ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
18 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 902/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine (Versione codificata)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 904/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato (Versione codificata)

9

 

 

Regolamento (CE) n. 905/2008 della Commissione, del 17 settembre 2008, relativo al rilascio di titoli di importazione per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno sviluppati

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/737/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 2008, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

13

 

 

Commissione

 

 

2008/738/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 giugno 2008, riguardante il regime di aiuti di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires) [notificata con il numero C(2008) 2257]  ( 1 )

15

 

 

2008/739/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 settembre 2008, riguardante un contributo finanziario dalla Comunità all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per azioni d’informazione sulle malattie degli animali

19

 

 

2008/740/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 settembre 2008, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dello spinetoram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 4965]  ( 1 )

21

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 127/07/COL, del 18 aprile 2007, sugli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter (Norvegia)

23

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 155/07/COL, del 3 maggio 2007, sugli aiuti di Stato concessi in relazione all’articolo 3 della legge norvegese sulla compensazione dell'IVA (Norvegia)

35

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2008/649/CE della Commissione, del 3 luglio 2008, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia (GU L 213 dell’8.8.2008)

47

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (CE) N. 902/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

31,4

TR

68,0

ZZ

49,7

0707 00 05

EG

162,5

MK

43,3

TR

83,8

ZZ

96,5

0709 90 70

TR

89,1

ZZ

89,1

0805 50 10

AR

73,5

TR

104,3

UY

64,9

ZA

89,3

ZZ

83,0

0806 10 10

IL

248,7

TR

130,8

US

196,0

ZZ

191,8

0808 10 80

AR

92,1

AU

195,4

BR

74,2

CL

91,9

CN

78,4

NZ

111,1

US

100,8

ZA

83,4

ZZ

103,4

0808 20 50

AR

76,1

CN

93,6

TR

128,9

ZA

75,1

ZZ

93,4

0809 30

TR

136,6

US

150,7

ZZ

143,7

0809 40 05

IL

132,0

TR

85,4

XS

62,1

ZZ

93,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/3


REGOLAMENTO (CE) N. 903/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2008

recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 170 e 192, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (2), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione, del 25 novembre 1997, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime di restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (5), non è concessa alcuna restituzione se i prodotti, alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione, non sono di qualità sana, leale e mercantile.

(3)

Per alcuni dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (CE) n. 1234/2007, si è tuttavia constatato che tali esigenze non sono sufficienti a garantire, in sede di pagamento delle restituzioni, l’applicazione di condizioni uniformi.

(4)

È pertanto opportuno definire a livello comunitario condizioni complementari, corrispondenti a una qualità media dei prodotti e tali da escludere dal pagamento della restituzione i prodotti di qualità inferiore.

(5)

Per i prodotti dei codici NC 1601 00 99 e 1602 49 19, è opportuno introdurre una qualità supplementare, che non contenga carni di pollame e i cui criteri qualitativi siano fissati a un livello elevato, in modo da evitare, se del caso, la concessione di restituzioni per questo tipo di prodotti qualora le domande di titoli di esportazione superino o rischino di superare i quantitativi tradizionali.

(6)

È indispensabile predisporre un controllo per accertare l’osservanza del presente regolamento; i controlli si effettuano nell’ambito del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (6), e devono comprendere in particolare un esame organolettico e analisi fisiche e chimiche. È quindi prescritto che la domanda di restituzione deve essere corredata di una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i prodotti in questione posseggono i requisiti previsti dal presente regolamento.

(7)

Per garantire l’uniformità delle analisi chimiche e fisiche, è necessario applicare procedimenti definiti con precisione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Fatte salve le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CE) n. 800/1999, sono concesse restituzioni all’esportazione per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento soltanto:

a)

se questi rispondono alle condizioni definite nell’allegato I;

e

b)

se la dichiarazione d’esportazione presentata reca, nella casella 44 del formulario, la dicitura «merci conformi al regolamento (CE) n. 903/2008».

2.   Per l’applicazione del presente regolamento si considera di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 un prodotto preparato per l’alimentazione umana, il quale, per le materie prime utilizzate, per la sua fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti e per il suo condizionamento, sia idoneo a tale destinazione.

Articolo 2

Quando si eseguono i controlli prescritti all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/2002, il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento consiste:

a)

in un esame organolettico;

b)

in analisi fisiche e chimiche eseguite in base ai metodi definiti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2331/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

(3)  GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19.

(4)  Cfr. l’allegato III.

(5)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(6)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.


ALLEGATO I

Condizioni particolari per la concessione di restituzione all’esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice dei prodotti

Condizioni

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

 

– altri:

 

 

1601 00 91

– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

 

 

– – – non contenenti carni né frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

a)

tenore proteico: minimo 16 % del peso netto

b)

nessuna aggiunta di acqua estranea

c)

non è ammesso l’impiego di proteine diverse da quelle animali

– – – altri

1601 00 91 9190

a)

tenore proteico: minimo 12 % del peso netto

b)

nessuna aggiunta di acqua estranea

c)

non è ammesso l’impiego di proteine diverse da quelle animali

1601 00 99

– – altri

 

 

– – – presentati in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione ma non contenenti carni né frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

a)

tenore in proteine animali: minimo 10 % del peso netto

b)

rapporto collageno/proteine: massimo 0,30

c)

tenore in acqua estranea: massimo 25 % del peso netto

– – – presentati in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione

1601 00 99 9190

a)

tenore in proteine animali: minimo 8 % del peso netto

b)

rapporto collageno/proteine: massimo 0,45

c)

tenore in acqua estranea: massimo 33 % del peso netto

– – – altri, non contenenti carni né frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

a)

tenore in proteine animali: minimo 10 % del peso netto

b)

rapporto collageno/proteine: massimo 0,30

c)

tenore in acqua estranea: massimo 10 % del peso netto

– – – altri

1601 00 99 9190

a)

tenore in proteine animali: minimo 8 % del peso netto

b)

rapporto collageno/proteine: massimo 0,45

c)

tenore in acqua estranea: massimo 23 % del peso netto

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

 

– della specie suina:

 

 

ex 1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi

 

 

ex 1602 41 10

– – – della specie suina domestica:

 

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso:

 

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso uguale o superiore a 1 kg

1602 41 10 9110

Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,3

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,3

ex 1602 42

– – Spalle e loro parti:

 

 

ex 1602 42 10

– – – della specie suina domestica:

 

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso:

 

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg

1602 42 10 9110

Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,5

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,5

ex 1602 49

– – altre, compresi i miscugli:

 

 

– – – della specie suina domestica:

 

 

– – – – contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

 

ex 1602 49 19

– – – – – altre:

 

 

– – – – – – cotte, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso:

 

 

– – – – – – – non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

 

– – – – – – – – contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130

Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,5


ALLEGATO II

I metodi d’analisi (1)

1.   Determinazione del tenore in proteine

Viene considerato come tenore in proteine il tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

2.   Determinazione del tenore in acqua nei prodotti dei codici NC 1601 e 1602

Il tenore in acqua deve essere determinato secondo il metodo ISO 1442-1973.

3.   Calcolo del tenore in acqua estranea

Il tenore in acqua estranea è dato dalla formula: a – 4b, in cui

a

=

tenore in acqua,

b

=

tenore in proteine.

4.   Determinazione del tenore in collageno

È considerato tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere ottenuto secondo il metodo ISO 3496-1978.


(1)  I metodi d’analisi indicati in questo allegato sono quelli validi il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve eventuali successive modifiche. Essi sono pubblicati dal segretariato ISO: 1 rue de Varembé, Ginevra, Svizzera.


ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione

(GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 739/98 della Commissione

(GU L 102 del 2.4.1998, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 2882/2000 della Commissione

(GU L 333 del 29.12.2000, pag. 72).

Regolamento (CE) n. 507/2002 della Commissione

(GU L 79 del 22.3.2002, pag. 12).


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2331/97

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Allegati I e II

Allegati I e II

Allegato III

Allegato IV


18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/9


REGOLAMENTO (CE) N. 904/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2008

che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime di esportazione delle merci non comprese nell'allegato I del trattato

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l’applvicazione del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Onde garantire un trattamento uniforme all'esportazione dalla Comunità di merci alle quali si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (4), è necessario definire i metodi di analisi e le altre disposizioni di carattere tecnico.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce i metodi comunitari di analisi necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per quanto concerne le esportazioni di merci non comprese nell’allegato I del trattato o, in assenza di tali metodi, la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

Articolo 2

Conformemente alle note dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (5) e per l'applicazione dell'allegato medesimo, i «dati risultanti dall'analisi delle merci» indicati nella colonna 3, sono ottenuti mediante i metodi, le procedure e le formule indicati nel presente articolo.

1)

Zuccheri

Per dosare i singoli zuccheri viene impiegata la cromatografia di alta precisione in fase liquida (di seguito HPLC).

A.

Il tenore di saccarosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a:

a)

S + (2F) × 0,95

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio;

oppure

b)

S + (G + F) × 0,95

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio;

dove:

S

=

tenore di saccarosio determinato mediante HPLC;

F

=

tenore di fruttosio determinato mediante HPLC;

G

=

tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

B.

Il tenore di glucosio menzionato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 è uguale a:

a)

G – F

quando il tenore di glucosio è superiore a quello del fruttosio;

b)

0 (zero)

quando il tenore di glucosio è uguale o inferiore a quello del fruttosio.

Nel caso in cui sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o siano messe in evidenza delle quantità di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) viene detratto dal tenore di glucosio G prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

2)

Amido (o destrine)

(le destrine sono calcolate in amido)

A.

Per tutti i codici NC diversi dai codici NC: 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) indicato nella colonna 3 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1043/2005 corrisponde alla formula:

(Z – G) × 0,9

dove:

Z

=

tenore di glucosio, determinato con il metodo enzimatico indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione (6);

G

=

tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

B.

Per i codici NC 3505 10 10, 3505 10 90, da 3505 20 10 a 3505 20 90 e da 3809 10 10 a 3809 10 90, il tenore di amido (o destrine) è quello determinato applicando il metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 4154/87.

3)

Materie grasse provenienti dal latte

Per la determinazione delle materie grasse provenienti dal latte si utilizza un metodo che impiega l'estrazione con etere di petrolio, preceduta da idrolisi con acido cloridrico e seguita da cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici degli acidi grassi. Ove la presenza di materia grassa proveniente dal latte sia messa in evidenza, la sua percentuale viene calcolata moltiplicando la percentuale di butirrato di metile per 25 e il valore così ottenuto è moltiplicato per il tenore totale in peso, espresso in percentuale, di materia grassa della merce tal quale divisa per cento.

Articolo 3

Per l'applicazione dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1043/2005, la determinazione della percentuale di mannitolo e del D-glucitolo (sorbitolo) è effettuata secondo il metodo HPLC.

Articolo 4

1.   Viene redatto un bollettino di analisi.

2.   Il bollettino di analisi deve indicare tra l'altro:

tutti i dati relativi all'identificazione del campione,

il metodo comunitario impiegato e gli estremi esatti dell’atto normativo in cui figura; oppure, se del caso, il riferimento a un metodo particolareggiato che indichi la natura delle operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare, conforme al presente regolamento,

gli elementi che possono avere influito sui risultati,

i risultati dell'analisi espressi in funzione del metodo impiegato e delle esigenze dei servizi doganali o di gestione che hanno richiesto l'analisi.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 4056/87 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(5)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(6)  GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 4056/87 della Commissione

(GU L 379 del 31.12.1987, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 202/98 della Commissione

(GU L 21 del 28.1.1998, pag. 5)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 4056/87

Presente regolamento

Articoli da 1 a 4

Articoli da 1 a 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Allegato I

Allegato II


18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/12


REGOLAMENTO (CE) N. 905/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno sviluppati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1),

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2),

visto il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2006 prevede, per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi meno sviluppati, l'apertura di contingenti tariffari a dazio zero per i prodotti del codice NC 1701 11 10, espressi in equivalente zucchero bianco.

(2)

Nella settimana dall’8 al 12 settembre 2008 sono state presentate presso le autorità competenti domande di titoli di importazione, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1100/2006. Dalla contabilizzazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del suddetto regolamento è risultato che, in seguito a tali domande, la quantità totale oggetto di domande per la campagna di commercializzazione 2007/2008 ha raggiunto il limite di 178 030,75 tonnellate previsto per detta campagna per il contingente 09.4361.

(3)

In tali circostanze, è necessario che la Commissione informi gli Stati membri che il limite in questione è stato raggiunto e che non sono più ricevibili altre domande di titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate dall’8 al 12 settembre 2008 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1100/2006 sono soddisfatte nel limite del 100 % della quantità oggetto delle domande.

Articolo 2

Il limite di 178 030,75 tonnellate del contingente tariffario 09.4361, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2006, è stato raggiunto. Le domande di titoli di importazione presentate dopo il 12 settembre 2008 sono irricevibili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(3)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2008

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2008/737/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica italiana non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell’11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Struttura e modalità d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2); di conseguenza, poteva introdurre un regime di esenzione applicabile soltanto ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superasse i 5 000 EUR.

(2)

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 15 novembre 2007 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare, dal 1o gennaio 2008, una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR. Tale misura esenterà detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE, mentre il carattere facoltativo della misura consentirà alle imprese di optare per il regime normale IVA.

(3)

In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 6 maggio 2008 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Italia. Con lettera dell’8 maggio 2008 la Commissione ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(4)

Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La misura proposta deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE solo in quanto la soglia del volume d’affari annuo prevista dal regime è superiore a quella attualmente autorizzata per l’Italia.

(5)

La soglia richiesta dall’Italia può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole. Essa corrisponde alle soglie che si applicano in relazione ad altri Stati membri.

(6)

Al fine di contribuire a ridurre gli oneri a cui sono soggette le piccole imprese, la Commissione si è impegnata a fissare una soglia comune annua di volume d’affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall’IVA. Nel 2004 la Commissione ha proposto di concedere agli Stati membri la possibilità di aumentare la soglia del volume d’affari annuo al fine di esonerare dall’IVA le piccole imprese. La richiesta dell’Italia è coerente con la proposta della Commissione.

(7)

L’Italia vorrebbe inoltre essere autorizzata ad aumentare la soglia per mantenerne il valore in termini reali, applicando così nell’ambito della misura una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 286 della direttiva 2006/112/CE.

(8)

Dato che il periodo fiscale è annuo e al fine di consentire ai soggetti passivi di beneficiare della misura di semplificazione al più presto, l’Italia dovrebbe essere autorizzata a ricorrere al regime opzionale a decorrere dal 1o gennaio 2008.

(9)

La deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’imposta sul valore aggiunto.

(10)

Secondo i dati forniti dalla Repubblica italiana, la misura comporterà una riduzione dell’importo complessivo del gettito fiscale riscosso allo stadio del consumo finale pari a circa lo 0,15 % nel primo anno di attuazione e allo 0,25 % nei due anni successivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica italiana è autorizzata ad esonerare dall’IVA, in relazione ai periodi fiscali tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR. Tale regime è facoltativo per i soggetti passivi.

Articolo 2

La Repubblica italiana è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.

Articolo 3

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissano una soglia comune annua di volume d’affari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall’IVA, o al più tardi il 31 dicembre 2010.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67. Direttiva abrogata dalla direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).


Commissione

18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

riguardante il regime di aiuti di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires)

[notificata con il numero C(2008) 2257]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/738/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 24 aprile 2007, la Francia ha notificato alla Commissione l’intenzione di istituire un regime di aiuti mirante a concedere sovvenzioni alle aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Nel contesto dell’esame preliminare previsto dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), il 7 giugno 2007 è stata inviata alla Francia una richiesta di informazioni supplementari, in particolare per ottenere precisazioni sui beneficiari dell’aiuto e sulla base giuridica di tale regime. Le autorità francesi hanno risposto l’11 luglio 2007. L’11 settembre 2007 la Commissione ha inviato loro un’ulteriore domanda di informazioni supplementari, cui la Francia ha risposto il 26 ottobre 2007.

(2)

Alla luce degli elementi in suo possesso, la Commissione ha giudicato che sussistessero dei dubbi in merito alla compatibilità con il mercato comune del regime di aiuti notificato. Il 16 gennaio 2008 essa ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato e dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione entro un mese.

(4)

La Francia ha inviato le proprie osservazioni per posta il 18 febbraio 2008, sotto forma di una nota. Alla Commissione non sono pervenute altre osservazioni da parte di interessati.

2.   DESCRIZIONE

(5)

Secondo le informazioni contenute nella notifica, il regime di aiuti in oggetto mira a sovvenzionare, per mezzo di fondi pubblici esclusivamente nazionali, aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(6)

Scopo di questo regime è la concessione di aiuti alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese; tali imprese potranno così beneficiare degli stessi aiuti accordati alle piccole e medie imprese (PMI) nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (4).

(7)

Gli aiuti sarebbero finanziati dal Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA). Tale fondo, istituito dalle autorità francesi, consiste in un’iscrizione a bilancio dello Stato, la cui gestione spetta al ministero dell’Agricoltura e della pesca. Tutte le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti compresi nell’allegato I del trattato possono fruire delle sovvenzioni accordate dal FISIAA. Di conseguenza, può trattarsi di aziende attive nel settore dell’agricoltura, così come di aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Per il 2007, si prevede di riservare gli aiuti solamente alle aziende con più di 750 dipendenti o con un fatturato superiore ai 200 Mio EUR. In base alle spiegazioni fornite dalla Francia, sembra verosimile che tale priorità verrà mantenuta per gli aiuti erogati dopo il 2007; tale ipotesi è confermata dal testo di un nuovo invito a presentare progetti, lanciato nel dicembre 2007 (cfr. considerando 9).

(8)

La notifica è accompagnata da un invito a presentare progetti lanciato il 2 marzo 2007, allo scopo di selezionare i progetti corrispondenti agli obiettivi del FISIAA. Secondo le autorità francesi, questo invito a presentare progetti riguarda solo le aziende attive nel settore dell’agricoltura, e il capitolato d’oneri viene incluso solamente «a titolo d’esempio» delle condizioni cui gli aiuti verrebbero concessi alle aziende attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(9)

Un nuovo invito a presentare progetti è stato lanciato il 17 dicembre 2007, per i progetti ammissibili alla selezione a titolo dell’anno 2008. Tale invito non menziona esplicitamente le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, ma fa riferimento a tutti i prodotti elencati nell’allegato I del trattato (compresi quindi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura). L’invito menziona pure le nuove norme di ammissibilità relative all’eventuale sostegno da parte del Fondo europeo per la pesca (FEP).

(10)

La Commissione è venuta a conoscenza di questo nuovo invito a presentare progetti (annunciato sul sito Internet del ministero francese dell’Agricoltura e della pesca (5), solo dopo aver deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Tale nuovo invito a presentare progetti non è menzionato nella risposta inviata dalle autorità francesi il 18 febbraio 2008, in cui esse si limitano a osservare che «la ritardata approvazione ha già impedito ad alcune imprese di trasformazione di partecipare all’invito a presentare progetti lanciato dal FISIAA nel 2007 (lanciato il 2 marzo 2007 ma notificato il 24 aprile 2007).»

(11)

Secondo le autorità francesi, il FISIAA attualmente è definito dal suo quadro d’intervento, ossia il regime di aiuti destinato alle imprese attive nel settore dell’agricoltura, registrato con il numero N 553/2003 e approvato da una decisione della Commissione del 28 luglio 2004 (6). La notifica del regime di aiuti che è oggetto della presente decisione si propone quindi di estendere tale quadro d’intervento alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(12)

Per il 2007, il FISIAA dispone di un bilancio di 13 Mio EUR per l’insieme dei settori beneficiari (agricoltura da un lato, pesca e acquacoltura dall’altro). Dal momento che il fondo è aperto a tutte le imprese attive in questi due settori, in questa fase non è possibile — secondo le autorità francesi — prevedere quale parte di tale importo sarà effettivamente destinata a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

(13)

Per quanto riguarda le spese che possono essere coperte dalla sovvenzione, l’invito a presentare progetti precisa che il FISIAA si propone di sostenere progetti di imprese in cui possono rientrare investimenti materiali e immateriali, che presentino «un carattere fortemente strutturante», e/o «una collocazione commerciale rafforzata», e/o «un carattere innovativo». Sono potenzialmente ammissibili tutti gli investimenti che servano a realizzare il processo di stoccaggio, confezionamento, trasformazione e/o commercializzazione. In particolare, tali investimenti possono consistere in spese per l’acquisizione di nuovo materiale o per l’acquisizione e la gestione di beni immobili connessi al progetto, in spese per il personale che partecipa al progetto, o ancora in prestazioni immateriali come brevetti, studi, consulenze. Gli aiuti erogati dal FISIAA non supereranno il 15 % delle spese ammissibili per gli investimenti materiali e 100 000 EUR per gli investimenti immateriali.

3.   ARGOMENTAZIONI ADDOTTE PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

(14)

Scopo di questo regime è la concessione di aiuti alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese; tali imprese potranno così beneficiare, per mezzo di fondi esclusivamente nazionali, degli stessi aiuti accordati alle PMI nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006. Gli aiuti sarebbero finanziati dal FISIAA.

(15)

L’esame di questo regime di aiuti alla luce degli orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (7) (definiti qui di seguito gli «orientamenti») rinvia ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006. Tuttavia le misure ammissibili al sostegno del FEP nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura concernono soltanto le PMI, mentre il regime di aiuti in questione interessa specificamente le imprese diverse dalle PMI.

(16)

Di conseguenza, la Commissione ha giudicato che sussistessero dei dubbi in merito alla compatibilità di tali aiuti con il mercato comune.

4.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA E DAGLI INTERESSATI

(17)

Per dimostrare che gli aiuti concessi dal FISIAA alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sono compatibili con il mercato comune, la Francia avanza due argomentazioni.

(18)

In primo luogo, la Francia ribadisce l’osservazione formulata nella sua risposta del 26 ottobre 2007: le imprese dedite alla trasformazione nel settore della pesca o nel settore dell’agricoltura hanno spesso il medesimo tipo di attività, e la Commissione non ha ritenuto che gli aiuti alle grandi imprese nel settore agroalimentare comportassero rischi di distorsione della concorrenza, ma anzi ha concesso agli Stati membri la possibilità di accordare a tali imprese aiuti di Stato.

(19)

In secondo luogo, la Francia chiede alla Commissione di precisare per quale motivo essa abbia ritenuto possibile concedere aiuti alle imprese di grandi dimensioni, nel 2007 e nel 2008, a titolo dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), mentre non sarebbero leciti aiuti della stessa natura erogati in base a fondi esclusivamente nazionali.

5.   VALUTAZIONE

(20)

La Commissione osserva in primo luogo che l’invito a presentare progetti varato dal FISIAA per il 2007 è stato lanciato il 2 marzo 2007; la data limite per le risposte era fissata al 2 maggio 2007, mentre le autorità francesi hanno notificato alla Commissione l’intenzione di aprire quest’invito a presentare progetti alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura solo il 24 aprile 2007. In altre parole, l’invito è stato lanciato prima che la Commissione avesse notizia di un regime di aiuti a favore delle imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e a maggior ragione prima che la Commissione stessa avesse la possibilità di pronunciarsi sulla compatibilità di un tale regime con il mercato comune. Per tale motivo, la Commissione ha subito chiesto alla Francia se il documento allegato alla notifica (ossia il testo dell’invito a presentare progetti, datato 2 marzo 2007) fosse effettivamente destinato alle sole imprese del settore agricolo, cosa che la Francia ha confermato nella sua lettera dell’11 luglio 2007 («Il primo invito a presentare progetti è stato limitato alle imprese del settore agricolo […] Quindi l’invito a presentare progetti del FISIAA menzionerà le imprese di trasformazione e commercializzazione attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura solo quando il presente regime di aiuti sarà stato approvato»). In caso contrario il regime di aiuti sarebbe stato considerato un aiuto illegale (non notificato) ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(21)

Un problema analogo si pone per il nuovo invito a presentare progetti lanciato il 17 dicembre 2007, di cui la Commissione ha avuto notizia solo dopo l’avvio del procedimento di indagine formale (cfr. considerando 9). Questo nuovo invito a presentare progetti riproduce esattamente i termini dell’invito del 2007, e quindi non menziona esplicitamente le imprese di trasformazione e commercializzazione attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura ma, come l’invito precedente, rimanda da una parte all’allegato I del trattato (che comprende i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) e dall’altra al regolamento (CE) n. 1198/2006.

(22)

La Commissione ricorda che l’approvazione di un regime di aiuti di Stato non ha carattere automatico, e che uno Stato membro non può anticipare la decisione della Commissione prima che l’esame del regime di aiuti sia stato completato. Per tali motivi, la Commissione non può accettare l’affermazione per cui «la ritardata approvazione (del regime di aiuti in questione) ha già impedito ad alcune imprese di trasformazione attive nel settore della pesca di partecipare all’invito a presentare progetti lanciato dal FISIAA nel 2007». La Commissione non può neppure accettare che un secondo invito a presentare progetti sia stato lanciato senza escludere espressamente le imprese attive nel settore della pesca dalla possibilità di fruire delle sovvenzioni del FISIAA nel 2008, o senza almeno indicare che tale possibilità dipende dalla preventiva approvazione della Commissione.

(23)

Secondo l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(24)

Gli aiuti in questione, che consistono in sovvenzioni finanziate dal bilancio nazionale (cfr. considerando 7) costituiscono effettivamente aiuti concessi dallo Stato.

(25)

Dal momento che la concessione di tali sovvenzioni viene decisa a livello nazionale, dopo che i progetti — presentati nell’ambito di un invito a presentare progetti — sono stati selezionati dai servizi del ministero dell’Agricoltura e della pesca, l’aiuto è imputabile allo Stato.

(26)

Le misure notificate possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui favoriscono la produzione nazionale di prodotti trasformati derivanti dalla pesca, a detrimento della produzione di altri Stati membri.

(27)

Di conseguenza, gli aiuti oggetto della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(28)

Dato che si tratta di aiuti destinati al settore della pesca e dell’acquacoltura, tali aiuti si devono analizzare alla luce degli Orientamenti. In effetti, il punto 5.3 degli stessi orientamenti dispone che essi si applichino, a partire dal 1o aprile 2008«a tutti gli aiuti di Stato notificati o applicabili a partire da tale data». Poiché le autorità francesi hanno comunicato che avrebbero atteso l’approvazione della Commissione prima di consentire alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura di fruire di tale regime di aiuti, la Commissione ritiene che esso non sia stato applicato, e che quindi sia il caso di analizzarlo alla luce degli orientamenti.

(29)

Gli orientamenti, al punto 3.2, rinviano ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006. Di conseguenza, la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune deve essere analizzata alla luce di tale regolamento.

(30)

La Commissione osserva che le misure ammissibili a sostegno del FEP nel settore della trasformazione e della commercializzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 riguardano unicamente le PMI. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il regime di aiuti oggetto della presente decisione, destinato esclusivamente alle imprese diverse dalle PMI, non corrisponda ai criteri d’intervento del FEP.

(31)

Le autorità francesi non contestano tale analisi, in quanto comunicano che «L’invito a presentare progetti n. 2 sarebbe destinato alle grandi imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti marini, ossia alle imprese con più di 750 dipendenti e un fatturato superiore ai 200 Mio EUR: imprese che rimangono escluse dal FEP, così come le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli. […] Le autorità francesi sono perfettamente consapevoli che la lettura degli orientamenti nel settore della pesca e dell’acquacoltura del 2004, unita a quella dell’articolo 104 del regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, induce la Commissione a concludere che le grandi imprese non possono fruire di aiuti pubblici.»

(32)

In tale contesto, la Francia giustifica il regime di aiuti in oggetto con la preoccupazione di armonizzare, dal punto di vista della concessione di aiuti pubblici, la situazione delle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura con quella delle imprese attive nel settore agricolo, per le quali un regime di aiuti simile è stato approvato nel 2004. Tuttavia, trattandosi di un regime di aiuti destinato al settore della pesca e dell’acquacoltura, per il quale sono stati adottati orientamenti specifici, la Commissione non può tener conto del fatto che un regime di aiuti della stessa natura è stato approvato per un altro settore di attività. Inoltre, la Commissione ricorda che il regime applicabile alle imprese attive nel settore agricolo è stato mantenuto fino al 31 dicembre 2008 solo a titolo di deroga, conformemente al punto 196 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (8). Nel caso in questione, si tratta di un nuovo regime di aiuti applicabile a imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura. Esso va dunque esaminato secondo le regole applicabili a tale settore, e non per analogia con un regime esistente in un altro settore e approvato in base a regole differenti da quelle vigenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Di conseguenza, quest’argomento non può essere ritenuto valido.

(33)

Allo stesso modo, l’analogia con gli aiuti alle grandi imprese, che possono essere autorizzati nel 2007 e nel 2008 nel quadro dello SFOP, non si può invocare per giustificare l’istituzione di un nuovo regime di aiuti, strettamente nazionale, a favore di tali imprese (cfr. considerando 19). In effetti, le norme relative alla gestione dei programmi d’intervento strutturale e degli aiuti concessi in tale quadro e le norme relative agli aiuti di Stato sono indipendenti le une dalle altre, salvo esplicito riferimento [come avviene per gli orientamenti, che rinviano ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1198/2006]. Di conseguenza, il fatto che — per motivi derivanti esclusivamente dai limiti di esecuzione del bilancio — sia ancora possibile concedere aiuti a titolo della programmazione 1999-2006 dello SFOP non incide sulle norme applicabili al presente regime di aiuti.

6.   CONCLUSIONE

(34)

Sulla base dell’analisi sviluppata nella parte 5, si deve concludere che il regime di aiuti erogati dal FISIAA alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, notificato dalla Francia il 24 aprile 2007, è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti previsto dalla Francia, mirante alla concessione di sovvenzioni a imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura da parte del Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (FISIAA) è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU C 61 del 6.3.2008, pag. 8.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(5)  http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/2eme-appel-projets-pour

(6)  GU C 214 dell’1.9.2005, pag. 4.

(7)  GU C 84 del 3.4.2008, pag. 10.

(8)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.


18.9.2008   

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L 249/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2008

riguardante un contributo finanziario dalla Comunità all’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per azioni d’informazione sulle malattie degli animali

(2008/739/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità può prendere o aiutare gli Stati membri o le organizzazioni internazionali a prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari allo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e a promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(2)

La direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (2), stabilisce un sistema di notifica dei focolai delle malattie di cui al suo allegato I (di seguito, «il sistema comunitario di notifica delle malattie degli animali»).

(3)

L’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) è un’organizzazione intergovernativa che cerca di migliorare la sanità animale a livello mondiale. Nel campo dell’informazione sulle malattie, l’OIE ha sviluppato, esperienza unica al mondo, la banca-dati mondiale per l’informazione sulla salute animale (World Animal Health Information Database — WAHID), un’interfaccia che fornisce una gamma esauriente di informazioni sulle malattie degli animali. WAHID viene usata da tutti gli Stati membri dell’OIE, cui aderiscono tutti gli Stati membri dell’UE.

(4)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una nuova strategia per la salute degli animali nell’Unione europea (2007-2013), dal titolo «prevenire è meglio che curare» (3), individua nella prevenzione dei rischi relativi agli animali, nella sorveglianza e nella capacità di gestire le crisi uno dei pilastri della nuova strategia a favore della salute degli animali. La comunicazione sottolinea in particolare il fatto che le informazioni raccolte attraverso attività e programmi di monitoraggio, sorveglianza e controllo veterinari forniscono supporti scientifici decisivi alle istituzioni comunitarie e ai governi quando devono decidere misure di prevenzione e di controllo delle malattie.

(5)

Secondo la comunicazione, aggiornare il sistema comunitario di notifica delle malattie degli animali è uno dei risultati attesi dalla nuova strategia per la salute degli animali. Un altro risultato che la comunicazione si attende è una semplificazione della vigente normativa veterinaria comunitaria e la sua convergenza con norme internazionali come le norme dell’OIE.

(6)

Per far progredire la normativa veterinaria comunitaria, è perciò opportuno, con l’aiuto dell’OIE, cercare di allineare il sistema comunitario di notifica delle malattie degli animali al WAHID, raccogliendo informazioni epidemiologiche e progettando anche insiemi di dati, banche dati e protocolli per lo scambio di dati. È dunque opportuno concedere per il periodo 2008-2012 un contributo comunitario che finanzi lo sviluppo del sistema d’informazione sulle malattie degli animali da parte dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE). Occorrerà anche specificare l’importo massimo di tale contributo.

(7)

Raccogliere, analizzare e riassumere le informazioni sulla salute degli animali nelle regioni balcaniche, caucasiche e mediterranee, soprattutto riguardo a malattie che si diffondono oltre frontiera, è di capitale importanza per la Comunità al fine di prevenire i rischi per la salute animale sul suo territorio. Tuttavia, siffatte informazioni non sempre sono facilmente disponibili.

(8)

L’OIE ha messo a punto uno strumento che valuta le prestazioni dei servizi veterinari (Tool for the Evaluation of Performance of Veterinary Services — OIE PVS Tool). Si tratta di uno strumento con cui i servizi veterinari dei paesi membri dell’OIE misurano il loro livello di prestazione e individuano lacune e punti deboli della loro capacità di soddisfare le norme internazionali dell’OIE. L’OIE PVS Tool raccoglie anche informazioni sulla salute degli animali negli Stati membri dell’OIE. Conviene pertanto che la Comunità analizzi le attività e le informazioni raccolte da tale strumento nelle regioni balcaniche, caucasiche e mediterranee.

(9)

È perciò opportuno concedere un contributo comunitario che finanzi lo sviluppo e l’analisi da parte dell’OIE delle attività nel campo della salute degli animali nelle regioni balcaniche, caucasiche e mediterranee. Occorrerà anche specificare l’importo massimo di tale contributo.

(10)

L’articolo 168, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), prevede che possano essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto, debitamente motivata nella relativa decisione di attribuzione della Commissione.

(11)

Fin da quando fu istituita con l’accordo internazionale firmato il 25 gennaio 1924, l’OIE ha di fatto, nel suo campo, un monopolio. L’OIE è l’organizzazione intergovernativa tesa a migliorare la salute degli animali in tutto il mondo e riconosciuta come organismo di riferimento dall’Organizzazione mondiale per il commercio (World Trade Organization — WTO). Per concedere a tale organizzazione contributi finanziari ai sensi della presente decisione non è perciò necessario un invito a presentare proposte.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

Al fine di finanziare per il periodo 2008-2012 lo sviluppo del sistema d’informazione sulle malattie degli animali da parte dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE), viene concesso un contributo comunitario, ai sensi dell’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, per un importo massimo di 750 000 EUR.

Articolo 2

Al fine di finanziare per il periodo 2008-2012 l’analisi svolta dall’OIE delle attività a favore della salute degli animali nelle regioni balcaniche, caucasiche e mediterranee, viene concesso un contributo comunitario, ai sensi dell’articolo 19 della decisione 90/424/CEE, per un importo massimo di 250 000 EUR.

Articolo 3

I contributi finanziari di cui agli articoli 1 e 2 sono iscritti nella linea 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2008.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(3)  COM(2007) 539 def.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


18.9.2008   

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L 249/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2008

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dello spinetoram nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 4965]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/740/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE prevede la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 17 ottobre 2007, la società Dow AgroSciences GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva spinetoram chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve ufficialmente confermare a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o no della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

Sostanza attiva oggetto della presente decisione

Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

Spinetoram

CIPAC: 802

Dow AgroSciences

17 ottobre 2007

UK


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

18.9.2008   

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L 249/23


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 127/07/COL

del 18 aprile 2007

sugli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter (Norvegia)

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24,

VISTI l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della parte I e gli articoli 1, 4, 6, 7, paragrafo 3, 10, 13, 14, 16 e 20 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

VISTA la Guida dell'Autorità (5) all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, in particolare il capitolo 14 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo»,

VISTA la decisione dell'Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (6),

VISTA la decisione dell'Autorità n. 217/94/COL, del 1o dicembre 1994, nella quale si proponevano alla Norvegia misure appropriate riguardanti, fra l'altro, il regime di aiuti «Programmi di R&S industriale»,

VISTO che la Norvegia ha accettato le misure appropriate proposte con lettera del 19 dicembre 1994,

VISTA la decisione dell'Autorità n. 60/06/COL, dell'8 marzo 2006, di avviare un procedimento d'indagine formale in merito agli aiuti per la R&S concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter (7),

DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni in merito alla suddetta decisione, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

1.   Procedimento

Con lettera del 5 marzo 2002 (Doc. n. 02-1733-A), l’Autorità ha ricevuto una denuncia secondo la quale sarebbero stati concessi aiuti di Stato da parte della Norvegia mediante il Research Council of Norway (Consiglio norvegese per la ricerca, in appresso: «RCN»), a favore di vari progetti di ricerca relativi allo sviluppo del software Turborouter.

L'Autorità ha chiesto informazioni alle autorità norvegesi con lettera del 26 aprile 2002 (Doc. n. 02-2605-D). Il ministero del commercio e dell'industria ha risposto con una lettera del 3 giugno 2002 (Doc. n. 02-4177-A), che riportava anche le osservazioni dell'RCN sul cosiddetto «progetto Turborouter».

Dopo una fitta corrispondenza (8), con lettera dell'8 marzo 2006 (Evento n. 363353), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito agli aiuti per la R&S concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter.

Con lettera del 7 aprile 2006 le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d’indagine formale.

La decisione dell’Autorità n. 60/06/COL di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (9). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

L'Autorità ha ricevuto osservazioni da una parte interessata. Con lettera del 1o dicembre 2006 (Evento n. 400677), l'Autorità ha trasmesso tali osservazioni alle autorità norvegesi. Le autorità norvegesi hanno formulato osservazioni con lettera del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme dell'8 gennaio 2007 (Evento n. 405517), che inoltrava una lettera del ministero dell'istruzione e della ricerca del 5 gennaio 2007.

2.   I quattro progetti connessi al software Turborouter finanziati con i fondi dell'RCN

2.1.   Descrizione dei progetti

L'Autorità si limita a fornire una breve descrizione dei progetti in esame. Per una descrizione dettagliata dei singoli progetti, si rinvia alla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL (10).

2.1.1.   Progetto 40049 — Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica (prima versione del software Turborouter)

Turborouter (11) serve a ottimizzare la programmazione della flotta, cioè a decidere a quali imbarcazioni assegnare i diversi carichi. Questo strumento combina le conoscenze e l'esperienza dei pianificatori con le capacità di calcolo del computer. Turborouter utilizza carte nautiche elettroniche che permettono di visualizzare i dati riguardanti il calendario e comprende una banca dati per le imbarcazioni, i porti, i carichi, ecc.; il calcolo automatico delle distanze da porto a porto; i rapporti di posizione delle imbarcazioni e l'aggiornamento automatico dell'ora di arrivo prevista; routine di ottimizzazione sofisticate per il calendario della flotta e la visualizzazione del calendario o un calcolatore di calendario per la pianificazione manuale.

La prima versione del software pilota Turborouter è stata sviluppata nel primo anno di ricerca di uno dei sottoprogetti del progetto 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica» denominato «Metodi e strumenti analitici per la progettazione e il funzionamento di catene integrate di trasporto e di logistica».

2.1.2.   Ulteriore sviluppo del software Turborouter

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, l'RCN ha selezionato diversi progetti connessi allo sviluppo del software Turborouter che beneficeranno di un sostegno per la ricerca e lo sviluppo.

2.1.2.1.   Progetto 138811 — AlgOpt

Scopo del progetto (12) era elaborare e sperimentare algoritmi per calcolare l'uso ottimale di una flotta marittima tenendo conto dell'obbligo di imbarcare merci per diversi clienti, delle condizioni riguardanti le date di carico e scarico delle merci nel porto di destinazione, della possibilità di trasportare ad ogni viaggio carichi comuni con un numero limitato di merci alla rinfusa e del fatto che non tutte le imbarcazioni in questione erano adatte a tutti i clienti o a tutti i porti. Gli algoritmi vanno integrati in un software che offra agli utenti il controllo totale e la possibilità di non tener conto di quanto suggerito dagli algoritmi.

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, il progetto AlgOpt era solo uno studio preliminare per definire le esigenze degli utenti e analizzare la possibilità di utilizzare Turborouter per il partner contrattuale, l'impresa Beltship Management AS.

2.1.2.2.   Progetto 144265 — Shiplog II

Il progetto Shiplog, che riguardava essenzialmente i trasporti marittimi, doveva utilizzare (13) i risultati di un precedente progetto Shiplog (che non comportava l'impiego di Turborouter) per concentrarsi sui requisiti connessi alla consegna delle merci porta a porta, nei casi in cui il trasporto marittimo costituisce un elemento fondamentale. Una delle attività principali consisteva nell'integrare il sistema di gestione delle catene di trasporto (Transport Chain Management System — TCMS) e Turborouter, in modo da specificare l'interfaccia e dimostrare lo scambio di informazioni tra Turborouter e i dimostratori TCMS. L'obiettivo del progetto non è stato conseguito, soprattutto per l'impossibilità di integrare correttamente TCMS e Turborouter.

2.1.2.3.   Progetto 144214 — Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo

Il progetto di ricerca precompetitiva denominato «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo» intendeva sviluppare algoritmi per l'ottimizzazione e la programmazione avanzate di operazioni molto complesse di trasporto marittimo. Le autorità norvegesi hanno spiegato che, per la sua natura commerciale e aziendale estremamente specifica, la libreria di algoritmi deve essere di proprietà di un'impresa anziché far parte del «tool kit» standard di Turborouter.

2.2.   Descrizione del nesso fra i quattro aiuti concessi e il regime norvegese di aiuti per i programmi di R&S industriale

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, i quattro aiuti oggetto della presente decisione sono rientrati nel regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer).

Il regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer), che era gestito dall'RCN, è stato istituito prima che entrasse in vigore l'accordo SEE.

Nel dicembre 1994, l'Autorità ha adottato una decisione su diversi regimi di aiuti alla ricerca e allo sviluppo in vigore in Norvegia prima che entrasse in vigore l'accordo SEE, fra cui il regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer, caso n. 93-183). Nella decisione suddetta, l'Autorità propone misure appropriate per rendere il regime conforme alle norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE (14). L'Autorità ha proposto, in particolare, alla Norvegia l'introduzione di disposizioni dettagliate onde garantire la conformità degli aiuti concessi con i principi di cui al capitolo 14 della Guida sugli aiuti di Stato.

La Norvegia ha accettato le misure appropriate proposte dall'Autorità con lettera del 19 dicembre 1994. L'accettazione delle misure appropriate comportava la conformità degli aiuti concessi nell'ambito del programma di R&S industriale con le disposizioni della Guida dell'Autorità in materia di R&S adottate nel 1994.

L'aiuto dell'RCN a questi progetti è stato concesso a titolo del regime «Programmi di R&S industriale».

3.   Dubbi espressi dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL

L'8 marzo 2006, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte per quanto riguarda l'aiuto alla R&S concesso dall'RCN in relazione allo sviluppo del software Turborouter (Decisione n. 60/06/COL). Nella decisione suddetta, l'Autorità forniva indicazioni precise circa la denuncia, i quattro progetti connessi al software Turborouter finanziati con i fondi dell'RCN e il nesso fra i quattro aiuti concessi e il regime norvegese di aiuti per i programmi di R&S industriale.

L'Autorità ha eseguito una valutazione approfondita del quadro giuridico applicabile all'esame dei quattro progetti in questione (15). Una volta accettate le misure appropriate proposte dall'Autorità nella decisione n. 217/94/COL, tutti gli aiuti a titolo del programma di R&S industriale dovevano essere concessi conformemente alla Guida 1994 in materia di R&S Per definizione, quindi, tutti gli aiuti concessi a titolo del regime «Programmi di R&S industriale» non conformi alle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S sarebbero stati esclusi dall'applicazione del regime. Si tratterebbe in tal caso di un nuovo aiuto singolo, da notificare individualmente all'Autorità e da valutare in base alla Guida per la R&S applicabile al momento della concessione dell'aiuto stesso.

Per quanto riguarda i motivi che giustificavano l'apertura di un'indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi su diversi punti onde accertare se i quattro progetti di R&S in questione avessero effettivamente ricevuto aiuti a titolo del regime «Programmi di R&S industriale».

L'Autorità non era certa che i progetti suddetti andassero oltre la fase di ricerca applicata o precompetitiva per costituire un prodotto commerciale. Nel caso in oggetto, la differenza fra un progetto pilota, non idoneo a fini commerciali, e un prodotto finale commerciale non risultava molto chiara, poiché il software deve essere riadattato per ogni nuova applicazione specifica legata a ciascun utente finale. L'Autorità si è chiesta in che misura l'ulteriore sviluppo del software Turborouter per applicazioni destinate a soddisfare esigenze concrete degli utenti finali possa rientrare nella definizione di ricerca applicata.

Le informazioni disponibili in quella fase della procedura non permettevano all'Autorità di accertare se i progetti in questione fossero correttamente classificati come attività di sviluppo precompetitive o se invece fossero già troppo vicini al mercato per poter beneficiare di aiuti di Stato.

L'Autorità, inoltre, nutriva dubbi circa il finanziamento dei progetti, specie per quanto riguarda l'esborso effettivo dei contributi propri, in natura, dei beneficiari dei progetti stessi.

Basandosi sulle argomentazioni del ricorrente, l'Autorità si è chiesta se il costo globale dei progetti non fosse stato artificialmente gonfiato per coprire le spese operative delle imprese beneficiarie e se il costo di ricerca effettivo dei progetti corrispondesse agli importi erogati dall'RCN.

L'Autorità era del parere che Marintek, l'istituto di ricerca che aveva sviluppato il primo software Turborouter, disponesse del know-how e della competenza tecnica necessari per realizzare il progetto. Sembrava quindi logico supporre che la maggior parte del lavoro sarebbe stata svolta dal suo personale. Questo vorrebbe dire, in linea di massima, che il contributo del personale delle imprese partecipanti avrebbe riguardato probabilmente la definizione delle esigenze degli utenti e/o, in qualche misura, i test. Se si parte dal presupposto che il contributo in natura delle imprese partecipanti potrebbe non corrispondere ai costi di ricerca, i costi globali del progetto di ricerca risulterebbero inferiori e, di conseguenza, le intensità degli aiuti risulterebbero più elevate.

Per i motivi suddetti, l'Autorità dubitava che i progetti suddetti avessero ricevuto aiuti in conformità della Guida applicabile in materia di R&S e si chiedeva se i beneficiari non avessero utilizzato gli aiuti in modo non conforme alle misure appropriate accettate nell'ambito del regime «Programmi di R&S industriale».

4.   Osservazioni di terzi

Il 24 novembre 2006, l'Autorità ha ricevuto osservazioni da una parte interessata, il cui tenore era più generale che direttamente collegato ai dubbi espressi dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL di avviare un procedimento d'indagine formale per quanto riguarda gli aiuti alla R&S concessi in relazione allo sviluppo del software Turborouter. Secondo la parte in questione, il Consiglio norvegese per la ricerca aveva versato fondi piuttosto ingenti a un nuovo progetto denominato OPTIMAR (16) che ha finanziato integralmente nel periodo 2005-2009. Teoricamente, il progetto è diretto dal dipartimento «Ricerca operativa» dell'università norvegese di scienza e tecnologia (in appresso NTNU) di Trondheim. L'obiettivo finale del progetto è sviluppare ulteriormente Turborouter per trasformarlo in un progetto commerciale. Il processo è già in corso.

La parte ha aggiunto quanto segue: «Secondo il prof. Marielle Christiansen (capo del progetto OPTIMAR) di Trondheim, è alquanto difficile per le imprese partecipare al progetto, definito un programma pubblico di ricerca volto ad ampliare la base per tutte le imprese norvegesi, e avvalersi dei suoi risultati, poiché stanno già operando in stretta collaborazione con SINTEF e MARINTEK e hanno promesso di condividere i risultati con queste organizzazioni commerciali (SINTEF e MARINTEK sono due istituti di Trondheim che hanno per diversi motivi stretti legami con l'università tecnica NTNU).»

Sempre secondo la parte interessata, «Turborouter costituisce in larga misura l'elemento comune a queste attività, poiché tutti i membri del personale del dipartimento “Ricerca operativa” dell'NTNU/Marintek/SINTEF lo considerano il loro obiettivo comune».

La parte sostiene che le imprese partecipanti allo sviluppo di TURBOROUTER ricevano tramite l'NTNU aiuti di Stato ancora più ingenti, che vengono presentati come fondi per la ricerca di base.

La parte ha dichiarato infine che nessuna delle imprese beneficiarie dei fondi li utilizzava per sviluppare Turborouter e conclude, quindi, che i fondi destinati al progetto di ricerca costituivano pure e semplici sovvenzioni al suo funzionamento quotidiano.

5.   Osservazioni delle autorità norvegesi

5.1.   Osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità di avviare un procedimento d'indagine formale

5.1.1.   Osservazioni del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme

Nella lettera del 7 aprile 2006, il ministero della pubblica amministrazione e delle riforme faceva riferimento alla descrizione della corrispondenza formale con le autorità norvegesi contenuta nella decisione dell'Autorità n. 60/06/COL. Le autorità norvegesi facevano inoltre riferimento alle riunioni tenutesi nell'ottobre 2002 e nel settembre 2004 fra l'Autorità e le autorità norvegesi, aggiungendo che il 22 maggio 2003 si era tenuta a Bruxelles una riunione fra l'Autorità e le autorità norvegesi.

Le autorità norvegesi hanno fatto notare che la decisione dell'Autorità n. 60/06/COL non spiegava in che modo gli aiuti allo sviluppo di Turborouter falsavano la concorrenza nel SEE o su mercati terzi. Secondo loro, la questione andrebbe chiarita, poiché il programma di R&S Turborouter non ha dato i risultati previsti. Pur riconoscendo che il know-how intangibile del progetto era stato trasmesso ad altri progetti di R&S, le autorità norvegesi non ritenevano affatto scontato che ciò avesse falsato la concorrenza sul mercato interno o sui mercati dei paesi terzi.

Le autorità norvegesi hanno contestato alcune argomentazioni del ricorrente riprese nella decisione dell'Autorità, segnatamente quelle contenute nella sezione 3, pagina 3, della decisione n. 60/06/COL e le citazioni della denuncia presenti nella decisione.

Le autorità norvegesi si sono chieste su che cosa si sia basato il ricorrente per definire i progetti come «troppo vicini al mercato», per affermare che i risultati non erano stati divulgati, quando invece Marintek ha ricevuto i diritti di proprietà relativi al programma, e per sostenere che i contributi provenienti dal capitale proprio delle imprese partecipanti erano in realtà inferiori a quelli indicati nel modulo di domanda. Secondo l'RCN, l'accesso ai moduli di domanda e ai contratti di R&S era stato negato al ricorrente per motivi legati al segreto professionale. In considerazione di quanto precede, le autorità norvegesi hanno giudicato generalmente poco fondate le argomentazioni del ricorrente. Le autorità norvegesi hanno aggiunto quanto segue: «Le argomentazioni del ricorrente, secondo le quali i contributi sul capitale proprio delle imprese interessate risultavano inferiori a quelli indicati nel modulo di domanda, accusano altresì queste imprese di aver fatto un uso improprio degli aiuti di Stato. Ciò rimette in discussione anche la certezza giuridica delle imprese che hanno partecipato ai progetti Turborouter. Di conseguenza, le affermazioni del ricorrente dovrebbero essere corroborate da elementi di prova fondati.»

5.1.2.   Osservazioni del Consiglio norvegese per la ricerca

In una lettera acclusa a quella del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme, il Consiglio norvegese per la ricerca (in appresso «RCN») formulava osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL, sottolineando che aveva trasmesso all'Autorità tutte le informazioni disponibili e fornito i chiarimenti richiesti, inviando fra l'altro copia di tutta la documentazione relativa ai quattro progetti connessi allo sviluppo di Turborouter finanziati con i fondi dell'RCN. Secondo l'RCN, l'unico motivo di discussione nell'ambito delle riunioni e della corrispondenza fino alla lettera delle autorità norvegesi del 20 giugno 2003 è stata la classificazione corretta dei progetti secondo la Guida per gli aiuti alla R&S.

Per quanto riguarda la descrizione dei progetti, l'RCN ha dichiarato che le tabelle incluse nella descrizione del finanziamento dei progetti contenuta nella decisione dell'Autorità n. 60/06/COL non corrispondevano del tutto ai dati indicati nel testo. I fondi concessi dall'RCN ai progetti erano suddivisi in due parti. In realtà, si trattava in parte di fondi privati dell'Associazione degli armatori norvegesi e in parte di fondi pubblici. La tabella seguente, che è quella presentata dall'Autorità nella lettera dell'11 aprile 2003, illustra questa situazione. Per quanto riguarda il progetto 138811 AlgOpt, la tabella della decisione n. 60/06/COL riporta i dati così com'erano all'inizio del progetto. Durante l'esecuzione, il progetto ha ricevuto un finanziamento supplementare di NOK 100 000, di cui NOK 25 000 erogate dall'RCN.

Tabella 1

Progetti finanziati dall'RCN collegati allo sviluppo di Turborouter

 

p 40049

p 144265

p 138811

p 144214

Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica

Shiplog II

AlgOpt

Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

1 000 NOK

%

Fondi propri

4 500

43

800

13

625

61

1 950

28

Altri fondi privati

0

0

3 250

52

75

7

2 750

39

Altri fondi pubblici

0

0

0

0

0

0

0

0

Prog. MARITIM dell'RCN

6 000

57

2 150

35

325

32

2 300

33

Di cui NSA

1 380

13

750

12

120

12

805

12

Di cui fondi pubblici

4 620

44

1 400

23

205

20

1 495

21

Totale fondi

10 500

100

6 200

100

1 025

100

7 000

100

Personale e spese indirette

8 700

83

800

13

545

53

4 100

59

Acquisti R&S

600

6

2 150

35

380

37

2 900

41

Attrezzature

450

4

100

2

0

0

0

0

Altri costi di esercizio

750

7

3 150

51

100

10

0

0

Costo totale

10 500

100

6 200

100

1 025

100

7 000

100

Partner contrattuale

Marintek

UECC

Beltship Management AS

Beltship Management AS

Partecipanti

NTNU

Marintek

Marintek

Marintek

 

 

R.S. Platou Shipbrokers

 

Iver Ships AS

 

 

Iver Ships AS

 

Shipnet AS

 

 

LogIT AS

 

Laycon Solutions AS

 

 

Lorentsen & Stemoco AS

 

 

 

 

Astrup Fearnleys AS

 

 

 

 

DFDS Tollpost Globe

 

 

 

 

Shipnet AS

 

 

 

 

Wallenius Wilhelmsen

 

 

 

 

SINTEF Tele og data

 

 

Durata del progetto

gen. 1996-dic. 1998

gen. 2001-dic. 2002

gen. 2000-ott. 2000

gen. 2001-dic. 2002

Per quanto riguarda l'osservazione formulata dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL, secondo la quale l'RCN non controllava il modo in cui i contributi propri dei beneficiari venivano distribuiti fra le varie attività né si accertava che fossero effettivamente erogati, l'RCN ritiene di aver descritto le modalità di controllo dei costi ammissibili prima dell'erogazione dell'aiuto al partner contrattuale e le modalità di esborso dei diversi contributi nella precedente corrispondenza con l'Autorità (17).

Per quanto riguarda la classificazione dei progetti 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo», l'RCN ha ribadito che per tutti e tre la classificazione come sviluppo precompetitivo si basava su una valutazione approfondita delle applicazioni dei progetti conforme alle procedure e agli orientamenti applicati in merito dall'RCN. Le procedure e gli orientamenti suddetti sono stati definiti per garantire la conformità degli aiuti concessi a titolo del regime «Programmi di R&S industriale» con i principi di cui al capitolo 14 della Guida sugli aiuti di Stato.

L'RCN ha spiegato che la qualità delle sue attività viene garantita mediante un sistema interno chiamato DOKSY, che include un'ampia documentazione sugli orientamenti, le procedure e le prassi in vigore presso l'RCN. Uno di questi documenti contiene orientamenti per determinare l'intensità degli aiuti concessi ai progetti selezionati. Questo documento interno DOKSY-5-6-1-4-IE, intitolato «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensità degli aiuti secondo le norme SEE) corrisponde alla Guida dell'Autorità in materia di R&S Il documento applica le definizioni e le intensità degli aiuti corrispondenti secondo la definizione delle diverse fasi della R&S contenuta nella Guida dell'Autorità in materia di R&S I progetti che ricevono aiuti dall'RCN sono valutati e classificati secondo gli orientamenti del DOKSY.

Dopo il 1999, per la valutazione dei progetti si è utilizzato, oltre al DOKSY 5-6-1-4-IE, il sistema computerizzato «Provis», descritto nel Doksy n. 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis», in cui ciascun progetto è valutato in base a 11 aspetti diversi. Gli aspetti più importanti per la classificazione delle categorie di ricerca in Provis sono l'aspetto n. 3 «Contenuto della ricerca» e l'aspetto n. 9 «Addizionalità». La conformità dei progetti con ciascun aspetto è valutata in base a una serie di criteri o di caratteristiche.

Come specificato nella descrizione della Guida per la valutazione dell'aspetto n. 3 nel Doksy n. 5-6-1-2-IE, «Il contenuto della ricerca indica in che misura il progetto è fonte di nuove conoscenze». Questo criterio è direttamente legato alla descrizione della ricerca industriale contenuta nella Guida in materia di R&S, secondo la quale l'attività deve mirare «ad acquisire nuove conoscenze».

Nella Guida per la valutazione dell'aspetto n. 9 nel Doksy n. 5-6-1-2-EE figura la seguente descrizione: «L'addizionalità indica in che misura il sostegno del Consiglio per la ricerca produrrà sforzi, azioni, risultati ed effetti che non si sarebbero verificati in mancanza di un sostegno». Questo criterio è legato al punto 14.7 (Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R&S) della Guida in materia di R&S.

Su queste basi, l'RCN ha escluso che la correttezza della classificazione dei progetti potesse essere contestata, poiché i progetti erano stati valutati nel pieno rispetto delle procedure e degli orientamenti applicati in materia dall'RCN. Avendo riesaminato i progetti dopo che era stata presentata la denuncia e che l'Autorità aveva avviato la sua indagine preliminare, l'RCN ha ribadito la sua posizione iniziale.

«Durante la riunione tenutasi a Bruxelles il 22 maggio 2003, si è discusso della classificazione di determinate attività dei progetti n. 40049 e n. 144214. Nella lettera da noi inviata il 20 giugno 2003 a seguito di questa riunione abbiamo ribadito la posizione di massima dell'RCN, cioè che tutte le attività del progetto n. 40049 potevano essere classificate, come minimo, come ricerca industriale e tutte le attività del progetto n. 144214 potevano essere classificate, come minimo, come sviluppo precompetitivo. Tuttavia, non abbiamo dimostrato all'Autorità che l'importo complessivo degli aiuti concessi ai progetti non superava il limite consentito, cioè la media ponderata di cui al capitolo 14.5.2, paragrafo 5, della Guida in materia di R&S. Ciò vale anche quando le attività in questione non beneficiano di aiuti, come per il progetto n. 144214. Ai progetti 138811 e 144265 si applicano considerazioni e calcoli analoghi. In tale contesto, segnaliamo inoltre che i tre progetti 138811, 144214 e 144265 hanno usufruito di una cooperazione efficace tra imprese e enti pubblici di ricerca (in questo caso Marintek). A norma del punto 14.5.3, paragrafo 5, lettera b) della Guida in materia di R&S, queste attività, classificate come sviluppo precompetitivo, possono beneficiare di un'intensità dell'aiuto pari al 35 %. L'Autorità ha inoltre espresso dubbi in merito al finanziamento dei progetti e all'intensità degli aiuti. I motivi della lieve discrepanza fra i dati relativi al progetto 138811 AlgOpt nelle tabelle 1 e 2, a pagina 17 della decisione n. 60/06/COL, sono spiegati nella sezione 1.3.a). I dati corretti, compreso il contributo dell'Associazione degli armatori norvegesi, sono indicati nella tabella figurante in questa sezione della lettera».

Per quanto riguarda l'osservazione dell'Autorità in merito al progetto 144265 Shiplog II, secondo la quale l'importo concesso dall'RCN equivaleva alla somma necessaria per l'acquisto di R&S, l'RCN ha dichiarato che questo non significa che i fondi privati investiti in Shiplog II non fossero utilizzati per attività di R&S. «Nei progetti industriali, per i quali possono fare domanda le imprese private, siamo soliti incoraggiare la cooperazione fra queste ultime e gli enti pubblici di R&S Per promuovere tale cooperazione, in certi inviti a presentare proposte per progetti industriali possiamo indicare che la domanda sarà valutata positivamente se gli acquisti esterni di R&S da enti di ricerca (istituti o università) sono perlomeno equivalenti al sostegno concesso dall'RCN. Così facendo, intendiamo incentivare investimenti più cospicui da parte del settore privato per l'acquisto di R&S da istituti di ricerca. Ciò spiega perché, per diversi progetti, i fondi concessi dall'RCN corrispondano esattamente all'importo necessario per acquistare servizi di R&S.»

Nella sua decisione n. 60/06/COL, l'Autorità si è chiesta se questo modo di procedere dell'RCN inducesse realmente i beneficiari a includere i loro normali costi operativi nei costi di R&S, L'Autorità si è chiesta pertanto se i dati relativi al costo totale del progetto non fossero stati gonfiati per ottenere finanziamenti pubblici più ingenti. L'RCN non capisce in che modo la sua impostazione, volta a fornire incentivi per promuovere l'acquisto di R&S, potesse dare risultati di questo genere.

Nella sua lettera all'Autorità del 31 gennaio 2005, l'RCN ha spiegato la procedura standard per documentare i costi dei progetti applicabile all'epoca in cui sono stati realizzati i progetti in questione: «Per i progetti in questione, il partner contrattuale era tenuto a presentare tre volte all'anno una dichiarazione di spesa (regnskapsrapport) in cui fossero indicati il costo del progetto, compresa una verifica (nominativa) delle persone interessate, il numero delle ore lavorative prestate da ciascuna di queste persone e il costo orario fatturato. La relazione è firmata dal responsabile del progetto. Alla fine dell'anno, i conti dell'esercizio vengono inoltre verificati e firmati da un revisore dei conti giurato, indipendente dal partner contrattuale. Il pagamento dell'RCN era subordinato all'approvazione dei conti.».

L'RCN ha informato l'Autorità di avere avuto contatti con United European Car Carriers (UECC) e con Jebsens (successore di Beltship Management) e ha chiesto un'ulteriore documentazione sui costi di questi progetti. Le lettere di Jebsens e UECC, datate rispettivamente 17 marzo 2006 e 29 marzo 2006, sono state trasmesse all'Autorità. Le dichiarazioni di spesa per il progetto 144265 Shiplog II contenute nella lettera dell'UECC comprendono dei rendiconti di costi firmati da altri partner. Queste imprese non disponevano di un sistema generale per la registrazione delle ore lavorative, il che significa che le ore dedicate ai progetti erano indicate unicamente nelle dichiarazioni di spesa inviate all'RCN tre volte all'anno. Poiché non esistono altri giustificativi, secondo l'RCN i costi dei progetti devono quindi essere valutati in base alle dichiarazioni di spesa disponibili.

L'RCN ha infine sottolineato che queste dichiarazioni di spesa erano conformi alle sue procedure di rendicontazione, e che i beneficiari avevano rispettato i loro obblighi in conformità dei contratti di concessione degli aiuti. Secondo l'RCN, «salvo prove contrarie inconfutabili, non vi è motivo di ritenere che gli aiuti siano stati usati in modo improprio.».

5.2.   Osservazioni sui commenti dei terzi interessati

Le autorità norvegesi hanno formulato osservazioni in merito ai commenti dei terzi interessati con una lettera del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme dell'8 gennaio 2007 (Evento n. 405517), che inoltrava una lettera del ministero dell'istruzione e della ricerca del 5 gennaio 2007.

Secondo le autorità norvegesi, le osservazioni relative al progetto OPTIMAR non forniscono informazioni sui quattro progetti oggetto della decisione dell'Autorità n. 60/06/COL: «Pur non dichiarandolo esplicitamente, il terzo sembra ritenere che siano stati concessi aiuti di Stato illegali per sostenere un progetto di ricerca fondamentale denominato “Ottimizzazione dei trasporti marittimi e della logistica” (OPTIMAR). A nostro parere, ciò non si è verificato. L'università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU) di Trondheim riceve fondi dall'RCN, a titolo del progetto n. 1666S6, per sostenere il progetto OPTIMAR. I partner industriali associati ai quattro progetti originari non partecipano a questo progetto di ricerca fondamentale.».

Per quanto riguarda l'affermazione del terzo secondo la quale Turborouter non viene utilizzato da nessuna delle imprese che ricevono fondi, l'RCN ritiene che, anche qualora tale affermazione rispondesse al vero, ciò non dimostrerebbe che gli aiuti di Stato sono stati utilizzati in modo illegale per i quattro progetti contemplati dalla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL. La presenza di un rischio è una delle principali caratteristiche della ricerca e sviluppo. Non sempre, infatti, i risultati della ricerca possono essere applicati in determinate attività oppure usati per prodotti o servizi commerciali.

II.   VALUTAZIONE

1.   Esistenza di un aiuto di Stato

1.1.   Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

In forza dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Per essere considerata un aiuto di Stato, una misura deve costituire un vantaggio selettivo in favore di determinate imprese, essere concessa mediante risorse statali, falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

Nella valutazione contenuta nella decisione n. 60/06/COL, l'Autorità era già giunta alla conclusione che gli aiuti concessi dall'RCN ai progetti connessi allo sviluppo del software Turborouter in esame costituivano aiuti di Stato. Si rinvia in proposito al punto II.2 della decisione. Questa valutazione non è stata contestata né dal terzo né dalle autorità norvegesi. L'Autorità conferma quindi che si tratta di aiuti di Stato.

1.2.   Quadro giuridico applicabile

Nella sua decisione n. 60/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale per quanto riguarda l'aiuto alla R&S concesso dall'RCN in relazione allo sviluppo del software Turborouter, l'Autorità ha spiegato chiaramente quale sarebbe stato il quadro giuridico applicabile per la valutazione dei quattro progetti oggetto dell'indagine. Per agevolare la comprensione della valutazione, l'Autorità descrive brevemente la situazione giuridica (18).

I quattro progetti valutati nella decisione hanno beneficiato di aiuti alla ricerca e allo sviluppo a titolo del regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer, caso n. 93-183), che era già in vigore prima del 1994. Con decisione n. 217/94/COL del dicembre 1994, l'Autorità ha valutato il programma di R&S industriale e ha proposto misure appropriate per garantire che gli aiuti venissero concessi secondo i principi di cui al capitolo 14 della Guida sugli aiuti di Stato.

L'accettazione delle misure appropriate proposte da parte delle autorità norvegesi comportava l'obbligo di rispettare, per tutti gli aiuti concessi successivamente a titolo del programma di R&S industriale, le norme in materia di R&S applicabili al momento in cui l'Autorità ha adottato la decisione n. 217/94/COL, cioè la Guida 1994 in materia di R&S (19).

1.3.   Valutazione dei progetti in base al regime di aiuti «Programmi di R&S industriale»

Nell'adottare la decisione n. 60/06/COL relativa all'avvio di un procedimento d’indagine formale, l'Autorità ha ritenuto che i quattro progetti avessero beneficiato di aiuti alla R&S nell'ambito del regime per i programmi di R&S industriale, che era già in vigore prima del 1994. Dopo l'adozione della nuova Guida 1994 per la R&S, tutti gli aiuti nell'ambito di un regime di R&S dovevano essere concessi secondo le nuove regole. L'Autorità ha quindi ritenuto che, per definizione, tutti gli aiuti concessi a titolo del regime «Programmi di R&S industriale» non conformi alle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S sarebbero stati esclusi dall'applicazione del regime. La misura avrebbe quindi costituito un nuovo aiuto singolo e, come tale, avrebbe dovuto essere notificata individualmente all'Autorità.

Nei paragrafi seguenti l'Autorità determinerà se l'applicazione del regime per i programmi di R&S industriale ai quattro progetti concreti connessi allo sviluppo del software Turborouter sia stata effettuata in conformità dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, sulla base delle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S.

1.3.1.   Progetto 40049 — Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica (prima versione del software Turborouter)

Uno dei sottoprogetti del progetto 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica» ha permesso di sviluppare la prima versione del software Turborouter. L'RCN ha classificato l'intero progetto 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica» come ricerca industriale.

La ricerca industriale di base è definita al punto 14.1, paragrafo 2, della Guida 1994 in materia di R&S come «l'attività teorica o sperimentale originale che ha per obiettivo di realizzare una nuova o migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica quali si applicano in un settore industriale o alle attività di un'impresa particolare.»

Sebbene Turborouter sia diventato un software commerciale, l'Autorità ritiene che i fondi dell'RCN assegnati al sottoprogetto «Metodi e strumenti analitici per la progettazione e il funzionamento di catene integrate di trasporto e di logistica» del progetto 40049, che ha permesso di sviluppare la prima versione del software Turborouter, riguardassero una fase della R&S che poteva essere considerata come ricerca industriale ai sensi della Guida 1994 in materia di R&S. Come sottolineato dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL, il primo software, sviluppato nella prima fase del sottoprogetto agli inizi del 1996, è stato poi ulteriormente perfezionato e commercializzato. Si ritiene tuttavia che la concessione dell'aiuto al progetto 40049 che ha permesso, in particolare, di sviluppare il primo software Turborouter non possa essere considerata per questo motivo, in relazione alla vicinanza al mercato, al di là dello stadio della ricerca industriale secondo la classificazione dell'RCN. L'Autorità non ha motivo di contestare la valutazione dell'RCN, secondo la quale il sottoprogetto «Metodi e strumenti analitici per la progettazione e il funzionamento di catene integrate di trasporto e di logistica» ha permesso di capire meglio le leggi della scienza e della tecnica applicabili ad un settore industriale, il che corrisponde alla ricerca industriale ai sensi della Guida 1994 in materia di R&S.

Come progetto di ricerca industriale, il progetto 40049 ha ricevuto dall'RCN aiuti pari al 43,8 % dei costi del progetto. Quest'intensità è inferiore all'intensità massima consentita dalla Guida, secondo la quale «il livello di aiuto per la ricerca industriale di base non deve oltrepassare il 50 % dei costi lordi del progetto o del programma.».

La sezione 14.5.1 della Guida 1994 in materia di R&S indica le seguenti spese ammissibili da tenere in considerazione per il calcolo dell'intensità dell'aiuto;

«—

costi di personale (ricercatori, tecnici, altri collaboratori), calcolati come quota della spesa totale necessaria per realizzare il progetto;

altre spese correnti, calcolate allo stesso modo (costi materiali, forniture, ecc.);

strumenti ed attrezzature, terreni e fabbricati;

servizi di consulenza ed equivalenti, incluse le spese per l'acquisizione di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

ulteriori spese generali derivanti direttamente dal progetto e dal programma di ricerca e sviluppo da promuoversi.»

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, i costi del progetto di cui si è tenuto conto per decidere la concessione dell'aiuto rientravano nella definizione di «costi ammissibili» della Guida 1994 in materia di R&S. La sezione 3 dei «Retningslinjer for Norges Forskningsråds behandling av brukerstyrte og næringsrettede prosjekter» faceva riferimento ai costi che potevano essere considerati ammissibili dall'RCN nel valutare l'opportunità di concedere un aiuto alla R&S per un determinato progetto. Questi costi comprendevano i costi di personale (retribuzioni e costi sociali per il personale di R&S, i tecnici e gli assistenti coinvolti nel progetto e necessari per la sua attuazione), l'acquisto di servizi di R&S (consulenze e servizi equivalenti), i costi operativi (compresi i costi di materiale e gli altri costi operativi direttamente legati al progetto e necessari per completarlo), nonché le attrezzature e gli strumenti utilizzati esclusivamente per la R&S. L'Autorità ritiene pertanto che la descrizione dei costi ammissibili sia conforme alla definizione della Guida 1994 in materia di R&S.

Il progetto è stato realizzato esclusivamente dall'istituto di ricerca Marintek, senza la partecipazione o la collaborazione di imprese private a questo stadio della R&S.

Come si è già detto nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, a norma della Guida 1994 in materia di R&S e, di conseguenza, delle disposizioni del regime di aiuti «Programmi di R&S industriale», non vi era l'obbligo scritto di divulgare i risultati della ricerca. Di conseguenza, anche qualora l'argomentazione del ricorrente secondo la quale i risultati della ricerca non erano stati divulgati e l'istituto di ricerca Marintek non aveva ricevuto i diritti di proprietà necessari per vendere il programma fosse fondata, non risulterebbero violate le disposizioni della Guida per la R&S applicabili al momento della concessione dell'aiuto.

Per i motivi suddetti, l'Autorità ritiene che la concessione dell'aiuto al progetto 40049 rientri nel regime di aiuti per i programmi di R&S industriale, modificato in base al capitolo 14 della Guida 1994 dell'Autorità in materia di R&S. Di conseguenza, l'aiuto è concesso a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

1.3.2.   Progetti connessi a un uso ulteriore del software Turborouter

1.3.2.1.   Dubbi espressi dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL

Nel 2000, l'RCN ha autorizzato la concessione di aiuti alla R&S per tre progetti di R&S riguardanti l'uso e l'ulteriore sviluppo del software Turborouter, vale a dire i progetti 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo».

Nella sua decisione n. 60/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi in merito alla classificazione dei progetti di R&S come ricerca precompetitiva e alla classificazione delle diverse parti di ciascun progetto in ciascuna categoria di ricerca. L'Autorità si è chiesta inoltre se le intensità degli aiuti fossero rispettate e se il finanziamento dei progetti fosse conforme alle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. L'Autorità si chiedeva se i contributi finanziari dei partecipanti privati, da erogare per lo più in natura, corrispondessero realmente alle ore di lavoro destinate allo sviluppo dei progetti di R&S o se coprissero invece i costi operativi delle imprese in questione.

1.3.2.2.   Disposizioni applicabili della Guida in materia di R&S

L'RCN ha classificato tutti e tre i progetti come attività di sviluppo precompetitive. Il punto 14.1, paragrafo 2, della Guida 1994 in materia di R&S distingue tre categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata e sviluppo. La categoria «ricerca applicata e sviluppo» corrisponde al concetto di ricerca precompetitiva utilizzato dopo l'adozione della Guida 1996 in materia di R&S. Secondo questa disposizione, la ricerca applicata «consiste in un'attività d'indagine o di sperimentazione, basata sui risultati della ricerca industriale di base e finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze che agevolino la realizzazione di obiettivi pratici specifici, quali la creazione di nuovi prodotti, processi di produzione o servizi; normalmente si conclude con la creazione di un primo prototipo.» Lo sviluppo può essere considerato come «l'attività basata sulla ricerca applicata, volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati fino a, ma senza comprendere, l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale.».

La sezione 14.4 della Guida 1994 in materia di R&S stabilisce le intensità degli aiuti autorizzate. «L'intensità ammissibile dell'aiuto verrà giudicata dall'Autorità di vigilanza EFTA caso per caso. La valutazione terrà conto della natura del progetto o programma, dei rischi tecnici e finanziari, di considerazioni di politica economica legate alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di falsare la concorrenza ed alterare gli scambi tra le parti contraenti dell'Accordo SEE. Una valutazione generale di tali rischi ha indotto l'Autorità di vigilanza EFTA a ritenere che le attività di ricerca industriale di base possano beneficiare di aiuti più elevati di quelli destinati alla ricerca applicata e allo sviluppo, che sono attività più strettamente collegate all'introduzione sul mercato dei risultati della R&S e che pertanto, se oggetto di aiuti, hanno maggiori probabilità di falsare la concorrenza e gli scambi.». Tenendo conto di questi fattori, la Guida 1994 in materia di R&S limita al 50 % dei costi lordi del progetto il livello di aiuto per la ricerca industriale di base e aggiunge che il livello di aiuto dovrebbe essere minore quando l'attività sovvenzionata si avvicina al mercato vero e proprio. Solo nella Guida 1996 in materia di R&S l'intensità lorda consentita per le attività di sviluppo precompetitive è fissata al 2 % dei costi ammissibili.

1.3.2.3.   Valutazione volta a stabilire se gli aiuti siano stati concessi in conformità della Guida in materia di R&S e se siano stati utilizzati in modo improprio

a)   Classificazione come attività di sviluppo precompetitiva

Come indicato in precedenza e spiegato dettagliatamente nella decisione n. 60/06/COL, l'Autorità ha espresso dubbi circa la classificazione dei progetti 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo» come attività di sviluppo precompetitive.

Nella sua decisione n. 60/06/COL, l'Autorità ha espresso dubbi circa la differenza tra la fase precompetitiva di un prodotto e il prodotto commerciale finale per questo tipo di progetti informatici. Pur non specificando la natura esatta di questa differenza, le autorità norvegesi hanno sottolineato che la classificazione dei progetti si basa su una valutazione approfondita conforme alle procedure e agli orientamenti applicati in merito dall'RCN. Secondo le informazioni ottenute, questi orientamenti inglobano le disposizioni della Guida dell'Autorità in materia di R&S.

L'RCN ha spiegato che la qualità delle sue attività viene garantita mediante un sistema interno, denominato DOKSY, che include un'ampia documentazione sugli orientamenti, le procedure e le prassi in vigore presso l'RCN. Uno di questi documenti contiene orientamenti per determinare l'intensità degli aiuti concessi ai progetti selezionati. Questo documento interno DOKSY-5-6-1-4-IE, intitolato «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensità degli aiuti secondo le norme SEE) corrisponde alla Guida dell'Autorità in materia di R&S. Il documento applica le definizioni e le intensità degli aiuti corrispondenti secondo la definizione delle diverse fasi della R&S contenuta nella Guida dell'Autorità in materia di R&S. I progetti che ricevono aiuti dall'RCN sono valutati e classificati secondo gli orientamenti del DOKSY.

Dopo il 1999, per la valutazione di tutti i progetti si è utilizzato, oltre al DOKSY 5-6-1-4-IE, il sistema computerizzato «Provis», descritto nel Doksy n. 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis». Secondo le disposizioni di Provis, ciascun progetto è valutato in base a 11 aspetti diversi (20). Provis applica una serie di criteri o di caratteristiche onde valutare la conformità del progetto con ciascun aspetto. Il contenuto della ricerca è uno degli aspetti più importanti per la classificazione delle categorie di ricerca.

Come specificato nella descrizione della Guida per la valutazione del contenuto della ricerca di un progetto nel Doksy n. 5-6-1-2-IE, «Il contenuto della ricerca indica in che misura il progetto è fonte di nuove conoscenze». Secondo le informazioni fornite dall'RCN, questo criterio è direttamente legato alla descrizione contenuta negli orientamenti in materia di R&S, da cui risulta che l'attività deve mirare «ad acquisire nuove conoscenze».

L'RCN ha informato l'Autorità che i progetti erano oggetto di una valutazione approfondita conforme alle procedure e agli orientamenti applicati in merito dall'RCN e basata, in particolare, sui requisiti indicati nei documenti interni Doksy e Provis, in linea con la Guida in materia di R&S.

Le informazioni fornite prima e nel corso del procedimento d’indagine formale non hanno permesso all'Autorità di concludere che il progetto non era stato gestito o valutato correttamente. In mancanza di prove irrefutabili, e in considerazione delle routine sopra descritte e della capacità del personale professionale che lavora per l'RCN, l'Autorità non ha fondati motivi di concludere che i progetti sono stati classificati come ricerca precompetitiva a seguito di un'errata valutazione.

b)   Partecipazione delle imprese beneficiarie e intensità degli aiuti

Le autorità norvegesi hanno fornito chiarimenti in merito ai dati relativi al finanziamento dei progetti, come indicato alla sezione 4.1.2 della presente decisione.

Nella sua decisione n. 60/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi in merito alla partecipazione delle imprese in questione al progetto di ricerca, ritenendo logico supporre che la maggior parte del lavoro sarebbe stata svolta dal personale dell'istituto di ricerca Marintek. Questo vorrebbe dire, in linea di massima, che il contributo del personale delle compagnie di navigazione partecipanti in quanto utenti finali del software avrebbe riguardato probabilmente la definizione delle esigenze degli utenti e/o, in qualche misura, i test. L'Autorità si è chiesta pertanto se i dati relativi al costo totale del progetto non fossero stati gonfiati per ottenere finanziamenti più ingenti.

Le autorità norvegesi hanno fornito all'Autorità copia delle dichiarazioni di spesa che le imprese partecipanti dovevano presentare tre volte all'anno all'RCN indicando i costi del progetto, compresa una verifica delle persone interessate, il numero delle ore lavorative prestate da ciascuna di queste persone e il costo orario fatturato. A quanto risulta dalle spiegazioni delle autorità norvegesi, le dichiarazioni sono firmate dal responsabile del progetto e poi verificate e firmate, alla fine dell'anno, da un revisore dei conti giurato. L'Autorità non ha motivo di mettere in dubbio la veridicità di queste dichiarazioni, in base alle quali gli aiuti per la R&S sono stati concessi alle imprese beneficiarie.

Sebbene si possa auspicare, in linea generale, l'introduzione di determinati controlli durante l'attuazione dei progetti di ricerca onde verificare l'esattezza delle dichiarazioni di spesa, l'Autorità ritiene che l'RCN abbia applicato correttamente le disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S, che non impongono ulteriori controlli.

1.4.   Conclusioni

Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che gli aiuti ai suddetti progetti di R&S siano stati concessi in linea con le disposizioni del regime «Programmi di R&S industriale», a sua volta conforme con la Guida applicabile in materia di R&S. Il procedimento d’indagine formale non ha permesso all'Autorità di accertare che i beneficiari degli aiuti alla R&S per i progetti 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica», 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo» hanno utilizzato gli aiuti in violazione del regime o dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

Poiché i progetti hanno ricevuto aiuti di Stato nell'ambito del regime «Programmi di R&S industriale» e non aiuti singoli, non c'è bisogno di stabilire se gli aiuti sarebbero stati compatibili qualora fossero stati concessi al di fuori del regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di chiudere il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito agli aiuti per la R&S concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter, poiché gli aiuti sono stati concessi nell'ambito del regime «Programmi di R&S industriale» a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e della Guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte».

(4)  In appresso denominata «Autorità».

(5)  Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emessa dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32. In appresso denominata «Guida».

(6)  Pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.

(7)  GU C 258 del 26.10.2006, pag. 42.

(8)  Per ulteriori informazioni sul carteggio tra l'Autorità e le autorità norvegesi, si rinvia alla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL di avviare un procedimento d'indagine formale, pubblicata nella GU C 258 del 26.10.2006, pag. 42 e nel supplemento SEE n. 53 del 26.10.2006, pag. 15.

(9)  Cfr. nota 7.

(10)  Cfr. nota 7.

(11)  Le informazioni riportate in appresso sono ricavate dall'opuscolo «TurboRouter Vessel schedule optimizing software», disponibile sul sito web di Marintek: http://www.marintek.no

(12)  Informazioni ricavate dal sito web Marintek: http://www.marintek.no

(13)  Informazioni ricavate dal sito web Marintek: http://www.marintek.no

(14)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 217/94/COL del 1.12.1994. La decisione contemplava i regimi seguenti: contratti di R&S industriale (caso 93-147) e contratti pubblici di R&S (caso 93-182) concessi dall'SND e progetti di R&S industriale (caso 93-181) e programmi di R&S industriale (caso 93-183) concessi dall'RCN.

(15)  Cfr. sezione II.1 della decisione n. 60/06/COL, pag. 11 e segg.

(16)  Vedi http://www.iot.ntnu.no/optimar/

(17)  segnatamente nella lettera del 31 gennaio 2005, pag. 4.

(18)  Per maggiori particolari, si rinvia alla decisione n. 60/06/COL, sezione II.1, pag. 11.

(19)  Nel gennaio 1994, l'Autorità ha adottato la decisione n. 4/94/COL sull'adozione delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3). Il capitolo 14, che riguarda gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, corrisponde in larga misura al quadro comunitario per gli aiuti di Stato in questo settore. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 231 del 3.9.1994, pagg. 1-84, e nel supplemento SEE 32 del 3.9.1994, pag. 1.

(20)  La guida per la valutazione dei progetti contenuta in Provis tiene conto di diversi aspetti: (i) qualità generale del progetto, (ii) valutazione del progetto in base a criteri rilevanti come il livello di innovazione, il livello e il contenuto della ricerca, l'orientamento internazionale, il valore commerciale, l'incidenza socioeconomica e il rischio, (iii) effetto del sostegno, (iv) pertinenza per il programma e per il settore di competenza, (v) ammissibilità.


18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/35


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 155/07/COL

del 3 maggio 2007

sugli aiuti di Stato concessi in relazione all’articolo 3 della legge norvegese sulla compensazione dell'IVA (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24,

VISTI l’articolo 1, paragrafo 2, della parte I e l'articolo 4, paragrafo 4, gli articoli 6 e 7, paragrafo 5, e gli articoli 10 e 14 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

VISTI la guida dell'Autorità (4) sull'applicazione e sull'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE,

VISTA la decisione dell’Autorità, del 14 luglio 2004, sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

VISTA la decisione n. 225/06/COL dell’Autorità, del 19 luglio 2006, di avviare il procedimento d'indagine formale in relazione all’articolo 3 della legge norvegese sulla compensazione dell’IVA (5),

DOPO AVER INVITATO la Norvegia e le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla richiamata decisione, e viste le osservazioni trasmesse dalle autorità norvegesi,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Procedimento

Con lettera del 16 ottobre 2003 l'Autorità ha ricevuto una denuncia in cui si asserisce che un particolare tipo di scuole che offrono prestazioni educative specialistiche al settore off-shore in concorrenza con l'autore della denuncia beneficiano di aiuti di Stato mediante l'applicazione della compensazione prevista all'articolo 3 della legge norvegese sulla compensazione dell’IVA (6). Le scuole comunali che offrono specifiche prestazioni educative esenti dall’IVA in concorrenza con altre imprese beneficiano di una compensazione dell’IVA a credito sull’acquisto di beni e servizi in relazione a servizi prestati su base commerciale, cui i concorrenti privati non hanno diritto. L’Autorità ha ricevuto e protocollato la lettera il 20 ottobre 2003 (Doc. n. 03-7325 A).

A seguito di uno scambio di corrispondenza (7), con lettera del 19 luglio 2006 (rif. n. 363440) l’Autorità ha notificato alle autorità norvegesi la decisione n. 225/06/COL di avviare il procedimento di indagine formale a norma dell’articolo 4 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in relazione all’articolo 3 della legge norvegese sulla compensazione dell’IVA.

Le autorità norvegesi hanno presentato osservazioni con lettera del 18 settembre 2006 (rif. n. 388922).

La decisione n. 225/06/COL dell’Autorità è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 305 e nel supplemento SEE n. 62, entrambi del 14 dicembre 2006. Non sono pervenute osservazioni di terzi dopo la pubblicazione.

2.   Quadro giuridico norvegese in materia di IVA e compensazione dell’IVA

La legge sulla compensazione dell’IVA è entrata in vigore il 1o gennaio 2004 per mitigare le distorsioni di concorrenza causate dalla legge sull’IVA.

L’IVA è un’imposta sui consumi che si applica in esatta proporzione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio, indipendentemente dal numero di operazioni del processo produttivo o distributivo prima della fase in cui è trasferita sul consumatore finale.

In linea di principio, chiunque eserciti un’attività commerciale o imprenditoriale e abbia una partita IVA (di seguito «soggetto passivo») deve calcolare e pagare l’imposta sui beni e sui servizi rientranti nella legge sull’IVA (8) e può detrarre l’IVA a credito sui beni e servizi usati in un’impresa dall’IVA a debito fatturata sulle vendite (9). L’IVA colpisce dunque in egual misura tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da tutti i soggetti passivi. La neutralità è una delle caratteristiche principali dell’IVA.

Tuttavia, gli articoli 5, 5 bis e 5 ter del capo I della legge sull’IVA esentano dall’imposta una serie di operazioni: vendite effettuate da certe istituzioni, organizzazioni, ecc. (10), locazioni non finanziarie e affitti di immobili o diritti di proprietà immobiliare, la prestazione di certi servizi fra cui le prestazioni sanitarie e servizi collegati, i servizi sociali, le prestazioni educative, i servizi finanziari, le operazioni relative all’esercizio del pubblico potere, i servizi afferenti al diritto di assistere a spettacoli di teatro, opera, balletto, cinema e circo, mostre presso gallerie e musei, l’esercizio del lotto e le lotterie, i servizi di mensa scolastica e universitaria, ecc. (11).

Da quanto sopra discende che il soggetto passivo che vende beni e presta servizi esenti ai sensi della legge sull’IVA paga l’imposta a credito sull’acquisto di beni e servizi ma non la può d’altro canto detrarre dal suo debito d’imposta visto che, per quegli acquisti, è il consumatore finale.

La conseguenza dell’esenzione è che i venditori di beni e prestatori di servizi esenti devono pagare l’imposta a credito sui servizi e sui beni che acquistano al pari di qualunque consumatore finale, senza poter fatturare al consumatore finale l’IVA a debito. La conseguenza logica delle esenzioni IVA comporta però una distorsione a un altro livello. Gli enti pubblici, non meno di qualsiasi impresa integrata esente dall’imposta, saranno incentivati a fornire beni e servizi «in house» (12) invece di acquistarli sul mercato. Decise a creare un sistema che non incentivasse alla produzione di beni o servizi con risorse interne a scapito dell’acquisto all’esterno, le autorità norvegesi hanno emanato la legge sulla compensazione dell’IVA.

L’articolo 2 della legge sulla compensazione dell’IVA reca l’elenco tassativo dei soggetti interessati:

a)

gli enti locali e regionali che svolgono attività locale o regionale il cui organo supremo sia il consiglio locale o dipartimentale o altro consiglio ai sensi della legge sugli enti locali (13) o di altra legge speciale sugli enti locali;

b)

le imprese intermunicipali stabilite a norma della legge sugli enti locali o altra legge speciale sugli enti locali;

c)

le imprese private o organizzazioni non aventi scopo di lucro che svolgano prestazioni sanitarie, educative o servizi sociali che sono obblighi statutari di enti locali o regionali;

d)

gli asili di cui all’articolo 6 della legge sugli asili infantili (14);

e)

i centri sociali parrocchiali (Kirkelig fellesråd).

Ai sensi dell'articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2 della legge sulla compensazione dell'IVA, il governo norvegese compensa l'IVA a credito pagata dai soggetti passivi cui si applica quella legge, quando acquistano beni e servizi da altri soggetti passivi che non hanno il diritto di detrarre l’IVA a credito in quanto esenti a norma della legge sull’IVA (15).

3.   Dubbi espressi dall’Autorità nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale

Nella decisione n. 225/06/COL di avviare un procedimento di indagine formale in relazione all’articolo 3 della legge sulla compensazione dell’IVA, l’Autorità ha ritenuto in via preliminare che la compensazione dell’IVA a credito disposta dal richiamato articolo costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

A giudizio dell’Autorità, è lo Stato che provvede alla compensazione concessa in forza della legge sulla compensazione dell’IVA tramite risorse statali a carico del bilancio dello Stato. Secondo l’Autorità non era rilevante ai fini della sua valutazione stabilire se il costo della compensazione sostenuto dallo Stato a livello centrale sia controbilanciato dalla riduzione di trasferimenti agli enti locali e regionali.

L’Autorità ha inoltre ritenuto che, compensando l’IVA a credito sugli acquisti di beni e servizi delle imprese esenti dall’IVA ma rientranti nell’ambito dell’articolo 2 della legge sulla compensazione dell’IVA, le autorità norvegesi conferiscono a quelle imprese un vantaggio economico.

Nell'esaminare la selettività, l’Autorità ha espresso dubbi quanto alla possibilità che la compensazione dell’IVA, che a suo parere costituisce materialmente una misura selettiva, sia giustificata dalla natura e dalla logica del sistema, se risponda cioè effettivamente agli obiettivi del sistema IVA o ricerchi invece altri obiettivi, esterni all’IVA stessa. Secondo le spiegazioni delle autorità norvegesi, emanando la legge sulla compensazione dell’IVA si è voluto agevolare e incoraggiare la scelta dei soggetti passivi cui si applica la legge sulla compensazione dell’IVA fra la fornitura di beni e servizi soggetti all'IVA al proprio interno e la loro esternalizzazione. L’Autorità dubita che questa finalità sia giustificabile in base alla natura e alla logica dell’IVA, che è di per sé un'imposta sui consumi. Secondo il parere preliminare dell’Autorità, la compensazione dell’IVA non è parte del sistema istituito nel 1970 ma costituisce una misura separata, introdotta successivamente per rettificare alcune distorsioni create dal sistema dell’IVA.

L’Autorità ha poi osservato che, pur mitigando le distorsioni in relazione agli acquisti delle municipalità, la compensazione dell’IVA crea distorsioni di concorrenza fra le imprese che svolgono le stesse attività economiche in settori esenti dall’IVA.

L’Autorità ha ricordato che, in linea di massima, i beneficiari ai sensi della legge sulla compensazione dell'IVA possono ricevere compensazioni dell'IVA a credito alle condizioni prescritte, anche se l'aiuto agli operatori di quei settori dovesse incidere sugli scambi. Alcuni dei settori cui si applica la legge sulla compensazione dell’IVA sono parzialmente o del tutto aperti alla concorrenza a livello del SEE. Qualunque aiuto alle imprese di questi settori è atto quindi a incidere sugli scambi fra le parti contraenti dell’accordo SEE. L’Autorità ha dovuto valutare il regime di aiuti in quanto tale, non già la sua applicazione ai singoli settori che ne beneficiano. Basandosi sulla giurisprudenza, la conclusione preliminare dell’Autorità è stata che, proprio in quanto regime nazionale generale, la legge sulla compensazione dell’IVA incide potenzialmente sugli scambi tra le parti contraenti.

In ultimo, l’Autorità ha espresso dubbi quanto alla possibilità di considerare compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE la compensazione dell’IVA a credito dopo l’applicazione delle deroghe previste all'articolo 61, paragrafi 2 e 3 dell'accordo. Inoltre, sebbene gli aiuti possano, in alcune situazioni, essere considerati compatibili in forza della deroga di cui all’articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE, l’Autorità ha ritenuto in via preliminare che tale disposizione non giustifichi la compatibilità della legge sulla compensazione dell’IVA in quanto regime di aiuti.

4.   Osservazioni delle autorità norvegesi

Con lettera del 18 settembre 2006 (rif. n. 388922), le autorità norvegesi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione dell’Autorità di avviare un procedimento di indagine formale. Le osservazioni si articolano in tre sezioni.

4.1.   Quadro del regime di compensazione dell’IVA

Le autorità norvegesi spiegano che l’IVA è un'imposta generale che colpisce, in linea di principio, tutte le attività commerciali comportanti la produzione e la distribuzione di beni e la prestazione di servizi. L’IVA pagata sulle spese è recuperabile solo se il contribuente presta servizi che sono soggetti all’IVA. Ai sensi delle norme vigenti in materia di IVA, la maggior parte delle attività nel settore municipale non sono soggette all’IVA.

«L'attività municipale non rientra in genere nel sistema dell'IVA. Le attività municipali di base come le prestazioni sanitarie, educative e i servizi sociali non sono soggette all’IVA. Le attività economiche svolte dalle municipalità in quanto “pubblico potere” non rientrano nell’ambito dell’IVA. Pertanto, l’IVA versata dalle municipalità in relazione a attività esenti o non imponibili costituisce un onere non recuperabile, o altrimenti un “onere nascosto” che può anche essere visto come un’anomalia del sistema dell’IVA. Poiché si presuppone che il sistema dell’IVA obbedisca al principio della neutralità, è possibile che il trattamento IVA delle municipalità falsi la concorrenza. Visto che le municipalità non possono rivalersi dell’IVA pagata sui prodotti del settore privato, i pubblici poteri potrebbero essere indotti a prestare i servizi soggetti all’IVA al proprio interno invece di ricorrere al settore privato.»

Compensando le municipalità dell’IVA a credito versata su tutti i beni e servizi, il regime generale di compensazione dell’IVA risponde — secondo le autorità norvegesi — all’obiettivo di mettere su un piano di parità l’ «autofornitura» e l’esternalizzazione.

«L’IVA non avrà più un effetto di distorsione quando le municipalità dovranno scegliere fra produzione “in house” di servizi e acquisto di servizi soggetti all’IVA presso prestatori privati. […] La neutralità può quindi essere considerata l’obiettivo assegnato al regime di compensazione dell’IVA.»

Le autorità norvegesi ribadiscono il parere già espresso nella fase preliminare dell’indagine, per cui il regime di compensazione dell’IVA non costituisce misura di aiuto per le imprese rientranti nell’ambito dell’articolo 2 della legge sulla compensazione dell’IVA. L’argomentazione è che, nell’introdurre il regime generale di compensazione dell’IVA nel 2004, gli stanziamenti previsti per le municipalità nel bilancio annuale dello Stato sono stati ridotti di conseguenza dell’importo atteso di compensazione dell’IVA a credito. Il regime di compensazione dell’IVA non ha quindi effetti sulle entrate del governo. Il regime si autofinanzierebbe quindi tramite l’attribuzione alle municipalità di un costo di rimborso/compensazione.

4.2.   Aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

Con lettera del 18 settembre 2006 le autorità norvegesi hanno contestato la posizione dell’Autorità che considera aiuto di Stato la legge sulla compensazione dell’IVA per i seguenti motivi.

Le autorità norvegesi ritengono che non sia corretto guardare alla compensazione dell’IVA come a un «vantaggio» che solleva le imprese di oneri di norma a carico dei loro bilanci. Poiché sono le municipalità stesse che, riducendo le sovvenzioni generali, finanziano il regime di compensazione dell’IVA, non viene di fatto concesso nessuno sgravio reale. Il regime di compensazione dell’IVA non implica né la riduzione né il differimento dell’imposta. Di conseguenza, secondo le autorità norvegesi è errato paragonare il regime di compensazione dell’IVA con le misure che comportano una reale riduzione dell’onere fiscale.

L’ambito di applicazione della legge sulla compensazione dell’IVA è definito in senso positivo in quanto possono beneficiare della compensazione dell’IVA a credito sugli acquisti soltanto le persone giuridiche ricomprese nel suo articolo 2.

Il carattere selettivo di una misura fiscale può tuttavia essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema impositivo. Le autorità norvegesi ritengono che, sostenendo che la compensazione dell’IVA non costituisce parte del sistema dell'IVA, l'Autorità abbia respinto il loro argomento per cui la compensazione risponderebbe alla natura e alla logica del sistema. Le autorità norvegesi contestano questo approccio richiamandosi al capitolo 17B.3.1 e seguenti della guida dell’Autorità sugli aiuti di Stato, che esamina vari aspetti delle misure differenziate. Secondo quelle autorità, la compensazione dell’IVA è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema stesso, e per questo rimandano al capitolo 17B.3.4 «Orientamenti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese». È un principio fondamentale quello per cui l’IVA deve essere neutra e non discriminatoria. Stando alle autorità norvegesi, la neutralità può pertanto considerarsi inerente al sistema dell’IVA stesso. La neutralità, che è quindi inerente al sistema dell’IVA, è anche l’obiettivo assegnato al regime di compensazione dell’IVA. Per questo le autorità norvegesi ritengono giusto considerare il regime di compensazione dell’IVA conforme alla natura e alla logica del sistema.

Le medesime autorità osservano poi che, se il regime di compensazione fosse soppresso, si riproporrebbe il problema delle distorsioni di concorrenza causate dal sistema dell’IVA. «Il fatto di non potersi rivalere dell’IVA sugli acquisti costituirebbe una distorsione per le municipalità al momento della scelta fra produzione “in house” di servizi e acquisto di servizi soggetti all’IVA presso prestatori privati.»

Le autorità norvegesi rilevano che, per mitigare le distorsioni di concorrenza risultanti dal sistema dell’IVA, il comitato Rattsø ha esaminato diverse soluzioni possibili prima di decidere che il regime di compensazione dell’IVA è il più adeguato (16). Fra le soluzioni possibili il comitato ha considerato di estendere il diritto delle municipalità di detrarre l’IVA a credito. Un’altra possibilità era quella di assoggettare le municipalità all’imposta in generale. Il comitato Rattsø non ha optato per l’estensione del diritto delle municipalità di detrarre l’IVA a credito perché ciò avrebbe comportato lo snaturamento dell’IVA in quanto imposta generale. Ha anche pensato che la misura avrebbe potuto cagionare la pressione di altri gruppi. Il comitato Rattsø non ha scelto nemmeno di assoggettare le municipalità all'IVA in generale; ha invece rilevato che, essendo molti servizi municipali gratuiti, manca una base di calcolo per l’IVA:

«L’estensione del diritto di detrazione e l’assoggettamento all’IVA in generale sono entrambe soluzioni comprese nel sistema dell’IVA. L’obiettivo di queste misure, quello cioè di mitigare le distorsioni di concorrenza causate dalla legge sull'IVA, sarebbe tuttavia esattamente lo stesso del regime di compensazione. Inoltre, in senso economico non c’è differenza fra il regime di compensazione e l’estensione del diritto delle municipalità di detrarre l’IVA a credito. Il ministero ritiene pertanto che la struttura del regime di compensazione dell’IVA non abbia di per sé conseguenze.»

Le autorità norvegesi criticano la valutazione dell’Autorità in relazione al criterio dell’incidenza sugli scambi.

«Il regime di compensazione dell’IVA rimborsa essenzialmente le municipalità dell’imposta a credito sui beni e servizi che acquistano per lo svolgimento delle loro attività obbligatorie. Per legge le municipalità devono prestare certi servizi, specie in campo educativo, sanitario e sociale. Compete per esempio alle municipalità, per quanto riguarda il settore sanitario, provvedere in particolare ai servizi di medicina di base, di infermeria, di ostetricia e ai servizi infermieristici a domicilio. Nel settore sociale le municipalità devono fornire sostegno pratico e economico agli assistiti (per esempio alloggi popolari).»

«A norma degli articoli 2 e 3 della legge sulla compensazione dell’IVA, possono beneficiare di compensazione dell'IVA anche le municipalità che svolgono attività non obbligatorie. Se si esclude la formazione ad hoc offerta da scuole specialistiche comunali e dipartimentali, il ministero non è a conoscenza di settori non compresi nel campo di applicazione dell’IVA in cui i beneficiari della compensazione dell’IVA offrirebbero servizi in concorrenza con altre imprese del SEE.»

Le autorità norvegesi sostengono quindi che, nei settori non compresi nel campo di applicazione della legge sull’IVA, sarebbero pochissime le imprese stabilite nei vicini paesi europei che offrono servizi in concorrenza con le imprese norvegesi cui si applica la legge sulla compensazione dell’IVA. Inoltre, sulla scelta di un prestatore di servizi incidono in modo decisivo circostanze come la lontananza fisica, le difficoltà linguistiche e altri riferimenti culturali.

Le autorità norvegesi ritengono che, per una vera valutazione del regime di compensazione dell'IVA contro i criteri di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, bisogna considerare che la concorrenza fra le imprese norvegesi e altre imprese del SEE nei settori cui non si applica l’IVA è davvero marginale.

Le autorità norvegesi reputano pertanto che la compensazione dell’IVA riconosciuta alle imprese dei settori cui non si applica l'IVA non possa essere considerata una misura atta ad incidere sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE.

4.3.   Osservazioni generali

Le autorità norvegesi riportano il caso di diversi Stati membri dell'UE che hanno introdotto regimi di rimborso delle spese IVA per le attività non imponibili o esenti degli enti locali. In Svezia, Danimarca e Finlandia, nei paesi Bassi e nel Regno Unito esistono diversi regimi che dispongono il rimborso dell’IVA a favore degli enti locali nell’intento di eliminare le distorsioni che incidono sulla scelta dei poteri pubblici tra la fornitura di servizi pubblici al proprio interno o l’esternalizzazione. Vari sistemi di rimborso dell’IVA alquanto simili si trovano anche in Francia, Lussemburgo, Austria e Portogallo.

Le autorità norvegesi citano poi l’ex commissario Bolkestein che, in una risposta scritta del 1o febbraio 2000 a un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Michel Hansenne (Belgio) in cui chiedeva alla Commissione se la procedura di rimborso della tassa sul valore aggiunto nel Regno Unito fosse ritenuta conforme al disposto della sesta direttiva sull'IVA, affermava: «un siffatto dispositivo non è in contrasto con la sesta direttiva» poiché «si tratta di un’operazione prettamente finanziaria tra diversi enti pubblici, che rientra nelle diverse politiche nazionali di finanziamento delle pubbliche autorità».

Il commissario Bolkestein ha anche commentato un possibile regime con cui il governo irlandese conferirebbe alle organizzazioni caritative irlandesi un sussidio pari all’IVA non detraibile da quelle fatturate, affermando che la concessione di sussidi pubblici non è di per sé contraria alla normativa dell’UE in materia di IVA.

Le autorità norvegesi ammettono che nessuna di queste citazioni riguarda direttamente le norme sugli aiuti di Stato. Eppure, secondo loro dalle citazioni emerge che i regimi di compensazione dell’IVA non devono essere considerati in contrasto con la sesta direttiva sull'IVA, il che confermerebbe che i regimi di compensazione dell’IVA sono conformi alla natura e alla logica del sistema dell’IVA stesso.

II.   VALUTAZIONE

1.   Sussistenza di aiuto di Stato

1.1.   Introduzione

L'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE prevede quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.».

L'Autorità intende formulare un'osservazione preliminare in merito alla portata della presente valutazione. La presente decisione non riguarda la decisione delle autorità norvegesi di non far rientrare determinate operazioni nel campo di applicazione della legge sull'IVA: essa concerne soltanto la compensazione per l'IVA a credito pagata da determinati soggetti a cui si applica la legge sulla compensazione dell'IVA.

L'Autorità reitera inoltre tre osservazioni già formulate nella decisione n. 225/06/COL.

 

In primo luogo, in linea generale, i sistemi fiscali degli Stati EFTA non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE. Spetta a ciascuno Stato EFTA elaborare ed applicare un sistema fiscale in base alle proprie scelte politiche. L'applicazione di una misura fiscale, quale la compensazione dell'IVA a credito prevista dall'articolo 3 della legge sulla compensazione dell'IVA, può tuttavia avere conseguenze che la farebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Secondo la giurisprudenza (17), l'articolo 61, paragrafo 1, non distingue le misure d'intervento dello Stato a seconda della loro causa o del loro scopo, ma le definisce in funzione dei loro effetti.

 

In secondo luogo, il problema di accertare se il regime in causa costituisce un aiuto di Stato si pone soltanto nella misura in cui esso riguarda un'attività economica, ossia un'attività che consista nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato (18). Una misura costituisce aiuto di Stato soltanto se va a beneficio di imprese. Agli scopi dell'applicazione delle norme di concorrenza, la nozione di impresa comprende qualsiasi entità «che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento» (19). Anche se alcuni dei soggetti che beneficiano di rimborsi dell'IVA a credito non soddisfano le condizioni previste per essere considerati un'impresa, il fatto che alcuni beneficiari della legge sulla compensazione dell'IVA siano imprese costituisce una ragione sufficiente per valutare il regime come tale ai fini degli aiuti di Stato (20).

 

In terzo luogo, gli aiuti possono essere concessi sia ad imprese pubbliche che ad imprese private (21). Per poter essere considerata beneficiaria di un aiuto di Stato, un'impresa pubblica non deve necessariamente avere un'identità giuridica distinta da quella dello Stato. Il fatto che un soggetto sia disciplinato dal diritto pubblico e che sia un'istituzione senza fini di lucro non significa necessariamente che esso non sia una «impresa» ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato (22).

 

In quarto luogo, per quanto riguarda le osservazioni di carattere generale fatte dalle autorità norvegesi sull'esistenza di regimi simili nell'Unione europea, l'Autorità nota che è possibile che tali sistemi siano diversi dalla legge sulla compensazione dell'IVA e specifica di aver informato la Commissione europea in merito alle osservazioni delle autorità norvegesi. Inoltre, secondo la giurisprudenza «un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato, in relazione al divieto di cui all'art. 92, non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo (23)

In appresso l'Autorità valuterà se la legge sulla compensazione dell'IVA in quanto regime (24) soddisfa i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE per essere considerata un aiuto di Stato.

1.2.   Risorse statali

Per costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'aiuto deve essere concesso dallo Stato mediante risorse pubbliche.

La compensazione in questione viene concessa direttamente dallo Stato e pertanto mediante risorse statali.

Le autorità norvegesi hanno affermato che il regime di compensazione dell'IVA non costituisce una misura d'aiuto in quanto si tratta di un sistema autofinanziato. A loro giudizio, le municipalità stesse finanziano il regime di compensazione dell'IVA mediante una riduzione dei trasferimenti generali dal bilancio dello Stato alle municipalità. Con l’introduzione del regime generale di compensazione dell’IVA nel 2004, gli stanziamenti previsti per le municipalità nel bilancio annuale dello Stato sono stati ridotti di conseguenza del previsto importo di compensazione dell’IVA a credito.

L'Autorità ritiene che, ai fini di una valutazione relativa agli aiuti di Stato, non è rilevante sapere se l'importo ricevuto dalle municipalità è stato ridotto o meno. È invece importante sapere se lo Stato ha concesso un sostegno finanziario mediante risorse statali ad imprese quali definite nelle norme sulla concorrenza. Sotto il profilo degli aiuti di Stato, quando una municipalità agisce come un'impresa deve essere considerata in maniera distinta rispetto alla municipalità in quanto potere pubblico. Il fatto che il costo della compensazione sostenuto dallo Stato a livello centrale sia controbilanciato dalla riduzione di trasferimenti alle autorità locali e regionali in quanto tali non altera questa conclusione. Il rimborso dell'IVA a credito è finanziato dal bilancio dello Stato e costituisce di conseguenza una risorsa statale.

Inoltre, secondo quanto risulta all'Autorità, ciascuna municipalità non beneficia di una riduzione del trasferimento di fondi statali corrispondente al valore esatto della compensazione IVA ricevuta.

1.3.   Vantaggio economico

Una misura finanziaria concessa dallo Stato o attraverso risorse statali ad un'impresa, che non deve dunque sostenere i costi che avrebbero dovuto normalmente gravare sulle risorse finanziarie proprie, costituisce un vantaggio economico (25).

Le autorità norvegesi hanno affermato che il regime di compensazione dell'IVA non costituisce un vantaggio in quanto non comporta né una riduzione dell'importo dell'imposta né un differimento dell'imposta stessa. Il regime di compensazione dell'IVA non implica riduzioni dell'onere fiscale del beneficiario.

L'Autorità non condivide questa affermazione. A suo parere, le autorità norvegesi non operano la necessaria distinzione tra le varie sfere dello Stato, ossia, nel caso di specie, non distinguono tra lo Stato come autorità fiscale, le municipalità come organi dello Stato e le imprese municipali come soggetti distinti dal punto di vista degli aiuti di Stato.

Per determinare se è stato concesso un vantaggio economico, l'Autorità deve valutare se una misura solleva i suoi beneficiari di oneri che dovrebbero normalmente sostenere nell'ambito della propria attività. Il pagamento dell'IVA a credito è un costo di funzionamento connesso ad acquisti effettuati nel corso normale dell'attività economica di un'impresa ed è solitamente sostenuto dall'impresa stessa. Nella misura in cui le autorità norvegesi compensano l'IVA a credito sui beni e i servizi acquistati alle imprese che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2 della legge sulla compensazione dell'IVA, conferiscono a dette imprese un vantaggio economico. Queste imprese ottengono un vantaggio perché i costi di funzionamento che dovrebbero sostenere sono ridotti in maniera corrispondente all'importo dell'IVA a credito compensata.

La legge sulla compensazione dell'IVA determina dunque la concessione di un vantaggio economico ai beneficiari del regime.

1.4.   Selettività

Per costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura di aiuto deve inoltre essere selettiva in quanto favorisce «talune imprese o talune produzioni».

Nella decisione n. 225/06/COL, l'Autorità ritiene che la legge sulla compensazione dell'IVA costituisca materialmente una misura selettiva. L'ambito di applicazione della legge sulla compensazione dell'IVA è definito in senso positivo in quanto possono beneficiare della compensazione per l'IVA a credito sugli acquisti soltanto i soggetti passivi ricompresi nel suo articolo 2. Il vantaggio conferito a norma della legge sulla compensazione dell'IVA alle imprese che beneficiano di un rimborso dell'IVA a credito implica che esse siano esentate dall'obbligo derivante dal sistema generale dell'IVA applicabile a tutti gli acquirenti di beni o servizi.

La giurisprudenza della Corte ha stabilito che una misura fiscale specifica può comunque essere giustificata dalla logica interna del sistema fiscale se è coerente con detto sistema (26). Qualsiasi misura destinata interamente o in parte ad esentare le imprese di un settore particolare da oneri che derivano dalla normale applicazione del sistema generale costituisce un aiuto di Stato se l'esenzione non è giustificata in base alla natura e alla logica del sistema generale (27).

L'Autorità valuterà se il rimborso dell'IVA a credito previsto all'articolo 3 della legge sulla compensazione dell'IVA dipende dalla logica del sistema dell'IVA. Per tale valutazione, l'Autorità deve considerare se il rimborso dell'IVA a credito risponde agli obiettivi inerenti al sistema dell'IVA o se persegue altri obiettivi che non dipendono da detto sistema.

L'obiettivo principale del sistema dell'IVA è tassare determinate forniture di beni o servizi. L'IVA è un'imposta indiretta sui consumi. Di norma, l'IVA viene calcolata in tutte le fasi della catena dell'approvvigionamento e sull'importazione di beni e servizi provenienti dall'estero. Il consumatore finale paga l'IVA come parte del prezzo d'acquisto, senza avere diritto alla detrazione dell'imposta.

Anche se, in linea di principio, tutte le vendite di beni e servizi sono soggette all'IVA, alcune operazioni possono essere esenti (e di conseguenza non determinano un credito di imposta), il che significa che tali forniture non sono imponibili.

Gli articoli 5, 5 bis e 5 ter del capo I della legge norvegese sull'IVA esentano talune operazioni come le locazioni non finanziarie e gli affitti di immobili, le prestazioni sanitarie e servizi correlati, i servizi sociali, le prestazioni educative, i servizi finanziari, ecc. I fornitori di questi beni e servizi sono trattati come consumatori finali ai fini dell'IVA poiché devono pagare un'imposta a credito senza poter richiedere un'imposta a debito. La conseguenza della logica del sistema è che le forniture esenti da imposta ed i consumatori finali versano un'imposta a credito senza avere la possibilità di detrarla.

Questa conseguenza logica del sistema dell'IVA ha tuttavia determinato una distorsione ad un altro livello che le autorità norvegesi hanno tentato di compensare introducendo la legge sulla compensazione dell'IVA. Ne deriva pertanto che la logica di detta legge è quella di controbilanciare le conseguenze logiche e naturali del sistema dell'IVA esentando determinate forniture. La logica della legge sulla compensazione dell'IVA non è dunque di tassare i consumatori finali, come nel sistema IVA generale, ma di sollevare di un onere un determinato gruppo di consumatori finali per evitare una distorsione della concorrenza tra la fornitura «in house» e l'esternalizzazione per le operazioni soggette ad IVA.

Le autorità norvegesi hanno chiarito che, ai sensi dell'articolo 1 della legge sulla compensazione dell'IVA, l'obiettivo della compensazione dell'imposta a credito è di mettere su un piano di parità la fornitura «in house» di beni e servizi soggetti ad IVA e la loro esternalizzazione.

L'Autorità ritiene che la compensazione dell'imposta a credito per altre ragioni rispetto a quelle stabilite nel sistema dell'IVA non sia giustificata dall'obiettivo di tassare una determinata attività, che è lo scopo primario del sistema dell'IVA. L'obiettivo perseguito dalle autorità norvegesi mettendo su un piano di parità l'autofornitura di beni e servizi soggetti ad IVA e la loro esternalizzazione va ritenuto lodevole in quanto tale, ma può difficilmente essere considerato nella natura e nella logica del sistema dell'IVA. In questo senso, l'Autorità fa riferimento, in particolare, alla giurisprudenza della causa Heiser  (28), in base alla quale il solo fatto che una misura persegua un obiettivo lodevole non è sufficiente per non classificarlo come aiuto ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tale articolo non distingue le misure d'intervento dello Stato a seconda della loro causa o del loro scopo, ma le definisce in funzione dei loro effetti (29).

L'Autorità non ignora che l'obiettivo perseguito dalle autorità norvegesi con l'introduzione della legge sulla compensazione dell'IVA era quello di creare una neutralità nell'acquisizione di beni e servizi soggetti all'IVA per l'amministrazione pubblica. Tale neutralità non può essere confusa con quella inerente al sistema dell'IVA.

Poiché l'obiettivo di realizzare parità di condizioni per le autorità pubbliche tra la fornitura «in house» di beni e servizi e la loro esternalizzazione non è conforme alla logica del sistema dell'IVA, detto obiettivo può essere preso in considerazione soltanto nella valutazione della compatibilità della misura in questione.

Per le ragioni sopra esposte, l'Autorità conclude che la compensazione dell'IVA non può essere giustificata in base alla natura e alla logica del sistema dell'IVA. Essa costituisce di conseguenza una misura selettiva.

1.5.   Distorsione della concorrenza

Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE una misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Soltanto i soggetti pubblici o privati che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2 della legge sulla compensazione dell'IVA beneficiano della compensazione dell'IVA a credito. Tuttavia, quando essi forniscono servizi non soggetti all'IVA in concorrenza con imprese che non rientrano nell'ambito di detto articolo, queste ultime devono affrontare costi di acquisto più elevati anche se forniscono servizi simili. Pur prefiggendosi di ridurre le distorsioni per gli acquisti effettuati dalle municipalità, la compensazione dell'IVA a credito ha creato una distorsione della concorrenza tra autorità pubbliche che svolgono attività economiche ed imprese private che svolgono le medesime attività economiche in settori non soggetti all'IVA. Di conseguenza, a causa dell'intervento dello Stato, a parità di tutti gli altri fattori, i prodotti offerti dagli operatori privati sarebbero più costosi. La concorrenza è pertanto falsata. Nei settori in cui beneficiano di una compensazione sia gli operatori pubblici che quelli privati, l'aiuto minaccerebbe pur sempre di falsare la concorrenza tra operatori nazionali ed altri operatori SEE attivi sullo stesso mercato.

Di conseguenza, per quanto riguarda la compensazione concessa alle imprese che producono beni o forniscono servizi non soggetti all'IVA, l'Autorità ritiene che vi sia una distorsione della concorrenza tra imprese.

1.6.   Incidenza sugli scambi

Una misura di aiuto di Stato rientra nel campo di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE soltanto nella misura in cui incide sugli scambi tra Parti contraenti di detto accordo.

Nelle loro osservazioni relative alla decisione n. 225/06/COL dell'Autorità, le autorità norvegesi hanno contestato la valutazione di quest'ultima sul criterio dell'incidenza sugli scambi che non era, a loro parere, fondato su un'equa valutazione della situazione. A loro giudizio, il regime di compensazione dell'IVA rimborsa essenzialmente le municipalità dell'imposta a credito sui beni e servizi che acquistano per lo svolgimento delle loro attività obbligatorie. Per quanto riguarda le attività non obbligatorie che le municipalità possono svolgere, le autorità norvegesi non hanno individuato settori non soggetti all'IVA in cui i beneficiari della compensazione forniscono servizi in concorrenza con altre imprese all'interno del SEE, ad eccezione dei particolari tipi di scuola oggetto della denuncia. Le autorità norvegesi ritengono che vi siano pochissime imprese stabilite nei vicini paesi europei che competono con le imprese norvegesi a cui si applica la legge sulla compensazione dell'IVA.

L'Autorità ribadisce la posizione espressa nella decisione n. 225/06/COL relativa alla valutazione dell'incidenza sugli scambi. L'Autorità è tenuta a valutare se un regime di aiuti è atto ad incidere sugli scambi nell'ambito del SEE e non a determinare il suo effetto reale (30). In linea di principio, tutti i beneficiari ai sensi della legge sulla compensazione dell'IVA possono ricevere compensazioni per l'IVA a credito alle condizioni prescritte, indipendentemente dal fatto che l'aiuto ad un operatore concreto incida o meno sugli scambi. La giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha stabilito che «nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione (31).». Anche la Corte EFTA ha confermato questa interpretazione (32).

Il criterio dell'effetto sugli scambi è stato solitamente interpretato nel senso che, in termini generali, una misura è considerata un aiuto di Stato se è idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri del SEE (33). Anche se le autorità norvegesi ritengono correttamente che soltanto poche imprese all'interno del SEE sono in concorrenza con i beneficiari della legge sulla compensazione dell'IVA, la misura d'aiuto può tuttavia incidere sugli scambi poiché né il numero di beneficiari né il numero di concorrenti sono elementi significativi per la valutazione del criterio relativo agli effetti sugli scambi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE (34).

La concessione di un aiuto di Stato ad un'impresa può far sì che l'autofornitura venga mantenuta o aumentata riducendo di conseguenza per le altre imprese le possibilità di penetrare sul mercato degli Stati SEE interessati (35). Inoltre, il carattere dell'aiuto non dipende dal carattere locale o regionale dei servizi forniti o dall'entità del campo di attività interessato (36).

Non esistono soglie o percentuali al di sotto delle quali sarebbe possibile ritenere che non vi sono effetti sugli scambi tra le Parti contraenti (37). Al contrario, secondo la giurisprudenza (38), allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intra SEE, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto.

Gli articoli 5 e 5 bis del capo I della legge sull'IVA esentano determinate operazioni dal campo d'applicazione della legge stessa. Inoltre, l'articolo 5bis prevede che la prestazione di determinati servizi, fra cui le prestazioni sanitarie e servizi collegati, i servizi sociali, le prestazioni educative, i servizi finanziari, le operazioni relative all'esercizio del pubblico potere, i servizi afferenti al diritto di assistere a spettacoli di teatro, opera, balletto, cinema e circo, mostre presso gallerie e musei, l'esercizio del lotto e le lotterie, i servizi di mensa scolastica e universitaria, ecc. non rientrano nel campo di applicazione della legge stessa. Tutti questi servizi non sono dunque soggetti all'IVA ma, in linea di principio, rientrano nel campo di applicazione della legge sulla compensazione dell'IVA (39). Alcuni di tali settori, come ad esempio i servizi finanziari, i servizi di mense scolastiche e universitarie, alcune prestazioni dentistiche, alcune prestazioni educative fornite contro corrispettivo, alcuni servizi afferenti al cinema, sono aperti, interamente o in parte, alla concorrenza al livello del SEE. Gli aiuti concessi alle imprese nei settori aperti alla concorrenza sono pertanto atti ad incidere sugli scambi fra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

Per questi motivi e vista la giurisprudenza della Corte, l'Autorità ritiene che la legge sulla compensazione dell'IVA sia un regime di compensazione nazionale generale idoneo ad incidere sugli scambi tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

1.7.   Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte, l'Autorità conclude che la legge sulla compensazione dell'IVA costituisce un sistema di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

2.   Norme procedurali

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, all'Autorità di vigilanza EFTA sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Lo Stato interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Le autorità norvegesi non hanno notificato all'Autorità la legge di compensazione dell'IVA prima di darvi esecuzione. L'Autorità conclude pertanto che le autorità norvegesi non hanno rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

3.   Compatibilità dell'aiuto

L’Autorità ritiene che non si applichi nella fattispecie nessuna delle deroghe di cui all’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 3 dell’accordo SEE, la compensazione dell’imposta a credito non può inserirsi nell’ambito della sua lettera a) in quanto nessuna delle regioni norvegesi presenta i requisiti previsti da questa disposizione, ossia un tenore di vita anormalmente basso oppure una grave forma di sottoccupazione. La compensazione non sembra nemmeno promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato, come prescritto per la compatibilità dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo SEE.

Riguardo all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell’accordo SEE, possono considerarsi compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Il regime di aiuti in questione non agevola lo sviluppo di attività o regioni economiche bensì, per ammissione stessa delle autorità norvegesi, tende all’obiettivo di mettere su un piano di parità, per le municipalità, la fornitura «in house» di beni e servizi soggetti all’IVA e la loro esternalizzazione.

L’Autorità ritiene che ridurre le spese di funzionamento di un’impresa, come l’IVA a credito, configuri aiuto al funzionamento. Questo tipo di aiuto è in linea di principio vietato. L’Autorità ritiene pertanto che la legge sulla compensazione dell’IVA costituisca regime di aiuto e che, così come vigente, non possa considerarsi compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell’accordo SEE.

Ciò nondimeno l’Autorità ricorda, come si è detto sopra, che il problema di accertare se il regime in causa costituisce un aiuto di Stato si pone soltanto nella misura in cui riguarda un'attività economica, ossia un'attività che consiste nell’offrire beni o servizi in un determinato mercato. Ciò implica nella fattispecie che, fintanto che i beneficiari del regime esercitano funzioni di pubblica amministrazione o assolvono obblighi statutari che non costituiscono attività economica, la valutazione degli aiuti di Stato, compresa questa valutazione della compatibilità della misura, non li riguarda.

Inoltre, secondo l’articolo 59, paragrafo 2 dell’accordo SEE, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale se l’applicazione di tali norme osta all’adempimento della specifica missione loro affidata e se lo sviluppo degli scambi non è compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti dell’accordo.

In linea generale, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire i servizi che possono essere di interesse economico generale. Al riguardo, è compito dell’Autorità assicurarsi che non siano commessi errori manifesti nel definire i servizi d’interesse economico generale. Nel contesto attuale, l’Autorità non può valutare nel dettaglio se tutti i fornitori nei settori esenti dall’IVA che beneficiano del rimborso dell’imposta a credito, quelli cioè cui si applica il regime di aiuto, rispettino le condizioni previste dall’articolo 59, paragrafo 2, del trattato SEE. L’Autorità può limitarsi soltanto a indicare che, qualora ricorrano queste condizioni, il rimborso dell’IVA a credito concesso a una data impresa o a uno specifico gruppo di imprese potrebbe costituire aiuto di Stato compatibile ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE. La legge sulla compensazione dell’IVA non è delimitata in questo senso.

Il 28 novembre 2005 la Commissione europea ha adottato una decisione riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (40). La decisione è stata incorporata nell’accordo SEE nel luglio 2006 (41).

Secondo la richiamata decisione (42), gli ospedali e le imprese che realizzano opere di edilizia popolare, incaricate di funzioni implicanti servizi d’interesse economico generale, presentano caratteristiche specifiche di cui occorre tener conto. Il livello di distorsione della concorrenza in questi settori, nella fase attuale di sviluppo del mercato interno, non è necessariamente proporzionale al livello del fatturato e della compensazione Di conseguenza, gli ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza e servizi secondari direttamente connessi alle attività principali, in particolare nel settore della ricerca, e le imprese aventi incarichi di edilizia popolare che forniscono alloggi a cittadini svantaggiati o gruppi sociali più svantaggiati, che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità, beneficiano dell’esenzione dalla notificazione.

Ciò nonostante, il rimborso dell’imposta a credito concesso a un’impresa per la parte delle sue attività economiche che non attiene all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico non rientra in questa deroga. Secondo questa analisi il regime di rimborso costituisce aiuto di Stato e non può essere considerato compatibile con le norme dell’accordo SEE. Con riguardo ad alcuni dei settori di attività interessati, ai settori cioè esenti dall’applicazione dell’IVA, risulta chiaramente dalla prassi consolidata sia della Commissione europea che dell’Autorità, come dalla giurisprudenza esistente, che l’attività svolta è di tipo economico ed è esercitata in concorrenza con altri. Ciò vale in particolare per i dentisti (43) o per i servizi di trasporto in ambulanza (44).

Inoltre, alcuni beneficiari degli aiuti concessi a norma del regime di compensazione dell’IVA possono godere di altre esenzioni nell’ambito degli aiuti de minimis, dei regolamenti d'esenzione per categoria, in particolare del regolamento sulle esenzioni per categoria per le PMI, ecc.

Tuttavia, il regime così come vigente non riguarda soltanto gli obblighi di servizio pubblico o una qualunque delle citate esenzioni. La legge sulla compensazione dell’IVA è ampia per ambito di applicazione e concetto e non contiene i criteri necessari per l’applicazione delle esenzioni. Di conseguenza, il regime in quanto tale non può essere considerato compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dell’accordo SEE.

4.   Conclusioni

L’Autorità ritiene che le autorità norvegesi abbiano dato esecuzione illegalmente alla legge sulla compensazione dell’IVA violando l’articolo 1, paragrafo 3 della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte. Il rimborso dell'IVA a credito disposto da questa legge così come vigente non è compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE per i motivi sopra esposti.

A norma dell’articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, nei casi di aiuti illegali ritenuti incompatibili l’Autorità di norma ordina allo Stato EFTA interessato di recuperare l’aiuto presso il beneficiario.

L’Autorità è del parere che nessun principio generale precluda la restituzione dell'aiuto nel caso in questione. Secondo una costante giurisprudenza, la soppressione di un aiuto illegale mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente, finalizzato a ripristinare la situazione precedente, non può, in linea di principio, essere considerato sproporzionato rispetto alle finalità dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato. Restituendo l'aiuto, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (45). Salvo circostanze eccezionali, la restituzione dell'aiuto implica che, di norma, l’Autorità non supererà i limiti di discrezionalità riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte se chiede allo Stato EFTA interessato di recuperare le somme illegittimamente erogate, poiché in tal modo essa ripristina solamente la situazione precedente (46).

Inoltre, considerando la natura obbligatoria del controllo sugli aiuti di Stato esercitato dall'Autorità in base al protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto salvo qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da quel protocollo (47).

Le dichiarazioni del commissario Bolkestein riportate dalle autorità norvegesi riguardano la conformità dei regimi interessati alla normativa IVA in quanto tale. Per giunta, almeno una delle due dichiarazioni reca la condizione «purché siano osservate le norme in materia di aiuti di Stato». L’Autorità ritiene pertanto che queste dichiarazioni non possano giustificare nessun legittimo affidamento.

Inoltre, le autorità norvegesi non hanno citato regimi di aiuto analoghi, approvati o dalla Commissione europea o dall’Autorità, sulla cui base sia possibile dimostrare l'esistenza di legittimo affidamento riguardo alla legge sulla compensazione dell’IVA.

Per questi motivi, l’Autorità ritiene che il caso in questione non presenti circostanze eccezionali cha abbiano potuto determinare il legittimo affidamento delle imprese beneficiarie.

In linea con articolo 14, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, e con gli articoli 9 e 11 della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità, del 14 luglio 2004 (48), il recupero dovrebbe comprendere gli interessi composti.

Le autorità norvegesi sono pertanto invitate a prendere le misure necessarie a garantire il recupero di tutti gli aiuti incompatibili concessi in forza dell'articolo 3 della legge sulla compensazione dell'IVA, e a informarne l'Autorità nel temine di due mesi.

Le autorità norvegesi devono modificare la legge sulla compensazione dell’IVA con effetto immediato, in modo da escludere la concessione di aiuti di Stato, e comunicare all'Autorità, entro due mesi, le necessarie modifiche legislative adottate,

DECIDE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi in rapporto alla legge sulla compensazione dell’IVA cui le autorità norvegesi hanno dato esecuzione non sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

Articolo 2

La Norvegia modifica la legge sulla compensazione dell’IVA con effetto immediato, in modo da escludere la concessione di aiuti di Stato.

Articolo 3

Le autorità norvegesi adottano tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il recupero è effettuato senza indugio e in conformità con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché consentano l'esecuzione effettiva e immediata della decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi e gli interessi composti maturati dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base degli articoli 9 e 11 della decisione n. 195/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione le autorità norvegesi informano l'Autorità di vigilanza EFTA delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 7

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2007.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata e pubblicata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 nella GU 231 del 1994, supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994. La guida è stata modificata da ultimo il 7 febbraio 2007 ed è in appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».

(5)  Pubblicata nella GU C 305 del 14.12.2006 e nel supplemento SEE n. 62 del 14.12.2006, pag. 1.

(6)  Legge n. 108 del 12 dicembre 2003 sulla compensazione dell’IVA a enti locali e regionali (Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv), di seguito «legge sulla compensazione dell’IVA».

(7)  Per maggiori informazioni, si veda la decisione n. 225/06/COL dell’Autorità, pubblicata nella GU C 305 del 14.12.2006.

(8)  Articolo 10, paragrafo 1, del capo III della legge sull’IVA. Al riguardo, si veda il capo IV in combinazione con il capo I della legge sull’IVA.

(9)  Articolo 21 del capo VI della legge sull’IVA.

(10)  Il riferimento è all’articolo 5 della legge sull’IVA in virtù del quale sono esenti dall’IVA le vendite effettuate da determinati soggetti come musei, teatri, associazioni senza scopo di lucro, ecc. Stando all’articolo 5, paragrafo 2, della legge sull’IVA il ministero delle Finanze può emanare atti che delimitano e integrano le disposizioni del primo paragrafo e stabilire che le imprese di cui a 1f) devono comunque calcolare e pagare l’imposta a debito se l’esenzione comporta distorsioni significative della concorrenza a discapito di altre imprese che forniscono beni e servizi equivalenti.

(11)  Vedi articolo 5 ter della legge sull’IVA.

(12)  La fornitura «in house» non è considerata un’operazione soggetta all’IVA.

(13)  Legge n. 107 del 25 settembre 1992 sugli enti locali (Lov om kommuner og fylkeskommuner).

(14)  Legge n. 64 del 17 giugno 2005 sugli asili infantili (Lov om barnehager).

(15)  Per una descrizione più diffusa del funzionamento dell’IVA in Norvegia, si rimanda alla sezione I.2 «Quadro giuridico norvegese in materia di IVA e compensazione dell’IVA» della decisione n. 225/06/COL, pag. 2.

(16)  Norges Offentlige Utredinger (NOU) 2003: 3, Merverdiavgiften og kommunene, Konkurransevridninger mellom kommuner og private (di seguito «rapporto Rattsø»).

(17)  Causa E-6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione Corte EFTA 1999, pag. 76, punto 34; cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione Corte EFTA 2005, pag. 121, punto 76; causa 173/73 Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 13; causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. 1996, pag. I-4551, punto 20.

(18)  Cause riunite C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, Racc. 2000, pag. I-6451, punto 75.

(19)  Causa C-41/90, Höfnere Elser, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21.

(20)  Causa E-2/05, Autorità di vigilanza EFTA/Islanda, Relazione Corte EFTA 2005, pag. 202, punto 24.

(21)  Causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. 1994, pag. I-877, punto 11.

(22)  Causa C-244/94, Fédération Française des Sociétés d'Assurance e altri, Racc. 1995, pag. I-4013, punto 21; causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. 1977, pag. 595, punto 1.

(23)  Causa 78/76, Steinike & Weinlig, ibid., punto 24, e causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Regione fiamminga)/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717, punto 54.

(24)  Nella sezione II.2.1 della decisione n. 225/06/COL l'Autorità ha valutato che la legge sulla compensazione dell'IVA costituisce un regime di aiuto. Nella presente decisione si fa riferimento a tale valutazione.

(25)  Cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punti 76 e 78-79; causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. 1990, pag. I-307, punto 41.

(26)  Causa E-6/98 Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punto 38; cause riunite E-5/04, E-6/04 e E 7/04, Fesil and Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punti 84-85; cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Territorio Histórico de Alava e altri/Commissione, Racc. 2002, pag. II-1275, punto 163; causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 42; causa T-308/00, Salzgitter/Commissione, Racc. 2004, pag. II-1933, punto 42; causa C-172/03, Wolfgang Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 43.

(27)  Causa E-6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, Relazione Corte EFTA 1999, pag. 76, punto 38; cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL e altri e Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punti 76-89; causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 16.

(28)  Causa C-172/03, Wolfgang Heiser, ibid.

(29)  Causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione, Racc. 2004, pag. I-4461, punto 51.

(30)  Causa C 298/00 P, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-4087, punto 49, e causa C 372/97, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3679, punto 44.

(31)  Causa T 171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, Racc. 2005, pag. II-2123, punto 102; causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 18; causa C 75/97, Germania/Commissione, Racc. 1999, pag. 3671, punto 48; causa C 278/00, Grecia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3997, punto 24.

(32)  Causa E-6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punto 57, e causa E-2/05, Autorità di vigilanza EFTA/Islanda, Relazione Corte EFTA 2005, pag. 202, punto 24.

(33)  Cause riunite T-298/97-T-312/97 et.a., Alzetta e altri/Commissione, Racc. 2000, pag. I 2319, punti 76 78.

(34)  Causa C 71/04, Administración del Estad/Xunta de Galicia, Racc. 2005, pag. I-7419, punto 41; causa C-280/00, Altmark Trans, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 81; cause riunite C 34/01 a C 38/01, Enirisorse, Racc. 2003, pag. I 14243, punto 28; causa C-142/87, Belgio/Commissione («Tubemeuse»), Racc. 1990, pag. I-959, punto 43; cause riunite C 278/92 a C 280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I 4103, punto 42.

(35)  Causa E-6/98 Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punto 59; causa C-303/88, Commissione/Italia, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 27; cause riunite C 278/92 a C 280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 40; causa C-280/00, Altmark Trans, ibid., punto 78.

(36)  Causa C-280/00, Altmark Trans, ibid., punto 77; causa C-172/03, Wolfgang Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 33; causa C 71/04, Administración del Estado/Xunta de Galicia, Racc. 2005, pag. I-7419, punto 40;

(37)  Causa C-280/00, Altmark Trans, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 81; causa C-172/03, Wolfgang Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 32.

(38)  Causa E6/98, Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, ibid., punto 59; causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. I-2671, punto 11.

(39)  L'articolo 4 della legge sulla compensazione dell'IVA introduce alcune limitazioni della possibilità di beneficiare di una compensazione.

(40)  Pubblicata nella GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.

(41)  La decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale è stata integrata nell’allegato XV dell’accordo SEE al punto 1h con decisione n. 91/2006 (GU L 289 del 19.10.2006, pag. 31 e supplemento SEE n. 52 del 19.10.2006, pag. 24), entrata in vigore l’ 8.7.2006.

(42)  Considerando 16.

(43)  Causa C-172/03, Wolfgang Heiser, ibid.

(44)  Causa C-475/99, Firma Ambulanz Glöckner contro Landkreis Südwestpfalz, Racc. 2001, pag. I-8089.

(45)  Causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. 1995, pag. I-699, punto 22.

(46)  Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 66, e causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-2289, punto 99.

(47)  Causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punto 51.

(48)  Pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.


Rettifiche

18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/47


Rettifica della decisione 2008/649/CE della Commissione, del 3 luglio 2008, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Russia

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 213 dell’8 agosto 2008 )

A pagina 41, articolo 1, in tabella, in corrispondenza della voce «Russia»:

anziché:

«Società per azioni aperta «Mineral and Chemical Company Eurochem», appartenente al gruppo di società Eurochem, Mosca, Russia, per le merci prodotte dalle sue società collegate, la S.p.A. aperta NAK Azot, Novomoskovsk, Russia, e la S.p.A. aperta Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia, vendute direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità o per le stesse merci vendute dalla Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo acquirente indipendente nella Comunità»,

leggi:

«Prodotte dalla Open Joint Stock Company (OJSC) «Azot», Novomoskovsk, Russia, o dalla Open Joint Stock Company (OJSC) «Nevinnomyssky Azot», Nevinnomyssk, Russia, e vendute direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità oppure dalla EuroСhem Trading GmbH, Zug, Svizzera, o attraverso la Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «EuroСhem», Mosca, Russia, e la EuroСhem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo acquirente indipendente nella Comunità».


18.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.