ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51° anno
26 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1168/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1169/2008 della Commissione, del 25 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1449/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione per il 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/107/CE della Commissione, del 25 novembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim ( 1 )

4

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/882/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008, che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba [notificata con il numero C(2008) 6950]

12

 

 

2008/883/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche [notificata con il numero C(2008) 6977]  ( 1 )

14

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2008/884/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2008, che attua l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

21

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

25,7

MA

59,9

TR

74,7

ZZ

53,4

0707 00 05

EG

188,1

JO

184,6

MA

72,0

TR

90,5

ZZ

133,8

0709 90 70

MA

65,2

TR

123,8

ZZ

94,5

0805 20 10

MA

61,0

TR

70,0

ZZ

65,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

54,3

HR

50,0

IL

76,8

TR

60,4

ZZ

60,4

0805 50 10

TR

64,5

ZA

71,5

ZZ

68,0

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

MK

35,3

US

113,6

ZA

106,7

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

73,6

KR

112,1

TR

106,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».


26.11.2008   

IT

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L 316/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1449/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione per il 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1449/2007 della Commissione, del 7 dicembre 2007, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 950/2006, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1100/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 508/2007 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, cereali, riso, zucchero e olio d'oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2008 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame (2) prevede una deroga per il 2008 in ordine al termine di presentazione delle domande di titolo di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari nel settore dello zucchero.

(2)

Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (3), quale modificato dal regolamento (CE) n. 892/2008 (4), ha indetto l'apertura di nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine da 09.4431 a 09.4437. Appare opportuno estendere a questi nuovi contingenti la deroga relativa al termine di presentazione delle domande di titolo di importazione e modificare quindi il regolamento (CE) n. 1449/2007.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1449/2007 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti da 09.4331 a 09.4351, da 09.4315 a 09.4320, da 09.4324 a 09.4328, 09.4365, 09.4366, 09.4380, 09.4390 e da 09.4431 a 09.4437 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 323 dell'8.12.2007, pag. 8.

(3)   GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(4)   GU L 245 del 13.9.2008, pag. 5.


DIRETTIVE

26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/4


DIRETTIVA 2008/107/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco include le sostanze abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim.

(2)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. I Paesi Bassi sono stati designati Stato membro relatore per l’abamectina e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 27 ottobre 2005. Per le sostanze epossiconazolo, fenpropimorf e fenpirossimato lo Stato membro relatore era la Germania che ha presentato tutte le informazioni pertinenti, rispettivamente, il 28 aprile 2005, il 17 marzo 2005 e il 25 ottobre 2005. Per il tralcossidim è stato designato Stato membro relatore il Regno Unito che ha presentato tutte le informazioni pertinenti il 6 settembre 2005.

(3)

Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 29 maggio 2008 per l’abamectina, il 26 marzo 2008 per l’epossiconazolo e il tralcossidim, il 14 aprile 2008 per il fenpropimorf, il 5 maggio 2008 per il fenpirossimato, sotto forma di relazioni scientifiche dell’EFSA (4). Tali relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottate nella loro versione definitiva l’11 luglio 2008 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione relative alle sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim.

(4)

Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim possono considerarsi rispondenti, in linea di massima, alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione. È quindi opportuno inserire le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari che le contengono, conformemente al disposto della medesima direttiva.

(5)

Fatta salva questa conclusione, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni aspetti specifici. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a determinate condizioni. È opportuno, pertanto, approfondire l’esame delle specifiche dell’abamectina ed è necessario un supplemento di informazioni per dimostrare il rischio che la presenza del metabolita U8 comporta per volatili e mammiferi, organismi acquatici e acque freatiche. Occorre sottoporre l’epossiconazolo ad ulteriori prove per verificarne i possibili effetti nocivi sul sistema endocrino e ad un programma di monitoraggio per valutare la sua propagazione atmosferica a lunga distanza e i rischi ambientali ad essa correlati. È necessario, inoltre, un supplemento di informazioni riguardo ai residui dei metaboliti di tale sostanza nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni riguardo al rischio a lungo termine per volatili e mammiferi erbivori. È opportuno sottoporre ad ulteriori prove il fenpropimorf per confermare la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7, nonché il fenpirossimato a conferma del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile e del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche. Occorre sottoporre ad ulteriori prove il tralcossidim a conferma del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. I notificanti devono presentare le informazioni e gli studi suddetti entro i termini stabiliti nell’allegato I della presente direttiva.

(6)

È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.

(7)

Fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati membri dispongono di un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione per riesaminare le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni applicabili figuranti all’allegato I. Occorre che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, a seconda dei casi, le autorizzazioni vigenti, in conformità della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suindicato, occorre prorogare il termine per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(8)

Le esperienze tratte dalle precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che, nell’interpretare gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti, possono presentarsi difficoltà in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di poter accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Ciò non impone tuttavia né agli Stati membri né ai titolari delle autorizzazioni obblighi diversi da quelli già previsti dalle direttive adottate finora che modificano l’allegato I.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano le disposizioni suddette a partire dal 1o novembre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   Se necessario, entro il 31 ottobre 2009, gli Stati membri modificano o revocano in conformità della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni vigenti per i prodotti fitosanitari che contengono, come sostanze attive, abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim.

Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, ad eccezione di quelle figuranti nella parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riesaminano ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2009 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della medesima direttiva e tenendo conto della parte B della voce del suo allegato I riguardante rispettivamente le sostanze attive abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

se un prodotto contiene, come unica sostanza attiva, abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, modificano o revocano, se del caso, l’autorizzazione entro il 30 aprile 2013; oppure

b)

se un prodotto contiene, come sostanza attiva in combinazione con altre, abamectina, epossiconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato e tralcossidim, modificano o revocano, se del caso, l’autorizzazione entro il 30 aprile 2013, ovvero entro il termine, se successivo a tale data, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o maggio 2009.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)   GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)   GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

(4)   EFSA Scientific Report (2008) 148. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance abamectin (versione definitiva adottata il 29 maggio 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 138. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance epoxiconazole (versione definitiva adottata il 26 marzo 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 144. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpropimorph (versione definitiva adottata il 14 aprile 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 143. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpyroximate (versione definitiva adottata il 5 maggio 2008).

EFSA Scientific Report (2008) 143. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tralkoxydim (versione definitiva adottata il 26 marzo 2008).

(5)   GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.


ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell’iscrizione

Disposizioni specifiche

«216

Abamectina

N. CAS 71751-41-2

avermectina B1a

N. CAS 65195-55-3

Avermectina B1b

N. CAS 65195-56-4

abamectina

N. CIPAC 495

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

AvermectinB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Utilizzato unicamente come insetticida e acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi enunciati nell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’abamectina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 luglio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

ai residui negli alimenti di origine vegetale e a valutare l’esposizione dei consumatori per via alimentare,

alla protezione di api, artropodi non bersaglio, volatili, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone, periodi di attesa.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di:

studi supplementari sulle specifiche della sostanza,

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio per volatili e mammiferi,

informazioni utili ad una valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza dei principali metaboliti nel suolo,

informazioni utili ad una valutazione del rischio per le acque freatiche derivante dalla presenza del metabolita U8.

Essi garantiscono che i notificanti forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

217

Epossiconazolo

N. CAS 135319-73-2 (ex 106325-08-0)

N. CIPAC 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1.2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l’uso come fungicida..

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’epossiconazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 luglio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, ove necessario,

all’esposizione per via alimentare dei consumatori ai metaboliti dell’epossiconazolo (triazolo),

al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

al rischio per organismi acquatici, volatili e mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante presenti alla Commissione ulteriori studi riguardo ai possibili effetti nocivi dell’epossiconazolo sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009 un programma di monitoraggio per valutare la propagazione atmosferica a lunga distanza dell’epossiconazolo e i rischi ambientali correlati. Essi presentano alla Commissione i risultati di tale monitoraggio, sotto forma di relazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva il notificante presenti informazioni sui residui dei metaboliti dell’epossiconazolo nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a valutare in dettaglio il rischio a lungo termine per volatili e mammiferi erbivori.

218

Fenpropimorf

N. CAS 67564-91-4

N. CIPAC 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine

≥ 930 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l’uso come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fenpropimorf, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 luglio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’uso autorizzate devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale, nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione, ad esempio, limitazione dell’orario di lavoro giornaliero,

alla protezione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone, riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di altri studi che confermino la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7. Essi garantiscono che i notificanti, a seguito della cui richiesta il fenpropimorf è stato iscritto nel presente allegato, forniscano alla Commissione detti studi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

219

Fenpirossimato

N. CAS 134098-61-6

N. CIPAC 695

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’uso come acaricida.

Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

impieghi in colture alte, con elevato rischio di dispersione aerea delle sostanze irrorate, ad esempio, atomizzatori per trattori e nebulizzatori manuali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fenpirossimato, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 luglio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e a garantire che le condizioni d’uso prescrivano l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale,

alle conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio e a garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un’ulteriore valutazione:

del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile,

del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

Essi garantiscono che i notificanti, a seguito della cui richiesta il fenpirossimato è stato iscritto nel presente allegato, forniscano alla Commissione dette informazioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

220

Tralcossidim

N. CAS 87820-88-0

N. CIPAC 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Può essere autorizzato soltanto l’uso come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul tralcossidim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’11 luglio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione delle acque freatiche, in particolare dal metabolita nel suolo R173642, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche,

alla protezione dei mammiferi erbivori.

Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di:

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall’impiego del tralcossidim.

Essi garantiscono che i notificanti, a seguito della cui richiesta il tralcossidim è stato iscritto nel presente allegato, forniscano alla Commissione dette informazioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2008

che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba

[notificata con il numero C(2008) 6950]

(2008/882/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della direttiva 2000/29/CE, le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba non possono essere introdotte nella Comunità. Tuttavia, la medesima direttiva autorizza deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

(2)

La decisione 2003/63/CE della Commissione (2) prevede una deroga per quanto riguarda l'importazione di patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba, subordinatamente a condizioni specifiche.

(3)

Il Regno Unito ha chiesto di prolungare tale deroga.

(4)

La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la deroga continua ad applicarsi.

(5)

La decisione 2003/63/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2003/63/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il disposto dell'articolo 1 si applica alle patate non destinate alla piantagione introdotte nella Comunità nei periodi seguenti:

i)

dal 1o gennaio al 31 maggio 2009;

ii)

dal 1o gennaio al 31 maggio 2010;

iii)

dal 1o gennaio al 31 maggio 2011.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   GU L 24 del 29.1.2003, pag. 11.


26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2008

che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche

[notificata con il numero C(2008) 6977]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/883/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi ma escluse le preparazioni di carni.

(2)

La decisione 79/542/CEE dispone che le importazioni di carni fresche destinate al consumo umano siano autorizzate unicamente se tali carni provengono da un territorio di un paese terzo o di una parte di esso figurante nell’elenco dell’allegato II, parte 1, di tale decisione e se le carni fresche soddisfano le prescrizioni stabilite nell’opportuno certificato veterinario relativo a tali carni conformemente ai modelli definiti nell’allegato II, parte 2, tenendo conto di ogni condizione specifica o garanzia supplementare richiesta per le carni.

(3)

Le prescrizioni per le importazioni di carni provenienti da paesi terzi dipendono in larga misura dalla situazione zoosanitaria del paese terzo esportatore o della regione esportatrice. Se una regione è indenne dall’afta epizootica senza vaccinazione, le importazioni di carni fresche non disossate sono autorizzate, mentre se una regione è indenne dall’afta epizootica con vaccinazione, sono autorizzate unicamente importazioni nella Comunità di carni disossate e frollate. L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) riconosce lo status di paese membro dell’OIE indenne dall’afta epizootica, mentre le ispezioni comunitarie verificano la situazione zoosanitaria di paesi terzi e la loro capacità di soddisfare le prescrizioni della Comunità.

(4)

Nel luglio 2008 l’OIE ha riattribuito lo status di paese membro indenne dall’afta epizootica con vaccinazione allo Stato brasiliano di Mato Grosso do Sul.

(5)

Tenuto conto del fatto che lo Stato di Mato Grosso do Sul è stato riconosciuto indenne dall’afta epizootica e dei risultati delle ispezioni effettuate in Brasile, tale Stato deve essere nuovamente incluso nell’elenco dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate, alle stesse condizioni applicabili agli altri Stati brasiliani indenni dall’afta epizootica con vaccinazione da cui sono attualmente autorizzate tali importazioni nella Comunità.

(6)

Attualmente alcune parti degli Stati brasiliani di Mato Grosso e di Minas Gerais non sono incluse nell’elenco di territori dell’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE, dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate. Tuttavia tali Stati sono stati interamente riconosciuti dall’OIE come indenni dall’afta epizootica con vaccinazione. I risultati delle ispezioni comunitarie effettuate in Brasile hanno inoltre fornito sufficienti garanzie riguardo ai controlli di polizia sanitaria sul posto negli interi Stati di Mato Grosso e di Minas Gerais, tenendo conto in particolare del sistema di aziende specificamente approvate. Sulla base del riconoscimento dell’OIE e di tali garanzie risulta opportuno includere gli interi Stati di Mato Grosso e di Minas Gerais nell’elenco di territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate.

(7)

Lo Stato di Mato Grosso do Sul e tutte le parti degli Stati di Minas Gerais e di Mato Grosso saranno autorizzati a esportare carni bovine fresche disossate e frollate in condizioni uniformi applicabili agli Stati brasiliani indenni dall’afta epizootica con vaccinazione e attualmente autorizzati a effettuare tali importazioni nella Comunità.

(8)

È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le partite di carne di manzo fresco disossata e frollata proveniente dal territorio avente il codice «BR-1», ai sensi della decisione 2008/642/CE della Commissione (3), di animali macellati prima del 1o dicembre 2008 possono essere importate nella Comunità sino al 14 gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

(3)   GU L 207 del 5.8.2008, pag. 36.


ALLEGATO

«PARTE 1

Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (*1)

Paese

Codice del territorio

Delimitazione del territorio

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Data di chiusura (entro la quale dev’essere avvenuta la macellazione) (*2)

Data di apertura (a partire dalla quale dev’essere avvenuta la macellazione) (*3)

Modelli

SG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL — Albania

AL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

AR — Argentina

AR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

AR-1

Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (esclusi i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, parte di Neuquén (escluso il territorio compreso in AR-4), parte di Río Negro (escluso il territorio compreso in AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa

BOV

A

1

 

18 marzo 2005

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-2

Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o marzo 2002

AR-3

Corrientes: dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar

BOV,

RUF

A

1

 

1o dicembre 2007

AR-4

Parte di Río Negro (tranne: ad Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e a est della strada provinciale 250, a Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, a El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7 dall’intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e a San Antonio la zona situata a est della strada provinciale 250 e 2), parte di Neuquén (tranne a Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e a Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1o agosto 2008

AU — Australia

AU-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA — Bosnia-Herzegovina

BA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BH — Bahrein

BH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BR — Brasile

BR-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BR-1

Stato di Minas Gerais, Stato di Espírito Santo, Stato di Goiás, Stato di Mato Grosso, Stato di Rio Grande Do Sul, Stato di Mato Grosso Do Sul (tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Mutinho, Bela Vista, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona di alta sorveglianza nei comuni di Corumbá e Ladário)

BOV

A e H

1

 

1o dicembre 2008

BR-2

Stato di Santa Catarina

BOV

A e H

1

 

31 gennaio 2008

BR-3

Stati di Paraná e São Paulo

BOV

A e H

1

 

1o agosto 2008

BW — Botswana

BW-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1o dicembre 2007

BW-2

Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7 marzo 2002

BY — Bielorussia

BY-0

Tutto il paese

 

 

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW

G

 

 

 

CH — Svizzera

CH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CL — Cile

CL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN — Cina

CN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

CO — Colombia

CO-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

CR — Costa Rica

CR-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

CU — Cuba

CU-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ — Algeria

DZ-0

Tutto il paese

 

 

 

 

ET — Etiopia

ET-0

Tutto il paese

 

 

 

 

FK — Isole Falkland

FK-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL — Groenlandia

GL-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

Tutto il paese

 

 

 

 

HN — Honduras

HN-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

HR — Croazia

HR-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL — Israele

IL-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IN — India

IN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

IS — Islanda

IS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE — Kenya

KE-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MA — Marocco

MA-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

ME — Montenegro

ME-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*4)

MK-0

Tutto il paese

OVI, EQU

 

 

 

 

MU — Maurizio

MU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

MX — Messico

MX-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

NA — Namibia

NA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point, ad ovest, a Gam, a est

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC — Nuova Caledonia

NC-0

Tutto il paese

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Tutto il paese

 

 

 

 

NZ — Nuova Zelanda

NZ-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA — Panama

PA-0

Tutto il paese

BOV, EQU

 

 

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

PY-1

Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne

BOV

A

1

 

1o agosto 2008

RS — Serbia (*5)

RS-0

Tutto il paese

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU — Federazione russa

RU-0

Tutto il paese

 

 

 

 

RU-1

Regione di Murmansk, area autonoma di Yamolo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV — El Salvador

SV-0

Tutto il paese

 

 

 

 

SZ — Swaziland

SZ-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l’afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4 agosto 2003

TH — Thailandia

TH-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TN — Tunisia

TN-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR — Turchia

TR-0

Tutto il paese

 

 

 

 

TR-1

Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA — Ucraina

UA-0

Tutto il paese

 

 

 

 

US — Stati Uniti

US-0

Tutto il paese

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Tutto il paese

EQU

 

 

 

 

BOV

A

1

 

1o novembre 2001

OVI

A

1

 

 

ZA — Sudafrica

ZA-0

Tutto il paese

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana ad est di 28° di longitudine, e

il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Tutto il paese

 

 

 

 

=

Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

=

Non è previsto alcun certificato e l’importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

1

=

Limitazioni di categoria:

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).»


(*1)  Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e paesi terzi.

(*2)  La carne di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 può essere importata nella Comunità per 90 giorni a decorrere da tale data.

Le partite che sono trasportate via mare su rotte d’altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nella Comunità per 40 giorni a decorrere da tale data.

(NB: Se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(*3)  Può essere importata nella Comunità solo carne di animali macellati non prima della data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).

(*4)  Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(*5)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/21


DECISIONE 2008/884/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2008

che attua l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (1) della durata di tre anni. La fase operativa dell’EUPOL AFGHANISTAN è iniziata il 15 giugno 2007.

(2)

Spetta al Consiglio adottare l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009,

DECIDE:

Articolo 1

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009 è di 64 000 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

E. WOERTH


(1)   GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33.


26.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.