ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
27 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1170/2008 della Commissione, del 26 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1171/2008 della Commissione, del 26 novembre 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 14 al 21 novembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1172/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

4

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/108/CE della Commissione, del 26 novembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive ( 1 )

6

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/885/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla nomina di nove membri rumeni e di undici supplenti rumeni del Comitato delle regioni

14

 

 

Commissione

 

 

2008/886/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2008) 6644]

16

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/887/PESC del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

19

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

20

 

 

2008/888/PESC

 

*

Decisione ATALANTA/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 novembre 2008, relativa alla nomina del comandate della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

24

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

59,1

TR

74,8

ZZ

53,2

0707 00 05

EG

188,1

JO

178,8

MA

72,2

TR

89,6

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

67,7

TR

110,9

ZZ

89,3

0805 20 10

MA

60,4

TR

70,0

ZZ

65,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

32,7

IL

76,8

TR

61,9

ZZ

56,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

74,9

ZA

117,7

ZZ

85,5

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

MK

37,6

US

109,3

ZA

105,3

ZZ

81,6

0808 20 50

CN

54,2

TR

111,0

ZZ

82,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.11.2008   

IT

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L 317/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2008 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 14 al 21 novembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo per l’importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d’ordine 09.4131).

(2)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 14 novembre 2008 alle ore 13 fino al 21 novembre 2008 alle ore 13 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3)

È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo d’importazione nell’ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 14 novembre 2008 alle ore 13 fino al 21 novembre 2008 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 31,233959 %.

2.   È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 21 novembre 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.


27.11.2008   

IT

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L 317/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 1 della tabella allegata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio di riproduzione video funzionante a batteria consistente in un sistema a lettura laser e uno schermo a colori (cosiddetto «lettore di DVD portatile»). L’apparecchio ha dimensioni di cm 19 (lunghezza) × 14,2 (larghezza) × 3,7 (A) e un peso di 800 grammi.

Lo schermo è del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale di 21,6 cm (8,5 pollici).

L’apparecchio può essere piegato e lo schermo ruotato.

L’apparecchio dispone di altoparlanti incorporati e delle seguenti interfacce:

slot di espansione della scheda memoria,

una porta USB,

un video composito (CVBS) in e out,

una presa per le cuffie.

Può leggere supporti ottici (ad esempio CD e DVD) e semiconduttori (ad esempio memoria flash USB) in diversi formati audio e video.

8528 59 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 90.

L’apparecchio di cui trattasi è un apparecchio multifunzionale conformemente alla nota 3 della sezione XVI e deve pertanto essere classificato sulla base della funzione principale che caratterizza l’insieme. Data la progettazione e la concezione dell’apparecchio, lo scopo di quest’ultimo è fornire immagini video.

Viste le dimensioni dello schermo, che facilita la visione di sequenze video per lunghi periodi, la principale funzione dell’apparecchio è fornire immagini video.

L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 90 come monitor a colori.

2.

Apparecchio di riproduzione video del «tipo laptop» funzionante a batteria consistente in un sistema a lettura laser e uno schermo a colori con un sintonizzatore (tuner) TV (cosiddetto «lettore di DVD portatile»). L’apparecchio ha dimensioni di cm 19,5 (lunghezza) × 14,9 (larghezza) × 3,1 (A) e un peso di 800 grammi.

Lo schermo è del tipo a cristalli liquidi (LCD) con diagonale di 17,8 cm (7 pollici) e può essere piegato.

Il prodotto è munito di:

altoparlanti incorporati, e

sintonizzatore (tuner) video DVB-T (Digital Video Broadcasting — Terrestrial) e analogico,

e delle seguenti interfacce:

slot di espansione della scheda memoria,

una porta USB,

un video composito (CVBS) in e out, e

una presa per cuffie.

Può leggere supporti ottici (ad esempio CD e DVD) e semiconduttori (ad esempio memoria flash USB) in diversi formati audio e video.

Esso può inoltre essere usato come apparecchio radioricevente in digitale o come consolle per videogiochi.

8528 72 20

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 72 e 8528 72 20.

Data la presenza di un tuner TV il carattere essenziale del prodotto è quello di un apparecchio di ricezione per la televisione dotato di schermo che incorpora un apparecchio radioricevente e un apparecchio di riproduzione video.

Il possibile uso dell’apparecchio come consolle per videogiochi è secondario e non va pertanto considerato come caratteristica essenziale dell’apparecchio.

L’apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8528 72 20 come apparecchio ricevente per la televisione che incorpora un apparecchio radioricevente e un apparecchio per la riproduzione video.


DIRETTIVE

27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/6


DIRETTIVA 2008/108/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2008

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat come sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In tale elenco figurano il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per una serie di impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il flutolanil lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 13 giugno 2005. Per il benfluralin lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 16 febbraio 2006. Per il fluazinam lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 gennaio 2006. Per il fuberidazolo e il mepiquat lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 5 aprile 2005.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 3 marzo 2008 per il flutolanil e il benfluralin, il 26 marzo 2008 per il fluazinam, il 14 novembre 2007 per il fuberidazolo e il 14 aprile 2008 per il mepiquat, sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione sul flutolanil, sul benfluralin, sul fluazinam, sul fuberidazolo e sul mepiquat.

(4)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat possano soddisfare in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno inserire queste sostanze attive nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, conformemente alla direttiva suddetta.

(5)

Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È quindi opportuno richiedere ulteriori esami per il benfluralin, al fine di confermare la valutazione del rischio per i consumatori e gli organismi acquatici, e per il fluazinam, al fine di confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli, e che tali studi siano presentati dai notificanti.

(6)

È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove disposizioni derivanti dall'iscrizione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, gli Stati membri dispongono di un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione per riesaminare le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat, al fine di rispettare le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell'allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, occorre accordare un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo relativo all'allegato III per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni suo impiego previsto, in conformità dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) ha dimostrato che possono emergere difficoltà nell'interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti per quanto riguarda l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva suddetta. Tale chiarimento non impone tuttavia nuovi obblighi agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o eventualmente revocano entro il 31 agosto 2009 le autorizzazioni in vigore di prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat.

Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2013; oppure

b)

nel caso di un prodotto contenente flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2013, ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o marzo 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)  EFSA Scientific Report (2008) 126. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutolanil (approvato il 3 marzo 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 127. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benfluralin (approvato il 3 marzo 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 137. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluazinam (approvato il 26 marzo 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 118. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fuberidazole (approvato il 14 novembre 2007).

EFSA Scientific Report (2008) 146. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mepiquat (approvato il 14 aprile 2008).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«193

Flutolanil

N. CAS 66332-96-5

N. CIPAC 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione del rischio.

194

Benfluralin

N. CAS 1861-40-1

N. CIPAC 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impurezze:

etil-butil-nitrosammine: massimo 0,1 mg/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul benfluralin, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione dei consumatori derivante dall'alimentazione,

alla protezione dei volatili, dei mammiferi, delle acque superficiali e degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Essi vigilano affinché i notificanti, a seguito della cui richiesta il benfluralin è stato incluso nel presente allegato, forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

195

Fluazinam

N. CAS 79622-59-6

N. CIPAC 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impurezze:

5-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidina

non più di 2 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione dei consumatori derivante dall'alimentazione,

alla protezione degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tale rischio accertato, occorre applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.

Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli. Essi vigilano affinché i notificanti, a seguito della cui richiesta il fluazinam è stato incluso nel presente allegato, forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

196

Fuberidazolo

N. CAS 3878-19-1

N. CIPAC 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul fuberidazolo, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza dell'operatore e a garantire che le condizioni d'uso impongano l'impiego di adeguati dispositivi di protezione individuale,

al rischio a lungo termine per i mammiferi e a garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. In questo caso occorre ricorrere all'impiego di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel terreno e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione.

Le condizioni di uso devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

197

Mepiquat

N. CAS 15302-91-7

N. CIPAC 440

1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

≥ 990 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l'uso come fitoregolatore.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per applicare i principi uniformi dell'allegato VI, devono essere prese in considerazione le conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare le appendici I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Gli Stati membri debbono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e a valutare l'esposizione dei consumatori derivante dall'alimentazione.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2008

relativa alla nomina di nove membri rumeni e di undici supplenti rumeni del Comitato delle regioni

(2008/885/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo 26 gennaio 2006-25 gennaio 2010 (1). Il 1o gennaio 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/6/CE relativa alla nomina dei membri e supplenti bulgari e romeni del Comitato delle regioni (2).

(2)

Nove seggi di membri del Comitato delle regioni si sono resi vacanti in seguito alla scadenza dei mandati dei sigg. Emil CALOTĂ, Serghei Florin ANGHEL, Doru Laurian BĂDULESCU, Jenel COPILĂU, János DEMETER, della sig.ra Ileana Viorica ION, e dei sigg. Gheorghe BACIU, Adriean VIDEANU e Liviu Nicolae DRAGNEA.

(3)

Undici seggi di supplenti del Comitato delle regioni si sono resi vacanti in seguito alla scadenza dei mandati dei sigg. Lucian FLAIȘER, Corneliu BICHINEȚ, Dan Mihai GROZA, Ion OPRESCU, Răducu George FILIPESCU, della sig.ra Edita Emöke LOKODI, e dei sigg. Tudor PENDIUC, Nicușor Daniel CONSTANTINESCU, Dumitru Teodor BANCIU, Alexandru CORCODEL e Dragoș BENEA,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a)

quali membri:

sig. Mircea COSMA, președintele Consiliului Județean Prahova,

sig. Răducu George FILIPESCU, președintele Consiliului Județean Călărași,

sig.ra Edita Emöke LOKODI, președintele Consiliului Județean Mureș,

sig. Gheorghe BUNEA STANCU, președintele Consiliului Județean Brăila,

sig. Ion PRIOTEASA, președintele Consiliului Județean Dolj,

sig. Tudor PENDIUC, primarul municipiului Pitești,

sig. Gheorghe FALCĂ, primarul municipiului Arad,

sig. Decebal ARNĂUTU, primarul orașului Târgu-Neamț,

sig. Vasile SAVA, primarul orașului Țăndărei;

b)

quali supplenti:

sig. Silvian CIUPERCĂ, președintele Consiliului Județean Ialomița,

sig. Mircea Ioan MOLOȚ, președintele Consiliului Județean Hunedoara,

sig. Árpád Szabolcs CSEHI, președintele Consiliului Județean Satu-Mare,

sig. Liviu Nicolae DRAGNEA, președintele Consiliului Județean Teleorman,

sig. Gheorghe FLUTUR, președintele Consiliului Județean Suceava,

sig. Marian OPRIȘAN, președintele Consiliului Județean Vrancea,

sig. Gheorghe NICHITA, primarul municipiului Iași,

sig. George SCRIPCARU, primarul municipiului Brașov,

sig. Péter FERENC, primarul orașului Sovata,

sig.ra Mariana MIRCEA, primarul orașului Cernavodă,

sig. Adrian Ovidiu TEBAN, primarul orașului Cugir.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. LAPORTE


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

(2)  GU L 1 del 4.1.2007, pag. 13.


Commissione

27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2008

recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2008) 6644]

(2008/886/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 agosto 2008 il Kenya ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di un anno. Il 19 agosto 2008 il Kenya ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che nell’Oceano Indiano sono diminuite le catture e l’offerta di tonno originario.

(2)

Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario sono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.

(3)

Al fine di garantire che il Kenya possa continuare a esportare nella Comunità europea anche dopo la scadenza dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), occorre concedere una nuova deroga.

(4)

Per garantire un’agevole transizione dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell’Africa orientale, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato EAC-UE), occorre concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(5)

Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

(6)

La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007 appare pertanto giustificata.

(7)

Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE al momento dell’entrata in vigore dell’accordo o della sua applicazione provvisoria.

(8)

In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2008. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2008, come richiesto dal Kenya, a meno che l’entrata in vigore o l’applicazione provvisoria dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE cada prima di tale data.

(9)

In conformità dell’articolo 41, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato EAC-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato EAC-UE (Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi). Il Kenya è l’unico paese della regione che attualmente esporta filetti di tonno nella Comunità. È pertanto opportuno concedere al Kenya una deroga a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno, quantità che non supera il contingente annuo globale concesso alla regione EAC nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato EAC-UE.

(10)

Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno relativamente a 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

(11)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Kenya, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa con la presente decisione.

(12)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da materie non originarie, sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell’allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.

Ogni tre mesi le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Decision 2008/886/EC».

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Kenya, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o, se anteriore, al momento della sua entrata in vigore, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

KENYA

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantità

09.1667

1604 14 16

Filetti di tonno

Dall’1.1.2008 al 31.12.2008

2 000 tonnellate


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/19


DECISIONE 2008/887/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2008

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (1).

(2)

L’articolo 13, paragrafo 4, di detta azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono stabilite in un accordo da concludere a norma dell’articolo 24 del trattato.

(3)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi, ad avviare negoziati con paesi terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l’Unione europea e un paese terzo sulla partecipazione di un paese terzo a un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO).

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO

L’UNIONE EUROPEA (UE)

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

dall’altra,

di seguito denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (1),

dell’invito alla Repubblica di Croazia a partecipare alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (di seguito «EULEX KOSOVO»),

della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 7 febbraio 2008, che conferma l’invito alla Repubblica di Croazia a partecipare all’EULEX KOSOVO in base all’esenzione dei costi comuni,

del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante civile dell’operazione dell’UE e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione della Repubblica di Croazia all’EULEX KOSOVO,

della decisione della Repubblica di Croazia, del 2 luglio 2008, di partecipare alla missione EULEX KOSOVO,

della decisione del Comitato politico e di sicurezza, del 4 luglio 2008, relativa all’accettazione del contributo della Repubblica di Croazia alla missione EULEX KOSOVO,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Partecipazione all’operazione

1.   La Repubblica di Croazia aderisce all’azione comune 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decida di prorogare l’EULEX KOSOVO, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo della Repubblica di Croazia all’EULEX KOSOVO lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

3.   La Repubblica di Croazia garantisce che il suo personale partecipante all’EULEX KOSOVO effettui la propria missione in linea con:

l’azione comune 2008/124/PESC e le eventuali successive modifiche,

il piano operativo,

le misure di attuazione.

4.   Il personale distaccato dalla Repubblica di Croazia presso l’EULEX KOSOVO conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’EULEX KOSOVO.

5.   La Repubblica di Croazia informa a tempo debito il comandante civile dell’operazione e il capomissione dell’EULEX KOSOVO (in appresso «il capomissione») di qualsiasi modifica del proprio contributo all’EULEX KOSOVO.

6.   Il personale distaccato presso l’EULEX KOSOVO è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Croazia. Il personale distaccato presso l’EULEX KOSOVO fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale messo a disposizione dell’EULEX KOSOVO dalla Repubblica di Croazia è disciplinato dalle disposizioni sullo status della missione conformemente a quanto previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/124/PESC.

2.   Fatte salve le disposizioni sullo status della missione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Repubblica di Croazia esercita la giurisdizione sul suo personale che partecipa all’EULEX KOSOVO.

3.   La Repubblica di Croazia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo, formulate da o concernenti membri del suo personale, connesse alla partecipazione all’EULEX KOSOVO. La Repubblica di Croazia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali.

4.   La Repubblica di Croazia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

5.   Gli Stati membri dell’Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione della Repubblica di Croazia all’EULEX KOSOVO e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Repubblica di Croazia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (2), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione.

2.   Le disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, firmato il 10 aprile 2006 (3), si applicano nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.

Articolo 4

Catena di comando

1.   Tutto il personale partecipante all’EULEX KOSOVO resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante civile dell’operazione, il quale esercita il comando e controllo a livello strategico.

3.   Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.

4.   Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EULEX KOSOVO.

5.   La Repubblica di Croazia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che prendono parte alla medesima, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

6.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EULEX KOSOVO. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

7.   Un responsabile del contingente nazionale (di seguito «NCL») è nominato dalla Repubblica di Croazia per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EULEX KOSOVO. L’NCL riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina generale del contingente.

8.   La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Repubblica di Croazia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all’EULEX KOSOVO alla data di conclusione dell’operazione.

Articolo 5

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica di Croazia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo dell’operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati alla popolazione locale o alle persone giuridiche nel luogo in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Croazia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dalle disposizioni sullo status della missione, di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 6

Disposizioni di attuazione del presente accordo

Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica di Croazia.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che a essa incombono ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso scritto per via diplomatica di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Croazia all’operazione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 2008, in lingua inglese in due copie.

Per l’Unione europea

Per la Repubblica di Croazia


(1)  GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.

(3)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 73.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI

di cui all’articolo 2, paragrafi 4 e 5

Dichiarazione degli Stati membri dell’UE:

«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Croazia per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’EULEX KOSOVO, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Croazia nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso,

o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Croazia, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO proveniente dalla Repubblica di Croazia nell’utilizzare detti mezzi.»

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

«La Repubblica di Croazia, quale partecipante alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, istituita dall’azione comune dell’UE 2008/124/PESC, del 4 febbraio 2008, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’EULEX KOSOVO per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EULEX KOSOVO, salvo in caso di colpa grave o di comportamento doloso,

o

risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’EULEX KOSOVO, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EULEX KOSOVO nell’utilizzare detti mezzi.»


27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/24


DECISIONE ATALANTA/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 18 novembre 2008

relativa alla nomina del comandate della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2008/888/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’Unione europea.

(2)

Il comandante dell’operazione dell’Unione europea ha raccomandato di nominare il commodoro Antonios PAPAIOANNOU comandate della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(3)

Il Comitato militare dell’Unione europea ha appoggiato tale raccomandazione.

(4)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il commodoro Antonios PAPAIOANNOU è nominato comandante della forza dell’Unione europea per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 18 novembre 2008.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.

Per il Comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


27.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.