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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/746/CE |
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Decisione della Commissione, del 20 maggio 2008, relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione per la costruzione della nave da crociera Le Levant [C 74/99 (ex NN 65/99)] [notificata con il numero C(2007) 5419] ( 1 ) |
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2008/747/CE |
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2008/748/CE |
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Decisione della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del triflumizolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 5075] ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 922/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MK |
31,4 |
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TR |
68,0 |
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ZZ |
49,7 |
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0707 00 05 |
EG |
162,5 |
|
MK |
43,3 |
|
|
TR |
72,1 |
|
|
ZZ |
92,6 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
95,9 |
|
ZZ |
95,9 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
64,1 |
|
UY |
71,0 |
|
|
ZA |
86,3 |
|
|
ZZ |
73,8 |
|
|
0806 10 10 |
IL |
248,7 |
|
TR |
137,9 |
|
|
US |
196,0 |
|
|
ZZ |
194,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
92,1 |
|
AU |
195,4 |
|
|
BR |
74,2 |
|
|
CL |
83,7 |
|
|
CN |
73,9 |
|
|
NZ |
122,7 |
|
|
US |
91,3 |
|
|
ZA |
78,4 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
68,9 |
|
CN |
66,7 |
|
|
TR |
131,7 |
|
|
ZA |
74,4 |
|
|
ZZ |
85,4 |
|
|
0809 30 |
TR |
122,4 |
|
US |
160,3 |
|
|
ZZ |
141,4 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
131,8 |
|
TR |
78,6 |
|
|
XS |
58,0 |
|
|
ZZ |
89,5 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 923/2008 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2008
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante l'importazione di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali dalla Tailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari della Tailandia o no, e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare gli articoli 13, paragrafo 3, 14, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base la Commissione ha deciso di avviare un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping imposte sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.
A. PRODOTTO
Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da transpallet manuali e dalle relative componenti essenziali, vale a dire il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 . I transpallet manuali sono carrelli su ruote, dotati di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di palette, progettati per essere sospinti, tirati e sterzati manualmente su superfici piane regolari e dure, controllati da un operatore a terra mediante una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) collocare una paletta sopra l'altra (accatastatori); iii) sollevare carichi fino all'altezza di un piano di lavoro (a pantografo); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori) («il prodotto in esame»).
Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e relative componenti essenziali, secondo quanto indicato nel paragrafo precedente, importati dalla Tailandia («il prodotto oggetto dell'inchiesta») e solitamente dichiarati con gli stessi codici del prodotto in esame.
B. MISURE IN VIGORE
Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008 (3).
C. MOTIVAZIONE
La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante operazioni di assemblaggio in Tailandia del prodotto oggetto dell'inchiesta.
Gli elementi di prova prima facie a disposizione della Commissione sono i seguenti:
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— |
dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in esame si è verificata una modifica significativa della struttura degli scambi che interessano le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Tailandia nella Comunità, senza che, a parte il dazio, ciò fosse sufficientemente motivato o giustificato, |
|
— |
tale mutamento della struttura degli scambi sembra dovuto alle operazioni di montaggio in Tailandia dei transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, |
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— |
sussistono peraltro sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore relativi al prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Notevoli volumi di importazioni dalla Tailandia del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano avere sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova sufficienti che dimostrano che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito dall'inchiesta che ha portato alle misure in vigore, |
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— |
la Commissione dispone infine di prove prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi dei transpallet manuali e delle loro componenti essenziali sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tali prodotti. |
Se l'inchiesta portasse ad individuare pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle summenzionate, l'inchiesta potrà interessare anche tali pratiche.
D. PROCEDURA
Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali provenienti dalla Tailandia, che siano o meno dichiarati come originari dalla Tailandia.
a) Questionari
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Tailandia, agli importatori e alle associazioni di importatori nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha portato alle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia. Eventualmente potranno essere richieste informazioni anche all'industria comunitaria, nonché agli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese.
In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione al più presto, non oltre il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento, e chiedere all'occorrenza un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
Le autorità della Repubblica popolare cinese e della Tailandia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.
b) Raccolta d'informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.
Poiché l'eventuale elusione si verifica all'esterno della Comunità, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.
E. REGISTRAZIONE
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vanno sottoposte a registrazione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato a titolo di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni.
F. TERMINI
Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:
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le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte, rispondere ai questionari o dare ogni altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta, |
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i produttori della Tailandia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, |
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le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. |
Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base dipende dal fatto che l'interessato si manifesti entro i termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento.
G. OMESSA COLLABORAZIONE
Se una parte interessata trattiene o non comunica entro i termini stabiliti le informazioni necessarie od ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare gli altri dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente, cosicché le conclusioni si basano sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
H. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).
I. CONSIGLIERE-AUDITORE
Si fa inoltre presente che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà ad esercitare i propri diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Trade. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Trade (http://ec.europa.eu/trade),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, vale a dire il telaio e il sistema idraulico, provenienti dalla Tailandia, originari della Tailandia o che non si riferiscono al codice NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 11 e 8431 20 00 11), configurano un'elusione delle misure imposte dal regolamento (CE) n. 1174/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008. Per transpallet manuali s'intendono carrelli su ruote dotati di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di palette, destinati ad essere sospinti, tirati e sterzati manualmente su superfici regolari, piane e dure, controllati da un operatore a terra tramite una barra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi, azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi, quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) collocare una paletta sopra l'altra (accatastatori); iii) sollevare carichi fino all'altezza di un piano di lavoro (a pantografo); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori).
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 s'invitano le autorità doganali a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni descritte all'articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Con apposito regolamento la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati dai produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino di aver eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che sia tenuto conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. I produttori della Tailandia che desiderino chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizioni o di questionari, nonché le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non espressamente specificato) e devono riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate a titolo riservato vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 04/090 |
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B-1040 Bruxelles |
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Fax (+32 2) 295 65 05 |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.
(3) GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.
(4) GU L 8 del 12.1.2001, pag.1.
(5) Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno e che sarà protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 924/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2008/2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l'isoglucosio prodotti in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro limiti quantitativi da fissare. |
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(2) |
Le modalità d'applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). È tuttavia opportuno che il limite quantitativo sia fissato per campagna di commercializzazione in previsione delle eventuali possibilità offerte dai mercati di esportazione. |
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(3) |
Le esportazioni dalla Comunità rappresentano una parte consistente dell'attività economica di alcuni produttori comunitari di zucchero e isoglucosio, i quali hanno creato mercati tradizionali al di fuori della Comunità. Le esportazioni di zucchero e isoglucosio verso questi mercati potrebbero essere redditizie anche senza l'assegnazione di restituzioni all'esportazione. A tal fine è necessario fissare un limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota in modo che i produttori comunitari interessati possano continuare ad approvvigionare i loro mercati tradizionali. |
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(4) |
Per la campagna 2008/2009 si stima che la domanda del mercato sarebbe soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota e a 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per l'isoglucosio fuori quota. |
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(5) |
Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Inoltre, per ridurre al minimo il rischio di frode ed impedire qualsiasi abuso connesso con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità dello zucchero o dell'isoglucosio fuori quota occorre escludere dalle destinazioni ammissibili alcune destinazioni vicine. |
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(6) |
Dato che, per quanto concerne l'isoglucosio, la natura del prodotto induce a ritenere che il rischio di eventuali frodi sia più limitato, è opportuno che questa esclusione non si applichi ai paesi dei Balcani occidentali le cui autorità sono tenute a rilasciare un certificato di esportazione a conferma dell'origine dei prodotti dello zucchero o dell'isoglucosio da esportare verso la Comunità. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota
1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è di 650 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
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a) |
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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b) |
territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
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c) |
i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. |
Articolo 2
Fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di isoglucosio fuori quota
1. Per la campagna 2008/2009, che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, il limite quantitativo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è di 50 000 tonnellate, in sostanza secca, per le esportazioni senza restituzione di isoglucosio fuori quota dei codici NC 1702 40 10 , 1702 60 10 e 1702 90 30 .
2. Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:
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a) |
paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Albania ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia; |
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b) |
territori degli Stati membri che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: isole Færøer, Groenlandia, isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; |
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c) |
i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra. |
3. Le esportazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono consentite solo qualora i prodotti medesimi rispettino le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
|
20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 925/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
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(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
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Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2008-31.12.2008 (in %) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dall'1.1.2009-31.3.2009 (in kg) |
|
P1 |
09.4067 |
8,622108 |
— |
|
P2 |
09.4068 |
23,785825 |
— |
|
P3 |
09.4069 |
1,206287 |
— |
|
P4 |
09.4070 |
14,423721 |
— |
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 926/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande. |
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(3) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009, sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2008-31.12.2008 (in %) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dall'1.1.2009-31.3.2009 (in kg) |
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E1 |
09.4015 |
67 500 000 |
|
|
E2 |
09.4401 |
46,235244 |
— |
|
E3 |
09.4402 |
4 924 232 |
(1) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili.
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 927/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dall'1.10.2008-31.12.2008 (in %) |
|
1 |
09.4410 |
0,781217 |
|
2 |
09.4411 |
|
|
3 |
09.4412 |
0,864805 |
|
4 |
09.4420 |
1,494472 |
|
5 |
09.4421 |
6,509981 |
|
6 |
09.4422 |
1,331328 |
(1) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 928/2008 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano, per i titoli relativi al contingente recante il numero d'ordine 09.4092, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2008
relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione per la costruzione della nave da crociera «Le Levant» [C 74/99 (ex NN 65/99)]
[notificata con il numero C(2007) 5419]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/746/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 7,
dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni conformemente ai suddetti articoli (2) e viste tali osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
|
(1) |
Venuta a conoscenza degli aiuti oggetto della presente decisione, in un primo tempo la Commissione richiedeva informazioni alle autorità francesi con lettere del 2 dicembre 1998 e 4 giugno 1999. Le autorità francesi presentavano una serie di osservazioni con lettere del 12 maggio 1999 (A/33645) e 19 agosto 1999 (A/36449). |
|
(2) |
Alla luce delle informazioni ricevute, con decisione del 2 dicembre 1999 (3), la Commissione apriva il procedimento formale di esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato in merito a taluni aiuti concessi per la costruzione della nave da crociera «Le Levant». |
|
(3) |
A seguito di tale decisione, le autorità francesi presentavano osservazioni con lettere del 12 gennaio 2000 (A/30357), 14 giugno 2000 (A/34964), 30 aprile 2001 (A/33440) e 11 giugno 2001 (A/34609). La Commissione riceveva inoltre osservazioni da una parte interessata, la Compagnie des Îles du Levant (di seguito «CIL»), trasmesse poi alle autorità francesi, che vi hanno risposto. |
|
(4) |
La decisione 2001/882/CE della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa all’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento «Le Levant» costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (4) chiudeva il procedimento di esame concludendo che detto aiuto di Stato era incompatibile con il mercato comune e ingiungendo alla Francia di adottare «tutte le misure necessarie per interrompere [il versamento dell’aiuto] e ricuperarlo dagli investitori, che sono i beneficiari diretti dell’aiuto e attuali proprietari del bastimento». |
|
(5) |
La decisione 2001/882/CE veniva successivamente annullata da una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 22 febbraio 2006 (5). Il Tribunale riteneva in particolare che la decisione della Commissione comportasse lacune di motivazione tali da non consentirgli la verifica della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
|
(6) |
A seguito della sentenza del Tribunale, il procedimento di esame intrapreso con la decisione del 2 dicembre 1999 resta aperto. |
|
(7) |
Vista la motivazione della sentenza del Tribunale e le nuove informazioni portate a sua conoscenza, la Commissione ha ritenuto opportuno invitare nuovamente le autorità francesi e le parti interessate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, a presentare le proprie osservazioni. La decisione di apertura del procedimento formale di esame del 2 dicembre 1999 è stata pertanto integrata da una decisione del 6 dicembre 2006 (6). |
|
(8) |
A seguito di detta decisione, le autorità francesi, dopo aver richiesto e ottenuto una proroga del termine di replica, hanno formulato commenti a mezzo lettere del 16 marzo 2007 (A/32335) e 12 dicembre 2007 (A/40301). Una serie di osservazioni è stata altresì presentata dalle parti interessate, ossia CIL, con lettera raccomandata del 21 marzo 2007 (A/32446), e gli investitori, ex soci delle società comproprietarie, sostenuti dalla Banca (7), con lettere raccomandate del 1o marzo 2007 (A/31951) e 7 marzo 2007 (A/32026). |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
1. La legge Pons
|
(9) |
La legge finanziaria rettificativa per il 1986, dell’11 luglio 1986, come modificata, prevedeva sgravi fiscali per taluni investimenti nei territori e dipartimenti francesi d’oltremare (di seguito «legge Pons»). |
|
(10) |
La Francia aveva notificato tali misure alla Commissione in vista dell’esame della loro compatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Con lettera del 27 gennaio 1993, la Commissione aveva segnalato alla Francia che, dopo aver esaminato le misure in questione, non intendeva sollevare obiezioni a norma degli articoli 92 e 93 del trattato (divenuti articoli 87 e 88). Nondimeno, la Commissione precisava che l’applicazione degli aiuti in questione restava soggetta alle regolamentazioni e alle discipline del diritto comunitario relative a taluni settori di attività. |
|
(11) |
Nella presente decisione, i riferimenti alla legge Pons riguardano le disposizioni dell’articolo 238 bis HA I e III quater del Codice tributario generale («Code Général des Impôts», di seguito «CGI»), quali erano in vigore al 23 novembre 1996, riassumibili nei seguenti termini. |
Articolo 238 bis HA I del CGI
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(12) |
In virtù dell’articolo 238 bis HA I del CGI, le imprese possono detrarre dai propri risultati imponibili una somma pari all’ammontare complessivo degli investimenti produttivi realizzati in taluni dipartimenti e territori francesi d’oltremare, tra cui Saint-Pierre-et-Miquelon (8). Tale articolo comporta una deroga al regime generale del CGI che non ammette la detrazione di tali importi ai fini del calcolo dei risultati imponibili di un’impresa. |
|
(13) |
L’articolo 238 bis HA III ter del CGI precisa che gli investimenti in taluni settori, tra cui la navigazione da diporto, danno diritto alla detrazione prevista dal paragrafo I del succitato articolo unicamente se si è ottenuta la preliminare autorizzazione del ministro del bilancio. Tale autorizzazione «può essere concessa, dopo aver richiesto il parere del ministro dei dipartimenti e territori d’oltremare, se l’investimento riveste un interesse economico per il dipartimento nel quale è realizzato, si inserisce nella politica di assetto territoriale e dell’ambiente e garantisce la tutela degli investimenti e dei terzi». |
Articolo 23 bis HA III quater del CGI
|
(14) |
Il CGI prevede che le persone fisiche versino un’imposta sul reddito calcolata sul reddito netto globale di ogni contribuente, ossia sul totale dei redditi netti risultanti da un certo numero di categorie di redditi. Di norma, il reddito netto per le diverse categorie è costituito da proprietà, capitali, retribuzioni, ecc. di cui beneficiano i contribuenti, nonché dagli utili di operazioni lucrative da essi eseguite, una volta detratto in particolare il disavanzo rilevato nel corso di un anno per una determinata categoria di redditi. |
|
(15) |
Per quanto concerne la categoria degli «utili industriali e commerciali», l’articolo 156 1 bis del CGI prevede però che la detrazione non sia ammessa per «disavanzi derivanti, direttamente o indirettamente, da attività a cui siano ascrivibili utili industriali o commerciali qualora tali attività non comportino la partecipazione personale, continuativa e diretta di uno dei membri del nucleo familiare ai fini fiscali nell’esecuzione degli atti necessari per l’attività. Così avviene, in particolare, nel caso in cui la gestione dell’attività sia affidata, di diritto o di fatto, a una persona che non è membro del nucleo familiare ai fini fiscali per effetto di un mandato, un contratto di lavoro od ogni altra convenzione». |
|
(16) |
In deroga a tale principio, l’articolo 238 bis HA III quater del CGI prevede che le disposizioni dell’articolo 156 1 bis non siano applicabili ai disavanzi derivanti dalla detrazione degli investimenti di cui al paragrafo I del suddetto articolo 238 bis HA e dal loro utilizzo, sempre che tali investimenti siano realizzati a partire dal 1o gennaio 1996 e siano preliminarmente autorizzati dal ministro del bilancio nelle condizioni di cui all’articolo 238 bis HA III ter. |
2. Operazione di finanziamento della nave da crociera «Le Levant»
|
(17) |
Nel 1996, la Banca e la Compagnie des Îles du Ponant (di seguito «CIP») attuavano un’operazione allo scopo di finanziare la costruzione e la gestione di una nave da crociera di lusso di piccole dimensioni (circa 95 passeggeri e 55 membri di equipaggio) denominata «Le Levant». Tale accordo era formalizzato con un protocollo del 9 dicembre 1996 tra la Banca, CIP e CIL, controllata di CIP appositamente costituita per le necessità del progetto (9). |
|
(18) |
I diversi elementi dell’operazione possono riassumersi come segue. |
Comproprietà marittima
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(19) |
La Banca e CIL costituivano una comproprietà marittima (ai sensi della legge n. 67-5 del 3 gennaio 1967 relativa allo status delle navi e altri bastimenti, come modificata), denominata «comproprietà della nave “Le Levant”» e avente sede amministrativa a Nantes. Secondo il suo statuto, la comproprietà aveva come oggetto «il finanziamento, l’acquisizione, l’armamento e la gestione di una nave da crociera di lusso denominata “Le Levant”». La comproprietà era suddivisa in 740 quote di proprietà, o «carati», di cui CIL ne sottoscriveva due e la Banca le restanti 738. |
|
(20) |
Era previsto che la comproprietà ordinasse la nave presso i cantieri navali Leroux & Lotz Naval in Francia a un prezzo di 228 550 000 franchi francesi (FRF) [pari a circa 35 Mio EUR (10)]. La nave doveva essere consegnata nel 1998. |
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(21) |
CIL veniva nominata gestore della comproprietà e, in tale veste, doveva, a fronte di un certo corrispettivo, garantire il seguito della costruzione della nave e la sua gestione a consegna avvenuta. |
Collocamento dei carati
|
(22) |
La Banca collocava i propri 738 carati presso investitori soggetti a imposta sul reddito e intenzionati a usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge Pons. Ai fini di tale operazione, ogni investitore costituiva un’impresa di cui era socio unico, avente per oggetto sociale l’acquisizione dei carati e la gestione della nave in comproprietà (di seguito «società comproprietarie»). Tali società avevano la forma giuridica di imprese unipersonali a responsabilità limitata (o «EURL»). |
|
(23) |
È opportuno precisare che una EURL il cui socio unico sia una persona fisica è fiscalmente trasparente. Il socio, pertanto, ingloba nel calcolo della propria imposta sul reddito (nella categoria degli utili industriali e commerciali) gli utili sociali realizzati dalla EURL e, ove del caso, può anche imputare il disavanzo della società ad altri redditi, purché della stessa natura. Tuttavia, in virtù delle disposizioni dell’articolo 156 1 bis del CGI, disavanzi derivanti da attività a cui siano ascrivibili utili industriali o commerciali sono generalmente imputabili soltanto nel caso in cui tali attività comportino il coinvolgimento personale di uno dei membri del nucleo familiare a fini fiscali nell’esecuzione degli atti necessari all’attività. |
|
(24) |
Ogni investitore doveva acquisire almeno due quote di proprietà. Il prezzo era di 636 216 FRF (circa 100 000 EUR) per lotto di due carati. Le società comproprietarie finanziavano l’acquisizione delle quote nel seguente modo (per un lotto di due carati):
|
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(25) |
Avvenuta la cessione di tutte le quote di proprietà detenute dalla Banca, la comproprietà marittima era composta dalle società comproprietarie e da CIL (in veste di titolare di due carati). |
Fase di gestione della nave
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(26) |
Secondo il meccanismo dell’operazione, la «Le Levant» doveva essere gestita come nave da crociera dal momento della consegna sino alla fine del 2003. Ai sensi dello statuto della comproprietà, i comproprietari dovevano condividere utili e perdite di gestione proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione nella nave. È opportuno però sottolineare che l’operazione si basava sulla previsione di notevoli disavanzi nei primi cinque anni di gestione della nave (11). |
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(27) |
Il fabbisogno di tesoreria delle società comproprietarie derivava:
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(28) |
Tale fabbisogno di tesoreria doveva essere coperto dagli investitori, che si impegnavano formalmente a reinvestire ogni anno, sotto forma di aumenti di capitale delle rispettive società comproprietarie, le economie di imposta realizzate detraendo i disavanzi dell’esercizio della nave in comproprietà (eccezion fatta per l’ultimo anno per il quale le economie di imposta dovevano rimanere agli investitori). Tali reinvestimenti delle economie di imposta costituivano l’unica fonte di finanziamento delle società comproprietarie durante la fase di gestione della nave. |
Uscita dall’operazione
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(29) |
Come promessesi reciprocamente, le società comproprietarie si impegnavano a vendere alla Banca (e la Banca ad acquistare) i propri carati al prezzo totale di 124 861 905 FRF (ossia circa 19 Mio EUR) al termine della fase di gestione della nave. Tale prezzo, detto «prezzo di base», poteva nondimeno variare sulla base di una formula predefinita in funzione delle aliquote di imposizione fiscale effettivamente applicate allo scaglione massimo dell’imposta sul reddito negli anni 1997-2003. Il prezzo di base doveva essere decurtato del passivo delle società comproprietarie alla data della cessione (corrispondente, essenzialmente, al deposito di garanzia costituito da CIL con interessi capitalizzati). Il prezzo netto era stimato pari a 56 494 213 FRF (circa 8,7 Mio EUR), ossia 153 101 FRF (circa 23 500 EUR) per ogni lotto di due carati. Era previsto che la cessione intervenisse entro e non oltre il 29 febbraio 2004. |
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(30) |
Da parte loro, la Banca e CIL erano legate da reciproche promesse secondo cui CIL doveva acquistare tutti i carati detenuti dalla Banca a un prezzo corrispondente a quello da essa versato. Tale trasferimento, che avrebbe reso CIL proprietaria legale della nave «Le Levant», doveva aver luogo entro e non oltre il 29 febbraio 2004. |
3. Approvazione delle autorità francesi
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(31) |
La Banca e CIP hanno sottoposto il dispositivo riassunto nella sezione 2 alle autorità francesi al fine di ottenerne l’autorizzazione necessaria alla concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge Pons. |
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(32) |
Con autorizzazione del 26 novembre 1996, concessa in applicazione dell’articolo 238 bis HA III ter e quater del CGI, il ministro del bilancio ha deciso che:
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(33) |
Nel testo dell’autorizzazione, le autorità francesi prendevano espressamente atto di taluni elementi dell’operazione, in particolare del fatto che CIP e la Banca «garantiranno […] ai titolari di quote delle società costituite per acquistare i carati il riacquisto delle rispettive quote alla fine del quinto anno di gestione per un valore pari a 56 756 Mio FRF». |
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(34) |
L’autorizzazione era subordinata alla condizione che le società comproprietarie mantenessero le rispettive quote di proprietà per cinque anni dalla consegna della nave e che quest’ultima fosse destinata per cinque anni a una gestione oltremare, in particolare con base a Saint-Pierre-et-Miquelon. Durante tale periodo, i soci dovevano mantenere la propria quota di partecipazione nelle società comproprietarie. |
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(35) |
Si evince peraltro dalla domanda di autorizzazione che la Banca e CIP erano consapevoli del fatto che l’agevolazione fiscale richiesta costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato (12). La Banca e CIP hanno comunque attuato il dispositivo di finanziamento sebbene la decisione di autorizzazione non si esprimesse in merito a un’eventuale notifica di tale aiuto alla Commissione conformemente all’articolo 88 del trattato né in merito alla sua compatibilità con il mercato comune. |
4. Situazione attuale
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(36) |
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il finanziamento della nave «Le Levant» è stato attuato conformemente all’operazione riassunta nella sezione 2. |
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(37) |
Le diverse promesse di vendita e acquisto che vincolavano le parti sottoscrittrici dell’operazione sarebbero state realizzate come previsto, per cui CIL sarebbe diventata proprietaria di tutti i carati della nave «Le Levant» nel gennaio 2004 al prezzo di 17 825 989 EUR. |
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(38) |
La Commissione rileva che, secondo il diritto francese, la riunione di tutte le quote di una nave nelle mani di un solo soggetto comporta lo scioglimento della comproprietà marittima. Le società comproprietarie sarebbero state sciolte e cancellate dal registro di commercio nel maggio e nel luglio 2004 (13). |
III. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL’APERTURA DEL PROCEDIMENTO
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(39) |
Nelle sue decisioni di apertura del 2 dicembre 1999 e 6 dicembre 2006, la Commissione ha ritenuto che l’applicazione della legge Pons all’operazione di finanziamento di «Le Levant» rappresentasse un’agevolazione per i soci delle società comproprietarie (di seguito «investitori») e per CIL, e che tale vantaggio, comportando una diminuzione del gettito fiscale, fosse concesso tramite risorse di Stato. Quanto alla selettività dell’agevolazione, la Commissione osservava che il campo di applicazione della legge Pons era selettivo, in quanto il suo dispositivo si applicava unicamente a investimenti in talune collettività francesi d’oltremare. La Commissione ha infine ritenuto che l’aiuto potesse falsare la concorrenza sul mercato delle crociere, mercato caratterizzato da scambi tra Stati membri. La Commissione constatava, dunque, che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato. |
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(40) |
Per quel che riguarda la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, la Commissione ha ritenuto che non pareva soddisfare le condizioni applicabili agli aiuti allo sviluppo di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 90/684/CEE. Più specificamente, la Commissione esprimeva dubbi circa la condizione secondo cui il reale proprietario della nave deve risiedere nel territorio che può usufruire dell’aiuto allo sviluppo, nonché l’esistenza di una reale «componente sviluppo». |
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(41) |
La Commissione ha dunque aperto la procedura formale di esame. |
IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
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(42) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni da CIL e dai rappresentanti degli investitori, sostenuti dalla Banca. |
1. Osservazioni di CIL
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(43) |
CIL mette in primo luogo in discussione l’applicabilità della direttiva 90/684/CEE, ritenendo che l’oggetto della direttiva 90/684/CEE sia inquadrare gli aiuti di cui possono usufruire, direttamente o indirettamente, i cantieri navali stabiliti nella Comunità. Essa ne deduce che la succitata direttiva è applicabile unicamente agli aiuti di cui usufruisce un cantiere navale. Poiché la Commissione non ha dimostrato un tale vantaggio, non può fondare la propria analisi dell’aiuto sulla direttiva 90/684/CEE. |
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(44) |
Dopodiché CIL contesta l’esistenza di un aiuto di Stato alla luce dei criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Trattandosi del vantaggio che CIL avrebbe ottenuto all’atto dell’acquisto delle quote detenute dagli investitori, CIL fa rilevare di aver riacquistato le quote della nave dalle società comproprietarie al prezzo di 17 825 989 EUR, prezzo superiore al valore commerciale della nave, stimato nel giugno 2004 dal noto agente marittimo Barry Rogliano Salles tra 14,5 e 16,1 Mio EUR, e peraltro anche superiore al prezzo al quale CIL ha rivenduto la nave nel giugno 2004 (15 322 581 Mio EUR). L’affermazione della Commissione secondo cui CIL avrebbe beneficiato di un vantaggio riacquistando le quote detenute dagli investitori a un prezzo ridotto non sarebbe dunque esatta. |
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(45) |
Per quel che riguarda il vantaggio che CIL avrebbe tratto dalla gestione della nave «Le Levant», CIL formula tre osservazioni. In primo luogo, essa è del parere che non sia corretto ritenere che CIL abbia esercito la nave, in quanto essa, di fatto, ha agito unicamente in veste di gestore per conto della comproprietà, vero esercente della nave. CIL è poi del parere che la Commissione non abbia dimostrato come l’aiuto abbia permesso di gestire la «Le Levant» in condizioni più favorevoli rispetto a quelle accessibili ad altri operatori, visto che la Commissione non ha quantificato l’entità del presunto vantaggio. |
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(46) |
Infine, in merito al criterio secondo cui sarebbero stati interessati gli scambi tra Stati membri, CIL rileva che la «Le Levant» è di piccole dimensioni, che nei primi cinque anni di gestione non è mai stata utilizzata in acque comunitarie, che durante tale periodo la sua clientela è stata essenzialmente nordamericana, per cui extracomunitaria, e che infine non vi sono concorrenti europei nella sua nicchia di mercato. CIL dubita che sia possibile sostenere che la gestione della nave «Le Levant» abbia inciso sugli scambi tra Stati membri. |
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(47) |
CIL non ha peraltro beneficiato dell’aiuto in veste di comproprietaria, dato che, in quanto società stabilita al di fuori del territorio metropolitano, non pagava imposte in Francia e, pertanto, non poteva operare alcuna detrazione fiscale. |
2. Osservazioni degli investitori
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(48) |
Gli investitori ritengono in primo luogo che la procedura seguita dalla Commissione sia viziata da irregolarità. La sentenza del Tribunale del 22 febbraio 2006 avrebbe infatti reso nulla la decisione di apertura del 2 dicembre 1999, indissolubilmente legata alla decisione finale annullata, sicché la Commissione non avrebbe potuto validamente integrarla con la decisione 6 dicembre 2006. Per rispettare la procedura, la Commissione avrebbe dovuto adottare una nuova decisione di apertura, e la sua decisione integrativa del 2 dicembre 2006 deve essere interpretata come una tale apertura ex novo. |
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(49) |
Gli investitori sono poi del parere che la decisione integrativa del 6 dicembre 2006 contenga una serie di errori e carenze, corrispondenti a lacune rilevate dal Tribunale nella sua sentenza del 22 febbraio 2006 e riguardanti in particolare la natura delle relazioni economiche tra gli investitori, la Banca e CIL. |
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(50) |
Gli investitori sottolineano di aver sottoscritto un contratto di adesione, proposto dalla Banca e volto a farli usufruire di uno schema di ottimizzazione fiscale. Essi sottolineano peraltro di non avere alcuna qualifica per esercitare un’attività croceristica, essendo la maggior parte di loro quadri superiori, liberi professionisti (medici, farmacisti, avvocati, ufficiali giudiziari, notai) o pensionati. Se è formalmente corretto affermare che sono stati soci delle società comproprietarie, queste ultime, senza altro attivo oltre ai carati, non sono mai state imprese ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli investitori non sarebbero stati operatori economici che avevano assunto i rischi intrinseci di un’attività economica, bensì semplici sottoscrittori di un prodotto finanziario con un rendimento minimo garantito proposto dai promotori dell’operazione di finanziamento. Ne consegue che né gli investitori, né le rispettive società comproprietarie né la comproprietà che le riuniva potevano beneficiare di aiuti di Stato, dal momento che non esercitavano un’attività economica. |
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(51) |
Gli investitori ritengono poi che la Commissione abbia commesso un grave errore nell’applicare la direttiva 90/684/CEE all’aiuto in questione. Essi ritengono infatti che la succitata direttiva si applichi unicamente ad aiuti di cui abbia usufruito il costruttore di una nave (ossia il cantiere navale), cosa che nella fattispecie la Commissione avrebbe escluso. In proposito, gli investitori sono peraltro del parere che tale conclusione della Commissione derivi da un’analisi superficiale e che un esame più attento dei fatti avrebbe dimostrato che l’aiuto concesso costituiva un’agevolazione per il cantiere navale. L’aggiudicazione del contratto aveva infatti rappresentato una vera e propria «boccata di ossigeno» per il cantiere che versava in difficoltà finanziarie. Poiché la nave non sarebbe stata costruita senza il meccanismo finanziario consentito dalla legge Pons, le agevolazioni fiscali in questione hanno creato, di fatto, un vantaggio finanziario senza contropartita per il cantiere. |
V. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI
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(52) |
Nell’ambito delle loro osservazioni, le autorità francesi fanno in primo luogo notare che il reale obiettivo della legge Pons era aiutare gli esercenti oltremare a sviluppare le proprie attività per compensare gli handicap specifici con i quali devono confrontarsi. Pertanto, non si tratterebbe affatto di aiuto alla costruzione navale, e peraltro nell’ambito del progetto non è stato concesso alcun aiuto diretto alla costruzione. |
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(53) |
In tale contesto, le autorità francesi fanno anche rilevare che, se il finanziamento della nave mediante la legge Pons richiedeva il ricorso a uno schema di esternalizzazione che facesse intervenire investitori riuniti in una comproprietà marittima che mettessero la nave a disposizione dell’esercente effettivo, tali investitori sono intervenuti unicamente in veste di sottoscrittori di un prodotto finanziario «chiavi in mano», la cui redditività era fiscale e che veicolava l’aiuto verso l’esercente, che ne era il reale beneficiario, nella misura in cui il dispositivo gli consentiva di acquisire alla fine la nave a condizioni vantaggiose. Esse contestano dunque formalmente che agli investitori si possa riconoscere lo status di beneficiari di un aiuto di Stato. |
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(54) |
Quanto alla selettività dell’aiuto, le autorità francesi confutano l’argomentazione che la Commissione ha tratto, ad abundantiam, dalla discrezionalità lasciata alle autorità nel rilascio delle autorizzazioni necessarie alla concessione dell’agevolazione fiscale della legge Pons. Le autorità francesi rivendicano in primo luogo il fatto che tale aspetto fa parte della legge Pons come inizialmente approvata dalla Commissione senza alcuna riserva. Dopodiché, le autorità francesi sono sorprese che si possano definire «vaghi» i criteri di attribuzione dell’autorizzazione, visto che sono precisati da un’istruzione amministrativa e sono identici a quelli previsti dalle leggi dette Paul e Girardin, regimi di aiuti di Stato ambedue approvati dalla Commissione senza alcuna riserva su tale aspetto (14). |
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(55) |
Le autorità francesi sostengono poi che, non avendo la costruzione navale usufruito dell’aiuto (e, più specificamente, non avendone usufruito il cantiere navale che ha costruito la nave «Le Levant»), la direttiva 90/684/CEE non è applicabile. |
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(56) |
Anche se l’aiuto dovesse essere analizzato alla luce della direttiva 90/684/CEE, le autorità francesi ritengono che siano compresenti le condizioni per considerare l’aiuto in questione compatibile con il quadro di un aiuto allo sviluppo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della succitata direttiva. In proposito, le autorità francesi avanzano più precisamente le seguenti argomentazioni. |
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(57) |
Per quel che riguarda la condizione secondo cui il reale proprietario deve risiedere nel paese beneficiario e l’impresa beneficiaria non deve essere una controllata non operativa di un’impresa straniera, le autorità francesi fanno osservare, basandosi sull’analisi svolta dalla Commissione in merito all’analogo caso «Renaissance» (15), che CIL deve considerarsi proprietaria effettiva della nave e reale beneficiaria dell’aiuto. Poiché CIL ha sede a Wallis-et-Futuna, territorio ammissibile agli aiuti allo sviluppo, la condizione di residenza è soddisfatta. Inoltre, poiché CIL cura tutti gli aspetti dalla gestione della nave, non è una controllata non operativa. |
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(58) |
Relativamente alla questione della «componente sviluppo», le autorità francesi formulano le seguenti osservazioni:
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(59) |
Infine, le autorità francesi ritengono che la proporzionalità dell’aiuto debba essere valutata in termini non assoluti, ma relativi. Gli effetti dell’aiuto vanno valutati tenuto conto della portata dell’economia dell’arcipelago e del suo potenziale economico. |
VI. RISPOSTA DELLE AUTORITÀ FRANCESI ALLE OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
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(60) |
Le osservazioni delle parti terze interessate sono state trasmesse alle autorità francesi, che non hanno formulato ulteriori osservazioni. |
VII. VALUTAZIONE DELLA MISURA
1. Procedimento
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(61) |
In primo luogo, si devono confutare le accuse di irregolarità procedurale avanzate dagli investitori. |
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(62) |
La Commissione non può condividere il parere secondo cui l’annullamento della decisione 2001/882/CE da parte del Tribunale comporterebbe, per effetto, l’annullamento della decisione di apertura del 2 dicembre 1999. È giurisprudenza consolidata che l’annullamento di un atto emanante da un’istituzione comunitaria non incida necessariamente sugli atti preparatori che hanno condotto alla sua adozione (16). |
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(63) |
Spetta all’istituzione il cui atto sia stato annullato intraprendere tutte le misure che, tenuto conto sia del dispositivo sia dei motivi della sentenza di annullamento, risultano necessarie per rettificare i vizi che hanno portato all’annullamento. Nella fattispecie, il Tribunale ha annullato la decisione 2001/882/CE perché la Commissione non aveva rispettato i diritti di difesa e non aveva ottemperato all’obbligo di motivare le proprie conclusioni relativamente all’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. |
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(64) |
Per quanto riguarda gli atti preliminari alla decisione finale nella presente causa, la sentenza del Tribunale impone dunque alla Commissione di adottare le misure istruttorie necessarie al fine di rispettare pienamente i diritti di difesa dello Stato membro e delle parti interessate. Ciò non significa affatto che la decisione di apertura del 2 dicembre 1999 debba considerarsi nulla ed esclusa dal procedimento, come paiono ritenere gli investitori. È sufficiente che la decisione sia modificata e integrata nei passaggi lacunosi in maniera che le autorità francesi e le parti interessate possano depositare utilmente le proprie osservazioni come previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato (17). Tale risultato è perfettamente conseguito con la decisione integrativa del 6 dicembre 2006. |
2. Esistenza di un aiuto di Stato
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(65) |
A seguito del procedimento formale di esame e tenuto conto delle argomentazioni presentate in tale contesto dalle autorità francesi e dalle parti interessate, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse in relazione alla costruzione e alla gestione di «Le Levant» costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, secondo cui «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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(66) |
Affinché una misura nazionale sia definita aiuto di Stato, è necessario che le seguenti condizioni cumulative siano compresenti: 1) la misura in questione conferisce un vantaggio tramite risorse di Stato; 2) tale vantaggio è selettivo, nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni; e 3) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri (18). |
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(67) |
È d’uopo esporre le ragioni che consentono di ritenere che le misure fiscali adottate in relazione alla costruzione della nave «Le Levant» soddisfino tali condizioni. |
2.1. Sull’esistenza di un vantaggio conferito tramite risorse di Stato
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(68) |
Le disposizioni della legge Pons applicate all’operazione in questione costituiscono una deroga alla legge fiscale generale e, nella misura in cui offrono possibilità di detrazione più ampie rispetto alla norma generale, esse rappresentano un’agevolazione per i contribuenti a cui si applicano. Concedendo tale agevolazione, la Francia rinuncia a un gettito fiscale, il che comporta una diminuzione delle proprie risorse. L’agevolazione è dunque concessa tramite risorse di Stato. |
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(69) |
L’atto che concede tale agevolazione è la decisione di autorizzazione del ministro del bilancio del 23 novembre 1996. Secondo l’autorizzazione, «alla comproprietà marittima della nave “Le Levant”» è concesso di usufruire dell’articolo 238 bis HA III ter e quater del CGI. |
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(70) |
Tuttavia, i risultati della comproprietà sono imponibili a livello di società comproprietarie che la compongono, e sono proprio tali società a usufruire della possibilità di detrarre dai propri risultati fiscali l’importo dell’acquisizione dei carati (concessa ai sensi dell’articolo 238 bis HA I del CGI). |
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(71) |
La deroga di cui all’articolo 156 1 bis del CGI, concessa ai sensi all’articolo 238 bis HA III quater del CGI, è applicabile dagli investitori nelle cui mani, in virtù della trasparenza fiscale delle società comproprietarie, saranno tassati (imposta sul reddito) i risultati di dette società. Le agevolazioni concesse dall’autorizzazione producono dunque effetti finanziari immediati in capo agli investitori sotto forma di economie fiscali rese possibili dalle detrazioni operate grazie al regime derogatorio della legge Pons. |
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(72) |
È opportuno tuttavia osservare che tali economie fiscali non sono lasciate a disposizione degli investitori. Conformemente all’accordo di finanziamento, avallato dalle autorità francesi con la decisione di autorizzazione, esse sono state destinate a un utilizzo prestabilito. Gli investitori, infatti, sono tenuti, a norma dell’investimento da loro sottoscritto, a reinvestire la quasi totalità delle economie fiscali nella comproprietà sotto forma di aumenti di capitale delle rispettive società comproprietarie al fine di coprire i costi relativi al finanziamento dell’acquisizione della nave «Le Levant» e i disavanzi generati dalla sua gestione (cfr. il considerando 27). |
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(73) |
L’identificazione dei beneficiari richiede un esame approfondito dei rapporti che disciplinano l’acquisizione e la gestione di «Le Levant». |
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(74) |
È d’uopo in primo luogo rammentare che l’obiettivo stesso dell’operazione, come si evince dalla domanda di autorizzazione presentata da CIP, era «l’acquisizione di una nave» (19). |
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(75) |
Orbene, «CIP non dispone dei mezzi finanziari necessari per sostenere il costo di acquisizione della nave “Le Levant” nell’ambito di un finanziamento classico (credito ipotecario)». CIP si propone quindi di finanziare la sua nave «nell’ambito di un finanziamento che usufruisca degli aiuti fiscali all’investimento oltremare» sulla base di «uno schema di finanziamento fondato sulla costituzione di una comproprietà marittima». A tal fine, la Banca «proporrà alla propria clientela di acquisire quote della comproprietà» e «procederà a una pubblica sottoscrizione …» (20). |
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(76) |
È dunque chiaro che la finalità dell’operazione era consentire a CIP di acquisire una nave di cui sarebbe stata proprietaria e che l’intervento degli investitori reclutati tra i clienti della banca si limitava al finanziamento di tale acquisizione. |
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(77) |
L’operazione finanziaria scelta a tal fine è, come molto comunemente avviene nell’ambito degli investimenti «defiscalizzati» oltremare (21), un’operazione «esternalizzata», in cui una società che intenda acquisire un bene strumentale, ma che, per mancanza di mezzi, non possa realizzare tale investimento con fondi propri, ricorre a investitori esterni che acquisiscono il bene e lo mettono a disposizione dell’operatore, il quale lo utilizza e, al termine del periodo di gestione imposto per legge, ne diventa proprietario. In operazioni del genere, l’agevolazione fiscale è parzialmente trasferita al locatario, mentre un’altra parte dell’agevolazione è mantenuta dall’investitore, il che gli garantisce un ritorno sull’investimento. Il trasferimento dell’agevolazione al locatario avviene, nella maggior parte dei casi, tramite una riduzione del canone percepito durante il periodo di gestione (operazione «locativa»). |
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(78) |
La Commissione ha già analizzato gli aspetti inerenti gli aiuti di Stato di tali operazioni riguardanti il finanziamento di navi da crociera grazie alle agevolazioni della legge Pons nelle cause «Club Med» (22) e «Renaissance» (23). Quest’ultimo caso è particolarmente pertinente vista la sua somiglianza con l’operazione di finanziamento di «Le Levant». Infatti, in ambedue le circostanze, si è trattato di investitori la cui situazione fiscale consentiva di trarre vantaggio dall’esenzione fiscale, riuniti in comproprietà, che hanno acquistato navi da crociera destinate a essere gestite per un periodo prestabilito oltremare da un locatario (Renaissance o CIL), il quale si è impegnato nei confronti degli investitori a riacquistare la nave al termine del periodo di gestione. |
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(79) |
Nella causa «Renaissance», le nave era locata all’esercente e lo sgravio fiscale di cui usufruivano gli investitori in forza della legge Pons gli era trasferito sotto forma di riduzione del canone secondo la tecnica classica dell’operazione locativa descritta nel considerando 77. Le autorità francesi hanno fatto osservare che tale operazione consentiva «la retrocessione effettiva dell’aiuto fiscale all’esercente». La Commissione [che, nella propria decisione di apertura, aveva constatato che gli investitori erano «beneficiari immediati» e «beneficiari dell’aiuto quantificabile» (24)] ha rilevato che «RF (Renaissance) è il beneficiario reale dell’aiuto e, dato che RF è obbligata a riacquistare le navi, può esserne considerata il proprietario effettivo». La Commissione ha dunque operato una distinzione tra gli investitori, beneficiari immediati dell’aiuto, e il «reale» beneficiario (ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato) al quale erano in parte trasferite le agevolazioni fiscali tramite una riduzione del canone rispetto al valore di mercato della nave (25). |
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(80) |
Nel caso di «Le Levant», il trasferimento delle agevolazioni fiscali degli investitori (beneficiari immediati) a CIL è assicurato da un meccanismo diverso. Infatti, nella causa «Renaissance», gli investitori locavano le navi all’esercente, mentre nella fattispecie CIL dispone formalmente della nave unicamente in veste di gestore della comproprietà, essa stessa formalmente esercente a titolo proprio della nave. Non vi è dunque a priori alcun rapporto locativo che potesse consentire la retrocessione dell’agevolazione mediante riduzione del canone. |
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(81) |
Nel concreto, il trasferimento dell’agevolazione a CIL avviene come segue. |
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(82) |
I costi di acquisizione della nave e il suo disavanzo di gestione si traducono in disavanzi delle EURL comproprietarie. Grazie alle agevolazioni fiscali concesse in forza della legge Pons, gli investitori possono detrarre tali disavanzi dagli altri loro redditi soggetti a imposta sul reddito, ottenendo in tal modo un’economia fiscale che è la materializzazione della loro agevolazione fiscale e che, in quanto tale, è costituita da risorse di Stato ai sensi del diritto comunitario. Orbene, anziché conservare tali economie fiscali, gli investitori si sono impegnati a destinarne la maggior parte a richieste di fondi per coprire i disavanzi delle EURL. |
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(83) |
Tuttavia, in una logica normale di redditività, un investitore si preoccuperebbe di far fruttare il proprio investimento (nella fattispecie la nave) assicurandosi un ritorno sull’investimento che copra le sue spese di acquisizione con un margine di utile soddisfacente. Nello scenario dell’operazione locativa delle cause «Club Med» e «Renaissance», tale risultato è ad esempio ottenuto mediante il canone corrisposto dal locatario (canone comunque vantaggioso per il locatario perché una parte dell’agevolazione fiscale gli è retrocessa sotto forma di canone inferiore al prezzo di mercato). |
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(84) |
Infatti, in uno scenario normale, tali costi (come il pagamento del canone di locazione o l’assunzione di tutte le perdite) sarebbero assunti da CIL e non dall’investitore. Nell’operazione in questione, invece, i costi sono imputati alle EURL e, con il meccanismo delle richieste di fondi, coperti dalle economie fiscali che sono risorse di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Nel contempo, CIL è sollevata dai costi legati alla gestione della nave che normalmente avrebbe dovuto sostenere. Per tutti questi motivi, la Commissione constata che vi è un trasferimento del vantaggio degli investitori a CIL. Occorre però osservare che l’agevolazione fiscale non viene trasferita integralmente a CIL. In realtà, secondo i termini dell’operazione, gli investitori trattengono per sé le economie di imposta relative al 2003, ultimo anno di gestione. |
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(85) |
A ogni modo, se si eccettua questa differenza tecnica nell’operazione, gli effetti non si distinguono da quelli prodotti dall’operazione di cui alla causa «Renaissance». Infatti, proprio come nella causa «Renaissance», CIL ottiene il godimento effettivo della nave «Le Levant» dal momento della consegna, anticipando in tal modo la proprietà formale della nave, che diventerà effettiva solo all’uscita dall’operazione. Inoltre, esattamente come nella causa «Renaissance», la nave è messa a disposizione di CIL senza che essa abbia dovuto sostenerne il costo reale, visto che da parte sua non si richiede alcuna contropartita finanziaria. In questa maniera, si riducono i costi che CIL avrebbe dovuto di norma sostenere per la gestione della nave, il che costituisce un vantaggio per CIL. |
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(86) |
Se gli investitori possono mettere gratuitamente a disposizione di CIL la nave, ciò avviene grazie alle agevolazioni fiscali concesse loro in applicazione della legge Pons che permettono, tramite le rispettive EURL, di detrarre dal reddito imponibile sia il prezzo di acquisto della nave che le perdite delle EURL, le quali inglobano in particolare le annualità di capitale e interessi sul mutuo concesso dalla Banca per l’acquisto dei carati. Il risultato detraibile dalle EURL comprende inoltre le rispettive quote dei risultati di gestione di «Le Levant» nei limiti garantiti da CIL. |
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(87) |
Tale operazione e la copertura da parte degli investitori del costo di finanziamento e, quantomeno parzialmente, di gestione di «Le Levant» mediante il meccanismo delle richieste di fondi obbligatorie a beneficio delle EURL è destinato a far usufruire CIL delle agevolazioni concesse dalla legge Pons. Il meccanismo di trasferimento dell’aiuto era una condizione prevista nella domanda di autorizzazione e, in quanto tale, è stato avallato dalle autorità francesi. Il trasferimento di risorse da parte degli investitori a vantaggio della comproprietà permette di sovvenzionare la gestione di «Le Levant» da parte di CIL. Senza tale meccanismo, la gestione della nave da parte di CIL non sarebbe stata economicamente sostenibile. |
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(88) |
Per gli investitori, il rendimento dell’intera operazione si concretizza alla fine del finanziamento nel riacquisto dei rispettivi carati e nel fatto che possono trattenere per sé le economie di imposta inerenti l’anno 2003, ultimo anno del periodo di gestione (che non è ipotecato da una richiesta obbligatoria di fondi). |
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(89) |
Si assiste dunque a una ripartizione delle risorse di Stato (costituite dalle economie fiscali degli investitori) tra CIL, alla quale viene retrocessa la quasi totalità dell’aiuto, e gli investitori. La parte del vantaggio retrocessa a CIL è costituita dalla somma delle richieste di fondi a cui gli investitori hanno risposto a favore delle EURL. |
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(90) |
Le osservazioni di CIL, secondo cui la Commissione non ha dimostrato che l’aiuto avrebbe consentito di gestire la nave «Le Levant» in condizioni più favorevoli rispetto a quelle accessibili agli altri operatori, sono dunque inaccettabili. |
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(91) |
Quanto al prezzo di vendita di «Le Levant» a CIL nel gennaio 2004, tenuto conto delle informazioni di cui dispone la Commissione, non sembra che abbia comportato un elemento di gratuità a favore di CIL. Secondo CIL, infatti, il prezzo di vendita è stato ritenuto superiore al valore di mercato della nave da un agente marittimo indipendente. La Commissione non dispone di altri elementi che possano confutare tali informazioni. |
2.2. Sulla definizione di «impresa» dei beneficiari delle risorse di Stato
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(92) |
Affinché un vantaggio sia definito aiuto di Stato, è inoltre necessario che favorisca talune imprese (o talune produzioni). La nozione di impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato comprende qualunque soggetto che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica di tale soggetto e dalla sua modalità di finanziamento. Costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (26). |
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(93) |
Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa Cassa di Risparmio, in cui ha dovuto distinguere tra «un operatore in contatto diretto con il mercato e, indirettamente, [di] un altro soggetto controllante tale operatore nell’ambito di un’unità economica che essi formano insieme», ha ritenuto che «il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso dà luogo soltanto all’esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o di socio nonché, eventualmente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un bene» (27). |
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(94) |
La giurisprudenza sostiene dunque che, al di là delle forme giuridiche, la definizione di impresa debba fondarsi su un’analisi delle realtà economiche della fattispecie. La qualità di impresa di CIL e degli investitori deve essere quindi stabilita alla luce di un’analisi dei rapporti economici dell’operazione al fine di appurare in che maniera si eserciti, nei fatti, l’attività economica consistente nella gestione di «Le Levant» in quanto nave da crociera. |
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(95) |
In primo luogo, è opportuno osservare che, secondo i termini formali dell’operazione, sono gli investitori, tramite le rispettive EURL riunite nella comproprietà, a essere presentati come proprietari ed esercenti, per proprio conto, della nave, mentre il ruolo di CIL si limita a quello di gestore della nave «per conto e a rischio della comproprietà» (28). È beninteso plausibile ipotizzare che un proprietario-esercente affidi gli atti di gestione quotidiani della propria attività economica a un gestore, senza che il proprietario sfugga, per questo, alla definizione di impresa ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione però che risponda ai criteri discriminanti elaborati dalla giurisprudenza, ossia che partecipi all’attività consistente nell’offrire beni e servizi su un determinato mercato, non limitandosi dunque al possesso di partecipazioni e alla percezione di dividendi. |
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(96) |
Nella fattispecie, la Commissione rileva che, secondo lo statuto della comproprietà, ogni investitore eserciterà, attraverso i propri carati, diritti sulla nave, diritti che possono essere esercitati soltanto collettivamente (ogni carato dà anche diritto a una parte proporzionale dei redditi derivanti dal suo esercizio). Gli investitori esercitano i loro diritti nell’ambito dell’assemblea generale dei comproprietari, dove ogni carato gode di un diritto di voto proporzionale alla quota di proprietà. Da questo punto di vista, la situazione degli investitori è assimilabile a quella di soci o azionisti. |
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(97) |
Inoltre, gli investitori non partecipano attivamente all’attività economica della «Le Levant», interamente affidata a CIL. Dal mandato di gestione si evince infatti che CIL è incaricata di tutti gli aspetti della gestione della nave ed è munita di tutti i poteri necessari, escludendo in tal modo ogni ingerenza degli investitori. Infatti:
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(98) |
L’esclusione degli investitori dalla gestione non deriva da una scelta commerciale sulla quale essi possono liberamente ritornare, bensì dalla struttura stessa dell’operazione. Infatti, secondo i loro contratti di investimento, ogni società comproprietaria è diretta da due cogestori che, in realtà, sono quadri della Banca. Tutti gli aspetti pratici della costituzione e dell’esercizio delle società comproprietarie sono assunti da tali gestori o da persone presentate dalla Banca e, all’assemblea generale della comproprietà (dove teoricamente gli investitori potrebbero esercitare i rispettivi diritti sulla nave e la sua gestione), le società comproprietarie non sono rappresentate dai loro soci, bensì dai gestori. Orbene, l’investitore non può nominare altri gestori o assumere egli stesso la direzione della propria EURL se non rinunciando alla «promessa di acquisto» delle quote da parte della Banca, che costituisce la garanzia del rendimento del suo investimento. Per ciò che riguarda la scelta del gestore della comproprietà e i termini del suo mandato, nello statuto della comproprietà (redatto dalla Banca e da CIP) è stata nominata CIP, che in pratica può essere revocata soltanto per colpa grave o dolo. La Commissione constata dunque che, nell’operazione, non esiste alcun meccanismo che consenta un effettivo coinvolgimento della comproprietà nella gestione di «Le Levant» in quanto nave da crociera, ossia nell’attività economica stessa, che è appannaggio esclusivo di CIL. In sintesi, si può concludere che gli investitori hanno sottoscritto un contratto di adesione del quale non hanno potuto stabilire liberamente le condizioni. |
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(99) |
Infine, è importante constatare che, nel rapporto tra un proprietario-esercente e il suo gestore, il rischio economico legato alla gestione del bene è solitamente in capo al proprietario, essendo il gestore retribuito per i propri servizi e non essendo interessato ai risultati di gestione. Orbene, nel caso di «Le Levant», gli investitori, beneficiando della garanzia del rendimento fornita dai promotori del progetto, non si assumono i rischi reali legati al risultato della gestione della nave. Tali rischi sono assunti, in realtà, da CIL, la quale, benché titolare soltanto di due quote delle 740 della comproprietà, ha accettato di farsi carico dell’intera responsabilità di qualunque eccedenza di perdite rispetto alla previsioni di gestione per il periodo 1996-2003. La Commissione osserva che tale ripartizione dei rischi, estranea a un normale rapporto tra esercente e gestore, è rivelatrice del fatto che l’attività commerciale è unicamente nelle mani di CIL. |
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(100) |
È giusto dunque che il progetto «Le Levant» non sia stato descritto ai potenziali investitori come un’offerta di partecipare all’organizzazione e alla commercializzazione di crociere a bordo della nave «Le Levant», bensì come «un investimento redditizio, senza rischi e senza preoccupazioni di gestione» (29). Rivelatore dei rapporti reali tra CIL e gli investitori è altresì il fatto che «CIP attraverso la sua controllata CIL» sia definita «armatore e gestore della comproprietà» (30). |
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(101) |
Tale organizzazione rispecchia perfettamente l’obiettivo dell’operazione, secondo cui CIL deve acquisire una nave e gli investitori intervenire unicamente ai fini del suo finanziamento, senza interesse a partecipare alla sua gestione. Il fatto che gli investitori, per il tramite delle rispettive società, siano proprietari formali della nave è unicamente motivato dell’ingegneria fiscale dell’operazione e non corrisponde a una reale partecipazione alla sua gestione commerciale. |
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(102) |
L’attività degli investitori si limita a un’assunzione di partecipazione nell’ottica di una rendimento, senza alcun reale coinvolgimento nella gestione di «Le Levant». Viceversa, CIL, semplice gestore da un punto di vista formale, ha la garanzia di ottenere, all’uscita dall’operazione, la proprietà esclusiva della nave a un prezzo le cui modalità di calcolo sono state stabilite in anticipo e, nell’attesa di tale formalizzazione giuridica dei suoi diritti sulla nave, decide liberamente (rispetto agli investitori) le modalità della sua gestione. Per tutto quel che riguarda la gestione commerciale della «Le Levant», CIL agisce dunque come sua reale proprietaria. |
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(103) |
In riferimento alla gestione della nave, solo CIL può essere definita impresa secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché in tal senso gli investitori non possono considerarsi imprese, le agevolazioni da essi ottenute tramite risorse di Stato nell’ambito dell’operazione di finanziamento di «Le Levant» non costituiscono un aiuto di Stato. |
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(104) |
Quanto allo status di cantiere navale, la Commissione nota che le osservazioni formulate in proposito dalle parti interessate non forniscono alcuna prova di un vantaggio finanziato tramite risorse di Stato a favore del cantiere. Il procedimento di esame formale non ha pertanto fatto emergere alcun elemento probatorio che permetta di ritenere che il cantiere sia beneficiario dell’aiuto. |
2.3. Sulla natura selettiva della misura
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(105) |
La specificità di una misura statale, ossia la sua natura selettiva, costituisce una delle caratteristiche della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. In tale ambito, occorre appurare se la misura fiscale in questione comporti o meno benefici a esclusivo favore di talune imprese o taluni settori di attività (31). |
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(106) |
Di norma, affinché una misura fiscale possa essere definita aiuto di Stato, le imprese che ne usufruirono devono appartenere a una categoria ben determinata mediante l’applicazione, di diritto o di fatto, del criterio stabilito dalla misura in questione (32). Nella fattispecie, è sufficiente rilevare che la misura in esame è un’applicazione della legge Pons, regime fiscale che riguarda unicamente investimenti eseguiti in talune collettività francesi d’oltremare e la cui selettività è già stata riconosciuta dalla Commissione con la decisione del 27 gennaio 1993 di non sollevare obiezioni al regime di aiuto di Stato instaurato dalla legge Pons (33). |
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(107) |
La Commissione ritiene che la selettività della misura in questione sia sufficientemente dimostrata dal fatto che essa deriva dall’applicazione del regime selettivo della legge Pons e che, pertanto, non sia tenuta a prendere posizione sulla discrezionalità riservata alle autorità francesi nella concessione dell’autorizzazione prevista ai sensi dell’articolo 238 bis HA III ter del CGI, aspetto che la Commissione ha sollevato unicamente ad abundantiam. |
2.4. Sulle condizioni che avrebbero interessato gli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza
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(108) |
Le autorità francesi e CIL hanno ribadito il fatto che la «Le Levant» è stata gestita con base a Saint-Pierre-et-Miquelon, su un mercato, dunque, molto limitato, dove non opera nessun’altra compagnia di crociere. CIL ha anche invocato le dimensioni modeste di «Le Levant» e il fatto che la sua offerta fosse rivolta essenzialmente a una clientela nordamericana. Per questi motivi, le autorità francesi e CIL contestano l’idea che il vantaggio concesso a CIL abbia potuto comportare un effetto di distorsione della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. |
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(109) |
È opportuno ricordare che gli aiuti volti a sollevare un’impresa dai costi che di norma dovrebbe sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue attività ordinarie, di norma, falsano le condizioni concorrenziali (34). Si è infatti ritenuto che qualunque concessione di aiuti a un’impresa che eserciti le proprie attività sul mercato comunitario possa causare distorsioni della concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri (35). |
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(110) |
La Commissione è del parere che non sia pertinente considerare le crociere con base a Saint-Pierre-et-Miquelon un mercato distinto. È probabile che un consumatore che pensi a una crociera in tale regione sia anche disposto a considerare crociere verso altre destinazioni o in partenza da altri porti e che la sua scelta sia dettata da una serie di fattori, tra cui il prezzo, che può essere modificato dalla misura in esame. Le crociere fanno quindi parte di un mercato più ampio e nella misura in cui le agevolazioni fiscali in questione sollevano CIL da costi che generalmente avrebbe dovuto sostenere per il finanziamento della propria attività economica, l’aiuto può causare una distorsione della concorrenza su tale mercato. |
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(111) |
Quanto all’effetto sugli scambi tra Stati membri, la Commissione ha preso atto del fatto che l’offerta di «Le Levant» era principalmente rivolta al mercato nordamericano e che, a tal fine, CIL collaborava con un’agenzia di viaggi americana, la quale assicurava la promozione e la distribuzione delle crociere. Nondimeno, la Commissione osserva che non è escluso che taluni aiuti possano falsare la concorrenza anche nei casi in cui il beneficiario esporti la quasi totalità della sua produzione al di fuori della Comunità (36). Inoltre, pare che alcune crociere siano state anche oggetto di una certa commercializzazione in Europa. |
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(112) |
È pertanto possibile che la misura in questione falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri. |
2.5. Intensità dell’aiuto
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(113) |
La Commissione è dell’avviso che l’aiuto comprenda tutte le economie di imposta trasferite dagli investitori alle rispettive società comproprietarie a titolo di aumenti di capitale che si erano impegnati a effettuare nell’ambito della loro adesione all’operazione di finanziamento di «Le Levant». |
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(114) |
Le autorità francesi si sono dette incapaci di quantificare le economie fiscali senza procedere a un accertamento individuale della situazione fiscale di ciascun investitore. |
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(115) |
La Commissione non si reputa in ogni caso tenuta a quantificare esattamente l’aiuto, bensì soltanto a precisare le basi del suo calcolo. Essa però rileva, fermo restando il calcolo dell’ammontare complessivo dell’aiuto, che, secondo le stime della Banca basate sul profilo di un «investitore standard» (37), le economie fiscali realizzate grazie alla detrazione del solo prezzo di acquisto della nave avrebbero consentito conferimenti di capitale pari a 278 506 FRF per lotto di due carati, vale a dire, per le 738 quote di proprietà vendute agli investitori, un totale di 102 490 200 FRF, pari a un’intensità rispetto al prezzo della nave circa del 44,8 %. |
3. Sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune
Dispositivo giuridico applicabile
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(116) |
Avendo la Commissione constatato che la misura in questione costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è opportuno esaminarne la compatibilità con il mercato comune. In proposito, la Commissione ha indicato, nelle proprie decisioni di apertura, che essa riteneva che l’aiuto dovesse essere analizzato alla luce della direttiva 90/684/CEE, e più specificamente, vista la sua finalità, dell’articolo 4, paragrafo 7, della medesima direttiva (38). La pertinenza di tale base giuridica è stata contestata dalle autorità francesi e dalle parti interessate per i motivi invocati nelle sezioni IV e V. È dunque opportuno motivare innanzitutto la scelta di tale base giuridica. |
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(117) |
La decisione della Commissione del 27 gennaio 1993 di non sollevare obiezioni in materia di aiuto di Stato in riferimento alla legge Pons prevedeva espressamente che «l’applicazione degli aiuti in oggetto fosse soggetta alle regolamentazioni e alle discipline del diritto comunitario in materia di […] taluni settori di attività nell’industria …». La suddetta decisione, pertanto, non copre l’aiuto in esame, poiché questo rientra nel campo di applicazione della direttiva 90/684/CEE. |
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(118) |
La Francia e le parti interessate sostengono che la 90/684/CEE è applicabile unicamente agli aiuti di cui usufruisce un costruttore navale, per cui, non avendo la Commissione identificato un vantaggio per il cantiere navale che ha costruito la «Le Levant», nella fattispecie la direttiva 90/684/CEE non sarebbe applicabile. La Commissione non può condividere tale argomentazioni. Si evince infatti dallo stesso tenore dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CEE che essa è applicabile a «tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi, disponibili in quanto aiuto per la costruzione o la trasformazione di navi». Ai fini dell’applicazione della direttiva 90/684/CEE, che riguarda gli aiuti alla «costruzione navale», e non ai costruttori navali, non è tanto determinante, dunque, la qualità del beneficiario quanto la finalità dell’aiuto. Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza della Corte che, in risposta all’argomentazione secondo cui soltanto gli aiuti disponibili per la produzione di navi, e non per la loro gestione, dovessero essere presi in considerazione nell’ambito della direttiva 90/684/CEE, ha giudicato che le sue disposizioni sono applicabili «non soltanto a tutte le forme di aiuto alla produzione concesse direttamente ai cantieri, ma anche agli aiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, riguardando quest’ultima disposizione tutte le forme di aiuti concessi agli armatori o terzi nel momento in cui essi sono effettivamente utilizzati per la costruzione o la trasformazione di navi nei cantieri della Comunità» (39). |
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(119) |
La Commissione conferma pertanto che la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune deve essere valutata tenuto conto della direttiva 90/684/CEE. |
Analisi della compatibilità
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(120) |
In virtù dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 90/684/CEE, gli aiuti legati alla costruzione e alla trasformazione navale concessi come aiuti allo sviluppo a un paese in via di sviluppo possono considerarsi compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni stabilite a tal fine dal gruppo di lavoro n. 6 dell’OCSE nel suo accordo relativo all’interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell’intesa riguardante i criteri all’esportazione di navi, o qualunque modifica di detto accordo (di seguito «criteri dell’OCSE»). |
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(121) |
Come segnalato dalla Commissione agli Stati membri con la lettera SG (89) D/311 del 3 gennaio 1989, i progetti di aiuto allo sviluppo devono rispondere ai seguenti criteri dell’OCSE:
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(122) |
Inoltre, l’aiuto concesso deve comportare un elemento di gratuità almeno del 25 %. |
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(123) |
Come indicato, la Commissione deve anche verificare che il progetto comporti una vera «componente sviluppo». La Corte (40) ha infatti ritenuto che la Commissione è tenuta a verificare separatamente la componente «sviluppo» del progetto e il rispetto dei criteri dell’OCSE. La Commissione deve pertanto, ai fini della sua valutazione, verificare che i progetti perseguano realmente un obiettivo di sviluppo e che non sarebbero attuabili senza l’aiuto (ossia che l’aiuto è indispensabile). |
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(124) |
Come la Commissione ha segnalato nelle sue decisioni di apertura, l’aiuto in questione risponde ai criteri dell’OCSE per i seguenti motivi:
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(125) |
La Commissione deve ancora verificare la «componente sviluppo», ossia sincerarsi che l’aiuto possa contribuire allo sviluppo del territorio beneficiario. Tale analisi deve tenere conto delle circostanze e delle necessità specifiche del territorio in questione. In proposito, le autorità francesi hanno sottolineato che l’economia di Saint-Pierre-et-Miquelon versava in una situazione particolarmente difficile al momento della concessione dell’aiuto. L’arcipelago, infatti, è stato storicamente dipendente dalla pesca industriale. Il crollo improvviso e massiccio di tale industria nel 1993, a seguito dell’esito, sfavorevole alla Francia, di un contenzioso con il Canada riguardante i diritti di pesca e di una moratoria canadese sulla pesca del merluzzo, ha creato un bisogno pressante di riorientare l’economia del territorio. Poiché le dimensioni modeste dell’arcipelago e della sua popolazione, il suo isolamento relativo e l’esiguità della sua economia riducevano considerevolmente le possibilità di un tale riorientamento, l’approccio più interessante pareva una diversificazione attraverso il turismo che valorizzasse la natura pressoché incontaminata del territorio e la sua vicinanza al continente nordamericano. Dato che Saint-Pierre-et-Miquelon non era in grado di proporre un turismo basato su lunghi soggiorni, pareva ragionevole tentare di sviluppare l’arcipelago come porto croceristico. |
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(126) |
Nelle osservazioni presentate successivamente alla decisione di apertura del 2 dicembre 1999, le autorità francesi hanno asserito che la gestione di «Le Levant» poteva contribuire allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e le spese che la sua gestione avrebbe generato nel territorio. |
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(127) |
Nella decisione 2001/882/CE, la Commissione ha tuttavia concluso che mancava una «componente sviluppo» (42). Tale valutazione si basava soprattutto sulle seguenti conclusioni relative alle ricadute economiche dell’aiuto:
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(128) |
Tali conclusioni si basavano, ovviamente, sulle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento della sua decisione. Come è emerso chiaramente dalla sentenza della Corte a seguito del ricorso per annullamento nella succitata causa C-394/01 (43), la Commissione poteva basare la propria decisione unicamente sugli elementi di cui era venuta a conoscenza nell’ambito del procedimento di esame formale intrapreso con decisione del 2 dicembre 1999, esclusa dunque una serie di informazioni che le autorità francesi hanno presentato soltanto nella fase del procedimento dinanzi alla Corte. |
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(129) |
Orbene, nelle nuove osservazioni formulate a seguito della decisione integrativa della Commissione del 6 dicembre 2006, le autorità francesi e le parti interessate hanno fornito informazioni di cui la Commissione non disponeva all’epoca dell’adozione della decisione 2001/882/CE e che danno un’immagine diversa delle ricadute economiche della gestione di «Le Levant». |
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(130) |
Infatti, per quel che riguarda i posti di lavoro, dalle osservazioni delle autorità francesi emerge che almeno 14 persone originarie di Saint-Pierre-et-Miquelon sono state impiegate a bordo di «Le Levant» dal 1999 al 25 luglio 2001. A tali occupazioni a bordo si aggiungono posti di lavoro a terra indotti dall’utilizzo di fornitori e prestatori locali. Le autorità francesi ritengono che la gestione di «Le Levant» abbia generato almeno 10 posti di lavoro a terra dal 1999 al 25 luglio 2001 (44). |
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(131) |
Secondo le medesime informazioni delle autorità francesi, nel periodo 1999-2001, la gestione di «Le Levant» ha generato 1,66 Mio EUR di spese dirette a Saint-Pierre-et-Miquelon (associate al bunkeraggio della nave, ai trasferimenti di passeggeri, ecc.) (45). |
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(132) |
Contrariamente alle informazioni di cui disponeva la Commissione nel 2001, queste nuove informazioni permettono dunque di riscontrare un impatto quantificato in termini di creazione di posti di lavoro, effetto tutt’altro che trascurabile vista l’esiguità del mercato del lavoro nel territorio e rapportato al numero di persone in cerca di occupazione (409 nel 1999) (46). Esse dimostrano inoltre che le spese dirette a Saint-Pierre-et-Miquelon legate alla gestione della nave «Le Levant» sono pari circa al doppio delle somme considerate dalla Commissione nella motivazione della decisione 2001/882/CE (47). |
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(133) |
Tali nuove informazioni consentono di rilevare che l’aiuto alla «Le Levant» ha generato ricadute economiche, certo limitate, ma nondimeno in grado di contribuire allo sviluppo economico di Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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(134) |
Le autorità francesi hanno altresì rivendicato che l’aiuto poteva, più in generale, contribuire allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon incoraggiando la necessaria diversificazione della sua economia. Su tale aspetto, il procedimento di esame ha permesso alla Commissione di rilevare che l’economia di Saint-Pierre-et-Miquelon è stata caratterizzata da una dipendenza pressoché esclusiva dalla pesca industriale fino al 1993, dopodiché da una dipendenza dal settore pubblico e dalle commesse pubbliche (48). |
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(135) |
La Commissione ammette che una tale dipendenza da un numero estremamente limitato di fonti di occupazione e reddito possa costituire un freno allo sviluppo del territorio. Viste le specificità geografiche di Saint-Pierre-et-Miquelon e l’esiguità del suo mercato interno, la Commissione ammette che una diversificazione economica fosse utile al suo sviluppo e che il turismo potesse rappresentare un canale di diversificazione promettente all’epoca della concessione dell’aiuto. La Commissione accetta inoltre le osservazioni delle autorità francesi secondo cui le dimensioni dell’arcipelago riducono le possibilità di proporre un turismo basato su soggiorni prolungati, mentre la sua posizione si presta allo sviluppo di un’attività croceristica. |
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(136) |
La Commissione nota che, secondo le informazioni presentate dalle autorità francesi, il numero di croceristi che ha visitato l’arcipelago ha registrato forti fluttuazioni negli anni antecedenti alla concessione dell’aiuto e all’entrata in servizio di «Le Levant». Il dato pare invece essersi stabilizzato a un livello relativamente elevato a partire dal 2000 (49). |
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(137) |
Per quanto reali siano, tali contributi allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon potrebbero certo sembrare modesti, soprattutto se raffrontati all’intensità dell’aiuto. La Commissione ritiene nondimeno che la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune debba essere valutata rapportando il contributo che l’aiuto può offrire allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon all’entità della distorsione degli scambi tra Stati membri che è in grado di generare. In proposito, la Commissione è del parere che, per quanto l’aiuto possa innegabilmente comportare un certo effetto negativo sugli scambi tra Stati membri, come dimostrato nella sezione 2.4, è però probabile che tale effetto sia molto limitato, viste le circostanze specifiche della fattispecie. In tale contesto, la Commissione rileva in particolare quanto segue:
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(138) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che l’aiuto in questione è in grado di contribuire allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon mediante la creazione di posti di lavoro e la diversificazione della sua economia e che, per quanto modesto, tale contributo è più rilevante della distorsione degli scambi tra Stati membri che l’aiuto può generare. |
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(139) |
La Commissione osserva inoltre che tale aiuto era necessario. Infatti, le prospettive di redditività per la gestione della nave da Saint-Pierre-et-Miquelon secondo i termini dell’operazione approvata dalle autorità francesi erano tali che la redditività del progetto poteva essere assicurata soltanto attraverso l’aiuto. Il progetto di costruzione e gestione di «Le Levant» non si sarebbe potuto pertanto realizzare senza l’aiuto. |
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(140) |
Per i motivi che precedono, la Commissione constata dunque che l’aiuto a «Le Levant» presenta una «componente sviluppo». |
VIII. CONCLUSIONI
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(141) |
La Commissione osserva che la Francia ha dato illegalmente esecuzione all’aiuto in questione violando i termini dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. La Commissione ritiene tuttavia che l’aiuto costituisca un aiuto allo sviluppo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 90/684/CEE e che, pertanto, esso sia compatibile con il mercato comune, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Compagnie des Îles du Levant rispetto alla costruzione della nave da crociera «Le Levant» è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27.
(2) GU C 33 del 5.2.2000, pag. 6 e GU C 23 dell’1.2.2007, pag. 28.
(3) GU C 33 del 5.2.2000, pag. 6.
(4) GU L 327 del 12.12.2001, pag. 37.
(5) Causa T-34/02, EURL Le Levant 001/Commissione, Raccolta 2006, pag. II-267. In precedenza, la Francia aveva intentato ricorso per l’annullamento della decisione 2001/882/CE, ricorso respinto dalla Corte (sentenza del 3 ottobre 2002, causa C-394/01, Francia/Commissione, Raccolta 2002 pag. I-8245).
(6) GU C 23 dell’1.2.2007, pag. 28.
(7) La società in questione ha chiesto che la sua identità non sia resa pubblica. Pertanto, nella presente decisione, vi si farà riferimento unicamente come la «Banca».
(8) Arcipelago con superficie di 242 km2 e circa 6 500 abitanti, Saint-Pierre-et-Miquelon è una collettività d’oltremare situata al largo delle coste canadesi (distante all’incirca 25 km da Terranova).
(9) CIL è una filiale interamente controllata da CIP. Quest’ultima è garante di tutti gli impegni sottoscritti da CIL nell’ambito dell’operazione di finanziamento della nave «Le Levant». La Commissione osserva dunque che non occorre operare una distinzione tra le due entità, per cui le abbreviazioni CIP e CIL saranno utilizzate in maniera intercambiabile nella presente decisione.
(10) Per i fatti antecedenti all’introduzione dell’euro, gli importi in franchi francesi sono convertiti, unicamente a titolo indicativo, al cambio di 6,5 FRF per 1 EUR.
(11) Emerge infatti dai documenti informativi forniti dai promotori del progetto «Le Levant» al comitato di borsa (COB) che i soci «… reinvestiranno in teoria la quasi totalità delle loro economie di imposta sottoscrivendo aumenti di capitale annuali delle società comproprietarie. Tali aumenti di capitale saranno realizzati in maniera da consentire l’equilibrio di tesoreria delle società, senza tuttavia lasciarvi eccedenze». Per quanto concerne la tesoreria delle società comproprietarie, dai «conti di gestione previsionali della comproprietà» allegati alla documentazione presentata al COB, si evince che il risultato di gestione previsto era negativo per ogni anno del periodo 1996-2003.
(12) Domanda di autorizzazione della Banca e di CIP del 19 agosto 1996 (di seguito «domanda di autorizzazione»), pagg. 21-22.
(13) Eccezion fatta per due EURL che non hanno potuto essere cancellate per ragioni tecniche, ma che sono inattive dal 2 gennaio 2004.
(14) Per la legge Paul, cfr. la decisione della Commissione del 3 dicembre 2001 (GU C 30 del 2.2.2002, pag. 13), mentre per la legge Girardin, cfr. la decisione della Commissione dell’11 novembre 2003 (GU C 16 del 22.1.2004, pag. 24).
(15) Decisione 1999/719/CE della Commissione, del 30 marzo 1999, relativa all’aiuto di Stato che la Francia intende accordare, come aiuto allo sviluppo, per la vendita di due navi costruite negli Chantiers de l’Atlantique e gestite da Renaissance Financial nella Polinesia francese (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 23).
(16) Sentenza della Corte del 12 novembre 1998 nella causa C-415/96, Spagna/Commissione, Raccolta 1998, pag. I-6993, punto 32.
(17) Cfr. in tal senso la sentenza della Corte nella succitata causa C-415/96, in particolare i punti 33 e 34.
(18) Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte del 10 gennaio 2006 nella causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze, Raccolta 2006 pag. I-289, punto 129.
(19) Domanda di autorizzazione, pag. 11.
(20) Domanda di autorizzazione, pagg. 11 e 15.
(21) Cfr. la relazione informativa redatta a nome della commissione delle finanze, del controllo di bilancio e dei conti economici della nazionale sulla defiscalizzazione nei dipartimenti e territori d’oltremare (Senato, sessione ordinaria del 2002-2003, relazione n. 51, allegato al verbale della seduta del 7 novembre 2003).
(22) GU C 279 del 25.10.1995, pag. 3.
(23) Decisione 1999/719/CE succitata.
(24) GU C 307 del 7.10.1998, pag. 6.
(25) Tale approccio è peraltro confortato dalla pratica più recente della Commissione nella causa detta dei «GIE fiscali»: decisione 2007/256/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione ai sensi dell’articolo 39 CA del codice generale delle imposte (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 41), punti da 101 a 103.
(26) Cfr. ad esempio, la succitata sentenza Cassa di Risparmio, punti 107 e 108.
(27) Sentenza succitata Cassa di Risparmio, punti da 109 a 114.
(28) Mandato di gestione della comproprietà della nave «Le Levant», allegato 4 alla documentazione presentata al COB (di seguito «mandato di gestione»).
(29) Prospetto «Devenez copropriétaire du navire de croisière Le Levant», contenuto nella documentazione presentata al COB.
(30) Idem. Secondo il diritto marittimo francese, il fatto di essere comproprietari di una nave non comporta la qualifica automatica di armatore della stessa. Comporta soltanto una presunzione, che può essere confermata o smentita analizzando alcuni atti di gestione relativi alla nave in questione al fine di identificare, attraverso tali atti (designazione del comandante, responsabilità della gestione nautica e/o della gestione commerciale), l’esercente della nave (legge n. 69-8 del 3 gennaio 1969 relativa all’armamento e alle vendite marittime, come modificata, articoli 1 e 2).
(31) Cfr. ad esempio le sentenze della Corte del 26 settembre 1996 nella causa C-241/94, Francia/Commissione, Raccolta 1996, pag. I-4551, e del 1o dicembre 1998 nella causa C-200/97, Ecotrade/Altiforni e Ferriere di Servola, Raccolta 1998, pag. I-7907.
(32) Cfr. in tal senso, la sentenza del Tribunale nella causa T-308/00, Salzgitter/Commissione, Raccolta 2004, pag. II-1933, punto 38.
(33) Cfr. il considerando 10.
(34) Cfr. la sentenza del 19 settembre 2000 nella causa C-156/98, Germania/Commissione, Raccolta pag. I-6857, punto 30, e la giurisprudenza citata.
(35) Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Raccolta 1979, pag. 2671, punti 11 e 12.
(36) Sentenza della Corte del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Belgio/Commissione, Raccolta 1990, pag. I-959, punto 35.
(37) Cfr. la decisione integrativa del 6 dicembre 2006, punto 72.
(38) La direttiva 90/684/CEE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 1997. Essa resta nondimeno pertinente per l’analisi della presente causa in quanto le sue disposizioni erano in vigore all’atto della concessione dell’aiuto, conformemente alla comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).
(39) Sentenza della Corte del 18 maggio 1993 nelle cause riunite C-356/90 e C-180/91, Belgio/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-2323, punto 14.
(40) Sentenza della Corte del 5 ottobre 1994 nella causa C-400/92, Germania/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4701.
(41) Tale analisi è conforme a quella eseguita nella causa «Renaissance» di cui sopra.
(42) Decisione 2001/882/CE, considerando 33.
(43) Cfr. nota 5.
(44) Secondo le autorità francesi, 14-16 cittadini di Saint-Pierre-et-Miquelon sono stati impiegati a bordo nei primi cinque anni di gestione di «Le Levant», ossia dal 1999 al 2003. Durante lo stesso periodo, la gestione della nave ha creato 11-12 posti di lavoro a terra. Nondimeno, per considerazioni legate al principio di sicurezza giuridica, ai fini della presente decisione, la Commissione terrà conto unicamente dei fatti relativi al periodo antecedente alla decisione 2001/882/CE. Analogamente, la Commissione terrà presente soltanto il numero di posti di lavoro più basso.
(45) Tale periodo copre tutto l’anno 2001. Ad abundantiam, si può osservare che, secondo le autorità francesi, le spese stimate generate direttamente da «Le Levant» nel 2002 e nel 2003 sono pari a 1,66 Mio EUR all’anno, ossia circa 3,4 Mio EUR per i primi cinque anni di gestione della nave.
(46) Numero di disoccupati al 31 dicembre 1999 (Institut d’émission des départements d’outremer, relazione «Saint-Pierre-et-Miquelon en 1999»).
(47) Vale a dire, per il periodo 1999-2001, circa 1,66 Mio EUR contro i circa 0,84 Mio EUR (5,52 Mio FRF) stimati dalla Commissione nella decisione 2001/882/CE.
(48) Infatti, nel 1999, i settori dell’edilizia e dei lavori pubblici e quello della pesca, largamente sostenuti dall’intervento delle autorità pubbliche, rappresentano il 63,8 % dell’occupazione. I funzionari rappresentavano il 25,8 % della popolazione attiva (cfr. Institut d’émission des départements d’outremer, relazione «Saint-Pierre-et-Miquelon en 1999»).
(49) I croceristi erano 2 134 nel 1995, 820 nel 1996, 785 nel 1997, 2 123 nel 1997, 2 123 nel 1998, 428 nel 1999, per passare a 3 242 nel 2000 e 2 474 nel 2001. Inoltre, si può osservare che il livello è rimasto stabile per tutto il periodo di gestione di «Le Levant» con 5 120 croceristi nel 2002 e 3 022 nel 2003.
(50) Si evince infatti dalla domanda di autorizzazione presentata alle autorità francesi dalla Banca e da CIP che il progetto «Le Levant» dipendeva «strettamente dai legami intessuti tra CIP e Travel Dynamics […], un tour operator americano specializzato nell’organizzazione di crociere». CIP sottolinea che il progetto «Le Levant» è elaborato sulla base delle esperienze maturate con la sua prima nave, «Le Ponant», la cui «clientela […] soprattutto nordamericana […] proviene oggi essenzialmente dal partenariato creato con Travel Dynamics». CIP aggiunge di aver dimostrato di «essere in grado di richiamare su una nave francese una clientela nordamericana…». Emerge anche dalla relazione dell’Institut d’émission d’outre-mer, «Saint-Pierre-et-Miquelon en 1999» (pag. 37), che la destinazione era venduta nel 1999 da undici tour operator nordamericani a fronte di due soli francesi.
(51) La Commissione ha già constatato, nell’ambito della decisione 2003/66/CE del 24 luglio 2002 che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (causa COMP/M.2706 — Carnival Corporation/P&O Princess) (GU L 248 del 30.9.2003, pag. 1), che il mercato croceristico è essenzialmente un mercato nazionale.
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20.9.2008 |
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L 252/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2008
che chiude la procedura di esame relativa alle misure imposte dalla Repubblica di Corea all’importazione, alla distribuzione e alla pubblicizzazione dei prodotti cosmetici, di profumeria e da toeletta
[notificata con il numero C(2008) 4837]
(2008/747/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (1), e in modo specifico l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
A. CONTESTO DEL PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 2 aprile 1998 la COLIPA (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association — Associazione europea degli articoli cosmetici, di toeletta e di profumeria) ha presentato una denuncia a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (di seguito «il regolamento») per conto dei suoi associati che esportano o intendono esportare nella Repubblica di Corea. |
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(2) |
Nella denuncia si sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti cosmetici nella Repubblica di Corea incontravano una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento. I presunti ostacoli agli scambi erano:
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(3) |
Il denunciante affermava inoltre che tali pratiche comportavano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento. |
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(4) |
Dopo aver sentito il Comitato consultivo istituito dal regolamento, la Commissione ha deciso quindi che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, il 19 maggio 1998 è stata avviata una procedura di esame (2). |
B. RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME
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(5) |
L’inchiesta svolta nel 1999 è giunta alla conclusione che la procedura di valutazione della conformità era discriminatoria e più onerosa del necessario e violava quindi l’articolo 5, paragrafo 1, punti 1 e 2, dell’accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT), soprattutto perché i prodotti coreani, a differenza dei cosmetici importati, non erano soggetti a una procedura di autorizzazione prima dell’immissione sul mercato. È stato riscontrato che la documentazione obbligatoria per la sorveglianza amministrativa dei prodotti raddoppiava inutilmente l’onere amministrativo a carico degli importatori ed era quindi contraria all’articolo 5, paragrafo 1, punto 2, dell’accordo TBT. Per quanto riguarda la normativa che disciplina la pubblicità dei cosmetici, la Commissione non ha trovato elementi di prova che dimostrassero che le norme o la loro applicazione fossero discriminatorie. Infine, in relazione alle altre pratiche menzionate nella denuncia, il regolamento coreano sull’etichettatura era già stato modificato e l’inventario europeo era stato riconosciuto. La normativa coreana relativa alle vendite con omaggio non poteva essere denunciata poiché anche in alcuni Stati membri esiste un divieto assoluto. L’inchiesta ha concluso inoltre che alcune delle misure esaminate avevano cumulativamente causato o minacciato di causare effetti negativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento. |
C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’INCHIESTA
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(6) |
In seguito all’inchiesta, mediante uno scambio di lettere, a fine luglio 1999 è stato raggiunto un accordo sull’eliminazione dei test sui cosmetici importati. |
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(7) |
Nel frattempo la Corea ha introdotto una nuova normativa sui cosmetici che disciplina la produzione, la distribuzione e la vendita dei cosmetici e crea una nuova categoria di prodotti («cosmetici funzionali») per la quale sono state stabilite procedure più onerose rispetto a quelle applicate ai «cosmetici comuni». La Commissione ha adottato una decisione che sospende la procedura prevista dal regolamento relativo agli ostacoli agli scambi (3) allo scopo di monitorare il funzionamento e l’applicazione delle nuove norme sui cosmetici. Secondo la conclusione provvisoria della valutazione della nuova normativa, effettuata nel 2000, essa era troppo onerosa e poteva limitare gli scambi. |
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(8) |
In seguito a una serie di discussioni con le autorità coreane, sono stati compiuti notevoli progressi grazie a due revisioni consecutive delle norme sull’esame dei cosmetici funzionali effettuate dalla KFDA — Korean Food and Drug Administration (amministrazione coreana per gli alimenti e i medicinali). La modifica introdotta nel 2003 ha apportato alcuni miglioramenti all’esame dei cosmetici funzionali, con l’accettazione dei dati di test in vivo e dei dati di efficacia riferiti all’intera formulazione (invece che a specifici principi attivi), l’esonero di alcuni prodotti dall’esame dell’efficacia e il miglioramento della specificazione degli ingredienti. La modifica adottata nel 2004 ha soppresso l’obbligo di dati sulla stabilità, ha migliorato ulteriormente la specificazione degli ingredienti e ha esonerato un elenco di principi attivi dall’esame dell’efficacia. |
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(9) |
Tuttavia, alcune questioni rimangono irrisolte e gli importatori di cosmetici comunitari non hanno ancora potuto beneficiare della maggior parte dei miglioramenti apportati da queste modifiche a causa della rigida interpretazione e applicazione pratica delle regolamentazioni coreane da parte dell’amministrazione coreana per gli alimenti e i medicinali (KFDA). |
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(10) |
Dopo quattro anni ininterrotti di discussioni, le autorità coreane hanno infine accettato di eliminare i rimanenti ostacoli all’importazione e alla vendita dei prodotti cosmetici comunitari in Corea dovuti all’attuazione delle regolamentazioni coreane. Gli impegni assunti prevedono in particolare: a) che si stabilisca caso per caso, fatto salva la possibilità di un riesame, e considerando il prodotto nel suo insieme, se l’etichetta di un prodotto cosmetico induca il consumatore a ritenere che si tratti di un prodotto cosmetico funzionale (soggetto pertanto a un esame dell’efficacia); b) il riconoscimento delle prove di confronto prima-dopo sui prodotti finiti (invece della prescrizione precedente delle prove di confronto con l’utilizzo di placebo); c) procedure meno onerose per la registrazione e i controlli all’interno del mercato dei prodotti antirughe; d) l’esonero dalla presentazione di dati sull’efficacia dei prodotti di una stessa linea; e) una maggiore trasparenza dell’autorizzazione dei principi attivi dei cosmetici funzionali; f) in relazione allo sdoganamento dei prodotti cosmetici importati, l’eliminazione dell’obbligo di fornire dati riservati all’associazione coreana delle industrie del settore e di rispettare specifiche scadenze; g) la consultazione degli importatori in merito alla preparazione, all’adozione e all’applicazione di norme e orientamenti amministrativi relativi ai prodotti cosmetici. Questi impegni sono considerati soddisfacenti dal denunciante (COLIPA). |
D. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONE
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(11) |
Alla luce dell’analisi sopramenzionata, si ritiene che la procedura di esame abbia condotto a una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli incontrati dagli scambi secondo la denuncia presentata da COLIPA. La procedura di esame deve quindi essere chiusa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento. |
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(12) |
Il comitato consultivo è stato sentito in merito alle misure previste dalla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È chiusa la procedura di esame relativa alle misure imposte dalla Repubblica di Corea all’importazione, alla distribuzione e alla pubblicizzazione dei prodotti cosmetici, di profumeria e da toeletta.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/37 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
concernente la non iscrizione del triflumizolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5075]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/748/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione fissano le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il triflumizolo. |
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(3) |
Gli effetti del triflumizolo sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il triflumizolo i Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 gennaio 2006. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato il triflumizolo in conformità dell’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
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(5) |
Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono chiari indizi per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli operatori e sui lavoratori, poiché l’esposizione è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione dell’operatore (AOEL). |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sui risultati dell’esame del triflumizolo e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state attentamente esaminate. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo soddisfino, in generale, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il triflumizolo non va quindi iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo siano revocate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo non deve superare 12 mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo rimangano disponibili per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta di iscrizione del triflumizolo nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4). |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il triflumizolo non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo siano revocate entro il 18 marzo 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triflumizolo a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e scade entro il 18 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
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20.9.2008 |
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L 252/39 |
AZIONE COMUNE 2008/749/PESC DEL CONSIGLIO
del 19 settembre 2008
relativa all’azione di coordinamento militare dell’Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, e l’articolo 28, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro navi costituiscono per l’inoltro dell’aiuto umanitario in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all’uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l’azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest’ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, conformemente al diritto internazionale applicabile. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha inoltre chiesto agli Stati partecipanti di coordinare tra loro le misure adottate ai sensi delle suddette disposizioni. |
|
(2) |
Nelle conclusioni del 26 maggio 2008, il Consiglio ha espresso preoccupazione per l’intensificarsi degli atti di pirateria al largo delle coste somale, che minano gli sforzi umanitari, danneggiano il traffico marittimo internazionale nella regione e contribuiscono alle continue violazioni dell’embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite. Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative articolate poste in essere da alcuni Stati membri dell’UE per offrire protezione alle navi del Programma alimentare mondiale. Ha sottolineato la necessità di una più ampia partecipazione della comunità internazionale a questo servizio di scorta, al fine di garantire la fornitura degli aiuti umanitari alle popolazioni somale. |
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(3) |
Il 16 giugno 2008 il Consiglio ha chiesto al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione di vagliare possibili opzioni per l’attuazione di tutti gli impegni contemplati nelle sue conclusioni del 26 maggio e i modi per contribuire al meglio all’applicazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(4) |
Il 5 agosto 2008 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per un’azione dell’Unione europea in vista di un contributo all’applicazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(5) |
Occorre che il Comitato politico e di sicurezza (CPS) eserciti il controllo politico sull’azione di coordinamento militare dell’UE a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ne assicuri la direzione strategica e adotti le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25, terzo comma, del trattato sull’UE. |
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(6) |
In applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull’UE, le spese operative derivanti dalla presente azione comune, che abbiano implicazioni nel settore militare o della difesa, sono a carico degli Stati membri. Benché la decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (1), non preveda spese per un’azione di coordinamento militare come quella contemplata dalla presente azione comune, nella fattispecie è opportuno, a titolo eccezionale, che le spese derivanti da tale azione di coordinamento militare siano gestite conformemente alla suddetta decisione. |
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(7) |
L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’azione di coordinamento militare dell’UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate nella decisione 2007/384/PESC. |
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(8) |
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato UE e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all’attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell’azione di coordinamento militare dell’UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Obiettivo
L’Unione europea conduce un’azione di coordinamento militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, denominata «EU NAVCO».
Articolo 2
Mandato
1. L’azione di coordinamento militare dell’UE mira, nel perseguire l’obiettivo fissato all’articolo 1, ad apportare un sostegno alle attività degli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni al fine di facilitarne la disponibilità e l’azione operativa, segnatamente attraverso la creazione di una cellula di coordinamento a Bruxelles, in prosieguo denominata «Cellula di coordinamento dell’UE».
2. Per adempiere a tale mandato, la Cellula di coordinamento dell’UE svolge i compiti indicati nel piano di attuazione approvato dal Consiglio.
Articolo 3
Nomina del capo della Cellula di coordinamento dell’UE
Andrés A. BREIJO CLAÙR è nominato capo della Cellula di coordinamento dell’UE.
Articolo 4
Creazione della Cellula di coordinamento dell’UE
La Cellula di coordinamento dell’UE è ubicata a Bruxelles.
Articolo 5
Piano di attuazione e avvio dell’azione di coordinamento militare dell’UE
1. Il piano di attuazione per EU NAVCO è approvato.
2. L’azione di coordinamento militare dell’UE prende avvio alla data di adozione della presente azione comune da parte del Consiglio.
Articolo 6
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell’operazione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato UE. Tale autorizzazione riguarda segnatamente le competenze necessarie per modificare il piano di attuazione. Riguarda altresì le competenze necessarie per prendere decisioni ulteriori relative alla nomina del capo della Cellula di coordinamento dell’UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell’azione di coordinamento militare dell’UE.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal capo della Cellula di coordinamento dell’UE relazioni sulla condotta dell’azione di coordinamento militare dell’UE. Il CPS può, se del caso, invitare il capo della Cellula di coordinamento dell’UE alle sue riunioni.
Articolo 7
Direzione militare
1. Il Comitato militare dell’UE (EUMC) sorveglia la corretta esecuzione dell’azione di coordinamento militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del capo della Cellula di coordinamento dell’UE.
2. L’EUMC riceve periodicamente relazioni del capo della Cellula di coordinamento dell’UE. Ove necessario, può invitare il capo della Cellula di coordinamento dell’UE ad assistere alle sue riunioni.
3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il capo della Cellula di coordinamento dell’UE.
Articolo 8
Coerenza della risposta dell’UE
1. La presidenza, l’SG/AR, il capo della Cellula di coordinamento dell’UE e gli Stati membri che spiegano mezzi militari nel teatro delle operazioni provvedono allo stretto coordinamento delle rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.
2. In particolare, gli Stati membri sono invitati ad informare adeguatamente la Cellula di coordinamento dell’UE sulle attività operative che svolgono nel teatro delle operazioni e sulla situazione vigente nella zona, inclusi gli scambi di informazioni con le navi mercantili.
Articolo 9
Relazioni con le Nazioni Unite, l’Unione africana, l’Organizzazione marittima internazionale e gli altri soggetti
1. L’SG/AR, assistito dal rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’Unione africana, in stretto coordinamento con la presidenza e in collegamento con il capo della Cellula di coordinamento dell’UE, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite e l’Unione africana.
2. A livello operativo, il capo della Cellula di coordinamento dell’UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori, i servizi competenti del segretariato generale delle Nazioni Unite, il Programma alimentare mondiale, l’Organizzazione marittima internazionale e la forza marittima «Combined Task Force 150» che agisce nel quadro dell’operazione «Libertà duratura».
Articolo 10
Sostegno agli Stati terzi
1. Il CPS può autorizzare, caso per caso, il capo della Cellula di coordinamento dell’UE ad assicurare, alle stesse condizioni previste per gli Stati membri, il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati terzi che attuano la risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che ne abbiano fatto richiesta.
2. A tal fine il capo della Cellula di coordinamento dell’UE è autorizzato a concludere accordi amministrativi e tecnici con le autorità competenti di tali Stati.
Articolo 11
Responsabilità
1. Lo Stato membro che ha distaccato personale presso la Cellula di coordinamento dell’UE è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati da un membro del personale o che lo riguardano. Spetta allo Stato membro in questione avviare eventuali azioni nei confronti del membro del personale distaccato.
2. Gli Stati membri sono responsabili per eventuali ricorsi formulati da un terzo connessi alle operazioni navali condotte da navi battenti la loro bandiera nel quadro della partecipazione di tali Stati all’attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1. I seguenti costi comuni dell’azione di coordinamento militare dell’UE sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul reddito nazionale lordo:
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comunicazioni, |
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trasporti e spostamenti, |
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amministrazione. |
2. Il finanziamento dei suddetti costi comuni è gestito dal meccanismo Athena.
3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’azione di coordinamento militare dell’UE è di 60 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 33, paragrafo 3, della decisione 2007/384/PESC è fissato al 30 %.
Articolo 13
Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze
1. L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’azione di coordinamento militare dell’UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (2).
2. L’SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze, associate alla presente azione comune, documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’azione di coordinamento militare e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (3).
Articolo 14
Entrata in vigore e termine
1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. L’azione di coordinamento militare dell’UE termina alla data fissata dal Consiglio ed è oggetto di un riesame al termine del periodo di validità della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3. La presente azione comune è abrogata alla data di chiusura della Cellula di coordinamento dell’UE, fatta salva l’applicazione delle pertinenti disposizioni della decisione 2007/384/PESC.
Articolo 15
Pubblicazione
1. La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Le decisioni del CPS relative alle successive nomine di un capo della Cellula di coordinamento dell’UE saranno parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.
(2) Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).
(3) Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22).
Rettifiche
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/43 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 913/2008 della Commissione, del 18 settembre 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 19 settembre 2008 )
A pagina 21, al considerando 5:
Anziché:
«Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,»
leggi:
«Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,»
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/43 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 914/2008 della Commissione, del 18 settembre 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251 del 19 settembre 2008 )
A pagina 23, al considerando 5:
Anziché:
«Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,»
leggi:
«Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,»
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20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.