ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 348

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
24 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1340/2008 del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1343/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1344/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, recante pubblicazione, per il 2009, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1345/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini

76

 

*

Regolamento (CE) n. 1346/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

79

 

 

Regolamento (CE) n. 1347/2008 della Commissione, del 23 dicembre 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009

81

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

84

 

*

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

98

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio ( 1 )

108

 

*

Decisione n. 1349/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 ( 1 )

113

 

*

Decisione n. 1350/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all’Anno europeo della creatività e dell’innovazione (2009) ( 1 )

115

 

*

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione ( 1 )

118

 

*

Decisione n. 1352/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma Cultura (2007-2013) ( 1 )

128

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea

130

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakstan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1 dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall’altra (1) stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2) concluso il 19 luglio 2005 è scaduto il 31 dicembre 2006. Dal 2007 e il 2008 il commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e il Kazakstan è regolato da misure autonome istituite rispettivamente con il regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio (3) e con il regolamento (CE) n. 1531/2007 del Consiglio (4).

(3)

In attesa della firma e dell’entrata in vigore di un nuovo accordo o dell’adesione del Kazakstan all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), occorre stabilire i limiti quantitativi a decorrere dal 2009.

(4)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2007 e il 2008 sono rimaste in gran parte immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2009 agli stessi livelli del 2007 e del 2008.

(5)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(6)

Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(7)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.

(8)

L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.

(9)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I e originari della Repubblica del Kazakstan.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5).

4.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan è soggetta ai limiti quantitativi indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all’articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate sono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate dalle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V.

Articolo 5

1.   Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati nell’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakstan di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.

3.   Se la Comunità e la Repubblica del Kazakstan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan.

Articolo 6

1.   Una licenza d’esportazione, emessa dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan, è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati nell’allegato V e spedite a norma dell’articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie e il certificato d’origine e le sue copie sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore:

KZ

=

Repubblica del Kazakstan,

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

IE

=

Irlanda

GR

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «9» per il 2009,

un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.

I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «duplicate» e la data della licenza originale.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b)

il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC;

d)

il paese di origine delle merci;

e)

il paese di provenienza;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

k)

la data e il numero della licenza d’esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell’importatore.

5.   Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente agli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 1o gennaio 2009. Qualora il Kazakstan entri a far parte dell’OMC, il presente regolamento scade a partire dalla data di adesione (6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 64.

(3)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 2.

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(6)  La data di scadenza sarà pubblicata dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ALLEGATO I

SA PRODOTTI LAMINATI PIATTI

SA1. Arrotolati

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Lamiera pesante

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

Prodotti

Tonnellate per anno

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

87 125

SA2. Lamiera pesante

0

SA3. Altri prodotti laminati piatti

117 875


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.

(2)

Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (3).

(3)

Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, fra cui un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione.

(4)

Tali difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, l'inclusione sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché in termini di onere amministrativo. L'articolo 55 dovrebbe essere pertanto semplificato.

(5)

La semplificazione dovrebbe essere applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi necessario prevedere un'applicazione retroattiva.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

«5.   I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2006 a ogni operazione che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere conforme del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 27 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), è volto ad assicurare che, entro un arco di tempo di cinque-dieci anni, gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda siano riportati ai livelli di precauzione consigliati dagli esperti scientifici.

(2)

I pareri scientifici recentemente formulati dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) indicano che le riduzioni delle catture di merluzzo bianco conseguite attraverso il concomitante ricorso ai totali ammissibili di cattura (TAC), alle misure tecniche e a misure complementari di gestione dello sforzo di pesca, incluso il monitoraggio e il controllo per prevenire la cattura e lo sbarco di merluzzo bianco proveniente dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sono state ben lungi dal ricondurre la mortalità per pesca a livelli atti a consentire la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e che nessuno dei quattro stock di tale specie compresi nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 423/2004 presenta chiari segni di recupero, sebbene gli stock nel Mare del Nord stiano dando segnali di miglioramento.

(3)

Appare necessario rafforzare il regime ed introdurre un piano a lungo termine al fine di pervenire ad uno sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile.

(4)

Recenti lavori scientifici, riguardanti in particolare le tendenze degli ecosistemi marini a lungo termine, indicano che non è possibile fissare con precisione i livelli di biomassa auspicabili a lungo termine. È quindi opportuno che l’obiettivo del piano a lungo termine sia fissato, anziché in termini di biomassa, in termini di mortalità per pesca, e che tale obiettivo sia applicato anche ai livelli autorizzati dello sforzo di pesca.

(5)

Lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord è condiviso con la Norvegia ed è gestito congiuntamente. Le misure previste nel presente regolamento dovrebbero tenere debitamente conto delle consultazioni con la Norvegia in virtù dell’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (3).

(6)

Nel caso in cui il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere su un TAC, è opportuno prevedere disposizioni volte a garantire la possibilità di fissare un TAC in modo coerente anche in mancanza di dati esaustivi.

(7)

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi in termini di mortalità per pesca e contribuire a ridurre i rigetti, è altresì necessario fissare le possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca a livelli compatibili con la strategia pluriennale. Per quanto possibile, è opportuno che tali possibilità di pesca siano definite in funzione dei tipi di attrezzi sulla base delle pratiche di pesca attuali. È opportuno prevedere un riesame periodico dell’efficacia del sistema di gestione e garantire in particolare che il sistema di regolamentazione dello sforzo di pesca sia riesaminato quando gli stock di merluzzo bianco avranno raggiunto livelli che consentono uno sfruttamento conforme al rendimento massimo sostenibile.

(8)

È opportuno predisporre nuovi meccanismi per incentivare la partecipazione dei pescatori a programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco. Tali programmi intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti avranno maggiori probabilità di riuscita se elaborati in collaborazione con l’industria della pesca. Tali programmi elaborati con gli Stati membri dovrebbero pertanto essere considerati un mezzo efficace per promuovere la sostenibilità e dovrebbero essere incoraggiati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre esercitare le rispettive competenze nell’assegnare l’accesso alla pesca degli stock di merluzzo bianco in modo da incoraggiare i pescatori a pescare con tecniche di pesca più selettive e meno dannose per l’ambiente.

(9)

Stabilire e ripartire i limiti di cattura, fissare i livelli minimi e di precauzione degli stock e dei tassi di mortalità per pesca, nonché lo sforzo di pesca massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro e l’esclusione di taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo sono misure di primaria importanza nell’ambito della politica comune della pesca. È opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le sue competenze di esecuzione per quanto riguarda tali questioni specifiche.

(10)

Le misure necessarie per l’attuazione di alcune disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle relative agli adeguamenti dei limiti dello sforzo di pesca nel quadro dello sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito dal Consiglio dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(11)

Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento è opportuno introdurre misure di controllo, ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (5).

(12)

È opportuno stabilire norme per qualificare il piano a lungo termine di cui al presente regolamento che tenga conto della situazione degli stock interessati come piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (6), e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (7) o, alternativamente, come piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

(13)

Il regolamento (CE) n. 423/2004 dovrebbe essere quindi abrogato e sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano per quattro stock di merluzzo bianco corrispondenti alle seguenti zone geografiche:

a)

Kattegat;

b)

Mare del Nord, Skagerrak e Manica orientale;

c)

acque della Scozia occidentale;

d)

Mare d’Irlanda.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

a)

«gruppo di sforzo»: un’unità di gestione di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito; esso è caratterizzato da un raggruppamento di attrezzi e una zona definiti nell’allegato I;

b)

«gruppo di sforzo aggregato»: la combinazione di tutti i gruppi di sforzo aventi il medesimo gruppo di attrezzi e la medesima zona;

c)

«catture per unità di sforzo» (CPUE): la quantità di merluzzo bianco catturata, espressa in peso vivo, per unità di sforzo di pesca, espressa in kW/giorni, nel corso di un anno;

d)

«classi di età appropriate»: le classi di età 3, 4 e 5 per il merluzzo bianco nel Kattegat, le classi di età 2, 3 e 4 per il merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, e le classi di età 2, 3, 4 e 5 per il merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale, o altre classi di età eventualmente segnalate dallo CSTEP.

Articolo 3

Definizioni delle zone geografiche

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Kattegat»: la parte della divisione IIIa, quale definita dal CIEM limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenore a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

b)

«Mare del Nord»: la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak e nel Kattegat, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

c)

«Skagerrak»: la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

d)

«Manica orientale»: la divisione CIEM VIId;

e)

«Mare d’Irlanda»: la divisione CIEM VIIa;

f)

«Scozia occidentale»: la divisione CIEM VIa e la parte della divisione CIEM Vb che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

Articolo 4

Calcolo dello sforzo di pesca

Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all’allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all’interno della zona ed è fuori dal porto.

Articolo 5

Obiettivo del piano

1.   Il piano di cui all’articolo 1 assicura lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile.

2.   L’obiettivo definito al paragrafo 1 è conseguito mantenendo il seguente tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco per le classi di età appropriate:

Stock

Tasso di mortalità per pesca

Merluzzo bianco nel Kattegat

0,4

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

0,4

Merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda

0,4

3.   Per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, l’obiettivo definito al paragrafo 1 è conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco per le classi di età appropriate di cui all’articolo 8.

CAPITOLO II

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 6

Livelli minimi e di precauzione

Il livello minimo e il livello di precauzione della biomassa riproduttiva per ciascuno degli stock di merluzzo bianco sono fissati come segue:

Stock

Livello minimo della biomassa riproduttiva

(in tonnellate)

Livello di precauzione della biomassa riproduttiva

(in tonnellate)

Merluzzo bianco nel Kattegat

6 400

10 500

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

70 000

150 000

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

14 000

22 000

Merluzzo bianco nel Mare d’Irlanda

6 000

10 000

Articolo 7

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda

1.   Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per l’anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d’Irlanda. Il TAC è calcolato detraendo i quantitativi di seguito indicati dai prelievi totali di merluzzo bianco che corrispondono, in base alle stime dello CSTEP, ai tassi di mortalità per pesca di cui ai paragrafi 2 e 3:

a)

un quantitativo di pesce pari ai rigetti previsti di merluzzo bianco per lo stock considerato;

b)

ove del caso, un quantitativo corrispondente ad altre fonti di mortalità per pesca del merluzzo bianco, da fissare sulla base di una proposta della Commissione.

2.   Sulla base del parere dello CSTEP, i TAC soddisfano i seguenti requisiti:

a)

se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 25 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente;

b)

se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, inferiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6 e superiore o pari al livello minimo di biomassa riproduttiva stabilito nello stesso articolo, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 15 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente; e

c)

se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno di applicazione del TAC è, in base alle stime dello CSTEP, superiore o pari al livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6, il tasso di mortalità per pesca è ridotto del 10 % nell’anno di applicazione del TAC rispetto al tasso di mortalità per pesca dell’anno precedente.

3.   Se lo CSTEP ritiene che l’applicazione del paragrafo 2, lettere b) e c), dia luogo a un tasso di mortalità per pesca inferiore al tasso di mortalità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio fissa il TAC a un livello che produca un tasso di mortalità pari a quello specificato in detto articolo.

4.   Nel formulare il proprio parere in conformità dei paragrafi 2 e 3, lo CSTEP parte dal presupposto che, nell’anno precedente l’anno di applicazione del TAC, lo sfruttamento dello stock abbia registrato una variazione della mortalità per pesca pari alla riduzione dello sforzo di pesca massimo ammissibile applicabile nell’anno in questione.

5.   Fatti salvi il paragrafo 2, lettere a), b) e c), e il paragrafo 3, il TAC fissato dal Consiglio non è inferiore o superiore di oltre il 20 % al TAC stabilito nell’anno precedente.

Articolo 8

Procedimento per la fissazione dei TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

1.   Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale. I TAC sono calcolati applicando le regole di riduzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.   I TAC sono calcolati inizialmente ai sensi dei paragrafi 3 e 5. A partire dall’anno in cui i TAC risultanti dall’applicazione dei paragrafi 3 e 5 saranno inferiori ai TAC risultanti dall’applicazione dei paragrafi 4 e 5, i TAC saranno calcolati in base ai paragrafi 4 e 5.

3.   Inizialmente i TAC non superano un livello corrispondente ad una mortalità per pesca pari ad una frazione della stima del tasso di mortalità per pesca per le classi di età appropriate nel 2008 come segue: 75 % per i TAC nel 2009, 65 % per i TAC nel 2010, e percentuali decrescenti del 10 % per gli anni successivi.

4.   Successivamente se la taglia dello stock al 1o gennaio dell’anno precedente all’anno di applicazione dei TAC è:

a)

superiore al livello di precauzione della biomassa riproduttiva, i TAC corrispondono a un tasso di mortalità per pesca dello 0,4 % per le classi di età appropriate;

b)

compresa tra il livello minimo di biomassa riproduttiva ed il livello di precauzione della biomassa riproduttiva, i TAC non superano il livello che corrisponde a un tasso di mortalità per pesca per le classi di età appropriate corrispondente alla seguente formula:

0,4 — [0,2 * (livello di precauzione della biomassa riproduttiva — biomassa riproduttiva)/(livello di precauzione della biomassa riproduttiva — livello minimo di biomassa riproduttiva)];

c)

pari o inferiore al livello minimo di biomassa riproduttiva, i TAC non superano il livello che corrisponde a un tasso di mortalità per pesca dello 0,2 % per le classi di età appropriate.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, i TAC fissati dal Consiglio per il 2010 e gli anni successivi non sono inferiori o superiori di oltre il 20 % ai TAC stabiliti nell’anno precedente.

6.   Qualora gli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 abbiano fatto registrare un tasso di mortalità per pesca prossimo allo 0,4 % nel corso di tre anni consecutivi, la Commissione valuta l’attuazione di questo articolo, e, se del caso, propone misure pertinenti per modificarlo al fine di assicurare uno sfruttamento conforme al rendimento massimo sostenibile.

Articolo 9

Procedimento per la fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi

Qualora lo CSTEP, non disponendo di informazioni sufficientemente accurate e rappresentative, non sia in grado di formulare un parere che consenta al Consiglio di fissare il TAC in conformità dell’articolo 7 o 8, la decisione del Consiglio è adottata secondo le seguenti modalità:

a)

se lo CSTEP raccomanda di ridurre le catture di merluzzo bianco al livello più basso possibile, il TAC è fissato applicando una riduzione del 25 % rispetto al TAC dell’anno precedente;

b)

in tutti gli altri casi il TAC è fissato applicando una riduzione del 15 % rispetto al TAC dell’anno precedente, a meno che lo CSTEP non ritenga inappropriata tale riduzione.

Articolo 10

Adeguamento delle misure

1.   Quando è stato raggiunto il tasso di mortalità per pesca di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o se da un parere dello CSTEP risulta che tale obiettivo o i livelli minimi e di precauzione della biomassa riproduttiva di cui all’articolo 6 o i tassi di mortalità per pesca di cui all’articolo 7, paragrafo 2, non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento massimo sostenibile, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori.

2.   Se da un parere dello CSTEP risulta che la ricostituzione di uno qualsiasi degli stock di merluzzo bianco non procede in modo adeguato, il Consiglio adotta una decisione che:

a)

fissa, per lo stock considerato, un TAC inferiore a quello previsto agli articoli 7, 8 e 9;

b)

fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile a un livello inferiore a quello previsto all’articolo 12;

c)

fissa eventuali condizioni associate.

CAPITOLO III

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Articolo 11

Regime di gestione dello sforzo di pesca

1.   I TAC definiti agli articoli 7, 8 e 9 sono integrati da un regime di gestione dello sforzo di pesca che prevede l’assegnazione agli Stati membri, su base annuale, di possibilità di pesca in termini di sforzo di pesca.

2.   Il Consiglio può, su proposta della Commissione e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere forniti dallo CSTEP di cui al paragrafo 3, escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che:

a)

siano disponibili dati appropriati sulle catture e i rigetti di merluzzo bianco per consentire allo CSTEP di valutare la percentuale di catture di merluzzo bianco effettuate da ciascun gruppo di navi interessato;

b)

la percentuale di catture di merluzzo bianco valutata dallo CSTEP non sia superiore all’1,5 % delle catture totali per ciascun gruppo di navi interessato; e

c)

l’inclusione di tali gruppi di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al loro impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.

Se lo CSTEP non è in grado di valutare se tali condizioni sono soddisfatte, il Consiglio include ciascun gruppo di navi interessato nel regime di gestione dello sforzo.

3.   Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione e allo CSTEP informazioni appropriate per stabilire se le suddette condizioni sono e restano soddisfatte in conformità delle modalità di applicazione adottate dalla Commissione.

Articolo 12

Assegnazioni dello sforzo di pesca

1.   Ogni anno il Consiglio fissa lo sforzo di pesca massimo ammissibile per ciascun gruppo di sforzo e per ogni Stato membro.

2.   Lo sforzo di pesca massimo ammissibile è calcolato per mezzo di un valore di riferimento stabilito come segue:

a)

per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento per ciascun gruppo di sforzo è costituito dallo sforzo medio in kW-giorni esercitato negli anni 2004-2006 o 2005-2007, a scelta dello Stato membro interessato, quale risulta dal parere dello CSTEP;

b)

per gli anni successivi di applicazione del presente regolamento, il valore di riferimento corrisponde allo sforzo di pesca massimo ammissibile dell’anno precedente.

3.   I gruppi di sforzo ai quali si applica un adeguamento annuale dello sforzo di pesca massimo ammissibile sono decisi sulla base seguente:

a)

le catture di merluzzo bianco effettuate da navi appartenenti a ciascun gruppo di sforzo sono valutate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri conformemente agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (8);

b)

per ciascuna delle zone definite nell’allegato I del presente regolamento, è elaborato un elenco dei gruppi di sforzo aggregati e delle corrispondenti catture di merluzzo bianco, inclusi i rigetti. L’elenco è predisposto per ordine crescente delle catture di merluzzo bianco di ciascun gruppo di sforzo;

c)

negli elenchi stabiliti ai sensi della lettera b), le catture complessive di merluzzo bianco sono calcolate nel modo seguente: per ciascun gruppo di sforzo aggregato, si calcola la somma delle catture di merluzzo effettuate dal gruppo di sforzo in causa e delle catture di merluzzo effettuate da tutti i gruppi di sforzo aggregati figuranti nelle rubriche precedenti dell’elenco;

d)

le catture complessive calcolate ai sensi della lettera c) si calcolano in percentuale delle catture totali di merluzzo bianco effettuate da tutti i gruppi di sforzo aggregati della stessa zona.

4.   Ai gruppi di sforzo aggregati la cui percentuale di catture complessive, calcolata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), è uguale o superiore al 20 %, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

a)

nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

b)

nei casi in cui si applica l’articolo 9, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento dello sforzo di pesca pari alla riduzione del TAC.

5.   Per gruppi di sforzo diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lo sforzo di pesca massimo ammissibile è mantenuto al livello del valore di riferimento.

Articolo 13

Assegnazione di uno sforzo di pesca supplementare per gli attrezzi altamente selettivi e le bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco

1.   Gli Stati membri possono aumentare lo sforzo di pesca massimo ammissibile per i gruppi di sforzo il cui sforzo è stato adeguato conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, e secondo le condizioni enunciate nei paragrafi da 2 a 7.

2.   Lo sforzo di pesca massimo ammissibile può essere aumentato per i gruppi di sforzo in cui l’attività di pesca di una o più navi:

a)

è effettuata avendo a bordo un attrezzo regolamentato che, per le sue caratteristiche tecniche ed in base ad uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, comporta catture con meno dell’1 % di merluzzo bianco (attrezzo altamente selettivo);

b)

comporta una composizione delle catture con meno del 5 % di merluzzo bianco per bordata di pesca (bordate di pesca che evitano la cattura di merluzzo bianco);

c)

è condotta conformemente ad un piano inteso ad evitare la cattura di merluzzo bianco o a ridurre i rigetti che riduce la mortalità per pesca del merluzzo bianco tra le navi partecipanti di una percentuale almeno equivalente all’adeguamento dello sforzo di cui all’articolo 12, paragrafo 4; oppure

d)

è condotta nelle acque della Scozia occidentale ad ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le coordinate geografiche di cui all’allegato IV misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84, a condizione che le navi partecipanti siano dotate di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

3.   Le navi di cui al paragrafo 2 sono soggette ad aumenti della frequenza di osservazione, in particolare per quanto riguarda:

a)

l’uso esclusivo degli attrezzi altamente selettivi durante le bordate di pesca interessate, conformemente al paragrafo 2, lettera a);

b)

la quantità di rigetti, conformemente al paragrafo 2, lettera b);

c)

la riduzione della mortalità per pesca, conformemente al paragrafo 2, lettera c);

d)

la quantità di catture e rigetti ad ovest della linea di cui al paragrafo 2, lettera d);

nonché la modalità per la trasmissione periodica allo Stato membro di dati relativi al rispetto delle condizioni speciali stabilite in dette lettere.

4.   L’aumento dello sforzo di pesca di cui al presente articolo è calcolato per ciascuna nave dei gruppi di sforzo interessati che operano secondo le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), e non è superiore alla misura necessaria per compensare l’adeguamento dello sforzo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, per gli attrezzi utilizzati in tali attività.

5   Qualsiasi aumento della ripartizione dello sforzo di pesca da parte degli Stati membri è notificato alla Commissione entro il 30 aprile dell’anno in cui avviene la compensazione dell’adeguamento dello sforzo. La notifica include dati particolareggiati riguardanti le navi che operano secondo le condizioni speciali di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), lo sforzo di pesca per gruppo di sforzo previsto dagli Stati membri per le navi interessate nel corso dell’anno, e le condizioni di monitoraggio dello sforzo delle navi, incluse le modalità di controllo.

6.   Entro il 1o marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’entità dello sforzo di pesca utilizzata nel quadro delle attività dell’anno precedente.

7.   Le Commissione chiede allo CSTEP di confrontare ogni anno la riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco risultante dall’applicazione del paragrafo 2, lettera c), con la riduzione che si sarebbe verificata in seguito all’adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 12, paragrafo 4. Alla luce di tale parere la Commissione può proporre adeguamenti dello sforzo da applicare ai gruppi di attrezzi pertinenti l’anno successivo.

Articolo 14

Obblighi degli Stati membri

1.   Ogni Stato membro stabilisce, per le navi battenti la propria bandiera, un metodo di ripartizione dello sforzo di pesca massimo ammissibile per singole navi o gruppi di navi sulla base di vari criteri, tra cui, ad esempio:

a)

promozione di buone pratiche di pesca, con particolare riguardo al miglioramento della raccolta dei dati, alla riduzione dei rigetti e alla minimizzazione dell’impatto sui giovanili;

b)

partecipazione a programmi di cooperazione intesi a evitare le catture accessorie indesiderate di merluzzo bianco;

c)

basso impatto sull’ambiente, anche in termini di consumo di carburante e di emissioni di gas serra;

d)

proporzionalità nell’assegnazione delle possibilità di pesca in termini di contingenti di cattura.

2.   Per ciascuna delle zone definite nell’allegato I del presente regolamento, ogni Stato membro rilascia permessi di pesca speciali a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (9), per le navi battenti la propria bandiera che praticano attività di pesca nella zona considerata e utilizzano un attrezzo appartenente ad uno dei gruppi di attrezzi indicati nell’allegato I del presente regolamento.

3.   Per ciascuna delle zone definite nell’allegato I, la capacità totale, espressa in kW, delle navi titolari di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del paragrafo 2 non supera la capacità massima delle navi che hanno praticato la pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo da pesca regolamentato e nella zona geografica considerata.

4.   Ogni Stato membro stabilisce e mantiene aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile, nel proprio sito Internet, alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 15

Regolamentazione dello sforzo di pesca

Gli Stati membri controllano la capacità e l’attività delle rispettive flotte per gruppi di sforzo e, nel caso in cui lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito a norma dell’articolo 12 stia per essere raggiunto, adottano misure atte a garantire che lo sforzo non superi i limiti fissati.

Articolo 16

Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra Stati membri e ricostituzione dello sforzo

1.   Gli Stati membri possono adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito in conformità dell’articolo 11 in funzione:

a)

degli scambi di contingenti effettuati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; e

b)

delle riassegnazioni e/o delle detrazioni effettuate a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 nonché dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.   Lo sforzo di pesca massimo ammissibile stabilito conformemente all’articolo 12 può essere adeguato da uno Stato membro che sospende lo scambio di contingenti in una qualsiasi delle zone menzionate nell’articolo 3, nella misura in cui detto Stato membro abbia fino ad allora effettuato tali scambi nel corso del periodo di riferimento per determinare i valori di riferimento come specificato all’articolo 12, paragrafo 2, e abbia bisogno, per utilizzare i contingenti recuperati, di esercitare uno sforzo supplementare in uno dei gruppi di sforzo interessati. Tale ricostituzione dello sforzo si accompagna ad una riduzione dello sforzo di pesca totale ammissibile da parte dello Stato membro che rende i contingenti allo Stato membro che li recupera, corrispondente alla diminuzione dei contingenti di merluzzo bianco disponibili per la pesca registrata dai suoi gruppi di sforzo, a meno che lo Stato membro che restituisce il contingente non abbia utilizzato lo sforzo corrispondente per la fissazione dei valori di riferimento summenzionati.

3.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, nel 2009 gli Stati membri possono modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche di cui all’articolo 3, purché detto trasferimento riguardi le attività di pesca di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b). Tali trasferimenti sono notificati alla Commissione. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), è modificato di conseguenza.

Articolo 17

Scambio dello sforzo di pesca massimo ammissibile tra gruppi di sforzo

1.   Uno Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo la capacità di pesca da un gruppo di sforzo a un altro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Il trasferimento è autorizzato tra gruppi di attrezzi ma non tra zone geografiche, a condizione che lo Stato membro interessato fornisca alla Commissione informazioni sulle catture per unità di sforzo (CPUE), effettuate dal gruppo di attrezzi cedente e ricevente, calcolate come media sugli ultimi tre anni.

3.   Quando le CPUE effettuate dal gruppo di attrezzi cedente superano quelle del gruppo di attrezzi ricevente, il trasferimento è generalmente effettuato sulla base di 1 kW-giorno per 1 kW-giorno.

4.   Quando le CPUE effettuate dal gruppo di attrezzi cedente sono inferiori a quelle del gruppo di attrezzi ricevente, lo Stato membro applica un fattore di correzione all’entità dello sforzo del gruppo di attrezzi ricevente in modo da compensare le CPUE più elevate di quest’ultimo.

5.   La Commissione chiede allo CSTEP di elaborare fattori di correzione standard che possano essere utilizzati per facilitare il trasferimento di sforzo tra i gruppi di attrezzi con differenti CPUE.

CAPITOLO IV

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 18

Relazione con il regolamento (CEE) n. 2847/93

Le misure di controllo di cui al presente capitolo si applicano in aggiunta a quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 19

Controllo dei giornali di bordo

1.   Per i pescherecci equipaggiati di SCP, gli Stati membri verificano per mezzo dei dati SCP che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni.

2.   Ciascuno Stato membro pubblica sul proprio sito Internet ufficiale le coordinate aggiornate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di cattura.

Articolo 20

Pesatura del merluzzo bianco sbarcato per la prima volta

1.   I comandanti dei pescherecci provvedono affinché ogni quantitativo superiore a 300 kg di merluzzo bianco pescato nelle zone di cui all’articolo 3 e sbarcato in un porto comunitario sia pesato a bordo o nel porto di sbarco prima della vendita o prima di essere trasportato altrove. Le bilance usate per la pesatura sono omologate dalle competenti autorità nazionali. La cifra risultante dalla pesatura è utilizzata per la dichiarazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la pesatura del merluzzo bianco avvenga in un impianto per le aste ubicato sul proprio territorio, a condizione che lo sbarco sia stato sottoposto a un’ispezione fisica e che il pesce sia stato sigillato prima di essere trasportato direttamente nell’impianto per le aste e resti tale fino alla pesatura. Il documento di trasporto riporta informazioni dettagliate sull’ispezione effettuata allo sbarco.

Articolo 21

Parametri in materia di ispezione

Ogni Stato membro le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento stabilisce parametri specifici in materia di ispezione. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato II.

Articolo 22

Divieto di trasbordo

Nelle zone geografiche indicate all’articolo 3 è vietato il trasbordo in mare di merluzzo bianco.

Articolo 23

Programmi nazionali di controllo

1.   Gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento elaborano un programma nazionale di controllo in conformità dell’allegato III.

2.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri le cui navi rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri interessati dal presente regolamento, nel proprio sito Internet ufficiale, i rispettivi programmi nazionali di controllo unitamente al calendario di attuazione.

3.   La Commissione convoca almeno una volta all’anno una riunione del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma nazionale di controllo per gli stock di merluzzo bianco interessati dal presente regolamento.

Articolo 24

Notifica preliminare

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

a)

il nome del porto o del luogo di sbarco;

b)

l’ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco;

c)

i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

3.   Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

Articolo 25

Porti designati

1.   Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

2.   Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.

3.   Ogni Stato membro pubblica sul proprio sito web l’elenco dei porti designati e comunica le relative procedure di ispezione e sorveglianza per quei porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.

La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 26

Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (10), la tolleranza nella stima del quantitativo di merluzzo bianco detenuto a bordo ed espresso in kg è pari a un margine massimo dell’8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

Articolo 27

Stivaggio separato del merluzzo bianco

È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.

Articolo 28

Trasporto del merluzzo bianco

1.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all’articolo 3 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell’articolo 24, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20 % degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

2.   In deroga alle condizioni di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, indicante i quantitativi trasportati di merluzzo bianco. Non si applica l’esonero di cui all’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

Articolo 29

Programmi di controllo specifici

In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di merluzzo bianco possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

CAPITOLO V

PROCEDURA DECISIONALE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Procedura decisionale

Nei casi per i quali il presente regolamento prevede l’adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione.

Articolo 31

Modifiche dell’allegato I

La Commissione, sulla scorta del parere dello CSTEP, può modificare l’allegato I del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 in base ai seguenti principi:

a)

i gruppi di sforzo sono definiti nel modo più omogeneo possibile per quanto riguarda gli stock biologici catturati, la taglia dei pesci prelevati come specie bersaglio o come cattura accessoria e l’impatto ambientale delle attività di pesca associate ai gruppi di sforzo;

b)

il numero e le dimensioni dei gruppi di sforzo presentano un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.

Articolo 32

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 14, 16 e 17 del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 33

Assistenza a titolo del Fondo europeo per la pesca

1.   Per ciascuno dei quattro stock di merluzzo bianco di cui all’articolo 1, per gli anni in cui lo stock è inferiore al pertinente livello di precauzione della biomassa riproduttiva stabilito all’articolo 6, il piano a lungo termine è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

2.   Per ciascuno dei quattro stock di merluzzo bianco di cui all’articolo 1, per gli anni diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il piano a lungo termine è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 34

Revisione

La Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del competente consiglio consultivo regionale, valuta l’impatto delle misure di gestione sugli stock di merluzzo bianco interessati e sulle relative attività di pesca, al più tardi nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni e, se del caso, propone misure pertinenti per modificarlo.

Articolo 35

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 423/2004 è abrogato.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(3)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(6)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(7)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(8)  GU L 60 del 5.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(10)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.


ALLEGATO I

I gruppi di sforzo sono definiti da uno dei gruppi di attrezzi di cui al punto 1 e una delle zone geografiche di cui al punto 2.

1.   Gruppi di attrezzi

a)

Reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) aventi maglie di dimensione:

 

TR1 pari o superiore a 100 mm

 

TR2 pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm

 

TR3 pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm

b)

Sfogliare (TBB) aventi maglie di dimensione:

 

BT1 pari o superiore a 120 mm

 

BT2 pari o superiore a 80 mm e inferiore a 120 mm

c)

Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti (GN)

d)

Tramagli (GT)

e)

Palangari (LL)

2.   Gruppi di zone geografiche

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti gruppi di zone geografiche:

a)

Kattegat;

b)

i)

Skagerrak;

ii)

la parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;

zona CIEM IV e acque CE della zona CIEM IIa;

iii)

zona CIEM VIId;

c)

zona CIEM VIIa;

d)

zona CIEM VIa.


ALLEGATO II

PARAMETRI SPECIFICI IN MATERIA DI ISPEZIONE

Obiettivo

1.

Ogni Stato membro stabilisce parametri specifici in materia di ispezione in conformità del presente allegato.

Strategia

2.

Le operazioni di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca sono incentrate sui pescherecci presumibilmente dediti alla pesca del merluzzo bianco. Per verificare l’efficacia delle operazioni di ispezione e sorveglianza vengono inoltre effettuate, a titolo di controllo incrociato, ispezioni casuali delle operazioni di trasporto e commercializzazione del merluzzo bianco.

Priorità

3.

Ai vari tipi di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, in funzione dell’incidenza su ciascuna flotta delle limitazioni relative alle possibilità di pesca. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche.

Obiettivi di riferimento

4.

Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri applicano i rispettivi programmi di ispezione tenendo conto degli obiettivi sotto indicati.

Gli Stati membri precisano e descrivono la strategia di campionamento che intendono utilizzare.

La Commissione può accedere su richiesta al piano di campionamento applicato dallo Stato membro.

a)

Livello di ispezione nei porti

In linea generale, occorre conseguire un livello di precisione pari almeno a quello ottenibile con un semplice metodo di campionamento casuale, nell’ambito del quale le ispezioni vertono su un numero pari al 20 % degli sbarchi totali di merluzzo bianco in uno Stato membro.

b)

Livello di ispezione nella fase di commercializzazione

Ispezione del 5 % dei quantitativi di merluzzo bianco messi in vendita nelle aste.

c)

Livello di ispezione in mare

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nella zona di gestione degli stock di merluzzo bianco; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.

d)

Livello di sorveglianza aerea

Parametro flessibile: da stabilire a seguito di un’analisi circostanziata dell’attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.


ALLEGATO III

CONTENUTO DEI PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO

I programmi nazionali di controllo contengono, in particolare, gli elementi di seguito indicati.

1.   Mezzi di controllo

Risorse umane

a)

Il numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse tecniche

b)

Il numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

Risorse finanziarie

c)

La dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2.   Registrazione elettronica e comunicazione delle informazioni connesse alle attività di pesca

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza degli articoli 19, 23, 24 e 25.

3.   Porti designati

Se necessario, un elenco dei porti designati per gli sbarchi di merluzzo bianco in conformità dell’articolo 25.

4.   Notifica prima dello sbarco

Descrizione dei sistemi applicati per garantire l’osservanza dell’articolo 24.

5.   Controllo degli sbarchi

Descrizione delle strutture e/o dei sistemi impiegati per garantire l’osservanza degli articoli 19, 20, 21 e 28.

6.   Procedure di ispezione

I programmi nazionali di controllo precisano le procedure da seguire:

a)

per le ispezioni in mare e a terra;

b)

per la comunicazione con le autorità responsabili del programma nazionale di controllo per il merluzzo bianco designate da altri Stati membri;

c)

per la sorveglianza congiunta e lo scambio di ispettori, con indicazione dei poteri e dell’autorità conferiti agli ispettori operanti nelle acque di altri Stati membri.


ALLEGATO IV

Linea di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

La linea di cui all’articolo 13 paragrafo 2, lettera d), è definita congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

54 °30′N, 10 °35′O

 

55 °20′N, 9 °50′O

 

55 °30′N, 9 °20′O

 

56 °40′N, 8 °55′O

 

57 °0′N, 9 °0′O

 

57 °20′N, 9 °20′O

 

57 °50′N, 9 °20′O

 

58 °10′N, 9 °0′O

 

58 °40′N, 7 °40′O

 

59 °0′N, 7 °30′O

 

59 °20′N, 6 °30′O

 

59 °40′N, 6 °5′O

 

59 °40′N, 5 °30′O

 

60 °0′N, 4 °50′O

 

60 °15′N, 4 °0′O.


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

recante pubblicazione, per il 2009, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione (2), in particolare l'articolo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a partire dal 1o gennaio 2009, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è così modificato:

1)

l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

1.   Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

1001 10 00

– Frumento (grano) duro:

 

– – destinato alla semina

1001 10 00 9200

– – altri

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– altri:

 

– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

1001 90 91

– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – altri

1001 90 99 9000

1002 00 00

Segala

1002 00 00 9000

1003 00

Orzo:

 

1003 00 10

– destinato alla semina

1003 00 10 9000

1003 00 90

– altro

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avena:

 

– destinata alla semina

1004 00 00 9200

– altro

1004 00 00 9400

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

– destinato alla semina:

 

1005 10 90

– – altro

1005 10 90 9000

1005 90 00

– altro

1005 90 00 9000

1007 00

Sorgo da granella:

 

1007 00 90

– altro

1007 00 90 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

1008 20 00

– Miglio

1008 20 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

– di frumento (grano):

 

1101 00 11

– – di frumento (grano) duro

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– di frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 10 00

– Farina di segala:

 

– – avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – avente tenore in ceneri superiore a 1 400 e inferiore o uguale a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

– semole e semolini:

 

1103 11

– – di frumento (grano):

 

1103 11 10

– – – di frumento (grano) duro:

 

– – – – avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso

1103 11 10 9200

– – – – – altri

1103 11 10 9400

– – – – aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – – avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riso e rotture di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1006

Riso:

 

1006 20

– Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”):

 

– – surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

– – – a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – a grani medi

1006 20 13 9000

– – – grani lunghi:

 

1006 20 15

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

– – altro:

 

1006 20 92

– – – a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – a grani medi

1006 20 94 9000

– – – a grani lunghi:

 

1006 20 96

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

– – Riso semilavorato:

 

– – – surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

– – – – a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – a grani medi

1006 30 23 9000

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 25

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

– – – altro:

 

1006 30 42

– – – – a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – a grani medi

1006 30 44 9000

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 46

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

– – Riso lavorato:

 

– – – surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

– – – – a grani tondi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – a grani medi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – altri

1006 30 63 9900

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 65

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – altri

1006 30 67 9900

– – – altro:

 

1006 30 92

– – – – a grani tondi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – a grani medi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – altri

1006 30 94 9900

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 96

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Rotture di riso

1006 40 00 9000


3.   Prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

– Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

– – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – altra:

 

– – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– altre:

 

1102 90 10

– – di orzo:

 

– – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

– – – altri

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – di avena:

 

– – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

– Semole e semolini:

 

ex 1103 13

– – di granturco:

 

ex 1103 13 10

– – – avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:

 

– – – – il cui tenore di materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – altri:

 

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – di altri cereali:

 

1103 19 10

– – – di segala

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – di orzo:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – di avena:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Agglomerati in forma di pellets:

 

1103 20 20

– – di orzo

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

– Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

– – di avena:

 

ex 1104 12 90

– – – Fiocchi:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9100

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – di altri cereali:

 

1104 19 10

– – – de froment (blé) di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – di granturco:

 

– – – – Fiocchi:

 

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

– – – di orzo:

 

ex 1104 19 69

– – – – Fiocchi:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

– – di avena:

 

ex 1104 22 20

– – – mondati (decorticati o pilati):

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – di granturco:

 

ex 1104 23 10

– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

– – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – di altri cereali:

 

– – – di orzo:

 

ex 1104 29 01

– – – – mondati (decorticati o pilati):

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlati:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

– – – – – – prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9100

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

– – – – – – seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 05 9300

– – – altri:

 

– – – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

ex 1104 29 11

– – – – – de di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 della Commissione (1)

1104 29 11 9000

– – – – soltanto spezzati:

 

1104 29 51

– – – – – di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – di segala

1104 29 55 9000

1104 30

– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

– – di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

– non torrefatto:

 

– – di frumento (grano):

 

1107 10 11

– – – presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – altro

1107 10 19 9000

– – altro:

 

1107 10 91

– – – presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

– torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

– Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

– – Amido di frumento (grano):

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 11 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Amido di granturco:

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 12 00 9200

– – – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Fecola di patate:

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 13 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

– – – Amido di riso:

 

– – – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 19 10 9200

– – – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

– allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

– – altri:

 

1702 30 50

– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – altri (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– – altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

– – – Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

– – – altri (6)

1702 90 50 9900

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

 

– – – altri:

 

1702 90 75

– – – – in polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – altri

1702 90 79 9000

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

– altre:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

– – – altri:

 

2106 90 55

– – – – di glucosio o di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000


4.   Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (7):

 

ex 2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %:

2309 10 13 9000

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 33 9000

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– altri:

 

– – altri, comprese le premiscele:

 

– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50, 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 33 9000

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 43 9000

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53 9000


5.   Carni bovine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

ex 0102 10

– riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 10 10

– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – sino all'età di 30 mesi

0102 10 10 9140

– – – – altre

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Vacche:

 

– – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – sino all'età di 30 mesi

0102 10 30 9140

– – – – altre

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – altri:

 

– – – di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– altri:

 

– – delle specie domestiche:

 

– – – di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – da macello:

 

– – – – – di peso superiore a 220 kg

0102 90 41 9100

– – – di peso superiore a 300 kg:

 

– – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 90 51

– – – – – destinate alla macellazione

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – altre

0102 90 59 9000

– – – – Vacche:

 

0102 90 61

– – – – – destinate alla macellazione

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – altre

0102 90 69 9000

– – – – altri:

 

0102 90 71

– – – – – destinati alla macellazione

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – altri

0102 90 79 9000

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

– in carcasse o mezzene:

 

– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

– – – di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9110

– – – altri

0201 10 00 9120

– – altre:

 

– – – di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9130

– – – altri

0201 10 00 9140

0201 20

– altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

– – quarti detti “compensati”:

 

– – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 20 9110

– – – altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – busti e quarti anteriori:

 

– – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 30 9110

– – – altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – selle e quarti posteriori:

 

– – – su un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – – altri

0201 20 50 9120

– – – con più di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – – di bovini adulti maschi (10)

0201 20 50 9130

– – – – altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – altri:

 

– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

– disossate:

 

– – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % (6), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente (15):

 

– – – ottenuti da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole e otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – ottenuti da busti e quarti anteriori di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9120

– – altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

– in carcasse o mezzene:

 

– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

– – altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

– – Quarti detti “compensati”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Busti e quarti anteriori

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Selle e quarti posteriori:

 

– – – su un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

– – – su più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – altri:

 

– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

– disossate:

 

0202 30 90

– – altre:

 

– – – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d'America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (15)

0202 30 90 9200

– – – altri

0202 30 90 9900

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

– – altre:

 

0206 10 95

– – – Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

– della specie bovina, congelate:

 

0206 29

– – altre:

 

– – – altre:

 

0206 29 91

– – – – Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

– Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

– – disossate:

 

– – – salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

– della specie bovina:

 

– – altre:

 

ex 1602 50 31

– – – “corned beef” in recipienti ermeticamente chiusi; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina::

 

– – – – con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – 90 % o più:

 

– – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – altre, in recipienti ermeticamente chiusi:

 

– – – – contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

– – – – – con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – – 90 % o più:

 

– – – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Carni suine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

– altri:

 

ex 0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

– – – delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

– – – delle specie domestiche:

 

0103 92 19

– – – – altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

– fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

– – in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

– – – di animali della specie suina domestica (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Spalle e loro pezzi (29):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – altre:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi (30):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

– – – – altre:

 

ex 0203 19 55

– – – – – disossate:

 

– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (17)  (27)

0203 19 55 9310

– congelate:

 

ex 0203 21

– – in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

– – – di animali della specie suina domestica (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spalle e loro pezzi (29):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – altre:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi (30):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

– – – – altre:

 

ex 0203 29 55

– – – – – disossate:

 

– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

– Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

– – – – secchi o affumicati:

 

ex 0210 11 31

– – – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

– – – – salate o in salamoia:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – secche o affumicate:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – altre:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – altre:

 

– – – – – – disossate:

 

– – – – – – – Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Pancette e loro pezzi, scotennate (17):

 

– – – – – – – – con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 50 9310

– – – – secche o affumicate:

 

– – – – – altre:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – disossate:

 

– – – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, e loro pezzi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

– altri (24):

 

1601 00 91

– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (20)  (22):

 

– – – non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

– – – altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – altri (19)  (22):

 

– – – non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

– – – altri

1601 00 99 9190

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

– della specie suina:

 

ex 1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

– – – della specie suina domestica (23):

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

– – – della specie suina domestica (23):

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – altre, compresi i miscugli:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – – altre (23)  (26):

 

– – – – – – cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso (24)  (25):

 

– – – – – – – non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

– – – – – – – – contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130


7.   Carni di volatili

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

– di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

– – Galli e galline:

 

– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

0105 11 11

– – – – razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – altri

0105 11 19 9000

– – – altri:

 

0105 11 91

– – – – razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – altri:

 

0105 19 20

– – – Oche

0105 19 20 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:

 

– di galli e galline:

 

ex 0207 12

– – interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”:

 

– – – – galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %” o altrimenti presentati:

 

– – – – “polli 65 %”:

 

– – – – – galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – altri

0207 12 90 9190

– – – – galli e galline presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

– – – – – galli e galline nei quali la punta dello sterno, il femore e la tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – – Pezzi:

 

– – – – non disossati:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Metà o quarti:

 

– – – – – – di galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Cosce e loro pezzi:

 

– – – – – – di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – – altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – altri:

 

– – – – – – Metà o quarti, senza codrioni:

 

– – – – – – – di galli e galline, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – – altri

0207 14 70 9190

– – – – – – Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale:

 

– – – – – – – di galli e galline il cui femore è completamente ossificato

 

– – – – – – – altri

0207 14 70 9290

– di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

– – interi, congelati:

 

0207 25 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – presentati pennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 73 %” o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – – Pezzi:

 

ex 0207 27 10

– – – – disossati:

 

– – – – – Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente

 

– – – – – altri:

 

– – – – – – altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

– – – – non disossati:

 

– – – – – Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – altri

0207 27 70 9000


8.   Uova

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

– di volatili da cortile:

 

– – da cova (35):

 

0407 00 11

– – – di tacchine o di oche

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – altri

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – altri

0407 00 30 9000

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– Tuorli:

 

ex 0408 11

– – essiccati:

 

ex 0408 11 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – altri:

 

– – – altri:

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

– – – – – atti ad uso alimentare

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – altri, compresi congelati:

 

– – – – – atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

– altri:

 

ex 0408 91

– – essiccati:

 

ex 0408 91 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – altri:

 

ex 0408 99 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100

9.   Latte e prodotti lattiero-caseari

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (50):

 

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

0401 10 10

– – en in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – altri

0401 10 90 9000

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

– – inferiore o uguale a 3 %:

 

0401 20 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 19 9500

– – superiore a 3 %:

 

0401 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – altri

0401 20 99 9000

0401 30

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %:

 

– – inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 30 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – superiore a 17 %

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %

0401 30 19 9700

– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0401 30 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 35 %

0401 30 31 9100

– – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – superiore a 39 %

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 35 %

0401 30 39 9100

– – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – superiore a 39 %

0401 30 39 9700

– – superiore a 45 %:

 

0401 30 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 68 %

0401 30 91 9100

– – – – – superiore a 68 %

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 68 %

0401 30 99 9100

– – – – – superiore a 68 %

0401 30 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

ex 0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (46):

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

0402 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – altri

0402 10 19 9000

– – altri (49):

 

0402 10 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – altri

0402 10 99 9000

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % (46):

 

ex 0402 21

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0402 21 11 9900

– – – – altri:

 

0402 21 17

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 %

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 17 %

0402 21 19 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 19 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0402 21 19 9900

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 21 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – superiore a 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – superiore a 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – altri (49):

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – altri:

 

0402 29 15

– – – – – en in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – superiore a 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – altri:

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – superiore a 25 %

0402 29 19 9900

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 29 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – superiore a 41 %

0402 29 99 9500

– altri:

 

0402 91

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (48):

 

0402 91 10

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

– – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:

 

– – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 91 30 9300

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

0402 91 99

– – – – altri

0402 91 99 9000

0402 99

– – altri (49):

 

0402 99 10

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

– – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0402 99 31

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:

 

– – – – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 31 9150

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

ex 0403 90

– altri:

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao:

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide (43)  (47):

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

0403 90 11

– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – superiore a 27 %

0403 90 19 9000

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (39):

 

0403 90 33

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – superiore a 25 %

0403 90 33 9900

– – – altri:

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

0403 90 51

– – – – – inferiore o uguale a 3 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – superiore a 6 %:

 

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – superiore a 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

– altri:

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (36):

 

ex 0404 90 21

– – – inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – – in polvere o granuli, aventi tenore d'acqua inferiore o uguale a 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

– – – – – uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – uguale o superiore a 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (43):

 

– – – – in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – superiore a 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – superiore a 27 % (43):

 

– – – – in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – superiore a 45 %

0404 90 29 9140

– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – – in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – superiore a 25 %

0404 90 83 9170

– – – – altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

– Burro:

 

– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

– – – Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Burro ricombinato:

 

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Burro di siero di latte:

 

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ma inferiore a 80 %:

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

– – – – uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

– altre:

 

0405 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – altre

0405 90 90 9000


Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto

(%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca

(%)

ex 0406

Formaggi e latticini (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

 

 

– – – formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

 

 

0406 10 20 9100

– – – altri:

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – – Ricotta salata:

 

 

 

– – – – – – fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – altri

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – superiore a 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

 

 

 

– – – – – Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – uguale o superiore a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – altri

 

 

0406 10 20 9870

– – – – altri

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – altri:

 

 

 

– – – Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 20 90 9100

– – – altri:

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – uguale o superiore a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – altri

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

 

– – altri:

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – inferiore o uguale a 48 %:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – uguale o superiore a 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – uguale o superiore a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – superiore a 48 %:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – uguale o superiore a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– altri formaggi:

 

 

 

– – altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

– – – – – avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra

38

40

0406 90 35 9190

– – – – altri

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – altri:

 

 

 

– – – – altri:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – – – Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – altri

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d'acqua uguale o inferiore a 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – altri

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – inferiore a 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manovri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – inferiore a 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazábal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manovri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – superiore a 62 % ed uguale e inferiore a 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

 

ex 1701 11

– – di canna:

 

ex 1701 11 90

– – – altri:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 11 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

– – – altri:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 12 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

– altri:

 

1701 91 00

– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – altri:

 

1701 99 10

– – – Zuccheri bianchi:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

– – – – altri:

 

– – – – – di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

– – – – – altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – altri:

 

– – – – addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100


11.   Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

– – Isoglucosio:

 

– – – contenente, in peso, allo stato secco, il 41% o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 60 10

– – Isoglucosio

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – altri

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

– – Isoglucosio

1702 90 30 9000

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – altri:

 

– – – Zuccheri e melassi, caramellati

1702 90 95 9100

– – – altri, escluso sorbosio

1702 90 95 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

– altre:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

– – – di isoglucosio

2106 90 30 9000

– – – altri:

 

2106 90 59

– – – – altri

2106 90 59 9000»


(1)  GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46.

(2)  Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3)  La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100% possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

il metodo utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4)  Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione (GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6).

(5)  La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1.

fecola di patate: ((tenore effettivo % di materia secca)/80) × restituzione all'esportazione;

2.

per tutti gli altri amidi: ((tenore effettivo % di materia secca)/87) × restituzione all'esportazione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.

(6)  La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:

((tenore effettivo di materia secca)/78) × restituzione all'esportazione.

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

(7)  Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(8)  Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l'espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l'origine dell'amido.

(9)  La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

(10)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(11)  La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21).

(12)  GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7.

(13)  GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3.

(14)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(15)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(16)  Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

(17)  I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione “loro pezzi” si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(18)  Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(19)  La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(20)  Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(21)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2333/97 (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 25).

(22)  Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(23)  La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(24)  La concessione delle restituzioni è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(25)  Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 dell'9.11.2002, pag. 22).

(26)  Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(27)  Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/1999.

(28)  Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(29)  Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(30)  Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(31)  La parte della “gola, parte della spalla”, la parte della gola chiamata “guancia bassa” o la parte della gola comprendente insieme la “guancia bassa” e la parte della “gola parte della spalla”, se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(32)  La carne senz'osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(33)  Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

(34)  Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999.

(35)  Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 618/2008 de la Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

(36)  Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(37)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(38)  Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(39)  L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l'importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:

 

il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

 

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione

(40)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 707/98 della Commissione (GU L 98 del 31.3.1998, pag. 11).

(41)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione (GU L 111 del 4.5.1996, pag. 9).

(42)  

a)

La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

b)

La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione.

c)

Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

d)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

e)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.

(43)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.

(44)  Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione (GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22).

(45)  

a)

Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

b)

Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

c)

Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

d)

I prodotti in questione possono contenere modeste quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.

(46)  La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(47)  Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabile rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(48)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(49)  L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l'importo per kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(50)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

CODICE DELLE DESTINAZIONI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

A00

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità)

A01

Altre destinazioni

A02

Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d'America

A03

Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera

A04

Tutti i paesi terzi

A05

Altri paesi terzi

A10

Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

A11

Paesi ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centraficana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d'Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Paesi o territori del bacino Mediterraneo

Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

A13

Paesi dell'OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

A14

Paesi dell'ANASE (Associazione delle nazioni dell'Asia Sud-orientale)

Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

A15

Paesi dell'America Latina

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Paesi dell'AASCR (Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall'Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Paesi o territori PECO (paesi o territori dell'Europa centrale e orientale)

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A19

Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

Stati Uniti d'America, Canada, Messico.

A20

Paesi del Mercosur (Mercato comune dell'America del Sud)

Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell'Asia)

Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A22

Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.

A23

Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

A24

Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

A25

Paesi dell'OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A26

Paesi o territori europei diversi dall'Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Turchia, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A27

Africa (A28) (A29)

Paesi o territori dell'Africa del Nord, altri paesi dell'Africa.

A28

Paesi o territori dell'Africa del Nord

Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

A29

Altri paesi dell'Africa

Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

A31

America del Nord

Stati Uniti d'America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.

A32

America centrale e Antille

Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Antille olandesi.

A33

America del Sud

Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell'Asia.

A35

Vicino e Medio Oriente

Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

A36

Altri paesi dell'Asia

Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Hong-Kong, Macao.

A37

Oceania e regioni polari (A38) (A39)

Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell'Oceania e regioni polari.

A38

Australia e Nuova Zelanda

Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A39

Altri paesi dell'Oceania e regioni polari

Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

A40

Paesi o territori PTOM

Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Antille olandesi, Aruba, Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano indiano.

A96

Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, Isola di Helgoland.

A97

Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità

Destinazioni di cui agli articoli 36, 44 e 45 del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).»


24.12.2008   

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L 348/76


REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di adottare norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di agevolare il commercio sulla base di una leale concorrenza. Tali norme possono riguardare, in particolare, l’etichettatura.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (2) stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini nella Comunità.

(3)

La crescente varietà sul mercato delle conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità rende necessario informare adeguatamente i consumatori sull’identità e sulle principali caratteristiche del prodotto. È pertanto necessario modificare le norme vigenti in materia di denominazioni di vendita per le conserve di prodotti commercializzate e presentate nello stesso modo delle conserve di sardine nella Comunità.

(4)

A tale scopo occorre tener conto della norma STAN94 del Codex alimentarius, riveduta nel 2007, nonché delle particolari condizioni prevalenti sul mercato comunitario.

(5)

Nell’interesse della trasparenza del mercato, della concorrenza leale e della varietà di scelta è necessario aggiungere la specie Strangomera bentincki alle specie autorizzate per la preparazione di conserve di prodotti affini alle sardine.

(6)

Allo scopo di migliorare l’identificazione di ciascun prodotto affine alle sardine è opportuno utilizzare come termini qualificatori il nome scientifico della specie e la zona geografica in cui la specie è stata catturata.

(7)

I requisiti fissati dal presente regolamento devono essere applicati fatta salva la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (3).

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2136/89.

(9)

Per consentire agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti è opportuno prevedere un periodo transitorio per la commercializzazione dei prodotti conformi alla versione attuale del regolamento (CEE) n. 2136/89.

(10)

Il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha espresso il suo parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2136/89 è così modificato:

1)

all’articolo 1 bis, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

«k)

Strangomera bentincki»;

2)

l’articolo 7 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 bis

1.   Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, le conserve di prodotti affini alle sardine possono essere commercializzate nella Comunità con una denominazione di vendita nella quale figuri il termine “sardine” insieme al nome scientifico della specie e alla zona geografica in cui la specie è stata catturata.

2.   Ogniqualvolta compaia sulla confezione di una conserva di prodotti affini alle sardine, la denominazione di vendita di cui al paragrafo 1 vi è riprodotta in modo chiaro e distinto.

3.   Il nome scientifico comprende in ogni caso il nome latino del genere e della specie.

4.   La zona geografica è indicata da uno dei nomi elencati nella prima colonna dell’allegato, tenuto conto della corrispondente identificazione della zona figurante nella seconda colonna dell’allegato.

5.   Ciascuna denominazione di vendita può riguardare una sola specie.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I prodotti che erano conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2136/89 prima della modifica introdotta dal presente regolamento possono tuttavia essere commercializzati fino al 1o novembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

(3)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


ALLEGATO

Nome e identificazione delle zone geografiche

Nome della zona geografica di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1)

Identificazione della zona (1)

Atlantico nord-occidentale

Zona FAO 21

Atlantico nord-orientale (2)

Zona FAO 27

Mar Baltico

Zona FAO 27.IIId

Atlantico centro-occidentale

Zona FAO 31

Atlantico centro-orientale

Zona FAO 34

Atlantico sud-occidentale

Zona FAO 41

Atlantico sud-orientale

Zona FAO 47

Mar Mediterraneo

Zone FAO 37.1, 37.2 e 37.3

Mar Nero

Zona FAO 37.4

Oceano Indiano

Zone FAO 51 e 57

Oceano Pacifico

Zone FAO 61, 67, 71, 77, 81 e 87

Antartico

Zone FAO 48, 58 e 88

Mare Artico

Zona FAO 18


(1)  Annuario FAO. Statistiche di pesca. Catture. Vol. 86/1, 2000.

(2)  Escluso il Mar Baltico.


24.12.2008   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 148, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (2), approvato con la decisione 2008/870/CE del Consiglio (3), la Comunità si è impegnata ad aggiungere, per la campagna di commercializzazione 2008/2009, un’assegnazione nazionale per Cuba di 20 000 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, al dazio contingentale di 98 EUR/t.

(2)

Questo contingente deve essere aperto e gestito a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione (4) come «zucchero concessioni CXL».

(3)

Per evitare speculazioni riguardanti i titoli di importazione relativi ai contingenti tariffari ripartiti per paese di origine, occorre limitare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione esclusivamente agli operatori che sono in grado di esibire un titolo di esportazione rilasciato dalla competente autorità del paese di esportazione.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 950/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 126 925 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, da importare come «zucchero concessioni CXL» al dazio di 98 EUR/t.

2.   Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è ripartito per paese di origine nel modo seguente:

Cuba

78 969 t,

Brasile

34 054 t,

Australia

9 925 t,

altri paesi terzi

3 977 t.»;

2)

all’articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Le domande di titolo di importazione relative a Cuba, al Brasile e all’Australia sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 29.

(3)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 27.

(4)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.


24.12.2008   

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L 348/81


REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2009, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o gennaio 2009, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2009

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

55,22

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

29,22

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

29,22

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

55,22


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.12.2008-22.12.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

176,48

108,62

Prezzo FOB USA

217,05

207,05

187,05

96,33

Premio sul Golfo

12,22

Premio sui Grandi laghi

28,08

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

9,11 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

7,62 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/84


DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.

(2)

Come stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, seconda frase del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale deve essere fondata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

(3)

A norma dell'articolo 174, paragrafo 3, del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.

(4)

Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), si stabilisce che l’ambiente, la salute e la qualità della vita sono tra le principali priorità ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.

(5)

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4), definisce una strategia per combattere l’inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA). La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

(6)

Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

(7)

Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.

(8)

Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. Nella misura in cui ciò è richiesto dall'articolo 3 della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque (5), i risultati del monitoraggio, compreso quello dei sedimenti e del biota, dovrebbero essere resi disponibili al fine di fornire informazioni per le future proposte della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2000/60/CE.

(10)

La decisione n. 2455/2001/CE istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze che si presentano in natura o che derivano da processi naturali, arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite è impossibile. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e presentare eventuali proposte.

(11)

Nell’interesse della Comunità e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, non sono stati inseriti nell’elenco di sostanze prioritarie otto inquinanti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE del Consiglio (6), e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono però rivelati utili ed è pertanto opportuno che continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

(12)

Risulteranno conseguentemente superate e dovrebbero essere abrogate le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (7), nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (8), nella direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (9), nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (10), e nella direttiva 86/280/CEE.

(13)

L’ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine ed è quindi opportuno, per definire gli SQA, basarsi sui dati relativi sia agli effetti acuti sia agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione dell’ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell’esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine.

(14)

Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nel verificare il rispetto degli SQA, compresi quelli espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie, cioè deviazioni estreme dalla media, e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è opportuno prevedere l'introduzione di norme dettagliate relative a detti metodi statistici attraverso la procedura di comitato.

(15)

Per la maggior parte delle sostanze, in questa fase è opportuno limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l’esaclorobenzene, l’esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l’avvelenamento secondario a livello comunitario fissando SQA per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare SQA per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze. Al fine di consentire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero poter monitorare e applicare detti SQA per il biota oppure fissare SQA più severi per le acque superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.

(16)

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti per monitorare la presenza di alcune sostanze aventi un potenziale d'accumulo significativo. Per valutare l’impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, finalizzate a garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.

(17)

In conformità dell'articolo 13 e dell'allegato VII, sezione A, punto 5, della direttiva 2000/60/CE, ogni esenzione dall'applicazione degli SQA per le sostanze prioritarie applicata ai corpi idrici a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della medesima, dovrebbe essere riportata nei piani di gestione dei bacini idrografici. Purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, comprese le condizioni per le esenzioni, possono svolgersi attività, anche di dragaggio e di trasporto, che danno luogo a scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie.

(18)

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (11), e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l’estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve tali disposizioni, che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

(19)

In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi SQA. L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del punto di scarico ed essere proporzionata. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero provvedere, ove opportuno, affinché i requisiti per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 di tale direttiva siano coordinati in tutto il distretto idrografico, ivi compresa la designazione di zone di mescolamento nei corpi idrici transfrontalieri.

(20)

Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un’operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica. Le scadenze per l’arresto o l’eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario. Dovrebbe altresì essere possibile valutare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/CE. Serve del pari uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.

(21)

Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della protezione delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (12).

(22)

Per assicurare una coerente protezione delle acque superficiali, gli Stati membri che hanno in comune dei corpi idrici superficiali dovrebbero coordinare le loro attività di monitoraggio e, ove opportuno, la compilazione degli inventari.

(23)

Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell’inventario. Si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all’applicazione di fitofarmaci possono variare notevolmente da un anno all’altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio in conseguenza di diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (13).

(24)

Per ottimizzare l’uso dell’inventario è opportuno fissare un termine entro la quale la Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.

(25)

Dovrebbero essere elaborati orientamenti tecnici per contribuire all'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli Stati membri per istituire gli inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite, comprese quelle derivanti dall'inquinamento accumulato nei sedimenti.

(26)

Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del superamento di uno SQA causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE.

(27)

Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, come controlli delle emissioni, e, se del caso, presentare opportune proposte. La Commissione dovrebbe riferire le conclusioni di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Nel formulare proposte di misure di controllo delle emissioni, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, la Commissione dovrebbe tener conto delle prescrizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni, quali quelle di cui alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (14), e dei più recenti sviluppi delle tecnologie per la riduzione dell'inquinamento.

(28)

Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (15), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (16) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (17), istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l’allegato X della direttiva 2000/60/CE sia sostituito di conseguenza.

(29)

Gli obblighi previsti dalle direttive elencate nell’allegato IX della direttiva 2000/60/CE figurano già nella direttiva 2008/1/CE e nella direttiva 2000/60/CE e, se gli SQA sono mantenuti o rivisti, è garantito almeno lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell’inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria vigente in materia, è opportuno abrogare, a norma della direttiva 2000/60/CE, a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.

(30)

Le raccomandazioni di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.

(31)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «legiferare meglio» (18), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(32)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di SQA per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (19).

(34)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla con nuovi elementi non essenziali, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 di tale direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni stabilite all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 3

Standard di qualità ambientale

1.   Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva ai corpi idrici superficiali.

Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B.

2.   In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti nell'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura:

a)

applicano, per il mercurio e i relativi composti, uno SQA di 20 μg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, uno SQA di 10 μg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, uno SQA di 55 μg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;

b)

fissano e applicano, per determinate sostanze, SQA diversi da quelli di cui alla lettera a) per i sedimenti e/o il biota. Questi SQA offrono almeno lo stesso livello di protezione offerto dallo SQA per le acque di cui all'allegato I, parte A;

c)

determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel biota e/o nei sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo; e

d)

notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, le sostanze per le quali gli SQA sono stati fissati conformemente alla lettera b), le motivazioni e le basi per tale approccio, lo SQA alternativo stabilito, compresi i dati e il metodo utilizzati per definire gli SQA alternativi, le categorie di acque superficiali cui si applicherebbero, nonché la frequenza prevista del monitoraggio e il giustificativo di tale frequenza.

La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2000/60/CE un sommario delle notifiche di cui alla precedente lettera d) e alla nota 9 dell'allegato I, parte A.

3.   Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo.

4.   La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed eventualmente propone che gli SQA che figurano nell’allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

5.   L'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva.

Articolo 4

Zone di mescolamento

1.   Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di una o più delle sostanze elencate nell'allegato I, parte A, possono superare nell'ambito di tali zone di mescolamento gli SQA applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

2.   Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE:

a)

gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; e

b)

le misure adottate allo scopo di ridurre in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2000/60/CE o misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE o in discipline preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE.

3.   Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:

a)

limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b)

proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina preventiva, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.

4.   Orientamenti tecnici per l'individuazione delle zone di mescolamento sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 5

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1.   Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

2.   Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2008, 2009 e 2010.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

4.   Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito del riesame delle analisi indicate all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell’analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE.

5.   La Commissione verifica entro il 2018 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall’inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.

6.   Orientamenti tecnici per l'istituzione degli inventari sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 6

Inquinamento transfrontaliero

1.   Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva a seguito del superamento di uno SQA se può dimostrare che:

a)

il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;

b)

a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare lo SQA in questione; e

c)

ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero.

2.   Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Relazione e riesame

1.   Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni.

2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE in merito:

a)

alle conclusioni del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

alle misure adottate per ridurre l'estensione delle zone di mescolamento designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;

c)

all'esito della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva;

d)

alla situazione dell'inquinamento avente origine al di fuori del territorio della Comunità.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte.

Articolo 8

Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE

Nel quadro del riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, quale previsto all'articolo 16, paragrafo 4, di tale direttiva, la Commissione prende in considerazione fra l'altro le sostanze indicate nell'allegato III della presente direttiva per la loro eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. La Commissione riferisce il risultato del suo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 13 gennaio 2011. Se del caso, correda la relazione di opportune proposte, in particolare volte ad individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.

Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2000/60/CE

L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 11

Modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

1.   L’allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è soppresso.

2.   Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE sono soppresse.

Articolo 12

Abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE

1.   Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.

2.   Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15, della direttiva 2000/60/CE anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 13

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 90), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1.

(6)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

(7)  GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29.

(8)  GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

(9)  GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

(10)  GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11.

(11)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(12)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(13)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(14)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

(15)  GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.

(16)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(17)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(18)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(19)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER LE SOSTANZE PRIORITARIE E PER ALCUNI ALTRI INQUINANTI

PARTE A:   STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA)

AA

:

media annua

CMA

:

concentrazione massima ammissibile

Unità di misura

:

[μg/l]


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

N.

Denominazione della sostanza

Numero CAS (1)

SQA-AA (2)

Acque superficiali interne (3)

SQA-AA (2)

Altre acque di superficie

SQA-CMA (4)

Acque superficiali interne (3)

SQA-CMA (4)

Altre acque di superficie

(1)

Alacloro

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Antracene

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazina

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzene

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Difeniletere bromato (5)

32534-81-9

0,0005

0,0002

non applicabile

non applicabile

(6)

Cadmio e composti

(in funzione delle classi di durezza dell’acqua) (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

≤ 0,45 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,45 (classe 2)

0,45 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,6 (classe 3)

0,6 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,9 (classe 4)

0,9 (classe 4)

0,25 (classe 5)

1,5 (classe 5)

1,5 (classe 5)

(6 bis)

Tetracloruro di carbonio (7)

56-23-5

12

12

non applicabile

non applicabile

(7)

Cloro alcani, C10-13

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Clorfenvinfos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Clorpirifos (Clorpirifos etile)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Antiparassitari del ciclodiene:

 

Σ = 0,01

Σ = 0,005

non applicabile

non applicabile

Aldrin (7)

309-00-2

Dieldrin (7)

60-57-1

Endrin (7)

72-20-8

Isodrin (7)

465-73-6

(9 ter)

DDT totale (7)  (8)

non applicabile

0,025

0,025

non applicabile

non applicabile

p,p'-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

non applicabile

non applicabile

(10)

1,2-Dicloroetano

107-06-2

10

10

non applicabile

non applicabile

(11)

Diclorometano

75-09-2

20

20

non applicabile

non applicabile

(12)

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

non applicabile

non applicabile

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluorantene

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Esaclorobenzene

118-74-1

0,01 (9)

0,01 (9)

0,05

0,05

(17)

Esaclorobutadiene

87-68-3

0,1 (9)

0,1 (9)

0,6

0,6

(18)

Esaclorocicloesano

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Piombo e composti

7439-92-1

7,2

7,2

non applicabile

non applicabile

(21)

Mercurio e composti

7439-97-6

0,05 (9)

0,05 (9)

0,07

0,07

(22)

Naftalene

91-20-3

2,4

1,2

non applicabile

non applicabile

(23)

Nichel e composti

7440-02-0

20

20

non applicabile

non applicabile

(24)

Nonilfenolo (4-Nonilfenolo)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Ottilfenolo (1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo)

140-66-9

0,1

0,01

non applicabile

non applicabile

(26)

Pentaclorobenzene

608-93-5

0,007

0,0007

non applicabile

non applicabile

(27)

Pentaclorofenolo

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (10)

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

non applicabile

Benzo(a)pirene

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

Σ = 0,03

Σ = 0,03

non applicabile

non applicabile

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

Benzo(g,h,i)perilene

191-24-2

Σ = 0,002

Σ = 0,002

non applicabile

non applicabile

Indeno(1,2,3-cd)pirene

193-39-5

(29)

Simazina

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

Tetracloroetilene (7)

127-18-4

10

10

non applicabile

non applicabile

(29 ter)

Tricloroetilene (7)

79-01-6

10

10

non applicabile

non applicabile

(30)

Tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Triclorobenzeni

12002-48-1

0,4

0,4

non applicabile

non applicabile

(32)

Triclorometano

67-66-3

2,5

2,5

non applicabile

non applicabile

(33)

Trifluralin

1582-09-8

0,03

0,03

non applicabile

non applicabile

PARTE B:   APPLICAZIONE DEGLI SQA DI CUI ALLA PARTE A

1.   Colonne 4 e 5 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard prescritto.

Il calcolo della media aritmetica, il metodo analitico utilizzato e, quando non sia disponibile alcun metodo analitico appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza, la metodologia per applicare un SQA devono essere conformi alle misure di esecuzione che adottano specifiche tecniche per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla direttiva 2000/60/CE.

2.   Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli CMA-SQA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire il grado di attendibilità e di precisione per determinare la conformità al relativo CMA-SQA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

3.   Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito«metalli»). Per i metalli lo SQA si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente.

Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA, gli Stati membri possono tener conto di questi fattori:

a)

le concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti se impediscono la conformità al valore fissato per lo SQA, e

b)

la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (AA-SQA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

(3)  Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(4)  Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (CMA-SQA). Quando compare la dicitura «non applicabile» riferita agli CMA-SQA, si ritiene che i valori AA-SQA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

(5)  Per il gruppo di sostanze prioritarie «difenileteri bromati» (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per i congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(6)  Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(7)  Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui SQA sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

(8)  Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).

(9)  Se non applicano SQA per il biota, gli Stati membri introdurranno SQA più rigorosi per le acque al fine di ottenere lo stesso livello di protezione rispetto agli SQA per il biota di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE la motivazione e la base del ricorso a tale approccio, gli SQA alternativi per le acque fissati, inclusi i dati e la metodologia utilizzata per ottenere gli SQA alternativi, nonché le categorie di acque superficiali a cui si applicheranno.

(10)  Per il gruppo di sostanze prioritarie «idrocarburi policiclici aromatici» (IPA) (voce n. 28) è applicabile ogni singolo SQA, devono cioè essere rispettati lo SQA per il benzo(a)pirene, lo SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e lo SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.


ALLEGATO II

L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE

Numero

Numero CAS (1)

Numero UE (2)

Denominazione della sostanza prioritaria (3)

Identificata come sostanza pericolosa prioritaria

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alacloro

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Antracene

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazina

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzene

 

(5)

non applicabile

non applicabile

Difeniletere bromato (4)

X (5)

32534-81-9

non applicabile

Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, -47, -99, -100, -153 e -154)

 

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmio e composti

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Cloro alcani, C10-13  (4)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Clorfenvinfos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Clorpirifos (Clorpirifos etile)

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-dicloroetano

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Diclorometano

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluorantene (6)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Esaclorobenzene

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Esaclorobutadiene

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Esaclorocicloesano

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Piombo e composti

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercurio e composti

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalene

 

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nichel e composti

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonilfenolo

X

104-40-5

203-199-4

(4-nonilfenolo)

X

(25)

1806-26-4

217-302-5

Ottilfenolo

 

140-66-9

non applicabile

(4-(1,1′,3,3′-tetrametil-butil)fenolo)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentaclorobenzene

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentaclorofenolo

 

(28)

non applicabile

non applicabile

Idrocarburi policiclici aromatici

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pirene)

X

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluorantene)

X

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perilene)

X

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluorantene)

X

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pirene)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazina

 

(30)

non applicabile

non applicabile

Tributilstagno (composti)

X

36643-28-4

non applicabile

(Tributilstagno-catione)

X

(31)

12002-48-1

234-413-4

Triclorobenzeni

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Triclorometano (cloroformio)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Services.

(2)  Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).

(3)  Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.

(4)  Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(5)  Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).

(6)  Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.»


ALLEGATO III

SOSTANZE SOGGETTE A RIESAME PER L'EVENTUALE CLASSIFICAZIONE COME SOSTANZE PRIORITARIE O SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE

Numero CAS

Numero UE

Nome della sostanza

1066-51-9

AMPA

25057-89-0

246-585-8

Bentazone

80-05-7

 

Bisfenolo-A

115-32-2

204-082-0

Dicofol

60-00-4

200-449-4

EDTA

57-12-5

 

Cianuro libero

1071-83-6

213-997-4

Glifosato

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

81-15-2

201-329-4

Muschio xilene

1763-23-1

 

Acido perfluorottano solfonico (PFOS)

124495-18-7

Chinossifen (5,7-dicloro-4-(p-fluorofenossi)chinolina)

Diossine

PCB


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/98


DIRETTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha istituito un approccio coerente in materia di migrazione e asilo, finalizzato alla creazione di un regime comune in materia di asilo e di una politica per l'immigrazione legale nonché alla lotta contro l'immigrazione clandestina.

(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità.

(3)

Il 4 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato».

(4)

Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita.

(5)

La presente direttiva dovrebbe introdurre un corpus orizzontale di norme, applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in uno Stato membro.

(6)

È opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. In conformità dei principi generali del diritto dell'Unione europea, le decisioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi quindi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare. Quando utilizzano modelli uniformi per le decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento, gli Stati membri dovrebbero rispettare tale principio e osservare pienamente tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva.

(7)

Al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d'origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile.

(8)

Si riconosce che è legittimo che gli Stati membri procedano al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, purché esistano regimi in materia di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement.

(9)

In conformità della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2), il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo.

(10)

Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità della procedura di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere un termine per la partenza volontaria. Si dovrebbe prevedere una proroga del periodo per la partenza volontaria allorché lo si ritenga necessario in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale. Al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri.

(11)

Occorre stabilire garanzie giuridiche minime comuni sulle decisioni connesse al rimpatrio per l'efficace protezione degli interessi delle persone interessate. Si dovrebbe garantire la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti. Gli Stati membri dovrebbero determinare nella legislazione nazionale i casi in cui l'assistenza legale è da ritenersi necessaria.

(12)

È necessario occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ma che non è ancora possibile allontanare. Le condizioni basilari per il loro sostentamento dovrebbero essere definite conformemente alla legislazione nazionale. Affinché possano dimostrare la loro situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi, tali persone dovrebbero essere munite di una conferma scritta della loro situazione. Gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità quanto al modello e al formato della conferma scritta e dovrebbero anche poterla includere nelle decisioni connesse al rimpatrio adottate ai sensi della presente direttiva.

(13)

L’uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Occorre stabilire garanzie minime per l’esecuzione del rimpatrio forzato alla luce della decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (3). Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di diverse possibilità per monitorare il rimpatrio forzato.

(14)

Occorre conferire una dimensione europea agli effetti delle misure nazionali di rimpatrio istituendo un divieto d'ingresso che proibisca l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La durata del divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di un paese terzo interessato sia già stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d'ingresso.

(15)

Dovrebbe spettare agli Stati membri stabilire se la revisione di decisioni connesse al rimpatrio implichi la facoltà, per l'autorità o l'organo preposto alla revisione, di sostituire la propria decisione connessa al rimpatrio a quella precedente.

(16)

Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente.

(17)

I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l'arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni riguardanti i divieti d'ingresso di altri Stati membri. Tale scambio di informazioni dovrebbe svolgersi a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4).

(19)

La cooperazione tra le istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella procedura di rimpatrio nonché lo scambio e la promozione delle migliori prassi dovrebbero accompagnare l'attuazione della presente direttiva e assicurare un valore aggiunto europeo.

(20)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire norme comuni in materia di rimpatrio, allontanamento, uso di misure coercitive, trattenimento e divieti d'ingresso, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

(22)

In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l’«interesse superiore del bambino» dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva. In linea con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva.

(23)

L’applicazione della presente direttiva non pregiudica gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

(24)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(25)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non ne è in alcun modo vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen (5), la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro sei mesi dall’adozione della presente direttiva, se intende recepirla nel suo diritto interno.

(26)

Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6); inoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non ne è in alcun modo vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(27)

Nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7); inoltre, ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non ne è in alcun modo vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(28)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen, costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nel settore contemplato all’articolo 1, punto C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (8), relativa ad alcune modalità per l’applicazione del suddetto accordo.

(29)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9), relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.

(30)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva, nella misura in cui si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso ai sensi del codice frontiere Schengen, costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (10), sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a)

sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b)

sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione.

3.   La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)

«cittadino di un paese terzo» chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato né un beneficiario del diritto comunitario alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen;

2)

«soggiorno irregolare» la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3)

«rimpatrio» il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

nel proprio paese di origine, o

in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

4)

«decisione di rimpatrio» decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

5)

«allontanamento» l'esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro;

6)

«divieto d'ingresso» decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio;

7)

«rischio di fuga» la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga;

8)

«partenza volontaria»: l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio;

9)

«persone vulnerabili»: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di:

a)

accordi bilaterali o multilaterali tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi;

b)

accordi bilaterali o multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

2.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall'acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo.

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite.

4.   Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:

a)

provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell’uso di misure coercitive), all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell'allontanamento), all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d'urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e

b)

rispettano il principio di non-refoulement.

Articolo 5

Non-refoulement, interesse superiore del bambino, vita familiare e condizioni di salute

Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a)

l'interesse superiore del bambino;

b)

la vita familiare;

c)

le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement.

CAPO II

FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE

Articolo 6

Decisione di rimpatrio

1.   Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

4.   In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

5.   Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l'opportunità di astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6.

6.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l'allontanamento e/o il divieto d'ingresso in un'unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale.

Articolo 7

Partenza volontaria

1.   La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

2.   Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.

3.   Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.

4.   Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni.

Articolo 8

Allontanamento

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

2.   Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento.

4.   Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato.

5.   Nell’effettuare l’allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all’allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.

6.   Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati.

Articolo 9

Rinvio dell'allontanamento

1.   Gli Stati membri rinviano l'allontanamento:

a)

qualora violi il principio di non-refoulement, oppure

b)

per la durata della sospensione concessa ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:

a)

delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo;

b)

delle ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell'assenza di identificazione.

3.   Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di un paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 10

Rimpatrio e allontanamento di minori non accompagnati

1.   Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse superiore del bambino.

2.   Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Articolo 11

Divieto d'ingresso

1.   Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso:

a)

qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b)

qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso.

2.   La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3.   Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d'ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

Le vittime della tratta di esseri umani cui è stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (11) non sono soggette a divieto d'ingresso fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, lettera b), e purché il cittadino di un paese terzo in questione non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso.

In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d'ingresso per altri motivi.

4.   Lo Stato membro che preveda di rilasciare un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto da un altro Stato membro consulta preliminarmente lo Stato membro che lo ha disposto e tiene conto degli interessi di quest'ultimo in conformità dell’articolo 25 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (12).

5.   I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (13).

CAPO III

GARANZIE PROCEDURALI

Articolo 12

Forma

1.   Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

Le informazioni sui motivi in fatto possono essere ridotte laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati.

2.   Gli Stati membri provvedono, su richiesta, alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua comprensibile per il cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale.

3.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini di paesi terzi che sono entrati in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato.

In tali casi le decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1 sono adottate per mezzo di un modello uniforme previsto dalla legislazione nazionale.

Gli Stati membri rendono disponibili schede informative generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati che entrano in modo irregolare nel loro territorio.

Articolo 13

Mezzi di ricorso

1.   Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2.   L'autorità o l'organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.

3.   Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un’assistenza linguistica.

4.   Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE.

Articolo 14

Garanzie prima del rimpatrio

1.   Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7 e durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito ai sensi dell'articolo 9:

a)

che sia mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio;

b)

che siano assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie;

c)

che sia garantito l'accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno;

d)

che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili.

2.   Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, o che l’esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa.

CAPO IV

TRATTENIMENTO AI FINI DELL'ALLONTANAMENTO

Articolo 15

Trattenimento

1.   Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:

a)

sussiste un rischio di fuga o

b)

il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.

2.   Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:

a)

prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso,

b)

oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3.   In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria.

4.   Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata.

5.   Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi.

6.   Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:

a)

della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b)

dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Articolo 16

Condizioni di trattenimento

1.   Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.

2.   I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità — su richiesta — di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.

3.   Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

4.   I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.

5.   I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4.

Articolo 17

Trattenimento di minori e famiglie

1.   I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile.

2.   Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

3.   Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all'istruzione.

4.   Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

5.   L'interesse superiore del bambino costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento.

Articolo 18

Situazioni di emergenza

1.   Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2.

2.   All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali.

3.   Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Relazione

La Commissione riferisce ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone eventuali modifiche.

La Commissione presenta la prima relazione entro il 24 dicembre 2013, incentrandola in particolare sull'applicazione dell'articolo 11, dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15 negli Stati membri. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta in particolare l'ulteriore impatto finanziario e amministrativo negli Stati membri.

Articolo 20

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2010. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 dicembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Relazione con la convenzione Schengen

La presente direttiva sostituisce le disposizioni degli articoli 23 e 24 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2008.

(2)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(3)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28.

(4)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(5)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(9)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(10)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(11)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

(12)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(13)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/108


DECISIONE N. 1348/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I rischi che presentano per la salute umana il 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME), il 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE), il diisocianato di metilendifenile (MDI) e il cicloesano sono stati valutati conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione dei rischi effettuata per tutte queste sostanze chimiche ha evidenziato la necessità di limitare i rischi per la salute umana. Tali conclusioni sono state confermate dal comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.

(2)

La raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati (4), e la raccomandazione 2008/98/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, sulle misure per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: piperazina; cicloesano; diisocianato di metilendifenile; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (5), adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93, hanno proposto una strategia di riduzione dei rischi rispettivamente per le sostanze DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano, raccomandando che le misure di restrizione ai sensi della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (6), siano applicate ai preparati contenenti tali sostanze immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

(3)

Allo scopo di proteggere i consumatori è pertanto necessario porre restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso dei preparati contenenti DEGME, DEGBE, MDI o cicloesano per alcune applicazioni specifiche.

(4)

Il DEGME è molto raramente utilizzato nei prodotti destinati ai consumatori come componente delle vernici, degli svernicianti, dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti. La valutazione dei rischi sopra citata ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione cutanea alle vernici e agli svernicianti contenenti DEGME. Il DEGME utilizzato come componente delle vernici e degli svernicianti non dovrebbe pertanto essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. L’uso del DEGME come componente dei detersivi, delle emulsioni autolucidanti e dei sigillanti per pavimenti, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGME utilizzato come componente di tali prodotti dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico. A fini di sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilito un valore limite dello 0,1 % in massa di DEGME in tali preparati.

(5)

Il DEGBE è utilizzato come componente delle vernici e dei detersivi. La valutazione dei rischi sopra citata per il DEGBE ha dimostrato l’esistenza di un rischio per la salute dei consumatori derivante dall’esposizione per inalazione in sede di applicazione a spruzzo di vernici. Un limite derivato di concentrazione sicuro del 3 % per il DEGBE nelle vernici a spruzzo dovrebbe essere previsto onde prevenire i rischi di esposizione per inalazione per i consumatori. L’uso del DEGBE come componente dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol, sebbene non sia stato valutato, può presentare un rischio analogo e pertanto neanche il DEGBE utilizzato come componente di tali detersivi dovrebbe essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa. I generatori di aerosol dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (7).

(6)

Per le vernici diverse da quelle a spruzzo dovrebbe essere prevista l’avvertenza di non utilizzare tali vernici in dispositivi di verniciatura a spruzzo quando contengano DEGBE in una concentrazione pari o superiore al 3 % in massa.

(7)

Al fine di garantire un adeguato smaltimento delle scorte delle vernici a spruzzo e dei detersivi a spruzzo in generatori di aerosol che non soddisfano i limiti di concentrazione per il DEGBE, dovrebbero essere fissate date diverse per l’applicazione della restrizione riguardo alla prima immissione sul mercato e alla vendita finale per il DEGBE contenuto in vernici a spruzzo e in detersivi a spruzzo in generatori di aerosol.

(8)

La valutazione dei rischi per l’MDI ha dimostrato che è necessario limitare i rischi in sede di applicazione da parte dei consumatori dei preparati contenenti MDI, a causa dei timori in merito all’esposizione cutanea e per inalazione. Onde prevenire e limitare tali rischi, l’immissione sul mercato finalizzata alla vendita al pubblico di preparati contenenti MDI dovrebbe essere consentita soltanto a determinate condizioni, quali la fornitura obbligatoria di idonei guanti protettivi e l’apposizione di ulteriori istruzioni sulla confezione. Tali guanti dovrebbero essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (8). Poiché la fornitura di dispositivi di protezione e la stampa di pertinenti istruzioni richiederà specifici sforzi da parte dei produttori, dovrebbe essere previsto un periodo transitorio più lungo.

(9)

La valutazione dei rischi per il cicloesano è stata incentrata sull’esposizione dei consumatori all’atto dell’utilizzo di preparati contenenti cicloesano per la posa di moquette e ha concluso che si rendeva necessaria l’introduzione di misure restrittive onde limitare il rischio per i consumatori nel corso di tali applicazioni. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano dovrebbero pertanto essere immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni più piccole. Le istruzioni armonizzate fornite con il prodotto dovrebbero avvertire i consumatori in relazione all’utilizzo in condizioni di scarsa ventilazione o per la posa di moquette.

(10)

Il nitrato di ammonio, largamente utilizzato in tutta la Comunità come concime, può agire da agente ossidante. In particolare possiede la particolarità di esplodere se miscelato con talune altre sostanze. I concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero pertanto soddisfare determinate prescrizioni in sede di immissione sul mercato affinché ne sia garantita la sicurezza contro i rischi di detonazione accidentale.

(11)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (9) fissa prescrizioni armonizzate, comprese prescrizioni di sicurezza, per i concimi a base di nitrato di ammonio. I concimi conformi a tali prescrizioni possono essere etichettati «concimi CE» e possono circolare liberamente nel mercato interno.

(12)

Per i concimi destinati a essere venduti sul territorio di un unico Stato membro, i fabbricanti possono scegliere di conformarsi solo alle prescrizioni in vigore a livello nazionale. Tali concimi possono pertanto non essere conformi alle prescrizioni di sicurezza fissate a livello comunitario. Al fine di garantire un livello uniforme di sicurezza all’interno della Comunità, tutti i concimi a base di nitrato di ammonio dovrebbero ottemperare pertanto alle stesse prescrizioni in materia di sicurezza.

(13)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 prevede una prova di detonabilità per i concimi a base di nitrato di ammonio contenenti più del 28 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio. Specifica inoltre numerose caratteristiche fisiche e limiti in merito al contenuto di impurità chimiche per tali concimi al fine di ridurre al minimo il rischio di detonazione. I concimi a base di nitrato di ammonio che soddisfano tali requisiti o che contengono meno del 28 % in massa di azoto sono accettati da tutti gli Stati membri come sicuri per gli usi agricoli.

(14)

Tutti i concimi a base di nitrato di ammonio immessi sul mercato all’interno della Comunità dovrebbero pertanto ottemperare alle prescrizioni in materia di sicurezza stabilite dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

(15)

I concimi a base di nitrato di ammonio sono stati impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. I tipi di concimi che possono essere utilizzati a tale scopo hanno un contenuto di azoto minimo del 16 %. L’accesso ai tipi di concimi e ai tipi di preparati che contengono più del 16 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio dovrebbe pertanto essere limitato agli agricoltori e agli utenti professionali. A tal fine, è necessario definire i concetti di «agricoltore» e di «attività agricola», cosicché l’agricoltura e le altre attività professionali simili, quali la manutenzione di parchi, giardini e campi sportivi, possano continuare a beneficiare dell’uso di concimi con un più elevato contenuto di azoto. Gli Stati membri possono, tuttavia, per motivi socio-economici, applicare un limite fino al 20 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per i rispettivi territori.

(16)

Le disposizioni della presente decisione sono adottate in vista della loro incorporazione nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (10) della Commissione, secondo quanto previsto dall’articolo 137, paragrafo 3, di tale regolamento.

(17)

La direttiva 76/769/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(18)

La presente decisione non pregiudica la legislazione comunitaria che stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori quali la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (11), e le direttive particolari basate su di essa, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (12), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (13),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 204 del 9.8.2008, pag. 13.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(4)  GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

(5)  GU L 33 del 7.2.2008, pag. 8.

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(7)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(8)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(9)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(10)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(11)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(12)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(13)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

«53.

2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

CAS n. 111-77-3

EINECS n. 203-906-6

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa.

54.

2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)

CAS n. 112-34-5

EINECS n. 203-961-6

1)

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici a spruzzo o di detersivi a spruzzo in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa.

2)

Le vernici a spruzzo e i detersivi a spruzzo in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immesse sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3)

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull’imballaggio delle vernici contenenti DEGBE diverse dalle vernici a spruzzo in concentrazioni pari o superiori al 3 % in massa immesse sul mercato per la vendita al pubblico deve figurare in maniera visibile, chiara e indelebile entro il 27 dicembre 2010 la seguente dicitura:

“Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo”.

55.

Diisocianato di metilendifenile (MDI)

CAS n. 26447-40-5

EINECS n. 247-714-0

1)

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di preparati in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa per la vendita al pubblico, salvo che l’imballaggio:

a)

contenga guanti protettivi conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1).

b)

rechi in maniera visibile, chiara e indelebile la seguente dicitura, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi:

“—

L’uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto.

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).”

2)

A titolo di deroga, il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli adesivi termofusibili.

56.

Cicloesano

CAS n. 110-82-7

EINECS n. 203-806-2

1)

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa in confezioni superiori a 350 g.

2)

Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.

3)

Fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull’imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 devono figurare in maniera visibile, chiara e indelebile le seguenti diciture:

“—

Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.

Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.”

57.

Nitrato di ammonio

CAS n. 6484-52-2

EINECS n. 229-347-8

1)

Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in preparati contenenti più del 28 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l’impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (2).

2)

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in preparati contenenti il 16 % o più in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:

a)

a utilizzatori a valle e distributori, incluse le persone fisiche o giuridiche che possiedono una licenza o un’autorizzazione in conformità della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (3);

b)

ad agricoltori per l’utilizzo in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.

Ai fini del presente comma:

i)

per “agricoltore” si intende una persona fisica o giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell’articolo 299 del trattato e che esercita un’attività agricola;

ii)

per “attività agricola” si intende la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4);

c)

a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l’orticultura, le colture vegetali in serre, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.

3)

Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1o luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e i preparati immessi sul mercato all’interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.


(1)  GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

(2)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(3)  GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1


24.12.2008   

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DECISIONE N. 1349/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 1719/2006/CE che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013.

(2)

L’articolo 10, paragrafo 2, della decisione n. 1719/2006/CE prescrive che le misure necessarie per l’attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 1 siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(3)

Tale formulazione della decisione n. 1719/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di attribuzione delle sovvenzioni diverse da quelle indicate all’articolo 10, paragrafo 1, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

(4)

Tuttavia, dette decisioni di selezione riguardano principalmente sovvenzioni relative a importi modesti e che non comportano decisioni politiche delicate.

(5)

Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l’amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

(6)

Al fine di permettere un’attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1719/2006/CE senza l’assistenza di un comitato,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1719/2006/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l’attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un’analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l’elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.»

Articolo 2

Entro il 25 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 113.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2008.

(3)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


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DECISIONE N. 1350/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa all’Anno europeo della creatività e dell’innovazione (2009)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’Europa deve rafforzare la sua capacità di creazione e di innovazione per ragioni sociali ed economiche allo scopo di dare una risposta efficace allo sviluppo della società della conoscenza. La capacità di innovazione è strettamente legata alla creatività in quanto dote personale, ma per valorizzarla appieno, deve essere largamente diffusa tra la popolazione. Per la realizzazione di tale obiettivo è necessario attuare una strategia basata sull’apprendimento permanente.

(2)

I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero provvedere in modo sufficiente e a tutti i livelli pertinenti allo sviluppo di competenze chiave a sostegno della creatività e dell’innovazione, al fine di rispondere con soluzioni originali ed innovative negli ambiti personale, professionale e sociale.

(3)

Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che un quadro europeo di riferimento che definisca le nuove competenze di base da acquisire attraverso l’apprendimento permanente rappresenta una componente essenziale della risposta dell’Europa alla globalizzazione e alla transizione verso un’economia basata sulla conoscenza ed ha sottolineato, inoltre, che le risorse umane sono il principale atout dell’Europa.

(4)

La comunicazione della Commissione del 21 novembre 2001 dal titolo «Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente» e la successiva risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente (4) hanno individuato nell’offerta di «nuove competenze di base» una priorità ed hanno insistito sul fatto che l’apprendimento permanente deve iniziare nell’età prescolare e continuare oltre quella della pensione.

(5)

La raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (5), ha individuato varie competenze fondamentali, in particolare, la «competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia», la capacità di «imparare a imparare», la «competenza digitale», lo «spirito di iniziativa e l’imprenditorialità», la «consapevolezza e l’espressione culturale» e le «competenze sociali e civiche».

(6)

Il Consiglio europeo di Bruxelles nella sua riunione dell’8 e 9 marzo 2007 ha ricordato che l’istruzione e la formazione sono i presupposti di un buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione-ricerca-innovazione) e che svolgono un ruolo determinante nel dare impulso alla crescita e all’occupazione. Esso ha sollecitato che si presti particolare attenzione allo sviluppo del potenziale delle piccole e medie imprese, comprese quelle dei settori culturali e creativi, dato il loro ruolo di motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e dell’innovazione.

(7)

La proclamazione di un Anno europeo della creatività e dell’innovazione è un mezzo efficace per poter rispondere alle sfide che si presentano all’Europa, sensibilizzando l’opinione pubblica, diffondendo informazioni sulle buone prassi, stimolando la ricerca e favorendo il dibattito sul piano politico. La creazione di un contesto atto a favorire la realizzazione simultanea di tali obiettivi su scala europea, nazionale, regionale e locale consente di conseguire sinergie e massa critica maggiori di quelle che si otterrebbero con sforzi eterogenei su piani diversi.

(8)

Dato che l’azione a favore della creatività e della capacità d’innovazione grazie all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita rientra tra gli obiettivi dei programmi comunitari esistenti, le attività dell’Anno in oggetto possono essere realizzate sulla base di tali programmi, nel quadro esistente, previsto per la fissazione delle priorità di finanziamento su base annuale o pluriennale; programmi e politiche attuate in altri campi, come quelle di cultura, comunicazione, impresa, coesione, sviluppo rurale, ricerca e società dell’informazione, contribuiscono parimenti a promuovere la creatività e la capacità di innovazione e possono sostenere l’iniziativa nel contesto dei loro rispettivi quadri giuridici.

(9)

Poiché lo scopo della presente decisione, vale a dire sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere la creatività attraverso l’apprendimento permanente in quanto motore dell’innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali, nonché del benessere di tutti gli individui nella società, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

L’anno 2009 è proclamato «Anno europeo della creatività e dell’innovazione» (in seguito denominato «l’Anno»).

Articolo 2

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale dell’Anno è di sostenere gli sforzi degli Stati membri per promuovere la creatività attraverso l’apprendimento permanente in quanto motore dell’innovazione e fattore chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, imprenditoriali e sociali, nonché del benessere di tutti gli individui nella società.

2.   L’obiettivo specifico dell’Anno consiste nel mettere in evidenza, tra l’altro, i seguenti fattori che possono contribuire a stimolare la creatività e la capacità d’innovazione:

a)

creare un ambiente propizio all’innovazione e all’adattabilità in un mondo in rapida evoluzione; è opportuno tener conto di tutte le forme d’innovazione, compresa l’innovazione sul piano sociale e imprenditoriale;

b)

sottolineare l’apertura alla diversità culturale quale mezzo per favorire la comunicazione interculturale e promuovere legami più stretti tra le arti, così come con le scuole e le università;

c)

stimolare la sensibilità estetica, lo sviluppo emozionale, il pensiero creativo e l’intuizione in tutti i bambini fin dalla tenera età, anche nelle attività prescolastiche;

d)

sensibilizzare all’importanza della creatività, dell’innovazione e dello spirito imprenditoriale sia per lo sviluppo personale che per la crescita economica e l’occupazione, e favorire una mentalità imprenditoriale, in particolare fra i giovani, attraverso la cooperazione con il mondo dell’impresa;

e)

promuovere nel campo della matematica, delle scienze e delle tecnologie l’insegnamento di competenze sia di base che avanzate favorevoli all’innovazione tecnologica;

f)

sollecitare l’apertura al cambiamento, alla creatività e alla capacità di risoluzione dei problemi in quanto competenze favorevoli all’innovazione e applicabili ai più disparati contesti professionali e sociali;

g)

aprire ulteriormente l’accesso a varie forme di espressione creativa sia lungo l’intero percorso scolastico, sia attraverso attività non formali e informali destinate ai giovani;

h)

sensibilizzare il pubblico, sia all’interno che all’esterno del mercato del lavoro, sull’importanza della creatività, della conoscenza e della flessibilità ai fini di un’esistenza prospera ed appagante in un’epoca segnata da rapidi progressi tecnologici e da una sostenuta integrazione globale, nonché offrire alle persone i mezzi per migliorare le loro prospettive di carriera in tutti i settori in cui la creatività e la capacità di innovazione svolgono un ruolo importante;

i)

promuovere il design quale attività creativa che contribuisce significativamente all’innovazione, nonché le capacità di gestione dell’innovazione e della progettazione, ivi comprese nozioni di base in materia di protezione della proprietà intellettuale;

j)

sviluppare la creatività e la capacità di innovazione nelle organizzazioni private e pubbliche attraverso la formazione, e incoraggiarle a utilizzare al meglio le capacità creative sia dei lavoratori sia dei clienti.

Articolo 3

Contenuto delle misure

Le misure da adottare per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello europeo, nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell’Anno:

a)

conferenze, eventi ed iniziative volti a promuovere il dibattito e a sensibilizzare all’importanza della creatività e della capacità di innovazione;

b)

campagne d’informazione e di promozione per diffondere i messaggi chiave;

c)

definizione di esempi di buone pratiche e diffusione di informazioni sull’azione a favore della creatività e della capacità di innovazione;

d)

realizzazione di indagini e studi su scala comunitaria o nazionale.

Oltre alle attività cofinanziate dalla Comunità conformemente all’articolo 6, la Commissione o gli Stati membri possono identificare altre attività utili a conseguire gli obiettivi prefissati per l’Anno in oggetto e autorizzare l’utilizzo della sua denominazione per promuovere tali attività nella misura in cui queste concorrono alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 4

Coordinamento a livello nazionale

Ogni Stato membro nomina un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all’Anno. Il coordinatore garantisce il coordinamento a livello nazionale delle attività legate all’Anno.

Articolo 5

Coordinamento a livello europeo

La Commissione convoca le riunioni dei coordinatori nazionali al fine di coordinare a livello europeo la realizzazione delle attività nel quadro dell’Anno, nonché scambiare informazioni sull’attuazione delle stesse a livello nazionale.

Articolo 6

Finanziamento

Il cofinanziamento a livello europeo delle attività contemplate da tale iniziativa è conforme alle priorità e alle norme applicabili, su base annuale o pluriennale, ai programmi esistenti, in particolare nel campo dell’istruzione e della formazione. Se del caso, programmi e politiche in altri ambiti, quali la cultura, la comunicazione, l’impresa, la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la società dell’informazione, possono sostenere l’Anno.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 257 del 9.10.2008, pag. 46.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2008.

(4)  GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(5)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.


24.12.2008   

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DECISIONE N. 1351/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 153,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'uso di Internet e di altre tecnologie di comunicazione come i telefoni cellulari continua ad aumentare considerevolmente nell'Unione europea ed offre a tutti i cittadini, tra l'altro, grandi opportunità di partecipazione, interazione e creatività. Tuttavia, i rischi per i bambini e l’abuso di tali tecnologie permangono e i cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti della società continuano a dare origine a nuovi rischi e nuovi tipi di abusi. Occorre che a livello dell'Unione europea siano adottate misure per proteggere l'integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che potrebbe essere compromessa dall'accesso a contenuti inadeguati. Inoltre, per incoraggiare i cittadini a sfruttare le possibilità offerte da Internet e da altre tecnologie di comunicazione e beneficiare dei vantaggi che offrono sono necessari provvedimenti per promuoverne un utilizzo più sicuro.

(2)

La comunicazione della Commissione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» [COM(2005)0229], che sviluppa la strategia di Lisbona, cerca di creare una coerenza tra le politiche della Commissione per la società dell’informazione e per i mezzi di comunicazione in modo da rafforzare il notevole contributo offerto dalle tecnologie d’informazione e comunicazione all’efficienza delle economie degli Stati membri. Uno dei suoi obiettivi è la creazione di uno Spazio unico europeo dell’informazione che offra comunicazioni in barda larga a costi accessibili e sicure, contenuti di qualità e diversificati e servizi digitali.

(3)

Il quadro legislativo comunitario inteso ad affrontare le sfide poste dai contenuti digitali nella società dell’informazione contiene disposizioni sulla protezione dei minori (3), sulla tutela della vita privata (4) e sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi (5). La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (6), stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono osservare per definire i reati e le sanzioni appropriate. Basandosi sulla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (7), la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea (8), definisce orientamenti per l’elaborazione di un’autoregolamentazione su scala nazionale e ne estende l'ambito di applicazione per includervi l’alfabetizzazione mediatica, la collaborazione e lo scambio di esperienze e delle migliori prassi tra organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione e misure per combattere la discriminazione in tutti i mezzi di comunicazione.

(4)

Occorre portare avanti gli interventi sia nel campo dei contenuti potenzialmente dannosi per i bambini, in particolare il materiale pornografico, sia nel campo dei contenuti illeciti, con particolare attenzione alla pedopornografia. Allo stesso modo continuano ad essere necessari interventi per evitare che i bambini divengano vittime di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni fisici e psicologici e siano indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per altri. Occorre in particolare cercare possibili soluzioni per impedire agli adulti di proporre, attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione, incontri a bambini con l'intenzione di commettere abusi o altri reati sessuali. Allo stesso tempo si dovrebbe rivolgere particolare attenzione ai sistemi di sostegno reciproco.

(5)

Gli interventi dovrebbero inoltre mirare a evitare che i bambini siano vittime di minacce, molestie e umiliazioni tramite Internet e/o le tecnologie digitali interattive, compresi i telefoni cellulari.

(6)

La decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (9) (il Piano d’azione per l’uso sicuro di Internet 1998-2004) e la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (10) (il Piano d’azione per l’uso più sicuro di Internet 2005-2008) hanno permesso di disporre di un finanziamento comunitario che ha contribuito con successo ad incoraggiare una serie di iniziative a valore aggiunto europeo, come dimostrano le valutazioni dei programmi presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni [COM(2001)0690, COM(2003)0653 e COM(2006)0663].

(7)

Oltre ai risultati delle valutazioni dei programmi precedenti, una serie di indagini di Eurobarometro e una consultazione pubblica hanno chiaramente individuato la necessità di portare avanti le attività di segnalazione dei contenuti illeciti e di sensibilizzazione negli Stati membri.

(8)

Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe essere volto anche ad elaborare pacchetti educativi destinati ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori.

(9)

L’evoluzione delle tecnologie e i cambiamenti nel modo di usare Internet e le altre tecnologie di comunicazione da parte di adulti e bambini, oltre ai mutamenti dei comportamenti della società, stanno creando nuovi rischi per i bambini. Per capire meglio tali mutamenti è necessario arricchire la base di conoscenze che permetterà di definire azioni efficaci. Occorre adottare una combinazione di misure e azioni secondo un approccio multiforme e complementare: ad esempio occorre adottare misure per promuovere un utilizzo sicuro e responsabile di Internet, sviluppare ulteriormente le tecnologie di supporto, promuovere le migliori prassi per la creazione di codici di condotta contenenti le regole di comportamento che godono di un ampio consenso e sviluppare la collaborazione con le imprese sugli obiettivi concordati di tali codici.

(10)

Il programma dovrebbe inoltre sostenere misure volte ad incoraggiare i contenuti positivi per i bambini.

(11)

L'evoluzione del panorama dei mezzi di comunicazione, che deriva dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei mezzi di comunicazione, rende necessario insegnare ai bambini ed anche ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori a utilizzare i servizi d'informazione in linea in modo sicuro ed efficace.

(12)

Occorre prendere iniziative per proteggere i bambini grazie allo sviluppo, ad esempio, di sistemi efficaci di verifica dell'età e di sistemi volontari di marchi di certificazione.

(13)

La collaborazione internazionale è fondamentale, trattandosi di un problema globale. I contenuti illeciti possono essere prodotti in un paese, ospitati in un altro, ma essere accessibili e scaricabili in tutto il mondo. La collaborazione internazionale, che è stata promossa dalle strutture comunitarie di messa in rete, dovrebbe essere rafforzata per proteggere meglio i bambini dai rischi transfrontalieri che coinvolgono paesi terzi. A tal fine potrebbe essere reciprocamente vantaggioso lo scambio di migliori prassi tra le organizzazioni europee e le organizzazioni di altre parti del mondo.

(14)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, che sancisce l'obbligo degli Stati firmatari di adottare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire ogni forma di sfruttamento dei bambini nonché di adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro genere necessari per dare attuazione ai diritti riconosciuti da tale convenzione, se del caso nell'ambito della cooperazione internazionale.

(15)

Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare in virtù delle competenze di esecuzione che le sono conferite dalla presente decisione sono sostanzialmente misure di gestione relative all’attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11). Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della medesima decisione.

(16)

La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.

(17)

La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l’attuazione del programma che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (12).

(18)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche affrontate e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti europei dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nell'articolo 3, paragrafo 1, e negli articoli 7, 8 e 24,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1.   La presente decisione stabilisce un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Il programma è intitolato «Internet più sicuro» («il programma»).

2.   Si perseguono le seguenti linee di azione:

a)

sensibilizzazione del pubblico;

b)

lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;

c)

promozione di un ambiente in linea più sicuro;

d)

creazione di una base di conoscenze.

Le attività da svolgere nell’ambito di tali linee di azione sono descritte nell’allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell’allegato III.

3.   Ai fini della presente decisione per «bambini« si intendono le persone di età inferiore ai diciotto anni, a meno che la pertinente legislazione nazionale non conferisca alle persone, a certe condizioni, piena capacità giuridica prima di tale età.

Articolo 2

Partecipazione

1.   La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti:

a)

negli Stati membri;

b)

nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condizioni stabilite nell’accordo SEE;

c)

in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

d)

in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;

e)

in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma.

2.   Il programma è inoltre aperto ad organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), alle condizioni stabilite nell’allegato III.

Articolo 3

Competenze della Commissione

1.   La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma.

2.   La Commissione elabora programmi di lavoro annuali sulla base della presente decisione.

3.   Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e azioni della Comunità.

4.   Secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

a)

adozione e modifica dei programmi di lavoro annuali, compresa la determinazione dei settori prioritari di cooperazione internazionale;

b)

valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500 000 EUR;

c)

attuazione di misure di valutazione del programma.

5.   La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 4 dei progressi realizzati nell’attuazione del programma. In particolare, la Commissione informa immediatamente tale comitato riguardo a tutte le decisioni di selezione adottate su materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 4

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 5

Sorveglianza e valutazione

1.   Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2.   La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti avviati nell’ambito del programma.

3.   La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il loro impatto per stabilire se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti.

4.   Entro il 24 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull’attuazione delle linee di azione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

5.   Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è fissata a 55 000 000 EUR.

3.   Gli stanziamenti annui per il periodo dal 2009 al 2013 sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

4.   Nell’allegato II figura una ripartizione indicativa delle spese.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addi 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 61.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2008.

(3)  Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

(4)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(5)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(6)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(7)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

(9)  GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

(10)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(12)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

AZIONI

Introduzione

L’obiettivo del programma è promuovere un uso più sicuro di Internet e delle altre tecnologie della comunicazione («tecnologie in linea»), educare sotto questo aspetto gli utenti, in particolare i bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Per conseguire tale obiettivo il programma si incentrerà sull’assistenza pratica all’utente finale, in particolare ai bambini, ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori, incoraggiando i partenariati multilaterali.

L’obiettivo generale del programma è promuovere un uso più sicuro delle tecnologie in linea, in particolare da parte dei bambini, promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro in linea, ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi in linea (compresi la manipolazione psicologica dei bambini finalizzata ad abusi sessuali e il «grooming», vale a dire il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l’intento di abusarne sessualmente, le molestie per via elettronica e i documenti elettronici che mostrano aggressioni fisiche e/o psicologiche) e garantire la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei rischi in linea e delle precauzioni da prendere, nonché sviluppare strumenti pedagogici sulla base delle migliori prassi.

Per garantire la coerenza di approccio ai rischi nei casi in cui sia possibile accedere ai contenuti e ai servizi ed utilizzarli sia in linea che fuori linea, come nel caso dei videogiochi, il programma può affrontare entrambi questi tipi di uso e di accesso.

Il programma sarà attuato seguendo le quattro linee di azione generali seguenti:

1)   Sensibilizzazione del pubblico

Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei bambini, dei genitori, degli assistenti, degli insegnanti e degli educatori sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. Esse riguarderanno anche le opportunità e i rischi connessi ai servizi che utilizzano nuove piattaforme di distribuzione, come i servizi audiovisivi che utilizzano le reti della telefonia mobile. All’occorrenza, si dovranno rendere disponibili pacchetti di informazione in più versioni linguistiche. Le principali azioni generali previste sono indicate di seguito.

1.

Sensibilizzare il pubblico e diffondere le informazioni sull’uso più sicuro delle tecnologie in linea.

Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini in maniera coordinata in tutta l’Unione europea trasmettendo un messaggio positivo sulle opportunità di un più ampio e intenso uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e fornendo nel contempo un’informazione adeguata sui rischi e sui modi di affrontarli. Saranno incoraggiate iniziative per consentire ai bambini di fare un uso responsabile delle tecnologie in linea, in particolare mediante programmi di alfabetizzazione o educazione mediatica. Le attività incentiveranno metodi — efficaci sotto il profilo dei costi — di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti, ad esempio attraverso la cooperazione con i mezzi di comunicazione di massa, la distribuzione in linea di contenuti creati dagli utenti e il sistema scolastico. I metodi di distribuzione e presentazione dei messaggi saranno adeguati ai vari gruppi di destinatari (bambini di diverse fasce d’età e loro genitori, assistenti, insegnanti e educatori).

2.

Creare punti di contatto ai quali i genitori e i bambini potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza, comprese consulenze su come contrastare il grooming e il bullismo in linea.

Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza.

3.

Incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti.

Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine.

4.

Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione transfrontaliera nell’Unione europea.

Saranno realizzate azioni per garantire una collaborazione transfrontaliera efficace nell’Unione europea e lo scambio efficace di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze ed informazioni.

5.

Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione a livello internazionale.

Scopo delle azioni sarà quello di promuovere la collaborazione e lo scambio di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze e informazioni a livello internazionale per incoraggiare approcci e metodi di lavoro comuni e migliorare e rafforzare l’efficienza, l’efficacia sotto il profilo dei costi e la portata delle iniziative mondiali.

2)   Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea

Le attività saranno volte a ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e ad affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sul grooming e sul bullismo in linea. Le principali azioni generali previste sono indicate di seguito.

1.

Creare punti di contatto e linee di assistenza telefonica diretta cui il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e promuovere l’esistenza di tali servizi.

Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con gli altri attori che operano a livello nazionale (in particolare con le unità di polizia specializzate nella lotta alla cibercriminalità) e a cooperare a livello dell’Unione europea per affrontare tematiche transfrontaliere e per lo scambio di migliori prassi. Tali punti di contatto forniranno inoltre al pubblico le informazioni necessarie sulle modalità per segnalare i contenuti illeciti e per valutare il contenuto di servizi di informazione in linea che potrebbero danneggiare l’integrità fisica, mentale o morale dei bambini.

2.

Contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare il grooming e il bullismo. Le azioni sono destinate a contrastare il grooming ed il bullismo in linea.

Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a questi temi e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati.

3.

Stimolare l’applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea e informare l’utente finale delle possibili modalità di applicazione di questa tecnologia.

Le attività sono intese ad incoraggiare la progettazione, lo sviluppo o l’adattamento e/o la promozione di strumenti tecnologici efficaci, in particolare quelli messi a disposizione gratuitamente, agevolmente utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e a lottare contro i comportamenti dannosi in linea. Le attività sono intese altresì a incoraggiare la promozione, da parte degli operatori dei servizi, di un utilizzo sicuro e responsabile dei collegamenti per proteggere i bambini contro le attività illecite e dannose. Gli interessati saranno informati della disponibilità di detti strumenti tecnologici e delle modalità di uso corretto. Fra l’altro si potrebbero esaminare le seguenti misure:

a)

adozione di un marchio di qualità per i fornitori dei servizi, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

b)

utilizzo da parte degli utenti finali di filtri che impediscano che l’informazione potenzialmente lesiva dell’integrità fisica, mentale o morale dei bambini affluisca attraverso le tecnologie in linea;

c)

sostegno e promozione di misure per incoraggiare i contenuti positivi per i bambini;

d)

impegno a studiare l’efficacia degli strumenti messi a punto in cooperazione con l’industria di Internet per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici.

4.

Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello nazionale e dell’Unione europea.

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare il coordinamento tra i soggetti interessati attivi nella lotta contro la distribuzione di contenuti illeciti e contro i comportamenti dannosi in linea e di incoraggiare la partecipazione e l’impegno di questi soggetti. In particolare, tali attività incoraggeranno lo scambio di esperienze a livello internazionale e la condivisione di possibili soluzioni tra governi, autorità di contrasto, linee di assistenza telefonica diretta, istituti bancari, finanziari e di emissione di carte di credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni di tutela dei minori e l’industria di Internet.

5.

Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale.

Lo scopo delle attività sarà di migliorare la collaborazione con i paesi terzi, di armonizzare le modalità di lotta alla diffusione di contenuti illeciti e comportamenti dannosi in linea a livello internazionale e di incoraggiare lo sviluppo dei collegamenti di coordinamento tra le banche dati degli Stati membri relative agli abusi sui minori nonché lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro. In particolare le attività saranno volte a creare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, la polizia e i punti di contatto. Saranno prese iniziative per costituire una banca dati dell’Unione europea comune che raccolga le informazioni sugli abusi commessi sui minori e per garantirne il collegamento con Europol.

6.

Ricorrere ai registri dei nomi di dominio qualora non siano ancora registrati e rafforzare la cooperazione esistente.

Tenuto conto della legislazione nazionale, lo scopo delle attività sarà di integrare le azioni esistenti migliorando la cooperazione con i registri dei nomi di dominio negli Stati membri e incoraggiando relazioni positive con i registri all’esterno dell’Unione europea, onde consentire la tempestiva individuazione di contenuti potenzialmente illeciti e ridurre al minimo la longevità dei siti Internet conosciuti per offrire contenuti che si riferiscono ad abusi sessuali sui minori.

3)   Promozione di un ambiente in linea più sicuro

Le attività sono intese a favorire la collaborazione tra soggetti interessati al fine di promuovere un ambiente in linea più sicuro e proteggere i bambini dai contenuti potenzialmente dannosi. Le principali azioni generali previste sono:

1.

Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati.

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare la collaborazione, di armonizzare le modalità di creazione di un ambiente in linea più sicuro per i bambini e di permettere lo scambio di migliori prassi e dei metodi di lavoro. Si tratterà di mettere a disposizione dei soggetti interessati una piattaforma aperta di discussione delle problematiche connesse alla promozione di un ambiente in linea più sicuro e alle modalità di protezione dei bambini dai contenuti potenzialmente dannosi diffusi su diverse piattaforme.

2.

Incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione e coregolamentazione adeguati. Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l’attuazione di iniziative di autoregolamentazione e di coregolamentazione e a incitare i soggetti interessati a tener conto della sicurezza dei bambini nella concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi.

3.

Incoraggiare e assistere i fornitori per lo sviluppo di un marchio.

Le azioni sono volte ad incoraggiare e assistere i fornitori di servizi Internet nella messa a punto, come strumento di autoregolamentazione, di un marchio «sicuro per i bambini» da inserire sulle pagine web. Dette iniziative possono includere tra l’altro lo studio della possibilità di creare un sistema di simboli descrittivi comuni o di messaggi d’allarme che indichino la categoria d’età e/o gli aspetti del contenuto che hanno portato a una determinata raccomandazione relativa all’età, che consentirebbero agli utenti di essere più consapevoli dei contenuti in linea potenzialmente nocivi.

4.

Stimolare il coinvolgimento dei bambini nella creazione di un ambiente in linea più sicuro.

Le azioni avranno l’obiettivo di coinvolgere i bambini, garantendo un’equa partecipazione di maschi e femmine, allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell’uso delle tecnologie in linea e, con il supporto di specialisti, di migliorare la sicurezza dell’ambiente in linea per i bambini. Tale coinvolgimento sarà assicurato regolarmente nel quadro di attività quali il Forum europeo sui diritti del bambino, il Forum per un Internet più sicuro e altri.

5.

Disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea.

Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni, in particolare per i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori, sul funzionamento e sull’efficacia degli strumenti, quali i sistemi di filtraggio, di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare regolarmente tutti gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli in modo efficace, didattico e semplice a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme.

6.

Garantire la compatibilità tra l’approccio nell’Unione europea e quello internazionale.

Le attività sono destinate a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello dell’Unione europea ed internazionale.

4)   Creazione di una base di conoscenze

Le attività si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente gli usi esistenti ed emergenti nell’ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni adeguate destinate a garantire la sicurezza dell’ambiente in linea per tutti gli utenti. I contenuti di tale base di conoscenze dovranno essere condivisi con i soggetti interessati e divulgati in tutti gli Stati membri. Le principali azioni generali previste sono le seguenti.

1.

Incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti.

Le azioni avranno l’obiettivo di riunire gli scienziati e gli esperti nel campo della sicurezza in linea dei bambini a livello dell’Unione europea, di stimolare la collaborazione e il coordinamento internazionali e di compiere analisi aggiornate sulle ricerche esistenti ed emergenti.

2.

Fornire informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini.

Saranno avviate azioni per generare informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini e sul modo in cui gli stessi bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori gestiscono le opportunità e i rischi. Le azioni comprenderanno aspetti quantitativi e qualitativi; mireranno anche a conoscere meglio le strategie attuate dai bambini per gestire questi rischi in linea, in modo da poterne valutare l’efficacia.

3.

Analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri.

Saranno avviate azioni per analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri onde consentire alle autorità di contrasto e alle autorità competenti degli Stati membri di ridurre la duplicazione degli sforzi in corso e massimizzare l’uso delle risorse attuali e future.

4.

Promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei bambini in linea.

Saranno promosse azioni comprendenti un approccio di genere per analizzare gli aspetti tecnici, psicologici e sociologici relativi alle modalità con cui i bambini diventano vittime nell’ambiente in linea, attraverso pratiche come il bullismo in linea, il grooming, il materiale pedopornografico in linea e nuove forme di comportamento che rischiano di nuocere ai bambini.

5.

Promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l’uso delle tecnologie in linea.

Le azioni potranno riguardare studi e prove relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, ai regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi, all’efficacia di diverse soluzioni tecniche e non tecniche e infine ad altre questioni pertinenti.

6.

Migliorare la conoscenza degli effetti sui bambini dell’uso di tecnologie esistenti ed emergenti.

Le azioni, comprendenti un approccio di genere, permetteranno di capire meglio gli effetti psicologici, comportamentali e sociologici delle tecnologie in linea sui bambini, che vanno dagli effetti dell’esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come il grooming e il bullismo in linea, presenti su diverse piattaforme, dai computer e i telefoni cellulari alle console di gioco ed altre tecnologie emergenti.


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

(1)

Sensibilizzazione del pubblico

48 %

(2)

Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea

34 %

(3)

Promozione di un ambiente in linea più sicuro

10 %

(4)

Creazione di una base di conoscenze

8 %


ALLEGATO III

METODI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

(1)   La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell’allegato I.

(2)   Il programma sarà attuato per mezzo di azioni che comprendono:

A.   Azioni a compartecipazione finanziaria

1.

Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori prassi; progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori prassi o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.

2.

Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che un'azione a livello europeo e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze.

3.

Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sull'uso delle tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano per i bambini e sugli effetti di pratiche dannose sui bambini, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui bambini connessi all’uso delle tecnologie in linea, nonché indagini sui rischi emergenti connessi ai mutamenti nei comportamenti o agli sviluppi tecnologici ecc.

4.

Progetti relativi alla diffusione di tecnologie.

B.   Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento contribuiranno all’attuazione del programma o alla preparazione delle attività future.

1.

Valutazione comparativa e sondaggi d’opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull’uso più sicuro delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.

2.

Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l’uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie in linea.

3.

Studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste.

4.

Scambio di informazioni attraverso conferenze, seminari, laboratori o altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione.

5.

Attività di diffusione, informazione e comunicazione.

(3)   A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi possono partecipare ad azioni a compartecipazione finanziaria, con o senza cofinanziamento comunitario, alle seguenti condizioni:

a)

l’azione deve costituire una priorità ai fini della collaborazione internazionale quale definita dai programmi di lavoro annuali. Le priorità possono essere definite per settore tematico di attività, in base a criteri geografici o con entrambe queste modalità;

b)

i programmi di lavoro annuali possono definire ulteriori criteri e condizioni che le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento comunitario.


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/128


DECISIONE N. 1352/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che modifica la decisione n. 1855/2006/CE che istituisce il programma «Cultura» (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il programma «Cultura» per il periodo 2007-2013.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione n. 1855/2006/CE prescrive che le misure necessarie per l’attuazione del programma diverse da quelle indicate al paragrafo 2 siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, di detta decisione, vale a dire secondo la procedura consultiva definita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3).

(3)

Tale formulazione della decisione n. 1855/2006/CE comporta in particolare che le decisioni di selezione diverse da quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 2, di detta decisione siano oggetto della procedura consultiva e del diritto di controllo del Parlamento europeo.

(4)

Tuttavia, dette decisioni di selezione riguardano principalmente progetti di durata limitata, caratterizzati da un ciclo di vita incompatibile con lunghe procedure decisionali, e non comportano decisioni politiche delicate.

(5)

Tali modalità procedurali aggiungono un periodo di due o tre mesi alla procedura di concessione delle sovvenzioni ai candidati. Esse provocano numerosi ritardi a danno dei beneficiari e comportano altresì un onere sproporzionato per l’amministrazione del programma, senza generare alcun valore aggiunto considerata la natura delle sovvenzioni accordate.

(6)

Al fine di permettere un’attuazione più rapida e più efficace delle decisioni di selezione, è necessario sostituire la procedura consultiva con un obbligo per la Commissione di informare il Parlamento europeo e gli Stati membri senza indugio su qualsiasi misura adottata per attuare la decisione n. 1855/2006/CE senza l’assistenza di un comitato,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1855/2006/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l’attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un’analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l’elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Entro il 25 giugno 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2008.

(2)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/130


DECISIONE 2008/976/GAI DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa alla Rete giudiziaria europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con l’azione comune 98/428/GAI (2), il Consiglio ha istituito la Rete giudiziaria europea, che ha dimostrato la propria utilità nell’agevolare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

(2)

Conformemente all’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (3), l’assistenza giudiziaria si svolge attraverso contatti diretti tra le competenti autorità giudiziarie. Tale decentralizzazione dell’assistenza giudiziaria reciproca è ormai ampiamente attuata.

(3)

Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali è in corso di progressiva attuazione. Esso non solo conferma il principio dei contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti, ma accelera anche le procedure e le rende interamente giudiziarie.

(4)

L’impatto di queste modifiche della cooperazione giudiziaria si è ulteriormente accresciuto con l’allargamento dell’Unione europea nel 2004 e nel 2007. A causa di tale evoluzione la Rete giudiziaria europea è ancor più necessaria che all’epoca della sua istituzione e dovrebbe essere pertanto potenziata.

(5)

Con la decisione 2002/187/GAI (4), il Consiglio ha istituito l’Eurojust per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. La decisione 2002/187/GAI prevede che l’Eurojust debba intrattenere con la Rete giudiziaria europea rapporti privilegiati basati sulla concertazione e sulla complementarietà.

(6)

Cinque anni di coesistenza dell’Eurojust e della Rete giudiziaria europea hanno dimostrato sia la necessità di mantenere le due strutture sia il bisogno di chiarirne i rapporti.

(7)

Nella presente decisione nulla dovrebbe essere interpretato in modo tale da incidere sull’indipendenza di cui godono i punti di contatto ai sensi della legislazione nazionale.

(8)

Occorre rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea e rendere a tal fine possibile che i punti di contatto della Rete giudiziaria europea e dell’Eurojust comunichino direttamente e con maggior efficacia, ogniqualvolta necessario, attraverso una connessione di telecomunicazioni protetta.

(9)

L’azione comune 98/428/GAI dovrebbe quindi essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

DECIDE:

Articolo1

Istituzione

La rete di punti di contatto giudiziari, in prosieguo denominata «Rete giudiziaria europea», istituita tra gli Stati membri in applicazione dell’azione comune 98/428/GAI, continua a operare conformemente al disposto della presente decisione.

Articolo 2

Composizione

1.   La Rete giudiziaria europea è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell’ambito della cooperazione internazionale.

2.   Vengono istituiti uno o più punti di contatto per ciascuno Stato membro in funzione delle sue norme interne e della ripartizione interna delle competenze, facendo in modo di comprendere effettivamente l’intero territorio nazionale.

3.   Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la Rete giudiziaria europea.

4.   Ciascuno Stato membro designa un corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea.

5.   Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell’Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri.

6.   I magistrati di collegamento di cui all’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea (5), qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall’articolo 4 della presente decisione ai punti di contatto, sono associati alla Rete giudiziaria europea e alla rete protetta di telecomunicazioni, conformemente all’articolo 9 della presente decisione, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo.

7.   La Commissione designa un punto di contatto per i settori di sua competenza.

8.   La Rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della Rete.

Articolo 3

Modalità di funzionamento della Rete

La Rete giudiziaria europea opera in particolare nei tre modi seguenti:

a)

facilita l’istituzione di adeguati contatti tra i punti di contatto dei vari Stati membri per assolvere i compiti di cui all’articolo 4;

b)

organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6;

c)

fornisce costantemente alcune informazioni di base aggiornate in permanenza, in particolare attraverso un’adeguata rete di telecomunicazioni, secondo le modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 4

Funzioni dei punti di contatto

1.   I punti di contatto sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto nelle azioni contro le forme di criminalità grave. Essi sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre autorità competenti del loro Stato membro, nonché dei punti di contatto e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti degli altri Stati membri, per consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.

Ove necessario e in base ad un accordo tra le amministrazioni interessate, essi possono spostarsi per incontrare i punti di contatto degli altri Stati membri.

2.   I punti di contatto forniscono alle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, nonché ai punti di contatto e alle autorità giudiziarie locali degli altri Stati membri le informazioni giuridiche e pratiche necessarie per consentire loro di approntare efficacemente le richieste di cooperazione giudiziaria ovvero per migliorare quest’ultima in generale.

3.   Al loro rispettivo livello, i punti di contatto partecipano a e promuovono l’organizzazione di sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria destinate alle autorità competenti del proprio Stato membro, se del caso in cooperazione con la Rete europea di formazione giudiziaria.

4.   In particolare, il corrispondente nazionale, oltre ai suoi compiti in qualità di punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 3:

a)

è responsabile, nel proprio Stato membro, delle questioni relative al funzionamento interno della Rete, incluso il coordinamento delle richieste di informazioni e delle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti;

b)

è il principale responsabile dei contatti con il segretariato della Rete giudiziaria europea, inclusa la partecipazione alle riunioni di cui all’articolo 6;

c)

su richiesta, formula un parere sulla designazione di nuovi punti di contatto.

5.   Il corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea, che potrebbe anche essere il punto di contatto di cui ai paragrafi da 1 a 4, garantisce che le informazioni relative al proprio Stato membro e citate all’articolo 7 siano fornite e aggiornate conformemente all’articolo 8.

Articolo 5

Scopi e luoghi delle riunioni plenarie dei punti di contatto

1.   Gli scopi delle riunioni plenarie della Rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:

a)

permettere ai punti di contatto di conoscersi e scambiarsi esperienze, in particolare riguardo al funzionamento della Rete;

b)

istituire una sede di dibattito sui problemi pratici e giuridici riscontrati dagli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria, soprattutto in ordine all’applicazione delle misure adottate dall’Unione europea.

2.   L’esperienza pertinente, maturata nell’ambito della Rete giudiziaria europea, è trasmessa al Consiglio e alla Commissione e serve da base per le discussioni su eventuali modificazioni normative e miglioramenti pratici nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.

3.   Le riunioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate regolarmente e almeno tre volte all’anno. Una volta all’anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles o presso la sede dell’Eurojust all’Aia. Due punti di contatto per Stato membro sono invitati alle riunioni organizzate presso le sedi del Consiglio e dell’Eurojust.

Altre riunioni possono essere convocate negli Stati membri, per consentire l’incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato membro ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato membro, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave. I punti di contatto partecipano a tali riunioni a proprie spese.

Articolo 6

Riunioni dei corrispondenti

1.   I corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea si riuniscono su base ad hoc almeno una volta all’anno e ogniqualvolta i membri lo ritengano opportuno, su richiesta del corrispondente nazionale dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, che tiene altresì conto del desiderio manifestato dagli Stati membri di far riunire i corrispondenti. In queste riunioni si discutono in particolare questioni amministrative relative alla Rete.

2.   I corrispondenti incaricati degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea si riuniscono su base ad hoc almeno una volta all’anno e ogniqualvolta i membri lo ritengano opportuno, su richiesta del corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Nelle riunioni sono discusse le questioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

Articolo 7

Contenuto delle informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea

Il segretariato della Rete giudiziaria europea mette a disposizione dei punti di contatto e delle competenti autorità giudiziarie le seguenti informazioni:

a)

dati completi sui punti di contatto di ciascuno Stato membro compresa, se necessario, l’indicazione delle relative competenze a livello interno;

b)

uno strumento informatico in grado di consentire all’autorità richiedente o emittente di uno Stato membro di individuare l’autorità di un altro Stato membro competente a ricevere e dar corso alla sua richiesta di cooperazione giudiziaria, ed alle decisioni in merito, anche per quanto riguarda gli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;

c)

informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali degli Stati membri;

d)

testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, testo delle dichiarazioni e riserve.

Articolo 8

Aggiornamento delle informazioni

1.   Le informazioni diffuse nell’ambito della Rete giudiziaria europea sono costantemente aggiornate.

2.   Spetta a ciascuno Stato membro verificare l’esattezza delle informazioni contenute nel sistema e avvisare il segretariato della Rete giudiziaria europea non appena un dato che riguarda uno dei quattro punti di cui all’articolo 7 debba essere modificato.

Articolo 9

Strumenti di telecomunicazione

1.   Il segretariato della Rete giudiziaria europea garantisce che le informazioni di cui all’articolo 7 siano rese disponibili su un sito web costantemente aggiornato.

2.   La rete protetta di telecomunicazioni è istituita per le attività operative dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. L’istituzione della rete protetta di telecomunicazioni è a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

L’istituzione della connessione di telecomunicazioni protetta rende possibile la circolazione dei dati e delle richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.

3.   La rete protetta di telecomunicazioni di cui al paragrafo 2 può essere utilizzata per le loro attività operative anche dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust, dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust in materia di terrorismo, dai membri nazionali dell’Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema automatico di gestione dei fascicoli dell’Eurojust di cui all’articolo 16 della decisione 2002/187/GAI.

4.   Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’articolo 6 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 10

Rapporti tra la Rete giudiziaria europea e l’Eurojust

La Rete giudiziaria europea e l’Eurojust intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarietà, in particolare tra i punti di contatto di uno Stato membro, il membro nazionale dell’Eurojust dello stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali della Rete giudiziaria europea e dell’Eurojust. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a)

la Rete giudiziaria europea mette a disposizione dell’Eurojust le informazioni centralizzate di cui all’articolo 7 e la rete protetta di telecomunicazioni istituita ai sensi dell’articolo 9;

b)

i punti di contatto della Rete giudiziaria europea informano, caso per caso, i rispettivi membri nazionali di tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più efficacemente dall’Eurojust;

c)

i membri nazionali dell’Eurojust possono partecipare alle riunioni della Rete giudiziaria europea su invito di quest’ultima.

Articolo 11

Bilancio

Per consentire alla Rete giudiziaria europea di assolvere i propri compiti, il bilancio dell’Eurojust include una parte relativa alle attività del segretariato della Rete giudiziaria europea.

Articolo 12

Applicazione territoriale

Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio la data a partire dalla quale desidera applicare la presente decisione alle isole Normanne e all’isola di Man. Il Consiglio adotta una decisione su tale richiesta.

Articolo 13

Valutazione del funzionamento della Rete giudiziaria europea

1.   Ogni due anni dal 24 dicembre 2008, la Rete giudiziaria europea riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito alle sue attività e alla sua gestione.

2.   Nella relazione di cui al paragrafo 1, la Rete giudiziaria europea può anche indicare problemi di politica anticrimine nell’Unione europea eventualmente venuti alla luce grazie all’attività della Rete giudiziaria europea e può inoltre formulare proposte intese a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale.

3.   La Rete giudiziaria europea può altresì fornire qualsiasi relazione o informazione sul proprio funzionamento eventualmente richiesta dal Consiglio.

4.   Ogni quattro anni dal 24 dicembre 2008, il Consiglio procede alla valutazione del funzionamento della Rete giudiziaria europea sulla base di una relazione stabilita dalla Commissione in collaborazione con la rete stessa.

Articolo 14

Abrogazione dell’azione comune 98/428/GAI

L’azione comune 98/428/GAI è abrogata.

Articolo 15

Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Parere del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

(3)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

(4)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(5)  GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.


24.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 348/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.