ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 237

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 865/2008 del Consiglio, del 27 agosto 2008, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan

1

 

 

Regolamento (CE) n. 866/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

5

 

*

Regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende

18

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/711/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2008, relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria [notificata con il numero C(2008) 869]  ( 1 )

70

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2008/712/PESC

 

*

Decisione BiH/13/2008 del comitato politico e di sicurezza, del 29 luglio 2008, che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

90

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/1


REGOLAMENTO (CE) N. 865/2008 DEL CONSIGLIO

del 27 agosto 2008

che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1420/2007 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) («SiMn») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Kazakstan, classificato ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111001110) («prodotto in esame»). Le aliquote del dazio antidumping applicabile al prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan sono rispettivamente dell'8,2 % e del 6,5 %.

(2)

Con decisione 2007/789/CE (3) («la decisione»), la Commissione ha sospeso il dazio antidumping definitivo per un periodo di nove mesi decorrenti dal 6 dicembre 2007.

B.   MOTIVAZIONE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

(3)

L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base prevede che, nell'interesse della Comunità, le misure antidumping possono essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base specifica inoltre che la sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno con decisione del Consiglio, che delibera su proposta della Commissione. L'articolo 14, paragrafo 4, specifica inoltre che le misure in questione possono divenire nuovamente efficaci, in qualsiasi momento, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

(4)

Dopo la sospensione dei dazi antidumping definitivi, la Commissione ha continuato, come indicato nel considerando 13 della decisione, a seguire l'evoluzione del mercato, in particolare per quanto riguarda il flusso delle importazioni e i prezzi del SiMn. Oltre ad analizzare l'andamento delle importazioni, la Commissione ha inviato un questionario ai produttori comunitari che hanno collaborato, chiedendo loro di comunicare dati mensili sulla produzione, sul volume e sul valore delle vendite sul mercato comunitario e sulla redditività nel quarto trimestre 2007 e nel primo trimestre 2008.

(5)

Sulla base delle informazioni raccolte, è stato stabilito che i prezzi del SiMn sul mercato comunitario si sono mantenuti relativamente elevati e sensibilmente più elevati del livello raggiunto durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006). Si può osservare un aumento costante del prezzo medio, passato da 622 EUR/MT nel terzo trimestre 2006 a 1 051 EUR/MT nel terzo trimestre 2007 e a 1 189 EUR/MT nel primo trimestre 2008. Queste tendenze si osservano anche per le importazioni di SiMn nella Comunità.

(6)

Per quanto riguarda le importazioni, tra il periodo oggetto di inchiesta per la decisione di sospensione delle misure (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007) («PI della decisione») e il periodo compreso tra il 1o marzo 2007 e il 29 febbraio 2008 («periodo di osservazione») la quota di mercato delle importazioni di SiMn originario della RPC e del Kazakstan è aumentata solo marginalmente (di 0,2 punti percentuali), passando al 10 % del consumo totale della Comunità, ed è rimasta inferiore alla quota che si era registrata durante il periodo dell'inchiesta iniziale (10,4 %). Il consumo comunitario si è mantenuto stabile, superiore del 20 % a quello del periodo dell'inchiesta iniziale.

(7)

Per quanto riguarda l'industria comunitaria, la sua situazione è rimasta migliore di quella del periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006). Come indicato nel considerando 8 della decisione, tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007, i volumi delle vendite e della produzione sono aumentati rispettivamente del 15 % e del 19 % e la redditività dell'industria comunitaria ha raggiunto il 42 % nel terzo trimestre 2007. Dalle nuove informazioni raccolte risulta che tra il PI della decisione e il periodo di osservazione le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate di un ulteriore 9 % e la sua quota di mercato è salita al 25,4 %. In conseguenza del persistere dei prezzi elevati del SiMn sul mercato comunitario, la redditività dell'industria comunitaria si è mantenuta straordinariamente elevata, anche se è leggermente scesa nel primo trimestre 2008, passando al 36 %, ancora nettamente al di sopra del livello di profitto del 5 % stabilito come adeguato dall'inchiesta iniziale.

(8)

Come indicato ai considerando da 157 a 163 del regolamento (CE) n. 1420/2007 e al considerando 9 della decisione, si prevedeva che l'istituzione delle misure in questione avrebbe comportato per gli utilizzatori alcuni effetti negativi, sebbene limitati, consistenti in aumenti dei costi derivanti dall'eventuale necessità di ricorrere a fonti di approvvigionamento nuove o alternative. Data la temporanea modifica delle condizioni del mercato, in seguito alla quale l'industria comunitaria attualmente non subisce pregiudizi, gli effetti negativi sugli utilizzatori potrebbero continuare a essere eliminati prorogando la sospensione delle misure. Si può pertanto concludere che la proroga della sospensione è nell'interesse generale della Comunità.

C.   CONSULTAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(9)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all'industria comunitaria l'intenzione di prorogare la sospensione delle misure antidumping in questione. L'industria comunitaria ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e non si è opposta alla sospensione delle misure antidumping.

D.   CONCLUSIONE

(10)

Tenuto conto di quanto sopra, si considera che la situazione del mercato è sostanzialmente simile a quella di quando le misure sono state sospese. Dato il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e dato in particolare l'elevato livello dei prezzi del silico-manganese applicati nel mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell'inchiesta iniziale, si ritiene improbabile che a seguito della proroga della sospensione riemerga il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan.

(11)

Sulla base di tali conclusioni, si propone pertanto di prorogare di un anno, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la sospensione del dazio antidumping sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese).

(12)

La Commissione continuerà a seguire l'andamento delle importazioni e i prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualsiasi momento, un nuovo aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dal Kazakstan a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria, la Commissione provvederà a ripristinare il dazio antidumping tenendo conto delle norme sostanziali che disciplinano la valutazione del pregiudizio. Se del caso, potrà essere aperto un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione del dazio antidumping definitivo istituito con decisione 2007/789/CE della Commissione è prorogata fino al 6 settembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 agosto 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 5.12.2007, pag. 5.

(3)  GU L 317 del 5.12.2007, pag. 79.


4.9.2008   

IT

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L 237/3


REGOLAMENTO (CE) N. 866/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

22,4

ZZ

22,4

0707 00 05

JO

156,8

TR

152,4

ZZ

154,6

0709 90 70

TR

94,9

ZZ

94,9

0805 50 10

AR

69,9

CL

65,6

UY

72,2

ZA

75,3

ZZ

70,8

0806 10 10

IL

235,7

TR

116,4

US

188,9

XS

61,0

ZZ

150,5

0808 10 80

BR

89,0

CL

101,3

CN

80,8

NZ

108,2

US

91,5

ZA

78,2

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

123,5

CN

58,4

TR

142,2

ZA

82,5

ZZ

101,7

0809 30

TR

138,6

US

166,6

XS

61,2

ZZ

122,1

0809 40 05

IL

138,1

MK

53,9

TR

58,0

XS

53,4

ZZ

75,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.9.2008   

IT

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L 237/5


REGOLAMENTO (CE) N. 867/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In forza dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (2) è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008. Dati i numerosi riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 865/2004 contenuti nel regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (3), che reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004, e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2080/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento che specifichi la nuova base giuridica e contenga riferimenti alle corrette disposizioni di base. Il nuovo regolamento deve contenere anche alcune modifiche ritenute necessarie alla luce dell’esperienza acquisita nei due anni di applicazione dei programmi di attività.

(2)

Per garantire l’efficienza delle organizzazioni di operatori riconosciute, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori che hanno un forte impatto sul settore dell’olio di oliva o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione possiedano alcuni requisiti minimi sufficienti per ottenere risultati economici significativi.

(3)

Per consentire agli Stati membri produttori di provvedere alla gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei loro programmi di attività nonché le modalità di erogazione e di ripartizione del finanziamento comunitario.

(4)

A norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente per l’olio di oliva nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 dello stesso regolamento per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di attività elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute in uno o più dei settori di attività elencati all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(5)

In conformità con le norme comuni sul finanziamento degli aiuti diretti e per consentire agli Stati membri di utilizzare gli importi disponibili, è necessario che la spesa annua sostenuta per l’esecuzione dei programmi di attività non superi gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

Per garantire la coerenza complessiva delle attività delle organizzazioni di operatori riconosciute, occorre precisare i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario e quelle non ammissibili. Occorre altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi e i criteri per la loro selezione. Data la maggiore efficienza tecnologica rispetto al passato, è opportuno considerare ammissibili i miglioramenti sul fronte dello stoccaggio e della trasformazione che possono comportare anche un aumento indiretto della capacità. È tuttavia opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di stabilire condizioni di ammissibilità supplementari per adattare meglio le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.

(7)

Alla luce dell’esperienza, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento comunitario almeno per il settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e per quello della tracciabilità, della certificazione e della tutela, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare attraverso il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale, in modo da garantire l’esecuzione di un minimo di attività in settori prioritari e sensibili. Proprio per tenere conto dell’esperienza acquisita, la soglia per il settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura deve essere adattata in modo da rispecchiare l’evoluzione in tale settore. Dati i programmi di attività interessati, anche per facilitarne l’esecuzione, è opportuno disporre l’aumento della percentuale relativa alle spese generali.

(8)

Per garantire l’esecuzione dei programmi di attività entro i termini stabiliti e in conformità al disposto dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e per una efficace gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le modalità relative alle domande di riconoscimento nonché alla selezione e all’approvazione dei programmi di attività. Ai fini della selezione dei programmi di attività, gli Stati membri devono tenere conto anche della valutazione dei programmi svolta dalle organizzazioni di operatori a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (5) e del regolamento (CE) n. 2080/2005.

(9)

Per garantire la buona e completa esecuzione dei programmi di attività approvati, risulta essenziale aumentare l’importo della cauzione bancaria necessaria per l’approvazione della domanda e consentirne lo svincolo solo dopo il corretto svolgimento dell’intero programma di attività.

(10)

Per consentire un uso oculato del finanziamento disponibile agli Stati membri, occorre stabilire una procedura annuale di modifica dei programmi di attività approvati per l’anno successivo, onde tener conto di cambiamenti giustificati rispetto alle condizioni iniziali. Gli Stati membri devono inoltre poter determinare le condizioni atte a giustificare una modifica dei programmi di attività e la conseguente ridistribuzione degli stanziamenti, senza che siano superati gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri produttori a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per le modifiche dei programmi di attività richieste dalle organizzazioni di operatori e per permettere un’applicazione flessibile dei programmi è opportuno abbreviare i tempi del preavviso da dare alle autorità competenti.

(11)

Per poter avviare le attività in tempo utile, occorre che le organizzazioni di operatori possano ricevere un anticipo massimo del 90 % delle spese annue ammissibili del programma di attività approvato, previa costituzione di una cauzione alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6). Per agevolare e accelerare l’esecuzione dei programmi di attività è opportuno fissare una distribuzione più equilibrata degli importi degli anticipi.

(12)

Per accrescere l’impatto complessivo dei programmi di attività relativi al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, le organizzazioni di operatori e gli Stati membri devono essere tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i risultati delle misure adottate in tale ambito.

(13)

Ai fini di una corretta gestione delle norme relative alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario che gli Stati membri interessati predispongano un piano di controlli e instaurino un regime di sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse. Occorre inoltre disporre che le organizzazioni di operatori comunichino alle autorità nazionali degli Stati membri interessati i risultati delle proprie attività e li trasmettano alla Commissione. Data la scadenza fissata per la presentazione da parte delle organizzazioni di operatori delle domande di finanziamento e per la conclusione dei necessari controlli ad opera degli Stati membri, occorre stabilire un nuovo termine per le comunicazioni degli Stati membri.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 103 e 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di operatori, le attività ammissibili al finanziamento comunitario, l’approvazione dei programmi di attività e la realizzazione dei programmi di attività approvati.

Articolo 2

Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di operatori aventi diritto al finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti:

a)

le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori non aderenti a un’altra organizzazione di produttori riconosciuta;

b)

le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute non facenti parte di un’altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

c)

le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo non facenti parte di un’altra organizzazione di operatori riconosciuta;

d)

le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l’insieme delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dell’olio di oliva e/o delle olive da tavola;

e)

le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a), b), c), d) e e);

f)

le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti all’articolo 14.

3.   Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di operatori, gli Stati membri prendono in considerazione in particolare i seguenti aspetti:

a)

le peculiarità del settore oleicolo in ciascuna zona regionale definita dagli Stati membri (di seguito «zona regionale»);

b)

gli interessi del consumatore e l’equilibrio del mercato;

c)

il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d)

una valutazione dell’efficacia dei programmi di attività presentati.

Articolo 3

Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

1.   Per ottenere il riconoscimento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo è tenuta a presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di riconoscimento che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

La domanda di riconoscimento è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro per facilitare il controllo del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2. La domanda contiene, tra l’altro, i dati identificativi di ciascuno degli aderenti all’organizzazione di operatori.

2.   Entro il 1o aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, l’organizzazione di operatori è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.

3.   Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l’organizzazione di operatori non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

4.   L’organizzazione di operatori conserva tuttavia i diritti derivanti dal riconoscimento fino alla revoca dello stesso, purché essa abbia agito in buona fede per quanto riguarda la conformità con le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.

Ove la revoca del riconoscimento sia dovuta al fatto che l’organizzazione di operatori non ha rispettato, deliberatamente o per grave negligenza, le condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, la decisione di revoca ha effetto a decorrere dalla data in cui non risultano più soddisfatte tali condizioni.

5.   Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l’organizzazione di operatori:

a)

è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (7) durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 o 2004/05;

b)

è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (8) durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 o 2004/05.

6.   Le organizzazioni di operatori che sono state riconosciute dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05 possono essere considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempre che possiedano i requisiti indicati all’articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

Finanziamento comunitario

1.   Il finanziamento comunitario annuo dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori è corrisposto nei limiti dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Gli Stati membri si accertano che la spesa annua sostenuta per l’esecuzione dei programmi di attività approvati non superi l’importo di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato proporzionalmente alla durata del periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 5

Attività ammissibili al finanziamento comunitario

1.   Le attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito «attività ammissibili») sono le seguenti:

a)

in relazione al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola:

i)

raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall’autorità nazionale competente;

ii)

elaborazione di studi, in particolare su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell’organizzazione di operatori di cui trattasi;

b)

in relazione al miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura:

i)

operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessario per una buona riuscita delle operazioni in questione;

ii)

elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;

iii)

progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo;

iv)

progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell’ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi o la coltivazione integrata;

v)

inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

in relazione al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:

i)

miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta alla mosca dell’olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;

ii)

miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività;

iii)

miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

iv)

assistenza tecnica all’industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;

v)

creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell’olio di oliva vergine;

vi)

formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell’olio di oliva vergine;

d)

in relazione alla tracciabilità, alla certificazione e alla tutela, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale:

i)

creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall’olivicoltore fino al condizionamento e all’etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall’autorità nazionale competente;

ii)

creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;

iii)

creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;

e)

in relazione alla diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola:

i)

diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d);

ii)

creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Per quanto riguarda l’attività di cui al primo comma, lettera c), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l’investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare dell’azienda lasci l’organizzazione di operatori.

2.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.

Articolo 6

Ripartizione del finanziamento comunitario

In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 25 % del finanziamento comunitario disponibile a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è destinata al settore di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d).

Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, l’importo non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato nel bilancio comunitario.

Articolo 7

Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario

1.   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 le attività seguenti:

a)

attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

b)

attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione;

c)

attività finalizzate all’acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un’incidenza sul prezzo di questi prodotti;

d)

attività finalizzate alla promozione commerciale dell’olio di oliva o delle olive da tavola;

e)

attività correlate alla ricerca scientifica;

f)

attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività dell’organizzazione di operatori.

2.   Per garantire l’ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le attività effettivamente finanziate a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno comunitario o nazionale.

3.   Non sono ammissibili al finanziamento comunitario le seguenti spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 5:

a)

rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un’attività realizzata interamente o parzialmente prima dell’inizio del programma di attività;

b)

pagamenti corrisposti agli operatori in occasione di riunioni e corsi di formazione a compensazione di una perdita di reddito;

c)

spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenuti dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA;

d)

acquisto di terreni non edificati;

e)

acquisto di materiale usato;

f)

spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (ivi compresi tasse, interessi e oneri assicurativi);

g)

noleggio come alternativa all’acquisto e costi di esercizio dei beni noleggiati.

4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle attività e alle spese non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 8

Programmi di attività e domande di approvazione

1.   I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere realizzati in un periodo massimo di tre anni. Il primo periodo triennale inizia il 1o aprile 2006. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni.

2.   Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.

La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:

a)

identificazione dell’organizzazione di operatori richiedente;

b)

informazioni relative ai criteri di selezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1;

c)

descrizione e giustificazione di ciascuna delle attività proposte e relativo calendario di esecuzione;

d)

piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all’articolo 5 e suddivise in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 7 % del totale, e le altre principali voci di spesa;

e)

piano di finanziamento, ripartito per settori di attività di cui all’articolo 5 e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;

f)

descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;

g)

prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 pari ad almeno il 10 % del finanziamento comunitario richiesto;

h)

una domanda di anticipo a norma dell’articolo 11;

i)

la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

j)

per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili dell’effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;

k)

per le organizzazioni di operatori che fanno parte di un’associazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale: una dichiarazione attestante che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un’altra domanda di finanziamento comunitario a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Selezione e approvazione dei programmi di attività

1.   Gli Stati membri selezionano i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti:

a)

la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli obiettivi e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata;

b)

la credibilità finanziaria e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispone l’organizzazione di operatori per la realizzazione delle attività proposte;

c)

l’estensione della zona regionale interessata dal programma di attività;

d)

la varietà delle situazioni economiche della zona regionale interessata che sono prese in considerazione dal programma di attività;

e)

l’esistenza di vari settori di attività e l’entità della partecipazione finanziaria degli operatori;

f)

gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi predisposti dallo Stato membro ai fini della valutazione in itinere ed ex post del programma;

g)

la valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolta dall’organizzazione di operatori a norma del presente regolamento o dei regolamenti (CE) n. 1334/2002 o (CE) n. 2080/2005.

Gli Stati membri tengono conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori in ciascuna zona regionale.

2.   Gli Stati membri respingono i programmi di attività incompleti, contenenti informazioni inesatte o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all’articolo 7.

3.   Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri informano le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali hanno concesso il finanziamento nazionale corrispondente.

L’approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all’inserimento delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato membro. In questo caso, l’organizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo all’inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notifica delle stesse.

4.   Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera g).

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato nell’ambito di ciascuna categoria di organizzazioni di operatori in funzione del valore dell’olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni di operatori.

Articolo 10

Modifica dei programmi di attività

1.   Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un’organizzazione di operatori può chiedere di apportare modifiche al contenuto e al bilancio del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   Ogni domanda di modifica di un programma di attività è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. L’organizzazione di operatori presenta la domanda all’autorità competente non meno di tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell’attività di cui trattasi.

3.   In caso di fusione di organizzazioni di operatori che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell’anno che segue la fusione. Tali organizzazioni procedono alla fusione dei propri programmi di attività inoltrando una domanda di modifica dei rispettivi programmi in conformità dei paragrafi 1 e 2.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di operatori che lo richiedono per motivi debitamente giustificati a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla loro fusione.

4.   Entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro, dopo aver esaminato i documenti ricevuti, comunica la propria decisione all’organizzazione di operatori interessata. Sono considerate accolte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il suddetto termine.

5.   Qualora il finanziamento comunitario ottenuto dall’organizzazione di operatori sia inferiore a quello richiesto nel programma approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto.

Articolo 11

Anticipi

1.   L’organizzazione di operatori che ha presentato la domanda di anticipo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un anticipo complessivo non superiore al 90 % delle spese ammissibili previste per ciascuno degli anni di durata del programma di attività approvato.

2.   Prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori di cui trattasi la prima rata dell’anticipo, pari a metà dell’importo di cui al paragrafo 1.

La seconda rata, pari all’altra metà dell’importo di cui al paragrafo 1, è versata dopo la verifica di cui al paragrafo 3.

3.   Prima di versare la rata successiva, gli Stati membri verificano che ciascuna rata dell’anticipo sia stata effettivamente utilizzata.

Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all’articolo 13 o per mezzo di un controllo in loco a norma dell’articolo 14.

4.   I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione da parte dell’organizzazione di operatori interessata di una cauzione in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dell’anticipo richiesto. L’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento è l’esecuzione delle attività figuranti nel programma di attività approvato.

5.   Entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4 per un importo non superiore alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.

Articolo 12

Domanda di finanziamento comunitario

1.   Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di operatori presenta una domanda di finanziamento all’organismo pagatore entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.

Lo Stato membro può versare alle organizzazioni di operatori il saldo del finanziamento comunitario corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all’articolo 13 o di un controllo in loco di cui all’articolo 14, che le due rate dell’anticipo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono state effettivamente spese.

Le domande di finanziamento comunitario presentate oltre il termine di cui al primo comma non sono ricevibili e gli importi eventualmente percepiti a titolo di finanziamento comunitario del programma sono rimborsati secondo la procedura di cui all’articolo 17.

2.   La domanda di finanziamento comunitario è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:

a)

dei documenti giustificativi:

i)

delle spese sostenute nel periodo di esecuzione del programma di attività (fatture e documenti bancari comprovanti il loro pagamento);

ii)

se del caso, dell’effettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;

b)

di un resoconto sommario comprendente i seguenti elementi:

i)

descrizione precisa delle fasi del programma realizzate, suddivisa per i settori di attività indicati all’articolo 5;

ii)

giustificazione e conseguenze finanziarie dell’eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;

iii)

valutazione del programma di attività realizzato, sulla base degli indicatori previsti all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f).

3.   Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono respinte. L’organizzazione di operatori interessata può presentare una nuova domanda di finanziamento entro un termine stabilito dallo Stato membro.

4.   Le domande di finanziamento riguardanti spese sostenute oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte.

5.   Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2 lo Stato membro, dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all’articolo 14, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola l’eventuale cauzione di cui all’articolo 11, paragrafo 4.

La cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), è svincolata dopo l’esecuzione dell’intero programma di attività, l’esame dei documenti a corredo e l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 14.

Articolo 13

Relazioni delle organizzazioni di operatori

1.   A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori presentano entro il 1o maggio di ogni anno una relazione annuale sulla realizzazione del proprio programma di attività nell’anno civile precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:

a)

le fasi del programma di attività realizzate o in corso;

b)

le principali modifiche apportate al programma di attività;

c)

una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f).

Nell’ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.

2.   Per i programmi di attività di durata inferiore a un anno, la relazione finale è presentata entro due mesi dalla fine dell’esecuzione del programma.

3.   La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;

b)

una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;

c)

eventualmente, gli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.

4.   I dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicati sul sito Internet dell’organizzazione di operatori una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 14

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

il rispetto delle condizioni per l’approvazione dei programmi di attività;

b)

la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare degli investimenti;

c)

le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.

2.   L’autorità competente predispone un piano di controlli in loco da effettuarsi su un campione di organizzazioni di operatori riconosciute, secondo il disposto dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L’autorità competente seleziona il campione in base a un’analisi del rischio, facendo in modo che:

a)

tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori siano controllate in loco almeno una volta dopo il versamento dell’anticipo e prima del versamento del saldo del finanziamento comunitario;

b)

tutte le altre organizzazioni di operatori e le organizzazioni interprofessionali siano controllate ogni anno durante il periodo di esecuzione di ciascuno dei programmi di attività approvati, tranne qualora abbiano ricevuto un anticipo nel corso dell’anno, nel qual caso esse saranno controllate dopo la data di versamento dell’anticipo.

Se dai controlli emergono irregolarità, l’autorità competente procede a ulteriori controlli entro l’anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni di operatori da controllare nell’anno successivo.

3.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l’organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all’organizzazione di operatori interessata un preavviso non superiore a 48 ore.

4.   L’autorità competente decide quali organizzazioni di operatori sottoporre a controllo in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:

a)

l’importo del finanziamento del programma di attività approvato;

b)

la tipologia delle attività finanziate nell’ambito del programma di attività approvato;

c)

lo stato di avanzamento del programma di attività;

d)

le risultanze di precedenti controlli in loco o delle verifiche effettuate in sede di procedura di approvazione;

e)

altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.

5.   La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato.

Articolo 15

Relazioni di ispezione

Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:

a)

la data e la durata del controllo;

b)

i nominativi delle persone presenti;

c)

l’elenco delle fatture controllate;

d)

gli estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate);

e)

i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;

f)

le attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.

Articolo 16

Rettifiche e sanzioni

1.   L’organizzazione di operatori che si sia resa responsabile, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività e versa inoltre all’autorità competente un importo corrispondente a quello escluso dal finanziamento.

2.   Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l’organizzazione di operatori è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi. Tale esclusione non si applica qualora l’organizzazione di operatori abbia fornito dati fattuali esatti o sia in grado di dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere in torto.

3.   Qualora siano riscontrate irregolarità nella realizzazione del programma di attività, all’organizzazione di operatori interessata sono irrogate le seguenti sanzioni:

a)

in caso di irregolarità dovuta a negligenza, l’organizzazione di operatori:

i)

è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi;

ii)

è tenuta inoltre a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato;

b)

in caso di irregolarità intenzionale, comprese le dichiarazioni false, l’organizzazione di operatori:

i)

è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività;

ii)

è tenuta inoltre a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato;

iii)

è esclusa dal beneficio del finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l’intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l’irregolarità.

4.   Gli importi risultanti da rettifiche o sanzioni a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore competente, che li deduce dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 17

Ripetizione dell’indebito

1.   L’autorità competente dello Stato membro recupera gli importi indebitamente erogati, eventualmente maggiorati degli interessi calcolati in conformità del paragrafo 2.

2.   Gli interessi sono calcolati:

a)

in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario;

b)

al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

3.   Qualora un’attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l’organizzazione di operatori non abbia agito con negligenza o dolo.

4.   Gli importi recuperati o pagati a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

Articolo 18

Comunicazioni degli Stati membri

1.   Entro il 31 gennaio 2006 per il primo triennio, che inizia il 1o aprile 2006, ed entro il 31 gennaio 2009 per il secondo triennio, che inizia il 1o aprile 2009, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:

a)

alle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

b)

alle condizioni supplementari che specificano le attività ammissibili, stabilite a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;

c)

agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f);

d)

alle modalità del regime di anticipi di cui all’articolo 11 ed eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;

e)

all’espletamento dei controlli di cui all’articolo 14 e alle sanzioni e rettifiche di cui all’articolo 16;

f)

al termine previsto all’articolo 12, paragrafo 3.

2.   Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi:

a)

alle organizzazioni di operatori riconosciute;

b)

ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni di operatori, settori di attività e zone regionali;

c)

all’importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;

d)

al calendario previsto per l’erogazione del finanziamento comunitario per ciascun esercizio finanziario, per l’intera durata dei programmi di attività.

3.   Entro il 20 ottobre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:

a)

numero di programmi di attività finanziati, beneficiari, superfici olivicole, frantoi, impianti di trasformazione e quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;

b)

caratteristiche delle attività svolte in ciascuno dei settori di attività;

c)

eventuale divario tra le attività previste e quelle effettivamente realizzate e relativa incidenza sulle spese;

d)

descrizione e valutazione dei risultati, in particolare in base alle valutazioni dei programmi di attività di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punto iii);

e)

informazioni statistiche sui controlli eseguiti in conformità degli articoli 14 e 15 e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell’articolo 16;

f)

spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché contributi finanziari comunitari, nazionali e degli operatori.

4.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse per via elettronica secondo le indicazioni impartite dalla Commissione agli Stati membri.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 19

Disposizione transitoria

1.   Gli Stati membri possono anticipare il finanziamento comunitario per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività.

2.   Detto anticipo è limitato esclusivamente all’importo del finanziamento comunitario.

3.   Le spese successive al pagamento dell’anticipo di cui al paragrafo 2 sono dichiarate come spese sostenute dal 16 al 31 ottobre 2006.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2080/2005 una volta conclusa la pertinente attività.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2080/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009. Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 4, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(3)  GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8.

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(5)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2080/2005.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(7)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(8)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.


ALLEGATO

Tavola di concordanza di cui all’articolo 20, secondo comma

Regolamento (CE) n. 2080/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f)

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera g)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafi da 2 a 5

Articolo 9, paragrafi da 2 a 5

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4, primo comma

Articolo 11, paragrafo 4, primo comma

Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafi da 1 a 4

Articolo 12, paragrafi da 1 a 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 5, primo comma

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18, paragrafi da 1 a 4

Articolo 18, paragrafi da 1 a 4

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, primo comma

Articolo 20, primo comma

Articolo 20, secondo comma

Articolo 20, secondo comma

Articolo 21, primo comma

Articolo 21, primo comma

Articolo 21, secondo comma


4.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/18


REGOLAMENTO (CE) N. 868/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2008

relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I dati contabili di cui all’articolo 7 del regolamento n. 79/65/CEE, raccolti sulla base della scheda aziendale compilata ai fini di una constatazione attendibile dei redditi nelle aziende agricole, devono essere identici quanto a natura, definizione e forma di presentazione, indipendentemente dalle aziende contabili esaminate. Per ragioni di semplificazione e di leggibilità dei dati, occorre inoltre prevedere che nella scheda individuale siano riportati gli elementi e i dettagli complementari rispondenti alle esigenze particolari dell’analisi del funzionamento economico delle aziende agricole selezionate a norma dell’articolo 11 del medesimo regolamento. In questo caso, la scheda aziendale deve essere anche considerata una scheda aziendale speciale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole (2), ha stabilito le norme relative alla raccolta dei dati contabili.

(3)

I dati raccolti sulla base della scheda aziendale devono tenere conto dell’esperienza acquisita dopo l’istituzione della rete e a seguito dell’evoluzione della politica agricola comune e devono corrispondere alle definizioni che figurano nei regolamenti pertinenti, in particolare il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (3), il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) (5), il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (6) per quanto riguarda le zone che possono beneficiare di un aiuto dei fondi strutturali, ed il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (7).

(4)

Occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 2237/77 in funzione dell’evoluzione della politica agricola comune, della natura delle informazioni richieste per l’analisi dei dati e delle tecniche di comunicazione delle informazioni constatate dopo l’adozione di detto regolamento. Per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno procedere alla sostituzione del suddetto regolamento.

(5)

Le schede aziendali debitamente compilate devono essere trasmesse alla Commissione tramite l’organo di collegamento designato da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 79/65/CEE. A tale riguardo, occorre prevedere che l’organo di collegamento possa comunicare direttamente alla Commissione le informazioni di cui trattasi tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione e prevedere altresì che detto sistema permetta lo scambio elettronico delle informazioni richieste sulla base dei modelli messi a disposizione dell’organo di collegamento tramite lo stesso sistema. Occorre inoltre prevedere che la Commissione informi gli Stati membri delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico tramite il comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Schede aziendali e dati contabili

1.   La natura e la forma di presentazione dei dati contabili necessari per la constatazione annuale dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende in conformità dei capitoli II e III del regolamento n. 79/65/CEE sono stabilite nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Le definizioni e le istruzioni relative ai dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite nell’allegato II.

Articolo 2

Comunicazioni alla Commissione

1.   Le schede aziendali e i dati di cui all’articolo 1 sono trasmessi alla Commissione dall’organo di collegamento di cui all’articolo 6 del regolamento n. 79/65/CEE tramite il sistema informatico predisposto dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio elettronico delle informazioni.

2.   Gli Stati membri sono informati delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatico di cui al paragrafo 1 tramite il comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola.

La forma ed il contenuto della scheda aziendale sono definiti sulla base di un modello e delle istruzioni necessarie per la sua compilazione. Detto modello è modificato ed aggiornato dalla Commissione tramite il sistema informatico, previa informazione del comitato di cui al primo comma.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato III.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dall’esercizio contabile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento che dal 1o gennaio 2009 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(5)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(7)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

SCHEMA DELLA SCHEDA AZIENDALE

Per ciascuna rubrica e colonna delle tabelle del presente allegato occorre riferirsi alle definizioni ed istruzioni che figurano nell’allegato II. I numeri che figurano nelle colonne di dette tabelle indicano l’ordine dei dati nei supporti informatici. Tali numeri d’ordine sono indicati sistematicamente, anche per le posizioni che non saranno mai riempite (esempio, nella tabella K, la colonna «superficie» per il prodotto 162 «latte di vacca»). I numeri «liberi» sono disponibili per un’ulteriore utilizzazione e devono essere riempiti con zeri.

A.   INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA

Numero e denominazione delle rubriche

Numero d’ordine

1.   

Numero dell’azienda

circoscrizione

1

ottocircoscrizione

2

numero d’ordine dell’azienda

3

«Libero»

4-5

2.   

Indicazioni sulle registrazioni informatiche

numero dei gruppi di dieci dati

6

«Libero»

7-16

numero dell’ufficio contabile

17

3.

Forma organizzativa dell’azienda

18

«Libero»

19

4.   

Fattori nazionali di campionamento e ponderazione

peso nazionale dell’azienda calcolato dallo Stato membro

20

«Libero»

21

«Libero»

22

«Libero»

23-30

5.

Ubicazione dell’azienda

31

6.   

Classificazione dell’azienda

agricoltura biologica

32

orientamento tecnico-economico al momento della selezione

33

orientamento tecnico-economico sulla base dei dati contabili

34

classe di dimensione economica al momento della selezione

35

classe di dimensione economica sulla base dei dati contabili

36

7.   

Date di chiusura d’esercizio e di creazione del supporto informatico

data di chiusura d’esercizio

37

data di creazione del supporto informatico

38

8.

Zona svantaggiata

39

9.   

Altri dati relativi all’azienda

superficie agricola utilizzata (SAU) irrigata

40

altitudine

41

giornate di pascolo su alpeggi o altri pascoli non compresi nella SAU

42

superficie totale protetta

43

zona fondi strutturali

44

zone sottoposte a vincoli ambientali

45

«Libero»

46-47


B.   FORMA DI CONDUZIONE

Numero e denominazione delle rubriche

Numero d’ordine

10.

SAU in proprietà

48

11.

SAU in affitto

49

12.

SAU a mezzadria

50


C.   MANODOPERA

Numero e denominazione delle rubriche

Funzioni svolte

(codice)

Anno di nascita

Consistenza

(unità di lavoro anno)

Tempo di lavoro annuale

(ore)

(1)

(2)

(3)

(4)

A.   

Manodopera non salariata occupata regolarmente

13.

Conduttore/capo azienda (codice 1)

51

52

53

54

55

56

57

58

14.

Conduttore/non capo azienda (codice 2)

59

60

61

62

63

64

65

66

15.

Capo azienda/non conduttore (codice 3)

67

68

69

70

 

Numero di persone

 

 

 

16.

Coniuge(i) del (dei) conduttore(i)

71

72

73

17.

Altri

74

75

76

B.18.

Manodopera non salariata, occupata non regolarmente

77

C.   

Manodopera salariata, occupata regolarmente

19.

Capo azienda

78

79

80

20.

Altri

81

82

D.21.

Manodopera salariata, occupata non regolarmente

83


D.   CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO E VALORE DEGLI ANIMALI

Numero e denominazione delle rubriche

Inventario iniziale

Inventario finale

Consistenza media del patrimonio zootecnico

Numero

Valore

Numero

Valore

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

22.

Equini

86

87

88

89

90

23.

Vitelli da ingrasso

91

92

93

94

95

24.

Altri bovini di meno di 1 anno

96

97

98

99

100

25.

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi

101

102

103

104

105

26.

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine

106

107

108

109

110

27.

Bovini di 2 anni e più, maschi

111

112

113

114

115

28.

Giovenche da allevamento

116

117

118

119

120

29.

Giovenche da ingrasso

121

122

123

124

125

30.

Vacche lattifere

126

127

128

129

130

31.

Vacche lattifere da riforma

131

132

133

134

135

32.

Altre vacche

136

137

138

139

140

33.

Alveari

141

142

143

144

145

34.

Coniglie fattrici

146

147

148

149

150

35.

«Libero»

151

152

153

154

155

36.

«Libero»

156

157

158

159

160

37.

«Libero»

161

162

163

164

165

38.

Capre riproduttrici

166

167

168

169

170

39.

Altri caprini

171

172

173

174

175

40.

Pecore

176

177

178

179

180

41.

Altri ovini

181

182

183

184

185

42.

«Libero»

186

187

188

189

190

43.

Lattonzoli

191

192

193

194

195

44.

Scrofe riproduttrici

196

197

198

199

200

45.

Suini da ingrasso

201

202

203

204

205

46.

Altri suini

206

207

208

209

210

47.

Polli da carne

211

212

213

214

215

48.

Galline ovaiole

216

217

218

219

220

49.

Altro pollame

221

222

223

224

225

50.

Altri animali

227

229


E.   ACQUISTI E VENDITE DI ANIMALI

Numero e denominazione delle rubriche

Acquisti di animali

Vendite di animali

Autoconsumo e prestazioni in natura

(1)

(2)

(3)

51.

Equini

231

232

233

52.

Bovini

234

235

236

53.

«Libero»

237

238

239

54.

Ovini

240

241

242

55.

Caprini

243

244

245

56.

Suini

246

247

248

57.

Volatili

249

250

251

58.

Altri animali

252

253

254


F.   ONERI

Numero e denominazione delle rubriche

Numero d’ordine

Spese per la manodopera e la meccanizzazione

59.

Salari ed oneri sociali

259

60.

Lavori eseguiti da terzi e affitto di macchine

260

61.

Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi

261

62.

Carburanti e lubrificanti

262

63.

Spese per automobili

263

Spese specifiche per l’allevamento

Mangimi acquistati:

64.

Mangimi concentrati per erbivori (equini, bovini, ovini, caprini)

264

65.

Foraggio grossolano per erbivori (equini, bovini, ovini, caprini)

265

66.

Mangimi per suini

266

67.

Mangimi per pollame ed altri piccoli animali

267

Mangimi reimpiegati per:

68.

Erbivori (equini, bovini, ovini, caprini)

268

69.

Suini

269

70.

Pollame ed altri piccoli animali

270

71.

Altre spese specifiche per l’allevamento

271

Spese specifiche per le colture

72.

Sementi e piante acquistate

272

73.

Sementi e piante reimpiegati

273

74.

Concimi e ammendanti

274

75.

Prodotti di difesa delle colture

275

76.

Altre spese specifiche per le colture

276

77.

Spese specifiche per le foreste

277

Spese generali

78.

Manutenzione corrente dei fabbricati e miglioramenti fondiari

278

79.

Elettricità

279

80.

Combustibili

280

81.

Acqua

281

82.

Assicurazioni

282

83.

Imposte e tasse

283

84.

Altre spese generali dell’azienda

284

Spese fondiarie

85.

Canone d’affitto pagato

285

86.

di cui: canone d’affitto pagato per terreni

286

87.

Assicurazioni concernenti i fabbricati aziendali

287

88.

Imposte fondiarie

288

Interessi pagati

89.

Interessi e spese finanziarie pagati (totali):

289

90.

Interessi e spese finanziarie pagati su prestiti per capitale fondiario

290

91.

di cui: acquisto di terreni

291

92.

Interessi e spese finanziarie pagati su prestiti per capitale agrario e debiti

292

93.

Oneri totali

293


G.   CAPITALE FONDIARIO, SCORTE MORTE, CAPITALE CIRCOLANTE

Numero e denominazione delle rubriche

«Libero»

Inventario iniziale

Investimenti

Vendite

Ammortamento

Inventario finale

Sovvenzioni comprese

Sovvenzioni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

94.

Terreni agricoli, fabbricati e diritti, di cui:

294

295

296

297

298

299

300

301

95.

Terreni agricoli

302

303

304

305

306

307

308

309

96.

Colture permanenti

310

311

312

313

314

315

316

317

97.

Miglioramenti fondiari

318

319

320

321

322

323

324

325

98.

Fabbricati aziendali

326

327

328

329

330

331

332

333

99.

Spese d’acquisto, quote e altri diritti

334

335

336

337

338

339

340

341

100.

Terreni forestali, compreso il legname in piedi

342

343

344

345

346

347

348

349

101.

Macchine ed attrezzi

350

351

352

353

354

355

356

357

102.

Capitale circolante

358

359

360

361

362

363

364

365

103.

Totale

366

367

368

369

370

371

372

373


H.   DEBITI

Numero e denominazione delle rubriche

Inventario iniziale

Inventario finale

Totale

di cui per

Totale

di cui per

Terreni e fabbricati

Altre attività

Terreni e fabbricati

Altre attività

Totale

di cui terreni

Totale

di cui terreni

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

104.

Prestiti a lungo e medio termine

374

375

376

377

378

379

380

381

105.

Prestiti a breve termine e debiti

382

383

384

385

386

387

388

389

106.

Totale

390

391

392

393

394

395

396

397


I.   IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Numero e denominazione delle rubriche

Numero d’ordine

107.

Regime dell’IVA

400

Suddivisione del regime dell’IVA (Spagna, Francia e Italia)

401

Le rubriche da 108 a 111 devono essere compilate soltanto se si applica un regime agricolo o un regime analogo

 

108.

IVA su vendite

402

109.

IVA su acquisti

403

110.

IVA su investimenti

404

111.

IVA rimborsata dal fisco

405


J.   PREMI E SOVVENZIONI

È obbligatorio fornire i dati completi.


Rubrica

Designazione

Codice (1)

Importi

112

Premi e sovvenzioni diversi da quelli su oneri e acquisti di animali

408

113

di cui:

409

a …

20 codici «aperti» corrispondenti alle categorie di cui all’allegato II

448

114

Premi e sovvenzioni su oneri

449

115

di cui:

450

a …

10 codici «aperti» corrispondenti a quelli degli oneri considerati (rubriche da 59 a 89)

469

116

Premi e sovvenzioni su acquisti di animali

470

117

di cui:

471

a …

5 codici «aperti» corrispondenti a quelli delle specie di animali acquistati (rubriche da 51 a 58)

480

118

Totale premi e sovvenzioni

481

119

«Libero»

482

Differenze rispetto agli esercizi precedenti

483


K.   PRODUZIONE (esclusi gli animali) (rubriche da 120 a 375)

Prodotto

(rubrica)

Tipo di coltura

(codice)

Dati mancanti

(codice)

Superficie

Produzione dell’esercizio

Inventario iniziale

Vendite

Autoconsumo e prestazioni in natura

Inventario finale

Reimpieghi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

 (2)


L.   QUOTE E ALTRI DIRITTI

Quota o diritto

Tipo di codice dati

 

Pagamenti

(acquisti/locazione/leasing)

Entrate

(acquisti/locazione/leasing)

Inventario iniziale

Ammortamento

Inventario finale

Quantitativo

Tasse

(prelievo supplementare incluso)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Codice 1 = voci relative alle attività

Libero

codice 1 = importo degli acquisti

codice 1 = importo delle vendite

codice 1 = valore

codice 1 = valore

codice 1 = valore

 

codice 2 = valore

Codice 2 = voci relative ai profitti

 

codice 2 = oneri di locazione

codice 2 = entrate di locazione

codice 2 = libero

codice 2 = libero

codice 2 = libero

 

 


M.   PAGAMENTI DIRETTI a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3) (voci da 601 a 680 e da 700 a 772)

Prodotto o combinazione di prodotti

(rubrica)

 

 

Numero di unità di base per i pagamenti

Totale aiuti

Importo di riferimento

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Libero

Libero

 

 

 

Libero


N.   DATI RELATIVI ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI DI ANIMALI

Categorie di animali

(rubrica)

 

 

Numero degli animali acquistati

Valori degli acquisti

Numero degli animali venduti

Valori delle vendite

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Libero

Libero

 

 

 

 

Libero


(1)  Indicare le rubriche per le categorie di animali, prodotti, oneri o aiuti diretti presi in considerazione.

(2)  Ultimo numero d’ordine = 487 + (10 × numero di prodotti indicati).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.


ALLEGATO II

DEFINIZIONI ED ISTRUZIONI CONCERNENTI LA SCHEDA AZIENDALE

I.   DEFINIZIONI ED ISTRUZIONI GENERALI

a)   I dati della scheda aziendale si riferiscono ad una sola azienda agricola e ad un medesimo esercizio contabile di 12 mesi consecutivi.

b)   I dati della scheda aziendale riguardano esclusivamente l’azienda. Si riferiscono all’attività dell’azienda propriamente detta e, secondo il caso, alle attività forestali e agrituristiche legate all’azienda agricola. Tutto ciò che si riferisce ad attività «extraziendali» del conduttore e della sua famiglia, a pensioni, a eredità, a conti bancari privati, a beni estranei all’azienda agricola, a imposte personali, ad assicurazioni private, ecc., non deve entrare nella compilazione della scheda aziendale.

Quando i mezzi di produzione dell’azienda (manodopera, compresa la manodopera non salariata, macchine ed attrezzi), vengono impiegati per la produzione di immobilizzazioni (costruzione o grosse riparazioni di macchine, costruzione o grosse riparazioni ovvero demolizione di fabbricati, impianto o estirpazione di alberi da frutta), i costi corrispondenti — eventualmente stimati — non devono essere inclusi negli oneri correnti dell’azienda. In ogni caso le spese di manodopera, come anche le ore di lavoro per la produzione di immobilizzazioni, sono escluse rispettivamente dagli oneri e dai dati concernenti la manodopera. Eccezionalmente, se non è possibile determinare separatamente alcuni costi di immobilizzazioni diversi da quelli concernenti la manodopera (ad esempio, utilizzazione della trattrice dell’azienda) e se detti costi vengono quindi inclusi negli oneri, il valore stimato di tutti questi costi di immobilizzazioni deve essere indicato nella rubrica 181 (altri prodotti ed entrate).

In ogni caso, il valore delle produzioni di immobilizzazioni deve essere valutato sulla base del loro costo (compreso il valore del lavoro della manodopera salariata e/o non salariata) e deve essere aggiunto a quello delle immobilizzazioni che figurano nella rubriche da 94 a 101.

c)   I dati della scheda aziendale provengono da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell’esercizio contabile.

d)   I dati contabili in valore monetario sono espressi:

o senza IVA,

o IVA compresa se ricorrono le condizioni menzionate in appresso (cfr. rubriche da 107 a 111).

e)   I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto da premi e sovvenzioni. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo ad una entrata specifica (cfr. rubriche da 112 a 118).

f)   Con riguardo ai premi e alle sovvenzioni:

nella tabella G devono essere indicati i premi e le sovvenzioni ricevuti nel corso dell’esercizio contabile, compresi quelli ricevuti per investimenti effettuati nel corso di esercizi precedenti,

nella tabella J sono registrati:

tutti i pagamenti diretti concernenti la produzione, le superfici o gli animali riferiti all’esercizio contabile in corso, anche se non sono stati ancora ricevuti,

per i pagamenti a favore dello sviluppo rurale, solo gli importi ricevuti durante l’esercizio contabile,

nella tabella M, i pagamenti diretti registrati sono riferiti alle superfici o agli animali presenti durante l’esercizio contabile in corso, anche se non sono stati ancora ricevuti.

g)   I dati della scheda aziendale devono essere indicati nelle unità e con i gradi di precisione seguenti:

valori: in euro o in unità monetarie nazionali e senza decimali. Tuttavia, per le monete nazionali la cui unità rappresenta un valore relativo basso rispetto all’euro, l’organo di collegamento dello Stato membro interessato e i servizi della Commissione competenti per la gestione della rete d’informazione contabile agricola possono decidere di comune accordo di esprimere i suddetti valori in centinaia o in migliaia di unità monetarie nazionali,

quantità fisiche: in quintali (q = 100 kg), salvo le uova che sono indicate in migliaia, nonché il vino e i prodotti connessi che sono espressi in ettolitri,

superfici: in are, esclusi i funghi per i quali sono espresse in metri quadrati di superficie totale coltivata,

consistenza media del patrimonio zootecnico: in cifre con un decimale, tranne per il pollame e i conigli che sono indicati in numeri interi e per le api che sono indicate in numero di alveari,

consistenza della manodopera: con due decimali.

Le posizioni fisse (cfr. tabelle da A a J dell’allegato I) in cui non c’è nulla da indicare sono riempite da zeri.

Per le produzioni che figurano nella tabella K, per le transazioni relative alle quote e ad altri diritti regolamentati di cui alla tabella L, per gli aiuti diretti che figurano nella tabella M e per gli acquisti e le vendite di animali che figurano nella tabella N, si riportano degli zeri nelle posizioni in cui non c’è nulla da indicare.

II.   DEFINIZIONI ED ISTRUZIONI RIGUARDANTI LE SINGOLE VOCI DELLA SCHEDA AZIENDALE

A.   INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA

1.   Numero dell’azienda

Ad ogni azienda contabile selezionata per la prima volta è attribuito un numero. L’azienda conserva questo numero per tutto il tempo in cui fa parte della rete d’informazione. Un numero già assegnato non può essere attribuito ad un’altra azienda.

Tuttavia, l’azienda che subisce un cambiamento profondo, in particolare in caso di scissione in due aziende indipendenti o di fusione con un’altra azienda, è considerata come una nuova azienda e, in tal caso, le viene assegnato un nuovo numero. Un cambiamento dell’orientamento produttivo dell’azienda non implica l’attribuzione di un nuovo numero. Nel caso in cui la conservazione del numero dell’azienda comporti il rischio di confusione con altre aziende contabili (ad esempio, in caso di nuova sottocircoscrizione regionale), il numero deve essere cambiato. In tal caso alla Commissione deve pervenire una tabella di corrispondenza dei vecchi e dei nuovi numeri.

Il numero dell’azienda comprende tre gruppi di indicazioni.

Numero d’ordine 1 — Circoscrizione: viene attribuito un numero di codice corrispondente al codice che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (1).

Numero d’ordine 2 — Sottocircoscrizione: viene attribuito un numero di codice.

La sottoscrizione prescelta deve essere basata sul sistema comune di classificazione delle regioni noto come nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), stabilito dall’Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali.

In ogni caso, lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione una tabella che indichi, per ogni codice di sottocircoscrizione utilizzato, le regioni NUTS corrispondenti, nonché la regione corrispondente per la quale sono calcolati valori specifici di reddito lordo standard.

Numero d’ordine 3 — Numero d’ordine dell’azienda

2.   Indicazioni sulle registrazioni informatiche

I dati corrispondenti ai primi cinque numeri d’ordine costituiscono l’etichetta dell’azienda e sono ripresi all’inizio di ogni registrazione. Il sesto dato di ogni azienda indica il numero di gruppi indivisibili di 10 dati.

3.   Forma organizzativa dell’azienda

1

=

Aziende individuali (familiari): aziende in cui il risultato economico remunera il lavoro non salariato e il capitale proprio del conduttore/capo azienda e della sua famiglia.

2

=

Società: aziende in cui il risultato economico remunera i fattori di produzione apportati all’azienda da più soci, di cui almeno la metà partecipa al lavoro nell’azienda come manodopera non salariata.

3

=

altro: aziende senza manodopera non salariata e altre aziende non classificate nelle categorie 1 e 2.

4.   Fattori nazionali di campionamento e ponderazione

Numero d’ordine 20: peso nazionale dell’azienda calcolato dallo Stato membro. I valori devono essere espressi in centinaia.

Numero d’ordine 21:

Numero d’ordine 22:

5.   Ubicazione dell’azienda

Si indica il numero dell’unità geografica di base più adeguata (di preferenza il comune) in cui ha sede l’azienda.

Una carta di queste unità con i numeri relativi deve essere trasmessa alla Commissione, alla quale verrà anche comunicata ogni modifica significativa dei confini delle suddette unità geografiche.

6.   Classificazione dell’azienda

Numero d’ordine 32 — Agricoltura biologica: indicare se l’azienda applica metodi di produzione biologici, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare dell’articolo 6. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1= l’azienda non applica metodi di produzione biologici;

2= l’azienda applica metodi di produzione biologici;

3= l’azienda si sta convertendo a metodi di produzione biologici, oppure applica sia metodi biologici, sia altri metodi.

Numero d’ordine 33: codice dell’orientamento produttivo dell’azienda, secondo l’allegato II della decisione 85/377/CEE della Commissione (2), al momento della selezione per l’esercizio contabile considerato.

Numero d’ordine 34: codice dell’orientamento produttivo dell’azienda, secondo l’allegato II della decisione 85/377/CEE, stabilito in base ai dati contabili per l’esercizio considerato.

Numero d’ordine 35: codice della classe di dimensione economica dell’azienda, secondo l’allegato III della decisione 85/377/CEE, al momento della selezione per l’esercizio contabile considerato.

Numero d’ordine 36: codice della classe di dimensione economica dell’azienda, secondo l’allegato III della decisione 85/377/CEE, stabilito in base ai dati contabili per l’esercizio considerato.

7.   Date di chiusura d’esercizio e di creazione del supporto informatico

Numero d’ordine 37 — Data di chiusura dell’esercizio contabile: ad esempio 30 giugno 2009 o 31 dicembre 2009.

Numero d’ordine 38 — Data di creazione del supporto informatico: ad esempio 15 agosto 2010.

8.   Zona svantaggiata

Indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (3). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona svantaggiata ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

2

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona svantaggiata ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

3

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona di montagna ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

4

=

negli Stati membri in questione le superfici sono così piccole e numerose che l’informazione non è rilevante.

9.   Altri dati relativi all’azienda

Numero d’ordine 40 — SAU irrigata Superficie agricola utilizzata (esclusa quella sotto serra) effettivamente irrigata durante l’esercizio mediante impianti fissi o mobili, indipendentemente dal procedimento impiegato (aspersione, immersione).

Numero d’ordine 41 — Zona altimetrica La zona altimetrica è indicata dal relativo numero di codice:

1= la maggior parte dell’azienda è ubicata a < 300 m;

2= la maggior parte dell’azienda è ubicata ad un’altitudine compresa tra 300 e 600 m;

3= la maggior parte dell’azienda è ubicata a > 600 m;

4= dati non disponibili.

Numero d’ordine 42 — Giornate di pascolo su alpeggi o altri pascoli non compresi nella SAU: numero intero di giornate di pascolo/UBA durante le quali il bestiame dell’azienda ha pascolato su terreni non compresi nella SAU.

La giornata di pascolo/UBA è un’unità equivalente a una giornata di pascolo di una vacca lattifera o di un bovino o di un equino di più di due anni. Per i bovini e gli equini di meno di due anni, i caprini e gli ovini, le giornate di pascolo sono convertite in giornate di pascolo/UBA mediante i seguenti coefficienti rispettivi: 0,5, 0,2 e 0,15.

Numero d’ordine 43 — Superficie lorda protetta: espressa in are, sulla quale possono essere praticate, in linea di massima, le colture dell’orientamento 5, ossia le colture 138, 141 e 156, nonché le colture 143, 285 e 157 dell’orientamento 5.

Con il termine «protetta» s’intendono: serre, strutture fisse, tunnel accessibili, esclusi i tunnel di plastica non accessibili, le campane ed ogni altro tipo di struttura mobile (cfr. la definizione data per le colture 138, 141 e 156 nella tabella K).

Per superficie «totale» s’intende l’area complessiva di terreno «protetto», indipendentemente dalla sua destinazione (compresi i sentieri). Nelle serre a più piani la superficie al suolo si conteggia una sola volta.

Numero d’ordine 44 — Zona fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

6= la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona dell’obiettivo «convergenza», ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell’articolo 5;

7= la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona dell’obiettivo «competitività regionale ed occupazione», ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell’articolo 6;

8= la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Numero d’ordine 45 — Zona sottoposta a vincoli ambientali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una superficie oggetto delle disposizioni dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1= la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda non è situata in una zona che può beneficiare delle indennità Natura 2000 o delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

2= la maggior parte della superficie agricola utilizzata dell’azienda è situata in una zona che può beneficiare delle indennità Natura 2000 o delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

B.   FORMA DI CONDUZIONE DELLA SAU

I terreni di aziende detenute in comune da due o più soci devono essere registrati come terreni in proprietà, affittati o coltivati a mezzadria a seconda degli accordi in vigore tra i soci.

10.   SAU in proprietà

Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, colture permanenti) di cui è proprietario, usufruttuario o enfiteuta il conduttore e/o SAU coltivata in condizioni analoghe, compresi i terreni dati in affitto pronti per la semina (rubrica 149).

11.   SAU in affitto

Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, colture permanenti) coltivata da persona diversa dal proprietario, usufruttuario o enfiteuta, in base ad un contratto d’affitto della suddetta superficie (il canone d’affitto viene pagato in contanti e/o in natura; poiché generalmente è pattuito in anticipo, normalmente non varia in base ai risultati della gestione) e/o superficie agricola utilizzata coltivata in condizioni analoghe.

La superficie in affitto non comprende i terreni il cui raccolto è acquistato sul campo. Gli importi pagati per l’acquisto di raccolti sul campo devono essere indicati nella tabella F, nelle rubriche da 65 a 67 (mangimi acquistati) nel caso di prati o produzione foraggera e nella rubrica 76 (altre spese specifiche per le colture) nel caso di colture commercializzabili (prodotti che normalmente vengono commercializzati). I prodotti di colture commercializzabili acquistati sul campo devono essere indicati senza specificare la superficie corrispondente (cfr. le istruzioni sulla superficie, colonna 4 della tabella K).

I terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un anno e la relativa produzione sono considerati analogamente ai terreni i cui raccolti sono acquistati sul campo.

12.   SAU a mezzadria

Superficie agricola utilizzata (seminativi, prati e pascoli permanenti, colture permanenti) coltivata dal concedente e dal mezzadro in associazione, sulla base di un contratto di mezzadria, e/o SAU coltivata in condizioni analoghe.

C.   MANODOPERA

Per manodopera s’intende l’insieme delle persone che nel corso dell’esercizio contabile hanno lavorato nell’azienda agricola (cfr. qui di seguito). Non sono, tuttavia, comprese nella manodopera dell’azienda le persone che vi hanno lavorato per conto di un’altra persona o impresa (lavori eseguiti da imprese di lavori agricoli, le cui spese figurano nella tabella F, alla rubrica 60).

Nel caso di aiuto reciproco tra aziende, quando tale aiuto consiste in uno scambio di prestazioni di lavoro, vengono indicati nella scheda aziendale soltanto il tempo di lavoro fornito dalla manodopera dell’azienda e gli eventuali salari corrisposti, dato che l’aiuto ricevuto corrisponde in linea di massima all’aiuto fornito.

In certi casi però l’aiuto ricevuto è compensato da un aiuto di diversa natura (ad esempio, l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato dalla fornitura di macchinari). Se si tratta di uno scambio limitato di prestazioni, non ne viene fatta menzione nella scheda aziendale (nell’esempio citato, l’aiuto ricevuto non figura nella manodopera; invece, le spese di meccanizzazione comprendono gli oneri relativi al prestito di attrezzature). Nei casi eccezionali in cui lo scambio di prestazioni avviene su larga scala, si ricorre a una delle seguenti procedure:

a)

l’aiuto ricevuto in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): il tempo di lavoro ricevuto è registrato come lavoro remunerato a carico dell’azienda (rubrica 20 o 21 secondo che si tratti di manodopera occupata regolarmente o non regolarmente nell’azienda); il valore dell’aiuto fornito viene registrato come produzione nella rubrica corrispondente (nell’esempio succitato, sotto la rubrica 177, «Lavori per terzi, compresa la locazione di macchine e attrezzi») e come onere (nella rubrica 59, «Salari e oneri sociali»);

b)

l’aiuto fornito in forma di lavoro è compensato da una prestazione di diversa natura (ad esempio, la fornitura di macchinari): il tempo di lavoro fornito e gli eventuali salari corrispondenti non vengono presi in considerazione; il valore della prestazione ricevuta viene registrato tra i mezzi di produzione nella rubrica corrispondente (nell’esempio succitato, sotto la rubrica 60, «Lavori eseguiti da terzi e affitto di macchine»).

Si distinguono le seguenti categorie.

A.   Manodopera non salariata occupata regolarmente

Manodopera non remunerata o che percepisce una retribuzione (in contanti o in natura) inferiore all’importo normalmente pagato per la prestazione fornita (tali pagamenti non compaiono tra gli oneri aziendali) e che durante l’esercizio contabile ha partecipato per almeno una giornata completa ogni settimana (senza tener conto delle ferie normali) ai lavori agricoli dell’azienda.

Una persona occupata regolarmente che, per ragioni particolari, abbia lavorato nell’azienda soltanto per un periodo limitato nel corso dell’esercizio viene comunque registrata tra la manodopera occupata regolarmente (per le ore di lavoro effettivamente prestate).

Si tratta dei seguenti casi particolari o di casi analoghi:

a)

condizioni particolari di produzione nell’azienda, nelle quali la manodopera non è richiesta per tutto l’anno: ad esempio, nelle aziende olivicole o viticole e nelle aziende specializzate nell’ingrasso degli animali o nella produzione di ortofrutticoli in pieno campo;

b)

assenza dal lavoro al di fuori dei periodi di ferie normali, ad esempio: servizio militare, malattia, infortunio, maternità, aspettativa di lunga durata, ecc.;

c)

assunzione nell’azienda o cessazione dell’attività della stessa;

d)

sospensione totale del lavoro nell’azienda per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).

Sono comprese le seguenti sottocategorie:

13.   Conduttore/capo azienda

Persona che assume la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda e che ne assicura la gestione corrente e quotidiana. Nel caso della mezzadria, è considerato come conduttore/capo azienda il mezzadro.

14.   Conduttore/non capo azienda

Persona che assume la responsabilità giuridica ed economica dell’azienda senza assicurarne la gestione corrente e quotidiana.

15.   Capo azienda/non conduttore

Persona che assicura la gestione corrente e quotidiana dell’azienda senza assumerne la responsabilità giuridica ed economica.

16.   Coniuge(i) del (dei) conduttore(i)

17.   Altra manodopera non salariata occupata regolarmente

La manodopera non salariata occupata regolarmente che non figura nelle precedenti rubriche, compresi i caposquadra e i vicecapi azienda, non responsabile della gestione dell’intera azienda.

B.18.   Manodopera non salariata, occupata non regolarmente o su base stagionale

In questa rubrica è indicata globalmente la manodopera non salariata che non ha lavorato regolarmente nell’azienda durante l’esercizio.

C.   Manodopera salariata, occupata regolarmente

Manodopera normalmente remunerata (in contanti e/o in natura) per la prestazione fornita e che durante l’esercizio contabile ha partecipato ai lavori aziendali ogni settimana (al di fuori delle ferie normali) almeno per una giornata completa.

Si distinguono le seguenti sottocategorie.

19.   Capo azienda

Persona salariata responsabile della gestione corrente e quotidiana dell’azienda.

20.   Altri

In questa rubrica è indicato globalmente l’insieme della manodopera salariata occupata regolarmente, escluso il capo azienda salariato. Sono compresi i caposquadra e i vicecapi azienda, non responsabili della gestione dell’intera azienda.

D.21.   Manodopera salariata, occupata non regolarmente o su base stagionale

In questa rubrica è indicata globalmente la manodopera salariata che non ha lavorato regolarmente nell’azienda durante l’esercizio (compresi i lavoratori a cottimo).

COLONNE DELLA TABELLA C

Funzioni svolte (codice) (colonna 1, posizioni 51, 55, 59, 63 e 67)

La funzione svolta è indicata dai seguenti numeri di codice:

1

=

conduttore/capo azienda;

2

=

conduttore/non capo azienda;

3

=

capo azienda/non conduttore.

Quando la funzione è esercitata da più persone (ad esempio, due fratelli, padre e figlio, ecc.), queste sono distintamente registrate in ordine decrescente di responsabilità e, nel caso di eguale responsabilità, in ordine decrescente di età. In tal modo i dati concernenti la persona che assume la responsabilità maggiore sono registrati nelle posizioni da 51 a 54, quelli concernenti la persona che segue nelle posizioni da 55 a 58, ecc.

Numero di persone (colonna 1, posizioni 71 e 74)

In questa colonna deve essere indicato il numero di coniugi e il numero di persone che appartengono alla categoria «Altra manodopera non salariata occupata regolarmente». Nel caso in cui ci siano diversi conduttori, il numero dei coniugi può essere superiore a uno.

Anno di nascita (colonna 2)

L’anno di nascita è indicato soltanto per il(i) conduttore(i) ed il(i) capo(i) azienda (categorie da 13 a 15 e 19) con le ultime due cifre dell’anno.

Consistenza: numero di unità-anno (colonna 3)

La consistenza della manodopera occupata regolarmente viene indicata in «unità di lavoro-anno». Una persona che lavora a tempo pieno nell’azienda rappresenta una «unità di lavoro-anno», anche se il suo tempo di lavoro effettivo supera il tempo di lavoro annuo normale della regione e del tipo di azienda considerati. Una persona che non lavora durante tutto l’anno nell’azienda rappresenta una frazione di una «unità-anno». L’«unità di lavoro-anno» di tale persona viene determinata dividendo il suo tempo effettivo di lavoro annuo per il tempo di lavoro annuo normale di un lavoratore a tempo pieno della regione e del tipo di azienda considerati.

Nel caso di lavoratori meno validi, le «unità di lavoro-anno» corrispondenti sono ridotte in proporzione alla loro capacità.

Tempo di lavoro (colonna 4)

Il tempo di lavoro viene indicato in ore. Si tratta unicamente del tempo effettivamente dedicato ai lavori dell’azienda agricola. Nel caso di lavoratori meno validi, il tempo di lavoro è ridotto in proporzione alla loro capacità.

Il tempo di lavoro della manodopera a cottimo è determinato dividendo l’importo totale pagato per il salario orario di un operaio assunto a tempo.

Lavori dell’azienda agricola

I lavori dell’azienda agricola comprendono tutti i lavori di organizzazione, sorveglianza ed esecuzione, manuale o amministrativa, effettuati per assicurare il normale funzionamento dell’azienda, ad esempio:

l’organizzazione e la gestione finanziaria (compravendite concernenti l’azienda, contabilità, ecc.),

i lavori dei campi (aratura, semina, raccolta, manutenzione delle piantagioni, ecc.),

i lavori per l’allevamento (preparazione dei mangimi, alimentazione degli animali, mungitura, cura degli animali, ecc.),

i lavori di condizionamento, magazzinaggio e trasformazione dei prodotti svolti nell’azienda,

la manutenzione corrente di fabbricati, macchine ed attrezzi, impianti, siepi, fossi, ecc.,

i trasporti effettuati per l’azienda dalla manodopera dell’azienda stessa,

altri lavori direttamente connessi con l’attività dell’azienda agricola:

i lavori forestali nei boschi facenti parte dell’azienda agricola,

le attività di agriturismo (manutenzione di terreni da campeggio, sport o riposo, di impianti d’equitazione, di alloggi rurali, ecc.), purché siano accessori e combinati all’attività dell’azienda in modo tale che sia praticamente impossibile dissociare l’attività di agriturismo dall’attività dell’azienda agricola propriamente detta (in tal caso, le entrate e gli oneri relativi all’attività di agriturismo sono conteggiati, rispettivamente, tra i prodotti — cfr. rubrica 179 — e tra i mezzi di produzione),

i lavori effettuati per conto terzi, purché siano occasionali ed effettuati con le macchine e/o gli attrezzi dell’azienda (la retribuzione corrispondente è conteggiata tra i prodotti dell’azienda).

Non sono compresi nei lavori dell’azienda, in particolare:

i lavori di produzione d’immobilizzazioni (costruzioni e grosse riparazioni dei fabbricati o delle macchine ed attrezzi, piantagioni ed estirpazioni di frutteti, demolizione di fabbricati, ecc.),

i lavori effettuati per il nucleo familiare del conduttore o del capo azienda.

D.   PATRIMONIO ZOOTECNICO E VALORE DEGLI ANIMALI

Si distinguono le seguenti categorie e specie di animali.

22.   EQUINI (di tutte le età)

Compresi cavalli da corsa e da sella, asini, muli, bardotti, ecc.

23.   VITELLI DA INGRASSO

Vitelli da ingrasso, di norma macellati all’età di sei mesi.

24.   ALTRI BOVINI DI MENO DI 1 ANNO

25.   BOVINI MASCHI DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI

26.   BOVINI FEMMINE DA 1 ANNO A MENO DI 2 ANNI

Escluse le femmine che hanno già partorito.

27.   BOVINI MASCHI DI 2 ANNI E PIÙ

28.   GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO

Bovine di 2 anni che non hanno ancora partorito e che sono destinate alla riproduzione.

29.   GIOVENCHE DA INGRASSO

Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito e che non sono destinate alla riproduzione.

30.   VACCHE LATTIFERE

Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

31.   VACCHE LATTIFERE DA RIFORMA

Vacche lattifere dopo l’ultima lattazione, (se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale).

32.   ALTRE VACCHE

1.

Vacche che hanno partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli ed il cui latte non viene destinato al consumo umano, né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

2.

Vacche da lavoro.

3.

Vacche non lattifere da riforma (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate prima della macellazione).

Le rubriche da 23 a 32 comprendono anche le categorie corrispondenti di bufali e bufale.

33.   ALVEARI (espressi in numero di arnie abitate)

34.   CONIGLIE RIPRODUTTRICI

Da 35 a 37 (Libero)

38.   CAPRE RIPRODUTTRICI

39.   ALTRI CAPRINI

Caprini diversi dalle capre riproduttrici.

40.   PECORE

Ovine di 1 anno o più destinate alla riproduzione.

41.   ALTRI OVINI

Ovini di tutte le età, eccetto le pecore.

42.   Libero

43.   LATTONZOLI

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg.

44.   SCROFE RIPRODUTTRICI

Scrofe riproduttrici di almeno 50 kg. Sono escluse le scrofe da riforma (cfr. rubrica 46 «altri suini»).

45.   SUINI DA INGRASSO

Suini da ingrasso di peso vivo pari o superiore a 20 kg. Sono esclusi le scrofe e i verri da riforma (cfr. rubrica 46 «altri suini»).

46.   ALTRI SUINI

Suini di peso vivo pari o superiore a 20 kg, eccetto le scrofe riproduttrici (cfr. rubrica 44) e i suini da ingrasso (cfr. rubrica 45).

47.   POLLI DA CARNE

Escluse le galline ovaiole e le galline da riforma. Esclusi i pulcini.

48.   GALLINE OVAIOLE

Comprese le pollastre, le galline ovaiole e le galline da riforma. Per pollastre s’intendono le giovani galline che non hanno ancora cominciato a deporre. Esclusi i pulcini.

49.   ALTRO POLLAME

Compresi anatre, tacchini, oche, faraone e struzzi. Comprese le femmine riproduttrici. Esclusi i pulcini.

50.   ALTRI ANIMALI

Soltanto inventari. Compresi i pulcini, i conigli diversi dalle femmine riproduttrici, i cervi, i bisonti e i pesci, nonché i pony ed altri animali usati per l’agriturismo. Esclusi i prodotti di altri animali (cfr. tabella K, rubrica 170).

COLONNE DELLA TABELLA D

Inventario iniziale (colonne 1 e 2)

 

Numero (colonna 1)

Numero di animali di proprietà dell’azienda all’inizio dell’esercizio contabile, indipendentemente dal fatto che a tale epoca si trovino nell’azienda o siano momentaneamente assenti.

 

Valore (colonna 2)

Valore degli animali di proprietà dell’azienda all’inizio dell’esercizio contabile, determinato sulla base dei prezzi correnti.

Inventario finale (colonne 3 e 4)

 

Numero (colonna 3)

Numero di animali di proprietà dell’azienda alla fine dell’esercizio contabile, indipendentemente dal fatto che a tale epoca si trovino nell’azienda o siano momentaneamente assenti.

 

Valore (colonna 4)

Valore degli animali di proprietà dell’azienda alla fine dell’esercizio contabile, determinato sulla base dei prezzi correnti.

Consistenza media del patrimonio zootecnico (colonna 5)

La consistenza media del patrimonio zootecnico è indicata in capi con un decimale tranne per i volatili e i conigli che sono indicati in capi. Un capo corrisponde alla presenza di un animale nell’azienda durante un anno. Gli animali sono contati proporzionalmente alla durata della loro presenza nell’azienda.

La consistenza media del patrimonio zootecnico è determinata mediante inventari periodici o mediante un registro delle entrate e delle uscite e comprende tutti gli animali presenti nell’azienda, inclusi cioè gli animali allevati o ingrassati sotto contratto (animali che non sono di proprietà dell’azienda, ma che vi sono allevati o ingrassati in condizioni tali che l’attività che ne deriva corrisponda essenzialmente ad una prestazione di servizi da parte del conduttore, che non assume alcun rischio economico normalmente associato all’allevamento o all’ingrasso di tali animali) e gli animali presi o dati a fida per il periodo dell’anno in cui sono presenti nell’azienda.

E.   ACQUISTI E VENDITE DI ANIMALI

Si distinguono le seguenti specie di animali.

51.   Equini

52.   Bovini

La rubrica 52 comprende anche gli acquisti e le vendite di bufali.

53.   Libero

54.   Ovini

55.   Caprini

56.   Suini

57.   Pollame

Comprende anche gli importi corrisposti per le uova da cova e per l’acquisto e la vendita di pulcini.

58.   Altri animali

Compresi i conigli e gli alveari.

COLONNE DELLA TABELLA E

Acquisti di animali (colonna 1)

Importo degli acquisti di animali effettuati durante l’esercizio (comprese le spese d’acquisto). I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti dall’importo suddetto, ma vengono registrati nella rubrica 116 (cfr. istruzioni concernenti tale rubrica).

Vendite di animali (colonna 2)

Importo delle vendite effettuate durante l’esercizio. I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono compresi in tale importo, ma vengono registrati nella rubrica 112 (cfr. istruzioni concernenti tale rubrica).

Le eventuali spese di commercializzazione note non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella rubrica 71 («Altre spese specifiche per l’allevamento»).

Autoconsumo e prestazioni in natura (colonna 3)

Stima, sulla base dei prezzi di vendita «franco azienda», degli animali autoconsumati o che hanno formato oggetto d’una prestazione in natura durante l’esercizio.

F.   ONERI

Gli oneri aziendali (in contanti e in natura) rappresentano il «consumo» (ivi compreso il reimpiego) dei mezzi di produzione utilizzati per la produzione realizzata durante l’esercizio contabile o il «consumo» di tali mezzi di produzione durante l’esercizio. Quando determinate spese rappresentano in parte il consumo privato ed in parte gli oneri aziendali (ad esempio, elettricità, acqua, combustibile, carburante, ecc.), nella scheda aziendale va indicata soltanto quest’ultima parte. La percentuale del costo delle automobili ad uso privato corrispondente all’uso fatto a fini aziendali va ugualmente registrata.

Gli oneri imputabili alla produzione dell’esercizio si ottengono rettificando gli acquisti dell’esercizio (ivi compresi i reimpieghi) con le variazioni d’inventario (ivi comprese le variazioni nelle colture). Per ciascuna voce occorre indicare separatamente gli importi degli oneri pagati e del reimpiego.

Quando gli oneri aziendali rappresentano il «consumo» dei mezzi di produzione durante l’esercizio contabile, ma non corrispondono alla produzione realizzata durante l’esercizio, le variazioni d’inventario degli approvvigionamenti (compresi gli anticipi alle colture) devono essere indicate nella rubrica 102 («capitale circolante»).

Gli oneri che rappresentano il «consumo» di beni d’investimento costituiscono gli ammortamenti e pertanto le spese che corrispondono all’acquisto di beni d’investimento non vengono considerate come oneri aziendali. Per le istruzioni concernenti gli ammortamenti, si vedano le rubriche da 94 a 103.

Gli oneri connessi a voci di spesa che rappresentano elementi di oneri che formano oggetto d’indennizzo durante l’esercizio o successivamente (ad esempio, la riparazione di una trattrice in seguito ad un incidente coperto da una polizza di assicurazione o da un terzo responsabile) non vengono considerati come oneri aziendali e le corrispondenti entrate non vengono indicate nella contabilità aziendale.

Le entrate provenienti dalla rivendita di forniture acquistate si deducono dalle corrispondenti rubriche degli oneri.

I premi e sovvenzioni ricevuti sugli oneri non sono detratti dalle rispettive voci, ma sono indicati nella rubrica 114 (cfr. istruzioni concernenti tale rubrica). I premi e le sovvenzioni relativi a investimenti sono indicati nelle rubriche da 94 a 103.

Gli oneri comprendono anche le eventuali spese d’acquisto relative ad ogni voce.

Si distinguono i seguenti oneri.

59.   Salari ed oneri sociali della manodopera salariata

Tale voce comprende:

stipendi e salari propriamente detti, pagati in contanti alla manodopera salariata a prescindere dalle modalità della retribuzione (lavoro a tempo o a cottimo), previa detrazione degli eventuali assegni a carattere sociale pagati al conduttore in quanto datore di lavoro per compensare il pagamento di un salario che non corrisponde a una prestazione effettiva di lavoro (ad esempio, assenza dal lavoro per infortunio, per formazione professionale, ecc.),

stipendi e salari pagati in natura (ad esempio, vitto e alloggio, casa d’abitazione, prodotti dell’azienda, ecc.),

premi di rendimento e di qualifica, strenne, mance, compartecipazione agli utili,

altre spese per manodopera (spese di assunzione),

oneri sociali gravanti sul datore di lavoro e oneri pagati da quest’ultimo a nome e per conto del salariato,

assicurazioni per infortuni sul lavoro.

Gli oneri sociali e le assicurazioni personali dell’imprenditore e della manodopera non salariata non vengono considerati come oneri aziendali.

Gli importi corrisposti ai lavoratori non salariati (che per definizione sono inferiori ad una normale retribuzione, cfr. definizione della manodopera non salariata) non figurano nella scheda aziendale.

Gli assegni (in contanti o in natura) corrisposti ai salariati in pensione che non esercitano più alcuna attività nell’azienda non figurano in questa voce, ma vengono registrati nella rubrica «Altre spese generali dell’azienda».

60.   Lavori eseguiti da terzi e affitto di macchine

Tale voce comprende:

le spese per i lavori aziendali commissionati a imprese di lavori agricoli. Sono generalmente inclusi i costi di utilizzazione di macchine e attrezzi (compreso il carburante) e la manodopera. I costi dei materiali utilizzati diversi dal carburante (ad esempio, prodotti di difesa delle colture, concimi e sementi), se inclusi nel contratto, devono essere esclusi. L’importo relativo (se del caso, come valore di stima) deve essere registrato alla voce corrispondente (ad esempio i pesticidi devono essere registrati nella rubrica 75 «Prodotti di difesa delle colture»),

il costo di affitto di macchine utilizzate dal personale dell’azienda. Le spese di carburante connesse all’utilizzazione delle macchine noleggiate devono essere registrate nella rubrica 62 «Carburanti e lubrificanti»,

le spese di locazione-vendita di macchine utilizzate dal personale dell’azienda. le spese di carburante e di manutenzione per le macchine in leasing devono essere registrate nelle rubriche pertinenti (rubriche 61 «Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi» e 62 «Carburanti e lubrificanti»).

61.   Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi

Spese per la manutenzione di macchine e di attrezzi e piccole riparazioni che non modificano il valore intrinseco delle macchine e degli attrezzi in oggetto (spese per meccanico, pezzi di ricambio, ecc.).

Questa voce comprende gli acquisti di attrezzi minuti, come pure le spese per bardature in cuoio, ferratura dei cavalli da tiro e acquisto di pneumatici, di tele per copertura, di indumenti di protezione per l’esecuzione di lavori insalubri, di detergenti utilizzati per la pulizia della macchine ed attrezzi in generale, nonché la parte dei costi delle automobili private corrispondente alla loro utilizzazione per scopi aziendali (cfr. anche la rubrica 63). I detergenti utilizzati per la pulizia dell’attrezzatura di stalla (ad esempio, la mungitrice) sono indicati nella rubrica 71, «Altre spese specifiche per l’allevamento».

Le grosse riparazioni che hanno come effetto un aumento del valore delle macchine e degli attrezzi rispetto a quello che avevano prima della riparazione, non sono comprese in questa voce (cfr. le istruzioni sugli ammortamenti nella tabella G).

62.   Carburanti e lubrificanti

Questa rubrica comprende anche la quota delle spese per carburanti e lubrificanti delle automobili private relativa alla loro utilizzazione per scopi aziendali (cfr. rubrica 63).

Quando i prodotti petroliferi vengono utilizzati sia come carburanti, sia come combustibili, l’importo è ripartito tra le due voci:

62.

«Carburanti e lubrificanti»,

80.

«Combustibili».

63.   Spese per automobili

Se la parte dei costi per automobili ad uso privato relativa all’utilizzazione di queste ultime per scopi aziendali è determinata in modo forfetario (ad esempio importo forfetario per km), detti costi sono indicati in questa rubrica.

Mangimi

I mangimi per il bestiame sono suddivisi in mangimi acquistati e mangimi reimpiegati.

Tra i mangimi acquistati figurano anche gli integratori minerali, i prodotti lattiero-caseari (acquistati o resi), i prodotti per la conservazione e il magazzinaggio dei mangimi, le spese per fida di animali e per l’uso di pascoli collettivi non compresi nella SAU, nonché le spese di affitto di superfici foraggere non comprese nella SAU. Anche gli strami e la paglia acquistati sono compresi nei mangimi acquistati.

I mangimi acquistati per gli erbivori sono suddivisi a loro volta in mangimi concentrati, da un lato, e foraggi grossolani, dall’altro (comprese le spese per fida di animali, le spese per l’uso di pascoli collettivi, nonché di superfici foraggere non comprese nella SAU, gli strami e la paglia acquistati).

La rubrica «Mangimi concentrati» comprende, in particolare, panelli, mangimi composti, cereali, foraggi disidratati, polpa di barbabietola disidratata, farina di pesce, latte e prodotti lattiero-caseari, integratori minerali e prodotti per la conservazione e il magazzinaggio di tali mangimi.

Le spese relative ai lavori eseguiti da imprese di lavori agricoli per la produzione di foraggio grossolano (ad esempio, insilaggio) sono indicate alla rubrica 60 («Lavori eseguiti da terzi»).

I mangimi reimpiegati includono prodotti vendibili dell’azienda (compreso il latte ed i prodotti lattiero-caseari, tranne il latte poppato dai redi) utilizzati come mangimi. Gli strami e la paglia dell’azienda sono compresi soltanto se costituiscono nella regione un prodotto vendibile per l’esercizio di cui trattasi.

Si distinguono le seguenti rubriche.

Mangimi acquistati:

64.   Mangimi concentrati per erbivori (equini, bovini, ovini, caprini)

65.   Foraggio grossolano per erbivori (equini, bovini, ovini, caprini)

66.   Mangimi acquistati per suini

67.   Mangimi acquistati per pollame ed altri piccoli animali

Mangimi reimpiegati per:

68.   Erbivori (equini, bovini, ovini, caprini)

69.   Suini

70.   Pollame ed altri piccoli animali

71.   Altre spese specifiche per l’allevamento

Tutte le spese che siano in rapporto diretto con la produzione animale, purché non costituiscano oggetto di indicazioni distinte in altre voci degli oneri: spese veterinarie, medicinali, monte, fecondazioni artificiali, castrazione, controllo del latte, quote e iscrizioni nei libri genealogici, detergenti utilizzati per la pulizia delle macchine e degli attrezzi zootecnici (ad esempio, impianti per la mungitura), imballaggi di prodotti animali, forniture per la trasformazione dei prodotti animali, spese per il deposito e il condizionamento dei prodotti animali dell’azienda effettuati fuori dall’azienda, spese di commercializzazione dei prodotti animali dell’azienda, spese per acquisti occasionali e complementari alla produzione dell’azienda concernenti prodotti animali (ad esempio, latte) trasformati in azienda, ecc. Comprende anche l’affitto a breve termine di edifici utilizzati per alloggiare gli animali o per immagazzinare prodotti ad essi collegati.

72.   Sementi e piante acquistate

Tutte le sementi e piante acquistate, compresi i bulbi e i tuberi. I costi dei giovani alberi ed arbusti relativi ad un nuovo impianto costituiscono un investimento e figurano nella rubrica 96 «Colture permanenti», o nella rubrica 100 «Terreni forestali». Tuttavia, i costi dei giovani alberi ed arbusti destinati ad un ripopolamento di scarsa importanza sono considerati come oneri dell’esercizio e devono indicarsi nella presente rubrica, eccetto quelli concernenti le foreste legate all’azienda agricola, che devono essere registrate nella rubrica 77 («Spese specifiche per le foreste»).

Sono comprese in questa rubrica anche le spese per la preparazione delle sementi (cernita, disinfezione).

73.   Sementi e piante reimpiegate

Tutte le sementi e le piante (compresi bulbi e tuberi) provenienti dall’azienda.

74.   Concimi e ammendanti

Tutti i concimi e gli ammendanti (ad esempio, la calce), compresi il terriccio, la torba e il letame acquistati (non è compreso il letame prodotto nell’azienda).

I concimi e gli ammendanti utilizzati per le foreste che fanno parte dell’azienda agricola devono essere indicati nella rubrica 77 («Spese specifiche per le foreste»).

75.   Prodotti di difesa delle colture

Tutti i prodotti utilizzati per proteggere le colture contro parassiti e malattie, predatori, intemperie ecc. (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, esche avvelenate, petardi, razzi antigrandine, antigelo, ecc.). Se i lavori di difesa delle colture sono eseguiti da un’impresa di lavori agricoli e l’importo corrispondente ai prodotti di difesa utilizzati non è noto separatamente, l’importo globale va registrato nella rubrica 60 («Lavori eseguiti da terzi»).

I prodotti di difesa utilizzati per le foreste che formano parte dell’azienda agricola sono registrati nella rubrica 77 («Spese specifiche per le foreste»).

76.   Altre spese specifiche per le colture (comprese quelle per i prati e pascoli permanenti)

Qualsiasi spesa che sia in rapporto diretto con la produzione vegetale, purché non costituisca oggetto di un’indicazione distinta nelle altre rubriche relative agli oneri: materiali da imballaggio, spaghi e corde, spese per analisi dei terreni, spese per concorsi di colture, per coperture di plastica (ad esempio, quelle utilizzate per la coltivazione delle fragole), per forniture per la conservazione e la trasformazione di prodotti vegetali, spese di deposito e condizionamento dei prodotti vegetali dell’azienda effettuati fuori azienda, spese di commercializzazione dei prodotti vegetali dell’azienda, importi pagati per acquisto di raccolti sul campo relativi a colture commercializzabili o per locazione di terreni per un periodo inferiore a un anno da destinare a colture commercializzabili, spese per acquisti occasionali e complementari alla produzione aziendale di prodotti vegetali (ad esempio, uva) trasformati in azienda, ecc. Comprende anche l’affitto a breve termine di edifici utilizzati per colture commercializzabili.

77.   Spese specifiche per le foreste

Concimi, prodotti di difesa, spese specifiche varie. Non sono comprese le spese per la manodopera, per i lavori eseguiti da terzi e per la meccanizzazione, che vanno indicate nelle corrispondenti rubriche degli oneri.

78.   Manutenzione corrente dei fabbricati e miglioramenti fondiari

Manutenzione corrente dei fabbricati aziendali, costruzioni e miglioramenti fondiari, compresi serre, cassoni e supporti. Gli acquisti di materiale da costruzione destinato alla manutenzione corrente dei fabbricati devono essere registrati in questa rubrica.

Gli acquisti di materiale da costruzione destinato a nuovi investimenti devono essere registrati nella colonna «Investimenti» delle rubriche 94 («Terreni agricoli e fabbricati aziendali»), 97 («Miglioramenti fondiari») e/o 98 («Fabbricati aziendali»).

Le spese per le grosse riparazioni che aumentano il valore di un immobile (grossa manutenzione) non sono comprese in questa rubrica, anche se il costo dei lavori in questione è sostenuto dal conduttore affittuario (cfr. anche le istruzioni sull’affitto pagato, rubrica 85). Tali spese figurano nella rubrica 98 («Fabbricati aziendali»).

79.   Elettricità

Consumo totale di energia elettrica per tutti gli usi dell’azienda.

80.   Combustibili

Consumo totale di combustibili per gli usi dell’azienda, compreso il riscaldamento delle serre.

81.   Acqua

Spese di allacciamento ad una rete di distribuzione idrica e consumo di acqua per tutti gli usi dell’azienda, compresa l’irrigazione. Le spese corrispondenti all’utilizzazione di impianti idraulici propri devono essere registrate nelle rubriche corrispondenti: ammortamento di macchine e attrezzi, manutenzione corrente di macchine e attrezzi, carburanti, elettricità.

82.   Assicurazioni

Tutti i premi di assicurazione contro i rischi d’impresa, quali la responsabilità civile del conduttore, l’incendio, l’inondazione, l’assicurazione per la mortalità del bestiame e danni alle colture, ecc., tranne i premi di assicurazione per gli incidenti sul lavoro indicati nella rubrica 59. Sono compresi i premi di assicurazione concernenti i fabbricati che non sono già stati registrati nella rubrica 87.

83.   Imposte e tasse

Insieme delle imposte, delle tasse e dei contributi concernenti l’azienda, compresi quelli dovuti nel quadro delle misure sulla protezione dell’ambiente, esclusa l’IVA e le imposte gravanti sui beni fondiari o sulla manodopera. Le imposte dirette sul reddito del conduttore non sono considerate oneri aziendali.

84.   Altre spese generali dell’azienda

Tutte le altre spese dell’azienda non indicate nelle rubriche precedenti (contabilità, spese di amministrazione e cancelleria, segreteria, spese di telefono, contributi diversi, abbonamenti, ecc.). Comprende anche l’affitto a breve termine di fabbricati utilizzati per gli animali e le colture commercializzabili e/o per scopi generali.

85.   Canone d’affitto pagato

Affitto pagato (in contanti o in natura) per terreni e fabbricati aziendali in affitto, quote e altri diritti per gli usi aziendali. In questa voce sono compresi gli oneri pagati dall’affittuario a nome e per conto del proprietario (ad esempio, imposta fondiaria ed ammortamento di grosse riparazioni il cui costo è sostenuto dall’affittuario) che non possono essere recuperati dall’affittuario. Va considerata soltanto la parte ad uso aziendale dell’abitazione dell’affittuario e degli altri fabbricati affittati. Anche i costi di leasing o di affitto delle quote non collegate ai terreni vanno inseriti nella tabella L.

86.   Di cui: canone d’affitto pagato per terreni

87.   Assicurazioni concernenti i fabbricati aziendali

Questa informazione è facoltativa.

Premi d’assicurazione (incendio, inondazione, ecc.) concernenti i fabbricati aziendali e le costruzioni in proprietà che nel caso di affitto sono normalmente pagati dal proprietario. Nel caso in cui l’insieme delle assicurazioni formi oggetto d’una polizza unica, deve essere stimata la parte dei premi relativi ai fabbricati aziendali.

88.   Imposte fondiarie e altri oneri

Ammontare delle imposte, delle tasse e degli altri oneri che gravano sulla proprietà dei terreni e dei fabbricati aziendali a conduzione in proprietà e a mezzadria.

89.   Interessi e spese finanziarie pagati (totali)

Interessi e spese bancarie su prestiti contratti a scopi aziendali. Questa informazione è obbligatoria.

Le sovvenzioni sugli interessi non sono detratte, ma sono inserite nella rubrica 114 della tabella J.

90.   Interessi e spese finanziarie pagati su prestiti contratti per l’acquisto di capitale fondiario (terreni e fabbricati)

Questa informazione è facoltativa.

91.   Di cui: interessi e spese finanziarie pagati su prestiti contratti per l’acquisto di terreni

Questa informazione è facoltativa.

92.   Interessi e spese finanziarie pagati su prestiti per finanziamento del capitale agrario (bestiame, scorte morte e capitale circolante) e su debiti

Questa informazione è facoltativa.

93.   Oneri totali

Somma delle rubriche da 59 a 89.

G.   CAPITALE FONDIARIO, SCORTE MORTE, CAPITALE CIRCOLANTE

Si distinguono le seguenti rubriche.

94.   Terreni agricoli, fabbricati e diritti

Totale delle rubriche da 95 a 99. Le rubriche 95, 97 e 99 devono essere compilate se i dati relativi sono disponibili nella contabilità.

95.   Terreni agricoli

Terreni in proprietà.

96.   Colture permanenti

Tutte le piantagioni (tranne boschi e foreste ed escluso il valore dei terreni) di proprietà del conduttore, indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni. Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento alla colonna 7, posizione 316.

L’importo corrispondente all’incremento di giovani piantagioni (colture permanenti non ancora in produzione) deve essere indicato nella colonna «Investimenti» (colonna 4). Questa informazione deve anche essere indicata nella tabella K, rubrica 159 «Incremento di giovani piantagioni», nella colonna «Inventario finale» (colonna 9).

97.   Miglioramenti fondiari

Miglioramenti fondiari effettuati (ad esempio, recinzioni, impianti di drenaggio, attrezzature fisse per l’irrigazione) di proprietà del conduttore indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni. Gli importi indicati sono oggetto di ammortamento nella colonna 7, posizione 324.

98.   Fabbricati aziendali

Fabbricati e costruzioni di proprietà del conduttore indipendentemente dalla forma di conduzione dei terreni. Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna 7, posizione 332.

99.   Spese di acquisto, quote e altri diritti

Spese notarili, spese di registrazione, ecc., relative all’acquisto di beni fondiari agricoli. Transazioni relative alla vendita e/o all’acquisto di quote latte e quote barbabietole da zucchero, nonché al trasferimento di diritti e obblighi regolamentati, quali la cessione di un patrimonio zootecnico di riferimento. Le quote e i diritti sono indicati anche nella tabella L. Sono esclusi i costi per l’acquisto di terreni forestali.

Alle quote nella tabella G non vanno applicati ammortamenti; detti ammortamenti possono però essere registrati nella tabella L, colonna 7.

100.   Terreni forestali, compreso il legname in piedi

Terreni forestali in proprietà e che sono inclusi nell’azienda agricola, comprese le relative spese di acquisto.

101.   Macchine ed attrezzi

Trattrici, motocoltivatrici, autocarri, furgoni, automobili, macchine ed attrezzi grandi e piccoli, compresi strumenti il cui valore a nuovo è superiore a 300 EUR.

102.   Capitale circolante

Il capitale circolante è costituito dalle seguenti rubriche:

a)

scorte: prodotti dell’azienda e giacenze in magazzino;

b)

altro capitale circolante:

anticipazioni colturali (limitate al valore dei concimi, ammendanti, sementi e piante da seme utilizzati per le colture in corso, escluse le piante da seme per le colture permanenti),

portafoglio agricolo (titoli di partecipazione a organismi cooperativi o di altro genere di cui l’azienda utilizza i servizi),

crediti:

somme realizzabili a breve termine su prodotti già venduti, servizi resi, cessione d’immobili, e

somme pagate in anticipo per forniture di beni e servizi;

disponibilità (averi in cassa, banca, c/c postale) necessarie per il funzionamento aziendale.

Gli interessi percepiti sul conto bancario vanno registrati nella voce 178.

Qualora non sia possibile determinare esattamente l’importo del capitale circolante, si può procedere ad una stima forfetaria. Questa può consistere in una valutazione dell’ammontare medio del capitale investito nel processo di produzione, tenuto conto della durata dell’investimento. In questo caso gli importi del capitale circolante nell’inventario iniziale e nell’inventario finale sono identici.

103.   Totale

Somma delle rubriche 94, 100, 101 e 102.

COLONNE DELLA TABELLA G

Valore alla data dell’inventario iniziale (colonna 3)

Il valore alla data dell’inventario iniziale è il valore dei beni all’inizio dell’esercizio contabile. Per le aziende presenti nel campione anche nell’anno precedente il valore alla data dell’inventario iniziale dovrebbe essere pari al valore alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Per le aziende presenti nel campione per la prima volta, il valore alla data dell’inventario iniziale viene così calcolato:

per i beni non soggetti ad ammortamento, è uguale al valore di sostituzione,

per i beni soggetti ad ammortamento è determinato in funzione della durata dell’ammortamento che rimane ancora scoperto (comprese le grosse riparazioni già effettuate).

Il valore di sostituzione è uguale al prezzo di acquisto di un bene analogo nuovo a prezzi correnti. Può essere stimato sulla base dell’indice (generale o specifico) dei prezzi per i beni in questione (macchine, fabbricati, ecc.).

I terreni sono valutati sulla base dei prezzi (al netto delle spese d’acquisto) praticati nella regione per i terreni non affittati aventi la stessa situazione e qualità e venduti per scopi agricoli (le valutazioni effettuate per passaggi di proprietà tra parenti non sono prese in considerazione per la determinazione del valore). Nel caso in cui i costi delle automobili private, relativi alla loro utilizzazione per scopi aziendali, siano ripartiti tra le rubriche 61 («Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi») e 62 («Carburanti e lubrificanti»), la quota parte aziendale del valore di tali macchine è compresa nelle scorte morte. Invece, quando i costi derivanti dall’utilizzazione di automobili private per scopi aziendali sono calcolati in modo forfetario (cfr. rubrica 63), le automobili private non sono comprese nelle scorte morte.

Investimenti (colonna 4)

Importo degli acquisti, delle grosse riparazioni e delle produzioni di immobilizzazioni effettuati durante l’esercizio. Nel caso in cui gli investimenti abbiano dato luogo a premi o sovvenzioni, si indica nella colonna 4 l’importo comprensivo di premi e sovvenzioni.

Gli acquisti di piccolo materiale e di giovani alberi ed arbusti per operazioni di ripopolamento di scarsa entità non figurano in tali colonne, ma sono compresi negli oneri dell’esercizio (cfr. rubrica 61 «Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi», rubrica 72 «Sementi e piante acquistate» e rubrica 77 «Spese specifiche per le foreste»).

Quando il pagamento è effettuato con titoli di credito, questi sono valutati sulla base del loro valore in contanti.

Sovvenzioni agli investimenti (colonna 5)

Sovvenzioni ricevute durante l’esercizio contabile, comprese, eventualmente, quelle versate a favore di investimenti effettuati nel corso degli esercizi precedenti.

Vendite (colonna 6)

Importo delle vendite di beni durante l’esercizio.

Ammortamento (colonna 7)

L’ammortamento da registrare è l’importo effettivo dell’ammortamento nel corso dell’esercizio contabile. È determinato sulla base del valore di sostituzione (ossia il valore di sostituzione alla fine dell’esercizio contabile, moltiplicato per il tasso di ammortamento).

Al momento in cui viene effettuato l’inserimento dei dati delle schede aziendali deve essere trasmessa alla Commissione una tabella con i tassi annui di ammortamento applicati da ciascuno Stato membro.

 

Ammortamenti delle piantagioni

I costi di giovani alberi e arbusti per nuove piantagioni costituiscono un investimento e formano oggetto di ammortamento.

Soltanto le piantagioni di proprietà del conduttore (indipendentemente dalla forma di conduzione) formano oggetto di ammortamento.

 

Ammortamenti di fabbricati aziendali, costruzioni e miglioramenti fondiari

Ammortamento dei fabbricati, delle costruzioni (compresi le serre e i cassoni) e dei miglioramenti fondiari di proprietà del conduttore, qualunque sia la forma di conduzione.

 

Ammortamenti di macchine ed attrezzi

Le macchine e gli attrezzi che danno luogo ad ammortamento sono definiti come quelli aventi un valore a nuovo superiore a 300 EUR. Gli attrezzi minuti (di valore inferiore) non costituiscono oggetto di ammortamento; i corrispondenti acquisti devono essere contabilizzati direttamente come oneri d’esercizio (voce 61 «Manutenzione corrente di macchine ed attrezzi»).

In questa rubrica sono incluse anche le grosse riparazioni che hanno effettivamente aumentato il valore delle macchine e degli attrezzi rispetto al loro valore prima della riparazione, o come parte integrante dell’ammortamento di detto materiale (che se del caso terrà conto del prolungamento della durata della macchina o attrezzo in parola per effetto della riparazione) o come quota parte annuale dell’ammontare della grossa riparazione che è ripartita su più esercizi successivi.

L’importo dell’ammortamento annuale deve essere calcolato secondo il metodo di ammortamento lineare o secondo quello di ammortamento decrescente.

Il tasso di ammortamento è determinato da vari fattori che dipendono in massima parte dalle condizioni particolari della regione e della produzione di cui trattasi (grado di utilizzazione annua), ma anche dal progresso tecnico.

Dato che l’ammortamento varia da una regione all’altra e addirittura da un’azienda all’altra, gli uffici contabili hanno la possibilità di scegliere, secondo il tipo di macchina o di attrezzo, tassi appropriati alla situazione regionale o addirittura aziendale, allo scopo di approssimarsi al massimo al valore dell’effettivo ammortamento delle macchine e degli attrezzi.

Valore alla data dell’inventario finale (colonna 8)

Il valore alla data dell’inventario finale è il valore dei beni alla fine dell’esercizio contabile. È calcolato sulla base del valore di sostituzione in quel momento e della durata dell’ammortamento che rimane ancora scoperto.

H.   DEBITI

Gli importi indicati devono riguardare soltanto i debiti ancora da saldare, cioè i prestiti contratti previa deduzione dei rimborsi già effettuati. I prestiti sotto forma di titoli di credito sono valutati al corrispondente valore in contanti. Le informazioni sono obbligatorie almeno per le posizioni 374, 378, 382, 386, 390 e 394.

I prestiti sono distinti secondo la loro durata, cioè:

104.   Prestiti a lungo e medio termine

Prestiti per l’azienda contratti per una durata di un anno ed oltre.

105.   Prestiti a breve termine e debiti

Prestiti per l’azienda contratti per una durata inferiore ad un anno, debiti e pagamenti ancora dovuti.

106.   Totale

Somma delle rubriche 104 e 105.

Nel caso in cui i dati siano disponibili nella contabilità dell’azienda, i prestiti sono suddivisi secondo la loro destinazione, cioè:

prestiti per capitale fondiario (colonne 2 e 6),

di cui: prestiti per acquisto di terreni (colonne 3 e 7), prestiti contratti per altre attività (colonne 4 e 8).

La somma di queste voci corrisponde agli importi che figurano nelle colonne 1 (inventario iniziale totale) (= colonne 2 + 4) e 5 (inventario finale totale) (= colonne 6 + 8).

I.   IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

I dati in valore monetario che figurano nella scheda aziendale sono espressi a seconda degli Stati membri:

al netto dell’IVA; questo metodo è applicato per tutte le aziende sottoposte al regime IVA normale,

oppure IVA compresa. Gli Stati membri nei quali è praticato tale metodo devono fornire ogni anno, con i supporti informatici contenenti i dati contabili di un esercizio, l’elenco delle aliquote IVA applicate durante l’esercizio per ciascuna voce della scheda aziendale.

Per le aziende sottoposte al regime IVA normale, non occorre indicare niente nelle rubriche da 108 a 111. Lo stesso vale se gli acquisti e le vendite registrate nella scheda aziendale comprendono l’IVA.

Sull’IVA devono essere forniti i dati seguenti.

107.   Regime dell’IVA

Il regime dell’IVA (n. d’ordine 400) cui è sottoposta l’azienda è indicato, per ciascuna azienda, dal numero di codice corrispondente del seguente elenco:

 

Numero d’ordine 400

Codice

BELGIO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

BULGARIA

Esente

1

Registrato

2

REPUBBLICA CECA

Registrato

1

DANIMARCA

Moms (= normale)

1

GERMANIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIA

Normale

1

Speciale

2

IRLANDA

Agricolo

1

Registrato (= normale)

2

GRECIA

Regime normale

1

Regime agricolo

2

SPAGNA

Regime normale

1

Regime semplificato

2

Regime agricolo

3

FRANCIA

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

ITALIA

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normale

3

CIPRO

Normale

1

Agricolo

2

IVA non applicabile

3

LETTONIA

Normale

1

Agricolo

2

LITUANIA

Normale

1

Speciale

2

LUSSEMBURGO

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l’agriculture

3

UNGHERIA

Normale

1

Agricolo

2

MALTA

Normale

1

PAESI BASSI

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUSTRIA

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLONIA

Normale

1

Agricolo

2

PORTOGALLO

Regime agricolo

1

Regime normale

2

ROMANIA

Normale

1

Speciale

2

Piccole aziende

3

SLOVENIA

Normale

1

Agricolo

2

SLOVACCHIA

Registrato

1

Esente

2

FINLANDIA

Regime normale

1

SVEZIA

Regime normale

1

REGNO UNITO

Esente

1

Registrato

2


Suddivisione del regime dell’IVA (solamente Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Polonia)

 

Numero d’ordine 401

SPAGNA

 

Se nell’azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell’IVA (utilizzato per il numero d’ordine 400) per il regime minoritario

FRANCIA

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIA

Regime IVA per l’agriturismo come attività secondaria

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

UNGHERIA

Se nell’azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell’IVA (utilizzato per il numero d’ordine 400) per il regime minoritario

POLONIA

Se nell’azienda sono utilizzati due regimi, inserire il codice del regime dell’IVA (utilizzato per il numero d’ordine 400) per il regime minoritario

Rubriche da 108 a 111

Le rubriche da 108 a 111 devono essere compilate soltanto se l’azienda è soggetta al regime agricolo (o a regime analogo).

Il regime agricolo (o regime analogo) mira a fornire una compensazione complessiva per l’IVA pagata sull’acquisto di beni e servizi a prezzi correnti e sugli investimenti. In tal caso, le vendite e gli acquisti sono registrati senza IVA.

108.   IVA su vendite

IVA incassata su prodotti venduti durante l’esercizio contabile.

109.   IVA su acquisti

IVA corrisposta sugli acquisti correnti di beni e servizi durante l’esercizio. In Italia tale rubrica comprende anche l’IVA versata al fisco applicando il meccanismo del pro rata.

110.   IVA su investimenti

IVA corrisposta durante l’esercizio sull’acquisto di beni di investimento.

111.   IVA rimborsata dal fisco

Importo del rimborso.

J.   PREMI E SOVVENZIONI

I premi e le sovvenzioni che devono essere indicati nelle rubriche da 112 a 118 sono quelli concessi su fondi pubblici, esclusi i premi e le sovvenzioni sugli investimenti che figurano nelle rubriche da 94 a 103.

112.   Premi e sovvenzioni diversi da quelli su oneri e acquisti di animali

Importo di premi e sovvenzioni ricevuti o per i quali sono stati attribuiti diritti, per animali o prodotti, e altri pagamenti ricevuti o dovuti, eccetto quelli su oneri e acquisti di animali. Tutti i dati devono riferirsi ad animali, superfici e prodotti dell’azienda corrispondenti alle attività svolte nel corso dell’esercizio.

113.   Di cui: dettagli dell’importo della rubrica 112

1.

Categorie di animali (codici da 22 a 50 corrispondenti alle rispettive rubriche della tabella D) escluse le sovvenzioni per bovini dei codici 700 e 770.

2.

Prodotti (codici da 120 a 314 corrispondenti a rubriche o sottorubriche della tabella K) esclusi i pagamenti per superficie del codice 600 e i pagamenti dei codici 670 e 680. I pagamenti vanno registrati una sola volta (nella pertinente rubrica o sottorubrica), in modo da evitare doppi conteggi.

3.

Codici specifici indicati nel seguente elenco:

codice 600: totale dei pagamenti per superficie, concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, compresi i pagamenti per superficie relativi alla messa a riposo di terreni e alle colture energetiche; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 670: aiuti concessi nell’ambito del regime di pagamento unico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 680: aiuti concessi nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale deve essere registrato anche nella tabella M,

codice 700: pagamenti diretti per le carni bovine, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 770: premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M,

codice 800: pagamenti agroambientali e per il benessere degli animali, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 810: pagamenti per Natura 2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, e pagamenti connessi alla direttiva 2000/60/CE,

codice 820: indennità compensative degli svantaggi naturali nelle zone montane e indennità a favore di altre zone svantaggiate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 830: aiuti concessi per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 835: aiuti per far fronte ai costi dei servizi di consulenza agricola, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 840: aiuti per sostenere la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità dei prodotti alimentari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 900: aiuti a favore dell’imboschimento di superfici agricole, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 910: altri aiuti alle attività forestali (pagamenti Natura 2000, indennità per interventi silvoambientali, ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005,

codice 951: premi e sovvenzioni per attività di produzione animale non comprese nei codici di cui sopra,

codice 952: premi e sovvenzioni per colture non comprese nei codici di cui sopra,

codice 953: premi e sovvenzioni per attività di sviluppo rurale non comprese nei codici di cui sopra,

codice 955: aiuto supplementare, concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003,

codice 956: pagamenti diretti concessi per tipi specifici di agricoltura, importanti per la tutela o la valorizzazione dell’ambiente ovvero per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

codice 998: pagamenti per calamità, compensazioni da parte delle autorità pubbliche per perdite di produzione o di mezzi di produzione (per le compensazioni a carico di assicurazioni private si utilizza la rubrica 181 della tabella K),

codice 999: premi e sovvenzioni di carattere eccezionale (ad esempio, compensazioni agromonetarie), tenuto conto della loro eccezionalità, questi pagamenti sono registrati sulla base dei versamenti effettuati,

codici 1052 e 2052: compensazioni per la cessazione della produzione di latte; i pagamenti annuali devono essere registrati sotto il codice 1052, i pagamenti «una tantum» sotto il codice 2052,

codice 950: sovvenzioni generali che non possono essere assegnate ad alcuna attività o che non possono essere registrate sotto nessuno dei codici di cui sopra.

114.   Premi e sovvenzioni su oneri

Importo dei premi e delle sovvenzioni concernenti gli oneri (codici da utilizzare: da 59 a 82, 84, 85, 87 e 89).

115.   Di cui: dettagli dell’importo della rubrica 114 secondo la categoria di oneri (codici da utilizzare: da 59 a 82, 84, 85, 87 e 89).

116.   Premi e sovvenzioni su acquisti di animali

Importo dei premi e delle sovvenzioni concernenti gli acquisti di animali (codici da utilizzare: 51, 52 e da 54 a 58).

117.   Di cui: dettagli dell’importo della rubrica 116 secondo la categoria di animali (codici da utilizzare: 51, 52 e da 54 a 58).

118.   Totale premi e sovvenzioni

Somma delle rubriche 112, 114 e 116.

119.   Differenze rispetto agli esercizi precedenti

K.   PRODUZIONE (esclusi gli animali)

Alcune rubriche relative a prodotti sono suddivise in sottorubriche. In tal caso, i dati delle colonne da 4 a 10 devono figurare sia nella sottorubrica, sia nella rubrica corrispondente e la somma delle sottorubriche è registrata nella rubrica corrispondente.

Occorre effettuare registrazioni distinte per i seminativi coltivati su terreni a riposo in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003. Vanno effettuate registrazioni distinte anche se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui.

I dati relativi ai cereali in campo devono essere registrati sotto la rubrica corrispondente, ad eccezione delle superfici, che non vanno registrate. Lo stesso vale per le colture su terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno.

A.   COLTURE

Cereali

I cereali insilati non sono compresi tra i prodotti elencati sotto le rubriche da 120 a 128 e devono essere registrati nelle rubriche 326 «Granturco da foraggio» e 327 «Altri cereali insilati». Il miglio, il triticale, il grano saraceno e il sorgo, tranne il sorgo da foraggio, sono compresi nella rubrica 128 «Altri cereali». Il sorgo da foraggio deve essere compreso nella rubrica 145 «Altre piante da foraggio».

Le sementi sono comprese nelle rubriche da 120 a 128.

120.   Frumento tenero e spelta

121.   Frumento duro

122.   Segale (compreso il frumento segalato)

123.   Orzo

124.   Avena

125.   Miscugli di cereali estivi

126.   Granturco (compreso il granturco umido)

127.   Riso

128.   Altri cereali

Colture erbacee

129.   Colture proteiche

Tutte le colture proteiche coltivate per i loro semi, compresa la produzione di sementi e di miscele di legumi secchi e cereali. Sono escluse le leguminose raccolte fresche (per esempio l’erba medica), da registrare nella rubrica 145 «Altre piante da foraggio», le piante oleoproteaginose (per esempio la soia), da registrare nella rubrica 132 «Piante erbacee oleaginose», e le leguminose coltivate come ortaggi, da registrare nelle rubriche 136, 137 o 138.

Sottorubriche della rubrica 129 «Colture proteiche»

360.

Piselli, fave e favette, lupini dolci

361.

Lenticchie, ceci, vecce

330.

Altre colture proteiche

130.   Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Sottorubriche della rubrica 130 «Patate»

I dettagli sono forniti se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale.

362.

Patate da fecola

363.

Altre patate

131.   Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

132.   Colture erbacee oleaginose (comprese le sementi)

Sottorubriche della rubrica 132 «Colture erbacee oleaginose»

331.

Colza e ravizzone

332.

Girasole

333.

Soia

364.

Lino diverso dal lino tessile (se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale)

334.

Altre (compresi il lino diverso dal lino tessile, se non registrato nella sottorubrica 364, il ricino, il cartamo, il sesamo, le arachidi, la senape, il papavero e altre piante oleaginose)

133.   Luppolo (escluse le sementi)

134.   Tabacco (escluse le sementi)

Sottorubriche della rubrica 134 «Tabacco»

Le sottorubriche corrispondono ai gruppi di varietà di tabacco definite dall’articolo 171 quater bis del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (5). I dettagli devono essere inseriti se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale.

365.

Flue-cured (varietà incluse: Virginia, Virginia D e ibridi derivati, Bright)

366.

Light air-cured (varietà incluse: Burley, Badischer Burley e ibridi derivati, Maryland)

367.

Dark air-cured (varietà incluse: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso, Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre, Nijkerk, Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati, Forchheimer Havanna IIc, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goyano, ibridi di Geudertheimer, Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà simili, Burley fermentato e Havanna)

368.

Fire-cured (varietà incluse: Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori e Salento)

369.

Sun-cured (varietà incluse: Xanthi-Yaka, Perustitza, Samsun, Erzegovina e varietà simili, Myrodata Smyrnis, Trapezous, Phi I, Kaba Koulak non classico, Tsebelia e Mavra)

370.

Basmas (varietà incluse: Basmas)

371.

Katerini (varietà incluse: Katerini e varietà simili)

372.

Kaba Koulak classico (varietà incluse: Elassona, Myrodata Agrinion e Zychnomyrodata)

135.   Altre colture industriali (escluse le sementi)

Questa rubrica comprende anche il cotone, la canna da zucchero, il lino tessile e la canapa.

Sottorubriche della rubrica 135 «Altre colture industriali»

345.

Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profumeria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffè

346.

Canna da zucchero

347.

Cotone: la produzione dell’esercizio (colonna 5) deve essere espressa in peso (100 kg) di semi di cotone, cioè di cotone non sgranato

373.

Lino tessile (se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale)

374.

Canapa (se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale)

348.

Altre piante industriali (compresi il lino tessile e la canapa, se non registrati nelle rubriche 373 e 374)

Ortaggi e frutti non perenni

136.   Ortaggi freschi, meloni e fragole in pieno campo: colture in avvicendamento con colture agricole. Compresi l’ananas e il granturco dolce.

137.   Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in pieno campo; colture consociate ad altre colture ortive e caratterizzate da una rotazione rapida, con l’occupazione quasi continua della superficie e l’ottenimento di più raccolti per anno, compresi l’ananas e il granturco dolce.

138.   Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (compresi l’ananas e il granturco dolce): colture praticate al riparo (serre, cassoni fissi, tunnel in plastica accessibili) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Non sono considerate colture protette le colture praticate in tunnel di plastica non accessibili, sotto campane o cassoni mobili. Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base.

Sottorubriche delle rubriche 136, 137 e 138 «Ortaggi e frutti non perenni»

I prodotti devono essere registrati in queste sottorubriche qualunque sia la loro successiva destinazione (consumo allo stato fresco, essiccamento, trasformazione, conserve, ecc.). I dettagli devono essere inseriti se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale.

335.

Cavoli commestibili, cavolfiori, broccoli, ecc.

336.

Ortaggi a foglia (porri, spinaci, insalate, ecc.)

337.

Pomodori

375.

Granturco dolce (se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale)

338.

Ortaggi da frutto o da fiore, diversi dai pomodori (zucche e zucchini, melanzane, cetrioli, carciofi, peperoni dolci, ecc.). Comprende anche il granturco dolce, se non è registrato nella rubrica 375

339.

Ortaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate)

340.

Legumi da granella (piselli, fagioli, ecc., eccetto le lenticchie e i ceci)

341.

Frutti di piante non perenni (fragole, meloni, angurie, ananas, ecc.)

139.   Funghi: la superficie totale delle colture successive (superficie di base × numero di raccolti completi) deve essere indicata in metri quadrati. Tale superficie non è presa in considerazione nel totale (rubrica 183).

Fiori e piante ornamentali

140.   Fiori e piante ornamentali in pieno campo (esclusi i vivai, da registrare nella rubrica 157) (superficie di base)

141.   Fiori e piante ornamentali in coltura protetta (superficie di base)

Sottorubriche delle rubriche 140 e 141 «Fiori e piante ornamentali»

I dettagli devono essere inseriti se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale.

342.

Bulbi e tuberi da fiore

343.

Fiori e boccioli di fiori recisi

344.

Piante a fiori e piante ornamentali

Sementi

142.   Sementi da prato (graminacee e leguminose da foraggio)

143.   Altre sementi (sementi orticole, sementi e piante per seminativi, escluse le sementi di cereali, legumi secchi, patate, piante oleaginose e sementi da prato)

Colture foraggere e terreni a riposo

144.   Piante sarchiate da foraggio (barbabietole da foraggio, rutabaga, carote e rape da foraggio, barbabietole semizuccherine, altre piante sarchiate) (escluse le sementi)

145.   Altre piante da foraggio

Tutte le colture foraggere erbacee annuali o pluriennali che entrano nell’avvicendamento e occupano una stessa superficie per meno di cinque anni, esclusi i prati.

Sottorubriche della rubrica 145 «Altre piante da foraggio»

326.

Granturco da foraggio

327.

Altri cereali insilati

328.

Altre piante da foraggio

146.   Terreni a riposo: terreni che non producono alcun raccolto per tutta la durata dell’esercizio. Devono essere registrate anche le superfici messe a riposo ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 e non coltivate, compresi i terreni messi a riposo con copertura verde. Le superfici messe a riposo con colture non alimentari autorizzate, in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere registrate nelle rubriche corrispondenti ai relativi prodotti, con codice 8 o 9 per il «tipo di coltura».

147.   Prati avvicendati: prati su seminativi destinati alla produzione foraggera erbacea per un periodo inferiore a cinque anni, comprese le superfici coltivate per meno di un anno. L’importo delle vendite di erba e/o fieno provenienti da tali superfici deve essere indicato in questa rubrica.

148.   Altri seminativi non compresi nelle rubriche da 120 a 147 o nelle relative sottorubriche.

149.   Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a titolo di compenso in natura.

150.   Prati e pascoli permanenti: superficie agricola utilizzata, coltivata fuori avvicendamento, destinata permanentemente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee foraggere, seminate o spontanee, generalmente concimate e coltivate. L’importo delle vendite di erba e/o fieno provenienti da tali superfici deve essere indicato in questa rubrica.

151.   Pascoli magri: pascoli poveri con vegetazione arbustiva, generalmente non concimati e non coltivati.

314.   Pascoli permanenti non più utilizzati a fini produttivi e ammissibili al pagamento di aiuti.

Colture permanenti

152.   Frutteti e bacche

Compresi i frutti tropicali e subtropicali, incluse le banane ma escluse le colture permanenti protette da registrare nella rubrica 156.

Sottorubriche della rubrica 152 «Frutteti e bacche»

I prodotti devono essere riportati in queste sottorubriche qualunque sia la loro successiva destinazione (consumo allo stato fresco, essiccamento, trasformazione, conserve, ecc.).

349.

Frutta a semi: mele, pere, ecc., esclusa l’uva secca (sottorubrica 291) e l’uva da tavola (sottorubrica 285)

350.

Frutta a nocciolo: prugne, pesche, albicocche, ciliegie, ecc., escluse le olive da tavola (sottorubrica 281)

351.

Frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, castagne, ecc.

352.

Piccoli frutti e bacche: ribes rosso e bianco, lamponi, fichi, ecc. (esclusi fragole, meloni e ananas: rubriche 136, 137 e 138)

353.

Frutta tropicale e subtropicale: banana, avocado, mango, papaia, ecc.

153.   Agrumeti

Sottorubriche della rubrica 153 «Agrumeti»

354.

Arance

355.

Tangerini, mandarini, clementine e simili (piccoli frutti)

356.

Limoni

357.

Altri agrumi

154.   Oliveti

Sottorubriche della rubrica 154 «Oliveti»

281.

Olive da tavola

282.

Olive vendute in frutto, destinate alla produzione di olio

283.

Olio d’oliva

284.

Sottoprodotti dell’olivicoltura

155.   Vigneti

Sottorubriche della rubrica 155 «Vigneti»

285.

Uve da tavola

286.

Uve da vinificazione per vino di qualità a denominazione di origine protetta (DOP)

292.

Uve da vinificazione per vino di qualità a indicazione geografica protetta (IGP)

293.

Uve da vinificazione per altri vini

288.

Diversi prodotti della vinicoltura: mosti, succhi, mistelle, acquaviti, aceti e altri, se ottenuti nell’azienda

289.

Vino di qualità a denominazione di origine protetta (DOP)

294.

Vino di qualità a indicazione geografica protetta (IGP)

295.

Altri vini

291.

Uva secca

304.

Sottoprodotti della viticoltura (vinacce, fecce, ecc.)

156.   Colture permanenti protette

157.   Semenzai e piantonai: compresi quelli viticoli ed esclusi quelli forestali impiantati in foresta e destinati a fabbisogno aziendale.

158.   Altre colture permanenti (vimine, giunco, bambù, salice viminale, ecc.)

159.   Incremento di giovani piantagioni, valutato al costo dei mezzi di produzione impiegati (sono prese in considerazione solo piantagioni che non hanno ancora raggiunto lo stadio della piena produzione). Questo dato deve essere indicato anche nella tabella G, rubrica 96 «Colture permanenti», colonna «Investimenti» (colonna 4).

Altre colture

160.   Prodotti trasformati a base di prodotti vegetali aziendali non indicati separatamente, compresi alcole non di uva, sidro, sidro di pere, ecc.

161.   Sottoprodotti di prodotti vegetali (esclusi i sottoprodotti della vite e dell’olivo)

Sottorubriche della rubrica 161 «Sottoprodotti di prodotti vegetali»

I dettagli devono essere inseriti se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale.

299.

Paglia

300.

Colletti di barbabietole

301.

Altri sottoprodotti

B.   PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

162.   Latte vaccino

163.   Prodotti lattiero-caseari vaccini

164.   Latte di pecora

165.   Latte di capra

166.   Lana

167.   Prodotti lattiero-caseari ovini

168.   Prodotti lattiero-caseari caprini

169.   Uova di gallina (comprese uova da cova)

170.   Altri prodotti animali (letame venduto, monte, uova diverse da quelle di gallina, ecc.)

313.   Miele e prodotti dell’apicoltura: miele, idromele e altri prodotti e sottoprodotti dell’apicoltura, espressi in quintali (= 100 kg) di equivalente miele

171.   Allevamento sotto contratto

Importo delle entrate dell’allevamento sotto contratto a condizioni tali da rendere l’attività equivalente ad una prestazione di servizi da parte del conduttore, il quale non assume i rischi economici normalmente connessi con l’allevamento o l’ingrasso di tali animali.

Sottorubriche della rubrica 171 «Allevamento sotto contratto»

I dettagli devono essere inseriti se i dati corrispondenti figurano nella contabilità aziendale.

307.

Bovini sotto contratto

308.

Ovini e/o caprini sotto contratto

309.

Suini sotto contratto

310.

Pollame sotto contratto

311.

Altri animali sotto contratto

C.   SETTORE FORESTALE

173.   Superficie boschiva

Superficie occupata da boschi e foreste, compresi i pioppeti e i vivai forestali in foresta. Gli alberi isolati o in piccoli gruppi o in filari non sono compresi nella superficie boschiva; la superficie corrispondente rientra nella superficie limitrofa. Sono considerati i boschi e le foreste gestiti dal conduttore, coltivati dalla manodopera dell’azienda agricola con le macchine e gli attrezzi di quest’ultima e/o i cui prodotti sono utilizzati per i fini dell’azienda agricola.

174.   Vendite di legname abbattuto: importo delle vendite di legname abbattuto durante l’esercizio, compreso il reimpiego

175.   Vendite di legname in piedi: importo delle vendite di legname in piedi durante l’esercizio

176.   Altri prodotti forestali: importo delle vendite di prodotti forestali diversi dal legno (sughero, resina, ecc.)

D.   ALTRI PRODOTTI

172.   Affitto occasionale di superficie foraggera ed animali a pensione

177.   Lavori per conto terzi, compresa la locazione di macchine e attrezzi

178.   Interessi su disponibilità necessaria per il funzionamento aziendale (fondo di cassa corrente) del conto bancario del conduttore. Questa rubrica non è compilata se il capitale circolante è determinato in modo forfetario (cfr. le istruzioni sul capitale circolante, rubrica 102).

179.   Proventi del turismo, qualora l’agriturismo sia connesso all’attività dell’azienda agricola in modo tale da rendere praticamente impossibile la distinzione tra questa attività e l’azienda propriamente detta. Detti proventi comprendono i canoni pagati dai turisti (terreni per campeggi, alloggi rurali, impianti di equitazione, caccia e pesca, ecc.). Gli oneri e la manodopera relativi non possono essere distinti e sono pertanto tutti indicati nelle rubriche corrispondenti.

180.   Entrate concernenti gli esercizi precedenti: importi percepiti durante l’esercizio, relativi ad esercizi precedenti e non compresi nei crediti degli esercizi corrispondenti. I premi, le sovvenzioni e gli aiuti diretti per i prodotti, gli animali, le superfici, gli oneri e le calamità devono essere registrati per l’esercizio in corso nelle rubriche da 112 a 118 e per gli esercizi precedenti sotto il numero d’ordine 483.

181.   Altri prodotti ed entrate non elencati sopra: valore locativo dell’abitazione dei salariati (valutato sulla base degli oneri relativi), produzione di immobilizzazioni (valore stimato dell’insieme dei costi di produzione di immobilizzazioni inclusi negli oneri correnti dell’azienda: cfr. «Definizioni ed istruzioni generali», lettera b), indennità ricevute che non possono essere imputate ai prodotti interessati o dedotte dagli oneri, ecc.

182.   Altre superfici e relativa produzione

La rubrica 182 comprende tutte le altre superfici, ad esempio l’orto familiare, le aree occupate da fabbricati, strade, aia per animali, stagni, ecc.

183.   Totale: somma delle rubriche da 120 a 182, e da 313 a 314.

Tuttavia, la somma delle superfici non comprende le superfici destinate a colture successive secondarie ed ai funghi. La somma delle superfici costituisce la superficie totale dell’azienda.

COLONNE DELLA TABELLA K

Prodotti (colonna 1)

I prodotti devono essere indicati nell’ordine crescente dei numeri summenzionati.

Tipo di coltura (colonna 2)

Tipi di coltura e codici corrispondenti:

Codice 0

:

Prodotti di origine animale, prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti

A.

Colture in pieno campo [compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi; escluse le colture su terreni messi a riposo in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003]

Codice 1

:

Colture principali non irrigue

Le colture principali comprendono:

le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l’esercizio considerato,

le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio,

tra le colture praticate in successione durante l’esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per il periodo più lungo.

Codice 2

:

Colture consociate non irrigue

Colture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l’esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occupata da ciascuna.

Codice 3

:

Colture successive secondarie non irrigue

Colture praticate in successione durante l’esercizio su una data superficie e che non sono considerate colture principali.

Codice 6

:

Colture principali o consociate irrigue

Codice 7

:

Colture successive secondarie irrigue

Per coltura irrigua s’intende una coltura in cui la somministrazione dell’acqua è generalmente artificiale.

Questi ultimi due tipi di coltura devono essere indicati se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità.

B.

Orti industriali e floricoltura in pieno campo

Codice 4

:

Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in pieno campo (cfr. rubrica 137) nonché fiori e piante ornamentali in pieno campo (cfr. rubrica 140).

C.

Colture protette

Codice 5

:

Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (cfr. rubrica 138), fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta (cfr. rubrica 141), colture permanenti protette (cfr. rubrica 156). Eventualmente anche le rubriche 143, 285 e 157.

D.

Colture su terreni messi a riposo in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003

Codice 8

:

Colture non irrigue su terreni messi a riposo

Codice 9

:

Colture irrigue su terreni messi a riposo

E.

Colture energetiche

Codice 10

:

Colture energetiche definite all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, beneficiarie o no dell’aiuto per le colture energetiche, escluse le «Colture non alimentari su terreni messi a riposo».

Dati mancanti (colonna 3)

Codice 0

:

Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato.

Codice 1

:

Si utilizza il codice 1 quando la superficie di una coltura non è indicata (cfr. colonna 4), ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili acquistati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un’annata e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali o animali acquistati.

Codice 2

:

Si utilizza il codice 2 per le colture sotto contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna 5).

Codice 3

:

Si utilizza il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica e non si tratta di colture sotto contratto.

Codice 4

:

Si utilizza il codice 4 quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione fisica.

Codice 8

:

Si utilizza il codice 8 per il codice di prodotto 146, quando la superficie è messa a riposo come misura ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 e non è coltivata (compreso il caso di copertura verde).

Superficie (colonna 4)

La superficie è indicata in are (100 are = 1 ettaro), eccetto la superficie destinata alla coltivazione dei funghi (rubrica 139) che è indicata in metri quadrati. Tale superficie non è compresa nella superficie totale (cfr. rubrica 183).

La superficie corrispondente ad ogni prodotto vegetale è indicata in questa colonna, salvo per quanto riguarda i sottoprodotti (rubriche 160, 284, da 299 a 301 e 304) e alcuni prodotti trasformati (rubriche 160 e 288). I prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti vegetali acquistati ed i prodotti di colture commercializzabili acquistati sul campo o provenienti da terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore ad un anno sono registrati senza l’indicazione della superficie. Nella colonna 3 (dati mancanti) si deve indicare il codice 1.

Per le sottorubriche relative a ortaggi freschi, meloni e fragole (rubriche da 335 a 341), fiori e piante ornamentali (rubriche 342, 343 e 344) in orti industriali in pieno campo o in coltura protetta, si indica la superficie realmente destinata alla coltura in questione (superficie coltivata). Esempio: se sulla stessa superficie di 1 ettaro di orto industriale in pieno campo sono stati coltivati prima ravanelli e successivamente porri, la superficie di base da indicare nella rubrica 137 sarà 1 ettaro e la superficie coltivata sarà 2 × 1 ettaro, da indicare rispettivamente nelle rubriche 339 e 336. Se tale dato non è disponibile nella contabilità aziendale, nella colonna 3 (dati mancanti) si deve indicare il codice 1.

Produzione dell’esercizio (colonna 5)

Quantità di prodotti vegetali ed animali prodotte nel corso dell’esercizio contabile (non comprese le eventuali perdite sul campo ed in azienda) e riguardanti unicamente i prodotti principali dell’azienda (esclusi i sottoprodotti).

Queste quantità devono essere indicate in quintali (100 kg), salvo per quanto riguarda le uova (rubrica 169), che sono indicate in migliaia, e il vino e prodotti connessi (rubriche da 286 a 289 e da 292 a 295), che sono espressi in ettolitri. La quantità corrispondente alla rubrica principale 155 «Vigneti» deve essere espressa in quintali anche se si riferisce al vino.

Per quanto concerne il latte viene indicata la quantità di latte liquido prodotto, qualunque sia la forma (crema, burro, formaggio, ecc.) che assume all’atto della vendita, dell’autoconsumo, del reimpiego o della prestazione in natura. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nella produzione.

Quando per un prodotto le condizioni di vendita non permettono di determinare la produzione fisica in quintali (ad esempio, in caso di vendita di un raccolto sul campo e di colture sotto contratto), nella colonna 3 (dati mancanti) viene indicato il codice 2 per le colture sotto contratto ed il codice 3 negli altri casi.

Valore alla data dell’inventario iniziale (colonna 6)

Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) all’inizio dell’esercizio contabile, esclusi gli animali. I prodotti sono valutati ai prezzi «franco azienda» alla data dell’inventario.

Vendite (colonna 7)

Importo (già o non ancora incassato) delle vendite di prodotti immagazzinati all’inizio dell’esercizio e raccolti nel corso dell’esercizio.

L’importo dei prodotti venduti comprende il valore dei prodotti resi all’azienda (latte scremato, polpa, ecc.) che è anche registrato tra gli oneri aziendali.

Gli eventuali indennizzi (ad esempio, indennità per danni da grandine) relativi all’esercizio contabile sono aggiunti all’importo delle vendite dei prodotti corrispondenti, sempreché sia possibile imputarli alla produzione di tali prodotti; in caso contrario, detti indennizzi sono indicati nella rubrica 181 («Altri prodotti ed entrate»).

I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l’esercizio non sono compresi nell’importo delle vendite, ma sono indicati nella rubrica 112 (cfr. le istruzioni concernenti tale rubrica). Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella rubrica 71 («Altre spese specifiche per l’allevamento») o 76 («Altre spese specifiche per le colture»).

Autoconsumo e prestazioni in natura (colonna 8)

Prodotti consumati dalla famiglia del conduttore (compresi i prodotti dell’azienda usati per la preparazione dei pasti a persone villeggianti) e/o usati come pagamento in natura per l’acquisto di beni e servizi (compresi i salari in natura). Tali prodotti sono valutati sulla base dei prezzi «franco azienda».

Valore alla data dell’inventario finale (colonna 9)

Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) al termine dell’esercizio contabile, esclusi gli animali. I prodotti sono valutati ai prezzi «franco azienda» alla data dell’inventario.

Reimpieghi (colonna 10)

Valore, a prezzi «franco azienda», dei prodotti di scorta (immagazzinati) dell’azienda all’inizio dell’esercizio e/o prodotti durante l’esercizio, utilizzati nell’azienda nel corso dell’esercizio come mezzi di produzione. Sono compresi:

mangimi:

valore «franco azienda» dei prodotti vendibili dell’azienda (prodotti che sono correntemente commercializzabili), utilizzati durante l’esercizio come mangimi. La paglia dell’azienda reimpiegata (come foraggio o come strame) viene registrata solo se costituisce prodotto vendibile nella regione e per l’esercizio considerato. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nei reimpieghi.

I prodotti in questione sono valutati al prezzo di vendita «franco azienda»,

sementi:

valore, a prezzi «franco azienda», dei prodotti vendibili dell’azienda utilizzati come sementi nel corso dell’esercizio.

L.   QUOTE E ALTRI DIRITTI

I quantitativi delle quote detenute alla fine dell’esercizio vanno sempre inseriti nella colonna 9.

Devono essere inoltre indicate, agli attuali valori di mercato, le quote che in origine sono state acquisite gratuitamente, se possono essere trasferite indipendentemente dai terreni a cui sono riferite. Le quote che non possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrate soltanto nella tabella G.

Alcuni dati sono contemporaneamente inseriti, singolarmente o come componenti di aggregati, anche in altre rubriche delle tabelle F, G e/o K.

Devono essere utilizzate le seguenti rubriche.

401.

Latte

402.

Premio per vacche nutrici

404.

Premio per pecore e capre

421.

Barbabietole da zucchero

422.

Tabacco

423.

Patate da fecola

441.

Ammoniaca

442.

Concime organico

470.

Diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico (facoltativo)

499.

Altro.

COLONNE DELLA TABELLA L

Quote o altri diritti (colonna 1)

Rubrica della quota o diritto.

Tipi di dati (colonna 2)

Codice 1

:

Voci relative alle attività: acquisti e vendite

Codice 2

:

Voci relative ai profitti: leasing o locazione di quote

(Colonna 3): Libero.

Pagamenti (colonna 4)

 

Per il codice 1 nella colonna 2:

importo pagato per l’acquisto di quote o altri diritti.

 

Per il codice 2 nella colonna 2:

importo degli oneri di leasing o locazione di quote o altri diritti. Compreso anche nella rubrica 85 («Canone d’affitto pagato») della tabella F.

Entrate (colonna 5)

 

Per il codice 1 nella colonna 2:

importo ricavato dalla vendita di quote o altri diritti.

 

Per il codice 2 nella colonna 2:

importo dei proventi della locazione o del leasing di quote o altri diritti. Compreso anche nella rubrica 181 («Altri prodotti ed entrate») della tabella K.

Valore alla data dell’inventario iniziale (colonna 6)

 

Per il codice 1 nella colonna 2:

deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d’inventario iniziale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all’acquisto o all’acquisizione gratuita, se le quote possono essere trasferite separatamente dai terreni a cui sono riferite.

 

Per il codice 2 nella colonna 2:

non pertinente.

Ammortamento (colonna 7)

I dati sull’ammortamento delle quote ed altri diritti possono essere indicati in questa colonna. In ogni caso, l’ammortamento delle quote ed altri diritti non deve essere registrato nella tabella G (posizione 340).

Valore alla data dell’inventario finale (colonna 8)

 

Per il codice 1 nella colonna 2:

deve essere indicato, agli attuali valori di mercato, il valore d’inventario finale dei quantitativi di cui dispone in proprio il conduttore in seguito all’acquisto o all’acquisizione gratuita, se le quote possono essere trasferite separatamente dai terreni a cui sono riferite.

 

Per il codice 2 nella colonna 2:

non pertinente.

Quantitativo (colonna 9)

Le unità da utilizzare sono:

rubriche 401 e da 421 a 422: quintali,

rubrica 442: quintali o numero di animali se previsto nella legislazione nazionale,

rubriche 402 e 404: numero di unità di base di premio,

rubrica 470: numero di diritti,

rubrica 499: senza oggetto.

Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna 10)

Inserire il dato soltanto una volta, con codice 2 = colonna 2.

Per quanto riguarda la rubrica 401: prelievo supplementare sulla produzione di latte dovuto per l’esercizio in corso, oppure importo pagato.

M.   PAGAMENTI DIRETTI a norma del regolamento n. 1782/2003 (voci da 601 a 680 e da 700 a 772) (6)

600.   Pagamenti per superficie a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003

L’importo totale dei pagamenti per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 600. Esso comprende anche i pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo e gli aiuti per le colture energetiche.

Dettagli della rubrica 600

Le rubriche da 621 a 638 devono essere compilate per le colture irrigue solo se dette colture sono considerate a parte nel piano nazionale di regionalizzazione. In tal caso, le superfici e i relativi pagamenti devono essere esclusi dalle rubriche da 601 a 618. Qualora invece nel piano nazionale di regionalizzazione non sia stata operata tale distinzione, le zone irrigue sono registrate nelle rubriche da 601 a 618.

601.   Pagamenti per superficie per terreni non irrigui

Nella colonna 4 «Numero di unità di base per i pagamenti»: somma delle rubriche da 602 a 618, escluse le rubriche 608, 614 e 618 se le stesse unità di base sono registrate anche sotto un’altra rubrica nella tabella M. Nella colonna 5 «Aiuto totale»: somma delle rubriche da 602 a 618.

Le varie sottorubriche devono essere compilate almeno nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (per quanto riguarda le rese di riferimento, l’importo unitario dell’aiuto, la superficie totale ammissibile) per ciascuna coltura ammissibile.

602.   Pagamenti per superficie per i cereali

603.   Pagamenti per superficie per le colture oleaginose

604.   Pagamenti per superficie per le colture proteiche

605.   Pagamenti per superficie per i cereali insilati

606.   Pagamenti per superficie per il granturco

607.   Pagamenti per superficie per il granturco insilato

608.   Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico per il frumento duro, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003

609.   Pagamenti per superficie per altri seminativi

611.   Pagamenti per superficie per i foraggi insilati

612.   Pagamenti per superficie per il lino tessile

613.   Pagamenti per superficie per la canapa tessile

614.   Premio per le colture proteiche (se non compreso nella rubrica 604)

618.   Premio specifico alla qualità per il frumento duro (se non compreso nella rubrica 608)

621.   Pagamenti per superficie per i terreni irrigui

Nella colonna 4 «Numero di unità di base per i pagamenti»: somma delle rubriche da 622 a 638, escluse le rubriche 628, 634 e 638 se le stesse unità di base sono registrate anche sotto un’altra rubrica nella tabella M. Nella colonna 5 «Aiuto totale»: somma delle rubriche da 622 a 638.

Le varie sottorubriche devono essere compilate almeno nel caso in cui lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (per quanto riguarda le rese di riferimento, l’importo unitario dell’aiuto e la superficie totale ammissibile) per ciascuna coltura ammissibile.

622.   Pagamenti per superficie per i cereali irrigui

623.   Pagamenti per superficie per le colture oleaginose irrigue

624.   Pagamenti per superficie per le colture proteiche irrigue

625.   Pagamenti per superficie per i cereali insilati irrigui

626.   Pagamenti per superficie per il granturco irriguo

627.   Pagamenti per superficie per il granturco insilato irriguo

628.   Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro irriguo nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico per il frumento duro, descritto dal regolamento (CE) n. 1782/2003

629.   Pagamenti per superficie per altri seminativi irrigui

632.   Pagamenti per superficie per il lino tessile irriguo

633.   Pagamenti per superficie per la canapa tessile irrigua

634.   Premio per le colture proteiche irrigue (se non compreso nella rubrica 624)

638.   Premio specifico alla qualità per il frumento duro irriguo (se non compreso nella rubrica 628)

650.   Pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo

655.   Aiuto per le colture energetiche

670.   Regime di pagamento unico ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

Nella colonna 4 «Numero di unità di base per i pagamenti»: somma delle rubriche da 671 a 673. Nella colonna 5 «Aiuto totale»: somma delle rubriche da 671 a 674.

L’importo totale dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 670.

Dettagli della rubrica 670

Rubrica

Numero di unità di base per i pagamenti

Totale aiuti

671.

Pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, eccetto quelli indicati nelle rubriche da 672 a 674; comprende anche i pagamenti per la praticoltura/pascolo permanente e per le superfici messe a riposo, se non differenziati

Obbligatorio

Obbligatorio

672.

Pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico per la praticoltura/pascolo permanente

Facoltativo

Facoltativo

673.

Pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico per le superfici messe a riposo

Facoltativo

Facoltativo

674.

Pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico basati su diritti speciali

Obbligatorio

Obbligatorio

680.   Regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

L’importo totale dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 680.

700.   Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003

L’importo totale dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere registrato anche nella tabella J, con il codice 700.

Nella tabella che segue sono indicate le rubriche per tutti i tipi di pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Rubrica

Numero di unità di base per i pagamenti

Totale aiuti

700

Totale dei pagamenti per le carni bovine

(somma delle rubriche 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Obbligatorio

710

Premio speciale

(somma delle rubriche 711 e 715)

Obbligatorio

Obbligatorio

711

Premio speciale per tori

Obbligatorio

Obbligatorio

715

Premio speciale per manzi

Obbligatorio

Obbligatorio

730

Premio per vacca nutrice

(somma delle rubriche 731 e 735)

Obbligatorio

731

Premio per vacca nutrice per giovenche e vacche nutrici

Obbligatorio

Obbligatorio

735

Premio per vacca nutrice: premio nazionale aggiuntivo

Obbligatorio

Obbligatorio

740

Premio alla macellazione

(somma delle rubriche 741 e 742)

Obbligatorio

741

Premio alla macellazione: da 1 a 7 mesi

Facoltativo

Obbligatorio

742

Premio alla macellazione: 8 mesi e oltre

Obbligatorio

Obbligatorio

750

Pagamento per l’estensivizzazione

Obbligatorio

Obbligatorio

760

Pagamenti supplementari (dotazione nazionale)

Obbligatorio

770.   Premio per i prodotti lattiero-caseari, compresi i pagamenti supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003

Rubrica

Numero di unità di base per i pagamenti

Totale aiuti

770.

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari (somma delle rubriche 771 e 772)

Obbligatorio

Obbligatorio

771.

Premio per i prodotti lattiero-caseari

Facoltativo

Facoltativo

772.

Pagamenti supplementari

Facoltativo

Facoltativo

COLONNE DELLA TABELLA M

Prodotto o combinazione di prodotti (colonna 1)

(Colonne 2 e 3): Libero.

Numero di unità di base per i pagamenti (colonna 4)

Per le rubriche da 600 a 655 e 680 deve essere indicata la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 750 deve essere indicato il numero dei capi che beneficiano dei pagamenti. Per le rubriche da 670 a 673 il numero dei diritti attivati deve essere espresso in are. Per la rubrica 674 deve essere registrato il numero di diritti speciali. Per le rubriche 770, 771 e 772 deve essere indicato il quantitativo di riferimento individuale (in quintali).

Totale aiuti (colonna 5)

Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell’esercizio contabile.

Importo di riferimento (colonna 6)

Per le rubriche da 602 a 613, da 622 a 633 e 650 deve essere indicata la resa di riferimento (in chilogrammi per ettaro) utilizzata per il calcolo dell’importo dei premi da percepire. Qualora questo dato non sia disponibile nella contabilità aziendale, potrà essere inserito dall’organo di collegamento sulla base dei dati regionali, tenuto conto dell’ubicazione dell’azienda.

(Colonne da 7 a 10): Libero.

N.   DATI RELATIVI ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI DI ANIMALI

Devono essere indicate le categorie di animali utilizzando i numeri di codice da 22 a 50, corrispondenti alle rubriche utilizzate nella tabella D per le stesse categorie di animali.

Il totale parziale degli acquisti e delle vendite per specie animale (equini, bovini, ovini, caprini, suini, pollame, altri animali) deve essere indicato nella tabella E.

COLONNE DELLA TABELLA N

Categoria di animali (colonna 1)

Corrispondente alla rubrica utilizzata nella tabella D.

(Colonne 2 e 3): Libero.

Numero di animali acquistati (colonna 4)

Indicato in capi.

Acquisti di animali (colonna 5)

Importo degli acquisti di animali effettuati durante l’esercizio (comprese le spese d’acquisto). I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti dall’importo suddetto, ma vengono registrati nella rubrica 116 (cfr. istruzioni concernenti tale rubrica).

Numero di animali venduti (colonna 6)

Indicato in capi.

Vendite di animali (colonna 7)

Importo delle vendite effettuate durante l’esercizio. I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono compresi in tale importo, ma vengono registrati nella rubrica 112 (vedi istruzioni concernenti tale rubrica). Le eventuali spese di commercializzazione, se note, non sono detratte dall’importo delle vendite, ma figurano nella rubrica 71 («Altre spese specifiche per l’allevamento»).

(Colonne da 8 a 10): Libero.


(1)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.

(2)  GU L 220 del 7.8.1985, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(5)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

(6)  Se del caso, questi codici possono essere utilizzati anche per i pagamenti diretti nazionali complementari in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, a Malta, in Lituania, in Ungheria, in Polonia, in Romania, in Slovacchia e in Slovenia.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2237/77

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2008

relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07) cui l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria

[notificata con il numero C(2008) 869]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/711/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 24 dicembre 2003 il parlamento italiano ha approvato la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge 350/2003) (2), il cui articolo 2, comma 26, prevede uno speciale regime di riallineamento fiscale per i beni di taluni istituti di credito nati da o sottoposti a riorganizzazione ai sensi della precedente legge 30 luglio 1990, n. 218 (legge 218/1990) sulla privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico in Italia.

(2)

Le autorità italiane non hanno notificato il regime alla Commissione ai fini del controllo degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ha tuttavia avviato un esame preliminare di detto regime.

(3)

Con lettera datata 26 settembre 2005 (D/57424) la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di inviare tutte le informazioni pertinenti al fine di valutare la compatibilità del regime con le norme sugli aiuti di Stato e la sua legittimità in base all’obbligo, sancito dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di notificare preventivamente qualsiasi progetto di concessione di aiuti di Stato.

(4)

Con lettera datata 29 novembre 2005 (A/39913) l’Italia ha fornito le informazioni richieste.

(5)

Con lettera datata 31 marzo 2006 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti all’Italia riguardo all’eventuale equiparabilità del regime ad un aiuto di Stato e alla sua compatibilità con il mercato comune.

(6)

Con lettera datata 5 maggio 2006 (A/33466) l’Italia ha fornito le informazioni richieste.

(7)

Il 3 luglio 2006 la Commissione ha incontrato le autorità italiane per discutere del funzionamento e della giustificazione del regime fiscale in esame. Nel corso della riunione la Commissione ha preso nota delle spiegazioni fornite dalle autorità italiane, pur continuando a nutrire taluni dubbi sul regime di cui trattasi, afferenti alla sua eventuale equiparabilità ad un aiuto di Stato ed alla sua compatibilità con il mercato comune.

(8)

Con lettera datata 28 luglio 2006 (A/36106) le autorità italiane hanno trasmesso una sintesi delle informazioni presentate dall’Italia e dei chiarimenti forniti in occasione della riunione del 3 luglio 2006.

(9)

Con lettera datata 30 maggio 2007 (D/203295) la Commissione ha informato l’Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura di aiuto. Nella decisione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito all’apertura del procedimento di indagine formale.

(10)

Con lettera datata 5 luglio 2007 (A/35808) le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni.

(11)

La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dagli interessati, in particolare dal gruppo bancario Paribas, di cui fa parte la Banca Nazionale del Lavoro, e dal gruppo bancario UniCredit, di cui fanno parte Capitalia, la Banca di Roma e il Banco di Sicilia.

(12)

Con lettere datate, rispettivamente, 3 ottobre 2007 (D/53926) e 22 novembre 2007 (D/54681) la Commissione ha informato le autorità italiane delle osservazioni ricevute dagli interessati e ha chiesto all’Italia di presentare, a sua volta, le proprie osservazioni. Con lettere datate 5 novembre 2007 (A/39031) e 21 dicembre 2007 (A/40631) le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che non avevano altre osservazioni né ulteriori commenti da formulare.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME

2.1.   Tassazione delle plusvalenze

(13)

Il sistema fiscale italiano condivide con quasi tutti i moderni ordinamenti tributari determinati principi di base della fiscalità delle società: l’imposizione sul reddito a livello delle società si applica alla maggior parte delle entità aventi personalità giuridica (principalmente le società commerciali), sebbene sia possibile applicare la trasparenza fiscale, obbligatoria o facoltativa, per quanto riguarda certe entità sprovviste di personalità giuridica nonché per alcuni tipi di società di persone. Gli azionisti della società oggetto dell’imposizione fiscale sono soggetti imponibili distinti dalla società partecipata e, in linea di principio, sono soggetti a imposta sulle plusvalenze e i dividendi ottenuti in relazione al capitale azionario posseduto, benché siano applicabili meccanismi per attenuare gli effetti della doppia imposizione dei proventi relativi alle partecipazioni possedute. Le plusvalenze societarie sono anche soggette a imposta quando sono realizzate e fiscalmente riconosciute. Gli interessi passivi della società sono, in linea di principio, detraibili, mentre non lo è il costo del capitale, il che si traduce in una singola tassazione esclusivamente a livello del detentore del debito (all’aliquota fiscale a livello del detentore del debito) sugli interessi percepiti, ed una doppia imposizione a livello di società e, perlomeno in linea di principio, dell’azionista sui dividendi relativi alle partecipazioni societarie possedute.

(14)

L’acquisizione di una partecipazione in una società da parte di un azionista non comporta modifiche della base fiscale nei beni della società. D’altra parte, la cessione di attivi di una società determina di regola una plusvalenza o una minusvalenza soggetta ad imposta a livello della società cedente. Dato che l’imposta su una cessione di beni viene di solito versata immediatamente, ma i vantaggi fiscali dell’incremento del valore dei beni ceduti si realizzano soltanto nel corso del tempo (ammortamenti periodici), una cessione di beni tassabile a livello della società determina in genere un aumento dell’imposta complessiva netta della società venditrice e della società acquirente.

(15)

La cessione di un attivo societario agli azionisti determina ugualmente l’imposizione fiscale della plusvalenza inerente al bene ceduto con un corrispondente aumento della base fiscale dell’attivo in questione ricevuto dagli azionisti, in particolare se questi ultimi sono delle società, dato che non si può registrare un incremento del valore di un bene senza che vi sia un riconoscimento fiscale della plusvalenza realizzata a livello della società stessa.

2.2.   Rivalutazioni degli attivi e riallineamenti in generale

(16)

Una rivalutazione di beni societari è un’operazione contabile con la quale il valore contabile delle immobilizzazioni iscritte nel bilancio della società viene portato al valore corrente (essendo solitamente ammortizzabili, le immobilizzazioni riducono il loro valore contabile nel corso del tempo, mentre il loro valore di mercato può rimanere invariato e pertanto può risultare superiore al loro valore contabile residuo per effetto di apprezzamenti del loro valore nel corso del tempo). Dal momento che non si dovrebbe registrare un incremento del valore contabile degli attivi di una società senza un riconoscimento fiscale della plusvalenza realizzata a livello della società stessa, l’eccedenza prodotta dalla rivalutazione deve essere considerata un aumento del valore delle immobilizzazioni che si può ammortizzare alle stesse condizioni dei relativi beni. Inoltre, al momento della futura vendita di tali attivi (rivalutati), la plusvalenza realizzata sarà inferiore a causa della minore differenza tra il corrispettivo ricevuto per la vendita e il valore contabile degli attivi.

(17)

Le rivalutazioni sono operazioni contabili di tipo straordinario, in quanto la disciplina di bilancio è improntata a tradizionali criteri prudenziali, mentre le rivalutazioni si basano sul presupposto (eccezionale) che un determinato attivo valga di più di quanto sia stato pagato o del suo valore residuo. Tale presupposto può rivelarsi errato alla luce di futuri eventi sul mercato. Peraltro, i principi contabili introdotti recentemente (si tratta degli «international financing reporting standards» — cosiddetti principi IFRS), divenuti obbligatori in Italia per certe società ed in particolare per le banche, impongono la contabilizzazione delle immobilizzazioni societarie al valore equo, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti finanziari (le relative plusvalenze e minusvalenze sono pertanto periodicamente registrate dal bilancio annuale). Inoltre, nell’ambito delle ristrutturazioni societarie gli attivi vengono scambiati al loro valore corrente (che è solitamente superiore al valore contabile iscritto in bilancio) ed i relativi aumenti di valore vengono contabilizzati di conseguenza.

(18)

Dal punto di vista dell’applicazione dell’imposta sulle società, le rivalutazioni del valore contabile degli attivi sono in linea di principio operazioni imponibili nella misura in cui si realizza una plusvalenza e si riconosce un aumento del valore fiscale delle relative immobilizzazioni. Le plusvalenze determinano un aumento del reddito imponibile e, di conseguenza, del debito d’imposta corrente dei beneficiari anche in mancanza del loro effettivo realizzo. Affinché non debba essere pagata l’imposta sulle società per plusvalenze non ancora realizzate, generalmente il sistema fiscale permette di congelare la plusvalenza fiscale continuando ad attribuire agli attivi il valore fiscale storico, inferiore rispetto al valore contabile. In tal caso, il beneficio contabile (ossia l’utile realizzato, ma non riconosciuto come reddito imponibile) viene differito fino al momento dell’effettivo realizzo della plusvalenza per esempio a seguito della vendita dei beni dietro pagamento.

(19)

L’utile contabile derivante dalla plusvalenza sospesa viene di norma contabilizzato ai fini fiscali in una riserva speciale, che rappresenta l’utile fiscalmente non riconosciuto. Fino a quando l’utile realizzato non viene riconosciuto ai fini fiscali, non vi è allineamento tra il valore contabile e il valore fiscale degli attivi. Il riallineamento costituisce pertanto un’operazione fiscale con la quale il valore fiscale viene adeguato al valore contabile degli attivi in questione e, di conseguenza, una plusvalenza viene riconosciuta dal punto di vista fiscale e soggetta ad imposta. L’utile contabile viene quindi svincolato dalla riserva speciale e registrato tra gli utili ordinari dell’esercizio, mentre i nuovi valori rivalutati diventano, di conseguenza, ammortizzabili dal punto di vista fiscale.

(20)

Va osservato tuttavia che le plusvalenze costituiscono forme di reddito particolari che, a differenza degli altri proventi dell’esercizio, riflettono un aumento dei valori economici delle immobilizzazioni maturato nel corso del tempo, mentre il suo riconoscimento fiscale è necessariamente un’operazione istantanea. Pertanto, oltre a essere differite fino al momento del riallineamento fiscale del valore degli attivi corrispondenti, le plusvalenze realizzate dalle società sono generalmente assoggettate ad un’imposta sostitutiva ridotta al posto della normale imposta sulle società. L’imposta ridotta costituisce un vantaggio, poiché la società interessata paga un’imposta sugli utili inferiore a quella ordinaria e può comunque distribuire tali utili tra gli azionisti sotto forma di dividendi, creando un eventuale diritto a crediti d’imposta o a esenzioni fiscali per le imposte sulle società già pagate. Dal punto di vista dell’applicazione delle regole in materia di aiuti di stato, il vantaggio fiscale derivante dall’imposta sostitutiva può essere giustificato dalla tecnica fiscale (4) alla luce della specificità delle plusvalenze rispetto agli utili ordinari d’esercizio.

2.3.   Tassazione delle plusvalenze in vigore in Italia

(21)

Per descrivere le caratteristiche del regime in esame è necessario illustrare sinteticamente la normativa italiana che disciplina l’imposizione fiscale delle plusvalenze risultanti dai conferimenti di attivi a seguito di talune ristrutturazioni societarie del tipo previsto dalla legge 218/1990 per il sistema bancario italiano.

(22)

La legge 218/1990 ha introdotto — allo scopo di razionalizzare l’esercizio dell’attività bancaria in Italia — un regime speciale destinato ad agevolare il conferimento di immobilizzazioni ed altri attivi bancari o di rami di attività nel settore bancario, detenuti dagli enti creditizi pubblici locali, a istituti di credito privati di nuova istituzione o già esistenti (articolo 1 della legge 218/1990). Nel 1990 il conferimento di un ramo di attività era fiscalmente paragonata ad una vendita di attivi e, in quanto tale, avrebbe comportato il pagamento dell’imposta sulle società sulla differenza tra il valore corrente degli attivi conferiti e il valore fiscale di tali attivi, a norma dell’articolo 54, paragrafo 5, e dell’articolo 9 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (DPR 917/1986) allora in vigore.

(23)

Per agevolare il conferimento degli attivi bancari l’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990 ha previsto, tra l’altro, un regime fiscale derogatorio in forza del quale la plusvalenza realizzata dal conferimento di attivi a istituti di credito privati — nell’ambito di una riorganizzazione prevista dall’articolo 1 della medesima legge — in cambio delle azioni di detti istituti non è riconosciuta fiscalmente fino a quando non venga effettivamente realizzata con la cessione degli attivi oppure con la sua distribuzione sotto forma di dividendo agli azionisti (differimento del riconoscimento fiscale della plusvalenza).

(24)

Gli obiettivi della legge 218/1990 possono essere così riassunti:

i)

permettere agli enti pubblici che svolgono attività nel settore bancario (principalmente per l’erogazione di finanziamenti alla clientela) di assumere la forma giuridica di una società per azioni, ritenuta più adeguata per lo svolgimento di un’attività commerciale;

ii)

consentire a questi enti creditizi pubblici di ricapitalizzarsi attirando nuovi capitali dagli azionisti e consolidandosi;

iii)

garantire parità di condizioni tra enti creditizi pubblici e privati, riconoscendo a questi ultimi lo stesso privilegio della neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito di riorganizzazioni societarie accordato in precedenza ai soli enti creditizi pubblici.

(25)

L’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990 prevedeva che il 15 % delle plusvalenze realizzate all’atto dei conferimenti concorresse a formare il reddito imponibile dell’ente conferente (l’ente creditizio pubblico) e fosse assoggettato all’aliquota d’imposta ordinaria sulle società (all’epoca il 52,2 %, comprendente il 36 % a titolo di imposta sui redditi delle persone giuridiche IRPEG e il 16,2 % a titolo di imposta locale sui redditi ILOR). La legge stabiliva che la percentuale del 15 % della plusvalenza tassata potesse essere imputata ai singoli attivi — in quanto nuova base imponibile riconosciuta dalla banca conferitaria — oppure al valore di avviamento. La legge prevedeva inoltre che il valore fiscale degli attivi conferiti alla banca beneficiaria venisse attribuito nella contabilità di quest’ultima (valore fiscale trasferito) ed anche imputato quale valore delle azioni della banca ricevute dall’ente conferente (valore fiscale sostitutivo), fatta eccezione per la quota del 15 % di plusvalenza tassata che veniva riconosciuta quale incremento dei valori fiscali (trasferiti e sostitutivi).

(26)

Il regime prevedeva quindi in sostanza una neutralità fiscale parziale, in forza della quale il conferimento di un ramo di attività beneficiava di un differimento del pagamento dell’imposta sulle società, a condizione che i valori fiscali delle attività conferite venissero assegnati alle azioni ricevute dall’ente conferente e che la conferitaria attribuisse agli attivi ricevuti valore fiscale che essi avevano quando erano di proprietà del conferente. Un tale regime prevedeva il disallineamento tra i valori correnti degli attivi al momento del loro conferimento e quelli fiscali. A norma dell’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990, sia l’ente conferitario che l’ente conferente erano tenuti ad allegare alla dichiarazione dei redditi un «prospetto di riconciliazione» nel quale dovevano rendere conto del disallineamento dei rispettivi valori fiscali con quelli contabili.

(27)

Con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (D.Lgs. 544/1992) l’Italia ha recepito nel suo ordinamento giuridico la direttiva 90/434/CEE («direttiva sulle fusioni») (5). Nella sua versione originale la direttiva sulle fusioni contempla le fusioni, le scissioni, i conferimenti di attivo e gli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi che soddisfino i seguenti tre criteri: i) la società interessata deve assumere una delle forme elencate nell’allegato della direttiva; ii) deve avere il domicilio fiscale in uno Stato membro; e iii) deve essere assoggettata a una delle imposte sulle società vigenti negli Stati membri elencate all’articolo 3, lettera c), della direttiva.

(28)

La definizione di conferimento di attivo contenuta nella direttiva sulle fusioni è la seguente: l’operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività ad un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento (può trattarsi di una controllata di nuova istituzione, la cui capitalizzazione iniziale consiste nelle azioni conferite, o di una società preesistente).

(29)

L’articolo 2, lettera i), della direttiva stabilisce che gli attivi conferiti rappresentino un ramo d’attività, cioè il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un’azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi. La Corte di giustizia ha chiarito in una recente sentenza (6) che, per rientrare nelle disposizioni della direttiva sulle fusioni, un conferimento di attivi deve comprendere l’intero complesso degli elementi attivi e passivi relativi a un ramo di attività. A norma della direttiva sulle fusioni, il corrispettivo del conferimento di attivi deve consistere esclusivamente in azioni, in quanto — a differenza di altre operazioni contemplate dalla direttiva stessa, quali le fusioni, le scissioni e gli scambi di azioni — in questo caso non è consentito di corrispondere alcun saldo in contanti in cambio del conferimento.

(30)

L’articolo 9 della direttiva sulle fusioni, con un rinvio all’articolo 4 della medesima direttiva, stabilisce che non possano essere applicate imposte sulle plusvalenze a livello della società conferitaria a seguito di un conferimento di attivi. La direttiva definisce le plusvalenze come risultanti dalla differenza totale tra il valore reale (il valore di mercato) degli elementi d’attivo e di passivo conferiti e il loro valore fiscale, a prescindere dalle specifiche regole per la definizione dei valori previste dalle normative nazionali. Questo trattamento preferenziale delle plusvalenze realizzate previsto dalla direttiva sulle fusioni — là dove essa riguarda i conferimenti tra società di Stati membri diversi — si basa sul criterio della «stabile organizzazione»: in altre parole, solo gli attivi che rimangono in una società avente domicilio fiscale nello Stato membro della società conferente o che sono effettivamente connessi alla stabile organizzazione della società beneficiaria, situata nello Stato membro della società conferente, possono beneficiare del differimento del pagamento d’imposta di cui all’articolo 4 della direttiva.

(31)

La direttiva prevede quindi un regime di neutralità fiscale o di differimento dell’imposta piuttosto che di esenzione fiscale, dato che lo Stato membro della società conferitaria conserva il diritto di tassare le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento degli attivi al momento della futura cessione di questi ultimi. Per poter rimanere assoggettate ad imposta, le plusvalenze realizzate inerenti ai beni conferiti devono risultare nella contabilità fiscale della società beneficiaria: a tale scopo, tutti gli elementi di attivo e passivo conferiti devono essere registrati nella contabilità fiscale della società beneficiaria al loro ultimo valore del periodo immediatamente precedente al conferimento (valore fiscale trasferito). La società beneficiaria deve quindi rilevare la base imponibile della società conferente senza poter esercitare l’opzione di allineare tale base imponibile al valore equo di mercato. Pertanto, le disposizioni della direttiva sulle fusioni che prevedono un trattamento preferenziale per i conferimenti di attivi sono sostanzialmente simili a quelle di cui all’articolo 1 della citata legge 218/1990, tranne per il fatto che la direttiva non stabilisce delle norme per la valutazione delle azioni ricevute da parte della società conferitaria in cambio degli attivi, mentre il ricorso a valore fiscale sostitutivo è espressamente previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990: ne consegue, quindi, un sistema di duplice disallineamento.

(32)

Dal momento che le disposizioni della direttiva sulle fusioni contemplano soltanto le riorganizzazioni di società di Stati membri diversi — sistema recepito nell’ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 544/1992 — l’Italia ha autonomamente esteso il regime di neutralità fiscale applicato alle riorganizzazioni societarie alle riorganizzazioni di società situate sul territorio nazionale. Col Decreto Legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (D.Lgs. 358/1997) l’Italia ha introdotto disposizioni fiscali generali per la riorganizzazione di società situate sul suo territorio, disposizioni applicabili anche nel caso in cui il conferimento di attivi assuma la forma del conferimento di un ramo di attività in cambio di azioni.

(33)

Il regime generale di imposizione fiscale delle plusvalenze risultanti da riorganizzazioni di società situate in Italia, e segnatamente risultanti dal conferimento di attivi, previsto dal D.Lgs. 358/1997 è basato su due sistemi alternativi.

(34)

Da un lato, l’articolo 3 del D.Lgs. 358/1997 prevede un regime opzionale di imposizione fiscale sostitutiva delle plusvalenze da conferimento di aziende o partecipazioni qualificate in cambio delle azioni di detta società. L’articolo 3 stabilisce, in primo luogo, che per la determinazione delle relative plusvalenze si debba calcolare la differenza tra il valore fiscale degli attivi conferiti — quando erano di proprietà della società conferente — e il valore attribuito nelle scritture contabili dalla società conferente alle azioni ricevute in cambio del conferimento oppure, se superiore, il valore attribuito nelle scritture contabili dalla società conferitaria al ramo di attività conferitole. L’articolo 3 prevede inoltre la possibilità di riconoscere fiscalmente le plusvalenze mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 19 %. In base al nuovo regime, i valori contabili e fiscali, comprendenti le plusvalenze realizzate, vengono riconosciuti quali nuovi valori attribuiti agli attivi sia per la società conferente che per quella conferitaria, in modo da evitare il disallineamento tra il valore fiscale e il valore contabile (conferimento in regime di neutralità contabile).

(35)

Dall’altro lato, l’articolo 4 del D.Lgs. 358/1997 stabilisce che i soggetti partecipanti al conferimento possono optare per un regime di differimento del pagamento dell’imposta paragonabile a quello previsto dalla direttiva sulle fusioni. In base a tale regime, il conferimento degli attivi di un ramo di attività tra società situate sul territorio italiano è neutro dal punto di vista fiscale, vale a dire che le plusvalenze realizzate a seguito del conferimento di attivi in cambio di azioni non sono fiscalmente riconosciute, a condizione che il valore fiscale degli attivi conferiti venga assegnato alle azioni ricevute dalla società conferente e che agli attivi ricevuti venga trasferito il valore fiscale che essi possedevano quando erano di proprietà della conferente (conferimento in regime di neutralità fiscale).

(36)

Il sistema fiscale italiano dell’imposta sulle società è stato riformato in profondità nel 2003, nello stesso periodo in cui entrava in vigore (al 1o gennaio 2004) il regime di riallineamento previsto dalla legge 350/2003. La riforma è entrata in vigore con il Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (D.Lgs. 344/2003) che, per quel che interessa nel presente procedimento, stabilisce quanto segue:

i)

l’abolizione dell’IRPEG (la precedente imposta sul reddito delle persone giuridiche) e l’introduzione di una nuova imposta sul reddito delle società, l’IRES, ad un’aliquota del 33 %, con la parallela abolizione della Dual Income Tax (DIT), la quale consisteva nell’applicazione di un’aliquota ridotta dell’IRPEG (al 19 %) alla quota del reddito imponibile reinvestito nella società;

ii)

l’abolizione del sistema di imputazione del credito d’imposta, in base al quale nel momento in cui erano distribuiti agli azionisti i dividendi venivano nuovamente tassati ma l’imposta sulle società pagata in Italia veniva detratta mediante imputazione di un credito d’imposta: tale sistema è stato sostituito da un regime di parziale esclusione da imposta applicabile sia ai dividendi nazionali che a quelli di fonte estera;

iii)

l’introduzione di un regime di esenzione delle partecipazioni per quanto riguarda le plusvalenze risultanti dalla vendita di partecipazioni qualificate e, in parallelo, la soppressione della possibilità di detrarre le svalutazioni contabili delle partecipazioni detenute;

iv)

l’abolizione dell’imposta sostitutiva del 19 % sulle plusvalenze risultanti da riorganizzazioni societarie a norma dell’articolo 3 del D.Lgs. 358/1997. Con l’abrogazione delle disposizioni di detto D.Lgs. 358/1997, il D.Lgs. 344/2003 ha introdotto il regime di neutralità fiscale per tutte le riorganizzazioni societarie, quali ad esempio le fusioni e le scissioni, nel Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, — Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) — (articoli da 170 a 174). Tuttavia, i conferimenti di rami di attività e di partecipazioni azionarie qualificate non sono stati trasposti nel TUIR e successive modifiche, determinando quindi una disparità di trattamento tra i conferimenti di rami di attività assoggettati al regime di neutralità contabile, a norma dell’articolo 175 del DPR 917/1986 e successive modifiche, e le altre riorganizzazioni societarie disciplinate invece dal regime di neutralità fiscale.

(37)

In base alla riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 344/2003, tutte le riorganizzazioni tra società di Stati membri diversi seguitano ad essere sottoposte al regime di neutralità fiscale di cui alla direttiva sulle fusioni, che prevede la possibilità di realizzare un conferimento in regime di neutralità fiscale. La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 19 % a norma dell’articolo 3 del D.Lgs. 358/1997 è stata abolita dal 1o gennaio 2004, mentre si è mantenuto il sistema di determinazione delle plusvalenze risultanti dal conferimento di rami di attività in regime di neutralità contabile. È stato altresì abolito il regime opzionale di differimento del pagamento dell’imposta previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 358/1997. In conseguenza della riforma sopra descritta, il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate mediante la vendita o il conferimento di un ramo di attività è identico a quello previsto in caso di vendita dei singoli attivi.

(38)

In conclusione, stanti le disposizioni di legge all’epoca dell’approvazione della legge 350/2003, era pur sempre conveniente, dal punto di vista fiscale, conferire attivi mediante uno scambio di azioni piuttosto che venderli, in quanto la cessione di partecipazioni qualificate era esente da imposta, mentre la cessione degli attivi sottostanti era un’operazione assoggettata ad imposta.

(39)

La Commissione dopo aver illustrato il quadro complessivo definito dalla direttiva sulle fusioni e dal D.Lgs. 358/1997, può descrivere ed esaminare i diversi regimi di cui si avvalgono le società per rivalutare o riallineare il valore delle loro immobilizzazioni.

2.4.   I riallineamenti ai sensi delle leggi 342/2000, 448/2001 e 350/2003

(40)

La legge 218/1990 riguardava la privatizzazione mediante trasformazioni e conferimenti di taluni istituti di credito di diritto pubblico (ai sensi dell’articolo 29 del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141) in società per azioni operanti nel settore del credito (articolo 1 della legge 218/1990). Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990, le plusvalenze realizzate attraverso il conferimento di attivi non sono riconosciute fiscalmente al fine di garantire la neutralità fiscale delle operazioni. Tuttavia, il 15 % di tali plusvalenze è riconosciuto e assoggettato all’aliquota d’imposta ordinaria sulle società all’epoca in vigore. Di conseguenza, il valore fiscale degli attivi conferiti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990 è aumentato (riallineato) nella misura del 15 % della plusvalenza, mentre il restante 85 % della plusvalenza non è stato riconosciuto.

(41)

Il saldo risultante dalla differenza tra il valore fiscale delle azioni ricevute e degli attivi conferiti, da una parte, e il valore contabile di tali attivi (riallineati del solo nella misura del 15 %), dall’altra, corrispondeva ad una plusvalenza sospesa. Il riconoscimento della restante plusvalenza fiscale è stato espressamente differito fino all’eventuale realizzo a seguito di cessione degli attivi in questione o alla distribuzione agli azionisti, sotto forma di dividendi, della riserva contabile corrispondente alla plusvalenza non riconosciuta.

(42)

Pertanto, in base ai principi di contabilità fiscale di cui alla legge 218/1990, l’85 % del valore economico delle plusvalenze inerenti agli attivi scambiati nel corso delle riorganizzazioni contemplate dalla legge citata non è riconosciuto ai fini fiscali. Secondo le autorità italiane le operazioni di riorganizzazione degli istituti di credito in questione sono avvenute tra il 1990 e il 1995. Le plusvalenze realizzate all’epoca sono state congelate per tutta la durata degli anni successivi, e le società in questione sono state obbligate a registrare in un apposito prospetto allegato alle dichiarazioni dei redditi presentate i valori non allineati.

(43)

Ai sensi dell’articolo 17 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (7) (legge 342/2000), alle società nate da una riorganizzazione di istituti di credito ai sensi della legge 218/1990 è stato concesso di riallineare i valori fiscali sospesi con quelli contabili realizzati mediante lo scambio di attivi nell’ambito di dette riorganizzazioni e ancora iscritti in bilancio al 31 dicembre 1999, a condizione che esse pagassero l’imposta sostitutiva sulle società pari al 19 % della plusvalenza al posto dell’aliquota globale del 42,4 % applicabile all’epoca (formata dall’imposta sulle società al 37 % e dall’imposta locale sulle attività produttive al 5,4 %). Il riallineamento era limitato all’85 % del valore non riconosciuto o sospeso della plusvalenza originaria.

(44)

Pagando l’imposta sulle plusvalenze del 19 %, sia le società che detenevano gli attivi bancari che le società che possedevano le azioni di dette società detentrici degli attivi potevano riallineare i valori fiscali, rispettivamente, degli attivi e delle azioni in questione. Qualora le azioni fossero state conferite a altre società o scambiate con quelle di altre società senza realizzazione in contanti, queste ultime potevano altresì riallineare il valore delle azioni scambiate.

(45)

L’imposta sulle plusvalenze era tuttavia ridotta al 15 % (al posto dell’imposta sostitutiva del 19 %) qualora l’istituto di credito avesse deciso di riallineare soltanto il valore fiscale dei suoi attivi invece di riallineare sia il valore degli attivi che quello delle azioni. In tal caso gli unici beneficiari del regime di riallineamento erano gli istituti di credito che detenevano gli attivi scambiati nei conferimenti originari.

(46)

In seguito al pagamento dell’imposta sulle plusvalenze, i beneficiari svincolavano le plusvalenze realizzate in occasione degli originari conferimenti (e conservate sotto forma di riserve di utili non distribuibili) e potevano distribuirle agli azionisti sotto forma di dividendi.

(47)

Parallelamente al riallineamento degli attivi e delle azioni scambiati nell’ambito delle riorganizzazioni del settore bancario descritte precedentemente, l’articolo 19 della legge 342/2000 stabiliva che la stessa imposta sostitutiva sulle plusvalenze potesse essere applicata alle società disposte a riallineare i valori fiscali degli attivi e delle azioni in loro possesso in seguito ad altre riorganizzazioni societarie che avevano beneficiato del regime di neutralità fiscale ai sensi del D.Lgs. 358/1997.

(48)

Il regime di cui all’articolo 19 (che prevedeva imposte sostitutive sulle plusvalenze del 19 % e del 15 % per i riallineamenti di attivi ed azioni) equiparava a tutti gli effetti il riconoscimento degli utili risultanti da riallineamenti fiscali in relazione a riorganizzazioni societarie attuate ai sensi del D.Lgs. n. 358/1997 al riconoscimento degli utili realizzati dagli istituti di credito ai sensi della legge 218/1990.

(49)

Inoltre, l’articolo 20 della legge 342/2000 fissava norme dettagliate per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da pagare e per il relativo credito d’imposta a favore degli azionisti che ricevono dividendi risultanti dalle plusvalenze riconosciute.

(50)

La legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge 448/2001) ha prolungato i termini dei regimi di riallineamento previsti dalla legge 342/2000 per quanto riguardava gli attivi iscritti nei bilanci delle società e il cui valore non fosse ancora stato riallineato.

(51)

In particolare, l’articolo 3, comma 11, della legge 448/2001 ha previsto che il regime di riallineamento di cui agli articoli da 17 a 20 della legge 342/2000 si applicasse sia agli utili non riconosciuti relativi agli attivi e alle azioni derivanti da riorganizzazioni del settore bancario ai sensi della legge 218/1990, sia agli attivi derivanti da altre riorganizzazioni attuate ai sensi del D. Lgs. 358/1997 e ancora detenuti al 31 dicembre 2001. La legge 448/2001 stabiliva che le imposte sostitutive dovute per gli utili riconosciuti fossero fissate rispettivamente al 12 % in caso di duplice riallineamento (riallineamento sia degli attivi detenuti dalla società conferitaria che delle azioni ricevute dalla società che deteneva la partecipazione o conferente) e al 9 % in caso di riallineamento singolo (ossia limitato agli attivi detenuti dalla società conferitaria) al posto dell’imposta sulle società del 41 % applicabile al momento del riallineamento (formata dal 36 % di imposta sulle società più il 5 % di imposta locale sulle attività produttive).

(52)

Infine, l’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 ha stabilito che il regime di riallineamento previsto dall’articolo 17 della legge 342/2000 poteva essere applicato anche agli utili realizzati, ma non fiscalmente riconosciuti, relativi agli attivi interessati dalle riorganizzazioni del settore bancario ai sensi della legge 218/1990 e ancora risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. La legge 350/2003 ha stabilito che l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative ai riallineamenti di tali utili ammontava al 12 % in caso di duplice riallineamento (riallineamento sia degli attivi detenuti dall’istituto di credito che delle azioni ricevute dalla conferente bancaria) e al 9 % in caso di riallineamento singolo (ossia limitato agli attivi detenuti dall’istituto di credito). L’articolo 26 della legge 350/2003 non ha previsto tuttavia alcun altro riallineamento di attivi in relazione a riorganizzazioni societarie generali ai sensi del D.Lgs. 358/1997.

(53)

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003, le plusvalenze storiche realizzate ai sensi della legge 218/1990 in relazione al conferimento di immobilizzazioni ed altri attivi bancari a istituti di credito privati di nuova istituzione o già esistenti in cambio di azioni di tali istituti potevano essere riconosciute fiscalmente mediante il pagamento di imposte sostitutive del 12 % o 9 % al posto dell’imposta sulle società del 37,25 % applicabile all’epoca (33 % di imposta sulle società più 4,25 % di imposta locale sulle attività produttive). La legge 350/2003 prevedeva inoltre che l’imposta sostitutiva dovesse essere versata in tre rate (50 % nel 2004, 25 % nel 2005 e 25 % nel 2006), senza pagamento di interessi.

(54)

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, nove gruppi bancari hanno riallineato i propri attivi a norma dell’articolo 26, comma 26, della legge 350/2003 mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze del 9 % (riallineamento singolo). Le relative plusvalenze riconosciute ammontavano complessivamente a oltre 2 059 milioni di EUR. I nove beneficiari hanno versato un’imposta sostitutiva pari a 180 615 534 EUR. Per calcolare l’effettivo equivalente delle imposte ai fini degli aiuti di Stato, le rate da pagare nel 2005 e nel 2006 devono essere maggiorate del tasso di riferimento del 3,7 % per il recupero degli aiuti illegittimi previsto dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (8). L’imposta effettivamente versata ammonta di conseguenza a 185 505 996 EUR (9), che rappresenta l’importo di riferimento per calcolare l’eventuale aiuto espresso in equivalente sovvenzione.

(55)

L’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 stabiliva che tutte le società soggette ad imposta potessero rivalutare i valori fiscali dei loro attivi esistenti al 31 dicembre 2002 per imputarli al loro valore effettivo del momento, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 19 % in caso di rivalutazione di attivi ammortizzabili e del 15 % nel caso di attivi non ammortizzabili, pagabile in tre rate (50 % nel 2004, 25 % nel 2005 e 25 % nel 2006).

(56)

Come indicato precedentemente, le rivalutazioni sono operazioni straordinarie occasionalmente consentite da provvedimenti fiscali speciali per riconciliare il valore storico degli attivi con il loro valore corrente. La rivalutazione fiscale è diversa dal riallineamento, poiché nel primo caso il valore fiscale degli attivi di una società può essere allineato al valore di mercato al momento della rivalutazione, mentre nel secondo caso la plusvalenza fiscalmente riconosciuta non può superare il valore ottenuto in occasione di un precedente evento di realizzo, come ad esempio una riorganizzazione.

3.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(57)

Con la decisione del 30 maggio 2007 (10) la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al regime di riallineamento fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003, poiché tale regime sembrava soddisfare tutte le condizioni necessarie per essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e, inoltre, la sua compatibilità con il mercato comune appariva dubbia in quanto non sembrava possibile applicare nessuna delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

(58)

In particolare, la Commissione ha ritenuto che l’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 conferisse un vantaggio finanziario, pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata nel 2004 per riallineare il valore degli attivi e l’imposta ordinaria dovuta se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza delle disposizioni del medesimo articolo 2, comma 26, della legge 350/2003. L’aliquota ordinaria applicabile nel 2004 agli utili in questione sarebbe stata pari al 37,25 % (formata dall’imposta sulle società al 33 % e dall’imposta locale sulle attività produttive al 4,25 %), mentre l’imposta sostitutiva effettivamente corrisposta è stata del 9 %. Inoltre, ai sensi della legge 350/2003, l’imposta sostitutiva era versata in tre rate (50 % nel 2004, 25 % nel 2005 e 25 % nel 2006) senza interessi, mentre l’imposta applicabile in assenza delle disposizioni dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sarebbe stata interamente dovuta nel 2004. La Commissione ha calcolato che il valore, convertito in equivalente sovvenzione, dell’imposta effettivamente pagata dai nove beneficiari del regime in esame ammontava a 185 505 996 EUR, mentre l’imposta ordinaria sarebbe stata di 771 991 022 EUR (37,25 % dell’utile realizzato, pari a oltre 2 059 milioni di EUR). La differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta effettivamente versata è quindi pari a 586 485 026 EUR.

(59)

La Commissione ha altresì ritenuto che, mentre i riallineamenti fiscali che sono andati a vantaggio dei beneficiari a norma delle citate leggi 342/2000 e 448/2001 costituivano delle semplici misure fiscali generali intese a garantire una tassazione equa delle plusvalenze realizzate, il riallineamento di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 era destinato esclusivamente alle banche oggetto delle riorganizzazioni disciplinate dalla legge 218/1990 e, pertanto, non poteva essere considerato una misura di carattere generale né garantiva parità di trattamento tra le plusvalenze in esame e quelle realizzate tramite altre comprabili riorganizzazioni societarie. Secondo la Commissione, inoltre, il fatto che alcune banche italiane avessero saldato il loro debito d’imposta relativo a plusvalenze non riconosciute iscritte nei loro bilanci attraverso il pagamento di un’imposta nominale (ridotta) avrebbe potuto renderle più interessanti per operazioni di acquisizione, provocando distorsioni nel mercato delle acquisizioni del settore bancario.

(60)

La Commissione ha quindi concluso che il regime in esame poteva costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e, di conseguenza, ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione ha fatto presente che, qualora alla chiusura del suddetto procedimento essa fosse giunta alla conclusione che il regime in esame costituiva un aiuto di Stato incompatibile, sarebbe stato necessario procedere al recupero, in conformità con l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (11). Tuttavia, alla luce della prassi relativa a taluni regimi di aiuti fiscali (12), il recupero avrebbe dovuto riguardare soltanto le imposte in difetto rispetto all’importo che il beneficiario del regime avrebbe pagato se si fosse avvalso di altri regimi fiscali disponibili all’epoca e a condizione che ciò non implicasse la ricostruzione di scelte meramente ipotetiche che avrebbero potuto essere fatte dai beneficiari del regime in questione (13). La Commissione ha invitato le autorità italiane e gli interessati a formulare le loro osservazioni in merito alla questione se il recupero dell’aiuto concesso illegalmente potesse essere limitato esclusivamente alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata a norma del regime di rivalutazione previsto dall’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 e l’imposta sostitutiva effettivamente pagata dagli istituti di credito beneficiari a norma del regime di riallineamento di cui all’articolo 2, comma 26, della medesima legge 350/2003.

4.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(61)

Nelle osservazioni inviate le autorità italiane hanno in sostanza a) respinto l’equiparazione del regime in esame a un aiuto di Stato e b) fatto notare, in subordine, che l’eventuale vantaggio concesso era assai inferiore a quello calcolato dalla Commissione in via provvisoria ed era quindi da considerare esiguo («de minimis»).

(62)

L’Italia ha sostenuto in particolare che l’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 consentiva implicitamente a tutte le società che avessero preso parte a riorganizzazioni societarie di avvalersi della possibilità di riallineare il valore dei loro attivi. L’articolo 2, comma 25, della legge citata avrebbe — secondo le autorità italiane — generalizzato la possibilità di riallineare i valori fiscali a quelli contabili, mediante un riferimento implicito all’articolo 14 della legge 342/2000, che stabiliva il riconoscimento delle plusvalenze sospese a seguito di riorganizzazioni fiscalmente neutre e, pertanto, riguardava tutti i non allineamenti risultanti dalle riorganizzazioni societarie attuate a norma del D.Lgs. 358/1977.

(63)

Secondo l’Italia, era possibile avvalersi di questo regime generale di riallineamento, a norma dell’articolo 12 della legge 342/2000, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 19 % in caso di rivalutazione di attivi ammortizzabili e del 15 % nel caso di attivi non ammortizzabili, pagabile in tre rate (50 % nel 2004, 25 % nel 2005 e 25 % nel 2006). Per le autorità italiane, quindi, il regime di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 avrebbe dovuto essere valutato alla luce del regime di riallineamento implicitamente introdotto dall’articolo 14 della legge 342/2000 piuttosto che confrontandolo con il regime generale di rivalutazione fiscale per le società di cui all’articolo 2, comma 25, della medesima legge 350/2003, come invece sostenuto dalla Commissione. Sia il regime implicito di riallineamento che quello esplicito di rivalutazione avrebbero, secondo l’Italia, previsto l’applicazione delle stesse imposte sostitutive alle aliquote del 19 % e del 15 % già descritte. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale, tuttavia, per le autorità italiane l’eventuale vantaggio conferito dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sarebbe pari soltanto alla differenza tra l’imposta sostitutiva del 9 % versata dalle banche beneficiarie sui loro utili non riconosciuti e l’imposta del 15 % pagabile sugli stessi utili eventualmente realizzati da tutte le altre società ammissibili a beneficiare del riallineamento dei valori dei loro attivi. Questa differenza dovrebbe poi essere ulteriormente ridotta in considerazione del fatto che le banche beneficiarie avevano versato un’imposta relativamente più elevata sul 15 % delle plusvalenze originarie realizzate, a differenza di tutte le altre società che invece avevano potuto optare per il regime di totale neutralità fiscale previsto dal D.Lgs. 358/1997.

(64)

L’Italia ritiene inoltre che i riallineamenti disposti per le plusvalenze risultanti dalle riorganizzazioni del settore bancario attuate a norma della legge 218/1990 non possano essere paragonati a tutte le altre misure previste per il riconoscimento delle plusvalenze, per due ordini di motivi: anzitutto, perché le riorganizzazioni del settore bancario in questione erano, per la loro stessa natura, specifiche e quindi non paragonabili alle altre; e in secondo luogo, perché le misure fiscali destinate a differire il riconoscimento delle plusvalenze realizzate erano specificamente concepite per tali riorganizzazioni, in quanto prevedevano un regime di parziale neutralità fiscale tanto per l’ente conferente quanto per l’ente conferitario.

(65)

Quanto al carattere di unicità delle riorganizzazioni del settore bancario, le autorità italiane affermano che la misura ha riguardato esclusivamente alcune operazioni di riorganizzazione di istituti di credito attuate tra il 22 agosto 1990 e il 31 dicembre 1995, operazioni il cui obiettivo principale era la privatizzazione del settore degli istituti di credito di diritto pubblico in Italia. Si è ritenuto che la forma giuridica più adeguata che dovevano assumere gli istituti di credito di diritto pubblico in Italia fosse quella della società per azioni, perché in grado di garantire la nascita di gruppi bancari privati nel paese e di promuovere parità di condizioni con le altre banche nel mercato comune. A norma della legge 218/1990 le azioni degli ex istituti di credito di diritto pubblico sono state, a seguito della loro riorganizzazione, direttamente attribuite a società in cui era predominante o meno la proprietà pubblica oppure a fondazioni bancarie di nuova istituzione o ancora a fondazioni bancarie private preesistenti nelle quali la proprietà pubblica era ripartita tra diversi enti locali. Sia allo Stato che alle fondazioni era stato affidato l’incarico temporaneo di gestire e vendere progressivamente sul mercato le azioni di tali società neoistituite per consentire il consolidamento del settore bancario e la nascita in Italia di gruppi bancari.

(66)

La specifica natura del regime di neutralità fiscale per queste riorganizzazioni bancarie era giustificata dal fatto che all’epoca non esisteva un regime generale che garantisse la neutralità delle riorganizzazioni societarie e dei conferimenti di rami di attività. Il legislatore italiano intendeva agevolare la privatizzazione di alcuni istituti di credito di diritto pubblico ristrutturandoli e attribuendo loro la nuova forma giuridica di società per azioni di diritto privato, evitando però al tempo stesso di accordare vantaggi non necessari a questi stessi istituti. Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza nei confronti di altri istituti di credito di diritto privato, il legislatore ha previsto a) una parziale neutralità fiscale sia per l’ente conferente che per l’ente conferitario (15 % delle plusvalenze realizzate veniva fiscalmente riconosciuto e tassato all’aliquota ordinaria dell’imposta pari all’epoca al 52,2 %); b) l’iscrizione delle plusvalenze non riconosciute in una riserva speciale in sospensione dell’imposta; e c) l’estensione dello stesso regime di parziale neutralità fiscale alle riorganizzazioni di istituti di credito non di diritto pubblico, per garantire parità di trattamento fiscale alle riorganizzazioni societarie a cui potevano prendere parte istituti di credito sia di diritto pubblico che di diritto privato.

(67)

Le autorità italiane concordano con le conclusioni della Commissione secondo cui i regimi di neutralità fiscale previsti dalla legge 218/1990 e dal D.Lgs. 358/1999 non costituiscono aiuti di Stato in quanto sono giustificati dalla logica intrinseca del sistema fiscale (punto 30 della decisione di apertura del procedimento di indagine formale). Ritengono tuttavia che, se per l’appunto tali conclusioni sono corrette, anche il regime di riallineamento fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 non debba essere considerato un aiuto di Stato poiché costituisce il necessario complemento del regime di parziale neutralità fiscale previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990 e poiché, inoltre, si deve tener conto della specifica natura delle suddette riorganizzazioni del settore bancario.

(68)

L’Italia sottolinea come le uniche plusvalenze che potevano essere riallineate erano quelle storiche — derivanti dalle riorganizzazioni iniziali (attuate tra il 22 agosto 1990 e il 31 dicembre 1995) — che erano rimaste in seguito al riconoscimento e, quindi, all’assoggettamento a imposta del 15 % delle plusvalenze. L’applicazione di un’imposta sostitutiva ridotta sarebbe pienamente giustificata dalla specifica natura di tali plusvalenze, che non sono utili d’esercizio bensì utili realizzati negli anni precedenti, e in particolare dalla specifica natura delle riorganizzazioni del settore bancario disciplinate dalla legge 218/2000, in occasione delle quali è stata versata un’imposta del 52,2 % sul 15 % delle plusvalenze realizzate. Facendo una media tra l’aliquota fiscale applicata del 52,2 % e le aliquote del 9 % e del 12 % delle imposte sostitutive previste dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sul rimanente 85 % delle plusvalenze, l’aliquota complessiva applicata sarebbe stata compresa tra il 15,48 % e il 17,85 %: aliquote cioè, secondo l’Italia, effettivamente comparabili a quelle del 15 % e del 19 % applicabili a norma del regime di riallineamento implicito previsto dalla legge 350/2003 nel caso, rispettivamente, degli attivi ammortizzabili e degli attivi non ammortizzabili di tutte le società.

(69)

Inoltre, le autorità italiane ritengono che il regime di riallineamento di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sia meno flessibile in quanto dispone obbligatoriamente il riallineamento di tutte le plusvalenze rimanenti derivanti dalla riorganizzazione originaria, mentre il regime di riallineamento implicito di cui all’articolo 2, comma 25, della medesima legge prevede la possibilità di riallineare il valore dei singoli attivi che registrano un valore effettivo maggiore. Secondo l’Italia, una simile flessibilità sarebbe estremamente vantaggiosa per le società beneficiarie, dal momento che esse avrebbero potuto scegliere di riallineare soltanto gli attivi ammortizzabili e non quelli la cui vendita avrebbe prodotto utili comunque esenti da imposte. Ad esempio, a norma del citato regime di esenzione delle partecipazioni in vigore dal 1o gennaio 2004 la vendita di partecipazioni qualificate è esente da imposta al 95 % e, pertanto, a una società non converrebbe versare l’imposta per il riconoscimento di utili relativi ad attivi che sarebbero in ogni caso quasi totalmente esenti da imposta. Secondo le autorità italiane la differenza non è certamente di poco conto, dato che molti degli attivi storicamente conferiti negli anni ’90 agli istituti di credito di nuova istituzione erano costituiti da partecipazioni di società qualificate e pertanto quasi totalmente esenti da imposta in seguito alla riforma fiscale del 2003 descritta in precedenza.

(70)

Per finire, le autorità italiane ritengono che, quand’anche la Commissione pervenisse alla conclusione che l’aliquota dell’imposta pagata a norma dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 fosse più favorevole di quella applicabile a norma del regime «generale» di riallineamento previsto dall’articolo 2, comma 25, della medesima legge, la differenza di fatto sarebbe trascurabile e dovrebbe pertanto essere considerata un aiuto «de minimis».

5.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(71)

Nelle loro osservazioni gli interessati hanno avanzato una serie di argomenti intesi a respingere l’equiparabilità del regime di riallineamento fiscale in esame a un aiuto di Stato. Hanno sostenuto che si tratterebbe di una misura fiscale tecnica destinata a una situazione specifica, ossia a risolvere il problema del disallineamento di determinati valori fiscali non riconosciuti relativi ad attivi scambiati al momento in cui sono state attuate alcune riorganizzazioni societarie nel settore bancario; tale misura, inoltre, non conferirebbe neppure un vantaggio ai gruppi bancari in questione, in quanto comporterebbe in realtà il pagamento di oneri supplementari che, di regola, non devono versare le altre società che hanno preso parte a riorganizzazioni di tipo comparabile nel quadro del regime generale di neutralità fiscale previsto dal D.Lgs. 358/1997 e dalla direttiva sulle fusioni.

(72)

In sostanza, gli interessati affermano che il regime in esame non è selettivo, dal momento che è giustificato dalle caratteristiche specifiche del settore bancario e, in particolare, dalle caratteristiche specifiche delle riorganizzazioni degli istituti di credito in questione. Sempre secondo gli interessati, in alcune sue precedenti decisioni la Commissione avrebbe già considerato compatibile con il mercato comune il regime di parziale neutralità fiscale previsto dalla legge 218/1990, ad esempio nella decisione 2002/581/CE, dell’11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle banche (14), decisione che rimanda a sua volta alla comunicazione della Commissione di apertura del procedimento di indagine formale in merito ad aiuti decisi dall’Italia a favore del Banco di Napoli (15).

(73)

Gli interessati affermano inoltre che gli istituti di credito oggetto delle riorganizzazioni in questione non hanno beneficiato di nessun vantaggio specifico, come risulterebbe dal confronto tra l’imposta sostitutiva pagata dalle banche in questione per il riconoscimento delle loro plusvalenze e l’imposta pagabile da altre società che sono state oggetto di analoghe riorganizzazioni in regime di neutralità fiscale. Le aliquote fiscali diverse, rispetto a quelle previste per altre società, applicate nel 2003 alle banche oggetto delle riorganizzazioni si possono spiegare con i differenti regimi fiscali validi per le due serie di riorganizzazioni. Le parti osservano che, mentre le plusvalenze non riconosciute derivanti dalle riorganizzazioni attuate a norma del D.Lgs. 358/1997 erano «plusvalenze liberamente distribuibili» in quanto potevano essere distribuite agli azionisti senza un’ulteriore imposizione fiscale a livello della società, le plusvalenze realizzate a norma della legge 218/1990 erano invece «plusvalenze sospese», sia per l’ente conferitario che per l’ente conferente, fintantoché ma solo fino al momento in cui queste non venissero distribuite ai rispettivi azionisti.

(74)

La distinzione tra i regimi fiscali distinti applicati alle plusvalenze realizzate risultanti dalle due diverse situazioni sarebbe stata confermata — secondo gli interessati — dall’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 82/2000 del ministero italiano delle Finanze (16), con la quale l’amministrazione fiscale avrebbe riconosciuto che la differenza tra il valore equo di mercato di un ramo di attività conferito e il valore fiscale di quest’ultimo non determina una plusvalenza imponibile nel quadro di un conferimento in regime di neutralità fiscale, purché i valori fiscali non vengano allineati al valore equo di mercato né a livello dell’ente conferente né a livello dell’ente conferitario. Nella risoluzione si arriverebbe inoltre alla conclusione che la differenza realizzata mediante il conferimento del ramo di attività non ha che una rilevanza puramente contabile fino a quando gli attivi del ramo in questione non vengano effettivamente venduti e, quindi, la «plusvalenza sospesa» diverrebbe distribuibile agli azionisti senza alcun onere impositivo a livello della società. D’altra parte, l’articolo 7, comma 2, della Legge 218/1990 prevede espressamente che la differenza in valore contabile risultante da un conferimento in regime di parziale neutralità fiscale in seguito alle ristrutturazioni degli istituti di credito in questione sia tassata non solo se gli attivi plusvalenti vengono ceduti ma anche se la plusvalenza viene distribuita agli azionisti.

(75)

Secondo le osservazioni degli interessati, il fatto che le aliquote fiscali stabilite dalle leggi 342/2000 e 448/2001 per i riallineamenti del 2000 e del 2001 fossero le stesse sia per riorganizzazioni di istituti di credito che per le riorganizzazioni che interessavano altre società, mentre invece le aliquote dei riallineamenti del 2003 erano apparentemente più vantaggiose per le banche, si può spiegare con le modifiche introdotte dalla riforma dell’imposta sulle società del 2003, che ha sostituito il sistema di imputazione del credito d’imposta con il metodo dell’esenzione al 95 % affinché non si verifichi una doppia imposizione economica dei dividendi.

(76)

Sempre secondo gli interessati, inoltre, le società oggetto delle riorganizzazioni, a differenza degli istituti di credito oggetto di riorganizzazioni, avrebbero potuto distribuire le loro plusvalenze storiche senza dover versare alcuna imposta sulle società, ma i relativi dividendi — a norma del sistema di imputazione applicabile fino al 31 dicembre 2003 — sarebbero stati soggetti ad imposta al livello del beneficiario-azionista. Nel caso in cui fosse stata riscossa un’imposta sostitutiva sulle società al fine di riconoscere fiscalmente tali plusvalenze (come è avvenuto per i regimi di riallineamento fiscale del 2000 e del 2001), l’imposta versata sarebbe stata imputata come credito d’imposta per l’importo pagabile dall’azionista all’atto della distribuzione del relativo del dividendo. Nel quadro del precedente sistema di imputazione, quindi, l’imposta a livello dell’azionista avrebbe in ogni caso assorbito l’imposta sulle società eventualmente versata in acconto e, di conseguenza, avrebbe parificato il trattamento fiscale di qualsiasi regime di riallineamento: questo, a sua volta, avrebbe giustificato l’applicabilità della stessa aliquota dell’imposta sostitutiva tanto agli istituti di credito oggetto di riorganizzazione quanto ad altre società interessate all’epoca da una riorganizzazione.

(77)

La situazione sarebbe cambiata notevolmente dopo il 31 dicembre 2003, con l’introduzione del regime di esclusione del 95 % dei dividendi applicabile alle plusvalenze da riorganizzazione sospese e successivamente distribuite sotto forma di dividendi. A partire dal 2004 l’imposta sulle plusvalenze realizzate in seguito alle riorganizzazioni di società altre che le banche in questione, e successivamente distribuite sotto forma di dividendi sarebbe stata applicata soltanto sul 5 % delle plusvalenze distribuite come dividendo, costituendo questa l’unica imposta dovuta (nel caso non si applicasse alcuna imposta sostitutiva), mentre sulle plusvalenze realizzate dalle banche oggetto di riorganizzazione sarebbe stata applicata — qualora tali utili fossero stati distribuiti — l’imposta ordinaria sulle società (sempre nel caso non si applicasse un’imposta sostitutiva). Al fine di rimediare a questa disparità di trattamento, il legislatore italiano avrebbe introdotto l’imposta sostitutiva ad aliquota nominale (ridotta), prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003, in modo da riconoscere le plusvalenze sospese unicamente per le banche in questione sottoposte a riorganizzazione, ed escludendo invece le plusvalenze sospese a norma del D.Lgs. 358/1997 in quanto queste ultime, una volta distribuite come dividendi, sarebbero comunque assoggettate a una minore imposizione fiscale (esclusione del 95 % del dividendo dall’imponibile del percettore).

(78)

Per riassumere, secondo gli interessati il regime di riallineamento fiscale del 2003 non aveva conferito un vantaggio alle banche oggetto di riorganizzazione: si sarebbe trattato invece di una misura destinata a rimediare alla disparità tra il regime di riallineamento fiscale notevolmente più oneroso previsto dalla legge 218/1990 per gli istituti di credito sottoposti a riorganizzazione e il regime fiscalmente generalmente meno severo applicato alle plusvalenze distribuite dalle società oggetto delle riorganizzazioni nel quadro del regime generale previsto dal D.Lgs. 358/1997.

(79)

Infine, gli interessati hanno osservato, in subordine, che quand’anche la Commissione dovesse concludere che il regime di riallineamento fiscale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 abbia conferito un vantaggio specifico esclusivamente agli istituti di credito che hanno preso parte alle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990, tale vantaggio non sarebbe pari a quello calcolato in via preliminare dalla Commissione, bensì soltanto alla differenza tra l’imposta versata a titolo del riallineamento e l’imposta, separata e distinta, pagabile per rivalutare singoli attivi ammortizzabili o non ammortizzabili a norma dell’articolo 2, comma 25, della medesima legge 350/2003. Tale differenza equivarrebbe a una frazione dell’imposta sulla rivalutazione realizzata e, anzi, dovrebbe essere ridotta dell’importo dell’imposta pagata in eccesso per riallineare degli attivi che non determinano plusvalenze imponibili se ceduti (beni la cui cessione da origine a plusvalenze esenti).

6.   VALUTAZIONE

6.1.   Aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(80)

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (17), per essere considerata come aiuto di Stato una misura deve soddisfare tutti i criteri stabiliti dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, ossia deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali, deve fornire un vantaggio che favorisca in maniera selettiva talune imprese o produzioni senza che ciò sia giustificato dalla logica intrinseca del regime fiscale e, infine, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi.

(81)

La Commissione ritiene che la misura in esame sia stata con tutta evidenza finanziata mediante risorse statali, in quanto il pagamento di un’imposta sostitutiva nominale (ridotta) al posto dell’imposta ordinaria sulle società sulle plusvalenze riconosciute in forza dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 equivale a un alleggerimento dell’imposta sulle società altrimenti dovuta, a discapito delle finanze pubbliche.

(82)

Le autorità italiane e gli interessati hanno osservato che — nelle precedenti decisioni 2000/600/CE (18), recante approvazione condizionata dell’aiuto accordato dall’Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa, e 1999/288/CE (19), recante approvazione condizionata dell’aiuto concesso dall’Italia al Banco di Napoli — la Commissione avrebbe esaminato e approvato il regime di parziale neutralità fiscale previsto dalla legge 218/1990, dal momento che era giunta alla conclusione che tale misura non costituiva un aiuto di Stato. Pertanto, neanche il regime in esame costituirebbe un aiuto di Stato, poiché non rappresenterebbe nient’altro che la naturale conseguenza del regime di sospensione fiscale stabilito dalla suddetta legge 218/1990.

(83)

L’articolo 7, comma 2, della legge 218/1990 stabiliva che i conferimenti di attivi e di azioni effettuati nel quadro delle riorganizzazioni del settore bancario in questione ricevessero un trattamento di parziale neutralità fiscale. Questo implicava il parziale non riconoscimento delle plusvalenze realizzate a seguito del conferimento dei rami di attività bancaria sia per l’ente conferente che per l’ente conferitario, a condizione che gli attivi che componevano il ramo di attività conferito acquisissero lo stesso valore fiscale di quando erano di proprietà dell’ente conferente (valore fiscale trasferito) e le azioni ricevute da tale ente conferente acquisissero anch’esse lo stesso valore fiscale degli attivi conferiti (valore fiscale sostitutivo).

(84)

Nel quadro di questo regime, dato che non si registrava un incremento dei valori fiscali degli attivi e delle azioni scambiati, non veniva accordato un vantaggio fiscale agli enti che avevano preso parte alle riorganizzazioni e la tassazione dell’utile realizzato in seguito al conferimento veniva soltanto differita in attesa del futuro riconoscimento fiscale (all’atto, ad esempio, della cessione degli attivi da parte della società conferitaria o delle azioni da parte dell’ente o società conferente). Dal momento che non si registrava un incremento della base imponibile né per il conferente né per il conferitario, non si configurava alcuna misura di aiuto determinata dal differimento del riconoscimento dell’utile a livello della società.

(85)

Tale differimento del pagamento dell’imposta ai sensi del regime previsto dalla legge 218/1990 era peraltro conforme ai principi di base della fiscalità delle società — secondo i quali la tassazione del reddito si applica a tutti i proventi e gli utili realizzati da qualsiasi società — ma le plusvalenze realizzate non venivano fiscalmente riconosciute in quanto non si registrava un corrispondente aumento dei valori fiscali degli attivi interessati, cosicché l’assoggettamento all’imposta poteva comunque aver luogo successivamente.

(86)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conferma la valutazione iniziale formulata nella decisione di apertura del procedimento di indagine formale, vale a dire che a) tanto il non riconoscimento dell’85 % delle plusvalenze realizzate nel quadro delle operazioni disciplinate dalla legge 218/1990 b) quanto il non riconoscimento delle plusvalenze realizzate nel quadro delle operazioni disciplinate dal D.Lgs. 358/1997 non costituiscono un aiuto di Stato, in quanto i valori fiscali degli attivi scambiati sono rimasti inalterati (20) e, pertanto, le plusvalenze fiscali non si sono materializzate e quindi non è stato concesso alcun vantaggio. Poiché le plusvalenze realizzate sono state congelate, non si è potuto distribuire i relativi utili e non si sono potute ammortizzare, svalutare o in altro modo detrarre dal reddito imponibile della società risultante da tali operazioni le quote dell’accresciuto valore degli attivi. La Commissione conclude pertanto che il differimento d’imposta relativo alla neutralità fiscale applicata sia giustificata dalla logica intrinseca del sistema fiscale e che non costituisca un aiuto di Stato.

(87)

Per contro, il regime di riallineamento fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 conferiva il diritto a un incremento del valore fiscale per il quale sarebbe stata versata l’imposta ordinaria sulle società, qualora non fosse stata disponibile un’imposta sostitutiva speciale come quella in esame. La Commissione intende che, per agevolare la tassazione delle plusvalenze, il legislatore nazionale possa applicare un’imposta sostitutiva con un’aliquota più conveniente rispetto a quella ordinaria. Dato che l’imposta su una cessione viene di solito versata immediatamente ma i vantaggi fiscali dell’incremento della base imponibile degli attivi conferiti si verificano soltanto nel corso del tempo — mediante la deduzione del loro ammortamento periodico o all’atto della cessione di tali attivi — la normale tassazione di tali utili comporterebbe in genere un aumento dell’imposta complessiva netta della società conferente e della società conferitaria. Un’imposta sostitutiva — con un’aliquota inferiore rispetto a quella ordinaria — sulle plusvalenze realizzate in seguito a riorganizzazioni societarie potrebbe quindi essere giustificata, in linea di principio, in quanto misura tecnica destinata ad agevolare il riconoscimento fiscale delle plusvalenze.

(88)

Tuttavia, un simile riallineamento fiscale preferenziale può essere giustificato soltanto se è obiettivamente applicabile alle stesse condizioni a tutti i riconoscimenti fiscali di plusvalenze comparabili, come quelle risultanti da altre riorganizzazioni non contemplate dalla legge 218/1990, ivi comprese le riorganizzazioni relative ad altri istituti di credito.

(89)

La Commissione ritiene che i riallineamenti previsti dalle leggi 342/2000 e 448/2001 abbiano consentito alle imprese interessate dalle riorganizzazioni disciplinate dalla legge 218/1990 e dal Decreto Legislativo 358/1997 di riconoscere le plusvalenze storiche realizzate mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva uniforme per tutte le imprese in questione. Essa conclude pertanto che tali riallineamenti costituivano misure fiscali generali e che l’imposta sostitutiva applicata in forma ridotta — rispetto all’imposta ordinaria sulle società applicabile all’epoca — non forniva alcun vantaggio concorrenziale alle società in questione, poiché è stata applicata alle stesse condizioni a tutte le imprese che hanno scelto di riconoscere le plusvalenze storiche realizzate ma temporaneamente non riconosciute a norma delle pertinenti disposizioni della legge 218/1990 o del Decreto Legislativo 358/1997. La Commissione conclude pertanto che tali riallineamenti costituiscono misure fiscali generali giustificate dalla logica del sistema fiscale e non costituiscono un aiuto di Stato.

(90)

Per contro, la Commissione ritiene che il riallineamento fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 218/1990 non costituisca una misura generale, in quanto era applicabile esclusivamente alle plusvalenze realizzate da alcuni istituti di credito in seguito alle sole riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990.

(91)

In particolare, la Commissione ritiene che il regime fiscale in esame abbia conferito un vantaggio pari alla differenza tra l’imposta effettivamente versata per riallineare il valore degli attivi e l’imposta ordinaria che sarebbe stata pagata se lo stesso riallineamento fosse stato eseguito in assenza delle disposizioni dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003. L’aliquota effettiva dell’imposta applicabile nel 2004 a tali utili sarebbe stata del 37,25 % (formata dall’imposta sulle società al 33 % e dall’imposta locale sulle attività produttive al 4,25 %), mentre l’imposta sostitutiva effettivamente corrisposta è stata del 9 % (senza contare la detrazione risultante dal differimento dei pagamenti dell’imposta).

(92)

La Commissione tiene inoltre presente il fatto che, ai sensi della legge 350/2003, l’imposta sostitutiva è stata versata in tre rate (50 % nel 2004, 25 % nel 2005 e 25 % nel 2006) senza interessi, mentre l’imposta ordinaria che sarebbe stata applicata in assenza delle disposizioni dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sarebbe stata interamente dovuta nel 2004. La Commissione osserva quindi che il valore, convertito in equivalente sovvenzione, dell’imposta effettivamente pagata dai nove beneficiari del regime in esame ammonta a 185 505 996 EUR, mentre l’imposta ordinaria sarebbe stata di 771 991 022 EUR (37,25 % dell’utile realizzato, pari a oltre 2 059 milioni di EUR). La differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta effettivamente versata è quindi pari a 586 485 026 EUR.

(93)

La Commissione ritiene che il suddetto vantaggio sia stato effettivamente limitato ai soli istituti di credito interessati dalle operazioni disciplinate dalla legge 218/1990, mentre gli altri istituti di credito e le altre società interessati da operazioni di riorganizzazione analoghe attuate a norma del Decreto Legislativo 358/1997 non hanno potuto beneficiare dello stesso regime di riallineamento fiscale e delle condizioni favorevoli concesse da quest’ultimo.

(94)

Le autorità italiane e gli interessati hanno osservato che nessuno dei nove beneficiari del regime sarebbe stato disposto a riallineare il valore dei propri attivi se, così facendo, sarebbe stato assoggettato all’imposta ordinaria sulle società per le plusvalenze riconosciute. Inoltre, secondo le spiegazioni fornite dalle autorità italiane, le altre società che non erano state oggetto delle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990 avrebbero beneficiato del regime implicito di riallineamento fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 secondo le modalità generali, sostanzialmente equivalenti, stabilite dall’articolo 17 della legge 342/2000.

(95)

Le autorità italiane e gli interessati sono dell’avviso che, per calcolare correttamente il vantaggio in questione, si debba tener conto delle imposte pagate al momento dei conferimenti originari, cioè all’epoca della legge 218/1990, ad un’aliquota globale di oltre il 40 %. La tassazione effettiva complessiva delle plusvalenze in questione nel 1990 più quella nel 2004 risulterebbe di gran lunga superiore all’aliquota generale per i riallineamenti applicata nel 2000 e, di conseguenza, non avrebbe creato alcun vantaggio.

(96)

La Commissione ribadisce tuttavia che il regime di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 non costituisce un riallineamento fiscale di valori non allineati risultanti da riorganizzazioni fiscalmente neutre, bensì un regime di rivalutazione fiscale che ha consentito la realizzazione delle plusvalenze latenti derivanti dall’adeguamento al valore corrente del valore fiscale degli attivi detenuti dalle società beneficiarie. Essa ritiene che i due regimi non siano comparabili ed è inoltre dell’avviso che il regime di rivalutazione fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 non sia equivalente al regime di riallineamento fiscale di cui all’articolo 2, comma 26, della medesima legge, tenuto conto della differenza tra le aliquote legali dell’imposta sostitutiva previste da questi due regimi.

(97)

La Commissione conclude pertanto che le società che hanno riallineato i valori fiscali dei loro attivi ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 hanno beneficiato di un vantaggio specifico consistente nella differenza tra l’aliquota d’imposta ordinaria sugli utili riconosciuti e l’imposta sostitutiva speciale sugli stessi utili.

(98)

Gli interessati hanno obiettato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva inferiore a quella ordinaria prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 non era selettiva, poiché era giustificata dagli specifici elementi di diritto e di fatto della tassazione delle plusvalenze risultanti dalle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990. Hanno sostenuto inoltre che, trascorsi tutti questi anni, l’Italia non avrebbe potuto legittimamente tassare tali plusvalenze come le plusvalenze risultanti da altre riorganizzazioni societarie.

(99)

La Commissione prende nota del fatto che le riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990 prevedevano condizioni e disposizioni specifiche volte a differire il riconoscimento fiscale delle plusvalenze realizzate in seguito alle riorganizzazioni stesse, come viene dichiarato anche nella citata risoluzione del ministero delle Finanze italiano. Nonostante ciò, essa ritiene che il regime di parziale neutralità fiscale previsto dalla legge 218/1990 sia sostanzialmente equivalente al regime di totale neutralità fiscale previsto dal D.Lgs. 358/1997 per quanto riguarda le plusvalenze realizzate ma non riconosciute fiscalmente. Dal momento che le due situazioni sono effettivamente comparabili, il legislatore avrebbe dovuto applicare lo stesso trattamento quando ha disposto, nel 2003, il riconoscimento fiscale delle plusvalenze sospese.

(100)

La Commissione ritiene inoltre che l’applicazione di un’aliquota d’imposta più bassa non possa essere semplicemente considerata una compensazione di una tassazione più onerosa sulle plusvalenze derivanti dalle ristrutturazioni del settore bancario di cui alla legge 218/1990 distribuite agli azionisti come dividendi, rispetto alla tassazione delle plusvalenze distribuite come dividendi derivanti da altre riorganizzazioni in regime di neutralità fiscale, così come viene invece affermato nella suddetta risoluzione. Non è possibile sottoscrivere una simile affermazione, dato che l’applicazione alle plusvalenze di imposte sostitutive diverse non può essere sempre giustificata dai differenti carichi fiscali applicabili nel caso le plusvalenze sospese vengano distribuite come dividendi. La Commissione osserva infatti che ammettere una simile giustificazione equivarrebbe a consentire l’applicazione di aliquote effettive diverse dell’imposta sulle società nei confronti di alcune società soltanto perché queste ultime hanno preso parte a determinati tipi di riorganizzazioni preferite dallo Stato.

(101)

La Commissione ritiene che il vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del regime di riallineamento fiscale previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 non possa essere considerato di scarsa entità, cioè «de minimis». Nel determinare la sussistenza di un aiuto, infatti, la Commissione deve confrontare l’imposta nominale (ridotta) applicata a norma del regime in esame e l’imposta che sarebbe stata applicata nel caso in cui detto regime non fosse stato disponibile e gli istituti di credito beneficiari avessero allineato le basi imponibili dei loro attivi e distribuito ai loro azionisti le plusvalenze risultanti da tali riallineamenti fiscali.

(102)

Non solo, ma la Commissione ritiene che la presunta esiguità del vantaggio finanziario accordato dallo Stato non sia di per sé una ragione sufficiente per escludere che tale vantaggio si configuri come un aiuto. La Commissione osserva anche che non è possibile invocare l’eccezione «de minimis» — prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (21) — in quanto la misura in esame non comporta un aiuto trasparente, come richiesto da detto regolamento, e poiché le autorità italiane non si sono conformate alle condizioni previste dal regolamento stesso.

(103)

Secondo l e autorità italiane e gli interessati il regime di riallineamento previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 sarebbe giustificato dalle caratteristiche peculiari del settore bancario e che per questo motivo esso non rappresenterebbe un aiuto di Stato.

(104)

Secondo la giurisprudenza della Corte, una misura fiscale è selettiva soltanto quando opera una discriminazione ingiustificata tra situazioni comparabili dal punto di vista giuridico e fattuale alla luce degli obiettivi fissati dal sistema fiscale (22) e «l’esistenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato non può essere automaticamente dedotta dalla differenza di trattamento che subiscono le imprese interessate» (23).

(105)

La Commissione ritiene che il regime in esame non rappresenti un adeguamento del sistema generale alle caratteristiche distintive del settore bancario, bensì piuttosto un vantaggio selettivo che incide sul miglioramento della competitività di talune imprese, ossia gli istituti di credito coinvolti in talune riorganizzazioni.

(106)

Le autorità italiane affermano inoltre che il regime in questione è una mera riedizione del regime introdotto ai sensi della legge 342/2000, il quale non implicava un elemento di aiuto di Stato, poiché si applicava agli utili realizzati a seguito di qualsiasi tipo di ristrutturazione societaria. Il regime previsto dalla legge 350/2003 dovrebbe essere confrontato con quello previsto dalla legge 342/2000 e non fornirebbe, secondo l’Italia, alcun vantaggio aggiuntivo. Come spiegato precedentemente, la Commissione non condivide questo punto di vista, poiché il riallineamento ai sensi della legge 350/2003 ha una portata più limitata rispetto al riallineamento generale previsto dalla legge 342/2000.

(107)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione è giunta alla conclusione che il vantaggio concesso a taluni istituti di credito a norma della legge 350/2003, rappresentato dall’applicazione di un’imposta sostitutiva speciale per gli utili realizzati mediante taluni conferimenti di attivi al posto dell’aliquota d’imposta ordinaria, sia un vantaggio specifico e non giustificato dalla natura del sistema fiscale.

(108)

Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (24), affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il destinatario dell’aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza. Inoltre, una misura incide sugli scambi tra Stati membri quando l’aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari (25).

(109)

La Commissione ritiene che il considerevole importo dell’aiuto abbia effettivamente contribuito a rafforzare la posizione finanziaria dei beneficiari appartenenti al settore bancario che competono, sul mercato liberalizzato dei servizi finanziari aperto alla concorrenza, con altre imprese che prestano servizi a livello intracomunitario.

(110)

La Commissione ritiene inoltre che il vantaggio concesso a favore degli istituti di credito in questione sia in grado di falsare la concorrenza nell’attuale contesto caratterizzato da opportunità di consolidamento nel settore bancario italiano. Il fatto che taluni istituti di credito italiani abbiano eliminato il loro debito d’imposta relativo a plusvalenze latenti nei loro attivi ed iscritte nei loro bilanci attraverso il pagamento di un’imposta di entità nominale (ridotta) è suscettibile di accrescere la capacità di attrazione di tali istituti di credito nonché il loro valore economico agli occhi dei potenziali investitori e acquirenti. La Commissione è dell’avviso che il vantaggio accordato dal regime fiscale in esame possa provocare un’alterazione indebita del mercato delle acquisizioni societarie nel settore bancario in Italia.

6.2.   Compatibilità

(111)

Nella misura in cui il regime in esame costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE. Né le autorità italiane né gli interessati hanno avanzato argomentazioni specifiche per invocare l’applicazione di una delle suddette deroghe nel presente caso.

(112)

Le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, riguardanti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania non si applicano nel presente caso.

(113)

La deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE autorizza gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione: essa non è però applicabile al presente caso, poiché l’aiuto non favorisce lo sviluppo economico di regioni con queste caratteristiche in Italia.

(114)

Il regime non può essere considerato un progetto di comune interesse europeo o un aiuto volto a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, né mira a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

(115)

Infine, il regime va esaminato alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. A questo proposito, va osservato in primo luogo che l’aiuto in esame non è conforme a nessuna delle discipline o degli orientamenti che definiscono i criteri di compatibilità con il mercato comune di determinati tipi di aiuti. In particolare, esso non è in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà all’epoca in vigore (26). In secondo luogo, poiché il vantaggio fiscale è stato concesso a posteriori rispetto ad operazioni che sono già avvenute, non si può ritenere che esso produca gli effetti incentivanti necessari per giustificare l’applicazione di tale deroga.

(116)

La Commissione ritiene invece che il regime fiscale in questione abbia comportato una riduzione degli oneri che gli istituti di credito beneficiari avrebbero dovuto normalmente sostenere in caso di riorganizzazioni del tipo descritto e, pertanto, vada considerato come un aiuto al funzionamento. Tale aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato comune, poiché non favorisce lo sviluppo di alcuna attività o regione economica e non è limitato nel tempo, decrescente o proporzionato a quanto necessario per porre rimedio a svantaggi economici specifici.

(117)

La Commissione è quindi giunta alla conclusione che il regime in esame è incompatibile con il mercato comune.

6.3.   Recupero

(118)

Dal momento che al regime di aiuto è stata data esecuzione senza attendere l’autorizzazione preliminare della Commissione, si dovrebbe procedere al recupero in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (27). Tuttavia, alla luce della prassi relativa a taluni regimi di aiuti fiscali (28), la Commissione ritiene che il recupero debba riguardare soltanto le imposte in difetto rispetto all’importo che il beneficiario del regime avrebbe pagato se si fosse avvalso di altri regimi fiscali disponibili all’epoca. La Commissione ritiene che nel presente caso l’applicazione del regime alternativo di rivalutazione fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 non rappresenti una scelta puramente ipotetica, bensì una ragionevole opzione di cui si sarebbero potuti avvalere i beneficiari in questione per il riconoscimento fiscale del valore effettivo dei loro attivi (29).

(119)

Va ricordato che l’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 contiene una disposizione generale per il riconoscimento degli utili realizzati dalle imprese che avevano deciso di rivalutare gli attivi iscritti in bilancio al 31 dicembre 2002 imputandoli al loro valore di mercato dell’epoca mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 19 %, in caso di rivalutazione di attivi ammortizzabili, e del 15 %, nel caso di attivi non ammortizzabili, pagabile in tre rate (50 % nel 2004, 25 % nel 2005 e 25 % nel 2006). Questo regime di portata generale era applicabile anche agli istituti di credito oggetto di riorganizzazione in questione. Sebbene i riallineamenti e le rivalutazioni non siano operazioni equiparabili, la Commissione ritiene che se all’epoca il regime di riallineamento non fosse stato disponibile, gli istituti di credito interessati avrebbero optato con ogni probabilità per il regime generale di rivalutazione di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003.

(120)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il recupero dell’aiuto deve essere limitato esclusivamente alla differenza tra l’imposta pagabile per rivalutare gli attivi detenuti a norma dell’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 (del 19 % in caso di rivalutazione di attivi ammortizzabili, del 15 % nel caso degli attivi non ammortizzabili generalmente detenuti dagli istituti di credito oggetto delle riorganizzazioni in questione) e l’imposta effettivamente pagata a norma dell’articolo 2, comma 26, della medesima legge 350/2003.

7.   CONCLUSIONI

(121)

La Commissione constata che l’Italia ha dato illegalmente esecuzione all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Il regime di aiuto non è compatibile con il mercato comune.

(122)

Si deve procedere esclusivamente al recupero dell’aiuto concesso per un ammontare pari alle imposte pagate in difetto rispetto all’importo che il beneficiario del regime avrebbe versato se si fosse avvalso di altri regimi fiscali disponibili all’epoca.

(123)

L’importo da recuperare è quindi limitato alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata a norma dell’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’articolo 2, comma 26, della medesima legge 350/2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime fiscale derogatorio di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 al quale l’Italia ha dato esecuzione costituisce un aiuto di Stato ed è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

L’Italia sopprime il regime di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1.   L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto concesso mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 350/2003 relativamente al riconoscimento fiscale delle plusvalenze risultanti dalle riorganizzazioni attuate a norma della legge 218/1990, aiuto già posto illegalmente a loro disposizione.

2.   L’importo da recuperare è limitato alla differenza tra l’imposta che sarebbe stata pagata se i beneficiari dell’aiuto avessero applicato il regime di rivalutazione fiscale di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 350/2003 e l’imposta effettivamente versata a norma dell’articolo 2, comma 26, della medesima legge 350/2003.

3.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero.

5.   Gli interessi sono calcolati in conformità delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti previsti o già presi per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate compilando il questionario di cui all’allegato I della presente decisione. Entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per darle esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 154 del 7.7.2007, pag. 15.

(2)  Legge finanziaria 2004 dell’Italia, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27.12.2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Vedi sentenza del 10 gennaio 2006, Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, Racc. 2006, pag. I-00289, punti 136-137.

(5)  Direttiva 90/433/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1).

(6)  Sentenza del 15 gennaio 2002, Causa C-43/00, Andersen og Jensen ApS/Skatteministeriet, Racc. 2002, pag. I-00379, punto 34 e segg.

(7)  Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 276 del 21.11.2000.

(8)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (capo V — Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi) (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Gli importi versati sono i seguenti: a) 92 760 506 EUR nel 2004; b) 46 380 253 EUR pagabili nel 2005, corrispondenti ad un valore attuale netto di 44 725 412 EUR nel 2004; e c) 46 380 253 EUR pagabili nel 2006, corrispondenti ad un valore attuale netto di 43 129 616,9 EUR nel 2004.

(10)  Cfr. nota 1.

(11)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(12)  Cfr. sezione VI della decisione 2006/748/CE della Commissione, del 4 luglio 2006, relativa all’aiuto di Stato C 30/04 (ex NN 34/04) al quale il Portogallo ha dato esecuzione — Esenzione dall’imposta sulle società per le plusvalenze derivanti da determinate operazioni ad opera di imprese pubbliche (GU L 307 del 7.11.2006, pag. 219).

(13)  Cfr. punti 113-119 della sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Causa C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, Racc. 2005, pag. I-11137.

(14)  Cfr. il punto 32 della decisione citata (GU L 184 del 13.7.2002, pag. 27).

(15)  Cfr. il punto 3.2.1 della comunicazione citata (GU C 328 dell’1.11.1996, pag. 23).

(16)  Risoluzione n. 82/E-67004 del 6 giugno 2000, disponibile nella banca dati sulla fiscalità (Servizio di documentazione tributaria) del ministero italiano delle Finanze al seguente indirizzo Internet: http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=0&DocumentID=14000008220000606FIN110000006700400&Info=1,0,0

(17)  Vedi anche la sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, Racc. 2006, pag. I-00289, punto 129.

(18)  GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

(19)  GU L 116 del 4.5.1999, pag. 36.

(20)  Laddove invece il valore realizzato è stato riconosciuto, esso è stato assoggettato all’imposta, come nel caso dell’utile del 15 % riconosciuto nel quadro delle operazioni disciplinate dalla legge 218/1990.

(21)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(22)  Sentenza dell’8 novembre 2001, Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH/Finanzlandesdirektion für Kärnten, Racc. 2001, pag. I-8365.

(23)  Sentenza del 22 novembre 2001, Causa C-53/00, Ferring/ACOSS, Racc. 2001, pag. I-9067, punto 17.

(24)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella Causa T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commissione, Racc. 1998, pag. II-717.

(25)  Sentenza della Corte di giustizia nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11.

(26)  GU C 288 del 9.1.1999, pag. 2.

(27)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(28)  Cfr. sezione VI della decisione 2006/748/CE della Commissione, del 4 luglio 2006, relativa all’aiuto di Stato C 30/04 (ex NN 34/04) al quale il Portogallo ha dato esecuzione — Esenzione dall’imposta sulle società per le plusvalenze derivanti da determinate operazioni ad opera di imprese pubbliche (GU L 307 del 7.11.2006, pag. 219).

(29)  Cfr. punti 113-119 della sentenza della Corte del 15 dicembre 2005, Causa C-148/04, Unicredito Italiano SpA/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1, Racc. 2005, pag. I-11137.


ALLEGATO I

Informazioni relative all’esecuzione della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato C 15/07 (ex NN 20/07), al quale l’Italia ha dato esecuzione, concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria

1.   Numero totale dei beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare

1.1.

Specificare come sarà calcolato l’importo dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:

capitale,

interessi.

1.2.

Indicare l’importo totale da recuperare dell’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime (in equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi del …):

1.3.

Indicare il numero totale dei beneficiari presso i quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime:

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Specificare i provvedimenti previsti e i provvedimenti già adottati per il recupero immediato ed effettivo degli aiuti. Indicare altresì, ove d’applicazione, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti:

2.2.

Indicare la data entro la quale sarà completato il recupero degli aiuti:

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella che segue, indicare i dati relativi ad ogni beneficiario presso il quale deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime.

Identità del beneficiario

Importo dell’aiuto concesso illegalmente (1)

Valuta: …

Importi rimborsati (2)

Valuta: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Importo dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo, ai prezzi del …).

(2)  

(°)

Importi lordi rimborsati (compresi gli interessi).


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

4.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/90


DECISIONE BiH/13/2008 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 29 luglio 2008

che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2008/712/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato politico e di sicurezza ha adottato il 21 settembre 2004 la decisione BiH/1/2004 (1) ed il 29 settembre 2004 la decisione BiH/3/2004 (2).

(2)

A seguito dell’invito a partecipare all’operazione ALTHEA rivolto a Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica dominicana, il presidente del consiglio superiore della conferenza delle forze armate centroamericane nella sua lettera del 2 aprile 2008 ha inviato un’offerta di contributo a nome di questi quattro Stati.

(3)

A seguito delle raccomandazioni sui loro contributi da parte del comandante dell’operazione dell’UE e del comitato militare dell’Unione europea, i contributi di Honduras, Guatemala, El Salvador e Repubblica dominicana dovrebbero essere accettati.

(4)

A seguito del ritiro dei contributi di Canada, Marocco, Nuova Zelanda e Norvegia e a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea, gli allegati delle decisioni BiH/1/2004 e BiH/3/2004 devono essere ulteriormente riveduti.

(5)

Ai sensi dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell’operazione.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Albania

Argentina

Cile

Repubblica dominicana

El Salvador

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Guatemala

Honduras

Svizzera

Turchia».

Articolo 2

L’allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Albania

Argentina

Cile

Repubblica dominicana

El Salvador

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Guatemala

Honduras

Svizzera

Turchia».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2008.

Per il comitato politico e di sicurezza

La presidente

C. ROGER


(1)  GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20.

(2)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64.


4.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.