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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/920/CE |
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2008/921/CE |
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Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2008, che modifica la decisione 2008/798/CE [notificata con il numero C(2008) 8197] ( 1 ) |
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ACCORDI |
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Commissione |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2008 DEL CONSIGLIO
del 1o dicembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda le misure di gestione adottate dalla commissione per il tonno dell’Oceano indiano
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio (2) stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. |
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(2) |
Nelle riunioni annuali del 2006 e 2007 la commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) ha adottato una serie di misure di gestione e di controllo concernenti la limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale, del pesce spada e del tonno bianco. Tali misure sono state recepite nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 40/2008. |
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(3) |
Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie altamente migratorie nell’Oceano Indiano, tenuto conto delle attività di pesca tradizionali e della presenza attiva della flotta comunitaria dedita alla cattura di specie altamente migratorie nella zona IOTC negli anni di riferimento 2006 e 2007, occorre stabilire il numero di navi comunitarie aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri e inferiore a 24 metri che operano fuori della zona economica esclusiva che praticano la pesca del tonno tropicale, e il numero di navi comunitarie che praticano la pesca del pesce spada e del tonno bianco, nonché la capacità corrispondente, espressa in stazza lorda, e di stabilirne la ripartizione per Stato membro interessato. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 40/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 40/2008
Gli articoli 72 e 73 del regolamento (CE) n. 40/2008 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 72
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del tonno tropicale
1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT (stazza lorda) sono fissati come segue:
|
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Capacità (GT) |
|
Spagna |
22 |
61 400 |
|
Francia |
21 |
31 467 |
|
Italia |
1 |
2 137 |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, a condizione che siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada ed il tonno bianco nella zona IOTC.
5. Per tener conto dell’attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo potranno essere aumentate nei limiti stabiliti dai suddetti piani di sviluppo.
Articolo 73
Limitazione della capacità di pesca delle navi dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco
1. Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in GT sono fissati come segue:
|
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Capacità (GT) |
|
Spagna |
27 |
11 600 |
|
Francia |
25 |
1 940 |
|
Portogallo |
26 |
10 100 |
|
Regno Unito |
4 |
1 400 |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono modificare il numero di navi, per tipo di attrezzo, a condizione che siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici considerati.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Le navi che figurano nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale di gestione della pesca non possono essere trasferite.
4. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada ed il tonno bianco nella zona IOTC.
5. Per tener conto dell’attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, le limitazioni della capacità di pesca di cui al presente articolo potranno essere aumentate nei limiti stabiliti dai suddetti piani di sviluppo.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
H. NOVELLI
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MA |
80,4 |
|
TR |
79,9 |
|
|
ZZ |
80,2 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
|
MA |
56,2 |
|
|
TR |
88,0 |
|
|
ZZ |
103,8 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
127,5 |
|
TR |
117,8 |
|
|
ZZ |
122,7 |
|
|
0805 10 20 |
BR |
44,6 |
|
EG |
30,5 |
|
|
MA |
76,3 |
|
|
TR |
53,5 |
|
|
UY |
34,6 |
|
|
ZA |
50,1 |
|
|
ZW |
43,9 |
|
|
ZZ |
47,6 |
|
|
0805 20 10 |
MA |
67,3 |
|
TR |
73,0 |
|
|
ZZ |
70,2 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
AR |
62,9 |
|
CN |
52,4 |
|
|
HR |
19,9 |
|
|
IL |
85,9 |
|
|
TR |
56,6 |
|
|
ZZ |
55,5 |
|
|
0805 50 10 |
MA |
64,0 |
|
TR |
61,1 |
|
|
ZZ |
62,6 |
|
|
0808 10 80 |
CA |
89,2 |
|
CL |
43,7 |
|
|
CN |
94,8 |
|
|
MK |
34,8 |
|
|
US |
97,9 |
|
|
ZA |
123,2 |
|
|
ZZ |
80,6 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
73,4 |
|
CL |
48,4 |
|
|
CN |
73,6 |
|
|
TR |
97,0 |
|
|
US |
128,8 |
|
|
ZZ |
84,2 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2008 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2008 per taluni contingenti tariffari indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (3), hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.D, I.F, I.H, I.I e I.J dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
I.A
|
Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4590 |
100 % |
|
09.4599 |
— |
|
09.4591 |
100 % |
|
09.4592 |
— |
|
09.4593 |
— |
|
09.4594 |
— |
|
09.4595 |
2,040816 % |
|
09.4596 |
100 % |
|
«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
|
I.D
Prodotti originari della Turchia
|
Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4101 |
— |
|
«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
|
I.F
Prodotti originari della Svizzera
|
Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4155 |
99,009900 % |
I.H
Prodotti originari della Norvegia
|
Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4179 |
100 % |
I.I
Prodotti originari dell’Islanda
|
Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4205 |
100 % |
|
09.4206 |
100 % |
I.J
Prodotti originari della Repubblica moldova
|
Numero del contingente tariffario |
Coefficiente di attribuzione |
|
09.4210 |
— |
|
«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |
|
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1186/2008 della Commissione (3). |
|
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1186/2008. |
|
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1186/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1186/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 10 dicembre 2008
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
|
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
|
di media qualità |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
|
1002 00 00 |
SEGALA |
40,45 |
|
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
32,93 |
|
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
32,93 |
|
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
40,45 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
28.11.2008-8.12.2008
|
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
|
10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
|
(2) |
La decisione 2008/922/PESC (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3) aggiungendo 11 persone e togliendone una. Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
|
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Cfr. la pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:
|
(1) |
Dopo il numero 168 dell'elenco, sono aggiunte le persone fisiche seguenti:
|
|
(2) |
La seguente persona fisica è tolta dall'elenco:
|
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1227/2008 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque comunitarie e nelle acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008. |
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(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
|
(3) |
È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Dopo tale data sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
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N. |
11/DSS |
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Stato membro |
ESP |
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Stock |
BSF/56712- |
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Specie |
Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) |
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Zona |
Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi delle zone V, VI, VII e XII |
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Data |
24.8.2008 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2008
che approva taluni programmi modificati per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi per il 2008 e che modifica la decisione 2007/782/CE per quanto riguarda la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ad alcuni Stati membri per i programmi approvati da tale decisione
[notificata con il numero C(2008) 7572]
(2008/920/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità del contributo finanziario della Comunità a programmi di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi. |
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(2) |
La decisione 2007/782/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali e del contributo finanziario della Comunità a fini di eradicazione, di lotta e di sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2008 e gli anni successivi (2) approva taluni programmi nazionali e fissa il livello e l’importo massimo del contributo finanziario comunitario per ciascun programma presentato dagli Stati membri. |
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(3) |
La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente gli stanziamenti ad essi assegnati per il 2008, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo concesso. |
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(4) |
Occorre pertanto adeguare il contributo finanziario della Comunità a taluni programmi. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati. |
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(5) |
Inoltre il Belgio, la Danimarca e la Finlandia hanno presentato programmi modificati per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), l’Ungheria ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della rabbia e la Romania ha presentato un programma modificato per l’eradicazione della peste suina classica. |
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(6) |
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma modificato. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria comunitaria applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 90/638/CEE (3). Occorre quindi approvare i programmi modificati presentati dai cinque Stati membri. |
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(7) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2007/782/CE. |
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(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dal Belgio il 23 maggio 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 2
Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Danimarca il 18 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 3
Il programma modificato di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentato dalla Finlandia il 9 aprile 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 4
Il programma modificato di sorveglianza della rabbia presentato dall’Ungheria il 4 settembre 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 5
Il programma modificato di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Romania il 30 giugno 2008 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
Articolo 6
La decisione 2007/782/CE è modificata come segue:
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1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi e per l’acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:
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2) |
l’articolo 2, paragrafo 2, è modificato come segue:
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3) |
all’articolo 3, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
l’articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 5, paragrafo 2, è modificato come segue:
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6) |
l’articolo 6, paragrafo 2, è modificato come segue:
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7) |
l’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:
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8) |
l’articolo 9, paragrafo 2, è modificato come segue:
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9) |
l’articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:
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10) |
l’articolo 11, paragrafo 2, è modificato come segue:
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11) |
l’articolo 12, paragrafo 2, è modificato come segue:
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12) |
l’articolo 13, paragrafo 2, è modificato come segue:
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13) |
all’articolo 14, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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14) |
all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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15) |
all’articolo 16, paragrafo 5, le lettere da b) a e) sono sostituite dalle seguenti:
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16) |
l’articolo 18, paragrafo 5, è modificato come segue:
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Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2008
che modifica la decisione 2008/798/CE
[notificata con il numero C(2008) 8197]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/921/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per tutelare la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 contempla la possibilità di adottare a livello comunitario le misure urgenti del caso per alimenti e mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
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(2) |
In Cina sono stati riscontrati elevati livelli di melamina nel latte per lattanti e in altri prodotti lattieri. La melamina è un prodotto chimico intermedio che trova impiego nella fabbricazione di resine amminiche e della plastica, nonché come monomero e additivo per la plastica. Un tenore elevato di melamina nei prodotti alimentari può determinare effetti molto gravi sulla salute. |
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(3) |
Per fronteggiare il rischio per la salute che potrebbe derivare dall'esposizione alla melamina contenuta nei mangimi e negli alimenti, la decisione 2008/798/CE della Commissione, che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE della Commissione, vieta l'importazione nella Comunità dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia e impone agli Stati membri di effettuare controlli sistematici all'importazione su altri mangimi o alimenti contenenti latte o prodotti lattieri. Tale decisione stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di ritirare dal mercato i prodotti di questo tipo nei quali venga riscontrato un tenore di melamina superiore a 2,5 mg/kg di prodotto. |
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(4) |
Elevati livelli di melamina sono stati riscontrati di recente in prodotti contenenti soia o prodotti a base di soia, come risulta dalle informazioni fornite dagli Stati membri attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. La melamina è stata scoperta anche nel bicarbonato di ammonio, utilizzato dall'industria alimentare quale agente lievitante. È quindi opportuno estendere anche a tali prodotti le misure stabilite dalla decisione 2008/798/CE della Commissione. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/798/CE è così modificata:
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1) |
All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità di prodotti — originari della Cina o da essa provenienti — contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Gli Stati membri garantiscono inoltre il ritiro immediato e la distruzione di questi prodotti eventualmente presenti sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.» |
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2) |
All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti, di bicarbonato di ammonio destinato all'alimentazione umana o animale e di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia. Gli Stati membri possono effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi e alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina. Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.» |
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3) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
ACCORDI
Commissione
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/21 |
Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (1) concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio (2) (di seguito «l’accordo»), nel caso di adozione di modifiche al regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (3) la Danimarca dovrà notificare alla Commissione la decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche.
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, è stato adottato il 13 novembre 2007.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, con lettera del 20 novembre 2007, la Danimarca ha notificato alla Commissione la decisione di attuare il contenuto del regolamento (CE) n. 1393/2007. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, dell’accordo, la notifica della Danimarca determina il sorgere di obbligazioni reciproche tra la Danimarca e la Comunità. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 costituirà dunque una modifica al presente accordo e sarà considerato allegato ad esso.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo, tutte le necessarie misure amministrative entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1393/2007.
(1) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55.
(2) GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/22 |
DECISIONE 2008/922/PESC DEL CONSIGLIO
dell’8 dicembre 2008
recante attuazione della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la posizione comune 2004/161/PESC il Consiglio ha adottato misure intese, in particolare, a impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri e a congelare i fondi e le risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, nonché ad altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto nello Zimbabwe, il cui elenco è riportato nell'allegato di detta posizione comune. |
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(2) |
A seguito delle violenze organizzate e commesse dalle autorità dello Zimbabwe durante la campagna per le elezioni presidenziali nel 2008, il Consiglio ha deciso, adottando il 22 luglio 2008 la decisione 2008/605/PESC (2), di aggiungere altre persone ed entità all'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. |
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(3) |
Il Consiglio ha altresì deciso, adottando il 31 luglio 2008 la posizione comune 2008/632/PESC (3), di rafforzare le misure restrittive relative al divieto di ingresso o transito, nel territorio degli Stati membri, delle persone fisiche elencate nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. |
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(4) |
A causa delle violenze organizzate e commesse dalle autorità dello Zimbabwe e del persistere del blocco nell'attuazione dell'accordo politico firmato il 15 settembre 2008, è opportuno aggiungere altre persone all'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. |
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(5) |
Non esiste per contro più alcun motivo per mantenere una persona nell'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/161/PESC. |
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(6) |
È opportuno rivedere di conseguenza l'allegato della posizione comune 2004/161/PESC, |
DECIDE:
Articolo 1
1. Le persone riportate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
2. La persona riportata nell'allegato II della presente decisione è cancellata dall'elenco di cui all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
ALLEGATO I
Persone contemplate dall'articolo 1, paragrafo 1
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Parlamentare eletto per il Mudzi settentrionale, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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ZNA, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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ZNA, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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Promosso il 12 agosto al grado di Maggior Generale (in pensione), ex Sottosegretario di Stato permanente facente funzioni presso il Ministero della difesa, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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Sovrintendente e persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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Ispettore aggiunto della ZRP, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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Sovrintendente, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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Vicecommissario, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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SGT, persona direttamente coinvolta nella campagna di terrore condotta prima e dopo le elezioni. |
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Governatore della Provincia del Mashonaland centrale |
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Governatore della Provincia del Mashonaland occidentale |
ALLEGATO II
Persona contemplata dall'articolo 1, paragrafo 2
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Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950 Membro del Politburo, fortemente compromesso con il governo e la sua politica. |
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10.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.