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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 965/2008 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MK |
31,4 |
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TR |
87,3 |
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ZZ |
59,4 |
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0707 00 05 |
JO |
156,8 |
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TR |
74,9 |
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ZZ |
115,9 |
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0709 90 70 |
TR |
116,7 |
|
ZZ |
116,7 |
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|
0805 50 10 |
AR |
79,3 |
|
BR |
51,8 |
|
|
EG |
71,4 |
|
|
TR |
105,5 |
|
|
UY |
86,7 |
|
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ZA |
87,3 |
|
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ZZ |
80,3 |
|
|
0806 10 10 |
TR |
114,7 |
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US |
162,4 |
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ZZ |
138,6 |
|
|
0808 10 80 |
CL |
127,5 |
|
CN |
93,4 |
|
|
CR |
67,4 |
|
|
NZ |
99,1 |
|
|
US |
91,5 |
|
|
ZA |
85,8 |
|
|
ZZ |
94,1 |
|
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0808 20 50 |
CN |
86,3 |
|
TR |
140,7 |
|
|
ZA |
92,0 |
|
|
ZZ |
106,3 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 966/2008 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2008
recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Panellets (STG)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della specialità tradizionale garantita «Panellets», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 688/2002 (3). |
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(2) |
Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006
Classe 2.3. Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
Panellets (STG)
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2008
relativa all'aiuto di Stato C 41/07 (ex NN 49/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell'impresa Tractorul
[notificata con il numero C(2008) 1102]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/767/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1), e tenuto conto di dette osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 17 gennaio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni di ordine generale in merito a diverse imprese pubbliche rumene, tra cui SC Tractorul U.T.B. SA Brașov (di seguito «Tractorul»), nel contesto della procedura di liquidazione volontaria. La Romania ha fornito le informazioni con lettera del 15 febbraio 2007. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle date dell'8 marzo 2007 e del 22 maggio 2007, informazioni che la Romania ha provveduto a fornire con lettere, rispettivamente, del 21 marzo 2007 e del 25 maggio e 31 maggio 2007. Il 3 maggio 2007 si è tenuta una riunione con le autorità rumene. |
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(2) |
Con lettere del 5 luglio e del 30 luglio 2007 la Commissione ha chiesto alle autorità rumene di abolire le condizioni specifiche previste dal contratto di privatizzazione dell'impresa Tractorul, facendo presente nel contempo che la mancata sospensione di ogni aiuto concesso illegalmente avrebbe potuto indurre la Commissione stessa ad adottare una decisione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (2) (ingiunzione di sospensione). |
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(3) |
Le autorità rumene hanno fornito informazioni complementari con lettere dell' 8 agosto e del 10 agosto 2007. |
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(4) |
Con lettera datata 25 settembre 2007 la Commissione ha informato la Romania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE relativamente alla concessione di un aiuto illegale e di emettere un'ingiunzione di sospensione. La decisione della Commissione di avviare il procedimento e di emettere un'ingiunzione di sospensione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito alla misura di aiuto in questione. |
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(5) |
Con lettera del 27 novembre 2007 la Romania ha presentato le proprie osservazioni in proposito. Con lettera del 28 novembre 2007 Flavus Investiții SRL (di seguito «Flavus») ha presentato le proprie osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità rumene in data 5 dicembre 2007. Con lettera del 4 gennaio 2008 la Romania ha presentato le proprie osservazioni in merito ai commenti trasmessi da Flavus. |
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(6) |
Con lettera del 12 dicembre 2007 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che le sono state comunicate con lettere del 14 gennaio e del 15 gennaio 2008. |
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(7) |
In data 19 dicembre 2007 si è svolta una riunione tra i servizi della Commissione e le autorità rumene, cui si sono uniti rappresentanti di Flavus. |
2. DESCRIZIONE
2.1. Impresa interessata
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(8) |
Tractorul è un'azienda di proprietà statale. AVAS (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, «Autorità per il recupero delle attività di Stato») detiene l'80,17 % delle azioni dell'impresa, mentre il 17,15 % è di proprietà di un fondo privato di investimenti (SIF Transilvania) e la restante quota azionaria del 2,67 % è detenuta da persone fisiche e giuridiche di diritto privato. Fino alla fine del 2006 l'impresa Tractorul è stata un importante produttore di trattori nonché di attrezzature e macchinari destinati ai lavori agricoli, con sede in un sito industriale nei pressi della zona centrale della città di Brașov. Tractorul contava circa 2 300 dipendenti. |
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(9) |
Nel 2006 Tractorul ha registrato perdite per un ammontare di 46 milioni di EUR e ha accumulato debiti per circa 250 milioni di EUR, di cui 200 milioni di EUR verso il bilancio dello Stato. Per via delle perdite ingenti e dell'elevato indebitamento, il 23 febbraio 2007 Tractorul ha cessato l'attività ed è stata posta in liquidazione volontaria in forza del decreto urgente del governo (Ordonanță de Urgență a Guvernului) n. 3/2007. |
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(10) |
In precedenza AVAS aveva tentato a più riprese di privatizzare l'azienda, senza però mai riuscirvi. |
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(11) |
Tractorul ha sede a Brașov, in una regione che può beneficiare di aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. |
2.2. Descrizione delle misure
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(12) |
All'inizio del 2007 Tractorul aveva accumulato debiti per somme ingenti, che non era in grado di restituire. Nonostante ciò, il governo rumeno ha procrastinato di sei mesi la procedura di insolvenza, avviata con il succitato decreto governativo urgente n. 3/2007, periodo di tempo durante il quale AVAS, nella sua veste di azionista, doveva prendere una decisione: o la privatizzazione dell'azienda o la sua liquidazione volontaria. |
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(13) |
Il 23 febbraio 2007 AVAS ha deciso di porre l'impresa in liquidazione volontaria. A tale scopo, nel maggio del 2007 AVAS ha organizzato una gara d'appalto pubblica per la nomina di un liquidatore, precisando nel contempo nei documenti di gara l'oggetto della procedura di liquidazione: due «moduli funzionali» (4), vale a dire la produzione di trattori e la produzione di pezzi di ferro fucinato. La gara d'appalto è stata vinta da Casa de Insolvență Transilvania (di seguito «CIT»), la quale, in qualità di liquidatore, è stata incaricata di gestire la vendita dell'impresa Tractorul. |
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(14) |
Dopo aver individuato gli attivi proposti per la liquidazione, il 5 luglio 2007 CIT ha organizzato una gara d'appalto aperta per la totalità degli attivi dell'impresa, consistenti in beni immobili (126 ettari di terreno) più gli stabilimenti di produzione, gli uffici e gli appartamenti, i macchinari e le attrezzature, i diritti di proprietà industriale e i marchi. Il prezzo di partenza per la vendita in blocco degli attivi è stato fissato a 77 035 000 EUR. |
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(15) |
Sebbene diverse imprese avessero annunciato che avrebbero partecipato alla gara d'appalto, soltanto due hanno accettato il prezzo di partenza di 77 milioni di EUR. Dal momento che Flavus è stata la prima impresa a presentare un'offerta e visto che l'altra azienda candidata non ha offerto un prezzo più alto, aggiudicatario dell'appalto è risultata Flavus. Poco tempo dopo sono stati firmati il contratto quadro di vendita e il contratto di compravendita. |
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(16) |
I documenti di gara stabilivano una serie di obblighi per l'acquirente: il mantenimento dell'oggetto dell'attività, ossia la fabbricazione di trattori, per i successivi dieci anni; la riassunzione in via prioritaria degli ex dipendenti di Tractorul; la garanzia di fornitura di pezzi di ricambio e di prestazione di servizi, rispettivamente per i successivi due anni (garanzia) e i successivi dieci anni (post-garanzia); la fornitura di pezzi in ghisa per i successivi cinque anni. |
3. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE E DI EMETTERE L'INGIUNZIONE DI SOSPENSIONE
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(17) |
Il procedimento di indagine formale è stato avviato in quanto vi era il sospetto che il processo di liquidazione fosse in realtà una privatizzazione accompagnata da condizioni, associate al contratto, che imponevano il proseguimento dell'attività di produzione dell'impresa, il che faceva diminuire il prezzo di vendita e, quindi, avrebbe potuto conferire un vantaggio all'entità venduta o all'acquirente. |
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(18) |
In primo luogo, sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, tratte prevalentemente da articoli pubblicati sulla stampa, la Commissione aveva motivo di supporre che AVAS prevedesse di associare alla vendita dell'impresa Tractorul determinate condizioni grazie alle quali garantire il mantenimento della produzione e del livello di forza lavoro esistente. La Commissione sospettava che tali condizioni potessero determinare una riduzione del prezzo di vendita e scoraggiare persino altri offerenti dal presentare le loro offerte. |
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(19) |
In secondo luogo, le autorità rumene non hanno fornito informazioni che dimostrino che la liquidazione volontaria mediante la vendita dei «moduli funzionali» rappresenti, rispetto alla liquidazione giudiziaria, la soluzione più vantaggiosa tanto per lo Stato nella sua qualità di azionista quanto per i creditori. La Commissione nutriva dei dubbi quanto al fatto che un operatore economico avrebbe scelto di vendere in un unico blocco il terreno con un elevato valore di mercato, situato nei pressi del centro di Brașov, assieme a edifici e attrezzature ormai obsoleti, invece di lottizzare il terreno che non era più necessario per l'attività di produzione e venderlo separatamente, ricavandone eventualmente un prezzo più elevato. |
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(20) |
Dal momento che, malgrado i ripetuti avvertimenti rivolti loro dalla Commissione, le autorità rumene hanno applicato la procedura di gara d'appalto pubblica per i «moduli redditizi» e hanno concluso il contratto di vendita con l'impresa candidata che si è aggiudicata l'appalto poco tempo dopo, la Commissione ha emesso nel contempo un'ingiunzione di sospensione. |
4. OSSERVAZIONI DELLA ROMANIA
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(21) |
La Romania sostiene che all'atto della vendita dei «moduli redditizi» di Tractorul AVAS ha agito come un operatore economico in un'economia di mercato, ricavandone il prezzo più elevato possibile. Non si è quindi configurato un aiuto di Stato. |
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(22) |
In primo luogo, le autorità rumene sostengono che Tractorul non è stata privatizzata ma che, al contrario, è stata applicata all'impresa la procedura di liquidazione volontaria. La privatizzazione comporta la vendita a terzi delle azioni detenute dallo Stato nell'impresa, che continua a esistere, mentre la liquidazione volontaria significa la vendita degli attivi dell'impresa, il pagamento dei debiti di quest'ultima nei confronti dei creditori secondo l'ordine stabilito per legge e la distribuzione agli azionisti degli eventuali profitti in eccedenza. Al termine dell'operazione l'azienda cessa di esistere e viene cancellata dal registro delle imprese. |
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(23) |
Le autorità rumene dichiarano inoltre che la liquidazione volontaria dell'impresa è stata organizzata nel quadro di una gara d'appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, che è stata ampiamente pubblicizzata sulla stampa locale e nazionale. |
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(24) |
La gara d'appalto per i «moduli redditizi» non è stata soggetta a condizioni e, di conseguenza, il prezzo di vendita non è stato ridotto. Il contratto di compravendita concluso tra Tractorul e Flavus non prevede alcun obbligo per l'acquirente di mantenere l'attività per un periodo di 10 anni né di assumere un determinato numero di dipendenti dell'impresa liquidata: di conseguenza, il prezzo di vendita rappresenta il valore di mercato di Tractorul. |
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(25) |
In secondo luogo, le autorità rumene sostengono che, sebbene AVAS intendesse vendere separatamente i due «moduli funzionali», dopo una prima valutazione il liquidatore indipendente (CIT) ha raccomandato la vendita in blocco dell'intero sito industriale in quanto sarebbe stata più vantaggiosa rispetto alla vendita dei singoli attivi o componenti, soprattutto perché il sito industriale comprendeva anche alcuni attivi di scarso o di nessun interesse (ad esempio, terreni privi di accesso alle infrastrutture locali e/o situati accanto alla discarica della città, edifici obsoleti ecc.), ragion per cui, probabilmente, non sarebbe stato possibile venderli separatamente. |
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(26) |
Secondo la relazione di valutazione citata, il valore degli attivi totali di Tractorul ammontava a circa 100 milioni di EUR. Per evitare i costi supplementari derivanti dalla liquidazione e dalla manutenzione in caso di vendita separata dei singoli attivi, il liquidatore ha offerto gli attivi in blocco («modulo funzionale») e ha applicato uno sconto del 23 %. Di conseguenza, il prezzo di partenza era di 77 milioni di EUR e rappresentava il valore di mercato. Occorre anche aggiungere che nessuno degli altri partecipanti alla gara d'appalto ha offerto un prezzo più alto. |
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(27) |
Per finire, le autorità rumene hanno spiegato che il ricorso alla liquidazione volontaria è stato consentito a norma della legge nazionale sulle società commerciali (legge 31/1990) e della legge speciale relativa ad alcune misure per accelerare le privatizzazioni (legge 137/2002). Le autorità rumene hanno assicurato che la procedura di liquidazione volontaria è stata la più celere e ha comportato costi minori per l'impresa e che, al tempo stesso, i creditori dispongono di strumenti di controllo identici che garantiscono che i loro diritti non siano violati. |
5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI
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(28) |
Con lettera del 24 ottobre 2007 la società Flavus è intervenuta in qualità di parte interessata nel procedimento della Commissione. |
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(29) |
In primo luogo, Flavus sostiene che la gara d'appalto per Tractorul si è svolta in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. La gara d'appalto è stata ampiamente pubblicizzata sulla stampa locale e nazionale. |
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(30) |
In secondo luogo, Flavus sostiene che non sono state associate condizioni alla vendita dei «moduli redditizi» di Tractorul. Il requisito relativo al mantenimento dell'oggetto dell'attività (ossia la produzione di trattori) per i successivi dieci anni non può essere considerato una condizione associata alla vendita, dato che non ha comportato l'obbligo di fabbricare effettivamente dei trattori. Per di più, Flavus spiega di aver acquistato i «moduli redditizi» per via del potenziale economico del terreno dal punto di vista dello sviluppo immobiliare e di non avere intenzione di riavviare la produzione di trattori nel sito in questione. Non si è trattato, quindi, di un requisito oneroso, ma di una semplice procedura amministrativa di registrazione dell'oggetto dell'attività presso il registro delle imprese. |
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(31) |
Per quanto riguarda l'obbligo di riassunzione in via prioritaria degli ex dipendenti di Tractorul, Flavus sostiene del pari che non si trattava di una condizione onerosa, tale da determinare la riduzione del prezzo di vendita. |
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(32) |
In conclusione, Flavus sostiene che le cosiddette «condizioni associate» al capitolato d'oneri non hanno determinato una riduzione del prezzo di vendita. Questa conclusione emerge anche dal rapporto di valutazione redatto da un esperto indipendente nominato dal liquidatore per effettuare una valutazione dell'impresa Tractorul. |
6. VALUTAZIONE
6.1. Sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
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(33) |
Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal medesimo trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
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(34) |
L'articolo 295 del trattato CE stabilisce la neutralità delle norme comunitarie per quanto riguarda la proprietà pubblica e privata. A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del medesimo trattato CE, le imprese pubbliche sono parimenti soggette a norme sugli aiuti di Stato. |
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(35) |
Conformemente alla giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali comunitari (5) nonché alle norme e alle prassi elaborate dalla Commissione per il settore degli aiuti di Stato nel contesto delle privatizzazioni (6), quando uno Stato membro possiede o vende imprese, oppure compra o vende azioni di imprese, non viene a configurarsi un aiuto di Stato qualora il comportamento di detto Stato membro sia conforme a quello che avrebbe un investitore che operi in un'economia di mercato. |
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(36) |
Di conseguenza, quando la privatizzazione viene realizzata mediante vendita di azioni alla borsa valori, si presume generalmente che sia avvenuta a condizioni di mercato e che non comporti un aiuto di Stato. Quando invece viene realizzata mediante vendita commerciale, si può presupporre che non comporti un aiuto di Stato qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: anzitutto, l'impresa viene venduta mediante gara d'appalto svolta in condizioni di concorrenza, aperta a tutti gli offerenti, trasparente e non discriminatoria; in secondo luogo, alla privatizzazione non sono associate condizioni non abitualmente praticate nel caso di transazioni comparabili tra privati e tali da poter diminuire il prezzo di vendita; in terzo luogo, l'impresa viene venduta all'offerente che presenta l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo finanziario; e in quarto luogo, gli offerenti devono disporre di tempo e informazioni sufficienti per compiere una valutazione adeguata degli attivi per i quali presentano l'offerta (7). In altri casi, le vendite commerciali devono essere esaminate per stabilire se comportino un eventuale aiuto e, quindi, devono essere notificate. |
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(37) |
In simili casi, stabilire se una transazione relativa a beni dello Stato comporti un aiuto significa in generale valutare se un operatore economico sul mercato posto in situazione analoga si sarebbe comportato nello stesso modo, cioè avrebbe venduto l'impresa allo stesso prezzo. Nell'applicare il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, le considerazioni di natura non economica, per esempio, motivazioni legate alla politica industriale, considerazioni riguardanti il livello occupazionale o obiettivi di sviluppo regionale, che non sarebbero accettabili per un operatore economico sul mercato, non possono essere ritenute validi motivi per accettare un prezzo più basso, ma, al contrario, sono indicative dell'esistenza di un aiuto. La Commissione ha illustrato a più riprese tale principio (8), che è stato inoltre confermato dalla giurisprudenza costante della Corte (9). |
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(38) |
Di conseguenza, qualora non sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni summenzionate, la Commissione ritiene che la privatizzazione debba essere esaminata per stabilire se comporti un aiuto di Stato e, quindi, debba essere notificata (10). L'osservanza dei requisiti illustrati sopra, quindi, garantirebbe allo Stato il prezzo migliore per le proprie azioni, ossia il prezzo di mercato, e, di conseguenza, non sarebbe implicato nessun aiuto di Stato. |
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(39) |
Con l'imposizione di determinate condizioni all'acquirente lo Stato può ridurre il prezzo di vendita, rinunciando così ad entrate supplementari. Allo stesso modo, le condizioni imposte possono scoraggiare i potenziali investitori interessati dal presentare un'offerta, cosicché le condizioni di concorrenza in cui si svolge la gara d'appalto vengono distorte e, quindi, persino l'offerta migliore presentata sotto il profilo finanziario non rappresenta necessariamente il valore di mercato reale (11). |
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(40) |
Imponendo simili condizioni e, di conseguenza, accettando di non ottenere il prezzo migliore per le azioni o gli attivi di sua proprietà, lo Stato non agisce come farebbe un operatore economico sul mercato: quest'ultimo, infatti, cercherebbe di ottenere il prezzo più elevato possibile, mentre invece lo Stato sceglie di vendere l'azienda a un prezzo inferiore al valore di mercato. Un operatore economico sul mercato non avrebbe un interesse economico a imporre condizioni comparabili (in particolare il mantenimento del livello occupazionale, condizioni che vanno a vantaggio della regione geografica in questione o che garantiscono un determinato livello di investimenti), ma venderebbe invece l'impresa al miglior offerente, il quale sarebbe in seguito libero di decidere del futuro dell'impresa rilevata o degli attivi acquisiti (12). |
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(41) |
Questo non significa che tutte le condizioni previste da una procedura di privatizzazione comportino automaticamente la presenza di elementi di aiuto di Stato. Anzitutto, non rappresentano un problema quelle condizioni che si ritrovano abitualmente anche nelle transazioni concluse tra privati: determinati indennizzi standard, la prova della solvibilità dell'offerente o la conformità alla legislazione nazionale in materia di rapporti di lavoro. In secondo luogo, le condizioni che non sembrano figurare abitualmente nel caso di transazioni tra privati comportano la presenza di un aiuto di Stato soltanto nella misura in cui possono ridurre il prezzo di vendita e possono conferire un vantaggio. Il fatto che queste condizioni non comportino un aiuto di Stato deve essere dimostrato separatamente per ciascuna fattispecie (13). |
Condizioni associate alla vendita dell'impresa Tractorul
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(42) |
All'apertura del procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che la vendita dell'impresa Tractorul si sia svolta nel quadro di una gara d'appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata. Sulla base delle informazioni disponibili all'epoca, tratte prevalentemente da articoli pubblicati sulla stampa, la Commissione nutriva il sospetto che, secondo quanto previsto dai documenti di gara pubblicati da AVAS per la nomina del liquidatore, la stessa AVAS avesse deciso la liquidazione di Tractorul sotto forma di «moduli funzionali», e avesse già associato alla vendita, sin dalla fase iniziale, condizioni che garantissero il mantenimento dell'attività di produzione per i successivi dieci anni e la riassunzione degli ex dipendenti. La Commissione ha ritenuto che queste condizioni fossero tali da ridurre il prezzo di vendita e, quindi, che nell'associarle alla vendita lo Stato non abbia agito come un operatore economico in un'economia di mercato. In conclusione, il fatto di associare le suddette condizioni avrebbe potuto determinare un aiuto di Stato. |
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(43) |
Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità rumene, la Commissione constata che le condizioni associate alla vendita di Tractorul sono state formulate in maniera tale da non imporre nessun obbligo oneroso ai potenziali acquirenti, in quanto si trattava di semplici requisiti formali. Il requisito del mantenimento dell'oggetto dell'attività per i successivi dieci anni si prefiggeva la registrazione dell'oggetto dell'attività (ossia la produzione di trattori e di altre attrezzature e macchinari destinati ai lavori agricoli) presso il registro delle imprese e non comportava l'obbligo per l'acquirente di proseguire l'attività esistente di produzione di trattori. L'acquirente, Flavus, ha spiegato inoltre che il suo consulente giuridico aveva confermato che la clausola in questione non avrebbe comportato alcun obbligo di svolgere un'attività produttiva. In ogni caso, Flavus non aveva intenzione di riavviare un'attività produttiva, di qualsiasi tipo, nel sito in questione. |
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(44) |
Allo stesso modo, i requisiti consistenti nel dare la priorità agli ex dipendenti di Tractorul o nel fornire pezzi di ricambio e componenti non costituiscono obblighi onerosi. Tali condizioni sono state incluse nei documenti di gara in quanto «clausole di diligenza» e, quindi, non costituiscono degli obblighi per il nuovo proprietario. |
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(45) |
Le autorità rumene hanno spiegato che AVAS aveva associato alla vendita questi requisiti simbolici perché auspicava di poter preservare la fama dell'impresa e dei suoi prodotti, tuttora ampiamente presenti sul mercato rumeno. |
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(46) |
Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che, dal momento che i requisiti in questione non avevano carattere oneroso e che ciò risultava evidente per tutti gli acquirenti potenziali dalla formulazione contenuta nei documenti di gara, dette condizioni non hanno determinato una riduzione del prezzo di vendita né hanno potuto scoraggiare i potenziali investitori dal presentare offerte: di conseguenza, esse non hanno comportato una perdita di risorse per lo Stato. Questa conclusione è altresì suffragata dal fatto che nessuno dei quattro offerenti che hanno partecipato alla gara d'appalto era minimamente coinvolto nel settore della fabbricazione di trattori. La Commissione ritiene pertanto che tutte le condizioni associate alla vendita sopra descritte non abbiano comportato un aiuto di Stato. |
Vendita in blocco
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(47) |
All'apertura del procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha espresso dei dubbi quanto al fatto che la liquidazione volontaria mediante la vendita dei «moduli redditizi» rappresentasse la soluzione più vantaggiosa, tanto per lo Stato nella sua qualità di azionista quanto per i creditori, rispetto alla liquidazione giudiziaria o alla vendita dei singoli attivi o componenti considerati separatamente. |
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(48) |
La Romania sostiene che AVAS ha agito come un operatore economico in un'economia di mercato e ha ottenuto per la vendita di Tractorul il prezzo più elevato possibile. A tal fine AVAS ha nominato, a seguito dello svolgimento di una gara d'appalto aperta, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, un liquidatore indipendente con l'incarico di realizzare la liquidazione volontaria. |
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(49) |
Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità rumene, la Commissione constata che, in una prima fase, AVAS aveva l'intenzione di vendere separatamente i due «moduli redditizi», vale a dire lo stabilimento di produzione di trattori, la fonderia di ghisa e la fucina. Tuttavia, CIT, nella sua veste di liquidatore e sulla base di una valutazione realizzata sui 37 attivi individuali, aveva raccomandato la vendita in blocco dell'intero sito industriale per poterne ricavare il massimo profitto, mentre avrebbe proceduto alla vendita dei singoli attivi dell'impresa, considerati separatamente, solo nel caso in cui nessun acquirente potenziale avesse manifestato un interesse per l'intero sito. |
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(50) |
Il liquidatore ha avanzato una serie di argomentazioni in merito ai vantaggi della vendita in blocco. Anzitutto, a quanto risulta dalle mappe fornite dalle autorità rumene, parecchi terreni sono ubicati in fondo al sito industriale, accanto alla discarica municipale, e non dispongono di uscite verso nessuna via di accesso, cosicché, di fatto, non è possibile accedervi in modo indipendente. In secondo luogo, il valore dei singoli attivi del sito industriale variava sensibilmente a seconda della rispettiva ubicazione, dello stato degli edifici e della presenza di vie di accesso alle infrastrutture locali. In terzo luogo, la maggior parte dei potenziali investitori erano interessati al sito industriale per ragioni di sviluppo immobiliare; su 26 capitolati d'oneri acquistati in totale, 17 sono stati comperati per il sito di Tractorul nel suo complesso. |
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(51) |
Di conseguenza, il liquidatore ha ritenuto che con ogni probabilità gli attivi di scarso o di nessun interesse non potessero essere venduti singolarmente a un investitore potenziale. Questi attivi, quindi, erano tali da determinare costi supplementari di gestione e di manutenzione sia per l'azienda Tractorul sia, in ultima istanza, per AVAS in quanto proprietario. Inoltre, anche la lottizzazione dei terreni avrebbe comportato costi amministrativi considerevoli, ad esempio per le misure catastali e l'iscrizione nel registro fondiario. |
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(52) |
La strategia di vendita in blocco dell'impresa Tractorul è stata successivamente approvata anche da AVAS. |
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(53) |
Per quanto riguarda il prezzo ottenuto, la Commissione osserva che, secondo la relazione di valutazione commissionata dal liquidatore, il valore degli attivi di Tractorul (vale a dire: il valore totale dei 37 attivi singoli) ammontava a circa 100 milioni di EUR, somma alla quale il liquidatore ha applicato uno sconto del 23 % per il totale degli attivi, giungendo quindi a un prezzo di vendita iniziale di 77 milioni di EUR. Lo sconto è stato applicato in base all'esperienza del liquidatore, nonché in considerazione del fatto che una vendita in blocco comporta notevoli vantaggi rispetto a una vendita dei singoli attivi separatamente. |
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(54) |
Per la vendita dell'impresa Tractorul il liquidatore ha scelto il ricorso alla procedura di gara d'appalto aperta di tipo concorrenziale. In conformità delle norme procedurali previste dalla decisione del governo (Hotărârea de Guvern) n. 577/2002, qualora in una determinata fase della gara vi siano almeno due offerenti, ma nessuno dei due intenda rilanciare l'offerta (nella fase iniziale dell'appalto si è stabilita una soglia del 5 %), l'appalto viene assegnato all'offerente con il numero di registrazione più basso (14). Tenuto conto del fatto che Flavus e un secondo investitore hanno accettato entrambi il prezzo di partenza, ma che nessuno dei due ha voluto presentare un'offerta più alta, l'impresa Tractorul è stata venduta per una somma di 77 milioni di EUR all'offerente con il numero di registrazione più basso, cioè a Flavus. Pertanto, il liquidatore ha ottenuto il prezzo di mercato per la vendita degli attivi dell'impresa e, quindi, non ha rinunciato a risorse statali. |
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(55) |
Sulla scorta delle considerazioni illustrate sopra, la Commissione conclude che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del presente caso, con la vendita in blocco degli attivi di Tractorul AVAS ha ottenuto per questi ultimi il prezzo di mercato, non ha rinunciato a risorse statali e ha agito come un operatore economico in un'economia di mercato. |
6.2. Classificazione della misura come aiuto di Stato: conclusione
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(56) |
Dalla valutazione di cui sopra emerge che alla vendita dell'impresa Tractorul non erano associate condizioni tali da comportare una riduzione del prezzo di vendita o da scoraggiare i potenziali investitori dal presentare un'offerta. Vendendo in blocco tutti gli attivi dell'impresa nel quadro di una procedura di liquidazione volontaria, AVAS ne ha ricavato il prezzo più alto sul mercato, non ha rinunciato a risorse statali e ha agito come un operatore economico in un'economia di mercato. Pertanto, la vendita di Tractorul non comporta un aiuto di Stato. |
7. CONCLUSIONI
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(57) |
La Commissione constata che la vendita dell'impresa Tractorul da parte dell'Autorità per il recupero delle attività di Stato (AVAS), in data 6 luglio 2007, non costituisce aiuto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La vendita del sito industriale Tractorul alla società Flavus Investiții SRL da parte delle autorità rumene non comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 249 del 24.10.2007, pag. 21.
(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha fatto ricorso ai termini «attività redditizia/azienda bene avviata» (in rumeno activitate viabilă). Tale formulazione è stata però contestata dalle autorità rumene, le quali sostengono che la situazione in cui versano gli attivi di Tractorul non consente lo svolgimento di un'attività sostenibile dal punto di vista economico. Le autorità rumene hanno proposto di ricorrere all'espressione «attivo funzionale» (in rumeno activ funcțional).
(5) Cfr. per esempio: sentenze nelle cause T-296/97, Alitalia/Commissione, T-228/99 e T-233/99, WestLB/Commissione; T-366/00, Scott SA/Commissione, C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione; T-358/94, Air France/Commissione.
(6) XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, pag. 255.
(7) XXIII Relazione sulla politica di concorrenza (1993), punto 402 e seguenti. Cfr. anche il punto 248 della XXI Relazione sulla politica di concorrenza (1991): «In generale, quando le partecipazioni sono vendute al miglior offerente mediante procedura di offerta pubblica aperta e incondizionata, non si configura aiuto di Stato, mentre se sono vendute ad altre condizioni possono essere presenti elementi di aiuto».
(8) Cfr. per esempio, la decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, relativa a TASQ SA (GU L 272 del 25.10.2000), nella quale la Commissione constata che «Le autorità francesi hanno inoltre dimostrato che l'offerta era stata trasparente e incondizionata […]. In particolare, i documenti presentati alla Commissione dimostrano che la vendita di TASQ non è stata subordinata ad alcuna condizione particolare di mantenimento di posti di lavoro, di localizzazione o di prosecuzione dell'attività». Quanto sopra ha quindi consentito alla Commissione di concludere che la privatizzazione in questione non ha comportato alcun aiuto.
(9) Cfr. per esempio, le sentenze nelle cause T-228/99 e T-233/99, WestLB/Commissione; T-366/00, Scott SA/Commissione, C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione; T-358/94, Air France/Commissione; causa T-296/97, Alitalia/Commissione.
(10) Crfr. XXIII Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, pag. 255.
(11) Nella decisione della Commissione, del 15 febbraio 2000, Dessauer Geräteindustrie GmbH (GU L 1 del 4.1.2001, pag. 10) l'assenza di condizioni (nel senso del carattere incondizionato di una gara d'appalto) ha indotto la Commissione a concludere che la procedura di privatizzazione non ha comportato un aiuto di Stato.
(12) Cfr. per esempio, la decisione della Commissione, del 27 febbraio 2008, Privatizzazione di Automobile Craiova, Romania, non ancora pubblicata.
(13) Un'analisi di questo tipo è stata svolta, per esempio, nella decisione della Commissione, del 20 giugno 2001, Vendita di azioni in GSG — Land Berlino (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 33), consentendo di giungere alla conclusione che, malgrado fossero previste alcune condizioni non abituali, non si è configurato alcun aiuto di Stato, dal momento che la Commissione ha constatato che l'applicazione di tali condizioni non aveva ridotto il prezzo di vendita.
(14) Il numero di registrazione corrisponde all'ordine di presentazione della documentazione relativa all'offerta.
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2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2008
concernente la non iscrizione del Beauveria brongniartii e del permanganato di potassio nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze
[notificata con il numero C(2008) 5106]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/768/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
|
(2) |
I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. |
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(3) |
Il Beauveria brogniartii e il permanganato di potassio sono sostanze che rientrano nella quarta fase del programma. |
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(4) |
Gli unici notificanti del Beauveria brogniartii e del permanganato di potassio hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 5 settembre 2007 e 22 febbraio 2008, che non intendevano più partecipare al programma di lavoro relativo a tali sostanze attive e che pertanto non avrebbero più fornito informazioni. Di conseguenza, le sostanze attive citate non vanno incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
|
(5) |
Per quanto concerne le sostanze attive per le quali è previsto soltanto un breve periodo di preavviso prima del ritiro dei prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti, un termine non superiore a dodici mesi al fine di consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Ove sia previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita. |
|
(6) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato 1. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
|
a) |
le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell’allegato I siano revocate entro il 30 marzo 2009; |
|
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
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2.10.2008 |
IT |
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L 263/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2008
concernente la non iscrizione del propanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5107]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/769/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
|
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il propanil. |
|
(3) |
Gli effetti del propanil sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il propanil lo Stato membro relatore era l’Italia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 13 giugno 2007. |
|
(4) |
La Commissione ha esaminato il propanil in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
|
(5) |
Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono chiari indizi per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla saluta umana e in particolare sugli operatori, poiché l’esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL). Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
|
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell’esame del propanil e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propanil soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il propanil non può essere quindi essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
|
(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti propanil siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
|
(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti propanil non deve superare 12 mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti propanil rimangano disponibili per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione. |
|
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del propanil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4). |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il propanil non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
|
a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti propanil siano revocate entro il 30 marzo 2009; |
|
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti propanil a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
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2.10.2008 |
IT |
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L 263/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2008
concernente la non iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5108]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/770/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro. |
|
(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triciclazolo. |
|
(3) |
Gli effetti del triciclazolo sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il triciclazolo lo Stato membro relatore era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 26 giugno 2006. |
|
(4) |
La Commissione ha esaminato il triciclazolo in conformità dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
|
(5) |
Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare la dose giornaliera ammissibile (DGA), la dose acuta di riferimento (DAR) e il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (AOEL), valori necessari per effettuare una valutazione dei rischi. Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell'esame del triciclazolo e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il triciclazolo non può quindi essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo non deve superare 12 mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo rimangano disponibili per 18 mesi a partire dall'adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d'iscrizione del triciclazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (4). |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il triciclazolo non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo siano revocate entro il 30 marzo 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triciclazolo a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
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2.10.2008 |
IT |
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L 263/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2008
concernente la non iscrizione del buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5109]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/771/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il buprofezin. |
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(3) |
Gli effetti del buprofezin sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002. Per il buprofezin lo Stato membro relatore è la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 luglio 2005. |
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(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata dagli Stati membri e dall'EFSA nell'ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 3 marzo 2008 sotto forma di conclusioni dell'EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva buprofezin (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al buprofezin. |
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(5) |
Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. In particolare, non è stato possibile effettuare una valutazione affidabile dell'esposizione del consumatore a causa della mancanza di dati che consentano una definizione appropriata del residuo. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il buprofezin soddisfa i criteri d'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il buprofezin non può quindi essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin non deve superare dodici mesi per consentire l'utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin rimangano disponibili agli agricoltori per diciotto mesi a partire dall'adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d'iscrizione del buprofezin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva, le cui modalità di applicazione sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 33/2008 (5) della Commissione. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il buprofezin non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti buprofezin siano revocate entro il 30 marzo 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti buprofezin a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 30 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(3) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(4) EFSA Scientific Report (2008) 128. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance buprofezin (approvato il 3 marzo 2008).
|
2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2008
che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2008) 5531]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/772/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE, un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d'origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva. |
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(2) |
La decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE (2) approva i piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi elencati nell'allegato della decisione per gli animali e i prodotti di base contemplati in tale elenco. |
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(3) |
Per quanto riguarda la voce relativa al Sudafrica, le importazioni di selvaggina in libertà e di allevamento diversa dagli struzzi sono state soppresse dall'elenco delle importazioni di cui all'allegato della decisione 2004/432/CE, quale modificata dalla decisione 2008/407/CE del Consiglio (3), poiché il Sudafrica non ha fornito prove dell'applicazione di tale piano alla selvaggina in libertà e di allevamento diversa dagli struzzi. In particolare, il campionamento è stato effettuato ma non le analisi di laboratorio. |
|
(4) |
Dall'ispezione della Commissione effettuata in Sudafrica dal 2 al 7 luglio 2008 è emerso che i piani di sorveglianza dei residui per il 2007/2008 per la selvaggina in libertà e d'allevamento sono stati applicati in tale paese terzo, che il campionamento, in conformità con tali piani per il 2007/2008, è stato completato, quello per il 2008/2009 è in corso. Quindi, poiché i piani approvati per gli anni 2006/2007 e 2007/2008 sono stati applicati e i risultati delle analisi di laboratorio si sono rivelati adeguati, la situazione generale della sorveglianza dei residui nella selvaggina in libertà e di allevamento è soddisfacente. Su tale base è opportuno modificare l'elenco figurante nell'allegato della decisione 2004/432/CE per autorizzare le importazioni nella Comunità di selvaggina in libertà e di allevamento, compresi gli struzzi, dal Sudafrica, come previsto nel piano approvato. |
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(5) |
Israele ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per la selvaggina di allevamento. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui nella selvaggina di allevamento. Tale prodotto va quindi aggiunto all'elenco per Israele dell'allegato della decisione 2004/432/CE. |
|
(6) |
La Cina ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per le uova. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui per le uova. Tale prodotto va quindi aggiunto all'elenco per la Cina dell'allegato della decisione 2004/432/CE. |
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(7) |
L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano di sorveglianza dei residui per pollame, equini e acquacoltura. La valutazione di tale piano e le informazioni complementari pervenute alla Commissione offrono sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui per pollame, equini e acquacoltura. Tali prodotti vanno quindi aggiunti all'elenco per l'Ucraina dell'allegato della decisione 2004/432/CE. |
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(8) |
Occorre correggere alcuni errori nella numerazione di talune note nell'allegato della decisione 2008/407/CE. |
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(9) |
La decisione 2004/432/CE deve essere modificata di conseguenza. |
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(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 30 settembre 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.
(2) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33.
ALLEGATO
«ALLEGATO
|
Codice ISO2 |
Paese |
Bovini |
Ovini/caprini |
Suini |
Equini |
Pollame |
Acquacoltura |
Latte |
Uova |
Conigli |
Selvaggina in libertà |
Selvaggina d’allevamento |
Miele |
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AD |
Andorra (1) |
X |
X |
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X |
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AE |
Emirati arabi uniti |
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X |
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AL |
Albania |
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X |
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X |
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X |
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AN |
Antille olandesi |
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X (2) |
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AR |
Argentina |
X |
X |
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X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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AU |
Australia |
X |
X |
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X |
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X |
X |
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X |
X |
X |
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BA |
Bosnia Erzegovina |
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X |
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BD |
Bangladesh |
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X |
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BR |
Brasile |
X |
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X |
X |
X |
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X |
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BW |
Botswana |
X |
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X |
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|
BY |
Bielorussia |
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X (3) |
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X |
X |
X |
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BZ |
Belize |
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|
X |
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CA |
Canada |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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CH |
Svizzera |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
CL |
Cile |
X |
X (4) |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
X |
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X |
|
CN |
Cina |
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|
X |
X |
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X |
X |
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X |
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CO |
Colombia |
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X |
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CR |
Costa Rica |
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X |
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CU |
Cuba |
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X |
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X |
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EC |
Ecuador |
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X |
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ET |
Etiopia |
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X |
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FK |
Isole Falkland |
X |
X |
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FO |
Isole Færøer |
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X |
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GL |
Groenlandia |
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X |
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X |
X |
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GM |
Gambia |
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X |
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GT |
Guatemala |
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X |
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X |
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HK |
Hong Kong |
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X (5) |
X (5) |
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HN |
Honduras |
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X |
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HR |
Croazia |
X |
X |
X |
X (6) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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ID |
Indonesia |
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X |
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IL |
Israele |
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X |
X |
X |
X |
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X |
X |
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IN |
India |
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X |
X |
X |
|
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|
X |
|
IS |
Islanda |
X |
X |
X |
X |
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X |
X |
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X (5) |
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IR |
Iran |
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X |
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JM |
Giamaica |
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X |
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X |
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JP |
Giappone |
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X |
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KG |
Kirghizistan |
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X |
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KR |
Corea del Sud |
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X |
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LK |
Sri Lanka |
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X |
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MA |
Marocco |
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X |
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ME |
Montenegro (5) |
X |
X |
X |
X (6) |
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X |
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MG |
Madagascar |
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X |
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MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6) |
X |
X |
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X (6) |
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X |
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|
MU |
Maurizio |
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X (5) |
X |
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MX |
Messico |
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|
X |
|
X |
|
X |
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|
X |
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MY |
Malesia |
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X (7) |
X |
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MZ |
Mozambico |
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X |
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NA |
Namibia |
X |
X |
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X |
X |
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NC |
Nuova Caledonia |
X |
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X |
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X |
X |
X |
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NI |
Nicaragua |
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X |
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X |
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NZ |
Nuova Zelanda |
X |
X |
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X |
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X |
X |
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X |
X |
X |
|
PA |
Panama |
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X |
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PE |
Perù |
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X |
X |
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PH |
Filippine |
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X |
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PN |
Isole Pitcairn |
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X |
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PY |
Paraguay |
X |
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RS |
Serbia (8) |
X |
X |
X |
X (6) |
X |
X |
X |
X |
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X |
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X |
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RU |
Russia |
X |
X |
X |
X (6) |
X |
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X |
X |
|
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X (9) |
X |
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SA |
Arabia Saudita |
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X |
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SC |
Seicelle |
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X |
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SG |
Singapore |
X (5) |
X (5) |
X (5) |
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X (5) |
X (5) |
X (5) |
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SM |
San Marino (10) |
X |
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X |
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X |
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SR |
Suriname |
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X |
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SV |
El Salvador |
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X |
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SZ |
Swaziland |
X |
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TH |
Tailandia |
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X |
X |
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X |
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TN |
Tunisia |
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X |
X |
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X |
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TR |
Turchia |
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X |
X |
X |
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X |
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TW |
Taiwan |
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X |
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X |
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TZ |
Tanzania |
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X |
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X |
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UA |
Ucraina |
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X |
X |
X |
X |
X |
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X |
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UG |
Uganda |
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X |
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US |
Stati Uniti |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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UY |
Uruguay |
X |
X |
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X |
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X |
X |
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X |
X |
X |
X |
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VE |
Venezuela |
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X |
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VN |
Vietnam |
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X |
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YT |
Mayotte |
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X |
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ZA |
Sud Africa |
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X |
X |
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ZM |
Zambia |
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X |
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ZW |
Zimbabwe |
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X |
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|
X |
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(1) Piano iniziale di sorveglianza dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra (conformemente alla decisione n. 2/1999 del comitato misto CE-Andorra, del 22 dicembre 1999) (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84).
(2) Paesi terzi che per la produzione alimentare utilizzano solo materie prime provenienti da altri paesi terzi riconosciuti.
(3) Esportazione di equidi vivi a fini di macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
(4) Solo ovini.
(5) Situazione provvisoria in attesa di ulteriori informazioni sui residui.
(6) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM); codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese attualmente all’esame delle Nazioni Unite.
(7) Solo la Malesia peninsulare (occidentale).
(8) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.
(9) Solo per renne originarie delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.
(10) Piano di sorveglianza approvato in conformità della decisione n. 1/94 del comitato di cooperazione CE-San Marino, del 28 giugno 1994 (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).»
Rettifiche
|
2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/26 |
Rettifica della direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 24 settembre 2008 )
A pagina 12, articolo 2, paragrafo 1:
anziché:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 febbraio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 agosto 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.»,
leggi:
«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 aprile 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 ottobre 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.»
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2.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.