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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51° anno |
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Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 906/2008 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2008
che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese (RPC). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali. |
1.2. Richiesta di riesame
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(2) |
In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore cinese, Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd («il richiedente»), una richiesta di apertura di un riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1659/2005, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Il richiedente sosteneva di non essere collegato ad alcun produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per i mattoni di magnesia. Affermava inoltre di non avere esportato mattoni di magnesia durante il periodo dell’inchiesta originaria (1o aprile 2003-31 marzo 2004), ma di avere iniziato ad esportarli nella Comunità dopo tale periodo. |
1.3. Avvio di un riesame relativo ai nuovi esportatori
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(3) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova prima facie presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1536/2007 (3), ha aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1659/2005 in relazione al richiedente. |
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(4) |
A norma del regolamento (CE) n. 1536/2007, è stato abrogato il dazio antidumping del 39,9 % istituito dal regolamento (CE) n. 1659/2005 sulle importazioni di mattoni di magnesia prodotti ed esportati nella Comunità dal richiedente. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni. |
1.4. Prodotto in esame e prodotto simile
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(5) |
Il prodotto in esame è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00 , ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 e 6815 99 90 20). |
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(6) |
Anche il prodotto simile è identico a quello descritto nel regolamento originario. |
1.5. Parti interessate
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(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del riesame l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
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(8) |
La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha proceduto a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato visite di verifica presso le sedi del richiedente e delle seguenti società collegate nella PRC che hanno collaborato all’inchiesta:
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1.6. Periodo dell’inchiesta
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(9) |
L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2006 e il 30 settembre 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). |
2. ESITO DELL’INCHIESTA
2.1. Qualifica di nuovo esportatore
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(10) |
L’industria comunitaria ha affermato che il richiedente aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità fin dal 2004 e ha corroborato tale affermazione grazie a numerose pagine di siti web e a cataloghi del richiedente in cui venivano citate le vendite nella Comunità. Nei suddetti documenti non erano tuttavia menzionati in modo esplicito né il prodotto in esame né la data di esportazione e dall’analisi del registro delle vendite del richiedente e delle sue società collegate non è emerso alcun elemento di prova di tali esportazioni. L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta originaria e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo tale periodo. |
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(11) |
Il richiedente ha inoltre potuto ampiamente dimostrare di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. |
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(12) |
È stato pertanto confermato che la società deve essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
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(13) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:
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(14) |
Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta. |
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(15) |
Nel corso dell’inchiesta il richiedente ha presentato una serie di richieste di TEM per le sue società collegate. Dopo aver esaminato le richieste, la Commissione ne ha individuate per verifica quattro relative a società coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Tali società sono elencate nel considerando 8 del presente regolamento. In una fase avanzata dell’inchiesta è emerso tuttavia che il richiedente era collegato anche a un altro produttore e a un altro esportatore del prodotto in esame situati nella RPC. Tali società non hanno compilato moduli separati per richiedere il TEM e non è stato quindi possibile valutare la situazione dell’intero gruppo all’interno del quale opera il richiedente. |
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(16) |
È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di società siano effettuate attraverso una delle società collegate del gruppo qualora a tale società venga concessa un’aliquota del dazio individuale preferenziale. Pertanto, se una società controllata o qualsiasi società collegata produce e/o vende il prodotto in esame, tutte le società collegate devono presentare un modulo di richiesta del TEM affinché possa essere esaminato se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Qualora il richiedente non comunichi l’esistenza di queste società, tale omissione è sufficiente a comportare l’impossibilità di stabilire se l’intero gruppo soddisfi tutte le condizioni per l’ottenimento del TEM. |
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(17) |
Dall’inchiesta è emerso tuttavia che, delle quattro società del gruppo che hanno presentato i moduli per la richiesta del TEM, solo una soddisfaceva tutte le condizioni per ottenerlo. Le altre tre società non soddisfacevano i primi tre criteri di cui al precedente considerando 13. |
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(18) |
Per quanto riguarda la società madre, essa non ha potuto dimostrare di essere esente da interferenze statali. In primo luogo, non è stato possibile stabilire la fonte del capitale della società costituita nel 2001 né riconciliare i conti che dimostrano l’importazione di capitali (primo criterio). In secondo luogo, la società in questione non ha saputo dimostrare di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. In particolare la società non disponeva di conti individuali sottoposti a revisione, ma solo di rendiconti finanziari consolidati verificati, elaborati espressamente su richiesta di un creditore. I conti individuali non verificati mostravano inoltre varie violazioni delle norme IAS per quanto riguarda le attività fisse e l’ammortamento, la registrazione di determinate attività e la rivalutazione delle attività (secondo criterio). |
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(19) |
Quanto al richiedente, questi non ha dimostrato di essere esente da interferenze statali. Il suo statuto sociale, trasmesso alle autorità statali al fine di ottenere la licenza commerciale, conteneva in particolare restrizioni alle vendite sul mercato interno. La società non è stata inoltre in grado di presentare un contratto per l’approvvigionamento di energia (primo criterio). In secondo luogo, non ha dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base, redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS (secondo criterio). Infine, non ha dimostrato di essere esente da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, soprattutto in quanto non tutti i suoi attivi iniziali sono stati valutati in maniera indipendente e dal momento che ha beneficiato di notevoli sgravi fiscali (terzo criterio). |
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(20) |
Per quanto riguarda la terza società, essa non ha dimostrato che le decisioni commerciali vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, né che suoi i costi riflettono i valori di mercato (primo criterio). In secondo luogo, la società in questione non ha dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base, redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS: sono emerse diverse violazioni delle norme IAS come la registrazione tardiva delle entrate o l’erroneo ammortamento delle attività fisse (secondo criterio). La società non ha infine dimostrato di essere esente da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, soprattutto in quanto i suoi attivi iniziali non sono stati valutati in maniera indipendente (terzo criterio). |
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(21) |
Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, il richiedente e l’intero gruppo in cui opera non hanno potuto ottenere il TEM. |
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(22) |
L’industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze relative al TEM. Solo il richiedente ha presentato le sue osservazioni. |
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(23) |
Il richiedente ha sostenuto che le due società scoperte in una fase avanzata dell’inchiesta, come indicato nel considerando 15, non erano tenute a presentare una richiesta per il TEM. A suo avviso, le richieste di TEM vanno presentate dai produttori e dagli operatori commerciali che hanno operato con il prodotto in esame durante il PI. Le due società in questione non hanno partecipato alla produzione o alla vendita del prodotto in esame durante il PI e nel periodo successivo in quanto l’esportatore collegato era stato liquidato all’inizio del 2008 e il produttore collegato, non avendo ancora ottenuto una licenza di produzione, non era pienamente operativo durante il PI. |
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(24) |
A tale proposito si ricorda che al richiedente è stata data la possibilità di presentare richieste di TEM per la maggior parte delle sue società collegate e che egli si è avvalso di tale possibilità. Egli ha tuttavia omesso di comunicare l’esistenza di queste due società entro i termini fissati a tale scopo, come indicato nei successivi considerando 25 e 26. |
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(25) |
L’esistenza dell’esportatore che sarebbe stato liquidato è stata scoperta dalla Commissione e confermata dal richiedente poco prima della visita di verifica nella RPC. La società non ha presentato la domanda per il TEM e il richiedente, malgrado la richiesta della Commissione, non ha fornito alcun documento contabile o altre informazioni pertinenti per chiarire con esattezza le attività di tale società nel corso del PI. La Commissione non ha quindi potuto stabilire che tale società non aveva venduto il prodotto in esame durante il PI. |
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(26) |
Per quanto riguarda il produttore collegato, la Commissione è stata informata della sua esistenza durante la visita di verifica nella RPC e, dal momento che tale produttore era situato in un’altra provincia, non è stata in grado di verificare in loco la natura esatta delle sue attività e se la società non avesse effettivamente cominciato a fabbricare il prodotto in esame. Si è riscontrato che, benché la società non abbia ancora ottenuto una licenza di produzione, la sua licenza commerciale, concessa nel 2007, ovvero nel corso del PI, copre anche la fabbricazione del prodotto in esame. Tale produttore collegato avrebbe quindi dovuto presentare una richiesta di TEM. |
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(27) |
La mancata comunicazione dell’esistenza di queste due società e il fatto di non aver presentato richieste di TEM hanno impedito alla Commissione di verificare le informazioni, fornite in un secondo tempo, relative alle loro attività come pure di stabilire se il gruppo soddisfaceva o meno le condizioni per ottenere il TEM. |
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(28) |
Il richiedente ha inoltre affermato che la società madre, non producendo né esportando il prodotto in esame, non doveva rientrare nell’ambito dell’inchiesta sul TEM. |
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(29) |
La società madre esercita il controllo sulle società collegate, comprese le loro attività in relazione al prodotto in esame. Se si riscontra che la società madre non segue i principi dell’economia di mercato, questo si ripercuote quindi direttamente sull’intero gruppo. L’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di forti legami fra la società madre e le sue controllate, soprattutto con il richiedente e un’altra società del gruppo, che ha collaborato, la quale operava con il prodotto in esame. Tra tali società si sono verificate numerose transazioni. Inoltre, gli attivi e le spese generali non erano chiaramente separati. Nel corso della visita di verifica la società madre ha altresì espresso la propria intenzione di produrre in futuro mattoni di magnesia, cosa che la sua licenza commerciale non le impediva. Su tale base, anche questa affermazione ha dovuto essere respinta. |
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(30) |
Il richiedente ha riconosciuto che la società di cui al considerando 20 non soddisfa tutti i criteri per ottenere il TEM, ma ha dichiarato che non doveva più essere considerata un produttore dal momento che attualmente affittava i suoi impianti di produzione a un produttore collegato. |
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(31) |
A tale proposito si è riscontrato che questa società è in grado di riprendere la produzione per conto proprio in qualsiasi momento nel futuro. Tale affermazione è stata quindi respinta. |
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(32) |
Il richiedente ha avanzato ulteriori affermazioni e fornito nuovi elementi che dovrebbero dimostrare che la società di cui al precedente considerando 19 soddisfa tutti i criteri per ottenere il TEM. Tali affermazioni sono descritte e discusse nel seguito. |
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(33) |
Per quanto riguarda il primo criterio, il richiedente ha affermato che le eventuali restrizioni presenti nello statuto sociale sono semplicemente il risultato di un accordo privato fra gli azionisti, nel quale lo Stato non è intervenuto. Il richiedente ha inoltre sostenuto che il diritto contrattuale cinese non prevede alcun obbligo di sottoscrivere un contratto scritto per l’approvvigionamento di energia. |
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(34) |
A tale proposito si osserva che il diritto societario cinese stabilisce che lo statuto di una società è vincolante per la società stessa, gli azionisti, i membri del consiglio di amministrazione e dell’organo di vigilanza e gli alti dirigenti. Lo statuto sociale e le eventuali modifiche ad esso apportate devono inoltre essere registrati presso le autorità statali. Contrariamente a quanto affermato dal richiedente, si è altresì riscontrato che il diritto contrattuale cinese fa esplicitamente riferimento ai contratti per l’approvvigionamento e l’utilizzo di energia e contiene chiare disposizioni relative al contenuto di tali contratti. Su tale base, le affermazioni relative al primo criterio sono state respinte. |
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(35) |
Per quanto riguarda il secondo criterio, il richiedente ha presentato documenti comprovanti che le carenze riscontrate a livello della contabilità, soprattutto per quanto riguarda una transazione fra società collegate, sarebbero state corrette successivamente nell’aprile 2008 e ha affermato che il secondo criterio sarebbe così soddisfatto. |
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(36) |
Si osserva a tale proposito che qualsiasi presunta correzione apportata nel 2008 non può ovviare al fatto che i documenti contabili del richiedente presentati con il modulo di richiesta non erano affidabili, come indicato al precedente considerando 19. Si è dovuto quindi respingere questa affermazione. |
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(37) |
Per quanto riguarda il terzo criterio, il richiedente ha sostenuto che il rapporto di verifica del capitale presentato con la sua richiesta di TEM doveva bastare a certificare la valutazione dei suoi attivi. Il richiedente ha affermato altresì che gli sgravi fiscali non dovevano essere presi in considerazione nel quadro della presente inchiesta antidumping in quanto risultano pertinenti solo ai fini delle inchieste antisovvenzioni. |
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(38) |
Dall’inchiesta è emerso che il rapporto di verifica del capitale era scorretto e non poteva quindi fungere da base indipendente affidabile per la valutazione degli attivi. Per quanto riguarda gli sgravi fiscali ottenuti dal richiedente, si ritiene che essi falsino considerevolmente la situazione finanziaria della società e abbiano quindi un impatto ai fini del terzo criterio per l’ottenimento del TEM. Di conseguenza, le affermazioni relative al terzo criterio hanno dovuto essere respinte. |
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(39) |
In base a quanto precede, la Commissione ha mantenuto le proprie risultanze e conclusioni per i criteri da uno a tre. Si conferma pertanto che il richiedente e il gruppo in cui opera non possono ottenere il TEM. |
2.3. Trattamento individuale (TI)
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(40) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri per il trattamento individuale (TI) di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:
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(41) |
Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo. |
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(42) |
Come indicato nel considerando 16, è prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del TI. Come indicato nel considerando 15, durante il PI vi erano un altro produttore e un altro esportatore collegati al richiedente, i quali non hanno collaborato alla presente inchiesta. Non è stato quindi possibile concludere se queste due società soddisfacevano o meno i criteri per ottenere il TI. |
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(43) |
Si è pertanto deciso di non concedere al richiedente né il TEM né il TI. |
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(44) |
Il richiedente, le autorità del paese esportatore e le parti interessate hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze di cui sopra. Solo il richiedente ha formulato le seguenti osservazioni. |
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(45) |
Il richiedente ha ribadito in primo luogo che l’inchiesta relativa al TEM e al TI dovrebbe riguardare unicamente i produttori e gli operatori commerciali che hanno operato con il prodotto in esame durante il PI e ha affermato che le due società che non hanno collaborato non hanno fabbricato né venduto il prodotto in esame. Egli ha inoltre sostenuto che i funzionari della Commissione hanno ricevuto in loco tutte le informazioni necessarie per valutare il TI nei confronti delle due società che non hanno collaborato. |
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(46) |
Per quanto riguarda la prima affermazione, nel corso della visita di verifica non è stato possibile controllare la natura esatta delle attività di queste due società durante il PI proprio a causa della mancata collaborazione, come indicato in particolare nel considerando 15. Il richiedente non ha quindi dimostrato che le due società che non hanno collaborato non hanno fabbricato il prodotto in esame durante il PI, né hanno partecipato alla sua vendita. Si osserva inoltre che l’attività del produttore durante il PI, qualunque essa sia, dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del gruppo, in particolare per i motivi di cui al considerando 16. Si conferma quindi che queste due società avrebbero dovuto collaborare all’inchiesta. |
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(47) |
Come indicato nei considerando da 24 a 27, le informazioni fornite durante la visita in loco non sono state sufficienti per effettuare una valutazione delle due società che non hanno collaborato ai fini della concessione del TI. Inoltre, tali informazioni non sono state fornite entro i termini stabiliti per presentare la richiesta di TI: il ritardo nella comunicazione non ne ha consentito la verifica da parte della Commissione. Questa affermazione è stata quindi respinta. |
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(48) |
Il richiedente ha inoltre sostenuto che l’attuale prassi della Commissione di esaminare i criteri per il TI costituisce una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo antidumping dell’OMC dal momento che tale accordo dovrebbe essere considerato parte integrante dell’ordinamento giuridico comunitario. |
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(49) |
Tuttavia, data la mancata collaborazione delle due società collegate, i criteri relativi al TI non sono stati ulteriormente analizzati nella presente inchiesta e la questione della loro compatibilità con le norme dell’OMC non risulta quindi pertinente nella fattispecie. L’affermazione del richiedente non è stata quindi presa in considerazione. |
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(50) |
Sulla base di tali fatti e considerazioni, si conferma pertanto che il richiedente e il gruppo in cui opera non possono ottenere il TI. |
3. CONCLUSIONE
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(51) |
Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, asseritamente diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. La richiesta si basava principalmente sull’asserzione che il richiedente soddisfa i criteri per il TEM. |
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(52) |
Avendo l’inchiesta concluso che, in assenza di cooperazione da parte del produttore e dell’esportatore collegati, al richiedente non poteva essere concesso né il TEM né il TI, la Commissione non ha potuto stabilire se il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell’inchiesta originaria. È quindi opportuno respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 39,9 % stabilito nell’inchiesta originaria va pertanto mantenuto relativamente al richiedente. |
4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
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(53) |
Poiché nell’ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso retroattivamente in relazione alle importazioni del prodotto in esame che sono state registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007. |
5. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE
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(54) |
Al richiedente sono stati comunicati i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle sue importazioni nella Comunità e gli è stata data l’opportunità di presentare osservazioni. |
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(55) |
Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 1659/2005 scadrà conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 1536/2007 e sulle importazioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1536/2007 è istituito il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1659/2005, a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 22 dicembre 2007 sulle importazioni di mattoni di magnesia registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1536/2007.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 22 dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 907/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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|
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
MK |
31,3 |
|
TR |
68,0 |
|
|
ZZ |
49,7 |
|
|
0707 00 05 |
EG |
162,5 |
|
MK |
43,3 |
|
|
TR |
83,8 |
|
|
ZZ |
96,5 |
|
|
0709 90 70 |
TR |
96,4 |
|
ZZ |
96,4 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
77,2 |
|
UY |
70,6 |
|
|
ZA |
87,3 |
|
|
ZZ |
78,4 |
|
|
0806 10 10 |
IL |
248,7 |
|
TR |
137,4 |
|
|
US |
196,0 |
|
|
ZZ |
194,0 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
92,1 |
|
AU |
195,4 |
|
|
BR |
74,2 |
|
|
CL |
83,3 |
|
|
CN |
83,2 |
|
|
NZ |
109,8 |
|
|
US |
91,3 |
|
|
ZA |
82,4 |
|
|
ZZ |
101,5 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
68,7 |
|
CN |
75,1 |
|
|
TR |
137,8 |
|
|
ZA |
81,2 |
|
|
ZZ |
90,7 |
|
|
0809 30 |
TR |
136,0 |
|
US |
150,7 |
|
|
ZZ |
143,4 |
|
|
0809 40 05 |
IL |
131,4 |
|
TR |
78,6 |
|
|
XS |
58,0 |
|
|
ZZ |
89,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice « ZZ » rappresenta le «altre origini».
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 908/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2008
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
|
N. |
37/T&Q |
|
Stato membro |
SWE |
|
Stock |
COD/04-N. |
|
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
|
Zona |
Acque norvegesi a sud di 62° N |
|
Data |
22.8.2008 |
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 909/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 settembre 2008
recante divieto di pesca del nasello nelle zone VI e VII, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
|
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
|
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
|
N. |
38/T&Q |
|
Stato membro |
NLD |
|
Stock |
HKE/571214 |
|
Specie |
Nasello (Merluccius merluccius) |
|
Zona |
VI e VII; Vb (acque CE), XII e XIV (acque internazionali) |
|
Data |
19.8.2008 |
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 910/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda la previsione di modalità relative alle esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, può essere esportato soltanto entro limiti quantitativi da stabilire. È pertanto opportuno considerare il prodotto in questione esportato nell’ambito di un contingente ai sensi all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (3) prevede le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 707/2008 (5), ha semplificato l'utilizzazione dei metodi per determinare il tenore di zucchero degli sciroppi. È pertanto opportuno armonizzare i metodi utilizzati in caso di restituzioni all'esportazione con quelli previsti dal regolamento (CE) n. 952/2006. |
|
(4) |
Per assicurare una gestione adeguata, evitare le speculazioni e permettere controlli efficaci, occorre stabilire modalità di presentazione delle domande di titoli per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota. Tali modalità devono utilizzare le procedure previste dalla normativa in vigore, con gli adeguamenti necessari per tener conto delle esigenze specifiche del settore. |
|
(5) |
È necessario prevedere ulteriori disposizioni di applicazione per la gestione dei limiti quantitativi da stabilire con altro atto, in particolare per quanto riguarda le condizioni applicabili alle domande di titoli di esportazione. |
|
(6) |
Per ridurre il rischio di frodi connesse alla reintroduzione sul mercato comunitario di zucchero e/o isoglucosio fuori quota, occorre prevedere la possibilità di escludere talune destinazioni dall'elenco delle destinazioni ammissibili. Per tali casi, occorre precisare i documenti che provano l'importazione dei prodotti in questione in un paese che figura tra le destinazioni ammissibili. |
|
(7) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1541/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di zucchero nei paesi terzi di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (6), stabilisce quali documenti costituiscano prove sufficienti dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in caso di restituzioni all’esportazione differenziate. È opportuno accettare detti documenti anche come prova delle esportazioni fuori quota. |
|
(8) |
Dall'esperienza acquisita risulta che le domande di titoli di esportazione per operazioni di raffinazione specifiche («EX/IM») sono assai limitate. Occorre pertanto abrogare le disposizioni previste in materia dal regolamento (CE) n. 951/2006, cioè gli articoli da 13 a 16, stabilendo tuttavia misure transitorie per le domande pendenti. |
|
(9) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (7), sono soppressi tutti i dazi all'importazione nella Comunità di melassi originari dei paesi ACP. Occorre pertanto abrogare l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(10) |
È inoltre necessario modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 951/2006 nella parte A, poiché non deve figurarvi anticipatamente un riferimento a un regolamento specifico. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2006, quando la restituzione all'esportazione è fissata nell’ambito di una gara, la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca un riferimento al regolamento che indice una gara permanente per una data campagna di commercializzazione. |
|
(11) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 951/2006. |
|
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 3, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente: «2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (*1). 3. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ma inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % in peso allo stato secco. |
|
2) |
è inserito il seguente capo II bis: «CAPO II bis ESPORTAZIONI FUORI QUOTA Articolo 4 quater Prove di arrivo a destinazione Quando alcune destinazioni sono escluse per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota, i prodotti sono considerati importati in un paese terzo su presentazione dei seguenti tre documenti:
|
|
3) |
il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolo di esportazione di zucchero o di isoglucosio senza restituzione Quando si debba esportare senza restituzione zucchero o isoglucosio in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato “fuori quota”, la casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca, a seconda del prodotto di cui trattasi, una delle diciture elencate nell'allegato, parte C.»; |
|
4) |
sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 sexies: «Articolo 7 bis Titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le esportazioni di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi di cui all'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione. Articolo 7 ter Domande di titoli di esportazione per prodotti fuori quota 1. Le domande di titoli di esportazione concernenti i limiti quantitativi da stabilire a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate unicamente da produttori di zucchero di barbabietola o di canna o da produttori di isoglucosio che sono accreditati a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 e a cui è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio per la campagna di commercializzazione di cui trattasi in conformità dell'articolo 7 di detto regolamento, tenendo conto a seconda dei casi del disposto degli articoli 8, 9 e 11 di detto regolamento. 2. Il richiedente presenta le domande di titoli di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli è stata assegnata una quota di zucchero o di isoglucosio. 3. Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell'articolo 7 sexies. 4. I richiedenti possono presentare una sola domanda alla settimana. Il quantitativo oggetto della domanda di titolo di esportazione non deve superare 20 000 tonnellate per lo zucchero e 5 000 tonnellate per l'isoglucosio. 5. La domanda di titolo di esportazione è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1. 6. Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso, nonché nella casella 44 della dichiarazione di esportazione, è riportata a seconda dei casi una delle seguenti diciture:
Articolo 7 quater Comunicazione relativa alle esportazioni di prodotti fuori quota 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, tra le ore 13 (ora di Bruxelles) del venerdì ed il lunedì successivo, i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di esportazione. Tali quantitativi sono ripartiti per codice NC a otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione. Il presente paragrafo si applica esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio. 2. La Commissione contabilizza ogni settimana i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di esportazione. Articolo 7 quinquies Rilascio di titoli 1. Ogni settimana, dal venerdì alla fine della settimana successiva al più tardi, gli Stati membri rilasciano i titoli relativi alle domande presentate nel corso della settimana precedente e notificate in conformità del regolamento 7 quater, paragrafo 1, tenendo eventualmente conto del coefficiente di attribuzione stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 7 sexies. Non vengono rilasciati titoli di esportazione per quantitativi non notificati. 2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nel corso della settimana precedente. 3. Gli Stati membri tengono un registro dei quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati nell'ambito dei titoli di esportazione. 4. Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio effettivamente esportati durante il mese precedente nell'ambito dei titoli di esportazione. 5. I paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano esclusivamente agli Stati membri per i quali l'allegato III e/o l'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006 hanno fissato una quota di zucchero e/o di isoglucosio. Articolo 7 sexies Sospensione del rilascio di titoli di esportazione per prodotti fuori quota Qualora i quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione superino il limite quantitativo fissato a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006 per il periodo di cui trattasi, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.»; |
|
5) |
è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Validità dei titoli di esportazione per prodotti fuori quota In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento, i titoli di esportazione rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 12, lettera d), del regolamento (CE) n. 318/2006, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio fino al 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale i titoli sono stati rilasciati.»; |
|
6) |
nel capo V, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 12 bis Cauzione per i titoli di esportazione di prodotti fuori quota 1. Il richiedente costituisce una cauzione di 42 EUR per tonnellata di sostanza secca netta per l'isoglucosio fuori quota da esportare nell'ambito del limite quantitativo stabilito. 2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo. 3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 376/2008 per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell'articolo 30, lettera b), e dell'articolo 31, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008, l'obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell'articolo 7 quater del presente regolamento. 4. Se alcune destinazioni sono escluse per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota entro i limiti quantitativi stabiliti, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto qualora sia rispettato il disposto del paragrafo 3 e siano inoltre presentati i tre documenti di cui all'articolo 4 quater.»; |
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7) |
gli articoli da 13 a 16 sono soppressi. Tuttavia essi continuano ad applicarsi per i titoli oggetto di una domanda presentata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; |
|
8) |
all'articolo 17, il testo della lettera a) è modificato come segue:
|
|
9) |
il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Modalità di comunicazione Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente capo elettronicamente, secondo le modalità messe a loro disposizione dalla Commissione.»; |
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10) |
l'articolo 41 è soppresso; |
|
11) |
nell'allegato, il testo della parte A è sostituito da quello riportato in allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(3) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(4) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.
(5) GU L 197 del 25.7.2008, pag. 4.
ALLEGATO
A. Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:
|
— |
in bulgaro |
: |
„Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …“ |
|
— |
in spagnolo |
: |
“Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …” |
|
— |
in ceco |
: |
‚Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …‘ |
|
— |
in danese |
: |
»Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …« |
|
— |
in tedesco |
: |
‚Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …‘ |
|
— |
in estone |
: |
„Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …” |
|
— |
in greco |
: |
“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …” |
|
— |
in inglese |
: |
“Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …” |
|
— |
in francese |
: |
“Règlement (CE) no … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …” |
|
— |
in italiano |
: |
“Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …” |
|
— |
in lettone |
: |
“Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …” |
|
— |
in lituano |
: |
„Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …“ |
|
— |
in ungherese |
: |
»…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …« |
|
— |
in olandese |
: |
„Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …” |
|
— |
in polacco |
: |
»Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …« |
|
— |
in portoghese |
: |
“Regulamento (CE) n.o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …” |
|
— |
in rumeno |
: |
«Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …» |
|
— |
in slovacco |
: |
‚,Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …‘ |
|
— |
in sloveno |
: |
‚Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …‘ |
|
— |
in finlandese |
: |
’Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …’ |
|
— |
in svedese |
: |
’Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …’» |
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 911/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1529/2007 per il sottoperiodo di settembre 2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1529/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante apertura e modalità di gestione, per gli anni 2008 e 2009, dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati ACP che fanno parte della regione CARIFORUM e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per il 2008, il regolamento (CE) n. 1529/2007 ha aperto e fissato le modalità di gestione di un contingente tariffario annuo di importazione di 187 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati appartenenti alla regione CARIFORUM (numero d’ordine 09.4219), di un contingente tariffario di importazione di 25 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario delle Antille olandesi e di Aruba (numero d’ordine 09.4189) e di un contingente tariffario di importazione di 10 000 tonnellate di riso, espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei PTOM meno sviluppati (numero d’ordine 09.4190). |
|
(2) |
Il sottoperiodo del mese di settembre è il terzo sottoperiodo per questi contingenti, contemplati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1529/2007. |
|
(3) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007 risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4219 — 09.4189 — 09.4190, le domande presentate nei primi sette giorni del mese di settembre 2008, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, riguardano un quantitativo in equivalente riso semigreggio inferiore a quello disponibile. |
|
(4) |
Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4189 — 09.4190 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1529/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4189 e 09.4190, di cui al regolamento (CE) n. 1529/2007, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2008 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1529/2007
|
Origine/Prodotto |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2008 |
Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2008 (in kg) |
||
|
Stati facenti parte della regione CARIFORUM [articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1529/2007] |
09.4219 |
— (2) |
|
||
|
|
|
|
||
|
PTOM [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1529/2007] |
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
09.4189 |
— (2) |
20 960 871 |
||
|
09.4190 |
— (1) |
10 000 000 |
(1) Per questo sottoperiodo non viene applicato alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Le domande riguardano quantitativi inferiori o pari ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 912/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito del contingente tariffario di importazione aperto dal regolamento (CE) n. 964/2007 per il riso originario dei paesi meno avanzati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione (3) ha aperto per la campagna 2008/2009 un contingente tariffario annuale per l'importazione di 6 694 tonnellate di riso del codice NC 1006 espresso in equivalente riso semigreggio, originario dei paesi meno avanzati (numero d'ordine 09.4178). |
|
(2) |
Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 964/2007, risulta che le domande presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2008, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, dello stesso regolamento, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione di riso originario dei paesi meno avanzati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (4), nell'ambito del contingente aperto per la campagna di commercializzazione 2008/2009 di cui al regolamento (CE) n. 964/2007, presentate nel corso dei primi sette giorni di settembre 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 70,583119 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 913/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (4). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 1907/90.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 settembre 2008
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
|
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
1,16 |
||||||
|
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,58 |
||||||
|
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||
|
E10 |
EUR/100 kg |
16,00 |
|||||||
|
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||
|
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
25,00 |
||||||
|
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
12,50 |
||||||
|
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
12,50 |
||||||
|
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
15,80 |
||||||
|
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
4,00 |
||||||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A » sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||||||
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 914/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
|
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 settembre 2008
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
|
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,7 |
||
|
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,7 |
||
|
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,7 |
||
|
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,7 |
||
|
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,4 |
||
|
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
1,4 |
||
|
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
45,0 |
||
|
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
45,0 |
||
|
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
45,0 |
||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
|||||
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 915/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame e attribuito agli Stati Uniti d'America
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 536/2007 ha aperto un contingente tariffario per l’importazione di prodotti del settore del pollame. |
|
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4169 a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009, sono pari a 8 332 500 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 916/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 812/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell’11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d’America (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 812/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
|
(2) |
I quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono inferiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4170 a norma del regolamento (CE) n. 812/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009, sono pari a 1 431 000 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 917/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 979/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario nel settore delle carni suine originarie del Canada (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 979/2007 ha aperto un contingente tariffario per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
|
(2) |
I quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono inferiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4204 a norma del regolamento (CE) n. 979/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009, sono pari a 2 312 000 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 918/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 806/2007 per le carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 806/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni suine. |
|
(2) |
I quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di settembre 2008, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 806/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009, sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
|
Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.10.2008-31.12.2008 (in %) |
Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009 (in kg) |
|
G2 |
09.4038 |
2 187 653 |
|
|
G3 |
09.4039 |
1 548 000 |
|
|
G4 |
09.4071 |
1 501 000 |
|
|
G5 |
09.4072 |
3 080 500 |
|
|
G6 |
09.4073 |
7 533 500 |
|
|
G7 |
09.4074 |
2 503 500 |
(1) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili.
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 919/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede una procedura di gara permanente. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 16 settembre 2008. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che termina il 16 settembre 2008, non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 920/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
|
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
|
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 18 settembre 2008 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
111,1 |
0 |
BR |
|
110,9 |
0 |
AR |
||
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
128,2 |
0 |
BR |
|
120,2 |
0 |
AR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
217,2 |
25 |
BR |
|
249,8 |
15 |
AR |
||
|
312,5 |
0 |
CL |
||
|
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
198,5 |
4 |
AR |
|
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
109,6 |
10 |
BR |
|
0207 14 70 |
Altre parti di pollo, congelate |
102,7 |
77 |
BR |
|
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
192,2 |
0 |
BR |
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
294,4 |
1 |
BR |
|
195,7 |
31 |
CL |
||
|
0408 11 80 |
Tuorli |
473,4 |
0 |
AR |
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
461,0 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
186,0 |
31 |
BR |
|
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
622,3 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ ZZ ” sta per “altre origini”.»
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 921/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
|
(4) |
L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati nella parte XIX dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 settembre 2008 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
|
(EUR/100 kg) |
||||
|
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
|
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
|
– di volatili da cortile: |
|
|
||
|
0407 00 30 |
– – altri: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
|
03 |
16,00 |
|||
|
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
|
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
|
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
25,00 |
||
|
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
|
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
12,50 |
||
|
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
12,50 |
||
|
– altri: |
|
|
||
|
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
15,80 |
||
|
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
|
non dolcificati |
01 |
4,00 |
||
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
|
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, |
|
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia, |
|
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine, |
|
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
|
19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 settembre 2008
in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Polonia
[notificata con il numero C(2008) 4805]
(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/741/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,
vista la richiesta presentata dalla Repubblica di Polonia tramite lettera pervenuta il 19 maggio 2008,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
|
(1) |
Il 19 maggio 2008 la Polonia ha presentato alla Commissione, tramite lettera, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. Con e-mail dell’11 luglio 2008 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state trasmesse dalle autorità polacche con e-mail del 28 luglio 2008, dopo la scadenza del termine fissato per la risposta. |
|
(2) |
La richiesta presentata dalla Repubblica di Polonia riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità. |
|
(3) |
Tale richiesta è stata presentata dall’amministrazione nazionale indipendente competente (Urzędu Regulacji Energetyki, l’ufficio polacco per la regolamentazione energetica). |
II. IL QUADRO GIURIDICO
|
(4) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore. |
|
(5) |
La Polonia ha recepito e applicato non solo la direttiva 96/92/CE ma anche la direttiva 2003/54/CE, optando per la separazione giuridica e organizzativa delle reti di trasmissione e distribuzione, eccetto per le imprese più piccole che, pur continuando a essere soggette a una separazione contabile, sono esonerate dall’obbligo di separazione giuridica e organizzativa in quanto nel 1996 hanno meno di 100 000 acquirenti o alimentano reti elettriche con consumo inferiore a 3 TWh. È previsto tuttavia che i gestori del sistema di distribuzione operino nell’ambito di gruppi di proprietà pubblica integrati verticalmente almeno nel 2008. In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile. |
|
(6) |
L’esposizione diretta alla concorrenza dev’essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da tenere in particolare considerazione è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione su tali mercati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori come il funzionamento del mercato di bilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambiamento di fornitore da parte dei clienti. |
|
(7) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
|
(8) |
La richiesta presentata dalla Polonia riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità nel paese. |
|
(9) |
Nella richiesta polacca si osserva che il mercato geografico pertinente si limita al territorio nazionale. Si tratta di un mercato unitario dove non esistono ostacoli all’acquisto di elettricità prodotta in una regione del paese da parte di un cliente di un’altra regione (la capacità di energia elettrica è ubicata per la maggior parte nel sud della Polonia, ma l’energia della regione viene venduta in tutto il paese). Inoltre, in base alla relazione di attività 2007 (4), nel «2006 ai confini con la Germania, la Repubblica ceca e la Slovacchia esisteva […] una congestione del sistema di carattere strutturale. […]». Nel 2006 la Polonia ha esportato il 9,74 % e importato il 2,94 % della produzione totale di elettricità (nel 2006 quindi le esportazioni nette hanno rappresentato il 6,8 % della produzione totale). La relazione di attività 2007 conclude che «la questione più importante in relazione allo scambio di elettricità è la capacità limitata di trasferimento della rete polacca dovuta alla congestione dei dispositivi di interconnessione, che dipende essenzialmente dall’elevata pressione del mercato a seguito delle consistenti differenze dei prezzi dell’elettricità in Polonia e in Germania, nella Repubblica ceca e in Svezia.» Si dovrebbe quindi considerare il territorio della Repubblica di Polonia come il mercato pertinente per valutare le condizioni previste all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE. |
|
(10) |
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell’elettricità» (5), di seguito denominata la «relazione del 2005», indica che «molti mercati nazionali sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione dell’industria che osta allo sviluppo di un’effettiva concorrenza» (6). In riferimento alla produzione di energia elettrica essa conclude pertanto che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori» (7). Per il 2006, le autorità polacche hanno indicato una quota dei tre maggiori produttori pari al 44,2 % dell’energia ottenibile e al 52,3 % della produzione lorda (8). Nel 2007, secondo la risposta polacca pervenuta il 28 luglio, tale quota sarebbe aumentata al 51,7 % dell’energia ottenibile e al 58,0 % della produzione lorda (9), mentre la quota sul mercato della vendita all’ingrosso rappresentava il 48,1 % nel 2006 ed è salita al 55,4 % nel 2007 (10). Va sottolineato che i dati forniti dalle autorità polacche mostrano un netto aumento, fra il 2006 e il 2007, delle quote di mercato dei tre maggiori operatori in ciascun settore. Questi livelli di concentrazione sono superiori alle percentuale corrispondente (39 %) a cui fanno riferimento le decisioni della Commissione 2006/211/CE (11) e 2007/141/CE (12) per il Regno Unito. I livelli di concentrazione polacchi sono simili (o leggermente superiori) al livello (52,2 %) di cui alla decisione 2008/585/CE della Commissione (13) in relazione all’Austria e inferiori infine ai corrispondenti livelli di cui alle decisioni della Commissione 2006/422/CE (14) e 2007/706/CE (15) relative, rispettivamente alla Finlandia (73,6 %) e alla Svezia (86,7 %). Nei tre casi, tuttavia, tali livelli di concentrazione sono «compensati» dalla «pressione concorrenziale su […] mercato derivante dalla possibilità di importare energia elettrica dall’esterno […]» (16). Come descritto al considerando 9 sopra, si è in presenza di congestione del sistema e capacità di trasferimento limitate cosicché le importazioni rappresentano meno del 3 % della produzione polacca totale rispetto, ad esempio, al caso austriaco, dove «l’elettricità importata rappresenta circa un quarto (17) del fabbisogno totale (18), in particolare per soddisfare il carico di base» (19). In base inoltre a un documento del presidente dell’ufficio polacco per la regolamentazione energetica (20), «la struttura attuale e il livello di concentrazione delle attività dell’industria energetica sono il frutto del consolidamento prima orizzontale e quindi verticale delle imprese energetiche pubbliche. Il processo di consolidamento, che ha avuto effetti negativi sulla concorrenza sul mercato interno, continuerà a incidere fortemente sullo sviluppo della concorrenza sul mercato della vendita all’ingrosso.». Questo livello di concentrazione non può pertanto essere considerato un indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza dei mercati della produzione e della vendita all’ingrosso. |
|
(11) |
Il meccanismo dei mercati di bilanciamento, sebbene questi rappresentino una piccola parte della quantità totale di elettricità prodotta e/o consumata in uno Stato membro, va comunque considerato un ulteriore indicatore. «Gli operatori di mercato che non riescono facilmente ad adattare il proprio portafoglio di produzione alle caratteristiche della clientela rischiano infatti di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il GRT (gestore della rete di trasmissione) vende l’energia di sbilanciamento e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere direttamente imposti al GRT dall’autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo di mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso […]. I piccoli operatori incontrano difficoltà gravi in caso di rischio che il divario tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita sia significativo. È quanto accade in diversi Stati membri, pregiudicando probabilmente lo sviluppo della concorrenza. Un divario notevole può essere indicativo di un insufficiente livello di concorrenza nel mercato di bilanciamento dominato solo da uno o due produttori principali» (21). Nonostante un divario relativamente ridotto (22) tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita, il mercato di bilanciamento polacco e le sue caratteristiche principali (in particolare l’assenza di un mercato infragiornaliero o la mancanza di accesso ad altre piattaforme che possano funzionare come sostituto, nonché alcuni aspetti dei costi di bilanciamento) sono tali che «la struttura attuale delle tariffe dei servizi di trasmissione, in base a cui vengono addebitati a tutti gli acquirenti i costi di bilanciamento e di gestione della congestione, non invia segnali economici appropriati ai partecipanti al mercato» (23). Il funzionamento del mercato di bilanciamento polacco non può quindi essere considerato un ulteriore indice dell’esposizione diretta alla concorrenza della produzione e della vendita all’ingrosso di elettricità. |
|
(12) |
Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’elettricità) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’elettricità. Per quanto riguarda i grandi utenti (finali) industriali, che tendono a rifornirsi direttamente presso fornitori che sono anche produttori, il numero dei clienti che cambiano fornitore può costituire un indicatore di concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell’efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte a un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (24). Inoltre «l’esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela […]. Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d’investimenti» (25). |
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(13) |
I dati più recenti di cui dispone la Commissione indicano al 15,84 % la percentuale di cambio del fornitore per i grandi e grandissimi clienti industriali in Polonia (26), pari a circa il 7,6 % delle forniture totali (27). Tali valori devono essere considerati sulla base della situazione illustrata nelle decisioni precedenti relative al settore dell’elettricità in cui la percentuale di cambio del fornitore per i grandi e grandissimi clienti industriali era compreso fra oltre il 75 % (decisione 2006/422/CE relativa alla Finlandia) e il 41,5 % (decisione 2008/585/CE relativa all’Austria). Inoltre, per i clienti civili sussistono ancora controlli sui prezzi per gli utenti finali e gli operatori devono comunicare all’autorità di regolamentazione le tariffe che intendono applicare. La situazione della Polonia non è pertanto soddisfacente per quanto riguarda il livello di cambio di fornitore dei grandi e grandissimi utenti (finali) industriali (28) e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e non può essere considerata un indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza. |
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(14) |
La situazione della produzione e della vendita all’ingrosso di elettricità in Polonia, può essere sintetizzata come segue: le quote di mercato dei tre maggiori produttori e venditori all’ingrosso sono relativamente elevate senza essere controbilanciate da un’ampia disponibilità di elettricità importata; come indicato al considerando 11, il funzionamento dei mercati di bilanciamento non è sufficiente per essere utilizzato come indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza, il livello di cambio è ridotto e per alcuni gruppi di acquirenti sussistono controlli sui prezzi per gli utenti finali. |
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(15) |
Infine, non va trascurato il contesto globale del settore dell’energia in Polonia. La «raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull’aggiornamento nel 2008 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri» (29) della Commissione invita la Polonia a «migliorare il quadro concorrenziale per le industrie di rete, anche riesaminando il ruolo delle autorità di regolamentazione, e proseguire con determinazione il processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia» (30), ulteriore indicazione del fatto che la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità in Polonia non sono (ancora) pienamente esposte alla concorrenza. |
IV. CONCLUSIONI
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(16) |
In considerazione dei fattori esaminati nei considerando 9-15, si dovrebbe concludere che allo stato attuale la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità in Polonia non sono direttamente esposte alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tali attività in Polonia. Di conseguenza, si continua ad applicare la direttiva 2004/17/CE quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la produzione e la vendita all’ingrosso di elettricità in Polonia o quando organizzano concorsi nel paese per l’esercizio di tale attività. |
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(17) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra maggio e luglio 2008, quale risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica di Polonia o pubblicate su siti web amministrati dalle autorità polacche, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico, dalla comunicazione del 2007 e dal documento di lavoro del 2007, nonché dalla relazione finale. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica alla produzione e alla vendita all’ingrosso di elettricità in Polonia. Di conseguenza, la direttiva 2004/17/CE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire lo svolgimento di tali attività in Polonia.
Articolo 2
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(4) La versione in lingua inglese della relazione di attività 2007, presentata dal presidente dell’ufficio polacco per la regolamentazione energetica il 31 ottobre 2007, è stata pubblicata il 24 aprile 2008 all’indirizzo http://www.ure.gov.pl/portal/en/1/17/Activity_Report_2007.html
(5) COM(2005) 568 def. del 15.11.2005.
(6) Cfr. relazione del 2005, pag. 2.
(7) Cfr. relazione del 2005, pag. 7.
(8) Cfr. punto 5.1 della richiesta.
(9) Cfr. pag. 1 della risposta.
(10) Cfr. punto 5.1 della richiesta e pag. 2 della risposta.
(11) GU L 76 del 15.3.2006, pag. 6.
(12) GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 23.
(13) GU L 188 del 16.7.2008, pag. 28.
(14) GU L 168 del 21.6.2006, pag. 33.
(15) GU L 287 dell’1.11.2007, pag. 18.
(16) Cfr., ad esempio, considerando 12 della decisione 2007/706/CE. Nei casi svedese e finlandese è stata lasciata aperta l’esistenza di un mercato regionale, che, se preso come riferimento, porterebbe i livelli di concentrazione al 40 %.
(17) 23,5 %, in base ai dati forniti dalle autorità austriache.
(18) Ovvero la quantità di elettricità necessaria per il consumo interno e l’esportazione.
(19) Cfr. considerando 10 della decisione 2008/585/CE.
(20) La versione in lingua inglese della «Tabella di marcia della liberalizzazione dei prezzi per tutti gli utilizzatori di elettricità — Verso i diritti degli utilizzatori e una concorrenza efficace nel settore dell’industria energetica» («Roadmap of prices liberalisation for all electricity consumers — Towards the customers’ rights and effective competition in the power industry sector»), del febbraio 2008, è stata pubblicata il 30 maggio 2008 all’indirizzo
http://www.ure.gov.pl/portal/en/1/18/Roadmap_of_prices_liberalisation_for_all_electricity_consumers.html, pag. 10, di seguito «la tabella di marcia».
(21) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico alla relazione del 2005, SEC(2005) 1448, di seguito l’«allegato tecnico», pagg. 67-68.
(22) In base alla tabella 52, contenuta nel paragrafo 993 della relazione finale, il mercato di bilanciamento polacco presenta un divario pari a 13, che lo colloca nella metà inferiore della scala da 0 a 79 con cui nell’UE si misura lo scarto nei mercati di bilanciamento. La presente analisi interessa gli effetti causati dal funzionamento del mercato di bilanciamento sulla produzione di elettricità e non l’intensità della concorrenza all’interno del mercato di bilanciamento stesso. È quindi irrilevante sapere se un divario ridotto è dovuto alla concorrenza o a massimali tariffari imposti dall’autorità di regolamentazione, né è di alcun interesse per la presente analisi la concentrazione elevata nel mercato di bilanciamento.
(23) Cfr. la tabella di marcia, pag. 11.
(24) Relazione del 2005, pag. 9.
(25) Allegato tecnico, pag. 17.
(26) Cfr. «Tabella 2: Annual Switching Rate Electricity 2006 (by volume)», pag. 5 e seg. del «documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell’elettricità», COM(2008) 192 def. del 15.4.2008.
(27) Cfr. relazione di attività 2007. pag. 72.
(28) Cfr. relazione di attività 2007, pag. 71: «il numero di imprese che applicano diritti sull’accesso a terzi» — vale a dire cambio del fornitore — «è in costante aumento dal 2001 ma le cifre globali sono ben lungi dall’essere soddisfacenti».
(29) Parte IV della comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera: «relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l’occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010)», COM(2007) 803 def. dell’11.12.2007. Pubblicata all’indirizzo http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200712-countries-specific-recommendations_en.pdf
(30) Pag. 31, punto 5. Tale posizione è coerente con alcune affermazioni contenute nella relazione di attività 2007: «in Polonia il mercato dell’energia non si è ancora pienamente sviluppato.» (pagg. 2-3); «è difficile definire pienamente concorrenziale la struttura del mercato polacco dell’energia» (pag. 12).
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
concernente la non iscrizione del propaclor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari che contengono detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5064]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/742/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
In forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri possono autorizzare, durante un periodo di 12 anni a decorrere dall’adozione della suddetta direttiva, l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della suddetta direttiva, purché tali sostanze si trovino già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima nell’attesa di essere progressivamente controllate nel quadro di un programma di lavoro. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione (2) e il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (3) definiscono in modo dettagliato le modalità di esecuzione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, stabilendo inoltre un elenco di sostanze attive da valutare in vista di un loro eventuale inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Nel novero di tali sostanze rientra anche il propaclor. |
|
(3) |
Gli effetti del propaclor sulla salute dell’uomo e sull’ambiente sono stati valutati per i diversi impieghi proposti dal notificante conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 451/2000 e del regolamento (CE) n. 1490/2002. Tali regolamenti designano inoltre uno Stato membro relatore tenuto a presentare all’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. I Paesi Bassi erano lo Stato membro relatore per il propaclor e hanno presentato tutte le informazioni pertinenti entro il 23 maggio 2007. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato il propaclor a norma dell’articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002. Gli Stati membri e la Commissione hanno redatto un progetto di relazione di riesame per tale sostanza in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e l’hanno ultimato in data 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
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(5) |
Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva da parte del comitato, effettuata prendendo atto delle osservazioni pervenute dagli Stati membri, si è stabilito che vi sono chiare indicazioni di effetti nocivi sulle acque freatiche relativi in particolare al fatto che i valori di lisciviazione di tre metaboliti della sostanza attiva superano 0,1 μg/l in tutti gli scenari modellizzati. Nel rapporto di riesame figurano inoltre ulteriori elementi preoccupanti emersi dal rapporto di valutazione stilato dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sugli esiti dei controlli effettuati sul propaclor, e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante tuttavia le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti propaclor siano atti a soddisfare in generale le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
È pertanto opportuno non iscrivere il propaclor nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
É opportuno viceversa prendere provvedimenti volti a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti propaclor siano revocate entro un termine prescritto, non siano rinnovate e non ne siano concesse di nuove per tali prodotti. |
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(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinaggio, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti propaclor non deve superare i 12 mesi al fine di consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, il che garantisce una fruizione dei prodotti fitosanitari contenenti propaclor per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta relativa a un’eventuale iscrizione del propaclor nell’allegato I a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (4). |
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(11) |
I provvedimenti contemplati dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DI DECISIONE:
Articolo 1
Il propacloro non deve essere iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri procurano che:
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a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitofarmaci che contengono propaclor siano revocate entro il 18 marzo 2009; |
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b) |
dalla data di pubblicazione della presente decisione non siano più concesse o rinnovate autorizzazioni per prodotti fitofarmaci che contengono propaclor. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso da uno Stato membro conformemente al disposto dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e comunque non posteriore al 18 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/41 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
concernente la non iscrizione del diniconazolo-M nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5068]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/743/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
|
(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diniconazolo-M. |
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(3) |
Gli effetti del diniconazolo-M sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore per il diniconazolo-M era la Francia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 31 maggio 2007. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato il diniconazolo-M secondo quanto disposto dall’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il progetto di rapporto di riesame è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
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(5) |
La conclusione cui si è giunti nel corso dell’esame della sostanza attiva da parte del comitato e sulla scorta delle osservazioni degli Stati membri è che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli operatori, considerato che l’esposizione è superiore al 100 % dei livelli ammissibili di esposizione dell’operatore (AOEL). Inoltre lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame del diniconazolo-M e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il diniconazolo-M soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il diniconazolo-M non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
È opportuno adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti il diniconazolo-M siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate e che non siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il diniconazolo-M non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il diniconazolo-M rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del diniconazolo-M nell’allegato I della citata direttiva. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il diniconazolo-M non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diniconazolo-M siano revocate entro il 18 marzo 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diniconazolo-M a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 18 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
concernente la non iscrizione del dicloran nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5086]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/744/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della suddetta direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono nei dettagli le modalità d’attuazione della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare al fine di una loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il dicloran. |
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(3) |
Gli effetti del dicloran sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per i diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il dicloran lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 22 luglio 2005. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato il dicloran in conformità dell’articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1490/2002. Un progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
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(5) |
Esaminando la sostanza attiva, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sui lavoratori, considerato che l’esposizione è superiore al 100 % dei livelli ammissibili di esposizione dell’operatore (AOEL). Inoltre, lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame del dicloran e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti dicloran soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il dicloran non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dicloran siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, l’immagazzinaggio, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti dicloran non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti dicloran rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta d’iscrizione del dicloran nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4). |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il dicloran non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti dicloran siano revocate entro il 18 marzo 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dicloran a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 18 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2008
concernente la non iscrizione del cianammide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2008) 5087]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/745/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
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(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il cianammide. |
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(3) |
Gli effetti del cianammide sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Lo Stato membro relatore per il cianammide era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 gennaio 2006. |
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(4) |
La Commissione ha esaminato il cianammide secondo quanto disposto dall’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1490/2002. Il relativo progetto di rapporto di riesame è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 20 maggio 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione. |
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(5) |
Esaminando la sostanza attiva, il comitato ha concluso, sulla scorta delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che la sostanza possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare sugli operatori, considerato che l’esposizione è superiore al 100 % dei livelli ammissibili di esposizione dell’operatore (AOEL). Inoltre lo Stato membro relatore ha individuato nella sua relazione di valutazione altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza. |
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(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame del cianammide e a comunicare se intendesse continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti il cianammide soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
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(7) |
Il cianammide non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(8) |
È opportuno adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti il cianammide siano revocate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate e che non siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
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(9) |
Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il cianammide non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti il cianammide rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione. |
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(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione del cianammide nell’allegato I della citata direttiva. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il cianammide non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
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a) |
le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti cianammide siano revocate entro il 18 marzo 2009; |
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b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cianammide a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il termine eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scade il 18 marzo 2010.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
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19.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/s3 |
NOTA PER IL LETTORE
Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.
Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.