ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 245

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
13 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 890/2008 della Commissione, del 12 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 891/2008 della Commissione, dell’11 settembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e II b per le navi battenti bandiera del Regno Unito

3

 

*

Regolamento (CE) n. 892/2008 della Commissione, del 12 settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/724/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2008, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive fluopicolide e pinoxaden [notificata con il numero C(2008) 4732]  ( 1 )

15

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/1


REGOLAMENTO (CE) N. 890/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

24,7

ZZ

24,7

0707 00 05

EG

162,5

JO

156,8

TR

74,0

ZZ

131,1

0709 90 70

TR

93,2

ZZ

93,2

0805 50 10

AR

71,8

TR

104,3

UY

47,5

ZA

79,7

ZZ

75,8

0806 10 10

TR

102,3

US

158,2

ZZ

130,3

0808 10 80

CL

66,0

CN

65,4

NZ

103,3

US

90,8

ZA

79,3

ZZ

81,0

0808 20 50

AR

76,1

CN

63,1

TR

133,9

ZA

99,3

ZZ

93,1

0809 30

TR

144,7

US

182,4

ZZ

163,6

0809 40 05

IL

122,2

MK

22,0

TR

79,0

XS

64,2

ZZ

71,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.9.2008   

IT

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L 245/3


REGOLAMENTO (CE) N. 891/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e II b per le navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

N.

35/T&Q

Stato membro

GBR

Stock

COD/1/2B.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

I e II b

Data

14.8.2008


13.9.2008   

IT

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L 245/5


REGOLAMENTO (CE) N. 892/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Con le decisioni 2007/626/CE (2) e 2007/627/CE (3), il Consiglio ha deciso di denunciare a nome della Comunità, con effetto a decorrere dal 1o ottobre 2009, rispettivamente l’accordo con l’India sullo zucchero di canna (di seguito «l’accordo India») (4) e il protocollo 3 sullo zucchero ACP, che figura nella convenzione ACP-CEE di Lomé firmata il 28 febbraio 1975, nonché le corrispondenti dichiarazioni allegate alla suddetta convenzione, contenute nel protocollo 3 accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (5) (di seguito «il protocollo 3 sullo zucchero ACP»). Occorre pertanto adeguare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione (6) per tener conto della nuova situazione giuridica.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (7), apre ulteriori contingenti tariffari per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 per il periodo che va dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009. Il regolamento (CE) n. 950/2006 deve essere pertanto adeguato anche per tali ulteriori contingenti.

(3)

Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore di tale accordo, la Comunità europea e la Repubblica di Albania hanno sottoscritto e concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (8), che è entrato in vigore il 1o dicembre 2006. Le concessioni commerciali bilaterali da parte della Comunità sono equivalenti alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio (9). Tuttavia, nelle definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 950/2006 si deve tener conto di tale nuova situazione giuridica.

(4)

Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per l’entrata in vigore di tale accordo, la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina hanno sottoscritto e concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (10), che è entrato in vigore il 1o luglio 2008. Le concessioni commerciali bilaterali da parte della Comunità sono equivalenti alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000. Tuttavia, nelle definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 950/2006 si deve tener conto di tale nuova situazione giuridica.

(5)

L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/2006 stabilisce il primo periodo per la presentazione delle domande di titoli di importazione. Per il periodo di consegna che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009, occorre concedere agli operatori il tempo sufficiente per l’organizzazione degli scambi. Pertanto, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione deve iniziare immediatamente dopo la pubblicazione degli obblighi di consegna per tale periodo.

(6)

Dal 30 settembre 2009, la Comunità non sarà più vincolata dal protocollo 3 sullo zucchero ACP e dall’accordo India. Di conseguenza, le domande di titoli di importazione devono essere presentate entro il 18 settembre 2009. Occorre pertanto modificare in tal senso l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/2006.

(7)

Se le domande di titolo raggiungono o superano il quantitativo corrispondente ad uno degli obblighi di consegna, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione. Poiché dopo il 30 settembre 2009 la Comunità non sarà più vincolata dal protocollo 3 sullo zucchero ACP e dall’accordo India, la flessibilità prevista per il rilascio dei titoli di importazione dello zucchero ACP/India non deve essere applicata agli ultimi due periodi di consegna. La comunicazione dei quantitativi effettivamente importati, di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006, serve per calcolare il riporto di eventuali quantitativi in eccesso al successivo periodo di consegna. Poiché il termine stabilito per tale comunicazione è di tre mesi, le informazioni necessarie per effettuare il calcolo non saranno disponibili. Di conseguenza, se le domande di titolo raggiungono o superano il quantitativo corrispondente ad uno degli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2008/2009 e per il periodo di consegna compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 settembre 2009, occorre fissare un coefficiente di attribuzione.

(8)

L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (11) si applica, per i motivi suindicati, alle importazioni di zucchero ACP/India del periodo di consegna che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009. Le deroghe a tale disposizione previste all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 non si applicano pertanto a tale periodo di consegna.

(9)

Nella casella 20 delle domande di titoli e dei titoli stessi occorre indicare il periodo di consegna. Per motivi di chiarezza, occorre prevedere un’indicazione specifica per il periodo di consegna che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009.

(10)

Le preferenze commerciali non reciproche, di cui all’allegato V dell’accordo di partenariato firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou tra i membri del gruppo di Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, sono giunte a termine il 31 dicembre 2007. Pertanto la prova di origine, rilasciata a norma dell’articolo 14 del protocollo 1 accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, non si applica più ai paesi che non figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007. Tuttavia le preferenze concesse nell’ambito del protocollo 3 sullo zucchero ACP continuano ad applicarsi fino al 30 settembre 2009. Pertanto alle domande di titoli d’importazione per lo zucchero ACP/India occorre accludere un documento di accompagnamento rilasciato dall’autorità competente del paese esportatore. È opportuno che i paesi esportatori possano continuare a rilasciare un documento diverso dal titolo di esportazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006. Occorre quindi prevedere la possibilità di utilizzare per tale documento alternativo lo stesso modulo della prova di origine rilasciata in passato.

(11)

L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 stabilisce la validità dei titoli di esportazione per lo zucchero ACP/India. Per quanto riguarda il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, la data a partire dalla quale i titoli d’importazione per la raffinazione hanno una validità di tre mesi deve essere portata al 1o luglio 2009, per tener conto del fatto che questo periodo di consegna della campagna 2008/2009 termina il 30 settembre 2009.

(12)

Con il regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione, del 7 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (12), il Montenegro è escluso dall’elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie di cui all’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento. Occorre pertanto modificare in tal senso l’articolo 28 e l’allegato I del regolamento (CE) n. 950/2006.

(13)

Dall’esperienza acquisita nei primi due anni di gestione della produzione fuori quota, in particolare per lo zucchero industriale, risulta necessaria una certa flessibilità tanto per i produttori quanto per i trasformatori di zucchero industriale. I criteri stabiliti all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, al fine di determinare il quantitativo di zucchero industriale per il quale l’applicazione dei dazi all’importazione deve essere in tutto o in parte sospesa, non sono pertanto più necessari e vanno abrogati.

(14)

In caso di cessione di un titolo d’importazione di zucchero industriale, l’obbligo di trasformare i quantitativi importati nei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (13) incombe al detentore iniziale del titolo. Occorre modificare in tal senso il disposto dell’articolo 6, paragrafo 4.

(15)

È necessario limitare le domande di titoli d’importazione ai trasformatori di zucchero industriale. Tali trasformatori non partecipano necessariamente agli scambi con i paesi terzi. È pertanto necessario prevedere una corrispondente deroga dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (14).

(16)

Poiché lo zucchero industriale importato può essere usato soltanto per fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006, le disposizioni sulla gestione della materia prima industriale e gli obblighi per i trasformatori stabiliti da detto regolamento si applicano ai quantitativi importati.

(17)

In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, gli ulteriori contingenti tariffari previsti nell’ambito di dette disposizioni devono essere distribuiti tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi nell’allegato I di detto regolamento. La sigla di tali accordi tra un certo numero di regioni e Stati, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra, ha determinato l’inclusione di detti regioni e Stati nel succitato allegato I. Gli accordi in questione stabiliscono i quantitativi degli ulteriori contingenti tariffari.

(18)

Tali ulteriori contingenti tariffari devono essere aperti e gestiti in conformità del regolamento (CE) n. 950/2006. È pertanto opportuno assegnare i quantitativi soltanto ai paesi, o alle regioni che figurano nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007. I quantitativi di cui trattasi possono essere assegnati a paesi specifici in quanto tali o in quanto facenti parte di una regione. Occorre prevedere alcune caratteristiche specifiche per le informazioni che devono figurare nelle domande di titolo e nei titoli stessi.

(19)

I titoli di esportazione per le esportazioni non preferenziali sono stati utilizzati per presentare domanda di titoli d’importazione preferenziale. Pertanto, sul titolo di esportazione di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 950/2006 è necessario indicare chiaramente che il titolo si riferisce alle esportazioni di zucchero preferenziale verso l’UE.

(20)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 950/2006.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«i)

all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (15);

j)

all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (16);

k)

all’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (17).

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I quantitativi importati in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a k), (di seguito “contingenti tariffari”) e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo (di seguito “obblighi di consegna”) per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 recano i numeri d’ordine indicati nell’allegato I.»

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

“zucchero Balcani”, i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702, originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Kosovo, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o della Croazia, importati nella Comunità nell’ambito del regolamento (CE) n. 2007/2000, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica di Croazia, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra;»

b)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

“periodo di consegna”, il periodo definito all’articolo 4 del protocollo ACP e all’articolo 4 dell’accordo India. Tuttavia, per quanto riguarda il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, “periodo di consegna” significa il periodo che va dal 1o luglio 2009 al 30 settembre 2009, data a partire dalla quale il protocollo ACP e l’accordo India non vincolano più la Comunità;»

c)

è aggiunta la seguente lettera:

«p)

“zucchero APE supplementare”, zucchero di cui al codice NC 1701, originario delle regioni e degli Stati elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007.»

3)

All’articolo 4, paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:

«Per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione inizia il lunedì successivo all’entrata in vigore del regolamento che stabilisce gli obblighi di consegna per tale periodo.

Per lo zucchero ACP/India, l’ultimo giorno per la presentazione delle domande di titoli di importazione è il 18 settembre 2009.»

4)

All’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia il presente comma non si applica al periodo di consegna 2008/2009 e al periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009.»

5)

All’articolo 6, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Gli obblighi di importazione, di raffinazione o di trasformazione dello zucchero industriale non sono cedibili.»

6)

All’articolo 15, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il primo comma non si applica al periodo di consegna 2008/2009 né al periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009.»

7)

L’articolo 16 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nella casella 20, il periodo di consegna a cui si riferiscono oppure, per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, l’indicazione “1o luglio 2009-30 settembre 2009” e almeno una delle diciture indicate nell’allegato III, parte A.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda di titolo di importazione è accompagnata dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante della domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, del certificato di circolazione EUR.1, basata sul modello riportato nell’allegato II bis per i paesi contemplati dal protocollo ACP o della prova di origine di cui all’articolo 18 per l’India.»;

c)

al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per il periodo di consegna che inizia il 1o luglio 2009, i titoli per lo zucchero ACP/India da raffinare sono validi fino al 30 settembre 2009 o, per i titoli rilasciati a partire dal 1o luglio 2009, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio effettivo.»

8)

All’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   All’atto dell’importazione, è presentato alle autorità doganali un documento recante:

a)

almeno una delle diciture elencate nell’allegato III, parte A;

b)

la data d’imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna;

c)

la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.

2.   Il documento di cui al paragrafo 1 recante la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 può essere eventualmente utilizzato per l’importazione di zucchero del codice NC 1701 11.»

9)

All’articolo 21, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

dell’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione o di uno dei paesi di esportazione, conforme al modello figurante nell’allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante nella domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, del certificato di circolazione EUR.1, basata sul modello di cui all’allegato II bis per i paesi contemplati dal protocollo ACP, o della prova di origine di cui all’articolo 23 per l’India;».

10)

All’articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«All’atto dell’importazione, è presentato alle autorità doganali un documento recante:».

11)

All’articolo 28, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Serbia, incluso il Kosovo 180 000 tonnellate,».

12)

All’articolo 30, il paragrafo 2 è soppresso.

13)

Sono inseriti i seguenti articoli da 30 bis a 30 quinquies:

«Articolo 30 bis

I prodotti importati come zucchero industriale di importazione sono usati per fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (18).

Articolo 30 ter

In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, la domanda di titolo di importazione di zucchero industriale di importazione può essere presentata soltanto da un trasformatore, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.

Articolo 30 quater

Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano ai quantitativi di zucchero industriale importati.

Articolo 30 quinquies

1.   Il trasformatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro, di aver usato i quantitativi importati come zucchero industriale di importazione per fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.

2.   Il trasformatore che alla fine del settimo mese successivo al mese dell’importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di cinque EUR per tonnellata del quantitativo importato di cui trattasi.

3.   Se alla fine del nono mese successivo al mese dell’importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006.

14)

È inserito il seguente capitolo VIII bis:

«CAPITOLO VIII bis

ZUCCHERO APE SUPPLEMENTARE

Articolo 31 bis

I quantitativi disponibili nell’ambito dei contingenti tariffari supplementari aperti per i prodotti della voce tariffaria 1701 nel periodo dal 1o ottobre 2008 al 30 settembre 2009, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007 sono assegnati come segue.

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe

75 000 tonnellate,

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

15 000 tonnellate,

Swaziland

30 000 tonnellate,

Mozambico

20 000 tonnellate,

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

30 000 tonnellate,

Repubblica dominicana

30 000 tonnellate,

Figi, Papua Nuova Guinea

30 000 tonnellate.

Articolo 31 ter

1.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese o i paesi di origine, che devono figurare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007, con la menzione “sì” contrassegnata da una crocetta;

b)

nelle caselle 17 e 18, il quantitativo espresso in peso di equivalente zucchero bianco, che non può superare il quantitativo iniziale di cui all’articolo 31 bis;

c)

nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell’allegato IV, parte J, del presente regolamento.

2.   La domanda di titolo di importazione è accompagnata dall’originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione, o di uno dei paesi di esportazione, conforme al modello riportato nell’allegato II del presente regolamento, per un quantitativo pari a quello che figura nella domanda di titolo. Il titolo può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, della prova di origine di cui all’allegato II, titolo IV, del regolamento (CE) n. 1528/2007.»

15)

Gli allegati sono modificati come segue:

a)

l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

b)

l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

c)

è inserito l’allegato II bis, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento;

d)

l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 37.

(3)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38.

(4)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

(5)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(6)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.

(7)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(8)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2.

(9)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(10)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(11)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(12)  GU L 122 dell’8.5.2008, pag. 7.

(13)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(14)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(15)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(16)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2.

(17)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.»;

(18)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue:

1)

la tabella relativa allo zucchero Balcani è sostituita dalla seguente:

«Numeri d’ordine per lo zucchero Balcani

Paesi terzi

Numero d’ordine

Albania

09.4324

Bosnia-Erzegovina

09.4325

Serbia/Kosovo

09.4326

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

09.4327

Croazia

09.4328»

2)

è aggiunta la tabella seguente:

«Numeri d’ordine per lo zucchero APE supplementare

Paesi terzi

Numero d’ordine

Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe

09.4431

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda

09.4432

Swaziland

09.4433

Mozambico

09.4434

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

09.4435

Repubblica dominicana

09.4436

Figi, Papua Nuova Guinea

09.4437»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Modulo di titolo di esportazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 29, paragrafo 2, e all’articolo 31 ter, paragrafo 2

Image


ALLEGATO III

«ALLEGATO II bis

Modulo del certificato di circolazione EUR.1 di cui all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a)

Image


ALLEGATO IV

All’allegato III del regolamento (CE) n. 950/2006 è aggiunta la seguente parte:

J.   Diciture di cui all’articolo 31 ter, paragrafo 1, lettera c)

:

in bulgaro

:

Приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар по СИП. Пореден номер [поредният номер се вписва съгласно приложение I]

:

in spagnolo

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar adicional AAE. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, dodatečný cukr podle dohody o hospodářském partnerství. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

in danese

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende ØPA-sukker. Løbenummer [løbenummer indsættes ifølge bilag I]

:

in tedesco

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher WPA-Zucker. Laufende Nummer [laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen]

:

in estone

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, majanduspartnerluslepingute alusel tarnitav lisasuhkur. Järjekorranumber [lisatakse vastavalt I lisale]

:

in greco

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, πρόσθετη ζάχαρη ΣΟΕΣ: αύξων αριθμός [συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι]

:

in inglese

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, additional EPA sugar. Order No [order number to be inserted in accordance with Annex I],

:

in francese

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre APE supplémentaire. Numéro d’ordre [numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I]

:

in italiano

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero APE supplementare. Numero d’ordine (inserire in base all’allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu EPA cukurs. Sērijas Nr. (sērijas numurs ir jāievieto saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas EPS cukrus. Eilės numeris [eilės numeris įrašytinas pagal I priedą]

:

in ungherese

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő GPA-cukor. Tételszám [a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni]

:

in maltese

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor addizzjonali tal-EPA. Nru ta' l-Ordni [numru ta' l-ordni li jrid jiddaħħal skond l-Anness I]

:

in olandese

:

Aanvraag in het kader van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende EPO-suiker. Volgnr. [in te vullen overeenkomstig bijlage I]

:

in polacco

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, dodatkowy cukier z umów o partnerstwie gospodarczym. Numer porządkowy [numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I]

:

in portoghese

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar APE suplementar. Número de ordem [número de ordem a inserir de acordo com o anexo I]

:

in rumeno

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr APE suplimentar. Nr. de ordine [se introduce numărul de ordine în conformitate cu anexa I]

:

in slovacco

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, dodatočný cukor podľa DHP. Poradové č. [poradové číslo sa vkladá podľa prílohy I]

:

in sloveno

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dodatni sladkor v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu. Zaporedna številka: [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I]

:

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, talouskumppanuussopimuksen mukainen lisäsokeri. Järjestysnumero [lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti]

:

in svedese

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker enligt ekonomiskt partnerskapsavtal (EPA). Löpnummer [löpnummer ska införas i enlighet med bilaga I].»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2008

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive fluopicolide e pinoxaden

[notificata con il numero C(2008) 4732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/724/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel maggio 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience la richiesta di iscrizione della sostanza attiva fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/778/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda di iscrizione della sostanza attiva pinoxaden. La decisione 2005/459/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(4)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente delle sostanze attive sopracitate sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto della relazione di valutazione in data 12 dicembre 2005 (fluopicolide) e in data 30 novembre 2005 (pinoxaden).

(5)

Dopo che lo Stato membro relatore aveva depositato il suddetto progetto di relazione, è stato ritenuto necessario chiedere ai richiedenti ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare presentando una sua valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(6)

Poiché da tale valutazione non sono emersi finora motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione del fluopicolide e del pinoxaden all’allegato I.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti fluopicolide e pinoxaden per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 293 del 9.11.2005, pag. 26.

(3)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.


13.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.