ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
29.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1005/2008 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2008
che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 agosto 1995 («accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici») e ha aderito all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite («accordo FAO»). Tali disposizioni prevalentemente affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo. |
(2) |
L’obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (3), è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. |
(3) |
La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) costituisce una delle più gravi minacce allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi e rischia di compromettere il fondamento stesso della politica comune della pesca e degli sforzi profusi a livello internazionale per promuovere una migliore governance degli oceani. La pesca INN rappresenta inoltre una grave minaccia per la biodiversità marina, che deve essere affrontata in conformità degli obiettivi fissati nella comunicazione della Commissione «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre». |
(4) |
La FAO ha adottato nel 2001 un piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che la Comunità ha approvato. Inoltre, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, con il sostegno attivo della Comunità, hanno stabilito una serie di misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. |
(5) |
La Comunità, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale e viste le dimensioni e l’urgenza del problema, dovrebbe rafforzare la propria lotta contro la pesca INN e adottare nuove misure di regolamentazione che tengano conto di tutti gli aspetti del fenomeno. |
(6) |
L’intervento della Comunità dovrebbe vertere in primo luogo sul comportamento che rientra nella definizione di pesca INN e che arreca maggiore pregiudizio all’ambiente marino, alla sostenibilità degli stock ittici e alla situazione socioeconomica dei pescatori operanti nel rispetto delle norme di conservazione e di gestione delle risorse della pesca. |
(7) |
In linea con la definizione di pesca INN, è opportuno estendere il campo di applicazione del presente regolamento alle attività esercitate nelle acque d’altura e nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi costieri, comprese le acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri. |
(8) |
Per tenere in debito conto la dimensione internazionale della pesca INN, è essenziale che la Comunità adotti le misure necessarie per assicurare una migliore osservanza delle norme della politica comune della pesca. In attesa della revisione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), è opportuno includere nel presente regolamento disposizioni aventi tale finalità. |
(9) |
Le norme comunitarie e, in particolare, il titolo II del regolamento (CEE) n. 2847/93, istituiscono un sistema organico per il controllo della legalità delle catture praticate dai pescherecci comunitari. Il sistema attuale applicabile ai prodotti della pesca catturati da pescherecci di paesi terzi e importati nella Comunità non garantisce un livello di controllo equivalente. Tale carenza costituisce un importante incentivo per gli operatori stranieri che praticano la pesca INN a commercializzare i loro prodotti nella Comunità per accrescere la redditività delle loro attività. La Comunità rappresenta il principale mercato e il primo importatore mondiale di prodotti della pesca; essa è quindi particolarmente tenuta a garantire che i prodotti della pesca importati nel suo territorio non provengano dalla pesca INN. È opportuno pertanto istituire un nuovo regime atto a garantire un controllo accurato della catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca importati nella Comunità. |
(10) |
È opportuno rafforzare le norme comunitarie che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi ai porti della Comunità, al fine di garantire il controllo della legalità dei prodotti della pesca sbarcati dai suddetti pescherecci. Ciò dovrebbe richiedere, in particolare, che l’accesso ai porti della Comunità sia autorizzato solo per i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che sono in grado di fornire precise informazioni sulla legalità delle loro catture e di far convalidare tali informazioni dal loro Stato di bandiera. |
(11) |
I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano un espediente comunemente utilizzato da quanti esercitano la pesca INN per occultare le catture praticate illegalmente. È quindi giustificato che la Comunità autorizzi le operazioni di trasbordo unicamente se effettuate nei porti designati degli Stati membri, nei porti dei paesi terzi fra pescherecci comunitari o fuori delle acque comunitarie fra pescherecci comunitari e pescherecci registrati come imbarcazioni a cura di un’organizzazione regionale di gestione della pesca. |
(12) |
È opportuno stabilire le condizioni, la procedura e la frequenza secondo le quali gli Stati membri devono svolgere attività di controllo, ispezione e verifica, in base alla gestione del rischio. |
(13) |
È opportuno vietare il commercio con la Comunità di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Per assicurare l’effettiva applicazione di tale divieto e garantire che tutti i prodotti della pesca scambiati, importati nella Comunità o da essa esportati, siano stati catturati nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione e, ove del caso, di altre norme pertinenti per i pescherecci interessati, è opportuno istituire un sistema di certificazione applicabile a tutti gli scambi di prodotti della pesca con la Comunità. |
(14) |
La Comunità dovrebbe tenere conto delle limitazioni di capacità dei paesi in via di sviluppo per l’attuazione del sistema di certificazione. |
(15) |
È opportuno che, nell’ambito di tale sistema, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità sia subordinata alla presentazione di un certificato. Tale certificato dovrebbe contenere informazioni che dimostrino la legalità dei prodotti considerati. Esso dovrebbe essere convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio che ha effettuato le catture, in ottemperanza all’obbligo imposto agli Stati dal diritto internazionale di garantire il rispetto delle norme internazionali in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera. |
(16) |
È essenziale che tale sistema di certificazione si applichi a tutte le importazioni nella Comunità e le esportazioni dalla stessa di prodotti della pesca marittima. Tale sistema dovrebbe applicarsi inoltre ai prodotti della pesca che, prima di essere immessi nel territorio della Comunità, sono stati trasportati o trasformati in un paese diverso dallo Stato di bandiera. È opportuno pertanto istituire disposizioni specifiche per tali prodotti, al fine di garantire che i prodotti immessi nel territorio della Comunità non siano diversi da quelli la cui legalità è stata certificata dallo Stato di bandiera. |
(17) |
È importante assicurare lo stesso livello di controllo su tutti i prodotti della pesca importati, fatti salvi il volume e la frequenza degli scambi, introducendo procedure specifiche volte a concedere lo status di «operatore economico riconosciuto». |
(18) |
È opportuno assoggettare al sistema di certificazione anche le esportazioni di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi. |
(19) |
Gli Stati membri cui sono destinate le importazioni dei prodotti dovrebbero essere in grado di verificare la validità dei certificati di cattura che accompagnano le partite e di rifiutare l’importazione in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento in relazione al certificato di cattura. |
(20) |
È importante che le attività di controllo, ispezione e verifica relative ai prodotti della pesca in transito o trasbordo siano in primo luogo svolte dagli Stati membri di destinazione finale al fine di migliorarne l’efficienza. |
(21) |
Al fine di assistere le autorità di controllo degli Stati membri incaricate di verificare la legalità dei prodotti della pesca scambiati con la Comunità e mettere in guardia gli operatori comunitari, è necessario istituire un sistema di allarme comunitario che consenta, se del caso, di divulgare informazioni quando sussistano dubbi fondati sul rispetto, da parte di determinati paesi terzi, delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione. |
(22) |
È essenziale che la Comunità adotti misure dissuasive nei confronti dei pescherecci dediti alla pesca INN che non formano oggetto di provvedimenti adeguati da parte degli Stati di bandiera. |
(23) |
A tal fine è opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, gli Stati terzi e altri organismi, identifichi i pescherecci presumibilmente dediti alla pesca INN, in base alla gestione del rischio, e inviti lo Stato di bandiera competente a fornire informazioni sull’esattezza di quanto constatato. |
(24) |
Al fine di agevolare le indagini sui pescherecci sospettati di aver praticato pesca INN e impedire il proseguimento della presunta infrazione, è opportuno che gli Stati membri applichino a tali pescherecci disposizioni specifiche in materia di controllo e di ispezione. |
(25) |
La Commissione dovrebbe includere nell’elenco comunitario delle navi INN i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che abbiano praticato pesca INN senza che gli Stati di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo. |
(26) |
La Commissione dovrebbe includere nell’elenco comunitario delle navi INN i pescherecci comunitari per i quali, sulla base delle informazioni pervenute, sussistano motivi sufficienti per ritenere che abbiano praticato pesca INN senza che gli Stati membri di bandiera competenti abbiano adottato provvedimenti efficaci a tale riguardo ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93. |
(27) |
Per ovviare all’assenza di un’azione efficace degli Stati di bandiera nei confronti dei loro pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN e limitare il proseguimento delle attività di pesca da questi esercitate, gli Stati membri dovrebbero applicare misure adeguate nei confronti di tali pescherecci. |
(28) |
Per tutelare i diritti dei pescherecci inclusi nell’elenco comunitario delle navi INN e dei relativi Stati di bandiera, è opportuno che la procedura di inclusione nell’elenco offra allo Stato di bandiera la possibilità di informare la Commissione delle misure adottate e, se possibile, consenta al proprietario o agli operatori interessati di essere sentiti in ogni fase della procedura stessa e preveda la possibilità di radiare dall’elenco i pescherecci per i quali non ricorrono più i criteri di inclusione. |
(29) |
Per consentire l’instaurazione di un quadro unico all’interno della Comunità ed evitare la proliferazione di elenchi delle navi dedite alla pesca INN, è opportuno che i pescherecci figuranti negli elenchi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca siano automaticamente inclusi negli elenchi corrispondenti stabiliti dalla Commissione. |
(30) |
Uno dei principali fattori all’origine della pesca INN è rappresentato dall’incapacità di taluni Stati di assolvere all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure atte a garantire che i loro pescherecci o i loro cittadini si conformino alle norme in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca; ed è quindi opportuno che la Comunità affronti tale problematica. |
(31) |
A tal fine è opportuno che, oltre agli interventi che essa attua a livello internazionale e regionale, alla Comunità sia conferito il diritto di identificare, sulla base di criteri trasparenti, chiari ed obiettivi ispirati a norme internazionali, gli Stati non cooperanti e di adottare nei loro confronti misure non discriminatorie, legittime e proporzionate, incluse misure commerciali, dopo aver dato a tali Stati tempo adeguato per rispondere alla notifica preventiva. |
(32) |
Spetta al Consiglio adottare misure commerciali nei confronti di altri Stati. Poiché l’elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti dovrebbe comportare contromisure commerciali nei confronti degli Stati interessati, è opportuno che, in questo caso specifico, il Consiglio si riservi il diritto di esercitare direttamente le competenze di esecuzione. |
(33) |
È essenziale dissuadere efficacemente i cittadini degli Stati membri dal praticare pesca INN o dall’agevolare l’esercizio di tali attività da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e operanti al di fuori della Comunità, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre le misure necessarie e cooperare tra loro e con paesi terzi per identificare i propri cittadini dediti alla pesca INN, garantire che siano loro inflitte sanzioni adeguate e verificare le attività dei propri cittadini che mantengono contatti con pescherecci di paesi terzi al di fuori della Comunità. |
(34) |
La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili a tali infrazioni in base alle legislazioni degli Stati membri non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dai livelli sanzionatori estremamente variabili da uno Stato membro all’altro, che incoraggiano l’esercizio di attività illegali nelle acque marittime o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. Per ovviare a tale carenza è opportuno, sulla base delle disposizioni previste in materia dai regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CEE) n. 2847/93, armonizzare le sanzioni amministrative massime applicate nella Comunità alle violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca, tenuto conto del valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo la grave infrazione, della sua ripetizione e del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati, nonché predisporre misure di esecuzione immediate e misure complementari. |
(35) |
Oltre al comportamento che costituisce un’infrazione grave alle norme che disciplinano le attività di pesca, anche le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN, o la falsificazione di documenti, dovrebbero essere considerate infrazioni gravi da perseguire in modo armonizzato con sanzioni amministrative massime a cura degli Stati membri. |
(36) |
Essendo per lo più commesse nell’interesse o per conto di persone giuridiche, è opportuno applicare anche alle persone giuridiche le sanzioni per le infrazioni gravi del presente regolamento. |
(37) |
È opportuno che le disposizioni concernenti l’avvistamento dei pescherecci in mare adottate da alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca si applichino in modo uniforme in tutta la Comunità. |
(38) |
La cooperazione tra Stati membri, Commissione e paesi terzi è essenziale per garantire che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate e che possano essere applicate le misure previste dal presente regolamento. Per rafforzare tale cooperazione è opportuno istituire un sistema di assistenza reciproca. |
(39) |
Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del conseguimento dell’obiettivo fondamentale di eradicare la pesca INN, definire norme sulle misure previste dal presente regolamento. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, a norma dell’articolo 5, terzo comma, del trattato. |
(40) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(41) |
Il presente regolamento considera la pesca INN come una violazione particolarmente grave delle leggi, norme e regolamentazioni applicabili, in quanto costituisce un forte ostacolo al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle norme infrante e rischia di compromettere la sostenibilità degli stock interessati e la conservazione dell’ambiente marino. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell’ambito della politica comune della pesca. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto dei pescherecci di paesi terzi, che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. Il presente regolamento prevede inoltre, al capo IX, un regime sanzionatorio specifico per la pesca INN. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2847/93 in materia di sanzioni continuano ad applicarsi alle violazioni delle norme della politica comune della pesca diverse da quelle contemplate dal presente regolamento. |
(42) |
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6); detto regolamento è pienamente applicabile al trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica, blocco e cancellazione dei dati e di notifica a terzi, che non sono quindi ulteriormente precisati nel presente regolamento. |
(43) |
L’entrata in vigore di disposizioni del presente regolamento concernenti aspetti contemplati dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1093/94 (7), (CE) n. 1447/1999 (8), (CE) n. 1936/2001 (9) e (CE) n. 601/2004 (10) dovrebbe comportare l’abrogazione totale o parziale di tali regolamenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
2. Ai fini del paragrafo 1, ogni Stato membro adotta, conformemente al diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l’efficacia del regime. Esso mette a disposizione delle proprie autorità competenti mezzi sufficienti per l’espletamento delle loro funzioni definite nel presente regolamento.
3. Il regime di cui al paragrafo 1 si applica a tutta la pesca INN e alle attività connesse esercitate nel territorio degli Stati membri ai quali si applica il trattato o nelle acque comunitarie, nelle acque marittime soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi e in alto mare. La pesca INN nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato è assimilata a quella effettuata nelle acque marittime di paesi terzi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate; |
2) |
«pesca illegale»: le attività di pesca:
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3) |
«pesca non dichiarata»: attività di pesca:
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4) |
«pesca non regolamentata»: attività di pesca:
|
5) |
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse della pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi officina e le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, tranne le navi container; |
6) |
«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità; |
7) |
«autorizzazione di pesca»: diritto a effettuare attività di pesca durante un determinato periodo in un’area prestabilita e per una specificata attività di pesca; |
8) |
«prodotti della pesca»: tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (11), ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento; |
9) |
«misure di conservazione e di gestione»: le misure intese a preservare e a gestire una o più specie di risorse biologiche marine, adottate e in vigore conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto internazionale e/o comunitario; |
10) |
«trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; |
11) |
«importazione»: l’introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati; |
12) |
«importazione indiretta»: importazione proveniente dal territorio di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio responsabile della cattura; |
13) |
«esportazione»: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro; |
14) |
«riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità; |
15) |
«organizzazione regionale di gestione della pesca»: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente; |
16) |
«parte contraente»: una parte contraente della convenzione o dell’accordo internazionale che istituisce un’organizzazione regionale di gestione della pesca, nonché gli Stati, le entità di pesca o qualsiasi altra entità che cooperano con tale organizzazione e godono di uno statuto di parte non contraente cooperante; |
17) |
«avvistamento»: l’osservazione, effettuata dall’autorità competente di uno Stato membro incaricata delle ispezioni in mare, o dal comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo, di un peschereccio che può rispondere ad uno o più dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1; |
18) |
«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più pescherecci, in cui le catture sono trasferite dall’attrezzo da pesca di un peschereccio ad un altro o in cui la tecnica utilizzata da tali pescherecci richiede un attrezzo da pesca comune; |
19) |
«persona giuridica»: qualsiasi entità giuridica che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o degli organismi pubblici nell’esercizio dell’autorità statale e delle organizzazioni pubbliche; |
20) |
«rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda i prodotti della pesca importati nel territorio della Comunità o da esso esportati, che impedisca la corretta applicazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione; |
21) |
«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l’attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l’esposizione ai rischi. Ciò comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti o strategie internazionali, comunitarie o nazionali; |
22) |
«alto mare»: tutte le parti di mare contemplate dall’articolo 86 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare («UNCLOS»); |
23) |
«spedizione»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura. |
Articolo 3
Pescherecci dediti alla pesca INN
1. Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività:
a) |
ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure |
b) |
non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all’articolo 6; oppure |
c) |
ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure |
d) |
ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure |
e) |
ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure |
f) |
ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure |
g) |
ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un’indagine; oppure |
h) |
ha ostacolato l’attività dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure |
i) |
ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure |
j) |
ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell’elenco comunitario delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure |
k) |
ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure |
l) |
è privo di nazionalità ed è quindi una nave senza bandiera, ai sensi del diritto internazionale. |
2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono considerate infrazioni gravi a norma dell’articolo 42 in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro, tenendo conto di criteri quali il danno arrecato, il suo valore, la portata dell’infrazione o il suo ripetersi.
CAPO II
ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI
SEZIONE 1
Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi
Articolo 4
Regimi di ispezione in porto
1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è garantito un regime efficace di ispezione in porto per i pescherecci di paesi terzi che approdano nei porti degli Stati membri.
2. Ai pescherecci di paesi terzi che non rispondono ai requisiti fissati nel presente regolamento è fatto divieto di accedere ai porti degli Stati membri, fruire di servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo nei porti suddetti, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 della UNCLOS («forza maggiore o difficoltà») per quanto riguarda i servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.
3. Nelle acque comunitarie sono vietate le operazioni di trasbordo tra pescherecci di paesi terzi o tra tali pescherecci e navi battenti bandiera di uno Stato membro; tali operazioni possono essere effettuate unicamente in porto in conformità delle disposizioni del presente capo.
4. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro non sono autorizzati a trasbordare in mare, al di fuori delle acque comunitarie, le catture effettuate da pescherecci di paesi terzi, a meno che non siano registrati come navi da trasporto presso un’organizzazione regionale per la pesca.
Articolo 5
Porti designati
1. Gli Stati membri designano i porti o i luoghi in prossimità della costa in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di prodotti della pesca e i servizi portuali previsti all’articolo 4, paragrafo 2.
2. I pescherecci di paesi terzi possono accedere ai servizi portuali ed effettuare operazioni di sbarco o trasbordo unicamente nei porti designati.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati. Alla Commissione sono altresì notificate, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell’elenco.
4. La Commissione pubblica senza indugio l’elenco dei porti designati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul proprio sito Internet.
Articolo 6
Notifica preventiva
1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate:
a) |
identificazione della nave; |
b) |
nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi; |
c) |
autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca; |
d) |
date della bordata di pesca; |
e) |
data e ora prevista di arrivo in porto; |
f) |
quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa; |
g) |
zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque comunitarie, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare); |
h) |
quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie. |
I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti sono esonerati dal notificare le informazioni di cui alle lettere a), c), d), g) e h) qualora un certificato di cattura sia stato convalidato a norma del capo III per la totalità delle catture da sbarcare o da trasbordare nel territorio della Comunità.
2. Se il peschereccio di un paese terzo detiene a bordo prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato a norma del capo III. Le disposizioni di cui all’articolo 14 in materia di riconoscimento dei documenti di cattura o dei moduli di controllo dello Stato di approdo che fanno parte dei sistemi di documentazione delle catture o di controllo in porto adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca si applicano mutatis mutandis.
3. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, può esonerare talune categorie di pescherecci dei paesi terzi dall’obbligo di cui al paragrafo 1 per un periodo limitato e rinnovabile, ovvero disporre un altro termine di notifica, tenuto conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca, i luoghi di sbarco e i porti nei quali i pescherecci in questione sono registrati o immatricolati.
4. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni particolari previste negli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi.
Articolo 7
Autorizzazione
1. Fatto salvo l’articolo 37, punto 5, i pescherecci di paesi terzi sono autorizzati ad accedere al porto solo se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono complete e, nel caso in cui i pescherecci detengano a bordo prodotti della pesca, sono accompagnate dal certificato di cattura di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
2. L’autorizzazione ad avviare operazioni di sbarco o trasbordo è subordinata a un controllo inteso a stabilire la completezza delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 e, se del caso, di un’ispezione secondo le modalità previste nella sezione 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro di approdo può autorizzare l’accesso al porto e lo sbarco della totalità o di parte delle catture anche se le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non sono complete o il loro controllo o la loro verifica è ancora in corso, purché i prodotti della pesca siano conservati sotto il controllo delle autorità competenti. I prodotti della pesca potranno essere posti in vendita, presi in consegna o trasportati soltanto dopo il ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, o il completamento del controllo o della verifica. Se tale procedura non è completata entro 14 giorni dallo sbarco, lo Stato membro di approdo può confiscare ed eliminare i prodotti della pesca conformemente alla normativa nazionale. Il costo di magazzinaggio è a carico degli operatori.
Articolo 8
Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo
1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti presentano, se possibile per via elettronica prima delle operazioni di sbarco o trasbordo, alle autorità degli Stati membri di cui intendono utilizzare i porti di sbarco o i luoghi di trasbordo designati, una dichiarazione che riporti il quantitativo di prodotti della pesca per specie da sbarcare o trasbordare nonché la data e il luogo di ciascuna cattura. I comandanti o i loro rappresentanti sono ritenuti responsabili dell’accuratezza di tali dichiarazioni.
2. Gli Stati membri conservano gli originali delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, o una copia cartacea in caso di trasmissione elettronica, per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.
3. Procedure e moduli per le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
4. Entro la fine del primo mese di ogni trimestre civile, gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i quantitativi sbarcati e/o trasbordati nei loro porti, nel corso del trimestre precedente, da parte di pescherecci di paesi terzi.
SEZIONE 2
Ispezioni in porto
Articolo 9
Principi generali
1. Gli Stati membri effettuano, nei loro porti designati, ispezioni su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate ogni anno da pescherecci di paesi terzi, in conformità dei parametri definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, in base alla gestione del rischio, fatte salve le soglie più elevate adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
2. Sono comunque soggetti ad ispezione:
a) |
i pescherecci avvistati ai sensi dell’articolo 48; |
b) |
i pescherecci che formano oggetto di una notifica trasmessa nell’ambito del sistema di allarme comunitario ai sensi del capo IV; |
c) |
i pescherecci che la Commissione presume abbiano praticato pesca INN ai sensi dell’articolo 25; |
d) |
i pescherecci figuranti in un elenco di navi INN adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e notificato agli Stati membri a norma dell’articolo 30. |
Articolo 10
Procedura di ispezione
1. I funzionari incaricati dell’ispezione («funzionari») hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali pertinenti del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature e tutti i pertinenti documenti che reputano necessario verificare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili. I funzionari possono inoltre interrogare chiunque sia ritenuto in possesso di informazioni sull’oggetto dell’ispezione
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva di sbarco e i quantitativi per specie sbarcati o trasbordati.
3. I funzionari firmano il rapporto di ispezione in presenza del comandante del peschereccio, che ha il diritto di annotarvi o di farvi annotare tutte le informazioni che ritiene pertinenti. I funzionari indicano nel giornale di bordo che è stata effettuata un’ispezione.
4. Copia del rapporto d’ispezione è consegnata al comandante del peschereccio, il quale può trasmetterla all’armatore.
5. Il comandante collabora e presta assistenza nelle ispezioni del peschereccio e non ostacola né minaccia i funzionari né interferisce con l’esercizio delle loro mansioni.
Articolo 11
Procedura applicabile in caso di infrazione
1. Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che lo inducono a ritenere che un peschereccio abbia praticato pesca INN conformemente ai criteri di cui all’articolo 3, il funzionario:
a) |
registra la presunta infrazione nel rapporto di ispezione; |
b) |
adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova relativi alla presunta infrazione; |
c) |
trasmette immediatamente il rapporto di ispezione alle autorità competenti. |
2. Se l’ispezione fornisce elementi a prova del fatto che un peschereccio di un paese terzo ha praticato pesca INN conformemente ai criteri definiti all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro di approdo non autorizza tale peschereccio a procedere allo sbarco o al trasbordo delle catture.
3. Lo Stato membro che ha eseguito l’ispezione notifica senza indugio alla Commissione o all’organismo da questa designato la sua decisione di non autorizzare operazioni di sbarco o trasbordo, adottata a norma del paragrafo 2, accompagnata da una copia del rapporto di ispezione. La Commissione o l’organismo designato da questa trasmette immediatamente tale notifica all’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio ispezionato, con copia allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti nel caso in cui il peschereccio ispezionato abbia effettuato operazioni di trasbordo. Ove opportuno, copia della notifica è inviata anche al segretario esecutivo dell’organizzazione regionale di gestione della pesca nella cui zona di competenza sono state effettuate le catture.
4. Se la presunta violazione ha avuto luogo in alto mare, lo Stato membro di approdo collabora con lo Stato di bandiera per indagare sulla stessa e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione dello Stato membro di approdo, a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato di bandiera abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione. Inoltre, se la presunta violazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero nello svolgimento delle indagini e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione di detto Stato membro di approdo a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato costiero abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione.
CAPO III
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
Articolo 12
Certificati di cattura
1. È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da pesca INN, non dichiarate e non regolamentate.
2. Ai fini dell’effettiva applicazione del divieto stabilito al paragrafo 1, possono essere importati nella Comunità unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme al presente regolamento.
3. Il certificato di cattura di cui al paragrafo 2 è convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca. Esso è utilizzato per certificare che le catture sono state prelevate in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
4. Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato II ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. Con l’accordo dello Stato di bandiera, nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo.
5. L’elenco dei prodotti cui il certificato di cattura non si applica, riportato nell’allegato I, può essere riveduto ogni anno in funzione degli elementi risultanti dalle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII e può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 13
Sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
1. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all’articolo 18 in materia di diniego di importazione. L’elenco di detti sistemi di documentazione delle catture è stilato secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 si applica fatti salvi i vigenti regolamenti specifici che recepiscono nel diritto comunitario i suddetti sistemi di documentazione delle catture.
Articolo 14
Importazione indiretta di prodotti della pesca
1. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione trasportati nella stessa forma nella Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore:
a) |
il o i certificati di cattura convalidati allo Stato di bandiera; |
b) |
prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo. Costituiscono prove documentate:
Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, il documento di cui sopra può essere sostituito da un certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo si sia conformato conseguentemente ai suoi obblighi di notifica. |
2. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione e trasformati in un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore una dichiarazione redatta dallo stabilimento di trasformazione di tale paese terzo e approvata dalle sue autorità competenti conformemente al modulo riportato nell’allegato IV:
a) |
contenente una descrizione esatta dei prodotti trasformati e non trasformati e indicante i rispettivi quantitativi; |
b) |
indicante che i prodotti sono stati trasformati nel paese terzo a partire da catture accompagnate dal o dai certificati di cattura convalidati dallo Stato di bandiera; e |
c) |
accompagnato:
|
Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica.
3. I documenti e la dichiarazione di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, possono essere trasmessi per via elettronica nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.
Articolo 15
Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
1. L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4.
2. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida dei certificati di cattura di cui al paragrafo 1.
Articolo 16
Presentazione e controlli dei certificati di cattura
1. Il certificato di cattura convalidato è presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio della Comunità. Il termine di tre giorni lavorativi può essere adattato in funzione del tipo di prodotto della pesca, della distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità o del mezzo di trasporto utilizzato. Dette autorità competenti controllano, in base alla gestione del rischio, il certificato di cattura sulla scorta delle informazioni contenute nella notifica trasmessa dallo Stato di bandiera a norma degli articoli 20 e 22.
2. In deroga al paragrafo 1, gli importatori cui è stato concesso lo status di operatore economico riconosciuto possono avvertire le autorità competenti degli Stati membri dell’arrivo dei prodotti entro il termine di cui al paragrafo 1 e tenere il certificato di cattura convalidato ed i documenti connessi di cui all’articolo 14 a disposizione delle autorità ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo o delle verifiche di cui all’articolo 17.
3. I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono:
a) |
lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro; |
b) |
un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2; |
c) |
riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione; |
d) |
un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento; |
e) |
l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche; |
f) |
se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché |
g) |
se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria. |
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo degli operatori economici riconosciuti al più presto dopo aver concesso tale status. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri per via elettronica.
Le norme relative allo status di «operatore economico riconosciuto» possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 17
Verifiche
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare tutte le verifiche che reputano necessarie ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le verifiche possono consistere, in particolare, nell’esame dei prodotti, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell’esistenza e dell’autenticità dei documenti, nell’esame della contabilità degli operatori e di altre scritture, nell’ispezione dei mezzi di trasporto, compresi i container, e dei luoghi di magazzinaggio e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili, oltre alle ispezioni dei pescherecci in porto a norma del capo II.
3. Le verifiche vertono sui rischi individuati in base ai criteri definiti a livello nazionale o comunitario nel quadro della gestione del rischio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro criteri nazionali entro 30 giorni lavorativi dopo il 29 ottobre 2008 e tengono aggiornate le informazioni. I criteri comunitari sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
4. Le verifiche sono comunque effettuate se:
a) |
l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica ha motivo di dubitare dell’autenticità del certificato di cattura, del timbro o della firma di convalida dell’autorità competente dello Stato di bandiera; oppure |
b) |
l’autorità dello Stato membro preposta alla verifica dispone di informazioni che mettono in dubbio la conformità del peschereccio alle leggi, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione applicabili, o il rispetto di altre prescrizioni del presente regolamento; oppure |
c) |
un peschereccio, un’impresa di pesca o altri operatori sono stati segnalati in relazione a presunta pesca INN, compresi i pescherecci segnalati a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per stabilire elenchi delle navi presumibilmente implicate in pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; oppure |
d) |
uno Stato di bandiera o un paese di riesportazione è stato segnalato a un’organizzazione regionale di gestione della pesca nell’ambito di uno strumento adottato da tale organizzazione per attuare misure commerciali nei confronti degli Stati di bandiera; oppure |
e) |
una notifica è stata pubblicata a norma dell’articolo 23, paragrafo 1. |
5. Oltre alle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono decidere di effettuare verifiche su base casuale.
6. Ai fini di una verifica, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. In tal caso:
a) |
la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono le autorità competenti dello Stato membro in questione a nutrire dubbi fondati sulla validità del certificato, delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. A sostegno della richiesta di assistenza sono trasmessi copia del certificato di cattura nonché eventuali altri dati o documenti che lascino supporre l’inesattezza delle informazioni riportate nel certificato. La richiesta è inviata senza indugio alle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; |
b) |
la procedura di verifica è espletata entro 15 giorni dalla data in cui la verifica è stata richiesta. Se il termine di risposta non può essere rispettato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera, le autorità dello Stato membro preposte alla verifica possono concedere, su richiesta dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14, una proroga di durata non superiore a 15 giorni. |
7. L’immissione in consumo dei prodotti è sospesa in attesa dei risultati delle procedure di verifica previste ai paragrafi da 1 a 6. Il costo di magazzinaggio è a carico dell’operatore.
8. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per i controlli e le verifiche dei certificati di cattura a norma dell’articolo 16 e dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo.
Articolo 18
Diniego di importazione
1. Le competenti autorità degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che:
a) |
l’importatore non è stato in grado di presentare un certificato di cattura per i prodotti considerati o di adempiere gli obblighi di cui all’articolo 16, paragrafi 1 o 2; |
b) |
i prodotti destinati all’importazione non corrispondono a quelli menzionati nel certificato di cattura; |
c) |
il certificato di cattura non è convalidato dalle autorità dello Stato di bandiera di cui all’articolo 12, paragrafo 3; |
d) |
il certificato di cattura non reca tutte le informazioni prescritte; |
e) |
l’importatore non è in grado di provare la conformità dei prodotti della pesca alle condizioni previste all’articolo 14, paragrafi 1 o 2; |
f) |
il peschereccio menzionato nel certificato di cattura quale nave di origine delle catture figura nell’elenco comunitario delle navi INN o negli elenchi delle navi INN di cui all’articolo 30; |
g) |
il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell’articolo 31. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri rifiutano, se del caso, l’importazione di prodotti della pesca nella Comunità, previa domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, se:
a) |
dalla risposta ricevuta risulta che l’esportatore non era abilitato a chiedere la convalida del certificato di cattura; oppure |
b) |
dalla risposta ricevuta risulta che i prodotti non sono conformi alle misure di conservazione e di gestione o che non sono state rispettate altre condizioni previste nel presente capo; oppure |
c) |
non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato; oppure |
d) |
la risposta ricevuta non fornisce spiegazioni pertinenti sui quesiti formulati nella richiesta. |
3. In caso di diniego di importazione di prodotti della pesca ai sensi dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri possono confiscare tali prodotti della pesca e distruggerli, eliminarli o venderli in conformità della normativa nazionale. I proventi della vendita possono essere devoluti in beneficenza.
4. Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 quando esse lo riguardino. Il diritto di ricorso è esercitato in conformità delle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato.
5. Le autorità competenti degli Stati membri notificano il diniego di importazione allo Stato di bandiera e, se del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. Copia della notifica è trasmessa alla Commissione.
Articolo 19
Transito e trasbordo
1. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un altro Stato membro nel quale sono vincolati ad altro regime doganale, le disposizioni degli articoli 17 e 18 sono applicate in tale Stato membro.
2. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un’altra località del medesimo Stato membro nella quale sono vincolati ad altro regime doganale, detto Stato membro può applicare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 nel luogo di entrata o in quello di destinazione. Gli Stati membri comunicano al più presto alla Commissione le misure adottate per l’attuazione del presente paragrafo e tengono aggiornate le informazioni. La Commissione pubblica dette informazioni sul proprio sito Internet.
3. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono trasbordati e trasportati via mare in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 17 e 18 sono applicate in tale Stato membro.
4. Lo Stato membro di trasbordo comunica allo Stato membro di destinazione, al più presto dopo che le informazioni sono note e comunque prima della data prevista di arrivo al porto di destinazione, le informazioni riportate nella documentazione di trasporto circa la tipologia dei prodotti della pesca, il loro peso, il porto di carico e lo spedizioniere nel paese terzo, il nome della nave che effettua il trasporto e i porti di trasbordo e di destinazione.
Articolo 20
Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi
1. L’accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che:
a) |
dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci; |
b) |
le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La notifica contiene inoltre le informazioni necessarie per identificare tali autorità. |
2. L’allegato III specifica le informazioni che devono figurare nella notifica di cui al paragrafo 1.
3. Ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa lo Stato di bandiera. Se quest’ultimo non ha provveduto a fornire tutti gli elementi specificati al paragrafo 1, la Commissione segnala gli elementi mancanti e chiede che sia effettuata una nuova notifica.
4. Ove opportuno, la Commissione coopera, sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del presente regolamento, compreso il ricorso a mezzi elettronici per redigere, convalidare o presentare il certificato di cattura e se del caso i documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2.
Tale cooperazione mira a:
a) |
garantire che i prodotti della pesca importati nella Comunità provengano da catture effettuate nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili; |
b) |
agevolare gli Stati di bandiera nell’espletamento delle formalità connesse all’accesso dei pescherecci ai porti, all’importazione di prodotti della pesca e agli obblighi di verifica dei certificati di cattura previsti al capo II e al presente capo; |
c) |
prevedere la realizzazione di controlli in loco da parte della Commissione o dell’organismo da essa designato, al fine di verificare l’effettiva attuazione dell’accordo di cooperazione; |
d) |
prevedere l’istituzione di un quadro per lo scambio di informazioni tra le due parti per agevolare l’attuazione dell’accordo di cooperazione. |
5. La cooperazione di cui al paragrafo 4 non costituisce un prerequisito per l’applicazione del presente capo alle importazioni provenienti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di qualsivoglia Stato.
Articolo 21
Riesportazione
1. La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura a norma del presente capo è autorizzata previa convalida della parte «riesportazione» del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione o di una copia di esso allorché i prodotti della pesca da riesportare rappresentano una parte dei prodotti importati.
2. La procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, si applica mutadis mutandis allorché i prodotti della pesca sono riesportati da un operatore economico riconosciuto.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità competenti per la convalida e la verifica della sezione «riesportazione» dei certificati di cattura secondo la procedura di cui all’articolo 15.
Articolo 22
Registrazione e diffusione delle informazioni
1. La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate a norma del presente capo. In tale registro figurano:
a) |
gli Stati membri che hanno notificato le rispettive autorità competenti per la convalida, il controllo e la verifica dei certificati di cattura e di riesportazione ai sensi rispettivamente degli articoli 15, 16, 17 e 21; |
b) |
gli Stati di bandiera per i quali è stata ricevuta una notifica ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, con l’indicazione degli Stati con cui è stata istituita una cooperazione con paesi terzi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4. |
2. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco degli Stati e delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e tiene aggiornate tali informazioni. La Commissione mette a disposizione, per via elettronica, delle autorità degli Stati membri responsabili della convalida e della verifica dei certificati di cattura i dati delle autorità degli Stati di bandiera preposte alla convalida e alla verifica di tali certificati.
3. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei sistemi di documentazione delle catture riconosciuti a norma dell’articolo 13 e lo aggiorna regolarmente.
4. Gli Stati membri conservano gli originali dei certificati di cattura presentati per l’importazione, dei certificati di cattura convalidati per l’esportazione e delle sezioni dei certificati di cattura relative alla riesportazione per un periodo di tre anni o più, conformemente alla normativa nazionale.
5. Gli operatori economici riconosciuti conservano l’originale dei documenti di cui al paragrafo 4 per un periodo di tre anni o più conformemente alla normativa nazionale.
CAPO IV
SISTEMA DI ALLARME COMUNITARIO
Articolo 23
Notifiche di allarme
1. Se dalle informazioni ottenute a norma dei capi II, III, V, VI, VII, VIII, X o XI emergono dubbi fondati circa la conformità dei pescherecci o dei prodotti della pesca di taluni paesi terzi alle leggi o ai regolamenti, comprese le leggi o i regolamenti applicabili comunicati da paesi terzi nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, o alle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili, la Commissione pubblica nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme destinata a mettere in guardia gli operatori e ad assicurare che gli Stati membri adottino misure adeguate nei confronti dei paesi terzi interessati, conformemente al disposto del presente capo.
2. La Commissione comunica senza indugio le informazioni di cui paragrafo 1 alle autorità degli Stati membri e allo Stato di bandiera interessato e, ove del caso, al paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14.
Articolo 24
Interventi successivi all’emissione di un allarme
1. Alla ricezione delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, gli Stati membri, se del caso, e in base alla gestione del rischio:
a) |
identificano le spedizioni di prodotti della pesca in corso di importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme e procedono alla verifica del certificato di cattura nonché, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17; |
b) |
adottano le misure necessarie per assicurare che le future spedizioni di prodotti della pesca destinati all’importazione che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme siano sottoposte alla verifica del certificato di cattura e, se del caso, dei documenti di cui all’articolo 14, a norma dell’articolo 17; |
c) |
identificano le precedenti spedizioni di prodotti della pesca che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ed eseguono le opportune verifiche, compresa la verifica dei certificati di cattura presentati in precedenza; |
d) |
sottopongono i pescherecci che rientrano nel campo di applicazione della notifica di allarme ai necessari accertamenti, indagini o ispezioni in mare, in porto o in altri luoghi di sbarco, conformemente alle norme del diritto internazionale. |
2. Gli Stati membri comunicano quanto prima possibile alla Commissione l’esito delle loro verifiche e richieste di verifica, nonché i provvedimenti adottati in caso di accertata violazione di leggi, regolamenti o misure internazionali di conservazione e di gestione.
3. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme non sussistono più, la Commissione provvede senza indugio:
a) |
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica che annulla la notifica di allarme precedente; |
b) |
ad informare dell’annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; nonché |
c) |
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali. |
4. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che permangono i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme, la Commissione provvede senza indugio:
a) |
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica di allarme aggiornata; |
b) |
ad informare lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; |
c) |
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; nonché |
d) |
ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione. |
5. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che sussistono motivi sufficienti per ritenere che i fatti constatati costituiscono un inadempimento alle leggi, ai regolamenti o alle misure di conservazione e di gestione applicabili, la Commissione provvede senza indugio:
a) |
a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una nuova notifica a tal fine; |
b) |
ad informare lo Stato di bandiera e ad avviare adeguate procedure e iniziative a norma dei capi V e VI; |
c) |
ove del caso, ad informare il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; |
d) |
ad informare gli Stati membri attraverso opportuni canali; e |
e) |
ove del caso, a sottoporre la questione all’esame dell’organizzazione regionale di gestione della pesca di cui potrebbero essere state infrante le misure di conservazione e di gestione. |
CAPO V
IDENTIFICAZIONE DEI PESCHERECCI DEDITI ALLA PESCA INN
Articolo 25
Sospetta pesca INN
1. La Commissione, o un organismo da essa designato, raccoglie e analizza:
a) |
tutte le informazioni riguardanti pesca INN ottenute a norma dei capi II, III, IV, VIII, X e XI; e/o |
b) |
eventuali altre informazioni pertinenti, quali:
|
2. Gli Stati membri possono trasmettere sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni agli Stati membri e agli Stati di bandiera interessati, corredandole degli elementi di prova forniti.
3. La Commissione, o un organismo da essa designato, tiene un dossier per ogni peschereccio sospettato di praticare pesca INN e lo aggiorna ogniqualvolta riceve nuove informazioni.
Articolo 26
Presunta pesca INN
1. La Commissione identifica i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma dell’articolo 25 sono sufficienti per presumere una partecipazione a pesca INN e giustificano quindi un’indagine ufficiale in collaborazione con lo Stato di bandiera interessato.
2. La Commissione notifica agli Stati di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:
a) |
sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN; |
b) |
si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare tutti i provvedimenti necessari per indagare sulla presunta pesca INN e di comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine; |
c) |
si chiede formalmente allo Stato di bandiera di adottare misure di esecuzione immediate nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate; |
d) |
si chiede allo Stato di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2; |
e) |
si informa lo Stato di bandiera delle disposizioni dei capi VI e VII. |
3. La Commissione notifica agli Stati membri di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. Nella notifica:
a) |
sono comunicate tutte le informazioni raccolte dalla Commissione sulla presunta pesca INN; |
b) |
si invita formalmente lo Stato membro di bandiera ad adottare tutti i provvedimenti necessari, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93, per indagare sulla presunta pesca INN o, se del caso, a riferire su tutti i provvedimenti già adottati per indagare su di essa e a comunicare tempestivamente alla Commissione i risultati dell’indagine; |
c) |
si chiede formalmente allo Stato membro di bandiera di adottare tempestive misure di esecuzione nel caso in cui i sospetti formulati nei confronti del peschereccio interessato si rivelino fondati e di comunicare alla Commissione le misure adottate; |
d) |
si chiede allo Stato membro di bandiera di informare gli armatori o, se del caso, gli operatori dei pescherecci interessati dei motivi dettagliati che giustificano la prevista iscrizione nell’elenco e delle conseguenze che deriverebbero dall’eventuale iscrizione della nave nell’elenco comunitario delle navi INN, quali previste all’articolo 37. Si chiede inoltre agli Stati membri di bandiera di trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli armatori e, se del caso, gli operatori del peschereccio, affinché tali persone possano essere sentite, a norma dell’articolo 27, paragrafo 2. |
4. La Commissione diffonde a tutti gli Stati membri le informazioni relative ai pescherecci presumibilmente implicate in pesca INN, al fine di facilitare l’attuazione del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Articolo 27
Elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, stabilisce l’elenco comunitario delle navi INN. Nell’elenco figurano i pescherecci per i quali le informazioni ottenute a norma del presente regolamento in seguito alle misure previste agli articoli 25 e 26 consentono di stabilire la partecipazione alla pesca INN e i cui Stati di bandiera non hanno ottemperato alle richieste formali di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 26, paragrafo 3, lettere b) e c), per contrastare tale pesca INN.
2. Prima di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio considerato una motivazione dettagliata della prevista iscrizione, corredata di tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione alla pesca INN. La motivazione menziona il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni e offre all’armatore e, se del caso agli operatori, la possibilità di essere sentiti e di difendere la loro causa, lasciando loro tempi e mezzi adeguati.
3. Ove decida di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione notifica la sua decisione all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio, specificando le ragioni di tale decisione.
4. Gli obblighi imposti alla Commissione dai paragrafi 2 e 3 si applicano senza pregiudizio della responsabilità primaria dello Stato di bandiera nei confronti del peschereccio e soltanto a condizione che la Commissione disponga dei dati atti a identificare l’armatore e gli operatori del peschereccio medesimo.
5. La Commissione notifica allo Stato di bandiera l’iscrizione del peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, specificando i motivi dettagliati che la giustificano.
6. La Commissione chiede agli Stati di bandiera che hanno pescherecci iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN:
a) |
di notificare agli armatori dei pescherecci l’iscrizione delle medesime nell’elenco comunitario delle navi INN, i motivi che la giustificano e le conseguenze che ne derivano, quali previste all’articolo 37; nonché |
b) |
di adottare tutti i provvedimenti necessari per far cessare la pesca INN, compresa, se necessario, la revoca dell’immatricolazione o delle licenze di pesca dei pescherecci considerati, nonché di comunicare alla Commissione i provvedimenti adottati. |
7. Il presente articolo non si applica ai pescherecci comunitari se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure a norma del paragrafo 8.
8. I pescherecci comunitari non sono iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN se lo Stato membro di bandiera ha adottato misure ai sensi del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2847/93 contro violazioni che costituiscono infrazioni gravi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, fatte salve le misure adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.
Articolo 28
Radiazione dall’elenco comunitario dei pescherecci INN
1. La Commissione radia dall’elenco comunitario delle navi INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato di bandiera dimostri che:
a) |
non hanno praticato alcuna pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco; oppure |
b) |
sono state irrogate sanzioni proporzionate, dissuasive ed effettive per contrastare la pesca INN considerata, in particolare nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro conformemente al regolamento (CEE) n. 2847/93. |
2. L’armatore o, se del caso, l’operatore di un peschereccio iscritto nell’elenco comunitario delle navi INN può presentare alla Commissione una domanda di revisione dello status della nave in caso di inazione dello Stato di bandiera in relazione al disposto del paragrafo 1.
La Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco unicamente se:
a) |
l’armatore o gli operatori forniscono una prova che il peschereccio non esercita più pesca INN; oppure |
b) |
il peschereccio iscritto è affondato ovvero è stato smantellato. |
3. In tutti gli altri casi la Commissione considera la possibilità di radiare il peschereccio dall’elenco soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
sono trascorsi almeno due anni dall’iscrizione del peschereccio nell’elenco, senza che la Commissione abbia ricevuto segnalazioni, a norma dell’articolo 25, riguardanti presunta pesca INN esercitata dalla nave in questione; oppure |
b) |
l’armatore fornisce informazioni sulle attività attuali del peschereccio, comprovanti che questa opera nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e/o delle misure di conservazione e di gestione applicabili alle attività di pesca cui partecipa; oppure |
c) |
il peschereccio considerato, il suo armatore o il suo operatore non hanno alcun contatto operativo o finanziario, diretto o indiretto, con altra nave, altro armatore o altro operatore per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione alla pesca INN. |
Articolo 29
Contenuto, pubblicità e aggiornamento dell’elenco comunitario delle navi INN
1. L’elenco comunitario delle navi INN comprende, per ciascun peschereccio, le seguenti informazioni:
a) |
nome ed eventuali nomi precedenti; |
b) |
bandiera ed eventuali bandiere precedenti; |
c) |
armatore e, se del caso, eventuali armatori precedenti, compresi i proprietari effettivi; |
d) |
operatore e, se del caso, eventuali operatori precedenti; |
e) |
indicativo di chiamata ed eventuali indicativi di chiamata precedenti; |
f) |
numero Lloyd’s/IMO (se disponibile); |
g) |
fotografie, se disponibili; |
h) |
data della prima iscrizione sullo stesso; |
i) |
sintesi delle attività che giustificano l’iscrizione della nave sullo stesso, accompagnata dai riferimenti a tutti i documenti pertinenti che illustrano o provano tali attività. |
2. La Commissione pubblica l’elenco comunitario delle navi INN nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la pubblicità, compresa la pubblicazione del medesimo nel suo sito Internet.
3. La Commissione aggiorna ogni tre mesi l’elenco comunitario delle navi INN e prevede un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali per la pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco alla FAO e alle organizzazioni regionali per la pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
Articolo 30
Elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca
1. Oltre ai pescherecci di cui all’articolo 27, vengono iscritti nell’elenco comunitario dei pescherecci INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci iscritti negli elenchi delle navi INN adottati dalle organizzazioni regionali per la pesca. La radiazione di tali navi dall’elenco comunitario delle navi INN è disciplinata dalle decisioni assunte al riguardo dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti.
2. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri gli elenchi dei pescherecci presumibilmente o sicuramente implicati nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali per la pesca.
3. Ogniqualvolta intervengono cambiamenti negli elenchi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri ogni aggiunta, soppressione e/o modifica apportata. L’articolo 37 si applica alle navi figuranti negli elenchi modificati delle navi INN delle organizzazioni regionali per la pesca a decorrere dal momento in cui questi sono notificati agli Stati membri.
CAPO VI
PAESI TERZI NON COOPERANTI
Articolo 31
Identificazione dei paesi terzi non cooperanti
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, identifica i paesi terzi che considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN.
2. L’identificazione di cui al paragrafo 1 è basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XI o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, quali dati di cattura, informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, registri e banche dati sulle navi, programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica ed elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca, nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.
3. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull’esame delle misure adottate dai paesi terzi in relazione:
a) |
alla pesca INN ricorrente e debitamente documentata, svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da pescherecci che operano nelle loro acque marittime o utilizzano i loro porti; oppure |
b) |
all’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato. |
5. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione valuta:
a) |
se il paese terzo considerato coopera in modo efficace con la Comunità rispondendo agli inviti rivoltigli dalla Commissione ad indagare sulla pesca INN e sulle attività connesse, a fornire informazioni in proposito e ad assicurare un seguito adeguato; |
b) |
se il paese terzo considerato ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e, in particolare, se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN; |
c) |
gli antecedenti, la natura, le circostanze e la gravità della pesca INN considerata; |
d) |
per i paesi in via di sviluppo, la capacità effettiva delle rispettive autorità competenti. |
6. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:
a) |
la ratifica, da parte del paese terzo considerato, di strumenti internazionali nel settore della pesca o la sua adesione a tali strumenti, con particolare riguardo alla UNCLOS, all’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e all’accordo sul rispetto della FAO; |
b) |
il fatto che il paese terzo considerato sia una parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate; |
c) |
qualsiasi atto o omissione del paese terzo considerato che possa aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili. |
7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si tiene debitamente conto, se del caso, delle difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
Articolo 32
Prassi applicabile ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti
1. La Commissione trasmette immediatamente una notifica ai paesi interessati della possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti in base ai criteri fissati all’articolo 31. Nella notifica essa include le seguenti informazioni:
a) |
la ragione o le ragioni dell’identificazione, unitamente a tutti gli elementi di prova disponibili; |
b) |
la possibilità di risponderle per iscritto in merito alla decisione che li identifica come paesi non cooperanti e di trasmettere altre informazioni pertinenti, quali prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati; |
c) |
il diritto di chiedere o di trasmettere ulteriori informazioni; |
d) |
le conseguenze della loro identificazione come paesi terzi non cooperanti, quali previste all’articolo 38. |
2. Con la notifica di cui al paragrafo 1 la Commissione chiede inoltre ai paesi terzi in questione di adottare le misure necessarie per far cessare la pesca INN e prevenirne l’esercizio in futuro, nonché di porre rimedio ad eventuali atti o omissioni ai sensi all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c).
3. La Commissione trasmette la notifica e la richiesta suddette ai paesi terzi interessati avvalendosi di più di un mezzo di comunicazione e fa in modo di ottenere dai medesimi una conferma del ricevimento della notifica.
4. La Commissione accorda ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.
Articolo 33
Elaborazione di un elenco dei paesi terzi non cooperanti
1. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti.
2. La Commissione notifica senza indugio ai paesi terzi in questione la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e le misure applicate a norma dell’articolo 38, invitandoli a porre rimedio alla situazione e ad indicare i provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei loro pescherecci.
3. La Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la decisione da essa adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e chiede loro di fare in modo che sia assicurata l’applicazione immediata delle misure di cui all’articolo 38. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni misura adottata per rispondere a tale richiesta.
Articolo 34
Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radia dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di radiazione può essere contemplata anche nel caso in cui i paesi terzi considerati abbiano preso provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione.
2. A seguito di una decisione adottata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione notifica senza indugio agli Stati membri la revoca delle misure di cui all’articolo 39 nei confronti dei paesi terzi considerati.
Articolo 35
Pubblicità dell’elenco dei paesi terzi non cooperanti
La Commissione pubblica l’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la pubblicità di tale elenco, compresa la pubblicazione nel suo sito Internet. La Commissione aggiorna regolarmente l’elenco e predispone un sistema di notifica automatica degli aggiornamenti agli Stati membri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ai membri della società civile che ne facciano richiesta. Inoltre la Commissione trasmette l’elenco dei paesi terzi non cooperanti alla FAO e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di rafforzare la cooperazione tra la Comunità e tali organizzazioni per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
Articolo 36
Misure di emergenza
1. Se vi sono elementi per ritenere che i provvedimenti adottati da un paese terzo compromettono le misure di conservazione e di gestione adottate da un’organizzazione regionale di gestione della pesca, la Commissione può prendere, in linea con i suoi obblighi internazionali, misure di emergenza di durata non superiore a sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare:
a) |
il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni; |
b) |
il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato; |
c) |
il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, senza pregiudizio delle disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca; |
d) |
il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquicoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato; |
e) |
il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquicoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro. |
3. Le misure di emergenza hanno efficacia immediata. Esse sono notificate agli Stati membri e al paese terzo considerato e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Gli Stati membri interessati possono deferire la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 al Consiglio entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può assumere una decisione diversa entro un mese dalla data di ricezione del deferimento.
CAPO VII
MISURE APPLICABILI AI PESCHERECCI E AGLI STATI CHE PARTECIPANO ALLA PESCA INN
Articolo 37
Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN
Ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN («pescherecci INN») si applicano le seguenti misure:
1) |
gli Stati membri di bandiera non presentano alla Commissione domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci INN; |
2) |
le autorizzazioni di pesca o i permessi di pesca speciali rilasciati dagli Stati membri di bandiera ai pescherecci INN sono revocati; |
3) |
i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati; |
4) |
in nessun caso i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro prestano assistenza ai pescherecci INN, effettuano operazioni di trasformazione del pesce o partecipano a trasbordi o a operazioni di pesca congiunta con tali pescherecci; |
5) |
salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzati ad accedere unicamente ai rispettivi porti di immatricolazione e non ad altri porti della Comunità. Salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad accedere ai porti degli Stati membri. In alternativa, uno Stato membro può autorizzare l’accesso di un peschereccio INN ai propri porti a condizione che vengano confiscate le catture detenute a bordo e, se del caso, gli attrezzi da pesca vietati conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate da organizzazioni regionali per la pesca. Gli Stati membri procedono inoltre alla confisca delle catture e, se del caso, degli attrezzi da pesca vietati conformemente a dette misure detenuti a bordo di pescherecci INN autorizzati ad accedere ai loro porti per cause di forza maggiore o di difficoltà; |
6) |
ai pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non vengono forniti in porto provviste, carburante o altri servizi salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà; |
7) |
i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati a cambiare equipaggio, salvo nel caso in cui ciò risulti necessario per ragioni di forza maggiore o di difficoltà; |
8) |
gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci INN; |
9) |
è vietata l’importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci INN; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non possono quindi essere accettati o convalidati; |
10) |
sono vietate l’esportazione e la riesportazione, ai fini della trasformazione, di prodotti della pesca provenienti da pescherecci INN; |
11) |
i pescherecci INN privi di pesce ed equipaggio a bordo sono autorizzati ad entrare in un porto per essere smantellati, ma fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari e sanzioni decisi nei confronti di tale nave, nonché eventuali persone fisiche o giuridiche interessate. |
Articolo 38
Misure applicabili ai paesi terzi non cooperanti
Ai paesi terzi non cooperanti si applicano le seguenti misure:
1) |
è vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti la loro bandiera; i certificati di cattura che accompagnano tali prodotti non sono pertanto accettati; se l’identificazione di un paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 31 è giustificata dalla mancata adozione, da parte del paese terzo in questione, di adeguate misure in relazione alla pesca INN esercitate su uno stock o una specie determinati, il divieto di importazione può essere applicato unicamente per lo stock o la specie in questione; |
2) |
è fatto divieto agli operatori comunitari di acquistare pescherecci battenti bandiera dei paesi considerati; |
3) |
è fatto divieto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi considerati; |
4) |
gli Stati membri non autorizzano le navi battenti la loro bandiera a concludere accordi di noleggio con i paesi considerati; |
5) |
è vietata l’esportazione di pescherecci comunitari verso i paesi considerati; |
6) |
tra i cittadini di uno Stato membro e quelli dei paesi considerati è vietata la conclusione di accordi commerciali privati intesi a trasferire le possibilità di pesca di tali paesi a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione; |
7) |
sono vietate le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera dei paesi considerati; |
8) |
la Commissione propone la denuncia di eventuali accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi con i paesi considerati che contemplino la denuncia dell’accordo in caso di mancata ottemperanza agli impegni assunti dagli stessi in relazione alla lotta contro la pesca INN; |
9) |
la Commissione non partecipa ad eventuali negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca con tali paesi. |
CAPO VIII
CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 39
Cittadini degli Stati membri che coadiuvano o esercitano la pesca INN
1. I cittadini soggetti alla giurisdizione degli Stati membri («cittadini degli Stati membri») non coadiuvano né praticano la pesca INN, nemmeno svolgendo attività a bordo, in qualità di operatori o di proprietari effettivi di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
2. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi e adottano tutte le misure appropriate conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di identificare i cittadini che coadiuvano o praticano la pesca INN.
3. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei confronti dei cittadini identificati che coadiuvano o praticano pesca INN.
4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi delle autorità competenti incaricate di coordinare la raccolta dei dati relativi alle attività svolte dai cittadini di cui al presente capo e di verificarli, nonché di riferire al riguardo alla Commissione e di collaborare con essa.
Articolo 40
Prevenzione e sanzioni
1. Gli Stati membri incoraggiano i cittadini a comunicare ogni informazione riguardante eventuali interessi giuridici, diritti beneficiari o interessi finanziari in relazione a pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o riguardante il controllo di tali pescherecci nonché i nomi dei pescherecci in causa.
2. I cittadini non vendono né esportano pescherecci destinati a operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
3. Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell’ambito di regimi nazionali di aiuti o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell’elenco comunitario delle navi INN.
4. Gli Stati membri si adoperano per ottenere informazioni in merito all’esistenza di eventuali accordi conclusi tra cittadini e un paese terzo intesi a permettere ai pescherecci che battono la loro bandiera di cambiarla con una bandiera del paese terzo. Essi ne informano la Commissione trasmettendo un elenco dei pescherecci in causa.
CAPO IX
MISURE DI ESECUZIONE IMMEDIATE, SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE
Articolo 41
Campo di applicazione
Il presente capo si applica:
1) |
alle infrazioni gravi commesse nel territorio degli Stati membri a cui si applica il trattato o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori e ai paesi di cui all’allegato II del trattato; oppure |
2) |
alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri; |
3) |
alle infrazioni gravi scoperte nel territorio o nelle acque di cui al punto 1 del presente articolo ma che sono state commesse in mare aperto o sotto la giurisdizione di un paese terzo e che sono state sanzionate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4. |
Articolo 42
Infrazioni gravi
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:
a) |
le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 3; |
b) |
le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca; |
c) |
la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l’uso di documenti falsi o non validi; |
2. Il carattere grave della violazione è determinato dall’autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 43
Misure di esecuzione immediate
1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un’infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un’indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell’infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:
a) |
la cessazione immediata delle attività di pesca; |
b) |
il ritorno in porto del peschereccio; |
c) |
l’invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; |
d) |
la costituzione di una garanzia; |
e) |
il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; |
f) |
l’immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati; |
g) |
la sospensione dell’autorizzazione di pesca. |
2. Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell’infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l’indagine.
Articolo 44
Sanzioni in caso di infrazioni gravi
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.
In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave.
Nell’applicare tali sanzioni gli Stati membri tengono conto anche del valore del danno arrecato alle risorse della pesca e all’ambiente marino interessati.
3. Gli Stati membri possono imporre, in aggiunta, o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 45
Sanzioni accessorie
Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare:
1) |
il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione; |
2) |
l’immobilizzazione temporanea del peschereccio; |
3) |
la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati; |
4) |
la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; |
5) |
la riduzione o la revoca dei diritti di pesca; |
6) |
l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca; |
7) |
il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche; |
8) |
la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3. |
Articolo 46
Livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie
Il livello globale delle sanzioni e delle sanzioni accessorie è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il diritto legittimo di esercitare una professione. A tal fine si deve tener conto anche delle misure di esecuzione immediata adottate ai sensi dell’articolo 43.
Articolo 47
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica in virtù:
a) |
del potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o |
b) |
del potere di assumere decisioni per conto della persona giuridica; o |
c) |
dell’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. |
2. Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di una delle infrazioni gravi a vantaggio della persona giuridica in questione da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità di una persona giuridica non esclude la possibilità di agire contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici delle infrazioni considerate.
CAPO X
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE NELL’AMBITO DI TALUNE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA IN MATERIA DI AVVISTAMENTO DEI PESCHERECCI
Articolo 48
Avvistamento in mare
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività di pesca soggette alle norme in materia di avvistamento in mare adottate nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e che sono vincolanti per la Comunità.
2. Se avvistano un peschereccio impegnato in attività che possono essere considerate pesca INN, le autorità competenti degli Stati membri incaricate delle ispezioni in mare redigono senza un indugio un rapporto sull’avvistamento. Tale rapporto e i risultati delle indagini realizzate da detti Stati membri su tali pescherecci sono considerati elementi di prova ai fini dell’attuazione dei vari sistemi di identificazione e di esecuzione previsti nel presente regolamento.
3. Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo può provvedere, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui:
a) |
il nome e la descrizione del peschereccio; |
b) |
l’indicativo di chiamata del peschereccio; |
c) |
il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd’s/IMO del peschereccio; |
d) |
lo Stato di bandiera del peschereccio; |
e) |
la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione; |
f) |
la data/ora UTC della prima identificazione; |
g) |
una o più fotografie del peschereccio a prova dell’avvistamento; |
h) |
eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione. |
4. I rapporti di avvistamento sono inviati senza indugio all’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio che ha effettuato l’avvistamento, che li trasmette quanto prima possibile alla Commissione o all’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato informa quindi immediatamente lo Stato di bandiera del peschereccio avvistato. La Commissione o l’organismo da essa designato trasmette subito dopo il rapporto di avvistamento a tutti gli Stati membri e, se opportuno, al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca, affinché vi sia dato seguito conformemente alle misure adottate da tali organizzazioni.
5. Se ricevono dall’autorità competente di una parte contraente di un’organizzazione regionale di gestione della pesca un rapporto di avvistamento sulle attività di un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri notificano quanto prima possibile il rapporto e tutte le informazioni pertinenti alla Commissione o all’organismo da essa designato, che le trasmette quindi senza indugio al segretario esecutivo della competente organizzazione regionale di gestione della pesca affinché vi sia dato seguito, se del caso, conformemente alle misure adottate da tale organizzazione.
6. Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.
Articolo 49
Trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati
1. Gli Stati membri che ricevono informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato nel formato stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
2. La Commissione o l’organismo da essa designato esamina altresì le informazioni debitamente documentate su pescherecci che hanno formato oggetto di un avvistamento trasmesse da cittadini, da organizzazioni della società civile, comprese quelle operanti in campo ambientale, e da rappresentanti degli interessi del settore della pesca o del commercio dei prodotti ittici.
Articolo 50
Indagini sui pescherecci avvistati
1. Gli Stati membri avviano quanto prima possibile un’indagine sulle attività dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento a norma dell’articolo 49.
2. Gli Stati membri notificano, con mezzi elettronici laddove possibile, alla Commissione o all’organismo da essa designato, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla notifica del rapporto di avvistamento ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, la descrizione particolareggiata dell’apertura dell’indagine e delle misure adottate o previste nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno formato oggetto di un avvistamento. Rapporti sullo stato di avanzamento delle indagini relative alle attività dei pescherecci avvistati sono trasmessi alla Commissione o all’organismo da essa designato ad intervalli regolari appropriati. Un rapporto finale con le risultanze delle indagini è trasmesso, al completamento delle medesime, alla Commissione o all’organismo da questa designato.
3. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera interessato verificano, laddove opportuno, se i pescherecci di cui è notificato l’avvistamento hanno operato nelle acque marittime soggette alla loro giurisdizione o se sono stati sbarcati o importati nel loro territorio prodotti della pesca provenienti da tali navi e indagano sull’osservanza, da parte di tali navi, delle pertinenti misure di conservazione e di gestione. Gli Stati membri notificano senza indugio l’esito delle loro verifiche e indagini alla Commissione o all’organismo da essa designato, nonché allo Stato membro di bandiera interessato.
4. La Commissione o l’organismo da essa designato comunica a tutti gli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3.
5. Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle disposizioni adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente.
CAPO XI
ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 51
Assistenza reciproca
1. Le autorità amministrative responsabili dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri cooperano tra di loro nonché con le autorità amministrative dei paesi terzi e con la Commissione al fine di assicurare l’osservanza del presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, è istituito un sistema di assistenza reciproca, che comprende un sistema d’informazione automatizzato, il «sistema di informazione sulla pesca INN» gestito dalla Commissione o da un organismo da essa designato, destinato a coadiuvare le autorità competenti nella prevenzione, nell’investigazione e nel perseguimento della pesca INN.
3. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 52
Attuazione
Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 53
Sostegno finanziario
Gli Stati membri possono esigere dagli operatori interessati una partecipazione ai costi connessi all’attuazione del presente regolamento.
Articolo 54
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 55
Obblighi di comunicazione
1. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell’anno civile successivo.
2. Basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle proprie osservazioni, la Commissione elabora ogni quattro anni una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Una valutazione dell’impatto del presente regolamento sulla pesca INN è realizzata dalla Commissione entro il 29 ottobre 2013.
Articolo 56
Abrogazioni
Sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2010 l’articolo 28 ter, paragrafo 2, gli articoli 28 sexies, 28 septies, 28 octies e l’articolo 31, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1093/94, il regolamento (CE) n. 1447/1999, gli articoli 8, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 21, 21 ter e 21 quater, del regolamento (CE) n. 1936/2001 e gli articoli 26 bis, 28, 29, 30 e 31, del regolamento (CE) n. 601/2004.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 57
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) Parere espresso il 23 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere espresso il 29 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.
(3) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(7) Regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3).
(8) Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5).
(9) Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 16).
(11) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 2, punto 8
— |
Prodotti della pesca d’acqua dolce |
— |
Prodotti dell’acquicoltura ottenuti da avannotti o larve |
— |
Pesci ornamentali |
— |
Ostriche vive |
— |
Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati |
— |
Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati |
— |
Altre conchiglie dei pellegrini, fresche o refrigerate |
— |
Mitili |
— |
Lumache, diverse da quelle di mare |
— |
Molluschi preparati e conservati |
ALLEGATO II
Certificato di cattura della Comunità europea e certificato di riesportazione
Appendice
Informazioni riguardanti il trasporto
ALLEGATO III
Notifiche dello Stato di bandiera, audit
1. |
Contenuto delle notifiche dello Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20 La Commissione chiede agli Stati di bandiera di notificare il nome, l’indirizzo e il timbro ufficiale delle pubbliche autorità situate nei loro territori che sono abilitate:
|
2. |
Sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui all’articolo 13 Se un sistema di documentazione delle catture adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca è stato riconosciuto come sistema di certificazione delle catture ai fini del presente regolamento, le notifiche dello Stato di bandiera effettuate nell’ambito di tale sistema sono ritenute conformi alle disposizioni di cui al punto 1 del presente allegato e le disposizioni del presente allegato si applicano mutatis mutandis. |
ALLEGATO IV
Dichiarazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Confermo che i prodotti della pesca trasformati … (descrizione del prodotto e codice della nomenclatura combinata) sono stati ottenuti da catture importate in base al o ai seguenti certificati di cattura:
Nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione:
…
…
…
Nome e indirizzo dell’esportatore (se diverso dallo stabilimento di trasformazione):
…
…
…
Numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione:
…
Numero e data del certificato sanitario:
…
Approvazione dell’autorità competente:
…
29.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1006/2008 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2008
relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all’autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un accordo di pesca (1), stabilisce la procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nelle acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi, conformemente ad accordi di pesca conclusi tra tali paesi e la Comunità. La procedura istituita dal suddetto regolamento non risponde più alle necessità connesse agli obblighi internazionali derivanti da accordi di pesca bilaterali nonché da accordi e convenzioni multilaterali adottati nell’ambito delle organizzazioni regionali per la gestione della pesca (ORGP) o da strumenti analoghi. Inoltre le disposizioni del regolamento non sono più sufficienti per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), segnatamente in materia di sostenibilità della pesca e di controllo. |
(2) |
A seguito del piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca, presentato nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento dell’8 dicembre 2005, e dell’evoluzione intervenuta nelle condizioni di esercizio della pesca al di fuori delle acque comunitarie dall’adozione del regolamento (CE) n. 3317/94, e per garantire l’adempimento degli obblighi internazionali, è necessario introdurre un regime comunitario generale per l’autorizzazione di tutte le attività di pesca svolte dai pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. Occorre inoltre ridefinire le norme che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di un paese terzo alle acque comunitarie, attualmente stabilite in una serie di strumenti giuridici distinti, e, ove opportuno, allinearle alle norme applicabili ai pescherecci comunitari. |
(3) |
Ai pescherecci comunitari dovrebbe essere consentito praticare attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo previa autorizzazione dell’autorità a tal fine competente, vale a dire dall’autorità competente del paese terzo nelle cui acque la nave intende operare, dall’autorità competente ad autorizzare attività di pesca in acque internazionali regolamentate dalle disposizioni adottate nel quadro di una ORGP o di uno strumento analogo o, nel caso delle attività di pesca in alto mare che non sono disciplinate da nessun accordo, dalle autorità competenti degli Stati membri, fatta salva la normativa comunitaria specifica concernente le attività di pesca in alto mare. |
(4) |
È importante definire chiaramente le competenze della Commissione e degli Stati membri in relazione alla procedura di autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità al di fuori delle acque comunitarie. A questo riguardo la Commissione dovrebbe essere in grado di garantire che siano rispettati gli obblighi internazionali e le norme della PCP e che le richieste di trasmissione delle domande di autorizzazione siano complete e presentate entro i termini previsti dagli accordi corrispondenti. |
(5) |
I pescherecci comunitari dovrebbero essere autorizzati a svolgere qualsiasi attività di pesca fuori dalle acque comunitarie solo qualora siano soddisfatti una serie di criteri relativi agli obblighi internazionali assunti dalla Comunità nonché alle norme e agli obiettivi della PCP. |
(6) |
Laddove la procedura del Consiglio relativa all’adozione di una decisione sull’applicazione provvisoria di un nuovo protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che assegna le possibilità di pesca tra gli Stati membri non possa essere conclusa prima della data di tale applicazione provvisoria, la Commissione dovrebbe essere temporaneamente autorizzata, per evitare qualsiasi interruzione dell’attività di pesca da parte dei pescherecci comunitari, a trasmettere al paese terzo le domande di autorizzazione di pesca nei sei mesi che seguono la scadenza del precedente protocollo. |
(7) |
Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca concesse alla Comunità nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca, è necessario che alla Commissione sia riconosciuta la facoltà di riassegnare temporaneamente le possibilità di pesca non utilizzate da uno Stato membro a un altro Stato membro, fatta salva la ripartizione o lo scambio delle possibilità di pesca tra gli Stati membri a titolo del protocollo in questione. |
(8) |
Gli accordi di partenariato nel settore della pesca sono gli accordi menzionati nelle conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2004 e che sono stati descritti come tali dal Consiglio al momento della loro conclusione o della loro applicazione provvisoria. |
(9) |
È opportuno adeguare le disposizioni che disciplinano il controllo dell’utilizzo delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari fuori dalle acque comunitarie e delle possibilità di pesca assegnate ai pescherecci di paesi terzi nelle acque comunitarie e prevedere un meccanismo di intervento tempestivo che consenta di evitare il superamento di tali possibilità da parte degli Stati membri o dei paesi terzi. |
(10) |
Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace si dovrebbe prevedere la possibilità di avvalersi pienamente dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, ispettori della Comunità, ispettori degli Stati membri e dei paesi terzi. |
(11) |
È opportuno che tutti i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci della Comunità operanti fuori dalle acque comunitarie conformemente ad accordi di pesca siano mantenuti aggiornati e, laddove opportuno, resi accessibili agli Stati membri e ai paesi terzi interessati. A tal fine è necessario istituire un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca. |
(12) |
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). Tali regole possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se tali obblighi comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività e, per motivi di efficienza, tali esenzioni dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall’articolo 4 della decisione 1999/468/CE. |
(13) |
È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 3317/94 nonché le disposizioni che disciplinano l’accesso dei pescherecci di paesi terzi alle acque comunitarie contenute nel regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (3), e nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione e obiettivi
Il presente regolamento istituisce disposizioni riguardanti:
a) |
l’autorizzazione dei pescherecci comunitari a praticare:
|
b) |
l’autorizzazione dei pescherecci di paesi terzi a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie; |
nonché gli obblighi di comunicazione relativi alle attività autorizzate.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«accordo» un accordo di pesca concluso o per il quale è stata adottata una decisione di applicazione provvisoria a norma dell’articolo 300 del trattato; |
b) |
«organizzazione regionale per la gestione della pesca» o «ORGP» un’organizzazione o una struttura subregionale o regionale competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione applicabili alle risorse marine viventi soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istitutivo; |
c) |
«attività di pesca»: la cattura, la detenzione a bordo, la trasformazione e il trasferimento di pesce; |
d) |
«peschereccio comunitario» un peschereccio comunitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (5); |
e) |
«registro della flotta comunitaria» il registro della flotta comunitaria quale definito all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
f) |
«possibilità di pesca» possibilità di pesca quale definita all’articolo 3, lettera q), del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
g) |
«autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni» l’autorità responsabile dell’autorizzazione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari nell’ambito di un accordo o dell’autorizzazione dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque comunitarie; |
h) |
«autorizzazione di pesca» il diritto a praticare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca; |
i) |
«sforzo di pesca» lo sforzo di pesca quale definito all’articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
j) |
«trasmissione elettronica» il trasferimento, per via elettronica, di dati il cui contenuto, formato e protocollo sono stabiliti dalla Commissione o concordati dalle parti di un accordo; |
k) |
«categoria di pesca» una suddivisione della flotta in base a criteri quali, in particolare, il tipo di imbarcazione, il tipo di attività di pesca e il tipo di attrezzo da pesca utilizzato; |
l) |
«infrazione grave» un’infrazione grave quale definita dal regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6), o un’infrazione o violazione grave dell’accordo interessato; |
m) |
«elenco INN» l’elenco dei pescherecci che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e identificati nell’ambito di un’ORGP o dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (7); |
n) |
«sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca» il sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità dell’articolo 12; |
o) |
«peschereccio di un paese terzo» una nave
e che batte bandiera di un paese terzo e/o in esso immatricolata. |
CAPO II
ATTIVITÀ DI PESCA DEI PESCHERECCI COMUNITARI FUORI DALLE ACQUE COMUNITARIE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 3
Disposizione generale
Possono praticare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie solo i pescherecci comunitari cui sia stata rilasciata un’autorizzazione in conformità del presente regolamento.
SEZIONE II
Autorizzazione di attività di pesca nell’ambito di accordi
Articolo 4
Presentazione delle domande
1. Almeno cinque giorni lavorativi prima del termine ultimo di trasmissione delle domande fissato nell’accordo interessato o, se l’accordo non ne prevede, almeno conformemente alle modalità stabilite nell’accordo e fatte salve disposizioni specifiche contenute nella normativa comunitaria, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci interessati.
2. Le domande di cui al paragrafo 1 contengono il numero di identificazione nel registro della flotta comunitaria e l’indicativo internazionale di chiamata delle navi, nonché qualsiasi altra informazione prevista dall’accordo interessato o prescritta dalla procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 5
Criteri di ammissibilità
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione solo le domande di autorizzazione per pescherecci battenti la loro bandiera:
a) |
che già esercitano attività di pesca e che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato; |
b) |
che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di un procedimento sanzionatorio per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni; |
c) |
che non figurino nell’elenco INN; |
d) |
per i quali i dati contenuti nel registro della flotta comunitaria e nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca siano completi ed esatti; |
e) |
che siano in possesso di una licenza di pesca quale prevista dal regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza (8); |
f) |
per i quali le informazioni prescritte dall’accordo interessato siano state disponibili e accessibili all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni; e |
g) |
per i quali le domande di autorizzazione di pesca siano conformi alle disposizioni dell’accordo interessato e del presente regolamento. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di autorizzazioni di pesca di cui richiedono la trasmissione siano commisurate alle possibilità di pesca di cui dispongono in virtù dell’accordo interessato.
Articolo 6
Trasmissione delle domande
1. La Commissione trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dello Stato membro in conformità del presente articolo.
2. La Commissione esamina le richieste di trasmissione delle domande tenendo conto dei seguenti elementi:
a) |
le possibilità di pesca assegnate ad ogni Stato membro dal Consiglio sulla base dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 o dell’articolo 37 del trattato; e |
b) |
le condizioni stabilite nell’accordo interessato e nel presente regolamento. |
3. La Commissione verifica che:
a) |
le condizioni fissate all’articolo 5 siano soddisfatte; e |
b) |
le domande di autorizzazioni di pesca di cui lo Stato membro interessato richiede la trasmissione siano commensurate alle possibilità di pesca previste dall’accordo interessato, tenendo conto delle domande di tutti gli Stati membri. |
Articolo 7
Mancata trasmissione di domande
1. La Commissione non trasmette le domande all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nel caso in cui:
a) |
i dati forniti dallo Stato membro conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano incompleti per il peschereccio in questione; |
b) |
le possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro interessato siano insufficienti, in considerazione delle specifiche tecniche dell’accordo interessato e le domande da esso presentate; |
c) |
le condizioni previste dall’accordo interessato e dal presente regolamento non siano soddisfatte. |
2. In caso di mancata trasmissione di una o più domande, la Commissione ne informa senza indugio lo Stato membro interessato e ne espone la motivazione.
Se lo Stato membro non concorda con le motivazioni della Commissione, le trasmette entro cinque giorni lavorativi le informazioni o documenti che suffragano il suo dissenso. La Commissione riesamina la domanda sulla scorta di tali dati.
Articolo 8
Informazione
1. La Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera, per via elettronica, dell’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni o della decisione dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di non rilasciare un’autorizzazione di pesca per un determinato peschereccio.
Se un accordo interessato lo prescrive o lo prevede, i documenti di accompagnamento e gli originali sono inviati su supporto cartaceo e/o per via elettronica.
2. Lo Stato membro di bandiera comunica immediatamente ai proprietari dei pescherecci interessati le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1.
3. Se un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni comunica alla Commissione di aver deciso di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario nell’ambito di un accordo, la Commissione informa immediatamente, per via elettronica, lo Stato membro di bandiera di tale peschereccio. Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente tale informazione al proprietario del peschereccio.
4. La Commissione, in consultazione con lo Stato membro di bandiera e con la corrispondente autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni, effettua controlli volti ad accertare la compatibilità della decisione di negare o sospendere un’autorizzazione di pesca con l’accordo interessato e informa entrambi dell’esito dei controlli realizzati.
Articolo 9
Continuità delle attività di pesca
1. Qualora:
— |
sia scaduto il protocollo di un accordo bilaterale di pesca con un paese terzo che stabilisce le possibilità di pesca previste da tale accordo, e |
— |
sia stato siglato dalla Commissione un nuovo protocollo ma non sia stata ancora adottata una decisione sulla sua conclusione o sulla sua applicazione provvisoria, |
la Commissione può, durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del protocollo precedente e fatta salva la competenza del Consiglio di decidere in merito alla conclusione o all’applicazione provvisoria del nuovo protocollo, trasmettere le domande di autorizzazioni di pesca al paese terzo interessato conformemente al presente regolamento.
2. Conformemente alle norme stabilite nell’accordo di pesca interessato, i pescherecci comunitari autorizzati a esercitare attività di pesca in virtù di tale accordo possono, allo scadere delle autorizzazioni di pesca, continuare a pescare alle medesime condizioni per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza, previo parere scientifico favorevole.
3. In tale contesto la Commissione applica il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca vigenti nel protocollo precedente per il paragrafo 1 e nel protocollo esistente per il paragrafo 2.
Articolo 10
Sottoutilizzo delle possibilità di pesca nell’ambito degli accordi di partenariato nel settore della pesca
1. Nell’ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all’articolo 4 del presente regolamento risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate alla Comunità nell’ambito di un accordo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all’atto della conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.
2. Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri.
3. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 2 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell’articolo 4.
4. La Commissione decide in merito alla riassegnazione delle possibilità di pesca in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.
Se uno Stato membro interessato obietta a tale riassegnazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nell’allegato I; essa notifica quindi la propria decisione agli Stati membri interessati.
5. La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
6. Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 1, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 1 a 4.
SEZIONE III
Attività di pesca che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo
Articolo 11
Disposizioni generali
1. L’esercente di un peschereccio comunitario che intenda praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG informa le autorità dello Stato membro di bandiera di tali attività.
Fatta salva la normativa comunitaria concernente le attività di pesca in alto mare, i pescherecci comunitari in possesso di un’autorizzazione rilasciata dai rispettivi Stati membri in conformità delle disposizioni nazionali possono praticare attività di pesca in alto mare in acque che non rientrano nell’ambito di applicazione di un accordo o di un’ORPG.
Dieci giorni prima dell’inizio delle attività di pesca di cui al primo comma gli Stati membri notificano alla Commissione le navi autorizzate ad operare in conformità dello stesso comma, specificando le specie, gli attrezzi da pesca, il periodo e la zona a cui si applica l’autorizzazione.
2. Gli Stati membri si adoperano per ricevere informazione in ordine a qualsiasi accordo concluso tra i loro cittadini e un paese terzo che autorizzi i pescherecci battenti la loro bandiera a praticare attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo, e ne informano la Commissione mediante trasmissione per via elettronica dell’elenco delle navi interessate.
3. La presente sezione si applica solo ai pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri.
SEZIONE IV
Obblighi di comunicazione e fermo delle attività di pesca
Articolo 12
Sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca
1. La Comunità istituisce un sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca contenente i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate in conformità del presente regolamento. La Commissione crea a tal fine un sito web protetto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti in relazione alle autorizzazioni di pesca nell’ambito di un accordo o di un’ORGP figurino nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca e li tengono costantemente aggiornati.
Articolo 13
Comunicazione delle catture e dello sforzo di pesca
1. I pescherecci comunitari cui è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca ai sensi della sezione II o III trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca. A richiesta la Commissione può accedere a tali dati.
Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente alle rispettive autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e, se necessario, allo sforzo di pesca conformemente al regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (9). Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.
2. Gli Stati membri raccolgono i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione o a un organismo da questa designato dati per ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca sui quantitativi catturati e, se prescritto da un accordo o da un regolamento di attuazione del medesimo, lo sforzo di pesca esercitato nel mese precedente dalle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette ad un accordo e nei sei mesi precedenti per le attività di pesca fuori dalle acque comunitarie non soggette ad un accordo.
3. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, decide in merito al formato in cui trasmettere i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 14
Controllo delle catture e dello sforzo di pesca
Fatte salve le disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati gli obblighi in materia di comunicazione delle catture e, se necessario, dello sforzo di pesca previsti dall’accordo interessato.
Articolo 15
Fermo delle attività di pesca
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, se uno Stato membro ritiene che le sue possibilità di pesca disponibili siano considerate esaurite, esso vieta immediatamente l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.
2. Se le possibilità di pesca disponibili di uno Stato membro sono espresse sia in termini di catture che di limitazioni dello sforzo, lo Stato membro vieta l’esercizio della pesca per la zona, gli attrezzi, lo stock o il gruppo di stock considerati non appena sia ritenuta esaurita una di tali possibilità. Per consentire la prosecuzione delle attività nelle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, gli Stati membri notificano alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.
3. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi divieto di pesca stabilito in conformità del presente articolo.
4. Se ritiene esaurite le possibilità di pesca a disposizione della Comunità o di uno Stato membro, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo di vietare l’esercizio della pesca conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Non appena sono vietate le attività di pesca conformemente ai paragrafi 1 o 2, le autorizzazioni di pesca specifiche relative allo stock o al gruppo di stock considerati sono sospese.
Articolo 16
Sospensione delle autorizzazioni di pesca
1. Se nell’ambito di un accordo di pesca un’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni notifica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare l’autorizzazione di pesca di un peschereccio che batte bandiera di uno Stato membro, la Commissione informa senza indugio lo Stato membro di bandiera. La Commissione svolge i controlli pertinenti, conformemente alle procedure previste nell’accordo interessato, ove opportuno di concerto con lo Stato membro di bandiera e con le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo interessato, e informa dell’esito lo Stato membro di bandiera e, ove opportuno, le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo.
2. Qualora l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni di un paese terzo sospenda un’autorizzazione di pesca che ha concesso a un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera sospende il permesso di pesca previsto dall’accordo per tutto il periodo di sospensione dell’autorizzazione di pesca.
Se l’autorizzazione di pesca è definitivamente revocata dalle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni del paese terzo, lo Stato membro di bandiera revoca immediatamente il permesso di pesca rilasciato al peschereccio interessato a norma dell’accordo interessato.
3. I rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da ispettori della Commissione, da ispettori comunitari, da ispettori degli Stati membri o da ispettori di un paese terzo che sia parte dell’accordo interessato costituiscono elementi di prova ammissibili nell’ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell’accertamento dei fatti, tali rapporti sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri interessati.
SEZIONE V
Accesso ai dati
Articolo 17
Accesso ai dati
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (10), i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione o a un organismo da questa designato in conformità del presente capo sono messi sul sito web protetto del sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca a disposizione di tutti gli utenti interessati che sono autorizzati:
a) |
dagli Stati membri; |
b) |
dalla Commissione o da un organismo da questa designato, per quanto riguarda il controllo e l’ispezione. |
L’accesso fornito a tali soggetti è limitato ai dati di cui necessitano ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca e/o delle loro attività di ispezione ed è subordinato alle norme in materia di riservatezza dei dati.
2. I proprietari o gli agenti di una nave registrata nel sistema comunitario di informazione sulle autorizzazioni di pesca possono ottenere una copia elettronica dei dati contenuti nel registro presentando una richiesta ufficiale alla Commissione per il tramite dell’amministrazione nazionale.
CAPO III
ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE
Articolo 18
Disposizioni generali
1. I pescherecci di paesi terzi sono autorizzati:
a) |
a praticare attività di pesca nelle acque comunitarie purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità del presente capo; |
b) |
a effettuare operazioni di sbarco, trasbordo nei porti o trasformazione del pesce purché siano in possesso di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro nelle cui acque avrà luogo l’operazione. |
2. I pescherecci di paesi terzi che, al 31 dicembre di un qualsiasi anno civile, sono autorizzati a praticare attività di pesca nell’ambito di un accordo possono continuare ad operare nell’ambito di quell’accordo a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo fino a quando la Commissione abbia deciso in merito al rilascio di un’autorizzazione di pesca a tali pescherecci per quest’ultimo anno in conformità dell’articolo 20.
Articolo 19
Trasmissione delle domande di paesi terzi
1. Alla data di entrata in vigore di un accordo che assegna a un paese terzo possibilità di pesca nelle acque comunitarie, il paese terzo trasmette per via elettronica alla Commissione un elenco delle navi battenti bandiera di tale paese e/o ivi immatricolate che intendono avvalersi di tali possibilità di pesca.
2. Entro i termini stabiliti dall’accordo interessato o dalla Commissione, le autorità competenti del paese terzo presentano per via elettronica alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca per i pescherecci battenti bandiera di tale paese, precisando l’indicativo internazionale di chiamata di ogni nave e qualsiasi altra informazione richiesta dall’accordo o stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.
Articolo 20
Rilascio delle autorizzazioni di pesca
1. La Commissione esamina le domande di autorizzazioni di pesca tenendo conto delle possibilità di pesca assegnate al paese terzo e rilascia le autorizzazioni di pesca conformemente alle misure adottate dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell’accordo interessato.
2. La Commissione informa le autorità competenti del paese terzo e degli Stati membri in merito alle autorizzazioni di pesca rilasciate.
Articolo 21
Criteri di ammissibilità
La Commissione rilascia autorizzazioni di pesca unicamente ai pescherecci di paesi terzi:
a) |
che possano essere ammessi a beneficiare di un’autorizzazione di pesca in virtù dell’accordo interessato e, se del caso, siano inclusi in un elenco delle navi che svolgono attività di pesca notificato nell’ambito di tale accordo; |
b) |
che, nei precedenti dodici mesi di attività di pesca esercitata nell’ambito dell’accordo interessato o, nel caso di un nuovo accordo, nell’ambito dell’accordo precedente, abbiano soddisfatto, ove opportuno, le condizioni previste dall’accordo per il periodo considerato; |
c) |
che nei dodici mesi precedenti la domanda di autorizzazione di pesca siano stati oggetto di una procedura di sanzione per infrazioni gravi o siano stati considerati sospetti di tali violazioni conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro e/o laddove il proprietario del peschereccio sia cambiato e il nuovo proprietario fornisca garanzie di soddisfare le condizioni; |
d) |
che non figurino in un elenco INN; |
e) |
per i quali si disponga delle informazioni richieste dall’accordo interessato; e |
f) |
per i quali le domande siano conformi all’accordo interessato e al presente capo. |
Articolo 22
Obblighi generali
I pescherecci di paesi terzi cui sia stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità del presente capo sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della PCP relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nella zona di pesca in cui esercitano le loro attività, nonché alle disposizioni stabilite nell’accordo interessato.
Articolo 23
Controllo delle catture e dello sforzo di pesca
1. I pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque comunitarie trasmettono settimanalmente alle rispettive autorità nazionali e alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i dati
a) |
richiesti dall’accordo interessato; |
b) |
stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall’accordo interessato; oppure |
c) |
stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2. |
Nonostante il primo comma, dal 1o gennaio 2010 i pescherecci di paesi terzi di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri trasmettono giornalmente per via elettronica tali dati. Dal 1o gennaio 2011 la medesima disposizione si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.
2. Se l’accordo interessato lo prescrive, i paesi terzi raccolgono i dati di cattura trasmessi dai loro pescherecci in conformità del paragrafo 1 e, anteriormente al giorno 15 di ogni mese civile, trasmettono per via elettronica alla Commissione, o a un organismo da questa designato, i quantitativi di ogni stock, gruppo di stock o categoria di pesca catturati nelle acque comunitarie nel corso del mese precedente da parte di tutte le navi battenti la loro bandiera.
3. I dati di cattura di cui al paragrafo 2 sono accessibili agli Stati membri a richiesta e fatte salve le norme che disciplinano la riservatezza dei dati.
Articolo 24
Fermo delle attività di pesca
1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza indugio il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle possibilità di pesca non esaurite che coinvolga anche le possibilità esaurite, il paese terzo trasmette alla Commissione misure tecniche che non incidono negativamente sulle possibilità di pesca esaurite. Questa misura si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute nell’accordo interessato.
2. A decorrere dalla data della comunicazione della Commissione, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera di detto paese si ritengono sospese per le attività di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali attività.
3. Se una sospensione delle attività di pesca applicabile in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le attività di pesca per le quali sono state concesse autorizzazioni, tali autorizzazioni si ritengono revocate.
4. Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e cessino tutte le attività di pesca interessate.
5. Non appena le attività di pesca sono vietate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le attività di pesca specifiche per gli stock o gruppi di stock interessati sono sospese.
Articolo 25
Mancato rispetto delle norme pertinenti
1. Fatti salvi i procedimenti giudiziari ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi infrazione constatata in relazione alle attività di pesca esercitate da un peschereccio di un paese terzo nelle acque comunitarie nell’ambito dell’accordo interessato.
2. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali ai pescherecci di paesi terzi per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dall’accordo interessato.
La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche dei pescherecci di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzati a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti dell’accordo interessato.
3. La Commissione notifica alle autorità di ispezione degli Stati membri le misure da essa adottate a norma del paragrafo 2.
CAPO IV
MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 26
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Tali modalità possono anche prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente regolamento se tali obblighi comportano un onere sproporzionato rispetto all’importanza economica dell’attività.
Articolo 27
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a venti giorni lavorativi.
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 28
Obblighi internazionali
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni stabilite negli accordi interessati e nelle disposizioni comunitarie che attuano tali disposizioni.
Articolo 29
Abrogazione
1. Gli articoli 18, 28 ter, 28 quater e 28 quinquies del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono soppressi.
2. L’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 9 e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1627/94 sono soppressi.
3. Il regolamento (CE) n. 3317/94 è abrogato.
4. I riferimenti alle disposizioni soppresse si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applica fino all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 13 del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 13.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.
(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag 1.
(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(6) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.
(7) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.
(9) GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.
(10) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
ALLEGATO I
Criteri per la riassegnazione delle possibilità di pesca prevista all’articolo 10
Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
— |
data di ciascuna delle domande ricevute, |
— |
possibilità di pesca da riassegnare, |
— |
numero di domande ricevute, |
— |
numero di Stati membri richiedenti, |
— |
se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture, sforzo di pesca previsto o catture che ci si aspetta che siano effettuate da ciascuna nave interessata. |
ALLEGATO II
Regolamento (CE) n. 1627/94 |
Disposizione corrispondente nel presente regolamento |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Capo III |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Capo III |
Articolo 9 |
Articoli 19, 20 e 21 |
Articolo 10 |
Articolo 25 |
Regolamento (CEE) n. 2847/93 |
Disposizione corrispondente nel presente regolamento |
Articolo 18 |
Articolo 13 |
Articolo 28 ter |
Articolo 18 |
Articolo 28 quater |
Articolo 22 |
Articolo 28 quinquies |
Articolo 24 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
29.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286/45 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2008
relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
(2008/800/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia per concludere un protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea. |
(2) |
Visto l’esito positivo dei negoziati, il protocollo dovrebbe essere firmato a nome della Comunità, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
(3) |
Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o agosto 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, il protocollo all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio dal 1o agosto 2007.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.
Per il Consiglio
La presidente
C. LAGARDE
PROTOCOLLO
all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
di seguito «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
dall’altra,
VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») all’Unione europea e di conseguenza alla Comunità, in data 1o gennaio 2007,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (di seguito «l’ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2005. |
(2) |
Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (di seguito «il trattato di adesione») è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005. |
(3) |
La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007. |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione allegato al trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’ASA è approvata tramite un protocollo al medesimo. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell’accordo stesso, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
PARTI CONTRAENTI
Articolo 1
La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell’accordo, nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni unilaterali allegate all’atto finale firmato lo stesso giorno.
ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL’ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI
SEZIONE II
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 2
Prodotti agricoli in senso stretto
1. L’allegato IV a) e l’allegato IV c) dell’ASA sono sostituiti dal testo di cui all’allegato I del presente protocollo.
2. L’allegato IV b) e l’allegato IV d) dell’ASA sono sostituiti dal testo di cui all’allegato II del presente protocollo.
3. L’allegato IV e) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente protocollo.
4. L’allegato IV f) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente protocollo.
5. L’allegato IV g) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente protocollo.
Articolo 3
Prodotti della pesca
1. L’allegato V a) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente protocollo.
2. L’allegato V b) dell’ASA è sostituito dal testo di cui all’allegato VII del presente protocollo.
Articolo 4
Prodotti agricoli trasformati
Gli allegati I e II del protocollo n. 3 dell’ASA sono sostituiti dai corrispondenti testi dell’allegato VIII del presente protocollo.
Articolo 5
Accordo sui vini
L’allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, dell’ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all’allegato IX del presente protocollo.
SEZIONE III
NORME D’ORIGINE
Articolo 6
Il protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo dell’allegato X del presente protocollo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE IV
Articolo 7
OMC
La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento all’allargamento del 2007 della Comunità.
Articolo 8
Prova dell’origine e cooperazione amministrativa
1. Le prove dell’origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:
a) |
l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’ASA; |
b) |
la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati al più tardi il giorno precedente la data dell’adesione; |
c) |
la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro prima della data dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data dell’adesione.
2. La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) |
tale disposizione sia contemplata anche dall’accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell’adesione; e |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. |
Entro un anno dalla data dell’adesione le menzionate autorizzazioni sono sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell’ASA.
3. Le autorità doganali competenti della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all’accettazione della prova dell’origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 9
Merci in transito
1. Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell’ASA e, alla data dell’adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione venga presentata alle autorità doganali del paese di importazione.
Articolo 10
Contingenti per il 2007
Per il 2007, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o agosto 2007.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
SEZIONE V
Articolo 11
Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.
Articolo 12
1. La Comunità, attraverso il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri, e la Repubblica di Croazia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 13
1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.
2. Qualora non tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro il 1o agosto 2007, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o agosto 2007.
Articolo 14
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 15
Il testo dell’ASA, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, l’atto finale e le dichiarazioni allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali (1). Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all’approvazione dei testi menzionati.
Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.
V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.
V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.
V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.
Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Za države članice
За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvá
Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar
Za Europske zajednice
За Република Хърватия
Por la República de Croacia
Za Chorvatskou republiku
For Republikken Kroatien
Für die Republik Kroatien
Horvaatia Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Κροατίας
For the the Republic of Croatia
Pour la République de Croatie
Per la Repubblica di Croazia
Horvātijas Republikas vārdā
Kroatijos Respublikos vārdu
a Horvát Köztársaság részéről
r-Repubblika tal-Kroazja
Voor de Republiek Kroatië
W imieniu Republiki Chorwacji
Pela República da Croácia
Pentru Republica Croaţia
Za Chorvátsku republiku
Za Republiko Hrvaško
Kroatian tasavallan puolesta
På Republiken Kroatiens vägnar
Za Republiku Hrvatsku
(1) Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
ALLEGATI IV a) E IV c)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenzione dai dazi per quantitativi illimitati) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i), e all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i)
Codice della tariffa doganale croata (1) |
|||
0105 19 20 |
1001 10 00 |
2005 60 00 |
2009 80 99 10 |
0105 19 90 |
1002 00 00 10 |
2007 91 |
2009 80 99 20 |
0106 90 00 10 |
1003 00 10 |
2008 19 |
2009 90 11 |
0205 00 |
1004 00 00 10 |
2008 20 |
2009 90 19 |
0206 |
1005 10 |
2008 30 |
2009 90 21 |
0208 |
1006 |
2008 80 |
2009 90 29 |
0407 00 30 |
1007 00 |
2008 99 36 |
2009 90 39 10 |
0407 00 90 |
1008 |
2008 99 38 |
2009 90 49 10 |
0410 00 00 |
1106 |
2008 99 49 10 |
2009 90 59 10 |
0504 00 00 |
1108 |
2008 99 67 10 |
2009 90 79 10 |
0604 |
1109 00 00 |
2008 99 99 10 |
2009 90 97 10 |
0714 |
1209 |
2009 11 |
2009 90 98 10 |
0801 |
1210 |
2009 19 11 |
2301 |
0802 |
1211 |
2009 19 19 |
2302 10 |
0803 00 |
1212 99 30 |
2009 19 98 10 |
2302 40 |
0804 10 00 |
1212 99 41 |
2009 29 11 |
2303 10 |
0804 30 00 |
1212 99 49 |
2009 29 19 |
2303 20 |
0805 40 00 |
1212 99 70 |
2009 29 99 10 |
2303 30 00 |
0805 50 |
1213 00 00 |
2009 39 11 |
2304 00 00 |
0805 90 00 |
1214 |
2009 39 19 |
2305 00 00 |
0806 20 |
1301 |
2009 39 39 10 |
2306 41 00 |
0807 20 00 |
1302 |
2009 49 11 |
2306 49 00 |
0811 |
1501 00 11 |
2009 49 19 |
2306 90 05 |
0812 |
1501 00 19 10 |
2009 49 99 10 |
2307 00 |
0813 |
1501 00 90 |
2009 79 11 |
2308 00 |
0814 00 00 |
1502 00 |
2009 79 19 |
2309 10 |
0901 11 00 |
1503 00 |
2009 79 99 10 |
|
0901 12 00 |
1504 |
2009 80 11 |
|
0902 |
1516 10 |
2009 80 19 |
|
0904 |
1603 00 |
2009 80 34 |
|
0905 00 00 |
1702 11 00 |
2009 80 35 |
|
0906 |
1702 19 00 |
2009 80 36 |
|
0907 00 00 |
1702 60 |
2009 80 38 |
|
0908 |
1703 10 00 |
2009 80 69 10 |
|
0909 |
2003 10 |
2009 80 96 10 |
|
0910 |
2003 20 00 |
2009 80 97 10 |
|
(1) Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 134/2006, e dalle successive modifiche.
ALLEGATO II
ALLEGATI IV b) E IV d)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenzione dai dazi nell’ambito di contingenti a decorrere dal 1o agosto 2007) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto i)
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (in tonnellate) |
Incremento annuo (in tonnellate) |
0103 91 0103 92 |
Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura |
625 |
25 |
0104 |
Animali vivi delle specie ovina e caprina |
1 500 |
— |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
200 |
— |
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
1 325 |
5 |
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
870 |
30 |
0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
545 |
15 |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
17 250 |
150 |
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
17 750 |
700 |
0405 10 |
Burro |
330 |
10 |
0406 |
Formaggi e latticini |
2 500 |
100 |
0406 tranne 0406 90 78 |
Formaggi e latticini diversi dal Gouda |
800 |
— |
0406 90 78 |
Gouda |
350 |
— |
0409 00 00 |
Miele naturale |
20 |
— |
0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
12 |
— |
0602 90 10 |
Bianco di funghi (micelio) |
9 400 |
— |
0701 90 10 |
Patate, fresche o refrigerate, destinate alla fabbricazione della fecola |
1 000 |
— |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
9 375 |
375 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
1 250 |
50 |
0712 |
Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
1 050 |
— |
0805 10 |
Arance, fresche o secche |
31 250 |
1 250 |
0805 20 |
Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi |
3 000 |
120 |
0806 10 |
Uve, fresche |
10 000 |
400 |
0808 10 (1) |
Mele, fresche |
5 800 |
|
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
1 250 |
50 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
250 |
10 |
1002 00 00 |
Segale |
1 000 |
100 |
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
250 |
— |
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
100 |
— |
1206 00 |
Semi di girasole, anche frantumati |
125 |
5 |
1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1 230 |
10 |
1509 |
Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
450 |
20 |
1514 19 1514 99 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio |
100 |
— |
1602 41 1602 42 1602 49 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di suini |
375 |
15 |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
7 125 |
285 |
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
6 150 |
240 |
2004 90 |
Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati |
125 |
5 |
2005 91 00 2005 99 |
Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati |
200 |
— |
2007 99 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, diverse dalle preparazioni omogeneizzate o di agrumi |
130 |
— |
2009 12 00 2009 19 91 2009 19 98 |
Succhi di arancia non congelati, di un valore Brix non superiore a 67 |
2 250 |
90 |
2009 71 2009 79 2009 80 2009 90 |
Succhi di mela, succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, miscugli di succhi |
200 |
— |
2009 80 50 2009 80 61 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 |
|
|
|
|
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 |
375 |
15 |
2009 80 85 2009 80 86 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 |
|
|
|
2106 90 30 2106 90 51 2106 90 55 2106 90 59 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati |
550 |
— |
2302 30 |
Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di frumento |
6 200 |
— |
2309 90 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto |
1 350 |
— |
(1) I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre.
ALLEGATO III
ALLEGATO IV e)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (50 % dei dazi NPF per quantitativi illimitati) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii)
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
||
0104 |
Animali vivi delle specie ovina e caprina |
||
0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: |
||
|
|
||
0105 12 00 |
|
||
|
|
||
0105 94 00 |
|
||
0105 94 00 30 |
|
||
0105 94 00 40 |
|
||
0209 00 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
||
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
||
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
||
|
|
||
0407 00 30 |
|
||
0407 00 30 40 |
|
||
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
||
0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
||
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
||
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
||
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
||
0711 |
Ortaggi e legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati |
||
0712 |
Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
||
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
||
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: |
||
|
|
||
0901 21 00 |
|
||
0901 22 00 |
|
||
1003 00 |
Orzo: |
||
1003 00 90 |
|
||
1003 00 90 10 |
|
||
1004 00 00 |
Avena |
||
1005 |
Granturco: |
||
1005 90 00 |
|
||
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
||
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
||
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
||
1702 30 |
|
||
1702 40 |
|
||
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
||
2005 40 00 |
|
||
|
|
||
2005 51 00 |
|
||
2008 |
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
||
2008 50 |
|
||
2008 70 |
|
||
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: |
||
|
|
||
2009 41 |
|
||
2009 41 10 |
|
||
|
|
||
2009 69 |
|
||
2206 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
||
2302 |
Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: |
||
2302 30 |
|
||
2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: |
||
2306 90 |
|
||
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: |
||
2309 90 |
|
ALLEGATO IV
ALLEGATO IV f)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (50 % dei dazi NPF nell’ambito di contingenti a decorrere dal 1o agosto 2007) di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto iii)
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (in tonnellate) |
Incremento annuo (in tonnellate) |
0102 90 |
Animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura |
250 |
10 |
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
3 750 |
150 |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
9 125 |
365 |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
15 000 |
600 |
0703 10 0703 90 00 |
Cipolle, scalogni, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
12 790 |
500 |
0704 90 10 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati |
160 |
— |
0706 10 00 |
Carote e navoni, freschi o refrigerati |
140 |
— |
0706 90 30 0706 90 90 |
Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia), barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
110 |
— |
0807 11 00 0807 19 00 |
Meloni (compresi i cocomeri), freschi |
7 035 |
275 |
0808 10 |
Mele, fresche |
6 900 |
300 |
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
1 025 |
45 |
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
9 750 |
390 |
1107 |
Malto, anche torrefatto |
19 750 |
750 |
1517 10 90 |
Margarina, esclusa la margarina liquida, diversa da quella avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
150 |
— |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
2 250 |
90 |
da 1602 10 a 1602 39, da 1602 50 a 1602 90 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini |
650 |
30 |
2009 50 2009 90 |
Succhi di pomodoro; miscugli di succhi |
100 |
— |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
250 |
10 |
ALLEGATO V
ALLEGATO IV g)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera g)]
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1o agosto 2007
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (in tonnellate) |
Dazio applicabile nell’ambito di contingenti |
||||||
0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 71 |
Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 300 kg e tori destinati alla macellazione di peso superiore a 300 kg, diversi dai riproduttori di razza pura |
9 000 |
15 % |
||||||
0103 91 0103 92 |
Animali vivi della specie suina, diversi dai riproduttori di razza pura |
2 550 |
15 % |
||||||
ex ex 0105 94 00 |
Galli e galline, vivi, di peso superiore a 185 g ma non superiore a 2 000 g |
90 |
10 % |
||||||
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
3 570 |
25 % |
||||||
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
12 600 |
4,2 EUR/100 kg |
||||||
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
200 |
10 % |
||||||
0709 51 00 0709 59 10 0709 59 30 0709 59 90 |
Funghi, freschi o refrigerati |
400 |
10 % |
||||||
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
400 |
12 % |
||||||
0710 21 00 0710 22 00 0710 90 00 |
Piselli (Pisum sativum), fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) e miscugli di ortaggi e di legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati |
1 500 |
7 % |
||||||
1001 90 99 |
Farro, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina |
20 800 |
15 % |
||||||
1005 90 00 |
Granturco non destinato alla semina |
20 000 |
9 % |
||||||
1206 00 91 1206 00 99 |
Semi di girasole, anche frantumati, non destinati alla semina |
2 160 |
6 % |
||||||
1517 10 90 |
Margarina, esclusa la margarina liquida, diversa da quella avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1 200 |
20 % |
||||||
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
1 900 |
10 % |
||||||
da 1602 10 00 a 1602 39 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
|
240 |
10 % |
||||||
1602 41 1602 42 1602 49 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di suini |
180 |
10 % |
||||||
1702 40 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
1 000 |
5 % |
||||||
1703 90 00 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, diversi dai melassi di canna |
14 500 |
14 % |
||||||
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
1 740 |
15 % |
||||||
2008 50 2008 60 2008 70 |
Albicocche, ciliegie e pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole |
22 |
6 % |
ALLEGATO VI
ALLEGATO V a)
Prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 1
Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 30 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 210 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 35 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 650 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
CT 1 585 t a 0 %. Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto |
Oltre il volume del contingente tariffario, l’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà pari al 50 % del dazio NPF. Per le preparazioni e conserve di sardine e acciughe fuori contingente, l’aliquota sarà pari al dazio NPF intero.
ALLEGATO VII
ALLEGATO V b)
Prodotti di cui all’articolo 28, paragrafo 2
Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 25 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 30 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 35 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce e altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana |
CT 60 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
CT 315 t a 0 %. Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto |
Oltre il volume del contingente tariffario, l’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà pari al 50 % del dazio NPF. Per le preparazioni e conserve di sardine e acciughe fuori contingente, l’aliquota sarà pari al dazio NPF intero.
ALLEGATO VIII
ALLEGATO I
Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Croazia
(Prodotti di cui all’articolo 25 dell’ASA)
I dazi sono fissati a zero per le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Croazia, elencati nella tabella seguente.
Codice NC |
Designazione delle merci |
||
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
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0403 10 |
|
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|
|
||
|
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0403 10 51 |
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0403 10 53 |
|
||
0403 10 59 |
|
||
|
|
||
0403 10 91 |
|
||
0403 10 93 |
|
||
0403 10 99 |
|
||
0403 90 |
|
||
|
|
||
|
|
||
0403 90 71 |
|
||
0403 90 73 |
|
||
0403 90 79 |
|
||
|
|
||
0403 90 91 |
|
||
0403 90 93 |
|
||
0403 90 99 |
|
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0405 |
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
||
0405 20 |
|
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0405 20 10 |
|
||
0405 20 30 |
|
||
0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: |
||
|
|
||
0511 99 |
|
||
|
|
||
0511 99 39 |
|
||
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
||
0710 40 00 |
|
||
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
||
0711 90 |
|
||
|
|
||
0711 90 30 |
|
||
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
||
|
|
||
1302 12 00 |
|
||
1302 13 00 |
|
||
1302 20 |
|
||
1302 20 10 |
|
||
1302 20 90 |
|
||
1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
||
1505 00 10 |
|
||
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
||
1516 20 |
|
||
1516 20 10 |
|
||
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
||
1517 10 |
|
||
1517 10 10 |
|
||
1517 90 |
|
||
1517 90 10 |
|
||
|
|
||
1517 90 93 |
|
||
1518 00 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
||
1518 00 10 |
|
||
|
|
||
1518 00 91 |
|
||
|
|
||
1518 00 95 |
|
||
1518 00 99 |
|
||
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
||
1521 90 |
|
||
|
|
||
1521 90 99 |
|
||
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
||
1522 00 10 |
|
||
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
||
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
||
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
||
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
||
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
||
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
||
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
||
|
|
||
1902 11 00 |
|
||
1902 19 |
|
||
1902 20 |
|
||
|
|
||
1902 20 91 |
|
||
1902 20 99 |
|
||
1902 30 |
|
||
1902 40 |
|
||
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
||
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
||
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
||
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
||
2001 90 |
|
||
2001 90 30 |
|
||
2001 90 40 |
|
||
2001 90 60 |
|
||
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
||
2004 10 |
|
||
|
|
||
2004 10 91 |
|
||
2004 90 |
|
||
2004 90 10 |
|
||
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
||
2005 20 |
|
||
2005 20 10 |
|
||
2005 80 00 |
|
||
2008 |
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
||
|
|
||
2008 11 |
|
||
2008 11 10 |
|
||
|
|
||
2008 91 00 |
|
||
2008 99 |
|
||
|
|
||
|
|
||
2008 99 85 |
|
||
2008 99 91 |
|
||
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
||
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: |
||
2102 10 |
|
||
2102 20 |
|
||
|
|
||
2102 20 11 |
|
||
2102 20 19 |
|
||
2102 30 00 |
|
||
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: |
||
2103 10 00 |
|
||
2103 20 00 |
|
||
2103 30 |
|
||
2103 30 90 |
|
||
2103 90 |
|
||
2103 90 90 |
|
||
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
||
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
||
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
||
2106 10 |
|
||
2106 90 |
|
||
2106 90 20 |
|
||
|
|
||
2106 90 92 |
|
||
2106 90 98 |
|
||
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
||
2203 00 |
Birra di malto |
||
2205 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
||
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
||
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
||
2208 40 |
|
||
2208 90 |
|
||
|
|
||
2208 90 91 |
|
||
2208 90 99 |
|
||
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
||
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco |
||
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
||
|
|
||
2905 43 00 |
|
||
2905 44 |
|
||
2905 45 00 |
|
||
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
||
3301 90 |
|
||
|
|
||
3301 90 21 |
|
||
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
||
3302 10 |
|
||
|
|
||
|
|
||
3302 10 10 |
|
||
|
|
||
3302 10 21 |
|
||
3302 10 29 |
|
||
3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
||
3501 10 |
|
||
3501 10 50 |
|
||
3501 10 90 |
|
||
3501 90 |
|
||
3501 90 90 |
|
||
3505 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
||
3505 10 |
|
||
3505 10 10 |
|
||
|
|
||
3505 10 90 |
|
||
3505 20 |
|
||
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
||
3809 10 |
|
||
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
||
|
|
||
3823 11 00 |
|
||
3823 12 00 |
|
||
3823 13 00 |
|
||
3823 19 |
|
||
3823 70 00 |
|
||
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
||
3824 60 |
|
ALLEGATO II
Elenco 1: Merci originarie della Comunità per le quali la Croazia eliminerà i dazi
Codice NC |
Designazione delle merci |
||
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
||
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
||
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
||
0506 |
Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie |
||
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
||
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
||
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
||
0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: |
||
|
|
||
0511 99 |
|
||
|
|
||
0511 99 31 |
|
||
0511 99 39 |
|
||
0511 99 85 |
|
||
ex 0511 99 85 |
|
||
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
||
0710 40 00 |
|
||
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
||
0711 90 |
|
||
|
|
||
0711 90 30 |
|
||
0903 00 00 |
Mate |
||
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
||
1212 20 00 |
|
||
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
||
|
|
||
1302 12 00 |
|
||
1302 13 00 |
|
||
1302 19 |
|
||
1302 20 |
|
||
|
|
||
1302 31 00 |
|
||
1302 32 |
|
||
1302 32 10 |
|
||
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
||
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
||
1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
||
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
||
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
||
1515 90 |
|
||
1515 90 11 |
|
||
ex 1515 90 11 |
|
||
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
||
1516 20 |
|
||
1516 20 10 |
|
||
1518 00 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
||
1518 00 10 |
|
||
|
|
||
1518 00 91 |
|
||
|
|
||
1518 00 95 |
|
||
1518 00 99 |
|
||
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
||
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate |
||
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
||
1522 00 10 |
|
||
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
||
1702 50 00 |
|
||
1702 90 |
|
||
1702 90 10 |
|
||
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
||
1704 10 |
|
||
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata |
||
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
||
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
||
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
||
1901 10 00 |
|
||
1901 20 00 |
|
||
1901 90 |
|
||
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
||
|
|
||
1902 11 00 |
|
||
1902 19 |
|
||
1902 20 |
|
||
|
|
||
1902 20 91 |
|
||
1902 20 99 |
|
||
1902 30 |
|
||
1902 40 |
|
||
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
||
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
||
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
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2001 90 |
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2001 90 30 |
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2001 90 40 |
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2001 90 60 |
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2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
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2004 10 |
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2004 10 91 |
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2004 90 |
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2004 90 10 |
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2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
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2005 20 |
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2005 20 10 |
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2005 80 00 |
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2008 |
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
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2008 11 |
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2008 11 10 |
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2008 91 00 |
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2008 99 |
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2008 99 85 |
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2008 99 91 |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
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2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata |
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2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
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2106 10 |
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2106 90 |
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2106 90 20 |
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2106 90 92 |
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2106 90 98 |
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2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
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2201 90 00 |
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2203 00 |
Birra di malto |
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
||
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
||
2208 20 |
|
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2208 30 |
|
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2208 40 |
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2208 50 |
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2208 60 |
|
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2208 70 |
|
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2208 90 |
|
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|
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2208 90 11 |
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2208 90 19 |
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2208 90 33 |
|
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ex 2208 90 33 |
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2208 90 38 |
|
||
ex 2208 90 38 |
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2208 90 41 |
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2208 90 45 |
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||
2208 90 48 |
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|
|
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2208 90 52 |
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2208 90 54 |
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2208 90 56 |
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2208 90 69 |
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|
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||
2208 90 71 |
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2208 90 75 |
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2208 90 77 |
|
||
2208 90 78 |
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|
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||
2208 90 91 |
|
||
2208 90 99 |
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||
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
||
2402 10 00 |
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||
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco: |
||
|
|
||
2403 91 00 |
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||
2403 99 |
|
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2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
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||
2905 43 00 |
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2905 44 |
|
||
2905 45 00 |
|
||
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
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3301 90 |
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|
|
||
3301 90 21 |
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||
3301 90 30 |
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||
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
||
3302 10 |
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|
|
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|
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3302 10 10 |
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|
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3302 10 21 |
|
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3302 10 29 |
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3501 |
Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
||
3501 10 |
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||
3501 90 |
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||
3501 90 90 |
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||
3505 |
Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
||
3505 10 |
|
||
3505 10 10 |
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|
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3505 10 90 |
|
||
3505 20 |
|
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
||
3809 10 |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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3823 11 00 |
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3823 12 00 |
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3823 13 00 |
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3823 19 |
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3823 70 00 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
||
3824 60 |
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Elenco 2: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità
Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari indicati di seguito. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi è pari al 50 % dell’aliquota del dazio NPF.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo |
0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
2 390 tonnellate |
0405 20 10 0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 % |
68 tonnellate |
1517 10 10 1517 90 10 1517 90 93 |
Margarina e miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %; miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
700 tonnellate |
2201 10 11 2201 10 19 2201 10 90 |
Acque minerali e acque gassate |
16 907 tonnellate |
2205 10 10 2205 10 90 2205 90 10 2205 90 90 |
Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
420 hl |
ex 2208 90 33 ex 2208 90 38 |
Acquaviti di prugne (Slivovitz) con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol |
170 hl |
2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00 |
Sigarette contenenti tabacco; sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di succedanei del tabacco |
35 tonnellate |
2403 10 10 2403 10 90 |
Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
42 tonnellate |
Elenco 3: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità
Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari indicati di seguito. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi è pari al 40 % dell’aliquota del dazio NPF.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (in tonnellate) |
1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum) |
1 250 |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
2 410 |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
4 390 |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
1 430 |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
18 100 |
Elenco 4: Contingenti e dazi applicabili all’importazione in Croazia di merci originarie della Comunità
Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficiano di un’aliquota zero all’interno dei contingenti tariffari annuali indicati di seguito. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all’allegato II, elenco 1, del protocollo 3.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario annuo (in tonnellate) |
2103 90 30 2103 90 90 |
Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri; altre salse e preparazioni per salse, condimenti composti e condimenti misti (diverse da: salsa di soia, salsa “Ketchup” e altre salse al pomodoro e “chutney” di mango liquido) |
300 |
ALLEGATO IX
ALLEGATO I
ACCORDO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI
1. |
A decorrere dal 1o agosto 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni indicate di seguito.
|
2. |
La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi. |
3. |
A decorrere dal 1o agosto 2007, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni indicate di seguito.
|
4. |
La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l’esportazione di tali quantitativi. |
5. |
Il presente accordo riguarda il vino
|
6. |
Le importazioni di vino nell’ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b). |
7. |
Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino. |
8. |
Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. |
9. |
A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. |
10. |
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Repubblica di Croazia. |
ALLEGATO X
PROTOCOLLO 4
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Croazia
INDICE
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” |
Articolo 2 |
Requisiti generali |
Articolo 3 |
Cumulo bilaterale nella Comunità |
Articolo 4 |
Cumulo bilaterale in Croazia |
Articolo 5 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 6 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
Articolo 7 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 8 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 9 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 12 |
Principio di territorialità |
Articolo 13 |
Trasporto diretto |
Articolo 14 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 15 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL’ORIGINE |
Articolo 16 |
Requisiti generali |
Articolo 17 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
Articolo 18 |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 |
Articolo 19 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 20 |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza |
Articolo 21 |
Contabilità separata |
Articolo 22 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
Articolo 23 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 24 |
Validità della prova dell’origine |
Articolo 25 |
Presentazione della prova dell’origine |
Articolo 26 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell’origine |
Articolo 28 |
Documenti giustificativi |
Articolo 29 |
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 30 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 31 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 32 |
Assistenza reciproca |
Articolo 33 |
Verifica delle prove dell’origine |
Articolo 34 |
Composizione delle controversie |
Articolo 35 |
Sanzioni |
Articolo 36 |
Zone franche |
TITOLO VII |
CEUTA E MELILLA |
Articolo 37 |
Attuazione del protocollo |
Articolo 38 |
Condizioni speciali |
TITOLO VIII |
DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 39 |
Modifiche del protocollo |
Elenco degli allegati
ALLEGATO I: |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
ALLEGATO II: |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III: |
Modello di certificato di circolazione EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
ALLEGATO IV: |
Testo della dichiarazione su fattura |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) |
per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; |
b) |
per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
c) |
per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; |
d) |
per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti; |
e) |
per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); |
f) |
per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, nella Comunità o in Croazia, nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; |
g) |
per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Croazia; |
h) |
per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); |
i) |
per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Croazia; |
j) |
per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”; |
k) |
il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
l) |
con il termine “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura; |
m) |
il termine “territori” comprende anche le acque territoriali. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
Articolo 2
Requisiti generali
1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a) |
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5; |
b) |
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6. |
2. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Croazia:
a) |
i prodotti interamente ottenuti in Croazia ai sensi dell’articolo 5; |
b) |
i prodotti ottenuti in Croazia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Croazia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6. |
Articolo 3
Cumulo bilaterale nella Comunità
I materiali originari della Croazia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 4
Cumulo bilaterale in Croazia
I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Croazia si considerano materiali originari della Croazia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 1.
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano “interamente ottenuti” nella Comunità o in Croazia:
a) |
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; |
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; |
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
d) |
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; |
e) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
f) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Croazia, con le loro navi; |
g) |
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); |
h) |
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; |
i) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
j) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
k) |
le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). |
2. Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
a) |
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Croazia; |
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Croazia; |
c) |
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia, o a una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; |
d) |
il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Croazia; e |
e) |
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o della Croazia. |
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:
a) |
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
b) |
l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 7.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) |
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
b) |
la scomposizione e composizione di confezioni; |
c) |
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
f) |
la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; |
g) |
operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; |
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
i) |
l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; |
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
k) |
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; |
l) |
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
m) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; |
n) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
o) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n); |
p) |
la macellazione degli animali. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Croazia.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
1. L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione; |
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente protocollo. |
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) |
energia e combustibile; |
b) |
impianti e attrezzature; |
c) |
macchine e utensili; |
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto. |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Croazia, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Croazia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Croazia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) |
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
b) |
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione. |
3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Croazia e successivamente reimportati, purché:
a) |
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Croazia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 7, prima della loro esportazione; e |
b) |
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
|
4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o della Croazia, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o della Croazia, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.
Articolo 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e la Croazia. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Croazia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese di importazione presentando:
a) |
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all’uscita dal paese di transito; o |
b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
|
c) |
in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio. |
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso dalla Comunità e dalla Croazia e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Croazia beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) |
un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Croazia nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti; |
b) |
l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Croazia; |
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e |
d) |
dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali del paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Vi figurano la denominazione e l’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o della Croazia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Croazia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Croazia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell’articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione in base alle disposizioni dell’accordo.
TITOLO V
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 16
Requisiti generali
1. I prodotti originari della Comunità importati in Croazia e i prodotti originari della Croazia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione:
a) |
di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; o |
b) |
nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito denominata “dichiarazione su fattura”) rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell’allegato IV. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatta la presente decisione e in base alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro o della Croazia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) |
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o |
b) |
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. |
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:
“ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella “Osservazioni” del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:
“DUPLICATE”.
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella “Osservazioni” del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Croazia, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Croazia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Contabilità separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso della cosiddetta “separazione contabile”.
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari” coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell’origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Articolo 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23; o |
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. |
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l’inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni all’autorità doganale del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese di importazione entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 23
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito “esportatore autorizzato”) che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell’accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2, o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.
Articolo 24
Validità della prova dell’origine
1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.
2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese di importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 25
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell’origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Croazia e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:
a) |
una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
c) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Croazia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; |
d) |
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Croazia a norma del presente protocollo; |
e) |
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Croazia in applicazione dell’articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo. |
Articolo 29
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese di esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese di importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 31
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o della Croazia equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Croazia. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Croazia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Croazia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 33
Verifica delle prove dell’origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. Occorre comunicare al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto i risultati del controllo, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Croazia o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 34
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Articolo 35
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 36
Zone franche
1. La Comunità e la Croazia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Croazia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 37
Attuazione del protocollo
1. L’espressione “la Comunità” utilizzata all’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Croazia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Croazia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall’accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui all’articolo 38.
Articolo 38
Condizioni speciali
1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:
1) |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
2) |
prodotti originari della Croazia:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture “Croazia” o “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39
Modifiche del protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
2.1. |
Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. |
2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3. |
Nota 3:
3.1. |
Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
3.2. |
La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l’espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. |
3.4. |
Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché, tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
3.5. |
Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l’unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
3.6. |
Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4:
4.1. |
Nell’elenco, con l’espressione “fibre naturali” s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
4.2. |
Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
4.3. |
Nell’elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
4.4. |
Nell’elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 5:
5.1. |
Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). |
5.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe ovviamente un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
5.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
5.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6:
6.1. |
Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
6.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l’uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili. |
6.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. |
Nota 7:
7.1. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
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7.2. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
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7.3. |
Ai sensi delle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine. |
ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 2 |
Carne e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
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ex ex Capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 7 |
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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ex ex Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
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ex ex 0910 |
Miscele di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1301 |
Gommalacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex ex Capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
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ex ex 1703 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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Fabbricazione:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti |
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Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11 |
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ex ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 2004 e ex ex 2005 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex ex 2008 |
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Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex ex Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
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ex ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
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ex ex Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti; eccetto: |
Fabbricazione:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione in cui:
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex ex Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati deve essere originario |
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ex ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati deve essere originario |
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ex ex Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
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ex ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 oC (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione distruttiva di materiali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2805 |
“Mischmetall” |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2852 |
Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto [2933] |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o |
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Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono tuttavia essere utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2932 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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ex ex 3006 |
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Si terrà conto dell’origine del prodotto secondo la classificazione originaria |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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Fabbricazione a partire da:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 31 |
Concimi; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri: eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Possono tuttavia essere utilizzati materiali dello stesso gruppo del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1), o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Possono tuttavia essere utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3801 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3806 |
Gomme-esteri |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3821 |
Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata di seguito: |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3907 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 e ex ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3916 e ex ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3920 |
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Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 4001 |
Lastre “crêpe” di gomma per suole |
Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |
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Rigenerazione di coperture usate |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex ex 4017 |
Lavori di gomma indurita |
Produzione a partire da gomma indurita |
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ex ex Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati, o Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4107, 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113 |
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ex ex 4114 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex ex Capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex ex 4409 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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da ex ex 4410 a ex ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex ex 4418 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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ex ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex ex Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione:
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ex ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione:
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ex ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex ex Capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex ex Capitolo 50 |
Seta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7):
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 52 |
Cotone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
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o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7):
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto: |
Fabbricazione a partire da (7):
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia,
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da (7):
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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Fabbricazione a partire da (7):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7):
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia,
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da (7):
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex ex Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione:
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Fabbricazione a partire da filati |
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Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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Fabbricazione a partire da filati |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da sostanze chimiche |
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Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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ex ex Capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto: |
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ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 e ex ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébé) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébé), ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex ex 6210 e ex ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
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Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex ex Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e a uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7):
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Fabbricazione a partire da (7) (9):
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex ex Capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6505 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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ex ex Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
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ex ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 7003, ex ex 7004 e ex ex 7005 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex ex Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 7102, ex ex 7103 e ex ex 7104 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106, 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex ex 7107, ex ex 7109 e ex ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex ex 7218, da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex ex 7224, da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex ex Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304, 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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ex ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; eccetto: |
Fabbricazione:
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Rifiuti e rottami di rame |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; eccetto: |
Fabbricazione:
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; eccetto: |
Fabbricazione:
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione:
o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione:
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Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex ex Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; eccetto: |
Fabbricazione:
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 7802 |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; eccetto: |
Fabbricazione:
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 7902 |
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7902 |
Rifiuti e rottami di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; eccetto: |
Fabbricazione:
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i materiali della voce 8002 |
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8002 e 8007 |
Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione:
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione:
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ex ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati le lame di coltello e i manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i manici di metalli comuni |
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ex ex Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8306 |
Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8401 |
Elementi combustibili nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 e ex ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine e apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8419 |
Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8425 a 8428 |
Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8443 |
Stampanti per macchine e apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8448 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a sfere od a rulli |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8486 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8487 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; eccetto: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8504 |
Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8517 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8536 |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione:
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8541 |
Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: |
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Fabbricazione in cui:
o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l’introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l’assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”): |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 8804 |
Paracadute a motore («rotochute») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; eccetto: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9014 |
Altri strumenti e apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 91 |
Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Altri orologi |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi e munizioni; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9401 e ex ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione:
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ex ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex ex Capitolo 96 |
Lavori diversi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex ex 9601 e ex ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L’assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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ex ex 9613 |
Accenditori e accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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Capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ALLEGATO III
Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1
Istruzioni per la stampa
1. |
Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l’esecuzione a tipografie autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo reca il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
ALLEGATO IV
Testo della dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (13)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (14) преференциален произход.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (13)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (14).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (13)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (14).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (13)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (14).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. ... (13)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (14) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr ... (13)) deklareerib, et need tooted on ... (14) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (13)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (14).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (13)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (14) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (13)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (14).
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (14).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (13)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (14).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (13)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (14) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (13)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (14) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (13)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (14).
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (13)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (14).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (13)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (14) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (13)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (14).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … (13)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (14).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (13)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (14).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (13)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (14) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (13)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (14).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (13)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (14).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (13)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (14) preferencijalnog podrijetla.
(1) Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici” si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(4) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall’altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.
(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico, misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità), è inferiore al 2 %.
(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(8) L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(9) Cfr. la nota introduttiva 6.
(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.
(13) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(14) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.
29.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286/s3 |
NOTA PER IL LETTORELe istituzioni hanno deciso fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.