ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 330

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
9 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1217/2008 del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1218/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

2

 

*

Regolamento (CE) n. 1219/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1220/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2008/916/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

16

 

 

Consiglio

 

 

2008/917/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 1o dicembre 2008, recante nomina di un membro e di un supplente danesi del Comitato delle regioni

18

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/918/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

19

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

21

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all’elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 novembre 2007 la Comunità ha concluso negoziati relativi a un accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito «APE interinale») con le Seicelle, con lo Zambia e con lo Zimbabwe.

(2)

Poiché la Comunità e lo Zambia, al momento della conclusione dei negoziati relativi all’APE interinale, in data 28 novembre 2007, non erano giunte a un accordo riguardo a un’offerta di accesso al mercato formulata dallo Zambia, non è stato possibile inserire lo Zambia nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1).

(3)

Il 30 settembre 2008 la Comunità e lo Zambia hanno concluso negoziati relativi a un’offerta di accesso al mercato zambiano.

(4)

Di conseguenza, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, l’allegato I dovrebbe essere modificato al fine di inserirvi lo Zambia.

(5)

Al fine di tenere conto dell’aggiunta dello Zambia all’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1528/2007, il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), deve essere modificato, a tempo debito, dalla Commissione e con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 la voce «Repubblica dello Zambia» è inserita tra le voci «Repubblica dell’Uganda» e «Repubblica dello Zimbabwe».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.


9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/2


REGOLAMENTO (CE) N. 1218/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

70,8

TR

72,8

ZZ

71,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

57,7

TR

83,7

ZZ

102,9

0709 90 70

JO

230,6

MA

105,4

TR

69,5

ZZ

135,2

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

66,5

UY

34,6

ZA

44,9

ZW

43,9

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

66,1

TR

73,0

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

19,9

IL

73,2

TR

58,3

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

56,9

ZA

79,4

ZZ

66,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,1

MK

34,8

US

102,9

ZA

123,2

ZZ

77,5

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

56,8

TR

104,0

US

141,2

ZZ

84,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.12.2008   

IT

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L 330/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1219/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena da applicare ai volatili dopo l'importazione.

(2)

L'allegato V al citato regolamento presenta un elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3)

L'Italia ha effettuato una revisione degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti e ha inviato alla Commissione un elenco aggiornato. L'elenco degli impianti e delle stazioni riconosciute di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 deve essere emendato di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007, la seguente voce viene eliminata da quelle corrispondenti all'Italia:

«IT

Italia

233BG601»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.


9.12.2008   

IT

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L 330/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 148, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In base al regolamento (CE) n. 1217/2008 del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 al fine di aggiungere la Repubblica dello Zambia all'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (2), la Repubblica dello Zambia diventa uno dei paesi beneficiari del contingente tariffario supplementare di zucchero APE di cui al capitolo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione (3).

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 950/2006.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1217/2008 entra in vigore il giorno della pubblicazione. Per consentire agli operatori di presentare domanda di titoli di importazione per lo zucchero originario della Repubblica dello Zambia nell'ambito del contingente tariffario supplementare di zucchero APE a decorrere dalla medesima data, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 31 bis, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

75 000 tonnellate,»;

2)

all'allegato I, nella parte «Numeri d'ordine per lo zucchero APE supplementare», la riga relativa al numero d'ordine 09.4431 è sostituita dalla seguente:

Paesi terzi

Numero d'ordine

«Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zambia, Zimbabwe

09.4431».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.


DIRETTIVE

9.12.2008   

IT

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L 330/6


DIRETTIVA 2008/113/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 della Commissione (3) fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente direttiva.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione (4) è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo articolo 24 ter, che, senza chiedere il parere scientifico dettagliato dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), consente di includere nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive per le quali esista la ragionevole certezza che non avranno alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o altre conseguenze inaccettabili sull’ambiente.

(3)

La Commissione ha esaminato, ai sensi dell’articolo 24 bis, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti sulla salute umana e animale, sulle acque sotterranee e sull’ambiente per una serie di usi proposti dai notificatori, delle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva e ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell’articolo 24 ter, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

(4)

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2229/2004, la Commissione ha sottoposto relazioni di riesame provvisorie sulle sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva all’esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Gli Stati membri e la Commissione hanno riesaminato le relazioni in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dando loro, in data 11 luglio 2008, la forma definitiva di relazione di riesame della Commissione. Ai sensi dell’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 la Commissione deve chiedere all’AESA di esprimere entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il suo punto di vista sulle relazioni di riesame provvisorie.

(5)

Dai vari esami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva soddisfano, in genere, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli usi descritti e analizzati nella relazione di riesame della Commissione. È dunque opportuno includere nell’allegato I di tale direttiva le sostanze attive di cui all’allegato della presente direttiva, per garantire che tutti gli Stati membri autorizzino secondo le norme di tale direttiva i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive.

(6)

È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi fissati dalla direttiva 91/414/CEE derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi a partire dall’iscrizione perché possano rivedere le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all’allegato e soddisfare quanto disposto dalla direttiva 91/414/CEE, in particolare all’articolo 13, e le pertinenti condizioni, di cui all’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo (cfr. allegato III), relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta. Ciò non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, le sostanze attive di cui all’allegato.

Entro tale data, essi in particolare verificano che le sostanze attive dell’allegato, escluse quelle identificate nella parte B dell’iscrizione di tale sostanza attiva, soddisfino le condizioni dell’allegato I della suddetta direttiva e verificano anche che il titolare dell’autorizzazione disponga, in conformità delle condizioni dell’articolo 13 della direttiva, di un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell’allegato II della stessa, o possa accedervi.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare — in conformità dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, in base a un fascicolo che soddisfi i requisiti dell’allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione all’allegato I di tale direttiva riguardante le sostanze attive iscritte in allegato — ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente una delle sostanze attive iscritte in allegato, come sostanza attiva unica o come una tra più sostante, tutte iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro e non oltre il 30 aprile 2009. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE.

Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, una delle sostanze attive di cui all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro e non oltre il 30 aprile 2014; oppure

b)

se un prodotto contiene, come una tra più sostanze attive, una sostanza attiva iscritta all’allegato: modificare o, se necessario, revocare l’autorizzazione entro il 30 aprile 2014 o entro la data fissata per tale modifica o revoca dalla rispettiva direttiva, o direttive, in base alla/e quale/i la/le sostanza/e è/sono stata/e iscritta/e nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o maggio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Le voci che seguono vanno aggiunte alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Impurezze (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«199

Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai

Ceppo: ABTS-1857

Raccolta delle colture: n. SD-1372,

Ceppo: GC-91

Raccolta delle colture: n. NCTC 11821

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) e GC-91 (SANCO/1538/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

200

Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14)

Ceppo: AM65-52

Raccolta delle colture: n. NCTC 1276

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

201

Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki

Ceppo: ABTS 351

Raccolta delle colture: n. ATCC SD-1275

Ceppo PB 54

Raccolta delle colture: n. CECT 7209

Ceppo: SA 11

Raccolta delle colture: n. NRRL B-30790

Ceppo: SA 12

Raccolta delle colture: n. NRRL B-30791

Ceppo: EG 2348

Raccolta delle colture: n. NRRL B-18208

Non applicabile

Impurità non pertinenti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 e EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

202

Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis

Ceppo: NB 176 (TM 14 1)

Raccolta delle colture: n. SD-5428

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

203

Beauveria bassiana

Ceppo: ATCC 74040

Raccolta delle colture: n. ATCC 74040

Ceppo: GHA

Raccolta delle colture: n. ATCC 74250

Non applicabile

Livello massimo di beauvericin: 5 mg/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Non applicabile

Micro-organismi Contaminanti (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

205

Lecanicillium muscarium

(precedentemente Verticiliun lecanii)

Ceppo: Ve 6

Raccolta delle colture: n. CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Lecanicillium muscarium (precedentemente Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(precedentemente Metarhizium anisopliae)

Ceppo: BIPESCO 5/F52

Raccolta delle colture: n. Ma 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); n. KVL 99-112 (Ma 275 o V 275); n. DSM3884, n. ATCC 90448, n. ARSEF 1095

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Metarhizium anisopliae var. anisopliae (precedentemente Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

207

Phlebiopsis gigantea

Ceppo: VRA 1835

Raccolta delle colture: n. ATCC 90304

Ceppo: VRA 1984

Raccolta delle colture: n. DSM16201

Ceppo: VRA 1985

Raccolta delle colture: n. DSM 16202

Ceppo: VRA 1986

Raccolta delle colture: n. DSM 16203

Ceppo: FOC PG B20/5

Raccolta delle colture: n. IMI 390096

Ceppo: FOC PG SP log 6

Raccolta delle colture: n. IMI 390097

Ceppo: FOC PG SP log 5

Raccolta delle colture: n. IMI 390098

Ceppo: FOC PG BU 3

Raccolta delle colture: n. IMI 390099

Ceppo: FOC PG BU 4

Raccolta delle colture: n. IMI 390100

Ceppo: FOC PG 410.3

Raccolta delle colture: n. IMI 390101

Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1

Raccolta delle colture: n. IMI 390102

Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1

Raccolta delle colture: n. IMI 390103

Ceppo: FOC PG SH 1

Raccolta delle colture: n. IMI 390104

Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2

Raccolta delle colture: n. IMI 390105

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

208

Pythium oligandrum

Ceppo: M1

Raccolta delle colture ATCC 38472

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

209

Streptomyces K61 (precedentemente S. griseoviridis)

Ceppo: K61

Raccolta delle colture: n. DSM 7206

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Streptomyces (precedentemente Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

210

Trichoderma atroviride

(precedentemente T. harzianum)

Ceppo: IMI 206040

Raccolta delle colture n. IMI 206040, ATCC 20476

Ceppo: T11

Raccolta delle colture: n.

Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul Trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11 (SANCO/1841/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

211

Trichoderma polysporum

Ceppo: Trichoderma polysporum IMI 206039

Raccolta delle colture n. IMI 206039, ATCC 20475

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

212

Trichoderma harzianum Rifai

Ceppo:

Trichoderma harzianum T-22

Raccolta delle colture ATCC 20847

Ceppo: Trichoderma harzianum ITEM 908

Raccolta delle colture n. CBS 118749

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

213

Trichoderma asperellum

(precedentemente T. harzianum)

Ceppo: ICC012

Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716

Ceppo: Trichoderma asperellum

(precedentemente T. viride T25) T11

Raccolta delle colture CECT 20178

Ceppo: Trichoderma asperellum

(precedentemente T. viride TV1) TV1

Raccolta delle colture n. MUCL 43093

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame rispettivamente sul Trichoderma asperellum (precedentemente T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul Trichoderma asperellum (precedentemente T. viride T25 e TV1) T11 e TV1 (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

214

Trichoderma gamsii (precedentemente T. viride)

Ceppo: ICC080

Raccolta delle colture n. IMI CC n. 392151 CABI

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

215

Verticillium albo-atrum

(precedentemente Verticillium dahliae)

Ceppo: Verticillium albo-atrum isolato WCS850

Raccolta delle colture n. CBS 276.92

Non applicabile

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul Verticillium albo-atrum (precedentemente Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dati sull'identità e le specifiche della sostanza attiva si trovano nella relazione di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/16


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/916/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito «il Fondo») è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di utilizzare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 Mio EUR.

(3)

L’Italia ha presentato quattro domande di mobilitazione del fondo, relative agli esuberi nel settore tessile, il 9 agosto 2007 per la Sardegna, il 10 agosto 2007 per il Piemonte, il 17 agosto 2007 per la Lombardia e il 12 febbraio 2008 per la Toscana. Queste domande sono conformi ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario previsti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(4)

Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 35 158 075 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Consiglio

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/18


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2008

recante nomina di un membro e di un supplente danesi del Comitato delle regioni

(2008/917/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo danese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006, il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito delle dimissioni del sig. Bo ANDERSEN. Un seggio di supplente diviene vacante in seguito alla nomina del sig. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN a membro del Comitato delle regioni,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (modifica del mandato);

b)

quale supplente:

Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (modifica del mandato).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

H. NOVELLI


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/19


DECISIONE 2008/918/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (operazione denominata «Atalanta»), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati membri e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro.

(2)

Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l’inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all’uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale di transizione (GFT), l’azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare.

(3)

Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore la pianificazione in corso di un’eventuale operazione navale militare dell’Unione europea, nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell’attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi a cooperare con il GFT nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un’importanza vitale per l’inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.

(4)

Con lettera in data 14 novembre 2008 il GFT ha comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite l’offerta che gli era stata fatta, conformemente al paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008).

(5)

L’Unione europea potrà essere indotta a basarsi su risoluzioni successive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernenti la situazione in Somalia.

(6)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa e pertanto non partecipa al finanziamento dell’operazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il piano operativo e le regole di ingaggio relativi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, in seguito denominata «operazione Atalanta», sono approvati.

Articolo 2

L’operazione Atalanta ha inizio l’8 dicembre 2008.

Articolo 3

Il comandante dell’operazione Atalanta è autorizzato, con effetto immediato, ad emanare l’ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze e dare avvio all’esecuzione della missione.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/21


DECISIONE QUADRO 2008/919/GAI DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2008

che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sui quali è fondata l’Unione europea. Esso rappresenta inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l’Unione europea.

(2)

La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), è la base della politica antiterrorismo dell’Unione europea. L’elaborazione di un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e, nella fattispecie, di una definizione armonizzata dei reati di terrorismo, ha consentito di sviluppare ed espandere la politica antiterrorismo dell’Unione europea nel rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.

(3)

In questi ultimi anni la minaccia del terrorismo si è rafforzata ed evoluta rapidamente; con modifiche nel modus operandi degli attivisti e dei sostenitori del terrorismo, compresa la sostituzione di gruppi gerarchicamente strutturati con cellule semiautonome con legami piuttosto allentati. Tali cellule si collegano a reti internazionali e ricorrono sempre più alle nuove tecnologie, in particolare a Internet.

(4)

Internet è utilizzato per ispirare e mobilitare reti terroristiche locali e singoli individui in Europa e costituisce inoltre una fonte di informazioni sulle risorse e sui metodi terroristici, fungendo così da «campo di addestramento virtuale». Attività quali la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici si sono moltiplicate ad un costo e con un rischio estremamente bassi.

(5)

Il programma dell’Aia sul rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, sottolinea che, ai fini di un’efficace prevenzione e lotta al terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, le attività degli Stati membri non devono essere confinate al mantenimento della propria sicurezza ma devono concentrarsi anche sulla sicurezza dell’Unione nel suo complesso.

(6)

Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma dell’Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell’Unione europea (3), ricorda che per fronteggiare il terrorismo è necessaria una risposta globale e che non è possibile ignorare le aspettative dei cittadini e l’Unione ha il dovere di rispondervi. Inoltre, esso afferma che occorre privilegiare i vari aspetti della prevenzione, della prepararazione e dell’intervento per migliorare e, se del caso, integrare la capacità degli Stati membri di lottare contro il terrorismo, privilegiando in particolare la selezione e il finanziamento delle forze di sicurezza, l’analisi dei rischi, la protezione delle infrastrutture critiche e la gestione degli interventi in caso di crisi.

(7)

La presente decisione quadro prevede l’incriminazione per i reati connessi alle attività terroristiche al fine di contribuire all’obiettivo politico più generale di prevenire il terrorismo, riducendo la diffusione di materiale che possa istigare alla perpetrazione di attentati terroristici.

(8)

La risoluzione 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati ad adottare le opportune e necessarie misure e, conformemente agli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto internazionale, a vietare per legge l’istigazione a commettere atti terroristici e a prevenire tale comportamento. La relazione del segretario generale delle Nazioni Unite «Uniti contro il terrorismo: raccomandazioni per una strategia antiterrorismo globale», del 27 aprile 2006, interpreta la suddetta risoluzione come una base che consente l’incriminazione per l’istigazione a commettere atti di terrorismo e il reclutamento a tal fine, anche attraverso Internet. Nella strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite dell’8 settembre 2006 gli Stati membri dell’ONU hanno dichiarato di essere decisi a esplorare modalità e strumenti al fine di coordinare le azioni a livello internazionale e regionale per contrastare il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni via Internet.

(9)

La convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo vincola gli Stati contraenti a considerare reati punibili la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici, se commessi illecitamente e intenzionalmente.

(10)

La definizione di reati di terrorismo, tra cui i reati connessi ad attività terroristiche, dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri al fine di includere la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici, se commessi intenzionalmente.

(11)

Dovrebbero essere previste sanzioni per le persone fisiche che hanno intenzionalmente commesso il reato o per le persone giuridiche ritenute responsabili di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, reclutamento e addestramento a fini terroristici. Tali forme di comportamento dovrebbero essere punibili in tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che siano commessi attraverso Internet o meno.

(12)

Poiché gli scopi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente unilateralmente dagli Stati membri e possono dunque, essendo necessarie norme armonizzate su scala europea, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, questa può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato CE e di cui all’articolo 2 del trattato UE. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato CE.

(13)

L’Unione rispetta i principi riconosciuti dall’articolo 6, paragrafo 2, del trattato UE e ribaditi nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella fattispecie nei capi II e VI. La presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare diritti o libertà fondamentali quali la libertà di espressione, di riunione o di associazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, compreso il rispetto della riservatezza della corrispondenza.

(14)

La pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici sono reati intenzionali. Pertanto, la presente decisione quadro non può in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L’espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione quadro e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo.

(15)

L’attuazione dell’incriminazione ai sensi della presente decisione quadro dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità nel contesto di una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Modifiche

La decisione quadro 2002/475/GAI è modificata come segue:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Reati connessi ad attività terroristiche

1.   Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

a)

“pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo”, la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), qualora tale comportamento, che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati;

b)

“reclutamento a fini terroristici” l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2;

c)

“addestramento a fini terroristici” l’atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), nella consapevolezza che le istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che siano considerati reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

a)

pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo;

b)

reclutamento a fini terroristici;

c)

addestramento a fini terroristici;

d)

furto aggravato con l’intenzione di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo1;

e)

estorsione commessa con l’intenzione di perpetrare uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo1;

f)

redazione di un falso documento amministrativo con l’intenzione di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3.   Perché un atto di cui al paragrafo 2 sia punibile non è necessario che sia stato commesso un reato di terrorismo.»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Concorso, istigazione e tentativo

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il concorso in uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1 e agli articoli 2 o 3.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia resa punibile l’istigazione a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2 o all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f).

3.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da d) a f), esclusi la detenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i).

4.   Ciascuno Stato membro può decidere di adottare le misure necessarie affinché sia reso punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c).»

Articolo 2

Principi fondamentali relativi alla libertà di espressione

La presente decisione quadro non ha l’effetto di imporre agli Stati membri di adottare misure che siano in contrasto con i principi fondamentali relativi alla libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi di comunicazione, quali risultano dalle tradizioni costituzionali o dalle norme che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa o di altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali, quando tali norme riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

Articolo 3

Attuazione e relazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 9 dicembre 2010. Nell’attuazione della presente decisione quadro gli Stati membri garantiscono che l’incriminazione è proporzionata alle finalità legittime perseguite e necessaria in una società democratica ed esclude qualunque forma di arbitrarietà o di discriminazione.

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione entro il 9 dicembre 2010 il testo delle disposizioni che adottano per recepire nella legislazione nazionale gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione della Commissione, il Consiglio esamina, entro 9 dicembre 2011, se gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

(3)  GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1.


9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.