ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 976/2008 della Commissione, del 6 ottobre 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione dell'additivo Clinacox, destinato ad alimenti per animali, appartenente al gruppo di coccidiostatici e di altre sostanze medicinali ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/774/CE, Euratom |
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2008/775/CE, Euratom |
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Commissione |
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2008/776/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 975/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
91,4 |
MK |
61,0 |
|
TR |
98,5 |
|
ZZ |
83,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
156,8 |
MK |
68,9 |
|
TR |
89,6 |
|
ZZ |
105,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
108,9 |
ZZ |
108,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
78,9 |
BR |
51,8 |
|
TR |
83,7 |
|
UY |
95,7 |
|
ZA |
83,0 |
|
ZZ |
78,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
243,2 |
TR |
63,3 |
|
US |
226,7 |
|
ZZ |
177,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
67,2 |
BR |
145,7 |
|
CL |
55,9 |
|
CN |
73,4 |
|
CR |
67,4 |
|
MK |
37,6 |
|
NZ |
106,0 |
|
US |
92,6 |
|
ZA |
90,6 |
|
ZZ |
81,8 |
|
0808 20 50 |
CL |
45,1 |
CN |
61,5 |
|
TR |
143,9 |
|
ZA |
108,3 |
|
ZZ |
89,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 976/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
che modifica i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003 riguardo ai termini dell'autorizzazione dell'additivo «Clinacox», destinato ad alimenti per animali, appartenente al gruppo di coccidiostatici e di altre sostanze medicinali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'impiego dell'additivo diclazuril (Clinacox 0,5 % Premix), appartenente al gruppo di coccidiostatici e altre sostanze medicinali, è stato autorizzato a talune condizioni in conformità della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). I regolamenti della Commissione (CE) n. 2430/1999 (3), (CE) n. 418/2001 (4) e (CE) n. 162/2003 (5) hanno autorizzato tale additivo per dieci anni rispettivamente per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e le pollastre destinate alla produzione di uova l'autorizzazione è legata alla persona responsabile della commercializzazione dell'additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità»). Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo diclazuril (Clinacox 0,5 % Premix) ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di autorizzazione che propone l'introduzione di un limite massimo di residui (LMR) basato su una valutazione dell'autorità. Nello stesso tempo ha presentato tutti i dati necessari per sostenere tale richiesta. |
(3) |
Nel parere adottato il 16 aprile 2008 (6), l'autorità ha concluso che non sono prescritti limiti massimi di residui per polli e tacchini da ingrasso. Tuttavia nel caso in cui i LMR siano considerati necessari, ha proposto alcuni valori. Vista la possibilità che le pollastre destinate alla produzione di uova entrino nella catena alimentare non separatamente da altri polli, è necessario prendere in considerazione la possibilità di stabilire LMR anche per tale categoria di animali. L'autorità ha ritenuto inoltre che un periodo di attesa di zero giorni non mette in pericolo la sicurezza dei consumatori. |
(4) |
Per garantire un elevato livello di sicurezza per i consumatori e per migliorare i controlli relativi all'uso corretto del diclazuril, occorre fissare LMR come proposto dall'autorità. Poiché non esiste una differenza fisiologica di rilievo tra i polli da ingrasso e le pollastre destinate alla produzione di uova è necessario fissare gli stessi LMR anche per quest'ultima categoria. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 418/2001 e (CE) n. 162/2003. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999 il testo relativo E 771 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato III del regolamento (CE) n. 418/2001 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
L'allegato del regolamento (CE) n. 162/2003 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.
(4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.
(5) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3.
(6) Parere scientifico aggiornato del gruppo di esperti sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi (gruppo FEEDAP) su richiesta della Commissione europea sui limiti massimi di residui per Clinacox 0,5 % (diclazuril) per tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre destinate alla produzione di uova. The EFSA Journal (2008) 696, pagg. 1-12.
ALLEGATO I
Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale interessati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«E 771 |
Janssen Pharmaceutica nv |
Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) |
|
Polli da ingrasso |
— |
1 |
1 |
— |
30.9.2009 |
1 500 μg diclazuril/kg fegato peso umido 1 000 μg diclazuril/kg reni peso umido 500 μg diclazuril/kg tessuto muscolare peso umido 500 μg diclazuril/kg tessuto cutaneo e adiposo, peso umido» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d’origine animale interessati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 771 |
Janssen Pharmaceutica nv |
Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) |
|
Tacchini da ingrasso |
12 settimane |
1 |
1 |
— |
28.2.2011 |
1 500 μg diclazuril/kg fegato peso umido 1 000 μg diclazuril/kg reni peso umido 500 μg diclazuril/kg tessuto muscolare peso umido 500 μg diclazuril/kg tessuto cutaneo e adiposo, peso umido» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO
Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d’origine animale interessati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E 771 |
Janssen Pharmaceutica nv |
Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) |
|
Pollastre destinate alla produzione di uova |
16 settimane |
1 |
1 |
— |
20.1.2013 |
1 500 μg diclazuril/kg fegato peso umido 1 000 μg diclazuril/kg reni peso umido 500 μg diclazuril/kg tessuto muscolare peso umido 500 μg diclazuril/kg tessuto cutaneo e adiposo, peso umido» |
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 977/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella TARIC
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi altra nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici TARIC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella TARIC e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella TARIC nei corrispondenti codici TARIC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice TARIC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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3920621994 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, della nota 10 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3920, 3920 62 e 3920 62 19 e del codice TARIC 3920621994. La metallizzazione della superficie va considerata come un trattamento superficiale che non rinforza il foglio. Le merci devono pertanto essere classificate alla voce 3920 (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 3920, quarto paragrafo). Il foglio non presenta le caratteristiche delle merci delle sottovoci da 3920621100 a 3920621988. I fogli devono essere classificati alla sottovoce 3920621994 in quanto la dicitura «fogli di poli(etilene tereftalato) (PET)» della sottovoce 3920621994 riguarda i fogli di PET di uno spessore non superiore a 0,35 mm che non possono essere classificati ai codici TARIC da 3920621100 a 3920621988. |
||
|
3920629094 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, della nota 10 del capitolo 39 della NC e del testo dei codici NC 3920, 3920 62 e 3920 62 90 e del codice TARIC 3920629094. La metallizzazione della superficie va considerata come un trattamento superficiale che non rinforza il foglio. Le merci devono pertanto essere classificate alla voce 3920 (si vedano le note esplicative del Sistema armonizzato alla voce 3920, quarto paragrafo). Il foglio non presenta le caratteristiche delle merci delle sottovoci da 3920629020 a 3920629040. I fogli devono essere classificati alla sottovoce 3920629094 in quanto la dicitura «fogli di poli(etilene tereftalato) (PET)» delle sottovoci 3920629094 riguarda i fogli di PET di uno spessore superiore a 0,35 mm che non possono essere classificati ai codici TARIC da 3920629020 a 3920629040. |
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 978/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2008 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.
(4) GU L 264 del 3.10.2008, pag. 5.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 ottobre 2008
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
24,54 |
4,03 |
1701 11 90 (1) |
24,54 |
9,26 |
1701 12 10 (1) |
24,54 |
3,84 |
1701 12 90 (1) |
24,54 |
8,83 |
1701 91 00 (2) |
26,72 |
11,87 |
1701 99 10 (2) |
26,72 |
7,35 |
1701 99 90 (2) |
26,72 |
7,35 |
1702 90 95 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2008
recante nomina di un membro lussemburghese del Comitato economico e sociale europeo
(2008/774/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2006/524/CE, Euratom (1),
vista la proposta del governo lussemburghese,
visto il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Paul JUNCK,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Patrick SEYLER, General Manager, ArcelorMittal, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
X. BERTRAND
(1) GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2 ottobre 2008
recante nomina di un membro bulgaro del Comitato economico e sociale europeo
(2008/775/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,
vista la decisione 2007/3/CE, Euratom (1),
vista la proposta del governo bulgaro,
visto il parere della Commissione,
considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo si è reso vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Andriana SUKOVA-TOSHEVA,
DECIDE:
Articolo 1
La sig.ra Lena ROUSSENOVA, economista capo e direttore di programma, confederazione dei datori di lavoro e degli industriali bulgari, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, ossia fino al 20 settembre 2010.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
X. BERTRAND
(1) GU L 1 del 4.1.2007, pag. 6.
Commissione
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2008
che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
[notificata con il numero C(2008) 5550]
(2008/776/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/365/CE (2) della Commissione richiede agli Stati membri di adottare misure atte a tutelarsi dall’introduzione e dalla diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (organismo specificato). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare controlli ufficiali annuali per riscontrare la presenza dell’organismo specifico o determinare eventuali indizi di contaminazione nelle piante della specie Palmae nel loro territorio. |
(2) |
I controlli ufficiali annuali effettuati nel 2007 dagli Stati membri mostrano che l'organismo precisato ha, inoltre, infettato le piante della specie Palmae, che non sono definite piante sensibili nella decisione 2007/365/CE. È opportuno che le misure di emergenza previste nella decisione 2007/365/CE si applichino anche a tali piante. |
(3) |
I risultati delle misure di emergenza di cui alla decisione 2007/365/CE sono stati valutati dal comitato fitosanitario permanente nell’aprile 2008. Si è concluso che è necessario aggiornare l'elenco delle piante sensibili. |
(4) |
La decisione 2007/365/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'articolo 1 della decisione 2007/365/CE, la lettera b) è sostituita da quanto segue:
«b) |
“vegetali sensibili” significa piante ad eccezione dei frutti e delle sementi, il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 24.
7.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.