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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 351 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
pagina |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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30.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 351/1 |
Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.
Regolamento n. 97 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro sistemi di allarme (SA)
Revisione 1 — Emendamento 1
Comprendente tutto il testo valido fino al:
Supplemento 5 alla serie di emendamenti 01 — Data di entrata in vigore: 18 giugno 2007.
SOMMARIO
REGOLAMENTO
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1. |
Campo d’applicazione |
PARTE I — Omologazione di sistemi di allarme per veicoli
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2. |
Definizioni |
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3. |
Domanda di omologazione di un SAV |
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4. |
Omologazione |
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5. |
Prescrizioni generali |
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6. |
Prescrizioni particolari |
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7. |
Parametri di funzionamento e condizioni di prova |
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8. |
Istruzioni |
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9. |
Modifica del tipo di SAV ed estensione dell’omologazione |
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10. |
Conformità della produzione |
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11. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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12. |
Cessazione definitiva della produzione |
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13. |
Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
PARTE II — Omologazione di un veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme
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14. |
Definizioni |
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15. |
Domanda di omologazione |
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16. |
Omologazione |
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17. |
Prescrizioni generali |
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18. |
Prescrizioni particolari |
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19. |
Condizioni di prova |
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20. |
Istruzioni |
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21. |
Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione |
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22. |
Conformità della produzione |
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23. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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24. |
Cessazione definitiva della produzione |
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25. |
Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
PARTE III — Omologazione di immobilizzatori e omologazione di un veicolo per quanto concerne il suo immobilizzatore
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26. |
Definizioni |
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27. |
Domanda di omologazione di un immobilizzatore |
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28. |
Domanda di omologazione di un veicolo |
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29. |
Omologazione di un immobilizzatore |
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30. |
Omologazione di un veicolo |
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31. |
Prescrizioni generali |
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32. |
Prescrizioni particolari |
|
33. |
Parametri di funzionamento e condizioni di prova |
|
34. |
Istruzioni |
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35. |
Modifica del tipo di immobilizzatore o del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione |
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36. |
Conformità della produzione |
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37. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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38. |
Cessazione definitiva della produzione |
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39. |
Disposizioni transitorie |
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40. |
Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato I — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di sistema di allarme per veicoli (SAV) in applicazione della parte I del regolamento n. 97 |
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Allegato II — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme in applicazione della parte II del regolamento n. 97 |
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Allegato III — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di immobilizzatore in applicazione della parte III del regolamento n. 97 |
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Allegato IV — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo immobilizzatore in applicazione della parte III del regolamento n. 97 |
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Allegato V — |
Configurazioni dei marchi di omologazione |
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Allegato VI — |
Modello di certificato di conformità |
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Allegato VII — |
Modello di certificato di installazione |
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Allegato VIII — |
Prova di sistemi per la protezione dell’abitacolo |
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Allegato IX — |
Compatibilità elettromagnetica |
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Allegato X — |
Prescrizioni per interruttori a chiave meccanici |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE:
Il presente regolamento si applica:
1.1. PARTE 1: ai sistemi di allarme per veicoli (SAV) destinati a essere installati permanentemente su veicoli di categoria M1 e sui veicoli di categoria N1 con massa massima non superiore a 2 tonnellate (*1).
1.2. PARTE II: ai veicoli di categoria M1, e ai veicoli di categoria N1 con massa massima non superiore a 2 tonnellate per quanto concerne i loro sistemi di allarme (SA) (*1).
1.3. PARTE III: agli immobilizzatori e ai veicoli di categoria M1 e ai veicoli di categoria N1 con massa massima non superiore a 2 tonnellate per quanto concerne i loro immobilizzatori (*1).
1.4. L’installazione dei dispositivi specificati nelle parti II e III su veicoli di categorie che non siano la categoria M1 o N1 con massa massima superiore a 2 tonnellate è facoltativa; tuttavia, se installato, un siffatto dispositivo deve necessariamente conformarsi alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento. I veicoli omologati in applicazione delle disposizioni delle parti III o IV del regolamento n. 116 sono ritenuti conformi rispettivamente alle parti II e III del presente regolamento.
PARTE I
OMOLOGAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME PER VEICOLI
2. DEFINIZIONI
Ai fini della parte I del presente regolamento,
2.1. per «sistema di allarme per veicoli» (SAV) si intende un sistema destinato a essere installato su determinati tipi di veicolo e volto a segnalare un’intrusione nel veicolo o un’interferenza con esso. Tali sistemi possono assicurare ulteriore protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo;
2.2. per «sensore» si intende un dispositivo che rileva un cambiamento potenzialmente causato da un’intrusione nel veicolo o un’interferenza con esso;
2.3. per «segnalatore» si intende un dispositivo che segnala un’avvenuta intrusione o interferenza;
2.4. per «apparecchiatura di controllo» si intende l’apparecchiatura necessaria per attivare, disattivare e provare un SAV, nonché per trasmettere una condizione di allarme a segnalatori;
2.5. per «attivazione» si intende lo stato di un SAV in cui è possibile trasmettere ai segnalatori una condizione di allarme;
2.6. per «disattivazione» si intende lo stato di un SAV in cui non è possibile trasmettere ai segnalatori una condizione di allarme;
2.7. per «chiave» si intende qualunque dispositivo progettato e costruito per fornire un metodo di azionamento di un sistema di blocco, a sua volta progettato e costruito per essere azionato unicamente da detto dispositivo;
2.8. per «tipo di sistema di allarme per veicoli» si intendono sistemi che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:
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(a) |
il nome commerciale o il marchio di fabbrica del fabbricante; |
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(b) |
il tipo di sensore, |
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(c) |
il tipo di segnalatore, |
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(d) |
il tipo di apparecchiatura di controllo; |
2.9. per «omologazione di un sistema di allarme per veicoli» si intende l’omologazione di un tipo di SAV in relazione alle prescrizioni previste nei paragrafi 5., 6. e 7. di seguito;
2.10. per «immobilizzatore» si intende un dispositivo volto a impedire che un veicolo venga sottratto utilizzando il suo stesso motore;
2.11. per «allarme di emergenza» si intende un dispositivo che consente a una persona di usare un allarme, installato sul veicolo, per chiedere assistenza in caso di emergenza.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN SAV
3.1. La domanda di omologazione di un SAV deve essere presentata dal fabbricante del SAV o da un suo mandatario debitamente accreditato.
3.2. Per ciascun tipo di SAV, la domanda deve essere corredata di:
3.2.1. documentazione in triplice copia contenente una descrizione delle caratteristiche tecniche del SAV e del suo metodo di installazione;
3.2.2. tre campioni del tipo di SAV con tutti i suoi componenti. Ciascuno dei componenti principali deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con il nome commerciale o il marchio di fabbrica del richiedente e la designazione del tipo del componente in questione;
3.2.3. i veicoli dotati del SAV per i quali si richiede l’omologazione scelti dal richiedente in accordo con il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione;
3.2.4. istruzioni in triplice copia di cui al paragrafo 8. più avanti.
4. OMOLOGAZIONE
4.1. L’omologazione del tipo di SAV è rilasciata se il SAV presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 5., 6. e 7. di seguito.
4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di SAV.
4.3. Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di SAV ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato I del presente regolamento.
4.4. Sui componenti principali del SAV conforme a un tipo di SAV omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
4.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (1);
4.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il sistema è un sistema di allarme per veicolo o un immobilizzatore o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione in prossimità del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.
4.4.3. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
4.4.4. L’allegato V del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.
4.5. In alternativa al marchio di omologazione descritto nel precedente paragrafo 4.4., per ogni SAV venduto è possibile rilasciare un certificato di conformità.
Nel caso in cui un fabbricante di SAV fornisca un SAV omologato senza marcatura a un costruttore di veicoli in maniera che quest’ultimo lo installi come dotazione di serie su un modello di veicolo o una gamma di modelli di veicolo, il fabbricante di SAV deve fornire al costruttore di veicoli un numero di copie del certificato di conformità sufficiente affinché egli possa ottenere l’omologazione del veicolo secondo la parte II del presente regolamento.
Se il SAV è costituito da componenti distinti, i suoi componenti principali devono recare un marchio di riferimento e il certificato di conformità deve contenere un elenco di tali marchi.
Nell’allegato VI del presente regolamento figura un modello di certificato di conformità.
5. PRESCRIZIONI GENERALI
5.1. In caso di intrusione in un veicolo o interferenza con esso, il SAV trasmette una segnalazione.
Il segnale deve essere udibile e può anche includere segnalatori ottici o essere un allarme radio o una combinazione di entrambi.
5.2. Il SAV deve essere progettato, costruito e installato in maniera che il veicolo, nel momento in cui ne è dotato, continui a essere conforme alle corrispondenti prescrizioni tecniche, specialmente per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica (EMC).
5.3. Se si prevede la possibilità di una trasmissione radio, ad esempio per attivare o disattivare l’allarme o per la trasmissione dell’allarme, il SAV deve essere conforme alle corrispondenti norme dell’ETSI (2), tra cui EN 300 220-1 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-09) ed EN 301 489-3 V1.2.1. (2000-08) (ivi comprese eventuali prescrizioni consigliate). La frequenza e la massima potenza irradiata delle trasmissioni radio per attivare e disattivare il sistema di allarme devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC 70-03 (3) (17 febbraio 2000) relativa all’uso dei dispositivi a breve portata (4).
5.4. L’installazione di un SAV in un veicolo non deve poter incidere sulle prestazioni del veicolo (in stato di disattivazione) o sul suo funzionamento sicuro.
5.5. Il SAV e i suoi componenti non devono potersi attivare involontariamente, soprattutto quando il motore è in marcia.
5.6. Il guasto del SAV o la sua mancata alimentazione non deve incidere sul funzionamento sicuro del veicolo.
5.7. Il SAV, i suoi componenti e le parti da essi controllate devono essere progettati, costruiti e installati in maniera da ridurre al minimo il rischio per chiunque di renderli non funzionanti o distruggerli rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio utilizzando attrezzi, apparecchiature o kit poco dispendiosi, facilmente occultabili e reperibili senza difficoltà dal pubblico in generale.
5.8. Il mezzo per attivare e disattivare il SAV deve essere progettato in maniera da non invalidare le prescrizioni del regolamento n. 18. Sono consentiti collegamenti elettrici a componenti rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento.
5.9. Il sistema deve essere disposto in maniera che la cortocircuitazione di qualunque circuito di segnalazione non renda non funzionanti altri aspetti del sistema di allarme che non siano il circuito cortocircuitato.
5.10. Il SAV può comprendere un immobilizzatore, che deve essere conforme alle prescrizioni della III del presente regolamento.
6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
6.1. Portata della protezione
6.1.1. Prescrizioni specifiche
Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di qualunque portiera del veicolo, del cofano del vano motore e del cofano del bagagliaio. Il mancato funzionamento o lo spegnimento delle fonti di luce, ad esempio la luce dell’abitacolo, non deve incidere sul funzionamento del controllo.
Si possono aggiungere sensori integrativi efficienti per la segnalazione/la visualizzazione, ad esempio:
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(a) |
di intrusioni nel veicolo, ad esempio controllo dell’abitacolo, controllo dei finestrini, rottura di vetri, oppure |
|
(b) |
di un tentativo di furto del veicolo, ad esempio sensore di inclinazione, |
tenuto conto tuttavia delle misure necessarie per evitare un innesco inutile dell’allarme (= falso allarme, cfr. paragrafo 6.1.2. di seguito).
Posto che tali sensori integrativi generino un segnale di allarme anche dopo l’avvenuta intrusione (ad esempio, attraverso la rottura di un vetro) o in presenza di influenze esterne (per esempio, vento), il segnale di allarme, innescato da uno dei suddetti sensori, deve attivarsi non più di 10 volte entro lo stesso periodo di attivazione del SAV.
In tal caso, il periodo di attivazione deve essere limitato dalla disattivazione autorizzata del sistema a seguito di un intervento dell’utilizzatore del veicolo.
Alcuni tipi di sensori integrativi, ad esempio il controllo dell’abitacolo (a ultrasuoni, infrarossi), il sensore di inclinazione, ecc., devono essere disattivabili volontariamente. A tal fine, deve essere necessario eseguire ogni volta un’operazione deliberata distinta prima di attivare il SAV. Non deve essere possibile disattivare i sensori quando il sistema di allarme è attivato.
6.1.2. Sicurezza contro i falsi allarmi.
6.1.2.1. Mediante misure appropriate quali:
|
(a) |
progettazione meccanica e progettazione del circuito elettrico secondo condizioni specifiche dei veicoli a motore, |
|
(b) |
scelta e applicazione di principi di funzionamento e controllo per il sistema di allarme e i suoi componenti, |
si deve garantire che il SAV, sia in condizione di attivazione sia in stato di disattivazione, non possa causare un inutile innesco del segnale di allarme in caso di:
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(a) |
urto con il veicolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.13.; |
|
(b) |
compatibilità elettromagnetica: prova descritta nel paragrafo 7.2.12.; |
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(c) |
riduzione della tensione della batteria a causa di scaricamento continuo: prova descritta nel paragrafo 7.2.14.; |
|
(d) |
falso allarme del controllo dell’abitacolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.15. |
6.1.2.2. Se il richiedente l’omologazione è in grado di dimostrare, ad esempio mediante dati tecnici, che la sicurezza contro i falsi allarmi è garantita in maniera soddisfacente, il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può non richiedere alcune delle prove di cui sopra.
6.2. Allarme acustico
6.2.1. Considerazioni generali
La segnalazione deve essere chiaramente udibile e riconoscibile, oltre a distinguersi nettamente dagli altri segnali acustici utilizzati nella circolazione stradale.
In aggiunta al segnalatore acustico normale di serie, nella zona del veicolo controllata dal SAV è possibile prevedere un segnalatore acustico distinto, protetto da un accesso rapido e facile da parte di estranei.
Se si utilizza un segnalatore acustico distinto di cui al paragrafo 6.2.3.1. più avanti, il segnalatore acustico normale di serie può essere azionato anch’esso dal SAV, a condizione che eventuali manomissioni del segnalatore acustico normale (di norma più facilmente accessibile) non incidano sul funzionamento del segnalatore acustico aggiuntivo.
6.2.2. Durata del segnale acustico
Minima: 25 sec
Massima: 30 sec
Il segnale acustico può scattare nuovamente soltanto dopo la successiva interferenza con il veicolo, ossia soltanto una volta trascorso il tempo di cui sopra.
(Limitazioni: cfr. precedenti paragrafi 6.1.1. e 6.1.2.).
La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.
6.2.3. Prescrizioni relative al segnale acustico.
6.2.3.1. Segnalatore a tono costante (spettro di frequenza costante), ad esempio avvisatori: acustici, ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I.
Segnale intermittente (accensione/spegnimento):
Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz
Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 percento
6.2.3.2. Segnalatore acustico con modulazione di frequenza:
Acustico, ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I, ma passaggio uguale di una gamma di frequenza significativa entro la gamma di cui sopra (da 1 800 a 3 550 Hz) in ambedue le direzioni.
Frequenza di passaggio … (2 ± 1) Hz
6.2.3.3. Livello sonoro
La fonte del suono deve essere:
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(a) |
un segnalatore acustico approvato a norma del regolamento n. 28, parte I, oppure |
|
(b) |
un dispositivo conforme alle prescrizioni del regolamento n. 28, parte I, paragrafi 6.1. e 6.2. |
Tuttavia, in caso di fonte del suono diversa dal segnalatore acustico di serie, il livello sonoro minimo può essere ridotto a 100 dB(A), misurati nelle condizioni del regolamento n. 28, parte I.
6.3. Allarme ottico — se installato
6.3.1. Considerazioni generali
In caso di intrusione nel veicolo o interferenza con esso, il dispositivo deve attivare un segnale ottico come descritto nei paragrafi 6.3.2. e 6.3.3. di seguito.
6.3.2. Durata del segnale ottico
Il segnale ottico deve avere una durata compresa tra 25 secondi e 5 minuti dalla sua attivazione.
La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.
6.3.3. Tipo di segnale ottico
Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o della luce dell’abitacolo del veicolo, ivi comprese tutte le lampadine dello stesso circuito elettrico.
Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz
Rispetto al segnale acustico, sono consentiti anche segnali asincroni.
Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 percento
6.4. Allarme radio (cercapersone) — se installato
Il SAV può prevedere una funzione che generi un segnale di allarme mediante trasmissione radio.
6.5. Blocco dell’attivazione del sistema di allarme
6.5.1. Quando il motore è in marcia, deve essere impossibile attivare volontariamente o involontariamente il sistema di allarme.
6.6. Attivazione e disattivazione del SAV
6.6.1. Attivazione
Per l’attivazione del SAV, è consentito qualunque mezzo idoneo, purché tale mezzo non causi inavvertitamente falsi allarmi.
6.6.2. Disattivazione
Il SAV deve essere disattivabile mediante uno dei seguenti dispositivi o una loro combinazione. Sono consentiti altri dispositivi che assicurino prestazioni equivalenti.
6.6.2.1. Chiave meccanica (conforme alle prescrizioni dell’allegato X del presente regolamento), abbinabile a un sistema centralizzato di chiusura del veicolo, che preveda almeno 1 000 combinazioni, azionato dall’esterno.
6.6.2.2. Dispositivo elettrico/elettronico, ad esempio telecomando, che preveda almeno 50 000 combinazioni, predisposto per codici variabili e/o con un tempo di scansione minimo di dieci giorni (ad esempio, 5 000 combinazioni ogni 24 ore per un totale di almeno 50 000 combinazioni).
6.6.2.3. Chiave meccanica o dispositivo elettrico/elettronico all’interno dell’abitacolo protetto con uscita/entrata temporizzata.
6.7. Uscita temporizzata
Se il dispositivo di commutazione per l’attivazione del SAV è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un’uscita temporizzata. Deve essere possibile impostare il tempo di uscita tra 15 e 45 secondi dall’azionamento dell’interruttore. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
6.8. Entrata temporizzata
Se il dispositivo per la disattivazione del SAV è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un tempo minimo di 5 secondi e massimo di 15 secondi per l’attivazione dei segnali acustico e ottico. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
6.9. Visualizzazione dello stato
6.9.1. Per fornire informazioni in merito allo stato del SAV (attivazione, disattivazione, durata dell’allarme, attivazione dell’allarme), sono consentiti visualizzatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa dei segnali ottici installati all’esterno dell’abitacolo non deve superare 0,5 cd.
6.9.2. Se è prevista un’indicazione di processi «dinamici» a breve temine come cambiamenti da «attivato» a «disattivato» e viceversa, essa deve essere ottica, conformemente al paragrafo 6.9.1. Tale indicazione ottica può anche essere generata dall’azionamento contemporaneo degli indicatori di direzione e/o della luce o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica tramite gli indicatori di direzione non superi i 3 secondi.
6.10. Alimentazione
La fonte di alimentazione del SAV può essere la batteria del veicolo o una batteria ricaricabile. Ove previsto, è possibile anche usare una batteria aggiuntiva o non ricaricabile. Tali batterie non devono in alcun caso fornire energia ad altre parti dell’impianto elettrico del veicolo.
6.11. Prescrizioni per le funzioni ottiche
6.11.1. Autodiagnostica, indicazione automatica di guasto
Al momento dell’attivazione del SAV, situazioni irregolari quali portiere aperte, ecc., possono essere rilevate da una funzione di autodiagnostica (controllo di plausibilità) che segnali la situazione riscontrata.
6.11.2. Allarme di emergenza
Indipendentemente dallo stato (attivato o disattivato) e/o dalla funzione del SAV, è consentito un allarme ottico e/o acustico e/o radio. Tale allarme deve scattare all’interno del veicolo e non incidere sullo stato (attivato o disattivato) del SAV. È inoltre necessario prevedere la possibilità che l’utilizzatore del veicolo spenga l’allarme di emergenza. In caso di allarme acustico, la durata dell’emissione sonora per ogni attivazione non è soggetta ad alcuna limitazione. Un allarme di emergenza non deve immobilizzare il motore o arrestarlo se è in marcia.
7. PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E CONDIZIONI DI PROVA (5)
7.1. Parametri di funzionamento
Tutti i componenti del SAV devono funzionare senza presentare alcun inconveniente nelle seguenti condizioni:
7.1.1. Condizioni climatiche
Sono definite le seguenti due classi di temperatura ambiente:
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da –40 °C a +85 °C per le parti da installare nell’abitacolo o nel bagagliaio; |
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da –40 °C a + 125 °C per le parti da installare nel vano motore, salvo diversamente specificato. |
7.1.2. Grado di protezione dell’impianto
È necessario assicurare i seguenti gradi di protezione secondo la norma IEC 529-1989:
|
|
IP 40 per le parti da installare nell’abitacolo; |
|
|
IP 42 per le parti da installare nell’abitacolo di spider/decappottabili e vetture con tettuccio apribile se il punto di installazione richiede un grado di protezione superiore a IP 40; |
|
|
IP 54 per tutte le altre parti. |
Il fabbricante del SAV deve specificare nelle istruzioni di installazione qualunque limitazione imposta al posizionamento di parti dell’impianto per quanto concerne polvere, acqua e temperatura.
7.1.3. Resistenza agli agenti atmosferici
7 giorni conformemente alla norma IEC 68-2-30-1980.
7.1.4. Condizioni elettriche
Tensione nominale: 12 V
Gamma di tensione di funzionamento: da 9 V a 15 V entro l’intervallo di temperatura di cui al paragrafo 7.1.1.
|
Durata tollerata in caso di tensioni in eccesso a 23 °C: |
|
7.2. Condizioni di prova
7.2.1. Prove di funzionamento
7.2.1.1. È necessario controllare il rispetto da parte del SAV delle seguenti prescrizioni:
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(a) |
durata dell’allarme secondo i paragrafi 6.2.2. e 6.3.2.; |
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(b) |
frequenza e rapporto accensione/spegnimento secondo rispettivamente i paragrafi 6.3.3. e 6.2.3.1. o 6.2.3.2.; |
|
(c) |
numero di cicli di allarme secondo il paragrafo 6.1.1., se applicabile; |
|
(d) |
controllo del blocco di attivazione del sistema di allarme secondo il paragrafo 6.5. |
7.2.1.2. Condizioni di prova normali
Tensione … U = (12 ± 0,2) V
Temperatura … Θ = (23 ± 5) °C
7.2.2. Resistenza ai cambiamenti di temperatura e tensione
La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 7.2.1.1. deve essere controllata anche nelle seguenti condizioni:
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Temperatura di prova |
|
|||
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Tensione di prova |
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Tempo di accumulo |
4 ore |
7.2.2.2. Per parti da installare nell’abitacolo o nel bagagliaio:
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Temperatura di prova |
|
|||
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Tensione di prova |
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|||
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Tempo di accumulo |
4 ore |
7.2.2.3. Per parti da installare nel vano motore, salvo diversamente specificato:
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Temperatura di prova |
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|||
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Tensione di prova |
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|||
|
Tempo di accumulo |
4 ore |
7.2.2.4. Il SAV, sia in stato di attivazione sia in stato di disattivazione, deve essere sottoposto a una tensione in eccesso pari a (18 ± 0,2) V per 1 ora.
7.2.2.5. Il SAV, sia in stato di attivazione sia in stato di disattivazione, deve essere sottoposto a una tensione in eccesso pari a (24 ± 0,2) V per 1 minuto.
7.2.3. Sicurezza di funzionamento dopo la prova di tenuta a corpi estranei e all’acqua
Dopo aver eseguito la prova di tenuta a corpi estranei e all’acqua di cui alla norma IEC 529-1989, per i gradi di protezione citati nel paragrafo 7.1.2., è necessario ripetere le prove di funzionamento descritte nel paragrafo 7.2.1.
7.2.4. Sicurezza di funzionamento dopo la prova con condensa
Dopo una prova di resistenza all’umidità da effettuarsi secondo la norma IEC 68-2-30 (1980), è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1.
7.2.5. Prova di sicurezza contro l’inversione di polarità
Il SAV e i suoi componenti non devono essere distrutti da un’inversione di polarità fino a 13 V per 2 minuti.
Eseguita tale prova, occorre ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1. sostituendo, ove del caso, i fusibili.
7.2.6. Prova di sicurezza contro i cortocircuiti
Tutti i collegamenti elettrici del SAV devono essere a prova di cortocircuito a massa per massimo 13 V e/o protetti da fusibile.
Eseguita tale prova, occorre ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1. sostituendo, ove del caso, i fusibili.
7.2.7. Consumo di energia in stato di attivazione
Il consumo di energia in stato di attivazione nelle condizioni riportate nel paragrafo 7.2.1.2. non deve superare, in media, 20 mA per l’intero sistema di allarme, ivi compresa la visualizzazione dello stato.
7.2.8. Sicurezza di funzionamento dopo la prova di vibrazione
7.2.8.1. Per questa prova, i componenti sono suddivisi in due tipi:
|
Tipo 1 |
: |
componenti normalmente installati nel veicolo; |
|
Tipo 2 |
: |
componenti destinati al fissaggio al motore. |
7.2.8.2. I componenti/il SAV devono essere sottoposti a una modalità di vibrazione sinusoidale con le seguenti caratteristiche:
7.2.8.2.1. Per il tipo 1
La frequenza deve variare da 10 Hz a 500 Hz con un’ampiezza massima di ± 5 mm e un’accelerazione massima di 3 g (0-picco).
7.2.8.2.2. Per il tipo 2
La frequenza deve variare da 20 Hz a 300 Hz con un’ampiezza massima di ± 2 mm e un’accelerazione massima di 15 g (0-picco).
7.2.8.2.3. Per ambedue i tipi 1 e 2:
|
(a) |
la variazione di frequenza è 1 ottava/min; |
|
(b) |
il numero di cicli è 10, la prova deve essere eseguita lungo ciascuno dei 3 assi; |
|
(c) |
le vibrazioni sono applicate a un’ampiezza costante massima alle basse frequenze e a un’accelerazione costante massima alle alte frequenze. |
7.2.8.3. Durante la prova, il SAV deve essere collegato elettricamente e il cavo deve essere supportato dopo 200 mm.
7.2.8.4. Eseguita la prova di vibrazione, è necessario ripetere le prove di funzionamento di cui al paragrafo 7.2.1.
7.2.9. Prova di durata
Tale prova consiste nell’attivazione, nelle condizioni di prova prescritte nel paragrafo 7.2.1.2., di 300 cicli di allarme completi (acustici e/od ottici) con un tempo di riposo del segnalatore acustico di 5 minuti.
7.2.10. Prove per l’interruttore a chiave esterno (installato all’esterno del veicolo)
Le seguenti prove vanno eseguite unicamente se non si usa il cilindretto della serratura di serie della portiera.
7.2.10.1. L’interruttore a chiave deve essere progettato e costruito in maniera da restare perfettamente efficiente anche dopo 2 500 cicli di attivazione/disattivazione in ogni direzione, seguiti da 96 ore minimo di esposizione a spruzzi di sale nella prova di cui alla norma IEC 68-2-11-1981, ossia la prova di resistenza alla corrosione.
7.2.11. Prova di sistemi per la protezione dell’abitacolo
L’allarme deve attivarsi introducendo un pannello verticale di 0,2 × 0,15 m per 0,3 m (misurati dal centro del pannello verticale) attraverso il finestrino aperto di una portiera anteriore nell’abitacolo, verso la parte anteriore del veicolo e parallelamente alla strada a una velocità di 0,4 m/s con un angolo di 45° rispetto al piano mediano longitudinale del veicolo (cfr. disegni riportati nell’allegato VIII al presente regolamento).
7.2.12. Compatibilità elettromagnetica
Il SAV deve essere sottoposto alle prove descritte nell’allegato IX.
7.2.13. Sicurezza contro un falso allarme in caso di impatto sul veicolo
Occorre verificare che un impatto fino a 4,5 joule con la superficie curva di un corpo emisferico avente un diametro di 165 mm e 70 ± 10 Shore A applicati ovunque sulla carrozzeria del veicolo o ai suoi vetri non provochi falsi allarmi.
7.2.14. Sicurezza contro un falso allarme in caso di riduzione di tensione
È necessario verificare che una riduzione lenta della tensione della batteria principale dovuta a uno scaricamento continuo di 0,5 V all’ora fino a 3 V non provochi falsi allarmi.
Condizioni di prova: cfr. precedente paragrafo 7.2.1.2.
7.2.15. Prova di sicurezza contro un falso allarme del controllo dell’abitacolo
I sistemi destinati alla protezione dell’abitacolo di cui al precedente paragrafo 6.1.1. devono essere provati unitamente a un veicolo in condizioni normali (cfr. paragrafo 7.2.1.2.).
Il sistema, installato secondo le istruzioni del fabbricante, non deve scattare se sottoposto 5 volte alla prova descritta nel precedente paragrafo 7.2.13. a intervalli di 0,5 secondi.
La presenza di una persona che tocchi il veicolo o si sposti al suo esterno (finestrini chiusi) non deve provocare falsi allarmi.
8. ISTRUZIONI
Ogni SAV deve essere corredato di quanto segue.
8.1. Istruzioni per l’installazione:
8.1.1. elenco dei veicoli e dei modelli di veicolo ai quali il dispositivo è destinato. L’elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le vetture con motori a benzina e batterie con terminale a massa negativo da 12 V»;
8.1.2. metodo di installazione illustrato mediante fotografie e/o disegni estremamente chiari;
8.1.3. in caso di SAV comprendente un immobilizzatore, ulteriori istruzioni riguardanti la conformità alle prescrizioni della III del presente regolamento;
8.2. certificato di installazione in bianco, di cui un esempio figura nell’allegato VII;
8.3. avvertenze di carattere generale destinate all’acquirente del SAV che ne richiamino l’attenzione sui seguenti aspetti:
|
|
il SAV deve essere installato secondo le istruzioni del fabbricante; |
|
|
si consiglia di scegliere un installatore valido (è possibile rivolgersi al fabbricante del SAV affinché indichi gli installatori appropriati); |
|
|
il certificato di installazione fornito con il SAV deve essere compilato dall’installatore. |
8.4. Istruzioni per l’uso.
8.5. Istruzioni per la manutenzione.
8.6. Avvertenze di carattere generale in merito al pericolo derivante da eventuali alterazioni o integrazioni del sistema, poiché siffatte alterazioni o integrazioni renderebbero automaticamente nullo il certificato di installazione di cui al precedente paragrafo 8.2.
8.7. Indicazione della posizione dei marchi di omologazione internazionali di cui al paragrafo 4.4. del presente regolamento e/o del certificato di conformità internazionale di cui al paragrafo 4.5. del presente regolamento.
9. MODIFICA DEL TIPO DI SAV ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
Ogni modifica del tipo di SAV deve essere notificata al servizio amministrativo che ne ha approvato il tipo.
In tal caso, il servizio può:
|
(a) |
ritenere che le modifiche effettuate non comportino ripercussioni negative di rilievo e che comunque il SAV soddisfi le prescrizioni; oppure |
|
(b) |
richiedere un ulteriore verbale di prova per tutte le prove descritte nei paragrafi 5., 6. e 7. del presente regolamento, o alcune di esse, dal servizio tecnico incaricato delle prove. |
La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione della modifica, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento con la procedura indicata al punto 4.3.
L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.
10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle enunciate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni.
10.1. Ogni sistema di allarme per veicoli omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi 5., 6. e 7.
10.2. Per ogni tipo di sistema di allarme per veicoli, le prove di cui ai paragrafi da 7.2.1. a 7.2.10. del presente regolamento devono essere eseguite su una base casuale e statisticamente controllata, secondo una delle normali procedure di garanzia di qualità.
10.3. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati da ogni unità di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è biennale.
11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
11.1. L’omologazione rilasciata per un tipo di SAV in applicazione del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 10. non risultano rispettate.
11.2. Se una parte contraente dell’accordo di applicazione del presente regolamento ritira un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve immediatamente notificarlo alle altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato I del presente regolamento.
12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente di fabbricare un tipo di SAV omologato secondo il presente regolamento, egli deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione.
Ricevuta la corrispondente comunicazione, detta autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato I del presente regolamento.
13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali occorre trasmettere le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione ottenute in altri paesi.
PARTE II
OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO CONCERNE IL SUO SISTEMA DI ALLARME
Quando si utilizza un SAV omologato a norma della parte I del presente regolamento su un veicolo sottoposto a omologazione a norma della parte II del presente regolamento, non occorre ripetere le prove che un SAV deve superare per ottenere l’omologazione a norma della parte I del presente regolamento.
14. DEFINIZIONI
Ai fini della parte II del presente regolamento,
14.1. per «sistemi di allarme» (SA) si intende una serie di componenti installati come dotazione di serie di un tipo di veicolo, destinati a segnalare un’intrusione nel veicolo o un’interferenza con esso. Tali sistemi possono assicurare un’ulteriore protezione contro l’uso non autorizzato del veicolo;
14.2. per «tipo di veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme» si intendono veicoli che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:
|
(a) |
il nome commerciale o il marchio di fabbrica del costruttore; |
|
(b) |
caratteristiche del veicolo che influiscono considerevolmente sulle prestazioni del SA; |
|
(c) |
tipo e progettazione del SA o SAV; |
14.3. per «omologazione di un veicolo» si intende l’omologazione di un tipo di veicolo in relazione alle prescrizioni previste nei paragrafi 17., 18. e 19. di seguito.
14.4. Altre definizioni applicabili alla parte II sono contenute nel paragrafo 2. del presente regolamento.
15. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
15.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne il suo sistema di allarme deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario debitamente accreditato.
15.2. Essa deve essere accompagnata dai documenti elencati in appresso in triplice copia e dalle seguenti informazioni:
15.2.1. descrizione dettagliata del tipo di veicolo e delle parti del veicolo correlate al SA installato;
15.2.2. elenco dei componenti necessari a identificare i SA installabili sul veicolo;
15.2.3. quando si utilizza un SAV omologato a norma della parte I del presente regolamento, al servizio tecnico occorre fornire anche la comunicazione dell’omologazione dei SAV.
15.3. Al servizio tecnico è necessario inoltre fornire un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
15.4. Un veicolo non comportante tutti i componenti propri del tipo è accettabile a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che la mancanza dei componenti omessi non incide sui risultati delle verifiche per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.
16. OMOLOGAZIONE
16.1. L’omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 17., 18. e 19. di seguito.
16.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di veicolo.
16.3. Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato II del presente regolamento.
16.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale costituito da:
16.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (6);
16.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il veicolo è stato omologato per quanto concerne il suo sistema di allarme o i suoi immobilizzatori o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 16.4.1.
16.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, nel paese in cui si è rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il simbolo previsto dal paragrafo 16.4.1. non deve essere ripetuto. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto nel paragrafo 16.4.1.
16.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
16.7. Il marchio di omologazione deve essere posizionato in prossimità della targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o su di essa.
16.8. L’allegato V del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.
17. PRESCRIZIONI GENERALI
17.1. I SAV devono essere progettati e costruiti in maniera che, in caso di intrusione in un veicolo o interferenza con esso, generino un segnale di avvertimento e possono includere un immobilizzatore.
Il segnale deve essere udibile e può anche includere segnalatori ottici o essere un allarme radio o una combinazione di entrambi.
17.2. I veicoli dotati di sistemi di allarme devono conformarsi alle prescrizioni tecniche applicabili, soprattutto per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica (EMC).
17.3. Se si prevede la possibilità di una trasmissione radio, ad esempio per attivare o disattivare l’allarme o per la trasmissione dell’allarme, il SA deve essere conforme alle corrispondenti norme dell’ETSI (cfr. nota 1 relativa al paragrafo 5.3.), tra cui EN 300 220-1 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-09) ed EN 301 489-3 V1.2.1. (2000-08) (ivi comprese eventuali prescrizioni consigliate). La frequenza e la massima potenza irradiata delle trasmissioni radio per l’attivazione e la disattivazione del sistema di allarme devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC 70-03 (cfr. nota 2 relativa al paragrafo 5.3.) (17 febbraio 2000) riguardante l’uso di dispositivi a breve portata (cfr. nota 3 al paragrafo 5.3.).
17.4. Il SA e i suoi componenti non devono potersi attivare involontariamente, soprattutto quando il motore è in marcia.
17.5. Il guasto del SA o la sua mancata alimentazione non deve incidere sul funzionamento sicuro del veicolo.
17.6. Il sistema di allarme, i suoi componenti e le parti da essi controllate devono essere installati in maniera da ridurre al minimo il rischio per chiunque di renderli non funzionanti o distruggerli rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio utilizzando attrezzi, apparecchiature o kit poco dispendiosi, facilmente occultabili e reperibili senza difficoltà dal pubblico in generale.
17.7. Il sistema deve essere disposto in maniera che la cortocircuitazione di qualunque circuito di segnalazione non renda non funzionanti altri aspetti del sistema di allarme che non siano il circuito cortocircuitato.
17.8. Il SA può comprendere un immobilizzatore, che deve essere conforme alle prescrizioni della III del presente regolamento.
18. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
18.1. Portata della protezione
18.1.1. Prescrizioni specifiche
Il SA deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di qualunque portiera del veicolo, del cofano del vano motore e del cofano del bagagliaio. Il mancato funzionamento o lo spegnimento delle fonti di luce, ad esempio la luce dell’abitacolo, non deve incidere sul funzionamento del controllo.
Si possono aggiungere sensori integrativi efficienti per la segnalazione/la visualizzazione, ad esempio:
|
(a) |
di intrusioni nel veicolo, ad esempio controllo dell’abitacolo, controllo dei finestrini, rottura di vetri, oppure |
|
(b) |
di un tentativo di furto del veicolo, ad esempio sensore di inclinazione, |
tenuto conto tuttavia delle misure necessarie per evitare un innesco inutile dell’allarme (= falso allarme, cfr. paragrafo 18.1.2. di seguito).
Posto che tali sensori integrativi generino un segnale di allarme anche dopo l’avvenuta intrusione (ad esempio, attraverso la rottura di un vetro) o in presenza di influenze esterne (per esempio, vento), il segnale di allarme, innescato da uno dei suddetti sensori, deve attivarsi non più di 10 volte entro lo stesso periodo di attivazione del SA.
In tal caso, il periodo di attivazione deve essere limitato dalla disattivazione autorizzata del sistema a seguito di un intervento dell’utilizzatore del veicolo.
Alcuni tipi di sensori integrativi, ad esempio il controllo dell’abitacolo (a ultrasuoni, infrarossi), il sensore di inclinazione, ecc., devono essere disattivabili volontariamente. A tal fine, deve essere necessario eseguire ogni volta un’operazione deliberata distinta prima di attivare il SA. Non deve essere possibile disattivare i sensori quando il sistema di allarme è attivato.
18.1.2. Sicurezza contro i falsi allarmi.
18.1.2.1. Si deve garantire che il SA, sia in condizione di attivazione sia in stato di disattivazione, non possa causare un inutile innesco del segnale di allarme in caso di:
|
(a) |
urto con il veicolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.13.; |
|
(b) |
compatibilità elettromagnetica: prova descritta nel paragrafo 7.2.12.; |
|
(c) |
riduzione della tensione della batteria a causa di scaricamento continuo: prova descritta nel paragrafo 7.2.14.; |
|
(d) |
falso allarme del controllo dell’abitacolo: prova descritta nel paragrafo 7.2.15. |
18.1.2.2. Se il richiedente l’omologazione è in grado di dimostrare, ad esempio mediante dati tecnici, che la sicurezza contro i falsi allarmi è garantita in maniera soddisfacente, il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione può non richiedere alcune delle prove di cui sopra.
18.2. Allarme acustico
18.2.1. Considerazioni generali
La segnalazione deve essere chiaramente udibile e riconoscibile, oltre a distinguersi nettamente dagli altri segnali acustici utilizzati nella circolazione stradale.
In aggiunta al segnalatore acustico normale di serie, nella zona del veicolo controllata dal SAV è possibile prevedere un segnalatore acustico distinto, protetto da un accesso rapido e facile da parte di estranei.
Se si utilizza un segnalatore acustico distinto di cui al paragrafo 18.2.3.1. più avanti, il segnalatore acustico normale di serie può essere azionato anch’esso dal SA, a condizione che eventuali manomissioni del segnalatore acustico normale (di norma più accessibile) non incidano sul funzionamento del segnalatore acustico aggiuntivo.
18.2.2. Durata del segnale acustico
Minima: 25 sec
Massima: 30 sec
Il segnale acustico può scattare nuovamente soltanto dopo la successiva interferenza con il veicolo, ossia soltanto una volta trascorso il tempo di cui sopra.
(Limitazioni: cfr. precedenti paragrafi 18.1.1. e 18.1.2.).
La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.
18.2.3. Prescrizioni relative al segnale acustico.
18.2.3.1. Segnalatore a tono costante (spettro di frequenza costante), ad esempio avvisatori: acustici, ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I.
Segnale intermittente (accensione/spegnimento):
Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz
Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 percento
18.2.3.2. Segnalatore acustico con modulazione di frequenza: acustico, ecc., dati secondo il regolamento n. 28, parte I, ma passaggio uguale di una gamma di frequenza significativa entro la gamma di cui sopra (da 1 800 a 3 550 Hz) in ambedue le direzioni.
Frequenza di passaggio (2 ± 1) Hz
18.2.3.3. Livello sonoro
La fonte del suono deve essere:
|
(a) |
un segnalatore acustico approvato a norma del regolamento ECE n. 28, parte I, oppure |
|
(b) |
un dispositivo conforme alle prescrizioni del regolamento ECE n. 28, parte I, paragrafi 6.1. e 6.2. Tuttavia, in caso di fonte del suono diversa dal segnalatore acustico di serie, il livello sonoro minimo può essere ridotto a 100 dB(A), misurati nelle condizioni del regolamento ECE n. 28, parte I. |
18.3. Allarme ottico — se installato
18.3.1. Considerazioni generali
In caso di intrusione nel veicolo o interferenza con esso, il dispositivo deve attivare un segnale ottico come descritto nei paragrafi 18.3.2. e 18.3.3. di seguito.
18.3.2. Durata del segnale ottico
Il segnale ottico deve avere una durata compresa tra 25 secondi e 5 minuti dalla sua attivazione. La disattivazione del sistema di allarme deve fare cessare immediatamente il segnale.
18.3.3. Tipo di segnale ottico
Lampeggiamento di tutti gli indicatori di direzione e/o della luce dell’abitacolo del veicolo, ivi comprese tutte le lampadine dello stesso circuito elettrico.
Frequenza di attivazione … (2 ± 1) Hz
Rispetto al segnale acustico, sono consentiti anche segnali asincroni.
Tempo di accensione = tempo di spegnimento ± 10 percento
18.4. Allarme radio (cercapersone) — se installato
Il SA può prevedere una funzione che generi un segnale di allarme mediante trasmissione radio.
18.5. Blocco dell’attivazione del sistema di allarme
18.5.1. Quando il motore è in marcia, deve essere impossibile attivare volontariamente o involontariamente il sistema di allarme.
18.6. Attivazione e disattivazione del SA
18.6.1. Attivazione
Per l’attivazione del SA, è consentito qualunque mezzo idoneo, purché tale mezzo non causi inavvertitamente falsi allarmi.
18.6.2. Disattivazione
Il SA deve essere disattivabile mediante uno dei seguenti dispositivi o una loro combinazione. Sono consentiti altri dispositivi che assicurino prestazioni equivalenti.
18.6.2.1. Chiave meccanica (conforme alle prescrizioni dell’allegato X del presente regolamento), abbinabile a un sistema centralizzato di chiusura del veicolo, che preveda almeno 1 000 combinazioni, azionato dall’esterno.
18.6.2.2. Dispositivo elettrico/elettronico, ad esempio telecomando, che preveda almeno 50 000 combinazioni, predisposto per codici variabili e/o con un tempo di scansione minimo di dieci giorni (ad esempio, 5 000 combinazioni ogni 24 ore per un totale di almeno 50 000 combinazioni).
18.6.2.3. Chiave meccanica o dispositivo elettrico/elettronico all’interno dell’abitacolo protetto con uscita/entrata temporizzata.
18.7. Uscita temporizzata
Se il dispositivo di commutazione per l’attivazione del SA è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un’uscita temporizzata. Deve essere possibile impostare il tempo di uscita tra 15 e 45 secondi dall’azionamento dell’interruttore. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
18.8. Entrata temporizzata
Se il dispositivo per la disattivazione del SA è posizionato nella zona protetta, occorre prevedere un tempo minimo di 5 secondi e massimo di 15 secondi per l’attivazione dei segnali acustico e ottico. Il tempo può essere regolabile per adeguarsi alle specifiche esigenze degli utilizzatori.
18.9. Visualizzazione dello stato
18.9.1. Per fornire informazioni in merito allo stato del SA (attivazione, disattivazione, durata dell’allarme, attivazione dell’allarme), è consentita l’installazione di visualizzatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa dei segnali ottici installati all’esterno dell’abitacolo non deve superare 0,5 cd.
18.9.2. Se è prevista un’indicazione di processi «dinamici» a breve temine come cambiamenti da «attivato» a «disattivato» e viceversa, essa deve essere ottica, conformemente al paragrafo 18.9.1. Tale indicazione ottica può anche essere generata dall’azionamento contemporaneo degli indicatori di direzione e/o della luce o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica tramite gli indicatori di direzione non superi 3 secondi.
18.10. Alimentazione
La fonte di alimentazione del SA può essere la batteria del veicolo o una batteria ricaricabile. Ove previsto, è possibile anche usare una batteria aggiuntiva o non ricaricabile. Tali batterie non devono in alcun caso fornire energia ad altre parti dell’impianto elettrico del veicolo.
18.11. Prescrizioni per le funzioni ottiche
18.11.1. Autodiagnostica, indicazione automatica di guasto
Al momento dell’attivazione del SA, situazioni irregolari quali portiere aperte, ecc., possono essere rilevate da una funzione di autodiagnostica (controllo di plausibilità) che segnali la situazione riscontrata.
18.11.2. Allarme di emergenza
Indipendentemente dallo stato (attivato o disattivato) e/o dalla funzione del SA, è consentito un allarme ottico e/o acustico e/o radio. Tale allarme deve scattare all’interno del veicolo e non incidere sullo stato (attivato o disattivato) del SA. È inoltre necessario prevedere la possibilità che l’utilizzatore del veicolo spenga l’allarme di emergenza. In caso di allarme acustico, la durata dell’emissione sonora per ogni attivazione non è soggetta ad alcuna limitazione. Un allarme di emergenza non deve immobilizzare il motore o arrestarlo se è in marcia.
19. CONDIZIONI DI PROVA
Tutti i componenti del SAV o SA devono essere provati secondo le procedure descritte nel paragrafo 7.
Tale prescrizione non si applica a:
19.1. componenti installati e provati come parte del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia montato un SAV/SA (per esempio, lampadine); oppure,
19.2. componenti precedentemente provati come parte del veicolo per i quali siano fornite prove documentali.
20. ISTRUZIONI
Ogni veicolo deve essere corredato da quanto segue.
20.1. Istruzioni per l’uso.
20.2. Istruzioni per la manutenzione.
20.3. Avvertenze di carattere generale in merito al pericolo derivante da alterazioni o integrazioni del sistema.
21. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
21.1. Ogni modifica del tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che ne ha approvato il tipo.
In tal caso, il servizio può:
21.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non comportino ripercussioni negative di rilievo e che comunque il SA soddisfi le prescrizioni; oppure
21.1.2. richiedere un ulteriore verbale dal servizio tecnico.
21.2. La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione della modifica, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento con la procedura indicata al punto 16.3.
21.3. L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.
22. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle enunciate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni.
22.1. Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi 17., 18. e 19.
22.2. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati da ogni unità di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è biennale.
23. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
23.1. L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo in applicazione del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 22. non risultano rispettate.
23.2. Se una parte contraente dell’accordo di applicazione del presente regolamento ritira un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve immediatamente notificarlo alle altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato II del presente regolamento.
24. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente di costruire un tipo di veicolo omologato secondo il presente regolamento, egli deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione.
Ricevuta la corrispondente comunicazione, detta autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato II del presente regolamento.
25. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali occorre trasmettere le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione ottenute in altri paesi.
PARTE III
OMOLOGAZIONE DI IMMOBILIZZATORI E OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO CONCERNE IL SUO IMMOBILIZZATORE
26. DEFINIZIONI
Ai fini della parte III del presente regolamento,
26.1. per «immobilizzatore» si intende un dispositivo destinato a evitare che un veicolo venga sottratto utilizzando il suo stesso motore (prevenzione di uso non autorizzato);
26.2. per «apparecchiatura di controllo» si intende l’apparecchiatura necessaria per l’attivazione e/la disattivazione di un immobilizzatore;
26.3. per «visualizzazione dello stato» si intende qualunque dispositivo destinato a segnalare lo stato dell’immobilizzatore (attivazione/disattivazione, passaggio da attivazione a disattivazione e viceversa);
26.4. per «stato di attivazione» si intende lo stato in cui il veicolo non può essere condotto normalmente utilizzando il suo stesso motore;
26.5. per «stato di disattivazione» si intende lo stato in cui il veicolo può essere condotto normalmente;
26.6. per «chiave» si intende qualunque dispositivo progettato e costruito per fornire un metodo di azionamento di un sistema di blocco, a sua volta progettato e costruito per essere azionato unicamente da detto dispositivo;
26.7. per «esclusione» si intende una caratteristica progettuale che blocca l’immobilizzatore in stato di disattivazione;
26.8. per «codice variabile» si intende un codice elettronico costituito da vari elementi la cui combinazione cambia casualmente dopo ogni azionamento dell’unità trasmittente;
26.9. per «tipo di immobilizzatore» si intendono sistemi che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:
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(a) |
il nome commerciale o il marchio di fabbrica del costruttore; |
|
(b) |
il tipo di apparecchiatura di controllo; |
|
(c) |
progettazione del loro funzionamento nei corrispondenti sistemi per veicoli (di cui al paragrafo 32.1. più avanti); |
26.10. per «tipo di veicolo per quanto concerne il suo immobilizzatore» si intendono veicoli che non presentano differenze essenziali per quanto riguarda:
|
(a) |
il nome commerciale o il marchio di fabbrica del costruttore; |
|
(b) |
caratteristiche del veicolo che influiscono considerevolmente sulle prestazioni dell’immobilizzatore; |
|
(c) |
tipo e progettazione dell’immobilizzatore. |
27. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN IMMOBILIZZATORE
27.1. La domanda di omologazione di un immobilizzatore deve essere presentata dal fabbricante dell’immobilizzatore o da un suo mandatario debitamente accreditato.
27.2. Per ciascun tipo di immobilizzatore, la domanda deve essere corredata di:
27.2.1. documentazione in triplice copia contenente una descrizione delle caratteristiche tecniche dell’immobilizzatore, del suo metodo di installazione e della misura adottata per evitare che si attivi inavvertitamente;
27.2.2. tre campioni del tipo di immobilizzatore con tutti i suoi componenti. Ciascuno dei componenti principali deve essere contrassegnato in modo chiaro e indelebile con il nome commerciale o il marchio di fabbrica del richiedente e la designazione del tipo del componente in questione;
27.2.3. i veicoli dotati dell’immobilizzatore per i quali si richiede l’omologazione scelti dal richiedente in accordo con il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione;
27.2.4. istruzioni in triplice copia di cui al paragrafo 34. più avanti.
28. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO
28.1. Quando si utilizza un immobilizzatore omologato a norma della parte III del presente regolamento su un veicolo sottoposto a omologazione a norma della parte III del presente regolamento, non occorre ripetere le prove che un immobilizzatore deve superare per ottenere l’omologazione a norma della parte III del presente regolamento.
28.2. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne i suoi immobilizzatori deve essere presentata dal costruttore del veicolo o da un suo mandatario debitamente accreditato.
28.3. Essa deve essere accompagnata dai documenti elencati in appresso in triplice copia e dalle seguenti informazioni:
28.3.1. descrizione dettagliata del tipo di veicolo e delle parti del veicolo correlate all’immobilizzatore installato;
28.3.2. elenco dei componenti necessari a identificare gli immobilizzatori installabili sul veicolo.
28.4. Al servizio tecnico è necessario inoltre fornire un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
28.5. Un veicolo non comportante tutti i componenti propri del tipo è accettabile a condizione che il richiedente sia in grado di dimostrare con piena soddisfazione dell’autorità competente che la mancanza dei componenti omessi non incide sui risultati delle verifiche per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.
28.6. Quando si utilizza un immobilizzatore omologato a norma della parte III del presente regolamento, al servizio tecnico occorre fornire anche la comunicazione dell’omologazione degli immobilizzatori.
29. OMOLOGAZIONE DI UN IMMOBILIZZATORE
29.1. L’omologazione del tipo di immobilizzatore è rilasciata se l’immobilizzatore presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 31., 32. e 33. di seguito.
29.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di immobilizzatore.
29.3. Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di immobilizzatore ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato III del presente regolamento.
29.4. Sui componenti principali dell’immobilizzatore conforme a un tipo di immobilizzatore omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:
29.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (7);
29.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il sistema è un sistema di allarme per veicolo o un immobilizzatore o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione in prossimità del cerchio di cui al paragrafo 29.4.1.
29.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
29.6. L’allegato V del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.
29.7. In alternativa al marchio di omologazione descritto nel precedente paragrafo 29.4., per ogni immobilizzatore venduto è possibile rilasciare un certificato di conformità.
Nel caso in cui un fabbricante di immobilizzatori fornisca un immobilizzatore omologato senza marcatura a un costruttore di veicoli in maniera che quest’ultimo lo installi come dotazione di serie su un modello di veicolo o una gamma di modelli di veicolo, il fabbricante di immobilizzatori deve fornire al costruttore di veicoli un numero di copie del certificato di conformità sufficiente affinché egli possa ottenere l’omologazione del veicolo secondo il paragrafo 30. del presente regolamento.
Se l’immobilizzatore è costituito da componenti distinti, i suoi componenti principali devono recare un marchio di riferimento e il certificato di conformità deve contenere un elenco di tali marchi.
Nell’allegato VI del presente regolamento figura un modello di certificato di conformità.
30. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO
30.1. L’omologazione del tipo di veicolo è rilasciata se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 31., 32. e 33. di seguito.
30.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (attualmente 01 per la serie di emendamenti 01) indicano le serie di emendamenti che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero a un altro tipo di veicolo.
30.3. Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato IV del presente regolamento.
30.4. Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e leggibile precisato sulla scheda di omologazione un marchio di omologazione internazionale costituito da:
30.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (8);
30.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», un simbolo «A» o «I» o «AI» indicante se il veicolo è stato omologato per quanto concerne il suo sistema di allarme o i suoi immobilizzatori o una combinazione di entrambi, un trattino e il numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 30.4.1.
30.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più altri regolamenti allegati all’accordo, nel paese in cui si è rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento, il simbolo previsto dal paragrafo 30.4.1. non deve essere ripetuto. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l’omologazione nel paese che l’ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto nel paragrafo 30.4.1.
30.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
30.7. Il marchio di omologazione deve essere posizionato in prossimità della targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o su di essa.
30.8. L’allegato V del presente regolamento contiene esempi di configurazione dei marchi di omologazione.
31. PRESCRIZIONI GENERALI
31.1. Deve essere possibile attivare e disattivare l’immobilizzatore conformemente alle presenti prescrizioni.
31.2. Se si prevede la possibilità di una trasmissione radio, ad esempio per l’attivazione o la disattivazione, l’immobilizzatore deve essere conforme alle corrispondenti norme dell’ETSI (cfr. nota 1 relativa al paragrafo 5.3.), tra cui EN 300 220-1 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-2 V1.3.1. (2000-09), EN 300 220-3 V1.1.1. (2000-09) ed EN 301 489-3 V1.2.1. (2000-08) (ivi comprese eventuali prescrizioni consigliate). La frequenza e la massima potenza irradiata delle trasmissioni radio per l’attivazione e la disattivazione dell’immobilizzatore devono essere conformi alla raccomandazione CEPT/ERC 70-03 (cfr. nota 2 relativa al paragrafo 5.3.) (17 febbraio 2000) riguardante l’uso di dispositivi a breve portata (cfr. nota 3 al paragrafo 5.3.).
31.3. Un immobilizzatore e la sua installazione devono essere progettati in maniera che un veicolo che ne sia provvisto continui a soddisfare le prescrizioni tecniche.
31.4. Non deve essere possibile che un immobilizzatore passi allo stato di attivazione quando la chiave di accensione è in modalità di marcia del motore, a meno che:
|
(a) |
il veicolo non ne sia dotato o destinato a esserne dotato per essere utilizzato come ambulanza, veicolo dei pompieri o veicolo della polizia; oppure |
|
(b) |
il motore debba:
e il veicolo è fermo con il freno di stazionamento inserito. Quando ci si avvale di tale deroga, occorre dichiararlo alla voce 2 dell’allegato del documento di comunicazione (allegato II del presente regolamento). |
31.5. Non deve essere possibile escludere permanentemente un immobilizzatore.
31.6. L’immobilizzatore deve essere progettato e costruito in maniera che quando è installato non incida negativamente sulla funzione prevista e il funzionamento sicuro del veicolo, anche in caso di guasto.
31.7. Un immobilizzatore deve essere progettato e costruito in maniera che, nel momento in cui è installato su un veicolo secondo le istruzioni del fabbricante, non possa essere reso non funzionante o distrutto rapidamente e senza richiamare l’attenzione, ad esempio utilizzando attrezzi, apparecchiature o kit poco dispendiosi, facilmente occultabili e reperibili senza difficoltà dal pubblico in generale. La sostituzione di un gruppo o un componente importante per escludere l’immobilizzatore deve risultare difficile e dispendiosa in termini di tempo.
31.8. Un immobilizzatore deve essere progettato e costruito in maniera che, se installato secondo le indicazioni del fabbricante, possa sopportare l’ambiente interno del veicolo per un tempo ragionevole (per le prove, cfr. paragrafo 33.). Più specificamente, le proprietà elettriche della circuiteria di bordo non devono subire negativamente l’aggiunta l’immobilizzatore (sezioni dei conduttori, sicurezza dei contatti, ecc.).
31.9. Un immobilizzatore può essere abbinato ad altri sistemi per veicoli o integrato in essi (ad esempio, sistemi gestione del motore, sistemi di allarme).
31.10. Un immobilizzatore non deve poter impedire il disinserimento dei freni del veicolo, salvo in caso di immobilizzatore che impedisca il disinserimento di freni a molla a disinserimento pneumatico (9) e funzioni in maniera che, in caso di normale azionamento o in condizioni di guasto, siano rispettate le prescrizioni tecniche del regolamento n. 13 in vigore all’atto della domanda di omologazione del tipo a norma del presente regolamento.
Il rispetto del presente paragrafo non esime un immobilizzatore che impedisca il disinserimento di freni a molla a disinserimento pneumatico dal conformarsi alle prescrizioni tecniche enunciate nel presente regolamento.
31.11. Un immobilizzatore non deve poter funzionare in maniera da applicare i freni del veicolo.
32. PRESCRIZIONI PARTICOLARI
32.1. Portata della disattivazione
32.1.1. Un immobilizzatore deve essere progettato in maniera da impedire il funzionamento del veicolo con il proprio motore tramite almeno uno dei seguenti mezzi:
32.1.1.1. disattivazione, in caso di accessorio installato dopo la vendita o di veicolo provvisto di motore diesel, di almeno due circuiti distinti del veicolo necessari per il funzionamento dello stesso con il proprio motore (ad esempio, motorino di avviamento, accensione, freni a molla a disinserimento pneumatico, ecc.);
32.1.1.2. interferenza mediante codice di almeno un’unità di controllo necessaria per il funzionamento del veicolo.
32.1.2. Un immobilizzatore destinato a essere installato su un veicolo provvisto di catalizzatore non deve provocare l’ingresso nello scarico di carburante incombusto.
32.2. Affidabilità di funzionamento
L’affidabilità di funzionamento deve essere ottenuta progettando adeguatamente l’immobilizzatore, tenuto conto delle condizioni ambientali specifiche presenti nel veicolo (cfr. paragrafi 31.8. e 33.).
32.3. Sicurezza di funzionamento
È necessario garantire che l’immobilizzatore non cambi stato (attivato/disattivato) a causa di una delle prove di cui al paragrafo 33.
32.4. Attivazione dell’immobilizzatore
32.4.1. L’immobilizzatore deve attivarsi senza ulteriore intervento da parte del conducente utilizzando almeno uno dei seguenti mezzi:
|
(a) |
spostamento della chiave di accensione in posizione «0» nel blocchetto di accensione e attivazione di una portiera. Inoltre, gli immobilizzatori che si disattivano immediatamente prima o durante la normale procedura di avviamento del veicolo possono attivarsi portando la chiave di accensione in posizione di spegnimento; |
|
(b) |
massimo 1 minuto dopo aver estratto la chiave dal blocchetto di accensione. |
32.4.2. Se può passare allo stato di attivazione quando la chiave di accensione è nella posizione corrispondente alla marcia del motore come disposto nel paragrafo 31.4., l’immobilizzatore è anche attivabile con l’apertura della portiera del conducente e/o l’esecuzione di un’azione deliberata da parte dell’utilizzatore autorizzato.
32.5. Disattivazione
32.5.1. La disattivazione deve avvenire utilizzando uno dei seguenti dispositivi o una loro combinazione. Sono consentiti altri dispositivi con livello di sicurezza equivalente che assicurino prestazioni analoghe.
32.5.1.1. Tastierino numerico per l’immissione di un codice selezionabile singolarmente che preveda almeno 10 000 combinazioni.
32.5.1.2. Dispositivo elettrico/elettronico, ad esempio telecomando, che preveda almeno 50 000 combinazioni, predisposto per codici variabili e/o con un tempo di scansione minimo di dieci giorni (ad esempio, 5 000 combinazioni ogni 24 ore per un totale di almeno 50 000 combinazioni).
32.5.1.3. Se la disattivazione può avvenire mediante telecomando, l’immobilizzatore deve ritornare alle condizioni di attivazione entro 5 minuti dopo l’attivazione nel caso in cui non venga eseguita alcuna azione ulteriore sul circuito di avviamento.
32.6. Visualizzazione dello stato
32.6.1. Per fornire informazioni in merito allo stato dell’immobilizzatore (attivazione/disattivazione, passaggio dallo stato di attivazione a quello di disattivazione e viceversa), sono consentiti visualizzatori ottici all’interno e all’esterno dell’abitacolo. L’intensità luminosa dei segnali ottici installati all’esterno dell’abitacolo non deve superare 0,5 cd.
32.6.2. Se è prevista un’indicazione di processi «dinamici» a breve temine come cambiamenti da «attivato» a «disattivato» e viceversa, essa deve essere ottica, conformemente al paragrafo 32.6.1. Tale indicazione ottica può anche essere generata dall’azionamento contemporaneo degli indicatori di direzione e/o della luce o delle luci dell’abitacolo, a condizione che la durata dell’indicazione ottica tramite gli indicatori di direzione non superi 3 secondi.
33. PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO E CONDIZIONI DI PROVA
33.1. Parametri di funzionamento
Tutti i componenti dell’immobilizzatore devono rispettare le prescrizioni contenute nel paragrafo 7. del presente regolamento.
Tale prescrizione non si applica a:
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|
componenti installati e provati come parte del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia montato un immobilizzatore (ad esempio, lampadine); oppure, |
|
|
componenti precedentemente provati come parte del veicolo per i quali siano fornite prove documentali. |
33.2. Condizioni di prova
Tutte le prove devono essere effettuate in sequenza su un singolo immobilizzatore. Tuttavia, a discrezione dell’autorità responsabile della prova, è possibile usare ulteriori campioni ove si ritenga che ciò non incida sui risultati delle altre prove.
33.3. Prova di funzionamento
Completate tutte le prove specificate di seguito, l’immobilizzatore deve essere provato nelle condizioni di prova normali di cui al paragrafo 7.2.1.2. del presente regolamento per controllare che continui a funzionare regolarmente. Ove necessario, i fusibili possono essere sostituiti prima della prova.
Tutti i componenti dell’immobilizzatore devono rispettare le prescrizioni contenute nei paragrafi da 7.2.2. a 7.2.8. e 7.2.12. del presente regolamento.
34. ISTRUZIONI
(I paragrafi da 34.1. a 34.3. si applicano unicamente in caso di installazione eseguita dopo la vendita).
Ogni immobilizzatore deve essere corredato da quanto segue.
34.1. Istruzioni per l’installazione:
34.1.1. elenco dei veicoli e dei modelli di veicolo ai quali il dispositivo è destinato. L’elenco può essere specifico o generico, ad esempio «tutte le vetture con motori a benzina e batterie con terminale a massa negativo da 12 V»;
34.1.2. metodo di installazione illustrato mediante fotografie e/o disegni estremamente chiari;
34.1.3. le istruzioni dettagliate per l’installazione messe a disposizione dal fornitore devono essere tali non incidere sulla sicurezza e l’affidabilità del veicolo se correttamente seguite da un installatore competente;
34.1.4. le istruzioni per l’installazione fornite devono identificare i requisiti di alimentazione elettrica dell’immobilizzatore e, ove del caso, consigliare l’aumento delle dimensioni della batteria;
34.1.5. il fornitore deve prevedere procedure successive all’installazione per controllare il veicolo. Particolare attenzione va prestata alle funzioni correlate alla sicurezza.
34.2. Certificato di installazione in bianco, di cui un esempio figura nell’allegato VII.
34.3. Avvertenze di carattere generale destinate all’acquirente dell’immobilizzatore che ne richiamino l’attenzione sui seguenti aspetti:
34.3.1. l’immobilizzatore deve essere installato secondo le istruzioni del fabbricante;
34.3.2. si consiglia di scegliere un installatore valido (è possibile rivolgersi al fabbricante dell’immobilizzatore affinché indichi gli installatori appropriati);
34.3.3. il certificato di installazione fornito con l’immobilizzatore deve essere compilato dall’installatore.
34.4. Istruzioni per l’uso.
34.5. Istruzioni per la manutenzione.
34.6. Avvertenze di carattere generale in merito ai pericoli derivanti da eventuali alterazioni o integrazioni dell’immobilizzatore, poiché siffatte alterazioni e integrazioni renderebbero automaticamente nullo il certificato di installazione di cui al precedente paragrafo 34.2.
35. MODIFICA DEL TIPO DI IMMOBILIZZATORE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
Ogni modifica del tipo di immobilizzatore o del tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che ne ha approvato il tipo.
In tal caso, il servizio può:
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(a) |
ritenere che le modifiche effettuate non comportino ripercussioni negative di rilievo e che comunque l’immobilizzatore o il veicolo soddisfi le prescrizioni; oppure |
|
(b) |
richiedere un ulteriore verbale di prova per tutte le prove descritte nei paragrafi 31., 32. e 33. del presente regolamento, o alcune di esse, dal servizio tecnico incaricato delle prove. |
La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione della modifica, deve essere comunicata alle parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento con la procedura indicata al punto 29.3.
L’autorità competente per il rilascio dell’estensione dell’omologazione deve assegnare un numero di serie a ogni scheda di comunicazione compilata per una siffatta estensione.
36. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle enunciate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con le seguenti prescrizioni:
36.1. Ogni immobilizzatore o veicolo omologato ai sensi del presente regolamento per quanto concerne il suo immobilizzatore deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni indicate nei precedenti paragrafi 31., 32. e 33.
36.2. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati da ogni unità di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è biennale.
37. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
37.1. L’omologazione rilasciata per un tipo di immobilizzatore o un tipo di veicolo in applicazione del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 36. non risultano rispettate.
37.2. Se una parte contraente dell’accordo di applicazione del presente regolamento ritira un’omologazione precedentemente rilasciata, essa deve immediatamente notificarlo alle altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda i cui modelli figurano negli allegati III e IV del presente regolamento.
38. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente di fabbricare un tipo di immobilizzatore o un tipo di veicolo omologato secondo il presente regolamento, egli deve comunicarlo all’autorità che ha rilasciato l’omologazione.
Ricevuta la corrispondente comunicazione, detta autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell’allegato IV del presente regolamento.
39. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
39.1. Omologazione di un immobilizzatore
39.1.1. Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di emendamenti 01, le parti contraenti dell’accordo di applicazione devono rilasciare omologazioni unicamente se il tipo di componente o unità tecnica distinta da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento come modificato dal supplemento 4 alla serie di emendamenti 01.
39.1.2. Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento possono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di componenti o unità tecniche distinte che risultano conformi alle prescrizioni della versione originale del presente regolamento come modificato da serie di emendamenti precedenti a condizione che il componente o l’unità tecnica distinta sia destinato a sostituire accessori presenti nel veicolo in uso e non risulti tecnicamente praticabile l’installazione di un componente o un’unità tecnica distinta che soddisfi le prescrizioni contenute nel presente regolamento come emendato dal supplemento 4 alla serie di emendamenti 01.
39.2. Omologazione di un tipo di veicolo
39.2.1. Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di emendamenti 01, le parti contraenti dell’accordo di applicazione devono rilasciare omologazioni unicamente se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento come modificato dal supplemento 4 alla serie di emendamenti 01.
40. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti contraenti dell’accordo di applicazione del presente regolamento devono comunicare al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali occorre trasmettere le schede che certificano il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione ottenute in altri paesi.
(*1) Si considerano soltanto i veicoli con impianti elettrici a 12 volt.
(1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malesia e 53 per la Tailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione di veicoli a motore, accessori e parti che installabili e/o utilizzabili su veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati sono comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
(2) ETSI: Istituto europeo delle norme di telecomunicazione.
Se tali norme non sono disponibili all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le corrispondenti prescrizioni nazionali.
(3) CEPT: Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni.
ERC: Comitato europeo per le radiocomunicazioni.
(4) Le parti contraenti possono vietare una frequenza e/o potenza e consentire l’uso di altre frequenze e/o potenze.
(5) Le lampadine utilizzate come parti di segnalatori ottici e incluse nell’impianto di illuminazione di serie del veicolo non devono essere necessariamente conformi ai parametri di funzionamento del paragrafo 7.1. e non devono essere sottoposte alle prove indicate nel paragrafo 7.2.
(6) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malesia e 53 per la Tailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione di veicoli a motore, accessori e parti che installabili e/o utilizzabili su veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati sono comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
(7) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malesia e 53 per la Tailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione di veicoli a motore, accessori e parti che installabili e/o utilizzabili su veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati sono comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
(8) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l’Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (omesso), 34 per la Bulgaria, 35 (omesso), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (omesso), 39 per l’Azerbaigian, 40 per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (omesso), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (omesso), 45 per l’Australia, 46 per l’Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malesia e 53 per la Tailandia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all’omologazione e al riconoscimento reciproco dell’omologazione di veicoli a motore, accessori e parti che installabili e/o utilizzabili su veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati sono comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.
(9) Secondo la definizione riportata nell’allegato VIII del regolamento n. 13, come modificato.
ALLEGATO V
CONFIGURAZIONI DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
Modello A
Figura 1
Figura 2
Figura 3
La configurazione del marchio di omologazione apposto su un veicolo o un SAV rappresentata nella figura 1 qui sopra indica che il tipo in questione è stato approvato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01 di cui all’omologazione n. 011234.
La configurazione del marchio di omologazione apposto su un veicolo o un immobilizzatore rappresentata nella figura 2 qui sopra indica che il tipo in questione è stato approvato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01 di cui all’omologazione n. 011234.
La configurazione del marchio di omologazione apposto su un veicolo o un SAV e un immobilizzatore rappresentata nella figura 3 qui sopra indica che il tipo in questione è stato approvato nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01 di cui all’omologazione n. 011234.
Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 97 come modificato dalla serie di emendamenti 01.
Modello B
Il marchio di omologazione qui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo in questione è stato omologato per quanto concerne il suo sistema di allarme nei Paesi Bassi (E 4) conformemente ai regolamenti nn. 18 (*1) e 97.
Le prime due cifre dei numeri di omologazione indicano che, alle date in cui tali omologazioni sono state rilasciate, il regolamento n. 18 comprendeva la serie di emendamenti 02 e il regolamento n. 97 comprendeva la serie di emendamenti 01.
(*1) Il secondo numero è citato unicamente a titolo esemplificativo.
ALLEGATO VIII
PARAGRAFI 7.2.11. E 19.
Prova di sistemi per la protezione dell’abitacolo
ALLEGATO IX
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Nota: Per provare la compatibilità elettromagnetica, applicare il paragrafo 1. o 2. a seconda delle strutture di prova.
1. METODO ISO
Immunità a disturbi condotti lungo linee di alimentazione
Applicare gli impulsi di prova 1, 2, 3a, 3b, 4 e 5 secondo la norma internazionale ISO 7637-1:1990 alle linee di alimentazione, nonché ad altri collegamenti del SAV/SA che possono essere effettuati alle linee di alimentazione per il funzionamento del dispositivo.
SAV/SA in stato di disattivazione
Gli impulsi di prova da 1 a 5 devono essere applicati con un grado di severità III. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è A.
SAV/SA in stato di attivazione
Applicare gli impulsi di prova da 1 a 5. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è riportato nella tabella 1.
Tabella 1
Severità/stato funzionale (per linee di alimentazione)
|
Numero di impulso di prova |
Livello di prova |
Stato funzionale |
|
1 |
III |
C |
|
2 |
III |
A |
|
3a |
III |
C |
|
3b |
III |
A |
|
4 |
III |
B |
|
4 |
I |
A |
|
5 |
III |
A |
Immunità a disturbi accoppiati su linee di segnalazione
I conduttori non collegati a linee di alimentazione (ad esempio, linee di segnalazione speciali) devono essere provati conformemente alla norma internazionale ISO/DIS 7637:1993 parte 3. Lo stato funzionale richiesto per tutti gli impulsi di prova applicati è riportato nella tabella 2.
Tabella 2
Severità/stato funzionale (per linee di segnalazione)
|
Numero di impulso di prova |
Livello di prova |
Stato funzionale |
|
3a |
III |
C |
|
3b |
III |
A |
Immunità a disturbi ad alta frequenza irradiati
Le prove di immunità di un SAV/SA in un veicolo possono essere eseguite secondo le prescrizioni del regolamento n. 10, serie di emendamenti 02, e i metodi di prova illustrati nell’allegato VI per i veicoli e nell’allegato IX per un’unità tecnica distinta.
Disturbo elettrico da scariche elettrostatiche
L’immunità a disturbi elettrici deve essere provata secondo la relazione tecnica ISO/TR 10605-1993.
Emissioni irradiate
Le prove devono essere eseguite secondo le prescrizioni del regolamento n. 10, serie di emendamenti 02, nonché i metodi di prova illustrati negli allegati IV e V per i veicoli o negli allegati VII e VIII per un’unità tecnica distinta.
2. METODO IEC
Campo elettromagnetico
Il SAV/SA deve essere sottoposto alla prova di base eseguendo la prova del campo elettromagnetico descritta nella pubblicazione IEC 839-1-3-1998 prova A-13 con una gamma di frequenza da 20 a 1 000 MHz per un livello di forza del campo di 30 V/m.
Inoltre, il SAV/SA deve essere sottoposto alle prove dei transienti elettrici condotti e accoppiati descritte nella norma internazionale ISO 7637 rispettivamente parte 1:1990, 2:1990 o 3:1993.
Disturbo elettrico da scariche elettrostatiche
Il SAV/SA deve essere sottoposto alla prova di base per valutarne l’immunità alle scariche elettrostatiche come descritto nella norma EN 61000-4-2 o nella norma ISO/TR 10605-1993, a discrezione del fabbricante.
Emissioni irradiate
Il SAV/SA deve essere sottoposto a prove di soppressione dell’interferenza di radiofrequenza secondo le prove previste dal regolamento n. 10, serie di emendamenti 02, e i metodi di prova illustrati negli allegati IV e V per i veicoli e negli allegati VII e VIII per un’unità tecnica distinta.
ALLEGATO X
PRESCRIZIONI PER INTERRUTTORI A CHIAVE MECCANICI
|
1. |
Il cilindro dell’interruttore a chiave non deve sporgere di più di 1 mm dalla cappottatura e la parte sporgente deve essere conica. |
|
2. |
La giunzione tra l’interno del cilindro e il suo involucro esterno deve sopportare una forza di trazione di 600 N e una coppia di 25 Nm. |
|
3. |
L’interruttore a chiave deve essere provvisto di una protezione atta a impedire la perforazione del cilindro. |
|
4. |
Il profilo della chiave deve prevedere almeno 1 000 combinazioni effettive. |
|
5. |
L’interruttore a chiave non deve essere azionabile con una chiave che differisca di una sola combinazione dalla chiave a esso corrispondente. |
|
6. |
L’apertura per l’introduzione della chiave in un interruttore a chiave esterno deve essere chiusa da un otturatore o protetta in altro modo dall’ingresso di sporco e/o acqua. |
|
30.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 351/44 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile all’indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.
Regolamento n. 102 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di
|
I. |
un dispositivo di traino chiuso (CCD) |
|
II. |
veicoli per quanto riguarda l’installazione di un tipo omologato di CCD |
Data di entrata in vigore: 13 dicembre 1996
INDICE
REGOLAMENTO
|
1. |
Campo di applicazione |
|
2. |
Definizioni |
SEZIONE I
|
3. |
Domanda di omologazione |
|
4. |
Omologazione |
|
5. |
Specifiche |
|
6. |
Modifiche del tipo di CCD ed estensione dell’omologazione |
|
7. |
Conformità della produzione |
|
8. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
|
9. |
Cessazione definitiva della produzione |
|
10. |
Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici responsabili dell’esecuzione delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
SEZIONE II
|
11. |
Domanda di omologazione |
|
12. |
Omologazione |
|
13. |
Prescrizioni relative all’installazione di un CCD omologato. |
|
14. |
Modifiche del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione |
|
15. |
Conformità della produzione |
|
16. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
|
17. |
Cessazione definitiva della produzione |
|
18. |
Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici responsabili dell’esecuzione delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
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Allegato I — |
Comunicazione (Sezione I) |
|
Allegato II — |
Comunicazione (Sezione II) |
|
Allegato III — |
Esempio di marchio di omologazione |
|
Allegato IV — |
Requisiti concernenti prove e prestazioni |
1. CAMPO D’APPLICAZIONE
1.1. Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4.
2. DEFINIZIONI
2.1. Ai fini del presente regolamento:
2.1.1. «dispositivo di traino chiuso (CCD)» indica un dispositivo che fornisce automaticamente spazio sufficiente tra un veicolo trainante e il suo rimorchio se, durante un movimento angolare, è necessario tra questi ulteriore spazio di manovra. Il presente regolamento non riguarda i dispositivi di traino che non producono un effetto di regolazione delle lunghezze e/o delle angolature all’interno del dispositivo stesso;
2.1.2. «omologazione di un dispositivo» indica l’omologazione di un tipo di dispositivo di traino chiuso conformemente ai requisiti definiti nella successiva Sezione I;
2.1.3. «omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un veicolo in riferimento all’installazione di un dispositivo di traino chiuso omologato;
2.1.4. «tipo di veicolo» indica una serie di veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:
2.1.4.1. marca e tipo del dispositivo di traino chiuso;
2.1.4.2. lunghezza e larghezza dei veicoli;
2.1.4.3. massa dei veicoli;
2.1.4.4. punti di ancoraggio del dispositivo di traino chiuso;
2.1.4.5. descrizione del veicolo (per esempio, autocarro, trattore, rimorchio, semirimorchio, rimorchio ad asse centrale);
2.1.4.6. dispositivo di sterzo (per esempio, sterzo ausiliario, sterzo del rimorchio);
2.1.5. «tipo di dispositivo di traino chiuso» indica una seri di dispositivi che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:
2.1.5.1. marca e tipo del dispositivo;
2.1.5.2. principio di funzionamento;
2.1.5.3. mezzi di ancoraggio ai veicoli;
2.1.5.4. dimensioni generali all’estensione minima e massima;
2.1.5.5. limiti degli angoli operativi;
2.1.5.6. caratteristiche cinematiche rispetto agli angoli di articolazione;
2.1.6. «agganciamento automatico» una procedura di agganciamento è considerata automatica se, per inserire l’attacco in maniera completa e adeguata, fissarlo automaticamente e indicare il corretto inserimento dei dispositivi di sicurezza senza intervento esterno, è sufficiente la retromarcia del veicolo trainante verso il rimorchio.
SEZIONE I:
OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI TRAINO CHIUSO (CCD)
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
3.1. La domanda di omologazione di un dispositivo di traino chiuso (CCD) deve essere presentata dal costruttore del CCD o dal suo rappresentante debitamente accreditato.
3.2. Essa è accompagnata dai seguenti documenti:
3.2.1. una descrizione dettagliata e disegni in scala perfettamente dimensionati del CCD e del metodo di installazione, in triplice copia. I documenti presentati devono dimostrare adeguatamente all’autorità competente che il CCD funziona in maniera affidabile e sicura;
3.2.2. un campione del tipo di CCD da omologare;
3.2.3. una combinazione di veicoli, dotati del CCD da omologare, che rappresenti uno scenario di caso peggiore sarà selezionata d’accordo con il servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove di omologazione, tenendo conto di aspetti quali la sospensione, la massa massima consentita e le dimensioni massime consentite, il passo, il numero e la posizione degli assi e le posizioni estreme del dispositivo di traino chiuso. Se ciò dovesse essere richiesto dal servizio tecnico, sarà messa a disposizione più di una combinazione di veicoli.
3.3. Prima di concedere l’omologazione, l’autorità competente deve accertarsi che siano disponibili attrezzature che garantiscano un efficace controllo della conformità della produzione.
4. OMOLOGAZIONE
4.1. Sono soggette a omologazione tutte le parti necessarie per l’installazione e il funzionamento sicuro di un dispositivo di traino chiuso (per esempio, le parti soggette alle forze di traino e/o di sterzo fissate ai longheroni del veicolo di traino o del rimorchio, e i sistemi di controllo).
4.2. L’omologazione del tipo di CCD è concessa se il dispositivo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni del punto 5 qui appresso.
4.3. A ogni tipo approvato verrà assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (00 per il regolamento nella sua forma attuale) indicano la serie di modifiche che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento della concessione dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di CCD.
4.4. L’omologazione, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di CCD ai sensi del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato I del presente regolamento.
4.5. Su ogni CCD conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere saldamente apposto, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
4.5.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (1);
4.5.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.5.1.
4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
4.7. Nell’allegato III del presente regolamento figura un esempio di marchi di omologazione.
5. SPECIFICHE
5.1. Generale
5.1.1. Il CCD dev’essere progettato, costruito e assemblato in maniera tale che un veicolo dotato di tale dispositivo sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento in condizioni di marcia normale su strada. A loro volta, i dispositivi di attacco devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento n. 55. Devono essere prese in considerazione forze aggiuntive che potrebbero essere provocate dal funzionamento di un CCD installato sul veicolo.
5.1.2. Il CCD dovrà funzionare in maniera automatica. Anche la retromarcia del dispositivo combinato di traino chiuso dev’essere possibile senza dover azionare il CCD manualmente.
5.1.3. In particolare, il CCD dovrà essere progettato, costruito e assemblato in maniera tale da resistere a fenomeni di stress, corrosione e usura a cui può essere soggetto (per esempio, vibrazioni, umidità, temperature estreme).
5.1.4. Il CCD deve permettere ai veicoli di procedere diritti su una strada piana, senza bisogno di far forza sullo sterzo, con la marcia in avanti o indietro.
5.1.5. Guasti al sistema
5.1.5.1. In caso di guasti del sistema di alimentazione e/o del sistema di controllo del CCD, se il veicolo è in movimento, il dispositivo di attacco deve estendersi e rimanere in questa posizione. La separazione del rimorchio dal veicolo trainante dev’essere evitata con mezzi meccanici in tutte le condizioni di impiego.
5.1.5.2. Qualsiasi guasto del sistema di alimentazione e/o del sistema di controllo deve essere segnalato al conducente da un segnale acustico e da un segnale ottico.
5.1.6. Se il veicolo è fermo, il CCD non deve essere soggetto a movimenti incontrollati, in nessuna circostanza, compreso il parcheggio in salita per periodi di tempo prolungati.
5.1.7. Il movimento non automatico del CCD deve essere possibile soltanto con il veicolo fermo. L’unità di controllo dev’essere munita in via permanente di istruzioni per l’azionamento del freno di stazionamento del veicolo trainante.
5.1.7.1. Questa operazione dev’essere controllata da una doppia unità di controllo.
5.1.7.2. L’unità di controllo dev’essere installata fuori dalla cabina del conducente, in una posizione che non metta a repentaglio la sicurezza dell’operatore in caso di movimento del rimorchio e che consenta all’operatore di vedere a colpo d’occhio la zona di rischio tra i veicoli.
5.1.7.3. L’unità di controllo non deve poter essere bloccata nella posizione di funzionamento né dev’essere possibile far funzionare l’unità accidentalmente.
5.1.7.4. Il movimento del rimorchio deve avvenire senza urti, a una velocità inferiore ai 50 mm/sec.
5.1.7.5. Il rilascio del dispositivo di controllo deve consentire l’arresto immediato del movimento.
5.1.8. La marcia in avanti del veicolo trainante non deve provocare un movimento all’indietro del rimorchio rispetto alla superficie stradale.
È consentito un movimento all’indietro del rimorchio, non superiore a 30 mm, soltanto per permettere al veicolo di cambiare direzione in reazione a una sollecitazione.
5.1.9. Dopo un movimento angolare relativo tra veicolo trainante e rimorchio, il CCD, in conformità con l’allegato IV, deve tornare alla sua normale posizione di funzionamento rettilinea più breve.
5.1.10. Il funzionamento del CCD non deve interferire con la stabilità dinamica della combinazione di veicoli. Questo requisito dev’essere verificato nell’ambito delle prove descritte nell’allegato IV.
5.1.11. Il CCD dev’essere progettato in maniera tale da consentire ai veicoli di essere agganciati o sganciati. Tutte le operazioni di aggancio devono essere automatiche, ivi compresi i controlli meccanici e le operazioni con parti soggette a forze di traino e/o di sterzo. Il corretto azionamento del sistema di bloccaggio sicuro dev’essere indicato o dev’essere chiaramente visibile dalla parte del veicolo in cui è installato il dispositivo di aggancio. In caso contrario, dev’essere installato nella cabina del conducente un dispositivo di indicazione a distanza. L’aggancio manuale dei cavi di controllo e di alimentazione è consentito se i punti di collegamento sono facilmente accessibili dalla posizione eretta e se è possibile la guida sicura dei veicoli così combinati senza che i cavi siano collegati.
5.1.12. Una volta inserito, il CCD deve permettere perlomeno i seguenti movimenti angolari:
|
|
Rimorchio |
Rimorchio ad asse centrale |
Semirimorchio |
|
orizzontale |
±60 ° |
±90 ° |
±90 ° |
|
verticale |
±20 ° |
±15 ° |
±12 ° |
|
assiale |
±15 ° |
±15 ° |
— |
5.1.13. Nel caso dei CCD idraulici o pneumatici, un segnale ottico deve indicare che il CCD sta per raggiungere la massima estensione. Tale segnale può essere lo stesso segnale ottico descritto al punto 5.1.5.2.
5.1.14. Il CCD dev’essere progettato in maniera tale che non sia possibile agganciare il veicolo trainante e il rimorchio a un’angolazione diversa da quella usata per lo sganciamento e in modo da evitare movimenti accidentali del rimorchio o un funzionamento non corretto del CCD.
5.1.15. Dev’essere montata una piastra che specifichi la massa massima del veicolo trainante e del rimorchio, tutti i punti di lubrificazione e la frequenza della lubrificazione; la piastra dev’essere ben visibile anche quando il rimorchio è agganciato.
5.2. Prove
Le prove a cui dovrà essere sottoposto il CCD per poter ottenere l’omologazione sono descritte nell’allegato IV al presente regolamento.
6. MODIFICHE DEL TIPO DI CCD ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
6.1. Ogni modifica del tipo di dispositivo va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo di CCD. Detto servizio può:
6.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il dispositivo rimane conforme alla prescrizioni; oppure
6.1.2. chiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.
6.2. La conferma o il rifiuto di un’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti che applicano il presente regolamento, conformemente alla procedura di cui al punto 4.3.
6.3. L’autorità competente che rilascia un’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie per l’estensione e informa le altre parti firmatarie dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato I del presente regolamento.
7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
7.1. Ogni CCD omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo alle prescrizioni di cui al precedente punto 5.
7.2. Per verificare se i requisiti di cui al punto 7.1 vengono soddisfatti, vengono svolti controlli della produzione adeguati.
7.3. Il titolare dell’omologazione deve, in particolare:
7.3.1. garantire l’esistenza di procedure necessarie per un efficace controllo della qualità dei prodotti;
7.3.2. avere accesso all’attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità a ogni tipo omologato;
7.3.3. assicurare la registrazione dei risultati delle prove e la disponibilità dei relativi documenti per un periodo da concordare con il servizio amministrativo;
7.3.4. analizzare i risultati di ogni tipo di prova allo scopo di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni nella produzione industriale;
7.3.5. assicurare che, per ciascun tipo di prodotto, siano stati eseguiti controlli e prove sufficienti in conformità con le procedure approvate dalle competenti autorità;
7.3.6. assicurare che eventuali raccolte di campioni o di parti destinati alla prova che presentano una mancanza di conformità per il tipo di prova in questione diano luogo a un nuovo campionamento e a un’altra prova. Sono adottate le disposizioni necessarie per ripristinare la conformità della produzione corrispondente.
7.4. L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.
7.4.1. Nel corso di ogni ispezione vanno presentati all’ispettore i registri di prova e i registri di controllo della produzione.
7.4.2. L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre alla prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato a seconda dei risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.
7.4.3. Se il livello qualitativo non è soddisfacente o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del precedente punto 7.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.
7.4.4. L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte dal presente regolamento.
7.4.5. Le ispezioni autorizzate dall’autorità competente devono avere una frequenza normale biennale. Se nel corso di un’ispezione si registrano risultati negativi, l’autorità competente garantisce che vengano presi tutti i provvedimenti del caso per ripristinare il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
8.1. L’omologazione concessa per un tipo di CCD ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettati i requisiti definiti al punto 5.
8.2. Se una parte contraente dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato I del presente regolamento.
9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
9.1. Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di CCD omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, che a sua volta informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato I del presente regolamento.
10. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
10.1. Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.
SEZIONE II:
OMOLOGAZIONE DI VEICOLI PER QUANTO CONCERNE L’INSTALLAZIONE DI UN CCD DI TIPO OMOLOGATO
11. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
11.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, con riferimento all’installazione di un CCD di tipo omologato, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.
11.2. La domanda di omologazione deve essere accompagnata dai documenti sottoelencati e dalle seguenti informazioni, il tutto in triplice copia:
11.3. Una descrizione dettagliata del tipo di veicolo e delle parti di veicolo connesse al CCD, compreso un disegno dimensionato dei punti di fissaggio e le informazioni e i documenti di cui all’allegato II.
11.4. Su richiesta dell’autorità competente dovrà inoltre essere fornita una scheda di omologazione (ossia la scheda indicata nell’allegato I al presente regolamento) per ogni tipo di CCD.
11.5. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare, dotato di un CCD, deve essere presentato al servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove di omologazione.
11.5.1. Un veicolo che non possiede tutti i componenti propri del tipo può essere accettato, a condizione che il richiedente possa dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che la mancanza dei componenti omessi non influisce sui risultati delle ispezioni per quanto concerne le prescrizioni del presente regolamento.
11.6. Prima di concedere l’omologazione, l’autorità competente deve accertarsi che siano disponibili attrezzature che garantiscano un efficace controllo della conformità della produzione.
11.7. Per le operazioni di agganciamento diverse dalle consuete operazioni dovranno essere fornite istruzioni specifiche, che dovranno contenere, in particolare, indicazioni sull’agganciamento e lo sganciamento con modalità di funzionamento diverse (per esempio, posizioni angolate). Ogni veicolo dovrà essere dotato di queste istruzioni specifiche.
12. OMOLOGAZIONE
12.1. L’omologazione del tipo di veicolo è concessa se il veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento è dotato di un CCD di tipo omologato e soddisfa le prescrizioni del punto 13 qui appresso.
12.2. A ogni tipo approvato verrà assegnato un numero di omologazione. I primi due simboli (00 per il regolamento nella sua forma attuale) indicano la serie di modifiche che comprendono le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento al momento della concessione dell’omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
12.3. L’omologazione, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato II del presente regolamento.
12.4. Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere saldamente apposto, in modo ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
12.4.1. un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3);
12.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 12.4.1.
12.5. Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all’accordo nel paese che ha rilasciato l’omologazione conformemente al presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 12.4.1. In tal caso il regolamento e i numeri di omologazione, nonché i simboli supplementari di tutti i regolamenti applicati ai fini dell’omologazione nel paese che l’ha rilasciata a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 12.4.1.
12.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
12.7. Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo apposta dal costruttore o in prossimità della stessa.
12.8. Nell’allegato III del presente regolamento figura un esempio di marchi di omologazione.
13. REQUISITI CONCERNENTI L’INSTALLAZIONE DI UN CCD OMOLOGATO
13.1. Se il CCD è installato su un veicolo, devono essere soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione I, punto 5.1., tranne il punto 5.1.12, indipendentemente dagli influssi che possono essere causati dal funzionamento del veicolo.
13.2. Il CCD utilizzato non deve impedire il movimento dei veicoli in cui è stato installato. Questa condizione è considerata soddisfatta se c’è conformità con i requisiti delle prove descritti nell’allegato IV.
13.3. Segnali acustici del tipo menzionato nella Sezione I, punti 5.1.5.2. e 5.1.13.
13.3.1. Il dispositivo acustico dev’essere installato nella cabina del conducente e deve poter essere sentito senza difficoltà dal conducente in ogni circostanza, in condizioni normali di impiego del veicolo.
13.3.2. Il segnale ottico dev’essere di colore rosso, ben visibile anche alla luce del giorno, e dev’essere situato sul quadro strumenti, nel campo visivo diretto del conducente del veicolo.
13.4. Le operazioni di agganciamento e sganciamento devono essere possibili con angoli di aggancio fino a un massimo di 50° sul piano orizzontale, sia a destra che a sinistra, fino a 10° sul piano verticale, verso l’alto e verso il basso, con i rimorchi, fino a 6° sul piano verticale, verso l’alto e verso il basso, nel caso dei rimorchi ad asse centrale e fino a 7° in caso di rotazione assiale in entrambe le direzioni; in altri termini dev’essere possibile agganciare il rimorchio fino alle summenzionate posizioni angolari dei timoni del veicolo trainante e del rimorchio, senza che sia necessario l’intervento di altre persone.
Durante l’agganciamento automatico è possibile ricorrere a una posizione provvisoria prima di procedere all’attacco definitivo. La posizione provvisoria deve consentire la manovra sicura della combinazione di veicoli. Se l’attacco definitivo è effettuato manualmente, tra i due veicoli dev’essere garantito uno spazio di almeno 500 mm.
13.5. Una persona in posizione eretta deve poter posizionare i dispositivi di aggancio senza ricorrere ad alcun attrezzo, prima della procedura di agganciamento. Questo requisito si applica anche alle operazioni di collegamento e scollegamento del sistema di frenatura e della linea elettrica.
13.6. Requisiti generali
Per consentire l’agganciamento automatico, l’occhione del timone deve poter essere regolato verticalmente al centro del dispositivo di aggancio, in tutte le consuete condizioni di traffico e operative.
14. MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE
14.1. Ogni modifica del tipo di veicolo di cui al punto 2.1.4 va segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo di veicolo. Detto servizio può allora:
14.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo rimane conforme alla prescrizioni; oppure
14.1.2. richiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico.
14.2. La conferma o il rifiuto di un’omologazione vanno notificati, con indicazione delle modifiche, alle parti contraenti che applicano il presente regolamento, conformemente alla procedura di cui al punto 12.3.
14.3. l’autorità competente che rilascia un’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie per l’estensione e informa le altre parti firmatarie dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
15. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
15.1. Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere costruito in modo conforme al tipo omologato soddisfacendo alle prescrizioni di cui al precedente punto 13.
15.2. Per verificare se i requisiti di cui al punto 15.1 vengono soddisfatti, vengono svolti controlli della produzione adeguati.
15.3. Il titolare dell’omologazione deve, in particolare:
15.3.1. garantire l’esistenza di procedure necessarie per un effettivo controllo della qualità dei veicoli per quanto concerne tutti gli aspetti relativi alla conformità con i requisiti prescritti al precedente punto 13;
15.3.2. avere accesso all’attrezzatura di controllo necessaria a verificare la conformità a ogni tipo omologato;
15.3.3. assicurare la registrazione dei risultati delle prove e la disponibilità dei relativi documenti per un periodo da concordare con il servizio amministrativo;
15.3.4. analizzare i risultati di ogni tipo di prova allo scopo di verificare e garantire la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni di una produzione industriale;
15.3.5. assicurare che, per ciascun tipo di prodotto, siano stati eseguiti controlli e prove sufficienti in conformità con le procedure approvate dalle competenti autorità;
15.3.6. assicurare che eventuali raccolte di campioni o di parti destinati alla prova che presentano una mancanza di conformità per il tipo di prova in questione diano luogo a un nuovo campionamento e a un’altra prova. Sono adottate le disposizioni necessarie per ripristinare la conformità della produzione corrispondente.
15.4. L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni unità di produzione.
15.4.1. Nel corso di ogni ispezione vanno presentati all’ispettore i registri di prova e i registri di controllo della produzione.
15.4.2. L’ispettore può prelevare dei campioni a caso da sottoporre alla prova nel laboratorio del costruttore. Il numero minimo di campioni può essere determinato a seconda dei risultati dei controlli eseguiti dal costruttore stesso.
15.4.3. Se il livello qualitativo non è soddisfacente o se risulta necessario verificare la validità delle prove effettuate in applicazione del precedente punto 15.4.2, l’ispettore preleva dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha effettuato le prove di omologazione.
15.4.4. L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte dal presente regolamento.
15.4.5. Le ispezioni autorizzate dall’autorità competente devono avere una frequenza normale biennale. Se nel corso di un’ispezione si registrano risultati negativi, l’autorità competente garantisce che vengano presi tutti i provvedimenti del caso per ripristinare il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
16. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
16.1. L’omologazione concessa per un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono rispettati i requisiti definiti al punto 13.
16.2. Se una parte contraente dell’accordo del 1958 che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
17. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
17.1. Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, che a sua volta informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
18. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
18.1. Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, di estensione, di rifiuto o di revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.
(1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (privo di corrispondenza), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (privo di corrispondenza), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30-36 (privi di corrispondenza) e 37 per la Turchia. Numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi in ordine cronologico in base alla data della ratifica o dell’adesione all’accordo relativo al riconoscimento reciproco dell’omologazione di accessori e parti di veicoli, e i numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti.
(2) Fino a quando non saranno state stabilite procedure di prova uniformi, i costruttori dovranno comunicare ai servizi tecnici le procedure di prova utilizzate nonché i risultati ottenuti.
(3) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (privo di corrispondenza), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (privo di corrispondenza), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l’Estonia, 30-36 (privi di corrispondenza) e 37 per la Turchia. Numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi in ordine cronologico in base alla data della ratifica o dell’adesione all’accordo relativo al riconoscimento reciproco dell’omologazione di accessori e parti di veicoli, e i numeri così assegnati saranno comunicati dal Segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti.
ALLEGATO III
ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE
Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un CCD, indica che il dispositivo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4), a norma del regolamento n. 102, con numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l’omologazione è stata rilasciata in conformità con le disposizioni del regolamento n. 102 nella sua forma originaria.
ALLEGATO IV
REQUISITI CONCERNENTI PROVE E PRESTAZIONI (1)
(Cfr. il punto 5.1.10.)
1. DISTANZA DI RIENTRO DEL CCD
Si fa seguire alla combinazione veicolo trainante/rimorchio una traiettoria inizialmente rettilinea e successivamente curva, con un raggio esterno di 12,5 metri, fermandosi quando il veicolo trainante ha effettuato una rotazione di 90° (angolo retto). I due veicoli devono quindi essere sottoposti ad accelerazione il più rapidamente possibile fino a raggiungere una velocità di 30 ± 2 km/h, che dev’essere mantenuta fino al termine della prova. Il rientro completo del CCD deve avvenire nei primi 150 metri dal punto di inizio dell’accelerazione (cfr. la figura 1).
La prova dev’essere eseguita sia verso destra sia verso sinistra.
Figura 1
Nota: la conformità con questi requisiti non costituisce di per sé una garanzia che la lunghezza complessiva dei due veicoli sia consentita dalla legge in tutte le condizioni di guida.
1.2. Il servizio tecnico deve verificare che il rientro del CCD avvenga ogni volta che il veicolo trainante procede in avanti.
2. STABILITÀ DELLA COMBINAZIONE
Per le omologazioni di cui alle Sezioni I e II, il rendimento in termini di stabilità dev’essere misurato tramite prove su pista realizzate nelle seguenti condizioni:
2.1. CONDIZIONI DI PROVA
2.1.1. Condizioni di carico
2.1.1.1. I veicoli devono essere carichi e la ripartizione della massa sugli assi dev’essere quella dichiarata dai costruttori. Qualora siano previste più ripartizioni del carico sugli assi, la ripartizione della massa massima tra gli assi stessi deve essere tale che la massa su ciascun asse sia proporzionale alla massa massima ammissibile per ciascun asse.
2.1.1.2. L’altezza del centro di gravità dei veicoli non deve essere inferiore a 1,7 metri.
La condizione effettiva di carico dev’essere specificata nel verbale di prova. Nel caso di veicoli progettati ai fini dell’impiego con un centro di gravità posto a un’altezza inferiore a 1,7 metri, la prova può, a discrezione dell’autorità che provvede all’omologazione, essere condotta con questo valore inferiore.
In tale eventualità, l’altezza massima del centro di gravità è indicata sulla piastra informativa di cui al punto 5.1.1.5.
2.1.2. La prova dev’essere eseguita alle velocità prescritte per ciascun tipo di prova.
Se la velocità massima di progetto di un veicolo è inferiore alla velocità prevista per una prova, la prova è eseguita alla velocità massima del veicolo.
2.1.3. La superficie stradale dev’essere piana e offrire una buona aderenza.
2.1.4. Le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati.
2.1.5. All’inizio delle prove i pneumatici devono essere freddi e alla pressione prescritta dal costruttore dei veicoli o dei pneumatici per il carico effettivamente gravante sulle ruote in condizioni statiche; devono essere utilizzati pneumatici sostanzialmente nuovi.
2.1.6. L’efficienza prescritta deve essere ottenuta senza reazioni autoamplificanti dei veicoli, senza che i veicoli devino dalla traiettoria e senza vibrazioni anormali nei sistemi di sterzo e di agganciamento.
2.2. PROVA DI STABILITÀ SU RETTILINEO
2.2.1. Le prove devono essere effettuate con i veicoli in corsa a una velocità di 85 +5/–0 km/h; durante le prove il rimorchio e il veicolo trainante devono rimanere allineati. Il veicolo deve essere in grado di percorrere un tratto rettilineo di strada senza che il conducente intervenga con correzioni inusuali sul comando sterzo.
2.2.2. Durante la prova di frenatura di emergenza su rettilineo, partendo da una velocità di 60 km/h fino all’arresto del veicolo, e con una decelerazione media di regime di almeno 4 m/s, il veicolo combinato non deve fuoriuscire da una corsia larga 3,5 metri.
2.2.3. Partendo da fermi, un’accelerazione in avanti di almeno 2 m/s2 non deve provocare movimenti tali tra i veicoli da rendere presumibilmente difficile al conducente il controllo dei veicoli stessi. (Se una combinazione di veicoli non può raggiungere l’accelerazione prevista per questa prova, la prova sarà eseguita con l’accelerazione massima consentita).
2.2.4. Le prove descritte non devono provocare alcuna deformazione permanente ai veicoli.
2.3. CAMBIO DI CORSIA
2.3.1. Una manovra di sorpasso simulata, così come definita nell’appendice, condotta a una velocità in progressivo aumento fino a un massimo di 80 km/h, non deve rendere difficoltoso per il conducente il controllo dei veicoli.
2.3.2. Durante l’esecuzione di manovre di sterzo a una velocità di 20 km/h, passando da una carreggiata all’altra per almeno tre volte alternativamente, e sterzando il volante il più velocemente possibile, non devono verificarsi contatti tra i veicoli né danni al CCD (ampiezza della carreggiata: 10 metri).
3. MOVIMENTO CIRCOLARE
3.1. Con i veicoli fermi in traiettoria rettilinea, si fa seguire ai veicoli una curva di 25 m di raggio, a una velocità di 20 km/h e con un’accelerazione di 2 ± 10 % m/s2. Nel corso di questa prova non devono verificarsi tra i veicoli movimenti di entità tale da rendere presumibilmente difficile per il conducente controllare i veicoli stessi.
Si misura il cerchio tracciato dal bordo posteriore esterno del rimorchio facendo descrivere al veicolo trainante e al rimorchio un movimento circolare continuo in modo che il bordo esterno anteriore del veicolo trainante percorra, a velocità costante di 5 km/h, una circonferenza di 25 m di raggio. Nelle medesime condizioni di cui sopra, si ripete la manovra alla velocità di 25 km/h ± 1 km/h.
Nel corso della prova a 25 km/h ± 1 km/h, il bordo posteriore esterno del rimorchio non deve debordare più di 0,7 m dal cerchio descritto nella manovra alla velocità costante di 5 km/h (cfr. la figura 2).
Figura 2
Nessuna parte del rimorchio deve fuoriuscire più di 0,5 m dalla tangente al cerchio con raggio di 25 m, quando il veicolo trainante lascia per la tangente il percorso circolare descritto alla velocità di 25 km/h. Questa prescrizione deve essere soddisfatta a partire dal punto in cui la tangente incontra il cerchio fino a un punto situato a 40 m sulla tangente. Dopo questo punto il rimorchio deve procedere senza eccessiva deviazione o anormali vibrazioni nel suo dispositivo di sterzo (cfr. la figura 3).
Figura 3
Ogni veicolo a motore o veicolo combinato in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m. La prova dev’essere fatta a destra e a sinistra. Nessuna parte della combinazione, nel punto in cui penetra il cerchio da una tangente, può sovrapporsi alla tangente per più di 0,8 m oltre il punto di intersezione (cfr. la figura 4).
Figura 4
4. PENDENZE
Se posizionato longitudinalmente in linea e nella normale posizione di funzionamento:
4.1.1. Se i due veicoli sono posizionati a un angolo verticale relativo di 6°, non devono verificarsi contatti accidentali tra una qualsiasi parte del veicolo trainante e il veicolo stesso o il suo rimorchio.
4.1.2. A un angolo verticale di 5° non deve verificarsi alcun contatto tra il veicolo trainante e il rimorchio.
4.2. Le prescrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 possono essere verificate tramite calcolo, a discrezione del servizio tecnico.
(1) Ai fini dell’omologazione a norma della Sezione II, il servizio tecnico deve tener conto delle prove condotte conformemente alla Sezione I.
(2) Il servizio tecnico terrà conto dell’impostazione predominante della combinazione di veicoli.
Appendice
CARREGGIATA DI SORPASSO
(Cfr. il punto 2.3.1)
Nota: questo requisito può essere soggetto a revisione se sostituito da uno standard ISO.
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30.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 351/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell’ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.