ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 329 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 329/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1192/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2008
che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) attualmente fissa disposizioni relative alle autorizzazioni uniche, che interessano le amministrazioni doganali di più Stati membri, soltanto in relazione ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare. |
(2) |
In considerazione della strategia di Lisbona, che mira a rendere l’UE l’economia più competitiva del mondo, è essenziale creare un ambiente moderno e semplificato che offra le condizioni per un effettivo mercato interno in grado di garantire l’aumento della competitività e di evitare distorsioni della concorrenza tra società di Stati membri diversi. Autorizzazioni uniche per le procedure semplificate e autorizzazioni uniche integrate consentirebbero agli operatori di centralizzare e integrare le funzioni contabili, logistiche e distributive con una conseguente riduzione dei costi amministrativi e di transazione, e comporterebbero quindi un’effettiva semplificazione. È pertanto opportuno estendere le disposizioni relative alle autorizzazioni uniche all’uso delle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione. |
(3) |
Di conseguenza, è opportuno che le attuali definizioni di «autorizzazione unica» relative ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare siano unite a quelle per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione, in considerazione del possibile uso combinato di tali procedure. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 ha stabilito le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata o da iscrivere nelle scritture nella procedura di domiciliazione. È opportuno che nelle autorizzazioni uniche, le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata siano la quantità massima di dati che può essere fornita ad un ufficio doganale di un altro Stato membro. |
(5) |
Poiché i certificati AEO, in particolare quelli per le semplificazioni doganali, sono spesso combinati con le autorizzazioni uniche, è opportuno uniformare il più possibile le norme sulla concessione, sospensione e revoca dei due tipi di autorizzazioni, comprese le disposizioni sulle scritture che consentono l’appropriato audit della procedura. |
(6) |
I trasportatori, gli spedizionieri e gli agenti doganali titolari di certificato AEO possono accedere più facilmente alle semplificazioni doganali, anche per l’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione. È pertanto opportuno stabilire che i rappresentanti possono ottenere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o per la procedura di domiciliazione, purché soddisfino particolari condizioni e criteri. |
(7) |
Occorre migliorare la procedura di domanda e di rilascio delle autorizzazioni uniche riducendo il tempo impiegato per lo scambio di informazioni e creando norme comuni al fine di evitare ritardi nel rilascio di tali autorizzazioni. Dette norme dovrebbero consentire alle autorità doganali di effettuare la sorveglianza e il controllo delle operazioni senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessità economiche connesse alle autorizzazioni uniche in questione. |
(8) |
Le condizioni e i criteri relativi alla concessione delle autorizzazioni nazionali e delle autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione devono essere identici al fine di raggiungere l’armonizzazione nell’ambito del mercato unico. |
(9) |
È necessario fissare norme comuni in materia di modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione al fine di garantire una prassi comune in tutto il territorio doganale della Comunità. |
(10) |
Per raggiungere l’obiettivo di migliorare le procedure di domanda e di rilascio, occorre introdurre un sistema elettronico di comunicazione e di banche dati per le autorizzazioni uniche, da utilizzare per lo scambio di informazioni e comunicazioni tra le autorità doganali e per informare la Commissione e gli operatori economici. Detto sistema deve essere un’estensione del sistema di informazione e comunicazione previsto per la concessione dei certificati AEO. |
(11) |
Dopo un periodo transitorio, l’uso della procedura di dichiarazione semplificata e della procedura di domiciliazione deve essere consentito soltanto per gli operatori economici che presentano dichiarazioni doganali o notificazioni elettroniche, come previsto in un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei. |
(12) |
Occorre precisare che una dichiarazione doganale può, con il consenso delle autorità doganali o delle autorità che intervengono nella concessione di un’autorizzazione, essere presentata a un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o messe a disposizione ai fini del controllo. |
(13) |
Per quanto riguarda le formalità di transito, fino al termine in cui diventerà applicabile il regolamento (CE) n. 1875/2006 è opportuno che, quando le formalità di transito sono espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, la dichiarazione sommaria sia accettata in base al messaggio «avviso di arrivo previsto». |
(14) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio (4), che stabilisce l’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito mediante un procedimento informatico a decorrere dal 1o luglio 2005, tutti gli operatori economici devono presentare le loro dichiarazioni di transito nel sistema di transito informatizzato doganale. Inoltre, deve essere consentito ai viaggiatori di presentare alle autorità doganali dichiarazioni di transito compilate per iscritto; in tal caso le stesse autorità sono tenute a provvedere affinché i dati delle dichiarazioni siano scambiati tra le autorità doganali mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche. |
(15) |
La convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito (5) è stata modificata in funzione dell’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito comune in procedura normale mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati e le disposizioni parallele contenute nella legislazione comunitaria devono essere adattate di conseguenza. |
(16) |
Le disposizioni di applicazione del regime di transito comunitario basate sulla presentazione di dichiarazioni di transito su carta, comprese le disposizioni relative ai documenti connessi alla dichiarazione, devono pertanto essere adattate all’obbligo di presentare le dichiarazioni di transito comunitarie in procedura normale utilizzando tecniche elettroniche di trattamento dei dati. |
(17) |
Fatta eccezione per i viaggiatori, l’utilizzazione delle dichiarazioni su carta e dei documenti ad esse connessi deve essere limitata alla procedura di riserva, che consente agli operatori di effettuare le operazioni di transito quando il sistema di transito informatizzato doganale o l’applicazione informatica dello speditore autorizzato o quella dell’obbligato principale non funzionino, o quando non funzioni la rete tra questi ultimi e le autorità doganali. |
(18) |
È necessario utilizzare tecniche di elaborazione dati per le operazioni TIR effettuate nel territorio doganale della Comunità, al fine di garantire uno scambio efficiente dei dati e lo stesso livello di controllo doganale esistente nell’ambito del regime del transito comunitario/comune. |
(19) |
Le operazioni TIR nel territorio doganale della Comunità dovrebbero essere integrate nella struttura informatica introdotta dal regolamento (CE) n. 1875/2006, che prevede la presentazione elettronica delle dichiarazioni preliminari all’arrivo o all’uscita. |
(20) |
L’utilizzo di dati elettronici dovrebbe eliminare l’esigenza di rinviare la parte appropriata del volet n. 2 del carnet TIR nell’ambito del territorio doganale della Comunità ogniqualvolta si utilizza il sistema computerizzato, riducendo così il numero di procedure di ricerca superflue. In tal modo dovrebbero migliorare anche l’efficienza e la sicurezza delle operazioni TIR, in quanto il sistema informatizzato ne accelera il controllo, con vantaggi tangibili tanto per le amministrazioni doganali che per gli operatori economici. |
(21) |
È opportuno prevedere che il titolare del carnet TIR presenti i dati del carnet all’ufficio di partenza o di entrata utilizzando tecniche di elaborazione dati. Eventuali conseguenze giuridiche derivanti da discrepanze fra i dati elettronici del carnet e il carnet stesso dovrebbero basarsi sui dati di quest’ultimo, conformemente alla convenzione TIR. Le formalità che coinvolgono parti diverse dalle autorità doganali della Comunità dovrebbero continuare ad essere adempiute sulla base del carnet TIR, compreso l’utilizzo di quest’ultimo come prova di una garanzia internazionale. |
(22) |
È opportuno prevedere che la dispensa dall’obbligo di presentare i dati del carnet TIR utilizzando procedimenti informatici sia concessa solo in casi eccezionali, vale a dire quando non funziona il sistema di transito informatizzato doganale o l’applicazione per la presentazione della dichiarazione, oppure la rete di connessione tra questi due sistemi. |
(23) |
Per maggior chiarezza, all’articolo 453, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è opportuno fare riferimento alla norma che consente di accertare la posizione comunitaria delle merci vincolate al regime TIR. |
(24) |
Le specifiche relative ai dati del carnet TIR in formato elettronico da introdurre nel sistema informatico dovrebbero essere integrate nelle norme e nei codici per le dichiarazioni di transito elettroniche di cui agli allegati 37 bis e 37 quater. |
(25) |
Per semplificare e accelerare la pubblicazione di modifiche all’elenco degli uffici accentratori designati dagli Stati membri per coordinare le azioni nel caso di infrazioni o irregolarità relative ai carnet ATA, è opportuno che tale pubblicazione avvenga su Internet tramite il sito ufficiale dell’Unione europea. |
(26) |
Il riesame regolare dell’elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode durante un’operazione di transito, di cui all’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, condotto ai sensi dell’articolo 340 bis di tale regolamento sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, ha dimostrato che non si ritiene più che talune merci che compaiono nell’elenco presentino ingenti rischi di frode. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’elenco di cui all’allegato 44 quater. |
(27) |
L’allegato 67 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un modello comune di domanda e di autorizzazione per i regimi doganali economici e per la destinazione particolare. Tale modello deve essere usato sia quando è interessata una sola amministrazione doganale che quando ne sono interessate più di una. È opportuno estendere l’uso dell’allegato 67 ai casi in cui viene chiesta l’autorizzazione ad usare la procedura di dichiarazione semplificata o la procedura di domiciliazione, sia a livello nazionale sia quando sono interessate più amministrazioni doganali. |
(28) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(29) |
Poiché le modifiche di cui alla decisione n. 1/2008 del comitato congiunto CE-EFTA «transito comune» del 16 giugno 2008 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito si applicano dal 1o luglio 2008 e dal 1o luglio 2009, occorre che le disposizioni corrispondenti di cui al presente regolamento siano applicabili dalle stesse date. |
(30) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 13, 14 e 15:
|
2) |
all’articolo 183, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La dichiarazione sommaria per le merci che, prima della loro presentazione in dogana, hanno circolato vincolate ad una procedura di transito per la quale le formalità sono state espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati è costituita dai dati della dichiarazione di transito trasmessi all’ufficio di destinazione con il messaggio “avviso di arrivo previsto”. Quando viene applicato l’articolo 353, paragrafo 2, la dichiarazione sommaria è costituita dall’esemplare del documento di transito o dal documento d’accompagnamento transito.»; |
3) |
all’articolo 199, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente testo: «1. Fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione a un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante o di una dichiarazione di transito effettuata mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati impegna il dichiarante o il suo rappresentante, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:
2. Quando il dichiarante utilizza sistemi informatici per compilare le sue dichiarazioni in dogana, comprese le dichiarazioni di transito compilate in conformità dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), le autorità doganali possono prevedere che la firma manoscritta sia sostituita da un’altra tecnica di identificazione, eventualmente basata sull’uso di codici. Tale agevolazione è concessa solo se sono soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative stabilite dalle autorità doganali. Le autorità doganali possono altresì prevedere che le dichiarazioni compilate mediante i sistemi informatici doganali, comprese le dichiarazioni di transito compilate in conformità dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), siano direttamente autenticate da tali sistemi anziché mediante apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.»; |
4) |
all’articolo 201, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. L’autorità doganale può autorizzare il deposito della dichiarazione doganale in un ufficio doganale diverso da quello in cui le merci sono presentate o saranno presentate o messe a disposizione ai fini del controllo, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
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5) |
all’articolo 202, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. La dichiarazione di transito comunitario e le merci sono presentate all’ufficio di partenza nei giorni e negli orari fissati dalle autorità doganali. L’ufficio di partenza può, su richiesta e a spese dell’obbligato principale, autorizzare la presentazione delle merci in un altro luogo.»; |
6) |
l’articolo 203 è sostituito dal seguente: «Articolo 203 1. La data di accettazione della dichiarazione viene apposta sulla dichiarazione. 2. La dichiarazione di transito comunitario è accettata e registrata dall’ufficio di partenza nei giorni e negli orari fissati dalle autorità doganali.»; |
7) |
all’articolo 205, paragrafo 3, il quinto e il sesto trattino sono sostituiti dai seguenti:
|
8) |
all’articolo 208, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il regime di transito comunitario o di transito comune è preceduto o seguito da un altro regime doganale, può essere presentato un fascicolo comprendente il numero di esemplari previsto per l’espletamento delle formalità relative al regime di transito, in caso di applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, e al regime doganale precedente o successivo.»; |
9) |
all’articolo 215, paragrafo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente testo: «La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario utilizzati in conformità dell’articolo 353, paragrafo 2, le caselle 1 (prima e terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde. I formulari sono stampati in verde.»; |
10) |
all’articolo 219, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le merci oggetto della dichiarazione di transito sono presentate insieme al documento di trasporto. Le autorità doganali dell’ufficio di partenza possono dispensare dalla presentazione di tale documento all’atto dell’espletamento delle formalità purché detto documento sia tenuto a loro disposizione. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta delle autorità doganali o di ogni altra autorità competente.»; |
11) |
all’articolo 247, è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Ai fini dell’applicazione del regime di transito comunitario, l’ufficio di partenza inserisce nella dichiarazione di transito i dati corrispondenti ai risultati della verifica.»; |
12) |
all’articolo 249, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Ai fini dell’applicazione del regime di transito comunitario, se i risultati della verifica della dichiarazione lo consentono, l’ufficio di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data nel sistema informatico.»; |
13) |
nella parte I, titolo IX, capitolo 1, prima dell’articolo 253 è inserita la seguente intestazione: « »; |
14) |
all’articolo 253 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 8: «4. Qualsiasi persona può chiedere che le sia rilasciata un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio conto o in qualità di rappresentante, purché esistano scritture e procedure adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali appropriati. Tale domanda può riguardare anche un’autorizzazione integrata, senza pregiudizio dell’articolo 64 del codice. 5. L’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinato alla prestazione di una garanzia per i dazi all’importazione e altri oneri. 6. Il titolare dell’autorizzazione rispetta le condizioni e i criteri fissati nel presente capitolo e gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, fatti salvi gli obblighi del dichiarante e le norme che disciplinano il sorgere di un’obbligazione doganale. 7. Il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale di rilascio di tutti i fattori sorti dopo la concessione dell’autorizzazione che possano influenzarne la continuazione o il contenuto. 8. Un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è oggetto di riesame da parte dell’autorità doganale di rilascio nei seguenti casi:
Qualora un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione sia rilasciata a un richiedente stabilito da meno di tre anni, nel primo anno successivo al rilascio viene effettuato uno stretto monitoraggio.»; |
15) |
all’articolo 253 bis è aggiunto il seguente comma: «L’uso della procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è subordinato alla presentazione delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni per via elettronica.»; |
16) |
nella parte I, titolo IX, capitolo 1, dopo l’articolo 253 bis è inserita la seguente sezione 2: «
Articolo 253 ter 1. Le domande di autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione si effettuano utilizzando il modulo di domanda il cui modello figura all’allegato 67 o il corrispondente formato elettronico. 2. Se l’autorità doganale di rilascio stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente, indicando i motivi della richiesta, di fornire le informazioni pertinenti. 3. La domanda non viene accettata se:
4. Prima di concedere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione le autorità doganali verificano le scritture del richiedente, a meno che non possa essere utilizzato un audit precedente. Articolo 253 quater 1. L’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all’articolo 14 nonies, eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, all’articolo 14 decies, lettere d), e) e g), e all’articolo 14 undecies. L’autorizzazione per la procedura di domiciliazione viene concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all’articolo 14 nonies, eccettuata la lettera c) del paragrafo 1, all’articolo 14 decies e all’articolo 14 undecies. Per la concessione delle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma le autorità doganali applicano l’articolo 14 bis, paragrafo 2 ed usano il modello d’autorizzazione di cui all’allegato 67. 2. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti. Articolo 253 quinquies 1. Un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene sospesa dall’autorità doganale di rilascio se:
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, l’autorità doganale di rilascio può decidere di non sospendere un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del titolare dell’autorizzazione. Prima di prendere una decisione in merito, l’autorità doganale di rilascio comunica le sue conclusioni al titolare dell’autorizzazione. Questi ha il diritto di regolarizzare la situazione e/o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione. 2. Se il titolare dell’autorizzazione non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario, l’autorità doganale di rilascio gli comunica che l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario, affinché egli possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio sospende l’autorizzazione fino al termine del procedimento penale. Essa ne informa il titolare dell’autorizzazione. 4. Qualora il titolare dell’autorizzazione non sia stato in grado di regolarizzare la situazione entro 30 giorni di calendario, ma possa fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate se il periodo di sospensione viene prorogato, l’autorità doganale di rilascio proroga la sospensione dell’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. 5. La sospensione di un’autorizzazione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse. Articolo 253 sexies 1. Quando il titolare dell’autorizzazione ha adottato, in modo giudicato adeguato dall’autorità doganale di rilascio, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che devono essere rispettati ai fini dell’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, l’autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa il titolare dell’autorizzazione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all’articolo 253 quinquies, paragrafi 2 o 4. 2. Se il titolare dell’autorizzazione omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all’articolo 253 quinquies, paragrafi 2 o 4, si applica l’articolo 253 octies. Articolo 253 septies 1. Qualora il titolare dell’autorizzazione si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare i criteri e le condizioni relativi a un’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, può chiedere la sospensione dell’autorizzazione. In tal caso, il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri e le condizioni previsti. Egli è tenuto a notificare all’autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e il relativo calendario. 2. Se il titolare dell’autorizzazione non regolarizza la situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che egli abbia agito in buona fede. Articolo 253 octies Senza pregiudizio dell’articolo 9 del codice e dell’articolo 4 del presente regolamento, l’autorità doganale di rilascio revoca l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione nei seguenti casi:
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio può decidere di non revocare l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione se ritiene che le infrazioni siano di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali e non suscitino dubbi circa la buona fede del titolare dell’autorizzazione.»; |
17) |
nella parte I, titolo IX, è inserito il seguente capitolo 1 bis: «CAPITOLO 1 BIS Autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione
Articolo 253 nonies 1. La domanda di autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione è presentata a una delle autorità doganali di cui all’articolo 14 quinquies, paragrafi 1 e 2. Tuttavia, se l’autorizzazione per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene chiesta nel contesto di, o successivamente a, una domanda di autorizzazione unica per una destinazione particolare o per un regime doganale economico, si applicano l’articolo 292, paragrafi 5 e 6, o gli articoli 500 e 501. 2. Se una parte delle scritture e dei documenti pertinenti è tenuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui viene presentata la domanda, il richiedente compila nella debita forma le caselle 5a, 5b e 7 del modulo di domanda il cui modello figura all’allegato 67. 3. Il richiedente stabilisce un punto di contatto centrale facilmente accessibile o designa una persona di riferimento all’interno della sua amministrazione nello Stato membro in cui viene presentata la domanda, al fine di mettere a disposizione delle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per comprovare la conformità ai requisiti per il rilascio dell’autorizzazione unica. 4. Per quanto possibile, il richiedente trasmette alle autorità doganali i dati necessari per via elettronica. 5. Fino a quando non viene introdotto un sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri interessati necessario ai fini della pertinente procedura doganale, l’autorità doganale di rilascio può respingere le domande presentate ai sensi del paragrafo 1, qualora l’autorizzazione unica dovesse comportare un onere amministrativo sproporzionato. Articolo 253 decies 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità doganali di cui all’articolo 253 nonies, paragrafo 1, alle quali devono essere presentate le domande, e ogni successiva modifica dello stesso. La Commissione rende tali informazioni consultabili su Internet. Le suddette autorità agiscono in qualità di autorità doganali di rilascio delle autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione. 2. Gli Stati membri nominano un ufficio centrale responsabile dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, e indicano tale ufficio alla Commissione.
Articolo 253 undecies 1. Quando viene chiesta un’autorizzazione unica per la procedura di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, l’autorità doganale di rilascio trasmette alle altre autorità doganali interessate le informazioni seguenti:
Le informazioni sono trasmesse mediante il sistema di comunicazione di cui all’articolo 253 quaterdecies una volta che tale sistema è disponibile. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse dall’autorità doganale di rilascio entro i termini seguenti:
Se l’autorità doganale di rilascio non è in grado di rispettare tali termini, può prorogarli di 30 giorni di calendario. In tali casi, l’autorità doganale di rilascio informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza dei suddetti termini. Il termine decorre dalla data in cui l’autorità doganale di rilascio riceve tutte le informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’autorità doganale di rilascio informa il richiedente dell’accettazione della domanda e della data di decorrenza del termine. 3. Fino al 31 dicembre 2009, i periodi massimi di 30 o 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2, primo comma, sono sostituiti da 90 o 210 giorni di calendario. Articolo 253 duodecies 1. L’autorità doganale di rilascio dello Stato membro nel quale la domanda è stata presentata e le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dall’autorizzazione unica richiesta stabiliscono, in collaborazione tra loro, gli obblighi in materia di modalità operative e di relazioni, compreso un piano di controllo per la supervisione del regime doganale applicato nel quadro dell’autorizzazione unica. I dati che le autorità doganali interessate si scambiano ai fini del o dei regimi doganali si limitano tuttavia a quelli di cui all’allegato 30 bis. 2. Le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dall’autorizzazione unica richiesta notificano all’autorità doganale di rilascio eventuali obiezioni entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento del progetto di autorizzazione. Qualora per tale notifica occorra un ulteriore periodo di tempo, l’autorità doganale di rilascio ne viene informata quanto prima e comunque entro il termine suddetto. Il termine può essere prorogato al massimo di 30 giorni di calendario. In caso di proroga del termine l’autorità doganale di rilascio ne informa il richiedente. Se vengono notificate obiezioni e le autorità doganali non raggiungono un accordo entro il periodo suddetto, la domanda è respinta relativamente alle obiezioni sollevate. Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine (i termini) di cui al primo comma, l’autorità doganale di rilascio può ritenere, su responsabilità dell’autorità doganale consultata, che non vi siano obiezioni riguardo al rilascio dell’autorizzazione. 3. Prima del rigetto parziale o totale della domanda, l’autorità doganale di rilascio comunica i motivi in base ai quali intende adottare tale decisione al richiedente, cui viene data la possibilità di esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è effettuata la comunicazione. Articolo 253 terdecies 1. Se un’autorizzazione unica viene chiesta dal titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorizzazione viene concessa una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra:
Nei casi in cui il richiedente non è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorizzazione viene concessa se l’autorità doganale di rilascio ha elementi sufficienti per ritenere che il richiedente sia in grado di soddisfare le condizioni e i criteri per l’autorizzazione stabiliti o indicati agli articoli 253, 253 bis e 253 quater, e una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo. 2. Ricevuto il consenso delle altre autorità doganali interessate, o non avendo ricevuto obiezioni motivate da parte di queste ultime, l’autorità doganale di rilascio emette l’autorizzazione conformemente al modello di autorizzazione che figura all’allegato 67, entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 253 duodecies, paragrafo 2 o 3. L’autorità doganale di rilascio comunica l’autorizzazione alle autorità doganali degli Stati membri partecipanti mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 253 quaterdecies, una volta che tale sistema è disponibile. 3. Le autorizzazioni uniche per la procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione sono riconosciute in tutti gli Stati membri indicati nella casella 10 o 11 dell’autorizzazione o, secondo il caso, in entrambe.
Articolo 253 quaterdecies 1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato, una volta che è disponibile, ai fini del processo di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché per informare la Commissione e gli operatori economici. L’informazione fornita agli operatori economici è limitata ai dati non riservati indicati nel titolo II, punto 16, delle note esplicative relative al modello di domanda per le procedure semplificate che figura all’allegato 67. 2. La Commissione e le autorità doganali, usando il sistema di cui al paragrafo 1, si scambiano, archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni:
3. La Commissione e gli Stati membri possono pubblicare su Internet l’elenco delle autorizzazioni uniche e i dati non riservati indicati nel titolo II, punto 16, delle note esplicative relative al modello di domanda per le procedure semplificate che figura all’allegato 67, previo consenso del titolare dell’autorizzazione. L’elenco è regolarmente aggiornato.»; |
18) |
all’articolo 260, paragrafo 1, le parole «il dichiarante» sono sostituite da «un richiedente»; |
19) |
l’articolo 261 è sostituito dal seguente: «Articolo 261 1. L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis e 253 quater. 2. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità doganale di rilascio concede l’autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l’autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.»; |
20) |
l’articolo 264 è sostituito dal seguente: «Articolo 264 1. L’autorizzazione ad usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis e 253 quater. 2. Se il richiedente è titolare di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), l’autorità doganale di rilascio concede l’autorizzazione una volta che è stato organizzato il necessario scambio di informazioni tra il richiedente e l’autorità doganale di rilascio. Tutti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritengono soddisfatti.»; |
21) |
l’articolo 265 è soppresso; |
22) |
all’articolo 269, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente conformemente ai criteri, condizioni e modalità di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 quater e 270.»; |
23) |
l’articolo 270 è modificato come segue:
|
24) |
all’articolo 282, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorizzazione a utilizzare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 261 e 262, applicati mutatis mutandis.»; |
25) |
l’articolo 288 è soppresso; |
26) |
all’articolo 291, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa; |
27) |
all’articolo 340 ter sono aggiunti i seguenti punti: «6) “documento d’accompagnamento transito”, il documento stampato a partire dal sistema informatico per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito; 7) “procedura di riserva”, la procedura basata sull’utilizzazione di documenti cartacei compilati per consentire la presentazione e il controllo della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando la procedura normale, per via elettronica, non può essere applicata.»; |
28) |
all’articolo 340 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono vincolate al regime di transito comunitario interno le merci comunitarie che sono spedite:
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29) |
all’articolo 342, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Quando la garanzia è costituita da un garante presso un ufficio di garanzia:
|
30) |
l’articolo 343 è sostituito dal seguente: «Articolo 343 Ciascuno Stato membro inserisce nel sistema informatico l’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri mediante il sistema informatico.»; |
31) |
è inserito il seguente articolo 343 bis: «Articolo 343 bis Ciascuno Stato membro comunica, se del caso, alla Commissione la creazione di uffici centrali e le competenze attribuite a tali uffici nella gestione e nel controllo della procedura di transito comunitario, nonché nel ricevimento e nella trasmissione dei documenti, indicando il tipo di documenti in questione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»; |
32) |
nella parte I, titolo II, capitolo 4, sezione 1, è inserito il seguente articolo 344 bis: «Articolo 344 bis 1. Nel quadro del regime di transito comunitario, le formalità sono espletate mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati. 2. I messaggi da utilizzare tra amministrazioni sono conformi alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.»; |
33) |
all’articolo 345, è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Quando la garanzia isolata è costituita mediante fideiussione, l’obbligato principale non può modificare il codice di accesso associato al “numero di riferimento della garanzia”, fatto salvo il caso in cui siano applicabili le disposizioni dell’allegato 47 bis, punto 3.»; |
34) |
all’articolo 346, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La garanzia isolata fornita dal garante è oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 49. L’atto costitutivo della garanzia viene conservato dall’ufficio di garanzia.»; |
35) |
l’articolo 347 è sostituito dal seguente: «Articolo 347 1. Nel caso di cui all’articolo 345, paragrafo 3, la garanzia isolata è oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 50. L’articolo 346, paragrafo 2, si applica mutatis mutandis. 2. Il garante fornisce all’ufficio di garanzia, secondo le modalità decise dalle autorità doganali, tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso. La data limite di utilizzazione di detti certificati non può essere posteriore al termine di un anno a decorrere dalla loro emissione. 3. Un “numero di riferimento della garanzia” viene comunicato dal garante all’obbligato principale per ciascun certificato di garanzia isolata attribuitogli; il codice di accesso ad esso associato non può essere modificato dall’obbligato principale. 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), il garante rilascia all’obbligato principale certificati di garanzia isolata in forma cartacea redatti conformemente al modello che figura all’allegato 54. Il numero di identificazione è indicato nel certificato. 5. Il garante può rilasciare certificati di garanzia isolata non validi per un’operazione di transito comunitario relativa a merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater. In tal caso, il garante appone, in diagonale, sul certificato o sui certificati di garanzia isolata che rilascia in forma cartacea la menzione seguente:
6. L’obbligato principale presenta all’ufficio di partenza il numero di certificati di garanzia isolata corrispondente al multiplo di 7 000 EUR necessario a coprire integralmente l’importo di cui all’articolo 345, paragrafo 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera b), i certificati in forma cartacea devono essere consegnati e conservati presso l’ufficio di partenza che comunica il numero di identificazione di ciascun certificato all’ufficio di garanzia indicato nel certificato.»; |
36) |
all’articolo 348, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’informazione della revoca o della risoluzione e la relativa data di efficacia sono inserite nel sistema informatico dalle autorità doganali dello Stato membro da cui dipende l’ufficio di garanzia.»; |
37) |
l’articolo 350 è soppresso; |
38) |
l’articolo 351 è sostituito dal seguente: «Articolo 351 Per le spedizioni comprendenti merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario esterno e merci che devono essere vincolate al regime di transito comunitario interno, la dichiarazione di transito recante la sigla “T” va completata per ciascun articolo di merci con l’attributo “T1”, “T2” o “T2F”.»; |
39) |
l’articolo 352 è soppresso; |
40) |
l’articolo 353 è sostituito dal seguente: «Articolo 353 1. Le dichiarazioni di transito sono conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis. 2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito compilata per iscritto su un formulario conforme al modello che figura all’allegato 31 e secondo la procedura da esse definita di comune accordo, nei seguenti casi:
3. L’utilizzazione di una dichiarazione di transito compilata per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b), quando l’applicazione dell’obbligato principale e/o la rete non funzionano, è soggetta all’approvazione delle autorità doganali. 4. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari conformi al modello che figura all’allegato 33. I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. 5. Distinte di carico redatte in conformità dell’allegato 44 bis e secondo il modello che figura all’allegato 45 possono essere utilizzate, al posto dei formulari complementari, come parte descrittiva della dichiarazione di transito compilata per iscritto, di cui fanno parte integrante.»; |
41) |
nella parte II, titolo II, capitolo 4, sezione 2, sottosezione 2, è inserito il seguente articolo 353 bis: «Articolo 353 bis 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 353, paragrafo 2, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito conformemente all’articolo 208 e all’allegato 37. 2. Le autorità competenti assicurano che i dati delle dichiarazioni siano scambiati tra le autorità competenti mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche.»; |
42) |
all’articolo 356, il paragrafo 3 è soppresso; |
43) |
l’articolo 357 è modificato come segue:
|
44) |
gli articoli 358 e 359 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 358 1. Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio di partenza notifica l’operazione di transito comunitario all’ufficio di destinazione dichiarato utilizzando il messaggio “avviso di arrivo previsto”, e a ciascun ufficio di passaggio dichiarato utilizzando il messaggio “avviso di passaggio previsto”. Tali messaggi sono compilati a partire dai dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito. 2. A seguito dello svincolo delle merci, il trasporto delle merci in regime di transito comunitario è accompagnato dal documento di accompagnamento transito, modello e voci del quale figurano all’allegato 45 bis. Tale documento viene messo a disposizione dell’operatore secondo una delle seguenti modalità:
3. Se necessario, il documento d’accompagnamento transito è completato dall’elenco degli articoli il cui modello e i cui enunciati figurano all’allegato 45 ter. Tale elenco fa parte integrante del documento d’accompagnamento transito. Articolo 359 1. La spedizione e il documento d’accompagnamento transito sono presentati a ogni ufficio di passaggio. 2. L’ufficio di passaggio registra il passaggio sulla base del messaggio “avviso di passaggio previsto” inviato dall’ufficio di partenza. L’ufficio di partenza viene informato dell’attraversamento della frontiera mediante il messaggio “Avviso di avvenuto attraversamento di frontiera”. 3. Gli uffici di passaggio procedono all’ispezione delle merci qualora lo ritengano necessario. Gli eventuali controlli delle merci vengono effettuati in particolare sulla base del messaggio “avviso di passaggio previsto”. 4. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello dichiarato e figurante nel documento d’accompagnamento transito, l’ufficio di passaggio effettivo chiede il messaggio “avviso di passaggio previsto” all’ufficio di partenza e informa quest’ultimo del passaggio inviandogli il messaggio “avviso di avvenuto attraversamento di frontiera”.»; |
45) |
l’articolo 360 è modificato come segue:
|
46) |
gli articoli da 361 a 363 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 361 1. Le merci e i documenti richiesti sono presentati all’ufficio di destinazione nei giorni e negli orari di apertura dello stesso. Tuttavia, su richiesta e a spese dell’interessato, tale ufficio può consentire che la presentazione avvenga in giorni e orari diversi. Inoltre, su richiesta e a spese dell’interessato, detto ufficio può consentire che la presentazione delle merci e dei documenti richiesti avvenga in qualsiasi altro luogo. 2. Quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza, qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze eccezionali debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto. 3. L’ufficio di destinazione conserva il documento d’accompagnamento transito e l’esame delle merci è effettuato in particolare sulla base del messaggio “avviso di arrivo previsto” pervenuto dall’ufficio di partenza. 4. Su richiesta dell’obbligato principale, l’ufficio di destinazione vista, come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1, la copia del documento d’accompagnamento transito corredata della menzione seguente:
5. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione. Se il nuovo ufficio di destinazione appartiene a uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione chiede all’ufficio di partenza di inviargli il messaggio “avviso di arrivo previsto”. Articolo 362 1. Su richiesta della persona che presenta le merci e i documenti richiesti, l’ufficio di destinazione vista una ricevuta. 2. La ricevuta è conforme alle indicazioni del modello che figura all’allegato 47. 3. La ricevuta viene previamente compilata dall’interessato. Essa può contenere, fuori dello spazio riservato all’ufficio di destinazione, altre indicazioni relative alla spedizione. La ricevuta non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1. Articolo 363 1. L’ufficio di destinazione informa l’ufficio di partenza dell’arrivo delle merci, lo stesso giorno della loro presentazione all’ufficio di destinazione, per mezzo del messaggio “avviso di arrivo avvenuto”. 2. Quando l’operazione di transito si conclude in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio di destinazione informa dell’arrivo l’ufficio di partenza mediante il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”. L’ufficio di partenza informa dell’arrivo l’ufficio di destinazione inizialmente previsto mediante il messaggio “inoltro dell’avviso di arrivo avvenuto”. 3. Il messaggio “avviso di arrivo avvenuto” di cui ai paragrafi 1 e 2 non può servire come prova della fine del regime ai sensi dell’articolo 366, paragrafo 1. 4. Salvo circostanze debitamente giustificate, l’ufficio di destinazione trasmette il messaggio “risultati del controllo” all’ufficio di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio di destinazione. Tuttavia, quando viene applicato l’articolo 408, l’ufficio di destinazione invia il messaggio “risultati del controllo” all’ufficio di partenza entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state presentate.»; |
47) |
l’articolo 364 è soppresso; |
48) |
nella parte II, titolo II, capitolo 4, sezione 2, l’intestazione della sottosezione 6 è sostituita dalla seguente: « »; |
49) |
l’articolo 365 è sostituito dal seguente: «Articolo 365 1. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza non hanno ricevuto il messaggio “avviso di arrivo avvenuto” entro il termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione o non hanno ricevuto il messaggio “risultati del controllo” entro il sesto giorno successivo al ricevimento del messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, esse devono prendere in considerazione il ricorso alla procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, altrimenti, al fine di:
2. La procedura di ricerca viene avviata al più tardi entro un termine di sette giorni dalla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 1, salvo casi eccezionali definiti di comune accordo dagli Stati membri. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate prima o sospettano che il regime non si è concluso. 3. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza ricevono soltanto il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio di destinazione che ha inviato il messaggio “avviso di arrivo avvenuto” informazioni circa il messaggio “risultati del controllo”. 4. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza non ricevono il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’obbligato principale le informazioni necessarie all’appuramento del regime, o rivolgendosi all’ufficio di destinazione se sono disponibili informazioni sufficienti per l’inchiesta a destinazione. Quando l’operazione di transito non può essere appurata, le informazioni necessarie all’appuramento del regime vengono chieste all’obbligato principale entro ventotto giorni dall’avvio della procedura di ricerca presso l’ufficio di destinazione. 5. L’ufficio di destinazione e l’obbligato principale rispondono alla richiesta di cui al paragrafo 4 entro ventotto giorni. Se durante tale periodo l’obbligato principale fornisce informazioni sufficienti, le autorità doganali dello Stato membro di partenza tengono conto di tali informazioni o appurano l’operazione se le informazioni fornite lo consentono. 6. Se le informazioni fornite dall’obbligato principale non consentono di appurare il regime, ma secondo le autorità doganali dello Stato membro di partenza sono sufficienti per continuare la procedura di ricerca, viene immediatamente inviata una richiesta all’ufficio doganale interessato. 7. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che il regime si è concluso correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza appurano l’operazione e ne informano senza indugio l’obbligato principale come pure, se del caso, le autorità doganali che avessero intrapreso un’azione di recupero conformemente agli articoli 217-232 del codice.»; |
50) |
è inserito il seguente articolo 365 bis: «Articolo 365 bis 1. Se dopo l’avvio di una procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 450 bis, primo trattino, le autorità doganali dello Stato membro di partenza vengono in possesso, con qualsiasi mezzo, di prove circa il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione e se tale luogo si trova in un altro Stato membro, dette autorità, di seguito “autorità richiedenti”, inviano senza indugio alle autorità competenti per il luogo in questione, di seguito “autorità interpellate”, tutte le informazioni disponibili. 2. Le autorità interpellate confermano il ricevimento della comunicazione indicando se sono competenti per il recupero. In assenza di risposta entro ventotto giorni, le autorità richiedenti immediatamente riprendono la procedura di ricerca.»; |
51) |
gli articoli 366 e 367 sono sostituiti dal seguente testo: «Articolo 366 1. La prova della conclusione del regime entro il termine indicato nella dichiarazione può essere fornita dall’obbligato principale, con soddisfazione delle autorità doganali, sotto forma di un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, che comporta l’identificazione delle merci in causa e che documenta che queste sono state presentate all’ufficio di destinazione o, in caso di applicazione dell’articolo 406, presso il destinatario autorizzato. 2. Il regime di transito comunitario è altresì considerato concluso se l’obbligato principale esibisce, con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti:
3. I documenti di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da copie o fotocopie degli stessi certificate conformi dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dalle autorità dei paesi terzi interessati, o dalle autorità di uno degli Stati membri. Articolo 367 Le disposizioni relative allo scambio di messaggi tra le autorità doganali mediante tecnologie dell’informazione e reti informatiche non si applicano alle procedure semplificate specifiche per alcuni modi di trasporto e alle altre procedure semplificate basate sull’articolo 97, paragrafo 2, del codice, di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettere f) e g).»; |
52) |
gli articoli 368 bis, 369, 369 bis, 370 e 371 sono soppressi; |
53) |
l’articolo 372 è sostituito dal seguente: «Articolo 372 1. Su richiesta dell’obbligato principale o, secondo i casi, del destinatario, le autorità doganali possono autorizzare le seguenti semplificazioni:
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nella presente sezione o nell’autorizzazione, quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e f), queste sono applicabili in tutti gli Stati membri. Quando sono accordate le semplificazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), esse sono applicabili unicamente alle operazioni di transito comunitario che iniziano nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa. Quando è accordata la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera e), essa è applicabile unicamente nello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa.»; |
54) |
all’articolo 373, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
55) |
all’articolo 374, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di autorizzazione ad utilizzare le semplificazioni, di seguito “la domanda”, è datata e firmata. Essa può essere presentata per iscritto o mediante tecniche elettroniche di trattamento dei dati, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.»; |
56) |
all’articolo 376, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso delle semplificazioni di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettere b), c) e f), l’autorizzazione viene presentata ad ogni richiesta dell’ufficio di partenza.»; |
57) |
l’articolo 379 è sostituito dal seguente: «Articolo 379 1. L’obbligato principale utilizza la garanzia globale o la dispensa dalla garanzia nel limite dell’importo di riferimento. 2. L’importo di riferimento corrisponde all’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere nei confronti delle merci vincolate dall’obbligato principale al regime di transito comunitario durante un periodo di almeno una settimana. Esso è stabilito dall’ufficio di garanzia in collaborazione con l’interessato, sulla base:
Si calcola, per ciascuna operazione di transito, l’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere. Qualora i dati necessari non siano disponibili, si presume che l’importo sia pari a 7 000 EUR a meno che, sulla base di altre informazioni note alle autorità doganali, non venga fissato un importo diverso. 3. L’ufficio di garanzia procede a un esame dell’importo di riferimento, in particolare in funzione di una domanda dell’obbligato principale e, se necessario, aggiorna tale importo. 4. Ogni obbligato principale si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è ancora concluso, non superino l’importo di riferimento. I sistemi informatici delle autorità doganali trattano e possono controllare l’utilizzo dell’importo di riferimento per ciascuna operazione di transito.»; |
58) |
è inserito il seguente articolo 380 bis: «Articolo 380 bis Per l’utilizzo di ciascuna garanzia globale e/o di ciascuna dispensa dalla garanzia:
L’obbligato principale può attribuire uno o più codici di accesso a tale garanzia per sé stesso o per i suoi rappresentanti.»; |
59) |
l’articolo 382 è sostituito dal seguente: «Articolo 382 1. La garanzia globale è costituita da una fideiussione. 2. Essa deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura all’allegato 48. L’atto costitutivo della garanzia viene conservato dall’ufficio di garanzia. 3. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all’articolo 346, paragrafo 2.»; |
60) |
l’articolo 383 è modificato come segue:
|
61) |
l’articolo 384 è così modificato:
|
62) |
l’articolo 385 è soppresso; |
63) |
all’articolo 386, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’obbligato principale inserisce il numero, il tipo e la marca dei sigilli utilizzati nei dati della dichiarazione di transito. Egli appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci.»; |
64) |
all’articolo 387, il paragrafo 2 è soppresso; |
65) |
all’articolo 398, il primo comma è sostituito dal seguente: «La persona che intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all’ufficio di partenza o in qualsiasi altro luogo autorizzato le merci e la relativa dichiarazione di transito può ottenere il riconoscimento dello status di speditore autorizzato.»; |
66) |
all’articolo 399, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
67) |
l’articolo 400 è sostituito dal seguente: «Articolo 400 Lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all’ufficio di partenza. Lo svincolo delle merci non può aver luogo prima della scadenza del termine di cui all’articolo 399, lettera b).»; |
68) |
l’articolo 401 è soppresso; |
69) |
l’articolo 402 è sostituito dal seguente: «Articolo 402 Lo speditore autorizzato inserisce, se del caso, nel sistema informatico l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 355, paragrafo 2, e il termine fissato conformemente all’articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, nonché il numero, il tipo e la marca dei sigilli.»; |
70) |
gli articoli 403 e 404 sono soppressi; |
71) |
l’articolo 406 è sostituito dal seguente: «Articolo 406 1. La persona che voglia ricevere nei suoi locali o in altro luogo determinato merci vincolate al regime di transito comunitario senza che né le merci né il documento di accompagnamento transito siano presentati all’ufficio di destinazione può ottenere lo status di destinatario autorizzato. 2. L’obbligato principale ha assolto gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice e il regime di transito comunitario si considera concluso dal momento in cui, entro il termine fissato, il documento di accompagnamento transito che ha accompagnato la spedizione e le merci intatte vengono consegnati al destinatario autorizzato nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione, nel rispetto delle misure di identificazione. 3. Per ogni spedizione ricevuta alle condizioni previste al paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, la ricevuta di cui all’articolo 362, che si applica mutatis mutandis.»; |
72) |
all’articolo 407, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’autorizzazione designa in particolare:
|
73) |
l’articolo 408 è sostituito dal seguente: «Articolo 408 1. Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto a:
2. L’ufficio di destinazione introduce i dati del messaggio “risultati del controllo” nel sistema informatico.»; |
74) |
l’articolo 408 bis è soppresso; |
75) |
all’articolo 441, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’articolo 353, paragrafo 5, e il punto 23 dell’allegato 37 quinquies si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura CIM o al bollettino di consegna TR.»; |
76) |
all’articolo 442, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi in cui è applicabile il regime di transito comunitario, gli articoli 412-441 non escludono la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli articoli 344-362, all’articolo 367 e al punto 22 dell’allegato 37 quinquies. Sono tuttavia applicabili gli articoli 415 e 417 o 429 e 432.»; |
77) |
l’articolo 450 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 450 bis Il termine di cui all’articolo 215, paragrafo 1, terzo trattino, del codice è di:
|
78) |
all’articolo 450 quater, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali dello Stato membro di partenza notificano il mancato appuramento del regime al garante entro nove mesi dalla data entro cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio di destinazione.»; |
79) |
all’articolo 450 quinquies, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le suddette autorità informano l’ufficio di partenza e l’ufficio di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione doganale in relazione a dichiarazioni di transito comunitario accettate dall’ufficio di partenza, nonché delle azioni intraprese presso il debitore ai fini della riscossione degli importi dovuti. Esse inoltre informano l’ufficio di partenza in merito alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni, al fine di consentire all’ufficio di appurare l’operazione di transito.»; |
80) |
all’articolo 453, paragrafo 2, i termini «articoli da 314 ter» sono sostituiti dai termini «articoli da 314»; |
81) |
l’articolo 454 è sostituito dal seguente: «Articolo 454 1. La presente sezione si applica ai trasporti di merci accompagnate da carnet TIR all’interno del territorio doganale della Comunità. 2. I messaggi di cui alla presente sezione sono conformi alla struttura e agli elementi definiti di comune accordo fra le autorità doganali. 3. Il titolare del carnet TIR presenta i dati del carnet TIR all’ufficio doganale di partenza o di entrata mediante procedimenti informatici, nel rispetto della struttura e degli elementi corrispondenti di cui agli allegati 37 bis e 37 quater. 4. All’atto dello svincolo delle merci per l’operazione TIR, l’ufficio doganale di partenza o di entrata stampa un documento d’accompagnamento transito da tenere con il volet n. 2 e trasmette i dati in formato elettronico all’ufficio doganale di destinazione o d’uscita dichiarato utilizzando il messaggio “avviso di arrivo previsto”. 5. Le informazioni del carnet TIR vengono utilizzate per determinare eventuali conseguenze giuridiche derivanti da una discrepanza fra i dati elettronici del carnet TIR e le informazioni contenute nel carnet stesso. 6. È prevista una dispensa dall’obbligo di presentare i dati del carnet TIR mediante procedimenti informatici solo nei seguenti casi eccezionali:
7. La dispensa prevista al paragrafo 6, lettere b) e c), è subordinata all’approvazione delle autorità doganali.»; |
82) |
all’articolo 454 bis, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera d):
|
83) |
l’articolo 454 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 454 ter 1. Quando le merci arrivano nei suoi locali o nel luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 454 bis, il destinatario autorizzato è tenuto, secondo le modalità previste dall’autorizzazione, a rispettare i seguenti obblighi:
2. Il destinatario autorizzato si assicura che il carnet TIR e il documento d’accompagnamento transito siano presentati immediatamente alle autorità doganali dell’ufficio doganale di destinazione, le quali completano la matrice n. 2 del carnet TIR e vigilano a che esso sia rinviato al titolare o alla persona che agisce per suo conto. Il volet n. 2 viene trattenuto dall’ufficio doganale di destinazione o di uscita. 3. La data di conclusione dell’operazione TIR è la data di iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, nei casi in cui durante il trasporto si siano verificati irregolarità o incidenti, la data di termine dell’operazione TIR è la data del messaggio “risultati del controllo”, di cui all’articolo 455, paragrafo 4. 4. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci nei suoi locali e contiene un riferimento al documento d’accompagnamento transito e al carnet TIR. La ricevuta non può fungere da prova della conclusione dell’operazione TIR ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della convenzione TIR o dell’articolo 455 ter. 5. L’ufficio doganale di destinazione introduce nel sistema informatico il messaggio “risultati del controllo”. Le autorità doganali inviano anche i dati di cui all’allegato 10 della convenzione TIR. 6. Qualora l’applicazione informatica del destinatario autorizzato non funzioni, le autorità competenti possono consentire l’impiego di altri mezzi per comunicare con le autorità doganali dell’ufficio doganale di destinazione.»; |
84) |
all’articolo 454 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine dell’operazione TIR, di cui all’articolo 1, lettera d), della convenzione TIR, è considerato effettivo quando sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 454 ter, paragrafi 1 e 2, prima frase.»; |
85) |
l’articolo 455 è sostituito dal seguente: «Articolo 455 1. L’ufficio doganale di destinazione o di uscita completa la matrice n. 2, trattiene il volet n. 2 e il documento d’accompagnamento transito e utilizza il messaggio “avviso di arrivo avvenuto” per notificare all’ufficio doganale di partenza o di entrata l’arrivo delle merci il giorno stesso in cui queste sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita. 2. Qualora l’operazione TIR si concluda in un ufficio doganale diverso da quello dichiarato inizialmente nella dichiarazione di transito, il nuovo ufficio doganale di destinazione o di uscita notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza o di entrata utilizzando il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”. L’ufficio doganale di partenza o di entrata notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita dichiarato in origine utilizzando il messaggio “inoltro dell’avviso di arrivo avvenuto”. 3. Il messaggio “avviso di arrivo avvenuto” citato ai paragrafi 1 e 2 non può essere utilizzato come prova della conclusione della procedura nel senso dell’articolo 455 ter. 4. Salvo casi giustificati, l’ufficio doganale di destinazione o di uscita inoltra il messaggio “risultati del controllo” all’ufficio di partenza o di entrata entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita. Tuttavia, laddove si applichi l’articolo 454 ter, l’ufficio doganale di destinazione trasmette all’ufficio doganale di partenza o di entrata il messaggio “risultati del controllo” entro il sesto giorno successivo all’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato. Le autorità doganali inviano anche i dati di cui all’allegato 10 della convenzione TIR. 5. Laddove si applichi l’articolo 454, paragrafo 6, le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rinviano la parte pertinente del volet n. 2 del carnet TIR alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata, senza indugio e comunque entro il termine massimo di otto giorni dalla data in cui si è conclusa l’operazione TIR.»; |
86) |
l’articolo 455 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 455 bis 1. Qualora le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata non abbiano ricevuto il messaggio “avviso di arrivo avvenuto” allo scadere del termine entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita, o qualora, entro sei giorni dalla ricezione del messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, non sia loro pervenuto il messaggio “risultati del controllo”, esse esaminano la possibilità di avviare la procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR o, se ciò non è possibile, al fine di:
2. La procedura di ricerca è avviata entro sette giorni dallo scadere di uno dei termini di cui al paragrafo 1, eccetto in casi eccezionali definiti di comune accordo dagli Stati membri. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali vengono informate anteriormente che l’operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano. 3. Se le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata hanno ricevuto solo il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita che lo ha inviato di trasmettere il messaggio “risultati del controllo”. 4. Qualora le autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza o di entrata non abbiano ricevuto il messaggio “avviso di arrivo avvenuto”, esse avviano la procedura di ricerca chiedendo all’ufficio doganale di destinazione o di uscita le informazioni necessarie all’appuramento dell’operazione TIR. Tale ufficio risponde alla richiesta entro 28 giorni. 5. Il titolare del carnet TIR è invitato a fornire le informazioni necessarie all’appuramento del regime entro 28 giorni dall’inizio della procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita quando l’operazione TIR non può essere appurata. Il titolare del carnet TIR risponde alla richiesta entro 28 giorni. Su richiesta del titolare del carnet TIR, tale periodo può essere prolungato di altri 28 giorni. Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata informano inoltre l’associazione garante interessata, ferma restando la notificazione da effettuare a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR, e la invitano a fornire prove della conclusione dell’operazione TIR. 6. Laddove si applichi l’articolo 454, paragrafo 6, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata avviano la procedura di ricerca di cui al paragrafo 1 quando, allo scadere di un termine di due mesi dalla data di accettazione del carnet TIR, non dispongono della prova che l’operazione TIR è terminata. A tale scopo dette autorità indirizzano alle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. La procedura viene avviata senza indugio se le autorità vengono informate anteriormente che l’operazione TIR non si è conclusa o se lo sospettano. La procedura di ricerca è parimenti avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell’operazione TIR è stata falsificata e che il ricorso a tale procedura è necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di cui al paragrafo 5. Le autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita rispondono alla richiesta entro 28 giorni. 7. Se la procedura di ricerca permette di stabilire che l’operazione TIR è terminata correttamente, le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata appurano la procedura e ne informano senza indugio l’associazione garante e il titolare del carnet TIR come pure, se del caso, le autorità doganali che abbiano intrapreso un’azione di recupero conformemente agli articoli 217-232 del codice.»; |
87) |
è inserito il seguente articolo 455 ter: «Articolo 455 ter 1. La prova che l’operazione TIR è terminata entro i termini previsti nel carnet TIR può essere fornita, con soddisfazione delle autorità doganali, presentando un documento certificato dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione o di uscita, che comporta l’identificazione delle merci e che documenta che queste sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita o, se si applica l’articolo 454 bis, presso il destinatario autorizzato. 2. L’operazione TIR si considera inoltre terminata quando il titolare del carnet TIR o l’associazione garante presentano, con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
3. I documenti di cui alle lettere a) e b) possono essere sostituiti dalla relativa copia o fotocopia certificata conforme dall’organismo che ha vistato il documento originale oppure dalle autorità del paese terzo interessato, oppure ancora dalle autorità di uno degli Stati membri.»; |
88) |
l’articolo 456 è modificato come segue:
|
89) |
l’articolo 457 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 457 ter 1. Qualora un’operazione TIR riguardi le merci contemplate dalle disposizioni dell’articolo 340 bis, o quando le autorità doganali lo ritengano necessario, l’ufficio doganale di partenza o di entrata può prescrivere un itinerario per la spedizione. 2. Le autorità doganali dello Stato membro in cui si trova la spedizione registrano i dati pertinenti sul documento d’accompagnamento transito e sulla matrice n. 1 del carnet TIR nei casi in cui:
L’ufficio doganale di destinazione o di uscita inserisce le informazioni pertinenti nel sistema informatico. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), la spedizione, il documento di accompagnamento transito e il carnet TIR vengono presentati senza indugio alle autorità doganali più vicine.»; |
90) |
all’articolo 458, paragrafo 1, secondo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri tramite il sito ufficiale dell’Unione europea su Internet.»; |
91) |
all’articolo 496, la lettera c) è soppressa; |
92) |
all’articolo 843, il paragrafo 2 è soppresso; |
93) |
nell’allegato 30 bis, punto 1. Note introduttive alle tabelle, nota 5. Procedure semplificate, punto 5.1, la cifra «288» è soppressa; |
94) |
all’allegato 37, titolo I, punto A, lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:
|
95) |
l’allegato 37 bis, titolo II, punto B «elementi d’informazione che figurano nella dichiarazione di transito», è modificato come segue:
|
96) |
all’allegato 37 quater, sono aggiunti i seguenti punti 9 e 10:
|
97) |
è inserito l’allegato 37 quinquies che figura all’allegato I del presente regolamento; |
98) |
l’allegato 38 viene modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
99) |
all’allegato 44 bis, titolo I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
100) |
l’allegato 44 ter è modificato come segue:
|
101) |
l’allegato 44 quater è sostituito dal testo riportato all’allegato III del presente regolamento; |
102) |
l’allegato 45 bis è modificato come segue:
|
103) |
l’allegato 45 ter è modificato come riportato nell’allegato V del presente regolamento; |
104) |
all’allegato 46 ter, la seconda colonna della tabella è modificata come segue:
|
105) |
l’allegato 47 bis è modificato come segue:
|
106) |
all’allegato 51 ter, il punto 1.2.1 è sostituito dal seguente:
|
107) |
l’allegato 67 — Modelli di domanda e di autorizzazione — è modificato come segue:
|
Articolo 2
Entro il 1o gennaio 2012 le autorità doganali riesaminano, in conformità dell’articolo 253, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2454/93, le autorizzazioni per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione concesse prima della data di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e rilasciano nuove autorizzazioni in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 modificato dal presente regolamento.
Articolo 3
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. I punti 2, 3, da 5 a 12, da 27 a 48, da 51 a 76, 92, 94, il punto 95, lettere a), b) e c), i punti da 97 a 100 e da 102 a 106 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008.
3. I punti 1, 4, 13, 14, da 16 a 24, 26, da 80 a 85, 87, 89, 90, 91, il punto 95, lettera d), i punti 96, 101 e 107 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.
4. I punti 49, 50, 77, 78, 79, 86 e 88 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2009.
5. I punti 15, 25 e 93 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011.
6. Il punto 2 dell’articolo 1 si applica fino al 30 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(3) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.
(4) GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1.
(5) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
ALLEGATO I
«ALLEGATO 37 QUINQUIES
[di cui all’articolo 353, paragrafo 2, lettera b)]
PARTE I
PROCEDURA DI RISERVA
CAPITOLO I
Disposizioni generali
1. |
Il presente allegato stabilisce le modalità particolari per l’applicazione della procedura di riserva ai sensi dell’articolo 353, paragrafo 2, nei casi seguenti:
|
2. |
Alla procedura di riserva si applicano la parte I, titoli VII e VIII e la parte II, titolo II, capitolo 4, sezioni 1, 2 e 3, sottosezioni da 1 a 7, salvo disposizioni contrarie enunciate ai punti da 3 a 31 del presente allegato. |
3. |
Dichiarazioni di transito. |
3.1. |
La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di riserva deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio (agli uffici) di passaggio e all’ufficio di destinazione. Pertanto l’utilizzo dei documenti è limitato nel modo seguente:
|
3.2. |
Ai fini dell’applicazione del punto 3.1, terzo trattino, del presente allegato, il DAT è compilato conformemente agli allegati 37 e 45 bis. |
3.3. |
Quando le disposizioni del presente allegato si riferiscono a esemplari della dichiarazione di transito che accompagnano la spedizione, tali disposizioni si applicano mutatis mutandis al DAT. |
CAPITOLO II
Modalità d’applicazione
4. |
Indisponibilità del sistema informatico delle autorità doganali. |
4.1. |
Modalità di applicazione indipendentemente dal documento utilizzato:
|
4.2. |
Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di riserva, ogni dichiarazione inserita nel sistema informatico ma non ancora trattata a causa del guasto dello stesso deve essere annullata. L’operatore economico è tenuto a informare le autorità doganali ogniqualvolta, dopo aver inserito una dichiarazione nel sistema, debba poi ricorrere alla procedura di riserva. |
4.3. |
Le autorità doganali controllano il ricorso alla procedura di riserva per evitarne l’abuso. |
5. |
Indisponibilità dell’applicazione dell’obbligato principale e/o della rete.
|
6. |
Indisponibilità dell’applicazione dello speditore autorizzato e/o della rete. In caso di indisponibilità dell’applicazione dello speditore autorizzato e/o della rete, si applica la procedura seguente:
|
7. |
Registrazione dei dati da parte delle amministrazioni nazionali. Nei due casi di cui ai punti 5 e 6 le autorità doganali nazionali possono consentire agli operatori economici di presentare all’ufficio di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o, nei casi appropriati, il modello del DAT) affinché essa sia trattata dal sistema informatico doganale. |
CAPITOLO III
Funzionamento della procedura
8. |
Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comunitario è effettuato sotto copertura degli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito o sotto la copertura del DAT consegnati all’obbligato principale dall’ufficio di partenza. |
9. |
Garanzia isolata costituita mediante fideiussione. Se l’ufficio di partenza è diverso dall’ufficio di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’atto con il quale ha accettato l’impegno del garante. L’originale viene presentato dall’obbligato principale all’ufficio di partenza, dove viene conservato. Se necessario, tale ufficio può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese in questione. |
10. |
Spedizioni miste. In caso di spedizioni comprendenti merci che devono circolare con procedura T1 e merci che devono circolare con procedura T2, il formulario di dichiarazione di transito recante la sigla T va completato:
|
11. |
Procedura T1 in assenza di indicazioni. Qualora nella sottocasella di destra della casella 1 della dichiarazione di transito non sia stata apposta la sigla “T1”, “T2” o “T2F” o qualora, nel caso di spedizioni comprendenti merci che circolano con procedura T1 e merci che circolano con procedura T2, le disposizioni di cui al punto 10 non siano state rispettate, le merci si considerano circolare con procedura T1. |
12. |
Firma della dichiarazione di transito e impegno dell’obbligato principale. La firma della dichiarazione di transito da parte dell’obbligato principale impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 199, paragrafo 1. |
13. |
Misure di identificazione. In caso di applicazione dell’articolo 357, paragrafo 4, l’ufficio di partenza annota nella casella “D. Controllo dell’ufficio di partenza” della dichiarazione di transito, alla voce “suggelli apposti”, la dicitura seguente:
|
14. |
Annotazioni sulla dichiarazione di transito e svincolo delle merci.
|
15. |
Ufficio di passaggio. |
15.1. |
Il trasportatore presenta ad ogni ufficio di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario conforme all’allegato 46. |
15.2. |
Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l’ufficio di passaggio effettivo:
|
16. |
Presentazione all’ufficio di destinazione. |
16.1. |
L’ufficio di destinazione registra gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati. |
16.2. |
L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio di destinazione. Se il nuovo ufficio di destinazione dipende da uno Stato membro diverso da quello da cui dipende l’ufficio inizialmente previsto, il nuovo ufficio di destinazione deve indicare nella casella “I. Controllo effettuato dall’ufficio di destinazione” dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito, in aggiunta alle menzioni usuali, la dicitura seguente:
|
16.3. |
Nel caso di cui al punto 16.2, secondo comma, il nuovo ufficio di destinazione deve tenere la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dallo Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:
|
17. |
Ricevuta. La ricevuta può essere redatta sul modello che figura nella parte inferiore del verso dell’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito DAU. |
18. |
Rinvio dell’esemplare n. 5. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione rinviano l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito alle autorità doganali dello Stato membro di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di otto giorni a decorrere dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT presentato. |
19. |
Comunicazione all’obbligato principale — Prove alternative della conclusione del regime. Se allo scadere del termine di un mese a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione l’esemplare n. 5 della dichiarazione di transito non è pervenuto alle autorità doganali dello Stato membro di partenza, tali autorità ne informano l’obbligato principale, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso. |
20. |
Procedura di ricerca. |
20.1. |
Se allo scadere del termine di due mesi a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione le autorità doganali dello Stato membro di partenza non dispongono della prova che il regime si è concluso, esse avviano immediatamente una procedura di ricerca al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’appuramento del regime o, altrimenti, al fine di:
|
20.2. |
La procedura viene avviata senza indugio se le autorità doganali sono informate anteriormente, o sospettano, che il regime non si è concluso. |
20.3. |
La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 20.1. |
21. |
Garanzia — Importo di riferimento. |
21.1. |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 379, paragrafo 1, l’obbligato principale calcola, per ciascuna operazione di transito, l’importo dell’obbligazione doganale che potrebbe sorgere e si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento. |
21.2. |
Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comunitario, l’obbligato principale è tenuto a segnalarlo all’ufficio di garanzia. |
22. |
Certificati di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia. Sulla base dell’autorizzazione di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera a), il certificato di garanzia globale o di dispensa dalla garanzia rilasciato dalle autorità doganali deve essere presentato all’ufficio di partenza. La dichiarazione di transito deve fare riferimento al certificato. |
23. |
Distinte di carico speciali. |
23.1. |
Le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale che risponde alle condizioni generali di cui all’articolo 373 ad utilizzare, come distinte di carico, elenchi che non rispondono a tutte le condizioni di cui agli allegati 44 bis, 44 ter e 45. L’uso di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:
|
23.2. |
Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 23.1, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati da imprese le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. |
23.3. |
Le imprese le cui scritture sono basate su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati e che, ai sensi dei punti 23.1 e 23.2, sono già autorizzate ad usare elenchi di un modello speciale, possono essere autorizzate ad utilizzare tali elenchi anche per le operazioni di transito comunitario concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione dei programmi informatici delle imprese interessate. |
24. |
Utilizzazione di sigilli di modello speciale. L’obbligato principale indica nella casella “D. Controllo dell’ufficio di partenza” della dichiarazione di transito, alla voce “suggelli apposti”, la natura, il numero e le marche dei sigilli apposti. |
25. |
Dispensa dall’itinerario vincolante. Il titolare di tale dispensa appone, nella casella 44 della dichiarazione di transito, la dicitura seguente:
|
26. |
Speditore autorizzato — Preautenticazione e formalità alla partenza. |
26.1. |
Ai fini dell’applicazione dei punti 4 e 6 del presente allegato, l’autorizzazione prevede che la casella “C. Ufficio di partenza” dei formulari di dichiarazione di transito sia:
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione. |
26.2. |
Le autorità doganali possono richiedere l’uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l’identificazione. |
27. |
Speditore autorizzato — Misure di custodia del timbro. |
27.1. |
Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità doganali delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente. |
27.2. |
In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio di partenza o recanti l’impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l’hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 27.1. |
28. |
Speditore autorizzato — Menzioni obbligatorie. |
28.1. |
Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 355, paragrafo 2, e, nella casella “D. Controllo dell’ufficio di partenza”, il termine fissato conformemente all’articolo 356 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:
|
28.2. |
Quando le autorità competenti dello Stato membro di partenza procedono al controllo alla partenza di una spedizione, esse appongono il loro visto nella casella “D. Controllo dell’ufficio di partenza” della dichiarazione di transito. |
28.3. |
Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 della dichiarazione di transito è inviato senza indugio all’ufficio di partenza. Le autorità doganali possono stabilire, nell’autorizzazione, che l’esemplare n. 1 sia inviato alle autorità doganali dello Stato membro di partenza subito dopo la compilazione della dichiarazione di transito. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 8 del presente allegato. |
29. |
Speditore autorizzato — Dispensa dalla firma. |
29.1. |
Lo speditore autorizzato può essere dispensato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato 62 e compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato alle autorità doganali un impegno scritto con il quale riconosce di essere l’obbligato principale per tutte le operazioni di transito comunitario effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale. |
29.2. |
Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 29.1 devono recare, nella casella riservata alla firma dell’obbligato principale, la dicitura seguente:
|
30. |
Destinatario autorizzato — Obblighi. |
30.1. |
Per le merci che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto ad inviare senza indugio all’ufficio di destinazione il DAT o gli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito che hanno accompagnato le merci, segnalando la data di arrivo delle merci, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità. |
30.2. |
L’ufficio di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito le annotazioni previste al punto 16 del presente allegato. |
31. |
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o di ricorrere alla garanzia globale. Le modalità d’applicazione di cui all’articolo 381, paragrafo 4, figuranti nell’allegato 47 bis sono completate dalle disposizioni seguenti. |
31.1. |
Per le operazioni di transito relative a merci contemplate da una decisione di divieto della garanzia globale:
|
31.2. |
Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di garanzia globale. I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato per merci comprese nell’elenco che figura all’allegato 44 quater, possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applica la seguente disposizione particolare:
|
PARTE II
MODELLO DI TIMBRO
PROCEDURA DI RISERVA NSTI NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL ____________ ________ (Data/ora)
(dimensioni: 26 × 59 mm, inchiostro rosso)»
ALLEGATO II
All’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, è inserito il seguente titolo III:
«TITOLO III
TABELLA DELLE VERSIONI LINGUISTICHE DELLE DICITURE UTILIZZATE NEL TRANSITO COMUNITARIO E DEI RELATIVI CODICI
Versioni linguistiche delle diciture |
Codici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Validità limitata — 99200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dispensa — 99201 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prova alternativa — 99202 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ….. (nome e paese) — 99203 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uscita da …………… soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... — 99204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dispensa dall'itinerario vincolante — 99205 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Speditore autorizzato — 99206 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dispensa dalla firma — 99207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GARANZIA GLOBALE VIETATA — 99208 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UTILIZZAZIONE NON LIMITATA — 99209 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vari — 99211 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alla rinfusa — 99212 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Speditore — 99213 |
ALLEGATO III
«ALLEGATO 44 QUATER
MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE
(di cui all’articolo 340 bis)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Codice SA |
Designazione delle merci |
Quantità minima |
Codice merci sensibili (1) |
Importo minimo della garanzia isolata |
0207 12 |
Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, galli e galline |
3 000 kg |
|
— |
0207 14 |
|
|
|
|
1701 11 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
7 000 kg |
|
— |
1701 12 |
|
|
|
— |
1701 91 |
|
|
|
— |
1701 99 |
|
|
|
— |
2208 20 |
Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5 hl |
|
2 500 EUR/hl alcole puro |
2208 30 |
|
|
|
|
2208 40 |
|
|
|
|
2208 50 |
|
|
|
|
2208 60 |
|
|
|
|
2208 70 |
|
|
|
|
ex ex 2208 90 |
|
|
1 |
|
2402 20 |
Sigarette contenenti tabacco |
35 000 pezzi |
|
120 EUR/1 000 pezzi |
2403 10 |
Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
35 kg |
|
— |
(1) Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche informatiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.»
ALLEGATO IV
«CAPITOLO II
Note esplicative e elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito
La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde.
Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dall’obbligato principale o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:
1. |
MRN (numero di riferimento del movimento) L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:
I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra. Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese in questione deve essere attribuito un numero esclusivo. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle autorità doganali nell’MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri dell’identificatore. Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per l’MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all’atto della registrazione del numero completo. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”. |
2. |
Casella 3:
|
3. |
Nello spazio alla destra della casella 8: nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia di rinvio del documento d’accompagnamento transito qualora sia utilizzata la procedura di riserva. |
4. |
Casella C:
|
5. |
Casella D:
Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento. |
6. |
Formalità durante il trasporto Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello. Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo. Se ritengono che l’operazione di transito comunitario possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito. Le autorità doganali dell’ufficio di passaggio o dell’ufficio di destinazione, secondo il caso, sono tenute ad inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento d’accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato. Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:
Casella 55: Trasbordi Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati ad essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 55.
Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.» |
ALLEGATO V
All’allegato 45 ter del regolamento (CEE) n. 2454/93, il capitolo II è sostituito dal seguente testo:
«CAPITOLO II
Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli
Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell’elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all’esemplare del documento d’accompagnamento transito.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.
Devono essere stampati i seguenti dati:
1) |
nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):
|
2) |
UdP — nome dell’ufficio di partenza; |
3) |
data — data di accettazione della dichiarazione di transito; |
4) |
MRN — numero di riferimento del movimento, come descritto nell’allegato 45 bis; |
5) |
nelle varie caselle della parte “designazione delle merci”, devono essere stampati i seguenti dati:
|
ALLEGATO VI
«NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI MODELLI DI DOMANDA PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
TITOLO I
Indicazioni da riportare nelle varie caselle del modulo di domanda
Osservazione di carattere generale.
Se necessario le informazioni richieste possono essere fornite in un allegato separato del modello di domanda, con indicazione della casella del modello in questione.
Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.
1. |
Scrivere nome e indirizzo completi del richiedente. Il richiedente è la persona alla quale deve essere rilasciata l’autorizzazione. |
1.a. |
Indicare il numero di identificazione dell’operatore. |
1.b. |
Indicare, se del caso, un numero di riferimento interno, da usare come riferimento della domanda nell’autorizzazione. |
1.c. |
Indicare i dati relativi al contatto (persona di contatto, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo e-mail). |
1.d. |
Precisare il tipo di rappresentanza per la presentazione di una dichiarazione apponendo una “X” nella casella appropriata. |
2. |
Indicare il tipo di procedura semplificata (domiciliazione e/o dichiarazione semplificata) e il regime doganale (per l’importazione e/o l’esportazione) oggetto della domanda apponendo una “X” nella casella appropriata. |
2.a e b. |
Nel caso del perfezionamento attivo, indicare il codice 1 per il sistema della sospensione e il codice 2 per il sistema del rimborso. Per la riesportazione, si presenta una domanda di procedura semplificata quando è necessaria una dichiarazione doganale. |
3. |
Indicare il codice pertinente:
|
4.a. |
Indicare se è certificato lo status di operatore economico autorizzato; se “SÌ”, indicare il numero corrispondente. |
4.b. |
Indicare il tipo, il numero di riferimento e, se del caso, la data di scadenza della o delle autorizzazioni relative ai regimi per i quali si useranno la o le procedure semplificate oggetto della domanda; qualora una o più autorizzazioni siano state appena chieste, indicare il tipo di autorizzazione(i) chiesta(e) e precisare la data di presentazione della relativa domanda. Per il tipo di autorizzazione inserire uno dei codici seguenti:
|
5. |
Informazioni relative alla contabilità principale
|
5.a. |
Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è tenuta la contabilità principale. |
5.b. |
Indicare il tipo di contabilità (contabilità elettronica o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato). |
6. |
Indicare il numero di modelli complementari allegati alla domanda. |
TITOLO II
Indicazioni da riportare nelle varie caselle del modello complementare per l’importazione e l’esportazione
7. |
Informazioni relative alle scritture (contabilità doganale) |
7.a. |
Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui sono tenute le scritture. |
7.b. |
Indicare il tipo di scritture (scritture elettroniche o cartacee e tipo di sistema e di software utilizzato). |
7.c. |
Fornire, se del caso, altre informazioni specifiche relative alle scritture. |
8. |
Informazioni sul tipo di merci e operazioni |
8.a. |
Indicare, se del caso, il pertinente codice NC; altrimenti indicare almeno i capitoli della NC e la designazione delle merci. |
8.b-e. |
Indicare le pertinenti informazioni su base mensile. |
8.f. |
All’importazione, il richiedente ha la possibilità di indicare che intende utilizzare il tasso vigente il primo giorno del periodo di dichiarazione, in conformità dell’articolo 172. Apporre una “X” nell’apposita casella se si intende utilizzare tale tasso. |
9. |
Inserire il codice relativo al regime doganale figurante all’allegato 38 (ad esempio il codice 40 per immissione in libera pratica e in consumo). |
10. |
Informazioni sui luoghi autorizzati per le merci e sugli uffici doganali competenti. |
10.a. |
Per la procedura di domiciliazione indicare, usando il codice paese (ISO alpha 2), lo Stato membro partecipante in cui è situato il luogo menzionato nel riquadro 10.b. |
10.b. |
Per la procedura di domiciliazione indicare l’indirizzo completo del luogo dove sono tenute le merci. |
10.c. |
Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi dell’ufficio doganale locale competente per il luogo di cui alla casella 10.b. |
11. |
Indicare nome, indirizzo e dati di contatto completi degli uffici doganali in cui sarà presentata la dichiarazione semplificata. |
12. |
Indicare, se del caso, i dati relativi alle società comprese nell’autorizzazione unica che agiscono per conto del titolare di detta autorizzazione. |
12.a. |
Indicare lo Stato membro partecipante, usando il codice paese (ISO alpha 2). |
12.b. |
Indicare nome e indirizzo completi della società che agisce per conto del titolare dell’autorizzazione unica nello Stato membro menzionato nella casella 12.a. |
13. |
Indicare, se del caso, nome, indirizzo e dati di contatto completi dell’ufficio di controllo. |
14. |
Indicare, apponendo una “X” nella casella appropriata, il tipo di dichiarazione semplificata; qualora siano utilizzati documenti commerciali o altri documenti amministrativi, deve essere precisato il tipo di documenti utilizzati. |
15. |
Indicare, se del caso, informazioni o condizioni supplementari che possono essere pertinenti per la procedura semplificata in questione, come le modalità di compilazione della dichiarazione complementare ed il termine entro il quale essa deve essere depositata. |
16. |
Al momento di presentare la domanda di autorizzazione unica, il richiedente: acconsente allo scambio di informazioni con le autorità doganali di qualsiasi altro Stato membro e con la Commissione; può acconsentire alla pubblicazione dei dati non riservati su Internet apponendo una “X” nella casella appropriata. |
Dati non riservati accessibili al pubblico:
Sono accessibili al pubblico i seguenti dati (con indicazione del numero della relativa casella del modello di domanda):
— |
nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione unica per le procedure semplificate (casella 1), |
— |
numero dell’autorizzazione (attribuito dall’autorità doganale), |
— |
codice del o dei regimi figurante all’allegato 38 (casella 9), |
— |
indicazione del fatto che la procedura semplificata è stata autorizzata per l’importazione o l’esportazione (casella 2.a o 2.b), |
— |
codice paese ISO alpha 2 degli Stati membri interessati figurante all’allegato 38 (casella 10.a), |
— |
nome e indirizzo delle società comprese nell’autorizzazione unica che agiscono per conto del titolare di tale autorizzazione (casella 12.b).» |
6.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 329/s3 |
NOTA PER IL LETTORELe istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.