ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
3 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1194/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1195/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Scottish Farmed Salmon (IGP)]

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1196/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2008/2009

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1197/2008 della Commissione, del 1o dicembre 2008, recante divieto di pesca del nasello nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1198/2008 della Commissione, del 1o dicembre 2008, recante divieto di pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera estone

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1199/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o marzo al 31 maggio 2009

26

 

 

Regolamento (CE) n. 1200/2008 della Commissione, del 2 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

28

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

31

 

*

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) ( 1 )

33

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/899/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

62

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2008/900/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2008, recante modifica dell'azione comune 2008/107/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

65

 

*

Decisione 2008/901/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2008, relativa a una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia

66

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2008 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISIORIE

(1)

Il 4 settembre 2007 la Commissione ha pubblicato un avviso (2) di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il 3 giugno 2008 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 488/2008 (3) («regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido citrico originarie della RPC.

(2)

Va notato che il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell’industria chimica (CEFIC) («il denunziante») per conto di un produttore comunitario che rappresenta una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale di acido citrico, in questo caso più del 25 %.

(3)

Come indicato nel considerando 14 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4)

A seguito dell’istituzione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di acido citrico originarie della RPC, varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l’opportunità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Essa ha approfondito l’inchiesta in particolare per quanto riguarda gli aspetti attinenti all’interesse della Comunità. In tale contesto, dopo l’istituzione delle misure provvisorie, è stato effettuato un ulteriore sopralluogo di verifica presso la sede del seguente utilizzatore di acido citrico nell’Unione europea:

Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough, Regno Unito e Nowy Dwor, Polonia.

Inoltre, come spiegato dettagliatamente nel considerando 11, sono stati effettuati sopralluoghi di verifica nelle sedi dei seguenti produttori esportatori:

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu Taihe»), Laiwu City, Shandong Province,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd («Weifang Ensign»), Changle City, Shandong Province.

(6)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originarie della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni relative a tale comunicazione.

(7)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, se necessario, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

C.   APERTURA DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8)

Un produttore esportatore ha ribadito che la versione pubblica della denuncia non conteneva alcun elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio all’industria comunitaria che impedisse alle parti interessate di esercitare il proprio diritto di difesa. Secondo tale produttore esportatore, l’inchiesta non avrebbe dovuto essere avviata poiché la denuncia non conteneva elementi di prova sufficienti. A tale riguardo va rilevato che la versione pubblica della denuncia conteneva tutti i principali elementi di prova e sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. Quest’argomentazione è pertanto respinta.

(9)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il prodotto in esame di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio e il prodotto simile non sono simili, come affermato nel considerando 18 di tale regolamento, poiché non presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e non sono destinati agli stessi impieghi. Secondo tali parti interessate, l’affermazione del considerando 18 del regolamento provvisorio non tiene conto degli argomenti presentati durante l’inchiesta ed è in contraddizione con l’adeguamento effettuato dalla Commissione nei calcoli della sottoquotazione per tener conto della disagglomerazione di certi volumi del prodotto in esame dopo il suo arrivo nell’UE. In primo luogo va notato che l’inchiesta ha rilevato che il prodotto in esame e il prodotto simile sono utilizzati entrambi per gli stessi impieghi di base, cioè soprattutto la pulizia della casa (detersivi per lavastoviglie, detergenti, addolcitori d’acqua) e come additivi in alimenti e bevande, ma anche in prodotti per l’igiene personale e cosmetici. L’asserzione che il prodotto in esame non sia di fatto utilizzato da certi utilizzatori nel settore dei detergenti e degli alimentari a causa del suo odore e/o colore non è stata confermata da elementi di prova. L’inchiesta ha dimostrato che solo in un settore, quello farmaceutico, si utilizzava effettivamente solo l’acido citrico europeo a causa del costo del test di conformità speciale richiesto. Dato che il settore farmaceutico rappresenta solo una piccola parte del commercio totale degli utilizzatori, si è ritenuto che la decisione di procedere a un test di conformità non fosse giustificata sul piano economico. In secondo luogo non vi è alcuna contraddizione tra l’adeguamento effettuato nel calcolo della sottoquotazione per tenere conto della disagglomerazione del prodotto in esame dopo l’importazione, come menzionato nel considerando 64 del regolamento provvisorio, e l’affermazione che i due prodotti sono simili, poiché è sufficiente che il prodotto in esame e il prodotto simile presentino le stesse caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche fondamentali ed abbiano gli stessi impieghi di base, come nel caso in questione. Va inoltre notato che l’agglomerazione stessa non avviene a causa delle caratteristiche specifiche del prodotto cinese, ma perché qualsiasi acido citrico, indipendentemente dalla sua origine, presenta, per la sua composizione chimica, una tendenza ad agglomerarsi se esposta a umidità e cambiamenti di temperatura. Dato che, ovviamente, solo il prodotto in esame è esposto a umidità e cambiamenti di temperatura per un lungo periodo durante il trasporto verso l’UE, il problema si pone essenzialmente, ma non esclusivamente, per il prodotto in esame. Quindi l’adeguamento tiene semplicemente conto del fatto che la disagglomerazione comporta costi supplementari soprattutto per il prodotto in esame, poiché i volumi aggregati sono disagglomerati (mediante frantumazione e setacciatura o liquefazione del prodotto agglomerato) prima della rivendita o sono venduti a prezzo ridotto. Quest’argomentazione è pertanto respinta.

(10)

In considerazione di quanto precede, si conclude a titolo definitivo che il prodotto in esame e l’acido citrico prodotto e venduto nel paese di riferimento, il Canada, e quello prodotto e venduto dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità sono simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base, e si confermano quindi in via definitiva i considerando 15 e 17 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Aspetti generali

(11)

Nella fase provvisoria dell’inchiesta sono state esaminate le domande di trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato (TEM) o di trattamento individuale (TI) presentate da tutti i produttori esportatori noti. Solo alcuni produttori esportatori sono stati inclusi nel campione e a una società è stato accordato un esame individuale. Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio varie parti hanno sostenuto che quest’approccio presenta carenze. La questione è stata quindi riesaminata ed è stato deciso di non ricorrere al campionamento, anche in considerazione del fatto che, grazie a circostanze quali la disponibilità di risorse, è diventato possibile aumentare il numero di società che possono ragionevolmente essere sottoposte ad un’inchiesta. Dato che a tutte le società cooperanti all’inchiesta è stato accordato almeno il TI nella fase provvisoria, occorre fissare un’aliquota del dazio individuale per ciascuna di esse. Di conseguenza è stato chiesto a tre società non incluse nel campione o non esaminate individualmente nella fase provvisoria di rispondere a un questionario. Soltanto due di esse hanno risposto al questionario. La terza società, non avendo risposto, è stata esclusa dall’inchiesta.

2.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12)

La società di cui al considerando 27 del regolamento provvisorio ha sostenuto che il sussidio ivi menzionato non era destinato al prodotto in esame e che il mancato pagamento degli affitti era giustificato da accordi privati conclusi tra i gruppi per compensare i profitti con gli affitti dovuti. Tuttavia, in mancanza di nuovi elementi o informazioni sulla questione e visti gli effetti di distorsione sulla contabilità delle pratiche menzionate relative agli affitti, le conclusioni concernenti questa società restano invariate e sono confermate in via definitiva.

(13)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie, un gruppo di società menzionate nel considerando 25 del regolamento provvisorio ha sostenuto di aver ricevuto prestiti da una delle banche in seguito a un’analisi finanziaria dettagliata e all’ottenimento di un’elevata classificazione creditizia. Il fatto che una banca abbia effettuato ufficialmente un’analisi e concesso un’elevata classificazione creditizia non esclude però che la società in questione abbia offerto garanzie ad altre società, nonostante avesse ipotecato la maggior parte dei suoi attivi non correnti, e che i prestiti alla società in questione siano stati concessi da una banca risultante sotto il controllo dello Stato. Le conclusioni concernenti questa società restano quindi invariate e sono confermate in via definitiva.

(14)

Una delle società di cui al considerando 26 del regolamento provvisorio ha sostenuto di essere penalizzata poiché il suo azionista maggioritario aveva acquisito i diritti di utilizzo di terreni a buon prezzo e li aveva rivalutati correttamente secondo l’evoluzione dei prezzi di mercato. L’enorme differenza tra il prezzo di acquisto e le valutazioni successive (1 000-2 000 %) non ha però potuto essere spiegata. Pertanto, in mancanza di nuovi elementi o informazioni in merito all’acquisto e alla successiva rivalutazione dei diritti di utilizzo dei terreni e in considerazione dei vantaggi di cui la società ha beneficiato nell’acquisizione di attivi a prezzi notevolmente inferiori al valore di mercato, le conclusioni concernenti questa società restano invariate e sono confermate in via definitiva.

(15)

In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano in via definitiva i considerando da 25 a 30 del regolamento provvisorio.

3.   Trattamento individuale (TI)

(16)

Le cinque società o gruppi di società cui non è stato concesso il TEM hanno tutte soddisfatto i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base ed hanno ottenuto il TI. Una società cui era stato concesso il TI a titolo provvisorio ha interrotto la collaborazione e quindi non ha ottenuto infine un trattamento individuale (cfr. considerando 11 e 34).

4.   Valore normale

(17)

Come indicato nel considerando 11, in seguito alle osservazioni sul regolamento provvisorio è stato deciso di non procedere al campionamento ed è stato chiesto alle tre società non incluse nel campione o esaminate individualmente nella fase provvisoria di rispondere a un questionario. Il valore normale è stato stabilito per una di queste società (Laiwu Taihe), che ha ottenuto il TEM e ha risposto al questionario.

4.1.   Società o gruppi di società cui è stato possibile concedere il TEM

(18)

Dato che l’unica società che ha potuto ottenere il TEM ed è stata esaminata individualmente nella fase provvisoria non ha presentato alcuna osservazione in merito al valore normale, le conclusioni figuranti nei considerando 35 e 39 del regolamento provvisorio sono confermate in via definitiva.

(19)

Per quanto riguarda l’altra società (Laiwu Taihe) che ha ottenuto il TEM ed è stata esaminata ulteriormente per i motivi spiegati nel considerando 11, è stato verificato innanzitutto se le sue vendite totali del prodotto simile fossero rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno del prodotto in esame erano leggermente inferiori al 5 % delle esportazioni del prodotto simile verso la Comunità. Benché esigua, questa quota consente un confronto adeguato e i prezzi interni del prodotto simile sono considerati rappresentativi tenuto anche conto del totale delle vendite interne della società in questione. Essi sono stati quindi utilizzati per determinare il valore normale.

(20)

Per ciascun tipo di prodotto venduto all’esportazione verso la Comunità dalla Laiwu Taihe è stato verificato se un tipo di prodotto direttamente comparabile era venduto sul mercato interno. I tipi di prodotti sono stati considerati direttamente comparabili se appartenevano allo stesso tipo di prodotto (definito dalla composizione chimica) e se presentavano una granulazione e un imballaggio comparabili. È emerso che per un solo tipo di prodotto venduto all’esportazione verso la Comunità esisteva un tipo di prodotto direttamente comparabile venduto sul mercato interno.

(21)

Successivamente è stato esaminato se le vendite sul mercato interno potevano essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. È stato constatato che nel PI questo tipo di prodotto è stato venduto con un profitto sul mercato interno a clienti indipendenti e che tali vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(22)

Poiché il volume delle vendite redditizie di questo tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di tale tipo, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite redditizie di questo tipo di prodotto.

(23)

Dato che i prezzi praticati dalla Laiwu Taihe sul mercato interno non potevano essere utilizzati per stabilire il valore normale degli altri tipi di prodotti, questo è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base.

(24)

Per calcolare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative («SG&A») e di vendita e ai profitti sono stati basati, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, sui dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte della Laiwu Taihe.

4.2.   Società o gruppi di società cui non è stato possibile concedere il TEM

(25)

Nelle loro osservazioni sul regolamento provvisorio alcune parti hanno sostenuto che il Canada non è un paese di riferimento appropriato, perché gli Stati Uniti d’America (USA) hanno recentemente avviato un procedimento antidumping contro le importazioni di acido citrico originarie, tra l’altro, del Canada. La Thailandia è stata perciò proposta nuovamente come paese di riferimento sostitutivo. L’analisi ha tuttavia rivelato che le importazioni di acido citrico originarie del Canada non erano soggette a misure antidumping nel PI, mentre lo erano quelle originarie della Thailandia. Queste misure, istituite dall’India, consistevano in dazi antidumping sostanziali di 374,36 USD per tonnellata e sono scadute solo nell’agosto 2007, vale a dire due mesi dopo la fine del PI. Quindi, anche in considerazione degli argomenti già menzionati nei considerando 42 e 43 del regolamento provvisorio e del fatto che l’inchiesta degli USA sulle importazioni di acido citrico originarie del Canada era ancora in corso al momento della conclusione dell’inchiesta comunitaria, è stato stabilito che non vi sono motivi per preferire la Thailandia al Canada come paese di riferimento.

(26)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, nel caso dei produttori esportatori menzionati nel considerando 11 cui non è stato concesso il TEM, il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

5.   Prezzo all’esportazione

(27)

Nel caso delle due società sottoposte a un’inchiesta più approfondita per le ragioni esposte nel considerando 11, il prezzo all’esportazione è stato stabilito seguendo lo stesso metodo illustrato nei considerando 45 e 47 del regolamento provvisorio.

(28)

Dato che nessuna società ha presentato osservazioni sui prezzi all’esportazione, le conclusioni figuranti nei considerando 45 e 47 del regolamento provvisorio sono confermate in via definitiva.

6.   Confronto

(29)

Un gruppo di società ha contestato, nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio e sulla comunicazione definitiva, la detrazione di una commissione figurativa per le vendite effettuate nella RPC tramite un commerciante, dato che questi faceva parte integrante del gruppo. È stato tuttavia rilevato che la società commerciale aveva effettivamente svolto funzioni di commerciante indipendente e che il risultato economico della relazione tra le due società era analogo a quella di un agente che opera per un mandante. È stato constatato che il commerciante non vendeva solo i prodotti di società collegate, ma anche quelli di produttori indipendenti. Inoltre, la società in questione vendeva anche direttamente a clienti indipendenti. L’argomentazione è stata perciò respinta e, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, è stato applicato un adeguamento basato sulle spese generali, amministrative e di vendita e sui profitti degli importatori indipendenti.

(30)

Nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, un produttore esportatore ha affermato che il costo della conversione valutaria non andava preso in considerazione, perché, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j) del regolamento di base, gli esportatori dispongono di un termine di 60 giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta. Quest’affermazione ha potuto essere accettata e il margine di dumping del produttore esportatore è stato adeguato di conseguenza.

(31)

Nel regolamento provvisorio dal prezzo all’esportazione è stata detratta l’imposta non rimborsabile che grava sulle vendite all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base. Un produttore esportatore ha affermato nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio che tale adeguamento del prezzo all’esportazione non avrebbe dovuto essere effettuato, poiché l’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base concerne solo il valore normale. Si riconosce che l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base si riferisce solo al calcolo del valore normale. In effetti, la detrazione sopramenzionata applicata al prezzo all’esportazione è regolare e va effettuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k) del regolamento di base. Esaminando quest’affermazione è stato constatato un errore materiale nel calcolo dell’adeguamento per la società in questione, che è stato commesso anche per altre società. Queste imprecisioni sono state rettificate e i margini di dumping calcolati in precedenza per le società hanno subito una leggera correzione verso il basso.

(32)

Nell’esaminare l’osservazione di cui al considerando 31 è stato constatato che non era stato eseguito l’adeguamento necessario nel caso di una società cui è stato concesso il trattamento individuale. È stata effettuata una rettifica, che ha comportato un leggero aumento del margine di dumping per tale società.

(33)

In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al confronto e con l’eccezione delle rettifiche di cui ai considerando 30, 31 e 32, si confermano in via definitiva i considerando 48 e 50 del regolamento provvisorio.

7.   Margine di dumping

(34)

Nel caso delle due società sottoposte a un’inchiesta più approfondita per le ragioni esposte nel considerando 11, il margine di dumping è stato stabilito seguendo lo stesso metodo indicato nel considerando 51 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la società che non ha risposto al questionario e non è stata sottoposta a un’ulteriore inchiesta, come indicato nel considerando 11, si considera che non abbia collaborato e le conclusioni sono basate sui dati disponibili a norma dell’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. In questo caso, in considerazione dell’alto livello di cooperazione menzionato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, è stato attribuito alla società il margine di dumping più elevato rispetto a tutte le altre società.

(35)

I margini di dumping di tutte le società già sottoposte a un’inchiesta individuale nella fase provvisoria sono stati ricalcolati per correggere le imprecisioni menzionate nei considerando 30, 31 e 32. Il nuovo calcolo ha comportato leggere correzioni dei margini di dumping.

(36)

In mancanza di nuovi elementi, le conclusioni figuranti nel considerando 53 del regolamento provvisorio, che concerne il livello di cooperazione, sono confermate in via definitiva.

(37)

In base a quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

58,1

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,1

RZBC Co. Ltd

59,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd

59,8

TTCA Co., Ltd

57,1

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

55,7

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,6

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

53,5

Tutte le altre società

59,8

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(38)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la SA Citrique Belge NV aveva cessato di produrre dopo il PI e vendeva solo il prodotto in esame importato dalla sua società collegata cinese [DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd] e che quindi non dovrebbe far parte dell’industria comunitaria. Quest’affermazione non è tuttavia confermata da elementi di prova e in base ai dati presentati dalla SA Citrique Belge NV risulta che essa ha continuato la produzione.

(39)

Una parte interessata si è lamentata che il considerando 56 del regolamento provvisorio menzioni una sola serie di prodotti importati nel PI dalla SA Citrique Belge NV e provenienti dalla sua società collegata cinese. Tale parte ha sostenuto che occorre indicare la tendenza di tutte le importazioni dell’industria comunitaria provenienti da società collegate e società indipendenti per l’intero periodo considerato, poiché le importazioni costituiscono un fattore importante per la valutazione della produzione comunitaria e di conseguenza per la determinazione dell’esistenza di un pregiudizio. L’inchiesta ha effettivamente dimostrato che durante tutto il periodo considerato le importazioni dell’industria comunitaria erano insignificanti, vale a dire che variavano tra l’1 % e il 6 % della produzione, una variazione indicata per ragioni di riservatezza. Quest’argomentazione è respinta e i considerando da 55 a 58 del regolamento provvisorio sono definitivamente confermati.

2.   Consumo comunitario

(40)

In mancanza di nuove informazioni documentate in merito al consumo comunitario, i considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio sono confermati in via definitiva.

3.   Importazioni dal paese in esame

a)   Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni in esame

(41)

Per quanto riguarda il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni non sono stato trovate o fornite nuove informazioni documentate. Quindi, non avendo le parti interessate sollevato obiezioni quanto al volume e ai prezzi delle importazioni in esame, i considerando da 61 a 63 del regolamento provvisorio sono confermati in via definitiva.

b)   Sottoquotazione dei prezzi

(42)

Durante la fase provvisoria dell’inchiesta, per confrontare il prodotto in esame e l’acido citrico prodotto dall’industria comunitaria allo stesso stadio commerciale, è stato eseguito un adeguamento per il margine (comprese le spese generali, amministrative e di vendita) degli importatori indipendenti nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi e, in aggiunta, un adeguamento per i costi del trattamento speciale sostenuti dagli importatori nella Comunità per disagglomerare certi volumi del prodotto in esame prima della rivendita. Tuttavia, in seguito a una lieve correzione dei dati sull’adeguamento relativo allo stadio commerciale, la media ponderata del margine di sottoquotazione dei prezzi, calcolata e stabilita al 17,42 %, è stata ribassata al 16,54 %.

(43)

Dopo la comunicazione delle conclusioni finali, un produttore comunitario ha sostenuto che gli adeguamenti relativi allo stadio commerciale dovrebbero essere effettuati anche per quanto riguarda le vendite dell’industria comunitaria, vale dire dovrebbero essere prese in considerazione le vendite eseguite tramite commercianti. A tale riguardo va notato che un adeguamento dello stadio commerciale è stato effettivamente effettuato per i prezzi di vendita dell’industria comunitaria prima di confrontarli con i prezzi all’esportazione del prodotto in esame.

(44)

Lo stesso produttore comunitario ha chiesto inoltre che l’adeguamento relativo ai costi del trattamento speciale per disagglomerare certi volumi del prodotto in esame sia applicato anche al prodotto simile. Questa richiesta non era però giustificata in base a dati sui costi specifici sostenuti dal produttore comunitario e non ha quindi potuto essere accettata. Sulla base di quanto precede, il considerando 64 del regolamento provvisorio è confermato in via definitiva.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

a)   Aspetti generali

(45)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che la Commissione non ha analizzato in modo approfondito tutti gli indicatori di pregiudizio e quindi non è stato possibile stabilire in modo appropriato e completo un legame tra la situazione dell’industria comunitaria e le importazioni cinesi. In particolare, è stato sostenuto che non è stata valutata l’evoluzione positiva di determinati indicatori di pregiudizio. Va notato che anche se alcuni indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento positivo, riconosciuto nel considerando 79 del regolamento provvisorio, il quadro generale indica un deterioramento della situazione dell’industria comunitaria. Il moderato miglioramento della produzione, della capacità produttiva, dell’utilizzo delle capacità, del volume delle vendite e del livello dei prezzi unitari, e i progressi in termini di costo-efficacia descritti nel considerando 76 del regolamento provvisorio riflettono gli sforzi compiuti dai produttori comunitari per restare competitivi nel corso del periodo considerato e per trarre beneficio dall’aumento dei consumi. Tuttavia, come risulta nel considerando 68 del regolamento provvisorio, malgrado questi sforzi l’industria comunitaria ha perso 5 punti percentuali della sua quota di mercato, scesa dal 54 % al 49 %, principalmente a profitto delle importazioni a basso prezzo cinesi, oggetto di dumping. Come circostanza aggravante, va notato anche che l’industria comunitaria avrebbe potuto recuperare parte della quota di mercato detenuta dai tre produttori comunitari di acido citrico che hanno chiuso gli impianti nel 2004. Ma, al contrario, l’industria comunitaria non ha potuto né recuperare i clienti dei tre produttori comunitari né beneficiare dell’aumento dei consumi. Questa perdita di una significativa quota di mercato, associata a indicatori finanziari in netto deterioramento, come la redditività, gli utili sul capitale investito e il flusso di cassa, indicano che la situazione generale dell’industria comunitaria si è deteriorata nel periodo considerato, raggiungendo il momento peggiore nel PI. Inoltre, in questo caso il calo delle azioni non può essere valutato come un’evoluzione positiva della situazione dell’industria comunitaria, poiché non può essere considerato un indicatore significativo a causa della natura del prodotto, che non permette uno stoccaggio di lunga durata.

b)   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(46)

Una parte interessata ha sostenuto che gli investimenti in questo settore non sono costanti, ma seguono determinati cicli di investimento. Sebbene anche in condizioni di mercato normali non siano certamente previsti ogni anno investimenti cospicui, il fatto che in tutto il periodo nessuno dei due produttori comunitari restanti abbia effettuato investimenti significativi è considerato un segno che la bassa redditività (tradottasi in perdite dal 2006) ha impedito che venissero effettuati importanti investimenti. Gli investimenti sono quindi ritenuti un indicatore di pregiudizio particolarmente significativo in questo caso.

(47)

Infine, deve essere considerata la capacità dei produttori comunitari di ottenere capitali. A tale riguardo, l’inchiesta ha messo in luce le difficoltà incontrate dai due produttori comunitari di acido citrico a causa del deterioramento della situazione economica.

(48)

Una delle parti interessate ha sostenuto che il denunziante è stato almeno in grado di ottenere capitali per altri prodotti, poiché ha annunciato, nel febbraio 2007, la costruzione di un nuovo impianto per la fabbricazione di glucosio. Va notato, al riguardo, che l’inchiesta è limitata alla capacità di ottenere capitali in relazione al prodotto in questione, cioè all’acido citrico, capacità su cui sembra aver inciso negativamente la situazione finanziaria dell’industria comunitaria.

(49)

In base a quanto precede, la conclusione enunciata nel considerando 72 del regolamento provvisorio sugli investimenti dell’industria comunitaria è confermata in via definitiva.

c)   Redditività e utile sul capitale investito

(50)

Una delle parti interessate ha sostenuto che le conclusioni enunciate nel considerando 73 del regolamento provvisorio non erano compatibili con i conti dei due produttori comunitari, in particolare perché in nessuno di essi erano indicati i costi di ristrutturazione straordinari menzionati. A tale riguardo, si nota che, nel corso del periodo considerato, il risultato straordinario di un produttore comunitario è stato in larga misura influenzato dagli sforzi di ristrutturazione, presentati nei conti o come un costo o come un’entrata, a seconda che si tratti della costituzione o dell’utilizzo di un accantonamento, e dalle royalties pagate alla società madre in Svizzera. È stato di conseguenza giudicato più appropriato utilizzare come base dell’analisi del pregiudizio il risultato operativo piuttosto che l’utile netto.

(51)

La stessa parte ha affermato che l’ammenda inflitta nel 2005 alle due società madri dei produttori comunitari per comportamento anticoncorrenziale può avere influenzato la redditività dell’industria comunitaria. Gli effetti derivanti dall’ammenda (costituzione e utilizzo di accantonamenti) sono stati registrati come utile straordinario. Come indicato nel considerando 50, in questo procedimento è stato utilizzato come indicatore di pregiudizio il risultato operativo. Di conseguenza, l’ammenda che è stata inflitta ai produttori comunitari non ha potuto influire sulla redditività utilizzata nell’analisi del pregiudizio. Occorre inoltre notare che l’industria comunitaria è stata deficitaria dal 2006 alla fine del PI. Pertanto, sono confermate in via definitiva le tendenze presentate nel regolamento provvisorio.

(52)

Varie parti interessate hanno rilevato alcune incoerenze tra la tendenza riguardante la redditività e l’utile sul capitale investito. Infatti, contrariamente alla redditività, che è stata determinata esprimendo l’utile operativo sulle vendite del prodotto simile a clienti indipendenti in percentuale dal fatturato di tali vendite, l’utile sul capitale investito è stato calcolato come utile netto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Per assicurare la coerenza nel calcolo di tutti gli indicatori di pregiudizio, il calcolo dell’utile sul capitale investito è stato riveduto sulla base dell’utile operativo espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Le cifre rivedute sono le seguenti:

 

2004

2005

2006

PI

Utile sul totale del capitale investito

(indice)

100

148

– 147

– 207

(53)

Le cifre corrette seguono tuttavia la stessa tendenza e quindi non modificano la conclusione tratta nel considerando 74 del regolamento provvisorio, che è confermata in via definitiva.

5.   Conclusione sul pregiudizio

(54)

In mancanza di informazioni o argomentazioni nuove e confortate da prove riguardanti la produzione, il volume delle vendite, le quote di mercato, il prezzo di vendita unitario, le scorte, il flusso di cassa, l’occupazione, la produttività, le retribuzioni e l’entità del margine di dumping, le conclusioni dei considerando da 66 a 71, 73 e da 75 a 78 del regolamento provvisorio sono confermate in via definitiva. Inoltre, le cifre corrette relative all’utile sul capitale investito non modificano le tendenze esposte nei considerando 73 e 74 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, tenuto conto degli indicatori finanziari in netto deterioramento, come la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa, associati alla consistente riduzione della quota di mercato, la conclusione enunciata nel considerando 81 del regolamento provvisorio, secondo la quale l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole, è confermata pertanto in via definitiva.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(55)

Come indicato nel considerando 42, si è concluso in via definitiva che, durante il PI, i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori ai prezzi medi dell’industria comunitaria. In seguito a una lieve correzione dei calcoli, il margine medio di sottoquotazione è risultato del 16,54 %. Questa leggera revisione in ribasso non può modificare le conclusioni sull’effetto delle importazioni in dumping enunciate nei considerando da 83 a 85 del regolamento provvisorio, che sono quindi confermate in via definitiva.

2.   Effetto di altri fattori

a)   Pregiudizio autoinflitto

(56)

Alcuni importatori hanno sostenuto che l’industria comunitaria si è autoinflitta il pregiudizio poiché ha seguito una strategia consistente nel «privilegiare il prezzo rispetto al volume», vale a dire nel rivolgersi soltanto al settore superiore del mercato, astenendosi dal produrre e dal vendere prodotti di bassa gamma. Secondo questi stessi importatori, l’industria comunitaria non avrebbe pertanto potuto trarre vantaggio dall’aumento della domanda di acido citrico di gamma inferiore e avrebbe quindi subito una perdita di quota di mercato, con un deterioramento dei suoi risultati finanziari. L’inchiesta ha però dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto simile sono entrambi utilizzati nelle stesse applicazioni e sono in concorrenza principalmente negli stessi segmenti (cfr. il considerando 9), con l’eccezione di un mercato di nicchia che costituisce una piccola parte della quota del mercato europeo dell’acido citrico, finora esclusivamente rifornito dall’industria comunitaria. L’inchiesta ha stabilito che l’industria comunitaria era presente nel segmento di mercato di bassa gamma. Di conseguenza, l’argomento deve essere respinto.

(57)

Inoltre, alcune parti interessate hanno sostenuto che l’assenza di investimenti nel corso del periodo considerato, e in particolare nel corso degli anni in cui l’industria comunitaria ha ottenuto migliori risultati, cioè nel 2004 e nel 2005, costituisce un fattore che ha contribuito alla perdita di quote di mercato e quindi al deterioramento della situazione. L’inchiesta ha rivelato che l’industria comunitaria non ha utilizzato interamente le sue capacità e che la quota di utilizzo delle capacità si è mantenuta stabile nel corso del periodo considerato. Quindi, se la domanda fosse stata più sostenuta, sarebbe stato possibile un aumento della produzione anche senza nuovi investimenti Inoltre, poiché la redditività dell’industria comunitaria nel corso del periodo considerato era insufficiente, vale a dire inferiore al livello di profitto posto come obiettivo, ed è stata anche negativa, la decisione di non compiere investimenti rilevanti nella produzione del prodotto simile è da considerarsi giustificata sul piano economico. L’argomento non è quindi convincente e deve essere respinto.

b)   Aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia

(58)

Quasi tutte le parti interessate hanno ribadito la tesi secondo cui ogni pregiudizio constatato sarebbe dovuto alla riforma del mercato dello zucchero e alla conseguente abolizione delle restituzioni alla produzione nel 2006 e/o all’aumento dei prezzi dell’energia.

(59)

Una delle parti interessate ha sostenuto che nella relazione annuale per il 2007 di un produttore comunitario si rileva che la disponibilità di materie prime è stata limitata a causa del regime europeo per lo zucchero, che ha avuto come conseguenza un aumento dei costi. A tale riguardo, si nota che il produttore comunitario in questione non utilizza come principale materia prima lo zucchero, ma le melasse, e, come è spiegato nel considerando 89 del regolamento provvisorio, non è quindi mai stato soggetto a restituzioni alla produzione. L’aumento del costo delle melasse non è stato però rilevante, ma corrispondente all’aumento dei prezzi dello zucchero sul mercato mondiale. Per quanto riguarda la situazione dell’altro produttore comunitario che è stata descritta in dettaglio nei considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio, non sono stati ricevuti informazioni o argomenti nuovi o suffragati da prove. La conclusione generale enunciata nel considerando 93, secondo cui la riforma del mercato dello zucchero non ha avuto effetti rilevanti sui costi dell’industria comunitaria, è confermata in via definitiva.

(60)

La stessa parte interessata ha sostenuto che esisterebbe un nesso tra i prezzi dello zucchero e la produzione di biocarburanti, come è stato riconosciuto da uno studio della Commissione sulle cause della crisi dei prezzi dei prodotti alimentari (4). A tale riguardo, si nota che la Commissione ha avuto accesso, come rilevato nel considerando 98 del regolamento provvisorio, ai dati relativi ai costi dei due produttori comunitari e ha quindi potuto analizzare il costo effettivo delle materie prime per i due produttori comunitari per quanto riguarda la produzione di acido citrico. Gli eventuali legami tra i prezzi dello zucchero e la produzione di biocarburanti sono stati quindi esaminati e presi in considerazione nella valutazione dell’impatto della riforma del mercato europeo dello zucchero e della produzione crescente di biocarburanti. Su questa base, si è potuto concludere e definitivamente si conferma che questi fattori non hanno avuto un effetto significativo sul pregiudizio constatato e subito dall’industria comunitaria.

(61)

Inoltre, va rilevato che gli aumenti dei costi riguardanti le melasse, lo zucchero o il glucosio o l’energia riconosciuti nel regolamento provvisorio (cfr. i considerando 93 e 96) non sono la fonte del pregiudizio subito dall’industria comunitaria dato che in una situazione di mercato normale l’industria comunitaria avrebbe potuto ripercuotere, almeno in una certa misura, l’aumento dei costi sui suoi clienti. L’inchiesta tuttavia ha dimostrato la crescente presenza di importazioni in dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Come indicato nel considerando 84 del regolamento provvisorio, i prezzi sono quindi scesi e l’industria comunitaria ha potuto ripercuotere soltanto una parte dell’aumento dei costi sui suoi clienti, il che ha portato a un deterioramento della sua situazione finanziaria e a un’ulteriore riduzione della quota di mercato.

(62)

Infine, va ricordato che l’inchiesta ha dimostrato che anche i costi di produzione dell’acido citrico cinese sono aumentati. Questi aumenti dei costi non si sono però tradotti in un aumento dei prezzi di vendita; al contrario, i prezzi di vendita unitari sono diminuiti di 6 punti percentuali nel corso del periodo considerato, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio.

(63)

Stante quanto precede, le obiezioni sono respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 88 a 99 del regolamento provvisorio.

c)   Intesa sui prezzi dell’industria comunitaria

(64)

Alcune delle parti interessate hanno riaffermato la tesi secondo cui la perdita di quota di mercato subita dai produttori europei sarebbe da imputare a questi stessi produttori, a causa dell’intesa sull’acido citrico (1991-1995) a cui hanno partecipato sia il denunziante che l’altro produttore europeo e che sarebbe all’origine dell’espansione delle importazioni cinesi di acido citrico. Questa tesi non è stata suffragata da nuovi elementi e non ha quindi modificato la conclusione enunciata nel considerando 100 del regolamento provvisorio, secondo cui la forte espansione delle importazioni in dumping ha avuto luogo vari anni dopo la fine dell’intesa.

(65)

Sulla base di quanto precede, si conclude in via definitiva che le conseguenze delle pratiche anticoncorrenziali alle quali l’industria comunitaria ha partecipato non hanno contribuito al notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

d)   Fluttuazioni monetarie

(66)

Alcune delle parti interessate hanno ribadito la tesi secondo cui il calo dei prezzi dell’acido citrico cinese nel corso del PI è stato principalmente dovuto al tasso di cambio sfavorevole del dollaro statunitense rispetto all’euro, al fatto che i prezzi dell’acido citrico sono generalmente espressi in dollari sui mercati mondiali e alla difficoltà di adeguare i prezzi, generalmente negoziati annualmente, alla nuova situazione monetaria.

(67)

Si ricorda che nel considerando 104 del regolamento provvisorio l’impatto delle fluttuazioni monetarie è considerato trascurabile perché anche se la svalutazione del dollaro rispetto all’euro tra il 2004 e il PI, che è risultata del 4,97 % dopo una verifica dei calcoli provvisori, fosse stata del tutto ignorata, la sottoquotazione resterebbe comunque superiore al 10 %.

(68)

Di conseguenza, si conferma in via definitiva che l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro non è stato tale da invalidare il nesso di causalità tra il pregiudizio accertato subito dall’industria comunitaria e le importazioni in questione. Pertanto, questo argomento deve essere respinto.

3.   Conclusione sul nesso di causalità

(69)

In mancanza di altre informazioni o argomentazioni in grado di apportare elementi sostanzialmente nuovi a questo proposito, sono confermate in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando 82-110 del regolamento provvisorio.

(70)

In considerazione di quanto precede, è confermata in via definitiva la conclusione provvisoria circa l’esistenza di un nesso di causalità tra il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria e le importazioni in dumping dalla Cina.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta

(71)

Commenti relativi alla necessità di prendere in considerazione taluni sviluppi importanti successivi al PI sono stati ricevuti da parte sia di alcuni produttori dell’industria comunitaria, sia dei produttori esportatori e degli importatori che hanno cooperato. Si nota che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di base, di norma non sono prese in considerazione informazioni sul dumping e il pregiudizio relative a un periodo successivo al periodo d’inchiesta. Tuttavia, in considerazione di quanto affermato nei considerando 119 e 129 del regolamento provvisorio, si è in via eccezionale ritenuto necessario raccogliere dati e informazioni relativi al periodo dal giugno 2007 al luglio 2008.

(72)

Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che l’istituzione di misure sarebbe inutile perché la redditività dell’industria comunitaria ha raggiunto alti livelli dopo il PI a causa del forte aumento dei prezzi e dell’autoregolazione del mercato. Nel corso del PI è stata dimostrata l’esistenza del dumping e del pregiudizio e quest’ultimo è stato dovuto, in misura rilevante, al calo dei prezzi determinato dalle importazioni in dumping. Le statistiche delle importazioni indicano un aumento medio dei prezzi di vendita cinesi del 12 % soltanto dopo il PI. Comparato al livello di sottoquotazione del 16,54 % constatato durante il PI, questo aumento è manifestamente insufficiente in quanto non permetterebbe all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello sostenibile senza rischiare di perdere ulteriori clienti in mancanza di misure antidumping. Per quanto riguarda il livello dei prezzi dell’industria comunitaria, si è constatato che quest’ultima è riuscita ad aumentare moderatamente i suoi prezzi fin dal primo trimestre 2008, il che sembra avere migliorato la sua situazione finanziaria. Questi aumenti di prezzo, tuttavia, sono in stretta correlazione temporale con l’apertura del presente procedimento e sembra quindi possibile che la situazione dell’industria comunitaria sia migliorata per effetto delle potenziali misure antidumping imposte sulle importazioni dalla RPC. Si è quindi concluso che vi è stata autoregolazione del mercato o che l’autoregolazione non è stata sufficiente a rendere inutile l’istituzione delle misure. L’argomento deve pertanto essere respinto.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(73)

In assenza di informazioni o argomenti nuovi e confortati da prove circa l’interesse dell’industria comunitaria, la conclusione enunciata nei considerando da 112 a 115 del regolamento provvisorio sull’interesse dell’industria comunitaria è confermata in via definitiva.

3.   Concorrenza e sicurezza dell’approvvigionamento

(74)

Molte delle parti interessate hanno riaffermato che l’istituzione di misure ridurrebbe in modo rilevante la concorrenza sul mercato europeo e creerebbe una situazione di mercato duopolistica. Si ritiene tuttavia che, data la forte posizione di mercato conquistata dai produttori esportatori cinesi in questi ultimi anni, l’istituzione di misure non li escluderebbe dal mercato comunitario, ma ristabilirebbe semplicemente condizioni di parità che permetterebbero all’industria comunitaria e ai produttori esportatori cinesi di competere in condizioni eque. Inoltre, un aumento ragionevole dei prezzi praticati sul mercato comunitario potrebbe attrarre maggiori importazioni da altri paesi terzi con una propria produzione, come Israele e i paesi del Sudamerica, probabilmente poco interessati ad esportare verso un mercato in cui i prezzi sono in calo.

(75)

D’altra parte, non si può escludere che, se non fossero istituite misure antidumping, l’industria comunitaria debba cessare le proprie attività di fabbricazione di questo particolare prodotto, il che avrebbe come conseguenza lo scenario opposto, vale a dire una posizione dominante delle importazioni cinesi.

(76)

Molte delle parti interessate hanno inoltre sostenuto che se le importazioni cinesi dovessero cessare a causa dell’istituzione di misure, la sicurezza dell’approvvigionamento sarebbe messa in forse perché l’industria comunitaria non potrebbe soddisfare la domanda del mercato europeo anche se i due produttori producessero al 100 % della loro capacità. Questa situazione sarebbe aggravata dal fatto che, secondo le previsioni, la domanda di acido citrico dovrebbe aumentare per effetto del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (5). In questo regolamento la Commissione si impegna a realizzare un esame dell’utilizzo dei fosfati nei detergenti e, sulla base dei risultati di questo esame, a proporre un’azione idonea. Conformemente a quest’impegno, la Commissione ha presentato una relazione, ma non ha ancora proposto un’azione. Tuttavia, anche se l’uso dei fosfati fosse completamente vietato nel settore dei detergenti, i loro principali sostituti sono le zeoliti e solo in piccola misura l’acido citrico.

(77)

Inoltre, numerosi elementi contraddicono l’ipotesi secondo la quale le importazioni cinesi verrebbero a cessare.

Le statistiche delle importazioni indicano che le importazioni cinesi sono aumentate del 17 % nei dodici mesi seguenti il PI, mentre dopo l’istituzione delle misure provvisorie si sono mantenute a un livello elevato, che sembra sufficiente a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento nell’UE.

L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di una sovraccapacità presso alcuni produttori esportatori cinesi, il che lascia supporre che le importazioni cinesi sul mercato dell’UE non cesseranno, soprattutto se gli Stati Uniti imporranno misure contro la RPC nel quadro della loro azione antidumping.

(78)

L’industria comunitaria ha annunciato l’intenzione di adottare misure destinate ad aumentare la sua capacità di produzione. Il denunziante ha annunciato che aumenterà in misura rilevante la sua capacità di produzione. Secondo un comunicato stampa pubblicato nel luglio 2008, queste capacità supplementari dovrebbero essere pienamente disponibili dalla metà 2009 e un primo aumento dovrebbe aversi nel gennaio 2009. Questo dovrebbe contribuire a soddisfare la domanda nell’UE. Va anche notato che l’altro produttore comunitario ha annunciato nell’agosto 2008 che chiuderà il suo impianto di produzione in Cina entro il primo trimestre 2009 e che si concentrerà sul suo impianto di produzione nella Comunità.

(79)

Un prezzo più attraente sul mercato dell’UE permetterebbe probabilmente di aumentare le importazioni da paesi terzi e, con queste fonti alternative, l’approvvigionamento sembra meglio garantito di quanto lo sarebbe se gli utilizzatori fossero interamente dipendenti dall’acido citrico cinese. Nel corso dei dodici mesi seguenti il PI, le importazioni da Israele, ad esempio, sono aumentate del 30 %.

(80)

Sembra quindi che l’istituzione di misure non avrebbe per effetto di escludere i produttori esportatori cinesi dal mercato, ma ristabilirebbe condizioni di parità che garantirebbero fonti d’approvvigionamento alternative.

4.   Interesse degli importatori indipendenti

(81)

Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che, avendo fatto ricorso al campionamento, la Commissione ha ottenuto dati relativi soltanto ai maggiori importatori europei e non dispone quindi di informazioni sugli effetti dei dazi sulla grande maggioranza dei piccoli e medi importatori. Nessuna delle parti ha però sollevato obiezioni nei riguardi del campione scelto, che è quindi da considerarsi rappresentativo di tutti gli importatori.

(82)

Dato che l’acido citrico costituisce, in media, soltanto l’1 % del totale delle entrate degli importatori, gli effetti di un dazio antidumping dovrebbero essere irrilevanti in rapporto ai risultati complessivi delle società.

(83)

In assenza di altre osservazioni da parte degli importatori, si confermano in via definitiva le conclusioni esposte nei considerando da 116 a 120 del regolamento provvisorio.

5.   Interesse degli utilizzatori

(84)

Dopo la fase provvisoria, la Commissione ha intensificato l’inchiesta per quanto riguarda le possibili conseguenze delle misure per gli utenti. A questo scopo, sono state chieste informazioni supplementari agli utilizzatori e alle associazioni nazionali e un’ulteriore visita di verifica è stata effettuata nella sede di un utilizzatore comunitario.

(85)

Le informazioni ricevute confermano la conclusione provvisoria, stabilita sulla base delle risposte incomplete al questionario inviato agli utilizzatori ed enunciata nei considerando 121 e 122 del regolamento provvisorio, secondo cui l’acido citrico incide in misura relativamente modesta sul costo di produzione complessivo degli utilizzatori. La quota rappresentata dall’acido citrico nel costo di produzione degli utilizzatori dipende dal prodotto, ma è risultata in generale compresa tra meno dell’1 % e il 20 %. Le informazioni supplementari hanno anche confermato le conclusioni provvisorie secondo cui un dazio fissato al livello del margine di vendita sottocosto avrebbe un effetto molto limitato sul costo di produzione degli utilizzatori che hanno collaborato. A seguito della comunicazione delle conclusioni definitive, due dei principali utilizzatori industriali di acido citrico hanno sostenuto che l’acido citrico interviene per una quota elevata in alcuni dei loro prodotti, per i quali quindi l’effetto dei dazi sarebbe rilevante. In primo luogo, va notato che gli utilizzatori producono entrambi un’ampia gamma di prodotti nei quali l’acido citrico è utilizzato in diverse proporzioni. In secondo luogo, non è stato possibile stabilire, in base alle informazioni fornite, che questi due utenti vendono soprattutto i prodotti per i quali il costo dell’acido citrico incide in misura maggiore. Infine, l’argomentazione non è stata suffragata da nuove informazioni e non ha quindi potuto essere accettata.

6.   Conclusione sull’interesse della Comunità

(86)

L’ulteriore analisi di cui sopra concernente gli interessi degli importatori e degli utilizzatori nella Comunità non ha modificato le conclusioni provvisorie tratte a questo riguardo. Anche se in certi casi l’onere dovesse essere interamente sostenuto dall’importatore/utilizzatore, l’eventuale impatto finanziario negativo su quest’ultimo sarebbe trascurabile. Su questa base, si ritiene che restino valide le conclusioni relative all’interesse della Comunità esposte nel regolamento provvisorio. In assenza di altre osservazioni, esse sono quindi confermate in via definitiva.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(87)

Alcune delle parti interessate hanno contestato il livello del margine di profitto utilizzato provvisoriamente e hanno sostenuto che un profitto del 9 % sarebbe eccessivo, basandosi sul fatto che l’industria comunitaria non ha mai raggiunto tale livello di profitto nel corso del periodo considerato. In effetti, solo un produttore comunitario ha raggiunto questo livello di profitto in assenza di dumping, nel 2001, mentre l’altro no. Il metodo utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio è stato riesaminato ed è stato ritenuto più opportuno utilizzare il margine di profitto medio ponderato realizzato dai due produttori europei nel 2001, pari al 6 %.

(88)

In base a quanto precede, si è concluso che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente attendersi di realizzare, in assenza di importazioni in dumping, un margine di profitto al lordo delle imposte del 6 %; a questo margine di profitto si fa riferimento nelle conclusioni definitive.

(89)

I prezzi delle importazioni cinesi sono stati comparati, per il PI, con il prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria in modo da riflettere il margine di profitto riveduto. La differenza risultante da questo confronto, espressa in percentuale del valore totale cif, varia per le singole società dall’8,3 % al 42,7 % ed è quindi inferiore, tranne che per una società, al margine di dumping accertato.

2.   Misure definitive

(90)

In base alle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l’interesse della Comunità e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, deve essere istituito un dazio antidumping definitivo al livello corrispondente al più basso tra i margini di dumping e di pregiudizio accertati, secondo la regola del dazio inferiore. In tutti i casi tranne uno l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello del pregiudizio accertato.

(91)

Sulla base di quanto precede, i dazi antidumping definitivi devono essere i seguenti:

Produttore/esportatore

Dazio antidumping proposto

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

35,7

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

8,3

RZBC Co. Ltd

36,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd

36,8

TTCA Co., Ltd

42,7

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

32,6

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,6

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

33,8

Tutte le altre società

42,7

3.   Forma delle misure

(92)

Nel corso dell’inchiesta sei produttori esportatori della RPC hanno offerto impegni di prezzo accettabile ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.

(93)

Con decisione 2008/899/CE (6) la Commissione ha accettato tali offerte d’impegno. Il Consiglio riconosce che le offerte d’impegno eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping e limitano in misura sufficiente il rischio di elusione.

(94)

Per consentire alla Commissione e alle autorità doganali di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle imprese, quando la richiesta d’immissione in libera pratica è presentata all’autorità doganale competente, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura d’impegno, costituita da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate e la dichiarazione riportata nell’allegato; ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno. Qualora tali condizioni non siano rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica è imposto il dazio antidumping appropriato.

(95)

Qualora la Commissione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica nasce un’obbligazione doganale.

(96)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica potrebbe sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale, come indicato nei considerando 94 e 95, anche se un impegno offerto dal fabbricante dal quale acquistano, direttamente o indirettamente, è stato accettato dalla Commissione.

(97)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 7 del regolamento di base le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

(98)

Per le ragioni sopra esposte la Commissione giudica pertanto accettabili gli impegni proposti dai produttori esportatori e ha informato le società interessate dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi essenziali sui quali è basata l’accettazione.

(99)

In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito dal Consiglio a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, si applica automaticamente a norma del suo articolo 8, paragrafo 9.

I.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

(100)

In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e dato il livello del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e di citrato trisodico biidrato, rientranti nei codici NC 2918 14 00 e ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

(%)

Codice addizionale TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, n. 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC

35,7

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, Jiangsu province, RPC

8,3

A875

RZBC Co., Ltd, n. 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province, RPC

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd, West Wing, Chenyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province, RPC

36,8

A877

TTCA Co., Ltd, West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province, RPC

42,7

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd, Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province, RPC

32,6

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, n. 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province, RPC

6,6

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province, RPC

33,8

A882

Tutte le altre società

42,7

A999

3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell’articolo 2.

4.   Salvo diverse indicazioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e che sono elencate nella decisione 2008/899/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)

le merci siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e

b)

le importazioni siano accompagnate da una fattura corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento; e

c)

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

2.   Al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

a)

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; o

b)

quando la Commissione ritira l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, con un regolamento o una decisione che si riferisce a transazioni particolari e dichiara invalide le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 488/2008 sono definitivamente riscossi all’aliquota del dazio definitivo istituito a norma dell’articolo 1 del presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

H. NOVELLI


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 205 del 4.9.2007, pag. 14.

(3)  GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13.

(4)  Commissione europea, «The Causes of the Food Price Crisis: Sugar», 20 maggio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspevct/foodprice/sugar_en.pdf

(5)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(6)  Cfr. pagina 62 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite nella Comunità da parte della società di merci soggette all’impegno devono figurare le indicazioni seguenti:

1)

l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO»;

2)

il nome della società che emette la fattura;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di emissione della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

la descrizione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell’impegno,

una descrizione chiara delle merci corrispondenti al numero di codice del prodotto in questione,

il numero di codice del prodotto della società,

il codice TARIC,

la quantità (in tonnellate);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

le condizioni di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette a un impegno viene rilasciata direttamente dalla società;

9)

il nome del funzionario della società che ha emesso la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto attesta che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci oggetto della presente fattura avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2008/899/CE. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


3.12.2008   

IT

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L 323/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

56,3

TR

106,2

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

146,5

ZZ

124,3

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,0

TR

108,7

ZZ

136,8

0805 10 20

BR

44,6

TR

57,3

ZA

44,6

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

65,0

TR

65,0

ZZ

65,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

49,2

IL

74,6

TR

60,2

ZZ

61,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

61,7

ZA

79,4

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

73,2

MK

33,4

US

110,9

ZA

114,6

ZZ

81,4

0808 20 50

CN

49,8

TR

103,0

US

147,8

ZZ

100,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.12.2008   

IT

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L 323/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Scottish Farmed Salmon (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di modifiche di elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Scottish Farmed Salmon», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1437/2004 (3).

(2)

Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3)  GU L 265 del 12.8.2004, pag. 3.

(4)  GU C 76 del 27.3.2008, pag. 28.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.7.   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REGNO UNITO

Scottish Farmed Salmon (IGP)


3.12.2008   

IT

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L 323/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 162, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

In base alle informazioni fornite dal Regno Unito relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, per lo Scotch whisky il periodo medio di invecchiamento nel 2007 era di otto anni.

(3)

Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2008/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione dello Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto («malt whisky»)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali («grain whisky»)

Dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009

0,235

0,234


3.12.2008   

IT

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L 323/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1197/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2008

recante divieto di pesca del nasello nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro suindicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

63/T&Q

Stato membro

NDL

Stock

HKE/2AC4-C

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

Acque comunitarie delle zone IIa e IV

Data

9.10.2008


3.12.2008   

IT

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L 323/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2008

recante divieto di pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per i pescherecci battenti bandiera estone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

52/T&Q

Stato membro

EST

Stock

GHL/N3LMNO

Specie

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

NAFO 3LMNO

Data

18.9.2008


3.12.2008   

IT

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L 323/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1199/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o marzo al 31 maggio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, Argentina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro fine di novembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi successivi al 15 novembre 2008 e trasmesse alla Commissione entro fine di novembre 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

78,613107 %

Nuovi importatori

09.4099

1,125730 %

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

22,581466 %

Nuovi importatori

09.4100

0,460126 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

18,349317 %


3.12.2008   

IT

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L 323/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1186/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1186/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1186/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1186/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1186/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 56.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 3 dicembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

35,10

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

27,72

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

27,72

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

35,10


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

28.11.2008-1.12.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

190,56

108,51

Prezzo FOB USA

241,10

231,10

211,10

114,32

Premio sul Golfo

10,79

Premio sui Grandi laghi

27,27

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

11,45 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

8,98 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/31


DIRETTIVA 2008/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare taluni allegati della direttiva 79/409/CEE alla luce del progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 79/409/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 79/409/CEE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 79/409/CEE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/409/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Sono adottate le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1.   La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 46.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’8 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2008.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/33


DIRETTIVA 2008/106/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2)

Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento in mare dovrebbero essere conformi alle disposizioni e alle norme approvate a livello internazionale.

(3)

Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel settore marittimo all’interno della Comunità è necessario prestare un’adeguata attenzione alla formazione marittima e allo status della gente di mare all’interno della Comunità.

(4)

È opportuno assicurare una formazione adeguata per il rilascio alla gente di mare di certificati di competenza professionale al fine di rispondere alle esigenze della sicurezza marittima.

(5)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (5), si applica alle professioni marittime interessate dalla presente direttiva. Essa contribuisce a facilitare il rispetto degli obblighi del trattato per quanto riguarda l’abolizione tra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

(6)

Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalla direttiva 2005/36/CE, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro. Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.

(7)

È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare nella Comunità. È opportuno che tale livello sia basato su norme in materia di formazione già approvate a livello internazionale, vale a dire la convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), del 1978, riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.

(8)

Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute nella convenzione STCW e nella presente direttiva.

(9)

Le regole della convenzione STCW allegate alla presente direttiva dovrebbero essere integrate dalle disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW). La parte B di detto codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW e i soggetti che intervengono nell’esecuzione o nell’applicazione delle relative misure, nel pieno ed uniforme adempimento della convenzione.

(10)

Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione dell’inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, conformemente alla convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni dovrebbero essere applicate fatte salve le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) (6).

(11)

Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell’ambito dell’IMO per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale.

(12)

Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l’inquinamento marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell’equipaggio a bordo delle navi che navigano nelle acque comunitarie.

(13)

I membri dell’equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i passeggeri in situazioni di emergenza dovrebbero poter comunicare con i passeggeri.

(14)

Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere effettivamente in grado di prevenire incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

(15)

È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla convenzione STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da paesi terzi basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati approvati nel quadro della convenzione STCW.

(16)

Nell’interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della sicurezza marittima (MSC) dell’IMO ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che l’MSC possa individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento dei certificati.

(17)

Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.

(18)

La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato nell’esecuzione dei compiti relativi al riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o amministrazioni di paesi terzi.

(19)

L’Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbe assistere la Commissione nella verifica dell’osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla presente direttiva.

(20)

Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento nelle acque comunitarie controllando prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.

(21)

È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di approdo, in attesa che la direttiva 95/21/CE del Consiglio (8), relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, venga modificata al fine di recepire in detta direttiva le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nella presente direttiva.

(22)

È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti delle convenzioni e dei codici internazionali.

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione (9).

(24)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare la presente direttiva per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le future modificazioni di determinati codici internazionali nonché eventuali pertinenti modificazioni della normativa comunitaria. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25)

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le procedure di comitato. Non sono pertanto necessari, al riguardo, provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri.

(26)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«comandante», la persona che ha il comando di una nave;

2)

«ufficiale» un membro dell’equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;

3)

«ufficiale di coperta» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo II dell’allegato I;

4)

«primo ufficiale di coperta» l’ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;

5)

«ufficiale di macchina» l’ufficiale qualificato conformemente alle disposizioni di cui al capitolo III dell’allegato I;

6)

«direttore di macchina» l’ufficiale di macchina principale, responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave;

7)

«primo ufficiale di macchina» l’ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore di macchina al quale compete la responsabilità della propulsione meccanica, il funzionamento e la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il direttore di macchina non sia in grado di assumerla;

8)

«allievo ufficiale di macchina» una persona che sta effettuando l’addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti;

9)

«radiooperatore» una persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;

10)

«marinaio» un membro dell’equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli ufficiali;

11)

«nave adibita alla navigazione marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;

12)

«nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest’ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;

13)

«viaggi costieri» i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato membro in questione;

14)

«potenza di propulsione» la potenza d’uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;

15)

«nave petroliera» la nave costruita e impiegata per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati;

16)

«nave chimichiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti chimici allo stato liquido elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa, di volta in volta vigente;

17)

«nave gasiera» la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas, di volta in volta vigente;

18)

«norme radio» le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti;

19)

«nave da passeggeri» la nave adibita alla navigazione marittima che trasporta più di dodici passeggeri;

20)

«nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;

21)

«convenzione STCW», la convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, entrambi nella loro versione aggiornata;

22)

«servizio radio» le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite conformemente alle norme radio, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS 74) di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti raccomandazioni dell’IMO;

23)

«nave da passeggeri ro-ro» la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente;

24)

«codice STCW» il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

25)

«funzioni» una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino;

26)

«compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l’armatore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità della conduzione della stessa e che, nell’assumere tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi della presente direttiva;

27)

«certificato adeguato» un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

28)

«servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di un certificato o per il conseguimento di un’altra qualifica;

29)

«riconosciuto» riconosciuto da uno Stato membro a norma della presente direttiva;

30)

«paese terzo» paese che non è uno Stato membro;

31)

«mese» un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un mese.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:

a)

delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non commerciali;

b)

delle navi da pesca;

c)

delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;

d)

delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Articolo 3

Formazione e abilitazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le proprie mansioni a bordo di una nave di cui all’articolo 2 riceva una formazione conforme come minimo ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I della presente direttiva, e sia titolare del certificato definito nell’articolo 4 o del certificato adeguato definito nell’articolo 1, punto 27.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 della SOLAS 74 siano formati e abilitati a norma della presente direttiva.

Articolo 4

Certificato

Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o con l’autorizzazione di quest’ultima conformemente all’articolo 5 ed ai requisiti di cui all’allegato I.

Articolo 5

Certificati e convalide

1.   I certificati sono rilasciati a norma dell’articolo 11.

2.   I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato membro come prescritto dal presente articolo.

3.   I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1 della convenzione STCW.

4.   Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:

a)

includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell’esame per il rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio; oppure

b)

rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme.

5.   A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione. Le convalide sono rilasciate conformemente all’articolo VI, paragrafo 2, della convenzione STCW.

6.   Lo Stato membro che riconosce un certificato secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento. La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.

7.   Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:

a)

possono essere emesse mediante documento separato;

b)

a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del certificato oggetto dell’attestazione, purché si tratti di un numero unico;

c)

decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l’ha emesso e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.

8.   La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.

9.   Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione A-I/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.

10.   Fatto salvo l’articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio.

Articolo 6

Requisiti della formazione

La formazione di cui all’articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste nell’allegato, in particolare per quanto concerne l’uso dei dispositivi di salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Principi che disciplinano i viaggi costieri

1.   All’atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.

2.   Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un’altra parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti previsti dalla presente direttiva.

3.   Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.

4.   Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.

Articolo 8

Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali

1.   Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi e altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.

Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW.

3.   Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell’autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.

Articolo 9

Sanzioni o provvedimenti disciplinari

1.   Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un’indagine imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in mare o all’ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da uno Stato membro in connessione con l’adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché per la revoca, la sospensione e l’annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione delle frodi.

2.   Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato membro.

3.   In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e applicati nei casi in cui:

a)

una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato come prescritto dalla presente direttiva;

b)

un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica, sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei documenti di cui all’articolo 19, paragrafo 7; oppure

c)

una persona ottenga con l’inganno o con documenti contraffatti un’assunzione che comporti l’assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una dispensa.

4.   Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della convenzione STCW che comunichi loro l’intenzione di avviare un’azione nell’ambito della propria giurisdizione.

Articolo 10

Norme di qualità

1.   Gli Stati membri assicurano:

a)

che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori;

b)

che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche, sia applicato un sistema di norme di qualità;

c)

che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla convenzione STCW;

d)

che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi definiti.

Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la gestione del sistema di abilitazione.

2.   Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze, delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare che:

a)

tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti;

b)

i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all’attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione;

c)

si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.

3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.

Articolo 11

Norme mediche — rilascio e registrazione di certificati

1.   Gli Stati membri adottano norme riguardanti l’idoneità fisica della gente di mare, in particolare la vista e l’udito.

2.   Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che possiedono i requisiti di cui al presente articolo.

3.   Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:

a)

la loro identità;

b)

di avere un’età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di cui all’allegato I;

c)

di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l’udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla autorità competente dello Stato membro;

d)

di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione obbligatorie prescritti dalle regole dell’allegato I per il rilascio del certificato richiesto;

e)

di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell’allegato I per le qualifiche, le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.

4.   Gli Stati membri si impegnano a:

a)

mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la distruzione, e delle dispense concesse;

b)

comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati membri o ad altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano verificare l’autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati o l’assunzione a bordo di una nave.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati

1.   I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell’allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni:

a)

soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all’articolo 11; e

b)

dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.

2.   Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole.

3.   Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati al rilascio di certificati emessi prima del 1o febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l’obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di adeguamento o di sottoporsi a valutazioni.

Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell’ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione.

4.   Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW.

5.   Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.

Articolo 13

Uso di simulatori

1.   Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:

a)

tutta l’attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;

b)

qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;

c)

qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.

2.   Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Responsabilità delle compagnie

1.   Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie responsabili dell’ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi a norma della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:

a)

che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato, conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;

b)

che l’equipaggio delle navi sia formato conformemente alle norme in materia di sicurezza della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;

c)

che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l’altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati;

d)

che i marittimi all’atto dell’ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza;

e)

che l’equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell’inquinamento.

2.   Le compagnie, i comandanti e i membri dell’equipaggio sono individualmente responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché dell’adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell’equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della conduzione della nave.

3.   La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con l’equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e procedure includono:

a)

la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto abbia l’opportunità di conoscere:

i)

l’equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare; e

ii)

le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter adempiere correttamente i compiti assegnatigli;

b)

la designazione di un membro esperto dell’equipaggio che avrà la responsabilità di assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali in una lingua a lui comprensibile.

Articolo 15

Idoneità al servizio

1.   Gli Stati membri, al fine di prevenire l’affaticamento del personale di guardia, stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per tale personale e prescrivono che i sistemi di guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l’efficienza del personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima guardia all’inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

2.   A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di dieci ore ogni ventiquattro ore.

3.   Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore.

4.   Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali.

5.   Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo di dieci ore può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.

6.   Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano facilmente accessibili.

Articolo 16

Dispensa

1.   In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all’ambiente, possono rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da quella di radiooperatore, se non con l’eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

2.   Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta l’abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal titolare di un appropriato certificato.

Articolo 17

Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione

1.   Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:

a)

forniscono la formazione di cui all’articolo 3;

b)

organizzano e/o controllano le prove, se del caso;

c)

rilasciano i certificati di idoneità di cui all’articolo 11;

d)

concedono le dispense di cui all’articolo 16.

2.   Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a)

tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:

i)

devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l’altro, i metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti per conseguire i livelli di competenza prescritti;

ii)

devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate conformemente alle lettere d), e) e f);

b)

le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle predette attività;

c)

gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;

d)

chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente direttiva deve:

i)

essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;

ii)

essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;

iii)

se la formazione è impartita con l’ausilio di simulatori:

aver ricevuto un’istruzione adeguata circa le tecniche d’insegnamento che comportano l’uso di simulatori, e

aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;

e)

chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere un piena comprensione del programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;

f)

chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato ai sensi della presente direttiva deve:

i)

avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è chiamato a valutare;

ii)

essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;

iii)

aver ricevuto un’istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;

iv)

aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione;

v)

quando l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di simulatori, aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’attività di valutazione con il particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione di un esaminatore esperto;

g)

quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del rilascio di un certificato, le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all’articolo 10. Tali qualifiche, l’esperienza e l’applicazione dei livelli di qualità devono comportare un’adeguata formazione nelle tecniche d’insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle lettere d), e) e f).

Articolo 18

Comunicazione a bordo

Gli Stati membri assicurano che:

a)

fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un’efficace comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell’equipaggio della nave, in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle comunicazioni e delle disposizioni;

b)

a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire prestazioni efficaci dell’equipaggio in materia di sicurezza;

la compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale lingua;

se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;

c)

a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d’appello di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un’adeguata combinazione dei seguenti criteri:

i)

la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità trasportati su una rotta determinata;

ii)

la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell’equipaggio abbiano o meno un lingua in comune;

iii)

l’eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l’attenzione sull’ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d’uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;

iv)

la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella o nelle loro madrelingue;

v)

le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell’equipaggio l’assistenza dei passeggeri;

d)

a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in una o più lingue di lavoro comuni;

e)

siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della SOLAS 74;

f)

quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva 95/21/CE, nella loro qualità di Stato d’approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno Stato membro osservino il presente articolo.

Articolo 19

Riconoscimento di certificati

1.   I marittimi che non possiedono il certificato di cui all’articolo 4 possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l’eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all’allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

3.   La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l’articolo 20.

Se, entro il termine di cui al primo comma, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2.

4.   Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato II, punti 4 e 5.

5.   Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005.

Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell’articolo 20.

6.   La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

7.   Nonostante il disposto dell’articolo 5, paragrafo 6, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell’abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera.

In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell’avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.

Articolo 20

Mancata conformità con i requisiti della convenzione STCW

1.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima la Commissione, precisando i motivi.

La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

2.   Fatti salvi i criteri stabiliti nell’allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della convenzione STCW, ne informa quanto prima gli Stati membri, precisando i motivi.

La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.

3.   Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando debitamente la propria intenzione.

4.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento del paese terzo in questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della convenzione STCW.

5.   Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non soddisfa più le prescrizioni della convenzione STCW, la Commissione notifica al paese interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta salva l’adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della convenzione STCW.

6.   La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo Stato membro.

Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell’attuazione della decisione.

7.   Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione è fondata unicamente su un’esperienza supplementare di servizio in mare.

Articolo 21

Rivalutazione

1.   La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all’articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall’allegato II e se sono state adottate le misure adeguate di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.

2.   La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 23 e dalle relazioni concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della sezione A-I/7 del codice STCW.

3.   La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

Articolo 22

Controllo dello Stato di approdo

1.   Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi dall’articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest’ultimo per verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente dispensata.

2.   Nell’esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva 95/21/CE.

Articolo 23

Procedure di controllo dello Stato di approdo

1.   Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo ai sensi dell’articolo 22 sono limitate a:

a)

verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo e deve essere abilitata ai sensi della convenzione STCW possieda un certificato adeguato o ne sia stata validamente dispensata, oppure fornisca prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato delle autorità dello Stato di bandiera;

b)

verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.

2.   La valutazione, conformemente alla parte A del codice STCW, dell’idoneità della gente di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla convenzione STCW, è effettuata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non siano mantenute per uno dei seguenti motivi:

a)

la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;

b)

si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all’ormeggio, uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione internazionale;

c)

la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall’IMO o a pratiche e procedure concernenti la sicurezza della navigazione;

d)

le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente;

e)

un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la persona cui questo è stato originariamente rilasciato;

f)

la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.

3.   Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell’osservanza delle prescrizioni operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.

Articolo 24

Fermo

Fatta salva la direttiva 95/21/CE, le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali uno Stato membro decide il fermo di una nave:

a)

la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;

b)

non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo Stato di bandiera;

c)

non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;

d)

in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la prevenzione dell’inquinamento marino;

e)

non è stata comprovata l’idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell’inquinamento;

f)

non è possibile assegnare al primo turno di guardia all’inizio del viaggio e ai turni di guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.

Articolo 25

Controllo periodico dell’adempimento

La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall’articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l’assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 26

Relazioni

1.   Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su un’analisi e una valutazione approfondite delle disposizioni della convenzione STCW, della loro applicazione e delle conoscenze acquisite per quanto concerne la relazione tra la sicurezza e il livello di formazione degli equipaggi delle navi.

2.   Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell’articolo 25.

Nella relazione la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.

Articolo 27

Modifiche

1.   La presente direttiva può essere modificata per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici internazionali di cui all’articolo 1, punti 16, 17, 18, 23 e 24 entrate successivamente in vigore.

La presente direttiva può essere modificata dalla Commissione anche per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 28, paragrafo 3.

2.   Dopo l’adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW, il Consiglio, tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente negli Stati membri.

3.   Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 1, punti 16, 17, 18, 21, 22 e 24, possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (10).

Articolo 28

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a otto settimane.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Disposizioni transitorie

Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell’articolo 12 un certificato rilasciato originariamente ai sensi delle disposizioni applicate anteriormente al 1o febbraio 1997 esso ha facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue:

a)

«200 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «500 tonnellate di stazza lorda (GT)»;

b)

«1 600 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «3 000 tonnellate di stazza lorda (GT)».

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 29, e allegati I e II, e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 31

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

Abrogazione

La direttiva 2001/25/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e debbono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 33

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 34

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 35.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(3)  GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

(7)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(8)  GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.


ALLEGATO I

REQUISITI PER LA FORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 FISSATI DALLA CONVENZIONE STCW

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.

Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.

2.

Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.

3.

La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull’abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:

1)

Navigazione;

2)

Maneggio e stivaggio del carico;

3)

Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;

4)

Macchine e motori marini;

5)

Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;

6)

Manutenzione e riparazioni;

7)

Radiocomunicazioni,

ai seguenti livelli di responsabilità:

1)

Livello dirigenziale;

2)

Livello operativo;

3)

Livello ausiliario.

Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.

CAPO II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Regola II/1

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda

1.

Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GTGT deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 18 anni;

2.2.

aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un anno nell’ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;

2.3.

aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;

2.4.

avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per l’espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

2.5.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.

Regola II/2

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di navi pari o superiori a 500 tonnellate di stazza lorda

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3 000 o più GT

1.

Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 3 000 GT devono possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito:

2.1.1.

per l’abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;

2.1.2.

per l’abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;

2.2.

avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3 000 e più GT.

Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3 000 GT

3.

Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi adibite alla navigazione marittima tra le 500 e le 3 000 GT deve possedere un certificato adeguato.

4.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

4.1.

per l’abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT;

4.2.

per l’abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi pari o superiori a 500 GT e aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;

4.3.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3 000 GT.

Regola II/3

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi inferiori a 500 GT

Navi non adibite a viaggi costieri

1.

Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per navi pari o superiori a 500 GT.

2.

Ogni comandante in servizio su una nave adibita alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3 000 GT.

Navi adibite a viaggi costieri

Ufficiale responsabile della guardia di navigazione

3.

Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.

4.

Ogni candidato all’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:

4.1.

avere almeno 18 anni;

4.2.

aver effettuato:

4.2.1.

un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di navigazione, come stabilito dall’amministrazione; oppure

4.2.2.

un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;

4.3.

avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per espletare i servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

4.4.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.

Comandante

5.

Ogni comandante che presti servizio su navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.

6.

Ogni candidato all’abilitazione in qualità di comandante di navi adibite alla navigazione marittima di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:

6.1.

avere almeno 20 anni;

6.2.

aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;

6.3.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.

7.

Dispense

L’amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di viaggio siano tali da rendere l’applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l’ufficiale responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.

Regola II/4

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione dei comuni facenti parte di una guardia di navigazione

1.

Ogni comune facente parte di una guardia di navigazione su navi adibite alla navigazione marittima pari o superiori a 500 GT, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 16 anni;

2.2.

aver effettuato:

2.2.1.

un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure

2.2.2.

un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;

2.3.

avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.

3.

Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare l’esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell’ufficiale responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.

4.

Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l’entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.

CAPO III

REPARTO MACCHINE

Regola III/1

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1.

Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente non presidiato, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 18 anni;

2.2.

aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine conformemente alla sezione A-III/1 del codice STCW;

2.3.

aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.

Regola III/2

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW

1.

Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi adibite alla navigazione marittima, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW, deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:

2.1.1.

per l’abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;

2.1.2.

per l’abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;

2.2.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.

Regola III/3

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW

1.

Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3 000 kW, deve possedere un certificato adeguato.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

possedere i requisiti per l’abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia in macchina e:

2.1.1.

per l’abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale di macchina;

2.1.2.

per l’abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi come primo ufficiale di macchina;

2.2.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.

3.

Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3 000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3 000 kW purché abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale di macchina a livello direttivo e il certificato attesti tale circostanza.

Regola III/4

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione a comune facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato

1.

Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi adibite alla navigazione marittima aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.

2.

Ogni candidato all’abilitazione deve:

2.1.

avere almeno 16 anni;

2.2.

aver effettuato:

2.2.1.

un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e di pratica; oppure

2.2.2.

un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;

2.3.

avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.

3.

Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l’esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina qualificato o di un marinaio qualificato.

4.

Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che precede l’entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.

CAPO IV

PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO

Nota esplicativa:

Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature radio figurano nella SOLAS 74, nella versione modificata, e negli orientamenti adottati dall’Organizzazione marittima internazionale.

Regola IV/1

Applicazione

1.

Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell’ambito del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla SOLAS 74, nella versione modificata.

2.

Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della SOLAS 74 non è obbligato a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L’amministrazione provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.

Regola IV/2

Requisiti minimi obbligatori per l’abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS

1.

Chiunque sia responsabile o incaricato dell’espletamento di servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.

2.

Inoltre, ogni candidato all’abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della SOLAS 74, nella versione modificata, devono disporre di un’apparecchiatura radio, deve:

2.1.

avere almeno 18 anni;

2.2.

aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.

CAPO V

REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi cisterna

1.

Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:

1.1.

aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza; oppure

1.2.

aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.

Tuttavia, l’amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1.1, purché sussistano le seguenti condizioni:

1.3.

il periodo non sia inferiore a un mese;

1.4.

la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3 000 t;

1.5.

la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non ecceda le 72 ore;

1.6.

le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l’acquisizione di conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.

2.

I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2, devono:

2.1.

avere un’esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano servizio;

2.2.

aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla nave petroliera, nave chimichiera o nave gasiera su cui prestano servizio.

3.

Entro due anni a decorrere dall’entrata in vigore della convenzione STCW per uno Stato membro, si può ritenere che un appartenente alla gente di mare possegga i requisiti di cui al punto 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel corso del quinquennio precedente.

4.

L’amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di cui ai punto 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.

Regola V/2

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, marinaio e altro personale di navi da passeggeri ro-ro

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinaio e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l’applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.

2.

Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3.

La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7, e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del codice STCW.

5.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2, punto 2, del codice STCW.

6.

Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, punto 3, del codice STCW.

7.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, punto 4, del codice STCW.

8.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, punto 5, del codice STCW.

9.

Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente regola.

Regola V/3

Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro

1.

La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni determinano l’applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

2.

Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilità individuali.

3.

La gente di mare che è tenuta a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 4, 7 e 8 deve, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o deve dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

4.

Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.

5.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW.

6.

Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del codice STCW.

7.

I comandanti, gli ufficiali e l’altro personale al quale sono assegnati responsabilità specifiche per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.

8.

I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice STCW.

9.

Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

CAPO VI

FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D’EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL’ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA

Regola VI/1

Requisiti minimi obbligatori relativi all’addestramento, all’istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare

Alla gente di mare devono essere impartiti l’addestramento, l’istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.

Regola VI/2

Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)

1.

Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza deve:

1.1.

avere almeno 18 anni;

1.2.

avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 6 mesi;

1.3.

avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio.

2.

Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all’uso di battelli di emergenza deve:

2.1.

possedere un certificato di idoneità all’uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza;

2.2.

aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;

2.3.

avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all’uso di battelli di emergenza.

Regola VI/3

Requisiti minimi obbligatori relativi all’addestramento particolare nella lotta contro gli incendi

1.

La gente di mare addetta al controllo di operazioni antincendio deve avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare sull’organizzazione, le tattiche e il comando conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e deve avere una competenza del livello ivi indicato.

2.

Qualora l’addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.

Regola VI/4

Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica

1.

La gente di mare addetta al servizio di pronto soccorso a bordo di navi deve avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.

2.

La gente di mare addetta a prestare assistenza medica a bordo di navi deve avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.

3.

Qualora l’addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica.

CAPO VII

CERTIFICATI ALTERNATIVI

Regola VII/1

Rilascio di certificati alternativi

1.

In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell’allegato, gli Stati membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:

1.1.

le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli ivi indicati;

1.2.

i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e convalide;

1.3.

i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato all’esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell’allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2 del codice STCW;

1.4.

i candidati all’abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per l’espletamento dei servizi radio definiti conformemente alle norme radio;

1.5.

i certificati siano rilasciati a norma dell’articolo 11 e delle disposizioni del capo VII del codice STCW.

2.

Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.

Regola VII/2

Abilitazione della gente di mare

Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4, del capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.

Regola VII/3

Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi

1.

Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:

1.1.

nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell’inquinamento di livello almeno equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;

1.2.

qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.

2.

Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:

2.1.

la gente di mare abilitata ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o III e quella abilitata ai sensi del capitolo VII sia in grado di prestare indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;

2.2.

la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.

3.

Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:

3.1.

il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:

3.1.1.

ridurre il numero dei membri dell’equipaggio a bordo;

3.1.2.

abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure

3.1.3.

consentire l’assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell’arco di un solo turno di guardia;

3.2.

alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e l’autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate dall’attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.

4.

I principi di cui ai punti 1 e 2 devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia di coperta che di macchina.


ALLEGATO II

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2

1.

Il paese terzo deve essere parte della convenzione STCW.

2.

Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima dell’IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della convenzione STCW.

3.

La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l’eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono includere l’ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard qualitativi conforme alla regola I/8 della convenzione STCW.

4.

Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di formazione e abilitazione oggetto della convenzione STCW sarà tempestivamente notificato.

5.

Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che la gente di mare che presenta, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di livello direttivo, abbia una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello Stato membro in relazione alle funzioni di livello direttivo che è autorizzato a svolgere.

6.

Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 32)

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17)

 

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53)

limitatamente all’articolo 11

Direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28)

 

Direttiva 2005/23/CE della Commissione

(GU L 62 del 9.3.2005, pag. 14)

 

Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160)

limitatamente all’articolo 4

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 32)

Direttiva

Termine d’attuazione

2002/84/CE

23 novembre 2003

2003/103/CE

14 maggio 2005

2005/23/CE

29 settembre 2005

2005/45/CE

20 ottobre 2007


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2001/25/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, dal primo al quarto trattino

Articolo 2, lettere da a) a d)

Articoli da 3 a 7

Articoli da 3 a 7

Articolo 7 bis

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1, alinea

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), prima frase

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), seconda frase

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera d)

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16, paragrafo 1, alinea

Articolo 17 paragrafo 1, alinea

Articolo 16, paragrafo 1, commi da 1 a 4

Articolo 17 paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 16, paragrafo 2, alinea

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

Articolo 16, paragrafo 2, lettera a), punti 1) e 2)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii)

Articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punti 1) e 2)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punto 3), i) e ii)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera d), punto iii), primo e secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera f), punti da 1) a 5)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera f), punti da i) a v)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafo 3, alinea

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 19, paragrafo 3, primo comma

Articolo 18, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 3, lettera f)

Articolo 19, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 7

Articolo 18 bis, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 18 bis, paragrafo 2, prima e seconda frase

Articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo comma

Articolo 18 bis, paragrafi da 3 a 5

Articolo 20, paragrafi da 3 a 5

Articolo 18 bis, paragrafo 6, prima e seconda frase

Articolo 20, paragrafo 6, primo e secondo comma

Articolo 18 bis, paragrafo 7

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 18 ter

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20, paragrafo 1, alinea

Articolo 23, paragrafo 1, alinea

Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 2, alinea

Articolo 23, paragrafo 2, alinea

Articolo 20, paragrafo 2, trattini da 1 a 6

Articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a f)

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 24

Articolo 21 bis

Articolo 25

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 21 ter, prima frase

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21 ter, seconda frase

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 1, prima frase

Articolo 27, paragrafo 1, primo comma

Articolo 22, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 27, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 22, paragrafi 3 e 4

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

Articolo 23, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 24, paragrafo 3, punti 1) e 2)

Articolo 29, lettere a) e b)

Articolo 25

Articolo 30

Articolo 26, prima frase

Articolo 31, primo comma

Articolo 26, seconda frase

Articolo 31, secondo comma

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 28

Articolo 33

Articolo 29

Articolo 34

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegato III

Allegato IV

Allegato III

Allegato IV


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/62


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2008

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

(2008/899/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 488/2008 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di mattoni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

In seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1193/2008 (3) del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido citrico originario della RPC.

(3)

L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni di acido citrico originario della RPC.

B.   IMPEGNI

(4)

A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, i sei produttori-esportatori della RPC che hanno collaborato (Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry e Weifang Ensign Industry), hanno offerto impegni sui prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tali impegni i produttori esportatori hanno accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Ciascun produttore-esportatore ha offerto un solo prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto, al fine di limitare il rischio di elusione.

(5)

Le offerte prevedono inoltre l'indicizzazione dei prezzi minimi, dato che i prezzi del prodotto interessato hanno subito significative variazioni, in particolare aumentando considerevolmente dopo il periodo dell'indagine. L'indicizzazione si basa sulle quotazioni pubbliche internazionali del granturco, principale materia prima impiegata dai produttori-esportatori. I produttori-esportatori hanno tuttavia offerto di fissare i prezzi minimi almeno al livello del prezzo non pregiudizievole, anche se l'indicizzazione darebbe luogo a un livello di prezzo inferiore.

(6)

La Laiwu Taihe Biochemistry, che ha ottenuto il trattamento di economia di mercato, ha offerto di calcolare il proprio prezzo minimo basandosi sul valore normale accertato durante l'indagine.

(7)

Inoltre i produttori-esportatori, al fine di ridurre il rischio di violazioni dell’impegno sui prezzi per mezzo di una compensazione incrociata dei prezzi, hanno offerto in primo luogo di riferire tutte le vendite effettuate all'esterno dell'UE a propri clienti la cui organizzazione o struttura travalichi le frontiere dell'UE, nel caso in cui effettuino vendite a tali clienti all'interno dell'UE. In secondo luogo i produttori-esportatori si sono dichiarati disposti a rispettare un regime di prezzi specifico in relazione a dette vendite all'esterno dell'UE.

(8)

I produttori-esportatori forniranno regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso la Comunità, in modo tale che l’impegno potrà essere controllato efficacemente dalla Commissione.

(9)

Si rileva inoltre che la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC) si aggiunge alle sei società menzionate al punto 4, e che la CCCMC svolgerà quindi un ruolo attivo nella sorveglianza di tali società. Di conseguenza la Commissione ritiene minimo il rischio di elusione dell'impegno concordato.

(10)

In seguito alla notifica delle offerte di impegno, l'industria comunitaria ha contestato le offerte in questione. Essa ha sostenuto che un'indicizzazione basata sul granturco sarebbe inappropriata, giacché si dovrebbe tenere conto anche di altri fattori di produzione fondamentali, che rappresentano importanti componenti variabili dei costi; l'industria comunitaria suggerisce dunque di basare l'indicizzazione sia sulle materie prime che sui costi energetici. Quanto all'osservazione dell'industria comunitaria secondo cui si dovrebbe basare l'indicizzazione anche sull'energia, si rileva che l'energia non è un fattore di costo principale. Inoltre non vi sarebbe una chiara fonte di indicizzazione, giacché l'energia necessaria può essere ricavata da fonti diverse quali il carbone, il gas naturale o l'elettricità.

(11)

L'industria comunitaria ha inoltre sostenuto che, giacché i produttori-esportatori vendono il prodotto oggetto dell'impegno a società multinazionali, vi è un elevato rischio di compensazione incrociata, ovvero che il prodotto oggetto dell'impegno venga venduto allo stesso cliente all'esterno dell'UE a prezzi artificialmente bassi al fine di compensare i prezzi minimi nella CE. A questo riguardo è opportuno sottolineare che la maggioranza delle vendite all'esportazione nella Comunità da parte delle società in questione sono state effettuate a operatori commerciali, e non a società multinazionali. Ciononostante, al fine di ridurre il rischio residuo di compensazioni incrociate da parte di determinate società, le offerte contengono speciali clausole relative alle compensazioni incrociate, applicabili alle vendite effettuate dalle società interessate ai clienti comunitari la cui organizzazione o struttura si estendono all'esterno dell'UE. Dette clausole riducono in misura significativa il rischio di compensazioni incrociate.

(12)

Tenuto conto di quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori sono accettabili.

(13)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che le società rispettino gli impegni, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1193/2008; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo cliente indipendente nella Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. Qualora non venga presentata una simile fattura o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa la pertinente aliquota del dazio antidumping.

(14)

D'altro canto, per garantire il rispetto degli impegni, gli importatori sono stati informati dal regolamento del Consiglio sopra menzionato che il mancato rispetto delle disposizioni di questo regolamento o il ritiro, da parte della Commissione, dell'accettazione degli impegni possono dare luogo a un debito doganale per le transazioni in questione.

(15)

In caso di violazione o di revoca dell'impegno o in caso di ritiro dell’accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio anti-dumping istituito conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applicherà automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori-esportatori in appresso indicati insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici con riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province

A874

Prodotto da RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A926

Prodotto da RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province

A927

TTCA Co., Ltd — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, Shandong Province

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, Shandong Province

A882

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 143 del 3.6.2008, pag. 13.

(3)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/65


AZIONE COMUNE 2008/900/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2008

recante modifica dell'azione comune 2008/107/PESC relativa alla proroga del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/107/PESC (1).

(2)

È necessario apportare una modifica al mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per tenere conto del ruolo svolto da quest'ultimo nel monitoraggio dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per un nuovo partenariato con l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), dell'azione comune 2008/107/PESC è sostituito dal testo seguente:

«i)

contribuire alla definizione degli aspetti della PESC legati alla sicurezza energetica, alla lotta contro la droga e alla gestione delle risorse idriche per quanto riguarda l'Asia centrale.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  GU L 38 del 13.2.2008, pag. 19.


3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/66


DECISIONE 2008/901/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2008

relativa a una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l’Unione europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2008 il Consiglio europeo ha dichiarato che l’Unione europea è pronta ad impegnarsi per sostenere tutte le iniziative volte ad una soluzione pacifica e duratura dei conflitti in Georgia ed è pronta a sostenere misure miranti a rafforzare la fiducia.

(2)

Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha sostenuto l’idea di un’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia.

(3)

È opportuno nominare la sig.ra Heidi TAGLIAVINI capo di tale missione d’inchiesta,

DECIDE:

Articolo 1

Capo della missione d’inchiesta internazionale indipendente e mandato

1.   La sig.ra Heidi TAGLIAVINI è nominata capo di una missione d’inchiesta internazionale indipendente sul conflitto in Georgia («la missione d’inchiesta») per il periodo dal 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009.

2.   La missione d’inchiesta è finalizzata ad investigare sulle origini e lo svolgimento del conflitto in Georgia, anche in riferimento al diritto internazionale (1), al diritto umanitario e ai diritti umani, e sulle accuse mosse in tale contesto (2). L’ambito d’investigazione, geografico e temporale, sarà sufficientemente ampio per poter determinare l’insieme delle possibili cause del conflitto. Le conclusioni dell’inchiesta, sotto forma di rapporto, saranno presentate sia alle parti del conflitto sia al Consiglio, all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

3.   Il capo della missione d’inchiesta è responsabile dell’esecuzione della missione d’inchiesta. Stabilisce, in totale indipendenza, le procedure e i metodi di lavoro della missione d’inchiesta e il contenuto del rapporto di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con lo svolgimento della missione d’inchiesta è pari a 1 600 000 EUR per il periodo compreso fra il 2 dicembre 2008 al 31 luglio 2009.

2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 2 dicembre 2008.

3.   Le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale delle Comunità europee. Essa è oggetto di un contratto fra il capo della missione d’inchiesta e la Commissione.

4.   Il capo della missione d’inchiesta è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 3

Composizione della missione d’inchiesta

Il capo della missione decide la composizione della missione d’inchiesta. Essa è composta da esperti di chiara fama, in particolare giuristi, storici, militari ed esperti dei diritti umani.

Articolo 4

Valutazione

Il Consiglio valuta l’attuazione della presente decisione prima del 31 luglio 2009.

Articolo 5

Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 31 luglio 2009.

Articolo 6

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

C. LAGARDE


(1)  Atto finale di Helsinki compreso.

(2)  Compresi i presunti crimini di guerra.


3.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.