ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2008/750/CE |
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Commissione |
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2008/751/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
23.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 929/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
31,4 |
TR |
70,5 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0707 00 05 |
EG |
162,5 |
TR |
95,1 |
|
ZZ |
128,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
94,1 |
ZZ |
94,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
65,9 |
UY |
52,7 |
|
ZA |
97,3 |
|
ZZ |
72,0 |
|
0806 10 10 |
TR |
101,5 |
US |
132,8 |
|
ZZ |
117,2 |
|
0808 10 80 |
BR |
56,2 |
CL |
76,6 |
|
CN |
64,7 |
|
NZ |
118,3 |
|
US |
99,8 |
|
ZA |
79,8 |
|
ZZ |
82,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
68,9 |
CN |
75,9 |
|
TR |
139,0 |
|
ZA |
89,5 |
|
ZZ |
93,3 |
|
0809 30 |
TR |
138,4 |
US |
160,5 |
|
ZZ |
149,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
131,9 |
TR |
65,7 |
|
XS |
58,0 |
|
ZZ |
85,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
23.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 930/2008 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 870/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 238 del 5.9.2008, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 23 settembre 2008
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
23,49 |
4,56 |
1701 11 90 (1) |
23,49 |
9,79 |
1701 12 10 (1) |
23,49 |
4,37 |
1701 12 90 (1) |
23,49 |
9,36 |
1701 91 00 (2) |
26,80 |
11,83 |
1701 99 10 (2) |
26,80 |
7,31 |
1701 99 90 (2) |
26,80 |
7,31 |
1702 90 95 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
DIRETTIVE
23.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/5 |
DIRETTIVA 2008/87/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2008
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’adozione della direttiva nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. |
(3) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima. |
(4) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO I
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue.
1) |
L’indice è modificato come segue:
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2) |
All’articolo 2.07, paragrafo 1, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi». |
3) |
L’articolo 2.17 è modificato come segue:
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4) |
L’articolo 2.18 è sostituito dal seguente: «Articolo 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi
|
5) |
All’articolo 2.19, paragrafo 2, secondo comma, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero europeo di identificazione delle navi». |
6) |
L’articolo 6.02, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
|
7) |
L’articolo 6.03 è sostituito dal seguente: «Articolo 6.03 Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo
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8) |
L’articolo 6.07, paragrafo 2, è modificato come segue:
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9) |
L’articolo 6.09 è sostituito dal seguente: «Articolo 6.09 Collaudo e ispezioni periodiche
|
10) |
L’articolo 7.02 è modificato come segue:
|
11) |
L’articolo 8.05, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:
|
12) |
All’articolo 9.15, paragrafo 9, è aggiunta la seguente frase: «Il numero di raccordi di cavi deve essere limitato al minimo.» |
13) |
L’articolo 10.03 bis è modificato come segue:
|
14) |
L’articolo 10.03 ter è modificato come segue:
|
15) |
È inserito il seguente articolo 10.03 quater: «Articolo 10.03 quater Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti I sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti sono autorizzati esclusivamente sulla base di raccomandazioni del comitato.» |
16) |
Al paragrafo 2 dell’articolo 10.05, il primo comma è sostituito dal seguente:
|
17) |
All’articolo 14.13 la frase seguente è inserita dopo la seconda frase: «Inoltre, per le navi da passeggeri l’esperto verifica se è disponibile un certificato di ispezione valido che attesti la corretta installazione del sistema di allarme per il gas di cui all’articolo 15.15, paragrafo 9, o la sua ispezione.» |
18) |
L’articolo 15.03 è modificato come segue:
|
19) |
L’articolo 15.06 è modificato come segue:
|
20) |
L’articolo 15.09 è modificato come segue:
|
21) |
L’ultima frase dell’articolo 15.10, paragrafo 6, è sostituita dalla seguente: «L’impianto elettrico di emergenza è installato o al di sopra della linea limite o quanto più possibile lontano dalle altre fonti di energia ai sensi dell’articolo 9.02, paragrafo 1, per assicurare che, in caso di inondamento in conformità dell’articolo 15.03, paragrafo 9, non sia inondato contemporaneamente a queste fonti di energia.» |
22) |
L’articolo 15.11 è modificato come segue:
|
23) |
L’articolo 15.15 è modificato come segue:
|
24) |
All’articolo 16.06, paragrafo 2, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi». |
25) |
L’articolo 21.02 è modificato come segue:
|
26) |
La tabella di cui all’articolo 24.02, paragrafo 2, è modificata come segue:
|
27) |
Nella tabella di cui all’articolo 24.03, paragrafo 1, la voce relativa all’articolo 15.05 è sostituita dalla seguente:
|
28) |
La tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è modificata come segue:
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29) |
La tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è modificata come segue:
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30) |
La seguente figura 9 è inserita nell’appendice I:
|
31) |
Sono aggiunte le seguenti appendici III e IV: «Appendice III Modello del numero unico europeo di identificazione delle navi
Nel modello, “AAA” rappresenta il codice a tre cifre dell’autorità competente che attribuisce il numero unico europeo di identificazione delle navi, conformemente ai codici riportati di seguito:
“xxxxx” rappresenta il numero seriale a cinque cifre attribuito dall’autorità competente. Appendice IV Dati per l’identificazione di una nave A. Tutte le navi
B. Se disponibile
|
(1) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(2) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(3) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(4) Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
(5) B15 è sufficiente per le paratie divisorie fra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.
(6) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(7) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(8) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(9) Le paratie divisorie fra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
ALLEGATO II
1) |
L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue:
|
2) |
Nell’allegato VI della direttiva 2006/87/CE, nella quinta colonna, il titolo «Numero ufficiale» è sostituito dal titolo «Numero unico europeo di identificazione delle navi». |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
23.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2008
recante modifica della decisione 2003/77/CE che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio
(2008/750/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio,
vista la decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini del protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, la Commissione gestisce il patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. |
(2) |
Conformemente all’articolo 2 della decisione 2003/77/CE (3), la Commissione ha rivalutato il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti finanziari. |
(3) |
L’esperienza acquisita nel corso dei primi cinque anni di applicazione degli orientamenti finanziari e le evoluzioni nelle pratiche dei mercati finanziari fanno apparire la necessità di adattare tali orientamenti. |
(4) |
Gli orientamenti dovrebbero riflettere le pratiche e le definizioni standard dei mercati per quanto riguarda, tra l’altro, i concetti di maturità utilizzati, i titoli equivalenti in caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e i rating applicabili. |
(5) |
Fatti salvi i requisiti di rating, alcuni soggetti pubblici dovrebbero essere assimilati a Stati membri o ad altri emittenti sovrani ai fini dell’applicazione dei massimali di investimento. |
(6) |
Gli orientamenti dovrebbero tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle norme contabili della Commissione. |
(7) |
Ai fini di una maggiore efficienza e per ridurre i costi amministrativi, la frequenza delle relazioni dovrebbe essere adattata. |
(8) |
La decisione 2003/77/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2003/77/CE è modificato come segue.
1) |
Il punto 3 è modificato come segue:
|
2) |
il punto 4 è modificato come segue:
|
3) |
il punto 6 è sostituito dal seguente: «6. CONTABILITÀ La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali per la CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, nel patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tale contabilità è basata su e presentata in conformità delle norme contabili CE, adottate dal contabile della Commissione, tenendo in considerazione la specifica natura della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti saranno approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale di tali conti.»; |
4) |
al punto 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ogni sei mesi viene elaborata e inviata agli Stati membri una relazione dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente a questi orientamenti.» |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.
(2) Parere dell’11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25.
Commissione
23.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno
[notificata con il numero C(2008) 5097]
(2008/751/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire accordi di partenariato economico (1), e in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 maggio 2008 il Madagascar ha chiesto, in conformità dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una deroga alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, per un periodo di sei mesi. La richiesta riguarda un quantitativo totale di 2 000 tonnellate di conserve di tonno e 500 tonnellate di filetti di tonno della voce SA 1604. La richiesta è motivata dal fatto che le catture e l’offerta di tonno originario sono diminuite nell’Oceano Indiano. |
(2) |
Secondo le informazioni trasmesse dal Madagascar, le catture di tonno originario sono state eccezionalmente scarse nei primi quattro mesi del 2008, anche in confronto alle normali variazioni stagionali, e hanno provocato una diminuzione della produzione di conserve di tonno. A causa di questa situazione anomala, il Madagascar si trova momentaneamente nell’impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007. |
(3) |
Al fine di garantire che il Madagascar possa continuare ad esportare nella Comunità europea anche dopo la scadenza dell’accordo di partenariato ACP-CE (2), occorre concedere una nuova deroga. |
(4) |
Per garantire una transizione corretta dall’accordo di partenariato ACP-CE all’accordo interinale di partenariato ESA (Stati dell’Africa orientale e australe)-UE, è opportuno concedere una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2008. |
(5) |
Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un’industria comunitaria affermata, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata. |
(6) |
La concessione di una deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1528/2007, appare pertanto giustificata. |
(7) |
Il Madagascar beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (accordo interinale di partenariato ESA-UE), al momento dell’entrata in vigore o dell’applicazione provvisoria di detto accordo. |
(8) |
In conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all’allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE, che dovrebbe entrare in vigore o essere applicato provvisoriamente nel 2008. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2008, come richiesto dal Madagascar, a meno che l’accordo interinale di partenariato ESA-UE entri in vigore o si applichi in via provvisoria prima di tale data. |
(9) |
A norma dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo sull’origine allegato all’accordo interinale di partenariato ESA-UE, la deroga automatica alle norme di origine è limitata a un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno per i paesi che hanno siglato l’accordo interinale di partenariato economico ESA-UE (Comore, Maurizio, Madagascar, Seicelle e Zimbabwe). Maurizio e le Seicelle hanno già presentato una richiesta di deroga temporanea a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007. Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. |
(10) |
Di conseguenza, occorre concedere al Madagascar una deroga per un anno per 2 000 tonnellate di conserve di tonno e 500 tonnellate di filetti di tonno. |
(11) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Madagascar, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino in quanto compatibili ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione. |
(12) |
Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità del Madagascar comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenute da materie non originarie, sono considerate originarie del Madagascar alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 6 della presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità dal Madagascar nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.
Articolo 3
I quantitativi indicati in allegato alla presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 4
Le autorità doganali del Madagascar adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
A tal fine tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità in relazione ai prodotti di cui trattasi recano un riferimento alla presente decisione.
Ogni tre mesi le autorità competenti del Madagascar trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e il numero d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
La casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione reca la seguente dicitura:
«Derogation — Decision 2008/751/EC».
Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Essa si applica finché le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non siano state sostituite da quelle allegate a qualsiasi accordo concluso con il Madagascar, al momento dell’applicazione provvisoria di detto accordo o della sua entrata in vigore, secondo che l’una o l’altra intervenga per prima, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 1.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
MADAGASCAR
N. d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantità |
09.1645 |
ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70 |
Conserve di tonno (1) |
Dall’1.1.2008 al 31.12.2008 |
2 000 tonnellate |
09.1646 |
1604 14 16 |
Filetti di tonno |
Dall’1.1.2008 al 31.12.2008 |
500 tonnellate |
(1) In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.
23.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.