ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 235

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
2 settembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti

1

 

 

Regolamento (CE) n. 857/2008 della Commissione, del 1o settembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 858/2008 della Commissione, del 1o settembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/696/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 marzo 2008, che modifica la decisione della Commissione, del 10 maggio 2007, relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups [notificata con il numero C(2008) 868]  ( 1 )

10

 

 

2008/697/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 aprile 2008, relativa all’aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline [notificata con il numero C(2008) 1321]  ( 1 )

12

 

 

2008/698/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [notificata con il numero C(2008) 4211]  ( 1 )

16

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/1


REGOLAMENTO (CE) N. 856/2008 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuale contesto giuridico, costituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (1) e dalle prescrizioni tecniche complementari adottate dalla Commissione il 7 febbraio 1996 e il 27 dicembre 2000, non consente ricerche affidabili nel sistema d’informazione visti istituito con regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (2).

(2)

Il sistema di numerazione vigente non consente in particolare di introdurre un numero sufficiente di caratteri nei visti rilasciati dagli Stati membri che ricevono tante domande.

(3)

Ai fini delle verifiche nel VIS è pertanto essenziale disporre di un sistema coerente e unico di numerazione del visto adesivo.

(4)

È opportuno quindi modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

(5)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4) relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(6)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE (5) e 2004/860/CE (6) del Consiglio.

(7)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7).

(8)

A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né al Regno Unito né all'Irlanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non sono pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.»;

2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è cancellato;

3)

l’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi il 1o maggio 2009. Essi possono esaurire le scorte di visti negli uffici consolari non ancora connessi al sistema d’informazione visti (VIS).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX


(1)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

(6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.


ALLEGATO

È inserito il seguente modello:

Image

Caratteristiche di sicurezza

1.

Inserimento di una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza.

2.

In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, dodici stelle, la lettera «E» e un globo.

3.

In questa zona figura il codice alfabetico — composto da una o più lettere — che identifica lo Stato membro emittente («BNL» nel caso dei paesi del Benelux, cioè Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) con un effetto di immagine latente. Il codice appare chiaro quando è tenuto orizzontale e scuro quando viene fatto ruotare di 90°. Si utilizzano i seguenti codici: A per l'Austria, BG per la Bulgaria, BNL per il Benelux, CY per Cipro, CZE per la Repubblica ceca, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Spagna, EST per l'Estonia, F per la Francia, FIN per la Finlandia, GR per la Grecia, H per l'Ungheria, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, LT per la Lituania, LVA per la Lettonia, M per Malta, P per il Portogallo, PL per la Polonia, ROU per la Romania, S per la Svezia, SK per la Slovacchia, SVN per la Slovenia, UK per il Regno Unito.

4.

Al centro di questa zona figura la parola «visto» in lettere maiuscole e inchiostro otticamente variabile dal verde al rosso, a seconda dell'angolo di osservazione.

5.

In questa casella figura il numero del visto nazionale di 9 cifre, che è prestampato. È utilizzato un carattere speciale.

5 bis.

In questa casella figura il codice paese di 3 lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD) (1), che identifica lo Stato membro emittente.

Il «numero di visto adesivo» è l’insieme del codice paese di 3 lettere riportato nella casella 5 bis e del numero nazionale che figura nella casella 5.

Zone da completare

6.

Questa casella deve cominciare con la dicitura «valido per». L'autorità emittente dovrà indicare il territorio o i territori per cui il visto è valido.

7.

Questa casella inizia con la parola «da»; più oltre sulla riga comparirà la parola «a». L'autorità emittente dovrà indicare qui la durata di validità del visto.

8.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «tipo di visto». L'autorità emittente dovrà indicare la categoria del visto, in conformità degli articoli 5 e 7 del regolamento. Più oltre, sulla riga devono figurare le diciture «numero di ingressi», «durata del soggiorno» (cioè periodo di permanenza previsto dal richiedente) e «giorni».

9.

Questa casella deve iniziare con la dicitura «rilasciato a» e sarà usata per indicare il luogo di rilascio.

10.

Questa casella deve iniziare con la parola «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente; più oltre, sulla stessa riga, deve figurare la dicitura «numero di passaporto» seguita dal numero di passaporto del titolare.

11.

Questa casella deve cominciare con le parole «cognome, nome».

12.

Questa casella deve iniziare con la parola «annotazioni» ed è utilizzata dall'autorità emittente per le informazioni che riterrà necessarie, purché conformi all'articolo 4 del regolamento. Per tali annotazioni sono disponibili le due righe e mezzo seguenti.

13.

Questa casella deve contenere le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo integrato nella stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

La carta è di colore naturale, con motivi blu e rossi.

Le diciture corrispondenti a ciascuna casella sono in inglese e in francese. Lo Stato emittente ha facoltà di aggiungere una terza lingua ufficiale della Comunità. La parola corrispondente all'italiano «visto», nella riga in alto, può tuttavia comparire in una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità.


(1)  Eccezione per la Germania: il richiamato documento ICAO 9303 prevede per la Germania il codice paese «D».


2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/5


REGOLAMENTO (CE) N. 857/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

23,3

ZZ

23,3

0707 00 05

JO

162,5

MK

21,6

TR

137,3

ZZ

107,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

57,8

CL

65,6

UY

56,3

ZA

66,8

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

190,0

IL

222,6

TR

128,0

US

188,9

XS

61,0

ZZ

158,1

0808 10 80

AR

89,1

BR

89,0

CL

88,8

CN

75,6

NZ

102,0

US

92,7

ZA

79,4

ZZ

88,1

0808 20 50

AR

123,5

CN

53,0

TR

140,8

ZA

88,6

ZZ

101,5

0809 30

TR

138,9

US

168,1

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

129,9

MK

53,9

TR

107,3

XS

56,4

ZZ

86,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/7


REGOLAMENTO (CE) N. 858/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1o settembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 967/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (2) gli Stati membri devono comunicare alla Commissione una serie di dati relativi ai quantitativi di materia prima industriale forniti per la trasformazione. Per evitare che detti quantitativi siano conteggiati due volte e garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri interessati, è opportuno precisare le modalità da seguire per le comunicazioni in questione.

(2)

Occorre precisare i codici della nomenclatura doganale relativi agli sciroppi da spalmare e agli sciroppi da trasformare in «Rinse appelstroop» riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006, al fine di garantire la corretta applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 con riguardo a detti prodotti.

(3)

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione delle nuove disposizioni, introdotte a seguito della riforma del regime dello zucchero, sull'utilizzazione di zucchero industriale da parte dell'industria chimica e farmaceutica, risulta necessario aggiungere all'elenco dei prodotti riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 le cere depilatorie del codice NC 3307 90 00 e gli ammorbidenti per tessuti del codice NC 3809 91 00.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 967/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 967/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Comunicazioni degli Stati membri

Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione:

a)

entro la fine del mese di maggio, il quantitativo di materia prima industriale fornito dal 1o ottobre al 31 marzo precedenti, dai fabbricanti da esso riconosciuti;

b)

entro la fine del mese di novembre, per la campagna di commercializzazione precedente:

il quantitativo di materia prima industriale fornito dai fabbricanti da esso riconosciuti, ripartito fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di zucchero e isoglucosio,

il quantitativo di materia prima industriale per la quale i trasformatori da esso riconosciuti hanno apportato la prova di cui all'articolo 9, paragrafo 2, ripartito, da una parte, fra zucchero bianco, zucchero greggio, sciroppo di glucosio e isoglucosio e, dall'altra, secondo i prodotti elencati nell'allegato,

il quantitativo di zucchero fornito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dai fabbricanti da esso riconosciuti.»;

2)

l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. A decorrere dal 1o ottobre 2008 il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC

Designazione delle merci

1302 32

– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

1302 39 00

– – altri

ex 1702 90 95

ex 2106 90 59

– – Sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in “Rinse appelstroop”

2102 10

– Lieviti vivi

ex 2102 20

– – Lieviti morti

2207 10 00

– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol (bioetanolo)

ex 2207 20 00

– Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo (bioetanolo)

ex 2208 40

– Rum

 

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

ex 2309 90

– prodotti aventi un tenore in materia secca pari ad almeno il 60 % di lisina

29

Prodotti chimici organici, tranne quelli delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

3002 90 50

– – Colture di microrganismi

3003

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

3006

Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati alla nota 4 di questo capitolo

3203 00 10

– Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

3203 00 90

– Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze

ex 3204

– Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

ex 3307 90 00

Cere depilatorie

ex ex 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amido o di fecola modificati; colle; enzimi, tranne quelli della voce 3501 e delle sottovoci 3505 10 10, 3505 10 90 e 3505 20

ex ex 38

Prodotti vari delle industrie chimiche tranne quelli della voce 3809, diversi dagli ammorbidenti per tessuti del codice NC ex 3809 91 00, e della sottovoce 3824 60

3901 a 3914

– Forme primarie

ex 6809

Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:

– tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 marzo 2008

che modifica la decisione della Commissione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups

[notificata con il numero C(2008) 868]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/696/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha approvato una decisione, il 10 maggio 2007, relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups (2).

(2)

Successivamente alla presentazione da parte di Chupa Chups SA (di seguito «Chupa Chups») di un ricorso dinnanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la decisione in questione, la Commissione ha concluso che aveva commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la parte della misura 4 consistente nella concessione, effettuata nel 2003, di 800 000 EUR in base a un regime di aiuti regionali.

(3)

Al punto 43 della decisione impugnata, la Commissione osservava che il regime di aiuti regionali stabiliva che non era applicabile a imprese in difficoltà. Date le gravi perdite subite da Chupa Chups nel 2002 (22 078 000 EUR, ossia l’86,5 % del capitale sottoscritto alla fine dell’esercizio di bilancio) e visti i suoi risultati nel 2003, la Commissione aveva ritenuto che Chupa Chups dovesse essere considerata come un’impresa in crisi all’epoca in cui era stato concesso l’aiuto. La Commissione aveva concluso che questa parte dell’aiuto era quindi incompatibile con il mercato comune e che, di conseguenza, non poteva esservi data esecuzione.

(4)

Oggigiorno, la Commissione rileva invece che gli 800 000 EUR di aiuto regionale concessi nel 2003 in base al programma «Minería 2» rientrano in un regime di aiuto approvato (3). Inoltre, contrariamente alla sua prima valutazione effettuata all’inizio del procedimento d’indagine formale, la Commissione ritiene che Chupa Chups ottemperasse ai criteri applicabili per detto aiuto dato che, al momento della concessione, non era un’impresa in difficoltà (4). In particolare:

a)

malgrado le gravi perdite di 22 078 000 EUR subite nel 2002, alla fine di detto esercizio di bilancio i conti di Chupa Chups continuavano a registrare riserve ammontanti a 59 930 000 EUR. Dette riserve erano sufficienti per assorbire la totalità delle perdite e quindi i risultati negativi non hanno avuto alcun impatto sul capitale sottoscritto dell’impresa, che era di 12 Mio EUR. D’altro canto, una volta dedotte le perdite del 2002, le risorse proprie di Chupa Chups ammontavano comunque a 49 850 000 EUR;

b)

la Commissione ritiene che molti degli indizi abituali di un’impresa in difficoltà, descritti al punto 6 degli orientamenti, non sussistessero nel periodo 2002-2003. In particolare, i risultati negativi seguivano una tendenza al ribasso (5), come del resto i debiti (sia a lungo che a breve termine) e l’ inventario delle scorte (6), mentre le spese finanziarie rimanevano stabili;

c)

infine, l’andamento positivo di Chupa Chups dal 2002-2003 ha evidenziato il fatto che l’impresa non si conformava ai criteri generali di cui al punto 4 degli orientamenti in base al quale si ritiene che un’impresa «sia in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine».

Di conseguenza la sovvenzione di 800 000 EUR concessa a Chupa Chups in base a detto regime di aiuti regionali deve costituire un aiuto compatibile.

(5)

Inoltre, nel ricorso si afferma che Chupa Chups non era un’impresa in crisi ai sensi del punto 5, lettera a) degli orientamenti comunitari del 1999 sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in crisi (7). Nel ricorso si sostiene che l’impresa è considerata in crisi qualora abbia perduto più della metà sul capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detti fondi sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

(6)

Benché risulti che Chupa Chups avesse subito perdite corrispondenti a più della metà del suo capitale sottoscritto, nel caso di specie non è soddisfatto il criterio secondo il quale più della metà del capitale sottoscritto è sparito, giacché Chupa Chups disponeva di altre riserve.

(7)

La Commissione deve quindi riconsiderare la sua valutazione e modificare la decisione del 10 maggio 2007 per quanto concerne la valutazione della sovvenzione di 800 000 EUR inclusa nella misura 4.

(8)

Pertanto, la decisione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del 10 maggio 2007 relativa alle misure C 1/06 (ex NN 103/05) adottate dalla Spagna in favore di Chupa Chups viene sostituito dal testo seguente:

«2.   L’aiuto di Stato di 800 000 EUR concesso nel 2003 sotto forma aiuto regionale in base al programma “Minería 2” è compatibile con il mercato comune.»

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(2)  GU L 244 del 19.9.2007, pag. 20. Notificata l’11 maggio 2007 con il riferimento C(2007) 1710.

(3)  Orden de 17 de diciembre de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras. Il programma «Minería 2» è stato approvato dalla Commissione il 27 novembre 2001 [riferimento C(2001) 3628].

(4)  Conformemente agli orientamenti comunitari del 1999 sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(5)  22,07 Mio EUR nel 2002 e 4,7 Mio EUR nel 2003.

(6)  28,7 Mio EUR nel 2002 e 23,29 Mio EUR nel 2003.

(7)  Cfr. la nota 1.


2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

relativa all’aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline

[notificata con il numero C(2008) 1321]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/697/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) conformemente a detti articoli,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, con lettera del 23 febbraio 2006, una misura di aiuto per il salvataggio a favore di New Interline SpA (di seguito «New Interline»). Alla misura, registrata con il riferimento NN 15/06, è stata data esecuzione il 13 febbraio 2006, ossia prima della notifica. La Commissione ha richiesto informazioni complementari con lettera del 4 aprile 2006, cui l’Italia ha risposto con lettera del 29 maggio 2006. La Commissione ha successivamente chiesto ulteriori informazioni con lettera del 28 luglio 2006, alla quale l’Italia ha risposto con lettere del 5 ottobre 2006 e del 6 novembre 2006.

(2)

Con notifica del 10 novembre 2006, registrata con il numero di riferimento N 734/06, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione un piano di ristrutturazione per New Interline. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 22 dicembre 2006, cui l’Italia ha risposto con lettera del 6 marzo 2007.

(3)

Con lettera del 25 aprile 2007, la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso, in data 24 aprile 2007, che l’aiuto per il salvataggio che l’Italia aveva concesso a New Interline era compatibile con il mercato comune qualora fosse stato applicato per sei mesi. In merito alla proroga dell’aiuto per il salvataggio oltre detto periodo di sei mesi, nonché in merito all’aiuto per la ristrutturazione, la Commissione aveva deciso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(4)

La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni. Nessuna informazione è tuttavia pervenuta da parte degli interessati.

(5)

Con lettera del 30 maggio 2007, le autorità italiane hanno informato la Commissione che New Interline era in liquidazione volontaria e che intendevano ritirare la notifica dell’aiuto per la ristrutturazione. Con lettera del 9 ottobre 2007 le autorità italiane hanno confermato il ritiro della notifica.

(6)

Con lettera del 16 novembre 2007 la Commissione ha invitato l’Italia a fornire ulteriori informazioni in merito alle norme della procedura di liquidazione volontaria, con particolare riguardo alle conseguenze per i creditori di New Interline. L’Italia ha risposto con lettera del 28 gennaio 2008.

2.   AIUTI PER IL SALVATAGGIO

(7)

La misura di aiuto per il salvataggio consiste in una garanzia concessa dal ministero italiano dello Sviluppo economico su un prestito bancario dell’importo di 2,75 Mio EUR. La garanzia è stata originariamente concessa per un periodo di sei mesi, ossia dal 6 marzo 2006 al 6 settembre 2006. La Commissione è stata tuttavia informata che la garanzia non è stata revocata alla scadenza di tale termine.

(8)

In base al punto 25, lettera c) degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2) (di seguito «gli orientamenti»), in caso di aiuto non notificato lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata.

(9)

Nella sua decisione del 24 aprile 2007, la Commissione ha sottolineato che l’aiuto per il salvataggio non era stato revocato dopo il periodo iniziale di sei mesi e che l’Italia non aveva presentato un piano di ristrutturazione entro tale periodo. Nella decisione la Commissione ha pertanto dichiarato che l’aiuto era compatibile con il mercato comune come aiuto per il salvataggio nella misura in cui fosse stato limitato a sei mesi, in quanto esso rispettava tutte le condizioni, tranne quella di cui al punto 25, lettera c), degli orientamenti. Tuttavia, poiché l’aiuto per il salvataggio era stato prorogato oltre i sei mesi iniziali, la Commissione nutriva dubbi sulla sua compatibilità ed ha pertanto deciso di avviare il procedimento di cui al punto 27 degli orientamenti (3).

(10)

La Commissione, nella suddetta decisione, ha inoltre sottolineato che avrebbe valutato se l’aiuto per il salvataggio illegittimamente prorogato potesse essere considerato compatibile su altre basi ai sensi del punto 20 degli orientamenti. In base a tale punto esisteva la possibilità che l’aiuto per il salvataggio potesse essere considerato un aiuto per la ristrutturazione.

(11)

Va tuttavia osservato che l’Italia ha successivamente ritirato la notifica relativa all’aiuto per la ristrutturazione. Pertanto la Commissione non può più fondarsi su elementi — in particolare su un piano di ristrutturazione — idonei a garantire il ripristino della redditività o su misure compensative idonee a mitigare gli effetti negativi dell’aiuto, che consentano di considerare l’aiuto per il salvataggio illegittimamente prorogato come un aiuto per la ristrutturazione compatibile con il mercato comune.

(12)

Di conseguenza la Commissione deve concludere che la garanzia di 2,75 Mio EUR concessa a New Interline dalle autorità italiane è incompatibile con il mercato comune a norma degli orientamenti nella misura in cui è stata prorogata oltre il 6 settembre 2006.

(13)

L’aiuto per il salvataggio, pari a 2,75 Mio EUR, deve dunque essere recuperato dall’Italia presso l’impresa beneficiaria, New Interline.

(14)

A tale riguardo, l’Italia ha informato la Commissione con lettera del 28 gennaio 2008 che il 4 maggio 2007 le autorità italiane hanno rimborsato, al posto di New Interline, il valore totale del prestito più gli interessi a Banca Antonveneta, che aveva concesso il prestito garantito dallo Stato. Successivamente, nel contesto della procedura di liquidazione volontaria, il 7 giugno 2007 le autorità italiane hanno chiesto all’Avvocatura distrettuale di Bari di iniziare le azioni volte alla soddisfazione del credito dello Stato nei confronti dell’impresa.

(15)

Il 18 novembre 2007 New Interline ha deciso di presentare al Tribunale di Bari istanza di ammissione ad una procedura di concordato preventivo che consente il pagamento dei creditori sotto il controllo del giudice. Tale procedura può sfociare nel proseguimento delle attività produttive da parte dell’impresa.

(16)

Nella presente fase, non è possibile sapere quale sarà l’esito del concordato preventivo. In ogni caso l’Italia dovrebbe comunque iscrivere immediatamente il proprio credito nell’ambito della procedura concorsuale, a prescindere dal tipo seguito.

(17)

Per il caso in cui l’esito di tale procedura determini il proseguimento delle attività di New Interline, la Commissione fa presente che, come specificato al punto 67 della comunicazione «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (di seguito «la comunicazione sul recupero») (4), le autorità responsabili dell’esecuzione della decisione possono appoggiare il piano di proseguimento delle attività unicamente se esso garantisce che l’aiuto sarà rimborsato integralmente entro i termini stabiliti nella decisione di recupero della Commissione. In particolare, lo Stato membro non può rinunciare parzialmente alla sua richiesta di recupero né può ammettere qualsiasi altra soluzione che non porti alla cessazione immediata dell’attività del beneficiario in mancanza del rimborso integrale e immediato dell’aiuto illegale. Pertanto, in assenza del rimborso completo dell’aiuto illegale, le autorità italiane dovrebbero adottare, entro il termine stabilito per l’esecuzione della presente decisione, tutte le misure a loro disposizione per opporsi al proseguimento delle attività di New Interline.

(18)

Va inoltre fatto presente che, ai sensi del punto 68 della comunicazione sul recupero, in caso di liquidazione di un’impresa, fintantoché l’aiuto non sia stato integralmente recuperato, lo Stato membro dovrebbe opporsi a qualsiasi trasferimento dei beni patrimoniali che non sia effettuato a condizioni di mercato e/o che sia organizzato per eludere la decisione di recupero. Ai fini del «corretto trasferimento di beni patrimoniali», lo Stato membro deve accertarsi che il vantaggio indebito creato dall’aiuto non sia trasferito all’acquirente dei beni. Ciò può verificarsi qualora i beni patrimoniali del beneficiario originale dell’aiuto siano trasferiti ad un terzo ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato oppure ad una società di salvataggio costituita per eludere l’ordine di recupero. In tal caso è necessario estendere l’ordine di recupero al terzo interessato in questione.

3.   AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE

(19)

La Commissione rileva che, in base all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (5), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione in merito all’aiuto. Nel caso in cui la Commissione abbia già avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

(20)

L’Italia ha ritirato la notifica relativa all’aiuto per la ristrutturazione pari a 4,75 Mio EUR con lettera del 9 ottobre 2007. Secondo le informazioni disponibili, l’aiuto per la ristrutturazione non è stato concesso.

(21)

Di conseguenza, occorre chiudere il procedimento di indagine formale avviato dalla decisione succitata del 24 aprile 2007 in quanto è divenuto, in seguito al ritiro della notifica, privo di oggetto per quanto riguarda l’aiuto per la ristrutturazione notificato dall’Italia a favore di New Interline,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto per il salvataggio sotto forma di garanzia statale pari a 2,75 Mio EUR, illegalmente concesso dall’Italia in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a favore di New Interline SpA è incompatibile con il mercato comune nella misura in cui è stato prorogato oltre il 6 settembre 2006.

Articolo 2

1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono sei mesi dopo la data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.

Articolo 3

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2.   L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Per quanto riguarda l’aiuto per la ristrutturazione (ex N 734/06), il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato avviato con decisione della Commissione del 24 aprile 2007 è chiuso in conseguenza del ritiro della notifica intervenuto in data 9 ottobre 2007.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 120 del 31.5.2007, pag. 12.

(2)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(3)  Ai sensi del punto 27 degli orientamenti «la Commissione avvia il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nel caso in cui lo Stato membro non comunichi […] la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi».

(4)  GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

(5)  GU C 83 del 27.3.1999, pag. 1.


2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2008

relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2008) 4211]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/698/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l’articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Il Sudafrica è inserito nell’allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (4).

(3)

A seguito di un'ispezione veterinaria della Commissione in Sudafrica, la situazione in materia di polizia sanitaria è risultata essere sotto l'adeguato controllo di servizi veterinari ben strutturati e organizzati.

(4)

La durina è endemica in alcune zone del Sudafrica; tuttavia la Western Cape Province ne è indenne da oltre sei mesi. Il Sudafrica è ufficialmente indenne da morva, encefalomielite equina (di tutti di tipi), anemia infettiva del cavallo e stomatite vescicolosa da oltre sei mesi.

(5)

Le autorità veterinarie del Sudafrica si sono impegnate a comunicare per via elettronica alla Commissione e agli Stati membri entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione e, in tempi adeguati, nella politica di importazione degli equidi.

(6)

Le autorità veterinarie del Sudafrica hanno fornito alcune garanzie in ordine ai cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea o all'importazione definitiva nella Comunità.

(7)

Le condizioni di polizia sanitaria dovrebbero essere stabilite in base alla relativa situazione sanitaria del paese terzo considerato. Dati i vincoli inerenti al controllo degli spostamenti e alla quarantena in Sudafrica, nella presente decisione si fa esclusivo riferimento all'ammissione temporanea e alle importazioni di cavalli registrati.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La regionalizzazione del Sudafrica con riguardo all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati si applica a condizione che siano rispettate le garanzie supplementari specificate nell'allegato I.

Articolo 2

La decisione 97/10/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2008.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

(2)  GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9.

(3)  Cfr. allegato III.

(4)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Garanzie supplementari riferite alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'ammissione temporanea e dell'importazione nella Comunità di cavalli registrati

1.   Le malattie seguenti sono soggette a notifica obbligatoria in Sudafrica:

 

Peste equina (AHS), morva, durina, encefalomielite equina di tutti i tipi, compresa l'encefalomielite equina venezuelana, anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, carbonchio e rabbia.

 

L'intera Western Cape Province è dichiarata «zona di controllo della peste equina» conformemente a quanto disposto dalla legge sulle malattie degli animali («Animal Disease Act»). Con riguardo alla regionalizzazione inerente alla peste equina, il territorio della Western Cape Province è suddiviso in una zona indenne da peste equina, una zona di sorveglianza e una zona di protezione.

 

Nella Western Cape Province la peste equina è considerata una malattia soggetta a vigilanza («controlled disease»).

2.   Regionalizzazione

2.1.   Zona indenne da peste equina

L'area metropolitana di Città del Capo costituisce la zona indenne da peste equina ed è così definita:

:

limite settentrionale

:

Blaauwberg Road (M 14),

:

limite orientale

:

Koeberg Road (M 14), Plattekloof Road (M 14), N7 Highway, NI Highway e M5 Highway,

:

limite meridionale

:

Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la Echo Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay,

:

limite occidentale

:

linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.

2.2.   Zona di sorveglianza della peste equina

La zona indenne da peste equina è circondata da una zona di sorveglianza larga almeno 50 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Città del Capo, Vredenburg, Hopefield, Mooreesburg, Malmesbury, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Kuilsrivier, Goodwood, Wynberg, Simonstown, Somerset West, Mitchell's Plain e Strand ed è delimitata dal Berg Rivier a nord, dalle Hottentots Holland Mountains a est e dalla costa a sud e a ovest.

2.3.   Zona di protezione dalla peste equina:

La zona di sorveglianza è circondata da una zona di protezione larga almeno 100 chilometri, comprendente le circoscrizioni di Clanwilliam, Piketberg, Ceres, Tulbagh, Worcester, Caledon, Hermanus, Bredasdorp, Robertson, Montagu e Swellendam.

2.4.   Zona infetta da peste equina

La parte del territorio del Sudafrica non compresa nella Western Cape Province e la parte della Western Cape Province al di fuori della zona indenne da peste equina e della zona di protezione e di sorveglianza, comprendente le circoscrizioni di Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West e Murraysburg.

3.   Vaccinazioni

3.1.   Nella zona indenne e nella zona di sorveglianza non è permessa alcuna vaccinazione sistematica contro la peste equina.

Tuttavia, a titolo derogatorio, il direttore del servizio di polizia veterinaria del ministero dell'Agricoltura del Sudafrica può autorizzare la vaccinazione, eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario o da un tecnico di polizia veterinaria autorizzato alle dipendenze del governo e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, dei cavalli destinati a uscire dalla zona indenne o dalla zona di sorveglianza, a condizione che tali cavalli non escano dall'azienda fino al momento della partenza per una destinazione al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza e che la vaccinazione sia indicata nel passaporto.

3.2.   Se cavalli registrati vengono vaccinati contro la peste equina al di fuori della zona indenne e della zona di sorveglianza, tale vaccinazione è eseguita, con un vaccino AHS polivalente registrato, esclusivamente da un veterinario o da un tecnico di polizia veterinaria autorizzato alle dipendenze del governo e conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso, e viene inoltre indicata sul passaporto.

4.   Registrazione delle aziende e identificazione degli equidi

4.1.   All'interno della zona indenne, tutte le aziende, intese ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE, sono identificate, registrate e soggette alla vigilanza dell'ufficiale veterinario di zona.

4.2.   Tutti gli equidi che si trovano nella zona indenne sono identificati e iscritti in registri nei quali sono riportate informazioni riguardanti gli spostamenti e l'anamnesi clinica e vaccinale degli animali.

5.   Controllo degli spostamenti

5.1.   È vietato qualsiasi movimento di equidi dalla zona infetta alla zona di protezione, alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, come pure qualsiasi movimento di equidi dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, nonché qualsiasi movimento di equidi dalla zona di sorveglianza alla zona indenne.

5.2.   In deroga ai divieti di cui al punto 5.1, equidi diversi dai cavalli registrati possono passare dalla zona infetta alla zona di protezione, alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, come pure dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza e alla zona indenne, nonché dalla zona di sorveglianza alla zona indenne, ma esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE.

5.2.1.   I mesi di giugno, luglio e agosto corrispondono al periodo sicuro con riguardo all'attività degli insetti vettori ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 90/426/CEE.

5.2.2.   Quando escono dalla quarantena gli equidi sono adeguatamente identificati.

5.2.3.   Ferme restando le disposizioni del punto 5.2, gli equidi da macello non possono entrare nella zona indenne e sono ammessi nella zona di sorveglianza sotto la vigilanza di un veterinario ufficiale, esclusivamente per essere immediatamente abbattuti presso macelli determinati.

5.3.   In deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati dalla zona infetta alla zona di protezione può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.3.1.

Il cavallo viene identificato mediante un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.3.2.

Lo spostamento del cavallo è previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.3.3.

Il cavallo è scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale, inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 90/426/CEE.

5.3.4.

Il certificato attesta che il cavallo:

è stato sottoposto a esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona di protezione, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.4.   In deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati dalla zona infetta o dalla zona di protezione alla zona di sorveglianza può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.4.1.

Il cavallo è identificato mediante un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.4.2.

Lo spostamento del cavallo viene previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.4.3.

Il cavallo è scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale, inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 90/426/CEE.

5.4.4.

Il certificato attesta che il cavallo:

è stato sottoposto a esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

è stato vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona di sorveglianza, e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato vaccino AHS polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante del vaccino stesso.

5.5.   In deroga a quanto disposto al punto 5.1, lo spostamento di cavalli registrati nella zona indenne può essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.1.

Cavalli registrati possono essere spostati dalla zona infetta o dalla zona di protezione o dalla zona di sorveglianza alla zona indenne nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.1.1.

Il cavallo viene identificato mediante un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.1.2.

Lo spostamento del cavallo viene previamente notificato, dal veterinario ufficiale che rilascia il certificato, al veterinario ufficiale del distretto di destinazione.

5.5.1.3.

Il cavallo è scortato da un certificato che forma parte del passaporto ed è rilasciato, nella sede di origine, da un veterinario ufficiale, inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 90/426/CEE.

5.5.1.4.

Il certificato attesta che il cavallo:

è stato sottoposto a esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

se originario di una zona posta al di fuori della zona di sorveglianza, è stato

i)

vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona indenne e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato un vaccino polivalente registrato conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello stesso; oppure

ii)

importato dal territorio di un paese o dalla parte del territorio regionalizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, considerati indenni dalla peste equina a norma della legislazione comunitaria, ed è stato trasportato per via aerea in condizioni di protezione dai vettori di infezione dall'aeroporto di Johannesburg alla zona indenne dalla peste equina.

5.5.1.5.

In deroga alle disposizioni di cui al quinto trattino del punto 5.5.1.4, le autorità competenti possono, in casi eccezionali stabiliti dalla legislazione nazionale o locale del paese esportatore, autorizzare specificamente il trasporto di un cavallo registrato dalla zona infetta, di protezione o di sorveglianza nella zona indenne, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

il cavallo è trasportato direttamente dalla stazione di quarantena riconosciuta a tale scopo nella zona indenne,

il trasporto è effettuato in condizioni di protezione dai vettori di infezione, tenuto conto di fattori di riduzione del rischio quali la stagione o l'ora del giorno indenni dai vettori di infezione, l'applicazione di repellenti, la copertura dell'animale e la ventilazione forzata nel mezzo di trasporto,

il cavallo è isolato per almeno 40 giorni nella stazione di quarantena protetta dai vettori di infezione,

durante il periodo di isolamento il cavallo è sottoposto a test della peste equina effettuati conformemente all'allegato D della direttiva 90/426/CEE due volte su campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni che precedono l'uscita dalla stazione di quarantena, con risultati negativi se il cavallo non era stato vaccinato o senza aumento del livello di anticorpi se il cavallo era stato precedentemente vaccinato.

5.5.2.

In deroga a quanto disposto al punto 5.5.1, le competenti autorità veterinarie possono autorizzare l'ammissione temporanea nella zona indenne di un cavallo registrato proveniente da un'azienda determinata della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.2.1.

Il cavallo è scortato da un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.2.2.

Il cavallo è marchiato in modo da consentire un agevole controllo d'identità in base al quale sia possibile stabilire una correlazione tra l'animale e il passaporto.

5.5.2.3.

L'autorizzazione figura nel passaporto e viene ritirata qualora non risultino più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

5.5.2.4.

Il cavallo non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario.

5.5.2.5.

L'azienda determinata della zona di sorveglianza è inserita in un programma di monitoraggio equivalente a quello svolto nella zona indenne.

5.5.2.6.

Il cavallo può giungere esclusivamente nell'arco di tempo che va da due ore dopo l'alba a due ore prima del tramonto dello stesso giorno.

5.5.2.7.

Il cavallo è tenuto separato da altri equidi con diverso stato sanitario.

5.5.3.

In deroga a quanto disposto al punto 5.5.1, le competenti autorità veterinarie possono autorizzare la riammissione in un'azienda della zona indenne di un cavallo registrato che ritorni dopo uno spostamento temporaneo presso aziende determinate della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

5.5.3.1.

Il cavallo è scortato da un passaporto nel quale sono riportate le indicazioni riguardanti la vaccinazione.

5.5.3.2.

L'autorizzazione figura nel passaporto e viene ritirata qualora non risultino più soddisfatte le condizioni in base alle quali è stata rilasciata.

5.5.3.3.

Il cavallo non ritorna da una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario.

5.5.3.4.

L'azienda determinata della zona di sorveglianza è inserita in un programma di monitoraggio equivalente a quello svolto nella zona indenne.

5.5.3.5.

Il cavallo può essere spostato dalla zona indenne alla zona di sorveglianza e da quest'ultima alla zona indenne esclusivamente nell'arco di tempo che va da due ore dopo l'alba a due ore prima del tramonto dello stesso giorno.

5.5.3.6.

Il cavallo è tenuto separato da altri equidi con diverso stato sanitario.

6.   Monitoraggio

6.1.   Nella zona indenne e nella circostante zona di sorveglianza viene praticato un monitoraggio costante.

6.2.   Un monitoraggio siero-epidemiologico mensile della peste equina è effettuato su almeno 60 cavalli di controllo non vaccinati distribuiti su tutto il territorio della zona indenne e della zona di sorveglianza allo scopo di determinare l'assenza della peste equina nella zona indenne e nella zona di sorveglianza. I risultati del monitoraggio sono comunicati mensilmente alla Commissione.

6.3.   Nella zona indenne, per tutti i casi di mortalità equina la cui causa sospetta sia una malattia infettiva e per tutti i casi di mortalità di cavalli di controllo identificati, viene eseguita una necroscopia ufficiale i cui risultati devono essere confermati mediante procedure diagnostiche riconosciute e comunicati alla Commissione.

7.   Requisiti in materia di permanenza

7.1.   I cavalli registrati destinati a essere importati in via definitiva nella Comunità devono essere rimasti nel paese di spedizione almeno 90 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni oppure da quando sono giunti nel paese se sono stati importati direttamente dalla Comunità nel corso degli ultimi 90 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nella Comunità, e devono essere rimasti nella zona indenne per almeno 60 giorni, o dalla nascita se di età inferiore ai 60 giorni, oppure ininterrottamente dalla loro entrata in detta zona se sono stati direttamente importati nella zona indenne dalla Comunità durante i 60 giorni precedenti la certificazione per l'esportazione nella Comunità.

7.2.   I cavalli registrati destinati all'ammissione temporanea nella Comunità devono essere rimasti, durante i 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione verso la Comunità, in aziende poste sotto vigilanza veterinaria:

nella zona indenne, oppure

in uno Stato membro, se sono importati in una zona indenne del Sudafrica in provenienza diretta da uno Stato membro, oppure

nel territorio o parte di territorio di un paese terzo riconosciuto dalla Comunità ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati a norma della direttiva 90/426/CEE, se sono stati direttamente importati nella zona indenne del Sudafrica nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva in Stati membri della Comunità di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi.

8.   Requisiti in materia di quarantena

8.1.   I cavalli registrati destinati all'importazione o all'ammissione temporanea nella Comunità devono, prima dell'esportazione, trascorrere 40 giorni in isolamento presso una stazione di quarantena ufficialmente riconosciuta e protetta contro i vettori di infezione. Tale periodo rientra obbligatoriamente nel prescritto periodo di permanenza nella zona indenne.

8.2.   Durante il periodo di isolamento, il cavallo è confinato in locali protetti contro i vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente. Qualora fosse necessario l'esercizio fisico, esso ha luogo entro il perimetro definito della stazione di quarantena, sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non vengano preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nella Comunità.

8.3.   Per il momento, soltanto la stazione di quarantena di Montagu Gradens e il Kenilworth Racecourse sono stati individuati ai fini della creazione dei pertinenti impianti di quarantena nella zona metropolitana indenne di Città del Capo. Le autorità veterinarie hanno avviato la procedura di notifica alla Commissione e agli Stati membri del riconoscimento di altre stazioni di quarantena.

9.   Requisiti in materia di analisi

9.1.   Durante il periodo di isolamento si provvede all'esecuzione delle analisi cliniche relative alla peste equina, alla durina, alla morva, all'encefalosi equina e a qualsiasi altra malattia, se così previsto nei pertinenti certificati di polizia sanitaria; i risultati vengono riportati nel certificato.

9.2.   Tutte le analisi cliniche sono eseguite presso un laboratorio riconosciuto.

10.   Il certificato di polizia sanitaria è rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale della stazione di quarantena.

11.   Se effettuato per via aerea, il trasporto dei cavalli registrati dalla stazione di quarantena all'aereo viene effettuato in condizioni tali da garantire la protezione contro i vettori di infezione. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata del viaggio.

12.   In caso di trasporto marittimo dei cavalli registrati si applicano le seguenti condizioni:

Le navi che trasportano cavalli registrati dal porto di Città del Capo a un porto della Comunità riconosciuto in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (1) come posto d'ispezione frontaliero per l'esecuzione di controlli veterinari per i cavalli registrati non devono in alcun momento, tra la partenza e l'arrivo a destinazione, fare scalo in un porto situato sul territorio o su parte del territorio di un paese terzo non riconosciuto ai fini dell'importazione di equidi nella Comunità. Il capitano della nave attesta l'osservanza di tali condizioni compilando la dichiarazione contenuta nell'allegato II.


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Decisione abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

Decisione 97/10/CE della Commissione

(GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9)

 

Decisione 2001/622/CE della Commissione

(GU L 216 del 10.8.2001, pag. 26)

limitatamente all’articolo 2 e all’allegato

Decisione 2003/541/CE della Commissione

(GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41)

limitatamente all’articolo 3 e agli allegati III e IV

Decisione 2004/117/CE della Commissione

(GU L 36 del 7.2.2004, pag. 20)

limitatamente all’articolo 3 e all’allegato III


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 97/10/CE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articoli da 2 a 5

Articolo 2

Articolo 6

Articolo 3

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


2.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 235/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.