio.
2.2.2. Standardizzazione della prova
2.2.2.1. Standardizzazione della procedura di prova per i campioni individuali di siero:
|
a) |
una pre-diluizione (1) 1:150 dell’OIEISS o una pre-diluizione 1:2 dell’OIEELISAWPSS o una pre-diluizione 1:16 dell’OIEELISASPSS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) deve dare una reazione positiva; |
|
b) |
una pre-diluizione 1:600 dell’OIEISS o una pre-diluizione 1:8 dell’OIEELISAWPSS o una pre-diluizione 1:64 dell’OIEELISASPSS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) deve dare una reazione negativa; |
|
c) |
l’OIEELISANSS deve sempre dare una reazione negativa. |
2.2.2.2. Standardizzazione della procedura di prova per i pool di campioni di siero:
|
a) |
una pre-diluizione 1:150 dell’OIEISS o una pre-diluizione 1:2 dell’OIEELISAWPSS o una pre-diluizione 1:16 dell’OIEELISASPSS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) ed ancora diluita con sieri negativi un numero di volte pari al numero di campioni che compongono il pool deve dare una reazione positiva; |
|
b) |
l’OIEELISANSS deve sempre dare una reazione negativa; |
|
c) |
la prova deve essere in grado di individuare l’infezione in un singolo animale appartenente al gruppo di animali dei quali sono stati raggruppati i campioni di siero. |
2.2.2.3. Standardizzazione della procedura di prova per campioni di latte di massa o pool di sieri di latte:
|
a) |
una pre-diluizione 1:1 000 dell’OIEISS o una pre-diluizione 1:16 dell’OIEELISAWPSS o una pre-diluizione 1:125 dell’OIEELISASPSS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) e nuovamente diluita 1:10 in latte negativo deve dare una reazione positiva; |
|
b) |
l’OIEELISANSS diluito 1:10 in latte negativo deve sempre dare una reazione negativa; |
|
c) |
la prova deve essere in grado di individuare l’infezione in un singolo animale appartenente al gruppo di animali dei quali sono stati raggruppati i campioni di latte o siero di latte. |
2.2.3. Condizioni di impiego del metodo ELISA per la diagnosi della brucellosi bovina
2.2.3.1. Se per l’ELISA sui campioni di siero si utilizzano le condizioni di calibrazione di cui ai punti 2.2.2.1 e 2.2.2.2, la sensibilità diagnostica del test ELISA deve essere pari o superiore a quella delle prove RBT o CFT, tenuto conto della situazione epidemiologica di impiego.
2.2.3.2. Se per l’ELISA sui campioni di latte di massa si utilizzano le condizioni di calibrazione di cui al punto 2.2.2.3, la sensibilità diagnostica del test ELISA deve essere pari o superiore a quella della prova MRT, tenuto conto non soltanto della situazione epidemiologica, ma anche delle caratteristiche medie dei sistemi di allevamento e dei limiti massimo e minimo delle caratteristiche stesse.
2.2.3.3. Quando la metodica ELISA è usata ai fini della certificazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, o ai fini dell’attribuzione e del mantenimento della qualifica di un allevamento conformemente all’allegato A, capitolo II, punto 10, il pool di campioni di siero deve essere effettuato in modo che i risultati delle prove permettano di risalire univocamente ai singoli animali inclusi nel pool. Eventuali prove di conferma devono essere effettuate su campioni di siero prelevato dai singoli animali.
2.2.3.4. La metodica ELISA può essere utilizzata su un campione di latte di massa proveniente da un’azienda in cui almeno il 30 % delle vacche da latte sia in lattazione. Se si ricorre a tale metodica, ci si deve assicurare che i campioni prelevati per l’analisi permettano di risalire univocamente ai singoli animali da cui proviene il latte esaminato. Eventuali prove di conferma devono essere effettuate su campioni di siero prelevato dai singoli animali.
2.3. Prova di fissazione del complemento (CFT)
2.3.1. L’antigene è costituito da una sospensione batterica in soluzione salina fenolata [NaCl allo 0,85 % (m/v) e fenolo allo 0,5 % (v/v)] o in tampone veronal. Gli antigeni possono essere forniti concentrati, purché il fattore di diluizione sia indicato sull’etichetta del flacone. L’antigene deve essere conservato a 4 °C e non deve essere congelato.
2.3.2. I sieri devono essere inattivati come segue:
|
— |
bovini: 56-60 °C per 30-50 minuti, |
|
— |
suini: 60 °C per 30-50 minuti. |
2.3.3. Per un’esecuzione corretta della prova, si deve usare una concentrazione di complemento più alta di quella minima necessaria ad un’emolisi totale.
2.3.4. Ogni volta che si esegue la prova di fissazione del complemento devono essere effettuati i seguenti controlli:
|
a) |
controllo del potere anticomplementare del siero; |
|
b) |
controllo dell’antigene; |
|
c) |
controllo delle emazie sensibilizzate; |
|
d) |
controllo del complemento; |
|
e) |
controllo di sensibilità della reazione mediante l’utilizzo di un siero positivo; |
|
f) |
controllo della specificità della reazione mediante l’utilizzo di un siero negativo. |
2.3.5. Calcolo dei risultati
L’OIEISS contiene 1 000 unità internazionali fissanti il complemento per ml (UICF/ml). Se l’OIEISS viene saggiato con un dato metodo, il risultato è espresso come titolo (ovvero massima diluizione diretta dell’OIEISS con il 50 % di emolisi, TOIEISS). Il risultato del siero in esame, dato come titolo (TTESTSERUM), deve essere espresso in UICF/ml. Per convertire il titolo di un siero in esame (TTESTSERUM) in unità internazionali fissanti il complemento, si utilizza il fattore (F), che si ricava dalla seguente formula:
F = 1 000 x 1/TOIEISS
e il numero di unità internazionali fissanti il complemento per ml (UICF/ml) presenti nel siero in esame (UICFTESTSERUM), si ricava dalla seguente formula:
UICFTESTSERUM = F x TTESTSERUM
2.3.6. Interpretazione dei risultati
Un siero che contiene 20 o più unità internazionali fissanti il complemento per ml è considerato positivo.
2.4. Prova dell’anello sul latte (MRT)
2.4.1. L’antigene è costituito da una sospensione batterica in una soluzione salina fenolata [NaCl allo 0,85 % (m/v) e fenolo allo 0,5 % (v/v)] colorata con ematossilina. L’antigene deve essere conservato a 4 °C e non deve essere congelato.
2.4.2. La sensibilità dell’antigene deve essere standardizzata rispetto all’OIEISS in modo che l’antigene dia una reazione positiva con una diluizione 1:500 dell’OIEISS in latte negativo e una reazione negativa con una diluizione 1:1 000.
2.4.3. La prova dell’anello sul latte deve essere effettuata su campioni che rappresentano il contenuto di ogni bidone di latte o il contenuto di ogni cisterna aziendale.
2.4.4. I campioni di latte non devono essere stati congelati, riscaldati o agitati violentemente.
2.4.5. La reazione deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
|
— |
su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 1 ml cui sono stati aggiunti 0,03 ml o 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati, |
|
— |
su una colonna di latte di almeno 25 mm di altezza e su un volume di latte di 2 ml cui sono stati aggiunti 0,05 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati, |
|
— |
su un volume di latte di 8 ml cui sono stati aggiunti 0,08 ml di uno degli antigeni standardizzati colorati. |
2.4.6. La miscela di latte e di antigene deve essere tenuta in incubazione a 37 °C per 60 minuti insieme agli standard di lavoro positivi e negativi. Una successiva incubazione di 16-24 ore a 4 °C aumenta la sensibilità del test.
2.4.7. Interpretazione dei risultati
|
a) |
reazione negativa: latte colorato, crema decolorata; |
|
b) |
reazione positiva:
|
2.5. Prova con antigene di Brucella tamponato [test del rosa bengala (RBT)]
2.5.1. L’antigene è costituito da una sospensione batterica in diluente per l’antigene di Brucella tamponato a pH 3,65 ± 0,05, colorato mediante rosa bengala. L’antigene deve essere consegnato pronto per l’uso; esso va conservato a 4 °C e non deve essere congelato.
2.5.2. L’antigene è preparato indipendentemente dalla concentrazione delle cellule, ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto all’OIEISS in modo che l’antigene dia reazione positiva ad una diluizione del siero 1:45 e reazione negativa ad una diluizione del siero 1:55.
2.5.3. La RBT deve essere effettuata nel modo seguente:
|
a) |
il siero (20-30 μl) viene mescolato con un volume equivalente di antigene su una piastra bianca o un piatto smaltato in modo da formare un’area circolare di circa 2 cm di diametro. La miscela viene agitata delicatamente per quattro minuti a temperatura ambiente e quindi osservata con una buona illuminazione per verificare l’agglutinazione; |
|
b) |
può essere utilizzato un metodo automatizzato, purché abbia sensibilità e precisione almeno pari al metodo manuale. |
2.5.4. Interpretazione dei risultati
Qualsiasi reazione visibile è considerata positiva, salvo che non si rilevi un’eccessiva essiccazione sui bordi.
Per ciascuna serie di prove devono essere allestiti gli standard di lavoro positivi e negativi.
2.6. Test di sieroagglutinazione (SAT)
2.6.1. L’antigene è costituito da una sospensione batterica in una soluzione salina fenolata [NaCl allo 0,85 % (m/v) e fenolo allo 0,5 % (v/v)].
Non deve essere utilizzata formaldeide.
Gli antigeni possono essere forniti concentrati, purché il fattore di diluizione sia indicato sull’etichetta del flacone.
Per ridurre il numero di falsi positivi al test di sieroagglutinazione, alla sospensione di antigene può essere aggiunto EDTA in quantità tale che la sua concentrazione finale nella prova sia 5 mM. In questo caso il pH della sospensione di antigene deve essere riportato ad un valore di 7,2.
2.6.2. L’OIEISS contiene 1 000 unità internazionali agglutinanti.
2.6.3. L’antigene è preparato indipendentemente dalla concentrazione delle cellule, ma la sua sensibilità deve essere standardizzata rispetto all’OIEISS in modo che l’antigene dia un’agglutinazione del 50 % con un diluizione finale del siero compresa tra 1:600 e 1:1 000 oppure un’agglutinazione del 75 % con un diluizione finale del siero compresa tra 1:500 e 1:750.
Può anche essere opportuno confrontare la reattività delle nuove partite di antigene con quella di partite standardizzate precedentemente, utilizzando un panel di sieri conosciuti.
2.6.4. La prova viene effettuata in provette o in micropiastre. La miscela di antigene e diluizioni di siero deve essere tenuta in incubazione a 37 °C per 16-24 ore.
Per ciascun siero devono essere preparate almeno tre diluizioni. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite di positività avvenga nella provetta mediana (o nel pozzetto mediano se si utilizza il metodo in micropiastra).
2.6.5. Interpretazione dei risultati
Il grado di agglutinazione della Brucella in un siero deve essere espresso in unità internazionali per ml (UI/ml).
Un siero che contiene 30 o più unità internazionali per ml è considerato positivo.
2.7. Polarizzazione di fluorescenza (FPA)
2.7.1. La polarizzazione di fluorescenza può essere effettuata in provette di vetro o in micropiastre 96 pozzetti. La tecnica utilizzata, la sua standardizzazione e l’interpretazione dei risultati devono essere conformi a quanto prescritto nel Manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri dell’OIE (sesta edizione, 2008), capitolo 2.4.3 (brucellosi bovina).
2.7.2. Standardizzazione della prova
La polarizzazione di fluorescenza deve essere standardizzata in modo che:
|
a) |
l’OIEELISASPSS e l’OIEELISAWPSS diano sistematicamente risultati positivi; |
|
b) |
una pre-diluizione 1:8 dell’OIEELISAWPSS o una pre-diluizione 1:64 dell’OIEELISASPSS realizzata in un siero negativo (o in un pool di sieri negativi) dia sempre una reazione negativa; |
|
c) |
l’OIEELISANSS dia sempre dare una reazione negativa. |
I seguenti sieri devono essere inclusi in ogni serie di test: un siero standard di lavoro fortemente positivo, un siero standard di lavoro debolmente positivo e un siero standard di lavoro negativo (calibrato in base al siero di riferimento ELISA dell’OIE).
3. PROVE COMPLEMENTARI
3.1. Intradermoreazione per la brucellosi (BST)
3.1.1. Condizioni per l’uso dell’intradermoreazione
|
a) |
L’intradermoreazione per la brucellosi non può essere utilizzata per la certificazione negli scambi intracomunitari. |
|
b) |
L’intradermoreazione per la brucellosi è una delle prove più specifiche per la ricerca della brucellosi in animali non vaccinati; tuttavia la diagnosi non deve essere effettuata esclusivamente sulla base di reazioni intradermiche positive. |
|
c) |
I bovini che sono risultati negativi ad una delle prove sierologiche descritte nel presente allegato e che reagiscono positivamente all’intradermoreazione brucellare devono essere considerati infetti o sospettati di essere infetti. |
|
d) |
I bovini che sono risultati positivi ad una delle prove sierologiche descritte nel presente allegato possono essere sottoposti all’intradermoreazione brucellare per rafforzare l’interpretazione dei risultati delle prove sierologiche, in particolare nei casi in cui negli allevamenti di bovini indenni o ufficialmente indenni da brucellosi non può essere esclusa una reazione incrociata con anticorpi contro altri batteri. |
3.1.2. La prova deve essere condotta utilizzando un preparato allergenico della brucellosi standardizzato e definito, che non contenga antigene lipopolisaccaridico liscio (LPS), poiché questo potrebbe provocare reazioni infiammatorie non specifiche o interferire con le successive prove sierologiche.
Le prescrizioni per la produzione della brucellina devono essere conformi alla sezione C1 del capitolo 2.4.3 del Manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri dell’OIE (sesta edizione, 2008).
3.1.3. Procedura di prova
3.1.3.1. 0,1 ml di brucellina vengono iniettati per via intradermica nella plica caudale, nella cute del fianco o in un lato del collo.
3.1.3.2. La lettura deve essere eseguita dopo 48-72 ore.
3.1.3.3. Lo spessore della cute deve essere misurato nel punto di inoculazione con un calibro di Vernier prima dell’inoculazione e al momento della lettura.
3.1.3.4. Interpretazione dei risultati
|
Una reazione molto evidente è facilmente riconoscibile dalla presenza di gonfiore e indurimento in sede locale. |
|
L’intradermoreazione per la brucellosi deve essere considerata positiva quando si ha un ispessimento della cute di 1,5-2 mm. |
3.2. Prove di immunoassorbimento enzimatico competitivo (cELISA)
3.2.1. Condizioni per l’uso di un ELISA competitivo (cELISA)
Il test cELISA non può essere utilizzato per la certificazione negli scambi intracomunitari.
I bovini che sono risultati positivi ad una delle altre prove sierologiche descritte nel presente allegato possono essere sottoposti al test cELISA per rafforzare l’interpretazione dei risultati delle altre prove sierologiche, in particolare nei casi in cui negli allevamenti di bovini indenni o ufficialmente indenni da brucellosi non può essere esclusa una reazione incrociata con anticorpi contro altri batteri oppure per eliminare reazioni dovute a anticorpi residui prodotti in risposta ad una vaccinazione con S19.
3.2.2. Procedura di prova
La prova deve essere eseguita conformemente a quanto previsto nella sezione B(2) del capitolo 2.4.3 del Manuale dei test diagnostici e vaccini per animali terrestri dell’OIE (sesta edizione, 2008).»
2.
Nell’allegato C della direttiva 64/432/CE il punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:«4.1. Compiti e responsabilità
I laboratori nazionali di riferimento hanno la responsabilità di:
|
a) |
approvare i risultati degli studi di validazione che dimostrano l’affidabilità del metodo di prova utilizzato nello Stato membro interessato; |
|
b) |
stabilire il numero massimo di campioni che devono formare i pool in relazione ai kit ELISA utilizzati; |
|
c) |
calibrare gli standard di lavoro di cui al paragrafo 2.1.6; |
|
d) |
controllare la qualità di tutte le partite di antigeni e di kit ELISA utilizzate nello Stato membro interessato; |
|
e) |
seguire le raccomandazioni del laboratorio comunitario di riferimento per la brucellosi e cooperare con il medesimo.» |
(1) Ai fini del presente allegato, nelle diluizioni indicate per la composizione dei liquidi reattivi un valore di 1/150, ad esempio, significa una diluizione di 1 in 150.
|
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2008
che autorizza la commercializzazione delle foglie di Morinda citrifolia in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 8108]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/985/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In data 10 novembre 2004 la società Baker & McKenzie, per conto dell’impresa Morinda Inc., ha chiesto alle autorità belghe competenti di poter commercializzare le foglie di Morinda citrifolia come nuovo ingrediente alimentare. |
|
(2) |
In data 30 novembre 2005 l’ente belga competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa si giunge alla conclusione che occorreva effettuare una valutazione complementare. |
|
(3) |
Il 21 marzo 2006 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri. |
|
(4) |
Alcuni Stati membri hanno sollevato ulteriori questioni riguardanti la sicurezza delle foglie di Morinda citrifolia. |
|
(5) |
Il 14 novembre 2006 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
|
(6) |
In data 10 luglio 2008 l’EFSA ha adottato il «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione e relativo alla sicurezza delle foglie di Morinda citrifolia L.» |
|
(7) |
In tale parere il gruppo di esperti scientifici è giunto alla conclusione che l’uso di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia nella preparazione di infusi ai livelli di assunzione previsti è sicuro. |
|
(8) |
Dalla valutazione scientifica risulta che le foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia soddisfano i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia, quali specificate nell’allegato, possono essere commercializzate all’interno della Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare per la preparazione di infusi.
Articolo 2
La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «foglie di Noni» oppure «foglie di Morinda citrifolia».
Articolo 3
Le foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia sono impiegate esclusivamente per la preparazione di infusi. Esse sono confezionate in modo che per la preparazione di una tazza di infuso non venga utilizzato più di un grammo di foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia.
Articolo 4
La società Morinda Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
SPECIFICHE RELATIVE ALLE FOGLIE ESSICCATE E TOSTATE DI MORINDA CITRIFOLIA
Descrizione
Una volta tagliate, le foglie di Morinda citrifolia vengono sottoposte a essiccazione e tostatura. Il prodotto ha una dimensione che varia da frammenti di foglie a polvere a grana grossa contenente elementi fini, di colore variabile tra il marrone-verde e il marrone.
Composizione delle foglie essiccate e tostate di Morinda citrifolia
|
Umidità |
< 5,2 % |
|
Proteine |
17-20 % |
|
Carboidrati |
55-65 % |
|
Ceneri |
10-13 % |
|
Grassi |
4-9 % |
|
Acido ossalico |
< 0,14 % |
|
Acido tannico |
< 2,7 % |
|
5,15-dimetilmorindolo |
meno di 47 mg/kg |
|
Rubiadina |
non rintracciabile |
|
Lucidina |
non rintracciabile |
|
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2008
concernente la non iscrizione dell’antrachinone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 8133]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/986/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’antrachinone. |
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(3) |
Gli effetti dell’antrachinone sulla salute dell’uomo e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per l’antrachinone lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate nel settembre 2006. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato l’antrachinone secondo quanto disposto dall’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
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(5) |
Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare la dose giornaliera ammissibile (DGA), la dose acuta di riferimento (DAR) e il livello ammissibile di esposizione dell’operatore (LAEO), valori necessari per effettuare una valutazione dei rischi. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame dell’antrachinone e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
L’antrachinone non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti antrachinone siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione dell’antrachinone nell’allegato I della citata direttiva. |
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(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’antrachinone non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone siano revocate entro il 15 giugno 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 15 giugno 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2008
relativa all’attribuzione alla Lettonia di giorni di pesca aggiuntivi nel Mar Baltico nelle sottodivisioni 25 e 26
[notificata con il numero C(2008) 8217]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(2008/987/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio, del 26 novembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (1), in particolare il punto 1.3 dell’allegato II,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1404/2007 fissa al punto 1.1 il numero massimo di giorni in cui un peschereccio operante con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging», può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25-27 e 28.2, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (2). |
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(2) |
A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 169/2008 della Commissione (3) le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 sono escluse, per il 2008, da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007. |
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(3) |
L’allegato II, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 1404/2007 consente alla Commissione di assegnare fino a quattro giorni aggiuntivi di assenza dal porto sulla base di arresti definitivi delle attività di pesca intervenuti dal 1o gennaio 2005. |
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(4) |
Nel gennaio 2008 la Lettonia ha presentato una richiesta in conformità dell’allegato II, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 1404/2007, contenente in particolare un elenco dei pescherecci lettoni operanti con gli attrezzi summenzionati che hanno cessato l’attività dal 1o gennaio 2005. Informazioni supplementari sono state fornite dalla Lettonia il 4 giugno e il 10 luglio 2008. |
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(5) |
Secondo la base di dati comunitaria dei TAC e dei contingenti, la Lettonia ha scambiato 661 tonnellate delle 694 tonnellate del proprio contingente di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24. I giorni di assenza dal porto già assegnati alla Lettonia per la pesca nelle sottodivisioni 22-24 sono sufficienti per coprire le possibilità di pesca rimanenti e non vi è necessità di assegnare giorni aggiuntivi a questa zona. |
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(6) |
Sulla base dei dati presentati, possono essere attribuiti alla Lettonia quattro giorni aggiuntivi, oltre ai 178 giorni in mare già assegnati, per i pescherecci operanti con gli attrezzi summenzionati, da utilizzare nel 2008 nelle sottodivisioni CIEM 25 e 26. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni, di cui all’allegato II, punto 1.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1404/2007, in cui un peschereccio lettone può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25 e 26 del Mar Baltico è aumentato di quattro giorni all’anno. La presente decisione si applica ai pescherecci operanti con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging».
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1.
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/52 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2008
che modifica la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l’inclusione dei Paesi Bassi nell’elenco degli Stati membri indenni dalla malattia di Aujeszky e dell’Ungheria nell’elenco degli Stati membri in cui si applica un programma nazionale riconosciuto di controllo di suddetta malattia
[notificata con il numero C(2008) 8325]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/988/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili a scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. L’articolo 9 della direttiva fissa criteri per approvare programmi nazionali di controllo obbligatori riguardanti determinate malattie contagiose, inclusa la malattia di Aujeszky. L’articolo 10 richiede inoltre documentazione per riconoscere uno Stato membro o una sua regione indenne da determinate malattie contagiose, tra cui la malattia di Aujeszky. |
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(2) |
La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (2), stabilisce le garanzie supplementari per spostamenti di suini tra Stati membri. Queste ultime sono connesse alla classificazione degli Stati membri in funzione del loro status sanitario. |
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(3) |
L’allegato I della decisione 2008/185/CE elenca gli Stati membri o le loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione. L’allegato II elenca invece gli Stati membri o le loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky. |
|
(4) |
I Paesi Bassi e l’Ungheria hanno fornito alla Commissione una documentazione di sostegno riguardante il loro status sanitario relativo alla malattia di Aujeszky. In entrambi questi Stati membri per diversi anni sono stati attuati programmi nazionali di controllo della malattia di Aujeszky. |
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(5) |
La Commissione ha esaminato la documentazione presentata dai due Stati ritenendo i Paesi Bassi conformi all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Questo Stato membro va quindi incluso nell’elenco dell’allegato I della decisione 2008/185/CE. |
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(6) |
La Commissione ha inoltre ritenuto il programma nazionale di controllo presentato dall’Ungheria conforme ai criteri fissati nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Questo Stato membro va quindi incluso nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE. |
|
(7) |
La decisione 2008/185/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione
|
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
|
AT |
Austria |
Tutte le regioni |
|
CY |
Cipro |
Tutte le regioni |
|
CZ |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
|
DE |
Germania |
Tutte le regioni |
|
DK |
Danimarca |
Tutte le regioni |
|
FI |
Finlandia |
Tutte le regioni |
|
FR |
Francia |
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
|
LU |
Lussemburgo |
Tutte le regioni |
|
NL |
Paesi Bassi |
Tutte le regioni |
|
SK |
Slovacchia |
Tutte le regioni |
|
SE |
Svezia |
Tutte le regioni |
|
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
«ALLEGATO II
Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky
|
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
|
BE |
Belgio |
Tutte le regioni |
|
ES |
Spagna |
Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja. Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León. Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie. |
|
HU |
Ungheria |
Tutte le regioni |
|
IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2008
che autorizza gli Stati membri, in conformità della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a prendere decisioni in merito all’equivalenza delle garanzie fornite da materiali forestali di moltiplicazione importati da determinati paesi terzi
[notificata con il numero C(2008) 8589]
(2008/989/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE è in corso di adozione una decisione del Consiglio relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi che determina le condizioni di importazione nella Comunità di materiali forestali di moltiplicazione appartenenti alle categorie «identificati alla fonte» e «selezionati» prodotti in determinati paesi terzi. Nel caso di alcuni paesi terzi le informazioni al momento disponibili a livello comunitario non sono tuttavia sufficienti per includerli nella decisione in questione. Questi paesi sono la Bielorussia, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Nuova Zelanda. |
|
(2) |
Per evitare interruzioni del flusso di scambi dopo la scadenza della decisione 2005/942/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi (2), risulta opportuno autorizzare gli Stati membri a determinare se specifici materiali importati dai paesi terzi di cui sopra offrono garanzie equivalenti a quelle applicabili a materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità a norma della direttiva 1999/105/CE. |
|
(3) |
Al fine di permettere una futura proroga della decisione del Consiglio relativa all’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi a paesi terzi non elencati nella summenzionata decisione occorre che questi ultimi dispongano di un sufficiente periodo di tempo per applicare il sistema dell’OCSE di certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale. Risulta pertanto appropriato prolungare il periodo di validità di tale decisione al 31 dicembre 2014. Il periodo di applicazione della decisione deve essere sufficientemente lungo da evitare il rischio del crollo delle importazioni in Stati membri. |
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(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell’allegato e in merito alle specie, alle categorie e ai tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le garanzie equivalenti dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.
I materiali forestali di moltiplicazione elencati nell’allegato devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine nonché di documenti che contengano i dettagli di tutte le partite da esportare, presentati dal fornitore nel paese terzo.
Articolo 2
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e a qualsiasi ritiro delle medesime.
Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2014.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ALLEGATO
|
Paese di origine |
Specie |
Categoria |
Tipo di materiale di base |
||||||
|
Bielorussia |
Picea abies Karst. |
SI |
SS, St |
||||||
|
Bosnia-Erzegovina |
Pinus nigra Arnold |
SI |
SS, St |
||||||
|
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
Abies alba Mill. |
SI |
SS, St |
||||||
|
Nuova Zelanda |
Pinus radiata D. Don |
SI |
SS, St |
||||||
|
Legenda: Categoria
Tipo di materiale di base
|
|||||||||
Banca centrale europea
|
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/58 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 dicembre 2008
relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2009
(BCE/2008/20)
(2008/990/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 2,
visto l’articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1o gennaio 2009 (1), e in particolare dell’articolo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche emesse dagli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti»). |
|
(2) |
La deroga goduta dalla Slovacchia di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 è stata abrogata con effetto a partire dal 1o gennaio 2009. |
|
(3) |
Gli attuali quindici Stati membri partecipanti e la Slovacchia hanno sottoposto all’approvazione della BCE le proprie stime sul volume di conio delle monete metalliche in euro da emettersi nel 2009, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2009
Con la presente decisione la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche da emettersi nel 2009 da parte degli Stati membri partecipanti, conformemente alla seguente tabella:
|
(milioni di EUR) |
|
|
|
Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2009 |
|
Belgio |
105,4 |
|
Germania |
632,0 |
|
Irlanda |
65,5 |
|
Grecia |
85,7 |
|
Spagna |
390,0 |
|
Francia |
252,5 |
|
Italia |
234,3 |
|
Cipro |
22,5 |
|
Lussemburgo |
42,0 |
|
Malta |
15,4 |
|
Paesi Bassi |
68,5 |
|
Austria |
216,0 |
|
Portogallo |
50,0 |
|
Slovenia |
27,0 |
|
Slovacchia |
131,0 |
|
Finlandia |
60,0 |
Articolo 2
Disposizione finale
Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 dicembre 2008.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
Consiglio dei ministri ACP-CE
|
31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/59 |
DECISIONE N. 3/2008 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 15 dicembre 2008
che adotta le modifiche dell’allegato IV dell’accordo di partenariato
(2008/991/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («accordo di partenariato ACP-CE») (1), in particolare gli articoli 15, paragrafo 3, 81 e 100,
vista la raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per migliorare l’efficienza e promuovere l’armonizzazione, è stata inserita nell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE una serie di disposizioni sulle procedure di gestione e sull’attuazione. Si è continuato invece a discutere delle disposizioni dell’allegato IV relative all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti. |
|
(2) |
Il 25 giugno 2005 la firma dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto è stata accompagnata dalla dichiarazione n. VIII, intitolata «Dichiarazione congiunta sull’articolo 19 bis dell’allegato IV», che recita: «Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell’articolo 100 dell’accordo di Cotonou, i testi dell’allegato IV dell’accordo sull’aggiudicazione e sull’esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell’entrata in vigore dell’accordo che modifica l’accordo di Cotonou». |
|
(3) |
Il testo del nuovo articolo 19 quater, che sostituisce gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 dell’allegato IV, provvede a semplificare, chiarire e armonizzare le procedure di aggiudicazione e di gestione degli appalti finanziati dalla Comunità europea. |
|
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:
|
1) |
gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 sono soppressi; |
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2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 19 quater Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti 1. Salvo il disposto dell’articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l’attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione. 2. Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l’articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio dei suoi poteri in questo ambito. 3. Lo Stato ACP o la regione beneficiaria s’impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati. 4. Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP. Questi Stati possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto. 5. Conformemente all’impegno di cui all’articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse del Fondo sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale. 6. Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2. Il gruppo presenta inoltre una relazione periodica al Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.» |
Articolo 2
All’adozione della presente decisione in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE si procede mediante procedura scritta.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2008.
Il presidente
del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE
P. SELLAL
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/61 |
Informazione sulla data di entrata in vigore della decisione che modifica l’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE
La decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2008, che adotta le modifiche dell’allegato IV dell’accordo di partenariato, è entrata in vigore il 15 dicembre 2008 a conclusione di una procedura scritta tra le due parti (1).
(1) Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/62 |
La Comunità europea e Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1), conformemente all'articolo 243 di tale accordo. Pertanto, l'accordo sarà applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008. A decorrere da tale data, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, il protocollo n. 1 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» sostituirà le disposizioni di cui all'allegato II di detto regolamento. Alla stessa data, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, le procedure di sospensione temporanea di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 4, sono sostituite da quelle di cui all'articolo 20 dell'accordo.
Rettifiche
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/63 |
Rettifica della decisione 2007/792/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 26 novembre 2007, recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FES)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320 del 6 dicembre 2007 )
La rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 43 del 19 febbraio 2008, pagina 40, è soppressa.
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31.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 352/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.