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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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21.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
IL |
107,3 |
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MA |
62,8 |
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MK |
51,5 |
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TR |
98,8 |
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ZZ |
80,1 |
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0707 00 05 |
TR |
108,1 |
|
ZZ |
108,1 |
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0709 90 70 |
TR |
138,0 |
|
ZZ |
138,0 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
64,2 |
|
TR |
101,1 |
|
|
ZA |
77,1 |
|
|
ZZ |
80,8 |
|
|
0806 10 10 |
BR |
231,7 |
|
TR |
106,5 |
|
|
US |
174,6 |
|
|
ZZ |
170,9 |
|
|
0808 10 80 |
AU |
161,1 |
|
CA |
97,3 |
|
|
CL |
72,8 |
|
|
CN |
93,4 |
|
|
MK |
37,6 |
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|
NZ |
98,9 |
|
|
US |
113,9 |
|
|
ZA |
84,9 |
|
|
ZZ |
95,0 |
|
|
0808 20 50 |
CL |
60,3 |
|
CN |
66,4 |
|
|
TR |
132,8 |
|
|
ZA |
83,4 |
|
|
ZZ |
85,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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21.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Articolo in tessuto a maglia di diversi colori, in fibra sintetica. Il tessuto può essere utilizzato per costumi da bagno. L'indumento, che va indossato sulla pelle, arriva appena sotto il petto. Due triangoli di tessuto formano le coppe del reggiseno quando l'articolo è indossato. Ciascun triangolo è foderato con un tessuto a maglia monocromatico, bordato sui tre lati. Sul lato inferiore, il bordo forma un condotto in cui passa un laccio in tessuto elastico. Un altro laccio dello stesso tessuto è fissato alla punta superiore di ciascun triangolo. I due lacci verticali sono allacciati dietro il collo, mentre quello orizzontale è annodato sulla schiena della persona che indossa l'indumento. (reggiseno) (cfr. fotografie n. 644 A, 644 B e 644 C) (*1) |
6212 10 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) del capitolo 61 e dal testo dei codici 6212 , 6212 10 e 6212 10 90 . Sebbene per l'aspetto generale, il taglio e il tipo di tessuto l'articolo sembri la parte superiore di un costume da bagno a due pezzi (bikini), va esclusa la classificazione alla voce 6112 (costumi) in quanto manca la parte inferiore del «costume a due pezzi». Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 6112 c). L'articolo non è peraltro un «articolo incompleto» della voce 6112 (costumi) ai sensi della regola generale d'interpretazione 2 a), non avendo le caratteristiche essenziali dell'articolo completo (ovvero un costume a due pezzi) dato che non può essere utilizzato in quanto tale per nuotare. L'articolo ha le caratteristiche di un reggiseno poiché, grazie ai lacci in tessuto, quando è indossato i due triangoli formano le coppe per i seni. Allacciati strettamente intorno al corpo, i lacci orizzontali e verticali sollevano e sostengono il seno. Pertanto, l'articolo è del tipo «destinato ad assicurare un sostegno», ai sensi delle note esplicative relative alla voce 6212 , primo paragrafo. Inoltre, come altri reggiseno, l'articolo è concepito per essere indossato sulla pelle. Infine, l'articolo deve essere classificato come un reggiseno della voce 6212 , in quanto tale voce comprende reggiseno di tutti i tipi [cfr. note esplicative relative alla voce 6212 , secondo paragrafo, (1)]. |
(*1) Le foto hanno un carattere puramente indicativo.
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21.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. |
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(2) |
Secondo l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004, l’autorità competente designa i laboratori che possono effettuare l’analisi di campioni prelevati durante i controlli ufficiali. Tali laboratori devono essere accreditati in base a una serie di norme europee. |
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(3) |
Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha elaborato norme europee (norme EN) che rispondono ai requisiti del regolamento (CE) n. 882/2004 e che disciplinano, tra l’altro, l’accreditamento di laboratori. |
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(4) |
Il CEN ha sostituito le norme europee EN 45002, «Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova», ed EN45003, «Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura. Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento», con la norma EN ISO/CEI 17011 su «General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies» (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità). È dunque opportuno aggiornare nell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 il riferimento a tali norme europee. |
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(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 882/2004. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 è modificato come segue:
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1. |
l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:
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2. |
l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
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21.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2008
recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chasselas de Moissac (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione delle modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Chasselas de Moissac», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
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(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati
FRANCIA
Chasselas de Moissac (DOP)
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21.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.