ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 319

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
29 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1176/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2005 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1177/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1179/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1180/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa (Versione codificata)

44

 

*

Regolamento (CE) n. 1181/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

47

 

*

Regolamento (CE) n. 1182/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009

49

 

*

Regolamento (CE) n. 1183/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

51

 

*

Regolamento (CE) n. 1184/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

52

 

*

Regolamento (CE) n. 1185/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara

54

 

 

Regolamento (CE) n. 1186/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

56

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

59

 

*

Direttiva 2008/109/CE della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

68

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/891/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 novembre 2008, che modifica la decisione 2003/61/CE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada [notificata con il numero C(2008) 7317]

71

 

 

Banca centrale europea

 

 

2008/892/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 28 ottobre 2008, in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovacchia (BCE/2008/14)

73

 

 

2008/893/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2008, che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (BCE/2008/17)

76

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/894/PESC

 

*

Decisione EUMM/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 16 settembre 2008, relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

79

 

 

2008/895/PESC

 

*

Decisione BiH/14/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 novembre 2008, relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

80

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2008 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 713/2005 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 15 e 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

I.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 713/2005 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amossicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalessina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto («il prodotto in esame»), di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00 originari dell’India. L’aliquota del dazio è compresa tra il 17,3 % ed il 30,3 % per gli esportatori inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo del 32 % sulle importazioni di altri esportatori.

II.   Apertura di un riesame intermedio parziale

(2)

In seguito all’istituzione di un dazio compensativo definitivo, il governo dell’India («GOI») ha fatto osservare che le circostanze relative ai due regimi di sovvenzione (Duty Entitlement Passbook Scheme, DEPBS — Regime di credito sui dazi d’importazione — e Income Tax Exemption Scheme, ITES — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act) sono mutate e che tali mutamenti hanno carattere permanente. È stato perciò sostenuto che il livello di sovvenzione sarebbe probabilmente diminuito e la conseguente necessità di rivedere le misure istituite, in parte, su tali regimi.

(3)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal GOI e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo, la Commissione apriva d’ufficio, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), un riesame intermedio parziale in base al regolamento (CE) n. 713/2005.

(4)

Scopo dell’inchiesta sul riesame intermedio parziale è valutare la necessità di confermare, abolire o correggere le misure in vigore nei confronti delle imprese che abbiano beneficiato di uno, o di entrambi, i regimi di sovvenzione modificati allorché sono stati forniti elementi di prova sufficienti conformi alle pertinenti disposizioni dell’avviso di apertura. A seconda dei risultati del riesame intermedio parziale, sarà anche valutata la necessità di rivedere le misure applicabili ad altre imprese che abbiano collaborato all’inchiesta dalla quale è scaturito il livello delle misure in vigore, e/o della misura residua, applicabili a tutte le altre imprese.

III.   Periodo dell’inchiesta

(5)

L’inchiesta ha riguardato il periodo intercorso dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 («il periodo dell’inchiesta» — Review investigation period, o «RIP»).

IV.   Parti interessate all’inchiesta

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale il GOI, i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all’inchiesta precedente, indicati nel regolamento (CE) n. 713/2005, elencati nell’avviso di apertura del riesame intermedio parziale e considerati beneficiari di uno dei due regimi di sovvenzioni che sarebbero stati modificati, nonché i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti sono state esaminate e, eventualmente, tenute nella debita considerazione.

(7)

Dato il numero di parti che risultano interessate al presente riesame, è stato previsto il ricorso a tecniche di campionamento per l’inchiesta sulle sovvenzioni in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

(8)

Per fornire le informazioni necessarie al campionamento si sono manifestati solo due produttori esportatori. La Commissione non ha pertanto ritenuto necessario ricorrere al campionamento.

(9)

Uno dei suddetti produttori esportatori ha tuttavia affermato, nella risposta data con il formulario sul campionamento, di non aver beneficiato dei due regimi di sovvenzione che sarebbero stati modificati (cioè Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS e Income Tax Exemption Scheme — ITES, nell’ambito della sezione 80 HHC della Income Tax Act) né durante il periodo d’inchiesta che ha condotto alle misure in vigore né durante il RIP. Tale impresa non aveva inoltre collaborato all’inchiesta iniziale né è stata accertata alcuna particolare necessità di adeguare la misura residua applicabile a tutte le altre imprese, questa compresa. Non avendo soddisfatto i requisiti di ammissibilità relativi al campo di applicazione dell’inchiesta ai fini del riesame intermedio parziale, precisati al punto 4 dell’avviso di apertura, l’impresa non può pertanto partecipare alla presente inchiesta di riesame. L’impresa è stata informata di tale decisione.

(10)

La Commissione ha inviato questionari all’unico produttore esportatore che abbia collaborato all’inchiesta e fosse ammissibile al presente riesame (Ranbaxy Laboratories Ltd) e al GOI. Hanno inviato risposte sia tale produttore che il GOI.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

1)

Governo dell’India

Ministero del Commercio, New Delhi.

2)

Produttori esportatori indiani

Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi.

V.   Comunicazione delle informazioni e commenti sul procedimento

(12)

Il GOI e le altre parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende proporre di modificare l’aliquota del dazio applicabile all’unico produttore indiano che ha collaborato all’inchiesta e di prorogare le misure in vigore per tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. L’uno e le altre hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Come esposto in prosieguo, si è tenuto il debito conto di tutte le comunicazioni e di tutti i commenti.

B.   PRODOTTO IN ESAME

(13)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 713/2005, cioè l’amossicillina triidrato, l’ampicillina triidrato e la cefalessina, non confezionati in dosi, forme o imballaggi per la vendita al minuto, di cui ai codici NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 ed ex 2941 90 00, originario dell’India.

C.   SOVVENZIONI

I.   Introduzione

(14)

Secondo le informazioni del GOI e dell’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta e le risposte al questionario della Commissione, sono stati studiati i seguenti regimi in base ai quali si presume siano concesse sovvenzioni:

a)

Advance Authorization Scheme — Regime di autorizzazione preventiva (noto in precedenza come Advance Licence Scheme — Regime di licenza preventiva);

b)

Duty Entitlement Passbook Scheme — Regime di credito sui dazi d’importazione;

c)

Export Promotion Capital Goods Scheme — Regime di esenzione dal dazio d’importazione sui beni strumentali;

d)

Focus Market Scheme — Regime di crediti sui dazi all’esportazione;

e)

Income Tax Schemes — Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito;

Export Income Tax Exemption Scheme — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito da esportazione;

Income Tax Incentive for Research and Development — Incentivi per ricerca e sviluppo a livello di imposta sul reddito;

f)

Export Credit Scheme — Regime di crediti all’esportazione.

(15)

I regimi da cui alle lettere a) a d) si fondano sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (No 22 of 1992) — Legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) n. 22 del 1992, entrata in vigore il 7 agosto 1992. Il Foreign Trade Act autorizza il GOI a prendere provvedimenti riguardanti la politica sulle esportazioni e le importazioni. Questi vengono raccolti negli «Export and Import Policy Documents», pubblicati ogni 5 anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Uno di questi «Export and Import Policy Document» riguarda il RIP del caso in questione: si tratta del piano quinquennale relativo al periodo dal 1o settembre 2004 al 31 marzo 2009 («EXIM-policy 04-09» — Politiche export-import 04-09). Il GOI ha anche fissato procedure di applicazione delle politiche export-import 04-09, pubblicandole nel «Handbook of Procedures — 1 September 2004 to 31 March 2009, Volume I» (HOP I 04-09) — «Manuale di procedura — 1o settembre 2004-31 marzo 2009», volume I. Anche tale manuale è aggiornato regolarmente.

(16)

I regimi denominati Income Tax Schemes di cui alla lettera e) si fondano sulla Income Tax Act del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(17)

Il regime denominato Export Credit Scheme di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35A del Banking Regulation Act 1949 (legge bancaria del 1949), che permette alla Reserve Bank of India — RBI (Banca centrale dell’India) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione.

(18)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha invitato il GOI a ulteriori consultazioni sui regimi, modificati e non, al fine di chiarire la situazione effettiva dei regimi sotto osservazione e di giungere a una soluzione definita di comune accordo. A consultazione avvenuta, mancando una soluzione definita di comune accordo, la Commissione ha incluso tutti questi regimi nell’inchiesta sulle sovvenzioni.

II.   Regimi specifici

1.   Advance Authorization Scheme («AAS») — Regime di autorizzazione preventiva

a)   Base giuridica

(19)

La descrizione dettagliata del regime si trova ai paragrafi da 4.1.1 a 4.1.14 della EXIM-policy 04-09 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del volume I del relativo manuale di procedura (HOP I 04-09). Ai tempi della precedente inchiesta di riesame che, con il regolamento (CE) n. 713/2005, ha portato all’istituzione del dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, si chiamava Advance Licence Scheme — Regime di licenza preventiva.

b)   Ammissibilità

(20)

L’AAS si articola in 6 diversi sottosistemi, descritti diffusamente al considerando 21, che differiscono, tra l’altro, dal punto di vista dell’ammissibilità. Possono beneficiare dell’AAS per esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. Possono beneficiare dell’AAS i contraenti principali che riforniscono le categorie per le esportazioni presunte, di cui al paragrafo 8.2 dell’EXIM-policy 04-09, come i fornitori delle cosiddette unità orientate all’esportazione (EOU). Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare dei vantaggi relativi alle esportazioni presunte nel quadro del sottosistema Advance release order («ARO») e della back to back inland letter of credit.

c)   Attuazione pratica

(21)

Le Advance authorisations possono essere rilasciate per:

i)

esportazioni fisiche: è il sottosistema principale che permette l’importazione esente da dazio dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto destinato all’esportazione. In questo contesto, la parola «fisiche» indica che i prodotti da esportare devono lasciare il territorio indiano. L’autorizzazione specifica le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto destinati all’esportazione;

ii)

fabbisogno annuo: tale tipo di autorizzazione non è collegata a un prodotto specifico ma a un gruppo di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare dell’autorizzazione può importare in esenzione da dazio, fino a una soglia il cui valore dipende dall’andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore produttivo necessario alla fabbricazione di prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti;

iii)

forniture intermedie: questo sottosistema riguarda casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto destinato all’esportazione, dividendosi fasi diverse del processo produttivo. Il produttore esportatore produce il prodotto intermedio e può importare, grazie all’AAS per le forniture intermedie, fattori produttivi in esenzione da dazio. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;

iv)

esportazioni presunte: questo sottosistema permette a un contraente principale di importare in esenzione da dazio fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di clienti di cui al paragrafo 8.2, lettere da b) a f) e lettere g) i) e j) dell’EXIM policy 04-09. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture se i prodotti forniti sono fabbricati in India: ad esempio la fornitura di merci alle EOU e a imprese con sede in una Special economic zone — «SEZ» (zona economica speciale);

v)

ARO: il titolare di AAS che intende procurarsi fattori produttivi da fonti indiane invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli Advance Release Orders — ARO (buoni di approvvigionamento anticipato). In tal caso, le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore all’atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli ARO stessi. La girata dell’ARO fa beneficiare il fornitore locale dei vantaggi delle esportazioni presunte, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8.3, dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all’esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi locali che per quelli importati;

vi)

back to back inland letter of credit: anche questo sottosistema riguarda la fornitura di merci locali al titolare di una autorizzazione preventiva, il quale può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore indiano. La banca convaliderà l’autorizzazione a importazioni dirette, solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore indiano avrà diritto ai benefici relativi alle presunte esportazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.3 dell’EXIM-policy 04-09 (cioè AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso dell’accisa finale sulle esportazioni presunte).

Era stato stabilito che durante RIP l’esportatore che collabora all’inchiesta ottenesse concessioni solo nell’ambito di due sottoschemi legati al prodotto interessato, cioè i) AAS per esportazioni fisiche; e ii) AAS per forniture intermedie. Non è dunque necessario stabilire compensabilità dei restanti sottoschemi non utilizzati.

(22)

Dopo che il regolamento (CE) n. 713/2005 ha istituito il dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, il GOI ha modificato il sistema di verifica applicabile all’AAS. Concretamente, per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’AAS è tenuto a conservare, nel formato richiesto, «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati in esenzione da dazio/forniti internamente» (capitoli 4.26 e 4.30, e appendice 23, di HOP I 04-09), cioè un registro del consumo effettivo. Il registro va verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori che rilascia un certificato attestante l’avvenuto esame dei registri prescritti e delle pertinenti registrazioni e dell’assoluta correttezza e rispondenza al vero delle informazioni fornite ai sensi dell’appendice 23. Le suddette disposizioni si applicano tuttavia solo ad AAS rilasciate a partire dal 13 maggio 2005. I titolari di tutte le AAS o le ALS rilasciate prima di tale data devono seguire le disposizioni di verifica applicabili in precedenza, cioè tenere una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze, nel formato di cui all’appendice 18 (capitolo 4.30, e appendice 18, di HOP I 02-07).

(23)

Riguardo ai sottoschemi, per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie, usati durante RIP dall’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, il volume e il valore sia delle importazioni ammesse che delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal GOI e sono documentati sull’autorizzazione. Al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti vanno poi trascritte sull’autorizzazione da funzionari governativi. Il volume delle importazioni permesse nel quadro di tale sistema è fissato dalle autorità indiane sulla base delle Standard Input-Output Norms (SIONs). Le SIONs esistono per la maggioranza dei prodotti, tra cui il prodotto in questione, e sono pubblicate nel volume II di HOP II 04-09. Dopo che il regolamento (CE) n. 713/2005 ha istituito il dazio compensativo definitivo attualmente in vigore, le aliquote SION per il prodotto in esame erano applicabili solo fino al settembre 2005. Nuove norme sono state pubblicate nel settembre 2006 (per amossicillina triidrato) e nell’aprile 2007 (per ampicillina triidrato e cefalessina). Nel frattempo, si applicano norme ad hoc.

(24)

I fattori produttivi importati non sono trasferibili e vanno usati per fabbricare il prodotto finale destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un periodo di tempo prescritto dal rilascio dell’autorizzazione (24 mesi, sono ammesse 2 proroghe di 6 mesi ciascuna).

(25)

Dall’inchiesta di riesame è emerso che le materie prime erano importate con diverse autorizzazioni/licenze e secondo diverse norme SION per poi essere mescolate e incorporate fisicamente nel processo di produzione dello stesso bene esportato. Dato quanto sopra, non è stato possibile stabilire se le aliquote SION, stabilite in autorizzazioni/licenze specifiche riguardanti fattori produttivi esenti da dazio, fossero superiori ai fattori produttivi necessari a produrre la quantità di riferimento del prodotto finale destinato all’esportazione.

(26)

Dall’inchiesta di riesame è anche emerso che gli obblighi di verifica fissati dalle autorità indiane non erano rispettati o non erano ancora testati nella pratica. Per le Advance Licenses — ALS (licenze preventive) rilasciate prima del 13 maggio 2005 non esistevano registri del consumo effettivo e degli stock (cioè l’appendice 18). Per le Advance Authorisations — AAS (autorizzazioni preventive) rilasciate dopo il 13 maggio 2005 sono stati usati registri del consumo effettivo e degli stock ma il GOI non ne aveva ancora verificato la conformità ai requisiti dell’EXIM policy. In quest’ultimo caso, i registri sono stati verificati solo da un contabile giurato esterno ai sensi della pertinente legislazione dell’India, di cui al considerando 22. Né l’impresa né il contabile giurato hanno tuttavia conservato traccia delle modalità con cui tale processo di certificazione sarebbe avvenuto. Non esistono piani di audit né altro materiale a riprova di un’avvenuta revisione, né una memoria sulla metodologia usata e sui requisiti specifici necessari a un tale lavoro scrupoloso che richiede conoscenze tecniche dettagliate sui processi di produzione, requisiti della politica EXIM e procedimenti contabili. Data questa situazione, si è ritenuto che l’esportatore oggetto dell’inchiesta non potesse dimostrare di aver soddisfatto le pertinenti disposizioni EXIM.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(27)

L’unico produttore che ha collaborato all’inchiesta ha presentato osservazioni sull’AAS. L’impresa ha sostenuto che, nonostante la situazione descritta al considerando 24, si poteva stabilire se le aliquote SION, stabilite in autorizzazioni specifiche, fossero superiori ai fattori produttivi necessari a produrre la quantità di riferimento del prodotto finale destinato all’esportazione e che la società conservava scrupolosamente i registri del consumo effettivo. Si noti in proposito che i registri della produzione effettiva confermano l’impossibilità di stabilire punti di riferimento affidabili per autorizzazione concessa (cioè i fattori produttivi necessari a produrre la quantità di riferimento) date le varie aliquote SION applicabili e l’incoerente mescolanza di materie prime usate per la produzione. È inoltre emerso che le materie prime coperte dal regime venivano usate per prodotti diversi dal prodotto in esame. Con ciò ogni tentativo di calcolare risultati per il prodotto in esame è praticamente vano. L’impresa inoltre, contravvenendo alle pertinenti disposizioni del GOI, non ha conservato il registro sul consumo richiesti dall’EXIM policy (appendice 18) che permette di controllare e verificare il consumo effettivo in modo comprensibile. L’impresa ha inoltre sostenuto che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base non autorizza la Commissione a esaminare i registri del contabile giurato indipendente. Secondo la società, il certificato va accettato a meno che non esistano motivi per credere che il contabile giurato abbia fatto una certificazione falsa. In proposito si ricorda che la verifica da parte del contabile giurato e il rilascio del pertinente certificato appartengono al sistema di verifica introdotto dal GOI nella sua EXIM policy, come descritto al considerando 22. La Commissione era dunque obbligata a esaminare se tale sistema di verifica fosse stato effettivamente applicato. Inoltre, secondo quanto previsto all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base, la Commissione doveva esaminare le informazioni fornite nel corso dell’inchiesta e che ne giustificano i risultati.

Il fatto che né l’impresa né il contabile giurato conservassero documenti sui controlli eseguiti per rilasciare il certificato imposto dall’EXIM policy dimostra che l’impresa non poteva provare di aver rispettato le disposizioni pertinenti dell’EXIM policy. L’impresa contestava il fatto che il GOI non avesse ancora verificato la conformità dei suoi registri ai requisiti dell’EXIM policy ma non forniva alcuna prova concreta delle sue affermazioni. È stato anche affermato che il consumo effettivo dell’unico produttore che ha collaborato all’inchiesta era stato superiore all’aliquota SION per ogni fattore produttivo e che non esisteva restituzione eccessiva di dazi. Data tuttavia la situazione effettiva in loco (mescolanza di fattori produttivi e prodotti fabbricati, uso di aliquote SION diverse, mancanza dei registri del consumo effettivo imposti dall’EXIM policy) e in attesa che il GOI effettuasse le fasi finali della verifica, non è stato possibile alcun calcolo del consumo effettivo e della conseguente restituzione eccessiva di dazi per autorizzazione/licenza e aliquota SION. Tutte le suddette affermazioni hanno dovuto perciò essere rifiutate. Infine, l’impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione.

e)   Conclusione

(28)

L’esenzione dai dazi all’importazione è una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè un contributo finanziario del GOI a favore degli esportatori oggetto dell’inchiesta.

(29)

Inoltre, le AAS per le esportazioni fisiche e le forniture intermedie sono condizionate, di diritto, all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e compensabili ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Nel quadro dei regimi in questione, un’impresa non può ottenere alcun vantaggio senza un impegno di esportazione.

(30)

Nessuno dei due sottosistemi usati nel presente caso può essere ritenuto un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, ammissibile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Essi non soddisfano le norme di cui all’allegato I, punto i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. Il GOI non ha applicato efficacemente il meccanismo o procedura di verifica per stabilire se e in che misura siano stati consumati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, per i regimi di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, dello stesso regolamento). Neppure le SION possono essere ritenute un sistema di verifica del consumo effettivo, poiché nel processo di produzione di un medesimo bene destinato all’esportazione sono mescolati fattori produttivi esenti da dazio importati nell’ambito di AAS/ALS con aliquote SION differenti. Questo processo impedisce al GOI di verificare con sufficiente precisione per quali importi siano stati consumati fattori produttivi nella produzione destinata all’esportazione e con quale aliquota di riferimento SION debbano essere comparati. Il GOI inoltre non ha effettuato o non ha ancora portato a termine un efficace controllo in base a un registro, correttamente conservato, del consumo effettivo. Il GOI non ha neppure effettuato un esame basato sui fattori produttivi effettivi, sebbene normalmente necessario quando manchi un sistema di verifica efficacemente applicato (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base). Infine, il coinvolgimento nel processo di verifica di contabili giurati non ha prodotto miglioramenti nel sistema di verifica poiché non esistono norme dettagliate sui modi in cui i contabili giurati debbano svolgere le mansioni loro affidate e le informazioni presentate durante l’inchiesta non garantiscono che le suddette norme, stabilite ai sensi del regolamento di base, siano soddisfatte.

(31)

Questi due sottosistemi risultano quindi compensabili.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(32)

Mancando regimi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva ammessi, il vantaggio compensabile consiste nella restituzione di tutti i dazi all’importazione solitamente esigibili all’importazione di fattori produttivi. Si noti in proposito che il regolamento di base non prevede solo la compensazione di una restituzione «eccessiva» di dazi. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, punto i), del regolamento di base, possono essere compensate le restituzioni eccessive di dazi e solo quelle purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono soddisfatte. Se manca un’adeguata procedura di controllo, tale eccezione al sistema di restituzione non si applica e, invece della norma sulle presunte restituzioni in eccesso, si applica quella della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia a entrate). Come stabilito dall’allegato II, titolo II, e dall’allegato III, titolo II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la restituzione eccessiva. Al contrario, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa abbia elementi di prova sufficienti a confutare l’adeguatezza di un sistema di verifica sotto esame.

(33)

La quantità di sovvenzione per l’esportatore che ha usato l’AAS è stata calcolata in base ai dazi all’importazione non prelevati (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sulle merci importate nel quadro dei due sottosistemi usati per il prodotto in esame durante il RIP (nominatore). In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte, su presentazione di richieste giustificate, le tasse che è stato necessario pagare per ottenere la sovvenzione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni è stato ripartito in base al fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(34)

Il tasso di sovvenzione accertato per l’unico produttore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta all’8,2 %.

2.   Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPBS — Regime di credito dei dazi all’importazione)

a)   Base giuridica

(35)

La descrizione dettagliata del sistema si trova al paragrafo 4.3 dell’EXIM-policy 04-09 e al volume I, capitolo 4, di HOP I 04-09.

b)   Ammissibilità

(36)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica del DEPBS

(37)

Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, che sono calcolati come percentuale del valore dei prodotti finiti esportati nel quadro di tale sistema. Le autorità indiane hanno fissato aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono calcolate tramite le SION (Standard Input/Output Norms), che tengono conto del presunto contenuto di fattori produttivi importati nel prodotto destinato all’esportazione e dell’incidenza dei dazi doganali relativi a tali importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi all’importazione siano stati pagati.

(38)

Per poter beneficiare del regime, un’impresa deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che tale operazione avviene nell’ambito del DEPBS. Per consentire l’esportazione delle merci, le autorità doganali indiane rilasciano, nel corso della procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione indicante, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS da concedere a tale operazione d’esportazione. In questa fase della procedura, l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale sulla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve a calcolare il beneficio è quella che si applica al momento in cui è stata fatta la dichiarazione di esportazione e non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio accordato.

(39)

I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 12 mesi dalla data del rilascio. I crediti possono essere usati per pagare dazi doganali su importazioni successive di qualsiasi tipo di merce importabile senza restrizioni, esclusi i beni strumentali. I beni importati grazie a tali crediti possono essere venduti sul mercato interno (previa imposta sulle vendite) o essere usati in altro modo.

(40)

Le domande per i crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono coprire una quantità illimitata di operazioni d’esportazione. Di fatto, non esistono scadenze rigorose per la domanda di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni d’esportazione presentate al di fuori delle scadenze di cui al capitolo 4.47 di HOP I 04-09. Inoltre, come stabilisce chiaramente il capitolo 9.3 di HOP I 04-09, le domande pervenute oltre la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione previo versamento di una penale trascurabile (10 % dell’autorizzazione).

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(41)

Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sul DEPBS solo il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta. L’impresa ha sostenuto che i benefici del DEPB non dovevano essere oggetto di compensazione perché non erano stati concessi per il prodotto in esame. L’impresa tuttavia non ha fornito alcun elemento che potesse contraddire l’attuazione pratica del regime così come è stato descritto ai considerando da 37 a 40. L’impresa ha inoltre sostenuto che, ai fini del calcolo dei benefici ottenuti con il dazio, si dovesse usare solo l’importo dei crediti relativi alle esportazioni durante il RIP ma non è riuscita a dimostrare perché il metodo di calcolo usato sia nell’inchiesta attuale che in quella precedente, che ha portato all’imposizione delle misure attualmente in vigore, non sia conforme alle disposizioni del regolamento di base. Di tali osservazioni non si è pertanto tenuto conto. Infine, l’impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione.

e)   Conclusioni sul DEPBS

(42)

Il DEPBS costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti DEPBS rappresentano un contributo finanziario concesso dal GOI; essi sono usati per compensare dazi all’importazione e riducono così le entrate del GOI dovute al versamento di dazi altrimenti dovuti. I crediti DEPBS conferiscono inoltre un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(43)

Il DEPBS è condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(44)

Tale regime non può essere ritenuto di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe enunciate nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e nell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Inoltre, non è stato istituito alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del DEPBS.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(45)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 5, del regolamento di base e al metodo di calcolo usato per questo regime nel regolamento (CE) n. 713/2005, la quantità della sovvenzione compensabile è stata calcolata in base al vantaggio di cui si constata l’ottenimento da parte del beneficiario durante il RIP. In proposito, si è ritenuto che il vantaggio fosse ottenuto dal beneficiario al momento dell’operazione di esportazione effettuata nel quadro di tale regime. In quel momento, il GOI rinuncia ai dazi doganali, il che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, costituisce un contributo finanziario. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, indicante tra l’altro l’importo del credito DEPBS concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non può più decidere se concedere o meno la sovvenzione e non può deciderne l’importo. Eventuali mutamenti dei tassi DEPBS tra l’esportazione effettiva e il rilascio di una licenza DEPBS non ha alcun effetto retroattivo sul livello del beneficio accordato. A ciò si aggiunga che, in base alla contabilità per competenza, l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha contabilizzato i crediti DEPBS come entrate al momento dell’operazione di esportazione.

(46)

Su domanda debitamente giustificata, per calcolare l’importo della sovvenzione (numeratore), dai crediti così calcolati sono state dedotte, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese necessarie all’ottenimento della sovvenzione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(47)

Il tasso di sovvenzione accertato per l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta al 2,1 %.

3.   Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS — Regime di promozione delle esportazioni di beni strumentali)

a)   Base giuridica

(48)

La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5 dell’EXIM-policy 04-09 e al capitolo 5 di HOP I 04-09 (manuale di procedura, volume I).

b)   Ammissibilità

(49)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori collegati a produttori e a fornitori di servizi.

c)   Attuazione pratica

(50)

Purché esporti poi i prodotti, un’impresa può importare beni strumentali (nuovi e, dall’aprile 2003, di seconda mano e risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota di dazio ridotta. A tal fine, su domanda e dietro versamento di un’imposta, il GOI rilascia una licenza EPCGS. Dall’aprile 2000, tale regime concede una riduzione del dazio all’importazione del 5 % su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime stesso. Fino al 31 marzo 2000, veniva applicata un’aliquota effettiva dell’11 % (con possibile supplemento del 10 %) e, in caso di importazioni di valore elevato, dello 0 %. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere usati, per un certo tempo, nel processo produttivo di un determinato quantitativo di beni destinati all’esportazione.

(51)

Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale dei beni strumentali può importare esenti da dazio le componenti necessarie alla fabbricazione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi a presunte esportazioni rispetto alla fornitura di beni strumentali al titolare di una licenza EPCGS.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(52)

Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sull’EPCGS solo il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta. L’impresa ha sostenuto che in base a principi di contabilità generalmente accettati i beni di investimento sono consumati nel processo di produzione. In proposito si noti che l’impresa non ha potuto provare tale affermazione né citando esplicitamente i cosiddetti principi di contabilità generalmente accettati, né con un’analisi relativa alle pertinenti disposizioni EPCGS dell’EXIM policy, né ricorrendo alla definizione dei fattori produttivi consumati nel processo di produzione data dall’allegato II del regolamento di base. Essa ha inoltre sostenuto che il periodo di ammortamento dell’impresa avrebbe dovuto essere usato come normale periodo di ammortamento. Tale metodo è però contrario a quanto disposto dal pertinente articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base. L’obiezione doveva perciò essere respinta. Infine, l’impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione.

e)   Conclusioni relative al sistema EPCG

(53)

Il regime EPCG costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore in quanto i dazi risparmiati all’importazione ne migliorano la liquidità.

(54)

Il regime EPCGS, poi, è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, esso viene perciò ritenuto specifico e compensabile.

(55)

Infine, esso non può essere considerato un regime consentito di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all’allegato I, lettera i) del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all’esportazione.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(56)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria degli antibiotici. Conformemente alla prassi consolidata, tale valore, relativo al RIP, è stato adeguato aggiungendo gli interessi maturati in tale periodo, affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tal fine, sono stati ritenuti adeguati i tassi d’interesse commerciali vigenti in India durante il RIP. Su domanda debitamente giustificata, per calcolare l’importo della sovvenzione (numeratore), dalla somma così calcolata sono state dedotte, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese necessarie all’ottenimento della sovvenzione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(57)

Il tasso di sovvenzione accertato per l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta allo 0,1 %.

4.   Export Credit Scheme (ECS — Regime di crediti all’esportazione).

a)   Base giuridica

(58)

Una descrizione dettagliata di questo regime si trova nella circolare (Master Circular) DBOD n. DIR.(Exp).BC 01/04.02.02/2007-08 della Banca centrale dell’India (Reserve Bank of India — «RBI»), indirizzata a tutte le banche commerciali indiane.

b)   Ammissibilità

(59)

Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica

(60)

Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa i tassi d’interesse massimi vincolanti applicabili ai crediti all’esportazione (in rupie indiane o in valuta estera), che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. Il regime ECS si articola in due sottoregimi, il Pre-Shipment Export Credit Scheme («packing credit» — regime di crediti all’esportazione precedente alla spedizione), che eroga crediti agli esportatori per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire dei beni prima dell’esportazione, e il Post-Shipment Export Credit Scheme (regime di crediti all’esportazione successiva alla spedizione), che fornisce prestiti al capitale circolante per finanziare crediti a breve termine all’esportazione. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.

(61)

Grazie a quanto previsto dalla Master Circular della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse migliori rispetto a quelli dei crediti commerciali normali (cash credits), praticati a condizioni di mercato. La differenza tra i tassi può diminuire per imprese ritenute ampiamente solvibili. Di fatto, le imprese con i migliori rating di solvibilità, possono ottenere crediti all’esportazione e cash credit alle stesse condizioni.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(62)

Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sull’ECS solo il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta. L’impresa ha sostenuto che: i) non esistono elementi di finanziamento pubblico nella concessione del credito all’esportazione in valuta estera; ii) i bassi tassi del credito all’esportazione in valuta estera erano dovuti all’elevato rating goduto dall’impresa; iii) il tasso d’interesse usato come riferimento per il credito in valuta estera non deve essere lo stesso di quello usato per il credito in rupie indiane. Si noti in proposito che i crediti all’esportazione sia in rupie indiane che in valuta estera sono disciplinati dalla stessa Master Circular della RBI, applicata praticamente come descritto ai considerando 60 e 61 e le cui disposizioni dettagliate e restrittive dimostrano che il finanziamento dei crediti all’esportazione in valuta estera e i tassi d’interesse imposti sono retti da chiare direttive imposte dal governo. Riguardo al tasso di riferimento, si noti che quest’ultimo è quello dichiarato dall’impresa sul suo credito in rupie indiane e, coerentemente con le pertinenti politiche della Master Circular della RBI, gli esportatori possono passare liberamente dal credito in rupie a quello in valuta estera per la stessa operazione di esportazione. Si è dunque è ritenuto opportuno usare come riferimento solo il tasso dichiarato dall’impresa come suo tasso d’interesse indiano normale. Di tali argomentazioni non si è pertanto tenuto conto. Infine, l’impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione.

e)   Conclusioni sull’ECS

(63)

I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalla Master Circular della RBI, di cui al considerando 58, possono far diminuire i costi per interessi degli esportatori rispetto ai costi del credito fissati a condizioni di mercato e conferire quindi un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In realtà, esso è normalmente considerato più rischioso e l’ampiezza delle garanzie necessarie per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale della banca. Le differenze di tasso tra banche diverse dipendono dalla scelta della RBI di fissare i tassi massimi dei mutui per ogni singola banca commerciale. Inoltre, le banche commerciali non sono obbligate a trasferire ai loro clienti tassi d’interesse più vantaggiosi per i crediti all’esportazione in valuta estera.

(64)

Anche se i crediti agevolati ECS sono concessi da banche commerciali, il beneficio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, è un contributo finanziario governativo. Si noti in proposito che, secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e dell’ASMC, per accertare l’esistenza di una sovvenzione non occorre un onere a carico dei conti pubblici, come il rimborso del GOI alle banche commerciali: basta la direttiva della pubblica amministrazione di svolgere le funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico e rientra nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo di proprietà statale al 100 %, perseguendo finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, ad esempio nella politica monetaria ed essendo i suoi dirigenti nominati dal governo indiano. La RBI determina le scelte di enti privati, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base, in quanto le banche commerciali sono vincolate alle condizioni da essa imposte come, tra l’altro, i tassi massimi d’interesse sui crediti all’esportazione stabiliti dalla sua Master Circular e le direttive che obbligano le banche commerciali a destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive costringono le banche commerciali a fare le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie mutui sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari spetterebbero di norma alle amministrazioni pubbliche e la prassi non differisce molto dalla prassi normale che esse seguono ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono quindi condizionati dall’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(65)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione contratti durante il RIP e l’interesse che l’impresa avrebbe dovuto pagare su crediti commerciali ordinari contratti dall’unico esportatore che ha collaborato all’inchiesta. In base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale generato dalle esportazioni durante il RIP (come denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(66)

Il tasso di sovvenzione accertato per l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta all’1,3 %.

5.   Regimi di esenzione dall’imposta sul reddito

a)   Income Tax Exemption Scheme (ITES — Regime di esenzione dall’imposta sul reddito)

(67)

Nell’ambito di questo regime, gli esportatori possono beneficiare di un’esenzione fiscale parziale sui profitti dovuti a operazioni di esportazione. La base giuridica dell’esenzione si ritrova nella sezione 80HHC dell’ITA.

(68)

Questa disposizione era stata abolita a partire dall’anno di valutazione 2005-2006 (l’anno finanziario 1o aprile 2004-31 marzo 2005); la sezione 80HHC dell’ITA non conferisce dunque più alcun vantaggio dal 31 marzo 2004. L’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non ha beneficiato di alcun vantaggio nell’ambito di questo regime durante il RIP. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, il regime non dovrà essere compensato dal momento che è stato ritirato.

b)   Income Tax Incentive for Research and Development (ITIRAD — Incentivi a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo)

i)   Base giuridica

(69)

La descrizione dettagliata degli ITIRAD si trova nella sezione 35 (2AB) dell’ITA.

ii)   Ammissibilità

(70)

Possono beneficiare di tale regime le imprese impegnate nel settore biotecnologico, nella fabbricazione o produzione di prodotti farmaceutici o chimici, di apparecchiature elettroniche o chimiche e di eventuali altri articoli o prodotti oggetto di notifica.

iii)   Attuazione pratica

(71)

Previa approvazione del ministero per la ricerca scientifica e industriale del GOI, per qualsiasi spesa (esclusi il costo del terreno o dell’immobile) relativa alla ricerca e allo sviluppo, è prevista una deduzione, ai fini del versamento delle imposte, di una somma pari al 150 % dei costi effettivamente sostenuti. Grazie pertanto a una deduzione del 50 % di spese fittizie (spese cioè non sostenute), la base imponibile e quindi la pressione fiscale diminuiscono artificialmente.

iv)   Commenti sulle informazioni comunicate

(72)

Al momento della comunicazione delle informazioni non è stata presentata alcuna osservazione riguardante il regime ITIRAD.

v)   Conclusioni sul regime ITIRAD

(73)

Il regime ITIRAD costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione artificiale della base imponibile prevista dalla sezione 35 (2AB) dell’ITA costituisce un contributo finanziario delle autorità indiane, in quanto comporta la rinuncia da parte del GOI ad entrate fiscali che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dell’imposta sul reddito conferisce un vantaggio alla società, in quanto ne migliora la liquidità.

(74)

La formulazione della sezione 35 (2AB) dell’ITA dimostra che gli ITIRAD sono effettivamente specifici ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e quindi compensabili. L’ammissibilità al regime non si basa su criteri obiettivi, che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, sono neutri. Ai vantaggi del regime sono ammesse solo talune industrie poiché il GOI non ha reso accessibile il regime a tutti i settori. Tale limite ne costituisce la specificità, poiché la categoria «gruppo di industrie», di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, è praticamente sinonimo di restrizioni di settore. La restrizione in oggetto non è di natura economica e di applicazione orizzontale, come nel caso della restrizione del numero di dipendenti e la dimensione dell’impresa.

vi)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(75)

L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra le imposte sul reddito dovute nel RIP e le imposte modificate dall’applicazione di quanto disposto dalla sezione 35 (2AB) dell’ITA. In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore delle sovvenzioni (nominatore) è stato ripartito in base al fatturato totale durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento di tutte le vendite, sia interne che all’esportazione, e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(76)

Il tasso di sovvenzione accertato per l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta allo 0,1 %.

6.   Focus Market Scheme (FMS — Regime di crediti sui dazi all’esportazione)

a)   Base giuridica

(77)

La descrizione dettagliata dell’FMS si trova al capitolo 3.9 dell’EXIM-policy 04-09 e al capitolo 3.20 di OP I 04-09 (manuale di procedura, volume I).

b)   Ammissibilità

(78)

Possono beneficiare di tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c)   Attuazione pratica

(79)

In base a questo regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati ai sensi dell’appendice 37 C di HOP I 04-09 possono ricevere un credito sul dazio pari al 2,5 % del valore fob dei prodotti esportati nell’ambito del regime stesso. Alcuni tipi di attività di esportazione sono escluse dal regime, come l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato all’esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. Sono anche esclusi dal regime alcuni tipi di prodotti, come diamanti, metalli preziosi, minerali, cereali, zucchero e prodotti petroliferi.

(80)

I crediti sui dazi nell’ambito dell’FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del pertinente certificato di autorizzazione al credito. Possono essere usati per pagare dazi doganali sulle importazioni successive di fattori di produzione o di merci qualsiasi, beni d’investimento compresi.

(81)

Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo la realizzazione delle esportazioni o della spedizione delle merci. Finché il richiedente fornisce alle autorità copia di tutti i pertinenti documenti d’esportazione (come ordine d’esportazione, fatture, bollette di uscita doganale, certificati bancari di realizzazione), il GOI non può modificare l’assegnazione dei crediti sul dazio.

d)   Commenti sulle informazioni comunicate

(82)

Al momento della comunicazione delle informazioni, ha presentato osservazioni sull’FMS solo il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta. Esso ha sostenuto che il regime riguarda geograficamente altri paesi e non può essere compensabile nell’ambito della CE. Ma non ha potuto contestare né l’attuazione pratica del regime né il modo in cui sono usati i benefici dell’FMS, come indicato ai considerando da 79 a 81. L’affermazione è stata quindi respinta. Infine, l’impresa ha presentato osservazioni su un errore di calcolo; essendo giustificate, di esse si è tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione.

e)   Conclusioni sul regime FMS

(83)

L’FMS costituiscono una sovvenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. I crediti FMS sono contributi finanziari del GOI, usati per compensare i dazi all’importazione: essi riducono così entrate del GOI, derivanti dal pagamento di dazi, altrimenti dovute. Inoltre, i crediti FMS conferiscono un vantaggio all’esportatore in quanto ne migliorano la liquidità.

(84)

L’FMS è inoltre condizionato di diritto dall’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(85)

Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme severe di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione), e all’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva), del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è tenuto a usare effettivamente i beni importati in esenzione di dazio nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Non esiste alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Infine, gli esportatori possono usufruire dei vantaggi dell’FMS indipendentemente dal fatto che importino fattori di produzione. Per beneficiare del regime è sufficiente esportare dei beni, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano sul mercato locale tutti i loro fattori produttivi e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del FMS. Un esportatore può inoltre usare crediti sui dazi FMS per importare beni di investimento benché quest’ultimi non rientrino nel campo d’applicazione dei regimi ammissibili di rimborso dei dazi, di cui all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono immessi nel processo produttivo dei prodotti esportati.

f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(86)

L’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio per il beneficiario, accertato durante il RIP e registrato dal produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta in base alla contabilità per competenza come entrata al momento dell’operazione di esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (nominatore) così calcolato è stato ripartito sul fatturato all’esportazione del prodotto in esame durante il RIP (denominatore), in quanto la sovvenzione è subordinata all’andamento delle esportazioni e non a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

(87)

Il tasso di sovvenzione accertato per l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta riguardo a questo regime durante il RIP ammonta allo 0,1 %.

III.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(88)

Si ricordi che l’importo (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili, accertato dal regolamento (CE) n. 713/2005 per l’unico produttore esportatore che ha collaborato al presente riesame intermedio parziale, era del 35,1 %.

(89)

Durante il presente riesame intermedio parziale, l’importo accertato (ad valorem) delle sovvenzioni compensabili è stato dell’11,9 %, come risulta dalla tabella che segue:

REGIME

IMPRESA

AAS

DEPBS

EPCGS

ECS

ITIRAD

FMS

Totale

%

%

%

%

%

%

%

Ranbaxy Laboratories Ltd

8,2

2,1

0,1

1,3

0,1

0,1

11,9

(90)

Tenuto conto di quanto sopra, si conclude che, riguardo all’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, il livello di sovvenzione è diminuito.

IV.   Misure compensative

(91)

In conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del regolamento di base e ai motivi del presente riesame intermedio parziale illustrati al punto 3 dell’avviso di apertura, si accerta che il livello di sovvenzione dell’unico produttore che ha collaborato all’inchiesta è diminuito dal 35,1 % all’11,9 % e che, pertanto, l’aliquota del dazio compensativo, istituito per tale produttore esportatore, dal regolamento (CE) n. 713/2005 va modificato di conseguenza.

(92)

Si ricordi, in proposito, che ai sensi del regolamento (CE) n. 713/2005 il tasso di sovvenzione di Ranbaxy Laboratories Ltd era maggiore del livello di eliminazione del pregiudizio. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato considerato adeguato a eliminare il pregiudizio per l’industria comunitaria un dazio inferiore, pari al livello di eliminazione del pregiudizio; l’aliquota del dazio compensativo da applicare alle importazioni di Ranbaxy Laboratories Ltd è stato perciò fissata al 30,3 %.

(93)

Tenuto conto del tasso di cui sopra, e poiché il tasso delle sovvenzioni è ora inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio, l’aliquota individuale di dazio compensativo applicabile all’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, Ranbaxy Laboratories Ltd, è fissato all’11,9 %.

(94)

Riguardo a tutte le altre imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale, si noti che le modalità effettive dei regimi studiati e la loro compensabilità non sono mutate rispetto all’inchiesta precedente. Non esiste perciò alcun motivo per ricalcolare le aliquote di sovvenzione e di dazio delle imprese che non hanno collaborato al presente riesame intermedio parziale. Di conseguenza, le aliquote del dazio applicabile a tutte le altre parti eccetto Ranbaxy Laboratories Ltd, e di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2005, restano invariate.

(95)

Le aliquote individuali del dazio compensativo specificate nel presente regolamento corrispondono alla situazione rilevata durante il riesame provvisorio parziale. Esse si applicano perciò esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali imprese. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente citata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(96)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate senza indugio alla Commissione (4) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare indicando eventuali modifiche delle attività dell’impresa legate alla produzione, alle vendite, sul mercato interno ed estero, connesse a tali mutamenti della ragione sociale o delle entità produttive o di vendita. Eventualmente, e sentito il comitato consultivo, la Commissione è autorizzata a modificare il regolamento di conseguenza, aggiornando l’elenco delle imprese che possono beneficiare di aliquote del dazio individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2005 è sostituito dal testo seguente:

«2.   L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle importazioni prodotte in India dalle società sottoelencate è la seguente:

17,3 % per KDL Biotech Ltd, Mumbai (codice addizionale TARIC: A580),

28,1 % per Nectar Lifesciences Ltd, Chandigarh (codice addizionale TARIC: A581),

25,3 % per Nestor Pharmaceuticals Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: A582),

11,9 % per Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (codice addizionale TARIC: 8221),

28,1 % per Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahmedabad (codice addizionale TARIC: A583),

28,1 % per Surya Pharmaceuticals Ltd, Chandigarh (codice addizionale TARIC: A584),

32 % per tutte le altre imprese (codice addizionale TARIC: 8900).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2)  GU L 121 del 13.5.2005, pag. 1.

(3)  GU C 212 dell’11.9.2007, pag. 10.

(4)  Commissione europea — direzione generale del Commercio — direzione B — J-79 4/23 — Rue de la Loi/Wetstraat 200 — B-1049 Bruxelles.


29.11.2008   

IT

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L 319/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

54,0

TR

71,8

ZZ

50,5

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

58,1

TR

83,7

ZZ

124,3

0709 90 70

MA

64,8

TR

122,0

ZZ

93,4

0805 20 10

MA

66,8

TR

65,0

ZZ

65,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

24,9

IL

75,4

TR

69,2

ZZ

56,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

71,5

ZA

117,7

ZZ

84,4

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

102,5

ZA

112,2

ZZ

76,2

0808 20 50

CN

32,1

TR

103,0

ZZ

67,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.11.2008   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 della Commissione con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l'articolo 17, lettere b), e) e j),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2) ha fornito le definizioni metodologiche di variabili utilizzate nelle statistiche congiunturali.

(3)

Il regolamento (CE) n. 657/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda l'istituzione di programmi di campionamento europei (3) ha specificato le norme e le condizioni in merito alla trasmissione di dati da parte degli Stati membri partecipanti ai programmi di campionamento europei per le statistiche congiunturali.

(4)

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (4) e del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (5), si rende necessario aggiornare l'elenco delle variabili, i livelli di scomposizione e di aggregazione da applicare a determinate variabili e le norme e le condizioni relative ai programmi di campionamento europei.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1165/98

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1503/2006

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 657/2007

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(2)  GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15.

(3)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 7.

(4)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.


ALLEGATO I

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

1.   Alla lettera c) «Elenco delle variabili», i punti 10) e 11) sono sostituiti dai seguenti:

«10)

I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. Inoltre le informazioni sui prezzi all'importazione (n. 340) non sono richieste per le divisioni 09, 18, 33 e 36 della CPA. L'elenco delle attività non richieste può essere riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 18.

11)

La variabile sui prezzi all'importazione (n. 340) è elaborata sulla base dei prodotti CPA. Le unità di attività economica importatrici possono essere classificate al di fuori delle attività delle sezioni da B a D della NACE Rev. 2.»

2.   La lettera f) «Livello di dettaglio» è così modificata:

2.1.   Il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7)

La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa per il totale dei prodotti industriali, sezioni da B a D della CPA, e per gli RPI definiti conformemente al regolamento (CE) n. 586/2001 modificato dal regolamento (CE) n. 656/2007 sulla base dei gruppi di prodotti della CPA. Tale variabile non deve essere trasmessa dagli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta.»

2.2.   I punti 9) e 10) sono sostituiti dai seguenti:

«9)

Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122, 132 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. La variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) inoltre deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a D della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, secondo la procedura di cui all'articolo 18 la Commissione può stabilire le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 132, 312 e 340.

10)

Gli Stati membri il cui valore aggiunto nelle sezioni B, C, D ed E della NACE Rev. 2 (rispettivamente nelle sezioni B, C e D della CPA per i prezzi all'importazione) in un dato anno base rappresenta meno dell'1 % del totale della Comunità europea devono solo trasmettere i dati per il totale dell'industria, gli RPI e il livello di sezione della NACE Rev. 2 o il livello di sezione della CPA.»


ALLEGATO II

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1503/2006 è così modificato:

Alla voce «Variabile: 340 Prezzi all'importazione» l'ultimo trattino del quarto comma è sostituito dal seguente:

«—

la copertura è limitata ai prodotti B, C e D della CPA. I servizi correlati sono esclusi.»


ALLEGATO III

L'allegato del regolamento (CE) n. 657/2007 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

132   NUOVI ORDINATIVI PERVENUTI DAL MERCATO NON INTERNO

Stato membro

Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2)

Belgio

13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29

Irlanda

14, 20, 21, 26, 27

Cipro

20, 21

Malta

26

Paesi Bassi

17, 20, 21, 25, 26, 28

Finlandia

17, 20, 21, 24, 26, 27, 28


312   PREZZI ALLA PRODUZIONE SUL MERCATO NON INTERNO

Stato membro

Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (NACE Rev. 2)

Belgio

08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 35

Irlanda

05, 07, 08, 10, 11, 18, 20, 21, 26

Cipro

10, 11, 20, 21, 26

Malta

12, 14, 26

Finlandia

05, 07, 08, 16, 17, 19, 24, 26, 28

Slovenia

14, 16, 22, 25, 31


340   PREZZI ALL'IMPORTAZIONE

Stato membro

Copertura dei dati nel programma di campionamento europeo (CPA)

Belgio

08.99, 10.32, 10.51, 12.00, 13.10, 15.12, 16.10, 19.20, 20.13, 20.14, 20.16, 20.59, 21.10, 21.20, 22.11, 22.19, 23.12, 23.14, 23.19, 23.70, 24.10, 25.73, 28.11, 28.24, 28.41, 28.92, 29.10, 29.32, 30.91, 31.00, 31.09, 32.50

Irlanda

10.13, 10.82, 17.21, 17.22, 17.29, 20.42, 25.11, 26.11, 26.20, 26.30, 28.23, 32.50

Cipro

19.20

Lussemburgo

26.20

Malta

12.00

Austria

16.10, 23.13, 25.11, 25.94, 26.20, 26.30, 28.11, 28.92, 35.11

Portogallo

05.10, 06.10

Finlandia

07.29, 16.10, 22.21, 23.20, 24.10, 26.30, 28.22, 31.09, 35.11

Slovenia

24.10»


29.11.2008   

IT

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L 319/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/94/CE della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione di alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che, data la sua natura giuridica, una direttiva non è lo strumento legislativo più efficiente per realizzare pienamente lo scopo di garantire una procedura uniforme in materia di assistenza reciproca. Pertanto, è opportuno sostituire la suddetta direttiva con un regolamento.

(2)

Al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, tutte le domande di assistenza e tutti i documenti e le informazioni ad esse attinenti devono essere trasmessi, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(3)

Al fine di garantire che vengano trasmessi i dati e le informazioni appropriati, devono essere stabiliti modelli di formulari per le domande di assistenza reciproca tra le autorità nazionali degli Stati membri. Deve essere possibile aggiornare, senza modificare i modelli, la struttura e il lay-out dei formulari elettronici al fine di adattare tali formulari alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le domande contengano l’insieme dei dati e delle informazioni necessari.

(4)

Al fine di consentire alla Commissione di valutare periodicamente l’effetto e l’efficienza delle procedure fissate dalla direttiva 2008/55/CE, è opportuno indicare talune informazioni che devono essere comunicate ogni anno dagli Stati membri alla Commissione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del recupero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 7, dell’articolo 8, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14, dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24 della direttiva 2008/55/CE.

Esso inoltre stabilisce norme dettagliate relativamente alla conversione, al trasferimento degli importi recuperati, alla determinazione dell’importo minimo dei crediti che possono dar luogo a una domanda di assistenza, nonché ai mezzi consentiti per la trasmissione delle comunicazioni tra le autorità.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

trasmissione «per via elettronica»: la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

2)

«rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull’Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare la trasmissione per via elettronica tra le autorità competenti nel settore Dogane e fiscalità.

CAPO II

DOMANDE DI INFORMAZIONI

Articolo 3

La domanda di informazioni di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato I del presente regolamento.

L’autorità richiedente menziona nella domanda di informazioni ogni altra autorità cui sia stata eventualmente inoltrata un’analoga domanda.

Articolo 4

La domanda di informazioni può riguardare:

1)

il debitore;

2)

ogni persona tenuta al pagamento del credito ai sensi della normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente (di seguito «lo Stato membro dell’autorità richiedente»);

3)

ogni terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui ai punti 1 e 2.

Articolo 5

1.   L’autorità adita accusa ricezione della domanda di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

2.   Subito dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.

Articolo 6

1.   L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le ottiene.

2.   Se non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone i motivi.

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito delle ricerche effettuate dall’autorità adita. Quest’ultima dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale.

Articolo 7

Se l’autorità adita decide di non dare seguito alla domanda di informazioni, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali rifiuta di dare seguito alla domanda, specificando le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2008/55/CE che giustificano il rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

Articolo 8

L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che ha inviato all’autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all’autorità adita.

CAPO III

DOMANDE DI NOTIFICA

Articolo 9

La domanda di notifica di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/55/CE comprende l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato II del presente regolamento.

La domanda reca in allegato l’originale o una copia certificata dell’atto o della decisione di cui si richiede la notifica.

Articolo 10

La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità alla normativa vigente nello Stato membro dell’autorità richiedente, deve essere informata di un atto o di una decisione che la riguarda.

La domanda di notifica fa riferimento, se esse non sono indicate nell’atto o nella decisione di cui si richiede la notifica, alle norme vigenti nello Stato membro dell’autorità richiedente relative alla procedura di contestazione del credito o di recupero.

Articolo 11

1.   L’autorità adita accusa ricezione della domanda di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.

Non appena ricevuta la domanda di notifica, l’autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità alla normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede.

Se necessario, ma senza compromettere il rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso.

2.   L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata eseguita, attestando l’avvenuta notifica nel formulario di domanda rinviato all’autorità richiedente.

CAPO IV

DOMANDE DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Articolo 12

1.   Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari di cui rispettivamente agli articoli 6 e 13 della direttiva 2008/55/CE comprendono l’insieme di dati e informazioni contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato III del presente regolamento.

Tali domande contengono una dichiarazione comprovante che le condizioni previste dalla direttiva 2008/55/CE per l’avvio della procedura di assistenza reciproca sono soddisfatte.

2.   La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari reca in allegato l’originale o una copia certificata conforme del relativo titolo esecutivo. Può essere rilasciato un unico titolo esecutivo per più crediti qualora questi riguardino una stessa persona.

Ai fini degli articoli da 13 a 20 del presente regolamento, i diversi crediti oggetto di uno stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.

Articolo 13

La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare ogni persona di cui all’articolo 4.

Articolo 14

1.   Se la moneta dello Stato membro dell’autorità adita è diversa da quella dello Stato membro dell’autorità richiedente, l’autorità richiedente indica l’importo del credito da recuperare in entrambe le monete.

2.   Il tasso di cambio da utilizzare ai fini del paragrafo 1 è l’ultima quotazione di vendita registrata sul o sui mercati di cambio più rappresentativi dello Stato membro dell’autorità richiedente il giorno in cui viene inviata la domanda di recupero.

Articolo 15

1.   Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari, l’autorità adita effettua quanto segue:

a)

accusa ricezione della domanda;

b)

invita l’autorità richiedente a completare la domanda se questa non contiene le informazioni o altri dati menzionati nell’articolo 7 della direttiva 2008/55/CE.

2.   Se l’autorità adita non prende le misure necessarie entro il termine di tre mesi previsto nell’articolo 8 della direttiva 2008/55/CE, essa informa quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni dalla scadenza del termine, l’autorità richiedente circa i motivi della mancata osservanza di tale termine.

Articolo 16

Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicandone i motivi.

Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell’esito della procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell’esito della procedura. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla domanda iniziale.

Articolo 17

1.   Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo proposte nello Stato membro dell’autorità richiedente sono notificate dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è informata.

2.   Se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro dell’autorità adita non consentono l’adozione di provvedimenti cautelari o il recupero chiesto a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, l’autorità adita notifica tale circostanza all’autorità richiedente quanto prima e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 1.

3.   Ogni azione intrapresa nello Stato membro dell’autorità adita per ottenere la restituzione di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/55/CE, viene notificata all’autorità richiedente dall’autorità adita non appena quest’ultima ne è informata.

Per quanto possibile, l’autorità adita associa l’autorità richiedente alle procedure per liquidare l’importo da restituire e l’indennizzo dovuto. Su domanda motivata dell’autorità adita, l’autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l’indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale domanda.

Articolo 18

1.   Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.

2.   Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari viene modificato per un qualunque motivo, l’autorità richiedente ne informa l’autorità adita e, se necessario, emette un nuovo titolo esecutivo.

3.   Se la modifica comporta una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa ai fini del recupero o dell’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione è limitata all’importo che rimane da riscuotere.

Se, quando viene informata della riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello che rimane da riscuotere, ma la procedura di trasferimento di cui all’articolo 19 non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all’avente diritto l’importo riscosso in eccesso.

4.   Se la modifica comporta un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette quanto prima all’autorità adita una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.

Nella misura del possibile, l’autorità adita dà seguito a tale domanda complementare insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la domanda complementare alla domanda iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

5.   Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita, l’autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

Articolo 19

Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, se del caso, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta dello Stato membro dell’autorità adita. Il trasferimento ha luogo entro un mese dalla data di esecuzione del recupero.

Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 20

Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/55/CE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale dello Stato membro dell’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

CAPO V

TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 21

1.   Le domande di assistenza, i titoli esecutivi e le relative copie e ogni altro documento allegato, nonché qualsiasi altra informazione comunicata in relazione a tali domande, sono trasmessi per quanto possibile per via elettronica, mediante la rete CCN/CSI.

I suddetti documenti trasmessi in forma elettronica o stampati sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti spediti per posta.

2.   Se l’autorità richiedente invia una copia del titolo esecutivo o di qualsiasi altro documento, essa certifica la conformità della copia all’originale apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, le parole «copia certificata conforme», il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione.

3.   Se le domande di assistenza reciproca sono trasmesse per via elettronica, la struttura e il lay-out dei modelli di cui all’articolo 3, primo comma, all’articolo 9, primo comma, e all’articolo 12, paragrafo 1, possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché gli elementi di informazione non subiscano modifiche.

4.   Se una domanda non può essere trasmessa per via elettronica, viene inviata per posta. In tal caso, viene firmata da un funzionario dell’autorità richiedente, debitamente autorizzato ad effettuare tale domanda.

Articolo 22

Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.

Se in uno Stato membro vi sono più autorità incaricate dell’applicazione del presente regolamento, l’ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra tali autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.

Articolo 23

1.   Quando le autorità competenti degli Stati membri inseriscono informazioni in banche dati elettroniche e si scambiano tali informazioni per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento siano trattate come riservate.

Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla normativa nazionale dello Stato che le riceve.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione soltanto delle persone e autorità di cui all’articolo 16 della direttiva 2008/55/CE.

Esse possono essere utilizzate nel contesto di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare contributi, dazi, imposte e altre misure di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE.

Persone debitamente accreditate dall’Autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono avere accesso a dette informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.

3.   Quando le autorità competenti degli Stati membri comunicano per via elettronica, esse prendono tutte le misure necessarie per garantire che tutte le comunicazioni siano debitamente autorizzate.

Articolo 24

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA

Articolo 25

1.   L’autorità richiedente può presentare una domanda di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano a carico di una stessa persona.

2.   Non si può presentare domanda di assistenza se l’importo totale del credito o dei crediti di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/55/CE dei quali trattasi è inferiore a 1 500 EUR.

Articolo 26

Se l’autorità adita decide, conformemente all’articolo 14, primo comma, della direttiva 2008/55/CE, di respingere una domanda di assistenza, essa comunica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

CAPO VII

INTESE DI RIMBORSO

Articolo 27

Ciascuno Stato membro nomina almeno un funzionario debitamente autorizzato a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE.

Articolo 28

1.   Se l’autorità adita decide di chiedere un rimborso, comunica all’autorità richiedente i motivi per i quali ritiene che il recupero del credito ponga un problema specifico, comporti costi molto elevati o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata.

L’autorità adita fornisce una stima particolareggiata dei costi dei quali chiede il rimborso all’autorità richiedente.

2.   L’autorità richiedente accusa ricezione della domanda di rimborso quanto prima e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione della domanda.

Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, l’autorità richiedente comunica all’autorità adita se, e in quale misura, accetta le modalità di rimborso proposte.

3.   Se l’autorità richiedente e l’autorità adita non raggiungono un'intesa sulle modalità di rimborso, l’autorità adita prosegue l’azione di recupero secondo la normale procedura.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, per quanto possibile per via elettronica, sull’applicazione delle procedure fissate nella direttiva 2008/55/CE e sui risultati ottenuti nell’anno civile precedente.

La comunicazione di tali informazioni comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato IV del presente regolamento.

La comunicazione di eventuali informazioni supplementari riguardo al tipo dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta o prestata assistenza comprende gli elementi contenuti nel modello del formulario figurante nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 30

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del presente regolamento, nonché dei funzionari autorizzati a convenire modalità di rimborso ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2008/55/CE.

Articolo 31

La direttiva 2002/94/CE è abrogata.

I riferimenti alla suddetta direttiva si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 32

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

(2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1180/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 170 e l'articolo 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione, del 24 novembre 2000, che istituisce un sistema di comunicazione di informazioni per alcune forniture, su strada, di carni bovine e suine destinate al territorio della Federazione russa (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L'articolo 2 del protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca per la corretta applicazione della legislazione doganale, allegato all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (4), prevede che le parti si prestino assistenza reciproca per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. Per mettere in atto questa assistenza amministrativa, la Commissione, rappresentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito OLAF), e le autorità russe hanno convenuto di predisporre un sistema di comunicazione sui movimenti di merci tra la Comunità e la Federazione russa.

(3)

Nel quadro di questa assistenza amministrativa e per quanto riguarda segnatamente i trasporti di prodotti dei settori delle carni bovine e suine destinati alla Federazione russa, è opportuno stabilire, da un lato, le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, il sistema di comunicazione di tali informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, l'OLAF e le autorità russe.

(4)

Queste informazioni e il sistema di comunicazione predisposto dovrebbero consentire di seguire le esportazioni dei prodotti suddetti verso la Federazione russa e di scoprire gli eventuali casi in cui la restituzione non è dovuta e deve quindi essere recuperata.

(5)

L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento verrà valutata al termine di un periodo significativo. Su questa base si potrà eventualmente decidere di estenderle alle esportazioni di altri prodotti, nonché di prendere provvedimenti finanziari in caso di rispetto o di mancato rispetto degli obblighi previsti.

(6)

L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), precisa che la Commissione può disporre, in casi specifici, che la prova dell'importazione si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo. Per le esportazioni previste dal presente regolamento, le informazioni provenienti dalle autorità russe dovranno pertanto essere considerate come un nuovo mezzo di prova che si aggiunge a quelli già esistenti.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle forniture di prodotti dei settori delle carni bovine e suine dei codici NC 0201, 0202 e 0203, a destinazione del territorio della Federazione russa («Russia»), per le quali le dichiarazioni di esportazione sono accompagnate da una domanda di restituzione all'esportazione.

Il presente regolamento non si applica alle forniture di cui al primo comma inferiori a 3 000 chilogrammi.

Articolo 2

Gli esportatori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, comunicano all'organismo centrale designato dallo Stato membro esportatore, per ciascuna dichiarazione di esportazione ed entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di scarico dei prodotti in Russia, le informazioni seguenti:

a)

il numero della dichiarazione di esportazione, l'ufficio doganale di esportazione e la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione;

b)

la designazione dei prodotti con l'indicazione dei codici di prodotti a otto cifre della nomenclatura combinata;

c)

la quantità netta in chilogrammi;

d)

il numero del carnet TIR o il numero di riferimento del documento di transito interno russo DKD, o il numero della dichiarazione d'immissione in consumo in Russia TD1/IM40;

e)

il numero del container, ove del caso;

f)

il numero d'identificazione e/o il nome del mezzo di trasporto all'entrata della fornitura in Russia;

g)

il numero di licenza del deposito sottoposto a controllo doganale in cui è stato consegnato il prodotto in Russia;

h)

la data di consegna del prodotto presso il deposito sottoposto a controllo doganale in Russia.

Articolo 3

1.   L'organismo centrale dello Stato membro interessato menzionato all'articolo 2 trasmette le informazioni ricevute all'OLAF mediante posta elettronica, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

2.   L'OLAF trasmette alle autorità russe, non appena le riceve, le informazioni di cui all'articolo 2 e il numero d'identificazione per ciascuna operazione d'esportazione.

3.   L'OLAF comunica all'organismo centrale dello Stato membro interessato, secondo il caso, la risposta delle autorità doganali russe entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento o la mancanza di risposta delle autorità suindicate entro i due giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di tre settimane fissato per la risposta delle autorità russe nel quadro dell'accordo amministrativo concluso con queste ultime.

Articolo 4

1.   Le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 non costituiscono condizioni complementari a quelle stabilite per la concessione delle restituzioni all'esportazione nei settori interessati.

2.   Quando è positiva, la risposta delle autorità russe di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è considerata come prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2584/2000 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 298 del 25.11.2000, pag. 16.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 48.

(5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CE) n. 2584/2000 della Commissione

(GU L 298 del 25.11.2000, pag. 16)

Regolamento (CE) n. 44/2003

(GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 58)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2584/2000

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Allegato I

Allegato II


29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, in combinato disposto con l’articolo 4,

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3), all’atto della presentazione di una domanda di titolo occorre costituire una cauzione di 50 EUR/100 kg.

(2)

Tenendo conto delle nuove condizioni applicabili alle importazioni di prodotti originari del Brasile è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa al titolo a un livello che permetta di garantire una gestione adeguata dei contingenti tariffari e un accesso soddisfacente degli operatori ai medesimi.

(3)

Sempre ai fini di una gestione adeguata, tenendo conto della riduzione della cauzione, è opportuno aumentare la quantità massima che ogni operatore è autorizzato a chiedere per i contingenti del gruppo 1.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 616/2007.

(5)

Dato che il periodo di presentazione delle domande per il prossimo sottoperiodo inizia il 1o dicembre 2008 è indispensabile che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La domanda di titolo verte su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 2 e 3 la domanda di titolo verte su un quantitativo non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel sottoperiodo considerato.

Per i gruppi 3, 6 e 8, il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.».

Articolo 2

All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 616/2007, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   All’atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.

Tuttavia, per le domande relative ai gruppi 1, 4 e 7, l’importo della cauzione è pari a 10 EUR/100 kg».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 5.


29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro.

(2)

L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(3)

Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.

(4)

A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.

(5)

Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 deve riferirsi unicamente a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Occorre pertanto derogare all'articolo citato.

(6)

A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.

(7)

È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.

(8)

A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

(9)

A fini di semplificazione e di efficienza logistica, si può dispensare il contraente dall'obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata se il numero di contratto è riportato nel registro del magazzino.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede un aiuto all'ammasso privato di burro salato e non salato di cui all'articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i contratti stipulati nel 2009.

Articolo 2

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.

2.   In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso.

Articolo 3

L'unità di misura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all'ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, proveniente dallo stesso stabilimento ed entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.

Articolo 4

1.   L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1 ammonta a:

15,62 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio;

0,44 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2.   L'entrata all'ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o gennaio e il 15 agosto 2009. L'uscita dall'ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2009. L'ammasso contrattuale termina il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso o al più tardi l'ultimo giorno del mese di febbraio successivo all'entrata in magazzino.

3.   L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 227 giorni.

Articolo 5

Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.

Articolo 6

1.   Non si applica l'articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.

2.   Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di indicare il numero di contratto, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, se il responsabile del magazzino si impegna a riportare il numero di contratto nel registro di cui all'allegato I, punto III, dello stesso regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.


29.11.2008   

IT

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L 319/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1183/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) prevede un regime di indicazioni facoltative per gli oli di oliva. A norma dell'articolo 5, lettera c), di tale regolamento, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini possono figurare sull'etichetta solo se basate sui risultati di un metodo di analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (3). In conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, tale disposizione si deve applicare a decorrere dal 30 novembre 2008.

(2)

I lavori avviati dal consiglio oleicolo internazionale (COI) sulla ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli di oliva vergini si sono conclusi nel novembre 2007. Per adeguare la normativa comunitaria al metodo riveduto del COI occorre modificare l'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002. Tale adeguamento fa parte della modifica di varie norme di etichettatura dell'olio di oliva, la cui entrata in vigore è prevista per il 1o luglio 2009. Sarebbe inopportuno, soprattutto per gli operatori che dovranno adeguare l'etichettatura dei propri prodotti, applicare le attuali disposizioni dell'articolo 5, lettera c), solo per il periodo dal 30 novembre 2008 al 30 giugno 2009.

(3)

Occorre perciò rinviare la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 al 1o luglio 2009.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1019/2002.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

(3)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.


29.11.2008   

IT

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L 319/52


REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

62/T&Q

Stato membro

FRA

Stock

HER/5B6ANB.

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

Acque CE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

Data

8.10.2008


29.11.2008   

IT

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L 319/54


REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1579/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È pertanto necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

N.

01/MED

Stato membro

BGR

Stock

TUR/F3742C

Specie

Rombo (Psetta maxima)

Zona

Mar Nero

Data

15.9.2008


29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/56


REGOLAMENTO (CE) N. 1186/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o dicembre 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o dicembre 2008, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o dicembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

23,12

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

21,34

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

21,34

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

23,12


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

14.11.2008-27.11.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

190,56

112,79

Prezzo FOB USA

241,10

231,10

211,10

125,25

Premio sul Golfo

12,34

Premio sui Grandi laghi

27,27

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

11,99 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

10,09 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


DIRETTIVE

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/59


DIRETTIVA 2008/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La rete transeuropea dei trasporti di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3), è di fondamentale importanza per favorire l’integrazione e la coesione in Europa e assicurare un elevato livello di benessere. Occorre garantire, in particolare, un elevato livello di sicurezza.

(2)

Nel Libro bianco del 12 settembre 2001«La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» la Commissione ha segnalato la necessità di effettuare valutazioni d’impatto sulla sicurezza e controlli in materia di sicurezza stradale onde individuare e gestire i tratti ad elevata concentrazione di incidenti sul territorio comunitario. Ha altresì fissato l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi sulle strade nell’Unione europea fra il 2001 e il 2010.

(3)

Nella comunicazione del 2 giugno 2003«Programma di azione europeo per la sicurezza stradale — Dimezzare il numero di vittime della strada nell’Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa», la Commissione ha individuato nell’infrastruttura stradale il terzo pilastro della politica di sicurezza stradale, che dovrebbe apportare un considerevole contributo alla realizzazione dell’obiettivo comunitario di riduzione degli incidenti.

(4)

Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella progettazione dei veicoli (misure di sicurezza, concezione e applicazione di nuove tecnologie) che hanno contribuito a ridurre il numero di vittime degli incidenti stradali. Per conseguire l’obiettivo fissato per il 2010 è necessario agire anche in altri ambiti. La gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali offre un ampio margine di miglioramento, che deve essere sfruttato.

(5)

La definizione di procedure adeguate è essenziale per migliorare la sicurezza dell’infrastruttura stradale sulla rete stradale transeuropea. Le valutazioni d’impatto della sicurezza stradale dovrebbero dimostrare, a livello strategico, le implicazioni che, in un progetto di infrastruttura, le varie alternative di pianificazione hanno per la sicurezza stradale e dovrebbero svolgere un ruolo importante nella selezione degli itinerari. I risultati della valutazione d’impatto della sicurezza stradale possono essere esposti in una serie di documenti. Inoltre, i controlli sulla sicurezza stradale dovrebbero individuare attentamente gli elementi pericolosi di un progetto di infrastruttura stradale. È pertanto ragionevole sviluppare procedure da adottare in questi due settori allo scopo di rafforzare il livello di sicurezza delle infrastrutture nella rete stradale transeuropea, escludendo al contempo le gallerie stradali, che sono oggetto della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (4).

(6)

Numerosi Stati membri dispongono già di un sistema di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ben funzionante. A tali Stati membri dovrebbe essere consentito di continuare a utilizzare i propri metodi, purché siano coerenti con gli obiettivi della presente direttiva.

(7)

La ricerca è essenziale per aumentare la sicurezza sulle strade nell’Unione europea. Lo sviluppo e la dimostrazione di componenti, misure e metodi (compresa la telematica) e la diffusione dei risultati della ricerca svolgono un ruolo importante nel migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali.

(8)

Il livello di sicurezza delle strade esistenti dovrebbe essere rafforzato concentrando gli investimenti sui tratti che presentano la concentrazione più elevata di incidenti e/o il maggiore potenziale di riduzione degli incidenti. Gli automobilisti dovrebbero essere avvertiti dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti, in modo che possano adeguare il loro comportamento e rispettare con più attenzione il codice stradale, in particolare i limiti di velocità.

(9)

La classificazione della sicurezza della rete presenta un elevato potenziale nel periodo immediatamente successivo alla sua applicazione. Una volta affrontato il problema dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti e dopo aver adottato le opportune misure correttive, le ispezioni preventive della sicurezza dovrebbero svolgere un ruolo di maggiore rilevanza. Le ispezioni regolari sono uno strumento essenziale di prevenzione dei pericoli ai quali possono essere esposti tutti gli utenti della strada, segnatamente gli utenti vulnerabili, e anche in caso di lavori stradali.

(10)

La formazione e la certificazione del personale incaricato della sicurezza in base a programmi di formazione e a strumenti di qualificazione convalidati dagli Stati membri dovrebbero permettere di dispensare agli operatori del settore le conoscenze aggiornate di cui hanno bisogno.

(11)

Per incrementare la sicurezza sulle strade nell’Unione europea, sarebbe opportuno organizzare scambi più frequenti e coerenti di migliori prassi tra gli Stati membri.

(12)

Onde assicurare un elevato livello di sicurezza stradale sulle strade nell’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero applicare orientamenti relativi alla gestione della sicurezza dell’infrastruttura. La notifica di tali orientamenti alla Commissione e la regolare elaborazione di relazioni d’applicazione dovrebbero condurre al miglioramento sistematico nel settore della sicurezza delle infrastrutture a livello europeo e fornire una base per evolvere progressivamente verso un sistema più efficace. Le relazioni d’applicazione dovrebbero inoltre consentire ad altri Stati membri di individuare le soluzioni più efficaci, mentre la sistematica rilevazione di dati provenienti da studi «prima/dopo» dovrebbe consentire di scegliere le misure più efficaci in previsione di un’azione futura.

(13)

Le disposizioni della presente direttiva relative agli investimenti nella sicurezza stradale dovrebbero applicarsi fatte salve le competenze degli Stati membri in materia di investimenti per la manutenzione della rete stradale.

(14)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia la definizione di procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale in tutta la rete transeuropea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).

(16)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare i criteri necessari per il miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza stradale e l’adeguamento degli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(17)

La creazione di un numero sufficiente di parcheggi e di aree di sosta lungo le strade riveste enorme importanza per la sicurezza del traffico, oltre che per la prevenzione del crimine. I parcheggi e le aree di sosta consentono ai conducenti dei veicoli di concedersi per tempo una pausa di riposo e di proseguire il viaggio con piena concentrazione. La creazione di un numero sufficiente di parcheggi e di aree di sosta sicuri dovrebbe pertanto costituire parte integrante della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

(18)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva richiede l’istituzione e l’attuazione di procedure relative alle valutazioni d’impatto sulla sicurezza stradale, ai controlli sulla sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza da parte degli Stati membri.

2.   La presente direttiva si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico.

3.   Gli Stati membri possono anche applicare le disposizioni della presente direttiva, come codice di buone prassi, per le infrastrutture nazionali di trasporto stradale, non comprese nella rete stradale transeuropea, che sono state costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità.

4.   La presente direttiva non si applica alle gallerie stradali disciplinate dalla direttiva 2004/54/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)

«rete stradale transeuropea»: la rete stradale descritta nell’allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE;

2)

«organo competente»: qualsiasi organismo pubblico, istituito a livello nazionale, regionale o locale, che partecipa, in funzione delle proprie competenze, all’attuazione della presente direttiva, inclusi gli organismi designati come organi competenti prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui rispettino i requisiti da essa stabiliti;

3)

«valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale»: un’analisi comparativa strategica dell’impatto di una nuova strada o di una modifica sostanziale della rete esistente sul livello di sicurezza della rete stradale;

4)

«controllo della sicurezza stradale»: controllo di sicurezza accurato indipendente, sistematico e tecnico delle caratteristiche di un progetto di costruzione di un’infrastruttura stradale, nelle diverse fasi dalla pianificazione al funzionamento iniziale;

5)

«classificazione di tratti ad elevata concentrazione di incidenti»: un metodo per individuare, analizzare e classificare i tratti della rete stradale aperti al traffico da oltre tre anni e in cui è stato registrato un numero considerevole di incidenti mortali in proporzione al flusso di traffico;

6)

«classificazione della sicurezza della rete»: un metodo per individuare, analizzare e classificare le sezioni della rete stradale esistente in funzione del loro potenziale di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi connessi agli incidenti;

7)

«ispezione di sicurezza»: la verifica ordinaria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esigono un intervento di manutenzione per ragioni di sicurezza;

8)

«orientamenti»: le misure, adottate dagli Stati membri, che definiscono le tappe da seguire e gli elementi da prendere in considerazione al momento dell’applicazione delle procedure di sicurezza fissate nella presente direttiva;

9)

«progetto d’infrastruttura»: un progetto relativo alla costruzione di infrastrutture stradali nuove ovvero ad una sostanziale modifica della rete esistente che incide sul flusso del traffico.

Articolo 3

Valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura

1.   Gli Stati membri assicurano che sia effettuata una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura.

2.   La valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale è effettuata durante la fase di pianificazione iniziale, anteriormente all’approvazione del progetto di infrastruttura. In tale ambito gli Stati membri si adoperano per rispettare i criteri stabiliti all’allegato I.

3.   La valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale espone le considerazioni in materia di sicurezza stradale che contribuiscono alla scelta della soluzione proposta. Fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie all’analisi costi/benefici delle diverse opzioni valutate.

Articolo 4

Controlli della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura

1.   Gli Stati membri assicurano che siano effettuati controlli della sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura.

2.   Nell’effettuare controlli della sicurezza stradale gli Stati membri si adoperano per rispettare i criteri stabiliti all’allegato II.

Gli Stati membri garantiscono che sia designato un controllore per effettuare il controllo delle caratteristiche di ideazione di un progetto di infrastruttura.

Il controllore è designato a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, e deve possedere le qualifiche e le competenze necessarie previste all’articolo 9. Allorché l’esecuzione dei controlli è affidata ad una squadra, almeno un membro della medesima è titolare di un certificato di idoneità professionale di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

3.   I controlli della sicurezza stradale costituiscono parte integrante del processo di ideazione del progetto di infrastruttura nelle fasi degli studi preliminari, della progettazione particolareggiata, nella fase di ultimazione e nella prima fase di funzionamento.

4.   Gli Stati membri garantiscono che il controllore definisca, in una relazione di controllo per ciascuna fase del progetto di infrastruttura, gli aspetti della progettazione che possono rivelarsi critici per la sicurezza. Se gli aspetti pericolosi sono messi in evidenza nel corso del controllo, ma la progettazione non è rettificata prima della conclusione della fase di cui trattasi, in base alle indicazioni dell’allegato II, l’organo competente è tenuto a giustificare tale scelta in un allegato alla relazione.

5.   Gli Stati membri garantiscono che la relazione di cui al paragrafo 4 si traduca in raccomandazioni rilevanti da un punto di vista della sicurezza.

Articolo 5

Classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico

1.   Gli Stati membri assicurano che la classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e la classificazione della sicurezza della rete aperta al traffico siano fondate su un esame del funzionamento della rete stradale con cadenza almeno triennale. In tale ambito, gli Stati membri si adoperano per rispettare i criteri stabiliti all’allegato III.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i tratti stradali di maggiore priorità in virtù dei risultati della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti e della classificazione della sicurezza della rete siano valutati da gruppi di esperti mediante visite in loco in base agli elementi di cui al punto 3 dell’allegato III. Almeno un membro del gruppo di esperti deve soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a).

3.   Gli Stati membri assicurano che le misure correttive siano mirate ai tratti stradali di cui al paragrafo 2. La priorità è conferita alle misure di cui al punto 3, lettera e), dell’allegato III, privilegiando quelle che presentano il miglior rapporto costi/benefici.

4.   Gli Stati membri predispongono un’adeguata segnaletica per richiamare l’attenzione degli utenti della strada sui tratti dell’infrastruttura stradale in riparazione che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti. Tale segnaletica, che comprende anche segnalazioni visibili sia di giorno sia di notte e collocate a una distanza di sicurezza, è conforme alle disposizioni della convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968.

5.   Gli Stati membri garantiscono che gli utenti della strada siano informati, con mezzi adeguati, della presenza di un tratto stradale ad elevata concentrazione di incidenti. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere alla segnaletica, quest’ultima è conforme alle disposizioni della convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968.

Articolo 6

Ispezioni di sicurezza

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le strade aperte al traffico siano soggette a ispezioni di sicurezza al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e di prevenire gli incidenti.

2.   Le ispezioni di sicurezza comprendono ispezioni periodiche della rete stradale ed accertamenti circa i possibili effetti dei lavori in corso sulla sicurezza del flusso di traffico.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ispezioni periodiche siano realizzate dall’organo competente. La frequenza di tali ispezioni deve essere sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l’infrastruttura stradale in questione.

4.   Fatti salvi gli orientamenti adottati ai sensi dell’articolo 8, gli Stati membri adottano orientamenti relativi alle misure di sicurezza temporanee applicabili ai lavori stradali. Provvedono altresì all’attuazione di un programma d’ispezione appropriato per assicurare la corretta applicazione di tali orientamenti.

Articolo 7

Gestione dei dati

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’organo competente rediga una relazione d’incidente per ciascun incidente mortale verificatosi su una strada di cui all’articolo 1, paragrafo 2. Gli Stati membri si adoperano per includere in tale relazione tutti gli elementi d’informazione elencati nell’allegato IV.

2.   Gli Stati membri calcolano il costo sociale medio di un incidente mortale ed il costo sociale medio di un incidente grave verificatosi sul loro territorio. Gli Stati membri possono optare per una differenziazione più marcata dei tassi di costo, che devono essere aggiornati perlomeno ogni cinque anni.

Articolo 8

Adozione e comunicazione di orientamenti

1.   Gli Stati membri garantiscono che entro il 19 dicembre 2011 siano adottati orientamenti, qualora non esistano già, al fine di coadiuvare gli organi competenti nell’applicazione della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione tali orientamenti entro tre mesi dalla loro adozione o modifica.

3.   La Commissione li rende disponibili su un sito web pubblico.

Articolo 9

Designazione e formazione dei controllori

1.   Gli Stati membri garantiscono che entro il 19 dicembre 2011 siano adottati programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale, qualora non esistano già.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i controllori della sicurezza che svolgono le mansioni stabilite dalla presente direttiva seguano una formazione iniziale sancita da un certificato di idoneità professionale e partecipino a ulteriori periodici corsi di formazione.

3.   Gli Stati membri garantiscono che i controllori della sicurezza stradale siano titolari di un certificato di idoneità professionale. I certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva sono riconosciuti.

4.   Gli Stati membri garantiscono che i controllori siano designati in base ai seguenti criteri:

a)

i controllori devono possedere pertinenti esperienze o formazione nei settori della progettazione stradale, dell’ingegneria della sicurezza stradale e dell’analisi degli incidenti;

b)

due anni dopo l’adozione degli orientamenti da parte degli Stati membri in applicazione dell’articolo 8, i controlli della sicurezza stradale sono realizzati esclusivamente da controllori o squadre di controllori che soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3;

c)

ai fini del controllo del progetto di infrastruttura, durante il periodo di realizzazione del controllo il controllore non partecipa né alla progettazione né al funzionamento del progetto di infrastruttura interessato.

Articolo 10

Scambio delle migliori prassi

Per migliorare la sicurezza delle strade nell’Unione europea che non fanno parte della rete stradale transeuropea, la Commissione instaura un sistema coerente di scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri che riguarda, fra l’altro, i progetti esistenti in materia di sicurezza dell’infrastruttura stradale e le tecnologie comprovate relative alla sicurezza stradale.

Articolo 11

Continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza

1.   La Commissione facilita e struttura lo scambio di conoscenze e migliori prassi tra gli Stati membri, facendo uso delle esperienze raccolte nelle competenti sedi internazionali, in modo da rendere possibile il continuo miglioramento delle prassi di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nell’Unione europea.

2.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 13. Nella misura in cui si renda necessaria l’adozione di misure specifiche, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

3.   Se del caso, le organizzazioni non governative specializzate operanti nel campo della sicurezza e della gestione delle infrastrutture stradali possono essere consultate su aspetti relativi alla sicurezza tecnica.

Articolo 12

Adeguamento al progresso tecnico

Gli allegati della presente direttiva sono adeguati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, per tenere conto del progresso tecnico.

Articolo 13

Comitologia

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 19 novembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 168 del 20.7.2007, pag. 71.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

(3)  GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

1.

Componenti di una valutazione d’impatto sulla sicurezza stradale:

a)

definizione del problema;

b)

situazione attuale ed opzione dello status quo;

c)

obiettivi di sicurezza stradale;

d)

analisi dell’impatto sulla sicurezza stradale delle opzioni proposte;

e)

confronto delle opzioni, fra cui l’analisi del rapporto costi/benefici;

f)

presentazione della gamma di possibili soluzioni.

2.

Elementi da prendere in considerazione:

a)

numero delle vittime e degli incidenti, obiettivi di riduzione paragonati all’opzione dello status quo;

b)

scelta di itinerari e strutture di traffico;

c)

possibili conseguenze sulle vie di comunicazione esistenti (ad esempio uscite, incroci, intersezioni, svincoli, passaggi a livello);

d)

utenti della strada, compresi gli utenti vulnerabili (ad esempio pedoni, ciclisti motociclisti);

e)

traffico (ad esempio volume di traffico, categorizzazione del traffico per tipo);

f)

condizioni stagionali e climatiche;

g)

presenza di un numero sufficiente di parcheggi sicuri;

h)

attività sismica.


ALLEGATO II

CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA

1.

Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare:

a)

situazione geografica (ad esempio, pericolo di smottamenti, inondazioni, valanghe), condizioni climatiche e stagionali e attività sismica;

b)

tipi di incroci/svincoli e distanze fra loro;

c)

numero e tipo di corsie;

d)

tipi di traffico autorizzati sulla nuova strada;

e)

funzionalità della strada all’interno della rete;

f)

condizioni meteorologiche;

g)

velocità della circolazione;

h)

sezioni trasversali (ad esempio, larghezza della carreggiata, piste ciclabili, sentieri pedonali);

i)

allineamenti orizzontali e verticali;

j)

visibilità;

k)

disposizione di incroci e svincoli;

l)

trasporto pubblico e infrastrutture;

m)

passaggi a livello.

2.

Criteri applicabili nella fase della progettazione particolareggiata:

a)

tracciato;

b)

armonizzazione della segnaletica verticale e segnaletica orizzontale;

c)

illuminazione di strade e incroci stradali;

d)

apparecchiature lungo le strade;

e)

ambiente ai margini della strada inclusa la vegetazione;

f)

ostacoli fissi ai margini della strada;

g)

creazione di parcheggi sicuri;

h)

utenti vulnerabili (ad esempio, pedoni, ciclisti, motociclisti);

i)

adattamento ergonomico di sistemi stradali di contenimento (mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evitare pericoli agli utenti vulnerabili).

3.

Criteri applicabili nella fase di ultimazione:

a)

sicurezza degli utenti della strada e visibilità in varie circostanze, quali oscurità e condizioni meteorologiche prevedibili;

b)

leggibilità della segnaletica verticale e della segnaletica orizzontale;

c)

condizioni del fondo stradale.

4.

Criteri applicabili nella prima fase di funzionamento: valutazione della sicurezza stradale alla luce dell’effettivo comportamento degli utenti.

La realizzazione di un controllo in qualsiasi fase può comportare la necessità di riesaminare i criteri applicabili a fasi precedenti.


ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE

1.   Criteri per l’individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti

L’individuazione dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti tiene conto perlomeno del numero di incidenti mortali nel corso degli anni precedenti per unità di distanza in rapporto al volume di traffico e, nel caso di incroci e svincoli, per punto di intersezione.

2.   Criteri per l’individuazione dei tratti stradali da esaminare nell’ambito della classificazione della sicurezza della rete

L’individuazione di tratti stradali da esaminare nell’ambito della classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali sono classificati in categorie. Per ogni categoria stradale, i tratti stradali sono esaminati e classificati sulla base di fattori collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti, il volume di traffico e la tipologia dello stesso.

Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali in cui un miglioramento dell’infrastruttura dovrebbe rivelarsi molto efficace.

3.   Elementi di valutazione per le visite in loco dei gruppi di esperti:

a)

una descrizione del tratto stradale;

b)

il riferimento ad eventuali relazioni anteriori sullo stesso tratto stradale;

c)

l’esame delle eventuali relazioni di incidente;

d)

il numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni precedenti;

e)

un pacchetto di potenziali misure correttive da mettere in atto entro varie scadenze che preveda ad esempio:

eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada o applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi,

riduzione dei limiti di velocità e aumento del controllo della velocità a livello locale,

miglioramento della visibilità in diverse condizioni meteorologiche e di luminosità,

miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attrezzature al margine della strada quali i sistemi di ritenuta stradale,

miglioramento della coerenza, della visibilità, della leggibilità e della collocazione della segnaletica orizzontale (inclusa l’applicazione di rallentatori sonori) e della segnaletica verticale,

protezione contro la caduta di sassi, smottamenti del terreno e valanghe,

miglioramento dell’aderenza/ruvidità del fondo stradale,

nuova concezione dei sistemi di ritenuta stradale,

inserimento e miglioramento delle barriere protettive al centro strada,

modifica degli schemi di sorpasso,

miglioramento di incroci/svincoli/passaggi a livello,

modifica dell’allineamento,

modifica della larghezza stradale, aggiunta di una corsia d’emergenza,

installazione di un dispositivo di gestione e di controllo del traffico,

riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada più vulnerabili,

adeguamento della strada agli standard odierni,

miglioramento o sostituzione del manto stradale,

utilizzo di segnali stradali intelligenti,

miglioramento dei sistemi di trasporto intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell’interoperabilità, dell’emergenza e della segnaletica.


ALLEGATO IV

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI

Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi:

1)

localizzazione quanto più esatta possibile dell’incidente;

2)

immagini e/o diagrammi del luogo dell’incidente;

3)

data e ora dell’incidente;

4)

informazioni relative alla strada, quali la natura della zona, il tipo di strada, il tipo di incrocio o di svincolo ma anche la segnaletica verticale, il numero di corsie, la segnaletica orizzontale, il rivestimento stradale, l’illuminazione e le condizioni meteorologiche, i limiti di velocità, gli ostacoli al margine della strada;

5)

gravità dell’incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite, eventualmente secondo criteri comuni da definire secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3;

6)

caratteristiche delle persone interessate quali età, sesso, nazionalità, tasso di alcolemia, utilizzo o meno dei dispositivi di sicurezza;

7)

dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, età, paese, eventuali dispositivi di sicurezza, data dell’ultima revisione periodica in conformità della legislazione applicabile);

8)

dati relativi all’incidente quali tipo di incidente, tipo di collisione, manovre del veicolo e del conducente;

9)

se del caso, informazioni relative al periodo di tempo intercorso tra l’incidente e la sua registrazione ovvero l’arrivo del servizio di soccorso.


29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/68


DIRETTIVA 2008/109/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),

considerando che:

(1)

L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari per l'introduzione nella Comunità di materiale da imballaggio in legno e legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname. Essi si basano sulla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2).

(2)

In aggiunta ai requisiti approvati nel quadro della norma ISPM n. 15, l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE prevede che il materiale da imballaggio in legno sia prodotto con legname scortecciato. L'applicazione del requisito relativo allo scortecciamento è stata rinviata in due occasioni.

(3)

La Comunità ha richiesto la revisione della norma ISPM n. 15 al fine di includervi una prescrizione che risponda alla propria preoccupazione circa la presenza di corteccia nel materiale da imballaggio utilizzato negli scambi internazionali.

(4)

Il comitato tecnico sulla quarantena forestale (TPFQ), creato sotto gli auspici della convenzione internazionale in materia di protezione dei vegetali (IPPC) e composto da esperti internazionali riconosciuti nel settore forestale, ha analizzato i dati delle ricerche disponibili sul rischio fitosanitario della presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno. Il TPFQ ha concluso che la prescrizione che il materiale da imballaggio in legno utilizzato negli scambi internazionali debba essere privo di corteccia è giustificata, a condizione di definire chiaramente un livello di tolleranza per la presenza di piccoli pezzi di corteccia e di garantire il mantenimento del rischio fitosanitario a un livello accettabile, oltre che d'inserire tale requisito nella norma ISPM n. 15 rivista.

(5)

Al fine di proteggere il territorio della Comunità dall'introduzione di organismi nocivi è opportuno allineare le prescrizioni della legislazione CE in tema di presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno e nei paglioli sciolti alle conclusioni tecniche del TPFQ, senza attendere l'adozione di una norma ISPM n. 15 rivista da parte della Commissione per le misure fitosanitarie dell'IPPC.

(6)

È quindi opportuno adeguare la prescrizione relativa allo scortecciamento al menzionato livello di tolleranza tecnicamente giustificato in fatto di presenza di corteccia.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2000/29/CE.

(8)

La prescrizione che il materiale da imballaggio in legno deve essere costituito da legno scortecciato, introdotta dalla direttiva 2006/14/CE della Commissione (3) che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE, è applicabile dal 1o gennaio 2009. È dunque necessario che anche i provvedimenti di cui alla presente direttiva siano applicabili dal 1o gennaio 2009. Al fine di consentire ai paesi terzi di provvedere agli adeguamenti del caso, è tuttavia opportuno fare in modo che la prescrizione relativa alla corteccia sia applicabile dal 1o luglio 2009.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è modificato conformemente al testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.

(3)  GU L 34 del 7.2.2006, pag. 24.


ALLEGATO

L'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE è modificato come segue:

1)

il testo di cui al punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm2 di superficie, e

essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1o luglio 2009.»;

2)

il testo di cui al punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il legname deve:

essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm2 di superficie, nonché

essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1o luglio 2009.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2008

che modifica la decisione 2003/61/CE della Commissione che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada

[notificata con il numero C(2008) 7317]

(I testi in lingua greca, spagnola, italiana, maltese e portoghese sono i soli facenti fede)

(2008/891/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, i tuberi-seme di patata originari del Canada non possono essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, la medesima direttiva autorizza deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/61/CE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l’importazione in Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Malta e Portogallo di tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada, subordinatamente a condizioni specifiche.

(3)

Il Portogallo ha chiesto di prolungare tale deroga.

(4)

La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/61/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/61/CE è modificata come segue:

1)

il testo dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal testo seguente:

«c)

per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1o febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1o dicembre 2003 al 31 marzo 2004, dal 1o dicembre 2004 al 31 marzo 2005, dal 1o dicembre 2005 al 31 marzo 2006, dal 1o dicembre 2006 al 31 marzo 2007, dal 1o dicembre 2007 al 31 marzo 2008, dal 1o dicembre 2008 al 31 marzo 2009, dal 1o dicembre 2009 al 31 marzo 2010 e dal 1o dicembre 2010 al 31 marzo 2011.»;

2)

nell’articolo 15, la data «31 marzo 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2011».

Articolo 2

La Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica Portoghese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 28.1.2003, pag. 31.


Banca centrale europea

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/73


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 ottobre 2008

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovacchia

(BCE/2008/14)

(2008/892/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») e, in particolare, l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 47.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1);

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (5),

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione dell’euro in Slovacchia il 1o gennaio 2009 comporta che, a partire dal tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Slovacchia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2)

L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresa la Slovacchia.

(3)

L’articolo 5 dello statuto in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea implica l’obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e di assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovacchia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9, per le istituzioni situate in Slovacchia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009.

2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Slovacchia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2008. Le istituzioni situate in Slovacchia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Národná banka Slovenska in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13. Le istituzioni situate in Slovacchia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2008.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Slovenia, o in alternativa la Národná banka Slovenska, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo, lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, se del caso, sono confermate dalle due parti al più tardi il 9 dicembre 2008. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro il 9 dicembre 2008, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 3 si applicano mutatis mutandis alle istituzioni situate in Slovacchia così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate a in Slovacchia, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9 non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 e quello compreso tra il 21 gennaio 2009 e il 10 febbraio 2009 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9.

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 e quello compreso tra il 21 gennaio 2009 e il 10 febbraio 2009, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2008 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13, che mostra le istituzioni situate in Slovacchia ancora come banche situate nel «resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2008, in gennaio 2009 e in febbraio 2009, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2008 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime del SEBC.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13, che mostra le istituzioni situate in Slovacchia ancora come banche situate nel «resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione è indirizzata alla Národná banka Slovenska, alle istituzioni situate in Slovacchia e alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti.

2.   La presente decisione entra in vigore il 1o Novembre 2008.

3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9 e (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 ottobre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.


29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/76


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 novembre 2008

che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema

(BCE/2008/17)

(2008/893/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, gli articoli 105 e 106,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») e in particolare l’articolo 12.1 in combinato disposto con l’articolo 3.1 e gli articoli 5, 16 e 24,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 12.1 dello statuto SEBC, il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati all’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha, di conseguenza, il potere di decidere sull’organizzazione di attività ausiliarie, come gli appalti di beni e servizi, che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.

(2)

La legislazione della Comunità europea in materia di appalti permette l’appalto congiunto di beni e servizi da parte di diverse amministrazioni aggiudicatici. Tale principio è riflesso nel considerando 15 e nell’articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), che prevede l’uso di tecniche di centralizzazione delle committenze.

(3)

L’Eurosistema intende rispettare i principi di efficienza in termini di costi e di effettività, e ricerca il vantaggio economicamente più elevato dall’appalto di beni e servizi. Il Consiglio direttivo ritiene che l’appalto congiunto di beni e servizi sia uno strumento atto a raggiungere tali obiettivi mediante lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala.

(4)

Nello stabilire un quadro per l’appalto congiunto nell’Eurosistema, la Banca centrale europea (BCE) tende a promuovere la partecipazione della BCE e delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro.

(5)

Il Consiglio direttivo ha creato un ufficio di coordinamento degli acquisti dell’Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) per il coordinamento di tale appalto congiunto. Il Consiglio direttivo ha designato la Banque centrale du Luxembourg ad ospitare l’EPCO nel periodo compreso tra il 1ogennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.

(6)

La presente decisione non pregiudica la possibilità per le banche centrali di richiedere all’EPCO di offrire loro assistenza in connessione con l’appalto dei beni e servizi che ricadono al di fuori dell’ambito di applicazione della presente decisione.

(7)

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro possono avere un interesse a partecipare alle attività dell’EPCO così come a procedure congiunte d’appalto, che avranno luogo alle medesime condizioni applicate alle banche centrali,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro;

b)

per «compiti dell’Eurosistema» si intendono i compiti affidati all’Eurosistema ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC;

c)

per «banca centrale» si intende la BCE o la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro;

d)

per «banca centrale capofila» si intende la banca centrale responsabile della conduzione della procedura d’appalto congiunto;

e)

per «banca centrale ospitante» si intende la banca centrale designata dal Consiglio direttivo ad ospitare l’EPCO;

f)

per «Comitato di coordinamento EPCO» si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra alti funzionari del personale aventi conoscenze e competenze in settori organizzativi e strategici all’interno delle rispettive istituzioni, e da esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo. La presidenza e la segreteria del Comitato di coordinamento EPCO sono forniti dalla BCE;

g)

per «procedura d’appalto congiunto» si intende una procedura per l’appalto congiunto di beni e servizi messa a punto dalla banca centrale capofila a beneficio delle banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione si applica all’appalto congiunto, da parte di banche centrali, di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.

2.   La partecipazione delle banche centrali nelle attività dell’EPCO e nelle procedure d’appalto congiunto è volontaria.

3.   La presente decisione non pregiudica l’indirizzo BCE/2004/18 del 16 settembre 2004 sull’appalto di banconote in euro (2).

Articolo 3

Ufficio di coordinamento dell’appalto dell’Eurosistema

1.   L’EPCO svolge tutti i seguenti compiti:

a)

facilita l’adozione di migliori pratiche d’appalto all’interno dell’Eurosistema;

b)

sviluppa l’infrastruttura necessaria all’appalto congiunto (come ad esempio competenze, strumenti funzionali, sistemi informativi, processi);

c)

identifica casi potenziali di appalto congiunto che ricadono nell’ambito di applicazione della presente decisione, o ne sono esclusi, sulla base delle esigenze di appalto che le banche centrali presentano all’EPCO;

d)

prepara e aggiorna come necessario un piano d’appalto annuale per le procedure congiunte d’appalto sulla base della valutazione descritta alla lettera c);

e)

prepara i requisiti comuni in cooperazione con le banche centrali che partecipano a una procedura congiunta d’appalto;

f)

assiste le banche centrali nelle procedure congiunte d’appalto;

g)

assiste le banche centrali nell’appalto in relazione ai progetti comuni del Sistema europeo di banche centrali, se ciò è richiesto dalla banca centrale capofila del progetto.

2.   La banca centrale ospitante fornisce il materiale e le risorse umane necessarie affinché l’EPCO possa svolgere i suoi compiti conformemente al bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo, come stabilito nel paragrafo 4.

3.   La banca centrale ospitante, in consultazione con il comitato di coordinamento EPCO, può adottare regole che riguardano l’organizzazione e l’amministrazione interna dell’EPCO, incluso un codice di condotta per il personale dell’EPCO, teso ad assicurare la massima integrità nell’adempimento dei propri doveri.

4.   Le banche centrali finanziano il bilancio preventivo dell’EPCO in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Prima dell’avvio dell’esercizio finanziario, l’EPCO presenta una proposta di piano economico annuale al Consiglio direttivo per approvazione, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.

5.   L’EPCO presenta una relazione annuale sulle proprie attività al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.

6.   Le attività dell’EPCO sono soggette al controllo del Comitato dei revisori interni in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Ciò fa salvi il controllo e le regole di revisione che si applicano alla banca centrale ospitante, o che sono da essa adottate.

7.   Il Comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell’EPCO cinque anni dopo la sua istituzione. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio direttivo decide se è necessario condurre una procedura selettiva per scegliere una nuova banca centrale ospitante.

Articolo 4

Procedure di appalto congiunto

1.   Una procedura di appalto congiunto è considerata necessaria ai fini della presente decisione se, in alternativa: i) è ragionevole aspettarsi che l’appalto congiunto di beni e servizi risulti in condizioni di acquisto più vantaggiose in linea con i principi di efficienza dei costi e di efficacia; o ii) le banche centrali devono fissare i requisiti armonizzati e le norme minime in relazione a tali beni e/o servizi.

2.   Dopo avere identificato un caso potenziale di appalto congiunto, l’EPCO invita le banche centrali a partecipare alla procedura d’appalto congiunto. Le banche centrali comunicano all’EPCO per tempo se intendono partecipare alla procedura d’appalto congiunto e, in tale caso, comunicano all’EPCO le esigenze legate alla loro attività. Una banca centrale può ritirare la propria partecipazione all’appalto congiunto prima della pubblicazione del bando di gara.

3.   Sulla base del piano d’appalto annuale delle procedure d’appalto congiunto messo a punto dall’EPCO e sentito il Comitato di coordinamento EPCO, il Consiglio direttivo può dare inizio alle procedure d’appalto congiunto e scegliere la/le banca/banche centrale/i capofila tra le banche centrali che partecipano nella procedura d’appalto congiunto. Il Consiglio direttivo riceve tutti gli aggiornamenti del piano d’appalto annuale.

4.   La banca centrale capofila attua la procedura d’appalto congiunto a beneficio delle banche centrali che vi partecipano, in linea con le regole d’appalto alle quali è sottoposta la banca centrale capofila. La banca centrale capofila specifica nel bando di gara quali banche centrali partecipano alla procedura d’appalto congiunto, così come la struttura delle relazioni contrattuali.

5.   La banca centrale capofila prepara la documentazione di gara e valuta le domande e le offerte in cooperazione con l’EPCO e le altre banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.

6.   La banca centrale capofila attua la procedura d’appalto congiunto nella/e lingua/e stabilita nel piano d’appalto annuale.

Articolo 5

Partecipazione delle banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro

Il Consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/79


DECISIONE EUMM/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 16 settembre 2008

relativa alla nomina del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

(2008/894/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 dell'azione comune 2008/736/PESC, il CPS è autorizzato, a norma dell'articolo 25 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini dell'esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione EUMM Georgia, compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di nominare il sig. Hansjörg HABER capo della missione EUMM Georgia,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Hansjörg HABER è nominato capo della missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Essa si applica fino al 15 settembre 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 16 settembre 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26.


29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/80


DECISIONE BiH/14/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 novembre 2008

relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2008/895/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(2)

Il 25 settembre 2007 il CPS ha adottato la decisione BiH/11/2007 (2), che nomina il maggior generale Ignacio MARTÍN VILLALAÍN comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il maggior generale Stefano CASTAGNOTTO nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(4)

Il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale raccomandazione.

(5)

In conformità dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il maggior generale Stefano CASTAGNOTTO è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 4 dicembre 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.

(2)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 60.