ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 269

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
10 ottobre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 990/2008 della Commissione, del 9 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 991/2008 della Commissione, del 9 ottobre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

3

 

 

Regolamento (CE) n. 992/2008 della Commissione, del 9 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 959/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2008

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/784/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all’Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Iugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE

8

 

 

Commissione

 

 

2008/785/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2008, che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

11

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

10.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/1


REGOLAMENTO (CE) N. 990/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

88,3

MK

57,1

TR

64,0

ZZ

69,8

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

100,9

ZZ

108,9

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

65,9

BR

51,8

TR

98,8

UY

95,7

ZA

85,6

ZZ

79,6

0806 10 10

BR

224,6

TR

90,6

US

224,7

ZZ

180,0

0808 10 80

AR

70,6

BR

145,7

CL

157,7

CN

64,0

CR

67,4

MK

37,6

NZ

116,2

US

120,8

ZA

82,8

ZZ

95,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

84,7

TR

136,5

ZA

108,8

ZZ

93,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


10.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/3


REGOLAMENTO (CE) N. 991/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2008 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

(4)  GU L 267 del 8.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 ottobre 2008

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,14

4,73

1701 11 90 (1)

23,14

9,96

1701 12 10 (1)

23,14

4,54

1701 12 90 (1)

23,14

9,53

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


10.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/5


REGOLAMENTO (CE) N. 992/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 959/2008 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 959/2008 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 959/2008.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 959/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 959/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(3)  GU L 262 del 1.10.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 10 ottobre 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (2)

di media qualità

0,00 (2)

di bassa qualità

0,00 (2)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (2)

1002 00 00

SEGALA

14,05 (2)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

14,05 (2)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.

(3)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30.9.2008-8.10.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

212,82

148,11

Prezzo FOB USA

308,39

298,39

278,39

119,98

Premio sul Golfo

13,44

Premio sui Grandi laghi

3,63

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

23,46 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

23,00 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

10.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2008

che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all’Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Iugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE

(2008/784/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, intesa a concedere un’assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (2), la Comunità ha concesso a tale paese un prestito a lungo termine dell’importo massimo di 225 milioni di EUR nell’intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve valutarie del paese. Il prestito è stato interamente versato dalla Commissione in un’unica quota nell’ottobre 2001.

(2)

A norma della decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un’ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (3), la Comunità ha concesso a tale paese un prestito dell’importo massimo di 55 milioni di EUR nell’intento di assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e di potenziare le riserve valutarie del paese. Il prestito è stato interamente versato dalla Commissione in tre quote di rispettivamente 10 milioni di EUR nel febbraio 2003, 30 milioni di EUR nel settembre 2003 e 15 milioni di EUR nell’aprile 2005.

(3)

In base alla Carta costituzionale dell’Unione statale di Serbia e Montenegro adottata il 4 febbraio 2003, la Repubblica federale di Iugoslavia è stata ricostituita come Unione statale di Serbia e Montenegro.

(4)

Il 3 giugno 2006, ai sensi dell’articolo 60 della Carta costituzionale dell’Unione statale di Serbia e Montenegro e a seguito del referendum tenutosi in Montenegro il 21 maggio 2006, il parlamento montenegrino ha adottato una dichiarazione di indipendenza del paese, in base alla quale il Montenegro è uno Stato indipendente con piena personalità giuridica a norma del diritto internazionale.

(5)

Il 5 giugno 2006 il parlamento serbo ha approvato una decisione che definisce la Serbia lo Stato successore dell’Unione statale di Serbia e Montenegro.

(6)

Nelle conclusioni del 12 giugno 2006 il Consiglio ha preso atto della dichiarazione del parlamento montenegrino e della decisione del parlamento serbo e ha dichiarato che l’Unione europea e gli Stati membri avevano deciso di sviluppare le relazioni con il Montenegro come Stato indipendente e sovrano.

(7)

Il 10 luglio 2006 il Montenegro e la Serbia hanno concluso un accordo volto a disciplinare la loro appartenenza a organizzazioni finanziarie internazionali e la ripartizione delle attività e passività finanziarie. In base a tale accordo il servizio dei prestiti di assistenza macrofinanziaria concessi alla Repubblica federale di Iugoslavia e all’Unione statale di Serbia e Montenegro dovrebbe continuare ad essere garantito nella percentuale del 90 % dalla Serbia e del 10 % dal Montenegro, fatti salvi i casi in cui si applichino percentuali diverse sulla base del principio del beneficiario finale.

(8)

Tramite la Banca centrale del Montenegro e la Banca nazionale della Serbia, la Serbia e il Montenegro continuano a garantire pienamente il servizio del debito derivante dalle operazioni di prestito della Comunità.

(9)

Conformemente all’appendice 4 dell’accordo del 10 luglio 2006 fra il Montenegro e la Serbia, al Montenegro è stato attribuito un debito totale di 6 703 388,62 EUR derivante dai prestiti di assistenza macrofinanziaria.

(10)

I due paesi assolvono gli obblighi di servizio del debito conformemente alla ripartizione 90:10 convenuta fra di essi, fatta eccezione per un’operazione il cui servizio è garantito in base al principio del beneficiario finale (99,47 % alla Serbia e 0,53 % al Montenegro).

(11)

Tenuto conto delle relazioni sviluppatesi fra l’Unione europea e il Montenegro come Stato indipendente, in particolare il partenariato europeo istituito dalla decisione 2007/49/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2007, relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con il Montenegro (4), e il lungo arco di tempo su cui avranno luogo i rimborsi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare le misure adeguate per garantire che le responsabilità derivanti dai prestiti concessi ai sensi delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE siano ripartite fra il Montenegro e la Serbia secondo le percentuali convenute bilateralmente fra i due paesi.

(12)

Il Montenegro e la Serbia non avranno diritto a erogazioni supplementari di assistenza macrofinanziaria a norma della presente decisione.

(13)

La Commissione ha consultato il comitato economico e finanziario prima di presentare la sua proposta.

(14)

Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui al suo articolo 308 ai fini dell’adozione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Il Montenegro assume una responsabilità distinta per i versamenti del capitale e degli interessi, nonché di tutti i costi e le spese relativi al servizio, a concorrenza di 6 703 388,62 EUR, del prestito a lungo termine di un importo totale di 280 milioni di EUR concesso dalla Comunità all’Unione statale di Serbia e Montenegro (ex Repubblica federale di Iugoslavia) ai sensi delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE.

2.   A tale scopo la Commissione è autorizzata, previa consultazione del comitato economico e finanziario, a firmare con le autorità del Montenegro un accordo di prestito distinto per gli importi attribuiti al Montenegro, sostanzialmente alle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

accordo di prestito del 17 settembre 2001 fra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia,

accordo di prestito del 13 dicembre 2002 fra la Comunità europea e la Repubblica federale di Iugoslavia,

accordo supplementare di prestito del 25 luglio 2003 fra la Comunità europea e l’Unione statale di Serbia e Montenegro, e

accordo supplementare di prestito del 7 aprile 2005 fra la Comunità europea e l’Unione statale di Serbia e Montenegro.

In particolare, il tasso di interesse e le date di scadenza per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono quelle indicate nei contratti di prestito allegati agli accordi di cui al presente paragrafo.

3.   La presente decisione non dà al Montenegro diritto a ulteriori erogazioni di assistenza macrofinanziaria da parte della Comunità.

Articolo 2

1.   Alla firma dell’accordo di prestito distinto fra la Comunità e il Montenegro di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli impegni della Serbia, in quanto Stato successore dell’Unione statale di Serbia e Montenegro, nei confronti della Comunità vengono ridotti proporzionalmente.

2.   La Commissione è autorizzata ad adottare di concerto con la Serbia disposizioni per modificare gli accordi di prestito esistenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

3.   La presente decisione non dà alla Serbia diritto a ulteriori erogazioni di assistenza macrofinanziaria da parte della Comunità.

Articolo 3

1.   Tutti i costi e le spese connessi sostenuti dalla Comunità per la conclusione e l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 sono sostenuti dal Montenegro.

2.   Tutti i costi e le spese connessi sostenuti dalla Comunità per la conclusione e l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 sono sostenuti dalla Serbia.

Articolo 4

La presente decisione prende effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

X. BERTRAND


(1)  Parere del 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38.

(3)  GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25.

(4)  GU L 20 del 27.1.2007, pag. 16.


Commissione

10.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2008

che modifica la decisione 2005/56/CE che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2008/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (di seguito «l'agenzia») è stata istituita con la decisione 2005/56/CE della Commissione (2). Essa gestisce l'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, ivi compresi i progetti finanziati con gli strumenti della politica europea in materia di aiuti esterni, il 9o Fondo europeo di sviluppo e alcuni accordi conclusi dalla Comunità con gli Stati Uniti d'America e con il Canada.

(2)

Il 31 dicembre 2006 è venuta a scadenza la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III). La Commissione ha deciso di prorogare questa azione per il periodo 2007-2013 (Tempus IV) e di finanziarla tramite le disposizioni di tre strumenti della politica europea in materia di aiuti esterni, vale a dire lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

(3)

Sulla base delle iniziative avviate dalla Comunità europea con gli Stati Uniti d'America e il Canada, la Commissione ha peraltro deciso di rafforzare la cooperazione con i paesi industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito nei settori dell'istruzione e della gioventù.

(4)

A seguito di una valutazione esterna realizzata per la Commissione nell'aprile 2008 è stato dimostrato che il ricorso all'agenzia costituisce la soluzione migliore per la gestione del programma Tempus (quarta fase del programma, nonché chiusura della terza fase) e dei progetti finanziati dallo strumento di cooperazione con i paesi industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito. A seguito della valutazione è stato quindi raccomandato di estendere i compiti dell'agenzia alla gestione di questi programmi e progetti.

(5)

La decisione 2005/56/CE va pertanto modificata conseguentemente.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2005/56/CE è sostituito dal seguente testo:

«1.   L'agenzia è responsabile della gestione di alcuni aspetti dei seguenti programmi comunitari:

1)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti economici a favore di alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (Phare), approvati dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio (3);

2)

il programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000), approvato con la decisione 95/563/CE del Consiglio (4);

3)

il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — Formazione) (1996-2000), approvato con la decisione 95/564/CE del Consiglio (5);

4)

la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione “Socrates” (2000-2006), approvata con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

5)

la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale “Leonardo da Vinci” (2000-2006), approvata con la decisione 1999/382/CE del Consiglio (7);

6)

il programma d'azione comunitaria “Gioventù” (2000-2006), approvato con la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

7)

il programma “Cultura 2000” (2000-2006), approvato con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

8)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative alla fornitura di un'assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (2000-2006), prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio (10);

9)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati grazie alle disposizioni relative agli aiuti all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al Montenegro, alla Serbia e al Kosovo (UNSCR 1244) (2000-2006), approvati nel quadro del regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio (11);

10)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati a seguito delle disposizioni relative alle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo, approvate dal regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio (12);

11)

la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006), approvata dalla decisione 1999/311/CE del Consiglio (13);

12)

i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione professionali (2001-2005), approvato dalla decisione 2001/196/CE del Consiglio (14);

13)

i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione (2001-2005), approvato con la decisione 2001/197/CE del Consiglio (15);

14)

il programma d'incentivazione dello sviluppo delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2006), approvato con la decisione 2000/821/CE del Consiglio (16);

15)

il programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2006), approvato con la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

16)

il programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei sistemi d'istruzione e di formazione in Europa (“apprendimento on line”/“e-learning”) (2004-2006), approvato con la decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

17)

il programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006), approvato con la decisione 2004/100/CE del Consiglio (19);

18)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (2004-2006), approvato con la decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

19)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2004-2006), approvato con la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

20)

il programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006), approvato con la decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

21)

il programma per il miglioramento della qualità dell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008), approvato con la decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

22)

i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che rinnova il programma di cooperazione in materia di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionali (2006-2013), approvato con la decisione 2006/910/CE del Consiglio (24);

23)

i progetti che possono essere finanziati grazie alle disposizioni dell'accordo fra la Comunità europea e il governo del Canada, che istituisce un quadro per la cooperazione in materia d'istruzione superiore, di formazione e di gioventù (2006-2013), approvato con la decisione 2006/964/CE del Consiglio (25);

24)

il programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente “Lifelong Learning” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

25)

il programma “Cultura” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

26)

il programma “L'Europa per i cittadini” per la promozione della cittadinanza europea attiva (2007-2013), approvato con la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

27)

il programma “Gioventù in azione” (2007-2013), approvato con la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

28)

il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (2007-2013), approvato con la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

29)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante le disposizioni relative agli aiuti alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (31);

30)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù, che possono essere finanziati mediante le disposizioni dello strumento di assistenza preadesione (IPA), definito nel regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (32);

31)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati con le disposizioni dello strumento europeo di vicinato e partenariato, istituito con il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

32)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario della cooperazione allo sviluppo istituito con il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

33)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore e della gioventù che possono essere finanziati mediante lo strumento finanziario della cooperazione con i paesi industrializzati e con gli altri paesi e territori ad alto reddito (ICI) istituito con il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (35);

34)

i progetti nel settore dell'istruzione superiore che possono essere finanziati con le risorse del 9o Fondo europeo di sviluppo (2000-2007) (36).

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2008.

Per la Commissione

Ján FIGEĽ

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 35.

(3)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11.

(4)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25.

(5)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33.

(6)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

(7)  GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

(8)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

(9)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

(10)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

(11)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1.

(12)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1.

(13)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30.

(14)  GU L 71 del 13.3.2001, pag. 7.

(15)  GU L 71 del 13.3.2001, pag. 15.

(16)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

(17)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

(18)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(19)  GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.

(20)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(21)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(22)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(23)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(24)  GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33.

(25)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14.

(26)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(27)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1.

(28)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.

(29)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(30)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(31)  GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

(32)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(33)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(34)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(35)  GU L 405 del 3.12.2006, pag. 37.

(36)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355


10.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.