ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
6 novembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1083/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1084/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1085/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 27 al 31 ottobre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1086/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1087/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante modifica, per quanto riguarda l’allegato XVII, del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1088/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1089/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1832/2006 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1090/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante divieto di pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera polacca

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1091/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera francese

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1092/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera polacca

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1093/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera spagnola

23

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

6.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

45,7

MK

47,1

TR

54,6

ZZ

49,1

0707 00 05

JO

175,3

MA

26,4

TR

118,2

ZZ

106,6

0709 90 70

MA

53,8

TR

127,1

ZZ

90,5

0805 20 10

MA

85,4

ZZ

85,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

26,3

TR

73,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

82,1

MA

103,9

TR

85,9

ZA

89,5

ZZ

90,4

0806 10 10

BR

236,0

TR

128,6

US

272,9

ZA

218,0

ZZ

213,9

0808 10 80

AR

75,0

CA

96,3

CL

68,1

CN

66,8

NZ

104,3

US

132,8

ZA

93,5

ZZ

91,0

0808 20 50

CN

43,6

TR

124,9

US

208,3

ZZ

125,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


6.11.2008   

IT

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L 297/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1071/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 18.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 novembre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

27,44

11,51

1701 99 10 (2)

27,44

6,99

1701 99 90 (2)

27,44

6,99

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


6.11.2008   

IT

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L 297/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 27 al 31 ottobre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 27 al 31 ottobre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d’ordine 09.4436.

(2)

In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 27 al 31 ottobre 2008 a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 122 dell’11.5.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d'Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

100

 

09.4344

Saint Christopher e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4315

India

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

 


Zucchero concessioni CXL

Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4380

eccezionale

 

09.4390

industriale

100

 


Zucchero APE supplementare

Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Paese

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4431

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

100

 

09.4433

Swaziland

100

 

09.4434

Mozambico

100

 

09.4435

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

100

 

09.4436

Repubblica dominicana

98,3284

Raggiunto

09.4437

Figi, Papua – Nuova Guinea

100

 


Importazione di zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d’ordine

Tipo

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


6.11.2008   

IT

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L 297/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il disposto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione stabilisce per ogni Stato membro i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti bandiera dello Stato membro considerato. Tali livelli di riferimento sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2).

(2)

Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1438/2003, detto regolamento si applica alla capacità di pesca dei pescherecci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura o immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.

(3)

La nota in calce (1) dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 dispone che i livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la tabella dell’allegato.

(4)

Il 26 settembre 2006 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che un certo numero di navi, la cui capacità è attualmente inclusa nel livello di riferimento stabilito per tale Stato membro, sono utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura e hanno chiesto alla Commissione di ridurre di 15 540 GT e 39 258 kW il livello di riferimento per la capacità di pesca totale dei pescherecci comunitari battenti bandiera olandese.

(5)

L’attuale livello di riferimento per la flotta irlandese non comprende parte della flotta artigianale principalmente dedita alla pesca di specie non soggette a contingenti. Benché la capacità di queste navi sia stata inclusa negli obiettivi del POP IV, esse non erano state ancora registrate al momento in cui sono stati fissati i livelli di riferimento. Il 4 aprile 2008 l’Irlanda ha presentato l’elenco definitivo delle navi alla Commissione, chiedendole di modificare di conseguenza il livello di riferimento della flotta irlandese. Inoltre, è necessario tener conto della capacità di pesca delle draghe da mitili che non erano state precedentemente registrate. Occorre quindi aumentare di 1 719 GT e 14 608 kW i livelli di riferimento per l’Irlanda.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Livelli di riferimento per Stato membro (1)

Stato membro

Livelli di riferimento

1o gennaio 2003

R(GT) 03

R(kW) 03

Belgio

23 372

67 857

Danimarca

132 706

459 526

Germania

84 262

175 927

Grecia

119 910

653 497

Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002)

728 344

1 671 739

Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare)

230 257

920 969

Irlanda

88 700

244 834

Italia

229 862

1 338 971

Paesi Bassi

197 599

487 809

Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira)

171 502

412 025

Finlandia

23 203

216 195

Svezia

51 993

261 028

Regno Unito

286 120

1 129 194

Totale

2 367 830

8 039 571


(1)  I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.»


6.11.2008   

IT

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L 297/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica, per quanto riguarda l’allegato XVII, del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’allegato V, sezione C, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli è possibile aumentare dell’1 % il titolo alcolometrico volumico.

(2)

A norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione (2), gli anni caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli sono indicati nel suo allegato XVII, con menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate.

(3)

A motivo delle condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli del 2008, i limiti fissati nell’allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per l’aumento del titolo alcolometrico naturale non consentono di produrre vini con caratteristiche conformi a quelle normalmente richieste sul mercato nelle regioni viticole del Regno Unito. È pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito ad aumentare il titolo alcolometrico naturale del 4,5 % vol.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 423/2008 è aggiunta la riga seguente:

«2.

2008

A

Inghilterra, Galles

Varietà autorizzate»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13.


6.11.2008   

IT

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L 297/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 156 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo n. 3 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (protocollo ACP) e dell'accordo India.

(2)

Con la decisione 2007/626/CE (3) il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, l'accordo con l'India sullo zucchero di canna (di seguito «accordo India») (4) con effetto dal 1o ottobre 2009. Con la decisione 2007/627/CE (5) il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, il protocollo ACP con effetto dal 1o ottobre 2009. Il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 durerà pertanto solo tre mesi.

(3)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per ciascun paese esportatore per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009.

(4)

Per il periodo di consegna che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009 è opportuno dare agli operatori un periodo sufficiente per organizzare gli scambi. Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1o luglio 2009, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(5)

I contratti commerciali tra gli importatori comunitari e i paesi ACP e l'India sono connessi ai periodi di consegna. Per rispettare la tempistica delle consegne, è opportuno che le domande di titoli di importazione per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 non possano essere presentate anteriormente al 4 maggio 2009, a meno che non si dimostri che il paese esportatore ha soddisfatto il proprio obbligo di consegna relativo al periodo 2008/2009, determinato dal regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione (6).

(6)

A norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione devono essere rilasciati esclusivamente a raffinerie a tempo pieno e a condizione che i relativi quantitativi non superino i quantitativi che possono essere importati nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al medesimo articolo, paragrafo 1. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 153, paragrafo 3, del medesimo regolamento per garantire che lo zucchero a ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite dal protocollo ACP e dall'accordo India. Per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009 e tenendo conto della riduzione di prezzo dello zucchero greggio di canna importato il 1o ottobre 2009, le suddette condizioni possono essere soddisfatte soltanto se tutti gli operatori hanno accesso ai titoli di importazione di zucchero destinato alla raffinazione. È pertanto necessario derogare all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 che limita alle raffinerie a tempo pieno la possibilità di presentare domande per lo zucchero destinato alla raffinazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato. I quantitativi sono fissati per paese esportatore con riferimento ai prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna che ha inizio il 1o luglio 2009.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 950/2006, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia il 4 maggio 2009. Tuttavia, se il limite stabilito dal regolamento (CE) n. 403/2008 per il periodo di consegna 2008/2009 è stato raggiunto per un paese esportatore, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia per tale paese il lunedì successivo alla comunicazione di cui dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 da parte della Commissione agli Stati membri.

Articolo 3

Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi consegna del periodo che ha inizio il 1o luglio 2009 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (7) possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell'IVA.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 26.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 37.

(4)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

(5)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38.

(6)  GU L 120 del 7.5.2008, pag. 6.

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

Obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1o luglio 2009

Barbados

8 024,35

Belize

11 670,03

Congo

2 546,53

Figi

41 337,08

Guyana

41 282,85

India

2 500,00

Costa d'Avorio

2 546,53

Giamaica

30 558,58

Kenia

1 250,00

Madagascar

2 690,00

Malawi

5 206,10

Maurizio

122 757,63

Mozambico

1 500,00

Saint Kitts e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

29 461,13

Tanzania

2 546,53

Trinidad e Tobago

10 937,75

Uganda

0,00

Zambia

1 803,75

Zimbabwe

7 556,20

Totale

326 175,04


6.11.2008   

IT

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L 297/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1832/2006 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41 e l’articolo 21 in combinato disposto con l’allegato V, sezione 3, lettera a), punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione (1) reca, al capo II, sezione 2, disposizioni relative alla determinazione e all’eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Bulgaria e in Romania alla data dell’adesione di questi due paesi all’Unione europea. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell’avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati e/o da parte della Bulgaria e della Romania. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Bulgaria e la Romania sono tenute a pagare se non procedono all’eliminazione delle eccedenze.

(2)

A causa di ritardi nell’assunzione delle necessarie informazioni sulle eccedenze esistenti in Bulgaria e in Romania e del tempo impiegato per analizzare esaurientemente tali informazioni e discuterle con gli Stati membri interessati, la Commissione non ha potuto determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 luglio 2007 come prescritto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006.

(3)

Ai fini della corretta applicazione del capo II, sezione 2, è necessaria una proroga dei termini.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1832/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1832/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 9, paragrafo 1, la data «31 luglio 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;

2)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

ii)

la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;

3)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la data «31 luglio 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009»;

b)

al paragrafo 2, quarto comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

4)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la data «31 agosto 2008» è sostituita dalla data «31 gennaio 2010»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

al primo comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

ii)

al secondo comma, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;

iii)

al terzo comma, la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


6.11.2008   

IT

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L 297/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante divieto di pesca dell’eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

51/T&Q

Stato membro

POL

Stock

HAD/1N2AB.

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Acque norvegesi delle zone I e II

Data

11.9.2008


6.11.2008   

IT

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L 297/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

49/T&Q

Stato membro

FRA

Stock

MAC/2A34.

Specie

Sgombro (Scomber scombrus)

Zona

IIIa e IV; acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId

Data

7.9.2008


6.11.2008   

IT

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L 297/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

53/T&Q

Stato membro

POL

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I e IIb

Data

11.9.2008


6.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

54/T&Q

Stato membro

ESP

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I e IIb

Data

1.9.2008


6.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.