ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 306

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
15 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1127/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1128/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda l'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1129/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1130/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1131/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ( 1 )

47

 

*

Regolamento (CE) n. 1132/2008 della Commissione, del 13 novembre 2008, recante riapertura della pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese

59

 

 

Regolamento (CE) n. 1133/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

61

 

 

Regolamento (CE) n. 1134/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008

63

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/861/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2008, relativa alle modalità d’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare [notificata con il numero C(2008) 6203] (Versione codificata) ( 1 )

66

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione Comune 2008/862/PESC, del 10 novembre 2008, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah)

98

 

 

2008/863/PESC

 

*

Decisione EUBAM Rafah/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, dell’11 novembre 2008, relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah

99

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

34,6

MA

63,1

MK

46,2

TR

81,4

ZZ

56,3

0707 00 05

JO

175,9

MA

60,8

TR

62,3

ZZ

99,7

0709 90 70

MA

63,0

TR

121,9

ZZ

92,5

0805 20 10

MA

73,2

ZZ

73,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,9

HR

35,4

MA

82,1

TR

75,0

ZZ

62,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

77,4

ZA

72,5

ZZ

70,1

0806 10 10

BR

217,7

TR

139,2

US

273,6

ZA

78,7

ZZ

177,3

0808 10 80

CA

96,0

CL

67,1

MK

37,6

US

118,3

ZA

85,9

ZZ

81,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

44,3

ZZ

51,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.11.2008   

IT

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L 306/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 per quanto riguarda l'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 4 dell'allegato XIII,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1981 la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (2). Il regolamento (CE) n. 40/2008 stabilisce le disposizioni comunitarie che attuano le misure decise in tale contesto, inserendo a tal fine nell'appendice all'allegato XIII l'elenco delle navi per le quali la Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) hanno confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (elenco INN).

(2)

Nel luglio 2008 la NEAFC ha formulato una raccomandazione intesa a modificare l'elenco INN. Occorre garantire l'attuazione di tale raccomandazione nella Comunità.

(3)

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 40/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 40/2008 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

(2)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21.


ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 40/2008, l'appendice è sostituita dalla seguente:

«Appendice all'allegato XIII

Elenco delle navi (con l'indicazione dei rispettivi numeri IMO) per le quali la NEAFC e la NAFO hanno confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

Numero IMO (1) di identificazione della nave

Nome della nave (2)

Stato di bandiera (2)

7436533

ALFA

Georgia

7612321

AVIOR

Georgia

8522030

CARMEN

Ex Georgia

7700104

CEFEY

Russia

8028424

CLIFF

Cambogia

8422852

DOLPHIN

Russia

7321374

ENXEMBRE

Panama

8522119

EVA

Ex Georgia

8604668

FURABOLOS

 

6719419

GORILERO

Sierra Leone

7332218

IANNIS I

Panama

8422838

ISABELLA

Ex Georgia

8522042

JUANITA

Ex Georgia

6614700

KABOU

Guinea Conakry

8707240

MAINE

Guinea Conakry

7385174

MURTOSA

Togo

8721595

NEMANSKIY

 

8421937

NICOLAY CHUDOTVORETS

Russia

8522169

ROSITA

Ex Georgia

7347407

SUNNY JANE

 

8606836

ULLA

Ex Georgia

7306570

WHITE ENTERPRISE

 


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito web della NEAFC: www.neafc.org».


15.11.2008   

IT

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L 306/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura

(1)

Il 3 gennaio 2008 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante le importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), presentata, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, da Eurostress Information Service («ESIS») («il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso superiore al 57 %, della produzione comunitaria totale di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.

(2)

La denunzia conteneva elementi che comprovavano a prima vista l’esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 16 febbraio 2008, è stato avviato un procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di apertura di procedimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura»).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori esportatori della RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati, le autorità della RPC, i produttori comunitari denunzianti e altri produttori comunitari notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Otto produttori esportatori, compresi gruppi di società collegate, hanno chiesto che fosse loro applicato il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI qualora l’inchiesta dimostrasse una mancata conformità alle condizioni per beneficiare del TEM.

(6)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori e di produttori della Comunità, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che si sarebbe potuto ricorrere a metodi di campionamento per determinare il dumping e il pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in questione durante il periodo d’inchiesta (1o gennaio 2007-31 dicembre 2007).

(8)

Dato il numero limitato di risposte al questionario utilizzato a fini di campionamento, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi e gli importatori comunitari.

(9)

Sulla base delle risposte pervenute dai produttori comunitari, invece, essa ha deciso di selezionarne un campione conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Tale campione composto da sette società aventi sede in altrettanti Stati membri è stato scelto sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell’industria comunitaria che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(10)

I questionari sono stati inviati a tutte le società della RPC e a tutti gli utilizzatori e importatori della Comunità che hanno partecipato alla procedura di campionamento, nonché ai produttori comunitari estratti a campione e a tutte le altre parti notoriamente interessate. Alla Commissione sono pervenute risposte da sette produttori esportatori e gruppi di società di produttori esportatori cinesi, da tutti i produttori comunitari costituenti il campione, da quattro importatori e sette utilizzatori. Nessuna risposta al questionario è pervenuta da altre parti interessate.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso gli stabilimenti delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Carrington Wire Limited («Carrington»), Elland, RU

DWK Drahtwerk Koln GmbH, («DWK»), Colonia, Germania

Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA («Fapricela»), Anca, Portogallo

Italcables, Spa. («Italcables») Brescia, Italia

Nedri Spanstaal, BV («Nedri»), Venlo, Paesi Bassi

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL («Tycsa»), Santander, Spagna

Voestalpine Austria Draht, GmbH («Voestalpine»), Brück, Austria

b)

Produttori esportatori cinesi

Hubei Fuxing Science and Technology Co. Ltd, Hubei

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

Silvery Dragon PC Steel Products Group Co., Ltd, Tianjin

Tianjin Shengte Prestressed Concretes Steel Strand Co., Ltd, Tianjin

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Jangyian

c)

Importatori comunitari

Ibercordones Pretensados SL, Madrid, Spagna

Megasteel LLP («Megasteel»), Malmesbury, RU

d)

Utilizzatori nella Comunità

Tarmac Ltd («Tarmac»), Wolverhampton, RU

Vanguard Hormigon («Vanguard»), Madrid, Spagna

(12)

Vista l’esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento — in questo caso la Turchia — è stata effettuata una visita di accertamento presso la sede della seguente società:

Produttore in Turchia

Çelik Halat ve Tel Sanayii AȘ, Izmit, Turchia.

3.   Periodo dell’inchiesta

(13)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(14)

Il prodotto in esame è costituito da alcuni tipi di fili di acciai non legati (non rivestiti o zincati) e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti), contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), di norma classificati alle voci NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69. Tali prodotti sono noti commercialmente come fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso.

(15)

Essi sono utilizzati comunemente per l’armatura per calcestruzzo, strutture di sospensione e ponti strallati. Il prodotto è realizzato con trafilati di acciaio ad elevato tenore di carbonio.

(16)

L’associazione di importatori di cavi d’acciaio della Comunità ha chiesto che fosse limitata la definizione del prodotto escludendo dalla stessa i trefoli rivestiti o zincati, quelli composti da più di sette fili e quelli di sezione inferiore a 6,8 mm e superiore a 15,7 mm, a motivo del fatto che i denunzianti non avrebbero subito pregiudizio notevole dalle importazioni di questi tipi di prodotti in quanto la quota di mercato delle importazioni di tali prodotti nel loro insieme non supera il 3 % della produzione comunitaria totale. Tuttavia, questi tipi di prodotti non possono essere esclusi soltanto in ragione del fatto che essi rappresentano una quota minore della produzione. L’inchiesta ha riscontrato che questi e altri tipi di prodotto in esame presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati in generale agli stessi usi. Inoltre, a seconda della società che li produce, la quota di produzione dei suindicati tipi di prodotto può essere notevolmente maggiore.

(17)

Si conclude pertanto, in via provvisoria, che, ai fini della presente inchiesta, tutti i tipi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso descritti nell’avviso di apertura sono considerati come un unico prodotto.

2.   Prodotto simile

(18)

L’inchiesta ha dimostrato che i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno in Turchia, paese di riferimento, e quelli fabbricati nella RPC e venduti alla Comunità presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati in genere agli stessi usi.

(19)

Un importatore comunitario ha dichiarato che sta attualmente importando un tipo di prodotto innovativo («Spiral Ribbed Wire», filo nervato a spirale) non fabbricato nella Comunità. A tale proposito la Commissione ha riscontrato che:

il tipo di prodotto importato e i fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso di fabbricazione comunitaria presentano, quanto a dimensione, volume, peso e presentazione, le stesse o analoghe caratteristiche fisiche. Le differenze esistenti tra i diversi tipi di prodotto non incidono sulle caratteristiche di base dello stesso, né sulla percezione degli utilizzatori o dei consumatori che si tratti di un’unica categoria di prodotti,

i canali di distribuzione del prodotto importato e dei fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso di fabbricazione comunitaria sono gli stessi o sono simili. Gli acquirenti hanno facile accesso alle informazioni sui prezzi e sono i prezzi a costituire il principale fattore di concorrenza tra il prodotto importato e quello fabbricato dai produttori comunitari, e

il prodotto importato e quello comunitario sono destinati a utilizzazioni finali identiche o simili.

(20)

Tutti i tipi di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso suindicati sono, pertanto, considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(21)

La Commissione ha riscontrato che due produttori esportatori avevano fornito informazioni false e ingannevoli nel presentare la domanda di TEM e durante la visita di controllo nei loro impianti. Un terzo produttore esportatore non ha risposto alle domande del questionario antidumping dopo la visita di accertamento nella sede della società ai fini della concessione del TEM.

(22)

Le tre società sono state informate dell’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base ed hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni in merito.

(23)

Due delle società che avevano fornito informazioni false e fuorvianti non sono state in grado di sottoporre alla Commissione argomentazioni decisive, né elementi di prova di per sé sufficienti a invalidare la decisione di applicare detto articolo. La Commissione non ha pertanto ritenuto opportuno accogliere la richiesta di TEM avanzata da tali società e ha tratto le sue conclusioni sulla base degli elementi a sua disposizione.

(24)

La terza società non ha reagito a tale comunicazione. La Commissione ne ha dedotto che tale società non intendeva più collaborare al procedimento; le sue conclusioni saranno pertanto basate sulle informazioni disponibili.

2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(25)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori di cui sia accertata la conformità ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(26)

Per comodità di riferimento, si riportano di seguito, in sintesi, tali criteri:

a)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato; i costi dei principali fattori di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

b)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che sono di applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

c)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

d)

le leggi in materia di fallimenti e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

e)

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(27)

Dopo l’apertura del procedimento, sette produttori esportatori cinesi hanno richiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l’apposito modulo di richiesta entro i termini prescritti.

(28)

Per tre produttori esportatori cinesi si è dovuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base (cfr. considerando 23 e 25); le loro domande non sono state pertanto accolte.

(29)

Per quanto riguarda le altre quattro società o gruppi di società di produttori esportatori cinesi si è concluso che nessuno di essi rispondeva ai cinque criteri per poter fruire del TEM.

(30)

L’inchiesta ha stabilito che un produttore esportatore cinese non era in grado di provare che rispondeva al terzo criterio in quanto è emerso che il prezzo pagato dalla società per esercitare i diritti d’utilizzo del suolo non rifletteva sostanzialmente i valori del mercato e rappresentava pertanto una significativa distorsione derivante dal precedente sistema ad economia non di mercato.

(31)

Informata delle suddette conclusioni, la società ha replicato sostenendo che il basso livello di prezzo costituiva una percentuale relativamente modesta dei costi di produzione e che pertanto il terzo criterio andava considerato rispettato. Tuttavia, si ritiene che la valutazione arbitraria dei diritti di utilizzo del suolo stia a indicare la presenza di importanti distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato. Pertanto, in mancanza di nuove prove a dimostrazione della rappresentatività per il mercato del prezzo dell’utilizzo del suolo o della fissazione di tale prezzo in base a considerazioni di natura commerciale, l’argomentazione è provvisoriamente respinta.

(32)

Anche un’altra società non è stata in grado di dimostrare la conformità ai primi tre criteri. Innanzitutto, le sue decisioni in materia di vendite non erano state prese in risposta a tendenze del mercato in modo da rispecchiare i valori di mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato. In particolare, la società beneficiava di una riduzione dell’imposta sul reddito subordinata alla condizione che almeno il 70 % della sua produzione fosse esportato. In secondo luogo è risultato che il suo sistema contabile non era conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti. Il metodo di ammortamento del capitale fisso, ad esempio, non era stato applicato correttamente: la società aveva iniziato tale ammortamento solo nel 1997, anche degli attivi acquisiti nel 1994. Infine, la società non è stata in grado di dimostrare l’inesistenza di potenziali distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato. Nel corso della verifica soprattutto non è stata capace di fornire prove delle condizioni di acquisizione dei suoi attivi, né della valutazione, del trasferimento, dell’imputazione (appianamento dei debiti incluso) e dell’ammortamento degli stessi in funzione del loro valore di mercato. I documenti che la società ha presentato dopo essere stata informata dei fatti non hanno fornito alcun elemento nuovo che potesse modificare tali conclusioni; esse sono pertanto provvisoriamente confermate.

(33)

Una terza società non è stata in grado di dimostrare la conformità al primo, secondo e terzo criterio. L’inchiesta ha rivelato in primo luogo l’esistenza di un grave eccesso di capacità a livello sia di manodopera che di produzione, nonostante il quale la società continuava a investire in capacità supplementari. Inoltre, si è ritenuto che il periodo di validità relativamente breve della sua licenza commerciale potesse rappresentare un ostacolo alle decisioni in materia di politica e di pianificazione commerciale a lungo termine, nonché essere indicativo di un’ingerenza indiretta da parte dello Stato. Inoltre, è emerso che nel sistema contabile di questa società non erano previsti accantonamenti per contenziosi; non esisteva una chiara politica riguardo a diverse categorie di immobilizzazioni; gli ammortamenti presentavano degli errori; si sono riscontrati accantonamenti ingiustificati e prestiti non suffragati da sufficienti elementi di prova. Tutto ciò incideva nettamente sui costi della società. Tuttavia, dal momento che l’auditor non faceva riferimento nella sua relazione a nessuno di questi fattori, i risultati del lavoro di revisione e i conti della società erano da ritenersi inattendibili.

(34)

La società non è stata inoltre in grado di dimostrare che rispondeva al terzo criterio; si è infatti appurata l’esistenza di notevoli distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. In particolare, la società non è stata capace di presentare alcuna prova a dimostrazione dei suoi diritti d’utilizzo del suolo, dei prestiti, dell’origine del suo capitale fisso, del capitale versato e dell’aumento di capitale.

(35)

A un quarto produttore esportatore, composto da un gruppo di società collegate, non è stato possibile concedere il TEM in quanto si è riscontrato che il gruppo non rispondeva ai primi tre criteri. Il gruppo non ha dimostrato, in particolare, di poter decidere liberamente senza pressanti ingerenze da parte dello Stato. Inoltre, i suoi documenti contabili non risultavano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità e sono emersi vari errori, tali da rendere inaffidabile l’audit esterno. Vi erano anche distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento della proprietà e i diritti di utilizzo del suolo. I documenti che il gruppo ha presentato dopo essere stato informato dei fatti non hanno fornito alcun elemento nuovo che potesse modificare tali conclusioni; esse sono pertanto provvisoriamente confermate.

(36)

Si è concluso pertanto che nessun produttore esportatore cinese ha dimostrato di rispondere alle condizioni enunciate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

3.   Trattamento individuale («TI»)

(37)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione siano in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base per fruire del TI.

(38)

I produttori esportatori che non hanno soddisfatto i criteri per la concessione del TEM hanno anche chiesto di fruire del TI qualora il primo fosse loro rifiutato.

(39)

È risultato dalle informazioni disponibili che tre produttori esportatori cinesi rispondevano a tutti i criteri per beneficiare di un trattamento individuale elencati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha tuttavia concluso che il quarto produttore esportatore non poteva fruire del TI in quanto non era possibile escludere una potenziale ingerenza da parte dello Stato nel suo sistema di fissazione dei prezzi.

4.   Valore normale

4.1.   Paese di riferimento

(40)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie in transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»).

(41)

Nell’avviso di apertura la Commissione aveva proposto la Turchia come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito a tale proposta.

(42)

Una parte interessata ha proposto la Tailandia come paese di riferimento, sostenendo che, dal momento che vi era un solo produttore in Turchia, protetto da misure antidumping, tale produttore occupava una posizione quasi monopolistica sul mercato turco. La Commissione ha preso contatto con società note in Tailandia e di altri paesi terzi in cui risulta vi siano produttori di prodotto simile. Tuttavia, nessuno di questi produttori ha risposto al questionario.

(43)

Il produttore turco ha collaborato pienamente all’inchiesta compilando debitamente il questionario e accettando di essere sottoposto a visita di accertamento.

(44)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni della parte interessata e ha concluso che la Turchia rispondeva ai criteri previsti per essere considerato il paese di riferimento più indicato. Infatti, benché esista un solo produttore di prodotto simile in questo paese e siano in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC e dalla Russia, le importazioni da una serie di paesi terzi verso la Turchia sono ingenti e rappresentano più del 50 % del mercato turco, garantendo così su questo mercato condizioni di concorrenza.

(45)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che la Turchia costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

4.2.   Metodo adottato per la determinazione del valore normale

(46)

In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per la RPC è stato determinato in base alle informazioni comunicate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato e successivamente verificate.

(47)

Si è verificato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame sul mercato interno del paese di riferimento potessero essere considerate eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, determinando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti.

(48)

Per la maggior parte dei tipi si è ritenuto che il loro prezzo sul mercato interno non costituisca una base adeguata per la determinazione del valore normale, in quanto il volume delle vendite remunerative rappresentava meno del 10 % del volume totale delle vendite.

(49)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale per questi tipi di prodotto è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione sostenuti dal produttore in questione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (o «SGAV») e per il profitto. Quest’ultimo è stato calcolato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, sulla base delle SGAV sostenute e del profitto realizzato dal produttore turco per la vendita sul mercato interno di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(50)

Per un tipo di prodotto per il quale il volume delle vendite remunerative rappresentava meno dell’80 % ma più del 10 % del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative di questo tipo.

4.3.   Prezzo all’esportazione

(51)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame era stato esportato ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base del prezzo all’esportazione realmente pagato o pagabile.

(52)

Un produttore esportatore ha effettuato vendite all’esportazione tramite un importatore collegato avente sede nella Comunità. In questo caso il prezzo all’esportazione è stato stabilito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti a un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute dal momento dell’importazione fino alla rivendita, nonché di un congruo margine per le SGAV e i profitti. A tale scopo sono state usate le spese generali, amministrative e di vendita dell’importatore collegato, mentre il margine di profitto è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite da importatori indipendenti che hanno collaborato.

4.4.   Confronto

(53)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(54)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Adeguamenti per le differenze quanto a spese di trasporto, nolo e assicurazione, IVA, spese bancarie, costi di imballaggio, credito e commissioni sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, a tutte le società oggetto dell’inchiesta (i produttori esportatori che hanno collaborato e il produttore del paese di riferimento).

5.   Margini di dumping

5.1.   Produttori che hanno collaborato ai quali è stato concesso il TI

(55)

Per le società che beneficiavano di un trattamento individuale, il valore nominale medio ponderato è stato confrontato al prezzo all’esportazione medio ponderato conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(56)

La media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Kiswire Qingdao, Ltd

26,8 %

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd

47,6 %

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd

41,3 %

5.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(57)

Per quanto riguarda tutti gli altri esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito in primo luogo il livello di cooperazione. È stato effettuato un confronto tra i quantitativi totali esportati indicati nelle risposte al questionario dei produttori esportatori che hanno collaborato e il totale delle importazioni provenienti dalla RPC, come risulta dalle statistiche di Eurostat relative alle importazioni. Il livello di cooperazione è stato giudicato scarso in quanto pari al 24 %.

(58)

Pertanto, si è ritenuto opportuno determinare il margine di dumping su scala nazionale come la media ponderata tra i) il margine di dumping constatato per l’esportatore che ha collaborato e al quale è stato negato sia il TEM che il TI; e ii) i margini di dumping più elevati per i tipi di prodotto rappresentativi dello stesso esportatore, in quanto non vi erano elementi per ritenere che i produttori esportatori che non hanno collaborato avessero praticato il dumping a un livello inferiore.

(59)

Su tale base, il margine di dumping su scala nazionale è stato fissato in via provvisoria al 50,2 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

D.   INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   Produzione

(60)

In base alla definizione di industria comunitaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini della determinazione del volume della produzione comunitaria è stata presa in considerazione la produzione dei seguenti produttori comunitari:

undici produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia,

sette produttori che hanno espresso il loro sostegno al procedimento,

quattro altri produttori comunitari indicati nella denunzia, che hanno fornito dati relativi a produzione e vendite, senza figurare tra i denunzianti né essersi dichiarati a favore del procedimento, ma neppure essersi opposti alla presente inchiesta.

Ne consegue che, ai fini dell’analisi del pregiudizio in generale, l’industria comunitaria si compone di queste 22 società.

2.   Campione

(61)

Tra gli undici produttori comunitari associatisi alla denunzia sono state selezionate per costituire il campione sette società considerate rappresentative quanto a volume delle vendite, varietà di prodotto e ubicazione nella Comunità.

(62)

Tuttavia, una delle società scelte inizialmente per far parte del campione, poiché non ha compilato il questionario trasmessole, non ha partecipato al campionamento. È stata pertanto esclusa dalla selezione ed è stata sostituita da una società che appoggiava la denunzia, la terza società più rappresentativa in termini di volumi di vendite.

(63)

I sette produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 51 % della produzione comunitaria totale.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Osservazione preliminare

(64)

Dal momento che si era deciso di procedere al campionamento per quanto riguarda l’industria comunitaria, il pregiudizio è stato misurato, da un lato, in base alle tendenze relative a produzione, capacità di produzione, utilizzazione degli impianti, occupazione, produttività, vendite, quota di mercato e crescita, osservate a livello di industria comunitaria nel suo insieme e, dall’altro, in base alle tendenze relative a prezzi, redditività, cash flow, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, rendimento degli investimenti e salari, osservate a livello dei produttori comunitari costituenti il campione.

2.   Consumo comunitario

(65)

Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell’industria comunitaria costituente il campione, ai dati relativi alle vendite forniti dai produttori comunitari che hanno appoggiato la denunzia, a quelli forniti dagli altri produttori comunitari e ai dati Eurostat relativi al volume delle importazioni sul mercato comunitario.

 

2004

2005

2006

PI

Consumo comunitario (t)

903 541

820 713

998 683

1 054 236

Indice (2004 = 100)

100

91

111

117

(66)

Durante il periodo considerato, il consumo comunitario è aumentato del 17 %, passando da 903 541 tonnellate nel 2004 a 1 054 236 tonnellate nel PI. L’incremento del consumo comunitario si può spiegare con la domanda crescente del settore della costruzione e la ripresa dello stesso settore siderurgico.

3.   Importazioni nella Comunità dalla RPC

3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni

 

2004

2005

2006

PI

Importazioni dalla RPC (t)

3 940

11 755

43 571

86 918

Indice (2004 = 100)

100

298

1 106

2 206

Quota di mercato

0,4 %

1,4 %

4,4 %

8,2 %

Indice (2004 = 100)

100

328

1 001

1 900

(67)

Durante il periodo considerato il volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità ha registrato un forte aumento, passando da 3 940 tonnellate nel 2004 a 86 918 tonnellate nel PI, il che corrisponde ad un aumento del 2 106 %. L’incremento maggiore si è avuto tra il 2005 e il 2006, allorché le importazioni in questione sono aumentate enormemente, addirittura del 271 %.

(68)

La quota di mercato delle importazioni cinesi, espressa come percentuale del consumo comunitario, è cresciuta nel PI dallo 0,4 % all’8,2 %.

3.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

 

2004

2005

2006

PI

Prezzo medio all’importazione dalla RPC (EUR/t)

1 238

929

713

683

Indice (2004 = 100)

100

75

58

55

(69)

Durante il periodo considerato il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è bruscamente diminuito da 1 238 EUR/tonnellata nel 2004 a 683 EUR/tonnellata nel PI, ossia di più del 45 %.

(70)

Dal confronto tra i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria costituente il campione offerti ad acquirenti indipendenti del mercato comunitario, da un lato, e i prezzi cif franco frontiera comunitaria praticati dai produttori esportatori della RPC, opportunamente adeguati per tener conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento, dall’altro, è emerso che nel periodo dell’inchiesta la sottoquotazione dei prezzi era in media dell’ordine del 18 %.

4.   Situazione dell’industria comunitaria

(71)

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione di detta industria a partire dal 2004 fino al PI.

4.1.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo insieme

4.1.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

 

2004

2005

2006

PI

Volume di produzione (t)

924 504

848 596

940 241

953 934

Indice (2004 = 100)

100

92

102

103

Capacità produttiva (t)

1 071 530

1 126 060

1 197 940

1 212 940

Indice (2004 = 100)

100

105

112

113

Utilizzazione degli impianti (%)

86 %

75 %

78 %

79 %

(72)

Tra il 2004 e il PI la produzione globale dell’industria comunitaria è cresciuta del 3 % mentre la capacità di produzione è aumentata del 13 %. Nello stesso periodo il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso di 7 punti percentuali. Tuttavia, nel valutare questo dato va tenuto conto dell’aumento del 17 % del consumo nella Comunità.

4.1.2.   Occupazione e produttività

 

2004

2005

2006

PI

Numero di dipendenti

1 259

1 234

1 273

1 277

Indice (2004 = 100)

100

98

101

101

Produttività (t/dipendente)

734

688

739

747

Indice (2004 = 100)

100

94

101

102

(73)

I livelli di occupazione dell’industria comunitaria sono rimasti relativamente stabili durante il periodo considerato.

(74)

La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, in termini di produzione per lavoratore, ha registrato un leggero aumento, pari al 2 %, nel corso dello stesso periodo.

4.1.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

 

2004

2005

2006

PI

Volume delle vendite nell’UE a parti indipendenti (t)

842 526

741 597

845 014

846 561

Indice (2004 = 100)

100

88

100

100

Quota di mercato

93,2 %

90,4 %

84,6 %

80,3 %

(75)

Il volume delle vendite dell’industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario si è mantenuto stabile, situandosi tra le 842 526 tonnellate del 2004 e le 846 561 tonnellate durante il PI.

(76)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita progressivamente nel corso dell’intero periodo considerato. La quota di mercato globale detenuta dall’industria comunitaria è diminuita di circa 13 punti percentuali, scendendo dal 93 % nel 2004 all’80 % nel PI.

4.1.4.   Crescita

(77)

Mentre il consumo comunitario è cresciuto del 17 % tra il 2004 e il PI, il calo del 13 % circa registrato a livello di quota di mercato dell’industria comunitaria e l’improvviso aumento nello stesso periodo delle importazioni dalla RPC stanno ad indicare che l’industria comunitaria non ha potuto avvantaggiarsi della crescita del mercato.

4.2.   Dati relativi ai produttori comunitari costituenti il campione

4.2.1.   Scorte

(78)

Nella tabella seguente, che si riferisce unicamente alle società costituenti il campione, è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

 

2004

2005

2006

PI

Scorte finali (t)

27 010

24 485

23 905

36 355

Indice (2004 = 100)

100

91

89

135

(79)

Nel periodo considerato le scorte sono aumentate del 35 %, rispecchiando le crescenti difficoltà di vendita dei prodotti sul mercato comunitario nonostante l’importante crescita del consumo nell’UE.

4.2.2.   Prezzi unitari medi di vendita sul mercato comunitario

 

2004

2005

2006

PI

Prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria (EUR)

751

948

772

762

Indice (2004 = 100)

100

126

103

101

(80)

I prezzi unitari di vendita dell’industria comunitaria costituente il campione a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono aumentati dell’1 % tra il 2004 e il PI. L’incremento dei prezzi di vendita nel 2005 è da attribuire anche alla penuria della principale materia prima, ossia la vergella.

4.2.3.   Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di reperire capitali

 

2004

2005

2006

PI

Investimenti (migliaia di EUR)

4 608

10 581

7 516

7 980

Indice (2004 = 100)

100

230

163

173

Utili sul capitale investito (%)

24 %

31 %

11 %

6 %

(81)

Nel periodo considerato gli investimenti annui nella fabbricazione di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso sono cresciuti del 73 %. Si è investito non solo per incrementare la capacità produttiva, ma anche per migliorare e modernizzare il processo di fabbricazione al fine di contenere le spese. L’obiettivo è stato raggiunto nonostante l’andamento negativo della redditività.

(82)

Gli utili sul capitale investito, espressi come utili in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, hanno rispecchiato tale tendenza negativa, scendendo di 18 punti percentuali. Il picco registrato nel 2005 riguardava gli investimenti di una sola società.

(83)

Alla Commissione non è stato fornito alcun elemento di prova da cui risulti una diminuzione o un aumento della capacità di reperire capitali nel corso del periodo considerato.

4.2.4.   Redditività e flusso di cassa

 

2004

2005

2006

PI

Redditività delle vendite CE (% delle vendite nette)

6,2 %

11,2 %

4,5 %

2,1 %

Indice (2004 = 100)

100

180

73

35

Flusso di cassa (EUR)

37 472 789

65 785 501

17 830 311

18 456 732

Indice (2004 = 100)

100

176

48

49

(84)

Nel corso del periodo considerato la redditività, espressa in percentuale delle vendite nette dei produttori comunitari costituenti il campione, è crollata dal 6,2 % del 2004 al 2,1 % nel PI. La redditività dell’industria comunitaria ha seguito lo stesso andamento dei suoi prezzi di vendita dal 2005 in poi. È evidente che gli utili realizzati nel corso del PI non sono sufficienti a garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine dell’industria comunitaria.

(85)

Il flusso di cassa netto generato dal prodotto in esame è calato del 51 % passando da 37 Mio EUR nel 2004 a 18 Mio EUR nel PI.

4.2.5.   Costo del lavoro

 

2004

2005

2006

PI

Costo del lavoro per dipendente

41 970

41 118

41 484

43 941

Indice (2004 = 100)

100

98

99

105

(86)

Durante il periodo considerato, i costi della manodopera dell’industria comunitaria sono aumentati del 5 %. Si tratta di un tasso di incremento naturale, inferiore peraltro al tasso di inflazione registrato nello stesso periodo.

4.2.6.   Entità del margine di dumping

(87)

Dati il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

4.2.7.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(88)

Nulla indica che l’industria comunitaria stia recuperando dagli effetti del dumping precedente.

5.   Conclusioni sul pregiudizio

(89)

L’evoluzione della maggior parte degli indicatori di pregiudizio concernenti l’industria comunitaria nel corso del periodo considerato è stata negativa. Mentre il consumo comunitario è aumentato del 17 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria si è mantenuto stabile comportando una riduzione della sua quota di mercato di circa 13 punti percentuali. Benché i prezzi delle importazioni cinesi si siano ridotti del 45 %, il prezzo unitario di vendita del prodotto simile praticato sul mercato interno dai produttori comunitari costituenti il campione è rimasto pressoché invariato, nonostante l’incremento del 5 % del costo unitario di produzione conseguente all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime. La redditività è di conseguenza crollata dal 6,2 % nel 2004 al 2,1 % nel PI, percentuale che non basta a garantire l’efficienza economica di questo comparto industriale. Tale tendenza negativa ha contrassegnato anche il flusso di cassa e gli utili sul capitale investito, che nel periodo considerato sono scesi rispettivamente del 51 % e di 18 punti percentuali.

(90)

Solo alcuni indicatori hanno segnato un’evoluzione positiva nello stesso periodo. La produzione e la capacità produttiva sono salite rispettivamente del 3 % e del 13 %. Gli investimenti sono aumentati del 73 %. Tuttavia, come detto dianzi, la situazione va valutata tenendo conto del netto aumento del consumo comunitario (+ 17 %).

(91)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(92)

A norma delle disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato all’industria comunitaria un pregiudizio che possa essere definito notevole. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, sono stati esaminati altri fattori noti, che nello stesso periodo potrebbero aver causato pregiudizio all’industria comunitaria, al fine di evitare che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(93)

Il forte incremento, pari al 2 106 %, del volume delle importazioni oggetto di dumping tra il 2004 e il PI e il corrispondente aumento delle quote di mercato, dallo 0,4 % nel 2004 all’8,2 % nel PI, sul mercato comunitario, nonché la sottoquotazione dei prezzi del 18 % constatata nel corso del PI, hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria comunitaria, come precisato sopra. Fino al 2005 il volume delle importazioni cinesi non era enorme e i loro prezzi superavano o eguagliavano quelli dell’industria comunitaria. Dal 2005 in poi, tuttavia, i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono calati bruscamente, impedendo all’industria comunitaria di aumentare i suoi prezzi di vendita per compensare l’aumento dei costi della principale materia prima, la vergella, che rappresenta il 75 % dei costi di fabbricazione. Ne consegue che la situazione finanziaria dell’industria comunitaria è nettamente peggiorata nel 2006 e durante il PI. Inoltre, l’industria comunitaria ha perso una parte importante della sua quota di mercato per effetto dell’aumentato volume delle importazioni in dumping.

(94)

Sulla base di quanto precede, si conclude provvisoriamente che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC, i cui prezzi durante il PI sono stati notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria e il cui volume è nettamente aumentato, hanno svolto un ruolo determinante nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria, che ha inciso sulla sua difficile situazione finanziaria e sul deterioramento della maggior parte degli indicatori di pregiudizio.

3.   Effetti di altri fattori

3.1.   Importazioni da altri paesi

 

2004

2005

2006

PI

Importazioni da altri paesi terzi (t)

57 075

67 361

110 098

120 757

Indice (2004 = 100)

100

118

193

212

Quota di mercato di altri paesi terzi

6 %

8 %

11 %

11 %

Prezzo medio delle importazioni

711

842

937

952

Indice (2004 = 100)

100

118

132

134

(95)

In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni nella Comunità di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari di paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta è aumentato del 112 %, passando da 57 075 tonnellate nel 2004 a 120 757 tonnellate nel PI. La quota di mercato corrispondente detenuta da tali importazioni è cresciuta dal 6 % del 2004 all’11 % del PI.

(96)

Tuttavia, i prezzi medi di tali importazioni erano decisamente superiori a quelli praticati dai produttori esportatori cinesi e persino a quelli dell’industria comunitaria. Ne consegue che tali importazioni non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Va ricordato che due di questi paesi, detentori di una quota di mercato comunitario del 2,5 %, nel PI hanno praticato prezzi inferiori a quelli delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Tuttavia, dato il volume relativamente modesto delle importazioni in questione, si ritiene che ciò non possa portare a escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

3.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria costituente il campione

 

2004

2005

2006

PI

Vendite all’esportazione (t)

54 759

73 186

69 324

63 792

Indice (2004 = 100)

100

134

127

116

Prezzo di vendita unitario (EUR)

715

723

650

660

Indice (2004 = 100)

100

101

91

92

(97)

Come risulta dalla tabella che precede, durante il periodo considerato l’industria comunitaria costituente il campione ha aumentato il volume delle sue vendite all’esportazione del 16 %. Tali esportazioni hanno rappresentato il 14 % delle sue vendite totali nel PI.

(98)

Il prezzo unitario di vendita all’esportazione dei produttori comunitari è sceso dell’8 % (da 715 EUR nel 2004 a 660 EUR nel PI). Tuttavia, benché le cifre globali lascino intendere che dette esportazioni siano state realizzate a prezzi inferiori ai costi di produzione fin dall’inizio del periodo considerato, si osservano differenze a livello di società e di date. Inoltre, a causa della concorrenza delle società cinesi su tali mercati, i produttori comunitari si sono visti costretti ad allineare i loro prezzi su quelli praticati da tali società.

(99)

Non si può pertanto concludere che questo fattore abbia contribuito in maniera decisiva al deteriorarsi della situazione finanziaria dell’industria comunitaria e, di conseguenza, al pregiudizio notevole subito dalla stessa.

3.3.   Costo di produzione

 

2004

2005

2006

PI

Costo unitario di produzione

700

812

724

740

Indice (2004 = 100)

100

116

103

105

(100)

Dall’inchiesta è emerso che i costi unitari di produzione dell’industria comunitaria sono aumentati del 5 % tra il 2004 e il PI. La causa dell’aumento è riconducibile al rincaro della principale materia prima, la vergella, nonché all’innalzamento dei costi energetici.

(101)

In condizioni economiche normali e in assenza di una forte pressione al ribasso sui suoi prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping, l’industria comunitaria avrebbe potuto facilmente far fronte all’aumento dei costi verificatosi tra il 2004 e il PI, e, di conseguenza, si conclude in via provvisoria che tale aumento non infirma l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

3.4.   Concorrenza degli altri produttori della Comunità

 

2004

2005

2006

PI

Vendite nella Comunità di altri produttori comunitari

85 500

77 332

80 466

80 356

Indice (2004 = 100)

100

90

94

94

Quota di mercato di altri produttori comunitari

9,5 %

9,4 %

8,1 %

7,6 %

(102)

Il volume delle vendite degli altri produttori comunitari che non figurano né tra le società denunzianti né tra quelle dichiaratesi a favore della denunzia e che rappresentano l’8 % della produzione totale dell’UE, ha subito un calo del 6 %, passando da 85 500 tonnellate stimate nel 2004 a 80 356 tonnellate nel PI. La loro quota del mercato comunitario è anch’essa diminuita nello stesso periodo dal 9,5 % al 7,6 % e non è emersa dall’inchiesta alcuna indicazione che i prezzi di questi altri produttori comunitari fossero inferiori a quelli dell’industria comunitaria costituente il campione. Si conclude pertanto in via provvisoria che le loro vendite sul mercato comunitario non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusione in merito al nesso di causalità

(103)

L’inchiesta ha rivelato che gli altri fattori noti, ad esempio le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dell’industria comunitaria, la concorrenza con altri produttori e l’aumento dei costi di produzione, non sono stati determinanti per il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(104)

La coincidenza, da una parte, tra il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, il corrispondente aumento della quota di mercato e la sottoquotazione dei prezzi constatata e, dall’altra, il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, permette di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazioni generali

(105)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell’interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. Sono stati considerati tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(106)

L’industria comunitaria ha risentito degli effetti di importazioni pregiudizievoli in dumping del prodotto in esame originario della RPC. Si ricorda inoltre che la maggior parte degli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno avuto un andamento negativo durante il periodo considerato. Tenuto conto della natura del pregiudizio (diminuzione della quota di mercato e della redditività), un nuovo e sostanziale deterioramento della situazione dell’industria comunitaria sarebbe inevitabile se non venissero adottate misure

(107)

L’adozione di misure dovrebbe consentire di evitare nuove distorsioni e di ristabilire una concorrenza equa sul mercato. Ciò dovrebbe consentire alla Comunità di rialzare i suoi prezzi di vendita a un livello tale da garantirle un equo margine di profitto.

(108)

Se non fossero adottate misure, i prezzi continuerebbero a diminuire e gli utili dei produttori comunitari peggiorerebbero ulteriormente, il che darebbe luogo a una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Tenuto conto dello scarso livello di profitto e degli investimenti nei sistemi di produzione, si può prevedere che, in mancanza di misure, alcuni produttori comunitari non sarebbero in grado di ammortizzare i loro investimenti.

(109)

Inoltre, dal momento che l’industria comunitaria è composta di piccole e medie imprese disseminate sull’intero territorio comunitario, l’istituzione di misure antidumping servirà a salvaguardare i posti di lavoro nelle zone interessate.

(110)

Si conclude pertanto, in via provvisoria, che l’adozione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

3.   Interesse di altri produttori comunitari

(111)

Per quanto riguarda le quattro società che non hanno presentato la denunzia, né l’hanno appoggiata, nulla indica che l’istituzione di misure andrebbe contro gli interessi di tali produttori.

4.   Interesse degli importatori

(112)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori e operatori commerciali noti. Hanno collaborato all’inchiesta e risposto al questionario quattro importatori, che rappresentavano il 38 % circa del totale delle importazioni dalla RPC nella Comunità e il 3,2 % circa del consumo comunitario durante il PI. Successivamente gli stabilimenti di due di loro, situati in Spagna e Regno Unito, sono stati oggetto di una visita di accertamento. Il volume delle importazioni del prodotto in esame di queste due società rappresentava il 20-38 % delle importazioni totali dalla RPC nella Comunità.

(113)

Il prodotto in esame rappresentava il 100 % del fatturato di questi due importatori. Il primo importava il 100 % e l’altro il 90 % del prodotto in esame dalla RPC. In termini di manodopera, sono tra otto e undici le persone direttamente impegnate nelle operazioni di acquisto, commercio e rivendita del prodotto in esame.

(114)

Qualora vengano applicate misure antidumping, non si può escludere che si riduca il volume delle importazioni dal paese interessato, con conseguenti ripercussioni sulla situazione economica degli importatori. Tuttavia, gli effetti per gli importatori di un eventuale aumento dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame sarebbero quelli di ristabilire un normale livello di concorrenza con i produttori comunitari, senza impedire agli importatori di vendere il prodotto in esame. Inoltre, il fatto che il costo del prodotto in esame rappresenti una quota esigua del totale dei costi sostenuti dagli utilizzatori dovrebbe permettere agli importatori di ripercuotere senza difficoltà sui loro clienti un eventuale aumento dei prezzi. Pertanto si conclude, in via provvisoria, che l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere gravi conseguenze negative per gli importatori nella Comunità.

5.   Interesse degli utilizzatori

(115)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti citate come utilizzatori nella denunzia. Sette utilizzatori, che rappresentavano il 13 % circa delle importazioni totali dalla RPC nella Comunità, hanno collaborato all’inchiesta e risposto al questionario. Negli stabilimenti di due di loro, situati in Spagna e nel Regno Unito, sono state successivamente effettuate visite di accertamento. Queste due società rappresentavano insieme meno del 5 % delle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso provenienti dalla RPC durante il PI. Esse si rifornivano prevalentemente da altre fonti, ad esempio industria comunitaria e Sudafrica.

(116)

Si ricorda che il prodotto in esame è utilizzato nell’industria delle costruzioni per l’armatura per calcestruzzo, strutture di sospensione e ponti strallati. Tuttavia, nel presente procedimento gli utilizzatori sono società intermedie che producono e forniscono elementi per le suindicate applicazioni. In considerazione di quanto sopra, anche se gli effetti dell’istituzione di dazi antidumping non fossero trascurabili, si prevede che tali utilizzatori dovrebbero essere in grado di ripercuotere, totalmente o in parte, l’aumento derivante dall’introduzione delle misure antidumping sugli utilizzatori finali, tenendo presente che per questi ultimi l’impatto di tali misure sarà trascurabile.

(117)

Si conclude pertanto, in via provvisoria, che l’incidenza sui costi risultante per gli utilizzatori all’istituzione di dazi antidumping non sarebbe rilevante.

6.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(118)

Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono validi e fondati motivi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di fili e trefoli per cemento armato precompresso e postcompresso originari della RPC.

H.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(119)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(120)

Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(121)

Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per questo calcolo è stato utilizzato un margine di profitto al lordo delle imposte pari all’8,5 % del fatturato, sulla base della media ponderata dei livelli di profitto ottenuti nel 2004 e nel 2005 prima che fossero importati quantitativi significativi dalla RPC e a prezzi superiori o vicini a quelli dell’industria comunitaria. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di profitto dell’8,5 %.

(122)

La maggiorazione di prezzo necessaria è stata quindi determinata procedendo a un confronto fra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per stabilire la sottoquotazione, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato della Comunità. La differenza risultante da questo confronto è stata poi espressa come percentuale del valore totale cif all’importazione.

(123)

Per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio su scala nazionale per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, è opportuno ricordare che il grado di cooperazione è stato modesto. Pertanto, il margine di pregiudizio è stato calcolato basandosi sul livello di eliminazione dello stesso, determinato per la società che ha collaborato all’inchiesta cui non è stato concesso il TEM o il TI.

2.   Misure provvisorie

(124)

Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori a un livello corrispondente al più basso dei margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nel caso presente, tutte le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello dei margini di pregiudizio accertati.

(125)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio per paese, applicabile «a tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(126)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(127)

Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

Società

Livello necessario a eliminare il pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Kiswire Qingdao, Ltd

2,1 %

26,8 %

2,1 %

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd

23,7 %

41,3 %

23,7 %

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd

30,8 %

47,6 %

30,8 %

Tutte le altre società

52,2 %

56,7 %

52,2 %

I.   DISPOSIZIONI FINALI

(128)

Ai fini di una sana amministrazione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell’avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping in forza del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di stabilire le conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di fili di acciai non legati (non rivestiti o zincati) e trefoli di acciai non legati (anche rivestiti), contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, classificabili alle voci NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 e ex 7312 10 69 (voci TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 e 7312106991), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

2,1 %

A899

Liaoning Tongda Building Material Industry Co., Ltd, Liaoyang

23,7 %

A900

Wuxi Jinyang Metal Products Co., Ltd, Wuxi

30,8 %

A901

Tutte le altre imprese

52,2 %

A999

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni in merito all’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per uno periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 43 del 16.2.2008, pag. 9.


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

In data 16 febbraio 2008, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), la Commissione annunciava l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (RPC o «paese interessato»).

(2)

Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2008 da alcuni produttori di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili che rappresentano la maggioranza, in questo caso il 60 % circa, della produzione comunitaria totale di candele, ceri e articoli simili. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie atti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping relative ai suddetti prodotti, il notevole pregiudizio ad esse dovuto e a giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente i denuncianti, i produttori esportatori, gli importatori, altri utenti notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC dell'apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

I denuncianti, altri produttori comunitari, produttori esportatori della RPC, importatori (compresi grandi gruppi di dettaglianti) e fornitori di materie prime hanno comunicato i loro punti di vista. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(5)

Nell'avviso d'apertura, la Commissione aveva annunciato che avrebbe potuto fare ricorso alla tecnica di campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, tutti i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame durante il periodo dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

(6)

Come spiegato ai successivi paragrafi da (33) a (40), hanno fornito le informazioni richieste, esprimendo il loro accordo all'inclusione in un campione, 41 produttori esportatori della RPC. In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha scelto un campione di otto produttori nella RPC o gruppi di imprese collegate, aventi il più elevato volume di esportazioni verso la Comunità. Sono stati consultati e hanno dato il loro assenso alla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché la loro associazione e le autorità della RPC.

(7)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (market economy treatment — MET) o un trattamento individuale (individual treatment — IT), i servizi della Commissione hanno inviato appositi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC.

(8)

La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del MET ai produttori esportatori interessati della RPC, alle autorità della RPC e ai denuncianti. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione se avessero ragioni particolari per essere sentiti.

(9)

Un produttore esportatore, non incluso nel campione per non aver soddisfatto i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, ha chiesto un margine individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base. Si è ritenuto tuttavia che un esame individuale sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito la rapida conclusione dell'inchiesta. Si è perciò concluso a titolo provvisorio che la richiesta di esame individuale del produttore esportatore non poteva essere accettata.

(10)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese manifestatesi entro i termini precisati nell'avviso di apertura: si tratta di 31 produttori comunitari, di 32 importatori e di 2 fornitori di materie prime.

(11)

Hanno inviato risposte il produttore comunitario denunciante, 6 importatori indipendenti e 2 fornitori.

(12)

Riguarda al paese oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha ottenuto risposte al formulario sul campionamento da 41 produttori esportatori della RPC.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

 

Produttori comunitari

1.

Bolsius International B.V., Schijndel, Paesi Bassi,

2.

Vollmar GmbH, Rheinbach, Germania,

3.

GIES-group,

GIES Kerzen GmbH, Gline, Germania,

Promol Industria de Velas, Caldas da Reinha, Portogallo,

Liljeholmens Stearinfabriks AB, Oskarshamn, Svezia.

 

Produttori esportatori della RPC e imprese collegate della RPC e a Hong Kong:

1.

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd., RPC,

2.

Gruppo Dalian Bright Wax:

Dalian Bright Wax Co., Ltd., RPC,

Dalian Bright Wax, Hong Kong,

3.

Dalian Talent Gift Co., Ltd., RPC,

4.

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd., RPC,

5.

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd., RPC,

6.

Gruppo Ningbo Kwung's Home:

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd., RPC,

Apple-Ann Home Creation (H.K.) Limited, Honk Kong,

7.

Gruppo Ningbo Kwung's Wisdom:

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd., RPC,

Ningbo Kwung's Import and Export Co., Ltd., RPC,

Shaoxing Koman Home Interior Co., Ltd., RPC,

8.

Gruppo Win Win:

Jiashan Jiahua Candle Arts & Crafts Co. Ltd., RPC,

Win Win Arts & Crafts Co., Ltd., RPC.

 

Importatore comunitario collegato

Gala Kerzen GmbH, Germania.

1.3.   Periodo dell'inchiesta

(14)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 (investigation period — IP). L'analisi delle tendenze, necessaria a valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 2004 e la fine del'IP («periodo considerato»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, esportati verso la Comunità e originari della RPC («candele»). Il processo di produzione per fabbricare le candele è piuttosto semplice e consiste nel riscaldamento delle materie prime (soprattutto paraffina e stearina) e nella modellazione della candela in forme o recipienti, seguita da raffreddamento. Le candele producono calore e luce ma sono largamente usate a scopo di decorazione interna, per esempio in candelabri, candelieri e altri elementi decorativi.

(16)

Le candele sono normalmente dichiarate nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90.

(17)

I lumini cimiteriali e le altre candele da esterno non fanno parte del prodotto in esame. Questi si possono definire come prodotti, il cui combustibile contenga più di 500 ppm di toluene e/o più di 100 ppm di benzene e/o aventi uno stoppino di almeno 5 millimetri di diametro e/o siano confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali di almeno 5 cm d'altezza. Si ritiene che i suddetti criteri stabiliscano una chiara linea di demarcazione tra i tipi di candele contemplati dalla presente inchiesta e quelli che non lo sono.

(18)

Dall'inchiesta è emersa l'esistenza di una vasta tipologia di candele (candele affusolate, candeline scaldavivande) tra cui alcune a carattere stagionale e speciale, prodotte nella RPC e vendute sul mercato comunitario. I vari tipi di candele possono differire notevolmente per dimensione, forma, colore, profumo, ecc., ma sono accomunati dall'uso e da caratteristiche chimiche e tecniche di base identiche e sono in larga misura intercambiabili. Si presuppone perciò che tutte le candele che rientrano nella presente inchiesta facciano parte dello stesso gruppo di prodotti.

(19)

Alcune parti interessate hanno inviato osservazioni e richieste riguardo alla definizione del prodotto in esame. È stato sostenuto che l'esclusione dal prodotto in esame dei lumini cimiteriali e delle candele da esterno fosse indebita perché l'industria comunitaria domina questo segmento e perché i criteri tecnici — v. precedente paragrafo (17) — non sono univoci nel senso che spesso i primi e le seconde rientrano nelle caratteristiche sopradescritte. È stato anche sostenuto che la distinzione tra candele, lumini cimiteriali e altre candele da esterno non fosse giustificata da alcun criterio o norma industriale e contraddicesse il presupposto in base al quale lumini e altre candele da tè sono stati inclusi nella definizione del prodotto in esame.

(20)

Altre parti hanno sostenuto che i processi produttivi e la gamma dei prodotti fabbricati nella RPC nonché i tipi di candele esportati nella Comunità fossero molto particolari. Si è quindi argomentato che in alcuni casi gli operatori della RPC esportassero il prodotto in esame insieme ad altri accessori, come portacandele e candelabri di varie forme e materiali, il cui valore d'esportazione comprende tutte le voci e non solo le candele. Tutti questi tipi avrebbero dovuto essere esclusi dall'ambito dell'inchiesta.

(21)

È stato inoltre sostenuto che i produttori esportatori della RPC fabbricano in larga misura candele fatte a mano o speciali, completandole con rifiniture come la stampa, la raschiatura e la verniciatura. Si tratta di prodotti ad alta intensità di lavoro, detti candele «di fantasia» o «speciali», e non fabbricati nella Comunità. Tali parti hanno perciò sostenuto che anche le candele «speciali» avrebbero dovuto essere escluse dal prodotto oggetto della presente inchiesta.

(22)

Si noti però che le suddette richieste erano generiche e non erano accompagnate da prove che dimostrassero che il prodotto in esame non fosse stato correttamente definito nell'avviso di apertura. Di fatto, come già detto, è emerso che tutti i tipi di prodotto in esame hanno usi e caratteristiche chimiche e tecniche di base identici e sono largamente intercambiabili. Riguardo alle richieste avanzate sui lumini cimiteriali e le candele da esterno, si noti che tali prodotti possono essere distinti da altri tipi di candele in base ai criteri tecnici e chimici di cui al precedente paragrafo (17). Il fatto che i produttori comunitari possano essere dominanti in questo particolare segmento, da un lato, o che, dall'altro, si possa affermare che i produttori comunitari non fabbrichino alcuni tipi di prodotto in esame, è irrilevante e non cambia la definizione del prodotto in esame.

(23)

Si noti anche che i processi produttivi, la varietà dei tipi di prodotto fabbricati e venduti sul mercato comunitario, la presenza o l'assenza di norme non sono di per sé ragioni che rendano necessario rivedere la definizione del prodotto in esame.

2.2.   Prodotto simile

(24)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il tipo cosiddetto «lumino da tè» (tea light — candelina scaldavivande) andrebbe distinto da altre candele perché ha caratteristiche fisiche diverse, come le dimensioni, e la cera è contenuta in un recipiente che ne impedisce la fuoriuscita o il gocciolamento. Se inoltre l'uso principale delle candele è quello di produrre luce, lo scopo principale di questi fornelletti è quello di produrre calore.

(25)

Alcune parti interessate hanno obiettato che le candele fabbricate dall'industria comunitaria e vendute sul mercato comunitario non sono simili al prodotto in esame. Essi lamentano soprattutto che il prodotto in esame fosse in gran parte venduto insieme ad altri elementi decorativi come candelabri, candelieri, altri portacandele in ceramica o vetro e che fosse impossibile distinguere il valore della candela dal resto. È stato anche affermato che mentre i produttori comunitari vendono solo tipi di candele standard, i produttori esportatori della RPC vendono grandi quantità di tipi di candele speciali, impossibili da paragonare ai tipi standard.

(26)

In merito a quanto affermato sull'uso di taluni tipi di candele, si noti che soprattutto durante un'audizione dell'Associazione dei produttori di candele della RPC è emerso che il consumo interno nella RPC è notevolmente aumentato negli ultimi anni e che le candele vendute all'interno avevano lo stesso uso principale di quelle vendute nella Comunità, cioè la decorazione di interni. Riguardo a presunte differenze d'uso tra alcuni tipi di candele destinate a illuminare e altri destinati a riscaldare, è emerso che tali tipi di prodotto sono intercambiabili: si possono usare entrambi per fornire luce e calore e, come esposto al paragrafo (15), sono entrambi largamente usati a scopo di decorazione interna.

(27)

Si ricordi inoltre (v. paragrafo (18)) che, pur esistendo tipi di candele sostanzialmente diversi per dimensione, forma o colore, hanno tutti usi e caratteristiche chimiche e tecniche di base identici e sono largamente intercambiabili. Si presuppone perciò che tutti i tipi di candele che rientrano nella presente inchiesta facciano parte dello stesso gruppo di prodotti.

(28)

I criteri da applicare per definire il «prodotto simile» si basano sulle caratteristiche tecniche e chimiche e sugli usi e le funzioni finali del prodotto e non su fattori quali forma, profumo, colore o altre caratteristiche indicate dalla parte interessata. Le differenze di dimensione non hanno incidenza alcuna sulla definizione di prodotto in esame e di prodotto simile, poiché non esiste alcuna chiara distinzione tra prodotti appartenenti allo stesso gruppo rispetto alle loro principali caratteristiche tecniche e chimiche di base, all'uso finale e alla percezione degli utenti.

(29)

Viste le osservazioni ricevute, le prove fornite dalle parti interessate e tutte le altre informazioni disponibili allo stadio attuale dell'inchiesta, si ritiene non esista alcuna differenza tra il prodotto in esame e le candele prodotte e vendute dai produttori esportatori sul loro mercato interno e dai produttori della Comunità; quest'ultima è stata inoltre usata come paese di riferimento per determinare il valore normale rispetto alla RPC. Queste candele hanno sostanzialmente usi e caratteristiche tecniche e chimiche di base identici. Si conclude pertanto in via provvisoria che tutti i tipi di candele vanno considerati simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

(30)

Allo stadio attuale dell'inchiesta, la Commissione non ha ricevuto prove in grado di dimostrare che le caratteristiche fisiche e/o gli usi finali delle candeline scaldavivande siano effettivamente diversi da quelli di altre candele e impediscano la loro inclusione nello stesso gruppo di prodotti delle altre candele. L'inchiesta studierà a fondo tutte le richieste giustificate che possano essere formulate sulla questione del prodotto simile e ne analizzerà le conseguenze.

3.   CAMPIONAMENTO

3.1.   Campionamento dei produttori comunitari

(31)

Considerato l'elevato numero di produttori comunitari che ha appoggiato la denuncia, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Analizzate le risposte al questionario sul campionamento, è stato scelto un campione di 5 produttori in base al criterio del maggior volume di produzione come previsto all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base.

3.2.   Campionamento degli importatori

(32)

Considerato l'elevato numero di importatori individuato dalla denuncia, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Ma, analizzate le risposte al questionario sul campionamento, non è risultato necessario applicare il campionamento agli importatori.

3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(33)

Dato l'alto numero di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura del procedimento per determinare il dumping era stato previsto un campionamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base.

(34)

Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di inizio dell'inchiesta e a fornire alcune informazioni relative alle loro vendite sul mercato estero e interno, all'esatta natura delle loro attività riguardanti la fabbricazione di candele nonché alla ragione sociale e alle attività di tutte le imprese collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame.

(35)

Al fine di scegliere un campione rappresentativo sono state anche consultate le autorità della RPC e l'associazione dei produttori.

3.3.1.   Preselezione dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta

(36)

Si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste entro la scadenza fissata nell'avviso di apertura 41 produttori esportatori in tutto, compresi i gruppi di società collegate nella RPC. Tutti hanno dichiarato le esportazioni di candele verso la Comunità durante l'IP e, salvo un produttore il volume delle cui esportazioni era insignificante, hanno voluto partecipare al campione. Si considera perciò che 40 produttori esportatori collaborino alla presente inchiesta («esportatori che hanno collaborato all'inchiesta»).

(37)

I produttori esportatori invece che non si sono manifestati entro il termine suddetto o che non hanno fornito le informazioni richieste a tempo debito, non sono considerati operatori che hanno collaborato all'inchiesta. La comparazione tra i dati di Eurostat sull'importazione e il volume delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame durante l'IP delle imprese citate al paragrafo (36) mostra che la collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stata assai bassa come denuncia il paragrafo (87).

3.3.2.   Scelta del campione degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta nella RPC

(38)

In conformità all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, il campione è stato scelto in base al criterio del maggior volume rappresentativo di esportazioni di candele nella Comunità che possa ragionevolmente essere indagato nel tempo a disposizione. Date le informazioni ottenute dai produttori esportatori, la Commissione ha scelto un campione di 8 imprese o gruppi d'imprese collegate con il maggior volume di esportazioni verso la Comunità. In base all'informazione ottenuta sul campionamento, si può dire che le imprese selezionate abbiano rappresentato, nell'IP, più del 73 % del volume totale delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame dichiarato dai produttori esportatori citati al paragrafo (36) che hanno collaborato all'inchiesta. Si è perciò ritenuto che tale campione permetta di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di produttori esportatori che può essere studiato nel tempo a disposizione garantendo un alto livello di rappresentatività. Sono stati consultati e hanno dato il loro assenso alla selezione del campione tutti i produttori esportatori interessati nonché la loro associazione e le autorità della RPC.

(39)

Due esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non inclusi nel campione hanno chiesto di essere inclusi nel campione affermando che nella scelta del campione vadano considerati criteri come i) la gamma dei prodotti dei produttori esportatori, ii) il tipo di clienti nella Comunità, iii) la rappresentanza geografica, iv) l'investimento estero e v) il grado di attendibilità delle esportazioni verso la Comunità.

(40)

Si noti in proposito che l'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base non prevede nessuno di tali criteri ai fini della scelta del campione. Le richieste sono state di conseguenza respinte.

3.4.   Esame individuale

(41)

Un produttore esportatore, non incluso nel campione per non aver soddisfatto i criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base, ha chiesto un margine individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base.

(42)

Come ricordato al paragrafo (38), il campione doveva limitarsi a un numero ragionevole di imprese che potessero essere studiate nel tempo a disposizione. L'elenco delle imprese indagate nella RPC ai fini dell'inchiesta sul dumping si trova al paragrafo (13), lettere c) e d). Date le visite effettuate presso gli stabilimenti di numerose imprese appartenenti al campione per verificare la fondatezza delle richieste di trattamento di impresa operante in economia di mercato (Market Economy Treatment — MET) e le risposte al questionario, si è ritenuto che l'esame di casi singoli sarebbe stato eccessivamente oneroso e avrebbe impedito il completamento dell'inchiesta entro i termini fissati.

(43)

Si è perciò concluso a titolo provvisorio che la richiesta di esame individuale del produttore esportatore non poteva essere accettata.

4.   DUMPING

4.1.   Applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base

(44)

Nel corso della verifica in loco, un esportatore che ha collaborato all'inchiesta, membro di un gruppo d'imprese compreso nel campione non ha fornito la pertinente documentazione per una serie di voci (vendite all'interno e all'estero, variazione delle scorte, entrate in valuta estera, depositi bancari e capitale fisso), necessaria alla verifica dei formulari MET. Non sono state fornite neppure i) le dichiarazioni IVA, ii) le fatture IVA speciali richieste dalle autorità per il rimborso della tassa sulle esportazioni e iii) le dichiarazioni dell'imposta sui redditi certificate dalle autorità. I documenti forniti in loco invece non erano certificati e sono stati considerati fuorvianti ed erronei. Infine, sono emerse discrepanze anche tra i documenti contabili presentati nelle risposte e quelli presentati in loco. Di conseguenza, veridicità ed esattezza delle richieste MET non hanno potuto essere verificate in loco.

(45)

Data questa situazione, l'esportatore è stato informato che in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, i risultati e le conclusioni si sarebbero basate sui dati disponibili e gli è stata data l'opportunità di presentare osservazioni.

(46)

Nella sua risposta, l'esportatore ha sostenuto essenzialmente di non aver conservato i documenti contabili che non fossero obbligatori per la legge cinese sulla contabilità. Ma non ha documentato in alcun modo la sua affermazione né ha giustificato il fatto di non aver conservato e di non aver fornito i documenti ufficiali certificati dalle autorità della RPC. Infine, nelle sue osservazioni ha ammesso le discrepanze emerse nelle sue risposte e nei documenti presentati in loco.

(47)

Date queste circostanze, non si è tenuto conto delle informazioni fornite da questo gruppo di società collegate e sono stati usati i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

4.2.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (Market economy treatment — MET)

(48)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla RPC, per i produttori esportatori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale va stabilito in base ai paragrafi da 1 a 6 di tale articolo.

(49)

Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1.

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato;

2.

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente, conformi alle norme contabili internazionali (International Accounting Standards — IAS) e in ogni caso applicabili;

3.

non vi sono distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema ad economia non di mercato;

4.

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5.

le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(50)

Tutte le società del campione hanno chiesto il MET ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base e hanno risposto al formulario MET entro le scadenze fissate. La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni fornite nei formulari e tutte le altre informazioni ritenute necessarie presso gli stabilimenti delle imprese in questione.

(51)

Come spiegato ai paragrafi da (44) a (47), a un richiedente del MET ha dovuto essere applicato l'articolo 18 del regolamento di base, non avendo fornito le informazioni richieste o avendo fornito informazioni fuorvianti durante la verifica in loco.

(52)

Dalle verifica è anche emerso che 5 altri produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta nella RPC non avevano rispettato i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base per ottenere il MET.

(53)

Non avendo potuto dimostrare che la loro contabilità era stata oggetto di revisione indipendente ai sensi dello IAS, 2 produttori esportatori non sono risultati conformi al criterio 2. Più precisamente, è emerso che i conti di un produttore esportatore non erano conformi allo IAS 24 ed allo IAS 32 riguardo a prestiti effettuati a parti collegate. I conti del 2o produttore esportatore contenevano numerose incoerenze e lacune e non erano conformi allo IAS 1 e allo IAS 38 riguardo al capitale fisso.

(54)

Un esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha soddisfatto i requisiti dei criteri da 1 a 3. Innanzitutto, egli non ha potuto dimostrare che le sue decisioni erano state prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato perché è emersa l'esistenza di restrizioni alle sue attività di acquisto e di vendita (criterio 1). In secondo luogo, non ha potuto dimostrare che la sua contabilità non aveva subito una revisione conforme allo IAS, perché i conti delle immobilizzazioni non erano conformi allo IAS 1 e allo IAS 38 (criterio 2). Infine, sono state osservate distorsioni dovute al precedente sistema ad economia non di mercato sotto forma di valutazioni inadeguate dei diritti di utilizzazione del suolo (criterio 3).

(55)

Un altro esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha potuto dimostrare di soddisfare il criterio 1 perché le sue decisioni non erano state prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato a causa di restrizioni alle sue attività di acquisto e di vendita.

(56)

Un esportatore che ha collaborato all'inchiesta non ha potuto dimostrare di soddisfare i criteri 1 e 3. Infatti, le sue decisioni economiche in materia di investimenti non sono state prese senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato. Le autorità locali hanno influenzato le sue decisioni economiche e hanno contribuito finanziariamente alla costruzione di un polo tecnologico (criterio 1). Sono state anche osservate distorsioni dovute al precedente sistema ad economia non di mercato sotto forma di valutazioni inadeguate dei diritti di utilizzazione del suolo (criterio 3).

(57)

Avendo dimostrato di soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, 2 esportatori che hanno collaborato possono ottenere il MET. Viste però le osservazioni pervenute dopo la divulgazione dei risultati del MET, la concessione del MET sarà oggetto di ulteriori indagini per entrambi.

4.3.   Trattamento individuale (Individual treatment — IT)

(58)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene eventualmente calcolato un dazio a livello nazionale a meno che le imprese non dimostrino di soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, pertanto, venga loro concesso l'IT.

(59)

Gli esportatori che hanno collaborato e non avevano soddisfatto i criteri MET avevano chiesto l'IT nel caso in cui non avessero ottenuto il MET.

(60)

In base alle informazioni disponibili, è stato provvisoriamente stabilito che i seguenti 5 produttori esportatori della RPC rispettassero tutti i requisiti dell'IT di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base:

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.,

Dalian Bright Wax Co., Ltd.,

Dalian Talent Gift Co., Ltd.,

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.,

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

4.4.   Valore normale

4.4.1.   Esportatori che hanno collaborato all'inchiesta che hanno ottenuto il MET

(61)

Per fissare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ogni impresa che ha ottenuto il MET, se le vendite sul mercato interno del prodotto in esame per i clienti indipendenti avessero realizzato volumi rappresentativi, cioè se il volume totale di tali vendite avesse rappresentato almeno il 5 % del volume totale esportato verso la Comunità del prodotto simile durante l'IP.

(62)

È emerso che le vendite sul mercato interno di un esportatore che ha collaborato all'inchiesta avevano volumi rappresentativi. Ma il secondo produttore esportatore che aveva ottenuto il MET non effettuava vendite sul mercato interno.

4.4.1.1.   Esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e hanno realizzato vendite rappresentative sul mercato interno

(63)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal produttore esportatore con vendite complessive interne rappresentative e che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(64)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante l'IP era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.

(65)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore si potessero considerare come avvenute nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

(66)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentativa sul mercato interno, ai sensi del paragrafo (64), o non venduti nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale va costruito in base all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. A tal fine, le spese di vendita, generali e amministrative (selling, general and administrative expenses — SG&A) e il profitto medio ponderato realizzato dalla società interessata sulle vendite interne del prodotto simile sono stati aggiunti al suo costo medio di fabbricazione durante l'IP.

4.4.1.2.   Esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non hanno realizzato vendite rappresentative sul mercato interno

(67)

Le vendite sul mercato interno di un esportatore che ha collaborato all'inchiesta e aveva ottenuto il MET non hanno potuto essere usate per fissare il valore normale. Il valore normale è stato perciò calcolato in conformità all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base aggiungendo ai costi di produzione dell'impresa per il prodotto in esame un importo ragionevole per le spese SG&A e il profitto.

(68)

È stato deciso di non determinare le spese SG&A e il profitto in base all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a) perché un solo esportatore che aveva collaborato all'inchiesta e aveva realizzato vendite rappresentative sul mercato interno aveva ottenuto il MET. Inoltre le spese SG&A e i profitti non hanno potuto essere stabiliti in base all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) perché tale operatore non aveva realizzato vendite rappresentative della stessa categoria generale di prodotti. Le spese SG&A e i profitti dovevano dunque essere determinati in base ad altri metodi ragionevoli in conformità all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c) del regolamento di base.

(69)

Nella fattispecie, per calcolare il valore normale del suddetto esportatore che ha collaborato all'inchiesta e usufruisce del MET, si è ritenuto di poter usare la media ponderata delle spese SG&A durante l'IP e un profitto ragionevole del 6,5 %, basato su dati dell'industria comunitaria. Tale profitto ragionevole non era superiore al profitto realizzato con le vendite del prodotto simile sul mercato interno durante l'IP dall'altro esportatore che ha collaborato e usufruisce del MET.

4.4.2.   Produttori esportatori che non beneficiano del MET e paese di riferimento

(70)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori che non beneficiano del MET deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»).

(71)

Nell'avviso di apertura è stato proposto il Brasile come paese di riferimento adatto al fine di stabilire il valore normale nella RPC. La Commissione ha contattato i produttori noti di candele in Brasile e ha inviato questionari per raccogliere i dati necessari a calcolare il valore normale. Non ha collaborato tuttavia nessun produttore brasiliano.

(72)

La Commissione ha cercato collaboratori di altri potenziali paesi di riferimento. A tal fine è stata cercata la collaborazione di produttori residenti in paesi a economia di mercato come Argentina, Canada, Cile, India, Indonesia, Israele, Malaysia, Nuova Zelanda, Taiwan e Tailandia. I produttori di questi paesi tuttavia non hanno offerto alcuna collaborazione.

(73)

Poiché non è stato possibile ottenere una collaborazione dai produttori di paesi terzi a economia di mercato, la Commissione ha cercato altri metodi per determinare in modo ragionevole il valore normale nella RPC. Si è esaminato se in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base per calcolare il valore normale si potessero usare i prezzi delle candele chiesti dagli esportatori di paesi terzi sul mercato della Comunità. Ci si è resi conto tuttavia che i codici NC nel cui ambito si importano le candele dai paesi terzi non hanno definizioni sufficientemente precise e non permettono una comparazione obiettiva e soddisfacente con i tipi esportati dagli esportatori della RPC che hanno collaborato all'inchiesta. Perciò, essendo stata ritenuta inattendibile e non rappresentativa tale informazione, non è parso ragionevole calcolare il valore normale della RPC in base ad essa.

(74)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'uso dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per il prodotto simile, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, costituisse una base ragionevole per stabilire il valore normale nella RPC.

(75)

Si è constatato che i volumi delle vendite sul mercato interno dei produttori comunitari inclusi nella definizione di industria comunitaria erano rappresentativi rispetto ai volumi di candele esportate verso la Comunità dai produttori esportatori del campione che hanno collaborato all'inchiesta e che non beneficiano del MET.

(76)

I prezzi di vendita dei produttori comunitari sono stati allora debitamente aggiustati per includervi un ragionevole margine di profitto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base. Si è usato un ragionevole margine di profitto del 6,5 %. Esso è stato fissato in base del profitto medio ponderato ottenuto dai produttori comunitari del campione nei primi 2 anni del periodo considerato quando le condizioni del mercato non erano molto influenzate da importazioni provenienti dalla RPC.

4.5.   Prezzo all'esportazione

(77)

I prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(78)

Per le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate aventi sede nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Per le vendite realizzate tramite società collegate stabilite fuori della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente nella Comunità.

4.6.   Comparazione

(79)

La comparazione tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(80)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

(81)

Su questa base, se necessario e giustificato, sono stati introdotti aggiustamenti per costi di trasporto e di assicurazione, manutenzione, carico, spese accessorie, imballaggio, credito e commissioni.

(82)

Per le vendite effettuate attraverso operatori collegati con sede al di fuori della Comunità, è stato applicato un adeguamento in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i) del regolamento di base, laddove fosse dimostrato che l'operatore esercitava funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora su commissione. L'adeguamento è risultato sommando alle spese SG&A effettivamente sostenute dagli operatori collegati un margine di guadagno fissato in base ai dati ottenuti da operatori indipendenti nella Comunità.

(83)

Eventualmente è stata introdotta una rettifica al prezzo d'esportazione degli operatori che hanno collaborato all'inchiesta per tener conto della differenza tra l'IVA pagata e quella rimborsata sulla produzione e sull'esportazione delle candele durante l'IP.

4.7.   Margini di dumping

4.7.1.   Per gli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e hanno beneficiato del MET e dell'IT

(84)

Per le società che hanno beneficiato del MET e/o dell'IT, il valore normale ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all'esportazione del prodotto di tipo corrispondente, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(85)

Su questa base, i margini medi ponderati provvisori di dumping, espressi come percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Impresa

Margine di dumping provvisorio

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

54,9 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd.

12,74 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd.

34,8 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

18,3 %

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.

14,0 %

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.

0 %

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

16,7 %

4.7.2.   Per altri esportatori che hanno collaborato all'inchiesta

(86)

Il margine medio ponderato del dumping degli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base. Il margine è stato stabilito in base ai margini fissati per i produttori esportatori compresi nel campione, trascurando il margine del produttore esportatore con margine di dumping zero e quello della società cui è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Il margine di dumping così calcolato per le società che hanno collaborato all'inchiesta non incluse nel campione è stato fissato provvisoriamente al 26,2 %.

(87)

Per tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha innanzitutto stabilito il livello di collaborazione. Sono state comparate tutte le esportazioni, indicate nelle risposte al questionario sul campionamento di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, e tutte le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC desunte dalle statistiche sulle importazioni di Eurostat. È così emersa una collaborazione del 46 %. Su questa base, il livello di cooperazione è stato ritenuto troppo scarso. Si è perciò ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato a un livello più alto del margine massimo di dumping fissato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Le fonti disponibili suggeriscono effettivamente che il basso livello di collaborazione sia dovuto al fatto che i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato hanno in genere praticato il dumping a livelli più alti degli esportatori che hanno collaborato durante l'IP. Il margine di dumping è stato dunque fissato al livello dei margini più alti di dumping e di pregiudizio fissati per i tipi di prodotto rappresentativi.

(88)

Su tale base il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente fissato al 66,1 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(89)

Tale aliquota di dazio è stata anche applicata al produttore esportatore le conclusioni per il quale sono state elaborate in base ai dati disponibili (v. paragrafo (51)).

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Produzione comunitaria

(90)

Al fine di stabilire la produzione comunitaria totale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori comunitari prima e dopo l'apertura dell'inchiesta.

(91)

Grazie a tali informazioni è stato accertato che durante l'IP la produzione comunitaria si aggirava intorno alle 390 000 tonnellate. Ciò comprende quanto prodotto da fabbricanti che non si sono manifestati durante la procedura e da fabbricanti mantenutisi neutrali rispetto all'apertura dell'inchiesta. Tali fabbricanti rappresentano il 23 % circa della produzione comunitaria totale e comprendono produttori che si sono opposti all'apertura dell'inchiesta. Tali fabbricanti rappresentano il 17 % circa della produzione comunitaria.

5.2.   Definizione dell'industria comunitaria

(92)

L'inchiesta ha evidenziato che i produttori comunitari favorevoli alla denuncia e che hanno accettato di collaborarvi rappresentavano durante l'IP il 60 % circa della produzione comunitaria totale. Tali produttori costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

5.3.   Consumo comunitario

(93)

Il consumo comunitario è stato calcolato in base ai volumi di vendita dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e alle importazioni dalla RPC e da altri paesi terzi, secondo i dati forniti da Eurostat. Esso presenta il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo comunitario

2004

2005

2006

IP

tonnellate

511 103

545 757

519 801

577 332

Indice

100

107

102

113

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(94)

Durante il periodo considerato il consumo comunitario complessivo è aumentato del 13 %. Tale espansione ha subito una temporanea flessione del 5 % tra il 2005 ed il 2006 per poi recuperare e aumentare dell'11 % durante l'IP. La contrazione del consumo nel 2006 può essere in parte attribuita al forte aumento del prezzo d'acquisto della paraffina, principale materia prima usata per la produzione delle candele, come spiegato al paragrafo (122).

5.4.   Importazioni dalla RPC verso la Comunità

5.4.1.   Osservazione preliminare

(95)

Come già detto al paragrafo (15), l'inchiesta ha evidenziato che per dichiarare le candele le statistiche di Eurostat sulle importazioni distinguono tra 3 codici principali della NC:

1.

un primo codice, comprendente soprattutto tipi di candele di base lisce, non profumate,

2.

un secondo codice, comprendente vari tipi di candele standard non lisce e non affusolate ma anche candele fatte a mano, stagionali, set di candele, ecc.., e

3.

un terzo codice, comprendente ceri, lumini, prodotti simili, ecc..

(96)

È stato rilevato che alcuni produttori esportatori della RPC dichiaravano set comprendenti candele e altri elementi decorativi in ceramica, vetro, panno e articoli simili nell'ambito della categoria (2).

5.4.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(97)

Se ricorre al campione per stabilire il dumping, la Commissione esamina poi se sia provato che tutte le imprese, che non rientrano in esso, abbiano effettivamente sottoposto a dumping i loro prodotti sul mercato della Comunità durante l'IP.

(98)

A tal fine, grazie ai dati di Eurostat, alle risposte ai questionari date dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione e ai formulari per il campionamento compilati da tutte le imprese cinesi che hanno collaborato, la Commissione determina i prezzi all'esportazione chiesti dai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, e i prezzi all'esportazione degli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta. Parallelamente, si è pensato di poter stabilire il livello dei prezzi all'esportazione non-sottoposti a dumping aggiungendo il margine di dumping medio, rilevato per i produttori esportatori del campione, ai prezzi medi all'esportazione, rilevati per i produttori esportatori del campione che praticavano il dumping. I prezzi all'esportazione rilevati per i produttori esportatori non compresi nel campione sono stati poi comparati ai prezzi all'esportazione non sottoposti a dumping.

(99)

Da tale comparazione è emerso che tanto i) i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, quanto ii) gli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta praticavano prezzi medi all'esportazione comunque inferiori ai prezzi medi non sottoposti a dumping. Si è perciò ritenuto che i prodotti di tutte le imprese non inserite nel campione, che collaborassero o meno all'inchiesta, erano effettivamente soggetti a dumping sul mercato della Comunità.

(100)

Si noti che esiste un produttore esportatore cinese, incluso nel campione, che non ha sottoposto a dumping i suoi prodotti sul mercato comunitario. Le sue esportazioni dovrebbero perciò essere escluse dall'analisi sull'andamento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario. Ma, per non rischiare di rivelare dati commerciali sensibili su tale operatore, è parso opportuno per ragioni di riservatezza non presentare dati pubblici, come quelli di Eurostat, privi dei dati dell'esportatore che non ha praticato il dumping sul mercato comunitario.

(101)

La prima tabella comprende quindi tutte le importazioni di candele originarie della RPC e la seconda mostra i dati indicizzati relativi alle importazioni sottoposte a dumping sul mercato comunitario durante il periodo considerato.

Tabella 2a

Tutte le importazioni provenienti dalla RPC

2004

2005

2006

IP

Importazioni (in t.)

147 530

177 662

168 986

199 112

Indice

100

120

115

135

Prezzi (EUR/tonnellata)

1 486

1 518

1 678

1 599

Indice

100

102

113

108

Quota di mercato

28,9 %

32,6 %

32,5 %

34,5 %

Indice

100

113

112

119

Fonte: Eurostat.

(102)

Complessivamente, le importazioni provenienti dalla RPC sono aumentate di oltre 51 000 t. (da 147 530 t. nel 2004 a 199 112 t., + 35 %) durante l'IP. Il corrispondente aumento della quota di mercato (+ 5,6 %) è stato inferiore, grazie all'aumento del consumo comunitario.

(103)

In conseguenza di quanto detto al paragrafo (96), l'inchiesta ha evidenziato che il prezzo medio delle importazioni provenienti dalla RPC e le tendenze osservate sono dovute, in parte, al fatto che in alcuni prodotti dichiarati come candele è compreso il valore di accessori in ceramica e vetro, del cartone o di altri materiali da imballaggio.

Tabella 2b

Importazioni in dumping dalla RPC

2004

2005

2006

IP

Importazioni (in t.)

 

 

 

 

Indice

100

120

115

136

Prezzi (EUR/t.)

 

 

 

 

Indice

100

103

114

110

Quota di mercato

 

 

 

 

Indice

100

112

113

121

Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

(104)

Nel periodo considerato sono aumentati (+ 36 %) anche i volumi delle importazioni in dumping dalla RPC. Il corrispondente aumento della quota di mercato è stato meno pronunciato, grazie all'aumento del consumo comunitario. I dati di Eurostat indicano che il volume delle vendite delle importazioni in dumping, e quindi la quota di mercato, è aumentato soprattutto nell'ambito del primo codice della NC, che comprende il prodotto principale dell'industria comunitaria e che rappresenta gran parte delle esportazioni dalla RPC. Emerge inoltre che nonostante una diminuzione generale del consumo tra il 2005 e il 2006, di fatto le importazioni non hanno perso quote di mercato che esse detenevano.

(105)

I prezzi medi delle importazioni in dumping dalla RPC mostrano un aumento del 10 % durante il periodo considerato ma, durante l'IP, il dumping praticato è stato pur sempre assai elevato: oltre il 38 % in media. Il prezzo medio delle importazioni in dumping è diminuito di oltre il 3 % tra il 2006 e l'IP e, come di seguito spiegato, era inferiore ai prezzi dell'industria comunitaria nello stesso periodo.

5.4.3.   Applicazione di prezzi inferiori (sottoquotazione)

(106)

Per analizzare la sottoquotazione, i prezzi di vendita medi — franco fabbrica, ponderati per tipo di prodotto dell'industria comunitaria — praticati a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono stati comparati ai corrispondenti prezzi medi — CIF e ponderati — delle importazioni interessate praticati al primo cliente indipendente e rettificati per tener conto dei costi post importazione.

(107)

Secondo tale metodo, la differenza tra i suddetti prezzi, espressi in percentuale del prezzo medio ponderato dell'industria comunitaria (franco fabbrica), evidenzia una sottoquotazione media del 9 %.

(108)

È anche emerso che la sottoquotazione del prodotto principale dell'industria comunitaria era maggiore di quella calcolata per gli altri tipi di candele (12,1 %). Ciò dimostra ancora una volta la pressione esercitata sull'industria comunitaria dalle importazioni a prezzo di dumping durante l'IP.

5.5.   Situazione economica dell'industria comunitaria

5.5.1.   Osservazioni preliminari

(109)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria comprende l'esame di tutti gli indicatori economici relativi alla valutazione dello stato dell'industria comunitaria dal 2004 alla fine dell'IP.

(110)

Come annunciato al paragrafo (31), dato l'elevato numero di produttori che ha appoggiato la denuncia, è stato deciso di applicare il campionamento per determinare il pregiudizio. Inizialmente, si è pensato a un campione di 8 produttori o gruppi di produttori in base al criterio della maggior produzione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento di base. Ma un produttore comunitario, in serie difficoltà finanziarie, e altri 2 produttori comunitari, pur appoggiando senza riserve la denuncia, non hanno potuto collaborare pienamente all'inchiesta. I 5 produttori o gruppi di produttori restanti avevano un volume di produzione pari al 44 % della produzione totale delle imprese che hanno collaborato all'inchiesta e sono stati perciò considerati rappresentativi ai fini del campione.

(111)

Per applicare il campionamento alla determinazione del pregiudizio, la Commissione fissa gli indicatori del pregiudizio in parte sui produttori in seno al campione e in parte su dati relativi a tutti i produttori inclusi nella definizione dell'industria comunitaria. Fattori economici e indici relativi ai risultati dell'impresa (prezzi, salari, redditività, cash flow, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali), sono stati calcolati in base a informazioni ottenute dalle imprese inserite nel campione. Fattori di volume (come produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, produttività, volume delle vendite, quote di mercato, scorte, occupazione, crescita ed entità del margine di dumping) sono stati calcolati a livello dell'industria comunitaria nel suo insieme.

5.5.2.   Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

Tabella 3

 

2004

2005

2006

IP

Produzione (t.)

224 153

229 917

212 017

229 110

Indice

100

103

95

102

Capacità di produzione (in t.)

279 362

281 023

291 902

301 327

Indice

100

101

104

108

Utilizzo degli impianti (%)

80 %

82 %

73 %

76 %

Indice

100

102

91

95

Fonte: Risposte al questionario.

(112)

L'inchiesta ha evidenziato che uno dei principali prodotti dell'industria comunitaria è il cosiddetto «lumino da tè» (tea light — candelina scaldavivande) che rappresenta il 50 % circa della produzione dei fabbricanti inclusi nella definizione dell'industria comunitaria.

(113)

Secondo la tabella che precede, la produzione dell'industria comunitaria è lievemente aumentata (+ 2 %) durante il periodo considerato. La diminuzione della produzione (– 8 %) tra il 2005 e il 2006 è stata recuperata durante l'IP in corrispondenza all'aumento del consumo comunitario (+ 11 %). Durante l'IP, l'industria comunitaria ha costantemente aumentato la sua capacità di produzione fino a 300 000 t. circa ma, nello stesso periodo, ha utilizzato meno gli impianti. Poiché si tratta di un'attività prevalentemente stagionale non si può ottenere l'utilizzo completo degli impianti per tutto l'anno; tuttavia, un utilizzo del 76 % (durante l'IP) è stato era relativamente basso se paragonato ai livelli del 2004 e 2005.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

Tabella 4

Volume delle vendite

2004

2005

2006

IP

Tonnellate

203 388

202 993

193 524

208 475

Indice

100

100

95

103

Quota di mercato

39,8 %

37,2 %

37,2 %

36,1 %

Indice

100

93

93

91

Fonte: Risposte al questionario.

(114)

Rispetto al 2004, le vendite del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria a clienti indipendenti (soprattutto grossisti e distributori) sul mercato comunitario sono aumentate in volume del 3 % durante l'IP. A causa di livelli di consumo relativamente bassi nel 2006, le vendite in volume sono diminuite (2005-2006: – 5 %) ma hanno recuperato durante l'IP grazie all'aumento del consumo comunitario.

(115)

È stato osservato tuttavia che l'industria comunitaria non ha potuto soddisfare del tutto l'espansione dei consumi comunitari (+ 13 %) nel periodo considerato, soprattutto tra il 2005 e il 2006 allorché il mercato è cresciuto dell'11 %. Di conseguenza, la sua quota di mercato è passata dal 39,8 % al 36,1 % (– 3,7 %) durante l'IP.

5.5.4.   Prezzi medi unitari dell'industria comunitaria

(116)

Nel periodo considerato, i prezzi di vendita medi franco fabbrica a clienti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuiti del 9 %. La diminuzione è stata progressiva nell'arco del periodo considerato.

Tabella 5

 

2004

2005

2006

IP

Prezzo medio per t. (in euro)

1 613

1 565

1 496

1 460

Indice

100

97

93

91

Fonte: Risposte al questionario.

(117)

La tabella che precede mostra che tra il 2006 e l'IP anche il prezzo dell'industria comunitaria è diminuito nonostante l'aumento della domanda sul mercato comunitario.

5.5.5.   Scorte

(118)

Il livello delle scorte di fine anno, durante il periodo considerato, pari in media al 25 % circa della produzione, va considerato alto.

Tabella 6

 

2004

2005

2006

IP

Scorte

52 742

76 643

53 814

56 189

Indice

100

145

102

107

Scorte in % della produzione

25 %

33 %

25 %

24 %

Indice

100

132

100

96

Fonte: Risposte al questionario.

(119)

L'elevato livello delle scorte si può anche spiegare con il carattere stagionale del prodotto in esame, con il fatto che l'industria comunitaria produce soprattutto tipi standard e con la necessità che la vasta gamma dei prodotti esistenti sia effettivamente disponibile. Il livello delle scorte fu ancora più elevato nel 2005 quando l'andamento negativo dei volumi di vendita rispetto al 2004 provocò l'accumulo delle scorte durante l'anno. Il rallentamento di vendite alla fine del 2005 produsse di conseguenza ingenti quantitativi di scorte. Ma, nel caso in esame, si ritiene tuttavia che le scorte non rappresentino un indicatore pertinente del pregiudizio.

5.5.6.   Occupazione, salari e produttività

Tabella 7

 

2004

2005

2006

IP

Occupazione — equivalenti a tempo pieno (ETP)

5 418

5 686

5 089

4 699

Indice

100

105

94

87

Costo della manodopera (EUR/ETP)

19 404

16 568

19 956

21 073

Indice

100

85

103

109

Produttività (t./ETP)

52

49

57

64

Indice

100

94

110

123

Fonte: Risposte del questionario.

(120)

Il livello relativamente alto dell'occupazione nel 2005 è dovuto soprattutto all'assunzione di lavoratori temporanei per fronteggiare l'aumento della domanda durante tale anno. Dal 2006 in poi tuttavia l'occupazione è stata drasticamente ridotta e alla fine dell'IP era inferiore a quella del 2004 (– 13 %). Nel periodo considerato, l'aumento medio del costo della manodopera è stato limitato (+ 9 %).

(121)

L'aumento della manodopera ha causato un leggero calo di produttività nel 2005, ma i licenziamenti del 2006 hanno permesso un aumento della produttività anche se i volumi di produzione sono diminuiti tra il 2005 e il 2006 (– 8 %). La combinazione tra elevati volumi di vendita e di produzione e bassi livelli di occupazione spiega l'aumento della produttività durante l'IP rispetto al 2004 (+ 23 %).

5.5.7.   Costi di produzione

Tabella 8

 

2004

2005

2006

IP

Costi di produzione totali (EUR/t.)

1 502

1 468

1 695

1 468

Indice

100

98

113

98

Fonte: Risposte al questionario.

(122)

Si noti che le materie prime, soprattutto la paraffina, rappresentano il 50 % circa dei costi di produzione (CdP). La tabella che precede mostra che, a parte il 2006, nel periodo considerato, i CdP sono rimasti stabili. L'aumento del 2006 è dovuto al forte aumento del prezzo della paraffina tra il 2005 e il 2006. L'industria comunitaria ha risposto a tali improvvisi aumenti di prezzo della paraffina sostituendola, laddove tecnicamente possibile, con la stearina. Effettivamente, il prezzo della stearina è stato più stabile fino al 2006 ed era inferiore a quello della paraffina anche durante l'IP.

(123)

L'inchiesta ha inoltre evidenziato che l'industria comunitaria ha razionalizzato la produzione che è stata in parte spostata negli Stati membri nella Comunità europea e ha dovuto al tempo stesso ridurre drasticamente l'occupazione, soprattutto dal 2006 in poi, per ridurre i costi.

(124)

Tutti questi fattori hanno dato vita a una situazione che ha permesso all'industria comunitaria di tenere i suoi CdP durante l'IP a livelli comparabili a quelli del 2004.

5.5.8.   Redditività, cash flow, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di raccogliere capitali

Tabella 9

 

2004

2005

2006

IP

Redditività

6,9 %

6,2 %

–13,3 %

–0,6 %

Indice

100

90

– 193

–9

Cash flow (in migliaia di EUR)

16 215

13 732

–4 618

3 093

Indice

100

85

–28

19

Investimenti (in migliaia di EUR)

5 435

8 876

12 058

7 326

Indice

100

163

222

135

Utile sul capitale investito

5,7 %

4,9 %

–10,7 %

–0,1 %

Indice

100

86

– 188

–2

Fonte: Risposte ai questionari.

(125)

La redditività dell'industria comunitaria è stata determinata esprimendo il profitto netto prima delle imposte delle vendite del prodotto simile in percentuale del fatturato generato da tali vendite. Durante il periodo considerato, la redditività dell'industria comunitaria è diminuita passando da un profitto del 6,9 % a una perdita dello 0,6 % nell'IP. Se l'industria comunitaria ha dato prova di una buona redditività nel 2004 e nel 2005, la situazione è drammaticamente mutata nel 2006 per una serie di fattori come l'aumento dei CdP e la riduzione di prezzi di vendita. Nonostante l'ulteriore diminuzione del prezzo di vendita medio durante l'IP, la riduzione dei CdP ha permesso un risultato prossimo al pareggio in tale periodo.

(126)

La tendenza evidenziata dal cash flow, che rappresenta la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, riflette in larga misura l'andamento della redditività. Anche se il cash flow è tornato positivo durante l'IP, ciò è avvenuto a un livello molto inferiore a quello degli anni 2004 e 2005. Osservazioni identiche si possono formulare riguardo all'utile sul capitale investito, negativo sia nel 2006 che nell'IP.

(127)

Nonostante la situazione difficile, l'industria comunitaria ha continuato a investire durante il periodo considerato. Ciò fa pensare che l'industria non voglia rinunciare alla produzione ma ritenga che il settore sia sostanzialmente sano. Il livello di investimenti dimostra che il settore ha la capacità di raccogliere i capitali necessari.

5.5.9.   Crescita

(128)

Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario tra il 2004 e l'IP sono aumentate del 3 %, ma l'industria comunitaria non è riuscita a seguire del tutto l'espansione del consumo comunitario che è stato del 13 %. Di conseguenza, la sua quota di mercato è diminuita di quasi il 3,7 %.

5.5.10.   Entità del margine di dumping effettivo

(129)

Si è constatato che un produttore esportatore cinese incluso nel campione, che rappresentava un volume limitato di esportazioni verso la Comunità, non esportava i suoi prodotti in dumping sul mercato della Comunità. I margini di dumping di tutti gli altri produttori esportatori inclusi nel campione, elencati ai paragrafi da (84) a (89) sono invece significativamente al di sopra del de minimis. Come spiegato al paragrafo (99), si è presupposto che tutti gli altri produttori esportatori cinesi non inclusi nel campione, che avessero collaborato all'inchiesta o meno, avessero praticato il dumping sul mercato della Comunità. Dati i volumi e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo, pari al 48 % in media, non può essere considerato trascurabile.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(130)

Durante il periodo considerato, è emerso che la prestazione dell'industria comunitaria è migliorata rispetto ad alcuni indicatori di volume come la produzione (+ 2 %), la capacità produttiva (+ 8 %), la produttività (+ 23 %) e il volume delle vendite (+ 3 %).

(131)

Tutti gli indicatori si riferivano tuttavia alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, notevolmente peggiorata nel periodo considerato. Nonostante la capacità dell'industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l'utile sul capitale investito divenne negativo nell'IP e il cash flow è diminuito dell'81 % durante il periodo considerato. I prezzi di vendita medi sono diminuiti del 9 % e la redditività è caduta dal 6,9 % circa nel 2004 a una perdita dello 0,6 % durante l'IP.

(132)

Durante il periodo considerato, si sono sviluppati negativamente anche altri indicatori del pregiudizio relativi all'industria comunitaria: l'utilizzazione degli impianti è diminuita del 4 %, gli stock sono aumentati del 7 % e l'occupazione è diminuita del 13 %. Anche la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è diminuita del 3,7 % dal 39,8 % nel 2004 al 36,1 %. L'industria comunitaria non ha beneficiato dell'ampliamento del 13 % del mercato perché ha potuto aumentare il suo volume di vendita solo del 3 %.

(133)

L'analisi dei costi, compresi quelli della materia prima, dimostra che, nonostante un forte aumento del prezzo delle principali materie prime, l'industria comunitaria è riuscita a mantenere i costi unitari ai livelli del 2004-2005 durante l'IP. Ma, nonostante l'aumento dell'11 % della domanda tra il 2006 e l'IP, i prezzi di vendita sono diminuiti del 3 % e l'occupazione è stata drasticamente ridotta. La redditività è rimasta negativa durante l'IP.

(134)

Considerato quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO CAUSALE

6.1.   Introduzione

(135)

In conformità all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping di candele originarie della RPC abbiano causato un pregiudizio tale da poter essere considerato grave all'industria comunitaria. In questa analisi, oltre alle importazioni in dumping, sono stati esaminati anche altri fattori noti che nello stesso periodo avrebbero potuto causare un pregiudizio all'industria comunitaria: ciò per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non sia attribuito alle importazioni in dumping.

6.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(136)

L'inchiesta ha evidenziato, che durante l'IP, le candele esportate dalla RPC verso la Comunità sono state vendute a prezzi oggetto di un notevole dumping sul mercato comunitario. Come già detto al paragrafo (129), è emerso che i produttori esportatori che in Cina hanno collaborato all'inchiesta vendevano il prodotto in esame con un margine di dumping medio pari al 26,2 %. Si noti che il 55 % circa degli esportatori cinesi non ha collaborato all'inchiesta. È provato che tali esportatori praticavano un dumping maggiore di coloro che hanno collaborato all'inchiesta.

(137)

Le importazioni in dumping sono aumentate in volume del 36 % sul mercato comunitario, nel periodo considerato. Tale aumento è avvenuto a prezzi oggetto di notevole dumping e in media inferiori del 9 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria durante l'IP. Come già detto al paragrafo (108), l'inchiesta ha rivelato che la sottoquotazione causata dalle importazioni in dumping è stata più pronunciata e pari al 12,1 % nel segmento di mercato principale dell'industria comunitaria. Di conseguenza, la quota di mercato degli esportatori che praticano il dumping è cresciuta dal 27,5 % circa al 33 % circa (oltre il 5 %) durante l'IP.

(138)

Secondo le statistiche di Eurostat sulle importazioni sembra che le importazioni in dumping siano aumentate di più nelle categorie comprendenti i principali prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria. Le importazioni in dumping di tale segmento di mercato sono aumentate del 46 %, guadagnando così il 3,5 % circa in termini di quota di mercato. Questo andamento va visto alla luce della significativa sottoquotazione complessiva dei prezzi e della pressione su di essi esercitata dalle importazioni in dumping sul mercato comunitario.

(139)

Contemporaneamente, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato solo del 3 % nonostante l'aumento globale del consumo del 13 %. Nel periodo considerato, la sua quota di mercato è perciò diminuita dal 39,8 % al 36,1 %, cioè del 3,7 %.

(140)

È anche emerso che nel 2006 le prestazioni dell'industria comunitaria sono state particolarmente negative perché hanno registrato perdite significative rispetto al 2005. Questa situazione ha coinciso con importazioni dalla RPC sul mercato comunitario di forti volumi a basso prezzo e con una diminuzione del 5 % del consumo comunitario. Il volume complessivo delle vendite della Comunità è diminuito della stessa misura delle importazioni in dumping in concomitanza di una diminuzione del 5 % dei prezzi dell'industria comunitaria per adeguarsi al livello dei prezzi di tali importazioni.

(141)

Nel periodo che copre dal 2006 alla fine dell'IP, è emerso che il consumo è aumentato dell'11 %. L'industria comunitaria è riuscita ad aumentare il volume delle sue vendite dell'8 % ma le importazioni in dumping sono complessivamente aumentate in misura molto maggiore (+ 18 %). Ma, al tempo stesso, i prezzi delle importazioni in dumping sono diminuiti più del 3 %. L'industria comunitaria non ha potuto trarre beneficio dalla crescita del mercato e dalla riduzione dei CdP. Essa ha dovuto seguire invece la tendenza al ribasso dei prezzi di vendita e ridurre ulteriormente i prezzi del 2,5 % durante l'IP, aggiungendo altre perdite a quelle già accumulate nel 2006.

(142)

Si ritiene che la continua pressione esercitata durante l'IP dalle importazioni a basso prezzo in dumping sul mercato comunitario non abbia permesso all'industria comunitaria di fissare prezzi di vendita adeguati ai costi. Ciò spiega la perdita di quote di mercato, il basso livello dei prezzi di vendita e la redditività negativa dimostrata dall'industria comunitaria in quel periodo. Si conclude perciò provvisoriamente che durante l'IP l'ondata di importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC abbia avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

6.3.   Effetto di altri fattori

6.3.1.   Andamento della domanda

(143)

Come già detto al paragrafo (94), il consumo comunitario di candele è aumentato del 13 % tra il 2004 e l'IP. Poiché ciò ha permesso all'industria comunitaria di operare in un mercato in espansione, il grave pregiudizio da essa subìto non può essere attribuito all'andamento del consumo sul mercato comunitario.

6.3.2.   Importazioni non oggetto di dumping

(144)

L'inchiesta ha evidenziato che i beni importati a prezzi non affetti da dumping sono stati venduti sul mercato comunitario a prezzi relativamente elevati. Si ritiene perciò che tali importazioni non abbiano contribuito al basso livello dei prezzi di vendita e al pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

6.3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(145)

L'andamento dei prezzi e dei volumi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi tra il 2004 e l'IP ha avuto le seguenti caratteristiche:

Tabella 10

Altri paesi terzi

2004

2005

2006

IP

Importazioni totali (t.)

18 189

19 723

18 031

19 447

Indice

100

108

99

107

Quota di mercato

3,6 %

3,6 %

3,5 %

3,4 %

Indice

100

100

97

94

Prezzo (EUR/t.)

2 643

2 690

3 028

3 207

Indice

100

102

115

121

Fonte: Eurostat.

(146)

I volumi delle importazioni da paesi terzi non interessati dalla presente inchiesta sono aumentati del 7 % nel periodo considerato ma sono rimasti a livelli modesti durante l'IP. Probabilmente, essi consistono soprattutto in prodotti ad alto valore di nicchia importati in particolare dagli Stati Uniti d'America (USA). Il fatto che l'aumento del consumo comunitario sia stato più pronunciato ha causato la perdita di una quota di mercato pari allo 0,2 % durante l'IP. I prezzi di queste importazioni, relativamente elevati nel periodo considerato, sono aumentati del 21 % per tale periodo.

(147)

Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che queste importazioni non hanno contribuito al grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

6.3.4.   Produttori della Comunità non inclusi nella definizione di industria comunitaria

(148)

Come detto al paragrafo (92), dalle informazioni disponibili sul mercato comunitario delle candele emerge che vari produttori, che rappresentano il 40 % circa della produzione comunitaria, non sono inclusi nella definizione di industria comunitaria della presente inchiesta.

(149)

Alcuni di essi, che rappresentano il 17 % circa della produzione comunitaria, si erano opposti all'apertura dell'inchiesta perché importavano quantità non indifferenti di candele dalla RPC. Si è tenuto conto dell'impatto delle loro importazioni dalla RPC nell'analisi degli effetti delle importazioni in dumping dalla RPC di cui ai paragrafi da (136) a (142). Gli altri produttori comunitari, pari al 23 % della produzione comunitaria, non si sono manifestati o erano neutrali rispetto all'apertura della presente inchiesta.

(150)

I dati sul mercato comunitario fanno pensare che tutti gli altri produttori comunitari vendendo i loro prodotti non solo non abbiano guadagnato ma abbiano perso quote di mercato nel periodo considerato. Riguardo alle candele prodotte in proprio, l'inchiesta non ha evidenziato particolari problemi di concorrenza tra produttori comunitari né effetti distorsivi negli scambi che possano spiegare il grave pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

(151)

Dato quanto precede, si conclude provvisoriamente che i produttori non inclusi nella definizione di industria comunitaria non hanno contribuito al grave pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

6.3.5.   Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(152)

In base alle risposte di Eurostat e al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione, le esportazioni totali di candele di quest'ultimi all'esterno della Comunità sono aumentate del 10 % nel periodo considerato (da 47 701 t. nel 2004 a 52 565 t. durante l'IP). I principali mercati d'esportazione sono Norvegia, Svizzera e USA, paesi in cui i livelli dei prezzi sono in genere relativamente elevati. Secondo l'inchiesta, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare le esportazioni verso i paesi terzi, soprattutto tra il 2005 e il 2006, allorché il consumo comunitario diminuì del 5 %. Di questo andamento relativamente buono delle esportazioni, essa ne ha beneficiato soprattutto durante l'IP.

(153)

Si ritiene perciò che l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria non abbia contribuito al pregiudizio subìto da tale industria nell'IP.

6.3.6.   Importazioni di candele dell'industria comunitaria

(154)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che le importazioni di candele dalla RPC da parte dell'industria comunitaria abbiano dato luogo a un pregiudizio autoinflitto.

(155)

L'inchiesta ha dimostrato che alcuni produttori inclusi nella definizione di industria comunitaria hanno importato le candele originarie della RPC per completare la loro gamma di prodotti. Tuttavia, gli acquisti effettuati durante l'IP sono stati esegui (meno del 5 %) rispetto al volume delle vendite dei produttori comunitari interessati.

(156)

Provvisoriamente si conclude perciò che le importazioni dalla RPC del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria non abbiano contribuito al pregiudizio grave subìto durante l'IP.

6.3.7.   Trasferimento della produzione da parte dell'industria comunitaria

(157)

Alcune parti interessate attribuiscono la diminuita utilizzazione degli impianti e la perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria al trasferimento di parte della produzione verso altri Stati membri della Comunità, soprattutto nel 2006. Esse attribuiscono inoltre la diminuzione dei prezzi di vendita alle condizioni della concorrenza in tali Stati membri, caratterizzate da maggior pressione sui prezzi di vendita.

(158)

L'inchiesta ha dimostrato che la capacità produttiva della Comunità non è diminuita e che nel periodo considerato è aumentata dell'8 % in modo costante. È emerso inoltre che i maggiori aumenti di capacità sono stati osservati a partire dal 2006 e durante l'IP. Infine, è anche emerso che sia la produzione che il volume delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati dell'8 % tra il 2006 e l'IP. Di conseguenza, il rilievo è contraddetto dai risultati dell'inchiesta che denunciano invece aumenti della capacità produttiva, della produzione e delle scorte. Come affermato al paragrafo (115), la perdita di quote di mercato subìta dall'industria comunitaria è dovuta al fatto di non aver potuto beneficiare del tutto della crescita del mercato avutasi in quel periodo.

(159)

È stato inoltre dimostrato ai paragrafi da (122) a (124) che le ristrutturazioni effettuate soprattutto nel 2006 dall'industria comunitaria hanno portato a una diminuzione sostanziale (14 %) dei CdP medi, in particolare durante l'IP. Secondo l'inchiesta l'industria comunitaria non ha cambiato in misura significativa la composizione dei suoi clienti nella Comunità, come sostenuto dalle parti in questione. Si ritiene invece che la pressione dei prezzi esercitata da importazioni a basso prezzo in dumping provenienti dalla RPC abbia indotto una riduzione del livello dei prezzi delle candele sul mercato comunitario.

(160)

Per questo, l'inchiesta non vede legami tra il trasferimento della produzione da parte dell'industria comunitaria e il grave pregiudizio subìto da quest'ultima durante l'IP.

6.3.8.   Impatto della presenza di un cartello di produttori europei di paraffina

(161)

Alcune parti hanno sostenuto che il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria è dovuto all'aumento del prezzo della materia prima principale, la paraffina, sul mercato della Comunità. In particolare, esse si riferiscono a una dichiarazione di opposizione pubblicata dalla Direzione generale della concorrenza (Commissione europea, DG Concorrenza) in cui si ipotizzava l'esistenza fino ai primi del 2005 di un cartello di produttori europei di paraffina. Le parti hanno perciò chiesto alla Commissione di esaminare con cura i fatti e di seguire gli sviluppi di un eventuale impatto del cartello sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

(162)

L'inchiesta ha dimostrato che l'aumento del prezzo della paraffina è avvenuto non solo sul mercato della Comunità ma anche su altri mercati mondiali in quanto il prezzo della paraffina, derivato del petrolio, è strettamente legato al prezzo di quest'ultimo.

(163)

I paragrafi da (122) a (124) spiegano come l'industria comunitaria sia riuscita a controllare i propri costi durante l'IP. L'aumento del prezzo della paraffina è stato contenuto sostituendo la stearina alla paraffina. L'industria comunitaria ha poi razionalizzato la sua produzione e ha notevolmente ridotto i costi che, durante l'IP, avevano livelli comparabili a quelli del 2004 e del 2005.

(164)

La DG Concorrenza ha effettivamente condotto un'inchiesta sull'esistenza di un cartello formato da taluni produttori di paraffina, principale materia prima dell'industria comunitaria della candela, pubblicandone i risultati ufficiali all'inizio di ottobre 2008.

(165)

Una prima analisi dei risultati rispetto alla presente inchiesta antidumping indica che l'industria comunitaria otteneva 1/3 circa del proprio fabbisogno di paraffina da imprese che partecipavano al cartello durante l'IP, cioè nel 2007. I dati analizzati in tale periodo mostrano che il prezzo medio della paraffina acquistata presso imprese partecipanti al cartello era simile a quello della paraffina acquistata presso altri fornitori comunitari. Si noti anche che il prezzo della paraffina acquistata dall'industria comunitaria era in linea con quello della paraffina nella RPC, unica informazione disponibile sul prezzo non-UE allo stadio attuale dell'inchiesta.

(166)

La DG Concorrenza aprì l'inchiesta ai primi di aprile 2005; quest'ultima considerava un periodo di poco superiore a 1 anno di comprovata esistenza del cartello. Si può dunque sostenere che il 2004 non è adatto o rappresentativo ai fini dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità perché esisteva un cartello durante tale anno.

(167)

Poiché è plausibile supporre che il cartello cessò di esistere con l'apertura dell'inchiesta della DG Concorrenza (primi del 2005), l'andamento della situazione economica dell'industria comunitaria nel 2004, quando il cartello esisteva ancora, è stato comparato a quello del 2005, quando il cartello cessò di esistere. La comparazione mostra che le tendenze, relative al quadro del pregiudizio subìto dall'industria comunitaria, restano approssimativamente le stesse. Anche tenendo conto degli sviluppi degli indicatori del pregiudizio tra il 2005 e l'IP, il quadro del pregiudizio e le conclusioni di cui ai paragrafi da (130) a (134) dunque non cambiano.

(168)

In base alle informazioni attualmente disponibili, sembra perciò che l'aumento dei costi per la materia prima e il cartello non hanno potuto avere un impatto materiale sulla situazione economica dell'industria comunitaria che è stata esaminata a fondo dal 2004 alla fine del 2007.

(169)

L'eventuale impatto che il cartello può avere avuto sul mercato comunitario sarà tuttavia studiato più a fondo nel prosieguo dell'inchiesta.

6.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(170)

L'analisi che precede evidenzia il sostanziale aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping provenienti dalla RPC tra il 2004 e l'IP. Essa evidenzia altresì che tali importazioni sono avvenute a prezzi a elevati livelli di dumping di gran lunga inferiori a quelli chiesti dall'industria comunitaria sul mercato interno per tipi di prodotto simili.

(171)

L'aumento dei volumi e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo in dumping provenienti dalla RPC ha coinciso con un aumento globale della domanda nella Comunità ma anche con lo sviluppo negativo dei prezzi di vendita, con un calo notevole della quota di mercato dell'industria comunitaria e con un deterioramento dei principali indicatori relativi alla sua situazione economica durante l'IP. L'industria comunitaria ha registrato forti perdite nel 2006 e ha continuato a registrarle durante l'IP.

(172)

L'esame degli altri fattori noti che avrebbero potuto causare pregiudizio all'industria comunitaria ha rivelato che nessuno di essi avrebbe potuto avere un impatto negativo significativo su tale industria, soprattutto durante l'IP.

(173)

Secondo l'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che le importazioni originarie della RPC hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Osservazione preliminare

(174)

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche di dumping causa del pregiudizio, esistessero fondati motivi per ritenere contrario all'interesse della Comunità istituire misure antidumping in questo caso particolare. L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti: quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei fornitori di materie prime e dei consumatori del prodotto in esame.

7.2.   Industria comunitaria

(175)

L'industria comunitaria si compone di numerosi produttori piccoli e medi, distribuiti nell'intera Comunità; essa impiega direttamente 5 000 persone circa e copre il proprio fabbisogno di materia prima ricorrendo a fornitori comunitari. Ciò significa che molte imprese nella Comunità dipendono da questa industria. Ciò amplia le implicazioni economiche dell'industria delle candele e soprattutto il suo impatto sull'occupazione nella Comunità.

(176)

L'industria comunitaria si sforza di raccogliere capitali, di investire per ammodernare e automatizzare i processi produttivi, di restare competitiva. Essa ha anche cercato di ristrutturare la produzione e di ridurre i costi. Ciò significa che è un'industria vitale e non disposta ad abbandonare la produzione.

(177)

Si ritiene che la mancata istituzione di misure provvisorie antidumping porterebbe a un ulteriore deterioramento della sua situazione economica, vanificando così gli sforzi e gli investimenti, fatti negli ultimi anni. A breve termine, ciò porterebbe alla chiusura di imprese, non solo nell'industria delle candele ma probabilmente anche nelle industrie a monte, e a successive perdite occupazionali nella Comunità.

(178)

È prevedibile che, in seguito all'istituzione di dazi antidumping provvisori, l'aumento del livello dei prezzi delle candele sul mercato comunitario permetta il ripristino della redditività dell'industria comunitaria. Un aumento del prezzo del 7 % basterebbe per consentirle di raggiungere rapidamente un livello accettabile di redditività. È inoltre probabile che le misure proposte permettano all'industria comunitaria di riacquistare almeno in parte le quote di mercato perse durante il periodo considerato, con un ulteriore impatto positivo sulla sua situazione economica e sulla sua redditività.

7.3.   Importatori

(179)

Il questionario «importatori» ha ottenuto 6 risposte in tutto, di cui solo 2 possono essere considerate significative ai fini dell'analisi dell'interesse comunitario.

(180)

I 2 importatori che hanno inviato risposte significative e hanno collaborato all'inchiesta sono contrari all'istituzione di misure antidumping. Essi rappresentano il 3 % circa delle importazioni totali di candele dalla RPC nella Comunità e l'1 % del consumo comunitario di candele durante l'IP. Il fatturato relativo al commercio di candele rappresenta il 3,4 % dell'attività di queste imprese.

(181)

Il profitto lordo realizzato da questi importatori sulle candele acquistate dalla RPC durante l'IP varia tra il 15 % e il 25 %: essi vendevano soprattutto a distributori sul mercato della Comunità. L'impatto diretto dell'introduzione di misure provvisorie antidumping può quindi non essere trascurabile per questi 2 importatori che hanno collaborato all'inchiesta se non possono trasferire l'eventuale impatto delle misure ai loro clienti. L'inchiesta ha appurato che il prezzo delle candele ai grandi clienti come i distributori erano relativamente bassi durante l'IP ma che i dettaglianti ottenevamo buoni profitti lordi anche sulla vendita al dettaglio dei prodotti di base. Si ritiene perciò che l'intero aumento del prezzo d'acquisto dovuto alle misure antidumping o almeno parte di esso, possa essere trasferito, attraverso le varie fasi della catena di distribuzione, ai rivenditori al dettaglio.

(182)

Data la piccola quota che rappresentano le candele sul volume d'affari degli importatori che hanno collaborato (solo il 3,4 %) e la probabilità che gli importatori hanno di trasferire alla distribuzione almeno parte dell'aumento dei prezzi, si ritiene in via provvisoria che l'impatto delle misure provvisorie sulla loro situazione finanziaria non sia significativo.

(183)

I grandi gruppi di dettaglianti che hanno importato grandi quantità di candele durante l'IP, non hanno collaborato né hanno fornito risposte significative ai fini dell'analisi dell'interesse comunitario. Non è stato dunque possibile valutare esattamente l'impatto completo delle misure antidumping proposte sulla redditività di questi gruppi, basandosi su dati verificati.

(184)

Ma nonostante la mancata collaborazione di queste parti, la Commissione ha cercato informazioni pubblicamente disponibili sui prezzi al dettaglio delle candele, in particolare dei «lumini da tè», e ha valutato l'eventuale impatto delle misure provvisorie antidumping sui rivenditori al dettaglio. I lumini da tè costituiscono gran parte sia delle esportazioni dalla RPC che delle vendite dell'industria comunitaria durante l'IP. È stato perciò comparato il dazio medio da pagare sulle importazioni di candele dalla RPC all'eventuale aumento del prezzo dei lumini da tè prodotti dall'industria comunitaria.

(185)

Secondo informazioni pubblicamente disponibili, i grandi dettaglianti ottengono con le candele margini di guadagno lordo pari a più volte il prezzo iniziale. In pratica, per un pacco di candele di base vendute al consumo a un prezzo al dettaglio indicizzato di 100, il guadagno lordo dei dettaglianti può raggiungere l'indice di 70. In base a dati verificati, l'indice per lo stesso pacchetto importato dalla RPC sarebbe pari a 30 e l'istituzione di misure antidumping provvisorie porterebbe a un dazio indicizzato pari a 4, tenendo conto della quota di mercato detenuta rispettivamente dalle importazioni oggetto di dumping.

(186)

Se i grandi dettaglianti acquistassero lo stesso pacchetto di candele direttamente dall'industria comunitaria, il loro guadagno lordo resterebbe alto anche se si verificasse l'aumento del prezzo di cui al paragrafo (178). Per i dettaglianti il prezzo (indicizzato) d'acquisto del pacchetto si aggirerebbe intorno a 35.

(187)

Da ciò si deduce che l'eventuale impatto delle misure provvisorie sui dettaglianti sarebbe molto limitato. Probabilmente, essi potrebbero anche assorbire la maggior parte delle misure proposte senza trasferirle sui consumatori e senza incidere troppo sul proprio margine di guadagno.

(188)

Date queste circostanze, si conclude in via provvisoria che, in base alle informazioni disponibili, eventuali misure antidumping non avranno probabilmente conseguenze di rilievo sugli importatori.

7.4.   Consumatori

(189)

Sebbene le candele siano un tipico prodotto di consumo, le associazioni che rappresentano gli interessi di consumatori non hanno offerto alcuna collaborazione. Il possibile impatto delle misure provvisorie antidumping sui consumatori è stato comunque esaminato alla luce dei dati raccolti per i grandi gruppi di dettaglianti nella Comunità.

(190)

Come spiegato ai paragrafi (185) e (186), i dettaglianti, soprattutto se grandi gruppi, ottengono guadagni lordi così alti da assorbire le misure provvisorie antidumping senza dover trasferire sui consumatori alcun aumento dei prezzi.

(191)

Date le circostanze, si conclude in via provvisoria che i consumatori non subiranno probabilmente conseguenze di rilievo.

7.5.   Fornitori di materie prime

(192)

Un fornitore di paraffina si è manifestato e ha risposto al questionario destinato ai fornitori delle materie prime usate nella produzione di candele. Si ricorda che la paraffina può rappresentare fino a 50 % dei CdP del prodotto in esame.

(193)

Come già detto al paragrafo (175), è probabile che la futura situazione dell'industria comunitaria influisca positivamente sui fornitori di materie prime. In via provvisoria, si conclude che l'istituzione di misure antidumping non danneggia gli interessi dei fornitori di materie prime.

7.6.   Concorrenza ed effetti distorsivi sugli scambi

(194)

Riguardo al mercato della Comunità, se saranno istituite misure antidumping, i produttori esportatori cinesi interessati, date le loro cospicue quote di mercato, continueranno probabilmente a vendere i loro prodotti, ma non più in dumping. Visto l'alto numero di produttori comunitari e cinesi, è anche probabile che continuino a esistere molti concorrenti di rilievo sul mercato comunitario. E gli importatori pertanto, siano essi commercianti, distributori o dettaglianti, e quindi i consumatori, continueranno a poter scegliere tra diversi fornitori di candele.

(195)

Se invece non sarà istituita alcuna misura, il futuro dell'industria comunitaria che deteneva notevoli quote di mercato, a breve e medio termine correrebbe seri rischi. Permettere alle importazioni in dumping dalla RPC di accedere al mercato comunitario senza correggerne gli effetti distorsivi negli scambi, provocherà la scomparsa di molti produttori comunitari, ridurrà le possibilità di scelta degli operatori, ridurrà la concorrenza e farà perdere numerosi posti di lavoro sul mercato della Comunità.

7.7.   Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(196)

Per le ragioni suesposte, la Commissione conclude in via provvisoria, che non esistono validi motivi che impediscano, nel caso in esame, l'istituzione di misure antidumping.

8.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(197)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni oggetto di dumping in questione arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(198)

Per calcolare il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto del livello dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subìto dall'industria comunitaria.

(199)

In base ai dati dell'inchiesta si ritiene che il profitto ottenibile in assenza delle importazioni oggetto di dumping si debba riferire agli anni 2004 e 2005 quando l'industria comunitaria raggiungeva livelli remunerativi e le importazioni dalla Cina non erano così forti sul mercato della Comunità. Si ritiene perciò che un margine di guadagno pari al 6,5 % del fatturato possa essere considerato un minimo adeguato che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Si è poi fissato il conseguente aumento del prezzo comparando, per tipo di prodotto, il prezzo medio ponderato all'importazione dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, con il prezzo non pregiudizievole dei tipi di prodotto venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità durante l'IP. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto aggiungendo ai CdP dell'industria comunitaria il suddetto margine di guadagno del 6,5 %. Le differenze risultanti da tale comparazione sono poi state espresse in percentuale del valore CIF all'importazione dei tipi comparati.

8.2.   Misure provvisorie

(200)

Alla luce delle considerazioni suesposte, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, in conformità al principio del «dazio inferiore».

(201)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune imprese sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le imprese interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle imprese, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da ogni altra impresa la cui ragione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente indicati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(202)

I margini di dumping e di pregiudizio sono dunque i seguenti:

Impresa

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

54,9 %

68,0 %

Dalian Bright Wax Co., Ltd.

12,74 %

5,2 %

Dalian Talent Gift Co., Ltd.

34,8 %

24,3 %

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

18,3 %

13,2 %

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.

14,0 %

0 %

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.

0 %

n.a.

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

16,7 %

0 %

Imprese che non hanno collaborato e non fanno parte del campione

26,2 %

26,8 %

Tutte le altre imprese

66,1 %

62,8 %

(203)

Poiché spesso le candele sono importate insieme a candelieri, candelabri o altri articoli si è ritenuto opportuno stabilire i dazi in importi fissi in base al contenuto di combustibile delle candele, stoppino compreso, perché questo tipo di provvedimento sembra adatto al prodotto interessato.

9.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(204)

Le conclusioni provvisorie di cui sopra saranno comunicate a tutte le parti interessate, che saranno invitate a fare conoscere il loro punto di vista per iscritto e a chiedere di essere sentite. Le loro osservazioni saranno analizzate e prese in considerazione, ove opportuno, prima che sia presa una decisione definitiva. Potrà essere necessario riesaminare le conclusioni provvisorie al fine di stabilire le conclusioni definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ad ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406001190, 3406001990 e 3406009090), provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento, i termini «lumini cimiteriali e le altre candele da esterno» indicano candele, ceri e articoli simili, rispondenti a una o più delle seguenti caratteristiche:

a)

il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

b)

il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

c)

sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

d)

sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali, alte almeno 5 cm.

2.   L'aliquota del dazio antidumping provvisorio sarà in importo fisso di euro per tonnellata di combustibile (di solito ma non necessariamente sotto forma di sego, stearina, paraffina o altre cere, stoppino compreso), contenuto nei prodotti fabbricati dalle imprese di seguito elencate:

Impresa

Importo del dazio

in EUR/t. di combustibile

Codice supplementare TARIC

Aroma Consumer Products (Hangzhou) Co., Ltd.

593,17

A910

Dalian Bright Wax Co., Ltd.

81,87

A911

Dalian Talent Gift Co., Ltd.

375,90

A912

Gala-Candles (Dalian) Co., Ltd.

202,60

A913

Ningbo Kwung's Home Interior & Gift Co., Ltd.

0

A914

Ningbo Kwung's Wisdom Art & Design Co., Ltd.

0

A915

Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., Ltd.

0

A916

Imprese di cui all'allegato

396,93

A917

Tutte le altre imprese

671,41

A999

3.   La commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Se le merci prima della commercializzazione sono state danneggiate e, perciò, il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene proporzionalmente ripartito ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, va ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base alle quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU C 43 del 16.2.2008, pag. 14.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato ma non fanno parte del campione

Codice supplementare TARIC A917

Denominazione dell'impresa

Città

Beijing Candleman Candle Co., Ltd.

Beijing

Cixi Shares Arts & Crafts Co., Ltd.

Cixi

Dalian All Bright Arts & Crafts Co., Ltd.

Dalian

Dalian Aroma Article Co., Ltd.

Dalian

Dalian Glory Arts & crafts Co., Ltd.

Dalian

Dandong Kaida Arts & crafts Co., Ltd.

Dandong

Dehua Fudong Porcelain Co., Ltd.

Dehua

Dongguan Xunrong Wax Industry Co., Ltd.

Dongguan

Xin Lian Candle Arts & Crafts Factory

Zhongshan

Fushun Hongxu Wax Co., Ltd.

Fushun

Fushun Pingtian Wax Products Co., Ltd.

Fushun

Future International (Gift) Co., Ltd.

Taizhou

Greenbay Craft (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai

Horsten Xi'an Innovation Co., Ltd.

Xian

M.X. Candles and Gifts (Taicang) Co., Ltd.

Taicang

Ningbo Hengyu Artware Co., Ltd.

Ningbo

Ningbo Junee Gifts Designers & Manufacturers Co., Ltd

Ningbo

Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Changran Industrial & Trade Co., Ltd.

Shanghai

Shanghai Daisy Gifts Manufacture Co., Ltd.

Shanghai

Shanghai EGFA International Trading Co., Ltd.

Shanghai

Shanghai Huge Scents Factory

Shanghai

Shanghai Kongde Arts & Crafts Co., Ltd.

Shanghai

Shenyang Shengwang Candle Co., Ltd.

Shenyang

Shenyang Shenjie Candle Co., Ltd.

Shenyang

Taizhou Dazhan Arts & Crafts Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Hong Mao Household Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Neeo Home Decoration Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Ruyi Industry Co., Ltd.

Taizhou

Zheijang Zhaoyuan Industry Co., Ltd.

Taizhou

Zhejiang Aishen Candle Arts & Crafts Co., Ltd.

Jiaxing

Zhongshan Zhongnam Candle Manufacturer Co., Ltd.

Zhongshan


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 (2).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(3)

La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o, laddove ciò non era possibile, per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni atte a motivare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(4)

La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato per la sicurezza aerea istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (3).

(5)

La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

(7)

Secondo le informazioni risultanti da controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei comunitari, nonché da ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle autorità aeronautiche nazionali, i seguenti vettori sono stati sottoposti a misure di intervento da parte delle rispettive autorità nazionali responsabili della sorveglianza: le autorità competenti tedesche, pur essendo rimaste soddisfatte delle misure correttive attuate dal vettore MSR Flug Charter GmbH, hanno tuttavia deciso, il 31 ottobre 2008, di sospenderne la licenza di esercizio dopo che tale vettore ha dovuto presentare istanza di fallimento, il che comporta potenziali difficoltà sotto il profilo del rispetto dei requisiti di sicurezza; le autorità competenti del Portogallo hanno sospeso il 10 ottobre 2008 il COA del vettore Luzair, in attesa della nuova certificazione che ne attesti il pieno rispetto delle norme comunitarie applicabili; le autorità competenti spagnole, il 28 ottobre 2008, hanno avviato la procedura di sospensione del COA del vettore Bravo Airlines; le autorità competenti greche, il 24 ottobre 2008, hanno sospeso per tre mesi il COA del vettore Hellenic Imperial Airways. Quest'ultimo ha chiesto di poter esporre la propria situazione al Comitato per la sicurezza aerea, il che è avvenuto il 3 novembre 2008.

(8)

Successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 715/2008, la Commissione ha ricevuto nuove informazioni che confermano l'esistenza di carenze sistemiche in materia di sicurezza all'interno di INAVIC. Il 1o ottobre 2008 l'ICAO ha pubblicato la relazione finale dell'audit da essa effettuato in Angola dal 26 novembre al 5 dicembre 2007, nell'ambito del suo Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). Tale relazione contiene anche le osservazioni dell'autorità sottoposta all'audit, nonché le azioni correttive presentate all'ICAO per correggere gli aspetti critici riscontrati. Il numero di criticità riscontrate nelle aree pertinenti disciplinate dagli allegati alla Convenzione di Chicago n. 1, 6, 8 e 13 sono quarantasei (46). Tali criticità indicano un elevato livello di mancanza di applicazione effettiva delle Standard and Recommended Practices (SARPs) dell'ICAO in tutti gli otto elementi critici di un sistema di sorveglianza in materia di sicurezza. In particolare, gli elementi critici che presentano un livello di mancanza di attuazione superiore all'80 % sono la legislazione in materia aeronautica (84 %), i regolamenti operativi specifici (89 %), le qualifiche e l'addestramento del personale tecnico (81 %), gli obblighi di certificazione e autorizzazione (licensing) (81 %), gli obblighi di sorveglianza (80 %) e la soluzione dei problemi di sicurezza (100 %). Inoltre, l'ICAO ha espresso gravi preoccupazioni in materia di sicurezza nell'area della certificazione e supervisione delle attività degli aeromobili, chiedendosi, anche dopo la presentazione di un piano di azione e di azioni correttive attuate dall'INAVIC, se «gli operatori aerei che effettuano operazioni internazionali possano dimostrare il rispetto dei regolamenti promulgati dall'INAVIC per conformarsi al disposto dell'allegato 6 dell'ICAO». Alla data di pubblicazione della relazione, avrebbe dovuto essere stato eseguito il 50 % delle azioni correttive.

(9)

Questa situazione conferma la relazione del gruppo di esperti della Commissione e degli Stati membri che ha effettuato una missione conoscitiva in Angola tra il 18 e il 22 febbraio 2008. Effettivamente, la relazione di audit USOAP conferma che attualmente tutti i vettori dell'Angola detengono COA non conformi all'allegato 6 della Convenzione di Chicago. Secondo il piano di azione correttivo presentato all'ICAO, non si prevede il completamento del processo di certificazione di questi vettori prima del 31 maggio 2009.

(10)

La Commissione, il 6 ottobre 2008, ha inviato una lettera alle competenti autorità dell'Angola, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005, con la quale le autorità angolane e tutte le aerolinee certificate in Angola hanno ottenuto la possibilità di consultare la documentazione pertinente prima che venga presa una decisione. Inoltre, ognuna di queste aerolinee è stata contemporaneamente invitata a presentare osservazioni scritte e/o a fare una presentazione orale alla Commissione e al Comitato per la sicurezza aerea.

(11)

La Commissione riconosce gli sforzi fatti dall'INAVIC ai fini di un'attuazione graduale delle azioni correttive proposte all'ICAO. Tuttavia, finché non avrà ricevuto la prova di un soddisfacente completamento del piano di azione correttivo, in particolare per quanto riguarda la ricertificazione dei vettori aerei nel pieno rispetto dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago, la Commissione, sulla base dei criteri comuni, ritiene che tutti i vettori aerei certificati in Angola debbano essere sottoposti a divieto operativo e pertanto inclusi nell'elenco di cui all'allegato A. La Commissione consulterà le autorità angolane su questo problema senza ulteriori indugi.

(12)

È stato dimostrato che le autorità responsabili per la sorveglianza dei vettori aerei certificati nel Regno di Cambogia non sono in grado di affrontare le carenze in materia di sicurezza, come dimostrato dall'audit USOAP effettuato dall'ICAO nel periodo novembre-dicembre 2007, che ha constatato numerose inosservanze delle norme internazionali. Inoltre l'ICAO ha segnalato a tutte le parti contraenti l'esistenza di gravi problemi di sicurezza per quanto riguarda la capacità delle autorità dell'aviazione civile della Cambogia di esercitare le proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza aerea. Di conseguenza, come prevede il considerando 35 del regolamento (CE) n. 715/2008, la Commissione, il 3 ottobre 2008, ha invitato le autorità competenti della Cambogia (SSCA) e tutti i vettori aerei certificati in Cambogia a fornire tempestivamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'attuazione delle misure correttive dirette a sanare le carenze in materia di sicurezza individuate dall'ICAO, con particolare riguardo alla ricertificazione delle aerolinee.

(13)

SSCA ha informato la Commissione di aver revocato il COA dei seguenti vettori aerei: Sarika Air Services, Royal Air Services, Royal Khmer Airlines e Imtrec Aviation. Inoltre, è stato sospeso fino al 12 aprile 2009 il COA di PMT Air a causa della non conformità con i regolamenti cambogiani sull'aviazione civile.

(14)

Rimangono, tuttavia, preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza per quanto riguarda Siem Reap Airways International. Il COA di questo vettore è stato prorogato senza limitazioni geografiche mentre è stato dimostrato che questo operatore non rispetta i regolamenti cambogiani sull'aviazione civile e non soddisfa i requisiti ICAO. Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che questo vettore debba essere sottoposto a divieto operativo e quindi inserito nell'elenco di cui all'allegato A. La Commissione è pronta a offrire assistenza tecnica alle autorità competenti del Regno di Cambogia e riesaminerà, in occasione del prossimo Comitato per la sicurezza aerea, la situazione di questo vettore sotto il profilo della sicurezza sulla base dell'eventuale documentazione presentata dalle stesse.

(15)

Sono state comprovate gravi carenze in materia di sicurezza da parte di tutti i vettori certificati nella Repubblica delle Filippine e l'inadeguatezza delle autorità responsabili della sorveglianza dei vettori aerei certificati nelle Filippine, le quali non sono in grado di affrontare le suddette carenze, come dimostra l'abbassamento del rating di sicurezza del paese, retrocesso nella categoria due dalla U.S. Department of Transportation's Federal Aviation Administration (FAA) nell'ambito del suo programma IASA, il che indica che la Repubblica delle Filippine non soddisfa le norme internazionali di sicurezza stabilite dall'ICAO.

(16)

Le autorità competenti delle Filippine tuttavia, il 13 ottobre 2008, hanno presentato un dettagliato piano di azione correttivo diretto a porre rimedio alla situazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile del paese, in modo che, una volta ultimato, le Filippine possano dimostrare di rispettare in modo durevole le norme ICAO per quanto riguarda sia il sistema di sorveglianza nazionale che le attività dei vettori aerei da esse autorizzati. Secondo tale piano, circa metà delle azioni correttive devono essere completate entro il 31 dicembre 2008 e le rimanenti entro il 31 marzo 2009.

(17)

Nell'ambito dell'USOAP, le autorità competenti delle Filippine hanno chiesto all'ICAO di rinviare l'ispezione approfondita del loro Air Transportation Office, prevista inizialmente per novembre 2008, all'ottobre 2009.

(18)

La Commissione europea intende effettuare, con l'assistenza degli Stati membri, una valutazione in materia di sicurezza delle autorità competenti delle Filippine, inclusa la verifica dell'attuazione del summenzionato piano di azione correttivo, all'inizio del 2009, per poter decidere la linea di condotta più adeguata in una prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(19)

Le autorità competenti della Guinea equatoriale hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti il rilascio del certificato di operatore aereo ai seguenti vettori: EGAMS e Star Equatorial Airlines. Considerato che le suddette autorità non si sono dimostrate in grado di esercitare un'adeguata sorveglianza in materia di sicurezza sui vettori da esse certificati, anche i due vettori in questione devono essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato A.

(20)

Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno fornito alla Commissione la prova di aver proceduto al ritiro del certificato di operatore aereo dei seguenti vettori: Asia Alpha Airways, Artik Avia, Esen Air, Kyrgyzstan Airlines e Osh Avia. Poiché i vettori in questione hanno conseguentemente cessato le attività, devono essere ritirati dall'elenco di cui all'allegato A.

(21)

Le autorità competenti della Sierra Leone hanno fornito alla Commissione la prova della cancellazione del certificato di operatore aereo del vettore aereo Bellview Airlines (SL). Dato che il vettore in questione ha cessato la sua attività deve essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

(22)

Successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 715/2008, la Commissione ha ricevuto informazioni dalle autorità competenti della Repubblica dello Yemen nonché dal vettore Yemenia secondo le quali il piano di azione correttivo è stato discusso e riesaminato con Airbus, che ha effettuato degli audit sulla compagnia aerea nell'area della manutenzione e dell'attività operativa. Il 17 settembre 2008 la Commissione ha ricevuto i risultati di queste discussioni.

(23)

La Commissione ha monitorato le prestazioni sotto il profilo della sicurezza del vettore e ritiene che i risultati dei controlli a terra eseguiti sugli aeromobili operati da Yemenia nella Comunità dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 715/2008 mostrino che la compagnia sta attuando il suo piano di azione correttivo nell'area della manutenzione e della disciplina operativa in modo durevole per evitare il ripetersi di gravi carenze in materia di sicurezza. In seguito a controlli a terra degli aeromobili di Yemenia dai quali sono emerse inottemperanze gravi, la Commissione, il 15 ottobre, ha effettuato un'audizione del vettore nel corso della quale ha ricevuto della documentazione che dimostra che il vettore ha reagito in modo appropriato e tempestivo per risolvere in modo durevole le criticità riscontrate. La Commissione ritiene pertanto, sulla base delle suddette informazioni, che non si rendano necessarie ulteriori iniziative. Gli Stati membri intendono verificare sistematicamente l'effettiva conformità alle norme di sicurezza pertinenti rendendo prioritarie le ispezioni a terra da effettuare sugli aeromobili del vettore in questione a norma del regolamento (CE) n. 351/2008.

(24)

Il vettore Nouvelle Air Affaires Gabon ha chiesto di poter esporre la propria posizione al Comitato per la sicurezza aerea ed è stato ascoltato il 3 novembre 2008. La Commissione ha preso atto che questa aerolinea ha intrapreso una riorganizzazione e ha avviato una serie di azioni correttive per provare, in definitiva, la propria conformità alle norme di sicurezza dell'aviazione internazionale. Il vettore in questione, tuttavia, non ha dimostrato, con prove documentate, che il piano di azione correttivo sia stato approvato dalle autorità competenti del Gabon e che ne sia stata accertata l'attuazione.

(25)

Per quanto riguarda l'esercizio della sorveglianza in materia di sicurezza di questo vettore, le autorità competenti del Gabon non hanno fornito la prova che le attività di sorveglianza relative alle operazioni degli aeromobili vengano effettuate in conformità alle norme internazionali, né che le misure di cui al considerando 15 del regolamento n. 715/2008 siano state applicate nel caso del vettore in questione. Il 5 novembre 2008 le autorità competenti del Gabon hanno comunicato informazioni relative all'esercizio delle attività di sorveglianza su alcuni vettori certificati nel Gabon. Queste informazioni non contenevano alcuna prova concernente la sorveglianza nell'area delle attività degli aeromobili.

(26)

Pertanto, sulla base dei criteri comuni, la Commissione ritiene che, in questa fase, il vettore non possa essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A.

(27)

Successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 715/2008, il 14 agosto 2008, le autorità competenti dell'Ucraina hanno trasmesso alla Commissione il nuovo COA del vettore, valido a decorrere dal 4 agosto 2008, precisando che in seguito a ispezioni effettuate sul vettore, nel giugno e nel luglio 2008, hanno deciso di togliere tutte le restrizioni esistenti e di autorizzare l'aggiunta dei seguenti aeromobili nel COA dello stesso: cinque IL-76 con marche di immatricolazione UR-UCC, UR-UCA, UR-UCT, UR-UCU, UR-UCO, un AN-12 con marche di immatricolazione UR-UCN e due AN-26 con marche di immatricolazione UR-UDM e UR-UDS. Inoltre, secondo il nuovo COA del vettore, sono stati cancellati i seguenti aeromobili a causa della loro non conformità alle norme di sicurezza internazionali: quattro IL-76 con marche di immatricolazione UR-UCD, UR-UCH, UR-UCQ, UR-UCW, un AN-26 con marche di immatricolazione UR-UCP e un TU-154-B2 con marche di immatricolazione UR-UCZ. Il 31 ottobre le autorità competenti dell'Austria hanno comunicato alle autorità competenti dell'Ucraina di considerare chiuse le questioni sollevate in occasione dei controlli a terra SAFA effettuati nel 2007 e 2008 sull'aeromobile AN-12 del vettore con marca di immatricolazione UR-UCK. L'aeromobile è stato tolto dal COA della compagnia.

(28)

Quest'ultima ha chiesto di poter esporre la propria posizione al Comitato per la sicurezza aerea, dove è stata sentita il 3 novembre 2008. Nel corso della riunione con il Comitato per la sicurezza aerea, le autorità competenti dell'Ucraina hanno ribadito che la non conformità, riscontrata in precedenza, di una serie di aeromobili sui quali vigono tuttora restrizioni di attività, imposte con la loro decisione del febbraio 2008, era dovuta a «decisioni di natura tecnologica ed economica». Le stesse autorità, tuttavia, non hanno spiegato come il vettore abbia superato le precedenti difficoltà «tecnologiche o economiche». Inoltre, non sono state fornite informazioni concernenti la nuova situazione del vettore che permettano di verificare che le azioni correttive adottate per sanare le carenze in materia di sicurezza della sua intera flotta siano riuscite ad apportare soluzioni durevoli.

(29)

La Commissione riconosce gli sforzi fatti dal vettore per attuare azioni correttive dirette a sanare tutte le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, in assenza di prove fornite dalle autorità competenti dell'Ucraina in merito alla verifica dell'attuazione delle misure correttive e dell'efficacia di tali misure per sanare in modo durevole le carenze individuate in materia di sicurezza, la Commissione ritiene che, in questa fase, sulla base dei criteri comuni, il vettore non possa essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A. È necessario organizzare una visita in loco congiunta della Commissione e degli Stati membri prima di prendere in considerazione un'eventuale modifica del divieto operativo imposto al vettore. Tale soluzione è stata accettata dal vettore e dalle sue autorità nel corso della riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(30)

Il 15 ottobre 2008 il vettore ha informato la Commissione di aver completato un piano di azione correttivo per risolvere tutte le carenze individuate in materia di sicurezza ed ha chiesto di poter illustrare la propria posizione al Comitato per la sicurezza aerea. Ukrainian Mediterranean Airlines è stato sentito il 3 novembre 2008. Nella sua presentazione la compagnia ha fatto un riferimento più generale agli effetti economici subiti nel periodo in cui è stata inserita nell'elenco dell'allegato A e ha affermato che le sue prestazioni in materia di sicurezza sono migliorate precisando di aver subito un numero inferiore di incidenti gravi in Ucraina dal 2007 rispetto ad altri vettori ucraini. Essa ha inoltre dichiarato che il COA è stato rinnovato il 31 ottobre 2008 dopo un audit effettuato dalle autorità competenti dell'Ucraina. Il vettore ha presentato dei documenti comprovanti che l'Amministrazione statale ucraina per l'aviazione il 31 ottobre 2008 ha approvato l'attuazione del suo piano di azione correttivo.

(31)

Il 24 ottobre le autorità competenti dell'Ucraina sono state invitate a trasmettere alla Commissione la verifica dettagliata dell'attuazione delle azioni correttive da parte di Ukraine Mediterranean Airlines per consentire alla Commissione e al Comitato per la sicurezza aerea di valutarne l'adeguatezza. Inoltre le stesse autorità sono state invitate a trasmettere informazioni in merito agli audit e alle ispezioni da esse effettuate sul vettore in questione per quanto riguarda il suo COA e la conformità alle pertinenti norme ICAO e alle pratiche raccomandate. La Commissione non ha ricevuto dalle suddette autorità nessuna documentazione al riguardo.

(32)

Pertanto, dato che le autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme di questo vettore non hanno dimostrato di aver attuato e applicato le pertinenti norme di sicurezza, la Commissione ritiene di non disporre degli elementi necessari e sufficienti per valutare l'adeguatezza del piano di azione correttivo diretto a sanare in modo durevole tutte le carenze in materia di sicurezza che hanno portato all'imposizione del divieto operativo nella Comunità tramite il regolamento (CE) n. 1043/2007 dell'11 settembre 2007.

(33)

Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che il vettore in questione in questa fase non possa essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato A. È necessario organizzare una visita in loco congiunta della Commissione e degli Stati membri prima di prendere in considerazione un'eventuale modifica del divieto operativo imposto al vettore. Tale soluzione è stata accettata dal vettore e dalle sue autorità nel corso della riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(34)

La Commissione ha richiamato l'attenzione delle competenti autorità dell'Ucraina sul fatto che, nonostante l'incremento delle attività di sorveglianza di queste autorità, il monitoraggio delle prestazioni dei vettori aerei autorizzati in Ucraina ha continuato a dare risultati preoccupanti nel corso delle ispezioni a terra. Le competenti autorità dell'Ucraina sono state invitate a fornire chiarimenti e ad adottare le necessarie misure, ove si rendessero necessarie. Il 10 ottobre le suddette autorità hanno informato la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza e alle misure per l'applicazione delle norme con riguardo ai vettori ucraini.

(35)

Come prevede il regolamento (CE) n. 715/2008, la Commissione ha chiesto alle autorità competenti dell'Ucraina di presentare una relazione sull'applicazione del piano di azione correttivo predisposto per migliorare e rafforzare l'esercizio della sorveglianza in materia di sicurezza aerea in Ucraina. Le autorità competenti dell'Ucraina hanno presentato una relazione sull'applicazione del piano in questione il 10 ottobre 2008. La relazione mostra un incremento delle attività di sorveglianza delle autorità competenti dell'Ucraina che si riflette nel numero di ispezioni effettuate sugli aeromobili, di ispezioni di COA e di attività intese ad assicurare il rispetto delle norme. Essa indica anche, tuttavia, che la maggior parte delle azioni previste per settembre 2008 hanno dovuto essere rinviate alla fine dell'anno, fra le quali l'adozione del Codice dell'aviazione e le azioni correttive relative all'attività degli aeromobili. La Commissione intende verificare l'attuazione del suddetto piano di azione entro la prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea prima di proporre ulteriori azioni.

(36)

A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa la piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell'elenco comunitario aggiornato alla data del 24 luglio 2008, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme di tali vettori aerei. Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che i suddetti vettori aerei debbano continuare a restare sottoposti a un divieto operativo (allegato A) o a restrizioni operative (allegato B), a seconda dei casi.

(37)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1.

l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;

2.

l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(2)  GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.


ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore aereo

AIR KORYO

Sconosciuto

KOR

Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Cambogia

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Sconosciuto

VRB

Ruanda

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ucraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ucraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ucraina

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Angola

AEROJET

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

AIR26

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

AIR GEMINI

02/2008

Sconosciuto

Angola

AIR GICANGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

AIR JET

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

AIR NAVE

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

ALADA

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

ANGOLA AIR SERVICES

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

DIEXIM

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

GIRA GLOBO

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

HELIANG

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

HELIMALONGO

11/2008

Sconosciuto

Angola

MAVEWA

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

RUI & CONCEICAO

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

SAL

Sconosciuto

Sconosciuto

Angola

SONAIR

14/2008

Sconosciuto

Angola

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Repubblica democratica del Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Repubblica democratica del Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

LIGNES AERIENNES CONGOLAISES

Firma ministeriale (ordinanza 78/205)

LCG

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Repubblica democratica del Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Repubblica democratica del Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Sconosciuto

Repubblica democratica del Congo (RDC)

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Guinea equatoriale

CRONOS AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

CEIBA INTERCONTINENTAL

Sconosciuto

CEL

Guinea equatoriale

EGAMS

Sconosciuto

EGM

Guinea equatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinea equatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

n/d

Guinea equatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinea equatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

n/d

Guinea equatoriale

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Sconosciuto

Sconosciuto

Guinea equatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinea equatoriale

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Indonesia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

 

 

Indonesia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Sconosciuto

Indonesia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonesia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Sconosciuto

Indonesia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Sconosciuto

Indonesia

ATLAS DELTASATYA

135-023

Sconosciuto

Indonesia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Sconosciuto

Indonesia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Sconosciuto

Indonesia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Sconosciuto

Indonesia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Sconosciuto

Indonesia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesia

EASTINDO

135-038

Sconosciuto

Indonesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Sconosciuto

Indonesia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonesia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesia

HELIZONA

135-003

Sconosciuto

Indonesia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonesia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonesia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Sconosciuto

Indonesia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesia

KURA-KURA AVIATION

135-016

Sconosciuto

Indonesia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonesia

LINUS AIRWAYS

121-029

Sconosciuto

Indonesia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Sconosciuto

Indonesia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Sconosciuto

Indonesia

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonesia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonesia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Sconosciuto

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesia

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonesia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Sconosciuto

Indonesia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Sconosciuto

Indonesia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonesia

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonesia

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

Sconosciuto

Indonesia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Sconosciuto

Indonesia

SMAC

135-015

SMC

Indonesia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Sconosciuto

Indonesia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Sconosciuto

Indonesia

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonesia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Sconosciuto

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesia

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonesia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonesia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti:

 

Repubblica del Kirghizistan

AIR MANAS

17

MBB

Repubblica del Kirghizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Repubblica del Kirghizistan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Repubblica del Kirghizistan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Repubblica del Kirghizistan

DAMES

20

DAM

Repubblica del Kirghizistan

EASTOK AVIA

15

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Repubblica del Kirghizistan

ITEK AIR

04

IKA

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Repubblica del Kirghizistan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Repubblica del Kirghizistan

MAX AVIA

33

MAI

Repubblica del Kirghizistan

S GROUP AVIATION

6

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Repubblica del Kirghizistan

SKY WAY AIR

21

SAB

Repubblica del Kirghizistan

TENIR AIRLINES

26

TEB

Repubblica del Kirghizistan

TRAST AERO

05

TSJ

Repubblica del Kirghizistan

VALOR AIR

07

Sconosciuto

Repubblica del Kirghizistan

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme

 

Liberia

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, con l'eccezione di Gabon Airlines e Afrijet, compresi i seguenti:

 

 

Repubblica del Gabon

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Repubblica del Gabon

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

0045/MTACCMDH/SGACC/DTA

NVS

Repubblica del Gabon

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Repubblica del Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Sconosciuto

Repubblica del Gabon

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Sconosciuto

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Sconosciuto

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Sconosciuto

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Sconosciuto

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Sconosciuto

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Sconosciuto

Sconosciuto

Sierra Leone

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

Sconosciuto

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

Sconosciuto

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Sconosciuto

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

Sconosciuto

Sconosciuto

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Sconosciuto

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Sconosciuto

SZL

Swaziland


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ (1)

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA

(compresa la denominazione commerciale, se diversa)

Numero del certificato di operatore aereo (COA)

Codice ICAO di designazione della compagnia aerea

Stato dell'operatore aereo

Tipo di aeromobile

Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione

Stato di immatricolazione

AFRIJET (2)

0027/MTAC/SGACC/DTA

 

Repubblica del Gabon

L'intera flotta, tranne:

2 aeromobili del tipo Falcon 50; 1 aeromobile del tipo Falcon 900;

L'intera flotta, tranne:

TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Repubblica del Gabon

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

L'intera flotta, tranne:

LET 410 UVP

L'intera flotta, tranne:

D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES (3)

0040/MTAC/SGACC/DTA

GBK

Repubblica del Gabon

L'intera flotta, tranne:

1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200

L'intera flotta, tranne: TR-LHP

Repubblica del Gabon


(1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(2)  Afrijet è autorizzata a impiegare unicamente l'aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

(3)  Gabon Airlines è autorizzata a impiegare unicamente l'aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/59


REGOLAMENTO (CE) N. 1132/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2008

recante riapertura della pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

Il 27 maggio 2008 la Svezia ha comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che a decorrere dal 30 maggio 2008 avrebbe chiuso la pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV.

(3)

Il 5 agosto 2008 la Commissione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 779/2008, recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all’interno del contingente svedese per le acque norvegesi della zona IV è ancora disponibile un quantitativo di pesce industriale. Occorre pertanto autorizzare la pesca del pesce industriale nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5)

È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 3 settembre 2008, in modo che il quantitativo di pesce industriale di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 779/2008 della Commissione con effetto a decorrere dal 3 settembre 2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 779/2008 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

58 — Riapertura

Stato membro

SWE

Stock

I/F/4AB-N.

Specie

Pesce industriale

Zona

IV (acque norvegesi)

Data

3.9.2008


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1106/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 11.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 novembre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

24,40

13,33

1701 99 10 (2)

24,40

8,51

1701 99 90 (2)

24,40

8,51

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/63


REGOLAMENTO (CE) N. 1134/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 novembre 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 novembre 2008, i dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 16 novembre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

24,22

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

9,65

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

9,65

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

24,22


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.10.2008-13.11.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

200,85

119,36

Prezzo FOB USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Premio sul Golfo

15,89

Premio sui Grandi laghi

23,58

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

12,84 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

10,33 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/66


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

relativa alle modalità d’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

[notificata con il numero C(2008) 6203]

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/861/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (1), in particolare gli articoli 4, 10 e 12,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 98/385/CE della Commissione, del 13 maggio 1998, relativa alle modalità d’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

La Commissione deve elaborare un elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

(3)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere formulato dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I figura l’elenco di porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

Articolo 2

La decisione 98/385/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.

(2)  GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1.

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO I

ELENCO EUROSTAT DEI PORTI EUROPEI

Descrizione dell’elenco di porti

Per ogni Stato membro i porti statistici e i sottoporti sono classificati in ordine alfabetico.

Struttura

Intestazione della colonna

Spiegazione

CTRY

paese (codice alfabetico standard ISO a due cifre)

MCA

zona costiera marittima nella quale il porto è situato (allegato IV della direttiva 95/64/CE)

MODIFIC.

modificato successivamente alla decisione 2000/363/CE della Commissione

PORT NAME

nome del porto

LOCODE

codice (alfabetico) della UN/LOCODE o codice (numerico) attribuito temporaneamente da Eurostat ai porti senza LOCODE

NAT. STAT. GROUP

per un porto che non è un porto statistico, il gruppo statistico nazionale (NAT. STAT. GROUP) è il codice del porto statistico in cui è incluso il porto in questione

STATISTICAL PORT

porto statistico

NATIONAL CODE

codice attribuito al porto statistico nelle statistiche nazionali dello Stato membro in cui esso è situato


CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BE

BE00

X

Albertkanaal

BEABK

 

X

 

BE

BE00

X

Antwerpen

BEANR

 

X

 

BE

BE00

X

Brugge

BEBGS

BEZEE

 

 

BE

BE00

X

Bruxelles (Brussel)

BEBRU

 

X

 

BE

BE00

X

Gent

BEGNE

 

X

 

BE

BE00

X

Liège

BELGG

 

X

 

BE

BE00

X

Nieuwpoort

BENIE

 

X

 

BE

BE00

X

Oostende

BEOST

 

X

 

BE

BE00

X

Rupel

BERUP

BEBRU

 

 

BE

BE00

X

Zeebrugge

BEZEE

 

X

 

BE

BE00

X

Zelzate

BEZEL

BEGNE

 

 

BE

BE00

X

BE — Impianti off-shore

BE88P

 

 

 

BE

BE00

X

Belgio — Altri porti

BE888

 

 

 

 

 

 

11

11

3

8

 

BG

BG00

X

Akhotopol (Ахтопол)

BGAKH

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Balchik (Балчик)

BGBAL

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Burgas (Бургас)

BGBOJ

 

X

 

BG

BG00

X

Lom (Лом)

BGLOM

 

X

 

BG

BG00

X

Nesebar (Несебър)

BGNES

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Orehovo (Оряхово)

BGORE

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

Pomorie (Поморие)

BGPOR

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Ruse (Русе)

BGRDU

 

X

 

BG

BG00

X

Silistra (Силистра)

BGSLS

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Somovit (Сомовит)

BGSOM

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Sozopol (Созопол)

BGSOZ

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Svistov (Свищов)

BGSVI

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Toutracan (Тутракан)

BGTRP

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Tzarevo (Царево)

BGMIC

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Varna (Варна)

BGVAR

 

X

 

BG

BG00

X

Varna-Zapad (Варна-Запад)

BGVAZ

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Vidin (Видин)

BGVID

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

BG Impianti off-shore

BG88P

 

 

 

BG

BG00

X

Altri porti – Bulgaria

BG888

 

 

 

 

 

 

17

17

13

4

 

DK

DK00

X

Aabenraa

DKAAB

 

X

885-00

DK

DK00

X

Aalborg

DKAAL

 

X

970-00

DK

DK00

X

Aalborg Portland (Cementfabrikken Rørdal)

DKROR

 

X

971-00

DK

DK00

X

Århus

DKAAR

 

X

980-00

DK

DK00

X

Årø

DKARO

 

X

363-02

DK

DK00

X

Årøsund

DKARD

 

X

363-01

DK

DK00

X

Ærøskøbing

DKARK

 

X

864-00

DK

DK00

X

Agersø

DKAGO

 

X

493-01

DK

DK00

X

Agger Havn

DKAGH

 

X

896-00

DK

DK00

X

Aggersund Havn

DKASH

 

X

976-00

DK

DK00

X

Anholt

DKANH

 

X

982-01

DK

DK00

X

Askø

DKASK

 

X

599-02

DK

DK00

X

Asnæsværkets Havn

DKASV

 

X

462-00

DK

DK00

X

Assens

DKASN

 

X

285-00

DK

DK00

X

Augustenborg

DKAUB

 

X

881-00

DK

DK00

X

Avedøreværkets Havn

DKAVE

 

X

045-00

DK

DK00

X

Avernakø/Lyø

DKAVK

 

X

869-03

DK

DK00

X

Bågø

DKBGO

 

X

287-00

DK

DK00

X

Bagenkop

DKBAG

 

X

867-00

DK

DK00

X

Ballebro

DKBLB

 

X

888-01

DK

DK00

X

Bandholm (Maribo)

DKBDX

 

X

592-00

DK

DK00

X

Bogø

DKBOG

 

X

636-00

DK

DK00

X

Bøjden

DKBOS

 

X

869-01

DK

DK00

X

Branden Havn

DKBRH

 

X

801-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Danias Havn

DKDAN

 

X

674-01

DK

DK00

X

Cementfabrikken Kongsdal Havn

DKKON

 

X

674-02

DK

DK00

X

Dansk Salts Havn

DKDAS

 

X

675-00

DK

DK00

X

Dragør

DKDRA

 

X

044-00

DK

DK00

X

Ebeltoft

DKEBT

 

X

985-00

DK

DK00

X

Egense

DKEGN

 

X

 

DK

DK00

X

Egernsund

DKEND

 

X

883-00

DK

DK00

X

Endelave

DKEDL

 

X

452-00

DK

DK00

X

Enstedværkets Havn

DKENS

 

X

886-00

DK

DK00

X

Esbjerg

DKEBJ

 

X

260-00

DK

DK00

X

Fåborg Havn

DKFAA

 

X

861-00

DK

DK00

X

Fakse Ladeplads Havn

DKFAK

 

X

637-00

DK

DK00

X

Feggesund

DKFGS

 

X

897-01

DK

DK00

X

Fejø

DKFEJ

 

X

598-01

DK

DK00

X

Femø

DKFMO

 

X

598-02

DK

DK00

X

Fredericia (Og Shell-Havnen)

DKFRC

 

X

280-00

DK

DK00

X

Frederikshavn

DKFDH

 

X

290-00

DK

DK00

X

Frederikssund Havn

DKFDS

 

X

371-00

DK

DK00

X

Frederiskværk Havn (Frederiksværk Stålvalseværk)

DKSVV

 

X

374-00

DK

DK00

X

Fur

DKFUH

 

X

803-00

DK

DK00

X

Fynshav

DKFYH

 

X

887-00

DK

DK00

X

Gedser

DKGED

 

X

593-00

DK

DK00

X

Gråsten

DKGRA

 

X

882-00

DK

DK00

X

Grenå

DKGRE

 

X

986-00

DK

DK00

X

Gulfhavnen

DKGFH

 

X

592-01

DK

DK00

X

Haderslev

DKHAD

 

X

360-00

DK

DK00

X

Hadsund

DKHSU

 

X

969-00

DK

DK00

X

Hals

DKHAS

 

X

 

DK

DK00

X

Hanstholm

DKHAN

 

X

891-00

DK

DK00

X

Hardeshøj

DKHDH

 

X

888-02

DK

DK00

X

Hasle

DKHSL

 

X

744-00

DK

DK00

X

Havneby

DKHNB

 

X

366-00

DK

DK00

X

Havnsø

DKHVN

 

X

467-00

DK

DK00

X

Helsingør (Elsinore)

DKHLS

 

X

370-00

DK

DK00

X

Hirtshals

DKHIR

 

X

291-00

DK

DK00

X

Hobro

DKHBO

 

X

979-00

DK

DK00

X

Holbæk

DKHBK

 

X

463-01

DK

DK00

X

Holstebro-Struer Havn

DKSTR

 

X

444-00

DK

DK00

X

Horsens

DKHOR

 

X

450-00

DK

DK00

X

Hou Havn

DKHOH

 

X

982-02

DK

DK00

X

Hundested

DKHUN

 

X

375-00

DK

DK00

X

Hvalpsund

DKHVA

 

X

977-00

DK

DK00

X

Juelsminde Havn

DKJUE

 

X

451-00

DK

DK00

X

Kalundborg

DKKAL

 

X

460-00

DK

DK00

X

Kastrup

DKKTP

 

X

043-00

DK

DK00

X

Kerteminde

DKKTD

 

X

643-00

DK

DK00

X

Kleppen

DK102

 

X

 

DK

DK00

X

Københavns Havn

DKCPH

 

X

040-00

DK

DK00

X

Køge

DKKOG

 

X

510-00

DK

DK00

X

Kolby Kås Havn

DKKOK

 

X

984-00

DK

DK00

X

Kolding

DKKOL

 

X

480-00

DK

DK00

X

Korsør

DKKRR

 

X

490-00

DK

DK00

X

Kragenæs

DKKRA

 

X

599-03

DK

DK00

X

Kyndbyværkets Havn

DKKBY

 

X

372-00

DK

DK00

X

Lemvig

DKLVG

 

X

441-00

DK

DK00

X

Lindø Havn

DKLIN

 

X

641-00

DK

DK00

X

Løgstør

DKLGR

 

X

975-00

DK

DK00

X

Lohals

DKLOH

 

X

866-00

DK

DK00

X

Lyngs Odde Havn

DKLYO

 

X

283-00

DK

DK00

X

Marbæk Havn

DKMRB

 

X

377-00

DK

DK00

X

Mariager

DKMRR

DKDAS

 

 

DK

DK00

X

Marstal

DKMRS

 

X

862-00

DK

DK00

X

Masnedøværkets Havn

DKMAS

 

X

634-00

DK

DK00

X

Masnedsund

DKMNS

DKVOR

 

 

DK

DK00

X

Masnedø Gødningshavn (Uno-X Havn)

DKUNX

 

X

835-00

DK

DK00

X

Middelfart

DKMID

 

X

284-00

DK

DK00

X

Mommark

DKMOM

 

X

888-03

DK

DK00

X

Næssund

DKNUD

 

X

897-02

DK

DK00

X

Næstved

DKNVD

 

X

630-00

DK

DK00

X

Nakskov

DKNAK

 

X

594-00

DK

DK00

X

Neksø

DKNEX

 

X

742-00

DK

DK00

X

Nordby Havn, Fanø

DKNDB

 

X

261-00

DK

DK00

X

Nordjyllandsværkets Havn

DKVSV

 

X

974-00

DK

DK00

X

Nørresundby

DKNRS

DKAAL

 

 

DK

DK00

X

Nyborg

DKNBG

 

X

870-00

DK

DK00

X

Nykøbing Falster

DKNYF

 

X

590-00

DK

DK00

X

Nykøbing Mors

DKNYM

 

X

892-00

DK

DK00

X

Nysted

DKNTD

 

X

597-00

DK

DK00

X

Odense

DKODE

 

X

640-00

DK

DK00

X

Omø

DKOMO

 

X

593-02

DK

DK00

X

Orehoved, Falster

DKORE

DKNYF

 

591-00

DK

DK00

X

Orø

DKORO

 

X

563-02

DK

DK00

X

Randers

DKRAN

 

X

670-00

DK

DK00

X

Rødby

DKROD

 

X

599-01

DK

DK00

X

Rødby (Færgehavn)

DKROF

 

X

730-00

DK

DK00

X

Rønne

DKRNN

 

X

740-00

DK

DK00

X

Rørvig

DKRRV

 

X

469-02

DK

DK00

X

Rudkøbing

DKRKB

 

X

863-00

DK

DK00

X

Sælvig Havn

DKSLV

 

X

984-03

DK

DK00

X

Sakskøbing

DKSAX

 

X

595-00

DK

DK00

X

Sejerø

DKSEO

 

X

468-00

DK

DK00

X

Sjællands Odde

DKSJO

 

X

469-01

DK

DK00

X

Skælskør

DKSSK

 

X

490-00

DK

DK00

X

Skærbækværkets Havn

DKSKB

 

X

282-00

DK

DK00

X

Skagen

DKSKA

 

X

292-00

DK

DK00

X

Skarø/Drejø

DKSDO

 

X

869-05

DK

DK00

X

Skive

DKSKV

 

X

800-00

DK

DK00

X

Snekkersten

DKSNE

 

X

376-00

DK

DK00

X

Søby Havn

DKSOB

 

X

868-00

DK

DK00

X

Sønderborg

DKSGD

 

X

880-00

DK

DK00

X

Spodsbjerg Havn

DKSPB

 

X

867-00

DK

DK00

X

Statoil-Havnen

DKSTT

 

X

461-00

DK

DK00

X

Stege

DKSTE

 

X

632-00

DK

DK00

X

Stigsnæs

DKSTN

 

X

492-03

DK

DK00

X

Stigsnæsværkets Havn

DKSTG

 

X

492-02

DK

DK00

X

Strib Havn

DKSTB

 

X

286-00

DK

DK00

X

Strynø

DKSNO

 

X

869-04

DK

DK00

X

Stubbekøbing Havn

DKSBK

 

X

596-00

DK

DK00

X

Studstrupværkets Havn

DKSSV

 

X

981-00

DK

DK00

X

Sundsøre

DKSUE

 

X

801-02

DK

DK00

X

Svendborg

DKSVE

 

X

860-00

DK

DK00

X

Tårs

DKTRS

 

X

599-04

DK

DK00

X

Thisted

DKTED

 

X

890-00

DK

DK00

X

Thyborøn

DKTYB

 

X

635-00

DK

DK00

X

Tuborg

DKTUB

 

X

042-00

DK

DK00

X

Tunø

DKTNO

 

X

982-03

DK

DK00

X

Vang Havn

DKVNG

 

X

747-00

DK

DK00

X

Vejle

DKVEJ

 

X

920-00

DK

DK00

X

Venø Havn

DKVEN

 

X

445-00

DK

DK00

X

Vesterø Havn, Læsø

DKVES

 

X

294-00

DK

DK00

X

Vordingborg Havn

DKVOR

 

X

633-00

DK

DK00

X

DK — Impianti off-shore

DK88P

 

 

 

DK

DK00

X

Danimarca — Altri porti

DK888

 

 

 

 

 

 

145

145

4

141

 

DE

DE01

X

Amrum I.

DEAMR

 

X

01301

DE

DE03

X

Andernach

DEAND

 

X

13202

DE

DE02

X

Anklam

DEANK

 

X

23301

DE

DE02

X

Mar Baltico (altri porti)

DE115

 

X

01684

DE

DE01

X

Baltrum I.

DEBMR

 

X

04102

DE

DE03

X

Beddingen — zu Salzgitter —

DEBZS

 

X

05101

DE

DE01

X

Beidenfleth

DEBEI

 

X

01401

DE

DE01

X

Bensersiel

DEBEN

 

X

04204

DE

DE03

X

Berlin

DEBER

 

X

22229

DE

DE02

X

Berndshof

DEBOF

 

X

23331

DE

DE01

X

Blumenthal

DEBLM

DEBRE

 

06101

DE

DE01

X

Borkum I.

DEBMK

 

X

04103

DE

DE01

X

Brake

DEBKE

 

X

04206

DE

DE03

X

Braunschweig

DEBWE

 

X

05103

DE

DE01

X

Bremen

DEBRE

 

X

06101

DE

DE01

X

Bremerhaven

DEBRV

 

X

06201

DE

DE01

X

Brunsbüttel

DEBRB

 

X

01404

DE

DE01

X

Büsum

DEBUM

 

X

01405

DE

DE01

X

Bützfleth

DEBUZ

 

X

03108

DE

DE02

X

Burgstaaken/Fehmarn

DEBSK

 

X

01701

DE

DE01

X

Carolinensiel

DECAR

 

X

04208

DE

DE03

X

Castrop-Rauxel

DECRL

 

X

08205

DE

DE01

X

Cuxhaven

DECUX

 

X

03110

DE

DE01

X

Dagebüll

DEDAG

 

X

01302

DE

DE02

X

Damp-Ostseebad

DEDAP

DE115

 

01684

DE

DE02

X

Demmin

DEDMN

 

X

23332

DE

DE03

X

Dormagen

DEDMG

 

X

09301

DE

DE03

X

Dorsten

DEDON

 

X

08208

DE

DE03

X

Dortmund

DEDTM

 

X

08302

DE

DE02

X

Dranske

DEDRA

DE075

 

23175

DE

DE01

X

Drochtersen

DEDRO

DE116

 

03182

DE

DE03

X

Düsseldorf

DEDUS

 

X

09201

DE

DE03

X

Duisburg

DEDUI

 

X

08101

DE

DE02

X

Eckernförde

DEECK

 

X

01602

DE

DE01

X

Eiderdam

DEEDD

DE118

 

01318

DE

DE01

X

Elbe (altri porti)

DE116

 

X

03182

DE

DE01

X

Emden

DEEME

 

X

04105

DE

DE03

X

Emmelsum

DEESU

 

X

07226

DE

DE02

X

Flensburg

DEFLF

 

X

01201

DE

DE02

X

Flensburger Förde (altri porti)

DE117

 

X

01282

DE

DE01

X

Föhr I.

DE017

 

X

01303

DE

DE01

X

Friedrichstadt

DEFRI

 

X

01304

DE

DE03

X

Fürst Leopold-Baldur, Zeche — zu Dorsten —

DE102

 

X

08213

DE

DE03

X

Gelsenkirchen

DEGEK

 

X

08215

DE

DE02

X

Gelting

DEGEL

 

X

01202

DE

DE01

X

Gieselaukanal and Eider (altri porti)

DE118

 

X

01381

DE

DE02

X

Glücksburg, Langballigau, Neukirchen

DENEK

DE117

 

01282

DE

DE01

X

Glückstadt

DEGLU

 

X

01408

DE

DE02

X

Greifswald, Landkreis

DEGRD

 

X

23372

DE

DE01

X

Hamburg

DEHAM

 

X

02001

DE

DE03

X

Hanau

DEHAU

 

X

12310

DE

DE01

X

Harburg

DEHBU

DEHAM

 

02001

DE

DE01

X

Haren/Ems

DEHRN

 

X

04409

DE

DE02

X

Heiligenhafen

DEHHF

 

X

01704

DE

DE01

X

Helgoland I.

DEHGL

 

X

01409

DE

DE01

X

Hochdonn

DEHOD

 

X

01410

DE

DE01

X

Hörnum/Sylt

DEHRM

 

X

01305

DE

DE01

X

Hohenhoern

DEHHS

 

X

01412

DE

DE03

X

Homberg

DEHOM

 

X

08106

DE

DE01

X

Husum

DEHUS

 

X

01306

DE

DE01

X

Itzehoe

DEITZ

 

X

01413

DE

DE01

X

Juist

DEJUI

 

X

04108

DE

DE02

X

Kappeln

DEKAP

 

X

01203

DE

DE02

X

Kiel

DEKEL

 

X

01501

DE

DE03

X

Köln

DECGN

 

X

09505

DE

DE03

X

Krefeld

DEKRE

 

X

09302

DE

DE01

X

Langeoog, Insel

DELGO

 

X

04220

DE

DE02

X

Lauterbach

DELAU

 

X

23110

DE

DE01

X

Leer

DELEE

 

X

04109

DE

DE01

X

List/Sylt

DELIS

 

X

01307

DE

DE01

X

Lohesch

DELOH

 

X

04414

DE

DE02

X

Lübeck

DELBC

 

X

01801

DE

DE03

X

Lülsdorf

DELLF

 

X

09507

DE

DE03

X

Minden

DEMID

 

X

10110

DE

DE03

X

Mülheim an der Ruhr

DEMUH

 

X

08231

DE

DE02

X

Mukran

DEMUK

DESAS

 

23111

DE

DE01

X

Nessmersiel

DENES

 

X

04113

DE

DE01

X

Neuharlingersiel

DENHS

 

X

04223

DE

DE03

X

Neuss

DENSS

 

X

09303

DE

DE02

X

Neustadt/Holstein

DENHO

 

X

01705

DE

DE01

X

Norddeich

DENOE

 

X

04114

DE

DE01

X

Nordenham

DENHA

 

X

04224

DE

DE01

X

Norderney I.

DENRD

 

X

04115

DE

DE01

X

Oldenburg/Oldenburg

DEOLO

 

X

04225

DE

DE03

X

Orsoy

DEORS

 

X

07212

DE

DE02

X

Orth/Fehmarn

DEORT

 

X

01706

DE

DE01

X

Papenburg

DEPAP

 

X

04417

DE

DE03

X

Peine

DEPEI

 

X

05106

DE

DE01

X

Pellworm I.

DEPEL

 

X

01309

DE

DE02

X

Petersdorf

DEPTD

DERSK

 

23115

DE

DE02

X

Puttgarden

DEPUT

 

X

01707

DE

DE02

X

Rendsburg

DEREN

 

X

01607

DE

DE03

X

Rheinberg-Ossenberg

DERBH

 

X

07217

DE

DE02

X

Rostock

DERSK

 

X

23118

DE

DE02

X

Rügen (Inneres Gewässer)

DE075

 

X

23175

DE

DE02

X

Rügen (Östl. Stralsunder Fahrw.)

DE055

 

X

23180

DE

DE03

X

Salzgitter

DESAR

 

X

05108

DE

DE02

X

Sassnitz

DESAS

 

X

23120

DE

DE01

X

Schülpersiel

DESPS

 

X

01422

DE

DE01

X

Schwarzenhütten, Hemmoor

DEHMO

 

X

03126

DE

DE03

X

Schwedt

DESDT

 

X

24217

DE

DE03

X

Sehnde

DESNE

 

X

05215

DE

DE01

X

Spieckeroog I.

DESPI

 

X

04230

DE

DE03

X

Spyck

DE061

 

X

07218

DE

DE01

X

Stade

DESTA

 

X

03127

DE

DE01

X

Stadersand

DESTS

 

X

03128

DE

DE01

X

Steenodde

DESDD

DEAMR

 

01301

DE

DE02

X

Stralsund

DESTL

 

X

23124

DE

DE01

X

Travemünde

DETRV

DELBC

 

01801

DE

DE03

X

Uelzen

DEUEL

 

X

03217

DE

DE01

X

Upschört

DEUPS

 

X

04233

DE

DE02

X

Vitte/Hiddensee

DE070

 

X

23125

DE

DE03

X

Walsum

DEWLS

 

X

08109

DE

DE01

X

Wangerooge I.

DEAGE

 

X

04235

DE

DE02

X

Warnemünde

DEWAR

DERSK

 

23126

DE

DE01

X

Wedel-Schulau

DEWED

 

X

01424

DE

DE03

X

Wesel

DEWES

 

X

07224

DE

DE01

X

Wilhelmshaven

DEWVN

 

X

04236

DE

DE01

X

Wilster

DEWIL

 

X

01426

DE

DE01

X

Wischhafen

DEWIF

 

X

03131

DE

DE02

X

Wismar

DEWIS

 

X

23213

DE

DE02

X

Wolgast

DEWOL

 

X

23328

DE

DE01

X

Wyk/Föhr

DEWYK

DE017

 

01303

DE

DE01

X

DE — Impianti off-shore

DE88P

 

 

 

DE

DE02

X

DE — Impianti off-shore

DE88P

 

 

 

DE

DE01

X

Germania: Mare del Nord — Altri porti

DE888

 

 

 

DE

DE02

X

Germania: Mar Baltico — Altri porti

DE888

 

 

 

DE

DE03

X

Germania: Vie d’acqua interne — Altri porti

DE888

 

 

 

DE

DE09

X

Germania (MCA sconosciuta) — Altri porti

DE888

 

 

 

 

 

 

123

123

13

110

 

EE

EE00

X

Kunda

EEKUN

 

X

 

EE

EE00

X

Miiduranna

EEMID

 

X

 

EE

EE00

X

Pärnu

EEPAR

 

X

 

EE

EE00

X

Tallinn (inclusa Vanasadam (Città vecchia), Muuga, Paljassaare, Paldiski Lõunasadam (Paldiski South))

EETLL

 

X

 

EE

EE00

X

Vene-Balti

EEVEB

 

X

 

EE

EE00

X

EE — Impianti off-shore

EE88P

 

 

 

EE

EE00

X

Estonia — Altri porti

EE888

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

IE

IE00

X

Arklow

IEARK

 

X

00ARKL

IE

IE00

X

Arklow Head Port

IE009

 

X

 

IE

IE00

X

Bantry Bay

IEBYT

 

X

 

IE

IE00

X

Castletown Bere

IECTB

 

X

 

IE

IE00

X

Cork

IEORK

 

X

00CORK

IE

IE00

X

Drogheda

IEDRO

 

X

00DROG

IE

IE00

X

Dublin

IEDUB

 

X

00DUBL

IE

IE00

X

Dun Laoghaire

IEDLG

 

X

00DUNL

IE

IE00

X

Dundalk

IEDDK

 

X

00DUND

IE

IE00

X

Foynes

IEFOV

 

X

00FOYN

IE

IE00

X

Galway

IEGWY

 

X

00GALW

IE

IE00

X

Greenore

IEGRN

 

X

00GREE

IE

IE00

X

Killybegs

IEKBS

 

X

 

IE

IE00

X

Kilrush

IEKLR

 

X

 

IE

IE00

X

Kinsale

IEKLN

 

X

 

IE

IE00

X

Limerick

IELMK

 

X

00LIME

IE

IE00

X

New Ross

IENRS

 

X

00NEWR

IE

IE00

X

Rosslare Harbour

IEROS

 

X

00ROSS

IE

IE00

X

Sligo

IESLI

 

X

00SLIG

IE

IE00

X

Tralee

IETRA

 

X

 

IE

IE00

X

Waterford

IEWAT

 

X

00WATE

IE

IE00

X

Wicklow

IEWIC

 

X

00WICK

IE

IE00

X

Youghal

IEYOU

 

X

 

IE

IE00

X

IE — Impianti off-shore

IE88P

 

 

 

IE

IE00

X

Irlanda — Altri porti

IE888

 

 

 

 

 

 

23

23

0

23

 

GR

GR00

X

Achladi (Αχλάδι Φθιώτιδας)

GRACL

GRSYS

 

072

GR

GR00

X

Aegina (Αίγινα)

GRAEG

 

X

025

GR

GR00

X

Aegio (Αίγιο)

GRAEN

 

X

027

GR

GR00

X

Agia Marina Aiginas (Αγία Μαρίνα Αίγινας)

GR868

 

X

868

GR

GR00

X

Agia Marina Attikis (Αγία Μαρίνα Αττικής)

GR883

 

X

883

GR

GR00

X

Agia Marina Fthiotidas (Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας)

GRAGM

 

X

006

GR

GR00

X

Agia Pelagia (Αγία Πελαγία)

GRAPE

 

X

019

GR

GR00

X

Agia Roumeli Chanion (Αγία Ρούμελη Χανίων)

GR704

 

X

704

GR

GR00

X

Agii Theodori (Άγιοι Θεόδωροι)

GRAGT

 

X

008

GR

GR00

X

Agiokampos Larissas (Αγιόκαμπος Λάρισας)

GR879

 

X

879

GR

GR00

X

Agios Konstantinos (Άγιος Κωνσταντίνος)

GRAKO

 

X

013

GR

GR00

X

Agios Kyrikos (Άγιος Κύρικος)

GRAKI

 

X

011

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Creta (Άγιος Νικόλαος Κρήτης)

GRANI

 

X

015

GR

GR00

X

Agios Eystratios Lesvou (Άγιος Ευστράτιος Λέσβου)

GR703

 

X

703

GR

GR00

X

Agios Nikolaos Fokidas (Άγιος Νικόλαος Φωκίδας)

GR876

 

X

876

GR

GR00

X

Agistri Aiginas (Αγκίστρι Αίγινας)

GR708

 

X

708

GR

GR00

X

Aigiali Amorgou (Αιγιάλη Αμοργού)

GR710

 

X

710

GR

GR00

X

Aktio Vonitsas (Άκτιο Βόνιτσας)

GR880

 

X

880

GR

GR00

X

Alexandroupolis (Αλεξανδρούπολις)

GRAXD

 

X

031

GR

GR00

X

Aliverio (Αλιβέριο)

GRLVR

 

X

033

GR

GR00

X

Almyros Volou (Αλμυρός Βόλου)

GRALM

 

X

 

GR

GR00

X

Alonissos (Αλόνησσος)

GRALO

 

X

035

GR

GR00

X

Amfilochia (Αμφιλοχία)

GRAMF

 

X

047

GR

GR00

X

Amoliani (Αμολιανή)

GRAMI

 

X

043

GR

GR00

X

Amorgos (Αμοργός)

GRAMO

 

X

045

GR

GR00

X

Anafi Kyklades (Ανάφη Κυκλάδες)

GR716

 

X

716

GR

GR00

X

Andros (Άνδρος)

GRAND

 

X

055

GR

GR00

X

Antikyra (Αντίκυρα)

GRATK

 

X

057

GR

GR00

X

Antiparos (Αντίπαρος)

GRANP

 

X

059

GR

GR00

X

Antirio (Αντίριο)

GRANT

 

X

060

GR

GR00

X

Araxos (Άραξος)

GR870

 

X

870

GR

GR00

X

Argostoli (Αργοστόλι)

GREFL

 

X

185

GR

GR00

X

Arkitsa Fthiotidas (Αρκίτσα Φθιώτιδας)

GR877

 

X

877

GR

GR00

X

Aspropyrgos (Ασπρόπυργος)

GRAPY

GREEU

 

 

GR

GR00

X

Astakos (Αστακός)

GRAST

 

X

065

GR

GR00

X

Astypalea (Αστυπάλαια)

GRJTY

 

X

069

GR

GR00

X

Bassiliki Leykados (Βασιλική Λευκάδας)

GR722

 

X

722

GR

GR00

X

Canea (Χανιά)

GRCHQ

GRSUD

 

 

GR

GR00

X

Chalki Dodekanissou (Χάλκη Δωδεκανήσων)

GR846

 

X

846

GR

GR00

X

Chalkida (Χαλκίδα)

GRCLK

 

X

515

GR

GR00

X

Chios (Χίος)

GRJKH

 

X

521

GR

GR00

X

Chora Sfakion (Χώρα Σφακίων)

GRCSF

 

X

525

GR

GR00

X

Corfu (Κέρκυρα)

GRCFU

 

X

183

GR

GR00

X

Dafni Agiou Orous (Δάφνη Αγίου Όρους)

GR728

 

X

728

GR

GR00

X

Diafani Karpathou (Διαφανή Κάρπαθου)

GR729

 

X

729

GR

GR00

X

Donoussa Kyklades (Δονούσσα Κυκλάδες)

GR733

 

X

733

GR

GR00

X

Drapetsona (Δραπετσώνα)

GRDPA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Edipsos (Αιδηψός)

GREDI

 

X

029

GR

GR00

X

Elafonissos Lakonias (Ελαφόνησος Λακωνίας)

GR734

 

X

734

GR

GR00

X

Eleftheres (Ελευθερές)

GRELT

 

X

103

GR

GR00

X

Eleusina (Ελευσίνα)

GREEU

 

X

105

GR

GR00

X

Eretria Evoias (Ερέτρεια Ευβοίας)

GR882

 

X

882

GR

GR00

X

Eydilos (Εύδηλος)

GREYD

 

X

115

GR

GR00

X

Faneromeni Salaminas (Φανερωμένη Σαλαμίνας)

GR891

 

X

891

GR

GR00

X

Fiskardo Kefallinias (Φισκάρδο Κεφαλληνίας)

GR842

 

X

842

GR

GR00

X

Folegandros Kyklades (Φολέγανδρος Κυκλάδες)

GR843

 

X

843

GR

GR00

X

Fourni Samou (Φούρνοι Σάμου)

GR844

 

X

844

GR

GR00

X

Frikes Ithakis (Φρίκες Ιθάκης)

GR845

 

X

845

GR

GR00

X

Galatas Trizinias (Γαλατάς Τροιζηνίας)

GR884

 

X

884

GR

GR00

X

Gavrio (Γαύριο)

GRGAV

 

X

085

GR

GR00

X

Gerakas Lakonias (Γέρακας Λακωνίας)

GR857

 

X

857

GR

GR00

X

Glossa Skopelou (Γλώσσα Σκοπέλου)

GRGLO

 

X

091

GR

GR00

X

Glyfa Fthiotidas (Γλύφα Φθιώτιδας)

GR878

 

X

878

GR

GR00

X

Gythio (Γύθειο)

GRGYT

 

X

093

GR

GR00

X

Heraklio (Ηράκλειο)

GRHER

 

X

121

GR

GR00

X

Hydra (Υδρα)

GRHYD

 

X

501

GR

GR00

X

Igoumenitsa (Ηγουμενίτσα)

GRIGO

 

X

119

GR

GR00

X

Inousses (Οινούσες)

GRINO

 

X

365

GR

GR00

X

Ios (Ιος)

GRIOS

 

X

137

GR

GR00

X

Iraklia Kyklades (Ηρακλειά Κυκλάδες)

GR738

 

X

738

GR

GR00

X

Istmia (Ίσθμια)

GRITM

 

X

139

GR

GR00

X

Itea (Ιτέα)

GRITA

 

X

141

GR

GR00

X

Ithaki (Ιθάκη)

GRITH

 

X

135

GR

GR00

X

Kalamata (Καλαμάτα)

GRKLX

 

X

145

GR

GR00

X

Kalymnos (Κάλυμνος)

GRKMI

 

X

151

GR

GR00

X

Karlovassi (Καρλόβασι)

GRKAR

 

X

159

GR

GR00

X

Karpathos (Κάρπαθος)

GRAOK

 

X

161

GR

GR00

X

Karra Chalkidikis (Καρρά Χαλκιδικής)

GR854

 

X

854

GR

GR00

X

Karystos (Κάρυστος)

GRKST

 

X

163

GR

GR00

X

Kassos (Κάσσος)

GRKSI

 

X

167

GR

GR00

X

Kastelli Kissamou (Καστέλλι Κισσάμου)

GRKIS

 

X

171

GR

GR00

X

Katakolo (Κατάκολο)

GRKAK

 

X

173

GR

GR00

X

Kavala (Καβάλα)

GRKVA

 

X

143

GR

GR00

X

Kea (Κέα)

GRKEA

 

X

177

GR

GR00

X

Keramoti (Κεραμωτή)

GRKER

 

X

181

GR

GR00

X

Keratsini (Κερατσίνι)

GRKTS

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Kiato (Κιάτο)

GRKIO

 

X

189

GR

GR00

X

Kimolos (Κίμωλος)

GRKMS

 

X

193

GR

GR00

X

Korinthos (Κόρινθος)

GRCRG

 

X

203

GR

GR00

X

Kos (Κως)

GRKGS

 

X

225

GR

GR00

X

Kosta Ermionidos (Κόστα Ερμιονίδας)

GR881

 

X

881

GR

GR00

X

Koufonissi Kyklades (Κουφονήσι Κυκλάδες)

GR761

 

X

761

GR

GR00

X

Kylini (Κυλήνη)

GRKYL

 

X

217

GR

GR00

X

Kymi (Κύμη)

GRKIM

 

X

219

GR

GR00

X

Kythnos (Κύθνος)

GRKYT

 

X

099

GR

GR00

X

Larymna (Λάρυμνα)

GRLRY

 

X

231

GR

GR00

X

Lavrio (Λαύριο)

GRLAV

 

X

233

GR

GR00

X

Lefkimi (Λευκίμη Κερκύρας)

GRLFK

 

X

214

GR

GR00

X

Leros (Λέρος)

GRLRS

 

X

237

GR

GR00

X

Lipsi Dodekanissou (Λειψοί Δωδεκανήσων)

GR766

 

X

766

GR

GR00

X

Lixouri (Ληξούρι Κεφαλληνίας)

GRLIX

 

X

245

GR

GR00

X

Loutro Chania (Λουτρό Χανίων)

GR850

 

X

850

GR

GR00

X

Marmari (Μαρμάρι)

GRMRM

 

X

261

GR

GR00

X

Meganissi (Μεγανήσι)

GRMGN

 

X

253

GR

GR00

X

Megara (Μέγαρα)

GRMGR

 

X

267

GR

GR00

X

Megisti Kastelorizou (Μεγίστη Καστελόριζου)

GR775

 

X

775

GR

GR00

X

Menidi Etoloakarnanias (Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας)

GRMEN

 

X

277

GR

GR00

X

Messologi (Μεσολόγγι)

GRMEL

 

X

281

GR

GR00

X

Methana (Μέθανα)

GRMET

 

X

 

GR

GR00

X

Milos (Μήλος)

GRMLO

 

X

287

GR

GR00

X

Moudros (Μούδρος Λήμνου)

GRMDR

 

X

299

GR

GR00

X

Mykonos (Μύκονος)

GRJMK

 

X

311

GR

GR00

X

Myrina (Μύρινα)

GRMYR

 

X

315

GR

GR00

X

Mytilene (Μυτιλήνη)

GRMJT

 

X

319

GR

GR00

X

Nafplio (Ναύπλιο)

GRNAF

 

X

327

GR

GR00

X

Naxos (Νάξος)

GRJNX

 

X

321

GR

GR00

X

Nea Karvali (Νέα Καρβάλη Καβάλας)

GRNKV

GRKVA

 

 

GR

GR00

X

Nea Moudania (Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής)

GRNMA

 

X

345

GR

GR00

X

Nea Styra (Νέα Στύρα)

GRNST

 

X

349

GR

GR00

X

Neapoli Lakonias (Νεάπολις Λακωνίας)

GRNEA

 

X

329

GR

GR00

X

Nidri (Νυδρί)

GRNID

 

X

359

GR

GR00

X

Nissyros (Νίσσυρος)

GRNIS

 

X

355

GR

GR00

X

Orei (Ωρεοί)

GRORE

 

X

529

GR

GR00

X

Oropos (Ωρωπός)

GRORO

 

X

531

GR

GR00

X

Ouranoupoli Chalkidikis (Ουρανόπολις Χαλκιδικής)

GR801

 

X

801

GR

GR00

X

Paleochora Sfakion (Παλαιοχώρα Σφακίων)

GRPSF

 

X

371

GR

GR00

X

Paloukia Salaminas (Παλούκια Σαλαμίνας)

GR890

 

X

890

GR

GR00

X

Paros (Πάρος)

GRPAS

 

X

389

GR

GR00

X

Patmos (Πάτμος)

GRPMS

 

X

391

GR

GR00

X

Patras (Πάτρα)

GRGPA

 

X

393

GR

GR00

X

Paxi (Παξοί)

GRPAX

 

X

385

GR

GR00

X

Perama (Πέραμα)

GRPER

GRPIR

 

399

GR

GR00

X

Pessada Kefallinias (Πεσσάδα Κεφαλληνίας)

GR887

 

X

887

GR

GR00

X

Petra Lesvou (Πέτρα Λέσβου)

GR812

 

X

812

GR

GR00

X

Pireus (Πειραιάς)

GRPIR

 

X

397

GR

GR00

X

Pissaetos Ithakis (Πισαετός Ιθάκης)

GR852

 

X

852

GR

GR00

X

Politika (Πολιτικά)

GRPTK

 

X

414

GR

GR00

X

Poros Trizinias (Πόρος Τροιζηνίας)

GRPTR

 

X

417

GR

GR00

X

Poros Kefallinias (Πόρος Κεφαλληνίας)

GRPKE

 

X

419

GR

GR00

X

Porto Lagos (Πόρτο Λάγος)

GRPTL

 

X

421

GR

GR00

X

Preveza (Πρέβεζα)

GRPVK

 

X

423

GR

GR00

X

Psara (Ψαρά)

GR804

 

X

804

GR

GR00

X

Rafina (Ραφήνα)

GRRAF

 

X

433

GR

GR00

X

Rethymno (Ρέθυμνο)

GRRET

 

X

437

GR

GR00

X

Rhodes (Ρόδος)

GRRHO

 

X

439

GR

GR00

X

Rio (Ρίο)

GRRIO

 

X

 

GR

GR00

X

Sami (Σάμη)

GRSMI

 

X

445

GR

GR00

X

Samothraki (Σαμοθράκη)

GRSAM

 

X

447

GR

GR00

X

Schinoussa Kyklades (Σχοινούσα Κυκλάδες)

GR836

 

X

836

GR

GR00

X

Seriphos (Σέριφος)

GRSER

 

X

451

GR

GR00

X

Shinari Zakyntou (Σχινάρι Ζακύνθου)

GR892

 

X

892

GR

GR00

X

Sifnos (Σίφνος)

GRSIF

 

X

461

GR

GR00

X

Sikinos Kyklades (Σίκινος)

GR829

 

X

829

GR

GR00

X

Sitia (Σητεία)

GRJSH

 

X

453

GR

GR00

X

Skaramagas (Σκαραμαγκάς)

GRSKA

GRPIR

 

 

GR

GR00

X

Skiathos (Σκιάθος)

GRJSI

 

X

465

GR

GR00

X

Skopelos (Σκόπελος)

GRSKO

 

X

467

GR

GR00

X

Skyros (Σκύρος)

GRSKU

 

X

469

GR

GR00

X

Souda Bay (Σούδα)

GRSUD

 

X

470

GR

GR00

X

Sougia (Σούγια)

GR873

 

X

873

GR

GR00

X

Souvala Aiginas (Σουβάλα Αίγινας)

GR832

 

X

832

GR

GR00

X

Spetses (Σπέτσες)

GRSPE

 

X

473

GR

GR00

X

Stratonio (Στρατώνιο Χαλκιδικής)

GRSTI

 

X

479

GR

GR00

X

Stylida (Στυλίδα)

GRSYS

 

X

481

GR

GR00

X

Symi (Σύμη)

GRSYM

 

X

487

GR

GR00

X

Syros (Σύρος)

GRJSY

 

X

489

GR

GR00

X

Thassos (Θάσος)

GRTSO

 

X

123

GR

GR00

X

Thessaloniki (Θεσσαλονίκη)

GRSKG

 

X

125

GR

GR00

X

Thira (Θήρα)

GRJTR

 

X

127

GR

GR00

X

Tilos Dodekanissou (Τήλος Δωδεκανήσων)

GR837

 

X

837

GR

GR00

X

Tinos (Τήνος)

GRTIN

 

X

493

GR

GR00

X

Trypiti Chalkidikis (Τρυπητή Χαλκιδικής)

GR885

 

X

885

GR

GR00

X

Vathy Samou (Βαθύ Σάμου)

GRVTH

 

X

449

GR

GR00

X

Volos (Βόλος)

GRVOL

 

X

079

GR

GR00

X

Yerakini (Γερακινή Χαλκιδικής)

GRYER

GRNMA

 

 

GR

GR00

X

Zakynthos (Ζάκυνθος)

GRZTH

 

X

117

GR

GR00

X

GR — Impianti off-shore

GR88P

 

 

 

GR

GR00

X

Grecia — Altri porti

GR888

 

X

 

 

 

 

176

176

9

167

 

ES

ES02

X

Alcudia

ESALD

 

X

 

ES

ES02

X

Algeciras

ESALG

 

X

 

ES

ES02

X

Alicante

ESALC

 

X

 

ES

ES02

X

Almería

ESLEI

 

X

 

ES

ES02

X

Arguineguin

ESARI

 

X

 

ES

ES02

X

Arrecife de Lanzarote

ESACE

 

X

 

ES

ES01

X

Avilés

ESAVS

 

X

 

ES

ES02

X

Barcelona

ESBCN

 

X

 

ES

ES01

X

Bilbao

ESBIO

 

X

 

ES

ES02

X

Cabezuela

ESCBZ

 

X

 

ES

ES02

X

Cádiz

ESCAD

 

X

 

ES

ES02

X

Cala Sabina

ESCBS

 

X

 

ES

ES02

X

Carboneras

ESCRS

 

X

 

ES

ES02

X

Cartagena

ESCAR

 

X

 

ES

ES02

X

Castellón

ESCAS

 

X

 

ES

XC00

X

Ceuta

XCCEU

 

X

 

ES

ES02

X

Escombreras

ESESC

 

X

 

ES

ES01

X

Ferrol

ESFER

 

X

 

ES

ES02

X

Gandía

ESGAN

 

X

 

ES

ES01

X

Gijón

ESGIJ

 

X

 

ES

ES02

X

Hierro

ESHIE

 

X

 

ES

ES02

X

Huelva

ESHUV

 

X

 

ES

ES02

X

Ibiza

ESIBZ

 

X

 

ES

ES01

X

La Coruña

ESLCG

 

X

 

ES

ES02

X

La Estaca

ESLES

 

X

 

ES

ES02

X

Las Palmas

ESLPA

 

X

 

ES

ES02

X

Los Cristianos

ESLCR

 

X

 

ES

ES02

X

Mahón

ESMAH

 

X

 

ES

ES02

X

Málaga

ESAGP

 

X

 

ES

ES01

X

Marín-(Pontevedra)

ESMPG

 

X

 

ES

XL00

X

Melilla

XLMLN

 

X

 

ES

ES02

X

Motril

ESMOT

 

X

 

ES

ES02

X

Palma de Mallorca

ESPMI

 

X

 

ES

ES01

X

Pasajes

ESPAS

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto de Santa Maria

ESPSM

 

X

 

ES

ES02

X

Puerto del Rosario

ESFUE

 

X

 

ES

ES02

X

Rota

ESROT

 

X

 

ES

ES02

X

Sagunto

ESSAG

 

X

 

ES

ES01

X

San Ciprián

ESSCI

 

X

 

ES

ES02

X

San Sebastian de la Gomera

ESSSG

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de la Palma

ESSPC

 

X

 

ES

ES02

X

Santa Cruz de Tenerife

ESSCT

 

X

 

ES

ES01

X

Santander

ESSDR

 

X

 

ES

ES02

X

Sevilla

ESSVQ

 

X

 

ES

ES02

X

Tarifa

ESTRF

 

X

 

ES

ES02

X

Tarragona

ESTAR

 

X

 

ES

ES02

X

Torrevieja

ESTOR

 

X

 

ES

ES02

X

Valencia

ESVLC

 

X

 

ES

ES01

X

Vigo

ESVGO

 

X

 

ES

ES01

X

Villagarcía (de Arosa)

ESVIL

 

X

 

ES

ES02

X

Vinaroz

ESVZR

 

X

 

ES

ES02

X

Zona Franca de Cadiz

ESZFR

 

X

 

ES

ES01

X

ES — Impianti off-shore

ES88P

 

 

 

ES

ES02

X

ES — Impianti off-shore

ES88P

 

 

 

ES

ES01

X

Spagna: Atlantico (Nord del Portogallo) — Altri porti

ES888

 

 

 

ES

ES02

X

Spagna: Mediterraneo — Altri porti

ES888

 

 

 

ES

ES09

X

Spagna (MCA sconosciuta) — Altri porti

ES888

 

 

 

 

 

 

52

52

0

52

 

FR

FR02

X

Ajaccio

FRAJA

 

X

76

FR

FR01

X

Basse-Indre

FRBAI

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Bassens

FRBAS

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Basse-Terre (Guadeloupe)

GPBBR

GP001

 

 

FR

FR02

X

Bastia

FRBIA

 

X

73

FR

FR01

X

Bayonne

FRBAY

 

X

57

FR

FR01

X

Bec d’Ambes

FRBEC

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Berre

FRBEE

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Blaye

FRBYE

FRBOD

 

 

FR

FR02

X

Bonifacio

FRBON

 

X

78

FR

FR01

X

Bonsecours

FRBSC

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Bordeaux

FRBOD

 

X

56

FR

FR01

X

Boulogne-sur-Mer

FRBOL

 

X

04

FR

FR01

X

Brest

FRBES

 

X

29

FR

FR01

X

Caen

FRCFR

 

X

13

FR

FR01

X

Calais

FRCQF

 

X

03

FR

FR02

X

Calvi

FRCLY

 

X

75

FR

FR01

X

Camaret

FRCAM

 

X

32

FR

FR02

X

Cannes

FRCEQ

 

X

68

FR

FR01

X

Carteret

FRCRT

 

X

15

FR

FR01

X

Cherbourg

FRCER

 

X

14

FR

FR03

X

Dégrad-des-Cannes (Guyane française)

GFDDC

 

X

94

FR

FR01

X

Concarneau

FRCOC

 

X

38

FR

FR01

X

Dieppe

FRDPE

 

X

07

FR

FR01

X

Donges

FRDON

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Douarnenez

FRDRZ

 

X

33

FR

FR01

X

Dunkerque

FRDKK

 

X

1

FR

FR02

X

Étang-de-Berre

FRETB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Fécamp

FRFEC

 

X

08

FR

FR04

X

Fort-de-France (Martinique)

MQFDF

 

X

93

FR

FR02

X

Fos-sur-Mer

FRFOS

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Gonfreville-l’Orcher

FRGLO

FRLEH

 

 

FR

FR04

X

Guadeloupe (Guadeloupe)

GP001

 

X

90

FR

FR01

X

Granville

FRGFR

 

X

16

FR

FR01

X

Gravelines

FRGRV

 

X

02

FR

FR01

X

Harfleur

FRHRF

FRLEH

 

 

FR

FR01

X

Hennebont

FRHET

 

X

40

FR

FR01

X

Honfleur

FRHON

 

X

11

FR

FR04

X

Jarry (Guadeloupe)

GPJAR

GP001

 

 

FR

FR03

X

Kourou (Guyane française)

GFQKR

 

X

96

FR

FR02

X

L’Île Rousse

FRILR

 

X

74

FR

FR02

X

La Ciotat

FRLCT

 

X

65

FR

FR03

X

Larivot (Guyane française)

GFLVT

 

X

91

FR

FR01

X

La Pallice

FRLPE

FRLRH

 

 

FR

FR01

X

La Rochelle

FRLRH

 

X

49

FR

FR01

X

Landerneau

FRLDN

 

X

30

FR

FR01

X

Lannion

FRLAI

 

X

26

FR

FR02

X

Lavéra

FRLAV

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Le Fret (Crozon)

FRLFR

 

X

31

FR

FR01

X

Le Guildo (Créhen)

FRLGU

 

X

20

FR

FR01

X

Le Havre

FRLEH

 

X

09

FR

FR01

X

Le Légué (Saint-Brieuc)

FRSBK

 

X

22

FR

FR01

X

Le Tréport

FRLTR

 

X

06

FR

FR01

X

Le Verdon

FRLVE

FRBOD

 

 

FR

FR01

X

Les Sables-d’Olonne

FRLSO

 

X

47

FR

FR01

X

Lézardrieux

FRLEZ

 

X

19

FR

FR01

X

Lorient

FRLRT

 

X

39

FR

FR02

X

Marseille

FRMRS

 

X

64

FR

FR01

X

Montoir de Bretagne

FRMTX

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Morlaix

FRMXN

 

X

27

FR

FR01

X

Mortagne-sur-Gironde

FRMSG

 

X

54

FR

FR01

X

Nantes Saint-Nazaire

FRNTE

 

X

44

FR

FR02

X

Nice-Villefranche

FRNCE

 

X

70

FR

FR01

X

Paimbœuf

FRPBF

FRNTE

 

 

FR

FR01

X

Paimpol

FRPAI

 

X

23

FR

FR01

X

Pauillac-Port

FRPAP

FRBOD

 

 

FR

FR04

X

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

GPPTP

GP001

 

 

FR

FR01

X

Petit-Couronne

FRPET

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Pontrieux

FRPOX

 

X

24

FR

FR02

X

Port-de-Bouc

FRPDB

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Port Jérôme

FRPJE

FRURO

 

 

FR

FR05

X

Port Réunion (ex Pointe-des-Galets) (Réunion)

REPDG

 

X

97

FR

FR02

X

Port Vendres

FRPOV

 

X

61

FR

FR01

X

Port-Joinville (Île d’Yeu)

FRPRJ

 

X

46

FR

FR02

X

Port-la-Nouvelle

FRNOU

 

X

62

FR

FR02

X

Porto Vecchio

FRPVO

 

X

79

FR

FR02

X

Propriano

FRPRP

 

X

77

FR

FR01

X

Quimper

FRUIP

 

X

37

FR

FR01

X

Redon

FRRDN

 

X

42

FR

FR01

X

Rochefort

FRRCO

 

X

51

FR

FR01

X

Roscoff

FRROS

 

X

28

FR

FR01

X

Rouen

FRURO

 

X

10

FR

FR01

X

Royan

FRRYN

 

X

53

FR

FR03

X

Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane française)

GFSLM

 

X

95

FR

FR02

X

Sète

FRSET

 

X

63

FR

FR02

X

Saint-Louis (Rhône)

FRPSL

FRMRS

 

 

FR

FR01

X

Saint-Malo

FRSML

 

X

17

FR

FR01

X

Saint-Nazaire

FRSNR

FRNTE

 

 

FR

FR02

X

Saint-Raphaël

FRSRL

 

X

67

FR

FR01

X

Saint-Valéry-sur-Somme

FRSVS

 

X

05

FR

FR01

X

Saint-Wandrille

FRSWD

FRURO

 

 

FR

FR01

X

Tonnay Charente

FRTON

 

X

52

FR

FR02

X

Toulon

FRTLN

 

X

66

FR

FR01

X

Tréguier

FRTRE

 

X

25

FR

FR01

X

Vannes

FRVNE

 

X

41

FR

FR01

X

FR — Impianti off-shore

FR88P

 

 

 

FR

FR02

X

FR — Impianti off-shore

FR88P

 

 

 

FR

FR01

X

Francia: Atlantico/Mare del Nord — Altri porti

FR888

 

 

 

FR

FR02

X

Francia: Mediterraneo — Altri porti

FR888

 

 

 

FR

FR03

X

Francia: France Guyane française

GF888

 

 

 

FR

FR04

X

Francia: France Guadeloupe

GP888

 

 

 

FR

FR04

X

Francia: France Martinique

MQ888

 

 

 

FR

FR05

X

Francia: France Réunion

RE888

 

 

 

FR

FR09

X

Francia (MCA sconosciuta) — Altri porti

FR888

 

 

 

 

 

 

95

95

26

69

 

IT

IT00

X

Alghero

ITAHO

 

X

 

IT

IT00

X

Alicudi

ITALI

 

X

 

IT

IT00

X

Amalfi

ITAMA

 

X

 

IT

IT00

X

Ancona

ITAOI

 

X

 

IT

IT00

X

Anzio

ITANZ

 

X

 

IT

IT00

X

Arbatax

ITATX

 

X

 

IT

IT00

X

Augusta

ITAUG

 

X

 

IT

IT00

X

Bari

ITBRI

 

X

 

IT

IT00

X

Barletta

ITBLT

 

X

 

IT

IT00

X

Brindisi

ITBDS

 

X

 

IT

IT00

X

Cagliari

ITCAG

 

X

 

IT

IT00

X

Calasetta

ITCLS

 

X

 

IT

IT00

X

Capraia

ITCPA

 

X

 

IT

IT00

X

Capri

ITPRJ

 

X

 

IT

IT00

X

Carloforte

ITCLF

 

X

 

IT

IT00

X

Casamicciola

ITCML

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare del Golfo

ITCTR

 

X

 

IT

IT00

X

Castellammare di Stabia

ITCAS

 

X

 

IT

IT00

X

Catania

ITCTA

 

X

 

IT

IT00

X

Cavo

ITCVX

 

X

 

IT

IT00

X

Chioggia

ITCHI

 

X

 

IT

IT00

X

Civitavecchia

ITCVV

 

X

 

IT

IT00

X

Crotone

ITCRV

 

X

 

IT

IT00

X

Falconara Marittima

ITFAL

 

X

 

IT

IT00

X

Favignana

ITFAV

 

X

 

IT

IT00

X

Filicudi Porto

ITFPO

 

X

 

IT

IT00

X

Fiumicino

ITFCO

 

X

 

IT

IT00

X

Formia

ITFOM

 

X

 

IT

IT00

X

Gaeta

ITGAE

 

X

 

IT

IT00

X

Gallipoli

ITGAL

 

X

 

IT

IT00

X

Gela

ITGEA

 

X

 

IT

IT00

X

Genova

ITGOA

 

X

 

IT

IT00

X

Giannutri

ITGII

 

X

 

IT

IT00

X

Giardini

ITGIA

 

X

 

IT

IT00

X

Gioia Tauro

ITGIT

 

X

 

IT

IT00

X

Golfo Aranci

ITGAI

 

X

 

IT

IT00

X

Gorgona

ITGOR

 

X

 

IT

IT00

X

Grado

ITGRD

 

X

 

IT

IT00

X

Isola del Giglio

ITIDG

 

X

 

IT

IT00

X

La Maddalena

ITMDA

 

X

 

IT

IT00

X

La Spezia

ITSPE

 

X

 

IT

IT00

X

Lampedusa

ITLMP

 

X

 

IT

IT00

X

Levanzo

ITLEV

 

X

 

IT

IT00

X

Licata

ITLIC

 

X

 

IT

IT00

X

Linosa

ITLIU

 

X

 

IT

IT00

X

Lipari

ITLIP

 

X

 

IT

IT00

X

Livorno

ITLIV

 

X

 

IT

IT00

X

Manfredonia

ITMFR

 

X

 

IT

IT00

X

Marettimo

ITMMO

 

X

 

IT

IT00

X

Marina di Carrara

ITMDC

 

X

 

IT

IT00

X

Marsala

ITMRA

 

X

 

IT

IT00

X

Mazara del Vallo

ITMAZ

 

X

 

IT

IT00

X

Messina

ITMSN

 

X

 

IT

IT00

X

Milazzo

ITMLZ

 

X

 

IT

IT00

X

Molfetta

ITMOL

 

X

 

IT

IT00

X

Monfalcone

ITMNF

 

X

 

IT

IT00

X

Monopoli

ITMNP

 

X

 

IT

IT00

X

Napoli

ITNAP

 

X

 

IT

IT00

X

Olbia

ITOLB

 

X

 

IT

IT00

X

Oneglia

ITONE

 

X

 

IT

IT00

X

Oristano

ITQOS

 

X

 

IT

IT00

X

Ortona

ITOTN

 

X

 

IT

IT00

X

Otranto

ITOTO

 

X

 

IT

IT00

X

Palau

ITPAU

 

X

 

IT

IT00

X

Palermo

ITPMO

 

X

 

IT

IT00

X

Panarea

ITPAN

 

X

 

IT

IT00

X

Pantelleria

ITPNL

 

X

 

IT

IT00

X

Pesaro

ITPES

 

X

 

IT

IT00

X

Pescara

ITPSR

 

X

 

IT

IT00

X

Peschici

ITPCH

 

X

 

IT

IT00

X

Pianosa

ITPIA

 

X

 

IT

IT00

X

Piombino

ITPIO

 

X

 

IT

IT00

X

Ponte Fornaci

ITPFO

 

X

 

IT

IT00

X

Ponza

ITPNZ

 

X

 

IT

IT00

X

Portiglioni

ITPGL

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Azzurro

ITPAZ

 

X

 

IT

IT00

X

Porto d’Ischia

ITPDI

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Empedocle

ITPEM

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Foxi

ITPFX

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Garibaldi

ITPGA

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Lignano

ITPLI

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Maurizio

ITPMZ

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Nogaro

ITPNG

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Santo Stefano

ITPSS

 

X

 

IT

IT00

X

Porto Torres

ITPTO

 

X

 

IT

IT00

X

Portoferraio

ITPFE

 

X

 

IT

IT00

X

Portofino

ITPTF

 

X

 

IT

IT00

X

Portovesme

ITPVE

 

X

 

IT

IT00

X

Positano

ITPOS

 

X

 

IT

IT00

X

Pozzallo

ITPZL

 

X

 

IT

IT00

X

Pozzuoli

ITPOZ

 

X

 

IT

IT00

X

Procida

ITPRO

 

X

 

IT

IT00

X

Ravenna

ITRAN

 

X

 

IT

IT00

X

Reggio di Calabria

ITREG

 

X

 

IT

IT00

X

Rimini

ITRMI

 

X

 

IT

IT00

X

Rio Marina

ITRMA

 

X

 

IT

IT00

X

Riposto

ITRPT

 

X

 

IT

IT00

X

Rodi Garganico

ITRGG

 

X

 

IT

IT00

X

Salerno

ITSAL

 

X

 

IT

IT00

X

Salina

ITSLA

 

X

 

IT

IT00

X

San Benedetto del Tronto

ITSDB

 

X

 

IT

IT00

X

Sanremo

ITSRE

 

X

 

IT

IT00

X

Santa Margherita Ligure

ITSML

 

X

 

IT

IT00

X

Santa Panagia

ITSPA

 

X

 

IT

IT00

X

Santa Teresa di Gallura

ITSTE

 

X

 

IT

IT00

X

Sant’Antioco

ITSAT

 

X

 

IT

IT00

X

San Vito Lo Capo

ITSVC

 

X

 

IT

IT00

X

Savona — Vado

ITSVN

 

X

 

IT

IT00

X

Siracusa

ITSIR

 

X

 

IT

IT00

X

Sorrento

ITRRO

 

X

 

IT

IT00

X

Stromboli

ITSTR

 

X

 

IT

IT00

X

Talamone

ITTAL

 

X

 

IT

IT00

X

Taranto

ITTAR

 

X

 

IT

IT00

X

Termini Imerese

ITTRI

 

X

 

IT

IT00

X

Termoli

ITTMI

 

X

 

IT

IT00

X

Terracina

ITTRC

 

X

 

IT

IT00

X

Torre Annunziata

ITTOA

 

X

 

IT

IT00

X

Torregrande

ITTGR

 

X

 

IT

IT00

X

Torviscosa

ITTVC

 

X

 

IT

IT00

X

Trani

ITTNI

 

X

 

IT

IT00

X

Trapani

ITTPS

 

X

 

IT

IT00

X

Tremiti

ITTMT

 

X

 

IT

IT00

X

Trieste

ITTRS

 

X

 

IT

IT00

X

Ustica

ITUST

 

X

 

IT

IT00

X

Vada

ITVDA

 

X

 

IT

IT00

X

Vasto

ITVSO

 

X

 

IT

IT00

X

Venezia

ITVCE

 

X

 

IT

IT00

X

Ventotene

ITVTT

 

X

 

IT

IT00

X

Viareggio

ITVIA

 

X

 

IT

IT00

X

Vibo Valentia

ITVVA

 

X

 

IT

IT00

X

Vieste

ITVIE

 

X

 

IT

IT00

X

Vulcano Porto

ITVUL

 

X

 

IT

IT00

X

IT — Impianti off-shore

IT88P

 

 

 

IT

IT00

X

Italia — Altri porti

IT888

 

 

 

 

 

 

132

132

0

132

 

CY

CY00

X

Larnaca (Λάρνακα)

CYLCA

 

X

 

CY

CY00

X

Larnaca Oil Terminal (Σταθμός Πετρελαιοειδών Λάρνακας)

CY01M

 

X

 

CY

CY00

X

Latsi (Λατσί)

CYLAT

 

 

 

CY

CY00

X

Lemesos (Λεμεσός)

CYLMS

 

X

 

CY

CY00

X

Moni Anchorage (Μονή)

CYMOI

 

X

 

CY

CY00

X

Pafos (Πάφος)

CYPFO

 

 

 

CY

CY00

X

Vasilico (Βασιλικό)

CYVAS

 

X

 

CY

CY00

X

Zygi (Ζύγι)

CYZYY

 

 

 

CY

CY00

X

CY — Impianti off-shore

CY88P

 

 

 

CY

CY00

X

Cipro — Altri porti

CY888

 

 

 

 

 

 

8

8

0

5

 

LV

LV00

X

Liepāja

LVLPX

 

X

 

LV

LV00

X

Rīga

LVRIX

 

X

 

LV

LV00

X

Ventspils

LVVNT

 

X

 

LV

LV00

X

LV — Impianti off-shore

LV88P

 

 

 

LV

LV00

X

Lettonia — Altri porti

LV888

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

 

LT

LT00

X

Būtingė

LTBOT

 

X

 

LT

LT00

X

Klaipėda

LTKLJ

 

X

 

LT

LT00

X

LT — Impianti off-shore

LT88P

 

 

 

LT

LT00

X

Lituania — Altri porti

LT888

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2

 

MT

MT00

X

Marsaxlokk

MTMAR

 

X

 

MT

MT00

X

Malta (La Valletta)

MTMLA

 

X

 

MT

MT00

X

MT — Impianti off-shore

MT88P

 

 

 

MT

MT00

X

Malta — Altri porti

MT888

 

 

 

 

 

 

2

2

 

2

 

NL

NL00

X

Alblasserdam

NLABL

 

X

0482

NL

NL00

X

Ameland

NLAML

 

X

0060

NL

NL00

X

Amsterdam

NLAMS

 

X

0363

NL

NL00

X

Appingedam

NLAPP

 

X

0003

NL

NL00

X

Bergambacht

NLBGB

 

X

0491

NL

NL00

X

Bergen

NLBEG

 

X

0893

NL

NL00

X

Bergen op Zoom

NLBZM

 

X

0748

NL

NL00

X

Beverwijk

NLBEV

 

X

0375

NL

NL00

X

Binnenmaas

NLBNM

 

X

0585

NL

NL00

X

Born

NLBON

 

X

0897

NL

NL00

X

Borsele

NLBOR

 

X

0654

NL

NL00

X

Brakel

NLBRK

 

X

0212

NL

NL00

X

Breda

NLBRD

 

X

0758

NL

NL00

X

Breskens

NLBRS

 

X

0692

NL

NL00

X

Budel

NLBUD

 

X

0759

NL

NL00

X

Capelle aan den IJssel

NLCPI

 

X

0502

NL

NL00

X

Cuijk

NLCUY

 

X

1684

NL

NL00

X

Delfzijl/Eemshaven

NLDZL

 

X

0010

NL

NL00

X

Den Haag (’s-Gravenhage)

NLHAG

NLSCI

 

 

NL

NL00

X

Den Helder

NLDHR

 

X

0400

NL

NL00

X

Deventer

NLDEV

 

X

0150

NL

NL00

X

Dinteloord en Prinsenland

NLDIN

 

X

0851

NL

NL00

X

Dordrecht

NLDOR

 

X

0505

NL

NL00

X

Druten

NLDRU

 

X

0225

NL

NL00

X

Duiven

NLDUI

 

X

1676

NL

NL00

X

Echteld

NLECD

 

X

0227

NL

NL00

X

Eemshaven

NLEEM

NLDZL

 

 

NL

NL00

X

Europoort

NLEUR

NLRTM

 

 

NL

NL00

X

Fijnaart en Heijninge

NLFFJ

 

X

0878

NL

NL00

X

Franekeradeel

NLFRK

 

X

0070

NL

NL00

X

Gennep

NLGEN

 

X

0907

NL

NL00

X

Goerdereede

NLGDR

 

X

0511

NL

NL00

X

Gorinchem

NLGOR

 

X

0512

NL

NL00

X

Gouda

NLGOU

 

X

0513

NL

NL00

X

Groningen

NLGRQ

 

X

0014

NL

NL00

X

Haarlem

NLHAA

 

X

0392

NL

NL00

X

Hardinxveld-Giessendam

NLHRX

 

X

0523

NL

NL00

X

Harlingen

NLHAR

 

X

0072

NL

NL00

X

Hasselt

NLHAS

 

X

0161

NL

NL00

X

Hendrik-Ido-Ambacht

NLHIA

 

X

0531

NL

NL00

X

Hengelo

NLHGL

 

X

0164

NL

NL00

X

Hontenisse

NLHTN

 

X

0675

NL

NL00

X

Hooge en Laage Zwaluwe

NLHOZ

NLMOE

 

 

NL

NL00

X

IJmuiden

NLIJM

NLVEL

 

 

NL

NL00

X

Kampen

NLKAM

 

X

0166

NL

NL00

X

Kessel

NLKSL

 

X

0929

NL

NL00

X

Klundert

NLKLU

NLMOE

 

 

NL

NL00

X

Krimpen aan den IJssel

NLKRP

 

X

0542

NL

NL00

X

Lelystad

NLLEY

 

X

0995

NL

NL00

X

Lemsterland

NLLEM

 

X

0082

NL

NL00

X

Lienden

NLLIE

 

X

0261

NL

NL00

X

Lith

NLLIT

 

X

0808

NL

NL00

X

Lochem

NLLCH

 

X

0262

NL

NL00

X

Maarssen

NLMSS

 

X

0333

NL

NL00

X

Maasbracht

NLMSB

 

X

0933

NL

NL00

X

Maassluis

NLMSL

 

X

0556

NL

NL00

X

Maastricht

NLMST

 

X

0935

NL

NL00

X

Meerlo-Wansum

NLMEW

 

X

0993

NL

NL00

X

Meppel

NLMEP

 

X

0119

NL

NL00

X

Middelburg

NLMID

 

X

0687

NL

NL00

X

Middelharnis

NLMIH

 

X

0559

NL

NL00

X

Mierlo

NLMIE

 

X

0814

NL

NL00

X

Moerdijk

NLMOE

 

X

0878

NL

NL00

X

Nieuw-Lekkerland

NLNLK

 

X

0571

NL

NL00

X

Nijkerk

NLNKK

 

X

0267

NL

NL00

X

Nijmegen

NLNIJ

 

X

0268

NL

NL00

X

Oosterhout

NLOOS

 

X

0826

NL

NL00

X

Oss

NLOSS

 

X

0828

NL

NL00

X

Oud en Nieuw Gastel

NLOUG

 

X

1655

NL

NL00

X

Ouderkerk

NLOAI

 

X

0644

NL

NL00

X

Papendrecht

NLPAP

 

X

0590

NL

NL00

X

Raamsdonk

NLRAA

 

X

0779

NL

NL00

X

Reimerswaal

NLREW

 

X

0703

NL

NL00

X

Renkum

NLRNK

 

X

0274

NL

NL00

X

Rheden

NLRHD

 

X

0275

NL

NL00

X

Rhenen

NLRHE

 

X

0340

NL

NL00

X

Ridderkerk

NLRID

 

X

0597

NL

NL00

X

Roermond

NLOMD

 

X

0957

NL

NL00

X

Rotterdam

NLRTM

 

X

0599

NL

NL00

X

Rozenburg

NLROZ

 

X

0600

NL

NL00

X

Sas van Gent

NLSVG

 

X

0704

NL

NL00

X

Scheveningen

NLSCE

 

X

0518

NL

NL00

X

Schiedam

NLSCI

 

X

0606

NL

NL00

X

’s-Gravendeel

NLGRA

 

X

0517

NL

NL00

X

’s-Hertogenbosch

NLHTB

 

X

0796

NL

NL00

X

Smallingerland

NLSML

 

X

0090

NL

NL00

X

Sneek

NLSNK

 

X

0091

NL

NL00

X

Stein

NLSTI

 

X

0791

NL

NL00

X

Swalmen

NLSWM

 

X

0975

NL

NL00

X

Tegelen

NLTEG

 

X

0976

NL

NL00

X

Terneuzen

NLTNZ

 

X

0715

NL

NL00

X

Texel

NLTEX

 

X

0448

NL

NL00

X

Tiel

NLTIE

 

X

0281

NL

NL00

X

Utrecht

NLUTC

 

X

0344

NL

NL00

X

Velsen/IJmuiden

NLVEL

 

X

0453

NL

NL00

X

Venlo

NLVEN

 

X

0983

NL

NL00

X

Vierlingsbeek

NLVIE

 

X

0756

NL

NL00

X

Vlaardingen

NLVLA

 

X

0622

NL

NL00

X

Vlieland

NLVLL

 

X

0096

NL

NL00

X

Vlissingen

NLVLI

 

X

0718

NL

NL00

X

Waalwijk

NLWLK

 

X

0867

NL

NL00

X

Wageningen

NLWGW

 

X

0289

NL

NL00

X

Werkendam

NLWKD

 

X

0870

NL

NL00

X

Zaanstad

NLZAA

 

X

0479

NL

NL00

X

Zutphen

NLZUT

 

X

0301

NL

NL00

X

Zwijndrecht

NLZWI

 

X

0642

NL

NL00

X

Zwolle

NLZWO

 

X

0193

NL

NL00

X

NL — Impianti off-shore

NL88P

 

 

 

NL

NL00

X

Paesi Bassi — Altri porti

NL888

 

 

 

 

 

 

107

107

6

101

 

PL

PL00

X

Darlowo (Darłowo)

PLDAR

 

X

 

PL

PL00

X

Elblag (Elbląg)

PLELB

 

X

 

PL

PL00

X

Gdańsk

PLGDN

 

X

 

PL

PL00

X

Gdynia

PLGDY

 

X

 

PL

PL00

X

Kolobrzeg (Kołobrzeg)

PLKOL

 

X

 

PL

PL00

X

Nowe Warpno

PLNWA

 

X

 

PL

PL00

X

Police

PLPLC

 

X

 

PL

PL00

X

Stepnica

PLSPA

 

X

 

PL

PL00

X

Swinoujscie (Świnoujście)

PLSWI

 

X

 

PL

PL00

X

Szczecin

PLSZZ

 

X

 

PL

PL00

X

Trzebiez (Trzebież)

PL001

 

X

 

PL

PL00

X

Ustka

PLUST

 

X

 

PL

PL00

X

Wladyslawowo (Władysławowo)

PLWLA

 

X

 

PL

PL00

X

PL — Impianti off-shore

PL88P

 

 

 

PL

PL00

X

Polonia — Altri porti

PL888

 

 

 

 

 

 

13

13

0

13

 

PT

PT00

X

Angra do Heroísmo (ilha Terceira, Açores)

PTADH

 

X

60

PT

PT00

X

Aveiro

PTAVE

 

X

09

PT

PT00

X

Cais do Pico (ilha do Pico, Açores)

PTCDP

 

X

80

PT

PT00

X

Calheta (ilha de S. Jorge, Açores)

PTCAL

 

X

67

PT

PT00

X

Cascais

PTCAS

 

X

16

PT

PT00

X

Douro (Oporto)

PTOPO

 

X

08

PT

PT00

X

Faro

PTFAO

 

X

27

PT

PT00

X

Figueira da Foz

PTFDF

 

X

10

PT

PT00

X

Funchal (Madeira)

PTFNC

 

X

90

PT

PT00

X

Horta (ilha das Flores, Açores)

PTHOR

 

X

75

PT

PT00

X

Lagos

PTLOS

 

X

 

PT

PT00

X

Lajes das Flores (ilha das Flores, Açores)

PTLAJ

 

X

 

PT

PT00

X

Lajes da Picola (ilha da Pico, Açores)

PTLDP

 

X

 

PT

PT00

X

Leixões

PTLEI

 

X

07

PT

PT00

X

Lisboa

PTLIS

 

X

14

PT

PT00

X

Madalena (ilha do Pico, Açores)

PTMAD

 

X

82

PT

PT00

X

Ponta Delgada (ilha de S. Miguel, Açores)

PTPDL

 

X

55

PT

PT00

X

Portimão

PTPRM

 

X

25

PT

PT00

X

Porto Santo (ilha de Porto Santo, Madeira)

PTPXO

 

X

91

PT

PT00

X

Praia da Graciosa (ilha da Graciosa, Açores)

PTPRG

 

X

71

PT

PT00

X

Praia da Vitória (ilha Terceira, Açores)

PTPRV

 

X

61

PT

PT00

X

Santa Cruz da Graciosa (ilha da Graciosa, Açores)

PTSCG

 

X

 

PT

PT00

X

Santa Cruz das Flores (ilha das Flores, Açores)

PTSCF

 

X

 

PT

PT00

X

Setúbal

PTSET

 

X

20

PT

PT00

X

Sines

PTSIN

 

X

22

PT

PT00

X

Velas (ilha de S. Jorge, Açores)

PTVEL

 

X

65

PT

PT00

X

Viana do Castelo

PTVDC

 

X

03

PT

PT00

X

Vila do Porto (ilha de Santa Maria, Açores)

PTVDP

 

X

 

PT

PT00

X

Vila Nova do Corvo (ilha do Corvo, Açores)

PTVNC

 

X

 

PT

PT00

X

Vila Real de Santo António

PTVRL

 

X

32

PT

PT00

X

Zona Franca da Madeira

PTZFM

 

X

 

PT

PT00

X

PT — Impianti off-shore

PT88P

 

 

 

PT

PT00

X

Portogallo — Altri porti

PT888

 

 

 

 

 

 

31

31

0

31

 

RO

RO00

X

Agigea

ROAGI

ROCND

 

 

RO

RO00

X

Basarabi

ROBAB

 

X

 

RO

RO00

X

Brăila

ROBRA

 

X

 

RO

RO00

X

Cernavodă

ROCEV

 

X

 

RO

RO00

X

Constanța

ROCND

 

X

 

RO

RO00

X

Galați

ROGAL

 

X

 

RO

RO00

X

Mangalia

ROMAG

 

X

 

RO

RO00

X

Medgidia

ROMED

 

X

 

RO

RO00

X

Midia

ROMID

 

X

 

RO

RO00

X

Sulina

ROSUL

 

X

 

RO

RO00

X

Tulcea

ROTCE

 

X

 

RO

RO00

X

RO Impianti off-shore

RO88P

 

 

 

RO

RO00

X

Romania — Altri porti

RO888

 

 

 

 

 

 

11

11

1

10

 

SI

SI00

X

Izola

SIIZO

 

X

 

SI

SI00

X

Koper

SIKOP

 

X

 

SI

SI00

X

Piran

SIPIR

 

X

 

SI

SI00

X

Portorož

SIPOW

 

X

 

SI

SI00

X

SI — Impianti off-shore

SI88P

 

 

 

SI

SI00

X

Slovenia — Altri porti

SI888

 

 

 

 

 

 

4

4

0

4

 

FI

FI00

X

Brändö

FIBRA

 

X

 

FI

FI00

X

Dragsfjärd

FIDRA

 

X

 

FI

FI00

X

Eckerö

FIECK

 

X

 

FI

FI00

X

Enonkoski

FIENK

FI001

 

 

FI

FI00

X

Espoo

FIESP

 

X

 

FI

FI00

X

Eurajoki

FIEJO

 

X

 

FI

FI00

X

Färjsund

FIFAR

 

X

 

FI

FI00

X

Föglö

FIFOG

 

X

 

FI

FI00

X

Förby

FIFOR

 

X

 

FI

FI00

X

Godby

FIGDB

 

X

 

FI

FI00

X

Hamina

FIHMN

 

X

 

FI

FI00

X

Hanko

FIHKO

 

X

 

FI

FI00

X

Haukipudas

FIHAU

 

X

 

FI

FI00

X

Helsinki

FIHEL

 

X

 

FI

FI00

X

Houtskär

FIHOU

 

X

 

FI

FI00

X

Iisalmi

FIIIS

FI001

 

 

FI

FI00

X

Imatra

FIIMA

FI001

 

 

FI

FI00

X

Iniö

FIINI

 

X

 

FI

FI00

X

Inkoo

FIINK

 

X

 

FI

FI00

X

Inland Ports

FI001

 

X

 

FI

FI00

X

Isnäs

FIISN

 

X

 

FI

FI00

X

Joensuu

FIJOE

FI001

 

 

FI

FI00

X

Joutseno

FIJOU

FI001

 

 

FI

FI00

X

Kalajoki

FIKJO

 

X

 

FI

FI00

X

Kantvik

FIKNT

 

X

 

FI

FI00

X

Kaskinen

FIKAS

 

X

 

FI

FI00

X

Kemi

FIKEM

 

X

 

FI

FI00

X

Kemiö

FIKIM

 

X

 

FI

FI00

X

Kitee

FIKTQ

FI001

 

 

FI

FI00

X

Kökar

FIKKR

 

X

 

FI

FI00

X

Kokkola

FIKOK

 

X

 

FI

FI00

X

Korppoo

FIKOR

 

X

 

FI

FI00

X

Kotka

FIKTK

 

X

 

FI

FI00

X

Koverhar

FIKVH

 

X

 

FI

FI00

X

Kristiinankaupunki

FIKRS

 

X

 

FI

FI00

X

Kronvik

FIKRO

 

X

 

FI

FI00

X

Kumlinge

FIKUM

 

X

 

FI

FI00

X

Kuopio

FIKUO

FI001

 

 

FI

FI00

X

Kustavi

FIKUS

 

X

 

FI

FI00

X

Langnäs

FILAN

 

X

 

FI

FI00

X

Lappohja

FILAP

 

X

 

FI

FI00

X

Lappeenranta

FILPP

FI001

 

 

FI

FI00

X

Loviisa

FILOV

 

X

 

FI

FI00

X

Luvia

FILUV

 

X

 

FI

FI00

X

Maaninka

FIMAA

FI001

 

 

FI

FI00

X

Mariehamn

FIMHQ

 

X

 

FI

FI00

X

Merikarvia

FIMER

 

X

 

FI

FI00

X

Mikkeli

FIMIK

FI001

 

 

FI

FI00

X

Naantali

FINLI

 

X

 

FI

FI00

X

Nauvo

FINAU

 

X

 

FI

FI00

X

Nurmes

FINUR

FI001

 

 

FI

FI00

X

Oulu

FIOUL

 

X

 

FI

FI00

X

Parainen

FIPAR

 

X

 

FI

FI00

X

Pernaja

FIPER

 

X

 

FI

FI00

X

Pietarsaari

FIPRS

 

X

 

FI

FI00

X

Pohjankuru

FIPOH

 

X

 

FI

FI00

X

Pori

FIPOR

 

X

 

FI

FI00

X

Porvoo

FIPRV

 

X

 

FI

FI00

X

Puumala

FIPUU

FI001

 

 

FI

FI00

X

Raahe

FIRAA

 

X

 

FI

FI00

X

Rauma

FIRAU

 

X

 

FI

FI00

X

Rautaruukki/Raahe

FIRTR

 

X

 

FI

FI00

X

Ristiina

FIRIS

FI001

 

 

FI

FI00

X

Ruotsinpyhtää

FIRUO

 

X

 

FI

FI00

X

Rymättylä

FIRYM

 

X

 

FI

FI00

X

Salo

FISAL

 

X

 

FI

FI00

X

Savonlinna

FISVL

FI001

 

 

FI

FI00

X

Siilinjärvi

FISII

FI001

 

 

FI

FI00

X

Sipoonlahti

FISIP

 

X

 

FI

FI00

X

Sköldvik

FISKV

 

X

 

FI

FI00

X

Skogby

FISKB

 

X

 

FI

FI00

X

Strömma

FISTR

 

X

 

FI

FI00

X

Taalintehdas

FIDLS

 

X

 

FI

FI00

X

Taivassalo

FITVS

 

X

 

FI

FI00

X

Tammisaari

FITAI

 

X

 

FI

FI00

X

Teijo

FITEI

 

X

 

FI

FI00

X

Tolkkinen

FITOK

 

X

 

FI

FI00

X

Tornio

FITOR

 

X

 

FI

FI00

X

Turku

FITKU

 

X

 

FI

FI00

X

Uimaharju

FIUIM

FI001

 

 

FI

FI00

X

Uusikaarlepyy

FIUKP

 

X

 

FI

FI00

X

Uusikaupunki

FIUKI

 

X

 

FI

FI00

X

Vaasa

FIVAA

 

X

 

FI

FI00

X

Varkaus

FIVRK

FI001

 

 

FI

FI00

X

Velkua

FIVEL

 

X

 

FI

FI00

X

FI — Impianti off-shore

FI88P

 

 

 

FI

FI00

X

Finlandia — Altri porti

FI888

 

 

 

 

 

 

85

85

17

68

 

SE

SE01

X

Åhus

SEAHU

 

X

51100

SE

SE01

X

Ala

SEALA

 

X

21100

SE

SE02

X

Älvenäs

SEALN

 

X

71703

SE

SE02

X

Åmål

SEAMA

 

X

71600

SE

SE01

X

Bäckviken

SEBAC

SELAA

 

56120

SE

SE01

X

Bällstaviken

SEBLV

 

X

28143

SE

SE01

X

Bålsta

SEBAA

 

X

30103

SE

SE01

X

Bergkvara

SEBEA

 

X

40100

SE

SE01

X

Bergs Oljehamn

SEBER

 

X

28213

SE

SE02

X

Bohus

SEBOH

 

X

60123

SE

SE01

X

Bollstabruk

SEBOL

 

X

16100

SE

SE01

X

Borgholm

SEBOM

 

X

40210

SE

SE02

X

Brofjorden Scanraff

SEBRO

 

X

66303

SE

SE01

X

Bureå

SEBUR

SESFT

 

 

SE

SE01

X

Burgsvik

SEBUV

 

X

43910

SE

SE01

X

Byxelkrok

SEBYX

 

X

40220

SE

SE01

X

Degerhamn

SEDEG

 

X

40300

SE

SE01

X

Djurön

SEDJN

SENRK

 

37910

SE

SE01

X

Domsjö

SEDOM

 

X

15100

SE

SE02

X

Donsö

SEDON

 

X

60910

SE

SE01

X

Enhörna

SE954

 

X

35903

SE

SE01

X

Enköping

SEENK

 

X

30200

SE

SE01

X

Fagerviken

SEFAK

 

X

23910

SE

SE02

X

Falkenberg

SEFAG

 

X

63100

SE

SE01

X

Fårösund

SEFSD

 

X

43920

SE

SE02

X

Fjällbacka

SEFJA

 

X

67910

SE

SE01

X

Forsmark

SEFOR

 

X

26923

SE

SE01

X

Gamleby

SEGAM

 

X

38200

SE

SE01

X

Gävle

SEGVX

 

X

22100

SE

SE02

X

Göta

SEGOA

 

X

68323

SE

SE02

X

Göteborg

SEGOT

 

X

59100

SE

SE02

X

Grebbestad

SEGRE

 

X

67920

SE

SE01

X

Grisslehamn

SEGRH

 

X

26990

SE

SE02

X

Grundsund

SEGRD

 

X

66970

SE

SE02

X

Gruvön (ports)

SEGRU

 

X

7211

SE

SE01

X

Gunnebo

SEGUN

 

X

38933

SE

SE01

X

Gustavberg

SEGUB

 

X

28923

SE

SE01

X

Hallstavik

SEHAK

 

X

26100

SE

SE02

X

Halmstad

SEHAD

 

X

62100

SE

SE01

X

Haraholmen

SEHAH

SEPIT

 

 

SE

SE01

X

Hargshamn

SEHAN

 

X

26200

SE

SE01

X

Härnösand

SEHND

 

X

16200

SE

SE01

X

Hässelbyverket

SEHBV

SESTO

 

28133

SE

SE01

X

Helsingborg

SEHEL

 

X

57100

SE

SE02

X

Höganäs

SEHOG

 

X

58203

SE

SE01

X

Holmsund

SEHLD

SEUME

 

 

SE

SE02

X

Hönsäter

SEHON

 

X

69100

SE

SE01

X

Hudiksvall

SEHUV

SEIGG

 

20100

SE

SE02

X

Hunnebostrand

SEHUN

 

X

66940

SE

SE01

X

Husum

SEHUS

 

X

15200

SE

SE02

X

Hyppeln

SEHYP

 

X

60920

SE

SE01

X

Iggesund

SEIGG

 

X

20200

SE

SE01

X

Jättersön

SEJAT

 

X

39100

SE

SE01

X

Kagghamra

SE977

 

X

35210

SE

SE01

X

Kalix

SEKAX

 

X

10901

SE

SE01

X

Kalmar

SEKLR

 

X

40500

SE

SE01

X

Kalmarsand

SE950

 

X

30303

SE

SE01

X

Kappelshamn

SEKPH

 

X

43930

SE

SE01

X

Kappelskär

SEKPS

 

X

26303

SE

SE01

X

Karlsborg Axelvik

SEKXV

 

X

10200

SE

SE01

X

Karlshamn

SEKAN

 

X

48100

SE

SE01

X

Karlskrona

SEKAA

 

X

47100

SE

SE02

X

Karlstad

SEKSD

 

X

71300

SE

SE01

X

Klintehamn

SEKLI

 

X

42300

SE

SE01

X

Köping

SEKOG

 

X

32100

SE

SE01

X

Kopparverkshamnen

SEKVH

SEHEL

 

57100

SE

SE02

X

Kristinehamn

SEKHN

 

X

73100

SE

SE01

X

Kubikenborg

SEKUB

 

X

18200

SE

SE02

X

Kungshamn (ports)

SEKUN

 

X

6693

SE

SE01

X

Kungsör

SEKGR

 

X

32920

SE

SE01

X

Kvarnholmen

SEKVA

 

X

28233

SE

SE01

X

Landskrona

SELAA

 

X

56100

SE

SE02

X

Lidköping

SELDK

 

X

69200

SE

SE02

X

Lilla Edet

SELED

 

X

68333

SE

SE01

X

Limhamn

SELIM

SEMMA

 

55100

SE

SE01

X

Lomma

SELOM

 

X

55200

SE

SE01

X

Löten

SE951

 

X

28153

SE

SE01

X

Loudden

SELOU

SESTO

 

28263

SE

SE01

X

Luleå

SELLA

 

X

11100

SE

SE01

X

Luleå SSAB

SENJA

SELLA

 

11200

SE

SE01

X

Lugnvik

SELUG

 

X

16400

SE

SE02

X

Lysekil

SELYS

 

X

66100

SE

SE01

X

Malmö

SEMMA

 

X

54100

SE

SE02

X

Mariestad

SEMAD

 

X

69300

SE

SE01

X

Mönsterås

SEMON

SEJAT

 

 

SE

SE01

X

Mörbylånga

SEMOR

 

X

40600

SE

SE02

X

Nol (ports)

SENOL

 

X

601

SE

SE01

X

Nordmaling

SENOG

 

X

14930

SE

SE01

X

Norrköping

SENRK

 

X

37100

SE

SE01

X

Norrsundet

SENOT

 

X

23100

SE

SE01

X

Norrtälje

SENOE

 

X

26400

SE

SE01

X

Nyköping

SENYO

 

X

36200

SE

SE01

X

Nynäshamn (ports)

SENYN

 

X

29100

SE

SE01

X

Nynäshamns Oljehamn

SE131

SENYN

 

29200

SE

SE01

X

Obbola

SEOBB

SEUME

 

14300

SE

SE02

X

Öckerö

SEOCO

 

X

60980

SE

SE01

X

Öregrund

SEOGR

 

X

26910

SE

SE01

X

Örnsköldsvik

SEOER

 

X

15400

SE

SE01

X

Ortviken

SEORT

SESDL

 

18300

SE

SE01

X

Oskarshamn

SEOSK

 

X

39300

SE

SE01

X

Östrand

SEOST

 

X

19300

SE

SE02

X

Otterbäcken

SEOTT

 

X

73200

SE

SE01

X

Oxelösund (ports)

SEOXE

 

X

36500

SE

SE01

X

Oxelösund SSAB

SE134

SEOXE

 

36500

SE

SE01

X

Piteå

SEPIT

 

X

12100

SE

SE01

X

Ronehamn

SERNH

 

X

42400

SE

SE01

X

Ronneby

SERNB

 

X

48300

SE

SE01

X

Rönnskär

SEROR

SESFT

 

 

SE

SE01

X

Rundvik

SERUV

 

X

14400

SE

SE02

X

Säffle

SESAF

 

X

71803

SE

SE01

X

Sandarne

SESAE

SESOO

 

21400

SE

SE01

X

Simrishamn

SESIM

 

X

52100

SE

SE02

X

Skattkärr

SESKT

 

X

71963

SE

SE01

X

Skellefteå

SESFT

 

X

13200

SE

SE01

X

Skelleftehamn

SESKE

SESFT

 

 

SE

SE02

X

Skoghall (ports)

SESKO

 

X

71503

SE

SE01

X

Skutskär

SESSR

 

X

23200

SE

SE01

X

Slite (ports)

SESLI

 

X

42500

SE

SE01

X

Slite Industrihamn

SE139

SESLI

 

42600

SE

SE01

X

Söderhamn

SESOO

 

X

21200

SE

SE01

X

Södertälje

SESOE

 

X

35200

SE

SE01

X

Sölvesborg

SESOL

 

X

50100

SE

SE01

X

Söråker

SESOR

 

X

18800

SE

SE02

X

Stenungsund (ports)

SESTE

 

X

61000

SE

SE01

X

Stockholm

SESTO

 

X

27100

SE

SE01

X

Stockvik

SESTK

 

X

18400

SE

SE01

X

Stora Vika

SESTV

 

X

29300

SE

SE01

X

Storugns

SESUS

 

X

42703

SE

SE01

X

Strängnäs

SESTQ

 

X

33100

SE

SE02

X

Strömstad

SESMD

 

X

67100

SE

SE01

X

Stugsund

SESTU

SESOO

 

 

SE

SE01

X

Sundsvall

SESDL

 

X

18500

SE

SE02

X

Surte

SESUR

 

X

60163

SE

SE01

X

Töre

SETOE

 

X

10400

SE

SE01

X

Trelleborg

SETRG

 

X

53100

SE

SE02

X

Trollhättan (ports)

SETHN

 

X

681, 688

SE

SE01

X

Tunadal

SETUN

 

X

19100

SE

SE02

X

Uddevalla

SEUDD

 

X

65100

SE

SE01

X

Umeå

SEUME

 

X

14500

SE

SE01

X

Uppsala

SEUPP

 

X

30400

SE

SE01

X

Utansjö

SEUTA

 

X

16700

SE

SE01

X

Väja

SEVAJ

 

X

16800

SE

SE01

X

Valdemarsvik

SEVAK

 

X

37940

SE

SE01

X

Vallvik

SEVAL

 

X

21300

SE

SE02

X

Vänersborg (ports)

SEVAN

 

X

68200

SE

SE02

X

Varberg

SEVAG

 

X

64100

SE

SE02

X

Vargön

SEVGN

 

X

68963

SE

SE01

X

Västerås

SEVST

 

X

31100

SE

SE01

X

Västervik

SEVVK

 

X

38200

SE

SE01

X

Verkebäck

SEVER

 

X

38210

SE

SE01

X

Visby

SEVBY

 

X

43100

SE

SE01

X

Vivstavarv

SEVIV

 

X

19200

SE

SE02

X

Wallhamn

SEWAL

 

X

61100

SE

SE01

X

Ystad

SEYST

 

X

52200

SE

SE01

X

SE — Impianti off-shore

SE88P

 

 

 

SE

SE02

X

SE — Impianti off-shore

SE88P

 

 

 

SE

SE01

X

Svezia: Mar Baltico — Altri porti

SE888

 

 

 

SE

SE02

X

Svezia: Mare del Nord — Altri porti

SE888

 

 

 

SE

SE09

X

Svezia (MCA sconosciuta) — Altri porti

SE888

 

 

 

 

 

 

154

154

21

133

 

GB

GB01

X

Aberdeen

GBABD

 

X

0806

GB

GB01

X

Amble

GBAMB

 

X

 

GB

GB01

X

Appledore

GBAPP

 

X

0412

GB

GB01

X

Arbroath

GBARB

 

X

 

GB

GB01

X

Ardrishaig

GBASG

 

X

0711

GB

GB01

X

Ardrossan

GBARD

GBCLY

 

 

GB

GB01

X

Armadale

GBARE

GBUIG

 

 

GB

GB01

X

Arran

GB085

GBCLY

 

0753

GB

GB01

X

Avonmouth

GBAVO

GBBRS

 

 

GB

GB01

X

Ayr

GBAYR

 

X

0702

GB

GB01

X

Ballylumford

GB017

 

X

1310

GB

GB01

X

Baltasound

GBBSN

GBSUL

 

 

GB

GB01

X

Baltic Wharf

GBBAW

GBRFD

 

 

GB

GB01

X

Bangor

GBBNG

GBPPE

 

 

GB

GB01

X

Barking

GBBKG

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Barnstaple

GBBND

 

X

0414

GB

GB01

X

Barra Castlebay

GB162

 

X

0721

GB

GB01

X

Barrow-in-Furness

GBBIF

 

X

0610

GB

GB01

X

Barrow on Humber

GBBHR

GB221

 

 

GB

GB01

X

Barry

GBBAD

 

X

0408

GB

GB01

X

Barton on Humber

GBBNH

GB221

 

 

GB

GB01

X

Battlesbridge

GBBAT

GBRFD

 

 

GB

GB01

X

Beaumaris

GBBMR

 

X

 

GB

GB01

X

Beckingham

GBBEC

GBSCP

 

 

GB

GB01

X

Belfast

GBBEL

 

X

1313

GB

GB01

X

Bellport

GB114

GBGWE

 

 

GB

GB01

X

Berwick on Tweed

GBBWK

 

X

0901

GB

GB01

X

Bideford

GBBID

 

X

0413

GB

GB01

X

Billingham

GBBHW

GBTEE

 

 

GB

GB01

X

Birkenhead

GBBRK

GBLIV

 

 

GB

GB01

X

Blyth

GBBLY

 

X

0903

GB

GB01

X

Boston

GBBOS

 

X

1101

GB

GB01

X

Bowling

GBBOW

GBCLY

 

 

GB

GB01

X

Braefoot Bay

GBBFB

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Bridgwater

GBBRW

 

X

0402

GB

GB01

X

Brightlingsea

GBBLS

 

X

0109

GB

GB01

X

Bristol

GBBRS

 

X

0403

GB

GB01

X

Briton Ferry

GBBFY

GBNEA

 

 

GB

GB01

X

Brixham

GBBRX

 

X

0319

GB

GB01

X

Bromborough

GBBHK

GBLIV

 

 

GB

GB01

X

Buckie

GBBUC

 

X

0815

GB

GB01

X

Burghead

GBBUH

 

X

0813

GB

GB01

X

Burnham-on-Crouch

GBBOC

GBRFD

 

 

GB

GB01

X

Burntisland

GBBTL

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Burray Pier

GB234

 

X

 

GB

GB01

X

Burton upon Stather

GBBUS

GB203

 

 

GB

GB01

X

Cairnryan

GBCYN

 

X

0706

GB

GB01

X

Caldaire Terminal

GB113

GBGOO

 

 

GB

GB01

X

Canvey Island

GBCAN

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Cantley

GBCNL

GBGYT

 

 

GB

GB01

X

Cardiff

GBCDF

 

X

0406

GB

GB01

X

Carrickfergus

GBCFG

 

X

1312

GB

GB01

X

Cattewater Harbour

GB144

GBPLY

 

 

GB

GB01

X

Charlestown

GBCHF

 

X

0312

GB

GB01

X

Chatham

GBCTM

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Chepstow

GBCHT

 

X

 

GB

GB01

X

Chichester

GBCST

 

X

0208

GB

GB01

X

Cliffe

GBCLF

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Cloghan

GB218

GB017

 

 

GB

GB01

X

Clydebank

GBCLY

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Clydeport

GBCYP

 

X

 

GB

GB01

X

Coaltainers, Belfast

GB181

 

X

1322

GB

GB01

X

Colchester

GBCOL

 

X

0101

GB

GB01

X

Coleraine

GBCLR

 

X

1302

GB

GB01

X

Coll

GB027

 

X

0722

GB

GB01

X

Colonsay

GBCSA

 

X

0724

GB

GB01

X

Convoys Wharf

GB124

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Corpach

GBCOR

 

X

0713

GB

GB01

X

Coryton

GBCOY

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Cowes, Isle of Wight

GBCOW

 

X

0206

GB

GB01

X

Craignure

GBCNU

 

X

0736

GB

GB01

X

Creeksea

GB149

GBRFD

 

 

GB

GB01

X

Cromarty Firth

GBCRN

 

X

 

GB

GB01

X

Cumbrae

GB086

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Dagenham

GBDAG

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Dartford

GBDFD

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Dartmouth

GBDTM

 

X

0310

GB

GB01

X

Dean Point Quarry

GBDNQ

 

X

3016

GB

GB01

X

Deptford

GBDEP

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Dover

GBDVR

 

X

0106

GB

GB01

X

Dundee

GBDUN

 

X

0808

GB

GB01

X

Dunoon

GBDNU

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Dutch River Wharf

GB230

 

X

 

GB

GB01

X

Eastham

GBEAM

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Eday

GBEOI

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Edinburgh

GBEDI

GBFOR

 

0809

GB

GB01

X

Egilsay

GB175

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Eigg

GB166

 

X

0727

GB

GB01

X

Ellesmere Port

GBELL

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Erith

GBERI

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Exeter

GBEXE

GBEXM

 

 

GB

GB01

X

Exmouth

GBEXM

 

X

0302

GB

GB01

X

Falmouth

GBFAL

 

X

0307

GB

GB01

X

Fareham

GBFHM

 

X

0207

GB

GB01

X

Faslane

GBFAS

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Faversham

GBFAV

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Fawley

GBFAW

GBSOU

 

 

GB

GB01

X

Felixstowe

GBFXT

 

X

1202

GB

GB01

X

Fingringhoe

GBFRH

GBCOL

 

 

GB

GB01

X

Finnart

GBFNT

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Fishguard

GBFIS

 

X

0502

GB

GB01

X

Fleetwood

GBFLE

 

X

0603

GB

GB01

X

Flixborough

GBFLW

GB203

 

 

GB

GB01

X

Flotta Terminal

GBFLH

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Folkestone

GBFOL

 

X

0107

GB

GB01

X

Forth

GBFOR

 

X

 

GB

GB01

X

Fosdyke

GBFDK

 

X

1106

GB

GB01

X

Fowey

GBFOY

 

X

0305

GB

GB01

X

Fraserburgh

GBFRB

 

X

0817

GB

GB01

X

Gainsborough

GBGAI

GBSCP

 

 

GB

GB01

X

Garston

GBGTN

 

X

0609

GB

GB01

X

Gillingham

GBGIL

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Girvan

GBGIR

 

X

0707

GB

GB01

X

Glasgow

GBGLW

GBCYP

 

0703

GB

GB01

X

Glasson Dock

GBGLD

GBLAN

 

 

GB

GB01

X

Glensanda

GBGSA

 

X

0740

GB

GB01

X

Gloucester

GBGLO

GBSSS

 

 

GB

GB01

X

Goole

GBGOO

 

X

1004

GB

GB01

X

Gourock

GBGUR

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Graemsay

GBGAE

 

X

 

GB

GB01

X

Grangemouth

GBGRG

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Granton

GBGRN

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Gravesend

GBGVS

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Great Yarmouth

GBGTY

 

X

1104

GB

GB01

X

Greenhithe

GBGHI

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Greenock

GBGRK

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Greenwich

GBGNW

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Grimsby

GBGSY

GBIMM

 

 

GB

GB01

X

Grove Wharves

GBGRW

GB203

 

 

GB

GB01

X

Gunness

GBGUW

GB203

 

 

GB

GB01

X

Hamble

GBHAM

GBSOU

 

 

GB

GB01

X

Hartlepool

GBHTP

GBMME

 

 

GB

GB01

X

Harwich

GBHRW

 

X

1203

GB

GB01

X

Harwich Navyard

GB115

GBHRW

 

 

GB

GB01

X

Hayle

GBHAY

 

X

 

GB

GB01

X

Heysham

GBHYM

 

X

0604

GB

GB01

X

Hole Haven

GBHHN

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Holyhead

GBHLY

 

X

0503

GB

GB01

X

Hound Point

GBHPT

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Howdendyke

GBHDD

GB222

 

 

GB

GB01

X

Hull

GBHUL

 

X

1001

GB

GB01

X

Hunterston

GBHST

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Immingham

GBIMM

 

X

1006

GB

GB01

X

Invergordon

GBIVG

GBCRN

 

0803

GB

GB01

X

Inverkeithing

GBINK

 

X

0819

GB

GB01

X

Inverness

GBINV

 

X

0804

GB

GB01

X

Ipswich

GBIPS

 

X

1201

GB

GB01

X

Islay

GBIYP

 

X

0737

GB

GB01

X

Isle of Grain

GBIOG

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Isle of Skye

GBSKY

GBUIG

 

 

GB

GB01

X

Itchenor

GBITC

GBCST

 

 

GB

GB01

X

Keadby

GBKEA

GB203

 

 

GB

GB01

X

Kennacraig

GBKCG

 

X

0732

GB

GB01

X

Kilchoan

GBKOA

 

X

0765

GB

GB01

X

Killingholme

GBKGH

GBIMM

 

 

GB

GB01

X

Kilroot

GBKLR

 

X

1311

GB

GB01

X

Kings Ferry

GB211

GB203

 

 

GB

GB01

X

King’s Lynn

GBKLN

 

X

1103

GB

GB01

X

Kingsnorth

GBKNK

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Kingston-upon-Hull

GBKUH

GBHUL

 

 

GB

GB01

X

Kinlochbervie

GBKBE

 

X

 

GB

GB01

X

Kirkcaldy

GBKKD

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Kirkcudbright

GBKBT

 

X

0715

GB

GB01

X

Kirkwall

GBKWL

 

X

0801

GB

GB01

X

Lancaster

GBLAN

 

X

0608

GB

GB01

X

Largs

GBLGS

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Larne

GBLAR

 

X

1307

GB

GB01

X

Larne Bank Quays

GB120

 

X

1308

GB

GB01

X

Laxo

GBLAX

GBSUL

 

 

GB

GB01

X

Leigh-on-Sea

GBLOS

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Leith

GBLEI

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Lerwick

GBLER

 

X

0821

GB

GB01

X

Lismore

GB164

 

X

0764

GB

GB01

X

Littlehampton

GBLIT

 

X

0205

GB

GB01

X

Liverpool

GBLIV

 

X

0601

GB

GB01

X

Llandulas

GBLLD

 

X

0510

GB

GB01

X

Llanelli

GBLLN

 

X

 

GB

GB01

X

Loch Carnan

GB231

 

X

 

GB

GB01

X

Loch Katrine

GB233

 

X

 

GB

GB01

X

Lochaline

GBLOL

 

X

0741

GB

GB01

X

Lochinver

GBLOV

 

X

 

GB

GB01

X

Lochmaddy

GBLMA

 

X

0738

GB

GB01

X

London

GBLON

 

X

0102

GB

GB01

X

Londonderry

GBLDY

 

X

1301

GB

GB01

X

Longhope

GBLHP

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Lossiemouth

GBLSS

 

X

0814

GB

GB01

X

Lowestoft

GBLOW

 

X

1105

GB

GB01

X

Lydney

GBLYD

GBSSS

 

 

GB

GB01

X

Lymington

GBLYM

 

X

 

GB

GB01

X

Macduff

GBMCD

 

X

0816

GB

GB01

X

Magheramorne

GBMGO

 

X

1309

GB

GB01

X

Maldon

GBMAL

 

X

0110

GB

GB01

X

Mallaig

GBMLG

 

X

0719

GB

GB01

X

Manchester

GBMNC

 

X

0602

GB

GB01

X

Medway

GBMED

 

X

0103

GB

GB01

X

Menai Bridge

GBMEB

 

X

 

GB

GB01

X

Methil

GBMTH

GBFOR

 

 

GB

GB01

X

Middlesbrough

GBMID

GBMME

 

 

GB

GB01

X

Milford Docks

GB138

GBMLF

 

 

GB

GB01

X

Milford Haven

GBMLF

 

X

0501

GB

GB01

X

Millbay Docks

GB145

GBPLY

 

 

GB

GB01

X

Millom

GBMLM

 

X

 

GB

GB01

X

Mistley

GBMIS

 

X

1205

GB

GB01

X

Montrose

GBMON

 

X

0807

GB

GB01

X

Mostyn

GBCHE

 

X

0505

GB

GB01

X

Mull

GBMUL

GBCNU

 

 

GB

GB01

X

Neap House

GBNEH

GB203

 

 

GB

GB01

X

Neath

GBNEA

 

X

0410

GB

GB01

X

New Holland

GBNHO

GB221

 

1002

GB

GB01

X

Newburgh

GBNBU

 

X

 

GB

GB01

X

Newcastle upon Tyne

GBNCL

GBTYN

 

 

GB

GB01

X

Newhaven

GBNHV

 

X

0201

GB

GB01

X

Newlyn

GBNYL

 

X

0318

GB

GB01

X

Newport, Gwent

GBNPT

 

X

0405

GB

GB01

X

Newport, Isle of Wight

GBNPO

 

X

0209

GB

GB01

X

North Ronalsday

GBNRO

 

X

 

GB

GB01

X

North Shields

GBNSH

GBTYN

 

 

GB

GB01

X

North Uist

GB153

GBLMA

 

 

GB

GB01

X

Northfleet

GBNFT

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Northwich

GBNTH

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Norwich

GBNRW

GBGTY

 

 

GB

GB01

X

Oban

GBOBA

 

X

0729

GB

GB01

X

Otterham Quay

GB134

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Padstow

GBPAD

 

X

0311

GB

GB01

X

Papa Westray

GBPPW

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Par

GBPAR

 

X

0306

GB

GB01

X

Parkeston Quay

GBPST

GBHRW

 

 

GB

GB01

X

Partington

GBPTT

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Pembroke

GBPEM

GBMLF

 

 

GB

GB01

X

Pembroke Dock

GBPED

GBMLF

 

 

GB

GB01

X

Penryn

GBPRY

GBFAL

 

 

GB

GB01

X

Penzance

GBPEN

 

X

0317

GB

GB01

X

Perth

GBPER

 

X

0810

GB

GB01

X

Peterhead

GBPHD

 

X

0805

GB

GB01

X

Peterhead Bay

GB143

GBPHD

 

 

GB

GB01

X

Plymouth

GBPLY

 

X

0304

GB

GB01

X

Poole

GBPOO

 

X

0301

GB

GB01

X

Port Askaig

GBPAK

 

X

0710

GB

GB01

X

Port Ellen

GBPLN

GBIYP

 

 

GB

GB01

X

Port Glasgow

GB091

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Port Penrhyn

GBPPE

 

X

0508

GB

GB01

X

Port Sutton Bridge

GBPSB

 

X

1109

GB

GB01

X

Port Talbot

GBPTB

 

X

0409

GB

GB01

X

Portbury

GBPRU

GBBRS

 

 

GB

GB01

X

Portishead

GBPTH

GBBRS

 

 

GB

GB01

X

Portland

GBPTL

GBWEY

 

 

GB

GB01

X

Portree

GBPRT

GBUIG

 

 

GB

GB01

X

Portrush

GBPTR

 

X

1303

GB

GB01

X

Portsmouth

GBPME

 

X

0203

GB

GB01

X

Purfleet

GBPFT

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Queenborough

GBQUB

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Rainham

GBRAH

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Ramsgate

GBRMG

 

X

0105

GB

GB01

X

Red Bay

GB070

 

X

1304

GB

GB01

X

Redcar

GBRER

GBMME

 

 

GB

GB01

X

Renfrew

GBREN

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Rhyl

GBRHY

 

X

 

GB

GB01

X

Richborough

GB188

GBSDW

 

 

GB

GB01

X

Ridham Dock

GBRID

GBMED

 

 

GB

GB01

X

River Hull and Humber

GB221

 

X

 

GB

GB01

X

River Ouse

GB222

 

X

 

GB

GB01

X

Rochester

GBRCS

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Rochford

GBRFD

 

X

0108

GB

GB01

X

Rosyth

GBROY

GBEDI

 

 

GB

GB01

X

Rotherham

GBRTH

 

X

 

GB

GB01

X

Rothesay

GBRAY

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Rousay

GB170

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Rowhedge

GBROW

GBCOL

 

 

GB

GB01

X

Runcorn

GBRUN

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Rye

GBRYE

 

X

0112

GB

GB01

X

Salt End

GBSED

GBHUL

 

 

GB

GB01

X

Saltburn

GBSLN

GBIVG

 

 

GB

GB01

X

Sanday

GBNDY

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Sandwich

GBSDW

 

X

0111

GB

GB01

X

Scalloway

GBSWY

GBSUL

 

 

GB

GB01

X

Scapa Flow

GBSFW

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Scarborough

GBSCA

GBWTB

 

 

GB

GB01

X

Scrabster

GBSCR

 

X

0811

GB

GB01

X

Scunthorpe

GBSCP

GB203

 

1003

GB

GB01

X

Seaforth

GBSEF

GBLIV

 

 

GB

GB01

X

Seaham

GBSEA

 

X

0906

GB

GB01

X

Selby

GBSLB

GB222

 

1005

GB

GB01

X

Shapinsay

GBSPY

 

X

 

GB

GB01

X

Sharpness

GBSSS

 

X

0404

GB

GB01

X

Sheerness

GBSHS

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Shell Haven

GBSHV

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Shetlands

GB010

GBSUL

 

 

GB

GB01

X

Shoreham

GBSHO

 

X

0202

GB

GB01

X

Shotton

GBSHT

 

X

0509

GB

GB01

X

Silloth

GBSIL

 

X

0607

GB

GB01

X

Silvertown

GBSVT

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Skerries

GB180

GBSUL

 

 

GB

GB01

X

South Bank

GB215

GBMME

 

 

GB

GB01

X

South Shields

GBSSH

GBTYN

 

 

GB

GB01

X

Southampton

GBSOU

 

X

0204

GB

GB01

X

Southend

GBSND

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Southwold

GBSWD

 

X

 

GB

GB01

X

St Margaret’s Hope

GB232

 

X

 

GB

GB01

X

Stanlow

GBSOW

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Stockton

GBSCT

GBMME

 

 

GB

GB01

X

Stornoway

GBSTO

 

X

0714

GB

GB01

X

Stranraer

GBSTR

 

X

0701

GB

GB01

X

Stromness

GBSNS

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Stronsay

GBSOY

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Strood

GBSTD

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Sullom Voe

GBSUL

 

X

0802

GB

GB01

X

Sunderland

GBSUN

 

X

0905

GB

GB01

X

Sutton Harbour

GBSUS

GBPLY

 

 

GB

GB01

X

Swansea

GBSWA

 

X

0411

GB

GB01

X

Symbister

GBSYM

GBSUL

 

 

GB

GB01

X

Tarbert

GBTAB

GBCYP

 

0718

GB

GB01

X

Tayport

GBTAY

GBDUN

 

 

GB

GB01

X

Tees and Hartlepool

GBMME

 

X

0907

GB

GB01

X

Tees River

GB202

GBMME

 

 

GB

GB01

X

Teesport

GBTEE

GBMME

 

 

GB

GB01

X

Teignmouth

GBTNM

 

X

0303

GB

GB01

X

Tetney Terminal

GBTTL

GB221

 

 

GB

GB01

X

Thamesport

GBTHP

GBMED

 

 

GB

GB01

X

Thurso

GBTHR

GBSCR

 

 

GB

GB01

X

Tilbury

GBTIL

GBLON

 

 

GB

GB01

X

Tingwall

GBTWL

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Tobermory

GBTOB

GB031

 

 

GB

GB01

X

Topsham

GBTHM

GBEXM

 

 

GB

GB01

X

Torquay

GBTOR

GBBRX

 

 

GB

GB01

X

Totnes

GBTTS

GBDTM

 

 

GB

GB01

X

Tranmere

GBTRA

GBLIV

 

 

GB

GB01

X

Trent River

GB203

 

X

 

GB

GB01

X

Troon

GBTRN

 

X

 

GB

GB01

X

Truro

GBTRU

 

X

0313

GB

GB01

X

Tyne

GBTYN

 

X

0904

GB

GB01

X

Tynemouth

GBTYM

GBTYN

 

 

GB

GB01

X

Uig

GBUIG

 

X

0730

GB

GB01

X

Ullapool

GBULL

 

X

0720

GB

GB01

X

Wallasea

GBWLA

GBRFD

 

 

GB

GB01

X

Warrenpoint

GBWPT

 

X

1321

GB

GB01

X

Warrington

GBWRN

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Watchet

GBWAT

 

X

0401

GB

GB01

X

Wells

GBWLS

 

X

1107

GB

GB01

X

Wemyss Bay

GBWMB

GBCYP

 

 

GB

GB01

X

Weston Point

GBWSP

GBMNC

 

 

GB

GB01

X

Westray

GBWRY

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Weymouth

GBWEY

 

X

0308

GB

GB01

X

Whitby

GBWTB

 

X

0908

GB

GB01

X

Whitehaven

GBWHV

 

X

0605

GB

GB01

X

Whitstable

GBWTS

 

X

0104

GB

GB01

X

Wick

GBWIC

 

X

0812

GB

GB01

X

Wisbech

GBWIS

 

X

1102

GB

GB01

X

Wivenhoe

GBWIV

GBCOL

 

 

GB

GB01

X

Workington

GBWOR

 

X

0606

GB

GB01

X

Wyre

GB176

GBKWL

 

 

GB

GB01

X

Yarmouth

GBYMO

 

X

 

GB

GB01

X

Yelland

GBYLL

GBBND

 

 

GB

GB01

X

GB — Impianti off-shore

GB88P

 

 

 

GB

GB01

X

Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) — Altri porti

GB888

 

 

 

GB

GB02

X

Regno Unito: Isola di Man — Altri porti

GB888

 

 

 

GB

GB03

X

Regno Unito: Isole del Canale — Altri porti

GB888

 

 

 

GB

GB09

X

Regno Unito (MCA sconosciuta) — Altri porti

GB888

 

 

 

 

 

 

352

352

177

175

 


ALLEGATO II

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione 98/385/CE della Commissione

(GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1)

 

Decisione 2000/363/CE della Commissione

(GU L 132 del 5.6.2000, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II

Punto 10.14 dell’allegato II dell’Atto di adesione del 2003

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 573)

 

Decisione 2005/366/CE della Commissione

(GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato VII

Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

(GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente al paragrafo 8, punto 3 dell’allegato


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Decisione 98/385/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato II

Allegato III


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/98


AZIONE COMUNE 2008/862/PESC

del 10 novembre 2008

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah) (1).

(2)

L'azione comune 2008/379/PESC (2) ha prorogato il mandato di tale missione fino al 24 novembre 2008.

(3)

L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere ulteriormente prorogata fino al 24 novembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 novembre 2008 al 24 novembre 2009 è pari a 2,5 milioni di euro.»;

2)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 24 novembre 2009.»;

3)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Riesame

La presente azione comune è riesaminata entro il 30 settembre 2009.»;

4)

all'articolo 18 è aggiunto il seguente comma:

«Le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, relative alla nomina del capomissione, sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.

(2)  GU L 130 del 20.5.2008, pag. 24.


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/99


DECISIONE EUBAM Rafah/1/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell’11 novembre 2008

relativa alla nomina del capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah

(2008/863/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, (EUBAM Rafah) (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, dell’azione comune 2005/889/PESC, il CPS è autorizzato, a norma dell’articolo 25 del trattato, a prendere le decisioni appropriate ai fini dell’esercizio del controllo politico e della direzione strategica della missione EUBAM Rafah, compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di nominare Alain FAUGERAS capo della missione EUBAM Rafah,

DECIDE:

Articolo 1

Alain FAUGERAS è nominato capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Essa si applica dal 25 novembre 2008 al 24 novembre 2009.

Fatto a Bruxelles, addì 11 novembre 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.


15.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.