ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
20 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio, del 9 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1301/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull’esclusione

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1303/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1304/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ( 1 )

28

 

*

Regolamento (CE) n. 1305/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles ou Marolles (DOP)]

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1306/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1307/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009

37

 

*

Regolamento (CE) n. 1308/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2009

41

 

*

Regolamento (CE) n. 1309/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

42

 

*

Regolamento (CE) n. 1310/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009

52

 

*

Regolamento (CE) n. 1311/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

54

 

*

Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (Versione codificata)

56

 

*

Regolamento (CE) n. 1313/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

61

 

*

Regolamento (CE) n. 1314/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, recante centoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

64

 

 

Regolamento (CE) n. 1315/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

66

 

 

Regolamento (CE) n. 1316/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

68

 

 

Regolamento (CE) n. 1317/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

70

 

 

Regolamento (CE) n. 1318/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame e attribuito agli Stati Uniti d'America

72

 

 

Regolamento (CE) n. 1319/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

73

 

 

Regolamento (CE) n. 1320/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per il pollame originario della Turchia

75

 

 

Regolamento (CE) n. 1321/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

76

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive ( 1 )

78

 

*

Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive ( 1 )

89

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/965/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2009 [notificata con il numero C(2008) 7667]

112

 

 

2008/966/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica [notificata con il numero C(2008) 8066]

117

 

 

2008/967/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, concernente la non iscrizione del monossido di carbonio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 8077]  ( 1 )

121

 

 

2008/968/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 8080]

123

 

 

2008/969/CE, Euratom

 

*

Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2008, sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive

125

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/970/PESC

 

*

Decisione EUPOL COPPS/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 dicembre 2008, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

139

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1299/2008 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d’orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato per taluni prodotti della pesca.

(2)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d’orientamento per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.

(3)

In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire, secondo le specie, i prezzi d’orientamento per la campagna di pesca 2009.

(4)

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti prodotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus  (2).

(5)

In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2009.

(6)

Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009, i prezzi alla produzione comunitari di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BUSSEREAU


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Allegati

Specie

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Presentazione commerciale

Prezzo d’orientamento

(EUR/t)

I

1.

Aringhe della specie Clupea harengus

Pesci interi

281

2.

Sardine della specie Sardina pilchardus

Pesci interi

574

3.

Spinaroli (Squalus acanthias)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 112

4.

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

725

5.

Scorfani (Sebastes spp.)

Pesci interi

1 200

6.

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Pesci interi o eviscerati con testa

1 655

7.

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Pesci interi o eviscerati con testa

776

8.

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 038

9.

Merlani (Merlangius merlangus)

Pesci interi o eviscerati con testa

955

10.

Molve (Molva spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 214

11.

Sgombri della specie Scomber scombrus

Pesci interi

323

12.

Sgombri della specie Scomber japonicus

Pesci interi

291

13.

Acciughe (Engraulis spp.)

Pesci interi

1 300

14.

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

Pesci interi o eviscerati con testa dal 1o.1.2009 al 30.4.2009

1 079

Pesci interi o eviscerati con testa dal 1o.5.2009 al 31.12.2009

1 499

15.

Naselli della specie Merluccius merluccius

Pesci interi o eviscerati con testa

3 620

16.

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 528

17.

Limande (Limanda limanda)

Pesci interi o eviscerati con testa

854

18.

Passere pianuzze (Platichthys flesus)

Pesci interi o eviscerati con testa

522

19.

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

Pesci interi

2 197

Pesci eviscerati con testa

2 415

20.

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

Intere

1 729

21.

Rane pescatrici (Lophius spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 968

Pesci privi della testa

6 107

22.

Gamberetti della specie Crangon crangon

Semplicemente cotti in acqua

2 498

23.

Gamberelli boreali (Pandalus borealis)

Semplicemente cotti in acqua

6 539

Freschi o refrigerati

1 622

24.

Granciporri (Cancer pagurus)

Interi

1 783

25.

Scampi (Nephrops norvegicus)

Interi

5 470

Code

4 364

26.

Sogliole (Solea spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

6 880

II

1.

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 955

2.

Naselli del genere Merluccius spp.

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 196

Congelati, in filetti, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 483

3.

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)

Congelate, in partite o in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 554

4.

Pesci spada (Xiphias gladius)

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

3 998

5.

Seppie e seppiole (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelate, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 954

6.

Polpi (Octopus spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

2 183

7.

Calamari (Loligo spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 203

8.

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

961

9.

Illex argentinus

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

869

10.

Gamberi della famiglia Penaeidae

 

 

Gamberi della specie Parapenaeus longirostris

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 032

Altre specie della famiglia Penaeidae

Congelate, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

7 897


ALLEGATO II

Specie

Prodotti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Peso

Caratteristiche commerciali

Prezzo alla produzione comunitario

(EUR/t)

Tonni pinnagialla (Thunnus albacares)

di peso unitario superiore a 10 kg

Interi

1 275

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

di peso unitario superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis)

 

Interi

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 

Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

 

Interi

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 

Altre specie dei generi Thunnus e Euthynnus

 

Interi

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1300/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (2), prevede in particolare che, per conseguire l'obiettivo ivi enunciato, la Comunità applichi l'approccio precauzionale, adottando misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

(2)

Secondo un recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), lo stock di aringa (Clupea harengus) presente nelle acque ad ovest della Scozia è sfruttato in misura leggermente superiore al livello corrispondente al rendimento massimo sostenibile.

(3)

È opportuno istituire un piano pluriennale inteso a garantire che lo stock sia sfruttato in funzione del rendimento massimo sostenibile e in condizioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

(4)

Il piano dovrebbe essere finalizzato alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e alla promozione di attività alieutiche efficienti in un settore competitivo ed economicamente redditizio, in modo da garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca dell'aringa nelle acque ad ovest della Scozia e tenere conto degli interessi dei consumatori.

(5)

Secondo il parere formulato dallo CSTEP e dal CIEM, mantenendo il tasso di mortalità per pesca a 0,25 se il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 75 000 tonnellate e a 0,2 se tale livello è inferiore a 75 000 tonnellate, ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, sarà possibile garantire la sostenibilità dello stock di aringa presente nelle acque ad ovest della Scozia e ottenere nel contempo un rendimento ragionevolmente elevato.

(6)

Il suddetto parere dovrebbe essere applicato mettendo a punto un metodo atto a fissare i totali ammissibili di catture (TAC) per lo stock di aringa nelle acque ad ovest della Scozia a un livello compatibile con una mortalità per pesca appropriata a lungo termine e tenendo conto del livello di biomassa dello stock.

(7)

Per garantire la stabilità delle possibilità di pesca, occorre limitare la variazione dei TAC da un anno all'altro quando il livello di biomassa dello stock è pari o superiore a 50 000 tonnellate.

(8)

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è necessario introdurre misure di controllo in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4), e dal regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5).

(9)

Occorre stabilire norme per qualificare il piano pluriennale di cui al presente regolamento come piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (6), o, come piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006, tenuto conto del livello di biomassa dello stock.

(10)

La fissazione dei totali ammissibili delle catture, la revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca, nonché taluni adeguamenti necessari dei piani di gestione e di ricostituzione alla luce della loro efficacia e del loro funzionamento, costituiscono misure di importanza primordiale per la politica comune della pesca. È dunque opportuno che il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente poteri di esecuzione rispetto a queste materie specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano lo stock di aringa (Clupea harengus) nelle acque internazionali e comunitarie delle zone CIEM Vb e VIb, e nella parte della zona CIEM VIa situata ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, ad esclusione del Clyde («zona ad ovest della Scozia»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (7);

b)

«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere annualmente prelevato dallo stock e sbarcato;

c)

«SCP»: il sistema di controllo satellitare dei pescherecci ai sensi del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (8);

d)

«classe di età appropriate»: le età da tre a sette anni compresi o altre classi di età indicate come appropriate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

CAPO II

FINALITÀ E OBIETTIVI

Articolo 3

Finalità e obiettivi

1.   Il piano pluriennale garantisce lo sfruttamento dello stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia sulla base del rendimento massimo sostenibile.

2.   L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito:

a)

mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo di 0,25 per classi di età appropriate quando il livello di biomassa dello stock riproduttore è pari o superiore a 75 000 tonnellate;

b)

mantenendo la mortalità per pesca a un tasso annuo non superiore a 0,2 per classi di età appropriate quando il livello di biomassa dello stock riproduttore è inferiore a 75 000 tonnellate ma pari o superiore a 50 000 tonnellate;

c)

imponendo divieti di pesca nel caso in cui il livello di biomassa dello stock riproduttore scenda al di sotto delle 50 000 tonnellate.

3.   L'obiettivo fissato al paragrafo 1 è conseguito applicando una variazione dei TAC da un anno all'altro limitata a 20 % o a 25 % secondo la condizione dello stock.

CAPO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

Articolo 4

Fissazione dei TAC

1.   Ogni anno il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce per l'anno successivo il TAC applicabile allo stock di aringa nella zona ad ovest della Scozia, conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà pari o superiore a 75 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,25. La variazione annua del TAC è tuttavia limitata a 20 %.

3.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 75 000 tonnellate ma pari o superiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a un livello che, in base al parere dello CSTEP, darà luogo a un tasso annuo di mortalità per pesca di 0,2. La variazione annua del TAC è tuttavia limitata a:

a)

20 % se il livello di biomassa riproduttiva dello stock è stimato pari o superiore a 62 500 tonnellate ma inferiore a 75 000 tonnellate;

b)

25 % se il livello di biomassa riproduttiva dello stock è stimato pari o superiore a 50 000 tonnellate ma inferiore a 62 500 tonnellate.

4.   Se il parere dello CSTEP indica che, nell'anno per il quale il TAC deve essere fissato, il livello di biomassa riproduttiva dello stock sarà inferiore a 50 000 tonnellate, il TAC è fissato a 0 tonnellate.

5.   Ai fini del calcolo da effettuare in conformità dei paragrafi 2 e 3, lo CSTEP deve considerare che lo stock registra un tasso di mortalità per pesca pari a 0,25 nell'anno precedente quello per il quale il TAC deve essere fissato.

6.   In deroga ai paragrafi 2 o 3 se il parere dello CSTEP indica che la ricostituzione dello stock di aringa presente nella zona ad ovest della Scozia non procede in modo adeguato il TAC è fissato a un livello inferiore a quello previsto in detti paragrafi.

Articolo 5

Permesso di pesca speciale

1.   Le navi che intendono praticare la pesca dell'aringa nella zona ad ovest della Scozia devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

2.   Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di aringhe nel corso di bordate che comportano la presenza della nave nella zona ad ovest della Scozia.

3.   Le navi titolari del permesso di pesca speciale di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate a pescare al di fuori della zona ad ovest della Scozia nel corso della stessa bordata.

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle navi che trasmettono quotidianamente la propria dichiarazione di cattura al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2847/93, ai fini dell'inserimento in una base dati informatizzata.

5.   Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito Internet ufficiale.

Articolo 6

Controlli incrociati

In aggiunta agli obblighi previsti all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi incrociati tra le dichiarazioni di sbarco, le zone di pesca e le catture registrate nel giornale di bordo, le dichiarazioni di cattura presentate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento e i dati SCP. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e messi a disposizione della Commissione, qualora ne faccia richiesta.

CAPO IV

SEGUITO

Articolo 7

Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca

Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore specificati all'articolo 3, paragrafo 2, non sono atti a conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 3, paragrafo 1, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata di procedere a una revisione di detti livelli di biomassa e/o tassi.

Articolo 8

Valutazione e riesame del piano pluriennale

1.   La Commissione chiede ogni anno allo CSTEP e al consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici di formulare un parere sui progressi realizzati per conseguire gli obiettivi del piano pluriennale. Se da tale parere risulta che si è lontani dal raggiungerli, il Consiglio dell'UE adotta a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.

2.   Almeno ogni quattro anni a decorrere dal 18 dicembre 2008, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la zona geografica di applicazione, i livelli di riferimento biologici, l'adeguamento e il buon funzionamento del piano pluriennale. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione chiede il parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale per gli stock pelagici. Ove del caso, il Consiglio dell'UE può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di apportare opportuni adeguamenti al piano pluriennale, relativamente alla zona geografica di applicazione di cui all'articolo 1, ai livelli di riferimento biologici di cui all'articolo 3 o alle norme di fissazione dei TAC di cui all'articolo 4.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Fondo europeo per la pesca

Ove la biomassa riproduttiva dello stock sia stimata dallo CSTEP a un livello pari o superiore a 75 000 tonnellate, il piano pluriennale è considerato un piano di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006. In caso contrario il piano pluriennale è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

(6)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

(8)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.


20.12.2008   

IT

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L 344/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1301/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,4

TR

91,2

ZZ

94,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

63,0

TR

110,3

ZZ

113,5

0709 90 70

MA

126,5

TR

110,9

ZZ

118,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

76,0

UY

30,6

ZA

44,5

ZW

25,4

ZZ

46,4

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

73,9

TR

66,7

ZZ

63,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

58,5

ZZ

61,3

0808 10 80

CA

82,7

CN

85,8

MK

30,3

US

94,9

ZA

118,0

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

48,4

TR

42,4

US

117,2

ZZ

69,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.12.2008   

IT

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L 344/12


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1302/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

riguardante la base centrale di dati sull’esclusione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 95,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (2), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, responsabile dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità, ha l’obbligo di creare e gestire una base di dati centrale nel rispetto della normativa comunitaria riguardante la protezione dei dati personali, per garantire l’efficienza del meccanismo di esclusione previsto dal regolamento finanziario e tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. La base di dati dovrebbe riguardare in particolare l’esecuzione di tutti i fondi comunitari a prescindere dalla modalità di gestione applicabile.

(2)

Il regolamento finanziario impone alle istituzioni determinati obblighi per l’aggiudicazione di appalti e la concessione di sovvenzioni a terzi nell’ambito della gestione centralizzata dei fondi comunitari. In particolare, l’articolo 93 e l’articolo 114, paragrafo 3, prevedono l’obbligo di escludere dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti o di concessione di sovvenzioni i terzi che si trovino in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1. L’articolo 94 e l’articolo 114, paragrafo 3, vietano l’aggiudicazione di un appalto e la concessione di sovvenzioni ai terzi che, nell’ambito di una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, si trovino in situazione di conflitto di interessi o abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall’istituzione ai fini della partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto o di concessione della sovvenzione. Inoltre, l’articolo 96 e l’articolo 114, paragrafo 4, prevedono che l’amministrazione aggiudicatrice possa infliggere sanzioni amministrative o finanziarie ai terzi in questione, in particolare escludendoli dal beneficio di ogni fondo comunitario per un periodo che l’istituzione interessata determina a norma dell’articolo 133 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

(3)

Gli articoli 74 e 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), prevedono che tali organismi applichino le suddette disposizioni.

(4)

L’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (5), prevede che le agenzie esecutive applichino per l’esecuzione del proprio bilancio di funzionamento le suddette disposizioni del regolamento finanziario.

(5)

Poiché le agenzie esecutive hanno lo statuto di ordinatori delegati della Commissione per l’esecuzione di stanziamenti operativi a norma del regolamento finanziario, è necessario che esse abbiano accesso alla base di dati sull’esclusione secondo le medesime modalità dei servizi della Commissione.

(6)

Occorre definire gli obiettivi e lo scopo della base di dati sull’esclusione, così da determinare l’utilizzo dei dati.

(7)

È necessario che l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia accesso alla base di dati sull’esclusione per svolgere le proprie funzioni investigative regolamentari e le proprie attività di intelligence e di prevenzione delle frodi a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6) e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7).

(8)

Il contabile della Commissione deve assicurare la gestione della base di dati sull’esclusione e avere il diritto di modificare i dati in essa contenuti. Spetta al servizio competente della Commissione o alle altre istituzioni chiedere l’immissione degli avvisi di esclusione nella base di dati sull’esclusione.

(9)

Nelle norme di accesso alla base di dati sull’esclusione si deve distinguere tra, da un lato, i servizi della Commissione, le agenzie esecutive e tutte le istituzioni e gli organismi comunitari che utilizzano un sistema contabile fornito dalla Commissione (di seguito «ABAC») il quale consente l’accesso diretto agli avvisi e, dall’altro, le altre istituzioni, autorità e organismi incaricati dell’esecuzione che non dispongono di tale accesso. Di conseguenza, è necessario che queste istituzioni abbiano accesso tramite punti di contatto designati e che le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione abbiano accesso mediante punti di collegamento.

(10)

Deve esser possibile limitare l’accesso alla base di dati sull’esclusione quando le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione gestiscano fondi con un bassissimo livello di decentramento che rende inopportuno l’accesso alla base di dati sull’esclusione, o quando tale accesso debba essere negato per garantire la protezione dei dati.

(11)

Per definire chiaramente le responsabilità dei punti di contatto e dei punti di collegamento, occorre determinarne le funzioni.

(12)

Per tener conto del fatto che la base di dati deve essere comune alle istituzioni, i dati vanno comunicati direttamente al contabile della Commissione.

(13)

Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità nel periodo tra la decisione relativa a un’esclusione, che viene adottata a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario per una specifica procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione, e la determinazione della durata dell’esclusione da parte dell’istituzione, è opportuno che tale istituzione possa chiedere la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione.

(14)

Per evitare la presenza nella base di avvisi non più attuali, in particolare quelli riguardanti entità che sono state liquidate, gli avvisi di esclusione basati sull’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento finanziario vanno automaticamente soppressi dopo cinque anni.

(15)

Poiché le esclusioni a norma dell’articolo 94 del regolamento finanziario riguardano procedure specifiche di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione e non — come l’articolo 93, paragrafo 1 — una situazione generale di esclusione, il periodo di registrazione deve essere limitato e l’avviso deve essere soppresso automaticamente.

(16)

Per le richieste basate su informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione, è necessario determinare esplicitamente la relativa procedura da applicare a tutte le modalità di gestione, esclusa la gestione diretta centralizzata.

(17)

Occorre stabilire esplicitamente la parte di responsabilità delle autorità o degli organismi incaricati dell’esecuzione per quanto riguarda i dati comunicati, attraverso il punto di collegamento da un lato e il contabile dall’altro, al servizio responsabile della Commissione, inclusi la correzione, l’aggiornamento o la soppressione di tali dati.

(18)

Per disporre di un preciso complesso di norme in tutti i casi in cui le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione non abbiano determinato la durata di un’esclusione ai sensi dell’articolo 133 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario, occorre stabilire che la decisione sulla durata dell’esclusione sia preparata dal servizio responsabile della Commissione e adottata dalla Commissione.

(19)

Occorre precisare le modalità del flusso di informazioni tra gli utenti autorizzati della base di dati sull’esclusione; occorre designare persone di contatto competenti per ciascun avviso, incaricate di fornire informazioni sull’avviso in questione agli utenti autorizzati della base di dati sull’esclusione.

(20)

Per garantire che i dati siano esatti e aggiornati, occorre una disposizione specifica per i casi in cui le prove fornite dai terzi interessati non siano coerenti con i dati contenuti nella base di dati sull’esclusione.

(21)

Occorre definire un adeguato contesto per garantire lo scambio delle pratiche migliori tra le istituzioni e per trattare le questioni riguardanti l’utilizzo della base di dati sull’esclusione.

(22)

Il trattamento dei dati personali inerente alla gestione della base di dati sull’esclusione avviene in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, applicabile agli Stati membri (8), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), pienamente applicabili.

(23)

Il presente regolamento è stato redatto tenendo debitamente conto del parere del Garante europeo della protezione dei dati. Inoltre, il regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce che il suddetto trattamento è soggetto al controllo preventivo del Garante europeo della protezione dei dati, previa notificazione da parte del responsabile della protezione dei dati presso la Commissione.

(24)

Per motivi di chiarezza, le disposizioni relative alla protezione dei dati devono precisare i diritti delle persone i cui dati vengono o potrebbero essere immessi nella base di dati sull’esclusione. Le persone fisiche e giuridiche devono essere informate che i loro dati sono stati immessi nella base di dati sull’esclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce la base centrale di dati (di seguito «base di dati sull’esclusione») di cui all’articolo 95 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»).

2.   I dati contenuti nella base di dati sull’esclusione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli da 93 a 96 e 114 del regolamento finanziario e degli articoli da 133 a 134 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ed inoltre degli articoli da 96 a 99 e 110 del regolamento (CE) n. 215/2008.

3.   L’OLAF può utilizzare i dati per le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ed anche per le sue attività di intelligence e di prevenzione delle frodi, comprese le analisi dei rischi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1)

«istituzioni»: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore, il Garante europeo della protezione dei dati, le agenzie esecutive e gli organismi di cui all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

2)

«autorità od organismi incaricati dell’esecuzione»: le autorità degli Stati membri e di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi che partecipano all’esecuzione del bilancio a norma degli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario, ad eccezione delle agenzie esecutive e degli organismi di cui all’articolo 185, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli Stati membri possono assegnare compiti previsti dal presente regolamento ad altre autorità pubbliche nazionali, che saranno assimilate ad autorità od organismi incaricati dell’esecuzione;

3)

«terzi»: i candidati, offerenti, contraenti, fornitori, prestatori di servizi e i loro rispettivi subcontraenti ed i richiedenti di sovvenzioni, i beneficiari di sovvenzioni, compresi i beneficiari di aiuti diretti, i loro contraenti e le entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario di una sovvenzione comunitaria ai sensi dell’articolo 120 del regolamento finanziario.

Articolo 3

Avviso di esclusione

Gli avvisi di esclusione contengono i seguenti dati:

a)

informazioni sull’identità dei terzi che si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario;

b)

informazioni riguardanti le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti delle persone giuridiche, se queste persone si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, all’articolo 94 e all’articolo 96, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario;

c)

i motivi dell’esclusione dei terzi di cui alla lettera a) o delle persone di cui alla lettera b) ed eventualmente il tipo di condanna subita e la durata del periodo di esclusione.

Articolo 4

Gestione della base di dati sull’esclusione

1.   Il contabile della Commissione o i suoi subordinati ai quali sono delegate alcune funzioni in applicazione dell’articolo 62 del regolamento finanziario (in appresso il «contabile della Commissione») assicura la gestione della base di dati sull’esclusione e adotta le opportune disposizioni tecniche.

Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime gli avvisi di esclusione su richiesta delle istituzioni.

2.   Il contabile della Commissione adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di sostegno, anche nel campo della sicurezza.

Il contabile della Commissione notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive ed eventualmente ai punti di contatto delle altre istituzioni designati a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, o ai punti di collegamento designati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 5

Accesso alla base di dati sull’esclusione

1.   Le istituzioni, ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive, hanno accesso diretto ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione tramite il sistema contabile fornito dalla Commissione (ABAC) o tramite punti di contatto.

2.   Le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione che gestiscono fondi nell’ambito della gestione concorrente e gli organismi pubblici nazionali degli Stati membri che gestiscono fondi nell’ambito della gestione centralizzata indiretta hanno accesso ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione tramite punti di collegamento.

3.   Le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione che gestiscono fondi nell’ambito della gestione centralizzata indiretta, della gestione decentrata o in gestione congiunta ottengono l’accesso ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione tramite punti di collegamento, quando certificano al servizio responsabile della Commissione che essi applicano le adeguate disposizioni per la protezione dei dati stabilite in accordi conclusi ai sensi dell’articolo 134 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Tuttavia, le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione non hanno accesso alla base di dati sull’esclusione nei seguenti casi:

a)

se il servizio responsabile della Commissione non ha ricevuto la certificazione di cui al primo comma;

b)

se il servizio responsabile della Commissione è in possesso di elementi probatori secondo i quali le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione non applicano adeguate disposizioni per la protezione dei dati;

c)

se il servizio responsabile della Commissione ritiene inopportuno l’accesso, tenuto conto del livello limitato di decentramento, che comporta il controllo a priori da parte della Commissione.

Quando viene negato l’accesso ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione, il servizio responsabile della Commissione adotta gli opportuni provvedimenti per garantire almeno il medesimo livello di tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Nell’ambito di tali provvedimenti, prima della concessione di una sovvenzione o dell’aggiudicazione di un appalto, il servizio responsabile della Commissione verifica che il terzo interessato non sia oggetto di un avviso di esclusione.

4.   L’accesso dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione è stabilito dalla decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione (10).

Articolo 6

Punti di contatto e utenti autorizzati all’interno delle istituzioni

1.   Ciascuna istituzione, ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive, designa un punto di contatto responsabile per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull’esclusione e comunica al contabile della Commissione l’identità delle persone incaricate.

2.   I punti di contatto possono fornire accesso alle informazioni contenute nella base di dati sull’esclusione ad utenti autorizzati, ossia a personale delle istituzioni per il quale è indispensabile accedere a tale base allo scopo di esercitare correttamente le proprie funzioni. Ciascun punto di contatto tiene un registro degli utenti autorizzati e lo mette a disposizione della Commissione, su richiesta.

Gli utenti autorizzati possono procedere alla consultazione attiva on line della base di dati sull’esclusione.

3.   L’istituzione predispone adeguate misure di sicurezza per evitare che le informazioni siano lette o copiate da persone non autorizzate.

Articolo 7

Punti di collegamento e utenti autorizzati presso le autorità e gli organismi incaricati dell’esecuzione

1.   I punti di collegamento sono responsabili delle relazioni con la Commissione per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull’esclusione.

2.   Ciascuno Stato membro designa un punto di collegamento per i fondi che esegue mediante gestione concorrente ai sensi dell’articolo 53, lettera b), e per i fondi eseguiti mediante gestione centralizzata indiretta dai rispettivi organismi pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. In via eccezionale, e per motivi debitamente giustificati, la Commissione può approvare la designazione di più di un punto di collegamento per Stato membro.

3.   Ciascun paese terzo che esegue i fondi mediante gestione decentrata ai sensi dell’articolo 53, lettera b), del regolamento finanziario designa un punto di collegamento su richiesta del servizio responsabile della Commissione.

Ciascun organismo incaricato dell’esecuzione che esegue i fondi in gestione congiunta ai sensi dell’articolo 53, lettera c), o mediante gestione centralizzata indiretta ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) o d), del suddetto regolamento, ad eccezione degli organismi pubblici nazionali, designa un punto di collegamento su richiesta del servizio responsabile della Commissione.

Tuttavia, il servizio responsabile della Commissione non chiede che venga designato un punto di collegamento se già ve ne è uno.

Quando il servizio responsabile della Commissione ritira a un punto di collegamento l’accesso alla base di dati sull’esclusione, ne informa il contabile della Commissione.

4.   Ciascuno Stato membro e ciascuna autorità od organismo di cui al paragrafo 3 comunica l’identità delle persone responsabili del rispettivo punto di collegamento al contabile della Commissione, il quale pubblica sul sito intranet della Commissione l’elenco dei paesi terzi e degli organismi incaricati dell’esecuzione che dispongono di punti di contatto.

5.   I punti di collegamento forniscono alle autorità o agli organismi incaricati dell’esecuzione l’accesso alle informazioni contenute nella base di dati sull’esclusione.

Le autorità e gli organismi incaricati dell’esecuzione possono designare tra il loro personale utenti autorizzati, il cui numero è limitato alle persone per le quali è indispensabile accedere a tale base di dati allo scopo di esercitare correttamente le proprie funzioni. Ogni autorità od organismo incaricato dell’esecuzione tiene un registro degli utenti autorizzati e lo mette a disposizione della Commissione, su richiesta.

Ai fini dell’aggiudicazione di appalti correlati all’esecuzione del bilancio o del Fondo europeo di sviluppo, gli utenti autorizzati possono procedere alla consultazione attiva on line della base di dati sull’esclusione. In caso d’impossibilità della consultazione on line, l’utente autorizzato può ricevere dati scaricati. In questo caso, i dati vengono aggiornati almeno mensilmente.

6.   L’autorità o l’organismo che ha designato il punto di collegamento o gli utenti autorizzati predispone adeguate misure di sicurezza per evitare che le informazioni siano lette o copiate da persone non autorizzate.

Articolo 8

Richieste delle istituzioni

1.   Tutte le richieste di registrazione, correzione, aggiornamento o soppressione di avvisi di esclusione vanno rivolte al contabile della Commissione.

Soltanto le istituzioni possono presentare simili richieste. A tal fine, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive responsabili utilizzano i modelli figuranti nell’allegato della decisione 2008/969/CE, Euratom, mentre i punti di contatto di altre istituzioni utilizzano i modelli figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Nella richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, il servizio della Commissione o l’agenzia esecutiva responsabile certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e indica una persona di contatto per l’avviso, la quale assume le responsabilità stabilite all’articolo 12 del presente regolamento.

Quando viene presentata la richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, i punti di contatto certificano che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001. I punti di contatto assumono le responsabilità di persona di contatto per l’avviso.

3.   Ogni istituzione richiede la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione in attesa di una decisione sulla durata dell’esclusione.

4.   Chiedere la correzione, l’aggiornamento o la soppressione di tale avviso spetta al servizio responsabile della Commissione o all’altra istituzione che ha chiesto la registrazione di un avviso di esclusione.

Articolo 9

Richieste basate su informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione

1.   I punti di collegamento comunicano al contabile della Commissione le informazioni ricevute dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione, riguardanti le situazioni di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario. Il contabile inoltra tali informazioni al servizio della Commissione responsabile del programma, dell’azione o della legislazione indicato dalle autorità od organismi. Inoltre, i punti di collegamento trasmettono la certificazione dell’autorità o dell’organismo incaricato dell’esecuzione secondo cui le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto dei principi enunciati nella direttiva 95/46/CE.

A tal fine, i punti di collegamento utilizzano il modello figurante nell’allegato II del presente regolamento.

2.   Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, il servizio responsabile della Commissione chiede al contabile della Commissione di immettere un avviso di esclusione nella base di dati sull’esclusione per la durata stabilita dall’autorità o dall’organismo incaricato dell’esecuzione, fino alla durata massima di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Se non viene stabilita la durata, il servizio responsabile della Commissione chiede la registrazione provvisoria a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, in attesa della decisione della Commissione. Il servizio responsabile della Commissione sottopone il caso alla Commissione nei tempi più brevi, perché questa decida al riguardo.

3.   L’autorità o l’organismo incaricato dell’esecuzione è responsabile dei dati comunicati e informa senza indugio il servizio responsabile della Commissione, tramite il punto di collegamento, ogni volta che sia necessario correggere, aggiornare o sopprimere le informazioni trasmesse.

A tal fine, le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione e i punti di collegamento utilizzano il modello figurante nell’allegato II.

Quando riceve le informazioni aggiornate, il servizio responsabile della Commissione chiede al contabile della Commissione di correggere, aggiornare o sopprimere l’avviso di esclusione in questione.

Articolo 10

Durata della registrazione nella base di dati sull’esclusione

1.   Gli avvisi riguardanti un’esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo stabilito dall’istituzione richiedente e precisato nella richiesta.

2.   Un avviso di esclusione basato su una richiesta presentata a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, viene registrato provvisoriamente per il periodo di tre mesi. La registrazione provvisoria può essere rinnovata una volta, su richiesta.

Tuttavia, in casi eccezionali, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione basata sulle richieste di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, può essere rinnovata per altri tre mesi.

3.   Gli avvisi riguardanti un’esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a) o d), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo di cinque anni.

4.   Gli avvisi riguardanti l’esclusione dall’aggiudicazione di un appalto o dalla concessione di una sovvenzione in una determinata procedura ai sensi dell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo di sei mesi.

Articolo 11

Soppressione degli avvisi di esclusione

Gli avvisi di esclusione vengono soppressi automaticamente allo scadere del periodo stabilito all’articolo 10.

L’istituzione che ha chiesto la registrazione chiede la soppressione di un avviso di esclusione prima della scadenza del periodo stabilito quando il terzo in questione non si trova più in una situazione di esclusione, in particolare nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o per errori manifesti riscontrati dopo la registrazione dell’esclusione.

Articolo 12

Cooperazione

1.   La persona di contatto per l’avviso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento fornisce, su carta o per via elettronica, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone nella misura necessaria per consentire all’istituzione richiedente di prendere decisioni di esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario o per consentire all’autorità o all’organismo incaricato dell’esecuzione di tenerne conto ai fini dell’aggiudicazione di appalti correlati all’esecuzione del bilancio.

2.   Quando i certificati o gli elementi probatori ottenuti da un’istituzione non siano coerenti con gli avvisi di esclusione registrati, l’istituzione interessata informa immediatamente la persona di contatto per l’avviso. La persona di contatto per l’avviso e, all’occorrenza, il punto di collegamento in questione prendono gli opportuni provvedimenti.

3.   Quando i certificati o gli elementi probatori ottenuti da un’autorità o da un organismo incaricato dell’esecuzione non siano coerenti con gli avvisi di esclusione registrati, l’autorità o l’organismo trasmette le informazioni, tramite il proprio punto di collegamento, alla persona di contatto per l’avviso. La persona di contatto per l’avviso e, all’occorrenza, il punto di collegamento in questione prendono gli opportuni provvedimenti.

4.   Il contabile della Commissione e i punti di contatto delle altre istituzioni procedono periodicamente allo scambio delle pratiche migliori.

Le questioni attinenti alla base di dati sull’esclusione vengono discusse in riunioni tra l’autorità o l’organismo incaricato dell’esecuzione e il servizio responsabile della Commissione.

Articolo 13

Protezione dei dati

1.   Nei bandi di gara d’appalto e negli inviti a presentare proposte o, in mancanza del bando o dell’invito, prima dell’aggiudicazione di un appalto o della concessione di una sovvenzione, le istituzioni e le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione indicano ai terzi quali dati che li riguardano possono essere immessi nella base di dati sull’esclusione e a quali organismi tali dati possono essere comunicati. Se i terzi sono persone giuridiche, le istituzioni e le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione informano anche le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone giuridiche.

2.   L’istituzione che chiede la registrazione di un avviso di esclusione è responsabile delle relazioni con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi nella base di dati sull’esclusione (di seguito «persona cui si riferiscono i dati»).

L’istituzione informa la persona cui si riferiscono i dati che è stato chiesto di attivare, aggiornare o sopprimere un avviso di esclusione che la riguarda direttamente, e gliene indica i motivi.

Inoltre, l’istituzione risponde alle richieste di correggere dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.

Le richieste o le domande presentate dalle persone cui si riferiscono i dati in merito alle informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione vengono trattate da queste stesse autorità od organismi. Il servizio responsabile della Commissione rinvia tali richieste o domande al punto di collegamento interessato e ne informa le persone cui si riferiscono i dati.

3.   Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, una persona fisica debitamente identificata può chiedere se i dati che la riguardano siano registrati nella base di dati sull’esclusione.

Il contabile della Commissione comunica a questa persona, per lettera o per via elettronica, se essa è registrata nella base di dati sull’esclusione. In caso affermativo, il contabile della Commissione acclude i dati riguardanti tale persona registrati nella base di dati sull’esclusione e ne informa l’istituzione che ha chiesto l’avviso.

4.   Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, un rappresentante debitamente autorizzato di una persona giuridica può chiedere se i dati riguardanti tale persona siano registrati nella base di dati sull’esclusione.

Il contabile della Commissione comunica a tale rappresentante, per lettera o per via elettronica, se la persona giuridica è registrata nella base di dati sull’esclusione. In caso affermativo, il contabile della Commissione acclude i dati riguardanti tale persona registrati nella base di dati sull’esclusione e ne informa l’istituzione che ha chiesto l’avviso.

5.   Gli avvisi soppressi sono accessibili esclusivamente ai fini di audit e indagini e non possono essere visualizzati dagli utenti della base di dati.

Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi di esclusione riguardanti persone fisiche restano accessibili a tale scopo unicamente per cinque anni a decorrere dalla soppressione dell’avviso.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1.   Le informazioni fornite da autorità od organismi incaricati dell’esecuzione riguardano esclusivamente sentenze pronunciate dopo il 1o gennaio 2009.

2.   Gli avvisi registrati a norma dell’articolo 95 del regolamento finanziario prima della data di applicazione del presente regolamento e ancora in vigore in tale data costituiscono avvisi di esclusione e vengono immessi direttamente nella base di dati sull’esclusione.

3.   Se un terzo interessato non è stato informato della registrazione di un avviso di esclusione di cui al paragrafo 2, il servizio della Commissione o l’istituzione che ha chiesto la registrazione lo informa, entro un mese dalla data di applicazione del presente regolamento, che i suoi dati sono stati immessi nella base di dati sull’esclusione.

4.   Spetta al servizio responsabile della Commissione o all’altra istituzione che ha richiesto la registrazione di un avviso di esclusione di cui al paragrafo 2 chiedere la modifica o la soppressione di tale avviso a norma del presente regolamento.

5.   Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1o maggio 2007 da un servizio della Commissione o da un’agenzia esecutiva ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata di tenuta delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale.

A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notificazione della sentenza. Se questo periodo è già trascorso, il servizio della Commissione o l’agenzia esecutiva responsabile chiede che l’avviso venga soppresso.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(5)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(10)  Cfr. pag. 125 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Richiesta di immissione, modifica o soppressione di dati nella base di dati sull’esclusione, presentata dalle istituzioni ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive

La richiesta deve essere inviata, in un’unica busta chiusa, secondo la procedura relativa alle informazioni classificate in base alle norme stabilite dall’istituzione.

Commissione europea

Direzione generale Bilancio

All’attenzione del contabile della Commissione

BRE2 13/505

B-1049 BRUXELLES

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ALLEGATO II

Comunicazione di informazioni da parte delle autorità o degli organismi incaricati dell’esecuzione

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20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante rettifica del regolamento (CE) n. 983/2008 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A causa di una svista di carattere amministrativo, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008 della Commissione (2), riguardante i trasferimenti intracomunitari di zucchero, i nomi degli organismi autorizzati a ricevere lo zucchero per la Lituania e per il Portogallo non sono corretti. È necessario correggerli per garantire la buona esecuzione del piano.

(2)

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 983/2008. La rettifica deve acquistare efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 983/2008, la quarta colonna («Destinatario») è così modificata:

1)

al punto 2, «Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal» è sostituito da «IFAP, Portogallo»;

2)

al punto 4, «NMA, Lituania» è sostituito da «Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 268 del 9.10.2008, pag. 3.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1304/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione di alcuni animali di specie sensibili dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 11 e 12 e l’articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (2) fissa norme relative alla lotta, al controllo, alla vigilanza e alle restrizioni dei movimenti degli animali, per quanto riguarda la febbre catarrale, all’interno delle e in provenienza dalle zone soggette a restrizioni.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che i movimenti di animali e del loro sperma, ovuli ed embrioni da un’azienda o da un centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma situati in una zona soggetta a restrizioni verso un’altra azienda o centro sono esentati dal divieto di uscita previsto dalla direttiva 2000/75/CE, purché tali animali, sperma, ovuli ed embrioni risultino conformi a determinate condizioni indicate in tale articolo.

(3)

L’esperienza ha dimostrato che in vari Stati membri l’efficacia delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1266/2007 per garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei vettori potrebbe essere pregiudicata da una combinazione di fattori. Tali fattori comprendono la specie del vettore, le condizioni climatiche e il tipo di allevamento dei ruminanti sensibili.

(4)

Pertanto, come disposizione transitoria, l’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 394/2008 (3), stabilisce che fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri di destinazione possono disporre che i movimenti degli animali cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento soddisfino condizioni supplementari, sulla base dei risultati di una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni entomologiche ed epidemiologiche in cui gli animali sono introdotti.

(5)

Nel periodo successivo all’adozione di tale disposizione transitoria, l’esperienza ha dimostrato che in vari Stati membri l’applicazione delle misure per garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei vettori è inefficace. Inoltre, nel suo parere sulla febbre catarrale del 19 giugno 2008 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare afferma che nella Comunità non è stato approvato formalmente alcun protocollo di trattamento per proteggere efficacemente gli animali dagli attacchi dei Culicoïdes.

(6)

In considerazione di queste circostanze e in attesa di un’ulteriore valutazione scientifica, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della disposizione transitoria di cui all’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1266/2007.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1266/2007.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella frase introduttiva dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/2007, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

(3)  GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 22.

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali formulato in seguito a una richiesta della Commissione europea (DG SANCO) e relativo alla febbre catarrale. The EFSA Journal (2008) 735, 1-69.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1305/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Maroilles ou Marolles (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta «Maroilles ou Marolles», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando le condizioni d’uso dei trattamenti e degli additivi nel latte e nella fabbricazione del «Maroilles ou Marolles». Queste pratiche garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche essenziali della denominazione.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Trattandosi di una modifica minore ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (3) e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Maroilles ou Marolles» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo consolidato degli elementi principali del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Maroilles ou Marolles» sono approvate le seguenti modifiche.

«Metodo di ottenimento»

Il punto 5 del disciplinare, relativo alla descrizione del metodo di ottenimento del prodotto, è così completato:

[…] L’operazione di coagulazione del latte può essere realizzata esclusivamente con l’aggiunta di caglio.

È vietata la concentrazione del latte tramite eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione.

Oltre alle materie prime casearie, gli unici ingredienti o ausiliari di produzione o additivi autorizzati nel latte e durante il processo di produzione sono caglio, colture batteriche innocue, lieviti, muffe, cloruro di calcio e sale.

[…] È vietata la conservazione delle materie prime casearie, dei prodotti intermedi, della cagliata e del formaggio fresco a temperature inferiori allo zero.

[…] È vietata la conservazione in atmosfera modificata dei formaggi freschi e dei formaggi in corso di stagionatura.


ALLEGATO II

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari

«MAROILLES ou MAROLLES»

Numero CE: FR-PDO-0117-0123/29.03.2006

DOP (X) IGP ( )

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi i principali elementi del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Indirizzo:

51 rue d’Anjou — 75008 Paris

Tel.:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax:

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Associazione

Nome:

Syndicat des Fabricants et Affineurs du fromage de Maroilles

Indirizzo:

Uriane — B.P. 20 — 148, av. du Général de Gaulle — 02260 La Capelle

Tel.:

+33 (0)3 23 97 57 57

Fax:

+33 (0)3 23 97 57 59

E-mail:

sfam@uriane.com

Composizione:

produttori/trasformatori (X) altro ( )

3.   Tipo di prodotto

Classe 1.3:

Formaggi

4.   Disciplinare

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome

«Maroilles ou Marolles»

4.2.   Descrizione

Formaggio di latte vaccino a pasta molle e a crosta lavata di colore rosso/arancio, di forma quadrata di 12,5-13 cm di lato, ma presentato anche in altri tre formati più piccoli (Sorbais, Mignon e Quart); tenore minimo di materia grassa: 45 %.

La pasta è cremosa e grassa, omogenea e color panna.

4.3.   Zona geografica

La zona geografica comprende il territorio dei seguenti comuni:

 

Dipartimento dell’Aisne

 

Cantoni interamente compresi: Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Vervins.

 

Comuni interamente compresi: Archon, Les Autels, Le Sourd, Brunehamel, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dohis, Etreux, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Grandrieux, Guise, Iron, Lavaqueresse, Lemé, Malzy Marly-Gomont, Monceau-sur-Oise, Morgny-en-Tiérache, Oisy, Parfondeval, Proizy, Résigny, Romery, Villers-lès-Guise e Wiège-Faty.

 

Dipartimento del Nord

 

Cantoni interamente compresi: Avesne-sur-Helpe-Nord, Avesne-sur-Helpe-Sud, Solre-le-Château, Trélon.

 

Comuni interamente compresi: Aulnoye-Aymeries, Bachant, Bazuel, Beaufort, Berlaimont, Catillon-sur-Sambre, Damousies, Eclaibes, Ecuélin, Le Favril, Fontaine-au-Bois, La Groise, Hecq, Landrecies, Leval, Limont-Fontaine, Locquignol, Maroilles, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-Sur-Sambre, Obrechies, Ors, Pommereuil, Pont-sur-Sambre, Preux-aux-Bois, Prisches, Quievelon, Rejet-de-Beaulieu, Saint-Rémy-Chaussée, Robersart, Sassegnies e Wattignies-la-Victoire.

4.4.   Prova dell’origine

Ogni laboratorio di trasformazione e ogni laboratorio di stagionatura compila una «dichiarazione di idoneità» registrata dai servizi dell’INAO che consente a quest’ultimo di identificare tutti gli operatori. Questi devono tenere a disposizione dell’INAO i registri e qualsiasi altro documento necessario al controllo dell’origine, della qualità e delle condizioni di produzione del latte e dei formaggi.

Nell’ambito del controllo che si effettua per determinare le caratteristiche del prodotto a denominazione d’origine, è condotto un esame analitico ed organolettico volto a verificare la qualità e la tipicità dei prodotti esaminati.

4.5.   Metodo di ottenimento

La produzione del latte, la produzione e la stagionatura dei formaggi devono effettuarsi nella zona geografica.

Il formaggio è fabbricato esclusivamente con aggiunta di caglio al latte vaccino; la cagliata è suddivisa non lavata; la sgocciolatura è spontanea; salatura a secco; maturazione di durata variabile a seconda del formato: almeno cinque settimane per il formato di base, nel corso delle quali la crosta è lavata parecchie volte con acqua salata senza uso di fungicidi.

4.6.   Legame

Il metodo di elaborazione di questo formaggio è stato messo a punto verso il 960 dai monaci dell’Abbazia di Maroilles, fondata nel VII secolo. A partire dall’XI secolo il privilegio della fabbricazione è stato esteso ai paesi vicini. La razza bovina è stata migliorata dai monaci per adattarla al clima e alla trasformazione casearia. La denominazione è stata sancita con pronunciamento giudiziario il 17 luglio 1955.

La denominazione nasce nella regione naturale della Thiérache, intorno alla città di Maroilles e alla sua abbazia, caratterizzata da un clima fresco e umido, da un terreno impermeabile che favorisce la crescita dell’erba al punto che attualmente l’allevamento bovino si basa esclusivamente sul pascolo. L’esperienza dei monaci trasmessa alla popolazione locale ha permesso uno sviluppo armonioso del Maroilles.

4.7.   Struttura di controllo

Nome:

Institut national de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Indirizzo:

51, rue d’Anjou, 75008 PARIS

Tel.:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax:

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité è un ente pubblico di tipo amministrativo, dotato di personalità giuridica, che dipende dal ministero dell’Agricoltura.

Il controllo delle condizioni di produzione dei prodotti a denominazione d’origine è di competenza dell’INAO.

Nome:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Indirizzo:

59, Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS Cedex 13

Tel.:

+33 (0)1 44 87 17 17

Fax:

+33 (0)1 44 97 30 37

La DGCCRF è un servizio del ministero dell’Economia, dell’industria e del lavoro.

4.8.   Etichettatura

Obbligo di indicare la denominazione.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1306/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento.

(2)

I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2009 sono stati fissati, per l'insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio (2).

(3)

I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

(4)

Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di vendita comunitari di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2009 ai prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Prezzi di vendita e coefficienti di conversione

Specie

Presentazione

Coefficiente di conversione

Livello d'intervento

Prezzo di vendita

(EUR/t)

Ippoglosso nero

(Reinhardtius hippoglossoides)

Intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

1 662

Nasello

(Merluccius spp.)

Intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

1 017

Filetti individuali

 

 

 

non spellati

1,0

0,85

1 261

spellati

1,1

0,85

1 387

Orata

(Dentex dentex e Pagellus spp.)

Intera o eviscerata, con o senza testa

1,0

0,85

1 321

Pesce spada

(Xiphias gladius)

Intero o eviscerato, con o senza testa

1,0

0,85

3 398

Gamberi e gamberetti Penaeidae

Congelati

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Altri Penaeidae

1,0

0,85

6 712

Seppie

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola rondeletti)

Congelate

1,0

0,85

1 661

Calamari (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

interi, non puliti

1,00

0,85

1 023

puliti

1,20

0,85

1 227

b)

Loligo vulgaris

interi, non puliti

2,50

0,85

2 556

puliti

2,90

0,85

2 965

Polpo

(Octopus spp.)

Congelato

1,00

0,85

1 856

Illex argentinus

interi, non puliti

1,00

0,80

695

eviscerati e decapitati

1,70

0,80

1 182

Forme di presentazione commerciale:

interi, non puliti

:

prodotti che non hanno subito alcun trattamento

puliti

:

prodotti almeno eviscerati

eviscerati e decapitati

:

corpo di calamaro privo di viscere e capo.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1307/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto all’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B dello stesso, deve essere pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, di detto regolamento.

(3)

I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2009, dal regolamento (CE) n. 1309/2008 della Commissione (2).

(4)

A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli elencati negli allegati I e II di tale regolamento è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per i prodotti che rientrano nei criteri previsti all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, importati da paesi terzi in volumi non significativi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 figurano nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. la pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO (1)

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di riferimento (EUR/tonnellata)

Pesce eviscerato con testa (2)

Pesce intero (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Aringhe della specie

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

132

2

 

F012

202

3

 

F013

191

4a

 

F016

121

4b

 

F017

121

4c

 

F018

253

5

 

F015

225

6

 

F019

112

7a

 

F025

112

7b

 

F026

101

8

 

F027

84

Scorfani o sebasti

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 ed ex 0302 69 33

1

 

F067

972

2

 

F068

972

3

 

F069

816

Merluzzi della specie

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 192

F083

861

2

F074

1 192

F084

861

3

F075

1 125

F085

662

4

F076

894

F086

497

5

F077

629

F087

364

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Gamberelli boreali

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 035

F321

1 103

2

F318

1 766

2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

Prodotto

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazioneesentation

Prezzi di riferimento

(EUR/tonnellata)

1.   

Scorfani o sebasti

 

 

Interi:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

con o senza testa

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filetti:

 

F412

con lische (standard)

1 914

F413

senza lische

2 137

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 239

2.   

Merluzzi

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Interi, con o senza testa

1 095

ex 0304 29 29

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 501

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 717

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 550

F420

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 943

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 463

3.   

Merluzzi carbonari

ex 0304 29 31

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 518

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 722

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 646

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

986

4.   

Eglefino

ex 0304 29 33

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 264

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 606

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 537

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 710

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 960

5.   

Merluzzo dell’Alaska

 

 

Filetti:

 

ex 0304 29 85

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 147

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 324

6.   

Aringhe

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

di peso superiore a 80 g. al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g. al pezzo

464


(1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

(2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1308/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2)

Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell'allegato II del medesimo regolamento, è determinato come segue:

:

Primo mese

:

216 EUR/t

:

Secondo mese

:

0 EUR/t

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1309/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, i prezzi di ritiro e di vendita comunitari dei prodotti della pesca di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 fissa, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento medesimo, un prezzo di ritiro e di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto, applicando il coefficiente di conversione della categoria di prodotto considerata a un importo non eccedente il 90% del prezzo d'orientamento.

(2)

Ai prezzi di ritiro possono essere applicati coefficienti correttivi nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità. I prezzi di orientamento per la campagna di pesca 2009 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 1299/2008 del Consiglio (2).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di conversione utilizzati per il calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari di cui agli articoli 20 e 22 del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2009 ai prodotti elencati nell’allegato I di detto regolamento, figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita applicabili per la campagna di pesca 2009 e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell’allegato II.

Articolo 3

I prezzi di ritiro applicabili per la campagna di pesca 2009 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità e i prodotti ai quali si riferiscono figurano nell’allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

Coefficienti di conversione dei prodotti elencati nell’allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensione (1)

Coefficienti di conversione

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Spinaroli

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Scorfani del Nord o sebasti

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlani

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molve

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Sgombri della specie

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Acciughe

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Passere di mare

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Rombi gialli

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limande

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Passere artiche

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Specie

Dimensione (2)

Coefficienti di conversione

 

Pesci interi

Pesci decapitati (2)

Pesci eviscerati con testa (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Rane pescatrici

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Tutte le presentazioni

 

Extra, A (2)

 

Gamberetti della specie

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Gamberelli boreali

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Interi (2)

 

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Interi (2)

 

Code (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pesci eviscerati con testa (2)

Pesci interi (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sogliole

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO II

Prezzi di ritiro e di vendita nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, B e C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensione (1)

Prezzo di ritiro (EUR/t)

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

1

0

132

2

0

202

3

0

191

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

253

5

0

225

6

0

112

7a

0

112

7b

0

101

8

0

84

Sardine della specie

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Spinaroli

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Gattucci

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Scorfani del Nord o sebasti

Sebastes spp.

1

0

972

2

0

972

3

0

816

Merluzzi bianchi della specie

Gadus morhua

1

1 192

861

2

1 192

861

3

1 125

662

4

894

497

5

629

364

Merluzzi carbonari

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Eglefini

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Merlani

Merlangius merlangus

1

630

478

2

611

458

3

573

420

4

392

287

Molve

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Sgombri della specie

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Sgombri della specie

Scomber japonicus

1

0

224

2

0

224

3

0

183

4

0

137

Acciughe

Engraulis spp.

1

0

884

2

0

936

3

0

780

4

0

325

Passere di mare

Pleuronectes platessa

Dal 1o gennaio al 30 aprile 2009

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

Dal 1o maggio al 31 dicembre 2009

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Naselli della specie

Merluccius merluccius

1

3 258

2 570

2

2 462

1 919

3

2 462

1 882

4

2 027

1 557

5

1 882

1 484

Rombi gialli

Lepidorhombus spp.

1

1 719

1 618

2

1 517

1 416

3

1 365

1 239

4

860

733

Limande

Limanda limanda

1

606

495

2

461

359

Passere artiche

Platichtys flesus

1

345

303

2

261

219

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

1

2 174

1 780

2

2 174

1 692

Seppie

Sepia officinalis e Rossia macrosoma

1

0

1 107

2

0

1 107

3

0

692

 

 

Pesci interi

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci decapitati (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Rane pescatrici

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Tutte le presentazioni

Extra, A (1)

Gamberetti della specie

Crangon crangon

1

1 474

2

674

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Gamberelli boreali

Pandalus borealis

1

5 035

1 103

2

1 766


Specie

Dimensione (2)

Prezzi di vendita (EUR/t)

 

Interi (2)

 

Granchi porri

Cancer pagurus

1

1 284

 

 

2

963

 

 

Interi (2)

Code (2)

E′ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Scampi

Nephrops norvegicus

1

4 704

4 704

3 535

2

4 704

3 227

2 968

3

4 212

3 227

2 182

4

2 735

2 243

1 789

 

 

Pesci eviscerati con testa (2)

Pesci interi (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Sogliole

Solea spp.

1

5 160

3 990

 

2

5 160

3 990

3

4 885

3 715

4

3 990

2 890

5

3 440

2 270


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


ALLEGATO III

Prezzi di ritiro nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo

Specie

Zona di sbarco

Coefficiente di conversione

Dimensione (1)

Prezzo di ritiro

(EUR/t)

Pesci eviscerati con testa (1)

Pesci interi (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Aringhe della specie

Clupea harengus

Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda

0,90

1

0

119

2

0

182

3

0

172

4a

0

109

Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover

Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate a nord e a ovest di tali regioni

Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)

0,90

1

0

119

2

0

182

3

0

172

4a

0

109

Sgombri della specie

Scomber scombrus

Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Naselli della specie

Merluccius merluccius

Le regioni costiere da Troon, a sud-ovest della Scozia, fino a Wick, a nord-est della Scozia, e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni

0,75

1

2 444

1 928

2

1 846

1 439

3

1 846

1 412

4

1 520

1 167

5

1 412

1 113

Tonni bianchi o alalunga

Thunnus alalunga

Isole delle Azzorre e Madera

0,48

1

1 043

854

2

1 043

812

Sardine della specie

Sardina pilchardus

Isole Canarie

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Le regioni costiere atlantiche del Portogallo

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1310/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all’allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato (2) precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell’importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.

(3)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca (3), prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

(4)

Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

(3)  GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.


ALLEGATO

Valori forfettari

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato

EUR/tonnellata

1.

Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):

 

a)

Aringa della specie Clupea harengus e sgombro delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

 

Danimarca e Svezia

60

Regno Unito

50

altri Stati membri

15

Francia

2

b)

Gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e gamberelli (Pandalus borealis):

 

Danimarca e Svezia

0

altri Stati membri

10

c)

Altri prodotti:

 

Danimarca

40

Svezia, Portogallo e Irlanda

20

Regno Unito

28

altri Stati membri

1

2.

Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)

 

a)

Sardine della specie Sardina pilchardus e acciughe (Engraulis spp.):

 

tutti gli Stati membri

8

b)

Altri prodotti:

 

Svezia

0

Francia

30

altri Stati membri

30

3.

Utilizzazione come esche

 

Francia

60

altri Stati membri

20

4.

Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione

0


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1311/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa, per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1),

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 della Commissione prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

(2)

Scopo dell'aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

(3)

L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

(4)

L'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2009, l'ammontare dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.

(3)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.


ALLEGATO

1.

Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

I.   

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati

Sardine della specie Sardina pilchardus

355

Altre specie

288

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

386

III.

Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri, con testa, tagliati o filettati

277

IV.

Marinatura e magazzinaggio

257

2.

Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione e/o conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

1

2

3

I.

Congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

323

Code di scampi

(Nephrops norvegicus)

245

II.

Asportazione della testa, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

290

III.

Cottura, congelamento e magazzinaggio

Scampi

(Nephrops norvegicus)

323

Granchi porri

(Cancer pagurus)

245

IV.

Pastorizzazione e magazzinaggio

Granchi porri

(Cancer pagurus)

386

V.

Conservazione in vivaio o in gabbia

Granchi porri

(Cancer pagurus)

210

3.

Ammontare dell'aiuto forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

Metodi di trasformazione

Ammontare dell'aiuto

(in EUR/t)

I.

Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, eviscerati, con testa o tagliati

288

II.

Filettatura, congelamento e magazzinaggio

386


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1312/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l'articolo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 467/67 della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L'articolo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione possa fissare i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione del citato regolamento al fine di convertire i valori o le quantità che si riferiscono alle varie fasi di trasformazione del riso (risone, semigreggio, semilavorato, lavorato).

(3)

A tal fine conviene prendere in considerazione i dati rilevati nell'industria meglio attrezzata della Comunità.

(4)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il tasso di conversione del riso semigreggio in risone e inversamente è il seguente:

Riso semigreggio

Risone

1

1,25

2.   Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente:

 

Riso semigreggio

Riso lavorato

Riso a grani tondi

1

0,775

Riso a grani medi o riso a grani lunghi

1

0,69

3.   Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente:

 

Riso lavorato

Riso semilavorato

Riso a grani tondi

1

1,065

Riso a grani medi o riso a grani lunghi

1

1,072

Articolo 2

1.   Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di risone in riso semigreggio ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di risone.

2.   Le spese di lavorazione da prendere in considerazione all'atto della conversione di riso semigreggio in riso lavorato ammontano a 47,13 EUR per tonnellata di riso semigreggio.

3.   Le spese di lavorazione per la conversione di riso semilavorato in riso lavorato non sono prese in considerazione.

Articolo 3

1.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di risone in riso semigreggio è considerato uguale a zero.

2.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato è uguale:

a)

a 41,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani tondi;

b)

a 52,00 EUR per tonnellata di riso semigreggio a grani medi o a grani lunghi.

3.   Il valore dei sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di riso semilavorato in riso lavorato è uguale:

a)

a 12,62 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani tondi;

b)

a 14,05 EUR per tonnellata di riso semilavorato a grani medi o a grani lunghi.

Articolo 4

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione si effettua sulla base di un riso semigreggio contenente il 3 % di rotture. Se il riso semigreggio contiene una percentuale di rotture superiore al 3 %, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 110 EUR per tonnellata di rotture.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato o di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso di un'altra fase di trasformazione è effettuata sulla base di un riso semilavorato o lavorato senza rotture. Se il riso semilavorato o lavorato contiene rotture, la conversione è effettuata previo adeguamento sulla base di un valore di 150 EUR per tonnellata di rotture.

Gli adeguamenti di cui al primo e secondo comma non sono effettuati se i prezzi del riso semigreggio e i prezzi del riso semilavorato o lavorato presi in considerazione ai fini della fissazione dei prelievi e delle restituzioni all'esportazione sono inferiori a:

110 EUR per tonnellata di riso semigreggio,

150 EUR per tonnellata di riso semilavorato o lavorato.

Articolo 5

1.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di risone si effettua:

dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, e

detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1.

La conversione di un valore relativo a una quantità di risone in un valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 1, e

moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semigreggio in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

aumentando il valore da convertire delle spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2,

detraendone il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2, e

dividendo il risultato per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in valore relativo alla stessa quantità di riso semigreggio si effettua:

moltiplicando il valore da convertire per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2,

detraendo dal risultato le spese di lavorazione fissate all'articolo 2, paragrafo 2, e

aggiungendo il valore dei sottoprodotti fissato all'articolo 3, paragrafo 2.

3.   La conversione di un valore relativo a una quantità di riso lavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso semilavorato si effettua:

dividendo il valore da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3, e

aumentando il risultato del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3.

La conversione di un valore relativo a una quantità di riso semilavorato in un valore relativo alla stessa quantità di riso lavorato si effettua:

diminuendo il valore da convertire del valore dei sottoprodotti fissati all'articolo 3, paragrafo 3, e

moltiplicando il risultato per il tasso fissato per il riso semilavorato del gruppo considerato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 6

1.   La conversione di una quantità di riso semigreggio in una quantità corrispondente di risone o di riso lavorato si effettua moltiplicando, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1, o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

La conversione di una quantità di risone o di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semigreggio si effettua dividendo, secondo il caso, la quantità da convertire per il tasso fissato per il risone all'articolo 1, paragrafo 1 o per il tasso fissato per il riso lavorato all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   La conversione di una quantità di riso lavorato in una quantità corrispondente di riso semilavorato si effettua moltiplicando la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

La conversione di una quantità di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato si effettua dividendo la quantità da convertire per il tasso fissato per il riso semilavorato all'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 467/67 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU 204 del 24.8.1967, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato I.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento n. 467/67/CEE della Commissione

(GU 204 del 24.8.1967, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 1608/71 della Commissione

(GU L 168 del 27.7.1971, pag. 17)

 

Regolamento (CEE) n. 1499/72 della Commissione

(GU L 158 del 14.7.1972, pag. 22)

 

Regolamento (CEE) n. 1808/74 della Commissione

(GU L 188 del 12.7.1974, pag. 34)

 

Regolamento (CEE) n. 1484/75 della Commissione

(GU L 150 dell’11.6.1975, pag. 7)

 

Regolamento (CEE) n. 1572/77 della Commissione

(GU L 174 del 14.7.1977, pag. 26)

 

Regolamento (CEE) n. 1771/79 della Commissione

(GU L 203 dell'11.8.1979, pag. 6)

 

Regolamento (CEE) n. 2119/80 della Commissione

(GU L 206 dell’8.8.1980, pag. 20)

 

Regolamento (CEE) n. 2120/81 della Commissione

(GU L 208 del 28.7.1981, pag. 7)

 

Regolamento (CEE) n. 1871/82 della Commissione

(GU L 206 del 14.7.1982, pag. 15)

 

Regolamento (CEE) n. 1998/83 della Commissione

(GU L 196 del 20.7.1983, pag. 16)

 

Regolamento (CEE) n. 1548/84 della Commissione

(GU L 148 del 5.6.1984, pag. 16)

 

Regolamento (CEE) n. 2249/85 della Commissione

(GU L 210 del 7.8.1985, pag. 13)

 

Regolamento (CEE) n. 2325/88 della Commissione

(GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41)

limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento n. 467/67/CEE

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1313/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in particolare gli articoli 4, 5 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3/2008, come modificati dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), prevedono azioni di informazione su nuove designazioni per i vini della Comunità, sulle abitudini di consumo responsabile e sui danni provocati dal consumo pericoloso di bevande alcoliche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione (3).

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei temi e dei prodotti nonché le linee direttrici per la promozione sul mercato interno.

(3)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene l’elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi e l’elenco dei mercati nei quali possono essere realizzate tali azioni.

(4)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 501/2008 contiene i bilanci indicativi annuali per i diversi settori.

(5)

Occorre pertanto modificare gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 per tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 3/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(2)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 501/2008 sono modificati come segue:

1)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

nella parte A. ELENCO DEI TEMI E DEI PRODOTTI, l’undicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,»;

b)

nella parte B. LINEE DIRETTRICI, la linea direttrice relativa a «VQPRD, VINI DA TAVOLA CON INDICAZIONE GEOGRAFICA» è sostituita dalla seguente:

«VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, VINI CON INDICAZIONE DEL VITIGNO

1.   Analisi globale della situazione

A fronte di una produzione di vino abbondante, i consumi sono in ristagno o addirittura in calo per determinate categorie e si assiste a un’offerta crescente in provenienza dai paesi terzi.

2.   Obiettivi

Informare i consumatori sulla varietà, la qualità e le condizioni di produzione dei vini della Comunità nonché sui risultati di studi scientifici,

informare i consumatori sul consumo responsabile delle bevande alcoliche e sui rischi connessi all’abuso di alcol.

3.   Gruppi di destinatari

Settore della distribuzione,

consumatori, escludendo i giovani e gli adolescenti come indicato nella raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio (1),

opinionisti (giornalisti, gastronomi),

scuole alberghiere.

4.   Messaggi principali

La legislazione comunitaria prevede norme rigorose sulla produzione, le indicazioni di qualità, l’etichettatura e la commercializzazione, che garantiscono ai consumatori la qualità e la tracciabilità del prodotto offerto,

l’attrattiva di poter scegliere tra una vastissima selezione di vini della Comunità di diverse provenienze,

informazioni sulla viticoltura della Comunità e sui suoi legami con realtà, culture e sapori regionali e locali,

informazioni sulle abitudini di consumo responsabile di bevande alcoliche e sui danni provocati dall’alcol.

5.   Principali canali di diffusione dei messaggi

Azioni di informazione e relazioni pubbliche,

formazione rivolta ad operatori dei settori della distribuzione e della ristorazione,

contatti con la stampa specializzata,

altri strumenti (sito Internet, pieghevoli e opuscoli) per orientare la scelta dei consumatori,

fiere e mostre: stand che rappresentano i prodotti di vari Stati membri.

6.   Durata dei programmi

Da 12 a 36 mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.

2)

nell’allegato II, il quinto e il sesto trattino della parte A. ELENCO DEI PRODOTTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI AZIONI PROMOZIONALI sono sostituiti dai seguenti:

«—

vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno,

bevande spiritose a indicazione geografica protetta,»;

3)

nell’allegato III, il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

Vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, vini con indicazione del vitigno: 12 Mio EUR».


(1)  GU L 161 del 16.6.2001, pag. 38.»;


20.12.2008   

IT

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L 344/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1314/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

recante centoduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2)

Il 26 settembre e il 2 dicembre 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche depennando due persone dall'elenco. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:

(1)

Mohamad Nasir ABAS (alias (a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna], Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia. Data di nascita: 6 maggio 1969. Luogo di nascita: Singapore. Nazionalità: malese. Passaporto n.: A 8239388. N. di identificazione nazionale: 690506-71-5515.

(2)

Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Data di nascita: (a) 12.10.1966, (b) 11.11.1966. Luogo di nascita: Somalia. Altre informazioni: Firenze, Italia.


20.12.2008   

IT

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L 344/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1315/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2009-31.3.2009

(in %)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dall'1.4.2009-30.6.2009

(in kg)

P1

09.4067

3,378444

P2

09.4068

8,673892

P3

09.4069

0,914921

P4

09.4070

81,100141


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/68


REGOLAMENTO (CE) N. 1316/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2009, sono fissati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2009-31.3.2009

(in %)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dall'1.4.2009-30.6.2009

(in kg)

E1

09.4015

 (1)

108 000 000

E2

09.4401

60,637664

E3

09.4402

 (2)

7 055 897


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/70


REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 a norma del regolamento (CE) n.1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2009, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

1

09.4410

0,707216

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

0,765696

4

09.4420

1,386962

5

09.4421

6,802721

6

09.4422

1,592356


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/72


REGOLAMENTO (CE) N. 1318/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame e attribuito agli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 ha aperto un contingente tariffario per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4169 a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 12 498 750 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/73


REGOLAMENTO (CE) N. 1319/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2009, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.


ALLEGATO

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(in %)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009

(in kg)

IL1

09.4092

 (1)

392 000

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/75


REGOLAMENTO (CE) N. 1320/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per il pollame originario della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1383/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4103 a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2009, sono pari a 250 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/76


REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di dicembre 2008 per il sottoperiodo dal al 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

1

09.4211

0,566899

4

09.4214

5,969534

7

09.4217

7,785879


DIRETTIVE

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/78


DIRETTIVA 2008/125/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità di attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e comprendono un elenco di sostanze attive da valutare in vista della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di tale direttiva. Questo elenco comprende il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol.

(2)

Gli effetti di queste sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di utilizzazioni proposte dagli autori delle notifiche. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori incaricati di presentare le relazioni di valutazione e le raccomandazioni corrispondenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico e il sulcotrione, lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni utili sono state presentate, il 19 giugno 2007 per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio e l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e il 9 agosto 2006 per il sulcotrione. Per il metamitron e il triadimenol lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni utili sono state presentate, rispettivamente, il 22 agosto 2007 e il 29 maggio 2006. Per il cimoxanil, lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 giugno 2007. Per il dodemorf, lo Stato membro relatore erano i Paesi Bassi e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 9 febbraio 2007. Per il tebuconazolo, lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni utili sono state presentate il 5 marzo 2007.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state oggetto di un esame collegiale da parte degli Stati membri e dell'AESA e sono state presentate alla Commissione il 29 settembre 2008 per il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio e il metamitron, il 30 settembre 2008 per il fosfuro di magnesio, il 17 settembre 2008 per il cimoxanil e il dodemorf, il 26 settembre 2008 per l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il 31 luglio 2008 per il sulcotrione e il 25 settembre 2008 per il tebuconazolo e il triadimenol, sotto forma di relazione scientifica dell'EFSA (4). Queste relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e redatte nella loro versione definitiva il 28 ottobre 2008 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol in quanto sostanze attive.

(4)

Dai vari esami effettuati risulta che i prodotti fitosanitari contenenti il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo o il triadimenol dovevano in generale soddisfare i requisiti enunciati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda le utilizzazioni studiate e descritte nelle relazioni di riesame della Commissione. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'allegato I, al fine di garantire che le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive potranno essere concesse in tutti gli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva.

(5)

Fatta salva tale conclusione, è opportuno ottenere informazioni complementari su taluni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE prevede che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a talune condizioni. Per il metamitron è opportuno quindi richiedere all'autore della notifica del metamitron informazioni complementari concernenti l'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, i suoi residui nelle colture a rotazione, il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e il rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati mediante ingestione delle acque nei campi. È inoltre opportuno chiede all'autore della notifica del sulcotrione informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesandione e il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. D'altro canto, il tebuconazolo deve essere sottoposto a prove supplementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e le informazioni corrispondenti presentate dall'autore della notifica.

(6)

È opportuno prevedere un termine ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ai nuovi requisiti che ne deriveranno.

(7)

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 91/414/CEE in caso di iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, deve essere concesso agli Stati membri un termine di sei mesi dopo l'iscrizione per riesaminare le autorizzazioni esistenti riguardanti i prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni applicabili stabilite all'allegato I. Spetta agli Stati membri, a seconda dei casi, modificare, sostituire o ritirare le autorizzazioni esistenti, conformemente alle disposizioni di tale direttiva. In deroga al termine sopraccitato, deve essere previsto un termine più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, di cui all'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario, per ciascuna utilizzazione prevista, conformemente ai principi uniformi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L'esperienza acquisita in occasione delle precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha mostrato che possono insorgere difficoltà di interpretazione dei doveri che incombono ai detentori di autorizzazioni esistenti, per quanto riguarda l'accesso ai dati. Sembra quindi necessario, per evitare nuove difficoltà, precisare i doveri degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il detentore di un'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo che soddisfa i requisiti posti dall'allegato II di tale direttiva. Tuttavia, questo chiarimento non impone nuovi obblighi agli Stati membri o ai detentori di autorizzazioni in rapporto alle direttive che modificano l''allegato I sino ad oggi adottate.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Applicano queste disposizioni a partire dal 1o marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Ove necessario, gli Stati membri modificano o ritirano, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanze attive entro il 28 febbraio 2010.

Entro tale data, verificano in particolare che i requisiti enunciati nell'allegato I di tale direttiva per quanto riguarda il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol siano rispettati, ad eccezione di quelli che figurano nella parte B delle rubriche relative a tali sostanze attive, e che i detentori delle autorizzazioni siano in possesso di un fascicolo o abbiano acceso a un fascicolo che soddisfa i requisiti dell'allegato II di tale direttiva, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualunque prodotto fitosanitario autorizzato contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol in quanto sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009, sia oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti posti dall'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B delle rubriche dell'allegato I di tale direttiva concernenti rispettivamente il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol. In funzione di tale valutazione, gli Stati membri determinano se il prodotto è conforme alle condizioni enunciate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Dopo aver determinato se queste condizioni sono rispettate, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol come unica sostanza attiva, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014; ovvero

b)

nel caso di un prodotto contenente fosfuro di alluminio, fosfuro di calcio, fosfuro di magnesio, cimoxanil, dodemorf, estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, metamitron, sulcotrione, tebuconazolo e triadimenol associato ad altre sostanze attive, modificano o ritirano l'autorizzazione, se del caso, entro il 28 febbraio 2014 o alla data fissata per questa modifica o ritiro nella direttiva o nelle direttive che hanno aggiunto la sostanza o le sostanze in questione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, se quest'ultima data è posteriore.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 182, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium phosphide (terminato il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 183, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium phosphide (terminato il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 190, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance magnesium phosphide (terminato il 30 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 167, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cymoxanil (terminato il 17 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 170, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dodemorph (terminato il 17 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 180, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,5-dichlorobenzoic acid methylester (terminato il 26 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 185, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metamitron (terminato il 29 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 150, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulcotrione (terminato il 31 luglio 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 176, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebuconazole (terminato il 25 settembre 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 177, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triadimenol (25 settembre 2008).


ALLEGATO

Sostanze attive da aggiungere alla fine della tabella che figura nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Denominazione comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«266

Fosfuro di alluminio

N. CAS 20859-73-8

N. CIPAC 227

Fosfuro di alluminio

≥ 830 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio.

In quanto rodenticida, può essere autorizzata solo l'utilizzazione all'esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di alluminio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori, vigilando affinché i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare;

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambiente chiuso;

per l'utilizzazione in ambiente chiuso, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione);

nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione delle persone nelle zone limitrofe contro la fuga di gas;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

267

Fosfuro di calcio

N. CAS 1305-99-3

N. CIPAC 505

Fosfuro di calcio

≥ 160 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di calcio.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di calcio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo;

la protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

268

Fosfuro di magnesio

N. CAS 12057-74-8

N. CIPAC 228

Fosfuro di magnesio

≥ 880 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come insetticida e rodenticida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio.

In quanto rodenticida, può essere autorizzato solo l'utilizzo all'esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fosfuro di magnesio, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori, vigilando affinché i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare;

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambiente chiuso;

nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione);

nelle utilizzazioni in ambiente chiuso, alla protezione delle persone nelle zone limitrofe contro la fuga di gas;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come zone di protezione tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

269

Cimoxanil

N. CAS 57966-95-7

N. CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminoacetil]-3-etilurea

> 970 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul cimoxanil, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicheranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi come le zone di protezione.

270

Dodemorf

N. CAS 1593-77-7

N. CIPAC 300

cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina

≥ 950 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul dodemorf, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano, se del caso, l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

271

Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico

N. CAS 2905-69-3

N. CIPAC 686

metil-2,5-diclorobenzoato

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso in ambienti chiusi in quanto regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

272

Metamitron

N. CAS 41394-05-2

N. CIPAC 381

4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one

≥ 960 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.

PARTE B

Al momento della valutazione delle domande d'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per utilizzi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri dedicano particolare attenzione ai criteri enunciati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e fanno in modo di ottenere tutte le informazioni e i dati necessari prima della concessione dell'autorizzazione.

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metamitron, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale e respiratoria;

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche;

al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 presente nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Vigilano affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato forniscano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

273

Sulcotrione

N. CAS 99105-77-8

N. CIPAC 723

2-(2-cloro-4-mesilbenzoil)cicloesan–1,3-dione

≥ 950 g/kg

Impurità:

cianuro di idrogeno: non più di 80 mg/kg

toluene: non più di 4 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulcotrione, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di attrezzature adeguate di protezione individuale;

al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Vigilano affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

274

Tebuconazolo

N. CAS 107534-96-3

N. CIPAC 494

(RS)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul tebuconazolo, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le istruzioni per l'uso prescrivano l'utilizzazione di adeguate attrezzature di protezione individuale;

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo);

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi;

alla protezione degli organismi acquatici, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure per l'attenuazione dei rischi, come le zone di protezione.

Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Vigilano affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il tebuconazolo è stato iscritto al presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti comunitari in materia di prove.

275

Triadimenol

N. CAS 55219-65-3

N. CIPAC 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

≥ 920 g/kg

isomero A (1RS,2SR), isomero B (1RS,2RS)

Diastereomero A, RS + SR, proporzioni: 70 a 85%

Diastereomero B, RR + SS, proporzioni: 15 a 30%

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI, si è tenuto conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triadimenol, e in particolare degli allegati I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008

Nel quadro di questa valutazione globale, gli Stati membri dedicano particolare attenzione:

alla presenza di N-metilpirrolidone nei preparati, per quanto riguarda l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti nelle zone adiacenti;

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Vengono applicate, se del caso, misure di attenuazione dei rischi così determinati, come le zone di protezione.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica comunichi alla Commissione:

informazioni complementari sulla specifica;

informazioni complementari sulla valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi;

informazioni complementari sul rischio di alterazioni al sistema endocrino nei pesci.

Garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del triadimenol entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sull'alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti comunitari in materia di prove.»


(1)  Ulteriori particolari sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono forniti nella relazione d'esame.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/89


DIRETTIVA 2008/127/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2008

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) nn. 1112/2002 (2) e 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell'allegato della presente direttiva.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 (4) è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 ter, che, senza parere scientifico dettagliato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente.

(3)

La Commissione ha esaminato, ai sensi dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente di una serie di usi proposti dai notificatori per le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali i progetti di rapporto sulle sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato i rapporti in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, adottandoli, in data 28 ottobre 2008, sotto forma di relazioni di riesame della Commissione. A norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all'EFSA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo parere sui progetti di rapporto.

(5)

Dai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva soddisfino, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all'allegato della presente direttiva, per garantire che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere rilasciate secondo le norme di tale direttiva.

(6)

È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall'iscrizione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall'iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato in modo da garantire il rispetto della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle pertinenti condizioni di cui all'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 marzo 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, entro il 28 febbraio 2010, gli Stati membri modificano o revocano in conformità alla direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all'allegato.

Entro tale data, essi verificano in particolare che le sostanze attive dell'allegato soddisfino le condizioni dell'allegato I della suddetta direttiva, escluse quelle di cui alla parte B dell'iscrizione di tali sostanze attive, e verificano anche che i titolari delle autorizzazioni dispongano, in conformità alle condizioni dell'articolo 13 della medesima direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell'allegato II della stessa, o possano accedervi.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano — in conformità ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come unica sostanza attiva o come una tra più sostanze, tutte iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2009. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all'allegato, modificano o revocano se necessario l'autorizzazione entro il 31 agosto 2015 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente della direttiva o delle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze di cui trattasi nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o settembre 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.


ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«224

Acido acetico

Numero CAS: 64-19-7

Numero CIPAC: non assegnato

Acido acetico

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

225

Solfato di alluminio e ammonio

Numero CAS: 7784-26-1

Numero CIPAC: non assegnato

Solfato di alluminio e ammonio

≥ 960 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

226

Silicato di alluminio

Numero CAS: 1332-58-7

Numero CIPAC: non assegnato

Non disponibile

Denominazione chimica: caolino

≥ 999,8 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

227

Acetato di ammonio

Numero CAS: 631-61-8

Numero CIPAC: non assegnato

Acetato di ammonio

≥ 970 g/kg

Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

228

Farina di sangue

Numero CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Non disponibile

≥ 990 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle farine di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

229

Carburo di calcio

Numero CAS: 75-20-7

Numero CIPAC: non assegnato

Carburo di calcio

Acetiluro di calcio

≥ 765 g/kg

Contenente 0,08 – 0,52 g/kg di fosfuro di calcio

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

230

Carbonato di calcio

Numero CAS: 471-34-1

Numero CIPAC: non assegnato

Carbonato di calcio

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

231

Biossido di carbonio

Numero CAS: 124-38-9

Biossido di carbonio

≥ 99,9 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fumigante.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

232

Denatonio benzoato

Numero CAS: 3734-33-6

Numero CIPAC: non assegnato

Benzoato di benzildietil[[2,6-xililcarbamoil]metil]ammonio

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

233

Etilene

Numero CAS: 74-85-1

Numero CIPAC: non assegnato

Etene

≥ 99 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

234

Estratto di Melaleuca alternifolia

Numero CAS: Olio di Melaleuca alternifolia 68647-73-4

Componenti principali:

 

terpinene-4-olo 562-74-3

 

γ-terpinene 99-85-4

 

α -terpinene 99-86-5

 

1,8-cineolo 470-82-6

Numero CIPAC: non assegnato

L'olio di Melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Componenti principali:

 

terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinene ≥ 100 g/kg

 

α -terpinene ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineolo tracce

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di Melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

235

Residui di distillazione dei grassi

Numero CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Non disponibile

≥ 40 % di acidi grassi clivati

Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

236

Acidi grassi da C7 a C20

Numero CAS: 112-05-0 (acido pelargonico)

67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)

124-07-2 (acido caprilico)

334-48-5 (acido caprico)

143-07-7 (acido laurico)

112-80-1 (acido oleico)

85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10)

111-11-5 (ottanoato di metile)

110-42-9 (decanoato di metile)

Numero CIPAC: non assegnato

Acido nonanoico

Acido caprilico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi)

Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi)

Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici

≥ 889 g/kg (acido pelargonico)

≥ 838 g/kg acidi grassi

≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

237

Estratto d'aglio

Numero CAS: 8008-99-9

Numero CIPAC: non assegnato

Concentrato di succo d'aglio alimentare

≥ 99,9 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come repellente, insetticida e nematocida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

238

Acido gibberellico

Numero CAS: 77-06-5

Numero CIPAC: 307

Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carbossilico

Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperidroindenol (1,2-b) furan-4-carbossilico

≥ 850 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

239

Gibberelline

Numero CAS: GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

Miscela di GA4A7: 8030-53-3

Numero CIPAC: non assegnato

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan -4-carbossilico

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3- propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico

Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

240

Hydrolised proteins

Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola

Idrolizzato proteico di collagene

Numero CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Non disponibile

Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola: equivalente minimo di proteine grezze: 360 g/kg (36 % p/p)

Idrolizzato proteico di collagene: contenuto di azoto organico > 240 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

241

Solfato di ferro

Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS: 7720-78-7

Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS: 17375-41-6

Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS: 7782-63-0

Numero CIPAC: non assegnato

Solfato di ferro (II)

Solfato di ferro (II) anidro ≥ 367,5 g/kg

Solfato di ferro (II) monoidrato ≥ 300 g/kg

Solfato di ferro (II) eptaidrato ≥ 180 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

242

Kieselgur (terra diatomacea)

Numero CAS: 61790-53-2

Numero CIPAC: 647

Kieselgur (terra diatomacea)

920±20 g SiO2/kg DE

Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

243

Calcare

Numero CAS: 1317-65-3

Numero CIPAC: non assegnato

Non disponibile

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

244

Metil nonil chetone

Numero CAS: 112-12-9

Numero CIPAC: non assegnato

Undecan-2-one

≥ 975 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonil chetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

245

Pepe

Numero CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Pepe nero – Piper nigrum

Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

246

Oli vegetali/Olio di citronella

Numero CAS: 8000-29-1

Numero CAS: 8000-29-1

L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche.

The main components are:

 

I componenti principali sono i seguenti:

 

Geraniolo ((E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-olo).

 

Citronellolo (3,7-dimetil-6-octan-2-olo).

 

Acetato di geranile (3,7-dimetil-6-octen-1-il acetato).

Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metil-isoeugenolo max. 0,1 %.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

247

Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano

Numero CAS: 94961-50-2 (olio di chiodi di garofano)

97-53-0 (eugenolo – componente principale)

Numero CIPAC: non assegnato

L'olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Il componente principale è l'eugenolo.

≥ 800 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

248

Oli vegetali/Olio di colza

Numero CAS: 8002-13-9

Numero CIPAC: non assegnato

Olio di colza

L'olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

249

Oli vegetali/Olio di menta verde

Numero CAS: 8008-79-5

Numero CIPAC: non assegnato

Olio di menta verde

≥ 550 g/kg come L-carvone

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

250

Idrogenocarbonato di potassio

Numero CAS: 298-14-6

Numero CIPAC: non assegnato

Idrogenocarbonato di potassio

≥ 99,5 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

251

Putrescina (1,4-diaminobutano)

Numero CAS: 110-60-1

Numero CIPAC: non assegnato

Butano-1,4-diammina

≥ 990 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla putrescina (SANCO/2626/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

252

Piretrine

Numero CAS: (A) e (B):

Piretrine: 8003-34-7

Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

piretrina 1: CAS 121-21-1

piretrina 2: CAS 121-29-9

cinerina 1: CAS 25402-06-6

cinerina 2: CAS 121-20-0

jasmolina 1: CAS 4466-14-2

jasmolina 2: CAS 1172-63-0

Estratto B: piretrina 1: CAS 121-21-1

piretrina 2: CAS 121-29-9

cinerina 1: CAS 25402-06-6

cinerina 2: CAS 121-20-0

jasmolina 1: CAS 4466-14-2

jasmolina 2: CAS 1172-63-0

Numero CIPAC: 32

Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.

Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine

Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

253

Sabbia di quarzo

Numero CAS: 14808-60-7

Numero CIPAC: non assegnato

Quarzo, biossido di silicio, silice, SiO2

≥ 915 g/kg

Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

254

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce

Numero CAS: 100085-40-3

Numero CIPAC: non assegnato

Olio di pesce

≥ 99 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

255

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

Numero CAS: 98999-15-6

Numero CIPAC: non assegnato

Grasso di pecora

Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

256

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo Numero CAS: 8002-26-4

Numero CIPAC: non assegnato

Tallolio grezzo

Il tallolio grezzo è una miscela complessa di resina di tallolio e acidi grassi.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

257

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio Numero CAS: 8016-81-7

Numero CIPAC: non assegnato

Pece di tallolio

Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pece di tallolio (SANCO/2632/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

258

Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine)

Numero CAS: non assegnato

Numero CIPAC: non assegnato

Estratto d'alga marina

L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatori sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

259

Silicato di sodio e alluminio

Numero CAS: 1344-00-9

Numero CIPAC: non assegnato

Silicato di sodio e alluminio: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1 September 2009

31 August 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

260

Ipoclorito di sodio

Numero CAS: 7681-52-9

Numero CIPAC: non assegnato

Ipoclorito di sodio

10 % (p/p) espresso come cloro

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

261

Feromoni di lepidotteri a catena lineare

Acetate group:

Review report (SANCO/2633/2008)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(E)-5-decen-1-il acetato

CAS No: 38421-90-8

Numero CIPAC: non assegnato

(E)-5-decen-1-il acetato

(E)-8-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: 38363-29-0

Numero CIPAC:

non assegnato

(E)-8-dodecen-1-il acetato

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: non disponibile

Numero CIPAC: non disponibile

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: 28079-04-1

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: 16974-11-1

Numero CIPAC: 422

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

Numero CAS: 54364-62-4

Numero CIPAC: non assegnato

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

(E)-11-tetradecen-1-il acetato

Numero CAS: 33189-72-9

Numero CIPAC: non assegnato

(E)-11-tetradecen-1-il acetato

(Z)-9-tetradecen-1-il acetato

Numero CAS: 16725-53-4

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-9-tetradecen-1-il acetato

(Z)-11-tetradecen-1-il acetato

Numero CAS: 20711-10-8

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-11-tetradecen-1-il acetato

(Z, E)-9, 12- tetradecadien -1-il acetato

Numero CAS: 31654-77-0

Numero CIPAC: non assegnato

(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato

Z-11-esadecen-1-il acetato

Numero CAS: 34010-21-4

Numero CIPAC: non assegnato

Z-11-esadecen-1-il acetato

(Z, E)-7, 11- esadecadien -1-il acetato

Numero CAS: 51606-94-4

Numero CIPAC: non assegnato

Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato

(E, Z)-2, 13- ottadecadien -1-il acetato

Numero CAS: 86252-65-5

Numero CIPAC: non assegnato

(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato

Gruppo alcoli:

Gruppo alcoli:

(E)-5-decen-1-olo

Numero CAS: 56578-18-8

Numero CIPAC: non assegnato

(E)-5-decen-1-olo

(Z)-8-dodecen-1-olo

Numero CAS: 40642-40-8

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-8-dodecen-1-olo

(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo

Numero CAS: 33956-49-9

Numero CIPAC: non assegnato

(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo

tetradecan-1-olo

Numero CAS: 112-72-1

Numero CIPAC: non assegnato

tetradecan-1-olo

(Z)-11-esadecen-1-olo

Numero CAS: 56683-54-6

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-11-esadecen-1-olo

Gruppo aldeidi:

Gruppo aldeidi:

(Z)-7-tetradecenale

Numero CAS: 65128-96-3

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-7-tetradecenale

(Z)-9-esadecenale

Numero CAS: 56219-04-6

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-9-esadecenale

(Z)-11-esadecenale

Numero CAS: 53939-28-9

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-11-esadecenale

(Z)-13-ottadecenale

Numero CAS: 58594-45-9

Numero CIPAC: non assegnato

(Z)-13-ottadecenale

Miscele di acetati:

Miscele di acetati:

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: 28079-04-1

Numero CIPAC: non assegnato

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

e ii) dodecil acetato

Numero CAS: 112-66-3

Numero CIPAC: non assegnato

and ii) Dodecyl acetate;

i)

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: 16974-11-1

Numero CIPAC: 422

nonché

i)

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

e

ii)

dodecil acetato

Numero CAS: 112-66-3

Numero CIPAC: 422;

ii)

dodecil acetato;

i)

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

Numero CAS: 55774-32-8

Numero CIPAC: non assegnato

e

i)

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato,

e

ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato

Numero CAS: 54364-63-5

Numero CIPAC: non assegnato

ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato;

i)

(Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato

e

i)

(Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato

e

ii)

(Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato

Numero CAS: i) e ii) 53042-79-8

Numero CAS: i) 52207-99-5

Numero CAS: ii) 51606-94-4

Numero CIPAC: non assegnato

ii)

(Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato;

Miscele di aldeidi:

Blends aldehydes:

i)

(Z)-9-esadecenale

Numero CAS: 56219-04-6

Numero CIPAC: non assegnato

e

i)

(Z)-9-esadecenale

e

ii)

(Z)-11-esadecenale

Numero CAS: 53939-28-9

CIPAC: non assegnato

e

ii)

(Z)-11-esadecenale

e

iii)

(Z)-13-ottadecenale

Numero CAS: 58594-45-9

Numero CIPAC: non assegnato

iii)

(Z)-13-ottadecenale;

Miscugli di miscele:

Miscugli di miscele:

i)

(E)-5-decen-1-yl acetate

Numero CAS: 38421-90-8

Numero CIPAC: non assegnato

e

i)

(E)-5-decen-1-il acetato e

ii)

(E)-5-decen-1-ol

Numero CAS: 56578-18-8

Numero CIPAC: non assegnato;

ii)

(E)-5-decen-1-olo;

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate

Numero CAS: come singoli isomeri

Numero CIPAC: non assegnato;

e

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato

e

i)

(E)-8-dodecen-1-yl acetate

Numero CAS:(E) 38363-29-0

Numero CIPAC: non assegnato

e

i)

(E)-8-dodecen-1-il acetato

e

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

Numero CAS: 28079-04-1

Numero CIPAC: non assegnato

e

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

e

ii)

(Z)-8-dodecen-1-olo

Numero CAS: ii) 40642-40-8

Numero CIPAC: non assegnato

ii)

(Z)-8-dodecen-1-olo;

i)

(Z)-11-esadecenale

Numero CAS: 53939-28-9

CIPAC: non assegnato

e

i)

(Z)-11-esadecenale

e

ii)

(Z)-11-esadecen-1-il acetato

Numero CAS: 34010-21-4

Numero CIPAC: non assegnato

ii)

(Z)-11-esadecen-1-il acetato

262

Cloridrato di trimetilammina

Numero CAS: 593-81-7

Numero CIPAC: non assegnato

Cloridrato di trimetilammina

≥ 988 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

263

Urea

Numero CAS: 57-13-6

Numero CIPAC: 8352

Urea

≥ 98 %p/p

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva e fungicida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

264

Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato

Numero CAS: 78617-58-0

Numero CIPAC: non assegnato

Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato

≥ 75 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

265

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

Numero CAS: 135459-81-3

Numero CIPAC: non assegnato

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

≥ 90 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/112


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

relativa all’aiuto finanziario della Comunità per alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario nel 2009

[notificata con il numero C(2008) 7667]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese e svedese sono i soli facenti fede)

(2008/965/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l’articolo 32, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE i laboratori comunitari di riferimento nel settore veterinario e zoosanitario possono beneficiare di un aiuto comunitario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1754/2006 della Commissione, del 28 novembre 2006, recante modalità di concessione dell’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento per i mangimi, i prodotti alimentari e il settore della salute degli animali (3) stabilisce che l’aiuto comunitario sia accordato a condizione che i programmi di lavoro approvati siano attuati efficacemente e che i beneficiari trasmettano tutte le informazioni necessarie entro determinate scadenze.

(3)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1754/2006 le relazioni tra la Commissione e i laboratori comunitari di riferimento sono disciplinate da una convenzione di partenariato, accompagnata da un programma di lavoro pluriennale.

(4)

La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e i relativi bilanci di previsione presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l’anno 2009.

(5)

Di conseguenza, è opportuno concedere l’aiuto finanziario della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento incaricati di espletare le funzioni e i compiti previsti nei seguenti atti:

direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (4),

direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5),

direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (6),

direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (7),

direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (8),

decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici (9),

direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (10),

direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (11),

direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (12),

direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (13),

decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l’organismo di riferimento incaricato di collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura (14),

regolamento (CE) n. 882/2004 relativamente alla brucellosi,

direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (15),

direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (16),

regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17),

regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(6)

L’aiuto finanziario per le attività e l’organizzazione di seminari dei laboratori comunitari di riferimento deve inoltre rispettare le regole di ammissibilità stabilite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, i programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L’articolo 13, paragrafo 2, di tale regolamento prevede inoltre che in casi eccezionali debitamente giustificati le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA per le misure e i programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE siano finanziate dal Fondo. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (19).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/35/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 101 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non oltre 35 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

Articolo 2

Per la malattia di Newcastle la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/66/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 88 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 3

Per la malattia vescicolare dei suini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato III della direttiva 92/119/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 125 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 4

Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 5

Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario all’IFREMER, La Tremblade, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 105 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 6

Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 205 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 7

Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II B della direttiva 2000/75/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 298 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 8

Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hannover, Germania per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 215 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 9

Per la peste suina la Comunità concede un aiuto finanziario al Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato V della direttiva 2002/60/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 208 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non oltre 43 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla peste equina.

In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al primo comma può chiedere un aiuto finanziario per l’intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 10

Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 11

Per collaborare all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura la Comunità concede un aiuto finanziario all’interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Svezia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale centro per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 91 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 12

Per la brucellosi la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 269 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 28 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della brucellosi.

Articolo 13

Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario alla Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato VII della direttiva 2005/94/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 400 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 14

Per le malattie dei crostacei, la Comunità concede un aiuto finanziario al Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 95 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.

Articolo 15

Per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina, la Comunità concede un aiuto finanziario all’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francia, per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato del regolamento (CE) n. 180/2008.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 515 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 40 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulle malattie degli equini.

Articolo 16

Per la rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario all’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francia per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 737/2008.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 285 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla rabbia.

Articolo 17

Per la tubercolosi la Comunità concede un aiuto finanziario al Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) della Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spagna per l’espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 737/2008.

L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 205 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009; nell’ambito di tale importo, non più di 25 000 EUR sono destinati all’organizzazione di un seminario tecnico sulla tubercolosi.

Articolo 18

Sono destinatari della presente decisione:

peste equina: Laboratorio Central de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ctra. De Algete km 8, Valdeolmos, E-28110 Algete (Madrid), Spagna; sig.ra Concepción Gómez Tejedor, tel. (34) 916 29 03 00,

malattia di Newcastle: Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932 35 73 39,

malattia vescicolare dei suini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,

malattie dei pesci: the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Hangøvej 2, DK-8200 Århus, Danimarca; sig. Kristian Møller, tel. (45) 72 34 61 89,

malattie dei molluschi bivalvi: IFREMER, BP 133, F-17390 La Tremblade, Francia; sig.ra Isabelle Arzul, tel. (33) 546 76 26 47,

test sierologici della rabbia: AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia; sig.ra Florence Cliquet, tel. (33) 383 29 89 50,

febbre catarrale degli ovini: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,

peste suina classica: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofsholer Damm 15, D-30173 Hannover, Germania; sig. Peter Joppe, tel. (49-511) 953 80 20,

peste suina africana: Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. De Algete a El Casar, Valdeolmos, E-28130 Madrid, Spagna; sig.ra Marisa Arias, tel. (34) 600 31 51 89,

afta epizootica: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF, Regno Unito; sig. D.J. Paton, tel. (44) 7900 16 20 31,

collaborazione all’uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura: Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Box: 7023, S-750 07 Uppsala, Svezia; sig. João Walter Dürr, tel. (46-18) 67 20 98,

brucellosi: AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, Francia; sig. Bruno Garin-Bastuji, tel. (33) 607 94 26 31,

influenza aviaria: Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Regno Unito; sig. Ian Brown, tel. (44) 1932 35 73 39,

malattie dei crostacei: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Regno Unito; sig. David Grant Stentiford, tel. (44) 1305 20 67 22,

malattie degli equini: AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23 avenue du Général de Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort, Francia; sig. Stéphan Zientara, tel. (33) 143 96 72 80,

rabbia: AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, Domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Francia; sig.ra Florence Cliquet, tel. (33) 383 29 89 50,

tubercolosi: VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, E-28040 Madrid, Spagna; sig.ra Alicia Aranaz, tel. (34) 913 94 39 92.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 29.11.2006, pag. 8.

(4)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(5)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(6)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(7)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.

(8)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.

(9)  GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

(10)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(11)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(12)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(13)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(14)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 19.

(15)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(16)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(17)  GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(18)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

(19)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/117


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

[notificata con il numero C(2008) 8066]

(2008/966/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La regione biogeografica steppica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende alcune parti del territorio della Romania specificate nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»).

(2)

Nell’ambito di un processo avviato nel 1995, occorre proseguire nell’effettiva istituzione della rete Natura 2000 che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nella Comunità.

(3)

Per la regione biogeografica steppica, nell’ottobre 2007 la Romania ha trasmesso alla Commissione in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, gli elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria ai sensi dell’articolo 1 della succitata direttiva.

(4)

Gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella rete Natura 2000 (2).

(5)

Dette informazioni comprendono la mappa del sito trasmessa dallo Stato membro interessato nella più recente versione esistente, la denominazione, l’ubicazione e l’estensione del sito, nonché i dati risultanti dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 92/43/CEE.

(6)

Sulla base dell’elenco proposto, redatto dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro interessato, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria.

(7)

Grazie alla sorveglianza realizzata a norma dell’articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali e delle specie sono in continua evoluzione. La valutazione e la selezione dei siti a livello comunitario sono state quindi effettuate utilizzando i migliori dati attualmente disponibili.

(8)

Lo Stato membro in questione non ha proposto un numero di siti sufficiente per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente a taluni tipi di habitat e a talune specie. La rete non può pertanto essere considerata completa riguardo a tali tipi di habitat e specie. Tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con lo Stato membro, è necessario adottare un elenco provvisorio di siti, che dovrà essere riveduto in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(9)

Poiché le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione di alcuni tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e di alcune specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE continuano a essere incomplete, non si può stabilire se la rete è completa o incompleta relativamente a tali habitat e specie. Se necessario, occorre rivedere l’elenco provvisorio in conformità dell’articolo 4 della direttiva 92/43/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Habitat,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’elenco provvisorio di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/43/CEE figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(2)  GU L 107 del 24.4.1997, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente, trasmesse dalle autorità nazionali competenti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE.

La tabella in appresso riporta le seguenti informazioni:

A

:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

B

:

denominazione del SIC;

C

:

* = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

D

:

superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;

E

:

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni riportate nel seguente elenco comunitario si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati dalla Romania.

A

B

C

D

E

Codice del SIC

Denominazione del SIC

*

Superficie del SIC

(ha)

Lunghezza del SIC

(km)

Coordinate geografiche del SIC

Longitudine

Latitudine

ROSCI0005

Balta Albă — Amara — Jirlău — Lacul Sărat Câineni

*

6 411

 

E 27 17

N 45 13

ROSCI0006

Balta Mică a Brăilei

 

20 460

 

E 27 54

N 44 59

ROSCI0012

Brațul Măcin

*

10 303

 

E 28 7

N 45 0

ROSCI0022

Canaralele Dunării

*

26 064

 

E 28 4

N 44 24

ROSCI0053

Dealul Alah Bair

*

187

 

E 28 13

N 44 30

ROSCI0060

Dealurile Agighiolului

*

1 479

 

E 28 48

N 45 2

ROSCI0065

Delta Dunării

*

457 813,5

 

E 28 55

N 44 54

ROSCI0067

Deniz Tepe

*

425

 

E 28 41

N 45 0

ROSCI0071

Dumbrăveni — Valea Urluia — Lacul Vederoasa

*

18 714

 

E 27 58

N 43 58

ROSCI0072

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

*

217

 

E 27 34

N 45 34

ROSCI0083

Fântânița Murfatlar

*

637

 

E 28 23

N 44 9

ROSCI0103

Lunca Buzăului

*

3 991

 

E 26 52

N 45 8

ROSCI0105

Lunca Joasă a Prutului

*

5 656

 

E 28 8

N 45 45

ROSCI0114

Mlaștina Hergheliei — Obanul Mare și Peștera Movilei

*

251

 

E 28 34

N 43 50

ROSCI0123

Munții Măcinului

*

18 546

 

E 28 19

N 45 8

ROSCI0131

Oltenița - Mostiștea - Chiciu

 

11 930

 

E 27 7

N 44 12

ROSCI0133

Pădurea Bădeana

*

56

 

E 27 34

N 46 9

ROSCI0134

Pădurea Balta-Munteni

 

86

 

E 27 27

N 45 56

ROSCI0139

Pădurea Breana-Roșcani

*

151

 

E 27 59

N 45 55

ROSCI0149

Pădurea Eseschioi — Lacul Bugeac

*

3 258

 

E 27 26

N 44 4

ROSCI0151

Pădurea Gârboavele

*

217

 

E 27 59

N 45 34

ROSCI0157

Pădurea Hagieni — Cotul Văii

*

3 652

 

E 28 21

N 43 47

ROSCI0162

Pădurea Merișor — Cotul Zătuanului

 

579

 

E 27 20

N 45 45

ROSCI0163

Pădurea Mogoș-Mâțele

*

65

 

E 27 56

N 45 43

ROSCI0165

Pădurea Pogănești

*

176

 

E 28 1

N 45 58

ROSCI0169

Pădurea Seaca-Movileni

*

52

 

E 27 32

N 46 17

ROSCI0172

Pădurea și Valea Canaraua Fetii — Iortmac

*

14 473

 

E 27 36

N 44 6

ROSCI0175

Pădurea Tălășmani

 

62

 

E 27 50

N 46 7

ROSCI0178

Pădurea Torcești

 

132

 

E 27 29

N 45 40

ROSCI0191

Peștera Limanu

 

12

 

E 28 31

N 43 48

ROSCI0201

Podișul Nord Dobrogean

*

87 229

 

E 28 30

N 44 58

ROSCI0213

Râul Prut

 

12 506

 

E 27 47

N 47 12

ROSCI0215

Recifii Jurasici Cheia

*

5 134

 

E 28 26

N 44 30

ROSCI0259

Valea Călmățuiului

*

17 363

 

E 27 2

N 45 0


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/121


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

concernente la non iscrizione del monossido di carbonio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 8077]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/967/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 1112/2002 della Commissione (2) e (CE) n. 2229/2004 della Commissione (3) fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il monossido di carbonio.

(3)

Gli effetti del monossido di carbonio sulla salute dell’uomo e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per il monossido di carbonio lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate nel novembre 2007.

(4)

La Commissione ha esaminato il monossido di carbonio secondo quanto disposto dall’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5)

Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare il livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL), valore necessario per effettuare una valutazione dei rischi. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame del monossido di carbonio e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il monossido di carbonio non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del monossido di carbonio nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il monossido di carbonio non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio siano revocate entro il 12 giugno 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 12 giugno 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


20.12.2008   

IT

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L 344/123


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 8080]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/968/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 1999 la società Abbott Laboratories (ora Suntory Limited, Giappone) ha chiesto alle autorità competenti dei Paesi Bassi di poter commercializzare l’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina come nuovo ingrediente alimentare.

(2)

In data 19 ottobre 2005 l’ente dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa si è giunti alla conclusione che l’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina costituisce una fonte sicura da utilizzare negli alimenti per lattanti e in quelli per lattanti prematuri.

(3)

Il 17 novembre 2005, la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse, a norma della disposizione summenzionata, obiezioni motivate nei confronti della commercializzazione del prodotto in questione.

(5)

Il 26 giugno 2007 è stata quindi consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

(6)

In data 10 luglio 2008 l’EFSA ha adottato il «Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione e relativo alla sicurezza dell’olio fungino estratto da Mortierella alpina».

(7)

In tale parere l’EFSA è giunta alla conclusione che l’olio fungino estratto da Mortierella alpina costituisce una fonte sicura di acido arachidonico da utilizzare negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento.

(8)

Gli allegati I e II della direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (2) specificano le norme valide per l’aggiunta di acidi grassi polinsaturi a catena lunga (20 e 22 atomi di carbonio) e, in particolare, di acido arachidonico in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

(9)

Dalla valutazione scientifica risulta che l’olio fungino estratto da Mortierella alpina è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’olio fungino estratto da Mortierella alpina, secondo quanto specificato nell’allegato, può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare per la produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, a norma dell’articolo 2 della direttiva 2006/141/CE, nonché di alimenti per lattanti prematuri.

L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata dal suo tenore di acido arachidonico, in conformità delle norme di cui all’articolo 5, paragrafo 7 dell’allegato I e all’articolo 4, paragrafo 7 dell’allegato II della direttiva 2006/141/CE. Il suo uso in alimenti per lattanti prematuri è conforme alle disposizioni della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (3).

Articolo 2

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare autorizzata dalla presente decisione sull’etichetta del prodotto alimentare che lo contiene è «olio estratto da Mortierella alpina».

Articolo 3

La società Beverage & Food Company, Suntory Limited, 2-4-1 Shibakoen Minato-ku, Tokyo, Giappone, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.


ALLEGATO

SPECIFICHE RELATIVE ALL’OLIO RICCO DI ACIDO ARACHIDONICO ESTRATTO DA MORTIERELLA ALPINA

Descrizione

L’olio ricco di acido arachidonico di colore giallo chiaro è ottenuto per fermentazione dal fungo Mortierella alpina mediante l’impiego di farina e olio di soia come substrati.

Specifiche dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina

Acido arachidonico

≥ 40 %

Indice di perossido

≤ 5 meq/kg

Indice d’acidità

≤ 0,2 mg KOH/g

Indice d’anisidina

≤ 20

Acidi grassi liberi

≤ 0,2 %

Sostanze insaponificabili

≤ 1 %

Colore (lovibond 50,8 mm per cella) giallo

≤ 50

Colore (lovibond 50,8 mm per cella) rosso

≤ 10


20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/125


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2008

sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive

(2008/969/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1),

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, responsabile dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità, ha l’obbligo, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, di combattere la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità.

(2)

È opportuno sostituire l’attuale decisione della Commissione sul sistema di allarme rapido (SAR) con la presente decisione, per tenere conto delle modifiche degli articoli da 93 a 96 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «il regolamento finanziario») e delle relative disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario e per tenere conto delle raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati (3).

(3)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, riguardante la base centrale di dati sull’esclusione (4) prevede la creazione di una base dati contenente le informazioni pertinenti relative a terzi che si trovano in una situazione di esclusione rispetto alle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni e di appalti e concede l’accesso a tale base dati alle istituzioni, comprese quelle inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, alle agenzie esecutive, agli organismi comunitari di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario, nonché alle autorità degli Stati membri e dei paesi terzi, alle organizzazioni internazionali e ad altri organismi che partecipano all’esecuzione del bilancio.

(4)

L’obiettivo del SAR è garantire la circolazione all’interno della Commissione e delle sue agenzie esecutive di informazioni riservate relative a terzi che potrebbero rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità.

(5)

Considerato che, su delega della Commissione, le agenzie esecutive acquisiscono lo statuto di ordinatori per quanto riguarda l’esecuzione di stanziamenti operativi, queste dovrebbero avere accesso al SAR allo stesso titolo dei servizi della Commissione per quanto riguarda la gestione degli stanziamenti amministrativi e operativi.

(6)

L’Ufficio europeo antifrode (OLAF) dovrebbe avere accesso al SAR per realizzare i compiti di investigazione previsti dal mandato e le attività di intelligence e prevenzione delle frodi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (5) e al regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (6).

(7)

Il contabile dovrebbe occuparsi della gestione del SAR. L’ordinatore competente, l’OLAF e il servizio di audit interno (IAS) dovrebbero essere responsabili della richiesta di inserimento, modifica o eliminazione di segnalazioni. Per garantire un livello adeguato dei controlli, tali richieste vanno effettuate al livello gerarchico opportuno.

(8)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), prevede che il trattamento dei dati personali da parte della Commissione rispetti i legittimi requisiti in materia di trattamento e di trasferimento dei dati ivi contenuti e che tale trattamento sia sottoposto ad un controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in seguito a notifica da parte del funzionario della Commissione responsabile della protezione dei dati.

(9)

Le disposizioni in materia di protezione dei dati dovrebbero definire i diritti delle persone i cui dati sono o potrebbero essere introdotti nel SAR conformemente al parere del garante europeo della protezione dei dati. Per quanto riguarda i dati introdotti nel SAR, è opportuno operare una distinzione relativa al diritto all’informazione tra persone fisiche, che beneficiano di più ampi diritti in merito alla protezione dei dati, e persone giuridiche.

(10)

Alcuni diritti alla protezione dei dati sono soggetti alle deroghe e alle limitazioni previste all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 45/2001, che devono essere esaminate caso per caso e applicate su base temporanea. È opportuno che, in materia di applicazione delle deroghe, sia competente soltanto il servizio responsabile della richiesta dell’introduzione, della modifica — o rettifica — o dell’eliminazione dei dati pertinenti.

(11)

Considerato che le esclusioni previste dall’articolo 94 del regolamento finanziario riguardano specifiche procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni, tali avvisi (warnings) non dovrebbero rientrare nella categoria W5, ma costituire un nuovo tipo, il W1d, mentre gli avvisi W5 dovrebbero indicare esclusivamente le situazioni di esclusione relative a tutte le procedure di aggiudicazione di appalti e di sovvenzioni.

(12)

Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, in attesa che la Commissione adotti una decisione in merito all’applicazione dell’articolo 96 del regolamento finanziario, l’ordinatore delegato competente richiederà la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione qualora la parte in questione abbia commesso un errore grave in materia professionale ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, per garantire che al terzo in questione non vengano aggiudicati appalti o sovvenzioni nel periodo del procedimento sanzionatorio.

(13)

La Commissione deve conformarsi a numerose decisioni del Consiglio che attuano posizioni comuni adottate conformemente all’articolo 15 del trattato sull’Unione europea (politica estera e di sicurezza comune — PESC), le quali vietano di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o agli organismi citati fondi o risorse economiche e che questi ne possano beneficiare,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Con la presente decisione si istituisce il sistema di allarme rapido (Early Warning System) della Commissione (di seguito «SAR») relativo all’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dalle Comunità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

«terzi», candidati, offerenti, contraenti, fornitori, prestatori di servizi e i loro rispettivi subcontraenti ed i richiedenti di sovvenzioni, i beneficiari di sovvenzioni, i loro contraenti e le entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario di una sovvenzione comunitaria ai sensi dell’articolo 120 del regolamento finanziario,

«ordinatore delegato competente», l’ordinatore delegato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 59 del regolamento finanziario responsabile, conformemente alle regole amministrative interne, dell’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il bilancio»); sono compresi i direttori delle agenzie esecutive e gli ordinatori sottodelegati, di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario, che esercitano la funzione di direttore.

Articolo 3

Avvisi SAR

1.   Gli avvisi SAR contengono le seguenti informazioni:

a)

informazioni che permettono di individuare terzi che rappresentano una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità, in quanto hanno commesso o sono sospettati di avere commesso gravi errori amministrativi ovvero sono soggetti a sequestro conservativo presso terzi o a ordini di recupero significativi o risultano esclusi in base al regolamento finanziario o alle restrizioni finanziarie adottate in ambito PESC;

b)

informazioni relative a persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di persone giuridiche terze, se tali persone rappresentano in quanto tali una minaccia per gli interessi finanziari e la reputazione delle Comunità o per altri fondi amministrati dalle Comunità per le ragioni di cui alla lettera a);

c)

il tipo di avviso, i motivi per cui i terzi di cui alla lettera a) o le persone di cui alla lettera b) costituiscono una minaccia e, eventualmente, la durata dell’avviso e la persona di contatto per l’avviso.

2.   Fatti salvi l’articolo 1, paragrafo 2 e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, le informazioni contenute nel SAR possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell’esecuzione del bilancio e di altri fondi amministrati dalle Comunità, comprese le procedure di aggiudicazione di sovvenzioni e di appalti e i pagamenti a terzi.

L’OLAF può utilizzare i dati per le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 nonché per le sue attività di intelligence e di prevenzione delle frodi, comprese le analisi dei rischi.

Articolo 4

Gestione del SAR

1.   Il contabile della Commissione o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica ai quali ha delegato alcune funzioni in applicazione dell’articolo 62 del regolamento finanziario (di seguito «il contabile») assicura la gestione del SAR e adotta le opportune disposizioni tecniche.

Il contabile inserisce, modifica o elimina gli avvisi SAR su richiesta dell’ordinatore delegato competente, l’OLAF e il Servizio di audit interno (IAS).

2.   Il contabile adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di accompagnamento, anche nel campo della sicurezza.

Egli notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive.

Articolo 5

Richieste di registrazione, modifica o eliminazione di avvisi

1.   Le richieste di registrazione, di modifica o di eliminazione di avvisi vanno inviate al contabile.

Solo l’ordinatore delegato competente, il direttore generale o un direttore dell’OLAF o dello IAS possono inviare tali richieste. A tal fine, essi utilizzano il modello riportato in allegato.

2.   Il servizio che ha constatato che un terzo si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 9 invia al contabile e, in copia, al funzionario SAR di cui all’articolo 7, una richiesta di avviso SAR, anche se il terzo è già oggetto di un avviso SAR.

3.   Conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, il servizio che ha richiesto un avviso SAR notifica al contabile, utilizzando il modello in allegato:

a)

eventuali modifiche delle informazioni contenute nell’avviso SAR in questione;

b)

l’eliminazione dell’avviso SAR, quando vengono meno le ragioni che giustificano l’avviso.

Tuttavia, la modifica della persona di contatto per gli avvisi può essere segnalata con nota registrata.

4.   Il servizio che ha richiesto la registrazione di un avviso SAR è inoltre responsabile del coordinamento delle azioni da adottare in materia di esecuzione del bilancio come conseguenza dell’avviso, conformemente agli articoli da 15 a 22.

5.   Per la registrazione di un avviso relativo a persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di determinate persone giuridiche terze è necessaria una richiesta ulteriore, distinta da quella relativa alla persona giuridica in questione.

Articolo 6

Accesso al SAR e utilizzo del SAR

1.   I servizi e le agenzie esecutive della Commissione hanno accesso diretto ai dati contenuti nel SAR tramite il sistema contabile fornito dalla Commissione (ABAC).

Il servizio della Commissione o l’agenzia esecutiva responsabile di un sistema locale può usare tale sistema per avere accesso ai dati contenuti nel SAR, a condizione che vi sia compatibilità dei dati tra sistema locale e sistema contabile ABAC.

2.   L’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua sorveglianza gerarchica verificano l’esistenza in SAR di avvisi relativi a terzi nelle seguenti fasi:

a)

nel caso di impegni di bilancio specifici, prima di sottoscrivere l’impegno;

b)

nel caso di impegni di bilancio globali, prima di imputare un impegno giuridico specifico all’impegno globale;

c)

nel caso di impegni di bilancio accantonati, prima di concludere l’impegno giuridico che costituisce il diritto a pagamenti ulteriori.

Se gli impegni di cui alla lettera c) coprono le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi, non è previsto l’obbligo di verifica preliminare della presenza di registrazioni nel SAR.

Nel caso di procedure di aggiudicazione di contratti e di sovvenzioni, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica verificano l’esistenza di un avviso nel SAR al più tardi entro la decisione di aggiudicazione.

Tuttavia, se l’amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati invitati a presentare un’offerta o a negoziare nel quadro di una procedura ristretta, di una procedura di dialogo competitivo o di una procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara, le verifiche sono effettuate prima che venga completata la selezione dei candidati.

Per quanto riguarda i subcontraenti soggetti ad approvazione preventiva, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica possono, sulla base dell’analisi dei rischi, decidere di non procedere alla verifica della presenza di un avviso nel SAR.

3.   L’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica verificano, conformemente al paragrafo 2, l’esistenza nel SAR di un avviso relativo alle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, nelle seguenti situazioni:

a)

se l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica ritengono, sulla base dell’analisi dei rischi, che la verifica è necessaria;

b)

se i documenti richiesti dall’ordinatore delegato competente o dagli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica a dimostrazione del fatto che il terzo in questione non si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fanno riferimento a tali persone.

4.   Su richiesta, la persona di contatto per l’avviso di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione dell’ordinatore delegato competente o degli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica. Per quanto riguarda gli avvisi di esclusione, si applica l’articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008.

5.   I paragrafi da 2 a 4 si applicano anche alla cassa di anticipi per spese superiori ai 300 EUR. In tal caso, l’amministratore degli anticipi verificherà l’esistenza nel SAR di un avviso, sulla base delle informazioni cui ha avuto accesso, prima della conclusione di eventuali impegni giuridici con terzi.

Articolo 7

Funzionari SAR

1.   Il direttore generale dell’OLAF o dello IAS e ciascun ordinatore delegato designano come funzionario SAR almeno un funzionario o un agente temporaneo posto sotto la sua responsabilità gerarchica.

Essi comunicano al contabile l’elenco delle persone designate ed eventuali modifiche.

2.   Il funzionario SAR può consultare l’elenco di tutti i terzi o delle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti dei terzi oggetto di avviso nel SAR. Per tutti gli aspetti del SAR, egli garantisce il collegamento tra il servizio e il contabile. Egli assiste inoltre il servizio per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni sugli avvisi SAR richieste dal servizio e le azioni da adottare in conseguenza di tali avvisi.

3.   Il contabile pubblica periodicamente un elenco aggiornato di tutti i funzionari SAR sul sito interno della direzione generale Bilancio.

Articolo 8

Protezione dei dati e diritti delle persone cui si riferiscono i dati

1.   Nei bandi di gara d’appalto e negli inviti a presentare proposte e, in mancanza del bando o dell’invito, prima dell’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica indicano ai terzi quali dati che li riguardano possono essere inseriti nel SAR e a quali organismi tali dati possono essere comunicati. Se i terzi sono soggetti giuridiche, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica informano anche le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo all’interno di tali soggetti giuridici.

2.   Il servizio che chiede la registrazione di un avviso SAR è responsabile delle relazioni con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi in SAR (di seguito «la persona cui si riferiscono i dati»).

a)

il servizio informa la persona cui si riferiscono i dati che è stato chiesto di registrare, aggiornare o eliminare un avviso di esclusione W5a che la riguarda direttamente e gliene indica i motivi;

b)

inoltre, esso risponde alle richieste di correzione di dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.

Il servizio che ha richiesto la registrazione dell’avviso può tuttavia decidere che si applicano le restrizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, una persona fisica debitamente identificata può chiedere al contabile se essa risulta registrata nel SAR.

In base alla decisione del servizio che ha richiesto la registrazione dell’avviso SAR in merito al fatto che si applichino le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, il contabile informa la persona per iscritto o per via elettronica se essa è registrata nel sistema di allarme rapido (SAR).

Se la persona risulta registrata, il contabile allega alla comunicazione i dati presenti nel SAR relativi a tale persona. Egli informa di ciò il servizio che ha richiesto la registrazione dell’avviso in questione.

4.   Gli avvisi eliminati sono accessibili soltanto a fini di audit e indagini e non sono visibili agli utilizzatori del SAR.

Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi riguardanti le persone fisiche restano accessibili a tale scopo unicamente per i cinque anni successivi all’eliminazione dell’avviso.

SEZIONE 2

INFORMAZIONI INSERITE NEL SAR

Articolo 9

Categorie di avvisi

In base alla natura e alla gravità dei fatti portati a conoscenza del servizio che richiede la registrazione, si distinguono cinque categorie di avvisi SAR:

1)

W1, se le informazioni contengono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni di frodi o errori amministrativi gravi e se è opportuno adottare misure precauzionali in seguito all’esclusione di un terzo conformemente all’articolo 94 del regolamento finanziario;

2)

W2, se, nel caso di un terzo, vengono constatati gravi errori amministrativi o frodi;

3)

W3, nel caso di un terzo che è oggetto di procedimenti legali pendenti che implicano la notifica di un sequestro cautelativo presso terzi o procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frode;

4)

W4, se il terzo è oggetto di ordini di recupero emessi dalla Commissione, superiori ad un determinato importo e il cui pagamento ha registrato un ritardo significativo;

5)

W5, se un terzo è soggetto ad esclusione, ai sensi del regolamento finanziario o dei regolamenti del Consiglio che introducono limitazioni finanziarie legate alla PESC.

Articolo 10

Avvisi W1

1.   L’OLAF richiede la registrazione di un avviso W1a se nella fase iniziale di un’indagine emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari. L’OLAF informa il funzionario SAR del servizio interessato in merito a tali richieste.

2.   L’OLAF e lo IAS richiedono l’attivazione di un avviso W1b se da un’indagine emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni definitive di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari. Essi informano il funzionario SAR del servizio interessato in merito a tali richieste.

3.   L’ordinatore delegato competente chiede l’attivazione di un avviso W1c se nel quadro di un’indagine della Corte dei conti o della sua struttura di audit interno o di altre revisioni contabili o inchieste realizzate sotto la sua responsabilità o di cui viene a conoscenza emergono motivi sufficienti per ritenere che possano essere introdotte nel SAR constatazioni definitive di frodi o errori amministrativi gravi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari.

4.   L’ordinatore delegato competente chiede l’attivazione di un avviso W1d se esclude un candidato o un offerente dall’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione nel quadro di una determinata procedura conformemente alle lettere a) e b) dell’articolo 94 del regolamento finanziario.

Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W1d.

5.   Gli avvisi W1 rimangono attivi per un massimo di sei mesi. Essi vengono eliminati automaticamente. Se l’avviso SAR deve essere confermato e non può essere sostituito da un altro tipo di avviso entro tale periodo, è necessario presentare una nuova richiesta.

Articolo 11

Avvisi W2

1.   L’OLAF e lo IAS richiedono l’attivazione di un avviso W2a se le rispettive indagini individuano errori amministrativi gravi o frodi che coinvolgono terzi, in particolare terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari.

2.   L’ordinatore delegato competente chiede l’attivazione di un avviso W2b se un’indagine della Corte dei conti o della sua struttura di audit interno o altre revisioni contabili o indagini realizzate sotto la sua responsabilità o di cui viene a conoscenza si concludono con la constatazione scritta di errori amministrativi gravi o frodi in relazione a terzi, in particolare a terzi che beneficiano o hanno beneficiato di fondi comunitari posti sotto la sua responsabilità.

3.   Gli avvisi W2 rimangono attivi per un massimo di sei mesi. Essi vengono eliminati automaticamente. Se l’avviso SAR deve essere confermato e non può essere sostituito da un altro tipo di avviso entro tale periodo, è necessario presentare una nuova richiesta.

Articolo 12

Avvisi W3

1.   Il contabile registra un avviso W3a quando riceve dal segretariato generale la notifica di un ordine di sequestro conservativo presso terzi relativo a un terzo.

2.   L’ordinatore delegato competente richiede l’attivazione di un avviso W3b se emerge che un terzo, in particolare un terzo che beneficia o ha beneficiato di fondi comunitari posti sotto la sua responsabilità, è oggetto di procedimenti giudiziari per errori amministrativi gravi o frodi.

Tuttavia, se le indagini condotte dall’OLAF determinano l’avvio di tali procedimenti giudiziari o l’OLAF offre assistenza o segue tali procedimenti, sarà l’OLAF stesso a richiedere l’attivazione del corrispondente avviso W3b.

3.   Gli avvisi W3 rimangono attivi fino a quando non viene pronunciata una sentenza passata in giudicato o fino a quando la controversia non venga risolta in altro modo.

Articolo 13

Avvisi W4

1.   Il contabile registra un avviso W4 relativo ad un terzo che è oggetto di un ordine di recupero emesso dalla Commissione, superiore ad un determinato importo e il cui pagamento ha registrato un ritardo significativo.

2.   Il contabile stabilisce gli orientamenti interni relativi alle soglie degli importi e all’entità dei ritardi per la registrazione degli avvisi W4.

3.   Un avviso W4 rimane attivo fino a quando il debito non viene saldato. Quando il debito viene saldato, il contabile elimina l’avviso.

Articolo 14

Avvisi W5

1.   Gli avvisi di esclusione registrati conformemente all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008 sono considerati, nel quadro del SAR, avvisi W5a.

2.   Un avviso W5b viene registrato nel SAR su richiesta del servizio della Commissione responsabile della normativa applicabile per quanto riguarda persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità il cui nome figura su un elenco stilato ai sensi di un regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC, fintantoché la designazione della persona, del gruppo o dell’entità rimane valida. L’avviso è accompagnato dai riferimenti al regolamento che introduce le restrizioni o al corrispondente provvedimento attuativo.

3.   La registrazione degli avvisi di esclusione è soggetta alle seguenti regole:

a)

Se l’ordinatore delegato competente prevede di escludere un terzo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo. Prima di escludere il terzo ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, l’ordinatore delegato competente consulta il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio.

In attesa di una possibile decisione della Commissione in merito alla durata dell’esclusione, l’ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione e rinvia immediatamente il caso alla Commissione. Per tutelare gli interessi finanziari della Commissione, l’ordinatore delegato competente può richiedere la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a prima ancora di avere dato al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere. Alternativamente, egli può richiedere la registrazione di un avviso W2.

b)

Se l’ordinatore delegato competente prevede di avviare la procedura prevista dall’articolo 96 del regolamento finanziario, egli dà al terzo interessato la possibilità di esprimere il proprio parere per iscritto. Il terzo dispone di almeno 14 giorni di calendario per farlo.

Dopo avere consultato il servizio giuridico e la direzione generale Bilancio e in attesa di un’eventuale decisione della Commissione relativa alla sanzione amministrativa, l’ordinatore delegato competente richiede, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione W5a se anche la condotta del terzo costituisce un errore grave in materia professionale ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

c)

Nelle richieste di registrazione definitiva di un avviso W5a ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) o f), del regolamento finanziario va specificata la durata dell’esclusione decisa dalla Commissione.

SEZIONE 3

CONSEGUENZE DEGLI AVVISI SAR SULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 15

Effetti degli avvisi SAR sulle operazioni di bilancio

1.   Il contabile sospende i pagamenti a favore dei beneficiari per i quali sono stati registrati avvisi W2, W3, W4 e W5. Egli invia una notifica all’ordinatore delegato competente, chiedendogli di precisare le ragioni per cui sarebbe opportuno procedere ai pagamenti nonostante l’esistenza di avvisi SAR W2, W3b e W5a.

2.   Eccetto nei casi di avvisi W5b e W3a successivi a ordini preventivi di sequestro conservativo presso terzi, i pagamenti che risultano effettivamente dovuti dopo le verifiche effettuate dall’ordinatore delegato competente che ha sospeso i termini di pagamento conformemente all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ovvero in conformità delle disposizioni del contratto o della sovvenzione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), vengono eseguiti immediatamente.

Il contabile può però sbloccare il pagamento sospeso solamente se l’ordinatore delegato competente gli invia una conferma motivata che il pagamento dovuto va eseguito. In mancanza di tale conferma, il pagamento rimane sospeso e l’ordine di pagamento viene eventualmente rispedito all’ordinatore delegato competente.

In caso di pagamento per compensazione conformemente all’articolo 73 del regolamento finanziario e all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 in seguito ad un avviso W4 o se il pagamento è stato eseguito successivamente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile redige un’opportuna nota registrata.

3.   Nei confronti di un terzo rispetto al quale è stato registrato un avviso W5 non è possibile procedere ad alcun impegno di bilancio, ad alcuna registrazione di impegno giuridico specifico nella contabilità di bilancio sulla base di un impegno globale, né alla conclusione di un impegno giuridico sulla base di un impegno accantonato.

Articolo 16

Conseguenze di un avviso W1

Un avviso W1 viene registrato soltanto a titolo informativo e non comporta alcuna conseguenza diversa dal rafforzamento delle misure di vigilanza.

Articolo 17

Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sulle procedure di aggiudicazione di sovvenzioni o di contratti

1.   Se un avviso W2, W3b o W4 viene registrato nel momento in cui l’ordinatore delegato competente o il suo personale consulta il SAR conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), egli informa, se la fase della procedura lo permette, il comitato di valutazione per l’aggiudicazione dei contratti o della sovvenzione interessato dell’esistenza di tale avviso, nella misura in cui questo costituisca un elemento nuovo di cui tenere conto relativamente ai criteri di selezione per il contratto o la sovvenzione. L’ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni, in particolare se il terzo oggetto della registrazione figura al primo posto dell’elenco stilato dal comitato di valutazione.

2.   Se il terzo relativamente al quale è stato registrato un avviso W2, W3b o W4 figura al primo posto dell’elenco stilato dal comitato di valutazione, l’ordinatore delegato competente, tenuto conto dell’obbligo di tutelare gli interessi finanziari e l’immagine delle Comunità, della natura e della gravità dei motivi all’origine dell’avviso, dell’importo, della durata ed eventualmente dell’urgenza del contratto o della sovvenzione da aggiudicare, può adottare una delle seguenti misure:

a)

aggiudicare il contratto o la sovvenzione al terzo interessato, indipendentemente dalla presenza della registrazione nel SAR e adoperarsi affinché siano adottate misure di vigilanza rafforzate;

b)

nel caso in cui l’avviso metta obiettivamente in discussione l’iniziale valutazione di conformità con i criteri di selezione ed aggiudicazione, decidere di aggiudicare il contratto o la sovvenzione ad un altro offerente o candidato, sulla base di una valutazione di conformità ai criteri di selezione e aggiudicazione diversa da quella del comitato di valutazione, motivando debitamente tale decisione;

c)

decidere di chiudere la procedura senza aggiudicare il contratto, motivando debitamente tale decisione nella nota informativa fornita all’offerente.

Se l’ordinatore delegato competente decide di chiudere la procedura conformemente al punto c), si può ricorrere ad una procedura ristretta con i termini applicati in caso d’urgenza, conformemente all’articolo 142 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per aggiudicare il contratto tramite una nuova procedura.

Articolo 18

Conseguenze degli avvisi W2, W3b e W4 sui contatti e sulle sovvenzioni in corso

1.   Se un avviso W2, W3b o W4 è stato registrato per motivi legati all’esecuzione o all’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l’ordinatore delegato competente può, tenendo in debito conto i rischi che ciò comporta, la natura e i motivi dell’avviso, le prevedibili conseguenze sull’esecuzione del contratto o della sovvenzione, in particolare per quanto riguarda l’importo, la durata ed eventualmente l’urgenza di queste ultime, adottare una delle seguenti misure:

a)

decidere di permettere al contraente o al beneficiario di proseguire nell’esecuzione del contratto o della sovvenzione, sottoponendola alle previste misure di vigilanza rafforzate;

b)

sospendere le scadenze di pagamento conformemente all’articolo 106, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, al fine di procedere a verifiche complementari per accertarsi, prima di eseguire ulteriori pagamenti, che le spese siano ammissibili e quindi eseguire i pagamenti effettivamente dovuti;

c)

sospendere l’esecuzione del contatto o della sovvenzione conformemente all’articolo 103 e all’articolo 119 del regolamento finanziario;

d)

risolvere il contratto o la sovvenzione, se contengono una disposizione che lo prevede.

2.   Se l’avviso W2, W3b o W4 non è stato registrato per motivi legati al contratto o alla sovvenzione in corso o alla rispettiva procedura di aggiudicazione, l’ordinatore delegato competente può, in base al tipo di avviso e alle conseguenze prevedibili che esso può avere sull’esecuzione del contratto o della sovvenzione in corso, tenendo debitamente conto dei rischi che ciò comporta, compreso il rischio di contenzioso giudiziario, adottare una delle seguenti misure:

a)

applicare una o più delle opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

risolvere il contratto o la sovvenzione se contengono una disposizione che lo prevede, se emergono nuovi elementi che giustificano una reale perdita di fiducia da parte della Commissione ed una minaccia alla reputazione delle Comunità.

Articolo 19

Conseguenze di un avviso W3a

1.   Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi, il contabile mantiene la sospensione di tutti i pagamenti in attesa che sia adottata una decisione giudiziaria definitiva rispetto alla richiesta del creditore principale, se il diritto nazionale in vigore lo richiede. Se l’ordine preventivo di sequestro conservativo presso terzi si limita ad una somma precisa fissata in una sentenza («cantonnement»), il contabile sospende i pagamenti fino a concorrenza di tale importo.

2.   Se un terzo è oggetto di un avviso W3a corrispondente ad un ordine esecutivo di sequestro conservativo presso terzi, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica eseguono, in stretta collaborazione con il contabile, il pagamento inizialmente pagabile dalla Commissione o dall’agenzia esecutiva alla parte oggetto dell’ordine di sequestro, a favore del creditore, a concorrenza dell’importo richiesto dal creditore.

3.   I paragrafi 2 e 3 si applicano se l’esecuzione dell’ordine di sequestro non è suscettibile di turbare il buon funzionamento della Commissione o dell’agenzia esecutiva. In tal caso, il contabile invoca l’articolo 1 del protocollo sui privilegi e le immunità.

Articolo 20

Conseguenze di un avviso W4

1.   Se un terzo è oggetto di avviso W4, il contabile esamina sistematicamente la possibilità di compensare i diritti della Commissione con i pagamenti dovuti al terzo in questione, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento finanziario e all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2.   L’ordinatore delegato competente tiene conto di tali informazioni prima di aggiudicare al terzo un contratto o una sovvenzione.

Articolo 21

Conseguenze di un avviso W5 sulle procedure di aggiudicazione di contratti o sovvenzioni

L’ordinatore delegato competente esclude un terzo oggetto di un avviso W5 dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di contatti o sovvenzioni nella fase di valutazione dei criteri di esclusione, ai sensi dell’articolo 93 e dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento finanziario o del pertinente regolamento del Consiglio che introduce restrizioni finanziarie legate alla PESC.

Articolo 22

Conseguenze specifiche di un avviso W5 sui contratti e le sovvenzioni in corso

1.   Se viene registrato un avviso W5 per ragioni suscettibili di incidere sull’esecuzione di contratti o sovvenzioni già firmati, l’ordinatore delegato competente adotta una delle seguenti misure:

a)

se le disposizioni del contratto o della sovvenzione lo prevedono e se il motivo dell’avviso W5 è collegato all’esecuzione o all’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso:

i)

sospende il pagamento per procedere a verifiche, esegue i pagamenti effettivamente dovuti e recupera gli importi pagati indebitamente, se possibile tramite compensazione con pagamenti dovuti;

ii)

risolve il contratto o la sovvenzione.

b)

in tutti gli altri casi, applica una delle opzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1.

2.   Se non diversamente disposto nei regolamenti del Consiglio che attuano le posizioni comuni adottate in base all’articolo 15 del trattato sull’Unione europea, sui quali si basano gli avvisi W5b, si applicano le seguenti regole:

a)

è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell’elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio fondi ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare;

b)

è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell’elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio risorse economiche ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare.

Articolo 23

Rinvio alla Commissione

In circostanze eccezionali, comprese le situazioni in cui esistono rischi di natura politica o suscettibili di compromettere la reputazione delle Comunità e se gli articoli da 15 a 22 non forniscono soluzioni adeguate, l’ordinatore delegato competente rinvia il caso al membro della Commissione responsabile del settore politico interessato, il quale può a sua volta rinviare la questione alla Commissione.

Il segretariato generale viene informato di tutti gli scambi pertinenti.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Disposizioni transitorie

1.   Il servizio che richiede la registrazione di un avviso SAR prima dell’adozione della presente decisione rimane responsabile della modifica o dell’eliminazione degli avvisi registrati su sua richiesta conformemente alla presente decisione.

2.   Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1o maggio 2007 da un ordinatore delegato competente ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale. A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notifica della sentenza. Trascorso tale periodo massimo, l’ordinatore delegato competente richiede l’eliminazione dell’avviso.

Articolo 25

Abrogazione della decisione relativa al sistema di allarme rapido

La decisione C(2004) 193/3 della Commissione (8) relativa al sistema di allarme rapido è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2009.

Articolo 26

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 27

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è allegata alle norme interne sull’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(3)  Parere del garante europeo della protezione dei dati, del 6 dicembre 2006, relativo ad una notifica di controllo preventivo riguardante il sistema di allarme rapido, ricevuta dal responsabile della protezione dei dati della Commissione, caso 2005/120.

(4)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Richiesta dell’ordinatore delegato della Commissione, dell’agenzia esecutiva, dello IAS, dell’OLAF per l'inserimento di dati nella base dati sull’esclusione/nel sistema di allarme rapido (SAR), la loro modifica o eliminazione

NB : per ogni avviso compilare una richiesta separata

La richiesta deve essere inviata secondo la procedura relativa alle informazioni classificate, in un’unica busta chiusa.

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III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

20.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/139


DECISIONE EUPOL COPPS/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 dicembre 2008

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

(2008/970/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'azione comune 2005/797/PESC il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell'articolo 25 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUPOL COPPS, in particolare la decisione di nominare il capomissione.

(2)

Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto di nominare il Sig. Paul KERNAGHAN capo della missione EUPOL COPPS,

DECIDE:

Articolo 1

Il Sig. Paul KERNAGHAN è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. SRAMEK


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.