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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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14.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
relativo alle statistiche dell’energia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di monitorare l’impatto e le conseguenze della sua politica in campo energetico, la Comunità necessita di dati precisi e tempestivi sulle quantità di energia, sulle sue forme, sulle sue fonti, sulla sua generazione, sul suo approvvigionamento, sulla sua trasformazione e sui suoi consumi. |
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(2) |
Le statistiche dell’energia si sono tradizionalmente incentrate sull’approvvigionamento energetico e sulle energie fossili. Nei prossimi anni occorrerà incentrarsi maggiormente su una conoscenza e un monitoraggio accresciuti del consumo energetico finale, delle energie rinnovabili e dell’energia nucleare. |
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(3) |
La disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sull’energia è essenziale ai fini della valutazione dell’impatto dei consumi energetici sull’ambiente, in particolare con riferimento alle emissioni di gas a effetto serra. Tali informazioni sono richieste dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2). |
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(4) |
La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (3), e la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (4), impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sull’energia. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia. |
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(5) |
La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (5), la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (6), e la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (7), impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sul consumo energetico. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull’energia, nonché una migliore interfaccia tra tali dati sull’energia e le indagini statistiche pertinenti, come il censimento della popolazione e degli alloggi e i dati sui trasporti. |
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(6) |
Nel libro verde della Commissione del 22 giugno 2005 sull’efficienza energetica e nel libro verde della Commissione dell’8 marzo 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura si riflette sulle politiche energetiche dell’Unione europea per le quali è necessario disporre di statistiche dell’energia dell’Unione europea, anche ai fini dell’istituzione di un osservatorio europeo del mercato energetico. |
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(7) |
L’istituzione di un modello di previsione energetica nel settore pubblico, chiesta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura (8), richiede dati dettagliati e aggiornati sull’energia. |
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(8) |
Nei prossimi anni si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento dei carburanti più importanti e saranno necessari dati più tempestivi e accurati a livello dell’Unione europea in modo da poter anticipare e coordinare le soluzioni dell’Unione europea a eventuali crisi di approvvigionamento. |
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(9) |
In assenza, in particolare, di una base giuridica relativa alla fornitura di dati sull’energia, la liberalizzazione e la crescente complessità del mercato dell’energia rendono sempre più difficile ottenere dati attendibili e tempestivi in materia. |
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(10) |
Il sistema di statistiche dell’energia deve offrire garanzie di comparabilità, trasparenza, flessibilità e capacità di evolvere per essere utile al processo decisionale politico dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché per promuovere un dibattito pubblico che coinvolga i cittadini. Per questo motivo, in un prossimo futuro, è opportuno integrare dati statistici relativi all’energia nucleare e sviluppare ulteriormente dati pertinenti relativi alle energie rinnovabili. Analogamente, in materia di efficienza energetica, la disponibilità di dati statistici dettagliati sull’habitat e sul trasporto sarebbe di grande utilità. |
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(11) |
La produzione di statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (9). |
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(12) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ovvero l’istituzione di un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dell’energia nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(13) |
In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio (10), e allegato alla raccomandazione della Commissione sull’indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria. |
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(14) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11). |
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(15) |
In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’elenco delle fonti dei dati, le statistiche nazionali e i chiarimenti o le definizioni applicabili nonché le disposizioni in merito alla trasmissione e di istituire e modificare le statistiche nucleari annuali, una volta incorporate, di modificare le statistiche sulle energie rinnovabili, una volta incorporate, e di istituire e modificare le statistiche sul consumo energetico finale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
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(16) |
È necessario stabilire che la Commissione possa concedere esenzioni o deroghe agli Stati membri per gli aspetti della rilevazione di dati sull’energia che potrebbero comportare un onere eccessivo per i rispondenti. Le esenzioni o le deroghe dovrebbero essere concesse solo sulla base della fornitura di una motivazione adeguata che indichi in modo trasparente la situazione attuale e l’onere eccessivo. Il periodo di vigenza dovrebbe essere limitato allo stretto necessario. |
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(17) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nella Comunità.
2. Il presente regolamento si applica ai dati statistici riguardanti i prodotti energetici e i loro aggregati nella Comunità.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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a) |
«statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie quali definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; |
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b) |
«produzione di statistiche» la produzione di statistiche quale definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; |
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c) |
«Commissione (Eurostat)» l’autorità comunitaria quale definita all’articolo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 322/97; |
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d) |
«prodotti energetici» i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia; |
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e) |
«aggregati» i dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull’uso dei prodotti energetici, segnatamente la produzione, gli scambi, le scorte, la trasformazione, i consumi e le caratteristiche strutturali del sistema energetico, quali le capacità installate per la generazione di energia elettrica o le capacità di produzione per i prodotti petroliferi; |
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f) |
«qualità dei dati» i seguenti aspetti della qualità statistica: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità, coerenza e completezza. |
Articolo 3
Fonti dei dati
1. Nel rispetto dei principi della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano dati sui prodotti energetici e sui loro aggregati nella Comunità a partire dalle seguenti fonti:
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a) |
indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e i commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici; |
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b) |
altre indagini statistiche condotte presso gli utilizzatori finali di energia nei settori dell’industria manifatturiera e dei trasporti, nonché in altri settori, comprese le famiglie; |
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c) |
altre procedure di stima statistica o altre fonti, comprese le fonti amministrative, come i regolatori dei mercati dell’elettricità e del gas. |
2. Gli Stati membri fissano disposizioni dettagliate in merito alla rilevazione, presso le imprese e da altre fonti, dei dati necessari per le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
3. L’elenco delle fonti dei dati può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4
Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali
1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Sono trasmesse con le seguenti frequenze:
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a) |
annuale, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato B; |
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b) |
mensile, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato C; |
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c) |
mensile a breve termine, per le statistiche dell’energia di cui all’allegato D. |
2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell’allegato A (Chiarimenti terminologici).
3. I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 5
Trasmissione e diffusione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all’articolo 4.
2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.
3. Le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali possono essere modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può concedere esenzioni o deroghe supplementari secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.
5. La Commissione (Eurostat) diffonde statistiche annuali dell’energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.
Articolo 6
Valutazione della qualità e relazioni
1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.
2. Ogni ragionevole sforzo è compiuto per garantire la coerenza tra i dati sull’energia dichiarati conformemente all’allegato B e i dati dichiarati conformemente alla decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (12).
3. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità:
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a) |
«pertinenza» il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti; |
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b) |
«accuratezza» la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti; |
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c) |
«tempestività» l’intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l’evento o fenomeno da essi descritto; |
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d) |
«puntualità» l’intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuto essere forniti; |
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e) |
«accessibilità» e «chiarezza» le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati; |
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f) |
«comparabilità» la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo; |
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g) |
«coerenza» la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi. |
4. Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate.
5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le inviano, al fine di consentirle di valutare la qualità dei dati trasmessi, una relazione contenente ogni pertinente informazione in merito all’applicazione del presente regolamento.
Articolo 7
Calendario e frequenza
Gli Stati membri elaborano tutti i dati specificati nel presente regolamento dall’inizio dell’anno civile successivo all’adozione del presente regolamento e li trasmettono da quel momento in poi con le frequenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 8
Statistiche nucleari annuali
La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il settore dell’energia nucleare dell’Unione europea, definisce una serie di statistiche nucleari annuali che sono raccolte e diffuse dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento, nel rispetto della riservatezza, laddove necessario, ed evitando qualsiasi duplicazione nella raccolta di dati, mantenendo allo stesso tempo bassi i costi di produzione e ragionevoli gli oneri di rilevazione.
La serie di statistiche nucleari annuali è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 9
Statistiche sull’energia rinnovabile e sul consumo energetico finale
1. Al fine di migliorare la qualità delle statistiche dell’energia rinnovabile e del consumo energetico finale, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, provvede a che tali statistiche siano comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante:
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a) |
revisione della metodologia utilizzata per generare statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere disponibili statistiche supplementari, pertinenti e dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile, annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi. La Commissione (Eurostat) presenta e diffonde le statistiche generate dal 2010 (anno di riferimento) in poi; |
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b) |
revisione e determinazione della metodologia utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare statistiche sul consumo energetico finale (fonti, variabili, qualità, costi) basate sulla situazione attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di fattibilità nonché sulle analisi costi-benefici ancora da attuare, e valutazione dei risultati degli studi pilota e delle analisi costi-benefici al fine di stabilire chiavi di ripartizione delle energie finali per settore e per usi principali di energia, integrando gradualmente gli elementi risultanti nelle statistiche dal 2012 (anno di riferimento) in poi. |
2. La serie di statistiche sulle energie rinnovabili può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
3. La serie di statistiche sul consumo energetico finale è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 10
Misure di esecuzione
1. Le seguenti misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2:
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a) |
le modifiche dell’elenco delle fonti dei dati (articolo 3, paragrafo 3); |
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b) |
le modifiche delle statistiche nazionali e dei chiarimenti o delle definizioni applicabili (articolo 4, paragrafo 3); |
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c) |
le modifiche delle disposizioni in merito alla trasmissione (articolo 5, paragrafo 3); |
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d) |
istituzione e modifiche delle statistiche nucleari annuali (articolo 8, secondo comma); |
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e) |
modifiche delle statistiche sulle energie rinnovabili (articolo 9, paragrafo 2); |
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f) |
istituzione e modifiche delle statistiche sul consumo energetico finale (articolo 9, paragrafo 3). |
2. Esenzioni o deroghe supplementari (articolo 5, paragrafo 4) sono concesse secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3.
3. Dev’essere tenuto in debita considerazione il principio secondo cui gli oneri di relazione e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.
Articolo 11
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.
(2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.
(4) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(5) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(6) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(7) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.
(8) GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.
(9) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
(10) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO A
CHIARIMENTI TERMINOLOGICI
Il presente allegato contiene spiegazioni o definizioni dei termini utilizzati negli altri allegati.
1. PRECISAZIONI GEOGRAFICHE
A fini esclusivamente statistici si utilizzano le seguenti delimitazioni geografiche.
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L’Australia non comprende i territori d’oltremare. |
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La Danimarca non comprende le isole Færøer e la Groenlandia. |
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La Francia include Monaco e non comprende i territori francesi d’oltremare Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Saint-Pierre e Miquelon, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Wallis e Futuna, Mayotte. |
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L’Italia include San Marino e il Vaticano. |
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Il Giappone include Okinawa. |
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I Paesi Bassi non comprendono il Suriname e le Antille olandesi. |
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Il Portogallo include le Azzorre e Madera. |
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La Spagna include le isole Canarie, le isole Baleari e Ceuta e Melilla. |
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La Svizzera non include il Liechtenstein. |
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Gli Stati Uniti includono i 50 Stati, il Distretto di Columbia, le Isole Vergini americane, Portorico e Guam. |
2. AGGREGATI
I produttori sono classificati in funzione dello scopo della produzione come:
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produttori la cui attività principale è la produzione di energia: imprese, di proprietà pubblica o privata, la cui attività primaria consiste nella generazione di energia elettrica e/o termica da vendere a terzi, |
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autoproduttori: imprese, di proprietà pubblica o privata, che producono energia elettrica e/o termica destinata in tutto o in parte ai propri fabbisogni, quale attività sussidiaria alla loro attività principale. |
Nota: La Commissione si riserva di chiarire ulteriormente la terminologia mediante l’aggiunta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l’entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.
2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
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Produzione/Produzione interna Quantitativi di combustibili estratti o prodotti, calcolati dopo qualsiasi operazione di rimozione degli inerti. Nella produzione sono compresi i quantitativi consumati dal produttore nel processo di produzione (ad esempio per il riscaldamento o per il funzionamento di impianti e dei sistemi ausiliari), nonché le forniture ad altri produttori di energia a fini di trasformazione o per altri scopi. La produzione interna è la produzione da risorse che si trovano all’interno dello Stato in questione. |
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Importazioni/Esportazioni Per le definizioni geografiche si rinvia alla sezione «Precisazioni geografiche». Salvo indicazione contraria le «importazioni» si riferiscono al paese reale di origine (il paese nel quale il prodotto energetico è stato prodotto) per gli impieghi nel paese, mentre le «esportazioni» si riferiscono al paese di consumo finale del prodotto energetico prodotto. I quantitativi si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento. Nel caso in cui non possa essere indicata l’origine o la destinazione è ammesso il ricorso alla rubrica «Altro». Discrepanze statistiche possono verificarsi nel caso in cui siano disponibili importazioni e esportazioni soltanto totali sulla base di quanto detto in precedenza, mentre la ripartizione geografica si fonda su indagini, fonti o concetti diversi. In tal caso le discrepanze possono essere incluse nella rubrica «Altro». |
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Bunkeraggi marittimi internazionali Quantitativi di prodotti energetici forniti alle navi di qualunque bandiera impegnate nella navigazione internazionale. La navigazione internazionale può svolgersi in mare, sulle vie d’acqua o sui laghi interni e sulle acque costiere. Sono esclusi:
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Variazione delle scorte La differenza tra il livello iniziale e quello finale delle scorte detenute sul territorio nazionale. |
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Consumi lordi (calcolati) Valore calcolato definito come segue: Produzione interna + Da altre fonti + Importazioni - Esportazioni - Bunkeraggi marittimi internazionali + Variazione delle scorte |
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Consumi lordi (osservati) I quantitativi effettivamente registrati nelle indagini sui settori di consumo finale. |
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Discrepanza statistica Valore calcolato definito come segue: Consumi lordi calcolati - Consumi lordi osservati. È comprensiva della variazione delle scorte presso i consumatori finali quando questa non può essere individuata nell’ambito della «Variazione delle scorte». Vanno precisati i motivi di tutte le differenze di rilievo. |
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Impianti di produzione di energia elettrica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica. I combustibili utilizzati da impianti comprendenti almeno un’unità di cogenerazione devono essere registrati nella rubrica «Impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia». |
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Impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica e termica. |
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Impianti di produzione di energia termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica. |
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Impianti di produzione di energia elettrica degli autoproduttori Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica. I combustibili utilizzati da impianti comprendenti almeno una unità di cogenerazione devono essere registrati nella rubrica «Impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori». |
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Impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori Quantitativi di combustibili corrispondenti alla quantità di energia elettrica prodotta e di energia termica venduta. |
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Impianti di produzione di energia termica degli autoproduttori Quantitativi di combustibili corrispondenti alla quantità di energia termica venduta. |
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Fabbriche di agglomerati Quantitativi di prodotti energetici utilizzati per la produzione di agglomerati. I quantitativi utilizzati per il riscaldamento o per il funzionamento di impianti non vanno dichiarati in questa sede, bensì come consumi nel settore dell’energia. |
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Cokerie Quantitativi utilizzati nelle cokerie. I quantitativi utilizzati per il riscaldamento o per il funzionamento di impianti non vanno dichiarati in questa sede, bensì come consumi nel settore dell’energia. |
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Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba Quantitativi di lignite o di torba utilizzati per produrre rispettivamente mattonelle di lignite o di torba. I quantitativi utilizzati per il riscaldamento o per il funzionamento di impianti non vanno dichiarati in questa sede, bensì come consumi nel settore dell’energia. |
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Impianti di produzione di gas Quantitativi utilizzati per produrre gas negli impianti di produzione di gas e negli impianti di gassificazione del carbone. I quantitativi utilizzati sotto forma di combustibile per il riscaldamento o per il funzionamento di impianti non vanno dichiarati in questa sede, bensì come consumi nel settore dell’energia. |
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Altiforni Quantitativi di carbone da coke e/o di carbone bituminoso (generalmente denominato PCI) e di coke da cokeria trasformati negli altiforni. I quantitativi utilizzati sotto forma di combustibile per il riscaldamento o per il funzionamento degli altiforni (ad esempio, gas di altiforni) non vanno dichiarati in questa sede, bensì come consumi nel settore dell’energia. |
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Liquefazione del carbone Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di olio sintetico. |
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Raffinerie di petrolio Quantitativi utilizzati per la produzione di prodotti petroliferi. I quantitativi utilizzati sotto forma di combustibile per il riscaldamento o per il funzionamento di impianti non vanno dichiarati in questa sede, bensì come consumi nel settore dell’energia. |
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Quantitativi non specificati altrove — Trasformazione Quantitativi utilizzati per le attività di trasformazione non inclusi altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione. |
2.2. Settore dell’energia e consumi finali
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Totale del settore dell’energia Quantitativi consumati dall’industria energetica a supporto delle attività estrattive (estrazione mineraria, produzione di petrolio e di gas) o del funzionamento degli impianti per le attività di trasformazione. Sono esclusi i quantitativi di combustibili trasformati in un’altra forma di energia (da registrare nel settore della trasformazione) o i quantitativi utilizzati ai fini del funzionamento di oleodotti, gasdotti e condotte per il carbone (da registrare nel settore dei trasporti). Sono inclusi la fabbricazione di prodotti chimici per la fissione e la fusione nucleari e i prodotti di tali processi. |
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Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica Quantitativi consumati sotto forma di energia negli impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica. |
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Miniere di carbone Quantitativi consumati sotto forma di energia a supporto delle attività di estrazione e di preparazione del carbone nell’industria carbonifera. Il carbone bruciato nelle centrali elettriche minerarie va registrato nel settore della trasformazione. |
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Fabbriche di agglomerati Quantitativi consumati sotto forma di energia nelle fabbriche di agglomerati. |
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Cokerie Quantitativi consumati sotto forma di energia nelle cokerie. |
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Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba Quantitativi utilizzati sotto forma di energia negli impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba. |
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Impianti di produzione di gas/impianti di gassificazione Quantitativi consumati sotto forma di energia negli impianti di produzione di gas e negli impianti di gassificazione del carbone. |
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Altiforni Quantitativi consumati sotto forma di energia negli altiforni. |
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Liquefazione del carbone Quantitativi consumati sotto forma di energia negli impianti di liquefazione del carbone. |
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Raffinerie di petrolio Quantitativi consumati sotto forma di energia nelle raffinerie di petrolio. |
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Estrazione di petrolio e di gas naturale Quantitativi consumati sotto forma di combustibile nel processo di estrazione di petrolio e di gas naturale e negli impianti di trattamento del gas naturale. Sono escluse le perdite delle condotte (da registrare nelle perdite di distribuzione) e i quantitativi di energia utilizzata per il funzionamento delle condotte (da registrare nel settore dei trasporti). |
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Consumo finale totale Definito (calcolato) come segue: = Totale degli usi non energetici + Consumo finale energetico (Industria + Trasporti + Altri settori) Sono escluse le consegne per trasformazione, gli impieghi delle industrie produttrici di energia e le perdite di distribuzione. |
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Usi non energetici Prodotti energetici impiegati come materie prime nei vari settori, ossia non consumati sotto forma di combustibile né trasformati in un altro combustibile. |
2.3. Specificazione dell’uso finale dell’energia
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Consumo finale energetico Totale dei consumi di energia dei settori dell’industria e dei trasporti e degli altri settori. |
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Settore dell’industria Quantitativi di prodotti energetici consumati dalle imprese industriali a supporto delle loro attività primarie. Per gli impianti di produzione di sola energia termica o gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica sono presi in considerazione solo i quantitativi di prodotti energetici consumati per la produzione di energia termica utilizzata dagli impianti stessi. I quantitativi di prodotti energetici consumati per la produzione di energia termica venduta e per la produzione di energia elettrica vanno registrati nell’opportuno settore della trasformazione. |
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Siderurgia |
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Industria chimica (inclusa industria petrolchimica) Industrie chimica e petrolchimica. |
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Metalli non ferrosi Industrie dei metalli non ferrosi. |
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Minerali non metalliferi Industrie del vetro, della ceramica, del cemento e di altri materiali da costruzione. |
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Mezzi di trasporto Industrie connesse ai mezzi di trasporto. |
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Industria meccanica Prodotti in metallo, macchine ed apparecchi diversi dai mezzi di trasporto. |
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Industria estrattiva Sono escluse le industrie produttrici di energia. |
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Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco |
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Industria della carta e della stampa È inclusa la produzione di supporti registrati. |
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Industria del legno e dei prodotti in legno (diversi dalla pasta-carta e dalla carta) |
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Costruzioni |
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Industrie tessili e conciarie |
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Attività non specificate altrove — Industria Consumi dei settori non specificati in precedenza. |
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Settore dei trasporti Energia impiegata in tutte le attività di trasporto indipendentemente dal settore economico in cui si colloca l’attività. |
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Settore dei trasporti — Trasporti ferroviari Tutti i consumi per il traffico ferroviario, compreso quello delle ferrovie interne alle industrie. |
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Settore dei trasporti — Trasporti su vie d’acqua interne Quantitativi forniti alle navi di qualunque bandiera non impegnate nella navigazione internazionale (cfr. Bunkeraggi marittimi internazionali). La distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave. |
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Settore dei trasporti — Trasporti stradali Quantitativi utilizzati dai veicoli stradali. Sono inclusi i carburanti utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade e i lubrificanti impiegati per i veicoli stradali. Sono esclusi i prodotti energetici utilizzati per i motori fissi (cfr. Altri settori), per i trattori non di uso sulle strade (cfr. Agricoltura) e per i veicoli stradali militari (cfr. Altri settori — Attività non specificate altrove), il bitume impiegato per pavimentazioni stradali e l’energia utilizzata per motori nei cantieri di costruzione (cfr. il sottosettore Costruzioni). |
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Settore dei trasporti — Trasporti mediante condotte Quantitativi utilizzati sotto forma di energia per il supporto e per la gestione di condotte per il trasporto di gas, liquidi, fanghi o altri prodotti. È inclusa l’energia utilizzata per le stazioni di pompaggio e per la manutenzione della condotta. È esclusa l’energia utilizzata per la distribuzione mediante condotte di gas naturale o di gas manifatturati, di acqua calda o di vapore dal distributore agli utilizzatori finali (da registrare nel settore dell’energia), l’energia utilizzata per la distribuzione finale di acqua alle famiglie, agli utenti industriali e commerciali e agli altri utenti (da includere nei servizi pubblici/commerciali) e le perdite che occorrono durante tale trasporto tra il distributore e gli utenti finali (da registrare come perdite di distribuzione). |
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Settore dei trasporti — Trasporti aerei internazionali Quantitativi di carburanti per l’aviazione forniti ai velivoli per trasporti aerei internazionali. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata sulla base dell’aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica «Settore dei trasporti — Attività non specificate altrove») e i carburanti per l’aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica «Altri settori — Attività non specificate altrove»). |
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Settore dei trasporti — Trasporti aerei interni Quantitativi di carburanti per l’aviazione forniti ai velivoli per trasporti aerei interni — commerciali, privati, agricoli, ecc. Sono inclusi i carburanti utilizzati a scopi diversi dal volo, ad esempio per il collaudo di motori. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata sulla base dell’aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica «Settore dei trasporti — Attività non specificate altrove») e i carburanti per l’aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica «Altri settori — Attività non specificate altrove»). |
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Settore dei trasporti — Attività non specificate altrove Quantitativi utilizzati per le attività di trasporto non incluse altrove. Sono inclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali e i carburanti utilizzati nei porti per gli scaricatori e vari tipi di gru. Il contenuto della presente rubrica va specificato. |
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Altri settori Settori non menzionati in maniera specifica o non appartenenti ai settori dell’energia, dell’industria o dei trasporti. |
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Altri settori — Servizi pubblici e commerciali Prodotti energetici consumati dalle imprese commerciali e dai servizi amministrativi dei settori pubblici e privati. |
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Altri settori — Settore residenziale Prodotti energetici consumati da tutte le famiglie inclusi i «Servizi domestici presso famiglie e convivenze». |
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Altri settori — Agricoltura/Silvicoltura Prodotti energetici consumati dagli utilizzatori classificati nel settore «Agricoltura, caccia e silvicoltura». |
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Altri settori — Pesca Forniture di prodotti energetici per la pesca nelle acque interne, costiera e d’alto mare. Sono compresi i prodotti forniti alle navi di qualunque bandiera che si sono approvvigionate di carburante nel paese (inclusa la pesca internazionale) e l’energia utilizzata nell’industria della pesca. |
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Altri settori — Attività non specificate altrove Si tratta delle attività non incluse altrove. In tale categoria rientra l’uso a fini militari dei prodotti energetici per tutti i consumi sia fissi sia in movimento (ad esempio di navi, aerei, mezzi stradali, nonché l’energia utilizzata per gli alloggiamenti), indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati alle forze militari di tale paese o di un altro paese. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione. |
3. ALTRI TERMINI
Significato delle abbreviazioni:
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TML: piombo tetrametile, |
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TEL: piombo tetraetile, |
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SBP: punto di ebollizione speciale, |
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GPL: gas di petrolio liquefatti, |
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LGN: liquidi di gas naturale, |
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GNL: gas naturale liquefatto, |
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GNC: gas naturale compresso. |
ALLEGATO B
STATISTICHE ANNUALI DELL’ENERGIA
Il presente allegato si riferisce alla rilevazione annuale delle statistiche dell’energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1. COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI E GAS MANIFATTURATI
1.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
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Prodotto energetico |
Definizione |
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Carbone di alta qualità destinato a usi industriali e residenziali, generalmente caratterizzato da un tenore di sostanze volatili inferiore al 10 % e da un elevato contenuto di carbonio (circa il 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) considerando il materiale senza ceneri ma umido. |
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Carbone bituminoso di qualità tale da consentire la produzione di coke, ossia tale da sostenere il peso della carica di un altoforno. Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) considerando il materiale senza ceneri ma umido. |
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Carbone utilizzato per la produzione di vapore, comprendente tutti i carboni bituminosi non inclusi nel carbone da coke né nell’antracite. È caratterizzato da un contenuto di sostanze volatili superiore all’antracite (più del 10 %) e da un contenuto di carbonio inferiore (meno del 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) considerando il materiale senza ceneri ma umido. Il carbone bituminoso utilizzato nelle cokerie va registrato come carbone da coke. |
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Carbone non agglomerante con un potere calorifico superiore compreso tra 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) e 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg), la cui percentuale di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %. |
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Carbone non agglomerante il cui potere calorifico superiore non oltrepassa i 17 435 kJ/kg (4 165 kcal/kg) e il cui tenore di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %. Vanno riportati in tale rubrica le sabbie e gli scisti bituminosi prodotti e sottoposti direttamente a combustione. Vi devono essere registrati anche le sabbie e gli scisti bituminosi utilizzati come input per altri processi di trasformazione. È inclusa la parte di sabbie e scisti bituminosi consumata nel processo di trasformazione. L’olio di scisto e gli altri prodotti ottenuti mediante liquefazione vanno registrati nel questionario annuale del petrolio. |
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Giacimento sedimentario combustibile, fibroso o compatto, di origine vegetale, ad alto tenore di umidità (fino al 90 % allo stato grezzo), di facile estrazione e di colore dal bruno chiaro al bruno scuro. La torba destinata a usi non energetici non è inclusa. La presente definizione non pregiudica la definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE e agli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra. |
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Agglomerati ottenuti da fini di carbone fossile con l’aggiunta di agglomeranti. I quantitativi di agglomerati di carbon fossile prodotti possono pertanto essere leggermente superiori ai quantitativi effettivi di carbone consumato nel processo di trasformazione. |
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Prodotto solido ottenuto per carbonizzazione ad alta temperatura del carbone, principalmente carbone da coke, con basso tenore di umidità e bassa percentuale di sostanze volatili. Il coke da cokeria è utilizzato principalmente nell’industria siderurgica come fonte di energia e come agente chimico. Rientrano in tale rubrica le polveri di coke e il coke da fonderia. Va incluso in tale rubrica il semicoke (prodotto solido ottenuto per carbonizzazione a bassa temperatura del carbone). Il semicoke è utilizzato come combustibile domestico o dall’impianto di trasformazione stesso. Rientrano in tale rubrica il coke, il semicoke e le polveri di coke ottenute da ligniti. |
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Sottoprodotto del carbon fossile utilizzato per la produzione di gas di città nelle officine di produzione del gas. Il coke da gas è utilizzato a fini di riscaldamento. |
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Risulta dalla distillazione distruttiva del carbone bituminoso. Il catrame di carbone è il sottoprodotto liquido della distillazione del carbone in sede di produzione del coke nelle cokerie oppure è ottenuto da ligniti («catrame a bassa temperatura»). Il catrame di carbone può essere sottoposto a ulteriore distillazione fornendo vari prodotti organici (ad esempio, benzene, toluene, naftalina), che di norma dovrebbero essere registrati come prodotti base dell’industria petrolchimica. |
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Mattonelle ottenute da ligniti agglomerate ad alta pressione senza l’aggiunta di agglomeranti. Sono comprese le mattonelle di torba, nonché la polvere e i fini di lignite essiccati. |
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Comprende tutti i tipi di gas prodotti in impianti pubblici e privati il cui scopo principale è costituito dalla fabbricazione, dal trasporto e dalla distribuzione di gas. Sono inclusi i gas prodotti per carbonizzazione (compreso il gas prodotto dalle cokerie e trasferito a gas di officina), per gassificazione totale con o senza arricchimento con prodotti petroliferi (GPL, olio combustibile residuo, ecc.) e per reforming o semplice miscelazione di gas e/o aria, registrati nelle righe «Da altre fonti». Nel settore della trasformazione vanno individuati i quantitativi di gas di officina trasferiti a gas naturale miscelato, distribuiti e consumati attraverso la rete del gas naturale. La produzione di altri gas di carbone (gas di cokeria, gas di altoforno e gas da convertitore) va registrata nelle colonne relative a tali gas e non come produzione di gas di officina. I gas di carbone trasferiti negli impianti di produzione di gas vanno quindi registrati (nella rispettiva colonna) nel settore della trasformazione nella riga degli impianti di produzione di gas. L’importo complessivo di gas di officina derivante da trasferimenti di altri gas di carbone deve figurare nella riga della produzione dei gas di officina. |
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Sottoprodotto della fabbricazione del coke da cokeria per la produzione siderurgica. |
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Gas prodotto nel corso della combustione del coke negli altiforni dell’industria siderurgica. È recuperato e utilizzato come combustibile in parte all’interno dell’impianto e in parte in altri processi dell’industria dell’acciaio o in centrali elettriche predisposte per la sua utilizzazione. I quantitativi di combustibile vanno registrati con riferimento al potere calorifico superiore. |
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Sottoprodotto della produzione di acciaio in un convertitore a ossigeno recuperato all’uscita dal forno. Denominato anche gas BOS (Basic Oxygen Steelmaking) o LD (Linz Donawitz). |
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Per «carbon fossile» si intende il carbone con un potere calorifico superiore che oltrepassa i 23 865 kJ/kg (5 700 kcal/kg) considerando il materiale senza ceneri ma umido e con una riflettenza media casuale della vitrinite di almeno 0,6 . Il carbon fossile raggruppa tutti i prodotti energetici da 1 a 3 (antracite, carbone da coke e altro carbone bituminoso). |
1.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
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1.2.2. Settore dell’energia
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1.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
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1.2.4. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione.
Non pertinente per torba, coke da gas, gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno né gas da convertitore.
1.2.5. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
Gli input degli autoproduttori sono distinti secondo le attività principali elencate nella seguente tabella.
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1.3. Potere calorifico
Per i principali aggregati di seguito elencati va dichiarato il potere calorifico sia superiore sia inferiore per i prodotti energetici specificati al punto 1.1.
Non pertinente per gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e gas da convertitore.
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1.4. Produzione e scorte nelle miniere di carbone
Pertinente esclusivamente per il carbon fossile e per la lignite.
Vanno dichiarate le seguenti quantità.
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1.5. Unità di misura
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103 tonnellate Eccezione: per i gas (gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno, gas da convertitore) la misurazione è direttamente in contenuto energetico e l’unità da utilizzare è quindi il TJ (basato sul potere calorifico superiore). |
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MJ/tonnellata |
1.6. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
2. GAS NATURALE
2.1. Prodotti energetici pertinenti
La rilevazione di dati riguarda il gas naturale, comprendente i gas, liquefatti o gassosi, costituiti principalmente di metano, provenienti da giacimenti sotterranei.
Sono inclusi sia il gas «non associato», proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa, sia il gas «associato», prodotto in associazione con petrolio greggio, nonché il metano recuperato nelle miniere di carbone (gas di miniera) o da giacimenti di carbone in sottosuolo (CBM = coal bed methane).
Non sono inclusi i gas creati per digestione anaerobica delle biomasse (ad esempio, gas da rifiuti) né i gas di officina.
2.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
2.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
Per i seguenti aggregati vanno dichiarate le quantità espresse in unità sia di volume sia di energia, incluso il potere calorifico superiore e inferiore.
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2.2.2. Settore dell’energia
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2.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
I consumi di gas naturale vanno registrati separatamente per gli usi sia energetici sia (se del caso) non energetici per tutti i seguenti aggregati.
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2.2.4. Importazioni ed esportazioni
Vanno dichiarati i quantitativi di gas naturale totale, nonché della sua parte di GNL, per paese di origine per le importazioni e per paese di destinazione per le esportazioni.
2.2.5. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di energia termica degli autoproduttori.
Gli input riguardano gli impianti o le attività seguenti.
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2.2.6. Capacità di stoccaggio di gas
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2.3. Unità di misura
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Salvo indicazione contraria, i quantitativi di gas naturale sono dichiarati in funzione del contenuto energetico, ossia in TJ, sulla base del potere calorifico superiore. Quando siano necessarie quantità fisiche, l’unità è 106 m3 alle condizioni di riferimento di 15 oC e di 101,325 kPa. |
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KJ/m3, alle condizioni di riferimento di 15 oC e di 101,325 kPa. |
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106 m3, alle condizioni di riferimento di 15 oC e di 101,325 kPa. |
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106 m3 al giorno, alle condizioni di riferimento di 15 oC e di 101,325 kPa. |
2.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
3. ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
3.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo sono l’energia elettrica e termica.
3.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente capitolo si rinvia all’allegato A. Le definizioni e le unità menzionate nei capitoli 1, 2, 4 e 5 valgono per i prodotti energetici delle categorie combustibili solidi e gas manifatturati, gas naturale, petrolio e prodotti petroliferi, energie rinnovabili ed energia dai rifiuti.
3.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
Per gli aggregati per l’energia elettrica e termica di cui al presente capitolo valgono le seguenti definizioni specifiche:
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produzione lorda di energia elettrica: la somma dell’energia elettrica prodotta da tutti i gruppi generatori interessati (compresa l’accumulazione per pompaggio), misurata ai morsetti di uscita dei generatori principali, |
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produzione lorda di energia termica: l’energia termica complessivamente prodotta dall’impianto incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che utilizzano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc.) e le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primaria, |
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produzione netta di energia elettrica: la produzione lorda di energia elettrica diminuita dell’energia assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali, |
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produzione netta di energia termica: l’energia termica fornita al sistema di distribuzione determinato sulla base delle misurazioni dei flussi in uscita e di ritorno. |
Gli aggregati indicati nella seguente tabella devono essere dichiarati separatamente per gli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli impianti degli autoproduttori. Nell’ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione lorda e netta di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica per i seguenti aggregati.
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Gli aggregati specificati nella seguente tabella vanno dichiarati, secondo i casi, come totali separatamente per l’energia elettrica e per l’energia termica. Per i primi tre aggregati della tabella le quantità vanno calcolate a partire dai dati dichiarati conformemente alla tabella precedente e devono essere compatibili con questi.
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L’energia elettrica prodotta, l’energia termica venduta e i quantitativi di combustibili utilizzati, incluso il corrispondente contenuto energetico totale (basato sul rispettivo potere calorifico inferiore, ad eccezione del gas naturale per il quale è basato sul potere calorifico superiore) a partire dai combustibili elencati nella seguente tabella vanno dichiarati separatamente per gli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli impianti degli autoproduttori. Nell’ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
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3.2.2. Consumi di energia elettrica e termica nel settore dell’energia
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3.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
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3.2.4. Importazioni ed esportazioni
Importazioni ed esportazioni di energia elettrica e termica per paese.
3.2.5. Produzione netta di energia elettrica e produzione netta di energia termica degli autoproduttori
La produzione netta di energia elettrica e la produzione netta di energia termica degli autoproduttori di energia elettrica e termica vanno dichiarate separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica per i seguenti impianti o le seguenti attività.
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3.2.6. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di energia termica degli autoproduttori.
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1. |
Per i combustibili solidi e i gas manifatturati utilizzati dagli autoproduttori devono essere registrate le quantità dei seguenti prodotti energetici: antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, coke da gas, catrame di carbone, mattonelle di lignite/torba, gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e gas da convertitore. Le rispettive quantità di input vanno registrate per gli impianti nelle seguenti attività.
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2. |
Per i prodotti petroliferi utilizzati dagli autoproduttori devono essere registrate le quantità dei seguenti prodotti energetici: petrolio greggio, LGN, gas di raffineria, GPL, nafta, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile pesante, bitume (incluso l’Orimulsion), coke di petrolio e altri prodotti petroliferi. Le rispettive quantità di input vanno registrate per gli impianti nelle seguenti attività.
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3. |
Per il gas naturale utilizzato dagli autoproduttori devono essere registrate le quantità per gli impianti nelle seguenti attività.
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4. |
Per le energie rinnovabili e l’energia da rifiuti utilizzate dagli autoproduttori devono essere registrate le quantità dei seguenti prodotti energetici: energia geotermica, energia solare termica, rifiuti industriali (non rinnovabili), rifiuti urbani (rinnovabili), rifiuti urbani (non rinnovabili), legno, scarti di legno e altri rifiuti solidi, gas di discarica, gas da fanghi di depurazione, altro biogas e biocarburanti liquidi. Le rispettive quantità di input vanno registrate per gli impianti nelle seguenti attività.
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3.3. Dati strutturali sulla produzione di energia elettrica e termica
3.3.1. Capacità elettrica massima netta e carico di punta
La capacità va registrata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento.
È inclusa la capacità elettrica degli impianti di produzione di sola energia elettrica e degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica.
La capacità elettrica massima netta è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente durante un determinato periodo di funzionamento. L’intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell’impianto siano in funzione, al punto di uscita. Il carico di punta è definito come il valore massimo di energia elettrica assorbita o fornita da una rete o da una combinazione di reti all’interno del paese.
Le seguenti quantità devono essere dichiarate unicamente per la rete.
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3.3.2. Capacità elettrica massima netta dei combustibili
La capacità elettrica massima netta dei combustibili va dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori, e separatamente per ciascun tipo di impianto a monocombustibile o multicombustibile di cui alla seguente tabella. Per tutti gli impianti multicombustibili vanno aggiunte precisazioni sul tipo di combustibile utilizzato come combustibile principale e alternativo.
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I sistemi multicombustibili includono esclusivamente le unità che possono impiegare più combustibili differenti in via continuativa. Le centrali che dispongono di unità distinte utilizzanti combustibili differenti vanno classificati nelle appropriate categorie a monocombustibile.
3.4. Unità di misura
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Energia elettrica: GWh Energia termica: TJ Combustibili solidi e gas manifatturati: le unità di misura di cui al capitolo 1 del presente allegato. Gas naturale: le unità di misura di cui al capitolo 2 del presente allegato. Petrolio e prodotti petroliferi: le unità di misura di cui al capitolo 4 del presente allegato. Energie rinnovabili e rifiuti: le unità di misura di cui al capitolo 5 del presente allegato. |
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Capacità di generazione di energia elettrica: MWe Capacità di generazione di energia termica: MWt |
3.5. Deroghe ed esenzioni
Per la Francia sussiste una deroga per la trasmissione degli aggregati relativi all’energia termica. Tale deroga giunge a scadenza non appena la Francia sia in grado di trasmettere tale dichiarazione e, in ogni caso, al più tardi 4 anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
4. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI
4.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
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Prodotto energetico |
Definizione |
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Olio minerale di origine naturale comprendente una miscela di idrocarburi, con associate impurità come lo zolfo. Nelle normali condizioni di pressione e temperatura in superficie è allo stato liquido e presenta caratteristiche fisiche (densità, viscosità, ecc.) molto variabili. Sono inclusi i condensati di campo e i condensati da impianto di trattamento recuperati dai gas associati e non associati quando sono mescolati con il petrolio greggio commerciale. |
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Idrocarburi liquidi o liquefatti estratti dal gas naturale negli impianti di separazione o di lavorazione del gas. I liquidi da gas naturale comprendono etano, propano, butano (normal butano e isobutano), (iso) pentano e pentani plus (talvolta definiti come «gasolina naturale» o condensati di impianto). |
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Petrolio raffinato da sottoporre a ulteriore lavorazione [ad esempio, olio combustibile proveniente da distillazione primaria (straight run) o gasolio sotto vuoto], esclusa la miscelazione. Attraverso ulteriori lavorazioni tali prodotti saranno trasformati in uno o più prodotti intermedi e/o finiti. Nella definizione sono compresi anche i prodotti che costituiscono ritorni dell’industria petrolchimica alle raffinerie (ad esempio, benzina pirolitica, frazioni C4, frazioni di gasolio e olio combustibile). |
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Gli additivi sono composti chimici diversi dagli idrocarburi che vengono aggiunti a un combustibile o miscelati con questo per modificarne le proprietà (numero di ottano, di cetano, proprietà a freddo, ecc.):
Nota: Le quantità di additivi/ossigenati (alcoli, eteri, esteri e altri composti chimici) registrate nella presente rubrica devono rapportarsi alle quantità utilizzate per la miscelazione con combustibili o essere destinate all’uso con riguardo ai combustibili. |
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Benzina bio e biodiesel. Valgono le definizioni del capitolo 5 «Energie rinnovabili ed energia dai rifiuti». Le quantità di biocarburanti liquidi registrate nella presente rubrica si riferiscono al biocarburante e non al volume totale dei liquidi in cui i biocarburanti sono miscelati. Sono esclusi tutti gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con i carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura), da registrare come specificato al capitolo 5. I biocarburanti scambiati come parte dei carburanti da trazione sono da registrare nel prodotto appropriato, indicando la parte di biocarburante. |
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Greggio sintetico da sabbie bituminose, olio di scisto, ecc., liquidi dalla liquefazione del carbone, (cfr. capitolo 1), liquidi ottenuti dalla conversione del gas naturale in benzina (cfr. capitolo 2), oli idrogenati ed emulsionati (ad esempio, Orimulsion). È esclusa la produzione di scisti bituminosi, per i quali si applicano le disposizioni del capitolo 1. La produzione di olio di scisto (prodotto secondario) va registrata come «Da altre fonti» nella rubrica «Altri idrocarburi». |
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Comprendono una miscela di gas non condensabili costituiti prevalentemente da idrogeno, metano, etano e olefine ottenuti nel corso della distillazione del petrolio greggio o della lavorazione dei prodotti petroliferi (ad esempio, cracking) nelle raffinerie. Sono inclusi anche i gas che costituiscono ritorni dell’industria petrolchimica. |
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Idrocarburo a catena lineare (C2H6) naturalmente gassoso estratto dal gas naturale e da gas di raffineria. |
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Idrocarburo paraffinico leggero ricavato dai processi di raffinazione, di stabilizzazione del greggio e da impianti di lavorazione del gas naturale. È costituito principalmente da propano (C3H8) e butano (C4Hl0) o da loro miscele. Può includere anche propilene, butilene, isopropilene e isobutilene. Il GPL può essere liquefatto sotto pressione per facilitarne il trasporto e l’immagazzinamento. |
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Prodotto di base per l’industria petrolchimica (ad esempio, produzione di etilene o aromatici) o per la produzione di benzina mediante reforming o isomerizzazione all’interno della raffineria. La nafta comprende il materiale con intervallo di distillazione tra 30 oC e 210 oC o una parte di tale intervallo. |
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Miscela di idrocarburi leggeri che distillano tra i 35 oC e i 215 oC. Le benzine per motori sono utilizzate per alimentare motori a combustione interna ad accensione comandata per la propulsione dei veicoli terrestri e possono includere additivi, ossigenati e aumentatori di ottani, compresi i composti di piombo quali TEL e TML. Sono inclusi i componenti delle miscele (esclusi additivi/ossigenati), quali ad esempio, le benzine di frazionamento, da reforming, da alchilazione, da processi di isomerizzazione, destinate a essere utilizzate come benzine per motori. |
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Valgono le definizioni del capitolo 5 «Energie rinnovabili ed energia dai rifiuti». |
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Benzina preparata appositamente per i motori d’aviazione a pistoni, con un numero di ottano adatto a tali motori, punto di congelamento di - 60 oC e intervallo di distillazione normalmente compreso tra 30 oC e 180 oC. |
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Tutti gli oli idrocarburici leggeri utilizzati come carburante nei motori a turbina negli aerei. Distilla tra 100 oC e 250 oC ed è ottenuto miscelando cherosene e benzine o nafta in modo tale che il tenore di aromatici non superi il 25 % in volume e la tensione di vapore sia compresa tra 13,7 kPa e 20,6 kPa. |
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Distillato utilizzato nei motori a turbina negli aerei. Presenta le stesse caratteristiche di distillazione tra 150 oC e 300 oC (generalmente non oltre i 250 oC) e lo stesso punto di infiammabilità del cherosene. Inoltre soddisfa requisiti specifici (quali il punto di congelamento) fissati dalla International Air Transport Association (IATA). Include i componenti delle miscele. |
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Distillato di petrolio raffinato utilizzato in settori diversi dal trasporto aereo. Distilla tra 150 oC e 300 oC. |
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Distillato medio che distilla tra 180 oC e 380 oC. Sono inclusi i componenti delle miscele. Sono disponibili diverse classi in funzione degli usi: |
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Gasolio destinato ad alimentare motori diesel ad accensione spontanea per veicoli stradali (auto, camion, ecc.). Normalmente è caratterizzato da basso tenore di zolfo. |
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Valgono le definizioni del capitolo 5 «Energie rinnovabili ed energia dai rifiuti». |
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Oli leggeri da riscaldamento per usi industriali e commerciali, diesel per imbarcazioni e per i trasporti ferroviari, altri gasoli inclusi i gasoli pesanti che distillano tra 380 oC e 540 oC e che sono utilizzati come prodotti base dell’industria petrolchimica. |
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Tutti gli oli combustibili (pesanti) residui (inclusi quelli ottenuti per miscelazione) la cui viscosità cinematica è superiore a 10 cSt a 80 oC. Il punto di infiammabilità è sempre superiore a 50 oC e la densità è sempre superiore a 0,90 kg/l. |
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Olio combustibile denso con tenore di zolfo inferiore all’1 %. |
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Olio combustibile denso con tenore di zolfo dell’1 % o superiore. |
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Distillati intermedi raffinati, con intervallo di distillazione della categoria nafta/kerosene. Sono suddivisi in:
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Idrocarburi ottenuti da sottoprodotti della distillazione, principalmente destinati a ridurre l’attrito tra superfici. È inclusa tutta la gamma di oli lubrificanti finiti, dall’olio per fusi all’olio per cilindri, nonché gli oli utilizzati nei grassi, oli motore e le scorte di base di oli lubrificanti di qualsiasi qualità. |
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Idrocarburo solido, semisolido o viscoso a struttura colloidale, di colore dal marrone al nero, ottenuto quale residuo della distillazione sotto vuoto dei residui della distillazione atmosferica del petrolio. Il bitume è spesso denominato asfalto ed è utilizzato soprattutto nella costruzione di strade e per impermeabilizzazione di tetti. Sono inclusi i bitumi fluidificati o liquidi (cut-back). |
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Idrocarburi alifatici saturi ottenuti quale residuo della decerazione degli oli lubrificanti. Hanno struttura cristallina più o meno fine a seconda della qualità e presentano le seguenti principali caratteristiche: incolori, inodori e traslucide, con un punto di fusione superiore a 45 oC. |
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Sottoprodotto solido, nero, ottenuto tramite il cracking o la carbonizzazione di prodotti base del petrolio, di residui della distillazione sottovuoto, di catrami e peci in processi quali il coking ritardato o il coking fluido. È costituito principalmente di carbonio (dal 90 % al 95 %) ed è caratterizzato da un basso contenuto di ceneri. È utilizzato come prodotto di base nelle cokerie per l’industria siderurgica, per il riscaldamento, per la fabbricazione di elettrodi e per la produzione di prodotti chimici. Le sue due forme più importanti sono il «green coke» e il «coke calcinato». È incluso il coke che si deposita sul catalizzatore durante i processi di raffinazione: tale coke non è recuperabile ed è normalmente bruciato quale combustibile di raffineria. |
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Tutti i prodotti non specificamente menzionati in precedenza: ad esempio, catrame e zolfo. Sono inclusi gli idrocarburi aromatici (ad esempio, BTX o benzene, toluene e xilene) e le olefine (ad esempio, propilene) prodotti nelle raffinerie. |
4.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
4.2.1. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
La tabella in appresso riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi, biocarburanti e altri idrocarburi.
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La tabella che segue riguarda esclusivamente i prodotti finiti (gas di raffineria, etano, GPL, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio, olio combustibile a basso e ad alto tenore di zolfo, acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti). Il petrolio greggio e i LGN bruciati direttamente vanno inclusi nelle consegne di prodotti finiti e nei trasferimenti da un prodotto all’altro.
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Per il settore della trasformazione i seguenti aggregati riguardano tutti i combustibili ad eccezione dei prodotti base di raffineria, degli additivi/ossigenati, dei biocarburanti e degli altri idrocarburi. Sono inclusi tuttavia i combustibili utilizzati a fini non energetici (coke di petrolio e altri, da dichiarare separatamente).
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4.2.2. Settore dell’energia
Per il settore dell’energia i seguenti aggregati riguardano tutti i combustibili ad eccezione dei prodotti base di raffineria, degli additivi/ossigenati, dei biocarburanti e degli altri idrocarburi. Sono inclusi tuttavia i combustibili utilizzati a fini non energetici (coke di petrolio e altri, da dichiarare separatamente).
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4.2.3. Specificazione degli usi finali di energia
Per la specificazione degli usi finali di energia i seguenti aggregati riguardano tutti i combustibili ad eccezione dei prodotti base di raffineria, degli additivi/ossigenati, dei biocarburanti e degli altri idrocarburi. Sono inclusi tuttavia i combustibili utilizzati a fini non energetici (coke di petrolio e altri, da dichiarare separatamente).
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4.2.4. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione. Cfr. anche la nota al punto 4.2.1, aggregato n. 5.
4.2.5. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
Sono esclusi i seguenti prodotti energetici: prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti, altri idrocarburi, etano, benzina per motori, benzina bio, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), acqua ragia minerale e benzine speciali e lubrificanti.
Gli input riguardano gli impianti o le attività seguenti.
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4.3. Unità di misura
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103 tonnellate |
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MJ/tonnellata |
4.4. Deroghe ed esenzioni
Cipro è esentato dall’indicazione degli aggregati 4 «Altri settori» e 5 «Totale degli usi non energetici» di cui al punto 4.2.3 e fornisce solo i totali.
Cipro beneficia di una deroga di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per la comunicazione degli aggregati 2 «Settore dell’industria» e 3 «Settore dei trasporti» di cui al punto 4.2.3. Durante tale periodo di deroga sono forniti solo i totali.
5. ENERGIE RINNOVABILI ED ENERGIA DAI RIFIUTI
5.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
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Prodotto energetico |
Definizione |
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Energia potenziale e cinetica dell’acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche. Deve essere inclusa l’accumulazione per pompaggio. Va registrata la produzione per gli impianti di dimensioni < 1 MW, da 1 a < 10 MW, ≥ 10 MW e da accumulazione per pompaggio. |
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Energia disponibile come calore immagazzinato nella crosta terrestre che fluisce verso l’esterno sotto forma di acqua calda e vapore. Tale produzione di energia è la differenza tra l’entalpia del fluido prodotto nel pozzo di produzione e quella del fluido di scarico. L’energia è sfruttata nei siti idonei:
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Radiazione solare sfruttata per la produzione di energia elettrica e di acqua calda. Tale produzione di energia è il calore di cui dispone il mezzo di scambio termico, ossia l’energia solare incidente meno le perdite dei collettori e ottiche. Non è inclusa l’energia solare passiva utilizzata per il riscaldamento, il raffreddamento e l’illuminazione delle abitazioni o di altri edifici. |
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Energia solare convertita in energia elettrica mediante l’utilizzo di celle fotovoltaiche, normalmente costituite da materiale semiconduttore, che esposte alla luce generano energia elettrica. |
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Calore prodotto dalla radiazione solare, sfruttato mediante:
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Energia meccanica delle maree, del moto ondoso o delle correnti marine sfruttata per la produzione di energia elettrica. |
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Energia cinetica del vento sfruttata per la produzione di energia elettrica nelle turbine eoliche. |
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Rifiuti (solidi o liquidi) di origine industriale non rinnovabili, sottoposti a combustione per la produzione di energia elettrica e/o termica. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. I rifiuti industriali rinnovabili vanno registrati nelle rubriche biomassa solida, biogas e/o biocarburanti liquidi. |
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Rifiuti prodotti dalle famiglie, dagli ospedali e dal settore terziario, inceneriti in appositi impianti, sulla base del potere calorifico inferiore. |
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Frazione di origine biologica dei rifiuti urbani. |
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Frazione di origine non biologica dei rifiuti urbani. |
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Materiali organici non fossili di origine biologica che possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di energia termica o di energia elettrica. Comprende i prodotti di seguito elencati. |
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Il residuo solido della distillazione distruttiva e della pirolisi del legno e di altre sostanze vegetali. |
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Piante coltivate per essere utilizzate come fonte energetica (pioppo, salice, ecc.), diversi materiali legnosi costituenti scarti di lavorazioni industriali (in particolare, industria del legno e della carta) o provenienti direttamente dalla silvicoltura e dall’agricoltura (legna da ardere, trucioli, pellet, corteccia, segatura, liscivia nera, ecc.), nonché scarti quali paglia, lolla di riso, gusci di noci, lettiere avicole, vinacce pressate, ecc. La tecnologia preferita per tali rifiuti solidi è la combustione. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. |
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Gas costituito prevalentemente da metano e da anidride carbonica prodotto mediante digestione anaerobica della biomassa. |
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Biogas prodotto nelle discariche dalla digestione dei rifiuti. |
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Biogas prodotto per fermentazione anaerobica dei fanghi di depurazione. |
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Biogas prodotto per fermentazione anaerobica dei liquami zootecnici e dei rifiuti di macelli, birrerie e altre industrie agroalimentari. |
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I quantitativi di biocarburanti liquidi registrati in questa rubrica devono riferirsi alle quantità di biocarburanti e non al volume totale dei liquidi in cui i biocarburanti sono miscelati. Nel caso particolare delle importazioni ed esportazioni di biocarburanti liquidi, sono presi in considerazione solo gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con i carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura); gli scambi di biocarburanti liquidi miscelati in carburanti da trazione sono da registrare tra i dati sul petrolio di cui al capitolo 4. Sono interessati i biocarburanti liquidi di seguito indicati. |
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Sono compresi in questa rubrica il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti), biometanolo (metanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti), bioETBE (etere etilterbutilico prodotto a partire da bioetanolo; la percentuale in volume di bioETBE calcolata come biocarburante è del 47 %) e bioMTBE (etere metilterbutilico prodotto a partire da biometanolo; la percentuale in volume di bioMETBE calcolata come biocarburante è del 36 %). |
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Sono compresi in questa rubrica: biodiesel (metilestere prodotto da oli vegetali o animali, di qualità diesel), biodimetiletere (dimetiletere ricavato dalla biomassa), Fischer Tropsch (Fischer Tropsch ricavato dalla biomassa), bioolio ottenuto a freddo (olio ricavato da semi oleosi esclusivamente attraverso processi meccanici) e tutti gli altri biocarburanti liquidi aggiunti, miscelati o utilizzati puri come gasolio da autotrazione. |
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Biocarburanti liquidi, utilizzati direttamente come carburanti, non inclusi nella benzina bio o nel biodiesel. |
5.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
5.2.1. Produzione lorda di energia elettrica e termica
L’energia elettrica e l’energia termica prodotte utilizzando i prodotti energetici di cui al punto 5.1 (ad eccezione del carbone vegetale e inclusa solo la somma totale dei biocarburanti liquidi) vanno dichiarate separatamente, secondo i casi:
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per gli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli impianti degli autoproduttori, |
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per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione di sola energia termica e per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica. |
5.2.2. Settori dell’approvvigionamento e della trasformazione
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica) utilizzati nei settori dell’approvvigionamento e della trasformazione.
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5.2.3. Settore dell’energia
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica) utilizzati nel settore dell’energia o per consumi finali.
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5.2.4. Usi finali di energia
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica).
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5.2.5. Caratteristiche tecniche delle installazioni
Le seguenti capacità di produzione di energia elettrica devono essere dichiarate secondo i casi alla fine dell’anno di riferimento.
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Va dichiarata la superficie totale installata di collettori solari.
Vanno dichiarate le seguenti capacità di produzione di biocarburanti.
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5.2.6. Input degli autoproduttori di energia elettrica e termica
Gli input degli autoproduttori di energia elettrica e termica devono essere dichiarati separatamente per gli impianti di produzione di sola energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione di sola energia termica.
Per gli aggregati di seguito indicati vanno dichiarati i quantitativi dei prodotti energetici elencati al punto 5.1 (fatta eccezione per energia idroelettrica, energia solare fotovoltaica, energia da maree, moto ondoso e correnti marine ed energia eolica).
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5.3. Potere calorifico
Per i seguenti prodotti va dichiarato il potere calorifico inferiore medio.
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5.4. Unità di misura
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MWh |
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TJ |
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Benzina bio, biodiesel e altri biocarburanti liquidi: tonnellate Carbone vegetale: 1 000 tonnellate Tutti gli altri prodotti: TJ (sulla base del potere calorifico inferiore). |
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1 000 m2 |
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Biocarburanti: tonnellate/anno Tutti gli altri: MWe |
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KJ/kg (potere calorifico inferiore). |
5.5. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
6. DISPOSIZIONI APPLICABILI
Alle rilevazioni di dati descritte in tutti i precedenti capitoli si applicano le disposizioni di cui in appresso.
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1. |
Periodo di riferimento Un anno civile (1 gennaio-31 dicembre). |
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2. |
Frequenza Annuale. |
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3. |
Termine per la trasmissione dei dati 30 novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. |
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4. |
Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. |
ALLEGATO C
STATISTICHE MENSILI DELL’ENERGIA
Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile delle statistiche dell’energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1. COMBUSTIBILI SOLIDI
1.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici.
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Prodotto energetico |
Definizione |
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Sedimento fossile, organico, solido, combustibile, di colore nero, il cui potere calorifico superiore oltrepassa i 24 MJ/kg, considerando la sostanza senza ceneri, ed il cui tenore di umidità è quello che si registra ad una temperatura di 30 oC per un’umidità relativa dell’aria del 96 %. |
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Sedimento fossile, organico, combustibile, di colore da bruno a nero, il cui potere calorifico superiore non oltrepassa i 24 MJ/kg, considerando la sostanza senza ceneri, ed il cui tenore di umidità è quello che si registra ad una temperatura di 30 oC per un’umidità relativa dell’aria del 96 %. |
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Lignite con un tenore di umidità tra il 20 % e il 25 % ed un tenore in ceneri tra il 9 % e il 13 %. La lignite picea si è formata nell’era secondaria. Nell’Unione, essa viene prodotta ormai solo in Francia (Provenza). |
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Lignite con un tenore di umidità tra il 40 % e il 70 % ed un tenore in ceneri normalmente compreso tra il 2 % e il 6 %, ma che in taluni giacimenti può raggiungere il 12 %. La lignite xiloide si è formata principalmente nell’era terziaria. Questo combustibile viene generalmente coltivato a giorno. |
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Sedimento combustibile naturale, fibroso o compatto, d’origine vegetale, ad alto tenore di umidità (fino al 90 %), di colore dal bruno chiaro al bruno scuro. La presente definizione non pregiudica la definizione di fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2001/77/CE e agli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra. |
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Gli agglomerati di carbon fossile sono elementi di dimensioni determinate, ottenuti in generale per sagomatura, a caldo e sotto pressione, di fini di carbone con l’aggiunta di agglomeranti (pece). |
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Mattonelle ottenute da ligniti frantumate ed essiccate, agglomerate ad alta pressione senza l’aggiunta di agglomeranti. Sono incluse la lignite essiccata e la polvere di lignite. |
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Combustibile solido, artificiale, ottenuto dalla distillazione secca del carbon fossile in assenza, totale o parziale, di aria. Include:
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Residuo solido ottenuto dalla distillazione secca della lignite, in assenza di aria. |
1.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1.2.1. Settore dell’approvvigionamento
Gli aggregati di cui in appresso si riferiscono ai seguenti prodotti: carbon fossile, lignite totale, lignite picea, lignite xiloide e torba.
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Gli aggregati di cui in appresso si riferiscono ai seguenti prodotti: coke di carbon fossile, coke di lignite, agglomerati di carbon fossile e mattonelle di lignite.
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1.2.2. Importazioni
Vanno dichiarati i quantitativi totali importati da paesi dell’UE e da paesi extra UE per i seguenti prodotti: lignite, coke di lignite, agglomerati di carbon fossile e mattonelle di lignite.
Per il carbon fossile, vanno dichiarate le importazioni dai seguenti paesi di origine.
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1.3. Unità di misura
Tutte le quantità dei prodotti sono espresse in 103 tonnellate.
1.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
2. ENERGIA ELETTRICA
2.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo è l’energia elettrica.
2.2. Elenco di aggregati
Vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
2.2.1. Settore della produzione
Le quantità per i seguenti aggregati vanno dichiarate sia lorde sia nette.
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Vanno dichiarate inoltre le seguenti quantità di energia elettrica:
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Per i consumi di combustibile degli impianti dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia delle centrali elettriche termiche pubbliche si utilizzano i seguenti aggregati (riferirsi all’allegato B per le definizioni di carbon fossile e di lignite).
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2.2.2. Scorte di combustibili dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia
Per produttori la cui attività principale è la produzione di energia si intendono gli enti erogatori di servizi pubblici che producono energia elettrica utilizzando combustibili. Vanno dichiarate le seguenti giacenze finali (scorte alla fine del mese di riferimento).
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2.3. Unità di misura
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Energia elettrica: GWh Carbon fossile, lignite e prodotti petroliferi: in 103 tonnellate e in TJ sulla base del potere calorifico inferiore. Gas naturale e gas derivati: TJ sulla base del potere calorifico superiore. Altri combustibili: TJ sulla base del potere calorifico inferiore. Calore nucleare: TJ. |
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103 tonnellate |
2.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
3. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI
3.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici per i quali valgono le definizioni di cui all’allegato B, capitolo 4: petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, altri idrocarburi, gas di raffineria (non liquefatti), etano, GPL, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), gasolio da autotrazione, gasolio da riscaldamento e altri gasoli, olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche e coke di petrolio.
L’eventuale benzina per motori va dichiarata ripartendola in:
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— |
benzina per motori senza piombo: benzina per motori non addizionata di piombo per aumentarne il numero di ottano; può contenere tracce di piombo organico, |
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— |
benzina per motori con piombo: benzina per motori addizionata di TEL e/o di TML per aumentarne il numero di ottano. |
In «Altri prodotti» sono inclusi sia i quantitativi corrispondenti alla definizione contenuta nell’allegato B, capitolo 4, sia i quantitativi di acqua ragia minerale e benzine speciali, di lubrificanti, di bitume e di cere paraffiniche; tali prodotti non vanno dichiarati separatamente.
3.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
3.2.1. Settore dell’approvvigionamento
La tabella in appresso riguarda esclusivamente i seguenti prodotti: petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti e altri idrocarburi.
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La tabella in appresso non riguarda i prodotti base di raffineria né gli additivi/ossigenati.
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3.2.2. Scorte
Le seguenti giacenze iniziali e finali vanno dichiarate per tutti i prodotti energetici ad eccezione del gas di raffineria.
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Va dichiarata inoltre la disaggregazione per paese dei quantitativi per:
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le giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali, |
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— |
le altre giacenze finali con destinazione estera conosciuta, |
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— |
le giacenze finali detenute all’estero nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali, |
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— |
le altre giacenze finali detenute all’estero destinate all’importazione nel paese di registrazione. |
Per giacenze iniziali si intendono le scorte alla data dell’ultimo giorno del mese che precede quello di riferimento. Per giacenze finali si intendono le scorte alla data dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
3.2.3. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione.
3.3. Unità di misura
Quantità di energia: 103 tonnellate
3.4. Precisazioni geografiche
A fini esclusivamente statistici valgono le precisazioni di cui all’allegato A, capitolo 1, con le seguenti specifiche eccezioni:
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1. |
La Danimarca include le isole Færøer e la Groenlandia. |
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2. |
La Svizzera include il Liechtenstein. |
3.5. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
4. GAS NATURALE
4.1. Prodotti energetici pertinenti
Il gas naturale è definito nell’allegato B, capitolo 2.
4.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
4.2.1. Settore dell’approvvigionamento
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4.2.2. Importazioni ed esportazioni
Importazioni per paese di origine ed esportazioni per paese di destinazione.
4.3. Unità di misura
Le quantità vanno dichiarate in due unità:
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— |
quantità fisica, in 106 m3 alle condizioni di riferimento di 15 oC e di 101,325 kPa, |
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— |
contenuto di energia, in TJ sulla base del potere calorifico superiore. |
4.4. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
5. DISPOSIZIONI APPLICABILI
Alle rilevazioni di dati descritte in tutti i precedenti capitoli si applicano le disposizioni di cui in appresso.
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1. |
Periodo di riferimento Un mese del calendario civile. |
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2. |
Frequenza Mensile. |
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3. |
Termine per la trasmissione dei dati Entro tre mesi dal termine del mese di riferimento. |
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4. |
Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. |
ALLEGATO D
STATISTICHE MENSILI A BREVE TERMINE
Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile a breve termine di dati statistici e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all’allegato A.
1. GAS NATURALE
1.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo è esclusivamente il gas naturale. Il gas naturale è definito nell’allegato B, capitolo 2.
1.2. Elenco di aggregati
Vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
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1.3. Unità di misura
I quantitativi di gas naturale vanno dichiarati in TJ, sulla base del potere calorifico superiore.
1.4. Altre disposizioni applicabili
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1. |
Periodo di riferimento Un mese del calendario civile. |
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2. |
Frequenza Mensile. |
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3. |
Termine per la trasmissione dei dati Entro un mese dal termine del mese di riferimento. |
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4. |
Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. |
1.5. Deroghe ed esenzioni
La Germania è esentata dalla rilevazione di tali dati.
2. ENERGIA ELETTRICA
2.1. Prodotti energetici pertinenti
Oggetto del presente capitolo è esclusivamente l’energia elettrica.
2.2. Elenco di aggregati
Vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
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2.3. Unità di misura
Le quantità di energia devono essere espresse in GWh.
2.4. Altre disposizioni applicabili
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1. |
Periodo di riferimento Un mese del calendario civile. |
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2. |
Frequenza Mensile. |
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3. |
Termine per la trasmissione dei dati Entro un mese dal termine del mese di riferimento. |
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4. |
Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. |
2.5. Deroghe ed esenzioni
La Germania è esentata dalla rilevazione di tali dati.
3. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI
Tale rilevazione di dati è comunemente nota con il nome di «Questionario sul petrolio — Modello JODI».
3.1. Prodotti energetici pertinenti
Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i seguenti prodotti energetici per i quali valgono le definizioni di cui all’allegato B, capitolo 4: petrolio greggio, GPL, benzine (la somma di benzina per motori e benzina avio), cherosene (la somma di jet fuel del tipo cherosene e altro cherosene), gasolio e olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo).
La rilevazione riguarda inoltre il «petrolio totale», intendendo con ciò la somma di tutti questi prodotti ad eccezione del petrolio greggio, e deve includere anche altri prodotti petroliferi quali gas di raffineria, etano, nafta, coke di petrolio, acqua ragia minerale e benzine speciali, cere paraffiniche, bitume, lubrificanti e altri prodotti.
3.2. Elenco di aggregati
Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.
3.2.1. Settore dell’approvvigionamento
La tabella in appresso riguarda esclusivamente il petrolio greggio.
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La tabella in appresso riguarda i seguenti prodotti: petrolio greggio, GPL, benzina, cherosene, gasolio, olio combustibile e petrolio totale.
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3.3. Unità di misura
Quantità di energia: 103 tonnellate.
3.4. Altre disposizioni applicabili
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1. |
Periodo di riferimento Un mese del calendario civile. |
|
2. |
Frequenza Mensile. |
|
3. |
Termine per la trasmissione dei dati Entro 25 giorni dal termine del mese di riferimento. |
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4. |
Modalità e formato di trasmissione Il formato di trasmissione sarà conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat. I dati saranno trasmessi con l’ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. |
3.5. Deroghe ed esenzioni
Non pertinente.
|
14.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/63 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (3), è stato modificato in modo sostanziale (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
L’attuazione della libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti costituisce un elemento importante della politica comune dei trasporti prevista dal trattato. Pertanto, la politica comune dei trasporti ha lo scopo di incrementare la scorrevolezza della circolazione dei diversi mezzi di trasporto all’interno della Comunità. |
|
(3) |
In base alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di trasporti su strada e per vie navigabili, gli Stati membri effettuano controlli, verifiche ed ispezioni riguardanti le caratteristiche tecniche, le autorizzazioni ed altri documenti cui debbono conformarsi i veicoli e le navi. Tali controlli, verifiche ed ispezioni continuano ad essere giustificati, in generale, dalla finalità di evitare perturbazioni nell’organizzazione del mercato dei trasporti e garantire la sicurezza della circolazione su strada e per vie navigabili. |
|
(4) |
A norma delle disposizioni comunitarie vigenti, gli Stati membri sono liberi d’organizzare ed effettuare i summenzionati controlli, verifiche ed ispezioni nei luoghi da essi prescelti. |
|
(5) |
Detti controlli, verifiche ed ispezioni possono essere effettuati con pari efficacia su tutto il territorio degli Stati membri interessati e pertanto il varco della frontiera non dovrebbe costituire il pretesto per l’esecuzione di dette operazioni, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento si applica ai controlli effettuati dagli Stati membri in applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in uno Stato membro.
Articolo 2
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
|
a) |
«frontiera»: una frontiera interna alla Comunità, o una frontiera esterna, qualora il trasporto tra Stati membri comporti l’attraversamento di un paese terzo; |
|
b) |
«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletati alle frontiere degli Stati membri dalle autorità nazionali che comportino un’interruzione o una limitazione della libera circolazione dei veicoli interessati o delle navi interessate. |
Articolo 3
I controlli di cui all’allegato I, effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri, non sono effettuati a titolo di controlli alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.
Articolo 4
La Commissione propone, se necessario, modifiche dell’allegato I in considerazione dell’evoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento.
Articolo 5
Il regolamento (CEE) n. 4060/89, modificato dal regolamento elencato nell’allegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) GU C 324 del 30.12.2006, pag. 47.
(2) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 599) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.
(3) GU L 390 del 30.12.1989, pag. 18.
(4) Cfr. allegato II.
ALLEGATO I
PARTE 1
NORMATIVA COMUNITARIA
Sezione 1
Direttive
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a) |
Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (1), il quale prevede che i veicoli possano essere sottoposti, per quanto riguarda le norme comuni relative ai pesi, a controlli per sondaggio e, per quanto riguarda le norme comuni relative alle dimensioni, unicamente a controlli in caso di sospetto di non conformità alle disposizioni della direttiva stessa. |
|
b) |
Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), il quale stabilisce che ciascuno Stato membro riconosca l’attestato, comprovante che un veicolo ha superato un controllo tecnico, rilasciato in un altro Stato membro; tale riconoscimento implica che la verifica da parte delle autorità nazionali può effettuarsi in qualsiasi punto del loro territorio. |
|
c) |
Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (3), il quale stabilisce che la conformità alla direttiva è comprovata dal contratto relativo al noleggio e dal contratto di lavoro del conducente che devono trovarsi a bordo del veicolo noleggiato. |
|
d) |
Articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (4), il quale stabilisce che le autorità nazionali possano esigere che siano esibiti attestati di navigabilità, certificati o autorizzazioni. |
|
e) |
Articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (5), il quale stabilisce che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, controllare che a bordo di una nave si trovi un certificato valido ai sensi della direttiva stessa. |
Sezione 2
Regolamenti
|
a) |
Articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (6), i quali permettono agli agenti incaricati del controllo di verificare e controllare il documenti di trasporto, le autorizzazioni e i documenti di controllo previsti nel regolamento stesso. |
|
b) |
Articolo 18 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (7), il quale autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni riguardanti, tra l’altro, l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo al fine di verificare che siano soddisfatte le disposizioni del regolamento stesso. |
|
c) |
Articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (8), il quale lascia agli Stati membri il compito di adottare disposizioni riguardanti, tra l’altro, l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo al fine di accertare la conformità degli apparecchi alle disposizioni del regolamento stesso. |
|
d) |
Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (9), il quale prevede che una copia autenticata dell’autorizzazione comunitaria debba essere conservata nel veicolo e che debba essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo. |
PARTE 2
NORMATIVA NAZIONALE
|
a) |
Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, per il trasporto di merci e di viaggiatori. |
|
b) |
Controlli relativi al trasporto di merci pericolose, in particolare:
|
|
c) |
Controlli relativi al trasporto di derrate deperibili, in particolare:
|
(1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59.
(2) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.
(3) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.
(4) GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10.
(5) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1.
(6) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.
(7) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
ALLEGATO II
REGOLAMENTO ABROGATO E SUA MODIFICA SUCCESSIVA
(di cui all’articolo 5)
|
Regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CEE) n. 3356/91 del Consiglio |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Regolamento (CEE) n. 4060/89 |
Presente direttiva |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
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Articolo 4 |
Articolo 6 |
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— |
Articolo 5 |
|
Allegato, parte 1, Direttive a) |
Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera a) |
|
Allegato, parte 1, Direttive b) |
Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera b) |
|
Allegato, parte 1, Direttive c) |
Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera c) |
|
Allegato, parte 1, Direttive d) |
— |
|
Allegato, parte 1, Direttive e) |
Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera d) |
|
Allegato, parte 1, Direttive f) |
Allegato I, parte 1, sezione 1, lettera e) |
|
Allegato, parte 1, Regolamenti a) |
Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera a) |
|
Allegato, parte 1, Regolamenti b) |
— |
|
Allegato, parte 1, Regolamenti c) |
— |
|
Allegato, parte 1, Regolamenti d) |
Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera b) |
|
Allegato, parte 1, Regolamenti e) |
Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera c) |
|
Allegato, parte 1, Regolamenti f) |
Allegato I, parte 1, sezione 2, lettera d) |
|
Allegato, parte 2 |
Allegato I, parte 2 |
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— |
Allegato II |
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— |
Allegato III |
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14.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/70 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1101/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 187,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (2), è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento. |
|
(2) |
La Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati, deve disporre di informazioni complete e attendibili. Nell’interesse di una gestione efficace, l’Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato «Eurostat», dovrebbe disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate. |
|
(3) |
L’articolo 10 del trattato CE e l’articolo 192 del trattato Euratom impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell’adempimento dei propri compiti. Tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine. Inoltre, l’assenza di dati statistici riservati costituisce per Eurostat una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l’elaborazione di statistiche sia la realizzazione di analisi sulla Comunità. |
|
(4) |
Gli Stati membri non hanno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico poiché è appurato che Eurostat offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica. Tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, in particolare nell’articolo 287 del trattato CE e nell’articolo 194, paragrafo 1, del trattato Euratom, nonché nell’articolo 17 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (4), e possono essere rafforzate con provvedimenti appropriati, adottati in applicazione del presente regolamento. |
|
(5) |
Ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento dovrebbe essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l’autore. |
|
(6) |
Ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti di Eurostat dà luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all’applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. |
|
(7) |
Il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione ad Eurostat di dati statistici che, nell’ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni. |
|
(8) |
Il presente regolamento lascia impregiudicato l’articolo 296, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE ai termini del quale nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza. |
|
(9) |
L’attuazione delle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, di quelle volte ad assicurare la protezione dei dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat, richiede la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie. |
|
(10) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’obiettivo del presente regolamento è:
|
a) |
autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all’Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato «Eurostat», dati statistici riservati; |
|
b) |
garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi. |
2. Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente:
|
a) |
dati statistici riservati: i dati definiti all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (6); |
|
b) |
organismi nazionali: istituti nazionali di statistica e altri organismi nazionali incaricati della raccolta dei dati e dell’elaborazione delle statistiche per le Comunità; |
|
c) |
informazioni sulla vita privata delle persone fisiche: informazioni sulla vita personale e familiare delle persone fisiche, quale è definita dalle legislazioni o prassi nazionali dei vari Stati membri; |
|
d) |
utilizzazione a fini statistici: utilizzazione per la sola elaborazione di tavole statistiche o di analisi statistico-economiche; i dati non possono essere utilizzati a fini amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo contro le unità rilevate; |
|
e) |
unità statistica: unità elementare alla quale si riferisce l’informazione statistica trasmessa ad Eurostat; |
|
f) |
identificazione diretta: identificazione di una unità statistica in base al suo nome o al suo indirizzo ovvero ad un numero di identificazione ufficialmente attribuito e reso pubblico; |
|
g) |
identificazione indiretta: possibilità di desumere l’identità di un’unità statistica in base a elementi diversi da quelli di cui alla lettera f); |
|
h) |
funzionari di Eurostat: funzionari delle Comunità, ai sensi dell’articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, assegnati ad Eurostat; |
|
i) |
altri agenti di Eurostat: agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, assegnati ad Eurostat; |
|
j) |
divulgazione: fornitura di dati sotto qualsiasi forma: pubblicazioni, accesso alle banche dati, microschede, comunicazioni telefoniche, ecc. |
Articolo 3
1. Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere ad Eurostat dati statistici riservati.
2. Le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione ad Eurostat di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.
3. La trasmissione ad Eurostat di dati statistici riservati ai sensi del paragrafo 2 avviene in modo tale da escludere l’identificazione diretta delle unità statistiche. Questa disposizione non esclude l’ammissibilità di normative più avanzate in materia di trasmissione, in conformità del diritto degli Stati membri.
4. Gli organismi nazionali non sono obbligati a trasmettere ad Eurostat informazioni relative alla vita privata delle persone fisiche quando siano di natura tale da consentire l’identificazione diretta o indiretta di tali persone.
Articolo 4
1. La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti degli Stati membri ad Eurostat a norma dell’articolo 3.
2. La Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati statistici riservati ad Eurostat nonché i principi volti alla protezione di tali dati, secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La Commissione incarica il direttore generale di Eurostat di garantire la protezione dei dati trasmessi ad Eurostat dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di organizzazione interna di Eurostat al fine di garantire tale protezione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
2. I dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat sono accessibili ai soli funzionari di Eurostat e possono essere utilizzati da questi soltanto a fini esclusivamente statistici.
3. La Commissione può tuttavia consentire l’accesso ai dati statistici riservati ad altri agenti di Eurostat, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali di Eurostat, in casi eccezionali e a fini esclusivamente statistici. Le modalità di tale accesso sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
4. I dati statistici risevati in possesso di Eurostat possono essere divulgati soltanto se aggregati con altri dati in una forma che non consenta alcuna identificazione diretta o indiretta delle unità statistiche.
5. È vietato ai funzionari e agli altri agenti di Eurostat, nonché alle altre persone fisiche che lavorano a contratto nei suoi locali, utilizzare o diffondere tali dati a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale divieto resta in vigore anche dopo il trasferimento, la cessazione dalle funzioni o il collocamento a riposo.
6. Le misure di protezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano:
|
a) |
a tutti i dati statistici riservati la cui trasmissione ad Eurostat sia prevista da un atto di diritto comunitario relativo ad una statistica comunitaria; |
|
b) |
a tutti i dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat su base volontaria dagli Stati membri. |
Articolo 6
Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell’obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici riservati trasmessi a norma dell’articolo 3. Queste misure riguardano almeno le violazioni commesse nel territorio dello Stato membro interessato da funzionari ed altri agenti di Eurostat nonché da altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali di Eurostat.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato per il segreto statistico, in seguito denominato il «comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 8
Il comitato provvede ad esaminare le questioni sollevate dal suo presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, che riguardano l’applicazione del presente regolamento.
Articolo 9
Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, modificato dai regolamenti di cui all’allegato I, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 600) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
(2) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sue modifiche successive
|
Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio |
|
|
Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio |
limitatamente all’articolo 21, paragrafo 2 |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) |
limitatamente all’allegato II, punto 4 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino |
Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, punti da 1 a 10 |
Articolo 2, lettere da a) a j) |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma |
__ |
|
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 3, paragrafo 3 |
|
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 5, paragrafi da 1 a 5 |
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
|
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 7, paragrafo 3 |
__ |
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
|
__ |
Articolo 9 |
|
Articolo 9 |
Articolo 10 |
|
__ |
Allegato I |
|
__ |
Allegato II |
|
14.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/75 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, e, in relazione all’articolo 1 del presente regolamento, l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le emissioni di mercurio rappresentano una minaccia tale per il pianeta da giustificare un’azione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. |
|
(2) |
Conformemente alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «Strategia comunitaria sul mercurio», alle conclusioni del Consiglio del 24 giugno 2005 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (3) sulla suddetta strategia, è necessario ridurre il rischio di esposizione al mercurio per gli esseri umani e per l’ambiente. |
|
(3) |
Le misure adottate a livello comunitario si inquadrano nell’azione internazionale mirante a ridurre il rischio di esposizione al mercurio, in particolare nel quadro del programma sul mercurio del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. |
|
(4) |
I problemi ambientali e sociali sono determinati dalla chiusura delle miniere di mercurio nella Comunità. Si dovrebbe continuare a sostenere progetti e altre iniziative mediante il meccanismo di finanziamento disponibile affinché le regioni interessate trovino soluzioni valide per l’ambiente, l’occupazione e le attività economiche locali. |
|
(5) |
L’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico, di cinabro, di cloruro di mercurio (I), di ossido di mercurio (II) e delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso dovrebbe essere vietata al fine di ridurre considerevolmente l’offerta mondiale di mercurio. |
|
(6) |
Il divieto di esportazione genererà eccedenze considerevoli di mercurio nella Comunità, di cui occorrerà impedire la reimmissione sul mercato. È pertanto opportuno garantire lo stoccaggio in sicurezza di detto mercurio nella Comunità. |
|
(7) |
Per consentire lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico considerato rifiuto è opportuno prevedere una deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (4), per alcuni tipi di discariche, e per dichiarare i criteri di cui al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (5), non applicabili allo stoccaggio temporaneo per più di un anno del mercurio metallico, in condizioni che permettano il recupero, in impianti in superficie destinati e attrezzati allo scopo. |
|
(8) |
A tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto si dovrebbero applicare le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE. Ciò include l’obbligo di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv) della suddetta direttiva, che impone al richiedente un’autorizzazione di adottare idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, volti ad assicurare che le prescrizioni derivanti dall’autorizzazione rilasciata (comprese quelle relative alla gestione successiva alla chiusura) siano adempiute e che le procedure di chiusura siano seguite. A tali impianti di stoccaggio si applica inoltre la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (6). |
|
(9) |
Allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno in impianti in superficie destinati e attrezzati allo scopo dovrebbe essere applicata la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (7). |
|
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti (8). Tuttavia, per consentire l’adeguato smaltimento del mercurio metallico nella Comunità, le autorità competenti del paese di destinazione e di spedizione sono incoraggiate a evitare di sollevare obiezioni alle spedizioni di mercurio metallico considerato rifiuto in base all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Va rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso, in caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato membro, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), non si applica. |
|
(11) |
Per assicurare lo stoccaggio sicuro per la salute umana e per l’ambiente, è opportuno che la valutazione di sicurezza per lo stoccaggio in depositi sotterranei prevista dalla decisione 2003/33/CE sia integrata da requisiti specifici e che sia inoltre applicabile allo stoccaggio in depositi non sotterranei. Non dovrebbe essere consentita un’operazione di smaltimento definitivo sino all’adozione delle prescrizioni particolari e dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di stoccaggio in una miniera di sale o nelle formazioni di roccia dura profonde e sotterranee, adatte allo smaltimento del mercurio metallico, dovrebbero in particolare rispettare i principi della protezione delle acque sotterranee dal mercurio, della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio, dell’impermeabilità delle zone circostanti ai gas e ai liquidi e — in caso di stoccaggio permanente — il principio di uno stabile incapsulamento dei rifiuti alla fine del processo di trasformazione mineraria. Questi criteri dovrebbero essere introdotti negli allegati della direttiva 1999/31/CE, quando saranno modificati in applicazione del presente regolamento. |
|
(12) |
Le condizioni di stoccaggio in superficie dovrebbero in particolare rispettare i principi della reversibilità dello stoccaggio, della protezione del mercurio dall’acqua meteorica, dell’impermeabilità rispetto ai suoli e della prevenzione delle emissioni di vapori di mercurio. Questi criteri dovrebbero essere introdotti negli allegati della direttiva 1999/31/CE, quando saranno modificati in applicazione del presente regolamento. Lo stoccaggio in superficie di mercurio metallico dovrebbe essere considerato una soluzione temporanea. |
|
(13) |
L’industria dei cloro-alcali dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati tutti i dati pertinenti sulla disattivazione delle cellule di mercurio nei propri impianti, in modo da agevolare l’applicazione del presente regolamento. Anche i settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi dovrebbero fornire i relativi dati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati. La Commissione dovrebbe rendere pubblicamente disponibili tali informazioni. |
|
(14) |
Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di stoccaggio, nonché sull’applicazione del presente regolamento e sui relativi effetti sul mercato, per consentirne a tempo debito una valutazione. Gli importatori, gli esportatori e i gestori dovrebbero fornire informazioni sui movimenti e sull’uso del mercurio metallico, di cinabro, di cloruro di mercurio (I), di ossido di mercurio (II) e delle miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso. |
|
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento a carico delle persone fisiche e giuridiche. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
|
(16) |
È opportuno organizzare uno scambio di informazioni con le parti interessate per valutare l’opportunità di misure aggiuntive in materia di esportazione, di importazione e di stoccaggio di mercurio e composti del mercurio e di prodotti contenenti mercurio, fatte salve le regole di concorrenza fissate dal trattato, in particolare l’articolo 81. |
|
(17) |
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere l’assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, in particolare l’assistenza necessaria per facilitare il passaggio a tecnologie alternative senza mercurio e giungere così gradualmente all’eliminazione definitiva degli impieghi e dei rilasci di mercurio e composti del mercurio. |
|
(18) |
Sono in corso ricerche in merito allo smaltimento sicuro del mercurio, comprese le varie tecniche di stabilizzazione o altri modi di immobilizzazione del mercurio. La Commissione dovrebbe seguire l’evoluzione di tali ricerche a titolo prioritario e presentare una relazione al più presto. Queste informazioni sono importanti in quanto forniranno una base solida in vista del riesame del presente regolamento ai fini del conseguimento del suo obiettivo. |
|
(19) |
La Commissione dovrebbe tener conto di dette informazioni al momento in cui dovrà presentare una relazione di valutazione intese a stabilire se occorra introdurre modifiche al presente regolamento. |
|
(20) |
La Commissione dovrebbe anche seguire gli sviluppi internazionali per quanto riguarda l’offerta e la domanda di mercurio, in particolare i negoziati multilaterali, e riferire in proposito, in modo da consentire di valutare la coerenza della strategia generale. |
|
(21) |
Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento relativamente allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico in taluni impianti di cui al riguardo dovrebbero essere adottate a norma della direttiva 1999/31/CE, tenuto conto del nesso diretto del presente regolamento con la direttiva stessa. |
|
(22) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la riduzione dell’esposizione al mercurio tramite il divieto di esportazione e l’obbligo di stoccaggio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque a causa dell’impatto sulla circolazione delle merci e sul funzionamento del mercato interno, nonché della natura transfrontaliera dell’inquinamento da mercurio, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 15 marzo 2011 è vietata l’esportazione dalla Comunità di mercurio metallico (Hg, numero CAS RN 7439-97-6), cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso (Hg2Cl2, numero CAS RN 10112-91-1), mercurio (II), ossido mercurico (HgO, numero CAS RN 21908-53-2) e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.
2. Il divieto non si applica alle esportazioni dei composti di cui al paragrafo 1 per scopi di ricerca e sviluppo, medici o di analisi.
3. La miscela di mercurio metallico con altre sostanze finalizzata unicamente all’esportazione di mercurio metallico è vietata a decorrere dal 15 marzo 2011.
Articolo 2
A decorrere dal 15 marzo 2011, le seguenti sostanze sono considerate rifiuto e smaltite conformemente alla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (9), secondo modalità sicure per la salute umana e per l’ambiente:
|
a) |
il mercurio metallico non più utilizzato dall’industria dei cloro-alcali; |
|
b) |
il mercurio metallico proveniente dalla purificazione del gas naturale; |
|
c) |
il mercurio metallico derivante dalle operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi; e |
|
d) |
il mercurio metallico estratto dal cinabro nella Comunità a decorrere dal 15 marzo 2011. |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento:
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a) |
essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) in miniere di sale adatte allo smaltimento del mercurio metallico o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee che offrano un livello di sicurezza e confinamento equivalente a quello delle miniere di sale; o |
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b) |
essere stoccato temporaneamente (operazione di smaltimento D 15, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) per più di un anno in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico e attrezzati allo scopo. In tal caso non si applicano i criteri enunciati al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2003/33/CE. |
Le altre disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE si applicano alle lettere a) e b).
2. La direttiva 96/82/CE si applica a tutti i tipi di stoccaggio di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
Articolo 4
1. La valutazione di sicurezza da realizzarsi conformemente alla decisione 2003/33/CE per lo smaltimento del mercurio metallico a norma dell’articolo 3 del presente regolamento garantisce la copertura dei rischi particolari derivanti dalla natura e dalle proprietà a lungo termine del mercurio metallico e dalle condizioni del suo contenimento.
2. L’autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE per gli impianti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, include requisiti relativi alle ispezioni visive periodiche dei contenitori e all’installazione di idonee apparecchiature di rilevamento dei vapori per individuare eventuali fughe.
3. I requisiti per gli impianti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento, e i criteri di accettabilità per il mercurio metallico che modificano gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 16 di detta direttiva. La Commissione presenta una proposta appropriata il più presto possibile e comunque entro il 1o gennaio 2010, tenendo conto dei risultati dello scambio di informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e della relazione sull’evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Qualsiasi operazione di smaltimento definitivo (operazione di smaltimento D 12 secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE) relative al mercurio metallico sono permesse soltanto dopo la data in cui è stata adottata la modifica degli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE.
Articolo 5
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia delle autorizzazioni rilasciate per impianti destinati allo stoccaggio temporaneo o permanente di mercurio metallico (operazioni di smaltimento D 15 o D 12 rispettivamente, secondo la definizione di cui all’allegato II A della direttiva 2006/12/CE), corredata della corrispondente valutazione di sicurezza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Entro il 1o luglio 2012 gli Stati membri forniscono alla Commissione, informazioni riguardanti l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nei rispettivi territori. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, presentano le informazioni prima di tale data.
3. Entro il 1o luglio 2012 gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di cui all’articolo 2 inviano, per quanto pertinente, alla Commissione e alle autorità competenti i dati seguenti:
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a) |
volumi, prezzi, paese di origine e paese di destinazione, nonché previsto utilizzo del mercurio metallico in entrata nella Comunità; |
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b) |
volumi, paese di origine e paese di destinazione del mercurio metallico considerato rifiuto oggetto di scambi transfrontalieri nella Comunità. |
Articolo 6
1. Le società interessate del settore dei cloro-alcali inviano i seguenti dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri interessati:
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a) |
la migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei cloro-alcali a cella; |
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b) |
il quantitativo totale di mercurio contenuto nell’impianto di stoccaggio; |
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c) |
il quantitativo di residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, l’ubicazione e le coordinate di tali impianti. |
2. Le società interessate dei settori industriali che ottengono mercurio dalla purificazione del gas naturale o come sottoprodotto di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi e di fonderia inviano alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri interessati i seguenti dati relativi al mercurio ottenuto in un determinato anno:
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a) |
il quantitativo di mercurio ottenuto; |
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b) |
il quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l’ubicazione e le coordinate di tali impianti. |
3. Le società interessate inviano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2, se applicabili, per la prima volta entro il 4 dicembre 2009 e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno.
4. La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 3 pubblicamente disponibili a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (10).
Articolo 7
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2009 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 8
1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati entro il 1o gennaio 2010. Tale scambio di informazioni mira in particolare a valutare la necessità:
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a) |
di estendere il divieto di esportazione ad altri composti del mercurio, alle miscele con un contenuto di mercurio inferiore e ai prodotti contenenti mercurio, in particolare termometri, barometri e sfigmomanometri; |
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b) |
di un divieto di importare mercurio metallico, composti di mercurio e prodotti contenenti mercurio; |
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c) |
di estendere l’obbligo di stoccaggio al mercurio metallico proveniente da altre fonti; |
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d) |
di fissare termini per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico. |
Tale scambio di informazioni considera anche la ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro.
La Commissione organizza ulteriori scambi di informazioni non appena sono disponibili nuove informazioni pertinenti.
2. La Commissione segue l’evoluzione delle attività di ricerca sulle opzioni di smaltimento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2010. Sulla base di detta relazione la Commissione presenta, se del caso, quanto prima e al più tardi il 15 marzo 2013, una proposta di revisione del presente regolamento.
3. La Commissione valuta l’applicazione e gli effetti sul mercato del presente regolamento nella Comunità tenendo conto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e agli articoli 5 e 6.
4. La Commissione, non appena possibile e non oltre il 15 marzo 2013, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata da una proposta di revisione del presente regolamento; tale relazione rispecchia e valuta i risultati dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 e della valutazione di cui al paragrafo 3, come pure della relazione di cui al paragrafo 2.
5. Entro il 1o luglio 2010 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi nelle attività e nei negoziati multilaterali sul mercurio, valutando in particolare la coerenza dei tempi e dell’ambito di applicazione delle misure stabilite dal presente regolamento con gli sviluppi della situazione internazionale.
Articolo 9
Fino al 15 marzo 2011 gli Stati membri possono mantenere misure nazionali che limitano l’esportazione di mercurio metallico, cinabro, mercurio (I), cloruro mercuroso, mercurio (II) ossido mercurico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, ivi incluse le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio par ad almeno il 95 % in peso, adottate in conformità della legislazione comunitaria prima del 22 ottobre 2008.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) GU C 168 del 20.7.2007, pag. 44.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 209), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 52 E del 26.2.2008, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
(3) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 128.
(4) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
(5) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.
(6) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
(7) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.
(8) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
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14.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/80 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo
Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo
Terza parte
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 63, primo comma, punto 1, lettera a), e l’articolo 67,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali. |
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(2) |
Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili. |
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(3) |
Il Regno Unito e l’Irlanda, che hanno partecipato all’adozione e all’applicazione degli atti modificati dal presente regolamento, a norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
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(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è pertanto ad esso vincolata né soggetta alla sua applicazione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel presente regolamento per «Stato membro» si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2
Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.
Articolo 3
I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatti alle disposizioni adeguate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.
(2) GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.
(3) Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO
1. Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 44/2001, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare i modelli standard riportati negli allegati di detto regolamento o di apportarvi modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 44/2001 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 44/2001 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 74, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. L’aggiornamento o l’inserimento di modifiche tecniche nei modelli standard riportati negli allegati V e VI sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 75, paragrafo 2.»; |
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2) |
l’articolo 75 è sostituito dal seguente: «Articolo 75 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.» |
2. Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (2)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1206/2001, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare i formulari standard che figurano nell’allegato di detto regolamento o di apportarvi modifiche tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1206/2001 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 1206/2001 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. L’aggiornamento o l’introduzione di modifiche tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.»; |
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2) |
l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.» |
3. Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (3)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 343/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le condizioni e le procedure relative all’applicazione della clausola umanitaria, nonché i criteri necessari per l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 343/2003, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, il regolamento (CE) n. 343/2003 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. Le condizioni e le procedure d’applicazione del presente articolo ed anche, eventualmente, meccanismi di conciliazione intesi a comporre le divergenze tra Stati membri circa la necessità o il luogo nel quale procedere al ricongiungimento delle persone interessate, sono adottati dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»; |
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2) |
l’articolo 19, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: «5. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»; |
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3) |
l’articolo 20, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare norme complementari concernenti l’esecuzione dei trasferimenti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»; |
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4) |
l’articolo 27, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.» |
4. Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (4)
Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 805/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare i modelli di certificato contenuti negli allegati di detto regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Pertanto, gli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 805/2004 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 31
Modifiche degli allegati
La Commissione modifica i modelli di certificato contenuti negli allegati. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 2.
Articolo 32
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
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14.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 304/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.